Gli intermediari
finanziari “residuali”
Corso di Diritto bancario e degli
intermediari finanziari
Anno Accademico 2004-2005
Gli intermediari finanziari residuali (detti
anche intermediari finanziari non bancari)
La disciplina degli intermediari finanziari del Titolo V
TUB ha avuto origine nella legislazione
antiriciclaggio (L. n°197/1991).
Scopo: imporre obblighi di collaborazione con la
giustizia (identificazione, registrazione e
segnalazione delle operazioni sospette) per tutti i
soggetti del sistema finanziario aventi a che fare con
denaro o con beni particolarmente suscettibili di
investimento a fini di riciclaggio.
Gli intermediari finanziari residuali
Ora tali intermediari sono oggetto della disciplina
rinnovata e più compiuta del tit. V TUB: sono
sottoposti a un controllo di mera vigilanza (non a
regolamentazione), volta a verificare la conformità
dell’essere e dell’operare dell’intermediario a certi
requisiti (strutturali, patrimoniali, personali) in funzione
di stabilità e trasparenza.
VIGILANZA PRUDENZIALE
per gli intermediari ex art. 107 TUB
Il controllo è di regolazione: rafforzamento della
supervisione in veste informativa e ispettiva,
introduzione di più rigorosi requisiti patrimoniali e di
contenimento del rischio.
Gli intermediari finanziari residuali
In generale per tali intermediari non è prevista, sul
piano formale, alcuna autorizzazione all’esercizio
dell’attività (a differenza invece di quanto è previsto
per banche e Sim).
Tuttavia, poiché il rispetto dei requisiti strutturali,
patrimoniali, personali è condizione necessaria per
l’iscrizione negli elenchi e tale iscrizione appare
necessaria per il legittimo svolgimento dell’attività
d’impresa, in definitiva, si è in presenza di una sorta
di autorizzazione implicita.
Gli intermediari finanziari residuali
La disciplina delineata nel Titolo V TUB propone un
modello di vigilanza basato su 3 distinti piani di
controllo progressivamente più incisivi.
Si parla di disciplina “a cerchi concentrici”
o di sistema “a scatole cinesi”:
si cerca di garantire che sul mercato siano presenti solo operatori qualificati,
in modo che il momento della tutela del “cliente”, coincidendo con il controllo
sugli stessi intermediari, risulti anticipato rispetto alle altre forme di tutela.
Alla tradizionale impostazione dirigista dell’attività di vigilanza strutturale sul
mercato finanziario (propria della legge antiriciclaggio), si è sostituita una
vigilanza di tipo prudenziale, che attraverso strumenti di controllo non
discrezionali, mira a conciliare il rispetto della libertà di iniziativa economica
con l’interesse alla stabilità degli intermediari.
Disciplina “a cerchi concentrici”

Il livello di controllo più blando è quello rivolto verso gli
intermediari che svolgono attività finanziarie non nei
confronti del pubblico, tenuti ad iscriversi, se l’attività
finanziaria è esercitata in via prevalente, in una
apposita sezione dell’elenco generale degli
intermediari finanziari (art. 113 TUB).
In questo caso il controllo ha lo scopo di mero
censimento delle società e riguarda sostanzialmente
la verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità
dei partecipanti e degli esponenti aziendali.

Disciplina “a cerchi concentrici” (segue)
Invece per i soggetti che svolgono attività finanziarie nei
confronti del pubblico, oltre al vincolo dell’esclusività
dell’oggetto sociale, esiste l’obbligo di iscrizione
nell’elenco generale tenuto dall’UIC (art. 106 TUB).
Il controllo effettuato a tale livello attesta solo che l’intermediario
ha dimostrato di essere in possesso dei requisiti strutturali minimi
prescritti dalla legge (forma societaria, oggetto sociale, capitale
sociale, onorabilità e professionalità dei partecipanti al capitale e
degli esponenti aziendali) ed è pertanto legittimato allo
svolgimento dell’attività finanziaria indicata nello statuto. Il potere
di controllo dell’UIC assume natura sostanziale, laddove questo,
oltre ad indicare le modalità di iscrizione nell’elenco generale, ha
facoltà di proporre la cancellazione dallo stesso (art. 111, 1°co.).
Disciplina “a cerchi concentrici” (segue)

Controlli più penetranti sono previsti per i particolari
intermediari individuati in base ai criteri oggettivi
(riferibili all’attività svolta, alla dimensione e al rapporto
tra indebitamento e patrimonio) definiti dal Ministero del
tesoro: questi devono iscriversi in un elenco speciale
tenuto dalla Banca d’Italia e sono assoggettati ad un
regime di vigilanza prudenziale sotto la sorveglianza
della stessa Banca d’Italia (art. 107 TUB).
c.d. near banks.
Rappresentano possibili fonti di “rischio sistemico”: si intende il
rischio che l’insolvenza di uno o più intermediari possa
determinare l’insolvenza di altri intermediari a essi legati da
rapporti di credito, in modo “contagioso”.
Gli intermediari finanziari ex art. 106
È sancita la riserva in favore degli
intermediari iscritti nell’apposito albo tenuto
dall’UIC che consente loro di svolgere, nei
confronti del pubblico, le attività di:
 assunzione di partecipazioni;
 concessione di finanziamenti sotto qualsiasi
forma;
 prestazione di servizi di pagamento;
 intermediazione in cambi.
1° questione: quando ricorre l’esercizio
nei confronti del pubblico?
La lettera della norma non offre indicazioni. Una
successiva specificazione è stata fornita dal
Ministero del Tesoro in sede di normazione
secondaria: D.M. del 6 luglio 1994 (art. 5).
Per attività nei confronti del pubblico si intende
l’operare “nei confronti di terzi con carattere di
professionalità”.
(qualificato come pubblico l’esercizio di un attività
che sia rivolta ad un numero elevato di soggetti)
Esercizio nei confronti del pubblico
Importanza non marginale poiché il carattere
pubblico dell’esercizio dell’attività finanziaria non
implica solo la soggezione alla peculiare disciplina
prevista, ma comporta altresì, in mancanza
dell’iscrizione nell’Elenco generale di cui all’art. 106,
l’applicazione della sanzione penale di cui all’art.
132 co. 1 TUB
(abusiva attività finanziaria: pena congiunta della
reclusione da 6 a 4 mesi e della multa da 4 a 20
milioni di lire).
Esercizio nei confronti del pubblico
Le attività di cui all’art. 106, oltre che nei confronti
dei “terzi”, devono essere esercitate con carattere
di professionalità per venire considerate rivolte
verso il pubblico.
Si intende l’esercizio abituale e non occasionale
delle attività finanziarie.
Esclusività dell’oggetto sociale

Un principio cardine della disciplina degli intermediari
finanziari non bancari operanti nei confronti del
pubblico è dettato dal comma 2 dell’art. 106:
essi possono svolgere esclusivamente attività
finanziarie, fatte salve le riserve di legge.

Invece per la categoria dei soggetti non operanti verso
il pubblico l’esercizio dell’attività finanziaria può essere
anche solo prevalente (art. 113 TUB).
Le attività finanziarie esercitabili
Spetta al Ministro del Tesoro il compito di specificare
il contenuto delle attività indicate all’art. 106 co. 1 (art.
106, 4° co. lett. a).
A tal fine è stato emanato il D.M. 6 luglio 1994 i cui
artt. 2, 3, 4 e 6 si occupano, rispettivamente, delle
attività di finanziamento sotto qualsiasi forma, di
intermediazione in cambi, di prestazione di servizi di
pagamento e di assunzione di partecipazioni.
Tale decreto ha stabilito altresì che gli intermediari
finanziari possono svolgere ulteriori attività
finanziarie, nonché quelle strumentali o connesse
a quelle finanziarie svolte.
Attività di finanziamento sotto qualsiasi
forma (art. 2 D.M. 6/07/94)
Si intende la concessione di crediti ivi compreso il
rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di
firma.
In tale attività è ricompreso, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento
connesso con operazioni di:
a) locazione finanziarie (leasing);
b) acquisto di crediti (factoring);
c) credito al consumo, così come definito dall'art. 121 TUB;
d) credito ipotecario;
e) prestito su pegno;
f) rilascio di fideiussioni, avalli, aperture di credito documentarie,
accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito.
Attività di intermediazione in cambi
(art. 3 D.M. 6/07/94)


Si intende l'attività di negoziazione di una valuta
contro un'altra, a pronti o a termine, nonché ogni
forma di mediazione avente ad oggetto valuta.
È però previsto che gli intermediari esercenti
l'attività di intermediazione in cambi con assunzione
di rischi in proprio devono essere iscritti nell’elenco
speciale di cui all’art. 107 TUB (D.M. 13 maggio
1996, art. 2, 2° co., lett. c).
Quindi l’esercizio nei confronti del pubblico di tale
attività senza assunzione di rischi in proprio
comporta l’iscrizione nell’elenco generale.
Attività di intermediazione in cambi
(segue)
Dalla definizione fornita dal decreto ministeriale
emerge che il presupposto qualificante
l’intermediazione in cambi è la negoziazione della
valuta.
In sostanza, consiste nello svolgimento in serie e con
il carattere della professionalità di più atti di cambio di
valuta (compravendita di una valuta contro un’altra),
sia al dettaglio che all’ingrosso (depositi in valuta).
Attività di prestazione di servizi di
pagamento (art. 4 D.M. 6/07/94)
Si intende l'attività di intermediazione finanziaria esercitata mediante:
a) incasso e trasferimento di fondi;
b) trasmissione o esecuzione di ordini di pagamento effettuati
con qualunque modalità;
c) compensazione di debiti e crediti;
d) emissione o gestione di carte di credito, di debito o di altri
mezzi di pagamento, nel rispetto del divieto di raccolta del
risparmio tra il pubblico previsto dall’art. 11 TUB.
Esclusioni
Non rientrano nella prestazione di servizi di pagamento le attività di:
 recupero crediti;
 trasporto e consegna valori (es. società che raccolgono contante per conto
di banche o privati, come le catene della grande distribuzione);
 emissione o gestione, da parte di un fornitore di beni o servizi, di carte di
credito e di debito o prepagate utilizzabili esclusivamente presso lo stesso.
Attività di prestazione di servizi di
pagamento (segue)




Chiarimenti:
“carte di credito”: le carte che, quali strumenti di pagamento, danno luogo ad
un regolamento in moneta posticipato rispetto alla transazione;
“carte di debito”: le carte che realizzano una mera funzione di trasmissione
della moneta dando luogo ad un regolamento contestuale alla transazione.
“servizi di pagamento”: comprende una serie di fattispecie tutte
contraddistinte dall’identità dell’oggetto, ossia la circolazione del potere
d’acquisto incorporato nella moneta.
mezzi di pagamento: carta di credito o di debito o qualsiasi altro strumento
che permette all’utente di effettuare operazioni di pagamento, deposito e
prelevamento.
Per quanto riguarda le attività che non rientrano nella prestazione di servizi
di pagamento sono ovviamente escluse le prestazioni che hanno un oggetto
diverso dalla circolazione del potere d’acquisto, ad es. la gestione degli
insoluti e il trasporto in senso proprio di titoli come res.
Attività di assunzione di partecipazioni
(art. 6 D.M. 6/07/94)
Si intende l'attività di acquisizione, detenzione e
gestione dei diritti, rappresentati o meno da titoli, sul
capitale di altre imprese.
L'assunzione di partecipazioni realizza una situazione
di legame con le imprese partecipate per lo sviluppo
dell'attività del partecipante; in tale attività è da
ricomprendersi altresì l'impiego in partecipazioni a titolo
di investimento di portafoglio.
Il decreto pone una “presunzione” poiché si ha in ogni caso
partecipazione quando il partecipante sia titolare di almeno 1/10
dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.
Attività di assunzione di partecipazioni
(segue)
Appare rispondente alla definizione data dal decreto
l’attività tipica delle holding.
Società con funzione di direzione di gruppi industriali,
commerciali o di servizi, la cui attività si esplica all’interno del
gruppo stesso (quindi non nei confronti del pubblico), anche
mediante l’esercizio di funzioni economiche e finanziarie nei
confronti delle società possedute.
Il Decreto Ministeriale prevede che si ravvisa il carattere
dell’esercizio nei confronti del pubblico solo a certe condizioni.
Attività di assunzione di partecipazioni
(segue)
Per avere operatività nei confronti del pubblico è
necessario che le assunzioni di partecipazioni siano
finalizzate all'alienazione e, per il periodo di detenzione,
siano caratterizzate da interventi volti alla riorganizzazione
aziendale o allo sviluppo produttivo o al soddisfacimento
delle esigenze finanziarie delle imprese partecipate anche
tramite il reperimento del capitale di rischio (D.M. 6/07/94
art. 6, 3° co.).
attività di merchant banking:
non solo assunzione di partecipazioni con lo scopo di venderle per
realizzare, nel medio periodo, guadagni in conto capitale, ma in generale
assistenza finanziaria alle imprese: anche prestiti, ma soprattutto assistenza
tramite una consulenza concernente in generale emissione e quotazione di
azioni, emissione di obbligazioni, acquisizioni, fusioni, scorpori, affari
Altre attività finanziarie esercitabili
(art. 7 D.M. 6/07/94)
Il decreto ha previsto che gli intermediari residuali, oltre alle
attività “tipiche”, possono esercitare, fatte salve le riserve di
attività previste dalla legge, le attività previste all'art. 1, comma
2, lett. f), del Testo Unico, numeri da 2 a 12 e numero 15.
Sono gran parte delle «attività ammesse al mutuo
riconoscimento», ossia le attività di:
2) operazioni di prestito (compreso in particolare il credito al consumo, il credito
con garanzia ipotecaria, il factoring, le cessioni di credito pro soluto e pro
solvendo, il credito commerciale incluso il «forfaiting»);
3) leasing finanziario;
4) servizi di pagamento;
5) emissione e gestione di mezzi di pagamento (carte di credito, «travellers
cheques», lettere di credito);
6) rilascio di garanzie e di impegni di firma;
Altre attività finanziarie esercitabili
(segue)
7) operazioni per proprio conto o per conto della clientela in:
- strumenti di mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito,
ecc.);
- cambi;
- strumenti finanziari a termine e opzioni;
- contratti su tassi di cambio e tassi d’interesse;
- valori mobiliari;
8) partecipazione alle emissioni di titoli e prestazioni di servizi connessi;
9) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia
industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo
delle concentrazioni e del rilievo di imprese;
10) servizi di intermediazione finanziaria del tipo «money broking»;
11) gestione o consulenza nella gestione di patrimoni;
12) custodia e amministrazione di valori mobiliari;
15) altre attività che le autorità comunitarie dovessero ritenere ammissibili al
mutuo riconoscimento.
Altre attività finanziarie esercitabili
(segue)
Con tale provvedimento in realtà non sono state
individuate ulteriori attività finanziarie: le attività
richiamate non sono altro che le attività menzionate
nell’art. 106 ovvero ne rappresentano specificazioni
operative.
Unica eccezione è quella indicata al n° 9, e cioè l’attività di consulenza alle
imprese in materia di struttura finanziaria: semplicemente si è data la
possibilità agli intermediari ex art. 106 TUB di fornire alla clientela una
gamma completa di servizi finanziari per consentire loro di meglio
competere con gli altri operatori (banche e imprese di investimento).
Attività strumentali e connesse
(art. 8 D.M. 6/07/94)
Gli intermediari finanziari possono esercitare attività strumentali
o connesse a quelle finanziarie svolte.

È strumentale l'attività che ha carattere ausiliario rispetto a
quella esercitata.
A titolo indicativo, rientrano tra le attività strumentali quelle di:
a) studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria;
b) gestione di immobili ad uso funzionale;
c) gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;
d) formazione e addestramento del personale.

È connessa l'attività accessoria che comunque consente di
sviluppare l'attività esercitata.
A titolo indicativo, costituiscono attività connesse la prestazione di servizi di:
a) informazione commerciale;
b) locazione di cassette di sicurezza.
Requisiti dei partecipanti e degli
esponenti aziendali
Si collega all’esigenza di garantire una gestione sana,
prudente e professionalmente qualificata.
a)
b)
Anche qui la materia è stata delegificata: gli artt.
108 e 109 TUB rimettono a regolamenti del Ministro
del tesoro il compito di determinare rispettivamente:
i requisiti di onorabilità dei partecipanti al capitale
degli intermediari finanziari, nonché la quota del
capitale che deve essere posseduta per
l'applicazione della normativa in esame;
i requisiti di professionalità e di onorabilità dei
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso gli intermediari e le
cause che comportano la sospensione temporanea
dalla carica e la sua durata.
Requisiti dei partecipanti al capitale
(D.M. 30/12/98 n. 517)
Mancanza di onorabilità se (art. 1):
a)
b)
sottoposizione a misure di prevenzione disposte dall’autorità
giudiziaria ai sensi della normativa antimafia;
condanna con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della
riabilitazione:
1) a pena detentiva per un tempo non inferiore a 6 mesi per uno dei reati
previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria,
mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori
mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per un tempo non inferiore a 6 mesi per uno dei reati
societari già previsti dalla previgente normativa;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad 1 anno per un delitto
contro la PA, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine
pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia
tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque
delitto non colposo;
c)
condanna con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti
ad una delle pene indicate alla lettera b).
Requisiti dei partecipanti al capitale
(segue)
Chiunque partecipa in un intermediario finanziario in misura
superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto
di voto non può esercitare il diritto di voto, inerente alle azioni o
quote eccedenti.
Spetta al presidente dell’assemblea dei soci, in relazione ai suoi
compiti di verifica della regolare costituzione dell’assemblea e
della legittimazione dei soci, ammettere o non ammettere al voto
i soggetti che, sulla base delle informazioni disponibili, sono
tenuti a comprovare il possesso del requisito di onorabilità.
Se inosservanza del divieto sorge l’obbligo per amministratori e sindaci
di impugnare la delibera ove non sia superata la prova di resistenza (qualora,
cioè, la maggioranza richiesta non sarebbe stata raggiunta senza i voti
inerenti alle azioni o quote eccedenti, le quali tuttavia devono essere
computate ai fini della regolare costituzione dell’assemblea).
Requisiti degli esponenti aziendali
(D.M. 30/12/98 n. 516)
L’art. 109 TUB sembra riferirsi ad un criterio funzionale
(«soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo») e quindi aver riguardo anche allo svolgimento in via
di fatto di determinate attività aziendali.
Ciò ha fatto sorgere dubbi circa l’applicazione della normativa in
esame all’ipotesi in cui una società finanziaria abbia conferito
procure speciali ad alcuni dipendenti.
Nel regolamento del Ministro del tesoro, tuttavia, le disposizioni
sui requisiti sono riferite, secondo l’impostazione “tradizionale”,
più che alle funzioni effettivamente svolte, alle cariche
formalmente ricoperte (consigliere di amministrazione,
presidente, direttore generale, sindaco, ecc.).
Requisiti degli esponenti aziendali
(segue)
 Requisiti di onorabilità (art. 4 D.M. 516/98)
Costituiscono cause impeditive all’assunzione delle cariche di
amministratore, sindaco e direttore generale negli intermediari
finanziari:
a) le condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
b) l’essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità
giudiziaria ai sensi delle disposizioni antimafia, salvi gli effetti della
riabilitazione;
c) la condanna, con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività
bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e
valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2) alla reclusione per uno dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di
società e consorzi e nella legge fallimentare;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad 1 anno per un delitto contro la PA,
contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro
l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4) alla reclusione per un tempo non inferiore a 2 anni per un qualunque delitto non
colposo.
Requisiti degli esponenti aziendali
(segue)

a)
b)
c)
d)



 Requisiti di professionalità
consiglieri di amministrazione: devono essere scelti secondo criteri di
professionalità e competenza fra persone che abbiano maturato una esperienza
complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare,
assicurativo o, comunque, funzionali all'attività dell'intermediario finanziario;
attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche
amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o
assicurativo ovvero presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni che non hanno
attinenza con i predetti settori purché le funzioni comportino la gestione di risorse
economico-finanziarie.
presidente del CdA: un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio;
amministratore delegato, amministratore unico e direttore generale:
devono essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia,
finanziaria, mobiliare o assicurativa maturata attraverso esperienze di lavoro in
posizione di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore ad un
quinquennio.
membri del collegio sindacale: si richiede l’iscrizione nel registro dei revisori
contabili.
Requisiti degli esponenti aziendali
(segue)


Il difetto dei requisiti di onorabilità e di
professionalità costituisce causa di ineleggibilità
e determina, in caso di nomina o di elezione, la
decadenza dall’ufficio degli amministratori, dei
sindaci, dei direttori generali.
È possibile anche la sospensione temporanea
dalla carica di amministratore, sindaco e direttore
generale (art. 5 DM 516/98).
Gli intermediari finanziari ex art. 107

I soggetti iscritti nell’Elenco speciale
mantengono l’iscrizione anche nell’Elenco
generale.
Le due iscrizioni pertanto non sono affatto
incompatibili, ma convivono: per essere iscritti
nell’elenco generale occorre presentare tutti i requisiti
previsti dall’art. 106 comma 3, mentre per iscriversi
nell’Elenco speciale occorre possedere gli ulteriori
requisiti, definiti ai sensi dell’art. 107 comma 1.
Gli intermediari finanziari ex art. 107
(segue)



La concreta individuazione degli intermediari che
devono iscriversi nell’elenco speciale è ancora una
volta affidata alla normativa regolamentare.
È infatti il Ministro del Tesoro, sentite la Banca d’Italia
e la Consob ad individuare con decreto tali
intermediari, in base all’attività svolta, alla dimensione
e al rapporto tra indebitamento e patrimonio.
Con decreto del Ministero del Tesoro 13/05/1996 e
con provvedimento della Banca d’Italia 26/06/1996
sono stati fissati i criteri per l’iscrizione nell’elenco
speciale.
Gli intermediari finanziari ex art. 107
(segue)
Con l’art. 18 co. 3 del TUF si è previsto l’allargamento
del campo di attività degli intermediari in esame,
includendovi la negoziazione per conto proprio di
strumenti finanziari derivati e il collocamento di
strumenti finanziari.
Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto
dall'art. 107 TUB possono esercitare
professionalmente nei confronti del pubblico, nei casi e
alle condizioni stabilite dalla Banca d'Italia, sentita la
Consob, i servizi previsti dall'art. 1, co. 5, lettera a),
limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nonché
dall'art. 1, co. 5, lettera c).
VIGILANZA: elenco ex art.106 TUB
- Al Ministro del Tesoro non sono attribuite funzioni di vigilanza
(nonostante la presenza di una disposizione apparentemente in
questo senso)
Organi tecnici:
UIC
“vera autorità di vigilanza degli intermediari
iscritti nell’elenco generale,
sempre che essi non siano anche iscritti
nell’elenco speciale (CERA, 1995)
BANCA D’ ITALIA
(CONSOB)
L’Ufficio Italiano Cambi (UIC)
Da: ente che persegue “finalità conoscitive e statistiche in materia di
rapporti economici e finanziari con l’estero” (art. 21 d.P.R. 148/1988)
A: nuove finalità in materia di intermediari finanziari, antiriciclaggio e
usura (d.lgs. 319/98) fenomeni già considerati dal legislatore nel
1991

Natura dei Controlli: permane l’impressione (e non solo) che che il
controllo attribuito all’UIC sia di MERA VIGILANZA, volto a verificare
la conformità dell’essere e dell’operare dell’intermediario a certi
requisiti prestabiliti (strutturali, patrimoniali, personali) ed a certe
regole di trasparenza. (Nigro, 1996), e non di regolazione con
attribuzione della vigilanza prudenziale (di cui alla Banca d’Italia)
POTERI DELL’UIC

Indica le modalità di iscrizione nell’elenco (art. 106 comma 5)
(prima del d.lg. 342/1999: Ministro del tesoro)
Ma: rimane in vigore il D.M. 6.7.1994 per: intermediari ex art. 106,
113( attività prevalentemente nei cfr. del pubblico), 115 (agenzie di
prestito su pegno ed i consorzi di garanzia collettiva dei fidi)
Per tutte queste, spetta all’UIC “sulla base delle informazioni
aquisite e dei documenti prodotti” (art. 4). iscrivere o negare
l’iscrizione.
(Segue , nel caso di iscrizione, la comunicazione alla Banca d’italia
e alla CONSOB: (art. 106 comma 5) , per TUTTE LE ISCRIZIONI,
non solo per quegli intermediari “anche iscritti” alla lista ex art. 107)
ACCERTAMENTO DELLE CONDIZIONI PER
l’ISCRIZIONE

Potendo:
richiedere la comunicazione di dati,
notizie, atti e documenti
effettuare VERIFICHE PRESSO LA SEDE
DEGLI INTERMEDIARI STESSI, anche in
collaborazione con altre autorità: art. 106
comma 6.(precedente: art. 25 d.P.R.
148/1988, per le violazioni valutarie:
attività “dinamica”)
per verificare il PERMANERE delle condizioni per l’iscrizione nell’elenco.
Fra gli altri: Capitale sociale (a seconda di quanto stabilito dal M. d. t.)
Requisiti di onorablità, professionalità ex art. 108-109 TUB.
Art. 106, 3° comma: l’iscrizione nell’elenco è
subordinata al ricorrere delle condizioni dettate
dallo stesso articolo.
Diatriba dottrinale: è iscrizione o autorizzazione (è precluso o meno un
potere discrezionale in capo all’autorità di vigilanza?)
tendenzialmente si propende per la natura non discrezionale
dell’atto e per la collocazione del controllo amministrativo ad un
livello inferiore rispetto ai requisiti dell’autorizzazione all’esercizio
dell’ attività bancaria o per quelle di intermediazione mobiliare.
Solo per queste ultime è necessario presentare a Banca d’Italia e
Consob un programma concernente l’attività iniziale: momento di
maggiore discrezionalità rispetto a quanto per gli altri presupposti.
Per questo motivo il legislatore avrebbe usato “iscrizione” e non
autorizzazione.
Conferma: art. 107, 6° co.: “autorizzazione”: riferita allo svolgimento
di attività suscettibili di essere svolte da parte di soggetti
necessariamente autorizzati allo scopo.
OBBLIGO di comunicazione all’UIC
delle partecipazioni

Art. 110 TUB (analogo all’art. 20 in tema bancario) chiunque (anche
per il tramite di società controllate, società fiduciarie o persona
interposta) partecipa al capitale di un intermediario finanziario in
misura superiore alla percentuale fissata dalla Banca d’Italia o
varia la partecipazione, deve darne comunicazione all’UIC. L’UIC
può chiedere informazioni ai soggetti “comunque interessati.
In questo profilo è difficile scorgere una reale strumentalità rispetto ad
un altro obiettivo
 Non vi sono invece disposizioni analoghe in tema di indicazione
nominativa di soci e sindacati di voto.
È lo stesso intermediario ad avere l’interesse alla comunicazione, ai
fini dell’iscrizione nella sezione ex art. 113 TUB.
(segue)

Soglia: 5% del capitale sociale con diritto di voto, ex
provvedimento 31.12.93 della Banca d’Italia entro 30 gg.
dal superamento di essa.

Modello 19/d della Banca d’Italia (considerato avvilente)
Art. 106 ultimo co.: all’UIC sono comunicate le analoghe
cariche ricoprite in altre società ed enti di qualsiasi
natura da parte di soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo.
Questo, per verificare l’esistenza di rapporti di controllo
LE SANZIONI

Art. 110 TUB: non può essere esercitato il
diritto di voto per le azioni o quote
eccedenti.
La deliberazione in questione, se la
maggioranza non sarebbe stata in caso
contrario raggiunta, può essere impugnata
in via ordinaria, ma non dall’UIC (elenco
ex art. 107: regime diverso)
d.lgs. 475/96

Sanzione amministrativa pecuniaria: per l’ommissione
della comunicazione (art. 140 1° co. TUB)
Sanzione penale: nel caso siano fornite indicazioni false
(art. 140 2° co. TUB)
Se gli amministratori non adempiono all’obbligo di
comunicazione, nessuna sanzione in capo ai sindaci ed
ai direttori generali, a diff. Di quanto disp. Dall’art. 144
TUB per gli ex 107)
Sanzioni per la violazione di altri
obblighi

Art. 144: per la violazione degli obblighi
ex. art. 106, 6° e 7° e 109, 2° e 3°:
sanzione amministrativa pecuniaria.
Funzione ulteriore: D.M. 6.7.94: il Ministro
del tesoro si avvale dell’UIC per gli
adempimenti ex art. 113 TUB
ELENCO SPECIALE EX ART. 107:
I POTERI DELLA BANCA d’ITALIA

Attività di vigilanza più penetrante, alla
luce delle affinità con l’analoga attività
svolta nei cfr. delle banche.
Poteri di controllo-regolazione, VIGILANZA
PRUDENZIALE
Art. 107 2° co.: La Banca d'Italia, in conformità delle
deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti
nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto
l'adeguatezza patrimoniale ed il contenimento del
rischio nelle sue diverse configurazioni nonché
organizzazione amministrativa e contabile e i
controlli interni. La Banca d'Italia può adottare, ove la
situazione lo richieda,provvedimenti specifici nei
confronti di singoli intermediari per le materie in
precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi
di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare
disposizioni volte ad assicurarne il regolare
esercizio.
I poteri ispettivi

Art. 107 4° co.: La Banca può effettuare ispezioni con
facoltà di richiedere l’esibizione dei documenti e degli atti
ritenuti necessari.
Valgono le considerazioni (in mancanza di apposita
previsione) sulla vigilanza ispettiva per le banche:
normativa elaborata dalla Banca d’Italia.
2 principi per il procedimento ispettivo (dottrina):
economicità
modularità dell’indagine

Sfocia nel rapporto ispettivo, consegnato
all’intermediario
• Assicurare il rispetto della disciplina del titolo VI TUB
(Banca d’Italia e UIC) relativamente alla trasparenza delle
condizioni contrattuali (d.lg. 342 del 1999)


POTERI “SOSTITUTIVI” e di IMPUGNATIVA
Mancato possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità
decadenza dall’ufficio, dichiarata dal CDA (art. 109 2° co) entro 30 giorni
dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto in caso di inerzia:
potere sostitutivo della Banca d’Italia, nel proncunciare la decadenza o
sospensione degli esponenti aziendali (art. 109 4° co.) (vedi art. 26 per le
banche).
Potere di impugnare le deliberazioni dell’assemblea dei soci nel caso di
omessa comunicazione di partecipazione eccedente i limiti fissati dalla
stessa B. d’I
L’UIC non ne dispone! (eppure i requisiti di onorabilità e profess. Sono gli stessi!!)
OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E
SEGNALAZIONE

Avviso relativo al superamento della soglia
di partecipazione

Art. 107 3° co.:segnalazioni periodiche,
ogni altro dato e documento richiesto.
AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DI SERVIZI
D’INVESTIMENTO O ALL’AQUISTO DI FONDI CON
OBBLIGO DI RIMBORSO

Art. 18 3° co. e 19 4° co: autorizzazione degli intermediari ex art.
107 ad esercitare professionalmente nei confronti del pubblico le
attività ex art. 1, 5° co. Lettera a) e C) del TUF: negoziazione per
conto proprio di strumenti derivati, collocamento (con o senza
preventiva sottoscrizione) o aquisto a fermo, ovvero assunzione di
garanzia nei cfr. dell’emittente, di strumenti finanziari.

Condizione: che tali servizi risultino effettivamente correlati con le
attività finanziarie svolte in via principale e che l’esercizio degli
stessi sia previsto nell’oggetto sociale. (regolamento 30.09.1997)

Percluso per gli intermediari che operano esclusivamente servizi di
pagamento

Domanda : -individua i servizi per cui si richiede l’autorizzazione
correlata di delibera dei competenti organi aziendali, contenente una
relazione illustrativa su: programma di attività
Struttura tecnico-organizzativa
I poteri della Consob
Intermediari ex art. 107 sono ricompresi tra i soggetti
abilitati
Si applica la disciplina della parte 2, titolo 1, capo 1 del
TUF.
Consob: per le materie di competenza,
esercita quei poteri che l’art. 107 TUB
attribuisce alla sola Banca d’Italia

potere regolamentare ex art. 6 2° comma
TUF in ordine all’attività espletata dai
soggetti abilitati.

Banca d’Italia: provvede con decreto su
denuncia di gravi irregolarità da parte dei
soci rappresentanti un ventesimo (se
quotate, un cinquantesimo) del capitale
sociale. Alla Consob è precluso questo
accertamento!! (art. 107, 6° co.)
LE SANZIONI

Disposizioni violate: art. 106, 6° e 7° co., 107 e 109, 2° e 3° co. + titolo IV
TUB,

Sanzione: si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie ex art. 144
TUB.

Per gli intermediari autorizzati ad esercitare le attività di cui all’art. 1, 5° co,
A) e C), ai sensi dell’art. 18 TUF, si applicano le sanzioni del titolo secondo
del TUF(in specie, art 190)

Destinatari: soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e
controllo, + dipendenti (d.lg.342/1999).

NON PUO ESSERE RESPONSABILITà OGGETTIVA: Cass. 25.5.1994
PROCEDIMENTO

Fase 1: contestazione degli addebiti da parte degli organi di vigilanza
al presunto violatore.
Art. 145 TUB: Banca d’Italia e UIC
Art. 190 TUF: Banca d’Italia e Consob




Fase 2: Istruttoria
Fase 3: proposta dell Autorità
Fase 4: Applicazione della sanzione con decreto motivato del Ministro
del tesoro o Archiviazione
Eventuale ricorso in corte d’appello avverso il provvedimento (deroga
alla giurisdizione
Autorità di vigilanza: an della sanzione (Corte d’Appello Roma,
10.11.1994)
Ministro del tesoro: quantum
Divieto di intraprendere nuove
operazioni

D. lg. 415/1996: introduce il 4° co. Dell’art. 107 TUB:
attibuzione alla Banca d’Italia del potere di imporre agli
intermediari ildivieto di intraprendere nuove operazioni
per violazione di norme di legge o di disposizioni
emanate ai sensi del TUB. (evidentemente per violazioni
di qualsiasi gravità)

Potere discrezionale (come per l’impugnativa)
Di nuovo subordinato al provvedimento (e alle valutazioni?)
del M.d.t
Si applica a tutte le attività dell’intermediario e non solo a
quelle relative all’attività cui si riferisce la violazione.
La CANCELLAZIONE dall’elenco
generale
Art. 111 TUB: Canc. Disposta dal M.d.t. “su
proposta dell’Uic”
Soggetti iscritti ex art. 113: se viene meno la “prevalenza”
dell’attività nei confronti del pubblico: procedura apposita
di cancellazione su istanza di parte dall’elenco degli
intermediari ex art. 106, 113 e 155, co 4°: circolare
6.9.96 (allegazione alla domanda di copia degli ultimi
due bilanci approvati. Per le holding, i servizi resi alle s.
partecipate costituiscono anch’esse att. finanziaria)



Intermediari ex Art. 107: la cancellazione
dall’elenco ex art.106 può avvenire solo previa
cancellazione dall’elenco speciale, “da parte
della Banca d’Italia”.(art. 111, 2° co. Modifica del
d.lg.415/1996)
Quest’ultima cancellazione viene disposta solo
ed AUTONOMAMENTE dalla Banca d’Italia
Riguardo alla prima cancellazione, spetta alla BI
il potere istruttorio con riguardo alla
cancellazione degli intermediari dall’elenco
speciale.

Motivi della cancellazione:”gravi violazioni di norme di legge”
o delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto
legislativo”.

Quali potrebbero essere?
Istruzioni della Banca d’Italia ex art. 107 2° co.,
Disp. Attuative dell’art. 11 (raccolta di risparmio tra il pubblico)
Disp. Attuative dell’art. 129 (emissione di valori mobiliari
Art. 146(vigilanza sui sistemi di compensazione e di
pagamento)
Titolo VI del TUB

+ USURA e ANTIRICICLAGGIO




In ordine alla cancellazione dall’elenco speciale: venir meno
dei requisiti quantitativi per 3 bilanci consecutivi. (D.m.t.
13.5.1996)
Non comporta lo scioglimento della società, che può (per
continuare ad operare) modificare l’oggetto sociale)
INFRASTRUTTURE SPA
Infrastrutture S.p.a. (ISpa) è un
intermediario finanziario creato dalla
Cassa Depositi e Prestiti, nell’ambito
delle linee dettate dall’articolo 47 della
legge Finanziaria per l’anno 2002.
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112

autorizza la Cassa depositi e prestiti a costituire
una società
finanziaria per azioni denominata «Infrastrutture
S.p.a.» con capitale iniziale pari a 1 milione di
euro, da versare interamente all'atto della
costituzione, i cui successivi aumenti sono
determinati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze e possono essere
sottoscritti dalla Cassa depositi e prestiti, anche
a valere sulla cartolarizzazione di una parte dei
propri crediti;

scopo di finanziare le infrastrutture e le
grandi opere pubbliche, di concedere
finanziamenti a investimenti per lo
sviluppo economico e di concedere
garanzie per il perseguimento di tali
scopi

Art.8.5 d.lgs 63/2002
La società raccoglie la provvista necessaria mediante
l'emissione di titoli e l'assunzione di finanziamenti. I titoli sono
strumenti finanziari e agli stessi si applicano le disposizioni del testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. L'organo
amministrativo delibera sull'emissione e le caratteristiche dei titoli.
Alla società si applicano( …) le disposizioni contenute nel titolo
V del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ad
esclusione dell'articolo 106, commi 2, 3, lettere b) e c), e 4,
nonchè le corrispondenti norme sanzionatorie previste dal titolo VIII
del medesimo testo unico. La società si iscrive nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107, comma 1, del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 385 del 1993. La Banca d'Italia, tenuto
conto dei compiti istituzionali della società e delle linee direttrici
formulate dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del
comma 4, adotta i provvedimenti specifici nei confronti della società
in materia di vigilanza prudenziale e comunicazioni alla Banca
d'Italia.

Art. 8.2 (dl.63/2002)
Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze può essere disposta la garanzia dello
Stato per i titoli e i finanziamenti di cui al comma
5, per gli strumenti derivati impiegati dalla
società, nonchè per le garanzie di cui al comma
3. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo
stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5
agosto 1978, n. 468.
DOMANDA DI ISCRIZIONE
NELL’ELENCO SPECIALE
DI CUI ALL’ART. 107 TUB.
Soggetti tenuti all’iscrizione ai sensi dell’art.
2, comma 2, del D.M. 13 maggio 1996:
1.
intermediari esercenti attività di finanziamento sotto
qualsiasi forma che abbiano un volume di attività
finanziaria pari o superiore a € 103.291.379,82 ovvero
mezzi patrimoniali pari o superiori a € 5.164.568,99;
2.
intermediari esercenti attività di assunzione in
partecipazione con volume di attività finanziaria pari o
superiore a € 51.645.689,91 ovvero mezzi patrimoniali
pari o superiori a € 25.822.844,95;
3.
intermediari esercenti attività di intermediazione in
cambi con assunzione di rischi in proprio;
Soggetti tenuti all’iscrizione ai sensi dell’art.
2, comma 2, del D.M. 13 maggio 1996:
(segue)
4.
intermediari esercenti l’attività di emissione e gestione
di carte di credito e di debito;
5.
intermediari per i quali ricorrono le condizioni stabilite
dalla Banca d’Italia in armonia con le disposizioni
comunitarie riguardanti il mutuo riconoscimento, ai
sensi dell’art. 18 del T.U.B.
Ai sensi dell’art. 2 del D.M. 2 aprile 1999, sono tenuti ad iscriversi
anche i soggetti che svolgono in via prevalente od esclusiva attività di
concessione di finanziamenti verso il pubblico nella forma del rilascio
garanzie con un capitale sociale versato pari almeno a €
1.032.913,80 e mezzi patrimoniali pari o superiori a € 5.164.568,99.
Verifica dei requisiti.
L’iscrizione
può
qualificarsi
come
quel
provvedimento amministrativo con il quale viene
conferito ad un soggetto un particolare status
giuridico in base all’accertamento della
sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, a
prescindere
da
qualsiasi
apprezzamento
discrezionale.
Ne consegue che l’esito positivo della verifica
dovrebbe imporre l’obbligo di iscrivere l’istante
anche nell’elenco generale.
Presentazione della domanda:

presso la filiale della Banca d’Italia
territorialmente competente;

entro 60 gg. dal verificarsi di una delle condizioni
previste negli artt. 2, comma 2, e 3 del D.M. 13
maggio 1996;

le società di nuova costituzione entro 30 gg.
Dalla comunicazione, da parte dell’ UIC,
dell’iscrizione della società nell’elenco generale.
Contenuto della domanda:
(allegato a)




generalità della persona che sottoscrive la
domanda,
denominazione sociale, sede legale, ammontare
del capitale sociale versato;
estremi del provvedimento di iscrizione
nell’elenco generale;
attività svolta;
Contenuto della domanda: (segue)

esponenti aziendali aventi il requisito della
professionalità;

attestazione della presenza dei requisiti di onorabilità in
capo agli esponenti aziendali;

attestazione dell’accertamento del requisito di onorabilità
dei partecipanti al capitale sociale;

attestazione della forma giuridica di spa, sapa, srl, soc.
cooperativa;
Gli intermediari finanziari che svolgono attività di
finanziamento nella forma del rilascio di garanzie
devono attestare inoltre:

l’ammontare dei mezzi patrimoniali;

i requisiti stabiliti nel cap. V, sezione III-bis,
par.3, delle Istruzioni di vigilanza.
Alla domanda devono essere allegati:

copia dello statuto;

copia del bilancio;

scheda informativa delle attività finanziarie e dei
mezzi patrimoniali (allegato b);

scheda informativa delle attività svolte (allegato
c);
Alla domanda devono essere allegati:
(segue)

elenco degli amministratori, sindaci, direttori
generali, dirigenti muniti di rappresentanza
(allegato d);

elenco dei soci aventi il requisito dell’onorabilità;

relazione sulla struttura organizzativa secondo
lo schema di cui al cap. VI delle Istruzioni di
Vigilanza.
STATUTO DELLE
SOCIETÀ ISCRITTE
ALL’ELENCO
GENERALE
Premessa:
la legislazione speciale riserva lo svolgimento di
determinate attività a soggetti specifici.
al fine di soddisfare le condizioni per la
costituzione di una società, l’individuazione
dell’attività
deve
essere
effettuata
con
precisione.
L’art. 106 T.U.B. riserva agli intermediari iscritti
all’elenco generale una serie di attività finanziarie:




assunzioni di partecipazioni;
concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
prestazione di servizi di pagamento;
intermediazione in cambi.
Tali attività vengono spesso inserite negli statuti
societari in qualità di “attività strumentali” o
“secondarie”.
È necessario individuare in quali casi tali attività
siano sottoposte a riserva, a favore di
determinati soggetti, e in quali casi esse devono
costituire l’oggetto esclusivo di una società.
Classificazione dei soggetti che svolgono le
attività finanziarie di cui all’art. 106 TUB:

a) le società che svolgono tali attività nei confronti del
pubblico devono avere oggetto esclusivo e sono
soggette alla disciplina di cui al titolo V T.U.B;

b) le società che non svolgono le attività nei confronti del
pubblico possono svolgerle anche “in via prevalente”
(oggetto non esclusivo) e sono soggette alla disciplina di
cui all’art. 113 T.U.B;

c) se le attività non vengono svolte nei confronti del
pubblico, ne in via prevalente, possono essere inserite
nello statuto di ogni società in qualità di “attività
strumentali”.
Cosa si intende per “pubblico”.
L’art. 5 del D. M. 6 luglio 1994 chiarisce che le
attività di cui all’art. 106 T.U.B. “sono esercitate
nei confronti del pubblico qualora siano svolte
nei confronti dei terzi con carattere di
professionalità”.


Non rientrano le attività esercitate nei confronti
di società controllanti, controllate o collegate.
Ci sono opinioni contrastanti sull’opportunità di
considerare i soci “terzi”.
La professionalità.

Non ha rilevanza in sede di costituzione e non
deve essere menzionata nello statuto sociale.

Assume rilevanza nel corso dello svolgimento
dell’attività.
Le altre attività esercitabili.
L’art. 106 dispone che gli intermediari iscritti all’elenco generale
“possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le
riserve di attività previste dalla legge”.

Il D.M. 6 luglio1994, all’art. 8, autorizza lo svolgimento di “attività
strumentali e connesse” e consente espressamente lo svolgimento
di quelle previste all’art. 1, comma secondo, lett. f) n. da 2 a 12 e 15
del T.U.B.

L’art 18 del d.lgs. 58/1998 (T.U.F) autorizza gli intermediari iscritti
all’elenco speciale di cui all’art.107 ad esercitare i servizi di
negoziazione per conto proprio, limitatamente ai derivati, e di
collocamento.
Verifica dei requisiti richiesti ai fini
dell’iscrizione nell’elenco generale.

In sede di redazione dell’atto costitutivo, il notaio è
tenuto a verificare solo i requisiti inerenti alla struttura
societaria, in mancanza dei quali dovrebbe adottarsi una
modifica statutaria ex art.1346 c.c.(forma, capitale,
oggetto).

Per la costituzione delle società iscritte al elenco di cui
all’art. 113, la verifica non ha senso dato che il requisito
della “prevalenza” risulta dai bilanci di due esercizi
successivi all’iscrizione.
Operazioni finanziarie strumentali.


Finalizzate alla realizzazione dell’oggetto sociale.
Inserite in clausole “omnicomprensive”.
E necessario distinguere gli “atti” dalle “attività”.
“L’attività” presuppone il compimento di una serie di atti
per uno stesso scopo, quindi un esercizio professionale
dell’attività stessa.
illegittimità dello statuto per violazione di norme
imperative.
Indicazione analitica delle operazioni
strumentali.
La prassi di includere, nella formulazione
dell’oggetto sociale, l’indicazione analitica delle
operazioni strumentali non è utile al fine di
determinare la legittimità delle operazioni stesse.
Infatti:




tali elenchi non costituiscono e non integrano
l’oggetto sociale;
l’individuazione in concreto di una tipologia di atti
non determina l’automatica inerenza degli stessi
all’oggetto sociale;
è necessario valutare in concreto se un
determinato atto risulti strumentale all’attività
della società;
non è possibile prevedere tutte le tipologie di atti
che potrebbero risultare necessari.
Redazione della clausola.
E’ necessario che nello statuto sia resa
chiara la distinzione delle operazioni
finanziarie “strumentali” dall’oggetto sociale
vero e proprio, attraverso espressioni come:
“in via occasionale”, “in via strumentale al
conseguimento dell’oggetto sociale”, etc.
BIBLIOGRAFIA
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


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del pubblico ex art. 113 TUB: disciplina generale e di dettaglio”, Rivista di diritto bancario
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bancarie»”, Diritto della banca e del mercato finanziario, 1999, n. 4, pag. 472.
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dell’Ufficio Italiano dei Cambi (U.I.C.) sugli intermediari finanziari”, Diritto della banca e del
mercato finanziario, 2003, n. 3, pag. 434.
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del risparmio – profili notarili, Comitato regionale notarile lombardo –, 1998, pag. 130.
V. Santoro, “Le società finanziarie”, GIUFFRÈ 2000.
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intermediazione”, EGEA, 2002.
S. Amorosino, C. Rabitti Bedogni, “Manuale di diritto dei mercati finanziari”, Giuffrè 2004.
A. Carretta, “Gli intermediari finanziari non bancari”, EGEA, 1995.
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Gli intermediari residuali