Milano, 12/1/99
FIRMATO IL NUOVO ACCORDO TRA REGIONE LOMBARDIA E PEDIATRI DI
FAMIGLIA
Un nuovo libretto sanitario per i bambini della Regione
Pediatri associati per rispondere più efficacemente alle necessità assistenziali
Nuove norme per consentire la libera scelta del pediatra
Nuovi progetti delle ASL con i pediatri per migliorare la salute infantile
E' stato firmato oggi, presso l'Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia, a Milano,
il nuovo Accordo Regionale per la Pediatria di Libera Scelta, che segue di pochi giorni
quello siglato per la Medicina Generale.
L'Accordo è stato firmato dall'Assessore alla Sanità della Regione Lombardia Carlo
Borsani, dai rappresentanti regionali della F.I.M.P. ( Federazione Italiana Medici Pediatri )
Roberto Marinello ( Segretario ) e Luigi A. Siccardo ( Vice-Segretario )
L'accordo rappresenta un deciso passo in avanti nell'organizzazione delle cure pediatriche
sul territorio regionale nell'ottica ( come cita testualmente la premessa dell'Accordo ) di
una " valorizzazione del ruolo e della funzione del pediatra di libera scelta nell'ambito di
una generale riorganizzazione delle cure primarie, con l'obiettivo di migliorare la qualità e
la fruibilità dell'assistenza di base ".
I principali contenuti dell'Accordo sono :
Il nuovo LIBRETTO SANITARIO DELL'ETA' EVOLUTIVA che deve diventare la
" carta d'identità sanitaria " del bambino, cioè lo strumento che deve contenere tutti
principali interventi sanitari effettuati sul minore dalla nascita al compimento del 14°
anno di età. Il libretto andrà compilato non soltanto dal pediatra di famiglia, ma da
tutti i medici che nelle varie occasioni eseguiranno visite, vaccinazioni, esami o
terapie sul bambino. Nell'ambito del libretto la parte qualificante è rappresentato
dalle pagine dei cosiddetti BILANCI DI SALUTE, cioè dei controlli di crescita e
sviluppo ( 10 visite da 0 a 14 anni ) eseguiti in età prestabilite e la cui
documentazione dovrà essere inviata dal pediatra alle ASL di competenza. Per la
compilazione del libretto verrà corrisposta al pediatra un compenso aggiuntivo
annuo per assistito.
l'ASSOCIAZIONISMO TRA PEDIATRI vale a dire la possibilità di stipulare un
accordo di collaborazione professionale tra 2 o più pediatri per consentire un
aumento complessivo delle ore di disponibilità ambulatoriale in favore dei loro
assistiti, per situazioni di urgenza o reale necessità assistenziale. I pediatri, pur
rimanendo nei loro singoli studi, garantiranno, a turno, almeno 5 ore giornaliere ( da
Lunedì a Venerdì e suddivise tra mattina e pomeriggio ) di disponibilità
ambulatoriale. Ai pediatri che si assoceranno verrà corrisposto lo stesso incremento
contrattuale già previsto per la pediatria di gruppo ( cioè operante in una sede unica
) E' previsto inoltre un riconoscimento economico aggiuntivo per i pediatri associati (
o in gruppo ) che offriranno disponibilità di ambulatorio superiori alle 5 ore al giorno.
In questo modo si cercherà, attraverso una migliore e più continua modalità
assistenziale, di ridurre il ricorso alle cure ospedaliere, che sono motivo di ansia e
disagi per le famiglie e fonte di ingenti esborsi finanziari da parte delle ASL.
MAGGIORI POSSIBILITA' DI SCELTA DEL PEDIATRA : l'Accordo prevede un
notevole sforzo organizzativo sia per aumentare la recettività dei pediatri già
convenzionati nell'acquisizione di nuovi assistiti in età pediatrica, sia per favorire
l'inserimento straordinario, laddove permanesse una situazione di sofferenza, di
nuovi pediatri anche in sovrannumero rispetto all'attuale calcolo previsto a livello del
contratto nazionale. Occorre infatti riaffermare il diritto per la famiglia di poter fruire
della scelta del pediatra, quale medico naturale dell'età evolutiva.
GLI ACCORDI AZIENDALI : con il presente Accordo partiranno presto programmi
sanitari locali, finanziati dalle ASL, relativi a progetti e sperimentazioni concordati
con i pediatri di famiglia locali, mirati alla promozione di più efficaci livelli di
prestazioni assistenziali in favore dei bambini ( prevenzione ed educazione alla
salute, assistenza domiciliare, ecc. ).
Con l'Accordo di oggi si completa il programma di contrattazione regionale iniziato con gli
Accordi del Giugno 1997 . In questo modo, oltre a dare piena attuazione alle norme
dell'Accordo Collettivo Nazionale, Capo IV° , relative all'avvio delle contrattazioni regionali
ed aziendali, si prefigura il ruolo di una pediatria di famiglia più moderna nei suoi standard
professionali ed assistenziali, più aperta ai bisogni dei bambini e delle loro famiglie e
sicuramente centrale e qualificante nel nuovo assetto delle cure primarie regionali.
La F.I.M.P. Lombardia manifesta la sua soddisfazione per l'Accordo raggiunto e ringrazia
l'Assessore alla Sanità, i suoi collaboratori ed i rappresentanti delle ASL intervenuti nella
contrattazione per la disponibilità sempre manifestata alle istanze della categoria e per il
clima sereno e costruttivo che ha sempre contraddistinto i momenti, anche vivaci delle
trattative.
Dott. Roberto Marinello
Segretario FIMP Lombardia
DOCUMENTO DI ACCORDO TRA LA REGIONE E LE OO.SS. DI CATEGORIA PER LA
PEDIATRIA DI LIBERA SCELTA
Premessa
L'assistenza pediatrica territoriale rappresenta un punto fermo fondamentale
dell'organizzazione sanitaria della Regione Lombardia.
Garantire il diritto all'assistenza pediatrica di base ad ogni paziente in età pediatrica
( 0 – 14 a.) da parte del Pediatra di Libera scelta è compito essenziale della
Amministrazione Regionale anche e soprattutto in funzione di prevenzione di
patologie che individuate precocemente consentono una migliore qualità di vita
dell'assistito ed un più razionale utilizzo delle risorse economiche disponibili.
A tal fine gli orientamenti della Regione Lombardia per l'Assistenza territoriale
prevedono:
•
una valorizzazione del ruolo e della funzione del pediatra di libera scelta
nell'ambito di una generale riorganizzazione delle cure primarie, con
l'obiettivo di migliorare la qualità e la fruibilità dell'assistenza di base;
•
un forte impegno delle ASL nel potenziare e qualificare l'area territoriale
dell'assistenza, in modo che gli interventi di governo della domanda e di
razionalizzazione della spesa forniscano adeguata capacità di risposta
assistenziale a livello territoriale, creando in tal modo i presupposti
organizzativi per una compiuta attuazione delle norme del DPR 613/96,
concernenti gli accordi regionali.
Con il presente accordo le parti firmatarie si impegnano in particolare a:
•
•
•
•
realizzare nuove forme di collaborazione tra professionisti mirate ad una
migliore efficacia assistenziale attraverso una maggiore disponibilità del
servizio offerto al fine di consentire una riduzione del ricorso improprio alle
cure ospedaliere;
adottare il nuovo libretto sanitario regionale che consenta il monitoraggio
dinamico del percorso di salute del bambino da 0 a 14 anni, e riporti in un
unico documento, conservato dalla famiglia, i principali interventi sanitari
preventivi, diagnostici e terapeutici compiuti sul bambino dai vari operatori
sanitari;
garantire l'accesso all'assistenza pediatrica specialistica di base al maggior
numero di bambini sul territorio regionale;
consentire alle ASL la possibilità di promuovere e realizzare progetti
assistenziali, in collaborazione operativa con i pediatri di famiglia, nel rispetto
delle linee guida di programmazione sanitaria regionale, al fine di aumentare
l'efficacia e l'appropriatezza dei comportamenti e delle prestazioni
professionali.
Data la rilevanza delle tematiche oggetto del presente accordo, al fine di una
continua verifica del raggiungimento degli obiettivi sottoscritti, le parti
concordano circa la necessità di costituire un tavolo permanente composto
da rappresentanti della Direzione Generale Sanità, delle ASL e delle
Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.
COPERTURA ASSISTENZIALE
L'attuale A.C.N. per la pediatria di libera scelta prevede una modalità di
inserimento dei professionisti basata sull'età di esclusiva (0-6 anni) mentre i
pediatri inseriti possono avere in carico i minori fino a 14 anni (16 anni in casi
particolari).
Nel tempo ciò ha causato la saturazione dei massimali di scelta dei medici e
in alcune realtà territoriali non si iscrivono al pediatra alcuni minori per
l'impossibilità degli stessi di acquisire nuove scelte. In altre realtà il numero
limitato di minori 0-6 anni non consente neppure l'inserimento di un pediatra.
Al fine di realizzare delle soluzioni alle situazioni sopra indicate le parti
firmatarie concordano che
negli ambiti dove risultano già inseriti medici pediatri e non sia possibile
inserire altri professionisti, le ASL provvedono a:
sollecitare i medici pediatri con massimale autolimitato da un periodo
superiore a tre anni a sbloccare il proprio massimale;
sollecitare i pediatri inseriti ad accettare una deroga al massimale non
inferiore a 1.000 scelte. Qualora il pediatra accettando la deroga non indichi
un numero superiore di scelte, questo si intende fissato a 1.000. La deroga
decade con l'eventuale inserimento di un pediatra;
sollecitare i pediatri già inseriti ad acquisire nuove scelte relative ai minori di
anni 6, ricusando contestualmente un pari numero di assistiti di età non
inferiore a 13 anni;
sollecitare i pediatri operanti negli ambiti limitrofi e in condizione di acquisire
nuove scelte ad assistere pazienti di altri ambiti;
proporre una diversa definizione degli ambiti di scelta per garantire
l'inserimento di più pediatri tenendo comunque conto delle situazioni
territoriali.
Esaurite tali procedure, qualora permanga l'impossibilità di garantire
assistenza pediatrica a tutti i minori 0-6 anni, le ASL propongono al Comitato
consultivo locale la pubblicazione di un ambito straordinario con l'indicazione
del numero dei minori assistibili in età di esclusiva.
Qualora la parte medica del Comitato consultivo locale esprima motivato
parere negativo, la richiesta è valutata dal competente Servizio
dell'Amministrazione regionale d'intesa con le Organizzazioni Sindacali di
categoria più rappresentative a livello regionale.
Negli ambiti di scelta nei quali il numero dei minori in età di esclusiva non
consenta l'inserimento di alcun pediatra le ASL dovranno provvedere a
proporre una diversa definizione dell'ambito . Qualora ciò non fosse possibile
o, comunque, di fronte al perdurare del problema, le ASL provvedono alla
proposta di inserimento straordinario secondo le modalità sopra descritte.
Qualora neppure questa soluzione consenta di risolvere il problema, le ASL
dovranno garantire, coinvolgendo i pediatri degli ambiti limitrofi, assistenza
pediatrica nell'ambito sguarnito. A tal fine dovranno essere previsti
ambulatori pediatrici a giorni definiti che garantiscano alcuni passaggi
assistenziali essenziali (bilanci di salute, visite screening).
L'organizzazione complessiva, i relativi compensi da riconoscere ai
professionisti e le modalità di liquidazione dovranno essere definiti dalle ASL
sentiti i Comitati consultivi locale e regionale.
LIBRETTO SANITARIO PEDIATRICO
Al fine di realizzare un unico strumento informativo intestato ad ogni assistito
fino ai 14 anni di età, le ASL provvedono alla stampa dell'allegato libretto
sanitario pediatrico e alla sua distribuzione attraverso i centri nascita, gli
sportelli di scelta e revoca e i pediatri di famiglia.
Per la compilazione del libretto pediatrico è riconosciuto un compenso annuo
ai pediatria fissato in L. 5.000 per assistito.
Il riconoscimento economico decorre dal 1° giorno del mese in cui il modello
di libretto è trasmesso alle ASL.
Le ASL potranno provvedere ad integrare tale documento con contenuti
aggiuntivi definiti in sede di Accordi aziendali.
Il formato di stampa può variare in funzione di esigenze locali.
L'Amministrazione regionale si impegna ad informare, attraverso le ASL, gli
operatori sanitari sull'adozione del libretto sanitario da parte dei pediatri di
famiglia e sulla necessità di provvedere alla sua compilazione, relativamente
alle parti di interesse, in occasione degli interventi sanitari compiuti sul
minore.
PEDIATRIA IN ASSOCIAZIONE
AMPLIAMENTO DELLA COPERTURA ASSISTENZIALE CON SEDI MULTIPLE
Al fine di conseguire una maggiore disponibilità del servizio di assistenza
pediatrica di base, con una più efficace risposta ai bisogni del cittadino e con
la possibilità di conseguire anche un più elevato ed articolato livello di
prestazioni professionali, i pediatri iscritti negli elenchi possono concordare
forme di lavoro associato finalizzate al coordinamento degli orari di apertura
degli studi dei singoli pediatri ( che fanno parte dell'associazione ) tale da
garantire un orario complessivo di apertura degli studi di almeno cinque ore
giornaliere suddivise tra mattino e pomeriggio, per cinque giorni nella
settimana; nei giorni prefestivi deve essere assicurata la ricezione delle
chiamate entro le ore 10 del mattino.
Tale obiettivo mira a ridurre il ricorso improprio alle strutture di Pronto
Soccorso ed Emergenza Urgenza ed a dare sollecita risposta alle necessità
degli assistiti di trovare risposte tempestive, per situazioni di oggettiva
rilevanza, in fasce orarie diverse da quelle riservate all'attività ambulatoriale.
Ciascun pediatra si impegna a svolgere la propria attività ambulatoriale anche
nei confronti
degli assistiti degli altri pediatri costituenti l'associazione, in caso di urgenza
o necessità non differibile (clinica o burocratica), qualora siano impossibilitati
a rivolgersi al proprio medico in tempo utile
Relativamente alle prestazioni non urgenti o supplementari, ambulatoriali o
domiciliari, richieste dagli assistiti ai medici dell'associazione valgono le
norme di cui agli AA.RR. DGR n° 6/29830. Fermo restando quanto previsto
all'Art. 33 del DPR 613/96, i pediatri associati possono coordinarsi
nell'effettuazione delle visite domiciliari, in modo da assicurare la
disponibilità di uno o più pediatri dell'associazione ad effettuare le visite
domiciliari per tutti gli assistiti dell'associazione, in caso di indisponibilità del
medico curante.
REGOLAMENTO
Art. 1
L'associazione tra Pediatri di Famiglia è libera, volontaria e paritaria.
Art. 2
L'associazione è costituita da un minimo di 2 pediatri. Ogni medico può far
parte di una sola associazione.
L' associazione non può essere strumento di emarginazione di pediatri
operanti individualmente.
Art.3
I pediatri dell'Associazione devono operare nello stesso distretto.
Art 4
Gli orari di apertura degli ambulatori dei pediatri costituenti l'associazione
devono essere tra loro coordinati in modo da garantire un orario complessivo
di apertura pari ad almeno 5 ore giornaliere per 5 giorni la settimana,
suddivise tra mattina e pomeriggio. Nella giornata di sabato e nei giorni
prefestivi deve essere assicurata la ricezione delle richieste di visite avanzate
entro le ore 10.
Art. 5
Ogni pediatra facente parte dell'associazione conserva la titolarità delle scelte
in carico. Non possono effettuarsi variazioni di scelta all'interno del gruppo
senza autorizzazione scritta del pediatra titolare della scelta.
Ciascun pediatra è disponibile a svolgere la propria attività ambulatoriale nei
confronti degli assistiti degli altri pediatri dell'associazione, in caso di
urgenza o necessità (clinica o burocratica) non differibile o in caso di effettiva
impossibilità a interpellare il proprio medico curante. Relativamente alle
prestazioni non urgenti o supplementari, ambulatoriali e/o domiciliari,
richieste dagli assistiti ai medici dell'associazione, diversi dal proprio medico
curante, valgono le norme di cui agli AA. RR. DGR.N° 6/29830
Art. 6
Ad ogni componente dell'associazione vengono corrisposti gli emolumenti a
lui spettanti per le scelte in carico.
Qualora i pediatri facenti parte dell'associazione decidano di costituirsi
nell'associazione professionale denominata "Studio Associato", su richiesta
dei singoli pediatri, l'A.S.L. provvederà a versare una parte o la totalità degli
emolumenti del pediatra all'Associazione, fermo restando il versamento
individuale della contribuzione ENPAM. Ciascun pediatra comunicherà
all'A.S.L. la somma da accreditare mensilmente allo studio associato.
Tale impegno avrà la durata di un anno e sarà tacitamente rinnovabile, fatti
salvi i casi di scioglimento dello studio associato o di riduzione, per qualsiasi
motivo, della retribuzione dei pediatri al di sotto della somma di cui era
previsto l'accredito allo studio associato stesso. In tal caso l'impegno si
intende immediatamente revocato.
L'A.S.L. provvederà a fornire ai singoli medici la distinta dei versamenti
effettuati per loro conto allo studio associato.
La gestione dello studio associato è regolamentata secondo quanto
liberamente pattuito dai medici facenti parte dell'associazione.
Art 7
I pediatri dell'associazione dovranno opportunamente informare i propri
assistiti dell'avvenuta associazione, e dei modi in cui ne verranno esplicate le
attività, con particolare riguardo agli orari di apertura dei singoli ambulatori
ed alle corrette modalità per usufruire dell'assistenza in forma associata a
carico del Servizio Sanitario Nazionale
Sarà cura dell'A.S.L. informare i cittadini, al momento della scelta,
dell'eventuale partecipazione del medico all'associazione e delle modalità
organizzative di cui sopra.
Art. 8
Le prestazioni aggiuntive previste dall'allegato B dell'ACN per la Pediatria di
Famiglia, nonché le visite programmate ad età filtro ex Art 32, lett. h e allegato
L dell'ACN, sono notulate dal pediatra titolare della scelta dell'assistito.
Art 9
All'interno dell'associazione, i pediatri potranno adottare il criterio della
sostituzione per ferie, partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento e di
formazione permanente, ecc..
Le sostituzioni verranno comunque comunicate all'A.S.L. a norma dell'Art. 23
dell'ACN per la Pediatria di Famiglia.
Art 10
A livello di Regione o di A.S.L. possono essere concordati con i Sindacati di
categoria maggiormente rappresentativi a livello regionale, sentito
rispettivamente il parere dei CC ex Art 11 e 12 dell'ACN per la Pediatria di
Famiglia, protocolli di collaborazione volti al conseguimento degli obiettivi
dei piani regionali o Aziendali, con particolare riguardo all'educazione
sanitaria, all'epidemiologia, alla farmacovigilanza, alla formazione medica e
paramedica, alla continuità assistenziale, prevedendo adeguate forme di
incentivazione.
Art. 11
L'atto costitutivo dell'associazione, redatto in conformità alle norme vigenti, è
depositato presso l'Azienda USL di appartenenza dei medici e presso l'ordine
Provinciale di iscrizione dei pediatri partecipanti all'associazione.
L'A.S.L., verifica la corrispondenza dell'accordo alle norme in materia previste
dall'ACN per la Pediatria di Famiglia, all'Accordo Regionale
sull'associazionismo e al presente regolamento di attuazione.
Qualora l'A.S.L. rilevi la carenza di requisiti sostanziali o formali per la
costituzione dell'associazione, procede a notificarla a tutti i pediatri
appartenenti all'associazione per la relativa regolarizzazione.
Gli effetti economici della costituzione dell'associazione decorrono dal primo
giorno del mese successivo a quello della comunicazione alla A.S.L. da parte
dei medici.
Eventuali controversie sono sottoposte all'esame del CC Ex Art. 11 dell'ACN
per la Pediatria di Famiglia, sentito obbligatoriamente il parere dell'Ordine dei
Medici Provinciale in caso di questioni deontologiche.
Art 12
Nel caso in cui i componenti, per libera ed autonoma decisione, stabilissero
di sciogliere l'associazione, si determina la risoluzione dell'associazione, di
cui dovrà essere data comunicazione all'A.S.L. e ai cittadini con almeno 3
mesi di preavviso.
Le scelte rimangono comunque in carico ai singoli pediatri, salvo diverse
determinazioni da parte degli assistiti interessati.
Le attrezzature, messe eventualmente a disposizione dell'associazione
dall'AS.L. ritorneranno all'Azienda medesima ed i sanitari, nel caso in cui
avessero svolto attività presso locali dell'A.S.L. dovranno, all'atto della
risoluzione, utilizzare proprio idoneo ambulatorio nell'ambito nel cui elenco il
pediatra è iscritto.
Art 13
Nel caso in cui uno o più componenti dell'associazione decidano di recedere
dagli accordi che regolamentano l'associazione, devono darne
comunicazione all'A.S.L. e ai propri assistiti con preavviso di almeno 3 mesi.
Si prescinde dal preavviso nei casi di cessazione dell'attività convenzionata o
di insorgenza di causa di incompatibilità o di trasferimento al di fuori del
distretto. L'associazione continua ad essere riconosciuta, fino al numero
minimo di componenti.
Art 14
Qualunque variazione numerica dei componenti dell'associazione comporterà
la necessità dell'integrazione dell'atto costitutivo.
Art. 15 - COMPENSI
Ai membri dell'associazione, di cui ai precedenti articoli, che garantiscono un
orario minimo di disponibilità ambulatoriale, in favore degli assistiti
dell'associazione, di 5 ore distribuite tra i vari studi, viene erogata la stessa
indennità prevista per la pediatria di gruppo.
Al fine di favorire una maggiore copertura assistenziale diurna si concorda di
mettere a disposizione dei medici in associazione che garantiscano orari di
apertura ambulatorio superiori alle 5 ore giornaliere, un fondo di 700 milioni
da suddividersi sulla base delle ore effettuate oltre la 5a ora giornaliera dai
medici in associazione.
Il fondo è da suddividersi a gennaio di ogni anno sulla base delle ore
dichiarate al 31 dicembre dell'anno precedente anche in rapporto al numero
dei mesi di effettiva attività dell'associazione.
I pediatri operanti nella pediatria di gruppo di cui all'art.54 hanno diritto alle
maggiorazioni di cui sopra per disponibilità dell'ambulatorio.
A ciascun medico dell'associazione sono riconosciute le quote aggiuntive per
il personale collaboratore di cui all'art. 43 a prescindere dal numero dei
collaboratori. Si conviene che, ai fini dell'attribuzione delle quote aggiuntive
di cui sopra, debba essere prevista la presenza di personale per un numero di
ore giornaliere non inferiore all'orario minimo dichiarato dall'associazione.
NORMA FINALE
Le parti si impegnano, ad un anno dall'entrata in vigore del presente accordo,
a verificarne costi, applicazione e benefici, con particolare riferimento alla
riduzione dei ricorsi alle strutture ospedaliere ed al gradimento degli assistiti,
al fine di migliorarne contenuti ed obiettivi in futuro.
Salva diversa indicazione, i trattamenti economici del presente Accordo
decorrono dal 1° Gennaio 1999.
F.to : Carlo Borsani
Roberto Marinello
Luigi A. Siccardo
PARTECIPAZIONE A PROGETTI AZIENDALI
Ai pediatri che dichiarano la propria disponibilità a partecipare a progetti che
la A.S.L. propone tra quelli riportati nel capo IV dell'A.C.N. per la Pediatria di
libera scelta, è assegnata una quota annua di lire 3.000 per assistito.
Tale quota rappresenta l'anticipazione di un premio economico per la
partecipazione ai progetti che verranno proposti dalla ASL secondo le
modalità sotto indicate:
i progetti dovranno essere concordati a livello locale con le OO.SS. più
rappresentative a livello regionale attraverso un apposito tavolo permanente
di confronto. Nei protocolli si dovrà tenere conto dei seguenti punti:
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gli obiettivi del progetto;
la durata del progetto;
la definizione delle aree geografiche, ove viene attuato;
i metodi ed i momenti di valutazione dei risultati;
le modalità di fornitura delle strutture, del materiale e del personale;
la copertura finanziaria del progetto;
le modalità di valutazione di premio del progetto;
l'indicazione del referente del progetto che deve essere un sanitario
dell'Azienda ASL interessata;
modalità di eventuale ritiro del progetto.
il premio è garantito anche in assenza di progettualità da parte della ASL o in
caso di non raggiungimento degli obiettivi prefissati quando ciò non sia da
imputare alla corretta partecipazione al progetto.
Nella definizione del progetto le ASL dovranno prevedere, oltre agli incentivi
per il raggiungimento degli obiettivi, le seguenti voci economiche:
rimborso spese;
un compenso per prestazioni;
compenso per partecipazione a commissioni e per funzioni direttive.
La disponibilità alla partecipazione ai progetti aziendali deve essere richiesta
a tutti i pediatri iscritti nell'ambito interessato. In ogni caso le ASL non
potranno procedere alla definizione di accordi con le singole associazioni
senza il preventivo parere positivo delle organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative a livello regionale.
Nella scelta dei progetti le A.S.L. dovranno comunque impegnarsi ad
intervenire nei seguenti campi:
•
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assistenza domiciliare programmata;
assistenza domiciliare estemporanea;
assistenza domiciliare integrata;
assistenza domiciliare integrata ad elevata intensità di tutela sanitaria;
screening di patologie a larga diffusione;
prevenzione ed educazione sanitaria anche diretta ai genitori;
•
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prestazioni aggiuntive;
campagna di vaccinazioni;
livelli di spesa programmati.
Le A.S.L. sono tenute a trasmettere al Comitato Consultivo Regionale di
Pediatria di libera scelta i progetti concordati a livello locale e i successivi
aggiornamenti.
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Milano, 12/1/99 FIRMATO IL NUOVO ACCORDO TRA