IMPRESAPESCA Roma, addì 03 maggio 2012 Alle FEDERAZIONI ( loro sedi) da diffondere sul territorio Oggetto: Sanzioni in caso di mancata compilazione del libretto di carburante per barche da pesca professionale – senza accisa –. Preg.mo Socio, con la presente informa che Il Decreto-Legge del 02/03/2012 n. 16, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 02/03/2012, ha apportato sostanziali modifiche al Testo unico del 26/10/1995 n. 504 relativo alle “Disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative” che disciplina l’uso dei carburanti e le relative procedure contabili, infatti il D.M. n. 577 del 16.11.95 Art. 4, comma 3 le imbarcazioni aventi titolo all’impiego dei prodotti petroliferi agevolati devono essere munite di un libretto di controllo nel quale sono annotati gli imbarchi ed i consumi dei prodotti petroliferi agevolati. Gli imbarchi dei prodotti petroliferi sono annotati dall’esercente l’impianto di distribuzione, le annotazioni delle ore di moto e i conseguenti consumi devono essere apposte dal marittimo o dal comandante dell’imbarcazione. Tale dicitura deve essere fatta giornalmente in quanto secondo il D.Legs. n. 504 del 26.10.95 (testo unico sulle accise) art. 50, comma 1 la tenuta della contabilità e dei registri si considera irregolare quando viene accertata una differenza tra le giacenze reali e le risultanze contabili superiore ai cali e alle perdite. Via XXIV Maggio, 43 – 00187 Roma IMPRESAPESCA Nello specifico l’articolo 11 del Decreto Legge del 02/03/2012 n. 16 ha modificato l’articolo 50 del Testo Unico n. 504 rimodulando le sanzioni amministrative ivi previste per le “inosservanze di prescrizioni e regolamenti “. A partire dal 2 marzo 2012, infatti, nel caso si sostanzi un’infrazione alla disciplina delle accise, ossia l’irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti o la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denuncie prescritte, viene prevista una sanzione amministrativa da un minimo di €. 3.000,00 fino ad un massimo €. 30.000,00, anziché, come in precedenza da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00 come invece era previsto dal precedente articolo 50 del T.U. 504/1995. Cordiali Saluti dott. Tonino Giardini Via XXIV Maggio, 43 – 00187 Roma