ELEMENTI DI IGIENE E SICUREZZA SUL
POSTO DI LAVORO NELLA POLIZIA DI STATO
NORMATIVA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO
PER I R.L.S. DEL S.A.P.
INTRODUZIONE:
Scopo del presente documento è quello di fornire ai futuri R.L.S. (Rappresentanti
dei Lavoratori per la Sicurezza) del S.A.P., una panoramica delle vigenti normative
applicabili sul posto di lavoro.
Va subito precisato, che è impensabile riuscire a condensare in poche pagine tutta la
legislazione in tema di igiene e sicurezza del posto di lavoro che viene sempre più
spesso impropriamente e genericamente classificata “626”.
Certo la cd. “626” contribuisce in maniera significativa non tanto a stravolgere le
preesistenti normative (tuttora in vigore), bensì a gettare le basi di una “nuova
cultura della sicurezza”, improntata su una scientifica analisi dei rischi,
individuando delle precise figure di riferimento da coinvolgere in un processo
partecipativo, finalizzato al miglioramento della sicurezza del posto di lavoro.
Da sottolineare come tutti gli ambienti della Polizia di Stato, sono stati classificati
da un decreto Ministeriale (D.M. 14/04/1997) “aree riservate”, prevedendo quindi
particolari distinzioni applicative del D.Lgs. 626 così come evidenziato fin dall’art.
1 (c.2) del D.Lgs. 626 che ha previsto “nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di
protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali
alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica……,le norme del presente decreto sono
applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro
competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica”.
Queste particolari esigenze, hanno imposto anche una particolare competenza
sull’attività di vigilanza che è stata affidata al personale sanitario e tecnico della
Polizia di Stato appartenente all’Ufficio Centrale Ispettivo e alle sue articolazioni
periferiche, mentre quella antincendio è rimasta propria del Corpo Nazionale dei
VV.F..
Ma di cose particolari in Polizia ce ne sono tante……
A partire dalla figura del cd. “Datore di Lavoro”, che nella nostra Amministrazione
ha potuto essere individuata due anni dopo con la circolare MI
(559/LEG/503.031.627 del 28/11/1996), e che rimane il perno centrale
dell’impianto 626, gravato di mille competenze, di responsabilità civili e penali (art.
4), ma molto spesso privo del potere di spesa, il che lo rende inevitabilmente
vulnerabile in quel processo decisionale dove appare chiaro a tutti che “bisogna
fare”, ma che si scontra inevitabilmente con la cronica mancanza di disponibilità
economiche sui diversi capitoli.
In tal senso, la legge comprende la funzione di questi particolari Datori di Lavoro
della pubbliche amministrazioni secondo la previsione di cui all’art. 4 (c.12) che
recita “Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente
decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi
comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o
convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai
2
predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta
del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico”.
Ma la pratica quotidiana è lì a dimostrare che in tal modo, si è solamente
“spostato” il problema da chi materialmente non ha il potere di spesa per realizzare
gli interventi, a chi invece è chiamato giuridicamente a risponderne (per esempio i
proprietari delle strutture che vengono “affittate” alla nostra Amministrazione).
In molti casi si arriva ai cd. “rimpalli di competenze”, dove si imbocca una strada a
labirinto che non permette di individuare i giusti interlocutori e su chi
materialmente gravino certi obblighi strutturali.
E qui entra in gioco il regime sanzionatorio della legge (D.Lgs. 19 dicembre 1994,
n. 758), che in astratto ha previsto il prevedibile, ma che di fatto solo in rare
occasioni ha trovato concreta applicazione (nelle disgrazie), a causa di una cronica
mancanza di controlli e quindi in buona sostanza di quella che dovrebbe potersi
definire l’attività di prevenzione. A livello generale, le statistiche sono lì a
dimostrare come gli incidenti sul lavoro siano in costante crescita e ogni anno in
Italia si sfiori il milione di infortuni con quasi 4 morti al giorno, praticamente una
strage. E tutto questo si riverbera unitamente alle invalidità temporanee e
permanenti sulla spesa sociale alla quale tutti sono chiamati a contribuire. Ecco
quindi che la prevenzione assume un ruolo fondamentale, ma questa è possibile solo
se nell’ambiente di lavoro si investe nella formazione, nell’informazione e si creano
le condizioni per lavorare in sicurezza.
Ma tutto ciò non può e non deve fermare quel processo di valutazione dei rischi sul
quale ruota l’impianto della “626” che viene esplicitato nella redazione
dell’omonimo documento, punto di partenza di un’analisi tecnica degli ambienti e
del lavoro in generale, ma che contiene anche la previsione delle misure opportune
per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Oltre al Datore di Lavoro, si ricorda la figura del R.S.P.P. (Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione) per il quale l’effetto delle recenti modifiche
introdotte dal D.Lgs. 23 Giugno 2003, n. 195 ha previsto il possesso (in luogo della
generica dizione “di qualità ed attitudini adeguate”), di precisi requisiti
professionali e culturali, nonché la specifica frequenza di corsi attestanti con esame
finale il grado di conoscenza in materia. I compiti del R.S.P.P. sono individuati
dall’art. 9 del D.Lgs. 626 e sulla sua figura grava l’onere di individuare i diversi
fattori di rischio presenti, l’elaborazione di misure preventive, di proporre i
programmi di informazione e formazione dei lavoratori e partecipare alle
consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza.
Il R.S.P.P. coordina anche l’attività del S.P.P. (Servizio di Prevenzione e
Protezione) che è utilizzato dal Datore di Lavoro per le stesse finalità di cui sopra.
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All’interno della realtà lavorativa, vengono anche formati gli addetti alle
emergenze sanitarie ed antincendio con specifici corsi organizzati territorialmente
dal Corpo Nazionale dei VV.F e dai Sanitari della Polizia di Stato,.
Un’altra figura è il Medico Competente, che in Polizia è individuabile nei Medici
della Polizia di Stato (in parziale deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 626 circa i
requisiti professionali richiesti - vedi anche D.M. 14 giugno 1999, n. 450),
incaricato di svolgere anche le funzioni di sorveglianza sanitaria all’interno delle
cd. “aree riservate” (Circ M.I: 850/A.12-858 del 22/03/1997), . Egli si occupa delle
funzioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 626 collaborando con il datore di lavoro e con
il Servizio di Prevenzione e Protezione, effettuando accertamenti sanitari ed
esprimendo giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro. Visita inoltre gli
ambienti di lavoro almeno una volta all’anno.
Dopo questa breve ed incompleta presentazione delle figure previste dal D.Lgs.626,
va ricordato che mentre a distanza di 8 anni dalla sua prima uscita, tutte le figure
interessate da questa nuova cultura della sicurezza, sono state individuate e più o
meno professionalizzate con specifici corsi di formazione, nella Polizia di Stato, si è
trascurato proprio l’ultimo anello (ma non per questo meno importante) di questa
catena, ossia la figura del R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza),
il quale ad oggi non è ancora identificabile a causa dell’inerzia posta in essere dalla
nostra Amministrazione che si avvale di una circolare Ministeriale
(559/LEG/503.031.624 del 10/06/1997), che recita testualmente: …..si precisa che,
nelle more del perfezionamento degli strumenti di contrattazione collettiva, con particolare riferimento all’ Accordo
Nazionale Quadro per il personale della Polizia di Stato, le attività inerenti alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro potranno essere svolte anche se non si è proceduto alla elezione del “rappresentante per la sicurezza”. Le
relative funzioni potranno essere svolte dalle segreterie provinciali delle OO.S. più rappresentative sul piano nazionale,
ove costituite.
Da allora, non sono bastati 2 Accordi Nazionali Quadro per “definire” queste
modalità di elezione, e non si sa nemmeno se queste saranno contenute nel prossimo,
certo è che la sensazione che si ricava è quella che l’Amministrazione si voglia
giovare di un interlocutore ignorante, tant’è che la predetta funzione è stata
affidata ad un’entità (le segreterie provinciali delle OO.SS. più rappresentative),
anziché ad una persona “fisica” di riferimento.
Notare quindi come nell’obbligatoria annuale “Riunione periodica di prevenzione e
protezione di rischi” vi partecipino i rappresentanti sindacali delle OO.SS. che
hanno sottoscritto il contratto di lavoro, anziché una o più persone investite di uno
specifico mandato elettivo di concreta rappresentanza dei lavoratori in materia di
igiene e di sicurezza del posto di lavoro.
Certo è, che ai buoni sindacalisti non mancano mai le parole per tutelare i diritti dei
colleghi, ma molto spesso chi si assume l’onere di svolgere (impropriamente) la
funzione di R.L.S., non possiede una concreta competenza in materia, non essendo
4
stato formato dal Datore di Lavoro, obbligato per legge ad istruire i R.L.S. con
specifici corsi (art.22 c.4).
Per quanto sopra esposto, mi auguro che questo opuscolo i cui contenuti sono stati
liberamente tratti in Internet, possa costituire un valido supporto per coloro che si
troveranno convocati dalla nostra Amministrazione a discutere di problematiche
afferenti l’igiene e la sicurezza del posto di lavoro.
La struttura del documento, è tale da permettere a chi lo consulta di trovare
attraverso un apposito indice, i contenuti base di riferimento, con una breve
descrizione del precetto legislativo e delle sanzioni previste.
Per quanto attiene alla specifica realtà della Polizia di Stato, alcuni argomenti
vengono riproposti con uno sfondo grigio al fine evidenziare le peculiarità
applicative di questa legge nel nostro ambiente di lavoro.
IL SEGRETARIO REGIONALE S.A.P.
TRENTINO ALTO ADIGE
FABRIS Diego
5
INDICE:
QUADRO NORMATIVO ........................................................................................................................................ 11
CHE COSA C’ERA PRIMA DEL D. LGS. 626 DEL 1994 IN ITALIA ? ............................................................... 11
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ART.32........................................................................... 11
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ART.41........................................................................... 11
CODICE CIVILE ART. 2087 ................................................................................................................................. 11
CODICE PENALE ART. 437 ................................................................................................................................. 12
CODICE PENALE ART. 451 ................................................................................................................................. 12
DECRETI FONDAMENTALI ............................................................................................................................... 12
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO ........................................................................ 12
IL DECRETO LEGISLATIVO 626/94................................................................................................................... 13
IL DECRETO LEGISLATIVO N°626 DEL 12/11/1994 ........................................................................................ 13
ELEMENTI PRINCIPALI DEL D. LGS. 626/94.................................................................................................... 13
NUOVO APPROCCIO ALLE PROBLEMATICHE DELLA SICUREZZA ......................................................... 13
ARTICOLO 1 ......................................................................................................................................................... 14
IL LAVORATORE................................................................................................................................................. 14
IL DATORE DI LAVORO (DL)............................................................................................................................. 15
ARTICOLO 2 – IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (SPP) ................................. 15
IL MEDICO COMPETENTE (MC) ....................................................................................................................... 15
IL MEDICO COMPETENTE IN POLIZIA............................................................................................................ 16
D.M. 14 GIUGNO 1999, N. 450 ............................................................................................................................... 16
MINISTERO DELL'INTERNO.............................................................................................................................. 16
ARTICOLO 1 - EDIFICI, STRUTTURE E MEZZI............................................................................................. 16
D.M. 14 GIUGNO 1999, N. 450 + DPR 338/82................................................................................................ 17
ARTICOLO 2 – IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) ............................ 18
IL R.L.S. IN POLIZIA ............................................................................................................................................ 18
A.N.Q. - ART. 24 - (RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA).................................................................... 18
LA PREVENZIONE............................................................................................................................................... 19
AGENTE CHIMICO FISICO BIOLOGICO .......................................................................................................... 19
UNITA’ PRODUTTIVA ........................................................................................................................................ 19
I NUOVI SOGGETTI PROTAGONISTI................................................................................................................ 20
LE DIFFICOLTA’ DEL D. LGS. 626/94................................................................................................................ 20
I CONCETTI FONDAMENTALI DALLA SICUREZZA ................................................................................... 21
INFORTUNIO SUL LAVORO ........................................................................................................................................ 21
MALATTIA PROFESSIONALE O TECNOPATIA (MP) .................................................................................................... 21
PERICOLO ................................................................................................................................................................ 21
PREVENZIONE .......................................................................................................................................................... 21
RISCHIO ................................................................................................................................................................... 21
LA BASI DELLA SICUREZZA.............................................................................................................................. 22
IL DATORE DI LAVORO ............................................................................................................................................. 22
SVOLGIMENTO DIRETTO DEL SPP DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO .............................................. 22
OBBLIGHI IN CASO DI SVOLGIMENTO DIRETTO DEL SPP DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO ..... 22
LA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ............................................................... 23
INADEMPIENZE DEL DATORE DI LAVORO E SANZIONI ............................................................................ 23
6
I DIRITTI DEI LAVORATORI.............................................................................................................................. 24
DIRITTO AD AVERE IL RLS ............................................................................................................................... 24
IL PRESUNTO DIRITTO AD AVERE IL RLS IN POLIZIA ................................................................................ 24
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE ........................................................................................................................ 25
MODALITA’ PER L’INFORMAZIONE ............................................................................................................... 25
SANZIONI PER INADEMPIENZE SUL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE ...................................................... 25
INFORMAZIONE ADEGUATA SUI RISCHI DI BASE E SUI RISCHI SPECIFICI ........................................... 25
LE INFORMAZIONI SUI RISCHI......................................................................................................................... 26
SANZIONI PER INADEMPIENZE SUL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE SUI RISCHI ................................. 26
DIRITTO ALLA FORMAZIONE .......................................................................................................................... 27
SANZIONI PER INADEMPIENZE SUL DIRITTO ALLA FORMAZIONE ........................................................ 27
DIRITTO ALL’ADDESTRAMENTO ................................................................................................................... 27
DIRITTO ALLA VERIFICA DELL’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.
................................................................................................................................................................................ 27
DIRITTO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA. .............................................................................................. 28
DIRITTO ALLA IMPUGNAZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ, INIDONEITÀ, INIDONEITÀ
TEMPORANEA ..................................................................................................................................................... 28
DIRITTO IN CASO DI PERICOLO....................................................................................................................... 28
TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI.......................................................................................................... 29
AGENTI DANNOSI ALLE LAVORATRICI GESTANTI O IN ALLATTAMENTO .......................................... 30
OBBLIGHI DEI LAVORATORI ........................................................................................................................... 30
IL MEDICO COMPETENTE ................................................................................................................................. 31
NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE ............................................................................................................ 31
FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE.......................................................................................................... 31
FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE IN DETTAGLIO ............................................................................. 32
GIUDIZIO DI IDONEITA’ .................................................................................................................................... 32
CARATTERISTICHE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA’....................................................................................... 33
GLI ORGANISMI PARITETICI............................................................................................................................ 33
IL RISCHIO.............................................................................................................................................................. 34
IL RISCHIO NEL METODO SEMI-QUANTITATIVO ........................................................................................ 34
LIVELLI DI RISCHIO ........................................................................................................................................... 35
FREQUENZA ............................................................................................................................................................. 35
DANNO .................................................................................................................................................................... 35
EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI RISCHIO................................................................................................... 36
FATTORI DI RISCHIO.......................................................................................................................................... 36
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI ......................................................................................................................... 36
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PRIMA DEL D. LGS. 626/94 ......................................................................... 37
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CON IL D. LGS. 626/94 ................................................................................. 37
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.............................................................................................................. 37
AUTOCERTIFICAZIONE..................................................................................................................................... 37
METODI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI ................................................................................................ 38
METODO SEMI-QUANTITATIVO...................................................................................................................... 38
REALIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI ................................................................................. 38
IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI DI RISCHIO....................................................................................... 39
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE.......................................................................................... 39
STIMA DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE .............................................................................................................. 39
CONCLUSIONI DELLA VALUTAZIONE ED AZIONI CONSEGUENTI ......................................................... 40
MISURE DI TUTELA ............................................................................................................................................ 40
IL DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI................................................................................. 41
STRUTTURA DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI ............................................................... 41
MODIFICHE AL DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI .......................................................... 41
SANZIONI PER INADEMPIENZE ....................................................................................................................... 42
7
I RISCHI LAVORATIVI......................................................................................................................................... 42
I RISCHI EFFETTIVI............................................................................................................................................. 42
CATEGORIE DI RISCHIO .................................................................................................................................... 42
CAUSE E MISURE CORRETTIVE....................................................................................................................... 43
RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE O DI TIPO TRASVERSALE O ORGANIZZATIVO ................. 43
RISCHI FISICI ....................................................................................................................................................... 44
RISCHI CHIMICI................................................................................................................................................... 44
RISCHIO ELETTRICO ................................................................................................................................................. 44
RISCHIO ELETTRICO: CAUSE E SISTEMI DI PROTEZIONE ......................................................................... 45
RISCHIO DA INCENDIO ....................................................................................................................................... 45
RISCHIO INCENDIO: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E SANZIONI ................................................. 46
LE CAUSE DEL FUOCO....................................................................................................................................... 46
CLASSIFICAZIONE DEL FUOCO....................................................................................................................... 46
AZIONI CHE ESTINGUONO IL FUOCO............................................................................................................. 46
RISCHIO INCENDIO: MATERIALI PERICOLOSI ............................................................................................. 47
RISCHIO INCENDIO: LUOGHI DI LAVORO PERICOLOSI ............................................................................. 47
RISCHIO INCENDIO: PIANO DI EVECUAZIONE............................................................................................. 47
RISCHIO INCENDIO: NORME DA SEGUIRE IN CASO DI INCENDIO........................................................... 47
RISCHIO DA VIDEOTERMINALI (VDT) ........................................................................................................... 48
RISCHIO DA VIDEOTERMINALI (VDT): I FALSI ALLARMI ......................................................................... 48
RISCHIO DA VIDEOTERMINALI (VDT): PRINCIPALI DISTURBI................................................................. 49
DISTURBI OCULO-VISIVI (ASTENOPIA O SINDROME DA FATICA VISIVA)............................................ 49
DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI ............................................................................................................... 49
DISTURBI DA STRESS......................................................................................................................................... 49
RISCHIO DA VDT: GLI OBBLIGHI .................................................................................................................... 50
SORVEGLIANZA SANITARIA ........................................................................................................................... 50
LE COMPONENTI DEL POSTO DI LAVORO .................................................................................................... 50
L’AMBIENTE CIRCOSTANTE............................................................................................................................ 50
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.............................................................................................................. 51
INADEMPIENZE, SOGGETTI E SANZIONI....................................................................................................... 51
RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI .................................................................... 51
LE CURE ................................................................................................................................................................ 52
PRINCIPALI RISCHI NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI
CARICHI ................................................................................................................................................................ 52
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ................................................................................................................... 52
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.............................................................................................................. 53
SANZIONI.............................................................................................................................................................. 53
RISCHIO AMIANTO .............................................................................................................................................. 53
PERICOLI, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO E PRESCRIZIONI .................................................................. 54
ESPOSIZIONI E PATOLOGIE .............................................................................................................................. 54
COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO ............................................................................................................ 54
RIMOZIONE .......................................................................................................................................................... 55
INCAPSULAMENTO............................................................................................................................................ 55
SOPRACOPERTURA............................................................................................................................................ 56
RISCHIO ARCHITETTONICO............................................................................................................................. 56
LUOGHI DI LAVORO........................................................................................................................................... 56
VIE DI EMERGENZA, PORTE E LOCALI DI LAVORO .................................................................................... 56
CARATTERISTICHE DELLE PORTE DEI LUOGHI DI LAVORO.................................................................... 57
CARATTERISTICHE DELLE PORTE SULLE VIE DI EMERGENZA............................................................... 57
VIE DI CIRCOLAZIONE INTERNE ED ESTERNE............................................................................................. 58
CARATTERISTICHE DEI CORRIDOI................................................................................................................. 58
CARATTERISTICHE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE ESTERNE .................................................................. 58
CARATTERISTICHE DEGLI ACCESSI .............................................................................................................. 59
8
CARATTERISTICHE DELLE SCALINATE ........................................................................................................ 59
CARATTERISTICHE ALTRE ZONE ................................................................................................................... 59
LOCALI CHIUSI.................................................................................................................................................... 60
INQUINAMENTO DELL’ARIA ED AERAZIONE NEI LOCALI CHIUSI......................................................... 60
PAVIMENTI, PARETI, VETRATE, GABINETTI ................................................................................................ 60
TEMPERATURA DEI LUOGHI DI LAVORO ..................................................................................................... 61
ILLUMINAZIONE NATURALE ED ARTIFICIALE DEI LUOGHI DI LAVORO.............................................. 61
SOGGETTI SANZIONATI; INADEMPIENZE E SANZIONI.............................................................................. 61
RISCHIO DA AGENTI CANCEROGENI ............................................................................................................ 61
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.............................................................................................................. 62
RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI..................................................................................................................... 63
LAVORAZIONI, SORGENTI E MODI DI PENETRAZIONE NELL’UOMO ..................................................... 63
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.............................................................................................................. 63
RISCHIO DA RUMORE ......................................................................................................................................... 64
IL SUONO .............................................................................................................................................................. 64
IL RUMORE........................................................................................................................................................... 64
TIPI DI RUMORI PRESENTI NELL’AMBIENTE ............................................................................................... 65
TIPI DI RUMORI PRESENTI ................................................................................................................................ 65
COMPOSIZIONE DEI RUMORI PRESENTI ....................................................................................................... 65
EFFETTI DEL RUMORE SULLA SALUTE ......................................................................................................... 65
DIRITTI DEI LAVORATORI ................................................................................................................................ 66
OBBLIGO DEI LAVORATORI............................................................................................................................. 66
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.............................................................................................................. 66
FASCE DI ESPOSIZIONE E MISURE DI TUTELA............................................................................................. 66
ACCETTABILITA’ DEI LIVELLI RESIDUI DI RUMORE CON L’USO DEI DPI............................................. 67
SANZIONI PER INADEMPIENZE DI DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI................................................... 67
SANZIONI PER INADEMPIENZE DEI PREPOSTI............................................................................................. 69
SANZIONI PER INADEMPIENZE DEL MEDICO COMPETENTE ................................................................... 70
L' RLS........................................................................................................................................................................ 70
IL RUOLO ................................................................................................................................................................. 70
NUMERO MINIMO DI RLS.................................................................................................................................. 70
MODALITA’ DI ELEZIONE DEL RLS ................................................................................................................ 71
FORMAZIONE DEL RLS...................................................................................................................................... 71
ATTIVITA’ DEL RLS............................................................................................................................................ 71
ATTRIBUZIONI DEL RLS.................................................................................................................................... 71
LIBERO ACCESSO ............................................................................................................................................... 72
INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE......................................................................................................... 72
LE FUNZIONI DEL R.L.S. ..................................................................................................................................... 73
ATTIVITA’ DI PREVENZIONE ........................................................................................................................... 73
CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO ............................................................................................. 73
FORMULAZIONE DI RICORSI............................................................................................................................ 73
CONSULTAZIONE PREVENTIVA E TEMPESTIVA......................................................................................... 73
FORMAZIONE ...................................................................................................................................................... 74
RAPPORTI CON LE AUTORITA’ COMPETENTI .............................................................................................. 74
RAPPORTO TRA IL DATORE DI LAVORO ED IL RLS .................................................................................... 74
AUTOGESTIONE DEL RLS ................................................................................................................................. 74
AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI .................................................................................................................... 75
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI .......................................................................................................................... 75
FASI, APPROCCI E PROCEDURE....................................................................................................................... 75
LE LISTE DI CONTROLLO (CHECK LIST) ........................................................................................................ 76
CATEGORIE E FATTORI DI RISCHIO ............................................................................................................... 76
ELEMENTI DEI FATTORI DI RISCHIO DA VALUTARE ................................................................................................... 77
ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI ..................................................................................................... 78
9
LA MAPPA DEL RISCHIO DEL R.L.S. ............................................................................................................... 79
LE DOTAZIONI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) ................................................................................................. 79
PRESCRIZIONI PER I DPI .................................................................................................................................... 80
CATEGORIE DEI DPI ........................................................................................................................................... 80
REQUISITI DEI DPI .............................................................................................................................................. 80
OBBLIGHI DEL COSTRUTTORE........................................................................................................................ 81
SANZIONI PER INADEMPIENZE DEL COSTRUTTORE ................................................................................. 82
OBBLIGHI DEI LAVORATORI ........................................................................................................................... 82
SANZIONI PER INADEMPIENZE DEI LAVORATORI ..................................................................................... 82
VIGILANZA E REGIME SANZIONATORIO IN POLIZIA................................................................................. 83
VIGILANZA E REGIME SANZIONATORIO............................................................................................ 83
RIFERIMENTI LEGISLATIVI.............................................................................................................................. 84
VOCABOLARIO DELLA SICUREZZA ............................................................................................................... 87
10
QUADRO NORMATIVO
CHE COSA C’ERA PRIMA DEL D. LGS. 626 DEL 1994 IN ITALIA ?
CHE COSA C’ERA PRIMA DEL D. LGS. 626 DEL 1994 IN ITALIA ?
Sulla base di orientamenti consolidati della giurisprudenza,
l’igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro erano
considerati veri e propri diritti in quanto attuazione di
norme precettive della Costituzione.
Costituzione della Repubblica Italiana
Codice Civile
Codice Penale
Leggi speciali
Decreti
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
Provvedimenti (circa 1000)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ART.32
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 32: Tutela della salute come diritto fondamentale
dell’individuo
La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce
cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento
sanitario se non per disposizione di legge.
La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona umana.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ART.41
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 41: Iniziativa economica privata libera ma mai in
contrasto o a danno dell’uomo.
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in
modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla
dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni
perché l’attività economica pubblica e privata possa
essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
CODICE CIVILE ART. 2087
CODICE CIVILE
Art. 2087: Tutela dell’integrità fisica e psichica dei
lavoratori.
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio
dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del
lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a
tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro.
11
CODICE PENALE ART. 437
CODICE PENALE
Art. 437: Rimozione od omissione dolosa di cautele contro Chiunque ometta di collocare impianti, apparecchi o
infortuni sul lavoro.
segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro,
ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la
reclusione da 6 mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un
disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a
dieci anni.
CODICE PENALE ART. 451
CODICE PENALE
Art. 451: Omissione colposa di cautele o difese contro
disastri o infortuni sul lavoro.
Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove
o rende inservibili apparecchi od altri mezzi destinati
all’estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso
contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la
reclusione fino a un anno o con la multa da lire
duecentomila a un milione1.
1
Pena originaria da lire mille a cinquemila
DECRETI FONDAMENTALI
DECRETI FONDAMENTALI
Decreto
Decreto del Presidente della Repubblica n°547 del
27/04/1955
Decreto del Presidente della Repubblica n°303 del
19/03/1956
Decreto del Presidente della Repubblica n°164 del 1956
Decreto Legislativo n°277 del 15/08/1991
Titolo
Norme per la prevenzione degli infortuni.
Norme generali per l’igiene del lavoro.
Norme per la prevenzione infortuni nelle costruzioni.
Attuazione delle direttive in materia di protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici, fisici
e biologici durante il lavoro (piombo, amianto e rumore).
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO
Cos’è
Proclamata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 10
Dicembre 1948.
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo è una
fonte subordinata alla Carta Costituzionale ed è una fonte
superiore alla legislazione ordinaria in forza dell’articolo
10, comma 1, della Costituzione.
12
Quale articolo
Art. 3: Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e
alla sicurezza della propria persona.
IL DECRETO LEGISLATIVO 626/94
IL DECRETO LEGISLATIVO N°626 DEL 12/11/1994
IL DECRETO LEGISLATIVO N°626 DEL 12/11/1994
Perché il D. Lgs. 626/94
Il D. Lgs. 626/94 costituisce il recepimento nel nostro
ordinamento legislativo di 8 Direttive Comunitarie e
disegna un sistema normativo omogeneo per tutti i settori
produttivi conforme agli indirizzi seguiti dall’Unione
Europea.
Titolo
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE,
90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro.
ELEMENTI PRINCIPALI DEL D. LGS. 626/94
ELEMENTI PRINCIPALI DEL D. LGS. 626/94
Cosa contiene il D. Lgs. 626/94
Il D. Lgs. 626/94 ha in se due elementi principali.
Quali
• Modifiche limitate rispetto alla precedente normativa.
• Impostazione diversa del modo si affrontare le
problematiche della sicurezza sul lavoro: il titolare
dell’azione di prevenzione aziendale diventa il datore di
lavoro al posto del SSN-SSR
NUOVO APPROCCIO ALLE PROBLEMATICHE DELLA SICUREZZA
NUOVO APPROCCIO ALLE PROBLEMATICHE DELLA SICUREZZA
Cosa introduce il D. Lgs. 626/94
Il D. Lgs. 626/94 introduce un nuovo
approccio alle problematiche della
sicurezza che ha prodotto sei novità
fondamentali.
Quali novità
il titolare dell’azione di
prevenzione aziendale è il
datore di lavoro
Rigore scientifico
13
Azioni
- La Valutazione del Rischio
- Il documento di rischio
- Le azione di prevenzione tra cui
informazione e formazione ai lavoratori e
RLS
Imposizione al sistema di sicurezza di un
metodo di lavoro impostato al rigore
scientifico con l’introduzione di:
• misurazione dei rischi effettuata da
esperti;
• stesura di un documento di Valutazione
dei rischi;
• programmazione degli interventi per
ridurre i rischi collettivi;
• creazione di un’organizzazione della
sicurezza, in modo da limitare al minimo i
danni (servizio antincendio, servizio di
pronto soccorso).
Cultura
Sanzioni per il datore di lavoro
Informazione e formazione
Protezione
Introduzione della cultura della sicurezza
e della prevenzione; il lavoratore e il suo
rappresentante (RLS) sono parte attiva e
attori comprimari , coinvolti nella VdR,
con funzioni di controllo, individuare e
suggerire interventi per la tutela della
salute propria e altrui sulla base della
propria esperienza.
Introduzione di un sistema sanzionatorio
elastico:
- sanzioni detentive per il datore di lavoro
che omette l’applicazione della norma di
legge);
- sanzioni economiche per il datore di
lavoro che commette errore.
Prevenzione attraverso obbligatorietà
dell’informazione (dare notizie) e della
formazione (educare e addestrare).
Protezione attraverso obbligatorietà
dell’adozione di dispositivi di protezione
individuale.
ARTICOLO 1
ARTICOLO 1
Campo di applicazione
Le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori durante il lavoro, si applicano in tutti i settori di
attività, privati e pubblici.
Soggetti interessati
Datore di lavoro e lavoratore (e RLS).
IL LAVORATORE
IL LAVORATORE
Definizione
Persona che presta il proprio
lavoro alle dipendenze di un datore
di lavoro con rapporto di lavoro
subordinato, a tempo determinato
o indeterminato.
Altre categorie
• Soci lavoratori di cooperative o di
società, purché prestino attività
lavorativa.
• Lavoratori a domicilio.
• Lavoratori che nelle aziende sono
incaricati del servizio di portierato.
• Allievi di istituti scolastici.
• Allievi di istituti professionali e di
università, anche quando avviati presso
datori di lavoro per agevolare, o per
perfezionare, le loro scelte professionali.
• Partecipanti ai corsi di formazione
professionale, nei quali si faccia uso di:
laboratori o macchine o apparecchi e
attrezzature di lavoro in genere o agenti
chimici, fisici e biologici.
• Lavoratore autonomo che lavora in
appalto presso una ditta pubblica o
privata.
D. LGS. 626/94, ART. 2
14
Eccezioni
Non rientrano nella definizione di
lavoratore e, pertanto, non sono tutelati
dal D. Lgs. 626/94:
• i lavoratori addetti ai servizi domestici
e familiari;
• i lavoratori autonomi;
• i lavoratori con rapporto di agenzia e
di rappresentanza commerciale;
• i compartecipanti di impresa agricola
che non assumono manodopera;
• i soci di cooperative o di società,
anche di fatto, che non prestino attività
lavorativa.
IL DATORE DI LAVORO (DL)
IL DATORE DI LAVORO (DL)
Definizione
Eccezioni
Persona (fisica, società anche in forma cooperativa con
Il titolare di impresa individuale senza dipendenti non è
soci lavoratori, ente pubblico) titolare del rapporto di
tenuto all’applicazione delle norme.
lavoro con il lavoratore e che ha la responsabilità
dell’impresa (o stabilimento o ente).
D. LGS. 626/94, ART. 2
ARTICOLO 2 – IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (SPP)
ARTICOLO 2 – IL SERVIZIO DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE DAI RISCHI (SPP)
Cosa prevede il D. Lgs. 626/94
Il SPP è un organismo la cui attività comprende l’azienda
nel suo intero. Prevenzione e protezione non sono più
considerate di pertinenza singola di ogni settore.
Definizione
Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni
all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e
protezione dai rischi professionali nell’azienda, ovvero
unità produttiva.
D. LGS. 626/94, ART. 2
IL MEDICO COMPETENTE (MC)
IL MEDICO COMPETENTE (MC)
Definizione
Il MC è il medico che in relazione all’attività svolta
dall’azienda garantisce la tutela della salute e l’integrità
psicofisica dei lavoratori.
Titoli
Il MC, per esercitare la sua attività, deve essere in
possesso di uno dei seguenti titoli:
• specializzazione in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia
industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene
del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni
individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della
Sanità di concerto con il Ministro dell’Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica;
• docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in
medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o in
fisiologia ed igiene del lavoro;
• autorizzazione di cui all’art. 55 del D. Lgs. 277/91
(“Legge sui rumori”).
D. LGS. 626/94, ART. 2
15
IL MEDICO COMPETENTE IN POLIZIA
IL MEDICO COMPETENTE (MC) IN POLIZIA
La Sorveglianza Sanitaria è rappresentata dall'insieme degli accertamenti sanitari, clinici e
strumentali, finalizzati all'accertamento della idoneità del dipendente a specifiche mansioni, nelle
quali, nonostante tutti gli interventi tecnici ed individuali, sussista un rischio residuo per la salute.
La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata da un medico competente, in possesso cioè dei
requisiti di cui all'art. 2 lettera d) del DLvo 626/94; si tratta di uno dei pochi casi, pertanto, in cui la
legge richiede il possesso di uno specifico titolo di specializzazione per l'espletamento di prestazioni
mediche.
Nell'ambito della Polizia di Stato le funzioni di medicina preventiva e del lavoro sono attribuite ai
sensi dell'art. 3 lettera b del DPR 338/82 ai sanitari del rispettivo ruolo professionale, i quali,
indipendentemente dal possesso della specializzazione stessa, le hanno esercitate nei confronti del
personale risultante esposto a particolari rischi lavorativi (individuati nell'ambito delle tabelle
annesse al DPR 5.5.75 n. 146) che necessitava di visite preventive e periodiche e del relativo
giudizio di idoneità.
Il Decreto Interministeriale (Interno, Lavoro, Sanità, Funzione Pubblica) del 14.6.99 emanato ai
sensi dell'art 1 comma 2 del DLvo 626/94, dovendo tener conto sia delle attribuzioni di cui al DPR
338/82 sia dei requisiti fissati dal legislatore per i medici competenti, ha stabilito che tali
attribuzioni sono proprie dei medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato in
possesso del titolo di medico competente i quali possono avvalersi, per il loro svolgimento, dei
medici dello stesso ruolo con almeno 4 anni di attività di servizio nel settore della medicina
preventiva del lavoro.
La sorveglianza sanitaria, come espressamente precisato nella Circolare del Ministero del Lavoro n.
102/95, deve essere effettuata nei casi previsti dalla legge: in tal senso devono assumersi come
elementi di riferimento le disposizioni contenute nello stesso DLvo 626/94 (videoterminali,
movimentazione carichi, agenti biologici, agenti cancerogeni), nel DLvo 277/91 (rumore, piombo,
amianto) nel DPR 303/56 (tabelle annesse all'art. 33), nel DPR 146/75 (tabelle A e B), nel DLvo
230/95 (radiazioni ionizzanti) ecc.
È obbligo del datore di lavoro informare il medico competente sui rischi connessi alla attività
produttiva (art 4, comma 5, lettera y, DLvo 626/94) così che sia possibile stabilire le categorie da
inserire nei programmi di sorveglianza sanitaria; tali categorie dovranno essere indicate nel
documento di valutazione dei rischi con la relativa periodicità degli accertamenti sanitari.
È obbligo del medico competente (art. 17 DLvo 626/94) effettuare gli accertamenti sanitari,
avvalendosi anche di specialisti per la esecuzione di esami strumentali e di laboratorio, di istituire
ed aggiornare la cartella sanitaria individuale, di formulare i giudizi di idoneità, di informare il
lavoratore sul significato e l'esito delle visite periodiche, di comunicare i giudizi stessi al datore di
lavoro per i provvedimenti del caso, di visitare gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno (o una
sola volta nei casi consentiti), di comunicare i risultati anonimi della sorveglianza sanitaria in
occasione della riunione periodica della sicurezza.
D.M. 14 giugno 1999, n. 450
Ministero dell'Interno
Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture
della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di
protezione civile e di incolumità pubblica, delle quali occorre tener conto nell'applicazione delle disposizioni
concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
(G.U. 2 dicembre 1999, n. 283)
Articolo 1 - Edifici, strutture e mezzi
1 Nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenze in materia di ordine e
16
sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica, le norme e le prescrizioni in materia di sicurezza dei
luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni,
nonché quelle delle altre disposizioni di legge in materia, sono applicate nel rispetto delle caratteristiche strutturali,
organizzative e funzionali preordinate a realizzare: a) la tutela del personale operante, in relazione alle rispettive
specifiche condizioni di impiego, anche con riguardo alla prontezza ed efficacia operativa;
b) la protezione e tutela, commisurata al rischio effettivo, delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo
di attentati, sabotaggi o aggressioni, ovvero di interruzione di servizi essenziali;
c) la prevenzione della fuga delle persone legittimamente arrestate o fermate, ovvero trattenute, nei casi previsti dalla
legge, in una struttura dell'Amministrazione;
d) la riservatezza e la sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati personali.
2 L'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle delle altre disposizioni di legge in materia, non
può comportare, in relazione alle esigenze di cui al comma 1, l'eliminazione o la riduzione dei sistemi di controllo,
anche ai fini della selezione degli accessi del pubblico, e dei sistemi di difesa ritenuti necessari, né l'omissione o il
ritardo delle attività di cui all' articolo 328, primo comma, del codice penale.
L'Amministrazione deve comunque assicurare idonei percorsi per l'esodo, adeguatamente segnalati, e verificare
periodicamente l'innocuità dei sistemi di controllo e difesa.
3 Fatto salvo il dovere di intervento degli appartenenti alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
anche in situazioni di personale esposizione al pericolo, il predetto personale deve adottare le misure di sicurezza e di
protezione anche individuale predisposte per lo specifico impiego.
4 Fermi restando gli obblighi di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni e integrazioni, anche sulla base di speciali capitolati d'opera, le uniformi, le armi, gli strumenti di lavoro,
gli specifici impianti, quali i poligoni di tiro, i laboratori di analisi, ricerche e collaudi, le palestre e le installazioni
addestrative speciali, le installazioni di sicurezza e le attrezzature di protezione, individuali e di reparto, ed i mezzi
operativi della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rimangono disciplinati dalle specifiche
disposizioni che li riguardano, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte del personale tecnico
dell'Amministrazione dell'interno, in possesso dei requisiti professionali o culturali previsti dalla normativa vigente.
5 Le disposizioni del presente articolo e quelle delle norme o capitolati richiamati al comma 4 si osservano anche, in
quanto compatibili con i rispettivi compiti ed ordinamenti, e salvo che sia diversamente disposto sulla base degli
ordinamenti che li riguardano, per le strutture, le sedi e i mezzi di servizio degli altri organi, anche privati, aventi
compiti diretti o ausiliari in materia di sicurezza pubblica.
Articolo 2 - Funzioni di medico competente
1 Nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, e comunque nelle aree individuate a norma
dell' articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e
integrazioni, le funzioni di medico competente sono svolte dai medici del ruolo professionale dei sanitari della
Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti richiesti dai decreti legislativi
15 agosto 1991, n. 277, e 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, che possono
avvalersi dei medici della medesima Amministrazione o Corpo che abbiano svolto per almeno quattro anni
attività di medico nel settore del lavoro nell'ambito del Ministero dell'interno, designati a livello centrale e
provinciale.
2 Quando per lo svolgimento di specifici accertamenti medicoclinici relativi all'attività di sorveglianza sia
richiesta una specializzazione di cui il personale indicato al comma 1 non sia in possesso, gli accertamenti stessi
sono svolti, mediante convenzione, da medici aventi la specializzazione richiesta. Analogamente si provvede
negli altri casi in cui non é possibile far fronte alle esigenze con i medici dell'Amministrazione o del Corpo.
D.M. 14 giugno 1999, n. 450 + DPR 338/82
17
ARTICOLO 2 – IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
ARTICOLO 2 – IL RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
Cosa prevede il D. Lgs. 626/94
Il RLS è una figura di contatto tra i lavoratori ed il datore
di lavoro nell’ambito delle attività del SPP.
Definizione
Persona, ovvero persone, eletta o designata per
rappresentare i lavoratori sugli aspetti della salute e della
sicurezza durante il lavoro.
D. LGS. 626/94, ART. 2
IL R.L.S. IN POLIZIA
IL R.L.S. IN POLIZIA
A.N.Q. - ART. 24 - (Rappresentanti per la sicurezza)
1. In tutti gli uffici, reparti o istituti dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza aventi autonomia gestionale
è eletto il rappresentante per la sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 18 del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626. Tra gli uffici con autonomia gestionale non vanno ricompresi, ai fini suddetti i
commissariati sezionali nè gli uffici di specialità che siano istituiti presso le sedi compartimentali o zonali.
Nelle sedi nelle quali più uffici con autonomia gestionale siano collocati in infrastrutture comuni, il
rappresentante per la sicurezza è unico per tutti gli uffici.
2. Il numero dei rappresentanti per la sicurezza è stabilito come segue:
a) un rappresentante negli uffici, reparti e istituti fino a 200 dipendenti;
b) tre rappresentanti negli uffici, reparti e istituti da 201 a 1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti negli uffici, reparti e istituti con oltre 1000 dipendenti.
3. I rappresentanti per la sicurezza sono eletti secondo le modalità e le procedure che saranno
successivamente stabilite tra le parti firmatarie del presente accordo e durano in carica tre anni.
4 Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del decreto legislativo n. 626/94, i rappresentanti per la
sicurezza utilizzano appositi permessi retribuiti pari a 76 ore annue per ogni rappresentante. Per
l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell'art.19 citato, il predetto monte
ore non viene utilizzato e l'attività è considerata tempo di lavoro.
5. Il diritto d'accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto della esigenza di servizio e con le
limitazioni previste dalle leggi.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al capo dell'Ufficio, Reparto o Istituto le visite
che intende effettuare negli ambienti di lavoro.
6. La consultazione del rappresentate per la sicurezza, nei casi indicati dal decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni, deve svolgersi in modo da garantire la sua effettività e
tempestività. Il rappresentante per la sicurezza ha facoltà di esprimere opinioni e formulare proposte
sull'oggetto delle consultazioni.
Il verbale delle consultazioni deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la
sicurezza e deve essere da questi sottoscritto.
7. I rappresentanti per la sicurezza hanno diritto alla formazione se-condo quanto previsto dall'art. 19,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 626/94 con onere a carico dell'Amministrazione e, a tal fine,
utilizzano permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività.
Il programma base di formazione avrà una durata di 38 ore e comprenderà:
- conoscenze generali sugli obblighi previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di precauzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio;
- metodologie minime delle comunicazioni.
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza sarà integrata in caso di innovazioni che abbiano rilevanza
ai fini della tutela della salute e della sicurezza del personale.
8. Le riunioni periodiche previste dall'art. 11 comma 1, del d. lgs. 626/94 sono convocate con almeno 10
18
giorni di preavviso e su ordine del giorno scritto.
9. Il rappresentante per la sicurezza può essere autorizzato all'utilizzo di strumenti in disponibilità della
struttura.
Circolare Ministeriale 559/LEG/503.031.624 del 10/06/1997
…..si precisa che, nelle more del perfezionamento degli strumenti di contrattazione collettiva, con particolare riferimento
all’ Accordo Nazionale Quadro per il personale della Polizia di Stato, le attività inerenti alla sicurezza dei lavoratori nei
luoghi di lavoro potranno essere svolte anche se non si è proceduto alla elezione del “rappresentante per la sicurezza”. Le
relative funzioni potranno essere svolte dalle segreterie provinciali delle OO.S. più rappresentative sul piano nazionale, ove
costituite.
A.N.Q. 2000 + Circolare Ministeriale 559/LEG/503.031.624 del 10/06/1997
LA PREVENZIONE
LA PREVENZIONE
Cosa prevede il D. Lgs. 626/94
La prevenzione deriva dalle scelte del datore di lavoro,
coinvolgendo RLS e responsabile del SPP.
Definizione
Complesso delle disposizioni o misure adottate o previste
in tutte le fasi dell’attività lavorativa per eliminare o
diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute
della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.
D. LGS. 626/94, ART. 2
AGENTE CHIMICO FISICO BIOLOGICO
AGENTE CHIMICO FISICO BIOLOGICO
Cosa prevede il D. Lgs. 626/94
Definizione
Il Decreto elenca tutti gli agenti potenzialmente dannosi
L’agente chimico, fisico o biologico, presente durante il
per i lavoratori.
lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.
D. LGS. 626/94, ART. 2
UNITA’ PRODUTTIVA
UNITA’ PRODUTTIVA
Cosa prevede il D. Lgs. 626/94
Definizione
Il Decreto delinea le caratteristiche che una struttura deve Stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni
avere perché venga considerata unità produttiva autonoma. o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnicofunzionale.
D. LGS. 626/94, ART. 2
19
I NUOVI SOGGETTI PROTAGONISTI
I NUOVI SOGGETTI PROTAGONISTI
Cosa fa il D. Lgs. 626/94
Il D. Lgs. 626/94 definisce 4 nuovi
soggetti demandati al controllo della
salute e della sicurezza sui luoghi di
lavoro
Quali sono i soggetti
Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione dai Rischi
Responsabile dei Lavoratori per la
Sicurezza
Addetti al Servizio di Prevenzione e
Protezione dai Rischi
Medico Competente, quando previsto
l’obbligo della sorveglianza sanitaria
Articoli
ART. 2, C. 1E
ART. 2, C. 1F - ART. 4, C. 4
ART. 8, C. 2 - ART. 4, C. 4
ART. 2, C. 1D - ART. 4, C. 4
LE DIFFICOLTA’ DEL D. LGS. 626/94
LE DIFFICOLTA’ DEL D. LGS. 626/94
Gli ostacoli
Prevalenza della Valutazione dei rischi concepita come
burocratica valutazione di check-list.
Mancato sviluppo del sistema concertativi aziendale.
Sistemi di controllo pubblici inefficaci: mancato controllo
delle procedure della prevenzione e della Valutazione dei
rischi.
Scarso collegamento fra RLS e orientamenti sindacali
della contrattazione di 1° e 2° livello.
Scarso coinvolgimento dei RLS, da parte aziendale e nella
contrattazione, nelle strategie aziendali (in particolare
nell’organizzazione del lavoro).
20
Le possibili soluzioni
• Predisporre linee guida e manuali semplici e di facile
consultazione per la Valutazione dei rischi e la
formazione; coinvolgere attivo RLS e lavoratori nel
processo di VdR.
• Sviluppare a livello di patti per il lavoro territoriali
sistemi di concertazione dedicati alla salute e sicurezza per
l’individuazione delle soluzioni.
- costruire un sistema di controlli efficaci che sappia cosa
controllare e dove: verifica e controllo delle procedure
della prevenzione aziendale, verifica e controllo della
valutazione del rischio e del documento, insieme ai
soggetti aziendali preposti.
• Creare a livello locale task-force di esperti di
orientamento ed indirizzo di tutti i soggetti interessati.
• Creare a livello sindacale consulte RLS con funzioni di
coordinamento e indirizzo per la contrattazione.
Precisare ed valorizzare le funzioni della riunione
periodica in materia l’organizzazione del lavoro.
I CONCETTI FONDAMENTALI DALLA SICUREZZA
Infortunio sul lavoro
I CONCETTI FONDAMENTALI DELLA SICUREZZA
Definizione
Infortunio sul lavoro
Descrizione
È un evento lesivo, o mortale, dovuto, in occasione di lavoro,
all’azione violenta o concentrata nel tempo di macchine o
materiali di lavoro (rischio generico aggravato), su un lavoratore
coperto da assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, gestita
dall’INAIL.
Normativa
D.P.R. 1124/65 –
ARTT. 1-2
Malattia professionale o tecnopatia (MP)
I CONCETTI FONDAMENTALI DELLA SICUREZZA
Definizione
Malattia professionale o
tecnopatia (MP)
Descrizione
Normativa
È una malattia dovuta all’azione nociva, lenta e protratta nel
D.P.R. 1124/65 –
tempo, di un fattore di rischio (tipo di lavoro o materiali usati
ART. 3
durante il lavoro) presente nell’ambiente in cui si svolge attività
lavorativa (MP da rischio diretto).
Se il fattore di rischio si disperde nell’ambiente circostante
l’azienda, la MP può essere contratta anche da cittadini che vivono
nelle vicinanze di una fabbrica dove si lavorano materiali nocivi
alla salute (MP da rischio ambientale).
Pericolo
I CONCETTI FONDAMENTALI DELLA SICUREZZA
Definizione
Pericolo
Descrizione
Esprime la potenzialità di causare danni da parte di un determinato fattore (processo produttivo, macchina, sostanza).
Normativa
Prevenzione
I CONCETTI FONDAMENTALI DELLA SICUREZZA
Definizione
Prevenzione
Descrizione
È il sistema di norme che concorrono alla promozione della salute
della popolazione minimizzando i rischi esistenti nei luoghi di
lavoro; la prevenzione è influenzata soprattutto da tre fattori:
• di ordine economico (scarse risorse);
• di ordine tecnico-scientifico (attuali conoscenze);
• di ordine politico-sociale (sensibilità al miglioramento).
Normativa
D.LGS. 626/94 –
ART. 2, C. 1G
Rischio
Definizione
Rischio
I CONCETTI FONDAMENTALI DELLA SICUREZZA
Descrizione
Esprime la probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno di un determinato fattore
(processo produttivo, macchina, sostanza), nelle
condizioni di impiego o di esposizione.
21
Normativa
LA BASI DELLA SICUREZZA
Il Datore di lavoro
SVOLGIMENTO DIRETTO DEL SPP DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
SVOLGIMENTO DIRETTO DEL SPP
DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
Chi
Il datore di lavoro può svolgere
direttamente, anche avvalendosi della
collaborazione di persone esterne, alcuni
compiti.
Quali
• Prevenzione e protezione dai
rischi.
• Responsabile del SPP.
• Prevenzione incendi.
• Evacuazione dei lavoratori.
Quando
• Aziende artigiane e industriali fino
a 30 dipendenti.
• Aziende agricole e zootecniche
fino a 10 dipendenti con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato.
• Aziende della pesca fino a 20
dipendenti.
• Aziende diverse dalle precedenti
fino a 200 dipendenti.
D. LGS. 626/94, ART. 10, CC. 1, 2
OBBLIGHI IN CASO DI SVOLGIMENTO DIRETTO DEL SPP DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
OBBLIGHI IN CASO DI SVOLGIMENTO DIRETTO
DEL SPP DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO
Se il datore di lavoro sceglie la gestione diretta
Obblighi
La scelta del datore di lavoro di gestire direttamente il SPP • Informare preventivamente il RLS.
comporta una serie di obblighi.
• Frequentare un apposito corso di formazione in materia
di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
• Trasmettere all’ASL ed alla Direzione provinciale del
lavoro competenti:
- attestazione di frequenza del corso di formazione;
- dichiarazione attestante la capacità a svolgere i compiti di
prevenzione e protezione;
- Documento di valutazione dei rischi contenente l’esito
della valutazione, i criteri adottati per la valutazione, le
misure di protezione e prevenzione adottate (o da adottare
a seguito della valutazione), le attrezzature di protezione, il
programma di attuazione delle misure di prevenzione e
protezione;
- una relazione, desunta dal Registro degli infortuni, in
merito all’andamento degli infortuni e delle malattie
professionali degli ultimi 3 anni (il termine ultimo per
istituire il Registro degli infortuni è scaduto il 19 Marzo
1996).
D. LGS. 626/94, ART. 10, CC. 1, 2
22
LA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
Periodicità
Nelle aziende con più di 15
dipendenti la riunione periodica di
prevenzione e protezione si tiene:
almeno una volta l’anno;
ogni qualvolta si verifichino
significative variazioni delle
condizioni di esposizione al rischio;
quando vengono introdotte nuove
tecnologie che hanno riflessi su
sicurezza e salute dei lavoratori;
su richiesta scritta e motivata di una
delle parti
Nelle aziende sino a 15 dipendenti il
RLS può chiedere la convocazione di
una apposita riunione al verificarsi di
date condizioni quali variazioni nelle
condizioni di esposizione o
introduzione di nuove tecnologie.
Partecipanti di diritto
• Datore di lavoro o suo
rappresentante.
• RSPP.
• MC.
• RLS.
Ordine del giorno
Il datore di lavoro sottopone
all’esame dei partecipanti il
documento di valutazione dei rischi e
di programmazione delle misure di
prevenzione, le misure di protezione
individuale e i programmi di
informazione e formazione per
ricevere il loro punto di vista ed
assumere le decisioni che gli spettano.
• Datore di lavoro o suo
rappresentante.
• RSPP.
• MC.
• RLS.
D. LGS. 626/94, ART. 11
INADEMPIENZE DEL DATORE DI LAVORO E SANZIONI
RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:
INADEMPIENZE DEL DATORE DI LAVORO E SANZIONI
Inadempienza
Sanzione
Mancata convocazione annuale della Riunione.
Ammenda da 1 a 6 milioni.
Mancata convocazione della riunione a seguito di
Ammenda da 1 a 6 milioni.
variazioni.
D. LGS. 626/94, ART. 89, C. 4
23
I DIRITTI DEI LAVORATORI
I DIRITTI DEI LAVORATORI
Quali diritti
Diritto ad avere il Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza.
Diritto all’informazione.
Diritto all’informazione adeguata sui rischi di base e
specifici.
Diritto alla formazione.
Normativa di riferimento
D. Lgs. 626/94, Art. 18, C. 1
D. Lgs. 152/97
D. Lgs. 626/94, Art. 21, C. 1
D. Lgs. 626/94, Art. 22, CC. 1, 2, 3, 5, 6, 7; Art. 43, C. 4G;
Art. 56, C. 2; Art. 66, C. 23
D. Lgs. 626/94, Art. 35, C. 4B; Art. 43, C. 4G
D. Lgs. 626/94, Art. 4, C. 5M
Diritto all’addestramento.
Diritto alla verifica dell’applicazione delle misure di
prevenzione e protezione.
Diritto alla sorveglianza sanitaria tramite il Medico
Competente.
Impugnazione del giudizio di idoneità, inidoneità,
inidoneità temporanea.
Diritti in caso di pericolo.
Tutela delle lavoratrici madri.
D. Lgs. 277/91, Art. 4, Lett. P; D. Lgs. 626/94, Art. 16;
Art. 48, C. 4C; Art. 55; Art. 66; Art. 69
D. Lgs. 626/94, Art. 17, C. 4
D. Lgs. 626/94, Art. 14, CC: 1, 2
Legge 1204/71, Artt. 3, 5; D.P.R. 43/90, Art. 7; D.P.R.
44/90, Art. 19; D.P.R. 303/90; D.P.R. 319/90, Art. 12;
D.P.R. 384/90; D. Lgs. 277/91, Artt. 12, 16; D. Lgs.
626/94, Art. 4, C. 5, Art. 33; D. Lgs. 645/96
DIRITTO AD AVERE IL RLS
DIRITTO AD AVERE IL RLS
Cosa prevede il D. Lgs. 626/94
Comportamenti del lavoratore
Se il RLS non è stato nominato, il lavoratore può agire
Il lavoratore deve collaborare con il proprio RLS.
denunciando il fatto direttamente alla ASL o tramite il
sindacato.
D. LGS. 626/94, ART. 18, C. 1
IL PRESUNTO DIRITTO AD AVERE IL RLS IN POLIZIA
IL PRESUNTO DIRITTO AD AVERE IL RLS IN POLIZIA
La funzione è esercitata dalle segreterie Provinciali delle OO.SS. maggiormente rappresentative.
La funzione non è attribuita a una persona investita di mandato elettivo, ma ad un’entità sprovvista delle minime basi di
conoscenza della materia, il che fa buon gioco per l’Amministrazione.
La legge prevede che i R.L.S. devono essere formati dal Datore di Lavoro.
Nella siffatta situazione, non risulta che l’Amministrazione abbia mai promosso alcuna attività di formazione in favore
dei R.L.S. lasciandoli in balia della loro rappresentatività sindacale, ma sprovvisti delle basi teoriche e giuridiche per
affrontare seppure con spirito partecipativo, la funzione propria del R.L.S. così come previsto dal D.Lgs. 626.
Le modalità di elezione del R.L.S. sono state demandate alla “contrattazione collettiva” – aspettiamo sempre
fiduciosi…ancora chissà quanti A.N.Q.
A.N.Q. 2000 + Circolare Ministeriale 559/LEG/503.031.624 del 10/06/1997
24
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE
DIRITTO ALL’INFORMAZIONE
Cosa prevede il D. Lgs. 152/97
Il datore di lavoro, pubblico o privato,
ha l’obbligo di fornire al lavoratore,
entro 30 giorni dalla data di
assunzione, le informazioni inerente il
rapporto di lavoro.
Quali informazioni
• Identità, sede e domicilio del datore di lavoro.
• Luogo di lavoro.
• Data di inizio del rapporto di lavoro.
• Tipo di rapporto di lavoro: a tempo
indeterminato o determinato.
• Durata del rapporto di lavoro.
• Durata del periodo di prova, se previsto.
• Inquadramento, livello e qualifica.
• Retribuzione iniziale, elementi costitutivi
della retribuzione e periodo di pagamento.
• Durata delle ferie retribuite e loro modalità.
• Orario di lavoro.
• Termini del preavviso in caso di recesso.
D. LGS. 152/97
Eccezioni
Nell’obbligo non rientrano:
• i rapporti di lavoro non
superiori al mese in cui
l’orario non superi le 8 ore
settimanali;
• i rapporti di lavoro di
parenti fino al terzo grado
conviventi con il datore di
lavoro.
MODALITA’ PER L’INFORMAZIONE
MODALITA’ PER L’INFORMAZIONE
Cosa prevede la Legge 608/96
Il datore di lavoro può fornire le informazioni inerenti il
rapporto di lavoro con varie modalità.
Le modalità
• Tramite la lettera di assunzione.
• Tramite il contratto scritto di lavoro.
• Tramite la consegna, all’atto dell’assunzione, di una
dichiarazione sottoscritta contenete le informazioni
dovute.
LEGGE 608/96, ART. 9, C. 3
SANZIONI PER INADEMPIENZE SUL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE
SANZIONI PER INADEMPIENZE SUL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE
Soggetto sanzionato
Datore di lavoro
Datore di lavoro
Inadempienza
Inottemperanza alla intimazione della
Direzione Provinciale del Lavoro di
fornire le informazioni.
Mancata consegna al lavoratore,
all’atto dell’assunzione, di una
dichiarazione sottoscritta contenete i
dati della registrazione effettuata nel
libro matricola.
D. LGS. 152/97
Sanzione
Ammenda da 100.000 a 500.000 Lire
destinata al Fondo per l’occupazione.
Ammenda da 500.000 a 3 milioni di
Lire per ogni lavoratore interessato.
INFORMAZIONE ADEGUATA SUI RISCHI DI BASE E SUI RISCHI SPECIFICI
INFORMAZIONE ADEGUATA SUI
RISCHI DI BASE E SUI RISCHI SPECIFICI
Cosa prevede il D. Lgs. 626/94
I soggetti dell’informazione
Il datore di lavoro, pubblico o privato, ha l’obbligo di
• Datore di lavoro.
fornire un’informazione adeguata ad ogni lavoratore,
• Dirigente.
compresi i lavoranti a domicilio e gli incaricati del servizio • Preposto.
di portierato, sia sui rischi di base che su quelli specifici.
• Medico competente.
D. LGS. 626/94, ART. 21, C. 1
25
LE INFORMAZIONI SUI RISCHI
LE INFORMAZIONI SUI RISCHI
Rischi di base
• Rischi per la sicurezza e la salute legati
all’attività svolta.
• Misure e attività di prevenzione e
protezione adottate.
• Pericoli connessi all’uso di sostanze e
preparati pericolosi, con l’obbligo
aziendale di riportare su cartelli ben
visibili le procedure da seguire in caso di
infortunio o incidente.
• Procedure che riguardano il pronto
soccorso, la lotta antincendio,
l’evacuazione.
• I nominativi e le funzioni del RSPP e
del MC.
• I nominativi degli incaricati di attuare le
misure di pronto soccorso, salvataggio,
prevenzione incendi, lotta antincendio,
gestione delle emergenze.
Rischi specifici
• Esposizione a pericolo grave ed immediato: i lavoratori hanno il diritto di
essere informati il più presto possibile per potersi allontanare dalla zona di
pericolo e di conoscere rischi e disposizioni.
• Informazioni tramite il MC su significato e risultati degli accertamenti
sanitari, motivazione della sorveglianza sanitaria, opportunità di sottoporsi
ad accertamenti anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa.
• Modalità di impiego in sicurezza delle attrezzature, anche in situazioni
anormali prevedibili.
• Rischi da cui sono protetti con l’uso dei DPI.
• Corretto impiego e manutenzione dei DPI.
• Informazione in caso di movimentazione manuale dei carichi su peso,
centro di gravità o lato più pesante del carico, movimentazione corretta e
possibili rischi derivanti dalla movimentazione non corretta.
• Informazione in caso di utilizzo di videoterminali sulle misure da
applicare, sul corretto svolgimento dell’attività e sulla protezioni di occhi e
vista.
• Informazione in caso di esposizione ad agenti cancerogeni sugli agenti
presenti, sulle precauzioni per evitare l’esposizione, sulle misure igieniche,
sulla necessità di indossare indumenti protettivi e di impiegare i DPI, su
come prevenire il verificarsi di incidenti e sulle misure da adottare in caso
di incidenti.
• Informazione in caso di esposizione ad agenti biologici sui rischi per la
salute, sulle precauzioni per evitare l’esposizione, sulle misure igieniche,
sulla necessità di indossare indumenti protettivi e di impiegare i DPI, su
come prevenire il verificarsi di incidenti e sulle misure da adottare in caso
di incidenti e sulle procedure da seguire per la manipolazione di agenti del
gruppo 4.
SANZIONI PER INADEMPIENZE SUL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE SUI RISCHI
SANZIONI PER INADEMPIENZE
SUL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE SUI RISCHI
Soggetto sanzionato
Datore di lavoro
Inadempienza
Mancata informazione di base adeguata.
Datore di lavoro
Mancata informazione su uso appropriato dei DPI e delle attrezzature,
istruzione ai lavoratori che accedono a zone dove sono esposti a
rischio grave e specifico, istruzioni per abbandonare immediatamente
il posto di lavoro in caso di rischio grave ed immediato.
Mancata informazione su istruzioni ai lavoratori che accedono a zone
dove sono esposti a rischio grave e specifico, istruzioni per
abbandonare immediatamente il posto di lavoro in caso di rischio
grave ed immediato.
Mancata informazione su istruzioni ai lavoratori che accedono a zone
dove sono esposti a rischio grave e specifico, istruzioni per
abbandonare immediatamente il posto di lavoro in caso di rischio
grave ed immediato.
Mancata informazione sulla sorveglianza sanitaria e sulla necessità di
sottoporsi ad accertamenti anche dopo la cessazione del lavoro.
Dirigente
Preposto
Medico competente
Sanzione
Arresto da 2 a 4 mesi o
ammenda da 1 a 5
milioni.
Arresto da 3 a 6 mesi o
ammenda da 3 a 8
milioni.
Arresto da 3 a 6 mesi o
ammenda da 3 a 8
milioni.
Arresto fino a 2 mesi o
ammenda da 500.000 a
2 milioni.
Arresto fino ad 1 mese
o ammenda da
500.000 a 3 milioni.
D. LGS. 626/94, ART. 89, C. 1, LETT. A, B, C; ART. 90, C. 1A; ART. 92, C. 1B
26
DIRITTO ALLA FORMAZIONE
DIRITTO ALLA FORMAZIONE
Cosa prevede il D. Lgs. 626/94
I lavoratori (compresi i lavoranti a
domicilio e gli incaricati del servizio
di portierato) hanno diritto ad una
formazione adeguata e sufficiente in
materia di sicurezza e salute con
particolare riferimento al proprio
posto di lavoro ed alle mansioni
svolte.
I soggetti dell’informazione
• Datore di lavoro.
• Dirigente.
• Preposto.
Quando deve essere svolta
• All’atto dell’assunzione.
• In caso di cambiamento di mansioni
o di trasferimento.
• In caso di introduzione e di uso di
nuove attrezzature o nuove tecnologie
o nuove sostanze e preparati
pericolosi.
• In caso di uso dei DPI.
• In caso di uso di videoterminali.
• In caso di esposizione ad agenti
cancerogeni o biologici: prima di
iniziare a lavorare e poi ogni 5 anni ed
ogni volta che ci siano delle novità).
• In caso di designazione ad attività di
SPP.
D. LGS. 626/94, ART. 22, CC. 1, 2, 3, 5, 6, 7; ART. 43, C. 4G; ART. 56, C. 2; ART. 66, C. 23
SANZIONI PER INADEMPIENZE SUL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
SANZIONI PER INADEMPIENZE SUL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
Soggetto sanzionato
Datore di lavoro e dirigente
Preposto
Inadempienza
Sanzione
Mancata formazione nei casi in cui
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3
deve essere svolta.
a 8 milioni.
Mancata formazione nei casi in cui
Arresto fino a 2 mesi o ammenda da
deve essere svolta.
500.000 a 2 milioni.
D. LGS. 626/94, ART. 89, C. 1, LETT. A, B; ART. 90, C. 1A
DIRITTO ALL’ADDESTRAMENTO
DIRITTO ALL’ADDESTRAMENTO
Cosa è
L’addestramento è una componente essenziale della formazione.
In cosa consiste
Nell’educare all’uso corretto:
• delle attrezzature di lavoro;
• dei DPI.
D. LGS. 626/94, ART. 35, C. 4B; ART. 43, C. 4G
DIRITTO ALLA VERIFICA DELL’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.
DIRITTO ALLA VERIFICA DELL’APPLICAZIONE
DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.
Cosa prevede il D. Lgs. 626/94
Per esercitare questo diritto il
lavoratore deve chiedere una
apposita riunione al RLS nel
quale approfondire cinque
punti.
Cosa esaminare
• Confrontare le informazioni sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione
fornite ai lavoratori dal datore di lavoro, o dai suoi incaricati, con le informazioni in
possesso del RLS e con le esperienze dei lavoratori.
• Verificare se sono stati rilevati tutti i rischi effettivamente riscontrati dai lavoratori.
• Verificare se sono state adottate tutte le misure di prevenzione e protezione
“tecnicamente possibili”.
• Verificare se è stata fatta formazione adeguata rispetto ai rischi ed all’uso dei DPI.
• Assumere, se necessario, insieme con il RLS, la decisione di richiedere la
consulenza del Servizio di prevenzione della ASL.
D. LGS. 626/94, ART. 4, C. 5M
27
DIRITTO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA.
DIRITTO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA.
Da quando è obbligatoria
Quando è obbligatoria
In caso di esposizione a:
• radiazioni ionizzanti;
• cave, miniere e trivellazioni;
• rischio di silicosi ed asbetosi;
• cloruro di vinile monomero;
• amianto;
• piombo;
• rumore;
• ammine aromatiche;
• movimentazione manuale dei carichi;
• uso di videoterminali;
• rischio cancerogeno;
• rischio biologico.
D. LGS. 277/91, ART. 4, LETT. P; D. LGS. 626/94, ART. 16; ART. 48, C. 4C; ART. 55; ART. 66; ART. 69
DIRITTO ALLA IMPUGNAZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ, INIDONEITÀ, INIDONEITÀ TEMPORANEA
1 Gennaio 1996
DIRITTO ALLA IMPUGNAZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ,
INIDONEITÀ, INIDONEITÀ TEMPORANEA
Cosa prevede il D. Lgs. 626/94
Il giudizio di idoneità, inidoneità o inidoneità temporanea
espresso dal MC può essere impugnato dal lavoratore
ricorrendo, entro 30 giorni, alla ASL.
Conseguenze dell’impugnazione
• Il medico della ASL sottopone il lavoratore a visita
medica esprimendo, a sua volta, giudizio di idoneità,
inidoneità o inidoneità temporanea.
• È opportuno che il lavoratore si faccia assistere da un
medico di sua fiducia o, in assenza di medico di fiducia, il
patronato INCA-CGIL può fornire il medico che potrà
sostenere le ragioni del lavoratore.
• Il datore di lavoro, in caso di risoluzione del rapporto di
lavoro, ha l’obbligo di consegnare al lavoratore la cartella
sanitaria e di rischio.
D. LGS. 626/94, ART. 17, C. 4
DIRITTO IN CASO DI PERICOLO
DIRITTO IN CASO DI PERICOLO
Cosa prevede il D. Lgs. 626/94
Obblighi del datore di lavoro
Il lavoratore deve potersi allontanare dal posto di lavoro in Il datore di lavoro, salvo eccezioni debitamente motivate,
caso di pericolo grave, immediato e che non può essere
non può chiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in
evitato.
presenza di una situazione di pericolo grave ed immediato.
L’eventuale provvedimento disciplinare in presenza di una
situazione di pericolo grave ed immediato è illegittimo
(sentenza della Pretura di Monza del 3 Novembre 1992).
D. LGS. 626/94, ART. 14, CC. 1, 2
28
TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI
TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI
Quali diritti
Informazione sui rischi.
Riposo in gravidanza ed allattamento.
Eventuale modifica di orario o reparto.
Accertamenti della ASL.
Assenze retribuite per esami medici.
Astensione obbligatoria.
Copertura retributiva secondo le categorie.
Lavori vietati in gravidanza e puerperio.
Tutele specifiche.
Rischio piombo.
Cosa prevedono
Il datore di lavoro è obbligato a informare le lavoratrici ed il loro RLS sui
risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di
prevenzione e protezione adottate che le riguardano.
Le lavoratrici in stato di gravidanza e le lavoratrici madri che allattano
devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa ed in
condizioni appropriate.
Qualora i risultati della valutazione dei rischi rivelino un rischio per le
lavoratrici madri, il datore di lavoro procede alla modifica temporanea
dell’orario o delle condizioni di lavoro.
Spetta alla ASL competente accertare se le condizioni di lavoro ed
ambientali sono di pregiudizio alla salute della gestante o del nascituro.
La ASL comunica al datore di lavoro gli esiti degli accertamenti che si
sono resi necessari.
Le lavoratrici gestanti possono assentarsi dal lavoro in occasione di esami
prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche senza
perdita della retribuzione. Per i relativi permessi deve presentare apposita
domanda al datore di lavoro e fornire successivamente la documentazione
giustificativa contenente la data, l’orario e la dimostrazione
dell’effettuazione durante l’orario di lavoro.
L’astensione obbligatoria dal lavoro (i due mesi precedenti ed i tre mesi
successivi al parto) può essere estesa in caso di complicanze.
La copertura economica dell’astensione obbligatoria è sempre pari ad
almeno l’80% della retribuzione (alcuni CCNL mantengono il 100%).
Le lavoratrici gestanti e fino a 7 mesi dopo il parto non possono essere
adibite a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, in particolare sollevamento
e trasporto pesi, lavori che obbligano a stare in piedi per più della metà
dell’orario di lavoro, lavori con rischio di cadute, esposizione a sostanze
tossiche o infettanti e a radiazioni ionizzanti, esposizione a vibrazioni e
lavori notturni.
• Interdizione obbligatoria, a partire dall’inizio della gravidanza, per le
dipendenti della Polizia di Stato.
• Astensione dal lavoro ai VDT, nei primi tre mesi di gravidanza, per il
personale di università, ministeri ed enti pubblici non economici.
Il datore di lavoro è obbligato ad informare le lavoratrici ed il loro RLS,
prima di adibirle ad attività che sottopongono al rischio piombo, sui rischi
alla salute, compresi i rischi per il nascituro e per il neonato. Il datore di
lavoro è obbligato ad allontanare la lavoratrice in età fertile in caso di
riscontro di valori superiori a 40mg di piombo per 100 ml di sangue.
29
AGENTI DANNOSI ALLE LAVORATRICI GESTANTI O IN ALLATTAMENTO
AGENTI DANNOSI ALLE LAVORATRICI
GESTANTI O IN ALLATTAMENTO
Classificazione
Fisici.
Chimici.
Biologici.
Tipo
• Colpi, vibrazioni, movimenti.
• Movimentazione manuale carichi pesanti.
• Rumore.
• Radiazioni ionizzanti e non.
• Sollecitazioni termiche.
• Posizioni di lavoro, spostamenti, fatica mentale e fisica.
• Lavori in atmosfera a pressione elevata (camera
iperbarica, immersioni subacquee).
• Piombo e derivati.
• Lavori sotterranei di carattere minerario.
• Mercurio e derivati.
• Medicamenti antimicotici.
• Monossido di carbonio.
• Sostanze etichettate R40, R45, R46, R47.
• Produzione di auramina col metodo Michler.
• Idrocarburi policiclici aromatici.
• Acidi forti per la fabbricazione di alcool isopropilico.
• Toxoplasma.
• Virus della rosolia.
D. LGS. 645/96, ALL. I
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
Cosa prevede il D. Lgs.
626/94
I lavoratori sono tenuti ad
una serie di comportamenti
obbligatori a tutela della
salute e della sicurezza loro
e degli altri lavoratori e per
il corretto funzionamento
del SPP.
Obblighi
Cosa devono fare
Contribuire a migliorare
sicurezza e salute.
I lavoratori sono tenuti a partecipare direttamente,
attivamente e responsabilmente al miglioramento del
livello di sicurezza e di salute in azienda e sul loro posto
di lavoro.
Osservare le norme di
I lavoratori devono osservare le norme di sicurezza
sicurezza.
previste dalla legge e quelle impartite dal datore di lavoro.
Utilizzare correttamente le
I lavoratori devono utilizzare correttamente macchinari,
attrezzature.
apparecchiature, utensili, sostanze o preparati pericolosi,
mezzi di trasporto ed altre apparecchiature di lavoro.
Rispettare i dispositivi di
I lavoratori devono utilizzare correttamente i dispositivi di
sicurezza e protezione.
protezione individuale e non devono rimuovere i
dispositivi di sicurezza e di segnalazione a loro
disposizione.
Segnalare anomalie e
I lavoratori devono segnalare al datore di lavoro, dirigente
pericoli.
o preposto le eventuali anomalie riscontrate nel
funzionamento dei DPI e le eventuali condizioni di
pericolo di cui vengono a conoscenza.
Controlli sanitari.
I lavoratori devono sottoporsi ai controlli sanitari previsti
dalla legge.
Sanzioni disciplinari e penali. In caso di inadempienze agli obblighi precedenti è
previsto l’arresto fino ad 1 mese o l’ammenda da 400.000
a 1.200.000 di Lire.
D. LGS. 626/94, ART. 5, CC. 1, 2
30
IL MEDICO COMPETENTE
IL MEDICO COMPETENTE (MC)
Chi è
Il MC è il medico che in
relazione all’attività svolta
dall’azienda garantisce la
tutela della salute e l’integrità
psicofisica dei lavoratori
(D. Lgs. 626/94, Art. 2, C.
1D).
Quali titoli deve possedere
Per esercitare la funzione di MC, il medico
competente deve essere in possesso di almeno
uno dei seguenti titoli:
• specializzazione in medicina del lavoro;
• specializzazione in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica
• specializzazione in tossicologia industriale o in
igiene industriale o in fisiologia ed igiene del
lavoro o in clinica del lavoro;
• altre specializzazioni individuate, ove
necessario, con decreto del Ministro della Sanità
di concerto con il Ministro dell’Università e
della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
• docenza o libera docenza in medicina del
lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o in
igiene industriale o in fisiologia ed igiene del
lavoro;
• autorizzazione di cui all’art. 55 del D. Lgs.
277/91 (“Legge sui rumori”).
Posizione professionale
Il MC può essere:
• dipendente del datore di lavoro che
in questo caso deve fornirgli mezzi e
condizioni per lo svolgimento dei
compiti;
• libero professionista;
• dipendente di una struttura esterna
privata o anche pubblica, purché
questa non sia convenzionata con il
datore di lavoro per esercitare
attività di vigilanza.
NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE
NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE
Chi lo nomina
Datore di lavoro
Quando è obbligatoria la
nomina
Solo per le aziende soggette
a sorveglianza sanitaria,
cioè nelle quali devono
essere effettuati
accertamenti preventivi e
periodici dello stato di
salute dei lavoratori.
Termine per la nomina
Termine ultimo scaduto
1 Gennaio 1997.
Sanzioni
La mancata nomina del MC,
dove questa è obbligatoria,
comporta per il datore di
lavoro l’arresto da 2 a 4
mesi o l’ammenda da 1 a 5
milioni.
FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE
FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE
Cosa prevede il D. Lgs. 626/94
All’articolo 17 sono previste alcuni funzioni o azioni
possibili del medico competente solo nei casi in cui la sua
nomina sia obbligatoria.
31
Le funzioni previste
Documento di valutazione dei rischi.
Sorveglianza sanitaria.
Visite mediche su richiesta.
Informazione ai lavoratori.
Informazione al RLS.
Controllo dell’esposizione ai rischi.
Giudizi di idoneità.
Cartella sanitaria.
Organizzazione pronto soccorso.
Collaborazione al SPP.
Possibilità di richiesta di collaborazione esterna.
Denuncia di malattie T.U. 1125/65, Art. 139.
FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE IN DETTAGLIO
FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE IN DETTAGLIO
Funzione
Documento di valutazione dei
rischi.
Sorveglianza sanitaria.
Visite mediche su richiesta.
Informazione ai lavoratori.
Informazione al RLS.
Controllo dell’esposizione ai
rischi.
Giudizi di idoneità.
Cartella sanitaria.
Organizzazione pronto soccorso.
Collaborazione al SPP.
Possibilità di richiesta di
collaborazione esterna.
Denuncia di malattie (T.U.
1125/65, Art. 139).
Definizione
Collaborazione con il datore di lavoro e con il SPP all’elaborazione del
Documento di valutazione dei rischi.
Sorveglianza sanitaria tramite visite mediche preventive e periodiche, miranti a
confermare l’idoneità di ciascun lavoratore in relazione alle mansioni
effettivamente svolte; l’eventuale inidoneità, emersa dopo controllo periodico,
deve essere comunicata per iscritto a datore di lavoro e lavoratore.
Effettua visita medica su richiesta del lavoratore purché tale richiesta sia riferita ai
rischi professionali.
Informazione ad ogni lavoratore interessato sia sul significato degli accertamenti
sanitari cui è stato sottoposto, sia sui risultati degli accertamenti effettuati,
rilasciando, a richiesta, copia della documentazione sanitaria.
Durante la riunione periodica, comunica ai RLS i risultati, in forma anonima, degli
accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce spiegazioni sul loro
significato.
Visita, insieme al RSPP; almeno due volte l’anno, degli ambienti di lavoro e
partecipazione alla programmazione del controllo dell’esposizione al rischio dei
lavoratori.
Giudizi di idoneità al lavoro al quale il lavoratore è destinato.
Istituzione ed aggiornamento di una cartella sanitaria per ogni lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria.
Collaborazione con il datore di lavoro per la predisposizione del servizio di pronto
soccorso.
Collaborazione alle attività di informazione e formazione dei lavoratori.
Possibilità di richiesta di collaborazione di medici specialisti, scelti dal datore di
lavoro e che ne sopporta gli oneri.
Denuncia di malattie professionali di cui viene a conoscenza.
GIUDIZIO DI IDONEITA’
GIUDIZIO DI IDONEITA’
Cosa prevede il D. Lgs. 626/94
All’articolo 17, comma 3, sono
previsti tre diversi responsi a
disposizione del MC a
proposito del giudizio di
idoneità del lavoratore
all’attività svolta.
Classi di idoneità
Idoneità assoluta
Definizione
Idoneità assoluta all’espletamento dell’attività lavorativa,
senza la necessità di interventi correttivi su ambiente,
organizzazione del lavoro e uomo.
Idoneità parziale
Idoneità parziale, cioè condizionata da fattori legati al
rischio professionale, come l’obbligo ad usare dispositivi
di protezione individuale (DPI), a patologie che possono
influire negativamente, come il divieto di lavorare su
piani rialzati o scale, e ad indicatori che possono essere
espressione di danno biologico.
Non idoneità
Non idoneità, temporanea o permanente, determinata da
condizioni patologiche che impediscono lo svolgimento
della mansione lavorativa.
D. LGS. 626/94, ART. 17, C. 3
32
CARATTERISTICHE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA’
CARATTERISTICHE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA’
Caratteristica
Giudizio riferito alle concrete modalità di
lavoro.
Conseguenze per i lavoratori.
Indicazione delle idoneità residue.
Riconoscimento di malattia professionale.
Definizione
Il giudizio di idoneità deve essere riferito alla mansione, al posto di
lavoro, all’organizzazione del lavoro e perciò ai tempi ed alle modalità di
esposizione a specifici rischi (prioritari al giudizio di idoneità sono gli
interventi di prevenzione e protezione).
Il giudizio di idoneità può portare conseguenze gravi per il lavoratore sul
piano occupazionale perché il contratto di lavoro può essere rescisso nei
casi di non idoneità permanente e nel caso di idoneità parziale, se il datore
di lavoro dimostra che non è possibile ridefinire la posizione del
lavoratore all’interno dell’azienda (anche in attività di livello inferiore).
Per ottenere il risultato del pieno inserimento lavorativo di soggetti
portatori di ridotte capacità, il MC deve indicare quali sono i compiti e/o
le esposizioni che vanno evitati e qual è il campo delle residue idoneità.
Nel momento in cui esprime il giudizio di non idoneità per una patologia
sopraggiunta, il MC ha l’obbligo di valutare se detta patologia sia in
relazione con l’esposizione lavorativa, e sia perciò da considerarsi
malattia professionale.
GLI ORGANISMI PARITETICI
ORGANISMI PARITETICI
Quale organismo
Organismo Paritetico Nazionale (Sezione IGIENE E
SICUREZZA DEL LAVORO nell’Organismo Paritetico
Nazionale sulla Formazione Professionale).
Cosa fa
• Promuovere la costituzione di OP territoriali.
• Organizzare la formazione per i componenti degli OPT.
• Definire le linee guida e le posizioni comuni anche in
relazione a progetti formativi locali e attivazione
finanziamenti UE e degli EE.LL.
Organismi Paritetici Regionali – OPR (entro il 20/10/95 si • Elaborare progetti formativi in materia.
costituiscono le Sezioni Regionali SALUTE E
• Coordinare gli OP provinciali.
SICUREZZA negli OPR della Formazione Professionale). • Tenere l’elenco dei nominativi dei RLS comunicati dagli
OPP.
Organismi Paritetici Provinciali - OPP (entro il 20/10/95). • Assumono un ruolo di “composizione” dei conflitti e
delle controversie eventualmente sorti nei territori circa i
diritti di rappresentanza, informazione e formazione.
• Informazione.
• Conservazione elenco nominativi dei RLS.
• Trasferimento dei nominativi all’OPR.
• Proposta all’OPR dei bisogni formativi.
33
IL RISCHIO
IL RISCHIO
Definizione
Il rischio esprime la probabilità che
sia raggiunto il limite potenziale di
danno di un determinato fattore
(processo produttivo, macchina,
sostanza) nelle condizioni di impiego
o di esposizione.
Tipologie
Accertato
Accettabile
Da esposizione
Elettivo
Generico aggravato
Presunto
Residuo
Specifico
Definizione
Valutazione del rischio dopo la sua
misurazione.
Accettazione di un certo numero di
danni per cause da ricollegare alle
mansioni svolte.
Esposizione ad un determinato fattore
di rischio, indipendentemente dalla
dose.
Rischio a cui ci si assoggetta per
scelta volontaria, diretta a soddisfare
impulsi personali che inducono ad
affrontare rischi diversi da quello
specifico.
Si presenta in occasione di lavoro e
dal quale deriva infortunio.
Valutazione del rischio in via teorica.
Rischio che permane dopo la bonifica
ambientale.
Deriva dalle mansioni svolte
nell’ambito dell’attività lavorativa
assicurata (rischio lavorativo, rischio
protetto, rischio assicurato).
IL RISCHIO NEL METODO SEMI-QUANTITATIVO
IL RISCHIO NEL METODO SEMI-QUANTITATIVO
Rischio accettabile
Un rischio è accettabile se c’è un
rapporto equilibrato tra la gravità M
(magnitudo) e la sua frequenza P.
Rischio inaccettabile
Azioni possibili
Un rischio è inaccettabile se presenta Un rischio inaccettabile si può
elevata gravità M e/o alta frequenza P. trasformare in accettabile
intervenendo in tre modi:
• aumentando la protezione, cioè
diminuendo la gravità del danno,
tramite misure di sicurezza che
intervengono nel momento in cui il
danno si verifica;
• migliorando la prevenzione, cioè
diminuendo la frequenza del danno,
con misure di sicurezza atte ad
impedire che si verifichi;
• agendo contemporaneamente nelle
due direzioni precedenti.
34
LIVELLI DI RISCHIO
Frequenza
LIVELLI DI RISCHIO
Valore
4
Frequenza
Livello
Altamente probabile.
3
Probabile.
2
Poco probabile.
1
Improbabile.
Valore
4
Danno
Livello
Gravissimo.
3
Grave.
2
Medio.
1
Lieve.
Definizioni e criteri
• Esiste una correlazione diretta tra la
mancanza rilevata ed il verificarsi del danno
ipotizzato.
• Si sono già verificati danni per la stessa
mancanza rilevata nella stessa azienda on in
aziende simili o in situazioni operative simili.
• Il verificarsi del danno conseguente la
mancanza rilevata non susciterebbe alcuno
stupore.
• La mancanza rilevata può provocare un
danno anche se non in modo automatico o
diretto.
• È noto qualche episodio in cui alla
mancanza ha fatto seguito il danno.
• Il verificarsi del danno ipotizzato
susciterebbe una moderata sorpresa.
• La mancanza rilevata può provocare un
danno solo in circostanze sfortunate di
eventi.
• Sono noti solo rarissimi episodi già
verificatisi.
• Il verificarsi del danno ipotizzato
susciterebbe grande sorpresa.
• La mancanza rilevata può provocare un
danno per la concomitanza di più eventi poco
probabili indipendenti.
• Non sono noti episodi già verificatisi.
• Il verificarsi del danno susciterebbe
incredulità.
Danno
35
Definizioni e criteri
• Infortunio o episodio di esposizione acuta
con effetti letali o di invalidità totale.
• Esposizione cronica con effetti letali e/o
totalmente invalidanti.
• Infortunio o episodio di esposizione acuta
con effetti di invalidità parziale.
• Esposizione cronica con effetti irreversibili
e/o parzialmente invalidanti.
• Infortunio o episodio di esposizione acuta
con inabilità reversibile.
• Esposizione cronica con effetti reversibili.
• Infortunio o episodio di esposizione acuta
con inabilità rapidamente reversibile.
• Esposizione cronica con effetti rapidamente
reversibili.
EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI RISCHIO
EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI RISCHIO
Concause degli incidenti
Buona parte degli infortuni che si
verificano durante il lavoro è dovuta
alla scarsa individuazione dei rischi,
alla carente informazione e
formazione, all’insufficiente
attenzione rispetto ad una corretta
realizzazione ed applicazione delle
misure di prevenzione e protezione.
Mezzi atti a ridurli
L’informazione e la formazione,
l’addestramento e la partecipazione e
consultazione dei lavoratori e dei RLS
sono fattori fondamentali per
identificare i pericoli e per ridurre i
rischi e limitare così gli eventi
dannosi.
Il fattore Ki
Nella formula classica della misura
del rischio entra in gioco il “fattore
Ki” dato dall’insieme coordinato delle
iniziative di informazione,
formazione, addestramento,
aggiornamento, dotazione di DPI,
pronto soccorso, pronto intervento,
eliminazione di comportamenti
sbagliati:
FATTORI DI RISCHIO
FATTORI DI RISCHIO
Cosa sono
Negli ambienti di lavoro esistono svariate situazioni di
pericolo che, talora, determinano dei rischi da cui possono
derivare conseguenze di diversa gravità per la salute:
• infortuni sul lavoro (ferite, contusioni, cadute, fratture,
ecc.);
• malattie professionali o malattie correlate o aggravate dal
lavoro.
Classificazione
• Strutturali: luoghi di lavoro, porte e portoni, uscite di
emergenza, scale.
• Chimici: inquinanti chimici (compresi i cancerogeni).
• Biologici: microrganismi patogeni.
• Fisici: rumore, meccanici (vibrazioni, apparecchi a
pressione, macchine), elettrici (impianti ed apparecchi
elettrici), microclima dei locali, illuminazione, lavoro al
videoterminale, radiazioni (non ionizzanti e ionizzanti),
gas (impianto e rete di distribuzione).
• Da autotrasporti: mezzi di trasporto e sollevamento.
• Incendio: locali deposito materiali, esplosioni.
• Multifattoriali: organizzazione del lavoro, fattori
psicologici, fattori ergonomici, condizioni di lavoro
difficili.
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Cosa è
È l’insieme di tutte quelle
operazioni, conoscitive ed operative,
che devono essere attuate per
valutare l’entità dei rischi per la
salute e la sicurezza dei lavoratori
nell’espletamento delle loro
mansioni, derivanti dal verificarsi di
uno o più pericoli sul luogo di
lavoro.
È un sistema dinamico in continuo
aggiornamento.
Obiettivi
Identificare le sorgenti di rischio
presenti nel ciclo lavorativo.
Individuare i rischi da esposizione
connessi allo svolgimento delle
lavorazioni ed i lavoratori esposti.
Stimare l’entità dei rischi da
esposizione, al fine di organizzare la
necessaria prevenzione.
36
Chi la fa
Il datore di lavoro utilizzando il
Servizio di Prevenzione e Protezione
ed eventualmente un consulente
esterno, il Medico Competente e
coinvolgendo il RLS.
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PRIMA DEL D. LGS. 626/94
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PRIMA DEL D. LGS. 626/94
La situazione
I rischi non erano conosciuti in maniera sufficiente ed
approfondita. Non esisteva una diffusa cultura della
sicurezza ma un atteggiamento che considerava la
prevenzione e la sicurezza come adempimenti di un
obbligo di legge che comportava una spesa e non un
investimento produttivo.
Le ricadute
Scarsa importanza attribuita alla gestione dei rischi.
Gestione del rischio e della sicurezza attraverso polizze
assicurative.
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CON IL D. LGS. 626/94
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CON IL D. LGS. 626/94
Cosa propone il D. Lgs. 626/94
Il D. Lgs. 626/94 propone di realizzare una cultura della
sicurezza sui posti di lavoro.
Come
Promozione della sicurezza.
Integrazione dei soggetti impegnati nella gestione della
sicurezza.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Cosa prevede il D. Lgs. 626/94
Il datore di lavoro ha due obblighi in merito alla
presenza di rischi.
Quali obblighi
Effettuare la Valutazione di tutti i rischi presenti in
azienda durante il lavoro.
Elaborare il Documento di valutazione dei rischi, cioè la
relazione scritta sull’esito della valutazione dei rischi
effettuati in azienda.
D. LGS. 626/94, ART. 3, C. 1A; ART. 4, CC. 1, 2, 3; ART. 43, C. 1A; ART. 52 C. 1A, B, C; ART. 63; ART. 78
AUTOCERTIFICAZIONE
AUTOCERTIFICAZIONE
Quando è possibile
Nel caso di aziende familiari e di aziende che occupano
fino a 10 addetti, purché non soggette a particolari fattori
di rischio.
37
Cosa fa il datore di lavoro
In alternativa al Documento sulla valutazione dei rischi,
può autocertificare per iscritto l’avvenuta effettuazione
della Valutazione dei rischi, nonché l’adempimento degli
obblighi ad essa collegati e inviare tale
autocertificazione al RLS.
METODI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
METODI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
I metodi utilizzati
Metodo quantitativo.
Cosa sono
È la valutazione numerica della
frequenza del danno e della sua
gravità, cioè del numero di decessi,
di incidenti, di perdite economiche.
È la valutazione della frequenza e
gravità del danno basata su un
“giudizio esperto”, maturato con
l’esperienza e la conoscenza dei
molteplici fattori di rischio che sono
in gioco.
Metodo semi-quantitativo.
Quando si usano
Solo quando sono in gioco grandi
rischi, utilizzando l’analisi statistica
di banche dati storiche.
Normalmente usato in tutti gli altri
casi.
METODO SEMI-QUANTITATIVO
METODO SEMI-QUANTITATIVO
Entità del rischio
È il risultato del prodotto tra la
probabilità (frequenza) dell’evento
dannoso e la magnitudo (gravità) del
danno provocato.
La formula matematica
R=P´M
I termini della formula
R, entità del rischio.
P, probabilità o frequenza del
rischio, cioè il numero di volte che il
danno può verificarsi nel corso
dell’anno.
M, magnitudo o gravità del danno,
cioè il numero di morti, di feriti o di
danni economici causati.
REALIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
REALIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Cosa riguarda
La Valutazione dei rischi riguarda
tutti i rischi presenti in azienda
durante il lavoro, giudica se questi
sono rispondenti alla tutela della
salute e della sicurezza dei
lavoratori.
Cosa considera
Impianti ed attrezzature di lavoro.
Sostanze e preparati chimici.
Materie prime impiegate.
Sistemazione dei luoghi di lavoro:
vie di accesso, igiene, illuminazione.
Lavori durante la fase di esecuzione.
Organizzazione dell’intero sistema
di sicurezza aziendale.
Insieme dei fattori psicologici,
sociali e fisici e le interazioni tra
loro e con altri fattori che possono
creare stress sul lavoro.
38
Cosa prevede
Identificazione delle sorgenti di
rischio.
Individuazione dei rischi da
esposizione e dei lavoratori esposti.
Stima dei rischi da esposizione.
Scelta delle priorità di intervento.
Provvedimenti per la eliminazione
dei rischi.
IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI DI RISCHIO
IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI DI RISCHIO
Cosa si fa
Si esegue, per l’ambiente di lavoro in esame,
una preliminare ed approfondita descrizione
del ciclo lavorativo tesa ad evidenziare alcuni
aspetti principali.
Cosa si evidenzia
Finalità della lavorazione con la descrizione del processo
tecnologico, delle macchine, degli impianti e delle apparecchiature
utilizzate, delle sostanze prodotte e/o impiegate.
Descrizione del ciclo tecnologico delle lavorazioni con le
considerazioni sulle operazioni di pulizia, sulle manutenzioni, sul
trattamento e smaltimento dei rifiuti e su eventuali lavorazioni
correlate.
Descrizione dell’ambiente di lavoro.
Caratteristiche strutturali dell’ambiente di lavoro: superficie,
volume, porte, finestre ed altro.
Numero degli addetti alle varie lavorazioni nell’ambiente di lavoro
dato.
Informazioni provenienti dalla sorveglianza sanitaria (se prevista).
Presenza di movimentazione manuale dei carichi.
Esame di tutte le operazioni non abituali (carico e scarico, cambio di
lavorazione).
Ipotesi sugli eventi non pianificati ma prevedibili (aumento di
produzione, carenza di personale).
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE
Cosa è
È un’operazione conseguente alla precedente
fase di identificazione.
Cosa si esamina
Tipo di attività (manuale, automatica, strumentale) o di operazione
(a ciclo chiuso, in ambiente protetto).
Tempi di lavorazione e quantità di materiali utilizzate durante la
giornata lavorativa.
Orario di lavoro e presenza contemporanea di altre lavorazioni.
Presenza delle misure di sicurezza e dei sistemi di prevenzione e
protezione previsti.
STIMA DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE
STIMA DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE
Cosa è
È un’operazione conseguente alla precedente
fase di individuazione.
Come si realizza
Verifica che le macchine rispettino le norme di sicurezza durante il
funzionamento.
Verifica dell’accettabilità delle condizioni di lavoro basandosi
sull’analogia con altri settori simili e tenendo conto dell’entità dei
rischi, della durata delle lavorazioni, del tipo di attività e delle
modalità di svolgimento.
Verifica delle condizioni di sicurezza ed igiene, anche mediante
acquisizione di documentazione e certificazioni esistenti agli atti
dell’azienda.
Misura dei fattori ambientali di rischio (rumore, piombo, amianto,
radiazioni ionizzanti, agenti cancerogeni, agenti biologici, ecc.) e
loro quantificazione attraverso il confronto con gli indici di
riferimento igienico-ambientale e con le norme di buona prassi.
39
CONCLUSIONI DELLA VALUTAZIONE ED AZIONI CONSEGUENTI
CONCLUSIONI DELLA VALUTAZIONE ED AZIONI CONSEGUENTI
Conclusioni
I rischi sono insignificanti e non è ragionevole
prevederne un aumento in futuro.
I rischi sono sotto controllo ad un livello accettabile.
I rischi sono sotto controllo ma è legittimo pensare che
aumenteranno in futuro oppure i sistemi di controllo
esistenti hanno la tendenza a funzionare male o ad essere
male impiegati.
Vi sono possibili rischi ma non vi sono prove che
causino malattie o ferite.
I rischi sono adeguatamente controllati ma non sono
rispettati i principi generali stabiliti dall’art. 3 del D. Lgs.
626-94.
Vi sono rischi elevati e non adeguatamente controllati.
Non vi sono prove che esistano o meno rischi.
Azioni conseguenti
Terminare le valutazioni.
Non sono necessarie ulteriori misure.
È possibile apportare miglioramenti alla protezione.
Terminare le valutazioni. Il mantenimento del rispetto
delle norme compete ai sistemi di prevenzione del datore
di lavoro.
Stabilire le precauzioni per migliorare la protezione;
mantenere, eliminare, controllare e minimizzare le
esposizioni maggiori. Determinare misure aggiuntive per
riprendere il controllo in caso si verifichi una situazione
di alto rischio malgrado le precauzioni.
Paragonare le misure esistenti alle norme di buona
prassi. Se il paragone è negativo determinare cosa è stato
fatto per migliorare le misure di prevenzione e
protezione.
Eliminare i rischi o modificare il regime di controllo in
modo da conformarsi ai principi stabiliti.
Identificare e porre in atto misure provvisorie immediate
per prevenire e controllare l’esposizione ai rischi.
Valutare le esigenze a lungo termine.
Continuare a cercare altre informazioni a seconda della
necessità finché sia possibile giungere ad una delle
conclusioni precedenti. Nel frattempo applicare i principi
di sicurezza professionale per minimizzare l’esposizione.
MISURE DI TUTELA
MISURE DI TUTELA
Cosa prevede il D. Lgs. 626/94
Nell’individuazione, messa in atto o programmazione
delle misure per eliminare o ridurre l’esposizione e/o il
numero degli esposti e/o gli effetti sui deve fare
riferimento ai principi gerarchici della prevenzione:
1. evitare i rischi;
2. sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo
è meno;
3. combattere i rischi alla fonte;
4. applicare provvedimenti collettivi di protezione
piuttosto che individuali;
5. adeguarsi al progresso;
6. cercare di garantire un continuo miglioramento della
protezione.
Misure generali di tutela
Valutazione dei rischi.
Eliminazione o riduzione dei rischi.
Programmazione della prevenzione.
Sostituzione agenti pericolosi.
Rispetto dei principi ergonomici.
Priorità alle misure di prevenzione collettiva.
Limitazione al minimo del numero degli esposti.
Utilizzo limitato degli agenti.
Controllo sanitario.
Misure igieniche.
Misure di emergenza.
Uso di segnaletiche.
Manutenzione ambienti e macchine.
Informazione, formazione e consultazione dei lavoratori.
Istruzioni.
D. LGS. 626/94, ART. 3
40
IL DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Cosa è
È la Relazione scritta che testimonia
l’esito della valutazione dei rischi
effettuata in azienda ed illustra le
misure di prevenzione e protezione
adottate.
Obiettivi
• Consentire al datore di lavoro di
operare correttamente per garantire la
salute e la sicurezza dei lavoratori.
• Dimostrare alle autorità competenti
che è stato preso in considerazione
ogni fattore di rischio attinente al
lavoro e che le misure adottate
migliorano la sicurezza dei lavoratori.
• Testimoniare la programmazione
delle attività di prevenzione e mettere
in comunicazione i soggetti ai quali è
stata affidata la gestione del SPP.
D. LGS. 626/94, ART. 4, CC. 2, 3, 6
Da chi è elaborato
Viene elaborato dal datore di lavoro in
collaborazione con il Responsabile del
SPP e con il Medico Competente
(quando è previsto), dopo aver
consultato il RLS.
STRUTTURA DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
STRUTTURA DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Come deve essere
Il Documento sulla valutazione dei rischi, affinché sia
efficace ai fini della prevenzione e protezione dei
lavoratori, deve contenere una serie di elementi principali.
Elementi del Documento
• Esame sistematico di tutti gli aspetti del lavoro: cicli
lavorativi, posti di lavoro e mansioni, grado di
coinvolgimento, professionalità.
• Criteri adottati per la valutazione dei rischi specificando
le fonti di pericolo considerate, le persone o i gruppi
esposte presi in esame.
• Valutazione dei rischi secondo parametri quali la
definizione del livello di rischio accettabile, la stima della
frequenza e della gravità del danno.
• Identificazione delle misure adottate per eliminare i
rischi.
• Programmazione degli interventi urgentissimi ed urgenti.
• Verifica dell’efficacia delle misure adottate.
• Programma del periodico riesame delle misure di
prevenzione e protezione.
• Piano di controllo sanitario.
• Piano di formazione.
D. LGS. 626/94, ART. 4, CC. 2, LETTERE A, B, C
MODIFICHE AL DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
MODIFICHE AL DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Quando si modifica
Il datore di lavoro deve elaborare un nuovo Documento
quando nel processo produttivo intervengono modifiche
che incidano significativamente sulla salute e sicurezza dei
lavoratori..
Quali modifiche
• Introduzione di nuove tecnologie.
• Sostituzione di sostanze pericolose con altre meno
pericolose.
• Ristrutturazioni.
• Riorganizzazioni del lavoro.
• Acquisizioni di nuove informazioni derivanti da indagini
su incidenti o incidenti mancati.
D. LGS. 626/94, ART. 4, C. 7
41
SANZIONI PER INADEMPIENZE
SANZIONI PER INADEMPIENZE
Soggetto sanzionato
Datore di lavoro
Datore di lavoro
Datore di lavoro
Datore di lavoro
Inadempienza
Omissione del Documento di
valutazione dei rischi.
Elaborazione del Documento di
valutazione dei rischi senza la
collaborazione del RSPP (e del MC se
previsto).
Omissione della consultazione
preventiva del RLS.
Omissione della elaborazione di un
nuovo Documento di valutazione dei
rischi se necessario.
D. LGS. 626/94, ART. 89, C. 1A
Sanzione
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3
a 8 milioni.
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3
a 8 milioni.
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3
a 8 milioni.
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3
a 8 milioni.
I RISCHI LAVORATIVI
I RISCHI EFFETTIVI
CATEGORIE DI RISCHIO
CATEGORIE DI RISCHIO
I rischi lavorativi
I rischi lavorativi presenti negli
ambienti di lavoro, e conseguenti allo
svolgimento di attività lavorative,
possono essere suddivisi in tre grandi
categorie.
Le categorie
• Rischi per la sicurezza o di natura
infortunistica.
• Rischi per la salute o di natura
igienico-ambientale.
• Rischi per la sicurezza e la salute o
di tipo trasversale o organizzativo.
42
Definizione
Possono causare incidenti (infortuni)
con danni più o meno gravi alle
persone addette alle varie attività
lavorative a causa di un trauma fisico
di diversa natura (meccanica, elettrica,
chimica, termica, ecc.).
Sono i rischi che possono
compromettere l’equilibrio biologico
degli addetti a lavorazioni od
operazioni che comportano
l’emissione nell’ambiente di fattori di
rischio ambientali, di natura chimica,
fisica e biologica, con esposizione del
personale addetto.
Sono i rischi che derivano dal rapporto
tra uomo ed organizzazione del
lavoro.
CAUSE E MISURE CORRETTIVE
CATEGORIE DI RISCHIO: CAUSE E MISURE CORRETTIVE
Categorie
• Rischi per la sicurezza o di natura infortunistica.
• Rischi per la salute o di natura igienicoambientale.
• Rischi per la sicurezza e la salute o di tipo
trasversale o organizzativo.
Cause
Dipendono, quasi sempre,
dalla carenza delle misure di
sicurezza riferite all’ambiente
ed ai locali di lavoro, alle
macchine, alle
apparecchiature ed alle
sostanze utilizzate, alle
modalità operative ed
all’organizzazione del lavoro.
Dipendono dal verificarsi di
condizioni igienico-ambientali
non idonee, determinate dalla
presenza di fattori di rischio
ambientale (agenti chimici,
fisici e biologici) che sono
prodotti dalle caratteristiche
del processo lavorativo, delle
apparecchiature e
dell’organizzazione del
lavoro.
Dipendono da fattori di tipo
organizzativo (ritmi usuranti,
condizioni di lavoro difficili),
da fattori ergonomici (posto di
lavoro disagevole) e
psicologici.
Misure correttive
Devono mirare ad un idoneo
equilibrio bio-meccanico tra
uomo e sistema strutturamacchina-impianto.
Devono mirare ad un idoneo
equlibrio bio-ambientale tra
uomo ed ambiente di lavoro e
ambiente circostante.
Devono mirare all’ottenimento
dei due equilibri precedenti.
RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE O DI TIPO TRASVERSALE O ORGANIZZATIVO
RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE
O DI TIPO TRASVERSALE O ORGANIZZATIVO
Organizzazione del lavoro
Fattori psicologici
Fattori ergonomici
• Processi di lavoro usuranti
(lavori in continuo, sistemi
di turni, lavoro notturno).
• Carenze nella
pianificazione delle misure
di prevenzione e protezione.
• Carenze nella
manutenzione degli
impianti, comprese le
attrezzature di sicurezza.
• Movimentazione manuale
dei carichi.
• Lavoro ai videoterminali.
• Intensità, monotonia,
solitudine e ripetitività del
lavoro.
• Assenza o carenza di
partecipazione ai processi
decisionali.
• Situazioni di conflittualità.
• Complessità delle
mansioni.
• Carenza di controllo.
• Reattività anomala a
situazioni di emergenza.
• Sistemi di sicurezza
carenti.
• Informazioni non
affidabili.
• Carenza di conoscenza e
di capacità.
• Norme di comportamento
non rispettate.
• Carenza di comunicazione
e di istruzioni corrette.
43
Condizioni di lavoro
difficili
• Lavoro con animali.
• Lavoro in atmosfere
superiori o inferiori alla
norma.
• Condizioni climatiche
esasperate.
• Lavoro in acqua, sia in
superficie che in
immersione.
• Possibilità di variazione
delle procedure di lavoro.
• Carenza di motivazione
alle esigenze di sicurezza.
RISCHI FISICI
RISCHI FISICI
Meccanici
• Proiezione di
schegge.
• Impatti.
• Compressioni.
• Caduta di pesi.
• Urti.
• Schiacciamenti.
• Punture,
perforazioni.
• Tagli, abrasioni.
• Vibrazioni.
• Scivolamento.
• Cadute a livello o
dall’alto.
Termici
• Proiezione di
materiale
incandescente.
• Calore per contatto.
• Calore radiante.
• Fuoco, fiamme.
• Freddo.
• Intemperie.
• Raggi solari.
Elettrici
• Elettricità statica.
• Contatto con parti in
tensione.
• Formazione di archi
elettrici.
Radiazioni
• Radiazioni
ionizzanti.
• Radiazioni non
ionizzanti.
• Radiazioni da
operazioni di
saldatura.
Rumore
• Suoni.
• Rumori.
RISCHI CHIMICI
RISCHI CHIMICI
Carenza di ossigeno (<17%)
Elevata concentrazione di ossigeno
(>17%)
• Gas e vapori.
• Fumi.
• Nebbie, aerosol.
• Polveri.
• Fibre.
Contatto
• Polveri radioattive.
• Manipolazione di prodotti pericolosi.
• Contaminazione.
Rischio elettrico
RISCHIO ELETTRICO: REGOLAMENTAZIONE E NATURA
Normativa di riferimento
D.P.R. 547/55, Art. 267.
Titolo o contenuto
“Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive,
devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo da
prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con
gli elementi in tensione.”
Disposizioni concernenti la produzione di: materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti
elettrici o elettronici.
Garanzie di sicurezza del materiale elettrico destinato ad
essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione.
Norme per la sicurezza degli impianti elettrici.
Norme tecniche.
Legge 186/68.
Legge 791/77.
Legge 46/90.
CEI 64-8; CEI 11-8.
44
RISCHIO ELETTRICO: CAUSE E SISTEMI DI PROTEZIONE
RISCHIO ELETTRICO: CAUSE E SISTEMI DI PROTEZIONE
Cause
• Elettrocuzione.
• Ustioni da arco elettrico.
• Incendi di origine elettrica.
• Inneschi elettrici di atmosfere
esplosive.
• Movimenti intempestivi di macchine
ad azionamento elettrico.
• Mancanza di energia elettrica.
• Esposizione a radiazioni emesse da
apparecchi elettrici.
Sistemi di protezione
Protezione attiva
Effetto del sistema
Interrompono il circuito elettrico in
modo che il tempo di contatto sia
minimo (es. interruttori differenziali,
interruttori di massima corrente).
Protezione passiva.
Limitano la tensione di contatto
operando sui circuiti o sugli ambienti
(es. impianti di terra, apparecchi a
doppio isolamento).
RISCHIO DA INCENDIO
RISCHIO INCENDIO: RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Normativa di riferimento
Legge 1570/41.
D.P.R. 547/55, Art. 36.
Finalità
Legge istitutiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Predispone il meccanismo normativo per le aziende che
svolgono attività particolarmente pericolose per i propri
dipendenti.
Predispone analogo meccanismo normativo per
individuare le industrie particolarmente pericolose.
Estende anche alle aziende con attività non
particolarmente pericolose una serie di adempimenti
finalizzati a prevenire incendi ed a limitarne le
conseguenze.
• Contiene le norme attuative previste dall’art. 13 del D.
Lgs. 626/94.
• Impone adempimenti minuziosi anche ad aziende escluse
dalla prevenzione incendi.
• Consente al titolare la possibilità di presentare al
Comando VV.FF., in attesa del sopralluogo, una
dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti rispetto al
progetto approvato, con la quale si ottiene autorizzazione
provvisoria all’esercizio dell’attività.
• Istituisce il Registro dei Controlli nel quale il titolare
dell’azienda deve annotare (obbligo già vigente per scuole
ed alberghi) tutti i controlli, le verifiche e gli interventi
inerenti la prevenzione incendi.
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
Legge 966/65, Art. 4, Comma 1.
D. Lgs. 626/94, Art. 13.
D.P.R. 37/98
D.M. 10/03/98
45
RISCHIO INCENDIO: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E SANZIONI
RISCHIO INCENDIO: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E SANZIONI
Obbligo
Redigere il Piano di prevenzione incendi e di evacuazione
dei lavoratori.
Organizzare i rapporti necessari con i Servizi pubblici
competenti al fine di coordinare il proprio Piano di
emergenza con i piani di intervento dei servizi esterni.
Designare, in base alle dimensioni dell’azienda ed ai
rischi, i lavoratori incaricati delle misure di pronto
soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze.
Informare tutti i lavoratori che possono essere esposti ad
un pericolo grave ed immediato sulle misure predisposte e
sui comportamenti da adottare.
Sanzione per inadempienza
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 a 5 milioni.
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 a 5 milioni.
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 a 5 milioni.
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 a 5 milioni.
LE CAUSE DEL FUOCO
LE CAUSE DEL FUOCO
Cause
Perché si sviluppi il fuoco, deve aver luogo una reazione a
catena nella quale interagiscono tre elementi
Triangolo del fuoco
• Combustibile, cioè qualsiasi sostanza che in presenza di
un comburente può bruciare sviluppando calore.
• Comburente, cioè una sostanza, generalmente ossigeno, o
un miscuglio, in genere gassoso, che favorisce, consente o
mantiene la combustione.
• Calore.
CLASSIFICAZIONE DEL FUOCO
CLASSIFICAZIONE DEL FUOCO
Classe
Classe A.
Descrizione
Fuochi di materie solide, generalmente di natura organica,
la cui combustione avviene con produzione di braci.
Fuochi di liquidi o di solidi che si possono liquefare.
Fuochi di gas.
Fuochi dei metalli.
Classe B.
Classe C.
Classe D.
AZIONI CHE ESTINGUONO IL FUOCO
AZIONI CHE ESTINGUONO IL FUOCO
Azione
Separazione.
Descrizione
Allontanamento del combustibile non ancora interessato
alla combustione.
Eliminazione del contatto diretto tra combustibile e
combustione.
Abbassamento della temperatura del combustibile al di
sotto della temperatura di accensione.
Blocco chimico della reazione di combustione.
Soffocamento.
Raffreddamento.
Inibizione chimica.
46
RISCHIO INCENDIO: MATERIALI PERICOLOSI
RISCHIO INCENDIO: MATERIALI PERICOLOSI
Definizione
Materiali
Sono quei materiali che costituiscono pericolo potenziale
• Vernici e solventi.
di incendio perché facilmente combustibili, infiammabili o • Adesivi.
che possono aiutare il rapido sviluppo dell’incendio.
• Gas infiammabili.
• Grandi quantitativi di materiali combustibili e/o
infiammabili.
• Prodotti chimici che possono essere infiammabili da soli
o che possono reagire con altre sostanze provocando
incendio.
• Prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio.
• Vaste superfici di pareti o solai composte da materiali
facilmente combustibili.
RISCHIO INCENDIO: LUOGHI DI LAVORO PERICOLOSI
RISCHIO INCENDIO: LUOGHI DI LAVORO PERICOLOSI
Definizione
Sono quei luoghi con sorgenti di calore che sono cause
potenziali di incendio e situazioni che favoriscono la
propagazione dell’incendio.
Sorgenti di rischio
• Sorgenti di calore causate da attriti.
• Forni, fornaci, focolari aperti, inceneritori.
• Apparecchiature che bruciano fluidi combustibili.
• Fiammiferi, accendini, candele.
• Caldaie a gas e apparecchi a gas a fiamma libera.
• Condotte di aria calda.
• Lampade di illuminazione nel caso che siano troppo
vicine a materiali infiammabili.
• Attrezzature elettriche.
• Riscaldatori portatili.
• Macchinari elettrici difettosi o danneggiati.
• Linee elettriche difettose o danneggiate.
• Adattatori multipli nelle prese di corrente.
• Friggitrici.
• Cucine.
RISCHIO INCENDIO: PIANO DI EVECUAZIONE
RISCHIO INCENDIO: PIANO DI EVECUAZIONE
Quando scatta
Il Piano di emergenza per l’evacuazione deve scattare in
ciascun piano (in caso di edifici) o area in presenza di
cinque sintomi scatenanti.
Sintomi scatenanti
• Odore di fumo.
• Avvistamento di fumo.
• Avvistamento di fuoco.
• Improvviso scoppio.
• Allarme acustico dei rilevatori di fumo.
RISCHIO INCENDIO: NORME DA SEGUIRE IN CASO DI INCENDIO
47
RISCHIO INCENDIO: NORME DA SEGUIRE IN CASO DI INCENDIO
Cosa fare
Chiunque si accorga di almeno uno dei sintomi
scatenanti ha l’obbligo di seguire una serie di
norme di sicurezza.
Norme da seguire
• Ricercare il luogo di origine o la causa del sintomo facendosi
guidare dai sensi.
• Avvertire immediatamente il centralino telefonico per le chiamate
di soccorso e chiamare i colleghi nelle vicinanze chiedendo il loro
aiuto.
• Durante l’ispezione del luogo raccogliere l’estintore più vicino, o
altra attrezzatura idonea, chiedendo la collaborazione dei colleghi
eventualmente accorsi in aiuto.
• Una volta scoperto il fuoco o le fiamme ed accertate le cause,
controllare se vi sono vittime da soccorrere.
• Entrare in azione con i mezzi antincendio raccolti.
• Sollecitare l’eventuale pubblico presente ed il personale non
indispensabile ad abbandonare l’area.
• Proseguire se possibile l’estinzione in attesa della squadra di
soccorso.
• Informare il capo squadra, una volta arrivata, delle notizie
acquisite ed eventualmente collaborare.
• Una volta all’esterno, le persone si porteranno in zona sicura.
RISCHIO DA VIDEOTERMINALI (VDT)
RISCHIO DA VIDEOTERMINALI (VDT)
Definizioni
Videoterminale (VDT).
Posto di lavoro.
Lavoratore.
Descrizione
Schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di
procedimento di visualizzazione utilizzato.
L’insieme che comprende:
• le attrezzature munite di VDT;
• software per l’interfaccia;
• gli accessori opzionali;
• le apparecchiature connesse.
Colui che utilizza un’attrezzatura munita di VDT in modo
sistematico e abituale per almeno 20 ore settimanali.
D. LGS. 626/94, ART. 51 + Legge 29 dicembre 2000, n. 422
RISCHIO DA VIDEOTERMINALI (VDT): I FALSI ALLARMI
RISCHIO DA VIDEOTERMINALI (VDT): I FALSI ALLARMI
In passato
Negli anni passati sono state diffuse
preoccupazioni per la presenza di radiazioni nei
posti di lavoro con VDT e per i conseguenti
possibili effetti sulla gravidanza e sull’apparato
visivo.
Oggi
La revisione di studi qualificati non ha confermato la presenza di tali
rischi. In particolare:
• nei posti con VDT le radiazioni ionizzanti si mantengono allo
stesso livello dell’ambiente esterno;
• nei posti con VDT più recenti le radiazioni non ionizzanti si
mantengono al di sotto dei limiti;
• negli op0eratori a VDT non è stato registrato alcun significativo
aumento di danni per la salute.
48
RISCHIO DA VIDEOTERMINALI (VDT): PRINCIPALI DISTURBI
RISCHIO DA VIDEOTERMINALI (VDT): PRINCIPALI DISTURBI
Uso dei VDT.
L’uso scorretto dei VDT da parte del lavoratore
può portare a tre categorie di disturbi principali.
Disturbi
• Disturbi oculo-visivi.
• Disturbi muscolo-scheletrici.
• Disturbi da stress.
DISTURBI OCULO-VISIVI (ASTENOPIA O SINDROME DA FATICA VISIVA)
DISTURBI OCULO-VISIVI
(ASTENOPIA O SINDROME DA FATICA VISIVA)
Sintomi
Cause
• Senso di presenza di corpo • Impegno visivo statico e
estraneo nell’occhio.
ravvicinato.
• Bruciore.
• Condizioni di
• Ammiccamento frequente. illuminazione sfavorevoli.
• Lacrimazione.
• Condizioni ambientali
• Fastidio alla luce.
sfavorevoli.
• Secchezza agli occhi.
• Facile stancabilità alla
lettura.
• Diplopia (visione
sdoppiata).
• Vista annebbiata.
DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI
Fattori aggravanti
• Principali difetti visivi non
corretti o mal corretti.
• Altri fattori ambientali non
direttamente collegati ai
VDT.
Rimedi
• Organizzare il proprio
lavoro alternando periodi al
VDT con periodi, anche di
pochi minuti, in cui si
svolgano compiti che non
comportino la visione
ravvicinata (schermo o
giornale) e lo stare seduti.
DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI
Sintomi
• Intorpidimento.
• Senso di peso.
• Rigidità.
• Dolore al livello degli arti
superiori e/o della colonna
vertebrale.
Cause
• Posizioni di lavoro fisse e
mantenute per tempi
prolungati.
• Posizioni di lavoro
inadeguate, per errata scelta
o disposizione degli arredi e
del VDT.
• Movimenti ripetitivi e
rapidi delle mani senza
appoggio degli avambracci
(digitazione della tastiera e
uso del mouse per lunghi
periodi).
Conseguenze
• Degenerazione dei dischi
intervertebrali.
• Affaticamento muscolare.
• Infiammazione dei tendini.
Rimedi
• Organizzare il proprio
lavoro alternando periodi al
VDT con periodi, anche di
pochi minuti, in cui si
svolgano compiti che
permettano di sgranchirsi le
braccia e la schiena e non
comportino lo stare seduti.
• Fare alcuni semplici
esercizi di rilassamento, per
pochi minuti durante le
pause, eventualmente
ripetendoli anche a casa.
DISTURBI DA STRESS
DISTURBI DA STRESS
Sintomi
• Tensione nervosa.
• Irritabilità.
• Cefalea.
• Stanchezza.
• Ansia.
• Insonnia.
• Digestione
difficile.
• Depressione.
• Burn-out.
Cause
• Monotonia e ripetitività.
• Rapporto conflittuale uomo-macchina.
• Capacità non adeguata rispetto al carico di lavoro o carico di
lavoro troppo scarso.
• Fattori ambientali: rumore, spazi inadeguati.
• Contenuto e complessità del lavoro: dall’eccessiva facilità
all’eccessiva complessità.
• Rapporti conflittuali o assenti con colleghi o con i superiori.
49
Rimedi
• Applicazione di principi
ergonomici.
• Comportamenti idonei da
parte dei lavoratori.
RISCHIO DA VDT: GLI OBBLIGHI
SORVEGLIANZA SANITARIA
RISCHIO DA VIDEOTERMINALI (VDT): SORVEGLIANZA SANITARIA
Prime visite
È opportuno sottoporre gli operatori
ad un controllo dell’apparato oculovisivo prima che inizino a lavorare
con il VDT che comprende una serie
di test che valutano in particolare la
refrazione (messa a fuoco) e la
motilità oculare.
Obiettivi
• Evidenziare eventuali alterazioni di
cui il soggetto sia già portatore.
• Correggere adeguatamente queste
alterazioni.
Altri controlli
• Apparato oculo-visivo da
programmare in funzione di tempi
effettivi di lavoro giornaliero al VDT,
condizioni ambientali e condizioni
cliniche dell’operatore.
• Apparato muscolo-scheletrico da
programmare ogni 3 o più anni.
• Ogni lavoratore può richiedere di
essere sottoposto ad accertamenti
qualora compaiano disturbi riferibili al
lavoro al VDT.
LE COMPONENTI DEL POSTO DI LAVORO
RISCHIO DA VIDEOTERMINALI (VDT):
LE COMPONENTI DEL POSTO DI LAVORO
La componente
Sedile.
Tavolo.
Schermo.
Quando non è adeguata
• Superficie del piano del sedile più ampia del
basamento.
• Troppo stretto e/o lungo.
• Piatto, mal sagomato e/o troppo morbido.
• Impedisce la traspirazione perché rivestito in
materiale non traspirante.
• Superficie di colore bianco puro e/o lucido.
• Piano porta tastiera ribassato, non regolabile in
altezza e/o troppo stretto.
• Piano di lavoro poco profondo con monitor troppo
vicino.
• Spazio per gli arti inferiori ristretto o ingombrato.
• Poco stabile.
-
Quando è adeguata
• Basamento antiribaltamento a 5
razze.
• Comandi di regolazione accessibili
in posizione seduta.
• Regolabile in altezza del sedile e in
altezza ed inclinazione dello schienale.
• Superficie poco riflettente di colore
chiaro ma non bianco.
• Essere stabile e sicuro.
• Essere ben dimensionato rispetto alle
esigenze di lavoro.
• Consentire flessibilità nella
disposizione degli oggetti.
• Caratteri definiti e leggibili.
• Immagini stabili.
• Regolabilità di contrasto e
luminosità.
• Orientabilità nello spazio.
L’AMBIENTE CIRCOSTANTE
RISCHIO DA VIDEOTERMINALI (VDT): L’AMBIENTE CIRCOSTANTE
Elemento dell’ambiente
Schermi.
Finestre.
Postazioni VDT.
Illuminazione generale.
Luci artificiali.
Caratteristiche adeguate
Posti a 90° rispetto alle finestre (finestre sul fianco).
Schermate (ad es. con veneziane).
Distanti almeno 1 m dalle finestre.
Sufficiente ma contenuta e secondo i limiti di legge.
Schermate, in buono stato di manutenzione,
adeguatamente collocate, modulabili.
Tinteggiate in colore chiaro non bianco e non riflettente.
Contenuto e non disturba attenzione e conversazione.
Temperatura ed umidità confortevoli.
Pareti.
Rumore.
Aria.
50
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
RISCHIO DA VIDEOTERMINALI (VDT):
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Cosa prevede il D. Lgs. 626/94
Obblighi
Il datore di lavoro, il dirigente o il preposto sono obbligati ad una serie • Adeguare le attrezzature di lavoro.
di operazioni in merito all’uso dei VDT da parte dei lavoratori.
• Adeguare l’ambiente di lavoro.
• Adeguare l’interfaccia VDT/uomo.
• Eseguire la Valutazione dei rischi.
• Rispettare la pausa di 15 minuti.
• Curare l’organizzazione del lavoro.
• Sorveglianza sanitaria.
• Curare l’informazione.
• Curare la formazione.
INADEMPIENZE, SOGGETTI E SANZIONI
RISCHIO DA VIDEOTERMINALI:
INADEMPIENZE, SOGGETTI E SANZIONI
Inadempienza
Soggetti
Sanzione
sanzionati
• Datore di lavoro. • Datore di lavoro e dirigente: arresto da
• Dirigente.
3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni.
• Preposto.
• Preposto: arresto fino a 2 mesi o
ammenda da 500 mila a 2 milioni.
Non adeguare le attrezzature di lavoro (schermo,
tastiera, piano di lavoro, sedile di lavoro), l’ambiente di
lavoro (spazio, illuminazione, riflessi e abbagliamenti,
rumore, calore, radiazioni, umidità) e l’interfaccia
computer-uomo.
L’obbligo di interrompere di 15 minuti il lavoro degli
addetti ai VDT.
• Datore di lavoro. • Datore di lavoro e dirigente: arresto da
• Dirigente.
3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni.
• Preposto.
• Preposto: arresto fino a 2 mesi o
ammenda da 500 mila a 2 milioni.
Datore di lavoro.
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a
8 milioni.
Datore di lavoro.
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a
8 milioni.
Datore di lavoro.
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 a
5 milioni.
Datore di lavoro.
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a
8 milioni.
Omessa valutazione dei rischi e mancata adozione di
misure idonee.
Mancata sorveglianza sanitaria.
Omessa informazione.
Omessa formazione.
RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
RISCHI DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Definizione
Sono le operazioni di trasporto o
sostegno, ad opera di uno o più
lavoratori, comprese le azioni di
sollevare, deporre, spingere, tirare,
portare o spostare un carico.
Tipi di carico
• Cose (casse, sacchi,
mobili, pacchi).
• Persone.
• Animali.
• Altro.
Possibili lesioni
Lesione di tipo dorsolombare cioè a carico delle
strutture ossee, muscolari,
tendinee e nerveovascolari a
livello dorso-lombare.
Possono essere:
• stiramenti;
• strappi muscolari;
• colpo della strega;
• distacchi tendinei;
• processi degenerativi.
D. LGS. 626/94, ART. 47
51
Soggetti esposti
• Addetti all’edilizia.
• Operatori mortuari.
• Addetti all’industria
ceramica.
• Cavatori.
• Operatori ospedalieri.
• Addetti ad operazioni di
facchinaggio.
• Netturbini.
• Altri.
LE CURE
RISCHI DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI: LE CURE
Tipologie di cura
Azione ed efficacia
Agiscono genericamente sul dolore e sull’infiammazione.
Hanno risultati di breve durata non intervenendo sulle cause.
Vanno utilizzati nella fase di dolore acuto, se ne sconsiglia l’uso prolungato dati
gli effetti collaterali.
Cure fisioterapiche.
Agiscono sull’infiammazione e sulle contratture muscolari.
Hanno risultati di media durata e non intervengono sulle cause. La loro efficacia
dipende anche dal tipo di malattia e dalla costituzione delle persone.
Fra i diversi tipi si hanno:
• ultrasuoni, radar, marconi terapia, ecc.;
• trazioni;
• massoterapia;
• cure termali.
Cure alternative.
Di efficacia non del tutto prevedibile perché in rapporto alla serietà
dell’operatore o al tempo di patologia.
Le principali cure alternative sono chiroterapia ed agopuntura.
Educazione sanitaria e riabilitazione. Interviene sulle cause meccaniche che sono alla base di molti disturbi. La gente
viene coinvolta in prima persona nell’assumere atteggiamenti e/o abitudini adatte
a proteggere la schiena e nello svolgimento di esercizi di rilassamento,
stiramento e rinforzo muscolare. Agendo su alcune delle cause dei disturbi si
possono determinare risultati di lunga durata.
Farmaci.
PRINCIPALI RISCHI NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
PRINCIPALI RISCHI NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Principali rischi
• Movimentazione di un carico.
• Sforzo fisico richiesto.
• Ambiente di lavoro.
• Attività esercitata.
• Lavoratore è un soggetto a rischio.
In particolare
La movimentazione di un carico è un rischio se:
• il carico pesa più di 30 kg;
• il carico è ingombrante o difficile da afferrare;
• il carico è in equilibrio instabile;
• il carico è collocato in una posizione che costringe chi lo
deve maneggiare ad effettuare torsioni o piegamenti.
D. LGS. 626/94, ALL. VI
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI:
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Organizzazione
Per eliminare o attenuare i rischi da
movimentazione manuale dei carichi è
bene organizzare adeguatamente il lavoro
di movimentazione durante la giornata
prendendo alcuni accorgimenti.
Cosa fare
• Evitare di concentrare in brevi periodi tutte le attività di movimentazione.
• Diluire i periodi di lavoro di movimentazione manuale durante la giornata
alternandoli, se possibile almeno ogni ora, con altri lavori leggeri.
• Se si deve sollevare da terra non tenere le gambe diritte, portare l’oggetto
vicino al corpo e piegare le ginocchia.
• Se si devono spostare oggetti avvicinare l’oggetto al corpo ed evitare di
ruotare solo il tronco ma girare tutto il corpo usando le gambe.
• Se si deve porre in alto un oggetto evitare di inarcare troppo la schiena,
non lanciare il carico e usare uno sgabello o una scaletta.
52
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI:
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Obbligo
Organizzarsi per evitare, ove possibile, la movimentazione
manuale dei carichi pesanti
Se non è possibile evitare la movimentazione manuale dei
carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro ha due
possibilità di intervento.
Misure adottate
• Adozione di nuove misure organizzative.
• Utilizzo di mezzi meccanici adeguati.
• Si attiva per ridurre i rischi fornendo ai lavoratori mezzi
adeguati, informazioni adeguate, formazione adeguata.
• Effettua la valutazione dei rischi e si attiva per ridurli
organizzando i posti di lavoro in modo che la
movimentazione sia sicura e sottoponendo i lavoratori
addetti a sorveglianza sanitaria (nelle aziende con
movimentazione manuale dei carichi è obbligatoria la
nomina del MC).
D. LGS. 626/94, ART. 48
SANZIONI
RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI: SANZIONI
Inadempienza
Sanzione
Mancata organizzazione per evitare rischi di lesioni dorso- Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni.
lombari da movimentazione manuale dei carichi.
Mancata organizzazione per ridurre rischi di lesioni dorso- Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni.
lombari da movimentazione manuale dei carichi.
Mancata formazione ai lavoratori.
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni.
Mancata informazione ai lavoratori
Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 a 5 milioni.
D. LGS. 626/94, ART. 89, C. 2, LETT. A, B
RISCHIO AMIANTO
RISCHIO AMIANTO
Definizione
Caratteristiche
L’amianto o asbesto è un materiale formato da 6 silicati
• Notevoli proprietà isolanti nei confronti del calore e
fibrosi: actinolite, amosite, antofillite, crisotilo (o asbesto
dell’elettricità.
bianco), crocidolite (o asbesto blu), tremolite. L’amianto è • Fibre dotate di elasticità e resistenza in grado di formare
classificato come sostanza tossica.
tessuti.
D. LGS. 277/91
53
PERICOLI, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO E PRESCRIZIONI
RISCHIO AMIANTO:
PERICOLI, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO E PRESCRIZIONI
I pericoli per la salute
Particolarmente pericolose per la
salute sono le fibre aerodisperse che
divengono respirabili e che possono
avere origine biologica e minerale. Le
fibre aerodisperse hanno le seguenti
caratteristiche:
• diametro inferiore a 3 m (micron pari
a 1 millesimo di millimetro);
• lunghezza superiore a 5 m;
rapporto lunghezza/diametro superiore
a 3 a 1.
Classificazione e descrizione del
rischio
• R45 può provocare il cancro.
• R48/23 tossico, pericoli di gravi
danni alla salute per inalazione in caso
di esposizione prolungata.
Prescrizioni
• S53 evitare l’esposizione e
procurarsi speciali istruzioni prima
dell’uso.
• S22 non respirare le polveri.
• S44 in caso di malessere consultare il
medico.
D. LGS. 277/91
ESPOSIZIONI E PATOLOGIE
RISCHIO AMIANTO: ESPOSIZIONI E PATOLOGIE
Esposizioni da amianto
Patologie prodotte
• Professionale.
• Asbestosi (fibrosi interstiziale diffusa del polmone).
• Paraprofessionale (famiglie di operai che portano a casa • Mesotelioma della pleura.
gli indumenti da lavoro).
• Neoplasie del tratto gastroenterico.
• Extraprofessionale (ambienti inquinati a causa di
• Mesotelioma peritoneale.
rivestimenti con materiale a base di amianto).
• Aumento di 90 volte, nei fumatori, del rischio di cancro
al polmone.
D. LGS. 277/91
COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO
RISCHIO AMIANTO: COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO
Quando intervenire
L’intervento su una copertura in cemento-amianto si rende • Rimozione.
necessaria quando:
• Incapsulamento.
• la copertura ha perso la sua efficienza, cioè presenta
• Sopracopertura.
lesioni, sfaldamenti, crepe, perdite di tenuta delle
guarnizioni o dei fissaggi;
• la matrice cementizia, per l’azione dell’invecchiamento
causata dagli agenti atmosferici, ha perso la sua capacità di
coesione e porta al rilascio di fibre di amianto;
• si valuta l’opportunità di intervenire sulla copertura non
ancora eccessivamente degradata..
D. LGS. 277/91
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Come intervenire
RIMOZIONE
COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO: RIMOZIONE
Definizione
Eliminazione
dell’amianto della
copertura con
sostituzione della
stessa.
Vantaggi
Soluzione radicale
perché elimina
fisicamente il
cemento-amianto.
Svantaggi
Indicazioni
• Occorre una
• In ogni
copertura
situazione e
sostitutiva.
specialmente per
• Può produrre
grave ed esteso
grandi quantità di degrado della
residui di
copertura.
cemento-amianto
e la possibilità di
emissione di fibre.
• Soluzione
onerosa.
• Durante
l’intervento
l’edificio è
inagibile e c’è il
fermo delle
attività.
D. LGS. 277/91
Controindicazioni Cautele specifiche
• nessuna
• Salvaguardare
l’integrità del
materiale.
• Trattamento
preliminare della
copertura con
prodotti
pellicolanti,
usando tecniche
airless (che non
producono
ventilazione).
• Smaltimento
controllato dei
residui.
• Protezione dei
lavoratori.
INCAPSULAMENTO
COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO: INCAPSULAMENTO
Definizione
Trattamento della
copertura con
prodotti che
inglobano le fibre
di amianto e ne
impediscono il
rilascio in
atmosfera.
Vantaggi
• Migliora la
resistenza della
copertura agli
agenti
atmosferici.
• Non occorre
copertura
sostitutiva.
• Non si
producono
residui.
• Elimina il
rilascio delle fibre
di amianto.
Svantaggi
Indicazioni
• L’amianto
• Solo in caso di
rimane in sede.
coperture poco
• Non ripristina la deteriorate ed in
funzionalità del
buone condizioni
tetto e non
di resistenza
rimedia alla
meccanica.
fragilità delle
lastre.
• Durante la
pulizia
preliminare si
genera un’elevata
emissione di fibre
di amianto.
• Non elimina il
rilascio di fibre
dal lato interno
delle lastre.
• Il trattamento ha
una durata
limitata
D. LGS. 277/91
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Controindicazioni
• Coperture
fragili.
• Coperture molto
deteriorate.
Cautele specifiche
• Protezione dei
lavoratori.
• Usare idonee
attrezzature per
ridurre
l’emissione di
fibre durante il
lavaggio.
• I prodotti
incapsulanti
devono garantire
una buona
resistenza agli
agenti
atmosferici.
SOPRACOPERTURA
COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO: SOPRACOPERTURA
Definizione
Realizzazione di
una nuova
copertura con
caratteristiche
indipendenti da
quella
preesistente.
Vantaggi
• Elimina il rilascio
spontaneo di fibre.
• Ripristina la
funzionalità del tetto.
• Determina bassi
livelli di emissione di
fibre.
• Non occorre smaltire
le lastre e non si
producono residui.
• Non comporta
l’inagibilità
dell’edificio.
• Isola termicamente le
lastre di cemento
amianto.
Svantaggi
• L’amianto
rimane in
sede.
• Non
elimina il
rilascio di
fibre dal lato
interno delle
lastre.
• Grava le
strutture
portanti di
un carico
ulteriore.
Indicazioni
• Può essere
attuata anche in
caso di coperture
fragili o
deteriorate.
Controindicazioni
• Rilascio di fibre
all’interno
dell’edificio dal
lato interno delle
lastre.
• Strutture
portanti non
idonee a
sopportare i
carichi.
Cautele specifiche
• Protezione dei
lavoratori.
• Trattamento
preliminare della
copertura con
prodotti
pellicolanti,
usando tecniche
airless.
D. LGS. 277/91
RISCHIO ARCHITETTONICO
LUOGHI DI LAVORO
RISCHIO ARCHITETTONICO (LUOGHI DI LAVORO)
Definizione
Per luogo di lavoro si intende:
• Lo spazio interno all’azienda, o all’unità produttiva dove
sono situati i posti di lavoro;
• Ogni altro luogo compreso nell’area dell’azienda dove
sia consentito l’accesso per motivi di lavoro.
Obblighi
Per garantire che l’attività lavorativa sia svolta in luoghi di
lavoro idonei e a norma di legge e che, in caso di pericolo,
tutti i lavoratori siano in grado di raggiungere un luogo
sicuro utilizzando le vie ed uscite di emergenza, il datore
di lavoro deve:
• effettuare una valutazione dei rischi;
• assicurarsi che i luoghi di lavoro siano già a norma delle
leggi vigenti (D.P.R. 547/55 e 303/56) adeguandoli, se
necessario, alle prescrizioni del D. Lgs. 626/94.
D.P.R. 547/55; D.P.R. 303/56; D. LGS. 626/94, ARTT. 30-33
VIE DI EMERGENZA, PORTE E LOCALI DI LAVORO
RISCHIO ARCHITETTONICO:
VIE DI EMERGENZA, PORTE E LOCALI DI LAVORO
Cosa prevede il D. Lgs. 626/94
Tutti i posti di lavoro devono avere la
caratteristica di poter essere evacuati
rapidamente. A tal fine devono essere
collegati ad una via di emergenza che,
attraverso un’uscita di emergenza,
immetta in un luogo sicuro.
Vie ed uscite di emergenza
• Vanno adeguate alle condizioni
minime.
• Devono essere sgombre da ogni
ostacolo al deflusso.
• Devono avere illuminazione
sufficiente.
• Devono possedere illuminazione di
emergenza in caso di guasto
all’impianto elettrico principale.
D. LGS. 626/94, ART. 33, CC. 1, 2, 3, 4
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Porte e locali di lavoro
• In numero sufficiente.
• Di dimensione adeguata.
• Correttamente ubicati.
• Eseguiti con materiali idonei.
• Tali da permettere un deflusso
agevole.
• Apribili dall’interno durante il
lavoro.
CARATTERISTICHE DELLE PORTE DEI LUOGHI DI LAVORO
RISCHIO ARCHITETTONICO:
CARATTERISTICHE DELLE PORTE DEI LUOGHI DI LAVORO
Attività svolta
Lavorazioni che
comportino rischio di
esplosione o incendio.
Lavorazioni che
comportino rischio di
esplosione o incendio.
Lavorazioni che non
comportino rischio di
esplosione o incendio.
Lavorazioni che non
comportino rischio di
esplosione o incendio.
Lavorazioni che non
comportino rischio di
esplosione o incendio.
Lavorazioni che non
comportino rischio di
esplosione o incendio.
Locali e depositi.
Locali e depositi.
Locali in funzione dal 1 Gennaio 1993
N° lavoratori
Larghezza
Verso apertura
< 5.
85-90 cm.
Nessun obbligo.
N° minimo
1
>5.
120 cm.
Verso la via di esodo.
Una porta ogni 5
lavoratori.
Fino a 25.
80 cm.
Nessun obbligo.
1
Da 25 a 50.
120 cm.
Verso la via di esodo.
1
Da 51 a 100.
120 cm +80.
Verso la via di esodo.
2
>100.
Una da 120 cm ogni
50 persone o frazione
compresa tra 10 e 50
persone.
Verso la via di esodo.
Una porta ogni 50
persone e frazione da
10 a 50 persone.
Locali in funzione prima del 1 Gennaio 1993
Fino a 25.
Minimo 80 cm.
Nessun obbligo.
> 25.
110 cm ogni 50
Nessun obbligo.
persone o frazione
compresa tra 10 e 50
persone.
1
Una porta ogni 50
persone e frazione da
10 a 50 persone.
CARATTERISTICHE DELLE PORTE SULLE VIE DI EMERGENZA
RISCHIO ARCHITETTONICO:
CARATTERISTICHE DELLE PORTE SULLE VIE DI EMERGENZA
Altezza minima
Non inferiore a 200 cm.
Larghezza minima
Secondo le norme
antincendio non inferiore a
60 cm.
57
Segnaletica
Deve essere durevole.
Apertura
• In ogni momento deve
essere possibile l’apertura
dall’interno verso l’esterno.
• Non devono essere chiuse
in modo tale da non poter
essere aperte, facilmente ed
immediatamente.
VIE DI CIRCOLAZIONE INTERNE ED ESTERNE
RISCHIO ARCHITETTONICO:
VIE DI CIRCOLAZIONE INTERNE ED ESTERNE
Cosa prevede il D. Lgs. 626/94
Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse,
banchine e rampe di carico, devono poter essere utilizzate
da pedoni e veicoli senza che i lavoratori che operano nelle
vicinanze corrano alcun rischio.
Caratteristiche
• Le dimensioni devono essere basate sulla quantità
potenziale di utenza.
• Devono prevedere per i pedoni, qualora usate anche da
veicoli, una distanza di sicurezza sufficiente.
• Devono passare, se usate da veicoli, ad una distanza
sufficiente da porte, portoni, passaggi pedonali, corridoi,
scale.
CARATTERISTICHE DEI CORRIDOI
RISCHIO ARCHITETTONICO: CARATTERISTICHE DEI CORRIDOI
Andamento
Deve essere il più continuo
possibile.
Andamento
-
Locali costruiti o in funzione dal 1 Gennaio 1993
Dimensioni
Variazioni di livello
Pavimentazione
Larghezza minima 150 cm. Non avere variazioni di
Antisdrucciolevole.
livello, superandone
l’eventuale presenza
preferibilmente con rampe.
Locali costruiti o in funzione prima del 1 Gennaio 1993
Dimensioni
Variazioni di livello
Pavimentazione
Larghezza minima 100 cm. Non avere variazioni di
Antisdrucciolevole.
livello, superandone
l’eventuale presenza
preferibilmente con rampe.
CARATTERISTICHE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE ESTERNE
RISCHIO ARCHITETTONICO: CARATTERISTICHE DELLE VIE DI
CIRCOLAZIONE ESTERNE
Caratteristiche
Relazione tra strade
carrabili e pedonali
Le vie di circolazione • Le strade pedonali
esterne devono:
devono avere distanza
• essere dimensionate di sicurezza dalla via
adeguatamente
carrabile.
(passaggi pedonali
• Il tracciato delle vie
larghi almeno 150 cm di circolazione deve
e scale 120 cm);
essere messo in
• avere pavimenti
evidenza rispetto alla
senza buche o
via carrabile.
sporgenze pericolose;
• non essere
ingombrate da
materiali che
ostacolino la
circolazione.
Oggetti pericolosi
Accesso a zone
pericolose
Devono essere
• Evitare l’accesso a
eliminati e, se ciò non tali zone per i
è possibile, devono
lavoratori non
essere segnalati.
autorizzati.
• Adottare misure
idonee a proteggere i
lavoratori autorizzati.
58
Scale e rampe
Devono essere
utilizzate in piena
sicurezza.
CARATTERISTICHE DEGLI ACCESSI
RISCHIO ARCHITETTONICO: CARATTERISTICHE DEGLI ACCESSI
Dimensioni
Luce minima 150 cm.
Dimensioni
Luce minima 75 cm.
Locali costruiti o in funzione dal 1 Gennaio 1993
Spazi antistanti e retrostanti
Soglie
Copertura
Spazi in piano per una
Soglia massima 2,5 cm,
Pensilina di 200 cm di
profondità di 150 cm.
arrotondata e ben
profondità.
evidenziata.
Locali costruiti o in funzione prima del 1 Gennaio 1993
Spazi antistanti e retrostanti
Soglie
Copertura
Spazi in piano per una
Soglia massima 2,5 cm,
profondità di 150 cm.
arrotondata e ben
evidenziata.
CARATTERISTICHE DELLE SCALINATE
RISCHIO ARCHITETTONICO: CARATTERISTICHE DELLE SCALINATE
Scale
• Devono avere rampe con lo stesso
numero di gradini e in ogni rampa i
gradini devono avere alzata e pedata
uniformi.
• Il vano scala deve essere
immediatamente individuabile.
• La rampa deve essere protetta
lateralmente.
• Devono avere lunghezza contenuta
(preferibilmente 12 o 13 pedate).
• Devono avere un pianerottolo in
grado di fermare la caduta di un corpo
umano.
• Devono avere un segnale sul
pavimento, ad almeno 30 cm dal
primo e dall’ultimo gradino, che
avverta dell’inizio e della fine della
scala.
Gradini
• Devono essere antisdrucciolevoli.
• Devono avere andamento regolare ed
omogeneo.
• Devono avere larghezza minima di
120 cm.
• Devono avere pendenza costante ed
omogenea.
• Devono avere pedata di massimo 30
cm.
• Devono avere alzata di massimo 16
cm.
• Devono avere profilo con spigoli
arrotondati.
• Devono avere l’aggetto compreso tra
2 e 2,5 cm.
Parapetti
• Devono avere altezza minima di 100
cm.
• Devono essere inattraversabili da una
sfera di 10 cm di diametro.
• Devono avere il corrimano continuo
ed afferrabile, senza soluzioni di
continuità, posto ad un’altezza da 75 a
90 cm.
• Devono essere doppi, da entrambi i
lati, se la rampa è più larga di 180 cm.
• Devono essere doppi, su di un unico
lato, uno a 75 e l’altro a 90 cm di
altezza, se l’edificio è utilizzato
prevalentemente da bambini.
CARATTERISTICHE ALTRE ZONE
RISCHIO ARCHITETTONICO: CARATTERISTICHE ALTRE ZONE
Scale e marciapiedi mobili
Le scale e i marciapiedi
mobili devono:
• funzionare in modo sicuro;
• avere i necessari
dispositivi di sicurezza;
• possedere dispositivi di
arresto facilmente
identificabili ed accessibili.
Accesso ai tetti
L’accesso ai tetti, se
costituiti di materiale non
sufficientemente resistente,
può essere autorizzato solo
nel caso siano fornite
attrezzature che consentano
di eseguire il lavoro in
sicurezza.
59
Banchine e rampe di carico
Le banchine e rampe di
carico devono:
• essere adeguate alle
dimensioni dei carichi
trasportati;
• disporre di almeno
un’uscita ad una estremità
(di due se hanno lunghezza
superiore ai 25 m).
Zone di pericolo
Se i luoghi di lavoro
possono diventare zone di
pericolo a causa del tipo di
lavorazione è necessario sia
vietare l’accesso ai
lavoratori non autorizzati,
sia proteggere quelli
autorizzati.
LOCALI CHIUSI
RISCHIO ARCHITETTONICO: LOCALI CHIUSI
Cosa prevede il D. Lgs. 626/94
Caratteristiche
I locali chiusi non possono essere adibiti a luoghi di lavoro • Difesa contro gli agenti atmosferici.
continuativi, a meno che non sia richiesto da necessità
• Isolamento termico sufficiente.
della lavorazione, se non hanno una serie di caratteristiche. • Aperture sufficienti per un rapido ricambio d’aria.
• Asciutti e ben difesi contro l’umidità.
• Superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti
facilmente pulibili.
• Pavimenti fissi, stabili, antisdrucciolevoli e senza cavità,
protuberanze o piani inclinati pericolosi.
• Se i dipendenti sono più di 5, altezza non inferiore a 3 m
(2,7 m per i locali sotterranei) e uno spazio per ogni
lavoratore non inferiore a 10 metri cubi.
D. LGS. 626/94, ART. 33
INQUINAMENTO DELL’ARIA ED AERAZIONE NEI LOCALI CHIUSI
RISCHIO ARCHITETTONICO: INQUINAMENTO DELL’ARIA ED
AERAZIONE NEI LOCALI CHIUSI
Inquinamento
L’inquinamento dell’aria nei locali
chiusi può dipendere da:
• locali sovraffollati;
• insufficiente ricambio d’aria;
• fumo di tabacco;
• presenza di fotocopiatrici;
• presenza di moquette.
Aerazione
I lavoratori in locali chiusi devono
poter disporre di aria salubre in
quantità sufficiente per cui:
l’umidità dell’aria deve essere
compresa tra il 45 ed il 60%;
la velocità dell’aria deve essere
inferiore a 0,15 m/s;
la differenza di temperatura tra aria
interna ed esterna non deve superare i
7°C.
Dispositivi di aerazione
I dispositivi di ventilazione devono
poter essere usati e puliti senza
costituire pericolo, devono essere
sempre mantenuti in funzione e non
devono esporre i lavoratori a correnti
d’aria fastidiose.
Fra i dispositivi vi sono:
• dispositivi di ventilazione.
• impianti di aerazione.
• condizionatori d’aria.
PAVIMENTI, PARETI, VETRATE, GABINETTI
RISCHIO ARCHITETTONICO:
PAVIMENTI, PARETI, VETRATE, GABINETTI
Pavimenti
Tutti i pavimenti devono
essere:
• esenti da protuberanze,
cavità o piani inclinati
pericolosi;
• fissi, stabili,
antisdrucciolevoli.
Pareti
Tutte le pareti devono
essere dipinte a tinte chiare
(eccetto contrarie
prescrizioni tecniche).
60
Vetrate e pareti trasparenti o
lucide
Tutte le vetrate e pareti
trasparenti o lucide devono
essere realizzate in modo da
non essere pericolose.
Gabinetti
Tutti i bagni devono essere
separati per uomini e donne
o, in caso contrario, ne deve
essere prevista
l’utilizzazione separata.
TEMPERATURA DEI LUOGHI DI LAVORO
RISCHIO ARCHITETTONICO:
TEMPERATURA DEI LUOGHI DI LAVORO
Cosa prevede il D. Lgs. 626/94
La temperatura dei luoghi di lavoro
deve essere adeguata all’organismo
umano tenendo conto sia del metodo
di lavoro applicato che degli sforzi
fisici imposti ai lavoratori.
Valutazione della temperatura
Nel valutare la temperatura dei luoghi
di lavoro, va tenuto conto anche del
grado di umidità e del movimento
dell’aria.
Accorgimenti
• Modificare la temperatura di tutto
l’ambiente tramite i dispositivi di
aerazione.
• Se ciò non è conveniente o possibile
tecnicamente, dotare i lavoratori di
mezzi di difesa contro temperature
troppi alte o troppo basse o adottare
misure tecniche localizzate.
ILLUMINAZIONE NATURALE ED ARTIFICIALE DEI LUOGHI DI LAVORO
RISCHIO ARCHITETTONICO: ILLUMINAZIONE NATURALE ED
ARTIFICIALE DEI LUOGHI DI LAVORO
Cosa prevede il D. Lgs. 626/94
I luoghi di lavoro devono:
• disporre di sufficiente luce naturale;
• avere dispositivi per consentire
un’illuminazione artificiale adeguata a
salvaguardare salute, sicurezza e
benessere dei lavoratori.
Impianti di illuminazione
Gli impianti di illuminazione dei
locali di lavoro e delle vie di
circolazione devono garantire
un’illuminazione che non rappresenti
rischio di infortunio per i lavoratori.
Illuminazione di sicurezza
Nei luoghi di lavoro che presentano
particolari rischi di infortunio va
assicurata un’illuminazione di
sicurezza adeguata per garantire dai
guasti dell’impianto di illuminazione
principale.
SOGGETTI SANZIONATI; INADEMPIENZE E SANZIONI
RISCHIO ARCHITETTONICO: SOGGETTI SANZIONATI;
INADEMPIENZE E SANZIONI
Soggetto sanzionato
Datore di lavoro.
Dirigente.
Inadempienza
Inadempienza di ognuno degli
obblighi previsti in merito ai luoghi di
lavoro.
Inadempienza di ognuno degli
obblighi previsti in merito ai luoghi di
lavoro.
Sanzione
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3
a 8 milioni.
Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3
a 8 milioni.
RISCHIO DA AGENTI CANCEROGENI
RISCHIO DA AGENTI CANCEROGENI
Sostanze pericolose
Lavorazioni pericolose
• Cancerogeni: sono tutti i preparati e sostanze che portano • Produzione di auramina con il metodo Michler.
sull’etichetta la sigla R45 (può provocare cancro), R49
• Lavorazioni che espongono agli idrocarburi policiclici
(può provocare cancro per inalazione) o R40 (possibilità di aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame, nella pece,
effetti irreversibili).
nel fumo o nelle polveri di carbone.
• Mutageni: sono tutti i preparati e sostanze che portano
• Lavorazioni che espongono a polveri, fumo e nebbie che
sull’etichetta la sigla R46 (può provocare alterazioni
si producono durante il raffinamento del nichel a
generiche ereditarie).
temperature elevate.
• Teratogeni: sono tutti i preparati e sostanze che portano
• Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool
sull’etichetta la sigla R47 (può provocare malformazioni
isopropilico.
congenite).
D. LGS. 626/94, ART. 61, ALL. VIII
61
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
RISCHIO DA AGENTI CANCEROGENI:
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Obbligo
Limitare l’uso dei cancerogeni.
Descrizione
Ridurre al minimo la presenza degli agenti cancerogeni sostituendoli con una
sostanza, un preparato o un processo non cancerogeno oppure, se ciò non fosse
possibile, provvedere se possibile alla produzione o all’utilizzazione dell’agente
cancerogeno in un sistema chiuso oppure, se ciò non fosse possibile, provvedere
a ridurre l’esposizione dei lavoratori il più possibile.
Valutazione dei rischi.
Eseguire la valutazione dei rischi all’esposizione ad agenti cancerogeni,
ripetendola di regola ogni 3 anni ed in caso di significative modifiche al processo
produttivo, riportando i risultati nel Documento di valutazione.
Documento di valutazione dei rischi. Il Documento deve contenere:
• caratteristiche delle lavorazioni, durata e frequenza;
• quantitativi di agenti cancerogeni prodotti o utilizzati, loro concentrazione,
capacità di penetrare nell’organismo per le diverse vie di assorbimento;
• numero dei lavoratori esposti, misure preventive e protettive e tipi di DPI
adottati;
• indagini svolte per identificare sostanze o preparati meno nocivi.
Informare e formare i lavoratori.
Informare e formare i lavoratori su:
• natura dei rischi e modi per prevenirli;
• misure igieniche da adottare;
• modi di prevenire incidenti e ridurre al minimo le conseguenze.
Riduzione dei lavoratori.
Ridurre al minimo i lavoratori esposti isolando le lavorazioni che utilizzano gli
agenti cancerogeni.
Quantità e collocazione degli agenti. • Non far accumulare gli agenti cancerogeni in quantità superiore a quella
necessaria.
• Progettare e sorvegliare le lavorazioni in modo da evitare emissioni nell’aria o
facendo sì che le emissioni siano il più vicino possibile al punto di aspirazione.
• Misurare gli agenti cancerogeni per verificare l’efficacia degli aspiratori.
• Etichettare in maniera chiaramente leggibile e comprensibile gli impianti, i
contenitori e gli imballaggi.
• Provvedere alla raccolta, immagazzinamento e smaltimento degli agenti
cancerogeni in condizioni di sicurezza.
Misure protettive.
Valutare con il MC le misure protettive e, se necessario, particolari misure
igieniche.
In caso di incidente.
In caso di esposizione non prevedibile agli agenti cancerogeni:
• adottare subito misure per identificare e rimuovere la causa dell’evento;
• informare i lavoratori che devono subito evacuare l’area interessata per
consentire l’accesso a personale autorizzato;
• informare al più presto l’organo di vigilanza e il RLS sulle misure adottate per
ridurre le conseguenze dell’incidente.
Sorveglianza sanitaria.
Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria adottando anche, su parere
conforme del MC e in bse agli esami clinici e biologici effettuati,
l’allontanamento dal posto di lavoro.
Registro dei lavoratori esposti.
Predisporre il Registro dei lavoratori esposti, da conservare personalmente e far
aggiornare al MC, nel quale riportare per ciascun lavoratore:
• attività svolta;
• agente cancerogeno utilizzato;
• valore dell’esposizione.
Cartella sanitaria e di rischio.
Istituire una Cartella sanitaria e di rischio per tutti i lavoratori sottoposti a
sorveglianza sanitaria, a cura del MC, custodendola sotto la propria
responsabilità.
D. LGS. 626/94, ARTT. 62-70
62
RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI
RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI
Definizione
Un agente biologico è un microrganismo, un coltura
cellulare o un endoparassita umano che può provocare
infezioni, allergie, intossicazioni.
Classificazione
• Agenti del 1° gruppo: poche probabilità di causare
malattie nell’uomo.
• Agenti del 2° gruppo: possono causare malattie, con
limitata probabilità di propagazione e per i quali sono a
disposizione efficaci misure profilattiche e terapeutiche.
• Agenti del 3° gruppo: possono causare malattie gravi,
con elevato rischio di propagazione e per i quali, di norma,
sono a disposizione efficaci misure profilattiche e
terapeutiche.
• Agenti che possono causare malattie gravi e con elevato
rischio di propagazione nelle comunità e per i quali, di
norma, non esistono efficaci misure profilattiche e
terapeutiche.
D. LGS. 626/94, ARTT. 74, 75
LAVORAZIONI, SORGENTI E MODI DI PENETRAZIONE NELL’UOMO
RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI: LAVORAZIONI, SORGENTI E MODI
DI PENETRAZIONE NELL’UOMO
Lavorazioni a rischio
• Industria alimentare.
• Agricoltura.
• Zootecnia e trasformazione di
prodotti di origine animale.
• Servizi sanitari.
• Laboratori veterinari, clinici e
diagnostici esclusi i laboratori di
diagnosi microbiologica.
• Smaltimento e raccolta rifiuti speciali
potenzialmente infetti.
• Impianti di depurazione delle acque
reflue.
Sorgenti di rischio
• Emissioni involontarie: impianti di
condizionamento, emissioni di polveri
organiche.
• Emissioni incontrollate: impianti di
depurazione, manipolazione di materiali infetti
in ambiente ospedaliero, impianti di trattamento
e smaltimento rifiuti ospedalieri.
• Trattamento o manipolazione volontaria a
seguito di impiego per ricerca sperimentale:
- in vivo (impiego di agenti infettanti ed
infestanti);
- in vitro (impiego di microrganismi: batteri,
virus, rickettsie, alghe, funghi e miceti, protozoi,
conservazione dei ceppi, clonazione di DNA e
suo impiego);
- in sede di attività produttiva (biotecnologie).
D. LGS. 626/94, ALL. IX
Penetrazione nell’organismo
In caso di esposizione ad
agenti biologici, la loro
penetrazione nell’organismo
umano può avvenire per:
• ingestione;
• contatto cutaneo;
• inalazione.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI:
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Obbligo
Informazione agli organi competenti.
Descrizione
Informare l’organo di vigilanza territorialmente
competente se si intende esercitare attività che comportino
l’uso di agenti biologici del 4° gruppo (per i quali occorre
l’autorizzazione del Ministero della Sanità) indicando:
• generalità dell’azienda;
• Documento di valutazione dei rischi.
Redigere il Documento di valutazione dei rischi ogni volta
che cambia natura dell’attività e almeno ogni 3 anni.
Sottoporre i lavoratori esposti a sorveglianza sanitaria
Documento di valutazione.
Sorveglianza sanitaria e vaccinazione lavoratori esposti.
63
tramite il MC ed eventualmente a vaccinazione.
Iscrivere nel Registro degli esposti, tenuto dal datore di
lavoro ed aggiornato dal MC, i lavoratori che eseguono
lavorazione con esposizione ad agenti biologici che
rientrano nel 3° e 4° gruppo.
Comunicare all’ISPESL eventuali malattie o decessi.
• Evitare l’uso di agenti biologici nocivi se il tipo di
attività lo consente.
• Limitare al minimo i lavoratori esposti.
• Progettare adeguatamente i processi lavorativi.
• Utilizzare il segnale di rischio biologico ed altri segnali
di avvertimento appropriati.
• Disporre servizi sanitari adeguati provvisti di docce,
lavaggi oculari e detergenti antisettici per la pelle.
• Dotare i lavoratori di indumenti protettivi idonei, da
poter riporre separatamente dagli abiti civili.
• Controllare e disinfestare, dopo ogni uso, i DPI e gli
indumenti di lavoro e, all’occorrenza, ripararli o sostituirli
e se necessario distrugerli.
• Vietare ai lavoratori di assumere cibi o bevande e di
fumare nelle zone a rischio.
D. LGS. 626/94, ARTT. 76-87
Registro degli esposti.
Comunicazioni all’ISPESL.
Adottare misure tecniche.
Adottare misure igieniche.
RISCHIO DA RUMORE
IL SUONO
RISCHIO DA RUMORE: IL SUONO
Il suono
Il suono è un fenomeno fisico causato da
movimenti vibratori compiuti da un corpo in
un mezzo elastico (solido, liquido o gassoso)
con l’effetto di una variazione di pressione
che può essere o meno percepita
dall’orecchio umano.
Caratteristiche del suono
Il suono è caratterizzato da tre parametri fondamentali:
• la frequenza, che è il numero di vibrazioni acustiche, cioè di variazioni
di pressione per secondo, e la sua unità di misura è l’Hertz (Hz); se la
frequenza di un suono è alta il suono è detto acuto, in caso contrario il
suono è detto grave; l’orecchio umano è in grado di percepire suoni di
frequenza compresa tra 16-20 Hz e 16-20 kHz (1 kHz=1000 Hz);
• l’intensità, che è l’energia delle onde sonore, tanto più alta quanto
maggiore è la pressione generata, si misura in decibel (dB), la soglia
uditiva corrisponde a 0 dB e la soglia del dolore a 130-140 dB;
• il timbro, che è l’insieme delle frequenze presenti in un suono
complesso e ne caratterizza la qualità.
IL RUMORE
RISCHIO DA RUMORE: IL RUMORE
Il rumore
Il rumore è un suono irregolare che risulta sgradevole e
che causa il 47% di tutte le malattie professionali
indennizzate dall’INAIL.
Natura del rumore
• Rumori presenti nell’ambiente.
• Rumori presenti nell’industria.
64
TIPI DI RUMORI PRESENTI NELL’AMBIENTE
RISCHIO DA RUMORE: TIPI DI RUMORI PRESENTI NELL’AMBIENTE
Definizione
Rumore di fondo.
Rumore continuo.
Rumore sporadico.
Rumori impulsivi.
TIPI DI RUMORI PRESENTI
Descrizione
Poco presente prima dell’era industriale, è aumentato progressivamente con gli
anni fino a diventare la causa principale dell’inquinamento acustico.
Caratterizzato da una frequenza elevata degli stimoli sonori.
Caratterizzato da stimoli sonori di breve durata e saltuari.
Sono particolarmente nocivi per l’udito e sono caratterizzati da alte frequenze.
RISCHIO DA RUMORE: TIPI DI RUMORI PRESENTI
Definizione
Rumore impulsivo.
Rumore impulsivo ripetitivo.
Rumore semicontinuo.
Rumore stazionario o oscillante.
Descrizione
Caratterizzato da stimoli sonori di durata < 5 s e di grande energia sonora.
Caratterizzato da stimoli sonori in numero da 1 a 10 al secondo.
Caratterizzato da un rumore di fondo continuo sul quale si inseriscono dei
picchi sonori che hanno intensità che non supera di 20 dB il rumore di fondo
ed una frequenza superiore a 10 s.
Si ha quando il livello di pressione sonora si mantiene costante oppure oscilla
lentamente di ± 3 dB.
COMPOSIZIONE DEI RUMORI PRESENTI
RISCHIO DA RUMORE: COMPOSIZIONE DEI RUMORI PRESENTI
Definizione
Il rumore industriale è composto da
due rumori di diversa origine.
Descrizione
• Rumore diretto: deriva al lavoratore dal rumore della macchina sulla quale
opera o dal rumore della propria attività lavorativa.
• Rumore indiretto: deriva dalla somma del rumore delle altre macchine e delle
altre attività lavorative con il rumore riflesso dall’ambiente.
EFFETTI DEL RUMORE SULLA SALUTE
RISCHIO DA RUMORE: EFFETTI DEL RUMORE SULLA SALUTE
Definizione
Gli effetti del rumore sulla salute
(udito e resto dell’organismo)
dipendono da intensità, frequenza e
durata del tempo di esposizione al
rumore e sono di due tipi.
Tipi di effetti
• Effetti auditivi.
• Effetti extrauditivi.
65
Descrizione
• Sordità temporanea con recupero dell’udito
dopo riposo in ambiente silenzioso.
• Persistenza, per circa 10 giorni, della
riduzione dell’udito e della intelligibilità della
voce di conversazione.
• Stato di sordità da trauma acustico cronico
con riduzione del 50% della intelligibilità della
voce di conversazione.
• Effetti sul sistema cardiocircolatorio
(aumento della pressione arteriosa).
• Effetti sulla secrezione e sulla motilità
gastroenterica (gastriti, ulcere).
• Effetti sulla funzione respiratoria.
• Effetti sulla funzione visiva.
• Effetti sul sistema endocrino (alterazione
tiroide, disturbi mestruali).
• Effetti neuropsichici (diminuzione della
capacità di concentrazione e della memoria,
fino ad una sindrome ansioso-depressiva,
insonnia e facile irritabilità).
DIRITTI DEI LAVORATORI
RISCHIO DA RUMORE: DIRITTI DEI LAVORATORI
Definizione
Macchine meno rumorose e DPI.
Verifica delle misure.
Informazione se il rumore supera gli
80 dB.
Formazione e controllo sanitario se il
rumore supera gli 85 dB.
Descrizione
Diritto all’attuazione da parte del datore di lavoro di misure preventive contro
il rumore:
• riduzione del rumore alla fonte tramite l’acquisto di macchine con bassa
emissione di rumore;
• limitazione del tempo di esposizione del lavoratore;
• protezione del lavoratore per mezzo di DPI per l’udito.
Diritto alla verifica, mediante i RLS, dell’applicazione delle misure di tutela.
Se l’esposizione quotidiana personale, o l’esposizione media settimanale,
supera gli 80 dB, i lavoratori e il RLS devono essere informati su:
• rischi derivanti;
• misure di prevenzione;
• misure di protezione a cui si devono attenere;
• funzione dei DPI, circostanze in cui vanno usati e modalità di uso;
• significato della sorveglianza sanitaria;
• risultati e significato della valutazione del rischio da rumore.
Se l’esposizione quotidiana personale, o l’esposizione media settimanale,
supera gli 85 dB, i lavoratori e il RLS devono essere formati su:
• uso corretto dei DPI per l’udito;
• uso corretto di utensili, macchine ed apparecchiature.
I lavoratori hanno inoltre diritto a controllo sanitario periodico.
OBBLIGO DEI LAVORATORI
RISCHIO DA RUMORE: OBBLIGO DEI LAVORATORI
Definizione
Descrizione
I lavoratori hanno l’obbligo di usare i DPI per l’udito
forniti dal datore di lavoro se l’esposizione quotidiana al
rumore è superiore ai 90 dB.
Obbligo di DPI.
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
RISCHIO DA RUMORE: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Definizione
Valutazione del rischio.
Descrizione
I datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze almeno
un lavoratore esposto al rischio da rumore, qualunque sia il
livello di esposizione, sono obbligati ad effettuare la
valutazione del rischio per verificare se la propria attività
rientri o meno nell’ambito di applicazione del D. Lgs.
277/91: “Tutela contro il rumore prodotto dallo
svolgimento dell’attività produttiva”.
Il datore di lavoro è tenuto ad adottare misure di tutela
della salute diverse in rapporto al livello di esposizione al
rumore e quindi al danno che ne può derivare.
Misure di tutela.
FASCE DI ESPOSIZIONE E MISURE DI TUTELA
66
RISCHIO DA RUMORE: FASCE DI ESPOSIZIONE E MISURE DI TUTELA
Livello di esposizione al rumore
Attività con esposizione quotidiana personale a 80 dB.
Misure di tutela
Informare i lavoratori e il loro RLS sul significato del
controllo sanitario e della valutazione del rischio da
rumore.
Attività con esposizione quotidiana personale compresa fra • Attuare la sorveglianza sanitaria (indipendentemente
85 e 90 dB.
dall’uso dei DPI) che consiste in una visita medica
preventiva, integrata da esame audiometrico, per accertare
l’idoneità o meno al lavoro specifico e ed in visite mediche
periodiche.
• Assicurare ai lavoratori adeguata formazione su: uso
corretto dei DPI per l’udito ed uso corretto di utensili,
macchine ed apparecchiature.
Attività con esposizione quotidiana personale superiore a
• Dotare di perimetrazione e segnaletica appropriata i
90 dB.
luoghi di lavoro.
• Iscrivere i lavoratori esposti nel Registro apposito.
• Comunicare all’organo di vigilanza, entro 30 giorni dal
superamento del limite dei 90 dB, le misure tecniche ed
organizzative adottate per ridurre tale livello,
informandone i lavoratori tramite il RLS.
• Privilegiare l’acquisto di macchinari o impianti meno
rumorosi.
ACCETTABILITA’ DEI LIVELLI RESIDUI DI RUMORE CON L’USO DEI DPI
RISCHIO DA RUMORE: ACCETTABILITA’ DEI LIVELLI RESIDUI DI
RUMORE CON L’USO DEI DPI
Livello residuo in dB
>85.
80-85.
75-80.
70-75.
70.
Giudizio
Inaccettabile.
Insufficiente.
Buono.
Accettabile.
Protezione eccessiva.
SANZIONI PER INADEMPIENZE DI DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI
RISCHIO DA RUMORE: SANZIONI PER INADEMPIENZE DI DATORE DI
LAVORO E DIRIGENTI
Inadempienza
Sanzione
Mancata consultazione dei lavoratori o del loro RLS per le Ammenda da 2 a 6 milioni.
valutazioni atte a determinare i livelli di esposizione.
Omissione di: segnaletica appropriata, perimetrazione,
limitazione di accesso, per luoghi di lavoro che
comportino un’esposizione quotidiana personale superiore
a 90 dB.
67
Ammenda da 6 a 15 milioni.
Omessa redazione di un rapporto da tenere a disposizione
dell’organo di vigilanza (ASL, Direzione provinciale del
lavoro, ecc.) nel quale siano indicati i criteri e le modalità
con cui sono state effettuate le valutazioni del rumore.
Mancata informazione dei lavoratori e dei loro RLS su
rischi, misure di protezione e valutazione nelle lavorazioni
che comportino un’esposizione quotidiana personale
superiore a 80 dB.
Mancata formazione dei lavoratori e dei loro RLS sull’uso
di DPI rischi, utensili, macchine e apparecchiature che
producono un’esposizione quotidiana personale superiore
a 80 dB.
Mancata consultazione dei lavoratori e dei loro RLS sulla
scelta dei modelli di DPI.
Mancata sorveglianza sanitaria dei lavoratori con
esposizione quotidiana personale superiore a 85 dB,
indipendentemente dall’uso dei DPI.
Omessa sorveglianza sanitaria sui lavoratori che ne
facciano richiesta, purché l’esposizione quotidiana
personale sia compresa tra 80 e 85 dB, nel caso che il MC
ne confermi l’opportunità.
Mancata adozione di misure preventive e protettive atte, a
parere del MC, a favorire il recupero dell’udito.
Mancata registrazione dei lavoratori esposti nell’apposito
Registro, se il rumore supera i 90 dB.
Omessa valutazione del rumore.
Omessa misurazione del rumore, se l’esposizione
quotidiana personale supera gli 80 dB.
Valutazione del rumore non programmata o non affidata a
personale competente.
Metodi di misurazione e strumenti non adeguata stabilire
l’eventuale superamento dei livelli prescritti.
Omessa nuova valutazione del rumore nel caso di
variazioni nelle lavorazioni.
Mancata riduzione al minimo dei rischi derivanti
dall’esposizione al rumore mediante l’adozione di misure
attuabili.
Omessa fornitura di DPI ai dipendenti la cui esposizione
può superare gli 85 dB.
Fornitura di DPI non adatti al singolo lavoratore ed alle
sue condizioni di lavoro.
Fornitura di DPI che, anche se correttamente usati, non
riducono l’esposizione quotidiana al rumore ad un livello
uguale o inferiore a 90 dB.
Omessa adozione di mezzi appropriati idonei ad evitare
incidenti nel caso di utilizzo di DPI.
Omessa comunicazione all’organo di vigilanza delle
misure tecniche ed organizzative adottate per ridurre
l’esposizione al rumore se questa supera i 90 dB.
Omessa informazione ai lavoratori e ai loro RLS sul punto
precedente.
Omessa adozione di misure transitorie utili ad evitare un
incremento, anche temporaneo, dell’esposizione dei
lavoratori al rumore.
68
Ammenda da 15 a 50 milioni.
Inosservanza della delibera dell’organo di vigilanza circa
l’allontanamento temporaneo del lavoratore dalle
lavorazioni.
Mancato utilizzo di nuovi utensili, macchine e
apparecchiature che comportano il più basso livello di
rumore.
Omessa informazione sui rischi di utilizzo di nuovi
utensili, macchine e apparecchiature che possono
comportare un’esposizione quotidiana al rumore ad un
livello uguale o superiore a 85 dB.
Inosservanza delle norme di protezione nel caso di
lavorazioni che comportino variazioni considerevoli
dell’esposizione quotidiana personale.
D. LGS. 277/91, ART. 50, C. 1, LETT. A, B, C
SANZIONI PER INADEMPIENZE DEI PREPOSTI
RISCHIO DA RUMORE: SANZIONI PER INADEMPIENZE DEI PREPOSTI
Inadempienza
Non aver offerto la possibilità di verificare, da parte dei
lavoratori tramite il RLS, l’applicazione delle misure di
tutela.
Mancata fornitura di adeguato addestramento all’uso dei
DPI.
Non aver dato ai lavoratori la disposizione di rispettare le
prescrizioni aziendali e di legge nell’uso dei mezzi
individuali e collettivi di protezione.
Mancata richiesta al MC di ottemperare agli obblighi di
legge sulla tutela del rumore.
Omessa segnaletica appropriata, perimetrazione e
limitazione di accesso per luoghi di lavoro che
comportino, per l’intera giornata lavorativa,
un’esposizione quotidiana personale superiore a 90 dB.
Omessa informazione e formazione per i lavoratori con
esposizione quotidiana superiore a 80 dB.
Omessa consultazione dei RLS sulla scelta dei DPI.
Omessa iscrizione dei lavoratori esposti nell’apposito
Registro.
Sanzione
Ammenda da 1 a 3 milioni.
Omessa applicazione delle misure preventive e protettive. Ammenda da 3 a 10 milioni.
Omessa applicazione di misure tecniche, organizzative e
procedurali per ridurre al minimo i rischi.
Omessa fornitura dei DPI ai lavoratori con esposizione
quotidiana personale superiore a 85 dB.
Omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori con
esposizione quotidiana personale superiore a 85 dB.
Omessa applicazione di misure tecniche, organizzative e
procedurali per ridurre al minimo i rischi dovuti al
superamento dei valori limite, più di 90 dB.
D. LGS. 277/91, ART. 51, LETT. A, B
69
SANZIONI PER INADEMPIENZE DEL MEDICO COMPETENTE
RISCHIO DA RUMORE: SANZIONI PER INADEMPIENZE DEL MEDICO
COMPETENTE
Inadempienza
Sanzione
Omessa intensificazione della sorveglianza sanitaria in
Ammenda da 450 mila a 1 milione.
caso di deroga all’uso dei DPI.
Omessa sorveglianza sanitaria per i lavoratori con
Ammenda da 1 a 6 milioni.
esposizione quotidiana personale superiore a 85 dB.
D. LGS. 277/91, ART. 53
L' RLS
Il ruolo
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)
Chi è
Persona, ovvero persone, eletta o
designata per rappresentare i lavoratori
sugli aspetti della salute e della sicurezza
durante il lavoro.
Dove e da chi viene eletto
Il RLS deve essere eletto in tutte le
aziende, o unità produttive.
Viene eletto:
• dai lavoratori al loro interno nelle
aziende fino a 15 dipendenti;
• dai lavoratori nell’ambito delle
rappresentanze sindacali o, se queste
mancano, al loro interno, nelle
aziende con più di 15 dipendenti.
I compiti del RLS
Tra tutti i soggetti protagonisti della
salute e sicurezza in azienda, il RLS
è l’unico che può interagire con tutti
gli altri.
Il RLS è fiduciario dei lavoratori:
per loro conto sorveglia la qualità
dell’ambiente di lavoro e partecipa a
tutte le fasi del processo di
prevenzione, dall’individuazione del
rischio fino alla progettazione e
applicazione delle misure di
sicurezza, per cui agisce da punto di
riferimento tra datore di lavoro,
lavoratori, sindacati ed istituzioni.
D. LGS. 626/94 ARTT. 18, 19
NUMERO MINIMO DI RLS
NUMERO MINIMO DI RLS
Cosa prevede il D. Lgs. 626/94
Vengono individuate tre classi di aziende
per numero di dipendenti ognuna delle
quali necessita di un numero minimo di
RLS.
Classi di aziende
Aziende o unità produttive fino a
200 dipendenti
Aziende o unità produttive da 201 a
1000 dipendenti
Aziende o unità produttive con più
di 1000 dipendenti
D. LGS. 626/94 ART. 18, C. 6[1]
[1] Il numero di RLS in base agli addetti può risultare diverso per contratti
e accordi particolari che sono segnalati a parte
70
Numero minimo
1 RLS
3 RLS
6 RLS
MODALITA’ DI ELEZIONE DEL RLS
MODALITA’ DI ELEZIONE DEL RLS
Cosa fanno i lavoratori
• Individuano tra di loro il segretario di seggio,
comunicandone il nominativo all’azienda.
• Votano, in un solo giorno, all’inizio ed alla fine di ogni
turno, a scrutinio segreto (sono eleggibili tutti i lavoratoti
dipendenti, purché non in prova).
• Eleggono il lavoratore che ottiene più voti e il suo
mandato dura 3 anni.
Altre operazioni
Giorno ed orario delle elezioni vengono concordati tra
segretario di seggio e direzione aziendale e sono
comunicati ai lavoratori almeno 5 giorni prima.
Il verbale dell’elezione, redatto dal segretario di seggio,
viene comunicato all’azienda e affisso in bacheca.
Entro 10 giorni l’azienda comunica all’organismo
paritetico territoriale l’avvenuta nomina del RLS.
FORMAZIONE DEL RLS
FORMAZIONE DEL RLS
Cosa prevede il D. Lgs. 626/94
Il RLS, una volta eletto, deve seguire un
corso di formazione su materie inerenti la
sua attività.
Durata
32 ore[2]
Contenuti
• Principi costituzionali e di diritto
civile.
• Legislazione generale e speciale in
materia di prevenzione infortuni e
igiene del lavoro.
• Soggetti protagonisti della
sicurezza in azienda e relativi
obblighi.
• Definizione ed individuazione dei
fattori di rischio.
• Valutazione dei rischi.
• Individuazione delle misure di
prevenzione e protezione.
• Aspetti normativi dell’attività di
rappresentanza dei lavoratori.
• Nozioni di tecnica della
comunicazione.
D. LGS. 626/94 ART. 19, C. G
[2] Il numero delle ore può variare in base a contratti e accordi particolari che sono segnalati a parte
ATTIVITA’ DEL RLS
ATTIVITA’ DEL RLS
Cosa prevede il D. Lgs. 626/94
Il D. Lgs. 626/94 attribuisce al RLS
numerose funzioni e attribuzioni per lo
svolgimento della sua attività.
Cosa fa il RLS
Il RLS le esercita attraverso quattro
azioni fondamentali.
ATTRIBUZIONI DEL RLS
71
Quali azioni
• Azione conoscitiva
• Azione consultiva
• Azione partecipativa
• Azione attiva
ATTRIBUZIONI DEL RLS
Cosa prevede il D. Lgs. 626/94
Una parte delle attribuzioni del RLS
rientrano nel monte ore dell’accordo
interconfederale mentre altre sono al di
fuori.
Attribuzioni nel monte ore
Libero accesso.
Informazione e documentazione.
Servizi di vigilanza.
Promozione delle misure di
sicurezza.
Attività di prevenzione.
Controllo delle condizioni di rischio.
Rapporti con i dirigenti.
Formulazione di ricorsi.
Attribuzioni non nel monte ore
Consultazione preventiva e
tempestiva.
Formazione.
Comunicazione con le autorità
competenti.
Riunione periodica.
LIBERO ACCESSO
LIBERO ACCESSO
Cosa fa il RLS
Il RLS ha libero accesso in tutti i luoghi di lavoro.
Perché
• Attività conoscitiva in merito alla realtà aziendale, alle
informazioni ed esperienze dei lavoratori, ai bisogni.
• Ritorno comparativo, confrontando con i lavoratori
l’idoneità delle misure adottate, l’applicazione della
sorveglianza sanitaria e dei contenuti del Documento di
Valutazione dei Rischi.
INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE
INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE
Cosa fa il RLS
Il RLS riceve le informazioni e le documentazioni
aziendali.
Cosa contengono
• Valutazione dei rischi e relative misure di prevenzione.
• Sostanze e preparati pericolosi.
• Macchine.
• Impianti.
• Organizzazione del lavoro.
• Ambienti di lavoro.
• Infortuni e malattie professionali.
• Risultati provenienti dai Servizi di vigilanza.
INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE
Cosa fa il RLS
Il RLS promuove le attività della sicurezza.
Quali azioni
Elaborazione, individuazione e attuazione delle misure di
prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica
dei lavoratori.
72
LE FUNZIONI DEL R.L.S.
ATTIVITA’ DI PREVENZIONE
ATTIVITA’ DI PREVENZIONE
Cosa fa il RLS
Il RLS formula proposte.
Cosa contengono
Iniziative inerenti all’attività di prevenzione.
CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO
CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO
Cosa fa il RLS
Il RLS controlla le condizioni di rischio nell’azienda.
Provvedimenti
In caso di variazione delle condizioni di rischio, nelle
aziende sino a 15 dipendenti, chiede la convocazione di
un’apposita riunione.
FORMULAZIONE DI RICORSI
FORMULAZIONE DI RICORSI
Cosa fa il RLS
Il RLS formula ricorsi alle autorità competenti
(Dipartimenti di prevenzione, ASL).
Quando
Se le misure adottate per la prevenzione e protezione dai
rischi ed i mezzi impiegati non siano idonei a garantire
sicurezza e salute dei lavoratori.
CONSULTAZIONE PREVENTIVA E TEMPESTIVA
CONSULTAZIONE PREVENTIVA E TEMPESTIVA
Cosa fa il RLS
Il RLS deve essere consultato in maniera preventiva e
tempestiva sulle attività del SPP.
Quali
• Valutazione dei rischi.
• Individuazione, programmazione, realizzazione e verifica
della prevenzione nell’azienda.
• Elaborazione del documento di valutazione dei rischi.
• Designazione degli addetti al servizio di prevenzione e
protezione.
• Attività di prevenzione incendi.
• Pronto soccorso.
• Programmi di evacuazione.
• Organizzazione della formazione del lavoratore
incaricato dell’attività d pronto soccorso, della lotta
antincendio e del piano di evacuazione.
73
FORMAZIONE
FORMAZIONE
Cosa fa il RLS
Il RLS deve ricevere, a spese del datore di lavoro, una
formazione adeguata al proprio ruolo di RLS.
Qualità della formazione
La formazione deve essere non inferiore a quella prevista
per i lavoratori e deve essere centrata sui rischi esistenti
nel settore in cui l’azienda svolge l’attività, al fine di
conoscere le tecniche adeguate di controllo e prevenzione
dei rischi.
RAPPORTI CON LE AUTORITA’ COMPETENTI
RAPPORTI CON LE AUTORITA’ COMPETENTI
Cosa fa il RLS
Il RLS partecipa alle visite e verifiche delle autorità
competenti.
Partecipazione attiva
Il RLS può formulare osservazioni.
RAPPORTO TRA IL DATORE DI LAVORO ED IL RLS
RAPPORTO TRA IL DATORE DI LAVORO ED IL RLS
Cosa prevede il D. Lgs. 626/94
Sono previsti una serie di obblighi di
comportamento tra il datore di lavoro
ed il RLS e viceversa per il corretto
funzionamento del SPP.
Obblighi del datore di lavoro
Fornire al RLS i mezzi necessari per
l’esercizio dei compiti che gli sono
riconosciuti.
Non arrecare al RLS danno alcuno
nello svolgimento del ruolo ricoperto
(nei confronti del RLS sono previste
per legge le stesse tutele delle
rappresentanze sindacali).
D. Lgs. 626/94, Art. 19, C. 2, 4, 1N
Obblighi del RLS
Avvertire il responsabile dell’azienda
dei rischi individuati nello
svolgimento del suo ruolo.
AUTOGESTIONE DEL RLS
AUTOGESTIONE DEL RLS
Attività del RLS
Il RLS nella sua attività deve essere
messo in condizione di autogestirsi per
evitare intralci con la sua mansione
lavorativa all’interno dell’azienda.
Cosa gestire
Tempo.
Informazioni.
Formazione.
74
Come gestire
Saper utilizzare il monte ore a
disposizione per ricevere
informazioni, per fare elaborazioni e
proposte e per accedere ai luoghi di
lavoro.
Saper raccogliere informazioni,
analizzare e scambiare informazioni,
fare un archivio delle informazioni.
Saper integrare l’autoformazione con
la formazione aziendale e la
formazione sindacale.
AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI
L’AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI
Soggetto di riferimento
Il soggetto di riferimento è il Datore di Lavoro che ha
l’obbligo di attivare una procedura di valutazione che
deve concludersi con la raccolta di informazioni sulle
situazioni di rischio esistenti sui luoghi di lavoro.
Risultato
Nelle imprese familiari e nelle aziende fino a 10
dipendenti, è sufficiente l’autocertificazione
dell’avvenuta valutazione.
Nelle aziende con più di 10 dipendenti, il Datore di
Lavoro deve redigere uno specifico Documento nel
quale sono annotati ed analizzati i rischi e le misure
giudicate necessarie a garantire la sicurezza e la salute
dei lavoratori. Nel Documento devono essere incluse la
metodologia adottata e la descrizione del programma di
attuazione delle misure di prevenzione.
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI
ALTRI SOGGETTI COINVOLTI
Gli altri soggetti coinvolti
Alla valutazione dei rischi partecipa anche il RLS che il
Datore di Lavoro è tenuto a consultare preventivamente.
Il ruolo del RLS
Il RLS dovrebbe offrire una sua analisi sulla situazione
esistente. Per fare questo capire quali sono le condizioni
presenti nei luoghi di lavoro, elaborare una mappa di
rischio che gli serva a capire quali e quanti lavoratori
sono esposti al rischio, quali sono i rischi e le possibili
conseguenze.
FASI, APPROCCI E PROCEDURE
FASI, APPROCCI E PROCEDURE
Le fasi
Identificazione delle modalità di
prevenzione.
Identificazione dei rischi.
Valutazione dei rischi.
Determinazione delle misure di
prevenzione e/o protezione.
Gli approcci
Approccio matematico.
Approccio semplificato.
75
Le procedure
Nel D. Lgs. 626/94 non sono
presenti procedure per effettuare la
valutazione dei rischi ma solo
suggerimenti sui criteri di
valutazione più importanti da tenere
presenti.
A livello comunitario sono state
elaborate inoltre alcune linee guida
che forniscono indicazioni generali
alle quali attenersi.
LE LISTE DI CONTROLLO (CHECK LIST)
LE LISTE DI CONTROLLO (CHECK LIST)
Cosa contengono
All’interno della singola lista di controllo il
fattore di rischio viene analizzato sotto i
due principali aspetti che caratterizzano la
fase di identificazione del rischio:
le diverse tipologie e forme che le fonti di
pericolo connesse a quel fattore di rischio
possono assumere;
le diverse misure di prevenzione e
protezione che i lavoratori a rischio
possono o devono avere, sia di tipo
collettivo che individuale, legate ad aspetti
organizzativi e formativi.
Come si redigono
Le liste di controllo
vengono redatte tenendo
presente tre classi di
riferimenti:
la normativa vigente;
gli standard
internazionali di buona
tecnica;
le indicazioni derivanti
dal buon senso.
I risultati
L’insieme di tutte le liste compilate
costituisce il cuore del documento di
valutazione dei rischi in quanto ne
contiene tutti gli elementi essenziali:
la relazione sulla valutazione (cioè
l’insieme delle liste compilate) con i
criteri adottati per la valutazione;
l’individuazione delle misure di
prevenzione e protezione da attuare e
delle attrezzature di protezione
(riscontrabili nelle risposte ai singoli punti
di verifica);
il programma di attuazione delle misure.
CATEGORIE E FATTORI DI RISCHIO
CATEGORIE E FATTORI DI RISCHIO
Categorie
Rischi per la sicurezza dei lavoratori (di natura infortunistica)
Rischi per la salute dei lavoratori
Aspetti organizzativi e gestionali
76
Fattori
Aree di transito - Spazi di lavoro.
Scale - Macchine.
Attrezzi manuali.
Manipolazione manuale di oggetti.
Immagazzinamento di oggetti.
Impianti elettrici.
Apparecchi a pressione.
Reti ed apparecchi distribuzione gas.
Apparecchi di sollevamento.
Mezzi di trasporto.
Incendio ed esplosione.
Sostanze chimiche.
Esposizione ad agenti chimici.
Esposizione ad agenti cancerogeni.
Esposizione ad agenti biologici.
Ventilazione - Climatizzazione locali di lavoro.
Esposizione a rumore.
Esposizione a vibrazioni.
Microclima termico.
Esposizione a radiazioni ionizzanti.
Esposizione a radiazioni non ionizzanti.
Illuminazione.
Carico di lavoro fisico.
Carico di lavoro mentale.
Lavoro ai videoterminali.
Organizzazione del lavoro.
Compiti, funzioni e responsabilità.
Analisi, pianificazione e controllo.
Formazione – Informazione - Partecipazione.
Norme e procedimenti di lavoro.
Manutenzione.
Dispositivi di protezione individuale.
Emergenza, pronto soccorso.
Sorveglianza sanitaria.
Elementi dei fattori di rischio da valutare
ELEMENTI DEI FATTORI DI RISCHIO DA VALUTARE: RISCHI PER LA
SALUTE DEI LAVORATORI
Fattore di rischio
Esposizione ad agenti chimici
Elemento
Sostanze in deposito o lavorazione.
Materie fermentescibili.
Fumi, gas o vapori.
Attrezzature pericolose.
Sostanze tossiche per inalazione.
Sostanze corrosive a contatto con la pelle.
Sostanze tossiche per ingestione.
Formazione di polveri.
Piombo metallico.
Amianto.
Manipolazione.
Cloruro di vinile monomero (CVM).
Ammine aromatiche.
Altre sostanze.
Contatto con agenti biologici.
Misure anti-rischio.
Strutture sanitarie e veterinarie.
Caratteristiche.
Fumatori.
Servizi igienici.
Griglie di immissione.
Punti di manipolazione sostanze tossiche.
Cappe aspiranti con filtro.
Condizionatori d’aria.
Manutenzione.
Valutazione del rumore.
Interventi di riduzione.
Esposizione al rumore superiore a 80 dBA.
Dispositivi di protezione.
Controlli sanitari.
Nuove apparecchiature.
Modifiche e deroghe.
Valutazione delle vibrazioni.
Interventi di riduzione.
Dispositivi di protezione.
Temperatura inferiore a 18°C.
Temperatura compresa tra 18 e 26°C.
Temperatura superiore a 26°C.
Radioattività superiore ai limiti di cui agli artt. 7 e 8 del
DM 27/07/1966.
Radioattività superiore ai limiti di cui all’art. 2 del DM
27/07/1966.
Nulla osta.
Trasporto di materie radioattive.
Commercio di sostanze radioattive.
Protezione sanitaria.
Sorveglianza fisica.
Sorveglianza medica.
Esposizione ad agenti cancerogeni
Esposizione ad agenti biologici
Ventilazione locali di lavoro
Climatizzazione locali di lavoro
Esposizione a rumore
Esposizione a vibrazioni
Microclima termico.
Esposizione a radiazioni ionizzanti
77
Rifiuti radioattivi.
Apparecchiature a risonanza magnetica nucleare.
Provvedimenti di protezione ed isolamento.
Livelli di illuminazione.
Manutenzione impianti di illuminazione.
Posizione fisica.
Spostamenti del lavoratore.
Sforzo fisico.
Movimentazione manuale dei carichi.
Livelli di attenzione.
Ritmo di lavoro.
Trattamento di informazioni.
Accorgimenti del datore di lavoro.
Visite mediche preventive e periodiche.
Schermi.
Tastiere.
Piano di lavoro.
Sedile.
Esposizione a radiazioni non ionizzanti
Illuminazione
Carico di lavoro fisico
Carico di lavoro mentale
Videoterminali
ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI
ELEMENTI DEI FATTORI DI RISCHIO DA VALUTARE: ASPETTI
ORGANIZZATIVI E GESTIONALI
Fattore di rischio
Organizzazione del lavoro
Elemento
Diritti del lavoratore.
Suggerimenti dei lavoratori.
Relazioni interpersonali.
Turni.
Turi notturni.
Servizio di prevenzione e protezione.
Distribuzione di funzioni di prevenzione.
Analisi aggiornate.
Programma di prevenzione.
Lavoratori.
Rappresentante dei lavoratori.
Pronto soccorso.
Azienda.
Rischi.
Prevenzione.
Sistema di partecipazione.
Procedure di lavoro.
Mansioni ad alto rischio.
Manutenzione.
Collaudi.
Caratteristiche.
Scelta.
Regole interne di utilizzo.
Piano di emergenza.
Pronto soccorso.
Medico competente.
Controlli periodici.
Compiti, funzioni e responsabilità
Analisi, pianificazione e controllo
Formazione
Informazione
Partecipazione
Norme e procedimenti
Manutenzione e collaudi
Dispositivi di protezione individuale
Emergenza e pronto soccorso
Sorveglianza sanitaria
78
LA MAPPA DEL RISCHIO DEL R.L.S.
LA MAPPA DEL RISCHIO DEL RLS
Fasi principali
Percezione del rischio.
Elementi base
Studio preliminare dei
fenomeni infortunistici
avvenuti sui luoghi di lavoro.
Esperienze dirette dei
lavoratori.
Rischi che possono emergere
a seguito di sopralluoghi o di
controlli del servizio di
vigilanza.
Identificazione del rischio.
Osservazione dei rischi
presenti nelle diverse fasi del
ciclo produttivo e delle
condizioni di produzione.
Considerazione di eventi non
pianificati ma prevedibili.
Piano di sicurezza
predisposto dall’azienda.
Centri di documentazione sui
rischi e sui danni.
Confronto con altri operatori
o organismi del settore.
Normativa tecnica.
Fasi precedenti.
Individuazione degli
obiettivi della prevenzione.
Verifica conclusiva.
A cosa serve
Verifica complessiva preliminare allo scopo di:
identificare i rischi che possono essere eliminati con
facilità;
rilevare pericoli già sotto controllo;
annotare i rischi già noti e per i quali le misure di
controllo sono disponibili;
evidenziare i casi che necessitano di una valutazione
più completa;
accertare che siano rispettate le norme di sicurezza
per la prevenzione incendi e la predisposizione del
servizio di pronto soccorso.
Verifica, anche con collaborazioni esterne, dei rischi
percepiti soggettivamente dai lavoratori. Analisi del
rischio e della sua fonte e verifica, attraverso il
registro degli infortuni, di quali effetti in passato
abbia provocato sui lavoratori.
Comprensione di quali siano gli obblighi di
sicurezza ed igiene imposti dalla legge al Datore di
Lavoro e della vicinanza o meno della situazione
attuale dell’azienda alle richieste di legge.
Formulazione di una propria opinione
sull’adeguatezza delle misure di prevenzione
adottate.
Verifica della necessità di un incontro con il Datore
di Lavoro per esporre eventuali situazioni critiche e
cercare di trovare insieme soluzioni migliorative.
Le dotazioni di Protezione Individuale (DPI)
ATTREZZATURE DI LAVORO
Cosa sono
Qualsiasi macchina, apparecchio,
utensile o impianto che sia destinato
ad essere usato durante il lavoro.
Uso
Qualsiasi operazione lavorativa
connessa ad un’attrezzatura di lavoro
come:
• messa in servizio o fuori servizio;
• impiego;
• trasporto;
• riparazione;
• trasformazione;
• manutenzione;
• pulizia;
• smontaggio.
D. LGS. 626/94, ART. 34
79
Zona pericolosa
Qualsiasi zona all’interno o in
prossimità di un’attrezzatura di lavoro
nella quale la stessa presenza di un
lavoratore costituisce un rischio per la
sua salute o la sua sicurezza del
lavoratore.
PRESCRIZIONI PER I DPI
PRESCRIZIONI PER I DPI
Quando si usano
I DPI devono essere usati quando i
rischi non possono essere evitati, o
sufficientemente ridotti, da misure
tecniche di prevenzione, da sistemi di
protezione collettiva o da interventi
sull’organizzazione del lavoro.
I DPI devono essere utilizzati per
proteggersi da rischi fisici, rischi
chimici, rischi biologici.
Quando non si usano
I DPI non possono essere usati per
sostituire strumenti di protezione
collettiva che siano tecnicamente
realizzabili.
Chi li fornisce e come si scelgono
I DPI sono forniti gratuitamente dal
datore di lavoro.
La scelta del DPI avviene dopo la
valutazione dei rischi e nel
Documento di valutazione dei rischi
sono specificati i motivi della scelta,
l’idoneità rispetto al rischio valutato e
i criteri di scelta.
D. LGS. 626/94, ARTT. 41, 43
CATEGORIE DEI DPI
CATEGORIE DEI DPI
Categoria
Prima categoria.
Seconda categoria.
Terza categoria.
Descrizione
Suddivisione
DPI a progettazione semplice,
I DPI sono suddivisi in base alla parte
destinati a proteggere la persona da
del corpo da proteggere dai rischi (D.
azioni lesive di lieve entità come i DPI Lgs. 626/94, Allegato IV)
che proteggono da strumenti
meccanici, prodotti detergenti, raggi
solari, urti.
DPI che non rientrano nella prima e
nella terza categoria.
DPI a progettazione complessa,
destinati a proteggere la persona da
rischi di morte o da lesioni gravi e di
carattere permanente come i DPI per
la protezione delle vie respiratorie,
contro le radiazioni ionizzanti,
resistenti a basse ed alte temperature,
per salvaguardare dalle cadute
dall’alto o da tensioni elettriche.
REQUISITI DEI DPI
REQUISITI DEI DPI
Tipo di requisito
Descrizione
• Azzerare o ridurre il più possibile la probabilità di danno
alla parte protetta.
• Non creare impedimento ai movimenti del lavoratore.
• Non creare disagio.
• Essere dotato di resistenza.
• Essere, nei limiti possibili, economico.
• Essere compatibile con l’uso contemporaneo di altri DPI.
Requisiti funzionali.
80
Requisiti rispetto alle esigenze degli utilizzatori.
Requisiti particolari dei materiali.
Essere adattabili alla persona.
Avere capacità di resistenza ad agenti specifici.
• Non presentare parti pericolose.
• Poter essere facilmente indossati e sfilati in caso di
necessità.
• Consentire facilità di pulizia, disinfezione e
manutenzione.
• Essere colorati sia per essere identificati che per poter
evidenziare sul DPI presenza di sostanze pericolose.
• Essere composti di materiali che non provochino rischi o
disturbi anche se a contatto con l’epidermide.
• Essere resistenti a manutenzione e sterilizzazione.
• Non aver superato la data di scadenza.
• Avere durata ed efficienza di protezione.
D. LGS. 626/94, ART. 42
OBBLIGHI DEL COSTRUTTORE
OBBLIGHI DEL COSTRUTTORE (O FABBRICANTE)
Obbligo
Garantire i requisiti essenziali di salute e sicurezza del
DPI.
Descrizione
I DPI devono riportare su di essi o sull’imballaggio:
• marcatura CE ben visibile, leggibile e indelebile per tutto
il periodo di durata;
• categoria di appartenenza;
• anno di apposizione della marcatura;
• numero dell’organismo notificato (composto da 4 cifre e
scelto dal fabbricante) che è autorizzato a rilasciare
l’attestato di certificazione CE;
• numero dell’organismo notificato che ha effettuato il
controllo di qualità per i DPI della terza categoria.
Certificazione.
• Per i DPI di prima categoria consiste nella sola
Dichiarazione di conformità CE.
• Per i DPI di seconda categoria consiste nell’Attestato di
certificazione CE.
• Per i DPI di terza categoria consiste nell’Esame CE di
tipo più un altro controllo, a scelta del fabbricante ed
effettuato dall’organismo notificato, da farsi almeno una
volta all’anno per certificare l’esistenza di tutte le
caratteristiche dichiarate.
Fornire elementi per l’identificazione del DPI.
• Marcatura CE.
• Nome o marchio di identificazione del fabbricante.
• Tipo di modello del DPI.
D. LGS. 626/94, ART. 6; D. LGS. 475/92, ART. 14
81
SANZIONI PER INADEMPIENZE DEL COSTRUTTORE
SANZIONI PER INADEMPIENZE DEL COSTRUTTORE (O
FABBRICANTE)
Inadempienza
Sanzione
Produzione o commercializzazione di DPI non conformi ai • DPI di prima categoria: ammenda da 15 a 90 milioni.
requisiti essenziali di sicurezza.
• DPI di seconda categoria: ammenda da 18 a 30 milioni o
arresto fino a 6 mesi.
• DPI di terza categoria: arresto da 6 mesi a 3 anni.
Produzione di DPI di seconda e terza categoria senza che
Ammenda da 10 a 60 milioni.
sia stato richiesto o rilasciato l’attestato di certificazione
CE.
Omissione di:
Ammenda da 10 a 60 milioni.
• richiesta di controllo per i DPI di terza categoria;
• dichiarazione di conformità CE prima della
commercializzazione;
• marcatura CE per tutte le categorie di DPI.
Commercializzazione di DPI senza la marcatura CE.
Ammenda da 5 a 30 milioni.
Non ottemperanza di delibere ministeriali di:
Ammenda da 15 a 90 milioni.
• ritiro dal mercato di DPI pericolosi o inefficaci;
• ritiro dal mercato di DPI privi di marcatura CE e di
dichiarazione di conformità;
• ritiro dal mercato di DPI difformi rispetto all’esame CE.
D. LGS. 626/94, ART. 89, C. 2, LETT. A, B; D. LGS. 475/92, ART. 14
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
OBBLIGHI DEI LAVORATORI
Obbligo
Addestramento e formazione.
Uso dei DPI.
Cura dei DPI.
Segnalazione di difetti.
Descrizione
Sottoporsi ai programmi di addestramento e formazione
organizzati dal datore di lavoro.
Utilizzare i DPI in modo appropriato rispettando le
istruzioni fornite dal datore di lavoro.
Avere cura dei DPI a disposizione, senza apportare
modifiche di propria iniziativa.
Segnalare al datore di lavoro, al dirigente o al preposto,
qualsiasi difetto riscontrato nei DPI.
D. LGS. 626/94, ART. 44
SANZIONI PER INADEMPIENZE DEI LAVORATORI
SANZIONI PER INADEMPIENZE DEI LAVORATORI
Inadempienza
Sanzione
Rifiuto a sottoporsi ai programmi di addestramento e
Arresto fino a 1 mese o ammenda da 400 mila a 1milione
formazione organizzati dal datore di lavoro.
200 mila.
Non utilizzo dei DPI in modo appropriato rispettando le
Arresto fino a 1 mese o ammenda da 400 mila a 1milione
istruzioni fornite dal datore di lavoro.
200 mila.
Nessuna cura dei DPI a disposizione o apporto modifiche Arresto fino a 1 mese o ammenda da 400 mila a 1milione
di propria iniziativa.
200 mila.
Mancata segnalazione al datore di lavoro, al dirigente o al Arresto fino a 1 mese o ammenda da 400 mila a 1milione
preposto, qualsiasi difetto riscontrato nei DPI.
200 mila.
D. LGS. 626/94, ART. 90, C. 1A; ART. 4, C. 5
82
VIGILANZA E REGIME SANZIONATORIO IN POLIZIA
VIGILANZA E REGIME SANZIONATORIO IN POLIZIA
VIGILANZA E REGIME SANZIONATORIO
In materia di igiene e sicurezza del lavoro il termine "vigilanza" assume un ben preciso e definito
significato, identificandosi con le funzioni che gli organi dello stato (Regioni, AUSL, Ispettorato del
Lavoro) esercitano sulla osservanza delle norme.
Nello specifico ambito della sicurezza del lavoro il sistema di vigilanza gode di un regime giuridico
particolare, relativamente alla applicazione delle sanzioni, i cui principi sono contenuti nel DPR
520/55, successivamente modificato dal DLvo 758/94.
Il DPR 520/55 prevedeva per tale tipo di violazioni la diffida e la disposizione, il DLvo 758/94 ha
comportato l'introduzione della così detta "prescrizione" in luogo della diffida.
1. Diffida (art. 9 DPR 520/55 abrogata con l'entrata in vigore del DLvo 758/94): è l'istituto in
forza del quale, l'ispettorato del lavoro (successivamente la USL ai sensi della L 833/78) in
presenza di una violazione di un disposto di legge, riguardante la sicurezza del lavoro, aveva
la facoltà di concedere al datore di lavoro (solo al datore di lavoro) un termine per la
regolarizzazione di quanto contestato, secondo valutazioni discrezionali e senza darne
comunicazione alla A.G.; l'adempimento da parte del datore di lavoro comportava
l'estinzione del reato.
2. Disposizione (art. 10 DPR 520/55): è l'istituto previsto per i casi in cui la norma di legge non
contiene indicazioni precise di attuazione o lascia ad altro organo (tecnico, di vigilanza, ecc.)
la disciplina di questi aspetti. Nel caso della disposizione, pertanto, la violazione si
concretizza con la sua inosservanza dopo che siano trascorsi i tempi concessi dall'organo di
vigilanza per la regolarizzazione. La disposizione resta attualmente in vigore con sanzione
prevista dall'art. 11 del DLvo 758/94.
3. Prescrizione (artt. 19-25 DLvo 758/94): Trova applicazione, in sostituzione della diffida, nei
casi di violazione punibile con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda (non
applicabile per sanzioni amministrative). La attuazione è riservata agli organi di vigilanza,
individuati dalla legge, nello svolgimento delle funzioni di P.G, ed è disciplinata da precise
modalità applicative:
1. obbligatorietà di dare comunicazione della violazione constatata al P.M.;
2. concessione di un termine per la regolarizzazione della violazione stessa (di norma:
6 mesi);
3. verifica dell'adempimento (entro 60 giorni dalla scadenza dei termini concessi) ed
irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa;
4. comunicazione al P.M. dell'avvenuto adempimento ed estinzione del reato
contravvenzionale.
La prescrizione può riconoscere quale destinatario, oltre al datore di lavoro, il dirigente, il preposto,
il lavoratore, il medico competente ecc.; nel lasso di tempo, concesso dall'organo di vigilanza per
l'adempimento, il procedimento penale rimane sospeso fino alla archiviazione od alla eventuale
prosecuzione degli atti, in caso di inosservanza del contravventore alle prescrizioni ricevute. La
prescrizione, nelle violazioni di norme sulla sicurezza del lavoro, è obbligatoria, pertanto l'A.G. che
riceva direttamente notizia di una violazione rientrante in tale ambito deve darne comunicazione
all'organo di vigilanza, competente per territorio, per la attuazione di detta procedura.
Il DLvo 242/96 all'art. 23 ha riconosciuto per le forze di polizia, per le forze armate e per le così
dette "aree riservate" un regime particolare di vigilanza, attribuita ai rispettivi servizi sanitari e
tecnici. Il Ministero dell'Interno con Decreto Interministeriale 25.6.98 ha provveduto ad istituire,
nell'ambito dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento della P.S., l'Ufficio di Vigilanza articolato in 4 sedi
periferiche (Milano, Roma, Napoli, Palermo) ed una centrale (Roma).
83
Il suddetto ufficio, presso il quale opera personale del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di
Stato, acquista pertanto le medesime competenze dei Servizi di Prevenzione Igiene e Sicurezza nei
Luoghi di Lavoro delle AUSL:
•
Vigilanza ed applicazione delle sanzioni per inosservanza delle norme di sicurezza del lavoro,
come previsto dal DLvo 758/94;
•
Concessione di deroghe e/o autorizzazioni nello specifico settore di competenza (es. artt. 6
ed 8 DPR 303/56);
•
Valutazione delle idoneità lavorativa specifica nei casi di ricorso del lavoratore contro il
giudizio del medico competente ed, in generale, di contenzioso (art. 8 DLvo 277/91, art. 17
DLvo 626/94);
•
Ricezione di esposti e segnalazioni da parte dei rappresentanti di lavoratori per la sicurezza;
•
Ricezione, nello svolgimento delle funzioni di P.G., di referti per malattie professionali;
•
Inchieste su infortuni e malattie professionali;
•
Vidimazione di registri prescritti dalla legge.
Relativamente a deroghe inerenti le misure di prevenzione incendi, con circolare del 10.5.99 a firma
del Capo della Polizia, è stato chiarito che le stesse dovranno essere richieste al Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco in forza di quanto indicato dall'art. 23, comma 1 del DLvo 626/94.
è opportuno sottolineare la necessità che ciascun datore di lavoro, come individuato dal DM
29.10.96, comunichi agli organi di vigilanza territoriali (USL, Ispettorato del Lavoro) la ubicazione
degli uffici e delle strutture di sua pertinenza, classificate riservate od operative secondo i criteri del
DM 15.4.97, per i quali la vigilanza è demandata all'apposito ufficio presso l'Ufficio Centrale
Ispettivo del Dipartimento.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
RIFERIMENTI LEGISLATIVI
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 19 marzo 1955, n. 520
Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
(G.U. 1º luglio 1955, n. 149).
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
(G.U. 12 luglio 1955, n. 158, suppl. ord.)
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 19 marzo 1956, n. 303
Norme generali per l'igiene del lavoro.
(G.U. 30 aprile 1956, n. 105, suppl. ord.).
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 26 maggio 1959, n. 689
Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al
controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco.
(G.U. 4 settembre 1959, n. 212)
DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1965
Determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
(G.U. 8 novembre 1965, n. 278).
84
LEGGE 30 dicembre 1971, n. 1204
Tutela delle lavoratrici madri.
(G.U. 18 gennaio 1972, n. 14).
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 5 maggio 1975, n. 146
Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la
corresponsione di indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello
Stato.
(G.U. 16 maggio 1975, n. 128).
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 20 gennaio 1976, n. 432
Determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell'art. 6 della legge 17 ottobre
1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.
(G.U. 24 giugno 1976, n. 165).
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 25 novembre 1976, n. 1026
Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici
madri.
(G.U. 16 marzo 1977, n. 72).
DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1982
Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle
attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
(G.U. 9 aprile 1982, n. 98).
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 338
Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato
(G.U. 10 giugno 1982, n. 33, suppl. ord.)
DECRETO LEGISLATIVO 15 agosto 1991, n. 277
Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n.
88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212.
(G.U. 27 agosto 1991, n. 200, suppl. ord.).
DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1992, n. 475
Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.
(G.U. 9 dicembre 1992, n. 289, suppl. ord.).
DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626
Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro.
(G.U. 12 novembre 1994, n. 265, suppl. ord.).
DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1994, n. 758
Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.
(G.U. 26 gennaio 1995, n. 21, suppl. ord.).
DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 230
Attuazione delle direttive Euratom nn. 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia
di radiazioni ionizzanti.
G.U. 13 giugno 1995, n. 136).
CIRCOLARE MINISTERO LAVORO 7 agosto 1995, n. 102
Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Prime direttive per l'applicazione.
DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1996, n. 242
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di
85
direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro.
(G.U. 6 maggio 1996, n. 104, suppl. ord.).
DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 459
Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE
concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.
(G.U. 6 settembre 1996, n. 209, suppl. ord.).
DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 1996, n. 493
Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di
sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro.
(G.U. 23 settembre 1996, n. 223, suppl. ord.).
DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 1996, n. 494
Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da
attuare nei cantieri temporanei o mobili.
(G.U. 23 settembre 1996, n. 223, suppl. ord.).
DECRETO MINISTERO INTERNO 29 ottobre 1996
Decreto di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242.
DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 645
Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute
sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento.
(G.U. 21 dicembre 1996, n. 299).
DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 1997, n. 10
Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relative ai dispositivi di protezione
individuale.
(G.U. 30 gennaio 1997, n. 24).
DECRETO MINISTERO INTERNO 15 aprile 1997
Decreto di cui all'art. 23, comma 4, del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come
modificato dall'art. 10 del Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242.
CIRCOLARE MINISTERO INTERNO 9 settembre 1996
Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli affari del Personale: Decreti Legislativi
626/94 e 242/96.
DECRETO MINISTERO INTERNO 10 marzo 1998
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
(G.U. 7 aprile 1998, n. 81, suppl. ord.).
CIRCOLARE MINISTERO INTERNO 10 maggio 1999
Dipartimento della Pubblica Sicurezza: sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
DECRETO MINISTERO INTERNO 16 giugno 1999
Decreto dei Ministri dell'Interno, Lavoro, Sanità, Funzione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del
Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come sostituito dall'art. 1 del Decreto Legislativo 19
marzo 1996, n. 242.
DECRETO INTERMINISTERIALE 25 giugno 1998
Decreto dei Ministeri dell'Interno e del Tesoro di cui all'art. 23, comma 4, del Decreto Legislativo 19
settembre 1994, n. 626 come modificato dall'art. 10 del Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242
e dall'art. 2 comma 1 del Decreto Ministro Interno 15 aprile 1997
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VOCABOLARIO DELLA SICUREZZA
-Abbattimento (impianti di) = Riferito all'abbattimento degli inquinanti, si intende la riduzione della emissione di
sostanze solide, liquide o gassose mediante opportune apparecchiature, installazioni o dispositivi, chiamati nel
complesso "impianti di abbattimento". Questi hanno lo scopo, nel caso specifico delle sostanze gassose, di depurare
gli effluenti.
-Acqua (ciclo dell') = Risorsa naturale rinnovabile. Le sue caratteristiche hanno grande influenza sulle sue
utilizzazioni. Il suo ciclo è molto semplice, con una modesta riserva gassosa e una grande riserva liquida, dotato di
un elevato potere di autoregolazione. L'energia termica muove il ciclo tramite l'evaporazione e i venti, che
trasportano l'umidità sulle terre emerse, le quali ricevono, poi, per condensazione dell'umidità, le precipitazioni. E'
evidente che l'evaporazione prevale sulle precipitazioni sulle terre emerse, mentre avviene il contrario negli oceani.
-Addetto alla sicurezza = dipendente cui sono attribuiti dal datore di lavoro, per iscritto, compiti specifici in tema
di sicurezza.
-Agente = Sostanza chimica,biologica,fisica che può avere degli effetti sulla salute del lavoratore.
-Agente biologico = Virus,batterio o altro microrganismo che può essere causa di infezione nell'uomo.
-Agente fisico = Un agente quale il rumore,le vibrazioni,il microclima,le radiazioni,il calore,ecc.
-Allergene = Una sostanza che è in grado di provocare allergie in persone predisposte.Alcuni allergeni possono dare
dermatiti,congiuntiviti,riniti,asma bronchiale,ecc.
-Ambiente abiotico = (non Vivente) che comprende le parti fisiche e chimiche della matura.
-Ambiente biotico = Che comprende i rapporti con i viventi e che comprende anche l'ambiente sociale che
raggruppa i meccanismi sociali.
-Amianto (o asbesto) = gruppo di minerali presenti in natura, costituito dai seguenti silicati fibrosi: amianti
serpentini (crisotilo), amianti anfiboli (actinolite, amosite, antofillite, crocidolite, tremolite). L'amianto è classificato
tra le sostanze concerogene la cui frase di rischio è R45 "Può provocare il cancro".
-Ammine aromatiche = Il DLgs 25 gennaio 1992, n°77 che attua la Direttiva 88/364 in materia di protezione dei
lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici ed biologici durante il lavoro precisa che fra le attività
soggette alle misure di tutela rientrano i seguenti agenti chimici: a) 2-naftalina e suoi sali, b) 4-aminodifenile e suoi
sali, c) benzidina e suoi sali, d) 4-nitrodifenile. Le ammine aromatiche sopra indicate sono classificate come
cancerogene per le quali deve essere usata la frase di rischio R45 "Può provocare il cancro".
-Anamnesi (o anàmnesi) = In medicina,raccolta dettagliata di tutte quelle notizie che riguardano la vita del paziente
e la sua famiglia,le malattie pregresse,le modalità d'insorgenza e il decorso del processo morboso in atto.L'anamnesi
si suddivide in anamnesi familiare,fisiologica,patologica,remota,patologica prossima.
-Anchilostomiasi = Malattia parassitaria detta anche anemia dei minatori,dei mattonai,degli ortolani,del San
Gottardo,dovuta all'infestazione di due tipi di Nematodi:l'Anchilostoma duodenale,diffuso in Europa,e il Necator
americanus,diffuso soprattutto in America:In Italia,l'Anchilostomiasi è riconosciuta come malattia professionale.
-Anatomopatologia = Branca interdisciplinare che trae dall'anatomia e dalla patologia le sue conoscenze: studia le
alterazioni microscopiche e macroscopiche che possono comparire negli organi e nei tessuti in conseguenza di
malattie e interpreta i sintomi delle varie forme morbose,individuandone l'eziopatogenesi e le possibili cure:ha
inoltre lo scopo di risolvere medico-legali e di accertare le cause letali.
-Antiparassitari = (Vedi Presidi sanitari).
-Asbestosi = Malattia dell'apparato respiratorio caratterizzata da fibrosi diffusa del tessuto polmonare, provocata
dall'inalazione di polvere di amianto.
-Ammenda = Pena pecuniaria prevista per violazione della legge penale.
-Astenopia = Affaticamento dell'apparato visivo che si manifesta con un complesso di sintomi come
cefalea,fotofobia,lacrimazione e sensazione di bruciore agli occhi;dipende,per lo più, da vizi di rifrazione.Sono
particolarmente colpiti gli addetti ai videoterminali (VDT).
-Attrezzatura di lavoro = Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante
il lavoro.
-Agenti cancerogeni = Qualsiasi sostanza alla quale, nell'allegato I della Direttiva 67/548/CE riguardante la
classificazione, l'etichettatura e imballaggio delle sostanze pericolose, è attribuita la menzione R45 "Può provocare il
cancro" o la menzione R49 "Può provocare il cancro per inalazione" o un preparato su cui a norma dell'Art.3 della
Direttiva 88/379 deve essere apposta l'etichetta con la menzione R45 "Può provocare il cancro". Sono, inoltre,
considerati agenti cancerogeni una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII, non ch'è una
sostanza od un preparato di prodotti durante un processo come previsto all'allegato VII del Dlgs 626/94.
-A.R.A.N. = Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.
-Atrazina = Usata in agricoltura come diserbante selettivo è un composto triazinico abbastanza persistente .
Appartiene alla III classe tossicologica per cui la sua manipolazione ed il suo impiego normali possono provocare
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intossicazioni per l'uomo in seguito ad assorbimento per qualsiasi via ed in seguito a qualsiasi azione. In Italia ne è
vietata la produzione.
-Audiometria = Esame con cui si misura l'udito di una persona.Permette di accertare se un lavoratore ha o sta
sviluppando una ipoacusia.L'esame è obbligatorio per i lavoratori che sono esposti a rumore al disopra di un
determinato livello.
-Autorità giudiziaria = Autorità preposta alla organizzazione, tutela ed esecuzione del dettato legislativo in materia
di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
-Biocida = Pesticida in grado di distruggere una grande varietà di organismi appartenenti a gruppi più o meno
distanti l'uno dall'altro.
-Biomeccanica = Scienza interdisciplinare che applica le nozioni meccaniche alla biologia per la realizzazione di
apparecchiature da impiegare nel campo biomedico come i respiratori,le macchine per l'assistenza alla circolazione e
i reni artificiali che,per la loro interazione con i fluidi biologici,spesso estremamente delicati,hanno richiesto criteri
di impostazione progettativa derivanti da due considerazioni:il comportamento fisico e organico del fluido biologico
trattato e il livello tecnologico acquisito nel campo dei materiali biocompatibili.
-B.I.T.= Ufficio Internazionale del Lavoro
-Brucellosi = Malattia infettiva propria dell'uomo e di alcune specie animali,provocata da batteri del genere
Brucella. Nell'uomo è dovuta a Brucella melitensis che si introduce per ingestione di latte e di latticini provenienti
da bestiame infetto e ha focolai endemici nel bacino del Mediterraneo,e a Brucella abortus ,che può venire trasmessa
dai bovini all'uomo per diretto contatto con secrezioni ed escrezioni di animali infetti.E' tra le malattie più diffuse in
agricoltura.
-Carbonchio = Malattia infettiva che colpisce alcuni animali domestici e l'uomo nel quale si ingenera per contatto
diretto con animali infetti o per contatto con prodotti industriali di origine animale. E' malattia professionale dei
cardatori di lana, dei macellai, dei pastori e dei conciatori di pelli.
-Cheratocono = Deformazione della cornea che assume forma conica.Colpisce prevalentemente i giovani di sesso
femminile all'epoca dell'adolescenza ed è quasi sempre bilaterale con deformità più accentuata da un lato.Data la
difficoltà di correggere l'astigmatismo determinato dal cheratocono,la terapia ottica è limitata all'uso delle lenti a
contatto.
-Cinesiologia = Studio delle attività muscolari dell'uomo,cioè delle attività che presiedono al movimento.
-Citologia = Disciplina biologica che studia la struttura e la proprietà delle cellule animali e vegetali.
-Commissione Consultiva Permanente = Commissione istituita presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. E' presieduta dal Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale o dal Direttore Generale della Direzione Generale dei rapporti di lavoro da lui delegato ed è
composta da esperti designati dal Ministro del Lavoro, da funzionari dell'Istituto Superiore per la sicurezza e
prevenzione del lavoro, da funzionari di vari Ministeri, dai rappresentanti delle regioni e province autonome,
designati dalla Conferenza Stato-Regioni, da rappresentanti dell'INAIL, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
dal C.N.R., UNI, C.E.I., Agenzia Protezione Ambiente, Istituto Italiano di Medicina Sociale; inoltre, fanno parte
della Commissione Consultiva Permanente i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.
-Committente = Soggetto per conto del quale viene realizzata una intera opera edile,indipendentemente da eventuali
frazionamenti della sua realizzazione.
-Cancerogeno = Agente cancerogeno è una sostanza chimica o un agente fisico che è in grado di provocare il
cancro nell'uomo.
-Cancerogeno professionale = Sostanza presente nell'ambiente di lavoro che agisce come causa diretta o come
concausa nell'insorgenza di un tumore.
-Cantiere temporaneo o mobile = Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile.
-Classificazione delle sostanze pericolose = Con la Legge 29 maggio 1974, n°256 veniva recepita dalla
legislazione italiana la Direttiva 67/548 relativa alla "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura
delle sostanze e dei preparati pericolosi intendendo per: sostanze, gli elementi chimici e loro composti allo stato
naturale o ottenuto mediante lavorazioni industriali; preparati i miscugli e le soluzioni composti da due o più
sostanze; imballaggio e confenzione il contenitore o il recipiente di qualsiasi tipo o materiale con il quale le sostanze
o il preparato viene immesso sul mercato ed il relativo sistema di chiusura; l'etichettatura l'insieme delle indicazioni
da riportare su apposita etichetta o direttamente sull'imballaggio a mezzo stampa o rilievo o incisione. Con il
successivo D.P.R. 24 novembre 1981, n°927 veniva ulteriormente precisata la classificazione delle sostanze
pericolose per quanto concerne la natura specifica delle sostanze, suddividendole in classi ben definite, come:
altamente infiammabili (o estremamente infiammabili, altamente tossici, pericolosi per l'ambiente, cancerogeni.
Inoltre, con lo stesso DPR, all'Art.4, si indicavano i simboli dei pericoli insiti nell'utilizzazione delle sostanze o del
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preparato, come esplosivo (E), carburante (O), facilmente infiammabile (F), tossico (T), nocivo (Xn), corrosivo (C),
irritante (Xi), altamente infiammabile (F+), altamente tossico (T+). Nella seconda parte del citato D.P.R. vengono
altresì forniti i criteri per la scelta delle frasi indicanti i rischi specifici (frasi R) ed i consigli di prudenza (frasi S)
oltre i criteri supplementari relativi ad effetti particolari di alcune sostanze sulla salute.
-Coordinatore per la progettazione = Soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori,della
realizzazione dei piani di sicurezza di un cantiere edile temporaneo o mobile.
-Coordinatore per l'esecuzione dei lavori = Soggetto incaricato,dal committente o dal responsabile dei
lavori,dell'esecuzione dei lavori edili in un cantiere temporaneo o mobile secondo i programmi stabiliti dai piani di
sicurezza.
-CCTN = Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale.
-CFC(Clorofluorocarburi) = Sono derivati alogeni degli idrocarburi: non sono tossici, ma, per il fatto di essere
chimicamente inerti e più leggeri dell'aria, raggiungono lo strato di ozono nella stratosfera, decomponendo questo
gas, col pericolo di ridurre lo schermo che protegge la vita terrestre dai raggi ultravioletti. La loro produzione ed il
loro impiego (in particolare come fluidi frigorigeni) sono stati di recente fortemente ridotti attraverso l'applicazione
della Convenzione di Vienna del 1985 e gli accordi di Montreal del 1987.
-COV(Composti organici volatili) = Sono a rigore tutte le sostanze organiche che, quando vengono esposte all'aria,
abbandonano lo stato fisico, liquido o solido, in cui si trovano e passano allo stato gassoso. Esempi di COV sono
l'acetone, l'alcol etilico o metilico, il benzene, ecc..In realtà nella pratica vengono incluse tra i COV anche tutte le
sostanze organiche gassose a temperatura ambiente. I COV, oltre ad essere inquinanti primari capaci di creare seri
problemi di salute all'uomo, concorrono alla produzione dello smog fotochimico e all'assottigliamento dello strato di
ozono stratosferico.
-CVM (Cloruro di vinile monomero) = Sostanza alla quale è attribuita la frase di pericolo R45- "Può provocare il
cancro". Il D.P.R. 10 settembre 1982, n°962 stabilisce che adottate appropriate misure tecniche e organizzative al
fine di ridurre ai valori più bassi le concentrazioni di CVM cui i lavoratori sono sottoposti e provvedere a che ogni
zona di lavoro dove è prodotto, recuperato, immagazzinato, travasato, trasportato o utilizzato il CVM in qualsiasi
maniera o trasformato in polimeri sia sottoposta ai controlli della concentrazione di CVM nell'atmosfera.
-C.O.D. = Chemical Oxigen Demand (Fabbisogno chimico di ossigeno).
-Datore di lavoro = Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo
il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa, ovvero dell'unità produttiva.
-Danno = Qualsiasi alterazione, transitoria o permanente, dell'organismo umano o di sue parti o funzioni. Il danno
può essere fisico o psichico.
-D.D.T.(Dicloro-difenil-tricloroetano) = Il nome chimico completo è: 1,1,1,-Tricloro-2,2-bis (4-clorofenil)etano.
Inesistente in natura, fu creato in laboratorio nel 1874, ma solo verso la fine degli anni trenta lo svizzero Mùller ne
scoprì le proprietà insetticide. Da allora venne usato su vastissima scala in tutto il mondo fino ai primi anni settanta
per proteggere le coltivazioni e soprattutto per combattere gli insetti portatori di malattie come la malaria ed il tifo,
ma anche come insetticida domestico. I risultati positivi non mancarono, ma ad un costo molto alto. Infatti, oltre
venti anni orsono ci si accorse che era uno dei composti organoclorurati maggiormente tossici, tanto che il suo uso
fu proibito, prima negli USA poi negli altri paesi industrializzati fin dal 1972. Secondo il CCTN il DDT è una
sostanza per la quale è verosimile che possa produrre tumori nell'uomo. La contaminazione avviene attraverso la
catena alimentare. mentre è difficile l'assorbimento per contatto o per inalazione. Infatti, è etichettato con R40= può
provocare effetti irreversibili.
-Decibel = Decima parte del Bel, unità di misura del suono o del rumore che può costituire una delle fonti
inquinanti.Si abbrevia in dB (anche in dBA):La normativa italiana sul rumore negli ambienti di lavoro pone,ad
esempio,un limite massimo di 90 decibel per l'esposizione personale e impone il controllo medico per esposizioni
superiori a 85 decibel.
-Dermatite = Malattia della pelle.A causa del lavoro possono manifestarsi alcune dermatiti per azione di sostanze
irritanti,corrosive,tossiche o per allergia (eczema).
-Diossine = Una lunga serie di composti organici policlorurati (oltre 200) per i quali di sovente si adoperano le sigle
PCDD (Policlorobenzodiossine) e PCDE (Policlorodibenzofurani). Essi non esistono in natura né vengono prodotti a
livello industriale, Il loro interesse deriva, da un lato, dall'elevata tossicità accertata per l'uomo e, dall'altro, dal fatto
che parecchi processi industriali portano alla loro formazione e, di conseguenza, a una loro dispersione
nell'ambiente: uno di questi processi è costituito dall'incenerimento dei rifiuti, urbani e non.
-Disturbo = Soggettiva percezione di malessere che può essere causata anche da lavoro; ad esempio: dolori,senso di
pesantezza alle gambe,mal di testa,mal di stomaco,stanchezza,tensione nervosa,ecc.
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-D.P.I. (Dispositivo di Protezione Individuale) = Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata o tenuta dal
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la salute o la sicurezza durante
il lavoro, nonché ogni complemento od accessorio a tale scopo.
-Ecotossicologia = Tratta le proprietà tossicologiche di una sostanza o di un prodotto relativamente agli effetti che si
possono determinare su tutti gli organismi, umani, animali e vegetali.
-Effetto serra = Aumento graduale della temperatura media del pianeta per effetto della riduzione del potere
disperdente del calore da parte dell'atmosfera, a causa della modificazione dei suoi componenti.
-E.I.N.E.C.S. = Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti.
-E.L.I.N.C.S. = Lista europea delle sostanze chimiche notificate.
-Emissione = Qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera, proveniente da un impianto, che
possa produrre inquinamennto atmosferico. Le sostanze emesse sono indicate anche con il termine generico di
effluenti.
-Energy Saving = Termine che indica in senso lato il risparmio, la conservazione e l'uso razionale dell'energia:
adottato a livello internazionale dopo la guerra del Kippur (1973) vuole rappresentare tutte le azioni tese al
miglioramento dell'efficienza e quindi dell'ottenimento dello stesso servizio con minore energia spesa.
-Endoparassita = Termine generico di organismo che vive all'interno del corpo dell'ospite,in cavità (tubo digerente,
vescica, vasi, apparato respiratorio) o nello spessore dei tessuti, sia come parassita sia come simbionte. Gli
endoparassiti sono in genere organi permanenti e presentano, in relazione alla vita parassitaria o simbiotica,
riduzione o addirittura assenza degli apparati respiratorio, digerente, locomotore.
-Eziopatogènesi = Studio delle cause e dei processi patologici che producono una malattia.
-Ergonomia = Disciplina che studia il lavoro umano utilizzando un insieme di scienze tecniche e altre discipline. In
particolare studia il rapporto tra uomo, macchina e ambiente di lavoro.
-ECDIN = Banca dati della CE sulle sostanze chimiche preparato dal Centro comune di ricerca CE di Ispra.
-Esami ematochimici = Esami del sangue.In alcuni casi possono essere utili al medico competente per dare il
giudizio di idoneità.
-Eziologia (o Etiologia) = Studio delle cause, l'insieme delle cause di un determinato fenomeno e risultato a cui
conducono le ricerche delle stesse.
-Fanghi = Prodotti residui da processi di depurazione o di lavorazione, costituiti da una componente solida
umidificata o mescolata con una componente liquida.
-Fattore di rischio = Tutto ciò che può produrre danno per la salute. I fattori di rischio presenti sul lavoro possono
essere di vario tipo, di cui alcuni misurabili con strumenti: rumore, inquinanti chimici, polveri, ecc.. Altri,
individuabili per mezzo della "osservazione" e della discussione tra i lavoratori stessi e con i tecnici della
prevenzione, sono: cattiva organizzazione del lavoro, fatica fisica, ritmi di lavoro, ecc..
-Fonometro = Strumento che serve per misurare il rumore.
-Formazione dei lavoratori = L'Art.22 del DLgs 626/94 afferma che il datore di lavoro assicura che ciascun
lavoratore, compresi i lavoratori di cui all'Art.1 comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia
di sicurezza e di salute con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
-Fitofarmaci o fitosanitari = (Vedi Presidi sanitari).
-Frasi di rischio = Indicano i rischi a cui può essere sottoposto il lavoratore in presenza o durante l'uso di sostanze
pericolose (tossico, irritante, corrosivo, comburente, infiammabile, nocivo). Tra le frasi di rischio che si possono
trovare in etichetta vi può essere, ad esempio, l'R40=possibilità di effetti irreversibili, l'R45=può provocare il cancro,
ecc..
-Genotossicità = Termine che indica le malattie e le metamorfosi imputabili ad alterazioni genetiche derivanti da
intossicazioni di varia natura.
-Gruppo omogeneo = Gruppo di lavoratori esposti agli stessi fattori di rischio. Possono essere definiti "gruppi
omogenei" per esposizione a fattori di rischio specifici (es. rumore, stesse sostanze nocive, ecc.) o per esposizione a
rischi derivanti da lavorazioni specifiche (es. falegnameria, carpenteria, saldatura, ecc.).
-HSDB = Schede informative sulle sostanze chimiche approvate dalla National Library of
Medicine USA.
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-HTLAN = Livello di soglia di udibilità associata con l'età ed il rumore.
-HTLA = Livello di soglia di udibilità associata con l'età.
-IARC = Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro.
-I.B.E. = Indici biologici di soglia.
-Idoneità al lavoro specifico = Capacità psichica e fisica di svolgere la propria mansione senza rischi per la propria
salute, per quella dei compagni di lavoro e degli utenti e per la sicurezza degli impianti.
-Igiene = E' la disciplina che si interessa di tutelare e promuovere lo stato di salute del singolo o delle collettività
umane. L'igiene viene poi classificata in igiene ambientale ed in igiene personale in quanto la tutela e la promozione
della salute umana vengono perseguite con interventi sia sull'ambiente che sull'uomo stesso.
-IMDG Code = Codice Internazionale Marittimo sulle merci pericolose.
-I.M.O. = Organizzazione Internazionale Marittima.
-Imprenditore = L'imprenditore è, secondo il codice civile (Art.2082) colui che "esercita professionalmente
un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi". Economicamente,
dunque, l'impreditore è colui che si interpone sul mercato tra coloro che offrono capitale e lavoro e quanti
richiedono beni o servizi. Alla qualifica di imprenditore si applica l'applicazione di uno speciale regime giuridico. In
particolare, se il potere di direzione dell'organizzazione e dell'attività spetta all'imprenditore (Art.2086 c.c.)
l'esercizio dell'impresa non deve tuttavia svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o essere pregiudizievole per la
sicurezza, la libertà e la dignità umana (Art.41 Costituzione); deve rispettare inoltre, l'integrità fisica e morale dei
lavoratori (Art.2087 c.c.), non essere sleale nei confronti degli altri impreditori (Art.2598 c.c.) e collocarsi al di fuori
di situazioni di monopolio o comunque lesive della libera concorrenza (Legge 10 ottobre 1990. N°287 relativa
all'Antitrust e alla disciplina della concorrenza). Norme speciali valgono per le diverse ed ulteriori figure speciali di
imprenditore (individuale o collettivo, privato o pubblico).
-I.N.A.I.L. = Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: sono assicurati
obbligatoriamente presso l'INAIL tutti i lavoratori che utilizzano macchine o comunque operano in ambienti
organizzati.
-Indagine ambientale = Ricerca di quei fattori di rischio che sono presenti negli ambienti di lavoro e che possono
essere misurati con strumenti, ad esempio: rumore, polveri, sostanze chimiche, temperatura, umidità, ecc..
-Indagini sanitarie = Indagini che permettono di conoscere lo stato di salute dei lavoratori. Possono consistere in
visite mediche, analisi del sangue e delle urine esami strumentali (es. radiografie, elettrocardiogramma, ecc.): la
legge impone che i lavoratori esposti a rischio siano periodicamente controllati con visite mediche e con altri
accertamenti sanitari.
-Informazione dei lavoratori = Il Dlgs 626/94 modificato con il Dlgs 242/96 afferma che il datore di lavoro deve
provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute
connessi all'attività dell'impresa in generale, le misure e le attività di prevenzione e protezione adottate, i rischi
specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia, i
pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste
dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta
antincendio e l'evacuazione dei lavoratori. Inoltre il lavoratore deve sapere chi è il Responsabile del Servizio di
prevenzione e protezione, il medico competente ed i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di
prevenzione antincendi e di pronto soccorso.
-Infortunio sul lavoro = Infortunio dovuto a causa violenta, avvenuto per cause correlate con il lavoro, che abbia
come conseguenza un'inabilità temporanea assoluta di almeno tre giorni o un'inabilità permanente parziale o assoluta
o la morte.
-Inquinamento = In senso ampio si intende per inquinamento quando siamo in presenza di processi di
antidepurazione fisica, chimica e biologica (bioconversione). L'inquinamento può essere determinato da agenti
biologici (microrganismi e/o macroparassiti), da agenti fisici (radiazioni, rumori, ultrasuoni, vibrazioni, calore) o da
agenti chimici (liquidi, gassosi o corpuscolari, solidi).
-Inquinamento acustico = (Vedi anche rumore) Il 26/10/1995 è stata emanata la Legge quadro sull'inquinamento
acustico, n°447 la definisce l'inquinamento acustico "l'introduzione nell'ambiente abitativo e nell'ambiente esterno
tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento
degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da
interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi". L'ambito applicativo della nuova Legge quadro è molto
ampio, includendo, oltre la nozione di ambiente abitativo e di ambiente esterno, le sorgenti sonore fisse e stabilendo
la distinzione tra valori limite di emissione, immissione (assoluti e differenziali) e attenzione e di qualità.
-Inquinanti = Si definisce inquinante qualsiasi agente (chimico,fisico o biologico) che può essere presente
nell'ambiente di lavoro ed avere effetti nocivi sulla salute del lavoratore.
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-Invalidità = Perdita della capacità lavorativa o sua diminuzione. Nel primo caso si parla di invalidità assoluta, nel
secondo caso di invalidità parziale. Può essere temporanea, cioè limitata ad un determinato periodo di tempo e
permanente, cioè persistente per tutta la vita. Ci sono quindi quattro tipi di invalidità: invalidità temporanea,
invalidità temporanea parziale, invalidità permanente assoluta, invalidità permanente parziale.
-Irritante = Azione di un agente chimico o fisico che può provocare un disturbo per contatto diretto sulla pelle, agli
occhi, al naso o alle vie respiratorie (gola, bronchi, polmoni). Alcuni gas, fumi, polveri, vapori, possono avere
azione irritante e dare congiuntiviti, faringiti, bronchiti, ecc..
-Ispettorato del lavoro = Organo di vigilanza per le attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati.
-I.S.S. = Istituto Superiore di Sanità.
-Lay-out = Termine anglosassone che è entrato nel linguaggio corrente della moderna organizzazione del lavoro.
Letterariamente significa configurazione, disposizione, tracciato. Ad esempio, per lay-out of work si intende
"schema di lavorazione", oppure lay-out sheet operations=coordinamento del lavoro", oppure lay-out of a report
significa "schema di una relazione".
-Lavoratore autonomo = Persona fisica la cui attività professionale viene svolta senza vincolo di subordinazione.
-Lavoro subordinato = Il lavoro subordinato è il lavoro prestato da coloro che si obbligano a mettere a disposizione
di un'altro soggetto (imprenditore, datore di lavoro) la loro attività lavorativa in quanto tale, a prescindere dal
risultato perseguito e quindi rimanendo propriamente estranei al rischio connesso con il raggiungimento di quel
risultato. Il codice civile definisce come lavoro subordinato quello reso all'interno di un'impresa (Art.2094 c.c.), ma
non si tratta di un fenomeno esclusivo dell' impresa: datore di lavoro può essere anche uno non imprenditore (si
pensi al lavoratore domestico alle dipendenze di un privato o alla segretaria alle dipendenze di un professionista
come il medico o l'avvocato , ecc.). Inoltre, pur essendo il lavoratore alle dipendenze di un imprenditore, è possibile
che materialmente l'esecuzione della prestazione non si svolga all'interno dei locali dell'impresa (si pensi al lavoro a
domicilio).
-Leptospirosi = Gruppo di malattie infettive causate da leptospire,che colpiscono animali domestici e selvatici
(ratti,topi,volpi) e possono essere trasmesse all'uomo attraverso sia il morso sia prodotti (soprattutto acqua)
inquinati.La Leptospirosi ittero-emorragica (morbo di Weil o spirochetosi) è la più grave forma di leptospirosi
nell'uomo,insieme con la "malattia dei porcai" dovuta a Leptospira pomona.
-MAC = Limite massimo ammissibile, che non deve mai essere superato, degli agenti nocivi presenti nell'aria del
luogo di lavoro.
-Malattia professionale = Malattia causata da uno o più rischi lavorativi che dà diritto alla tutela assicurativa
INAIL, come per l'infortunio sul lavoro.
-Materie prime secondarie = Per MPS si intende ogni residuo derivante da processi produttivi o da raccolte
finalizzate che sia suscettibile, eventualmente previo idoneo trattamento, di essere riutilizzato come materia prima in
altro processo produttivo della stessa o di altra natura.
-MCA (Materiale Contenente Amianto) = Trattasi di ogni materiale prodotto contenente più dell'1% di amianto.
-Medicina del lavoro = Branca della medicina che si occupa della prevenzione, della diagnosi e della cura delle
malattie del lavoro.
-Medico competente = Medico specialista in medicina del lavoro incaricato dal datore di lavoro di effettuare la
sorveglianza sanitaria dei lavoratori e di collaborare alla prevenzione in azienda. I compiti del medico competente in
azienda sono chiaramente specificati all'Art.17 del DLgs 626/94 e 242/96.
-Mappe di rischio = Sono il risultato e la valutazione dei rischi ambientali individuali nei vari comparti produttivi
del territorio per mezzo di predeterminati "indicatori" di rischio.
-Metalli pesanti = Sono così chiamati gli elementi chimici che presentano una densità maggiore di 5,0. Tra questi i
più diffusi sono: cadmio, cobalto, cromo, rame, mercurio, manganese, molibdeno, piombo, zinco.
-Misure generali di tutela = Le misure generali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sono
ampiamente esplicitate nei vari commi dell'Art.3 del DLgs 626/94. Tra le misure principali prese in considerazione
vi sono: la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza, l'eliminazione dei rischi stessi in relazione alle conoscenze
acquisite in base al processo tecnico, la riduzione dei rischi alla fonte, la programmazione della prevenzione, la
sostituzione di ciò che è pericoloso, il rispetto dei principi ergonomici, priorità delle misure di protezione collettiva,
controllo sanitario dei lavoratori, misure igieniche, uso di segnali di avvertimento e di sicurezza, regolare
manutenzione, informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, ecc..
-Misure igieniche = In tutte le attività nelle quali si evidenzino rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro
deve predisporre dei servizi sanitari adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, di indumenti protettivi o
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di altri indumenti idonei, di dispositivi di sicurezza individuabili controllati, disinfettati e puliti dopo ogni
utilizzazione.
-Misure tecniche, organizzative e procedurali = Fra gli "Obblighi del datore di lavoro" previsti dal Capo II, Art.64
del DLgs 626/94 vi è quello di assicurare, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che "nelle varie
operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni non superiori alle necessità delle
lavorazioni....limitare al massimo i lavoratori esposti....progettare, programmare e sorvegliare le lavorazioni in modo
che non vi sia emissione di agenti cancerogeni nell'aria....provvedere alla regolare e sistematica pulitura dei locali,
delle attrezzature e degli impianti....elaborare procedure per i casi di emergenza....ecc.".
-Monitoraggio = Raccolta sistematica di informazioni e di dati. Se riferiti all'ambiente si ha il monitoraggio
ambientale; se riferiti all'uomo (per es. su liquidi biologici, metaboliti, ecc.) si ha il monitoraggio biologico.
-Movimentazione manuale dei carichi = Operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più
lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare portare o spostare un carico che per le loro
caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli comportano fra l'altro rischi di lesioni
dorso-lombari. E' fatto obbligo al datore di lavoro di adottare misure organizzative necessarie per evitare la
movimentazione manuale dei carichi sospesi da parte dei lavoratori; adottare le misure necessarie per ridurre il
rischio che comporta la movimentazione manuale; adottare le misure necessarie ad evitare o ridurre il rischio di
lesioni dorso-lombari; adottare la sorveglianza sanitaria per gli addetti alle attività di movimentazione manuale.
-N.O.C. = Sigla che sta ad indicare sostanze non diversamente classificate.
-Neoplasie = (vedi Tumore)
-O.M.S. = Organizzazione Mondiale della Sanità.
-Oncogeno = Di sostanza che provoca la formazione di tumori.
-Ordine professionale = Organizzazione giuridica dell'attività professionale, cioè dell'attività intellettuale svolta da
quei soggetti (professionisti)a cui è riconosciuta la conoscenza di regole e tecniche necessarie per affrontare e
risolvere situazioni e problemi nell'ambito di una certa materia (ad es. architetti, avvocati, medici, notai, ecc.).
-Organismo paritetico territoriale = Comitato costituito solitamente a livello provinciale, composto da un numero
uguale di rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro, con il compito di promuovere le attività
formative e di redimere le controversie riguardanti i rappresentanti dei lavoratori, la formazione e l'informazione in
materia di salute e sicurezza sul lavoro.
-Organizzazione della sicurezza = Il Dlgs 626/94 prevede che struttura organizzativa aziendale per la sicurezza,
comprenda i seguenti servizi:
a)Servizio di prevenzione e protezione la cui composizione varia in rapporto alla dimensione e alla tipologia
aziendale. Il servizio può essere interno, interno/esterno, esterno o svolto direttamente dal datore di lavoro.
b)Sorveglianza sanitaria.
c)Servizio antincendio.
d)Servizio di pronto soccorso
e)Rappresentante della sicurezza.
-Organo di vigilanza = Organismi pubblici (Aziende USL, Vigili del Fuoco, Ispettorato del lavoro, Ministero
dell'Industria per il settore minerario, ecc.) incaricati di controllare l'applicazione della legislazione in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
-Osteoarticolare = Che riguarda le ossa e le articolazioni. Apparato osteoarticolare, l'insieme dello scheletro con le
sue articolazioni.
-Ozono = L'ozono (03) è un gas la cui molecola è costituita da 3 atomi di ossigeno, anziché da 2 atomi di cui è
formata generalmente la molecola di ossigeno; è quindi una forma allotropica di questo elemento. Questo gas è un
importante inquinante atmosferico antropogenico, essendo il principale degli ossidanti fotochimici. Grazie alla sua
proprietà di assorbire gran parte delle radiazioni solari ultraviolette nell'alta atmosfera, l'ozono costituisce uno
schermo per queste radiazioni e permette, così, la vita sulla terra.
-Pari opportunità = La Carta Costituzionale sancisce il principio di parità e uguaglianza fra tutti i cittadini senza
distinzione di sesso Art.3, comma 1, Costituzione): l'esplicazione di tale principio si rintraccia nelle disposizioni
costituzionali relative alla famiglia, al lavoro, al godimento dei diritti politici e sindacali, all'accesso nei pubblici
uffici e alle cariche elettive, che nelle disposizioni di legge ordinarie e in regolamenti che specificano o danno
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attuazione all'uguaglianza tra i sessi. La Legge n°400 del 1988 ha previsto l'istituzione di una Commissione
nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, quale organo ausiliario del governo, divenuto
successivamente organo permanente.
-Patronato = Istituto promosso dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori per la tutela dei diritti dei lavoratori
stessi nel campo della sicurezza sociale.
-PCB(Policlorobifenili) = Sono una classe di composti preparati per clorurazione del bifenile, e sono sostanze
liquide, resinose e cristalline. La loro composizione e quindi le proprietà chimiche variano in funzione del grado di
clorurazione.
-P.E.L. = Sigla che sta ad indicare il limite di esposizione permesso ad una determinata sostanza pericolosa.
-Pericolo = proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (per es., materiale o attrezzature di lavoro, metodi
e pratiche di lavoro, ecc.) aventi potenziale di causare danni.
-Piani mirati di prevenzione = Progetti strutturati che tendono a obiettivi precisi:la riduzione di uno o più rischi
lavorativi diffusi nel territorio dell'Azienda Sanitaria Locale,in territori più vasti,nella regione o anche in tutta la
nazione.I piani mirati di prevenzione di solito riguardano interi "comparti" lavorativi,cioè luoghi di lavoro nei quali i
problemi di rischio sono simili.
-Piccole imprese = Ai fini dell'applicazione del Dlgs 626/94, per facilitare gli adempimenti delle piccole imprese,
queste sono state suddivise in due gruppi:
A)Primo gruppo-Aziende artigiane ed industriali fino a 30 dipendenti, escluse quelle che svolgono attività pericolse;
aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti; aziende della pesca fino a 20 addetti; altre aziende fino a 200
dipendenti.
B)Secondo gruppo-Aziende familiari e aziende che occupano fino a 10 dipendenti. Mentre per le prime saranno
definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali, per il secondo gruppo è previsto che non siano
tenute a redigere documenti, ma sono comunque tenute ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della
valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati.
-Piombo = E' un elemento chimico (Pb) presente nella crosta terrestre in misura ridotta. il suolo contiene
naturalmente piccole quantità di composti di piombo. L'inquinamento da piombo è un problema che interessa l'aria,
l'acqua ed il suolo. Le emissioni gassose di piombo nell'atmosfera hanno origine principalmente dalla combustione
di additivi antidetonanti presenti nella benzina (piombo tetrametile, piombo tetraetile) per motori delle automobili, i
quali danno luogo a numerosi composti del piombo nei gas di scarico.
-Piombemia (PbB) = La piombemia misura la quantità del piombo nel sangue totale che, nel soggetto "normale", è
costituito per il 45% circa da globuli rossi e per il 53% da plasma. Il valore della piombemia è prevalentemente
determinato dalla quantità di piombo legata ai globuli rossi; questa rappresenta circa il 95% della concentrazione del
metallo nel sangue circolante. I danni e le malattie provocate dal piombo sull'organismo umano sono molte, essendo
il piombo una sostanza tossica.
-Precettazione = E' un potere della pubblica amministrazione la quale, nel caso di proclamazione di uno sciopero in
servizi di preminente interesse generale, può ordinare agli addetti di garantire le prestazioni indispensabili al
funzionamento dei servizi medesimi.
-Presidi sanitari = vengono denominati anche "Fitofarmaci" o prodotti fitosanitari (quest'ultima denominazione è
stata introdotta con la Direttiva CE 91/414) o, comunemente, "antiparassitari agricoli". Per legge è obbligatorio che
questi preparati siano registrati come "Presidi sanitari" presso il Ministro della Sanità.
-Prevenzione = Il complesso delle disposizioni o misure adottate previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per
evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente
esterno.
-Principio attivo = Una o più sostanze attive che costituiscono i Presidi sanitari o Fitofarmaci o Prodotti sanitari.
-Profilo di rischio = Insieme di fattori nocivi presenti nell'ambiente di lavoro,specifici per ogni lavoratore o figura
professionale.
-Profilo professionale = Insieme di conoscenze,competenze ed atteggiamenti che un operatore deve avere per
compiere il proprio lavoro.
-Radiazioni ionizzanti = Le norme di legge che regolano la materia sono circa 30. Le radiazioni ionizzanti possono
avere due diverse origini: da una parte alcune derivano dalla trasformazione nucleare dell'isotopo radioattivo di
molteplici sorgenti (uranio, nichel, cobalto, iridio, tritio, i più noti) e si tratta di raggi alfa, beta, gamma, o anche di
neutroni: dall'altra le radiazioni di tipo X sono di origine non nucleare poiché sono prodotte da un generatore di
corrente elettrica. Questa distinzione comporta delle conseguenze sul loro comportamento. Le radiazioni radioattive
sono emesse in permanenza fino a quando il radioisotopo non è completamente trasformato, mentre i raggi X si
interrompono al momento dell'interruzione della corrente elettrica che ne è all'origine. Ciò comporta in particolare
che un generatore elettrico a radiazioni ionizzanti diventa inoffensivo quando viene scollegato, mentre un
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apparecchio che contiene una sorgente radioattiva naturale rimane continuamente e potenzialmente pericoloso. Le
radiazioni possono colpire in tre modi diversi:
- per irradiazione esterna, vale a dire con l'esposizione del corpo a sorgenti esterne;
- per contaminazione cutanea derivante dal contatto della pelle con sostanze radioattive,
- per contaminazione interna derivante dalla incorporazione di sostanze radioattive all'interno dei tessuti viventi: ciò
può verificarsi per via respiratoria, per via digestiva o attraverso l'acute (diffusione per via cutanea).
I rischi per la salute provocati dall'esposizione dell'organismo umano sono valutati in modo quantitativo mediante
una grandezza che dipende soprattutto dall'energia ceduta dalla radiazione ai tessuti, denominata equivalente di
dose. Questa grandezza è espressa in sierverts o in rems.
-RDF = Con questa sigla si intende l'energia derivata dai rifiuti, dal termine inglese "refuse derivate fuel".
-R.E.L. = Sigla che sta ad indicare il limite di esposizione raccomandato.
-Rifiuti = La normativa vigente definisce rifiuti tutte le sostanze derivanti da attività umane o da cicli naturali,
abbandonate o destinate all'abbandono (Art.2 del D.P.R. 915/82). Sono classificati in rifiuti urbani, rifiuti speciali e
rifiuti speciali tossici e nocivi. I rifiuti urbani (RSU) sono quelli provenienti dalle abitazioni domestiche o da altri
insediamenti civili, nonché quelli giacenti su strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico. Nell'ambito dei
rifiuti urbani è definita come categoria particolare quella dei "rifiuti urbani pericolosi": le batterie, le pile, i prodotti e
relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", i medicinali scaduti. I rifiuti speciali (RS) sono quelli
derivanti da lavorazioni industriali e da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi: i rifiuti ospedalieri;
quelli provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i veicoli a motore fuori uso e le loro parti; i residui delle
attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli affluenti. Solo alcune di tipologie di rifiuti
speciali sono assimilabili ai rifiuti urbani per quanto concerne le modalità di smaltimento. Sono rifiuti "tossici e
nocivi" (RTN)i rifiuti speciali che contengono o sono contaminati da particolari sostanze in determinate
concentrazioni. La normativa sui rifiuti parte con il D.P.R. 915 del 10 settembre 1982, cui sono seguiti i relativi
regolamenti attuativi con il DPR 441 del 1987 e con la Legge 475 del 9 novembre del 1988 sui rifiuti industriali,
nata dopo gli scandali relativi alle navi portarifiuti che girovagavano per il mondo.
-Rischio = Probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di
esposizione ad un determinato fattore.
-Rischio di incidente rilevante = Trattasi di un rischio connesso con determinate attività industriali, indicate
nell'elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n°183. In attuazione della Direttiva CE 82/501 (nota come
"Direttiva Seveso") il 17 maggio 1988 veniva emanato il D.P.R. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi
con determinate attività industriali, ovvero a qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali... che comporti o
possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose e che possa presentare rischi di incidenti rilevanti, nonché il
trasporto effettuato all'interno dello stabilimento per ragioni interne ed il deposito connesso a tali operazioni
all'interno del medesimo. Viene definito "incidente rilevante" un avvenimento quale un'emissione, un incendio o
un'esplosione di rilievo connessi ad uno sviluppo incontrollato di una attività industriale che dia luogo ad un
pericolo grave, immediato o differito, per l'uomo, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e per l'ambiente e che
comporti l'uso di una o più sostanze pericolose:
Il D.P.R. 175/88 dalla data della sua emanazione ad oggi ha subìto alcune variazioni e ben 18 reiterazioni.
-R.L.S.(Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) = Lavoratore eletto o designato per rappresentare i lavoratori
per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Al Capo V (consultazione e
partecipazione dei lavoratori) dell'Art.18 del Dlgs 626/94 è previsto che in tutte le aziende, o unità produttive, venga
eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nelle aziende che occupano sino a 15 dipendenti
il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende da 16 a 200
dipendenti il RLS si individua tra i componenti delle RSU in base agli accordi di categoria; da 201 a 300 dipendenti,
se la RSU è composta da tre lavoratori, , 2 saranno RLS. A questi si aggiunge un terzo (che non fa parte della RSU)
al quale comunque spettano comunque 40 ore di permesso retribuito). Se la RSU è composta da un numero
superiore a 3, il RSL sarà individuato dentro la RSU. Per le aziende con più di 300 dipendenti, il numero dei RSL è
ricompreso nel numero dei componenti la RSU ed è 3 fino a 1.000 dipendenti e 6 oltre i mille dipendenti. Le
attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza sono definite all'Art.19 del DLgs 242/96.
-R.S.U.(Rappresentanza Sindacale Unitaria) = E' costituita dai lavoratori eletti nella lista CGIL-CISL-UIL come
rappresentanti sindacali in azienda.
-RTECS = Registry of Tossic Effects of Chemical.
-Rumore = La valutazione del rischio e del danno da rumore è regolamentato dal Capo VI del Dlgs 15 agosto 1991,
n°277 che attua alcune Direttive CE in materia. Le norme previste sono dirette alla protezione dei lavoratori contro i
rischi per l'udito e, laddove sia espressamente previsto, contro i rischi per la salute e sicurezza derivanti
dall'esposizione al rumore durante il lavoro. La determinazione dell'esposizione al rumore professionale e la stime
dell'indebolimento uditivo prodotto dal rumore è determinato dalla Norma ISO 1999/90 (International Organization
for Standardization).
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-Salute = Un tempo "essere in salute" voleva dire "non avere malattie": oggi questo concetto di salute è superato e si
preferisce parlare di "salute attiva". Secondo una definizione ormai famosa dell'O.M.S. (Organizzazione Mondiale
della Sanità), salute "è lo stato di completo benessere fisico, psichico e sociale".
-Saturnismo = Con questo termine si intende un quadro clinico complesso determinato da un'eccessivo
assorbimento di piombo inorganico. Nell'ambiente di lavoro la più importante via di assorbimento del piombo è
quella respiratoria, mentre la via digestiva e quella cutanea sono di importanza rispettivamente minore e trascurabile.
-Schede di sicurezza = E' un sistema specifico di informazioni relativo alle sostanze ed ai preparati pericolosi
destinato principalmente agli utilizzatori professionali, al fine della protezione della salute e della sicurezza sul posto
di lavoro. La scheda dei dati di sicurezza comporta 16 voci obbligatorie, tra le quali l'identificazione del preparato e
dell'azienda produttrice, l'identificazione dei pericoli, le proprietà fisiche e chimiche, informazioni tossicologiche,
informazioni ecologiche, ecc..
La responsabilità delle informazioni figuranti nelle suddette voci incombe alla persona responsabile dell'immissione
sul mercato del preparato.
-Servizi di prevenzione delle USL (ora ASL = Azienda Sanitaria Locale) = Servizi specifici che nel territorio di
competenza delle USL svolgono compiti di tutela della salute nei luoghi di lavoro e di vigilanza sull'applicazione
della normativa in materia.
Assumono denominazione diversa secondo la regione di appartenenza.
-Servizio antincendio = Tutti i datori di lavoro sono obbligati a designare i lavoratori incaricati di attuare le misure
di prevenzione incendi e lotta antincendi, tenendo conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici
dell'azienda e dell'unità produttiva. Devono essere formati, devono essere in numero sufficiente e disporre di
attrezzature adeguate. Il compito di cui sopra può essere svolto direttamente dai dai datori di lavoro aventi le
seguenti caratteristiche:
- aziende artigiane e industriali fino a 30 dipendenti;
- aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti;
- aziende della pesca fino a 20 addetti;
- altre aziende fino a 200 addetti.
-Servizio di prevenzione e protezione = Tale servizio è previsto dall'Art.8 del DLgs 626/94 e dal Dlgs 242/96 di
modifica il quale prevede che l'organizzazione del "Servizio di prevenzione e protezione" all'interno dell'azienda,
ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:
a) nelle aziende industriali di cui all'Art.1 del D.P.R. 17 maggio 1988, n°175 e successive modifiche, soggette
all'obbligo di notifica o di dichiarazione, ai sensi degli Artt.4 e 6 del decreto stesso;
b) nelle centrali termoelettriche;
c) negli impianti e laboratori nucleari;
d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e) nelle aziende industriali con oltre 200 dipendenti;
f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori dipendenti;
g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche che private.
Il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede all'individuazione dei fattori di rischio, alla
valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure di sicurezza per la salute e la sicurezza degli ambienti di
lavoro nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale.
-Silicosi = Malattia professionale che colpisce i lavoratori delle miniere, dei cementifici, delle cave, delle fonderie,
ecc...: dovuta a deposizione nei polmoni di particelle di silicio libero inalate ed a conseguenti reazioni del tessuto
vascolo-connettivale che forma strie e noduli fibrosi.
-Sintomo = Disturbo causato da una malattia.
-Sorveglianza sanitaria = La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutte quelle aziende in cui si svolgono le
lavorazioni indicate all'Art.331 del D.P.R. 303/56.
-Stress = Complesso di reazioni individuali provocati da fattori ambientali e sociali a motivo dei quali possono
scatenarsi nel soggetto alterazioni del comportamento e disturbi psicosomatici. Secondo recenti statistiche il 60% dei
lavoratori sono colpiti da stress.
-TCDD (Tetraclorodibenzo-p-diossina o Diossina) = Sostanza concerogena responsabile della contaminazione della
popolazione a Seveso, a seguito dello scoppio del reattore dell'ICMESA il 10 luglio 1976. In seguito a questo
disastroso evento venne emanata dalla CE la Direttiva (detta "Seveso") 84/501 recepita dall'Italia con il D.P.R.
175/88 relativa ai rischi di incidenti rilevanti.
-TEP = Sigla convenzionale che sta a significare "Tonnellata equivalente di petrolio".
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-Teratogeno = Si dice teratogeno un agente che può causare malformazioni al feto durante la gravidanza.
-TLV(Treshold Limit Value) = Valore limite di soglia nella letteratura tecnica anglosassone; generalmente si
riferisce alla concentrazione media degli agenti nocivi presenti nel luogo di lavoro,cui i lavoratori possono essere
esposti 8 ore al giorno,ogni giorno,per tutta la vita lavorativa,senza sviluppare malattie.
-Tossicità = E' data dalla capacità di una sostanza o di un preparato di produrre effetti negativi sull'organismo sia
animale sia umano.Sostanze a tossicità elevata possono dare disturbi o danni anche con quantitativi molto
bassi,mentre viceversa occorrono livelli elevati per dare effetti nocivi con sostanze a bassa tossicità.Si dice tossicità
acuta quella che si produce entro breve tempo e tossicità cronica quella che si manifesta a distanza di tempo.
-Tumore = Termine usato in origine per indicare qualsiasi processo patologico che si manifestasse con una
"tumefazione" di una parte del corpo.Oggi è sinonimo di "neoplasia",cioè neoformazione derivante dalla
proliferazione cellulare di elementi di un tessuto normale preesistente:Il termine "cancro" che nel linguaggio comune
è sinonimo di tumore maligno,indica nel linguaggio medico un tumore maligno di origine di origine epiteliale(cioè
neoplasia originata dagli epiteli di rivestimento della cute e delle mucose),detto anche carcinoma.
-TWA (Time Weighted Average) = Valore medio ponderato sul tempo (in genere sulle 8 ore lavorative) nella lettura
tecnica anglosassone; si riferisce al valore limite di esposizione ad un agente chimico, fisico o biologico presente sui
luoghi di lavoro.
-U.P.G. = Ufficiale di Polizia Giudiziaria. Nell'ambito dei Servizi o delle Unità operative di prevenzione, igiene e
sicurezza nei luoghi è un operatore con compiti e poteri di polizia giudiziaria, addetto alla prevenzione degli
infortuni e alla tutela della salute nei luoghi di lavoro. I compiti di polizia giudiziaria in questo settore sono: potere
di accesso, di diffida, di sequestro.
-Valore di attenzione = Un valore riferito a qualsiasi di inquinamento (es. rumore, presenza di sostanze nell'aria,
ecc.)che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana e per l'ambiente.
-Valore limite di esposizione = Limite dell'esposizione personale dei lavoratori ad un agente nocivo presente
nell'ambiente di lavoro.
-Valutazione del rischio = E' il nuovo modo di porsi dell'azienda nei confronti della sicurezza nei luoghi di lavoro,
Procedimento di valutazione della possibile entità del danno, quale conseguenza del rischio per la salute e sicurezza
dei lavoratori nell'espletamento delle loro mansioni, derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.
-Valutazione della esposizione = La CE stabilisce come valutazione di esposizione (Exposure assesment) "la
determinazione delle emissioni, vie e grado di mobilità di una sostanza e della sua trasformazione e degradazione, al
fine di stimare le concentrazioni o dosi a cui le popolazioni umane e i comparti ambientali sono o possono essere
esposti".
-VDT(Videoterminale) = Uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di
visualizzazione utilizzato. L'Art.51 del DLgs tutela in modo particolare il lavoratore che utilizza una attrezzatura
munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno 4 ore consecutive giornaliere, dedotte le
interruzioni di cui all'Art.54 per tutta la settimana lavorativa.
-VLTL = Valore Limite Tecnico di lunga Durata.
-Zona pericolosa = Qualsiasi zona all'interno, ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la
presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.
-Zoonosi = Malattia infettiva, trasmessa direttamente da animali,specie da quelli domestici. Le zoonosi sono
numerose, fra esse la rabbia, la salmonellosi e la tubercolosi trasmesse dal cane; la tubercolosi bovina, la brucellosi,
la febbre Q, l'afta epizootica trasmesse da ruminanti;la psittacosi trasmessa dagli uccelli (pappagalli), il tifo
petecchiale, la peste, la tularemia trasmesse dai topi, ecc..
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Relazioni sindacali contrattuali 626 Linee guida