952478_cov_it 06-02-2003 12:49 Pagina 1 5 Ag gio rna me nto ,!7IJ2I9-ecajja! La sicurezza sociale per coloro che si spostano all’interno dell’Unione europea — Aggiornamento 2002 L-2985 Luxembourg Sicurezza sociale & integrazione sociale KE-41-01-696-IT-C ISBN 92-894-2099-5 UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE La sicurezza sociale per coloro che si spostano all’interno dell’Unione europea Occupazione affari sociali › Commissione europea 20 02 La sicurezza sociale per coloro che si spostano all’interno dell’Unione europea Aggiornamento 2002 Il contenuto di questa pubblicazione non riflette necessariamente l’opinione o la posizione della direzione generale per l’Occupazione e gli affari sociali della Commissione europea. Manoscritto aggiornato al 1º gennaio 2001 Numerose altre informazioni sull’Unione europea sono disponibili su Internet via il server Europa (http://europa.eu.int). Una scheda bibliografica figura alla fine del volume. Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2003 ISBN 92-894-2099-5 Comunità europee, 2003 Riproduzione autorizzata con citazione della fonte. Printed in Belgium STAMPATO SU CARTA SBIANCATA SENZA CLORO I SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE DEGLI STATI MEMBRI Quando in qualità di cittadino degli Stati membri dell’Unione europea vi recate per lavoro o prendete la residenza, o semplicemente dimorate temporaneamente in un altro Stato membro, gli strumenti giuridici comunitari, in particolare il regolamento (CEE) n. 1408/71, servono a garantire che non si perdano i diritti della sicurezza sociale. Tuttavia questa legislazione non si sovrappone ai sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri, ma serve solo a coordinarli. Questa guida fornisce una breve descrizione dell’organizzazione e del funzionamento dei sistemi di sicurezza sociale di ciascuno Stato membro e indica anche le condizioni in virtù delle quali si può aver diritto ai vari tipi di prestazioni e ne indica altresı̀ le formalità necessarie da adempiere. La spiegazione dei sistemi di sicurezza sociale di ciascuno Stato membro si conclude con le modalità per ottenere le ulteriori informazioni che si rendessero necessarie. Successivamente all’entrata in vigore dell’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), i cittadini dell’Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia che lavorano o che risiedono nell’Unione europea saranno d’ora innanzi trattati come se fossero cittadini di un paese membro dell’UE. Analogamente i cittadini dell’UE che lavorano in Islanda, nel Liechtenstein e in Norvegia hanno diritto alle stesse prestazioni di sicurezza sociale dei cittadini di quei paesi. Si informa che questa guida non fornisce informazioni sulle disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale, contenute nei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 sull’applicazione dei regimi di sicurezza sociale riguardanti i lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi e i loro familiari che si spostano all’interno dell’Unione europea. È possibile trovare queste informazioni in una guida pubblicata dall’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nel 1999. Il titolo di questa guida è il seguente: Disposizioni comunitarie in materia di sicurezza sociale — I diritti del lavoratore che si sposta all’interno dell’Unione europea (ISBN 92-8940209-1). In genere si può ricevere dalle organizzazioni nazionali di sicurezza sociale oppure può essere richiesta al seguente indirizzo: Commissione europea Direzione generale per l’Occupazione e gli affari sociali Protezione sociale e integrazione sociale Libera circolazione dei lavoratori e coordinamento dei regimi di sicurezza sociale B-1049 Bruxelles CONTENUTO BELGIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Capitolo I — Lavoratori dipendenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. . . . . . . . . 11 12 13 15 15 16 17 18 Capitolo II — Lavoratori autonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. . . . . . . . . 19 19 20 20 21 21 21 22 DANIMARCA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. . . . . . . . . . 23 23 26 27 29 30 30 31 32 GERMANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 33 33 34 37 37 38 39 40 41 42 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malattia e maternità . . . . . . . . . . . . . . . . Infortuni sul lavoro e malattie professionali Invalidità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pensioni di vecchiaia . . . . . . . . . . . . . . . Prestazioni in caso di morte per i superstiti Disoccupazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assegni familiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malattia e maternità . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assicurazione di invalidità . . . . . . . . . . . . . . Trattamenti assicurativi/pensionistici (pensione Pensione di coniuge divorziato . . . . . . . . . . Assegni familiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L’assicurazione sociale in caso di fallimento . Altre informazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malattia e maternità . . . . . . . . . . . . . . . . Infortuni sul lavoro e malattie professionali Pensioni di invalidità . . . . . . . . . . . . . . . Pensioni di vecchiaia . . . . . . . . . . . . . . . Assegno in caso di decesso . . . . . . . . . . . Assicurazione disoccupazione . . . . . . . . . Assegni familiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Altre informazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. .................. .................. di reversibilità, pensione .................. .................. .................. .................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enti di previdenza sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malattia e maternità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prestazioni per gli assicurati bisognosi di assistenza continuativa Infortuni sul lavoro e malattie professionali . . . . . . . . . . . . . . . Pensioni di invalidità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pensioni di vecchiaia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prestazioni ai superstiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Disoccupazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assegni familiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contenuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... .......... .......... di vecchiaia) .......... .......... .......... .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 11. Altre informazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 GRECIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. . . . . . . . . . 45 45 47 48 49 50 51 52 53 SPAGNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . . . . . . . . . . 55 57 59 60 60 61 62 63 63 64 FRANCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Capitolo I — Lavoratori subordinati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. . . . . . . . . . 69 70 72 73 74 76 76 77 78 Capitolo II — Lavoratori autonomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 1. 2. 3. 4. . . . . 79 79 80 81 IRLANDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 1. 2. 83 85 6 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malattia e maternità . . . . . . . . . . . . . . . . . . Infortuni sul lavoro e malattie professionali . . Invalidità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pensioni di vecchiaia . . . . . . . . . . . . . . . . . Pensioni di reversibilità e spese per le esequie Disoccupazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assegni familiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Altre informazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malattia e maternità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Infortuni sul lavoro e malattie professionali . . . . . . . . Incapacità permanente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pensioni di vecchiaia e di anzianità . . . . . . . . . . . . . Assegno in caso di decesso e pensione di reversibilità Disoccupazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assegni familiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Servizi sociali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Altre informazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malattia e maternità . . . . . . . . . . . . . . . . Infortuni sul lavoro e malattie professionali Invalidità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prestazioni di vecchiaia e di reversibilità . Assegno in caso di morte . . . . . . . . . . . . Assegni familiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Disoccupazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pensioni complementari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malattia e maternità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prestazioni di vecchiaia, invalidità e reversibilità Informazioni supplementari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malattia e maternità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contenuto 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. . . . . . . . . . 87 88 88 90 91 92 93 94 94 ITALIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Infortuni sul lavoro e malattie professionali . Invalidità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pensioni di anzianità e vecchiaia . . . . . . . . Pensioni ai superstiti e agli orfani . . . . . . . . Disoccupazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assegni familiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indennità a carattere non contributivo . . . . Decisioni riguardo alle domande presentate Altre informazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enti previdenziali . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malattia e maternità . . . . . . . . . . . . . . . . Infortuni sul lavoro e malattie professionali Prestazioni per invalidità e inabilità . . . . . Prestazioni di vecchiaia . . . . . . . . . . . . . Pensioni ai superstiti . . . . . . . . . . . . . . . . Trattamenti di disoccupazione . . . . . . . . . Trattamenti di famiglia . . . . . . . . . . . . . . Altre informazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AUSTRIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malattia e gravidanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Infortuni sul lavoro e malattie professionali . . . . . . . . . . . Invalidità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pensioni di vecchiaia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prestazioni a favore dei superstiti . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regimi pensionistici integrativi per i lavoratori subordinati Disoccupazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assegni familiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Altre informazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 122 125 125 126 127 128 129 130 130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAESI BASSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 109 111 112 114 115 115 116 117 118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . LUSSEMBURGO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 98 99 102 103 104 104 106 108 108 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malattia e maternità . . . . . . . . . . . . . . . . Dipendenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Infortuni sul lavoro e malattie professionali Invalidità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vecchiaia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pensioni ai superstiti . . . . . . . . . . . . . . . . Disoccupazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assegni familiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Informazioni aggiuntive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enti previdenziali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contenuto 7 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. . . . . . . . . . 132 134 135 136 137 137 137 138 140 PORTOGALLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. . . . . . . . . . . . 141 141 142 145 146 147 147 148 149 150 151 FINLANDIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. . . . . . . . . . 153 154 155 157 157 160 161 162 162 SVEZIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. . . . . . . . . . 165 166 168 169 170 172 173 174 176 REGNO UNITO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 1. 2. 3. 177 178 180 8 Malattia e maternità . . . . . . . . . . . . . . . . Infortuni sul lavoro e malattie professionali Invalidità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vecchiaia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prestazioni ai superstiti . . . . . . . . . . . . . . Assegno di assistenza . . . . . . . . . . . . . . . Disoccupazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assegni familiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulteriori informazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organizzazione, iscrizione e finanziamento . . . . . Malattia e maternità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Infortuni sul lavoro e malattie professionali . . . . . . Invalidità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prestazioni di vecchiaia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assegno in caso di morte e pensioni di reversibilità Disoccupazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assegni familiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prestazioni non contributive . . . . . . . . . . . . . . . . Altre informazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assistenza sanitaria . . . . . . . . . . . . . . . . . Infortuni sul lavoro e malattie professionali Riabilitazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regimi pensionistici legali . . . . . . . . . . . . Prestazioni di disoccupazione . . . . . . . . . Prestazioni parentali . . . . . . . . . . . . . . . . Prestazioni familiari . . . . . . . . . . . . . . . . Informazioni supplementari . . . . . . . . . . . Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malattie e maternità . . . . . . . . . . . . . . . . Infortuni sul lavoro e malattie professionali Prestazioni in caso di invalidità . . . . . . . . Pensioni di vecchiaia . . . . . . . . . . . . . . . Prestazioni a favore dei superstiti . . . . . . . Disoccupazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prestazioni familiari . . . . . . . . . . . . . . . . Altre informazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malattia e maternità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Infortuni sul lavoro e malattie professionali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Contenuto 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Invalidità . . . . . . . . . . . . . . Pensione di anzianità . . . . . Pensioni ai superstiti . . . . . . Indennità di disoccupazione Assegni familiari . . . . . . . . . Ricorsi . . . . . . . . . . . . . . . Gibilterra . . . . . . . . . . . . . . Altre informazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 183 184 185 186 186 186 187 ISLANDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. . . . . . . . . . . . . 189 189 191 192 193 194 194 194 195 195 196 196 LIECHTENSTEIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. . . . . . . . . . . . . . 197 197 198 199 199 200 200 201 201 202 202 202 202 NORVEGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 203 204 206 206 207 208 208 209 210 210 210 Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assicurazione malattia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prestazioni di maternità/paternità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Pensioni di invalidità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prestazioni di invalidità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pensioni di vecchiaia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indennità in caso di morte e pensioni per gli orfani . . . . . . . . . . . . . . Assicurazione di disoccupazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assegni familiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regimi pensionistici complementari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ulteriori informazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malattia e maternità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Infortuni del lavoro e malattie professionali . . . . . . . . . . . . . Invalidità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vecchiaia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Decesso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Disoccupazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indennità familiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prestazioni integrative di vecchiaia, superstiti e invalidità (EL) Assegni per grandi invalidità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assegno di maternità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indennità per non vedenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Altre informazioni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Malattia, maternità e adozione . . . . . . . . . Infortuni sul lavoro e malattie professionali . Pensioni di vecchiaia . . . . . . . . . . . . . . . . Prestazioni e pensioni di invalidità . . . . . . . Assegno in caso di decesso . . . . . . . . . . . . Pensioni ai superstiti . . . . . . . . . . . . . . . . . Disoccupazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Assegni familiari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indennità per famiglie con figli in tenera età Ulteriori informazioni . . . . . . . . . . . . . . . . Contenuto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 BELGIO Da un punto di vista generale il sistema previdenziale belga è articolato su un regime per i lavoratori subordinati e un regime per i lavoratori autonomi. Date le notevoli differenze tra i due regimi, essi verranno esaminati separatamente. Il capitolo I riguarda la previdenza sociale per i lavoratori subordinati mentre il capitolo II concerne i lavoratori autonomi. Capitolo I LAVORATORI DIPENDENTI 1. Introduzione Il regime di previdenza sociale belga per i lavoratori subordinati prevede: — l’assicurazione malattia e maternità (sezione 2); — l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (sezione 3); — l’assicurazione invalidità (sezione 4); — l’assicurazione vecchiaia (sezione 5); — le pensioni di reversibilità e le prestazioni in caso di morte (sezione 6); — l’assicurazione contro la disoccupazione (sezione 7); — gli assegni familiari (sezione 8). ð Modalità per l’iscrizione al regime di previdenza sociale Al momento dell’assunzione in Belgio, spetta al datore di lavoro espletare le formalità del caso per garantire che il lavoratore sia coperto dal regime di previdenza sociale. Non è necessario che il lavoratore presenti domanda ai relativi enti. L’unica eccezione riguarda l’assicurazione sanitaria e le indennità. Per essere tutelato contro questi rischi, il lavoratore deve iscriversi ad un fondo pensionistico (mutualité/ziekenfonds) di sua scelta o iscriversi all’ufficio regionale del fondo integrativo di assicurazione malattia e invalidità (Caisse auxiliaire d’assurance maladie-invalidité/Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering). In Belgio esistono varie forme di mutue assicurative non riferite a specifiche categorie e altre professionali nonché di area cristiana, socialista e liberale. BELGIO È peraltro possibile recedere da un’assicurazione e entrare a far parte di un’altra a decorrere dal primo giorno di ogni trimestre. Esiste tuttavia la possibilità che non venga accettata l’iscrizione alla nuova assicurazione se il lavoratore è stato assicurato per una durata inferiore ai dodici mesi. Ulteriori informazioni possono essere richieste alla cassa assicurativa alla quale il lavoratore intende iscriversi. Nel caso il lavoratore fosse già coperto dal regime assicurativo contro le malattie di un altro Stato membro dell’Unione europea, basterà presentare alla cassa malattia belga i moduli E 104 e E 105 che può ottenere dalla cassa malattia del proprio Stato di provenienza. Col termine casse malattia si indicheranno nella presente guida i fondi delle mutue di assicurazione e gli uffici regionali della cassa integrativa. ð Contributi Il lavoratore è tenuto a versare alla previdenza sociale contributi calcolati in base a una percentuale della sua retribuzione. Il datore di lavoro trattiene tali contributi dalla retribuzione e li versa al competente ufficio nazionale della previdenza sociale (Office national de sécurité sociale, ONSS/ Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, RSZ). Gli unici contributi che il lavoratore può versare direttamente sono quelli che l’assicurazione potrebbe richiedere per assicurazioni integrative facoltative. Peraltro, non sono ammessi versamenti di contributi complementari nel caso della assicurazione obbligatoria per malattia e invalidità. 11 ð Ricorsi In caso di contenzioso su una decisione di un ente previdenziale, è possibile presentare ricorso entro un mese dalla data di notifica della decisione. Nel caso in cui il lavoratore risieda in Belgio, si può inoltrare il ricorso al tribunale del lavoro competente (Greffe du Tribunal/griffie van de Arbeidsrechtbank) della zona di residenza, tramite raccomandata, oppure presentarlo di persona. Nel caso di residenza all’estero, si può inoltrare il ricorso al tribunale del lavoro della zona dove il lavoratore ha vissuto o abitato per l’ultima volta in Belgio, oppure al tribunale del lavoro competente nella zona (arrondissement judiciaire) in cui è stato occupato per l’ultima volta in Belgio, qualora non abbia mai avuto la residenza o il domicilio in Belgio. 2. Malattia e maternità Attualmente, l’assicurazione per le cure sanitarie copre tutti coloro i quali risiedono legalmente sul territorio belga, segnatamente: i lavoratori dipendenti, i disoccupati, i pensionati, i lavoratori autonomi, i dipendenti pubblici, gli invalidi e i mutilati, i disabili, le casalinghe, le persone iscritte nel registro delle persone fisiche, nonché le persone a loro carico. Possono beneficiare delle indennità di maternità le lavoratrici, le disoccupate e le donne invalide. Le indennità di malattia e le prestazioni in caso di maternità spettano, purché sussistano determinati requisiti, anche se l’interessato si trova o risiede in un altro Stato membro. A. PRESTAZIONI SANITARIE IN NATURA Ha diritto alle prestazioni sanitarie chi: — è iscritto a una cassa malattia; — ha versato contributi in una misura non inferiore a un minimo fissato; — nel caso provenga da un altro Stato membro o da uno Stato che ha stipulato con il Belgio una convenzione di previdenza sociale per il cumulo dei periodi assicurativi, è stato assicurato presso il sistema previdenziale (assicurazione malattia) di tale Stato nei sei mesi precedenti all’iscrizione al nuovo regime. Il costo delle prestazioni che includono prevenzione e assistenza sanitaria viene rimborsato in base a tariffe ufficiali. ð Cure mediche e odontoiatriche Di norma è possibile andare da un medico o dentista di propria scelta al quale dovranno essere pagati direttamente gli onorari. Le spese mediche verranno rimborsate in seguito su presentazione di 12 un attestato rilasciato dal medico o dal dentista comprovante le cure prestate. In linea di principio, la cassa malattia rimborsa dal 60 % al 70 % della somma pagata per prestazioni sanitarie quali visite e consultazioni presso medici generici o specialisti. Se la visita viene effettuata presso l’ambulatorio del medico o del dentista che non pratica le tariffe ufficiali, resta a carico dell’interessato la somma eccedente le suddette tariffe. La cassa malattia fornisce, a richiesta, l’elenco dei medici e dentisti convenzionati che applicano le tariffe ufficiali. ð Prodotti farmaceutici Per quanto concerne i prodotti farmaceutici prescrivibili attraverso ricetta medica, il beneficiario deve pagare una somma per ogni ricetta, variabile a seconda dell’utilità sociale e terapeutica del prodotto prescritto. La quota del costo dei medicinali rimborsata dalla cassa malattia varia a seconda della categoria di appartenenza di questi farmaci (A, B, C, Cs, Cx e medicinali preparati dal farmacista). Solitamente l’assicurato paga al farmacista solo quella percentuale del costo che non viene rimborsata dalla cassa malattia, sempreché il medicinale sia prescritto dal medico. ð Ricovero in ospedale Se è necessario il ricovero in ospedale, va anzitutto presentata la domanda alla cassa malattia che fornirà tutte le informazioni sulle modalità del ricovero. Per i ricoveri urgenti non occorre seguire tale prassi. Il lavoratore subordinato contribuisce con una quota fissa all’atto del ricovero e con una piccola quota fissa per ogni giorno di ricovero oltre che con una quota fissa sul costo dei medicinali somministratigli durante il ricovero. ð Fisioterapia e assistenza infermieristica Le spese per cure fisioterapiche vengono rimborsate solo se prescritte dal medico. Di norma la cassa malattia rimborsa fino al 60 % le spese sostenute per il fisioterapista. La cassa malattia rimborsa il 75 % delle spese sostenute per l’assistenza infermieristica. ð Rimborsi superiori Alcuni assicurati e le persone a loro carico possono beneficiare di rimborsi maggiorati da parte dell’organismo assicuratore, in considerazione della loro particolare situazione finanziaria. Si tratta segnatamente dei pensionati, dei vedovi, degli orfani, degli invalidi e dei percettori di indennità di disabilità e di altre prestazioni di assistenza sociale. BELGIO B. PRESTAZIONI IN DENARO Chi è impossibilitato a prestare attività lavorativa a causa di malattia, è tenuto a far pervenire al medico della cassa malattia il certificato rilasciato dal medico curante. Ciò deve avvenire entro i primi due giorni di incapacità al lavoro. Se il certificato medico è spedito più tardi, il lavoratore ha diritto alle prestazioni solo a partire dal giorno di inoltro. Il medico della cassa malattia che valuta la durata della malattia può chiedere al lavoratore di sottoporsi in qualsiasi momento a visita medica. Durante il primo anno di lavoro, il lavoratore ha diritto a percepire una somma equivalente al 60 % della precedente retribuzione, ma tale ammontare non può mai eccedere una soglia massima. Chi, dopo un anno, è ancora impossibilitato a riprendere il lavoro, ha diritto all’indennità di invalidità (cfr. infra, sezione 4). ð Requisiti Ha titolo alle prestazioni di malattia chi: — è iscritto a una cassa malattia; — ha lavorato per 120 giorni su un periodo di sei mesi. Certi periodi di inattività dovuti, ad esempio, a malattia, ferie ecc. vengono equiparati a periodi di attività. Possono essere inclusi i periodi lavorativi effettuati in altri Stati membri; — presenta alla cassa malattia la ricevuta del versamento dei contributi rilasciata dal datore di lavoro; — si sottopone a eventuali controlli da parte della cassa malattia; — è assicurato e dimostra di aver lavorato per 120 giorni lavorativi o assimilati nel secondo e terzo trimestre precedenti la domanda di prestazioni; quando questa condizione non è soddisfatta, il lavoratore può esibire una polizza d’assicurazione volontaria; — presenta un attestato di incapacità al lavoro. C. PRESTAZIONI DI MATERNITÀ Le donne incinte hanno diritto al congedo per maternità di 15 settimane. Tale congedo è di 17 settimane in caso di parto plurigemino. Il congedo prenatale, per il quale la donna deve presentare esplicita domanda, inizia al più presto sette settimane prima del parto (nove, in caso di previsione di parto plurigemino). Prima o dopo il parto possono essere prese fino a un massimo di sei (otto) settimane delle sette (nove) previste. A partire dal settimo giorno prima della probabile data del parto, la donna deve cessare ogni attività lavorativa oppure, se disoccupata, comunicarlo all’ufficio di collocamento. L’interessata deve BELGIO presentare alla cassa malattia un certificato medico attestante che la probabile data di nascita cade alla fine del periodo prenatale. Il congedo postnatale dura otto settimane dopo il parto. L’importo delle prestazioni viene calcolato come segue: — le donne occupate a tempo pieno percepiscono l’82 % della retribuzione nei primi 30 giorni e il 75 % a decorrere dal 31ogiorno; — le disoccupate e invalide percepiscono il 79,5 % nei primi 30 giorni e il 75 % a decorrere dal 31o giorno. ð Requisiti I requisiti per avere diritto alle prestazioni di maternità sono uguali a quelli per le indennità di malattia (cfr. supra). 3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali A. INFORTUNI SUL LAVORO Tutti i lavoratori subordinati, compresi gli apprendisti e il personale che presta servizi di collaborazione familiare, sono assicurati per gli infortuni sul lavoro e gli infortuni subiti recandosi o tornando dal lavoro. Il datore di lavoro è tenuto a stipulare una polizza per i suoi dipendenti con una compagnia assicurativa o con una cassa assicurativa collegata che siano riconosciute. In caso di infortunio sul lavoro, il datore di lavoro, il lavoratore o un membro della sua famiglia devono notificare l’avvenuto infortunio entro 10 giorni mediante un modulo apposito da spedire alla compagnia assicurativa nonché all’ispettore competente per la sicurezza sul lavoro. La notifica dell’infortunio dovrebbe essere corredata del certificato medico. A seguito di infortunio sul lavoro possono essere erogate le seguenti prestazioni: — indennità per incapacità al lavoro, temporanee o permanenti, parziali e/o totali, nei casi più gravi, assistenza per una terza persona; — cure mediche di ospedalizzazione e protesi; — spese di spostamento; — speciali prestazioni in caso di morte. Queste prestazioni possono essere erogate in un altro Stato membro dell’Unione europea. ð Indennità per incapacità al lavoro Dopo un certo periodo di tempo, il lavoratore o può riprendere il lavoro, o la sua incapacità può rivelarsi permanente. È il consulente medico dell’ente assicurativo che stabilisce quando le 13 condizioni del lavoratore si sono stabilizzate e determina la percentuale di incapacità permanente al lavoro. — Fino a che le condizioni del lavoratore non si sono stabilizzate gli spetta un’indennità giornaliera per incapacità temporanea al lavoro equivalente al 90 % della retribuzione giornaliera media. — Una volta che le condizioni del lavoratore si sono stabilizzate gli spetta un’indennità annuale per un periodo di tre anni durante il quale il lavoratore sarà soggetto a controlli. L’importo dell’indennità dipende dalla percentuale di incapacità al lavoro e dalla retribuzione percepita durante l’anno precedente l’infortunio. Al termine di questi tre anni, l’indennità è trasformata in vitalizio. Se la percentuale di incapacità al lavoro è almeno del 16 %, il lavoratore può chiedere la corresponsione di una somma forfettaria pari al terzo del vitalizio. Le condizioni del risarcimento finanziario per infortunio sul lavoro sono comunque soggette all’approvazione del Fondo per gli infortuni sul lavoro (Fonds voor Arbeidsongevallen/Fonds des accidents du travail). Se il lavoratore non è d’accordo sulla proposta della compagnia assicurativa, può adire il tribunale del lavoro. ð un vitalizio per il coniuge superstite pari al 30 % della retribuzione dell’assicurato deceduto; una pensione provvisoria per i figli equivalente al 15 % o al 20 % della retribuzione dell’assicurato deceduto; la pensione viene erogata fino al compimento del diciottesimo anno di età o fino a revoca del diritto agli assegni familiari. Pagamento delle prestazioni L’indennità per incapacità temporanea al lavoro viene pagata con la stessa cadenza della retribuzione. Quando le condizioni si sono stabilizzate è pagata con cadenza trimestrale o mensile, secondo i casi. Le pensioni erogate a seguito di decesso per infortunio sono pagate con cadenza trimestrale o mensile. ð Altre informazioni Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla compagnia assicurativa del datore di lavoro. In caso di difficoltà, contattare: Fonds des accidents du travail, rue du Trône 100, B-1050 Bruxelles. B. MALATTIE PROFESSIONALI Le cure prestate attraverso il datore di lavoro (o la compagnia assicurativa) sono gratuite. Se l’assicurato è libero di scegliere il proprio medico o i servizi, le spese per le cure gli verranno totalmente rimborsate dalla compagnia assicurativa a concorrenza di una tariffa ufficiale. Tutti i lavoratori dipendenti, nonché in particolare i disoccupati e gli inabili in rieducazione professionale o riqualificazione, fruiscono di una copertura contro le malattie professionali. Per essere riconosciuta come professionale, la malattia deve essere inclusa in un apposito elenco ufficiale o essere stata contratta esclusivamente nello svolgimento del proprio lavoro. In quest’ultimo caso il lavoratore deve comprovare l’esposizione al rischio e il suo nesso con la malattia. I datori di lavoro devono stipulare l’assicurazione presso il competente fondo (Fonds des maladies professionnelles), che provvede alle relative prestazioni. ð ð ð Cure sanitarie Chi ha subito un incidente sul lavoro è libero di scegliere il proprio medico, centro medico o ospedale per qualsiasi cura sanitaria o intervento chirurgico, eccetto quando il datore di lavoro (o la compagnia assicurativa) dispone dei propri servizi sanitari, farmaceutici o ospedalieri. Spese di viaggio In determinate condizioni sono rimborsabili anche le spese di viaggio dell’assicurato e dei membri della sua famiglia. ð Incidenti mortali Le prestazioni che possono essere erogate a seguito di incidente mortale sul lavoro o recandosi o tornando dallo stesso includono: — un’indennità per coprire le spese funerarie pari a 30 volte la retribuzione media giornaliera o il rimborso di tutte le spese (incluse per formalità amministrative) sostenute per il trasporto della salma fino al luogo di inumazione (paese d’origine); 14 Prestazioni In caso di malattia professionale sono previste le seguenti prestazioni: — indennità per incapacità temporanea o permanente, parziale o totale al lavoro e, nei casi gravi, assistenza di una terza persona; — indennità per interruzione temporanea o permanente del lavoro a titolo di misura preventiva. Il Fondo per le malattie professionali può consentire ad un lavoratore subordinato di interrompere il lavoro nel caso il medico accerti la predisposizione a una malattia professionale o vengano individuati i primi sintomi della malattia. In tal caso l’assicurato ha diritto all’indennità per incapacità temporanea al lavoro oltre che alla BELGIO — — — frequenza eventuale di corsi di riqualificazione professionale; indennità in caso di morte dell’assicurato a causa della malattia professionale; cure mediche. L’assicurato è libero di scegliere il medico di fiducia e ha diritto al rimborso totale delle spese sostenute conformemente alle tariffe ufficiali; spese di viaggio. Le prestazioni vengono calcolate e pagate con le stesse modalità previste per quelle relative ad infortunio sul lavoro (cfr. supra, sezione A). ð Formalità Le domande possono essere inoltrate, per raccomandata, al Fondo per le malattie professionali dal malato o da un suo mandatario (la sua mutua, ad esempio). La domanda deve essere presentata utilizzando un formulario che tale fondo deve rilasciare all’interessato. Se le condizioni del paziente cambiano, può essere inoltrata al fondo la domanda di revisione della percentuale di incapacità al lavoro. Il fondo può anche effettuare tale revisione di sua iniziativa. Per ulteriori dettagli rivolgersi al: Fondo per le malattie professionali (Fonds des maladies professionnelles/Fonds voor de Beroepsziekten) Avenue de l’Astronomie 1 B-1210 Bruxelles. 4. Invalidità Il lavoratore che abbia usufruito di un’indennità di malattia per un anno e ancora non possa riprendere il lavoro ha diritto a un’indennità di invalidità che viene corrisposta fino al raggiungimento dell’età pensionabile (in base al regime transitorio 62 anni per le donne e 65 anni per gli uomini). Il lavoratore percepisce un’indennità di invalidità pari al 65 % della retribuzione precedente qualora abbia familiari a carico. In caso contrario, l’importo è ridotto al 45 % o al 40 % a seconda che tale reddito costituisca o meno l’unica fonte di guadagno. L’indennità non può superare un limite massimo stabilito. In via eccezionale, i minatori che abbiano lavorato in miniera per almeno dieci anni hanno diritto a una pensione di invalidità pagabile a decorrere dal settimo mese di incapacità al lavoro. ð Requisiti Ha titolo alle prestazioni di malattia chi: — è iscritto a una cassa malattia; — ha lavorato per 120 giorni su un periodo di sei mesi. Taluni periodi di inattività dovuti, ad esempio, a malattia, ferie ecc. vengono BELGIO — — — equiparati a periodi di attività. Possono essere inclusi i periodi lavorativi effettuati in altri Stati membri; presenta alla cassa malattia la ricevuta del versamento dei contributi rilasciata dal datore di lavoro; si sottopone a eventuali controlli da parte della cassa malattia; presenta un attestato di incapacità al lavoro. 5. Pensioni di vecchiaia In linea di principio tutti coloro che hanno lavorato in Belgio con regolare contratto di lavoro sono coperti dall’assicurazione vecchiaia. Esistono particolari norme per il personale che presta servizi di collaborazione familiare a tempo parziale. Le prestazioni sono: — pensione di vecchiaia (pension de retraite/ rustpensioen), corrisposta ai lavoratori subordinati; — indennità di riscaldamento (allocation de chauffage/verwarmingstoelage), corrisposta ai minatori in pensione; — indennità di vacanza (pécule de vacances/ vakantiegeld) e indennità complementare di vacanza (pécule de vacances complémentaire/aanvullend vakantiegeld). ð Requisiti per il pensionamento I lavoratori subordinati di ambo i sessi, raggiunta l’età di 60 anni, hanno diritto alla pensione, purché ne abbiano maturato il diritto, pur potendo comunque continuare a lavorare. L’età normale di pensionamento è di 65 anni per gli uomini e di 62 per le donne. Per queste ultime il limite verrà progressivamente portato a 65 anni nel 2009. Fanno eccezione a questa norma i minatori per i quali sono previste età inferiori. Ai lavoratori di sesso maschile che hanno maturato una pensione anticipata prevista da una clausola del contratto collettivo (prépension, brugpensioen) non può essere corrisposta la pensione di vecchiaia finché non raggiungano il 65ò anno di età. Le lavoratrici che si trovano in questa situazione possono essere pensionate solo al raggiungimento dell’età prevista dalla legge: 62 anni, attualmente, o 65 anni a decorrere dal 2009 come conseguenza dell’innalzamento suindicato dell’età pensionabile. ð Formalità Le domande di pensione devono essere inoltrate all’amministrazione comunale del luogo di residenza. Qualora il lavoratore risieda in un altro Stato membro, può inoltrare la domanda all’ente 15 pensionistico locale di quello Stato. Per evitare ritardi nell’evasione della domanda, essa deve essere inoltrata possibilmente un anno prima del compimento dell’età pensionabile. ð Importo della pensione L’importo della pensione di vecchiaia dipende, da un lato, dalla durata dei periodi di lavoro prestato come lavoratore subordinato in Belgio (inclusi i periodi di vacanza/malattia e di disoccupazione) e, dall’altro, dal reddito percepito nei suddetti periodi lavorativi, indicizzato al costo della vita al momento del calcolo della pensione. Il calcolo della pensione di vecchiaia avviene sulla base di 1/45 dell’importo totale della pensione per ogni anno di lavoro, per gli uomini. Per le donne l’attuale denominatore di frazione, 1/42, sarà portato progressivamente ad 1/45 all’1 gennaio del 2009. Tale rapporto è di 1/40 (marinai), 1/30 (minatori che abbiano lavorato per almeno 20 anni in miniera), 1/14 (marinai che abbiano prestato servizio in mare per almeno 168 mesi) della massima retribuzione pensionabile per ogni anno lavorativo. Per il calcolo dell’importo virtuale della pensione possono essere presi in considerazione anche i periodi lavorativi effettuati in altri Stati membri. La pensione è pari al 60 % della retribuzione media percepita durante l’intera carriera professionale e al 75 % nel caso il lavoratore abbia il coniuge a carico. Due sono le modalità di riscossione della pensione: con vaglia postale pagabile a domicilio oppure con versamento sul conto corrente postale o bancario. I pensionati possono continuare a lavorare sempreché la retribuzione non superi una certa soglia. Qualsiasi attività lavorativa deve essere preventivamente comunicata all’ufficio nazionale per le pensioni per raccomandata; inoltre il datore di lavoro va informato sempre per raccomandata che il lavoratore beneficia di pensione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio per le pensioni: Office national des pensions (ONP), Rijksdienst voor Pensionen Tour du Midi B-1060 Bruxelles. Non spetta pensione al lavoratore che usufruisca già o di un’indennità di malattia o di invalidità o di disoccupazione conformemente alla normativa belga o estera di previdenza sociale, oppure che percepisca un’indennità per interruzione del lavoro a seguito di una malattia professionale o per la riduzione della capacità al lavoro, ovvero una indennità complementare nel quadro di un prepensionamento convenzionale. 16 6. Prestazioni in caso di morte per i superstiti In caso di morte di un assicurato lavoratore dipendente, i superstiti possono aver diritto alle seguenti prestazioni: — indennità una tantum corrisposta a chi abbia sostenuto le spese funerarie, previa presentazione dei documenti comprovanti tali spese e l’evento (certificato di morte, fatture); — pensione di reversibilità (pension de survie/ overlevingspensioen) corrisposta al coniuge del lavoratore deceduto; — pensione provvisoria per i superstiti (pension de survie temporaire/tijdelijk overlevingspensioen), corrisposta al coniuge a cui non spetti o non spetti più la pensione di reversibilità. ð Requisiti Il coniuge superstite di un lavoratore subordinato ha diritto alla pensione di reversibilità al compimento dell’età di 45 anni. Non sussistono limiti di età nel caso il coniuge superstite abbia un figlio a carico o la sua percentuale di incapacità permanente al lavoro sia di almeno il 66 % oppure se il lavoratore deceduto abbia lavorato come minatore in galleria per 20 anni. Inoltre il matrimonio deve essere durato almeno un anno, a meno che da esso sia nato un figlio o la morte sia stata causata da infortunio o malattia professionale intervenuti dopo la data del matrimonio, ovvero che al momento del decesso un figlio sia a carico del padre o della madre, con versamento dei relativi assegni familiari. ð Formalità L’avente diritto deve inoltrare la domanda all’amministrazione comunale del luogo di residenza e, nel caso risieda in un altro Stato membro, al locale ente per le pensioni di quello Stato. La domanda di pensione provvisoria per i superstiti dovrà essere inoltrata entro dodici mesi dalla data della morte del coniuge. Tuttavia, non è necessario che il coniuge di un pensionato deceduto inoltri la domanda di pensione di reversibilità o di pensione provvisoria per i superstiti in quanto gli verrà corrisposta automaticamente. ð Importo della pensione L’importo della pensione di reversibilità è pari all’80 % della pensione di vecchiaia che il coniuge deceduto percepiva o avrebbe percepito. Due sono le modalità di riscossione della pensione: con vaglia postale pagabile a domicilio oppure con versamento su conto corrente postale o bancario. BELGIO I pensionati sono autorizzati a lavorare a condizione che la remunerazione prevista non superi un limite massimo. L’ufficio nazionale delle pensioni (Tour du Midi, B-1060 Bruxelles) deve essere informato preventivamente tramite lettera raccomandata dell’esercizio di tale attività. Inoltre, il datore di lavoro deve essere informato dal dipendente, tramite lettera raccomandata, del percepimento di una pensione. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’ufficio suindicato. Non viene corrisposta pensione ai superstiti del lavoratore che già percepiscono un’indennità di malattia o di invalidità oppure di disoccupazione in conformità con la normativa previdenziale belga o estera, oppure che già percepiscono un’indennità per interruzione del lavoro a seguito di malattia professionale o per riduzione della capacità lavorativa o nel caso di indennità complementare corrisposta nel quadro di un prepensionamento convenzionale. 7. Disoccupazione Da un punto di vista generale i lavoratori subordinati sono assicurati contro il rischio di disoccupazione, indipendentemente dalle ore di lavoro giornaliere o settimanali prestate. Ciò non vale per il personale che presti servizi di collaborazione familiare, ma che non risieda presso il datore di lavoro e non lavori più di quattro ore al giorno per lo stesso datore o 24 ore alla settimana per uno o più datori di lavoro. ð Requisiti Ha diritto alla indennità di disoccupazione chi: — ha lavorato per un numero minimo di giorni (da 312 a 624 giorni) in un periodo (da 18 a 36 mesi) precedente alla domanda. La lunghezza di questi periodi varia con l’età. Possono essere inclusi i periodi lavorativi effettuati in altri Stati membri, ma il periodo di disoccupazione deve essere iniziato in Belgio; — è senza lavoro e non è retribuito a seguito di circostanze indipendenti dalla sua volontà; — è iscritto presso l’ufficio di collocamento competente ed è disposto ad accettare qualsiasi lavoro confacente alla sua situazione professionale e personale. Nelle Fiandre l’ufficio di collocamento competente è il VDAB, a Bruxelles l’ORBEM/BGDA e in Vallonia il FOREM; — è in grado di prestare attività lavorativa; — si presenta due volte al mese all’ufficio di collocamento del comune o dell’ente locale competente della zona di residenza; — ha meno di 65 anni; — ha la residenza e vive effettivamente in Belgio. È possibile, per un periodo limitato BELGIO di tempo, cercare un lavoro in un altro Stato membro senza perdere il diritto all’indennità belga. ð Importo e durata dell’indennità di disoccupazione L’importo giornaliero dell’indennità è di norma pari ad 1/26 della retribuzione massima precedentemente corrisposta. Qualora il disoccupato dimostri di avere familiari a carico e di essere l’unica fonte di reddito, ha diritto al 60 % della retribuzione perduta e comunque a un minimo [29,77 EUR (1 201 BEF) al giorno, giugno 1999] con un limite massimo di 33,91 EUR (1 368 BEF). Il disoccupato che dimostri di aver perso l’unica fonte di reddito ha diritto, durante il primo anno di disoccupazione, al 60 % della retribuzione persa e, a partire dal secondo anno, al 44 %. Il disoccupato che non abbia familiari a carico e non abbia perso la sua unica fonte di reddito ha diritto, durante il primo anno, al 55 % della retribuzione persa e, in seguito, al 35 %, ma solo per un periodo di tre mesi, cui sono aggiunti altri tre mesi per ogni precedente anno lavorativo. Dopo tale periodo di tre mesi, eventualmente prolungato, l’interessato ha diritto ad un’indennità forfettaria di 12,69 EUR (512 BEF) al giorno. ð Modalità per ottenere l’indennità di disoccupazione Il disoccupato dovrà inoltrare la domanda all’ente competente per il pagamento dell’indennità di disoccupazione. La decisione in merito alla concessione di tali indennità spetta all’ufficio nazionale del lavoro (ONEM/RVA), mentre la corresponsione è affidata ad enti privati riconosciuti costituiti dai sindacati (CSC/ACV, FGTB/ ABVV, CGSLB/ACLVB) o dall’ente statale competente: la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage/Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen. Il disoccupato è libero di scegliere nonché di cambiare in qualsiasi momento l’ente che provvede al pagamento. ð Rifiuto delle prestazioni Chi è senza lavoro perché lo ha lasciato senza un valido motivo, o perché è stato licenziato per motivi a lui imputabili, o perché ha rifiutato l’offerta di un’occupazione confacente mentre era disoccupato, potrà vedersi rifiutato il diritto all’indennità per un periodo di tempo limitato. Sebbene in linea di principio il diritto all’indennità di disoccupazione non preveda limitazioni temporali, l’indennità può essere sospesa quando la durata del periodo di disoccupazione è 1,5 volte superiore alla media regionale per persone dello stesso sesso e età. Tale sospensione riguarda i disoccupati di meno di 50 anni che non abbiano 17 perso la loro unica fonte di reddito, non abbiano familiari a carico e siano disoccupati per la terza volta, qualora il reddito imponibile della loro famiglia superi 15 784,42 EUR (636 742 BEF) annui [con un aumento di 631,38 EUR (25 470 BEF) per ogni familiare a carico]. 8. Assegni familiari Ha diritto agli assegni familiari il lavoratore subordinato in attività, il disoccupato, il disabile o il pensionato. Tra il lavoratore e il figlio interessato deve sussistere un vincolo familiare o di diritto. Quando più persone hanno diritto agli assegni familiari per lo stesso figlio, vanno rispettate determinate regole di precedenza. ð Limiti di età I figli che non abbiano compiuto il 18ò anno di età danno diritto agli assegni familiari fino al 31 agosto dell’anno in cui tale età viene raggiunta. Successivamente, gli assegni familiari vengono corrisposti per i figli: — fino all’età di 25 anni, in caso di formazione professionale riconosciuta e soggetta a vigilanza pubblica; — fino all’età di 21 anni se inabili per almeno il 66 %; — fino all’età di 25 anni per gli studenti; — fino all’età di 25 anni se iscritti all’ufficio di collocamento dopo aver terminato gli studi o la formazione professionale, ma solo per un periodo massimo di 180 o 270 giorni dopo la fine degli studi o della formazione professionale. ð Prestazioni spettanti di diritto L’importo degli assegni familiari per i figli spetta di diritto per ogni figlio che rispetta le condizioni poste e varia a seconda dell’ordine del figlio. A partire dal terzo figlio l’assegno resta invariato. Il diritto agli assegni familiari di base spetta per ogni trimestre dell’anno in funzione della situazione del beneficiario nel «mese di riferimento». Il mese di riferimento è il secondo del trimestre precedente per chi ha già maturato il diritto, o il mese in cui è sorto il diritto per chi ne beneficia per la prima volta. L’assegno di base è integrato da somme aggiuntive al compimento dei 6, 12 e 18 anni del figlio. Per i figli disabili, i figli di pensionati ed i figli di disoccupati, a decorrere dal settimo mese di disoccupazione sono previsti importi aggiuntivi. Lo stesso vale per i figli di lavoratori subordinati inabili. Viene inoltre corrisposta una maggiorazione degli assegni familiari per gli orfani, a condizione che il genitore superstite non si risposi o formi un nuovo nucleo familiare. 18 Le integrazioni legate alla situazione socio-professionale del beneficiario oppure le integrazioni per i figli dei disoccupati e dei pensionati e le integrazioni per i figli di lavoratori inabili rispondono alle stesse condizioni di erogazione delle prestazioni familiari di base. All’insorgere del diritto alle integrazioni, dato dalla riunione di tutte le condizioni giuridiche e normative fissate per la loro erogazione nel corso di un mese, le integrazioni stesse sono versate il primo giorno del mese successivo, per il resto del trimestre e per il trimestre successivo. Il diritto all’integrazione sarà quindi mantenuto per trimestre ogni volta che le condizioni giuridiche e normative saranno riunite in un qualsiasi momento del secondo mese del trimestre precedente. Le integrazioni per i figli disabili e le maggiorazioni degli assegni familiari cessano a decorrere dal mese seguente quello in cui non sussistevano più i requisiti prescritti. In caso di nascita di un figlio viene corrisposta un’indennità di nascita la cui domanda deve essere inoltrata trascorso il sesto mese di gravidanza ed è eventualmente corrisposta a partire dal secondo mese precedente la probabile data del parto. Infine è prevista un’indennità di adozione per l’adozione di un figlio per il quale spetta l’assegno per figlio a carico. ð Modalità per ottenere gli assegni familiari La domanda di assegni familiari deve essere inoltrata alla cassa competente (Caisse de compensation/Kinderbijslagfonds) alla quale è iscritto il datore di lavoro. Quest’ultimo è tenuto a fornire l’indirizzo della cassa presso la quale è possibile ottenere maggiori informazioni. Gli assegni familiari vengono corrisposti a chi alleva il figlio, ovvero, solitamente, alla madre o a un’altra persona. I figli sposati, emancipati, di età superiore ai 16 anni e i figli aventi a loro volta figli per i quali beneficiano di assegni familiari, che abbiano una residenza separata e non facciano parte del nucleo familiare della persona che li ha allevati, ricevono personalmente l’assegno familiare. Qualora la famiglia risieda in uno Stato membro diverso dal Belgio, alla domanda dovrà essere allegato il modulo E 401 attestante lo stato di famiglia. Le domande di indennità di nascita vanno presentate alle casse di compensazione competenti. Le amministrazioni comunali concedono del pari indennità e premi di nascita. Questi sono cumulabili con le indennità di nascita previste dal regime delle indennità applicato ai lavoratori dipendenti. BELGIO Capitolo II LAVORATORI AUTONOMI 1. Introduzione Sociaal Verzekeringsfonds) al quale è iscritto il lavoratore autonomo. Il regime obbligatorio di previdenza sociale belga per i lavoratori autonomi prevede: — l’assicurazione malattia; — l’assicurazione di invalidità; — l’assicurazione vecchiaia e per i superstiti; — gli assegni familiari; — le pensioni in favore dei coniugi divorziati; — l’assicurazione sociale, in caso di fallimento. Chi ritenga di essere in situazione di bisogno o di difficoltà, può richiedere l’esenzione dal pagamento dei contributi. Occorre presentare una domanda all’ente previdenziale di affiliazione, per lettera raccomandata oppure di persona. L’ente provvederà a raccogliere determinate informazioni prima di trasmettere la domanda alla Commissione competente (Commission des dispenses des cotisations/Commissie voor vrijstelling van bijdragen, WTC III, sezione francofona: 18ò piano, sezione fiamminga: 19ò piano, Boulevard S. Bolivar 30, B-1000 Bruxelles), che delibererà su ciascun caso con decisione inappellabile. Tale domanda deve essere inoltrata entro 12 mesi dal primo giorno del trimestre seguente quello in cui vanno versati i contributi. Il regime copre tutti i lavoratori autonomi nonché i loro collaboratori. Sono considerati lavoratori autonomi coloro che svolgono un’attività senza vincolo a un contratto di lavoro o a uno statuto. I collaboratori cooperano o sostituiscono un lavoratore autonomo nello svolgimento dell’attività lavorativa senza essere vincolati da contratto di lavoro. Il lavoratore autonomo deve iscriversi a una cassa di previdenza sociale per lavoratori autonomi non più tardi di 90 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa in Belgio. ð Contributi Il versamento dei contributi per la previdenza sociale è a carico del lavoratore autonomo. Il contributo riguarda la totalità dei rami assicurativi ed è calcolato sulla base del reddito professionale netto realizzato dal lavoratore autonomo durante il terzo anno precedente a quello in cui viene versato il contributo nella misura del 16,70 % di quella parte del reddito professionale che non superi una somma stabilita, determinata annualmente, e del 12,27 % di quella parte del reddito professionale che superi suddetta somma fissa fino a un tetto massimo. Il lavoratore autonomo deve in ogni caso versare un contributo minimo. Chi svolga anche altre attività a titolo principale, per esempio come lavoratore dipendente, non versa contributi o solo un contributo ridotto del 12,99 % nella misura in cui il suo reddito professionale da lavoro autonomo non superi un certo importo annuo. I pensionati che svolgano attività lavorativa sono pure esenti dal versamento di contributi o pagano un contributo ridotto del 12,99 % in base al loro reddito professionale. I contributi devono essere versati in rate trimestrali all’ente competente (Caisse d’assurances sociales/ BELGIO ð Ricorsi In caso di contestazione della decisione assunta da un ente previdenziale, è possibile presentare ricorso entro un mese dalla data alla quale è stata notificata la decisione. Il lavoratore deve inoltrare il ricorso al tribunale del lavoro (Tribunal du Travail/Arbeidsrechtbank) della sua zona di residenza per raccomandata, oppure presentarlo di persona. Nel caso in cui il lavoratore autonomo non viva più in Belgio, può inoltrare il ricorso al tribunale del lavoro della zona dove ha vissuto per l’ultima volta. 2. Malattia e maternità Il lavoratore autonomo ha diritto alle seguenti prestazioni: — prestazioni sanitarie in natura; — indennità per incapacità al lavoro; — indennità di maternità. ð I soggetti assicurati Hanno diritto alle prestazioni di malattia i lavoratori autonomi, i loro collaboratori, i lavoratori autonomi in pensione e il coniuge superstite del lavoratore autonomo quando il coniuge deceduto abbia maturato a suo favore una pensione di reversibilità. Sono inoltre assicurate le persone a carico e gli orfani di entrambi i genitori titolari di assegni familiari. 19 Possono usufruire delle prestazioni economiche tutti i lavoratori autonomi che siano incapaci di lavorare e ammessi ad assicurazione volontaria ma ne sono esclusi i pensionati e i lavoratori autonomi che non versino i contributi in misura integrale. periodo di riposo di maternità. La domanda va inoltrata al medico della mutua insieme ad una copia del certificato di nascita. L’indennità di maternità spetta alle lavoratrici autonome, nonché, a determinate condizioni, alle mogli dei lavoratori autonomi che collaborano. Al lavoratore autonomo che abbia percepito un’indennità per incapacità al lavoro per un periodo massimo di undici mesi e sia ancora incapace di riprendere il lavoro viene corrisposta un’indennità di invalidità forfettaria, il cui importo può essere modificato solo se esistono persone a carico del lavoratore autonomo. ð Requisiti Il lavoratore autonomo deve essere iscritto a una mutua e aver versato i contributi nei termini prescritti. Per ottenere le prestazioni economiche l’interessato deve fornire un attestato di incapacità al lavoro. ð Prestazioni sanitarie L’assicurazione copre obbligatoriamente soltanto i rischi maggiori e comporta in particolare le seguenti prestazioni: — cura di certe malattie mentali, tubercolosi, cancro ecc.; — cure relative al parto; — ospedalizzazione; — interventi chirurgici di rilievo; — cure specialistiche; — biologia clinica; — rieducazione funzionale e professionale; — retta di casa di riposo per anziani. Per assicurarsi contro i rischi minori (in particolare le cure correnti), i lavoratori autonomi possono sottoscrivere un’assicurazione libera complementare presso la propria mutua. In caso di cure mediche, l’interessato deve pagare l’onorario del medico. Le percentuali e l’importo massimo rimborsati dalla cassa malattia sono equiparati a quelli dei lavoratori subordinati. In caso di ricovero ospedaliero, il lavoratore autonomo è tenuto a pagare una quota fissa. ð Indennità per incapacità al lavoro Viene corrisposta un’indennità per incapacità al lavoro per un periodo di undici mesi, dal 2ò al 12ò mese di incapacità al lavoro, mentre non è prevista nessuna indennità durante il primo mese. L’indennità consiste in un importo fisso che varia solo se il lavoratore autonomo ha familiari a carico. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla cassa malattia competente (mutualité/ziekenfonds). ð Indennità di maternità Viene corrisposta un’indennità indicizzata che è attualmente pari a 943,14 EUR (38 046 BEF) per il 20 3. Assicurazione di invalidità ð Requisiti Il lavoratore autonomo per ottenere l’indennità per incapacità al lavoro in base all’assicurazione malattia deve soddisfare i relativi requisiti e deve inoltre presentare un certificato attestante la sua incapacità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. ð Modalità per ottenere l’indennità di invalidità L’invalido deve comprovare la propria condizione mediante un certificato di incapacità al lavoro. A questo scopo il lavoratore autonomo deve inoltrare tale certificato, per posta oppure a mano, al medico della mutua. Il modulo deve essere compilato, datato e firmato sia dall’invalido sia dal medico curante. L’indennità viene corrisposta dalla mutua non oltre il quinto giorno di ogni mese per il mese precedente. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla mutua. 4. Trattamenti assicurativi/ pensionistici (pensione di reversibilità, pensione di vecchiaia) Hanno diritto alla pensione di vecchiaia e alla pensione di reversibilità i lavoratori autonomi, i loro collaboratori nonché i superstiti di un lavoratore autonomo o di un collaboratore. Le pensioni di vecchiaia vengono corrisposte ai lavoratori autonomi. L’importo è calcolato sulla base della carriera professionale dell’interessato. È inoltre corrisposta una pensione di reversibilità al coniuge del lavoratore autonomo deceduto sulla base dei diritti alle prestazioni assicurative maturate dal lavoratore autonomo deceduto. ð Requisiti L’età della pensione è di 65 anni tanto per gli uomini quanto per le donne. Su domanda del lavoratore autonomo, può essere concesso il BELGIO prepensionamento nei cinque anni precedenti la normale età pensionabile. In tal caso, la pensione viene ridotta del 5 % per ogni anno di prepensionamento. Ha diritto alla pensione di reversibilità a partire dall’età di 45 anni il coniuge superstite che abbia contratto matrimonio da almeno un anno col lavoratore autonomo deceduto. Non sussistono limiti di età qualora il coniuge superstite abbia almeno un figlio a carico oppure qualora la sua percentuale di incapacità al lavoro sia almeno del 66 %. Le pensioni di vecchiaia e le pensioni di reversibilità sono subordinate alla condizione che il beneficiario non lavori. Può tuttavia essere fatta un’eccezione qualora il suo reddito non superi un certo importo. ð Modalità per ottenere la pensione L’interessato deve inoltrare la domanda al borgomastro del comune (commune/gemeente) di residenza. Qualora risieda in un altro Stato membro, può inoltrare la domanda alla cassa malattia e pensioni di quello Stato. La pensione viene corrisposta mensilmente dal fondo nazionale competente (Office national des pensions/Rijksdienst voor Pensioenen) con vaglia postale o con versamento sul conto corrente postale e, qualora l’interessato non risieda in Belgio, con vaglia internazionale. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’amministrazione locale del luogo di residenza in Belgio oppure all’istituto nazionale delle assicurazioni sociali per i lavoratori autonomi (Inasti): Institut national d’assurances sociales pour travailleurs indépendants Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Place Jean Jacobs 6 B-1000 Bruxelles 5. Pensione di coniuge divorziato I coniugi divorziati che non possono dimostrare di aver compiuto una carriera professionale completa possono beneficiare di una pensione in virtù della carriera professionale autonoma dell’ex coniuge esercitata durante gli anni del matrimonio. La pensione di coniuge divorziato è concessa, in linea di principio, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello durante il quale il richiedente ha compiuto i 65 anni di età. Essa può iniziare con anticipo (massimo di cinque anni), alle stesse condizioni della pensione di vecchiaia. BELGIO 6. Assegni familiari In linea di principio, hanno diritto agli assegni familiari i lavoratori autonomi e i collaboratori. In linea di principio, il limite di età è stabilito a 18 anni ma può essere esteso, purché sussistano determinate condizioni, a 25 anni per i figli che seguono una formazione professionale o che sono studenti. In caso di grave disabilità del figlio, gli assegni familiari spettano fino all’età di 21 anni. Vengono erogate le seguenti prestazioni: — assegni familiari ordinari, con tasso identico a quello previsto nel regime per i lavoratori dipendenti, ad eccezione del tasso inferiore previsto per il primo figlio; — assegni familiari per gli orfani; — assegni familiari per i figli di lavoratori autonomi inabili; — assegni familiari per figli inabili. Sono previste somme integrative a seconda dell’età dei figli concesse a partire dal primo figlio in poi all’età di 6, 12 e 18 anni ma non per un solo figlio, né per l’ultimo nato. Viene inoltre corrisposta un’indennità di nascita il cui importo dipende dal numero dei figli del capofamiglia. In caso di adozione di un figlio, può essere concesso un assegno di adozione. Le modalità di erogazione delle prestazioni sono analoghe a quelle del regime per i lavoratori subordinati (cfr. supra, capitolo I, sezione 8). ð Modalità per ottenere gli assegni familiari Chi ha diritto agli assegni familiari deve presentare domanda all’ente competente che in quasi tutti i casi sarà la cassa di assicurazioni sociali (Caisse d’assurances sociales/Sociaal Verzekeringsfonds) o la cassa nazionale integrativa (Caisse nationale auxiliaire/Nationale Hulpkas). Gli assegni familiari vengono corrisposti mensilmente con vaglia postale o con versamento sul conto corrente postale. Per ulteriori informazioni, rivolgersi agli enti suindicati. 7. L’assicurazione sociale in caso di fallimento L’assicurazione sociale in caso di fallimento consente al lavoratore autonomo commerciante (in caso di fallimento) ovvero non commerciante (in caso di ottenimento di un piano di pagamento dei debiti) di beneficiare di un sostegno finanziario per due mesi e del diritto alla copertura sociale per quattro trimestri, purché ricorrano determinate condizioni. 21 La domanda prevista per poter beneficiare dell’assicurazione sociale va presentata alla cassa delle assicurazioni sociali presso la quale il lavoratore è stato iscritto l’ultima volta. La presentazione deve avvenire prima della fine del trimestre successivo a quello durante il quale è stata pronunciata la sentenza di fallimento, ovvero, per i non commercianti, prima della fine 22 del trimestre successivo a quello di cessazione dell’attività autonoma. 8. Altre informazioni Per gli indirizzi degli enti di previdenza sociale competenti nei vari settori e per ulteriori informazioni, consultare le sezioni pertinenti. BELGIO DANIMARCA 1. Introduzione Le prestazioni previdenziali erogate in Danimarca sono le seguenti: — cure mediche, ospedaliere, in caso di maternità, indennità di malattia, puerperio e riqualificazione (sezione 2); — indennità per infortuni sul lavoro e malattie professionali (sezione 3); — pensione anticipata, pensione di vecchiaia ordinaria e pensione integrativa. La pensione anticipata è prevista anche per l’invalidità (sezioni 4 e 5); — indennità in caso di decesso (sezione 6); — indennità di disoccupazione (sezione 7); — assegni familiari (sezione 8). ð Contributi Le prestazioni danesi di previdenza sociale sono di regola finanziate dalle imposizioni fiscali (tasse versate allo Stato, agli amtskommuner e ai primaerkommuner). Nel 1994 è stato nel frattempo introdotto un contributo generale di previdenza sociale, il contributo del mercato del lavoro, fra l’altro per il finanziamento delle prestazioni statali di indennità di malattia, parto e disoccupazione, come pure le pensioni anticipate e le indennità di riqualificazione. I lavoratori subordinati nonché quelli autonomi versano i contributi ai tre fondi previdenziali originari, riuniti nel 1999 in un solo fondo, il Fondo del mercato del lavoro. Il contributo costituisce l’8 % del salario lordo dei lavoratori subordinati e la medesima percentuale del reddito dei lavoratori autonomi. La riscossione e il versamento al fisco dei contributi dei lavoratori subordinati incombe al datore di lavoro che versa contestualmente allo Stato anche la ritenuta alla fonte. Il versamento del contributo al Fondo del mercato del lavoro non è un vero e proprio contributo sociale, ma costituisce un finanziamento di prestazioni in precedenza finanziate dalle tasse. ð Beneficiari della previdenza sociale Data l’obbligatorietà della maggior parte delle assicurazioni sociali danesi vige il principio dell’automaticità dell’inclusione nei vari regimi. L’eccezione è costituita dal sistema assicurativo contro la disoccupazione (sezione 7). DANIMARCA ð Ricorsi Le informazioni sulle procedure di ricorso contro le decisioni degli enti previdenziali sono riportate separatamente in ogni sezione. 2. Malattia e maternità A. SERVIZI SANITARI Hanno diritto alle prestazioni ospedaliere e ostetriche, nonché alle prestazioni sanitarie tutti i cittadini residenti in Danimarca. ð Modalità di iscrizione al servizio sanitario Se vi trasferite in Danimarca dovete registrarvi presso l’anagrafe del comune di residenza. Al tempo stesso siete automaticamente registrati presso la previdenza sociale. 6 settimane dopo il trasferimento avete diritto alla cassa malattia e ricevete una tessera di assicurazione malattia. Se siete o siete stati affiliati ad una cassa malattia pubblica di un altro Stato membro non avete bisogno di attendere 6 settimane, a condizione di esibire la documentazione del comune di residenza relativa alla precedente assicurazione malattia, per esempio mediante il modulo E 104 rilasciato dalla vostra precedente cassa malattia. ð Due tipi di copertura sanitaria Vi sono due tipi di assicurazione malattia. Potete liberamente scegliere di appartenere all’uno o all’altro gruppo. L’assistito può passare da un gruppo all’altro una volta all’anno. Se scegliete il gruppo 1, vi viene assegnato un determinato medico generico convenzionato con la cassa malattia. Se avete bisogno di uno specialista potete consultarlo soltanto su prescrizione del vostro medico curante. Se appartenete al gruppo 2 potete scegliere il vostro medico curante e lo specialista. Dalla cassa malattia ricevete una sovvenzione che corrisponde alla spesa della cassa malattia per analoga cura di un paziente del gruppo 1. Il medico stabilisce il proprio onorario. I bambini di età inferiore ai 16 anni hanno lo stesso medico e la stessa forma di assicurazione dei genitori o tutori. ð Diritto alle prestazioni Prestazioni della cassa malattia — Cure del medico generico di vostra scelta; 23 — — — — — — — cure dello specialista su prescrizione del medico curante; determinate prestazioni odontoiatriche; fisioterapia su prescrizione medica; trattamento chiropratico; podologia per determinati gruppi di pazienti su prescrizione medica; assistenza psicologica per determinati gruppi di pazienti su prescrizione medica; medicinali. Cure mediche generiche e specialistiche gratuite per le persone del gruppo 1 L’assicurazione malattia eroga una sovvenzione fra il 35 e il 65 % per ulteriori prestazioni in base ai tassi fissati di concerto fra la cassa malattia e le organizzazioni mediche. L’entità della sovvenzione medicinali dipende dalle vostre spese complessive annuali per le medicine che hanno diritto a contributo. Non sussiste diritto a sovvenzione se le spese annuali complessive sono inferiori a 500 DKK. La sovvenzione aumenta gradualmente nel modo seguente: per le spese mediche fra 500 e 1 200 DKK, il 50 %; fra 1 200 e 2 800 DKK, il 75 %; oltre le 2 800 DKK, l’85 %. I bambini di età inferiore ai 18 anni ricevono sempre almeno il 50 % di sovvenzione per i medicinali aventi diritto. Cure ospedaliere Se avete bisogno di cure ospedaliere potete scegliere liberamente fra tutti gli ospedali pubblici del paese che possono fornire la terapia in questione. Le cure sono gratuite. Di regola, il ricovero in ospedale presuppone una prescrizione medica, a meno che non si tratti di infortunio o malattia grave. Se avete bisogno di cure altamente specializzate, per esempio per via di una malattia rara o complicata, il ricovero presuppone sempre la prescrizione di un ospedale della regione in cui risiedete. Esami della gravidanza e assistenza ostetrica Avete diritto ad esame dello stato di salute gratuito da parte di un medico o di un’ostetrica in connessione con la gravidanza o con il parto. Il parto in ospedale o presso altra pubblica istituzione e l’assistenza ostetrica a domicilio sono gratuiti. Assicurazione malattia in viaggio Se andate in vacanza o in viaggio di studio in Europa per un massimo di 1 mese, siete coperti dalla pubblica assicurazione di viaggio. L’assicu- 24 razione malattia in viaggio copre le spese per infermità gravi e per il trasporto a casa su prescrizione medica. ð Ricorsi Se non siete soddisfatti di una decisione, potete presentare un reclamo entro 4 settimane dalla comunicazione della stessa. Le decisioni del comune in materia di assicurazione malattia possono essere sottoposte al comitato sociale della circoscrizione amministrativa di residenza. Le decisioni della provincia in materia di assicurazione malattia, cure ospedaliere e assistenza ostetrica possono essere sottoposte alla direzione sociale dei ricorsi. B. INDENNITÀ DI MALATTIA Chiunque abbia un reddito da lavoro o redditi sostitutivi, come le indennità di disoccupazione o altri introiti prevalentemente da lavoro, ha diritto alla corresponsione di prestazioni economiche in caso di malattia. Di norma, questo diritto dipende dal reddito imponibile in Danimarca. ð Requisiti L’indennità di malattia viene erogata per compensare la perdita del reddito dovuto ad incapacità al lavoro a seguito di malattia o infortunio, inclusi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Il lavoratore subordinato ha diritto all’indennità a decorrere dal primo giorno di malattia. Il datore di lavoro privato è tenuto a corrispondere un’indennità di malattia di due settimane a chi abbia lavorato per almeno 74 ore su un periodo di 8 settimane precedente l’inizio dell’assenza dal lavoro. Qualora l’incapacità al lavoro si prolunghi per più di due settimane oppure il lavoratore non abbia diritto a indennità di malattia da parte del datore di lavoro a seguito di incapacità al lavoro, gli viene corrisposta dall’amministrazione locale (kommune) un’indennità di malattia, sempreché abbia lavorato durante le 13 settimane precedenti la malattia per almeno 120 ore. Al lavoratore autonomo paga le indennità di malattia l’amministrazione locale (kommune), ma solo alla fine di un periodo di attesa di due settimane. Per averne diritto, il lavoratore deve aver svolto negli ultimi dodici mesi prevalentemente attività autonoma per almeno sei mesi, uno dei quali immediatamente precedente l’inizio dell’assenza dal lavoro per malattia. Ogni caso deve essere notificato all’amministrazione locale entro la settimana che segue due settimane di malattia. DANIMARCA L’iscrizione ad un regime volontario e il versamento di contributi assicurativi integrativi consentono al lavoratore autonomo di avere l’indennità anche nelle prime due settimane di malattia. ð Importo dell’indennità L’importo dell’indennità per il lavoratore subordinato è calcolato in base alla paga oraria che egli avrebbe ricevuto nel caso non si fosse ammalato. L’importo dell’indennità per il lavoratore autonomo è invece calcolato in base al reddito da lavoro autonomo. Esiste tuttavia un tetto massimo fisso basato sul livello medio delle retribuzioni danesi. Nel caso di parziale incapacità al lavoro le indennità possono essere ridotte. Le indennità vengono corrisposte a settimana. Nel regime volontario per i lavoratori autonomi, le indennità sono pari ai 2/3 dell’indennità massima oppure all’indennità piena in funzione del reddito. Purché sussistano certe condizioni, le indennità possono essere versate in un altro Stato membro dell’Unione europea dove sia stabilita la residenza. ð Modalità per ottenere le prestazioni Chi ha diritto a ricevere l’indennità da parte del datore di lavoro è tenuto a comunicare al più presto la sopravvenuta malattia e, se richiesto, a fornire la documentazione necessaria, come ad esempio la certificazione di malattia da parte del medico. Nel caso tale documentazione non venga fornita, il lavoratore perde il diritto all’indennità di malattia. Chi ha diritto all’indennità da parte dell’amministrazione locale (kommune) deve, entro una settimana dopo il primo giorno di assenza dal lavoro o quando il datore di lavoro cessi di pagare l’indennità, presentare domanda su apposito modulo specificando la causa dell’incapacità al lavoro. L’amministrazione locale, cui spetta la decisione, può anche chiedere un certificato medico su un modulo speciale da compilarsi a cura del medico. Se un datore di lavoro non versa, integralmente o parzialmente, l’indennità di malattia ed il comune stima che ciò è ingiustificato, è allora il comune a versare un anticipo su tale indennità. ð Durata dell’indennità di malattia Il diritto a tale indennità cessa se essa è stata pagata per più di 52 settimane di malattia nel corso degli ultimi 18 mesi. Tuttavia tale arco di tempo non include né le prime due settimane di qualsiasi periodo di malattia, né i periodi nei quali è stata corrisposta un’indennità per gravidanza, parto o adozione. Sussistono varie possibilità di DANIMARCA proroga del periodo dell’indennità di malattia oltre le 52 settimane. Dato che l’indennità è una prestazione prevista per periodi di breve durata, l’amministrazione locale rivede la situazione dell’interessato al più tardi dopo otto settimane di malattia. Se il beneficiario dell’indennità è malato per un periodo superiore a sei mesi, il comune deve elaborare un programma di controllo. Ha diritto all’indennità di malattia per un periodo limitato di 13 settimane su 12 mesi chi lavora ma nello stesso tempo percepisce una pensione sociale o eventualmente ha chiesto la corresponsione di tale pensione a seguito delle sue condizioni di salute, oppure ha compiuto i 65 anni di età. C. MATERNITÀ E ADOZIONE Le donne residenti in Danimarca hanno diritto all’assistenza gratuita di maternità. Tali servizi comprendono le visite mediche, la degenza per parto in ospedale o, per il parto a casa, l’assistenza di una ostetrica. È prevista inoltre un’allocazione di maternità e adozione. La donna che ha lavorato nelle ultime 13 settimane prima di ottenere il diritto al congedo di maternità e ha totalizzato almeno 120 ore di lavoro in quel periodo, o soddisfa alle condizioni di occupazione dei lavoratori autonomi, ha diritto all’indennità per via di gravidità e parto oppure adozione. I periodi assicurativi maturati in altri Stati membri sono computati come periodi di lavoro. L’indennità di maternità è versata alla madre a partire dalle quattro settimane prima della data prevista del parto e continua per 24 settimane dopo la nascita del figlio, le cui ultime 10 settimane possono essere ripartite fra i genitori. A prescindere da ciò, il padre ha diritto all’indennità per 2 settimane entro le prime 14 settimane dalla nascita e per 2 settimane dopo 24 settimane dalla nascita. In caso di adozione è prevista un’indennità per un periodo di 26 settimane, a decorrere dal giorno in cui il bambino fa il suo ingresso in famiglia. Anche in questo caso le ultime 2 settimane sono riservate al padre adottivo. Le modalità di calcolo dell’indennità sono analoghe a quelle per le indennità di malattia (cfr. supra, sezione B). Le domande di indennità per la nascita o l’adozione devono essere inoltrate al comune entro nove mesi dalla data del parto o dell’ingresso in famiglia del bambino. Le indennità di nascita o di adozione sono erogate dall’amministrazione locale. Il datore di lavoro versa l’indennità sulla base di esami preventivi della gravidanza. 25 D. INDENNITÀ DI RIQUALIFICAZIONE Chi non è in grado di lavorare a seguito di malattia o infortunio può ottenere un’indennità di formazione, di formazione professionale o di riqualificazione atta a consentirgli di trovare un altro lavoro. In tal caso verrà tenuto conto degli effettivi mezzi di sostentamento del lavoratore e della sua famiglia. Tale indennità può essere corrisposta ai cittadini residenti in Danimarca che non possono ottenere un’analoga assistenza finanziaria da parte della commissione nazionale per i prestiti e aiuti allo studio (Stadens Uddannelsesstøtte) o da altri sistemi non rientranti nella legislazione previdenziale. Tale indennità viene stabilita conformemente a un programma prestabilito: ogni mese viene corrisposta una somma fissa. Chi non ha compiuto 25 anni riceve un’indennità ridotta. Oltre al sostentamento, possono essere coperte anche le spese straordinarie per formazione o per ragioni connesse all’inabilità, per esempio per il materiale didattico o il trasporto. Se la riqualificazione ha luogo mediante apprendistato in un’impresa, il salario versato viene detratto dalla prestazione di riqualificazione. L’indennità fissa è corrisposta per tutto il periodo nel quale è seguito il programma di formazione professionale, entro il limite tuttavia di cinque anni. ð Modalità per ottenere l’indennità di riqualificazione Per ottenere l’indennità il lavoratore deve contattare il dipartimento previdenziale/sanitario del luogo di residenza. In certi casi (ausiliari) tuttavia le decisioni in merito non sono assunte dall’amministrazione locale, bensı̀ dalla contea. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al comune di residenza. E. RICORSI In caso di vertenza su una decisione riguardante le prestazioni sanitarie o di maternità, è possibile presentare ricorso entro quattro settimane dalla comunicazione della decisione. Le decisioni adottate dal comune o dalla contea conformemente alla legislazione sociale possono essere sottoposte al comitato sociale. Soltanto la persona interessata dalla decisione può presentare reclamo nei confronti della stessa. Il reclamo può essere presentato al comitato sociale del comune o della contea che hanno adottato la decisione. Vi è un comitato sociale in ogni contea, come pure presso i comuni di Copenaghen e Frederiksberg. 26 Le decisioni del comitato sociale non possono essere sottoposte ad altra istanza amministrativa. Il comitato sociale dei ricorsi può tuttavia esaminare una causa se ritiene che quest’ultima rivesta interesse generale o di principio. La persona interessata dalla decisione del comune o della contea può chiedere al comitato ricorsi di esaminare una causa. 3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali Chiunque abbia un lavoro subordinato, anche se non retribuito, è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Alcune categorie di lavoratori autonomi (pescatori e proprietari di imbarcazioni) devono stipulare direttamente l’assicurazione. L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali deve essere stipulata con una compagnia assicurativa riconosciuta dallo Stato. L’assicurazione copre tutti gli infortuni e il pregiudizio che ne deriva nel breve periodo dovuti al lavoro o attribuibili alle condizioni di lavoro, se provocano una riduzione permanente o provvisoria della capacità di guadagno. L’assicurazione copre anche improvvise lesioni da sollevamento e varie malattie professionali elencate in una apposita tabella nonché l’eventuale pregiudizio al figlio concepito non ancora nato a seguito del lavoro della madre durante la gravidanza o qualsiasi esposizione a rischi eventuali dei genitori prima del concepimento. Tale assicurazione non copre tuttavia gli infortuni occorsi durante il tragitto da e per il luogo di lavoro. Il datore di lavoro deve notificare entro otto giorni alla sua assicurazione gli infortuni e le malattie professionali. In caso di mancata notifica, chi abbia subito l’infortunio o contratto la malattia, o i suoi superstiti, può rivolgersi direttamente all’assicurazione o all’organismo competente per gli infortuni sul lavoro (Arbejdsskadestyrelsen). ð Prestazioni Le prestazioni includono: — cure mediche, rieducazione funzionale e mezzi ausiliari; — indennità per la diminuita capacità di guadagno (pensione); — indennità di inabilità permanente; — indennità per la perdita di chi provvede al sostentamento dell’interessato (pensione); — indennità provvisoria per i superstiti. Le cure mediche vengono erogate quando siano ritenute necessarie per garantire la piena guarigione o per consolidare i risultati delle cure. Le cure mediche e la rieducazione funzionale sono DANIMARCA rimborsate solo nella misura in cui i relativi costi non siano sostenuti dal servizio sanitario e non facciano parte di un trattamento di cure in un ospedale pubblico. Viene corrisposta un’indennità finché persiste l’incapacità a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale nei limiti del periodo ammesso (cfr. supra, sezione 2B). Tuttavia, dopo un anno dall’infortunio o dalla sopravvenuta malattia, se del caso sarà presa una decisione circa il risarcimento per la perdita della capacità di guadagno o inabilità permanente. Tale risarcimento di solito si configura come prestazione corrente che nel caso in cui la perdita di capacità lavorativa è inferiore al 50 % può essere liquidato come prestazione in capitale. In altri casi, su domanda del beneficiario, parte del risarcimento può essere considerata come prestazione in capitale. L’indennità per la perdita della capacità di guadagno è destinata a indennizzare l’interessato per il mancato guadagno a seguito di infortunio sul lavoro. Tale indennità è pari alla differenza tra il reddito che l’interessato avrebbe potuto percepire se non si fosse infortunato e il reddito che presumibilmente può guadagnare tenuto conto della menomazione. Il diritto al risarcimento sorge se la perdita della capacità di guadagno è superiore al 15 %. Se la perdita della capacità di guadagno è totale, il risarcimento è pari ai 4/5 del reddito annuo, se invece è parziale è proporzionato alla ridotta capacità di guadagno. Tuttavia il risarcimento non può superare un importo annuo massimo. Al compimento del 67ò (65ò) anno di età, i beneficiari possono chiedere la pensione di vecchiaia (folkepension), nel qual caso l’indennità relativa all’incapacità a quella data è liquidata definitivamente con una somma forfettaria. L’indennizzo dell’inabilità permanente viene corrisposto per quelle menomazioni permanenti che non consentono una vita normale e che sono imputabili alle conseguenze mediche delle menomazioni. Il suo importo varia a seconda della loro gravità in conformità con una scala stabilita di percentuali. Tale indennizzo per inabilità permanente viene di norma liquidato forfettariamente una tantum. La perdita di chi provvede al sostentamento dà luogo a risarcimento a favore del coniuge superstite o di altro superstite in misura da tenere conto della capacità del superstite a provvedere al proprio sostentamento. La sua durata massima è di 10 anni. Il coniuge superstite ha diritto al 30 % del reddito annuo della persona deceduta. Ciascun figlio superstite ha diritto, in linea di principio, al 10 % del reddito annuo della persona deceduta (al 20 % se il defunto era l’unica persona che DANIMARCA provvedeva al sostentamento del figlio) fino al compimento dell’età di 18 anni (21 nel caso di studi o formazione). A rimborso delle spese, il cui nesso con la morte del coniuge o della persona con cui viveva l’interessato non è documentabile, è previsto il pagamento di una somma forfettaria. ð Corresponsione delle prestazioni In caso di infortunio e di lesioni da esso provocate, le pensioni e gli indennizzi forfettari vengono di norma versati dalla competente assicurazione. In caso di malattie professionali e di improvvise lesioni da sollevamento, gli stessi sono versati dall’istituzione Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (assicurazione contro le malattie professionali). Le pensioni possono essere versate in un altro Stato membro dell’Unione europea in cui risieda il titolare. ð Ricorsi Spetta all’organismo competente per gli infortuni sul lavoro (Arbejdsskadestyrelsen) stabilire se il caso denunciato costituisca un infortunio sul lavoro oppure una malattia professionale e se l’interessato abbia diritto a risarcimento e in che misura. In caso di vertenza su una decisione è possibile presentare ricorso alla commissione d’appello (Den Sociale Ankestyrelse) entro quattro settimane dalla notifica della decisione. Se l’assicurato abita in un altro paese europeo, il termine per presentare appello è prorogato a sei settimane. Per gli indirizzi degli enti competenti, consultare la sezione 9. 4. Pensioni di invalidità I disabili la cui invalidità non sia dovuta a infortunio sul lavoro o a una malattia professionale hanno di norma diritto a una pensione anticipata denominata førtidspension. Per averne diritto occorre essere: — cittadini danesi; — lavoratori subordinati e autonomi cittadini di un altro Stato membro; — altri cittadini stranieri dopo 10 anni di residenza in Danimarca. ð Trattamenti pensionistici Il comune denominatore di tutte le pensioni danesi è rappresentato da una pensione base (grundbeløb) e da una pensione integrativa (pensionstillæg). La corresponsione della pensione base è soggetta all’accertamento delle entrate proprie del pensionato. L’importo della pensione integrativa varia a seconda del reddito complessivo percepito dal pensionato e dall’eventuale coniuge. 27 Gli inabili che beneficiano di pensione anticipata (førtidspension) possono chiedere: — un’indennità integrativa di invalidità e un importo integrativo per incapacità al lavoro, indipendentemente dalla loro situazione patrimoniale; — un assegno di accompagnamento integrativo o un importo extra per l’assistenza infermieristica nel caso in cui le loro condizioni lo impongano. ð Requisiti e tipi di pensione Ha diritto alla pensione chi ha abitato in Danimarca per almeno tre anni tra il compimento del 15ò anno e il giorno in cui presenta domanda di pensione. Occorre avere meno di 65 (67) anni per avere diritto alla pensione di invalidità. A chi ha abitato in Danimarca per almeno 4/5 degli anni tra il compimento del 15ò anno e la data alla quale viene concessa la pensione spetta il massimo della pensione anticipata. Per periodi inferiori di residenza la pensione è calcolata in base al rapporto tra il periodo di residenza e i 4/5 del periodo tra il compimento del 15ò anno e la data alla quale viene concessa la pensione. Ha diritto alla pensione completa di invalidità chi ha abitato in Danimarca per almeno 4/5 degli anni tra il compimento del 15ò anno e la data alla quale viene concessa la pensione. Nel caso in cui la capacità di guadagno sia ridotta in modo permanente a seguito di inabilità fisica o mentale, la pensione anticipata può essere liquidata al suo importo massimo, intermedio o ordinario. L’importo massimo comprendente la pensione base, l’indennità integrativa per invalidità e quella per incapacità al lavoro spetta a chi abbia da 18 a 60 anni e la capacità di guadagno di cui ancora dispone sia trascurabile. L’importo intermedio comprendente la pensione base e l’indennità integrativa di invalidità spetta non solo a chi abbia meno di 60 anni e la cui capacità di guadagno sia stata ridotta di circa i 2/3 ma anche a chi abbia da 60 a 65 (67) anni e disponga solo di una capacità di guadagno trascurabile. La pensione ordinaria comprende solo la pensione base e spetta a chi abbia un’età compresa tra i 18 e i 65 (67) anni e la cui capacità di guadagno sia stata almeno dimezzata per motivi di salute e/o sociali, come pure alle persone di età compresa fra 50 e 65 (67) anni per motivi di salute o sociali. Tuttavia, quando tale pensione ordinaria è liquidata prima che il beneficiario compia 60 anni, gli spetta anche la cosiddetta indennità integrativa anticipata (førtidsbeløb). In tali casi la pensione 28 prende il nome di pensione anticipata ordinaria maggiorata (forhøjet almindelig førtidspension). Tutti i tipi di pensione anticipata possono essere maggiorati se il reddito complessivo del pensionato e del coniuge non supera un certo limite. La corresponsione della pensione anticipata cessa al compimento del 65ò (67ò) anno di età del beneficiario che senza dover presentare domanda ha diritto allora alla pensione ordinaria (folkepension, cfr. sezione 5). Chi, nonostante una grave inabilità, ha un reddito cosı̀ elevato da non potersi considerare sensibilmente ridotta la sua capacità di guadagno, può ottenere un’indennità di invalidità (invaliditetsydelse) invece della pensione anticipata massima o intermedia. Tale indennità è destinata a coprire le spese extra sostenute per lo svolgimento della propria attività. ð Modalità per chiedere la pensione La domanda va presentata al comune di residenza su apposito modulo disponibile presso il comune. Il comune può aprire una pratica pensionistica su iniziativa propria. Se chiedete la pensione di invalidità il comune può esigere la presentazione di un certificato medico compilato su formulario specifico dal medico curante. Le spese relative a tale certificato sono a carico del comune. Una pensione di invalidità è concessa quando tutti i tentativi di attivazione, riqualificazione e terapia sono stati vani. ð Corresponsione delle prestazioni Le pensioni sono versate mensilmente in via posticipata a decorrere al più presto dal primo giorno del mese seguente la presentazione della domanda. Tuttavia, la pensione anticipata non può essere versata anteriormente al primo giorno del mese seguente la data alla quale è stata presa la decisione, ma al più tardi con effetto a decorrere dal primo del mese dopo che sono trascorsi tre mesi dall’inizio dell’esperimento della pratica pensionistica. Le pensioni sono di norma pagate solo a pensionati residenti in Danimarca o in un altro Stato membro dell’Unione europea. ð Ricorsi In caso di vertenza su una decisione in merito al diritto alla pensione, è possibile presentare ricorso alla competente commissione sociale. Il termine di decadenza per la presentazione dei ricorsi è di quattro settimane. Cfr. inoltre al punto 2, E. Ricorsi. DANIMARCA 5. Pensioni di vecchiaia In linea di principio chiunque risieda in Danimarca ha diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia (folkepension) al compimento dei (65) 67 anni di età. Per coloro che compiono 60 anni il 1o luglio 1999 o dopo tale data, l’età pensionabile è 65 anni. Esiste inoltre un regime pensionistico integrativo obbligatorio per i lavoratori subordinati (ATP). A. PENSIONE ORDINARIA DI VECCHIAIA (FOLKEPENSION) Hanno diritto alla pensione: — i cittadini danesi; — i lavoratori subordinati e autonomi cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea; — altri cittadini stranieri dopo 10 anni di residenza in Danimarca. ð Trattamenti pensionistici Tutte le pensioni di vecchiaia sono costituite da una pensione base (grundbeløb) e da un importo integrativo (pensionstillæg). La corresponsione della pensione base dipende dalla situazione patrimoniale dei pensionati in caso di reddito da lavoro. Per il calcolo della pensione viene effettuata una speciale detrazione dal reddito. L’importo integrativo della pensione dipende dal reddito complessivo del pensionato e del coniuge. ð Requisiti e tipi di pensione Ha diritto alla pensione chi ha avuto la propria residenza in Danimarca per almeno tre anni tra il compimento del 15ò anno e il giorno in cui compie (65) 67 anni. In caso di residenza per 40 anni in Danimarca tra i 15 e i (65) 67 anni il cittadino ha diritto alla pensione ordinaria di vecchiaia (folkepension) massima. Per periodi di residenza più brevi il cittadino ha diritto a una pensione pari a 1/40 della pensione massima per ogni anno di residenza in Danimarca tra i 15 e i (65) 67 anni. La pensione ordinaria di vecchiaia è costituita dalla pensione base e, se del caso, da un importo integrativo che spetta al pensionato se il suo reddito (a cui va aggiunto, se coniugato, quello del coniuge) è inferiore a una certa soglia. L’età pensionabile è stabilita a (65) 67 anni. ð Modalità per chiedere la pensione La domanda di pensione deve essere inoltrata al comune di residenza su apposito modulo disponibile presso il comune medesimo. DANIMARCA ð Erogazione delle prestazioni La pensione è versata ogni mese in via posticipata. La pensione è versata al più presto a decorrere dal primo giorno del mese seguente la presentazione della domanda. Di norma le pensioni vengono pagate solo ai pensionati residenti in Danimarca o in un altro Stato membro dell’Unione europea. ð Ricorsi In caso di vertenza su una decisione riguardante il diritto alla pensione, è possibile presentare ricorso alla commissione sociale. Il termine di decadenza è di quattro settimane. Cfr. inoltre al punto 2, E. Ricorsi. B. PENSIONE INTEGRATIVA PER I LAVORATORI DIPENDENTI (ATP) Le persone di età compresa tra i 16 e i 66 anni di età occupate in Danimarca rientrano nel regime ATP sempreché lavorino almeno nove ore alla settimana. I lavoratori subordinati che diventino autonomi possono continuare a beneficiare del regime ATP purché sussistano certe condizioni. In questo caso, il versamento dell’intero importo dei contributi è a loro carico. I contributi al regime ATP sono a carico del datore di lavoro (2/3) e del lavoratore subordinato (1/3). Il datore di lavoro è tenuto a verificare l’effettivo versamento della quota contributiva a carico del lavoratore subordinato. Per le persone assicurate dal regime ATP che non lavorino a tempo pieno, i contributi sono ridotti a 2/3, 1/3 o zero del totale. ð Erogazione della pensione integrativa La pensione ATP si configura come pensione di vecchiaia (alderspension) o come somma forfettaria in caso di morte del lavoratore subordinato. Il suo ammontare dipende dalla durata del periodo per il quale l’interessato era coperto dal regime nonché dall’importo dei contributi versati. Di norma la pensione di vecchiaia è pagata periodicamente tranne se di modesto importo, nel qual caso è corrisposta in unica soluzione forfettaria. In caso di morte del lavoratore subordinato è prevista la liquidazione di una somma forfettaria al coniuge e ai figli superstiti aventi meno di 18 anni. La prestazione per il coniuge è calcolata sul valore di capitale della pensione maturata dalla persona deceduta, mentre la prestazione per i figli superstiti corrisponde a un anno di pensione maturata al momento del decesso. La pensione ATP può essere accordata su richiesta a partire dai 67 anni. Essa viene ad aggiungersi alla folkepension (cfr. supra). 29 Se la domanda di pensione ATP è presentata dopo i 67 anni di età, l’importo della pensione viene aumentato di circa il 10 % per ogni anno trascorso fino all’età di 70 anni. Le prestazioni si riducono di conseguenza in caso di domanda di pensionamento a 65 anni. ð Modalità di presentazione della domanda Di norma l’amministrazione ATP trasmette il modulo di domanda ai potenziali interessati. Il modulo è ottenibile anche presso le banche, gli uffici municipali e l’ufficio ATP. Le domande devono essere inoltrate all’indirizzo indicato nella sezione 9 (cfr. Arbejdsmarkedets Tillægspension). La pensione ATP viene di norma pagata in anticipo con cadenza mensile sul conto corrente bancario del beneficiario o sul deposito a risparmio o tramite la posta. Le pensioni di piccola entità possono essere pagate una volta all’anno. In caso di vertenza su una decisione dell’ufficio ATP riguardante l’iscrizione al regime o i contributi o il diritto alla pensione, è possibile presentare ricorso entro quattro settimane presso la commissione ricorsi ATP (Ankenævnet for Arbejdsmarkedets Tillægs-pension) (sezione 9). 6. Assegno in caso di decesso In caso di decesso la cassa malattia può versare un’indennità di funerale se il defunto aveva diritto alle prestazioni della cassa malattia. L’entità di tale indennità dipende dalle condizioni familiari e patrimoniali del defunto. Le persone di età inferiore a 18 anni hanno diritto ad un determinato importo fisso. 7. Assicurazione disoccupazione L’assicurazione contro la disoccupazione, a differenza di altri tipi di assicurazioni sociali, è volontaria. Le casse assicurative di disoccupazione (arbejds-løshedskasserne) sono collegate ai sindacati e distinte per categoria. Esistono 35 casse di cui 2 per lavoratori autonomi). Una delle casse di disoccupazione dei lavoratori subordinati è comune a tutte le professioni. Coloro che sono assicurati in un altro Stato membro dell’Unione europea devono, all’atto dell’assunzione in Danimarca, iscriversi alla cassa assicurativa di disoccupazione competente. Altrimenti non si ha diritto alle prestazioni di disoccupazione danesi. È inoltre possibile iscriversi alla cassa di disoccupazione comune a tutte le professioni. Il lavoratore autonomo può iscriversi a una delle due casse assicurative di disoccupazione per i lavoratori autonomi. 30 Per sapere quale cassa assicurativa di disoccupazione riconosciuta sia competente occorre rivolgersi all’Arbejdsdirektorat (sezione 9). ð Beneficiari Chi risiede in Danimarca e ha un’età compresa tra i 16 e i 63 anni, può iscriversi a una cassa assicurativa riconosciuta di disoccupazione (arbejdsløshedskasse). L’iscrizione è possibile se l’interessato comprova che immediatamente prima di iscriversi: — svolgeva un’attività lavorativa dipendente nel settore di competenza della cassa; — ha svolto un corso di formazione professionale di almeno 18 mesi oppure una formazione professionale in base alla relativa legge (in tal caso l’interessato può iscriversi alla cassa assicurativa e conseguire il diritto alle prestazioni un mese dopo aver concluso la formazione); — oppure svolgeva lavoro autonomo; — partecipava all’esercizio di lavoro autonomo del coniuge; — adempiva al servizio militare; — svolgeva mansioni comunali come sindaco, consigliere comunale, presidente di commissione, oppure era deputato o membro del governo o del Parlamento europeo. L’iscrizione può avvenire su base assicurativa a tempo pieno o parziale ed in quanto membro occorre versare un contributo. ð Importo dell’indennità Le prestazioni sono pari al 90 % del reddito da lavoro avuto finora, con un massimale quotidiano pari, per l’anno 2000, a 570 DKK al giorno ovvero 2 850 DKK la settimana. Per i parzialmente assicurati la diaria è pari al massimo a due terzi della diaria di un assicurato a tempo pieno, vale a dire nel 2000 380 DKK al giorno ovvero 1 900 DKK la settimana. Vale una percentuale più bassa dell’82 % del tasso massimo della diaria per le persone registrate sulla base di una formazione professionale, che non siano state sostanzialmente occupate per un periodo di 12 settimane dopo la conclusione della formazione. Per i lavoratori autonomi la diaria è di regola calcolata a partire in media dal reddito da lavoro dell’interessato nei due migliori esercizi finanziari conclusi negli ultimi 5 anni prima della disoccupazione. ð Requisiti Ha diritto all’indennità di disoccupazione chi è disoccupato, iscritto ad un ufficio di collocamento DANIMARCA (arbejdsformidlingen), alla ricerca attiva di un lavoro e a disposizione del mercato del lavoro. 8. Assegni familiari In linea di principio il diritto all’indennità di disoccupazione matura dopo un anno di iscrizione a una cassa di disoccupazione. La prima volta che si presenta domanda di indennità di disoccupazione occorre inoltre essere stati occupati come lavoratori dipendenti per un periodo corrispondente al pieno orario di lavoro usuale della professione (in genere, 37 ore la settimana), per almeno 52 settimane nel corso degli ultimi tre anni oppure aver svolto attività autonoma corrispondente. Gli assegni familiari denominati børnefamilieydelse vengono corrisposti per tutti i figli minori di 18 anni. L’entità dell’assegno è ripartita secondo tre tassi, uno per i figli di età compresa tra 0 e 3 anni, uno per i figli di età fra 3 e 7 anni e uno per i figli di età fra i 7 e i 18 anni. Un iscritto che soddisfi i requisiti può ricevere l’indennità di disoccupazione per 4 anni ripartiti in un periodo annuale di prestazioni e in un periodo triennale di attività lavorativa. Per i giovani sotto i 25 anni il periodo di erogazione della prestazione è un semestre e il periodo attivo tre anni e mezzo. Chi abbia compiuto 60 anni può ricevere l’indennità per un massimo di due anni e mezzo. I periodi di assicurazione o occupazione in un altro Stato membro possono in determinate circostanze essere presi in considerazione per la soddisfazione delle condizioni del diritto alle prestazioni di disoccupazione, fra cui il pensionamento anticipato. ð Pensionamento anticipato I lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi membri di una cassa, che abbiano compiuto 60 anni ma non ancora 65, possono ricevere una pensione anticipata. Il passaggio alla pensione anticipata può aver luogo a partire sia dall’occupazione che dalla disoccupazione. L’interessato deve risiedere in Danimarca, Groenlandia o nelle isole Faeroe o in un altro Stato della Comunità europea. Di regola deve essere stato membro di una cassa per almeno 25 anni nel corso degli ultimi 30 anni. Occorre inoltre aver versato nello stesso periodo i contributi a pensione anticipata ed aver diritto, al momento del passaggio al prepensionamento, alle prestazioni diarie. L’Arbejdsdirektorat può fornire ulteriori ragguagli sulle ulteriori condizioni che disciplinano tale diritto al prepensionamento. ð Ricorsi I ricorsi contro la decisione di una cassa di disoccupazione in merito a iscrizione, prestazioni ecc. vanno presentati entro quattro settimane al Direktøren for Arbejdsløshedsforsikringen le cui decisioni (in parte) sono impugnabili entro termini di decadenza identici presso la commissione d’appello competente (Arbejdsmarkedets Ankenævn). Cfr. l’elenco degli indirizzi al punto 9. DANIMARCA In casi speciali è prevista la concessione di importi integrativi (børnetilskud). Gli assegni familiari integrativi ordinari denominati ordinært børnetilskud vengono corrisposti ai figli di nuclei monoparentali e quando entrambi i genitori ricevono o la pensione ordinaria o la pensione anticipata. Il limite di età è fissato a 18 anni. Un altro tipo di assegno familiare integrativo (ekstra børnetilskud) spetta al genitore single per i figli per i quali percepisce gli assegni familiari integrativi ordinari. Tale assegno familiare integrativo è unico, indipendentemente dal numero totale dei figli. Esiste inoltre un assegno familiare integrativo speciale (særligt børnetilskud) per i nuclei familiari monoparentali e per gli orfani o quando uno o entrambi i genitori percepiscano una pensione ordinaria o anticipata. Questi assegni sono cumulabili con gli assegni integrativi ordinari e gli altri. Il limite di età è fissato a 18 anni. ð Requisiti Gli assegni familiari normali e integrativi sono subordinati alla condizione che il figlio: — abbia domicilio in Danimarca; — non sia sposato; — non viva fuori della famiglia in base alla legge sull’assistenza sociale e non benefici di altro sostegno pubblico. Per avere diritto agli assegni familiari normali, la persona che abbia la custodia del figlio deve essere inoltre un soggetto contribuente in Danimarca. Inoltre, per avere diritto agli assegni familiari integrativi, il figlio o il genitore che abbia la custodia del figlio deve avere la cittadinanza danese, aver avuto residenza normale in Danimarca durante l’anno precedente o (per avere diritto all’assegno familiare speciale) durante gli ultimi tre anni. La condizione della cittadinanza e del domicilio/ residenza in Danimarca non si applica nei casi in cui lo richieda la legislazione comunitaria. Gli assegni familiari danesi spettano al genitore lavoratore subordinato o autonomo che vive in Danimarca per i figli che risiedono in un altro Stato membro. Tuttavia, se l’altro genitore ha un lavoro subordinato o autonomo nello Stato di 31 residenza dei figli, gli assegni familiari dovrebbero essere pagati in via prioritaria da quello Stato. 9. Altre informazioni Se i figli non vivono in Danimarca, è necessario procurarsi il modulo E 401 (certificato di stato di famiglia) presso il comune competente del luogo di residenza. Tale modulo deve essere autenticato dall’anagrafe o autorità analoga del paese di residenza dei figli. Il certificato di stato di famiglia E 401 deve essere rinnovato ogni anno. Indirizzi dei principali enti previdenziali in Danimarca ð Modalità per ottenere gli assegni familiari Gli assegni familiari denominati børnefamilieydelse e ordinært børnetilskud, che di norma sono versati alla madre, vengono corrisposti anticipatamente con cadenza trimestrale, il primo dal Told- og Skattestyrelsen, il secondo dai servizi del comune di residenza. Gli assegni familiari normali e gli assegni familiari integrativi speciali vengono di norma corrisposti automaticamente, senza dover presentare relativa domanda. Per gli assegni familiari integrativi denominati ekstra børnetilskud e ordinært børnetilskud in caso di nucleo familiare monparentale, occorre presentare domanda all’amministrazione comunale. ð Ricorsi In caso di vertenza su una decisione assunta dalla previdenza sociale in merito al diritto agli assegni familiari normali e integrativi va presentato ricorso presso il comitato sociale esistente in ogni contea. Tuttavia le decisioni che riguardano la condizione di essere soggetto contribuente sono di competenza dell’amministrazione fiscale della regione in cui risiede il beneficiario delle prestazioni. I ricorsi possono essere presentati al Told- og Skattestyrelsen. Il termine di decadenza per impugnare le decisioni è in entrambi i casi di quattro settimane. 32 Arbejdsmarkedets Ankenævn Nytorv 11-13 DK-1450 København K Ankenævnet for Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) Holmens Kanal 20 DK-1060 København K Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) Kongens Vænge 8 DK-3400 Hillerød Arbejdsskadestyrelsen Æbeløgade 1 Postboks 3000 DK-2100 København Ø Told- og Skattestyrelsen Østbanegade 123 DK-2100 København Ø Den Sociale Ankestyrelse Amaliegade 25 Postboks 3042 DK-1021 København K Den Sociale Sikringsstyrelse Landemærket 11 DK-1119 København K Arbejdsdirektoratet Finsensvej 78 DK-2000 Frederiksberg Socialministeriet Holmens Kanal 22 DK-1060 København K Sundhedsministeriet Holbergsgade 6 DK-1057 København K DANIMARCA GERMANIA 1. Introduzione La presente parte della guida illustra i diritti e gli obblighi dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi agli effetti della previdenza sociale in Germania. Altre informazioni possono essere richieste ai competenti organismi assicurativi il cui elenco è riportato nella sezione 11 assieme agli indirizzi e ai numeri di telefono degli organismi di collegamento per le relazioni con tutti gli altri Stati membri dell’Unione europea nel settore della previdenza sociale. Nelle sezioni successive il lavoratore può reperire informazioni relative alle: — prestazioni in caso di malattia e maternità (sezione 3); — prestazioni dell’assicurazione «dipendenza» (sezione 4); — prestazioni in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale (sezione 5); — pensioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti (sezioni 6, 7 e 8); — indennità di disoccupazione (sezione 9); — assegni familiari (sezione 10). Nei nuovi Länder orientali sono talvolta in vigore disposizioni particolari, non illustrate in questa guida. ð Modalità di iscrizione Immediatamente dopo l’assunzione il datore di lavoro provvede all’iscrizione del lavoratore dipendente al sistema di previdenza sociale. Innanzitutto lo iscrive alla cassa malattia (Krankenkasse) che provvede ad informare gli enti competenti per la pensione e l’assicurazione contro la disoccupazione. Al lavoratore è assegnato un numero di matricola sotto il quale sono accreditati i periodi assicurativi a fini pensionistici e i contributi previdenziali. Al momento del primo lavoro, il lavoratore riceve dall’ente assicurativo una tessera di assicurazione sociale (Sozialversicherungsausweis) contenente il suo cognome e nome, nonché il numero di matricola assicurativa. Per alcune professioni (ad esempio, per i lavoratori dell’edilizia), la tessera deve recare una fotografia del portatore, che deve sempre portare con sé tale documento sul lavoro. I lavoratori autonomi devono provvedere personalmente all’iscrizione presso la cassa malattia competente, cui possono rivolgersi per ulteriori informazioni. GERMANIA ð Versamento dei contributi Vanno versati contributi per l’assicurazione malattia, assistenza continuativa e disoccupazione, nonché per le pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti. L’ammontare del contributo è commisurato alla retribuzione. In linea di massima, una parte del contributo deve essere versata dal lavoratore, mentre l’altra metà è a carico del datore di lavoro. I lavoratori autonomi invece devono versare il contributo per intero. Il datore di lavoro è responsabile per il versamento dei contributi: provvede infatti a trattenere la somma corrispondente al contributo dal salario o stipendio mensile. Il lavoratore non deve versare contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (a carico del datore di lavoro) né per gli assegni familiari (il cui finanziamento è a carico del bilancio dello Stato). La percentuale del contributo per l’assicurazione malattia è mediamente pari al 13 % della retribuzione fino al massimale fissato annualmente [3 297,83 EUR (6 450 DEM) al mese per il 2000]. La percentuale contributiva per l’assicurazione di assistenza continuativa (Pflegeversicherung) ammonta all’1,7 %. Il datore di lavoro versa metà del contributo per i lavoratori dipendenti. Nel sistema pensionistico per gli operai e gli impiegati la percentuale contributiva ammonta al 19,3 % (2000) della retribuzione fino al massimale stabilito annualmente [4 397,11 EUR (8 600 DEM) al mese nel 2000]. Il datore di lavoro versa metà del contributo per i lavoratori dipendenti. La percentuale contributiva per l’assicurazione contro la disoccupazione ammonta al 6,5 % (2000) della retribuzione e non supera il massimale annuo valido per l’assicurazione vecchiaia. La metà di tale contributo è a carico del datore di lavoro. Nei nuovi Länder le percentuali sono parzialmente differenti. 2. Enti di previdenza sociale Gli enti sotto elencati sono i principali organismi assicurativi nei rispettivi settori della previdenza sociale. Essi hanno costituito organismi di collegamento preposti alle relazioni con gli altri Stati membri dell’Unione europea nel settore della previdenza sociale. In caso di problemi o quesiti concernenti il sistema previdenziale tedesco o di uno o più Stati membri, il lavoratore può rivolgersi al competente organismo di collegamento, il cui 33 indirizzo è riportato nella sezione 11 assieme a quello degli altri enti. ð Assicurazione malattia e maternità L’ente competente è la cassa malattia generale (Allgemeine Ortskrankenkasse, AOK), oppure un’altra cassa malattia (Ersatzkasse), un fondo aziendale (Betriebskrankenkasse, BKK), una cassa malattia per i lavoratori del commercio (Innungskrankenkasse, IKK), il fondo assicurativo federale dei minatori (Bundesknappschaft) o la cassa malattia dei marittimi (Seekrankenkasse). Esistono a questo proposito disposizioni specifiche, su cui l’interessato potrà ottenere informazioni presso una delle casse malattia legali summenzionate. Per altre informazioni rivolgersi al datore di lavoro. ð Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali In funzione del settore di attività economica del lavoratore dipendente o autonomo, la copertura assicurativa è gestita da un’associazione di categoria (Berufsgenossenschaft) nei settori dell’industria e dell’agricoltura, oppure dall’associazione di categoria per i marittimi. ð Pensione Per l’invalidità, la vecchiaia e la morte l’assicurazione è gestita: — da uno degli organismi assicurativi regionali (Landesversicherungsanstalten) per gli operai ed alcune categorie di lavoratori autonomi, in particolare gli artigiani; — dall’organismo assicurativo federale per gli impiegati (Bundesversicherungsanstalt für Angestellte) per il personale impiegatizio, gli artisti autonomi e i giornalisti pubblicisti, nonché per altre categorie di lavoratori autonomi; — dal fondo assicurativo federale dei minatori (Bundesknappschaft) per i minatori e il personale impiegatizio dell’industria mineraria; — dal fondo assicurativo dei marittimi (Seekasse) per i marittimi; — dall’ente assicurativo delle ferrovie (Bahnversicherungsanstalt) per i lavoratori e gli impiegati della Deutsche Bahn AG. ð Assicurazione contro la disoccupazione e assegni familiari Sia l’indennità di disoccupazione che gli assegni familiari sono gestiti dall’Ufficio federale del lavoro (Bundesanstalt für Arbeit) e dalle sue sedi locali (Arbeitsämter). 34 3. Malattia e maternità L’assicurazione malattia copre il lavoratore e i familiari a carico aventi diritto in caso di infermità e maternità e prevede le seguenti provvidenze: — prestazioni in natura: assistenza sanitaria, medicinali, medicina preventiva (cfr. infra, sezione A); — indennità di malattia (sezione B); — prestazioni di maternità (sezione C). Nell’ambito dell’assicurazione malattia è inoltre previsto un assegno in caso di morte (cfr. sezione 8). Le seguenti categorie di lavoratori rientrano nell’assicurazione obbligatoria: — i lavoratori dipendenti il cui reddito è inferiore a un certo limite e i lavoratori che seguono corsi di formazione professionale; — i disoccupati che percepiscono l’indennità di disoccupazione; — gli studenti, gli apprendisti, gli artisti e i giornalisti pubblicisti; — i pensionati e i lavoratori che presentano domanda di pensionamento avendo maturato i periodi contributivi prescritti (se del caso, conteggiando i periodi maturati negli altri Stati membri). I sottoccupati [fino a 322,11 EUR (630 DEM) mensili e meno di 15 ore di lavoro settimanali] non sono coperti dall’assicurazione sociale. In certi casi, i lavoratori che non sono più coperti dall’assicurazione obbligatoria possono contribuire ad un regime di assicurazione malattia su base volontaria. Ciò vale anche per i lavoratori dipendenti che vengono assunti per la prima volta in Germania e il cui reddito supera il limite previsto per l’assicurazione obbligatoria [3 297,83 EUR (6 450 DEM) al mese per il 2000]. La domanda di prosecuzione volontaria va presentata non oltre tre mesi dalla data alla quale cessa la copertura dell’assicurazione obbligatoria e va rivolta all’organismo competente (sezione 2). ð Assicurazione per i familiari a carico I familiari residenti in Germania hanno diritto a beneficiare delle prestazioni in natura per malattia e maternità al pari del lavoratore assicurato. Di norma, sono considerati familiari il coniuge e i figli fino al compimento del 18ò anno di età oppure fino al 23ò anno di età se non svolgono un’attività remunerata, o fino al 25ò anno di età se iscritti ad un corso di formazione professionale o all’università. Sono considerati a carico i membri del nucleo familiare nei casi in cui non siano personalmente assicurati contro le malattie, non siano lavoratori autonomi, non abbiano redditi superiori al limite specificato [2000: 327,23 EUR GERMANIA (640 DEM) mensili]. Qualsiasi cambiamento della situazione ai fini delle prestazioni (livello di reddito, cambiamento di residenza ecc.) deve essere tempestivamente notificato alla cassa malattia. Anche i familiari residenti oppure temporaneamente soggiornanti in un altro Stato membro hanno diritto alle prestazioni in caso di malattia. La cassa malattia fornisce le informazioni sulle formalità da espletare per poter beneficiare delle prestazioni. A. PRESTAZIONI SANITARIE IN NATURA ð Medicina preventiva Per la diagnosi precoce delle malattie il lavoratore e i familiari hanno diritto ai seguenti esami medici di prevenzione: — esami per la diagnosi precoce delle patologie dell’infanzia fino al compimento del sesto anno di età e dopo il compimento del decimo anno; — esami annuali per la diagnosi precoce del cancro per le donne dal 20ò anno di età e per gli uomini dal 45ò; — biennalmente check up generale per la diagnosi precoce di patologie cardiache, circolatorie e renali, nonché per il diabete, per gli assicurati dall’età di 35 anni. Inoltre le casse malattia coprono la prevenzione e la riabilitazione medica, ambulatoriale od ospedaliera. ð ð I medicinali sono distribuiti su presentazione di ricetta di un medico convenzionato e possono essere richiesti in qualsiasi farmacia. Di norma, l’interessato paga al farmacista un ticket di 4,09 EUR (8 DEM), 4,60 EUR (9 DEM) o 5,11 EUR (10 DEM) per ogni medicinale prescritto. Il costo dei farmaci prescritti per raffreddore e influenza o per altri farmaci non indispensabili deve essere sostenuto per intero dall’assistito. Gli assicurati hanno altresı̀ diritto a trattamenti quali fisioterapia, massaggi ecc. A partire dal 18ò anno di età è però previsto un ticket del 15 %. La cassa malattia si assume l’onere finanziario del costo di lenti, protesi o altri presidi nei limiti di un massimale. La relativa prescrizione deve prima essere autorizzata dalla cassa malattia. ð Prima di qualsiasi esame il lavoratore deve consegnare al medico curante la tessera di assicurazione sanitaria (Krankenversicherungskarte). In casi di urgenza il medico presterà le proprie cure senza richiedere la tessera; l’assistito in questo caso gli comunicherà il nome e l’indirizzo della cassa malattia presso la quale è assicurato. Le cure sono fornite da medici o dentisti convenzionati (più del 90 % dei professionisti abilitati medici), che è possibile scegliere all’inizio delle cure oppure all’inizio di ogni trimestre e il cui elenco può essere consultato presso le casse malattia. Qualora il medico ritenga necessario sottoporre l’assistito a visita specialistica oppure farlo ricoverare in un policlinico o struttura simile, gli consegnerà una lettera di accompagnamento (Überweisungsschein). GERMANIA Cure dentistiche È a carico dell’assicurato il 50 % delle tariffe approvate degli odontotecnici e degli onorari dei dentisti relativi a protesi e corone dentarie. Tale percentuale è ridotta fino al 15 % se l’assistito ha effettuato un regolare controllo preventivo annuale e se lo stato della dentatura fa supporre l’esercizio di una regolare cura dei denti. Le tariffe addebitate per le cure ortodontiche (prevenzione e correzione delle irregolarità dentarie) sono per il 20 % a carico del beneficiario. La somma corrispondente è versata dall’assicurato solo al termine del trattamento. ð Cure mediche Per tutta la durata della copertura assicurativa il lavoratore e i suoi familiari hanno diritto alle cure di medicina generica, specialistica e di odontoiatria. Medicinali, presidi e trattamenti Assistenza infermieristica a domicilio e aiuto domestico Se l’assistito, in caso di malattia, non può ricorrere alle cure e all’assistenza di una persona che vive nello stesso domicilio, la cassa malattia, oltre alle cure mediche, sostiene anche i costi della necessaria assistenza infermieristica a domicilio. Tuttavia, tale diritto spetta solamente nei casi in cui non sia possibile il ricovero ospedaliero del paziente e in linea di principio è limitato a quattro settimane per episodio patologico. Riceve un aiuto l’assistito che in seguito a malattia non possa provvedere ai compiti che gli competono in famiglia. Tuttavia, questa prestazione spetta solamente nei casi in cui il nucleo familiare comprenda un bambino che non abbia ancora raggiunto il 12ò anno di età oppure sia portatore di handicap e che non possa essere seguito da un’altra persona convivente. ð Cure ospedaliere L’assistito ha diritto a qualsiasi forma di cura ospedaliera la cui necessità sia attestata dal medico curante. Ad eccezione delle urgenze, l’assicurato deve compilare una domanda da 35 presentare alla cassa malattia, che provvede alla copertura dei costi. Per un massimo di 14 giorni di ricovero all’anno, l’assistito deve versare un ticket di 8,69 EUR (17 DEM) per ogni giorno di ricovero. ð Cessazione della copertura Qualora termini la copertura dell’assistito, quest’ultimo ha diritto alle prestazioni per al massimo un mese dopo il termine della copertura, purché non svolga nessuna attività lavorativa. Quando l’interessato beneficia di altre prestazioni (ad esempio, pensione) o quando la malattia derivi da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, il lavoratore deve informarne la cassa malattia. Per la durata dell’incapacità al lavoro non è consentito lasciare la Germania senza benestare della cassa malattia, pena la perdita dell’indennità. ð Malattia del figlio In alcuni casi i costi di viaggio necessari, sostenuti per cure mediche, possono essere coperti in parte o interamente dalla cassa malattia. Gli assicurati corrispondono di tasca propria 12,78 EUR (25 DEM) per viaggio. Ai sensi delle norme sui sinistri può eventualmente essere disposta un’esenzione. In caso di malattia del figlio (fino al 12ò anno di età) affiliato all’assicurazione malattia obbligatoria e che, secondo il parere del medico, richiede assistenza continua, al lavoratore spetta l’indennità fino a un massimo di dieci giorni lavorativi per figlio (senza superare complessivamente 25 giorni lavorativi) all’anno, qualora in casa non sia disponibile nessuno per assistere l’ammalato. B. C. INDENNITÀ DI MATERNITÀ ð Costi di viaggio INDENNITÀ DI MALATTIA (KRANKENGELD) Se in seguito a malattia il lavoratore è incapace di lavorare, il datore di lavoro continua, di norma, a versare il salario o lo stipendio durante le prime sei settimane. In caso di malattia, il lavoratore deve tempestivamente informare il datore di lavoro indicando pure la probabile durata dell’incapacità. Al massimo entro il terzo giorno il medico deve visitare l’assistito e redigere una dichiarazione in cui viene confermata l’incapacità, nonché la sua probabile durata. Il medico invia la dichiarazione alla cassa malattia, l’assistito la invia al datore di lavoro. Quando la retribuzione non è o non è più pagata dal datore di lavoro, l’indennità di malattia (Krankengeld) è pagata dalla cassa ed è pari al 70 % dell’ultimo salario o stipendio regolare (Regelentgelt), ma non può superare il 90 % dell’ultima retribuzione netta regolarmente percepita. Le donne aventi diritto alle prestazioni sanitarie in natura (cfr. sezione A) hanno anche diritto all’assistenza sanitaria in gravidanza e puerperio. Le gestanti ricevono una tessera di maternità (Mutterschaftpass) con informazioni sul diritto ai successivi controlli. Le prestazioni di maternità in natura comprendono: — visite mediche gratuite ed assistenza di una levatrice durante la gravidanza e il puerperio; — assistenza di una levatrice e, se necessario, di un medico durante il parto; — farmaci, medicinali, bendaggi ed altri presidi medici; — copertura dei costi in caso di parto in ospedale; — diritto all’assistenza infermieristica a domicilio; — diritto all’aiuto domestico. Chi beneficia di altre prestazioni, ad esempio indennità di invalidità o prestazioni dall’estero, perde il diritto alla totalità o a parte dell’indennità di malattia. Oltre alle prestazioni in natura, le gestanti hanno diritto anche all’indennità di maternità che viene corrisposta durante le sei settimane precedenti il parto e nelle otto successive (12 settimane nel caso di parto precoce o gemellare). La misura dell’indennità è commisurata al salario o allo stipendio con un massimo di 12,78 EUR (25 DEM) al giorno. La differenza tra l’indennità e la retribuzione netta è a carico del datore di lavoro. L’indennità non spetta alle lavoratrici il cui datore di lavoro non ha sospeso la normale corresponsione del salario o dello stipendio durante il periodo che precede e segue il parto. Quando l’assicurato è convocato per una visita medica deve presentarsi puntualmente; la mancanza di ragioni valide per sottrarsi al controllo medico può comportare la perdita dell’indennità. Se la copertura assicurativa non dà diritto all’indennità di maternità, le gestanti ricevono una tantum un assegno di nascita di 76,69 EUR (150 DEM). L’indennità viene corrisposta fino al termine del periodo certificato di incapacità al lavoro. Tuttavia, per la medesima malattia può essere presentata domanda di indennità per non più di 78 settimane nell’arco di un triennio. Al termine del triennio in alcuni casi può essere contemplata la corresponsione dell’indennità per un ulteriore triennio. 36 GERMANIA 4. Prestazioni per gli assicurati bisognosi di assistenza continuativa (Leistungen bei Pflegebedürftigkeit) Il 1o gennaio 1995 è entrata in vigore la legge sull’assicurazione per l’assistenza continuativa (Pflegeversicherungsgesetz), concepita per coprire il costo di tale assistenza per le persone che ne hanno bisogno per lungo tempo, siano esse assistite a domicilio o presso una struttura. Le spese per vitto e alloggio sono a carico dei beneficiari. Le prestazioni relative all’assistenza a domicilio sono scaglionate a seconda della necessità di assistenza e a seconda che l’assistenza avvenga attraverso un servizio apposito oppure una persona scelta dall’interessato. Se l’assistenza è prestata da un servizio apposito l’indennità ammonta ad un importo massimo di 383,47 EUR (750 DEM) mensili per chi ha bisogno di assistenza regolare, a 920,33 EUR (1 800 DEM) per chi ha bisogno di assistenza costante e a 1 431,62 EUR (2 800 DEM) per chi ha bisogno di assistenza e presenza costanti. Se l’assistenza è prestata da una persona scelta dall’interessato, l’ammontare massimo della prestazione viene dimezzato rispetto alle precedenti cifre. In caso di assenza della persona normalmente incaricata di prestare l’assistenza infermieristica, la cassa competente (Pflegekasse) pagherà un sostituto una volta all’anno per un periodo massimo di quattro settimane. Le persone che prestano l’assistenza infermieristica sono assicurate obbligatoriamente contro il rischio di infortuni e ai fini della pensione di vecchiaia. Il contributo relativo è corrisposto regolarmente dalla competente cassa dell’interessato. Alle persone bisognose di assistenza continuativa ricoverate presso una struttura verranno corrisposte prestazioni il cui ammontare in linea di massima varia da circa 1 278,23 EUR (2 500 DEM) mensili al limite massimo di 1 431,62 EUR (2 800 DEM) [1 687,26 EUR (3 300 DEM) in casi eccezionali]. 5. Infortuni sul lavoro e malattie professionali L’assicurazione contro gli infortuni tutela il lavoratore durante la prestazione dell’attività lavorativa o durante il percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro. La copertura comprende la prevenzione degli infortuni e prestazioni in caso di lesioni. Il datore di lavoro deve essere GERMANIA tempestivamente informato degli infortuni sul lavoro verificatisi. Tutti i lavoratori dipendenti assunti con contratti di lavoro, di servizio o di apprendistato sono soggetti all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni. La copertura assicurativa è estesa anche ai bambini che frequentano l’asilo nido e agli studenti che frequentano la scuola e l’università durante l’orario delle lezioni. Al sistema assicurativo possono iscriversi a titolo volontario anche i lavoratori autonomi che non sono tenuti per legge all’iscrizione al regime assicurativo contro gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali. Ai fini della prevenzione degli infortuni esistono norme per la sicurezza sul luogo di lavoro in base alle quali i datori di lavoro sono obbligati a predisporre e a mantenere l’ambiente di lavoro in modo tale da tutelare il lavoratore contro infortuni o malattie professionali. Le norme di sicurezza devono essere scrupolosamente osservate. In caso di lesione corporale sono previste le seguenti prestazioni: — intervento di pronto soccorso e cure mediche; — indennità in caso di lesioni; — provvedimenti per la riabilitazione professionale; — pensione per infortunio che ha provocato lesioni (Verletztenrente); — pensione ai superstiti e indennità in caso di morte dell’assicurato. Il diritto alle prestazioni sorge al verificarsi dell’infortunio sul lavoro o all’insorgere della malattia professionale. Le prestazioni sono determinate automaticamente dall’ente competente e non è necessaria un’istanza della persona coinvolta o dei suoi eredi. Il datore di lavoro è obbligato a notificare alle associazioni di categoria (Berufsgenossenschaft) il sorgere del diritto alle prestazioni. ð Assistenza sanitaria e indennità in caso di lesioni (Verletztengeld) L’assistenza sanitaria comprende cure mediche, medicinali, trattamenti e protesi, ricovero in ospedale o in istituto di cura specialistico. Contemporaneamente all’assistenza sanitaria viene corrisposta un’indennità pari a circa l’80 % del salario o dello stipendio ed è erogata dopo il periodo in cui il lavoratore ha diritto alla regolare retribuzione, in genere per un massimo di 78 settimane. L’indennità viene sospesa quando è riconosciuta una pensione di invalidità. 37 ð Assistenza al lavoro L’assistenza al lavoro (Berufshilfe) comprende le seguenti prestazioni: — assistenza per mantenere o trovare un posto di lavoro; — inizio dell’attività, periodo di prova, preparazione al lavoro e, se del caso, formazione iniziale di base necessaria in seguito all’infermità; — formazione e riqualificazione. Durante il periodo delle prestazioni sopra citate viene di norma corrisposto un sussidio temporaneo (Übergangsgeld). ð Pensione per infortunio che ha provocato lesioni (Verletztenrente) Quando sia cessata l’incapacità al lavoro, l’interessato ha diritto a una pensione se in seguito all’infortunio la sua capacità di guadagno è diminuita del 20 % per un periodo superiore a 26 settimane. La pensione dipende dalla misura in cui è diminuita la capacità di guadagno nonché dall’ammontare del precedente reddito annuale. Se, in seguito ad infortunio o malattia professionale, è necessaria un’assistenza infermieristica, oltre alla pensione il lavoratore ha diritto anche a tali prestazioni. ð Pensioni ai superstiti (Hinterbliebenenrenten) Spetta una pensione ai superstiti in caso di morte dell’assicurato dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia professionale. Il coniuge del lavoratore deceduto ha diritto ad una pensione dell’assicurazione contro gli infortuni pari al 40 % dell’ultima retribuzione lorda del defunto, nei casi in cui abbia superato il 45ò anno di età oppure sia inabile o abbia figli a carico; prima di questa età, se non ha figli a carico, l’ammontare della pensione è pari al 30 % dell’ultima retribuzione lorda. La pensione viene decurtata qualora il coniuge superstite percepisca altri redditi che superino un certo limite. Agli orfani che non abbiano ancora compiuto il 18ò anno di età spetta una pensione di orfano (Waisenrente). In caso di morte di un solo genitore spetta il 20 % della precedente retribuzione dell’assicurato, mentre agli orfani di entrambi i genitori spetta il 30 %. Nel caso in cui gli orfani siano ancora studenti, la pensione viene erogata fino al compimento del 27ò anno di età. In taluni casi, invece della pensione per infortunio o per i superstiti, viene corrisposta una somma forfettaria (Abfindung). Se l’interessato preferisce tale soluzione, deve presentare domanda all’associazione di categoria (Berufsgenossenschaft) che gestisce la pensione. 38 ð Assegno in caso di morte In caso di decesso per infortunio sul lavoro o malattia professionale è corrisposto un assegno (Sterbegeld) pari a 1/7 della retribuzione [3 926,72 EUR (7 680 DEM) per il 2000]. 6. Pensioni di invalidità Tutti gli operai, gli impiegati e gli apprendisti beneficiano dell’assicurazione obbligatoria (Rentenversicherung) che comprende l’invalidità. Per i sottoccupati è il datore di lavoro a versare un importo forfettario del 12 % per la pensione e del 10 % per l’assicurazione malattia previste dalla legge. Si tratta di persone che lavorano regolarmente meno di 15 ore la settimana e la cui retribuzione normale non supera 322,11 EUR (630 DEM). L’assicurazione obbligatoria copre anche la madre o il padre che si dedicano ad allevare il figlio. Per i figli nati dopo il 1o gennaio 1992, viene riconosciuto come periodo assicurativo il primo triennio di vita del bambino. Altre persone coperte dall’assicurazione obbligatoria sono quelle che beneficiano di indennità sostitutive della retribuzione (indennità di malattia, di disoccupazione involontaria, in caso di lesioni e sussidio temporaneo: Übergangsgeld) purché coperte dall’assicurazione obbligatoria prima dell’insorgere dell’evento che dà diritto alla prestazione. L’assicurazione obbligatoria è prevista anche per alcune categorie di lavoratori autonomi quali artigiani e giornalisti pubblicisti. In altri casi il lavoratore autonomo può iscriversi su base volontaria, tuttavia non oltre cinque anni dall’inizio dell’attività autonoma. Finché la prosegue valgono per lui le stesse condizioni applicabili ai lavoratori dipendenti. Infine, i lavoratori non coperti o non più coperti dall’assicurazione obbligatoria tedesca possono contribuire su base volontaria al regime pensionistico. Un cittadino della CE può optare per l’assicurazione volontaria entro il territorio della Comunità anche se non risiede più nella Repubblica federale di Germania, a condizione di aver versato almeno un contributo al sistema pensionistico tedesco. In linea di principio le pensioni vengono erogate solo su presentazione della domanda, che va rivolta al competente organismo previdenziale (cfr. supra, sezione 2). ð Pensione di invalidità ordinaria (Erwerbsunfähigkeit) La pensione spetta a chi, in seguito al deterioramento delle proprie condizioni, non è più in grado GERMANIA di provvedere al proprio mantenimento in maniera regolare e a chi ha una capacità di guadagno non superiore a 322,11 EUR (630 DEM) mensili (2000). Per aver diritto alla pensione il lavoratore deve dimostrare di avere un’anzianità contributiva all’assicurazione obbligatoria di almeno 60 mesi (Wartezeit). Inoltre, deve dimostrare di essere stato iscritto al regime per tre anni nell’arco del quinquennio precedente l’insorgenza dell’invalidità, quinquennio per il cui computo valgono i periodi di disoccupazione e quelli dedicati ad allevare i figli. Sono previsti requisiti meno rigidi nel caso in cui l’assicurato sia colpito da incapacità quando non sono ancora trascorsi sei anni dal termine degli studi o della formazione. ð Pensione di invalidità al lavoro (Berufsunfähigkeit) Un assicurato è considerato inabile al lavoro qualora la sua capacità di guadagno sia inferiore al 50 % della retribuzione di un lavoratore assicurato sano con formazione ed esperienza simili. I requisiti per tale pensione sono gli stessi previsti per la pensione di invalidità ordinaria. ð Cumulo tra pensione e retribuzione Nel caso in cui l’assicurato svolga un lavoro retribuito, la corresponsione della pensione può essere sospesa. Il pensionato deve sempre consultare l’ente pensionistico competente prima di intraprendere un’attività. ð Disposizioni specifiche per i minatori La capacità di lavoro di un minatore è ridotta se, a seguito di una malattia o disabilità, non è più in grado di eseguire le mansioni abituali del lavoro in miniera o compiti simili di entità pari alla precedente, a meno che abbia un posto di lavoro di natura corrispondente fuori dal settore minerario. Viceversa il cumulo con una retribuzione non uguale a quella precedentemente percepita non pregiudica il diritto alla pensione. della pensione eroga inizialmente prestazioni mediche o riabilitative atte a ripristinare la capacità di lavoro. ð Entità della pensione L’ammontare della pensione dipende dai contributi previdenziali versati nel corso dell’intera «vita assicurativa», che può essere più lunga del periodo totale di attività lavorativa, poiché rientrano nel computo anche i periodi non contributivi (ad esempio, i periodi di formazione scolastica). 7. Pensioni di vecchiaia Chiunque contribuisce all’assicurazione obbligatoria per le pensioni (cfr. sezione 6) è anche coperto dall’assicurazione vecchiaia obbligatoria. In linea di principio le pensioni vengono erogate solo su domanda, da presentare all’ente assicurativo competente (sezione 2). In termini generali la pensione di vecchiaia (Altersrente) riconosce il lavoro prestato nel corso della vita attiva. Essa spetta a chi ha raggiunto una certa età e ha maturato un minimo di contributi (periodo contributivo). Tutti i mesi in cui sono stati versati contributi o che sono stati dedicati ad allevare i figli fino a 3 anni di età servono al calcolo dei periodi contributivi di 5, 15 e 25 anni. I periodi di formazione e quelli dedicati all’educazione dei figli fino a 10 anni di età sono computati per il periodo contributivo di 35 anni. Se il lavoratore al raggiungimento dell’età pensionabile vuole ridurre, ma non sospendere completamente l’attività lavorativa, può optare per un versamento parziale della pensione di vecchiaia (un terzo, metà o due terzi della pensione piena), oppure attendere. Se al compimento del 65ò anno di età il lavoratore non presenta domanda di pensione di vecchiaia oppure opta per la liquidazione parziale, la pensione piena che percepirà successivamente è maggiorata mensilmente dello 0,5 % (annualmente 6 %) dell’ammontare della pensione spettante. Al compimento del 50ò anno di età i minatori hanno diritto alla pensione qualora non svolgano un lavoro con retribuzione uguale a quella percepita fino allora come minatori. La pensione spetta se l’anzianità contributiva è di 25 anni. ð ð È ammesso il cumulo di redditi di qualsiasi entità con la pensione. Riabilitazione La legislazione in materia di pensioni è informata al principio «Meglio la riabilitazione che la pensione». Se la riabilitazione dà modo all’assicurato di mantenere e migliorare la propria capacità di guadagno, l’ente assicurativo invece GERMANIA Pensione di vecchiaia ordinaria (Regelaltersrente) La pensione spetta al compimento del 65ò anno di età a coloro che hanno maturato cinque anni di contributi. ð Pensioni anticipate All’assicurato che ha maturato un periodo contributivo di 35 anni spetta la pensione di anzianità 39 al compimento del 63ò anno di età. Tuttavia, il limite di età viene gradualmente elevato a 65 anni per gli assicurati nati dopo il 31 dicembre 1937. Coloro che sono affetti da gravi forme invalidanti o da invalidità conseguente ad infortunio sul lavoro o generica hanno diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 60ò anno di età, previa maturazione di un periodo contributivo di 35 anni. La pensione di vecchiaia in caso di disoccupazione o in seguito a pensionamento parziale spetta agli assicurati che: — abbiano raggiunto il 60ò anno di età; — siano o disoccupati all’inizio della pensione oppure, al compimento dei 58 anni e 6 mesi di età, siano stati disoccupati per un periodo complessivo di 52 settimane oppure si siano trovati in pensionamento parziale per 24 mesi di calendario; — abbiano maturato un periodo contributivo di 15 anni; — abbiano versato i contributi obbligatori per otto anni nell’ultimo decennio precedente la corresponsione della pensione. Esistono disposizioni specifiche per i minatori, che hanno diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 60ò anno di età, previa maturazione di un periodo contributivo di 25 anni. ð Pensione di vecchiaia per le donne Le donne hanno diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 60ò anno di età se hanno versato contributi obbligatori per più di 10 anni dopo il compimento del 40ò anno di età. Il periodo contributivo è di 15 anni. Tuttavia, il limite di età viene progressivamente elevato a 65 anni per le assicurate nate dopo il 31 dicembre 1940. ð Innalzamento dei limiti d’età In alcuni casi sono previste norme di transizione per l’innalzamento dei limiti d’età riguardante i pensionamenti anticipati. Tali norme comportano che l’innalzamento d’età diventi più difficile o non avvenga. ð Entità della pensione L’ammontare della pensione dipende dal totale dei contributi previdenziali versati nel corso dell’intera «vita assicurativa», che può essere più lunga del periodo complessivo dell’attività lavorativa, poiché rientrano nel computo i periodi in cui non è avvenuto il versamento dei contributi (ad esempio, i periodi di formazione scolastica e i periodi di corresponsione della pensione di invalidità). 40 8. Prestazioni ai superstiti Chiunque sia soggetto all’assicurazione obbligatoria per le pensioni (cfr. supra, sezioni 6 e 7) è anche coperto dall’assicurazione obbligatoria per i superstiti. In linea di principio le pensioni vengono erogate solo previa domanda, la quale va indirizzata al competente organismo assicurativo (cfr. supra, sezione 2). ð Pensione al coniuge superstite (Witwen- und Witwerrenten) Al coniuge dell’assicurato defunto che abbia raggiunto il 45ò anno di età oppure sia invalido civile o del lavoro o si dedichi a crescere un figlio proprio o del coniuge assicurato spetta una pensione pari al 60 % della pensione spettante al defunto (grosse Witwenrente). In tutti gli altri casi al coniuge superstite spetta una pensione pari al 25 % dell’intera pensione spettante all’assicurato defunto (kleine Witwenrente), che all’epoca della scomparsa aveva maturato un periodo contributivo pari a cinque anni, oppure percepiva la pensione. ð Pensione di orfano Nei casi in cui un genitore sia ancora in vita la pensione per gli orfani ammonta ad 1/10 della pensione spettante al defunto. Il periodo contributivo richiesto è identico a quello della pensione per il coniuge superstite. Se entrambi i genitori sono defunti, la pensione ammonta a 1/5 della pensione loro spettante. L’orfano ha diritto alla pensione fino al compimento del 18ò anno di età o al 27ò anno se segue ancora gli studi. ð Periodi contributivi Il periodo contributivo di cinque anni è maturato computando tutti i mesi in cui sono stati versati contributi obbligatori o volontari. Sono previsti requisiti meno severi in caso di decesso dell’assicurato entro sei anni dal completamento degli studi. ð Limiti per il cumulo di pensione e retribuzione La pensione per il coniuge superstite viene ridotta nei casi in cui il suo reddito (pensioni comprese) superi un certo importo netto fisso [655,74 EUR (1 282,51 DEM) al mese nel 2ò semestre 2000] maggiorato per ogni figlio cui spetti la pensione di orfano. La pensione agli orfani può essere ridotta solo al compimento del 18ò anno di età. In tal caso il GERMANIA reddito dell’orfano è preso in considerazione se supera un certo ammontare [437,15 EUR (855 DEM) al mese nel 2ò semestre 2000]. ð Entità della pensione La pensione dipende dai contributi previdenziali che l’assicurato defunto ha versato nel corso di tutta la «vita assicurativa», che può essere più lunga del periodo complessivo di attività lavorativa, poiché rientrano nel computo alcuni periodi in cui non sono stati versati contributi (ad esempio i periodi di formazione scolastica). ð Assegno in caso di morte Al decesso dell’assicurato viene corrisposto un assegno di 1 073,71 EUR (2 100 DEM) per le spese funerarie, qualora al 1o gennaio 1989 il defunto fosse coperto dall’assicurazione malattia. In presenza di condizioni particolari la morte di un familiare dà diritto ad un assegno di 1 050 DEM. 9. Disoccupazione Tutti i lavoratori dipendenti e gli apprendisti sono coperti dall’assicurazione contro la disoccupazione, che però non riguarda i sottoccupati (orario di lavoro inferiore alle 15 ore settimanali o retribuzione non oltre 322,11 EUR (630 DEM) mensili]. L’assicurazione disoccupazione è gestita dall’Ufficio federale del lavoro (Bundesanstalt für Arbeit), che fornisce assistenza nella ricerca del posto di lavoro e gestisce le prestazioni a favore del reinserimento professionale. Inoltre corrisponde le indennità di disoccupazione, che sono: — indennità di disoccupazione (Arbeitslosengeld); — il sussidio ai lavoratori disoccupati (Arbeitslosenhilfe). ð Indennità di disoccupazione In linea di principio, il lavoratore dipendente o l’apprendista disoccupato hanno diritto all’indennità di disoccupazione se: — sono iscritti presso l’ufficio competente (Arbeitsamt) e hanno presentato domanda di indennità; — non hanno alcuna occupazione oppure lavorano meno di 15 ore settimanali; — sono in grado di lavorare, disposti ad accettare qualsiasi occupazione confacente loro offerta e si impegnano personalmente per porre fine al proprio periodo di disoccupazione; — hanno maturato l’anzianità assicurativa (periodo contributivo), hanno cioè lavorato e GERMANIA maturato almeno 12 mesi di contribuzione obbligatoria nell’ultimo triennio. La durata dell’indennità dipende dal periodo di versamento dei contributi e dall’età e va da sei mesi per i lavoratori di meno di 45 anni che sono stati occupati 12 mesi nell’ultimo triennio a 32 mesi per i lavoratori di più di 57 anni che hanno lavorato per 64 mesi negli ultimi sette anni. L’indennità non spetta nel periodo di carenza (Sperrzeit) della durata massima di 12 settimane se il lavoratore: — ha dato le dimissioni; — ha rifiutato il lavoro proposto dall’ufficio di collocamento; — ha rifiutato di partecipare a un’iniziativa d’integrazione professionale. ð Sussidio ai lavoratori disoccupati Se il lavoratore è ancora disoccupato quando cessa il diritto all’indennità, gli spetta il sussidio la cui corresponsione è soggetta ad accertamento della sua situazione patrimoniale. ð Formalità imposte Chi riceve l’indennità di disoccupazione deve presentarsi all’ufficio competente per i controlli del caso, pena la perdita dell’indennità o del sussidio per due settimane. Nel caso in cui anche nelle due settimane successive il lavoratore non si presenti, l’indennità o il sussidio vengono sospesi per almeno quattro settimane. L’ufficio deve essere tempestivamente informato delle mutate condizioni personali o dei familiari che in qualche modo incidono sul diritto all’indennità (ad esempio, l’erogazione di una pensione, un nuovo posto di lavoro). ð Altre prestazioni In caso di disoccupazione, l’assicurazione provvede per conto del lavoratore disoccupato al versamento dei seguenti contributi: — contributi malattia. Per quanto riguarda l’erogazione delle prestazioni valgono le condizioni illustrate alla sezione 3; — contributi dell’assicurazione dell’assistenza sociale o dipendenza (soziale Pflegeversicherung); — contributi all’assicurazione obbligatoria per le pensioni. Chi beneficia dell’indennità di disoccupazione è assicurato contro taluni infortuni. 41 10. Assegni familiari Chiunque viva in Germania ha diritto agli assegni familiari per i propri figli (Kindergeld ed Erziehungsgeld). A. ASSEGNI FAMILIARI Di regola l’assegno spetta per tutti i figli fino al compimento del 18ò anno di età, ma può continuare ad essere corrisposto quando il figlio: — non abbia ancora compiuto il 21o anno di età, sia disoccupato e si sia messo a disposizione dell’ufficio di collocamento in Germania, in uno degli Stati membri dell’UE, in Islanda, Liechtenstein o Norvegia; — non abbia ancora compiuto il 27ò anno di età e frequenti un corso di studi o di formazione professionale oppure si trovi in un periodo di transizione di non più di quattro mesi tra due parti di corsi di studi o di formazione, oppure svolga un anno di servizio volontario nel settore sociale o ecologico; — non sia in grado di provvedere a se stesso a causa di un handicap fisico o mentale. Per i figli maggiori di 18 anni che dispongono di entrate oltre 6 657,02 EUR (13 020 DEM) all’anno non sussiste alcun diritto agli assegni familiari. ð Ammontare dell’assegno L’assegno familiare ammonta mensilmente a: — 138,05 EUR (270 DEM) per il primo e il secondo figlio; — 153,39 EUR (300 DEM) per il terzo; — 178,95 EUR (350 DEM) per figlio a partire dal quarto figlio. Va sottolineato che non sussiste alcun diritto agli assegni familiari nel caso di figli per i quali uno dei due coniugi riceve già prestazioni analoghe. Inoltre, le prestazioni ricevute da un altro Stato membro dell’UE possono comportare la riduzione o il totale annullamento del diritto agli assegni familiari in Germania. ð Domanda e pagamento L’assegno è concesso previa domanda compilata su apposito formulario, che può essere richiesto all’ufficio del lavoro. Il pagamento dell’assegno ha 42 cadenza mensile ed è di competenza della cassa familiare (Familienkasse) dell’ufficio del lavoro. Il pagamento si effettua sul conto corrente bancario dell’avente diritto o tramite il suo datore di lavoro, che provvede a trasferirlo all’interessato. È obbligatorio notificare all’ufficio del lavoro, spontaneamente e senza indugio, qualsiasi cambiamento rispetto alle informazioni fornite nella domanda che possa modificare il diritto all’assegno (ad esempio, il completamento della formazione professionale del figlio). B. ASSEGNO PER ALLEVARE I FIGLI (ERZIEHUNGSGELD) L’assegno spetta di solito alla madre, ma in taluni casi anche al padre, qualora si occupi personalmente di allevare il figlio e non lavori più di 19 ore settimanali. In genere si tratta di una somma pari al massimo a 306,78 EUR (600 DEM) mensili in funzione del reddito del genitore fino al 24ò anno d’età del figlio. Il versamento di questa somma sottostà a norme diverse a seconda del Land di residenza. La cassa malattia fornisce tutte le informazioni necessarie. 11. Altre informazioni Per altre informazioni rivolgersi alla cassa malattia (Krankenkasse), all’associazione di categoria, all’istituto competente per l’assicurazione pensioni o all’ufficio del lavoro. Esistono disposizioni specifiche per i nuovi Länder non incluse nella presente guida. L’assicurazione vecchiaia per i lavoratori agricoli, l’assicurazione sociale per gli artigiani e per gli artisti e i giornalisti pubblicisti non sono contemplate nella presente guida. Ulteriori informazioni concernenti questi settori assicurativi possono essere richieste agli organismi assicurativi competenti. Seguono i nomi e gli indirizzi degli enti assicurativi che fungono da organismi di collegamento tra i molteplici settori del sistema previdenziale. Per problemi o domande concernenti il sistema previdenziale in vigore in Germania o in uno o più Stati membri, rivolgersi all’organismo di collegamento competente. GERMANIA Settori previdenziali Stati membri UE con cui esistono rapporti Nome e indirizzo dell’organismo di collegamento Assicurazione malattia, tutti i paesi Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung — Ausland Postfach 200464 D-53134 Bonn Assicurazione infortuni, tutti i paesi Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften e. V. Postfach 2052 D-53754 Sankt Augustin Assicurazione disoccupazione e assegni familiari, tutti i paesi Bundesanstalt für Arbeit Regensburger Straße 104 D-90478 Nürnberg Pensioni: Regno Unito e Irlanda LVA Freie und Hansestadt Hamburg (LVA = ente assicurativo regionale) Überseering 10 D-22297 Hamburg Tel. (040) 6381-0 Pensioni: Francia e Lussemburgo LVA Rheinland-Pfalz Eichendorffstraße 4-6 D-67346 Speyer Tel. (06-232) 17-0 Pensioni: Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia LVA Schleswig-Holstein Ziegelstraße 150 D-23556 Lübeck Tel. (0451) 485-0 Pensioni: Belgio e Spagna LVA Rheinprovinz Königsallee 71 D-40215 Düsseldorf Tel. (0211) 937-0 Pensioni: Italia LVA Schwaben An der Blauen Kappe 18 D-86152 Augsburg Tel. (0821) 500-0 Pensioni: Portogallo LVA Unterfranken Friedenstraße 12/14 D-97072 Würzburg Tel. (0931) 802-0 Pensioni: Paesi Bassi e Islanda LVA Westfalen Gartenstraße 194 D-48147 Münster Tel. (0251) 238-0 Pensioni: Grecia LVA Baden-Württemberg Adalbert-Stifter-Straße 105 D-70437 Stuttgart Tel. (0711) 848-1 Pensioni: Austria LVA Oberbayern Thomas-Dehler-Straße 3 D-81737 München Tel. (089) 6781-0 Pensioni degli impiegati, tutti i paesi Bundesversicherungsanstalt für Angestellte Ruhrstraße 2 D-10709 Berlin Tel. (030) 865-1 Minatori, assicurazione, tutti i paesi Bundesknappschaft Pieperstraße 14-28 D-44789 Bochum Tel. (0234) 304-0 GERMANIA 43 GRECIA 1. Introduzione In Grecia l’ente principale di previdenza sociale è l’IKA (Idryma Koinonikon Asphalisseon), presso il quale è assicurata la maggior parte dei lavoratori dipendenti nonché tutti gli impiegati non coperti da uno dei regimi assicurativi speciali minori. Oltre all’IKA esistono assicurazioni apposite per gli impiegati statali, per alcune categorie di lavoratori subordinati (ad esempio, bancari e giornalisti), per la popolazione rurale che è coperta dall’organismo di assicurazione agricola (OGA: Organismos Georgikon Asphalisseon) e per i lavoratori autonomi assicurati con fondi speciali (ad esempio, TAE: Tameio Asphalisseos Emporon, TEVE ecc.). Gli indirizzi dei principali organismi sono riportati alla sezione 9. Per ogni organismo assicurativo vigono differenti disposizioni nonché prestazioni previdenziali, requisiti e formalità. Essendo l’IKA il regime più ampio del sistema previdenziale greco, generalmente utilizzato come modello di riferimento per gli altri regimi, la presente guida si occuperà essenzialmente della tutela previdenziale offerta da tale organismo. I lavoratori attivi in settori coperti da altre assicurazioni devono rivolgersi all’organismo competente; qualora sorgessero dubbi sulla scelta del regime previdenziale cui iscriversi il lavoratore può rivolgersi all’ufficio IKA (Ypokatastima) del luogo di residenza. Il regime IKA comprende le assicurazioni malattia, maternità e vecchiaia mentre un ente speciale, l’Organismo per il collocamento dei lavoratori (OAED: Organismos Apascholiseos Ergatikou Dynamikou), gestisce l’assicurazione disoccupazione e gli assegni familiari. Tuttavia, i contributi spettanti all’OAED vanno versati all’IKA. ð I rischi coperti dalla legislazione greca in materia di previdenza sociale A chiunque lavori in Grecia spettano prestazioni previdenziali equiparate a quelle dei lavoratori greci. I familiari dei lavoratori residenti in Grecia hanno diritto a prestazioni identiche a quelle dei familiari dei lavoratori greci. In base al sistema previdenziale greco i lavoratori subordinati hanno diritto alle seguenti prestazioni: — malattia e maternità (cfr. sezione 2); — prestazioni in caso di infortunio sul lavoro e malattie professionali (sezione 3); — pensioni di invalidità, di vecchiaia e di reversibilità (sezioni 4, 5 e 6); GRECIA — — indennità di disoccupazione (sezione 7); assegni familiari (sezione 8). ð Modalità di iscrizione al sistema previdenziale All’inizio dell’attività lavorativa il datore di lavoro deve espletare tutte le formalità necessarie per iscrivere il lavoratore subordinato all’IKA (oppure all’apposito regime assicurativo speciale). L’ente rilascia all’assicurato un libretto o altri documenti assicurativi. I lavoratori assicurati presso l’IKA ricevono una tessera assicurativa e contributiva, recante le iniziali DATE, che è opportuno custodire in luogo sicuro poiché certifica l’iscrizione all’assicurazione e agevola il lavoratore nei rapporti con l’organismo assicurativo e il datore di lavoro. I lavoratori autonomi devono provvedere personalmente ad iscriversi presso l’ente competente (di solito il TAE o il TEVE). ð Contributi IKA Il contributo assicurativo dovuto viene detratto dalla retribuzione e versato in parte dal lavoratore e in parte dal datore di lavoro ancorché sia corrisposto in un’unica soluzione dal datore di lavoro che versa all’IKA l’ammontare intero e trattiene in seguito dalla retribuzione del lavoratore subordinato la parte a suo carico. ð Vertenze Nel caso di contestazione di una decisione dell’ufficio IKA competente il lavoratore può presentare reclamo presso la commissione amministrativa della sede IKA del luogo entro 30 giorni dalla data di ricevimento della decisione. I reclami contro decisioni concernenti le pensioni vanno presentati entro tre mesi, mentre per quelle riguardanti le prestazioni di malattia il termine a disposizione è di un mese. La decisione della commissione amministrativa è impugnabile dinanzi al competente giudice amministrativo entro 60 giorni dalla data di notifica della decisione stessa. 2. Malattia e maternità L’IKA fornisce le seguenti prestazioni: — prestazioni sanitarie in natura: cure mediche, medicinali e ricovero in ospedale (sezione A); — indennità di malattia: indennità per incapacità al lavoro causata da malattia (sezione B); 45 — indennità di maternità (sezione C). ð Prestazioni A certe condizioni, il lavoratore (o i suoi familiari) che si è trasferito in un altro Stato membro dell’Unione europea mantiene il diritto alle prestazioni. Agli assicurati spettano le seguenti prestazioni in natura: A. PRESTAZIONI SANITARIE IN NATURA — cure mediche; — medicinali; — ricovero ospedaliero; Nel quadro del regime IKA spettano prestazioni sanitarie alle seguenti categorie di lavoratori: — esami generali e specifici; — terapie; — lavoratori assicurati presso l’IKA; — — pensionati IKA, ad esempio, tutte le persone che percepiscono una pensione di invalidità, di vecchiaia o per superstiti; presidi e apparecchi ordinari e speciali, tra cui protesi; — cure termali. — pensionati di fondi speciali che sono stati assicurati contro le malattie durante l’attività lavorativa subordinata; — lavoratori a carico di assicurati e pensionati; — disoccupati che percepiscono l’indennità di disoccupazione. ð Requisiti Per avere diritto alle prestazioni in natura il lavoratore deve avere maturato almeno 50 giorni di lavoro durante l’anno civile precedente la comunicazione della malattia nel corso dei 15 mesi precedenti, sottraendo tuttavia i giorni lavorativi svolti negli ultimi tre mesi di detto arco di tempo. Una giornata di lavoro corrisponde a una giornata di impiego ovvero una giornata di assicurazione. I giorni di congedo annuale retribuito vengono computati come giornate di lavoro. Ai fini della determinazione del diritto alle prestazioni sanitarie in natura, vengono computati come giorni di assicurazione quelli in cui sono state erogate le indennità di malattia o di disoccupazione. I periodi assicurativi maturati in un altro Stato membro dell’Unione possono, se del caso, essere cumulati con i periodi maturati in Grecia, malgrado tale cumulo non sia previsto dalla normativa interna. In proposito rivolgersi all’ufficio IKA del luogo per informazioni sulle modalità da seguire. ð Libretto sanitario In genere, prima di usufruire delle prestazioni in natura per sé o per la propria famiglia, il lavoratore deve presentare il libretto sanitario al medico, al farmacista o alla struttura sanitaria per dimostrare di essere assicurato. Subito dopo l’iscrizione all’assicurazione, il lavoratore deve perciò presentare domanda di libretto sanitario per sé e per i familiari a carico, che possono averne anche uno separato. 46 Le prestazioni spettano fin dall’inizio della malattia e per tutto il tempo cui il lavoratore ha diritto, indicato nel libretto sanitario. Qualora la malattia si protragga oltre tale periodo il lavoratore continua a beneficiare delle cure fino alla guarigione («cure protratte»). La quota a carico del lavoratore sul costo delle terapie è determinata in base al regolamento dell’IKA, ma in nessun caso può superare il 25 % del costo totale. Per ulteriori informazioni relative alle prestazioni in natura corrisposte e all’entità dell’eventuale quota a carico del lavoratore rivolgersi al locale ufficio IKA. B. INDENNITÀ DI MALATTIA Spetta a tutti i lavoratori assicurati presso l’IKA per le prestazioni di malattia in denaro. ð Requisiti Hanno diritto all’indennità di malattia coloro che non possono lavorare perché affetti da patologia (di durata superiore a tre giorni) contratta non per loro colpa e che hanno maturato almeno 100 giorni lavorativi nell’anno civile immediatamente precedente l’annuncio della malattia oppure nei quindici mesi precedenti, sottraendo tuttavia in tal caso i giorni lavorativi maturati negli ultimi tre mesi. Una giornata di lavoro corrisponde ad una giornata di impiego ovvero una giornata di assicurazione. I giorni di congedo annuale retribuito vengono computati come giornate di lavoro. Ai fini della determinazione del diritto alle prestazioni di malattia in denaro, non vengono invece computati come giorni di assicurazione quelli in cui sono state erogate le indennità di disoccupazione. I periodi assicurativi maturati in un altro Stato membro dell’Unione possono, se del caso, essere cumulati con i periodi maturati in Grecia, malgrado tale cumulo non sia previsto dalla normativa dell’IKA. In proposito rivolgersi all’ufficio IKA del luogo per informazioni sulle formalità da seguire. GRECIA ð Entità delle prestazioni In linea di massima l’indennità di malattia è pari al 50 % della retribuzione di riferimento della categoria in cui il lavoratore rientra in base alla retribuzione media percepita durante gli ultimi 30 giorni di lavoro maturati nell’anno precedente la data d’inizio della malattia. La percentuale di base viene maggiorata del 10 % per ogni familiare a carico; tuttavia, non può superare il 70 % della retribuzione giornaliera di riferimento della categoria di appartenenza. L’ammontare complessivo dell’indennità non può superare un determinato limite massimo. In caso di ricovero presso ospedale pubblico o clinica privata a carico dell’IKA e qualora l’assicurato non abbia familiari a carico, l’indennità di malattia verrà ridotta di due terzi. L’indennità di malattia scatta dal quarto giorno successivo al giorno in cui è stata notificata all’ente assicurativo l’incapacità al lavoro. ð Durata dell’indennità Chi ha maturato 100 giornate lavorative ha diritto all’indennità per un periodo massimo di 182 giorni, per la stessa malattia o per qualsiasi malattia contratta nello stesso arco di tempo. Chi ha maturato 300 giornate lavorative nei due anni precedenti l’annuncio della malattia ha diritto all’indennità per un periodo massimo di 360 giorni per la stessa malattia. o titolari di pensione le cui mogli sono a carico di questi ultimi e quindi coperte dalla loro assicurazione. Al contrario, solo le donne con assicurazione propria in caso di malattia e maternità hanno diritto all’indennità di maternità. ð Assegno di nascita Consiste in una somma forfettaria corrisposta alla nascita del figlio. Per ottenerlo, al certificato di nascita del neonato deve essere allegato il libretto sanitario dell’assicurata o il libretto sanitario familiare della moglie di un assicurato IKA o di un pensionato IKA. L’assicurata ha diritto all’assegno di nascita qualora abbia maturato almeno 50 giorni lavorativi durante l’anno civile precedente oppure nel periodo di 15 mesi precedente la nascita, sottraendo tuttavia gli ultimi tre mesi. ð Indennità di maternità Le indennità di maternità e di malattia sono di importo uguale (cfr. sezione B), al pari delle maggiorazioni per i familiari a carico. Tuttavia l’indennità di maternità non è limitata a un massimale. Essa spetta, sempre che l’assicurata non lavori, per 56 giorni prima della data prevista per il parto e per 56 giorni dopo la nascita del figlio. L’indennità può essere percepita fino ad un massimo di 720 giorni se complessivamente sono stati maturati 4 500 giorni lavorativi o maturati 1 500 giorni lavorativi di cui 600 entro l’ultimo quinquennio precedente la malattia. Nel caso di incapacità al lavoro dovuta a tubercolosi l’indennità viene corrisposta fino a 360 giorni. ð ð Una giornata di lavoro corrisponde a una giornata di assicurazione. I giorni di congedo annuale retribuito vengono computati come giornate di lavoro, diversamente dai giorni in cui sono state erogate le indennità di malattia o di disoccupazione, che non contano. I periodi assicurativi maturati in un altro Stato membro dell’Unione possono, se del caso, essere cumulati con i periodi maturati in Grecia, malgrado tale cumulo non sia previsto dalla normativa dell’IKA. In proposito rivolgersi all’ufficio IKA del luogo per informazioni sulle formalità da seguire. Modalità Prima di percepire l’indennità di malattia il lavoratore deve presentare i seguenti documenti: — certificato di incapacità al lavoro, rilasciato da un medico convenzionato IKA; — tessera assicurativa e contributiva del lavoratore (DATE); — libretto sanitario personale; — libretto sanitario familiare; — dichiarazione del datore di lavoro sulla durata dell’interruzione del lavoro. C. PRESTAZIONI DI MATERNITÀ Vengono corrisposte alla nascita del figlio e comprendono un assegno di nascita e un’indennità di maternità. L’assegno può essere richiesto dalle donne assicurate o titolari di pensione e dagli uomini assicurati GRECIA Requisiti L’assegno di maternità spetta all’assicurata che abbia maturato almeno 200 giorni lavorativi durante l’ultimo biennio precedente il parto, a condizione che l’interruzione dell’attività lavorativa sia effettiva. 3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali I lavoratori subordinati sono coperti dal regime IKA in caso di: — infortuni riportati durante il lavoro o in relazione ad esso (infortuni sul lavoro); 47 — — — infortuni riportati lungo il percorso di andata e di ritorno dal luogo di lavoro (equiparati agli infortuni sul lavoro); infortuni diversi da quelli verificatisi sul lavoro; affezioni cagionate da effetti nocivi dovuti alla professione se comprese nell’elenco ufficiale delle malattie professionali. Gli infortuni e le malattie professionali non costituiscono un ramo assicurativo distinto. La malattia o l’incapacità temporanea al lavoro sono coperte dall’assicurazione malattia (cfr. sezioni A e B), mentre l’invalidità e il decesso sono coperti dall’assicurazione vecchiaia (cfr. sezioni 4 e 6). Tuttavia, se il lavoratore ha subito un infortunio (in particolare un infortunio sul lavoro) o è affetto da malattia professionale, le prestazioni assicurative vengono erogate a condizioni più favorevoli. ð Infortuni sul lavoro ð Malattie professionali I lavoratori che contraggono una malattia professionale sono equiparati ai lavoratori colpiti da infortunio sul lavoro. Perciò, anche in questo caso, le prestazioni assicurative (cure mediche, indennità di malattia, pensioni) sono erogate indipendentemente dai giorni di lavoro. Per beneficiare dei vantaggi contemplati dalla legislazione in materia di malattie professionali, il lavoratore deve dimostrare di essere affetto da una patologia cronica compresa nell’elenco ufficiale delle malattie professionali, o da avvelenamento derivante da una delle attività citate nell’elenco. Spetta ai servizi sanitari IKA del luogo verificare se la malattia può essere considerata professionale a norma delle disposizioni in vigore. 4. Invalidità Il lavoratore ha diritto sia all’indennità in denaro che alle prestazioni in natura indipendentemente dai periodi di assicurazione maturati, ovvero, per aver diritto alle prestazioni, non è richiesto un numero specifico di giornate lavorative. In linea di massima la pensione di invalidità grave viene corrisposta ai lavoratori affetti da invalidità superiore all’80 %, sia essa temporanea o permanente; gli assicurati giudicati invalidi gravi hanno diritto all’importo integrale della pensione. L’invalidità temporanea e parziale conseguente ad infortunio è equiparata ai casi di malattia. Sono tuttavia in vigore ulteriori disposizioni specifiche. Per avere diritto alla pensione di invalidità grave occorre soddisfare i seguenti requisiti: — aver ottenuto dal competente ufficio IKA un certificato attestante la riduzione della capacità di guadagno di almeno 4/5 (percentuale di invalidità dell’80 %); — la riduzione della capacità lavorativa persiste da almeno un anno; — aver maturato: a) un totale di 4 500 giorni lavorativi; b) 1 500 giorni lavorativi, di cui almeno 600 giorni entro l’ultimo quinquennio precedente l’accertamento dell’invalidità. Nel caso in cui il lavoratore non possa dimostrare di aver maturato 30 giornate lavorative nell’anno civile precedente la notifica dell’infortunio l’ammontare dell’indennità corrisposta è pari alla retribuzione di riferimento della categoria di appartenenza che viene attribuita in base alla retribuzione giornaliera percepita al momento dell’infortunio. L’assegno viene corrisposto dal giorno della notifica all’istituto assicurativo, senza che il lavoratore debba attendere tre giorni come nel caso dell’assicurazione malattia, ma l’incapacità al lavoro deve persistere per più di tre giorni. Nel caso di invalidità o morte per infortunio, una pensione di invalidità o una pensione per superstiti spetta ai familiari a carico (cfr. sezioni 4 e 6). ð Infortuni non sopravvenuti sul lavoro In linea di massima, il lavoratore ha diritto all’indennità e alle prestazioni in natura se riesce a dimostrare di essere stato impiegato per la metà dei giorni lavorativi normalmente richiesti per la corresponsione delle prestazioni. ð Notifica degli infortuni Il lavoratore o qualcuno in vece sua deve immediatamente notificare l’infortunio al datore di lavoro e all’ufficio locale IKA (comunque non oltre cinque giorni). Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio IKA locale. 48 Una giornata di lavoro corrisponde a una giornata di assicurazione, ivi compresi i giorni di congedo annuale retribuito. I periodi assicurativi maturati in un altro Stato membro dell’UE vengono cumulati con quelli maturati in Grecia e devono essere indicati nella domanda di pensione cui va allegata tutta la documentazione pertinente in possesso del lavoratore. ð Modalità All’atto della presentazione della domanda al locale ufficio IKA il lavoratore deve corredarla dei seguenti documenti: — tutta la documentazione assicurativa (libretto assicurativo, DATE ecc.); — dichiarazione relativa alla data di interruzione del lavoro; GRECIA — — per i lavoratori coniugati con figli minori: certificato di matrimonio e certificati di nascita dei figli; per i lavoratori con figli studenti o inabili al lavoro: certificato di frequenza agli studi o certificato rilasciato dalla competente commissione sanitaria; fotocopia della carta d’identità. ð Pensione di invalidità ordinaria — Essa spetta se la percentuale di invalidità è superiore al 67 %, ma inferiore all’80 %. La pensione di invalidità ordinaria è pari al 75 % della pensione di invalidità. Se tuttavia l’assicurato ha maturato 6 000 giorni lavorativi o se la sua invalidità è dovuta principalmente a malattia mentale, l’interessato ha diritto all’intero ammontare della pensione di invalidità. ð Pensione di invalidità parziale Essa spetta se la percentuale di invalidità è superiore al 50 %, ma inferiore al 67 %. La pensione di invalidità parziale è pari al 50 % della pensione di invalidità piena. Se l’invalidità è dovuta principalmente a malattia mentale, l’interessato ha diritto al 75 % della pensione di invalidità piena. 5. Pensioni di vecchiaia Il lavoratore ha diritto alla pensione di vecchiaia al raggiungimento di un certo limite d’età se ha maturato un numero prefissato di giornate lavorative e, in alcuni casi, se soddisfa talune condizioni specifiche. Se ha lavorato per almeno 4 500 giorni, ha diritto alla pensione piena al compimento del 65ò anno di età (60ò per le donne), se ha lavorato per almeno 10 000 giorni percepisce la pensione piena al compimento del 62ò anno di età (57ò per le donne). Nel caso di attività lavorative pericolose e usuranti, il lavoratore percepisce la pensione piena al compimento del 60ò anno di età (55ò per le donne). Tuttavia deve aver lavorato per almeno 4 500 giorni, 4/5 dei quali devono essere stati maturati in un’attività lavorativa usurante e pericolosa, mentre almeno 1 000 giorni devono essere stati maturati entro l’ultimo decennio precedente il limite di età o la presentazione della richiesta di pensionamento. Se l’assicurato ha lavorato per almeno 10 500 giorni (che corrispondono a circa 35 anni) come lavoratore subordinato, gli spetta la pensione piena al 58ò anno di età (per uomini e donne). A partire dal 29 dicembre 2000 l’assicurato che abbia maturato 10 500 giornate di lavoro dipen- GRECIA dente, 7 500 delle quali svolgendo un’attività pericolosa e usurante, e che abbia compiuto: — 55 anni di età, ha diritto alla pensione piena; — 53 anni di età, ha diritto a una pensione ridotta dello 0,005 % rispetto alla pensione piena per ogni mese che lo separa dal compimento del 55ò anno di età. Alle madri di figli non coniugati aventi meno di 18 anni spetta la pensione piena al 55ò anno di età, sempre che abbiano lavorato 5 500 giorni e non beneficino di pensione propria erogata dall’IKA o da altri organismi assicurativi. In taluni casi è possibile anticipare il pensionamento di due o anche cinque anni rispetto al limite di età precedentemente indicato. Tuttavia in questo caso la pensione viene ridotta dello 0,5 % per ogni mese che intercorre tra il pensionamento anticipato e l’età pensionabile. Per ulteriori informazioni sulla pensione ridotta rivolgersi all’ufficio IKA del luogo. Una giornata di lavoro corrisponde a una giornata di assicurazione, ivi compresi i giorni di congedo annuale retribuito. Per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia è possibile computare i giorni nei quali il lavoratore ha beneficiato di indennità di malattia e di disoccupazione (fino a un massimo di 200 in entrambi i casi), sempre che l’indennità sia stata corrisposta nel decennio precedente la domanda. Si può inoltre tener conto, se necessario, dei periodi di percezione della pensione di invalidità. I periodi assicurativi maturati in un altro Stato membro dell’Unione europea vengono cumulati con quelli maturati in Grecia e devono essere indicati nella domanda di pensionamento, cui va allegata tutta la documentazione pertinente in possesso del lavoratore. ð Modalità Allegata alla domanda di pensione di vecchiaia rivolta all’ufficio IKA locale e compilata su apposito formulario va presentata la seguente documentazione: — tutta la documentazione assicurativa (libretto assicurativo, DATE ecc.); — dichiarazione della data di interruzione del rapporto di lavoro; — per i lavoratori coniugati con figli minori: certificato di matrimonio e certificati di nascita dei figli; — per lavoratori con figli studenti o inabili al lavoro: certificato di frequenza agli studi, o certificato della competente commissione sanitaria; — la data di nascita quale risulta dalla carta di identità del richiedente. 49 ð Entità della pensione di vecchiaia e di invalidità L’importo di base della pensione di vecchiaia e della pensione di invalidità viene calcolato tenendo conto dei giorni lavorativi maturati dall’assicurato e della categoria assicurativa di appartenenza, stabilita sulla base della retribuzione percepita nei cinque anni immediatamente precedenti il pensionamento. — — Detto importo viene maggiorato: — per il coniuge a carico che non lavora e che non percepisce alcuna pensione; — per i figli (fino a tre) sempre che non coniugati, non occupati, non titolari di pensione, minori di 18 anni o di 24 anni se studenti presso un istituto di studi superiori in Grecia o all’estero oppure se, prima di compiere 18 anni, sono stati dichiarati inabili a svolgere ogni sorta di attività lavorativa, sempre che il coniuge, se pensionato, non percepisca già un aumento per tale motivo. 6. Pensioni di reversibilità e spese per le esequie I familiari dell’assicurato hanno diritto alla pensione se i contributi sono stati versati per un periodo totale di 4 500 giorni prima del decesso, o di 1 500 giorni di cui 300 completati entro l’ultimo quinquennio precedente il decesso. Tuttavia, in caso di decesso dell’assicurato conseguente ad infortunio sul lavoro, i familiari hanno diritto alla pensione indipendentemente dai giorni lavorati. In caso di decesso dell’assicurato non conseguente ad infortunio sul lavoro, deve essere stata completata la metà dei giorni lavorativi specificati. Ai familiari del defunto che percepiva una pensione IKA di invalidità o di vecchiaia spetta automaticamente la pensione per superstiti, senza che sia necessario accertare i giorni di lavoro prestati. Una giornata di lavoro corrisponde a una giornata di assicurazione, ivi compresi i giorni di congedo annuale retribuito. I periodi assicurativi maturati in un altro Stato membro vengono cumulati con quelli maturati in Grecia e devono essere indicati nella domanda di pensionamento, cui va allegata tutta la documentazione pertinente in possesso del lavoratore. ð Familiari In caso di decesso di un assicurato IKA o di un pensionato IKA, hanno diritto alla pensione di reversibilità i seguenti familiari del titolare: 50 — — il coniuge superstite, all’inizio per un periodo di tre anni, dopo di che la pensione viene prorogata, sempre che l’avente diritto abbia compiuto 40 anni prima del decesso del coniuge; i figli, sempre che non coniugati, non occupati, non titolari di pensione, minori di 18 anni o di 24 anni se studenti presso un istituto di studi postsecondari o superiori in Grecia o all’estero o se orfani di entrambi i genitori, oppure se a carico del genitore defunto che era stato abbandonato dal genitore superstite. I figli che, prima di compiere 18 anni, sono stati dichiarati inabili a svolgere ogni sorta di attività lavorativa, hanno diritto alla pensione di reversibilità senza alcun limite di età; i nipoti (figli dei figli) e i figli acquisiti, orfani dei genitori, se a carico del defunto; i genitori (naturali o adottivi), se principalmente a carico del defunto. In caso di decesso del coniuge assicurato entro i primi sei mesi di matrimonio il coniuge superstite non ha diritto alla pensione. Tuttavia, alla vedova spetta la pensione nei casi di decesso per infortunio, di presenza di figli nati dall’unione o dichiarati legittimi all’atto del matrimonio, o nel caso in cui la vedova aspetti un figlio. In caso di decesso del coniuge assicurato entro i primi 24 mesi di matrimonio il coniuge superstite non ha diritto alla pensione. ð Entità delle prestazioni La pensione cui ha diritto il coniuge ammonta al 70 % della pensione di vecchiaia spettante al coniuge defunto (o effettivamente corrisposta, se pensionato). In caso di nuovo matrimonio cessa il diritto alla pensione. La pensione per gli orfani ammonta al 20 % della pensione di vecchiaia spettante al defunto. Agli orfani di entrambi i genitori va una pensione del 60 %. L’ammontare complessivo della pensione di reversibilità corrisposta ai familiari aventi diritto non può eccedere la pensione spettante al defunto; l’entità della pensione corrisposta agli orfani di entrambi i genitori non può superare l’80 % della pensione spettante al defunto. Se il cumulo delle pensioni supera tale massimale ogni pensione viene ridotta in proporzione. ð Modalità Per le pensioni di reversibilità è necessaria la stessa documentazione chiesta per le pensioni di vecchiaia (cfr. sezione 5), cui vanno allegati il certificato di morte e lo stato di famiglia del defunto (ottenibile presso il comune di residenza: dimo o koinotita). GRECIA Ai fini della corresponsione della pensione i superstiti devono presentare domanda all’ufficio IKA del luogo. In caso di residenza in altro Stato membro la domanda può essere presentata all’ente assicurativo dello Stato di residenza. ð — — Spese per le esequie Al coniuge superstite o alla persona che ha sostenuto le spese per le esequie spetta una somma forfettaria, pari a otto volte la retribuzione giornaliera di riferimento della categoria assicurativa più elevata. Le spese per le esequie vengono corrisposte agli assicurati e ai pensionati IKA nonché agli assicurati e pensionati di altri organismi assicurativi coperti dall’assicurazione malattia IKA. Non vengono corrisposte le spese per le esequie dei familiari di tali persone, a meno che percepissero già una pensione di reversibilità. Le spese per le esequie vengono corrisposte se l’assicurato aveva maturato 100 giorni lavorativi nell’anno precedente il decesso o nell’ultimo periodo di 15 mesi, sottraendo tuttavia gli ultimi tre mesi prima del decesso. I pensionati all’atto del decesso devono essere stati coperti dall’assicurazione malattia. Per ottenere la corresponsione delle spese di funerale, il coniuge superstite deve presentare all’ufficio IKA del luogo la tessera assicurativa del coniuge defunto e la tessera contributiva (DATE) o il libretto della pensione del defunto, come pure il libretto sanitario e un certificato autenticato di morte. Per riscuotere l’importo in questione occorre inoltre presentare la ricevuta rilasciata dall’impresa di pompe funebri, da cui risulti la cifra versata per le esequie. 7. Disoccupazione L’assicurazione in caso di disoccupazione è gestita dall’ente di collocamento dei lavoratori (OAED), che fornisce ai disoccupati le seguenti prestazioni: — indennità di disoccupazione; — indennità di malattia. Tutti i disoccupati coperti dall’assicurazione malattia di un organismo assicurativo sono automaticamente coperti in caso di disoccupazione. ð — Requisiti Il lavoratore ha diritto all’indennità di disoccupazione se: — non si è dimesso o non è stato licenziato per sua colpa; — è capace e disposto a lavorare; — ha un’età non inferiore a 16 anni; GRECIA si è iscritto personalmente all’ufficio di collocamento; è disponibile a lavorare; è in grado di dimostrare di essere stato assicurato contro la disoccupazione per almeno 125 giorni negli ultimi 14 mesi precedenti l’interruzione del lavoro; da tale computo sono esclusi i giorni lavorati nell’ultimo bimestre. Se la domanda di indennità è presentata per la prima volta, il lavoratore deve aver maturato 80 giorni assicurativi all’anno nell’ultimo biennio precedente la disoccupazione. Se necessario, i periodi di lavoro maturati in un altro Stato membro dell’UE vengono computati se comprovati dal modulo E 301 rilasciato dall’ente assicurativo dello Stato dell’ultimo posto di lavoro. ð Entità delle prestazioni L’indennità di disoccupazione è costituita dall’importo di base maggiorato per i familiari a carico. L’importo di base è pari al 40 % della retribuzione all’epoca del licenziamento. Gli impiegati percepiscono il 50 % dell’ultimo stipendio e comunque non meno dei 2/3 del salario di un operaio non qualificato. L’importo di base viene maggiorato del 10 % per ogni familiare a carico. ð Durata dell’indennità La durata dell’indennità dipende dalle giornate di lavoro degli ultimi 14 mesi. Un minimo di 125 giorni corrisponde a cinque mesi di indennità, 150 giorni a sei mesi, 200 giorni a otto mesi, 220 giorni a dieci mesi e 250 giorni a 12 mesi. L’indennità viene corrisposta per 25 giorni al mese. Se il lavoratore desidera continuare a percepire l’indennità al termine del periodo di spettanza deve aver maturato il numero prescritto di giorni di lavoro. Il pagamento è sospeso in caso di assunzione oppure di temporanea incapacità al lavoro. Il diritto all’indennità si estingue nei casi di decesso del disoccupato, di corresponsione di pensione, di incapacità permanente al lavoro e di indisponibilità constatata dall’ufficio di collocamento. ð Modalità Ai fini della corresponsione dell’indennità il lavoratore deve essersi personalmente iscritto nelle liste di disoccupazione presso l’ufficio di collocamento del luogo di residenza e aver presentato domanda di indennità entro 60 giorni dall’interruzione dell’attività lavorativa. 51 L’indennità viene erogata solo nel caso in cui l’ufficio cui è stata presentata la domanda non riesca a trovare un’occupazione confacente. di tre mesi e cessa se il lavoratore non è tornato entro tre mesi. Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti: — libretto assicurativo (libretto DATE rilasciato dall’IKA o altri libretti assicurativi); — comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro; — dichiarazione attestante che il richiedente non è impegnato in nessun’altra attività lavorativa e che provvederà a notificare all’ufficio di collocamento un’eventuale assunzione; — il libretto sanitario dei familiari a carico. 8. Assegni familiari ð Malattia durante la corresponsione dell’indennità di disoccupazione Per soddisfare i requisiti prescritti per le prestazioni sanitarie, i giorni di corresponsione dell’indennità di disoccupazione sono computati dall’ente assicurativo come giornate lavorative. Se durante la corresponsione dell’indennità subentra un’incapacità al lavoro per malattia, l’erogazione dell’indennità di disoccupazione prosegue per altri cinque giorni senza che l’interessato abbia diritto contemporaneamente all’indennità di malattia. In caso di durata prolungata della malattia l’indennità di disoccupazione viene sospesa e sostituita dall’indennità di malattia corrisposta dall’ente assicurativo per tutto il periodo in cui il lavoratore ne ha diritto. ð Lavoratori arrivati in Grecia da un altro Stato membro dell’UE alla ricerca di un posto di lavoro I lavoratori subordinati assicurati presso IKA, OAED o altri regimi previsti dalla legge per i lavoratori dipendenti hanno diritto al pagamento degli assegni familiari da parte dell’OAED. Gli assegni familiari spettano per i figli residenti in Grecia o in un altro Stato membro dell’Unione, se: — il lavoratore subordinato ha almeno un figlio a carico; — ha maturato 50 giorni di lavoro entro l’anno civile precedente e ha versato i relativi contributi; — il contratto collettivo non obbliga il datore di lavoro a pagare assegni familiari maggiori di quelli dell’OAED. Hanno diritto agli assegni familiari: — i genitori (padre o madre) per i figli a carico non coniugati di meno di 18 anni, o di meno di 22 anni, che sono studenti o inabili al lavoro (indipendentemente dall’età). La madre ha diritto all’assegno se possiede i requisiti e se, per un qualsiasi motivo, il padre non ha diritto alle prestazioni OAED; — nonni o nonne, fratelli o sorelle, zii o zie, nella misura in cui provvedano al mantenimento degli orfani di uno o entrambi i genitori. L’assegno familiare viene erogato all’orfano di un genitore solo qualora il genitore superstite non abbia diritto agli assegni familiari. ð Entità delle prestazioni Qualora il lavoratore percepisca l’indennità di disoccupazione in un altro Stato membro e sia stato autorizzato a recarsi in Grecia alla ricerca di un posto di lavoro, egli deve iscriversi di persona presso l’ufficio di collocamento del luogo entro una settimana dall’arrivo per poter continuare a percepire l’indennità di disoccupazione. A tal fine, prima della partenza per la Grecia deve compilare il formulario E 303 che consegnerà all’ufficio di collocamento. L’assegno viene corrisposto a decorrere dalla nascita del primo figlio e per tutti i figli. L’ammontare dipende dal numero dei figli e dal reddito annuo della famiglia. ð ð Lavoratori trasferitisi in un altro Stato membro dell’UE alla ricerca di un posto di lavoro Qualora il lavoratore percepisca in Grecia l’indennità di disoccupazione, egli ha diritto di beneficiarne anche in caso di emigrazione in un altro Stato membro alla ricerca di lavoro, se in Grecia è stato iscritto nelle liste almeno nelle ultime quattro settimane precedenti la partenza. In Grecia l’indennità spetta per un periodo massimo 52 Talvolta l’ammontare può essere maggiorato nei casi in cui uno dei coniugi sia deceduto o inabile al lavoro, presti servizio militare o abbia figli inabili o nati fuori del matrimonio, o provveda al mantenimento di orfani di entrambi i genitori. Modalità Il lavoratore deve presentare domanda all’ufficio locale OAED, allegando il libretto assicurativo (libretto DATE rilasciato dall’ufficio locale IKA o qualsiasi altro libretto assicurativo) e il certificato di nascita del figlio. Ai fini della corresponsione degli assegni familiari per i figli residenti in uno Stato membro diverso dalla Grecia, deve essere presentato il modulo E 401 che attesta la composizione della famiglia. GRECIA Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio locale OAED. 9. Altre informazioni L’IKA è il maggiore organismo assicurativo greco ed è competente per tutti i rami dell’assicurazione sociale ad eccezione dell’assicurazione contro la disoccupazione e per gli assegni familiari, di competenza dell’OAED. Qualora il lavoratore si trovi in Grecia e abbia dubbi in merito ai suoi diritti ed obblighi in materia può rivolgersi all’ufficio IKA (Ypokatastima) del luogo di residenza. Alcune categorie di persone non sono coperte dall’IKA; la maggior parte è coperta dal TAE (lavoratori autonomi, soprattutto del commercio), dal TEVE (lavoratori autonomi, soprattutto piccolo commercio), dal TSMEDE (ingegneri) o dall’OGA (agricoltori). Oltre questi principali enti esistono numerose assicurazioni speciali per i lavoratori occupati in rami specifici dell’attività economica; per informazioni rivolgersi all’IKA. IKA — Idryma Koinonikon Asphalisseon (sicurezza sociale) Agiou Konstantinou 8 GR-10241 Atene Tel.(30-1) 523 60 61 GRECIA OAED — Organismos Apascholisseos Ergatikou Dynamikou (collocamento) Ethnikis Antistassis — Ano Kalamaki GR-16610 Atene Tel. (30-1) 994 28 10-19 TAE — Tameio Asphalisseos Emboron (commercianti) Voulis 8-10 GR-10562 Atene Tel. (30-1) 32283 91 TEVE — Tameio Epangelmation Viotechnon Elladas (lavoratori autonomi) Agiou Konstantinou 5 GR-10431 Atene Tel. (30-1) 523 33 30 TSMEDE — Tameio Syntaxeon Michanikon ke Ergolipton Dimossion Ergon (ingegneri) Kolokotroni 4 GR-10561 Atene Tel. (30-1) 324 65 86 OGA — Organismos Georgikon Asphalisseon (agricoltura) Patission 30 GR-10170 Atene Tel. (30-1) 360 70 11 53 SPAGNA 1. Introduzione Il sistema di previdenza sociale spagnolo prevede due livelli o modalità di protezione: il sistema contributivo e il sistema non contributivo. ð Modalità contributiva Esistono sei regimi contributivi principali: — un regime generale che copre tutti i lavoratori subordinati per i quali non sono previsti regimi speciali, nonché alcune categorie di dipendenti pubblici; — cinque regimi speciali per i lavoratori del settore agricolo, i lavoratori autonomi, i collaboratori familiari, i minatori delle miniere di carbone e i marittimi. Inoltre esistono speciali regimi contributivi per i dipendenti pubblici e un sistema specifico per gli studenti (seguro escolar). L’iscrizione è obbligatoria: ciascun lavoratore è tenuto a versare i contributi previsti per il proprio settore di attività. Non è consentita l’iscrizione contemporanea a due regimi per un’unica attività lavorativa. ð Modalità non contributiva Le prestazioni non contributive sono destinate a coloro che necessitano di un’assistenza e non dispongono dei mezzi economici sufficienti per provvedere alle loro necessità giornaliere, anche nel caso in cui non abbiano mai versato contributi alla sicurezza sociale o lo abbiano fatto per un periodo di tempo non sufficiente per aver diritto alle prestazioni secondo la modalità contributiva. Le prestazioni non contributive comprendono: — l’assistenza sanitaria; — le pensioni di anzianità e d’invalidità; — l’indennità di disoccupazione; — gli assegni familiari per figli a carico. Indipendentemente da quanto indicato prima, alcune categorie limitate di persone possono beneficiare di un sostegno supplementare da parte dello Stato o di altri enti locali. Questo sostegno viene erogato per lo più a favore di persone anziane e disabili. ð Assicurazione volontaria In Spagna non è possibile aderire di propria iniziativa al regime generale di sicurezza sociale. Tuttavia è possibile mantenere l’iscrizione ai regimi di assicurazione obbligatoria (sia generale che speciale) a titolo volontario una volta cessata SPAGNA l’attività lavorativa. Questo proseguimento volontario dell’assicurazione viene ufficializzato mediante un contratto denominato «convenio especial» (accordo speciale) concluso fra l’interessato e la direzione provinciale della Tesoreria generale della sicurezza sociale o la direzione provinciale dell’Istituto sociale della marina. Qui di seguito, al punto 10, figurano gli indirizzi dei citati organi di sicurezza. ð Iscrizione Non appena si inizia un’attività lavorativa in Spagna, occorre iscriversi al regime di sicurezza sociale e aderire al regime corrispondente entro i termini fissati dalla legge. I lavoratori autonomi devono presentare personalmente la domanda d’iscrizione e di adesione. Per i lavoratori dipendenti sarà il datore di lavoro a incaricarsi della procedura. L’iscrizione alla sicurezza sociale è obbligatoria e valida per tutta la vita professionale del beneficiario. Essa avviene un’unica volta, quando si inizia la prima attività lavorativa. Al momento dell’iscrizione si riceve un documento attestante l’immatricolazione, con i dati personali e quelli dei familiari, nonché un numero di matricola. Il documento va conservato con cura. Una volta iscritto, nella vita del lavoratore vi possono essere dei cambiamenti (cambiamento di lavoro, disoccupazione, servizio militare ecc.). Questi cambiamenti incideranno nella sua situazione nel modo seguente: quando una persona inizia un’attività lavorativa, versa contributi alla sicurezza sociale e pertanto è assicurato. I periodi di occupazione e di versamento delle quote sono denominati «altas». I periodi in cui il lavoratore è inattivo sono denominati «bajas». La situazione definita «alta» (lavoratore occupato) costituisce quasi sempre un requisito per aver diritto alle prestazioni di sicurezza sociale. Tuttavia, va osservato che esiste tutta una serie di circostanze ritenute come periodi assimilati («altas»), sebbene la persona in questione non eserciti un’attività lavorativa. ð Contributo I contributi che ciascun lavoratore deve versare alla sicurezza sociale si calcolano sotto forma di percentuale della base contributiva. L’importo dei contributi in questione di solito cambia tutti gli anni. Nel regime generale, la base contributiva coincide approssimativamente con la retribuzione reale del lavoratore dipendente. Tuttavia esiste un limite 55 minimo, equivalente al salario minimo interprofessionale (SMI) nel caso di una attività a tempo pieno, e un limite massimo, pari a un importo leggermente superiore a cinque volte la retribuzione minima. Nel regime speciale dei lavoratori autonomi, gli interessati versano i contributi per coprire esclusivamente i rischi non professionali, quali la malattia. Essi possono iscriversi a titolo volontario per coprire le prestazioni di incapacità lavorativa versando i contributi corrispondenti. La base contributiva la determina lo stesso assicurato scegliendo fra un importo minimo e uno massimo. I lavoratori subordinati non sono responsabili del versamento dei contributi previdenziali, poiché sono di competenza del datore di lavoro. Il datore di lavoro versa la propria quota contributiva e quella del proprio dipendente. Quest’ultima viene dedotta dal reddito lordo del dipendente al pari dell’imposta sul reddito. Viceversa, i lavoratori autonomi sono responsabili in prima persona del versamento dei contributi previdenziali. ð Enti previdenziali I principali enti che amministrano i sistemi di previdenza sociale sono sei: la Cassa generale di previdenza sociale (Tesorerı́a General de la Seguridad Social — TGSS), l’Istituto nazionale di previdenza sociale (Instituto Nacional de la Seguridad Social — INSS), l’Ente sanitario nazionale (Instituto Nacional de la Salud — Insalud), l’Istituto delle migrazioni e dei servizi sociali (Instituto de Migraciones y Servicios Sociales — Imserso) l’Istituto nazionale del lavoro (Instituto Nacional de Empleo — INEM) e la Cassa marittima (Instituto Social de la Marina — ISM). Nella parte 10 figurano gli indirizzi delle direzioni provinciali degli enti succitati. La Cassa generale di previdenza sociale (TGSS) è responsabile dell’iscrizione delle imprese, dei lavoratori subordinati e autonomi, nonché della definizione della loro posizione contributiva attiva (alta), della riscossione dei contributi, nonché dell’erogazione di tutte le prestazioni e del rilascio dei formulari E 101, E 102 ed E 103 previsti dalla normativa applicabile ai lavoratori migranti. L’INSS è l’ente responsabile della concessione e del computo di tutte le prestazioni in denaro (ad eccezione dell’indennità di disoccupazione) previste da tutti i regimi previdenziali (ad eccezione del regime speciale per marittimi e delle pensioni non contributive di anzianità e d’invalidità). L’ISM è responsabile dell’amministrazione del regime speciale dei lavoratori marittimi e del versamento delle prestazioni dell’assistenza corrispondente. Attraverso i suoi uffici, l’ISM inoltre 56 aiuta i marittimi a trovare lavoro e versa le prestazioni di disoccupazione. L’Insalud amministra le prestazioni sanitarie e a questo scopo dispone di una rete propria di centri sanitari, anche se vi possono essere altri centri che fanno parte del suo sistema. L’Insalud fornisce assistenza sanitaria su tutto il territorio spagnolo, ad eccezione delle seguenti comunità autonome, il cui servizio sanitario è gestito dai relativi enti competenti: — Andalusia: Servicio Andaluz de Salud (SAS); — Catalogna: Instituto Catalán de la Salud (ICS, Institut Català de la Salut); — Valencia: Servicio Valenciano de la Salud (Servasa); — Paesi Baschi: Servicio Vasco de la Salud (Osakidetza); — Comunità regionale della Navarra: Servicio Navarro de la Salud (Osasunbidea); — Galizia: Servicio Gallego de la Salud (Sergas); — Isole Canarie: Servicio Canario de la Salud (Sercasa). L’Imserso gestisce le pensioni non contributive e le prestazioni destinate ad anziani e invalidi, ad eccezione delle prestazioni puramente mediche. Questi servizi sono gestiti dalle comunità autonome, fatta eccezione per Ceuta e Melilla. L’INEM è responsabile della gestione e del versamento delle prestazioni di disoccupazione, del collocamento delle persone alla ricerca di un lavoro tramite gli appositi uffici, della formazione professionale e della politica generale dell’occupazione. Infine, l’ISM è responsabile della gestione del regime speciale per i marittimi e della loro assistenza. Tramite i suoi uffici (cfr. parte 10), l’ISM aiuta anche i lavoratori marittimi a trovare un’occupazione e riconosce le prestazioni di disoccupazione. ð Reclami Qualora il lavoratore non sia d’accordo con la decisione di uno degli enti previdenziali, può presentare un reclamo nei confronti dell’ente in questione entro 30 giorni dalla data della notifica della decisione contro la quale si appella. Qualora l’ente previdenziale respinga il reclamo, il lavoratore si può rivolgere al tribunale competente in materia di sicurezza sociale (Juzgado de lo Social) corrispondente al luogo di residenza. Qualora non sia d’accordo con la decisione del tribunale, può appellarsi al Tribunale (Tribunal superior de Justicia de la Comunidad autónoma) cui dipende il tribunale competente per la questioni sociali che ha emesso la precedente sentenza. SPAGNA ð Separazione, divorzio, abbandono del tetto coniugale e loro conseguenze sulle prestazioni di sicurezza sociale Queste particolari situazioni familiari possono essere all’origine di complicazioni in materia previdenziale. Per risolvere i problemi è opportuno rivolgersi alla direzione provinciale dell’ente competente (INSS, ISM, INEM ecc.). Qualora il ricorrente abbia diritto all’assistenza sanitaria in qualità di beneficiario del titolare principale (solitamente il coniuge) e qualora non conviva più con questi, può comunque chiedere una tessera sanitaria personale per se stesso e per i figli conviventi. A questo scopo deve rivolgersi alla direzione provinciale dell’INSS corrispondente al luogo di residenza. In caso di situazioni familiari particolari, le pensioni per orfani, gli assegni familiari, le indennità per disabili e, in generale, tutti i sussidi destinati a minori o a inabili al lavoro vengono corrisposti al soggetto di cui i minori o gli inabili sono a carico. 2. Malattia e maternità A. PRESTAZIONI SANITARIE Il regime di previdenza sociale offre prestazioni sanitarie alle seguenti categorie di persone: — i lavoratori iscritti al regime e in posizione contributiva attiva. Si considera che siano lavoratori in posizione contributiva attiva o equiparata, anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia adempiuto ai propri obblighi assicurativi; — i pensionati e beneficiari di prestazioni periodiche di sicurezza sociale; — il coniuge o convivente — in questo caso per un periodo di un anno precedente alla data della richiesta — figli e fratelli del beneficiario o del coniuge, a condizione che convivano con il beneficiario e risultino a suo carico, che non ricevano una retribuzione superiore al doppio del salario minimo e che non abbiano diritto a prestazioni sanitarie da altre fonti; — i coniugi separati o divorziati secondo quanto indicato prima, che alla data della separazione o del divorzio figurino in qualità di beneficiari del coniuge, purché non abbiano diritto ad assistenza da altre fonti; — i lavoratori migranti spagnoli che nel corso di un soggiorno temporaneo in Spagna ovvero al loro rientro definitivo stipulino un contratto volontario di assistenza sanitaria, cui altrimenti non avrebbero diritto; SPAGNA — i cittadini spagnoli e stranieri di determinate nazionalità, residenti in Spagna e sprovvisti dei mezzi economici sufficienti per vivere. Il diritto all’assistenza sanitaria viene acquisito dal beneficiario, dal coniuge e dai figli nel giorno in cui il primo inizia a versare contributi al regime di sicurezza sociale. ð Come richiedere l’assistenza medica Per ottenere l’assistenza medica occorre presentare una tessera della sicurezza sociale in corso di validità, definita tessera personale sanitaria. L’assistenza sanitaria viene prestata esclusivamente presso i centri di sicurezza sociale o nei centri sanitari convenzionati. Il ricorso ad altri centri sanitari di norma non è coperto dal regime di sicurezza sociale. ð Tipi di prestazioni sanitarie Il regime generale copre le cure mediche fornite a domicilio, in un centro sanitario o in un ospedale. Qualora si debba ricorrere ad un medico generico, a un pediatra o a un dentista si può farlo direttamente. Qualora si debba ricorrere al medico specialista, è indispensabile una prescrizione del medico curante. Nell’ambito di ciascun distretto sanitario corrispondente al domicilio del paziente, questo è libero di scegliere il medico generico e il pediatra, purché i pazienti ad esso assegnati non superino la quota massima stabilita in funzione delle caratteristiche della zona di competenza. Anche il ricovero in ospedale e le cure d’urgenza in un centro sanitario (con o senza ricovero) sono coperte dal regime di sicurezza sociale. Salvo in caso di emergenza, il paziente deve presentare una prescrizione del medico curante per essere ricoverato in ospedale. Qualora il paziente non sia trasportabile con i mezzi normali di trasporto, il regime di sicurezza sociale copre anche il trasporto sanitario (ambulanza). In genere l’assistenza sanitaria è gratuita, tuttavia l’assistenza psichiatrica e le cure dentistiche non sono coperte integralmente. Nel caso di terapie in regime ambulatorio, per alcuni assicurati, in particolare pensionati e titolari di indennità per infortunio sul lavoro o malattia professionale, i medicinali sono gratuiti. Altri beneficiari devono versare una quota corrispondente a una parte del costo dei farmaci (di norma il 40 % del prezzo del farmaco). I farmaci somministrati durante il ricovero ospedaliero sono gratuiti. Il regime previdenziale copre le spese relative a protesi chirurgiche e ortopediche, nonché sedie a rotelle per disabili, ma non copre le protesi dentarie complete o gli occhiali. 57 La riabilitazione è gratuita nel caso in cui il medico curante la ritenga necessaria. Infine, le navi in navigazione possono ricevere assistenza medica tramite il centro radio dell’ISM durante tutto l’arco della giornata. ð Viaggi all’estero Qualora il titolare di prestazioni sanitarie in base al regime previdenziale spagnolo si rechi in un altro Stato membro dell’Unione europea o della CEE, prima della partenza deve farsi rilasciare l’apposito modulo dalla direzione provinciale dell’INSS. ð Disposizioni specifiche dei regimi speciali Nel regime speciale per i marittimi sono previste disposizioni particolari in materia di malattia e infortunio a bordo o verificatisi in porti stranieri. Informazioni più esaurienti sono disponibili presso gli ISM (cfr. indirizzi nella parte 10). ð Programmi speciali per disabili Il regime di previdenza sociale garantisce prestazioni sanitarie e farmaci a tutti i disabili che altrimenti non avrebbero diritto all’assistenza fornita da tale regime. Questi possono inoltre beneficiare di programmi di riabilitazione funzionale e psicoterapeutica, di assistenza psicologica e orientamento, istruzione generale e specifica, riabilitazione professionale ecc. Ai disabili di età superiore ai 3 anni, con un grado di disabilità minimo del 33 % che non sono in grado di utilizzare i trasporti pubblici, è concesso un aiuto o un’indennità di mobilità. B. INDENNITÀ PER MALATTIA, MATERNITÀ E RISCHI IN GRAVIDANZA Si corrisponde un’indennità ai lavoratori che non sono in grado di esercitare l’attività lavorativa in caso di maternità o di rischio durante la gravidanza. L’inabilità al lavoro può essere la conseguenza di una malattia o di un infortunio di natura generale o di natura professionale o di una malattia professionale, inclusi i periodi di osservazione. L’assegno maternità viene corrisposto ai lavoratori iscritti a qualsiasi regime di sicurezza sociale che godano di periodi di riposo in caso di parto, adozione o accoglienza. Grazie alla prestazione di rischio durante la gravidanza si tutela il periodo di sospensione del contratto di lavoro quando la donna lavoratrice è costretta a abbandonare un posto di lavoro che può influire negativamente sulla sua salute o su quella del feto e nel caso in cui un cambiamento non risulta possibile per una serie di circostanze. 58 Godono di queste prestazioni economiche i lavoratori subordinati che sono in posizione contributiva attiva o equiparata. Se l’inabilità temporanea è dovuta a un infortunio sul lavoro o a malattie professionali, il lavoratore viene comunque considerato in posizione contributiva attiva. Se l’inabilità temporanea è causata da un infortunio di tipo comune, ovvero un infortunio sul lavoro o una malattia professionale, non occorre aver completato il periodo contributivo minimo. Qualora sia dovuta a malattia, invece, occorre aver accumulato 180 giorni contributivi negli ultimi 5 anni. In caso di maternità, è necessario essere affiliati e in servizio e aver accumulato 180 giorni di contribuzioni nei 5 anni immediatamente precedenti alla data del parto, alle date di decisione amministrativa o giuridica di accoglienza o della risoluzione giuridica che prevede l’adozione. ð Periodo di attesa, periodo di carenza e periodo massimo In generale, l’indennità può essere corrisposta solo dopo un periodo di attesa di 4 giorni. In pratica, tuttavia, sono molti i datori di lavoro che pagano i dipendenti nel corso di questo periodo. Non è prevista alcuna carenza in caso di incapacità temporanea a seguito di infortunio sul lavoro, malattia professionale o maternità. Nei casi di incapacità temporanea dovuta a infortunio e malattia, qualunque ne sia la causa, la prestazione viene corrisposta per un periodo di 12 mesi, prorogabili per altri 6 quando si presume che il lavoratore sia dichiarato guarito dal medico. In periodi di osservazione per malattia professionale, la prestazione viene corrisposta per 6 mesi con un’eventuale proroga di altri sei. In determinati casi, la prestazione viene corrisposta fino a un limite massimo di 30 mesi a decorrere dalla data di inizio dell’incapacità. Il sussidio di maternità viene corrisposto in caso di parto per un periodo di 16 settimane (che possono essere portate a 18 in caso di parto multiplo). Nel caso di adozione e accoglienza, sia a titolo preliminare prima dell’adozione sia permanente, di un minore di età massima di sei anni, il sussidio avrà una durata di 16 settimane ininterrotte che, nel caso di adozione o accoglienza multiple, possono essere aumentate di due settimane per ciascun figlio, a partire dal secondo. ð Ammontare dell’indennità In caso di incapacità temporanea dovuta a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, la prestazione economica consiste nel 75 % della base di calcolo, in funzione dei contributi versati per un periodo di tempo determinato. SPAGNA In caso di incapacità temporanea dovuta a malattia o ad infortunio non lavorativo si corrisponde il 60 % della base di calcolo (base giornaliera di contribuzione del mese precedente) a decorrere dal quarto giorno e fino al ventesimo incluso e il 75 % a decorrere da quella data. La prestazione di maternità consiste in un assegno del 100 % della base di calcolo (base di contribuzione del mese precedente a quello dell’inizio del congedo). professionali, in quanto non figurano nell’elenco delle medesime, ma che vengono contratte nell’espletamento delle mansioni lavorative assegnate. Gli infortuni subiti nel tragitto da o verso il posto di lavoro rientrano anch’essi nella categoria degli infortuni sul lavoro. Per malattia professionale si intende qualsiasi affezione compresa in un apposito elenco di malattie professionali. ð Assistenza sanitaria In caso di rischio durante la gravidanza, la prestazione rappresenta il 75 % della base di calcolo corrispondente, erogabile a partire dal primo giorno in cui inizia la sospensione del contratto di lavoro. Le prestazioni sanitarie vengono di norma erogate secondo le modalità già illustrate nella sezione 2A, ma con la massima flessibilità possibile. Sono compresi i farmaci gratuiti e un’intera gamma di prestazioni inerenti alla riabilitazione. In caso di malattia o infortunio comune, la responsabilità del versamento dell’indennità spetta al datore di lavoro fino al quindicesimo giorno. A partire dal sedicesimo, l’INSS o l’ente complementare si assume l’onere dei pagamenti effettuandoli direttamente al lavoratore o tramite il datore di lavoro. In caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale, l’INSS o l’ente complementare (Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales) è responsabile del versamento dell’indennità sin dal giorno successivo all’assenza dal lavoro, rimanendo a carico del datore di lavoro la retribuzione corrispondente al giorno in cui è cessato il lavoro. In caso di maternità e di rischio durante la gravidanza, l’INSS si assume l’onere delle prestazioni sin dal primo giorno. ð ð Disposizioni specifiche dei regimi speciali Il regime speciale per i lavoratori autonomi prevede l’erogazione di un’indennità per incapacità temporanea al lavoro a seguito di malattia o infortunio, a partire del quindicesimo giorno, dal momento in cui il lavoratore non è più in grado di svolgere la propria attività per uno dei due motivi di cui sopra. L’indennità è pari al 60 % della base mensile dal quindicesimo fino al ventesimo giorno, compresi, e al 75 % della base di calcolo a decorrere dal ventunesimo giorno. 3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali Il sistema previdenziale spagnolo non prevede un regime separato per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tuttavia sono previste, oltre alle prestazioni già citate, altre prestazioni particolari. Per infortunio sul lavoro si intendono le lesioni fisiche subite da un lavoratore subordinato durante il lavoro o come sua conseguenza, nonché le malattie che non si possono considerare SPAGNA Incapacità temporanea al lavoro e indennità corrisposte per infortuni sul lavoro Se da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale deriva una incapacità temporanea al lavoro, valgono le regole di cui alla sezione 2B. Per i casi di inadempienza da parte del datore di lavoro si rimanda ai paragrafi successivi. In caso di incapacità permanente, si applicano le regole illustrate alla sezione 4. Inoltre può essere corrisposta una somma forfettaria. Lesioni, mutilazioni e deformità permanenti prodotte da infortunio sul lavoro o malattia professionale, da cui derivino per il lavoratore subordinato limitazioni fisiche, senza sfociare in incapacità permanente, danno diritto al pagamento di una somma forfettaria. A tal fine devono tuttavia comparire in un elenco di lesioni approvato. ð Indennità per decesso Se un infortunio sul lavoro o una malattia professionale provocano la morte del lavoratore, oltre all’indennità generale illustrata nel capitolo 6 viene corrisposta una somma forfettaria speciale. Il coniuge superstite riceve l’equivalente di sei volte la base di calcolo mensile corrispondente, mentre ciascun orfano riceve l’equivalente di una base di calcolo mensile. Qualora non vi sia un coniuge superstite, le sei mensilità sono ripartite fra gli orfani. In mancanza di coniuge o di orfani aventi il diritto all’indennità, il padre e la madre del deceduto ricevono l’equivalente di dodici mensilità della base di calcolo se sono entrambi viventi e di nove mensilità se è vivo soltanto uno di essi. ð Inadempienza da parte del datore di lavoro Tutte le prestazioni economiche erogate in caso di infortunio sul lavoro o malattia professionale vengono aumentate del 30 % — 50 % se l’infortunio o la malattia professionali sono causati 59 da inadempienza da parte del datore di lavoro nell’osservanza degli obblighi a lui incombenti per la tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro. Le prestazioni economiche relative a un infortunio sul lavoro e a una malattia professionale vengono erogate anche quando il datore di lavoro non abbia rispettato gli obblighi assicurativi. 4. Incapacità permanente Per incapacità permanente si intende la condizione di un lavoratore che, completate le cure prescritte e giudicato guarito dal punto di vista medico, presenti gravi menomazioni anatomiche o funzionali di natura probabilmente permanente e tali da ridurre in parte o in toto la sua capacità lavorativa. Le prestazioni di incapacità si concedono ai minori di 65 anni di età o a coloro che hanno un’età superiore, dichiarati invalidi, senza che tuttavia abbiano diritto alla pensione di vecchiaia. Le pensioni per incapacità permanente, una volta che i beneficiari hanno compiuto 65 anni, si definiscono pensioni di vecchiaia, senza che ciò comporti alcuna modifica rispetto alle condizioni di erogazione. ð Requisiti di ammissibilità Occorre che il soggetto interessato sia in posizione lavorativa e assicurativa attiva o equiparata al momento dell’episodio che causa l’incapacità. Tale requisito viene sempre considerato soddisfatto nel caso in cui l’incapacità sia causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale. Il requisito non deve essere soddisfatto in caso di incapacità permanente assoluta o incapacità grave a seguito di un infortunio o malattia comuni, purché siano stati completati almeno quindici anni contributivi, tre dei quali nel periodo di dieci anni precedente alla data di dichiarazione d’incapacità. Non è richiesto alcun periodo contributivo minimo qualora l’incapacità sia prodotta da infortunio comune o sul lavoro o malattia professionale. Per contro, nel caso in cui l’incapacità derivi da una malattia comune, il lavoratore deve aver versato contributi previdenziali per un numero minimo di anni in funzione dell’età. ð Grado di invalidità e ammontare della relativa indennità In caso di incapacità permanente parziale (33 % e oltre) al lavoro solitamente svolto dal soggetto, l’indennità consiste in una somma forfettaria pari a 24 mensilità della base di calcolo per incapacità temporanea al lavoro. 60 In caso di incapacità permanente totale, vale a dire quando il lavoratore subordinato non può svolgere l’attività abituale, l’indennità consiste in una pensione pari al 55 % della base di calcolo corrispondente. Per i lavoratori di età superiore ai 55 anni che hanno difficoltà a trovare un lavoro, la pensione è pari al 75 % di detta base di calcolo. In caso di incapacità permanente totale a qualsiasi attività lavorativa, l’indennità consiste in una pensione pari al 100 % della base di calcolo. In caso di grave menomazione, equivalente ad una incapacità assoluta che necessita continua assistenza per i normali bisogni quotidiani, quali vestirsi, mangiare ecc., l’indennità consiste in una pensione pari al 150 % della base di calcolo. ð Pensione di invalidità non contributiva Il portatore di handicap in condizioni economiche disagiate, che non abbia mai versato contributi previdenziali o lo abbia fatto per un periodo non sufficiente a dargli diritto ad una pensione contributiva, può godere di una pensione di invalidità non contributiva. A tal fine il beneficiario deve soddisfare i seguenti requisiti: — avere più di 18 anni e meno di 65; — essere legalmente residente in Spagna da almeno 5 anni, due dei quali immediatamente precedenti alla data di richiesta della pensione; — essere affetto da handicap o malattia cronica almeno al 65 %; — non disporre di un reddito sufficiente. Coloro che sono affetti da handicap o malattia cronica almeno al 75 % e sono bisognosi di assistenza continua da parte di altri possono beneficiare di una maggiorazione del 50 %. 5. Pensioni di vecchiaia e di anzianità ð Pensioni contributive di vecchiaia Sono ammessi a godere di una pensione contributiva di vecchiaia coloro che sono in posizione contributiva attiva o in situazione assimilata (ad esempio, situazione di disoccupazione involontaria), che soddisfano le condizioni relative all’età (65 anni), al periodo minimo di contribuzione (15 anni, due dei quali compresi nei quindici anni immediatamente precedenti al pensionamento) e alla cessazione dell’attività lavorativa. Inoltre hanno diritto le persone in posizione contributiva che, alla data del pensionamento, non siano in posizione attiva o in situazione assimilata, purché rispettino i requisiti in materia di età (65 anni) e periodo di contribuzioni (15 SPAGNA anni, due dei quali nell’ambito del periodo di quindici anni immediatamente precedenti al pensionamento). ð Ammontare della prestazione pensionistica Per quindici anni di contributi, la pensione ammonta al 50 % della base di calcolo con un aumento del 3 % per ciascun anno supplementare compreso fra il sedicesimo e il venticinquesimo, compresi, nonché del 2 % a partire del ventiseiesimo anno, fino al massimo del 100 % per 35 anni di contributi. A decorrere dal 1o gennaio 2002 la base di calcolo sarà il quoziente risultante dalla divisione per 210 delle basi di contribuzione dell’interessato durante i 180 mesi precedenti al pensionamento. Le basi contributive degli ultimi 24 mesi sono considerate nel valore nominale, mentre per il restante periodo sono aumentate a seconda dell’andamento dell’indice dei prezzi al consumo. All’inizio dell’anno tutte le pensioni sono rivalutate in funzione dell’indice dei prezzi al consumo. Per maggiori informazioni sull’ammontare della pensione attuale o futura si invita a contattare una delle direzioni provinciali dell’INSS o dell’Istituto sociale della marina i cui indirizzi figurano nella sezione 10. ð Pensionamento anticipato e parziale Coloro che svolgono lavori pesanti, in presenza di sostanze tossiche, dannosi per la salute o pericolosi (ad esempio i lavoratori delle miniere, delle ferrovie o i marittimi) possono ricorrere al pensionamento anticipato prima del compimento dei 65 anni di età, ricevendo la pensione completa. Coloro che hanno versato contributi ad una delle casse mutue per conto terzi anteriormente al 1o gennaio 1967 possono andare in pensione a 60 anni con il corrispondente coefficiente riduttore. Qualora abbiano versato contributi agli istituti di previdenza per i marittimi (Mutualidades del Mar), possono andare in pensione a 55 anni, nel qual caso percepiscono una pensione ridotta. I lavoratori hanno diritto a un pensionamento parziale a partire dai 60 anni e fino al compimento dell’età prevista per il diritto alla pensione, a condizione che: — il lavoratore stipuli con il datore di lavoro un contratto a tempo parziale di modo che la giornata lavorativa e la retribuzione sia ridotta di un importo minimo del 30 % e massimo del 75 %; — al tempo stesso il datore di lavoro assuma con contratto un lavoratore disoccupato rimanendo obbligato a mantenere coperta la giornata lavorativa corrispondente fino alla data pre- SPAGNA vista per il pensionamento del lavoratore sostituito. ð Pensione di vecchiaia non contributiva Gli anziani in condizioni economiche disagiate e che non abbiano mai versato contributi previdenziali, o lo abbiano fatto per un periodo non sufficiente a dar loro diritto ad una pensione contributiva, possono accedere ad una pensione di vecchiaia non contributiva. Per essere ammessi al godimento della pensione in questione occorre soddisfare i seguenti requisiti: — avere più di 65 anni; — avere risieduto legalmente in Spagna per 10 anni, fra i sedici anni di età e l’età in cui viene richiesta la pensione, due dei quali immediatamente precedenti a tale data; — mancare di un reddito sufficiente. ð Pensioni minime e pensioni di vecchiaia SOVI Se l’ammontare della pensione (o del cumulo delle pensioni, qualora se ne riceva più di una) è inferiore alla «pensione minima» stabilita, viene erogata un’integrazione pari alla differenza fra la suddetta pensione minima e la pensione percepita, sempre che il beneficiario non sia anche titolare di reddito da lavoro e/o da capitale oltre un determinato limite. Tale integrazione può essere modificata. L’ammontare della pensione minima viene definito all’inizio di ogni anno. Le persone che hanno lavorato in Spagna anteriormente al 1967 e che rispondano ai requisiti della legislazione applicabile in quella data (seguro obligatorio de vejez e invalidez) possono accedere alle pensioni di detto regime, denominate Pensione di vecchiaia SOVI (pensión de vejez SOVI) incompatibili con qualsiasi altro sistema. 6. Assegno in caso di decesso e pensione di reversibilità Le indennità per decesso e le pensioni di reversibilità possono essere corrisposte ai superstiti nei casi in cui il congiunto abbia soddisfatto i seguenti requisiti: — posizione retributiva attiva o equiparata e versamento di contributi per un periodo di 500 giorni nei cinque anni precedenti al decesso, se causato da malattia extraprofessionale. Tuttavia, in caso di decesso a seguito di infortunio sul lavoro o meno, o malattia professionale, non è previsto alcun periodo contributivo minimo; — si ha diritto alle prestazioni quando il lavoratore deceduto non era in posizione 61 — — — ð contributiva attiva o equiparata, se aveva completato un periodo minimo di versamento di contributi pari a quindici anni; titolarità di pensione di vecchiaia contributiva; titolare di incapacità temporanea o di prestazione di riabilitazione o di pensione per incapacità permanente contributiva; lavoratore deceduto a seguito di infortunio professionale o extraprofessionale, in circostanze di morte presunta e in mancanza di notizie del soggetto per i novanta giorni successivi all’infortunio. In questo caso non sussiste il diritto all’indennità per decesso. Contributo per decesso L’indennità per decesso è un importo modesto erogato in qualità di contributo alle spese funebri. ð Pensione di reversibilità Se il defunto ha contratto un solo matrimonio, la pensione è erogata al coniuge legittimo superstite. In caso di più matrimoni, l’ammontare della pensione si determina in funzione delle entrate effettive del defunto proporzionalmente alla durata dei rispettivi matrimoni. La pensione spetta al superstite senza distinzione di sesso. L’ammontare della pensione è pari al 45 % della base di calcolo risultante dal reddito effettivo dell’assicurato defunto (in caso di decesso a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale) o dalla sua base contributiva (in tutti gli altri casi). Se il defunto era pensionato la base di calcolo è la stessa utilizzata per il calcolo della pensione. ð Pensione di orfano Di questo trattamento pensionistico beneficiano i figli dell’assicurato defunto o, in determinati casi, del coniuge superstite. Per avere diritto a tale trattamento i figli devono essere minori di diciotto anni o portatori di handicap. Il diritto viene riconosciuto anche se hanno meno di 21 o 23 anni nel caso in cui siano deceduti entrambi i genitori, qualora i figli non svolgano una attività lavorativa retribuita subordinata o in proprio. Qualora esercitino una attività lavorativa, le entrate, calcolate per un anno, devono essere inferiori al 75 % del salario minimo interprofessionale. Il diritto a percepire la pensione di orfano cessa quando il figlio compie diciotto anni. Si mantiene il diritto a percepire la pensione fino ai 21 o 23 anni nelle circostanze descritte precedentemente. L’ammontare della pensione è pari al 20 % della base di calcolo per ciascun orfano e viene determinato analogamente a quanto stabilito per la pensione di reversibilità. Qualora non vi sia un 62 coniuge superstite, la pensione di orfano viene cumulata con quella di reversibilità. ð Vitalizio o assegni temporanei per altri familiari Si concedono prestazioni a determinati familiari (genitori, fratelli ecc.) dipendenti economicamente dal lavoratore defunto e che soddisfino determinate condizioni. L’ammontare della prestazione per ciascun familiare equivale alla pensione di orfano. ð Compatibilità con altre prestazioni La pensione di reversibilità può cumularsi con altre fonti di reddito o con una pensione di cui è titolare il coniuge superstite per proprio diritto. Tuttavia, il diritto alla pensione di reversibilità decade se il coniuge superstite contrae nuovamente matrimonio. La pensione di cui beneficia un orfano alla morte di un genitore può cumularsi con la pensione ricevuta a seguito del decesso dell’altro genitore. La pensione di orfano decade a partire dal compimento del diciottesimo anno nel caso in cui il figlio non sia portatore di handicap e abbia un reddito derivato dal lavoro che superi il 75 % del salario minimo interprofessionale stabilito per i maggiori di 18 anni. 7. Disoccupazione I disoccupati abili e disposti al lavoro che abbiano perso il posto di lavoro o la cui giornata lavorativa (e il relativo salario) sia ridotta di almeno un terzo sono assicurati contro la disoccupazione. La disoccupazione può essere totale o parziale. Le indennità sono erogabili in due diverse forme: l’indennità contributiva e, nel caso di coloro che non hanno più il diritto a percepirla, le prestazioni assistenziali (sussidio di disoccupazione). Tutte le indennità di disoccupazione, sono gestite, erogate e controllate dall’INEM (Instituto Nacional de Empleo), fatta eccezione per i lavoratori iscritti al regime speciale per marittimi, le cui prestazioni sono gestite dall’ISM (Instituto Social de la Marina). ð Indennità contributive Un soggetto può beneficiare di un’indennità contributiva di disoccupazione se soddisfa i seguenti requisiti: — — nel momento in cui perde il lavoro, si trova in posizione contributiva attiva o equiparata; ha versato contributi per almeno dodici mesi negli ultimi 6 anni precedenti allo stato di disoccupazione; SPAGNA — — — ð si è iscritto nelle liste di collocamento presso l’ufficio del lavoro e ha fatto richiesta di indennità di disoccupazione; non ha superato i 65 anni di età, salvo il caso in cui non abbia i requisiti necessari per ottenere la pensione di vecchiaia; il suo stato di disoccupato non dipende dalla sua volontà e non rifiuti una occupazione. Durata dell’indennità La durata di corresponsione dell’indennità è in funzione del periodo durante il quale sono stati versati i contributi previdenziali. L’erogazione minima corrisponde a un periodo di 120 giorni nel caso in cui il soggetto abbia a proprio attivo almeno 360 giorni contributivi. Il periodo massimo di erogazione è pari a 720 giorni è sarà corrisposto all’interessato che abbia versato contributi per un periodo superiore a 2 160 giorni. Un disoccupato che si rechi in un altro Stato membro dell’Unione europea in cerca di lavoro mantiene il diritto all’indennità di disoccupazione in Spagna per un periodo massimo di tre mesi. ð Ammontare dell’indennità di disoccupazione In caso di disoccupazione totale, l’indennità è pari al 70 % della base di calcolo per i primi 80 giorni e al 60 % della base di calcolo per il periodo rimanente, pur nel rispetto dell’ammontare minimo e massimo previsti. La base di calcolo corrisponde alla media delle basi contributive degli ultimi 6 mesi. In caso di disoccupazione parziale, la prestazione viene ridotta in proporzione. Il beneficiario di una prestazione di disoccupazione gode anche dell’assistenza sanitaria. Ai fini di altre prestazioni previdenziali, il periodo in cui si beneficia della prestazione di disoccupazione vale come periodo contributivo. ð Prestazioni assistenziali (sussidio di disoccupazione) Un’indennità di disoccupazione di tipo assistenziale può essere corrisposta a coloro che non hanno diritto a una prestazione contributiva poiché non hanno versato contributi per un periodo sufficiente e ai beneficiari dell’indennità contributiva che risultano ancora disoccupati al termine del periodo di erogazione previsto. Il sussidio non contributivo viene erogato soltanto alle persone in cerca di lavoro che dispongano di una fonte di reddito inferiore al 75 % del salario minimo, che siano iscritti nelle liste di collocamento dell’INEM da almeno un mese, che non abbiano rifiutato un’offerta di lavoro adeguata o una formazione professionale offerte dall’INEM. SPAGNA I beneficiari debbono inoltre soddisfare i seguenti requisiti: — che sia cessato il loro diritto all’indennità contributiva e abbiano familiari a carico; ovvero — che abbiano un’età superiore ai 45 anni e abbiano percepito una prestazione contributiva di 12 mesi o più senza familiari a carico; ovvero — abbiano un’età superiore ai 52 anni e soddisfino i requisiti previsti per il pensionamento, fatta eccezione per l’età; ovvero — abbiano versato contributi per tre o più mesi, ma non oltre i dodici mesi, o siano emigrati che rientrano dall’estero, o ex detenuti, senza aver diritto alla pensione contributiva di disoccupazione. L’indennità viene erogata per un periodo da tre a trenta mesi, sostanzialmente a seconda dell’età del beneficiario e dell’esistenza di familiari a suo carico. Qualora il lavoratore subordinato abbia superato i 52 anni e soddisfi i requisiti previsti dalla legge, la durata dell’indennità viene estesa fino al pensionamento. Di norma, il sussidio di disoccupazione è pari al 75 % del salario minimo. Il beneficiario ha anche diritto all’assistenza sanitaria. 8. Assegni familiari I soggetti che lavorano e/o risiedono in Spagna possono godere di un assegno per ciascun figlio a carico, minore di 18 anni. Per i figli portatori di grave handicap fisico non esistono limiti di età. Se entrambi i genitori sono defunti o hanno abbandonato i figli, i beneficiari sono i figli stessi. Non viene corrisposto alcun assegno se il reddito familiare è superiore a un certo limite, a meno che il figlio non sia portatore di handicap. Ai fini del regime previdenziale, il primo anno durante il quale uno dei genitori non lavora per occuparsi del figlio appena nato viene conteggiato come periodo di contribuzione effettiva. Inoltre si concedono prestazioni forfettarie per la nascita di un figlio (a partire dal terzo e purché il reddito familiare sia limitato) e in caso di parto multiplo (nascita di due o più figli). 9. Servizi sociali Il regime di previdenza sociale in Spagna gestisce i seguenti servizi sociali: — case di riposo per anziani; — assistenza domiciliare; — vacanze e soggiorni in centri di riposo e villeggiatura; — rete di centri per anziani; 63 — — — collocazione di minorati fisici e mentali presso apposite strutture; assistenza sanitaria per convalescenza e riabilitazione; esiste un servizio di alloggio a prezzi sociali, destinato all’equipaggio di navi mercantili o pescherecci, che, a causa dell’attività lavorativa, debbano soggiornare a titolo transitorio nei porti spagnoli. Si tratta di una rete di ostelli, denominati «casas del mar», situati nei principali porti. Per ulteriori informazioni sul funzionamento di questo servizio si rimanda all’Instituto Social de la Marina (ISM). Per ulteriori informazioni relative al funzionamento di questi servizi sociali, rivolgersi all’Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (Inserso). 10. Altre informazioni Il lavoratore può rivolgersi all’Ispettorato del lavoro e della sicurezza sociale (Inspección de Trabajo y Seguridad Social) di cui esiste una delegazione in ogni capoluogo di provincia, qualora ritenga che i suoi diritti in materia di previdenza sociali siano stati violati (ad esempio, nel caso in cui il datore di lavoro non lo abbia assicurato) o che il suo datore non ottemperi alle norme di sicurezza per la tutela della salute sul posto di lavoro. L’indirizzo dell’Ispettorato del lavoro è riportato nell’elenco telefonico alla voce «Delegación Provincial de Trabajo». Il lavoratore può anche rivolgersi al difensore civico (Defensor del Pueblo), un’istituzione introdotta dalla costituzione spagnola per la difesa dei diritti fondamentali del cittadino. Il difensore controlla le attività degli organi amministrativi, ivi compresi quelli che gestiscono il sistema di previdenza sociale. L’indirizzo della sede centrale è: calle Eduardo Dato 31, Madrid. Seguono gli indirizzi dei principali enti previdenziali in ciascuna provincia spagnola. INDIRIZZI PROVINCIALI DELL’INSS A Coruña c/ Marcial del Adalid, 3 y 7 E-15005 A Coruña Castellón Plaza Juez Borrull, 14 E-12003 Castellón de la Plana Álava c/ Eduardo Dato, 36 E-01005 Vitoria-Gasteiz Ceuta c/ Real, 20 E-51001 Ceuta Albacete Avda. de España, 27 E-02002 Albacete Ciudad Real c/ General Aguilera, 6 E-13001 Ciudad Real Alicante c/ Churruca, 26 E-03003 Alicante Córdoba c/ Córdoba de Veracruz, 4 E-14008 Córdoba Almerı́a Plaza Emilio Pérez, 4 E-04001 Almerı́a Cuenca Parque de San Julián, 7 E-16002 Cuenca Asturias c/ Santa Teresa de Jesús, 8 y 10 E-33007 Oviedo Girona c/ Santa Eugenia, 40 E-17005 Girona Ávila Avda. de Portugal, 4 E-05001 Ávila Granada Carretera de Armilla, 33 E-18006 Granada Badajoz Ronda del Pilar, 10 E-06002 Badajoz Guadalajara c/ Carmen, 2 E-19001 Guadalajara Baleares c/ Pere Dezcallar i Net, 3 E-07003 Palma de Mallorca Guipúzcoa c/ Podavines, 1 y 3 E-20010 Donostia-San Sebastián Barcelona c/ Sant Antoni Maria Claret, 5-11 E-08037 Barcelona Huelva c/ San José, 1 y 3 E-21002 Huelva Burgos c/ Trinidad, 4 y 6 E-09003 Burgos Huesca c/ San Jorge, 34 y 36 E-22003 Huesca Cáceres c/ San Pedro de Alcántara, 1 E-10001 Cáceres Jaén Avenida de Madrid, 70 E-23009 Jaén Cádiz Plaza de la Constitución, s/n E-11008 Cádiz La Rioja c/ Sagasta, 2 E-26001 Logroño Cantabria Avda. Calvo Sotelo, 8 E-39002 Santander Las Palmas c/ Pérez del Toro, 89 E-35004 Las Palmas 64 SPAGNA INDIRIZZI PROVINCIALI DELL’INSS León Avenida de la Facultad, 1 E-24004 León Santa Cruz de Tenerife c/ General Gutiérrez, 4 E-38003 Santa Cruz de Tenerife Lleida Pasaje Pompeyo, 2 E-25006 Lleida Segovia Plaza Reina Doña Juana, 1 E-40001 Segovia Lugo Plaza del Ferrol, 11 E-27001 Lugo Sevilla c/ Sánchez Perrier, 2 E- 42001 Sevilla Madrid c/ Serrano, 102 E-28006 Madrid Soria c/ San Benito, 17 E-42001 Soria Málaga c/ Esperanto, 1 E-29007 Málaga Tarragona Rambla Nova, 84 E-43003 Tarragona Melilla c/ General Marina, 18 E-52001 Melilla Teruel c/ Joaquı́n Arnau, 22 E-44001 Teruel Murcia Avda. de Alfonso X el Sabio, 15 E-30008 Murcia Toledo Callejón del Moro, 4 E-45001 Toledo Navarra c/ Conde Olivet, 7 E-31003 Pamplona-Iruña Valencia c/ Bailén, 46 E-46007 Valencia Ourense c/ Concejo, 1 E-32003 Ourense Valladolid c/ Gamazo, 5 E-47004 Valladolid Palencia c/ Miguel Primo de Rivera, s/n E-34001 Palencia Vizcaya Gran Vı́a, 89 E-48011 Bilbao Pontevedra c/ O Grove, 4 E-36209 Vigo Zamora Avenida Requejo, 23 E-49012 Zamora Salamanca Plaza de los Bandos, 3 y 4 E-37002 Salamanca Zaragoza c/ Dr. Cerrada, 6 E-50005 Zaragoza INDIRIZZI PROVINCIALI DELL’INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM) A Coruña Avenida del Ejército, 12 y 14 Ceuta Avenida de Nuestra Señora de Otero, 14 Álava Pintor Jesús Apellaniz, 11 Ciudad Real c/ Echegaray, 3 Albacete c/ Cid, 31 Córdoba Avenida Conde Vallellano, s/n Alicante c/ San Juan Bosco, 15 Cuenca c/ Fermı́n Caballero, 3 Almerı́a Avenida Cabo de Gata, 120 Girona Plaza Marqués de Camps, 1 Asturias Comandante Caballero, s/n Granada c/ Mirlo, 4 Ávila Plaza de Santa Ana, 7 Guadalajara Avenida del Ejército, 12, 3ª planta Badajoz Avenida de Colón, 6 Guipúzcoa c/ Oquendo, 16 Baleares c/ Gremi de Sabaters, 39 Huelva c/ Rascón, 2 Barcelona Parc Estació del Nord, s/n Huesca c/ Agustı́n de Carrera, 2 Bilbao c/ Gran Vı́a, 50 Jaén Plaza de San Francisco, 2 Burgos c/ San Pablo, 8 La Rioja c/ Pı́o XII, 33 Cáceres Avenida de la Hispanidad, 3 Las Palmas c/ Velázquez, 10 Cádiz Granja de San Ildefonso, s/n León Gran Vı́a de San Marcos, 27 Cantabria c/ Vargas, 53 (Santander) Lleida Avenida de Cataluña, 2 Castellón Avenida Pérez Galdós, 19 Lugo Ronda de la Muralla, 58 SPAGNA 65 INDIRIZZI PROVINCIALI DELL’INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM) Madrid Espartinas, 10 Segovia Avenida Fernández Ladreda, 31 Málaga Avenida de Andalucı́a, 23 Sevilla Avenida Blas Infante, 4 Melilla Álvaro de Bazán, 14 y 16 Soria c/ Santa Teresa de Jesús, 9 Murcia Plaza Vinadel, 10 Tarragona Rambla Nova, 95 Navarra Avenida de Zaragoza, 12 Teruel Nicanor Villalta, 22 Ourense Parque de San Lázaro, 12 Toledo c/ Covarrubias, 20 Palencia Avenida de Simón Nieto, 10 Valencia c/ Trinidad, s/n Pontevedra Cánovas del Castillo, 18 Valladolid c/ Jesús Rivero Meneses, s/n Salamanca Avenida de Carlos I, 78-92 Vizcaya Gran Vı́a, 50 Santa Cruz de Tenerife c/ Tomé Cano, 12 Zamora Plaza de Alemania, 3 Zaragoza Capitán Portolés, 1, 3 y 5 INDIRIZZI PROVINCIALI/TERRITORIALI DELL’INSALUD Comunidad autónoma de Aragón Huesca c/ San Jorge, 65 Teruel c/ Joaquı́n Arnau, 22 Zaragoza Paseo Marı́a Agustı́n, 16 Oviedo Plaza del Carbayon, 1-2 Comunidad autónoma de Baleares (Dirección Territorial) Burgos Avenida de los Reyes Católicos, 15 León Juan Lorenzo Segura, 3 Palencia Martı́n Calleja, 15 Salamanca Avenida de Mirat, 28-32 Segovia Paseo Conde de Sepúlveda, 1 Soria Paseo del Espolón, 2 Valladolid Galatea, 3 Zamora Avenida Prı́ncipe de Asturias, 47-49 Palma de Mallorca Reina Esclaramunda, 9 Comunidad autónoma de Extremadura Comunidad autónoma de Cantabria (Dirección Territorial) Santander Badajoz Avenida de Huelva, 8 Cáceres San Pedro de Alcántara, 3 Avenida Cardenal Herrera Oria, s/n Comunidad autónoma de Castilla-La Mancha Comunidad autónoma de Madrid (Dirección Territorial) Albacete Carretera Peñas San Pedro, 2 Madrid Ciudad Real c/ Alarcos, 10 Cuenca c/ Colón, 12 Guadalajara c/ Ferial, 31 Toledo Miguel de Cervantes, 4 c/ Sagasta, 6 Comunidad autónoma de Murcia (Dirección Territorial) Murcia c/ Pinares, 6 Comunidad autónoma de Castilla y León Comunidad autónoma de La Rioja (Dirección Territorial) Ávila Logroño 66 c/ Doctor Fleming, 3 c/ Bretón de los Herreros, 33 SPAGNA INDIRIZZI PROVINCIALI/TERRITORIALI DELL’INSALUD Dirección Territorial de Ceuta Dirección Territorial de Melilla Ceuta Melilla Avenida de la Marina Española, 13 c/ Pablo Vallesca, s/n, Edificio Ánfora COMUNITÀ AUTONOME TRASFERITE Instituto Catalan de Salud Servicio Valenciano de Salud Barcelona c/ Manso, 19 Alicante c/ Girona, 26 Girona c/ Santa Clara, 33-35 Castellón Plaza Huerto Sogueros, 12 Lleida Carretera Torrebonica, s/n Valencia Gran Vı́a Fernando el Católico, 74 Tarragona Avenida Prat de la Riba, 39 Servicio Gallego de Salud Servicio Andaluz de Salud A Coruña c/ Durán Loriga, 3 Almerı́a c/ San Leonardo, 7 Lugo c/ Doctor Portela, 13 Cádiz Avenida de Marı́a Auxiliadora, 2 Ourense c/ Juan XXIII, 31-33 Córdoba Calle de la República Argentina, 34 Pontevedra c/ La Coruña, 24 Granada Avenida del Sur, 13 Huelva Gran Vı́a, 6 Jaén Paseo de la Estación, 15 Málaga Manuel Agustı́n Heredia, 34 Sevilla Avenida Luis Montoto, 87 Servicio Navarro de Salud (Osasumbidea) Pamplona c/ Irunlarrea, 39 Servicio Canario de Salud Las Palmas de Gran Canaria Paseo de Lugo esquina a Pérez del Toro Servicio Vasco de Salud (Osakidetsa) Álava Avenida de Santiago, 11 Santa Cruz de Tenerife c/ Méndez Nuñez, 14 Guipúzcoa Avenida de Navarra, 4 Vizcaya c/ Marı́a Dı́az de Haro, 60 SEDI PROVINCIALI DELL’INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA (ISM) A Coruña Avenida de Ramón y Cajal Cádiz Avenida de Vigo Alicante Muelle de Poniente, s/n Cartagena Muelle de Alfonso XII Almerı́a c/ Muelle, 39 Castellón Plaza de Miguel Peris y Segarra (El Grao) Baleares c/ Muelle Viejo, 15 Ceuta Muelle Cañonero Dato, 20 Barcelona c/ Albareda, 1 Gijón Prı́ncipe de Asturias Bilbao c/ Virgen de Begoña, 32 Huelva Avenida de Hispanoamérica, 9 SPAGNA 67 SEDI PROVINCIALI DELL’INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA (ISM) Las Palmas c/ León y Castillo, 322 Santander Avenida Sotileza Lugo Carril de los Loureiros, 17 Sevilla c/ Fernando IV, 1 Madrid c/ Churruca, 2 Tarragona c/ Francisco Bastos, 19 Málaga Puente del Carmen Valencia Avenida del Puerto, 300 Melilla Avenida de la Marina Española, 7 Vigo (Pontevedra) Avenida Orillamar, 51 Villagarcı́a de Arosa Avenida de la Marina, 23 Palma de Mallorca Muelle Viejo San Sebastián c/ Marinos, 1 Santa Cruz de Tenerife Avenida de Anaga 68 SPAGNA FRANCIA Il sistema di previdenza sociale francese prevede i seguenti regimi: — il regime generale, che protegge più dell’80 % della popolazione riguarda circa 47 milioni di persone; — i regimi speciali, che assicurano una protezione contro un rischio specifico (in genere assicurazione vecchiaia, in quanto gli altri rischi sono coperti dal regime generale) o l’insieme dei rischi. I regimi speciali riguardano circa 2,5 milioni di persone; — — i regimi autonomi delle professioni autonome nel settore non agricolo contro i rischi malattia, maternità, vecchiaia e invalidità proteggono 3,5 milioni di persone. Questi regimi autonomi in materia di vecchiaia possono essere integrati da pensioni complementari obbligatorie o volontarie a seconda del regime; il regime agricolo, che riguarda i lavoratori dipendenti e gli operatori agricoli contro l’insieme dei rischi, pari a 5 milioni di persone. Le disposizioni applicabili agli operatori agricoli si allineano su quelle applicabili ai dipendenti del regime generale; — — l’assicurazione disoccupazione, che riguarda tutti i lavoratori subordinati è gestita da organismi paritetici; infine, accanto all’assicurazione vecchiaia di base dei lavoratori subordinati, esistono regimi di pensioni complementari obbligatori. Nella successiva nota saranno esaminate le disposizioni applicabili ai subordinati del regime generale e le disposizioni relative ai lavoratori autonomi. Se l’attività del lavoratore rientra in un altro regime le prestazioni, le condizioni e le formalità da soddisfare sono in certi casi diverse da quanto indicato nella presente guida. Il lavoratore si deve rivolgere alla cassa competente. In questa nota si fa riferimento al massimale della sicurezza sociale che nel corso degli anni è stato progressivamente eliminato dalle disposizioni relative al calcolo dei contributi. Esiste attualmente per una parte dei contributi di vecchiaia e viene utilizzato soprattutto come riferimento per numero nei regimi complementari e in materia di assicurazione disoccupazione. Vale anche come riferimento per le prestazioni. All’1 gennaio 2001 i massimali erano di 2 279,11 EUR (14 950 FRF) al mese e 27 349,35 EUR (179 400 FRF) all’anno. Capitolo I LAVORATORI SUBORDINATI gatorio di assicurazione malattia e maternità (copertura malattia universale, CMU). 1. Introduzione Il regime previdenziale generale francese copre: — contro l’insieme dei rischi, i subordinati dell’industria e del commercio tranne quelli che beneficiano di un regime speciale; — contro gli oneri familiari, l’insieme della popolazione residente. I lavoratori subordinati e gli operatori agricoli ricevono le prestazioni familiari dalle casse agricole di competenza; — contro taluni rischi unicamente (soprattutto malattia e maternità), varie categorie riunite e talune persone che non appartengono per tutti i rischi a un regime speciale; — contro il solo rischio malattia e maternità, l’insieme delle persone residenti in Francia in maniera stabile e regolare e che non appartengono ad un’altra voce del regime obbli- FRANCIA Tale regime protegge contro i seguenti rischi: — malattia e maternità (sezione 2); — infortuni sul lavoro e malattie professionali (sezione 3); — invalidità (sezione 4); — vecchiaia e vedovanza (sezione 5); — decesso (sezione 6); — assegni familiari (sezione 7); — il regime previdenziale generale è integrato da un regime di assicurazione disoccupazione (sezione 8) e da regimi di pensione complementari (sezione 9). ð Iscrizione al regime previdenziale All’atto dell’assunzione, il datore di lavoro in Francia deve effettuare una dichiarazione preven- 69 tiva all’assunzione presso l’unione di riscossione dei contributi assicurativi e degli assegni familiari competente (URSSAF). Questa dichiarazione consente di richiedere il numero di matricola presso la sicurezza sociale e il numero di affiliazione al regime di assicurazione disoccupazione. Trattandosi di pensioni complementari, il lavoratore sarà affiliato alla cassa cui aderisce l’impresa. L’ente previdenziale rilascia al lavoratore una tessera d’iscrizione. La cassa malattia invierà al lavoratore un attestato di diritti all’assicurazione malattia con una tessera magnetica denominata «tessera vitale». ð Contributi Il lavoratore è tenuto a pagare contributi previdenziali calcolati come percentuale della retribuzione. Il datore di lavoro deduce dalla retribuzione del proprio dipendente i contributi dovuti e li versa all’ente incaricato di riscuotere gli oneri previdenziali. ð Vertenze su decisioni adottate da un ente previdenziale Se il lavoratore contesta una decisione della propria cassa mutua (caisse), può presentare reclamo all’apposita commissione (commission de recours amiable) presso la stessa cassa entro due mesi dalla notifica della decisione. Se la cassa non gli comunica la propria decisione entro un mese, il reclamo si considera respinto. A questo punto il lavoratore, se intende far riesaminare il suo caso, deve adire il giudice competente in materia di sicurezza sociale (Tribunal des affaires de sécurité sociale) nel termine di due mesi. Trascorso questo termine, la decisione della commissione della cassa mutua assume carattere vincolante. 2. Malattia e maternità L’assicurazione malattia comprende (sezione A) prestazioni sanitarie (soins de santé) e (sezione B) indennità (indemmités journalières) erogabili in periodi d’incapacità al lavoro per malattia. La maternità è coperta da un regime assicurativo separato (sezione C). A. PRESTAZIONI SANITARIE Hanno diritto alle prestazioni sanitarie, accanto alle persone a loro carico, coloro che esercitano un’attività subordinata o assimilata, i disoccupati e le persone che risiedono in Francia in modo stabile e regolare che non hanno diritto a nessun altro titolo alle prestazioni in natura dell’assicurazione malattia. 70 ð Requisiti di ammissibilità L’ammissibilità in genere si basa su un criterio professionale o assimilato. È subordinata a condizioni preventive come le ore lavorate o gli importi dei contributi. Le persone che non rispondono più alle condizioni per essere coperte da un regime assicurativo in qualità di assicurato o di avente diritto beneficiano del mantenimento del loro diritto alle prestazioni in natura del regime antecedente per quattro anni tranne se soddisfano nuovamente le condizioni per essere coperte da un regime obbligatorio. Talune situazioni danno diritto alle prestazioni in natura senza contropartita contributiva. Si tratta dei titolari dell’assegno di genitore unico o dell’assegno agli adulti portatori di handicap. Le persone affiliate al regime generale su criterio di residenza hanno diritto alle prestazioni in natura senza altra condizione che non sia quella di risiedere in Francia in modo stabile e regolare. Tali persone sono soggette o meno in funzione dei loro redditi (definizione specifica dei redditi presa in considerazione per un massimale di 6 402,86 EUR (42 000 FRF) all’anno e nel 2000 per l’esonero) al contributo specifico corrispondente, CMU. ð Rimborso delle spese mediche Il lavoratore subordinato e i componenti del suo nucleo familiare (congiunto, figli con meno di 20 anni, convivente, persona a carico che vive al domicilio dell’assicurato) hanno diritto al rimborso delle spese mediche. Per ciascuna cura ricevuta in città inclusa nella nomenclatura per ciascun prodotto rimborsabile esiste una tariffa detta «tariffa di responsabilità». Essa è la base su cui si effettua il rimborso delle spese. La legislazione francese prevede il principio di una partecipazione degli assicurati alle spese sostenute. Questa partecipazione prende il nome di ticket e si tratta di una percentuale della spesa autorizzata al rimborso che resta a carico dell’assicurato o della cassa mutua o di un altro organismo assicurativo complementare, al quale avrà scelto di affiliarsi. I tassi in vigore all’1 gennaio 2000 sono i seguenti: — 80 % per le spese ospedaliere; — 70 % per la parcella dei medici e le consulenze effettuate fuori dall’ospedale; — 60 % per le parcelle degli assistenti sanitari e per il costo degli esami di laboratorio; — 100 % per i farmaci insostituibili che figurano su una lista; — 65 % per i farmaci con una vignetta bianca; — 35 % per i farmaci per disturbi non gravi (vignetta blu); FRANCIA — 65 % per le spese di trasporto e altre prescrizioni (ottica e ortopedica). In taluni casi le spese possono essere prese a carico al 100 % della tariffa di responsabilità e con l’esonero del ticket. Tale esonero interviene per i malati colpiti da una malattia di lunga durata per le spese relative a questa malattia e per taluni atti chirurgici. I pensionati d’invalidità e i titolari di una rendita per gli infortuni sul lavoro corrispondente ad una incapacità di lavoro di 2/3 beneficiano anche dell’esonero del ticket per l’insieme delle prestazioni. L’assicurato paga l’onorario al medico e gli presenta la propria tessera vitale. Ciò consente di stabilire dei fogli di cure elettroniche che sono inviati direttamente per via informatica alla cassa primaria. Questo modo di procedere accelera i termini di rimborso. Se il medico non è equipaggiato per utilizzare la tessera vitale, rilascerà un buono su carta che il lavoratore trasmetterà alla propria cassa malattia. La cassa malattia rimborserà gli onorari secondo la tariffa di responsabilità. Per determinati servizi speciali come la fornitura di protesi, è necessaria l’autorizzazione preventiva della cassa malattia di appartenenza. Per quanto concerne i medicinali, la cassa malattia rimborsa il costo dei farmaci prescritti dal medico. La cassa può anche provvedere al pagamento diretto di buona parte del costo. In questo caso il lavoratore si limita a pagare al farmacista la parte del costo che resta scoperta. ð Cure ospedaliere Il lavoratore può farsi ricoverare in qualsiasi ospedale di sua scelta, ma se si tratta di una struttura privata riconosciuta, non convenzionata, dovrà pagare un anticipo sulle parcelle e sulle spese. Per maggiori informazioni è opportuno contattare la cassa mutua di appartenenza. Se le spese di ricovero sono prese a carico al 100 %, il lavoratore dovrà pagare una quota fissa [10,67 EUR (70 FRF) a partire dall’1 gennaio 1996] per ciascun giorno di ricovero in ospedale o in una struttura medico-sociale. Alcune categorie sono tuttavia esenti dal pagamento di questo onere fisso, in particolare le donne in stato interessante negli ultimi quattro mesi della gravidanza e i neonati, i giovani affetti da minorazione ospitati presso istituti di formazione/istruzione e le persone in cura a seguito d’infortunio sul lavoro o malattia professionale. ð Copertura complementare Per riscuotere la quota delle spese per cure sanitarie che non è presa a carico del regime obbligatorio, il lavoratore ha la facoltà di contrarre un’assicurazione complementare presso una cassa FRANCIA mutua, un istituto di previdenza o una compagnia assicuratrice (l’84 % della popolazione è coperta in questo modo). Nel quadro della copertura per spese mediche universale complementare, se le entrate del lavoratore non superano un certo massimale, egli potrà beneficiare di una copertura complementare gratuita. B. INDENNITÀ GIORNALIERE Tutti i lavoratori subordinati hanno diritto a indennità nei periodi d’incapacità al lavoro per malattia, a partire dal quarto giorno di assenza dal lavoro. I disoccupati indennizzati possono anche avere diritto ad indennità giornaliere. Se il lavoratore perde la qualità di assicurato sociale, i diritti alle prestazioni in denaro dell’assicurazione malattia saranno mantenuti per un anno, fintantoché il lavoratore non sarà assicurato da un altro regime obbligatorio. ð Requisiti di ammissibilità Per poter beneficiare delle indennità giornaliere durante un primo periodo di sei mesi a partire dal giorno d’insorgenza della malattia, il lavoratore deve aver accumulato almeno 200 ore lavorative negli ultimi tre mesi anteriori all’interruzione del lavoro o aver versato contributi pari a quelli dovuti per una retribuzione equivalente a 1 015 volte lo SMIC (salario minimo) sul reddito degli ultimi sei mesi. Il lavoratore può beneficiare di tali prestazioni oltre i sei mesi iniziali se ha totalizzato almeno 800 ore negli ultimi dodici mesi prima della malattia, di cui almeno 200 nei primi tre mesi del periodo, o se ha versato contributi pari a quelli dovuti per una retribuzione equivalente a 2 030 volte lo SMIC sul reddito percepito negli ultimi dodici mesi antecedenti alla malattia, 1 015 delle quali nei primi sei mesi del periodo. Inoltre, il lavoratore dovrà essere immatricolato presso la sicurezza sociale francese per almeno 12 mesi al momento dell’interruzione del lavoro. Alcuni periodi non lavorativi vengono conteggiati come lavorativi (ad esempio il congedo retribuito, le assenze per malattia ecc.). I periodi in cui il lavoratore era occupato (o ha versato contributi) in un altro paese dell’UE possono essere considerati al fine di determinare se egli soddisfi o meno i requisiti di cui sopra. A tal fine, il lavoratore deve presentare alla cassa malattia francese il formulario E 104 rilasciato su richiesta dalla cassa del paese in cui risiedeva anteriormente al suo arrivo in Francia. Per poter beneficiare delle indennità giornaliere, la cassa malattia può eventualmente richiedere al lavoratore di sottoporsi a controlli medici. 71 ð Ammontare delle prestazioni L’indennità giornaliera di malattia è pari al 50 % del reddito giornaliero medio degli ultimi tre mesi nel limite dei massimali stabiliti dalla sicurezza sociale e a 2/3 dello stesso importo a partire dal trentunesimo giorno di sospensione del lavoro, nel caso in cui il lavoratore abbia tre figli a carico. A partire dal settimo mese di ricevimento ininterrotto, l’indennità giornaliera ammonta rispettivamente al 51,49 % e al 68,66 % degli importi citati. L’indennità non viene corrisposta per i primi tre giorni di assenza dal lavoro. Per alcune malattie di lunga durata, l’indennità può essere erogata fino a tre anni. ð Documenti da presentare per ottenere l’indennità giornaliera In caso di sospensione del lavoro (sospensione iniziale o prolungamento) il lavoratore deve compilare il modulo di sospensione del lavoro, fornito dal medico, inviare nelle 48 ore le due prime parti di questo documento alla cassa malattia e la terza parte al datore di lavoro. Il lavoratore dovrà anche presentare alla cassa un attestato del datore di lavoro in cui si dichiara la durata del lavoro e le retribuzioni percepite prima dell’interruzione lavorativa per consentire alla cassa malattia di calcolare le indennità giornaliere. ð Assistenza sanitaria Sono erogate al 100 % della tariffa di responsabilità delle spese relative alla gravidanza, al parto e ai periodi successivi: le spese mediche, le spese farmaceutiche, le spese di ricovero ospedaliero, le spese di esami prescritti nel quadro del controllo medico della gravidanza e delle condizioni che seguono il parto (esami obbligatori prenatali e postnatali). ð Indennità giornaliere L’indennità giornaliera è pari alla retribuzione giornaliera media degli ultimi tre mesi, nel limite del massimale della sicurezza sociale. Questa retribuzione è diminuita dei contributi legali e convenzionali obbligatori e del contributo sociale generalizzato. Di regola, l’indennità giornaliera viene corrisposta nelle sei settimane antecedenti al parto (otto settimane in caso di gravidanza patologica o dal terzo figlio in poi, dodici settimane in caso di due gemelli, 24 settimane per tre o più gemelli) e nelle dieci successive [diciotto dal terzo figlio in poi, ventidue in caso di parto multiplo (2 o più)]. Per quanto concerne le formalità e i documenti richiesti, è opportuno rivolgersi alla cassa di assicurazione malattia di appartenenza e all’ente erogatore degli assegni familiari. È bene inoltre consultare gli enti di cui sopra nel caso in cui ci si rechi o ci si trasferisca in un altro Stato membro dell’UE. C. PRESTAZIONI IN CASO DI MATERNITÀ L’assicurazione maternità prevede, limitatamente a determinate prestazioni, l’assistenza sanitaria interamente gratuita per la madre e il figlio, nonché un’indennità nel periodo d’incapacità al lavoro per maternità. Le lavoratrici subordinate, le disoccupate che percepiscono od hanno percepito un’indennità di disoccupazione, le titolari di una pensione e le mogli e figlie a carico di un assicurato hanno diritto all’assistenza sanitaria (in natura). Le donne occupate e disoccupate che percepiscono od hanno percepito un’indennità di disoccupazione hanno diritto a prestazioni in danaro. ð Requisiti di ammissibilità La donna o l’assicurato il cui regime assicurativo si estenda anche alla donna devono risultare assicurati da almeno 10 mesi rispetto alla data prevista del parto o della data del congedo prenatale e attestare il soddisfacimento, alla data presunta del concepimento, dei requisiti di ammissibilità all’assistenza sanitaria gratuita e alle indennità di malattia previsti dall’assicurazione malattia vigente (cfr. precedenti punti A e B). 72 3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali L’assicurazione contro infortuni sul lavoro e malattie professionali copre gli incidenti sul lavoro derivanti o prodotti dall’attività lavorativa svolta, quelli verificatisi nel tragitto da/verso il posto di lavoro e le affezioni contratte sul lavoro inserite negli elenchi ufficiali delle malattie professionali o direttamente provocate dal lavoro abituale, riconosciuto tale da un comitato di valutazione delle malattie professionali. In caso d’infortunio, occorre informare immediatamente il datore di lavoro e fornirgli nominativi e indirizzi dei testimoni che hanno assistito all’incidente. Il datore di lavoro rilascia al proprio dipendente un apposito formulario infortuni che consente a quest’ultimo di beneficiare delle relative prestazioni in natura (cure) senza un anticipo delle spese. Le malattie professionali inserite negli elenchi ufficiali delle malattie professionali o riconosciute tali dai comitati regionali di valutazione delle malattie professionali danno diritto alle medesime prestazioni spettanti in caso d’infortunio sul FRANCIA lavoro. All’insorgere della malattia, occorre informarne la cassa di appartenenza entro 15 giorni dal momento in cui il soggetto è risultato incapace di lavorare. La dichiarazione fornita dal lavoratore deve essere accompagnata dal certificato rilasciato dal medico in due copie. Dopo averlo sottoposto a visita medica, la cassa informa il lavoratore della propria decisione. A seguito d’infortunio sul lavoro e malattia professionale, il lavoratore ha diritto ad assistenza sanitaria e a indennità giornaliere, nonché, se del caso, a una pensione per incapacità permanente al lavoro. In caso di decesso i superstiti possono anche beneficiare delle rendite. ð Assistenza sanitaria Dietro presentazione dell’apposito formulario infortuni il lavoratore ha diritto a cure mediche, medicinali, ricovero ospedaliero, assistenza ed attrezzature e protesi (purché l’ammontare di tali prestazioni non superi la tariffa di responsabilità). In alcune circostanze, ha diritto a riqualificazione o riabilitazione funzionale. ð Indennità giornaliera Il lavoratore ha diritto ad un’indennità giornaliera, pari al 60 % del suo reddito giornaliero lordo nei primi ventotto giorni e successivamente all’80 % di questa retribuzione nel limite dello 0,834 % del massimale annuo della sicurezza sociale. In caso di ricaduta, il formulario di cui sopra viene rilasciato dalla cassa malattia e non dal datore di lavoro. ð Pensione per incapacità permanente al lavoro Se, a seguito dell’infortunio o della malattia, il lavoratore resta in modo parzialmente o totalmente incapace di lavorare in permanenza, ha diritto ad una pensione. L’ammontare di tale pensione è condizionato al suo reddito nei 12 mesi precedenti allo stato d’incapacità e al suo grado d’incapacità permanente. Se il tasso di incapacità permanente è inferiore al 10 %, viene assegnata un’indennità in capitale. ð Pensioni in caso di decesso Le pensioni sono erogate dalla cassa al coniuge, ai figli e, in determinati casi, ai genitori del defunto. L’ammontare è pari ad una percentuale del reddito annuo dell’assicurato defunto, e più precisamente al 30 % per il coniuge (50 % in alcuni casi), al 15 % per un figlio, al 30 % per due figli e al 10 % per ogni figlio ulteriore. Le pensioni erogate ai superstiti del lavoratore vittima di un infortunio sul lavoro non possono FRANCIA superare complessivamente l’85 % del reddito annuo del defunto. ð Assistenza sanitaria I titolari di una rendita per infortunio sul lavoro corrispondente a un tasso di incapacità permanente di almeno il 66,66 % hanno diritto, senza applicazione del ticket, alle prestazioni in natura dell’assicurazione malattia e maternità. I titolari di rendita dei superstiti beneficiano anche delle prestazioni in natura dell’assicurazione malattia e maternità. ð Pagamenti al di fuori del territorio francese In determinate circostanze, le pensioni e le indennità di cui sopra sono erogabili in un altro Stato membro dell’UE se il beneficiario risiede, torna oppure trasferisce la propria residenza in tale Stato. 4. Invalidità Scopo dell’assicurazione invalidità è garantire una pensione che compensi la ridotta capacità lavorativa durevole del beneficiario e integri il suo reddito diminuito di conseguenza. La pensione viene erogata sempre su base temporanea e può essere riveduta in qualsiasi momento. Solo gli assicurati sono ammessi a beneficiare di una pensione d’invalidità. ð Requisiti di ammissibilità È possibile beneficiare di una pensione d’invalidità solo se si soddisfano i sei requisiti di seguito elencati: — riduzione di 2/3 della capacità di lavoro o guadagno; — età inferiore ai 60 anni; — il lavoratore deve giustificare le condizioni d’immatricolazione e di pagamento di contributi o di durata di lavoro previsti o il pagamento delle indennità giornaliere assicurative di malattia al di là dei sei mesi (cfr. punto 2B). Se necessario, vengono conteggiati anche i periodi lavorativi o contributivi in un altro Stato membro; — certificazione medica dello stato di salute; — effettuazione di qualunque controllo medico richiesto. ð Ammontare della pensione L’ammontare della pensione d’invalidità dipende dalla residua capacità di lavorare. Se il soggetto è ancora in grado di svolgere un’attività retribuita, la sua pensione ammonterà al 30 % della retribuzione media annua degli 73 ultimi dieci anni meglio retribuiti, divisi per 10 se ce ne sono stati dieci, nei limiti di un massimale fisso. Se invece non è in grado di svolgere alcuna attività, la pensione sarà pari al 50 % del reddito medio annuo dei dieci anni meglio retribuiti diviso per 10 se ce ne sono stati dieci, nei limiti di un massimale stabilito. Se il soggetto ha bisogno di qualcuno che lo assista a svolgere gli atti ordinari della vita corrente gli spetta una maggiorazione. Nel 2000, per gli assicurati nati nel 1940 il numero di anni presi in considerazione è di 17. — La pensione può essere riveduta, sospesa o revocata per motivi medici, nonché sospesa o ridotta se il soggetto intraprende un’attività che produce un reddito di una certa entità. Al compimento dei 60 anni, la pensione d’invalidità è convertita in pensione di vecchiaia per incapacità al lavoro (pension de substitution). Se il soggetto risulta assicurato in due o più Stati membri, l’ammontare della sua pensione è determinato in base alle norme comunitarie. La normativa comunitaria vige anche nel caso in cui l’assicurato o i suoi familiari risiedano, trasferiscano la residenza o si rechino temporaneamente in un altro Stato membro. ð Assistenza sanitaria Qualora la durata assicurativa non sia raggiunta tra i 60 e i 65 anni, l’aliquota del 50 % viene ridotta. Tale aliquota del 50 % è invece accordata di diritto, indipendentemente dalla durata dell’assicurazione, quando l’assicurato raggiunge l’età di 65 anni, oppure quando, prima di quell’età, è riconosciuto inabile al lavoro. A determinate condizioni, lo stesso vantaggio è conferito alle madri di famiglia operaie al compimento dei 60 anni. Il beneficiario di una pensione d’invalidità ha diritto, al pari dei suoi familiari, al rimborso del costo delle cure mediche per malattia o maternità. Nel suo caso, il rimborso è pari al 100 % delle tariffe di responsabilità. 5. Prestazioni di vecchiaia e di reversibilità Il ramo vecchiaia del regime previdenziale generale prevede due tipi di prestazione: — capitale accumulato con i contributi all’assicurazione, e più precisamente pensioni di vecchiaia e di reversibilità; — prestazioni non connesse al versamento di contributi, vale a dire sussidi condizionati dalla situazione patrimoniale (cfr. sotto). ð 74 — Per il calcolo dell’importo della pensione, la durata di assicurazione nel regime rimane fissata a 150 trimestri. Sono assimilati ai periodi di assicurazione i periodi di disoccupazione, di servizio militare, di ricevimento di indennità giornaliere di malattia, di pensione di invalidità, di rendita per infortunio sul lavoro, corrispondente a un tasso d’incapacità permanente di almeno il 66,66 %. Qualora la durata assicurativa sia inferiore a 150 trimestri, la pensione è pari a tanti centocinquantesimi quanti sono i trimestri maturati dall’assicurato nel regime generale. ð Pensione minima e massima Pensione di vecchiaia La pensione di vecchiaia è calcolata partendo da tre elementi: la retribuzione media annua, il tasso di liquidazione e la durata assicurativa maturata nel regime. — La retribuzione annua media è calcolata sulla base dei migliori anni rivalorizzati della carriera del lavoratore. In seguito alla legge del 22 luglio 1993 entrata in vigore il 1o gennaio 1994, il numero di anni presi in considerazione aumenta regolarmente. Può variare tra 11 (per gli assicurati nati nel 1934) e 24 (per quelli nati nel 1947). Sarà di 25 a prescindere dall’anno di nascita nel 2008. Il tasso di calcolo della pensione varia tra 25 % e 50 % secondo la durata assicurativa del lavoratore nell’insieme dei regimi e secondo l’età del medesimo. A partire dai 60 anni, per ottenere la liquidazione della pensione di vecchiaia a tasso pieno, il lavoratore deve riunire in uno o più regimi di pensione di base un numero di trimestri di assicurazione e di periodi riconosciuti equivalenti che varia in funzione dell’anno di nascita. A partire dall’1 gennaio 1994, per gli assicurati nati dal 1934, questa durata aumenta progressivamente di un trimestre all’anno per raggiungere 160 trimestri a partire dall’1 gennaio 2003, qualunque sia l’anno di nascita. Nel 2000, per gli assicurati nati nel 1940, è fissata a 157 trimestri. I periodi assicurativi compiuti dal lavoratore presso un regime assicurativo di uno Stato dello Spazio economico europeo saranno presi in considerazione per la determinazione del tasso di liquidazione della pensione a partire da 60 anni. Ogni assicurato la cui pensione viene calcolata secondo l’aliquota piena riceve una pensione minima, detta minimo contributivo. Se tuttavia la pensione è calcolata ad aliquota piena sulla base di meno di 150 trimestri di assicurazione nel regime, tale minimo pensionistico varia in proporzione all’effettiva durata dell’assicurazione nel regime previdenziale generale. FRANCIA essere presentata presso la cassa primaria di assicurazione malattia o cassa regionale di assicurazione malattia della regione d’Île-deFrance qualora il lavoratore risieda nella regione parigina. La pensione spettante dai 60 anni in poi non deve superare un massimo pari alla metà dello stipendio o del salario massimo su cui sono calcolati i contributi. In alcune circostanze, viene accordato un aumento della pensione se: — il beneficiario ha avuto o allevato tre o più figli; — il beneficiario ricorre prima dei 65 anni all’assistenza di terzi per l’espletamento degli atti ordinari della vita; — il coniuge del beneficiario ha compiuto 65 anni o 60 in caso di mancata attitudine al lavoro. ð Pensione di reversibilità La pensione di reversibilità (pension de réversion) è accordata al coniuge superstite che abbia compiuto 55 anni, il cui reddito sia al di sotto di una certa soglia. La pensione di reversibilità è pari al 54 % della pensione di vecchiaia del coniuge deceduto e può, entro certi limiti, cumularsi alle prestazioni personali di vecchiaia e d’invalidità. Un altro tipo di trattamento pensionistico (pension de veuve ou de veuf) viene accordato al coniuge superstite affetto da minorazione permanente al momento del decesso del coniuge, purché quest’ultimo avesse diritto a pensione di vecchiaia o d’invalidità. Questo trattamento può essere concesso ai superstiti che non abbiano ancora compiuto 55 anni. L’assegno di vedovanza garantisce in talune condizioni, al congiunto superstite dell’assicurato deceduto, il beneficio di un assegno temporaneo versato per consentirgli d’inserirsi o di reinserirsi nella vita professionale. Viene versato, per un periodo massimo di 2 anni, a ogni persona di età inferiore ai 55 anni che non dispone di risorse personali superiori ad in certo importo. Può essere versato per 5 anni quando il richiedente, al momento del decesso, ha raggiunto i 50 anni. In questo caso l’assegno è versato fino all’età di 55 anni. ð A quale istituzione si dovrà inviare la domanda? Le domande di pensione di vecchiaia, di reversibilità, di vedovanza devono essere inoltrate: — per Parigi e la regione parigina, alla cassa nazionale di assicurazione vecchiaia dei lavoratori subordinati; — per la provincia, ai servizi «vecchiaia» delle casse regionali di assicurazione malattia; — per Strasburgo alla cassa regionale di assicurazione vecchiaia di Strasburgo; — per quanto concerne la domanda di pensione di vedovo o vedova invalidi la domanda deve FRANCIA L’istituzione dovrà inviare un’accusa di ricevimento della domanda. Se il lavoratore risiede in un altro Stato membro, deve presentare la domanda all’istituzione assicurativa pensionistica del paese in cui risiede. ð Prestazioni non connesse con il versamento di contributi Sono previste le seguenti prestazioni non contributive di vecchiaia: — sussidio per madri di famiglia; — integrazione pensionistica qualora la pensione sia inferiore al minimo stabilito; — vitalizio; — speciale sussidio di vecchiaia; — sussidio integrativo erogato dalla cassa di solidarietà vecchiaia. Fatta eccezione per il sussidio integrativo, il beneficiario di tali prestazioni deve soddisfare i seguenti requisiti di base: — avere 65 anni di età (60 se inabile al lavoro); — risiedere stabilmente e regolarmente in Francia; — avere un reddito non superiore ad un determinato massimale; — essere stato lavoratore subordinato o autonomo per un certo periodo di tempo. Il sussidio fornito dalla cassa di solidarietà vecchiaia integra le diverse provvidenze di vecchiaia destinate ai cittadini meno abbienti. Ai fini della sua erogazione valgono requisiti analoghi a quelli appena elencati in termini di età, residenza e reddito. Il sussidio viene erogato dall’ente che corrisponde la pensione di vecchiaia. ð Diritti secondari Il beneficiario di un sussidio o pensione di vecchiaia ha diritto ad assistenza sanitaria per sé e per i suoi aventi diritto. Questo genere di prestazioni in natura viene erogato dalla locale cassa malattia del luogo di residenza dietro presentazione del libretto o delle ricevute dell’avvenuta riscossione della pensione. ð Assicurazione in due o più Stati membri In caso di assicurazione in due o più Stati membri, l’ammontare della pensione sarà determinato in base alle norme comunitarie. 75 6. Assegno in caso di morte L’assicurazione in caso di morte prevede il versamento di una somma forfettaria alle persone che al giorno del decesso erano a carico effettivo totale e permanente dell’assicurato. Se nel termine di un mese non viene invocata alcuna priorità, il capitale è assegnato al congiunto superstite non separato di diritto o di fatto o, in mancanza, ai discendenti e, nel caso in cui l’assicurato non lasci né congiunto né discendenti, agli ascendenti. Al momento del decesso, l’assicurato deceduto doveva soddisfare le condizioni per beneficiare delle prestazioni in natura dell’assicurazione malattia o percepire un assegno di sostituzione o essere titolare di una pensione d’invalidità o di una rendita concessa ai sensi della legislazione sull’assicurazione infortuni sul lavoro corrispondente ad un’incapacità di lavoro di almeno il 66,66 %. Perché le persone a suo carico possano beneficiare di tale indennità, il defunto deve aver soddisfatto i medesimi requisiti previsti per le prestazioni in natura dell’assicurazione malattia (cfr. sopra, sezione 2A). ð Documenti richiesti Per poter beneficiare dell’indennità per decesso occorre presentare un modulo disponibile presso la cassa malattia primaria. Esso va accompagnato dal certificato di morte, dalla tessera di immatricolazione del defunto, da una certificazione dell’ultimo stipendio o salario percepito dall’assicurato, dalla fiche familiale d’état civil (stato di famiglia rilasciato dall’ufficio di stato civile) e, ove appropriato, da un documento che attesti che, al momento del decesso, l’interessato era totalmente e permanentemente a carico dell’assicurato. ð Ammontare dell’indennità per decesso L’indennità per decesso ammonta a 90 volte lo stipendio o salario di base giornaliero dell’interessato, determinato secondo le stesse modalità adottate per l’indennità di malattia. Non può essere inferiore all’1 % dell’importo del massimale annuo di sicurezza sociale e non può essere superiore ad ¼ di tale massimale annuo. Per ulteriori informazioni si rimanda alla cassa malattia competente primaria. 7. Assegni familiari La legislazione francese in materia prevede le seguenti prestazioni: — assegni familiari propriamente detti; — assegno per figli piccoli; — integrazione di famiglia; — assegno d’alloggio; — assegno per istruzione speciale; 76 — — — — — — assegno assegno assegno assegno assegno assegno di sostegno familiare; per la ripresa della scuola; per famiglia monoparentale; parentale d’istruzione; per l’adozione; di presenza parentale. ð Requisiti di ammissibilità Gli assegni familiari spettano a chi, assieme alla famiglia, risiede in Francia ed ha almeno un figlio totalmente e permanentemente a carico. L’assegno per la ripresa della scuola, per la famiglia monoparentale, per figli piccoli, per l’adozione, d’alloggio e l’integrazione di famiglia spettano a chi ha un reddito non superiore a un massimale stabilito. Gli assegni familiari propriamente detti (allocations familiales) vengono erogati a partire dal secondo figlio a carico, ma alcune indennità quali l’assegno d’alloggio, gli assegni per la ripresa della scuola e per istruzione speciale, l’assegno per figli piccoli e quello per famiglia monoparentale spettano anche per un figlio. Il lavoratore dipendente o autonomo in Francia, oppure chi vi percepisca indennità di disoccupazione, il cui coniuge risieda con i figli in un altro Stato membro dell’UE dove non svolge attività lavorativa, ha diritto alla corresponsione delle prestazioni citate poc’anzi, ad eccezione dell’assegno parentale d’istruzione, dell’assegno d’alloggio e d’allocazione per figli piccoli, corrisposta fino ai 3 mesi del figlio, e dell’assegno di adozione. Se, al contrario, il coniuge nell’altro Stato membro lavora, ha diritto agli assegni familiari previsti dalla legislazione di quel paese con l’aggiunta, se del caso, di un’integrazione erogabile dalla Francia. ð Beneficiari Gli assegni familiari sono erogati per tutti i figli fino ai 20 anni se il figlio è inattivo o se la sua retribuzione è inferiore al 55 % dello SMIC. Tuttavia gli assegni familiari non sono versati per il primo figlio. Dal secondo figlio in poi spettano le maggiorazioni per i figli di età superiore a 11 o 16 anni, ad eccezione del primogenito in caso di famiglia con due figli. Con tre o più figli, tali maggiorazioni spettano anche per il primo. ð Procedura di domanda degli assegni familiari La domanda va presentata alla Caisse d’allocations familiales del luogo di residenza del nucleo familiare. FRANCIA Per quanto concerne i documenti richiesti per ciascun assegno elencato in precedenza, si rimanda alla guida (Guide des allocations familiales) pubblicata dall’apposita cassa, o alla Caisse de mutualité sociale agricole del luogo di residenza. 8. Disoccupazione In Francia chi rimane senza lavoro deve iscriversi immediatamente all’Assedic di residenza allo scopo di beneficiare dell’indennità di disoccupazione e di conservare il diritto alle prestazioni previdenziali oppure all’ANPE o, in mancanza di tale ufficio nel luogo in cui vive, al municipio, allo scopo di beneficiare dell’indennità di disoccupazione e di conservare il diritto alle prestazioni previdenziali. L’Assedic (Associazione per il lavoro nell’industria e nel commercio) invia all’interessato un modulo di richiesta di prestazioni, che quest’ultimo dovrà rispedire compilato assieme ad una dichiarazione dell’ultimo datore di lavoro che attesta la cessazione del contratto di lavoro. Se l’interessato soddisfa i requisiti di ammissibilità, l’Assedic gli versa l’indennità di disoccupazione a cui ha diritto, denominata indennità unica degressiva. Qualora il lavoratore abbia esaurito il diritto all’assicurazione disoccupazione o se non soddisfa le condizioni per ottenere tali prestazioni, può eventualmente, a patto di disporre delle risorse, pretendere di ottenere prestazioni di assistenza disoccupazione. ð Requisiti di ammissibilità Per poter beneficiare dell’indennità di disoccupazione occorre soddisfare i seguenti requisiti: — aver perso involontariamente il posto del lavoro; — essere iscritti nelle liste di collocamento e sottostare ai controlli eventualmente richiesti; — essere alla ricerca effettiva e permanente di un lavoro; — essere fisicamente idonei al lavoro; — non aver superato i 60 anni, oppure i 65 qualora non si abbia diritto a pensione d’anzianità al compimento dei 60; — dimostrare una durata di affiliazione al regime di assicurazione di disoccupazione per almeno 4 mesi negli ultimi 8 mesi. Il periodo di riferimento in cui ricercare la durata di affiliazione è di due anni per le persone di meno di 50 anni e di 3 anni per chi ha più di 50 anni. Maggiore è la durata di tali periodi, più a lungo sarà erogata l’indennità di disoccupazione. I periodi lavorativi completati in un altro Stato membro sono FRANCIA presi in considerazione se l’interessato presenta il modulo E 301 rilasciato dall’ente assicurativo di disoccupazione nell’ultimo paese in cui ha svolto attività lavorativa. ð Durata del periodo d’erogazione e ammontare dell’indennità Il periodo nel quale spetta l’indennità di disoccupazione dipende dalla durata dell’assicurazione preventiva e dall’età della persona in cerca di occupazione. In linea generale, gli ultracinquantenni hanno diritto all’indennità per un periodo maggiore di chi, invece, non ha ancora compiuto 50 anni. Per essere ammessi a beneficiare dell’indennità per il periodo minimo di quattro mesi, occorre aver totalizzato quattro mesi di copertura assicurativa (od aver lavorato 676 ore) negli ultimi otto mesi. Il periodo massimo di erogazione dell’indennità (60 mesi) spetta a chi ha superato i 55 anni ed è stato assicurato per più di 27 mesi (o ha lavorato 4 563 ore) negli ultimi tre anni. L’indennità è corrisposta in una prima fase ad aliquota «normale» (piena) e successivamente ad aliquota degressiva. La prima fase comprende di norma da un terzo a metà del periodo complessivo di spettanza, la seconda copre, invece, il periodo restante. L’indennità giornaliera ordinaria corrisponde ad una percentuale del reddito giornaliero lordo cui sono stati versati i contributi, la percentuale varia dal 57,4 %, se il reddito era relativamente elevato, al 75 % in caso contrario. Al termine della prima fase, l’aliquota normale viene ridotta (nella maggioranza dei casi del 15 %) ogni quattro mesi, senza tuttavia scendere al di sotto del livello di sussistenza minimo determinato dallo Stato. Per eventuali informazioni ulteriori si rimanda all’Assedic. ð Disoccupazione parziale Il lavoratore può ricevere un’indennità qualora l’attività svolta dall’impresa presso cui è impiegato venga ridotta o sospesa per mancanza di sbocchi sul mercato, problemi di forniture, incidenti o condizioni atmosferiche avverse. Il lavoratore occupato nel settore dell’edilizia o dei lavori pubblici può beneficiare di indennità specifiche se si trova momentaneamente disoccupato per le avverse condizioni del tempo nella località di ubicazione del cantiere. Tali indennità vengono corrisposte dal suo datore di lavoro. ð In cerca di occupazione all’estero Chiunque arrivi in Francia da un altro Stato membro in cerca di occupazione o sia rimasto senza lavoro in Francia e desideri recarsi in un altro Stato membro dell’UE alla ricerca di 77 un’attività troverà informazioni più esaurienti nelle norme comunitarie. 9. Pensioni complementari Alla pensione di base (1o livello del 1o pilastro) si aggiunge la pensione complementare (2ò livello del 1o pilastro) obbligatoria per tutti i lavoratori subordinati che rientrano nel regime generale o nel regime agricolo. I funzionari, che non rientrano nei quadri, versano i contributi sulla totalità della loro retribuzione nel limite di tre volte il massimale della sicurezza sociale presso il regime unico ARRCO (associazione di regime di pensione complementare) che raggruppa novanta casse per la pensione. I quadri versano i contributi fino ad una volta il massimale della previdenza sociale presso il regime ARRCO e oltre, sulla totalità della loro retribuzione, nel limite di otto volte il massimale, presso il regime AGIRC (associazione generale delle casse per la pensione del personale che rientra nei quadri) che raggruppa 45 casse pensione. Questi regimi complementari, gestiti pariteticamente in modo autonomo dalle parti sociali, funzionano secondo il principio della ripartizione. I contributi versati a nome del lavoratore nel corso della vita professionale sono 78 trasformati in punti per la pensione. Sono determinati ogni anno dividendo l’insieme dei contributi versati per il prezzo di acquisto di un punto (o retribuzione di riferimento) applicabile per l’esercizio interessato. L’importo della pensione del lavoratore dipende dal numero di punti iscritti nel suo conto nel corso della carriera. Per calcolarlo, è necessario moltiplicare questo numero di punti per il suo valore al momento della liquidazione della pensione. Nei regimi di pensione complementare, l’età di partenza alla pensione a tasso pieno è fissata a 65 anni. È possibile ottenere la liquidazione della pensione complementare, a certe condizioni, a partire dai 60 anni senza coefficiente di anticipo. Esistono prestazioni di reversibilità per vedovi, vedove, orfani di età inferiore ai 21 anni o ex congiunti superstiti. Dall’1 gennaio 2000, il regime AGIRC come il regime ARRCO rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 a fianco dei regimi di base della sicurezza sociale. Le norme di coordinamento previste dal regolamento si applicano quindi ai regimi complementari. FRANCIA Capitolo II LAVORATORI AUTONOMI 1. Introduzione In Francia, i lavoratori autonomi, non impegnati in attività agricole, sono coperti da regimi previdenziali diversi da quelli dei lavoratori subordinati. Tutti gli autonomi non agricoli rientrano in un unico regime di assicurazione malattia e maternità mentre in materia di vecchiaia, invalidità e reversibilità i regimi sono molto numerosi. A seconda della natura della professione o occupazione, esistono regimi per artigiani, commercianti, industriali e professionisti. I lavoratori autonomi, non impegnati in attività agricole, hanno diritto alle seguenti prestazioni assicurative: — indennità di malattia e di maternità (sezione 2); — pensioni di vecchiaia, invalidità e reversibilità (sezione 3); — assegni familiari: i lavoratori autonomi percepiscono le indennità familiari secondo le stesse modalità adottate per i lavoratori dipendenti (cfr. capitolo I, sezione 7). Non esistono prestazioni speciali per infortuni sul lavoro o disoccupazione. Tuttavia il lavoratore ha la facoltà di versare contributi volontari presso il regime generale per il rischio d’infortuni sul lavoro. ð Chi rientra nella categoria dei lavoratori autonomi Di norma è lavoratore autonomo chiunque appartenga alle seguenti categorie: — artigiani, se iscritti all’albo delle attività artigiane (Répertoire des métiers, RM) in qualità di titolari d’impresa privata o soci di una società che deve essere iscritta al RM; — commercianti e industriali iscritti al registro delle attività commerciali (RC) o soggetti in qualità di commercianti alla tassa professionale; — lavoratori autonomi impegnati in una delle professioni non coperte dal regime previdenziale generale e non appartenenti a una delle categorie sopra citate. ð Iscrizione al regime assicurativo L’iscrizione ai regimi previdenziali sopra elencati è obbligatoria. In Francia, gli artigiani, i commercianti e i produttori devono iscriversi al RC o al RM entro 15 giorni dall’inizio della loro attività FRANCIA per essere ammessi a beneficiare delle prestazioni erogate dal regime di assicurazione malattia e maternità. L’iscrizione deve essere fatta entro due mesi presso la cassa mutua regionale (caisse mutuelle régionale) di appartenenza. La cassa informa il lavoratore autonomo sulle modalità per aderire ad un ente assicurativo riconosciuto di sua scelta. ð Contributi Il lavoratore autonomo deve versare contributi in ragione di una percentuale del suo reddito professionale. I contributi che invece devono pagare i membri delle categorie professionali per l’assicurazione vecchiaia di base sono fissi. Il contributo all’assicurazione malattia deve essere versato con cadenza semestrale l’1 aprile e l’1 ottobre di ogni anno. Gli artigiani e i commercianti industriali versano un contributo supplementare perché possano aver diritto ad indennità giornaliere. I versamenti devono essere effettuati nei termini per non incorrere in una penalità. Le quote contributive all’assicurazione pensione variano in base al regime a cui si aderisce, che è diverso a seconda del settore professionale di appartenenza. In genere, i contributi vanno versati alla cassa corrispondente con cadenza semestrale. Infine il lavoratore autonomo deve versare un contributo per assegni familiari all’Union de recouvrement de sécurité sociale e d’allocations familiales (URSSAF). 2. Malattia e maternità Gli assicurati in attività e i beneficiari di una pensione per lavoro autonomo, nonché, in assoluto, i familiari a carico hanno diritto alla copertura assicurativa per malattia e maternità. ð Prestazioni La normativa prevede le medesime prestazioni in natura di malattia e maternità erogate dal regime generale (cfr. punto 2A, capitolo I, sopra). Per ottenere il rimborso, occorre inviare all’ente convenzionato (cassa mutua o compagnia assicurativa) di propria scelta la documentazione relativa ai trattamenti effettuati. I lavoratori autonomi beneficiano anche della tessera vitale alle stesse conduzioni dei lavoratori subordinati La 79 documentazione relativa ai trattamenti può essere teletrasmessa se l’addetto sanitario dispone di un’apparecchiatura per utilizzare tale tessera. Sono altresı̀ previste prestazioni in denaro: — in caso di maternità, le donne assicurate hanno diritto ad un assegno di riposo materno (pari a un massimale mensile della previdenza sociale e versato in due parti) e ad indennità giornaliere forfettarie in caso di interruzione dell’attività per 30 giorni consecutivi. L’importo dell’indennità giornaliera è pari ad un sessantesimo del massimale mensile della sicurezza sociale; — le coniugi coadiuvanti hanno diritto ad un assegno di riposo materno (pari a un massimale mensile della sicurezza sociale e versato in due parti) e ad un’indennità di sostituzione pari al costo reale della sostituzione nel limite di 1 085,44 EUR (7 120 FRF); — gli assicurati che esercitano un’attività artigianale o commerciale o industriale hanno diritto alle indennità giornaliere per malattia o infortunio durante i primi 90 giorni di interruzione del lavoro (periodo di carenza di 3 giorni in caso di ricovero ospedaliero e 7 giorni in caso d’infortunio o di malattia). L’importo dell’indennità giornaliera è pari a 1/720 del reddito professionale annuo degli ultimi tre anni. Massimo 1/720 del massimale annuo della sicurezza sociale. Per ulteriori informazioni si rimanda alla cassa mutua regionale, alla compagnia assicurativa o alla CANAM (Caisse nationale d’assurance maladie des professions indépendantes), Centre Pleyel, Tour Ouest, F-93521 Saint-Denis Cedex 1, tel. (33) 149 33 38 00. 3. Prestazioni di vecchiaia, invalidità e reversibilità Vasta è la gamma di regimi che tutelano i lavoratori autonomi in caso di vecchiaia, invalidità e decesso. Dal momento che prestazioni, contributi e requisiti di ammissibilità variano da un regime all’altro, la presente guida se ne occuperà solo brevemente, rimandando gli interessati ai seguenti indirizzi per ulteriori informazioni: — produttori e commercianti dovranno rivolgersi alla propria cassa di categoria o intercategoria od anche alla Caisse nationale Organic, rue Jadin 9, F-75832 Paris Cedex 17, tel. (33) 140 53 43 00; — gli artigiani dovranno contattare l’ufficio di rappresentanza nel luogo di attività o la Caisse nationale Cancava, boulevard de Grenelle 28, F-75737 Paris Cedex 15, tel. (33) 145 79 86 47; 80 — i professionisti dovranno invece rivolgersi alla «sezione» («section») della categoria di appartenenza (ne esistono 13) o alla Caisse nationale CNAVPL, rue de Miromesnil 102, F-75003 Paris, tel. (33) 144 95 01 50. ð Regime assicurativo per produttori e commercianti Il regime di assicurazione pensionistica per produttori e commercianti prevede le seguenti prestazioni: — pensione d’anzianità per assicurati e pensione per il coniuge. La pensione d’anzianità può essere richiesta a partire dai 60 anni. Se basata su periodi assicurativi successivi all’1 gennaio 1973, l’ammontare della pensione viene conteggiato secondo le stesse modalità adottate nel regime generale per lavoratori subordinati (cfr. capitolo I, sezione 5). In base al regime integrativo obbligatorio per il coniuge, convivente o superstite, questi riceverà di norma una pensione quando l’assicurato avrà raggiunto l’età pensionabile o alla sua morte; — pensione d’invalidità. In caso d’invalidità totale che impedisca lo svolgimento di qualunque attività lavorativa spetta una pensione d’invalidità; — indennità per decesso. In caso di morte prima del raggiungimento dell’età pensionabile, ai familiari a carico spetta un’indennità per decesso; — pensione integrativa (opzionale). L’assicurato può versare contributi volontari ad un regime integrativo, scegliendo fra sette categorie contributive; — in caso di decesso, al coniuge superstite spetta una pensione di reversibilità alle stesse condizioni del regime generale. ð Regime assicurativo per artigiani Il regime pensionistico per artigiani prevede le seguenti prestazioni: — pensione di vecchiaia. Valgono le stesse regole del regime pensionistico per produttori e commercianti; — pensione d’anzianità integrativa obbligatoria. Gli artigiani hanno l’obbligo di versare contributi destinati ad un regime integrativo. Al raggiungimento della pensione, cessata l’attività lavorativa, alla pensione di base si aggiunge una pensione integrativa d’anzianità; — pensione di reversibilità. Il coniuge superstite di un assicurato deceduto ha diritto, all’età di 55 anni, ad una pensione di reversibilità pari al 54 % della pensione di base che avrebbe FRANCIA — — ð ricevuto l’assicurato. Egli riceverà anche una pensione a titolo di pensione integrativa; pensione d’invalidità e pensione per l’incapacità al lavoro. In caso d’invalidità totale, l’artigiano assicurato ha diritto ad una pensione d’invalidità pari al 50 % dell’ultimo reddito medio annuo di base percepito, nei limiti del massimale della sicurezza sociale ma comunque non inferiore ad un certo minimo. Al compimento dei 60 anni, la pensione d’invalidità viene convertita in pensione di vecchiaia. L’assicurato può inoltre ricevere una pensione provvisoria per incapacità al lavoro per un periodo massimo di tre anni; indennità per decesso. In caso di morte, i familiari a carico riceveranno un’indennità. Professionisti I professionisti hanno diritto di norma alle seguenti prestazioni: — pensione di vecchiaia. È prevista l’erogazione di una pensione di base (allocation de base) al compimento dei 65 anni (60 in caso di FRANCIA — — incapacità al lavoro). È prevista anche una pensione integrativa; integrazione o pensione per il coniuge. Quando il coniuge raggiunge l’età pensionabile, la pensione del professionista può essere aumentata di un’integrazione fissa per il coniuge. In caso di morte, il coniuge superstite riceve un’indennità pari a metà di quanto il professionista riceveva o avrebbe ricevuto al compimento dei 65 anni; assicurazione in caso d’invalidità o decesso. Questa assicurazione non esiste per tutte le categorie professionali. Si rimanda pertanto alla «sezione» della categoria di appartenenza per ulteriori informazioni. 4. Informazioni supplementari Per ciascun ramo previdenziale, le sezioni precedenti forniscono i nominativi degli enti competenti ai quali ricorrere per informazioni supplementari. Gli indirizzi degli uffici locali sono riportati negli elenchi telefonici del luogo di residenza. 81 IRLANDA 1. Introduzione Le prestazioni di previdenza sociale irlandesi sono in generale di tre tipi: — prestazioni (di assicurazione sociale) a carattere contributivo che vengono erogate sulla base di una posizione assicurativa collegata alla retribuzione (Pay-related Social Insurance — PRSI). Ogni prestazione richiede un certo numero di contributi PRSI; — prestazioni (di assistenza sociale) a carattere non contributivo che vengono erogate quando il richiedente è di condizioni disagiate. Le prestazioni a carattere non contributivo sono destinate alle persone che non hanno i requisiti per ottenere le prestazioni della sicurezza sociale (sezione 9); — un numero limitato di prestazioni estese a tutti i cittadini quali l’assegno per figli a carico che non dipendono né dai contributi PRSI, né dai mezzi economici del richiedente. Il diritto alla previdenza sociale spetta a chiunque soddisfi i requisiti per ottenerla. Oltre alla posizione PRSI o all’accertamento delle condizioni patrimoniali, si applicheranno, in funzione del tipo di prestazione, altre condizioni. Ad esempio, se il soggetto richiede un’indennità di disoccupazione deve essere in cerca di lavoro e disposto a lavorare. La legislazione irlandese non prevede regimi speciali della sicurezza sociale per categorie specifiche di lavoratori. ð Prestazioni Tutte le persone residenti in Irlanda hanno diritto a talune prestazioni sanitarie e all’assegno per figli a carico (sezione 8). Le altre prestazioni, le pensioni e le indennità spettanti agli assicurati e alle persone a loro carico comprendono: — talune indennità per cure mediche, le indennità di malattia in denaro e l’assegno di maternità (sezione 2); — indennità per infortunio sul lavoro (sezione 3); — pensioni di invalidità (sezione 4); — pensione di anzianità e pensione di vecchiaia (sezione 5); — pensioni ai coniugi superstiti e agli orfani (sezione 6); — indennità di disoccupazione (sezione 7). IRLANDA Coloro i quali non hanno i requisiti per ottenere le prestazioni di questi (o parte di questi) regimi assicurativi possono aver diritto a prestazioni dei regimi a carattere non contributivo che esistono in parallelo virtualmente a tutti i regimi assicurativi (sezione 9). ð Assicurati In linea generale, sono assicurati tutti i lavoratori subordinati e autonomi di età superiore ai 16 anni che non hanno raggiunto l’età pensionabile (66 anni). I lavoratori dipendenti che guadagnano meno di 38,09 EUR (30 IEP) alla settimana (calcolando il totale delle fonti di lavoro) o che hanno più di 66 anni sono assicurati soltanto contro gli infortuni sul lavoro. ð Contributi PRSI per i lavoratori subordinati Il contributo previdenziale collegato alla contribuzione PRSI (Pay-related Social Insurance) è calcolato in percentuale dei redditi lordi settimanali del lavoratore. Sia il datore di lavoro che il dipendente pagano una quota del contributo, tranne nel caso di redditi minimi esenti dal pagamento totale o parziale del contributo. Il datore di lavoro è legalmente responsabile del versamento dell’intero contributo PRSI. Tuttavia egli deve detrarre, dalla retribuzione corrisposta al dipendente, la quota del contributo a suo carico. La quota del contributo PRSI generalmente a carico del dipendente è costituita da due elementi diversi: i contributi della sicurezza sociale e i contributi per l’assistenza sanitaria (entrambi in percentuale sulla totalità del reddito). Esistono varie aliquote di contribuzione, denominate classi di contribuzione, in funzione del tipo di occupazione. Il contributo all’assistenza sanitaria non è dovuto quando: — il lavoratore subordinato è titolare di una tessera sanitaria che gli dà diritto all’assistenza sanitaria gratuita; — il lavoratore autonomo percepisce una pensione di reversibilità per coniuge defunto, il sussidio per famiglia monoparentale (OPFP) o un’indennità per abbandono oppure una pensione di reversibilità da un altro Stato membro dell’UE o dell’EFTA o da un paese con cui l’Irlanda ha un accordo bilaterale di previdenza sociale. 83 ð Contributi PRSI per i lavoratori autonomi Per i lavoratori autonomi, il contributo PRSI è una percentuale del reddito lordo al netto dei contributi per il trattamento di quiescenza e detrazioni ammesse. I lavoratori autonomi a basso reddito versano un contributo fisso. In generale, i lavoratori autonomi versano i contributi PRSI all’amministrazione fiscale (Revenue Commissioners). Se il loro reddito è di livello tale che non sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi annuale, essi versano i contributi PRSI al ministero degli Affari sociali e della famiglia (Department of Social, Community and Family Affairs). ð Contributi accreditati o fittizi (crediti PRSI) Per poter beneficiare delle prestazioni (di assicurazione sociale) contributive, il soggetto deve aver lavorato in precedenza e versato contributi PRSI. Se, in qualsiasi periodo della sua vita lavorativa, il soggetto non ha contributi PRSI, versati o accreditati, per 2 anni fiscali completi, nessun contributo può essergli accreditato finché non ritorna a lavorare e non versa contributi per almeno 26 settimane. A salvaguardia del diritto futuro dei lavoratori alle prestazioni e alle pensioni, il ministero degli Affari sociali e della famiglia, concede, in alcuni casi, contributi PRSI accreditati. In genere ne beneficiano le persone che percepiscono indennità previdenziali per disoccupazione o malattia o sono pensionate, nonché le persone che seguono corsi di formazione FAS (istanza nazionale responsabile della formazione). Inoltre, le persone che iniziano a lavorare per la prima volta beneficiano di speciali contributi accreditati PRSI (chiamati di pre-accesso). Possono essere accreditati contributi anche agli studenti. ð Organizzazione I contributi all’assicurazione sociale dei lavoratori subordinati e dei datori di lavoro (esclusi i contributi per l’assistenza sanitaria) vengono versati al Fondo di assicurazione sociale al quale contribuisce anche lo Stato. Le prestazioni dell’assicurazione sociale sono erogate da questo fondo che è gestito dal ministero degli Affari sociali e della famiglia (Department of Social, Community and Family Affairs). I sussidi a carattere non contributivo sono invece finanziati dallo Stato. Le prestazioni in natura dei servizi sanitari sono finanziate dallo Stato e dai contributi sanità. La loro gestione è affidata ad otto enti sanitari regionali sotto la supervisione generale del ministero della Sanità e dell’infanzia di Dublino. Le indennità di licenziamento sono gestite dal 84 ministero delle Imprese, del commercio e dell’occupazione di Dublino (Department of Enterprise, Trade and Employment) (sezione 11). ð Iscrizione Quando una persona inizia a lavorare in Irlanda, deve immediatamente rivolgersi al servizio locale dell’assistenza sociale per ottenere un numero di identificazione personale del servizio pubblico (PPSN). Si tratta di un numero di riferimento per tutte le operazioni riguardanti il servizio pubblico, ivi inclusa la sicurezza sociale, gli sgravi fiscali e l’accesso ai servizi dell’assistenza sanitaria. Esso sostituisce la vecchia partita a fini fiscali e assicurativi (RSI Number). Se già si è in possesso di un numero RSI, non è necessario richiederne uno nuovo, in quanto il cambiamento è automatico. Una volta ottenuto il PPSN, bisogna contattare l’ufficio locale delle imposte per aggiornare la propria situazione fiscale. Spetta all’interessato verificare la propria iscrizione e comunicare al datore di lavoro la sua partita PPSN, per evitare errori di registrazione dei contributi PRSI. Il PPSN deve essere sempre indicato al momento della richiesta di prestazioni nonché nella corrispondenza con il ministero degli Affari sociali e della Famiglia per una rapida individuazione della pratica personale e il tempestivo versamento delle prestazioni. ð Assicurazione volontaria Quando il soggetto cessa di essere coperto dall’assicurazione obbligatoria e ha meno di 66 anni, può mantenere il diritto a talune prestazioni, come le pensioni, versando contributi volontari. Tuttavia, ciò è possibile soltanto se la persona in questione ha lavorato e versato contributi PRSI per almeno 156 settimane e presenta la domanda entro determinati limiti di tempo dalla cessazione dell’assicurazione. ð Requisiti di contribuzione PRSI Per usufruire dell’assistenza sanitaria, delle indennità per infortuni sul lavoro o degli assegni per i figli a carico non sono previsti requisiti per quanto riguarda i contributi PRSI. Per poter beneficiare della maggior parte delle altre indennità è necessario soddisfare determinati requisiti di contribuzione PRSI. In generale, per le indennità di breve durata (invalidità, maternità, disoccupazione ecc.) occorre aver versato almeno 39 settimane di contributi PRSI dall’inizio del periodo di assicurazione ed avere almeno 39 settimane di contributi PRSI versati o accreditati nell’anno contributivo (dal 6 aprile al 5 aprile dell’anno successivo) precedente IRLANDA l’anno (solare) in cui è stata presentata la richiesta d’indennità. Per le indennità di lunga durata come le pensioni di reversibilità, di anzianità e di vecchiaia, occorre aver versato almeno 156 settimane di contributi PRSI (260 settimane per la pensione d’invalidità e la pensione mista in proporzione all’assicurazione maturata in Irlanda) ed avere una media minima annuale di contributi versati o accreditati. Per soddisfare i requisiti necessari per beneficiare delle prestazioni in Irlanda possono essere sommati i periodi assicurativi completati in un altro Stato membro dell’UE o dell’EFTA. L’interessato deve presentare i moduli rilasciatigli dagli enti assicurativi del paese in questione, ad esempio: il modulo E 104 per l’indennità di malattia, di maternità e l’assegno in caso di morte; il modulo E 301 per l’indennità di disoccupazione. 2. Malattia e maternità A. PRESTAZIONI SANITARIE IN NATURA In linea generale, il diritto all’assistenza sanitaria dipende dal reddito. Hanno diritto pieno a beneficiare di tali prestazioni le persone della categoria 1 mentre per la categoria 2 tale diritto è limitato. ð Categoria 1: diritto pieno (titolari di tessera sanitaria) La categoria 1 comprende persone che, a giudizio del direttore generale dell’ufficio sanitario competente, non dispongono di mezzi sufficienti per accedere alle prestazioni di un medico generico per se stesse e le persone a loro carico. Gli appartenenti a questa categoria vengono spesso chiamati titolari di tessera sanitaria in quanto quest’ultima viene rilasciata loro per certificare il diritto alle prestazioni. Per determinare i diritti di una persona, si fa riferimento ai massimali di reddito, che vengono annualmente adeguati. I titolari di tessera sanitaria possono beneficiare delle seguenti prestazioni: — prestazioni del medico generico; — tutte le prestazioni ospedaliere per pazienti ricoverati in corsia; — prestazioni specialistiche in cliniche per pazienti non ricoverati; — prestazioni dentarie, oftalmiche e otoiatriche; — farmaci prescritti, medicinali, apparecchi medichi e chirurgici, apparecchi dentari, ottici e acustici; — assistenza maternità e infanzia; — un’indennità economica alla nascita di un figlio. IRLANDA ð Categoria 2: diritto limitato Tutti coloro che non hanno diritto pieno all’assistenza sanitaria, hanno un diritto limitato. Le persone appartenenti alla categoria 2 possono beneficiare di: — tutte le prestazioni ospedaliere per pazienti ricoverati in corsia, con pagamento di una certa somma; — prestazioni specialistiche (con esclusione delle cure dentarie e la maggior parte delle cure oftalmiche e otoiatriche di routine) senza ricovero, con pagamento di una certa somma; — assistenza maternità e infanzia, comprese le prestazioni di un medico di famiglia durante la gravidanza e per la madre e il neonato fino a 6 settimane dopo la nascita; — un rimborso spese per farmaci e medicinali oltre a un determinato limite; — farmaci e medicinali per la cura di determinate affezioni in caso di decorso di lunga durata (a carico di un regime specifico). ð Servizi gratuiti per tutti Tutte le persone residenti abitualmente in Irlanda hanno diritto alle seguenti prestazioni gratuite: — prestazioni ospedaliere per bambini affetti da determinate malattie di lunga durata; — farmaci e medicinali per le persone affette da determinate menomazioni; — prestazioni ospedaliere, diagnostiche e di prevenzione per le malattie infettive. ð Indennità assistenziali corrisposte dall’ente sanitario regionale L’ente sanitario regionale corrisponde le seguenti indennità assistenziali: — L’indennità di assistenza domiciliare viene erogata per i figli disabili da 0 a 16 anni, che richiedono cure ed attenzioni molto superiori a quelle normalmente necessarie per i coetanei. — L’indennità di sostentamento per malattie infettive viene erogata, subordinatamente all’accertamento della situazione di bisogno, alle persone in cura per tubercolosi e talune altre malattie infettive. La domanda di prestazioni sanitarie va presentata all’unità sanitaria competente localmente (per gli indirizzi, si rimanda alla sezione 11). B. PRESTAZIONI DI CURA Le prestazioni sono le seguenti: — prestazioni dentistiche (cure dentarie e fornitura di protesi dentarie); 85 — — prestazioni oculistiche (esame della vista e fornitura di occhiali); fornitura di apparecchi acustici e di lenti a contatto. Possono beneficiare di tali prestazioni gli assicurati che soddisfano i requisiti contributivi prescritti e il coniuge a carico. L’assicurato dovrà sostenere parte del costo della cura o degli apparecchi. Per poter beneficiare delle prestazioni di cura, l’assicurato deve soddisfare le seguenti condizioni di contribuzione PRSI, che variano a seconda della posizione dell’assicurato: — se è di età inferiore a 21 anni deve avere come minimo versato 39 settimane di contributi PRSI da quando ha iniziato a lavorare; — se è di età tra 21 e 24 anni deve avere come minimo versato 39 settimane al PRSI da quando ha iniziato a lavorare e aver accreditato 39 settimane di contributi (1) PRSI nell’anno fiscale sul quale si basa la sua richiesta; — se è di età tra 25 e 65 anni deve avere come minimo versato 260 settimane di contributi PRSI, aver versato 39 settimane di contributi PRSI da quando ha iniziato a lavorare e aver versato o accreditato 39 settimane (1) di contributi PRSI nell’anno fiscale a cui si riferisce la sua richiesta; — se è di età uguale o superiore a 66 anni deve avere come minimo versato 260 settimane di contributi PRSI, aver versato 39 settimane di contributi PRSI da quando ha iniziato a lavorare e aver versato o accreditato 39 settimane (1) di contributi PRSI in uno degli ultimi due anni fiscali prima del compimento dei 66 anni. C. PRESTAZIONI DI MALATTIA IN DENARO L’indennità d’invalidità viene erogata settimanalmente all’assicurato durante i periodi di incapacità al lavoro. Può essere sostituita dall’indennità per infortunio se l’incapacità è dovuta a infortunio sul lavoro o malattia professionale (cfr. sopra). Per poter beneficiare dell’indennità d’invalidità, il soggetto deve: — essere inabile al lavoro; — avere i necessari requisiti contributivi. per tutto il tempo in cui il soggetto rimane inabile al lavoro e fino a quando non raggiunge l’età pensionabile, a condizione che abbia almeno 260 settimane di contributi PRSI versati. In caso contrario, l’indennità cessa dopo 52 settimane di incapacità. Se necessario, vengono presi in considerazione i periodi di assicurazione o equivalenti completati in un altro Stato membro dell’UE o dell’EFTA. L’indennità d’invalidità deve essere richiesta entro sette giorni dall’inizio dell’incapacità al lavoro. L’interessato deve inviare un certificato di incapacità al lavoro, compilato su un modulo disponibile presso la maggior parte dei medici, al ministro degli Affari sociali e della famiglia. Solitamente, per ogni settimana di incapacità il certificato va reiterato. L’indennità d’invalidità maggiorata degli assegni per adulti e figli a carico viene corrisposta ogni settimana mediante assegno postale. I beneficiari di lunga durata sono pagati tramite un assegno settimanale o un blocchetto di mandati di pagamento che possono essere incassati ogni settimana presso un ufficio postale locale o, direttamente, su conto bancario. Se il soggetto vive in un altro Stato membro, l’indennità d’invalidità gli spetta se l’ultimo posto occupato ai fini assicurativi era in Irlanda. D. INDENNITÀ DI MATERNITÀ L’indennità di maternità spetta alle donne che hanno un’occupazione coperta dalla legge per la protezione della maternità delle lavoratrici dipendenti (Maternity Protection of Employees Act) del 1994, ancor prima che inizi il loro congedo di maternità. Nel 1997 il diritto all’indennità di maternità è stato esteso anche alle lavoratrici autonome. Per poter beneficiare dell’indennità di maternità, la dipendente in questione deve avere: — almeno 39 settimane di contributi PRSI versati e — almeno 39 settimane di contributi PRSI (versati o accreditati) nell’anno contributivo di riferimento o 39 settimane di contributi PRSI versati nei 12 mesi immediatamente precedenti il primo giorno di congedo maternità. In generale, l’indennità d’invalidità viene erogata a partire dal quarto giorno di malattia e corrisposta Per soddisfare i requisiti necessari per beneficiare dell’indennità di maternità, possono essere sommati i periodi assicurativi o equivalenti completati in un altro Stato membro dell’UE o dell’EFTA. (1) Nel caso delle 39 settimane versate o accreditate, un minimo di 13 settimane devono essere contributi versati: — nell’anno fiscale a cui si riferisce la sua richiesta o — in uno dei due anni fiscali precedenti o — in qualsivoglia anno fiscale successivo all’anno fiscale in causa (può trattarsi dell’anno fiscale in corso, ma non di una somma di due esercizi fiscali qualsiasi). L’interessata deve presentare domanda per l’indennità di maternità almeno 10 settimane prima della data prevista per il parto. Il modulo di richiesta è reperibile presso l’ufficio di previdenza sociale locale, deve essere compilato dal medico 86 IRLANDA curante e dal datore di lavoro e deve essere trasmesso al ministero degli Affari sociali e della famiglia. L’indennità di maternità viene erogata per un periodo di 18 settimane, 4 delle quali devono cadere prima del parto e 4 dopo di esso. La corresponsione avviene con cadenza settimanale mediante assegno postale o versamento bancario. L’importo ammonta al 70 % del reddito della dipendente durante il relativo anno fiscale, entro un limite minimo e massimo settimanale. La data di inizio del congedo di maternità determina l’anno fiscale di riferimento. L’interessata può beneficiare anche dell’assistenza maternità fornita dall’unità sanitaria locale (sezione 2A). ð Sussidio di salute e sicurezza Il sussidio di salute e sicurezza è corrisposto alle lavoratrici dipendenti in attesa di un figlio, divenute madri di recente o in fase di allattamento e che non possono continuare a svolgere la loro attività, in quanto ciò metterebbe a rischio la loro salute e sicurezza e beneficiano del congedo di maternità autorizzato dal datore di lavoro. Il diritto al congedo per motivo di salute e sicurezza è riconosciuto alla lavoratrice qualora il suo datore di lavoro non sia in grado di eliminare ogni rischio per la sua salute o sicurezza durante la sua gravidanza, dopo il parto o durante il periodo di allattamento, né è in grado di assegnarle altri compiti esenti da rischi. Per ottenere tali vantaggi l’interessata deve: — essere in attesa di un figlio e svolgere un’attività che la espone a determinati rischi professionali o svolgere un lavoro notturno (1); — o essere una lavoratrice dipendente che nelle 14 settimane antecedenti ha dato alla luce un figlio e che svolge un lavoro notturno (1); — allattare un figlio (fino a 26 settimane dopo il parto) ed essere esposta a determinati rischi sul posto di lavoro (per ottenere informazioni dettagliate su tali rischi rivolgersi all’organismo responsabile della salute e della sicurezza: Health & Safety Authority); — deve esserle stato riconosciuto il congedo per motivi di salute e sicurezza, in conformità dell’articolo 18 della legge sulla protezione della maternità del 1994; (1) Conformemente al regolamento del 1994 in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro (lavoratrici incinte ecc.), si definisce lavoro notturno «il lavoro svolto tra le ore 23 e le ore 6 del giorno seguente, a condizione che: — l’orario di lavoro abituale sia almeno di tre ore nell’arco di tale periodo; — almeno il 25 % del tempo di lavoro mensile del lavoratore sia svolto in tale periodo». IRLANDA — essere in regola con i versamenti dei contributi PRSI. Per aver diritto a tali prestazioni l’interessata deve: — avere almeno 13 settimane di contributi PRSI versati nei 12 mesi immediatamente precedenti alla data prevista del parto o — avere 39 settimane di contributi PRSI versati da quando ha iniziato a lavorare e 39 settimane di contributi versati o accreditati nell’anno in questione. Il suo datore di lavoro è tenuto a pagarle i primi 21 giorni del congedo di salute e maternità. Successivamente, le viene versato il sussidio per il resto del periodo di congedo, tramite assegno postale o, direttamente, su un conto bancario dell’interessata. 3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali Possono beneficiare delle prestazioni per infortunio sul lavoro gli assicurati che subiscono un infortunio nello svolgimento della loro attività o che contraggono talune malattie professionali. Le prestazioni possono consistere nell’indennità per infortunio, nell’assegno di invalidità, nell’integrazione per impossibilità di praticare un’attività, nell’assistenza medica e nell’assegno in caso di morte. ð Indennità per infortunio L’indennità per infortunio viene erogata durante il periodo di incapacità al lavoro, fino ad un massimo di 26 settimane a partire dalla data dell’infortunio o dell’insorgere della malattia professionale. Se il dipendente è ancora incapace di lavorare allo scadere delle 26 settimane, gli spetta l’assegno di invalidità (cfr. sezione 2C). In caso di infortunio sul lavoro, il dipendente deve informarne il proprio datore di lavoro ed inviare un certificato di incapacità al lavoro al ministero degli Affari sociali e della famiglia su uno speciale modulo disponibile presso la maggior parte dei medici. Per ogni settimana di incapacità al lavoro il certificato deve essere reiterato. L’indennità per infortunio, compresi gli assegni per adulti e figli a carico (sezione 8), spetta in generale a partire dal quarto giorno di incapacità. La corresponsione avviene con cadenza settimanale mediante assegno postale. ð Assegno di invalidità e integrazione per impossibilità di praticare un’attività Tale assegno spetta quando il soggetto, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, subisce una perdita di facoltà fisiche o mentali, anche se non è reso incapace di lavorare. Tale 87 assegno deve essere richiesto entro 3 mesi, pena la perdita parziale dello stesso. L’integrazione per impossibilità di praticare un’attività spetta a chi percepisce l’assegno di invalidità, è permanentemente inabile al lavoro e non ha i requisiti per beneficiare dell’indennità di invalidità (cfr. sezione 2 C). ð Assistenza medica Il regime infortuni sul lavoro e malattie professionali copre il costo dell’assistenza medica in aggiunta alle spese già pagate dalle unità sanitarie regionali o alle prestazioni sanitarie (sezione 2). In caso di cure mediche a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, occorre informarne la previdenza sociale entro 6 settimane dall’inizio della cura. ð Prestazioni in caso di decesso Le indennità ai superstiti spettano quando un assicurato muore a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale. Possono essere versate anche a coloro che, al momento del decesso dell’assicurato risultavano a suo carico. L’assicurato doveva in tal caso percepire una pensione di invalidità pari ad un grado di inabilità del 50 % o più, a prescindere dalla causa del suo decesso. Tali prestazioni comprendono: 4. Invalidità La pensione d’invalidità è erogata con cadenza settimanale in luogo dell’indennità di invalidità (sezione 2) all’assicurato che è riconosciuto inabile al lavoro in modo permanente e ha i necessari requisiti contributivi. Per poter beneficiare della pensione d’invalidità occorre avere: — almeno 260 settimane di contributi PRSI versati dal 1953 nonché — almeno 48 settimane di contributi PRSI (versati o accreditati) nell’anno contributivo di riferimento. In linea generale, prima di poter beneficiare della pensione di invalidità il soggetto deve aver percepito per almeno 12 mesi l’indennità d’invalidità, a parte alcuni casi in cui essa spetta prima. La pensione d’invalidità, maggiorata degli assegni per adulti e figli a carico, viene pagata mediante un blocchetto di mandati di pagamento che possono essere incassati ogni settimana presso un qualsiasi ufficio postale o versati direttamente su un conto bancario o tramite trasferimento elettronico, in caso di residenza in Irlanda, o con assegno mensile a favore di chi risiede altrove. 5. Pensioni di anzianità e vecchiaia — una pensione di reversibilità al coniuge superstite; — una pensione agli orfani; — pensioni ai genitori a carico; ð — un contributo funerario. La pensione di anzianità spetta alle persone che hanno raggiunto i 65 anni, abbiano cessato di lavorare a tempo pieno e siano in possesso dei necessari requisiti contributivi. Le indennità devono essere richieste entro tre mesi dalla data del funerale, su un modulo disponibile presso il ministero degli Affari sociali e della famiglia, pena la perdita dell’indennità. ð Pagamento delle prestazioni e diritti maturati in vari Stati membri dell’UE L’assegno di invalidità e le altre prestazioni sopra descritte possono essere erogate anche se il soggetto si reca in un altro Stato membro. Contattare l’ufficio che gestisce le prestazioni con notevole anticipo per permettere che vengano date le disposizioni per la corresponsione in un altro Stato membro. Le prestazioni sono soggette a regole speciali di concessione quando sia stata contratta una malattia professionale nei periodi di lavoro in più di uno Stato membro, nonché per il caso di aggravamento dell’affezione. Rivolgersi al locale ufficio di previdenza sociale se ricorrono i presupposti per l’applicazione di tali regole. 88 Pensione di anzianità In generale, una persona tra i 65 e i 66 anni soddisfa i requisiti per la pensione se non ha redditi per 38,09 EUR (30 IEP) o più per settimana, nel caso di lavoro dipendente, o 3 174,35 EUR (2 500 IEP) o più all’anno, nel caso di lavoro autonomo. I requisiti per il pensionamento non si applicano alle persone di 66 anni o più. Per essere in possesso dei requisiti di contribuzione PRSI, il soggetto deve: — essere stato assicurato prima del raggiungimento dei 55 anni di età; — avere almeno 156 contributi versati; — avere una media annuale minima di 24 settimane di contributi PRSI, versati o accreditati, su un determinato periodo di tempo, o avere una media annuale di 48 settimane di contributi PRSI versati o accreditati a partire dal 1979. IRLANDA È previsto che le condizioni di accesso al diritto ad una pensione di vecchiaia saranno modificate a partire dal 6 aprile 2002: — se l’assicurato compie 65 anni entro il periodo compreso tra il 6 aprile 2002 e il 5 aprile 2012, deve aver versato almeno 260 contributi a tasso intero; — se l’interessato compie 65 anni dopo il 6 aprile 2012, deve aver versato almeno 520 contributi a tasso intero o, se ha versato almeno 260 contributi a tasso intero, può completare i 520 contributi richiesti con versamenti volontari a tasso più elevato. ð Pensione «pro rata» Una pensione proporzionale ai contributi versati è concessa nel caso in cui l’interessato non abbia i requisiti di ammissibilità ad una normale pensione di vecchiaia. Per ottenere il diritto a tale pensione, l’interessato deve aver lavorato o risieduto in un paese che applichi le norme comunitarie in materia o in un paese con il quale l’Irlanda abbia concluso accordi bilaterali in materia di sicurezza sociale. Tale pensione deriverebbe dal cumulo della posizione assicurativa nella sicurezza sociale irlandese con quella di un altro paese. Per calcolare il diritto ad una pensione proporzionale si utilizza una formula speciale. Può inoltre essere versata una pensione in un altro paese nel quale l’interessato abbia lavorato o risieduto, a seconda della decisione adottata in merito dal paese interessato. I requisiti di ammissibilità alla pensione non si applicano dopo l’età pensionabile, vale a dire l’età alla quale viene erogata la pensione contributiva di vecchiaia (cfr. sotto). La pensione di anzianità deve essere richiesta entro 3 mesi prima del raggiungimento dei 65 anni o entro 3 mesi dalla cessazione di un lavoro soggetto ad assicurazione obbligatoria, se ciò avviene dopo i 65 anni. Il modulo su cui va presentata la domanda è disponibile presso i locali uffici dell’assistenza sociale e gli uffici postali. La corresponsione della pensione, maggiorata degli assegni per adulti e figli a carico (sezione 8), avviene mediante un blocchetto di mandati di pagamento che possono essere incassati ogni settimana presso un qualsiasi ufficio postale per chi risiede in Irlanda o tramite pagamento su conto bancario. Il coniuge superstite di un titolare di pensione di anzianità (maggiorata degli assegni per il coniuge) ha automaticamente diritto alla pensione di reversibilità al momento della morte del pensionato. La pensione di anzianità può essere pagata all’estero. Se l’interessato intende andare a vivere IRLANDA all’estero, deve contattare il locale ufficio dell’assistenza sociale di Sligo prima della partenza. ð Pensione di vecchiaia a carattere contributivo Tale pensione viene erogata a partire dal raggiungimento dell’età pensionabile (66 anni) all’assicurato in possesso dei necessari requisiti di contribuzione PRSI. La pensione è cumulabile con redditi da lavoro, ma non con la pensione di anzianità. La pensione contributiva di vecchiaia deve essere richiesta entro 3 mesi prima del raggiungimento dell’età pensionabile, su un modulo reperibile presso i locali uffici dell’assistenza sociale o gli uffici postali. Per essere in possesso dei requisiti di contribuzione PRSI, il soggetto deve: — aver iniziato a versare i contributi della sicurezza sociale prima del raggiungimento dei 56 anni; — avere almeno 156 contributi versati a tasso intero o, se la media annuale è tra 10 e 19, aver versato almeno 260 contributi a tasso intero; — avere una media annuale di almeno 48 contributi completi versati o accreditati a partire dal 1979 fino alla fine dell’anno fiscale precedente a quello del compimento dei 66 anni, per aver diritto alla pensione massima (tale condizione si applica unicamente se l’interessato raggiunge l’età pensionabile il 6 aprile 1992 o in una data successiva); — avere una media annua di almeno 10 settimane di contributi versati o accreditati a partire dal 1953 (o dal momento in cui ha cominciato a svolgere un’attività assicurata) fino alla fine dell’anno fiscale prima dell’anno antecedente a quello del compimento dei 66 anni di età. Se ha pagato una media annua di 10 settimane di contributi a tasso completo, avrà diritto alla pensione minima di vecchiaia (a carattere contributivo). È prevista la modifica dei requisiti per l’ammissibilità ad una pensione di vecchiaia a carattere contributivo a partire dal 6 aprile 2002: — qualora l’interessato compia i 66 anni tra il 6 aprile 2002 e il 5 aprile 2012, dovrà aver versato almeno 260 contributi a tasso completo, a prescindere dalla media annua; — qualora l’interessato compia i 66 anni dopo la data del 6 aprile 2012, dovrà aver versato almeno 520 contributi a tasso completo o, se ha versato almeno 260 contributi completi, potrà completare i 520 richiesti integrandoli con il versamento di contributi volontari ad un tasso più elevato. 89 Chi interrompe l’attività retribuita per assistere un figlio di età fino a dodici anni, oppure una persona disabile, ha diritto di avere fino all’equivalente di 20 anni di siffatti periodi esclusi dal calcolo della media di contributi PRSI versati. La corresponsione della pensione, maggiorata degli assegni per adulti e figli a carico (sezione 8), avviene mediante un blocchetto di mandati di pagamento che possono essere incassati presso un qualsiasi ufficio postale per chi risiede in Irlanda o tramite conto bancario. La pensione contributiva di vecchiaia può essere pagata all’estero. Se il pensionato intende andare a vivere all’estero, deve contattare l’ufficio locale di Sligo o il locale ufficio dell’assistenza sociale prima della partenza. ð Pensioni ridotte Se il soggetto non possiede, nella sua posizione previdenziale in Irlanda, i requisiti contributivi richiesti per la pensione di anzianità o la pensione contributiva di vecchiaia, può comunque beneficiare di una pensione ridotta se ha lavorato in un altro Stato membro dell’UE o dell’EFTA o in un paese con il quale l’Irlanda ha un accordo bilaterale di previdenza sociale. La posizione previdenziale in quel paese può essere sommata alla posizione assicurativa in Irlanda e il soggetto può beneficiare di una pensione di anzianità o di una pensione contributiva di vecchiaia ridotta proporzionalmente. Anche nell’altro paese o negli altri paesi dove ha lavorato il soggetto può aver diritto a una pensione. In tal caso spetta al paese o ai paesi interessati liquidare e pagare la pensione. I paesi con i quali l’Irlanda ha un accordo bilaterale in materia di previdenza sociale sono: Austria, Australia, Canada (Québec), Nuova Zelanda, Svizzera e Stati Uniti. Quanto detto in merito alla pensione di anzianità e alla pensione contributiva di vecchiaia si applica anche alla pensione al coniuge superstite (sezione 6). Ulteriori informazioni su queste pensioni sono disponibili presso tutti gli uffici locali dell’assistenza sociale. In taluni casi le persone che hanno versato contributi PRSI in Irlanda, a tassi pieni o modificati, possono anche beneficiare di una pensione ridotta ai 66 anni di età (o al di sotto dei 66 anni nel caso in cui la persona resti vedova prima di quella età). ð Pensioni a tasso ridotto: pensioni speciali ridotte del 50 % per coloro che hanno versato i contributi prima del 1953 Qualora l’assicurato abbia versato contributi a tasso completo alla sicurezza sociale prima del 90 1953, può ottenere una pensione di vecchiaia (a carattere contributivo) ridotta del 50 % per ottenere la quale dovrà aver versato 260 contributi a tasso completo. Questi 260 contributi possono essere composti: — unicamente da contributi versati prima del 1953 o — dalla somma di contributi versati prima e dopo il 1953. Nel determinare il numero di contributi versati prima del 1953, per ogni due contributi versati ne vengono calcolati tre. ð Periodi assicurativi compiuti al di fuori dell’Irlanda Per soddisfare i requisiti prescritti dalla legge irlandese, possono essere presi in considerazione i periodi assicurativi o equivalenti completati in un altro Stato membro dell’UE o dell’EFTA. Se un pensionato è stato assicurato in un altro Stato membro, la pensione sarà calcolata in conformità con le norme comunitarie. Se il pensionato risiede fuori dell’Irlanda, la richiesta di pensione deve essere presentata all’ente assicurativo pensionistico dello Stato membro di residenza. L’eventuale pensione irlandese spettante sarà corrisposta con mandato di pagamento. 6. Pensioni ai superstiti e agli orfani ð Pensione al coniuge superstite Tale pensione viene erogata al coniuge superstite, indipendentemente dalla sua età, se i requisiti contributivi risultano soddisfatti per quanto riguarda la precedente posizione assicurativa del coniuge e alternativamente la sua posizione assicurativa personale. In breve, i requisiti di contribuzione PRSI sono: — versamento di almeno 156 contributi PRSI prima della data del decesso del coniuge o del raggiungimento dell’età pensionabile e — versamento o accreditamento di una media minima di almeno 39 settimane di contributi PRSI o nei 3 o nei 5 anni fiscali prima del decesso del coniuge o del raggiungimento dell’età pensionabile; — alternativamente, per una pensione minima, versamento o accreditamento di una media minima di almeno 24 settimane di contributi PRSI dal momento in cui il beneficiario ha iniziato a lavorare sino alla fine dell’anno fiscale precedente al decesso del coniuge o al raggiungimento dell’età pensionabile; per la pensione massima, versamento o accredita- IRLANDA mento di una media minima di 48 settimane di contributi PRSI. La pensione di reversibilità cessa quando al coniuge superstite è assegnata una pensione di anzianità o di vecchiaia pari o superiore, o contrae nuovo matrimonio o convive con un nuovo compagno. La pensione deve essere chiesta entro 3 mesi dal decesso del coniuge, compilando l’apposito modulo disponibile presso qualsiasi ufficio locale dell’assistenza sociale o ufficio postale. La corresponsione della pensione, maggiorata degli assegni per adulti e figli a carico (sezione 8), avviene mediante un blocchetto di mandati di pagamento che possono essere incassati ogni settimana presso un qualsiasi ufficio postale a scelta del beneficiario che risiede in Irlanda o su un conto bancario tramite transazione elettronica dei fondi (EFT). La pensione di reversibilità può essere pagata all’estero. Se il beneficiario di tale pensione intende andare a vivere all’estero, deve contattare il locale ufficio delle pensioni di Sligo (PSO) prima della partenza. Per soddisfare i requisiti prescritti dalla legge irlandese, possono essere presi in considerazione i periodi assicurativi o equivalenti completati in un altro Stato membro dell’UE o dell’EFTA. Se il coniuge superstite è stato assicurato in un altro Stato membro, la sua pensione è calcolata in conformità alle norme comunitarie. ð Indennità agli orfani a carattere contributivo L’indennità contributiva agli orfani spetta se entrambi i genitori sono deceduti o se un genitore è deceduto e l’altro ha abbandonato il figlio, non ha potuto farsene carico o si è rifiutato di farlo. Il genitore o il patrigno o la matrigna devono avere versato almeno 26 contributi PRSI. ð Assegno in caso di morte ulteriori informazioni, l’interessato deve contattare il ministero degli Affari sociali e della famiglia (sezione 11). ð Pagamento di indennità e pensioni dopo il decesso Se il defunto percepiva una delle seguenti prestazioni: — sussidio di invalidità; — pensione di invalidità; — indennità di disoccupazione; — indennità per infortunio; — pensione di anzianità; — pensione di vecchiaia a carattere contributivo; — indennità di prepensionamento; — contributo di disoccupazione; — sussidio per incapacità; — pensione di non vedente; — indennità supplementare della sicurezza sociale; — supplemento per incapacità lavorativa; e se questa era maggiorata per un adulto a carico (sezione 8) o avrebbe dovuto essere maggiorata se il coniuge del deceduto non fosse stato titolare di una pensione di vecchiaia (non contributiva), un’indennità di assistenza o una pensione per non vedenti, la somma corrisposta al deceduto continua per 6 settimane dopo il decesso. Occorre presentare una richiesta, informando del decesso il locale ufficio dell’assicurazione sociale. Quando muore una persona a carico, per la quale l’indennità d’invalidità, l’indennità di disoccupazione o l’indennità per infortunio era o avrebbe dovuto essere maggiorata se la persona non avesse beneficiato di una pensione di vecchiaia (non contributiva) o di una pensione per non vedenti, la maggiorazione per adulto a carico continua ad essere corrisposta al coniuge superstite per 6 settimane dopo il decesso. L’assegno spetta in caso di morte: — di un assicurato; — del coniuge di un assicurato; — del coniuge superstite di un assicurato; — del figlio (minore di 18 anni) di un assicurato. Quando muore un figlio a carico per il quale spettava la maggiorazione delle prestazioni previdenziali, tale maggiorazione continua ad essere corrisposta al titolare per 6 settimane dopo il decesso. Al decesso di un adulto, l’assegno può essere erogato sulla base della posizione contributiva del defunto o del coniuge del defunto. Al decesso di un figlio, l’assegno spetta ai genitori o alla persona con cui viveva abitualmente il figlio a condizione che soddisfi i requisiti di contribuzione PRSI. 7. Disoccupazione La domanda va presentata entro dodici mesi dalla data del decesso, su un modulo disponibile presso qualsiasi ufficio dell’assistenza sociale locale. Per IRLANDA L’indennità di disoccupazione viene pagata ogni settimana agli assicurati durante i periodi di disoccupazione. Per poterne beneficiare il soggetto deve: — soddisfare i requisiti di contribuzione PRSI; — essere in grado di lavorare e disponibile a farlo; 91 — essere alla ricerca attiva di lavoro. Possono essere presi in considerazione i periodi assicurativi o equivalenti completati in un altro Stato membro dell’UE o dell’EFTA, a condizione che l’interessato abbia versato in Irlanda, dal momento dell’arrivo o del ritorno in tale paese, almeno un contributo previdenziale. In certi casi una persona può perdere i requisiti di ammissibilità per determinati periodi, ad esempio se ha perso il lavoro per comportamento scorretto o se ha rifiutato l’offerta di un’occupazione confacente. Generalmente l’indennità di disoccupazione spetta a partire dal quarto giorno di disoccupazione. Tuttavia, se il soggetto ha presentato richiesta di indennità di malattia o disoccupazione nelle 13 settimane precedenti, il pagamento scatta a partire dal 1o giorno di disoccupazione. Di solito l’indennità di disoccupazione viene corrisposta fino a 390 giorni; tuttavia essa può essere erogata fino all’età pensionabile (66 anni) se il soggetto ha più di 65 anni e se ha versato almeno 156 contributi durante la sua vita lavorativa. L’indennità deve essere richiesta dal primo giorno di disoccupazione. L’interessato deve presentare domanda al locale ufficio della sicurezza sociale. La richiesta può essere fatta per posta se la distanza è superiore ai 10 chilometri (6 miglia). I moduli per l’imposta sul reddito, quali il modulo P 60 (dichiarazione di fine anno), possono essere richiesti per determinare l’ammissibilità alle prestazioni. L’indennità di disoccupazione viene corrisposta settimanalmente a posteriori tramite vaglia postale riscosso presso un ufficio postale, tramite assegno o trasferimento diretto sul conto bancario dell’interessato. Se il soggetto percepisce un’indennità di disoccupazione in Irlanda ed intende recarsi in un altro Stato membro in cerca di lavoro, o se intende venire in Irlanda a cercare lavoro mentre percepisce un’indennità di disoccupazione in un altro Stato membro, deve consultare le norme comunitarie. ð Liquidazione in caso di licenziamento per esubero La maggior parte dei lavoratori assicurati beneficia del regime previsto per il caso di licenziamento per esubero che è gestito dal Department of Enterprise, Trade and Employment. Un lavoratore dipendente assicurato che perde il lavoro per licenziamento per esubero ha diritto, se possiede determinati requisiti, al pagamento di una somma forfettaria il cui importo viene calcolato prendendo come riferimento la sua anzianità di servizio presso il datore di lavoro 92 che ha ridotto il personale, la sua età e la retribuzione al momento in cui è stato licenziato. Si parla di licenziamento per esubero quando è dovuto alla totale o parziale cessazione dell’attività dell’azienda o ad una riduzione del personale necessario al datore di lavoro e avente le caratteristiche e qualifiche del lavoratore in questione. È da notare tuttavia che il diritto a beneficiare del regime dipende dall’anzianità di servizio presso un datore di lavoro in Irlanda e non dalle contribuzioni. Le disposizioni dei regolamenti comunitari sul cumulo dei periodi assicurativi non si applicano a queste prestazioni. Se una persona riceve a questo titolo una somma superiore a 19 046,07 EUR (15 000 IEP), può perdere il diritto all’indennità di disoccupazione per un periodo fino a nove settimane, a meno che l’interessato abbia 55 anni o più. 8. Assegni familiari ð Assegni per figli a carico Gli assegni per i figli a carico, che non dipendono né dall’assicurazione né dalla situazione patrimoniale dell’interessato, spettano per ciascun figlio minore di 16 anni. Il limite di età passa a 19 anni se il figlio frequenta una scuola a tempo pieno o è inabile. Se il soggetto presta un lavoro soggetto ad assicurazione in Irlanda o percepisce un’indennità o una pensione ai sensi della legge irlandese, può beneficiare degli assegni per i figli a carico del ministero degli Affari sociali e della famiglia anche se i figli risiedono in un altro Stato membro. L’assegno viene corrisposto mensilmente a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il figlio nasce o viene a vivere in Irlanda. Generalmente la richiesta deve essere fatta dal genitore entro 3 mesi dalla data suddetta, su un modulo disponibile presso tutti i locali uffici della sicurezza sociale. In caso di parti gemellari o plurimi, al genitore/ tutore spetta una speciale indennità forfettaria al momento della nascita, al compimento dei 4 anni e dei 12 anni di età. ð Sussidio di adozione Si tratta di un’indennità corrisposta ad una persona sola che intenda adottare un figlio. È destinato sia ai lavoratori dipendenti che ai lavoratori autonomi che siano in possesso di determinati requisiti di contribuzione PRSI nella propria carriera assicurativa. Un lavoratore può ottenere tale sussidio se adotta un figlio ed ha diritto anche al congedo per adozione conformemente alla legge sul congedo di adozione del IRLANDA 1995, purché soddisfi i requisiti di contribuzione PRSI. ð Assegni per persone a carico I requisiti per l’ammissibilità al sussidio sono i seguenti: — l’interessato deve essere un lavoratore dipendente a tempo pieno, con un orario settimanale di almeno 19 ore o di 38 ore o più nell’arco dei 15 giorni; — deve avere almeno un figlio avente diritto, convivente e a carico parzialmente o interamente; — il reddito dell’interessato non deve superare un tetto stabilito. Gli uomini e le donne hanno pari diritti per quanto riguarda il rispettivo coniuge e i figli a carico. Gli assegni per gli adulti a carico sono distinti da quelli per i figli a carico che in alcuni casi vengono ripartiti tra i genitori. — Adulti a carico: se il soggetto è coniugato, o convive con altra persona e mantiene il coniuge/convivente, questi è considerato a suo carico e il soggetto può richiedere un assegno per detta persona, a condizione che siano soddisfatti determinati requisiti. Se il soggetto non è coniugato, è vedovo o separato dal coniuge e non mantiene o non è mantenuto da detto coniuge, può beneficiare di una maggiorazione per la persona che è totalmente o sostanzialmente mantenuta dall’interessato e che si prende cura del figlio a suo carico che vive con lui, a condizione che detta persona abbia un’età superiore ai 16 anni. — Figli a carico: è prevista altresı̀ una maggiorazione per ciascun figlio a carico. Un figlio minore di 18 anni che vive con il genitore è considerato a suo carico. Se il genitore percepisce una pensione o un’indennità di disoccupazione a lungo termine, il figlio tra i 18 e i 22 anni continua ad essere considerato a suo carico se frequenta a tempo pieno una scuola diurna. In talune circostanze, può essere concessa una maggiorazione degli assegni familiari per i figli a carico di più di 18 anni, per un periodo di 3 mesi dopo che essi hanno completato le scuole secondarie. I figli possono restare a carico dell’interessato fino ai 22 anni, purché studenti a tempo pieno. Per lavoro a tempo pieno si intende un impiego di almeno tre mesi consecutivi. I lavori occasionali, come il lavoro stagionale o i programmi statali, non sono considerati lavori a tempo pieno. 9. Indennità a carattere non contributivo Per ottenere il sussidio l’interessato deve: — aver almeno 39 settimane di contributi PRSI versati nei 12 mesi immediatamente precedenti alla data di adozione del bambino o — avere almeno 39 settimane di contributi PRSI versati da quando ha cominciato a lavorare e avere 39 settimane di contributi versati o accreditati nell’anno in questione, antecedente all’anno in cui prende inizio il congedo di adozione. Il sussidio di prima della adozione e il gno postale o ð adozione va richiesto 5 settimane data prevista del congedo per pagamento effettuato tramite assedirettamente su un conto bancario. Assegno integrativo del reddito familiare L’assegno integrativo del reddito familiare (Family Income Supplement — FIS) costituisce un pagamento settimanale, esentasse, effettuato alle famiglie, famiglie monoparentali incluse, i cui redditi da lavoro sono bassi. I punti principali che vengono presi in considerazione nel calcolo del reddito sono: — il reddito imponibile (il salario lordo dedotto delle imposte, il PRSI del lavoratore, i contributi ai fondi pensione (coniuge/convivente); — qualsivoglia reddito extra (del coniuge/del convivente) da lavoro (straordinario, premi, bonifici, commissioni ecc.); il reddito (del coniuge/del convivente) da lavoro autonomo; — il reddito (del coniuge/del convivente) da pensioni da lavoro; — qualsivoglia altro reddito (del coniuge/del convivente) che includa aiuti della sicurezza sociale o versamenti dei servizi sanitari, ad eccezione di quelli non previsti dalla legge (ad esempio, il sussidio per figlio a carico). IRLANDA Se una persona risiede in Irlanda e non ha contributi sufficienti per beneficiare dell’assicurazione sociale o ha esaurito il suo diritto, ha però titolo a beneficiare di un sussidio a carattere non contributivo. Le somme erogate dall’assistenza sociale spettano a chi versi in condizioni disagiate, comprovate da accertamento specifico dei suoi mezzi. Le indennità a carattere non contributivo comprendono: — il sussidio di disoccupazione, pagabile alle persone che non hanno i requisiti per beneficiare dell’indennità di disoccupazione; — la pensione non contributiva di vecchiaia, pagabile alle persone che non hanno i requisiti per beneficiare di una pensione contributiva di vecchiaia; 93 — — — — — — — il sussidio di incapacità; la pensione per i non vedenti, pagabile ai non vedenti che hanno compiuto i 18 anni di età; la pensione non contributiva di reversibilità, pagabile al coniuge superstite che non ha i requisiti per beneficiare di una pensione contributiva di reversibilità; la pensione non contributiva agli orfani, pagabile agli orfani nei casi in cui non venga erogato l’assegno contributivo per gli orfani; l’assegno al nucleo monoparentale; l’indennità di assistenza, pagabile alle persone che assistono gli anziani o gli invalidi; l’integrazione del reddito familiare, pagabile ai nuclei bi- e monoparentali che abbiano un lavoro di almeno 19 ore alla settimana o 38 ore nell’arco dei 15 giorni. 10. Decisioni riguardo alle domande presentate I funzionari responsabili prendono le decisioni riguardo alle domande presentate per l’ottenimento degli aiuti dell’assistenza sociale gestite dal ministero degli Affari sociali e della famiglia e in materia di assicurazioni professionali. nati dalle organizzazioni sindacali e del datore di lavoro per assistere il funzionario dell’ufficio ricorsi. 11. Altre informazioni Le aliquote di contribuzione PRSI e i livelli delle prestazioni, pensioni e indennità sono soggetti a frequenti cambiamenti. Le aliquote attualmente in vigore sono riportate nel Rates Booklet (SW 19), pubblicazione disponibile gratuitamente presso i locali uffici della sicurezza sociale. Informazioni più dettagliate sui regimi gestiti dal ministero degli Affari sociali e della famiglia sono contenute nell’opuscolo Guide to Social Welfare Services (SW 4), disponibile gratuitamente presso i locali uffici della sicurezza sociale. La guida contiene inoltre un elenco dei centri d’informazione locali, gli indirizzi dei locali uffici della sicurezza sociale, un elenco degli uffici che gestiscono l’assistenza sanitaria e un elenco dei fogli informativi che esaminano in dettaglio vari aspetti dei regimi previdenziali. I fogli informativi sono disponibili gratuitamente presso i locali uffici della sicurezza sociale locale o presso: Le decisioni relative alla abilitazione a pagare per le prestazioni sanitarie (sezione 2) vengono prese ad esclusivo giudizio del direttore generale dell’unità sanitaria (Health Board). Servizio informazione La decisione del funzionario del ministero degli Affari sociali e della famiglia può essere impugnata entro 21 giorni dal ricevimento della decisione, previa notifica al ministero stesso che la trasmette all’ufficio ricorsi della previdenza sociale, servizio che opera autonomamente dal ministero. Se lo ritiene opportuno, tale ufficio può procedere ad un’audizione orale dell’interessato che può intervenire di persona e deporre oppure inviarvi un proprio rappresentante. Aras Mhic Dhiarmada Dublin 1 Ireland Tel. (353-1) 874 84 44 E-mail: [email protected] L’audizione orale è informale e tenuta a porte chiuse. Vi presenziano il funzionario dell’ufficio ricorsi, il ricorrente o il suo rappresentante che possa fornire elementi a sostegno delle proprie ragioni. Per certi casi, sono ammessi anche i testimoni che il funzionario desideri interrogare per avere tutti i dettagli della situazione. Il funzionario del ministero degli Affari sociali che ha preso la decisione deve motivare le ragioni del rifiuto della domanda. Il ricorrente deve aver modo di esporre le sue osservazioni in merito e di presentare appello. Department of Social, Community and Family Affairs ð Altri uffici citati nella presente guida Department of Enterprise, Trade and Employment Davitt House 65A Adelaide Road Dublin 2 Ireland Department of Health and Children Hawkins House Hawkins Street Dublin 2 Ireland Health & Safety Authority 10 Hogan Place Dublin 2 Ireland Quando le vertenze riguardano l’indennità o il sussidio di disoccupazione, possono presenziare all’audizione anche i cosiddetti Assessors nomi- 94 IRLANDA ð Uffici che gestiscono l’assistenza sanitaria Unità sanitaria Area Indirizzo del funzionario responsabile Eastern Regional Health Authority Dublin City and County, Counties Kildare and Wicklow Canal House, Canal Road Dublin 6 Midland Counties Laois, Longford, Offaly, and Westmeath Arden Road Tullamore, County Offaly Mid-Western Limerick City and County, Counties Clare and Tipperary (N.R.) 31-33 Catherine Street Limerick North-Eastern Counties Cavan, Louth, Meath and Monaghan Navan Road, Kells, County Meath North-Western Counties Donegal, Leitrim and Sligo Manorhamilton, County Leitrim South-Eastern Waterford City and County, Counties Carlow, Kilkenny, Tipperary (S.R.) and Wexford Lacken, Dublin Road, Kilkenny Southern Cork City and County and County Kerry Cork Farm Centre, Dennehys Cross, Wilton Road, Cork Western Counties Galway, Mayo and Roscommon Merlin Park Regional Hospital, Galway IRLANDA 95 ITALIA 1. Introduzione La presente parte della guida illustra gli aspetti salienti del sistema di previdenza sociale italiano. Altre informazioni possono essere richieste ai competenti organismi assicurativi, il cui elenco è riportato nella sezione 2, Enti previdenziali. Nelle sezioni successive il lavoratore può reperire informazioni relative a: — assicurazione malattia e maternità e assicurazione contro la tubercolosi (sezione 3); — assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (sezione 4); — assicurazione generale obbligatoria, invalidità, vecchiaia e superstiti (sezioni 5-7); — trattamenti di disoccupazione (sezione 8); — trattamenti di famiglia (sezione 9). ð Iscrizione al regime generale obbligatorio Per il lavoratore dipendente, è il datore di lavoro che deve adempiere a tutte le formalità necessarie. Il lavoratore autonomo invece deve iscriversi personalmente presso l’ente previdenziale competente. Questi enti sono descritti nella seguente sezione 2. ð Contributi effettivi Lavoratori dipendenti I contributi sono calcolati applicando alle retribuzioni corrisposte in ciascun periodo di paga le aliquote fissate dalla legge. L’entità dell’aliquota varia a seconda del settore di attività dell’azienda (industria, commercio, artigianato, credito, assicurazioni ecc.) e a seconda della qualifica, del numero dei dipendenti, della collocazione territoriale ecc. Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro. Restano escluse soltanto le voci tassativamente previste dalla legge. La retribuzione unitaria (oraria, giornaliera, mensile a seconda della tipologia del rapporto di lavoro) non può essere inferiore al limite minimo stabilito per la categoria cui il lavoratore appartiene. I contributi sono versati all’INPS dal datore di lavoro, anche per la parte a carico del lavoratore. ITALIA I versamenti vengono effettuati tramite i modelli di pagamento unificato presso gli sportelli bancari, le agenzie postali, i concessionari della riscossione. La data entro cui deve essere effettuato il versamento è il 15 del mese di scadenza e cioè di norma il 15 del mese successivo a quello cui si riferiscono le retribuzioni. Le denunce mensili vengono presentate tramite l’intermediario presso il quale viene effettuato il versamento ovvero, in determinati casi, direttamente all’INPS. Nel modulo DM 10/2 possono essere portate a conguaglio le somme anticipate dal datore di lavoro al lavoratore per conto dell’istituto (integrazione salariali, indennità di malattia, maternità, assegno per il nucleo familiare ecc.) Dal 1999 per le retribuzioni corrisposte nel 1998 è prevista la dichiarazione nominativa unificata INPS-FISCO. Lavoratori autonomi Dall’1 gennaio 1993 il contributo è calcolato sulla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale il contributo si riferisce. Il contributo è dovuto anche dai collaboratori familiari; questi ultimi versano un’aliquota ridotta se sono di età inferiore a 21 anni. Sono inoltre previsti un minimale di reddito annuo ed un massimale entro cui versare i contributi. Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, sempre a decorrere dall’1 luglio 1990, il contributo è dovuto esclusivamente in percentuale sul reddito medio convenzionale imponibile (stabilito anno per anno con apposito decreto ministeriale) e per ciascuna delle quattro fasce di reddito istituite dalla legge e alle quali sono assegnate le aziende in funzione del loro reddito agrario. La percentuale di prelievo ordinario è ridotta per le aziende ubicate nei territori montani o nelle zone agricole svantaggiate. A partire dall’1 gennaio 1993 i contributi per le prestazioni del servizio sanitario nazionale sono riscossi direttamente dall’erario, con la dichiarazione annuale dei redditi. ð Contributi volontari Gli assicurati che interrompano o cessino la loro attività lavorativa, sia alle dipendenze di terzi che autonoma, possono conservare o perfezionare i diritti derivanti dall’assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti mediante il versamento di contributi volontari, i quali per legge sono equiparati a quelli obbligatori. 97 L’autorizzazione al versamento è subordinata al possesso del seguente requisito: contributi pari a tre anni nei cinque anni antecedenti la data della domanda. L’autorizzazione decorre dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda per i lavoratori autonomi e non è soggetta a decadenza. Viene assegnato un importo di contribuzione in base alla retribuzione media dell’ultimo anno precedente il rilascio dell’autorizzazione con l’osservanza di un limite minimo corrispondente al 40 % dell’importo del trattamento minimo di pensione vigente all’1 gennaio di ciascun anno. I versamenti effettuati per una classe inferiore a quella attribuita comportano la riduzione proporzionale del numero di settimane riconoscibili in favore dell’assicurato. I contributi sono versati per periodi trimestrali con bollettini di conto corrente postale pagabili anche presso gli sportelli bancari autorizzati. ð Contributi per riscattare periodi non coperti da assicurazione Per taluni periodi non coperti da assicurazione, il soggetto può scegliere di versare uno speciale contributo a «riscatto» dei predetti periodi, a condizione che la mancata assicurazione fosse dovuta ad una delle poche attività per cui è previsto il riscatto, ad esempio gli anni di studio universitario in corso, nonché i periodi di lavoro all’estero in paesi con i quali l’Italia non ha accordi in materia di previdenza sociale. Inoltre, se ha già versato contributi per 5 anni, il soggetto può riscattare i periodi di assenza facoltativa per maternità o i periodi di assistenza a portatori di handicap durante i quali non abbia lavorato. ð Contributi figurativi In talune situazioni possono essere accreditati contributi anche se non sono stati effettivamente versati. I contributi figurativi sono utili sia per raggiungere il diritto a pensione, sia per aumentarne l’importo. Per raggiungere il diritto alla pensione di anzianità con 35 anni di contribuzione sono utili i contributi figurativi per malattia e per disoccupazione; per la pensione di anzianità con 40 anni di contribuzione, invece, sono utili tutti i periodi di contribuzione figurativa. I contributi figurativi vengono accreditati per: — servizio militare; — persecuzione politica o razziale; — malattia e infortunio; — disoccupazione; — tubercolosi; — gravidanza e puerperio; 98 — — — — — cassa integrazione guadagni; mobilità; calamità naturali; donazione gratuita di sangue; aspettativa per cariche pubbliche o sindacali. 2. Enti previdenziali I diversi tipi di assicurazione sono gestiti dai seguenti enti. ð Assicurazione malattia (compresa tubercolosi) e maternità Le prestazioni sanitarie (cure mediche) vengono fornite dall’Azienda sanitaria locale (ASL) del luogo di residenza dell’assicurato. L’ASL fa parte del servizio sanitario nazionale. Ad ogni cambio di residenza, l’assicurato dovrà iscriversi presso l’ASL del nuovo luogo di residenza. Nel caso della gente di mare o del personale di volo dell’aviazione civile l’assistenza sanitaria viene gestita da uno speciale ufficio del ministero della Sanità, l’Ufficio di sanità marittima o aerea. Le indennità di malattia e maternità vengono erogate dall’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Nel caso dei marittimi tali prestazioni sono erogate dall’Istituto di previdenza per il settore marittimo (Ipsema) ð Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali Le prestazioni sanitarie vengono fornite dagli stessi enti previsti dall’assicurazione malattia. Le prestazioni economiche per le vittime di infortuni sul lavoro e di malattie professionali vengono erogate dalla sede provinciale dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Nel caso dei marittimi e del personale di volo dell’aviazione civile, tali prestazioni sono erogate dalla cassa marittima presso la quale l’assicurato è iscritto. ð Assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti (pensioni) La quasi totalità dei lavoratori dipendenti del settore privato ed alcune categorie dei dipendenti pubblici sono obbligatoriamente assicurati all’INPS contro i rischi di vecchiaia, invalidità, morte, disoccupazione, tubercolosi e malattia. Sono obbligatoriamente assicurate — limitatamente ai rischi di vecchiaia, invalidità e morte — anche le seguenti categorie di lavoratori autonomi: coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani e commercianti, nonché le ostetriche iscritte nell’albo professionale ed esercenti la ITALIA libera professione e gli imprenditori agricoli a titolo principale. Hanno la stessa tutela assicurativa dei lavoratori dipendenti i lavoratori addetti ai servizi domestici, meno che per le prestazioni economiche di malattia, ed i lavoratori a domicili, meno che per i trattamenti di integrazione salariale. Sono, infine, gestite dall’INPS alcune casse e fondi speciali di previdenza riguardanti particolari categorie di lavoratori: ferrotranviari, esattoriali, dazieri, telefonici, dipendenti dell’Enel, delle aziende elettriche private, delle aziende del gas private e delle aziende di navigazione aerea, nonché i ministri di culto sia cattolici che di diversa confessione. In Italia operano, attualmente, i seguenti enti. ð Enti previdenziali e assistenziali pubblici — Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS); Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL); Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica (INPDAP); Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA); Istituto postelegrafonici (IPOST); Istituto nazionale di previdenza dirigenti aziende industriali (INPDAI); Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS); Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (ENPAF). — — — — — — — ð — — — — — — — — — ITALIA Enti previdenziali e assistenziali privatizzati Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei veterinari (ENPAV); Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (ENPAIA); Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (INARCASSA); Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense; Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti (CNPADC); Cassa nazionale del notariato; Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici (ENPAM); Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (ENPACL); Opera nazionale assistenza orfani sanitari italiani (ONAOSI); — — — — — — — — Fondo agenti spedizionieri corrieri (FASC); Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI); Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR); Ente nazionale di assistenza agenti rappresentanti del commercio (ENASARCO); Ente di previdenza ed assistenza psicologi (ENPAP); Ente nazionale di previdenza ed assistenza periti industriali (EPPI); Cassa nazionale di previdenza ed assistenza biologi (ENPAB); Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategorie per agronomi e forestali, chimici, geologi (EPAB). 3. Malattia e maternità Il regime previdenziale di malattia e maternità dà diritto ai seguenti tipi di prestazioni: — prestazioni in natura (prestazioni sanitarie) in caso di malattia (sezione A); — prestazioni supplementari. Trattasi di speciali tipi di prestazioni sanitarie; — prestazioni economiche in caso di incapacità al lavoro per malattia (sezione B); — prestazioni sanitarie ed economiche per astensione dal lavoro dovuta a maternità (sezione C); — esiste inoltre un regime speciale per la tubercolosi (sezione D). ð Condizioni generali per maturare il diritto alle prestazioni I cittadini italiani e i cittadini di altri Stati membri dell’UE hanno diritto alle prestazioni per malattia e maternità se risiedono in Italia e sono iscritti presso l’ASL della loro zona di residenza. Nel caso in cui l’assicurato risieda in Italia e riceva cure mediche in un altro Stato membro o percepisca prestazioni economiche di malattia in Italia ma risieda in un altro Stato membro, si applicano le regole comunitarie. A. PRESTAZIONI SANITARIE IN NATURA (CURE MEDICHE) Tutti gli italiani residenti in Italia nonché gli stranieri che lavorano in Italia e le persone a loro carico hanno diritto all’assistenza sanitaria. Le prestazioni sanitarie comprendono: — cure fornite da un medico generico a domicilio o presso il suo ambulatorio; — cure specialistiche pediatriche e ostetriche/ ginecologiche; 99 — — — cure specialiste (comprese cure dentistiche) in strutture esterne pubbliche e in strutture esterne private convenzionate con il servizio sanitario nazionale; ricovero in ospedale (compreso per il parto) in strutture mediche pubbliche (ospedali, cliniche ecc.) e in strutture mediche private convenzionate con il servizio sanitario nazionale; medicinali e prodotti farmaceutici. L’assistenza sanitaria spetta per un periodo di tempo illimitato. ð Modalità di prestazione dell’assistenza sanitaria L’assistenza sanitaria può essere prestata direttamente o indirettamente. Nel primo caso le cure mediche o i medicinali vengono forniti gratuitamente dall’ASL o da medici o farmacisti autorizzati. La prestazione è indiretta, invece, quando il paziente paga inizialmente il costo delle prestazioni ricevute e ne ottiene successivamente il rimborso. Generalmente, l’assistenza sanitaria viene fornita direttamente attraverso le strutture e i servizi gestiti dalle unità sanitarie locali. ð Assistenza medica generica L’assistenza generica viene fornita direttamente presso l’ambulatorio del medico curante o al domicilio del paziente se questi è degente. Il paziente può rivolgersi soltanto al medico generico che ha scelto o, in sua assenza, al suo sostituto. In caso di assenza temporanea dal luogo di residenza o di permanenza, è possibile, in casi di emergenza, rivolgersi a un qualsiasi dottore convenzionato con il servizio sanitario, ma il paziente dovrà sostenere direttamente il costo di tali cure che gli sarà rimborsato entro i limiti delle tariffe fissate. Per i casi di emergenza esiste un servizio di guardia medica notturno, alla domenica e durante le festività. L’assistenza pediatrica è fornita fino ai 12 anni di età. ð Medicinali I prodotti farmaceutici vengono forniti direttamente contro presentazione della prescrizione medica al farmacista. La prescrizione può essere rilasciata da un medico generico o da uno specialista che operi nel quadro delle strutture del servizio sanitario. La maggior parte dei medicinali è elencata nel prontuario terapeutico, che riporta due categorie distinte di medicinali. La prima categoria è totalmente gratuita e comprende i medicinali per la cura di situazioni di urgenza, malattie ad alto rischio e in presenza di patologie invalidanti e croniche. Per gli altri medicinali, si deve pagare una parte del costo direttamente al 100 farmacista al momento dell’acquisto del medicinale. Per ciascuna prescrizione medica si deve pagare un importo fisso. Se un medico prescrive un medicinale che non è compreso nel prontuario terapeutico, il relativo costo è a carico del paziente. ð Cure specialistiche e cure ospedaliere L’assistenza specialistica viene fornita direttamente in strutture esterne dell’ASL locale di appartenenza o presso strutture private convenzionate con il servizio sanitario. Le persone che fruiscono di tale assistenza devono pagare parte del costo dei servizi diagnostici e di laboratorio. L’assistenza ospedaliera è fornita gratuitamente negli ospedali e nelle cliniche private convenzionate con il servizio sanitario. Salvo che nei casi di emergenza, per l’accettazione in ospedale occorre presentare la richiesta del medico generico. L’ammissione a cliniche private convenzionate con il servizio sanitario è soggetta ad autorizzazione preventiva da parte dell’unità sanitaria locale di appartenenza. Il ricovero in ospedale è gratuito. Tuttavia, se il paziente richiede attrezzature particolari (camera singola, telefono, televisione), deve pagarne il costo addizionale. ð Prestazioni supplementari Le prestazioni supplementari sono in generale indirette e ne è rimborsata solo parte del costo. Trattasi esclusivamente delle cure termali, cure specifiche ortopediche e protesi e di talune prestazioni di diagnostica strumentale. Per beneficiarne occorre presentare domanda all’unità sanitaria locale di appartenenza, corredata da una relazione del medico curante. ð Modalità per beneficiare dell’assistenza sanitaria L’assistenza sanitaria spetta a chi è iscritto presso l’ASL del proprio luogo di residenza. Al momento dell’iscrizione l’interessato sceglie il proprio medico curante da un elenco di dottori convenzionati con il servizio sanitario nazionale. In caso di necessità, il soggetto deve recarsi nell’ambulatorio del medico curante o, se degente, può chiedere la visita a domicilio. B. PRESTAZIONI ECONOMICHE ð Indennità di malattia È un’indennità sostitutiva del salario che viene erogata ai lavoratori in caso di malattia a partire dal quarto giorno del verificarsi dell’evento (non sono, cioè, indennizzabili i primi 3 giorni, salvo ricaduta). Il periodo massimo indennizzabile è di ITALIA 180 giorni nell’anno solare, con ulteriori limitazioni per i lavoratori a tempo determinato. L’indennità, fatta eccezione per alcune categorie di lavoratori, viene corrisposta direttamente dal datore di lavoro e posta a conguaglio con le somme che devono essere versate all’INPS a titolo di contribuzione. L’importo delle prestazioni è, di massima, pari al 50 % della retribuzione per i primi venti giorni di malattia, per passare al 66,66 % dopo il ventesimo giorno. Molti contratti di lavoro prevedono un’integrazione dell’indennità a carico del datore di lavoro. Per attestare lo stato di malattia, il lavoratore deve farsi rilasciare dal medico curante la prescritta certificazione redatta in due copie, entro due giorni dal relativo rilascio invierà all’INPS (sede competente per residenza) la prima copia recante, oltre, naturalmente, alla prognosi, la diagnosi della malattia e al datore di lavoro la seconda (attestato) relativa alla sola durata della malattia stessa. In caso di assenza ingiustificata del lavoratore alla visita di controllo è prevista la perdita totale dell’indennità di malattia fino a dieci giorni e la riduzione al 50 % per il restante periodo nell’ipotesi di seconda assenza. L’indennità non viene corrisposta per i giorni di ritardo nella trasmissione della certificazione. C. PRESTAZIONI PER MATERNITÀ Le prestazioni per maternità comprendono cure mediche e indennità economiche. Per quanto riguarda le cure mediche, valgono le regole generali descritte nella precedente sezione A. Le cure ostetriche generiche vengono fornite direttamente e gratuitamente presso le strutture dell’unità sanitaria locale. Possono essere prestate anche a domicilio da levatrici convenzionate con il servizio sanitario. ð Viene anche corrisposta direttamente dall’INPS alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e esercenti attività commerciali) una indennità giornaliera di maternità, per i due mesi antecedenti la data presunta e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto. D. ASSICURAZIONE CONTRO LA TUBERCOLOSI Le persone affette da tubercolosi sono coperte da un regime speciale nonché dal regime malattia e maternità (sezioni A, B e C precedenti). Il regime speciale comprende cure mediche e prestazioni economiche. Per quanto riguarda le cure mediche, valgono le regole generali illustrate nella precedente sezione A. ð L’indennità ammonta, per il periodo di astensione obbligatoria, all’80 % della retribuzione. Dopo tale periodo la lavoratrice madre (o, in alternativa, il lavoratore padre) può, nel primo anno di vita del bambino, chiedere di astenersi dal lavoro per un periodo, anche non continuativo, della durata Indennità antitubercolari Sono prestazioni di natura economica corrisposte ai lavoratori ed ai loro familiari (coniuge, figli, fratelli, sorelle, genitori ed assimilati) affetti da tubercolosi, a determinate condizioni, sempreché l’assicurato possa far valere almeno un anno di contribuzione nell’intera vita lavorativa. Le prestazioni in questione comprendono: — l’indennità giornaliera, durante il periodo delle cure, qualora l’interessato non abbia diritto all’intera retribuzione; — l’indennità postsanatoriale, alla fine del ricovero o della cura ambulatoriale, che abbiano avuto durata non inferiore a sessanta giorni, per un periodo di due anni; nel caso di cura ambulatoriale, l’interessato non deve avere prestato attività lavorativa per almeno sessanta giorni anche non continuativi; — l’assegno di cura o di sostentamento di durata biennale, per gli assistiti la cui capacità di guadagno in occupazioni confacenti alle loro attitudini sia ridotta a meno della metà per effetto o in relazione alla malattia tubercolare e che non percepiscano una normale retribuzione continuativa ed a tempo pieno; tale assegno è rinnovabile di biennio in biennio, senza limiti temporali, in presenza dei suddetti requisiti; — l’assegno natalizio, qualora l’interessato fruisca di assistenza antitubercolare, sanitaria o economica, anche per un solo giorno nel mese di dicembre. Indennità di maternità Spetta alle lavoratrici dipendenti che si astengono obbligatoriamente dal lavoro nei due mesi precedenti la data presunta e nei tre mesi successivi la data effettiva del parto. Spetta alle lavoratrici che sono madri adottive o affidatarie di minori di età inferiore a 6 anni per un massimo di 3 mesi. Anche questa indennità viene corrisposta, di norma, direttamente dal datore di lavoro e posta a conguaglio con le somme dovute all’INPS a titolo di contribuzione. ITALIA massima di sei mesi; in questo caso spetta un’indennità pari al 30 % del salario. Tale indennità compete anche alle lavoratrici che sono madri adottive o affidatarie di minori di età inferiore a 3 anni. 101 4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali Tutte le persone occupate in attività professionali o commerciali che comportano ai termini di legge il rischio di infortuni sul lavoro o malattie professionali sono assicurate contro tali rischi. La tutela delle malattie professionali viene attuata tramite il sistema c.d. misto, nel senso che vengono considerate malattie professionali sia quelle indicate in apposite tabelle sia ogni altra malattia della quale il lavoratore dimostri l’origine professionale, cioè il nesso eziologico con l’attività svolta. Recenti provvedimenti legislativi hanno ampliato la tutela assicurativa ad altre categorie di lavoratori (dirigenti, sportivi professionisti, lavoratori subordinati) nonché a coloro che svolgono in via esclusiva l’attività domestica (c.d.: assicurazione delle casalinghe). Inoltre, è stata prevista una Commissione per la revisione periodica, da effettuarsi con cadenza annuale, dell’elenco delle malattie di origine professionale. In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore deve informare immediatamente il datore di lavoro. Se l’infortunio causa lesioni per la cui guarigione sono necessari più di tre giorni, il datore di lavoro è tenuto a denunciare l’infortunio all’INAIL (Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) entro due giorni da quando ne è stato informato. Se l’infortunio è mortale, o è probabile che lo sia, il datore di lavoro deve informare l’INAIL per telegramma entro 24 ore. Il lavoratore ha diritto a cure mediche e ad indennità economiche. Per quanto riguarda le cure mediche, si applica integralmente il sistema illustrato nella precedente sezione 3A. È da notare che, per ottenere o conservare le indennità economiche, l’interessato non può rifiutarsi, senza una buona ragione, di sottoporsi a cure considerate necessarie, anche se gli è già stata concessa una pensione. Per ridurre il grado di invalidità, l’INAIL fornisce gratuitamente le protesi, in ottemperanza al principio di automaticità o a richiesta. Si elencano le prestazioni alle quali il lavoratore o, in caso di sua morte, i suoi superstiti hanno diritto. Tali prestazioni sono erogate dall’INAIL: — indennità per inabilità temporanea assoluta; — rendita diretta per inabilità permanente; — rendita di passaggio per silicosi e asbestosi; — rendita ai superstiti e assegno funerario; — integrazione rendita diretta; — assegno per assistenza personale continuativa; — speciale assegno continuativo mensile; 102 — — — — — erogazione di fine anno; protesi e presidi; cure idrofangotermali e soggiorni climatici; brevetto e distintivo d’onore; cure ambulatoriali. Si illustrano, di seguito, gli elementi costitutivi del contenuto delle principali prestazioni. ð Incapacità permanente al lavoro Per l’inabilità permanente conseguente a infortunio o a malattia professionale superiore ad una determinata percentuale l’INAIL corrisponde all’assicurato una rendita mensile finalizzata a risarcire il lavoratore del danno subito. A questo proposito si sottolinea la rilevante novità introdotta di recente nell’ordinamento: mentre fino ad oggi venivano indennizzate soltanto le conseguenze patrimoniali del danno, d’ora in poi verrà indennizzato qualunque danno permanente dell’integrità fisica e psichica della persona del lavoratore. Pertanto l’INAIL corrisponde oggi — in forma di liquidazione in capitale se il danno verificatosi raggiunge una percentuale variabile dal 6 % al 15 % e in forma di rendita vitalizia se il danno è superiore al 16 % — un indennizzo per il c.d. danno biologico. L’indennizzo per il danno alla salute intende risarcire il lavoratore della diminuita capacità di svolgere le attività con cui la persona esprime la propria personalità (affettiva, sociale, politica, culturale, religiosa ecc.). Quando il danno alla salute supera la soglia del 15 % si presume che esso abbia conseguenze anche sulla capacità lavorativa di produrre reddito: pertanto, in tali casi, vanno risarcite anche le conseguenze patrimoniali che il danno biologico determina per il lavoratore. L’ammontare della rendita viene calcolato sulla base della retribuzione percepita nell’anno precedente la data dell’infortunio o della manifestazione della malattia e del grado di inabilità. Le rendite per incapacità permanente vengono rivalutate annualmente. Il grado di incapacità può essere sottoposto a nuovo esame automaticamente o su richiesta del lavoratore in qualsiasi momento durante i primi due anni e successivamente ad intervalli di almeno un anno. La richiesta di revisione deve essere corredata da certificato medico. L’importo della rendita è maggiorato di un ventesimo per ogni figlio a carico. ð Indennità di assistenza In caso di incapacità permanente totale che richieda un’assistenza continua, viene concessa una indennità mensile se tale assistenza non viene fornita direttamente dall’INAIL del luogo di ITALIA ricovero in ospedale o da qualsiasi altro ente. L’indennità integra la pensione di invalidità. ð Rendita ai superstiti Se un lavoratore muore a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, ai superstiti spetta una rendita calcolata in percentuale sull’ultima retribuzione annua del defunto. Le percentuali sono le seguenti: — 50 % per il coniuge superstite; — 20 % per ciascun figlio minore di 18 anni. Ai figli spetta la pensione fino ai 21 anni se frequentano la scuola secondaria o ai 26 anni se frequentano l’università; — 40 % agli orfani, se entrambi i genitori sono deceduti; — 20 % per ogni genitore a carico dell’assicurato fino al momento del decesso, sempreché non vi sia coniuge o figli superstiti; — 20 % per ogni fratello o sorella a carico dell’assicurato fino al momento del decesso, sempre in assenza di coniuge o figli superstiti. ð Contributo funerario Viene concesso un contributo funerario una tantum ai superstiti che possono dimostrare di aver sostenuto spese extra in relazione al decesso dell’assicurato. 5. Prestazioni per invalidità e inabilità Tutti i lavoratori dipendenti nonché talune categorie di lavoratori autonomi (coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani e commercianti) sono assicurati contro il rischio di invalidità. Anche il lavoratore autonomo che esercita una libera professione (medico ecc.) ha diritto ad una pensione, ma le regole variano notevolmente in funzione della categoria di appartenenza. Per ulteriori informazioni l’interessato deve rivolgersi alla propria cassa di previdenza (cfr. precedente sezione 2). ð Assegno ordinario di invalidità L’assegno ordinario di invalidità spetta all’assicurato la cui capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o di difetto fisico o mentale a meno di un terzo. L’assegno è riconosciuto per la durata di tre anni e può essere confermato previa revisione da parte dell’istituto — su domanda dell’interessato — per periodi della stessa durata. Dopo tre riconoscimenti successivi l’assegno viene confermato in via definitiva. Non è reversibile ai superstiti. Per poter ITALIA beneficiare dell’assegno gli assicurati devono far valere cinque anni di assicurazione e cinque anni di contribuzione; di questi ultimi almeno tre anni devono essere stati versati nei cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda. Per effetto della legge di riforma del sistema pensionistico dall’1 settembre 1995 l’assegno ordinario di invalidità liquidato in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale non è cumulabile con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza della rendita stessa. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli con decorrenza anteriore all’1 settembre 1995 con riassorbimento sui futuri miglioramenti. Inoltre, dal 1o settembre 1995, nei casi di cumulo dell’assegno di invalidità con redditi da lavoro dipendente, autonomo o di impresa superiori a determinati limiti, si applicano all’importo dell’assegno riduzioni dal 25 al 50 per cento. Anche in tale caso sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli, con decorrenza anteriore al 1o settembre 1995, con riassorbimento su futuri miglioramenti. Al compimento dell’età stabilita per il diritto a pensione di vecchiaia, l’assegno di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia, in presenza dei requisiti di assicurazione e di contribuzione e a condizione che sia cessato il rapporto di lavoro, qualora l’interessato svolga attività lavorativa dipendente. Vengono considerati ai fini del diritto, ma non della misura, anche i periodi di fruizione dell’assegno nei quali non sia stata prestata attività lavorativa. ð Pensione ordinaria di inabilità La pensione ordinaria di inabilità spetta all’assicurato che, a causa di infermità o di difetto fisico o mentale, si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Per aver diritto alla pensione gli assicurati devono poter far valere cinque anni di assicurazioni e cinque anni di contribuzioni; di questi ultimi almeno tre devono essere stati versati nei cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda. È reversibile ai superstiti. La pensione di inabilità è incompatibile con i redditi di lavoro autonomo e subordinato, con i trattamenti di disoccupazione e con altri trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione. La pensione è costituita dall’importo dell’assegno di invalidità e da una maggiorazione rapportata all’incremento di anzianità contributiva che il pensionato avrebbe realizzato se avesse continuato a lavorare fino al compimento dell’età pensionabile. Per effetto della legge di riforma del sistema pensionistico dall’1 settembre 1995 le pensioni di inabilità liquidate in conseguenza di 103 un infortunio sul lavoro o malattia professionale non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza della rendita. Sono stati fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli con decorrenza anteriore all’1 settembre 1995, con riassorbimento sui futuri miglioramenti. Gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità vengono corrisposti a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda o è sorta l’invalidità o l’inabilità. ð Assegno mensile di assistenza personale e continuativa Ai pensionati per inabilità che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un’assistenza continua, spetta, a domanda, un assegno mensile non reversibile nella stessa misura prevista nell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. La domanda dovrà essere corredata della documentazione relativa allo stato invalidante. Non è cumulabile con il corrispondente assegno erogato dall’INAIL. 6. Prestazioni di vecchiaia Tutti i lavoratori dipendenti nonché talune categorie di lavoratori autonomi (piccoli coltivatori diretti, mezzadri e coloni, artigiani e commercianti) hanno diritto alla pensione di vecchiaia. Anche il lavoratore autonomo che esercita una libera professione (medico ecc.) ha diritto a tale pensione, ma le regole variano notevolmente in funzione della categoria di appartenenza. Per ulteriori informazioni l’interessato deve rivolgersi alla propria cassa di previdenza (cfr. precedente sezione 2). Esistono due tipi di pensione di vecchiaia: la pensione di anzianità e la pensione di vecchiaia vera e propria. ð Pensione di anzianità Il diritto alla pensione di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti si consegue al raggiungimento dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva ovvero di sola anzianità contributiva indicati dalla legge. Per l’anno 2000 sono richiesti 55 anni di età in concorrenza con un’anzianità contributiva pari a 35 anni, ovvero, a qualunque età, al raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 37 anni. La decorrenza della pensione di anzianità è stabilita in relazione alla 104 data di maturazione dei requisiti di cui al precedente periodo. In presenza dei requisiti maturati entro il 31 marzo 2000, la decorrenza è fissata all’1 luglio 2000, per i soggetti che hanno un’età pari o superiore a 57 anni al 30 giugno 2000; qualora il requisito contributivo sia maturato entro il 30 giugno 2000, la decorrenza è fissata all’1 ottobre 2000 per i soggetti che hanno un’età pari o superiore a 57 anni al 30 settembre 2000; ove il requisito contributivo sia maturato entro il 31 ottobre 2000, la decorrenza è fissata all’1 gennaio 2001, mentre per i soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2000 la decorrenza della pensione è fissata all’1 aprile 2001. Per alcune particolari categorie rimane in vigore, sia per i requisiti di accesso alla pensione che per la decorrenza, la normativa previgente. ð Pensione di vecchiaia Dall’1 gennaio 2000 la pensione di vecchiaia viene corrisposta al compimento dell’età pensionabile, 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne, ai lavoratori dipendenti ed autonomi che possano far valere almeno 19 anni di assicurazione e di contribuzione. Per i lavoratori dipendenti il conseguimento del diritto alla pensione è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dell’età, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui detti requisiti vengono perfezionati. A richiesta dell’interessato, la decorrenza può essere fissata dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, purché a tale data i requisiti di legge risultino maturati. 7. Pensioni ai superstiti La pensione ai superstiti spetta ai familiari del lavoratore deceduto e assume la denominazione di pensione di reversibilità, se il lavoratore defunto era titolare di pensione diretta e di pensione indiretta se il lavoratore defunto non era titolare di pensione diretta, ma, alla data della morte, possedeva i requisiti assicurativi e contributivi previsti per ottenere l’assegno ordinario di invalidità o per la pensione di inabilità ovvero quelli richiesti per la pensione di vecchiaia anteriormente all’1 gennaio 1993. La pensione è liquidata a domanda a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del lavoratore pensionato o assicurato. I familiari aventi diritto alla pensione sono: il coniuge, i figli che, alla data del decesso del lavoratore, siano minori, studenti o inabili; i ITALIA genitori che, alla data del decesso, abbiano compiuto i 65 anni di età, non siano titolari di pensione e siano a carico del deceduto, in mancanza del coniuge e dei figli ovvero se questi, pur esistendo, non abbiano titolo alla pensione ai superstiti; i fratelli celibi e le sorelle nubili che, alla data del decesso del dante causa, siano inabili, non siano titolari di pensione diretta o indiretta e siano a carico del deceduto, in mancanza del coniuge, dei figli e dei genitori ovvero se questi, pur esistendo, non abbiano titolo alla pensione ai superstiti. Le quote della pensione diretta spettante ai superstiti sono 60 % al coniuge e al figlio unico superstite; 20 % a ciascun figlio, se ha diritto anche il coniuge; 40 % a ciascun figlio, se hanno diritto a pensione soltanto i figli; 15 % a ciascun genitore, fratello o sorella. — La somma delle quote non può superare il 100 % della pensione diretta. In caso di presenza di un solo figlio superstite, per le pensioni aventi decorrenza dall’1 settembre 1995 in poi l’aliquota percentuale è elevata dal 60 al 70 per cento. Dall’1 settembre 1995 gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti in presenza di redditi del beneficiario superiori a determinati limiti devono essere ridotti secondo percentuali variabili dal 25 al 50 per cento. Dalla stessa data le pensioni di reversibilità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, liquidate in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, fino a concorrenza della rendita. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli con decorrenza anteriore all’1 settembre 1995 con riassorbimento sui futuri miglioramenti. ð ð Misura della pensione Con la riforma del 1995 è stato introdotto un nuovo sistema di calcolo della pensione in forma contributiva. ð Sistema contributivo Si applica a tutti i lavoratori assicurati per la prima volta a partire dall’1 gennaio 1996 in poi. Il sistema di calcolo contributivo prevede: — il computo dei contributi versati in favore di ciascun lavoratore. L’aliquota contributiva da computare ai fini del calcolo dei contributi è fissata al 33 % della base imponibile, per i lavoratori dipendenti, al 20 % per i lavoratori autonomi; — la rivalutazione annuale dei contributi accantonati ad un tasso pari alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale, appositamente calcolata dall’ISTAT con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare; ITALIA la moltiplicazione del montante cosı̀ ottenuto (capitale dei contributi più rivalutazione) per un coefficiente di trasformazione correlato all’età del lavoratore alla data della liquidazione del trattamento pensionistico. Il coefficiente di trasformazione, fissato in relazione alle età intercorrenti tra i 57 anni e i 65 anni, assume valori compresi tra 4,720 % e 6,136 %, essendo correlato al periodo di godimento atteso della pensione. Per coloro che liquidano la pensione esclusivamente con il sistema contributivo è previsto un massimale della base contributiva e pensionabile di 68 172,31 EUR (132 000 000 ITL) annui. Le pensioni liquidate con il sistema contributivo non sono integrabili al minimo. Sistema misto Per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 abbiano maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, il calcolo della pensione viene effettuato, con il sistema retributivo, per la quota corrispondente all’anzianità contributiva maturata fino al 31 dicembre 1995 e, con il sistema contributivo, per la quota corrispondente all’anzianità contributiva maturata dall’1 gennaio 1996. ð Sistema retributivo Per i lavoratori che abbiano già maturato un’anzianità contributiva di almeno 18 anni, il calcolo della pensione continua ad essere effettuato con il sistema retributivo, anch’esso in parte modificato dalla legge n. 335, per ciò che concerne il periodo di riferimento delle retribuzioni. La pensione massima si raggiunge con 40 anni di contribuzione e per ogni anno di versamenti spetta una quota pari al 2 % della retribuzione media pensionabile. Per le retribuzioni che superano un determinato «tetto» sono previste aliquote decrescenti. ð Opzione È prevista la facoltà di opzione per il nuovo sistema contributivo per gli assicurati che possono far valere almeno 15 anni di contribuzione di cui 5 anni nel nuovo sistema. Tale facoltà potrà essere esercitata, pertanto, solo nell’anno 2001. ð Trattamento minimo delle pensioni Il trattamento minimo è un integrazione che lo Stato, tramite l’INPS, corrisponde al pensionato quando la pensione derivante dal calcolo dei contributi versati è di importo molto basso, al di sotto di quello che viene considerato il «minimo virtuale». In tal caso l’importo della pensione spettante viene aumentato («integrato») fino a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno dalla legge. 105 ð Limiti di reddito Pensioni con decorrenza dall’1 gennaio 2000 L’integrazione al minimo spetta: — alle persone non coniugate oppure legalmente ed effettivamente separate che posseggano redditi propri assoggettabili all’IRPEF per un importo inferiore a 9 680,16 EUR (18 743 400 ITL) (due volte l’importo annuo della pensione minima INPS), calcolato sull’importo del mese di gennaio 2000; — alle persone coniugate e non legalmente ed effettivamente separate che posseggano: a) redditi propri per un importo non superiore a 9 680,16 EUR (18 743 400 ITL); b) redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo non superiore a 19 360,32 EUR (37 486 800 ITL) all’anno (pari a quattro volte l’importo annuo della pensione minima INPS). Pensioni con decorrenza precedente all’1 gennaio 2000 — — — Per le pensioni con decorrenza anteriore al 1994 ai fini dell’integrazione al minimo si tiene conto soltanto dei redditi del pensionato. Per le pensioni con decorrenza nell’anno 1994 si tiene conto sia dei redditi del titolare sia dei redditi cumulati con quelli del coniuge che devono essere inferiori a cinque volte l’importo annuo della pensione minima. Per il 2000 l’importo è di 24 200,40 EUR (46 858 500 ITL). Per le pensioni con decorrenza dal 1995 in poi il limite di reddito cumulato con quello del coniuge è pari a quattro volte la pensione minima INPS: per il 2000 è di 19 360,32 EUR (37 486 800 ITL). Per le persone coniugate, l’integrazione al minimo non può, comunque, essere assegnata se il reddito personale supera i limiti di legge, anche se il reddito cumulato è inferiore. Analogamente, l’integrazione non può essere riconosciuta se il reddito personale è inferiore al limite suddetto ma il reddito cumulato supera tale limite. ð Pensione sociale e assegno sociale Anteriormente all’1 gennaio 1996 la pensione sociale veniva concessa ai cittadini ultrasessantacinquenni (italiani o di uno Stato della Comunità europea) residenti nel territorio privi di qualsiasi forma di tutela assicurativa e i cui redditi, compresi quelli del coniuge, fossero inferiori ai limiti stabiliti dalla legge. Dall’1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e del relativo aumento, ai cittadini 106 ultrasessantacinquenni residenti nel territorio nazionale i cui redditi, compresi quelli del coniuge, siano inferiori ai limiti stabiliti dalla legge viene concessa una prestazione, denominata assegno sociale. 8. Trattamenti di disoccupazione Ai disoccupati involontari con due anni di assicurazione ed uno di contribuzione nell’ultimo biennio è corrisposta per tutti i giorni di disoccupazione, compresi i festivi e per 30 giorni al mese (28 o 29 per il mese di febbraio), una indennità giornaliera pari al 30 % della retribuzione media degli ultimi tre mesi di lavoro. Tale prestazione non può essere corrisposta per un numero di giorni superiore a 180. I disoccupati che fanno valere due anni di assicurazione e almeno 78 giorni di attività lavorativa soggetta a contribuzione hanno diritto, nell’anno successivo, all’indennità per un numero di giornate pari, al massimo, a quelle lavorate. Il relativo importo è determinato nella misura del 30 % della retribuzione media percepita nell’anno precedente. Altre particolari prestazioni sono costituite dal trattamento ordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori italiani rimpatriati e dai trattamenti speciali di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili e per i lavoratori italiani frontalieri in Svizzera. Norme particolari sono previste per i lavoratori agricoli. Ai disoccupati, ammessi all’indennità di disoccupazione, è corrisposto l’assegno per il nucleo familiare, alle stesse condizioni stabilite per i lavoratori occupati. L’istituto provvede direttamente a pagare tutte le prestazioni di disoccupazione. ð Indennità di mobilità È prevista inoltre un’indennità di mobilità, alla quale hanno diritto, in presenza di determinati requisiti di anzianità, i lavoratori collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria che non possono essere inseriti in azienda e quelli licenziati per riduzione di personale o cessazione di attività. La durata minima è di 12 mesi, elevata a 24 per i lavoratori con più di 40 anni e a 36 per quelli con più di 50 anni. Nelle aree del Mezzogiorno tali periodi sono prorogati di altri 12 mesi e, in certi casi, fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia e di anzianità. Questa forma di «mobilità lunga» è stata estesa ai lavoratori appartenenti ad alcuni settori produttivi che versano in una situazione di grave crisi. L’importo è pari a quello del trattamento di integrazione straordinaria per il primo anno e ITALIA all’80 % per i periodi successivi e può essere riscosso anticipatamente ed in una unica soluzione dai lavoratori che intendano iniziare una attività lavorativa autonoma o in forma associata. I periodi di fruizione della indennità di mobilità sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura della pensione. Il disoccupato in mobilità può svolgere un lavoro a tempo parziale o a tempo determinato senza decadere dal diritto a tale indennità che viene sospesa nei giorni in cui l’interessato lavora. ð Assegno di disoccupazione Da alcuni anni è stato istituito un assegno di disoccupazione in favore dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità o iscritti da almeno 2 anni nelle liste di disoccupazione che vengono utilizzati nei progetti socialmente utili promossi da enti pubblici. Incompatibilità I trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione, ivi compresa l’indennità di mobilità e l’assegno, sono incompatibili con i trattamenti pensionistici diretti ed i relativi importi non possono superare un tetto massimo. ð Integrazione guadagni Il trattamento ordinario della cassa integrazione guadagni — autorizzato dalle locali commissioni provinciali — è previsto nei confronti degli operai, impiegati e quadri delle imprese industriali in genere e delle imprese industriali ed artigiane operanti nel settore edile e lapideo, quando si determina una contrazione o sospensione dell’attività produttiva per situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori ovvero determinati da situazioni temporanee di mercato. ð Trattamento straordinario Il trattamento straordinario — autorizzato con decreto del ministero del Lavoro — è istituito a salvaguardia della retribuzione degli operai ed impiegati di aziende industriali (comprese quelle dei settori edili e lapidei) sospesi dall’attività a causa di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale, crisi aziendale, fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa. Ciò a condizione che nel semestre precedente la richiesta di intervento le aziende abbiano occupato mediamente 15 lavoratori. Ulteriori estensioni sono previste, in via temporanea, in favore di imprese appartenenti a particolari categorie. ITALIA Tale disciplina si applica anche alle imprese commerciali con più di 200 dipendenti ed alle imprese artigiane con più di 15 dipendenti nei casi in cui l’impresa di cui sono commissionarie in modo prevalente sia ammessa al beneficio delle integrazioni salariali straordinarie. Gli interventi straordinari di integrazioni salariali non possono superare i 18 mesi nei casi di procedure esecutive concorsuali, i 12 per le crisi aziendali e i 24 mesi per le ristrutturazioni, salvo le proroghe previste da varie disposizioni di legge. Per ciascuna unità produttiva tali interventi non possono avere una durata complessiva superiore a 36 mesi nell’arco del quinquennio: ciò, sommando le giornate di integrazione ordinaria e quelle di integrazione straordinaria; numerosi sono comunque i casi in cui le imprese possono beneficiare dell’esonero di predetto limite. Le aziende hanno, inoltre, l’obbligo di predisporre i programmi che intendono attuare, con riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale e di seguire il criterio della rotazione nell’individuazione dei lavoratori da porre in cassa integrazione. L’importo delle integrazioni salariali ordinarie o straordinarie è stabilito nella misura dell’80 % della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestato. L’ammontare del trattamento, sia ordinario che straordinario, non può superare un limite massimo mensile che viene annualmente rivalutato. Incompatibilità Decade dal diritto alle prestazioni il lavoratore che, in concomitanza con il trattamento di integrazione salariale, svolga attività remunerata, senza aver comunicato preventivamente la circostanza alla competente sede dell’INPS. Sono, poi, previste sanzioni per il datore di lavoro che occupi un lavoratore beneficiario di trattamento di interazione salariale. Norme particolari sono previste per il settore dell’edilizia e per quello dell’agricoltura. I periodi di sospensione per i quali è ammessa l’integrazione salariale sono riconosciuti utili per il conseguimento del diritto a pensione. ð Trattamento di rimpatrio Il lavoratore extracomunitario che sia privo dei mezzi economici necessari per il rimpatrio ha diritto ad ottenere dall’INPS la somma necessaria per poter rimpatriare. Ha, inoltre, facoltà di richiedere, una volta cessata l’attività lavorativa in Italia e lasciato il territorio nazionale, nei casi in cui la materia non sia regolata da convenzioni internazionali, la liquidazione dei contributi che risultino versati in suo favore presso forme di 107 previdenza obbligatorie, maggiorati del 5 % annuo. 9. Trattamenti di famiglia Ai lavoratori dipendenti e ai titolari di pensione o di prestazioni economiche previdenziali derivanti da lavoro dipendente spetta l’assegno per il nucleo familiare. Esso varia in misura differenziata in rapporto al numero dei componenti e al reddito del nucleo familiare a condizione che il reddito considerato sia costituito almeno per il 70 % da reddito da lavoro dipendente. Il nucleo familiare è costituito dal richiedente l’assegno, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato e dai figli ed equiparati di età inferiore ai 18 anni o senza limiti di età se inabili. L’importo base dell’assegno per il nucleo familiare varia da un minimo di 10,33 EUR (20 000 ITL) fino ad un massimo di 227,24 EUR (440 000 ITL) mensili, sui quali non gravano né contributi né imposte. Dall’1 luglio 1994 l’importo mensile dell’assegno spettante è stato aumentato di 10,33 EUR (20 000 ITL) per ogni figlio, con esclusione del primo, facente parte del nucleo familiare. Dall’1 luglio 1995 è stata concessa un’ulteriore maggiorazione di 43,38 EUR (84 000 ITL) per ogni figlio con esclusione dei primi due. Dall’1 gennaio 1996 l’importo dell’assegno per il nucleo familiare è stato aumentato per i nuclei con figli minori e ulteriormente maggiorato per i nuclei monoparentali mentre sono stati ammessi al beneficio della prestazione e delle sue maggiorazioni i nuclei con almeno tre componenti con reddito compreso nelle due fasce di reddito successive a quelle già previste. Con la stessa decorrenza è stata confermata la maggiorazione di 43,38 EUR (84 000 ITL). Dall’1 gennaio 1997 l’importo è stato ulteriormente aumentato per i nuclei con figli minori e per i nuclei comprendenti figli, fratelli, sorelle o nipoti inabili ed è stata ampliata la platea dei beneficiari. Il reddito da considerare è quello conseguito nell’anno solare precedente l’1 luglio di ciascun anno ed ha valore fino al 30 giugno dell’anno successivo. 108 Ai fini della determinazione del reddito familiare occorre fare riferimento ai redditi di qualsiasi natura, al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta — compresi quelli a tassazione separata e quelli esenti da imposta, se superiori a 1 032,91 EUR (2 000 000 ITL) — conseguiti dai componenti il nucleo familiare; restano comunque esclusi alcuni tipi di reddito. Con effetto dall’1 luglio di ciascun anno i livelli di reddito sono rivalutati in misura pari alla variazione percentuale dei prezzi di consumo calcolata dall’ISTAT ed intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente. Per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni e per alcune categorie di lavoratori autonomi continua a trovare applicazione la precedente normativa sugli assegni familiari mentre, per i pensionati delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, si applica ancora la disciplina relativa alle quote di maggiorazione di pensione. ð Procedura Per ottenere le prestazioni sopra descritte, occorre rivolgersi all’agenzia INPS competente per zona. Se l’interessato ha lavorato in altri Stati membri deve farne menzione nella domanda: l’importo della pensione sarà calcolato secondo le regole comunitarie. 10. Altre informazioni Per maggiori informazioni, l’interessato può rivolgersi all’agenzia INPS del proprio luogo di residenza ed agli altri enti che gestiscono le forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale (sezione 2), i cui indirizzi sono reperibili sugli elenchi telefonici della città di Roma. Per quanto riguarda l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), gli uffici della presidenza e della direzione generale hanno sede in via Ciro il Grande 21, I-00144 Roma. Per questioni relative ai rapporti e alle convenzioni internazionali, è possibile rivolgersi a INPS DC Prestazioni Area internazionale Via della Frezza 17 I-00186 Roma. ITALIA LUSSEMBURGO 1. Introduzione Il sistema di previdenza sociale lussemburghese prevede le seguenti prestazioni: — prestazioni per malattia e maternità (sezione 2); — prestazioni di dipendenza (assistenza di lungo periodo) (sezione 3); — prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali (sezione 4); — prestazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti (sezioni 5, 6 e 7); — prestazioni per disoccupazione (sezione 8); — assegni familiari (sezione 9). Le informazioni sugli enti competenti per l’erogazione delle diverse prestazioni vengono fornite in ciascuna sezione della presente guida (cfr. anche l’elenco alla fine del capitolo). ð Iscrizione In Lussemburgo, quando una persona inizia a lavorare, spetta al datore di lavoro adempiere alle formalità necessarie per la sua iscrizione al regime di previdenza sociale. Il lavoratore non deve intraprendere personalmente alcuna azione al riguardo. I lavoratori autonomi devono invece dichiararsi personalmente presso il Centro comune di previdenza sociale (Centre commun de la sécurité sociale). ð Contributi Il lavoratore dipendente deve versare i contributi per l’assicurazione malattia e maternità, per l’assicurazione dipendenza (assistenza di lungo periodo) e per l’assicurazione pensione (vecchiaia, invalidità e superstiti). L’importo del contributo è determinato percentualmente sulla retribuzione. Metà del contributo è a carico del lavoratore dipendente e metà a carico del datore di lavoro. Per determinare il contributo per l’assicurazione dipendenza, è preso in considerazione anche il reddito patrimoniale. Tale contributo è interamente a carico del lavoratore. Il datore di lavoro è responsabile dell’effettivo versamento dei contributi e tratterrà la quota contributiva a carico del dipendente dallo stipendio o salario corrisposto a quest’ultimo. I lavoratori autonomi sono invece personalmente responsabili del versamento dell’intero contributo. Il lavoratore non deve versare contributi per l’assicurazione infortuni, per gli assegni familiari e per le indennità di disoccupazione. LUSSEMBURGO ð Controversie È possibile presentare un reclamo contro qualsiasi decisione di un ente previdenziale all’organo di gestione di tale ente, entro 40 giorni dalla notifica della decisione stessa. Se la decisione definitiva non è soddisfacente, è possibile, entro un termine di 40 giorni dalla notifica di tale decisione, presentare un ricorso presso il Consiglio arbitrale della previdenza sociale (Conseil arbitral des assurances sociales). La decisione del Consiglio arbitrale è impugnabile presso il Consiglio superiore delle assicurazioni sociali (Conseil supérieur des assurances sociales) entro lo stesso termine dalla notifica della decisione del Consiglio arbitrale. Nel caso dell’indennità di disoccupazione, il ricorso deve essere spedito con lettera raccomandata, entro 40 giorni dalla notifica della decisione, ad una commissione speciale istituita dal ministero del Lavoro. Contro le decisioni di tale commissione, è possibile ricorrere, entro lo stesso termine, presso il Consiglio arbitrale e in via d’appello presso il Consiglio superiore delle assicurazioni sociali. 2. Malattia e maternità L’assicurazione malattia e maternità copre chi esercita un’attività professionale dipendente o autonoma nonché: — gli apprendisti; — i beneficiari di una prestazione in denaro per malattia, maternità o infortunio; — i disoccupati che percepiscono un’indennità di disoccupazione; — i titolari di una pensione di vecchiaia, invalidità o di superstite; — i beneficiari di una pensione per infortunio sul lavoro o malattia professionale la cui capacità di guadagno è ridotta a meno del 50 %; — i beneficiari di una pensione di superstite dell’assicurazione infortuni; — i giovani partecipanti ad attività di volontariato; — i familiari di un assicurato residente in Lussemburgo. L’assicurazione malattia e maternità prevede: — prestazioni di malattia in natura; — prestazioni (indennità) di malattia in denaro; — prestazioni per maternità; — un’indennità funeraria. 109 ð Requisiti per aver diritto a prestazioni Non è richiesto un periodo minimo di contribuzione per beneficiare delle prestazioni di malattia. Per l’ottenimento di prestazioni in denaro per maternità, invece, la legge richiede un periodo assicurativo di almeno 6 mesi nell’anno che precede il parto. Vengono presi in considerazione, se necessario, i periodi assicurativi maturati in un altro Stato membro. A. PRESTAZIONI IN NATURA È possibile ottenere le seguenti prestazioni in natura: — cure mediche e dentistiche; — cure paramediche (infermieri, fisioterapisti ecc.); — analisi ed esami di laboratorio; — protesi dentarie, ortopediche ecc.; — medicinali; — correzioni della vista (occhiali, lenti a contatto ecc.); — medicazioni, mezzi accessori e forniture varie; — ricovero ospedaliero; — cure terapeutiche e di convalescenza; — cure di rieducazione e di riadattamento; — spese di viaggio e di trasporto. Tali prestazioni vengono fornite a partire dall’insorgere della malattia per un periodo illimitato, finché il soggetto è assicurato. Al termine dell’assicurazione, egli ha ancora diritto alle prestazioni durante il mese in corso e nei tre mesi successivi (sei mesi per le malattie per le quali il soggetto era già in cura). Le prestazioni vengono di regola rimborsate integralmente, in base ad una tariffa concordata tra l’Unione delle casse malattia e chi presta le cure mediche (medici, infermieri, ospedali ecc.). In alcuni casi, tuttavia, l’assicurato deve contribuire al costo della cura. Per ciascun periodo di 28 giorni, infatti, egli deve pagare il 20 % del prezzo della prima visita medica a domicilio. Per le visite a domicilio e le consultazioni mediche successive, invece, deve pagare il 5 % della tariffa. All’assicurato sarà rimborsato il 78 % del costo dei medicinali, ad eccezione di quelli forniti per curare malattie di lunga durata o nell’ambito di cure ospedaliere, il cui costo sarà rimborsato integralmente. Tuttavia, alcuni prodotti farmaceutici non essenziali (detti médicaments de confort) vengono rimborsati solo al 40 %. In caso di ricovero ospedaliero, l’assicurato deve pagare un importo forfettario al giorno come contributo per le spese di ricovero. Questo contributo non è dovuto in caso di ricovero di un figlio di età inferiore a 18 anni. 110 Va notato che i costi di prestazioni che non sono considerate necessarie non saranno rimborsati. Possono quindi essere rimborsate solo due consultazioni o visite a domicilio per ogni periodo di sette giorni, a meno che la cassa non autorizzi un numero superiore. Le spese extra in caso di trattamento di prima classe in ospedale o di consultazione su appuntamento sono a carico dell’assicurato. ð Procedura Per ricevere le cure mediche, l’interessato può scegliere liberamente a chi rivolgersi (medico, ospedale ecc.). In occasione delle consultazioni e delle visite mediche, egli deve presentare la propria tessera sanitaria, rilasciata al momento dell’iscrizione all’assicurazione. Per alcune prestazioni è necessaria l’autorizzazione preventiva della cassa malattia, che solitamente viene concessa su parere favorevole del controllo medico della previdenza sociale (contrôle médical de la sécurité sociale). Per qualsiasi ulteriore informazione al riguardo bisogna rivolgersi alla propria cassa malattia. ð Pagamento delle prestazioni Generalmente, l’interessato deve pagare le cure prestategli e rivolgersi alla propria cassa malattia per il rimborso, da cui sarà detratto eventualmente l’importo a suo carico. Le spese per i ricoveri ospedalieri, gli interventi chirurgici, i medicinali, le analisi e gli esami di laboratorio vengono pagate direttamente dalla cassa malattia ai medici o ai centri che hanno fornito le prestazioni. Per tali prestazioni, l’interessato deve pagare soltanto l’importo non coperto dalla cassa malattia. B. PRESTAZIONI DI MALATTIA IN DENARO Le prestazioni di malattia in denaro (indemnités pécuniaires de maladie) vengono corrisposte per un massimo di 52 settimane a partire dal primo giorno di malattia. Esse corrispondono alla retribuzione che il lavoratore avrebbe ricevuto se avesse continuato a lavorare e non possono essere percepite se il datore di lavoro continua a pagare la retribuzione. ð Pagamento delle prestazioni Le prestazioni di malattia in denaro vengono corrisposte mensilmente, nel mese in cui insorge la malattia e nei tre mesi successivi, in genere tramite il datore di lavoro. In seguito, sono versate direttamente dalla cassa malattia. I lavoratori autonomi ottengono la prestazione di malattia in denaro soltanto a partire dal primo LUSSEMBURGO giorno del quarto mese successivo a quello in cui è stata dichiarata l’incapacità di lavorare. età inferiore a sei anni e a un quinto per i figli nati morti. ð ð Procedura Per ottenere le prestazioni di malattia, l’interessato deve presentare un certificato medico rilasciato dal medico curante, entro tre giorni dall’inizio dell’incapacità di lavorare per malattia. Se questa dura un solo giorno, non è richiesto un certificato medico a condizione che il datore di lavoro sia informato il giorno stesso. Una parte del certificato medico dev’essere inviata alla cassa malattia e l’altra al datore di lavoro. Se il certificato viene presentato in ritardo, la prestazione di malattia sarà corrisposta soltanto a partire dal giorno in cui viene notificata l’incapacità di lavorare. L’assicurato deve sottoporsi al controllo medico prescritto dal servizio di controllo medico della cassa malattia e, se non si presenta, le prestazioni di malattia saranno sospese. C. PRESTAZIONI DI MATERNITÀ A risarcimento delle spese sostenute in occasione della nascita di un figlio, viene erogata una somma forfettaria (forfait d’accouchement), che copre l’assistenza del medico e dell’ostetrica, il ricovero ospedaliero, i medicinali e i prodotti dietetici per neonati. Alle donne che esercitano un’attività dipendente o autonoma viene corrisposta un’indennità pecuniaria di maternità per 16 settimane, di cui otto prima e otto dopo il parto. Tale indennità spetta anche alle donne incinte o alle puerpere esonerate dal lavoro a causa del rischio che esso comporta per la salute. L’importo dell’indennità corrisponde alla retribuzione che l’interessata avrebbe percepito se avesse continuato a lavorare. L’indennità di maternità non può essere versata finché il datore di lavoro continua a pagare lo stipendio o il salario. ð Procedura Per ottenere la somma forfettaria, è necessario presentare il certificato di nascita del neonato. Prestazioni erogate in un altro Stato membro Normalmente chi è assicurato in Lussemburgo e i suoi familiari hanno diritto all’assistenza sanitaria negli altri Stati membri in cui soggiornano. Prestazioni in denaro possono essere erogate anche in un altro Stato membro. ð Istituzioni competenti L’assicurazione per malattia e maternità è gestita dalla seguenti istituzioni: — Union des caisses de maladie (UCM); — Caisse de maladie des ouvriers (CMO), con agenzie locali nelle principali città del paese; — Caisse de maladie des employés privés (CMEP); — Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics (CMFEP); — Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux (CMFEC); — Caisses de maladie de l’ARBED (per gli operai e gli impiegati della S.A. ARBED); — Entraide médicale des chemins de fer luxembourgeois (EMCFL); — Caisse de maladie des professions indépendantes (CMPI); — Caisse de maladie agricole (CMA). I familiari di un assicurato fruiscono di prestazioni della cassa dell’assicurato. L’Union des caisses de maladie è competente per tutte le questioni generali. Le casse malattia sono responsabili per: — il rimborso delle spese di assistenza medica anticipate dall’assicurato; — la liquidazione del forfait d’accouchement; — il versamento della prestazione in denaro per malattia e maternità e del contributo funerario. 3. Dipendenza Per ottenere l’indennità di maternità durante le otto settimane che precedono il parto, l’interessata deve presentare alla cassa malattia un certificato medico che indichi la data prevista del parto. Chi è iscritto ad una cassa malattia lussemburghese, è coperto d’ufficio dall’assicurazione per la dipendenza. D. CONTRIBUTO FUNERARIO ð Alla morte di un assicurato o di un suo familiare, la cassa malattia competente versa un contributo funerario alla persona che ha sostenuto le spese funebri, su presentazione delle fatture e del certificato di morte della persona deceduta. Il contributo funerario è ridotto a metà per i figli di LUSSEMBURGO Requisiti per aver diritto alle prestazioni Sono considerati dipendenti le persone che hanno bisogno regolarmente dell’aiuto di un terzo per le attività essenziali della vita, a causa di una malattia o di una menomazione fisica, psichica o mentale. Le attività essenziali della vita sono: 111 — — — per l’igiene corporea: lavarsi, lavarsi i denti, curare la pelle, andare al gabinetto; per l’alimentazione: preparare i pasti per nutrirsi adeguatamente, mangiare, bere; per la mobilità: alzarsi, coricarsi, cambiare posizione, vestirsi, svestirsi, muoversi, stare in piedi, salire e scendere le scale, uscire e rientrare a casa propria. L’aiuto per le attività essenziali della vita deve durare almeno tre ore e mezza alla settimana e lo stato di dipendenza deve durare con ogni probabilità più di sei mesi o essere irreversibile. ð Prestazioni di dipendenza Prestazioni in natura Un professionista di un’associazione assistenziale si reca in casa dell’assicurato per aiutarlo nelle attività essenziali della vita e nelle incombenze domestiche, per fornire sostegno e dare consigli. Anche chi vive in un istituto assistenziale (casa di cura ecc.) ha diritto alle prestazioni in natura. Prestazioni in denaro Per chi vive ancora in casa propria e usufruisce dell’aiuto di una persona vicina, le prestazioni in natura (aiuti forniti da un’associazione) possono essere sostituiti da prestazioni in denaro. In tal caso la somma percepita va versata alla persona vicina che si occupa dell’assicurato, la quale può beneficiare della copertura dell’assicurazione pensionistica se ha un’età inferiore a 65 anni. Il relativo contributo assicurativo viene versato dall’assicurazione di dipendenza. A tale scopo è necessario dichiarare tale persona presso il centro comune di previdenza sociale (Centre commun de la sécurité sociale). Chi vive in un istituto assistenziale non ha diritto a prestazioni in denaro. Altre prestazioni Forfait per i prodotti necessari per l’assistenza, apparecchi e adattamenti dell’alloggio. ð Procedura Per beneficiare dell’assicurazione di dipendenza è necessario compilare un modulo di domanda corredato di un referto medico compilato dal medico curante. Il modulo e il referto medico devono essere inviati al nucleo di valutazione e di orientamento (cellule d’évaluation et d’orientation), il quale, se la pratica è completa, comunicherà la data in cui sarà valutato lo stato di dipendenza. Tale valutazione comprende: — una valutazione medica effettuata dal medico del nucleo; — una valutazione della dipendenza effettuata da un altro membro del nucleo. 112 In base ad essa, il nucleo inserisce le esigenze di assistenza in una scheda tipo che costituisce la base del piano operativo destinato ai professionisti di un’associazione scelti dall’interessato o dall’istituto assistenziale in cui vive. Il piano operativo e la scheda tipo sono trasmessi sotto forma di parere all’Unione delle casse malattia, che comunicherà una decisione all’interessato. ð Pagamento delle prestazioni Le prestazioni in natura sono erogate direttamente dall’assicurazione di dipendenza. Chi vive in un istituto dovrà pagare soltanto le spese di alloggio. Le prestazioni in denaro e il forfait per i prodotti necessari per l’assistenza sono versati sul conto bancario dell’assicurato. ð Istituzioni competenti L’assicurazione di dipendenza è gestita dall’Unione delle casse malattia che è competente per qualsiasi decisione relativa all’assicurazione di dipendenza in base al parere del nucleo di valutazione e di orientamento (cellule d’évaluation et d’orientation). Il nucleo verifica lo stato di dipendenza e stabilisce l’assistenza necessaria. Esso è formato da un gruppo di professionisti di diversi settori: medici, infermieri, psicologi, ergoterapisti, fisioterapisti e assistenti sociali. 4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali Tutti coloro che esercitano un’attività professionale dipendente o autonoma e gli apprendisti sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. L’assicurazione copre gli infortuni subiti durante il tragitto verso e dal posto di lavoro e le malattie professionali. Per infortunio sul lavoro s’intende un incidente verificatosi a causa o durante il lavoro. Per infortunio in itinere s’intende un incidente avvenuto durante il tragitto normalmente effettuato per recarsi al posto di lavoro o per ritornare da esso al proprio domicilio. Un infortunio in itinere verificatosi al di fuori del territorio del Lussemburgo, la cui vittima è un assicurato soggetto alla legislazione lussemburghese, è equiparato all’infortunio avvenuto sul territorio nazionale. Esiste un elenco ufficiale delle malattie, ma si può essere risarciti anche per una malattia non figurante in quest’elenco, se viene dimostrato che è stata causata dall’attività svolta. L’assicurazione prevede: — prestazioni in natura in caso di infortunio o di malattia professionale; LUSSEMBURGO Il contributo funerario corrisponde ad un 1/15 del reddito annuo della persona deceduta. — prestazioni in denaro in caso di incapacità al lavoro (indennità e pensione); prestazioni ai superstiti se l’infortunio o la malattia professionale ha causato la morte della vittima (contributo funerario o pensione). ð Prestazioni in natura La pensione per gli orfani è pari al 21,4 % del reddito annuo. Essa viene corrisposta fino all’età di 18 anni (27 anni per gli studenti e senza limiti d’età se l’orfano è disabile). La pensione erogata agli altri parenti stretti non può superare globalmente il 32,1 % del reddito. — Le prestazioni in natura comprendono le cure mediche, i medicinali, le spese di ricovero ospedaliero e la fornitura di apparecchi e protesi necessari per garantire l’efficacia della cura. Tali prestazioni sono erogate in base alle stesse regole previste per le prestazioni in natura dell’assicurazione malattia (sezione 2A), ma senza limiti di tempo e senza partecipazione alle spese. ð Prestazioni in denaro Chi è incapace di lavorare in seguito a un infortunio o una malattia professionale per un periodo non superiore a 13 settimane consecutive ha diritto ad una prestazione in denaro corrispondente alla retribuzione che avrebbe percepito se avesse continuato a lavorare. Se l’incapacità di lavorare supera le 13 settimane, all’interessato sarà corrisposta una pensione, calcolata in base al reddito professionale annuo dell’anno che precede l’infortunio. Per i lavoratori agricoli, la pensione sarà calcolata in base ad un reddito medio stabilito dalla legge. In caso di incapacità totale, la pensione corrisponde all’85,6 % del reddito professionale annuo (pensione intera) e in caso di incapacità parziale la pensione è fissata a una parte della pensione intera, che dipende dal grado di incapacità. Se una pensione viene erogata per un’incapacità del 50 % o meno, il suo importo sarà maggiorato del 10 % per ciascun figlio a carico di meno di 18 anni. La maggiorazione è accordata fino all’età di 27 anni se il figlio prosegue gli studi. Non esiste limite d’età se il figlio è incapace di sostenersi a causa di una menomazione fisica o mentale. La maggiorazione spetta anche per i figli residenti in un altro Stato. La pensione, sommata alle maggiorazioni, non può però superare l’importo della retribuzione precedente. ð Prestazioni a favore dei superstiti Le prestazioni erogate sono le seguenti: — il contributo funerario; — la pensione per il coniuge superstite; — la pensione per gli orfani. A determinate condizioni, viene assegnata una pensione al coniuge divorziato, agli ascendenti, ai nipoti o a altri parenti. LUSSEMBURGO La pensione per il coniuge superstite è pari al 42,8 % di questo reddito annuo (53,5 % se il coniuge superstite soffre di un’incapacità di lavorare del 50 % almeno). L’importo totale delle pensioni per i superstiti non può superare l’85,6 % del reddito precedente della persona deceduta. Le pensioni vengono adeguate automaticamente alle variazioni del costo della vita e aggiornate periodicamente secondo l’evoluzione del livello dei salari. ð Liquidazione della pensione Dopo tre anni, la pensione per un tasso d’incapacità inferiore al 10 % è sostituita automaticamente da una somma forfettaria (liquidazione detta rachat) il cui importo dipende dall’età dell’interessato. In determinate situazioni, è possibile chiedere la liquidazione della propria pensione anche se il tasso d’incapacità è compreso tra il 10 % e il 40 %. Se tale tasso supera il 40 %, può essere concesso un prestito ipotecario. Se il coniuge superstite si risposa, riceve automaticamente una somma forfettaria (secondo il principio della liquidazione) al posto di una pensione mensile. ð Procedura In caso di infortunio sul lavoro, l’interessato deve informare immediatamente il datore di lavoro e notificare l’incapacità di lavorare alla propria cassa malattia entro lo stesso termine previsto in caso d’incapacità di lavorare per malattia (sezione 2B). ð Pagamento delle prestazioni L’Associazione di assicurazione contro gli infortuni (Association d’assurance contre les accidents) paga il costo delle cure mediche, dei medicinali, del ricovero ospedaliero ecc. direttamente a coloro che hanno fornito le prestazioni. Le prestazioni in denaro sono erogate come avviene per l’assicurazione per malattia (sezione 2B), però sono rimborsate al datore di lavoro tramite la cassa malattia se le persone continuano a percepire la loro retribuzione in caso di incapacità di lavorare. 113 Le pensioni sono pagate mensilmente e in anticipo. ha completato il periodo assicurativo di 12 mesi generalmente richiesto. Chi ha subito un infortunio sul lavoro in Lussemburgo e vive, ritorna o si trasferisce in un altro Stato membro può continuare a percepirvi prestazioni in natura. A tal fine, prima della partenza, egli deve richiedere un modulo E 123 all’Associazione d’assicurazione contro gli infortuni del Lussemburgo. Le prestazioni in denaro e le pensioni saranno corrisposte direttamente nell’altro Stato membro. ð ð Viene inoltre concesso un importo speciale fisso corrispondente a 1/40 per ogni anno che intercorre tra l’inizio del diritto alla pensione e i 65 anni, mentre per gli anni compresi tra l’inizio del diritto alla pensione e i 55 anni viene pagata una maggiorazione proporzionale speciale. Questa ammonta all’1,78 % del reddito professionale medio percepito prima dell’insorgere dell’invalidità. Istituzioni competenti L’istituzione competente è l’Associazione d’assicurazione contro gli infortuni (Association d’assurance contre les accidents) che è divisa in due sezioni. La sezione industriale è competente per tutti gli assicurati, fuorché per le persone che esercitano un’attività agricola, delle quali si occupa la sezione agricola e forestale. 5. Invalidità È coperto contro il rischio d’invalidità chi esercita un’attività lavorativa dipendente o autonoma o: — è apprendista; — percepisce una prestazione in denaro di malattia, maternità, infortunio o malattia professionale; — percepisce un’indennità di disoccupazione; — percepisce una pensione di superstite dell’assicurazione contro gli infortuni; — è un giovane partecipante ad un’attività di volontariato; — beneficia di un congedo parentale. Le prestazioni sono versate sotto forma di pensioni. ð Requisiti per avere diritto alle prestazioni Per poter beneficiare di una pensione di invalidità, è necessario: — aver versato 12 mesi di contributi su un periodo di 3 anni prima dell’insorgere dell’invalidità; — essere riconosciuti invalidi, vale a dire incapaci di lavorare, nell’ultima attività esercitata o in un’altra attività confacente alle proprie qualifiche e capacità. Vengono presi in considerazioni i periodi assicurativi completati in altri Stati membri dell’Unione europea. Se l’invalidità è dovuta ad un infortunio (professionale o meno) o a una malattia professionale contratti quando il soggetto era assicurato, egli ha diritto ad una pensione d’invalidità anche se non 114 Entità della pensione La pensione d’invalidità è costituita da un importo fisso, risultante per 1/40 da ogni anno di versamenti contributivi, fino ad un massimo di 40 anni, e da una maggiorazione proporzionale pari all’1,78 % del reddito professionale dichiarato durante l’intera vita lavorativa in Lussemburgo. Se la pensione risulta essere inferiore al minimo stabilito dalla legge e se l’interessato ha completato almeno 20 anni contributivi, gli viene corrisposta un’integrazione pari a 1/40 della pensione minima per ogni anno completato. ð Procedura Per ottenere la pensione, l’interessato deve presentare domanda presso l’istituzione competente utilizzando un modulo speciale fornito da tale organismo. I documenti giustificativi da allegare sono elencati nel modulo di domanda. Se l’interessato risiede in un altro Stato membro, deve presentare domanda presso l’organismo di assicurazione per le pensioni di tale paese. Le pensioni sono corrisposte mensilmente e in anticipo. Se l’interessato risiede in un altro Stato membro, la pensione gli viene corrisposta direttamente in quel paese. ð Istituzioni competenti Gli operai sono assicurati presso l’Ente di assicurazione vecchiaia e invalidità (Établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité). Gli impiegati e i lavoratori intellettuali autonomi (medici, architetti, avvocati, notai, giornalisti, contabili ecc.) sono assicurati presso la Cassa pensioni degli impiegati privati (Caisse de pension des employés privés). I lavoratori autonomi sono assicurati presso la Cassa pensioni per artigiani, commercianti e industriali (Caisse de pension des artisans, commercàants et industriels) e gli agricoltori presso la Cassa pensioni agricole (Caisse de pension agricole). LUSSEMBURGO 6. Vecchiaia È coperto dal regime assicurativo contro la vecchiaia chi esercita un’attività professionale dipendente o autonoma o: — è apprendista; — percepisce una prestazione in denaro per malattia, maternità, infortunio o malattia professionale; — percepisce un’indennità di disoccupazione; — percepisce una pensione di superstite dell’assicurazione contro gli infortuni; — è un giovane partecipante ad un’attività di volontariato; — beneficia di un congedo parentale. ð Requisiti per avere diritto alle prestazioni Per poter beneficiare di una pensione di vecchiaia, è necessario: — essere stati assicurati per un minimo di 120 mesi; — aver raggiunto l’età di 65 anni. In situazioni speciali connesse con il periodo assicurativo, la pensione di vecchiaia può essere concessa prima, vale a dire a partire dall’età di 57 o 60 anni. Vengono presi in considerazione i periodi assicurativi completati in altri Stati membri dell’Unione. ð Entità della pensione La pensione di vecchiaia è costituita da un importo fisso, 1/40 del quale è ottenuto per anno assicurativo, fino a un massimo di 40 anni, e da un’integrazione proporzionale che ammonta all’1,78 % del reddito professionale dichiarato durante l’intera vita lavorativa in Lussemburgo. Se la pensione risulta essere inferiore al minimo stabilito dalla legge e se l’interessato ha completato almeno 20 anni assicurativi, gli viene corrisposta un’integrazione pari a 1/40 della pensione minima per ogni anno completato. ð Procedura La procedura è analoga a quella descritta al punto 5. ð Istituzioni competenti Le istituzioni competenti sono quelle indicate al punto 5. 7. Pensioni ai superstiti Sono coperti i superstiti (vedova, vedovo, orfano, coniuge divorziato) di una persona coperta dal LUSSEMBURGO regime assicurativo di vecchiaia e invalidità. Le prestazioni vengono corrisposte sotto forma di pensioni ai superstiti. ð Requisiti per avere diritto alle prestazioni Affinché un superstite possa beneficiare di una pensione, la persona deceduta deve essere stata assicurata per almeno 12 mesi nei tre anni che precedono la sua morte. Questa condizione non è richiesta se il decesso è avvenuto in seguito ad un infortunio di qualsiasi genere o ad una malattia professionale riconosciuta. Vengono presi in considerazione i periodi assicurativi completati in altri Stati membri. Non è dovuta alcuna pensione al coniuge superstite che ha sposato un assicurato meno di un anno prima dal suo pensionamento o del suo decesso o al coniuge che ha sposato il titolare di una pensione di vecchiaia o di invalidità. In questi casi, può tuttavia essere concessa una pensione in determinate situazioni (per esempio quando la morte è dovuta ad un infortunio o se dal matrimonio è nato un figlio). ð Entità della pensione Occorre fare una distinzione tra la pensione corrisposta al coniuge superstite e le pensioni per gli orfani. La pensione per il coniuge superstite è costituita dalla somma dell’importo fisso e dell’importo fisso speciale a cui l’assicurato aveva o avrebbe potuto avere diritto nonché da 3/4 delle integrazioni proporzionali e delle integrazioni proporzionali speciali di cui l’assicurato godeva o avrebbe potuto godere. Se il coniuge superstite si risposa, la pensione è liquidata sotto forma di un importo forfettario unico (rachat). La pensione per gli orfani è pari a 1/3 dell’importo fisso e dell’importo fisso speciale a cui l’assicurato aveva o avrebbe potuto avere diritto nonché a 1/4 delle integrazioni proporzionali e delle integrazioni proporzionali speciali di cui l’assicurato godeva o avrebbe potuto godere. Se entrambi i genitori sono deceduti, la percentuale della pensione per orfani è raddoppiata. La pensione per orfani viene concessa fino all’età di 18 anni e continua ad essere versata fino a 27 anni se il figlio in questione prosegue gli studi. Non esiste alcun limite d’età per gli orfani incapaci di sostenersi a causa di una menomazione fisica o mentale. L’importo totale delle pensioni ai superstiti non può superare l’importo della pensione che la persona deceduta percepiva o avrebbe percepito al momento del decesso. 115 ð Procedura La procedura da seguire è analoga a quella descritta alla sezione 5. ð Istituzioni competenti Le istituzioni competenti sono quelle indicate alla sezione 5. importo pari a 2 volte il salario minimo stabilito per legge. Se durante la disoccupazione l’interessato svolge attività di carattere occasionale o accessorio, le retribuzioni percepite saranno detratte dall’indennità di disoccupazione. 8. Disoccupazione L’indennità di disoccupazione può essere erogata per un massimo di 365 giorni su un periodo di 24 mesi. Chiunque lavori in Lussemburgo è coperto dall’assicurazione contro la disoccupazione. ð Per poter beneficiare dell’indennità di disoccupazione, è necessario: — essere disoccupato involontario; — essere idoneo al lavoro e disposto ad accettare qualsiasi occupazione confacente alle proprie capacità; — avere un’età compresa tra 16 e 64 anni; — non essere titolari di una pensione di vecchiaia o di invalidità o di una pensione integrale (rente plénière) per infortunio; — essere iscritti come persone in cerca di lavoro presso gli uffici di collocamento pubblici (bureaux de placement publics); — aver lavorato in Lussemburgo per almeno 26 settimane nei 12 mesi che precedono la disoccupazione. Se questi 12 mesi comprendono periodi di incapacità di lavorare, saranno prolungati di un periodo di pari durata. Lo stesso vale se i 12 mesi comprendono periodi di servizio militare o periodi in cui sono state percepite indennità di disoccupazione. Se l’interessato non soddisfa la condizione di aver lavorato almeno 26 settimane e se in precedenza ha lavorato in un altro Stato membro, saranno presi in considerazione i periodi assicurativi o lavorativi completati in tale paese, nella misura necessaria. A questo scopo, l’interessato deve presentare all’Amministrazione dell’occupazione (Administration de l’emploi) il modulo E 301 fornito dall’ente assicurativo contro la disoccupazione del paese in cui ha lavorato precedentemente. Se l’interessato non presenta tale modulo, l’Amministrazione dell’occupazione lo richiederà all’istituzione dell’altro paese. ð Entità dell’indennità di disoccupazione L’importo dell’indennità di disoccupazione è pari all’80 % della retribuzione precedente ed è portato all’85 % se ci sono figli a carico. Tuttavia, l’indennità di disoccupazione non può superare un importo pari a 2,5 volte il salario minimo stabilito per legge. Se la disoccupazione continua per più di 182 giorni di calendario su un periodo di 12 mesi, l’indennità non può superare un 116 Procedura L’interessato deve iscriversi come persona in cerca di lavoro, il giorno stesso in cui rimane disoccupato, presso l’Amministrazione dell’occupazione (Administration de l’emploi) o uno dei suoi uffici locali o presso la segreteria del comune in cui risiede. Entro due settimane dalla data d’inizio della disoccupazione va presentata presso lo stesso ente una domanda d’indennità di disoccupazione. Una volta adempite queste formalità, sarà versata all’interessato un’indennità calcolata a partire dal primo giorno di disoccupazione. Se l’interessato non si iscrive il giorno in cui inizia la sua disoccupazione, avrà diritto a percepire un’indennità solo a partire dal giorno dell’iscrizione. Se egli non presenta una domanda d’indennizzo entro due settimane, l’indennità di disoccupazione gli sarà corrisposta per un periodo anteriore alla domanda non superiore a 14 giorni di calendario. ð Pagamento dell’indennità di disoccupazione L’indennità di disoccupazione sarà erogata tramite vaglia postale alla fine di ogni settimana di disoccupazione. Un disoccupato che percepisce un’indennità di disoccupazione in Lussemburgo ha il diritto di recarsi in uno o alcuni altri Stati membri per cercare lavoro, a condizione che sia stato registrato come persona alla ricerca di lavoro in Lussemburgo per almeno 4 settimane. Prima della partenza, il disoccupato deve richiedere un modulo E 303 presso l’Amministrazione dell’occupazione. ð Istituzione competente L’istituzione competente per la verifica delle domande e il pagamento delle indennità è l’Amministrazione dell’occupazione (Administration de l’emploi) che ha sede a Lussemburgo e uffici a Esch-sur-Alzette, Diekirch e Wiltz. LUSSEMBURGO 9. Assegni familiari Gli assegni familiari spettano per i figli allevati e aventi domicilio legale in Lussemburgo. Chi ha un’occupazione retribuita in Lussemburgo ha diritto agli assegni familiari anche per i figli allevati in un altro Stato membro dell’Unione europea. In generale, gli assegni familiari vengono corrisposti per i figli con meno di 18 anni o fino a 27 anni se proseguono gli studi, mentre non esiste alcun limite d’età per i figli portatori di un handicap fisico o mentale. Esistono tre tipi di assegni familiari: ð Altre prestazioni Indennità di nascita (allocation de naissance) Alla nascita di un figlio viene corrisposta un’indennità, in parte come indennità prenatale, in parte come indennità di nascita e in parte come indennità postnatale. Per poter beneficiare dell’indennità prenatale, la gestante deve essersi sottoposta durante la gravidanza agli esami medici richiesti dalla legge. Per beneficiare dell’indennità di nascita, il bambino deve essere nato in Lussemburgo e la madre deve sottoporsi ad un esame postnatale entro otto settimane dal parto. — assegni familiari ordinari; — assegni integrativi; L’indennità postnatale spetta soltanto se il figlio è stato sottoposto ai sei esami medici prescritti dalla legge prima dei due anni. — assegni scolastici. Indennità d’educazione L’entità degli assegni familiari ordinari varia a seconda del numero dei figli del nucleo familiare. Vengono concesse integrazioni per i figli di 6 e 12 anni. Gli assegni integrativi sono concessi in aggiunta agli assegni familiari ordinari per ogni figlio di età inferiore a 18 anni e portatore di un handicap fisico o mentale pari almeno al 50 % rispetto ai suoi coetanei. Tale prestazione è corrisposta senza alcun limite d’età se il figlio non è in grado di provvedere alle proprie necessità. Gli assegni scolastici sono pagati ogni anno in agosto per i figli di età superiore a 6 anni. L’importo varia a seconda dell’età del figlio e del numero di figli del nucleo familiare. ð Procedura Un’indennità d’educazione spetta alle persone che: — sono domiciliate in Lussemburgo e vi risiedono effettivamente o sono cittadini comunitari e lavorano in Lussemburgo o sono loro familiari; — hanno nel nucleo familiare uno o più figli per i quali percepiscono assegni familiari; — non esercitano un’attività lavorativa dipendente o autonoma in quanto si occupano principalmente di allevare i figli nel nucleo familiare o che, se lavorano, non percepiscono un reddito, sommato a quello del coniuge, superiore a un limite stabilito; — riducono almeno della metà la durata del lavoro per allevare uno o più figli, nel qual caso viene erogata metà dell’indennità. L’interessato deve presentare una domanda alla Cassa assegni familiari (Caisse nationale des prestations familiales). I moduli di domanda sono disponibili presso la cassa o l’amministrazione comunale. I documenti giustificativi da allegare sono elencati sul modulo. L’indennità d’educazione viene erogata mensilmente, a partire dal mese successivo alla fine del congedo di maternità o del diritto all’indennità di nascita. Essa viene corrisposta fino a quando il figlio compie due anni. Tuttavia, essa è mantenuta per coloro che hanno tre o più figli nel loro nucleo, fino a quando uno di essi ha un’età inferiore a quattro anni. Se i figli dell’interessato non risiedono in Lussemburgo è necessario allegare alla domanda il modulo E 401 relativo alla composizione del nucleo familiare. Indennità di congedo parentale ð Pagamento degli assegni familiari Gli assegni familiari (eccetto gli assegni scolastici) sono pagati mensilmente ai genitori se il figlio è allevato da entrambi i genitori sotto lo stesso tetto. In caso di separazione dei genitori, sono versati al genitore che ha l’effettiva custodia del figlio. LUSSEMBURGO Hanno diritto al congedo parentale le persone che allevano nel loro nucleo familiare uno o più figli di età inferiore a 5 anni, per i quali vengono corrisposti assegni familiari. Il genitore richiedente deve interrompere completamente la propria attività professionale o ridurla (congedo parentale a tempo parziale) ad almeno la metà della normale durata mensile di lavoro applicabile. 117 Se è un lavoratore autonomo, il richiedente deve esercitare in Lussemburgo un’attività indipendente al momento della nascita o dell’adozione del bambino; se è un lavoratore dipendente, deve essere stato occupato nella stessa impresa avente sede in Lussemburgo per almeno un anno prima dell’inizio del congedo parentale (con un contratto di lavoro che preveda una durata di lavoro mensile pari ad almeno la metà della normale durata applicabile in tale impresa). La durata del congedo parentale è di sei mesi per ciascun figlio. In caso di congedo parentale a tempo parziale esso è prolungato fino a dodici mesi. Ogni genitore che lavora ha diritto ad un congedo parentale, ma uno dei genitori deve prenderlo successivamente al congedo di maternità. Il congedo parentale a tempo parziale può tuttavia essere suddiviso tra i due genitori per garantire una permanenza presso il bambino. Il congedo parentale dà diritto ad un’indennità pecuniaria forfettaria versata in rate mensili per tutta la durata del congedo. L’indennità è esente ð da imposte e da contributi sociali, fuorché il contributo per l’assistenza sanitaria e l’aiuto di dipendenza. Il contributo per l’assicurazione pensionistica è a carico dello Stato. ð Istituzione competente Tutti gli assegni familiari sono pagati dalla Cassa assegni familiari (Caisse nationale des prestations familiales). 10. Informazioni aggiuntive In caso di dubbi sui diritti o sugli obblighi in materia di previdenza sociale, è necessario rivolgersi all’ente previdenziale che gestisce il relativo settore di previdenza sociale in Lussemburgo. I nomi di questi enti sono indicati nei vari punti precedenti e il loro indirizzo esatto può essere reperito nell’elenco seguente o nell’elenco telefonico. Si veda anche il sito Internet della previdenza sociale lussemburghese (http:// www.secu.lu/homepage.html). Indirizzi utili Indirizzo postale Indirizzo Ministère de la Sécurité sociale http://www.etat.lu/MSS/ L-2936 Lussemburgo 26, rue Ste Zithe L-2763 Lussemburgo 478-1 478-6328 Inspection générale de la sécurité sociale BP 1308 L-1013 Lussemburgo 26, rue Ste Zithe L-2763 Lussemburgo 478-1 478-6225 Cellule d’évaluation et d’orientation L-2974 Lussemburgo 125, route d’Esch L-1471 Lussemburgo 478-6060 478-6061 Ministère de la Famille L-2919 Lussemburgo 12-14, avenue Émile Reuter L-2420 Lussemburgo 478-1 478-6570 Ministère du Travail et de l’Emploi L-2939 Lussemburgo 26, rue Ste Zithe L-2763 Lussemburgo 478-1 478-6325 Centre commun de la sécurité sociale L-2975 Lussemburgo 125, route d’Esch L-1471 Lussemburgo 401 41-1 40 44 81 Union des caisses de maladie BP 1023 L-1010 Lussemburgo 125, route d’Esch L-1471 Lussemburgo 49 83 31-1 49 83 32 118 Telefono Fax LUSSEMBURGO Indirizzo postale Indirizzo BP 1342 L-1013 Lussemburgo 125, route d’Esch L-1471 Lussemburgo 401 41-2060 40 78 62 Conseil arbitral des assurances sociales 16, bd de la Foire L-1528 Lussemburgo 45 32 86 44 32 66 Conseil supérieur des assurances sociales 2-4, rue Beck L-1222 Lussemburgo 26 26 05 1 26 26 05 38 125, route d’Esch L-1471 Lussemburgo 401 12-1 40 06 11 53 13-3700 53 13-3799 Contrôle médical de la sécurité sociale Telefono Fax Caisse de maladie des ouvriers L-2973 Lussemburgo Caisses de maladie de l’Arbed L-4006 Esch/Alzette Caisse de maladie des fonctionnaires et employés publics L-2091 Lussemburgo 32, avenue MarieThérèse L-2132 Lussemburgo 45 16 81 45 67 50 Caisse de maladie des employés privés L-2972 Lussemburgo 125, route d’Esch L-1471 Lussemburgo 401 13-1 48 76 17 Caisse de maladie des fonctionnaires et employés communaux BP 328 L-2013 Lussemburgo 20, avenue Émile Reuter L-2420 Lussemburgo 45 05 15 45 02 01-222 Entraide médicale des chemins de fer luxembourgeois BP 1803 L-1018 Lussemburgo 15, place de la Gare L-1616 Lussemburgo 49 90-3305 49 90-4501 39, rue Glesener L-1631 Lussemburgo 40 52 02-1 40 52 02-230 Caisses sociales des classes moyennes Caisses de sécurité sociale de la profession agricole L-2969 Lussemburgo 2, rue du Fort Wallis L-2714 Lussemburgo 40 51 15-1 48 56 85 Établissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité L-2977 Lussemburgo 125, route d’Esch L-1471 Lussemburgo 26 19 14-1 49 53 33 Caisse de pension des employés privés L-2096 Lussemburgo 1a, bd Prince Henri L-1724 Lussemburgo 22 41 41-1 46 40 73 LUSSEMBURGO 119 Indirizzo postale Indirizzo Association d’assurance contre les accidents — section industrielle L-2976 Lussemburgo 125, route d’Esch L-1471 Lussemburgo 26 19 14-1 49 53 35 — section agricole et forestière L-2970 Lussemburgo 125, route d’Esch L-1471 Lussemburgo 26 19 14-1 49 53 35 Caisse nationale des prestations familiales BP 394 L-2013 Lussemburgo 1a, bd Prince Henri L-1724 Lussemburgo 47 71 53-1 47 71 53-328 Administration de l’emploi BP 2208 L-1022 Lussemburgo 10, rue Bender L-1229 Lussemburgo 478-5300 40 61 40 120 Telefono Fax LUSSEMBURGO PAESI BASSI 1. Introduzione Il sistema di sicurezza sociale olandese prevede: — l’assicurazione malattia e gravidanza (sezione 2); — l’assicurazione inabilità al lavoro (sezione 4); — l’assicurazione vecchiaia (sezione 5); — l’assicurazione per i superstiti (sezione 6); — l’assicurazione contro la disoccupazione (sezione 8); — gli assegni familiari (sezione 9). Non esiste un regime assicurativo separato per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (sezione 3) mentre esiste un numero notevole di regimi pensionistici integrativi (sezione 7). ð Gli assicurati Di norma sono assicurati tutti i lavoratori subordinati e autonomi. I lavoratori autonomi tuttavia: — non sono assicurati contro la disoccupazione; — non percepiscono prestazioni in base al regime assicurativo malattia; — sono coperti dal regime assicurativo malattia prima dell’età di 65 anni e sono coperti dal regime di assicurazione contro la disoccupazione per lavoratori autonomi (WAZ) se il loro reddito imponibile non supera una certa soglia [19 058,77 EUR (42 000 NLG) all’1 gennaio 2000]. ð Modalità per beneficiare delle prestazioni della sicurezza sociale Il sistema previdenziale olandese prevede, sin dal primo giorno di lavoro subordinato, la copertura assicurativa automatica in tutti i settori assicurativi elencati sopra. L’unica eccezione è rappresentata dall’assicurazione della cassa malattia. Il lavoratore è, infatti, libero di iscriversi alla cassa malattia di sua scelta nel luogo di residenza. All’atto dell’iscrizione alla cassa malattia, viene fornito l’elenco dei medici, dentisti e farmacisti convenzionati ai quali è possibile ricorrere. In seguito viene inviato il documento comprovante l’iscrizione che va conservato accuratamente. Il lavoratore autonomo che detiene un’impresa nei Paesi Bassi o vi svolga la sua attività è automaticamente assicurato dalla maggior parte dei regimi nazionali tranne quello contro la disoccu- PAESI BASSI pazione, mentre la copertura dell’assicurazione di malattia, qualora egli non sia assicurato come lavoratore autonomo in base al regime mutualistico, è limitata alle prestazioni previste dalla legge denominata AWBZ (regime generale per costi specifici di malattia, cfr. infra, sezione 2). ð Altri adempimenti necessari Al momento dell’assunzione, il lavoratore subordinato si informa presso quale organismo erogatore (Uitvoeringsinstelling) è iscritto il datore di lavoro in quanto è a questo organismo che si dovrà rivolgere in caso di incapacità al lavoro o di disoccupazione. Anche il lavoratore autonomo dovrà rivolgersi, in caso di disoccupazione, ad un organismo erogatore. Un altro importante organismo è la Sociale Verzekeringsbank alla quale il lavoratore si deve rivolgere nel caso chieda la corresponsione di assegni familiari o una pensione di anzianità al compimento del 65ò anno di età. Qualora il lavoratore risieda fuori dai Paesi Bassi al momento del raggiungimento dell’età pensionabile, sarà l’istituzione competente del paese di residenza a istruire le pratiche per la pensione. In caso di decesso anche il coniuge superstite e/o i figli devono rivolgersi alla Sociale Verzekeringsbank. Infine, è importante conservare l’indirizzo dell’ufficio regionale di collocamento il quale, in caso di disoccupazione, presterà assistenza nella ricerca di un altro lavoro. ð Modalità di versamento dei contributi assicurativi Al versamento dei contributi del lavoratore subordinato provvede il datore di lavoro conformemente alla normativa in vigore. La quota di contributi a carico del lavoratore subordinato viene detratta dalla retribuzione. A chi usufruisca di prestazioni previdenziali, l’organismo erogatore può, in taluni casi, detrarre i contributi assicurativi da queste indennità. Il lavoratore autonomo, invece, riceve un modulo indicante l’importo dei contributi da versare. Vengono riscossi dall’amministrazione fiscale tutti i contributi, tranne quelli per l’assicurazione malattia. I contributi nominali per l’assicurazione malattia sono versati direttamente alla cassa a cui è iscritto il lavoratore subordinato. Ulteriori informazioni possono essere fornite dal datore di lavoro o dall’organismo erogatore. 121 ð Procedura di ricorso contro una decisione assunta dall’organismo erogatore Contro una decisione dell’organismo erogatore è possibile fare ricorso facendo opposizione entro un determinato termine contro la decisione dell’organismo erogatore. Quest’ultimo è quindi tenuto a riesaminare la decisione e a decidere riguardo alla sua fondatezza. Ancora entro un determinato termine è possibile presentare ricorso contro la decisione riguardante il ricorso presso la sezione amministrativa del tribunale indicato nella decisione dell’organismo erogatore. In questa decisione è indicato anche il termine entro il quale presentare il ricorso. Il ricorso viene presentato al tribunale distrettuale indicando i motivi di opposizione alla decisione dell’organismo erogatore, con la richista di adottare una nuova decisione. A tal fine va allegata una copia della decisione controversa. Qualora il lavoratore non accetti ancora la decisione del tribunale distrettuale, può rivolgersi in appello al Centrale Raad van Beroep, Vrouwe Justitiaplein 1, Postbus 16002, 3500 DA Utrecht, entro sei settimane dalla data della sentenza del giudice. ð Prassi da seguire nel caso il lavoratore decida di tornare definitivamente nel paese d’origine o di trasferirsi in un altro Stato membro Il periodo assicurativo maturato nei Paesi Bassi può essere importante per stabilire i diritti maturati in base alla normativa in materia di assicurazioni sociali dello Stato di destinazione. Prima della partenza il lavoratore deve quindi richiedere all’organismo erogatore o alla cassa la documentazione necessaria. ð Diritto a prestazioni in un altro Stato membro dell’Unione europea ð Altre informazioni Per ottenere ulteriori informazioni, rivolgersi ai vari organismi erogatori. Nelle successive sezioni 2-9 sono analizzati i vari tipi di regimi assicurativi esistenti nei Paesi Bassi. Viene inoltre illustrato ogni tipo di prestazione, nonché le modalità per beneficiarne. 2. Malattia e gravidanza A. PRESTAZIONI L’assistenza medica fa capo a due diversi e complementari regimi assicurativi: l’assicurazione malattia e l’assicurazione per le spese straordinarie di malattia disciplinata dalla legge denominata Algemene Wet Bijzondere Ziekenkosten e conosciuta come AWBZ. ð Gli assicurati In linea di principio è coperto dall’assicurazione malattia il lavoratore subordinato in attività, la cui retribuzione non superi una certa quota fissata per l’anno in questione o, nel caso di un lavoratore autonomo, l’assicurazione avviene in base al regime WAZ qualora il reddito non superi un importo massimo [19 058,77 EUR (42 000 NLG) all’1 gennaio 2000]. Sono inoltre assicurati i residenti nei Paesi Bassi che percepiscano indennità previdenziali di lunga durata. A determinate condizioni sono assicurati anche i familiari. Di norma il lavoratore continua a beneficiare dell’assicurazione malattia anche dopo aver compiuto i 65 anni di età purché coperto a tale momento dalla assicurazione medesima. Una volta iscritto a una cassa malattia il lavoratore ha diritto all’assistenza sanitaria per usufruire della quale la cassa malattia stessa rilascia un attestato di iscrizione comprovante che egli è assicurato regolarmente quando ricorre al medico. — i cui familiari vivono in un altro Stato membro; — che vive provvisoriamente in un altro Stato membro; Per quanto riguarda l’AWBZ tutte le persone che vivono o lavorano nei Paesi Bassi sono coperte. L’assicurato ha diritto alle cure mediche una volta iscritto all’organismo erogatore dell’AWBZ. Va sottolineato che l’iscrizione a una cassa malattia implica l’iscrizione automatica anche all’AWBZ. — che trasferisce il suo luogo di residenza in un altro Stato membro; ð — che è disoccupato e in cerca di un’occupazione in un altro Stato membro; La cassa malattia alla quale è iscritto il lavoratore fornisce informazioni precise riguardanti l’intera gamma delle prestazioni in natura a cui egli ha diritto in base alla legge sulle casse malattia (Ziekenfondswet) e alla legge AWBZ. Il lavoratore residente nei Paesi Bassi: può beneficiare di alcune norme comunitarie riguardanti l’assicurazione malattia e gravidanza. 122 Prestazioni spettanti all’assicurato PAESI BASSI ð Chi è assicurato in base alla legge sulle casse malattia ha diritto, tra l’altro, alle prestazioni seguenti Cure mediche specialistiche Le prestazioni comprendono: — — cure mediche specialistiche dispensate da un ospedale, con degenza o meno nella classe più bassa dell’ospedale durante la degenza, l’assistenza, l’assistenza paramedica o l’assistenza farmaceutica. Rientrano in queste cure determinate forme di trapianti e rimborsi di costi connessi con il reperimento del materiale più adatto di trapianto; cure mediche specialistiche, dispensate senza ricorso alle strutture ospedaliere. Ostetricia L’assistenza avviene di norma tramite una ostetrica. Solo quando non sia disponibile un’ostetrica o quando sussiste un’emergenza medica il medico di famiglia o uno specialista può prestare assistenza, se necessario in una clinica o in un ospedale. Assistenza farmaceutica Quest’assistenza comprende farmaci e alimenti per uso medico e materiale di medicazione. In principio esiste un limite di rimborso per i costi dei farmaci nell’ambito dei farmaci sostituibili sotto l’aspetto terapeutico che rientrano in un determinato gruppo. Se l’assicurato sceglie un farmaco che è più costoso rispetto a questo limite, egli deve accollarsi la differenza. Trasporto malati L’assicurazione copre il trasporto malati con autoambulanza, taxi o auto individuale dietro prescrizione del medico. Il medico curante deve fare una dichiarazione al riguardo. Inoltre sono coperti i costi dei trasporti pubblici in classe economica quando il trasporto avviene prima o dopo il ricovero in ospedale. In determinati casi l’assicurazione accetta particolari tipi di trasporto, ad esempio per elicottero. ð Gli assicurati nell’ambito dell’AWBZ hanno inoltre diritto alle prestazioni seguenti Ricovero e degenza in ospedale L’assistenza in ospedale — eccetto ospedali psichiatrici o reparti psichiatrici di un ospedale policlinico o universitario — è a carico dell’AWBZ qualora il ricovero duri più di un anno. PAESI BASSI Ricovero e degenza in un istituto di assistenza o in un istituto per disabili L’assicurazione copre la degenza nell’istituto, l’assistenza, le cure giornaliere, il trattamento terapeutico sotto la responsabilità di un medico, riabilitazione, riattivazione, fisioterapia e terapia funzionale. L’assistenza ai disabili comprende inoltre le cure organizzate e garantite dall’istituzione presso famiglie. Trattamento diurno in un istituto di cura Il trattamento diurno in un istituto di cura ha lo scopo di far sı̀ che l’assicurato rimanga il più possibile nel suo ambiente. Questo tipo di trattamento è indicato per persone che presentano un handicap fisico o psichico il cui trattamento non può avvenire del tutto nel loro ambiente privato. Cure domiciliari Le cure domiciliari comprendono la necessaria assistenza, i trattamenti, l’accompagnamento, l’informazione presso il domicilio dell’assicurato per quanto riguarda la malattia, la guarigione, l’invalidità, la vecchiaia, il decesso o un problema psicosociale. Queste cure comprendono la messa a disposizione di presidi sanitari per un periodo massimo di 26 settimane. Assistenza psichiatrica in un ospedale psichiatrico Quest’assistenza comprende esami, consulenza e informazioni, trattamento, osservazione e accompagnamento. Inoltre essa comporta cure quotidiane in un contesto terapeutico. Assistenza alla madre e al figlio Questa prestazione comprende: accompagnamento, informazione e altre provvidenze durante la gravidanza e, nel corso dei primi anni di vita, esami sistematici della salute del bambino. Sono escluse le cure di maternità ai sensi della decisione relativa alle prestazioni di malattia. In principio la AWBZ copre i costi connessi con le cure mediche, infemieristiche e l’assistenza nel caso di malattia di lunga durata o di inabilità grave. B. INDENNITÀ DI MALATTIA PER I LAVORATORI SUBORDINATI ð Prestazioni spettanti durante il periodo di copertura Nel caso in cui il lavoratore lavorare in seguito a malattia diritto per legge (Ziektewet) malattia. Il diritto all’indennità sia incapace di o infortunio, ha a indennità di di malattia non 123 sussiste per periodi di disoccupazione in cui il lavoratore in base al diritto civile continua a percepire il salario. Qualora il lavoratore sia occupato in base ad un contratto di lavoro, il massimale è stabilito a 153,07 EUR (337,33 NLG) al giorno. Il lavoratore ha diritto al pagamento del 70 % del suo salario, con un minimo pari al minimo di legge che gli spetta. A secondo di quanto stabilito in un contratto di lavoro il datore di lavoro può comunicare per iscritto di applicare due giorni di carenza. Il lavoratore ha diritto all’indennità di malattia quando il rapporto di lavoro termina il primo giorno di malattia o nel corso del periodo di salario continuato obbligatorio. Alla data del termine del rapporto di lavoro viene quindi corrisposta l’indennità di malattia a patto che siano rispettati almeno due giorni di carenza. In questa categoria rientrano lavoratori per conto terzi e lavoratori con un contratto di lavoro a tempo determinato. Gli altri hanno diritto all’indennità di malattia a partire dal primo giorno di malattia. Il lavoratore che ha diritto all’indennità di malattia deve notificare la sua malattia al più presto (entro il secondo giorno di malattia) al suo datore di lavoro affinché possa cessare il lavoro e non andare a lavorare. Le regole per notificare la malattia vengono comunicate al lavoratore dal datore di lavoro. Il lavoratore deve sottoporsi al controllo e in linea di principio deve trovarsi a casa nelle ore indicate dalle disposizioni del controllo. Il lavoratore che fa valere il suo diritto all’indennità di malattia ed il cui controllo del suo stato di lavoro è affidato ad un organismo erogatore deve attenersi alle disposizioni dell’istituto della sicurezza sociale. La corresponsione delle indennità di malattia cessa in ogni caso il primo giorno del mese in cui il lavoratore compie l’età di 65 anni, data alla quale ha diritto alla pensione di vecchiaia. ð Prestazioni spettanti cessato il periodo di copertura assicurativa Nel caso di infortunio notificato entro un mese dopo la scadenza dell’assicurazione, il lavoratore subordinato può ancora avere diritto alle indennità di malattia purché sussistano determinate condizioni. Tali indennità sono a carico dell’organismo erogatore presso il quale era iscritto l’ultimo datore di lavoro. Chi ha diritto a tali indennità di malattia ha diritto anche alle cure mediche. 124 ð Prestazioni spettanti una volta lasciati i Paesi Bassi In caso di malattia entro un mese dalla scadenza dell’assicurazione di malattia prevista dalla normativa olandese (Ziektewet), dopo aver lasciato definitivamente i Paesi Bassi per stabilirsi in un altro Stato membro dell’Unione europea, il lavoratore ha ancora diritto, a certe condizioni, alle indennità di malattia. Il diritto alla prestazione può essere esportato unicamente nei paesi UE/ SEE, nelle Antille olandesi, Aruba e nei paesi con i quali i Paesi Bassi hanno un trattato. Tuttavia, il lavoratore subordinato non può in nessun caso derivare diritti nei confronti dell’ente assicurativo olandese se ha diritto alle prestazioni di malattia secondo la normativa del paese in cui si è stabilito. In caso di malattia entro un mese dalla scadenza dell’assicurazione nei Paesi Bassi, il lavoratore subordinato deve: — notificare immediatamente per iscritto la malattia all’ultimo datore di lavoro nei Paesi Bassi e — trasmettere all’ente assicurativo malattia del luogo di residenza questa notifica. In tal caso, si consiglia al lavoratore di dichiarare espressamente che la sua domanda di indennità di malattia viene presentata in base alla legge olandese sull’assicurazione malattia (Ziektewet). Dovrà quindi comunicare presso quale organismo erogatore era iscritto e chiedere all’ente assicurativo di malattia del luogo di residenza di inoltrare la domanda di indennità all’organismo erogatore suddetto. Nel caso il lavoratore abbia diritto alle indennità di malattia, l’organismo erogatore ha facoltà di sottoporlo a regolari controlli medici. C. PRESTAZIONI DI GRAVIDANZA IN DENARO E IN NATURA ð Per le donne assicurate direttamente Alle lavoratrici che abbiano un regolare contratto di lavoro nei Paesi Bassi e in quanto tali assicurate direttamente, vengono corrisposte durante la gravidanza indennità di gravidanza (Zwangerschapsuitkering) pari alla retribuzione piena giornaliera. Durante il periodo di 16 settimane di congedo la lavoratrice ha diritto al 100 % della retribuzione da parte dell’organismo erogatore presso il quale è iscritto il datore di lavoro. A tale scopo la gestante deve prima inoltrare un certificato di gravidanza al competente organismo erogatore (Zwangerschapsverklaring). Al termine di tale periodo, se la lavoratrice è ancora incapace di lavorare a seguito della gravidanza e del parto, la stessa indennità (pari al 100 % della retribuzione giornaliera) le verrà corrisposta per un periodo massimo di 52 settimane. Anche in caso PAESI BASSI di malattia prima del parto a seguito della gravidanza l’organismo erogatore versa l’indennità di malattia per un importo pari al 100 % del salario giornaliero. Se la lavoratrice subordinata è coperta da un sistema previdenziale olandese di malattia (Ziekenfondsverzekering) ha diritto alle cure ostetriche e al rimborso parziale da parte della cassa malattia per l’assistenza di maternità. La cassa malattia fornirà tutte le informazioni necessarie. Quando la lavoratrice subordinata desideri rivolgersi ad una clinica di maternità (Kraamcentrum), deve contattare l’organismo competente (Kruisvereniging) entro 5 mesi prima della data prevista per il parto. ð Per i familiari residenti nei Paesi Bassi La moglie e le figlie coperte dall’assicurazione malattia del marito o padre hanno diritto all’assistenza ostetrica gratuita e al rimborso parziale dell’assistenza di maternità. Per beneficiarne è necessario contattare l’organismo competente (Kruisvereniging) almeno 5 mesi prima della data prevista del parto. 3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali Nei Paesi Bassi i regimi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali non sono gestiti separatamente. Il lavoratore incapace di lavorare a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale ha diritto per 1 anno alle prestazioni di malattia (sezione 2B). In seguito ha diritto a un’indennità di inabilità (sezione 4). I lavoratori autonomi residenti nei Paesi Bassi sono assicurati in forza della legge sull’incapacità al lavoro (Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen, WAZ), in base alla quale hanno diritto ad indennità fisse dopo 52 settimane di perdita di reddito a seguito di incapacità assoluta o parziale al lavoro (sezione 4). Essi hanno inoltre diritto alle cure mediche a carico della cassa malattia, sempreché il loro reddito non superi il tetto massimo. Questo vale sia nel caso di un’assicurazione obbligatoria sia di un’assicurazione volontaria (cfr. supra, sezione 2, assicurazione malattia). 4. Invalidità ð Lavoratori subordinati residenti nei Paesi Bassi Qualora il lavoratore subordinato abbia beneficiato di indennità di malattia per 52 settimane, ha diritto, purché sussistano determinate condizioni, PAESI BASSI alle prestazioni previste dalla legge sull’assicurazione invalidità (Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering, WAO) quando, al termine del periodo di 52 settimane, permanga lo stato invalidante che provoca l’incapacità di lavorare. Le indennità sono erogate dagli organismi erogatori presso i quali è iscritto il datore di lavoro. L’importo e la durata dell’indennità dipende dall’età e dalla percentuale di incapacità al lavoro. Se il lavoratore subordinato ha 33 anni o più quando gli viene liquidata l’indennità WAO, inizialmente essa è basata sull’ultima retribuzione riferita a un periodo di tempo limitato che va dai sei mesi per i lavoratori di età compresa tra 33 e 37 anni ai sei anni per i lavoratori di età pari o superiore a 58 anni. L’importo di tale indennità dipende dalla percentuale di incapacità al lavoro e va dal 14 % della retribuzione giornaliera per una incapacità al lavoro del 15-25 % al 70 % della retribuzione giornaliera per un’incapacità al lavoro dell’80-100 %. La retribuzione giornaliera non può superare una soglia massima. In casi speciali, quando il lavoratore necessiti di cure e di assistenza continuative, la percentuale massima del 70 % può essere elevata al 100 %. Se, alla fine di questo periodo iniziale, l’interessato è ancora incapace di lavorare, avrà diritto all’indennità per cinque anni, prorogabile ulteriormente fino al compimento dei 65 anni. L’importo base di questa indennità è calcolato sulla retribuzione minima legale nonché sulla percentuale di incapacità al lavoro. Di norma all’importo di base viene aggiunta un’integrazione calcolata sull’ultima retribuzione e commisurata all’età nella quale è iniziata l’incapacità al lavoro. È previsto altresı̀ un assegno vacanze dell’8 % che è pagato nel mese di maggio e l’indennità è adeguata agli aumenti generali delle retribuzioni. L’indennità di invalidità WAO è soggetta a revisione qualora intervenga un peggioramento o un miglioramento delle condizioni. Le norme e le provvidenze previste per far sı̀ che gli aventi diritto alle WAO reintegrino il mondo del lavoro si trovano nella legge sulla (re)integrazione dei disabili e nella legge sul collocamento delle persone in cerca di lavoro. L’indennità di invalidità cessa: — il primo giorno del mese nel quale l’interessato compie il 65ò anno di età; — quando la percentuale di incapacità al lavoro risulta inferiore al 15 %; — il primo giorno del mese seguente al decesso (cfr. sezione 6 per le prestazioni in caso di decesso). Spetta all’organismo erogatore stabilire se il lavoratore è incapace di lavorare e in che percentuale. A tale scopo esso chiede al lavoratore di sottoporsi a visita medica. Coloro che 125 hanno beneficiato di un’indennità di invalidità per un anno devono sottoporsi a visita di controllo. Qualora l’interessato fosse in precedenza assicurato in forza della normativa previdenziale di uno o più Stati membri, deve notificarlo immediatamente all’organismo erogatore al quale dovranno essere fornite tutte le informazioni possibili riguardanti il nome e l’indirizzo del precedente ente assicurativo. In questi casi, l’importo dell’indennità di invalidità viene calcolato in base alla normativa comunitaria. Al lavoratore subordinato, se l’indennità di invalidità WAO corrisponde ad una percentuale di incapacità al lavoro del 45 % o superiore, spetta automaticamente la copertura assicurativa malattia. L’organismo erogatore fornisce tutte le informazioni necessarie. ð Procedura da seguire quando il lavoratore subordinato benefici di un’indennità di invalidità WAO nei Paesi Bassi e desideri tornare nel paese d’origine o trasferirsi in un altro Stato membro Le prestazioni cui ha diritto continuano finché il beneficiario soddisfa ai requisiti prescritti. Al fine di evitare problemi, si consiglia di notificare la partenza all’organismo erogatore con largo anticipo. ð Procedura da seguire quando l’invalidità intervenga al termine della copertura assicurativa nei Paesi Bassi Non è escluso che al lavoratore spetti comunque un’indennità di invalidità. Ciò dipende dal tipo di indennità cui ha diritto nel paese in cui vive. Nella maggior parte dei casi l’indennità di invalidità olandese sarà decurtata. Di norma il lavoratore deve richiedere l’indennità di invalidità nel paese di residenza e comunicare all’organismo competente di essere stato precedentemente assicurato nei Paesi Bassi. In alcuni casi l’ente chiederà informazioni nei Paesi Bassi per accertare se il lavoratore abbia mantenuto in quel paese il diritto all’ indennità di invalidità WAO e informerà quindi l’interessato. ð Lavoratori autonomi I lavoratori autonomi sono assicurati contro l’invalidità nel quadro della legge sull’assicurazione contro l’incapacità al lavoro per lavoratori autonomi (WAZ). Purché sussistano determinate condizioni, in particolare riguardanti l’età e il reddito, il lavoratore autonomo può aver diritto alle indennità WAZ dopo 52 settimane di incapacità assoluta o parziale al lavoro. 126 Quest’indennità si basa sul reddito, vale a dire sui profitti realizzati nell’esercizio precedente l’inabilità al lavoro. Inoltre essa dipende dalla percentuale di incapacità al lavoro. Le indennità vengono versate mensilmente dall’organismo erogatore da cui dipende il lavoratore autonomo. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’organismo erogatore competente. 5. Pensioni di vecchiaia Chi vive o lavora nei Paesi Bassi è assicurato in forza della legge sull’assicurazione generale contro la vecchiaia (Algemene Ouderdomswet, AOW). In generale tutti, uomini e donne, hanno diritto alla pensione di vecchiaia al compimento del 65ò anno di età. L’importo della pensione individuale, corrisposto mensilmente, che è fisso, viene adeguato agli aumenti delle retribuzioni due volte all’anno. In maggio è pagato l’assegno vacanze. L’importo fisso di cui sopra è decurtato per ogni anno in cui il lavoratore non era assicurato. Il lavoratore matura per ogni anno di vita e di lavoro nei Paesi Bassi il 2 % della pensione piena. A determinate condizioni, può essere stipulata un’assicurazione volontaria all’estero in conformità alla legge olandese sull’assicurazione generale contro la vecchiaia (AOW). La Sociale Verzekeringsbank, Kantoor Verzekeringen, Afdeling Vrijwillige Verzekering, Van Heuven Goedhartlaan 1, Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen, tel. (31-20) 656 56 56, fornisce tutte le informazioni necessarie. Per un’assicurazione volontaria, la domanda deve pervenire entro i termini stabiliti ovvero entro un anno dalla data del trasferimento all’estero oppure entro un anno dalla data di stabilimento o di inizio del lavoro nei Paesi Bassi. Va detto che l’assicurazione non è estesa al coniuge o convivente che risieda nel paese d’origine dell’assicurato. In molti casi il pensionato è ancora coperto dall’assicurazione obbligatoria malattia. La cassa malattia fornisce tutte le informazioni necessarie. ð Modalità per chiedere la pensione Alcuni mesi prima di compiere il 65ò anno di età, il lavoratore riceve, se in quel momento risiede nei Paesi Bassi, un formulario speciale con il quale richiedere una pensione di vecchiaia alla Sociale Verzekeringsbank. Se dalla domanda risulta che il cittadino è stato assicurato precedentemente in altri Stati membri, verrà inoltrata per lo stesso domanda di pensione anche in quei paesi. L’importo della pensione estera è calcolato in base alla normativa comunitaria. Il cittadino a cui PAESI BASSI venga corrisposta la pensione verrà informato dalla Sociale Verzekeringsbank. La pensione olandese di vecchiaia, il cui importo non dipende dalla corresponsione di una pensione estera, viene versata a decorrere dal primo giorno del mese in cui il cittadino compie il 65ò anno di età. La presentazione della domanda oltre un anno dopo questa data può comportare un pregiudizio finanziario. ð Pensioni corrisposte ai cittadini residenti in un altro Stato membro Il cittadino che vive in un altro Stato membro mantiene il diritto alla pensione di vecchiaia acquisito nei Paesi Bassi. Egli può richiederne la corresponsione attraverso l’ente pensionistico del paese di residenza. Tale ente fornirà inoltre informazioni sull’eventuale diritto alle cure mediche in caso di malattia. 6. Prestazioni a favore dei superstiti Quando il lavoratore vive o lavora nei Paesi Bassi è affiliato all’assicurazione olandese a favore dei superstiti. Quando il lavoratore non risiede o non lavora più nei Paesi Bassi può contrarre un’assicurazione volontaria. La domanda per beneficiare dell’assicurazione volontaria va presentata entro un anno dalla data di espatrio. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Sociale Verzekeringsbank, Kantoor Verzekeringen, Afdeling Vrijwillige Verzekering, Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen, tel. (31-20) 656 56 56. L’assicurazione a favore dei superstiti, disciplinata dalla legge sulle pensioni ai superstiti (Algemene Nabestaanden Wet, ANW), comprende vari tipi di prestazioni e un’indennità di assistenza. Ha diritto alla pensione di reversibilità il superstite di un titolare di pensione che al momento del suo decesso: — abbia un figlio non coniugato o sia in attesa di un figlio; o — sia riconosciuto inabile a svolgere un’attività lavorativa (incapacità di guadagnare il 55 % di una normale retribuzione); o — sia nato prima dell’1 gennaio 1950. Sono riconosciuti figli di un superstite tutti i figli legittimi di età inferiore a 18 anni e quelli adottivi, vale a dire figli generati da altri, ma allevati ed educati come propri. Il diritto alla pensione di reversibilità cessa quando il superstite non abbia più figli non sposati o non persista più lo stato invalidante. PAESI BASSI Il diritto alla pensione cessa in tutti i casi a decorrere dal primo giorno del mese del 65ò compleanno del superstite, quando scatta cioè il diritto all’assicurazione ordinaria di vecchiaia. Qualora il superstite contragga nuovo matrimonio o inizi una convivenza o viva in coppia, decade il suo diritto alla pensione di reversibilità. Il diritto alla pensione ai superstiti cessa solo in parte quando l’assicurato ANW va a convivere con una persona bisognosa di assistenza allo scopo di prendersene cura. Il superstite conserva quindi il diritto ad un’indennità di assistenza dipendente dal reddito pari al 50 % del salario minimo netto. Ciò vale anche nel caso in cui l’assicurato ANW sia esso stesso bisognoso di assistenza. La pensione ai superstiti ammonta al 70 % al massimo del salario minimo e dipende dal reddito del superstite. Il genitore o la persona che assiste un orfano non coniugato di uno dei due genitori al suo domicilio ha diritto ad una pensione di orfano di uno dei due genitori. Questa prestazione cessa quando il figlio più giovane compie i 18 anni, va a far parte di un altro nucleo familiare o quando il genitore o colui che assiste l’orfano inizia a percepire una pensione di vecchiaia nell’ambito dell’AOW. La prestazione cessa anche quando il figlio viene adottato dal (nuovo) coniuge del genitore superstite. Questa prestazione ammonta al 20 % del salario minimo e non dipende dal reddito. Un superstite con un figlio di età inferiore a 18 anni può pertanto beneficiare di una prestazione pari al 90 % al massimo del salario minimo. La pensione agli orfani spetta agli orfani di entrambi i genitori di età inferiore a 16 anni; gli orfani di età compresa tra 16 e 21 anni che ancora studiano o quelli che svolgono lavori domestici per più di 19 ore alla settimana e nel nucleo familiare vi sia un altro orfano, nonché gli orfani di 16 e 17 anni riconosciuti invalidi, sono equiparati ai primi. Le prestazioni sono direttamente legate al salario minimo e variano a seconda dell’età dell’orfano. Sono previste tre categorie di età: figli di età inferiore a 10 anni; figli di età compresa tra 10 e 16 anni; figli di età compresa tra 16 e 21 anni. La pensione agli orfani dipende da eventuali altri redditi. L’adeguamento degli importi delle prestazioni viene effettuato a scadenza semestrale, in funzione dell’evoluzione dei salari. Il pagamento viene effettuato mensilmente. Una volta all’anno, nel mese di maggio, viene corrisposta un’indennità di ferie. 127 In caso di decesso di un titolare di pensione, il coniuge superstite o gli orfani residenti nei Paesi Bassi sono tenuti a richiedere quanto prima alla Sociale Verzekeringsbank la loro pensione di vedovi/orfani. Un ritardo di oltre un anno nell’inoltro della domanda può comportare svantaggi finanziari. in conformità della normativa comunitaria. Spetta all’ente pensionistico del paese di residenza fornire al superstite tutte le informazioni necessarie riguardanti il diritto alle cure mediche in caso di malattia. Possono beneficiare del diritto alla pensione e alle prestazioni anche coniugi superstiti o orfani residenti in un altro Stato membro. La domanda può essere inoltrata presso l’organo competente del paese di residenza che la trasmette alla Sociale Verzekeringsbank. Il decesso di un lavoratore in attività comporta il pagamento ai superstiti per i restanti giorni del mese nel quale la persona è deceduta e per i due mesi successivi di una somma pari al 100 % della retribuzione giornaliera sulla cui base erano calcolate le indennità di malattia. Se il lavoratore beneficiava di un’indennità di invalidità (WAOUitkering; cfr. il punto 4), la somma spettante ai superstiti è pari al 100 % della retribuzione giornaliera per un grado di invalidità dell’80100 %, e pari all’importo dell’indennità di invalidità qualora il grado di invalidità sia inferiore. Il beneficio di una pensione ai superstiti non esclude il diritto agli assegni familiari. Per informazioni più dettagliate rivolgersi a detto organismo. L’importo dell’assegno ai superstiti può essere influenzato da quello di una prestazione dello stesso tipo corrisposta in un altro Stato. Qualora sussista il diritto a tale prestazione in un altro Stato membro, gli importi vengono calcolati in base alle norme comunitarie. I superstiti che beneficiano di una pensione o di un assegno ai superstiti a carattere provvisorio sono generalmente coperti dall’assicurazione malattia olandese (Nederlandse Ziekenfondsverzekering). ð Decesso di una persona non più assicurata Se la persona precedentemente assicurata muore quando non è più coperta dall’assicurazione olandese, i superstiti hanno ancora diritto alla pensione olandese di reversibilità, sempreché, al momento del decesso, fosse applicabile alla persona deceduta la normativa sulle pensioni di un altro Stato membro oppure sempreché il superstite interessato abbia diritto alla pensione di reversibilità in un altro Stato membro. L’importo della pensione viene calcolato in base ai periodi assicurativi effettivamente maturati dal defunto nei Paesi Bassi. I superstiti possono richiedere le prestazioni che loro competono presso l’organo competente del paese di residenza che inoltra la domanda alla Sociale Verzekeringsbank). Qualora la domanda venga inoltrata dopo un anno a decorrere dalla data del decesso del titolare di pensione, l’importo della pensione rischia di essere ridotto. La Sociale Verzekeringsbank accerterà l’esistenza delle condizioni per la corresponsione della pensione, nonché l’eventuale diritto ad assegni familiari. L’importo della pensione al coniuge superstite può essere influenzato dall’importo della pensione erogata da un altro Stato. Qualora il superstite abbia diritto alla pensione di reversibilità di un altro Stato membro, gli importi saranno calcolati 128 ð Prestazioni in caso di morte 7. Regimi pensionistici integrativi per i lavoratori subordinati Chi lavora nei Paesi Bassi può beneficiare anche della copertura di un regime pensionistico integrativo. Per informazioni in merito e per gli eventuali diritti occorre rivolgersi al datore di lavoro. In numerosi settori industriali e commerciali vige un sistema pensionistico obbligatorio di categoria. Tali sistemi riguardano, tra l’altro, l’industria metallurgica, la costruzione, la tinteggiatura e la verniciatura, l’agricoltura, l’editoria, la ristorazione, il trasporto su strada, la marina mercantile, la pesca marittima, l’industria tessile e il settore sanitario. In totale esistono circa 60 regimi pensionistici obbligatori per categoria. È inoltre possibile che il datore di lavoro contribuisca a un regime pensionistico integrativo unicamente a favore del suo personale o che abbia stipulato una polizza assicurativa con una compagnia di assicurazione del ramo vita. L’autorità responsabile della vigilanza su questi regimi integrativi è la Verzekeringskamer, John F. Kennedylaan 32, Postbus 929, 7301 BD Apeldoorn, tel. (31-55) 355 08 88. I regimi integrativi di cui sopra non sono soggetti alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72. Per mantenere i diritti acquisiti in base ai regimi pensionistici integrativi va sottolineato che: — quando cessa l’iscrizione a un regime pensionistico integrativo in forza del quale l’interessato è stato coperto per almeno un anno, gli spetta una pensione di vecchiaia al raggiungimento dell’età pensionabile; se contemplato dal regime pensionistico, è PAESI BASSI — altresı̀ acquisito il diritto a una pensione a favore dei superstiti; se il periodo di assicurazione in forza del regime integrativo è inferiore ad un anno, due sono le possibilità: il lavoratore ha diritto a una pensione come illustrato sopra, o gli vengono restituiti i contributi versati per l’assicurazione contro la vecchiaia. L’applicazione dell’una o dell’altra alternativa è prevista dal regime al quale il lavoratore subordinato è iscritto. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al datore di lavoro. Al termine dell’iscrizione al regime, il lavoratore riceve una dichiarazione comprovante i diritti acquisiti. Se il lavoratore subordinato lascia definitivamente i Paesi Bassi, i diritti maturati possono essere liquidati con una somma forfettaria. Il regime prevede in proposito la specifica procedura. Tutte le richieste di pagamento di pensioni integrative devono essere inoltrate al fondo pensionistico di categoria in questione oppure alla compagnia assicurativa del ramo vita che gestisce il regime. Qualsiasi vertenza riguardante l’applicazione del regime pensionistico integrativo è di competenza del giudice civile. 8. Disoccupazione In caso di disoccupazione involontaria, il lavoratore ha diritto all’indennità di disoccupazione come stabilito dalla relativa legge (Werkloosheidswet o WW). Per avere diritto a tale indennità, l’interessato deve aver lavorato nei Paesi Bassi come lavoratore subordinato almeno un giorno alla settimana per 26 settimane delle 39 settimane precedenti il primo giorno di disoccupazione. Se questa condizione non è adempiuta, possono anche essere presi in considerazione i periodi assicurativi maturati in un altro Stato membro. La legge sulla disoccupazione prevede tre tipi di indennità: — un’indennità proporzionale al salario percepito per un periodo massimo di 5 anni, in funzione dei precedenti professionali dell’interessato. Un altro requisito per poter beneficiare di tale indennità è l’esercizio di un’attività retribuita per un periodo di almeno 52 giorni all’anno nell’arco di 4 dei 5 anni precedenti l’anno del primo giorno di disoccupazione; — un’indennità protratta per un periodo massimo di 2 anni (qualora l’interessato non abbia ancora compiuto 57 anni e mezzo prima della perdita del posto) o di 3 anni e mezzo (in caso di disoccupazione a decorrere da questa età); PAESI BASSI — un’indennità di durata limitata a 6 mesi, della quale l’interessato può beneficiare in caso non abbia diritto all’indennità proporzionale alla retribuzione. Qualora l’interessato non soddisfi le condizioni previste per il beneficio di un’indennità di disoccupazione o non abbia più diritto alle suddette indennità, potrà, a determinate condizioni, percepire un’indennità prevista dal comune di residenza. L’importo di tale indennità è stabilito in base alla situazione familiare e alle risorse dell’interessato, nonché in base a quelle di un eventuale compagno. ð Importo dell’indennità L’indennità proporzionale al salario è pari al 70 % della retribuzione giornaliera percepita prima della perdita del posto. L’indennità protratta e quella di durata limitata sono pari al 70 % della retribuzione minima di un lavoratore subordinato della stessa età. In taluni casi, se l’indennità è inferiore alla retribuzione minima, il lavoratore può chiedere un’indennità integrativa in base alla legge sulle indennità integrative (Toeslagenwet). Per avere diritto all’indennità di disoccupazione, l’interessato deve informare senza indugio l’organismo erogatore presso il quale è iscritto il datore di lavoro del fatto che è disoccupato. La domanda va presentata allo stesso organismo entro una settimana dall’inizio del periodo di disoccupazione, corredata dall’attestazione dell’iscrizione presso l’ufficio di collocamento (Arbeidsvoorziening) come persona alla ricerca di un lavoro, pena la decadenza dal diritto all’indennità. L’indennità cessa in ogni caso il primo giorno del mese in cui il lavoratore compie 65 anni quando di norma ha diritto a una pensione di vecchiaia. ð Disoccupazione e malattia In caso di malattia durante il periodo di corresponsione delle indennità di disoccupazione, l’organismo erogatore va immediatamente informato. Di norma, chi percepisce un’indennità di disoccupazione continua ad avere diritto alle cure mediche previste dall’assicurazione malattia. ð Ricerca di un nuovo lavoro fuori dai confini olandesi Qualora il lavoratore riceva un’indennità di disoccupazione nei Paesi Bassi ma intenda cercare un lavoro nel suo paese d’origine o in un altro Stato membro, si applica la normativa comunitaria. 129 9. Assegni familiari qualsiasi ufficio postale o presso l’organismo citato. Il lavoratore che vive o lavora nei Paesi Bassi ha di norma diritto agli assegni familiari a partire dal primo figlio. Il diritto spetta per i figli legittimi, i figliastri e i figli adottivi sempreché abbiano meno di 16 anni e siano a carico del lavoratore come stabilito dalle leggi olandesi. Dopo la prima domanda, devono essere comunicati all’ufficio locale della Sociale Verzekeringsbank solo i cambiamenti rilevanti ai fini del diritto agli assegni familiari, la cui corresponsione è effettuata alla fine di ogni trimestre. Per figli di età superiore ai 16 anni l’assegno spetta solo se sono studenti o inabili oppure disoccupati o svolgono mansioni familiari in vece dei genitori. L’importo degli assegni familiari può essere inoltre inferiore o superiore a seconda del tenore di vita assicurato dai genitori. ð Data alla quale viene acquisito il diritto agli assegni familiari Ha diritto agli assegni familiari chi risulta assicurato il primo giorno del trimestre nel quale è presentata la domanda, oltre a soddisfare i requisiti richiesti per la medesima data. ð Importo degli assegni familiari L’importo degli assegni familiari dipende dal numero dei componenti familiari e dall’età dei figli il primo giorno di ogni trimestre. ð Domanda di assegni familiari Per ottenere gli assegni familiari, l’interessato deve presentare il modulo di domanda, debitamente compilato e firmato, alla sede distrettuale della Sociale Verzekeringsbank del suo luogo di residenza. I moduli possono essere ritirati presso 130 Qualora il nucleo familiare faccia capo ad una coppia sposata, la domanda può essere presentata sia dalla madre che dal padre. Nel caso di divorzio o separazione dei genitori, la domanda deve essere presentata dal genitore cui sono affidati i figli. ð Figli residenti in un altro paese Se i figli risiedono in un altro Stato membro, viene applicata la normativa comunitaria. Per ulteriori informazioni, contattare la Sociale Verzekeringsbank. 10. Altre informazioni Per ulteriori dettagli riguardanti gli attuali contributi, il livello delle pensioni e degli assegni familiari, consultare l’opuscolo dal titolo «La previdenza sociale nei Paesi Bassi: breve panorama». L’opuscolo è aggiornato regolarmente ed è disponibile gratuitamente in olandese, francese, tedesco e inglese. Per l’opuscolo ed ulteriori informazioni rivolgersi al Voorlichtingsscentrum Sociale Verzekeringen, Catharijnesingel 47, Postbus 19260, 3501 DG Utrecht, tel. (31-30) 230 67 55. PAESI BASSI AUSTRIA 1. Introduzione La presente sezione della guida riguarda i diritti e doveri dei lavoratori dipendenti e autonomi nel contesto della previdenza sociale in Austria. Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli organismi assicurativi competenti (sezione 2) oppure presso i punti di contatto. Gli indirizzi e numeri di telefono degli organismi di collegamento per le relazioni con gli Stati membri dell’UE nel settore della previdenza sociale si trovano nella sezione 11. Nelle seguenti sezioni, si trovano informazioni sulle prestazioni della previdenza sociale: — prestazioni di malattia e maternità (sezione 3); — prestazioni in caso di infortunio sul lavoro e di malattia professionale (sezione 4); — prestazioni di invalidità, vecchiaia e in caso di morte (sezioni 5, 6 e 7); — assegni di assistenza (sezione 8); — indennità di disoccupazione (sezione 9); — assegni familiari (sezione 10). ð Modalità di iscrizione l’assicurazione infortunio (versati dal datore di lavoro) e per l’assistenza alla famiglie non spettano al lavoratore. I lavoratori autonomi versano i contributi per malattia, infortunio e pensione. I contributi sono detraibili mensilmente dalla retribuzione (comprese tredicesima e quattordicesima) dei lavoratori dipendenti e, nel caso dei lavoratori autonomi, trattenuti dal reddito da lavoro o, rispettivamente, da un importo minimo, fino a un tetto fissato ogni anno [2000: 3 139,47 EUR (43 200 ATS) al mese, per 14 volte all’anno; per i lavoratori autonomi 3 662,71 EUR (50 400 ATS) al mese]. Ad esempio, per i lavoratori dipendenti si ottiene la seguente ripartizione: — 6,9 % contributi assicurazione malattia; — 1,4 % contributi assicurazione infortunio; — 6 % contributi assicurazione disoccupazione; — 22,8 % contributi pensionistici. 2. Enti previdenziali Immediatamente dopo l’assunzione il datore di lavoro provvede all’iscrizione del lavoratore dipendente al sistema di previdenza sociale. L’iscrizione alla cassa malattia (Krankenkasse) comporta anche l’assicurazione infortuni, vecchiaia e disoccupazione. Al lavoratore viene assegnato un numero personale, al quale sono accreditati i periodi assicurativi e i contributi previdenziali. Gli enti di cui in appresso sono competenti per i singoli settori della previdenza sociale. Per le relazioni con gli altri Stati membri dell’UE nel settore della previdenza sociale, sono stati costituiti organismi di collegamento. In caso di problemi o quesiti concernenti il sistema previdenziale tedesco o di uno o più Stati membri, l’interessato può rivolgersi al competente ente o organismo di collegamento, il cui indirizzo è riportato nella sezione 11. A completamento della procedura di iscrizione l’ente invia al lavoratore copia dell’iscrizione certificata dalla cassa malattia. ð Per i lavoratori autonomi valgono particolari condizioni per l’iscrizione e il versamento dei contributi; informazioni in merito sono ottenibili presso l’ente previdenziale competente per ciascun caso. ð Versamento dei contributi I lavoratori dipendenti versano i contributi per l’assicurazione malattia e disoccupazione e i contributi pensionistici (invalidità, vecchiaia, morte). L’ammontare dei contributi equivale a una determinata percentuale della retribuzione. I contributi sono versati per metà dal lavoratore e per l’altra metà dal datore di lavoro, ma quest’ultimo è responsabile del versamento complessivo e, a tal fine, trattiene la parte del lavoratore da ogni versamento del salario. I contributi per AUSTRIA Assicurazione malattia (e maternità) Gli enti competenti sono: la locale cassa malattia (Gebietskrankenkasse, una per ogni Land federale); l’Istituto di previdenza dei minatori austriaci (Versicherungsanstalt der österreichischen Bergbaues); l’Istituto di previdenza delle ferrovie austriache (Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen); l’Istituto di previdenza degli impiegati pubblici (Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter) e le casse mutue degli impiegati in genere (Krankenfürsorgeeinrichtungen für sonstige Beamte). Per i lavoratori autonomi sono competenti: l’Istituto di previdenza sociale commerciale e industriale (Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft) e l’Istituto di previdenza sociale degli agricoltori (Sozialversicherungsanstalt der Bauern). In caso di cure ospedaliere sono in genere competenti le istituzioni locali del Land (Landesfonds). 131 ð Assicurazione contro gli infortuni Secondo il settore economico di attività dell’interessato, è competente l’Istituto generale di assicurazione contro gli infortuni (Allgemeine Unfallversicherungsanstalt; anche per i lavoratori autonomi del settore commerciale e industriale), l’Istituto di previdenza delle ferrovie austriache (Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen), l’Istituto di previdenza degli impiegati pubblici (Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter), gli istituti di assicurazione contro gli infortuni degli impiegati in genere (Unfallfürsorgeeinrichtungen für sonstige Beamte) o l’Istituto di previdenza sociale degli agricoltori (Sozialversicherungsanstalt der Bauern). ð Pensioni Secondo il settore di attività, il lavoratore è assicurato contro invalidità, vecchiaia e morte presso uno dei seguenti enti: — l’Istituto pensionistico degli operai (Pensionsversicherungsanstalt der Arbeiter); — l’Istituto pensionistico degli impiegati (Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten); — l’Istituto di previdenza dei minatori austriaci Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues); — l’Istituto di previdenza delle ferrovie austriache (Versicherungsanstalt der österreichischen Eisenbahnen); — l’Istituto di previdenza sociale commerciale e industriale (Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft); — l’Istituto di previdenza sociale degli agricoltori (Sozialversicherungsanstalt der Bauern); — i datori di lavoro di diritto pubblico per quanto riguarda i regimi speciali dei funzionari. ð Disoccupazione Le prestazioni di disoccupazione sono erogate dal servizio di collocamento (Arbeitsmarktservice), che dispone di uffici regionali. ð Assegni familiari È competente il reparto assegni familiari del locale ufficio tributario (Finanzamt). 3. Malattia e maternità L’assicurazione malattia copre l’affiliato e i familiari aventi diritto in caso di malattia e maternità. Sono previste le seguenti prestazioni: — prestazioni in natura: cure mediche, medicinali e medicina preventiva (sezione A); — indennità di malattia (sezione B); — prestazioni di maternità (sezione C). 132 In caso di morte dell’affiliato o di un familiare, può essere erogato un contributo supplementare per le spese del funerale, per un massimo di 436,04 EUR (6 000 ATS), in funzione del bisogno dei superstiti. L’assicurazione malattia è obbligatoria per le seguenti categorie: — lavoratori dipendenti, compresi i tirocinanti; — disoccupati che si avvalgono delle prestazioni del servizio di collocamento; — lavoratori autonomi; — pensionati e coloro che hanno presentato la domanda per la pensione. Chi dispone di una retribuzione totale inferiore al minimo [2000: 289,02 EUR (3 977 ATS) al mese] non è soggetto all’assicurazione obbligatoria. Tutti coloro che risiedono in Austria hanno diritto all’affiliazione volontaria. ð Affiliazione dei familiari I familiari dell’affiliato residenti in Austria hanno diritto alle medesime prestazioni in natura dell’assicurazione malattia. In generale, si considerano familiari il coniuge e i figli fino a compimento del 18ò anno d’età, oppure, se studenti, fino ai 27 anni. I familiari non devono essere affiliati autonomamente all’assicurazione malattia. Qualsiasi mutamento di circostanze tale da influenzare l’erogazione delle prestazioni va comunicato tempestivamente all’ente di affiliazione. A decorrere dall’1 gennaio 2001 i familiari dell’assicurato — figli e nipoti esclusi — beneficiano gratuitamente delle prestazioni dell’assicurazione malattia del titolare dell’assicurazione solo in caso di circostanze eccezionali, nel caso ad esempio di figli a carico. Qualora i familiari non soddisfino tali requisiti, il titolare dell’assicurazione dovrà versare un contributo supplementare all’assicurazione malattia pari al 3,4 %. Anche i familiari residenti, o prevalentemente domiciliati, in un altro Stato membro possono aver diritto alle prestazioni dell’assicurazione malattia. Per informazioni sulle formalità da espletare in questo caso, occorre rivolgersi all’ente previdenziale di affiliazione. A. PRESTAZIONI IN NATURA DELL’ASSICURAZIONE MALATTIA ð Medicina preventiva Nell’ambito delle misure di medicina preventiva, l’affiliato e i suoi familiari hanno diritto a sottoporsi ad esame medico preventivo per determinate malattie: — esame medico preventivo per i giovani minori di 19 anni; AUSTRIA — esame preventivo annuale per la diagnosi precoce di cancro, diabete e malattie cardiovascolari. Gli enti di assicurazione malattia intervengono anche per le cure termali e le misure di riabilitazione. ð Cure mediche Durante il periodo di assicurazione, l’affiliato e i suoi familiari hanno diritto alle cure di medici generici, specialisti e dentisti. Prima della visita, occorre esibire al medico una vignetta (Krankenschein), rilasciata dal datore di lavoro o dall’ente di assicurazione malattia. A decorrere dal 1o gennaio 1997, per gli affiliati al regime assicurazione malattia dei lavoratori dipendenti è prevista, a carico di questi ultimi, una partecipazione ai costi pari a 3,63 EUR (50 ATS) (eccettuati i bambini, i titolari di pensione e le persone prive di risorse) per le cure mediche o dentarie (cfr. anche cure dentistiche e ortodontiche). In casi urgenti, il medico presta i propri servizi anche senza vignetta; in tal caso, occorre comunicargli il nome dell’ente di affiliazione e, successivamente, esibire la vignetta. Ci si deve rivolgere a medici e dentisti convenzionati — quasi tutti i medici abilitati — ed è possibile sceglierne uno all’inizio della cura o all’inizio di ogni trimestre di calendario (cassa di malattia locale) o di ogni mese. L’elenco dei medici convenzionati è disponibile presso l’ente di affiliazione. È anche ammesso rivolgersi a un medico non convenzionato: in questo caso, le spese sono rimborsate fino all’equivalente dell’importo pagato dall’ente previdenziale per i servizi di un medico convenzionato. Qualora il medico ritenga necessario mandare il paziente da uno specialista, in una clinica o in un istituto analogo, rilascia un foglio di accompagnamento. ð Medicinali, presidi e altri prodotti I medicinali sono prescritti dal medico convenzionato e possono essere ottenuti in qualsiasi farmacia. In generale, ciascun medicinale prescritto è soggetto a una tariffa di 3,27 EUR (45) ATS (2000). L’ente previdenziale di regola copre il costo di occhiali, protesi ortopediche e altri prodotti, talvolta entro un tetto di spesa prefissato. ð Cure dentistiche e ortodontiche Rientrano tra le prestazioni previdenziali le cure dentistiche a scopo di conservazione e chirurgiche, nonché le cure ortodontiche e le protesi necessarie (ad esempio protesi metalliche). In ogni caso, l’assicurazione si fa carico solo di una parte dei costi delle protesi; il resto è a carico AUSTRIA dell’interessato. Lo stesso vale per le cure ortodontiche. ð Cure infermieristiche a domicilio Le cure infermieristiche a domicilio a carico dell’assicurazione malattia sociale comprendono determinate prestazioni mediche, fornite da infermieri diplomati o da altri assistenti, su ordine del medico (ad esempio iniezioni, alimentazione artificiale con sonda, cura delle ferite ecc.). ð Cure ospedaliere Quando la patologia specifica lo rende necessario, si ha diritto alle cure ospedaliere, nell’istituto ospedaliero più vicino, secondo gli accordi in vigore tra gli enti previdenziali e gli ospedali. Le cure ospedaliere non sono soggette a limite di tempo e rientrano nella categoria tariffaria ordinaria. Nel regime dei lavoratori dipendenti, per i familiari, le prime quattro settimane sono soggette a una partecipazione ai costi del 10 %, mentre se il ricoverato è l’affiliato stesso è a carico di quest’ultimo un modesto contributo giornaliero (per un massimo di 28 giorni per anno di calendario). A partire dalla quinta settimana di ricovero, le cure ospedaliere sono gratuite, sia per l’affiliato che per i familiari. L’ente previdenziale si fa carico anche del trasporto del malato. Per cure ambulatoriali prestate in ospedale, è prevista, a partire dall’1 gennaio 2001, una partecipazione finanziaria pari a 10,90-18,17 EUR (150-250 ATS) [72,67 EUR (1 000 ATS) al massimo all’anno] (salvo che per casi urgenti, le prestazioni di maternità, le persone prive di risorse ecc.). ð Spese di trasporto A determinate condizioni, le spese di trasporto necessarie per l’ottenimento di un trattamento medico possono essere a carico, del tutto o in parte, dell’ente previdenziale. B. INDENNITÀ DI MALATTIA In caso di inabilità al lavoro per malattia, il lavoratore dipendente ha diritto, a partire dal quarto giorno di inabilità, all’indennità di malattia, per un massimo di 78 settimane per ciascun caso. L’indennità di malattia si calcola sulla base dell’ultima retribuzione da lavoro (fino al tetto massimo). L’indennità equivale al 50 % della retribuzione (il 60 % a partire dal 43ò giorno); inoltre, se le disposizioni in vigore presso l’ente di affiliazione lo consentono, è possibile integrare l’indennità con una determinata percentuale per il 133 coniuge e gli altri familiari, senza eccedere il limite massimo del 75 % della retribuzione. Il versamento dell’indennità di malattia è sospeso fino a quando il malato continua a percepire la retribuzione, in virtù della legislazione del lavoro (a tasso intero, per 12 settimane, quindi a tasso ridotto della metà, per un determinato periodo). C. PRESTAZIONI DI MATERNITÀ Tutte le donne aventi diritto alle prestazioni in natura dell’assicurazione di malattia (sezione A) hanno anche diritto alle prestazioni in natura durante la gravidanza e durante e dopo il parto. La gestante deve procurarsi un libretto madre-figlio (Mutter-Kind-Paß), che contiene le indicazioni per gli ulteriori esami prima e dopo il parto. Le prestazioni di maternità comprendono: — assistenza del medico e della levatrice durante la gravidanza e dopo il parto; — assistenza della levatrice durante il parto e, ove necessario, del medico; — cure con medicinali, presidi e altri prodotti; — assistenza infermieristica in ospedale o centro di maternità per un massimo di 10 giorni (in caso di complicazioni, insorte durante la gravidanza o in occasione del parto, che rendano necessario un ricovero prolungato, tale limite massimo viene esteso di conseguenza). Le lavoratrici dipendenti hanno diritto, durante il divieto all’attività (Beschäftigungsverbot, generalmente 8 settimane prima e 8 settimane dopo il parto), a un’indennità settimanale, calcolata in base alla retribuzione netta degli ultimi tre mesi. L’indennità settimanale non viene versata a chi continua ad avere diritto alla retribuzione. Va segnalato inoltre che in Austria esiste già il diritto alla fecondazione in vitro. Una legge ad hoc fissa le condizioni necessarie per l’acquisizione di tale diritto. 4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali L’assicurazione contro gli infortuni è efficace durante l’attività di lavoro e lungo il tragitto per recarsi sul luogo di lavoro e per tornarvi. La copertura assicurativa comprende misure preventive e prestazioni in caso di sinistro. In caso di infortunio sul lavoro, occorre informarne tempestivamente il datore di lavoro, che ha l’obbligo di trasmettere notifica dell’infortunio all’assicurazione contro gli infortuni. Tutti i lavoratori dipendenti (compresi gli insegnanti) e la maggior parte dei lavoratori autonomi sono obbligatoriamente assicurati contro gli infor- 134 tuni. Ciò vale anche per gli studenti che frequentino scuole di istruzione ordinaria e gli studenti universitari. Norme preventive apposite obbligano i datori di lavoro ad allestire e mantenere i posti di lavoro in modo da proteggere i lavoratori dagli infortuni e dalle malattie professionali. Tali norme vanno osservate rigorosamente. In caso di sinistro, sono erogabili le seguenti prestazioni: — pronto soccorso e terapia; — assistenza finanziaria a breve termine; — misure di riabilitazione medica, professionale e sociale; — pensioni di invalidità; — pensioni di reversibilità e assegni per il funerale in caso di decesso; — risarcimento di invalidità. Tali prestazioni sono erogate in caso di infortunio sul lavoro (o sul percorso da e per il luogo di lavoro). Le malattie professionali sono equiparate agli infortuni. ð Terapia e assistenza finanziaria a breve termine La terapia comprende le cure mediche, il trattamento con medicinali, presidi e altri prodotti e materiali, quali ad esempio le protesi ortopediche, nonché il ricovero in ospedale o in altri centri terapeutici specializzati. Inizialmente, si erogano le prestazioni di malattia ordinarie (continuazione della retribuzione o indennità di malattia). Se l’importo della pensione di invalidità risulta più elevato, viene corrisposto un differenziale. In caso di ricovero in ospedale o in un centro specializzato, l’interessato ha diritto all’assegno familiare o giornaliero, poiché in questo caso la pensione di invalidità non viene versata. ð Riabilitazione Tra le misure di riabilitazione professionale citiamo in particolare: — assistenza per il mantenimento o il prolungamento del posto di lavoro; — perfezionamento o riqualificazione professionale. Durante la frequentazione dei corsi, viene versata un’allocazione temporanea. Le misure di riabilitazione sociale comprendono un’ampia gamma di servizi (ad esempio, per adattare un’abitazione alle esigenze del disabile o per agevolare gli spostamenti). AUSTRIA ð Pensione di invalidità Allo scadere dell’indennità di malattia — non oltre la 27a settimana — inizia l’erogazione della pensione di invalidità, se la capacità lavorativa è ridotta, a causa dell’infortunio o della malattia professionale, di un minimo del 20 % per tre mesi (studenti: 50 %). In caso di riduzione del 100 % della capacità lavorativa, la pensione mensile consiste nel 66 2/3 % della base di calcolo (essenzialmente la media degli ultimi anni della retribuzione valida ai fini assicurativi), altrimenti si calcola una percentuale proporzionale all’entità della riduzione. La pensione è versata in 14 mensilità (la tredicesima e la quattordicesima sono versate a maggio e a ottobre). In aggiunta alla pensione, gli invalidi più gravi hanno diritto a una pensione suppletiva pari al 20 % (o al 50 % in caso di riduzione del 70 % della capacità lavorativa del titolare) della pensione ordinaria. Per ciascun figlio a carico minore di 18 anni (27 anni se studente o iscritto a corsi di formazione professionale), è previsto un supplemento pari al 10 % della pensione, a condizione che la capacità lavorativa sia ridotta almeno del 50 %. Qualora le lesioni provocate dall’infortunio o dalla malattia professionale rendano necessaria l’assistenza infermieristica, viene erogata un’allocazione apposita. Qualora l’infortunio o la malattia sia stato causato da grave e negligente inosservanza delle norme di sicurezza del lavoro, oltre alle pensione viene anche corrisposto, una tantum, un risarcimento, corrispondente alla gravità dell’invalidità fisica e mentale arrecata. A determinate condizioni, la pensione di disabilità può essere sostituita da un versamento forfettario unico. ð ð In caso di morte dovuta a infortunio sul lavoro o malattia professionale, una parte dei costi del funerale è rimborsata a chi se ne è fatto carico. 5. Invalidità ð I figli minori di 18 anni (27 anni se studenti o se frequentano un corso di formazione professionale) percepiscono una pensione di orfano. Una mezza pensione è pari al 20 % della base di calcolo dell’affiliato; una pensione intera è pari al 30 %. AUSTRIA Affiliazione Tutti i lavoratori dipendenti (compresi gli insegnanti) con una retribuzione superiore all’importo minimo [2000: 289,02 EUR (3 977 ATS) mensili], nonché numerosi lavoratori autonomi, sono obbligatoriamente assicurati, nell’ambito dell’assicurazione pensionistica legale, anche in caso di invalidità. Tutti coloro che non sono obbligatoriamente assicurati possono affiliarsi volontariamente all’assicurazione pensionistica austriaca, presso la sede del luogo di residenza. Quando l’affiliazione obbligatoria giunge a termine, è possibile prolungarla volontariamente, indipendentemente dal luogo di residenza. Attenzione! In generale, la pensione è concessa esclusivamente su domanda, da presentare all’ente previdenziale competente (sezione 2). ð Grado di invalidità — Impiegati e operai che hanno esercitato prevalentemente professioni per cui avevano ricevuto una formazione o un tirocinio: riduzione dell’abilità al lavoro, per motivi di lavoro, di più della metà dell’abilità al lavoro di un affiliato sano che esercita le medesima professione (tutela professionale). Lavoratori autonomi: inabilità permanente, per motivi di salute, ad esercitare qualsiasi attività lavorativa regolare. Altri affiliati: inabilità, per motivi di salute, ad esercitare qualsiasi attività, sul mercato del lavoro normale, che procuri una retribuzione almeno pari alla metà della retribuzione ottenibile da un affiliato sano che eserciti la medesima attività. Assicurati di età superiore a 57 anni, che non sono in grado, per i postumi di una malattia o di un’altra infermità o per un calo delle loro capacità fisiche o mentali, di esercitare l’attività esercitata in precedenza per almeno 120 mesi nell’arco degli ultimi 180 mesi di calendario precedenti alla data di riferimento. — — Pensioni di reversibilità Il coniuge di un affiliato deceduto il cui decesso sia stato provocato da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale ha diritto a una pensione di invalidità versata dall’assicurazione contro gli infortuni, pari al 40 % della base di calcolo del defunto, se il coniuge stesso ha già raggiunto l’età pensionabile normale o se è invalido al 50 % o più. Se il coniuge è più giovane, la pensione è pari al 20 % della base di calcolo. Assegno in caso di morte — ð Periodo di qualificazione Per avere diritto alle prestazioni dell’assicurazione pensionistica austriaca, occorre aver maturato un periodo minimo di assicurazione. Rientrano nel calcolo di tale periodo: 135 — — — periodi contributivi per l’affiliazione obbligatoria o volontaria; periodi equivalenti, ad esempio periodi in cui si è percepita l’indennità di disoccupazione o di malattia, periodi di servizio militare o di guerra, nonché periodi dedicati all’accudimento dei figli in Austria fino a un massimo di 4 anni per figlio; per ottenere il computo dei periodi di studio, è necessario versare retroattivamente i contributi previsti; tali periodi vengono in tal caso considerati come periodi di contribuzione nel quadro dell’assicurazione volontaria. A meno di condizioni particolari, l’affiliato ha diritto a tutte le prestazioni dell’assicurazione pensionistica quando ha completato il periodo di qualificazione ordinario (ewige Anwartschaft). Ciò avviene quando, indipendentemente dalla distribuzione temporale dei periodi di assicurazione, sono stati maturati 180 mesi di versamento dei contributi, oppure 300 mesi di assicurazione (mesi equivalenti solo a partire dall’1 gennaio 1956). Qualora il periodo di qualificazione ordinario non sia stato completato, l’affiliato ha comunque diritto alle prestazioni di invalidità se negli ultimi 120 mesi di calendario ha maturato 60 mesi di assicurazione; qualora l’invalidità si manifesti dopo i 50 anni di età, il periodo di qualificazione aumenta ogni mese, rispettivamente, di un mese di assicurazione e di due mesi di calendario (fino a un massimo di 180 mesi di assicurazione nei precedenti 360 mesi di calendario, al 60ò compleanno). ð Importo della pensione L’entità della pensione austriaca dipende fondamentalmente dai seguenti due fattori: — importo dei contributi versati (la base di calcolo è la media dei 180 mesi «migliori», previo adeguamento allo sviluppo economico dei contributi versati nel passato); — durata dei periodi di assicurazione (2 % della base di calcolo per anno, senza che il totale superi l’80 %). I periodi equivalenti dedicati all’accudimento dei figli contribuiscono all’importo della pensione per un ammontare fisso. Se la somma della pensione e degli altri redditi risulta inferiore al livello di riferimento (Richtsatz), viene concessa, ai residenti in Austria, una maggiorazione compensativa appropriata [livelli di riferimento per il 2000: 604,06 EUR (8 312 ATS) per i singoli e 861,83 EUR (11 859 ATS) per le coppie sposate]. Le pensioni austriache sono versate in 14 mensilità (la tredicesima e quattordicesima rispettivamente a maggio e ottobre). 136 I pensionati che hanno bisogno di assistenza infermieristica possono inoltre ricevere un assegno di assistenza (sezione 8). Se l’invalidità si manifesta prima del compimento dei 56 anni e mezzo, la pensione può ammontare al massimo al 60 % della base di calcolo. ð Disposizioni particolari per i minatori Nell’ambito del regime particolare dei minatori, sono previste prestazioni speciali. Per informazioni, si consiglia di rivolgersi direttamente all’istituto di previdenza dei minatori austriaci (Versicherungsanstalt des österreichischen Bergbaues). ð Misure di riabilitazione L’affiliato al regime pensionistico può avvalersi di svariate misure di riabilitazione mediche, professionali e sociali per ristabilire la propria capacità di azione e poter riacquistare una posizione adeguata nella vita professionale ed economica. 6. Vecchiaia ð Affiliazione Per le informazioni sulle persone affiliate al regime di vecchiaia e sui requisiti di ammissibilità, si rimanda alla sezione 5. ð Periodo di qualificazione Per le informazioni sull’adempimento del periodo di qualificazione attraverso l’ewige Anwartschaft, nonché sui periodi di assicurazione minimi legali, si rimanda altresı̀ alla sezione 5. A meno di ulteriori condizioni da soddisfare, il periodo di qualificazione si ritiene completato se si sono maturati 180 mesi di affiliazione durante i precedenti 360 mesi di calendario. ð Pensione di vecchiaia ordinaria La pensione ordinaria è erogata al compimento del 60ò anno di età per le donne e del 65ò per gli uomini. Tra il 2024 e il 2033 il limite di età per le donne sarà progressivamente aumentato per equipararlo a quello degli uomini. ð Pensione di vecchiaia anticipata Il limite di età previsto per i casi seguenti, di 55 anni per le donne e di 60 anni per gli uomini, passerà rispettivamente a 56 1/2 e 61 1/2, ma questo nuovo limite sarà introdotto solo l’1 ottobre 2002. Inoltre, il limite d’età previsto per le donne sarà progressivamente aumentato, tra il 2019 e il 2028, per equipararlo a quello degli uomini: — in caso di disoccupazione: per chi nei precedenti 15 mesi ha percepito indennità di disoccupazione o di malattia per almeno 52 settimane; AUSTRIA — — per anzianità: occorre aver maturato 450 mesi di assicurazione; pensione flessibile: è necessario aver maturato periodi di assicurazione nella misura applicabile per la pensione anticipata di anzianità e aver disposto la continuazione a tempo parziale dell’attività professionale esercitata. Secondo l’orario di lavoro scelto, la pensione rappresenta il 50 % — 80 % dell’importo intero. Tuttavia, sono previste altre condizioni, diverse da quelle generali previste per l’acquisizione del diritto a una pensione di vecchiaia ordinaria, per cui si consiglia di prendere contatto con le istituzioni dell’assicurazione competenti. Ad eccezione della pensione flessibile, le pensioni anticipate di vecchiaia decadono con l’inizio di un’attività lavorativa. ð Per le prestazioni speciali per i minatori, si rimanda alla sezione 5. 7. Prestazioni ai superstiti Affiliazione Per le informazioni sulle persone affiliate al regime delle pensioni ai superstiti e sui requisiti di ammissibilità, si rimanda alla sezione 5. ð Periodo di qualificazione Il periodo di qualificazione è il medesimo stipulato per le prestazioni di invalidità (sezione 5). ð ð Pensione di orfano La pensione di orfano ammonta al 24 % (per gli orfani di un solo genitore) o al 36 % (per gli orfani di entrambi i genitori) della pensione cui il defunto aveva diritto o avrebbe avuto diritto (sezioni 5 e 6). I livelli di riferimento del supplemento compensativo (sezione 5) per le pensioni di orfano dipendono dall’età dell’interessato [2000: da 225,58 EUR (3 104 ATS) a 604,06 EUR (8 312 ATS)]. Anche i beneficiari della pensione di orfano possono aver diritto all’assegno di assistenza (sezione 8). La pensione di orfano è erogata fino a compimento dei 18 anni. Qualora l’orfano sia studente, il limite di età può essere aumentato fino a 27 anni. Importo della pensione Per quanto riguarda i fattori che determinano l’importo della pensione, si rimanda alla sezione 5. Ogni anno maturato dà diritto a una prestazione pari al 2 % della base di calcolo. A decorrere dall’1 gennaio 2003, il numero di mesi di assicurazione da prendere in considerazione per stabilire la base di calcolo della pensione di vecchiaia anticipata aumenterà da 180 a 216, a seconda dell’età dell’interessato. In caso di domanda di pensione prima del 60ò anno di età per le donne e del 65ò per gli uomini, l’importo della pensione sarà ridotto del 3 % per ogni anno che separa l’età effettiva della corresponsione della pensione dall’età normale prevista. ð può essere integrata con un supplemento differenziale o un assegno di assistenza (sezioni 5 e 8). Pensione di reversibilità Se il coniuge superstite ha compiuto 35 anni alla morte dell’affiliato o se nel matrimonio è nato un figlio, la pensione ammonta a una quota compresa tra lo 0 e il 60 % (secondo le altre fonti di reddito del coniuge superstite) della pensione cui il defunto aveva diritto o avrebbe avuto diritto (sezioni 5 e 6). Anche la pensione di reversibilità AUSTRIA 8. Assegno di assistenza I beneficiari di prestazioni dello Stato, quali ad esempio pensioni del regime pensionistico legale, pensioni degli impiegati dello Stato e pensioni di infortunio, i quali, a causa di un’invalidità, hanno bisogno di assistenza e aiuto su base continuativa, hanno diritto, se risiedono abitualmente in Austria, all’assegno di assistenza, a norma della legge sull’assegno di assistenza. Tale assegno è versato dall’ente che eroga la prestazione di base (ad esempio l’ente pensionistico), al quale va richiesto. Secondo il livello di assistenza necessaria, l’importo dell’assegno varia: sono previsti 7 livelli [2000: da 145,35 EUR (2 000 ATS) a 1 531,51 EUR (21 074 ATS) al mese, in 12 mensilità]. Qualora l’interessato non percepisca nessuna contribuzione dello Stato che dia diritto all’assegno di assistenza a norma della legge summenzionata, i Länder federali austriaci erogano un assegno equivalente nell’ambito dell’assistenza sociale. 9. Disoccupazione Sono affiliati al regime di assicurazione contro la disoccupazione tutti i lavoratori dipendenti, insegnanti e lavoratori a domicilio con una retribuzione superiore al livello minimo [2000: 289,02 EUR (3 977 ATS) al mese]. Il controllo e il versamento delle indennità di disoccupazione è competenza del servizio di collocamento. Le prestazioni principali erogate sono: — indennità di disoccupazione; — allocazione di emergenza. Il servizio di collocamento fornisce informazioni sui diritti alle prestazioni, attribuisce posti di 137 lavoro e promuove la formazione e il perfezionamento professionali dei disoccupati. ð Indennità di disoccupazione Ha diritto all’indennità il lavoratore dipendente che perde il lavoro e: — notifica la propria situazione di disoccupato al servizio di collocamento e presenta una domanda di prestazioni; — si mette a disposizione del collocamento, cioè è abile al lavoro e disposto ad accettare qualsiasi lavoro adeguato; — ha maturato un minimo di periodi di assicurazione, cioè negli ultimi 24 mesi deve aver esercitato un’attività con obbligo di assicurazione contro la disoccupazione per almeno 12 mesi. In caso di ricorso successivo all’indennità, sono sufficienti 26 settimane di assicurazione nelle ultime 52. Per i minori di 25 anni vale altresı̀ la regola delle 26 settimane su 12 mesi. La durata dell’indennità di disoccupazione dipende dai precedenti periodi di attività e dall’età del beneficiario. L’indennità è versata per un periodo minimo di 20 settimane e si prolunga fino a: — 30 settimane per chi ha totalizzato tre anni di attività entro le ultime 260 settimane; — 39 settimane entro le ultime 520 settimane per chi ha più di 40 anni; — 52 settimane per chi ha totalizzato nove anni di attività entro gli ultimi 15 anni e ha più di 50 anni; — 78 settimane per chi ha totalizzato 15 anni di attività entro gli ultimi 25 anni e ha più di 55 anni (per le donne) o 60 anni (per gli uomini). Se il beneficiario dell’indennità rifiuta o vanifica un’offerta di lavoro o un’azione di formazione professionale, si applicano sanzioni sotto forma di sospensione dell’indennità, riducendo la durata della prestazione di almeno sei settimane. L’indennità di disoccupazione è erogata a partire dalla data della domanda. Tuttavia, il lavoratore che si licenzia senza motivo valido percepisce l’indennità quattro settimane dopo. ð Allocazione di emergenza Allo scadere dell’indennità di disoccupazione, è possibile ricevere un’allocazione di emergenza, in caso di necessità. Le condizioni per averne diritto sono le medesime (abilità e disponibilità al lavoro). Occorre inoltre dimostrare di essere in situazione di bisogno. Ciò si verifica quando il reddito familiare non basta a soddisfare le necessità di sussistenza. 138 ð Procedura Mentre percepisce la prestazione, l’interessato deve presentarsi ad appuntamenti periodici presso il servizio di collocamento, per un colloquio con un assistente sui progressi della ricerca del lavoro. Il beneficiario ha l’obbligo di comunicare spontaneamente al servizio di collocamento qualsiasi cambiamento delle proprie circostanze personali e delle circostanze dei familiari, che possano influire sull’erogazione della prestazione (ad esempio, inizio di un’attività, altri cambiamenti della situazione finanziaria). ð Altre prestazioni Durante il periodo di disoccupazione, l’assicurazione contro la disoccupazione versa i contributi di malattia e pensione a nome dell’interessato. L’assicurazione contro gli infortuni continua a valere. Al pagamento dell’indennità di compensazione di perdita del reddito in caso di insolvenza da parte del datore di lavoro (InsolvenzAusfallgelds) provvedono gli uffici federali degli affari sociali (Bundessozialämter). Tale prestazione si applica quando un’azienda fa fallimento o va in liquidazione, per proteggere il lavoratore dipendente dalla perdita di reddito e dai ritardi nel pagamento delle retribuzioni cui ha diritto. 10. Assegni familiari A. ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE ð Beneficiari Hanno diritto all’assistenza alle famiglie i cittadini austriaci residenti o domiciliati in Austria, per i loro figli a carico, ossia la progenitura, i figli adottivi e i di loro figli, figliastri e affidati. Le persone cui si applicano le disposizioni comunitarie sono equiparate ai cittadini austriaci. ð Condizioni generali Gli assegni familiari sono erogati: — in generale, fino all’età di 18 anni del figlio; — fino all’età massima di 26 anni, per i figli che seguono una formazione professionale o una specializzazione in una scuola tecnica (Fachschule), una formazione continua o un corso di perfezionamento professionale; tuttavia, gli assegni familiari sono versati fino all’età di 27 anni se l’interessato è gravemente handicappato o ha prestato servizio civile o militare o è padre o madre o è incinta alla data del compimento dei 26 anni; — senza limite di età per i figli che siano divenuti invalidi prima di compiere 21 anni, oppure lo siano divenuti durante una formazione professionale quando ancora minori di AUSTRIA 27 anni, e che siano ritenuti permanentemente inabili al lavoro. In ogni caso, se il figlio maggiore di 18 anni dispone di un reddito proprio superiore a un determinato importo mensile, non sussiste il diritto all’assegno familiare. ð Importo L’importo dell’assistenza familiare è determinato dall’età del figlio. Se quest’ultimo è gravemente invalido, l’assegno familiare è aumentato di un importo fisso mensile. Inoltre, viene assegnata una maggiorazione se gli assegni familiari sono versati per due figli o più. ð Domanda e versamenti Gli assegni familiari sono erogati esclusivamente su domanda — con retroattività fino a cinque anni — da presentare all’ufficio tributario competente, al quale ci si può rivolgere anche per ulteriori informazioni, mediante modulo apposito (i cittadini degli Stati membri devono allegare il modulo E 401). L’assegno familiare è versato ogni due mesi, con procedura automatizzata, dall’amministrazione tributaria. I beneficiari dell’assegno familiare hanno l’obbligo di comunicare all’ufficio tributario competente, entro un mese dalla data in cui ne vengono a conoscenza, i fatti che mettono fine al diritto a riscuotere l’assegno e i cambiamenti dei dati che influiscono su tale diritto. B. ALTRE PRESTAZIONI ð Premio connesso con il libretto di maternità (Mutter-Kind-Pass-Bonus) Si tratta di un premio una tantum, versato al compimento del primo anno di età del figlio e dopo che la madre e il figlio hanno superato gli esami medici previsti dal libretto di maternità. Ha diritto a tale premio il genitore che si occupa prevalentemente della cura del figlio (la data di riferimento è il primo compleanno del piccolo). Il genitore interessato deve risiedere in Austria, il figlio deve risiedere permanentemente in Austria o in un altro Stato membro dell’Unione eropea. Il figlio o uno dei genitori con il quale egli convive deve avere la nazionalità austriaca; tale condizione può essere tuttavia sostituita da un soggiorno ininterrotto di tre anni di uno dei genitori in Austria, immediatamente antecedente al primo compleanno del figlio. Le persone alle quali si applicano le disposizioni comunitarie sono, di norma, assimilate ai cittadini austriaci. Nel corso dell’anno di nascita del figlio, il reddito familiare imponibile non deve superare un determinato massimale. AUSTRIA La domanda deve essere introdotta presso l’ufficio delle imposte del luogo di residenza, entro due anni dalla data del primo compleanno del figlio. ð Assegni per figli in tenera età (Kleinkindbeihilfe) Tale prestazione è versata mensilmente (per un massimo di 12 mensilità) nel primo anno di vita del bambino al genitore che si assume personalmente, per la maggior parte del tempo, la responsabilità di accudire al figlio durante il suo primo anno di vita e che non percepisce indennità di maternità giornaliere, né prestazioni per congedo parentale o prestazioni analoghe. Il figlio o il genitore in questione devono avere la nazionalità austriaca, o il genitore deve aver risieduto permanentemente in Austria nei tre anni immediatamente precedenti alla nascita del figlio. Il genitore dev’essere residente in Austria e il figlio deve vivere permanentemente in Austria o in un altro Stato membro dell’Unione eropea. Le persone alle quali si applicano le disposizioni comunitarie sono di norma assimilate ai cittadini austriaci. Il reddito familiare imponibile non deve superare un determinato massimale mensile (risulta maggiorato di un determinato importo a seconda del numero di figli per i quali sono versati gli assegni familiari). La domanda dev’essere introdotta all’ufficio delle imposte del luogo di residenza entro due anni dalla nascita del figlio. ð Supplemento per famiglie numerose (Mehrkindzuschlag) Tale prestazione mensile viene ad aggiungersi agli assegni familiari ed è versata a partire dal terzo figlio, purché il reddito familiare imponibile nell’anno di calendario precedente all’anno per il quale è stata introdotta la domanda non abbia superato una determinata soglia massima. Le persone alle quali si applicano le disposizioni comunitarie sono, di norma, assimilate ai cittadini austriaci. Il supplemento per famiglie numerose deve costituire oggetto di una domanda particolare introdotta, per ogni anno di calendario, presso l’ufficio delle imposte del luogo di residenza, nel quadro della procedura di dichiarazione delle imposte (dei lavoratori dipendenti). C. ASPETTATIVA DI MATERNITÀ L’indennità di aspettativa di maternità è un reddito sostitutivo per il periodo in cui l’interessato accudisce il figlio e per questo motivo interrompe l’attività professionale, oppure ne riduce l’orario normale. Analogamente all’indennità di disoccu- 139 pazione, occorre aver maturato almeno un anno di attività coperta dall’assicurazione contro la disoccupazione. Periodi più brevi sono ammessi in caso di domanda successiva (26 settimane) e per giovani madri/padri minori di 25 anni (20 settimane). I padri appartenenti al nucleo familiare cui appartiene il figlio hanno diritto all’aspettativa di maternità solo se la madre vi rinunzia e le altre condizioni citate sono altresı̀ soddisfatte. L’assegno è versato dalla cassa malattia dell’interessato. 11. Ulteriori informazioni Nel 2000, l’importo minimo dell’assegno parentale mensile per aspettativa di maternità ammonta a 406,82 EUR (5 598 ATS). Per le famiglie monoparentali o in caso di basso reddito del partner è prevista una maggiorazione pari a 180,30 EUR (2 481 ATS) al mese. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla cassa malattia di appartenenza, all’ente di assicurazione contro gli infortuni, all’ente pensionistico competente, alla filiale regionale del servizio di collocamento o all’ufficio tributario/centro per gli assegni familiari. Le particolarità della copertura previdenziale dei lavoratori autonomi e dei coltivatori non sono illustrate nella presente guida. Per informazioni, occorre rivolgersi all’ente previdenziale competente. Qualora l’interessato continui ad esercitare la propria attività a tempo parziale, l’indennità è ridotta di un importo proporzionale. In caso di interruzione dell’attività professionale, l’indennità è erogata non oltre il 18ò mese di età del figlio; in caso di attività a tempo parziale, non oltre il terzo compleanno. Seguono i nomi e gli indirizzi degli enti previdenziali che fungono da organismi di collegamento tra i vari settori del sistema previdenziale. Per problemi o quesiti concernenti il sistema previdenziale in vigore in Austria e in uno o più Stati membri, si prega di rivolgersi all’organismo di collegamento competente. Settore di previdenza sociale Nome e indirizzo dell’organismo di collegamento Assicurazione malattia, infortunio e pensione Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger Verbindungsstelle Kundmanngasse 21 A-1031 Wien Tel. (43-1) 711 32-0 Assicurazione contro la disoccupazione Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Sektion VI Stubenring 1 A-1010 Wien Tel. (43-1) 711 00-0 Assegni familiari Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen, Abteilung V/I Franz-Josefs-Kai 51 A-1010 Wien Tel. (43-1) 711 00-0 140 AUSTRIA PORTOGALLO 1. Introduzione Il sistema di solidarietà e sicurezza sociale portoghese garantisce il diritto di tutti i cittadini alla sicurezza sociale ed è costituito da tre sottosistemi: il sottosistema di protezione sociale dei cittadini, il sottosistema di protezione sociale della famiglia e il sottosistema previdenziale (1). 1.1. Il sottosistema di protezione sociale dei cittadini è composto dal regime di solidarietà e dall’azione sociale ed ha lo scopo di assicurare i diritti fondamentali di protezione sociale di tutti i cittadini, soprattutto delle persone che si trovano in uno stato di carenza ed emarginazione sociale. ð Il regime di solidarietà Si concretizza attraverso la concessione di prestazioni di reddito minimo garantito, di pensioni sociali e d’invalidità, di vecchiaia e di reversibilità e di integrazioni sociali. ð L’azione sociale Si manifesta attraverso la concessione di prestazioni pecuniarie a carattere eccezionale e, in condizioni di eccezionalità, prestazioni in natura, uso o finanziamento alla rete di servizi e attrezzature, appoggio a programmi di lotta alla povertà, mal funzionamento, emarginazione ed esclusione sociali. 1.2. Il sottosistema di protezione della famiglia si applica a tutti i cittadini ed ha come obiettivo quello di garantire l’integrazione di un maggior numero di oneri familiari nei seguenti casi: — oneri familiari (sezione 9); — disabilità (sezione 9); — dipendenza (sezione 9). 1.3. Il sottosistema previdenziale ha come base l’obbligo giuridico di contribuire a stabilire un obiettivo fondamentale per compensare la perdita o la riduzione dei redditi dell’attività professionale. È costituito dai regimi di sicurezza sociale applicabili a tutti i lavoratori per conto terzi e ai lavoratori autonomi e dal regime d’iscrizione facoltativa, cui possono aderire persone che non esercitano un’attività professionale o che pur esercitandola non sono coperti obbligatoriamente da altri regimi. (1) La legge che definisce le basi generali del sistema di solidarietà e sicurezza sociale è entrata in vigore nel febbraio 2001 ma non è ancora oggetto di regolamentazione. Poiché non è stata pubblicata la nuova legislazione regolamentare rimane in vigore la legislazione antecedente per cui potrà essere approvata l’informazione sui regimi e prestazioni delle parti da 3 a 10 della presente guida. PORTOGALLO I beneficiari dei regimi di previdenza sociale godono della copertura del servizio sanitario nazionali che garantisce l’assistenza sanitaria (sezione 3A). ð I regimi di sicurezza sociale I regimi di sicurezza sociale coprono obbligatoriamente i lavoratori per conto terzi e i lavoratori autonomi e riguardano i seguenti casi: — malattia (sezione 3B); — maternità, paternità ed adozione (sezione 3C); — infortuni sul lavoro e malattie professionali (sezione 4); — invalidità (sezione 5); — decesso (sezione 7); — disoccupazione (sezione 8). I cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea che lavorano in Portogallo beneficiano di norma della copertura di un regime generale di previdenza sociale. In alcuni casi, è possibile che gli enti previdenziali portoghesi tengano conto anche dei periodi contributivi completati in base alle leggi di uno o più Stati membri ai fini dell’acquisizione del diritto alle prestazioni erogate in Portogallo o per il computo del loro ammontare. ð Il regime d’iscrizione facoltativa Il regime d’iscrizione facoltativa copre le persone in età lavorativa che non esercitano un’attività professionale o che pur esercitandola non sono obbligatoriamente coperte da regimi di sicurezza sociale e desiderino aderire a questo sottosistema. ð Dipendenti pubblici I dipendenti pubblici aderiscono a regimi speciali di protezione sociale che includono sia la previdenza sociale che l’assistenza sanitaria. Va sottolineato però che i criteri adottati per l’erogazione degli assegni familiari sono comuni a tutti i lavoratori, compresi i dipendenti pubblici. 2. Organizzazione, iscrizione e finanziamento ð Enti previdenziali La copertura previdenziale viene assicurata dal centro nazionale per le pensioni (Centro Nacional de Pensões) e dai centri distrettuali di solidarietà e previdenza sociale (CDSSS) che rappresentano servizi dell’istituto di solidarietà e sicurezza 141 sociale. Il primo eroga tutte le prestazioni a cui hanno diritto i beneficiari in caso di invalidità o vecchiaia. Eroga inoltre le pensioni di reversibilità in caso di decesso di un assicurato. dichiarare al centro distrettuale l’inizio dell’attività o il legame ad un nuovo datore di lavoro. In caso contrario può perdere il diritto alle prestazioni. Tutte le altre prestazioni economiche vengono erogate tramite i centri distrettuali di solidarietà e di previdenza sociale, ciascuno competente in un determinato distretto. Il lavoratore autonomo deve provvedere all’iscrizione al centro distrettuale del luogo dove risiede (sezione 11). La copertura previdenziale in caso di malattie professionali viene assicurata da un fondo distinto, il Centro nazionale di protezione contro i rischi professionali. Gli indirizzi di questi enti sono riportati nella sezione 11. Le prestazioni sanitarie (trattamenti medici) sono di competenza dei centri sanitari (centros de saúde), che fanno parte del sistema sanitario nazionale e non del sistema di solidarietà e di previdenza sociale. Il sistema di solidarietà e previdenziale non assicura i lavoratori contro gli infortuni sul lavoro. Tale copertura viene generalmente garantita da una compagnia di assicurazioni con cui il datore di lavoro ha stipulato un contratto. Nella regione autonoma di Madeira, sono competenti il centro di previdenza sociale di Madeira, in materia di prestazioni previdenziali, e il centro regionale della sanità pubblica, in materia di assistenza sanitaria. Questi enti hanno sede a Funchal. Nella regione autonoma delle Azzorre, sono competenti il centro per le prestazioni pecuniarie dell’Istituto di gestione dei regimi previdenziali in cui è iscritto il beneficiario, in materia di prestazioni pecuniarie di malattia e maternità e prestazioni familiari, e il centro coordinatore delle prestazioni differite dell’Istituto di gestione dei regimi di previdenza sociale in materia di prestazioni d’invalidità, vecchiaia e morte. Il dipartimento relazioni internazionali in materia di previdenza sociale (sezione 11) è l’organismo di collegamento tra gli enti previdenziali portoghesi ed i loro omologhi all’estero. Ha inoltre il compito di fornire informazioni agli stranieri che lavorano in Portogallo sui loro diritti ed obblighi in materia previdenziale. ð Iscrizione I lavoratori hanno diritto alle prestazioni previdenziali soltanto se iscritti al sistema di solidarietà e previdenza sociale. L’iscrizione va effettuata presso il centro distrettuale esistente nella regione in cui ha sede il datore di lavoro. L’iscrizione è valida per tutta la vita, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa. Il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurarsi che il lavoratore sia iscritto. Il lavoratore è obbligato a 142 ð Contributi L’adesione ai regimi di previdenza sociale obbliga il datore di lavoro ed il lavoratore al pagamento di contributi. Generalmente, il datore di lavoro versa al centro distrettuale sia la quota a suo carico che quella a carico del lavoratore, che viene poi dedotta dalla retribuzione. Il datore di lavoro è tenuto a versare al centro distrettuale il 34,75 % delle retribuzioni, di cui l’11 % rappresenta la quota a carico del lavoratore. I contributi dei lavoratori autonomi ammontano al 25,4 %, nel caso aderiscano unicamente al regime obbligatorio, oppure al 32 % nel caso abbiano optato per un regime che offra una copertura più estesa. In alcuni casi, la legge fissa aliquote contributive ridotte, in particolare per gli organismi senza fini di lucro e le attività poco redditizie. Il finanziamento della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro è totalmente a carico del datore di lavoro. L’assistenza sanitaria è finanziata dallo Stato. L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro è obbligatoria per i lavoratori autonomi. ð Vertenze Se il lavoratore ritiene che i suoi diritti di assicurato siano stati lesi, può presentare un reclamo all’ente amministrativo responsabile dell’erogazione delle prestazioni a cui egli ritiene di aver diritto. Se la domanda per l’erogazione di un’indennità o il reclamo non vengono accolti, oppure se non viene accettata l’iscrizione del lavoratore al regime generale, è possibile ricorrere al giudice amministrativo (Tribunal Administrativo) per ottenere il riconoscimento dei propri diritti. 3. Malattia e maternità A. PRESTAZIONI SANITARIE IN NATURA Le prestazioni sanitarie coprono le attività di prevenzione e di cura, comprese le consultazioni del medico generico, le consultazioni specialistiche e le visite a domicilio, i trattamenti in caso di malattia, gli accertamenti diagnostici supplementari, i trattamenti specialistici, i prodotti farmaceutici, i presidi medici quali occhiali, occhi artificiali e protesi dentarie, i trattamenti ospedalieri, i trattamenti termali ecc. PORTOGALLO Tutti i cittadini portoghesi, al pari dei cittadini di un altro Stato membro iscritti ai rispettivi servizi sanitari, hanno diritto alle prestazioni sanitarie in natura. Tali prestazioni vengono erogate per tutta la durata della malattia senza limiti di tempo. ð Assistenza medica L’assistenza sanitaria viene erogata, di norma, dai centri sanitari (centros de saúde) e relative strutture collegate. Se i centri non sono in grado di fornire assistenza medica entro 72 ore, è possibile rivolgersi ad un medico convenzionato con il servizio sanitario. In caso di urgenza, è possibile telefonare ai servizi di pronto intervento (Servic àio de Atendimento Permanente, SAP) e/o rivolgersi ad un centro ospedaliero autorizzato. Se il periodo d’attesa per il ricovero in ospedale è superiore a tre mesi, l’assicurato ha diritto ad essere curato in una delle cliniche private convenzionate con il servizio sanitario nazionale. L’assistito è tenuto al pagamento di una quota fissa del costo della maggior parte delle cure mediche e in particolare di ogni consultazione (sia nei centri sanitari che in ospedale) e degli accertamenti diagnostici supplementari. La parte del costo che supera la quota fissa è a carico del servizio sanitario. Esistono però alcune eccezioni poiché un gran numero di persone è esentato dal pagamento della quota fissa. In particolare sono esenti: — le gestanti e le puerpere; — i bambini fino a 12 anni; — i titolari di pensioni inferiori o uguali al salario minimo nazionale ed i familiari a carico; — i disoccupati iscritti agli uffici di collocamento, i rispettivi coniugi e figli a carico; — i lavoratori che percepiscono un reddito mensile inferiore o uguale al minimo retributivo nazionale, i rispettivi coniugi e figli a carico; — la maggior parte degli invalidi o di coloro che sono affetti da patologie incurabili o di lunga durata; — i soggetti che percepiscono un vitalizio mensile. Inoltre, nessuna quota fissa è prevista per il ricovero e le cure in ospedale e nei reparti di degenza dei centri sanitari. ð Farmaci I farmaci prescritti dagli enti che erogano assistenza sanitaria possono essere acquistati in qualsiasi farmacia dietro presentazione di una prescrizione. Lo Stato sostiene una certa percentuale del costo di ogni farmaco, mentre il resto è a carico dell’assistito. La percentuale a carico dello PORTOGALLO Stato va dal 20 % al 100 % ed è stabilita in base ad una classificazione dei farmaci che prevede quattro fasce distinte. Per quanto riguarda le apparecchiature mediche e le protesi (come gli occhiali), il servizio sanitario contribuisce al loro acquisto fino ad un certo importo, secondo determinate modalità e in base a percentuali stabilite. ð Prestazioni sanitarie in altri Stati membri Un assicurato che svolge un’attività lavorativa in Portogallo ed abbia familiari a carico che godono del diritto all’assistenza sanitaria in Portogallo, ma sono residenti in un altro Stato membro, deve richiedere il modello E 109, rilasciato dal Centro distrettuale di solidarietà e di previdenza sociale (CDSSS) presso cui è iscritto. Il lavoratore deve inviare due copie di questo modello ai membri della propria famiglia, in modo che possano iscriversi all’ente che provvede l’assistenza sanitaria nel paese di residenza e godere cosı̀ del diritto alle prestazioni sanitarie. Se un assicurato che lavora in Portogallo viene temporaneamente trasferito in un altro Stato membro, prima di partire deve richiedere il modello E 111 rilasciato dal centro distrettuale di solidarietà e di previdenza sociale presso cui è iscritto. B. PRESTAZIONI ECONOMICHE DI MALATTIA Se un lavoratore è temporaneamente inabile al lavoro per motivi diversi dall’infortunio sul lavoro o malattia professionale (sezione 4) può avere diritto ad un’indennità di malattia. ð Requisiti di ammissibilità e durata delle prestazioni Per aver diritto all’indennità di malattia il lavoratore deve aver completato un periodo di lavoro retribuito della durata di sei mesi, non necessariamente consecutivi. Inoltre, il lavoratore deve avere svolto un’attività retribuita per un periodo di 12 giorni nei 4 mesi immediatamente precedenti alla data dell’inizio della malattia. L’indennità non viene corrisposta nei primi tre giorni d’incapacità lavorativa. Tuttavia, in caso di malati affetti da tubercolosi o ricoveri avvenuti nei primi tre giorni di incapacità al lavoro, l’indennità viene corrisposta sin dal primo giorno. L’indennità può essere erogata per un periodo massimo di 1 095 giorni, dopo di che il lavoratore viene coperto dal regime assicurativo per l’invalidità (sezione 5). Ai malati affetti da tubercolosi l’indennità viene corrisposta fino a quando il lavoratore è inabile al lavoro. 143 L’indennità di malattia per i lavoratori autonomi che hanno optato per il regime ampliato di protezione ha una durata massima di 365 giorni (tranne in caso di tubercolosi) e non è versata nei primi 30 giorni di inabilità al lavoro tranne nel caso di un ricovero ospedaliero e tubercolosi. ð Ammontare dell’indennità L’indennità giornaliera ammonta al 65 % della retribuzione media giornaliera dei sei mesi precedenti il penultimo mese prima di quello in cui si è prodotto l’episodio invalidante. Se il periodo di incapacità si protrae per più di 365 giorni consecutivi, la percentuale aumenta al 70 %. In caso di tubercolosi, l’indennità è pari all’80 % o addirittura al 100 %. L’indennità non può essere inferiore al 30 % della retribuzione minima, a meno che la media delle retribuzioni precedenti non fosse inferiore al minimo. In questo caso, l’ammontare dell’indennità è uguale alle retribuzioni precedentemente percepite. ð Formalità Se una malattia o un infortunio determinano una temporanea incapacità lavorativa, il centro sanitario della regione di residenza del lavoratore certifica tale stato mentre spetta al beneficiario presentare il certificato di incapacità temporanea al centro distrettuale di solidarietà e di previdenza sociale che lo copre. Esso calcola e corrisponde l’indennità. C. MATERNITÀ, PATERNITÀ ED ADOZIONE La nascita o l’adozione di un figlio come pure l’assenza dal lavoro per accudire i figli minori o portatori di handicap o per l’assistenza a portatori di handicap gravi o malati cronici e per la nascita di nipoti, danno diritto all’erogazione delle seguenti prestazioni: — indennità di maternità; — indennità di paternità; — indennità di adozione; — indennità per assistenza alla malattia di discendenti minori o portatori di handicap; — indennità per assistenza a portatori di handicap gravi e malati cronici; — indennità per licenza parentale; — indennità per mancanza di nonni; — indennità per rischi specifici; — assistenza sanitaria (cfr. precedente sezione A). Le donne che lavorano e sono iscritte a regimi di previdenza sociale hanno diritto al momento della nascita di un figlio a percepire l’indennità di maternità. 144 I padri lavoratori per conto terzi hanno diritto ad un’indennità per congedo di paternità, nel primo mese successivo alla nascita del figlio. Essi inoltre hanno diritto, come i lavoratori autonomi, all’indennità di paternità quando, dopo il parto, la madre interrompe il periodo di congedo per maternità in quanto incapace da un punto di vista fisico o psichico o per morte e anche in caso di decisione congiunta dei genitori. L’adozione di un bambino di età inferiore ai 15 anni dà diritto ad un’indennità di adozione nel caso il lavoratore o la lavoratrice in questione interrompano la propria attività lavorativa per prendersi cura del bambino. La madre o il padre di un bambino di età inferiore ai 10 anni, o indipendentemente dall’età se si tratta di un handicap, hanno diritto ad un’indennità per l’assistenza ai figli in caso di malattia o di incidente. I lavoratori per conto terzi hanno diritto ad un’indennità per assistenza ai figli propri, adottati o acquisiti che siano handicappati gravi o malati cronici, di età pari o inferiore ai 12 anni. I genitori lavoratori per conto terzi hanno diritto ad un’indennità per congedo parentale per i primi 15 giorni purché goduti immediatamente dopo il congedo di maternità o paternità. I lavoratori possono assentarsi dal lavoro per la nascita di nipoti, figli di adolescenti di età fino ai 16 anni, purché convivano con loro, e hanno diritto a percepire l’indennità per congedi speciali dei nonni. Le lavoratrici hanno diritto ad un’indennità per rischi specifici destinati a compensare la perdita di retribuzione durante il periodo di esenzione delle donne gravide, puerpere che allattano, in caso di rischio per la salute e la sicurezza delle donne e in caso di dispensa per lavoro notturno. ð Requisiti di ammissibilità e durata delle prestazioni Per aver diritto alla corresponsione delle prestazioni economiche sopra descritte, il lavoratore deve aver completato un periodo di sei mesi di lavoro retribuito. L’indennità di maternità viene erogata per 120 giorni, 90 dei quali devono essere goduti necessariamente a seguito del parto. È obbligatorio prendere almeno sei settimane di congedo maternità in seguito al parto. In caso di aborto la lavoratrice ha diritto a un periodo minimo di congedo di 14 giorni e un massimo di 30. Esistono inoltre altre disposizioni relative alla nascita di gemelli e al rischio clinico per la madre o per il bambino in caso di ricovero ospedaliero della madre o del figlio. PORTOGALLO Le indennità per congedo di paternità hanno una durata di cinque giorni, successivi o alternati, e l’indennità per congedo parentale è di quindici giorni purché siano presi immediatamente dopo il congedo di maternità o paternità. L’indennità per l’adozione è corrisposta per 100 giorni e l’indennità per assistenza ai minori malati o handicappati ha una durata massima di 30 giorni per anno e per ciascun figlio. La durata dell’indennità per assistenza a soggetti portatori di handicap gravi o malati cronici è di 6 mesi prorogabili fino a un limite di 4 anni e dell’indennità per congedi speciali dei nonni è di un massimo di 30 giorni. L’indennità per rischi specifici è corrisposta durante un periodo necessario ad evitare l’esposizione al rischio e 112 giorni corrispondenti alla dispensa dal lavoro notturno. ð Ammontare dell’indennità Le indennità di paternità e maternità, per congedi parentali e per assenze speciali dei nonni è pari al 100 % della retribuzione media dei 6 mesi che precedono il penultimo mese prima di quello in cui si verifica l’evento che dà diritto alla prestazione. Tali indennità non possono essere inferiori al 50 % del minimo retributivo. L’importo dell’indennità di assistenza in caso di malattia a discendenti minori o portatori di handicap e di assistenza a portatori di handicap gravi o malati cronici per rischi specifici è pari al 65 % della retribuzione di riferimento. L’indennità per assistenza a soggetti portatori di handicap gravi e malati cronici non può essere superiore al valore della retribuzione minima mensile più elevata. ð Formalità Le indennità vanno richieste al centro distrettuale di solidarietà e di previdenza sociale entro sei mesi a partire dal primo giorno di assenza dal lavoro, senza retribuzione. Al momento della presentazione della domanda, il lavoratore deve fornire la documentazione attestante la situazione che determina il diritto alle prestazioni. Deve inoltre presentare le dichiarazioni rilasciate dal servizio sanitario e/o i certificati dell’anagrafe. 4. Infortuni sul lavoro e malattie professionali Il datore di lavoro ha l’obbligo di provvedere alla copertura contro gli infortuni sul lavoro dei suoi dipendenti. Tale responsabilità viene di norma trasferita a compagnie di assicurazione, dal momento che i regimi di previdenza sociale non coprono questo rischio. I lavoratori autonomi sono PORTOGALLO anche obbligati a sottoscrivere un’assicurazione che li protegga in caso di infortunio sul lavoro. Il regime generale di sicurezza sociale fornisce invece una copertura contro il rischio di malattie professionali. Benché i soggetti assicuratori siano diversi, la gamma delle prestazioni previste in caso di infortunio sul lavoro è praticamente identica a quella offerta per le malattie professionali. Le prestazioni erogate sono le seguenti: — assistenza medica e chirurgica, farmacologica e altre cure sanitarie come il ricovero ospedaliero, cure infermieristiche ecc.; — indennità per incapacità temporanea; — pensione provvisoria; — indennità in capitale e pensione per incapacità permanente; — indennità per situazione di elevata incapacità permanente; — indennità per morte e indennità per spese di funerale; — pensioni per morte; — prestazione supplementare alla pensione; — prestazioni integrative nei mesi di luglio e dicembre; — indennità per sistemazione di casa; — indennità per frequenza di corsi di formazione professionale. Beneficiari delle prestazioni sono tutti i lavoratori subordinati che svolgano una qualsiasi attività, proficua o retribuita o meno, e, in caso di decesso, i familiari. Per quanto riguarda le malattie professionali, la copertura può anche essere estesa ai lavoratori autonomi. ð Requisiti di ammissibilità e durata delle prestazioni Per infortunio sul lavoro si intende un infortunio che si verifica sul posto di lavoro durante l’orario lavorativo e causa lesioni fisiche, disturbi funzionali, malattie che provocano il decesso o una riduzione della capacità di lavoro o di guadagno, in maniera permanente o temporanea, totale o parziale. In caso di malattie professionali, le indennità spettano se il lavoratore ha contratto l’affezione a seguito dell’esposizione ad un rischio associato alla sua attività lavorativa o al suo ambiente di lavoro abituale. Inoltre, la malattia deve manifestarsi entro un determinato periodo di tempo indicato nell’elenco ufficiale delle malattie professionali. Le indennità vengono corrisposte per tutto il periodo in cui il lavoratore risente degli effetti dell’infortunio o della malattia. 145 ð Ammontare dell’indennità L’ammontare delle prestazioni economiche è commisurato al grado ed alla natura dell’incapacità al lavoro, al reddito base precedente del lavoratore ed, in alcuni casi, alla presenza o meno di familiari a carico. ð Formalità In caso di infortunio sul lavoro, il lavoratore deve contattare la compagnia di assicurazione alla quale il datore di lavoro ha trasferito la responsabilità o alla quale viene dal datore medesimo indirizzato. Generalmente ciò deve avvenire entro determinati termini e le formalità possono variare da una compagnia all’altra. Di conseguenza, è bene conoscere per tempo la procedura da seguire in caso di infortunio. Se il lavoratore contrae una malattia professionale, deve rivolgersi al centro nazionale di protezione contro i rischi professionali (per l’indirizzo, si rimanda alla sezione 11). L’assistenza sanitaria viene generalmente erogata dal servizio sanitario pubblico (sezione 3). Il medico curante determinerà se la malattia è associata o meno all’attività lavorativa; tale conferma è essenziale ai fini dell’acquisizione del diritto alle prestazioni in questione. Al momento della richiesta delle prestazioni previste in caso di decesso, è necessario presentare il certificato di morte e le ricevute delle spese funebri. 5. Invalidità L’invalidità può dare diritto a: — una pensione di invalidità; — un assegno integrativo per dipendenza. Il lavoratore può richiedere la pensione di invalidità se è permanentemente incapace al lavoro in misura tale da non poter guadagnare più di un terzo della retribuzione percepita svolgendo la sua normale attività lavorativa a tempo pieno. L’assicurato non ha diritto ad una pensione di invalidità se l’invalidità è causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale, oppure se sussistono le condizioni per l’erogazione di una pensione di vecchiaia. Le indennità di invalidità possono essere corrisposte a tutti i lavoratori assicurati presso un regime contributivo di previdenza sociale. ð Requisiti di ammissibilità e durata delle prestazioni Per acquisire il diritto alla pensione di invalidità, il lavoratore deve aver versato contributi previden- 146 ziali per un periodo di almeno 5 anni. A tale fine, saranno presi in considerazione soltanto gli anni con almeno 120 giorni di contributi. Il diritto all’indennità permane finché sussistono le condizioni in base alle quali è stato riconosciuto lo stato di invalidità o, per lo meno, fino a quando la pensione d’invalidità non viene trasformata in una pensione di vecchiaia. Se dopo 1 095 giorni, ossia allo scadere del periodo durante il quale può essere erogata l’indennità di malattia, viene dimostrata l’esistenza di una incapacità permanente, spetta la copertura del regime di protezione dell’invalidità. Per avere diritto all’assegno integrativo per dipendenza è necessario dipendere dall’assistenza permanente di un’altra persona per soddisfare le necessità di base. La situazione di dipendenza è certificata dal sistema di verifica dell’incapacità che la considera di primo o secondo grado conforme al minore o minor grado di gravità. ð Ammontare delle indennità L’importo della pensione di invalidità viene calcolato moltiplicando 2 %, per ciascun anno civile, per almeno 120 giorni di contributi per la retribuzione media dei 10 anni, con retribuzioni più elevate negli ultimi 15 anni. L’indennità non può essere inferiore al 30 % né superare l’80 % della retribuzione media precedente. Viene garantito un valore minimo di pensione che varia in funzione del numero di anni di carriera contributiva e oscilla tra il 65 e il 100 % della retribuzione minima nazionale. Qualora l’importo della pensione sia inferiore ai valori minimi garantiti, viene aggiunta un’integrazione sociale corrispondente alla differenza tra il valore garantito e la pensione del regime generale. I beneficiari delle pensioni di invalidità ricevono un assegno straordinario natalizio a dicembre ed una quattordicesima mensilità a luglio, entrambi equivalenti all’ammontare della pensione. È consentito il cumulo della pensione di invalidità corrisposta dal regime generale ed altre pensioni di invalidità o di vecchiaia erogate da altri regimi di protezione sociale, in particolare quelle legate ad infortuni sul lavoro o malattie professionali. È consentito altresı̀ il cumulo tra la pensione di invalidità ed altri redditi da lavoro. La somma della pensione di invalidità e degli altri redditi da lavoro non deve però essere superiore al valore delle retribuzioni medie utilizzato come base per il calcolo della pensione. Se tale valore viene superato, la pensione viene ridotta in misura pari all’importo in eccesso. L’importo dell’assegno integrativo per dipendenza è pari al 50 % del valore della pensione sociale per le situazioni di dipendenza di primo grado e al PORTOGALLO 90 % nelle situazioni di dipendenza di secondo grado. ð Formalità La pensione d’invalidità e l’assegno integrativo per dipendenza devono essere richiesti presso il centro distrettuale dell’area di residenza mediante formulari accompagnati da documenti di prova indicati (fotocopia della carta d’identità e della carta contributiva del richiedente, elementi d’identificazione personale/ente che presta assistenza in caso di integrazione per dipendenza). 6. Prestazioni di vecchiaia L’età dà diritto a: — una pensione di vecchiaia; — un assegno integrativo per dipendenza. Le prestazioni di vecchiaia spettano a tutti i lavoratori iscritti presso il regime contributivo di previdenza sociale. ð Requisiti di ammissibilità e durata delle prestazioni Il lavoratore ha diritto alla pensione di vecchiaia se ha raggiunto l’età pensionabile e se può far valere gli anni di contribuzione previdenziale richiesti. L’età di accesso alla pensione è di 65 anni per gli uomini e per le donne. Esistono disposizioni che prevedono che una pensione possa essere richiesta prima o dopo i 65 anni in determinate condizioni. Qualora la pensione sia richiesta a partire dai 55 anni (o se sono completati 30 anni civili con registrazione delle retribuzioni) l’importo della pensione è soggetto ad una riduzione. Invece se viene richiesta una pensione dopo i 65 anni (dopo aver lavorato per 40 anni civili con registrazione delle retribuzioni) si ha diritto a un bonifico che si aggiunge all’importo della pensione. Esistono altre disposizioni che consentono il pensionamento anticipato di determinate categorie di lavoratori. In taluni casi i disoccupati possono chiedere la pensione di vecchiaia a 55 o a 60 anni. Per avere diritto alla pensione di vecchiaia, è necessario inoltre documentare almeno 15 anni di contributi. A tale fine verranno considerati soltanto gli anni con almeno 120 giorni di contributi. Le pensioni di vecchiaia vengono erogate fino alla morte del titolare. Per quanto riguarda l’assegno integrativo per dipendenza valgono gli stessi requisiti richiesti ai titolari di pensioni di invalidità (sezione 5). ð Ammontare dell’indennità L’importo della pensione di vecchiaia si calcola moltiplicando 2 % per ciascun anno civile per PORTOGALLO almeno 120 giorni di contributi, per la retribuzione media dei 10 anni con retribuzioni più elevate negli ultimi 15 anni. L’importo della pensione non può essere inferiore al 30 % né superiore all’80 % della retribuzione media precedente. Viene garantito un valore minimo di pensione che varia in funzione del numero di anni della carriera contributiva e oscilla tra il 65 e il 100 % del salario minimo nazionale. Qualora l’importo della pensione sia inferiore ai valori minimi garantiti, viene aggiunto un complemento sociale corrispondente alla differenza tra il valore garantito e la pensione del regime generale. I beneficiari delle pensioni di invalidità ricevono un assegno straordinario natalizio a dicembre ed una quattordicesima mensilità a luglio, entrambi equivalenti all’ammontare della pensione. È consentito il cumulo delle pensioni di vecchiaia e dei redditi da lavoro. ð Formalità Il lavoratore deve presentare domanda di pensione di vecchiaia inviando l’apposito modulo al Centro nazionale per le pensioni (sezione 11 per l’indirizzo) o al centro distrettuale di solidarietà e di previdenza sociale dell’area in cui lavorava o in cui risiede, accompagnato dai documenti di prova indicati (ad esempio, fotocopia della carta d’identità e della carta contributiva del richiedente). L’assegno integrativo per dipendenza è richiesto mediante un modulo accompagnato dai documenti citati per la pensione di vecchiaia e da elementi di identificazione personale (ente che presta assistenza). 7. Assegno in caso di morte e pensioni di reversibilità A seguito del decesso degli assicurati dei regimi contributivi di previdenza sociale, i superstiti hanno diritto alle seguenti prestazioni: — una pensione di reversibilità; — un assegno in caso di morte; — un assegno integrativo per dipendenza. Hanno diritto al trattamento di reversibilità in primo luogo il coniuge, l’ex coniuge o persona con situazione identica a quella di coniuge ed i figli o le persone ad essi equiparate. In assenza di questi, possono aver diritto alle prestazioni i familiari ascendenti o i parenti acquisiti che erano a carico del deceduto al momento del decesso. ð Requisiti di ammissibilità e durata delle prestazioni Il diritto alla pensione di reversibilità è condizionato al soddisfacimento di un certo numero di requisiti sia da parte dell’assicurato deceduto che 147 dei suoi superstiti. L’assicurato deve aver versato almeno 36 mesi di contributi al momento del decesso. Per quanto riguarda i superstiti, il coniuge o l’ex coniuge devono essere stati regolarmente coniugati con il deceduto per almeno un anno, mentre, in caso di separazione o divorzio, il coniuge o l’ex coniuge devono ricevere gli alimenti alla data del decesso. Il diritto della persona in situazione di unione di fatto dipende dall’avere vissuto per due anni in situazione identica a quella dei coniugi e dal fatto che sia stato riconosciuto giuridicamente il diritto agli alimenti. I figli o le persone ad essi equiparate hanno diritto alla pensione fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, diritto che viene mantenuto fino ai 25 o 27 anni nel caso frequentino talune scuole; è senza limite di età nel caso di portatori di handicap che siano destinatari di prestazioni familiari. L’indennità per morte è attribuita ai familiari del beneficiario, indipendentemente dalla verifica del termine di garanzia. Se non esistono familiari aventi diritto all’assegno in caso di morte, può essere corrisposto un assegno per le spese funebri a chiunque dimostri di avere sostenuto tali spese. L’assegno integrativo per dipendenza è concesso ai pensionati di reversibilità che s’incontrino in una situazione di dipendenza e che non possano svolgere autonomamente gli atti essenziali della vita quotidiana. ð Ammontare dell’indennità La pensione di reversibilità ammonta ad una determinata percentuale della pensione che l’assicurato percepiva o che avrebbe percepito se fosse stato incapace di lavorare o pensionato al momento del decesso. Tale percentuale è pari al: — 60 % per il coniuge o l’ex coniuge, o il 70 % nel caso siano entrambi presenti; — 20 %, 30 % e 40 % per i figli o le persone ad essi equiparate, a seconda che siano uno, due o più. Tali percentuali vengono aumentate rispettivamente al 40 %, 60 % o 80 % se non esiste un coniuge o un ex coniuge superstite. I beneficiari della pensione di reversibilità ricevono un assegno natalizio ed una quattordicesima mensilità a luglio, entrambi pari all’ammontare della pensione. L’assegno in caso di morte, che viene versato una tantum, è pari a sei volte il minimo retributivo di riferimento che non può essere inferiore al minimo nazionale. Metà dell’ammontare di tale assegno viene corrisposto al coniuge o ex coniuge e metà ai figli o alle persone ad essi equiparate. In mancanza di familiari appartenenti ad una di queste due categorie, l’intera somma viene corrisposta a familiari dell’altra categoria. 148 L’importo dell’assegno integrativo per dipendenza viene indicizzato al valore della pensione sociale del regime non contributivo e varia in conformità del grado di dipendenza: situazione di dipendenza di primo grado, 50 % dell’importo della pensione sociale; situazione di dipendenza di secondo grado, 90 % dell’importo della pensione sociale. ð Formalità Gli aventi diritto possono presentare domanda di pensione di reversibilità e/o dell’assegno in caso di morte su un modulo apposito che va inviato al Centro nazionale per le pensioni o al centro distrettuale di solidarietà e di previdenza sociale della regione di residenza. Gli indirizzi sono riportati alla sezione 11. Alla domanda va allegato il certificato di nascita dell’assicurato con indicazione dell’avvenuto decesso e fotocopia della carta d’identità del richiedente. La richiesta dell’assegno integrativo per dipendenza deve essere inviato al centro distrettuale di solidarietà e di previdenza sociale dell’area di residenza del richiedente, unitamente alla sua carta d’identità, su un formulario adeguato. Il sistema di verifica di incapacità del CDSSS decide sulla situazione di dipendenza o sul grado di dipendenza conformemente alla sua maggiore o minore gravità. 8. Disoccupazione La disoccupazione involontaria può dare diritto a tre indennità: — l’indennità di disoccupazione (subsidio de desemprego); — l’indennità sociale di disoccupazione (subsidio social de desemprego); — l’indennità di disoccupazione parziale. ð Requisiti di ammissibilità e durata delle prestazioni Il lavoratore può beneficiare dell’indennità di disoccupazione se è capace e disposto a lavorare ed è iscritto al locale ufficio di collocamento (centro de emprego). Il lavoratore ha diritto all’indennità di disoccupazione dopo un periodo di 540 giorni di lavoro retribuito presso un datore di lavoro nei 24 mesi immediatamente precedenti la data d’inizio della disoccupazione. Il lavoratore ha diritto all’indennità sociale di disoccupazione dopo aver completato un periodo di 180 giorni di lavoro retribuito presso un datore di lavoro nei 12 mesi immediatamente precedenti la data d’inizio della disoccupazione. Tale inden- PORTOGALLO nità viene concessa anche ai soggetti che sono ancora disoccupati al termine del periodo in cui viene erogata l’indennità di disoccupazione di cui sopra. L’indennità sociale di disoccupazione viene corrisposta soltanto ai lavoratori appartenenti ad un nucleo familiare i cui componenti percepiscono un reddito pro capite non superiore all’80 % del minimo retributivo. La durata dell’indennità di disoccupazione dipende dall’età del lavoratore e oscilla tra 12 e 30 mesi. I beneficiari con più di 45 anni hanno diritto ad una integrazione di due mesi per ciascun gruppo di 5 anni con registrazione delle retribuzioni negli ultimi 20 anni civili che precedono quello della disoccupazione. L’indennità sociale di disoccupazione viene erogata per lo stesso periodo di tempo, salvo nei casi in cui viene concessa allo scadere di una indennità di disoccupazione precedentemente erogata; in tali casi la durata di corresponsione viene ridotta della metà. Se il beneficiario ha 55 anni o più alla data della disoccupazione l’indennità viene prorogata fino ai 60 anni, età in cui può accedere alla pensione di vecchiaia. Esistono disposizioni che consentono l’accesso alla pensione di vecchiaia ai 55 anni per i beneficiari con 50 o più anni alla data della disoccupazione, ma in questo caso l’importo della pensione è soggetto ad una riduzione. Il diritto all’indennità di disoccupazione parziale dipende dal fatto se il lavoratore riceve un’indennità di disoccupazione, se esiste un contratto di lavoro a tempo parziale e ad altre condizioni relative all’importo della retribuzione del lavoro a tempo parziale o del numero di ore di lavoro. Tale diritto è dovuto dalla data di inizio del contratto a tempo parziale ed ha una durata corrispondente al periodo pari al resto dell’indennità di disoccupazione in corso. ð Ammontare delle prestazioni L’indennità giornaliera di disoccupazione ammonta al 65 % della retribuzione di riferimento corrispondente alla retribuzione media giornaliera del totale delle retribuzioni dei primi 12 mesi civili che precedono il secondo mese anteriore a quello della data di disoccupazione. Non può però essere inferiore al minimo retributivo (a meno che le retribuzioni di riferimento non fossero inferiori al minimo) e superiore al triplo di tale importo. L’importo dell’indennità sociale di disoccupazione è di 80 o 100 % del salario minimo mensile più elevato, garantito per legge, a seconda se si tratta di beneficiari isolati o con nucleo familiare e non può essere superiore al valore della retribuzione di riferimento. PORTOGALLO L’indennità di disoccupazione parziale corrisponde alla differenza tra il valore dell’indennità di disoccupazione, aumentato del 25 %, e quello della retribuzione per lavoro a tempo parziale. ð Formalità Le indennità di disoccupazione devono essere richieste presso il CDSSS che copre il lavoratore o la sua zona di residenza, entro 90 giorni dalla data di disoccupazione, su formulario adeguato, accompagnato da una dichiarazione del datore di lavoro che comprova la situazione di disoccupazione e dalla data dell’ultima retribuzione corrisposta nonché dalla dichiarazione del centro di collocamento della zona di residenza che comprova la valutazione della capacità e della disponibilità a svolgere il lavoro. 9. Assegni familiari Vengono erogate le seguenti prestazioni: — indennità familiare a figli e giovani; — indennità per la frequenza di un centro di istruzione speciale; — vitalizio mensile; — indennità per assistenza di persona terza; — indennità per spese di funerale. Il diritto all’indennità per spese funerarie segue alla morte del beneficiario o dei seguenti familiari: coniuge, discendenti a carico, discendenti titolari del vitalizio mensile e ascendenti a carico. In qualunque caso le spese devono essere comprovate. L’esistenza di figli o equiparati (figli acquisiti, adottivi, affiliati ecc.) dei beneficiari dà diritto a percepire tutte le indennità erogate a titolo continuativo. Può essere concessa solo un’indennità in funzione di uno stesso fatto purché esista più di un beneficiario con diritto a prestazione. All’indennità familiare per figli e giovani viene aggiunto un assegno supplementare in caso di handicap. Tale indennità è più elevata nei primi 12 mesi di vita e può essere rivalutata a partire dal terzo discendente avente diritto. ð Condizioni per il diritto alle prestazioni e durata delle medesime La concessione delle prestazioni dipende dall’esistenza del registro delle retribuzioni, a nome del beneficiario, nei 12 mesi che precedono il secondo mese prima della data di ricevimento della domanda o della verifica del fatto che determina la concessione (questa condizione non è richiesta ai pensionati). È condizionata anche dal fatto se il familiare a carico del beneficiario non esercita un’attività professionale 149 coperta dal regime di previdenza sociale obbligatorio. — L’indennità familiare per figli giovani è concessa ai discendenti fino all’età di 16 anni (o 24 se si tratta di portatori di handicap). Può essere concessa a partire dai 16 anni fino ai 18, 21 o 24 a condizione che frequentino un istituto di istruzione primaria, secondaria o superiore rispettivamente o corsi di formazione professionale e che non beneficino di borse di studio, indennità di formazione o retribuzioni per tirocinio (superiori a 2/3 del salario minimo). — L’indennità per figli con handicap è destinata a discendenti portatori di handicap di età inferiore ai 24 anni che frequentano o siano ricoverati in un centro specializzato o necessitino dell’appoggio individualizzato pedagogico o terapeutico specifico. L’indennità di frequenza di un centro di istruzione speciale è erogata ai discendenti portatori di handicap di età inferiore ai 24 anni, che frequentino un centro di istruzione speciale particolare con o senza fini di lucro e che necessitino dell’appoggio individualizzato al di fuori di tale centro. Il vitalizio mensile è attribuito ai discendenti di età superiore ai 24 anni, portatori di handicap, e che non sono in grado di assicurare la loro sussistenza attraverso lo svolgimento di un’attività professionale. L’indennità per assistenza da parte di una terza persona è concessa ai discendenti che ricevono l’assegno familiare per figli e giovani con un indennizzo in caso di handicap o il vitalizio mensile e dipendano e siano assistiti da una terza persona per almeno 6 ore al giorno, al fine di poter svolgere le attività di base. La durata delle prestazioni continuative è variabile. A partire dal momento in cui il figlio in questione compie 16 anni, l’assegno familiare a figli giovani continua ad essere versato se è possibile comprovare la frequenza degli istituti scolastici sopraindicati. L’assegno per handicap è concesso fino ai 24 anni, mentre il vitalizio può essere erogato per un periodo di tempo indefinito, fino a quando il figlio portatore di handicap non riceverà una pensione di invalidità non contributiva. ð Ammontare dell’indennità L’ammontare degli assegni familiari per figli e giovani è determinato in funzione di tre livelli di rendimento indicizzati al salario minimo nazionale (SMN): — 150 1o livello fino a 1,5 volte l’SMN; 2ò livello superiore a 1,5 volte l’SMN e fino a 8 volte l’SMN; 3ò livello superiore a 8 volte l’SMN. L’importo dell’indennità supplementare per portatore di handicap varia in funzione di tre livelli di età e l’ammontare dell’indennità per la frequenza di un istituto di istruzione speciale varia in conformità con l’importo della retribuzione mensile del reddito del nucleo familiare. L’ammontare delle restanti prestazioni è fisso ed è attualizzato periodicamente, in genere una volta all’anno. ð Formalità Le prestazioni familiari vengono richieste presso il centro distrettuale di competenza, un termine di sei mesi dalla data in cui è avvenuto il fatto che richiede la prestazione, su un formulario adeguato, accompagnato dai documenti di prova indicati, in particolare: — il certificato di nascita, la carta d’identità del figlio per il quale vengono richiesti gli assegni; — fotocopia del tesserino di studente o documento comprovante la frequenza, rilasciato da un istituto scolastico (assegno familiare a figli e giovani dai 16 ai 24 anni); — un certificato medico rilasciato dall’autorità competente nel caso il figlio sia portatore di handicap; — un certificato medico che attesti che il figlio portatore di handicap necessita di un’assistenza speciale, nel caso si richieda l’indennità per una scuola speciale; — certificato di morte per i rispettivi assegni; — dati medici e fotocopia del B.I. della persona che presta assistenza (nel caso di indennità per assistenza da parte di una terza persona). Un lavoratore subordinato ha diritto agli assegni familiari erogati in Portogallo anche se i suoi familiari risiedono in un altro Stato membro dell’UE. Per ulteriori informazioni, è possibile rivolgersi al centro distrettuale. 10. Prestazioni non contributive Il regime di solidarietà del sistema di protezione sociale dei cittadini prevede l’erogazione delle seguenti prestazioni: — invaliditá ð pensione sociale d’invalidità; ð assegno integrativo per dipendenza; — vecchiaia: ð pensione sociale di vecchiaia; ð assegno integrativo per dipendenza; PORTOGALLO — — morte: ð pensione al coniuge superstite; ð pensione agli orfani; ð assegno integrativo per dipendenza; assegni familiari: ð assegno familiare a figli e giovani con integrazione in caso di handicap; ð assegno per frequenza di scuola speciale; ð indennità per assistenza di persona terza; reddito minimo garantito. ð Beneficiari — Una pensione non contributiva viene corrisposta ai soggetti che hanno raggiunto o superato i 65 anni e a quelli di età superiore ai 18 anni che si trovano nella permanente impossibilità di svolgere una qualsiasi attività lavorativa. L’assegno integrativo per dipendenza viene corrisposto ai titolari di pensioni di invalidità, di vecchiaia e di reversibilità non contributive che soddisfano i requisiti indicati alla sezione 5 in relazione a tali prestazioni. La pensione di reversibilità viene corrisposta al coniuge superstite di un beneficiario che prima del decesso percepiva una pensione non contributiva, a condizione che il vedovo o la vedova non abbia diritto a percepire una sua pensione. La pensione per gli orfani viene corrisposta agli orfani minorenni. Hanno diritto a percepire le prestazioni familiari non contributive le stesse categorie di figli e giovani che hanno diritto alle prestazioni contributive di cui al punto 9. Il reddito minimo garantito riguarda individui e nuclei familiari che versano in grave situazione economica e viene concesso se il soggetto risiede legalmente in Portogallo, se la sua età supera i 18 anni e in base ad altre condizioni. La situazione di grave carenza è comprovata secondo certi parametri (ad esempio, quando il reddito di un individuo isolato è inferiore al 100 % dell’importo della pensione sociale). ð Requisiti di ammissibilità e durata delle indennità Le prestazioni sopra descritte possono essere erogate soltanto a persone che non godono della copertura degli altri regimi contributivi o che, anche se iscritte a tali regimi, non soddisfano i requisiti richiesti per la loro erogazione al momento in cui si concretizza il rischio. Inoltre, le indennità vengono corrisposte soltanto alle PORTOGALLO persone residenti in Portogallo e che si trovano in condizioni economicamente disagiate. Le indennità vengono corrisposte, in primo luogo, per tutto il periodo in cui il soggetto soddisfa i requisiti stabiliti nel quadro del regime non contributivo. In secondo luogo, l’erogazione delle pensioni e degli assegni familiari cessa come nei regimi contributivi in funzione dell’età, frequenza di istituti di istruzione, cessazione dell’invalidità e decesso. ð Ammontare dei contributi Le pensioni di vecchiaia e di invalidità non contributive vengono calcolate in base ad una aliquota fissa e sono generalmente rivalutate di anno in anno. La pensione per gli orfani è anch’essa fissa, ma commisurata al numero dei figli. La pensione di reversibilità al coniuge è pari al 60 % della pensione di vecchiaia non contributiva. L’importo delle prestazioni familiari è concesso nei termini stabiliti dal regime generale. L’assegno integrativo per dipendenza è concesso con le seguenti percentuali: situazione di dipendenza di 1o grado, 45 % dell’importo della pensione sociale; situazione di dipendenza di 2ò grado, 85 % dell’importo della pensione sociale. L’importo del reddito minimo garantito è indicizzato all’importo della pensione sociale del regime non contributivo e varia in funzione del nucleo familiare e dei rispettivi redditi, essendo uguale alla differenza tra il valore stabilito come reddito minimo della famiglia e il valore dei suoi redditi. ð Formalità La domanda per le indennità erogate dal regime non contributivo va inoltrata al centro distrettuale di solidarietà e di previdenza sociale della regione di residenza del richiedente. Alla domanda vanno allegati i documenti di riconoscimento (certificato di nascita, carta d’identità), una dichiarazione attestante il reddito percepito ed i documenti indicati alle sezioni precedenti in relazione alle stesse situazioni. 11. Altre informazioni Per ulteriori informazioni, il lavoratore può rivolgersi al centro distrettuale di solidarietà e di previdenza sociale della regione di residenza (CDSSS). Gli indirizzi delle sedi centrali del CRSS sono i seguenti: 151 Distretti Distretti Indirizzi Indirizzi Aveiro Rua Dr. Alberto Soares Machado P-3804-504 Aveiro Leiria Largo da República, 3 P-2414-001 Leiria Beja Rua Professor Bento Jesus Caracàa, 25 — Apartado 44 P-7801-951 Beja Lisboa Av. Afonso Costa, 6 a 8 P-1900-034 Lisboa Portalegre Braga Pracàa da Justic àa P-4717-505 Braga Pracàa João Paulo II, 7 — Apartado 18 P-7301-959 Portalegre Porto Bragancàa Pracàa Professor Cavaleiro Ferreira — Apartado 209 P-5301-859 Braganc àa Av. da Boavista, 900 P-4100-112 Porto Santarém Largo do Milagre, 49-51 — Apartado 28 P-2000-069 Santarém Setúbal Pracàa da República — Apartado 47 P-2900-587 Setúbal Viana do Castelo Rua da Bandeira, 600 P-4901-866 Viana do Castelo Vila Real Rua D. Pedro de Castro, 110 — Apartado 208 P-5000-669 Vila Real Viseu Av. António José de Almeida, 15 P-3514-509 Viseu Castelo Branco Rua da Carapalha, Bloco 2 A P-6000-164 Castelo Branco Coimbra Rua Abel Dias Urbano, 2 P-3001-519 Coimbra Évora Rua Chafariz d’El Rei, 22 — Apartado 23 P-7002-551 Évora Faro Rua Infante D. Henrique, 34 P-8000-363 Faro Guarda Av. Coronel Orlindo de Carvalho P-6300-680 Guarda I centri distrettuali sono coadiuvati da uffici locali presenti in tutte le principali città. Per ulteriori informazioni, il lavoratore può rivolgersi agli uffici locali presenti nelle località di residenza. Indirizzi dei principali organismi di sicurezza sociale Centro Nacional de Pensões Campo Grande, n. 6 P-1771 Lisboa codex 152 Centro Nacional de Protecc àão contra os Riscos Profissionais Av.a da República, n. 25 — 1o Esq. P-1000 Lisboa Departamento de Relac àões Internacionais de Segurancàa Social Rua de Junqueira, n. 112 P-1302 Lisboa codex PORTOGALLO FINLANDIA 1. Introduzione sono posti requisiti sostanzialmente in relazione al carattere temporaneo della residenza. La sicurezza sociale in Finlandia rientra fra le prestazioni prescritte dalla legge fondate sulla residenza e sull’occupazione. Obiettivo della sicurezza sociale è di garantire la sussistenza in caso di malattia, incapacità al lavoro, disoccupazione e vecchiaia, come pure di compensare le perdite dovute alla nascita e all’assistenza dei figli. La sicurezza sociale comprende le pensioni, l’assicurazione malattia, l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, le prestazioni di disoccupazione, le prestazioni familiari, come pure i servizi pubblici di assistenza sanitaria. Parte della sicurezza sociale si fonda sull’occupazione. Il regime pensionistico del lavoro e l’assicurazione infortuni e malattie professionali sono rami della sicurezza sociale che si fondano esclusivamente sull’occupazione. Gli aspetti principali delle prestazioni di sicurezza sociale per l’anno 2000 sono illustrate di seguito: — Assistenza sanitaria e assicurazione malattia A. Servizi pubblici di assistenza sanitaria — — — B. Assicurazione malattia Infortuni sul lavoro e malattie professionali Riabilitazione Regimi pensionistici legali A. Pensione di invalidità B. Pensione di superstite C. Pensione di disoccupazione D. Pensione di vecchiaia E. Importo delle pensioni — F. Domanda di pensione e ricorsi Prestazioni di disoccupazione A. Indennità di disoccupazione — — B. Indennità di mercato del lavoro Prestazioni parentali Prestazioni familiari A. Prestazioni per figli a carico — B. Indennità prenatale Informazioni supplementari ð Diritto alla sicurezza sociale In Finlandia, hanno diritto alla sicurezza sociale tutte le persone che vi risiedono in permanenza. I residenti in Finlandia beneficiano del regime pensionistico (pensione sociale), dei pubblici servizi di assistenza sanitaria e delle prestazioni di assicurazione malattia, delle prestazioni familiari e delle prestazioni di famiglia, nonché delle prestazioni di disoccupazione. In sede di concessione di queste prestazioni, ai residenti nel paese FINLANDIA ð Organizzazione della sicurezza sociale Della legislazione e dello sviluppo generale della sicurezza sociale è responsabile il ministero degli Affari sociali e della sanità. All’attuazione del regime di sicurezza sociale partecipano numerose altre organizzazioni. Sua caratteristica specifica è che una parte del sistema è amministrata direttamente da compagnie d’assicurazione private. Della sicurezza sociale fondata sulla residenza si occupa l’ente pensionistico nazionale (Kela), che è un ente di diritto pubblico. Sotto il profilo amministrativo, è soggetto al controllo dello Stato. Dei servizi sanitari sono responsabili i comuni. Del regime pensionistico di lavoro si occupano, per conto dei lavoratori del settore privato, società di assicurazione pensionistica, casse malattia e uffici pensioni. L’Istituto centrale di previdenza pensionistica (ETK) è l’organo di collegamento del regime pensionistico di lavoro. È competente anche in materia di pensioni e assicurazioni a livello internazionale. Inoltre, i fondi e gli uffici pensioni si occupano delle assicurazioni complementari di previdenza sociale. Gli enti assicurativi e pensionistici sono soggetti al controllo dell’ufficio di controllo assicurativo. Dell’applicazione della previdenza sociale ai funzionari statali è responsabile il Tesoro. Della previdenza sociale degli impiegati comunali è responsabile l’assicurazione comunale pensioni. Gli enti di assicurazione antinfortunistica sono responsabili dell’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori del settore privato. L’assicurazione antinfortunistica dei dipendenti statali è di competenza del Tesoro. L’unione degli enti assicurativi antinfortunistici è l’organizzazione generale responsabile in materia di assicurazione antinfortunistica. Essa funge fra l’altro da organismo responsabile in materia di luogo di residenza e di lavoro conformemente alle relative responsabilità della Finlandia sul piano internazionale. L’ente pensionistico nazionale è competente per le prestazioni di base di disoccupazione. I fondi di disoccupazione, in collaborazione con i sindacati, gestiscono le prestazioni di disoccupazione com- 153 misurate al guadagno. L’iscrizione a tali fondi è facoltativa. Contro le decisioni in materia di previdenza sociale si può presentare ricorso. La procedura di ricorso e le autorità di ricorso per le altre prestazioni sono indicate nelle sezioni successive. ð Finanziamento della previdenza sociale Le prestazioni di sicurezza sociale vengono finanziate con contributi dei datori di lavoro, dei lavoratori e degli assicurati e con versamenti di Stato e enti locali. Lo Stato finanzia le prestazioni familiari, nonché le prestazioni di base di disoccupazione. Le prestazioni di disoccupazione commisurate al reddito sono finanziate mediante contributi assicurativi dei datori di lavoro e dei lavoratori, quote di adesione ai fondi di disoccupazione e stanziamenti statali. Gli enti locali finanziano i servizi di assistenza sanitaria grazie alle entrate delle imposte comunali e ai pagamenti dei clienti. Lo Stato versa inoltre agli enti locali un contributo statale per il finanziamento dei servizi sociali e sanitari. Le pensioni sono finanziate dai contributi assicurativi dei datori di lavoro e dei lavoratori, come pure da contributi dello Stato. Al finanziamento dell’assicurazione malattia partecipano assicurati, datori di lavoro e Stato. Il contributo assicurativo dei pensionati è percepito in anticipo. 2. Assistenza sanitaria A. SERVIZI PUBBLICI DI ASSISTENZA SANITARIA anche senza prescrizione. La possibilità di scelta del medico da parte del paziente varia a seconda dell’amministrazione locale e dell’ambulatorio interessati. Di massima, il paziente viene ricoverato presso il più vicino ospedale. In linea di massima gli ambulatori finlandesi richiedono un contributo sanitario. Quest’ultimo ammonta a 20,18 EUR (120 FIM) all’anno, o a 10,09 EUR (60 FIM) per visita, ma solo per le prime tre visite, quindi per un totale di 30,27 EUR (180 FIM). Per i pazienti ospedalieri esterni il contributo è di 20,18 EUR (120 FIM) per visita, mentre per la degenza ospedaliera vengono richiesti 22,71 EUR (135 FIM) al giorno. Se il periodo di degenza è di almeno tre giorni, occorre versare altri 25,23 EUR (150 FIM) di contributo di base. Gli importi da pagare per le lunghe degenze sono in generale stabiliti sulla base del reddito. Se il paziente ha versato per 12 mesi il proprio contributo di 588,66 EUR (3 500 FIM) (per l’anno 2000), i servizi compresi nel cosiddetto contributo massimale sono gratuiti. Per i brevi periodi di degenza ospedaliera (meno di tre mesi) occorre tuttavia versare 11,77 EUR (70 FIM) al giorno. ð Ricorsi Contro la decisione relativa ai contributi si può presentare ricorso presso la commissione sanitaria degli enti locali o l’organo responsabile in materia oppure l’organo competente in materia di assistenza medica specialistica. Il ricorso deve essere presentato per iscritto entro 14 giorni dalla data in cui l’interessato ha ricevuto notizia della decisione. Tutti i residenti in Finlandia hanno diritto all’assistenza sanitaria e ospedaliera. Dei servizi sanitari sono responsabili gli enti locali. La legge stabilisce quali servizi essi debbano fornire. Le autorità locali possono organizzare i servizi in maniera autonoma, in collegamento con altri enti locali, oppure acquistarli da altri enti locali o da produttori di servizi pubblici o privati. Nei servizi organizzati dagli enti locali rientrano la consulenza sanitaria, le cure mediche, la riabilitazione, i servizi di sanità mentale, il trasporto dei pazienti, le cure dentistiche, la medicina scolastica, l’assistenza sanitaria agli studenti, la medicina del lavoro e gli esami di screening e sanitari di massa. Il beneficio delle prestazioni odontoiatriche locali può essere limitato. Il paziente può presentare reclamo presso il direttore responsabile dell’istituto centrale della sanità per quanto riguarda qualsiasi altra questione di assistenza sanitaria e la relativa terapia. Il paziente può inoltre presentare reclamo presso le autorità responsabili dell’assistenza sanitaria. I servizi sanitari pubblici vengono prestati essenzialmente da ambulatori e ospedali e si rivolgono soprattutto ai residenti nel territorio dell’ente locale interessato. Negli ambulatori operano i medici generali. Ove necessario, il medico dell’ambulatorio o un medico privato prescrivono al paziente la visita di uno specialista ospedaliero. In caso d’urgenza l’ospedale accetta il paziente ð 154 B. ASSICURAZIONE MALATTIA Tutti i residenti in Finlandia fruiscono della copertura dell’assicurazione malattia. L’assicurazione malattia provvede ai costi dell’assistenza sanitaria del settore privato e delle medicine per i non degenti, ai costi di trasporto connessi a malattie, nonché alle prestazioni in denaro di malattia, maternità e paternità. Onorari medici, esami e cure Il regime di assicurazione malattia rimborsa parzialmente gli onorari dei medici privati, il costo delle cure infermieristiche, di quelle mediche e fisioterapiche, degli esami psicologici e delle analisi di laboratorio e delle dialisi dei pazienti non degenti. FINLANDIA Per il rimborso degli onorari dei medici e delle spese per esami e cure vengono applicate le tariffe ufficiali. Le tariffe si basano sulla percentuale di onorario versato che il regime pensionistico approva ai fini del rimborso. Per gli onorari medici viene rimborsato il 60 % della tariffa ufficiale. Per gli esami e le cure il rimborso arriva fino al 75 % della parte di tariffa ufficiale eccedente la quota a carico del paziente [nel 2000, 11,77 EUR (70 FIM)] per ogni prescrizione. Le cure dentistiche vengono rimborsate ai nati a partire dal 1946 (a partire dall’1 aprile 2001).Gli onorari dei dentisti, con esami, medicine e spese di trasporto connesse, vengono rimborsati con le stesse regole in vigore per le cure prescritte o prestate da un medico generico. Per gli esami e le cure preventive del dentista, l’importo rimborsato è pari al 75 % delle tariffe ufficiali, mentre per le altre cure è del 60 %. Alle classi d’età più anziane le cure dentistiche vengono rimborsate solo se indispensabili a curare altre malattie. ð Medicine, pomate di base e preparati clinici nutritivi Il regime di assicurazione malattia rimborsa parzialmente o totalmente le medicine prescritte dal medico per curare una malattia. I rimborsi delle spese mediche sono ripartiti in tre categorie. Tutte le categorie di rimborso contengono una quota a carico del paziente espressa in EUR (FIM). L’importo del rimborso si calcola separatamente per ciascun acquisto e fascia. Vengono inoltre rimborsati i preparati clinici nutritivi, o altri prodotti analoghi, usati per curare alcune malattie gravi, e le pomate essenziali per la cura di malattie cutanee persistenti. Per le medicine prescritte dal medico il rimborso è del 50 % della parte eccedente la quota a carico del paziente per ogni prescrizione [nel 2000, 8,41 EUR (50 FIM)]. Per alcune malattie gravi e di lunga durata il rimborso è pari al 75 o al 100 % della somma eccedente la quota a carico del paziente [nel 2000, 4,20 EUR (25 FIM)]. Le spese mediche a carico del paziente hanno un tetto annuale [nel 2000, 558,70 EUR (3 319,91 FIM)]. Quando viene superato, la quota eccedente è rimborsata totalmente. ð Rimborso delle spese di trasporto Per ogni tragitto semplice viene rimborsato l’importo eccedente la quota a carico dell’assicurato [nel 2000, 7,57 EUR (45 FIM)]. Il percorso può essere o quello del paziente per ricevere cure, oppure dello specialista per visitare il paziente a domicilio. Se nell’anno solare le spese di trasporto superano la quota a carico dell’assicurato [nel 2000, 151,37 EUR (900 FIM)], la quota eccedente viene totalmente rimborsata. FINLANDIA ð Diaria di malattia A tutti i lavoratori subordinati o autonomi tra i 16 e i 64 anni viene corrisposto un assegno calcolato su base giornaliera. Si ha diritto all’assegno dopo nove giorni di malattia (oltre a quello in cui la malattia si è manifestata). L’assegno di malattia viene corrisposto per un massimo di 300 giorni lavorativi. In genere l’assegno si calcola sulla base del reddito professionale dichiarato ed accertato dell’assicurato, o sulla base del suo reddito professionale calcolato su un periodo di sei mesi. L’importo della diaria aumenta in base al reddito da lavoro. L’assegno viene considerato reddito imponibile. Se non sussiste reddito, all’assicurato può essere versata una diaria, previo accertamento della situazione economica [nel 2000: al massimo 10,09 EUR (60 FIM) al giorno], se l’incapacità di lavorare è di durata superiore a 60 giorni. In sede di tale accertamento, si tiene conto di un eventuale altro reddito dell’interessato e del coniuge. ð Domanda di prestazioni dell’assicurazione malattia Per queste prestazioni le domande vanno presentate all’ufficio locale dell’istituzione delle assicurazioni sociali, o al fondo aziendale a cui si è eventualmente iscritti. Il rimborso delle spese di assistenza medica va richiesto entro sei mesi dal pagamento di onorari o di spese sanitarie. ð Procedure di ricorso per l’assicurazione malattia Contro le decisioni riguardanti l’assicurazione malattia si può sempre presentare ricorso. Il ricorso è trasmesso all’ufficio competente dell’istituto pensionistico nazionale, oppure al fondo aziendale, presso i quali si esamina l’opportunità di modificare la decisione. Se non sussistono le condizioni di una modifica della decisione da parte di tali organismi, ci si può rivolgere al comitato delle assicurazioni sociali di competenza. Contro le decisioni del comitato delle assicurazioni sociali si può ricorrere al comitato ispettivo. 3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali L’assicurazione contro gli infortuni in Finlandia è il regime principale di risarcimento per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in relazione con l’assicurazione malattia e il regime pensionistico. Grazie all’assicurazione antinfortunistica, i lavoratori hanno diritto a risarcimento per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali generati dai processi industriali. In Finlandia, 155 l’assicurazione antinfortunistica è gestita da compagnie di assicurazione private. La compagnia di assicurazione non può rifiutare di riconoscere e mantenere in vigore un’assicurazione contratta conformemente alla legge. Gli infortuni sul lavoro dei coltivatori diretti sono di competenza dell’istituzione delle assicurazioni sociali dei coltivatori. Ai dipendenti statali le prestazioni per infortunio vengono corrisposte dal Tesoro. I datori di lavoro sono obbligati ad assicurare i soggetti che lavorano alle loro dipendenze per più di 12 giorni dell’anno di calendario. Se il datore di lavoro viola l’obbligo giuridico di assicurare i propri dipendenti, o se l’obbligo non sussiste, il dipendente infortunato ha comunque diritto alle prestazioni ai sensi della legge sull’assicurazione contro gli infortuni. Competente a trattare questi casi ed a corrispondere le prestazioni è l’Unione degli istituti di assicurazione antinfortunistica. Ai sensi della legge sull’assicurazione contro gli infortuni, il diritto alle prestazioni si basa su un rapporto di lavoro contrattuale nei settori privato o pubblico, o su un rapporto di lavoro non contrattuale nel settore pubblico. La copertura assicurativa ricomprende gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Per infortunio sul lavoro s’intende un evento occorso al lavoratore durante il lavoro o in situazioni ad esso connesse, andando o tornando dal lavoro, o svolgendo compiti/incarichi per il datore di lavoro. Malattia professionale è una malattia che, con ogni probabilità, è dovuta essenzialmente a fattori fisici, biologici o chimici connessi al lavoro. ð Soggetti assicurati Sono assicurati tutti i soggetti ad eccezione dei familiari del datore di lavoro e del personale in posizione dirigente che singolarmente o congiuntamente ai familiari costituiscono oltre la metà dell’impresa. Sono assicurati anche gli studenti che ricevono una formazione pratica. Di norma l’assicurazione contro gli infortuni resta in vigore anche quando i lavoratori vengono inviati in missione all’estero. Anche se gli imprenditori insieme ai loro familiari e il predetto personale dell’impresa in posizione dirigente non sono coperti dal regime obbligatorio di assicurazione antinfortunistica, essi possono comunque, conformemente alla legge sull’assicurazione antinfortunistica, contrarre un’assicurazione volontaria le cui prestazioni sono le stesse dell’assicurazione obbligatoria. ð Indennizzi L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni risarcisce le cure mediche di base e il mancato guadagno. Prestazioni per incapacità di breve durata possono essere corrisposte su base giornaliera per un periodo massimo di un anno. Per le 156 prime quattro settimane successive all’infortunio la prestazione è pari alla retribuzione dovuta durante il periodo di malattia. In seguito la prestazione è pari a 1/360 del guadagno annuo del soggetto incapace. Il guadagno annuale è di regola calcolato in base alla sua retribuzione al momento dell’infortunio. Se l’infortunato rimane incapace per tutto l’anno successivo all’infortunio, ottiene una pensione da infortunio sul lavoro. In caso di incapacità totale tale pensione è pari all’85 % del guadagno annuo dell’infortunato e perdura fino ai 65 anni; in seguito diventa pari al 70 % del guadagno annuo. La diaria e la pensione da infortunio sono versate a titolo di indennizzo parziale se è parziale l’incapacità al lavoro. Esse costituiscono un reddito imponibile. I rimborsi per le spese mediche sono invece esenti da imposta. Un assegno d’incapacità viene anche corrisposto ai soggetti resi incapaci in permanenza da lesioni o malattie. L’assegno è esente da imposta. In caso di decesso, viene versata ai familiari un’indennità per spese di funerale, come pure una pensione di superstite alla vedova e ai figli in età inferiore ai 18 anni, nonché ai figli di età inferiore ai 25 anni ancora agli studi. La pensione di superstite è un reddito esente da imposta. Anche la riabilitazione clinica e professionale è coperta dalle prestazioni dell’assicurazione antinfortunistica. Scopo della riabilitazione è innanzitutto favorire il ritorno del soggetto incapace ad un’occupazione idonea e rendergli più agevole lo svolgimento dei normali compiti quotidiani. All’interessato vengono rimborsate tutte le spese motivate sostenute durante la riabilitazione, nonché il mancato guadagno. In generale, l’indennizzo è costituito dalla pensione per infortunio. ð Domanda di rimborso Subito dopo l’infortunio il lavoratore dipendente deve informare il proprio datore di lavoro, per ottenere un certificato assicurativo. Presentando tale certificato il lavoratore dipendente ottiene le cure necessarie e i farmaci prescritti dal medico a spese dell’istituzione assicuratrice. Il datore di lavoro deve denunciare l’infortunio all’istituzione assicuratrice, per avviare le pratiche per le prestazioni. ð Ricorsi Contro una decisione insoddisfacente di un’istituzione assicuratrice il richiedente può ricorrere in appello al comitato risarcimento infortuni. L’istituzione assicuratrice ha il diritto di modificare le proprie decisioni. Nei confronti del comitato predetto si può ricorrere in appello presso il tribunale competente in materia assicurativa, la FINLANDIA cui decisione può a sua volta essere impugnata rivolgendosi in alcuni casi alla corte suprema. 4. Riabilitazione I programmi di riabilitazione vengono organizzati fra l’altro dall’istituzione delle assicurazioni sociali, dal servizio sanitario pubblico, dalle istituzioni per le pensioni di lavoro e dai servizi amministrativi del lavoro. ð Riabilitazione a carico dell’istituzione delle assicurazioni sociali Condizione della riabilitazione a carico dell’istituzione delle assicurazioni sociali è un handicap provocato da attività lavorativa che può essere ridotto o eliminato mediante misure di riabilitazione. Si distingue fra riabilitazione professionale degli handicap leggeri e riabilitazione medica degli handicap più gravi. L’istituzione delle assicurazioni sociali può decidere se organizzare altre forme di riabilitazione professionale e medica entro i limiti di un bilancio fissato annualmente. I costi della riabilitazione vengono generalmente versati direttamente a chi la organizza. L’indennità di riabilitazione è versata a partire dall’inizio della riabilitazione se scopo di quest’ultima è la continuazione della vita lavorativa, il ritorno alla medesima oppure l’inizio della vita di lavoro. Per l’importo di tale assegno si procede di norma come per quello dell’assicurazione malattia. L’assegno di riabilitazione viene considerato reddito imponibile. Le richieste di riabilitazione, e del relativo assegno, vanno presentate all’ufficio locale dell’istituzione delle assicurazioni sociali. Contro le sue decisioni si può ricorrere al comitato ispettivo, contro le decisioni del quale si può ricorrere alla giurisdizione delle assicurazioni. ð Riabilitazione delle istituzioni per le pensioni di lavoro Ove necessario, le istituzioni per le pensioni di lavoro possono organizzare cicli di riabilitazione per prevenire l’invalidità o migliorare le capacità di lavoro e il reddito dei soggetti e per facilitare il loro ritorno al lavoro. La riabilitazione nel contesto delle istituzioni per le pensioni di lavoro è sostanzialmente una riabilitazione professionale. A tal fine è possibile anche organizzare una riabilitazione medica. Per i mesi di riabilitazione durante i quali non possono lavorare, gli assicurati percepiscono dalle istituzioni per le pensioni di lavoro un assegno di riabilitazione. Al pensionato in fase di riabilitazione viene corrisposto un aumento di pensione per tutta la durata del ciclo. FINLANDIA 5. Regimi pensionistici legali In Finlandia, il regime legale di pensione prevede la pensione da lavoro e la pensione nazionale. Fra le prestazioni dei due regimi figurano la pensione d’invalidità, la pensione di disoccupazione, la pensione di superstite e la pensione di vecchiaia. La pensione di lavoro intende garantire al lavoratore che abbia svolto attività subordinata o autonoma il livello di vita di cui godeva durante l’attività lavorativa. Il regime di pensione di lavoro si basa su un certo numero di leggi. Quella principale è la legge sulla pensione di lavoro dei lavoratori dipendenti (TEL). Leggi specifiche disciplinano la pensione dei lavoratori autonomi, dei marittimi e dei funzionari. Il criterio di concessione della pensione nazionale è la residenza in Finlandia. Essa garantisce un reddito minimo ai pensionati che non beneficiano di altra pensione o la cui copertura pensionistica permane debole. L’importo della pensione nazionale diminuisce a mano a mano che aumentano le entrate della pensione di lavoro e la pensione nazionale non viene più versata al di là di un massimale delle pensioni di lavoro. In Finlandia, è alquanto limitata la parte dei regimi di pensione complementari non obbligatori in quanto tutti i lavoratori dipendenti e autonomi rientrano nel sistema della pensione di lavoro. Non sussiste un massimale delle entrate prese in considerazione per il calcolo della pensione professionale e l’importo della pensione erogata non è soggetto a massimale. A. PENSIONE DI INVALIDITÀ ð Regime delle pensioni di lavoro Le seguenti pensioni di invalidità indennizzano per la perdita di reddito dovuta a una invalidità di lunga durata: pensione di invalidità, prestazione di riabilitazione, pensione di invalidità parziale e pensione anticipata individuale. La pensione di invalidità integrale e la prestazione di riabilitazione sono in generale erogate soltanto una volta esaurito il diritto alle prestazioni di assicurazione malattia. L’erogazione delle altre prestazioni d’invalidità non è subordinato al versamento preliminare delle prestazioni di malattia. Può ricevere una pensione d’invalidità il lavoratore dipendente o autonomo di meno di 65 anni di età la cui capacità lavorativa sia ridotta per via di malattia, deficienza o lesione. Se la capacità lavorativa è stata ridotta di almeno tre quinti, la pensione viene corrisposta integralmente. Se è stata ridotta di almeno due quinti, viene corrisposta parzialmente. La pensione d’invalidità può essere corrisposta a tempo indeterminato o sotto 157 forma di prestazione di riabilitazione, per un periodo determinato. La percentuale d’invalidità viene stabilita in base allo stato di salute del richiedente. Oltre ai referti medici, la valutazione dell’invalidità tiene conto in particolare del livello di formazione dell’interessato, della sua esperienza professionale, dell’età e dell’attitudine a trovare lavoro. Tale pensione d’invalidità può essere corrisposta o sotto forma di pensione d’invalidità vera e propria, o sotto forma di pensione anticipata individuale. Una pensione anticipata individuale può essere versata al lavoratore di età fra 60 e 64 anni da lungo tempo in attività lavorativa e la cui capacità lavorativa sia durevolmente ridotta. Il limite di età per le persone nate entro il 1943 è fissato a 58 anni. La pensione è versata per una durata indeterminata e l’importo è pari a quello della pensione d’invalidità integrale. La prestazione di riabilitazione è versata al lavoratore quando risulta probabile che il suo stato di invalidità, per deficienza o malattia, migliorerà grazie a cure di riabilitazione. La concessione della prestazione presuppone una durata dell’invalidità e un programma di cure e riabilitazione di almeno un anno. La prestazione di riabilitazione può essere sospesa in caso di modifica della capacità lavorativa oppure se il beneficiario rifiuta senza motivazione un’azione di riabilitazione. ð Regime di pensione nazionale I soggetti tra i 16 e i 64 anni residenti in Finlandia e incapaci di lavorare possono ottenere la pensione d’invalidità. Il diritto alle pensione, o all’importo della pensione, non si basa sul passato lavorativo del soggetto, o sui suoi contributi assicurativi, ma sulla residenza in Finlandia. Tale pensione d’invalidità può essere corrisposta o sotto forma di pensione d’invalidità vera e propria, o sotto forma di pensione anticipata individuale. I cittadini finlandesi o di Stati membri dell’UE hanno diritto alla pensione d’invalidità se hanno vissuto in Finlandia per almeno tre anni, dopo averne compiuto 16. I cittadini degli altri paesi hanno diritto alla pensione se hanno vissuto in Finlandia per i cinque anni precedenti l’inizio della pensione. Il minore di 21 anni, divenuto incapace mentre vive in Finlandia, ottiene la pensione anche senza aver maturato il periodo richiesto. Si ha diritto alla pensione d’invalidità se, per malattia, disfunzione o lesione si è incapaci di svolgere il proprio lavoro abituale o un lavoro analogo. Vengono considerati incapaci i ciechi, i soggetti immobilizzati o che necessitano di assistenza costante. 158 La pensione d’invalidità viene generalmente corrisposta al richiedente che ha percepito prestazioni di malattia per 300 giorni. Se la persona non ha diritto alle prestazioni di malattia, l’erogazione della pensione comincia soltanto quando è trascorso il periodo massimo di versamento di dette prestazioni. La pensione d’invalidità può essere corrisposta a tempo indeterminato o sotto forma di prestazione di riabilitazione per un determinato periodo. Non è prevista una pensione parziale. Le condizioni di erogazione della pensione anticipata individuale sono le stesse che per le pensioni di lavoro. B. PENSIONE DI SUPERSTITE ð Pensioni di lavoro Ogni vedovo/a ha diritto a una pensione di reversibilità a condizione che il matrimonio sia avvenuto prima che la persona defunta abbia compiuto 65 anni. In determinate situazioni anche un coniuge precedente ha diritto alla pensione di reversibilità. Il/la vedovo/a ha sempre diritto alla pensione se la coppia ha avuto figli. Per le coppie che non hanno avuto figli valgono le seguenti condizioni: — il/la vedovo/a deve avere almeno 50 anni al momento del decesso del coniuge; — il/la vedovo/a deve aver percepito per almeno tre anni una pensione d’invalidità. Il matrimonio inoltre dev’essere avvenuto prima che il/la vedovo/a compisse 50 anni e dev’essere durato almeno cinque anni. La pensione di vedovo/a viene revocata in caso di nuovo matrimonio prima dei 50 anni. In tal caso gli viene liquidata una somma forfettaria pari a tre anni di pensione. ð Regime di pensione nazionale (pensione di reversibilità ordinaria) La pensione di reversibilità è concessa alle seguenti condizioni: — il defunto doveva avere meno di 65 anni all’atto del matrimonio; — il/la vedovo/a deve avere meno di 65 anni e non percepire pensioni pubbliche; — il/la vedovo/a deve aver risieduto in Finlandia dall’età di 16 anni per il periodo richiesto: complessivamente tre anni per i cittadini finlandesi e i cinque anni precedenti il decesso negli altri casi; — il/la vedovo/a risiede in Finlandia o in un altro Stato membro; — il/la vedovo/a ha avuto un figlio con il defunto. Se la coppia non ha avuto figli, la pensione può essere corrisposta solo se alla FINLANDIA data del decesso il/la vedovo/a aveva compiuto 50 anni, se il matrimonio era avvenuto prima che il/la vedovo/a compisse 50 anni e se era durato almeno cinque anni. Per i primi sei mesi la pensione di vedovo/a viene corrisposta sotto forma di pensione iniziale e successivamente come pensione ad interim. Tale pensione termina quando il/la vedovo/a compie 65 anni e inizia a ricevere la propria pensione pubblica. La pensione cessa anche quando il/la vedovo/a si risposa prima dei 50 anni. In tal caso gli viene liquidata una somma forfettaria pari a tre anni di pensione. ð Pensione di orfano Conformemente alle disposizioni giuridiche sulle pensioni di lavoro, ogni figlio di età inferiore ai 18 anni ha diritto alla pensione di orfano. La pensione viene corrisposta al figlio del defunto, al figlio adottivo e al figlio del/della vedovo/a purché convivente. Il figlio naturale ha gli stessi diritti del figlio legittimo. Non ha diritto alla pensione il bambino in affidamento. La pensione di orfano del regime pensionistico nazionale viene corrisposta in Finlandia o altro Stato membro al figlio minore di 18 anni orfano o parzialmente orfano. Agli studenti la pensione viene corrisposta fino all’età di 21 anni. Il figlio che ha perso entrambi i genitori riceve due distinte pensioni, una per genitore. C. PENSIONE DI DISOCCUPAZIONE La pensione di disoccupazione è prevista sia dal regime delle pensioni di lavoro che da quello delle pensioni pubbliche. La pensione di disoccupazione viene corrisposta al disoccupato di 60 anni compiuti a condizione che: — il diritto alle prestazioni di disoccupazione sia esaurito; — l’interessato abbia esercitato attività remunerata almeno per 5 anni nel corso degli ultimi 15 anni; — non possa essergli proposto alcun lavoro il cui rifiuto gli farebbe perdere il diritto alle prestazioni di disoccupazione. tasso ridotto, anche dopo il compimento dei 65 anni. La liquidazione della pensione di vecchiaia può essere ritardata oltre la normale età prevista e in tal caso l’importo della pensione viene maggiorato. Al compimento dei 65 anni di età i residenti in Finlandia hanno diritto ad una pensione di vecchiaia del regime generale. I cittadini finlandesi e degli altri Stati membri devono avere risieduto in Finlandia almeno tre anni dall’età di 16 anni. I cittadini di altri paesi devono avere risieduto in Finlandia nei cinque anni che precedono la liquidazione della pensione. Il regime contributivo delle pensioni di lavoro prevede anche una pensione a tempo parziale. Essa può essere erogata ai beneficiari che hanno raggiunto l’età di 58 anni e continuano un’attività professionale a tempo parziale, qualora non beneficino di altra pensione legale. Anche chi percepisce una pensione di superstite può ottenere una pensione a tempo parziale. Il limite di età è stato portato provvisoriamente a 56 anni fino alla fine del 2002. L’importo della pensione rappresenta il 50 % della differenza fra la remunerazione del lavoro a tempo pieno e del lavoro a tempo parziale. E. IMPORTO DELLE PENSIONI ð Importi della pensione di lavoro Si ha diritto alla pensione di vecchiaia se tra i 23 e i 65 anni si è svolta un’attività lavorativa. I lavoratori di età inferiore ai 23 anni possono avere diritto a una pensione di invalidità e i loro familiari a una pensione di reversibilità. Se il diritto a pensione matura durante l’attività lavorativa o un anno dopo la fine di quest’ultima, nel calcolo della pensione anticipata individuale e della pensione di invalidità, di disoccupazione e di reversibilità si tiene conto del tempo che separa la realizzazione del rischio (per esempio, inizio dell’invalidità) dall’età di ammissione alla pensione di vecchiaia, che viene ad accumularsi alla pensione. L’età prevista per il pensionamento è 65 anni. La pensione di invalidità, la pensione di disoccupazione e la pensione anticipata individuale si trasformano automaticamente in pensione di vecchiaia all’età di 65 anni. La pensione è calcolata separatamente per rapporto di lavoro e per periodo di lavoro non dipendente. Nel regime delle pensioni di lavoro l’importo pensionistico viene calcolato in base ai precedenti guadagni e agli anni effettivamente lavorati. L’importo dovuto aumenta dell’1,5 % per ogni anno lavorato. Il coefficiente di cumulo della pensione contributiva dei lavoratori che abbiano compiuto 60 anni è del 2,5 %. Il massimo della pensione è pari al 60 % della retribuzione percepita su un periodo di 40 anni. Al compimento dei 60 anni, l’interessato può, se lo desidera, chiedere la liquidazione anticipata della pensione prima dell’età normale di pensionamento e percepisce in tal caso una pensione a La retribuzione di riferimento per la pensione è di regola stabilita in base al reddito degli ultimi dieci anni di ciascun rapporto di lavoro. Questo nuovo metodo di calcolo sarà applicato progressivamen- D. PENSIONE DI VECCHIAIA FINLANDIA 159 te. Esso sarà pienamente operativo nel 2006. Per calcolare le pensioni dei lavoratori autonomi si considera il reddito medio di tutto il periodo di lavoro autonomo. L’importo della pensione ai superstiti si basa sulla pensione che la persona defunta riceveva, o avrebbe ricevuto, se fosse diventata incapace di lavorare nel giorno del proprio decesso. La pensione di vedovo/a e quella di figlio sommate non possono superare la pensione della persona defunta. La pensione di lavoro del/della vedovo/a incide sull’importo della pensione di vedovo/a. Non influiscono tuttavia sull’importo della pensione di superstite se il coniuge superstite ha figli di età inferiore ai 18 anni. La pensione di reversibilità è sempre versata senza essere armonizzata (con le altre prestazioni sociali) nei primi 6 mesi («pensione di avviamento») se il coniuge superstite ha meno di 65 anni. ð Importo della pensione nazionale Nel quadro del regime delle pensioni nazionali, la pensione di vecchiaia, la pensione d’invalidità, la prestazione di riabilitazione e la pensione anticipata individuale sono erogate soltanto se l’interessato non percepisce altra pensione o se quest’ultima è esigua. Nel contesto della pensione nazionale, sono considerate reddito le pensioni corrisposte dalla Finlandia e da un paese straniero e le indennità permanenti aventi carattere di pensione. L’importo della pensione di reversibilità è non solo in funzione del reddito da pensioni, ma anche dei salari percepiti dal coniuge superstite e dal reddito ricavato dai suoi beni. Non viene corrisposta pensione se le altre entrate superano determinati massimali. Non sono considerate reddito le pensioni basate sull’assicurazione della stessa persona e corrisposte da altri Stati membri. La pensione può inoltre comprendere una prestazione di cura e una prestazione abitativa. ad interim è incluso l’importo base solo se il/la vedovo/a si occupa di un figlio minore di 18 anni. L’importo complementare della pensione ad interim è in funzione dei redditi del congiunto superstite. L’importo della pensione di avviamento e della pensione ad interim dipende inoltre dal periodo durante il quale il coniuge deceduto è risieduto in Finlandia. La pensione di reversibilità può inoltre comprendere una prestazione di cura e una prestazione abitativa. La pensione di orfano ricomprende sempre l’importo base. Può essere inoltre versata una pensione complementare. L’importo di tale pensione è in funzione delle altre pensioni di reversibilità percepite dai figli. I figli di età compresa fra 18 e 20 anni percepiscono unicamente l’importo di base. F. DOMANDA DI PENSIONE E RICORSI La domanda di liquidazione della pensione di lavoro e della pensione nazionale avviene congiuntamente presso l’ufficio dell’istituzione di assicurazione sociale o dell’ente pensionati del lavoro. La pensione di invalidità o la pensione anticipata individuale si trasformano automaticamente in pensione di vecchiaia. Ci si appella nei confronti di una decisione in materia di pensione del regime professionale e del regime generale presso l’ente che ha adottato la decisione e che esamina la possibilità di un’eventuale rettifica. Se a tale livello non sussistono le condizioni per una rettifica, l’ente pensioni di lavoro sottopone per parere il reclamo alla commissione pensioni e altrettanto fa l’istituzione d’assicurazione sociale presso la commissione ispettiva. Si può ricorrere contro una decisione della commissione pensioni e della commissione ispettiva presso il tribunale delle assicurazioni sociali. L’importo della pensione di vecchiaia dipende anche dalla durata della residenza in Finlandia fra i 16 e i 65 anni. La pensione integrale corrisponde ad un periodo di residenza di almeno 40 anni. La pensione completa viene corrisposta a chi ha vissuto in Finlandia l’80 % del periodo tra i 16 anni e la data d’inizio della pensione. Il minore di 21 anni, divenuto incapace di lavorare mentre risiede in Finlandia, ottiene sempre la pensione integrale, indipendentemente dal periodo di residenza. La pensione può inoltre comprendere una prestazione di cura e una prestazione abitativa. 6. Prestazioni di disoccupazione La pensione di reversibilità comprende un importo di base e un importo complementare. La pensione di avviamento comprende sempre un importo di base e un complemento fisso. Il diritto ad un importo aggiuntivo commisurato al guadagno dipende dal reddito e dai mezzi del/della vedovo/a e dalla situazione familiare. Nella pensione ð 160 A. INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE Le indennità di disoccupazione hanno forma di un’indennità di base versata dall’istituzione di assicurazione sociale [nel 2000, 20,52 EUR (122 FIM)] oppure di un’indennità contributiva versata da una cassa di assicurazione disoccupazione e calcolata in base al salario abituale del lavoratore durante i 10 mesi precedenti la disoccupazione. L’iscrizione ai fondi è facoltativa. Condizioni di fruizione Le prestazioni di disoccupazione vengono corrisposte ai disoccupati tra i 17 e i 64 anni, che cercano lavoro e sono stati occupati per almeno 43 settimane nei 24 mesi precedenti la disoccupazione. Ne hanno diritto anche i lavoratori FINLANDIA autonomi, a condizione che abbiano lavorato in tale veste per almeno 24 mesi nei 48 precedenti la disoccupazione e che alla loro attività sia stata riconosciuta validità economica. pazione percepisce il 60 % del sussidio «mercato del lavoro» con verifica del bisogno. Una prestazione commisurata al guadagno viene corrisposta ai lavoratori dipendenti iscritti ad un fondo contro la disoccupazione per almeno 10 mesi prima di diventare disoccupati, che durante l’iscrizione abbiano adempiuto ai requisiti riguardanti il periodo di occupazione. I lavoratori autonomi devono essere stati iscritti ad un fondo contro la disoccupazione dei lavoratori autonomi per un periodo di 24 mesi. La domanda delle indennità di base e del sussidio «mercato del lavoro» va indirizzata all’ufficio locale dell’istituzione di assicurazione sociale e l’indennità in base al reddito va richiesta alla cassa di assicurazione disoccupazione dell’affiliato. L’ufficio di collocamento trasmette all’istituzione delle assicurazioni sociali e al fondo per la disoccupazione una dichiarazione vincolante, che collega le condizioni di erogazione delle prestazioni alla politica generale del lavoro. ð Durata La prestazione base giornaliera viene corrisposta al disoccupato in cerca di lavoro iscritto all’ufficio di collocamento da sette giorni lavorativi. La prestazione giornaliera viene corrisposta per cinque giorni la settimana, per un massimo di 500 giorni lavorativi. Se il disoccupato in cerca di lavoro, in possesso dei requisiti riguardanti il periodo d’occupazione, compie i 57 anni prima di aver percepito le prestazioni per tutto il periodo di 500 giorni, mantiene il diritto alle prestazioni fino all’età di 60 anni. L’assegno viene considerato reddito imponibile. B. INDENNITÀ DI MERCATO DEL LAVORO I disoccupati tra i 17 e i 64 anni residenti in Finlandia hanno diritto ai sussidi «mercato del lavoro» se: — hanno percepito la prestazione di disoccupazione per tutto il periodo consentito; — non sono in possesso dei requisiti riguardanti il periodo di occupazione Chi si presenta sul mercato del lavoro per la prima volta deve completare il periodo richiesto di cinque mesi. Tale periodo d’attesa non è richiesto a chi è stato formato da un centro d’istruzione professionale. Il sussidio «mercato del lavoro» è una prestazione soggetta a verifica del bisogno, di importo pari alla prestazione base di disoccupazione. La verifica del bisogno prende in considerazione il reddito dell’interessato nella sua interezza e il reddito del coniuge o convivente per la quota che supera un limite stabilito. Il sussidio «mercato del lavoro» soggetto a verifica viene corrisposto a tempo indeterminato. Quando le prestazioni di disoccupazione sono state erogate per 500 giorni, il sussidio «mercato del lavoro» viene corrisposto per 180 giorni senza verifica del bisogno. Il disoccupato che vive con i genitori e non possiede i requisiti riguardanti il periodo d’occu- FINLANDIA ð Domande e ricorsi I cittadini di altri paesi dell’UE, che esercitano il proprio diritto a cercare lavoro in Finlandia, devono iscriversi all’ufficio di collocamento e fare domanda di prestazioni giornaliere di disoccupazione all’ufficio locale dell’istituzione delle assicurazioni sociali. Si può ricorrere contro una decisione dell’istituzione di assicurazione sociale o della cassa di assicurazione disoccupazione, per quanto riguarda la protezione contro la disoccupazione, presso l’ufficio o la cassa che hanno adottato la decisione, che esaminano se quest’ultima può essere modificata. Se non sussistono le condizioni per una modifica a tale livello, il ricorso è esaminato dalla commissione dell’assicurazione disoccupazione. È possibile presentare ricorso contro quest’ultima presso il tribunale delle assicurazioni sociali. 7. Prestazioni parentali Le madri hanno diritto alle prestazioni di maternità e ai genitori e i padri alle prestazioni di paternità e ai genitori, a condizione di aver fruito della copertura della legislazione finlandese sulla sicurezza sociale per almeno 180 giorni precedenti la data presunta del parto. I periodi di assicurazione compiuti in altri Stati membri sono contabilizzati per stabilire se l’interessato soddisfa le condizioni richieste. La prestazione di maternità e di congedo parentale è versata per 263 giorni feriali. Il periodo è prorogato di 60 giorni in caso di nascite multiple. Le madri percepiscono le prestazioni di maternità per i primi 105 giorni. Il diritto alle prestazioni di maternità inizia 50-30 giorni lavorativi prima della data presunta del parto. Le prestazioni ai genitori vengono corrisposte per i successivi 158 giorni lavorativi alternativamente alle madre o al padre, se resta a casa ad assistere il neonato. Le prestazioni ai genitori non possono essere corrisposte contemporaneamente ad entrambi i genitori. I genitori adottivi beneficiano anch’essi della prestazione parentale se il bambino adottato è di età inferiore a sette anni. 161 La madre ha diritto a un’indennità speciale di congedo maternità durante la gravidanza se prodotti chimici, radiazioni o malattie contagiose in connessione con il lavoro o il luogo di lavoro rischiano di mettere in pericolo lo sviluppo del nascituro o di compromettere la gravidanza. La disposizione si applica soltanto se è impossibile assegnare l’interessata ad altre mansioni di lavoro. Durante la fase delle prestazioni di maternità o ai genitori i padri hanno diritto a prestazioni di paternità per sei giorni ininterrotti. In occasione della nascita ai padri possono anche essere corrisposte prestazioni di paternità per 6-12 giorni lavorativi. L’importo delle prestazioni di maternità e ai genitori è identico a quello dell’assegno di malattia, ma il minimo previsto è più elevato [nel 2000, 10,09 EUR (60 FIM)]. I genitori possono anche ottenere uno speciale assegno d’assistenza, se partecipano alla cura o alla riabilitazione del proprio figlio in ospedale o, in determinate circostanze, a casa. Nell’anno solare lo speciale assegno d’assistenza viene di norma corrisposto per un massimo di 60 giorni lavorativi per ciascun figlio. L’importo dell’assegno speciale è identico a quello dell’assegno di malattia. Prestazioni ai genitori e assegni vengono considerati reddito imponibile. ð Domande e ricorsi Per queste prestazioni le domande vanno presentate all’ufficio locale dell’istituzione delle assicurazioni sociali o al fondo aziendale a cui si è eventualmente iscritti. L’indennità di maternità deve essere richiesta tre mesi prima della data prevista del parto e l’indennità di paternità entro il termine di due mesi rispetto alla data a partire dalla quale si intende beneficiarne. Le domande di prestazioni parentali devono essere presentate un mese prima del momento in cui si desidera cominciare a percepirle. Nel 2000, la prestazione mensile è di 89,98 EUR (535 FIM) per il primo figlio, di 110,50 EUR (657 FIM) per il secondo, di 131,02 EUR (779 FIM) per il terzo, di 151,54 EUR (901 FIM) per il quarto e di 172,06 EUR (1 023 FIM) per il quinto e i successivi. Le prestazioni familiari sono esenti da imposta. ð Domande e ricorsi Le domande di prestazioni sono trasmesse all’ufficio locale dell’istituzione di assicurazione sociale. Si può ricorrere contro una decisione dell’istituzione di assicurazione sociale presso la commissione di assicurazione sociale. La decisione di quest’ultima può essere contestata presso la commissione ispettiva. B. INDENNITÀ PRENATALE La futura madre residente in Finlandia ha diritto alla prestazione prenatale se incinta da almeno 154 giorni e si è sottoposta a esame medico nei primi quattro mesi di gravidanza. Anche i genitori che adottano un figlio di età inferiore ad un anno hanno diritto alla prestazione prenatale. A scelta della madre, la prestazione prenatale è versata sotto forma di sussidio finanziario o di «pacchetto nascita». Nel 2000, il sussidio finanziario è pari a 127,82 EUR (760 FIM) per figlio. Il «pacchetto nascita» contiene indumenti e prodotti per l’infanzia. La prestazione prenatale è esente da imposta. ð Domande e ricorsi La domanda di prestazione prenatale deve essere trasmessa all’ufficio locale dell’istituzione di assicurazione sociale almeno due mesi prima della data del parto prevista. I genitori adottivi devono presentare domanda di prestazione prenatale prima che il figlio abbia raggiunto l’età di un anno. Sussiste un diritto di reclamo nei confronti delle prestazioni parentali. Il reclamo deve essere trasmesso all’ufficio dell’istituzione di assicurazione sociale o alla cassa professionale che ha adottato la decisione contestata, che esaminano l’eventualità di una modifica. Se non sussistono le condizioni per una modifica a tale livello, il ricorso è esaminato dalla commissione dell’assicurazione sociale. È possibile presentare ricorso contro quest’ultima presso il comitato ispettivo. La domanda di prestazione prenatale deve essere presentata contemporaneamente a quella della prestazione di maternità, paternità e congedo parentale. Per la prestazione prenatale, la prima istanza di ricorso è la commissione di assicurazione sociale e, successivamente, il comitato ispettivo. 8. Prestazioni familiari ð A. PRESTAZIONI PER FIGLI A CARICO Le prestazioni per figli a carico residenti in Finlandia vengono corrisposte per i figli fino all’età di 17 anni. 162 9. Informazioni supplementari Istituzione delle assicurazioni sociali Informazioni su casi singoli Ufficio locale interessato (domicilio o luogo di residenza) Altre informazioni FINLANDIA Nordenskiöldinkatu 12 PL 450 FIN-00101 Helsinki Tel. (358-20) 434 11 Fax (358-20) 434 50 58 [email protected] http://www.kela.fi Eläketurvakeskus (Centro nazionale pensioni) FIN-00065 Eläketurvakeskus Tel. (358-9) 15 11 http://www.etk.fi Tapaturmavakuutuslaitosten liitto (Federazione degli enti assicurativi infortuni) Bulevardi 28 FIN-00120 Helsinki Tel. (358-9) 68 04 01 [email protected] http://www.tvl.fi ð Istituzioni per le pensioni di lavoro Eläke-Fennia FIN-00041 Eläke-Fennia Tel. (358-10) 50 31 Eläke-Tapiola PL 30 FIN-02101 Espo Tel. (358-9) 45 31 Varma-Sampo FIN-00098 Varma-Sampo Tel. (358-10) 515 13 Le casse e i fondi pensione fanno parte dell’impresa e l’indirizzo è quello del datore di lavoro interessato. Esiintyvien taiteilijoiden ja eräiden erityisryhmien eläkekassa (Cassa pensioni degli artisti dello spettacolo e di altri gruppi particolari) PL 20 FIN-00241 Helsinki Tel. (358-9) 150 61 LEL Työeläkekassa (Fondo pensioni di lavoro) PL 20 FIN-00241 Helsinki Tel. (358-9) 150 61 Maatalousyrittäjien eläkelaitos (Istituzione per le pensioni dei coltivatori diretti) PL 16 FIN-02101 Espoo Tel. (358-9) 435 11 Merimieseläkekassa (Fondo pensioni dei marittimi) PL 327 FIN-00121 Helsinki Tel. (358-9) 22 85 11 Kirkon keskusrahasto (Kirkkohallitus) PL 185 FIN-00161 Helsinki Tel. (358-9) 180 21 Ilmarinen FIN-00018 Ilmarinen Tel. (358-9) 18 41 Kuntien eläkevakuutus (Assicurazione pensionistica degli enti locali) PL 425 FIN-00101 Helsinki Tel. (358-9) 185 71 Pensions-Alandia PB 121 FIN-22101 Mariehamn Tel. (358-18) 290 00 Valtiokonttori (Tesoro) PL 77 FIN-00531 Helsinki Tel. (358-9) 772 51 Verdandi PL 133 FIN-20101 Turku Tel. (358) 105 50 10 Vakuutusvalvontavirasto PL 449 FIN-00101 Helsinki Tel. (358-9) 415 59 50 FINLANDIA 163 SVEZIA 1. Introduzione ð Le assicurazioni sociali svedesi comprendono i seguenti settori: — assicurazione contro le malattie (sezione 2); — assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (sezione 3); — prestazioni in caso di invalidità (sezione 4); — pensione di vecchiaia (sezione 5); — pensione di reversibilità (sezione 6); — indennità di disoccupazione (sezione 7); — assegni familiari e assicurazione per le responsabilità parentali (sezione 8). Non esistono periodi di carenza per l’ammissibilità al diritto alle prestazioni dell’assicurazione. Tuttavia, per talune prestazioni si applicano determinate condizioni. Per quanto riguarda l’assicurazione contro le responsabilità parentali e quella contro la disoccupazione occorre peraltro adempiere talune condizioni relative ai limiti di tempo (sezioni 2 e 7, infra). Quando si tratta di prestazioni in caso di invalidità, di pensione di vecchiaia e di pensione di reversibilità occorre soddisfare talune norme relative alla durata della residenza o ai redditi da lavoro (sezioni 4, 5 e 6, infra). ð ð Ritenute Requisiti Modalità per i rimborsi La sicurezza sociale viene finanziata mediante imposte e ritenute. La maggior parte delle spese vengono coperte da ritenute a carico dei datori di lavoro. Esse ammontano attualmente nel loro insieme al 32,82 % della retribuzione. I lavoratori indipendenti versano personalmente le ritenute nella misura del 31,01 % della base imponibile. Per ottenere un rimborso occorre rivolgersi quasi sempre alla cassa di assicurazione del luogo di residenza. Tale cassa è responsabile delle erogazioni di quasi tutte le prestazioni della sicurezza sociale. Se però si tratta dell’indennità di disoccupazione occorre mettersi in contatto con l’ufficio di collocamento (sezione 7, infra). I lavoratori stessi sono soggetti a ritenute per l’assicurazione per la pensione, pari al 7 % dei redditi da lavoro entro certi limiti. I datori di lavoro prelevano tale somma dalle retribuzioni e le versano al fisco. I membri di una cassa mutua contro la disoccupazione debbono pagare di tasca propria una certa somma direttamente alla cassa stessa. Chi è lavoratore indipendente e per motivo di malattia non puó lavorare deve dichiararsi ammalato al proprio datore di lavoro (sezione 2, infra). Per cure o medicinali rivolgersi direttamente ad un ospedale, a un dentista o a un altro sanitario o ad una farmacia. Non è previsto alcun rimborso per le spese sostenute in questi casi. Per chi ha superato i 65 anni di età le ritenute a carico dei datori di lavoro sono inferiori. ð Chi è coperto dall’assicurazione? L’assicurazione statale è obbligatoria per tutti, con la sola eccezione dell’assicurazione contro la disoccupazione (sezione 7, infra). L’assicurazione sociale consiste in una parte il cui beneficio è soggetto all’obbligo di residenza, che comprende importi minimi garantiti e sussidi, e in una parte in funzione della situazione professionale che copre le perdite di reddito. Entrambe le assicurazioni sono applicabili a tutte le persone che risiedono o lavorano in Svezia. Chi si reca in Svezia viene considerato residente se il suo periodo di soggiorno supera presumibilmente un anno. Una persona residente in Svezia che lascia il paese continua ad essere considerata residente se, presumibilmente, soggiornerà all’estero per meno di un anno. SVEZIA Chi rimane vittima di un infortunio sul lavoro è tenuto a denunciarlo al datore di lavoro, il quale poi lo denuncerà alla cassa dell’assicurazione. I lavoratori indipendenti debbono procedere personalmente alla denuncia. Gli studenti fanno la denuncia alla scuola che poi a sua volta la fa alla cassa (sezione 3, infra). ð Reclami Chi non è soddisfatto di una decisione presa nei suoi confronti da una cassa di assicurazione o di disoccupazione può chiedere alla medesima di riesaminare la decisione stessa. La cassa prende quindi una nuova decisione. Se non si è soddisfatti neppure di questa, si può sporgere reclamo presso il tribunale. Se si ritiene ingiustificata la decisione del tribunale, si può sporgere reclamo presso la Corte d’appello. In taluni casi anche un giudizio della Corte d’appello può essere soggetto a ricorso presso la Corte costituzionale. 165 2. Malattie e maternità A. PRESTAZIONI TERAPEUTICHE Con il termine prestazioni terapeutiche si indicano anzitutto le cure mediche, le cure ospedaliere, le terapie di riabilitazione e altri trattamenti terapeutici, le cure odontoiatriche e i medicinali. La Svezia ha un sistema ospedaliero regionale in gran parte indipendente dalla sicurezza sociale. Ogni provincia ha l’obbligo di garantire a tutti i residenti sul suo territorio prestazioni terapeutiche soddisfacenti. Le prestazioni terapeutiche vengono erogate quasi tutte dal governo provinciale, ma vi sono anche medici privati convenzionati. Taluni interventi terapeutici sono opera anche dei comuni svedesi nell’ambito della legislazione svedese relativa all’assistenza medica e sanitaria. Ciò vale in particolare per le cure prestate, in strutture speciali, agli anziani che, a motivo del loro stato, hanno bisogno di assistenza medica. Il governo provinciale finanzia la sanità mediante imposte sulle persone residenti nella provincia, nonché, in certa misura, mediante contributi statali e somme pagate da pazienti. ð Cure mediche Se uno si ammala e deve consultare un medico del servizio sanitario nazionale, il governo provinciale copre la maggior parte delle spese. Il malato è chiamato a pagare un ticket, la cui entità oscilla fra 100 e 250 SEK. La maggior parte dei medici dipende dal governo provinciale, ma vi è anche un gran numero di medici privati, soprattutto nelle grandi città. Chi si rivolge a un medico privato, dipendente dalla sanità pubblica in seguito a un contratto stipulato con il governo provinciale, paga un ticket pari a quello del sistema pubblico. Chi si rivolge a personale terapeutico non medico, come ad esempio ad un’infermiera distrettuale o ad un massaggiatore, paga un ticket che varia fra 0 e 100 SEK. In caso di ricovero ospedaliero si paga una somma forfettaria il cui limite massimo attualmente è pari a 80 SEK per ogni giorno di degenza. Il ticket non viene rimborsato dall’assicurazione. La medicina preventiva pediatrica e materna nonché le consulenze sul controllo delle nascite sono di norma gratuite. ð Viaggi per malattia L’organismo competente nell’ambito dell’assistenza medica è tenuto a rimborsare le spese di viaggio connesse con determinate prestazioni di assistenza sanitaria o medica. Il rimborso è 166 calcolato in base ai principi stabiliti da tale organismo. ð Medicinali e altri prodotti farmaceutici Le spese dei farmaci, dietro prescrizione medica, sono interamente a carico dell’assicurato fino ad un massimo di 900 SEK. Per costi superiori a 900 SEK, l’assicurato paga la metà dei costi fino ad un massimo di 1 700 SEK. Se il totale dei costi supera 1 700 SEK, l’assicurato paga un ticket pari al 25 % dell’importo compreso tra 1 700 e 3 300 SEK, nonché il 10 % dell’importo compreso tra 3 300 e 4 300 SEK. Ciò significa che, se i costi totali dei farmaci, contando il contributo proprio e i sussidi, superano i 4 300 SEK nell’arco di 12 mesi, i farmaci che si acquisteranno nella parte restante del previsto periodo di 12 mesi saranno gratuiti. Si tratta di una soglia massima che garantisce che le spese a carico del paziente nell’arco dei 12 mesi non superino la somma di 1 800 SEK. La clausola si applica anche in caso di articoli di consumo necessari dopo un intervento (ad esempio, una gastroenterostomia), purché prescritti dal medico. Gli articoli di consumo, necessari per assumere dei farmaci, sono gratuiti. Gli acquisti di medicine senza ricetta sono totalmente a carico dell’assicurato e lo stesso vale se il medico ha prescritto un medicinale non compreso nella farmacopea dell’assicurazione. Taluni alimenti per regimi speciali destinati a soggetti di età inferiore a 16 anni, che soffrono, ad esempio, di allergia al glutine, possono essere acquistati a prezzo ridotto. La spese effettuate in farmacia non sono soggette a rimborso. ð Tetto massimo dei costi Chi avrà pagato contributi per trattamenti connessi tra l’altro con l’assistenza sanitaria o medica ambulatoriale, fino a un massimo di 900 SEK per il resto del periodo dell’anno calcolato a partire dalla data del primo pagamento, è esonerato da ulteriori pagamenti per prestazioni analoghe. Qualora l’acquisto di medicinali comporti nell’arco di un anno spese per un importo totale di 1 800 SEK, l’assicurato avrà diritto ad un ticket gratuito per medicinali equivalente al ticket gratuito per prestazioni dell’assistenza sanitaria o medica. ð Cure odontoiatriche Se si ha bisogno di cure odontoiatriche, si può consultare un dentista o un igienista dentario privato o rivolgersi al servizio dentario pubblico competente. Dall’1 gennaio 1999, esiste un servizio di assistenza per le cure dentarie praticate a tutti coloro che dal 1999 abbiano compiuto i 20 anni di età. I bambini e minori hanno diritto all’assistenza e alle cure gratuite. SVEZIA Per ogni intervento, la cassa malattia rimborsa le spese delle cure dentarie al medico sotto forma di importo forfettario. Il rimborso dei costi delle visite è effettuato unicamente qualora il paziente, nell’anno in cui gli sono state prestate le cure, aveva al massimo 29 anni. Per protesi e interventi ortodontici viene rimborsata di norma solo la differenza tra il prezzo dell’intervento d’importo fisso e l’importo di carenza pari a 3 500 SEK. Il paziente paga di tasca sua la differenza tra il prezzo dell’intervento praticato dal medico e i rimborsi della tariffa fissa. Il prezzo che il paziente paga per i diversi trattamenti può variare a secondo della fri prissättning (prezzo libero) delle cure dentarie, secondo cui gli specialisti (ad esempio, dentisti, igienisti dentari o altri praticanti la libera professione) decidono autonomamente l’onorario a carico del paziente. Le spese delle cure dentarie sono rimborsate al medico unicamente per interventi effettuati da un dentista o un igienista dentario autorizzato, di età inferiore ai 65 anni. Dall’1 settembre 2001 il limite di età è stato elevato a 67 anni. B. PRESTAZIONI IN CONTANTI IN CASO DI MALATTIA Le indennità di malattia vengono erogate per compensare una parte del reddito mancato in seguito a invalidità per malattia. Chi deve astenersi dal lavoro dipendente perché contagioso, senza essere malato, oppure perché affetto da una malattia contagiosa, ma nonostante ciò in grado di lavorare, invece dell’indennità per malattia ha diritto all’indennità per pericolo di contagio. A un lavoratore dipendente impedito a lavorare per malattia di norma il datore di lavoro corrisponde il salario malattia per le prime due settimane. Se il periodo di malattia si prolunga oltre tale limite le indennità di malattia vengono successivamente pagate dalla cassa di assicurazione. I disoccupati iscritti come persone in cerca di lavoro presso l’ufficio di collocamento, nonché i lavoratori indipendenti, ricevono di norma l’indennità di malattia dalla cassa di assicurazione fin dall’inizio del periodo. Anche gli studenti ammalati, in certi casi, hanno diritto a un’indennità. Teoricamente non vi è alcun limite per la durata dell’erogazione dell’indennità di malattia, ma in caso di malattie croniche l’indennità può essere sostituita da un sussidio o dal prepensionamento (sezione 4, infra). ð Requisiti Per avere diritto all’erogazione dell’indennità di malattia non occorre adempiere a requisiti parti- SVEZIA colari in caso di reddito molto basso. Tuttavia, chi è stato assunto da meno di un mese, per vedersi riconoscere tale diritto deve aver lavorato come dipendente per almeno 14 giorni consecutivi. Per avere diritto all’indennità di malattia occorre percepire un reddito da lavoro pari almeno al 24 % dell’indice dei prezzi di base in vigore. L’indennità di malattia può essere pagata soltanto a chi presenta una capacità di lavoro ridotta di almeno il 25 % per motivo di malattia. ð Entità del rimborso In caso di malattia non viene pagato alcun rimborso per il primo giorno, che è interamente a carico dell’assicurato. Ciò vale indipendentemente dal fatto che l’indennità debba essere erogata dal datore di lavoro o dalla cassa di assicurazione. L’entità dell’indennità di malattia è calcolata sulla base della retribuzione che sarebbe stata corrisposta se la malattia non fosse intervenuta e rappresenta l’80 % di tale retribuzione. L’entità dell’indennità è calcolata sulla base del reddito principale, cioè del reddito monetario annuo di cui si suppone di beneficiare grazie alla propria attività per almeno sei mesi consecutivi, oppure grazie ad un’attività stagionale ciclica o ad un’attività analoga. Tale reddito è però soggetto a un limite massimo fissato anno per anno. Se il reddito supera 276 700 SEK annue non si tiene conto dell’importo superiore a tale limite. L’indennità di malattia rappresenta un’aliquota, pari a un massimo dell’80 %, del reddito preso come base di calcolo. Il reddito preso come base di calcolo deve essere dichiarato alla cassa dell’assicurazione nel momento in cui si fa richiesta dell’indennità di malattia. Si può ottenere un’indennità del 100 %, del 75 %, del 50 % o del 25 % a seconda dell’entità del lucro cessante per mancata attività in seguito a malattia. ð Denuncia della malattia Se si ha diritto all’indennità di malattia occorre presentare una denuncia al proprio datore di lavoro il primo giorno. Se si ha diritto al rimborso la denuncia deve essere presentata alla cassa di assicurazione. Occorre inoltre rilasciare una dichiarazione scritta sulla riduzione della propria capacità lavorativa in seguito a malattia. Chi ha diritto all’indennità rilascia tale dichiarazione al proprio datore di lavoro. Chi ha diritto al rimborso da parte della cassa di assicurazione la rilascia a quest’ultima. A decorrere dal settimo giorno successivo alla data di denuncia della malattia, la riduzione della 167 capacità lavorativa per malattia deve essere confermata da un certificato medico. Se un lavoratore dipendente che abbia diritto all’indennità per malattia è ammalato per più di 2 settimane, il suo datore di lavoro il 15ò giorno denuncia la malattia alla cassa di assicurazione. ð Dichiarazione di ripresa del lavoro Chi riceve l’assegno di malattia dal datore di lavoro è tenuto a dichiarargli la propria guarigione. Se la malattia è durata più di 14 giorni, la dichiarazione di guarigione va fatta alla cassa malattia. Chi riceve l’assegno di malattia dalla cassa malattia fin dall’inizio della degenza è tenuto a presentare la dichiarazione di guarigione alla cassa malattia. ð Viaggio all’estero Di norma non si riceve l’assegno di malattia quando si soggiorna all’estero. La cassa malattia può però acconsentirne l’erogazione in determinati casi. Il viaggio non deve comunque impedire la guarigione o provocare peggioramenti della malattia. Occorre informarne la cassa malattia tempestivamente e chiederle se si conserva il diritto all’assegno di malattia durante il soggiorno all’estero. Questa limitazione non vale per l’assegno di malattia erogato dal datore di lavoro. ð Assegno di malattia ottenuto in seguito ad assicurazione volontaria Chi non ha il diritto all’assegno di malattia o è assicurato per un assegno inferiore a un determinato importo ha la possibilità di stipulare un’assicurazione volontaria per ottenere l’assegno stesso. C. RIABILITAZIONE Affinché le persone che a causa di malattia non possono svolgere un’attività retribuita abbiano la possibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro occorrono talora terapie rieducative particolari. Varie autorità o organismi di tutela sono responsabili per i diversi tipi di misure terapeutiche eventualmente necessarie. La cassa malattia è chiamata a coordinare le misure ritenute necessarie per rieducare un invalido. La cassa malattia può anche erogare un assegno per compensare il mancato reddito durante il periodo in cui ha luogo la rieducazione. In primo luogo è il datore di lavoro ad essere responsabile per le terapie rieducative eventualmente necessarie a consentire al suo dipendente di tornare al lavoro. Il datore di lavoro ha l’obbligo di stabilire, di concerto con il dipendente, la necessità di terapie rieducative se il dipendente stesso: 168 — è stato assente per malattia per un periodo superiore a quattro settimane consecutive; — è stato spesso assente per brevi periodi; — lo richiede di propria iniziativa. Chi è dichiarato ammalato può chiedere alla cassa malattia di provvedere alle terapie rieducative necessarie a farlo tornare al lavoro. La cassa malattia può inoltre prendere iniziative per terapie rieducative, se le ritiene necessarie, ad esempio ponendosi in contatto con il datore di lavoro o con un istituto di rieducazione ergonomica. Il dipendente che sia stato dichiarato ammalato per un periodo di tempo superiore a quattro settimane deve presentare un apposito certificato medico alla cassa malattia. Tale certificato medico deve contenere la descrizione delle necessità di rieducazione, nonché la prognosi sul futuro evolversi della malattia stessa. ð Assegno durante la rieducazione Durante la rieducazione la cassa malattia eroga un assegno di riabilitazione. L’assegno di riabilitazione può essere pagato a chi partecipa ad un’azione di rieducazione ad attività lavorative. Tale assegno si compone di un assegno di rieducazione destinato a coprire il reddito non percepito per la partecipazione alla rieducazione e a partire dal 1996 ha la stessa entità dell’assegno di malattia, mentre un contributo speciale deve coprire costi particolari determinati dalla rieducazione. 3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali È considerato infortunio sul lavoro un danno riportato per infortunio o per altro evento nocivo sul lavoro. Vengono considerati infortuni sul lavoro anche quelli in itinere da e per il lavoro, nonché le malattie professionali contratte a motivo di fattori nocivi presenti nell’ambiente di lavoro. Perché un fattore presente nell’ambiente di lavoro venga considerato nocivo e quindi causa di una malattia professionale è necessario che a tale fattore possa essere fatta risalire con ogni probabilità la malattia in questione. Come esempio di fattori presenti nell’ambiente di lavoro e suscettibili di provocare malattie professionali si possono citare il rumore, le vibrazioni o le scosse, il lavoro pesante o ripetitivo, nonché varie sostanze chimiche. Anche certe malattie contagiose possono essere considerate infortuni sul lavoro, se sono state provocate da contagio in attività di laboratorio, ospedaliera e simili. Come esempi si possono citare l’epatite virale e la cosiddetta malattia da ospedale. SVEZIA ð Requisiti Chi lavora come dipendente fisso od occasionale è assicurato contro gli infortuni sul lavoro. L’assicurazione vale per i lavoratori dipendenti, i lavoratori indipendenti e gli incaricati. Anche gli studenti sono assicurati, se i loro studi implicano particolari rischi di infortunio. Perché un infortunio sul lavoro venga riconosciuto come tale occorre la constatazione che l’infortunato sia stato esposto al rischio o all’effetto nocivo e che vi siano ragioni ben precise per riconoscere un nesso fra il danno riportato e l’infortunio o l’effetto nocivo. ð Prestazioni e entità degli assegni Le prestazioni sono le seguenti: — assegno di malattia; — cure mediche; — educazione; — assegno per la prevenzione del danno; — pensione di invalidità; — assegno in caso di morte. L’assegno di malattia viene pagato alle stesse condizioni e per lo stesso importo previsti per le altre malattie (sezione 2, supra). Le cure mediche sono dispensate alle stesse condizioni di quelle applicabili a tutte le altre malattie (sezione 2, supra). Inoltre, vengono rimborsate tutte le spese derivanti da un infortunio professionale sotto forma di cure ospedaliere all’estero, di cure dentarie o presidi speciali (ad esempio, grucce o protesi). Perché questi ultimi possano essere rimborsati, il paziente deve essere stato trattato da un medico, un dentista o altro prestatario di cure del settore pubblico o affiliato al regime di assicurazione generale. Qualora, a seguito di un danno professionale, l’assicurato non è più in grado di riprendere l’attività precedente, può beneficiare di misure di riabilitazione in vista della sua reintegrazione. Durante il periodo di riadattamento, che non supera di solito un anno, può essere accordato il beneficio di un’indennità di rieducazione alle stesse condizioni e per un ammontare pari a quello previsto per ogni altra malattia (sezione 2, supra). Chi per un periodo deve astenersi dall’attività consueta per evitare di riportare un pregiudizio da lavoro o un aggravarsi delle proprie condizioni può, per un periodo determinato, ricevere l’assegno. Chi a motivo di un pregiudizio da lavoro ha subı̀to una riduzione permanente della propria capacità lavorativa può ottenere una pensione destinata a coprire il reddito venuto meno a motivo del pregiudizio. Per calcolare l’entità della pensione si raffronta il reddito che si sarebbe percepito senza SVEZIA il pregiudizio con quello che ci si può aspettare di percepire nonostante il pregiudizio stesso. La pensione è pari alla differenza fra questi due redditi e può essere concessa con o senza limiti di tempo. In caso di morte dovuta a infortunio sul lavoro è versato un assegno funerario ed eventualmente una pensione ai sopravvissuti. 4. Prestazioni in caso di invalidità A. PENSIONAMENTO ANTICIPATO Chi è in età compresa fra i 16 e 65 anni e ha una capacità lavorativa permanentemente ridotta di almeno un quarto per malattia oppure un’altra menomazione delle proprie capacità fisiche o psichiche può ottenere il prepensionamento. Se la capacità lavorativa non è ridotta in modo permanente, ma si può supporre che la riduzione durerà almeno un anno, si può ottenere un assegno per malattia invece del prepensionamento. L’importo della pensione anticipata e dell’assegno per malattia sono pari, ma quest’ultimo è limitato nel tempo. In funzione del grado di riduzione della capacità lavorativa la pensione anticipata può essere corrisposta per intero, per trequarti, per metà o per un quarto. A decorrere dal 2003, le disposizioni in materia di pensionamento anticipato saranno adeguate al nuovo regime di pensione di quiescenza. ð Requisiti e tipi di prestazioni Analogamente alla pensione di vecchiaia, la pensione anticipata è composta dalla pensione di base e dalla pensione complementare (ATP). Le norme per il calcolo dell’entità della pensione corrispondono in gran parte a quelle valide per la pensione di vecchiaia (sezione 5, infra).Talune norme particolari sono però in vigore per il calcolo dell’entità della pensione anticipata. Per il calcolo della pensione anticipata come pensione base, oltre al tempo in cui si è abitato in Svezia, può essere preso in considerazione il tempo in cui ci si abiterà. Ciò significa che occorre calcolare come anni di permanenza anche quelli intercorrenti fra il primo pagamento della pensione anticipata e il compimento del 64ò anno di età. Per ottenere che tali anni vengano calcolati occorre essere stati residenti in Svezia per un certo tempo a partire dall’età di 16 anni fino all’anno in cui ha luogo il prepensionamento, cioè fino al momento in cui la capacità lavorativa è ridotta di almeno un quarto e si può presumere che tale riduzione permarrà per almeno un anno. 169 Per il calcolo della pensione anticipata sotto forma di pensione suppletiva (ATP) si prende in considerazione di norma non soltanto il diritto a pensione già maturato, ma anche un futuro diritto presunto a pensione, cioè si procede al cosiddetto calcolo presuntivo o ipotetico, basato sull’attività lavorativa che si sarebbe potuta svolgere nel periodo compreso dall’anno in cui si è prepensionati fino al compimento del 64ò anno di età. La pensione anticipata sotto forma di pensione base e pensione suppletiva è calcolata con le stesse modalità della pensione di vecchiaia (sezione 5, infra). La differenza sta nel fatto che chi non ha diritto alla pensione suppletiva (ATP) o lo ha soltanto a una pensione suppletiva scarsa si vedrà riconosciuto un importo superiore a quello pagato ai titolari di pensioni di vecchiaia. B. ASSEGNO PER MINORATI L’assegno per minorati è un’altra prestazione che può essere erogata in caso di riduzione permanente della capacità funzionale. L’assegno per minorati può essere erogato insieme con la pensione anticipata o con l’assegno per malattia, oppure come prestazione indipendente. L’assegno per minorati erogato come prestazione indipendente, cioè a persone che non beneficiano di pensione anticipata di assegno per malattia, può essere percepito soltanto da chi abita permanentemente in Svezia. I requisiti per la concessione di un assegno per minorati sono l’aver compiuto 16 anni di età e l’aver riportato, almeno per un anno prima del compimento del 65ò, una riduzione della funzionalità tale da richiedere: — un aiuto quasi permanente da parte di un’altra persona per poter soddisfare alle necessità della vita; — un aiuto continuo da parte di un’altra persona per poter studiare o svolgere un’attività lavorativa; — notevoli spese straordinarie a motivo della propria minorazione. All’atto di stabilire l’entità dell’assegno per minorati viene valutata la situazione globale del minorato e vengono prese in considerazione simultaneamente le necessità di aiuto e le spese straordinarie. L’entità dell’assegno per minorati non può superare 2 122 SEK mensili. C. ASSEGNO PER LA CUSTODIA DI BAMBINI MINORATI Se un genitore custodisce un bambino malato o minorato nella propria casa, può beneficiare dell’assegno di custodia purché il bambino abbia bisogno di una vigilanza e di una custodia particolare per almeno sei mesi. Requisito per 170 beneficiare dell’assegno di custodia è la residenza permanente in Svezia. L’assegno di custodia è un assegno per la particolare attività svolta dal genitore e per le spese straordinarie provocate dalla malattia o dalla minorazione. La sua entità viene calcolata sulla base della necessità di cure e delle spese straordinarie. L’assegno può essere pagato per intero, per tre quarti, per metà o per un quarto. L’assegno per intero ammonta a 7 688 SEK. D. ASSEGNO PER VETTURE PARTICOLARI I minorati e i genitori di bambini minorati di età inferiore a 18 anni possono ottenere un assegno per l’acquisto di un’automobile, di una motocicletta o di un ciclomotore e/o per adeguare il veicolo alla minorazione. Requisito per la concessione dell’assegno è che la minorazione comporti notevoli difficoltà per spostarsi autonomamente o con mezzi di comunicazione pubblici. Normalmente l’erogazione dell’assegno non può essere reiterata prima che siano passati sette anni. 5. Pensioni di vecchiaia A. PENSIONE DI VECCHIAIA Dall’1 gennaio 1999, la Svezia gestisce, parallelamente al vecchio sistema pensionistico, un nuovo sistema previdenziale. Le persone nate prima del 1937 rientrano interamente nel vecchio sistema. Le persone nate tra il 1938 e il 1953 sono coperte in parte dal vecchio sistema, in parte da quello nuovo. L’anno di nascita determina i rispettivi gradi di protezione da parte dei due sistemi. Le persone nate nel 1954 o dopo rientrano interamente nel campo di applicazione del nuovo sistema. B. IL VECCHIO SISTEMA PENSIONISTICO Il vecchio sistema consiste nella pensione di base e nella pensione complementare (ATP). In questo sistema, l’età pensionabile è di 65 anni sia per gli uomini che per la donne. Chi vuole può riscuotere la sua pensione anticipatamente o rinviarla al compimento dell’età prevista. ð Pensione di base Chi è residente in Svezia da almeno 3 anni o chi percepisce redditi che danno diritto alla pensione in funzione della pensione complementare ATP (cfr. più avanti), per almeno tre anni ha diritto alla pensione di base, indipendentemente dalla sua nazionalità. Per aver diritto ad una pensione di base completa, sono necessari quarant’anni di residenza in Svezia o trent’anni di redditi percepiti SVEZIA sulla cui base si acquisisce il diritto alla pensione. Per chi è stato residente per meno di 40 anni o ha percepito redditi soggetti a ritenute per la pensione per meno di 30 anni, la pensione di base è ridotta rispettivamente di un quarantesimo o di un trentesimo per ogni anno mancante. La durata della residenza e i redditi soggetti a ritenute per la pensione possono essere calcolati dal momento del compimento del 16ò anno di età fino al compimento del 64ò anno. L’entità massima della pensione di base è di 2 952 SEK mensili. Coloro che sono cittadini di un paese dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo e che lasciano la Svezia per un altro paese dell’UE/SEE hanno diritto ad una pensione di base di importo pari a quella che percepirebbero come residenti in Svezia. Un cittadino svedese ha diritto alla pensione di base anche se residente al di fuori dell’UE o dell’SEE. Tale pensione è calcolata in base agli anni in cui l’interessato ha percepito un reddito soggetto ai contributi per la pensione. Lo stesso vale per i cittadini dei paesi con i quali la Svezia ha stipulato convenzioni in materia di pensioni. ð Pensione suppletiva (ATP) Chi percepisce redditi da lavoro superiori al cosiddetto importo di base rialzato (attualmente 37 700 SEK annue) acquisisce il diritto alla pensione complementare. L’importo del prezzo di base viene fissato di anno in anno dal governo in funzione dell’andamento generale dei prezzi. Il reddito con ritenute per la pensione è calcolato nel periodo compreso fra i 16 e i 64 anni. Nei redditi soggetti al pagamento dei contributi previdenziali sono considerati sia i redditi da lavoro che le prestazioni della sicurezza sociale, quale l’assegno di malattia, l’assegno parentale e l’indennità di disoccupazione. Per avere il diritto alla pensione suppletiva occorre aver avuto per almeno 3 anni redditi soggetti a ritenute per la pensione. Per ottenere la pensione suppletiva per intero occorrono almeno 30 anni di maturazione di tale diritto. L’entità della pensione suppletiva è calcolata in base alla media dei redditi soggetti a ritenute per la pensione percepiti nei 15 anni in cui essi sono stati più alti. L’importo massimo della pensione suppletiva è pari a 11 993 SEK mensili. ð Supplemento alla pensione Chi non beneficia di ATP (o ne percepisce uno troppo basso) può beneficiare di un supplemento alla pensione oltre alla pensione base. L’importo massimo di tale supplemento è di 1 750 SEK mensili. Uno speciale supplemento alla pensione può essere pagato a chi per almeno sei anni è rimasto a casa a custodire un figlio malato o minorato e ha SVEZIA quindi rinunciato a un’attività retribuita. Tale supplemento speciale può essere calcolato per un massimo di 15 anni di custodia. Chi ha un reddito basso può avere diritto al contributo per l’abitazione dei pensionati (BTP). L’entità di tale contributo dipende dal reddito del pensionato e dal costo dell’abitazione. Il contributo coniugale può essere erogato a una moglie nata nel 1934 o in anni precedenti, il cui marito percepisca la pensione di vecchiaia, o la pensione anticipata, o l’assegno di malattia. Tale prestazione è abrogata gradualmente. C. NUOVO SISTEMA PREVIDENZIALE Il nuovo sistema comprende una pensione di vecchiaia basata sui redditi sotto forma di pensione da redditi e una pensione da interessi da capitale con una pensione garanzia. La pensione da reddito sarà basata sui redditi percepiti nell’arco dell’intera vita professionale. Analogamente a quanto avviene attualmente, vi sarà un tetto massimo per i redditi soggetti a ritenute per la pensione. Vi sarà un livello minimo garantito sotto forma di pensione garanzia per chi non abbia percepito redditi soggetti a ritenute per la pensione o ne abbia percepiti in misura esigua. La pensione da reddito potrà essere percepita solo dopo il compimento del 61o anno di età, ma essa risulterà tanto più alta quanto più tardi si inizierà a beneficiare. Ciò perché in tal caso la pensione si baserà su altri redditi soggetti a ritenute e per il fatto che se ne beneficerà in un’età più avanzata verrà pagata per un numero inferiore di anni. La pensione garanzia può essere pagata solo dopo il compimento dei 65 anni. Il primo versamento della pensione da reddito in base al nuovo sistema è previsto nel gennaio 2001. Il tasso di adeguamento dei diritti a pensione maturati e delle pensioni già erogate sarà diverso da quello previsto nel quadro del nuovo sistema, fra l’altro tenendo conto dell’andamento dei salari. D. PENSIONE PARZIALE Chi è in età compresa fra i 61 e 64 anni ed è lavoratore dipendente può in taluni casi ricevere una pensione parziale se riduce il proprio tempo di lavoro. La pensione parziale è pari al 55 % della differenza fra il reddito percepito prima e quello percepito dopo la riduzione del tempo di lavoro. La pensione parziale verrà abolita al momento dell’entrata in vigore del nuovo sistema di pensione di vecchiaia. Dopo il 2000 non verranno più erogate nuove pensioni parziali. 171 6. Prestazioni a favore dei superstiti L’entità della pensione ai sopravvissuti a titolo dell’ATP non può superare nel suo complesso quella percepita dallo scomparso. La pensione ai superstiti può essere erogata come: — pensione ai figli; — pensione di riconversione; — pensione speciale ai superstiti; — pensione di reversibilità erogata in base a disposizioni precedentemente in vigore. Nel regime riformato, la pensione di orfani corrisponde al 35 % della base della pensione di superstite, se il figlio ha meno di 12 anni. Per i figli di età compresa tra 12 e 18, la pensione di orfani ammonta al 30 % di tale base. I superstiti residenti in Svezia hanno il diritto alla pensione per i superstiti sotto forma di pensione base, purché lo scomparso sia stato residente in Svezia per almeno tre anni e abbia maturato tre anni di redditi sottoposti a ritenute per l’ATP (sezione 5, supra). La pensione ai superstiti sotto forma di pensione suppletiva (ATP) può essere percepita se lo scomparso ha avuto redditi soggetti a ritenute per almeno tre anni. A decorrere dall’1 gennaio 2003, le disposizioni in materia di pensioni ai superstiti saranno adeguate al nuovo regime di pensione di quiescenza, che sarà composto da prestazioni in funzione del reddito e da pensioni minime garantite. A. PENSIONE PER GLI ORFANI I figli che non abbiano compiuto 18 anni hanno diritto alla pensione per i figli orfani di uno o di ambedue i genitori. La pensione può essere prorogata per i figli in età compresa fra i 18 e i 20 anni che frequentino la scuola dell’obbligo o la scuola media superiore. ð Entità della pensione di orfani La pensione di orfani sotto forma di pensione di base è versata a seconda che i figli siano orfani di uno o di entrambi i genitori. Se il genitore scomparso non ha maturato il diritto a percepire la pensione per intero, la pensione per i figli viene diminuita proporzionalmente in funzione del numero di anni che mancano per maturare il diritto alla pensione per intero. L’importo minimo della pensione è di 764 SEK mensili. Perché la pensione per i figli sotto forma di pensione suppletiva (ATP) venga erogata è necessario che il genitore scomparso o i genitori scomparsi avessero il diritto a percepire l’ATP o lo stessero maturando. L’aliquota dell’ATP erogabile come pensione per i figli è pari al 30 % di quella del genitore scomparso. Se i figli con diritto alla pensione sono più di uno, l’importo aumenta del 20 % per ogni figlio diverso dal primo. Tale importo globale viene ripartito fra i figli in uguale misura. 172 B. PENSIONE PER RICONVERSIONE Per ottenere la pensione per i sopravvissuti sotto forma di pensione per riconversione a titolo di pensione base e di ATP, il superstite (uomo o donna) deve essere in età inferiore ai 65 anni, deve essere stato convivente permanente con lo scomparso al momento della morte, nonché: — al momento della morte deve aver abitato permanentemente insieme con figli in età inferiore ai 12 anni, la cui custodia era stata affidata a uno dei coniugi; oppure — deve aver abitato ininterrottamente insieme con il coniuge per almeno 5 anni prima della sua scomparsa. La pensione per la riconversione è pagata per un periodo di 6 mesi. Nel sistema riformato, tale pensione verrà pagata a decorrere dal 2003 per un periodo di 10 mesi. Se vi sono figli di età compresa tra i 12 e i 18 anni, il periodo di beneficio aumenterà a 22 mesi. Un coniuge superstite che abbia la custodia e abiti permanentemente insieme con figli in età inferiore a 12 anni e abbia abitato insieme con i figli dopo la scomparsa dell’altro coniuge può ottenere che la pensione di riconversione si continui a pagare anche una volta venuto meno il diritto. Tale proroga vale fino al mese in cui il figlio più giovane compie 12 anni. ð Entità della pensione di riconversione La pensione di riconversione sotto forma di pensione base viene erogata per lo stesso importo della pensione di vecchiaia corrisposta a un pensionato solo, se lo scomparso aveva il diritto alla pensione per intero. La pensione di riconversione a titolo dell’ATP viene corrisposta nella misura del 20 % della pensione del coniuge scomparso, se vi sono figli che abbiano il diritto alla pensione per i figli e, in caso contrario, per un importo pari al 40 % della pensione dello scomparso. Nel sistema riformato la prestazione di riconversione corrisponde al 55 % della base della pensione di superstite. Chi percepisce al momento una pensione di superstite mantiene tuttavia il suo diritto. SVEZIA C. PENSIONE SPECIALE PER I SUPERSTITI Se il superstite, una volta venuto meno il diritto alla pensione di riconversione, non ha mezzi di sussistenza tratti dalla propria attività e non percepisce la pensione base, può avere il diritto a una pensione speciale ai superstiti. Per rivendicare tale diritto il superstite deve dimostrare che la sua capacità di provvedere a se stesso mediante un’attività retribuita si è ridotta di almeno un quarto dopo la scomparsa del coniuge e che tale riduzione dipende dalle condizioni del mercato del lavoro, da un peggioramento della sua salute o da altra causa simile. A partire dall’1 gennaio 2003 non saranno più corrisposte pensioni speciali ai superstiti. Non sarà tuttavia richiesta la restituzione degli importi versati fino a quel momento. D. PENSIONE DI REVERSIBILITÀ CONCESSA SECONDO LE VECCHIE NORME Prima del 1990 vigevano altre norme in materia di pensione ai superstiti. Fra l’altro tale diritto non era riconosciuto agli uomini. Vi sono ora disposizioni transitorie in attesa che entrino in vigore le nuove disposizioni sulla pensione per i superstiti, le quali riconoscono alle donne in età media e avanzata il diritto alla pensione di reversibilità in base alle norme in vigore precedentemente e da taluni punti di vista più favorevoli. 7. Disoccupazione Le indennità di disoccupazione sono gestite da casse che operano in settori diversi (professioni, settori ecc.). L’indennità è destinata principalmente ai lavoratori dipendenti, ma alcune casse accettano anche i lavoratori autonomi. L’indennità di disoccupazione è versata sotto forma di indennità basata sul reddito o sull’importo di base. La parte dell’indennità di disoccupazione basata sul reddito è pagata a chi sia iscritto volontariamente ad una cassa di disoccupazione. Per avere il diritto di diventare membro di tale cassa, l’interessato deve almeno aver lavorato quattro settimane nell’arco ininterrotto di cinque settimane. In media, bisogna aver lavorato almeno 17 ore alla settimana e mantenere almeno un orario di tale durata anche in seguito. Il sussidio di disoccupazione è versato dalla cassa di disoccupazione alla quale si è affiliati. Per coloro che non sono iscritti a tale cassa, l’importo di base è versato dalla cassa ALFA. I cittadini di uno Stato membro della Comunità europea non hanno bisogno di alcun permesso di lavoro per lavorare in Svezia. Chi, invece, non è cittadino di uno Stato membro e viene in Svezia per lavorare o per cercare un lavoro deve chiedere SVEZIA un permesso di soggiorno entro i primi tre mesi. La richiesta deve essere rivolta alle autorità locali di polizia. Chi percepisce l’indennità di disoccupazione e trova un lavoro, oppure continua ad essere disoccupato, ma smette di cercarlo, deve darne notifica all’ufficio di collocamento. A. ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE ð Requisiti per percepire l’indennità di disoccupazione Chi resta senza lavoro ha diritto, a determinate condizioni, ad un’indennità basata sul reddito o ad un importo di base. Per aver diritto ad un’indennità basata sul reddito è necessario: — essere stato iscritto per 12 mesi ad una cassa di disoccupazione (condizione di affiliazione); — durante gli ultimi 12 mesi prima di rimanere disoccupato, aver lavorato almeno per 6 mesi, per almeno 70 ore al mese, e aver lavorato almeno 450 ore nell’arco di un periodo ininterrotto di sei mesi, per almeno 45 ore per ciascun mese (condizione di attività). Chi non soddisfa la condizione di affiliazione, ma rispetta quella prevista dell’attività, ha diritto ad un importo di base a partire dal compimento del 20o anno di età. L’interessato ha diritto anche ad un importo di base se è nelle condizioni previste per quanto concerne la formazione, vale a dire è stato disponibile sul mercato del lavoro, come aspirante ad un impiego ufficialmente iscritto alle liste di collocamento, o ha esercitato un’attività retribuita per almeno 90 giorni dell’anno solare nel corso di un periodo di riferimento di 10 mesi, al termine di un periodo di formazione a tempo pieno della durata minima di un anno scolare o universitario, per l’ammissibilità al diritto all’aiuto sociale per gli studi. Le condizioni di base per l’ammissibilità al diritto sia all’indennità basata sul reddito che all’importo di base sono le seguenti: — essere disoccupato. Chi non esercita alcuna attività retribuita e non sia neppure lavoratore autonomo, è considerato normalmente disoccupato. Un lavoratore indipendente, per essere considerato disoccupato, deve aver cessato la sua attività o, entro certi limiti, averla sospesa temporaneamente. Tuttavia, chi svolge un’attività retribuita per qualche giorno o per qualche ora la settimana o è alla ricerca di un altro lavoro può comunque essere considerato disoccupato per il resto della settimana e beneficiare di una certa indennità; 173 — — — — essere abile al lavoro; non avere impedimenti a lavorare; essere iscritto come in cerca di lavoro all’ufficio di collocamento; essere disposto ad accettare un lavoro adeguato; cooperare con l’ufficio di collocamento nell’elaborazione di un piano di azione individuale; cercare attivamente un impiego adeguato. ð Entità dell’indennità — — Dal 2 luglio 2001, l’importo di base equivale a 270 SEK al mese, importo che viene ridotto in proporzione per coloro cha hanno lavorato a tempo parziale. La prestazione basata sul reddito equivale all’80 % del reddito percepito prima di rimanere disoccupati. Dal 2 luglio 2001, l’indennità giornaliera non deve superare 680 SEK nei primi 100 giorni del periodo di copertura e 580 SEK entro il termine di tale periodo. Alla prestazione vengono applicate le detrazioni corrispondenti qualora l’interessato percepisca una pensione di quiescenza o contributiva. I sabati e le domeniche non contano nel conteggio dei giorni. L’indennità viene pagata per una durata massima di 300 giorni. Tale periodo inizia con un periodo di carenza che darà diritto alla prestazione. Qualora l’assicurato trovi lavoro prima che tutto il periodo sia passato, gli può essere riconosciuto il diritto a ricevere i giorni che mancano se dovesse rimanere disoccupato un’altra volta, anche se non sono state soddisfatte tutte le condizioni di cui sopra. Se, allo scadere dei 300 giorni, il disoccupato soddisfa nuove condizioni di attività, il pagamento dell’indennità sarà prorogato per un periodo di altri 300 giorni. In caso contrario, si chiederà all’interessato di partecipare al programma della politica dell’occupazione consistente in una garanzia di attività, o di prorogare per altri 300 giorni il periodo di copertura della prestazione, vale a dire fino a 600 giorni. ð Disoccupazione provocata L’assicurato perde il diritto alle indennità per un certo tempo se: — ha abbandonato il lavoro volontariamente senza un motivo valido; — è stato licenziato per comportamento scorretto. L’indennità giornaliera dell’assicurato si riduce per un determinato periodo qualora: — abbia rifiutato un lavoro adeguato che gli sia stato offerto; 174 — anche senza avere formalmente rifiutato un lavoro adeguato si è comunque comportato in modo tale da non ottenerlo. ð Procedura per ottenere le indennità Chi resta disoccupato deve quanto prima iscriversi all’ufficio di collocamento in qualità di chi cerca un lavoro. All’atto dell’iscrizione si ricevono informazioni sulle modalità di richiesta dell’indennità di disoccupazione, nonché alcuni moduli, fra cui quello per l’iscrizione alla cassa di disoccupazione, il certificato del datore di lavoro, che il precedente datore di lavoro è chiamato a compilare, e la tessera di iscrizione, sulla quale si deve dichiarare il proprio stato di disoccupato. Questi documenti devono essere poi trasmessi alla cassa per la disoccupazione cui si appartiene che deciderà in merito all’indennità di disoccupazione. Chi non è d’accordo con la decisione adottata dalla cassa, può sollecitare una revisione della stessa. Il passo seguente è il ricorso presso il tribunale amministrativo provinciale. 8. Prestazioni familiari Per i bambini residenti in Svezia vengono pagati gli assegni per i figli. L’assegno familiare non è subordinato al livello di reddito. Sia le famiglie che hanno figli sia quelle che non ne hanno possono avere diritto al contributo per l’abitazione, il quale si articola su due importi. Il primo importo riguarda i costi per l’abitazione e può essere erogato soltanto in caso di residenza permanente in Svezia. L’altro importo, di cui si parlerà più avanti, riguarda i figli residenti con i genitori. L’indennità di alloggio deve essere suffragata da certificati relativi al reddito. Può essere erogato anche un contributo particolare per gli studi a tempo pieno dei figli in età superiore a 16 anni. In caso di nascita o di adozione, si può ottenere un assegno parentale, che consente di richiedere un congedo per accudire al figlio presso il proprio domicilio durante periodi ininterrotti e prolungati. Inoltre la donna incinta ha diritto, in taluni casi, a indennità prenatali. Chi ha bisogno di un permesso per accudire un figlio per periodi brevi, ad esempio qualora sia malato, può beneficiare di indennità parentali temporanee. Nei paragrafi che seguono saranno descritte in dettaglio le indennità prenatali e parentali. A. ASSEGNI PER I FIGLI ð Assegni familiari generali Gli assegni per i figli vengono pagati a partire dal mese successivo a quello in cui il figlio è nato fino al trimestre in cui il medesimo compie 16 anni. SVEZIA L’assegno per i figli è pagato automaticamente alla madre, ma in casi particolari può essere pagato al padre o ad altra persona cui sia affidata la custodia dei figli stessi. ð Assegni familiari prorogati L’assegno per i figli può essere prorogato al di là del compimento del 16ò anno di età se il figlio continua a frequentare la scuola dell’obbligo. Il pagamento continua fino al mese in cui il figlio termina la frequenza scolastica. ð Supplemento per famiglie numerose Il supplemento per i figli numerosi è pagato automaticamente a chi riceve l’assegno per tre o più figli. I figli in età superiore a 16 anni che ancora studiano e i cui studi conferiscono il diritto a percepire l’assegno prorogato o l’assegno di studi sono calcolati, a certe condizioni, anche ai fini del supplemento per i figli numerosi, il quale può essere pagato fino al secondo trimestre dell’anno in cui lo studente compie 20 anni. ð Entità dell’assegno A partire dall’1 gennaio 2001 l’assegno per i figli è pari a 11 400 SEK annue per figlio e viene pagato in ragione di 950 SEK mensili. Anche l’assegno prorogato ammonta a 950 SEK mensili. Il supplemento per i figli numerosi ammonta a 254 SEK mensili per il terzo figlio, a 760 SEK per il quarto e a 950 SEK per il quinto e per ciascuno degli eventuali altri figli. B. ASSEGNO DI STUDIO Per i figli in età compresa fra 16 e 20 anni che frequentano la scuola media superiore viene erogato un assegno di studio della stessa entità dell’assegno prorogato. Se il figlio o i genitori percepiscono redditi bassi, può essere loro riconosciuto un supplemento speciale. C. INDENNITÀ DI ALLOGGIO PER LE FAMIGLIE CON FIGLI A CARICO L’assegno abitativo è un contributo concesso in funzione del reddito ed erogato fra l’altro a famiglie con figli. L’assegno abitativo si compone di due importi. Il primo è un importo speciale per i figli presenti in famiglia e la sua entità è in funzione del numero dei figli e dei redditi. L’altro importo è un contributo per le spese abitative, erogabile soltanto a chi abita permanentemente in Svezia. ð Modalità per ottenere tale prestazione Per ottenere l’indennità di alloggio occorre rivolgere una richiesta alla cassa di assicurazione, la cui decisione è di norma valida, fino a nuovo ordine, per un massimo tuttavia di 12 mesi. Le SVEZIA coppie sposate o conviventi debbono presentare una domanda comune, dal momento che i loro redditi vengono calcolati cumulativamente. ð Entità dell’indennità di alloggio L’importo che viene calcolato soltanto in funzione del numero dei figli è detto importo speciale per i figli presenti in famiglia. Esso viene pagato ogni mese per un massimo di 600 SEK per le famiglie con un figlio, di 900 SEK per le famiglie con due e di 1 200 SEK per le famiglie con tre o più figli. D. PROVVEDIMENTI IN CASO DI NASCITA O DI ADOZIONE DI FIGLI ð Assegno di gravidanza Una donna incinta ha diritto all’assegno di gravidanza se svolge un’attività faticosa incompatibile con il suo stato e se non è stata trasferita ad altra attività meno impegnativa. L’assegno di gravidanza viene pagato a partire dal 60ò giorno che precede la presunta data di nascita del figlio. Ha diritto all’assegno di gravidanza anche una donna impossibilitata a svolgere la propria attività normale a motivo di un divieto di svolgerla in vigore per le donne incinte e sempre che non possa essere trasferita ad altra attività. L’assegno di gravidanza viene pagato per ogni giorno cui si riferisce il divieto. L’assegno di gravidanza viene pagato fino al decimo giorno escluso precedente quello presunto del parto. Il suo importo è pari all’assegno di malattia che la donna percepirebbe in altri casi. ð Assegno parentale L’assegno parentale è quello che un genitore riceve in occasione della nascita o dell’adozione di un figlio. L’assegno parentale viene erogato in occasione della nascita di un figlio per un periodo complessivo di 450 giorni. In caso di parto plurimo l’assegno parentale viene prorogato per altri 180 giorni per ogni bambino oltre il primo. Non è necessario che l’assegno parentale venga percepito consecutivamente, bensı̀ può essere ripartito su vari periodi fino al raggiungimento dell’età di 8 anni da parte del bambino o quando quest’ultimo ha terminato il primo anno di scuola, se ciò non è ancora avvenuto. I genitori adottivi possono percepire l’assegno parentale nell’ambito di un periodo di 8 anni a partire dal giorno in cui il bambino è stato loro affidato. L’assegno parentale non viene erogato per figli adottivi che abbiano superato l’età di 10 anni. Se i genitori hanno in comune la custodia del bambino, hanno diritto ciascuno alla metà del totale dei giorni previsti per il beneficio dell’assegno parentale. Uno dei genitori può però lasciare 175 all’altro il diritto di percepire l’assegno per tutto il periodo, fatti salvi 30 giorni. Se i genitori hanno ambedue la custodia del figlio, ma uno dei due non possiede i requisiti per avere il diritto di percepire l’assegno parentale, l’altro genitore ha diritto a tutti i 450 giorni. La madre ha diritto a percepire l’assegno parentale anche prima della nascita del figlio. L’assegno può essere pagato a partire dal 60ò giorno prima della data presunta del parto. Ambedue i genitori possono ricevere l’assegno parentale per partecipare a corsi di qualificazione per genitori immediatamente prima o immediatamente dopo la nascita del bambino. Quando il bambino è nato l’assegno parentale viene pagato a quello dei genitori che si assenta dal lavoro per custodire il figlio. Tale diritto spetta però sempre alla madre fino a e compreso il 29ò giorno successivo al parto, anche se non accudisce al bambino personalmente. Il livello garantito sotto il quale l’assegno parentale non può scendere è attualmente di 60 SEK al giorno. Il cosiddetto importo minimo garantito è una prestazione il cui beneficio è basato sul criterio della residenza. L’assegno parentale viene pagato per 360 giorni in proporzione al livello di reddito dei genitori e per 90 giorni al livello minimo garantito. Per i primi 180 giorni di beneficio dell’assegno proporzionale al reddito si applicano determinate condizioni per l’ammissibilità al diritto. Il genitore interessato deve essere stato assicurato per un assegno di malattia per almeno 240 giorni prima della data presunta del parto, vale a dire deve aver percepito un reddito. In funzione dell’entità dell’assenza del genitore dal lavoro per custodire il bambino, l’assegno parentale è pagato per intero, per metà o per un quarto. Un neo papà ha inoltre diritto ad un assegno per 10 giorni per ciascun figlio in occasione della nascita o dell’adozione di un figlio. Tale assegno non può essere percepito una volta che siano passati 60 giorni a decorrere da quello in cui il bambino ha lasciato la maternità o da quello in cui i genitori adottivi hanno avuto in custodia il figlio adottato. vi sono 21 uffici centrali e circa 330 locali. Rivolgersi anzitutto all’ufficio locale del centro di residenza. Per l’indirizzo e il numero del telefono consultare l’elenco. L’istituto per la pensione dei residenti all’estero è: Stockholms läns allmänna försäkringskassa Utlandskontoret S-105 11 Stockholm Tel. (46-8) 676 10 00 Telefax (46-8) 676 19 30 Per questioni attinenti ai naviganti impiegati su navi commerciali svedesi, ma non iscritti a una cassa di assicurazione svedese, l’istituto competente è: Göteborgs allmänna försäkringskassa Sjöfartskontoret S-405 12 Göteborg Tel. (46-31) 700 50 00 Telefax (46-31) 700 52 49 L’ente assicurativo nazionale, RFV, è l’organo centrale per l’assicurazione sociale: Riksförsäkringsverket S-103 51 Stockholm Tel. (46-8) 786 90 00 Telefax (46-8) 411 27 89 ð Assicurazione contro la disoccupazione I quesiti vertenti sull’assicurazione contro la disoccupazione possono trovare una risposta anzitutto da parte delle casse di assicurazione contro la disoccupazione, dell’ufficio di collocamento o delle organizzazioni sindacali cui si appartiene. L’ente per il mercato del lavoro, AMS, è l’autorità centrale per l’assicurazione contro la disoccupazione e per il sussidio del mercato del lavoro: Arbetsmarknadsstyrelsen Försäkringsenheten S-113 99 Stockholm Tel. (46-8) 58 60 60 00 Telefax (46-8) 58 60 64 99 ð Assegni di studio 9. Altre informazioni Per i quesiti relativi agli assegni di studio destinati a studenti in età compresa fra i 16 e i 20 anni rivolgersi all’ufficio locale dell’ente centrale per i contributi di studio. In tutto vi sono 24 uffici locali; per l’indirizzo e il numero di telefono consultare l’elenco. ð L’ente centrale per i sussidi di studio, CSN, è l’organo centrale per il sistema di aiuti di studio: Assicurazioni sociali diverse dall’assicurazione contro la disoccupazione Le casse di assicurazione possono fornire altre informazioni sull’assicurazione sociale. In Svezia 176 Centrala studiestödsnämnden S-851 82 Sundsvall Tel. (46-60) 18 60 00 Telefax (46-60) 18 61 93 SVEZIA REGNO UNITO 1. Introduzione Il sistema di sicurezza sociale britannico comprende: — il regime assicurativo nazionale (National Insurance Scheme), che eroga prestazioni in denaro per malattia, disoccupazione, reversibilità, pensione ecc. I soggetti acquisiscono il diritto a tali prestazioni con la corresponsione di contributi al regime assicurativo nazionale; — il sistema sanitario nazionale (National Health Service), che eroga le cure mediche, oculistiche ed odontoiatriche di cui fruiscono di norma i residenti in Gran Bretagna e nell’Irlanda del Nord; — il regime di assegni familiari (Child Benefit Scheme), che eroga prestazioni in denaro alle famiglie con figli; — le prestazioni non contributive per alcune categorie di inabili o le persone che prestano loro assistenza. ð Contributi al regime assicurativo nazionale I contributi al regime assicurativo nazionale sono suddivisi in cinque classi. a) b) Contributi primari di classe 1 versati a partire da un reddito superiore al livello primario. Tali contributi sono calcolati in percentuale sulla retribuzione settimanale fino ad un massimale di reddito e vengono dedotti dalla retribuzione. Qualora il reddito sia inferiore al livello primario ma superiore al limite inferiore, si ritiene che il contributo sia stato versato al fine di tutelare il diritto alla prestazione. Il datore di lavoro versa contributi secondari di classe 1 qualora il reddito superi il limite secondario. I contributi del datore di lavoro non vengono dedotti dal salario ma sono di responsabilità del datore di lavoro. I lavoratori autonomi con reddito superiore a quello previsto dall’eccezione per redditi modesti sono tenuti a versare contributi di classe 2. Questi contributi vengono versati su base forfettaria o se i redditi o i guadagni imponibili superano il livello della dotazione fiscale del reddito imponibile vanno anche versati i contributi di classe 4. I contributi di classe 4 sono normalmente riscossi dal fisco e non valgono ai fini delle prestazioni previdenziali. REGNO UNITO c) I contributi di classe 3 sono volontari e valgono unicamente ai fini della pensione minima di vecchiaia e di reversibilità. Possono essere versati se il lavoratore non è tenuto al versamento di contributi di classe 1, se è stato esonerato dal pagamento dei contributi di classe 2 o se non ha maturato i contributi necessari per aver diritto alle prestazioni sopra indicate. Questi contributi vengono versati su base forfettaria. d) Per alcune categorie, marittimi e personale delle compagnie aeree, sono previste norme particolari. e) I datori di lavoro possono anche essere tenuti al pagamento dei contributi di classe 1 per la maggior parte delle prestazioni in natura, ad esempio per le auto messe a disposizione per uso privato ed il carburante per autotrazione. Ulteriori informazioni e opuscoli indicanti le aliquote contributive aggiornate possono essere richiesti agli uffici dell’amministrazione fiscale. ð Contributi accreditati In alcuni casi, possono essere accreditati all’assicurato contributi senza che questi siano stati realmente versati. Ciò avviene, ad esempio, nei periodi in cui il lavoratore si trova nell’impossibilità di lavorare a causa di malattia o disoccupazione. Tali contributi possono essere utili ai fini del conseguimento del diritto ad alcune prestazioni. La maggior parte delle prestazioni però richiede il versamento effettivo di un determinato numero di contributi. Di norma, al compimento del sedicesimo anno di età, viene rilasciato automaticamente il numero nazionale di assicurato sociale. Se al momento dell’assunzione il lavoratore non ha ancora ricevuto tale numero, deve richiederlo all’ufficio locale del Department of Social Security oppure, nell’Irlanda del Nord, presso l’ufficio locale di previdenza sociale della Social Security Agency. Gli indirizzi delle sedi periferiche di tali enti sono indicati sull’elenco telefonico o possono essere richiesti all’ufficio postale. Il datore di lavoro deve conoscere questo numero per registrare accuratamente i contributi versati dal lavoratore. Tale numero va anche indicato quando l’assicurato scrive o richiede prestazioni al Department che può cosı̀ conoscere la posizione contributiva dell’assicurato ed erogare rapidamente le prestazioni. 177 ð Prestazioni: osservazioni generali Le prestazioni in denaro erogate dal regime assicurativo nazionale dipendono dalla posizione contributiva dell’assicurato. Per acquisire il diritto alle prestazioni, l’assicurato deve aver versato un importo minimo di contributi. Per contro, il diritto all’assistenza sanitaria, comprese le cure odontoiatriche ed oculistiche, non è subordinato al pagamento dei contributi al regime assicurativo nazionale; tali prestazioni vengono erogate dal National Health Service ai residenti in Gran Bretagna e dal Health Service ai residenti nell’Irlanda del Nord. Le prestazioni in denaro per malattia, maternità o disoccupazione vengono erogate agli assicurati che soddisfano certi requisiti contributivi indicati rispettivamente in appresso alle sezioni 2B, 2C e 7. Nell’accertamento di tali requisiti vengono presi in considerazione anche i periodi contributivi maturati in altri Stati membri dell’Unione europea. Ai fini del diritto alla pensione di vecchiaia e di reversibilità, vengono totalizzati i periodi assicurativi maturati in tutti gli Stati membri nei quali l’assicurato ha lavorato. I contributi di classe 2 [cfr. paragrafo b)] possono valere ai fini delle condizioni contributive per l’erogazione delle prestazioni in denaro. È importante richiedere le prestazioni con rapidità in quanto ogni ritardo può determinarne la perdita. 2. Malattia e maternità A. PRESTAZIONI SANITARIE IN NATURA Tutti i lavoratori, le persone in cerca di lavoro o i residenti abituali nel Regno Unito hanno diritto nell’ambito del servizio sanitario nazionale (NHS) al medico di famiglia e alle cure ospedaliere gratuite per sé e per i propri familiari in funzione delle esigenze sanitarie e indipendentemente dalla posizione assicurativa. Essi devono sostenere una parte del costo delle medicine prescritte, delle prestazioni odontoiatriche e di taluni presidi (ad esempio, parrucche e supporti tessili) benché determinate persone siano esentate completamente o in parte da tali oneri. Il servizio sanitario nazionale effettua esami oculistici e contribuisce al costo degli occhiali. Queste prestazioni sono erogate soltanto a determinate persone. La maggioranza delle persone devono pagare privatamente per i servizi oculistici. Opuscoli indicanti le aliquote di partecipazione allo NHS e le persone che hanno diritto al contributo alle spese sanitarie sono disponibili presso medici di famiglia, ottici e farmacisti, uffici postali e uffici locali della sicurezza sociale. Quasi tutti i medici di base e oculisti e buona parte dei dentisti aderiscono al servizio sanitario 178 nazionale. Nomi e indirizzi dei medici di famiglia NHS, dentisti e oculisti nelle zone locali sono reperibili presso le autorità sanitarie (Health Boards in Scozia, Central Services Agency nell’Irlanda del Nord). Essi possono essere reperiti nella maggior parte di biblioteche pubbliche. È possibile conoscere il numero dell’autorità sanitaria locale (Health Board) telefonando al numero gratuito del servizio d’informazioni sanitarie 08 00 66 55 44 (08 00 22 44 88 in Scozia). Il numero di telefono della Central Services Agency è 028 90 32 44 31. A partire da 16 anni si può scegliere il medico di base. Ci si deve rivolgere al gabinetto medico e chiedere di essere inseriti nell’elenco dei suoi pazienti del servizio sanitario nazionale. Qualora si venga accettati in questo elenco il medico provvederà a fornire una tessera sanitaria recante il numero NHS. I medici possono rifiutare di registrare pazienti sui loro elenchi senza specificare i motivi. È possibile cambiare medico nel caso di cambio di indirizzo del medico o del paziente, oppure per motivi personali. Rivolgersi quindi ad un altro medico di base liberamente scelto per iscriversi nel suo elenco. Per i casi urgenti è possibile rivolgersi ad un qualsiasi altro medico convenzionato con il servizio sanitario nazionale qualora il proprio medico di base non sia disponibile. I residenti possono scegliere in qualsiasi momento un dentista o un oculista convenzionato con il servizio sanitario nazionale. Poiché i medici, i dentisti e gli oculisti convenzionati con il servizio sanitario nazionale sono liberi di curare i pazienti privatamente e richiedere loro onorari liberi, è bene assicurarsi che il medico sia disposto a prestare le cure alle condizioni previste dal servizio sanitario nazionale. I costi delle cure private non sono rimborsate dal servizio sanitario nazionale, ma sono a carico del paziente. Se è necessario un trattamento in ospedale o una visita specialistica, è il medico curante NHS a prendere i necessari accordi e il tutto senza alcun onere per il paziente. Nei casi urgenti, il malato viene ricoverato direttamente in ospedale. ð Assistenza medica in un altro Stato membro Un assicurato nel Regno Unito che abbia il proprio domicilio o residenza in un altro Stato membro ha diritto alle prestazioni sanitarie erogate dai regimi di assistenza malattia di quello Stato per sé e per la propria famiglia. In caso di soggiorno temporaneo in un altro Stato membro (vacanza, viaggio di lavoro ecc.) è necessario procurarsi l’opuscolo T 6 presso l’ufficio postale. In caso di trasferimento all’estero, occorre procurarsi l’opuscolo SA 29 presso un ufficio postale o l’ufficio locale di previdenza sociale. REGNO UNITO B. PRESTAZIONI IN DENARO DI MALATTIA ð Indennità di malattia (SSP) erogata dal datore di lavoro La maggior parte dei lavoratori dipendenti ha diritto ad una indennità per malattia (Statutory Sick Pay — SSP), che viene corrisposta dal datore di lavoro in caso di assenza per malattia per diversi giorni di seguito, a condizione che la retribuzione settimanale media sia uguale o superiore al livello minimo rispetto al quale diventano pertinenti i contributi all’assicurazione nazionale. La SSP sostituisce l’indennità di inabilità erogata dallo Stato; quest’ultima non spetta nel periodo in cui il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la SSP per un massimo di 28 settimane nel periodo di incapacità al lavoro. Il lavoratore non deve presentare una richiesta formale, ma il datore di lavoro deve aver stabilito le modalità ed i termini entro i quali deve essergli notificato lo stato di malattia e trasmessi i relativi certificati richiesti per la corresponsione della SSP. Il lavoratore deve quindi farsi parte diligente per non perdere il diritto alla SSP. Se lo stato di malattia si protrae oltre il termine del periodo previsto per la corresponsione della SSP, il lavoratore può richiedere al Department of Social Security (cfr. infra) l’indennità di inabilità erogata dallo Stato o l’indennità d’invalidità. Alcune categorie di lavoratori dipendenti, ad esempio chi ha già compiuto 65 anni, non hanno diritto alla SSP. ð Indennità di inabilità di breve durata dello Stato In caso di incapacità lavorativa dovuta a malattia o invalidità, è possibile richiedere l’indennità di inabilità di breve durata (State Short-term Incapacity Benefit) se tale stato si protrae per quattro giorni o più e non si abbia diritto alla SSP erogata dal datore di lavoro per il periodo in questione. Per i primi tre giorni di incapacità lavorativa non spetta alcuna prestazione. Ai fini del conseguimento del diritto a tale indennità valgono i seguenti requisiti: — è necessario aver versato contributi di classe 1 o 2, o di entrambe le classi, equivalenti a 25 volte l’ammontare della retribuzione minima (sezione 1) in un qualsiasi anno fiscale (a partire dall’aprile 2001 questi contributi devono essere stati versati in uno dei tre ultimi anni fiscali prima della richiesta di prestazione); ed inoltre — i contributi totali versati e accreditati, di classe 1 o 2, o di entrambe, devono essere pari a 50 volte la retribuzione minima in ciascuno dei due anni fiscali (dal 6 aprile al REGNO UNITO successivo 5 aprile) conclusi prima dell’inizio dell’anno in cui viene richiesta la prestazione (dalla prima domenica di gennaio di un anno al sabato precedente alla prima domenica di gennaio dell’anno successivo). Ad esempio, se il lavoratore richiede una prestazione nel giugno 2000, la domanda deve basarsi sui contributi versati negli anni fiscali compresi tra il 6 aprile 1997 ed il 5 aprile 1998 e tra il 6 aprile 1998 ed il 5 aprile 1999. Opuscoli informativi indicanti le percentuali attualmente in vigore sono disponibili presso le sedi periferiche degli enti previdenziali. È possibile far valere i periodi assicurativi, di residenza e di occupazione maturati in un altro Stato membro ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi richiesti. ð Maggiorazioni per familiari a carico È possibile richiedere una maggiorazione dell’indennità di inabilità di breve durata per un adulto a carico se ci sono figli a carico o se il coniuge ha più di 60 anni. Se la moglie del lavoratore vive in un altro Stato membro, alla domanda va allegato il modello E 105 rilasciato dall’ente di assicurazione malattia dello Stato in cui risiede. È possibile richiedere una maggiorazione dell’indennità di inabilità di breve durata per figli a carico dopo 28 settimane di malattia. ð Domanda di prestazioni: lavoratori dipendenti Quando il datore di lavoro non è più responsabile della corresponsione della SSP, o qualora il lavoratore non vi abbia diritto, il datore di lavoro invia al lavoratore un modulo in cui spiega perché non viene versata la SSP. Tale modulo include anche una domanda per richiedere l’indennità di inabilità. Il lavoratore deve compilarla e inviare al più presto l’intero modulo alla sede periferica dell’ente previdenziale, allegando qualsiasi certificato medico in suo possesso e successivamente inviare regolarmente altri certificati per tutto il periodo in cui lo stato di malattia non gli consente di lavorare. Le indennità di malattia verranno pagate tramite assegno giroconto o mandato di pagamento incassabile presso qualunque ufficio postale ð Domanda di prestazioni: lavoratori autonomi Il lavoratore deve compilare il modulo SC1 disponibile presso gli ambulatori medici, ospedali e uffici degli enti previdenziali. In Gran Bretagna, questo modulo deve essere spedito al più presto alla sede periferica dell’ente previdenziale competente oppure, nell’Irlanda del Nord, alla Social 179 Security Agency, Incapacity Benefits, Castle Court, Royal Avenue, Belfast BT1 1SD. Se lo stato di malattia si protrae per più di sette giorni, il lavoratore deve farsi rilasciare una dichiarazione dal medico curante o dall’ospedale presso cui è in cura ed inviarla all’indirizzo a cui ha spedito il modello SC1. Il medico indicherà sul certificato il periodo per cui a suo avviso il lavoratore dovrà astenersi dal lavoro. ð Erogazione dell’indennità di inabilità in altri Stati membri Il lavoratore può ricevere le indennità di inabilità erogate nel Regno Unito in un altro Stato membro se è affiliato al regime assicurativo britannico e nel caso si ammali in un altro Stato membro o percepisca già l’indennità di malattia prima di lasciare il Regno Unito e abbia il benestare del Department of Social Security o del Department for Social Development perché continui l’erogazione dell’indennità. Se il lavoratore si ammala in un altro Stato membro e non ha diritto alla SSP da parte del datore di lavoro, deve richiedere entro tre giorni in quello Stato l’indennità di malattia all’ente che copre il rischio malattia. Egli deve allegare alla richiesta un certificato medico e sottoporsi a tutte le procedure di controllo richieste dall’ente in questione. Se il lavoratore percepisce l’indennità di inabilità nel Regno Unito e intende recarsi in un altro Stato membro, deve chiedere informazioni all’ente che eroga tale indennità con notevole anticipo rispetto alla data di partenza. ð Indennità di maternità (SMP) La maggior parte delle donne durante la gravidanza percepisce la Statutory Maternity Pay (SMP) a carico del datore di lavoro, che spetta per 18 settimane al massimo a partire dall’undicesima settimana anteriore alla data presunta del parto (Expected Week of Confinement — EWC). È possibile scegliere quando smettere di lavorare, ma l’erogazione della SMP deve iniziare al più tardi nella settimana del parto. Per acquisire il diritto a tale SMP, è necessario aver lavorato per uno stesso datore di lavoro per un periodo di 26 settimane che si concluda 15 settimane prima della data presunta del parto (settimana limite). Inoltre, la retribuzione percepita nelle ultime 8 settimane di tale periodo deve essere almeno pari alla retribuzione minima per il versamento dei contributi al regime assicurativo nazionale. La SMP percepita per le prime 6 settimane di assenza per maternità è pari al 90 % della retribuzione settimanale media. Dopo tale perio- 180 do, la SMP viene calcolata in base ad un tasso fisso. Per percepire la SMP, è necessario comunicare al datore di lavoro la propria intenzione di astenersi dal lavoro a causa della gravidanza con almeno tre settimane di anticipo. Il datore di lavoro in genere stabilisce la procedura per la notifica. Bisogna poi far pervenire al datore di lavoro il certificato di maternità non appena viene rilasciato dal medico o dall’ostetrica. Generalmente la SMP viene corrisposta dal datore di lavoro lo stesso giorno della normale retribuzione. Se la lavoratrice non ha diritto alla SMP, può ricevere l’assegno di maternità. ð Assegno di maternità (MA) L’assegno di maternità (Maternity Allowance) viene concesso alle lavoratrici che non percepiscono la SMP e spetta per un periodo massimo di 18 settimane ed ha inizio non prima di 11 settimane che precedono la settimana presunta del parto. Se in tale periodo la donna continua a lavorare, la corresponsione dell’assegno di maternità può iniziare più tardi. Il diritto all’indennità di maternità matura dopo almeno 26 settimane di lavoro subordinato o autonomo, comprese in un periodo di 66 settimane (periodo test) che si conclude la settimana prima della settimana presunta del parto e ammonta in media almeno a 30 GBP alla settimana. È necessario compilare il modulo MA1 ed inviarlo alla sede periferica dell’ente previdenziale entro la 14a settimana prima del parto. Tale modulo può essere reperito presso la sede periferica dell’ente previdenziale o la clinica pediatrica o ostetrica. Bisogna inviare inoltre la busta paga e il certificato di maternità che viene rilasciato dal medico o dall’ostetrica. Qualora la retribuzione settimanale media sia almeno pari al limite minimo di reddito (LEL), che si applica all’inizio del periodo test, la lavoratrice beneficerà del tasso standard di assegno di maternità. Qualora essa guadagni in media almeno 30 GBP alla settimana ma meno del LEL, essa riceverà il 90 % della retribuzione media settimanale, ma non potrà ricevere più del tasso standard. 3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali Le prestazioni per infortuni sul lavoro sono erogate quando un lavoratore diventa inabile a causa di un infortunio sul lavoro oppure se il lavoratore contrae una delle malattie professionali contemplate dalla legge. Il diritto alla prestazione non dipende dall’ammontare dei contributi assicurativi versati, ma è subordinato unicamente alla REGNO UNITO prestazione di un’attività lavorativa alle dipendenze altrui. Essa può essere erogata indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia inabile al lavoro a seguito dell’infortunio o della malattia. ð Indennità di inabilità L’indennità di inabilità al lavoro viene erogata nel caso l’incapacità permanga dopo 15 settimane dalla data in cui si è verificato l’infortunio sul lavoro o si è manifestata la malattia professionale. L’ammontare dipende dal grado di incapacità valutato in percentuale. L’indennità viene corrisposta ad integrazione delle prestazioni di malattia o di invalidità. Le aliquote in base alle quali vengono calcolate le indennità sono riportate negli opuscoli disponibili presso le sedi periferiche degli enti previdenziali. L’indennità può essere maggiorata di un: — assegno per assistenza continua se il lavoratore necessita di assistenza continua e riceve un’indennità per invalidità pari al 100 %; — assegno per invalidità particolarmente grave che viene erogato se il lavoratore percepisce l’assegno per assistenza continua calcolato in base alle due aliquote più alte e nel caso tale assistenza debba essere permanente. È prevista inoltre un’indennità compensativa per la riduzione dei redditi da lavoro nel caso l’infortunio o la malattia si siano verificati anteriormente all’1 ottobre 1990 e il lavoratore non possa svolgere la propria attività lavorativa normale o una equivalente a causa della minorazione. In Gran Bretagna, le indennità vanno richieste alle sedi periferiche degli enti previdenziali non appena si manifestano i primi segni d’inabilità. Nell’Irlanda del Nord, le domande vanno presentate a Industrial Injuries Branch of the Social Security Agency, Castle Court, Royal Avenue, Belfast BT1 1SD. L’indennità di inabilità è di norma corrisposta se l’inabilità è valutata al 14 % o più per tutti gli infortuni e la maggior parte delle malattie riconosciute. Per le malattie respiratorie, pneumoconiosi, bissinosi e mesotelioma diffuso l’indennità può essere corrisposta a fronte di un’inabilità di almeno l’1 %. L’indennità è versata direttamente sul conto bancario ogni 4 settimane o tramite un mandato di pagamento settimanale. Il mandato può essere incassato presso un ufficio postale. L’indennità di inabilità e i due assegni integrativi possono essere corrisposti anche se il titolare si reca in un altro Stato membro. In questo caso è opportuno rivolgersi all’ufficio che eroga l’indennità o l’assegno con notevole anticipo, in modo che sia possibile avviare le procedure per il pagamento in un altro Stato membro. REGNO UNITO Esistono speciali norme per l’erogazione delle indennità nei casi in cui la malattia professionale sia stata contratta a causa di un lavoro svolto in più di uno Stato membro e si sia aggravata in conseguenza di ciò. Se il lavoratore ritiene che tali norme si possano applicare al suo caso può rivolgersi all’ufficio competente indicato alla sezione 11. 4. Invalidità ð Indennità di inabilità di lunga durata L’indennità di inabilità di lunga durata (Long-term Incapacity Benefit) sostituisce l’indennità di inabilità di breve durata dopo 364 giorni di inabilità al lavoro (compresi i giorni di indennità di malattia con diritto implicito all’indennità di inabilità di breve durata) se l’inabilità al lavoro si prolunga. Tale indennità non è più erogata una volta raggiunta l’età pensionabile. Una maggiorazione dell’indennità è prevista in funzione dell’età del beneficiario il giorno di inizio dell’inabilità. Vi sono due aliquote, di cui una, più bassa, si applica se l’inabilità è iniziata prima dell’età di 45 anni e l’altra, più elevata, se l’inabilità è iniziata prima dell’età di 35 anni. Se il lavoratore è stato assicurato per qualche periodo in Austria, Danimarca, Finlandia, Francia (come minatore o lavoratore autonomo ma non come lavoratore agricolo), Germania, Grecia (escluso il regime assicurativo agricolo), Islanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Portogallo, Svezia, oppure se percepisce l’indennità di malattia o la pensione di invalidità da uno di questi paesi, può aver diritto contemporaneamente alle prestazioni di invalidità previste in questo Stato e all’indennità di inabilità di lunga durata nel Regno Unito. In tale caso, è necessario informare il Pensions and Overseas Benefits Directorate (l’indirizzo è riportato alla sezione 11). L’importo che verrà corrisposto viene calcolato secondo le modalità illustrate nelle norme comunitarie. Se il lavoratore è stato assicurato in precedenza soltanto in Belgio e/o in Francia (da un regime diverso da quello sopraindicato), e/o dal regime assicurativo degli agricoltori in Grecia, e/o in Irlanda, e/o nei Paesi Bassi e/o in Spagna, ha generalmente diritto a percepire l’indennità di inabilità di lunga durata soltanto nel Regno Unito (a patto che sia stato assicurato ivi da ultimo). Se il lavoratore percepisce l’indennità di inabilità di lunga durata soltanto nel Regno Unito, è prevista una maggiorazione per coniuge a carico o per chi si prende cura della casa. Tale maggiorazione può valere anche per i figli, a condizione che il genitore abbia diritto all’assegno per figlio a carico nel Regno Unito (sezione 8). Se il lavoratore percepisce però una pensione di 181 invalidità di un altro Stato membro, sono previste norme speciali. Per maggiori informazioni su tali norme, è opportuno rivolgersi agli indirizzi riportati alla sezione 11. Il diritto all’indennità di inabilità di lunga durata viene acquisito automaticamente (non è necessaria alcuna domanda) nel caso sia stata già precedentemente erogata l’indennità di inabilità di breve durata per 364 giorni. È necessario però continuare ad inviare all’ente i certificati medici. L’indennità di inabilità di lunga durata viene versata mediante assegno in giroconto o mandati di pagamento incassabili presso qualunque ufficio postale. ð Assegno per invalidità grave (SDA) Le condizioni richieste per beneficiare dell’assegno per invalidità grave (Severe Disablement Allowance — SDA) valgono sia per gli uomini che per le donne. Chiunque abbia un’età compresa tra 16 ed 65 anni e non soddisfi ai requisiti contributivi stabiliti per l’indennità di inabilità può avere diritto all’SDA. Il periodo di incapacità lavorativa deve essere di 28 settimane consecutive (domeniche incluse) e, se l’invalidità si è prodotta dopo il compimento del 20mo anno, la percentuale di invalidità riconosciuta deve essere almeno dell’80 % per 28 settimane. È richiesto inoltre un periodo di residenza nel Regno Unito di almeno 26 settimane nelle 52 precedenti la domanda, benché i periodi trascorsi in un altro Stato membro possano essere utili ai fini di quest’ultimo requisito. In alcuni casi il SDA può essere corrisposto anche dopo il compimento dei 65 anni di età. Sono previste maggiorazioni per anzianità e per familiari a carico. Ulteriori informazioni si trovano nell’opuscolo NI 252, disponibile presso gli uffici della previdenza sociale; oppure ci si può rivolgere al Pensions and Overseas Benefits Directorate (indirizzo riportato nella sezione 11). Lo SDA sarà abolito ai fini di nuove domande a partire da aprile 2001. A partire da questa data le persone che chiedono la prestazione prima dell’età di 20 anni, o di 25 anni se seguono corsi di istruzione o di formazione iniziati immediatamente prima dell’età di 20 anni, hanno diritto di beneficiare dell’indennità di inabilità (IB) anche se non soddisfano alle condizioni contributive. In caso di soggiorno o trasferimento permanente in un altro Stato membro, è necessario rivolgersi all’ufficio che corrisponde l’assegno per grave invalidità. ð Credito di imposta per ridotta capacità lavorativa I soggetti di età superiore ai 16 anni che lavorano per più di 16 ore alla settimana e che sono affetti 182 da una malattia, o presentino una menomazione che li ostacola nell’ottenimento di un posto di lavoro, possono beneficiare di un credito di imposta per ridotta capacità lavorativa (Disabled Person’s Tax Credit). Si tratta di un contributo esentasse commisurato al reddito per la cui perequazione non sono previsti requisiti contributivi ma soltanto la residenza abituale e la presenza nel Regno Unito al momento della presentazione della domanda. Presso le sedi dell’ente previdenziale e degli uffici postali sono disponibili opuscoli informativi al riguardo. Il contributo viene corrisposto di norma tramite il salario. ð Vitalizio di inabilità Un soggetto affetto da malattia o menomazione tali da rendere necessaria l’assistenza alla sua persona o per la deambulazione ha diritto ad un vitalizio di inabilità (Disability Living Allowance) che è cumulabile con altre prestazioni. Non sono previsti requisiti contributivi. Per averne diritto, il soggetto deve necessitare di tale assistenza e richiederla prima del 65mo anno di età. L’erogazione è condizionata alla presenza ed alla residenza nel Regno Unito. Presso gli uffici dell’ente previdenziale sono disponibili opuscoli informativi al riguardo. Il vitalizio viene corrisposto ogni 4 settimane con ordini di pagamento incassabili presso gli uffici postali o con versamento diretto su conto bancario o presso enti di credito immobiliare. ð Assegno d’accompagnamento Se il soggetto ha più di 65 anni e necessita di assistenza personale a causa di una malattia o di una menomazione può aver diritto all’assegno d’accompagnamento (Attendance Allowance) spettante alle persone che abbiano bisogno di assistenza e cure fisiche durante il giorno, la notte o 24 ore su 24. Questo assegno è cumulabile con altre prestazioni e la sua erogazione è condizionata alla presenza ed alla residenza nel Regno Unito. Presso gli uffici dell’ente previdenziale sono disponibili opuscoli informativi. L’assegno di accompagnamento è versato con cadenza settimanale, mediante un libretto di assegni incassabili presso gli uffici postali o con bonifico bancario. ð Assegno per assistenza ad un invalido L’assegno per l’assistenza ad un invalido (Invalid Care Allowance) è corrisposto ad una persona che dedichi almeno 35 ore alla settimana all’assistenza di una persona gravemente invalida che percepisce il vitalizio di inabilità (aliquota media o massima) oppure l’assegno per assistenza continua. Non sono previsti requisiti contributivi. REGNO UNITO L’erogazione è condizionata alla presenza ed alla residenza nel Regno Unito. Presso gli uffici dell’ente previdenziale sono disponibili opuscoli informativi che forniscono maggiori dettagli. 5. Pensione di anzianità È possibile richiedere la pensione di anzianità erogata dallo Stato (State Retirement Pension) al raggiungimento dell’età pensionabile legale (attualmente 65 anni per gli uomini e 60 per le donne), indipendentemente dall’interruzione o meno dell’attività lavorativa. Se il lavoratore decide di richiedere la pensione dopo aver superato l’età pensionabile potrà percepire una pensione di vecchiaia maggiorata. Il diritto alla pensione minima di anzianità è subordinato al soddisfacimento di due requisiti contributivi: — — per percepire una qualsiasi pensione, è necessario aver effettivamente versato 50 contributi calcolati in base ad una aliquota fissa di qualsiasi classe in un qualsiasi periodo anteriore al 6 aprile 1975, oppure aver versato contributi di classe 1, 2 o 3 in ogni anno fiscale dal 6 aprile 1975 da cui risulta un fattore di reddito non inferiore al fattore di reddito qualificante per l’anno in parola (sezione 1); per percepire una pensione calcolata in base all’aliquota ordinaria, è necessario far valere un numero totale di contributi versati o accreditati corrispondente a detto requisito per ciascuno degli anni di vita lavorativa necessari. Se il numero di anni in cui sono stati versati o accreditati contributi è inferiore al numero di anni richiesti per una pensione calcolata in base all’aliquota ordinaria, il lavoratore ha diritto ad una pensione calcolata in base ad una aliquota ridotta in proporzione. Il lavoratore ha diritto ad una pensione supplementare commisurata alla retribuzione se ha versato i contributi di classe 1 in un qualsiasi anno fiscale successivo all’aprile 1978 su una retribuzione pari a più di 52 volte la retribuzione settimanale minima. L’ammontare di tale pensione dipenderà dal numero di anni successivi all’aprile 1978 nei quali il lavoratore ha versato i contributi di classe 1 e dalla retribuzione totale percepita in quegli anni. Opuscoli disponibili presso gli uffici postali forniscono chiarimenti relativi ai vari elementi della pensione di anzianità e al loro computo e indicano le aliquote attualmente in vigore. REGNO UNITO ð Pensioni per donne coniugate, vedove o divorziate Una donna coniugata può aver diritto ad una pensione se ha versato contributi calcolati in base all’aliquota piena, per cui le spetta una pensione minima come agli uomini o alle donne non coniugate. In alcuni casi, può ricevere anche una pensione minima grazie ai contributi versati dal marito. Generalmente la donna può optare per il trattamento più favorevole. Se il matrimonio ha avuto fine a causa del decesso del coniuge, divorzio o annullamento prima del raggiungimento dell’età pensionabile, i contributi versati dal defunto o ex coniuge possono essere utilizzati per acquisire il diritto ad una pensione minima. Opuscoli esplicativi sono disponibili presso gli uffici postali. ð Assicurazione in più di uno Stato membro Se il lavoratore è stato assicurato in più Stati membri, ha diritto ad una pensione in ciascuno degli Stati in cui è stato assicurato. Le norme comunitarie in materia sono applicabili. ð Maggiorazioni per familiari a carico Se il lavoratore percepisce una pensione soltanto nel Regno Unito, il suo ammontare può essere maggiorato in presenza di familiari a carico, cosı̀ come avviene per l’assegno di invalidità (sezione 4). Per ulteriori informazioni, rivolgersi alle sedi periferiche dell’ente previdenziale. Se però il lavoratore percepisce una pensione anche in un altro Stato membro, allora sono previste norme speciali. Informazioni al riguardo possono essere richieste agli indirizzi indicati alla sezione 11. ð Procedura Il lavoratore viene invitato a presentare domanda di pensione 4 mesi prima del raggiungimento dell’età pensionabile (65 per gli uomini e 60 per le donne). Tale domanda può essere utilizzata anche per richiedere le pensioni maturate in altri Stati membri. Se il lavoratore non vive nel Regno Unito, la domanda va presentata all’ente pensionistico dello Stato membro in cui vive. La pensione di anzianità viene corrisposta settimanalmente, in via anticipata, mediante blocchetti di mandati di pagamento incassabili presso l’ufficio postale. In alternativa, è possibile richiedere l’accredito diretto sul proprio conto bancario ogni trimestre o ogni mese. Se il lavoratore si trova in un altro Stato membro, le mensilità arretrate della pensione di vecchiaia erogata nel Regno Unito vengono corrisposte trimestralmente o 183 mensilmente con mandati di pagamento incassabili tramite banca. ð Persone di 80 anni e oltre Dagli 80 anni in poi insieme alla pensione di vecchiaia spetta un assegno supplementare per età avanzata. Chi ha 80 anni e oltre e non possiede i requisiti per percepire la pensione di anzianità o li possiede soltanto per una pensione molto ridotta, può richiedere un pensione di vecchiaia non contributiva soggetta a determinate condizioni di residenza. Opuscoli che forniscono chiarimenti in merito a tali condizioni sono disponibili presso gli uffici dell’ente previdenziale. 6. Pensioni ai superstiti ð Trattamenti di reversibilità L’attuale regime dei trattamenti di reversibilità è stato introdotto l’11 aprile 1988. Alle donne rimaste vedove a partire da tale data vengono erogate le seguenti prestazioni: — contributo alla vedova (Widow’s Payment — WPT). Si tratta di una somma forfettaria esentasse versata immediatamente alle vedove di età inferiore ai 60 anni o il cui ultimo coniuge defunto non aveva diritto ad una pensione minima di anzianità erogata dallo Stato; — assegno per madre vedova (Widowed Mother’s Allowance — WMA). Viene corrisposto dopo il decesso del coniuge, se la vedova ha un figlio oppure se è in attesa di un figlio dell’ultimo coniuge defunto. È prevista inoltre una maggiorazione per ciascun figlio a carico. Se tuttavia l’ultimo coniuge era anche assicurato in un altro Stato membro, trovano applicazione altre norme. Informazioni al riguardo possono essere ottenute presso gli indirizzi di cui alla sezione 11; — pensione di reversibilità (Widow’s Pension — WP). Viene corrisposta dopo il decesso del coniuge, se la donna ha 55 anni o più e non ha figli a carico, oppure se ha raggiunto i 55 anni quando non le viene più corrisposto l’assegno per madre vedova; — pensione di reversibilità ridotta in base all’età [Widow’s Pension (Age Related) — WP(AR)]. Si tratta di una estensione della pensione di reversibilità per le donne rimaste vedove tra i 45 ed i 55 anni. L’ammontare di tale pensione dipende dall’età della donna al momento del decesso del coniuge e dalla cessata erogazione dell’assegno per madre vedova. L’aliquota piena viene ridotta del 7 % per ogni anno che manca ai 55 anni quando scatta il diritto alla prestazione. Ad esempio: nel caso di una vedova di 53 anni, l’aliquota piena viene ridotta del 14 %; 184 — pensione integrativa. Si tratta di un’indennità acquisita grazie ai contributi effettivi dell’ultimo coniuge defunto e calcolata in funzione del reddito della beneficiaria. Può essere cumulata con WMA e WP nonché WP(AR), ma in tale caso viene ridotta del 7 % all’anno in base agli stessi criteri utilizzati per la WP(AR). Il suo ammontare è calcolato con le stesse modalità della pensione integrativa erogata insieme alla pensione di anzianità (sezione 5). Tali prestazioni vengono erogate a condizione che i contributi versati dall’ultimo coniuge defunto soddisfino ai requisiti richiesti. Per quanto riguarda il contributo alle vedove, l’ultimo coniuge defunto deve aver effettivamente versato 25 contributi di una classe qualsiasi in un periodo anteriore al 6 aprile 1975, oppure i contributi di classe 1, 2 o 3 in un qualsiasi anno fiscale anteriore al 6 aprile 1975, da cui risulti un fattore di reddito non inferiore a 25 volte il limite minimo di retribuzione settimanale per l’anno in parola. Per quanto riguarda l’assegno per madre vedova e la pensione di reversibilità, i requisiti contributivi richiesti sono simili a quelli descritti alla sezione 5 per la pensione di anzianità, salvo per il fatto che tali requisiti vanno applicati ai contributi versati dall’ultimo coniuge defunto. Se l’ultimo coniuge defunto era assicurato anche in un altro Stato membro, l’ammontare delle pensioni erogate dal Regno Unito o dall’altro Stato membro vengono calcolate in base alle norme comunitarie. ð Procedura La vedova può richiedere i trattamenti di reversibilità compilando il retro del certificato di morte rilasciato dal Registrar of Births, Marriages and Deaths e consegnandolo o inviandolo all’ufficio periferico dell’ente previdenziale. L’ufficio le fornisce poi un modello da compilare e rispedire al più presto. Questa domanda può essere utilizzata anche per le pensioni che spettano eventualmente in altri Stati membri. Se la vedova non vive nel Regno unito, la domanda va presentata all’ente pensionistico dello Stato membro in cui vive. I trattamenti di reversibilità vengono corrisposti secondo le stesse modalità delle pensioni di vecchiaia (sezione 5). ð Prestazioni in caso di lutto La prestazione alle vedove sarà sostituita nell’aprile 2001 da prestazioni in caso di lutto di cui potranno beneficiare sia gli uomini che le donne. Le modifiche sono le seguenti: — corresponsione di un importo forfettario (Bereavement Payment) di 2 000 GBP imme- REGNO UNITO diatamente ai vedovi e alle vedove in caso di lutto; — corresponsione di una indennità al coniuge superstite (equivalente alla WMA ma anche erogabile a padri vedovi) fintanto che il figlio più giovane della famiglia cessi di seguire una istruzione superiore a tempo pieno; — corresponsione di un assegno in caso di lutto ai vedovi e alle vedove di età superiore a 45 anni con nessun figlio a carico per un periodo fino a 12 mesi. Le modifiche non riguardano le attuali vedove che continuano a percepire le prestazioni attuali fintanto che soddisfano alle vigenti condizioni per ottenerle. ð Prestazioni per gli orfani Chiunque abbia diritto all’assegno per figlio a carico per aver accolto nella propria famiglia un giovane che ha perduto entrambi i genitori può percepire l’indennità di custodia (Guardian’s Allowance). In casi eccezionali, tale indennità può essere corrisposta anche se un genitore è ancora in vita. Per percepire l’indennità non è necessario essere il tutore nominato per legge. Presso gli uffici locali di previdenza sociale è disponibile l’opuscolo N1 14 che riguarda tale indennità e fornisce maggiori dettagli in merito. Nel caso in cui la pensione agli orfani venga erogata da un altro Stato membro sono previste norme speciali. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Department of Health and Social Services, Child Benefit Center (sezione 11) e in Irlanda del Nord al Department for Social Development, Child Benefit Office, Commonwealth House, Castle Street, Belfast BT1 1DX. 7. Indennità di disoccupazione L’indennità di disoccupazione su base contributiva viene corrisposta fino a 26 settimane alle persone disoccupate, capaci e disponibili al lavoro e che cercano attivamente un lavoro. Viene inoltre richiesto di firmare un accordo di ricerca di lavoro che indica i passi da fare per trovare lavoro. Condizione per la prestazione sono unicamente i contributi dell’assicurazione nazionale versati dai lavoratori. I contributi versati da lavoratori autonomi non contano. Un opuscolo indicante i tassi attuali delle prestazioni è disponibile presso gli uffici della sicurezza sociale o presso gli uffici di collocamento. ð Requisiti Per percepire l’indennità di disoccupazione su base contributiva è necessario soddisfare a due requisiti. REGNO UNITO — — Innanzitutto è necessario aver versato i contributi di classe 1 sulle retribuzioni pari ad almeno 25 volte il livello minimo di retribuzione in uno dei due anni fiscali di riferimento. I contributi accreditati non vengono presi in considerazione in tale computo. In secondo luogo, è necessario far valere contributi effettivi o accreditati di classe 1 sulle retribuzioni pari ad almeno 50 volte il livello di retribuzione minimo nel biennio di riferimento. I contributi accreditati vengono presi in considerazione in tale computo. L’anno fiscale va dal 6 aprile al 5 aprile. I due anni fiscali pertinenti sono i due anni che terminano nell’anno precedente l’anno della prestazione (che inizia la prima domenica di gennaio) in cui la domanda viene presentata. L’indennità di disoccupazione viene di norma corrisposta per i primi tre giorni di disoccupazione e non verrà erogata qualora il lavoratore lavori più di 16 ore alla settimana. Qualora il lavoratore diventi o resti disoccupato senza buoni motivi, ad esempio se lascia il lavoro volontariamente, esso può essere penalizzato e non percepire l’indennità fino a 26 settimane. L’indennità di disoccupazione su base contributiva è una prestazione personale. Nessun importo integrativo viene corrisposto per partner o figlio a carico. Essa viene erogata a prescindere dal patrimonio e dal reddito, benché possa essere ridotta in caso di redditi da lavoro part-time. La prestazione può essere inoltre ridotta qualora si percepisca una rendita personale o da lavoro. Il requisito di contribuzione può essere soddisfatto anche facendo valere i periodi assicurativi o di occupazione completati in base al regime assicurativo della disoccupazione di un altro Stato membro, a condizione che il lavoratore sia stato assicurato presso il regime del Regno Unito (generalmente il lavoratore deve aver lavorato alle dipendenze altrui e deve aver versato i contributi di classe 1, cfr. sezione 1) dopo il suo arrivo o ritorno nel Regno Unito. Per il computo di tali periodi di assicurazione o occupazione, l’assicurato deve allegare alla domanda il modello E 301. Se non ha ricevuto questo modello prima di rientrare nel Regno Unito, l’ufficio al quale viene inoltrata la domanda lo richiederà per suo conto. ð Procedura Il disoccupato deve immediatamente richiedere l’indennità all’ufficio locale competente in Gran Bretagna (Employment Service Jobcentre) oppure, nell’Irlanda del Nord, all’ufficio locale dell’ente di previdenza sociale. Gli indirizzi di questi uffici sono disponibili presso gli uffici postali. Durante il periodo di disoccupazione, l’interessato deve conformarsi alle istruzioni per presentarsi agli 185 uffici. L’indennità viene corrisposta in genere ogni due settimane con assegno del sistema giroconto incassabile presso gli uffici postali o direttamente sul conto bancario. Chi percepisce l’indennità di disoccupazione su base contributiva erogata dal Regno Unito e desidera recarsi in un altro Stato membro per cercare un lavoro troverà informazioni nella normativa comunitaria e nell’opuscolo JSAL 22 sui diritti e sulle modalità per percepire l’indennità in tale Stato. È opportuno notificare quanto prima la data della partenza dal Regno Unito all’ufficio che eroga l’indennità. 8. Assegni familiari L’indennità per figlio a carico (Child Benefit) viene erogata a chi ha la responsabilità di uno o più figli di età inferiore a 16 anni o fino a 19 nel caso il figlio frequenti una scuola a tempo pieno (ma non un corso universitario o superiore). Non sono previsti requisiti di contribuzione, ma generalmente vengono applicate le seguenti condizioni: al momento della domanda, il richiedente (marito o moglie) ed il figlio devono risiedere nel Regno Unito ed esservi rimasti per 182 giorni nelle ultime 52 settimane. Se però il richiedente o il coniuge inizia a lavorare alle dipendenze altrui nel Regno Unito ed egli o un familiare è cittadino di un altro Stato membro, può aver diritto a tale indennità immediatamente. mente alla moglie con un mandato di pagamento riscuotibile in banca. ð Credito d’imposta per famiglie che lavorano Si tratta di una prestazione in denaro settimanale esentasse corrisposta per i figli a carico nel caso in cui entrambi i genitori lavorino 16 ore alla settimana o più. Tale prestazione può essere richiesta sia per lavoratori subordinati che per lavoratori autonomi. Non sono richiesti requisiti contributivi ma il lavoratore ed il suo partner, qualora esista, non possono disporre insieme di liquidità superiore a 8 000 GBP. È necessario inoltre soddisfare a requisiti di residenze e presenze nel Regno Unito. Sono previste speciali norme nel caso uno dei due genitori lavori in un altro Stato membro dell’Unione europea. Opuscoli con maggiori informazioni sono disponibili presso gli uffici di informazione del fisco, uffici della sicurezza sociale e uffici postali. Questa prestazione viene versata di norma insieme al salario, ma qualora la domanda sia presentata dal partner che non lavora essa può essere erogata tramite mandato di pagamento incassabile presso l’ufficio postale o tramite pagamento diretto ad una banca o istituto di credito. 9. Ricorsi Sono previste speciali norme per chi percepisce assegni familiari o prestazioni analoghe in un altro Stato membro. Per maggiori informazioni, rivolgersi al Child Benefit Centre (sezione 11 per l’indirizzo). L’erogazione di prestazioni economiche viene decisa da un funzionario (Decision Maker). La decisione viene comunicata all’interessato unitamente alla procedura di ricorso. Ciò comporta il diritto di adire un tribunale indipendente. L’indennità per figlio a carico è compatibile con le maggiorazioni previste o altre prestazioni erogate per i familiari a carico. Le decisioni relative ad ogni questione riguardante i contributi vengono prese dall’amministrazione fiscale. È previsto il diritto di ricorso contro una decisione presso il commissario per i ricorsi fiscali (Tax Appeal Commissioner). Le domande in Gran Bretagna vanno presentate al Child Benefit Centre (sezione 11) e nell’Irlanda del Nord al Department for Social Development, Child Benefit Office, Commonwealth House, Castle Street, Belfast BT1 1DX, allegando se possibile i certificati di nascita dei figli. I moduli per la domanda possono essere richiesti agli uffici locali degli enti previdenziali. Se i figli vivono in un altro Stato membro, è necessario presentare anche il formulario E 401 che può essere rilasciato in quello Stato membro. Nel caso il genitore non ne sia in possesso, l’ufficio competente in Gran Bretagna può richiederlo per lui. L’assegno viene accreditato sul conto in banca oppure corrisposto mediante un blocchetto di mandati di pagamento incassabili presso l’ufficio postale. Se il coniuge ed i figli vivono in un altro Stato membro, il versamento può anche essere effettuato mensilmente direttamente sul conto bancario nell’altro Stato membro o diretta- 186 Sono previste apposite procedure legali per indagare sui reclami contro medici, dentisti, ottici e farmacisti. Per presentare un reclamo, bisogna rivolgersi all’autorità locale per l’assistenza sanitaria alle famiglie. L’indirizzo e il numero di telefono sono indicati sull’elenco telefonico. I reclami contro le autorità competenti del servizio sanitario vengono esaminati da un Health Service Commissioner in Gran Bretagna e da un Commissioner for Complaints nell’Irlanda del Nord. 10. Gibilterra Il sistema di previdenza sociale ed assistenza sanitaria di Gibilterra è organizzato in maniera diversa rispetto a quello del Regno Unito. Per informazioni supplementari sul regime previdenziale a Gibilterra, contattare il Department of REGNO UNITO Social Security, 14 governor’s Parade, Gibilterra. Per informazioni sull’assistenza sanitaria, contattare Gibraltar Health Authority, 17 Johnstone’s Passage, Gibilterra. 11. Altre informazioni Per maggiori informazioni sui requisiti e su ciascuna prestazione economica erogata nel Regno Unito è possibile rivolgersi agli uffici locali di previdenza sociale. Gli indirizzi dell’ufficio più vicino possono essere forniti dagli uffici postali. Per quanto riguarda le informazioni relative alla corresponsione delle indennità e alle pensioni maturate grazie ai periodi di assicurazione completati in uno o più Stati membri, rivolgersi ai seguenti indirizzi: — Gran Bretagna (cioè Inghilterra, Scozia e Galles) Department of Social Security Benefits Agency Pensions and Overseas Benefits Directorate Newcastle upon Tyne NE98 1YX United Kingdom Tel. (44-191) 225 71 80 REGNO UNITO — Department of Social Security Benefits Agency Child Benefits Centre Washington, Tyne and Wear NE88 I AA United Kingdom Tel. (44-870) 010 05 47 Irlanda del Nord Department for Social Development Overseas Benefits Unit Block 2 Castle Buildings Belfast BT4 3SP United Kingdom Tel. (44-28) 90 52 21 17 Inoltre, informazioni supplementari sull’assistenza sanitaria in Gran Bretagna e su come beneficiare delle prestazioni erogate possono essere richieste alla Health Authority (Health Board in Scozia). Per conoscere il numero telefonico della Health Authority locale (Health Board in Scozia) telefonare gratuitamente allo Health Information Service: 08 00 66 55 44 (08 00 22 44 88 in Scozia). Infine, le informazioni sul servizio sanitario nell’Irlanda del Nord possono essere richieste alla Central Services Agency, 25 Adelaide Street, Belfast BT2 8FH, tel. (44-28) 905 32 44 31. 187 ISLANDA 1. Introduzione Il sistema previdenziale islandese è basato essenzialmente sul requisito della residenza e comprende: — assicurazione malattia (sezione 2); — assicurazione maternità/paternità (sezione 3); — assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (sezione 4); — pensioni di invalidità (sezione 5); — indennità di invalidità (sezione 6); — pensioni di vecchiaia (sezione 7); — assegno in caso di morte e pensioni agli orfani (sezione 8); — assicurazione contro la disoccupazione (sezione 9); — assegni familiari (sezione 10). L’Istituto statale di previdenza sociale (SSI), gestisce l’assicurazione pensionistica, l’assicurazione malattia e l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in applicazione della legge sulla sicurezza sociale, mentre il ministero della Sanità e della previdenza sociale esercita il controllo su tutte le attività dell’SSI. L’assicurazione maternità/paternità è gestita su base giornaliera in applicazione della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione, sotto la supervisione generale del ministero degli Affari sociali. L’SSI ha sede a Reykjavik. Altri uffici sono localizzati in diverse parti del paese. La direzione del Lavoro gestisce l’assicurazione contro la disoccupazione conformemente alla legge sull’assicurazione contro la disoccupazione sotto la supervisione generale del ministero degli Affari sociali. Ogni sede amministrativa dispone di una commissione competente in materia di indennità. I regimi pensionistici complementari sono obbligatori e sono gestiti prevalentemente da vari fondi privati, che sono amministrati congiuntamente dalle parti sociali. Le attività di tali casse sono disciplinate dalla legge sul regime previdenziale obbligatorio e sulle attività dei fondi di pensione o sono state approvate dal ministero delle Finanze che è responsabile anche della supervisione delle attività dei fondi di pensione. Gli assegni familiari sono gestiti dalla direzione del Fisco. La supervisione generale è assicurata dal ministero delle Finanze. ISLANDA Tutti i suddetti regimi rientrano nel campo di applicazione materiale della regolamentazione in materia di sicurezza sociale del SEE. ð Contributi Cfr. sezione corrispondente. ð Ricorsi Cfr. sezione corrispondente. 2. Assicurazione malattia A. SERVIZI SANITARI ð Aventi diritto Chi risiede stabilmente in Islanda da almeno sei mesi è considerato coperto dall’assicurazione sanitaria nazionale. Per residenza si intende la residenza ufficiale nei termini previsti dalla legge sulla residenza legale. Il diritto a beneficiare della copertura assicurativa nazionale è determinato dall’SSI. Bambini ed adolescenti minori di 16 anni sono coperti dall’assicurazione dei loro genitori. ð Procedura per ottenere le prestazioni Una volta ottenuto il trasferimento ufficiale del luogo di residenza in Islanda, l’interessato è considerato assicurato dopo un periodo di carenza di 6 sei mesi. I 6 mesi di residenza si considerano già compiuti per chi può dimostrare di aver completato periodi di assicurazione, occupazione o residenza in un altro Stato membro dell’SEE. Trasferendosi da un altro Stato dell’SEE verso l’Islanda, l’interessato dovrà richiedere presso l’ente assicurativo a cui era affiliato il formulario E 104 (se del caso, E 106/E 121/E 101) che dovrà essere successivamente consegnato alla divisione assicurazione sanitaria dell’istituto statale di previdenza sociale (SSI) o ad un ufficio locale. Su richiesta dell’assicurato sarà rilasciata una tessera del servizio sanitario. ð Prestazioni L’assicurazione copre il ricovero ospedaliero, anche in caso di maternità, le cure ospedaliere all’estero, le cure mediche generali somministrate al di fuori di un ospedale da un medico generico convenzionato con l’istituto statale di previdenza sociale, ogni esame e trattamento necessario effettuato da specialisti e da cliniche convenzionate, medicinali, radiografie e radioterapie, le indennità di malattie giornaliere, l’assistenza di un’ostetrica in caso di parto a domicilio, cure 189 dentistiche e ortodontiche, le spese di trasporto e di trasferimento in ambulanza, l’assistenza infermieristica a domicilio, presidi medici, fisioterapia e le case di cura per anziani. La quota a carico del paziente varia a secondo del tipo di cura e di servizio. ð Cure mediche generali somministrate al di fuori di un ospedale L’assicurato paga un importo forfettario minimo per i servizi somministrati al di fuori di un ospedale da parte di un medico generico o da uno specialista, mentre il resto è a carico dell’assicurazione. Tale regola si applica a quasi tutti i servizi. I beneficiari di una pensione di vecchiaia, di una pensione di invalidità e i minori handicappati pagano un importo ridotto. ð Tessere di riduzione Coloro che hanno raggiunto un determinato massimale per quanto riguarda le spese connesse con le cure prestate da un medico e con l’assistenza sanitaria, nel corso dell’anno civile, possono ottenere un certificato di riduzione (afsláttarkort). ð Cure ospedaliere Gli affiliati hanno diritto, gratuitamente, al ricovero (anche per le cure di maternità), dietro prescrizione medica. Le spese per il ricovero ospedaliero sono a carico dell’assicurazione per tutto il tempo necessario, come pure le cure mediche, i medicinali ed altri servizi ospedalieri. ð Cure ospedaliere all’estero Qualora si imponga il ricovero immediato dell’assicurato in una struttura ospedaliera all’estero per l’inadeguatezza delle cure ottenibili in Islanda, l’SSI copre le spese corrispondenti. Il medico curante invia una richiesta a una commissione speciale (siglinganefnd). Tale commissione valuta la necessità o meno di un ricovero all’estero, assoggettandolo eventualmente a determinate condizioni, e decide il luogo del ricovero. ð Medicinali L’assicurazione sanitaria copre interamente il costo dei farmaci indispensabili, da assumere regolarmente. In caso di altre spese farmaceutiche obbligatorie, l’assicurato paga una quota forfettaria. ð Cure dentistiche e ortodontiche L’assicurazione sanitaria copre le cure dentarie, che non siano i trattamenti ortodontici, in base ad un tariffario stabilito dal ministro competente. 190 L’assicurazione paga il 75 % delle spese per le cure dentarie somministrate ai bambini ed agli adolescenti inferiori ai 15 anni, ad eccezione delle otturazioni in oro, delle corone e delle protesi dentarie. I minori di 16 anni hanno diritto a un rimborso pari al 50 %, ad eccezione delle otturazioni in oro, delle corone e delle protesi dentarie. Per i titolari di pensione di vecchiaia e di pensioni di invalidità, beneficiari di una integrazione della pensione, la quota a carico dell’assicurazione è pari al 75 %, mentre per gli stessi pensionati beneficiari di un’integrazione della pensione ridotta l’onere si limita al 50 % delle spese, salvo che per le otturazioni in oro, le corone e le protesi dentarie. L’assicurazione non paga il costo delle cure ortodontiche, ad eccezione dei casi di difetto congenito, infortunio o malattia. B. INDENNITÀ DI MALATTIA GIORNALIERE ð Condizioni di ammissione L’assicurazione malattia versa indennità giornaliere di malattia (sjúkradagpeningar) agli assicurati di almeno 16 anni che non percepiscono pensioni di vecchiaia o di invalidità e sono totalmente incapaci di lavorare, purché abbiano cessato la loro attività professionale e non percepiscano alcun salario, qualora si tratti di lavoratori indipendenti. L’assicurato/a percepisce indennità giornaliere di malattia a partire dal 15ò giorno di malattia incluso, a condizione che la malattia duri almeno 21 giorni. Il periodo di attesa prima di ricevere l’indennità inizia dal giorno del rilascio del certificato medico. Dal momento che i contratti collettivi prevedono il versamento per un determinato periodo delle paghe e dei salari, a seconda dei singoli contratti, in questi casi le indennità di malattia in denaro non sono corrisposte. ð Durata dell’indennità L’indennità è corrisposta per un massimo di 52 settimane per un periodo di 24 mesi. ð Importo delle indennità Si tratta di indennità forfettarie, il cui importo è fissato dalla legge corrispondente. Indennità piene giornaliere di malattia sono corrisposte all’affiliato/a che deve rinunciare ad un lavoro a tempo pieno. Coloro che rinunciano a meno di un lavoro a tempo pieno, ma a più di un lavoro a tempo parziale, percepiscono indennità giornaliere dimezzate. ISLANDA È previsto un versamento supplementare per ciascun figlio minore di 18 anni a carico del beneficiario dell’indennità. ð Procedura Per richiedere l’indennità giornaliera di malattia occorre inviare un modulo di domanda standard all’SSI o ad un ufficio locale. Di norma, l’indennità giornaliera di malattia può essere accordata retroattivamente per non più di due mesi. C. ASSISTENZA IN CASO DI MATERNITÀ Le donne che risiedono stabilmente in Islanda hanno diritto alle cure di maternità gratuite, compresi ricovero ospedaliero, cure mediche, medicinali ed altri servizi, per tutta la durata delle cure necessarie. ð Contributi I costi dell’assicurazione malattia sono sostenuti interamente dal Tesoro. Le spese annuali globali dell’assicurazione malattia devono essere conformi alla decisione del Parlamento (Althing) riguardo al bilancio nazionale annuale. ð Ricorsi ð Sia la madre che il padre beneficiano del diritto autonomo al congedo di maternità/paternità per una durata massima di tre mesi in caso di nascita del figlio, di adozione o di affidamento di un bambino. La durata del congedo che il padre può richiedere aumenterà progressivamente, da un mese nel gennaio 2001 a tre mesi nel gennaio 2003. Inoltre, entrambi i genitori hanno diritto a tre mesi di congedo supplementare che possono essere presi interamente da uno solo o suddivisi tra loro. I genitori possono decidere il momento in cui sospendere il lavoro entro il periodo di otto mesi successivi alla nascita. ð ð Qualora necessario il comitato può ricorrere all’aiuto e alla consulenza di esperti. ð ð Aventi diritto Il contributo è versato ai genitori dal fondo dei congedi di maternità/paternità purché abbiano lavorato in Islanda nei sei mesi precedenti al primo giorno di congedo di maternità/paternità. Hanno diritto a tali prestazioni anche i genitori studenti o non inseriti nel mercato del lavoro. ISLANDA Prestazioni L’importo delle prestazioni rappresenta l’80 % del salario lordo medio del genitore in congedo parentale. Si calcolano in questo caso i salari percepiti nell’anno antecedente ai due mesi precedenti alla nascita del figlio. Esiste un livello di prestazione minimo, ma non esiste un massimale. I genitori studenti o che non esercitano alcuna attività retribuita hanno diritto ad indennità di maternità standard loro corrisposte per un periodo di nove mesi. In caso di contestazione riguardo ai principi fondamentali, alle condizioni di ammissione o all’importo delle prestazioni quali definiti nella legge sulla sicurezza sociale, il richiedente può ricorrere entro un termine di tre mesi dinanzi al comitato di direzione della sicurezza sociale. Tale comitato è composto di tre membri, designati dal ministro competente. Due di essi sono nominati dalla Corte suprema. Il primo deve soddisfare i requisiti necessari per esercitare la funzione di giudice di pace ed assume la presidenza del comitato, mentre il secondo è nominato dall’ordine dei medici e funge da vicepresidente. Il terzo membro non è designato ad alcuna funzione predeterminata. 3. Prestazioni di maternità/ paternità Congedi parentali Procedura Per richiedere le prestazioni parentali occorre inviare un modulo di domanda standard all’SSI o ad un ufficio locale. Per poter beneficiare delle prestazioni si devono presentare alcuni certificati. ð Contributi Il costo dell’assicurazione maternità/paternità è sostenuto dal fondo congedi di maternità/paternità, alimentato dal prelievo di un’imposta sulle assicurazioni (cfr. la legge relativa all’imposta sulle assicurazioni). Ricorsi In caso di controversia riguardo ai principi contenuti nella legge sui congedi di maternità/ paternità e sui congedi parentali, il ricorrente dispone di un termine di tre mesi per inoltrare denuncia presso una commissione d’arbitrato, a partire dalla data di notifica della decisione corrispondente alla parte avversa. I tre membri della suddetta commissione d’arbitrato sono nominati dal ministro degli Affari sociali. Uno di essi è nominato senza alcuna designazione preliminare, mentre gli altri due sono designati dalla Corte suprema. 191 4. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ð Aventi diritto L’assicurazione per gli incidenti sul lavoro copre i lavoratori dipendenti occupati in Islanda, ad eccezione dei cittadini stranieri che esercitano la funzione di rappresentanti di un paese straniero e di personale straniero al servizio di tali rappresentanti. Il fatto di lavorare su un’imbarcazione o un aereo islandese di proprietà o gestito da un’impresa islandese equivale a lavorare in Islanda, purché i salari siano percepiti in Islanda. Anche i lavoratori autonomi sono assicurati Anche i lavoratori a domicilio possono pretendere prestazioni in caso di infortunio nell’ambito del lavoro domestico, purché ciò sia specificato nella dichiarazione dei redditi all’inizio dell’anno. ð Tipo di copertura L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro copre gli infortuni avvenuti sul luogo di lavoro, nel corso di tirocini, di operazioni di soccorso o durante allenamenti, manifestazioni o competizioni sportive organizzate da un club sportivo riconosciuto e sotto la supervisione di un istruttore. Una persona è considerata al lavoro allorché si trova sul proprio posto di lavoro durante l’orario previsto di lavoro, durante le ore dei pasti e le pause caffè, allorché è in missione per incarico dell’impresa oppure nel tragitto da e per il luogo di lavoro. L’assicurazione copre anche le malattie professionali causate da effetti nocivi di sostanze, radiazioni o fenomeni analoghi che durano al massimo pochi giorni e sono imputabili all’attività esercitata. ð Prestazioni Le prestazioni comprendono: — assistenza medica; — indennità giornaliere; — indennità di invalidità; — assegno in caso di morte. Assistenza medica Qualora un infortunio sul lavoro risulti in malattia o perdita di capacità lavorativa per 10 giorni o più, il costo delle cure è coperto dall’assicurazione. Indennità giornaliere Le indennità giornaliere (slysadagpeningar) sono versate a partire dall’ottavo giorno incluso dopo 192 l’infortunio, se la persona colpita è stata incapace di lavorare per almeno 10 giorni. Tali indennità continuano ad essere versate per un massimo di 52 settimane, finché il lavoratore può ricominciare a lavorare o è dichiarato invalido permanente o è deceduto. Indennità d’invalidità Qualora una lesione provochi un’invalidità permanente (75 % o più), il lavoratore ha diritto ad una pensione d’invalidità completa, quale definita alla sezione 5. Per un’invalidità permanente inferiore al 75 %, i versamenti sono proporzionali alla percentuale dell’invalidità. Se la diminuzione della capacità lavorativa è inferiore del 50 %, l’SSI può versare un’indennità di invalidità forfettaria equivalente alla pensione che sarà versata all’interessato per un certo numero di anni. Qualora la percentuale d’invalidità sia valutata superiore al 50 %, viene assegnata una pensione complementare, a norma di disposizioni specifiche, al coniuge e/o ai figli minori di 18 anni, a carico del beneficiario al momento dell’infortunio. Assegni in caso di morte Qualora una lesione provochi la morte entro due anni dall’accadimento, il vedovo/la vedova ha diritto ad un assegno in caso di morte (dánarbœtur vegna slysa) a norma di disposizioni specifiche Il vedovo/la vedova percepisce assegni mensili per un periodo di otto anni. Una pensione ai figli è versata per ciascun discendente. È previsto anche il pagamento di assegni per figli handicappati di oltre 16 anni, a carico del defunto al momento dell’infortunio, il cui importo è proporzionale a tale onere. ð Procedura Il datore di lavoro o, in sua assenza, l’assicurato è tenuto a segnalare immediatamente ogni infortunio che può dar diritto al beneficio di prestazioni nel quadro dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro all’istituto statale di previdenza sociale di Reykjavik o al capo della polizia o ad un suo rappresentante, secondo le modalità previste dall’SSI, che provvedono a trasmettere l’informazione all’SSI. Qualora l’infortunio non sia stato segnalato dalla persona incaricata, la vittima o i parenti superstiti mantengono il diritto a richiedere le prestazioni purché esso sia segnalato entro un anno a decorrere dalla data in cui è avvenuto l’incidente. Gli interessati hanno diritto a richiedere le prestazioni anche in caso di scadenza di tale termine, qualora le circostanze siano talmente ISLANDA evidenti che tale ritardo non ostacoli la raccolta delle prove. ð Contributi L’assicurazione contro gli infortuni è finanziata dal gettito fiscale dello Stato, vale a dire dai prelievi sui salari, dalle imposte, da un contributo annuale finanziato nel quadro del bilancio nazionale. ð Ricorsi Cfr. sezione 2. 5. Pensioni di invalidità ð Aventi diritto di una coppia. Le prestazioni della sicurezza sociale, le prestazioni nel quadro della legge sull’aiuto sociale, le indennità di alloggio e l’aiuto concesso dalle amministrazioni locali non sono considerate reddito ai sensi delle norme in vigore. La pensione di invalidità è soppressa allorché i redditi annuali regolari superino un tetto prefissato. Supplemento pensionistico addizionale Qualora un pensionato non abbia altri redditi, o solo redditi modesti, oltre alla pensione può avere diritto a un supplemento di pensione. ð Supplemento per figli Le persone di età compresa tra 16 e 67 anni che risiedono stabilmente in Islanda, o abbiano risieduto in maniera permanente in Islanda i tre anni precedenti alla presentazione della domanda, hanno diritto alla pensione di invalidità (örorkulifeyrir), purché la loro capacità lavorativa sia diminuita almeno del 75 % a seguito di una malattia o invalidità riconosciuta dal punto di vista medico. Per «residenza» s’intende la residenza ufficiale ai sensi della legge sulla residenza legale. I beneficiari di una pensione di invalidità hanno diritto ad un supplemento di pensione per ciascun figlio. Una pensione per figlio a carico è versata per minori di 18 anni qualora il genitore sia titolare di una pensione di invalidità, a condizione che il figlio o uno dei genitori abbia risieduto in Islanda nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda. Qualora entrambi i genitori siano pensionati invalidi il supplemento per i figli è raddoppiato. ð ð Tassi delle pensioni Procedura La pensione di invalidità intera è versata a chi ha risieduto stabilmente in Islanda per almeno 40 anni dall’età di 16 all’età di 67 anni. Per periodi più brevi, la pensione d’invalidità si calcola in proporzione al periodo di residenza. L’interessato invia un normale formulario di richiesta all’SSI e il suo medico compila un rapporto medico che trasmette all’SSI. Il richiedente dovrà inoltre compilare un questionario relativo alle sue capacità. La pensione d’invalidità consiste in una pensione di base (grunlifeyrir), di un’integrazione della pensione (tekjutrygging) nonché di un ulteriore supplemento alla pensione (tekjutryggingarauki). ð Sia la pensione di base che l’integrazione e il supplemento sono calcolati in base ai rimanenti redditi. Pensione di base La pensione d’invalidità di base è ridotta se il reddito annuo regolare di un individuo supera un tetto prefissato. La pensione è concessa secondo le stesse norme applicabili alle pensioni di vecchiaia (sezione 7). Non comportano nessuna riduzione della pensione di base ogni altra prestazione della sicurezza sociale, eventuali redditi provenienti da fondi di pensione, prestazioni relative alla legge sull’aiuto sociale o l’indennità di alloggio. Supplemento di pensione Ogni persona titolare di una pensione di invalidità il cui reddito annuale regolare non superi un certo massimale ha diritto ad un supplemento, oltre alla pensione di base. È prevista l’applicazione di norme particolari per il reddito annuo cumulativo ISLANDA Determinazione del grado di invalidità L’ufficiale medico responsabile determina il grado di invalidità del richiedente in base ad una norma stabilita dall’SSI, basata sulle conseguenze di malattie o invalidità riconosciute dal punto di vista medico. Il medico responsabile può inoltre decidere che il richiedente si sottoponga ad una speciale valutazione delle sue future prospettive di riabilitazione e segua un programma di riabilitazione appropriato prima di determinarne il tasso di invalidità. ð Pagamento delle prestazioni Le prestazioni sono versate in anticipo il primo giorno del mese. ð Contributi L’assicurazione pensione della sicurezza sociale è finanziata dagli introiti del Tesoro dello Stato provenienti ad esempio dal versamento dei contributi per la sicurezza sociale. ð Ricorsi Cfr. sezione 2. 193 6. Prestazioni di invalidità Un’indennità (örorkustyrkur) può essere versata a chi ha perso almeno la metà della sua capacità lavorativa e soddisfa tutte le altre condizioni per essere ammesso al diritto alla pensione di invalidità, ad eccezione dei criteri connessi con il tasso di invalidità. L’indennità di invalidità è soggetta ad accertamenti del reddito. Il beneficiario che ha raggiunto l’età di 62 anni percepisce un contributo equivalente ad una pensione di invalidità di base completa. Un’indennità di invalidità può essere versata anche a chi, pur continuando a lavorare a tempo pieno, debba far fronte a spese supplementari ingenti dovute alla sua invalidità. ð Supplemento per figli È previsto il versamento di un supplemento al genitore beneficiario di un’indennità di invalidità. ð Procedura Il richiedente invia un formulario di domanda all’SSI e il suo medico compila un rapporto medico che trasmette all’SSI. ð Pagamento delle prestazioni Le prestazioni sono versate in anticipo il primo giorno del mese. ð Contributi Cfr. sezione 5. ð Ricorsi Cfr. sezione 2. integrativa della pensione (tekjutrygging) nonché da un ulteriore supplemento alla pensione (tekjutryggingarauki). Sia la pensione di base che la pensione integrativa e il supplemento sono calcolati in base al rimanente reddito. Pensione di base La pensione di vecchiaia di base è ridotta se il reddito annuo regolare del singolo supera il tetto prefissato. Qualora il reddito superi il suddetto tetto, la pensione di vecchiaia è ridotta fino ad una determinata soglia al di là della quale essa viene soppressa. Nel «reddito» non sono comprese le prestazioni della sicurezza sociale, redditi da fondi di pensione, prestazioni concesse nel quadro della legge sull’aiuto sociale e le indennità di alloggio. Per i diritti pensionistici di vecchiaia dei lavoratori marittimi vigono disposizioni particolari. Supplemento di pensione Ogni persona titolare di una pensione di vecchiaia il cui reddito annuo regolare non superi un determinato tetto ha diritto a un supplemento, oltre alla pensione di base. Qualora il reddito annuo del pensionato superi un tetto prefissato, tale supplemento viene ridotto. Disposizioni particolari si applicano nel caso di reddito cumulato di una coppia. ð Supplemento per figli La commissione per la previdenza sociale può decidere di erogare un supplemento per i figli di un titolare di pensione di vecchiaia. ð Procedura 7. Pensioni di vecchiaia Un modulo normalizzato di domanda va presentato alla divisione pensioni dell’SSI di Reykjavı́k o ad un ufficio locale. ð ð Aventi diritto Chi ha raggiunto o superato l’età di 67 anni ed ha risieduto stabilmente in Islanda per almeno tre anni di calendario nel periodo compreso tra i 16 e i 67 anni di età ha diritto alla pensione di vecchiaia (ellilı̀feyrir). Per «residenza» si intende la residenza ufficiale ai sensi della legge sulla residenza legale. ð Tassi della pensione Pagamento delle prestazioni Le pensioni sono versate in anticipo il primo giorno del mese. ð Contributi Cfr. sezione 5. ð Ricorsi Cfr. sezione 2. La pensione di vecchiaia intera (40/40) è versata a chi ha risieduto stabilmente in Islanda almeno 40 anni tra i 16 e i 67 anni. Per periodi più brevi, la pensione di vecchiaia si calcola in proporzione al periodo di residenza. 8. Indennità in caso di morte e pensioni per gli orfani La pensione di vecchiaia è composta da una pensione di base (grunnlı̀fyrir) e di un’indennità Una persona residente in Islanda che si ritrova vedovo/vedova prima dell’età dei 67 anni ha 194 ð Indennità in caso di morte ISLANDA diritto ad un indennità (dánarbætur) nei sei mesi successivi al decesso del coniuge. Il periodo di erogazione delle indennità può essere prolungato in caso di figlio minore di 18 anni a carico del beneficiario o in altre particolari circostanze. ð Pensione di orfano La pensione per la prole (barnalı́feyrir) è versata per figli minori di 18 anni in caso di morte di un genitore o di entrambi i genitori, a condizione che i genitori o il figlio abbiano risieduto stabilmente in Islanda almeno nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda. In caso di morte di entrambi i genitori titolari di una pensione di invalidità, viene versata una pensione di orfano doppia. ð Procedura lavorato a tempo pieno durante l’intero ultimo anno. In caso di lavoro a tempo parziale, le indennità sono ridotte in proporzione. Inoltre i lavoratori autonomi devono aver versato alla sicurezza sociale i contributi previsti durante i 12 mesi precedenti la perdita del loro impiego e devono poter comprovare il loro stato di disoccupati per poter beneficiare delle indennità intere. È previsto eventualmente il versamento di un supplemento per i figli. Le indennità sono versate al massimo per 5 anni. Qualora il beneficiario di indennità di disoccupazione riprenda il lavoro, il periodo di versamento delle indennità è prorogato di conseguenza. ð Periodo di carenza Le pensioni sono versate in anticipo il primo giorno del mese. Non è previsto alcun periodo di carenza allorché la perdita del posto di lavoro non sia imputabile in alcun modo allo stesso lavoratore. Di contro, si applica un periodo di attesa di 40 giorni lavorativi, per la prima volta, qualora il lavoratore abbandoni il suo posto di lavoro o perda il suo impiego per propria colpa. Il periodo di versamento delle indennità è ridotto di conseguenza. Le pensioni di orfano sono versate al tutore legale dell’avente diritto. ð Il richiedente deve presentare un modulo normalizzato di domanda all’SSI o ad un ufficio locale. ð ð Pagamento delle pensioni Contributi Cfr. sezione 5. ð Ricorsi Cfr. sezione 2. 9. Assicurazione di disoccupazione ð Aventi diritto I lavoratori dipendenti e autonomi residenti in Islanda hanno diritto ad indennità di disoccupazione in caso di perdita del posto di lavoro (i cittadini non comunitari devono essere in possesso di un permesso di lavoro permanente). Essi devono essere inscritti nelle liste dell’ufficio di collocamento, devono essere alla ricerca attiva di un impiego ed essere disposti a riprendere l’attività lavorativa. ð Indennità Le indennità sono dei versamenti forfettari in danaro. L’ammontare dell’indennità varia in funzione delle ore lavorate nei 12 mesi antecedenti all’inizio dei versamenti. I disoccupati che hanno lavorato a tempo pieno per 10 settimane durante tale periodo hanno diritto all’indennità minima. L’indennità massima viene versata invece a chi ha ISLANDA Contributi L’assicurazione di disoccupazione è finanziata dai contributi della sicurezza sociale, dedotti dall’insieme delle retribuzioni versate per i lavoratori dipendenti e dei redditi da lavoro presunti dei lavoratori autonomi. 10. Assegni familiari ð Aventi diritto Gli assegni familiari sono versati per tutti i figli minori di 16 anni che risiedono stabilmente in Islanda e sono a carico di persone interamente soggette ad imposizione fiscale in Islanda, ai sensi della legislazione nazionale. ð Assegni Gli assegni familiari sono calcolati e versati sulla base dei redditi e dei capitali dichiarati nell’esercizio precedente. Gli assegni sono versati in anticipo l’1 febbraio e l’1 maggio di ogni anno. L’importo totale varia in funzione dell’età dei figli, nonché a seconda della situazione familiare dei genitori (coniugati/conviventi o singoli). Qualora il reddito imponibile superi un determinato tetto, gli assegni sono ridotti in virtù di determinate disposizioni. 195 11. Regimi pensionistici complementari ð Aventi diritto Le persone professionalmente attive devono essere affiliate ad una cassa pensionistica professionale. ð Pensioni Le pensioni del regime pensionistico complementare comprendono pensioni di invalidità, di vecchiaia e di reversibilità. Le pensioni e le condizioni richieste possono variare in funzione delle norme applicabili ad ogni fondo pensionistico. ð Contributi Il regime pensionistico complementare è finanziato con i contributi. Il lavoratore e il datore di lavoro versano rispettivamente il 4 % e il 6 % delle retribuzioni al fondo pensionistico. 12. Ulteriori informazioni Per ulteriori informazioni si prega di contattare: Tryggingastofnun rı́kisins (Istituto della sicurezza sociale dello Stato) Laugavegur 114 IS-150 Reykjavı́k Tel. (354) 560 44 00 Fax (354) 562 45 35 http://www.tr.is Vinnumálastofnun Directorate Of Labour Hafnarhúsið v/Tryggvagötu IS-150 Reykjavı́k Tel. (354) 511 25 00 Fax (354) 511 25 20 http://www.vinnumalastofnun.is Úrskurðarnefnd atvinnuleysisbóta (Consiglio per i reclami relativi all’assicurazione di disoccupazione) Vinnumálastofnun Hafnarhúsið v/Tryggvagötu IS-150 Reykjavı́k Tel. (354) 515 48 00 Fax (354) 511 25 20 Heilbrigðis og tryggingamálaráðuneyti. (Ministero della Sanità e della sicurezza sociale) Laugavegur 116 IS-150 Reykjavı́k Tel. (354) 560 97 00 Fax (354) 551 91 65 http://www.stjr.is/htr Félagsmálaráðuneyti (Ministero degli Affari sociali) Hafnarhúsinu Tryggvagötu IS-150 Reykjavı́k Tel. (354) 560 91 00 Fax (354) 552 48 04 http://www.stjr.is/fel Úrskurðarnefnd almannatrygginga (Comitato di direzione della sicurezza sociale) Laugavegur 103 IS-150 Reykjavı́k Tel. (354) 551 82 00 Fax (354) 551 14 44 Rı́kisskattstjóri (Direzione dei contributi) Laugavegur 166 IS-150 Reykjavı́k Tel. (354) 563 11 00 Fax (354) 562 44 40 http://www.rsk.is Úrskurðarnefnd fæðingar- og foreldraorlofsmála (Consiglio per i reclami relativi al congedo di maternità/paternità) Félagsmálaráðuneyti Hafnarhúsinu Tryggvagötu IS-150 Reykjavı́k Tel. (354) 560 91 00 Fax (354) 522 48 04 Landssamtök lı́feyrissjóða (Federazione nazionale dei fondi pensionistici) Sætún 1 IS-105 Reykjavı́k Tel. (354) 563 6450 Fax (354) 563 6401 http://www.ll.is/ 196 ISLANDA LIECHTENSTEIN 1. Introduzione ð Tipi di prestazioni Il regime del Liechtenstein della sicurezza sociale prevede i seguenti tipi di prestazioni. Prestazioni finanziate dai contributi degli affiliati e/o dei loro datori di lavoro — — — — — Prestazioni in natura e in denaro in caso di malattia e maternità. Prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali. Prestazioni di invalidità, vecchiaia e morte: ð («1a colonna»: previdenza statale per tutte le persone attive residenti nel Liechtenstein; ð «2a colonna»: previdenza aziendale personale per tutti i lavoratori dipendenti). Prestazioni in caso di disoccupazione. Assegni familiari. Prestazioni finanziate dallo Stato con proventi del gettito fiscale generale — — — — Prestazioni complementari alle pensioni di vecchiaia, reversibilità e invalidità. Assegno per gli indigenti. Assegni di maternità. Sussidi per i ciechi. ð Affiliazione alla sicurezza sociale Per le lavoratrici e i lavoratori i datori di lavoro devono svolgere le formalità necessarie per garantire che la manodopera sia registrata dal punto di vista del diritto dell’assicurazione sociale. I lavoratori autonomi e le persone non occupate devono iscriversi per proprio conto all’ente di previdenza sociale competente. Gli indirizzi degli organismi competenti per le informazioni o per l’applicazione sono riportati al punto 13. ð Contributi Nel caso del rapporto di lavoro i datori di lavoro sono responsabili del versamento corrente dei contributi. A tale scopo la quota del contributo a carico del lavoratore/lavoratrice viene trattenuta dal salario e trasferita insieme ai contributi dei datori di lavoro all’organismo competente della sicurezza sociale. LIECHTENSTEIN Lavoratori autonomi, persone non occupate o assicurati su base volontaria devono provvedere essi stessi a regolare la loro posizione presso l’organismo di sicurezza sociale. ð Mezzi di ricorso Le decisioni degli organismi di assicurazione sociale sono impugnabili per via giudiziale. Le vie legali e i termini delle vie di ricorso dipendono dal ramo della sicurezza sociale interessato. Informazioni al riguardo sui mezzi di ricorso vengono comunicate unitamente alla decisione dell’organismo di assicurazione sociale interessato. 2. Malattia e maternità L’assicurazione malattia del Liechtenstein fornisce tutela nel caso di malattia e di maternità. Essa eroga prestazioni in natura, indennità di malattia prolungata e prestazioni di maternità. ð Obbligo assicurativo Tutte le persone che hanno la residenza nel Liechtenstein o svolgono un lavoro (ad eccezione dei lavoratori frontalieri provenienti da un paese non membro dell’SEE) devono assicurarsi ai fini dell’assistenza sanitaria. Ogni persona deve iscriversi per proprio conto presso una cassa malattia e i contributi vengono versati per assicurato (cosiddetto sistema individuale). La tutela assicurativa viene concessa senza riserve o senza tener conto di malattie in atto o di gravidanza a partire dal primo giorno di affiliazione alla cassa malattia. Ai fini dell’indennità di malattia devono assicurarsi tutti i lavoratori/ lavoratrici di età superiore a 15 anni che lavorano nel Liechtenstein per un datore di lavoro avente sede o filiale nel Liechtenstein. L’iscrizione ai fini dell’indennità di malattia avviene tramite il datore di lavoro. I contributi vengono calcolati principalmente sotto forma di aliquote di salario. Attualmente nel Liechtenstein 5 casse malattia (organismi assicurativi privati) dispongono di una concessione rilasciata dal governo in base alla quale esercitano l’assicurazione obbligatoria contro le malattie. A. ASSICURAZIONE MALATTIA ð Singole categorie di prestazioni — Esami, trattamenti e cure che vengono effettuati dal medico, dal chiroterapeuta o su prescrizione medica da persone operanti in altri rami dell’assistenza sanitaria (ad 197 — — — — esempio, fisioterapeuti o organismi per cure domiciliari) compresi farmaci, prodotti medicinali ed analisi prescritti da un medico. Esami, trattamenti e cure in istituti di cura con degenza o degenza parziale (reparto generale). Contributi a cure termali prescritte dal medico. Trasporto malati a condizione che sia necessario dal punto di vista medico per le condizioni dell’assicurato. Contributi alla copertura di spese che superano il normale costo della vita in relazione all’assistenza domiciliare, qualora essa sia consigliata dal medico e senza di essa sarebbero necessari ricovero e cure in ospedale o in un istituto di cura. Tutte le prestazioni, ad eccezione dei contributi per cure termali, vengono erogate senza limiti di tempo. A seconda dell’età e del regime assicurativo scelto (confronta in seguito) l’assicurato ha a suo carico una partecipazione alle spese. ð I sistemi assicurativi Nel Liechtenstein vi sono due sistemi assicurativi. Nel sistema della libera scelta del medico (regime di base) l’assicurato ha accesso diretto a tutti i medici e a tutti gli specialisti nel paese e all’estero. In alternativa l’assicurato può anche scegliere il cosiddetto sistema del medico di famiglia. In questo caso si impegna in caso di malattia a rivolgersi dapprima al suo medico di famiglia il quale in questo sistema fornisce l’assistenza sanitaria di base. In caso di necessità l’assicurato viene indirizzato ad uno specialista o ad un altro operatore sanitario. B. INDENNITÀ DI MALATTIA In caso di inabilità al lavoro a seguito di malattia a partire dal secondo giorno sorge il diritto all’indennità di malattia per il periodo fino al ristabilimento. L’indennità viene corrisposta tuttavia per 720 giorni al massimo in un periodo di 900 giorni continui. L’indennità prevista ammonta nel caso di inabilità totale ad almeno l’80 % del salario perso. Non sono soggetti all’assicurazione obbligatoria lavoratori e lavoratrici il cui orario settimanale di lavoro presso un datore di lavoro non supera 8 ore alla settimana. Questi, nonché i lavoratori autonomi, possono assicurarsi volontariamente ai fini dell’indennità di malattia. C. PRESTAZIONI DI MATERNITÀ Tutte le prestazioni erogate dalle casse malattia vengono concesse anche durante la gravidanza. Le donne che fino al giorno del parto sono state affiliate per almeno 270 giorni ad una cassa hanno 198 diritto all’indennità di malattia durante 20 settimane. Di queste, 16 settimane devono situarsi dopo il parto. L’indennità giornaliera per gravidanza è pari a quella di malattia. 3. Infortuni del lavoro e malattie professionali L’assicurazione contro gli infortuni offre tutela per i rischi di infortuni del lavoro, malattie professionali e infortuni non connessi con il lavoro. ð Obbligo di assicurazione Ogni datore di lavoro è obbligato ad assicurare i suoi dipendenti occupati nel Liechtenstein contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali. Le persone che sono occupate per almeno 8 ore alla settimana presso un datore di lavoro sono in via supplementare assicurate contro gli infortuni non dovuti al lavoro. I lavoratori autonomi non sono soggetti all’assicurazione obbligatoria ma possono stipulare un’assicurazione volontaria. L’assicurazione contro gli infortuni viene fornita da organismi assicurativi privati che sono autorizzati a tale scopo dal governo del Liechtenstein. I contributi per l’assicurazione contro gli infortuni del lavoro e le malattie professionali vengono versati dal datore di lavoro mentre i contributi per l’assicurazione contro gli infortuni non dovuti al lavoro vengono trattenuti dal salario del lavoratore su base percentuale. ð Prestazioni in natura dell’assicurazione contro gli infortuni L’assicurazione eroga le seguenti prestazioni: — le cure comprendono interventi ambulatoriali da parte di un medico, di un dentista o, su prescrizione, da parte di altri operatori sanitari; — farmaci e analisi prescritti dal medico o dal dentista; — ricovero nel reparto generale di un ospedale; — cure di consolidamento e cure termali prescritte da un medico; — presidi a compenso dei danni fisici o di perdite funzionali; — costi necessari per il salvataggio e la ricerca e costi necessari dal punto di vista medico per il viaggio e il trasporto; — costi necessari per la traslazione della salma al luogo di sepoltura e relativi costi. ð Prestazioni in denaro dell’assicurazione contro gli infortuni In caso di inabilità al lavoro a seguito di infortunio si ha diritto ad un’indennità giornaliera a partire LIECHTENSTEIN dal secondo giorno dopo l’infortunio. L’indennità ammonta nel caso di inabilità totale all’80 % del salario dell’assicurato. In caso di invalidità a seguito di infortunio l’assicurato ha diritto ad una rendita di invalidità. Qualora l’assicurato dipenda per le attività quotidiane da un aiuto esterno, esso ha diritto anche ad un assegno di grande invalido (l’importo dipende dal grado di invalidità). I superstiti di una persona deceduta a seguito di un infortunio hanno diritto ad una rendita per i superstititi (rendita di reversibilità, di orfano). 4. Invalidità ð Principio dei tre pilastri Le prestazioni per gli invalidi si basano sul principio di tre pilastri. — Il cosiddetto 1o pilastro riguarda tutte le persone che lavorano nel Liechtenstein (lavoratori, lavoratrici, lavoratori autonomi) e altresı̀ le persone non occupate che risiedono nel Liechtenstein (casalinghe o casalinghi; anche questi devono versare contributi obbligatori). L’attuazione avviene tramite un istituto indipendente di diritto pubblico. L’assicurazione di vecchiaia e ai superstititi (AHV, cfr. sezione 5), l’assicurazione contro l’invalidità (IV) nonché la cassa delle previdenze alle famiglie (FAK, cfr. sezione 8) vengono gestite unitariamente da un unico organismo (AHV-IV-FAK), che è soggetto al controllo statale. — Il cosiddetto 2ò pilastro (previdenza aziendale) riguarda lavoratori e lavoratrici il cui reddito annuale supera un determinato valore minimo. Nell’ambito del regime obbligatorio il salario annuale viene preso in considerazione soltanto fino ad un massimale. I lavoratori autonomi possono affiliarsi su base volontaria all’istituto previdenziale previsto per i loro dipendenti. Nel caso dell’assicurazione nell’ambito del 2ò pilastro, dal salario annuale viene detratto un cosiddetto importo non computabile per evitare una doppia assicurazione nel quadro del 1o e del 2o pilastro. L’attuazione del 2ò pilastro avviene tramite vari istituti previdenziali (istituti giuridicamente indipendenti dai datori di lavoro) in conformità delle disposizioni di legge. I singoli istituti previdenziali sono soggetti a controllo statale. — Il cosiddetto 3ò pilastro comprende la previdenza volontaria (ad esempio sotto forma di una copertura assicurativa più estesa che va al di là del regime obbligatorio del 2ò pilastro, ovvero tramite previdenza privata delle singole persone). LIECHTENSTEIN ð Prestazioni dell’assicurazione contro l’invalidità nel Liechtenstein (1o pilastro) L’assicurazione contro l’invalidità eroga prestazioni di reintegrazione e di rendita. Si deve dapprima tendere grazie a provvedimenti di reintegrazione a reinserire nell’attività lavorativa un invalido (ad esempio, tramite riqualificazione in una nuova professione connessa con il versamento di indennità giornaliere, consulenza professionale, collocamento al lavoro, prove di reinserimento professionale, compensazioni salariali al datore di lavoro in caso di assunzione di un disabile, sussidi ecc.). Qualora i provvedimenti di reinserimento siano vani, l’assicurato beneficia (a patto che abbia versato contributi per almeno un anno intero) di una rendita del 25 % a partire da un grado di invalidità del 40 %, di una rendita del 50 % a partire da un grado di invalidità del 50 % e di una rendita completa a partire da un grado di invalidità del 66 2/3 %. Per la determinazione degli importi delle rendite valgono in generale le stesse regole applicate per l’assicurazione vecchiaia e ai superstiti (sezione 5). Una rendita di invalidità viene versata soltanto quando l’incapacità al lavoro connessa alla rendita esiste da un anno e prevedibilmente continuerà a sussistere. ð Prestazioni della previdenza aziendale (2ò pilastro) L’invalido ha diritto ad una rendita della previdenza aziendale fino a che non abbia raggiunto l’età pensionabile. Di norma viene versata una rendita ma l’organismo previdenziale può anche prevedere un’indennità sotto forma di capitale. Nel caso di invalidità l’organismo previdenziale fornisce una prestazione minima del 30 % all’anno del salario imputabile (oltre alla rendita per figli). Queste aliquote valgono nel caso di invalidità totale. Nel caso di un’invalidità parziale vengono fissate ad un livello più basso a seconda del grado di invalidità. 5. Vecchiaia ð Principio dei tre pilastri Anche per la pensione di vecchiaia vige il principio dei tre pilastri (sezione 4). ð Prestazioni dell’assicurazione vecchiaia e superstiti nel Liechtenstein (1o pilastro) Si ha diritto alla pensione qualora l’assicurato abbia versato contributi per almeno un anno pieno. 199 L’età pensionabile normale è di 64 anni, con alcune disposizioni transitorie. Donne Classe di età Età pensionabile normale 1935-1940 62 1941-1945 63 1946 e successiva 64 Uomini Classe di età Età pensionabile normale 1935 e precedente 65 1936 e successiva 64 Nell’ambito dell’età pensionabile flessibile gli uomini e le donne possono scegliere liberamente l’età pensionabile a prescindere dal coniuge nel periodo compreso tra 60 e 70 anni. La pensione anticipata viene decurtata in via permanente (pertanto anche dopo il raggiungimento dell’età pensionabile normale) (riduzione del 16,5 % nel caso di pensionamento anticipato a partire da 60 anni); il procrastinamento della pensione comporta invece un aumento della pensione sulla base della matematica assicurativa. L’importo della pensione di vecchiaia viene calcolato in base a due fattori: — la durata dei contributi (ovvero la durata dell’assicurazione) determina l’aliquota di pensione dell’assicurato; — nell’ambito della singola scala di pensioni l’importo della pensione dipende a partire da quale reddito complessivo durante l’intera carriera assicurativa sono stati versati i contributi, dal fatto se vi siano stati figli (crediti per l’educazione dei figli) o dal fatto se si abbia fornito assistenza a titolo gratuito ad una persona bisognosa di assistenza sanitaria (crediti di assistenza); inoltre per i coniugi è prevista una ripartizione della pensione del 50 % per gli anni di calendario di durata del matrimonio, quando i coniugi erano assicurati nel Liechtenstein nel corso degli stessi anni di calendario. Oltre alla pensione di vecchiaia vengono erogate anche rendite per figli (di norma per figli fino a 18 anni di età; per figli in formazione fino al termine della stessa, tuttavia non oltre il 25ò anno di età). Durante la fase transitoria dell’introduzione della parità giuridica dei sessi sono previste anche rendite complementari alla pensione di vecchiaia del coniuge, a condizione che la moglie abbia più di 55 anni e non abbia essa stessa diritto alla pensione. 200 Pensionati residenti nel Liechtenstein hanno diritto inoltre a contributi per presidi sanitari quali ad esempio protesi acustiche ecc. ð Prestazioni della previdenza aziendale (2ò pilastro) Per le prestazioni di vecchiaia della previdenza aziendale sono soggetti all’assicurazione obbligatoria lavoratori e lavoratrici di 23 anni di età e che abbiano un rapporto di lavoro da più di 9 mesi. Ciascun assicurato accumula un capitale di vecchiaia accreditando una parte dei contributi all’organismo di previdenza su un conto individuale di vecchiaia. L’importo della prestazione di vecchiaia dipende in ultima analisi dall’aumentare del capitale di vecchiaia accumulato all’atto del pensionamento. 6. Decesso ð Principio dei tre pilastri Anche per la previdenza ai superstiti vale il principio dei tre pilastri (sezione 4). ð Prestazioni dell’assicurazione vecchiaia e superstiti nel Liechtenstein (1o pilastro) Sussiste diritto alla pensione ai superstiti quando la persona deceduta abbia versato contributi per almeno un anno inteso. La pensione di reversibilità (vedova, vedova) viene versata sia a tempo determinato che a tempo indeterminato (a seconda di differenti fattori: figli, durata del matrimonio, età). Le persone che già beneficiano di una propria pensione di anzianità o di invalidità in caso di decesso del coniuge possono beneficiare di un cosiddetto supplemento ai superstititi. Diritto alla pensione di orfano hanno in linea di massima figli al di sotto di 18 anni ovvero figli in formazione fino al termine della formazione, tuttavia fino al raggiungimento del 25ò anno di età. ð Prestazioni della previdenza aziendale (2ò pilastro) In caso di decesso prima del raggiungimento dell’età pensionabile viene corrisposta, per la durata della vedovanza, fino al momento in cui l’assicurato avrebbe raggiunto l’età pensionabile, una pensione ai superstititi. 7. Disoccupazione Nel quadro dell’assicurazione contro la disoccupazione sono assicurati tutti i lavoratori, le lavoratrici e gli apprendisti. LIECHTENSTEIN L’accertamento e la corresponsione di prestazioni in denaro in caso di disoccupazione avvengono tramite il dipartimento dell’Economia. Si tratta soprattutto di: — indennità di disoccupazione; — indennità di disoccupazione parziale. ð Altre prestazioni di disoccupazione Inoltre il dipartimento dell’Economia informa riguardo ai diritti alle prestazioni, procura posti di lavoro e promuove la formazione e il perfezionamento dei disoccupati. Durante la disoccupazione l’assicurazione contro la disoccupazione versa i contributi statali e aziendali del datore di lavoro ai fini pensionistici (cosiddetto 2ò pilastro: esclusa la previdenza per la vecchiaia). L’assicurazione contro la disoccupazione si accolla inoltre i contributi del datore di lavoro per l’assistenza di malattia. In caso di malattia l’assicurazione contro la disoccupazione si fa carico delle indennità giornaliere durante i primi 30 giorni della malattia. ð ð Indennità di disoccupazione Un assicurato ha diritto in linea di massima alla prestazione quando diventa disoccupato come lavoratore subordinato e — notifica al dipartimento dell’economia lo stato di disoccupazione e chiede la prestazione; — è disponibile al collocamento al lavoro, vale a dire è occupabile e disposto ad accettare qualunque occupazione ragionevole; — è assicurato da un periodo minimo, vale a dire è stato occupato negli ultimi 2 anni prima della disoccupazione almeno 6 mesi nel quadro dell’assicurazione contro la disoccupazione. La durata dell’indennità di disoccupazione varia a seconda dell’età. Essa è di 250 giorni (indennità giornaliera) durante il termine di 2 anni per il beneficio alla prestazione e aumenta a — 400 indennità giornaliere a partire dal compimento del 50ò anno di età; — 500 indennità giornaliere a partire dal 60ò anno di età fino al pensionamento. In determinati casi non vengono erogate prestazioni per una durata limitata. ð Indennità di disoccupazione parziale In caso di interruzione del lavoro per motivi economici o atmosferici l’assicurato beneficia da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione tramite il datore di lavoro di indennità di disoccupazione parziale sotto forma di indennità giornaliere. Il diritto è limitato, nel caso di interruzioni del lavoro dovute a fenomeni atmosferici, al settore paesaggistico-orticolo e al periodo compreso tra inizio dicembre fino a metà marzo. ð Obblighi formali Durante la riscossione della prestazione l’assicurato è tenuto a presentarsi all’ufficio di collocamento del dipartimento dell’Economia quando vi sia invitato. Sussiste inoltre un obbligo di notifica qualora mutino le condizioni personali. LIECHTENSTEIN Indennità per insolvenza In caso di fallimento del datore di lavoro o di esecuzione forzata l’assicurato beneficia da parte dell’assicurazione contro la disoccupazione di un’indennità di insolvenza. Sono garantiti diritti salariali per 3 mesi al massimo nel corso degli ultimi 6 mesi prima della cessazione del rapporto di lavoro. 8. Indennità familiari L’erogazione avviene tramite un istituto indipendente di diritto pubblico (Liechtensteinische Familienausgleichskasse, FAK). Esso è soggetto al controllo statale. Gli aventi diritto sono persone residenti nel Liechtenstein che non svolgono un lavoro e tutte le persone che lavorano nel Liechtenstein (salvo convenzioni bilaterali diverse, che si applicano ad esempio quando un coniuge lavora all’estero). Le prestazioni si dividono come segue: — indennità di nascita una tantum (anche in caso di adozioni di bambini al di sotto di 5 anni); — assegno familiare mensile (fino al 18ò anno di età del figlio); — indennità mensile per famiglia monoparentale (fino al 18ò anno di età del figlio); — conguaglio annuale per le persone per le quali il diritto ad un’indennità estera prevale sul diritto all’indennità del Liechtenstein (differenziale tra l’indennità estera e quella del Liechtenstein). 9. Prestazioni integrative di vecchiaia, superstiti e invalidità (EL) Gli aventi diritto sono persone in età pensionabile (anche beneficiarie di prepensionamenti), superstiti (vedovo, vedova, orfano), invalide (almeno 50 % di invalidità), beneficiarie di indennità giornaliere dell’assicurazione contro l’invalidità e beneficiarie di assegni per grande invalidità (non 201 deve necessariamente trattarsi di una pensione di vecchiaia, di invalidità ecc. del Liechtenstein). Le prestazioni integrative sono prestazioni legate alla residenza, al reddito e al patrimonio. L’ammontare delle prestazioni integrative dipende anche dalla situazione personale (composizione della famiglia) e dalle condizioni economiche delle singole persone. L’importo dell’assegno di maternità dipende dal reddito soggetto all’imposta di ambedue i coniugi ovvero dal reddito della puerpera nel caso sia persona sola. L’assegno viene corrisposto entro determinati limiti del reddito soggetto ad imposta. 12. Indennità per non vedenti Il finanziamento è a carico del gettito fiscale. L’erogazione è stata affidata all’assicurazione vecchiaia e superstiti del Liechtenstein. L’importo dell’indennità dipende dal grado di riduzione della vista (totale, parziale, diminuzione elevata della vista). Il diritto è legato alla residenza nel Liechtenstein e a partire dal 6ò anno di età. 10. Assegni per grandi invalidità Il finanziamento è a carico del gettito fiscale. L’erogazione è stata affidata all’assicurazione contro l’invalidità (IV). Qualora non vengano erogate prestazioni di invalidità da parte di un’assicurazione contro gli infortuni le persone residenti nel Liechtenstein hanno diritto agli assegni di grande invalidità. L’invalidità si valuta in base alla necessità di un aiuto esterno nel corso delle attività quotidiane (vestirsi e svestirsi; alzarsi, sedersi e coricarsi, mangiare; igiene del corpo, deambulazione) in misura rilevante. Si distinguono tre gradi di invalidità (grave, media, leggera). Persone di oltre 65 anni di età hanno soltanto in caso di invalidità media diritto all’assegno di invalidità (a meno che già prima del raggiungimento di questa età non sia esistita un’invalidità di grado leggero). Il finanziamento è a carico del gettito fiscale. L’erogazione è stata affidata all’assicurazione vecchiaia-superstiti (AHV) o all’assicurazione contro l’invalidità (IV). 13. Altre informazioni Tutte le altre informazioni (ad esempio, informazioni dettagliate sulle prestazioni suindicate della sicurezza sociale o sulla vostra carriera assicurativa, nonché informazioni sui mezzi di ricorso e sulle vie legali contro decisioni degli organismi dell’assicurazione sociale) possono essere ottenute presso le autorità o gli organismi indicati sotto: — per ulteriori informazioni riguardanti malattia, maternità, infortuni del lavoro e malattie professionali, disoccupazione e previdenza aziendale riguardo all’invalidità, alla vecchiaia e al decesso (2ò pilastro): 11. Assegno di maternità Alle puerpere alle quali in caso di maternità non spetta alcun diritto al beneficio di un’indennità di malattia nel corso del congedo di maternità nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie viene corrisposto un assegno esente da imposta una tantum a carico delle risorse statali. Quando le indennità di malattia nel caso di maternità a valere sull’assicurazione obbligatoria contro le malattie non raggiungono l’importo stabilito dell’assegno di maternità, viene corrisposta la differenza. Condizione per beneficiare dell’assegno di maternità è la residenza ufficiale della puerpera nel Liechtenstein. 202 — Amt für Volkswirtschaft Gerberweg 5 FL-9490 Vaduz Tel. (423) 236 68 71 Fax (423) 236 68 89 per ulteriori informazioni riguardanti l’assicurazione vecchiaia e superstiti (1o pilastro), l’assicurazione invalidità (1o pilastro) e gli assegni familiari, nonché informazioni riguardanti le prestazioni integrative nell’ambito dell’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, le indennità di grande invalidità e gli assegni ai non vedenti: AHV-IV-FAK-Anstalten Gerberweg 2 FL-9490 Vaduz Tel. (423) 238 16 16 Fax (423) 238 16 00 http://www.ahv.li LIECHTENSTEIN NORVEGIA 1. Introduzione ð Le prestazioni della previdenza sociale in Norvegia comprendono: Tutti coloro che risiedono o lavorano in Norvegia sono obbligatoriamente affiliati al regime nazionale di previdenza. Sono altresı̀ assicurati obbligatoriamente gli appartenenti a determinate categorie di cittadini norvegesi occupati all’estero (funzione pubblica ecc.). — assistenza medica, prestazioni di maternità e adozione, prestazioni dell’assicurazione malattia e riabilitazione (sezione 2); — prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali (sezione 3); — pensioni di vecchiaia (sezione 4); — prestazioni e pensioni di invalidità (sezione 5); — assegno in caso di morte (sezione 6); — prestazioni di reversibilità (sezione 7); — disoccupazione (sezione 8); — assegni familiari (sezione 9); — prestazioni in denaro per famiglie con figli in tenera età (sezione 10). ð Contributi Il regime nazionale di previdenza è finanziato dai contributi dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati e dei datori di lavoro, nonché da contributi dello Stato. I livelli dei contributi e gli stanziamenti statali sono fissati dal Parlamento; i dati qui forniti si riferiscono al 2000. I contributi dei lavoratori dipendenti e autonomi sono calcolati sulla base del reddito lordo da attività lavorativa. Il tasso di contribuzione dei lavoratori dipendenti è del 7,8 % del salario soggetto a trattenute (reddito da salario lordo). Il tasso per i lavoratori autonomi è del 10,7 % del salario soggetto a trattenute (derivante dall’attività autonoma) se inferiore a 12 volte l’importo di base (49 090 NOK all’1 maggio 2000) e del 7,8 % del reddito se superiore a 12 volte l’importo di base. Di norma non si pagano contributi sul reddito superiore rispettivamente di 16,75 e/o 134 volte l’importo di base, come previsto per determinate categorie di lavoratori autonomi. Il tasso di contributo applicabile ad altri tipi di reddito personale (pensioni ecc.) è del 3,0 %. Il contributo del datore di lavoro è calcolato in percentuale delle retribuzioni versate e varia in funzione della regione di residenza del lavoratore. Tuttavia, il livello di contribuzione di talune imprese di determinati settori può raggiungere i massimi livelli, indipendentemente dal luogo di residenza del lavoratore. NORVEGIA Aventi diritto I lavoratori marittimi norvegesi o cittadini di un altro Stato dell’SEE occupati a bordo di navi battenti bandiera norvegese sono affiliati al regime nazionale di previdenza a pieno titolo, indipendentemente dal luogo di residenza, ad eccezione del personale alberghiero e della ristorazione occupato a bordo di navi da crociera iscritte nel Norwegian International Ships Register. Non affiliati domiciliati in Norvegia, oppure domiciliati all’estero che soddisfano determinate condizioni relative a precedenti periodi di affiliazione ecc., possono presentare domanda di assicurazione volontaria. ð Procedura Le domande per beneficiare delle prestazioni del regime nazionale di previdenza vanno presentate all’ufficio locale di previdenza nel luogo di residenza, domicilio o lavoro. Le domande di indennità di disoccupazione, tuttavia, vanno presentate all’ufficio di collocamento locale. L’ufficio locale della previdenza sociale decide in merito alle prestazioni mediche, di malattia e di maternità, all’indennità di riabilitazione durante il trattamento medico, alla pensione di vecchiaia, alle prestazioni di invalidità (prestazioni di base e di assistenza), alle prestazioni di reversibilità e a quasi tutte le domande di prestazioni per migliorare la capacità funzionale generale. Le domande di pensione di invalidità, di pensione per infortunio professionale e alcune domande di prestazioni intese a migliorare la capacità funzionale sono invece di competenza degli uffici regionali di previdenza. Le domande di aiuto per la riabilitazione sono gestite in collaborazione con la Direzione del lavoro. Le domande di pensioni ecc. inoltrate da residenti all’estero vanno presentate all’Ufficio nazionale di previdenza per la previdenza sociale all’estero (sezione 11, infra), direttamente o attraverso un organismo di collegamento dello Stato di residenza del richiedente. 203 ð Ricorsi Qualora una domanda di prestazioni venga respinta, si può presentare ricorso contro la decisione entro sei settimane, attraverso l’ufficio locale di previdenza. Le decisioni dell’ufficio locale di previdenza sono esaminate dall’ufficio regionale di previdenza o dall’Amministrazione nazionale della previdenza. Entro sei settimane si può presentare un ulteriore ricorso dinanzi al Tribunale d’appello della previdenza nazionale. Quest’ultimo, tuttavia, può esclusivamente dirimere sugli aspetti giuridici della decisione dell’ufficio regionale di previdenza o dell’Amministrazione nazionale della previdenza. Contro le decisioni dell’ufficio regionale di previdenza, si può presentare ricorso direttamente dinanzi al Tribunale d’appello della previdenza sociale, che procede ad un esame completo del caso. Tuttavia, contro una decisione dell’ufficio regionale di previdenza concernente prestazioni intese a migliorare la capacità funzionale generale si può presentare ricorso all’Amministrazione nazionale della previdenza, la cui sentenza può, a sua volta, costituire oggetto di ricorso dinanzi al Tribunale d’appello della previdenza, che esamina il caso. Per i ricorsi contro le decisioni della Direzione del lavoro è altresı̀ competente il Tribunale d’appello della previdenza nazionale. 2. Malattia, maternità e adozione A. SERVIZI SANITARI Tutti gli affiliati hanno diritto gratuitamente al ricovero ospedaliero e alle cure ospedaliere, compresi i medicinali. In caso di cure extraospedaliere, si applicano le seguenti disposizioni. Il paziente paga una parte dei costi: della cura somministrata da un medico generico o da uno specialista; delle cure di uno psicologo; delle prescrizioni di medicinali costosi; del trasporto per recarsi sul luogo di esami o cure. La parte principale delle spese è a carico del comune e/o del regime nazionale di previdenza. La quota a carico del paziente adulto che si rivolga ad un medico generico è di 110 NOK per ciascuna consultazione e del 36 % del costo dei medicinali più costosi (per un massimo di 340 NOK per prescrizione). Per prescrizioni successive dei medesimi medicinali, una nuova quota va versata dopo aver esaurito una scorta pari al consumo di tre mesi. È stato introdotto un tetto massimo per la quota a carico del paziente, fissato dal Parlamento una volta all’anno (nel 2000, 1 370 NOK). Una volta raggiunto il tetto, viene rilasciata una tessera che 204 dà diritto a cure, medicinali e trasporto gratuiti per il resto dell’anno di calendario in corso. Le quote a carico del paziente minore di 16 anni sono cumulate con quelle di un genitore e valgono per il raggiungimento del tetto. I bambini minori di 7 anni sono esentati dalla quota a carico per le cure prestate da un medico o da un fisioterapista, per determinati medicinali e spese di trasporto. B. INDENNITÀ DI MALATTIA Per i lavoratori dipendenti, l’indennità di malattia è calcolata sulla base del salario prima dell’inizio dell’infermità. Per i lavoratori autonomi, l’indennità è calcolata sulla base del reddito derivante dal lavoro autonomo. ð Condizioni di ammissione Un assicurato con un reddito annuo pari almeno a metà dell’importo di base (24 545 NOK) ha diritto all’indennità di malattia in caso di malattia che gli impedisca di lavorare. In generale, l’attività lavorativa deve avere una durata di almeno 14 giorni. ð Importo e durata dell’indennità di malattia L’indennità di malattia per i lavoratori dipendenti è pari al 100 % del reddito valido a fini pensionistici ed è versata a partire dal primo giorno di malattia per un periodo di 260 giorni (52 settimane). Non si tiene conto del reddito di oltre sei volte superiore all’importo di base (294 540 NOK). L’indennità di malattia è a carico del datore di lavoro per i primi 16 giorni di calendario e del regime nazionale di previdenza per il tempo rimanente. Per il periodo in cui l’indennità è a carico del datore di lavoro, non si applica il livello minimo di reddito. I lavoratori autonomi ricevono un’indennità di malattia pari al 65 % della pensione alla quale avrebbero diritto a partire dal 15ò giorno di malattia per un periodo di 250 giorni (50 settimane). Se optano volontariamente per un tasso di contributi più elevato, i lavoratori autonomi possono ricevere il 65 % della pensione alla quale avrebbero diritto a partire dal primo giorno di malattia, oppure il 100 % a partire dal quindicesimo giorno. I contributi sono rispettivamente dell’1,6 %, del 2,8 % o dell’8,8 %. I lavoratori agricoli e i lapponi, allevatori di renne, ricevono il 100 % del reddito professionale a partire dal quindicesimo giorno di assenza e possono versare volontariamente il 3,7 % per ricevere il 100 % del reddito NORVEGIA professionale a partire dal primo giorno di assenza. C. MATERNITÀ E ADOZIONE ð Maternità Un’assicurata che ha lavorato per sei mesi nei dieci mesi immediatamenti precedenti il periodo di congedo retribuito ha diritto ad un’indennità in caso di maternità. L’affiliata ha diritto all’indennità per 42 settimane (210 giorni). L’indennità giornaliera di maternità è pari all’indennità di malattia (100 % della retribuzione professionale). Il periodo di aspettativa retribuita può, a scelta, essere prolungato a 52 settimane, ad un tasso ridotto di compensazione (80 % della retribuzione da lavoro). La madre è tenuta ad utilizzare una parte dell’indennità di 3 settimane prima del parto. Qualora essa lo desideri, le prestazioni possono essere versate a partire da 12 settimane prima del parto. Una dipendente legalmente obbligata ad interrompere il lavoro prima del parto, a causa di condizioni/ambiente di lavoro a rischio, ha diritto all’aspettativa pagata a partire dal momento in cui interrompe il lavoro, senza riduzione del diritto all’aspettativa dopo il parto. In caso di nascite multiple, la donna ha diritto all’indennità intera per 5 settimane supplementari (oppure per 7 settimane a tasso ridotto) per ogni figlio in più. La madre è tenuta a prendere almeno 6 settimane di aspettativa nel periodo immediatamente successivo al parto. Se la madre riprende il lavoro prima della scadenza del periodo di aspettativa retribuita, il padre ha diritto all’indennità per il periodo rimanente. Quattro settimane del periodo complessivo di indennità sono riservate al padre, a condizione che rimanga a casa per accudire al bambino. In tal caso, il padre che versa regolari contributi ha diritto all’indennità giornaliera di maternità calcolata in base alla sua retribuzione, a prescindere dal fatto che la madre abbia diritto o meno, purché questa riprenda l’attività lavorativa e sia il padre ad occuparsi del figlio. In questi casi il periodo di congedo retribuito è rispettivamente di 29 o 39 settimane. Una donna che non ha diritto a prestazioni in danaro in caso di maternità riceve un’indennità di 32 138 NOK (erogate anche a chi avrebbe diritto ad una somma inferiore a quella dell’indennità). ð Adozione In caso di adozione di un bambino minore di 15 anni, i genitori adottivi hanno diritto ad indennità giornaliere per un periodo di 39 settimane (195 NORVEGIA giorni), dello stesso importo e alle stesse condizioni dell’indennità di malattia. Il periodo può essere esteso a 49 settimane (245 giorni) con indennità ridotta (80 % della retribuzione ammissibile). ð Regime speciale Un regime speciale di gestione del tempo consente ai lavoratori dipendenti che hanno o adottano figli di combinare indennità di maternità/ adozione parziali con una riduzione dell’orario di lavoro. D. INDENNITÀ DI RIABILITAZIONE L’indennità di riabilitazione è concessa se l’interessato ha una capacità di lavoro permanentemente ridotta, oppure opportunità fortemente limitate nella scelta di un’occupazione o di un luogo di lavoro. L’indennità è concessa anche per migliorare la capacità funzionale generale quando questa sia ridotta considerevolmente a seguito di malattia, infortunio o handicap. ð Condizioni di ammissibilità Un assicurato di meno di 67 anni ha diritto all’indennità di riabilitazione se è residente in Norvegia ed è stato affiliato per i tre anni che hanno immediatamente preceduto la domanda di indennità. Un periodo di affiliazione di un anno è ritenuto sufficiente se durante quell’anno il richiedente è stato fisicamente e mentalmente capace di svolgere normali mansioni di lavoro. L’indennità di riabilitazione è versata all’affiliato avente diritto all’indennità di malattia, una volta esaurita la durata di quest’ultima. L’indennità di riabilitazione è concessa anche a chi, pur non avendo diritto all’indennità di malattia, è risultato inabile al lavoro per un anno. L’indennità in generale è concessa per un unico periodo di 52 settimane consecutive. L’indennità di riabilitazione personale è versata all’affiliato in corso di riabilitazione professionale, nonché durante periodi di attesa prima dell’inizio del programma di riabilitazione e, a conclusione dello stesso, prima di trovare un lavoro adeguato. L’indennità temporanea di invalidità è accordata in attesa della decisione definitiva sulla pensione di invalidità (sezione 5). ð Prestazioni L’importo del sussidio di riabilitazione, del sussidio di riabilitazione professionale e dell’indennità di invalidità provvisoria è pari alla pensione di invalidità, integrale o parziale. Nella fase successiva a un periodo di riabilitazione, può essere concessa un’indennità parziale di riabilitazione anche se la capacità lavorativa sia ridotta solo del 20 %. Non è previsto nessun supplemento speciale (sezione 4), ma esiste la possibilità di 205 concedere supplementi per coniuge e figli a carico. Le prestazioni di riabilitazione sono intese a coprire le spese dell’assicurato relative alle misure di riabilitazione (ad esempio, per attività educative presso scuole, altri corsi o formazioni in impresa, se tali attività avranno un’influenza decisiva sulle possibilità di occupazione dell’affiliato). Una persona la cui capacità funzionale generale sia sostanzialmente ridotta in modo permanente può ricevere prestazioni necessarie ed appropriate in natura (ad esempio, servizi di interpretariato, cani guida ecc.) per migliorare la sua capacità di affrontare le situazioni di tutti i giorni. 3. Infortuni sul lavoro e malattie professionali In generale, tutti i lavoratori dipendenti sono coperti nell’ambito del regime nazionale di previdenza. Inoltre, altre categorie, quali pescatori, studenti, militari e funzionari, personale della protezione civile e dei servizi di emergenza e salvataggio, sono coperte obbligatoriamente. I lavoratori autonomi possono affiliarsi volontariamente, se non sono obbligatoriamente coperti ai sensi delle disposizioni concernenti determinate categorie di lavoratori autonomi. Il tasso di contributo è dello 0,4 % del reddito da lavoro autonomo. pensione di orfani può essere concessa ai figli fino all’età di 21 anni, purché studenti (normalmente tale pensione è erogata fino al 18ò o 20ò anno di età solo a chi risulta orfano di entrambi i genitori). Inoltre, il beneficiario non deve contribuire alle spese mediche, per medicinali o per materiali sanitari. Per quanto riguarda il diritto all’indennità di malattia, in caso di infortunio professionale non è previsto un periodo di attesa. L’indennità è calcolata nella maniera più favorevole possibile, pari almeno al livello di reddito del beneficiario all’epoca dell’infortunio. Il beneficiario può anche ottenere un risarcimento per l’infortunio professionale, per un massimo pari al 75 % dell’importo annuo di base (36 818 NOK). Esso può optare per il pagamento di tale indennizzo in un’unica soluzione. I lavoratori dipendenti sono coperti anche dalla legge sul risarcimento degli infortuni sul lavoro, al di fuori dell’ambito della legislazione in materia di previdenza nazionale. Secondo tale legge, i datori di lavoro sono tenuti a risarcire ai lavoratori una perdita economica eccedente il risarcimento erogato dal regime nazionale di previdenza in caso di infortunio o malattia professionale. 4. Pensioni di vecchiaia Talune malattie sono considerate alla stregua di infortuni professionali se contratte in un contesto di lavoro. Rientrano in tale categoria le malattie elencate nella tabella di cui all’articolo 2 della convenzione n. 42 dell’OIL sul risarcimento delle malattie professionali, oltre ad altre malattie professionali, climatiche ed epidemiche contemplate dai regolamenti nazionali. L’età del pensionamento è di 67 anni. Le disposizioni del regime nazionale di previdenza non contemplano il pensionamento anticipato. La pensione di vecchiaia consiste in una pensione di base, in una pensione suppletiva e/o in un supplemento speciale, nonché, eventualmente, in supplementi soggetti ad accertamento del reddito per figli e coniuge. Sono applicabili anche le norme generali sulle cure mediche ecc., l’indennità di malattia, le prestazioni e pensioni di invalidità e di reversibilità. Il beneficiario ha diritto a tali prestazioni, ma è soggetto a condizioni più favorevoli, quali quelle sottoindicate. La pensione di vecchiaia può essere differita, interamente o in parte, fino all’età di 70 anni. Se l’affiliato, nel periodo tra i 67 e i 70 anni, conserva un reddito da lavoro che supera l’importo di base, la pensione è ridotta del 40 % del reddito in eccesso. La somma della pensione e del reddito da lavoro non può superare il precedente reddito da lavoro. Le pensioni non possono essere ridotte per insufficiente durata dei periodi di assicurazione (reddito insufficiente o periodi di attesa non rispettati) e sono sempre erogate integralmente. La pensione di invalidità può essere concessa anche se la capacità di guadagno si è ridotta anche solo del 30 % (anziché del 50 %) ecc. La pensione di reversibilità è erogata indipendentemente dalla durata del matrimonio e può essere concessa anche ad una persona non coniugata con il defunto o convivente, purché fosse a carico del defunto e si occupi dei suoi figli. Una 206 ð Importi delle pensioni La pensione minima di vecchiaia consiste in una pensione di base e in un supplemento speciale. Per un pensionato non sposato, la pensione minima di vecchiaia è di 88 032 NOK annue (all’1 maggio 2000). Per un pensionato coniugato che percepisce un supplemento per coniuge a carico, il minimo è di 112 572 NOK annue e di 151 524 NOK annue se il coniuge a carico ha più di 60 anni. Se entrambi i coniugi sono pensionati, NORVEGIA il minimo è di 75 756 NOK annue per ciascun coniuge. ð Pensione di base: criteri di ammissibilità Coloro che hanno accumulato un periodo di assicurazione complessivo di tre anni tra l’età di 16 anni e l’anno in cui compiono 66 anni hanno diritto alla pensione di base. La pensione di base non dipende dal reddito precedente o dai contributi versati. Tuttavia, per percepire la pensione di base intera occorre aver accumulato 40 anni di assicurazione (cioè di residenza) e la pensione è ridotta proporzionalmente in caso di periodo più corto. Per un pensionato non sposato, od un pensionato il cui coniuge non è pensionato della previdenza nazionale, la pensione di base intera equivale all’importo di base per l’anno in cui viene versata (49 090 NOK). Un pensionato con coniuge a carico (o convivente con cui è esistito vincolo di matrimonio o che è genitore dei figli) non pensionato può ricevere un supplemento di reddito fino al 50 % della pensione di base. Se entrambi i coniugi sono pensionati, la pensione di base intera è pari al 75 % dell’importo di base (36 817 NOK) per ciascun coniuge. Lo stesso vale per i conviventi precedentemente sposati o che hanno avuto figli insieme. Il beneficiario di una pensione di vecchiaia con figli a carico minori di 18 anni può ricevere un supplemento, soggetto ad accertamento del reddito, fino al 30 % dell’importo di base (per un massimo di 14 727 NOK) per ciascun figlio. ð Pensione suppletiva Ha diritto alla pensione suppletiva colui o colei il cui reddito annuo è stato superiore all’importo di base medio di qualsivoglia anno, per tre anni dopo il 1966. Per la parte di reddito fino a sei volte l’importo di base (294 540 NOK), si concede un credito pensionistico intero (punti di pensione); inoltre, per la parte di reddito tra sei e dodici volte l’importo di base (589 080 NOK), il credito pensionistico è di un terzo, mentre il reddito in eccesso non entra nel calcolo. Il calcolo della pensione suppletiva si basa sui 20 anni con più punti di pensione. L’importo dipende dal numero di anni validi a fini pensionistici e dai punti di pensione annuali. Una pensione suppletiva intera richiede 40 anni validi a fini pensionistici; se il numero di anni è inferiore, la pensione viene ridotta in proporzione. La pensione suppletiva massima è di 184 014 NOK. ð Supplemento speciale Gli assicurati che non percepiscono una pensione suppletiva, oppure che ne percepiscono una di importo minimo, hanno diritto ad un supplemento NORVEGIA speciale erogato dal regime nazionale di previdenza. Il supplemento speciale intero è concesso se il periodo di assicurazione è di almeno 40 anni. Esso è ridotto in proporzione in caso di periodo di assicurazione più breve. La pensione suppletiva è dedotta dal supplemento speciale. Per un pensionato non sposato, o il cui coniuge non è pensionato della previdenza nazionale, il supplemento speciale equivale al 79,33 % dell’importo di base a tasso ordinario (38 943 NOK). Se il coniuge a carico ha più di 60 anni, il supplemento speciale equivale al 158,66 % dell’importo di base (77 886 NOK). Se entrambi i coniugi percepiscono una pensione minima, il supplemento speciale è identico a quello previsto per i non sposati, cioè il 79,33 % dell’importo di base per ciascun pensionato (38 943 NOK). Per un pensionato coniugato con il beneficiario di una pensione suppletiva maggiore del supplemento speciale, quest’ultimo equivale al 74 % dell’importo di base (tasso minimo) (36 327 NOK). Tuttavia, la somma della pensione suppletiva e del supplemento speciale non può risultare inferiore al doppio del supplemento speciale ordinario, vale a dire al 158,66 % dell’importo di base (77 886 NOK). Le medesime disposizioni si applicano ai conviventi precedentemente coniugati o che hanno figli in comune. Il supplemento speciale e la pensione di base insieme costituiscono la pensione minima (cfr. sopra). 5. Prestazioni e pensioni di invalidità Le prestazioni di invalidità comprendono l’indennità di base, il sussidio di assistenza e la pensione di invalidità. L’assicurato invalido, totale o parziale, ha diritto all’indennità di base e al sussidio di assistenza. L’indennità di base è concessa se l’invalidità comporta spese supplementari significative. Ci sono sei livelli di indennità di base, riveduti ogni anno dal Parlamento. Nel 2000 i rispettivi importi erano: 6 156, 9 384, 12 336, 18 168, 24 624 e 30 780 NOK. Il sussidio di assistenza è concesso all’invalido che richiede un’assistenza speciale, infermieristica e non. Ci sono quattro livelli, riveduti ogni anno dal Parlamento. Nel 2000 tali importi erano: 11 016, 22 032, 44 064 e 66 096 NOK. L’indennità di base e il sussidio di assistenza sono ridotte proporzionalmente se versate in concomitanza con una pensione della previdenza nazionale, a sua volta ridotta per insufficienti periodi di assicurazione cumulati dall’interessato. 207 ð Pensione di invalidità Il calcolo della pensione suppletiva per chi è nato invalido o lo è diventato prima di compiere 26 anni è soggetto a disposizioni particolari. Un soggetto di età compresa tra i 16 e i 67 anni, la cui capacità lavorativa è ridotta in maniera permanente almeno del 50 % in seguito a malattia, infortunio o handicap, ha diritto alla pensione di invalidità se è stato affiliato per almeno tre anni immediatamente precedenti l’accadimento. La pensione di invalidità consiste in una pensione di base cui si aggiunge una pensione suppletiva e/ o un supplemento speciale (sezione 4). I periodi futuri di assicurazione e i punti di pensione cumulati in seguito, fino all’età di 66 anni, sono presi in considerazione nel calcolo. Periodi precedenti trascorsi all’estero possono comportare delle riduzioni. I punti di pensione cumulati in seguito si calcolano in base al reddito prima dell’inizio dell’invalidità. Altrimenti, la pensione di base e la pensione suppletiva si calcolano secondo il metodo applicabile alle pensioni di vecchiaia. In caso di invalidità parziale, la pensione è ridotta in proporzione. A determinate condizioni, è concesso un supplemento fino al 50 % della pensione di base per un coniuge a carico. Per ciascun figlio a carico minore di 18 anni, a determinate condizioni, è concesso un supplemento pari al 30 % dell’importo di base. 6. Assegno in caso di decesso Il regime nazionale di previdenza versa una somma forfettaria pari a 4 000 NOK per coprire le spese incorse per il funerale. A ciò può aggiungersi un supplemento, soggetto ad accertamento del reddito, pari a 8 000 NOK. 7. Pensioni ai superstiti A. PRESTAZIONI DI REVERSIBILITÀ In caso di morte del coniuge (o del convivente, purché tra i due fosse esistito un precedente vincolo di matrimonio o avessero avuto figli insieme), l’assicurato di età inferiore ai 67 anni ha diritto alla pensione se avente diritto individualmente alle prestazioni pensionistiche e se il defunto era assicurato e abile al lavoro per almeno tre anni prima della morte. Il coniuge superstite ha anche diritto alle prestazioni se il defunto aveva percepito una pensione per un periodo di almeno tre anni prima del decesso. Se il defunto aveva diritto a una pensione suppletiva, il coniuge superstite non dovrà necessariamente essere assicurato. In questo caso viene accordata una 208 pensione di base corrispondente. Inoltre, il coniuge superstite è esonerato dall’obbligo di affiliazione se quest’ultimo o il defunto sono stati residenti in Norvegia per almeno 20 anni. La pensione di reversibilità è concessa al coniuge superstite ecc. se il matrimonio è durato almeno cinque anni o se il coniuge superstite ha o aveva dei figli con il defunto, oppure accudisce ai figli del defunto e la durata complessiva del matrimonio e del periodo di cure dei figli dopo il decesso del coniuge è di almeno cinque anni. Un coniuge divorziato che non ha contratto altri vincoli di matrimonio all’epoca del decesso dell’ex coniuge ha diritto alle prestazioni secondo le medesime disposizioni, purché il decesso avvenga entro cinque anni dopo il divorzio e il matrimonio è durato almeno 25 anni (15 anni se vi erano figli). Le prestazioni cessano se il beneficiario si risposa. Se il defunto, a causa della durata del periodo di assicurazione, avesse avuto diritto ad una pensione di base ridotta, la pensione di base del coniuge superstite è ridotta in proporzione. La pensione di reversibilità consiste in una pensione di base e in una pensione suppletiva. Quest’ultima corrisponde al 55 % dei diritti pensionistici di vecchiaia del defunto o alla pensione suppletiva di invalidità. Come per le pensioni di vecchiaia, è concesso un supplemento speciale. La pensione di reversibilità è soggetta ad accertamento del reddito. Qualora il coniuge superstite disponga già, o si ritenga che disporrà, di un reddito annuo superiore al 50 % dell’importo di base, la pensione sarà pari alla differenza tra la pensione intera e il 40 % del reddito in eccesso. Un’indennità transitoria è accordata al coniuge superstite ecc. temporaneamente inabile ad assicurare il proprio mantenimento con il lavoro. Per il calcolo dell’indennità transitoria si applicano le medesime disposizioni della pensione di reversibilità. Un assegno di studio è accordato al coniuge superstite ecc. che ha bisogno di ulteriori studi o di una formazione professionale per assicurare il proprio mantenimento. L’assegno per l’accudimento dei figli è concesso al coniuge superstite ecc. che per motivi di studio o di lavoro fuori casa deve affidare necessariamente a terzi la cura dei figli. L’assegno è pari al 70 % delle spese per l’accudimento dei figli, ma è di 29 076 NOK per il primo figlio, 37 932 NOK per due figli e 42 996 NOK per tre o più figli. L’assegno si riduce della metà qualora il coniuge superstite ecc. percepisca un reddito compreso tra 6 e 8 volte il montante di base (da 281 700 NOK a 375 600 NOK). Qualora il coniuge superstite ecc. NORVEGIA disponga di un reddito superiore 8 volte il montante di base, non ha diritto al beneficio dell’assegno per la cura dei figli. impiego. L’orario di lavoro dev’essere ridotto del 40 % minimo rispetto all’orario di lavoro precedente. Al coniuge superstite che si sposta alla ricerca di un lavoro sono concessi aiuti per coprire le spese di trasferimento. L’assicurato dev’essere iscritto presso un ufficio di collocamento, abile al lavoro ed effettivamente in cerca di impiego. Egli dev’essere inoltre reperibile a breve termine e ovunque in Norvegia, essere disposto a svolgere ogni tipo di lavoro a tempo pieno o parziale o partecipare ad iniziative di inserimento sul mercato del lavoro dimostrando di essere fisicamente e mentalmente in grado di farlo. L’interessato può essere ammesso al diritto alle prestazioni di disoccupazione anche se non risponde appieno ai requisiti previsti, per motivi di età, di stato di salute o di obblighi di assistenza a persone a carico. L’erogazione delle indennità può essere sospesa temporaneamente qualora l’interessato sia ritenuto responsabile del suo stato di disoccupato, vale a dire qualora si tratti di una sua scelta personale, rinunci a un lavoro adeguato, si rifiuti di partecipare ad attività di inserimento sul mercato del lavoro o non si presenti all’ufficio di collocamento se convocato. L’assegno di studio, l’assegno per l’accudimento dei figli e la copertura delle spese di trasferimento sono erogati anche se il defunto non rispondeva ai requisiti di tre anni di assicurazione immediatamente precedenti l’accadimento, purché il superstite sia affiliato e abbia diritto alle prestazioni pensionistiche. Tali prestazioni sono erogate esclusivamente per la durata del periodo di assicurazione del superstite. B. PENSIONE AGLI ORFANI Un figlio minore di 18 anni, affiliato ai fini pensionistici, ha diritto ad una pensione di orfano se un genitore od entrambi sono deceduti ed il defunto era abile al lavoro ed affiliato nei tre anni immediatamente precedenti la morte. Il figlio superstite ha anche diritto alle prestazioni se il defunto percepiva una pensione per almeno tre anni immediatamente prima del decesso. L’obbligo dell’affiliazione non è preso in considerazione se il defunto aveva maturato il diritto alla pensione suppletiva o se un genitore od entrambi avevano maturato un periodo di residenza di almeno 20 anni. I figli studenti percepiscono la pensione fino all’età di 20 anni se entrambi i genitori sono deceduti. ð Importi delle pensioni Se un solo genitore è deceduto, la pensione annua intera per il primo figlio equivale al 40 % dell’importo di base (19 636 NOK) e al 25 % dell’importo di base (12 273 NOK) per ciascun figlio successivo. Se entrambi i genitori sono deceduti, il primo figlio riceve una pensione pari alla pensione di reversibilità che sarebbe dovuta al genitore avente diritto alla pensione più elevata. La pensione intera per il secondo figlio equivale al 40 % dell’importo di base e per ciascun figlio successivo al 25 % di detto importo. Qualora sopravvivano due o più figli, le pensioni sono addizionate e suddivise in parti uguali tra i figli. La pensione ai figli è erogata a tasso ridotto, analogo a quello applicato all’eventuale pensione di reversibilità del coniuge superstite in caso di periodi di assicurazione incompleti (punto A, supra). 8. Disoccupazione L’indennità giornaliera di disoccupazione compensa la perdita di reddito dovuta a mancanza di NORVEGIA L’indennità giornaliera è concessa sulla base del reddito precedente. L’interessato deve avere infatti percepito un reddito da lavoro pari almeno a 1,25 volte l’importo di base (61 363 NOK) nell’ultimo anno di calendario o un reddito da lavoro che equivalga quanto meno all’importo di base (49 090 NOK) in media negli ultimi tre anni. L’indennità giornaliera è concessa a chi si è trovato disoccupato durante tre dei precedenti dieci giorni, durante i quali era iscritto all’ufficio di collocamento. Il calcolo dell’indennità giornaliera è basato sul reddito da lavoro, sul reddito proveniente da iniziative del mercato del lavoro e dal reddito da indennità giornaliere per disoccupazione, malattia, maternità e adozione. La base di calcolo è il reddito più elevato dell’ultimo anno di calendario o la media dei tre anni precedenti. La base massima è sei volte l’importo base (294 540 NOK). Il tasso giornaliero della prestazione è dello 0,24 % della base di calcolo e l’indennità è versata cinque giorni alla settimana. Ciò comporterà normalmente un risarcimento annuo pari al 62,4 % della base di calcolo. Un supplemento di 17 NOK al giorno è concesso per ciascun figlio a carico minore di 18 anni. Viene versato inoltre un supplemento del 9,5 % dell’indennità ricevuta nell’anno precedente se in quell’anno il beneficiario ha percepito l’indennità per più di 8 settimane. Il periodo di beneficio delle prestazioni varia a seconda del reddito precedente da lavoro. Redditi da lavoro per un importo pari almeno al doppio dell’importo di base (98 180 NOK) danno diritto a un periodo di 156 settimane di indennità (tre anni). Un reddito inferiore alla metà dell’importo di base dà diritto a un periodo di 78 settimane di 209 figli in comune e che sono vissuti insieme per almeno 12 degli ultimi 18 mesi non hanno diritto all’assegno supplementare. indennità (1,5 anni). Una volta scaduto il periodo iniziale di corresponsione delle prestazioni, può subentrare immediatamente un secondo periodo, purché l’interessato soddisfi ai requisiti relativi ai redditi precedenti. I genitori singoli con figli di età inferiore a 3 anni che, conformemente alla legge sugli assegni familiari, hanno diritto all’indennità per un figlio in più rispetto al numero effettivo di figli e hanno inoltre diritto a un assegno provvisorio integrale, conformemente alla legge nazionale sulle casse malattia, beneficiano di un assegno supplementare annuo pari a 7 884 NOK. Questo supplemento annuo è concesso per capofamiglia, a prescindere dal numero di figli di età inferiore ai 3 anni. Dopo i 64 anni, è garantita una base di calcolo di almeno tre volte l’importo di base (147 270 NOK) e le indennità vengono erogate senza limite di tempo fino all’età di 67 anni. A partire dai 64 anni, anche i lavoratori autonomi hanno diritto alle indennità di disoccupazione. 9. Assegni familiari Gli assegni familiari sono versati per i figli residenti in Norvegia minori di 18 anni. 10. Indennità per famiglie con figli in tenera età Gli importi annui a partire dall’1 gennaio 2000 sono i seguenti: — 9 948 NOK per il primo e il secondo figlio; — 10 944 NOK per il terzo e per ogni figlio successivo. Il regime delle indennità è stato introdotto l’1 agosto 1998 a favore dei nuclei familiari con figli di età compresa tra 1 e 2 anni. I bambini di 2 anni rientrano nel campo d’applicazione di tale disposizione dall’1 gennaio 1999. L’indennità non è soggetta ad accertamento del reddito né ad imposizione fiscale. La premessa essenziale per poter disporre dell’intera indennità è che il figlio non soggiorni in un nido d’infanzia sovvenzionato dallo Stato. Qualora tale permanenza, come convenuto, sia inferiore a 30 ore settimanali, la famiglia avrà diritto a un’indennità ridotta. Oltre agli importi ordinari viene erogato un supplemento annuo pari a 7 884 NOK per figlio di età inferiore a 3 anni. I beneficiari residenti nelle regioni artiche della Norvegia hanno diritto a un supplemento annuo di 3 792 NOK per figlio. I genitori singoli hanno diritto a un assegno per un figlio in più rispetto al numero effettivo di figli (cioè a un assegno in più). I conviventi che hanno Durata convenuta di permanenza in un centro per l’infanzia alla settimana L’indennità è calcolata in base ai seguenti parametri: Indennità in percentuale dell’importo totale Corone norvegesi all’anno Nessuna 100 36 000 Fino a 8 ore 80 28 800 9-16 ore 60 21 600 17-24 ore 40 14 400 25-32 ore 20 7 200 Nessuna indennità 0 Più di 33 ore 11. Ulteriori informazioni Indirizzi dei principali enti di previdenza sociale in Norvegia 210 Rikstrygdeverket (Amministrazione dell’assicurazione nazionale) Drammensveien 60 N-0241 Oslo Tel. (47-22) 92 70 00 Fax (47-22) 55 70 88 E-mail: [email protected] NORVEGIA Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Ente d’assicurazione nazionale per l’assicurazione sociale all’estero) Postboks 8138 Dep. N-0033 Oslo Tel. (47-81) 05 93 38 Fax (47-23) 31 13 01 E-mail: [email protected] NORVEGIA Arbeidsdirektoratet (Direzione del lavoro) Postboks 8127 Dep. N-0032 Oslo Tel. (47-23) 35 24 00 Fax (47-23) 35 27 50 E-mail: [email protected] 211 Commissione europea La sicurezza sociale per coloro che si spostano dell’Interno dell’Unione europea — Aggiornamento 2002 Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee 2003 — 211 pagg. — 21 x 29,7 cm ISBN 92-894-2099-5 952478_cov_it 06-02-2003 12:49 Pagina 2 952478_cov_it 06-02-2003 12:49 Pagina 1 5 Ag gio rna me nto ,!7IJ2I9-ecajja! La sicurezza sociale per coloro che si spostano all’interno dell’Unione europea — Aggiornamento 2002 L-2985 Luxembourg Sicurezza sociale & integrazione sociale KE-41-01-696-IT-C ISBN 92-894-2099-5 UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE La sicurezza sociale per coloro che si spostano all’interno dell’Unione europea Occupazione affari sociali › Commissione europea 20 02