Art. 585 64 TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA E LORO DECORRENZA TERMINI PER LÕIMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA E LORO DECORRENZA (*) (Art. 585 c.p.p.) SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE PRONUNCIATA ALLÕESITO DELLÕUDIENZA PRELIMINARE (artt. 424, 425 e 428 c.p.p.) Se pronunciata e letta immediatamente all’esito dell’udienza preliminare (art. 424, commi 1 e 2, c.p.p.) 15 giorni dalla lettura del provvedimento in udienza, qualora ne sia redatta anche la motivazione [art. 585, commi 1, lett. a) e 2, lett. b) , c.p.p. Se depositata entro il 30 giorno da quello della pronuncia (art. 424, comma 4, c.p.p.) 15 giorni dalla scadenza del termine stabilito dalla legge [art. 585, commi 1, lett. a) e 2, lett. c), c.p.p.] Se depositata oltre il 30 giorno da quello della pronuncia, cioè fuori termine [1] 15 giorni dalla comunicazione al p.m. e dalla notificazione alle parti private e ai loro difensori dell’avviso dell’avvenuto deposito [art. 585, commi 1, lett. a) e 2, lett. a) , c.p.p.] (*) Per l’imputato contumace e per il procuratore generale presso la Corte d’appello rispetto ai provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla Corte d’appello, il termine per l’impugnazione decorre dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione o la comunicazione dell’avviso di deposito con l’estratto del provvedimento (art. 585, comma 2, lett. d), c.p.p.). [1] Il g.i.p. non ha la facoltà, accordata al solo giudice del dibattimento dall’art. 544, comma 3, c.p.p., di indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia (Cass. pen., sez. V, 28 aprile 1995, Chiurazzi e altri). TERMINI PER LÕIMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI EMESSI IN SEGUITO A PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO (art. 585 c.p.p.) 15 giorni dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio [art. 585, commi 1, lett. a) e 2, lett. a)] (continua) TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA E LORO DECORRENZA 65 (segue) Art. 585 SENTENZA EMESSA A SEGUITO DI GIUDIZIO ABBREVIATO (artt. 442 e 443 c.p.p.) O IN SEGUITO A DIBATTIMENTO Se pronunciata e letta immediatamente all’esito del giudizio Se depositata entro il 15 giorno da quello della pronuncia (art. 544, comma 1, c .p.p.) (art. 544, comma 2, c .p.p.) 15 giorni 30 giorni dalla lettura del provvedimento in udienza [art. 585, commi 1, lett. a) e 2, lett. b), c.p.p.] Se depositata entro il termine stabilito dal giudice, non eccedente i 90 giorni Se depositata fuori dal termine previsto dalla legge Se depositata fuori dal termine stabilito dal giudice 45 giorni 30 giorni 45 giorni dalla scadenza del termine stabilito dalla legge per il deposito dalla scadenza del termine stabilito dal giudice per il deposito [art. 585, commi 1 , lett. b) e 2 , lett. c), c.p.p.] [art. 585, commi 1, lett. c) e 2, lett. c), c.p.p.] dal giorno in cui • stata eseguita la notificazione o la comunicazione dellÕavviso dellÕavvenuto deposito dal giorno in cui • stata eseguita la notificazione o la comunicazione dellÕavviso dellÕavvenuto deposito [art. 585, commi 1, lett. b) e 2, lett. c); art. 548, comma 2, c.p.p.] [art. 585, commi 1, lett. c) e 2, lett. c), c.p.p.] (art. 544, comma 3, c .p.p.) SCHEMI E TABELLE (artt. 529 ss. c.p.p.)