IMPRESAPESCA
Roma, addì 03 maggio 2012
Alle FEDERAZIONI
( loro sedi)
da diffondere sul territorio
Oggetto:
Sanzioni in caso di mancata compilazione del libretto di carburante per barche da
pesca professionale – senza accisa –.
Preg.mo Socio,
con la presente informa che Il Decreto-Legge del 02/03/2012 n. 16, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 02/03/2012, ha apportato sostanziali modifiche al Testo unico del 26/10/1995 n.
504 relativo alle “Disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative” che disciplina l’uso dei carburanti e le relative procedure
contabili, infatti il D.M. n. 577 del 16.11.95 Art. 4, comma 3 le imbarcazioni aventi titolo
all’impiego dei prodotti petroliferi agevolati devono essere munite di un libretto di controllo nel
quale sono annotati gli imbarchi ed i consumi dei prodotti petroliferi agevolati. Gli imbarchi dei
prodotti petroliferi sono annotati dall’esercente l’impianto di distribuzione, le annotazioni delle ore
di moto e i conseguenti consumi devono essere apposte dal marittimo o dal comandante
dell’imbarcazione.
Tale dicitura deve essere fatta giornalmente in quanto secondo il D.Legs. n.
504 del 26.10.95 (testo unico sulle accise) art. 50, comma 1 la tenuta della contabilità e dei registri
si considera irregolare quando viene accertata una differenza tra le giacenze reali e le risultanze
contabili superiore ai cali e alle perdite.
Via XXIV Maggio, 43 – 00187 Roma
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Nello specifico l’articolo 11 del Decreto Legge del 02/03/2012 n. 16 ha modificato l’articolo 50 del
Testo Unico n. 504 rimodulando le sanzioni amministrative ivi previste per le “inosservanze di
prescrizioni e regolamenti “.
A partire dal 2 marzo 2012, infatti, nel caso si sostanzi un’infrazione alla disciplina delle accise,
ossia l’irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti o la omessa o tardiva presentazione
delle dichiarazioni e denuncie prescritte, viene prevista una sanzione amministrativa da un minimo
di €. 3.000,00 fino ad un massimo €. 30.000,00, anziché, come in precedenza da un minimo di €
258,00 ad un massimo di € 1.549,00 come invece era previsto dal precedente articolo 50 del T.U.
504/1995.
Cordiali Saluti
dott. Tonino Giardini
Via XXIV Maggio, 43 – 00187 Roma
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