Il Mercato del calcestruzzo cellulare autoclavato Provvedimento 17522 Di Meneghini Angela Calcestruzzo cellulare autoclavato (CCA) “il mattone del futuro” È 1 materiale da costruzione poroso, dalle elevate caratteristiche prestazionali: Isolamento termico Fonoassorbenza Resistenza al fuoco Traspirabilità Leggerezza Elevata lavorabilità e versatilità d’applicazione Consente una riduzione dei costi energetici di gestione Mercato nazionale del CCA (fine 2005) Quote del mercato italiano delle imprese di CCA.(dati in volume) Mercato distinto Oligopolio Offerta rigida Barriere all’ingresso Domanda rigida ed in continuo aumento (7% annuo) 1. 2. 3. ITGB RDBH RDBH 70% ITGB 22% ALTRI 8% 4. 5. • Protocollo di Kyoto 1997 • Direttiva 2002/91/CE • Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n.192 Evoluzione del mercato italiano del CCA Quote di mercato italiano delle vendite di CCA.(dati in volume) Anni 70 1° produttore italiano Italsiporex Anni 80 il numero di operatori si amplia: ingresso Ytong, Hebel e Greisel Anni 2000 processo di concentrazione: RDBH acquista Betoncell RDBH acquista Italsiporex Ytong ed Hebel vengono assorbite dal gruppo Haniel Le parti ITGB S.p.a. Società per azioni con sede ad Anagni (FR) Costituita nel 1989, attiva nella produzione e vendita del CCA attraverso il marchio registrato “Iperblock” Presenta un’elevata esposizione finanziaria Gruppo Haniel RDB S.p.a. Xella S.r.l. Gambarelli XI S.r.l 51% 5% 44% RDBH S.p.a. Società per azioni con sede a Pontenure (PC) attiva nella produzione e vendita di CCA con il marchio registrato “Gasbeton” Dispone di due impianti a volla (NA) e Pontenure (PC) Struttura organizzativa solida Consistenti risorse economiche Possibili violazioni Possibile violazione dell’art. 81 del Trattato CE (intesa orizzontale di RDB e Xella) Possibile violazione dell’art. 82 del Trattato CE (abuso posizione dominante di RDB) Inizio istruttoria • 22 settembre 2005 segnalazione da parte di ITGB S.p.a. riguardante illiceità della condotta tenuta da RDBH S.p.a e RDB S.p.a per possibile abuso posizione dominante,dopo tentativo di acquisto da parte di RDB. • 10 maggio 2006 ampliamento istruttoria nei confronti di RDB S.p.a e Xella S.r.l per possibile intesa orizzontale Intesa orizzontale (art. 81 Trattato CE) • • tutte le decisioni di associazioni e tutte le pratiche concordate che pregiudicano il commercio tra Stati membri e che hanno per oggetto o per effetto di impedire,restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel Fissare direttamente o indirettamente i prezzi d’acquisto o di vendita … Ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento …. Intesa tra RDB e Xella • • • • • Aumento concordato dei prezzi Ripartizione del mercato nazionale e divisione delle attività Compartimentazione di mercati territorialmente contigui, con l’impegno da parte di RDB di non vendere CCA in Francia Acquisto restanti produttori concorrenti e creazione di un monopolio Condivisione di informazioni strategiche e dati commerciali Abuso di posizione dominante (art. 82 Trattato CE) Qualsiasi comportamento atto a ridurre la concorrenza o ad ostacolarne lo sviluppo nei mercati in cui il grado di concorrenza è già ridotto. Indicatori del potere di mercato: Potere di mercato significativo (quota superiore al 50%) e stabile Barriere all’ingresso o all’espansione Altri indici sono: la disponibilità di ingenti risorse economiche la presenza di economie di scala e scopo un’elevata integrazione verticale la reputazione e l’immagine dell’impresa. Responsabilità per abuso di posizione dominante L’impresa non deve compromettere ulteriormente il confronto concorrenziale residuo già pregiudicato dal significativo potere di mercato ed è soggetta ad uno speciale statuto in virtù del quale deve tenere comportamenti diversi da quelli normalmente consentiti Strategia abusiva ed escludente di RDB S.p.a. • • • • Politica dei prezzi aggressiva nei confronti di alcuni clienti di ITGB Divulgazione di notizie a discredito di ITGB Storno di dipendenti Tentativo di deteriorare la rete distributiva e di vendita di ITGB SCOPI • Ritorno economico grazia alla crescita esponenziale del mercato • Ritorno economico da rendite da monopolio • Disporre di una tecnologia produttiva e un prodotto innovativi • Appropriazione del know-how di ITGB Conclusione sull’intesa TESI DIFENSIVE • • • • Si può desumere solo un tentativo d’intesa Genuino confronto concorrenziale Incontri e scambio informazioni sono legittimi perché dovuti a compartecipazione in RDBH Ciò è frutto della condotta arbitraria di un dipendente CONSIDERAZIONI • • • L’intesa non soddisfa requisiti previsti dal comma 3 dell’art. 81 Trattato CE Rinvenuti documenti presso sedi delle diverse società L’intesa può essere desunta da documenti provenienti da terzi Conclusione sull’abuso • • • • • • • • TESI DIFENSIVE Sana concorrenza provata da indagine di mercato Considerando mercato per murature la quota di mercato diventa del 20% CONSIDERAZIONI Quota del 70% Rilevanti economie di scala, scopo, rete distributiva capillare e specializzata Floridezza finanziaria e dipendenza della “preda” Marchio noto Strategia di prezzi predatoria Indagine di mercato Conclusioni sul mercato rilevante • • • • TESI DIFENSIVE CCA fa parte del più ampio mercato per murature CCA è un prodotto omogeneo, sostituibile Indagine di mercato che confuta Rilevanze Istruttorie CONSIDERAZIONI È un mercato distinto: • Non rientra in D.M. 14 settembre 2005 • Differenziazione verticale Precedenti comunitari Sanzioni previste per le imprese responsabili di condotte illecite L’art 15 della legge n. 287/1990 prevede che l’Autorità,nei casi di infrazioni gravi, disponga l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima del 10% del fatturato. Al fine di quantificare la sanzione devono essere considerati la gravità della violazione,le condizioni economiche, il comportamento delle imprese … Delibera 1) 2) Riconosciuta violazione art 82 del Trattato CEabuso di posizione dominante Riconosciuta violazione art 81 del Trattato CE-intesa orizzontale con pregiudizio al commercio comunitario Inflitta sanzione amministrativa pecuniaria di 510.000 euro a Xella e di 1.960.000 euro a RDB FINE