Art. 585
64
TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA E LORO DECORRENZA
TERMINI PER LÕIMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA
E LORO DECORRENZA (*)
(Art. 585 c.p.p.)
SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE
PRONUNCIATA ALLÕESITO DELLÕUDIENZA PRELIMINARE
(artt. 424, 425 e 428 c.p.p.)
Se pronunciata
e letta
immediatamente
all’esito dell’udienza
preliminare
(art. 424, commi 1 e 2,
c.p.p.)
15 giorni
dalla lettura del
provvedimento in
udienza, qualora ne sia
redatta anche la
motivazione
[art. 585, commi 1, lett. a)
e 2, lett. b) , c.p.p.
Se depositata entro il 30
giorno da quello della
pronuncia
(art. 424, comma 4, c.p.p.)
15 giorni
dalla scadenza del
termine stabilito dalla
legge
[art. 585, commi 1, lett. a)
e 2, lett. c), c.p.p.]
Se depositata oltre il 30
giorno da quello
della pronuncia,
cioè fuori termine [1]
15 giorni
dalla comunicazione al
p.m. e dalla notificazione
alle parti private e ai loro
difensori dell’avviso
dell’avvenuto deposito
[art. 585, commi 1, lett. a)
e 2, lett. a) , c.p.p.]
(*) Per l’imputato contumace e per il procuratore generale presso la Corte d’appello rispetto ai
provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudice della sua circoscrizione diverso dalla Corte
d’appello, il termine per l’impugnazione decorre dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione
o la comunicazione dell’avviso di deposito con l’estratto del provvedimento (art. 585, comma
2, lett. d), c.p.p.).
[1] Il g.i.p. non ha la facoltà, accordata al solo giudice del dibattimento dall’art. 544, comma 3, c.p.p.,
di indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno
da quello della pronuncia (Cass. pen., sez. V, 28 aprile 1995, Chiurazzi e altri).
TERMINI PER LÕIMPUGNAZIONE DEI PROVVEDIMENTI EMESSI
IN SEGUITO A PROCEDIMENTO IN CAMERA DI CONSIGLIO
(art. 585 c.p.p.)
15 giorni
dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di deposito del provvedimento
emesso in seguito a procedimento in camera di consiglio
[art. 585, commi 1, lett. a) e 2, lett. a)]
(continua)
TERMINI PER L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA E LORO DECORRENZA
65
(segue)
Art. 585
SENTENZA EMESSA A SEGUITO DI GIUDIZIO ABBREVIATO
(artt. 442 e 443 c.p.p.)
O IN SEGUITO A DIBATTIMENTO
Se pronunciata
e letta
immediatamente
all’esito del
giudizio
Se depositata
entro il 15
giorno da
quello
della pronuncia
(art. 544,
comma 1, c .p.p.)
(art. 544,
comma 2, c .p.p.)
15 giorni
30 giorni
dalla lettura
del
provvedimento
in udienza
[art. 585,
commi 1, lett. a)
e 2, lett. b), c.p.p.]
Se depositata
entro il termine
stabilito dal
giudice, non
eccedente i 90
giorni
Se depositata
fuori
dal termine
previsto
dalla legge
Se depositata
fuori
dal termine
stabilito
dal giudice
45 giorni
30 giorni
45 giorni
dalla scadenza
del termine
stabilito
dalla legge
per il deposito
dalla scadenza
del termine
stabilito
dal giudice
per il deposito
[art. 585,
commi 1 , lett. b)
e 2 , lett. c), c.p.p.]
[art. 585,
commi 1, lett. c)
e 2, lett. c), c.p.p.]
dal giorno
in cui • stata
eseguita
la notificazione
o la
comunicazione
dellÕavviso
dellÕavvenuto
deposito
dal giorno
in cui • stata
eseguita
la notificazione
o la
comunicazione
dellÕavviso
dellÕavvenuto
deposito
[art. 585,
commi 1, lett. b)
e 2, lett. c);
art. 548,
comma 2, c.p.p.]
[art. 585,
commi 1, lett. c)
e 2, lett. c), c.p.p.]
(art. 544,
comma 3, c .p.p.)
SCHEMI E TABELLE
(artt. 529 ss. c.p.p.)
Scarica

Art. 585 cpp