Trading on line e regole di
comportamento
Comunicazione Consob
21/04/2000,
n. DI/30396
Trading on line
 Attività che si serve di Internet quale canale
di contatto con la clientela per:
1) Esecuzione di servizi di negoziazione per conto
terzi.
2) Ricezione e trasmissione ordini.
Libertà e limiti
per l’intermediario
 Conformemente ai principi IOSCO, si
riconosce la libertà di ricorrere a Internet per
la prestazione dei propri servizi.
 Permane il limite di rispetto delle regole di
condotta vigenti.
Conclusione del contratto
 Regola generale; concluso per iscritto.
 In Internet possibile conclusione solo se
realizzabile la firma digitale (d.p.r 10/11/97,
n. 513).
Identificazione della disciplina
antiriciclaggio
 Necessaria un’identificazione del cliente
all’apertura del rapporto con l’intermediario
(legge n. 197/1991 e disciplina di
attuazione).
Informativa e cliente:
2 tipologie
 Informativa da rendere al cliente.
 Informativa da acquisire dal cliente.
Informare il cliente
 Possibile anche attraverso Internet :
1) Informazione adeguata .
[ex 21.1 lett b) d.lgs n.58/1998]
2) Correttezza e trasparenza dell’informazione nell’interesse del cliente.
[ex 21.1 lett a) d.lgs n.58/1998]
Regole generali compatibili allo strumento Internet se
permette:
1) Possibilità di acquisire e conservare idonea attestazione
dell’avvenuta consegna del documento.
2) Avvisare della prospettiva investimento intraday
e dei relativi costi di commissione.
Informativa da acquisire
Art 21comma 1 lett b),del d.lgs 58/1998




Situazione finanziaria.
Esperienza in materia d’investimento.
Obiettivi d’investimento.
Propensione al rischio.
Art.28 comma 1 lett a), del regolamento 11522/1998
• Sconsigliare il rifiutarsi di dare informazioni a seguito della prospettiva
di investimenti intraday.
• Il rifiuto deve risultare o da contratto o sa apposita dichiarazione
sottoscritta da investitore.
Efficienza del sistema
 Il sistema deve garantire la tempestività delle
transazioni ed essere calibrato al volume delle
stesse.
[Art.26 comma 1 lett. d), del regolamento 11522/1998]
Risorse e procedure ...idonee ad assicurare l’efficiente
svolgimento dei servizi.
[Art 21comma 1 lett. d),del d.lgs. 58/1998 ]
 Il sistema deve essere operativo in maniera
efficiente.
Informare su natura dei rischi
delle operazioni e perdite
•
Informare su:
I.
Natura;
II. rischi;
III. implicazioni delle operazioni;
Tale conoscenza è necessaria per effettuare consapevolmente investimenti
[Art.28 comma 2, del regolamento 11522/1998]
•
Dovere di informare per iscritto e prontamente l’investitore non
appena le operazioni in strumenti derivati e warrant..disposte per
finalità diverse da quella di copertura abbiano generato una perdita
[Art.28 comma 3, del regolamento 11522/1998]
Adeguatezza dell’operazione
 Vale l’ art.29 del regolamento 11522/1998.
 Gli intermediari non sono esonerati dal controllo,
anche se i clienti si rifiutano di tracciare il proprio
profilo individuale di rischio.
 Criteri sussidiari:
Età, professione, investimenti effettuati
antecedentemente
Operazione non adeguata
 Bisogna informare anche attraverso Internet
dell’inadeguatezza e delle sue motivazioni, nonché chiedere
conferma dell’operazione.
 Se si intenda comunque operare è necessario un ordine
scritto o, in caso di ordine telefonico, registrare su supporto
le avvertenze ricevute, e la conferma
[Art.29 comma 3, del regolamento 11522/1998]
 Software alla domanda:
“Confermare comunque?” Impostazione di default sul No.
 Necessario conservare le attestazioni della conferma.
Conflitto di interessi
 Gli intermediari autorizzati non possono effettuare
operazioni… per conto della propria clientela se hanno
direttamente o indirettamente un interesse in conflitto.
(Art.27 comma 2, del regolamento 11522/1998)
 Informazione del conflitto d’interessi può essere data
via Internet, purché il cliente sia in grado di acquisirla
su supporto duraturo.
 Vietato che la conferma operazione sia impostato di
default sul:“Confermo”.
Attestazione degli ordini e
rendicontazione dell’eseguito

Nel caso di ricezione di ordini via Internet, c’è l’obbligo
del rilascio di:
1) un’attestazione cartacea;
(Art. 60 del regolamento 11522/1998)
2) invio della nota informativa di eseguito o di una
rendicontazione periodica;
(Art. 61,62 del regolamento 11522/1998)

Anche tramite Internet purché le modalità tecniche
utilizzate consentano al cliente di acquisire la disponibilità
della documentazione su supporto duraturo;
(Art. 75 comma 3 del regolamento 11522/1998)
Procedure
 Intermediari devono dotarsi di procedure
idonee a ricostruire :
1) Le modalità;
2) I tempi;
3) Le caratteristiche dei comportamenti posti
in essere nella prestazione dei servizi;
[Art. 56,comma 2 lett. A) del regolamento 11522/1998]
Rapporti con le autorità di
vigilanza
 Intermediario deve essere in grado di:
1) Estrarre prontamente dai propri archivi la
documentazione;
2) Esibirla all’autorità di Vigilanza;
3) Garantire l’immodificabilità della stessa,
anche se l’avesse consegnata o ricevuta via
Internet.
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