NORME DI INTERESSE LAVORISTICO DECRETO SVILUPPO
SOMMARIO
Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati (Art. 24) ........ 2 Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell’occupazione nelle attività svolte da call center (Art. 24‐bis) ...................................................................... 3 Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa (Art. 27) ............................................................................................................................................ 4 Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92 (Art. 46‐bis, comma 1) .................................................................. 5 Contratto a tempo determinato (Art. 46‐bis, comma 1, lett. a)) ............................................................ 5 Apprendistato (Art. 46‐bis, comma 1, lett. b)) ........................................................................................ 6 Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo (Art. 46‐bis, comma 1, lett. c)) ........... 7 Lavoro accessorio (Art. 46‐bis, comma 1, lett. d)) .................................................................................. 8 Disposizioni transitorie relative all’indennità di mobilità (Art. 46‐bis, comma 1, lett. e) e f)) ................ 9 Aumento contributivo lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 (Art. 46‐bis, comma 1, lett. g)) ........................................................................... 10 Cassa integrazione straordinaria nelle procedure concorsuali (Art. 46‐bis, comma 1, lett. h)) ........... 11 Deposito dei contratti e degli accordi collettivi di gestione di crisi aziendale (Art. 46‐bis, comma 1, lett. i)) .................................................................................................................................................... 12 Assunzioni obbligatorie (Art. 46‐bis, comma 1, lett. l)) ......................................................................... 13 Trasferimento di azienda in crisi (Art. 46‐bis, comma 2)................................................................................. 14 Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili
altamente qualificati (Art. 24)
•
Viene introdotto un credito di imposta per le assunzioni a tempo indeterminato di
personale in possesso di un’elevata qualificazione (dottorato di ricerca universitario o
di una laurea magistrale conseguita in discipline di ambito tecnico o scientifico; cfr.
Allegato 2 alla legge di conversione del D.L. Sviluppo).
Il contributo, tuttavia, decade nelle seguenti ipotesi:
a. se il numero complessivo dei dipendenti è inferiore o pari a quello indicato nel
bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all’applicazione del presente
beneficio fiscale;
b. se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni,
ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
c. se l’impresa beneficiaria delocalizza in un Paese non appartenente all’Unione
europea riducendo le attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di
imposta in cui ha fruito del contributo;
d. nei casi in cui vengano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla
normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le
quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, oppure
violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle
vigenti disposizioni, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi
della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.
•
A valere sulle stesse risorse, vengono riservati 2 milioni di euro per l’anno 2012 e a 3
milioni di euro a decorrere dall’anno 2013 per assunzioni effettuate da imprese situate
nei territori colpiti dal sisma dell’Emilia.
Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza
nazionale, della concorrenza e dell’occupazione nelle attività svolte da
call center (Art. 24-bis)
•
Il D.L. Sviluppo introduce una serie di misure volte a limitare la delocalizzazione delle
attività svolte dai call center. Tra queste si segnala, con particolare riguardo alla
materia lavoristica, l’impossibilità di accedere ai benefici previsti dalla L. n. 407/1990
qualora il call center abbia delocalizzato attività all’estero.
•
Inoltre, il comma 7 dell’art. 24-bis, modifica l’art. 61, comma 1, del D. Lgs. n. 276/2003,
con disposizione dall’incerta portata normativa.
La norma consente alle “attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate
attraverso call center “out bound” 1, il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto,
ma ciò è consentito “sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva
nazionale di riferimento”.
L’incertezza deriva:
a. dal riferimento ad una contrattazione collettiva nazionale che, attualmente, non
risulta esistente;
b. dal fatto che non è chiaro se a questi tipi di collaborazione si applichi
integralmente la disciplina del contratto a progetto.
Probabilmente la norma è mirata a superare gli ostacoli che queste collaborazioni
potrebbero incontrare con riferimento ai divieti, previsti dalla legge n. 92/2012, di
svolgimento di compiti meramente esecutivi o ripetitivi e di mera riproposizione nel
progetto dell’oggetto sociale.
1
Si ricorda che secondo quanto stabilito dalla Circolare n. 17/2006 del Ministero del Lavoro le attività di “out
bound” presuppongono un ruolo attivo del collaboratore “nel contattare, per un arco di tempo
predeterminato, l'utenza di un prodotto o servizio riconducibile ad un singolo committente”, a differenza dei
call center “in bound” dove l’attività è legata alle chiamate effettuate dall’utenza e non dal collaboratore.
Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione
produttiva di aree di crisi industriale complessa (Art. 27)
•
Il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con il Ministero del Lavoro
intende elaborare misure finalizzate al ricollocamento professionale dei lavoratori
coinvolti in interventi di riconversione e riqualificazione industriale, mediante
l’eventuale coinvolgimento delle agenzie di somministrazione di lavoro abilitate allo
svolgimento di tutte le attività di cui all'art. 20, del D. Lgs. N. 276/2003 e delle agenzie
di supporto alla ricollocazione professionale. Tali misure possono essere cofinanziate
dalle Regioni e dai Fondi interprofessionali.
Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92 (Art. 46-bis, comma 1)
Contratto a tempo determinato (Art. 46-bis, comma 1, lett. a))
•
La L. n. 92/2012 (c.d. riforma Fornero) ha elevato gli intervalli tra singoli contratti a
termine da 10 a 60 giorni, per i contratti di durata fino a 6 mesi, e da 20 a 90 giorni,
per i contratti di durata superiore.
•
La modifica apportata dal Decreto Sviluppo intende risolvere, anzitutto, il problema
sorto per le attività stagionali, a seguito dell’ampliamento dei predetti intervalli. Viene,
infatti, introdotta la possibilità di ricorrere ai termini ridotti (20 giorni – per i contratti di
durata fino a 6 mesi – 30 giorni – per i contratti di durata superiore), inizialmente
previsti solo per specifici processi organizzativi, anche per le attività stagionali, come
individuate dall’art. 5, comma 4 ter, del d. lgs. n. 368 del 2001.
•
È altresì previsto che gli intervalli ridotti possano essere applicati in ogni altra ipotesi
prevista dalla contrattazione di ogni livello posta in essere dalle organizzazioni
sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Apprendistato (Art. 46-bis, comma 1, lett. b))
•
Il Decreto Sviluppo aggiunge un’ulteriore ipotesi di somministrazione di lavoro a
tempo indeterminato rispetto a quelle elencate dal D. Lgs. N. 276/2003, all’art. 20,
comma 3.
•
Viene, infatti, previsto che l’agenzia per il lavoro può concludere contratti di
somministrazione di lavoro a tempo indeterminato, qualora invii in missione lavoratori
assunti con contratto di apprendistato.
Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo (Art. 46-bis,
comma 1, lett. c))
•
La riforma Fornero ha introdotto una presunzione di parasubordinazione, con
conseguente onere del datore di lavoro di dare prova contraria, che interviene qualora
il rapporto di lavoro autonomo (c.d. “a partita IVA”), presenti almeno due dei seguenti
presupposti:
a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi
nell'arco dell'anno solare;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più
soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più
dell'80 per cento dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore
nell'arco dello stesso anno solare;
c) che il collaboratore disponga di una postazione lavoro presso una delle sedi del
committente.
•
Il Decreto Sviluppo modifica i presupposti di cui alle lettere a) e b), attenuando il rigore
della precedente disposizione, perché prevede che l’arco temporale di riferimento per
la loro applicazione non sia più annuale bensì biennale.
Segue la formulazione delle lettera a) e b) come modificata dal D. L. Sviluppo:
a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata
complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più
soggetti riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più
dell'80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal
collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi.
Lavoro accessorio (Art. 46-bis, comma 1, lett. d))
•
La L. n. 92/2012 ha introdotto dei tetti massimi di compenso erogabili ai prestatori di
lavoro accessorio, che ammontano a:
– 5.000 euro quale tetto massimo annuo per le prestazioni di lavoro accessorio che
possono essere svolte dal singolo lavoratore con riferimento alla totalità dei
committenti;
– 2.000 euro quale tetto massimo annuo erogabile da un singolo committente
imprenditore commerciale2 o professionista.
•
La modifica apportata dal D. L. Sviluppo inserisce una nuova ipotesi per l’anno 2013,
ammettendo i lavoratori percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al
reddito allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi,
ma con un tetto massimo annuo di 3.000 euro di reddito.
2
Categoria che deve essere interpretata ai sensi dell’art. 2195 c.c. ovvero agli imprenditori che esercitano le
seguenti attività:
“1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un'attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti”. Disposizioni transitorie relative all’indennità di mobilità (Art. 46-bis, comma 1,
lett. e) e f))
•
Il D. L. Sviluppo differisce al 2015 l’avvio della riduzione dei periodi di fruizione
dell’indennità di mobilità, prevista dalla legge n. 92/2012 (cfr. art. 2, comma 46).
Conseguentemente, e a differenza di quanto originariamente previsto dalla c.d. riforma
Fornero, la durata dei periodi di indennità di mobilità previsti dall’art. 7, commi 1 e 2
della legge n. 223/1991 resta ferma per tutto il 2014.
•
Si prevede, inoltre, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 ottobre
2014, dovrà procedere, insieme con le associazioni dei datori di lavoro e le
organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, ad una verifica della "corrispondenza" tra le prospettive economiche ed
occupazionali e la disciplina transitoria sulla durata dell'indennità di mobilità, con il fine
di proporre, se necessarie e compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, iniziative
per perseguire la suddetta "corrispondenza".
Aumento contributivo lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui
all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 (Art. 46-bis, comma 1,
lett. g))
•
Vengono rimodulate le aliquote contributive della contribuzione previdenziale per gli
iscritti alla gestione separata. In particolare per i lavoratori non assicurati presso altre
forme obbligatorie l’aliquota contributiva è così modificata:
– 27 per cento per l'anno 2012 e per l'anno 2013, al 28 per cento per l'anno 2014, al
30 per cento per l'anno 2015, al 31 per cento per l'anno 2016, al 32 per cento per
l'anno 2017 e al 33 per cento a decorrere dall'anno 2018.
•
Mentre per i lavoratori assicurati anche presso altre forme obbligatorie l’aliquota viene
modificata come segue:
– al 18 per cento per l'anno 2012, al 20 per cento per l'anno 2013, al 21 per cento
per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015, al 24 a decorrere dall’anno 2016.
Cassa integrazione straordinaria nelle procedure concorsuali (Art. 46-bis,
comma 1, lett. h))
•
La riforma del mercato del lavoro abroga, a far data dal 1° gennaio 2016, la
disposizione che prevede la concessione della cigs in caso di procedure concorsuali
qualora la continuazione dell'attività d’impresa non sia stata disposta o sia cessata.
•
Il D. L. Sviluppo prevede, invece, che si possa ricorrere alla cigs nelle procedure
concorsuali solo a fronte di una prospettiva di continuazione dell’attività e di
salvaguardia occupazionale, che deve essere valutata in base a parametri oggettivi
che saranno definiti con decreto dal Ministero del Lavoro.
Resta ferma l’abrogazione dell’istituto a far data dal 1° gennaio 2016.
•
Segnaliamo che nelle proposte congiunte di modifica della riforma Fornero, avanzate
da Confindustria con CGIL, CISL e UIL, si ammetteva la possibilità di limitare la cigs
nelle procedure concorsuali, limitatamente ai casi in cui sussistano prospettive di
continuazione o ripresa dell’attività d’impresa e di salvaguardia, anche parziale, dei
livelli di occupazione, ma si intendeva, invece, “superare” l’abrogazione prevista per il
2016.
Deposito dei contratti e degli accordi collettivi di gestione di crisi aziendale
(Art. 46-bis, comma 1, lett. i))
•
Il D.L. Sviluppo prevede inoltre il deposito dei contratti e degli accordi collettivi di
gestione di crisi aziendale, che prevedano il ricorso agli ammortizzatori sociali, presso
il Ministero del Lavoro, con modalità che saranno individuate con apposito decreto
direttoriale.
Assunzioni obbligatorie (Art. 46-bis, comma 1, lett. l))
•
Si prevede l’esclusione dei contratti a tempo determinato, di durata fino a 6 mesi, dalla
base occupazionale di computo per la determinazione del numero di assunzioni
obbligatorie che l’impresa deve effettuare. La riforma aveva, invece, previsto la
computabilità tout court di tutti i rapporti a tempo determinato.
Trasferimento di azienda in crisi (Art. 46-bis, comma 2)
•
L’art. 47, comma 4-bis, della L. n. 428/1990 prevede che nel caso in cui sia stato
raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione, l’articolo
2112 del c.c. trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall’accordo
medesimo, qualora il trasferimento riguardi aziende delle quali sia stato accertato lo
stato di crisi aziendale o per le quali sia stata disposta l’amministrazione straordinaria
in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività.
•
Il D.L. Sviluppo aggiunge a queste ipotesi altri due casi nei quali opera la medesima
disciplina agevolata del trasferimento di azienda:
a) dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;
b) omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.
Scarica

Sintesi_decreto_sviluppo_lavoro