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Commissioni
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filemoledi 14 settembre 1977
XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Igiene e sanitiì)
I N SEDE REFERENTE
MERCOLEDì
14 SETTEMBRE 1977, ORE 9,30.
- Presidenza del 1)Tesidenle MARIAELETTA
MARTINI.- Interviene per i l Governo il
Sotlosegretario di Stato per la s a n i t j Ferdinando Russo.
Disegno e proposte di legge:
Istituzione del servizio sanitario nazionale
(1252) (Parere della I , I l , 111, IV, V , VI, VII,
VIII, XII e XIII Commissione) ;
Triva ed altri: Istituzione del servizio sanitario nazionale (971) (Parere della I , I l , V , VI,
VIII, X I I e XIII Commissione);, .
Gorla ed altri: Istituzione. del servizio sanitapio nazionale (1105) (Parere della I , 11, V I ,VI,
VIII, X I I e XIII Coniniissione) ;
Tiraboschi ed altri : Istituzione del servizio
sanitario nazionale (1145) (Parere della I, I l , VI
V I , VIII, X I I e XIII Commissione);
Zanone ed altri: Istituzione del servizio sanitario pubblico (1271) (Parere della I, I l , V , VI,
VIII, XII e XIII Commissione).
(Seguilo dell’esame e rinvio).
La Commissione prosegue l’esame del
testo unificato predisposto dal Comitato ristretto.
Si passa all’articolo i9 che è del seguente tenore:
ART. 19.
(Disciplina sui f a r m a c i ) .
La produzione e la distribuzione dei farmaci devono essere regolate d a criteri coerenti con gli obiettivi del servizio sanitario
iiazionale, con la funzione sociale del far-
inaco e con la prevalelite finalitti pubblica
della produzione.
I1 Parlamento della Repubblica detta
norme:
per la disciplina della registrazione dei
farmaci e per indirizzare la produzione farmaceutica alle esigenze del servizio sanitario nazionale;
per la revisione programmata delle iiiiborixzazioni già concesse per le specialili
niedicinali in armonia con le norme a tal
fine previste dalle direttive della Comurirliì
economica europea;
per la disciplina dei prezzi dei farInaci, mediante una corretta melodologin
per la valubazione dei costi;
per In individuazione dei presidi autorizzali c la definizione dnllc modalilii di
sperimenlazione clinica precedente la regis t riu ione ;
per la breveltabilità dei farmaci.
I1 ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, approva con proprio decreto i l prontuario terapeutico del
servizio sanitario nazionale su proposta di
un comitato così composto:
il minisl.ro della sanilti, che lo presiede;
1 1 direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanith;
i l direttore dell’Istituto superiore di
sani tà;
i diret,tori dei laboratori di farmacologia e di chimica del f,armaco dell’Islitu!o
superiore di sanità;
selte espert.i nominati dal ministro delIn sanila, scelbi fra d0cent.i universitari di
farmacologia e di medicina clinica, fra me-
2.1 - Bollellino delle Coinmissioni
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dici e farmacisti dipendenti o convenzionati con le strutlure del servizio sanitario
riazionale;
un rappresentante del Ministero dell’industria, commercio e artigianato;
due esperti di economia sanitaria proposti dal Consiglio nazionale delle ricerche;
tre esperti proposti dalle regioni attraverso la commissione interregionale di
cui all’articolo 13 della legge 16 maggio
1970, n. 281.
I l prontuario terapeulico del servizio satario nazionale dovrà uniformarsi ai principi dell’efficacia terapeutica, della economicità del prodotto e della semplicità e
chiarezza nella classificazione.
Il ministro della sanità provvede entro
i l 31 dicembre di ogni anno ad aggiornare
i l prontuario terapeutico.
Fino all’approvazione del prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale, di
cui al presente articolo, resta in vigore il
prontuario di cui all’articolo 9 della legge I 9 agosto 1974, n. 386.
Dopo che il relatore Morini ha ilIusl,ra.Io i l tesio dell’articolo e dopo interventi dei
deput8t.i Casapieri, Triva, Palopoli e Forni e del Sotfosegrclario Russo, che s u g p
riscono alcuni miglioramenti al k s t o , la
Commissione approva l’articolo 19 così miotlifica.to:
lii
ART. 19.
(Disciplina sxi farmaci).
La produzione e la distribuzione dei farmaci devono essere regolale d a criteri coerenti con gli obiettivi del servizio sanitario nazionale, con la funzione sociale del
farmaco e con la prevalente fiiialith p i i b
blica della produzione.
Il Parlamento della Repubblica della
norme:
per la disciplina della autorizzazione
;alla immissione in commercio dei farmaci,
per i controlli di qualità e per indirizzare
la produzione farmaceutica alle esigenze del
servizio sanitario nazionale;
per la revisione programmata delle autorizzazioni già concesse per le specia!ità
medicinali in armonia con le norme a tal
fine previste dalle dirctlive dclla Comiiiiilk
economica europea;
Mercoledì 14 sellembre i977
per la disciplina dei prezzi dei farmaci, mediante una corretta metodologia per
la valutazione dei costi;
per la individuazione dei presidi aulorizzati e la definizione delle modalith di
sperimentazione clinica precedente la autorizzazione alla immissione in commercio;
per la brevettahilità dei farmaci.
I1 ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, approva con proprio decreto il prontuario terapeutico del
servizio sanitario nazionale su proposta di
un comitato così composto:
i l ministro della sanitk, che lo presiede;
i l direttore generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità;
i l direttore dell’Istitato superiore di
sanità;
i direttori dei laboratori di farmacologia e di chimica del farmaco dell’Istituto
superiope di sanith;
sette esperti nominati dal ministro della sanità, scelti fra docenti universitari di
farmacologia e di medicina clinica, fra medici e farmacisti dipendenti o convenzionati con le strutture del servizio sanitario na7, i o n al e;
un rappresentante del Ministero della
industria, commercio e artigianato;
due esperti di economia sanitaria proposbi dal Consiglio nazionale delle ricerche;
Ire esperti designati dalle regioni. ‘Fal i esperti vengono scelti dal Presidente del
Consiglio in m a rosa composta d a 2i designati d a ciascuna regione n statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale (Sicilia,
Sardegna, Valle d’Aosta e Friuli Venezia
Ciulia) e dalle province di Trento e Bolzano.
Il prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale deve uniformarsi ai principi dell’efficacia terapeutica, della economiciti del prodotto, della semplicità e chiarezza nella classificazione e dell’esclusione
dei prodotti d a banco.
Il Ministro della sanith provvede entro
il 31 dicembre di ogni anno ad a,g’
0 iornare
i l prontuario terapeutico con la procedura
di cui al terzo comma del presente articolo.
Fino all’approva7.ione del prontuario terapeutico del servizio sanitario nazionale,
di cui al presente articolo, resta in vigore
i l proìiluario d:i cui all’articolo O della le?Se 19 agosto 1974, n. 386.
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Si passa all’articolo 20 che è del seguente tenore:
ART. 20.
( I k bblicitd e informazione scienlifìcn
sul f a r m a c o ) .
Sino alla entrata in vigore di una nuova
discipllina generale sulla materia di cui al
precedente arbicolo 4 fatto divieto di propaganda e d i . pubblicità di tutti i medicamenti con ogni mezzo, ivi compresa la
stampa e la radiotelevisione.
I1 ministro della sahitA, senlito il Consiglio sanitario nazionale, viste le proposte
delle regioni, dell’Istituto superiore di sanità e degli istituti universitari e di ricerca, nonché delle industrie farmaceutiche,
tenuto conto delle direttive comunitarie, predispone programmi annuali per l’informazione scientifica s u i farmaci, finalizzati anche ad iniziative di educazione sanitaria, e
detta norme per la regolamentaaione del
predetto servizio e dell’attività degli informatori scientifici.
I1 servizio di informazione scientifica sui
farmaci, da consentire solo alle ,imprese
titolari delle registrazioni oggetto delle informazioni e deNe competenti st.rutture del
servizio sanitario naaionale, è posto sotlo i l
controllo del Ministero della sanith.
Dopo che i l relatore Morini ha illustrato
i l testo e dopo interventi dei deputati Tiraboschi, Marraffini, Triva e Palopoli, che
suggeriscono modifiche intese a rendere più
chiaro l’articolato, la Commissione approva
l’articolo 20 così modificato:
ART. 20.
(Pubblicìkì e informazione Scientifica
sul farmaco).
L’informazione scientifica sui farmaci è
compito del servizio sanitario nazionale.
Sino alla ent.rala in vigore di una nuova disciplina generale sulla materia di cui
al precedente articolo è fatto divieto di
propaganda e di pubblicità di tutti i medic.amenti con ogni mezzo, ivi compresa la
stampa e la radiotelevisione.
Il ministro della sanità, sentito i l Consiglio sanitario nazionale, viste le proposte
delle regioni, dell’Istituto superiore di saiiità e degli istituti universitari e di ricer-
1Mercoledi / 4 sette?nbre 1977
ca, nonché delle industrie farmaceutiche,
tenuto conto delle direttive comunitarie,
predispone un programma annuale per l’informazione scientifica sui farmaci, finalizzato anche ad iniziative di educazione sanitaria, e detta norme per la regolamentazione del predetto servizio e dell’attività
degli informatori scientifici.
Nell’ambit,o del programma annuale di
cui al precedente comma l’informazione
scientifica sui farmaci pub essere svolta
anche da imprese titolari delle autorizzazioni alla immissione in commercio dei
medicinali, previa autorizzazione e sotto il
controllo del Ministro della sanità.
Si passa all’articolo 21 che B del seguente tenore:
ART. 21.
( Lìbrello personale sanitario e d i rischio).
Le unità sanitarie locali forniscono gratuitamente i cittadini di un libretto sanitario personale. I1 libretto sanitario riporta
i dati caratteristici principali sulla salute
dell’assistito. L’unità sanitaria locale provvede alla compilazione ed all’aggiornamenlo del libretto sanitario personale, i cui
dati sono rigorosamente coperti dal segreto
professionale.
11 libretto 6 custodito dall’interessato o
da chi esercita la patria potestB e pub
essere richiesto solo dal medico nell’esclusivo interesse della protezione della salute
dell’intestatario.
Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, B approvato il modello del
libretto sanitario personale comprendente le
indicazioni relative agli eventuali rischi
professionali.
Con lo stesso provvedimento sono determinate le modalità per la graduale distribuzione a tutti i cittadini, a partire dai
nuovi nati, tramite i competenti servizi regionali, del libretto sanitario.
Con altro decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del ministro della sanith, sentito il Consiglio sanitario nazionale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori e datori di lavoro, viene
stabi1it.o i l modello del registro dei dati
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ambientali, biostatistici e di rischio, che
deve essere tenuto presso ogni azienda.
I dati complessivi derivanti dai libretti
sanitari, facendo comunque salvo i l segreto professionale, vengono utilizzati a scopo
cpidemiologico, oltre che di aggiornamento
e di miglioramento dell’attivitii sanitaria
d a parte delle unità sanitarie locali, delle
regioni e del Minislero della sanith.
11 relatore Morini illustra i l testo dell’articolo, sul quale intervengono i deputati ‘I’iraboschi, Triva, Casapieri e Palopoli
pcr suggerire alcuni miglioramenti. Dopo
che il relatore Morini ha ribadilo l’esigenza di approfondire, eventualmente con un
artico1.o apposito, i l problema di un sistema informativo nell’ambito del servizio sanitario nazionale, la Commissione approva
l’articolo 22 nel seguente testo modificato:
Mercoledi 14 seltenabre i977
nazionale e le organizzazioni siridacal i dei
lavoratori e dei datori di lavoro, viene stabilito i l modello del registro dei dati ambientali, biostalistici e di rischio, che deve
essere tenuto presso ogni azienda.
I dati complessivi derivant,i dai 1 ibre! I i
sani tnri, facendo comunque salvo i l segrel o professionale, vengono utilizzati a scopo
epidemiologico, oltre che di aggiornamento
e di miglioramento dell’attivilà sanitaria d a
parte delle unità sanitarie locali, delle regioni e del Ministero della sanità.
Si passa all’arlicolo 22 che i: dcl seguente tenore:
AHT. 22.
( S e m i z i o d i ussistenzu religiosu)
Presso le strutture di ricovero del servizio sanitario nazionale è ,assicurata l’assistenza religiosa.
L’ordinamento del servizio di assislenm
religiosa cattolica è determinato di intesa
con gli ordinari dlocesani competenti per
tcrritorio; quello deali altri culti di intesii
con Ic aut,orith religiose compe1ent.i per tcrr i Lori o.
T,e unil,B sanitarie locali forniscono g a 1.uitament.e i cil.tadini di un libretto sanilitri0 personale. I1 libretto sanitario riporta i dati carat.terislici principali sulla saItit,e dell’assistito. L’unitA sanitaria locale
Ilopo illustrazione del relatore Moi*ini e
provvcde alla compilazione ed all’aggiordopo inlerventi dei deputati Palopoli? Marnnmento del libretto sanitario personale, i
rilfirii c Tiraboschi (chc dichiara di ast.ccui dati sono rigorosamente coper1.i dal senersi a nome del gruppo socialista in quangrclo professionale.
lo, premesso che l’assistenza re1 igiosa deve
T I libretto è custodito dall’iiiteressato o
essere assicura1.a a chi la richieda, questo
da chi esercita la patria potestà e pub e:articolo risulta superfluo anche perche già
sere richiesto solo dal medico nell’escluinserito nella legge ospedaliera), la Comsivo interesse della protezione della salutc
missione approva l’articolo 22, così modifirlell’intestatario.
cato su suggerimento del deputato Palopoli:
Con decreto del Presidente del Corisiglio
dei ministri, su proposta del ministro della sanit.8, Fentito il Consiglio sanitario naART. 22.
zionale, previa deliberazione del Consiglio
(Servizio di assistenza Tebigioso).
dei ministri, è approvato il modello del libretto sanitario personale comprendente le
Presso le strutture di ricovero del serin d icnzioni relative agli eventuali rischi
vizio Sanitario nazionale è assicurata l’asprofessionali ed all’evenluale esposizione a
sistenza religiosa a chi lo richieda.
rischi in relazione alle condizioni di .:il?
A tal fine l’unità sanitaria locale prove di lavoro.
vede
per i l servizio di assistenza religiosa
Con lo stesso provvedimento sono decattolica
d’intesa con gli ordinari dioceterminate le modalila per la graduale disani
competenti
per territorio e per gli alstribuzione a tutti i cittadini del l i h ~ ~ e f f o
tri
culti
d’intesa
con le rispettive autorità
sanitario, a partire dai nuovi nati.
religiose competenti per territorio.
Con decreto del Presidente del C o n i T I Fe,euito del dibattito B quindi rinviatn
d i o dei ministri, su proposta del mini2fi.n
ad altra seduta.
della sa.iiith. sentito i l Consiglio sanitario
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In fine di seduta il Sottosegretario Russo fornisce i chiarimenti chiesti la scorsa
settimana circa l’erogazione delle somme
stanziate ad integrazione del fondo nazionale ospedaliero per i l i975 e 1976.
Ricordato che la Banca d’Italia aveva
co m u n i ca t o, a 1 ni om en t o de I I ’a pp rova zi on e
del relativo provvedimento legislativo, la
disponibilitii ad erogare in tempi brevi 1.100
dei 1.650 miliardi previst.i, informa che al
momento attuale tale banca ha precisato che
stanno affluendo agli ospedali 250 miliardi,
dati ai comuni per debiti dei coniuni verso gli ospedali; contemporaneamente sont)
stati messi a disposizione 175 miliardi delle somme destinate al ripiano dei debiti relativi al 1974. Queste erogazioni hanno ritardato l’inizio dei versamenti integrativi
del fondo oapedaliero per i l 1975 e 1976:
la Banca d’Italia, relativamente ai 1.100 miliardi prima citati, ne prevede I’erogazione
entro la prima quindicina di ottobre. Il
sottosegretario precisa inoltre che da parte
delle regioni, della FIARO e delle mutue,
è stata fatta pressione agli enti ospedalieri
perché mettano a disposizione la documenIlazione relativa ai debiti pregressi.
Quanto alle previsioni per i l 1977 e per
i l 1978, i l sottosegretario informa che è stata predisposta la relazione per i l CIPE con
tutti i dati necessari per mettere questo
organismo in grado di deliberare n breve
scadenza; si augura che la riunione del CIP E sia fissata quanto prima, in modo che
i 1 Governo possa presentar,e al Parlamento
entro settembre i l disegno di legge di integrazione del fondo ospedali,ero per il 1977.
Circa i dati sulla base dei quali formulare
le previsioni relative al 1977 e 1978, il sottosegretario precisa che i l riferimento sono
state le previsioni di spesa formulate dal
CIPE per i l i975 (3.300 miliardi) e per i l
i976 (3.750 miliardi), per altro approssimate per difetto. Dall’analisi delle voci di spesa relative a tali anni e degli incrementi
prevedibili si ricava che nel 1977 la spesa
per i l personale raggiungeri4 i 2502 miliar-
Mercoledì. 14 sellembre 1957
di, con u n aumento di 410 miliardi rispetto al 1976, mentre per le altre spese è ipotizzabile un incremento del 19 per cento circa; in totale quindi la spesa per la spedalità pubblica nel 1977 è stata calcolata in
3.872 miliardi (21,81 per cento in più rispelto al 1976); quanto alla spesa per la
spedalità privata è stata calcolata pari a
663 miliardi, con u n incremento del 18 per
cento.
I1 totale della spesa ospedaliera prevista
per i l i977 ammonta quindi a 4.515 miliardi, con un incremento del 20’04 per
cento rispetto al 1976; mentre per i l 1978
i l dato globale è di 5.135 miliardi, con un
incremento del i3,73 per cento rispetto al
1977. Soffermandosi ad illustrare dettagliataniente questi dati il sottosegretario osserva che essi tuttavia non tengono conto né
del problema degli interessi passivi maturati per i ritardati pagamenti, nè delle
somme che le regioni hanno incassato dagli ospedali e che non vengono versate al
fondo ospedaliero. Queste voci andranno
tenute presenti dal CIPE ai fini della valutazione dell’effettivo fabbisogno del settore
ospedaliero negli anni 1977 e 1978.
I deputati Palopoli e Lussignoli, nel
ringraziare i l sottosegretario per le informazioni fornite, ribadiscono le preoccupazioni sul problema sia degli interessi passivi sia del pagamento del debito pregresso
e l’esigenza di erogare i i.iO0 miliardi al
più presto, possibilmente nello stesso mese
di settembre.
I1 deputato Triva, cui si associa il deputato Morini, chiede al Presidente di invitare i l ministro del bilancio a voler disporre quanto prima la riunione del CIPE
su questi problemi.
Il Presidente Martini assicura che si farà carico di trasmettere la sollecitazione
richiesta.
LA
SEDUTA TERMINA ALLE
li,&.
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