Impianti termici: da giugno obbligatori i nuovi libretti Dal prossimo 1° giugno tutti gli impianti termici dovranno essere muniti di un libretto d’impianto per la climatizzazione e in occasione di interventi di controllo ed eventuale manutenzione di un rapporto di efficienza energetica (in questo caso fanno eccezione gli impianti alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili). È quanto prevede il D.M. sviluppo economico 10 febbraio 2014 che contiene il modello di libretto e quello del rapporto, di cui al D.P.R. 74/2013. Il nuovo libretto, conforme al modello riportato all’Allegato I del provvedimento, sostituirà tutti quelli che fanno riferimento alla normativa precedente (attuali “libretti d’impianto” e “libretti di centrale”) Dal mese di luglio 2013 sono in vigore, nel nostro Paese, il D.P.R. 74/2013 e il D.P.R. 75/2013: sulla base di questi decreti, l’Italia si è adeguata alla normativa europea in tema di esercizio, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale, il raffrescamento estivo e la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari; inoltre, ha fissato le regole per la tempistica dei controlli per l’efficientamento degli impianti, i requisiti delle figure e degli organismi che possono occuparsi delle ispezioni e i limiti per i valori delle temperature ambiente. In particolare, il D.P.R. 74/2013 è relativo agli impianti di climatizzazione (invernale ed estivo) e stabilisce anche i parametri per gli esperti della certificazione energetica degli immobili. Relativamente alle verifiche di efficienza energetica, queste vanno eseguite da personale (o ditte) specializzate e riconosciute ai sensi del D.M. 37/2008 e secondo le istruzioni del produttore l’impianto. Le operazioni di controllo, ed eventualmente manutentive, hanno la finalità di garantire una piena efficienza energetica e riguardano in particolare il sottosistema di generazione, la presenza e la funzionalità dei sistemi di regolazione della temperatura centrale e locale nei locali climatizzati e la presenza e la funzionalità dei sistemi di trattamento dell’acqua. Questi controlli hanno tempistiche variabili sulla base della tipologia e della potenza dell’impianto. Per quanto concerne i soggetti responsabili dell’esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva, il decreto stabilisce che, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica, questi sono identificati con il responsabile dell’impianto che, a livello condominiale è rappresentato dall’amministratore di condominio. Questo può, tuttavia, delegare a un terzo responsabile dietro consenso dell’assemblea condominiale, ma non può farlo nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. FIAIP News24, Numero 10 - maggio 2014 Le novità introdotte Il D.M. 10 febbraio 2014, entrato in vigore l’8 marzo u.s., ha definito i nuovi i modelli da seguire per la compilazione del libretto di impianto ( per tutti gli impianti termici di climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria) e per la redazione del rapporto di efficienza energetica (da svilupparsi in caso di interventi di controllo e manutenzione), come previsto dal D.P.R. 74/2013. Entrambi i modelli saranno obbligatoriamente applicabili a partire dal prossimo 1° giugno. Il libretto d’impianto Il libretto d’impianto, dunque, dovrà essere obbligatoriamente abbinato a tutti gli impianti termici a partire dal 1° giugno 2014 e uniformarsi all’Allegato I del provvedimento. Al termine delle varie schede presenti nell’Allegato I (vedi dettaglio nel riquadro 1 ), il decreto riporta le indicazioni per la compilazione delle stesse con completezza di dati. Ricordiamo che sulla base delle indicazioni stabilite dal decreto, il libretto di impianto va abbinato sia ai tradizionali impianti termici per il riscaldamento degli ambienti (in sostituzione dei vecchi libretto di impianto e di centrale conformi al D.M. 17 marzo 2003), sia agli impianti termici adibiti alla climatizzazione estiva quali i condizionatori d’aria; lo stesso dicasi per gli scambiatori di calore e gli impianti di cogenerazione adibiti al riscaldamento degli ambienti Il rapporto di efficienza energetica Relativamente al rapporto di efficienza energetica, così come già previsto nel D.P.R. 74/2013 (Allegato A), questo va redatto al termine degli interventi di routine per il controllo dell’efficienza dell’impianto e di eventuali interventi manutentivi che ne possano garantire il corretto funzionamento. Come per il libretto impianto, anche il rapporto efficienza energetica va compilato obbligatoriamente dal 1° giugno 2014 sulla base dei modelli inseriti nel nuovo provvedimento negli Allegati dal II al V I rapporti riguarderanno: gli impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale >10 kW ; gli impianti termici di climatizzazione estiva di potenza utile nominale >12 kW , con o senza produzione di acqua calda sanitaria. Il responsabile dell’impianto La compilazione del libretto impianto e del rapporto efficienza energetica, l’aggiornamento in caso di verifiche e interventi manutentivi sull’impianto, il possesso e l’obbligo di esibirlo in caso di controlli, è compito del responsabile dello stesso impianto che si identifica, sulla base della tipologia dell’immobile: nel soggetto che occupa, a qualsiasi titolo, la singola unità immobiliare residenziale; nello stesso proprietario della singola unità immobiliare residenziale, in caso non fosse locata; nell’amministratore di condominio in caso di immobili residenziali dotati di impianti termici centralizzati; nel proprietario o nell’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche. Ciascuna di queste figure, tuttavia, può delegare le proprie responsabilità a un soggetto terzo, il cosiddetto “ terzo responsabile ”.Nel momento in cui, dunque, un privato, un amministratore, un’azienda o il proprietario dell’impianto termico decide di affidare le responsabilità relative alla manutenzione e alla conduzione del proprio impianto a un altro soggetto, questo si configura nel terzo responsabile, soggetto che deve essere in possesso di determinate capacità tecniche, economiche e organizzative e che ha il compito di provvedere alle attività di esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto, non essendo possibile attribuire queste tre differenti funzioni a soggetti diversi. Con la recente approvazione della legge 9/2014, nota come piano “Destinazione Italia”, di conversione con modificazioni del D.L. 145 del 23 dicembre 2013, il terzo responsabile assume un ruolo ben definito e la sua funzione può essere svolta anche dalle imprese individuali alle quali il proprietario dell’impianto può affidare i compiti di manutenzione e controllo della sicurezza (vedi articolo pubblicato sul Consulente immobiliare n. 949 a pag. 511). FIAIP News24, Numero 10 - maggio 2014 Impianto di cogenerazione per utenze condominiali Fra gli impianti ai quali è necessario abbinare un libretto impianto e un rapporto di efficienza energetica, vi sono anche quelli di cogenerazione. Ma cos’è la cogenerazione: è il processo di produzione simultaneo di due differenti forme di energia, quella elettrica e quella termica, che prende origine da una singola fonte di energia primaria (o combustibile) e si realizza attraverso un unico impianto integrato. Il principio su cui si basa questo processo, è il recupero del calore generato durante la fase di produzione di energia elettrica, che viene reimpiegato per la produzione di energia termica. Questo comporta, conseguentemente, un risparmio dei costi di gestione e una riduzione significativa di emissioni di CO 2 nell’atmosfera. Questa tipologia impiantistica va impiegata ovviamente dove è necessaria una contemporanea richiesta di energia elettrica e termica e le realtà condominiali iniziano a interessarsi al loro impiego. La sua tecnologia impiantistica è così configurata ( figura 1 ): motore, in genere un motore alternativo a combustione interna (ma può essere anche a ciclo combinato o a turbina) alimentato di solito a gas naturale, che permette facili adattamenti alle variazioni di carico, che comporta bassi costi di manutenzione e lieve rumorosità che richiede opere di attenuazione; generatore elettrico per la produzione di energia; - scambiatore di calore per il recupero termico; - impianti di regolazione e di connessione alla rete elettrica e termica. Sostanzialmente, l’impiego di un impianto di cogenerazione lì dove la richiesta di calore è più o meno continua, come nei complessi condominiali, offre tre importanti possibilità: - un alto rendimento complessivo dei motori che arriva oltre l’80%; - una scarsa emissione di CO 2 ; la possibilità per i complessi condominiali, di realizzare impianti di cogenerazione senza investire capitali propri, ma di affidarsi totalmente ai “servizi energia” forniti dalle ESCO che garantiranno energia termica ed elettrica a prezzi competitivi rispetto al libero mercato. (Ivan Meo e Angelo Pesce, Il Sole 24 ORE – Consulente Immobiliare, 15 aprile 2014 n. 950)