Pool Inquinamento PUNTI DI CONTATTO TRA I RAMI CAUZIONE E R.C. INQUINAMENTO ROMA 12 DICEMBRE 2007 PREMESSA DANNO DA INQUINAMENTO DANNO AMBIENTALE DIFFERENZE ED ANALOGIE INQUINAMENTO COSA INTENDIAMO PER INQUINAMENTO? CONTAMINAZIONE ARIA, ACQUA O SUOLO DA PARTE DI SOSTANZE SCARICATE, FUORIUSCITE OD EMESSE (NO RUMORE, NO ONDE ELETTROMAGNETICHE) SCHEMA DEL FENOMENO INQUINAMENTO RECETTORI PRIMARI MATRICI AMBIENTALI RECETTORI SECONDARI ANTROPICI ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE SORGENTE INQUINANT E SUOLO E SOTTOSUOLO PERSONE, COSE ED ATTIVITA’ VIE DI MIGRAZION E NATURALI ARIA RISORSE NATURALI VIE DI ESPOSIZIONE TESTO UNICO AMBIENTALE (D Lgs 152/2006) BONIFICHE (PARTE IV, TITOLO V) o o CSC E CSR (CONCENTRAZIONI SOGLIA DI CONTAMINAZIONE E RISCHIO) ANALISI DI RISCHIO SITO SPECIFICA DANNO AMBIENTALE (PARTE VI) o o RECEPIMENTO DIRETTIVA 2004/35/CE IL RUOLO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE (Articolo 299) BONIFICHE (PARTE IV, TITOLO V) Articolo 242 Procedure operative ed amministrative 1. 2. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2 (172). La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al Comune ed alla Provincia competenti per territorio entro quarantotto ore dalla comunicazione. DANNO AMBIENTALE (PARTE VI) Articolo 304 Azione di prevenzione 1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato adotta, entro 24 ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza. 2. L'operatore deve far precedere gli interventi di cui al comma 1 da apposita comunicazione al comune, alla Provincia, alla Regione, o alla Provincia autonoma nel cui territorio si prospetta l'evento lesivo, nonché al Prefetto della Provincia che nelle ventiquattro ore successive informa il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (omissis).. La comunicazione, non appena pervenuta al comune, abilita immediatamente l'operatore alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1. Se l'operatore non provvede agli interventi di cui al comma 1 e alla comunicazione di cui al presente comma, l'autorità preposta al controllo o comunque il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio irroga una sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro né superiore a 3000 euro per ogni giorno di ritardo. TESTO UNICO AMBIENTALE LE PROBLEMATICHE INTERPRETATIVE IL COORDINAMENTO FRA LE NORME SULLE BONIFICHE ED IL DANNO AMBIENTALE LE ATTIVITA’ A RISCHIO DISCARICHE, INCENERITORI, DEPURATORI, IMPIANTI DI STOCCAGGIO E TRATTAMENTO RIFIUTI, AUTODEMOLITORI AZIENDE INDUSTRIALI DI QUALUNQUE GENERE ED I DEPOSITI ATTIVITA’ PRESSO TERZI TRASPORTI ED ATTIVITA’ COLLEGATE CONTAMINAZIONE DELL’ARIA Emissioni inquinanti in atmosfera DANNO AD ECOSISTEMI NATURALI (FLORA, FAUNA, HABITAT) DANNI A COSE, PERSONE, FLORA E FAUNA Incendio Percolamenti da aree di stoccaggio o di deposito Sversamenti di sostanze inquinanti CONTAMINAZIONE DI CORPI IDRICI SUPERFICIIALI Perdite da serbatoi o condotte Interrati CONTAMINAZIONE DI SUOLO E SOTTOSUOLO CONTAMINAZIONE DELLA FALDA LE MODALITA’ DI COPERTURA DEL RISCHIO Estensione all’inquinamento accidentale su polizza RCG Fideiussioni Polizza RC Inquinamento Polizza RCA ALCUNI SPUNTI DI RIFLESSIONE: ASSICURIAMO LE MEDESIME AZIENDE OD ATTIVITA’ ? COME VALUTIAMO I RISCHI ? CHE TIPO DI COPERTURE OFFRIAMO ? CHE GARANZIE CHIEDONO GLI ENTI PUBBLICI? CHE CONTATTI ABBIAMO FRA IL CONCORDATO ED IL POOL? LA PROPOSTA RILASCIARE GARANZIA FINANZIARIA DOPO STIPULA POLIZZA INQUINAMENTO: MOTIVAZIONI MAGGIOR COORDINAMENTO CONCORDATO – POOL INQUINAMENTO SU PROBLEMATICHE COMUNI I VANTAGGI ADEGUATA COPERTURA PER L’AZIENDA GARANZIA PER LA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE CHE DEVE RILASCIARE LA GARANZIA Come opera la polizza di Responsabilità Ambientale? Evento Inquinante (sia improvviso che graduale) Sezione A Responsabilità Civile Tradizionale: Danni a cose e persone Danni da interruzione di attività Sezione B Spese per interventi di Bonifica, Messa in Sicurezza e Ripristino delle matrici ambientali sia all’interno che all’esterno del sito assicurato Polizza di Responsabilità Ambientale Insediamenti Garanzia Base Danni a terzi (cose, persone e da interruzione di attività) Garanzie Opzionali Specie e Habitat naturali protetti Decontaminazione dei beni dell’assicurato Bonifica del Sito assicurato Bonifica e Ripristino delle Matrici Ambientali (suolo, sottosuolo, corpi idrici superficiali e sotterranei) Operazioni di Carico e Scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi Considerazioni conclusive MERCATO POTENZIALE MOLTO AMPIO NECESSITÀ DI CORRETTA VALUTAZIONE DEL RISCHIO MIGLIORARE LA CONSULENZA ALLE AZIENDE