I soggetti sindacali e la contrattazione collettiva: di cosa ci occuperemo 1) Il riparto di competenze fra le fonti: ruolo della contrattazione collettiva 2) La struttura della contrattazione Comparti e aree dirigenziali 3) L’ARAN e le rappresentative 4) Il procedimento nazionale OO.SS. di collettiva. maggiormente contrattazione collettiva 5) La contrattazione collettiva integrativa 6) Problemi in materia di efficacia soggettiva dei contratti collettivi nel settore pubblico La contrattazione collettiva nel sistema della fonti: le finalità della “riforma Brunetta” “Il presente capo reca disposizioni in materia di contrattazione collettiva e integrativa e di funzionalità delle amministrazioni pubbliche, al fine di conseguire, in coerenza con il modello contrattuale sottoscritto dalle parti sociali, una migliore organizzazione del lavoro e di assicurare il rispetto della ripartizione tra le materie sottoposte alla legge, nonché, sulla base di questa, ad atti organizzativi e all'autonoma determinazione dei dirigenti, e quelle sottoposte alla contrattazione collettiva”. L’ambito di competenza della contrattazione collettiva (dopo il d. lgs. n. 150/’09) Art. 40, comma 1, prima parte: “La contrattazione nazionale determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro nonché le materie relative alle relazioni sindacali” (segue) Le materie escluse dalla competenza della contrattazione collettiva Art. 40, comma 1, seconda parte: - Materie attinenti all’organizzazione degli uffici; - Materie oggetto di partecipazione sindacale; - Materie afferenti alle prerogative dirigenziali; - Conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali. In particolare, quali sono gli strumenti della partecipazione sindacale? (Cenni e rinvio) •Informazione •Concertazione •Consultazione (segue) Le materie su cui la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti fissati dalla legge Art. 40, comma 1, terza parte: - Materie relative alle sanzioni disciplinari; - Valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento economico accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche. La struttura della contrattazione collettiva 1° livello: La contrattazione collettiva nazionale di comparto o di area dirigenziale, che si svolge nei limiti indicati dal su menzionato art. 40, 1° comma. 2° livello: la contrattazione collettiva integrativa, che si svolge “sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali” (art. 40, comma 3-bis). Il livello intercompartimentale Gli accordi collettivi “quadro” “definiscono o modificano i comparti o le aree di contrattazione collettiva (..) o regolano istituti comuni a più comparti”. Esempi: definizione dei comparti; costituzione delle RSU; distacchi sindacali; arbitrato e conciliazione; telelavoro. La riforma dei comparti “promossa” dal d. lgs. n. 150/’09: l’obiettivo dell’accorpamento Art. 40, comma 2, d. lgs. n. 165/01, come modificato dal d. lgs. n. 150/’09: “tramite appositi accordi tra l’ARAN e le confederazioni rappresentative (…) sono definiti sino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza. Un’apposita sezione contrattuale di un’area dirigenziale riguarda la dirigenza del SSN. Negli ambiti dei comparti di contrattazione possono essere costituite apposite sezioni contrattuali per specifiche professionalità” Il contratto collettivo per il comparto e il soggetto negoziale pubblico: l’ARAN Ai sensi dell’art. 46, d. lgs. n. 165/2001, le pubbliche amministrazioni sono legalmente rappresentate dall’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN). - - Negoziazione dei contratti collettivi; Assistenza delle PA ai fini dell’applicazione uniforme dei contratti collettivi Assistenza delle PA ai fini della contrattazione integrativa Attività di studio, monitoraggio e documentazione per l’esercizio della contrattazione collettiva Predisposizione, con l’assistenza dell’ISTAT, con cadenza semestrale di un rapporto sull’evoluzione delle “retribuzioni di fatto” dei pubblici dipendenti da inviare al governo e alle commissioni parlamentari competenti Attività di monitoraggio sull’applicazione dei contratti collettivi nazionali e integrativi e presentazione al DFP e al ministro dell’economia e finanze di un rapporto annuale sulle “criticità” emerse in quelle sedi, nonché con riferimento all’effettività e congruità del riparto di competenze per materia (fra legge e contratti collettivi) La composizione dell’ARAN • Il Presidente: è scelto fra esperti in economia del lavoro, diritto del lavoro e gestione del personale, anche estraneo alla P.A. ed è nominato con d.p.r. su proposta del Ministro per la P.A. e l’innovazione. Dura in carica 4 anni e può essere confermato 1 volta. • Il Collegio di indirizzo e controllo: è composto da 4 membri scelti tra esperti in materia di relazioni sindacali e gestione del personale, anche estranei alla P.A. Durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati 1 volta. I componenti del Collegio: a) Due sono designati con DPCM, su proposta rispettivamente del Ministro per la P.A. e del Ministro del’economia e finanze b) gli altri due sono designati rispettivamente dalla: - Conferenza dei presidenti delle regioni - Dall’ANCI e dall’UPI Il soggetto sindacale e la misurazione “legale” della sua rappresentatività. • Selezione dei soggetti che hanno la titolarità dei cc.dd. diritti sindacali, ai sensi del Titolo III della l. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori); • Individuazione dei soggetti abilitati alla contrattazione collettiva nazionale (rilevante differenza con il settore privato) Il contratto collettivo per il comparto e i problemi relativi alla selezione dell’attore negoziale sindacale: la prima soglia “legale” di rappresentatività (art. 43, 1° comma) • L’Aran ammette alla contrattazione nazionale le OO.SS. che nel comparto o nell’area di appartenenza hanno una rappresentatività non inferiore al 5% • a tal fine si considera la media ponderata tra la percentuale delle deleghe e la percentuale dei voti riportati nelle elezioni delle RUP. Cosa si intende? • Il primo dato si ricava Il secondo dato si ricava dalla percentuale dalla percentuale dei delle deleghe per il voti ottenuti dalla lista pagamento dei di ciascun sindacato, in contributi associativi relazione al totale dei in rapporto al totale voti ottenuti dalle liste delle deleghe presentatesi alle rilasciate dagli iscritti elezioni (necessarie) a tutti i sindacati delle rappresentanze nell’ambito di unitarie del personale. riferimento (il comparto) Le elezioni delle RUP nelle P.A. (Art. 42, 3° comma ss.) Le regole principali: In ciascuna a) Le rappresentanze unitarie del amministrazione, ente personale sono elette nelle o struttura amministrazioni o enti con più di 15 dipendenti nonché nelle amministrativa viene strutture periferiche considerate costituito un dal CCNL sede di contrattazione organismo di decentrata; rappresentanza b) Le liste vanno presentate previa unitaria del personale sottoscrizione del 3% dei dipendenti per le amministrazioni mediante elezioni alle o enti fino a 2.000 dipendenti e quali è garantita la del 2% per le amministrazioni o partecipazione di tutti enti di dimensioni superiori; i lavoratori c) I seggi vengono ripartiti in misura proporzionale al numero dei voti ottenuti dalle singole liste concorrenti. La deroga per l’area dei dirigenti Nel caso dei contratti collettivi delle aree dirigenziali, si fa esclusivo riferimento al dato associativo, in quanto l’indizione delle elezioni è meramente facoltativa e non obbligatoria. La seconda soglia di rappresentatività (ai fini della sottoscrizione del CCNL) • L’Aran sottoscrive i contratti collettivi verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l’ammissione alle trattative, che le OO.SS. che aderiscono all’ipotesi di accordo rappresentino nel complesso almeno il 51% come media tra dato associativo e dato elettorale del comparto o nell’area contrattuale, o almeno il 60% del dato elettorale (art. 43, comma 3). Le disponibilità economiche destinate alla contrattazione collettiva (art. 48) • L’onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato è definito con apposita norma da inserire in legge finanziaria, sulla base del DPEF • Per altre amministrazioni (Università, enti pubblici non economici, istituzioni di ricerca) tali oneri sono determinati a carico dei rispettivi bilanci. • Le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi nazionali delle amministrazioni regionali, locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale sono definite dal Governo, nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rispettive rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie. Il procedimento finalizzato alla stipula del contratto collettivo nazionale di comparto (art. 47) LA FASE PRELIMINARE: l’avvio del procedimento attraverso l’adozione degli atti di indirizzo da parte dei comitati di settore Gli indirizzi all’ARAN sono deliberati dai Comitati di settore, istituiti ai sensi dell’art. 41, d. lgs. n. 165/01, riscritto dal d. lgs. 150/’09: sono definite come le “istanze associative o rappresentative” delle pubbliche amministrazioni a) Sono istituiti Comitati di settore presso le amministrazioni facenti capo alle Regioni ed enti locali, nonché al Servizio Sanitario Nazionale nell’ambito della: – Conferenza delle Regioni - ANCI e UPI b) Per le altre amministrazioni opera come Comitato di settore il Presidente del Consiglio dei Ministri tramite il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Per assicurare la specificità delle amministrazioni e del personale dipendente interessato sono sentiti, rispettivamente, il Ministro dell’istruzione (scuola), la CRUI (università), i direttori delle agenzie fiscali, etc. Il procedimento finalizzato alla stipula del contratto collettivo nazionale di comparto (art. 47) LA PRIMA FASE: sottoposizione dell’atto di indirizzo al Governo e successivo invio all’ARAN 1) I Comitati di settore emanano gli indirizzi prima di ogni rinnovo contrattuale. 2) Gli atti di indirizzo sono sottoposti al Governo che, nei successivi 20 gg., esprime una valutazione in ordine alla loro compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. 3) Trascorso il termine, gli atti sono inviati all’ARAN Il procedimento finalizzato alla stipula del contratto collettivo nazionale di comparto (art. 47) LA SECONDA FASE: LA DEFINIZIONE DELLA C.D. “IPOTESI DI ACCORDO” e l’acquisizione dei pareri 1) Sulla base degli atti di indirizzo si avvia la trattativa con i soggetti sindacali “selezionati” in quanto maggiormente rappresentativi. 2) Si perviene ad una IPOTESI DI ACCORDO fra l’ARAN e le OO.SS. 3) Trasmissione della ipotesi di accordo ai comitati di settore e al governo entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione. Essi esprimono un Parere entro 20 gg. sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti e indiretti a carico dei bilanci delle amministrazioni interessate. Il procedimento finalizzato alla stipula del contratto collettivo nazionale di comparto (art. 47) LA TERZA FASE: LA CERTIFICAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI e LA SOTTOSCRIZIONE DEL CCNL 1) Acquisito il parere favorevole, il giorno successivo l'Aran trasmette alla Corte dei Conti la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. 2) La Corte dei Conti delibera entro 15 giorni, decorsi i quali scatta il meccanismo del silenzio – assenso. L’esito della certificazione viene comunicato all’ARAN, al comitato di settore e al Governo. 3) Il contratto viene sottoscritto definitivamente e diventa efficace dal momento della sottoscrizione; il testo é pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a fini di pubblicità – notizia, nonché sul sito dell’ARAN e delle amministrazioni interessate. 4) Se la certificazione non è positiva, il Presidente dell'Aran, d’intesa con il comitato di settore, che può dettare indirizzi aggiuntivi, provvede a riaprire la trattativa e sottoscrive una nuova ipotesi di accordo, adeguando i costi contrattuali ai fini della certificazione. 5) E’ ammessa la certificazione “parziale” limitatamente ad alcune clausole della ipotesi di accordo, ferma restando l’inefficacia delle clausole non positivamente certificate. Il nuovo art. 47-bis, d. lgs. 165/01, introdotto dal d. lgs. n. 150/09 Tutela retributiva per i dipendenti pubblici Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria che dispone in materia di rinnovi dei contratti collettivi per il periodo di riferimento, gli incrementi previsti per il trattamento stipendiale possono essere erogati in via provvisoria previa deliberazione dei rispettivi comitati di settore, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative. salvo conguaglio all'atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro. In ogni caso a decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del contratto collettivo nazionale di lavoro, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui al comma 1, e' riconosciuta ai dipendenti dei rispettivi comparti di contrattazione, nella misura e con le modalità stabilite dai contratti nazionali, e comunque entro i limiti previsti dalla legge finanziaria in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. Struttura contrattuale, rapporti fra i livelli e durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi Art. 40, comma 3, d. lgs. 165/01, come riscritto dal d. lgs. 150/09: La contrattazione collettiva disciplina, in coerenza con il settore privato, la struttura contrattuale, i rapporti tra i diversi livelli e la durata dei contratti collettivi nazionali e integrativi. La durata viene stabilita in modo che vi sia coincidenza fra la vigenza della disciplina giuridica e di quella economica. Alla stregua dell’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 (siglato solamente da CISL e UIL, con il dissenso della CGIL) e trasposto nel pubblico impiego a seguito del successivo Accordo del 30 aprile 2009, il CCNL avrà durata triennale tanto per la parte economica che per quella normativa, superandosi il precedente modello “binario”, implicante due diverse scadenze (4 anni per la parte normativa, 2 anni per la parte economica). Le nuove regole in materia di contrattazione collettiva nazionale di comparto Ai sensi dell’art. 65, d. lgs. n. 150/’09, Le disposizioni relative alla contrattazione collettiva nazionale di cui al presente decreto legislativo si applicano dalla tornata successiva a quella in corso. La contrattazione collettiva integrativa (art. 40, comma 3-bis) • • • Le p.a. attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione; La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai CCNL; Essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. La contrattazione collettiva integrativa: i soggetti “trattanti” I soggetti e le procedure della contrattazione collettiva integrativa sono definite dal CCNL di comparto (art. 43, comma 5) Il CCNL comparto Ministeri prevede che il contratto collettivo integrativo nell’unità amministrativa è stipulato in esito a una procedura negoziale in cui: 1) la delegazione trattante di parte pubblica è rappresentata dal dirigente preposto sulla base degli atti di indirizzo dell’organo di governo; 2) La parte sindacale è formata dalle RSU del personale e dai rappresentanti delle OO.SS. di categoria firmatarie del CCNL di comparto Obbligo di conformità del contratto coll. integrativo ai vincoli e ai limiti previsti dal CCNL Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione (art. 40, comma 3-quinquies). (segue) La nullità delle “clausole difformi” Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di accertato superamento di vincoli finanziari da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del Ministero dell'economia e delle finanze e' fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Le finalità della contrattazione coll. integrativa secondo la legge Art. 40, comma 3-bis: La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Il potere sostitutivo ad interim dell’amministrazione (art. 40, comma 3-ter) Al fine di assicurare la continuità e il migliore svolgimento della funzione pubblica, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione. Controlli, oneri di comunicazione e pubblicità Sono regolamentati dall’art. 40-bis, d. lgs. n. 165/2001 Il controllo preventivo sui contenuti del contr. coll. integrativo • Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici e per gli enti e le istituzioni di ricerca con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredati da una apposita relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa certificate dai competenti organi di controllo previsti dal comma 1, sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria. • Decorso tale termine, che può essere sospeso in caso di richiesta di elementi istruttori, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative. Il controllo successivo: la “compatibilità dei costi” • Il controllo sul contratto collettivo integrativo, specie sulle “disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori e' effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti” • In caso di accertato superamento di vincoli finanziari , e' fatto obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. Oneri di invio e pubblicità on line • • • Per favorire l’attività di monitoraggio dell’ARAN, le p.a. sono tenute a trasmettere a quest’ultima, per via telematica, entro cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con l'allegata relazione tecnico-finanziaria ed illustrativa e con l'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio. I predetti testi contrattuali sono altresì trasmessi al CNEL. Le p.a. inviano entro il 31 maggio di ogni anno specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, che predispone, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le p.a. hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo. In caso di violazione delle disposizioni è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa I controlli sull’atto unilaterale adottato, ad interim, dall’amministrazione Agli atti adottati unilateralmente dall’amministrazione si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. Le nuove regole in materia di contrattazione collettiva integrativa • Ai sensi dell’art. 65, d. lgs. n. 150/’09, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 31 dicembre 2010 (per gli enti locali 2011). • In caso di mancato adeguamento, i contratti collettivi integrativi vigenti cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 (per gli enti locali 2012) e non sono ulteriormente applicabili. Il contratto collettivo nel P.I ha efficacia erga omnes? Corte Cost. sent. 16.10. 1997, n. 309: efficacia del CCNL I contratti collettivi per i dipendenti pubblici non hanno efficacia generale per effetto di una previsione di obbligatorietà generalizzata, bensì…. in virtù del dovere di adempimento e di osservanza degli obblighi assunti con i CCNL o integrativi imposta alle P.A. dall’art. 40, comma 4, D.lgs 165/2001 (c.d. “vincolo indiretto”, senza pregiudizio per l’art. 39 Cost.) L’ulteriore indice: il principio di parità di trattamento contrattuale La forza cogente che a questo punto si produce nei confronti delle pubbliche amministrazioni costituisce, a sua volta, la premessa per realizzare la garanzia della parità di trattamento contrattuale, affermata dall'art. 45, comma 2, d. lgs. 165/01 e contestualmente rafforzata dall'ultima parte della norma stessa, che impone di assicurare "trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi".