Gli intermediari finanziari “residuali” Corso di Diritto bancario e degli intermediari finanziari Anno Accademico 2004-2005 Gli intermediari finanziari residuali (detti anche intermediari finanziari non bancari) La disciplina degli intermediari finanziari del Titolo V TUB ha avuto origine nella legislazione antiriciclaggio (L. n°197/1991). Scopo: imporre obblighi di collaborazione con la giustizia (identificazione, registrazione e segnalazione delle operazioni sospette) per tutti i soggetti del sistema finanziario aventi a che fare con denaro o con beni particolarmente suscettibili di investimento a fini di riciclaggio. Gli intermediari finanziari residuali Ora tali intermediari sono oggetto della disciplina rinnovata e più compiuta del tit. V TUB: sono sottoposti a un controllo di mera vigilanza (non a regolamentazione), volta a verificare la conformità dell’essere e dell’operare dell’intermediario a certi requisiti (strutturali, patrimoniali, personali) in funzione di stabilità e trasparenza. VIGILANZA PRUDENZIALE per gli intermediari ex art. 107 TUB Il controllo è di regolazione: rafforzamento della supervisione in veste informativa e ispettiva, introduzione di più rigorosi requisiti patrimoniali e di contenimento del rischio. Gli intermediari finanziari residuali In generale per tali intermediari non è prevista, sul piano formale, alcuna autorizzazione all’esercizio dell’attività (a differenza invece di quanto è previsto per banche e Sim). Tuttavia, poiché il rispetto dei requisiti strutturali, patrimoniali, personali è condizione necessaria per l’iscrizione negli elenchi e tale iscrizione appare necessaria per il legittimo svolgimento dell’attività d’impresa, in definitiva, si è in presenza di una sorta di autorizzazione implicita. Gli intermediari finanziari residuali La disciplina delineata nel Titolo V TUB propone un modello di vigilanza basato su 3 distinti piani di controllo progressivamente più incisivi. Si parla di disciplina “a cerchi concentrici” o di sistema “a scatole cinesi”: si cerca di garantire che sul mercato siano presenti solo operatori qualificati, in modo che il momento della tutela del “cliente”, coincidendo con il controllo sugli stessi intermediari, risulti anticipato rispetto alle altre forme di tutela. Alla tradizionale impostazione dirigista dell’attività di vigilanza strutturale sul mercato finanziario (propria della legge antiriciclaggio), si è sostituita una vigilanza di tipo prudenziale, che attraverso strumenti di controllo non discrezionali, mira a conciliare il rispetto della libertà di iniziativa economica con l’interesse alla stabilità degli intermediari. Disciplina “a cerchi concentrici” Il livello di controllo più blando è quello rivolto verso gli intermediari che svolgono attività finanziarie non nei confronti del pubblico, tenuti ad iscriversi, se l’attività finanziaria è esercitata in via prevalente, in una apposita sezione dell’elenco generale degli intermediari finanziari (art. 113 TUB). In questo caso il controllo ha lo scopo di mero censimento delle società e riguarda sostanzialmente la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità dei partecipanti e degli esponenti aziendali. Disciplina “a cerchi concentrici” (segue) Invece per i soggetti che svolgono attività finanziarie nei confronti del pubblico, oltre al vincolo dell’esclusività dell’oggetto sociale, esiste l’obbligo di iscrizione nell’elenco generale tenuto dall’UIC (art. 106 TUB). Il controllo effettuato a tale livello attesta solo che l’intermediario ha dimostrato di essere in possesso dei requisiti strutturali minimi prescritti dalla legge (forma societaria, oggetto sociale, capitale sociale, onorabilità e professionalità dei partecipanti al capitale e degli esponenti aziendali) ed è pertanto legittimato allo svolgimento dell’attività finanziaria indicata nello statuto. Il potere di controllo dell’UIC assume natura sostanziale, laddove questo, oltre ad indicare le modalità di iscrizione nell’elenco generale, ha facoltà di proporre la cancellazione dallo stesso (art. 111, 1°co.). Disciplina “a cerchi concentrici” (segue) Controlli più penetranti sono previsti per i particolari intermediari individuati in base ai criteri oggettivi (riferibili all’attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio) definiti dal Ministero del tesoro: questi devono iscriversi in un elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia e sono assoggettati ad un regime di vigilanza prudenziale sotto la sorveglianza della stessa Banca d’Italia (art. 107 TUB). c.d. near banks. Rappresentano possibili fonti di “rischio sistemico”: si intende il rischio che l’insolvenza di uno o più intermediari possa determinare l’insolvenza di altri intermediari a essi legati da rapporti di credito, in modo “contagioso”. Gli intermediari finanziari ex art. 106 È sancita la riserva in favore degli intermediari iscritti nell’apposito albo tenuto dall’UIC che consente loro di svolgere, nei confronti del pubblico, le attività di: assunzione di partecipazioni; concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; prestazione di servizi di pagamento; intermediazione in cambi. 1° questione: quando ricorre l’esercizio nei confronti del pubblico? La lettera della norma non offre indicazioni. Una successiva specificazione è stata fornita dal Ministero del Tesoro in sede di normazione secondaria: D.M. del 6 luglio 1994 (art. 5). Per attività nei confronti del pubblico si intende l’operare “nei confronti di terzi con carattere di professionalità”. (qualificato come pubblico l’esercizio di un attività che sia rivolta ad un numero elevato di soggetti) Esercizio nei confronti del pubblico Importanza non marginale poiché il carattere pubblico dell’esercizio dell’attività finanziaria non implica solo la soggezione alla peculiare disciplina prevista, ma comporta altresì, in mancanza dell’iscrizione nell’Elenco generale di cui all’art. 106, l’applicazione della sanzione penale di cui all’art. 132 co. 1 TUB (abusiva attività finanziaria: pena congiunta della reclusione da 6 a 4 mesi e della multa da 4 a 20 milioni di lire). Esercizio nei confronti del pubblico Le attività di cui all’art. 106, oltre che nei confronti dei “terzi”, devono essere esercitate con carattere di professionalità per venire considerate rivolte verso il pubblico. Si intende l’esercizio abituale e non occasionale delle attività finanziarie. Esclusività dell’oggetto sociale Un principio cardine della disciplina degli intermediari finanziari non bancari operanti nei confronti del pubblico è dettato dal comma 2 dell’art. 106: essi possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di legge. Invece per la categoria dei soggetti non operanti verso il pubblico l’esercizio dell’attività finanziaria può essere anche solo prevalente (art. 113 TUB). Le attività finanziarie esercitabili Spetta al Ministro del Tesoro il compito di specificare il contenuto delle attività indicate all’art. 106 co. 1 (art. 106, 4° co. lett. a). A tal fine è stato emanato il D.M. 6 luglio 1994 i cui artt. 2, 3, 4 e 6 si occupano, rispettivamente, delle attività di finanziamento sotto qualsiasi forma, di intermediazione in cambi, di prestazione di servizi di pagamento e di assunzione di partecipazioni. Tale decreto ha stabilito altresì che gli intermediari finanziari possono svolgere ulteriori attività finanziarie, nonché quelle strumentali o connesse a quelle finanziarie svolte. Attività di finanziamento sotto qualsiasi forma (art. 2 D.M. 6/07/94) Si intende la concessione di crediti ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. In tale attività è ricompreso, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di: a) locazione finanziarie (leasing); b) acquisto di crediti (factoring); c) credito al consumo, così come definito dall'art. 121 TUB; d) credito ipotecario; e) prestito su pegno; f) rilascio di fideiussioni, avalli, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito. Attività di intermediazione in cambi (art. 3 D.M. 6/07/94) Si intende l'attività di negoziazione di una valuta contro un'altra, a pronti o a termine, nonché ogni forma di mediazione avente ad oggetto valuta. È però previsto che gli intermediari esercenti l'attività di intermediazione in cambi con assunzione di rischi in proprio devono essere iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 TUB (D.M. 13 maggio 1996, art. 2, 2° co., lett. c). Quindi l’esercizio nei confronti del pubblico di tale attività senza assunzione di rischi in proprio comporta l’iscrizione nell’elenco generale. Attività di intermediazione in cambi (segue) Dalla definizione fornita dal decreto ministeriale emerge che il presupposto qualificante l’intermediazione in cambi è la negoziazione della valuta. In sostanza, consiste nello svolgimento in serie e con il carattere della professionalità di più atti di cambio di valuta (compravendita di una valuta contro un’altra), sia al dettaglio che all’ingrosso (depositi in valuta). Attività di prestazione di servizi di pagamento (art. 4 D.M. 6/07/94) Si intende l'attività di intermediazione finanziaria esercitata mediante: a) incasso e trasferimento di fondi; b) trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento effettuati con qualunque modalità; c) compensazione di debiti e crediti; d) emissione o gestione di carte di credito, di debito o di altri mezzi di pagamento, nel rispetto del divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall’art. 11 TUB. Esclusioni Non rientrano nella prestazione di servizi di pagamento le attività di: recupero crediti; trasporto e consegna valori (es. società che raccolgono contante per conto di banche o privati, come le catene della grande distribuzione); emissione o gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte di credito e di debito o prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso. Attività di prestazione di servizi di pagamento (segue) Chiarimenti: “carte di credito”: le carte che, quali strumenti di pagamento, danno luogo ad un regolamento in moneta posticipato rispetto alla transazione; “carte di debito”: le carte che realizzano una mera funzione di trasmissione della moneta dando luogo ad un regolamento contestuale alla transazione. “servizi di pagamento”: comprende una serie di fattispecie tutte contraddistinte dall’identità dell’oggetto, ossia la circolazione del potere d’acquisto incorporato nella moneta. mezzi di pagamento: carta di credito o di debito o qualsiasi altro strumento che permette all’utente di effettuare operazioni di pagamento, deposito e prelevamento. Per quanto riguarda le attività che non rientrano nella prestazione di servizi di pagamento sono ovviamente escluse le prestazioni che hanno un oggetto diverso dalla circolazione del potere d’acquisto, ad es. la gestione degli insoluti e il trasporto in senso proprio di titoli come res. Attività di assunzione di partecipazioni (art. 6 D.M. 6/07/94) Si intende l'attività di acquisizione, detenzione e gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre imprese. L'assunzione di partecipazioni realizza una situazione di legame con le imprese partecipate per lo sviluppo dell'attività del partecipante; in tale attività è da ricomprendersi altresì l'impiego in partecipazioni a titolo di investimento di portafoglio. Il decreto pone una “presunzione” poiché si ha in ogni caso partecipazione quando il partecipante sia titolare di almeno 1/10 dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria. Attività di assunzione di partecipazioni (segue) Appare rispondente alla definizione data dal decreto l’attività tipica delle holding. Società con funzione di direzione di gruppi industriali, commerciali o di servizi, la cui attività si esplica all’interno del gruppo stesso (quindi non nei confronti del pubblico), anche mediante l’esercizio di funzioni economiche e finanziarie nei confronti delle società possedute. Il Decreto Ministeriale prevede che si ravvisa il carattere dell’esercizio nei confronti del pubblico solo a certe condizioni. Attività di assunzione di partecipazioni (segue) Per avere operatività nei confronti del pubblico è necessario che le assunzioni di partecipazioni siano finalizzate all'alienazione e, per il periodo di detenzione, siano caratterizzate da interventi volti alla riorganizzazione aziendale o allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate anche tramite il reperimento del capitale di rischio (D.M. 6/07/94 art. 6, 3° co.). attività di merchant banking: non solo assunzione di partecipazioni con lo scopo di venderle per realizzare, nel medio periodo, guadagni in conto capitale, ma in generale assistenza finanziaria alle imprese: anche prestiti, ma soprattutto assistenza tramite una consulenza concernente in generale emissione e quotazione di azioni, emissione di obbligazioni, acquisizioni, fusioni, scorpori, affari Altre attività finanziarie esercitabili (art. 7 D.M. 6/07/94) Il decreto ha previsto che gli intermediari residuali, oltre alle attività “tipiche”, possono esercitare, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le attività previste all'art. 1, comma 2, lett. f), del Testo Unico, numeri da 2 a 12 e numero 15. Sono gran parte delle «attività ammesse al mutuo riconoscimento», ossia le attività di: 2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro solvendo, il credito commerciale incluso il «forfaiting»); 3) leasing finanziario; 4) servizi di pagamento; 5) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, «travellers cheques», lettere di credito); 6) rilascio di garanzie e di impegni di firma; Altre attività finanziarie esercitabili (segue) 7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in: - strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito, ecc.); - cambi; - strumenti finanziari a termine e opzioni; - contratti su tassi di cambio e tassi d’interesse; - valori mobiliari; 8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi; 9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo di imprese; 10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo «money broking»; 11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni; 12) custodia e amministrazione di valori mobiliari; 15) altre attività che le autorità comunitarie dovessero ritenere ammissibili al mutuo riconoscimento. Altre attività finanziarie esercitabili (segue) Con tale provvedimento in realtà non sono state individuate ulteriori attività finanziarie: le attività richiamate non sono altro che le attività menzionate nell’art. 106 ovvero ne rappresentano specificazioni operative. Unica eccezione è quella indicata al n° 9, e cioè l’attività di consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria: semplicemente si è data la possibilità agli intermediari ex art. 106 TUB di fornire alla clientela una gamma completa di servizi finanziari per consentire loro di meglio competere con gli altri operatori (banche e imprese di investimento). Attività strumentali e connesse (art. 8 D.M. 6/07/94) Gli intermediari finanziari possono esercitare attività strumentali o connesse a quelle finanziarie svolte. È strumentale l'attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella esercitata. A titolo indicativo, rientrano tra le attività strumentali quelle di: a) studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria; b) gestione di immobili ad uso funzionale; c) gestione di servizi informatici o di elaborazione dati; d) formazione e addestramento del personale. È connessa l'attività accessoria che comunque consente di sviluppare l'attività esercitata. A titolo indicativo, costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di: a) informazione commerciale; b) locazione di cassette di sicurezza. Requisiti dei partecipanti e degli esponenti aziendali Si collega all’esigenza di garantire una gestione sana, prudente e professionalmente qualificata. a) b) Anche qui la materia è stata delegificata: gli artt. 108 e 109 TUB rimettono a regolamenti del Ministro del tesoro il compito di determinare rispettivamente: i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale degli intermediari finanziari, nonché la quota del capitale che deve essere posseduta per l'applicazione della normativa in esame; i requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari e le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. Requisiti dei partecipanti al capitale (D.M. 30/12/98 n. 517) Mancanza di onorabilità se (art. 1): a) b) sottoposizione a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della normativa antimafia; condanna con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a 6 mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per un tempo non inferiore a 6 mesi per uno dei reati societari già previsti dalla previgente normativa; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad 1 anno per un delitto contro la PA, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; c) condanna con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti ad una delle pene indicate alla lettera b). Requisiti dei partecipanti al capitale (segue) Chiunque partecipa in un intermediario finanziario in misura superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto non può esercitare il diritto di voto, inerente alle azioni o quote eccedenti. Spetta al presidente dell’assemblea dei soci, in relazione ai suoi compiti di verifica della regolare costituzione dell’assemblea e della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità. Se inosservanza del divieto sorge l’obbligo per amministratori e sindaci di impugnare la delibera ove non sia superata la prova di resistenza (qualora, cioè, la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti inerenti alle azioni o quote eccedenti, le quali tuttavia devono essere computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea). Requisiti degli esponenti aziendali (D.M. 30/12/98 n. 516) L’art. 109 TUB sembra riferirsi ad un criterio funzionale («soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo») e quindi aver riguardo anche allo svolgimento in via di fatto di determinate attività aziendali. Ciò ha fatto sorgere dubbi circa l’applicazione della normativa in esame all’ipotesi in cui una società finanziaria abbia conferito procure speciali ad alcuni dipendenti. Nel regolamento del Ministro del tesoro, tuttavia, le disposizioni sui requisiti sono riferite, secondo l’impostazione “tradizionale”, più che alle funzioni effettivamente svolte, alle cariche formalmente ricoperte (consigliere di amministrazione, presidente, direttore generale, sindaco, ecc.). Requisiti degli esponenti aziendali (segue) Requisiti di onorabilità (art. 4 D.M. 516/98) Costituiscono cause impeditive all’assunzione delle cariche di amministratore, sindaco e direttore generale negli intermediari finanziari: a) le condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.; b) l’essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi delle disposizioni antimafia, salvi gli effetti della riabilitazione; c) la condanna, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione: 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento; 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di società e consorzi e nella legge fallimentare; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad 1 anno per un delitto contro la PA, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a 2 anni per un qualunque delitto non colposo. Requisiti degli esponenti aziendali (segue) a) b) c) d) Requisiti di professionalità consiglieri di amministrazione: devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di: attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese; attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o, comunque, funzionali all'attività dell'intermediario finanziario; attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche; funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse economico-finanziarie. presidente del CdA: un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio; amministratore delegato, amministratore unico e direttore generale: devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore ad un quinquennio. membri del collegio sindacale: si richiede l’iscrizione nel registro dei revisori contabili. Requisiti degli esponenti aziendali (segue) Il difetto dei requisiti di onorabilità e di professionalità costituisce causa di ineleggibilità e determina, in caso di nomina o di elezione, la decadenza dall’ufficio degli amministratori, dei sindaci, dei direttori generali. È possibile anche la sospensione temporanea dalla carica di amministratore, sindaco e direttore generale (art. 5 DM 516/98). Gli intermediari finanziari ex art. 107 I soggetti iscritti nell’Elenco speciale mantengono l’iscrizione anche nell’Elenco generale. Le due iscrizioni pertanto non sono affatto incompatibili, ma convivono: per essere iscritti nell’elenco generale occorre presentare tutti i requisiti previsti dall’art. 106 comma 3, mentre per iscriversi nell’Elenco speciale occorre possedere gli ulteriori requisiti, definiti ai sensi dell’art. 107 comma 1. Gli intermediari finanziari ex art. 107 (segue) La concreta individuazione degli intermediari che devono iscriversi nell’elenco speciale è ancora una volta affidata alla normativa regolamentare. È infatti il Ministro del Tesoro, sentite la Banca d’Italia e la Consob ad individuare con decreto tali intermediari, in base all’attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio. Con decreto del Ministero del Tesoro 13/05/1996 e con provvedimento della Banca d’Italia 26/06/1996 sono stati fissati i criteri per l’iscrizione nell’elenco speciale. Gli intermediari finanziari ex art. 107 (segue) Con l’art. 18 co. 3 del TUF si è previsto l’allargamento del campo di attività degli intermediari in esame, includendovi la negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari derivati e il collocamento di strumenti finanziari. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 TUB possono esercitare professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, i servizi previsti dall'art. 1, co. 5, lettera a), limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonché dall'art. 1, co. 5, lettera c). VIGILANZA: elenco ex art.106 TUB - Al Ministro del Tesoro non sono attribuite funzioni di vigilanza (nonostante la presenza di una disposizione apparentemente in questo senso) Organi tecnici: UIC “vera autorità di vigilanza degli intermediari iscritti nell’elenco generale, sempre che essi non siano anche iscritti nell’elenco speciale (CERA, 1995) BANCA D’ ITALIA (CONSOB) L’Ufficio Italiano Cambi (UIC) Da: ente che persegue “finalità conoscitive e statistiche in materia di rapporti economici e finanziari con l’estero” (art. 21 d.P.R. 148/1988) A: nuove finalità in materia di intermediari finanziari, antiriciclaggio e usura (d.lgs. 319/98) fenomeni già considerati dal legislatore nel 1991 Natura dei Controlli: permane l’impressione (e non solo) che che il controllo attribuito all’UIC sia di MERA VIGILANZA, volto a verificare la conformità dell’essere e dell’operare dell’intermediario a certi requisiti prestabiliti (strutturali, patrimoniali, personali) ed a certe regole di trasparenza. (Nigro, 1996), e non di regolazione con attribuzione della vigilanza prudenziale (di cui alla Banca d’Italia) POTERI DELL’UIC Indica le modalità di iscrizione nell’elenco (art. 106 comma 5) (prima del d.lg. 342/1999: Ministro del tesoro) Ma: rimane in vigore il D.M. 6.7.1994 per: intermediari ex art. 106, 113( attività prevalentemente nei cfr. del pubblico), 115 (agenzie di prestito su pegno ed i consorzi di garanzia collettiva dei fidi) Per tutte queste, spetta all’UIC “sulla base delle informazioni aquisite e dei documenti prodotti” (art. 4). iscrivere o negare l’iscrizione. (Segue , nel caso di iscrizione, la comunicazione alla Banca d’italia e alla CONSOB: (art. 106 comma 5) , per TUTTE LE ISCRIZIONI, non solo per quegli intermediari “anche iscritti” alla lista ex art. 107) ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI PER l’ISCRIZIONE Potendo: richiedere la comunicazione di dati, notizie, atti e documenti effettuare VERIFICHE PRESSO LA SEDE DEGLI INTERMEDIARI STESSI, anche in collaborazione con altre autorità: art. 106 comma 6.(precedente: art. 25 d.P.R. 148/1988, per le violazioni valutarie: attività “dinamica”) per verificare il PERMANERE delle condizioni per l’iscrizione nell’elenco. Fra gli altri: Capitale sociale (a seconda di quanto stabilito dal M. d. t.) Requisiti di onorablità, professionalità ex art. 108-109 TUB. Art. 106, 3° comma: l’iscrizione nell’elenco è subordinata al ricorrere delle condizioni dettate dallo stesso articolo. Diatriba dottrinale: è iscrizione o autorizzazione (è precluso o meno un potere discrezionale in capo all’autorità di vigilanza?) tendenzialmente si propende per la natura non discrezionale dell’atto e per la collocazione del controllo amministrativo ad un livello inferiore rispetto ai requisiti dell’autorizzazione all’esercizio dell’ attività bancaria o per quelle di intermediazione mobiliare. Solo per queste ultime è necessario presentare a Banca d’Italia e Consob un programma concernente l’attività iniziale: momento di maggiore discrezionalità rispetto a quanto per gli altri presupposti. Per questo motivo il legislatore avrebbe usato “iscrizione” e non autorizzazione. Conferma: art. 107, 6° co.: “autorizzazione”: riferita allo svolgimento di attività suscettibili di essere svolte da parte di soggetti necessariamente autorizzati allo scopo. OBBLIGO di comunicazione all’UIC delle partecipazioni Art. 110 TUB (analogo all’art. 20 in tema bancario) chiunque (anche per il tramite di società controllate, società fiduciarie o persona interposta) partecipa al capitale di un intermediario finanziario in misura superiore alla percentuale fissata dalla Banca d’Italia o varia la partecipazione, deve darne comunicazione all’UIC. L’UIC può chiedere informazioni ai soggetti “comunque interessati. In questo profilo è difficile scorgere una reale strumentalità rispetto ad un altro obiettivo Non vi sono invece disposizioni analoghe in tema di indicazione nominativa di soci e sindacati di voto. È lo stesso intermediario ad avere l’interesse alla comunicazione, ai fini dell’iscrizione nella sezione ex art. 113 TUB. (segue) Soglia: 5% del capitale sociale con diritto di voto, ex provvedimento 31.12.93 della Banca d’Italia entro 30 gg. dal superamento di essa. Modello 19/d della Banca d’Italia (considerato avvilente) Art. 106 ultimo co.: all’UIC sono comunicate le analoghe cariche ricoprite in altre società ed enti di qualsiasi natura da parte di soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo. Questo, per verificare l’esistenza di rapporti di controllo LE SANZIONI Art. 110 TUB: non può essere esercitato il diritto di voto per le azioni o quote eccedenti. La deliberazione in questione, se la maggioranza non sarebbe stata in caso contrario raggiunta, può essere impugnata in via ordinaria, ma non dall’UIC (elenco ex art. 107: regime diverso) d.lgs. 475/96 Sanzione amministrativa pecuniaria: per l’ommissione della comunicazione (art. 140 1° co. TUB) Sanzione penale: nel caso siano fornite indicazioni false (art. 140 2° co. TUB) Se gli amministratori non adempiono all’obbligo di comunicazione, nessuna sanzione in capo ai sindaci ed ai direttori generali, a diff. Di quanto disp. Dall’art. 144 TUB per gli ex 107) Sanzioni per la violazione di altri obblighi Art. 144: per la violazione degli obblighi ex. art. 106, 6° e 7° e 109, 2° e 3°: sanzione amministrativa pecuniaria. Funzione ulteriore: D.M. 6.7.94: il Ministro del tesoro si avvale dell’UIC per gli adempimenti ex art. 113 TUB ELENCO SPECIALE EX ART. 107: I POTERI DELLA BANCA d’ITALIA Attività di vigilanza più penetrante, alla luce delle affinità con l’analoga attività svolta nei cfr. delle banche. Poteri di controllo-regolazione, VIGILANZA PRUDENZIALE Art. 107 2° co.: La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale ed il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda,provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio. I poteri ispettivi Art. 107 4° co.: La Banca può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l’esibizione dei documenti e degli atti ritenuti necessari. Valgono le considerazioni (in mancanza di apposita previsione) sulla vigilanza ispettiva per le banche: normativa elaborata dalla Banca d’Italia. 2 principi per il procedimento ispettivo (dottrina): economicità modularità dell’indagine Sfocia nel rapporto ispettivo, consegnato all’intermediario • Assicurare il rispetto della disciplina del titolo VI TUB (Banca d’Italia e UIC) relativamente alla trasparenza delle condizioni contrattuali (d.lg. 342 del 1999) POTERI “SOSTITUTIVI” e di IMPUGNATIVA Mancato possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità decadenza dall’ufficio, dichiarata dal CDA (art. 109 2° co) entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto in caso di inerzia: potere sostitutivo della Banca d’Italia, nel proncunciare la decadenza o sospensione degli esponenti aziendali (art. 109 4° co.) (vedi art. 26 per le banche). Potere di impugnare le deliberazioni dell’assemblea dei soci nel caso di omessa comunicazione di partecipazione eccedente i limiti fissati dalla stessa B. d’I L’UIC non ne dispone! (eppure i requisiti di onorabilità e profess. Sono gli stessi!!) OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E SEGNALAZIONE Avviso relativo al superamento della soglia di partecipazione Art. 107 3° co.:segnalazioni periodiche, ogni altro dato e documento richiesto. AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI SERVIZI D’INVESTIMENTO O ALL’AQUISTO DI FONDI CON OBBLIGO DI RIMBORSO Art. 18 3° co. e 19 4° co: autorizzazione degli intermediari ex art. 107 ad esercitare professionalmente nei confronti del pubblico le attività ex art. 1, 5° co. Lettera a) e C) del TUF: negoziazione per conto proprio di strumenti derivati, collocamento (con o senza preventiva sottoscrizione) o aquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei cfr. dell’emittente, di strumenti finanziari. Condizione: che tali servizi risultino effettivamente correlati con le attività finanziarie svolte in via principale e che l’esercizio degli stessi sia previsto nell’oggetto sociale. (regolamento 30.09.1997) Percluso per gli intermediari che operano esclusivamente servizi di pagamento Domanda : -individua i servizi per cui si richiede l’autorizzazione correlata di delibera dei competenti organi aziendali, contenente una relazione illustrativa su: programma di attività Struttura tecnico-organizzativa I poteri della Consob Intermediari ex art. 107 sono ricompresi tra i soggetti abilitati Si applica la disciplina della parte 2, titolo 1, capo 1 del TUF. Consob: per le materie di competenza, esercita quei poteri che l’art. 107 TUB attribuisce alla sola Banca d’Italia potere regolamentare ex art. 6 2° comma TUF in ordine all’attività espletata dai soggetti abilitati. Banca d’Italia: provvede con decreto su denuncia di gravi irregolarità da parte dei soci rappresentanti un ventesimo (se quotate, un cinquantesimo) del capitale sociale. Alla Consob è precluso questo accertamento!! (art. 107, 6° co.) LE SANZIONI Disposizioni violate: art. 106, 6° e 7° co., 107 e 109, 2° e 3° co. + titolo IV TUB, Sanzione: si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 144 TUB. Per gli intermediari autorizzati ad esercitare le attività di cui all’art. 1, 5° co, A) e C), ai sensi dell’art. 18 TUF, si applicano le sanzioni del titolo secondo del TUF(in specie, art 190) Destinatari: soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, + dipendenti (d.lg.342/1999). NON PUO ESSERE RESPONSABILITà OGGETTIVA: Cass. 25.5.1994 PROCEDIMENTO Fase 1: contestazione degli addebiti da parte degli organi di vigilanza al presunto violatore. Art. 145 TUB: Banca d’Italia e UIC Art. 190 TUF: Banca d’Italia e Consob Fase 2: Istruttoria Fase 3: proposta dell Autorità Fase 4: Applicazione della sanzione con decreto motivato del Ministro del tesoro o Archiviazione Eventuale ricorso in corte d’appello avverso il provvedimento (deroga alla giurisdizione Autorità di vigilanza: an della sanzione (Corte d’Appello Roma, 10.11.1994) Ministro del tesoro: quantum Divieto di intraprendere nuove operazioni D. lg. 415/1996: introduce il 4° co. Dell’art. 107 TUB: attibuzione alla Banca d’Italia del potere di imporre agli intermediari ildivieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del TUB. (evidentemente per violazioni di qualsiasi gravità) Potere discrezionale (come per l’impugnativa) Di nuovo subordinato al provvedimento (e alle valutazioni?) del M.d.t Si applica a tutte le attività dell’intermediario e non solo a quelle relative all’attività cui si riferisce la violazione. La CANCELLAZIONE dall’elenco generale Art. 111 TUB: Canc. Disposta dal M.d.t. “su proposta dell’Uic” Soggetti iscritti ex art. 113: se viene meno la “prevalenza” dell’attività nei confronti del pubblico: procedura apposita di cancellazione su istanza di parte dall’elenco degli intermediari ex art. 106, 113 e 155, co 4°: circolare 6.9.96 (allegazione alla domanda di copia degli ultimi due bilanci approvati. Per le holding, i servizi resi alle s. partecipate costituiscono anch’esse att. finanziaria) Intermediari ex Art. 107: la cancellazione dall’elenco ex art.106 può avvenire solo previa cancellazione dall’elenco speciale, “da parte della Banca d’Italia”.(art. 111, 2° co. Modifica del d.lg.415/1996) Quest’ultima cancellazione viene disposta solo ed AUTONOMAMENTE dalla Banca d’Italia Riguardo alla prima cancellazione, spetta alla BI il potere istruttorio con riguardo alla cancellazione degli intermediari dall’elenco speciale. Motivi della cancellazione:”gravi violazioni di norme di legge” o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo”. Quali potrebbero essere? Istruzioni della Banca d’Italia ex art. 107 2° co., Disp. Attuative dell’art. 11 (raccolta di risparmio tra il pubblico) Disp. Attuative dell’art. 129 (emissione di valori mobiliari Art. 146(vigilanza sui sistemi di compensazione e di pagamento) Titolo VI del TUB + USURA e ANTIRICICLAGGIO In ordine alla cancellazione dall’elenco speciale: venir meno dei requisiti quantitativi per 3 bilanci consecutivi. (D.m.t. 13.5.1996) Non comporta lo scioglimento della società, che può (per continuare ad operare) modificare l’oggetto sociale) INFRASTRUTTURE SPA Infrastrutture S.p.a. (ISpa) è un intermediario finanziario creato dalla Cassa Depositi e Prestiti, nell’ambito delle linee dettate dall’articolo 47 della legge Finanziaria per l’anno 2002. decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 autorizza la Cassa depositi e prestiti a costituire una società finanziaria per azioni denominata «Infrastrutture S.p.a.» con capitale iniziale pari a 1 milione di euro, da versare interamente all'atto della costituzione, i cui successivi aumenti sono determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e possono essere sottoscritti dalla Cassa depositi e prestiti, anche a valere sulla cartolarizzazione di una parte dei propri crediti; scopo di finanziare le infrastrutture e le grandi opere pubbliche, di concedere finanziamenti a investimenti per lo sviluppo economico e di concedere garanzie per il perseguimento di tali scopi Art.8.5 d.lgs 63/2002 La società raccoglie la provvista necessaria mediante l'emissione di titoli e l'assunzione di finanziamenti. I titoli sono strumenti finanziari e agli stessi si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. L'organo amministrativo delibera sull'emissione e le caratteristiche dei titoli. Alla società si applicano( …) le disposizioni contenute nel titolo V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ad esclusione dell'articolo 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4, nonchè le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII del medesimo testo unico. La società si iscrive nell'elenco speciale di cui all'articolo 107, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. La Banca d'Italia, tenuto conto dei compiti istituzionali della società e delle linee direttrici formulate dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 4, adotta i provvedimenti specifici nei confronti della società in materia di vigilanza prudenziale e comunicazioni alla Banca d'Italia. Art. 8.2 (dl.63/2002) Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere disposta la garanzia dello Stato per i titoli e i finanziamenti di cui al comma 5, per gli strumenti derivati impiegati dalla società, nonchè per le garanzie di cui al comma 3. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO SPECIALE DI CUI ALL’ART. 107 TUB. Soggetti tenuti all’iscrizione ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. 13 maggio 1996: 1. intermediari esercenti attività di finanziamento sotto qualsiasi forma che abbiano un volume di attività finanziaria pari o superiore a € 103.291.379,82 ovvero mezzi patrimoniali pari o superiori a € 5.164.568,99; 2. intermediari esercenti attività di assunzione in partecipazione con volume di attività finanziaria pari o superiore a € 51.645.689,91 ovvero mezzi patrimoniali pari o superiori a € 25.822.844,95; 3. intermediari esercenti attività di intermediazione in cambi con assunzione di rischi in proprio; Soggetti tenuti all’iscrizione ai sensi dell’art. 2, comma 2, del D.M. 13 maggio 1996: (segue) 4. intermediari esercenti l’attività di emissione e gestione di carte di credito e di debito; 5. intermediari per i quali ricorrono le condizioni stabilite dalla Banca d’Italia in armonia con le disposizioni comunitarie riguardanti il mutuo riconoscimento, ai sensi dell’art. 18 del T.U.B. Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 2 aprile 1999, sono tenuti ad iscriversi anche i soggetti che svolgono in via prevalente od esclusiva attività di concessione di finanziamenti verso il pubblico nella forma del rilascio garanzie con un capitale sociale versato pari almeno a € 1.032.913,80 e mezzi patrimoniali pari o superiori a € 5.164.568,99. Verifica dei requisiti. L’iscrizione può qualificarsi come quel provvedimento amministrativo con il quale viene conferito ad un soggetto un particolare status giuridico in base all’accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, a prescindere da qualsiasi apprezzamento discrezionale. Ne consegue che l’esito positivo della verifica dovrebbe imporre l’obbligo di iscrivere l’istante anche nell’elenco generale. Presentazione della domanda: presso la filiale della Banca d’Italia territorialmente competente; entro 60 gg. dal verificarsi di una delle condizioni previste negli artt. 2, comma 2, e 3 del D.M. 13 maggio 1996; le società di nuova costituzione entro 30 gg. Dalla comunicazione, da parte dell’ UIC, dell’iscrizione della società nell’elenco generale. Contenuto della domanda: (allegato a) generalità della persona che sottoscrive la domanda, denominazione sociale, sede legale, ammontare del capitale sociale versato; estremi del provvedimento di iscrizione nell’elenco generale; attività svolta; Contenuto della domanda: (segue) esponenti aziendali aventi il requisito della professionalità; attestazione della presenza dei requisiti di onorabilità in capo agli esponenti aziendali; attestazione dell’accertamento del requisito di onorabilità dei partecipanti al capitale sociale; attestazione della forma giuridica di spa, sapa, srl, soc. cooperativa; Gli intermediari finanziari che svolgono attività di finanziamento nella forma del rilascio di garanzie devono attestare inoltre: l’ammontare dei mezzi patrimoniali; i requisiti stabiliti nel cap. V, sezione III-bis, par.3, delle Istruzioni di vigilanza. Alla domanda devono essere allegati: copia dello statuto; copia del bilancio; scheda informativa delle attività finanziarie e dei mezzi patrimoniali (allegato b); scheda informativa delle attività svolte (allegato c); Alla domanda devono essere allegati: (segue) elenco degli amministratori, sindaci, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza (allegato d); elenco dei soci aventi il requisito dell’onorabilità; relazione sulla struttura organizzativa secondo lo schema di cui al cap. VI delle Istruzioni di Vigilanza. STATUTO DELLE SOCIETÀ ISCRITTE ALL’ELENCO GENERALE Premessa: la legislazione speciale riserva lo svolgimento di determinate attività a soggetti specifici. al fine di soddisfare le condizioni per la costituzione di una società, l’individuazione dell’attività deve essere effettuata con precisione. L’art. 106 T.U.B. riserva agli intermediari iscritti all’elenco generale una serie di attività finanziarie: assunzioni di partecipazioni; concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma; prestazione di servizi di pagamento; intermediazione in cambi. Tali attività vengono spesso inserite negli statuti societari in qualità di “attività strumentali” o “secondarie”. È necessario individuare in quali casi tali attività siano sottoposte a riserva, a favore di determinati soggetti, e in quali casi esse devono costituire l’oggetto esclusivo di una società. Classificazione dei soggetti che svolgono le attività finanziarie di cui all’art. 106 TUB: a) le società che svolgono tali attività nei confronti del pubblico devono avere oggetto esclusivo e sono soggette alla disciplina di cui al titolo V T.U.B; b) le società che non svolgono le attività nei confronti del pubblico possono svolgerle anche “in via prevalente” (oggetto non esclusivo) e sono soggette alla disciplina di cui all’art. 113 T.U.B; c) se le attività non vengono svolte nei confronti del pubblico, ne in via prevalente, possono essere inserite nello statuto di ogni società in qualità di “attività strumentali”. Cosa si intende per “pubblico”. L’art. 5 del D. M. 6 luglio 1994 chiarisce che le attività di cui all’art. 106 T.U.B. “sono esercitate nei confronti del pubblico qualora siano svolte nei confronti dei terzi con carattere di professionalità”. Non rientrano le attività esercitate nei confronti di società controllanti, controllate o collegate. Ci sono opinioni contrastanti sull’opportunità di considerare i soci “terzi”. La professionalità. Non ha rilevanza in sede di costituzione e non deve essere menzionata nello statuto sociale. Assume rilevanza nel corso dello svolgimento dell’attività. Le altre attività esercitabili. L’art. 106 dispone che gli intermediari iscritti all’elenco generale “possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste dalla legge”. Il D.M. 6 luglio1994, all’art. 8, autorizza lo svolgimento di “attività strumentali e connesse” e consente espressamente lo svolgimento di quelle previste all’art. 1, comma secondo, lett. f) n. da 2 a 12 e 15 del T.U.B. L’art 18 del d.lgs. 58/1998 (T.U.F) autorizza gli intermediari iscritti all’elenco speciale di cui all’art.107 ad esercitare i servizi di negoziazione per conto proprio, limitatamente ai derivati, e di collocamento. Verifica dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione nell’elenco generale. In sede di redazione dell’atto costitutivo, il notaio è tenuto a verificare solo i requisiti inerenti alla struttura societaria, in mancanza dei quali dovrebbe adottarsi una modifica statutaria ex art.1346 c.c.(forma, capitale, oggetto). Per la costituzione delle società iscritte al elenco di cui all’art. 113, la verifica non ha senso dato che il requisito della “prevalenza” risulta dai bilanci di due esercizi successivi all’iscrizione. Operazioni finanziarie strumentali. Finalizzate alla realizzazione dell’oggetto sociale. Inserite in clausole “omnicomprensive”. E necessario distinguere gli “atti” dalle “attività”. “L’attività” presuppone il compimento di una serie di atti per uno stesso scopo, quindi un esercizio professionale dell’attività stessa. illegittimità dello statuto per violazione di norme imperative. Indicazione analitica delle operazioni strumentali. La prassi di includere, nella formulazione dell’oggetto sociale, l’indicazione analitica delle operazioni strumentali non è utile al fine di determinare la legittimità delle operazioni stesse. Infatti: tali elenchi non costituiscono e non integrano l’oggetto sociale; l’individuazione in concreto di una tipologia di atti non determina l’automatica inerenza degli stessi all’oggetto sociale; è necessario valutare in concreto se un determinato atto risulti strumentale all’attività della società; non è possibile prevedere tutte le tipologie di atti che potrebbero risultare necessari. Redazione della clausola. E’ necessario che nello statuto sia resa chiara la distinzione delle operazioni finanziarie “strumentali” dall’oggetto sociale vero e proprio, attraverso espressioni come: “in via occasionale”, “in via strumentale al conseguimento dell’oggetto sociale”, etc. BIBLIOGRAFIA M. 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