I soggetti sindacali e la contrattazione
collettiva: di cosa ci occuperemo
1) Il riparto di competenze fra le fonti: ruolo della
contrattazione collettiva
2) La struttura della contrattazione
Comparti e aree dirigenziali
3) L’ARAN
e
le
rappresentative
4) Il procedimento
nazionale
OO.SS.
di
collettiva.
maggiormente
contrattazione
collettiva
5) La contrattazione collettiva integrativa
6) Problemi in materia di efficacia soggettiva dei
contratti collettivi nel settore pubblico
La contrattazione collettiva nel sistema
della fonti: le finalità della “riforma
Brunetta”
“Il presente capo reca disposizioni in materia di
contrattazione collettiva e integrativa e di
funzionalità delle amministrazioni pubbliche, al
fine di conseguire, in coerenza con il modello
contrattuale sottoscritto dalle parti sociali,
una migliore organizzazione del lavoro e di
assicurare il rispetto della ripartizione tra le
materie sottoposte alla legge, nonché, sulla base
di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma
determinazione dei dirigenti, e quelle sottoposte
alla contrattazione collettiva”.
L’ambito di competenza della
contrattazione collettiva (dopo il d.
lgs. n. 150/’09)
Art. 40, comma 1, prima parte: “La
contrattazione nazionale determina i
diritti e gli obblighi direttamente
pertinenti al rapporto di lavoro nonché
le materie relative alle relazioni
sindacali”
(segue) Le materie escluse dalla
competenza della contrattazione collettiva
Art. 40, comma 1, seconda parte:
- Materie attinenti all’organizzazione degli
uffici;
- Materie oggetto di partecipazione sindacale;
- Materie afferenti alle prerogative dirigenziali;
- Conferimento e revoca degli incarichi
dirigenziali.
In particolare, quali sono gli strumenti
della partecipazione sindacale? (Cenni e
rinvio)
•Informazione
•Concertazione
•Consultazione
(segue) Le materie su cui la contrattazione
collettiva è consentita negli esclusivi limiti fissati
dalla legge
Art. 40, comma 1, terza parte:
- Materie relative alle sanzioni disciplinari;
- Valutazione delle prestazioni ai fini della
corresponsione del trattamento economico
accessorio, della mobilità e delle
progressioni economiche.
La struttura della
contrattazione collettiva
1° livello:
La contrattazione collettiva nazionale di comparto o
di area dirigenziale, che si svolge nei limiti
indicati dal su menzionato art. 40, 1° comma.
2° livello:
la contrattazione collettiva integrativa, che si svolge
“sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti
dai contratti collettivi nazionali” (art. 40, comma
3-bis).
Il livello
intercompartimentale
Gli accordi collettivi “quadro”
“definiscono o modificano i comparti o le aree
di contrattazione collettiva (..) o regolano
istituti comuni a più comparti”.
Esempi: definizione dei comparti; costituzione
delle RSU; distacchi sindacali; arbitrato e
conciliazione; telelavoro.
La riforma dei comparti “promossa” dal d. lgs.
n. 150/’09: l’obiettivo dell’accorpamento
Art. 40, comma 2, d. lgs. n. 165/01, come modificato
dal d. lgs. n. 150/’09:
“tramite appositi accordi tra l’ARAN e le
confederazioni rappresentative (…) sono definiti
sino a un massimo di quattro comparti di
contrattazione collettiva nazionale, cui
corrispondono non più di quattro separate aree
per la dirigenza. Un’apposita sezione contrattuale
di un’area dirigenziale riguarda la dirigenza del
SSN. Negli ambiti dei comparti di contrattazione
possono essere costituite apposite sezioni
contrattuali per specifiche professionalità”
Il contratto collettivo per il comparto e il
soggetto negoziale pubblico: l’ARAN
Ai sensi dell’art. 46, d. lgs. n. 165/2001, le pubbliche
amministrazioni sono legalmente rappresentate
dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN).
-
-
Negoziazione dei contratti collettivi;
Assistenza delle PA ai fini dell’applicazione uniforme dei contratti
collettivi
Assistenza delle PA ai fini della contrattazione integrativa
Attività di studio, monitoraggio e documentazione per l’esercizio della
contrattazione collettiva
Predisposizione, con l’assistenza dell’ISTAT, con cadenza semestrale
di un rapporto sull’evoluzione delle “retribuzioni di fatto” dei pubblici
dipendenti da inviare al governo e alle commissioni parlamentari
competenti
Attività di monitoraggio sull’applicazione dei contratti collettivi
nazionali e integrativi e presentazione al DFP e al ministro
dell’economia e finanze di un rapporto annuale sulle “criticità” emerse
in quelle sedi, nonché con riferimento all’effettività e congruità del
riparto di competenze per materia (fra legge e contratti collettivi)
La composizione dell’ARAN
• Il Presidente: è scelto fra
esperti in economia del lavoro,
diritto del lavoro e gestione del
personale, anche estraneo alla
P.A. ed è nominato con d.p.r. su
proposta del Ministro per la
P.A. e l’innovazione.
Dura in carica 4 anni e può
essere confermato 1 volta.
• Il Collegio di indirizzo e
controllo: è composto da 4
membri scelti tra esperti in
materia di relazioni sindacali e
gestione del personale, anche
estranei alla P.A.
Durano in carica 4 anni e
possono essere riconfermati 1
volta.
I componenti del Collegio:
a) Due sono designati con
DPCM, su proposta
rispettivamente del
Ministro per la P.A. e del
Ministro del’economia e
finanze
b) gli altri due sono designati
rispettivamente dalla:
- Conferenza dei presidenti
delle regioni
- Dall’ANCI e dall’UPI
Il soggetto sindacale e la
misurazione “legale” della sua
rappresentatività.
• Selezione dei soggetti che hanno la
titolarità dei cc.dd. diritti sindacali,
ai sensi del Titolo III della l. n.
300/1970 (Statuto dei lavoratori);
• Individuazione dei soggetti abilitati
alla contrattazione collettiva
nazionale (rilevante differenza con il
settore privato)
Il contratto collettivo per il comparto e i
problemi relativi alla selezione dell’attore
negoziale sindacale: la prima soglia “legale”
di rappresentatività (art. 43, 1° comma)
• L’Aran
ammette
alla
contrattazione
nazionale le OO.SS. che nel comparto o
nell’area di appartenenza hanno una
rappresentatività non inferiore al 5%
• a tal fine si considera la media
ponderata tra la percentuale delle
deleghe e la percentuale dei voti riportati
nelle elezioni delle RUP.
Cosa si intende?
• Il primo dato si ricava Il secondo dato si ricava
dalla percentuale
dalla percentuale dei
delle deleghe per il
voti ottenuti dalla lista
pagamento dei
di ciascun sindacato, in
contributi associativi
relazione al totale dei
in rapporto al totale
voti ottenuti dalle liste
delle deleghe
presentatesi alle
rilasciate dagli iscritti
elezioni (necessarie)
a tutti i sindacati
delle rappresentanze
nell’ambito di
unitarie del personale.
riferimento (il
comparto)
Le elezioni delle RUP nelle P.A. (Art. 42,
3° comma ss.)
Le regole principali:
In ciascuna
a) Le rappresentanze unitarie del
amministrazione, ente
personale sono elette nelle
o struttura
amministrazioni o enti con più di
15 dipendenti nonché nelle
amministrativa viene
strutture periferiche considerate
costituito un
dal CCNL sede di contrattazione
organismo di
decentrata;
rappresentanza
b) Le liste vanno presentate previa
unitaria del personale
sottoscrizione del 3% dei
dipendenti per le amministrazioni
mediante elezioni alle
o enti fino a 2.000 dipendenti e
quali è garantita la
del 2% per le amministrazioni o
partecipazione di tutti
enti di dimensioni superiori;
i lavoratori
c) I seggi vengono ripartiti in misura
proporzionale al numero dei voti
ottenuti dalle singole liste
concorrenti.
La deroga per l’area dei dirigenti
Nel caso dei contratti collettivi
delle aree dirigenziali, si fa
esclusivo riferimento al dato
associativo, in quanto
l’indizione delle elezioni è
meramente facoltativa e non
obbligatoria.
La seconda soglia di
rappresentatività (ai fini della
sottoscrizione del CCNL)
• L’Aran sottoscrive i contratti collettivi
verificando previamente, sulla base della
rappresentatività accertata per l’ammissione
alle trattative, che le OO.SS. che aderiscono
all’ipotesi di accordo rappresentino nel
complesso almeno il 51% come media tra
dato associativo e dato elettorale del
comparto o nell’area contrattuale, o almeno
il 60% del dato elettorale (art. 43, comma 3).
Le disponibilità economiche destinate
alla contrattazione collettiva (art. 48)
• L’onere derivante
dalla contrattazione
collettiva nazionale
a carico del bilancio
dello Stato è
definito con
apposita norma da
inserire in legge
finanziaria, sulla
base del DPEF
• Per altre amministrazioni
(Università, enti pubblici non
economici, istituzioni di ricerca)
tali oneri sono determinati a
carico dei rispettivi bilanci.
• Le risorse per gli incrementi
retributivi per il rinnovo dei
contratti collettivi nazionali
delle amministrazioni regionali,
locali e degli enti del Servizio
sanitario nazionale sono definite
dal Governo, nel rispetto dei
vincoli di bilancio, del patto di
stabilità e di analoghi strumenti
di contenimento della spesa,
previa consultazione con le
rispettive rappresentanze
istituzionali del sistema delle
autonomie.
Il procedimento finalizzato alla stipula del contratto
collettivo nazionale di comparto (art. 47)
LA FASE PRELIMINARE: l’avvio del
procedimento attraverso l’adozione
degli atti di indirizzo da parte dei
comitati di settore
Gli indirizzi all’ARAN sono deliberati dai Comitati di settore, istituiti
ai sensi dell’art. 41, d. lgs. n. 165/01, riscritto dal d. lgs.
150/’09: sono definite come le “istanze associative o
rappresentative” delle pubbliche amministrazioni
a) Sono istituiti Comitati di settore presso le amministrazioni facenti capo alle
Regioni ed enti locali, nonché al Servizio Sanitario Nazionale nell’ambito
della:
– Conferenza delle Regioni
- ANCI e UPI
b) Per le altre amministrazioni opera come Comitato di settore il Presidente
del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la pubblica
amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze. Per assicurare la specificità delle
amministrazioni e del personale dipendente interessato sono sentiti,
rispettivamente, il Ministro dell’istruzione (scuola), la CRUI (università),
i direttori delle agenzie fiscali, etc.
Il procedimento finalizzato alla stipula del contratto
collettivo nazionale di comparto (art. 47)
LA PRIMA FASE: sottoposizione
dell’atto di indirizzo al Governo
e successivo invio all’ARAN
1) I Comitati di settore emanano gli
indirizzi prima di ogni rinnovo
contrattuale.
2) Gli atti di indirizzo sono sottoposti al
Governo che, nei successivi 20 gg.,
esprime una valutazione in ordine alla
loro compatibilità con le linee di politica
economica e finanziaria nazionale.
3) Trascorso il termine, gli atti sono inviati
all’ARAN
Il procedimento finalizzato alla stipula del contratto
collettivo nazionale di comparto (art. 47)
LA SECONDA FASE: LA
DEFINIZIONE DELLA C.D.
“IPOTESI DI ACCORDO” e
l’acquisizione dei pareri
1) Sulla base degli atti di indirizzo si avvia la trattativa
con i soggetti sindacali “selezionati” in quanto
maggiormente rappresentativi.
2) Si perviene ad una IPOTESI DI ACCORDO fra
l’ARAN e le OO.SS.
3) Trasmissione della ipotesi di accordo ai comitati di
settore e al governo entro 10 giorni dalla data di
sottoscrizione. Essi esprimono un Parere entro 20
gg. sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari
diretti e indiretti a carico dei bilanci delle
amministrazioni interessate.
Il procedimento finalizzato alla stipula del contratto
collettivo nazionale di comparto (art. 47)
LA TERZA FASE: LA CERTIFICAZIONE
DELLA CORTE DEI CONTI e LA
SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL
1) Acquisito il parere favorevole, il giorno successivo l'Aran trasmette alla
Corte dei Conti la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della
certificazione di compatibilità con gli strumenti di
programmazione e di bilancio.
2) La Corte dei Conti delibera entro 15 giorni, decorsi i quali scatta il
meccanismo del silenzio – assenso. L’esito della certificazione
viene comunicato all’ARAN, al comitato di settore e al Governo.
3) Il contratto viene sottoscritto definitivamente e diventa efficace dal
momento della sottoscrizione; il testo é pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale a fini di pubblicità – notizia, nonché sul sito dell’ARAN e delle
amministrazioni interessate.
4) Se la certificazione non è positiva, il Presidente dell'Aran, d’intesa con
il comitato di settore, che può dettare indirizzi aggiuntivi, provvede a
riaprire la trattativa e sottoscrive una nuova ipotesi di accordo,
adeguando i costi contrattuali ai fini della certificazione.
5) E’ ammessa la certificazione “parziale” limitatamente ad alcune
clausole della ipotesi di accordo, ferma restando l’inefficacia delle
clausole non positivamente certificate.
Il nuovo art. 47-bis, d. lgs. 165/01, introdotto
dal d. lgs. n. 150/09
Tutela retributiva per i dipendenti pubblici
Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti
collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti
per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via
provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di
settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative.
salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro.
In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo
alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro,
qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia
stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, e'
riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di
contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai
contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla
legge finanziaria in sede di definizione delle risorse
contrattuali, una copertura economica che costituisce
un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno
attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale.
Struttura contrattuale, rapporti fra i livelli
e durata dei contratti collettivi nazionali
e integrativi
Art. 40, comma 3, d. lgs. 165/01, come riscritto dal d. lgs.
150/09:
La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il
settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i
diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e
integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia
coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di
quella economica.
Alla stregua dell’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del
22 gennaio 2009 (siglato solamente da CISL e UIL, con il dissenso della
CGIL) e trasposto nel pubblico impiego a seguito del successivo Accordo
del 30 aprile 2009, il CCNL avrà durata triennale tanto per la parte
economica che per quella normativa, superandosi il precedente modello
“binario”, implicante due diverse scadenze (4 anni per la parte
normativa, 2 anni per la parte economica).
Le nuove regole in materia di
contrattazione collettiva nazionale di
comparto
Ai sensi dell’art. 65, d. lgs. n. 150/’09,
Le disposizioni relative alla
contrattazione collettiva nazionale
di cui al presente decreto
legislativo si applicano dalla
tornata successiva a quella in
corso.
La contrattazione collettiva
integrativa (art. 40, comma 3-bis)
•
•
•
Le p.a. attivano autonomi livelli di
contrattazione collettiva integrativa nel
rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli
strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione;
La contrattazione collettiva integrativa si
svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti
stabiliti dai CCNL;
Essa può avere ambito territoriale e
riguardare più amministrazioni.
La contrattazione collettiva
integrativa: i soggetti “trattanti”
I soggetti e le procedure della contrattazione
collettiva integrativa sono definite dal CCNL di
comparto (art. 43, comma 5)
Il CCNL comparto Ministeri prevede che il contratto
collettivo integrativo nell’unità amministrativa è
stipulato in esito a una procedura negoziale in cui:
1) la delegazione trattante di parte pubblica è
rappresentata dal dirigente preposto sulla base degli
atti di indirizzo dell’organo di governo;
2) La parte sindacale è formata dalle RSU del personale
e dai rappresentanti delle OO.SS. di categoria
firmatarie del CCNL di comparto
Obbligo di conformità del contratto
coll. integrativo ai vincoli e ai limiti
previsti dal CCNL
Le pubbliche amministrazioni non possono in
ogni caso sottoscrivere in sede decentrata
contratti collettivi integrativi in contrasto
con i vincoli e con i limiti risultanti dai
contratti collettivi nazionali o che
disciplinano materie non espressamente
delegate a tale livello negoziale ovvero che
comportano oneri non previsti negli
strumenti di programmazione annuale e
pluriennale di ciascuna amministrazione
(art. 40, comma 3-quinquies).
(segue) La nullità delle “clausole
difformi”
Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di
competenza imposti dalla contrattazione nazionale
o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non
possono essere applicate e sono sostituite ai
sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma,
del codice civile. In caso di accertato superamento
di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali
di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento
della funzione pubblica o del Ministero
dell'economia e delle finanze e' fatto altresì
obbligo di recupero nell'ambito della sessione
negoziale successiva.
Le finalità della contrattazione
coll. integrativa secondo la legge
Art. 40, comma 3-bis:
La contrattazione collettiva integrativa
assicura adeguati livelli di efficienza e
produttività dei servizi pubblici,
incentivando l'impegno e la qualità della
performance. A tale fine destina al
trattamento economico accessorio
collegato alla performance individuale
una quota prevalente del trattamento
accessorio complessivo comunque
denominato.
Il potere sostitutivo ad interim
dell’amministrazione (art. 40,
comma 3-ter)
Al fine di assicurare la continuità e il
migliore svolgimento della funzione
pubblica, qualora non si raggiunga
l'accordo per la stipulazione di un
contratto collettivo integrativo,
l'amministrazione interessata può
provvedere, in via provvisoria, sulle
materie oggetto del mancato accordo,
fino alla successiva sottoscrizione.
Controlli, oneri di
comunicazione e pubblicità
Sono regolamentati
dall’art. 40-bis, d. lgs.
n. 165/2001
Il controllo preventivo sui contenuti
del contr. coll. integrativo
• Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo,
nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le
istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i
contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita
relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa
certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma
1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di
ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità
economico-finanziaria.
• Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso
di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di
parte pubblica può procedere alla stipula del contratto
integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito
negativo, le parti riprendono le trattative.
Il controllo successivo: la
“compatibilità dei costi”
• Il controllo sul contratto collettivo integrativo,
specie sulle “disposizioni inderogabili che
incidono sulla misura e sulla corresponsione dei
trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei
revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli
uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi
previsti dai rispettivi ordinamenti”
• In caso di accertato superamento di vincoli
finanziari , e' fatto obbligo di recupero nell'ambito
della sessione negoziale successiva.
Oneri di invio e pubblicità on line
•
•
•
Per favorire l’attività di monitoraggio dell’ARAN, le p.a. sono tenute a
trasmettere a quest’ultima, per via telematica, entro cinque giorni dalla
sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria
ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri
con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi
contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL.
Le p.a. inviano entro il 31 maggio di ogni anno specifiche informazioni sui
costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo
interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo,
uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.
Le p.a. hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito
istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità
delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione
tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo.
In caso di violazione delle disposizioni è fatto divieto alle
amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle
risorse destinate alla contrattazione integrativa
I controlli sull’atto unilaterale
adottato, ad interim,
dall’amministrazione
Agli atti adottati unilateralmente
dall’amministrazione si
applicano le procedure di
controllo di compatibilità
economico-finanziaria previste
dall'articolo 40-bis.
Le nuove regole in materia di
contrattazione collettiva integrativa
• Ai sensi dell’art. 65, d. lgs. n. 150/’09, le
parti adeguano i contratti collettivi
integrativi vigenti alla data di entrata in
vigore del presente decreto entro il 31
dicembre 2010 (per gli enti locali 2011).
• In caso di mancato adeguamento, i
contratti collettivi integrativi vigenti
cessano la loro efficacia dal 1° gennaio
2011 (per gli enti locali 2012) e non sono
ulteriormente applicabili.
Il contratto collettivo
nel P.I
ha efficacia erga
omnes?
Corte Cost. sent. 16.10. 1997, n.
309: efficacia del CCNL
I contratti collettivi per i dipendenti
pubblici non hanno efficacia generale
per effetto di una previsione di
obbligatorietà generalizzata, bensì….
in virtù del dovere di adempimento e di
osservanza degli obblighi assunti con i
CCNL o integrativi imposta alle P.A.
dall’art. 40, comma 4, D.lgs 165/2001
(c.d.
“vincolo
indiretto”,
senza
pregiudizio per l’art. 39 Cost.)
L’ulteriore indice: il principio di
parità di trattamento contrattuale
La forza cogente che a questo punto si
produce nei confronti delle pubbliche
amministrazioni costituisce, a sua volta, la
premessa per realizzare la garanzia della
parità di trattamento contrattuale, affermata
dall'art. 45, comma 2, d. lgs. 165/01 e
contestualmente rafforzata dall'ultima parte
della norma stessa, che impone di assicurare
"trattamenti non inferiori a quelli previsti dai
rispettivi contratti collettivi".
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Soggetti sindacali e contrattazione collettiva