DIREZIONE CENTRALE
ORGANIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE
E CONTROLLO DI GESTIONE
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI
E TELECOMUNICAZIONI
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Coordinatori generali, centrali e
Roma, 22 aprile 1999
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale
e Dirigenti Medici
Circolare n. 94
e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai membri del Consiglio
di indirizzo e vigilanza
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Allegati 17
Ai Presidenti dei Comitati provinciali
OGGETTOErogazione delle prestazioni spettanti agli invalidi civili in attuazione dell’articolo 130
:
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Modalità operative.
SOMMARIO:
Si riepilogano le modalità operative da seguire per la gestione delle prestazioni
INVCIV.
Con circolare n. 223 del 23 ottobre 1998 diramata in pari data con messaggio n. 3680 sono state
fornite le prime informazioni relative alle disposizioni normative e alle modalità operative per la
gestione delle prestazioni spettanti agli invalidi civili.
Con circolare n. 250 del 11 dicembre 1998 diramata con messaggio n. 10716 del 14 dicembre 1998
è stata rilasciata alle Prefetture la procedura per l’acquisizione dei pagamenti una tantum relativi
anche a periodi anteriori al 3 settembre 1998 ed è stato preannunciato il rilascio alle Prefetture della
procedura di acquisizione delle nuove prestazioni. Con circolare n. 29 del 11 febbraio 1999 è stata
rilasciata la procedura per il pagamento delle somme una tantum da corrispondere sia ai titolari di
prestazioni INVCIV che agli eredi dei titolari deceduti.
Con circolare n.9 del 15 gennaio 1999 è stata rilasciata la procedura per la liquidazione delle nuove
prestazioni, sia alle Prefetture sperimentali collegate al sistema dipartimentale AS/400 della Sede
sia con procedura on line utilizzabile dalle stazioni di lavoro delle Prefetture.
Con circolare n. 48 del 1° marzo 1999 è stata rilasciata la procedura che consente la liquidazione
delle prestazioni INVCIV acquisite dalle Prefetture.
Con circolare n. 53 del 3 marzo 1999 è stata rilasciata alle Prefetture la procedura per la gestione
delle informazioni relative all’istruttoria delle domande di prestazioni INVCIV.
Si riepilogano con la presente circolare le modalità operative per la gestione delle prestazioni
INVCIV in essere.
1 - Ripristino di prestazioni eliminate per errore
Nel caso in cui una prestazione INVCIV in essere venga erroneamente eliminata, la Sede deve
provvedere alla liquidazione della stessa con nuovo numero di certificato.
Nel caso di ripristino di prestazioni trasferite dalle Prefetture ed eliminate per errore non può essere
acquisita una data di “decorrenza ripristino” anteriore al “1° novembre 1998”, ciò in quanto l’INPS
non può determinare conguagli relativi a periodi precedenti per prestazioni INVCIV che erano già
in essere presso la Prefettura e delle quali è stato trasferito all’INPS il pagamento a partire dal 1°
novembre 1998.
Il nuovo numero di certificato attribuito deve essere comunicato alla Prefettura.
2 – Variazione alle modalità di pagamento
Come già comunicato con messaggio n 505 del 30 settembre 1998 (allegato 1) la procedura VT è
stata aggiornata per consentire la variazione del codice dell’ufficio pagatore anche per le prestazioni
in esame.
Anche per le prestazioni INVCIV devono essere utilizzati i nuovi moduli Mod. Accr01 e Mod.
Accr02, allegati alla circolare n. 249 del 11 dicembre 1998, nel caso in cui venga richiesto il
pagamento con accredito su conto corrente bancario o postale o su libretto di risparmio.
Nel caso in cui esista il tutore, il modulo per la richiesta di variazione delle modalità di pagamento
deve essere firmato dal tutore; nel caso in cui, in assenza di tutore, il titolare non possa firmare,
deve essere ritenuta valida la richiesta contenuta in un modulo sottoscritto ai sensi dell’articolo 4
del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 “Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15
maggio 1997, n. 127 in materia di semplificazioni amministrative, che prevede che la dichiarazione
di chi non sa o non può firmare è raccolta da pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità
del dichiarante.
Si ricorda che l’accredito può essere effettuato solo su conto corrente o libretto di risparmio
nominativo intestati o cointestati al titolare della prestazione. In presenza di tutore il conto o il
libretto devono essere intestati al tutore per conto del tutelato.
Con messaggio n. 4492 del 30 ottobre 1998 (allegato 2) è stata messa a disposizione delle Sedi la
procedura per l’acquisizione dei dati del tutore e del delegato alla riscossione. La nuova procedura è
in fase di rilascio.
Si ricorda che non possono essere trasferite prestazioni INVCIV alle Sedi delle province autonome
di Aosta, Trento e Bolzano. Si rinvia a quanto riportato al punto 4.1 della circolare n. 223 del 23
ottobre 1998.
3 – Modalità di pagamento delle rate relative all’anno 1998
Con messaggio n. 6699 del 17 novembre 1998 (allegato 3) sono state riepilogate le particolari
modalità utilizzate per il pagamento delle rate dovute per novembre, dicembre e tredicesima 1998.
3.1 – Certificato di esistenza in vita
Il decreto del Ministero del Tesoro del 28 novembre 1996 prevedeva la presentazione entro il 31
dicembre di ogni anno del certificato di esistenza in vita per i titolari di prestazioni accreditate su
conti correnti bancari.
Tale obbligo è venuto meno dal momento in cui i pagamenti delle prestazioni in esame sono gestiti
sulla base delle convenzioni stipulate dall’INPS con gli Istituti di credito.
I certificati eventualmente presentati dovranno comunque essere conservati agli atti della Sede.
4 – Modalità di pagamento delle rate relative all’anno 1999
Per l’anno 1999 le prestazioni INVCIV sono corrisposte con le modalità previste per la generalità
delle pensioni: abbinate alle altre prestazioni del soggetto e con periodicità legata all’importo
mensile complessivo.
Come per la generalità delle pensioni, nel caso in cui il titolare della prestazione INVCIV rilasci
delega, deve essere previsto lo stesso delegato per la riscossione di tutte le prestazioni intestate allo
stesso soggetto.
Sono in corso di trasmissione gli elenchi delle situazioni difformi per le quali le Sedi dovranno
provvedere alla sistemazione.
5 – Trattamenti in pagamento con numero diverso da quello del certificato di pensione
Con il citato messaggio n. 6699 del 17 novembre 1998 è stato comunicato che per circa 250.000
prestazioni di invalidità civile il libretto in possesso degli interessati riporta un numero di certificato
diverso rispetto a quello memorizzato negli archivi del Ministero dell’Interno e segnalato da
quest’ultimo all’INPS.
Per tali trattamenti il “vecchio” numero di certificato segnalato dal Ministero è memorizzato nel
campo GP1AV55.
Per il pagamento della rata di gennaio le Poste Italiane Spa hanno inviato ai propri uffici
comunicazione contenente i due diversi numeri di certificato.
Con messaggio n. 14631 del 13 gennaio 1999 (allegato 4) è stato comunicato l’invio agli interessati
da parte di POSTEL di una lettera (allegato 5) con un’etichetta autoadesiva da applicare al
“vecchio” libretto (allegato 6). Sull’etichetta vengono riportati il cognome e nome del titolare della
prestazione, la data di nascita, il vecchio ed il nuovo numero di certificato.
6 – Pagamento di mensilità insolute per prestazioni in essere
6.1 – Pagamento di mensilità insolute poste in pagamento prima del 1° novembre 1998
L’accertamento del diritto al pagamento di mensilità non riscosse e poste in pagamento prima del 1°
novembre 1998 è di competenza della Prefettura.
Utilizzando la procedura on line ICRATE “Pagamenti una tantum” rilasciata con circolare n. 250
dell’11 dicembre 1998, la Prefettura acquisisce l’informazione relativa all’importo dovuto e al
beneficiario e la Sede INPS provvede all’elaborazione dei dati e all’emissione del pagamento.
6.2 – Pagamento di mensilità insolute poste in pagamento dopo il 1° novembre 1998
L’accertamento del diritto al pagamento di mensilità non riscosse e poste in pagamento dopo il 1°
novembre 1998 è di competenza dell’INPS. Il pagamento deve essere disposto utilizzando le
consuete modalità di gestione per le rate non riscosse perché non disposte o riaccreditate.
Le modalità di pagamento, assegno circolare, accredito su c/c o contanti, devono tenere conto delle
normali modalità di pagamento scelte dal titolare della prestazione.
7 – Pagamento di rate insolute a favore di eredi o a favore degli interessati, per prestazioni
cessate prima del 3 settembre 1998
L’accertamento del diritto al pagamento di rate insolute ad eredi o a favore degli interessati per
decessi o per revoche avvenuti prima del 3 settembre 1998 è di competenza della Prefettura.
Utilizzando la procedura on line “Pagamenti una tantum” rilasciata con circolare n. 250 del 12
dicembre 1998, la Prefettura acquisisce l’informazione relativa all’importo dovuto e ai beneficiari e
la Sede provvede all’elaborazione dei dati e al pagamento.
7.1 – Pagamento di rate insolute a favore di eredi o a favore degli interessati per decessi o per
revoche avvenuti dopo il 3 settembre 1998
L’accertamento del diritto al pagamento di rate insolute a favore di eredi o a favore degli interessati
per decessi o per revoche avvenuti dopo il 3 settembre 1998 è di competenza della Prefettura.
Utilizzando la procedura on line “Pagamenti una tantum” rilasciata con circolare n. 250 dell’11
dicembre 1998, la Prefettura acquisisce l’informazione relativa alle mensilità dovute e ai beneficiari
e la Sede provvede all’elaborazione dei dati e al pagamento.
Devono essere effettuati dalla Sede INPS gli accertamenti relativi ai pagamenti di rate insolute che
la Prefettura deve disporre per revoche o decessi avvenuti dopo che i pagamenti sono stati disposti
dall’INPS (dalla rata di novembre 1998 in poi).
A tal fine, al momento dell’eliminazione di una prestazione INVCIV, la Sede INPS dovrà
provvedere a comunicare alla Prefettura, anche utilizzando la stampa del pannello della procedura
VT PGM3510, la decorrenza dell’eliminazione e la situazione relativa ai pagamenti (ultima rata
riscossa, eventuali residui debiti, ecc)
7.1.1 – Presentazione delle domande da parte degli eredi per la riscossione di rate insolute
Gli eredi devono presentare le domande per la riscossione di rate insolute alla Prefettura.
La competenza dell’accertamento del diritto al pagamento di rate insolute a favore degli eredi è
della Prefettura. La Sede INPS provvederà a trasmettere tempestivamente alla Prefettura eventuali
domande ricevute.
Si ricorda che il pagamento delle rate insolute spetta agli eredi accertati nel rispetto delle norme
contenute negli articoli da 536 a 548 del codice civile, tenendo conto anche di quanto previsto dagli
articoli da 467 a 469 per quanto riguarda l’istituto della rappresentazione. In pratica le regole da
utilizzare sono le stesse previste per il pagamento di rate insolute a favore di eredi di titolari di
pensioni sociali e assegni sociali.
Non è infatti applicabile per le rate insolute relative a prestazioni INVCIV, pensioni sociali e
assegni sociali, l’articolo 90 del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422 che prevede, al quarto
comma, che “le rate di pensione non riscosse al momento della morte sono pagate al coniuge
superstite, in mancanza di esso al tutore dei figli minori; in mancanza anche di figli, agli eredi
legittimi o testamentari”.
8 – Variazioni influenti sul pagamento delle prestazioni
Con messaggio n. 7139 del 21 novembre 1998 (allegato 7) è stato trasmesso alle Sedi il nuovo Mod. IC/P01 concordato con il Ministero dell’Interno, con il quale le
Prefetture segnalano alle Sedi le variazioni che devono essere apportate ai trattamenti a favore dei minorati civili e che sono influenti sul pagamento.
Le segnalazioni pervenute, relative a variazione di ufficio pagatore, eliminazione della prestazione,
sospensione della prestazione, ecc.. devono essere memorizzate utilizzando le consuete procedure di
gestione al fine di evitare pagamenti indebiti e deve essere fornita conferma di adempimento alla
Prefettura.
9 - Variazione degli importi delle prestazioni
La variazione degli importi delle prestazioni INVCIV deriva da cambi di fascia.
Ogni volta che si verifica un evento modificativo della fascia, la Prefettura emana un nuovo decreto
e comunica la decorrenza della nuova fascia.
Con messaggio n. 18055 del 5 febbraio 1999 (allegato n. 8) è stata rilasciata la procedura di
acquisizione dei dati in ricostituzione PGM 480 in competenza 1999 per consentire la gestione
anche delle ricostituzioni delle prestazioni INVCIV.
Con messaggio n. 21166 del 26 febbraio 1999 (allegato 9) è stata rilasciata la procedura per il
calcolo delle ricostituzioni delle prestazioni INVCIV.
A differenza di come in precedenza operavano le Prefetture, al momento del cambio di fascia, non
deve essere eliminata la vecchia prestazione e liquidata una prestazione con nuovo numero. Le
procedure INPS gestiscono la variazione di importo con la procedura di ricostituzione e pertanto
anche per le prestazioni INVCIV si opera con tale modalità.
Va precisato che l’INPS gestisce le variazioni di importo relative a periodi successivi al momento in
cui ha assunto la gestione dei pagamenti, cioè dal 1° novembre 1998.
Nel caso di variazioni con effetto da data precedente si dovrà operare suddividendo tra INPS e
Prefettura la competenza temporale per la determinazione degli arretrati a credito o a debito. Ad
esempio, nel caso di cambio di fascia che decorre dal 1° luglio 1998, la Prefettura dovrà
determinare con le proprie procedure di calcolo l’importo degli arretrati a credito o a debito relativi
al periodo 1° luglio/31 ottobre 1998, inserire nella procedura dei “Pagamenti una tantum ICRATE” l’importo degli arretrati dovuti che saranno corrisposti dall’INPS con assegno a domicilio
dell’interessato; l’INPS dovrà acquisire una ricostituzione, inserendo la domanda in EAD75 e
acquisendo con il PGM 480 il dato relativo alla variazione di fascia, dovrà essere acquisita la
variazione di fascia inserendo la “vera” decorrenza, affinchè i dati memorizzati negli archivi siano
corretti, ma la procedura provvederà al ricalcolo degli importi e di conseguenza degli arretrati a
debito o a credito a partire dal 1° novembre 1998.
Le modalità esposte dovranno essere utilizzate per tutte le variazioni delle prestazioni INVCIV già
liquidate dalle Prefetture e assunte in carico a partire dal 1° novembre 1998 (GP1AF minore di
9901).
Per le prestazioni INVCIV liquidate per la prima volta sugli archivi INPS (GP1AF maggiore di
9901) dopo il passaggio delle competenze relative ai pagamenti, indipendentemente dalla
decorrenza delle prestazioni, le variazioni saranno effettuate dall’INPS per qualsiasi periodo.
9.1 – Fasce convenzionali
Per gestire più agevolmente le variazioni, per i periodi durante i quali non è dovuta la prestazione, è
prevista l’acquisizione di fasce con valori convenzionali.
E’ prevista l’acquisizione della fascia 97 per i periodi di sospensione dell’indennità di frequenza
(fascia 47), è altresì prevista la fascia 96 per la sospensione dell’assegno di invalidità per mancata
iscrizione nelle liste speciali degli uffici di collocamento (fascia 34, 35, 36, 40 e 48).
L’utilizzo delle fasce convenzionali consente di azzerare automaticamente l’importo della
prestazione per i periodi per i quali non spetta e di rimettere in pagamento l’importo spettante
inserendo una nuova decorrenza della fascia spettante.
Si ricorda che in archivio sono previste otto registrazioni relative alle variazioni di fascia.
10 – Gestione dei periodi di ricovero
Anche la gestione dei periodi di ricovero che comportano una variazione dell’importo in pagamento
è effettuata con la procedura di ricostituzione PGM 480 rilasciata in competenza 1999.
11 - Revisioni mediche programmate
Come comunicato al punto 10 della circolare n. 223 del 23 ottobre 1998 tra i dati memorizzati nel
data base delle pensioni è presente anche la data di scadenza della revisione medica prevista dalla
commissione, al momento del giudizio medico – legale.
La procedura delle revisioni sanitarie consente di evidenziare tali pratiche per la segnalazione alle
Prefetture per gli adempimenti di loro competenza.
In particolare, il Ministero dell’Interno ha comunicato di aver già trasmesso alle Prefetture gli
elenchi relativi alle revisioni con scadenza fino al 30 giugno 1999.
Le Sedi devono inviare mensilmente alle Prefetture, almeno sei mesi prima della scadenza, gli
elenchi delle revisioni da effettuare.
Gli eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca intervenuti a seguito della verifica della
permanenza dei requisiti sanitari vengono trasmessi dalle Prefetture alle Sedi INPS per
l’esecuzione. Le Sedi INPS che hanno in gestione le prestazioni devono provvedere alla
sospensione del pagamento e, nel caso di revoca, all’eliminazione della prestazione.
Nel caso in cui alla data di scadenza della revisione non sia pervenuta la conferma dello stato di
invalidità, la Sede deve provvedere alla temporanea sospensione del pagamento della prestazione,
che si considera, nel caso di concessione con revisione, attribuita per il solo periodo anteriore alla
data di revisione. Nel caso di conferma, la prestazione deve essere rimessa in pagamento senza
soluzione di continuità.
Con messaggio n. 6627 del 16 novembre 1998 (allegato 10) e n. 18499 del 9 febbraio 1999
(allegato 11) è stata rilasciata la procedura per la stampa delle liste da consegnare alle Prefetture.
In attesa del rilascio alle Prefetture delle nuove procedure, le Sedi dovranno acquisire, con la
procedura REVSAN, gli esiti delle revisioni segnalate dalle Prefetture.
12 – Revisioni straordinarie da parte del Ministero del Tesoro
Il Ministero dell’Interno ha comunicato che il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della
programmazione economica, Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra,
provvede a inviare oltre che alle competenti Prefetture anche alle Sedi INPS le comunicazioni
effettuate ai sensi dell’articolo 52, comma 3 della legge n. 449/97 inerenti alle sospensioni
cautelative dei pagamenti a seguito di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, nonché copia dei
decreti di revoca delle provvidenze adottati ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 425/96.
Alla ricezione di tali comunicazioni la Sede deve provvedere alla sospensione immediata dei
pagamenti e all’eliminazione della prestazione.
13 – Somme da recuperare
Il recupero di somme relative a prestazioni che alla data del 3 settembre 1998 non erano più in
pagamento rimane di competenza delle Prefetture limitatamente alla fase amministrativa; la fase
giurisdizionale, per i procedimenti instaurati dal 3 settembre 1998, è di competenza dell’INPS.
Il recupero a qualsiasi titolo di somme relative a prestazioni in corso di pagamento alla data del 3
settembre 1998 avviene, su comunicazione delle Prefetture, ad opera dell’Istituto che è competente
anche all’invio della relativa notifica.
13.1 – Somme da recuperare su arretrati per le prestazioni liquidate dalle Prefetture
La procedura di liquidazione delle prestazioni INVCIV rilasciata alle Prefetture (transazione
ICNULI) prevede l’acquisizione sul pannello ICNUL4 dell’importo e della causale di eventuali
somme da recuperare.
Le procedure provvedono, al momento dell’inserimento di tali pratiche nella procedura di
liquidazione con calcolo passante, ad inserire per tali posizioni il codice arretrati “8”. La procedura
prevede la stampa di una lista con l’indicazione delle posizioni e degli importi da recuperare.
Le Sedi dovranno provvedere, dopo la liquidazione della prestazione, ad effettuare il recupero,
utilizzando la procedura ARTE che è stata opportunamente aggiornata per gestire tali recuperi.
13.2 – Somme da recuperare su arretrati per le prestazioni liquidate dalle Sedi INPS
La procedura di liquidazione con calcolo passante richiamata da modulo base utilizzata per le
prestazioni INVCIV acquisite dalle Prefetture sperimentali e dalle Sedi non prevede l’acquisizione
dell’importo e della causale di eventuali somme da recuperare.
Nel caso in cui debbano essere effettuati recuperi, dovrà essere acquisito il codice arretrati “8” e
dovranno essere gestiti gli arretrati con la procedura ARTE, con le modalità di cui al precedente
punto 13.1.
13.3 – Somme da recuperare sulle mensilità
La procedura “Recupero crediti da prestazioni” è in fase di aggiornamento per prevedere
un’apposita opzione per la gestione dei recuperi sulle prestazioni INVCIV.
I recuperi di somme da effettuare su prestazioni in corso di erogazione, devono essere trattati con le
modalità e con le procedure utilizzate per il recupero delle prestazioni pensionistiche erogate
dall’Istituto.
Il recupero a qualsiasi titolo di somme relative a prestazioni in corso di pagamento alla data del 3
settembre 1998 avviene, su comunicazione delle Prefetture, ad opera dell’Istituto che è competente
anche all’invio della relativa notifica.
Per gli indebiti relativi alle prestazioni INVCIV non è applicabile quanto previsto dall’articolo 1,
commi da 260 a 265 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 né per quanto riguarda l’abbandono
totale o parziale degli indebiti relativi a periodi anteriori al 1° gennaio 1996 sulla base del reddito
posseduto nell’anno 1995 né per quanto riguarda l’abbandono degli indebiti relativi a periodi
anteriori al 1° gennaio 1996 in caso di decesso del titolare.
In assenza di una specifica disciplina normativa circa le modalità di recupero degli indebiti, si
provvede secondo la prassi previgente seguita dalle Prefetture, concordando direttamente con
l’interessato la restituzione, eventualmente anche in forma rateale delle somme indebite, con
trattenuta sulla prestazione in pagamento.
In mancanza di diversi specifici accordi, il recupero può attuarsi d’ufficio mediante trattenuta sulle
mensilità in pagamento in misura non superiore ad un quinto, in base ad avviso espresso
dall’Avvocatura Generale dello Stato in materia.
Con successiva comunicazione saranno resi disponibili gli aggiornamenti della procedura Recupero
crediti, per quanto riguarda sia l’acquisizione dei dati che l’emissione di apposite comunicazioni
che la memorizzazione dei piani di recupero centrale.
Le Sedi, appena sarà disponibile la procedura, dovranno provvedere alla memorizzazione dei piani
di recupero relativi agli indebiti comunicati con nota n. 6813 del 3 febbraio 1999.
14.4 – Conti ai quali devono essere imputati i recuperi
Con circolare n. 5 dell’11 gennaio 1999, diramata con messaggio n. 14386 del 12 gennaio 1999,
sono stati comunicati alle Sedi i nuovi conti previsti per l’imputazione dei recuperi a favore della
gestione speciale per le prestazioni INVCIV
Devono essere utilizzati i conti
-
IVR2431 –per le prestazioni liquidate a favore di invalidi civili (GP1AV31 = 6);
-
IVR2432 – per le prestazioni liquidate a favore di ciechi civili (GP1AV31 = 4);
-
IVR2433 – per le prestazioni liquidate a favore di sordomuti (GP1AV31 =5).
15
– Gestione delle situazioni di incompatibilità e di opzione.
15.1 - Recuperi per incompatibilità tra le pensioni sociali e gli assegni sociali e le pensioni
a favore dei ciechi civili
Si ricorda che le pensioni sociali liquidate ai sensi dell’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153
e gli assegni sociali liquidati ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335
sono incompatibili con le pensioni a favore dei ciechi civili.
Nel caso in cui si debba liquidare una prestazione INVCIV in qualità di cieco ad un titolare di
assegno o pensione sociale, la Sede dovrà provvedere alla revoca della prestazione non più spettante
e a trattenere dagli arretrati della prestazione INVCIV in liquidazione le somme riscosse in più
sull’assegno o pensione sociale.
15.2 - Opzione tra prestazione a favore di invalidi civili parziali e assegni di invalidità
Con circolare n. 164 del 14 luglio 1993 sono state fornite le istruzioni relative all’opzione tra la
prestazione spettante come invalido civile parziale e l’assegno di invalidità.
Il recupero delle somme riscosse indebitamente deve essere effettuato con imputazione ai conti di
competenza senza trasferimento di somme, essendo entrambe le prestazioni gestite dall’INPS.
15.3 – Opzione tra prestazione a favore di invalidi civili parziali, rendite INAIL
e pensioni di guerra
Con circolare n. 3/94 del 22 gennaio 1994 del Ministero dell’Interno (allegato 12) sono state fornite
le istruzioni relative all’esercizio del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 3 della legge 29
dicembre 1990, n. 407 tra l’assegno mensile ed i trattamenti pensionistici di invalidità erogati da
Enti e gestioni previdenziali.
15.4 – Opzione tra indennità di accompagnamento a favore di invalidi civili totali, ciechi civili
assoluti e sordomuti con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per
causa di guerra, di lavoro o di servizio
L’articolo 1, comma 4, della legge 21 novembre 1988, n. 508, prevede che l’indennità di
accompagnamento non è compatibile con analoghe prestazioni concesse per invalidità contratte per
causa di guerra, di lavoro o di servizio.
L’interessato ha facoltà di optare per il trattamento più favorevole.
16 – Revoca nel caso di liquidazione di altra pensione
Nel caso in cui venga liquidata ad un titolare di prestazione INVCIV una
pensione compatibile, la Sede deve darne comunicazione alla Prefettura.
L’eventuale revoca della prestazione INVCIV per superamento dei limiti di
reddito dovrà essere disposta, come previsto per la generalità delle situazioni,
con riferimento ai redditi conseguiti nell’anno precedente.
17 - Trasformazione, al compimento del 65 anno, in pensioni sociali o assegni sociali delle
prestazioni a favore di invalidi civili e sordomuti
Con messaggio n. 6626 del 16 novembre 1998 (allegato 13) si è reso noto che, considerato che il
pagamento delle prestazioni INVCIV era di competenza dell’INPS, al compimento del 65mo anno
dei titolari di assegni o pensioni in qualità di invalidi civili o sordomuti, non si sarebbe più
provveduto a trasformare la prestazione in assegno sociale.
Al punto 7 della circolare n. 261 del 21 dicembre 1998 sono riepilogate le modalità utilizzate in
occasione del rinnovo degli ordinativi di pagamento delle pensioni per l’anno 1999.
Con messaggio n. 21166 del 26 febbraio 1999 (allegato 9) sono state riportate le modalità con le
quali operano le procedure, sia per i titolari di prestazioni INVCIV trasferite dal Ministero sia per le
prestazioni liquidate dall’INPS.
18 - Aumento di lire 100.000 mensili da gennaio 1999
L’articolo 67, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, prevede che a decorrere dal 1°
gennaio 1999 gli importi mensili della pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile
1969, n. 153, nonché dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, sono elevati di lire 100.000.
Per le prestazioni in liquidazione e per quelle che vengono ricostituite le procedure richiedono
l’acquisizione dei redditi relativi all’anno 1999 nel caso in cui il titolare abbia già compiuto o
compia nel corso dell’anno 1999 il 65mo anno di età.
Per la generalità delle prestazioni interessate saranno emessi dalle procedure centrali i Mod. RED
per richiedere i redditi relativi all’anno 1999 necessari per accertare il diritto all’attribuzione
dell’aumento.
Peraltro, qualora gli interessati comunichino i redditi e la Sede provveda all’acquisizione dei dati
reddituali, le procedure di calcolo sono già state aggiornate e consentono l’attribuzione
dell’aumento se spettante.
19 - Duplicato del certificato di pensione
Si è concordato con il Ministero dell’Interno che a partire dal 1° gennaio 1999 le richieste per
l’emissione di duplicato del “certificato di pensione”, indipendentemente dalla data di liquidazione
della prestazione, vengano presentate all’INPS.
Con messaggio n. 15557 del 20 gennaio 1999 (allegato 14) è stata rilasciata la procedura aggiornata
per la stampa dei duplicati che deve essere effettuata utilizzando i Mod. EAD200.
20 – Delega e tutela
Con messaggio n. 4492 del 30 ottobre 1998 (allegato 2) è stata messa a
disposizione delle Sedi la procedura per l’acquisizione dei dati del tutore e del
delegato alla riscossione. La procedura è in corso di modifica per la gestione
contemporanea del tutore e del delegato
Con messaggio n. 7138 del 21 novembre (allegato 15) sono state comunicate le modalità da
utilizzare per la ricezione delle deleghe rilasciate su Mod. UNO/3.
La procedura è in fase di rilascio e consentirà la gestione delle seguenti posizioni, sia per le
prestazioni INVCIV che per le altre categorie di pensione:
il tutore, nel caso in cui il titolare della prestazione non abbia la capacità giuridica ed esista
la nomina del tutore da parte del giudice. Trattasi di una posizione non soggetta a scadenza se non
con provvedimento del giudice. La Sede deve acquisire agli atti copia del provvedimento del
giudice;
-
il rappresentante legale, nel caso in cui il titolare della prestazione sia minore. E’ un diritto
dei genitori o del genitore superstite, non occorre provvedimento del giudice, scade al compimento
della maggiore età del titolare della prestazione;
il delegato, nel caso in cui il titolare o il suo tutore o il suo rappresentante legale autorizzino
un’altra persona alla riscossione della prestazione. Può essere modificata in qualsiasi momento,
ogni nuova delega revoca la precedente. Si ricorda che un soggetto non può essere delegato da più
di due pensionati;
il delegato per dovere d’ufficio, nel caso in cui l’onere della riscossione dipenda dall’attività
svolta: economo della casa di riposo, economo o delegato dal sindaco, ecc. Non è previsto alcun
limite per il numero dei pensionati.
La verifica dell’esistenza in vita del titolare della prestazione è prevista sia nel caso in cui esista
tutore, che rappresentante legale, che delegato.
21 - Eliminazione delle prestazioni
Le Sedi nel caso in cui ricevano la comunicazione relativa al decesso del titolare della prestazione
INVCIV, sia direttamente che su segnalazione della Prefettura, devono immediatamente provvedere
all’eliminazione della prestazione.
Del pari le Sedi devono provvedere ad eliminare la prestazione nel caso in cui la Prefettura
comunichi la revoca della stessa.
Per le prestazioni trasferite dal Ministero dell’Interno (GP1AF09 minore di 9901) la decorrenza di
eliminazione non può essere anteriore al novembre 1998 (data di assunzione in carico da parte
dell’INPS), anche in caso di decesso avvenuto in precedenza o di revoca con decorrenza precedente,
Le Sedi provvederanno pertanto, per le eliminazioni anteriori al 1° novembre 1998, a segnalare nel
campo “Decorrenza di eliminazione”,“1198” , nel campo “Data evento”, la corretta data
dell’evento, nel campo “Data cessazione dal diritto”, la corretta data di cessazione. Si ricorda che le
prestazioni INVCIV sono esenti dall’IRPEF pertanto l’eliminazione provvede al solo storno
contabile.
Per l’eliminazione delle prestazioni liquidate dall’INPS (GP1AF09 maggiore di 9901) valgono le
consuete modalità, fermo restando che il provvedimento di revoca deve essere assunto dalla
Prefettura.
22 – Sistemazioni delle posizioni dopo il caricamento
22.1 – Trattenute alle associazioni di categoria
A partire dalla rata di marzo 1999 sono state fatte cessare le trattenute a favore delle associazioni
operate ad alcuni titolari di prestazioni INVCIV che avevano richiesto la sospensione delle stesse;
unitamente al pagamento della mensilità di marzo 1999 sono state rimborsate le somme trattenute.
22.2 – Pagamento degli arretrati calcolati dalle Prefetture
Con messaggi n. 6699 del 17 novembre 1998 (allegato 3), n. 8189 del 30 novembre 1998
(allegato 16) , n. 18656 del 9 febbraio 1999 (allegato 17) è stato comunicato che per gli arretrati
acquisiti dalle Prefetture, relativi a prestazioni in essere, non corrisposti con le rate di novembre e
dicembre 1998, il pagamento è stato completato, per le prestazioni vigenti, con il pagamento della
mensilità di marzo 1999.
Sono invece stati segnalati alle Sedi che hanno provveduto al pagamento con le modalità concordate
con gli interessati, gli arretrati relativi alle prestazioni eliminate.
IL DIRETTORE
GENERALE
TRIZZINO
Allegato 1
Messaggio n. 00505 del 30/09/98
DIREZIONE CENTRALE
PRESTAZIONI
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI
Ai Direttori delle Sedi
Ai Direttori dei Centri Operativi
Ai Dirigenti i Reparti Pensioni
e, per conoscenza,
Ai Direttori delle Sedi Regionali
Oggetto: PROCEDURA VT.
E' disponibile per la ricezione sul sistema dipartimentale AS/400 dell'area prestazioni il
programma TNHP3509, livello 'H' del 29 settembre 1998, aggiornato per la gestione delle
variazioni delle pensioni, assegni e indennità erogate agli invalidi civili, la cui erogazione e' stata
trasferita all'INPS
dall'articolo 130 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Alle prestazioni agli invalidi civili, in corso di caricamento sul data base centrale delle pensioni
sulla base delle informazioni fornite su supporto magnetico dal ministero degli interni, sono stati
attribuiti il codice categoria "044" e la sigla categoria "INVCIV".
Al termine delle operazioni di caricamento sarà effettuato l'aggiornamento dell'archivio locale
delle pensioni DS78. Nel frattempo, le sedi devono comunque provvedere all'attivazione delle
funzioni della procedura VT.
In particolare:
La funzione "A" di variazione dell'ufficio pagatore può essere attivata solo in presenza dei dati
della pensione sull'archivio locale. Pertanto, in attesa dell'aggiornamento del predetto archivio, le
Sedi provvederanno ad operare la variazione del codice dell'ufficio pagatore previo aggiornamento
dei dati della singola posizione sull'archivio locale, con l'opzione 3 del programma 5000
La funzione "B" di proposizione del codice della Sede ricevente, per le pensioni da trasferire ad
altra sede, può essere attivata solo in presenza dei dati della pensione sull'archivio locale. Pertanto,
in attesa dell'aggiornamento del predetto archivio le Sedi provvederanno ad operare la segnalazione
previo aggiornamento dei dati della singola posizione sull'archivio locale, con l'opzione 3 del
programma 5000;
La funzione "C" di assunzione in carico da parte della sede ricevente, per le pensioni trasferite
da altra sede, può essere attivata anche in assenza dell'aggiornamento dell'archivio locale;
La funzione "D" di eliminazione può essere attivata anche in assenza dei dati della pensione
sull'archivio locale. Si sottolinea l'esigenza che le Sedi provvedano all'individuazione delle
pensioni agli invalidi civili da eliminare, oltre che sulla scorta delle comunicazioni che
pervengono dalle prefetture e dalle anagrafi comunali, anche a seguito della consultazione del
data base centrale delle pensioni.
Le provvidenze agli invalidi civili già erogate dal Ministero degli Interni
Vengono assunte in carico mantenendo il numero di trattamento a suo tempo attribuito dal predetto
ministero. Ai nuovi trattamenti, che saranno assunti in carico con la procedura di liquidazione delle
pensioni, viene riservata la serie numerica da 7.000.000 a 7.999.999. I numeri della predetta serie
dovranno essere suddivisi fra le diverse sedi della provincia, per evitare duplicazioni di numero
nell'ambito della stessa provincia. i primi 10.000 numeri attribuiti ad ogni struttura della provincia
dovranno essere riservati per l'assunzione in carico delle posizioni trasferite da altre sedi
La sede che opera la proposta di trasferimento dovrà comunicare tale circostanza alla coesistente
prefettura, affinché la stessa provveda al trasferimento del fascicolo in proprio possesso,
necessario per le verifiche sulla permanenza dei requisiti, alla prefettura della provincia di
destinazione.
Nel caso in cui il minorato trasferisca la propria residenza in valle d'AOSTA o nel TRENTINOALTO ADIGE, la sede che ha in carico il trattamento provvederà all'eliminazione dello stesso "per
cause varie", ed alla comunicazione della circostanza alla regione valle d'AOSTA, alla provincia
autonoma di TRENTO ovvero a quella di BOLZANO. le provvidenze agli invalidi civili residenti
nel territorio delle regioni valle d'AOSTA e TRENTINO-ALTO ADIGE non rientrano infatti
nell'ambito di applicazione dell'articolo 130 del Decreto Legislativo n. 112
P.IL DIRETTORE CENTRALE
P. IL DIRETTTORE CENTRALE
PER LE PRESTAZIONI
PER I SISTEMI INFORMATIVI
Bonifazi
Panicucci
Allegato 2
Messaggio n. 4492 del 30 ottobre 1998
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI
AI DIRETTORI DELLE SEDI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI
PRODUZIONE
AI DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI
e, per conoscenza,
AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI
Oggetto:
Trattamenti a favore degli invalidi civili: acquisizione dei dati dei delegati e
dei tutori.
La procedura PGM4922 per l’acquisizione dei dati dei delegati e dei tutori è stata aggiornata per
consentire l’acquisizione dei dati relativi ai delegati e ai tutori anche per le pensioni, assegni ed
indennità spettanti agli invalidi civili, trasferiti all’INPS in applicazione dell’articolo 130 del
decreto legislativo 31 marzo 1998.
Con circolare in corso di emanazione verranno fornite le informazioni relative alle modalità di
gestione della nuova categoria do pensione INVCIV , codice categoria 044, alle competenze
trasferite all’INPS e a quelle rimaste di competenza dello stato, e per esso dei Ministeri dell’Interno
e del Tesoro.
Si anticipa che la gestione delle variazioni che riguardano le modalità di pagamento: cambio di
ufficio pagatore e inserimento o variazione di delegato o tutore, sono di esclusiva competenza
INPS.
Tenuto conto che il pagamento della rata di novembre includerà anche i pagamenti relativi alle
pensioni, assegni ed indennità spettanti agli invalidi civili, le Sedi provvederanno, con le stesse
modalità in uso per la generalità delle pensioni all’acquisizione dei dati e al rilascio della
comunicazione necessaria per la riscossione da parte del delegato o del tutore. I dati acquisiti
devono essere trasmessi giornalmente agli archivi centrali.
Come già precisato con il messaggio n del l’aggiornamento dell’archivio locale DS78 è in corso di
rilascio. Nel frattempo, considerato che l’aggiornamento del data base centrale delle pensioni è già
stato completato, per le prestazioni per le quali è necessario acquisire i dati di un delegato o di un
tutore, le Sedi provvederanno all’aggiornamento dell’archivio locale DS78 con l’opzione 3 del
PGM 5000.
Si richiama l’attenzione sull’estrema delicatezza dei problemi legati alla riscossione dei benefici da
parte di una categoria di beneficiari con particolari situazioni e si invitano le Sedi ad offrire la
massima disponibilità.
Si precisa che il Ministero dell’Interno gestiva per la stessa pensione sia i dati del tutore che del suo
eventuale delegato. A partire dal 1999 anche gli archivi e le procedure INPS consentiranno tale
gestione, per tutte le categorie di pensione. Per il momento, qualora si presenti la situazione, la Sede
provvederà, previa verifica della documentazione, al rilascio dell’autorizzazione a riscuotere e
conserverà in apposita evidenza la documentazione per l’acquisizione dei dati del delegato
designato dal tutore non appena le procedure saranno aggiornate.
Le Sedi non devono in nessun caso sostituire i dati del tutore con i dati del delegato.
La documentazione relativa ai delegati e ai tutori rimane agli atti delle Sedi e deve essere conservata
nel fascicolo che sarà intestato ai pensionati della categoria INVCIV.
Programmi
Sono disponibili per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 dell’area prestazioni i
seguenti programmi:
TNAP4996
versione A
del 7 settembre 1998
TNAP4992
versione A
del 7 settembre 1998
TNAP4991
versione A
del 7 settembre 1998
TNBP4990
versione B
del 7 settembre 1998
TNAP4924
versione A
del 7 settembre 1998
TNAP4927
versione A
del 7 settembre 1998
IL DIRETTORE CENTRALE
P. IL DIRETTTORE CENTRALE
PER LE PRESTAZIONI
PER I SISTEMI INFORMATIVI
De Stefanis
Panicucci
Allegato 3
Messaggio n. 6699 del 17 novembre 1998
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI
DIREZIONE CENTRALE
FINANZA, CONTABILITA’ e BILANCIO
AI DIRETTORI DELLE SEDI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI
PRODUZIONE
AI DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI
e, per conoscenza,
AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI
Oggetto:
Trattamenti a favore degli invalidi civili. Pagamento delle rate da novembre alla
tredicesima 1998.
1 – Modalità di pagamento
Come comunicato con circolare n. 223 del 23 ottobre 1998 diramata in pari data con messaggio n.
3680, a partire da novembre 1998, i trattamenti degli invalidi civili titolari di altre pensioni INPS
per le quali coincidono i dati anagrafici e di pagamento, sono stati corrisposti con periodicità
mensile, unitamente alle altre pensioni.
Le prestazioni spettanti agli invalidi civili non titolari di pensioni INPS o titolari di pensioni con
dati non coincidenti con quelli delle prestazioni per invalidità civile vengono pagate per il corrente
anno con le modalità già in atto. Pertanto a partire da 28 novembre sarà in pagamento presso
l’ufficio pagatore comunicato dal Ministero dell’Interno, la rata contenente le mensilità di
novembre, dicembre e tredicesima, se spettante.
1.1 -
Modalità di pagamento dei trattamenti localizzati presso Istituti bancari
Il Ministero dell’Interno ha segnalato per il pagamento presso Istituti bancari dei trattamenti a
favore degli invalidi civili le coordinate bancarie complete di codice ABI, CAB e numero di conto
corrente.
Lo scambio di tali dati tra l’INPS e gli Istituti bancari avverrà a partire dal rinnovo degli ordinativi
di pagamento delle pensioni per l’anno 1999.
Il pagamento della sesta rata 1998 è stato disposto, a seguito di appositi accordi, per tutti i soggetti
interessati tramite due soli Istituti di credito la Banca Commerciale Italiana e l’Istituto Centrale
delle Casse di Risparmio.
Tali Istituti, ai quali sono stati trasmessi particolari flussi contenenti le coordinate bancarie degli
interessati, provvederanno al bonifico a favore dell’Istituto di credito scelto a suo tempo dal
pensionato che provvederà all’accredito della sesta rata 1998 con le consuete modalità.
Tali pagamenti sono inseriti in AGENDA 1. I flussi di pagamento inviati alla Banca Commerciale
Italiana riportano il codice ufficio pagatore G00 ed il flusso AXF99921.RMFTP.D021198.BCI,
quelli inviati all’Istituto Centrale delle Casse di Risparmio riportano il codice ufficio pagatore XXX
ed il flusso AXF99912.RMFTP.D021198.BCI.
Qualora si debba provvedere alla sospensione di tali pagamenti la richiesta di sospensione del
pagamento o di riaccredito della somma deve essere inoltrata alla Banca alla quale è stato trasmesso
il bonifico.
I dati relativi alle coordinate sono registrati nei sottoelencati campi:
GP2BN81 = modalità di pagamento (C per accredito in conto
corrente, A per emissione assegno circolare)
GP2BN82 = codice ABI
GP2BN83 = codice CAB
GP2BN84 = numero del conto corrente
GP2BN85 = data di aggiornamento del dato
2-
Trattamenti in pagamento con numero diverso da quello del certificato di pensione
Per circa 250.000 prestazioni di invalidità civile il libretto in possesso degli interessati riporta un
numero di certificato diverso rispetto a quello memorizzato negli archivi del Ministero dell’Interno
e segnalato da quest’ultimo all’INPS.
Per tali trattamenti si è provveduto a memorizzare il “vecchio” numero di certificato segnalato dal
Ministero nel campo GP1AV55 e a comunicare tale numero alle Poste Italiane Spa che lo hanno
inserito sul mandato di pagamento nella parte riservata alla comunicazione, per consentire agli
interessati di riscuotere con il libretto in loro possesso riportante il “vecchio” numero.
3 – Pagamento di conguagli
Unitamente alle rate di pensione vengono corrisposti i conguagli segnalati dal Ministero
dell’Interno.
Tali conguagli vengono sommati all’importo in pagamento memorizzato in GP8MD02 e
memorizzati nel campo GP8MD50 con i sottoelencati codici:
§
122 per arretrati lordi relativi a nuove liquidazioni o ricostituzioni;
§
133 per arretrati netti relativi a nuove liquidazioni o ricostituzioni (essendo le prestazioni agli
invalidi civili non assoggettabili IRPEF, i valori di 122 e 133 sono coincidenti);
§
137 per mensilità arretrate non riscosse;
§
99 per interessi legali lordi
§
104 per interessi legali netti (essendo le prestazioni agli invalidi civili non assoggettabili ad
IRPEF, i valori dei codici 99 e 104 sono coincidenti).
4 – Pagamento a persona delegata
Per evitare disagi ai titolari delle prestazioni agli invalidi civili, le Poste Italiane
Spa sono state autorizzate, solo per il pagamento della rata in scadenza il 28
novembre 1998, a pagare ai delegati su esibizione della delega.
Gli uffici postali dovranno poi provvedere al ritiro della delega e all’inoltro della
stessa all’INPS per la memorizzazione e l’invio della comunicazione di
accoglimento all’interessato.
5 – Data di pagamento
Il pagamento della rata di novembre, dicembre, e tredicesima 1998 se spettante, sarà disposto a
partire dal giorno 28 novembre.
IL DIRETTORE CENTRALE
IL DIRETTTORE CENTRALE
PER LE PRESTAZIONI
PER I SISTEMI INFORMATIVI
De Stefanis
Crecco
IL DIRETTORE CENTRALE
FINANZA, CONTABILITA’ E BILANCIO
Spina
Allegato 4
Messaggio n. 14631 del 13 gennaio 1999
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI
AI DIRETTORI DELLE SEDI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI
PRODUZIONE
AI DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI
e, per conoscenza,
AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI
Oggetto:
Titolari di trattamenti a favore degli invalidi civili in possesso di certificato di
pensione con numero diverso da quello d’archivio
Alcune Sedi hanno segnalato le difficoltà incontrate per la riscossione presso gli uffici postali da
parte dei titolari di trattamenti INVCIV in possesso di certificato di pensione con un numero diverso
da quello con il quale la prestazione è memorizzata in archivio.
Il “vecchio” numero è memorizzato nel campo GP1AV55. Per il pagamento di novembre 1998 le
Poste Italiane S.p.a hanno inserito il “vecchio” numero nella parte del mandato di pagamento
riservata alla comunicazione.
Per la rata di gennaio 1999 non è prevista l’emissione della comunicazione in quanto tutti gli
elementi costitutivi del pagamento della prima rata 1999 sono riportati sul Mod. ObisM.
Le Poste Italiane Spa, dimostrando particolare attenzione alle esigenze dei titolari di prestazioni
INVCIV, hanno provveduto ad inviare alle proprie Filiali l’elenco di tali pensioni, suddivise per
Agenzia di localizzazione. Nel suddetto elenco sono riportati sia il numero di certificato
memorizzato sul data base delle pensioni e riportato su P1/ott e/o apparecchiatura UPE che il
numero del libretto del pensionato.
Per evitare ulteriori disagi per i titolari delle prestazioni in questione è in corso di emissione tramite
POSTEL una comunicazione (allegato 1) contenente un’etichetta autoadesiva da applicare sulla
copertina del “vecchio” libretto con il nuovo numero di certificato.
IL DIRETTORE CENTRALE
IL DIRETTTORE CENTRALE
PER LE PRESTAZIONI
PER I SISTEMI INFORMATIVI
De Stefanis
Crecco
Allegato 5
Mod.IC/4
Sede di……………………..
Categoria INVCIV
Certificato 1234567
Codice fiscale ABCFGH35M19A723G
Titolare ABECI FEGRHM
Data di nascita 19 agosto 1939
ABECI FEGRHM
Via XXIII Maggio 13
Roma, 15 gennaio 1999
12300 MUGGIO’
Gentile Signor e/a
Con precedente comunicazione L’abbiamo informata che, in applicazione delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo n. 112 del 1998 il pagamento della prestazione di cui Lei è titolare
in qualità di (invalido civile, sordomuto, cieco, ecc) viene effettuato dall’INPS.
Le è stato inoltre comunicato che per la riscossione Lei può continuare a presentare il certificato a
suo tempo rilasciato dalla Prefettura.
Poiché il certificato in suo possesso riporta un numero diverso da quello con il quale la sua
prestazione è ora contraddistinta, La preghiamo di incollare sulla copertina del Suo libretto
l’etichetta autoadesiva che trova nella presente comunicazione. In questo modo non ci saranno
problemi nel momento in cui si presenterà a riscuotere le successive mensilità.
Per qualsiasi informazione Lei può rivolgersi, oltre che alle specifiche Associazioni e agli Enti di
Patronato che l’assisteranno gratuitamente, agli uffici della Sede INPS a Lei più vicina che sono a
Sua disposizione.
Distinti saluti
IL DIRETTORE GENERALE
Allegato 6
Etichetta
Codice Sede
Numero vecchio di certificato
Numero nuovo di certificato
Cognome/nome
Data di nascita
Allegato 7
Messaggio n. 7139 del 21 novembre 1998
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
AI DIRETTORI DELLE SEDI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI
PRODUZIONE
AI DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI
e, per conoscenza,
AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI
Oggetto:
Trattamenti a favore degli invalidi civili. Segnalazione da parte delle
Prefetture delle variazioni influenti sul pagamento.
Si trasmette in allegato il Mod. IC/P01 concordato con il Ministero dell’Interno, con il quale le
Prefetture devono segnalare alle Sedi le variazioni che devono essere apportate ai trattamenti a
favore dei minorati civili e che sono influenti sul pagamento.
Le segnalazioni pervenute dovranno essere memorizzate utilizzando le consuete procedure di
gestione al fine di evitare pagamenti indebiti e dovrà essere fornita conferma di adempimento alla
Prefettura.
Nel caso in cui, al momento della ricezione della comunicazione relativa alla revoca, il pagamento
della rata risulti essere stato già disposto, le Sedi devono, come di consueto, provvedere con
immediatezza alla sospensione del pagamento presso l’ufficio pagatore.
E’ opportuno che le Sedi prendano accordi con le Prefetture al fine di definire le modalità pratiche
di scambio delle informazioni di cui all’oggetto per ridurre al minimo i tempi di lavorazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
PER LE PRESTAZIONI
De Stefanis
Allegato 8
Messaggio n. 18055 del 5 febbraio 1999
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI
AI DIRETTORI DELLE SEDI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI
PRODUZIONE
AI DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI
e, per conoscenza,
AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI
Oggetto:
Procedura di ricostituzione delle pensioni in competenza
dell’esercizio 1999.
E’ disponibile la procedura di ricostituzione PGM480 per l’acquisizione dei dati con le variazioni
descritte in seguito.
Con successiva comunicazione verrà comunicata la disponibilità del calcolo.
1 – Variazione dei dati di input
1.1 – Pannello PB1 e PB2
Sul pannello PB1 (allegato 1) sono state effettuate le seguenti variazioni:
N. campo
Contenuto
Variazione
11
Cognome e nome
Non può più essere acquisita la
variazione. Il dato già acquisito viene
azzerato. La variazione deve essere
acquisita con la procedura ANCF.
14
Data di nascita
Non può più essere acquisita la
variazione. Il dato già acquisito viene
azzerato. La variazione deve essere
acquisita con la procedura ANCF.
15
Provincia di nascita
Non può più essere acquisita la
variazione. Il dato già acquisito viene
azzerato. La variazione deve essere
acquisita con la procedura ANCF.
16
Codice comune di nascita
Non può più essere acquisita la
variazione. Il dato già acquisito viene
azzerato. La variazione deve essere
acquisita con la procedura ANCF.
23
Codice fiscale
Non può più essere acquisita la
variazione. Il dato già acquisito viene
azzerato. La variazione deve essere
acquisita con la procedura ANCF.
90
Codice arretrati
E’ ammesso solo il codice 8.
Per le ricostituzioni già acquisite il valore
presente
nel
campo
viene
automaticamente modificato in 8.
30
Codice ufficio pagatore
Non può più essere acquisita la
variazione. Il dato già acquisito viene
azzerato. La variazione deve essere
acquisita con la procedura VT,
PGM3510, opzione A.
31
Revisione sanitaria
Non può più essere acquisita la
variazione. Il dato già acquisito viene
azzerato. La variazione deve essere
acquisita con la procedura REVSAN.
32
Conferma assegno invalidità
Non può più essere acquisita la
variazione. Il dato già acquisito viene
azzerato. La variazione deve essere
acquisita con la procedura REVSAN.
97
Trattenute non deducibili
IRPEF
Non può essere acquisito alcun importo.
Il dato già acquisito viene azzerato. Dal
1999 gli arretrati vengono calcolati al
lordo e accantonati con codice arretrati 8;
il recupero dovrà essere effettuato con la
procedura ARTE.
98
Trattenute deducibili IRPEF
anno in corso
Non può essere acquisito alcun importo.
Il dato già acquisito viene azzerato. Dal
1999 gli arretrati vengono calcolati al
lordo e accantonati con codice arretrati 8;
il recupero dovrà essere effettuato con la
procedura ARTE.
Trattenute deducibili IRPEF
anni precedenti
Al momento della conversione dell’archivio, da effettuare con le modalità descritte al punto 4, per
allineare le ricostituzioni già acquisite alla nuova struttura dell’archivio modificato, la procedura
provvede ad evidenziare i seguenti scarti, relativi alle variazioni indicate:
Pannello
Campo Contenuto
Codice scarto
PB1
11
Cognome e nome
14
Data di nascita
15
Provincia di nascita
16
Codice comune di nascita
23
Codice fiscale
30
Codice ufficio pagatore
31
Revisione sanitaria
32
Conferma assegno di invalidità
97
Trattenute non deducibili IRPEF
98
Trattenute deducibili IRPEF anno
in corso e anni precedenti
971
972
973
975
La Sede dovrà provvedere, per le pensioni scartate con i codici 971, 972 e 973, solo dopo aver
riacquisito con le procedure previste i dati non più gestiti dalla procedura di ricostituzione PGM480,
a trasformare la ricostituzione da errata in esatta, con le modalità in uso.
Le pensioni scartate con il codice 975 devono essere trasformate in esatte ed i recuperi dovranno
essere tenuti in evidenza e acquisiti con la procedura ARTE, al momento della definizione del
conguaglio.
1.2 – Pannello VBA
Sul pannello VBA (allegato 2) sono state effettuate le seguenti variazioni:
Contenuto
Codici detrazioni d’imposta
Variazione
Non può più essere acquisita la
variazione. Il dato già acquisito viene
azzerato. La variazione deve essere
acquisita con la procedura SIMA.
Le pensioni per le quali risulta acquisito tale dato vengono scartate con codice errore 974.
La Sede dovrà acquisire la variazione delle detrazioni con la procedura SIMA, successivamente la
pensione dovrà essere ricostituita. La procedura di ricostituzione gestirà la variazione delle
detrazioni immediatamente determinando il conguaglio a partire dal 1° gennaio dell’anno in corso,
anche per le pensioni abbinate fiscalmente.
1.3 – Pannello VF1 e VF2
Sul pannello VF1 sono stati modificati i controlli per l’acquisizione della data di scadenza dei
familiari.
Considerato che non è per il momento possibile acquisire date di scadenza successive al dicembre
1999, è prevista l’acquisizione o la determinazione da parte della procedura, della data di scadenza
del figlio “minore”, “studente” o “universitario” solo se tale data è minore o uguale a dicembre
1999.
Per gli altri casi la procedura provvede a memorizzare sul data base delle pensioni come data di
scadenza, il valore convenzionale “9999”.
Si ricorda che le Sedi dovranno provvedere al controllo del diritto per i figli studenti e universitari,
utilizzando la procedura rilasciata con messaggio n. 16462 del 26 gennaio 1999.
2 – Acquisizione dati per le pensioni PS e AS
Per le pensioni di categoria PS e AS è possibile acquisire sul pannello PB2 il codice natura per il
quale è ammesso il solo codice 6.
Per le pensioni di categoria AS non è più prevista l’acquisizione sul pannello PB2 del codice
“ricoverato”. Sul nuovo pannello INV è possibile acquisire i periodi di ricovero.
3 – Acquisizione dati per le pensioni INVCIV
3.1 – Acquisizione delle domande in EAD75
La procedura di acquisizione delle domande in EAD75 è stata aggiornata per consentire
l’acquisizione delle domande di ricostituzione anche delle prestazioni INVCIV.
Deve essere acquisito nel campo “tipo domanda” il codice “8”, non è prevista l’acquisizione di dati
particolari nel campo 36.
E’ disponibile per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 dell’area prestazioni il
programma
TNFP5
versione F
del 3 febbraio 1999.
3.2 – Pannelli acquisibili per le prestazioni INVCIV
La procedura di ricostituzione è stata modificata per consentire l’acquisizione delle variazioni
relative alle prestazioni INVCIV.
La procedura di ricostituzione PGM480 non viene rilasciata alle Prefetture. Pertanto le variazioni da
apportare devono pervenire alle Sedi con idonea documentazione (copia del decreto, comunicazione
di variazione, ecc).
Per le prestazioni di categoria INVCIV è possibile acquisire variazioni sui pannelli PB2, INV, VB1,
RED, VF1, DB1.
3.2.1 – Pannello PB2
Viene reso disponibile anche per le prestazioni INVCIV il pannello PB2 (allegato 2) utilizzato per
le pensioni AS e PS. Su tale pannello è possibile inserire anche il codice natura.
Nel campo 19 “Codice invalido civile” non è ammesso alcun valore.
3.2.2 – Pannello INV
Il nuovo pannello INV (allegato 3) consente l’acquisizione della variazione del codice fascia e della
relativa decorrenza. Sono ammessi i codici di variazione
1 – inserimento di una nuova fascia dalla decorrenza acquisita;
2 – eliminazione di una fascia dalla decorrenza acquisita;
3 – variazione di una fascia dalla decorrenza acquisita.
Non può essere variata la tipologia della prestazione: la prestazione liquidata a favore di invalido
civile non può essere modificata in prestazione liquidata a favore di cieco civile o sordomuto;
qualora fosse stata attribuita erroneamente la codifica di tipologia, la prestazione deve essere
eliminata e riliquidata con nuovo numero; nel caso in cui spetti una prestazione di tipologia diversa
in quanto trattasi di pluriminorato deve essere liquidata una nuova prestazione.
I valori ammessi per le variazioni di fascia sono:
valori compresi tra 6 e 19 per i ciechi civili;
valori compresi tra 20 e 26 per i sordomuti;
valori compresi tra 30 e 48 per gli invalidi civili.
Per gli invalidi civili è inoltre possibile acquisire il valore convenzionale 97 per il periodo per il
quale l’indennità di frequenza non deve essere corrisposta e il valore convenzionale 96 per le
prestazioni che non devono essere corrisposte per incollocabilità.
Sono consentite fino ad un massimo di 4 variazioni
Sul pannello possono inoltre essere acquisiti i periodi di ricovero. Sono ammessi i codici 1 e 2,
rispettivamente per ricovero a carico di strutture pubbliche o per ricovero a pagamento.
3.2.3 – Pannello RED
Sul pannello RED possono essere acquisiti i dati reddituali con le consuete modalità. E’ ammessa
l’acquisizione anche del reddito relativo all’anno precedente la decorrenza della pensione.
3.2.4 – Pannello VF1
Sul pannello VF1 possono essere acquisiti i dati del coniuge.
3.2.5 – Pannello VB1
Sul pannello VB1 possono essere acquisiti i dati della rendita INAIL per i titolari di prestazione
come sordomuti o invalidi civili che hanno compiuto il 65mo anno di età e sono titolari di
prestazioni trasformate in pensione o assegno sociale.
3.2.6 – Pannello DB1
Sul pannello DB1 possono essere acquisiti i dati relativi alle altre pensioni, con le consuete
modalità.
4 – Conversione degli archivi
La Sede deve immediatamente attivare da operatore 2 il programma 475, previa verifica che sia
stata ricevuta la versione aggiornata. Il programma provvede alla conversione dei dati presenti
sull’archivio 25 tenendo conto delle modifiche riportate nei punti precedenti e alla individuazione
delle pensioni il cui input deve essere modificato dalla Sede (scarti da 971 a 976).
5 – Programmi
Sono disponibili per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 dell’area prestazioni i
sottoelencati programmi
TNAP 0475
versione A
del 4 febbraio 1999
TNAP 0480
versione A
del 4 febbraio 1999
TNAP 3215
versione A
del 4 febbraio 1999
TNAP 3250
versione A
del 4 febbraio 1999
TNAP 3270
versione A
del 4 febbraio 1999
TNAP 3271
versione A
del 4 febbraio 1999
TNAP 3272
versione A
del 4 febbraio 1999
TNAP 3273
versione A
del 4 febbraio 1999
TNAP 3274
versione A
del 4 febbraio 1999
TNAP 3275
versione A
del 4 febbraio 1999
TNAP 3276
versione A
del 4 febbraio 1999
IL DIRETTORE CENTRALE
IL DIRETTTORE CENTRALE
PER LE PRESTAZIONI
PER I SISTEMI INFORMATIVI
De Stefanis
Crecco
Allegato 9
Msg.21166 del 26 febbraio 1999
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI
AI DIRETTORI DELLE SEDI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI
PRODUZIONE
AI DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI
e, per conoscenza,
AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI
Oggetto: Ricostituzione in competenza 1999 delle prestazioni di categoria INVCIV.
Si fa seguito al messaggio n. 18055 del 5 febbraio 1999 e al messaggio n. 20187 del 18 febbraio
1999 e si comunica che è disponibile la procedura di calcolo delle ricostituzioni delle prestazioni di
categoria INVCIV.
Si forniscono in merito alcune precisazioni.
1 – Prestazioni riconosciute a minori
Il Ministero dell’Interno con nota Prot. n.99/656 del 4 febbraio 1999 ha comunicato che al
compimento del 18mo anno, i minori titolari di prestazioni con fasce 44 – 18 – 16 – 23 non perdono
il diritto alla prestazione, ma in attesa degli accertamenti effettuati dalle Prefetture, gli stessi devono
essere inseriti rispettivamente nelle fasce 38 – 19 – 17 – 24.
Pertanto la procedura di input verifica che le variazioni di fascia acquisite sul pannello INV
rispettino tale sequenza.
2 – Pannello INV
La data che indica la decorrenza della fascia deve essere acquisita nella forma MMAAAA.
Il codice di variazione della fascia può assumere i valori:
1 – inserimento di una nuova fascia dalla decorrenza acquisita;
2 – eliminazione di una fascia dalla decorrenza acquisita;
3 – variazione di una fascia dalla decorrenza acquisita.
Nel caso in cui debba essere inserita una nuova fascia deve essere utilizzato il codice “1” e deve
essere inserita la decorrenza da cui tale fascia è stata riconosciuta. La procedura provvederà al
ricalcolo della prestazione a partire da tale data. Il codice “3” deve essere utilizzato soltanto nel
caso in cui debba essere modificata la decorrenza di una fascia già memorizzata.
3 – Titolari di prestazioni INVCIV che compiono il 65mo anno di età
Al compimento del 65mo anno di età le pensioni e gli assegni liquidati a favore degli invalidi civili
e dei sordomuti si trasformano in PS o AS con riferimento alla data di nascita: per i nati fino al 31
dicembre 1930 spetta una prestazione con l’importo pari alla pensione sociale; per i nati dal il 1°
gennaio 1931 spetta una prestazione con l’importo pari all’assegno sociale.
Le procedure, al compimento del 65mo anno, operano con i seguenti criteri:
non viene effettuato in nessun caso il ricalcolo dell’importo della prestazione per i nati
fino al 31 dicembre 1930. In tali casi, se non definiti a suo tempo, la Sede dovrà liquidare una
nuova PS come ex invalido;
per i nati dopo il 1° gennaio 1931, se trattasi di prestazione INVCIV trasferita dal
Ministero dell’Interno (GP1AF09 < 9901) viene attribuito l’importo dell’assegno sociale a
partire dal 1° novembre 1998 solo se il titolare è nato dopo il 30 settembre 1933 mentre viene
attribuito l’importo dell’assegno sociale dal mese successivo al compimento dell’età se trattasi
di prestazione INVCIV liquidata dall’INPS (GP1AF09 > 9901).
Risultano con flag di ricostituzioni d’ufficio per l’anno 1999 le prestazioni INVCIV trasferite dal
Ministero dell’Interno (GP1AF09 < 9901) e liquidate a favore di invalidi civili e sordomuti i cui
titolari sono nati dopo il 30 settembre 1933 e prima del 1° dicembre 1933 per le quali devono essere
calcolati gli arretrati spettanti per il periodo anteriore al 1° gennaio 1999.
Dopo il compimento del 65mo anno di età non possono più essere acquisite sul pannello INV le
seguenti fasce:
-
per la tipologia 5, le fasce 20, 21, 22, 26;
-
per la tipologia 6, le fasce 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43.
4 – Decorrenza del calcolo degli arretrati
Per le prestazioni INVCIV le procedure provvedono al calcolo degli arretrati utilizzando i seguenti
criteri:
per le prestazioni INVCIV trasferite dal Ministero dell’Interno (GP1AF09 < 9901) vengono
calcolati, indipendentemente dalla decorrenza delle variazioni acquisite, gli arretrati solo a partire
dal 1° novembre 1998 (solo da tale data infatti l’INPS provvede al pagamento di tali prestazioni);
per le prestazioni INVCIV liquidate dall’INPS (GP1AF09 > 9901) vengono calcolati gli
arretrati con le consuete modalità.
Eventuali arretrati spettanti per periodi anteriori al 1° novembre 1998 per le prestazioni INVCIV
trasferite dal Ministero dell’Interno devono essere determinati dalle Prefetture e dalle stesse
acquisiti per il pagamento come “UNA TANTUM”, con la procedura ICRATE.
5 – Stampe
Con successivo messaggio sarà comunicata la disponibilità della procedura per le stampe degli
elaborati.
IL DIRETTORE CENTRALE
IL DIRETTTORE CENTRALE
PER LE PRESTAZIONI
PER I SISTEMI INFORMATIVI
De Stefanis
Crecco
Allegato 10
Messaggio n. 6627 del 16 novembre 1998
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI
AI DIRETTORI DELLE SEDI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI
PRODUZIONE
AI DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI
e, per conoscenza,
AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI
Oggetto:
Revisioni sanitarie.
E’ disponibile la versione aggiornata del programma TNBP 4031 che provvede alla predisposizione
delle liste e all’inserimento in EAD75 delle pensioni per le quali nel campo GP1AV71 è
memorizzata la scadenza della revisione ai sensi dell’articolo 9 della legge n. 222/84 per gli assegni
di invalidità.
La precedente versione del programma ha provveduto a predisporre le liste e ad inserire in EAD75
anche i trattamenti agli invalidi civili per i quali il Ministero dell’Interno ha segnalato la data di
revisione sanitaria che è stata memorizzata nel campo GP1AV71.
Nessun adempimento è richiesto per il momento alle Sedi per le revisioni dei trattamenti degli
invalidi civili. Le Sedi che hanno attivato la precedente versione del programma devono provvedere
alla cancellazione dall’EAD75 delle posizioni relative ai trattamenti degli invalidi civili.
E’ disponibile per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 dell’area prestazioni il
programma TNBP 4031
versione B
del 10 novembre 1998.
IL DIRETTORE CENTRALE
IL DIRETTTORE CENTRALE
PER LE PRESTAZIONI
PER I SISTEMI INFORMATIVI
De Stefanis
Crecco
Allegato 11
Messaggio n. 18499 del 9 febbraio 1999
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI
AI DIRETTORI DELLE SEDI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE
DI PRODUZIONE
AI DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI
e, per conoscenza
AI DIRETTORI DELLE SEDI
REGIONALI
Oggetto:
Trattamenti a favore degli invalidi civili: stampa delle liste per le
revisioni sanitarie e aggiornamento del data base delle pensioni.
1 - Stampa delle liste
Si comunica che è disponibile la procedura per la preparazione delle liste delle pensioni INVCIV
per le quali è memorizzata la scadenza della revisione sanitaria.
Tali liste dovranno essere stampate richiamando da identificativo 43 il programma 4444 e
selezionando l’opzione 7 subopzione 6. Le liste vengono memorizzate nel gruppo di stampa 32.
La Sede deve provvedere mensilmente alla stampa della lista contenente le prestazioni con scadenza
nel sesto mese successivo alla data di predisposizione delle liste. Tale lista deve essere stampata in
duplice copia una delle quali deve essere immediatamente consegnata alla Prefettura affinchè possa
disporre i necessari accertamenti sanitari.
Dopo aver effettuato gli accertamenti sanitari la Prefettura comunicherà alla Sede l’esito di tali
accertamenti. L’eventuale provvedimento di revoca sarà adottato dalla Prefettura. La Sede dovrà
sospendere i pagamenti e predisporre l’eliminazione della prestazione.
Nella prima lista che verrà stampata saranno incluse anche prestazioni con data di revisione
precedente al trasferimento del pagamento delle prestazioni INVCIV dalle Prefetture all’INPS:
l’estrazione dei dati viene effettuata sulla base di quanto è memorizzato negli archivi (GP1AF06):
Nel caso in cui le revisioni fossero già state effettuate in passato, le Prefetture ne comunicheranno
l’esito per consentire alla Sede l’aggiornamento del data base delle pensioni.
1.1 - Programmi
Sono disponibili per il caricamento sul sistema dipartimentale AS/400 dell’area prestazioni i
sottoelencati programmi
TNCP4073
versione C del 5 febbraio 1999
TNCP4033
versione C del 5 febbraio 1999
2 – Acquisizione delle nuove date di scadenza delle revisioni sanitarie
Si fa seguito al messaggio n. 16914 del 28 gennaio 1999 e si comunica che la procedura REVSAN è
stata aggiornata per consentire l’acquisizione della data della revisione sanitaria o della conferma
della prestazione senza revisione.
IL DIRETTORE CENTRALE
IL DIRETTTORE CENTRALE
PER LE PRESTAZIONI
PER I SISTEMI INFORMATIVI
De Stefanis
Crecco
Allegato 12
M i n i st e r o
d e ll’I nt e r n o
DIREZIONE GENERALE DEI SERVIZI CIVILI
Servizio Assistenza Economica alle Categorie Protette
Lettera Circolare n. 3/94
Prot.94/1751
MC/101/7(20)
Roma, 22 gennaio 1994
AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA
PROVINCIA DI 38100
TRENTO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA 11100
Oggetto:
AOSTA
D.M. 31 ottobre 1992 n.553 - esercizio diritto di opzione ex art.3 della L. 29
dicembre 1990 n. 407. Trasmissione circolare INAIL n. 54 del 09 dicembre 1993.
Si fa seguito alla circolare n. 20 dell'11 dicembre 1993 per trasmettere la circolare n. 54,
datata 9 dicembre 1993, dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
con la quale detto Istituto ha impartito alle proprie sedi periferiche istruzioni in merito alla facoltà
dell'esercizio del diritto di opzione, previsto dall'art. 3 della legge n. 407/90, tra le rendite
corrisposte dall'INAIL e l'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge n. 118/71 spettante agli
invalidi civili parziali.
IL DIRETTORE GENERALE
(Gelati)
I stit u t o N a z i o n a l e p e r
l' A s s i c u r a z i o n e c o n t r o g l i
I nfo rtu ni s ul L a v o r o
DIREZIONE GENERALE
Roma 9 dicembre 1993
Circ. n. 54
AL DIRIGENTE GENERALE VICARIO
AI SIGNORI DIRIGENTI DELLE UNITA'
CENTRALI E PERIFERICHE
AI SIGNORI COORDINATORI GENERALI
DELLE CONSULENZE PROFESSIONALI
CENTRALI
AI SIGNORI PRIMARI PREPOSTI ALLE
DIVISIONI SANITARIE
Oggetto:
Legge 29 dicembre 1990, n. 407, art. 3 - Decreto Ministeriale n. 553 del 31 ottobre
1992 (G. U. n. 24 del 30 gennaio 1993). Incompatibilità dell'assegno mensile
erogato dal Ministero dell'Interno agli invalidi civili parziali con le prestazioni ed
i trattamenti pensionistici di invalidità erogati da Enti e gestioni previdenziali.
Facoltà di opzione.
L'articolo 3 della Legge 29 dicembre 1990, n. 407, come modificata ed integrata dall'art. 12
della Legge 30 dicembre 1991 n. 412 stabilisce la incompatibilità delle prestazioni di invalidità a
carattere diretto, concesse per cause di guerra, di lavoro e di servizio nonché delle pensioni dirette
di invalidità erogate a qualsiasi titolo dall'INPS, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori
autonomi e da ogni altra gestione pensionistica per i lavoratori dipendenti avente carattere
obbligatorio, con l'assegno mensile erogato dal Ministero dell'Interno in favore degli invalidi civili
parziali, ex articolo 13 della Legge 3° marzo 1971, n. 118. Agli interessati viene comunque
riconosciuta la facoltà di optare per il trattamento economico più favorevole.
Peraltro, il citato art. 12 della Legge n. 412 /1991 fa salvi i diritti acquisiti da coloro che
abbiano conseguito il diritto alla suddetta prestazione a carico del Ministero dell'Interno alla data
del 01 gennaio 1992 e che, a tale data, risultavano altresì titolari di trattamenti incompatibili con lo
stesso; nei confronti dei predetti, non trova applicazione, pertanto, in regime di incompatibilità di
cui sopra.
Gli effetti conseguenti alla attuazione della disposizione in argomento decorrono dal 01 gennaio
1991.
In data 31 ottobre 1992 è stato emanato il D. M. n. 553 (G.U. n. 24/1993), previsto dallo stesso
articolo 3 della Legge n. 407/1990, che disciplina il diritto di opzione cui prima si è accennato e
indica le modalità di accertamento delle condizioni reddituali previste per la concessione ed il
mantenimento delle prestazioni assistenziali facenti capo al Ministero dell'Interno.
Al riguardo, il Ministero dell'Interno ha indirizzato ai Prefetti e ad altre Autorità competenti la
circolare n. 3 del 9 febbraio 1993 e, in data 01 marzo 1993, ne ha trasmesso copia all'INPS ed
all'INAIL, con l'invito ad impartire alle rispettive Sedi " opportune direttive per il migliore
coordinamento con le Prefetture". Ulteriori chiarimenti ministeriali, infine, sono intervenuti con
circolare n. 5 del 30 marzo 1993.
***
Si fornisce una sintesi delle principali disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale n. 553/1992 e
dei chiarimenti di cui alle successive citate circolari del Ministero dell'Interno.
FACOLTA' DI OPZIONE PER IL TRATTAMENTO PIU' FAVOREVOLE.
E' previsto, in particolare, che:
-
la facoltà di opzione per una delle provvidenze dichiarate incompatibili deve essere
esercitata dagli interessati in sede di istruttoria delle relative posizioni da parte delle Prefetture;
-
se l'interessato opta per l'assegno erogato dal Ministero dell'Interno, egli deve presentare
all'Ente erogatore dell'altra prestazione un atto di rinuncia alla medesima ed inviare alla
Prefettura una dichiarazione dell'Ente in questione di avvenuta presentazione dell'atto;
-
in tale caso, la Prefettura, d'ufficio, concorderà con l'Ente i tempi di cessazione della
provvidenza cui si è rinunziato, avendo cura di evitare interruzioni nel pagamento delle
provvidenze.
Nella circolare ministeriale n. 3/1993 si dispone inoltre che, avendo l'assegno mensile,
generalmente, una decorrenza pregressa e dovendosi alla stessa fare riferimento anche per quanto
concerne l'opzione esercitata e comunque da data non anteriore al 01 gennaio 1991, le Prefetture
dovranno concordare con l'Ente, altresì, le modalità di recupero degli importi percepiti relativi al
trattamento cui si rinunzia ( recupero che, normalmente, potrà essere effettuato sugli arretrati
dell'assegno da erogare) nonché del versamento all'Ente medesimo delle somme recuperate.
La circolare ministeriale n. 5/1993 prevede, inoltre, che la facoltà di opzione possa essere
nuovamente esercitata in futuro, purché sussistano i requisiti previsti, qualora intervengano
mutamenti nella situazione dell'interessato; al riguardo viene formulata , a titolo di esempio,
l'ipotesi della cessazione della rendita INAIL in caso di recupero della capacità lavorativa nei limiti
di legge, accertato in sede di revisione medica.
ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI REDDITUALI AI FINI DELLA
CONCESSIONE DEL MANTENIMENTO DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI.
Sono previsti in particolare:
-
l'obbligo, da parte dei titolari di pensioni ed assegni erogati dal Ministero dell'Interno a
mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti ( con esclusione, quindi, di coloro che
fruiscono soltanto di "indennità"), di presentare alla Prefettura, entro, il 30 giugno di ogni anno,
una dichiarazione concernente la propria situazione reddituale riferita all'anno precedente e
comprensiva sia di redditi assoggettabili all'IRPEF che di redditi esenti da tale imposta
( pensioni di guerra, pensioni sociali, rendite INAIL, prestazioni erogate dal Ministero
dell'Interno ai ciechi civili, sordomuti, invalidi civili, ecc.) o soggetti a ritenuta alla fonte o ad
imposta sostitutiva. Precisato che i limiti di reddito ai quali è subordinata la concessione di
pensioni ed assegni sono quelli calcolati agli effetti dell'IRPEF, il Ministero dell'Interno fa
presente che la conoscenza anche dei redditi esenti e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad
imposta sostitutiva è utile ai fini di acclarare eventuali anomalie quali, ad esempio, le situazioni
di incompatibilità;
-
l'avvio dei necessari accertamenti, da parte della Prefettura, ai fini della revoca della
provvidenza economica in caso di mancata presentazione della dichiarazione annua entro il
termine stabilito;
-
la revoca dell'assistenza economica, da parte del Comitato Provinciale di assistenza e
beneficenza pubblica, in caso di redditi superiori ai limiti previsti e verifiche periodiche, da
parte del Ministero del Tesoro, intese ad accertare la sussistenza dei requisiti prescritti per
usufruire delle prestazioni assistenziali;
-
l'obbligo, per gli invalidi civili parziali titolari dell'assegno di assistenza, di comunicare,
entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento, ogni eventuale concessione, da parte di altri
Enti, di trattamenti incompatibili.
Circa i riflessi in ambito INAIL della normativa fin qui illustrata, sul piano del diritto si osserva
quanto segue.
Il fondamento politico e la funzione primaria della tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali sono da individuare nel dettato costituzionale (art. 38, secondo comma ). Pertanto il
diritto alle prestazioni erogate dall'INAIL, quale espressione di una qualità giuridica politicamente
inviolabile del titolare, è per sua natura indisponibile ed intrasferibile.
Compatibilmente con la norma costituzionale, del resto, l'art. 3 della Legge 29 dicembre 1990, n.
407, sancisce l'obbligo di opzione non già tra i diritti alle prestazioni, bensì esclusivamente fra i
trattamenti economici che da quelli derivano.
L'opzione, pertanto, non potrà comunque comportare od imporre una pretesa rinuncia al diritto e
,quindi, la "rinuncia" richiesta dal D.M. n. 553/1992 non può che concernere la mera erogazione
delle prestazioni.
Ne discende, in sintonia con la "ratio" della legge che appare quella di garantire comunque
all'interessato il trattamento più favorevole, la facoltà, per l'interessato stesso, di procedere alla
revoca, "rectius" alla modifica dell'opzione medesima in ragione della propria convenienza.
Tanto premesso, si precisa che rientrano nel regime di incompatibilità delineato dalla illustrata
normativa le prestazioni economiche con carattere diretto previste dalla legislazione infortunistica
(rendite dirette, assegno per assistenza personale continuativa, assegno continuativo mensile ex artt.
124 e 235 del Testo Unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, sovvenzione di
contingenza, assegno di incollocabilità), con esclusione, pertanto, delle prestazioni a superstiti
( rendita a superstiti, speciale assegno continuativo mensile ex lege n. 248/1976).
Inoltre, poiché la incompatibilità di cui al citato art. 3 della legge n. 407/1990 concerne anche le
pensioni dirette d'invalidità a qualsiasi titolo erogate da "ogni altra gestione pensionistica per i
lavoratori dipendenti avente carattere obbligatorio", rientrano nel suddetto regime altresì i
trattamenti pensionistici di cui fruiscono gli ex dipendenti dell'Istituto (reddituari del Fondo 1948 e
titolari di pensioni integrative a carico del Fondo 1969) dispensati dal servizio ai sensi dell'art. 63
del vigente Regolamento organico del personale.
Ciò in quanto la obbligatorietà di una forma di previdenza va individuata non con riferimento alla
sua fonte genetica bensì con riguardo alla facoltatività o meno della stessa e non v'è dubbio che i
fondi di previdenza integrativa dell'INAIL sono obbligatori per tutti i dipendenti i quali, in forza di
atti regolamentari legittimi, sono chiamati a contribuire al loro funzionamento.
***
Sul piano operativo, si osserva che dal complesso di disposizioni legislative e regolamentari sopra
sintetizzato, emergono adempimenti a carico, innanzitutto, degli assicurati beneficiari delle
richiamate prestazioni infortunistiche nonché degli ex dipendenti dell'Istituto titolari dei suddetti
"trattamenti pensionistici".
Gli interessati, in particolare nel caso sia stata loro riconosciuta in data successiva al 01 gennaio
1992 o verrà loro riconosciuta loro in futuro la qualità di "invalido civile parziale", con diritto al
relativo assegno assistenziale a carico del Ministero dell'Interno ed intendano optare per
quest'ultimo trattamento in quanto più favorevole, potranno esercitare tale facoltà nella fase
istruttoria in corso presso la Prefettura, presentando all'INAIL atto di rinuncia alla relativa
prestazione, considerata dalla Legge incompatibile , ed alla Prefettura medesima dichiarazione
dell'INAIL dell'avvenuta presentazione dell'atto.
Si precisa che, nel caso di pensione integrativa diretta di invalidità in favore degli ex dipendenti
dell'Istituto, rileva, ai fini della comparazione con l'importo dell'assegno assistenziale erogato dal
Ministero dell'Interno, il trattamento complessivo spettante all'interessato (pensione A.G.O. +
pensione integrativa) al quale va aggiunta l'indennità integrativa speciale.
Per contro, le incombenze a carico delle Sedi sono per lo più il riflesso dei descritti adempimenti da
parte delle Prefetture e degli oneri posti dalla Legge in capo agli interessati.
In particolare:
- le Sedi forniranno ogni dovuta informazione alle Prefetture - ai fini degli accertamenti che le
medesime dovessero avviare nei casi di mancata presentazione entro i termini di legge, da parte
degli interessati, della prevista dichiarazione sulla situazione reddituale - ed eventualmente alle
Direzioni Provinciali del Tesoro ai fini delle verifiche periodiche intese ad accertare la permanenza
dei requisiti stabiliti per usufruire delle prestazioni assistenziali;
-
nei casi di opzione per l'assegno a carico del Ministero dell'Interno, le Sedi rilasceranno
agli interessati la prevista dichiarazione di avvenuta presentazione dell'atto di rinuncia alla
prestazione INAIL e, successivamente, le Sedi stesse concorderanno con le Prefetture, in
relazione all'esigenza che non si verifichino interruzioni nel pagamento delle provvidenze e
tenendo opportunamente presenti i tempi tecnici necessari (almeno due mesi dalla data in cui la
Sede è venuta a conoscenza dell'opzione), la data di cessazione del pagamento della prestazione
alla quale l'assicurato ha rinunciato;
-
circa il recupero degli importi della prestazione INAIL, percepiti dall'assicurato nel periodo
in cui questi aveva già maturato il diritto all'assegno del Ministero dell'Interno, si ritiene che la
scelta delle modalità, piuttosto che materia di accordo, possa essere rimessa, salvo problemi
particolari, alla valutazione delle Prefetture.
Lo stesso dicasi per quanto riguarda le modalità di versamento all'INAIL delle somme
recuperate, ritenendosi che le Sedi debbano semplicemente fornire alle Prefetture idonee
indicazioni operative di ordine contabile;
nella ipotesi inversa, cioè di invalido civile parziale con assegno a carico del Ministero
dell'Interno che, in conseguenza di infortunio o malattia professionale, abbia diritto a
prestazione economica da parte dell'Istituto ed opti per la medesima, le Sedi, concordata con la
Prefettura la data di cessazione del pagamento di detto assegno assistenziale procederanno al
recupero degli importi eventualmente da rimborsare al Ministero in questione sugli arretrati
maturati e, in caso di non capienza, mediante successive trattenute, nei limiti di un quinto e fino
ad esaurimento della somma dovuta, sui ratei della prestazione.
In tale caso, saranno le Prefetture ad indicare le modalità di versamento alle medesime degli importi
recuperati.
Dalla riferita facoltà degli interessati di modificare l'opzione precedentemente resa in ragione della
propria convenienza, discende il corrispondente obbligo per l'INAIL di rendere possibile l'esercizio
di detta facoltà.
Pertanto, anche nel caso che l'interessato non abbia optato per il trattamento erogato dall'Istituto, si
dovrà procedere alle periodiche revisioni della rendita ex articoli 83 e 137 del Testo Unico,
informando il lavoratore degli esiti delle stesse nonché, soprattutto in caso di aggravamento dei
postumi, del conseguente importo "teorico" della rendita.
Analoga comunicazione dovrà essere fornita a seguito delle periodiche riliquidazioni delle rendite
e delle altre prestazioni economiche sopra richiamate.
ISTRUZIONI CONTABILI
Le somme versate all'Istituto dal Ministero dell'Interno, in caso di opzione per l'assegno a
carico del Ministero stesso, a titolo di rimborso di ratei di rendita diretta, di assegno per assistenza
personale continuativa, di assegno continuativo mensile ex articoli 124 e 235 del Testo Unico, di
sovvenzione di contingenza e di assegno di incollocabilità, dovranno essere contabilizzati al
capitolo 066.01; quelle, invece, versate a titolo di ratei di rendita Fondo 1948 e di ratei di pensione
integrativa Fondo 1969, dovranno essere imputate al capitolo 160, rispettivamente ai s/c 01 e 02.
Nell'ipotesi inversa, in caso cioè di opzione per le prestazioni economiche a carico dell'Istituto, le
somme di cui ai primi quattro titoli sopra descritti, recuperate dall'Istituto stesso in sede di
liquidazione degli arretrati, dovranno essere computate al capitolo 209.02, procedendo,
contemporaneamente, all'assunzione degli impegni per uguali importi sul corrispondente capitolo di
uscita 809.02 per l'operazione di rimborso al Ministero dell'Interno.
Quanto sopra dovrà essere effettuato anche per i restanti titoli, utilizzando i capitoli 204.11 in
entrata e 804.11 in uscita.
IL DIRETTORE GENERALE
Allegato 13
Messaggio n. 6626 del 16 novembre 1998
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI
AI DIRETTORI DELLE SEDI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI
PRODUZIONE
AI DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI
e, per conoscenza,
AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI
Oggetto:
Articolo 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Erogazione delle prestazioni spettanti agli invalidi civili.
L’articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381 e l’articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
stabiliscono che dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell’età di 65 anni
gli invalidi civili ed i sordomuti sono ammessi a fruire della pensione sociale, dal 1° gennaio 1996
dell’assegno sociale, a carico dell’Istituto.
Sino ad ora, al compimento del 65° anno di età dell’assistito, le Prefetture provvedevano alla revoca
della prestazione in essere e ne davano comunicazione alle Sedi dell’Istituto, affinchè liquidassero
la nuova prestazione.
La ricomposizione all’interno dell’Istituto delle funzioni di erogazione delle prestazioni agli invalidi
civili per tutto il periodo di assistenza consente l’adozione di una diversa procedura per la
trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegni sociali, con un miglioramento del
servizio dei destinatari.
La nuova procedura prevede la trasformazione, in fase di liquidazione e di gestione delle pensioni,
della prestazione in essere nella nuova prestazione, al compimento del 65° anno di età dell’assistito.
In pratica l’unica prestazione, che rimane in vita per tutto il periodo di assistenza, viene gestita dalle
procedure come prestazione ai minorati civili fino al mese di compimento del 65° anno di età e
come assegno sociale dal mese successivo al compimento del 65° anno. Le procedure di gestione
delle pensioni, ivi comprese quelle preordinate all’emissione di comunicazioni, provvederanno
pertanto a considerare le pensioni di categoria “INVCIV” come prestazioni agli invalidi civili
ovvero come assegni sociali in relazione all’età dell’assistito.
Per le anzidette prestazioni le Sedi si asterranno pertanto dalla liquidazione degli assegni sociali in
favore dei titolari che compiono il 65° anno di età. La nuova procedura opera per le prestazioni agli
invalidi civili la cui erogazione è stata trasferita all’INPS dal 1° novembre 1998 e non ancora
eliminate (cioè per le pensioni di categoria INVCIV presenti sul data base delle pensioni e non
ancora eliminate), nonché per le prestazioni di nuova liquidazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
IL DIRETTTORE CENTRALE
PER LE PRESTAZIONI
PER I SISTEMI INFORMATIVI
De Stefanis
Crecco
Allegato 14
Messaggio n. 15557 del 20 gennaio 1999
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
AI DIRETTORI DELLE SEDI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI
PRODUZIONE
AI DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI
e, per conoscenza,
AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI
Oggetto:
Trattamenti a favore degli invalidi civili: duplicazione del certificato di
pensione.
Si comunica che, a seguito degli accordi presi con il Ministero dell’Interno, a partire dal gennaio
1999, i duplicati dei certificati di pensione relativi alle prestazioni INVCIV, indipendentemente
dalla data della loro liquidazione, devono essere rilasciati dalla Sede INPS che ha in carico tale
prestazione.
Devono a tal fine essere seguite le disposizioni valide per il rilascio del duplicato del certificato di
pensione valide per la generalità delle pensioni.
La procedura di stampa dei Mod. EAD200 aggiornata è già a disposizione delle Sedi.
IL DIRETTORE CENTRALE
PER LE PRESTAZIONI
De Stefanis
Allegato 15
Messaggio n. 7138 del 21 novembre 1998
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
AI DIRETTORI DELLE SEDI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI
PRODUZIONE
AI DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI
e, per conoscenza,
AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI
Oggetto:
Trattamenti a favore degli invalidi civili. Modello IC/3.
Pervengono dalle Sedi richieste di chiarimenti in merito al Mod. UNO/3 allegato al Mod. IC/3.
Il modulo è stato emesso, com’è noto, per i titolari di più prestazioni per le quali i dati del delegato
alla riscossione memorizzati sui diversi trattamenti non coincidono o sono incompleti.
Peraltro nei casi in cui, pur essendo diversi alcuni dati memorizzati sul data base delle pensioni,
sono coincidenti il cognome e nome e la data di nascita del delegato, le Sedi provvederanno ad
aggiornare i dati del delegato su tutti i trattamenti pensionistici in modo da consentirne il pagamento
unificato, senza che sia necessario il rilascio di una nuova delega al pagamento da parte del
pensionato.
Nel caso in cui siano memorizzati come delegati persone diverse per poter procedere
all’unificazione del pagamento, qualora il pensionato lo richieda, è necessario che sia rilasciata alla
persona prescelta una nuova delega nelle forme previste.
Nessun adempimento, oltre la consegna da parte del pensionato del modello UNO/3 con firma non
autenticata, è necessario qualora la persona prescelta come delegato risulti già delegata a riscuotere
le pensioni INPS. Le Sedi provvederanno ad aggiornare i dati del delegato sugli altri trattamenti
pensionistici.
IL DIRETTORE CENTRALE
PER LE PRESTAZIONI
De Stefanis
Allegato 16
Messaggio n. 8189 del 30 novembre 1998
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI
AI DIRETTORI DELLE SEDI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI
PRODUZIONE
AI DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI
e, per conoscenza,
AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI
MESSAGGIO URGENTE
Oggetto:
Trattamenti a favore degli invalidi civili. Pagamento di arretrati ai titolari di
indennità mensile di frequenza e ai titolari di prestazioni sospese.
In occasione del pagamento della rata di novembre, dicembre e tredicesima 1998 delle prestazioni
dovute agli invalidi civili, minori di 18 anni, titolari di indennità mensile di frequenza, non è stato
possibile provvedere al pagamento degli arretrati comunicati dalle Prefetture.
Tali prestazioni, memorizzate in archivio con il codice fascia 47, risultano segnalate e memorizzate
con importo mensile a zero.
Si è provveduto all’individuazione delle situazioni e sono in corso di trasmissione alle Sedi a mezzo
fax gli elenchi delle prestazioni interessate e l’importo degli arretrati e degli eventuali interessi che
devono essere corrisposti.
Si sono inoltre individuate altre particolari situazioni per le quali il pagamento delle prestazioni
risulta sospeso per cause diverse e non sono state poste in pagamento le somme spettanti a vario
titolo segnalate dalle Prefetture. Anche tali situazioni vengono segnalate alle Sedi a mezzo fax.
Le Sedi devono provvedere con la massima celerità alla predisposizione del pagamento utilizzando
il PGM 4422 dando immediata comunicazione agli interessati dell’ammontare degli importi
arretrati e delle modalità con cui si provvederà al pagamento.
Si ricorda che è possibile disporre, ove ritenuto necessario, il pagamento in contanti allo sportello
bancario di quanto dovuto.
Il pagamento deve essere imputato al conto IVR10/41 per quanto riguarda le somme spettanti a
titolo di arretrati e al conto IVR34/21 per quanto riguarda gli interessi legali.
IL DIRETTORE GENERALE
Trizzino
Allegato 17
Messaggio n. 18656 del 09.02.99
DIREZIONE CENTRALE
DELLE PRESTAZIONI
DIREZIONE CENTRALE
SISTEMI INFORMATIVI E TELECOMUNICAZIONI
AI DIRETTORI DELLE SEDI
AI DIRETTORI DELLE AGENZIE DI
PRODUZIONE
AI DIRIGENTI I REPARTI PENSIONI
e, per conoscenza,
AI DIRETTORI DELLE SEDI REGIONALI
Oggetto:
Trattamenti a favore degli invalidi civili. Pagamento di arretrati ai titolari di
prestazioni INVCIV.
1 - Pagamento di arretrati a titolari di prestazioni INVCIV eliminate
A seguito del messaggio n. 8189 del 30 novembre 1998 sono stati segnalati a mezzo fax importi di
arretrati relativi a prestazioni INVCIV non più vigenti.
Vengono ora segnalati, sempre a mezzo fax, ulteriori importi di arretrati, segnalati dalle Prefetture
in momenti diversi, e comunque acquisiti dalle Prefetture entro ottobre 1998.
Le Sedi devono provvedere con la massima celerità alla predisposizione del pagamento utilizzando
il PGM 4422 dando immediata comunicazione agli interessati dell’ammontare degli importi
arretrati e delle modalità con cui si provvederà al pagamento.
Si ricorda che è possibile disporre, ove ritenuto necessario, il pagamento in contanti allo sportello
bancario di quanto dovuto.
Il pagamento deve essere imputato al conto IVR10/41 per quanto riguarda le somme spettanti alle
prestazioni erogate agli invalidi civili (fasce da 30 a 48), al conto IVR10/42 per quanto riguarda le
somme spettanti alle prestazioni erogate ai sordomuti (fasce da 20 a 26), al conto IVR10/43 per
quanto riguarda le somme spettanti alle prestazioni erogate ai ciechi civili (fasce da 5 a 19).
2 - Pagamento di arretrati a titolari di prestazioni INVCIV in essere
Unitamente alla rata di marzo 1999 viene disposto il pagamento dei residui arretrati (circa 8000)
segnalati dalle Prefetture e relativi a prestazioni INVCIV vigenti.
Tali importi sono memorizzati, al momento dell’estrazione della 3a rata 1999, su GP8MD50 con
codice 122 (importo lordo) e con codice 133 (importo netto).
IL DIRETTORE CENTRALE
IL DIRETTTORE CENTRALE
PER LE PRESTAZIONI
PER I SISTEMI INFORMATIVI
De Stefanis
Crecco
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OGGETTOErogazione delle prestazioni spettanti agli