TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
NEGLI APPALTI PUBBLICI
Concordato Senago, 16/03/2011
OBBLIGO DI TRACCIABILITA’
•
Bando di gara O.R. Ancona
•
Servizio gestione e manutenzione apparecchi biomedicali
•
Art.11 del contratto in bozza allegato al bando:
“L’appaltatore si assume l’onere della tracciabilità dei flussi finanziari legati agli
appalti, attraverso l’attivazione di conti correnti dedicati, ai sensi dell’art.3 della
L.136/13.08.2010 e s.m.i. L’appaltatore si impegna altresì a dare immediata
comunicazione alla S.A. ed alla Prefettura dell’eventuale inadempimento della
propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di cui sopra. ……”omissis”…..
Qualora l’appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente atto
può essere risolto di diritto, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da
comunicarsi con lettera a.r. da parte della S.A. ….omissis…
Il contratto di subappalto dovrà prevedere apposita clausola con la quale il
subappaltatore e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all’appalto assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui all’art.3 della L.136/13.08.2010 e s.m.i.
•
Art. 14 del contratto in bozza allegato al bando:
“……Costituisce causa di risoluzione del contratto la mancata tracciabilità,
attraverso conti correnti dedicati, dei flussi finanziari legati agli appalti ai sensi
della Legge 136/13.08.2010 e s.m.i”.
NORMATIVA
• Art. 3 Legge 136/2010 (antimafia)
modificato
• dalla Legge 217/2010 conversione D.L. 187/2010
• AVCP - Determinazioni n. 8/2010 e n.10/2010
OBBLIGO DI TRACCIABILITA’
Le norme sulla tracciabilità si applicano a tutti i
contratti d’appalto pubblico o di concessione
stipulati tra operatore economico ed ente pubblico,
indipendentemente dall’esperimento o meno di
una gara per l’affidamento dell’opera o del servizio
e senza deroghe per gli appalti di modico valore.
OBBLIGO DI TRACCIABILITA’
• Contratti d’appalto stipulati dopo 7/9/2010
• Contratti d’appalto stipulati prima 7/9/2010
(art.6 comma 2 DL 1987/2010 coordinato con L.217/2010)
dovranno essere adeguati entro il 17/6/2011 altrimenti si
considereranno automaticamente adeguati ai sensi
dell’art.1374 c.c. per evitare la nullità assoluta
Viene inserito quindi un nuovo obbligo di legge che dovrà
essere garantito con le definitive.
(Forse più che all’art.1374 c.c. sarebbe stato più pertinente
il richiamo all’art.1339 c.c.)
OBBLIGO DI TRACCIABILITA’
1.Contratti appalto lavori,servizi,forniture
2.Contratti esclusi dal Codice (Titolo II Parte I)*
3.Concessioni lavori pubblici e servizi (art. 30 Codice)
4.Contratti partenariato pubblico – privato (comprese
locazioni finanziarie)
5.Contratti subappalto e subforniture
6.Contratti in economia
* Contratti di commercio materiale bellico, contratti segregati, contratti aggiudicati in base a norme
internazionali
OBBLIGO DI TRACCIABILITA’
Soggetti obbligati (art.3 comma 1 L.136/2010):
1. Appaltatori
2. Subappaltatori / Subcontraenti
3. Concessionari di finanziamenti pubblici
OBBLIGO DI TRACCIABILITA’
Amministrazioni aggiudicatrici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Amministrazioni statali
Enti pubblici territoriali
Enti pubblici non economici
Organismi di diritto pubblico
Associazioni, consorzi costituiti dai predetti soggetti
Imprese pubbliche
OBBLIGO DI TRACCIABILITA’
I soggetti di cui all’art.3 comma 1 L.136/2010 devono:
• utilizzare uno o più c/c bancari o postali dedicati,
anche non in via esclusiva, alle commesse
pubbliche sia per i pagamenti che per gli incassi.
• registrare tutti i movimenti relativi a lavori, servizi e
forniture sui c/c dedicati e devono effettuarli tramite
bonifico bancario o postale ovvero con strumenti
idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni
come Ri.Ba (Ricevute Bancarie Elettroniche) ma non
il RID (Rapporti Interbancari Diretti).
OBBLIGO DI TRACCIABILITA’
I soggetti di cui all’art.3 comma 1 L.136/2010 devono:
• riportare il codice CIG (codice identificativo di gara
attribuito dall’AVCP su richiesta della S.A.) e il codice
CUP (codice unico di progetto) per ogni transazione
• comunicare alla S.A. gli estremi dei c/c dedicati
entro 7 gg dall’accensione
• inviare alla S.A. copia di tutti i contratti
sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti
OBBLIGO DI TRACCIABILITA’
Art. 3 comma 8 L.136/2010
La stazione appaltante nei contratti di lavori, servizi e
forniture inserisce, a pena di nullità assoluta, una
clausola con la quale gli appaltatori assumono gli obblighi
di tracciabilità dei flussi finanziari.
Art. 3 comma 9 bis L.136/2010
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
determina la risoluzione del contratto.
Escussione della definitiva
Obbligo risarcitorio del garante a seguito di
inadempimento ad un obbligo di legge.
OBBLIGO DI TRACCIABILITA’
Quantificazione dei danni?
Nei limiti del massimale della definitiva eventualmente
ridotta in virtù dei S.A.L.
Capire qual è il pregiudizio patrimoniale subito dalla S.A.:
• maggior costo dell’appalto inteso come differenziale tra aggiudicatario e
secondo classificato (se risoluzione interviene all’inizio)
oppure
• costo da riappalto (se risoluzione interviene dopo esecuzione parziale
delle opere)
OBBLIGO DI TRACCIABILITA
Fino alla scadenza del periodo transitorio (17/6/2011)
potranno essere fatti tutti i pagamenti richiesti in
esecuzione del contratto anche se lo stesso è privo della
clausola di tracciabilità e del CIG (codice identificativo di
gara).
OBBLIGO DI TRACCIABILITA
•I pagamenti per fideiussioni stipulate in relazione alla
commessa (es: definitiva) possono essere eseguiti
con strumenti diversi dal bonifico purché idonei ad
assicurare la tracciabilità.
•Per tali pagamenti non deve essere indicato il CIG.
•Bisogna conservare la documentazione probatoria.
OBBLIGO DI TRACCIABILITA
Cosa possiamo fare per tutela in sede assuntiva?
• Chiedere dichiarazione accensione c/c dedicato
• Chiedere copia dei contratti di subappalto
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