DIREZIONE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Coordinatori generali, centrali e Roma, 22 aprile 1999 periferici dei Rami professionali Al Coordinatore generale Medico legale e Dirigenti Medici Circolare n. 94 e, per conoscenza, Al Presidente Ai Consiglieri di Amministrazione Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestioni e casse Ai Presidenti dei Comitati regionali Allegati 17 Ai Presidenti dei Comitati provinciali OGGETTOErogazione delle prestazioni spettanti agli invalidi civili in attuazione dell’articolo 130 : del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Modalità operative. SOMMARIO: Si riepilogano le modalità operative da seguire per la gestione delle prestazioni INVCIV. Con circolare n. 223 del 23 ottobre 1998 diramata in pari data con messaggio n. 3680 sono state fornite le prime informazioni relative alle disposizioni normative e alle modalità operative per la gestione delle prestazioni spettanti agli invalidi civili. Con circolare n. 250 del 11 dicembre 1998 diramata con messaggio n. 10716 del 14 dicembre 1998 è stata rilasciata alle Prefetture la procedura per l’acquisizione dei pagamenti una tantum relativi anche a periodi anteriori al 3 settembre 1998 ed è stato preannunciato il rilascio alle Prefetture della procedura di acquisizione delle nuove prestazioni. Con circolare n. 29 del 11 febbraio 1999 è stata rilasciata la procedura per il pagamento delle somme una tantum da corrispondere sia ai titolari di prestazioni INVCIV che agli eredi dei titolari deceduti. Con circolare n.9 del 15 gennaio 1999 è stata rilasciata la procedura per la liquidazione delle nuove prestazioni, sia alle Prefetture sperimentali collegate al sistema dipartimentale AS/400 della Sede sia con procedura on line utilizzabile dalle stazioni di lavoro delle Prefetture. Con circolare n. 48 del 1° marzo 1999 è stata rilasciata la procedura che consente la liquidazione delle prestazioni INVCIV acquisite dalle Prefetture. Con circolare n. 53 del 3 marzo 1999 è stata rilasciata alle Prefetture la procedura per la gestione delle informazioni relative all’istruttoria delle domande di prestazioni INVCIV. Si riepilogano con la presente circolare le modalità operative per la gestione delle prestazioni INVCIV in essere. 1 - Ripristino di prestazioni eliminate per errore Nel caso in cui una prestazione INVCIV in essere venga erroneamente eliminata, la Sede deve provvedere alla liquidazione della stessa con nuovo numero di certificato. Nel caso di ripristino di prestazioni trasferite dalle Prefetture ed eliminate per errore non può essere acquisita una data di “decorrenza ripristino” anteriore al “1° novembre 1998”, ciò in quanto l’INPS non può determinare conguagli relativi a periodi precedenti per prestazioni INVCIV che erano già in essere presso la Prefettura e delle quali è stato trasferito all’INPS il pagamento a partire dal 1° novembre 1998. Il nuovo numero di certificato attribuito deve essere comunicato alla Prefettura. 2 – Variazione alle modalità di pagamento Come già comunicato con messaggio n 505 del 30 settembre 1998 (allegato 1) la procedura VT è stata aggiornata per consentire la variazione del codice dell’ufficio pagatore anche per le prestazioni in esame. Anche per le prestazioni INVCIV devono essere utilizzati i nuovi moduli Mod. Accr01 e Mod. Accr02, allegati alla circolare n. 249 del 11 dicembre 1998, nel caso in cui venga richiesto il pagamento con accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto di risparmio. Nel caso in cui esista il tutore, il modulo per la richiesta di variazione delle modalità di pagamento deve essere firmato dal tutore; nel caso in cui, in assenza di tutore, il titolare non possa firmare, deve essere ritenuta valida la richiesta contenuta in un modulo sottoscritto ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 “Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 in materia di semplificazioni amministrative, che prevede che la dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta da pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante. Si ricorda che l’accredito può essere effettuato solo su conto corrente o libretto di risparmio nominativo intestati o cointestati al titolare della prestazione. In presenza di tutore il conto o il libretto devono essere intestati al tutore per conto del tutelato. Con messaggio n. 4492 del 30 ottobre 1998 (allegato 2) è stata messa a disposizione delle Sedi la procedura per l’acquisizione dei dati del tutore e del delegato alla riscossione. La nuova procedura è in fase di rilascio. Si ricorda che non possono essere trasferite prestazioni INVCIV alle Sedi delle province autonome di Aosta, Trento e Bolzano. Si rinvia a quanto riportato al punto 4.1 della circolare n. 223 del 23 ottobre 1998. 3 – Modalità di pagamento delle rate relative all’anno 1998 Con messaggio n. 6699 del 17 novembre 1998 (allegato 3) sono state riepilogate le particolari modalità utilizzate per il pagamento delle rate dovute per novembre, dicembre e tredicesima 1998. 3.1 – Certificato di esistenza in vita Il decreto del Ministero del Tesoro del 28 novembre 1996 prevedeva la presentazione entro il 31 dicembre di ogni anno del certificato di esistenza in vita per i titolari di prestazioni accreditate su conti correnti bancari. Tale obbligo è venuto meno dal momento in cui i pagamenti delle prestazioni in esame sono gestiti sulla base delle convenzioni stipulate dall’INPS con gli Istituti di credito. I certificati eventualmente presentati dovranno comunque essere conservati agli atti della Sede. 4 – Modalità di pagamento delle rate relative all’anno 1999 Per l’anno 1999 le prestazioni INVCIV sono corrisposte con le modalità previste per la generalità delle pensioni: abbinate alle altre prestazioni del soggetto e con periodicità legata all’importo mensile complessivo. Come per la generalità delle pensioni, nel caso in cui il titolare della prestazione INVCIV rilasci delega, deve essere previsto lo stesso delegato per la riscossione di tutte le prestazioni intestate allo stesso soggetto. Sono in corso di trasmissione gli elenchi delle situazioni difformi per le quali le Sedi dovranno provvedere alla sistemazione. 5 – Trattamenti in pagamento con numero diverso da quello del certificato di pensione Con il citato messaggio n. 6699 del 17 novembre 1998 è stato comunicato che per circa 250.000 prestazioni di invalidità civile il libretto in possesso degli interessati riporta un numero di certificato diverso rispetto a quello memorizzato negli archivi del Ministero dell’Interno e segnalato da quest’ultimo all’INPS. Per tali trattamenti il “vecchio” numero di certificato segnalato dal Ministero è memorizzato nel campo GP1AV55. Per il pagamento della rata di gennaio le Poste Italiane Spa hanno inviato ai propri uffici comunicazione contenente i due diversi numeri di certificato. Con messaggio n. 14631 del 13 gennaio 1999 (allegato 4) è stato comunicato l’invio agli interessati da parte di POSTEL di una lettera (allegato 5) con un’etichetta autoadesiva da applicare al “vecchio” libretto (allegato 6). Sull’etichetta vengono riportati il cognome e nome del titolare della prestazione, la data di nascita, il vecchio ed il nuovo numero di certificato. 6 – Pagamento di mensilità insolute per prestazioni in essere 6.1 – Pagamento di mensilità insolute poste in pagamento prima del 1° novembre 1998 L’accertamento del diritto al pagamento di mensilità non riscosse e poste in pagamento prima del 1° novembre 1998 è di competenza della Prefettura. Utilizzando la procedura on line ICRATE “Pagamenti una tantum” rilasciata con circolare n. 250 dell’11 dicembre 1998, la Prefettura acquisisce l’informazione relativa all’importo dovuto e al beneficiario e la Sede INPS provvede all’elaborazione dei dati e all’emissione del pagamento. 6.2 – Pagamento di mensilità insolute poste in pagamento dopo il 1° novembre 1998 L’accertamento del diritto al pagamento di mensilità non riscosse e poste in pagamento dopo il 1° novembre 1998 è di competenza dell’INPS. Il pagamento deve essere disposto utilizzando le consuete modalità di gestione per le rate non riscosse perché non disposte o riaccreditate. Le modalità di pagamento, assegno circolare, accredito su c/c o contanti, devono tenere conto delle normali modalità di pagamento scelte dal titolare della prestazione. 7 – Pagamento di rate insolute a favore di eredi o a favore degli interessati, per prestazioni cessate prima del 3 settembre 1998 L’accertamento del diritto al pagamento di rate insolute ad eredi o a favore degli interessati per decessi o per revoche avvenuti prima del 3 settembre 1998 è di competenza della Prefettura. Utilizzando la procedura on line “Pagamenti una tantum” rilasciata con circolare n. 250 del 12 dicembre 1998, la Prefettura acquisisce l’informazione relativa all’importo dovuto e ai beneficiari e la Sede provvede all’elaborazione dei dati e al pagamento. 7.1 – Pagamento di rate insolute a favore di eredi o a favore degli interessati per decessi o per revoche avvenuti dopo il 3 settembre 1998 L’accertamento del diritto al pagamento di rate insolute a favore di eredi o a favore degli interessati per decessi o per revoche avvenuti dopo il 3 settembre 1998 è di competenza della Prefettura. Utilizzando la procedura on line “Pagamenti una tantum” rilasciata con circolare n. 250 dell’11 dicembre 1998, la Prefettura acquisisce l’informazione relativa alle mensilità dovute e ai beneficiari e la Sede provvede all’elaborazione dei dati e al pagamento. Devono essere effettuati dalla Sede INPS gli accertamenti relativi ai pagamenti di rate insolute che la Prefettura deve disporre per revoche o decessi avvenuti dopo che i pagamenti sono stati disposti dall’INPS (dalla rata di novembre 1998 in poi). A tal fine, al momento dell’eliminazione di una prestazione INVCIV, la Sede INPS dovrà provvedere a comunicare alla Prefettura, anche utilizzando la stampa del pannello della procedura VT PGM3510, la decorrenza dell’eliminazione e la situazione relativa ai pagamenti (ultima rata riscossa, eventuali residui debiti, ecc) 7.1.1 – Presentazione delle domande da parte degli eredi per la riscossione di rate insolute Gli eredi devono presentare le domande per la riscossione di rate insolute alla Prefettura. La competenza dell’accertamento del diritto al pagamento di rate insolute a favore degli eredi è della Prefettura. La Sede INPS provvederà a trasmettere tempestivamente alla Prefettura eventuali domande ricevute. Si ricorda che il pagamento delle rate insolute spetta agli eredi accertati nel rispetto delle norme contenute negli articoli da 536 a 548 del codice civile, tenendo conto anche di quanto previsto dagli articoli da 467 a 469 per quanto riguarda l’istituto della rappresentazione. In pratica le regole da utilizzare sono le stesse previste per il pagamento di rate insolute a favore di eredi di titolari di pensioni sociali e assegni sociali. Non è infatti applicabile per le rate insolute relative a prestazioni INVCIV, pensioni sociali e assegni sociali, l’articolo 90 del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422 che prevede, al quarto comma, che “le rate di pensione non riscosse al momento della morte sono pagate al coniuge superstite, in mancanza di esso al tutore dei figli minori; in mancanza anche di figli, agli eredi legittimi o testamentari”. 8 – Variazioni influenti sul pagamento delle prestazioni Con messaggio n. 7139 del 21 novembre 1998 (allegato 7) è stato trasmesso alle Sedi il nuovo Mod. IC/P01 concordato con il Ministero dell’Interno, con il quale le Prefetture segnalano alle Sedi le variazioni che devono essere apportate ai trattamenti a favore dei minorati civili e che sono influenti sul pagamento. Le segnalazioni pervenute, relative a variazione di ufficio pagatore, eliminazione della prestazione, sospensione della prestazione, ecc.. devono essere memorizzate utilizzando le consuete procedure di gestione al fine di evitare pagamenti indebiti e deve essere fornita conferma di adempimento alla Prefettura. 9 - Variazione degli importi delle prestazioni La variazione degli importi delle prestazioni INVCIV deriva da cambi di fascia. Ogni volta che si verifica un evento modificativo della fascia, la Prefettura emana un nuovo decreto e comunica la decorrenza della nuova fascia. Con messaggio n. 18055 del 5 febbraio 1999 (allegato n. 8) è stata rilasciata la procedura di acquisizione dei dati in ricostituzione PGM 480 in competenza 1999 per consentire la gestione anche delle ricostituzioni delle prestazioni INVCIV. Con messaggio n. 21166 del 26 febbraio 1999 (allegato 9) è stata rilasciata la procedura per il calcolo delle ricostituzioni delle prestazioni INVCIV. A differenza di come in precedenza operavano le Prefetture, al momento del cambio di fascia, non deve essere eliminata la vecchia prestazione e liquidata una prestazione con nuovo numero. Le procedure INPS gestiscono la variazione di importo con la procedura di ricostituzione e pertanto anche per le prestazioni INVCIV si opera con tale modalità. Va precisato che l’INPS gestisce le variazioni di importo relative a periodi successivi al momento in cui ha assunto la gestione dei pagamenti, cioè dal 1° novembre 1998. Nel caso di variazioni con effetto da data precedente si dovrà operare suddividendo tra INPS e Prefettura la competenza temporale per la determinazione degli arretrati a credito o a debito. Ad esempio, nel caso di cambio di fascia che decorre dal 1° luglio 1998, la Prefettura dovrà determinare con le proprie procedure di calcolo l’importo degli arretrati a credito o a debito relativi al periodo 1° luglio/31 ottobre 1998, inserire nella procedura dei “Pagamenti una tantum ICRATE” l’importo degli arretrati dovuti che saranno corrisposti dall’INPS con assegno a domicilio dell’interessato; l’INPS dovrà acquisire una ricostituzione, inserendo la domanda in EAD75 e acquisendo con il PGM 480 il dato relativo alla variazione di fascia, dovrà essere acquisita la variazione di fascia inserendo la “vera” decorrenza, affinchè i dati memorizzati negli archivi siano corretti, ma la procedura provvederà al ricalcolo degli importi e di conseguenza degli arretrati a debito o a credito a partire dal 1° novembre 1998. Le modalità esposte dovranno essere utilizzate per tutte le variazioni delle prestazioni INVCIV già liquidate dalle Prefetture e assunte in carico a partire dal 1° novembre 1998 (GP1AF minore di 9901). Per le prestazioni INVCIV liquidate per la prima volta sugli archivi INPS (GP1AF maggiore di 9901) dopo il passaggio delle competenze relative ai pagamenti, indipendentemente dalla decorrenza delle prestazioni, le variazioni saranno effettuate dall’INPS per qualsiasi periodo. 9.1 – Fasce convenzionali Per gestire più agevolmente le variazioni, per i periodi durante i quali non è dovuta la prestazione, è prevista l’acquisizione di fasce con valori convenzionali. E’ prevista l’acquisizione della fascia 97 per i periodi di sospensione dell’indennità di frequenza (fascia 47), è altresì prevista la fascia 96 per la sospensione dell’assegno di invalidità per mancata iscrizione nelle liste speciali degli uffici di collocamento (fascia 34, 35, 36, 40 e 48). L’utilizzo delle fasce convenzionali consente di azzerare automaticamente l’importo della prestazione per i periodi per i quali non spetta e di rimettere in pagamento l’importo spettante inserendo una nuova decorrenza della fascia spettante. Si ricorda che in archivio sono previste otto registrazioni relative alle variazioni di fascia. 10 – Gestione dei periodi di ricovero Anche la gestione dei periodi di ricovero che comportano una variazione dell’importo in pagamento è effettuata con la procedura di ricostituzione PGM 480 rilasciata in competenza 1999. 11 - Revisioni mediche programmate Come comunicato al punto 10 della circolare n. 223 del 23 ottobre 1998 tra i dati memorizzati nel data base delle pensioni è presente anche la data di scadenza della revisione medica prevista dalla commissione, al momento del giudizio medico – legale. La procedura delle revisioni sanitarie consente di evidenziare tali pratiche per la segnalazione alle Prefetture per gli adempimenti di loro competenza. In particolare, il Ministero dell’Interno ha comunicato di aver già trasmesso alle Prefetture gli elenchi relativi alle revisioni con scadenza fino al 30 giugno 1999. Le Sedi devono inviare mensilmente alle Prefetture, almeno sei mesi prima della scadenza, gli elenchi delle revisioni da effettuare. Gli eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca intervenuti a seguito della verifica della permanenza dei requisiti sanitari vengono trasmessi dalle Prefetture alle Sedi INPS per l’esecuzione. Le Sedi INPS che hanno in gestione le prestazioni devono provvedere alla sospensione del pagamento e, nel caso di revoca, all’eliminazione della prestazione. Nel caso in cui alla data di scadenza della revisione non sia pervenuta la conferma dello stato di invalidità, la Sede deve provvedere alla temporanea sospensione del pagamento della prestazione, che si considera, nel caso di concessione con revisione, attribuita per il solo periodo anteriore alla data di revisione. Nel caso di conferma, la prestazione deve essere rimessa in pagamento senza soluzione di continuità. Con messaggio n. 6627 del 16 novembre 1998 (allegato 10) e n. 18499 del 9 febbraio 1999 (allegato 11) è stata rilasciata la procedura per la stampa delle liste da consegnare alle Prefetture. In attesa del rilascio alle Prefetture delle nuove procedure, le Sedi dovranno acquisire, con la procedura REVSAN, gli esiti delle revisioni segnalate dalle Prefetture. 12 – Revisioni straordinarie da parte del Ministero del Tesoro Il Ministero dell’Interno ha comunicato che il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra, provvede a inviare oltre che alle competenti Prefetture anche alle Sedi INPS le comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 52, comma 3 della legge n. 449/97 inerenti alle sospensioni cautelative dei pagamenti a seguito di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, nonché copia dei decreti di revoca delle provvidenze adottati ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 425/96. Alla ricezione di tali comunicazioni la Sede deve provvedere alla sospensione immediata dei pagamenti e all’eliminazione della prestazione. 13 – Somme da recuperare Il recupero di somme relative a prestazioni che alla data del 3 settembre 1998 non erano più in pagamento rimane di competenza delle Prefetture limitatamente alla fase amministrativa; la fase giurisdizionale, per i procedimenti instaurati dal 3 settembre 1998, è di competenza dell’INPS. Il recupero a qualsiasi titolo di somme relative a prestazioni in corso di pagamento alla data del 3 settembre 1998 avviene, su comunicazione delle Prefetture, ad opera dell’Istituto che è competente anche all’invio della relativa notifica. 13.1 – Somme da recuperare su arretrati per le prestazioni liquidate dalle Prefetture La procedura di liquidazione delle prestazioni INVCIV rilasciata alle Prefetture (transazione ICNULI) prevede l’acquisizione sul pannello ICNUL4 dell’importo e della causale di eventuali somme da recuperare. Le procedure provvedono, al momento dell’inserimento di tali pratiche nella procedura di liquidazione con calcolo passante, ad inserire per tali posizioni il codice arretrati “8”. La procedura prevede la stampa di una lista con l’indicazione delle posizioni e degli importi da recuperare. Le Sedi dovranno provvedere, dopo la liquidazione della prestazione, ad effettuare il recupero, utilizzando la procedura ARTE che è stata opportunamente aggiornata per gestire tali recuperi. 13.2 – Somme da recuperare su arretrati per le prestazioni liquidate dalle Sedi INPS La procedura di liquidazione con calcolo passante richiamata da modulo base utilizzata per le prestazioni INVCIV acquisite dalle Prefetture sperimentali e dalle Sedi non prevede l’acquisizione dell’importo e della causale di eventuali somme da recuperare. Nel caso in cui debbano essere effettuati recuperi, dovrà essere acquisito il codice arretrati “8” e dovranno essere gestiti gli arretrati con la procedura ARTE, con le modalità di cui al precedente punto 13.1. 13.3 – Somme da recuperare sulle mensilità La procedura “Recupero crediti da prestazioni” è in fase di aggiornamento per prevedere un’apposita opzione per la gestione dei recuperi sulle prestazioni INVCIV. I recuperi di somme da effettuare su prestazioni in corso di erogazione, devono essere trattati con le modalità e con le procedure utilizzate per il recupero delle prestazioni pensionistiche erogate dall’Istituto. Il recupero a qualsiasi titolo di somme relative a prestazioni in corso di pagamento alla data del 3 settembre 1998 avviene, su comunicazione delle Prefetture, ad opera dell’Istituto che è competente anche all’invio della relativa notifica. Per gli indebiti relativi alle prestazioni INVCIV non è applicabile quanto previsto dall’articolo 1, commi da 260 a 265 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 né per quanto riguarda l’abbandono totale o parziale degli indebiti relativi a periodi anteriori al 1° gennaio 1996 sulla base del reddito posseduto nell’anno 1995 né per quanto riguarda l’abbandono degli indebiti relativi a periodi anteriori al 1° gennaio 1996 in caso di decesso del titolare. In assenza di una specifica disciplina normativa circa le modalità di recupero degli indebiti, si provvede secondo la prassi previgente seguita dalle Prefetture, concordando direttamente con l’interessato la restituzione, eventualmente anche in forma rateale delle somme indebite, con trattenuta sulla prestazione in pagamento. In mancanza di diversi specifici accordi, il recupero può attuarsi d’ufficio mediante trattenuta sulle mensilità in pagamento in misura non superiore ad un quinto, in base ad avviso espresso dall’Avvocatura Generale dello Stato in materia. Con successiva comunicazione saranno resi disponibili gli aggiornamenti della procedura Recupero crediti, per quanto riguarda sia l’acquisizione dei dati che l’emissione di apposite comunicazioni che la memorizzazione dei piani di recupero centrale. Le Sedi, appena sarà disponibile la procedura, dovranno provvedere alla memorizzazione dei piani di recupero relativi agli indebiti comunicati con nota n. 6813 del 3 febbraio 1999. 14.4 – Conti ai quali devono essere imputati i recuperi Con circolare n. 5 dell’11 gennaio 1999, diramata con messaggio n. 14386 del 12 gennaio 1999, sono stati comunicati alle Sedi i nuovi conti previsti per l’imputazione dei recuperi a favore della gestione speciale per le prestazioni INVCIV Devono essere utilizzati i conti - IVR2431 –per le prestazioni liquidate a favore di invalidi civili (GP1AV31 = 6); - IVR2432 – per le prestazioni liquidate a favore di ciechi civili (GP1AV31 = 4); - IVR2433 – per le prestazioni liquidate a favore di sordomuti (GP1AV31 =5). 15 – Gestione delle situazioni di incompatibilità e di opzione. 15.1 - Recuperi per incompatibilità tra le pensioni sociali e gli assegni sociali e le pensioni a favore dei ciechi civili Si ricorda che le pensioni sociali liquidate ai sensi dell’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e gli assegni sociali liquidati ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 sono incompatibili con le pensioni a favore dei ciechi civili. Nel caso in cui si debba liquidare una prestazione INVCIV in qualità di cieco ad un titolare di assegno o pensione sociale, la Sede dovrà provvedere alla revoca della prestazione non più spettante e a trattenere dagli arretrati della prestazione INVCIV in liquidazione le somme riscosse in più sull’assegno o pensione sociale. 15.2 - Opzione tra prestazione a favore di invalidi civili parziali e assegni di invalidità Con circolare n. 164 del 14 luglio 1993 sono state fornite le istruzioni relative all’opzione tra la prestazione spettante come invalido civile parziale e l’assegno di invalidità. Il recupero delle somme riscosse indebitamente deve essere effettuato con imputazione ai conti di competenza senza trasferimento di somme, essendo entrambe le prestazioni gestite dall’INPS. 15.3 – Opzione tra prestazione a favore di invalidi civili parziali, rendite INAIL e pensioni di guerra Con circolare n. 3/94 del 22 gennaio 1994 del Ministero dell’Interno (allegato 12) sono state fornite le istruzioni relative all’esercizio del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 tra l’assegno mensile ed i trattamenti pensionistici di invalidità erogati da Enti e gestioni previdenziali. 15.4 – Opzione tra indennità di accompagnamento a favore di invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordomuti con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio L’articolo 1, comma 4, della legge 21 novembre 1988, n. 508, prevede che l’indennità di accompagnamento non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per causa di guerra, di lavoro o di servizio. L’interessato ha facoltà di optare per il trattamento più favorevole. 16 – Revoca nel caso di liquidazione di altra pensione Nel caso in cui venga liquidata ad un titolare di prestazione INVCIV una pensione compatibile, la Sede deve darne comunicazione alla Prefettura. L’eventuale revoca della prestazione INVCIV per superamento dei limiti di reddito dovrà essere disposta, come previsto per la generalità delle situazioni, con riferimento ai redditi conseguiti nell’anno precedente. 17 - Trasformazione, al compimento del 65 anno, in pensioni sociali o assegni sociali delle prestazioni a favore di invalidi civili e sordomuti Con messaggio n. 6626 del 16 novembre 1998 (allegato 13) si è reso noto che, considerato che il pagamento delle prestazioni INVCIV era di competenza dell’INPS, al compimento del 65mo anno dei titolari di assegni o pensioni in qualità di invalidi civili o sordomuti, non si sarebbe più provveduto a trasformare la prestazione in assegno sociale. Al punto 7 della circolare n. 261 del 21 dicembre 1998 sono riepilogate le modalità utilizzate in occasione del rinnovo degli ordinativi di pagamento delle pensioni per l’anno 1999. Con messaggio n. 21166 del 26 febbraio 1999 (allegato 9) sono state riportate le modalità con le quali operano le procedure, sia per i titolari di prestazioni INVCIV trasferite dal Ministero sia per le prestazioni liquidate dall’INPS. 18 - Aumento di lire 100.000 mensili da gennaio 1999 L’articolo 67, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 1999 gli importi mensili della pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 100.000. Per le prestazioni in liquidazione e per quelle che vengono ricostituite le procedure richiedono l’acquisizione dei redditi relativi all’anno 1999 nel caso in cui il titolare abbia già compiuto o compia nel corso dell’anno 1999 il 65mo anno di età. Per la generalità delle prestazioni interessate saranno emessi dalle procedure centrali i Mod. RED per richiedere i redditi relativi all’anno 1999 necessari per accertare il diritto all’attribuzione dell’aumento. Peraltro, qualora gli interessati comunichino i redditi e la Sede provveda all’acquisizione dei dati reddituali, le procedure di calcolo sono già state aggiornate e consentono l’attribuzione dell’aumento se spettante. 19 - Duplicato del certificato di pensione Si è concordato con il Ministero dell’Interno che a partire dal 1° gennaio 1999 le richieste per l’emissione di duplicato del “certificato di pensione”, indipendentemente dalla data di liquidazione della prestazione, vengano presentate all’INPS. Con messaggio n. 15557 del 20 gennaio 1999 (allegato 14) è stata rilasciata la procedura aggiornata per la stampa dei duplicati che deve essere effettuata utilizzando i Mod. EAD200. 20 – Delega e tutela Con messaggio n. 4492 del 30 ottobre 1998 (allegato 2) è stata messa a disposizione delle Sedi la procedura per l’acquisizione dei dati del tutore e del delegato alla riscossione. La procedura è in corso di modifica per la gestione contemporanea del tutore e del delegato Con messaggio n. 7138 del 21 novembre (allegato 15) sono state comunicate le modalità da utilizzare per la ricezione delle deleghe rilasciate su Mod. UNO/3. La procedura è in fase di rilascio e consentirà la gestione delle seguenti posizioni, sia per le prestazioni INVCIV che per le altre categorie di pensione: il tutore, nel caso in cui il titolare della prestazione non abbia la capacità giuridica ed esista la nomina del tutore da parte del giudice. Trattasi di una posizione non soggetta a scadenza se non con provvedimento del giudice. La Sede deve acquisire agli atti copia del provvedimento del giudice; - il rappresentante legale, nel caso in cui il titolare della prestazione sia minore. E’ un diritto dei genitori o del genitore superstite, non occorre provvedimento del giudice, scade al compimento della maggiore età del titolare della prestazione; il delegato, nel caso in cui il titolare o il suo tutore o il suo rappresentante legale autorizzino un’altra persona alla riscossione della prestazione. Può essere modificata in qualsiasi momento, ogni nuova delega revoca la precedente. Si ricorda che un soggetto non può essere delegato da più di due pensionati; il delegato per dovere d’ufficio, nel caso in cui l’onere della riscossione dipenda dall’attività svolta: economo della casa di riposo, economo o delegato dal sindaco, ecc. Non è previsto alcun limite per il numero dei pensionati. La verifica dell’esistenza in vita del titolare della prestazione è prevista sia nel caso in cui esista tutore, che rappresentante legale, che delegato. 21 - Eliminazione delle prestazioni Le Sedi nel caso in cui ricevano la comunicazione relativa al decesso del titolare della prestazione INVCIV, sia direttamente che su segnalazione della Prefettura, devono immediatamente provvedere all’eliminazione della prestazione. Del pari le Sedi devono provvedere ad eliminare la prestazione nel caso in cui la Prefettura comunichi la revoca della stessa. Per le prestazioni trasferite dal Ministero dell’Interno (GP1AF09 minore di 9901) la decorrenza di eliminazione non può essere anteriore al novembre 1998 (data di assunzione in carico da parte dell’INPS), anche in caso di decesso avvenuto in precedenza o di revoca con decorrenza precedente, Le Sedi provvederanno pertanto, per le eliminazioni anteriori al 1° novembre 1998, a segnalare nel campo “Decorrenza di eliminazione”,“1198” , nel campo “Data evento”, la corretta data dell’evento, nel campo “Data cessazione dal diritto”, la corretta data di cessazione. Si ricorda che le prestazioni INVCIV sono esenti dall’IRPEF pertanto l’eliminazione provvede al solo storno contabile. Per l’eliminazione delle prestazioni liquidate dall’INPS (GP1AF09 maggiore di 9901) valgono le consuete modalità, fermo restando che il provvedimento di revoca deve essere assunto dalla Prefettura. 22 – Sistemazioni delle posizioni dopo il caricamento 22.1 – Trattenute alle associazioni di categoria A partire dalla rata di marzo 1999 sono state fatte cessare le trattenute a favore delle associazioni operate ad alcuni titolari di prestazioni INVCIV che avevano richiesto la sospensione delle stesse; unitamente al pagamento della mensilità di marzo 1999 sono state rimborsate le somme trattenute. 22.2 – Pagamento degli arretrati calcolati dalle Prefetture Con messaggi n. 6699 del 17 novembre 1998 (allegato 3), n. 8189 del 30 novembre 1998 (allegato 16) , n. 18656 del 9 febbraio 1999 (allegato 17) è stato comunicato che per gli arretrati acquisiti dalle Prefetture, relativi a prestazioni in essere, non corrisposti con le rate di novembre e dicembre 1998, il pagamento è stato completato, per le prestazioni vigenti, con il pagamento della mensilità di marzo 1999. Sono invece stati segnalati alle Sedi che hanno provveduto al pagamento con le modalità concordate con gli interessati, gli arretrati relativi alle prestazioni eliminate. IL DIRETTORE GENERALE TRIZZINO Allegato 1 Messaggio n. 00505 del 30/09/98 DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI Ai Direttori delle Sedi Ai Direttori dei Centri Operativi Ai Dirigenti i Reparti Pensioni e, per conoscenza, Ai Direttori delle Sedi Regionali Oggetto: PROCEDURA VT. E' disponibile per la ricezione sul sistema dipartimentale AS/400 dell'area prestazioni il programma TNHP3509, livello 'H' del 29 settembre 1998, aggiornato per la gestione delle variazioni delle pensioni, assegni e indennità erogate agli invalidi civili, la cui erogazione e' stata trasferita all'INPS dall'articolo 130 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Alle prestazioni agli invalidi civili, in corso di caricamento sul data base centrale delle pensioni sulla base delle informazioni fornite su supporto magnetico dal ministero degli interni, sono stati attribuiti il codice categoria "044" e la sigla categoria "INVCIV". Al termine delle operazioni di caricamento sarà effettuato l'aggiornamento dell'archivio locale delle pensioni DS78. Nel frattempo, le sedi devono comunque provvedere all'attivazione delle funzioni della procedura VT. In particolare: La funzione "A" di variazione dell'ufficio pagatore può essere attivata solo in presenza dei dati della pensione sull'archivio locale. Pertanto, in attesa dell'aggiornamento del predetto archivio, le Sedi provvederanno ad operare la variazione del codice dell'ufficio pagatore previo aggiornamento dei dati della singola posizione sull'archivio locale, con l'opzione 3 del programma 5000 La funzione "B" di proposizione del codice della Sede ricevente, per le pensioni da trasferire ad altra sede, può essere attivata solo in presenza dei dati della pensione sull'archivio locale. Pertanto, in attesa dell'aggiornamento del predetto archivio le Sedi provvederanno ad operare la segnalazione previo aggiornamento dei dati della singola posizione sull'archivio locale, con l'opzione 3 del programma 5000; La funzione "C" di assunzione in carico da parte della sede ricevente, per le pensioni trasferite da altra sede, può essere attivata anche in assenza dell'aggiornamento dell'archivio locale; La funzione "D" di eliminazione può essere attivata anche in assenza dei dati della pensione sull'archivio locale. Si sottolinea l'esigenza che le Sedi provvedano all'individuazione delle pensioni agli invalidi civili da eliminare, oltre che sulla scorta delle comunicazioni che pervengono dalle prefetture e dalle anagrafi comunali, anche a seguito della consultazione del data base centrale delle pensioni. Le provvidenze agli invalidi civili già erogate dal Ministero degli Interni Vengono assunte in carico mantenendo il numero di trattamento a suo tempo attribuito dal predetto ministero. Ai nuovi trattamenti, che saranno assunti in carico con la procedura di liquidazione delle pensioni, viene riservata la serie numerica da 7.000.000 a 7.999.999. I numeri della predetta serie dovranno essere suddivisi fra le diverse sedi della provincia, per evitare duplicazioni di numero nell'ambito della stessa provincia. i primi 10.000 numeri attribuiti ad ogni struttura della provincia dovranno essere riservati per l'assunzione in carico delle posizioni trasferite da altre sedi La sede che opera la proposta di trasferimento dovrà comunicare tale circostanza alla coesistente prefettura, affinché la stessa provveda al trasferimento del fascicolo in proprio possesso, necessario per le verifiche sulla permanenza dei requisiti, alla prefettura della provincia di destinazione. Nel caso in cui il minorato trasferisca la propria residenza in valle d'AOSTA o nel TRENTINOALTO ADIGE, la sede che ha in carico il trattamento provvederà all'eliminazione dello stesso "per cause varie", ed alla comunicazione della circostanza alla regione valle d'AOSTA, alla provincia autonoma di TRENTO ovvero a quella di BOLZANO. le provvidenze agli invalidi civili residenti nel territorio delle regioni valle d'AOSTA e TRENTINO-ALTO ADIGE non rientrano infatti nell'ambito di applicazione dell'articolo 130 del Decreto Legislativo n. 112 P.IL DIRETTORE CENTRALE P. IL DIRETTTORE CENTRALE PER LE PRESTAZIONI PER I SISTEMI INFORMATIVI Bonifazi Panicucci Allegato 2 Messaggio n. 4492 del 30 ottobre 1998 DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI AI DIRETTORI DELLE SEDI AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI PRODUZIONE AI DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI e, per conoscenza, AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI Oggetto: Trattamenti a favore degli invalidi civili: acquisizione dei dati dei delegati e dei tutori. La procedura PGM4922 per l’acquisizione dei dati dei delegati e dei tutori è stata aggiornata per consentire l’acquisizione dei dati relativi ai delegati e ai tutori anche per le pensioni, assegni ed indennità spettanti agli invalidi civili, trasferiti all’INPS in applicazione dell’articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998. Con circolare in corso di emanazione verranno fornite le informazioni relative alle modalità di gestione della nuova categoria do pensione INVCIV , codice categoria 044, alle competenze trasferite all’INPS e a quelle rimaste di competenza dello stato, e per esso dei Ministeri dell’Interno e del Tesoro. Si anticipa che la gestione delle variazioni che riguardano le modalità di pagamento: cambio di ufficio pagatore e inserimento o variazione di delegato o tutore, sono di esclusiva competenza INPS. Tenuto conto che il pagamento della rata di novembre includerà anche i pagamenti relativi alle pensioni, assegni ed indennità spettanti agli invalidi civili, le Sedi provvederanno, con le stesse modalità in uso per la generalità delle pensioni all’acquisizione dei dati e al rilascio della comunicazione necessaria per la riscossione da parte del delegato o del tutore. I dati acquisiti devono essere trasmessi giornalmente agli archivi centrali. Come già precisato con il messaggio n del l’aggiornamento dell’archivio locale DS78 è in corso di rilascio. Nel frattempo, considerato che l’aggiornamento del data base centrale delle pensioni è già stato completato, per le prestazioni per le quali è necessario acquisire i dati di un delegato o di un tutore, le Sedi provvederanno all’aggiornamento dell’archivio locale DS78 con l’opzione 3 del PGM 5000. Si richiama l’attenzione sull’estrema delicatezza dei problemi legati alla riscossione dei benefici da parte di una categoria di beneficiari con particolari situazioni e si invitano le Sedi ad offrire la massima disponibilità. Si precisa che il Ministero dell’Interno gestiva per la stessa pensione sia i dati del tutore che del suo eventuale delegato. A partire dal 1999 anche gli archivi e le procedure INPS consentiranno tale gestione, per tutte le categorie di pensione. Per il momento, qualora si presenti la situazione, la Sede provvederà, previa verifica della documentazione, al rilascio dell’autorizzazione a riscuotere e conserverà in apposita evidenza la documentazione per l’acquisizione dei dati del delegato designato dal tutore non appena le procedure saranno aggiornate. Le Sedi non devono in nessun caso sostituire i dati del tutore con i dati del delegato. La documentazione relativa ai delegati e ai tutori rimane agli atti delle Sedi e deve essere conservata nel fascicolo che sarà intestato ai pensionati della categoria INVCIV. Programmi Sono disponibili per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 dell’area prestazioni i seguenti programmi: TNAP4996 versione A del 7 settembre 1998 TNAP4992 versione A del 7 settembre 1998 TNAP4991 versione A del 7 settembre 1998 TNBP4990 versione B del 7 settembre 1998 TNAP4924 versione A del 7 settembre 1998 TNAP4927 versione A del 7 settembre 1998 IL DIRETTORE CENTRALE P. IL DIRETTTORE CENTRALE PER LE PRESTAZIONI PER I SISTEMI INFORMATIVI De Stefanis Panicucci Allegato 3 Messaggio n. 6699 del 17 novembre 1998 DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI DIREZIONE CENTRALE FINANZA, CONTABILITA’ e BILANCIO AI DIRETTORI DELLE SEDI AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI PRODUZIONE AI DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI e, per conoscenza, AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI Oggetto: Trattamenti a favore degli invalidi civili. Pagamento delle rate da novembre alla tredicesima 1998. 1 – Modalità di pagamento Come comunicato con circolare n. 223 del 23 ottobre 1998 diramata in pari data con messaggio n. 3680, a partire da novembre 1998, i trattamenti degli invalidi civili titolari di altre pensioni INPS per le quali coincidono i dati anagrafici e di pagamento, sono stati corrisposti con periodicità mensile, unitamente alle altre pensioni. Le prestazioni spettanti agli invalidi civili non titolari di pensioni INPS o titolari di pensioni con dati non coincidenti con quelli delle prestazioni per invalidità civile vengono pagate per il corrente anno con le modalità già in atto. Pertanto a partire da 28 novembre sarà in pagamento presso l’ufficio pagatore comunicato dal Ministero dell’Interno, la rata contenente le mensilità di novembre, dicembre e tredicesima, se spettante. 1.1 - Modalità di pagamento dei trattamenti localizzati presso Istituti bancari Il Ministero dell’Interno ha segnalato per il pagamento presso Istituti bancari dei trattamenti a favore degli invalidi civili le coordinate bancarie complete di codice ABI, CAB e numero di conto corrente. Lo scambio di tali dati tra l’INPS e gli Istituti bancari avverrà a partire dal rinnovo degli ordinativi di pagamento delle pensioni per l’anno 1999. Il pagamento della sesta rata 1998 è stato disposto, a seguito di appositi accordi, per tutti i soggetti interessati tramite due soli Istituti di credito la Banca Commerciale Italiana e l’Istituto Centrale delle Casse di Risparmio. Tali Istituti, ai quali sono stati trasmessi particolari flussi contenenti le coordinate bancarie degli interessati, provvederanno al bonifico a favore dell’Istituto di credito scelto a suo tempo dal pensionato che provvederà all’accredito della sesta rata 1998 con le consuete modalità. Tali pagamenti sono inseriti in AGENDA 1. I flussi di pagamento inviati alla Banca Commerciale Italiana riportano il codice ufficio pagatore G00 ed il flusso AXF99921.RMFTP.D021198.BCI, quelli inviati all’Istituto Centrale delle Casse di Risparmio riportano il codice ufficio pagatore XXX ed il flusso AXF99912.RMFTP.D021198.BCI. Qualora si debba provvedere alla sospensione di tali pagamenti la richiesta di sospensione del pagamento o di riaccredito della somma deve essere inoltrata alla Banca alla quale è stato trasmesso il bonifico. I dati relativi alle coordinate sono registrati nei sottoelencati campi: GP2BN81 = modalità di pagamento (C per accredito in conto corrente, A per emissione assegno circolare) GP2BN82 = codice ABI GP2BN83 = codice CAB GP2BN84 = numero del conto corrente GP2BN85 = data di aggiornamento del dato 2- Trattamenti in pagamento con numero diverso da quello del certificato di pensione Per circa 250.000 prestazioni di invalidità civile il libretto in possesso degli interessati riporta un numero di certificato diverso rispetto a quello memorizzato negli archivi del Ministero dell’Interno e segnalato da quest’ultimo all’INPS. Per tali trattamenti si è provveduto a memorizzare il “vecchio” numero di certificato segnalato dal Ministero nel campo GP1AV55 e a comunicare tale numero alle Poste Italiane Spa che lo hanno inserito sul mandato di pagamento nella parte riservata alla comunicazione, per consentire agli interessati di riscuotere con il libretto in loro possesso riportante il “vecchio” numero. 3 – Pagamento di conguagli Unitamente alle rate di pensione vengono corrisposti i conguagli segnalati dal Ministero dell’Interno. Tali conguagli vengono sommati all’importo in pagamento memorizzato in GP8MD02 e memorizzati nel campo GP8MD50 con i sottoelencati codici: § 122 per arretrati lordi relativi a nuove liquidazioni o ricostituzioni; § 133 per arretrati netti relativi a nuove liquidazioni o ricostituzioni (essendo le prestazioni agli invalidi civili non assoggettabili IRPEF, i valori di 122 e 133 sono coincidenti); § 137 per mensilità arretrate non riscosse; § 99 per interessi legali lordi § 104 per interessi legali netti (essendo le prestazioni agli invalidi civili non assoggettabili ad IRPEF, i valori dei codici 99 e 104 sono coincidenti). 4 – Pagamento a persona delegata Per evitare disagi ai titolari delle prestazioni agli invalidi civili, le Poste Italiane Spa sono state autorizzate, solo per il pagamento della rata in scadenza il 28 novembre 1998, a pagare ai delegati su esibizione della delega. Gli uffici postali dovranno poi provvedere al ritiro della delega e all’inoltro della stessa all’INPS per la memorizzazione e l’invio della comunicazione di accoglimento all’interessato. 5 – Data di pagamento Il pagamento della rata di novembre, dicembre, e tredicesima 1998 se spettante, sarà disposto a partire dal giorno 28 novembre. IL DIRETTORE CENTRALE IL DIRETTTORE CENTRALE PER LE PRESTAZIONI PER I SISTEMI INFORMATIVI De Stefanis Crecco IL DIRETTORE CENTRALE FINANZA, CONTABILITA’ E BILANCIO Spina Allegato 4 Messaggio n. 14631 del 13 gennaio 1999 DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI AI DIRETTORI DELLE SEDI AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI PRODUZIONE AI DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI e, per conoscenza, AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI Oggetto: Titolari di trattamenti a favore degli invalidi civili in possesso di certificato di pensione con numero diverso da quello d’archivio Alcune Sedi hanno segnalato le difficoltà incontrate per la riscossione presso gli uffici postali da parte dei titolari di trattamenti INVCIV in possesso di certificato di pensione con un numero diverso da quello con il quale la prestazione è memorizzata in archivio. Il “vecchio” numero è memorizzato nel campo GP1AV55. Per il pagamento di novembre 1998 le Poste Italiane S.p.a hanno inserito il “vecchio” numero nella parte del mandato di pagamento riservata alla comunicazione. Per la rata di gennaio 1999 non è prevista l’emissione della comunicazione in quanto tutti gli elementi costitutivi del pagamento della prima rata 1999 sono riportati sul Mod. ObisM. Le Poste Italiane Spa, dimostrando particolare attenzione alle esigenze dei titolari di prestazioni INVCIV, hanno provveduto ad inviare alle proprie Filiali l’elenco di tali pensioni, suddivise per Agenzia di localizzazione. Nel suddetto elenco sono riportati sia il numero di certificato memorizzato sul data base delle pensioni e riportato su P1/ott e/o apparecchiatura UPE che il numero del libretto del pensionato. Per evitare ulteriori disagi per i titolari delle prestazioni in questione è in corso di emissione tramite POSTEL una comunicazione (allegato 1) contenente un’etichetta autoadesiva da applicare sulla copertina del “vecchio” libretto con il nuovo numero di certificato. IL DIRETTORE CENTRALE IL DIRETTTORE CENTRALE PER LE PRESTAZIONI PER I SISTEMI INFORMATIVI De Stefanis Crecco Allegato 5 Mod.IC/4 Sede di…………………….. Categoria INVCIV Certificato 1234567 Codice fiscale ABCFGH35M19A723G Titolare ABECI FEGRHM Data di nascita 19 agosto 1939 ABECI FEGRHM Via XXIII Maggio 13 Roma, 15 gennaio 1999 12300 MUGGIO’ Gentile Signor e/a Con precedente comunicazione L’abbiamo informata che, in applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 112 del 1998 il pagamento della prestazione di cui Lei è titolare in qualità di (invalido civile, sordomuto, cieco, ecc) viene effettuato dall’INPS. Le è stato inoltre comunicato che per la riscossione Lei può continuare a presentare il certificato a suo tempo rilasciato dalla Prefettura. Poiché il certificato in suo possesso riporta un numero diverso da quello con il quale la sua prestazione è ora contraddistinta, La preghiamo di incollare sulla copertina del Suo libretto l’etichetta autoadesiva che trova nella presente comunicazione. In questo modo non ci saranno problemi nel momento in cui si presenterà a riscuotere le successive mensilità. Per qualsiasi informazione Lei può rivolgersi, oltre che alle specifiche Associazioni e agli Enti di Patronato che l’assisteranno gratuitamente, agli uffici della Sede INPS a Lei più vicina che sono a Sua disposizione. Distinti saluti IL DIRETTORE GENERALE Allegato 6 Etichetta Codice Sede Numero vecchio di certificato Numero nuovo di certificato Cognome/nome Data di nascita Allegato 7 Messaggio n. 7139 del 21 novembre 1998 DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI AI DIRETTORI DELLE SEDI AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI PRODUZIONE AI DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI e, per conoscenza, AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI Oggetto: Trattamenti a favore degli invalidi civili. Segnalazione da parte delle Prefetture delle variazioni influenti sul pagamento. Si trasmette in allegato il Mod. IC/P01 concordato con il Ministero dell’Interno, con il quale le Prefetture devono segnalare alle Sedi le variazioni che devono essere apportate ai trattamenti a favore dei minorati civili e che sono influenti sul pagamento. Le segnalazioni pervenute dovranno essere memorizzate utilizzando le consuete procedure di gestione al fine di evitare pagamenti indebiti e dovrà essere fornita conferma di adempimento alla Prefettura. Nel caso in cui, al momento della ricezione della comunicazione relativa alla revoca, il pagamento della rata risulti essere stato già disposto, le Sedi devono, come di consueto, provvedere con immediatezza alla sospensione del pagamento presso l’ufficio pagatore. E’ opportuno che le Sedi prendano accordi con le Prefetture al fine di definire le modalità pratiche di scambio delle informazioni di cui all’oggetto per ridurre al minimo i tempi di lavorazione. IL DIRETTORE CENTRALE PER LE PRESTAZIONI De Stefanis Allegato 8 Messaggio n. 18055 del 5 febbraio 1999 DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI AI DIRETTORI DELLE SEDI AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI PRODUZIONE AI DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI e, per conoscenza, AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI Oggetto: Procedura di ricostituzione delle pensioni in competenza dell’esercizio 1999. E’ disponibile la procedura di ricostituzione PGM480 per l’acquisizione dei dati con le variazioni descritte in seguito. Con successiva comunicazione verrà comunicata la disponibilità del calcolo. 1 – Variazione dei dati di input 1.1 – Pannello PB1 e PB2 Sul pannello PB1 (allegato 1) sono state effettuate le seguenti variazioni: N. campo Contenuto Variazione 11 Cognome e nome Non può più essere acquisita la variazione. Il dato già acquisito viene azzerato. La variazione deve essere acquisita con la procedura ANCF. 14 Data di nascita Non può più essere acquisita la variazione. Il dato già acquisito viene azzerato. La variazione deve essere acquisita con la procedura ANCF. 15 Provincia di nascita Non può più essere acquisita la variazione. Il dato già acquisito viene azzerato. La variazione deve essere acquisita con la procedura ANCF. 16 Codice comune di nascita Non può più essere acquisita la variazione. Il dato già acquisito viene azzerato. La variazione deve essere acquisita con la procedura ANCF. 23 Codice fiscale Non può più essere acquisita la variazione. Il dato già acquisito viene azzerato. La variazione deve essere acquisita con la procedura ANCF. 90 Codice arretrati E’ ammesso solo il codice 8. Per le ricostituzioni già acquisite il valore presente nel campo viene automaticamente modificato in 8. 30 Codice ufficio pagatore Non può più essere acquisita la variazione. Il dato già acquisito viene azzerato. La variazione deve essere acquisita con la procedura VT, PGM3510, opzione A. 31 Revisione sanitaria Non può più essere acquisita la variazione. Il dato già acquisito viene azzerato. La variazione deve essere acquisita con la procedura REVSAN. 32 Conferma assegno invalidità Non può più essere acquisita la variazione. Il dato già acquisito viene azzerato. La variazione deve essere acquisita con la procedura REVSAN. 97 Trattenute non deducibili IRPEF Non può essere acquisito alcun importo. Il dato già acquisito viene azzerato. Dal 1999 gli arretrati vengono calcolati al lordo e accantonati con codice arretrati 8; il recupero dovrà essere effettuato con la procedura ARTE. 98 Trattenute deducibili IRPEF anno in corso Non può essere acquisito alcun importo. Il dato già acquisito viene azzerato. Dal 1999 gli arretrati vengono calcolati al lordo e accantonati con codice arretrati 8; il recupero dovrà essere effettuato con la procedura ARTE. Trattenute deducibili IRPEF anni precedenti Al momento della conversione dell’archivio, da effettuare con le modalità descritte al punto 4, per allineare le ricostituzioni già acquisite alla nuova struttura dell’archivio modificato, la procedura provvede ad evidenziare i seguenti scarti, relativi alle variazioni indicate: Pannello Campo Contenuto Codice scarto PB1 11 Cognome e nome 14 Data di nascita 15 Provincia di nascita 16 Codice comune di nascita 23 Codice fiscale 30 Codice ufficio pagatore 31 Revisione sanitaria 32 Conferma assegno di invalidità 97 Trattenute non deducibili IRPEF 98 Trattenute deducibili IRPEF anno in corso e anni precedenti 971 972 973 975 La Sede dovrà provvedere, per le pensioni scartate con i codici 971, 972 e 973, solo dopo aver riacquisito con le procedure previste i dati non più gestiti dalla procedura di ricostituzione PGM480, a trasformare la ricostituzione da errata in esatta, con le modalità in uso. Le pensioni scartate con il codice 975 devono essere trasformate in esatte ed i recuperi dovranno essere tenuti in evidenza e acquisiti con la procedura ARTE, al momento della definizione del conguaglio. 1.2 – Pannello VBA Sul pannello VBA (allegato 2) sono state effettuate le seguenti variazioni: Contenuto Codici detrazioni d’imposta Variazione Non può più essere acquisita la variazione. Il dato già acquisito viene azzerato. La variazione deve essere acquisita con la procedura SIMA. Le pensioni per le quali risulta acquisito tale dato vengono scartate con codice errore 974. La Sede dovrà acquisire la variazione delle detrazioni con la procedura SIMA, successivamente la pensione dovrà essere ricostituita. La procedura di ricostituzione gestirà la variazione delle detrazioni immediatamente determinando il conguaglio a partire dal 1° gennaio dell’anno in corso, anche per le pensioni abbinate fiscalmente. 1.3 – Pannello VF1 e VF2 Sul pannello VF1 sono stati modificati i controlli per l’acquisizione della data di scadenza dei familiari. Considerato che non è per il momento possibile acquisire date di scadenza successive al dicembre 1999, è prevista l’acquisizione o la determinazione da parte della procedura, della data di scadenza del figlio “minore”, “studente” o “universitario” solo se tale data è minore o uguale a dicembre 1999. Per gli altri casi la procedura provvede a memorizzare sul data base delle pensioni come data di scadenza, il valore convenzionale “9999”. Si ricorda che le Sedi dovranno provvedere al controllo del diritto per i figli studenti e universitari, utilizzando la procedura rilasciata con messaggio n. 16462 del 26 gennaio 1999. 2 – Acquisizione dati per le pensioni PS e AS Per le pensioni di categoria PS e AS è possibile acquisire sul pannello PB2 il codice natura per il quale è ammesso il solo codice 6. Per le pensioni di categoria AS non è più prevista l’acquisizione sul pannello PB2 del codice “ricoverato”. Sul nuovo pannello INV è possibile acquisire i periodi di ricovero. 3 – Acquisizione dati per le pensioni INVCIV 3.1 – Acquisizione delle domande in EAD75 La procedura di acquisizione delle domande in EAD75 è stata aggiornata per consentire l’acquisizione delle domande di ricostituzione anche delle prestazioni INVCIV. Deve essere acquisito nel campo “tipo domanda” il codice “8”, non è prevista l’acquisizione di dati particolari nel campo 36. E’ disponibile per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 dell’area prestazioni il programma TNFP5 versione F del 3 febbraio 1999. 3.2 – Pannelli acquisibili per le prestazioni INVCIV La procedura di ricostituzione è stata modificata per consentire l’acquisizione delle variazioni relative alle prestazioni INVCIV. La procedura di ricostituzione PGM480 non viene rilasciata alle Prefetture. Pertanto le variazioni da apportare devono pervenire alle Sedi con idonea documentazione (copia del decreto, comunicazione di variazione, ecc). Per le prestazioni di categoria INVCIV è possibile acquisire variazioni sui pannelli PB2, INV, VB1, RED, VF1, DB1. 3.2.1 – Pannello PB2 Viene reso disponibile anche per le prestazioni INVCIV il pannello PB2 (allegato 2) utilizzato per le pensioni AS e PS. Su tale pannello è possibile inserire anche il codice natura. Nel campo 19 “Codice invalido civile” non è ammesso alcun valore. 3.2.2 – Pannello INV Il nuovo pannello INV (allegato 3) consente l’acquisizione della variazione del codice fascia e della relativa decorrenza. Sono ammessi i codici di variazione 1 – inserimento di una nuova fascia dalla decorrenza acquisita; 2 – eliminazione di una fascia dalla decorrenza acquisita; 3 – variazione di una fascia dalla decorrenza acquisita. Non può essere variata la tipologia della prestazione: la prestazione liquidata a favore di invalido civile non può essere modificata in prestazione liquidata a favore di cieco civile o sordomuto; qualora fosse stata attribuita erroneamente la codifica di tipologia, la prestazione deve essere eliminata e riliquidata con nuovo numero; nel caso in cui spetti una prestazione di tipologia diversa in quanto trattasi di pluriminorato deve essere liquidata una nuova prestazione. I valori ammessi per le variazioni di fascia sono: valori compresi tra 6 e 19 per i ciechi civili; valori compresi tra 20 e 26 per i sordomuti; valori compresi tra 30 e 48 per gli invalidi civili. Per gli invalidi civili è inoltre possibile acquisire il valore convenzionale 97 per il periodo per il quale l’indennità di frequenza non deve essere corrisposta e il valore convenzionale 96 per le prestazioni che non devono essere corrisposte per incollocabilità. Sono consentite fino ad un massimo di 4 variazioni Sul pannello possono inoltre essere acquisiti i periodi di ricovero. Sono ammessi i codici 1 e 2, rispettivamente per ricovero a carico di strutture pubbliche o per ricovero a pagamento. 3.2.3 – Pannello RED Sul pannello RED possono essere acquisiti i dati reddituali con le consuete modalità. E’ ammessa l’acquisizione anche del reddito relativo all’anno precedente la decorrenza della pensione. 3.2.4 – Pannello VF1 Sul pannello VF1 possono essere acquisiti i dati del coniuge. 3.2.5 – Pannello VB1 Sul pannello VB1 possono essere acquisiti i dati della rendita INAIL per i titolari di prestazione come sordomuti o invalidi civili che hanno compiuto il 65mo anno di età e sono titolari di prestazioni trasformate in pensione o assegno sociale. 3.2.6 – Pannello DB1 Sul pannello DB1 possono essere acquisiti i dati relativi alle altre pensioni, con le consuete modalità. 4 – Conversione degli archivi La Sede deve immediatamente attivare da operatore 2 il programma 475, previa verifica che sia stata ricevuta la versione aggiornata. Il programma provvede alla conversione dei dati presenti sull’archivio 25 tenendo conto delle modifiche riportate nei punti precedenti e alla individuazione delle pensioni il cui input deve essere modificato dalla Sede (scarti da 971 a 976). 5 – Programmi Sono disponibili per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 dell’area prestazioni i sottoelencati programmi TNAP 0475 versione A del 4 febbraio 1999 TNAP 0480 versione A del 4 febbraio 1999 TNAP 3215 versione A del 4 febbraio 1999 TNAP 3250 versione A del 4 febbraio 1999 TNAP 3270 versione A del 4 febbraio 1999 TNAP 3271 versione A del 4 febbraio 1999 TNAP 3272 versione A del 4 febbraio 1999 TNAP 3273 versione A del 4 febbraio 1999 TNAP 3274 versione A del 4 febbraio 1999 TNAP 3275 versione A del 4 febbraio 1999 TNAP 3276 versione A del 4 febbraio 1999 IL DIRETTORE CENTRALE IL DIRETTTORE CENTRALE PER LE PRESTAZIONI PER I SISTEMI INFORMATIVI De Stefanis Crecco Allegato 9 Msg.21166 del 26 febbraio 1999 DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI AI DIRETTORI DELLE SEDI AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI PRODUZIONE AI DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI e, per conoscenza, AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI Oggetto: Ricostituzione in competenza 1999 delle prestazioni di categoria INVCIV. Si fa seguito al messaggio n. 18055 del 5 febbraio 1999 e al messaggio n. 20187 del 18 febbraio 1999 e si comunica che è disponibile la procedura di calcolo delle ricostituzioni delle prestazioni di categoria INVCIV. Si forniscono in merito alcune precisazioni. 1 – Prestazioni riconosciute a minori Il Ministero dell’Interno con nota Prot. n.99/656 del 4 febbraio 1999 ha comunicato che al compimento del 18mo anno, i minori titolari di prestazioni con fasce 44 – 18 – 16 – 23 non perdono il diritto alla prestazione, ma in attesa degli accertamenti effettuati dalle Prefetture, gli stessi devono essere inseriti rispettivamente nelle fasce 38 – 19 – 17 – 24. Pertanto la procedura di input verifica che le variazioni di fascia acquisite sul pannello INV rispettino tale sequenza. 2 – Pannello INV La data che indica la decorrenza della fascia deve essere acquisita nella forma MMAAAA. Il codice di variazione della fascia può assumere i valori: 1 – inserimento di una nuova fascia dalla decorrenza acquisita; 2 – eliminazione di una fascia dalla decorrenza acquisita; 3 – variazione di una fascia dalla decorrenza acquisita. Nel caso in cui debba essere inserita una nuova fascia deve essere utilizzato il codice “1” e deve essere inserita la decorrenza da cui tale fascia è stata riconosciuta. La procedura provvederà al ricalcolo della prestazione a partire da tale data. Il codice “3” deve essere utilizzato soltanto nel caso in cui debba essere modificata la decorrenza di una fascia già memorizzata. 3 – Titolari di prestazioni INVCIV che compiono il 65mo anno di età Al compimento del 65mo anno di età le pensioni e gli assegni liquidati a favore degli invalidi civili e dei sordomuti si trasformano in PS o AS con riferimento alla data di nascita: per i nati fino al 31 dicembre 1930 spetta una prestazione con l’importo pari alla pensione sociale; per i nati dal il 1° gennaio 1931 spetta una prestazione con l’importo pari all’assegno sociale. Le procedure, al compimento del 65mo anno, operano con i seguenti criteri: non viene effettuato in nessun caso il ricalcolo dell’importo della prestazione per i nati fino al 31 dicembre 1930. In tali casi, se non definiti a suo tempo, la Sede dovrà liquidare una nuova PS come ex invalido; per i nati dopo il 1° gennaio 1931, se trattasi di prestazione INVCIV trasferita dal Ministero dell’Interno (GP1AF09 < 9901) viene attribuito l’importo dell’assegno sociale a partire dal 1° novembre 1998 solo se il titolare è nato dopo il 30 settembre 1933 mentre viene attribuito l’importo dell’assegno sociale dal mese successivo al compimento dell’età se trattasi di prestazione INVCIV liquidata dall’INPS (GP1AF09 > 9901). Risultano con flag di ricostituzioni d’ufficio per l’anno 1999 le prestazioni INVCIV trasferite dal Ministero dell’Interno (GP1AF09 < 9901) e liquidate a favore di invalidi civili e sordomuti i cui titolari sono nati dopo il 30 settembre 1933 e prima del 1° dicembre 1933 per le quali devono essere calcolati gli arretrati spettanti per il periodo anteriore al 1° gennaio 1999. Dopo il compimento del 65mo anno di età non possono più essere acquisite sul pannello INV le seguenti fasce: - per la tipologia 5, le fasce 20, 21, 22, 26; - per la tipologia 6, le fasce 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43. 4 – Decorrenza del calcolo degli arretrati Per le prestazioni INVCIV le procedure provvedono al calcolo degli arretrati utilizzando i seguenti criteri: per le prestazioni INVCIV trasferite dal Ministero dell’Interno (GP1AF09 < 9901) vengono calcolati, indipendentemente dalla decorrenza delle variazioni acquisite, gli arretrati solo a partire dal 1° novembre 1998 (solo da tale data infatti l’INPS provvede al pagamento di tali prestazioni); per le prestazioni INVCIV liquidate dall’INPS (GP1AF09 > 9901) vengono calcolati gli arretrati con le consuete modalità. Eventuali arretrati spettanti per periodi anteriori al 1° novembre 1998 per le prestazioni INVCIV trasferite dal Ministero dell’Interno devono essere determinati dalle Prefetture e dalle stesse acquisiti per il pagamento come “UNA TANTUM”, con la procedura ICRATE. 5 – Stampe Con successivo messaggio sarà comunicata la disponibilità della procedura per le stampe degli elaborati. IL DIRETTORE CENTRALE IL DIRETTTORE CENTRALE PER LE PRESTAZIONI PER I SISTEMI INFORMATIVI De Stefanis Crecco Allegato 10 Messaggio n. 6627 del 16 novembre 1998 DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI AI DIRETTORI DELLE SEDI AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI PRODUZIONE AI DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI e, per conoscenza, AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI Oggetto: Revisioni sanitarie. E’ disponibile la versione aggiornata del programma TNBP 4031 che provvede alla predisposizione delle liste e all’inserimento in EAD75 delle pensioni per le quali nel campo GP1AV71 è memorizzata la scadenza della revisione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 222/84 per gli assegni di invalidità. La precedente versione del programma ha provveduto a predisporre le liste e ad inserire in EAD75 anche i trattamenti agli invalidi civili per i quali il Ministero dell’Interno ha segnalato la data di revisione sanitaria che è stata memorizzata nel campo GP1AV71. Nessun adempimento è richiesto per il momento alle Sedi per le revisioni dei trattamenti degli invalidi civili. Le Sedi che hanno attivato la precedente versione del programma devono provvedere alla cancellazione dall’EAD75 delle posizioni relative ai trattamenti degli invalidi civili. E’ disponibile per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 dell’area prestazioni il programma TNBP 4031 versione B del 10 novembre 1998. IL DIRETTORE CENTRALE IL DIRETTTORE CENTRALE PER LE PRESTAZIONI PER I SISTEMI INFORMATIVI De Stefanis Crecco Allegato 11 Messaggio n. 18499 del 9 febbraio 1999 DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI AI DIRETTORI DELLE SEDI AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI PRODUZIONE AI DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI e, per conoscenza AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI Oggetto: Trattamenti a favore degli invalidi civili: stampa delle liste per le revisioni sanitarie e aggiornamento del data base delle pensioni. 1 - Stampa delle liste Si comunica che è disponibile la procedura per la preparazione delle liste delle pensioni INVCIV per le quali è memorizzata la scadenza della revisione sanitaria. Tali liste dovranno essere stampate richiamando da identificativo 43 il programma 4444 e selezionando l’opzione 7 subopzione 6. Le liste vengono memorizzate nel gruppo di stampa 32. La Sede deve provvedere mensilmente alla stampa della lista contenente le prestazioni con scadenza nel sesto mese successivo alla data di predisposizione delle liste. Tale lista deve essere stampata in duplice copia una delle quali deve essere immediatamente consegnata alla Prefettura affinchè possa disporre i necessari accertamenti sanitari. Dopo aver effettuato gli accertamenti sanitari la Prefettura comunicherà alla Sede l’esito di tali accertamenti. L’eventuale provvedimento di revoca sarà adottato dalla Prefettura. La Sede dovrà sospendere i pagamenti e predisporre l’eliminazione della prestazione. Nella prima lista che verrà stampata saranno incluse anche prestazioni con data di revisione precedente al trasferimento del pagamento delle prestazioni INVCIV dalle Prefetture all’INPS: l’estrazione dei dati viene effettuata sulla base di quanto è memorizzato negli archivi (GP1AF06): Nel caso in cui le revisioni fossero già state effettuate in passato, le Prefetture ne comunicheranno l’esito per consentire alla Sede l’aggiornamento del data base delle pensioni. 1.1 - Programmi Sono disponibili per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 dell’area prestazioni i sottoelencati programmi TNCP4073 versione C del 5 febbraio 1999 TNCP4033 versione C del 5 febbraio 1999 2 – Acquisizione delle nuove date di scadenza delle revisioni sanitarie Si fa seguito al messaggio n. 16914 del 28 gennaio 1999 e si comunica che la procedura REVSAN è stata aggiornata per consentire l’acquisizione della data della revisione sanitaria o della conferma della prestazione senza revisione. IL DIRETTORE CENTRALE IL DIRETTTORE CENTRALE PER LE PRESTAZIONI PER I SISTEMI INFORMATIVI De Stefanis Crecco Allegato 12 M i n i st e r o d e ll’I nt e r n o DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI Servizio Assistenza Economica alle Categorie Protette Lettera Circolare n. 3/94 Prot.94/1751 MC/101/7(20) Roma, 22 gennaio 1994 AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 38100 TRENTO AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA 11100 Oggetto: AOSTA D.M. 31 ottobre 1992 n.553 - esercizio diritto di opzione ex art.3 della L. 29 dicembre 1990 n. 407. Trasmissione circolare INAIL n. 54 del 09 dicembre 1993. Si fa seguito alla circolare n. 20 dell'11 dicembre 1993 per trasmettere la circolare n. 54, datata 9 dicembre 1993, dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro con la quale detto Istituto ha impartito alle proprie sedi periferiche istruzioni in merito alla facoltà dell'esercizio del diritto di opzione, previsto dall'art. 3 della legge n. 407/90, tra le rendite corrisposte dall'INAIL e l'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge n. 118/71 spettante agli invalidi civili parziali. IL DIRETTORE GENERALE (Gelati) I stit u t o N a z i o n a l e p e r l' A s s i c u r a z i o n e c o n t r o g l i I nfo rtu ni s ul L a v o r o DIREZIONE GENERALE Roma 9 dicembre 1993 Circ. n. 54 AL DIRIGENTE GENERALE VICARIO AI SIGNORI DIRIGENTI DELLE UNITA' CENTRALI E PERIFERICHE AI SIGNORI COORDINATORI GENERALI DELLE CONSULENZE PROFESSIONALI CENTRALI AI SIGNORI PRIMARI PREPOSTI ALLE DIVISIONI SANITARIE Oggetto: Legge 29 dicembre 1990, n. 407, art. 3 - Decreto Ministeriale n. 553 del 31 ottobre 1992 (G. U. n. 24 del 30 gennaio 1993). Incompatibilità dell'assegno mensile erogato dal Ministero dell'Interno agli invalidi civili parziali con le prestazioni ed i trattamenti pensionistici di invalidità erogati da Enti e gestioni previdenziali. Facoltà di opzione. L'articolo 3 della Legge 29 dicembre 1990, n. 407, come modificata ed integrata dall'art. 12 della Legge 30 dicembre 1991 n. 412 stabilisce la incompatibilità delle prestazioni di invalidità a carattere diretto, concesse per cause di guerra, di lavoro e di servizio nonché delle pensioni dirette di invalidità erogate a qualsiasi titolo dall'INPS, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio, con l'assegno mensile erogato dal Ministero dell'Interno in favore degli invalidi civili parziali, ex articolo 13 della Legge 3° marzo 1971, n. 118. Agli interessati viene comunque riconosciuta la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole. Peraltro, il citato art. 12 della Legge n. 412 /1991 fa salvi i diritti acquisiti da coloro che abbiano conseguito il diritto alla suddetta prestazione a carico del Ministero dell'Interno alla data del 01 gennaio 1992 e che, a tale data, risultavano altresì titolari di trattamenti incompatibili con lo stesso; nei confronti dei predetti, non trova applicazione, pertanto, in regime di incompatibilità di cui sopra. Gli effetti conseguenti alla attuazione della disposizione in argomento decorrono dal 01 gennaio 1991. In data 31 ottobre 1992 è stato emanato il D. M. n. 553 (G.U. n. 24/1993), previsto dallo stesso articolo 3 della Legge n. 407/1990, che disciplina il diritto di opzione cui prima si è accennato e indica le modalità di accertamento delle condizioni reddituali previste per la concessione ed il mantenimento delle prestazioni assistenziali facenti capo al Ministero dell'Interno. Al riguardo, il Ministero dell'Interno ha indirizzato ai Prefetti e ad altre Autorità competenti la circolare n. 3 del 9 febbraio 1993 e, in data 01 marzo 1993, ne ha trasmesso copia all'INPS ed all'INAIL, con l'invito ad impartire alle rispettive Sedi " opportune direttive per il migliore coordinamento con le Prefetture". Ulteriori chiarimenti ministeriali, infine, sono intervenuti con circolare n. 5 del 30 marzo 1993. *** Si fornisce una sintesi delle principali disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale n. 553/1992 e dei chiarimenti di cui alle successive citate circolari del Ministero dell'Interno. FACOLTA' DI OPZIONE PER IL TRATTAMENTO PIU' FAVOREVOLE. E' previsto, in particolare, che: - la facoltà di opzione per una delle provvidenze dichiarate incompatibili deve essere esercitata dagli interessati in sede di istruttoria delle relative posizioni da parte delle Prefetture; - se l'interessato opta per l'assegno erogato dal Ministero dell'Interno, egli deve presentare all'Ente erogatore dell'altra prestazione un atto di rinuncia alla medesima ed inviare alla Prefettura una dichiarazione dell'Ente in questione di avvenuta presentazione dell'atto; - in tale caso, la Prefettura, d'ufficio, concorderà con l'Ente i tempi di cessazione della provvidenza cui si è rinunziato, avendo cura di evitare interruzioni nel pagamento delle provvidenze. Nella circolare ministeriale n. 3/1993 si dispone inoltre che, avendo l'assegno mensile, generalmente, una decorrenza pregressa e dovendosi alla stessa fare riferimento anche per quanto concerne l'opzione esercitata e comunque da data non anteriore al 01 gennaio 1991, le Prefetture dovranno concordare con l'Ente, altresì, le modalità di recupero degli importi percepiti relativi al trattamento cui si rinunzia ( recupero che, normalmente, potrà essere effettuato sugli arretrati dell'assegno da erogare) nonché del versamento all'Ente medesimo delle somme recuperate. La circolare ministeriale n. 5/1993 prevede, inoltre, che la facoltà di opzione possa essere nuovamente esercitata in futuro, purché sussistano i requisiti previsti, qualora intervengano mutamenti nella situazione dell'interessato; al riguardo viene formulata , a titolo di esempio, l'ipotesi della cessazione della rendita INAIL in caso di recupero della capacità lavorativa nei limiti di legge, accertato in sede di revisione medica. ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI REDDITUALI AI FINI DELLA CONCESSIONE DEL MANTENIMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI. Sono previsti in particolare: - l'obbligo, da parte dei titolari di pensioni ed assegni erogati dal Ministero dell'Interno a mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti ( con esclusione, quindi, di coloro che fruiscono soltanto di "indennità"), di presentare alla Prefettura, entro, il 30 giugno di ogni anno, una dichiarazione concernente la propria situazione reddituale riferita all'anno precedente e comprensiva sia di redditi assoggettabili all'IRPEF che di redditi esenti da tale imposta ( pensioni di guerra, pensioni sociali, rendite INAIL, prestazioni erogate dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, sordomuti, invalidi civili, ecc.) o soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva. Precisato che i limiti di reddito ai quali è subordinata la concessione di pensioni ed assegni sono quelli calcolati agli effetti dell'IRPEF, il Ministero dell'Interno fa presente che la conoscenza anche dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva è utile ai fini di acclarare eventuali anomalie quali, ad esempio, le situazioni di incompatibilità; - l'avvio dei necessari accertamenti, da parte della Prefettura, ai fini della revoca della provvidenza economica in caso di mancata presentazione della dichiarazione annua entro il termine stabilito; - la revoca dell'assistenza economica, da parte del Comitato Provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, in caso di redditi superiori ai limiti previsti e verifiche periodiche, da parte del Ministero del Tesoro, intese ad accertare la sussistenza dei requisiti prescritti per usufruire delle prestazioni assistenziali; - l'obbligo, per gli invalidi civili parziali titolari dell'assegno di assistenza, di comunicare, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ogni eventuale concessione, da parte di altri Enti, di trattamenti incompatibili. Circa i riflessi in ambito INAIL della normativa fin qui illustrata, sul piano del diritto si osserva quanto segue. Il fondamento politico e la funzione primaria della tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono da individuare nel dettato costituzionale (art. 38, secondo comma ). Pertanto il diritto alle prestazioni erogate dall'INAIL, quale espressione di una qualità giuridica politicamente inviolabile del titolare, è per sua natura indisponibile ed intrasferibile. Compatibilmente con la norma costituzionale, del resto, l'art. 3 della Legge 29 dicembre 1990, n. 407, sancisce l'obbligo di opzione non già tra i diritti alle prestazioni, bensì esclusivamente fra i trattamenti economici che da quelli derivano. L'opzione, pertanto, non potrà comunque comportare od imporre una pretesa rinuncia al diritto e ,quindi, la "rinuncia" richiesta dal D.M. n. 553/1992 non può che concernere la mera erogazione delle prestazioni. Ne discende, in sintonia con la "ratio" della legge che appare quella di garantire comunque all'interessato il trattamento più favorevole, la facoltà, per l'interessato stesso, di procedere alla revoca, "rectius" alla modifica dell'opzione medesima in ragione della propria convenienza. Tanto premesso, si precisa che rientrano nel regime di incompatibilità delineato dalla illustrata normativa le prestazioni economiche con carattere diretto previste dalla legislazione infortunistica (rendite dirette, assegno per assistenza personale continuativa, assegno continuativo mensile ex artt. 124 e 235 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, sovvenzione di contingenza, assegno di incollocabilità), con esclusione, pertanto, delle prestazioni a superstiti ( rendita a superstiti, speciale assegno continuativo mensile ex lege n. 248/1976). Inoltre, poiché la incompatibilità di cui al citato art. 3 della legge n. 407/1990 concerne anche le pensioni dirette d'invalidità a qualsiasi titolo erogate da "ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio", rientrano nel suddetto regime altresì i trattamenti pensionistici di cui fruiscono gli ex dipendenti dell'Istituto (reddituari del Fondo 1948 e titolari di pensioni integrative a carico del Fondo 1969) dispensati dal servizio ai sensi dell'art. 63 del vigente Regolamento organico del personale. Ciò in quanto la obbligatorietà di una forma di previdenza va individuata non con riferimento alla sua fonte genetica bensì con riguardo alla facoltatività o meno della stessa e non v'è dubbio che i fondi di previdenza integrativa dell'INAIL sono obbligatori per tutti i dipendenti i quali, in forza di atti regolamentari legittimi, sono chiamati a contribuire al loro funzionamento. *** Sul piano operativo, si osserva che dal complesso di disposizioni legislative e regolamentari sopra sintetizzato, emergono adempimenti a carico, innanzitutto, degli assicurati beneficiari delle richiamate prestazioni infortunistiche nonché degli ex dipendenti dell'Istituto titolari dei suddetti "trattamenti pensionistici". Gli interessati, in particolare nel caso sia stata loro riconosciuta in data successiva al 01 gennaio 1992 o verrà loro riconosciuta loro in futuro la qualità di "invalido civile parziale", con diritto al relativo assegno assistenziale a carico del Ministero dell'Interno ed intendano optare per quest'ultimo trattamento in quanto più favorevole, potranno esercitare tale facoltà nella fase istruttoria in corso presso la Prefettura, presentando all'INAIL atto di rinuncia alla relativa prestazione, considerata dalla Legge incompatibile , ed alla Prefettura medesima dichiarazione dell'INAIL dell'avvenuta presentazione dell'atto. Si precisa che, nel caso di pensione integrativa diretta di invalidità in favore degli ex dipendenti dell'Istituto, rileva, ai fini della comparazione con l'importo dell'assegno assistenziale erogato dal Ministero dell'Interno, il trattamento complessivo spettante all'interessato (pensione A.G.O. + pensione integrativa) al quale va aggiunta l'indennità integrativa speciale. Per contro, le incombenze a carico delle Sedi sono per lo più il riflesso dei descritti adempimenti da parte delle Prefetture e degli oneri posti dalla Legge in capo agli interessati. In particolare: - le Sedi forniranno ogni dovuta informazione alle Prefetture - ai fini degli accertamenti che le medesime dovessero avviare nei casi di mancata presentazione entro i termini di legge, da parte degli interessati, della prevista dichiarazione sulla situazione reddituale - ed eventualmente alle Direzioni Provinciali del Tesoro ai fini delle verifiche periodiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti stabiliti per usufruire delle prestazioni assistenziali; - nei casi di opzione per l'assegno a carico del Ministero dell'Interno, le Sedi rilasceranno agli interessati la prevista dichiarazione di avvenuta presentazione dell'atto di rinuncia alla prestazione INAIL e, successivamente, le Sedi stesse concorderanno con le Prefetture, in relazione all'esigenza che non si verifichino interruzioni nel pagamento delle provvidenze e tenendo opportunamente presenti i tempi tecnici necessari (almeno due mesi dalla data in cui la Sede è venuta a conoscenza dell'opzione), la data di cessazione del pagamento della prestazione alla quale l'assicurato ha rinunciato; - circa il recupero degli importi della prestazione INAIL, percepiti dall'assicurato nel periodo in cui questi aveva già maturato il diritto all'assegno del Ministero dell'Interno, si ritiene che la scelta delle modalità, piuttosto che materia di accordo, possa essere rimessa, salvo problemi particolari, alla valutazione delle Prefetture. Lo stesso dicasi per quanto riguarda le modalità di versamento all'INAIL delle somme recuperate, ritenendosi che le Sedi debbano semplicemente fornire alle Prefetture idonee indicazioni operative di ordine contabile; nella ipotesi inversa, cioè di invalido civile parziale con assegno a carico del Ministero dell'Interno che, in conseguenza di infortunio o malattia professionale, abbia diritto a prestazione economica da parte dell'Istituto ed opti per la medesima, le Sedi, concordata con la Prefettura la data di cessazione del pagamento di detto assegno assistenziale procederanno al recupero degli importi eventualmente da rimborsare al Ministero in questione sugli arretrati maturati e, in caso di non capienza, mediante successive trattenute, nei limiti di un quinto e fino ad esaurimento della somma dovuta, sui ratei della prestazione. In tale caso, saranno le Prefetture ad indicare le modalità di versamento alle medesime degli importi recuperati. Dalla riferita facoltà degli interessati di modificare l'opzione precedentemente resa in ragione della propria convenienza, discende il corrispondente obbligo per l'INAIL di rendere possibile l'esercizio di detta facoltà. Pertanto, anche nel caso che l'interessato non abbia optato per il trattamento erogato dall'Istituto, si dovrà procedere alle periodiche revisioni della rendita ex articoli 83 e 137 del Testo Unico, informando il lavoratore degli esiti delle stesse nonché, soprattutto in caso di aggravamento dei postumi, del conseguente importo "teorico" della rendita. Analoga comunicazione dovrà essere fornita a seguito delle periodiche riliquidazioni delle rendite e delle altre prestazioni economiche sopra richiamate. ISTRUZIONI CONTABILI Le somme versate all'Istituto dal Ministero dell'Interno, in caso di opzione per l'assegno a carico del Ministero stesso, a titolo di rimborso di ratei di rendita diretta, di assegno per assistenza personale continuativa, di assegno continuativo mensile ex articoli 124 e 235 del Testo Unico, di sovvenzione di contingenza e di assegno di incollocabilità, dovranno essere contabilizzati al capitolo 066.01; quelle, invece, versate a titolo di ratei di rendita Fondo 1948 e di ratei di pensione integrativa Fondo 1969, dovranno essere imputate al capitolo 160, rispettivamente ai s/c 01 e 02. Nell'ipotesi inversa, in caso cioè di opzione per le prestazioni economiche a carico dell'Istituto, le somme di cui ai primi quattro titoli sopra descritti, recuperate dall'Istituto stesso in sede di liquidazione degli arretrati, dovranno essere computate al capitolo 209.02, procedendo, contemporaneamente, all'assunzione degli impegni per uguali importi sul corrispondente capitolo di uscita 809.02 per l'operazione di rimborso al Ministero dell'Interno. Quanto sopra dovrà essere effettuato anche per i restanti titoli, utilizzando i capitoli 204.11 in entrata e 804.11 in uscita. IL DIRETTORE GENERALE Allegato 13 Messaggio n. 6626 del 16 novembre 1998 DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI AI DIRETTORI DELLE SEDI AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI PRODUZIONE AI DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI e, per conoscenza, AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI Oggetto: Articolo 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Erogazione delle prestazioni spettanti agli invalidi civili. L’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381 e l’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, stabiliscono che dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell’età di 65 anni gli invalidi civili ed i sordomuti sono ammessi a fruire della pensione sociale, dal 1° gennaio 1996 dell’assegno sociale, a carico dell’Istituto. Sino ad ora, al compimento del 65° anno di età dell’assistito, le Prefetture provvedevano alla revoca della prestazione in essere e ne davano comunicazione alle Sedi dell’Istituto, affinchè liquidassero la nuova prestazione. La ricomposizione all’interno dell’Istituto delle funzioni di erogazione delle prestazioni agli invalidi civili per tutto il periodo di assistenza consente l’adozione di una diversa procedura per la trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegni sociali, con un miglioramento del servizio dei destinatari. La nuova procedura prevede la trasformazione, in fase di liquidazione e di gestione delle pensioni, della prestazione in essere nella nuova prestazione, al compimento del 65° anno di età dell’assistito. In pratica l’unica prestazione, che rimane in vita per tutto il periodo di assistenza, viene gestita dalle procedure come prestazione ai minorati civili fino al mese di compimento del 65° anno di età e come assegno sociale dal mese successivo al compimento del 65° anno. Le procedure di gestione delle pensioni, ivi comprese quelle preordinate all’emissione di comunicazioni, provvederanno pertanto a considerare le pensioni di categoria “INVCIV” come prestazioni agli invalidi civili ovvero come assegni sociali in relazione all’età dell’assistito. Per le anzidette prestazioni le Sedi si asterranno pertanto dalla liquidazione degli assegni sociali in favore dei titolari che compiono il 65° anno di età. La nuova procedura opera per le prestazioni agli invalidi civili la cui erogazione è stata trasferita all’INPS dal 1° novembre 1998 e non ancora eliminate (cioè per le pensioni di categoria INVCIV presenti sul data base delle pensioni e non ancora eliminate), nonché per le prestazioni di nuova liquidazione. IL DIRETTORE CENTRALE IL DIRETTTORE CENTRALE PER LE PRESTAZIONI PER I SISTEMI INFORMATIVI De Stefanis Crecco Allegato 14 Messaggio n. 15557 del 20 gennaio 1999 DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI AI DIRETTORI DELLE SEDI AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI PRODUZIONE AI DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI e, per conoscenza, AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI Oggetto: Trattamenti a favore degli invalidi civili: duplicazione del certificato di pensione. Si comunica che, a seguito degli accordi presi con il Ministero dell’Interno, a partire dal gennaio 1999, i duplicati dei certificati di pensione relativi alle prestazioni INVCIV, indipendentemente dalla data della loro liquidazione, devono essere rilasciati dalla Sede INPS che ha in carico tale prestazione. Devono a tal fine essere seguite le disposizioni valide per il rilascio del duplicato del certificato di pensione valide per la generalità delle pensioni. La procedura di stampa dei Mod. EAD200 aggiornata è già a disposizione delle Sedi. IL DIRETTORE CENTRALE PER LE PRESTAZIONI De Stefanis Allegato 15 Messaggio n. 7138 del 21 novembre 1998 DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI AI DIRETTORI DELLE SEDI AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI PRODUZIONE AI DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI e, per conoscenza, AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI Oggetto: Trattamenti a favore degli invalidi civili. Modello IC/3. Pervengono dalle Sedi richieste di chiarimenti in merito al Mod. UNO/3 allegato al Mod. IC/3. Il modulo è stato emesso, com’è noto, per i titolari di più prestazioni per le quali i dati del delegato alla riscossione memorizzati sui diversi trattamenti non coincidono o sono incompleti. Peraltro nei casi in cui, pur essendo diversi alcuni dati memorizzati sul data base delle pensioni, sono coincidenti il cognome e nome e la data di nascita del delegato, le Sedi provvederanno ad aggiornare i dati del delegato su tutti i trattamenti pensionistici in modo da consentirne il pagamento unificato, senza che sia necessario il rilascio di una nuova delega al pagamento da parte del pensionato. Nel caso in cui siano memorizzati come delegati persone diverse per poter procedere all’unificazione del pagamento, qualora il pensionato lo richieda, è necessario che sia rilasciata alla persona prescelta una nuova delega nelle forme previste. Nessun adempimento, oltre la consegna da parte del pensionato del modello UNO/3 con firma non autenticata, è necessario qualora la persona prescelta come delegato risulti già delegata a riscuotere le pensioni INPS. Le Sedi provvederanno ad aggiornare i dati del delegato sugli altri trattamenti pensionistici. IL DIRETTORE CENTRALE PER LE PRESTAZIONI De Stefanis Allegato 16 Messaggio n. 8189 del 30 novembre 1998 DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI AI DIRETTORI DELLE SEDI AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI PRODUZIONE AI DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI e, per conoscenza, AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI MESSAGGIO URGENTE Oggetto: Trattamenti a favore degli invalidi civili. Pagamento di arretrati ai titolari di indennità mensile di frequenza e ai titolari di prestazioni sospese. In occasione del pagamento della rata di novembre, dicembre e tredicesima 1998 delle prestazioni dovute agli invalidi civili, minori di 18 anni, titolari di indennità mensile di frequenza, non è stato possibile provvedere al pagamento degli arretrati comunicati dalle Prefetture. Tali prestazioni, memorizzate in archivio con il codice fascia 47, risultano segnalate e memorizzate con importo mensile a zero. Si è provveduto all’individuazione delle situazioni e sono in corso di trasmissione alle Sedi a mezzo fax gli elenchi delle prestazioni interessate e l’importo degli arretrati e degli eventuali interessi che devono essere corrisposti. Si sono inoltre individuate altre particolari situazioni per le quali il pagamento delle prestazioni risulta sospeso per cause diverse e non sono state poste in pagamento le somme spettanti a vario titolo segnalate dalle Prefetture. Anche tali situazioni vengono segnalate alle Sedi a mezzo fax. Le Sedi devono provvedere con la massima celerità alla predisposizione del pagamento utilizzando il PGM 4422 dando immediata comunicazione agli interessati dell’ammontare degli importi arretrati e delle modalità con cui si provvederà al pagamento. Si ricorda che è possibile disporre, ove ritenuto necessario, il pagamento in contanti allo sportello bancario di quanto dovuto. Il pagamento deve essere imputato al conto IVR10/41 per quanto riguarda le somme spettanti a titolo di arretrati e al conto IVR34/21 per quanto riguarda gli interessi legali. IL DIRETTORE GENERALE Trizzino Allegato 17 Messaggio n. 18656 del 09.02.99 DIREZIONE CENTRALE DELLE PRESTAZIONI DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI AI DIRETTORI DELLE SEDI AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI PRODUZIONE AI DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI e, per conoscenza, AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI Oggetto: Trattamenti a favore degli invalidi civili. Pagamento di arretrati ai titolari di prestazioni INVCIV. 1 - Pagamento di arretrati a titolari di prestazioni INVCIV eliminate A seguito del messaggio n. 8189 del 30 novembre 1998 sono stati segnalati a mezzo fax importi di arretrati relativi a prestazioni INVCIV non più vigenti. Vengono ora segnalati, sempre a mezzo fax, ulteriori importi di arretrati, segnalati dalle Prefetture in momenti diversi, e comunque acquisiti dalle Prefetture entro ottobre 1998. Le Sedi devono provvedere con la massima celerità alla predisposizione del pagamento utilizzando il PGM 4422 dando immediata comunicazione agli interessati dell’ammontare degli importi arretrati e delle modalità con cui si provvederà al pagamento. Si ricorda che è possibile disporre, ove ritenuto necessario, il pagamento in contanti allo sportello bancario di quanto dovuto. Il pagamento deve essere imputato al conto IVR10/41 per quanto riguarda le somme spettanti alle prestazioni erogate agli invalidi civili (fasce da 30 a 48), al conto IVR10/42 per quanto riguarda le somme spettanti alle prestazioni erogate ai sordomuti (fasce da 20 a 26), al conto IVR10/43 per quanto riguarda le somme spettanti alle prestazioni erogate ai ciechi civili (fasce da 5 a 19). 2 - Pagamento di arretrati a titolari di prestazioni INVCIV in essere Unitamente alla rata di marzo 1999 viene disposto il pagamento dei residui arretrati (circa 8000) segnalati dalle Prefetture e relativi a prestazioni INVCIV vigenti. Tali importi sono memorizzati, al momento dell’estrazione della 3a rata 1999, su GP8MD50 con codice 122 (importo lordo) e con codice 133 (importo netto). IL DIRETTORE CENTRALE IL DIRETTTORE CENTRALE PER LE PRESTAZIONI PER I SISTEMI INFORMATIVI De Stefanis Crecco