Il Mercato del calcestruzzo
cellulare autoclavato
Provvedimento
17522
Di Meneghini
Angela
Calcestruzzo cellulare autoclavato
(CCA) “il mattone del futuro”
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È 1 materiale da costruzione poroso,
dalle elevate caratteristiche
prestazionali:
Isolamento termico
Fonoassorbenza
Resistenza al fuoco
Traspirabilità
Leggerezza
Elevata lavorabilità e versatilità
d’applicazione
Consente una riduzione dei costi
energetici di gestione
Mercato nazionale del CCA (fine 2005)
Quote del mercato italiano delle
imprese di CCA.(dati in volume)
Mercato distinto
Oligopolio
Offerta rigida
Barriere all’ingresso
Domanda rigida ed in continuo
aumento (7% annuo)
1.
2.
3.
ITGB
RDBH
RDBH
70%
ITGB
22%
ALTRI
8%
4.
5.
•
Protocollo di Kyoto 1997
•
Direttiva 2002/91/CE
•
Decreto Legislativo 19 agosto
2005 n.192
Evoluzione del mercato italiano
del CCA
Quote di mercato italiano delle
vendite di CCA.(dati in volume)
Anni 70 1° produttore italiano Italsiporex
Anni 80 il numero di operatori si amplia:
ingresso Ytong, Hebel e Greisel
Anni 2000 processo di concentrazione:
 RDBH acquista Betoncell
 RDBH acquista Italsiporex
 Ytong ed Hebel vengono
assorbite dal gruppo Haniel
Le parti
ITGB S.p.a.
Società per azioni con
sede ad Anagni (FR)
Costituita nel 1989, attiva
nella produzione e vendita
del CCA attraverso il marchio
registrato “Iperblock”
Presenta un’elevata
esposizione finanziaria
Gruppo Haniel
RDB S.p.a.
Xella S.r.l.
Gambarelli
XI S.r.l
51%
5%
44%
RDBH S.p.a.
Società per azioni con sede a
Pontenure (PC) attiva nella
produzione e vendita di CCA
con il marchio registrato “Gasbeton”
Dispone di due impianti a volla
(NA) e Pontenure (PC)
Struttura organizzativa solida
Consistenti risorse economiche
Possibili violazioni

Possibile violazione dell’art. 81 del Trattato
CE (intesa orizzontale di RDB e Xella)

Possibile violazione dell’art. 82 del Trattato
CE (abuso posizione dominante di RDB)
Inizio istruttoria
•
22 settembre 2005 segnalazione da parte di
ITGB S.p.a. riguardante illiceità della condotta
tenuta da RDBH S.p.a e RDB S.p.a per
possibile abuso posizione dominante,dopo
tentativo di acquisto da parte di RDB.
•
10 maggio 2006 ampliamento istruttoria nei
confronti di RDB S.p.a e Xella S.r.l per possibile
intesa orizzontale
Intesa orizzontale
(art. 81 Trattato CE)
•
•
tutte le decisioni di associazioni e tutte le
pratiche concordate che pregiudicano il
commercio tra Stati membri e che hanno per
oggetto o per effetto di impedire,restringere o
falsare il gioco della concorrenza all’interno del
mercato comune ed in particolare quelli
consistenti nel
Fissare direttamente o indirettamente i prezzi
d’acquisto o di vendita …
Ripartire i mercati o le fonti di
approvvigionamento
….
Intesa tra RDB e Xella
•
•
•
•
•
Aumento concordato dei prezzi
Ripartizione del mercato nazionale e divisione delle
attività
Compartimentazione di mercati territorialmente contigui,
con l’impegno da parte di RDB di non vendere CCA in
Francia
Acquisto restanti produttori concorrenti e creazione di un
monopolio
Condivisione di informazioni strategiche e dati
commerciali
Abuso di posizione dominante
(art. 82 Trattato CE)

Qualsiasi comportamento atto a ridurre la concorrenza o ad
ostacolarne lo sviluppo nei mercati in cui il grado di concorrenza è
già ridotto.

Indicatori del potere di mercato:  Potere di mercato significativo (quota
superiore al 50%) e stabile
 Barriere all’ingresso o all’espansione

Altri indici sono:
la disponibilità di ingenti risorse economiche
la presenza di economie di scala e scopo
un’elevata integrazione verticale
la reputazione e l’immagine dell’impresa.
Responsabilità per abuso di
posizione dominante
L’impresa non deve compromettere
ulteriormente il confronto concorrenziale
residuo già pregiudicato dal significativo
potere di mercato ed è soggetta ad uno
speciale statuto in virtù del quale deve
tenere comportamenti diversi da quelli
normalmente consentiti
Strategia abusiva ed escludente di
RDB S.p.a.
•
•
•
•
Politica dei prezzi aggressiva nei confronti di alcuni clienti di ITGB
Divulgazione di notizie a discredito di ITGB
Storno di dipendenti
Tentativo di deteriorare la rete distributiva e di vendita di ITGB
SCOPI
• Ritorno economico grazia alla crescita esponenziale del mercato
• Ritorno economico da rendite da monopolio
• Disporre di una tecnologia produttiva e un prodotto innovativi
• Appropriazione del know-how di ITGB
Conclusione sull’intesa
TESI DIFENSIVE
•
•
•
•
Si può desumere solo un tentativo d’intesa
Genuino confronto concorrenziale
Incontri e scambio informazioni sono legittimi perché dovuti a
compartecipazione in RDBH
Ciò è frutto della condotta arbitraria di un dipendente
CONSIDERAZIONI
•
•
•
L’intesa non soddisfa requisiti previsti dal comma 3 dell’art. 81
Trattato CE
Rinvenuti documenti presso sedi delle diverse società
L’intesa può essere desunta da documenti provenienti da terzi
Conclusione sull’abuso
•
•
•
•
•
•
•
•
TESI DIFENSIVE
Sana concorrenza provata da indagine di mercato
Considerando mercato per murature la quota di mercato
diventa del 20%
CONSIDERAZIONI
Quota del 70%
Rilevanti economie di scala, scopo, rete distributiva capillare e
specializzata
Floridezza finanziaria e dipendenza della “preda”
Marchio noto
Strategia di prezzi predatoria
Indagine di mercato
Conclusioni sul mercato rilevante
•
•
•

•
TESI DIFENSIVE
CCA fa parte del più ampio mercato per murature
CCA è un prodotto omogeneo, sostituibile
Indagine di mercato che confuta Rilevanze Istruttorie
CONSIDERAZIONI
È un mercato distinto:
•
Non rientra in D.M. 14 settembre 2005
•
Differenziazione verticale
Precedenti comunitari
Sanzioni previste per le imprese
responsabili di condotte illecite
L’art 15 della legge n. 287/1990 prevede che
l’Autorità,nei casi di infrazioni gravi, disponga
l’applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria nella misura massima del 10% del
fatturato. Al fine di quantificare la sanzione
devono essere considerati la gravità della
violazione,le condizioni economiche, il
comportamento delle imprese …
Delibera
1)
2)
Riconosciuta violazione art 82 del Trattato CEabuso di posizione dominante
Riconosciuta violazione art 81 del Trattato
CE-intesa orizzontale con pregiudizio al
commercio comunitario
Inflitta sanzione amministrativa pecuniaria
di 510.000 euro a Xella e di 1.960.000 euro a RDB
FINE
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