ELEMENTI DI IGIENE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO NELLA POLIZIA DI STATO NORMATIVA ESSENZIALE DI RIFERIMENTO PER I R.L.S. DEL S.A.P. INTRODUZIONE: Scopo del presente documento è quello di fornire ai futuri R.L.S. (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) del S.A.P., una panoramica delle vigenti normative applicabili sul posto di lavoro. Va subito precisato, che è impensabile riuscire a condensare in poche pagine tutta la legislazione in tema di igiene e sicurezza del posto di lavoro che viene sempre più spesso impropriamente e genericamente classificata “626”. Certo la cd. “626” contribuisce in maniera significativa non tanto a stravolgere le preesistenti normative (tuttora in vigore), bensì a gettare le basi di una “nuova cultura della sicurezza”, improntata su una scientifica analisi dei rischi, individuando delle precise figure di riferimento da coinvolgere in un processo partecipativo, finalizzato al miglioramento della sicurezza del posto di lavoro. Da sottolineare come tutti gli ambienti della Polizia di Stato, sono stati classificati da un decreto Ministeriale (D.M. 14/04/1997) “aree riservate”, prevedendo quindi particolari distinzioni applicative del D.Lgs. 626 così come evidenziato fin dall’art. 1 (c.2) del D.Lgs. 626 che ha previsto “nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, dei servizi di protezione civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica……,le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e della funzione pubblica”. Queste particolari esigenze, hanno imposto anche una particolare competenza sull’attività di vigilanza che è stata affidata al personale sanitario e tecnico della Polizia di Stato appartenente all’Ufficio Centrale Ispettivo e alle sue articolazioni periferiche, mentre quella antincendio è rimasta propria del Corpo Nazionale dei VV.F.. Ma di cose particolari in Polizia ce ne sono tante…… A partire dalla figura del cd. “Datore di Lavoro”, che nella nostra Amministrazione ha potuto essere individuata due anni dopo con la circolare MI (559/LEG/503.031.627 del 28/11/1996), e che rimane il perno centrale dell’impianto 626, gravato di mille competenze, di responsabilità civili e penali (art. 4), ma molto spesso privo del potere di spesa, il che lo rende inevitabilmente vulnerabile in quel processo decisionale dove appare chiaro a tutti che “bisogna fare”, ma che si scontra inevitabilmente con la cronica mancanza di disponibilità economiche sui diversi capitoli. In tal senso, la legge comprende la funzione di questi particolari Datori di Lavoro della pubbliche amministrazioni secondo la previsione di cui all’art. 4 (c.12) che recita “Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente decreto, relativamente ai 2 predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico”. Ma la pratica quotidiana è lì a dimostrare che in tal modo, si è solamente “spostato” il problema da chi materialmente non ha il potere di spesa per realizzare gli interventi, a chi invece è chiamato giuridicamente a risponderne (per esempio i proprietari delle strutture che vengono “affittate” alla nostra Amministrazione). In molti casi si arriva ai cd. “rimpalli di competenze”, dove si imbocca una strada a labirinto che non permette di individuare i giusti interlocutori e su chi materialmente gravino certi obblighi strutturali. E qui entra in gioco il regime sanzionatorio della legge (D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758), che in astratto ha previsto il prevedibile, ma che di fatto solo in rare occasioni ha trovato concreta applicazione (nelle disgrazie), a causa di una cronica mancanza di controlli e quindi in buona sostanza di quella che dovrebbe potersi definire l’attività di prevenzione. A livello generale, le statistiche sono lì a dimostrare come gli incidenti sul lavoro siano in costante crescita e ogni anno in Italia si sfiori il milione di infortuni con quasi 4 morti al giorno, praticamente una strage. E tutto questo si riverbera unitamente alle invalidità temporanee e permanenti sulla spesa sociale alla quale tutti sono chiamati a contribuire. Ecco quindi che la prevenzione assume un ruolo fondamentale, ma questa è possibile solo se nell’ambiente di lavoro si investe nella formazione, nell’informazione e si creano le condizioni per lavorare in sicurezza. Ma tutto ciò non può e non deve fermare quel processo di valutazione dei rischi sul quale ruota l’impianto della “626” che viene esplicitato nella redazione dell’omonimo documento, punto di partenza di un’analisi tecnica degli ambienti e del lavoro in generale, ma che contiene anche la previsione delle misure opportune per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Oltre al Datore di Lavoro, si ricorda la figura del R.S.P.P. (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) per il quale l’effetto delle recenti modifiche introdotte dal D.Lgs. 23 Giugno 2003, n. 195 ha previsto il possesso (in luogo della generica dizione “di qualità ed attitudini adeguate”), di precisi requisiti professionali e culturali, nonché la specifica frequenza di corsi attestanti con esame finale il grado di conoscenza in materia. I compiti del R.S.P.P. sono individuati dall’art. 9 del D.Lgs. 626 e sulla sua figura grava l’onere di individuare i diversi fattori di rischio presenti, l’elaborazione di misure preventive, di proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori e partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza. Il R.S.P.P. coordina anche l’attività del S.P.P. (Servizio di Prevenzione e Protezione) che è utilizzato dal Datore di Lavoro per le stesse finalità di cui sopra. 3 All’interno della realtà lavorativa, vengono anche formati gli addetti alle emergenze sanitarie ed antincendio con specifici corsi organizzati territorialmente dal Corpo Nazionale dei VV.F e dai Sanitari della Polizia di Stato,. Un’altra figura è il Medico Competente, che in Polizia è individuabile nei Medici della Polizia di Stato (in parziale deroga a quanto previsto dal D.Lgs. 626 circa i requisiti professionali richiesti - vedi anche D.M. 14 giugno 1999, n. 450), incaricato di svolgere anche le funzioni di sorveglianza sanitaria all’interno delle cd. “aree riservate” (Circ M.I: 850/A.12-858 del 22/03/1997), . Egli si occupa delle funzioni di cui all’art. 17 del D.Lgs. 626 collaborando con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione, effettuando accertamenti sanitari ed esprimendo giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro. Visita inoltre gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno. Dopo questa breve ed incompleta presentazione delle figure previste dal D.Lgs.626, va ricordato che mentre a distanza di 8 anni dalla sua prima uscita, tutte le figure interessate da questa nuova cultura della sicurezza, sono state individuate e più o meno professionalizzate con specifici corsi di formazione, nella Polizia di Stato, si è trascurato proprio l’ultimo anello (ma non per questo meno importante) di questa catena, ossia la figura del R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza), il quale ad oggi non è ancora identificabile a causa dell’inerzia posta in essere dalla nostra Amministrazione che si avvale di una circolare Ministeriale (559/LEG/503.031.624 del 10/06/1997), che recita testualmente: …..si precisa che, nelle more del perfezionamento degli strumenti di contrattazione collettiva, con particolare riferimento all’ Accordo Nazionale Quadro per il personale della Polizia di Stato, le attività inerenti alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro potranno essere svolte anche se non si è proceduto alla elezione del “rappresentante per la sicurezza”. Le relative funzioni potranno essere svolte dalle segreterie provinciali delle OO.S. più rappresentative sul piano nazionale, ove costituite. Da allora, non sono bastati 2 Accordi Nazionali Quadro per “definire” queste modalità di elezione, e non si sa nemmeno se queste saranno contenute nel prossimo, certo è che la sensazione che si ricava è quella che l’Amministrazione si voglia giovare di un interlocutore ignorante, tant’è che la predetta funzione è stata affidata ad un’entità (le segreterie provinciali delle OO.SS. più rappresentative), anziché ad una persona “fisica” di riferimento. Notare quindi come nell’obbligatoria annuale “Riunione periodica di prevenzione e protezione di rischi” vi partecipino i rappresentanti sindacali delle OO.SS. che hanno sottoscritto il contratto di lavoro, anziché una o più persone investite di uno specifico mandato elettivo di concreta rappresentanza dei lavoratori in materia di igiene e di sicurezza del posto di lavoro. Certo è, che ai buoni sindacalisti non mancano mai le parole per tutelare i diritti dei colleghi, ma molto spesso chi si assume l’onere di svolgere (impropriamente) la funzione di R.L.S., non possiede una concreta competenza in materia, non essendo 4 stato formato dal Datore di Lavoro, obbligato per legge ad istruire i R.L.S. con specifici corsi (art.22 c.4). Per quanto sopra esposto, mi auguro che questo opuscolo i cui contenuti sono stati liberamente tratti in Internet, possa costituire un valido supporto per coloro che si troveranno convocati dalla nostra Amministrazione a discutere di problematiche afferenti l’igiene e la sicurezza del posto di lavoro. La struttura del documento, è tale da permettere a chi lo consulta di trovare attraverso un apposito indice, i contenuti base di riferimento, con una breve descrizione del precetto legislativo e delle sanzioni previste. Per quanto attiene alla specifica realtà della Polizia di Stato, alcuni argomenti vengono riproposti con uno sfondo grigio al fine evidenziare le peculiarità applicative di questa legge nel nostro ambiente di lavoro. IL SEGRETARIO REGIONALE S.A.P. TRENTINO ALTO ADIGE FABRIS Diego 5 INDICE: QUADRO NORMATIVO ........................................................................................................................................ 11 CHE COSA C’ERA PRIMA DEL D. LGS. 626 DEL 1994 IN ITALIA ? ............................................................... 11 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ART.32........................................................................... 11 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ART.41........................................................................... 11 CODICE CIVILE ART. 2087 ................................................................................................................................. 11 CODICE PENALE ART. 437 ................................................................................................................................. 12 CODICE PENALE ART. 451 ................................................................................................................................. 12 DECRETI FONDAMENTALI ............................................................................................................................... 12 DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO ........................................................................ 12 IL DECRETO LEGISLATIVO 626/94................................................................................................................... 13 IL DECRETO LEGISLATIVO N°626 DEL 12/11/1994 ........................................................................................ 13 ELEMENTI PRINCIPALI DEL D. LGS. 626/94.................................................................................................... 13 NUOVO APPROCCIO ALLE PROBLEMATICHE DELLA SICUREZZA ......................................................... 13 ARTICOLO 1 ......................................................................................................................................................... 14 IL LAVORATORE................................................................................................................................................. 14 IL DATORE DI LAVORO (DL)............................................................................................................................. 15 ARTICOLO 2 – IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (SPP) ................................. 15 IL MEDICO COMPETENTE (MC) ....................................................................................................................... 15 IL MEDICO COMPETENTE IN POLIZIA............................................................................................................ 16 D.M. 14 GIUGNO 1999, N. 450 ............................................................................................................................... 16 MINISTERO DELL'INTERNO.............................................................................................................................. 16 ARTICOLO 1 - EDIFICI, STRUTTURE E MEZZI............................................................................................. 16 D.M. 14 GIUGNO 1999, N. 450 + DPR 338/82................................................................................................ 17 ARTICOLO 2 – IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) ............................ 18 IL R.L.S. IN POLIZIA ............................................................................................................................................ 18 A.N.Q. - ART. 24 - (RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA).................................................................... 18 LA PREVENZIONE............................................................................................................................................... 19 AGENTE CHIMICO FISICO BIOLOGICO .......................................................................................................... 19 UNITA’ PRODUTTIVA ........................................................................................................................................ 19 I NUOVI SOGGETTI PROTAGONISTI................................................................................................................ 20 LE DIFFICOLTA’ DEL D. LGS. 626/94................................................................................................................ 20 I CONCETTI FONDAMENTALI DALLA SICUREZZA ................................................................................... 21 INFORTUNIO SUL LAVORO ........................................................................................................................................ 21 MALATTIA PROFESSIONALE O TECNOPATIA (MP) .................................................................................................... 21 PERICOLO ................................................................................................................................................................ 21 PREVENZIONE .......................................................................................................................................................... 21 RISCHIO ................................................................................................................................................................... 21 LA BASI DELLA SICUREZZA.............................................................................................................................. 22 IL DATORE DI LAVORO ............................................................................................................................................. 22 SVOLGIMENTO DIRETTO DEL SPP DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO .............................................. 22 OBBLIGHI IN CASO DI SVOLGIMENTO DIRETTO DEL SPP DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO ..... 22 LA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ............................................................... 23 INADEMPIENZE DEL DATORE DI LAVORO E SANZIONI ............................................................................ 23 6 I DIRITTI DEI LAVORATORI.............................................................................................................................. 24 DIRITTO AD AVERE IL RLS ............................................................................................................................... 24 IL PRESUNTO DIRITTO AD AVERE IL RLS IN POLIZIA ................................................................................ 24 DIRITTO ALL’INFORMAZIONE ........................................................................................................................ 25 MODALITA’ PER L’INFORMAZIONE ............................................................................................................... 25 SANZIONI PER INADEMPIENZE SUL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE ...................................................... 25 INFORMAZIONE ADEGUATA SUI RISCHI DI BASE E SUI RISCHI SPECIFICI ........................................... 25 LE INFORMAZIONI SUI RISCHI......................................................................................................................... 26 SANZIONI PER INADEMPIENZE SUL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE SUI RISCHI ................................. 26 DIRITTO ALLA FORMAZIONE .......................................................................................................................... 27 SANZIONI PER INADEMPIENZE SUL DIRITTO ALLA FORMAZIONE ........................................................ 27 DIRITTO ALL’ADDESTRAMENTO ................................................................................................................... 27 DIRITTO ALLA VERIFICA DELL’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. ................................................................................................................................................................................ 27 DIRITTO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA. .............................................................................................. 28 DIRITTO ALLA IMPUGNAZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ, INIDONEITÀ, INIDONEITÀ TEMPORANEA ..................................................................................................................................................... 28 DIRITTO IN CASO DI PERICOLO....................................................................................................................... 28 TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI.......................................................................................................... 29 AGENTI DANNOSI ALLE LAVORATRICI GESTANTI O IN ALLATTAMENTO .......................................... 30 OBBLIGHI DEI LAVORATORI ........................................................................................................................... 30 IL MEDICO COMPETENTE ................................................................................................................................. 31 NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE ............................................................................................................ 31 FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE.......................................................................................................... 31 FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE IN DETTAGLIO ............................................................................. 32 GIUDIZIO DI IDONEITA’ .................................................................................................................................... 32 CARATTERISTICHE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA’....................................................................................... 33 GLI ORGANISMI PARITETICI............................................................................................................................ 33 IL RISCHIO.............................................................................................................................................................. 34 IL RISCHIO NEL METODO SEMI-QUANTITATIVO ........................................................................................ 34 LIVELLI DI RISCHIO ........................................................................................................................................... 35 FREQUENZA ............................................................................................................................................................. 35 DANNO .................................................................................................................................................................... 35 EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI RISCHIO................................................................................................... 36 FATTORI DI RISCHIO.......................................................................................................................................... 36 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI ......................................................................................................................... 36 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PRIMA DEL D. LGS. 626/94 ......................................................................... 37 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CON IL D. LGS. 626/94 ................................................................................. 37 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.............................................................................................................. 37 AUTOCERTIFICAZIONE..................................................................................................................................... 37 METODI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI ................................................................................................ 38 METODO SEMI-QUANTITATIVO...................................................................................................................... 38 REALIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI ................................................................................. 38 IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI DI RISCHIO....................................................................................... 39 INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE.......................................................................................... 39 STIMA DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE .............................................................................................................. 39 CONCLUSIONI DELLA VALUTAZIONE ED AZIONI CONSEGUENTI ......................................................... 40 MISURE DI TUTELA ............................................................................................................................................ 40 IL DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI................................................................................. 41 STRUTTURA DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI ............................................................... 41 MODIFICHE AL DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI .......................................................... 41 SANZIONI PER INADEMPIENZE ....................................................................................................................... 42 7 I RISCHI LAVORATIVI......................................................................................................................................... 42 I RISCHI EFFETTIVI............................................................................................................................................. 42 CATEGORIE DI RISCHIO .................................................................................................................................... 42 CAUSE E MISURE CORRETTIVE....................................................................................................................... 43 RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE O DI TIPO TRASVERSALE O ORGANIZZATIVO ................. 43 RISCHI FISICI ....................................................................................................................................................... 44 RISCHI CHIMICI................................................................................................................................................... 44 RISCHIO ELETTRICO ................................................................................................................................................. 44 RISCHIO ELETTRICO: CAUSE E SISTEMI DI PROTEZIONE ......................................................................... 45 RISCHIO DA INCENDIO ....................................................................................................................................... 45 RISCHIO INCENDIO: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E SANZIONI ................................................. 46 LE CAUSE DEL FUOCO....................................................................................................................................... 46 CLASSIFICAZIONE DEL FUOCO....................................................................................................................... 46 AZIONI CHE ESTINGUONO IL FUOCO............................................................................................................. 46 RISCHIO INCENDIO: MATERIALI PERICOLOSI ............................................................................................. 47 RISCHIO INCENDIO: LUOGHI DI LAVORO PERICOLOSI ............................................................................. 47 RISCHIO INCENDIO: PIANO DI EVECUAZIONE............................................................................................. 47 RISCHIO INCENDIO: NORME DA SEGUIRE IN CASO DI INCENDIO........................................................... 47 RISCHIO DA VIDEOTERMINALI (VDT) ........................................................................................................... 48 RISCHIO DA VIDEOTERMINALI (VDT): I FALSI ALLARMI ......................................................................... 48 RISCHIO DA VIDEOTERMINALI (VDT): PRINCIPALI DISTURBI................................................................. 49 DISTURBI OCULO-VISIVI (ASTENOPIA O SINDROME DA FATICA VISIVA)............................................ 49 DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI ............................................................................................................... 49 DISTURBI DA STRESS......................................................................................................................................... 49 RISCHIO DA VDT: GLI OBBLIGHI .................................................................................................................... 50 SORVEGLIANZA SANITARIA ........................................................................................................................... 50 LE COMPONENTI DEL POSTO DI LAVORO .................................................................................................... 50 L’AMBIENTE CIRCOSTANTE............................................................................................................................ 50 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.............................................................................................................. 51 INADEMPIENZE, SOGGETTI E SANZIONI....................................................................................................... 51 RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI .................................................................... 51 LE CURE ................................................................................................................................................................ 52 PRINCIPALI RISCHI NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI ................................................................................................................................................................ 52 ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ................................................................................................................... 52 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.............................................................................................................. 53 SANZIONI.............................................................................................................................................................. 53 RISCHIO AMIANTO .............................................................................................................................................. 53 PERICOLI, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO E PRESCRIZIONI .................................................................. 54 ESPOSIZIONI E PATOLOGIE .............................................................................................................................. 54 COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO ............................................................................................................ 54 RIMOZIONE .......................................................................................................................................................... 55 INCAPSULAMENTO............................................................................................................................................ 55 SOPRACOPERTURA............................................................................................................................................ 56 RISCHIO ARCHITETTONICO............................................................................................................................. 56 LUOGHI DI LAVORO........................................................................................................................................... 56 VIE DI EMERGENZA, PORTE E LOCALI DI LAVORO .................................................................................... 56 CARATTERISTICHE DELLE PORTE DEI LUOGHI DI LAVORO.................................................................... 57 CARATTERISTICHE DELLE PORTE SULLE VIE DI EMERGENZA............................................................... 57 VIE DI CIRCOLAZIONE INTERNE ED ESTERNE............................................................................................. 58 CARATTERISTICHE DEI CORRIDOI................................................................................................................. 58 CARATTERISTICHE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE ESTERNE .................................................................. 58 CARATTERISTICHE DEGLI ACCESSI .............................................................................................................. 59 8 CARATTERISTICHE DELLE SCALINATE ........................................................................................................ 59 CARATTERISTICHE ALTRE ZONE ................................................................................................................... 59 LOCALI CHIUSI.................................................................................................................................................... 60 INQUINAMENTO DELL’ARIA ED AERAZIONE NEI LOCALI CHIUSI......................................................... 60 PAVIMENTI, PARETI, VETRATE, GABINETTI ................................................................................................ 60 TEMPERATURA DEI LUOGHI DI LAVORO ..................................................................................................... 61 ILLUMINAZIONE NATURALE ED ARTIFICIALE DEI LUOGHI DI LAVORO.............................................. 61 SOGGETTI SANZIONATI; INADEMPIENZE E SANZIONI.............................................................................. 61 RISCHIO DA AGENTI CANCEROGENI ............................................................................................................ 61 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.............................................................................................................. 62 RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI..................................................................................................................... 63 LAVORAZIONI, SORGENTI E MODI DI PENETRAZIONE NELL’UOMO ..................................................... 63 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.............................................................................................................. 63 RISCHIO DA RUMORE ......................................................................................................................................... 64 IL SUONO .............................................................................................................................................................. 64 IL RUMORE........................................................................................................................................................... 64 TIPI DI RUMORI PRESENTI NELL’AMBIENTE ............................................................................................... 65 TIPI DI RUMORI PRESENTI ................................................................................................................................ 65 COMPOSIZIONE DEI RUMORI PRESENTI ....................................................................................................... 65 EFFETTI DEL RUMORE SULLA SALUTE ......................................................................................................... 65 DIRITTI DEI LAVORATORI ................................................................................................................................ 66 OBBLIGO DEI LAVORATORI............................................................................................................................. 66 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.............................................................................................................. 66 FASCE DI ESPOSIZIONE E MISURE DI TUTELA............................................................................................. 66 ACCETTABILITA’ DEI LIVELLI RESIDUI DI RUMORE CON L’USO DEI DPI............................................. 67 SANZIONI PER INADEMPIENZE DI DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI................................................... 67 SANZIONI PER INADEMPIENZE DEI PREPOSTI............................................................................................. 69 SANZIONI PER INADEMPIENZE DEL MEDICO COMPETENTE ................................................................... 70 L' RLS........................................................................................................................................................................ 70 IL RUOLO ................................................................................................................................................................. 70 NUMERO MINIMO DI RLS.................................................................................................................................. 70 MODALITA’ DI ELEZIONE DEL RLS ................................................................................................................ 71 FORMAZIONE DEL RLS...................................................................................................................................... 71 ATTIVITA’ DEL RLS............................................................................................................................................ 71 ATTRIBUZIONI DEL RLS.................................................................................................................................... 71 LIBERO ACCESSO ............................................................................................................................................... 72 INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE......................................................................................................... 72 LE FUNZIONI DEL R.L.S. ..................................................................................................................................... 73 ATTIVITA’ DI PREVENZIONE ........................................................................................................................... 73 CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO ............................................................................................. 73 FORMULAZIONE DI RICORSI............................................................................................................................ 73 CONSULTAZIONE PREVENTIVA E TEMPESTIVA......................................................................................... 73 FORMAZIONE ...................................................................................................................................................... 74 RAPPORTI CON LE AUTORITA’ COMPETENTI .............................................................................................. 74 RAPPORTO TRA IL DATORE DI LAVORO ED IL RLS .................................................................................... 74 AUTOGESTIONE DEL RLS ................................................................................................................................. 74 AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI .................................................................................................................... 75 ALTRI SOGGETTI COINVOLTI .......................................................................................................................... 75 FASI, APPROCCI E PROCEDURE....................................................................................................................... 75 LE LISTE DI CONTROLLO (CHECK LIST) ........................................................................................................ 76 CATEGORIE E FATTORI DI RISCHIO ............................................................................................................... 76 ELEMENTI DEI FATTORI DI RISCHIO DA VALUTARE ................................................................................................... 77 ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI ..................................................................................................... 78 9 LA MAPPA DEL RISCHIO DEL R.L.S. ............................................................................................................... 79 LE DOTAZIONI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) ................................................................................................. 79 PRESCRIZIONI PER I DPI .................................................................................................................................... 80 CATEGORIE DEI DPI ........................................................................................................................................... 80 REQUISITI DEI DPI .............................................................................................................................................. 80 OBBLIGHI DEL COSTRUTTORE........................................................................................................................ 81 SANZIONI PER INADEMPIENZE DEL COSTRUTTORE ................................................................................. 82 OBBLIGHI DEI LAVORATORI ........................................................................................................................... 82 SANZIONI PER INADEMPIENZE DEI LAVORATORI ..................................................................................... 82 VIGILANZA E REGIME SANZIONATORIO IN POLIZIA................................................................................. 83 VIGILANZA E REGIME SANZIONATORIO............................................................................................ 83 RIFERIMENTI LEGISLATIVI.............................................................................................................................. 84 VOCABOLARIO DELLA SICUREZZA ............................................................................................................... 87 10 QUADRO NORMATIVO CHE COSA C’ERA PRIMA DEL D. LGS. 626 DEL 1994 IN ITALIA ? CHE COSA C’ERA PRIMA DEL D. LGS. 626 DEL 1994 IN ITALIA ? Sulla base di orientamenti consolidati della giurisprudenza, l’igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro erano considerati veri e propri diritti in quanto attuazione di norme precettive della Costituzione. Costituzione della Repubblica Italiana Codice Civile Codice Penale Leggi speciali Decreti Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo Provvedimenti (circa 1000) COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ART.32 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Art. 32: Tutela della salute come diritto fondamentale dell’individuo La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA ART.41 COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Art. 41: Iniziativa economica privata libera ma mai in contrasto o a danno dell’uomo. L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. CODICE CIVILE ART. 2087 CODICE CIVILE Art. 2087: Tutela dell’integrità fisica e psichica dei lavoratori. L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. 11 CODICE PENALE ART. 437 CODICE PENALE Art. 437: Rimozione od omissione dolosa di cautele contro Chiunque ometta di collocare impianti, apparecchi o infortuni sul lavoro. segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni. CODICE PENALE ART. 451 CODICE PENALE Art. 451: Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro. Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi od altri mezzi destinati all’estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a un milione1. 1 Pena originaria da lire mille a cinquemila DECRETI FONDAMENTALI DECRETI FONDAMENTALI Decreto Decreto del Presidente della Repubblica n°547 del 27/04/1955 Decreto del Presidente della Repubblica n°303 del 19/03/1956 Decreto del Presidente della Repubblica n°164 del 1956 Decreto Legislativo n°277 del 15/08/1991 Titolo Norme per la prevenzione degli infortuni. Norme generali per l’igiene del lavoro. Norme per la prevenzione infortuni nelle costruzioni. Attuazione delle direttive in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro (piombo, amianto e rumore). DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO Cos’è Proclamata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 10 Dicembre 1948. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo è una fonte subordinata alla Carta Costituzionale ed è una fonte superiore alla legislazione ordinaria in forza dell’articolo 10, comma 1, della Costituzione. 12 Quale articolo Art. 3: Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona. IL DECRETO LEGISLATIVO 626/94 IL DECRETO LEGISLATIVO N°626 DEL 12/11/1994 IL DECRETO LEGISLATIVO N°626 DEL 12/11/1994 Perché il D. Lgs. 626/94 Il D. Lgs. 626/94 costituisce il recepimento nel nostro ordinamento legislativo di 8 Direttive Comunitarie e disegna un sistema normativo omogeneo per tutti i settori produttivi conforme agli indirizzi seguiti dall’Unione Europea. Titolo Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. ELEMENTI PRINCIPALI DEL D. LGS. 626/94 ELEMENTI PRINCIPALI DEL D. LGS. 626/94 Cosa contiene il D. Lgs. 626/94 Il D. Lgs. 626/94 ha in se due elementi principali. Quali • Modifiche limitate rispetto alla precedente normativa. • Impostazione diversa del modo si affrontare le problematiche della sicurezza sul lavoro: il titolare dell’azione di prevenzione aziendale diventa il datore di lavoro al posto del SSN-SSR NUOVO APPROCCIO ALLE PROBLEMATICHE DELLA SICUREZZA NUOVO APPROCCIO ALLE PROBLEMATICHE DELLA SICUREZZA Cosa introduce il D. Lgs. 626/94 Il D. Lgs. 626/94 introduce un nuovo approccio alle problematiche della sicurezza che ha prodotto sei novità fondamentali. Quali novità il titolare dell’azione di prevenzione aziendale è il datore di lavoro Rigore scientifico 13 Azioni - La Valutazione del Rischio - Il documento di rischio - Le azione di prevenzione tra cui informazione e formazione ai lavoratori e RLS Imposizione al sistema di sicurezza di un metodo di lavoro impostato al rigore scientifico con l’introduzione di: • misurazione dei rischi effettuata da esperti; • stesura di un documento di Valutazione dei rischi; • programmazione degli interventi per ridurre i rischi collettivi; • creazione di un’organizzazione della sicurezza, in modo da limitare al minimo i danni (servizio antincendio, servizio di pronto soccorso). Cultura Sanzioni per il datore di lavoro Informazione e formazione Protezione Introduzione della cultura della sicurezza e della prevenzione; il lavoratore e il suo rappresentante (RLS) sono parte attiva e attori comprimari , coinvolti nella VdR, con funzioni di controllo, individuare e suggerire interventi per la tutela della salute propria e altrui sulla base della propria esperienza. Introduzione di un sistema sanzionatorio elastico: - sanzioni detentive per il datore di lavoro che omette l’applicazione della norma di legge); - sanzioni economiche per il datore di lavoro che commette errore. Prevenzione attraverso obbligatorietà dell’informazione (dare notizie) e della formazione (educare e addestrare). Protezione attraverso obbligatorietà dell’adozione di dispositivi di protezione individuale. ARTICOLO 1 ARTICOLO 1 Campo di applicazione Le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, si applicano in tutti i settori di attività, privati e pubblici. Soggetti interessati Datore di lavoro e lavoratore (e RLS). IL LAVORATORE IL LAVORATORE Definizione Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro con rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato. Altre categorie • Soci lavoratori di cooperative o di società, purché prestino attività lavorativa. • Lavoratori a domicilio. • Lavoratori che nelle aziende sono incaricati del servizio di portierato. • Allievi di istituti scolastici. • Allievi di istituti professionali e di università, anche quando avviati presso datori di lavoro per agevolare, o per perfezionare, le loro scelte professionali. • Partecipanti ai corsi di formazione professionale, nei quali si faccia uso di: laboratori o macchine o apparecchi e attrezzature di lavoro in genere o agenti chimici, fisici e biologici. • Lavoratore autonomo che lavora in appalto presso una ditta pubblica o privata. D. LGS. 626/94, ART. 2 14 Eccezioni Non rientrano nella definizione di lavoratore e, pertanto, non sono tutelati dal D. Lgs. 626/94: • i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari; • i lavoratori autonomi; • i lavoratori con rapporto di agenzia e di rappresentanza commerciale; • i compartecipanti di impresa agricola che non assumono manodopera; • i soci di cooperative o di società, anche di fatto, che non prestino attività lavorativa. IL DATORE DI LAVORO (DL) IL DATORE DI LAVORO (DL) Definizione Eccezioni Persona (fisica, società anche in forma cooperativa con Il titolare di impresa individuale senza dipendenti non è soci lavoratori, ente pubblico) titolare del rapporto di tenuto all’applicazione delle norme. lavoro con il lavoratore e che ha la responsabilità dell’impresa (o stabilimento o ente). D. LGS. 626/94, ART. 2 ARTICOLO 2 – IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (SPP) ARTICOLO 2 – IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (SPP) Cosa prevede il D. Lgs. 626/94 Il SPP è un organismo la cui attività comprende l’azienda nel suo intero. Prevenzione e protezione non sono più considerate di pertinenza singola di ogni settore. Definizione Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali nell’azienda, ovvero unità produttiva. D. LGS. 626/94, ART. 2 IL MEDICO COMPETENTE (MC) IL MEDICO COMPETENTE (MC) Definizione Il MC è il medico che in relazione all’attività svolta dall’azienda garantisce la tutela della salute e l’integrità psicofisica dei lavoratori. Titoli Il MC, per esercitare la sua attività, deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli: • specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; • docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; • autorizzazione di cui all’art. 55 del D. Lgs. 277/91 (“Legge sui rumori”). D. LGS. 626/94, ART. 2 15 IL MEDICO COMPETENTE IN POLIZIA IL MEDICO COMPETENTE (MC) IN POLIZIA La Sorveglianza Sanitaria è rappresentata dall'insieme degli accertamenti sanitari, clinici e strumentali, finalizzati all'accertamento della idoneità del dipendente a specifiche mansioni, nelle quali, nonostante tutti gli interventi tecnici ed individuali, sussista un rischio residuo per la salute. La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata da un medico competente, in possesso cioè dei requisiti di cui all'art. 2 lettera d) del DLvo 626/94; si tratta di uno dei pochi casi, pertanto, in cui la legge richiede il possesso di uno specifico titolo di specializzazione per l'espletamento di prestazioni mediche. Nell'ambito della Polizia di Stato le funzioni di medicina preventiva e del lavoro sono attribuite ai sensi dell'art. 3 lettera b del DPR 338/82 ai sanitari del rispettivo ruolo professionale, i quali, indipendentemente dal possesso della specializzazione stessa, le hanno esercitate nei confronti del personale risultante esposto a particolari rischi lavorativi (individuati nell'ambito delle tabelle annesse al DPR 5.5.75 n. 146) che necessitava di visite preventive e periodiche e del relativo giudizio di idoneità. Il Decreto Interministeriale (Interno, Lavoro, Sanità, Funzione Pubblica) del 14.6.99 emanato ai sensi dell'art 1 comma 2 del DLvo 626/94, dovendo tener conto sia delle attribuzioni di cui al DPR 338/82 sia dei requisiti fissati dal legislatore per i medici competenti, ha stabilito che tali attribuzioni sono proprie dei medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato in possesso del titolo di medico competente i quali possono avvalersi, per il loro svolgimento, dei medici dello stesso ruolo con almeno 4 anni di attività di servizio nel settore della medicina preventiva del lavoro. La sorveglianza sanitaria, come espressamente precisato nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 102/95, deve essere effettuata nei casi previsti dalla legge: in tal senso devono assumersi come elementi di riferimento le disposizioni contenute nello stesso DLvo 626/94 (videoterminali, movimentazione carichi, agenti biologici, agenti cancerogeni), nel DLvo 277/91 (rumore, piombo, amianto) nel DPR 303/56 (tabelle annesse all'art. 33), nel DPR 146/75 (tabelle A e B), nel DLvo 230/95 (radiazioni ionizzanti) ecc. È obbligo del datore di lavoro informare il medico competente sui rischi connessi alla attività produttiva (art 4, comma 5, lettera y, DLvo 626/94) così che sia possibile stabilire le categorie da inserire nei programmi di sorveglianza sanitaria; tali categorie dovranno essere indicate nel documento di valutazione dei rischi con la relativa periodicità degli accertamenti sanitari. È obbligo del medico competente (art. 17 DLvo 626/94) effettuare gli accertamenti sanitari, avvalendosi anche di specialisti per la esecuzione di esami strumentali e di laboratorio, di istituire ed aggiornare la cartella sanitaria individuale, di formulare i giudizi di idoneità, di informare il lavoratore sul significato e l'esito delle visite periodiche, di comunicare i giudizi stessi al datore di lavoro per i provvedimenti del caso, di visitare gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno (o una sola volta nei casi consentiti), di comunicare i risultati anonimi della sorveglianza sanitaria in occasione della riunione periodica della sicurezza. D.M. 14 giugno 1999, n. 450 Ministero dell'Interno Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenze in materia di ordine e sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica, delle quali occorre tener conto nell'applicazione delle disposizioni concernenti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (G.U. 2 dicembre 1999, n. 283) Articolo 1 - Edifici, strutture e mezzi 1 Nelle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comprese le sedi delle autorità aventi competenze in materia di ordine e 16 sicurezza pubblica, di protezione civile e di incolumità pubblica, le norme e le prescrizioni in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle delle altre disposizioni di legge in materia, sono applicate nel rispetto delle caratteristiche strutturali, organizzative e funzionali preordinate a realizzare: a) la tutela del personale operante, in relazione alle rispettive specifiche condizioni di impiego, anche con riguardo alla prontezza ed efficacia operativa; b) la protezione e tutela, commisurata al rischio effettivo, delle sedi di servizio, installazioni e mezzi, contro il pericolo di attentati, sabotaggi o aggressioni, ovvero di interruzione di servizi essenziali; c) la prevenzione della fuga delle persone legittimamente arrestate o fermate, ovvero trattenute, nei casi previsti dalla legge, in una struttura dell'Amministrazione; d) la riservatezza e la sicurezza delle telecomunicazioni e dei trattamenti dei dati personali. 2 L'applicazione delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quelle delle altre disposizioni di legge in materia, non può comportare, in relazione alle esigenze di cui al comma 1, l'eliminazione o la riduzione dei sistemi di controllo, anche ai fini della selezione degli accessi del pubblico, e dei sistemi di difesa ritenuti necessari, né l'omissione o il ritardo delle attività di cui all' articolo 328, primo comma, del codice penale. L'Amministrazione deve comunque assicurare idonei percorsi per l'esodo, adeguatamente segnalati, e verificare periodicamente l'innocuità dei sistemi di controllo e difesa. 3 Fatto salvo il dovere di intervento degli appartenenti alla Polizia di Stato e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in situazioni di personale esposizione al pericolo, il predetto personale deve adottare le misure di sicurezza e di protezione anche individuale predisposte per lo specifico impiego. 4 Fermi restando gli obblighi di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, anche sulla base di speciali capitolati d'opera, le uniformi, le armi, gli strumenti di lavoro, gli specifici impianti, quali i poligoni di tiro, i laboratori di analisi, ricerche e collaudi, le palestre e le installazioni addestrative speciali, le installazioni di sicurezza e le attrezzature di protezione, individuali e di reparto, ed i mezzi operativi della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rimangono disciplinati dalle specifiche disposizioni che li riguardano, previo controllo tecnico, verifica o collaudo da parte del personale tecnico dell'Amministrazione dell'interno, in possesso dei requisiti professionali o culturali previsti dalla normativa vigente. 5 Le disposizioni del presente articolo e quelle delle norme o capitolati richiamati al comma 4 si osservano anche, in quanto compatibili con i rispettivi compiti ed ordinamenti, e salvo che sia diversamente disposto sulla base degli ordinamenti che li riguardano, per le strutture, le sedi e i mezzi di servizio degli altri organi, anche privati, aventi compiti diretti o ausiliari in materia di sicurezza pubblica. Articolo 2 - Funzioni di medico competente 1 Nell'ambito delle attività e dei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1, e comunque nelle aree individuate a norma dell' articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, le funzioni di medico competente sono svolte dai medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso dei requisiti richiesti dai decreti legislativi 15 agosto 1991, n. 277, e 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni e integrazioni, che possono avvalersi dei medici della medesima Amministrazione o Corpo che abbiano svolto per almeno quattro anni attività di medico nel settore del lavoro nell'ambito del Ministero dell'interno, designati a livello centrale e provinciale. 2 Quando per lo svolgimento di specifici accertamenti medicoclinici relativi all'attività di sorveglianza sia richiesta una specializzazione di cui il personale indicato al comma 1 non sia in possesso, gli accertamenti stessi sono svolti, mediante convenzione, da medici aventi la specializzazione richiesta. Analogamente si provvede negli altri casi in cui non é possibile far fronte alle esigenze con i medici dell'Amministrazione o del Corpo. D.M. 14 giugno 1999, n. 450 + DPR 338/82 17 ARTICOLO 2 – IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) ARTICOLO 2 – IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) Cosa prevede il D. Lgs. 626/94 Il RLS è una figura di contatto tra i lavoratori ed il datore di lavoro nell’ambito delle attività del SPP. Definizione Persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori sugli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. D. LGS. 626/94, ART. 2 IL R.L.S. IN POLIZIA IL R.L.S. IN POLIZIA A.N.Q. - ART. 24 - (Rappresentanti per la sicurezza) 1. In tutti gli uffici, reparti o istituti dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza aventi autonomia gestionale è eletto il rappresentante per la sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 18 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Tra gli uffici con autonomia gestionale non vanno ricompresi, ai fini suddetti i commissariati sezionali nè gli uffici di specialità che siano istituiti presso le sedi compartimentali o zonali. Nelle sedi nelle quali più uffici con autonomia gestionale siano collocati in infrastrutture comuni, il rappresentante per la sicurezza è unico per tutti gli uffici. 2. Il numero dei rappresentanti per la sicurezza è stabilito come segue: a) un rappresentante negli uffici, reparti e istituti fino a 200 dipendenti; b) tre rappresentanti negli uffici, reparti e istituti da 201 a 1000 dipendenti; c) sei rappresentanti negli uffici, reparti e istituti con oltre 1000 dipendenti. 3. I rappresentanti per la sicurezza sono eletti secondo le modalità e le procedure che saranno successivamente stabilite tra le parti firmatarie del presente accordo e durano in carica tre anni. 4 Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del decreto legislativo n. 626/94, i rappresentanti per la sicurezza utilizzano appositi permessi retribuiti pari a 76 ore annue per ogni rappresentante. Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell'art.19 citato, il predetto monte ore non viene utilizzato e l'attività è considerata tempo di lavoro. 5. Il diritto d'accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto della esigenza di servizio e con le limitazioni previste dalle leggi. Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al capo dell'Ufficio, Reparto o Istituto le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro. 6. La consultazione del rappresentate per la sicurezza, nei casi indicati dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, deve svolgersi in modo da garantire la sua effettività e tempestività. Il rappresentante per la sicurezza ha facoltà di esprimere opinioni e formulare proposte sull'oggetto delle consultazioni. Il verbale delle consultazioni deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza e deve essere da questi sottoscritto. 7. I rappresentanti per la sicurezza hanno diritto alla formazione se-condo quanto previsto dall'art. 19, comma 1, lettera g) del decreto legislativo n. 626/94 con onere a carico dell'Amministrazione e, a tal fine, utilizzano permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività. Il programma base di formazione avrà una durata di 38 ore e comprenderà: - conoscenze generali sugli obblighi previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro; - conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di precauzione e protezione; - metodologie sulla valutazione del rischio; - metodologie minime delle comunicazioni. La formazione dei rappresentanti per la sicurezza sarà integrata in caso di innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza del personale. 8. Le riunioni periodiche previste dall'art. 11 comma 1, del d. lgs. 626/94 sono convocate con almeno 10 18 giorni di preavviso e su ordine del giorno scritto. 9. Il rappresentante per la sicurezza può essere autorizzato all'utilizzo di strumenti in disponibilità della struttura. Circolare Ministeriale 559/LEG/503.031.624 del 10/06/1997 …..si precisa che, nelle more del perfezionamento degli strumenti di contrattazione collettiva, con particolare riferimento all’ Accordo Nazionale Quadro per il personale della Polizia di Stato, le attività inerenti alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro potranno essere svolte anche se non si è proceduto alla elezione del “rappresentante per la sicurezza”. Le relative funzioni potranno essere svolte dalle segreterie provinciali delle OO.S. più rappresentative sul piano nazionale, ove costituite. A.N.Q. 2000 + Circolare Ministeriale 559/LEG/503.031.624 del 10/06/1997 LA PREVENZIONE LA PREVENZIONE Cosa prevede il D. Lgs. 626/94 La prevenzione deriva dalle scelte del datore di lavoro, coinvolgendo RLS e responsabile del SPP. Definizione Complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa per eliminare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno. D. LGS. 626/94, ART. 2 AGENTE CHIMICO FISICO BIOLOGICO AGENTE CHIMICO FISICO BIOLOGICO Cosa prevede il D. Lgs. 626/94 Definizione Il Decreto elenca tutti gli agenti potenzialmente dannosi L’agente chimico, fisico o biologico, presente durante il per i lavoratori. lavoro e potenzialmente dannoso per la salute. D. LGS. 626/94, ART. 2 UNITA’ PRODUTTIVA UNITA’ PRODUTTIVA Cosa prevede il D. Lgs. 626/94 Definizione Il Decreto delinea le caratteristiche che una struttura deve Stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni avere perché venga considerata unità produttiva autonoma. o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnicofunzionale. D. LGS. 626/94, ART. 2 19 I NUOVI SOGGETTI PROTAGONISTI I NUOVI SOGGETTI PROTAGONISTI Cosa fa il D. Lgs. 626/94 Il D. Lgs. 626/94 definisce 4 nuovi soggetti demandati al controllo della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro Quali sono i soggetti Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi Medico Competente, quando previsto l’obbligo della sorveglianza sanitaria Articoli ART. 2, C. 1E ART. 2, C. 1F - ART. 4, C. 4 ART. 8, C. 2 - ART. 4, C. 4 ART. 2, C. 1D - ART. 4, C. 4 LE DIFFICOLTA’ DEL D. LGS. 626/94 LE DIFFICOLTA’ DEL D. LGS. 626/94 Gli ostacoli Prevalenza della Valutazione dei rischi concepita come burocratica valutazione di check-list. Mancato sviluppo del sistema concertativi aziendale. Sistemi di controllo pubblici inefficaci: mancato controllo delle procedure della prevenzione e della Valutazione dei rischi. Scarso collegamento fra RLS e orientamenti sindacali della contrattazione di 1° e 2° livello. Scarso coinvolgimento dei RLS, da parte aziendale e nella contrattazione, nelle strategie aziendali (in particolare nell’organizzazione del lavoro). 20 Le possibili soluzioni • Predisporre linee guida e manuali semplici e di facile consultazione per la Valutazione dei rischi e la formazione; coinvolgere attivo RLS e lavoratori nel processo di VdR. • Sviluppare a livello di patti per il lavoro territoriali sistemi di concertazione dedicati alla salute e sicurezza per l’individuazione delle soluzioni. - costruire un sistema di controlli efficaci che sappia cosa controllare e dove: verifica e controllo delle procedure della prevenzione aziendale, verifica e controllo della valutazione del rischio e del documento, insieme ai soggetti aziendali preposti. • Creare a livello locale task-force di esperti di orientamento ed indirizzo di tutti i soggetti interessati. • Creare a livello sindacale consulte RLS con funzioni di coordinamento e indirizzo per la contrattazione. Precisare ed valorizzare le funzioni della riunione periodica in materia l’organizzazione del lavoro. I CONCETTI FONDAMENTALI DALLA SICUREZZA Infortunio sul lavoro I CONCETTI FONDAMENTALI DELLA SICUREZZA Definizione Infortunio sul lavoro Descrizione È un evento lesivo, o mortale, dovuto, in occasione di lavoro, all’azione violenta o concentrata nel tempo di macchine o materiali di lavoro (rischio generico aggravato), su un lavoratore coperto da assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, gestita dall’INAIL. Normativa D.P.R. 1124/65 – ARTT. 1-2 Malattia professionale o tecnopatia (MP) I CONCETTI FONDAMENTALI DELLA SICUREZZA Definizione Malattia professionale o tecnopatia (MP) Descrizione Normativa È una malattia dovuta all’azione nociva, lenta e protratta nel D.P.R. 1124/65 – tempo, di un fattore di rischio (tipo di lavoro o materiali usati ART. 3 durante il lavoro) presente nell’ambiente in cui si svolge attività lavorativa (MP da rischio diretto). Se il fattore di rischio si disperde nell’ambiente circostante l’azienda, la MP può essere contratta anche da cittadini che vivono nelle vicinanze di una fabbrica dove si lavorano materiali nocivi alla salute (MP da rischio ambientale). Pericolo I CONCETTI FONDAMENTALI DELLA SICUREZZA Definizione Pericolo Descrizione Esprime la potenzialità di causare danni da parte di un determinato fattore (processo produttivo, macchina, sostanza). Normativa Prevenzione I CONCETTI FONDAMENTALI DELLA SICUREZZA Definizione Prevenzione Descrizione È il sistema di norme che concorrono alla promozione della salute della popolazione minimizzando i rischi esistenti nei luoghi di lavoro; la prevenzione è influenzata soprattutto da tre fattori: • di ordine economico (scarse risorse); • di ordine tecnico-scientifico (attuali conoscenze); • di ordine politico-sociale (sensibilità al miglioramento). Normativa D.LGS. 626/94 – ART. 2, C. 1G Rischio Definizione Rischio I CONCETTI FONDAMENTALI DELLA SICUREZZA Descrizione Esprime la probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno di un determinato fattore (processo produttivo, macchina, sostanza), nelle condizioni di impiego o di esposizione. 21 Normativa LA BASI DELLA SICUREZZA Il Datore di lavoro SVOLGIMENTO DIRETTO DEL SPP DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO SVOLGIMENTO DIRETTO DEL SPP DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO Chi Il datore di lavoro può svolgere direttamente, anche avvalendosi della collaborazione di persone esterne, alcuni compiti. Quali • Prevenzione e protezione dai rischi. • Responsabile del SPP. • Prevenzione incendi. • Evacuazione dei lavoratori. Quando • Aziende artigiane e industriali fino a 30 dipendenti. • Aziende agricole e zootecniche fino a 10 dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. • Aziende della pesca fino a 20 dipendenti. • Aziende diverse dalle precedenti fino a 200 dipendenti. D. LGS. 626/94, ART. 10, CC. 1, 2 OBBLIGHI IN CASO DI SVOLGIMENTO DIRETTO DEL SPP DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO OBBLIGHI IN CASO DI SVOLGIMENTO DIRETTO DEL SPP DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO Se il datore di lavoro sceglie la gestione diretta Obblighi La scelta del datore di lavoro di gestire direttamente il SPP • Informare preventivamente il RLS. comporta una serie di obblighi. • Frequentare un apposito corso di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro. • Trasmettere all’ASL ed alla Direzione provinciale del lavoro competenti: - attestazione di frequenza del corso di formazione; - dichiarazione attestante la capacità a svolgere i compiti di prevenzione e protezione; - Documento di valutazione dei rischi contenente l’esito della valutazione, i criteri adottati per la valutazione, le misure di protezione e prevenzione adottate (o da adottare a seguito della valutazione), le attrezzature di protezione, il programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione; - una relazione, desunta dal Registro degli infortuni, in merito all’andamento degli infortuni e delle malattie professionali degli ultimi 3 anni (il termine ultimo per istituire il Registro degli infortuni è scaduto il 19 Marzo 1996). D. LGS. 626/94, ART. 10, CC. 1, 2 22 LA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Periodicità Nelle aziende con più di 15 dipendenti la riunione periodica di prevenzione e protezione si tiene: almeno una volta l’anno; ogni qualvolta si verifichino significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio; quando vengono introdotte nuove tecnologie che hanno riflessi su sicurezza e salute dei lavoratori; su richiesta scritta e motivata di una delle parti Nelle aziende sino a 15 dipendenti il RLS può chiedere la convocazione di una apposita riunione al verificarsi di date condizioni quali variazioni nelle condizioni di esposizione o introduzione di nuove tecnologie. Partecipanti di diritto • Datore di lavoro o suo rappresentante. • RSPP. • MC. • RLS. Ordine del giorno Il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti il documento di valutazione dei rischi e di programmazione delle misure di prevenzione, le misure di protezione individuale e i programmi di informazione e formazione per ricevere il loro punto di vista ed assumere le decisioni che gli spettano. • Datore di lavoro o suo rappresentante. • RSPP. • MC. • RLS. D. LGS. 626/94, ART. 11 INADEMPIENZE DEL DATORE DI LAVORO E SANZIONI RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE: INADEMPIENZE DEL DATORE DI LAVORO E SANZIONI Inadempienza Sanzione Mancata convocazione annuale della Riunione. Ammenda da 1 a 6 milioni. Mancata convocazione della riunione a seguito di Ammenda da 1 a 6 milioni. variazioni. D. LGS. 626/94, ART. 89, C. 4 23 I DIRITTI DEI LAVORATORI I DIRITTI DEI LAVORATORI Quali diritti Diritto ad avere il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Diritto all’informazione. Diritto all’informazione adeguata sui rischi di base e specifici. Diritto alla formazione. Normativa di riferimento D. Lgs. 626/94, Art. 18, C. 1 D. Lgs. 152/97 D. Lgs. 626/94, Art. 21, C. 1 D. Lgs. 626/94, Art. 22, CC. 1, 2, 3, 5, 6, 7; Art. 43, C. 4G; Art. 56, C. 2; Art. 66, C. 23 D. Lgs. 626/94, Art. 35, C. 4B; Art. 43, C. 4G D. Lgs. 626/94, Art. 4, C. 5M Diritto all’addestramento. Diritto alla verifica dell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione. Diritto alla sorveglianza sanitaria tramite il Medico Competente. Impugnazione del giudizio di idoneità, inidoneità, inidoneità temporanea. Diritti in caso di pericolo. Tutela delle lavoratrici madri. D. Lgs. 277/91, Art. 4, Lett. P; D. Lgs. 626/94, Art. 16; Art. 48, C. 4C; Art. 55; Art. 66; Art. 69 D. Lgs. 626/94, Art. 17, C. 4 D. Lgs. 626/94, Art. 14, CC: 1, 2 Legge 1204/71, Artt. 3, 5; D.P.R. 43/90, Art. 7; D.P.R. 44/90, Art. 19; D.P.R. 303/90; D.P.R. 319/90, Art. 12; D.P.R. 384/90; D. Lgs. 277/91, Artt. 12, 16; D. Lgs. 626/94, Art. 4, C. 5, Art. 33; D. Lgs. 645/96 DIRITTO AD AVERE IL RLS DIRITTO AD AVERE IL RLS Cosa prevede il D. Lgs. 626/94 Comportamenti del lavoratore Se il RLS non è stato nominato, il lavoratore può agire Il lavoratore deve collaborare con il proprio RLS. denunciando il fatto direttamente alla ASL o tramite il sindacato. D. LGS. 626/94, ART. 18, C. 1 IL PRESUNTO DIRITTO AD AVERE IL RLS IN POLIZIA IL PRESUNTO DIRITTO AD AVERE IL RLS IN POLIZIA La funzione è esercitata dalle segreterie Provinciali delle OO.SS. maggiormente rappresentative. La funzione non è attribuita a una persona investita di mandato elettivo, ma ad un’entità sprovvista delle minime basi di conoscenza della materia, il che fa buon gioco per l’Amministrazione. La legge prevede che i R.L.S. devono essere formati dal Datore di Lavoro. Nella siffatta situazione, non risulta che l’Amministrazione abbia mai promosso alcuna attività di formazione in favore dei R.L.S. lasciandoli in balia della loro rappresentatività sindacale, ma sprovvisti delle basi teoriche e giuridiche per affrontare seppure con spirito partecipativo, la funzione propria del R.L.S. così come previsto dal D.Lgs. 626. Le modalità di elezione del R.L.S. sono state demandate alla “contrattazione collettiva” – aspettiamo sempre fiduciosi…ancora chissà quanti A.N.Q. A.N.Q. 2000 + Circolare Ministeriale 559/LEG/503.031.624 del 10/06/1997 24 DIRITTO ALL’INFORMAZIONE DIRITTO ALL’INFORMAZIONE Cosa prevede il D. Lgs. 152/97 Il datore di lavoro, pubblico o privato, ha l’obbligo di fornire al lavoratore, entro 30 giorni dalla data di assunzione, le informazioni inerente il rapporto di lavoro. Quali informazioni • Identità, sede e domicilio del datore di lavoro. • Luogo di lavoro. • Data di inizio del rapporto di lavoro. • Tipo di rapporto di lavoro: a tempo indeterminato o determinato. • Durata del rapporto di lavoro. • Durata del periodo di prova, se previsto. • Inquadramento, livello e qualifica. • Retribuzione iniziale, elementi costitutivi della retribuzione e periodo di pagamento. • Durata delle ferie retribuite e loro modalità. • Orario di lavoro. • Termini del preavviso in caso di recesso. D. LGS. 152/97 Eccezioni Nell’obbligo non rientrano: • i rapporti di lavoro non superiori al mese in cui l’orario non superi le 8 ore settimanali; • i rapporti di lavoro di parenti fino al terzo grado conviventi con il datore di lavoro. MODALITA’ PER L’INFORMAZIONE MODALITA’ PER L’INFORMAZIONE Cosa prevede la Legge 608/96 Il datore di lavoro può fornire le informazioni inerenti il rapporto di lavoro con varie modalità. Le modalità • Tramite la lettera di assunzione. • Tramite il contratto scritto di lavoro. • Tramite la consegna, all’atto dell’assunzione, di una dichiarazione sottoscritta contenete le informazioni dovute. LEGGE 608/96, ART. 9, C. 3 SANZIONI PER INADEMPIENZE SUL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE SANZIONI PER INADEMPIENZE SUL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE Soggetto sanzionato Datore di lavoro Datore di lavoro Inadempienza Inottemperanza alla intimazione della Direzione Provinciale del Lavoro di fornire le informazioni. Mancata consegna al lavoratore, all’atto dell’assunzione, di una dichiarazione sottoscritta contenete i dati della registrazione effettuata nel libro matricola. D. LGS. 152/97 Sanzione Ammenda da 100.000 a 500.000 Lire destinata al Fondo per l’occupazione. Ammenda da 500.000 a 3 milioni di Lire per ogni lavoratore interessato. INFORMAZIONE ADEGUATA SUI RISCHI DI BASE E SUI RISCHI SPECIFICI INFORMAZIONE ADEGUATA SUI RISCHI DI BASE E SUI RISCHI SPECIFICI Cosa prevede il D. Lgs. 626/94 I soggetti dell’informazione Il datore di lavoro, pubblico o privato, ha l’obbligo di • Datore di lavoro. fornire un’informazione adeguata ad ogni lavoratore, • Dirigente. compresi i lavoranti a domicilio e gli incaricati del servizio • Preposto. di portierato, sia sui rischi di base che su quelli specifici. • Medico competente. D. LGS. 626/94, ART. 21, C. 1 25 LE INFORMAZIONI SUI RISCHI LE INFORMAZIONI SUI RISCHI Rischi di base • Rischi per la sicurezza e la salute legati all’attività svolta. • Misure e attività di prevenzione e protezione adottate. • Pericoli connessi all’uso di sostanze e preparati pericolosi, con l’obbligo aziendale di riportare su cartelli ben visibili le procedure da seguire in caso di infortunio o incidente. • Procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione. • I nominativi e le funzioni del RSPP e del MC. • I nominativi degli incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendio, gestione delle emergenze. Rischi specifici • Esposizione a pericolo grave ed immediato: i lavoratori hanno il diritto di essere informati il più presto possibile per potersi allontanare dalla zona di pericolo e di conoscere rischi e disposizioni. • Informazioni tramite il MC su significato e risultati degli accertamenti sanitari, motivazione della sorveglianza sanitaria, opportunità di sottoporsi ad accertamenti anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa. • Modalità di impiego in sicurezza delle attrezzature, anche in situazioni anormali prevedibili. • Rischi da cui sono protetti con l’uso dei DPI. • Corretto impiego e manutenzione dei DPI. • Informazione in caso di movimentazione manuale dei carichi su peso, centro di gravità o lato più pesante del carico, movimentazione corretta e possibili rischi derivanti dalla movimentazione non corretta. • Informazione in caso di utilizzo di videoterminali sulle misure da applicare, sul corretto svolgimento dell’attività e sulla protezioni di occhi e vista. • Informazione in caso di esposizione ad agenti cancerogeni sugli agenti presenti, sulle precauzioni per evitare l’esposizione, sulle misure igieniche, sulla necessità di indossare indumenti protettivi e di impiegare i DPI, su come prevenire il verificarsi di incidenti e sulle misure da adottare in caso di incidenti. • Informazione in caso di esposizione ad agenti biologici sui rischi per la salute, sulle precauzioni per evitare l’esposizione, sulle misure igieniche, sulla necessità di indossare indumenti protettivi e di impiegare i DPI, su come prevenire il verificarsi di incidenti e sulle misure da adottare in caso di incidenti e sulle procedure da seguire per la manipolazione di agenti del gruppo 4. SANZIONI PER INADEMPIENZE SUL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE SUI RISCHI SANZIONI PER INADEMPIENZE SUL DIRITTO ALL’INFORMAZIONE SUI RISCHI Soggetto sanzionato Datore di lavoro Inadempienza Mancata informazione di base adeguata. Datore di lavoro Mancata informazione su uso appropriato dei DPI e delle attrezzature, istruzione ai lavoratori che accedono a zone dove sono esposti a rischio grave e specifico, istruzioni per abbandonare immediatamente il posto di lavoro in caso di rischio grave ed immediato. Mancata informazione su istruzioni ai lavoratori che accedono a zone dove sono esposti a rischio grave e specifico, istruzioni per abbandonare immediatamente il posto di lavoro in caso di rischio grave ed immediato. Mancata informazione su istruzioni ai lavoratori che accedono a zone dove sono esposti a rischio grave e specifico, istruzioni per abbandonare immediatamente il posto di lavoro in caso di rischio grave ed immediato. Mancata informazione sulla sorveglianza sanitaria e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti anche dopo la cessazione del lavoro. Dirigente Preposto Medico competente Sanzione Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 a 5 milioni. Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni. Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni. Arresto fino a 2 mesi o ammenda da 500.000 a 2 milioni. Arresto fino ad 1 mese o ammenda da 500.000 a 3 milioni. D. LGS. 626/94, ART. 89, C. 1, LETT. A, B, C; ART. 90, C. 1A; ART. 92, C. 1B 26 DIRITTO ALLA FORMAZIONE DIRITTO ALLA FORMAZIONE Cosa prevede il D. Lgs. 626/94 I lavoratori (compresi i lavoranti a domicilio e gli incaricati del servizio di portierato) hanno diritto ad una formazione adeguata e sufficiente in materia di sicurezza e salute con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle mansioni svolte. I soggetti dell’informazione • Datore di lavoro. • Dirigente. • Preposto. Quando deve essere svolta • All’atto dell’assunzione. • In caso di cambiamento di mansioni o di trasferimento. • In caso di introduzione e di uso di nuove attrezzature o nuove tecnologie o nuove sostanze e preparati pericolosi. • In caso di uso dei DPI. • In caso di uso di videoterminali. • In caso di esposizione ad agenti cancerogeni o biologici: prima di iniziare a lavorare e poi ogni 5 anni ed ogni volta che ci siano delle novità). • In caso di designazione ad attività di SPP. D. LGS. 626/94, ART. 22, CC. 1, 2, 3, 5, 6, 7; ART. 43, C. 4G; ART. 56, C. 2; ART. 66, C. 23 SANZIONI PER INADEMPIENZE SUL DIRITTO ALLA FORMAZIONE SANZIONI PER INADEMPIENZE SUL DIRITTO ALLA FORMAZIONE Soggetto sanzionato Datore di lavoro e dirigente Preposto Inadempienza Sanzione Mancata formazione nei casi in cui Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 deve essere svolta. a 8 milioni. Mancata formazione nei casi in cui Arresto fino a 2 mesi o ammenda da deve essere svolta. 500.000 a 2 milioni. D. LGS. 626/94, ART. 89, C. 1, LETT. A, B; ART. 90, C. 1A DIRITTO ALL’ADDESTRAMENTO DIRITTO ALL’ADDESTRAMENTO Cosa è L’addestramento è una componente essenziale della formazione. In cosa consiste Nell’educare all’uso corretto: • delle attrezzature di lavoro; • dei DPI. D. LGS. 626/94, ART. 35, C. 4B; ART. 43, C. 4G DIRITTO ALLA VERIFICA DELL’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. DIRITTO ALLA VERIFICA DELL’APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE. Cosa prevede il D. Lgs. 626/94 Per esercitare questo diritto il lavoratore deve chiedere una apposita riunione al RLS nel quale approfondire cinque punti. Cosa esaminare • Confrontare le informazioni sui rischi e sulle misure di prevenzione e di protezione fornite ai lavoratori dal datore di lavoro, o dai suoi incaricati, con le informazioni in possesso del RLS e con le esperienze dei lavoratori. • Verificare se sono stati rilevati tutti i rischi effettivamente riscontrati dai lavoratori. • Verificare se sono state adottate tutte le misure di prevenzione e protezione “tecnicamente possibili”. • Verificare se è stata fatta formazione adeguata rispetto ai rischi ed all’uso dei DPI. • Assumere, se necessario, insieme con il RLS, la decisione di richiedere la consulenza del Servizio di prevenzione della ASL. D. LGS. 626/94, ART. 4, C. 5M 27 DIRITTO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA. DIRITTO ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA. Da quando è obbligatoria Quando è obbligatoria In caso di esposizione a: • radiazioni ionizzanti; • cave, miniere e trivellazioni; • rischio di silicosi ed asbetosi; • cloruro di vinile monomero; • amianto; • piombo; • rumore; • ammine aromatiche; • movimentazione manuale dei carichi; • uso di videoterminali; • rischio cancerogeno; • rischio biologico. D. LGS. 277/91, ART. 4, LETT. P; D. LGS. 626/94, ART. 16; ART. 48, C. 4C; ART. 55; ART. 66; ART. 69 DIRITTO ALLA IMPUGNAZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ, INIDONEITÀ, INIDONEITÀ TEMPORANEA 1 Gennaio 1996 DIRITTO ALLA IMPUGNAZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ, INIDONEITÀ, INIDONEITÀ TEMPORANEA Cosa prevede il D. Lgs. 626/94 Il giudizio di idoneità, inidoneità o inidoneità temporanea espresso dal MC può essere impugnato dal lavoratore ricorrendo, entro 30 giorni, alla ASL. Conseguenze dell’impugnazione • Il medico della ASL sottopone il lavoratore a visita medica esprimendo, a sua volta, giudizio di idoneità, inidoneità o inidoneità temporanea. • È opportuno che il lavoratore si faccia assistere da un medico di sua fiducia o, in assenza di medico di fiducia, il patronato INCA-CGIL può fornire il medico che potrà sostenere le ragioni del lavoratore. • Il datore di lavoro, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ha l’obbligo di consegnare al lavoratore la cartella sanitaria e di rischio. D. LGS. 626/94, ART. 17, C. 4 DIRITTO IN CASO DI PERICOLO DIRITTO IN CASO DI PERICOLO Cosa prevede il D. Lgs. 626/94 Obblighi del datore di lavoro Il lavoratore deve potersi allontanare dal posto di lavoro in Il datore di lavoro, salvo eccezioni debitamente motivate, caso di pericolo grave, immediato e che non può essere non può chiedere ai lavoratori di riprendere l’attività in evitato. presenza di una situazione di pericolo grave ed immediato. L’eventuale provvedimento disciplinare in presenza di una situazione di pericolo grave ed immediato è illegittimo (sentenza della Pretura di Monza del 3 Novembre 1992). D. LGS. 626/94, ART. 14, CC. 1, 2 28 TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI Quali diritti Informazione sui rischi. Riposo in gravidanza ed allattamento. Eventuale modifica di orario o reparto. Accertamenti della ASL. Assenze retribuite per esami medici. Astensione obbligatoria. Copertura retributiva secondo le categorie. Lavori vietati in gravidanza e puerperio. Tutele specifiche. Rischio piombo. Cosa prevedono Il datore di lavoro è obbligato a informare le lavoratrici ed il loro RLS sui risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate che le riguardano. Le lavoratrici in stato di gravidanza e le lavoratrici madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa ed in condizioni appropriate. Qualora i risultati della valutazione dei rischi rivelino un rischio per le lavoratrici madri, il datore di lavoro procede alla modifica temporanea dell’orario o delle condizioni di lavoro. Spetta alla ASL competente accertare se le condizioni di lavoro ed ambientali sono di pregiudizio alla salute della gestante o del nascituro. La ASL comunica al datore di lavoro gli esiti degli accertamenti che si sono resi necessari. Le lavoratrici gestanti possono assentarsi dal lavoro in occasione di esami prenatali, accertamenti clinici o visite mediche specialistiche senza perdita della retribuzione. Per i relativi permessi deve presentare apposita domanda al datore di lavoro e fornire successivamente la documentazione giustificativa contenente la data, l’orario e la dimostrazione dell’effettuazione durante l’orario di lavoro. L’astensione obbligatoria dal lavoro (i due mesi precedenti ed i tre mesi successivi al parto) può essere estesa in caso di complicanze. La copertura economica dell’astensione obbligatoria è sempre pari ad almeno l’80% della retribuzione (alcuni CCNL mantengono il 100%). Le lavoratrici gestanti e fino a 7 mesi dopo il parto non possono essere adibite a lavori pericolosi, faticosi e insalubri, in particolare sollevamento e trasporto pesi, lavori che obbligano a stare in piedi per più della metà dell’orario di lavoro, lavori con rischio di cadute, esposizione a sostanze tossiche o infettanti e a radiazioni ionizzanti, esposizione a vibrazioni e lavori notturni. • Interdizione obbligatoria, a partire dall’inizio della gravidanza, per le dipendenti della Polizia di Stato. • Astensione dal lavoro ai VDT, nei primi tre mesi di gravidanza, per il personale di università, ministeri ed enti pubblici non economici. Il datore di lavoro è obbligato ad informare le lavoratrici ed il loro RLS, prima di adibirle ad attività che sottopongono al rischio piombo, sui rischi alla salute, compresi i rischi per il nascituro e per il neonato. Il datore di lavoro è obbligato ad allontanare la lavoratrice in età fertile in caso di riscontro di valori superiori a 40mg di piombo per 100 ml di sangue. 29 AGENTI DANNOSI ALLE LAVORATRICI GESTANTI O IN ALLATTAMENTO AGENTI DANNOSI ALLE LAVORATRICI GESTANTI O IN ALLATTAMENTO Classificazione Fisici. Chimici. Biologici. Tipo • Colpi, vibrazioni, movimenti. • Movimentazione manuale carichi pesanti. • Rumore. • Radiazioni ionizzanti e non. • Sollecitazioni termiche. • Posizioni di lavoro, spostamenti, fatica mentale e fisica. • Lavori in atmosfera a pressione elevata (camera iperbarica, immersioni subacquee). • Piombo e derivati. • Lavori sotterranei di carattere minerario. • Mercurio e derivati. • Medicamenti antimicotici. • Monossido di carbonio. • Sostanze etichettate R40, R45, R46, R47. • Produzione di auramina col metodo Michler. • Idrocarburi policiclici aromatici. • Acidi forti per la fabbricazione di alcool isopropilico. • Toxoplasma. • Virus della rosolia. D. LGS. 645/96, ALL. I OBBLIGHI DEI LAVORATORI OBBLIGHI DEI LAVORATORI Cosa prevede il D. Lgs. 626/94 I lavoratori sono tenuti ad una serie di comportamenti obbligatori a tutela della salute e della sicurezza loro e degli altri lavoratori e per il corretto funzionamento del SPP. Obblighi Cosa devono fare Contribuire a migliorare sicurezza e salute. I lavoratori sono tenuti a partecipare direttamente, attivamente e responsabilmente al miglioramento del livello di sicurezza e di salute in azienda e sul loro posto di lavoro. Osservare le norme di I lavoratori devono osservare le norme di sicurezza sicurezza. previste dalla legge e quelle impartite dal datore di lavoro. Utilizzare correttamente le I lavoratori devono utilizzare correttamente macchinari, attrezzature. apparecchiature, utensili, sostanze o preparati pericolosi, mezzi di trasporto ed altre apparecchiature di lavoro. Rispettare i dispositivi di I lavoratori devono utilizzare correttamente i dispositivi di sicurezza e protezione. protezione individuale e non devono rimuovere i dispositivi di sicurezza e di segnalazione a loro disposizione. Segnalare anomalie e I lavoratori devono segnalare al datore di lavoro, dirigente pericoli. o preposto le eventuali anomalie riscontrate nel funzionamento dei DPI e le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza. Controlli sanitari. I lavoratori devono sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla legge. Sanzioni disciplinari e penali. In caso di inadempienze agli obblighi precedenti è previsto l’arresto fino ad 1 mese o l’ammenda da 400.000 a 1.200.000 di Lire. D. LGS. 626/94, ART. 5, CC. 1, 2 30 IL MEDICO COMPETENTE IL MEDICO COMPETENTE (MC) Chi è Il MC è il medico che in relazione all’attività svolta dall’azienda garantisce la tutela della salute e l’integrità psicofisica dei lavoratori (D. Lgs. 626/94, Art. 2, C. 1D). Quali titoli deve possedere Per esercitare la funzione di MC, il medico competente deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti titoli: • specializzazione in medicina del lavoro; • specializzazione in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica • specializzazione in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro; • altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica; • docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro; • autorizzazione di cui all’art. 55 del D. Lgs. 277/91 (“Legge sui rumori”). Posizione professionale Il MC può essere: • dipendente del datore di lavoro che in questo caso deve fornirgli mezzi e condizioni per lo svolgimento dei compiti; • libero professionista; • dipendente di una struttura esterna privata o anche pubblica, purché questa non sia convenzionata con il datore di lavoro per esercitare attività di vigilanza. NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE Chi lo nomina Datore di lavoro Quando è obbligatoria la nomina Solo per le aziende soggette a sorveglianza sanitaria, cioè nelle quali devono essere effettuati accertamenti preventivi e periodici dello stato di salute dei lavoratori. Termine per la nomina Termine ultimo scaduto 1 Gennaio 1997. Sanzioni La mancata nomina del MC, dove questa è obbligatoria, comporta per il datore di lavoro l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1 a 5 milioni. FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE Cosa prevede il D. Lgs. 626/94 All’articolo 17 sono previste alcuni funzioni o azioni possibili del medico competente solo nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria. 31 Le funzioni previste Documento di valutazione dei rischi. Sorveglianza sanitaria. Visite mediche su richiesta. Informazione ai lavoratori. Informazione al RLS. Controllo dell’esposizione ai rischi. Giudizi di idoneità. Cartella sanitaria. Organizzazione pronto soccorso. Collaborazione al SPP. Possibilità di richiesta di collaborazione esterna. Denuncia di malattie T.U. 1125/65, Art. 139. FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE IN DETTAGLIO FUNZIONI DEL MEDICO COMPETENTE IN DETTAGLIO Funzione Documento di valutazione dei rischi. Sorveglianza sanitaria. Visite mediche su richiesta. Informazione ai lavoratori. Informazione al RLS. Controllo dell’esposizione ai rischi. Giudizi di idoneità. Cartella sanitaria. Organizzazione pronto soccorso. Collaborazione al SPP. Possibilità di richiesta di collaborazione esterna. Denuncia di malattie (T.U. 1125/65, Art. 139). Definizione Collaborazione con il datore di lavoro e con il SPP all’elaborazione del Documento di valutazione dei rischi. Sorveglianza sanitaria tramite visite mediche preventive e periodiche, miranti a confermare l’idoneità di ciascun lavoratore in relazione alle mansioni effettivamente svolte; l’eventuale inidoneità, emersa dopo controllo periodico, deve essere comunicata per iscritto a datore di lavoro e lavoratore. Effettua visita medica su richiesta del lavoratore purché tale richiesta sia riferita ai rischi professionali. Informazione ad ogni lavoratore interessato sia sul significato degli accertamenti sanitari cui è stato sottoposto, sia sui risultati degli accertamenti effettuati, rilasciando, a richiesta, copia della documentazione sanitaria. Durante la riunione periodica, comunica ai RLS i risultati, in forma anonima, degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce spiegazioni sul loro significato. Visita, insieme al RSPP; almeno due volte l’anno, degli ambienti di lavoro e partecipazione alla programmazione del controllo dell’esposizione al rischio dei lavoratori. Giudizi di idoneità al lavoro al quale il lavoratore è destinato. Istituzione ed aggiornamento di una cartella sanitaria per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Collaborazione con il datore di lavoro per la predisposizione del servizio di pronto soccorso. Collaborazione alle attività di informazione e formazione dei lavoratori. Possibilità di richiesta di collaborazione di medici specialisti, scelti dal datore di lavoro e che ne sopporta gli oneri. Denuncia di malattie professionali di cui viene a conoscenza. GIUDIZIO DI IDONEITA’ GIUDIZIO DI IDONEITA’ Cosa prevede il D. Lgs. 626/94 All’articolo 17, comma 3, sono previsti tre diversi responsi a disposizione del MC a proposito del giudizio di idoneità del lavoratore all’attività svolta. Classi di idoneità Idoneità assoluta Definizione Idoneità assoluta all’espletamento dell’attività lavorativa, senza la necessità di interventi correttivi su ambiente, organizzazione del lavoro e uomo. Idoneità parziale Idoneità parziale, cioè condizionata da fattori legati al rischio professionale, come l’obbligo ad usare dispositivi di protezione individuale (DPI), a patologie che possono influire negativamente, come il divieto di lavorare su piani rialzati o scale, e ad indicatori che possono essere espressione di danno biologico. Non idoneità Non idoneità, temporanea o permanente, determinata da condizioni patologiche che impediscono lo svolgimento della mansione lavorativa. D. LGS. 626/94, ART. 17, C. 3 32 CARATTERISTICHE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA’ CARATTERISTICHE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA’ Caratteristica Giudizio riferito alle concrete modalità di lavoro. Conseguenze per i lavoratori. Indicazione delle idoneità residue. Riconoscimento di malattia professionale. Definizione Il giudizio di idoneità deve essere riferito alla mansione, al posto di lavoro, all’organizzazione del lavoro e perciò ai tempi ed alle modalità di esposizione a specifici rischi (prioritari al giudizio di idoneità sono gli interventi di prevenzione e protezione). Il giudizio di idoneità può portare conseguenze gravi per il lavoratore sul piano occupazionale perché il contratto di lavoro può essere rescisso nei casi di non idoneità permanente e nel caso di idoneità parziale, se il datore di lavoro dimostra che non è possibile ridefinire la posizione del lavoratore all’interno dell’azienda (anche in attività di livello inferiore). Per ottenere il risultato del pieno inserimento lavorativo di soggetti portatori di ridotte capacità, il MC deve indicare quali sono i compiti e/o le esposizioni che vanno evitati e qual è il campo delle residue idoneità. Nel momento in cui esprime il giudizio di non idoneità per una patologia sopraggiunta, il MC ha l’obbligo di valutare se detta patologia sia in relazione con l’esposizione lavorativa, e sia perciò da considerarsi malattia professionale. GLI ORGANISMI PARITETICI ORGANISMI PARITETICI Quale organismo Organismo Paritetico Nazionale (Sezione IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO nell’Organismo Paritetico Nazionale sulla Formazione Professionale). Cosa fa • Promuovere la costituzione di OP territoriali. • Organizzare la formazione per i componenti degli OPT. • Definire le linee guida e le posizioni comuni anche in relazione a progetti formativi locali e attivazione finanziamenti UE e degli EE.LL. Organismi Paritetici Regionali – OPR (entro il 20/10/95 si • Elaborare progetti formativi in materia. costituiscono le Sezioni Regionali SALUTE E • Coordinare gli OP provinciali. SICUREZZA negli OPR della Formazione Professionale). • Tenere l’elenco dei nominativi dei RLS comunicati dagli OPP. Organismi Paritetici Provinciali - OPP (entro il 20/10/95). • Assumono un ruolo di “composizione” dei conflitti e delle controversie eventualmente sorti nei territori circa i diritti di rappresentanza, informazione e formazione. • Informazione. • Conservazione elenco nominativi dei RLS. • Trasferimento dei nominativi all’OPR. • Proposta all’OPR dei bisogni formativi. 33 IL RISCHIO IL RISCHIO Definizione Il rischio esprime la probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno di un determinato fattore (processo produttivo, macchina, sostanza) nelle condizioni di impiego o di esposizione. Tipologie Accertato Accettabile Da esposizione Elettivo Generico aggravato Presunto Residuo Specifico Definizione Valutazione del rischio dopo la sua misurazione. Accettazione di un certo numero di danni per cause da ricollegare alle mansioni svolte. Esposizione ad un determinato fattore di rischio, indipendentemente dalla dose. Rischio a cui ci si assoggetta per scelta volontaria, diretta a soddisfare impulsi personali che inducono ad affrontare rischi diversi da quello specifico. Si presenta in occasione di lavoro e dal quale deriva infortunio. Valutazione del rischio in via teorica. Rischio che permane dopo la bonifica ambientale. Deriva dalle mansioni svolte nell’ambito dell’attività lavorativa assicurata (rischio lavorativo, rischio protetto, rischio assicurato). IL RISCHIO NEL METODO SEMI-QUANTITATIVO IL RISCHIO NEL METODO SEMI-QUANTITATIVO Rischio accettabile Un rischio è accettabile se c’è un rapporto equilibrato tra la gravità M (magnitudo) e la sua frequenza P. Rischio inaccettabile Azioni possibili Un rischio è inaccettabile se presenta Un rischio inaccettabile si può elevata gravità M e/o alta frequenza P. trasformare in accettabile intervenendo in tre modi: • aumentando la protezione, cioè diminuendo la gravità del danno, tramite misure di sicurezza che intervengono nel momento in cui il danno si verifica; • migliorando la prevenzione, cioè diminuendo la frequenza del danno, con misure di sicurezza atte ad impedire che si verifichi; • agendo contemporaneamente nelle due direzioni precedenti. 34 LIVELLI DI RISCHIO Frequenza LIVELLI DI RISCHIO Valore 4 Frequenza Livello Altamente probabile. 3 Probabile. 2 Poco probabile. 1 Improbabile. Valore 4 Danno Livello Gravissimo. 3 Grave. 2 Medio. 1 Lieve. Definizioni e criteri • Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato. • Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda on in aziende simili o in situazioni operative simili. • Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore. • La mancanza rilevata può provocare un danno anche se non in modo automatico o diretto. • È noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. • Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa. • La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi. • Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. • Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa. • La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti. • Non sono noti episodi già verificatisi. • Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità. Danno 35 Definizioni e criteri • Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale. • Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti. • Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale. • Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti. • Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. • Esposizione cronica con effetti reversibili. • Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile. • Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI RISCHIO EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI RISCHIO Concause degli incidenti Buona parte degli infortuni che si verificano durante il lavoro è dovuta alla scarsa individuazione dei rischi, alla carente informazione e formazione, all’insufficiente attenzione rispetto ad una corretta realizzazione ed applicazione delle misure di prevenzione e protezione. Mezzi atti a ridurli L’informazione e la formazione, l’addestramento e la partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei RLS sono fattori fondamentali per identificare i pericoli e per ridurre i rischi e limitare così gli eventi dannosi. Il fattore Ki Nella formula classica della misura del rischio entra in gioco il “fattore Ki” dato dall’insieme coordinato delle iniziative di informazione, formazione, addestramento, aggiornamento, dotazione di DPI, pronto soccorso, pronto intervento, eliminazione di comportamenti sbagliati: FATTORI DI RISCHIO FATTORI DI RISCHIO Cosa sono Negli ambienti di lavoro esistono svariate situazioni di pericolo che, talora, determinano dei rischi da cui possono derivare conseguenze di diversa gravità per la salute: • infortuni sul lavoro (ferite, contusioni, cadute, fratture, ecc.); • malattie professionali o malattie correlate o aggravate dal lavoro. Classificazione • Strutturali: luoghi di lavoro, porte e portoni, uscite di emergenza, scale. • Chimici: inquinanti chimici (compresi i cancerogeni). • Biologici: microrganismi patogeni. • Fisici: rumore, meccanici (vibrazioni, apparecchi a pressione, macchine), elettrici (impianti ed apparecchi elettrici), microclima dei locali, illuminazione, lavoro al videoterminale, radiazioni (non ionizzanti e ionizzanti), gas (impianto e rete di distribuzione). • Da autotrasporti: mezzi di trasporto e sollevamento. • Incendio: locali deposito materiali, esplosioni. • Multifattoriali: organizzazione del lavoro, fattori psicologici, fattori ergonomici, condizioni di lavoro difficili. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Cosa è È l’insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive ed operative, che devono essere attuate per valutare l’entità dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori nell’espletamento delle loro mansioni, derivanti dal verificarsi di uno o più pericoli sul luogo di lavoro. È un sistema dinamico in continuo aggiornamento. Obiettivi Identificare le sorgenti di rischio presenti nel ciclo lavorativo. Individuare i rischi da esposizione connessi allo svolgimento delle lavorazioni ed i lavoratori esposti. Stimare l’entità dei rischi da esposizione, al fine di organizzare la necessaria prevenzione. 36 Chi la fa Il datore di lavoro utilizzando il Servizio di Prevenzione e Protezione ed eventualmente un consulente esterno, il Medico Competente e coinvolgendo il RLS. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PRIMA DEL D. LGS. 626/94 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PRIMA DEL D. LGS. 626/94 La situazione I rischi non erano conosciuti in maniera sufficiente ed approfondita. Non esisteva una diffusa cultura della sicurezza ma un atteggiamento che considerava la prevenzione e la sicurezza come adempimenti di un obbligo di legge che comportava una spesa e non un investimento produttivo. Le ricadute Scarsa importanza attribuita alla gestione dei rischi. Gestione del rischio e della sicurezza attraverso polizze assicurative. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CON IL D. LGS. 626/94 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI CON IL D. LGS. 626/94 Cosa propone il D. Lgs. 626/94 Il D. Lgs. 626/94 propone di realizzare una cultura della sicurezza sui posti di lavoro. Come Promozione della sicurezza. Integrazione dei soggetti impegnati nella gestione della sicurezza. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Cosa prevede il D. Lgs. 626/94 Il datore di lavoro ha due obblighi in merito alla presenza di rischi. Quali obblighi Effettuare la Valutazione di tutti i rischi presenti in azienda durante il lavoro. Elaborare il Documento di valutazione dei rischi, cioè la relazione scritta sull’esito della valutazione dei rischi effettuati in azienda. D. LGS. 626/94, ART. 3, C. 1A; ART. 4, CC. 1, 2, 3; ART. 43, C. 1A; ART. 52 C. 1A, B, C; ART. 63; ART. 78 AUTOCERTIFICAZIONE AUTOCERTIFICAZIONE Quando è possibile Nel caso di aziende familiari e di aziende che occupano fino a 10 addetti, purché non soggette a particolari fattori di rischio. 37 Cosa fa il datore di lavoro In alternativa al Documento sulla valutazione dei rischi, può autocertificare per iscritto l’avvenuta effettuazione della Valutazione dei rischi, nonché l’adempimento degli obblighi ad essa collegati e inviare tale autocertificazione al RLS. METODI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI METODI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI I metodi utilizzati Metodo quantitativo. Cosa sono È la valutazione numerica della frequenza del danno e della sua gravità, cioè del numero di decessi, di incidenti, di perdite economiche. È la valutazione della frequenza e gravità del danno basata su un “giudizio esperto”, maturato con l’esperienza e la conoscenza dei molteplici fattori di rischio che sono in gioco. Metodo semi-quantitativo. Quando si usano Solo quando sono in gioco grandi rischi, utilizzando l’analisi statistica di banche dati storiche. Normalmente usato in tutti gli altri casi. METODO SEMI-QUANTITATIVO METODO SEMI-QUANTITATIVO Entità del rischio È il risultato del prodotto tra la probabilità (frequenza) dell’evento dannoso e la magnitudo (gravità) del danno provocato. La formula matematica R=P´M I termini della formula R, entità del rischio. P, probabilità o frequenza del rischio, cioè il numero di volte che il danno può verificarsi nel corso dell’anno. M, magnitudo o gravità del danno, cioè il numero di morti, di feriti o di danni economici causati. REALIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI REALIZZAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI Cosa riguarda La Valutazione dei rischi riguarda tutti i rischi presenti in azienda durante il lavoro, giudica se questi sono rispondenti alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Cosa considera Impianti ed attrezzature di lavoro. Sostanze e preparati chimici. Materie prime impiegate. Sistemazione dei luoghi di lavoro: vie di accesso, igiene, illuminazione. Lavori durante la fase di esecuzione. Organizzazione dell’intero sistema di sicurezza aziendale. Insieme dei fattori psicologici, sociali e fisici e le interazioni tra loro e con altri fattori che possono creare stress sul lavoro. 38 Cosa prevede Identificazione delle sorgenti di rischio. Individuazione dei rischi da esposizione e dei lavoratori esposti. Stima dei rischi da esposizione. Scelta delle priorità di intervento. Provvedimenti per la eliminazione dei rischi. IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI DI RISCHIO IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI DI RISCHIO Cosa si fa Si esegue, per l’ambiente di lavoro in esame, una preliminare ed approfondita descrizione del ciclo lavorativo tesa ad evidenziare alcuni aspetti principali. Cosa si evidenzia Finalità della lavorazione con la descrizione del processo tecnologico, delle macchine, degli impianti e delle apparecchiature utilizzate, delle sostanze prodotte e/o impiegate. Descrizione del ciclo tecnologico delle lavorazioni con le considerazioni sulle operazioni di pulizia, sulle manutenzioni, sul trattamento e smaltimento dei rifiuti e su eventuali lavorazioni correlate. Descrizione dell’ambiente di lavoro. Caratteristiche strutturali dell’ambiente di lavoro: superficie, volume, porte, finestre ed altro. Numero degli addetti alle varie lavorazioni nell’ambiente di lavoro dato. Informazioni provenienti dalla sorveglianza sanitaria (se prevista). Presenza di movimentazione manuale dei carichi. Esame di tutte le operazioni non abituali (carico e scarico, cambio di lavorazione). Ipotesi sugli eventi non pianificati ma prevedibili (aumento di produzione, carenza di personale). INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE Cosa è È un’operazione conseguente alla precedente fase di identificazione. Cosa si esamina Tipo di attività (manuale, automatica, strumentale) o di operazione (a ciclo chiuso, in ambiente protetto). Tempi di lavorazione e quantità di materiali utilizzate durante la giornata lavorativa. Orario di lavoro e presenza contemporanea di altre lavorazioni. Presenza delle misure di sicurezza e dei sistemi di prevenzione e protezione previsti. STIMA DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE STIMA DEI RISCHI DA ESPOSIZIONE Cosa è È un’operazione conseguente alla precedente fase di individuazione. Come si realizza Verifica che le macchine rispettino le norme di sicurezza durante il funzionamento. Verifica dell’accettabilità delle condizioni di lavoro basandosi sull’analogia con altri settori simili e tenendo conto dell’entità dei rischi, della durata delle lavorazioni, del tipo di attività e delle modalità di svolgimento. Verifica delle condizioni di sicurezza ed igiene, anche mediante acquisizione di documentazione e certificazioni esistenti agli atti dell’azienda. Misura dei fattori ambientali di rischio (rumore, piombo, amianto, radiazioni ionizzanti, agenti cancerogeni, agenti biologici, ecc.) e loro quantificazione attraverso il confronto con gli indici di riferimento igienico-ambientale e con le norme di buona prassi. 39 CONCLUSIONI DELLA VALUTAZIONE ED AZIONI CONSEGUENTI CONCLUSIONI DELLA VALUTAZIONE ED AZIONI CONSEGUENTI Conclusioni I rischi sono insignificanti e non è ragionevole prevederne un aumento in futuro. I rischi sono sotto controllo ad un livello accettabile. I rischi sono sotto controllo ma è legittimo pensare che aumenteranno in futuro oppure i sistemi di controllo esistenti hanno la tendenza a funzionare male o ad essere male impiegati. Vi sono possibili rischi ma non vi sono prove che causino malattie o ferite. I rischi sono adeguatamente controllati ma non sono rispettati i principi generali stabiliti dall’art. 3 del D. Lgs. 626-94. Vi sono rischi elevati e non adeguatamente controllati. Non vi sono prove che esistano o meno rischi. Azioni conseguenti Terminare le valutazioni. Non sono necessarie ulteriori misure. È possibile apportare miglioramenti alla protezione. Terminare le valutazioni. Il mantenimento del rispetto delle norme compete ai sistemi di prevenzione del datore di lavoro. Stabilire le precauzioni per migliorare la protezione; mantenere, eliminare, controllare e minimizzare le esposizioni maggiori. Determinare misure aggiuntive per riprendere il controllo in caso si verifichi una situazione di alto rischio malgrado le precauzioni. Paragonare le misure esistenti alle norme di buona prassi. Se il paragone è negativo determinare cosa è stato fatto per migliorare le misure di prevenzione e protezione. Eliminare i rischi o modificare il regime di controllo in modo da conformarsi ai principi stabiliti. Identificare e porre in atto misure provvisorie immediate per prevenire e controllare l’esposizione ai rischi. Valutare le esigenze a lungo termine. Continuare a cercare altre informazioni a seconda della necessità finché sia possibile giungere ad una delle conclusioni precedenti. Nel frattempo applicare i principi di sicurezza professionale per minimizzare l’esposizione. MISURE DI TUTELA MISURE DI TUTELA Cosa prevede il D. Lgs. 626/94 Nell’individuazione, messa in atto o programmazione delle misure per eliminare o ridurre l’esposizione e/o il numero degli esposti e/o gli effetti sui deve fare riferimento ai principi gerarchici della prevenzione: 1. evitare i rischi; 2. sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno; 3. combattere i rischi alla fonte; 4. applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali; 5. adeguarsi al progresso; 6. cercare di garantire un continuo miglioramento della protezione. Misure generali di tutela Valutazione dei rischi. Eliminazione o riduzione dei rischi. Programmazione della prevenzione. Sostituzione agenti pericolosi. Rispetto dei principi ergonomici. Priorità alle misure di prevenzione collettiva. Limitazione al minimo del numero degli esposti. Utilizzo limitato degli agenti. Controllo sanitario. Misure igieniche. Misure di emergenza. Uso di segnaletiche. Manutenzione ambienti e macchine. Informazione, formazione e consultazione dei lavoratori. Istruzioni. D. LGS. 626/94, ART. 3 40 IL DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI Cosa è È la Relazione scritta che testimonia l’esito della valutazione dei rischi effettuata in azienda ed illustra le misure di prevenzione e protezione adottate. Obiettivi • Consentire al datore di lavoro di operare correttamente per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. • Dimostrare alle autorità competenti che è stato preso in considerazione ogni fattore di rischio attinente al lavoro e che le misure adottate migliorano la sicurezza dei lavoratori. • Testimoniare la programmazione delle attività di prevenzione e mettere in comunicazione i soggetti ai quali è stata affidata la gestione del SPP. D. LGS. 626/94, ART. 4, CC. 2, 3, 6 Da chi è elaborato Viene elaborato dal datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del SPP e con il Medico Competente (quando è previsto), dopo aver consultato il RLS. STRUTTURA DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI STRUTTURA DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI Come deve essere Il Documento sulla valutazione dei rischi, affinché sia efficace ai fini della prevenzione e protezione dei lavoratori, deve contenere una serie di elementi principali. Elementi del Documento • Esame sistematico di tutti gli aspetti del lavoro: cicli lavorativi, posti di lavoro e mansioni, grado di coinvolgimento, professionalità. • Criteri adottati per la valutazione dei rischi specificando le fonti di pericolo considerate, le persone o i gruppi esposte presi in esame. • Valutazione dei rischi secondo parametri quali la definizione del livello di rischio accettabile, la stima della frequenza e della gravità del danno. • Identificazione delle misure adottate per eliminare i rischi. • Programmazione degli interventi urgentissimi ed urgenti. • Verifica dell’efficacia delle misure adottate. • Programma del periodico riesame delle misure di prevenzione e protezione. • Piano di controllo sanitario. • Piano di formazione. D. LGS. 626/94, ART. 4, CC. 2, LETTERE A, B, C MODIFICHE AL DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI MODIFICHE AL DOCUMENTO SULLA VALUTAZIONE DEI RISCHI Quando si modifica Il datore di lavoro deve elaborare un nuovo Documento quando nel processo produttivo intervengono modifiche che incidano significativamente sulla salute e sicurezza dei lavoratori.. Quali modifiche • Introduzione di nuove tecnologie. • Sostituzione di sostanze pericolose con altre meno pericolose. • Ristrutturazioni. • Riorganizzazioni del lavoro. • Acquisizioni di nuove informazioni derivanti da indagini su incidenti o incidenti mancati. D. LGS. 626/94, ART. 4, C. 7 41 SANZIONI PER INADEMPIENZE SANZIONI PER INADEMPIENZE Soggetto sanzionato Datore di lavoro Datore di lavoro Datore di lavoro Datore di lavoro Inadempienza Omissione del Documento di valutazione dei rischi. Elaborazione del Documento di valutazione dei rischi senza la collaborazione del RSPP (e del MC se previsto). Omissione della consultazione preventiva del RLS. Omissione della elaborazione di un nuovo Documento di valutazione dei rischi se necessario. D. LGS. 626/94, ART. 89, C. 1A Sanzione Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni. Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni. Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni. Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni. I RISCHI LAVORATIVI I RISCHI EFFETTIVI CATEGORIE DI RISCHIO CATEGORIE DI RISCHIO I rischi lavorativi I rischi lavorativi presenti negli ambienti di lavoro, e conseguenti allo svolgimento di attività lavorative, possono essere suddivisi in tre grandi categorie. Le categorie • Rischi per la sicurezza o di natura infortunistica. • Rischi per la salute o di natura igienico-ambientale. • Rischi per la sicurezza e la salute o di tipo trasversale o organizzativo. 42 Definizione Possono causare incidenti (infortuni) con danni più o meno gravi alle persone addette alle varie attività lavorative a causa di un trauma fisico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, ecc.). Sono i rischi che possono compromettere l’equilibrio biologico degli addetti a lavorazioni od operazioni che comportano l’emissione nell’ambiente di fattori di rischio ambientali, di natura chimica, fisica e biologica, con esposizione del personale addetto. Sono i rischi che derivano dal rapporto tra uomo ed organizzazione del lavoro. CAUSE E MISURE CORRETTIVE CATEGORIE DI RISCHIO: CAUSE E MISURE CORRETTIVE Categorie • Rischi per la sicurezza o di natura infortunistica. • Rischi per la salute o di natura igienicoambientale. • Rischi per la sicurezza e la salute o di tipo trasversale o organizzativo. Cause Dipendono, quasi sempre, dalla carenza delle misure di sicurezza riferite all’ambiente ed ai locali di lavoro, alle macchine, alle apparecchiature ed alle sostanze utilizzate, alle modalità operative ed all’organizzazione del lavoro. Dipendono dal verificarsi di condizioni igienico-ambientali non idonee, determinate dalla presenza di fattori di rischio ambientale (agenti chimici, fisici e biologici) che sono prodotti dalle caratteristiche del processo lavorativo, delle apparecchiature e dell’organizzazione del lavoro. Dipendono da fattori di tipo organizzativo (ritmi usuranti, condizioni di lavoro difficili), da fattori ergonomici (posto di lavoro disagevole) e psicologici. Misure correttive Devono mirare ad un idoneo equilibrio bio-meccanico tra uomo e sistema strutturamacchina-impianto. Devono mirare ad un idoneo equlibrio bio-ambientale tra uomo ed ambiente di lavoro e ambiente circostante. Devono mirare all’ottenimento dei due equilibri precedenti. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE O DI TIPO TRASVERSALE O ORGANIZZATIVO RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE O DI TIPO TRASVERSALE O ORGANIZZATIVO Organizzazione del lavoro Fattori psicologici Fattori ergonomici • Processi di lavoro usuranti (lavori in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno). • Carenze nella pianificazione delle misure di prevenzione e protezione. • Carenze nella manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza. • Movimentazione manuale dei carichi. • Lavoro ai videoterminali. • Intensità, monotonia, solitudine e ripetitività del lavoro. • Assenza o carenza di partecipazione ai processi decisionali. • Situazioni di conflittualità. • Complessità delle mansioni. • Carenza di controllo. • Reattività anomala a situazioni di emergenza. • Sistemi di sicurezza carenti. • Informazioni non affidabili. • Carenza di conoscenza e di capacità. • Norme di comportamento non rispettate. • Carenza di comunicazione e di istruzioni corrette. 43 Condizioni di lavoro difficili • Lavoro con animali. • Lavoro in atmosfere superiori o inferiori alla norma. • Condizioni climatiche esasperate. • Lavoro in acqua, sia in superficie che in immersione. • Possibilità di variazione delle procedure di lavoro. • Carenza di motivazione alle esigenze di sicurezza. RISCHI FISICI RISCHI FISICI Meccanici • Proiezione di schegge. • Impatti. • Compressioni. • Caduta di pesi. • Urti. • Schiacciamenti. • Punture, perforazioni. • Tagli, abrasioni. • Vibrazioni. • Scivolamento. • Cadute a livello o dall’alto. Termici • Proiezione di materiale incandescente. • Calore per contatto. • Calore radiante. • Fuoco, fiamme. • Freddo. • Intemperie. • Raggi solari. Elettrici • Elettricità statica. • Contatto con parti in tensione. • Formazione di archi elettrici. Radiazioni • Radiazioni ionizzanti. • Radiazioni non ionizzanti. • Radiazioni da operazioni di saldatura. Rumore • Suoni. • Rumori. RISCHI CHIMICI RISCHI CHIMICI Carenza di ossigeno (<17%) Elevata concentrazione di ossigeno (>17%) • Gas e vapori. • Fumi. • Nebbie, aerosol. • Polveri. • Fibre. Contatto • Polveri radioattive. • Manipolazione di prodotti pericolosi. • Contaminazione. Rischio elettrico RISCHIO ELETTRICO: REGOLAMENTAZIONE E NATURA Normativa di riferimento D.P.R. 547/55, Art. 267. Titolo o contenuto “Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi in tensione.” Disposizioni concernenti la produzione di: materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici o elettronici. Garanzie di sicurezza del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione. Norme per la sicurezza degli impianti elettrici. Norme tecniche. Legge 186/68. Legge 791/77. Legge 46/90. CEI 64-8; CEI 11-8. 44 RISCHIO ELETTRICO: CAUSE E SISTEMI DI PROTEZIONE RISCHIO ELETTRICO: CAUSE E SISTEMI DI PROTEZIONE Cause • Elettrocuzione. • Ustioni da arco elettrico. • Incendi di origine elettrica. • Inneschi elettrici di atmosfere esplosive. • Movimenti intempestivi di macchine ad azionamento elettrico. • Mancanza di energia elettrica. • Esposizione a radiazioni emesse da apparecchi elettrici. Sistemi di protezione Protezione attiva Effetto del sistema Interrompono il circuito elettrico in modo che il tempo di contatto sia minimo (es. interruttori differenziali, interruttori di massima corrente). Protezione passiva. Limitano la tensione di contatto operando sui circuiti o sugli ambienti (es. impianti di terra, apparecchi a doppio isolamento). RISCHIO DA INCENDIO RISCHIO INCENDIO: RIFERIMENTI LEGISLATIVI Normativa di riferimento Legge 1570/41. D.P.R. 547/55, Art. 36. Finalità Legge istitutiva del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Predispone il meccanismo normativo per le aziende che svolgono attività particolarmente pericolose per i propri dipendenti. Predispone analogo meccanismo normativo per individuare le industrie particolarmente pericolose. Estende anche alle aziende con attività non particolarmente pericolose una serie di adempimenti finalizzati a prevenire incendi ed a limitarne le conseguenze. • Contiene le norme attuative previste dall’art. 13 del D. Lgs. 626/94. • Impone adempimenti minuziosi anche ad aziende escluse dalla prevenzione incendi. • Consente al titolare la possibilità di presentare al Comando VV.FF., in attesa del sopralluogo, una dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti rispetto al progetto approvato, con la quale si ottiene autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività. • Istituisce il Registro dei Controlli nel quale il titolare dell’azienda deve annotare (obbligo già vigente per scuole ed alberghi) tutti i controlli, le verifiche e gli interventi inerenti la prevenzione incendi. Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. Legge 966/65, Art. 4, Comma 1. D. Lgs. 626/94, Art. 13. D.P.R. 37/98 D.M. 10/03/98 45 RISCHIO INCENDIO: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E SANZIONI RISCHIO INCENDIO: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E SANZIONI Obbligo Redigere il Piano di prevenzione incendi e di evacuazione dei lavoratori. Organizzare i rapporti necessari con i Servizi pubblici competenti al fine di coordinare il proprio Piano di emergenza con i piani di intervento dei servizi esterni. Designare, in base alle dimensioni dell’azienda ed ai rischi, i lavoratori incaricati delle misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. Informare tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato sulle misure predisposte e sui comportamenti da adottare. Sanzione per inadempienza Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 a 5 milioni. Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 a 5 milioni. Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 a 5 milioni. Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 a 5 milioni. LE CAUSE DEL FUOCO LE CAUSE DEL FUOCO Cause Perché si sviluppi il fuoco, deve aver luogo una reazione a catena nella quale interagiscono tre elementi Triangolo del fuoco • Combustibile, cioè qualsiasi sostanza che in presenza di un comburente può bruciare sviluppando calore. • Comburente, cioè una sostanza, generalmente ossigeno, o un miscuglio, in genere gassoso, che favorisce, consente o mantiene la combustione. • Calore. CLASSIFICAZIONE DEL FUOCO CLASSIFICAZIONE DEL FUOCO Classe Classe A. Descrizione Fuochi di materie solide, generalmente di natura organica, la cui combustione avviene con produzione di braci. Fuochi di liquidi o di solidi che si possono liquefare. Fuochi di gas. Fuochi dei metalli. Classe B. Classe C. Classe D. AZIONI CHE ESTINGUONO IL FUOCO AZIONI CHE ESTINGUONO IL FUOCO Azione Separazione. Descrizione Allontanamento del combustibile non ancora interessato alla combustione. Eliminazione del contatto diretto tra combustibile e combustione. Abbassamento della temperatura del combustibile al di sotto della temperatura di accensione. Blocco chimico della reazione di combustione. Soffocamento. Raffreddamento. Inibizione chimica. 46 RISCHIO INCENDIO: MATERIALI PERICOLOSI RISCHIO INCENDIO: MATERIALI PERICOLOSI Definizione Materiali Sono quei materiali che costituiscono pericolo potenziale • Vernici e solventi. di incendio perché facilmente combustibili, infiammabili o • Adesivi. che possono aiutare il rapido sviluppo dell’incendio. • Gas infiammabili. • Grandi quantitativi di materiali combustibili e/o infiammabili. • Prodotti chimici che possono essere infiammabili da soli o che possono reagire con altre sostanze provocando incendio. • Prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio. • Vaste superfici di pareti o solai composte da materiali facilmente combustibili. RISCHIO INCENDIO: LUOGHI DI LAVORO PERICOLOSI RISCHIO INCENDIO: LUOGHI DI LAVORO PERICOLOSI Definizione Sono quei luoghi con sorgenti di calore che sono cause potenziali di incendio e situazioni che favoriscono la propagazione dell’incendio. Sorgenti di rischio • Sorgenti di calore causate da attriti. • Forni, fornaci, focolari aperti, inceneritori. • Apparecchiature che bruciano fluidi combustibili. • Fiammiferi, accendini, candele. • Caldaie a gas e apparecchi a gas a fiamma libera. • Condotte di aria calda. • Lampade di illuminazione nel caso che siano troppo vicine a materiali infiammabili. • Attrezzature elettriche. • Riscaldatori portatili. • Macchinari elettrici difettosi o danneggiati. • Linee elettriche difettose o danneggiate. • Adattatori multipli nelle prese di corrente. • Friggitrici. • Cucine. RISCHIO INCENDIO: PIANO DI EVECUAZIONE RISCHIO INCENDIO: PIANO DI EVECUAZIONE Quando scatta Il Piano di emergenza per l’evacuazione deve scattare in ciascun piano (in caso di edifici) o area in presenza di cinque sintomi scatenanti. Sintomi scatenanti • Odore di fumo. • Avvistamento di fumo. • Avvistamento di fuoco. • Improvviso scoppio. • Allarme acustico dei rilevatori di fumo. RISCHIO INCENDIO: NORME DA SEGUIRE IN CASO DI INCENDIO 47 RISCHIO INCENDIO: NORME DA SEGUIRE IN CASO DI INCENDIO Cosa fare Chiunque si accorga di almeno uno dei sintomi scatenanti ha l’obbligo di seguire una serie di norme di sicurezza. Norme da seguire • Ricercare il luogo di origine o la causa del sintomo facendosi guidare dai sensi. • Avvertire immediatamente il centralino telefonico per le chiamate di soccorso e chiamare i colleghi nelle vicinanze chiedendo il loro aiuto. • Durante l’ispezione del luogo raccogliere l’estintore più vicino, o altra attrezzatura idonea, chiedendo la collaborazione dei colleghi eventualmente accorsi in aiuto. • Una volta scoperto il fuoco o le fiamme ed accertate le cause, controllare se vi sono vittime da soccorrere. • Entrare in azione con i mezzi antincendio raccolti. • Sollecitare l’eventuale pubblico presente ed il personale non indispensabile ad abbandonare l’area. • Proseguire se possibile l’estinzione in attesa della squadra di soccorso. • Informare il capo squadra, una volta arrivata, delle notizie acquisite ed eventualmente collaborare. • Una volta all’esterno, le persone si porteranno in zona sicura. RISCHIO DA VIDEOTERMINALI (VDT) RISCHIO DA VIDEOTERMINALI (VDT) Definizioni Videoterminale (VDT). Posto di lavoro. Lavoratore. Descrizione Schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato. L’insieme che comprende: • le attrezzature munite di VDT; • software per l’interfaccia; • gli accessori opzionali; • le apparecchiature connesse. Colui che utilizza un’attrezzatura munita di VDT in modo sistematico e abituale per almeno 20 ore settimanali. D. LGS. 626/94, ART. 51 + Legge 29 dicembre 2000, n. 422 RISCHIO DA VIDEOTERMINALI (VDT): I FALSI ALLARMI RISCHIO DA VIDEOTERMINALI (VDT): I FALSI ALLARMI In passato Negli anni passati sono state diffuse preoccupazioni per la presenza di radiazioni nei posti di lavoro con VDT e per i conseguenti possibili effetti sulla gravidanza e sull’apparato visivo. Oggi La revisione di studi qualificati non ha confermato la presenza di tali rischi. In particolare: • nei posti con VDT le radiazioni ionizzanti si mantengono allo stesso livello dell’ambiente esterno; • nei posti con VDT più recenti le radiazioni non ionizzanti si mantengono al di sotto dei limiti; • negli op0eratori a VDT non è stato registrato alcun significativo aumento di danni per la salute. 48 RISCHIO DA VIDEOTERMINALI (VDT): PRINCIPALI DISTURBI RISCHIO DA VIDEOTERMINALI (VDT): PRINCIPALI DISTURBI Uso dei VDT. L’uso scorretto dei VDT da parte del lavoratore può portare a tre categorie di disturbi principali. Disturbi • Disturbi oculo-visivi. • Disturbi muscolo-scheletrici. • Disturbi da stress. DISTURBI OCULO-VISIVI (ASTENOPIA O SINDROME DA FATICA VISIVA) DISTURBI OCULO-VISIVI (ASTENOPIA O SINDROME DA FATICA VISIVA) Sintomi Cause • Senso di presenza di corpo • Impegno visivo statico e estraneo nell’occhio. ravvicinato. • Bruciore. • Condizioni di • Ammiccamento frequente. illuminazione sfavorevoli. • Lacrimazione. • Condizioni ambientali • Fastidio alla luce. sfavorevoli. • Secchezza agli occhi. • Facile stancabilità alla lettura. • Diplopia (visione sdoppiata). • Vista annebbiata. DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI Fattori aggravanti • Principali difetti visivi non corretti o mal corretti. • Altri fattori ambientali non direttamente collegati ai VDT. Rimedi • Organizzare il proprio lavoro alternando periodi al VDT con periodi, anche di pochi minuti, in cui si svolgano compiti che non comportino la visione ravvicinata (schermo o giornale) e lo stare seduti. DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI Sintomi • Intorpidimento. • Senso di peso. • Rigidità. • Dolore al livello degli arti superiori e/o della colonna vertebrale. Cause • Posizioni di lavoro fisse e mantenute per tempi prolungati. • Posizioni di lavoro inadeguate, per errata scelta o disposizione degli arredi e del VDT. • Movimenti ripetitivi e rapidi delle mani senza appoggio degli avambracci (digitazione della tastiera e uso del mouse per lunghi periodi). Conseguenze • Degenerazione dei dischi intervertebrali. • Affaticamento muscolare. • Infiammazione dei tendini. Rimedi • Organizzare il proprio lavoro alternando periodi al VDT con periodi, anche di pochi minuti, in cui si svolgano compiti che permettano di sgranchirsi le braccia e la schiena e non comportino lo stare seduti. • Fare alcuni semplici esercizi di rilassamento, per pochi minuti durante le pause, eventualmente ripetendoli anche a casa. DISTURBI DA STRESS DISTURBI DA STRESS Sintomi • Tensione nervosa. • Irritabilità. • Cefalea. • Stanchezza. • Ansia. • Insonnia. • Digestione difficile. • Depressione. • Burn-out. Cause • Monotonia e ripetitività. • Rapporto conflittuale uomo-macchina. • Capacità non adeguata rispetto al carico di lavoro o carico di lavoro troppo scarso. • Fattori ambientali: rumore, spazi inadeguati. • Contenuto e complessità del lavoro: dall’eccessiva facilità all’eccessiva complessità. • Rapporti conflittuali o assenti con colleghi o con i superiori. 49 Rimedi • Applicazione di principi ergonomici. • Comportamenti idonei da parte dei lavoratori. RISCHIO DA VDT: GLI OBBLIGHI SORVEGLIANZA SANITARIA RISCHIO DA VIDEOTERMINALI (VDT): SORVEGLIANZA SANITARIA Prime visite È opportuno sottoporre gli operatori ad un controllo dell’apparato oculovisivo prima che inizino a lavorare con il VDT che comprende una serie di test che valutano in particolare la refrazione (messa a fuoco) e la motilità oculare. Obiettivi • Evidenziare eventuali alterazioni di cui il soggetto sia già portatore. • Correggere adeguatamente queste alterazioni. Altri controlli • Apparato oculo-visivo da programmare in funzione di tempi effettivi di lavoro giornaliero al VDT, condizioni ambientali e condizioni cliniche dell’operatore. • Apparato muscolo-scheletrico da programmare ogni 3 o più anni. • Ogni lavoratore può richiedere di essere sottoposto ad accertamenti qualora compaiano disturbi riferibili al lavoro al VDT. LE COMPONENTI DEL POSTO DI LAVORO RISCHIO DA VIDEOTERMINALI (VDT): LE COMPONENTI DEL POSTO DI LAVORO La componente Sedile. Tavolo. Schermo. Quando non è adeguata • Superficie del piano del sedile più ampia del basamento. • Troppo stretto e/o lungo. • Piatto, mal sagomato e/o troppo morbido. • Impedisce la traspirazione perché rivestito in materiale non traspirante. • Superficie di colore bianco puro e/o lucido. • Piano porta tastiera ribassato, non regolabile in altezza e/o troppo stretto. • Piano di lavoro poco profondo con monitor troppo vicino. • Spazio per gli arti inferiori ristretto o ingombrato. • Poco stabile. - Quando è adeguata • Basamento antiribaltamento a 5 razze. • Comandi di regolazione accessibili in posizione seduta. • Regolabile in altezza del sedile e in altezza ed inclinazione dello schienale. • Superficie poco riflettente di colore chiaro ma non bianco. • Essere stabile e sicuro. • Essere ben dimensionato rispetto alle esigenze di lavoro. • Consentire flessibilità nella disposizione degli oggetti. • Caratteri definiti e leggibili. • Immagini stabili. • Regolabilità di contrasto e luminosità. • Orientabilità nello spazio. L’AMBIENTE CIRCOSTANTE RISCHIO DA VIDEOTERMINALI (VDT): L’AMBIENTE CIRCOSTANTE Elemento dell’ambiente Schermi. Finestre. Postazioni VDT. Illuminazione generale. Luci artificiali. Caratteristiche adeguate Posti a 90° rispetto alle finestre (finestre sul fianco). Schermate (ad es. con veneziane). Distanti almeno 1 m dalle finestre. Sufficiente ma contenuta e secondo i limiti di legge. Schermate, in buono stato di manutenzione, adeguatamente collocate, modulabili. Tinteggiate in colore chiaro non bianco e non riflettente. Contenuto e non disturba attenzione e conversazione. Temperatura ed umidità confortevoli. Pareti. Rumore. Aria. 50 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO RISCHIO DA VIDEOTERMINALI (VDT): OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Cosa prevede il D. Lgs. 626/94 Obblighi Il datore di lavoro, il dirigente o il preposto sono obbligati ad una serie • Adeguare le attrezzature di lavoro. di operazioni in merito all’uso dei VDT da parte dei lavoratori. • Adeguare l’ambiente di lavoro. • Adeguare l’interfaccia VDT/uomo. • Eseguire la Valutazione dei rischi. • Rispettare la pausa di 15 minuti. • Curare l’organizzazione del lavoro. • Sorveglianza sanitaria. • Curare l’informazione. • Curare la formazione. INADEMPIENZE, SOGGETTI E SANZIONI RISCHIO DA VIDEOTERMINALI: INADEMPIENZE, SOGGETTI E SANZIONI Inadempienza Soggetti Sanzione sanzionati • Datore di lavoro. • Datore di lavoro e dirigente: arresto da • Dirigente. 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni. • Preposto. • Preposto: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 500 mila a 2 milioni. Non adeguare le attrezzature di lavoro (schermo, tastiera, piano di lavoro, sedile di lavoro), l’ambiente di lavoro (spazio, illuminazione, riflessi e abbagliamenti, rumore, calore, radiazioni, umidità) e l’interfaccia computer-uomo. L’obbligo di interrompere di 15 minuti il lavoro degli addetti ai VDT. • Datore di lavoro. • Datore di lavoro e dirigente: arresto da • Dirigente. 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni. • Preposto. • Preposto: arresto fino a 2 mesi o ammenda da 500 mila a 2 milioni. Datore di lavoro. Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni. Datore di lavoro. Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni. Datore di lavoro. Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 a 5 milioni. Datore di lavoro. Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni. Omessa valutazione dei rischi e mancata adozione di misure idonee. Mancata sorveglianza sanitaria. Omessa informazione. Omessa formazione. RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI RISCHI DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Definizione Sono le operazioni di trasporto o sostegno, ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico. Tipi di carico • Cose (casse, sacchi, mobili, pacchi). • Persone. • Animali. • Altro. Possibili lesioni Lesione di tipo dorsolombare cioè a carico delle strutture ossee, muscolari, tendinee e nerveovascolari a livello dorso-lombare. Possono essere: • stiramenti; • strappi muscolari; • colpo della strega; • distacchi tendinei; • processi degenerativi. D. LGS. 626/94, ART. 47 51 Soggetti esposti • Addetti all’edilizia. • Operatori mortuari. • Addetti all’industria ceramica. • Cavatori. • Operatori ospedalieri. • Addetti ad operazioni di facchinaggio. • Netturbini. • Altri. LE CURE RISCHI DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI: LE CURE Tipologie di cura Azione ed efficacia Agiscono genericamente sul dolore e sull’infiammazione. Hanno risultati di breve durata non intervenendo sulle cause. Vanno utilizzati nella fase di dolore acuto, se ne sconsiglia l’uso prolungato dati gli effetti collaterali. Cure fisioterapiche. Agiscono sull’infiammazione e sulle contratture muscolari. Hanno risultati di media durata e non intervengono sulle cause. La loro efficacia dipende anche dal tipo di malattia e dalla costituzione delle persone. Fra i diversi tipi si hanno: • ultrasuoni, radar, marconi terapia, ecc.; • trazioni; • massoterapia; • cure termali. Cure alternative. Di efficacia non del tutto prevedibile perché in rapporto alla serietà dell’operatore o al tempo di patologia. Le principali cure alternative sono chiroterapia ed agopuntura. Educazione sanitaria e riabilitazione. Interviene sulle cause meccaniche che sono alla base di molti disturbi. La gente viene coinvolta in prima persona nell’assumere atteggiamenti e/o abitudini adatte a proteggere la schiena e nello svolgimento di esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare. Agendo su alcune delle cause dei disturbi si possono determinare risultati di lunga durata. Farmaci. PRINCIPALI RISCHI NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI PRINCIPALI RISCHI NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI Principali rischi • Movimentazione di un carico. • Sforzo fisico richiesto. • Ambiente di lavoro. • Attività esercitata. • Lavoratore è un soggetto a rischio. In particolare La movimentazione di un carico è un rischio se: • il carico pesa più di 30 kg; • il carico è ingombrante o difficile da afferrare; • il carico è in equilibrio instabile; • il carico è collocato in una posizione che costringe chi lo deve maneggiare ad effettuare torsioni o piegamenti. D. LGS. 626/94, ALL. VI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI: ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Organizzazione Per eliminare o attenuare i rischi da movimentazione manuale dei carichi è bene organizzare adeguatamente il lavoro di movimentazione durante la giornata prendendo alcuni accorgimenti. Cosa fare • Evitare di concentrare in brevi periodi tutte le attività di movimentazione. • Diluire i periodi di lavoro di movimentazione manuale durante la giornata alternandoli, se possibile almeno ogni ora, con altri lavori leggeri. • Se si deve sollevare da terra non tenere le gambe diritte, portare l’oggetto vicino al corpo e piegare le ginocchia. • Se si devono spostare oggetti avvicinare l’oggetto al corpo ed evitare di ruotare solo il tronco ma girare tutto il corpo usando le gambe. • Se si deve porre in alto un oggetto evitare di inarcare troppo la schiena, non lanciare il carico e usare uno sgabello o una scaletta. 52 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Obbligo Organizzarsi per evitare, ove possibile, la movimentazione manuale dei carichi pesanti Se non è possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro ha due possibilità di intervento. Misure adottate • Adozione di nuove misure organizzative. • Utilizzo di mezzi meccanici adeguati. • Si attiva per ridurre i rischi fornendo ai lavoratori mezzi adeguati, informazioni adeguate, formazione adeguata. • Effettua la valutazione dei rischi e si attiva per ridurli organizzando i posti di lavoro in modo che la movimentazione sia sicura e sottoponendo i lavoratori addetti a sorveglianza sanitaria (nelle aziende con movimentazione manuale dei carichi è obbligatoria la nomina del MC). D. LGS. 626/94, ART. 48 SANZIONI RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI: SANZIONI Inadempienza Sanzione Mancata organizzazione per evitare rischi di lesioni dorso- Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni. lombari da movimentazione manuale dei carichi. Mancata organizzazione per ridurre rischi di lesioni dorso- Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni. lombari da movimentazione manuale dei carichi. Mancata formazione ai lavoratori. Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni. Mancata informazione ai lavoratori Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1 a 5 milioni. D. LGS. 626/94, ART. 89, C. 2, LETT. A, B RISCHIO AMIANTO RISCHIO AMIANTO Definizione Caratteristiche L’amianto o asbesto è un materiale formato da 6 silicati • Notevoli proprietà isolanti nei confronti del calore e fibrosi: actinolite, amosite, antofillite, crisotilo (o asbesto dell’elettricità. bianco), crocidolite (o asbesto blu), tremolite. L’amianto è • Fibre dotate di elasticità e resistenza in grado di formare classificato come sostanza tossica. tessuti. D. LGS. 277/91 53 PERICOLI, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO E PRESCRIZIONI RISCHIO AMIANTO: PERICOLI, CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO E PRESCRIZIONI I pericoli per la salute Particolarmente pericolose per la salute sono le fibre aerodisperse che divengono respirabili e che possono avere origine biologica e minerale. Le fibre aerodisperse hanno le seguenti caratteristiche: • diametro inferiore a 3 m (micron pari a 1 millesimo di millimetro); • lunghezza superiore a 5 m; rapporto lunghezza/diametro superiore a 3 a 1. Classificazione e descrizione del rischio • R45 può provocare il cancro. • R48/23 tossico, pericoli di gravi danni alla salute per inalazione in caso di esposizione prolungata. Prescrizioni • S53 evitare l’esposizione e procurarsi speciali istruzioni prima dell’uso. • S22 non respirare le polveri. • S44 in caso di malessere consultare il medico. D. LGS. 277/91 ESPOSIZIONI E PATOLOGIE RISCHIO AMIANTO: ESPOSIZIONI E PATOLOGIE Esposizioni da amianto Patologie prodotte • Professionale. • Asbestosi (fibrosi interstiziale diffusa del polmone). • Paraprofessionale (famiglie di operai che portano a casa • Mesotelioma della pleura. gli indumenti da lavoro). • Neoplasie del tratto gastroenterico. • Extraprofessionale (ambienti inquinati a causa di • Mesotelioma peritoneale. rivestimenti con materiale a base di amianto). • Aumento di 90 volte, nei fumatori, del rischio di cancro al polmone. D. LGS. 277/91 COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO RISCHIO AMIANTO: COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO Quando intervenire L’intervento su una copertura in cemento-amianto si rende • Rimozione. necessaria quando: • Incapsulamento. • la copertura ha perso la sua efficienza, cioè presenta • Sopracopertura. lesioni, sfaldamenti, crepe, perdite di tenuta delle guarnizioni o dei fissaggi; • la matrice cementizia, per l’azione dell’invecchiamento causata dagli agenti atmosferici, ha perso la sua capacità di coesione e porta al rilascio di fibre di amianto; • si valuta l’opportunità di intervenire sulla copertura non ancora eccessivamente degradata.. D. LGS. 277/91 54 Come intervenire RIMOZIONE COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO: RIMOZIONE Definizione Eliminazione dell’amianto della copertura con sostituzione della stessa. Vantaggi Soluzione radicale perché elimina fisicamente il cemento-amianto. Svantaggi Indicazioni • Occorre una • In ogni copertura situazione e sostitutiva. specialmente per • Può produrre grave ed esteso grandi quantità di degrado della residui di copertura. cemento-amianto e la possibilità di emissione di fibre. • Soluzione onerosa. • Durante l’intervento l’edificio è inagibile e c’è il fermo delle attività. D. LGS. 277/91 Controindicazioni Cautele specifiche • nessuna • Salvaguardare l’integrità del materiale. • Trattamento preliminare della copertura con prodotti pellicolanti, usando tecniche airless (che non producono ventilazione). • Smaltimento controllato dei residui. • Protezione dei lavoratori. INCAPSULAMENTO COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO: INCAPSULAMENTO Definizione Trattamento della copertura con prodotti che inglobano le fibre di amianto e ne impediscono il rilascio in atmosfera. Vantaggi • Migliora la resistenza della copertura agli agenti atmosferici. • Non occorre copertura sostitutiva. • Non si producono residui. • Elimina il rilascio delle fibre di amianto. Svantaggi Indicazioni • L’amianto • Solo in caso di rimane in sede. coperture poco • Non ripristina la deteriorate ed in funzionalità del buone condizioni tetto e non di resistenza rimedia alla meccanica. fragilità delle lastre. • Durante la pulizia preliminare si genera un’elevata emissione di fibre di amianto. • Non elimina il rilascio di fibre dal lato interno delle lastre. • Il trattamento ha una durata limitata D. LGS. 277/91 55 Controindicazioni • Coperture fragili. • Coperture molto deteriorate. Cautele specifiche • Protezione dei lavoratori. • Usare idonee attrezzature per ridurre l’emissione di fibre durante il lavaggio. • I prodotti incapsulanti devono garantire una buona resistenza agli agenti atmosferici. SOPRACOPERTURA COPERTURE IN CEMENTO-AMIANTO: SOPRACOPERTURA Definizione Realizzazione di una nuova copertura con caratteristiche indipendenti da quella preesistente. Vantaggi • Elimina il rilascio spontaneo di fibre. • Ripristina la funzionalità del tetto. • Determina bassi livelli di emissione di fibre. • Non occorre smaltire le lastre e non si producono residui. • Non comporta l’inagibilità dell’edificio. • Isola termicamente le lastre di cemento amianto. Svantaggi • L’amianto rimane in sede. • Non elimina il rilascio di fibre dal lato interno delle lastre. • Grava le strutture portanti di un carico ulteriore. Indicazioni • Può essere attuata anche in caso di coperture fragili o deteriorate. Controindicazioni • Rilascio di fibre all’interno dell’edificio dal lato interno delle lastre. • Strutture portanti non idonee a sopportare i carichi. Cautele specifiche • Protezione dei lavoratori. • Trattamento preliminare della copertura con prodotti pellicolanti, usando tecniche airless. D. LGS. 277/91 RISCHIO ARCHITETTONICO LUOGHI DI LAVORO RISCHIO ARCHITETTONICO (LUOGHI DI LAVORO) Definizione Per luogo di lavoro si intende: • Lo spazio interno all’azienda, o all’unità produttiva dove sono situati i posti di lavoro; • Ogni altro luogo compreso nell’area dell’azienda dove sia consentito l’accesso per motivi di lavoro. Obblighi Per garantire che l’attività lavorativa sia svolta in luoghi di lavoro idonei e a norma di legge e che, in caso di pericolo, tutti i lavoratori siano in grado di raggiungere un luogo sicuro utilizzando le vie ed uscite di emergenza, il datore di lavoro deve: • effettuare una valutazione dei rischi; • assicurarsi che i luoghi di lavoro siano già a norma delle leggi vigenti (D.P.R. 547/55 e 303/56) adeguandoli, se necessario, alle prescrizioni del D. Lgs. 626/94. D.P.R. 547/55; D.P.R. 303/56; D. LGS. 626/94, ARTT. 30-33 VIE DI EMERGENZA, PORTE E LOCALI DI LAVORO RISCHIO ARCHITETTONICO: VIE DI EMERGENZA, PORTE E LOCALI DI LAVORO Cosa prevede il D. Lgs. 626/94 Tutti i posti di lavoro devono avere la caratteristica di poter essere evacuati rapidamente. A tal fine devono essere collegati ad una via di emergenza che, attraverso un’uscita di emergenza, immetta in un luogo sicuro. Vie ed uscite di emergenza • Vanno adeguate alle condizioni minime. • Devono essere sgombre da ogni ostacolo al deflusso. • Devono avere illuminazione sufficiente. • Devono possedere illuminazione di emergenza in caso di guasto all’impianto elettrico principale. D. LGS. 626/94, ART. 33, CC. 1, 2, 3, 4 56 Porte e locali di lavoro • In numero sufficiente. • Di dimensione adeguata. • Correttamente ubicati. • Eseguiti con materiali idonei. • Tali da permettere un deflusso agevole. • Apribili dall’interno durante il lavoro. CARATTERISTICHE DELLE PORTE DEI LUOGHI DI LAVORO RISCHIO ARCHITETTONICO: CARATTERISTICHE DELLE PORTE DEI LUOGHI DI LAVORO Attività svolta Lavorazioni che comportino rischio di esplosione o incendio. Lavorazioni che comportino rischio di esplosione o incendio. Lavorazioni che non comportino rischio di esplosione o incendio. Lavorazioni che non comportino rischio di esplosione o incendio. Lavorazioni che non comportino rischio di esplosione o incendio. Lavorazioni che non comportino rischio di esplosione o incendio. Locali e depositi. Locali e depositi. Locali in funzione dal 1 Gennaio 1993 N° lavoratori Larghezza Verso apertura < 5. 85-90 cm. Nessun obbligo. N° minimo 1 >5. 120 cm. Verso la via di esodo. Una porta ogni 5 lavoratori. Fino a 25. 80 cm. Nessun obbligo. 1 Da 25 a 50. 120 cm. Verso la via di esodo. 1 Da 51 a 100. 120 cm +80. Verso la via di esodo. 2 >100. Una da 120 cm ogni 50 persone o frazione compresa tra 10 e 50 persone. Verso la via di esodo. Una porta ogni 50 persone e frazione da 10 a 50 persone. Locali in funzione prima del 1 Gennaio 1993 Fino a 25. Minimo 80 cm. Nessun obbligo. > 25. 110 cm ogni 50 Nessun obbligo. persone o frazione compresa tra 10 e 50 persone. 1 Una porta ogni 50 persone e frazione da 10 a 50 persone. CARATTERISTICHE DELLE PORTE SULLE VIE DI EMERGENZA RISCHIO ARCHITETTONICO: CARATTERISTICHE DELLE PORTE SULLE VIE DI EMERGENZA Altezza minima Non inferiore a 200 cm. Larghezza minima Secondo le norme antincendio non inferiore a 60 cm. 57 Segnaletica Deve essere durevole. Apertura • In ogni momento deve essere possibile l’apertura dall’interno verso l’esterno. • Non devono essere chiuse in modo tale da non poter essere aperte, facilmente ed immediatamente. VIE DI CIRCOLAZIONE INTERNE ED ESTERNE RISCHIO ARCHITETTONICO: VIE DI CIRCOLAZIONE INTERNE ED ESTERNE Cosa prevede il D. Lgs. 626/94 Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse, banchine e rampe di carico, devono poter essere utilizzate da pedoni e veicoli senza che i lavoratori che operano nelle vicinanze corrano alcun rischio. Caratteristiche • Le dimensioni devono essere basate sulla quantità potenziale di utenza. • Devono prevedere per i pedoni, qualora usate anche da veicoli, una distanza di sicurezza sufficiente. • Devono passare, se usate da veicoli, ad una distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi pedonali, corridoi, scale. CARATTERISTICHE DEI CORRIDOI RISCHIO ARCHITETTONICO: CARATTERISTICHE DEI CORRIDOI Andamento Deve essere il più continuo possibile. Andamento - Locali costruiti o in funzione dal 1 Gennaio 1993 Dimensioni Variazioni di livello Pavimentazione Larghezza minima 150 cm. Non avere variazioni di Antisdrucciolevole. livello, superandone l’eventuale presenza preferibilmente con rampe. Locali costruiti o in funzione prima del 1 Gennaio 1993 Dimensioni Variazioni di livello Pavimentazione Larghezza minima 100 cm. Non avere variazioni di Antisdrucciolevole. livello, superandone l’eventuale presenza preferibilmente con rampe. CARATTERISTICHE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE ESTERNE RISCHIO ARCHITETTONICO: CARATTERISTICHE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE ESTERNE Caratteristiche Relazione tra strade carrabili e pedonali Le vie di circolazione • Le strade pedonali esterne devono: devono avere distanza • essere dimensionate di sicurezza dalla via adeguatamente carrabile. (passaggi pedonali • Il tracciato delle vie larghi almeno 150 cm di circolazione deve e scale 120 cm); essere messo in • avere pavimenti evidenza rispetto alla senza buche o via carrabile. sporgenze pericolose; • non essere ingombrate da materiali che ostacolino la circolazione. Oggetti pericolosi Accesso a zone pericolose Devono essere • Evitare l’accesso a eliminati e, se ciò non tali zone per i è possibile, devono lavoratori non essere segnalati. autorizzati. • Adottare misure idonee a proteggere i lavoratori autorizzati. 58 Scale e rampe Devono essere utilizzate in piena sicurezza. CARATTERISTICHE DEGLI ACCESSI RISCHIO ARCHITETTONICO: CARATTERISTICHE DEGLI ACCESSI Dimensioni Luce minima 150 cm. Dimensioni Luce minima 75 cm. Locali costruiti o in funzione dal 1 Gennaio 1993 Spazi antistanti e retrostanti Soglie Copertura Spazi in piano per una Soglia massima 2,5 cm, Pensilina di 200 cm di profondità di 150 cm. arrotondata e ben profondità. evidenziata. Locali costruiti o in funzione prima del 1 Gennaio 1993 Spazi antistanti e retrostanti Soglie Copertura Spazi in piano per una Soglia massima 2,5 cm, profondità di 150 cm. arrotondata e ben evidenziata. CARATTERISTICHE DELLE SCALINATE RISCHIO ARCHITETTONICO: CARATTERISTICHE DELLE SCALINATE Scale • Devono avere rampe con lo stesso numero di gradini e in ogni rampa i gradini devono avere alzata e pedata uniformi. • Il vano scala deve essere immediatamente individuabile. • La rampa deve essere protetta lateralmente. • Devono avere lunghezza contenuta (preferibilmente 12 o 13 pedate). • Devono avere un pianerottolo in grado di fermare la caduta di un corpo umano. • Devono avere un segnale sul pavimento, ad almeno 30 cm dal primo e dall’ultimo gradino, che avverta dell’inizio e della fine della scala. Gradini • Devono essere antisdrucciolevoli. • Devono avere andamento regolare ed omogeneo. • Devono avere larghezza minima di 120 cm. • Devono avere pendenza costante ed omogenea. • Devono avere pedata di massimo 30 cm. • Devono avere alzata di massimo 16 cm. • Devono avere profilo con spigoli arrotondati. • Devono avere l’aggetto compreso tra 2 e 2,5 cm. Parapetti • Devono avere altezza minima di 100 cm. • Devono essere inattraversabili da una sfera di 10 cm di diametro. • Devono avere il corrimano continuo ed afferrabile, senza soluzioni di continuità, posto ad un’altezza da 75 a 90 cm. • Devono essere doppi, da entrambi i lati, se la rampa è più larga di 180 cm. • Devono essere doppi, su di un unico lato, uno a 75 e l’altro a 90 cm di altezza, se l’edificio è utilizzato prevalentemente da bambini. CARATTERISTICHE ALTRE ZONE RISCHIO ARCHITETTONICO: CARATTERISTICHE ALTRE ZONE Scale e marciapiedi mobili Le scale e i marciapiedi mobili devono: • funzionare in modo sicuro; • avere i necessari dispositivi di sicurezza; • possedere dispositivi di arresto facilmente identificabili ed accessibili. Accesso ai tetti L’accesso ai tetti, se costituiti di materiale non sufficientemente resistente, può essere autorizzato solo nel caso siano fornite attrezzature che consentano di eseguire il lavoro in sicurezza. 59 Banchine e rampe di carico Le banchine e rampe di carico devono: • essere adeguate alle dimensioni dei carichi trasportati; • disporre di almeno un’uscita ad una estremità (di due se hanno lunghezza superiore ai 25 m). Zone di pericolo Se i luoghi di lavoro possono diventare zone di pericolo a causa del tipo di lavorazione è necessario sia vietare l’accesso ai lavoratori non autorizzati, sia proteggere quelli autorizzati. LOCALI CHIUSI RISCHIO ARCHITETTONICO: LOCALI CHIUSI Cosa prevede il D. Lgs. 626/94 Caratteristiche I locali chiusi non possono essere adibiti a luoghi di lavoro • Difesa contro gli agenti atmosferici. continuativi, a meno che non sia richiesto da necessità • Isolamento termico sufficiente. della lavorazione, se non hanno una serie di caratteristiche. • Aperture sufficienti per un rapido ricambio d’aria. • Asciutti e ben difesi contro l’umidità. • Superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti facilmente pulibili. • Pavimenti fissi, stabili, antisdrucciolevoli e senza cavità, protuberanze o piani inclinati pericolosi. • Se i dipendenti sono più di 5, altezza non inferiore a 3 m (2,7 m per i locali sotterranei) e uno spazio per ogni lavoratore non inferiore a 10 metri cubi. D. LGS. 626/94, ART. 33 INQUINAMENTO DELL’ARIA ED AERAZIONE NEI LOCALI CHIUSI RISCHIO ARCHITETTONICO: INQUINAMENTO DELL’ARIA ED AERAZIONE NEI LOCALI CHIUSI Inquinamento L’inquinamento dell’aria nei locali chiusi può dipendere da: • locali sovraffollati; • insufficiente ricambio d’aria; • fumo di tabacco; • presenza di fotocopiatrici; • presenza di moquette. Aerazione I lavoratori in locali chiusi devono poter disporre di aria salubre in quantità sufficiente per cui: l’umidità dell’aria deve essere compresa tra il 45 ed il 60%; la velocità dell’aria deve essere inferiore a 0,15 m/s; la differenza di temperatura tra aria interna ed esterna non deve superare i 7°C. Dispositivi di aerazione I dispositivi di ventilazione devono poter essere usati e puliti senza costituire pericolo, devono essere sempre mantenuti in funzione e non devono esporre i lavoratori a correnti d’aria fastidiose. Fra i dispositivi vi sono: • dispositivi di ventilazione. • impianti di aerazione. • condizionatori d’aria. PAVIMENTI, PARETI, VETRATE, GABINETTI RISCHIO ARCHITETTONICO: PAVIMENTI, PARETI, VETRATE, GABINETTI Pavimenti Tutti i pavimenti devono essere: • esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; • fissi, stabili, antisdrucciolevoli. Pareti Tutte le pareti devono essere dipinte a tinte chiare (eccetto contrarie prescrizioni tecniche). 60 Vetrate e pareti trasparenti o lucide Tutte le vetrate e pareti trasparenti o lucide devono essere realizzate in modo da non essere pericolose. Gabinetti Tutti i bagni devono essere separati per uomini e donne o, in caso contrario, ne deve essere prevista l’utilizzazione separata. TEMPERATURA DEI LUOGHI DI LAVORO RISCHIO ARCHITETTONICO: TEMPERATURA DEI LUOGHI DI LAVORO Cosa prevede il D. Lgs. 626/94 La temperatura dei luoghi di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano tenendo conto sia del metodo di lavoro applicato che degli sforzi fisici imposti ai lavoratori. Valutazione della temperatura Nel valutare la temperatura dei luoghi di lavoro, va tenuto conto anche del grado di umidità e del movimento dell’aria. Accorgimenti • Modificare la temperatura di tutto l’ambiente tramite i dispositivi di aerazione. • Se ciò non è conveniente o possibile tecnicamente, dotare i lavoratori di mezzi di difesa contro temperature troppi alte o troppo basse o adottare misure tecniche localizzate. ILLUMINAZIONE NATURALE ED ARTIFICIALE DEI LUOGHI DI LAVORO RISCHIO ARCHITETTONICO: ILLUMINAZIONE NATURALE ED ARTIFICIALE DEI LUOGHI DI LAVORO Cosa prevede il D. Lgs. 626/94 I luoghi di lavoro devono: • disporre di sufficiente luce naturale; • avere dispositivi per consentire un’illuminazione artificiale adeguata a salvaguardare salute, sicurezza e benessere dei lavoratori. Impianti di illuminazione Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione devono garantire un’illuminazione che non rappresenti rischio di infortunio per i lavoratori. Illuminazione di sicurezza Nei luoghi di lavoro che presentano particolari rischi di infortunio va assicurata un’illuminazione di sicurezza adeguata per garantire dai guasti dell’impianto di illuminazione principale. SOGGETTI SANZIONATI; INADEMPIENZE E SANZIONI RISCHIO ARCHITETTONICO: SOGGETTI SANZIONATI; INADEMPIENZE E SANZIONI Soggetto sanzionato Datore di lavoro. Dirigente. Inadempienza Inadempienza di ognuno degli obblighi previsti in merito ai luoghi di lavoro. Inadempienza di ognuno degli obblighi previsti in merito ai luoghi di lavoro. Sanzione Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni. Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3 a 8 milioni. RISCHIO DA AGENTI CANCEROGENI RISCHIO DA AGENTI CANCEROGENI Sostanze pericolose Lavorazioni pericolose • Cancerogeni: sono tutti i preparati e sostanze che portano • Produzione di auramina con il metodo Michler. sull’etichetta la sigla R45 (può provocare cancro), R49 • Lavorazioni che espongono agli idrocarburi policiclici (può provocare cancro per inalazione) o R40 (possibilità di aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame, nella pece, effetti irreversibili). nel fumo o nelle polveri di carbone. • Mutageni: sono tutti i preparati e sostanze che portano • Lavorazioni che espongono a polveri, fumo e nebbie che sull’etichetta la sigla R46 (può provocare alterazioni si producono durante il raffinamento del nichel a generiche ereditarie). temperature elevate. • Teratogeni: sono tutti i preparati e sostanze che portano • Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool sull’etichetta la sigla R47 (può provocare malformazioni isopropilico. congenite). D. LGS. 626/94, ART. 61, ALL. VIII 61 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO RISCHIO DA AGENTI CANCEROGENI: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Obbligo Limitare l’uso dei cancerogeni. Descrizione Ridurre al minimo la presenza degli agenti cancerogeni sostituendoli con una sostanza, un preparato o un processo non cancerogeno oppure, se ciò non fosse possibile, provvedere se possibile alla produzione o all’utilizzazione dell’agente cancerogeno in un sistema chiuso oppure, se ciò non fosse possibile, provvedere a ridurre l’esposizione dei lavoratori il più possibile. Valutazione dei rischi. Eseguire la valutazione dei rischi all’esposizione ad agenti cancerogeni, ripetendola di regola ogni 3 anni ed in caso di significative modifiche al processo produttivo, riportando i risultati nel Documento di valutazione. Documento di valutazione dei rischi. Il Documento deve contenere: • caratteristiche delle lavorazioni, durata e frequenza; • quantitativi di agenti cancerogeni prodotti o utilizzati, loro concentrazione, capacità di penetrare nell’organismo per le diverse vie di assorbimento; • numero dei lavoratori esposti, misure preventive e protettive e tipi di DPI adottati; • indagini svolte per identificare sostanze o preparati meno nocivi. Informare e formare i lavoratori. Informare e formare i lavoratori su: • natura dei rischi e modi per prevenirli; • misure igieniche da adottare; • modi di prevenire incidenti e ridurre al minimo le conseguenze. Riduzione dei lavoratori. Ridurre al minimo i lavoratori esposti isolando le lavorazioni che utilizzano gli agenti cancerogeni. Quantità e collocazione degli agenti. • Non far accumulare gli agenti cancerogeni in quantità superiore a quella necessaria. • Progettare e sorvegliare le lavorazioni in modo da evitare emissioni nell’aria o facendo sì che le emissioni siano il più vicino possibile al punto di aspirazione. • Misurare gli agenti cancerogeni per verificare l’efficacia degli aspiratori. • Etichettare in maniera chiaramente leggibile e comprensibile gli impianti, i contenitori e gli imballaggi. • Provvedere alla raccolta, immagazzinamento e smaltimento degli agenti cancerogeni in condizioni di sicurezza. Misure protettive. Valutare con il MC le misure protettive e, se necessario, particolari misure igieniche. In caso di incidente. In caso di esposizione non prevedibile agli agenti cancerogeni: • adottare subito misure per identificare e rimuovere la causa dell’evento; • informare i lavoratori che devono subito evacuare l’area interessata per consentire l’accesso a personale autorizzato; • informare al più presto l’organo di vigilanza e il RLS sulle misure adottate per ridurre le conseguenze dell’incidente. Sorveglianza sanitaria. Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria adottando anche, su parere conforme del MC e in bse agli esami clinici e biologici effettuati, l’allontanamento dal posto di lavoro. Registro dei lavoratori esposti. Predisporre il Registro dei lavoratori esposti, da conservare personalmente e far aggiornare al MC, nel quale riportare per ciascun lavoratore: • attività svolta; • agente cancerogeno utilizzato; • valore dell’esposizione. Cartella sanitaria e di rischio. Istituire una Cartella sanitaria e di rischio per tutti i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, a cura del MC, custodendola sotto la propria responsabilità. D. LGS. 626/94, ARTT. 62-70 62 RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI Definizione Un agente biologico è un microrganismo, un coltura cellulare o un endoparassita umano che può provocare infezioni, allergie, intossicazioni. Classificazione • Agenti del 1° gruppo: poche probabilità di causare malattie nell’uomo. • Agenti del 2° gruppo: possono causare malattie, con limitata probabilità di propagazione e per i quali sono a disposizione efficaci misure profilattiche e terapeutiche. • Agenti del 3° gruppo: possono causare malattie gravi, con elevato rischio di propagazione e per i quali, di norma, sono a disposizione efficaci misure profilattiche e terapeutiche. • Agenti che possono causare malattie gravi e con elevato rischio di propagazione nelle comunità e per i quali, di norma, non esistono efficaci misure profilattiche e terapeutiche. D. LGS. 626/94, ARTT. 74, 75 LAVORAZIONI, SORGENTI E MODI DI PENETRAZIONE NELL’UOMO RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI: LAVORAZIONI, SORGENTI E MODI DI PENETRAZIONE NELL’UOMO Lavorazioni a rischio • Industria alimentare. • Agricoltura. • Zootecnia e trasformazione di prodotti di origine animale. • Servizi sanitari. • Laboratori veterinari, clinici e diagnostici esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica. • Smaltimento e raccolta rifiuti speciali potenzialmente infetti. • Impianti di depurazione delle acque reflue. Sorgenti di rischio • Emissioni involontarie: impianti di condizionamento, emissioni di polveri organiche. • Emissioni incontrollate: impianti di depurazione, manipolazione di materiali infetti in ambiente ospedaliero, impianti di trattamento e smaltimento rifiuti ospedalieri. • Trattamento o manipolazione volontaria a seguito di impiego per ricerca sperimentale: - in vivo (impiego di agenti infettanti ed infestanti); - in vitro (impiego di microrganismi: batteri, virus, rickettsie, alghe, funghi e miceti, protozoi, conservazione dei ceppi, clonazione di DNA e suo impiego); - in sede di attività produttiva (biotecnologie). D. LGS. 626/94, ALL. IX Penetrazione nell’organismo In caso di esposizione ad agenti biologici, la loro penetrazione nell’organismo umano può avvenire per: • ingestione; • contatto cutaneo; • inalazione. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Obbligo Informazione agli organi competenti. Descrizione Informare l’organo di vigilanza territorialmente competente se si intende esercitare attività che comportino l’uso di agenti biologici del 4° gruppo (per i quali occorre l’autorizzazione del Ministero della Sanità) indicando: • generalità dell’azienda; • Documento di valutazione dei rischi. Redigere il Documento di valutazione dei rischi ogni volta che cambia natura dell’attività e almeno ogni 3 anni. Sottoporre i lavoratori esposti a sorveglianza sanitaria Documento di valutazione. Sorveglianza sanitaria e vaccinazione lavoratori esposti. 63 tramite il MC ed eventualmente a vaccinazione. Iscrivere nel Registro degli esposti, tenuto dal datore di lavoro ed aggiornato dal MC, i lavoratori che eseguono lavorazione con esposizione ad agenti biologici che rientrano nel 3° e 4° gruppo. Comunicare all’ISPESL eventuali malattie o decessi. • Evitare l’uso di agenti biologici nocivi se il tipo di attività lo consente. • Limitare al minimo i lavoratori esposti. • Progettare adeguatamente i processi lavorativi. • Utilizzare il segnale di rischio biologico ed altri segnali di avvertimento appropriati. • Disporre servizi sanitari adeguati provvisti di docce, lavaggi oculari e detergenti antisettici per la pelle. • Dotare i lavoratori di indumenti protettivi idonei, da poter riporre separatamente dagli abiti civili. • Controllare e disinfestare, dopo ogni uso, i DPI e gli indumenti di lavoro e, all’occorrenza, ripararli o sostituirli e se necessario distrugerli. • Vietare ai lavoratori di assumere cibi o bevande e di fumare nelle zone a rischio. D. LGS. 626/94, ARTT. 76-87 Registro degli esposti. Comunicazioni all’ISPESL. Adottare misure tecniche. Adottare misure igieniche. RISCHIO DA RUMORE IL SUONO RISCHIO DA RUMORE: IL SUONO Il suono Il suono è un fenomeno fisico causato da movimenti vibratori compiuti da un corpo in un mezzo elastico (solido, liquido o gassoso) con l’effetto di una variazione di pressione che può essere o meno percepita dall’orecchio umano. Caratteristiche del suono Il suono è caratterizzato da tre parametri fondamentali: • la frequenza, che è il numero di vibrazioni acustiche, cioè di variazioni di pressione per secondo, e la sua unità di misura è l’Hertz (Hz); se la frequenza di un suono è alta il suono è detto acuto, in caso contrario il suono è detto grave; l’orecchio umano è in grado di percepire suoni di frequenza compresa tra 16-20 Hz e 16-20 kHz (1 kHz=1000 Hz); • l’intensità, che è l’energia delle onde sonore, tanto più alta quanto maggiore è la pressione generata, si misura in decibel (dB), la soglia uditiva corrisponde a 0 dB e la soglia del dolore a 130-140 dB; • il timbro, che è l’insieme delle frequenze presenti in un suono complesso e ne caratterizza la qualità. IL RUMORE RISCHIO DA RUMORE: IL RUMORE Il rumore Il rumore è un suono irregolare che risulta sgradevole e che causa il 47% di tutte le malattie professionali indennizzate dall’INAIL. Natura del rumore • Rumori presenti nell’ambiente. • Rumori presenti nell’industria. 64 TIPI DI RUMORI PRESENTI NELL’AMBIENTE RISCHIO DA RUMORE: TIPI DI RUMORI PRESENTI NELL’AMBIENTE Definizione Rumore di fondo. Rumore continuo. Rumore sporadico. Rumori impulsivi. TIPI DI RUMORI PRESENTI Descrizione Poco presente prima dell’era industriale, è aumentato progressivamente con gli anni fino a diventare la causa principale dell’inquinamento acustico. Caratterizzato da una frequenza elevata degli stimoli sonori. Caratterizzato da stimoli sonori di breve durata e saltuari. Sono particolarmente nocivi per l’udito e sono caratterizzati da alte frequenze. RISCHIO DA RUMORE: TIPI DI RUMORI PRESENTI Definizione Rumore impulsivo. Rumore impulsivo ripetitivo. Rumore semicontinuo. Rumore stazionario o oscillante. Descrizione Caratterizzato da stimoli sonori di durata < 5 s e di grande energia sonora. Caratterizzato da stimoli sonori in numero da 1 a 10 al secondo. Caratterizzato da un rumore di fondo continuo sul quale si inseriscono dei picchi sonori che hanno intensità che non supera di 20 dB il rumore di fondo ed una frequenza superiore a 10 s. Si ha quando il livello di pressione sonora si mantiene costante oppure oscilla lentamente di ± 3 dB. COMPOSIZIONE DEI RUMORI PRESENTI RISCHIO DA RUMORE: COMPOSIZIONE DEI RUMORI PRESENTI Definizione Il rumore industriale è composto da due rumori di diversa origine. Descrizione • Rumore diretto: deriva al lavoratore dal rumore della macchina sulla quale opera o dal rumore della propria attività lavorativa. • Rumore indiretto: deriva dalla somma del rumore delle altre macchine e delle altre attività lavorative con il rumore riflesso dall’ambiente. EFFETTI DEL RUMORE SULLA SALUTE RISCHIO DA RUMORE: EFFETTI DEL RUMORE SULLA SALUTE Definizione Gli effetti del rumore sulla salute (udito e resto dell’organismo) dipendono da intensità, frequenza e durata del tempo di esposizione al rumore e sono di due tipi. Tipi di effetti • Effetti auditivi. • Effetti extrauditivi. 65 Descrizione • Sordità temporanea con recupero dell’udito dopo riposo in ambiente silenzioso. • Persistenza, per circa 10 giorni, della riduzione dell’udito e della intelligibilità della voce di conversazione. • Stato di sordità da trauma acustico cronico con riduzione del 50% della intelligibilità della voce di conversazione. • Effetti sul sistema cardiocircolatorio (aumento della pressione arteriosa). • Effetti sulla secrezione e sulla motilità gastroenterica (gastriti, ulcere). • Effetti sulla funzione respiratoria. • Effetti sulla funzione visiva. • Effetti sul sistema endocrino (alterazione tiroide, disturbi mestruali). • Effetti neuropsichici (diminuzione della capacità di concentrazione e della memoria, fino ad una sindrome ansioso-depressiva, insonnia e facile irritabilità). DIRITTI DEI LAVORATORI RISCHIO DA RUMORE: DIRITTI DEI LAVORATORI Definizione Macchine meno rumorose e DPI. Verifica delle misure. Informazione se il rumore supera gli 80 dB. Formazione e controllo sanitario se il rumore supera gli 85 dB. Descrizione Diritto all’attuazione da parte del datore di lavoro di misure preventive contro il rumore: • riduzione del rumore alla fonte tramite l’acquisto di macchine con bassa emissione di rumore; • limitazione del tempo di esposizione del lavoratore; • protezione del lavoratore per mezzo di DPI per l’udito. Diritto alla verifica, mediante i RLS, dell’applicazione delle misure di tutela. Se l’esposizione quotidiana personale, o l’esposizione media settimanale, supera gli 80 dB, i lavoratori e il RLS devono essere informati su: • rischi derivanti; • misure di prevenzione; • misure di protezione a cui si devono attenere; • funzione dei DPI, circostanze in cui vanno usati e modalità di uso; • significato della sorveglianza sanitaria; • risultati e significato della valutazione del rischio da rumore. Se l’esposizione quotidiana personale, o l’esposizione media settimanale, supera gli 85 dB, i lavoratori e il RLS devono essere formati su: • uso corretto dei DPI per l’udito; • uso corretto di utensili, macchine ed apparecchiature. I lavoratori hanno inoltre diritto a controllo sanitario periodico. OBBLIGO DEI LAVORATORI RISCHIO DA RUMORE: OBBLIGO DEI LAVORATORI Definizione Descrizione I lavoratori hanno l’obbligo di usare i DPI per l’udito forniti dal datore di lavoro se l’esposizione quotidiana al rumore è superiore ai 90 dB. Obbligo di DPI. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO RISCHIO DA RUMORE: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Definizione Valutazione del rischio. Descrizione I datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze almeno un lavoratore esposto al rischio da rumore, qualunque sia il livello di esposizione, sono obbligati ad effettuare la valutazione del rischio per verificare se la propria attività rientri o meno nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 277/91: “Tutela contro il rumore prodotto dallo svolgimento dell’attività produttiva”. Il datore di lavoro è tenuto ad adottare misure di tutela della salute diverse in rapporto al livello di esposizione al rumore e quindi al danno che ne può derivare. Misure di tutela. FASCE DI ESPOSIZIONE E MISURE DI TUTELA 66 RISCHIO DA RUMORE: FASCE DI ESPOSIZIONE E MISURE DI TUTELA Livello di esposizione al rumore Attività con esposizione quotidiana personale a 80 dB. Misure di tutela Informare i lavoratori e il loro RLS sul significato del controllo sanitario e della valutazione del rischio da rumore. Attività con esposizione quotidiana personale compresa fra • Attuare la sorveglianza sanitaria (indipendentemente 85 e 90 dB. dall’uso dei DPI) che consiste in una visita medica preventiva, integrata da esame audiometrico, per accertare l’idoneità o meno al lavoro specifico e ed in visite mediche periodiche. • Assicurare ai lavoratori adeguata formazione su: uso corretto dei DPI per l’udito ed uso corretto di utensili, macchine ed apparecchiature. Attività con esposizione quotidiana personale superiore a • Dotare di perimetrazione e segnaletica appropriata i 90 dB. luoghi di lavoro. • Iscrivere i lavoratori esposti nel Registro apposito. • Comunicare all’organo di vigilanza, entro 30 giorni dal superamento del limite dei 90 dB, le misure tecniche ed organizzative adottate per ridurre tale livello, informandone i lavoratori tramite il RLS. • Privilegiare l’acquisto di macchinari o impianti meno rumorosi. ACCETTABILITA’ DEI LIVELLI RESIDUI DI RUMORE CON L’USO DEI DPI RISCHIO DA RUMORE: ACCETTABILITA’ DEI LIVELLI RESIDUI DI RUMORE CON L’USO DEI DPI Livello residuo in dB >85. 80-85. 75-80. 70-75. 70. Giudizio Inaccettabile. Insufficiente. Buono. Accettabile. Protezione eccessiva. SANZIONI PER INADEMPIENZE DI DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI RISCHIO DA RUMORE: SANZIONI PER INADEMPIENZE DI DATORE DI LAVORO E DIRIGENTI Inadempienza Sanzione Mancata consultazione dei lavoratori o del loro RLS per le Ammenda da 2 a 6 milioni. valutazioni atte a determinare i livelli di esposizione. Omissione di: segnaletica appropriata, perimetrazione, limitazione di accesso, per luoghi di lavoro che comportino un’esposizione quotidiana personale superiore a 90 dB. 67 Ammenda da 6 a 15 milioni. Omessa redazione di un rapporto da tenere a disposizione dell’organo di vigilanza (ASL, Direzione provinciale del lavoro, ecc.) nel quale siano indicati i criteri e le modalità con cui sono state effettuate le valutazioni del rumore. Mancata informazione dei lavoratori e dei loro RLS su rischi, misure di protezione e valutazione nelle lavorazioni che comportino un’esposizione quotidiana personale superiore a 80 dB. Mancata formazione dei lavoratori e dei loro RLS sull’uso di DPI rischi, utensili, macchine e apparecchiature che producono un’esposizione quotidiana personale superiore a 80 dB. Mancata consultazione dei lavoratori e dei loro RLS sulla scelta dei modelli di DPI. Mancata sorveglianza sanitaria dei lavoratori con esposizione quotidiana personale superiore a 85 dB, indipendentemente dall’uso dei DPI. Omessa sorveglianza sanitaria sui lavoratori che ne facciano richiesta, purché l’esposizione quotidiana personale sia compresa tra 80 e 85 dB, nel caso che il MC ne confermi l’opportunità. Mancata adozione di misure preventive e protettive atte, a parere del MC, a favorire il recupero dell’udito. Mancata registrazione dei lavoratori esposti nell’apposito Registro, se il rumore supera i 90 dB. Omessa valutazione del rumore. Omessa misurazione del rumore, se l’esposizione quotidiana personale supera gli 80 dB. Valutazione del rumore non programmata o non affidata a personale competente. Metodi di misurazione e strumenti non adeguata stabilire l’eventuale superamento dei livelli prescritti. Omessa nuova valutazione del rumore nel caso di variazioni nelle lavorazioni. Mancata riduzione al minimo dei rischi derivanti dall’esposizione al rumore mediante l’adozione di misure attuabili. Omessa fornitura di DPI ai dipendenti la cui esposizione può superare gli 85 dB. Fornitura di DPI non adatti al singolo lavoratore ed alle sue condizioni di lavoro. Fornitura di DPI che, anche se correttamente usati, non riducono l’esposizione quotidiana al rumore ad un livello uguale o inferiore a 90 dB. Omessa adozione di mezzi appropriati idonei ad evitare incidenti nel caso di utilizzo di DPI. Omessa comunicazione all’organo di vigilanza delle misure tecniche ed organizzative adottate per ridurre l’esposizione al rumore se questa supera i 90 dB. Omessa informazione ai lavoratori e ai loro RLS sul punto precedente. Omessa adozione di misure transitorie utili ad evitare un incremento, anche temporaneo, dell’esposizione dei lavoratori al rumore. 68 Ammenda da 15 a 50 milioni. Inosservanza della delibera dell’organo di vigilanza circa l’allontanamento temporaneo del lavoratore dalle lavorazioni. Mancato utilizzo di nuovi utensili, macchine e apparecchiature che comportano il più basso livello di rumore. Omessa informazione sui rischi di utilizzo di nuovi utensili, macchine e apparecchiature che possono comportare un’esposizione quotidiana al rumore ad un livello uguale o superiore a 85 dB. Inosservanza delle norme di protezione nel caso di lavorazioni che comportino variazioni considerevoli dell’esposizione quotidiana personale. D. LGS. 277/91, ART. 50, C. 1, LETT. A, B, C SANZIONI PER INADEMPIENZE DEI PREPOSTI RISCHIO DA RUMORE: SANZIONI PER INADEMPIENZE DEI PREPOSTI Inadempienza Non aver offerto la possibilità di verificare, da parte dei lavoratori tramite il RLS, l’applicazione delle misure di tutela. Mancata fornitura di adeguato addestramento all’uso dei DPI. Non aver dato ai lavoratori la disposizione di rispettare le prescrizioni aziendali e di legge nell’uso dei mezzi individuali e collettivi di protezione. Mancata richiesta al MC di ottemperare agli obblighi di legge sulla tutela del rumore. Omessa segnaletica appropriata, perimetrazione e limitazione di accesso per luoghi di lavoro che comportino, per l’intera giornata lavorativa, un’esposizione quotidiana personale superiore a 90 dB. Omessa informazione e formazione per i lavoratori con esposizione quotidiana superiore a 80 dB. Omessa consultazione dei RLS sulla scelta dei DPI. Omessa iscrizione dei lavoratori esposti nell’apposito Registro. Sanzione Ammenda da 1 a 3 milioni. Omessa applicazione delle misure preventive e protettive. Ammenda da 3 a 10 milioni. Omessa applicazione di misure tecniche, organizzative e procedurali per ridurre al minimo i rischi. Omessa fornitura dei DPI ai lavoratori con esposizione quotidiana personale superiore a 85 dB. Omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori con esposizione quotidiana personale superiore a 85 dB. Omessa applicazione di misure tecniche, organizzative e procedurali per ridurre al minimo i rischi dovuti al superamento dei valori limite, più di 90 dB. D. LGS. 277/91, ART. 51, LETT. A, B 69 SANZIONI PER INADEMPIENZE DEL MEDICO COMPETENTE RISCHIO DA RUMORE: SANZIONI PER INADEMPIENZE DEL MEDICO COMPETENTE Inadempienza Sanzione Omessa intensificazione della sorveglianza sanitaria in Ammenda da 450 mila a 1 milione. caso di deroga all’uso dei DPI. Omessa sorveglianza sanitaria per i lavoratori con Ammenda da 1 a 6 milioni. esposizione quotidiana personale superiore a 85 dB. D. LGS. 277/91, ART. 53 L' RLS Il ruolo RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS) Chi è Persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori sugli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Dove e da chi viene eletto Il RLS deve essere eletto in tutte le aziende, o unità produttive. Viene eletto: • dai lavoratori al loro interno nelle aziende fino a 15 dipendenti; • dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali o, se queste mancano, al loro interno, nelle aziende con più di 15 dipendenti. I compiti del RLS Tra tutti i soggetti protagonisti della salute e sicurezza in azienda, il RLS è l’unico che può interagire con tutti gli altri. Il RLS è fiduciario dei lavoratori: per loro conto sorveglia la qualità dell’ambiente di lavoro e partecipa a tutte le fasi del processo di prevenzione, dall’individuazione del rischio fino alla progettazione e applicazione delle misure di sicurezza, per cui agisce da punto di riferimento tra datore di lavoro, lavoratori, sindacati ed istituzioni. D. LGS. 626/94 ARTT. 18, 19 NUMERO MINIMO DI RLS NUMERO MINIMO DI RLS Cosa prevede il D. Lgs. 626/94 Vengono individuate tre classi di aziende per numero di dipendenti ognuna delle quali necessita di un numero minimo di RLS. Classi di aziende Aziende o unità produttive fino a 200 dipendenti Aziende o unità produttive da 201 a 1000 dipendenti Aziende o unità produttive con più di 1000 dipendenti D. LGS. 626/94 ART. 18, C. 6[1] [1] Il numero di RLS in base agli addetti può risultare diverso per contratti e accordi particolari che sono segnalati a parte 70 Numero minimo 1 RLS 3 RLS 6 RLS MODALITA’ DI ELEZIONE DEL RLS MODALITA’ DI ELEZIONE DEL RLS Cosa fanno i lavoratori • Individuano tra di loro il segretario di seggio, comunicandone il nominativo all’azienda. • Votano, in un solo giorno, all’inizio ed alla fine di ogni turno, a scrutinio segreto (sono eleggibili tutti i lavoratoti dipendenti, purché non in prova). • Eleggono il lavoratore che ottiene più voti e il suo mandato dura 3 anni. Altre operazioni Giorno ed orario delle elezioni vengono concordati tra segretario di seggio e direzione aziendale e sono comunicati ai lavoratori almeno 5 giorni prima. Il verbale dell’elezione, redatto dal segretario di seggio, viene comunicato all’azienda e affisso in bacheca. Entro 10 giorni l’azienda comunica all’organismo paritetico territoriale l’avvenuta nomina del RLS. FORMAZIONE DEL RLS FORMAZIONE DEL RLS Cosa prevede il D. Lgs. 626/94 Il RLS, una volta eletto, deve seguire un corso di formazione su materie inerenti la sua attività. Durata 32 ore[2] Contenuti • Principi costituzionali e di diritto civile. • Legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro. • Soggetti protagonisti della sicurezza in azienda e relativi obblighi. • Definizione ed individuazione dei fattori di rischio. • Valutazione dei rischi. • Individuazione delle misure di prevenzione e protezione. • Aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori. • Nozioni di tecnica della comunicazione. D. LGS. 626/94 ART. 19, C. G [2] Il numero delle ore può variare in base a contratti e accordi particolari che sono segnalati a parte ATTIVITA’ DEL RLS ATTIVITA’ DEL RLS Cosa prevede il D. Lgs. 626/94 Il D. Lgs. 626/94 attribuisce al RLS numerose funzioni e attribuzioni per lo svolgimento della sua attività. Cosa fa il RLS Il RLS le esercita attraverso quattro azioni fondamentali. ATTRIBUZIONI DEL RLS 71 Quali azioni • Azione conoscitiva • Azione consultiva • Azione partecipativa • Azione attiva ATTRIBUZIONI DEL RLS Cosa prevede il D. Lgs. 626/94 Una parte delle attribuzioni del RLS rientrano nel monte ore dell’accordo interconfederale mentre altre sono al di fuori. Attribuzioni nel monte ore Libero accesso. Informazione e documentazione. Servizi di vigilanza. Promozione delle misure di sicurezza. Attività di prevenzione. Controllo delle condizioni di rischio. Rapporti con i dirigenti. Formulazione di ricorsi. Attribuzioni non nel monte ore Consultazione preventiva e tempestiva. Formazione. Comunicazione con le autorità competenti. Riunione periodica. LIBERO ACCESSO LIBERO ACCESSO Cosa fa il RLS Il RLS ha libero accesso in tutti i luoghi di lavoro. Perché • Attività conoscitiva in merito alla realtà aziendale, alle informazioni ed esperienze dei lavoratori, ai bisogni. • Ritorno comparativo, confrontando con i lavoratori l’idoneità delle misure adottate, l’applicazione della sorveglianza sanitaria e dei contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi. INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE Cosa fa il RLS Il RLS riceve le informazioni e le documentazioni aziendali. Cosa contengono • Valutazione dei rischi e relative misure di prevenzione. • Sostanze e preparati pericolosi. • Macchine. • Impianti. • Organizzazione del lavoro. • Ambienti di lavoro. • Infortuni e malattie professionali. • Risultati provenienti dai Servizi di vigilanza. INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE Cosa fa il RLS Il RLS promuove le attività della sicurezza. Quali azioni Elaborazione, individuazione e attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori. 72 LE FUNZIONI DEL R.L.S. ATTIVITA’ DI PREVENZIONE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE Cosa fa il RLS Il RLS formula proposte. Cosa contengono Iniziative inerenti all’attività di prevenzione. CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO CONTROLLO DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO Cosa fa il RLS Il RLS controlla le condizioni di rischio nell’azienda. Provvedimenti In caso di variazione delle condizioni di rischio, nelle aziende sino a 15 dipendenti, chiede la convocazione di un’apposita riunione. FORMULAZIONE DI RICORSI FORMULAZIONE DI RICORSI Cosa fa il RLS Il RLS formula ricorsi alle autorità competenti (Dipartimenti di prevenzione, ASL). Quando Se le misure adottate per la prevenzione e protezione dai rischi ed i mezzi impiegati non siano idonei a garantire sicurezza e salute dei lavoratori. CONSULTAZIONE PREVENTIVA E TEMPESTIVA CONSULTAZIONE PREVENTIVA E TEMPESTIVA Cosa fa il RLS Il RLS deve essere consultato in maniera preventiva e tempestiva sulle attività del SPP. Quali • Valutazione dei rischi. • Individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell’azienda. • Elaborazione del documento di valutazione dei rischi. • Designazione degli addetti al servizio di prevenzione e protezione. • Attività di prevenzione incendi. • Pronto soccorso. • Programmi di evacuazione. • Organizzazione della formazione del lavoratore incaricato dell’attività d pronto soccorso, della lotta antincendio e del piano di evacuazione. 73 FORMAZIONE FORMAZIONE Cosa fa il RLS Il RLS deve ricevere, a spese del datore di lavoro, una formazione adeguata al proprio ruolo di RLS. Qualità della formazione La formazione deve essere non inferiore a quella prevista per i lavoratori e deve essere centrata sui rischi esistenti nel settore in cui l’azienda svolge l’attività, al fine di conoscere le tecniche adeguate di controllo e prevenzione dei rischi. RAPPORTI CON LE AUTORITA’ COMPETENTI RAPPORTI CON LE AUTORITA’ COMPETENTI Cosa fa il RLS Il RLS partecipa alle visite e verifiche delle autorità competenti. Partecipazione attiva Il RLS può formulare osservazioni. RAPPORTO TRA IL DATORE DI LAVORO ED IL RLS RAPPORTO TRA IL DATORE DI LAVORO ED IL RLS Cosa prevede il D. Lgs. 626/94 Sono previsti una serie di obblighi di comportamento tra il datore di lavoro ed il RLS e viceversa per il corretto funzionamento del SPP. Obblighi del datore di lavoro Fornire al RLS i mezzi necessari per l’esercizio dei compiti che gli sono riconosciuti. Non arrecare al RLS danno alcuno nello svolgimento del ruolo ricoperto (nei confronti del RLS sono previste per legge le stesse tutele delle rappresentanze sindacali). D. Lgs. 626/94, Art. 19, C. 2, 4, 1N Obblighi del RLS Avvertire il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nello svolgimento del suo ruolo. AUTOGESTIONE DEL RLS AUTOGESTIONE DEL RLS Attività del RLS Il RLS nella sua attività deve essere messo in condizione di autogestirsi per evitare intralci con la sua mansione lavorativa all’interno dell’azienda. Cosa gestire Tempo. Informazioni. Formazione. 74 Come gestire Saper utilizzare il monte ore a disposizione per ricevere informazioni, per fare elaborazioni e proposte e per accedere ai luoghi di lavoro. Saper raccogliere informazioni, analizzare e scambiare informazioni, fare un archivio delle informazioni. Saper integrare l’autoformazione con la formazione aziendale e la formazione sindacale. AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI L’AUTOVALUTAZIONE DEI RISCHI Soggetto di riferimento Il soggetto di riferimento è il Datore di Lavoro che ha l’obbligo di attivare una procedura di valutazione che deve concludersi con la raccolta di informazioni sulle situazioni di rischio esistenti sui luoghi di lavoro. Risultato Nelle imprese familiari e nelle aziende fino a 10 dipendenti, è sufficiente l’autocertificazione dell’avvenuta valutazione. Nelle aziende con più di 10 dipendenti, il Datore di Lavoro deve redigere uno specifico Documento nel quale sono annotati ed analizzati i rischi e le misure giudicate necessarie a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Nel Documento devono essere incluse la metodologia adottata e la descrizione del programma di attuazione delle misure di prevenzione. ALTRI SOGGETTI COINVOLTI ALTRI SOGGETTI COINVOLTI Gli altri soggetti coinvolti Alla valutazione dei rischi partecipa anche il RLS che il Datore di Lavoro è tenuto a consultare preventivamente. Il ruolo del RLS Il RLS dovrebbe offrire una sua analisi sulla situazione esistente. Per fare questo capire quali sono le condizioni presenti nei luoghi di lavoro, elaborare una mappa di rischio che gli serva a capire quali e quanti lavoratori sono esposti al rischio, quali sono i rischi e le possibili conseguenze. FASI, APPROCCI E PROCEDURE FASI, APPROCCI E PROCEDURE Le fasi Identificazione delle modalità di prevenzione. Identificazione dei rischi. Valutazione dei rischi. Determinazione delle misure di prevenzione e/o protezione. Gli approcci Approccio matematico. Approccio semplificato. 75 Le procedure Nel D. Lgs. 626/94 non sono presenti procedure per effettuare la valutazione dei rischi ma solo suggerimenti sui criteri di valutazione più importanti da tenere presenti. A livello comunitario sono state elaborate inoltre alcune linee guida che forniscono indicazioni generali alle quali attenersi. LE LISTE DI CONTROLLO (CHECK LIST) LE LISTE DI CONTROLLO (CHECK LIST) Cosa contengono All’interno della singola lista di controllo il fattore di rischio viene analizzato sotto i due principali aspetti che caratterizzano la fase di identificazione del rischio: le diverse tipologie e forme che le fonti di pericolo connesse a quel fattore di rischio possono assumere; le diverse misure di prevenzione e protezione che i lavoratori a rischio possono o devono avere, sia di tipo collettivo che individuale, legate ad aspetti organizzativi e formativi. Come si redigono Le liste di controllo vengono redatte tenendo presente tre classi di riferimenti: la normativa vigente; gli standard internazionali di buona tecnica; le indicazioni derivanti dal buon senso. I risultati L’insieme di tutte le liste compilate costituisce il cuore del documento di valutazione dei rischi in quanto ne contiene tutti gli elementi essenziali: la relazione sulla valutazione (cioè l’insieme delle liste compilate) con i criteri adottati per la valutazione; l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare e delle attrezzature di protezione (riscontrabili nelle risposte ai singoli punti di verifica); il programma di attuazione delle misure. CATEGORIE E FATTORI DI RISCHIO CATEGORIE E FATTORI DI RISCHIO Categorie Rischi per la sicurezza dei lavoratori (di natura infortunistica) Rischi per la salute dei lavoratori Aspetti organizzativi e gestionali 76 Fattori Aree di transito - Spazi di lavoro. Scale - Macchine. Attrezzi manuali. Manipolazione manuale di oggetti. Immagazzinamento di oggetti. Impianti elettrici. Apparecchi a pressione. Reti ed apparecchi distribuzione gas. Apparecchi di sollevamento. Mezzi di trasporto. Incendio ed esplosione. Sostanze chimiche. Esposizione ad agenti chimici. Esposizione ad agenti cancerogeni. Esposizione ad agenti biologici. Ventilazione - Climatizzazione locali di lavoro. Esposizione a rumore. Esposizione a vibrazioni. Microclima termico. Esposizione a radiazioni ionizzanti. Esposizione a radiazioni non ionizzanti. Illuminazione. Carico di lavoro fisico. Carico di lavoro mentale. Lavoro ai videoterminali. Organizzazione del lavoro. Compiti, funzioni e responsabilità. Analisi, pianificazione e controllo. Formazione – Informazione - Partecipazione. Norme e procedimenti di lavoro. Manutenzione. Dispositivi di protezione individuale. Emergenza, pronto soccorso. Sorveglianza sanitaria. Elementi dei fattori di rischio da valutare ELEMENTI DEI FATTORI DI RISCHIO DA VALUTARE: RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI Fattore di rischio Esposizione ad agenti chimici Elemento Sostanze in deposito o lavorazione. Materie fermentescibili. Fumi, gas o vapori. Attrezzature pericolose. Sostanze tossiche per inalazione. Sostanze corrosive a contatto con la pelle. Sostanze tossiche per ingestione. Formazione di polveri. Piombo metallico. Amianto. Manipolazione. Cloruro di vinile monomero (CVM). Ammine aromatiche. Altre sostanze. Contatto con agenti biologici. Misure anti-rischio. Strutture sanitarie e veterinarie. Caratteristiche. Fumatori. Servizi igienici. Griglie di immissione. Punti di manipolazione sostanze tossiche. Cappe aspiranti con filtro. Condizionatori d’aria. Manutenzione. Valutazione del rumore. Interventi di riduzione. Esposizione al rumore superiore a 80 dBA. Dispositivi di protezione. Controlli sanitari. Nuove apparecchiature. Modifiche e deroghe. Valutazione delle vibrazioni. Interventi di riduzione. Dispositivi di protezione. Temperatura inferiore a 18°C. Temperatura compresa tra 18 e 26°C. Temperatura superiore a 26°C. Radioattività superiore ai limiti di cui agli artt. 7 e 8 del DM 27/07/1966. Radioattività superiore ai limiti di cui all’art. 2 del DM 27/07/1966. Nulla osta. Trasporto di materie radioattive. Commercio di sostanze radioattive. Protezione sanitaria. Sorveglianza fisica. Sorveglianza medica. Esposizione ad agenti cancerogeni Esposizione ad agenti biologici Ventilazione locali di lavoro Climatizzazione locali di lavoro Esposizione a rumore Esposizione a vibrazioni Microclima termico. Esposizione a radiazioni ionizzanti 77 Rifiuti radioattivi. Apparecchiature a risonanza magnetica nucleare. Provvedimenti di protezione ed isolamento. Livelli di illuminazione. Manutenzione impianti di illuminazione. Posizione fisica. Spostamenti del lavoratore. Sforzo fisico. Movimentazione manuale dei carichi. Livelli di attenzione. Ritmo di lavoro. Trattamento di informazioni. Accorgimenti del datore di lavoro. Visite mediche preventive e periodiche. Schermi. Tastiere. Piano di lavoro. Sedile. Esposizione a radiazioni non ionizzanti Illuminazione Carico di lavoro fisico Carico di lavoro mentale Videoterminali ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI ELEMENTI DEI FATTORI DI RISCHIO DA VALUTARE: ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI Fattore di rischio Organizzazione del lavoro Elemento Diritti del lavoratore. Suggerimenti dei lavoratori. Relazioni interpersonali. Turni. Turi notturni. Servizio di prevenzione e protezione. Distribuzione di funzioni di prevenzione. Analisi aggiornate. Programma di prevenzione. Lavoratori. Rappresentante dei lavoratori. Pronto soccorso. Azienda. Rischi. Prevenzione. Sistema di partecipazione. Procedure di lavoro. Mansioni ad alto rischio. Manutenzione. Collaudi. Caratteristiche. Scelta. Regole interne di utilizzo. Piano di emergenza. Pronto soccorso. Medico competente. Controlli periodici. Compiti, funzioni e responsabilità Analisi, pianificazione e controllo Formazione Informazione Partecipazione Norme e procedimenti Manutenzione e collaudi Dispositivi di protezione individuale Emergenza e pronto soccorso Sorveglianza sanitaria 78 LA MAPPA DEL RISCHIO DEL R.L.S. LA MAPPA DEL RISCHIO DEL RLS Fasi principali Percezione del rischio. Elementi base Studio preliminare dei fenomeni infortunistici avvenuti sui luoghi di lavoro. Esperienze dirette dei lavoratori. Rischi che possono emergere a seguito di sopralluoghi o di controlli del servizio di vigilanza. Identificazione del rischio. Osservazione dei rischi presenti nelle diverse fasi del ciclo produttivo e delle condizioni di produzione. Considerazione di eventi non pianificati ma prevedibili. Piano di sicurezza predisposto dall’azienda. Centri di documentazione sui rischi e sui danni. Confronto con altri operatori o organismi del settore. Normativa tecnica. Fasi precedenti. Individuazione degli obiettivi della prevenzione. Verifica conclusiva. A cosa serve Verifica complessiva preliminare allo scopo di: identificare i rischi che possono essere eliminati con facilità; rilevare pericoli già sotto controllo; annotare i rischi già noti e per i quali le misure di controllo sono disponibili; evidenziare i casi che necessitano di una valutazione più completa; accertare che siano rispettate le norme di sicurezza per la prevenzione incendi e la predisposizione del servizio di pronto soccorso. Verifica, anche con collaborazioni esterne, dei rischi percepiti soggettivamente dai lavoratori. Analisi del rischio e della sua fonte e verifica, attraverso il registro degli infortuni, di quali effetti in passato abbia provocato sui lavoratori. Comprensione di quali siano gli obblighi di sicurezza ed igiene imposti dalla legge al Datore di Lavoro e della vicinanza o meno della situazione attuale dell’azienda alle richieste di legge. Formulazione di una propria opinione sull’adeguatezza delle misure di prevenzione adottate. Verifica della necessità di un incontro con il Datore di Lavoro per esporre eventuali situazioni critiche e cercare di trovare insieme soluzioni migliorative. Le dotazioni di Protezione Individuale (DPI) ATTREZZATURE DI LAVORO Cosa sono Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto che sia destinato ad essere usato durante il lavoro. Uso Qualsiasi operazione lavorativa connessa ad un’attrezzatura di lavoro come: • messa in servizio o fuori servizio; • impiego; • trasporto; • riparazione; • trasformazione; • manutenzione; • pulizia; • smontaggio. D. LGS. 626/94, ART. 34 79 Zona pericolosa Qualsiasi zona all’interno o in prossimità di un’attrezzatura di lavoro nella quale la stessa presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la sua salute o la sua sicurezza del lavoratore. PRESCRIZIONI PER I DPI PRESCRIZIONI PER I DPI Quando si usano I DPI devono essere usati quando i rischi non possono essere evitati, o sufficientemente ridotti, da misure tecniche di prevenzione, da sistemi di protezione collettiva o da interventi sull’organizzazione del lavoro. I DPI devono essere utilizzati per proteggersi da rischi fisici, rischi chimici, rischi biologici. Quando non si usano I DPI non possono essere usati per sostituire strumenti di protezione collettiva che siano tecnicamente realizzabili. Chi li fornisce e come si scelgono I DPI sono forniti gratuitamente dal datore di lavoro. La scelta del DPI avviene dopo la valutazione dei rischi e nel Documento di valutazione dei rischi sono specificati i motivi della scelta, l’idoneità rispetto al rischio valutato e i criteri di scelta. D. LGS. 626/94, ARTT. 41, 43 CATEGORIE DEI DPI CATEGORIE DEI DPI Categoria Prima categoria. Seconda categoria. Terza categoria. Descrizione Suddivisione DPI a progettazione semplice, I DPI sono suddivisi in base alla parte destinati a proteggere la persona da del corpo da proteggere dai rischi (D. azioni lesive di lieve entità come i DPI Lgs. 626/94, Allegato IV) che proteggono da strumenti meccanici, prodotti detergenti, raggi solari, urti. DPI che non rientrano nella prima e nella terza categoria. DPI a progettazione complessa, destinati a proteggere la persona da rischi di morte o da lesioni gravi e di carattere permanente come i DPI per la protezione delle vie respiratorie, contro le radiazioni ionizzanti, resistenti a basse ed alte temperature, per salvaguardare dalle cadute dall’alto o da tensioni elettriche. REQUISITI DEI DPI REQUISITI DEI DPI Tipo di requisito Descrizione • Azzerare o ridurre il più possibile la probabilità di danno alla parte protetta. • Non creare impedimento ai movimenti del lavoratore. • Non creare disagio. • Essere dotato di resistenza. • Essere, nei limiti possibili, economico. • Essere compatibile con l’uso contemporaneo di altri DPI. Requisiti funzionali. 80 Requisiti rispetto alle esigenze degli utilizzatori. Requisiti particolari dei materiali. Essere adattabili alla persona. Avere capacità di resistenza ad agenti specifici. • Non presentare parti pericolose. • Poter essere facilmente indossati e sfilati in caso di necessità. • Consentire facilità di pulizia, disinfezione e manutenzione. • Essere colorati sia per essere identificati che per poter evidenziare sul DPI presenza di sostanze pericolose. • Essere composti di materiali che non provochino rischi o disturbi anche se a contatto con l’epidermide. • Essere resistenti a manutenzione e sterilizzazione. • Non aver superato la data di scadenza. • Avere durata ed efficienza di protezione. D. LGS. 626/94, ART. 42 OBBLIGHI DEL COSTRUTTORE OBBLIGHI DEL COSTRUTTORE (O FABBRICANTE) Obbligo Garantire i requisiti essenziali di salute e sicurezza del DPI. Descrizione I DPI devono riportare su di essi o sull’imballaggio: • marcatura CE ben visibile, leggibile e indelebile per tutto il periodo di durata; • categoria di appartenenza; • anno di apposizione della marcatura; • numero dell’organismo notificato (composto da 4 cifre e scelto dal fabbricante) che è autorizzato a rilasciare l’attestato di certificazione CE; • numero dell’organismo notificato che ha effettuato il controllo di qualità per i DPI della terza categoria. Certificazione. • Per i DPI di prima categoria consiste nella sola Dichiarazione di conformità CE. • Per i DPI di seconda categoria consiste nell’Attestato di certificazione CE. • Per i DPI di terza categoria consiste nell’Esame CE di tipo più un altro controllo, a scelta del fabbricante ed effettuato dall’organismo notificato, da farsi almeno una volta all’anno per certificare l’esistenza di tutte le caratteristiche dichiarate. Fornire elementi per l’identificazione del DPI. • Marcatura CE. • Nome o marchio di identificazione del fabbricante. • Tipo di modello del DPI. D. LGS. 626/94, ART. 6; D. LGS. 475/92, ART. 14 81 SANZIONI PER INADEMPIENZE DEL COSTRUTTORE SANZIONI PER INADEMPIENZE DEL COSTRUTTORE (O FABBRICANTE) Inadempienza Sanzione Produzione o commercializzazione di DPI non conformi ai • DPI di prima categoria: ammenda da 15 a 90 milioni. requisiti essenziali di sicurezza. • DPI di seconda categoria: ammenda da 18 a 30 milioni o arresto fino a 6 mesi. • DPI di terza categoria: arresto da 6 mesi a 3 anni. Produzione di DPI di seconda e terza categoria senza che Ammenda da 10 a 60 milioni. sia stato richiesto o rilasciato l’attestato di certificazione CE. Omissione di: Ammenda da 10 a 60 milioni. • richiesta di controllo per i DPI di terza categoria; • dichiarazione di conformità CE prima della commercializzazione; • marcatura CE per tutte le categorie di DPI. Commercializzazione di DPI senza la marcatura CE. Ammenda da 5 a 30 milioni. Non ottemperanza di delibere ministeriali di: Ammenda da 15 a 90 milioni. • ritiro dal mercato di DPI pericolosi o inefficaci; • ritiro dal mercato di DPI privi di marcatura CE e di dichiarazione di conformità; • ritiro dal mercato di DPI difformi rispetto all’esame CE. D. LGS. 626/94, ART. 89, C. 2, LETT. A, B; D. LGS. 475/92, ART. 14 OBBLIGHI DEI LAVORATORI OBBLIGHI DEI LAVORATORI Obbligo Addestramento e formazione. Uso dei DPI. Cura dei DPI. Segnalazione di difetti. Descrizione Sottoporsi ai programmi di addestramento e formazione organizzati dal datore di lavoro. Utilizzare i DPI in modo appropriato rispettando le istruzioni fornite dal datore di lavoro. Avere cura dei DPI a disposizione, senza apportare modifiche di propria iniziativa. Segnalare al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, qualsiasi difetto riscontrato nei DPI. D. LGS. 626/94, ART. 44 SANZIONI PER INADEMPIENZE DEI LAVORATORI SANZIONI PER INADEMPIENZE DEI LAVORATORI Inadempienza Sanzione Rifiuto a sottoporsi ai programmi di addestramento e Arresto fino a 1 mese o ammenda da 400 mila a 1milione formazione organizzati dal datore di lavoro. 200 mila. Non utilizzo dei DPI in modo appropriato rispettando le Arresto fino a 1 mese o ammenda da 400 mila a 1milione istruzioni fornite dal datore di lavoro. 200 mila. Nessuna cura dei DPI a disposizione o apporto modifiche Arresto fino a 1 mese o ammenda da 400 mila a 1milione di propria iniziativa. 200 mila. Mancata segnalazione al datore di lavoro, al dirigente o al Arresto fino a 1 mese o ammenda da 400 mila a 1milione preposto, qualsiasi difetto riscontrato nei DPI. 200 mila. D. LGS. 626/94, ART. 90, C. 1A; ART. 4, C. 5 82 VIGILANZA E REGIME SANZIONATORIO IN POLIZIA VIGILANZA E REGIME SANZIONATORIO IN POLIZIA VIGILANZA E REGIME SANZIONATORIO In materia di igiene e sicurezza del lavoro il termine "vigilanza" assume un ben preciso e definito significato, identificandosi con le funzioni che gli organi dello stato (Regioni, AUSL, Ispettorato del Lavoro) esercitano sulla osservanza delle norme. Nello specifico ambito della sicurezza del lavoro il sistema di vigilanza gode di un regime giuridico particolare, relativamente alla applicazione delle sanzioni, i cui principi sono contenuti nel DPR 520/55, successivamente modificato dal DLvo 758/94. Il DPR 520/55 prevedeva per tale tipo di violazioni la diffida e la disposizione, il DLvo 758/94 ha comportato l'introduzione della così detta "prescrizione" in luogo della diffida. 1. Diffida (art. 9 DPR 520/55 abrogata con l'entrata in vigore del DLvo 758/94): è l'istituto in forza del quale, l'ispettorato del lavoro (successivamente la USL ai sensi della L 833/78) in presenza di una violazione di un disposto di legge, riguardante la sicurezza del lavoro, aveva la facoltà di concedere al datore di lavoro (solo al datore di lavoro) un termine per la regolarizzazione di quanto contestato, secondo valutazioni discrezionali e senza darne comunicazione alla A.G.; l'adempimento da parte del datore di lavoro comportava l'estinzione del reato. 2. Disposizione (art. 10 DPR 520/55): è l'istituto previsto per i casi in cui la norma di legge non contiene indicazioni precise di attuazione o lascia ad altro organo (tecnico, di vigilanza, ecc.) la disciplina di questi aspetti. Nel caso della disposizione, pertanto, la violazione si concretizza con la sua inosservanza dopo che siano trascorsi i tempi concessi dall'organo di vigilanza per la regolarizzazione. La disposizione resta attualmente in vigore con sanzione prevista dall'art. 11 del DLvo 758/94. 3. Prescrizione (artt. 19-25 DLvo 758/94): Trova applicazione, in sostituzione della diffida, nei casi di violazione punibile con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda (non applicabile per sanzioni amministrative). La attuazione è riservata agli organi di vigilanza, individuati dalla legge, nello svolgimento delle funzioni di P.G, ed è disciplinata da precise modalità applicative: 1. obbligatorietà di dare comunicazione della violazione constatata al P.M.; 2. concessione di un termine per la regolarizzazione della violazione stessa (di norma: 6 mesi); 3. verifica dell'adempimento (entro 60 giorni dalla scadenza dei termini concessi) ed irrogazione di una sanzione pecuniaria amministrativa; 4. comunicazione al P.M. dell'avvenuto adempimento ed estinzione del reato contravvenzionale. La prescrizione può riconoscere quale destinatario, oltre al datore di lavoro, il dirigente, il preposto, il lavoratore, il medico competente ecc.; nel lasso di tempo, concesso dall'organo di vigilanza per l'adempimento, il procedimento penale rimane sospeso fino alla archiviazione od alla eventuale prosecuzione degli atti, in caso di inosservanza del contravventore alle prescrizioni ricevute. La prescrizione, nelle violazioni di norme sulla sicurezza del lavoro, è obbligatoria, pertanto l'A.G. che riceva direttamente notizia di una violazione rientrante in tale ambito deve darne comunicazione all'organo di vigilanza, competente per territorio, per la attuazione di detta procedura. Il DLvo 242/96 all'art. 23 ha riconosciuto per le forze di polizia, per le forze armate e per le così dette "aree riservate" un regime particolare di vigilanza, attribuita ai rispettivi servizi sanitari e tecnici. Il Ministero dell'Interno con Decreto Interministeriale 25.6.98 ha provveduto ad istituire, nell'ambito dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento della P.S., l'Ufficio di Vigilanza articolato in 4 sedi periferiche (Milano, Roma, Napoli, Palermo) ed una centrale (Roma). 83 Il suddetto ufficio, presso il quale opera personale del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, acquista pertanto le medesime competenze dei Servizi di Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro delle AUSL: • Vigilanza ed applicazione delle sanzioni per inosservanza delle norme di sicurezza del lavoro, come previsto dal DLvo 758/94; • Concessione di deroghe e/o autorizzazioni nello specifico settore di competenza (es. artt. 6 ed 8 DPR 303/56); • Valutazione delle idoneità lavorativa specifica nei casi di ricorso del lavoratore contro il giudizio del medico competente ed, in generale, di contenzioso (art. 8 DLvo 277/91, art. 17 DLvo 626/94); • Ricezione di esposti e segnalazioni da parte dei rappresentanti di lavoratori per la sicurezza; • Ricezione, nello svolgimento delle funzioni di P.G., di referti per malattie professionali; • Inchieste su infortuni e malattie professionali; • Vidimazione di registri prescritti dalla legge. Relativamente a deroghe inerenti le misure di prevenzione incendi, con circolare del 10.5.99 a firma del Capo della Polizia, è stato chiarito che le stesse dovranno essere richieste al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in forza di quanto indicato dall'art. 23, comma 1 del DLvo 626/94. è opportuno sottolineare la necessità che ciascun datore di lavoro, come individuato dal DM 29.10.96, comunichi agli organi di vigilanza territoriali (USL, Ispettorato del Lavoro) la ubicazione degli uffici e delle strutture di sua pertinenza, classificate riservate od operative secondo i criteri del DM 15.4.97, per i quali la vigilanza è demandata all'apposito ufficio presso l'Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento. RIFERIMENTI LEGISLATIVI RIFERIMENTI LEGISLATIVI DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 19 marzo 1955, n. 520 Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (G.U. 1º luglio 1955, n. 149). DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 27 aprile 1955, n. 547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. (G.U. 12 luglio 1955, n. 158, suppl. ord.) DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 19 marzo 1956, n. 303 Norme generali per l'igiene del lavoro. (G.U. 30 aprile 1956, n. 105, suppl. ord.). DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 26 maggio 1959, n. 689 Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco. (G.U. 4 settembre 1959, n. 212) DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1965 Determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi. (G.U. 8 novembre 1965, n. 278). 84 LEGGE 30 dicembre 1971, n. 1204 Tutela delle lavoratrici madri. (G.U. 18 gennaio 1972, n. 14). DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 5 maggio 1975, n. 146 Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato. (G.U. 16 maggio 1975, n. 128). DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 20 gennaio 1976, n. 432 Determinazione dei lavori pericolosi, faticosi e insalubri ai sensi dell'art. 6 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. (G.U. 24 giugno 1976, n. 165). DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 25 novembre 1976, n. 1026 Regolamento di esecuzione della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sulla tutela delle lavoratrici madri. (G.U. 16 marzo 1977, n. 72). DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1982 Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi. (G.U. 9 aprile 1982, n. 98). DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 24 aprile 1982, n. 338 Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato (G.U. 10 giugno 1982, n. 33, suppl. ord.) DECRETO LEGISLATIVO 15 agosto 1991, n. 277 Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212. (G.U. 27 agosto 1991, n. 200, suppl. ord.). DECRETO LEGISLATIVO 4 dicembre 1992, n. 475 Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale. (G.U. 9 dicembre 1992, n. 289, suppl. ord.). DECRETO LEGISLATIVO 19 settembre 1994, n. 626 Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. (G.U. 12 novembre 1994, n. 265, suppl. ord.). DECRETO LEGISLATIVO 19 dicembre 1994, n. 758 Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. (G.U. 26 gennaio 1995, n. 21, suppl. ord.). DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 230 Attuazione delle direttive Euratom nn. 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti. G.U. 13 giugno 1995, n. 136). CIRCOLARE MINISTERO LAVORO 7 agosto 1995, n. 102 Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Prime direttive per l'applicazione. DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1996, n. 242 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di 85 direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. (G.U. 6 maggio 1996, n. 104, suppl. ord.). DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 459 Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine. (G.U. 6 settembre 1996, n. 209, suppl. ord.). DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 1996, n. 493 Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro. (G.U. 23 settembre 1996, n. 223, suppl. ord.). DECRETO LEGISLATIVO 14 agosto 1996, n. 494 Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. (G.U. 23 settembre 1996, n. 223, suppl. ord.). DECRETO MINISTERO INTERNO 29 ottobre 1996 Decreto di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242. DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 1996, n. 645 Recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. (G.U. 21 dicembre 1996, n. 299). DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 1997, n. 10 Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE relative ai dispositivi di protezione individuale. (G.U. 30 gennaio 1997, n. 24). DECRETO MINISTERO INTERNO 15 aprile 1997 Decreto di cui all'art. 23, comma 4, del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come modificato dall'art. 10 del Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242. CIRCOLARE MINISTERO INTERNO 9 settembre 1996 Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli affari del Personale: Decreti Legislativi 626/94 e 242/96. DECRETO MINISTERO INTERNO 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. (G.U. 7 aprile 1998, n. 81, suppl. ord.). CIRCOLARE MINISTERO INTERNO 10 maggio 1999 Dipartimento della Pubblica Sicurezza: sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. DECRETO MINISTERO INTERNO 16 giugno 1999 Decreto dei Ministri dell'Interno, Lavoro, Sanità, Funzione pubblica di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come sostituito dall'art. 1 del Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242. DECRETO INTERMINISTERIALE 25 giugno 1998 Decreto dei Ministeri dell'Interno e del Tesoro di cui all'art. 23, comma 4, del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 come modificato dall'art. 10 del Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n. 242 e dall'art. 2 comma 1 del Decreto Ministro Interno 15 aprile 1997 86 VOCABOLARIO DELLA SICUREZZA -Abbattimento (impianti di) = Riferito all'abbattimento degli inquinanti, si intende la riduzione della emissione di sostanze solide, liquide o gassose mediante opportune apparecchiature, installazioni o dispositivi, chiamati nel complesso "impianti di abbattimento". Questi hanno lo scopo, nel caso specifico delle sostanze gassose, di depurare gli effluenti. -Acqua (ciclo dell') = Risorsa naturale rinnovabile. Le sue caratteristiche hanno grande influenza sulle sue utilizzazioni. Il suo ciclo è molto semplice, con una modesta riserva gassosa e una grande riserva liquida, dotato di un elevato potere di autoregolazione. L'energia termica muove il ciclo tramite l'evaporazione e i venti, che trasportano l'umidità sulle terre emerse, le quali ricevono, poi, per condensazione dell'umidità, le precipitazioni. E' evidente che l'evaporazione prevale sulle precipitazioni sulle terre emerse, mentre avviene il contrario negli oceani. -Addetto alla sicurezza = dipendente cui sono attribuiti dal datore di lavoro, per iscritto, compiti specifici in tema di sicurezza. -Agente = Sostanza chimica,biologica,fisica che può avere degli effetti sulla salute del lavoratore. -Agente biologico = Virus,batterio o altro microrganismo che può essere causa di infezione nell'uomo. -Agente fisico = Un agente quale il rumore,le vibrazioni,il microclima,le radiazioni,il calore,ecc. -Allergene = Una sostanza che è in grado di provocare allergie in persone predisposte.Alcuni allergeni possono dare dermatiti,congiuntiviti,riniti,asma bronchiale,ecc. -Ambiente abiotico = (non Vivente) che comprende le parti fisiche e chimiche della matura. -Ambiente biotico = Che comprende i rapporti con i viventi e che comprende anche l'ambiente sociale che raggruppa i meccanismi sociali. -Amianto (o asbesto) = gruppo di minerali presenti in natura, costituito dai seguenti silicati fibrosi: amianti serpentini (crisotilo), amianti anfiboli (actinolite, amosite, antofillite, crocidolite, tremolite). L'amianto è classificato tra le sostanze concerogene la cui frase di rischio è R45 "Può provocare il cancro". -Ammine aromatiche = Il DLgs 25 gennaio 1992, n°77 che attua la Direttiva 88/364 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad agenti chimici ed biologici durante il lavoro precisa che fra le attività soggette alle misure di tutela rientrano i seguenti agenti chimici: a) 2-naftalina e suoi sali, b) 4-aminodifenile e suoi sali, c) benzidina e suoi sali, d) 4-nitrodifenile. Le ammine aromatiche sopra indicate sono classificate come cancerogene per le quali deve essere usata la frase di rischio R45 "Può provocare il cancro". -Anamnesi (o anàmnesi) = In medicina,raccolta dettagliata di tutte quelle notizie che riguardano la vita del paziente e la sua famiglia,le malattie pregresse,le modalità d'insorgenza e il decorso del processo morboso in atto.L'anamnesi si suddivide in anamnesi familiare,fisiologica,patologica,remota,patologica prossima. -Anchilostomiasi = Malattia parassitaria detta anche anemia dei minatori,dei mattonai,degli ortolani,del San Gottardo,dovuta all'infestazione di due tipi di Nematodi:l'Anchilostoma duodenale,diffuso in Europa,e il Necator americanus,diffuso soprattutto in America:In Italia,l'Anchilostomiasi è riconosciuta come malattia professionale. -Anatomopatologia = Branca interdisciplinare che trae dall'anatomia e dalla patologia le sue conoscenze: studia le alterazioni microscopiche e macroscopiche che possono comparire negli organi e nei tessuti in conseguenza di malattie e interpreta i sintomi delle varie forme morbose,individuandone l'eziopatogenesi e le possibili cure:ha inoltre lo scopo di risolvere medico-legali e di accertare le cause letali. -Antiparassitari = (Vedi Presidi sanitari). -Asbestosi = Malattia dell'apparato respiratorio caratterizzata da fibrosi diffusa del tessuto polmonare, provocata dall'inalazione di polvere di amianto. -Ammenda = Pena pecuniaria prevista per violazione della legge penale. -Astenopia = Affaticamento dell'apparato visivo che si manifesta con un complesso di sintomi come cefalea,fotofobia,lacrimazione e sensazione di bruciore agli occhi;dipende,per lo più, da vizi di rifrazione.Sono particolarmente colpiti gli addetti ai videoterminali (VDT). -Attrezzatura di lavoro = Qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro. -Agenti cancerogeni = Qualsiasi sostanza alla quale, nell'allegato I della Direttiva 67/548/CE riguardante la classificazione, l'etichettatura e imballaggio delle sostanze pericolose, è attribuita la menzione R45 "Può provocare il cancro" o la menzione R49 "Può provocare il cancro per inalazione" o un preparato su cui a norma dell'Art.3 della Direttiva 88/379 deve essere apposta l'etichetta con la menzione R45 "Può provocare il cancro". Sono, inoltre, considerati agenti cancerogeni una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII, non ch'è una sostanza od un preparato di prodotti durante un processo come previsto all'allegato VII del Dlgs 626/94. -A.R.A.N. = Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni. -Atrazina = Usata in agricoltura come diserbante selettivo è un composto triazinico abbastanza persistente . Appartiene alla III classe tossicologica per cui la sua manipolazione ed il suo impiego normali possono provocare 87 intossicazioni per l'uomo in seguito ad assorbimento per qualsiasi via ed in seguito a qualsiasi azione. In Italia ne è vietata la produzione. -Audiometria = Esame con cui si misura l'udito di una persona.Permette di accertare se un lavoratore ha o sta sviluppando una ipoacusia.L'esame è obbligatorio per i lavoratori che sono esposti a rumore al disopra di un determinato livello. -Autorità giudiziaria = Autorità preposta alla organizzazione, tutela ed esecuzione del dettato legislativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. -Biocida = Pesticida in grado di distruggere una grande varietà di organismi appartenenti a gruppi più o meno distanti l'uno dall'altro. -Biomeccanica = Scienza interdisciplinare che applica le nozioni meccaniche alla biologia per la realizzazione di apparecchiature da impiegare nel campo biomedico come i respiratori,le macchine per l'assistenza alla circolazione e i reni artificiali che,per la loro interazione con i fluidi biologici,spesso estremamente delicati,hanno richiesto criteri di impostazione progettativa derivanti da due considerazioni:il comportamento fisico e organico del fluido biologico trattato e il livello tecnologico acquisito nel campo dei materiali biocompatibili. -B.I.T.= Ufficio Internazionale del Lavoro -Brucellosi = Malattia infettiva propria dell'uomo e di alcune specie animali,provocata da batteri del genere Brucella. Nell'uomo è dovuta a Brucella melitensis che si introduce per ingestione di latte e di latticini provenienti da bestiame infetto e ha focolai endemici nel bacino del Mediterraneo,e a Brucella abortus ,che può venire trasmessa dai bovini all'uomo per diretto contatto con secrezioni ed escrezioni di animali infetti.E' tra le malattie più diffuse in agricoltura. -Carbonchio = Malattia infettiva che colpisce alcuni animali domestici e l'uomo nel quale si ingenera per contatto diretto con animali infetti o per contatto con prodotti industriali di origine animale. E' malattia professionale dei cardatori di lana, dei macellai, dei pastori e dei conciatori di pelli. -Cheratocono = Deformazione della cornea che assume forma conica.Colpisce prevalentemente i giovani di sesso femminile all'epoca dell'adolescenza ed è quasi sempre bilaterale con deformità più accentuata da un lato.Data la difficoltà di correggere l'astigmatismo determinato dal cheratocono,la terapia ottica è limitata all'uso delle lenti a contatto. -Cinesiologia = Studio delle attività muscolari dell'uomo,cioè delle attività che presiedono al movimento. -Citologia = Disciplina biologica che studia la struttura e la proprietà delle cellule animali e vegetali. -Commissione Consultiva Permanente = Commissione istituita presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro. E' presieduta dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale o dal Direttore Generale della Direzione Generale dei rapporti di lavoro da lui delegato ed è composta da esperti designati dal Ministro del Lavoro, da funzionari dell'Istituto Superiore per la sicurezza e prevenzione del lavoro, da funzionari di vari Ministeri, dai rappresentanti delle regioni e province autonome, designati dalla Conferenza Stato-Regioni, da rappresentanti dell'INAIL, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dal C.N.R., UNI, C.E.I., Agenzia Protezione Ambiente, Istituto Italiano di Medicina Sociale; inoltre, fanno parte della Commissione Consultiva Permanente i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro. -Committente = Soggetto per conto del quale viene realizzata una intera opera edile,indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. -Cancerogeno = Agente cancerogeno è una sostanza chimica o un agente fisico che è in grado di provocare il cancro nell'uomo. -Cancerogeno professionale = Sostanza presente nell'ambiente di lavoro che agisce come causa diretta o come concausa nell'insorgenza di un tumore. -Cantiere temporaneo o mobile = Qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di genio civile. -Classificazione delle sostanze pericolose = Con la Legge 29 maggio 1974, n°256 veniva recepita dalla legislazione italiana la Direttiva 67/548 relativa alla "Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi intendendo per: sostanze, gli elementi chimici e loro composti allo stato naturale o ottenuto mediante lavorazioni industriali; preparati i miscugli e le soluzioni composti da due o più sostanze; imballaggio e confenzione il contenitore o il recipiente di qualsiasi tipo o materiale con il quale le sostanze o il preparato viene immesso sul mercato ed il relativo sistema di chiusura; l'etichettatura l'insieme delle indicazioni da riportare su apposita etichetta o direttamente sull'imballaggio a mezzo stampa o rilievo o incisione. Con il successivo D.P.R. 24 novembre 1981, n°927 veniva ulteriormente precisata la classificazione delle sostanze pericolose per quanto concerne la natura specifica delle sostanze, suddividendole in classi ben definite, come: altamente infiammabili (o estremamente infiammabili, altamente tossici, pericolosi per l'ambiente, cancerogeni. Inoltre, con lo stesso DPR, all'Art.4, si indicavano i simboli dei pericoli insiti nell'utilizzazione delle sostanze o del 88 preparato, come esplosivo (E), carburante (O), facilmente infiammabile (F), tossico (T), nocivo (Xn), corrosivo (C), irritante (Xi), altamente infiammabile (F+), altamente tossico (T+). Nella seconda parte del citato D.P.R. vengono altresì forniti i criteri per la scelta delle frasi indicanti i rischi specifici (frasi R) ed i consigli di prudenza (frasi S) oltre i criteri supplementari relativi ad effetti particolari di alcune sostanze sulla salute. -Coordinatore per la progettazione = Soggetto incaricato dal committente o dal responsabile dei lavori,della realizzazione dei piani di sicurezza di un cantiere edile temporaneo o mobile. -Coordinatore per l'esecuzione dei lavori = Soggetto incaricato,dal committente o dal responsabile dei lavori,dell'esecuzione dei lavori edili in un cantiere temporaneo o mobile secondo i programmi stabiliti dai piani di sicurezza. -CCTN = Commissione Consultiva Tossicologica Nazionale. -CFC(Clorofluorocarburi) = Sono derivati alogeni degli idrocarburi: non sono tossici, ma, per il fatto di essere chimicamente inerti e più leggeri dell'aria, raggiungono lo strato di ozono nella stratosfera, decomponendo questo gas, col pericolo di ridurre lo schermo che protegge la vita terrestre dai raggi ultravioletti. La loro produzione ed il loro impiego (in particolare come fluidi frigorigeni) sono stati di recente fortemente ridotti attraverso l'applicazione della Convenzione di Vienna del 1985 e gli accordi di Montreal del 1987. -COV(Composti organici volatili) = Sono a rigore tutte le sostanze organiche che, quando vengono esposte all'aria, abbandonano lo stato fisico, liquido o solido, in cui si trovano e passano allo stato gassoso. Esempi di COV sono l'acetone, l'alcol etilico o metilico, il benzene, ecc..In realtà nella pratica vengono incluse tra i COV anche tutte le sostanze organiche gassose a temperatura ambiente. I COV, oltre ad essere inquinanti primari capaci di creare seri problemi di salute all'uomo, concorrono alla produzione dello smog fotochimico e all'assottigliamento dello strato di ozono stratosferico. -CVM (Cloruro di vinile monomero) = Sostanza alla quale è attribuita la frase di pericolo R45- "Può provocare il cancro". Il D.P.R. 10 settembre 1982, n°962 stabilisce che adottate appropriate misure tecniche e organizzative al fine di ridurre ai valori più bassi le concentrazioni di CVM cui i lavoratori sono sottoposti e provvedere a che ogni zona di lavoro dove è prodotto, recuperato, immagazzinato, travasato, trasportato o utilizzato il CVM in qualsiasi maniera o trasformato in polimeri sia sottoposta ai controlli della concentrazione di CVM nell'atmosfera. -C.O.D. = Chemical Oxigen Demand (Fabbisogno chimico di ossigeno). -Datore di lavoro = Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa, ovvero dell'unità produttiva. -Danno = Qualsiasi alterazione, transitoria o permanente, dell'organismo umano o di sue parti o funzioni. Il danno può essere fisico o psichico. -D.D.T.(Dicloro-difenil-tricloroetano) = Il nome chimico completo è: 1,1,1,-Tricloro-2,2-bis (4-clorofenil)etano. Inesistente in natura, fu creato in laboratorio nel 1874, ma solo verso la fine degli anni trenta lo svizzero Mùller ne scoprì le proprietà insetticide. Da allora venne usato su vastissima scala in tutto il mondo fino ai primi anni settanta per proteggere le coltivazioni e soprattutto per combattere gli insetti portatori di malattie come la malaria ed il tifo, ma anche come insetticida domestico. I risultati positivi non mancarono, ma ad un costo molto alto. Infatti, oltre venti anni orsono ci si accorse che era uno dei composti organoclorurati maggiormente tossici, tanto che il suo uso fu proibito, prima negli USA poi negli altri paesi industrializzati fin dal 1972. Secondo il CCTN il DDT è una sostanza per la quale è verosimile che possa produrre tumori nell'uomo. La contaminazione avviene attraverso la catena alimentare. mentre è difficile l'assorbimento per contatto o per inalazione. Infatti, è etichettato con R40= può provocare effetti irreversibili. -Decibel = Decima parte del Bel, unità di misura del suono o del rumore che può costituire una delle fonti inquinanti.Si abbrevia in dB (anche in dBA):La normativa italiana sul rumore negli ambienti di lavoro pone,ad esempio,un limite massimo di 90 decibel per l'esposizione personale e impone il controllo medico per esposizioni superiori a 85 decibel. -Dermatite = Malattia della pelle.A causa del lavoro possono manifestarsi alcune dermatiti per azione di sostanze irritanti,corrosive,tossiche o per allergia (eczema). -Diossine = Una lunga serie di composti organici policlorurati (oltre 200) per i quali di sovente si adoperano le sigle PCDD (Policlorobenzodiossine) e PCDE (Policlorodibenzofurani). Essi non esistono in natura né vengono prodotti a livello industriale, Il loro interesse deriva, da un lato, dall'elevata tossicità accertata per l'uomo e, dall'altro, dal fatto che parecchi processi industriali portano alla loro formazione e, di conseguenza, a una loro dispersione nell'ambiente: uno di questi processi è costituito dall'incenerimento dei rifiuti, urbani e non. -Disturbo = Soggettiva percezione di malessere che può essere causata anche da lavoro; ad esempio: dolori,senso di pesantezza alle gambe,mal di testa,mal di stomaco,stanchezza,tensione nervosa,ecc. 89 -D.P.I. (Dispositivo di Protezione Individuale) = Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata o tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciare la salute o la sicurezza durante il lavoro, nonché ogni complemento od accessorio a tale scopo. -Ecotossicologia = Tratta le proprietà tossicologiche di una sostanza o di un prodotto relativamente agli effetti che si possono determinare su tutti gli organismi, umani, animali e vegetali. -Effetto serra = Aumento graduale della temperatura media del pianeta per effetto della riduzione del potere disperdente del calore da parte dell'atmosfera, a causa della modificazione dei suoi componenti. -E.I.N.E.C.S. = Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti. -E.L.I.N.C.S. = Lista europea delle sostanze chimiche notificate. -Emissione = Qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera, proveniente da un impianto, che possa produrre inquinamennto atmosferico. Le sostanze emesse sono indicate anche con il termine generico di effluenti. -Energy Saving = Termine che indica in senso lato il risparmio, la conservazione e l'uso razionale dell'energia: adottato a livello internazionale dopo la guerra del Kippur (1973) vuole rappresentare tutte le azioni tese al miglioramento dell'efficienza e quindi dell'ottenimento dello stesso servizio con minore energia spesa. -Endoparassita = Termine generico di organismo che vive all'interno del corpo dell'ospite,in cavità (tubo digerente, vescica, vasi, apparato respiratorio) o nello spessore dei tessuti, sia come parassita sia come simbionte. Gli endoparassiti sono in genere organi permanenti e presentano, in relazione alla vita parassitaria o simbiotica, riduzione o addirittura assenza degli apparati respiratorio, digerente, locomotore. -Eziopatogènesi = Studio delle cause e dei processi patologici che producono una malattia. -Ergonomia = Disciplina che studia il lavoro umano utilizzando un insieme di scienze tecniche e altre discipline. In particolare studia il rapporto tra uomo, macchina e ambiente di lavoro. -ECDIN = Banca dati della CE sulle sostanze chimiche preparato dal Centro comune di ricerca CE di Ispra. -Esami ematochimici = Esami del sangue.In alcuni casi possono essere utili al medico competente per dare il giudizio di idoneità. -Eziologia (o Etiologia) = Studio delle cause, l'insieme delle cause di un determinato fenomeno e risultato a cui conducono le ricerche delle stesse. -Fanghi = Prodotti residui da processi di depurazione o di lavorazione, costituiti da una componente solida umidificata o mescolata con una componente liquida. -Fattore di rischio = Tutto ciò che può produrre danno per la salute. I fattori di rischio presenti sul lavoro possono essere di vario tipo, di cui alcuni misurabili con strumenti: rumore, inquinanti chimici, polveri, ecc.. Altri, individuabili per mezzo della "osservazione" e della discussione tra i lavoratori stessi e con i tecnici della prevenzione, sono: cattiva organizzazione del lavoro, fatica fisica, ritmi di lavoro, ecc.. -Fonometro = Strumento che serve per misurare il rumore. -Formazione dei lavoratori = L'Art.22 del DLgs 626/94 afferma che il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, compresi i lavoratori di cui all'Art.1 comma 3, riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. -Fitofarmaci o fitosanitari = (Vedi Presidi sanitari). -Frasi di rischio = Indicano i rischi a cui può essere sottoposto il lavoratore in presenza o durante l'uso di sostanze pericolose (tossico, irritante, corrosivo, comburente, infiammabile, nocivo). Tra le frasi di rischio che si possono trovare in etichetta vi può essere, ad esempio, l'R40=possibilità di effetti irreversibili, l'R45=può provocare il cancro, ecc.. -Genotossicità = Termine che indica le malattie e le metamorfosi imputabili ad alterazioni genetiche derivanti da intossicazioni di varia natura. -Gruppo omogeneo = Gruppo di lavoratori esposti agli stessi fattori di rischio. Possono essere definiti "gruppi omogenei" per esposizione a fattori di rischio specifici (es. rumore, stesse sostanze nocive, ecc.) o per esposizione a rischi derivanti da lavorazioni specifiche (es. falegnameria, carpenteria, saldatura, ecc.). -HSDB = Schede informative sulle sostanze chimiche approvate dalla National Library of Medicine USA. 90 -HTLAN = Livello di soglia di udibilità associata con l'età ed il rumore. -HTLA = Livello di soglia di udibilità associata con l'età. -IARC = Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro. -I.B.E. = Indici biologici di soglia. -Idoneità al lavoro specifico = Capacità psichica e fisica di svolgere la propria mansione senza rischi per la propria salute, per quella dei compagni di lavoro e degli utenti e per la sicurezza degli impianti. -Igiene = E' la disciplina che si interessa di tutelare e promuovere lo stato di salute del singolo o delle collettività umane. L'igiene viene poi classificata in igiene ambientale ed in igiene personale in quanto la tutela e la promozione della salute umana vengono perseguite con interventi sia sull'ambiente che sull'uomo stesso. -IMDG Code = Codice Internazionale Marittimo sulle merci pericolose. -I.M.O. = Organizzazione Internazionale Marittima. -Imprenditore = L'imprenditore è, secondo il codice civile (Art.2082) colui che "esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi". Economicamente, dunque, l'impreditore è colui che si interpone sul mercato tra coloro che offrono capitale e lavoro e quanti richiedono beni o servizi. Alla qualifica di imprenditore si applica l'applicazione di uno speciale regime giuridico. In particolare, se il potere di direzione dell'organizzazione e dell'attività spetta all'imprenditore (Art.2086 c.c.) l'esercizio dell'impresa non deve tuttavia svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o essere pregiudizievole per la sicurezza, la libertà e la dignità umana (Art.41 Costituzione); deve rispettare inoltre, l'integrità fisica e morale dei lavoratori (Art.2087 c.c.), non essere sleale nei confronti degli altri impreditori (Art.2598 c.c.) e collocarsi al di fuori di situazioni di monopolio o comunque lesive della libera concorrenza (Legge 10 ottobre 1990. N°287 relativa all'Antitrust e alla disciplina della concorrenza). Norme speciali valgono per le diverse ed ulteriori figure speciali di imprenditore (individuale o collettivo, privato o pubblico). -I.N.A.I.L. = Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali: sono assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL tutti i lavoratori che utilizzano macchine o comunque operano in ambienti organizzati. -Indagine ambientale = Ricerca di quei fattori di rischio che sono presenti negli ambienti di lavoro e che possono essere misurati con strumenti, ad esempio: rumore, polveri, sostanze chimiche, temperatura, umidità, ecc.. -Indagini sanitarie = Indagini che permettono di conoscere lo stato di salute dei lavoratori. Possono consistere in visite mediche, analisi del sangue e delle urine esami strumentali (es. radiografie, elettrocardiogramma, ecc.): la legge impone che i lavoratori esposti a rischio siano periodicamente controllati con visite mediche e con altri accertamenti sanitari. -Informazione dei lavoratori = Il Dlgs 626/94 modificato con il Dlgs 242/96 afferma che il datore di lavoro deve provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale, le misure e le attività di prevenzione e protezione adottate, i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia, i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori. Inoltre il lavoratore deve sapere chi è il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, il medico competente ed i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione antincendi e di pronto soccorso. -Infortunio sul lavoro = Infortunio dovuto a causa violenta, avvenuto per cause correlate con il lavoro, che abbia come conseguenza un'inabilità temporanea assoluta di almeno tre giorni o un'inabilità permanente parziale o assoluta o la morte. -Inquinamento = In senso ampio si intende per inquinamento quando siamo in presenza di processi di antidepurazione fisica, chimica e biologica (bioconversione). L'inquinamento può essere determinato da agenti biologici (microrganismi e/o macroparassiti), da agenti fisici (radiazioni, rumori, ultrasuoni, vibrazioni, calore) o da agenti chimici (liquidi, gassosi o corpuscolari, solidi). -Inquinamento acustico = (Vedi anche rumore) Il 26/10/1995 è stata emanata la Legge quadro sull'inquinamento acustico, n°447 la definisce l'inquinamento acustico "l'introduzione nell'ambiente abitativo e nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi". L'ambito applicativo della nuova Legge quadro è molto ampio, includendo, oltre la nozione di ambiente abitativo e di ambiente esterno, le sorgenti sonore fisse e stabilendo la distinzione tra valori limite di emissione, immissione (assoluti e differenziali) e attenzione e di qualità. -Inquinanti = Si definisce inquinante qualsiasi agente (chimico,fisico o biologico) che può essere presente nell'ambiente di lavoro ed avere effetti nocivi sulla salute del lavoratore. 91 -Invalidità = Perdita della capacità lavorativa o sua diminuzione. Nel primo caso si parla di invalidità assoluta, nel secondo caso di invalidità parziale. Può essere temporanea, cioè limitata ad un determinato periodo di tempo e permanente, cioè persistente per tutta la vita. Ci sono quindi quattro tipi di invalidità: invalidità temporanea, invalidità temporanea parziale, invalidità permanente assoluta, invalidità permanente parziale. -Irritante = Azione di un agente chimico o fisico che può provocare un disturbo per contatto diretto sulla pelle, agli occhi, al naso o alle vie respiratorie (gola, bronchi, polmoni). Alcuni gas, fumi, polveri, vapori, possono avere azione irritante e dare congiuntiviti, faringiti, bronchiti, ecc.. -Ispettorato del lavoro = Organo di vigilanza per le attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati. -I.S.S. = Istituto Superiore di Sanità. -Lay-out = Termine anglosassone che è entrato nel linguaggio corrente della moderna organizzazione del lavoro. Letterariamente significa configurazione, disposizione, tracciato. Ad esempio, per lay-out of work si intende "schema di lavorazione", oppure lay-out sheet operations=coordinamento del lavoro", oppure lay-out of a report significa "schema di una relazione". -Lavoratore autonomo = Persona fisica la cui attività professionale viene svolta senza vincolo di subordinazione. -Lavoro subordinato = Il lavoro subordinato è il lavoro prestato da coloro che si obbligano a mettere a disposizione di un'altro soggetto (imprenditore, datore di lavoro) la loro attività lavorativa in quanto tale, a prescindere dal risultato perseguito e quindi rimanendo propriamente estranei al rischio connesso con il raggiungimento di quel risultato. Il codice civile definisce come lavoro subordinato quello reso all'interno di un'impresa (Art.2094 c.c.), ma non si tratta di un fenomeno esclusivo dell' impresa: datore di lavoro può essere anche uno non imprenditore (si pensi al lavoratore domestico alle dipendenze di un privato o alla segretaria alle dipendenze di un professionista come il medico o l'avvocato , ecc.). Inoltre, pur essendo il lavoratore alle dipendenze di un imprenditore, è possibile che materialmente l'esecuzione della prestazione non si svolga all'interno dei locali dell'impresa (si pensi al lavoro a domicilio). -Leptospirosi = Gruppo di malattie infettive causate da leptospire,che colpiscono animali domestici e selvatici (ratti,topi,volpi) e possono essere trasmesse all'uomo attraverso sia il morso sia prodotti (soprattutto acqua) inquinati.La Leptospirosi ittero-emorragica (morbo di Weil o spirochetosi) è la più grave forma di leptospirosi nell'uomo,insieme con la "malattia dei porcai" dovuta a Leptospira pomona. -MAC = Limite massimo ammissibile, che non deve mai essere superato, degli agenti nocivi presenti nell'aria del luogo di lavoro. -Malattia professionale = Malattia causata da uno o più rischi lavorativi che dà diritto alla tutela assicurativa INAIL, come per l'infortunio sul lavoro. -Materie prime secondarie = Per MPS si intende ogni residuo derivante da processi produttivi o da raccolte finalizzate che sia suscettibile, eventualmente previo idoneo trattamento, di essere riutilizzato come materia prima in altro processo produttivo della stessa o di altra natura. -MCA (Materiale Contenente Amianto) = Trattasi di ogni materiale prodotto contenente più dell'1% di amianto. -Medicina del lavoro = Branca della medicina che si occupa della prevenzione, della diagnosi e della cura delle malattie del lavoro. -Medico competente = Medico specialista in medicina del lavoro incaricato dal datore di lavoro di effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e di collaborare alla prevenzione in azienda. I compiti del medico competente in azienda sono chiaramente specificati all'Art.17 del DLgs 626/94 e 242/96. -Mappe di rischio = Sono il risultato e la valutazione dei rischi ambientali individuali nei vari comparti produttivi del territorio per mezzo di predeterminati "indicatori" di rischio. -Metalli pesanti = Sono così chiamati gli elementi chimici che presentano una densità maggiore di 5,0. Tra questi i più diffusi sono: cadmio, cobalto, cromo, rame, mercurio, manganese, molibdeno, piombo, zinco. -Misure generali di tutela = Le misure generali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori sono ampiamente esplicitate nei vari commi dell'Art.3 del DLgs 626/94. Tra le misure principali prese in considerazione vi sono: la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza, l'eliminazione dei rischi stessi in relazione alle conoscenze acquisite in base al processo tecnico, la riduzione dei rischi alla fonte, la programmazione della prevenzione, la sostituzione di ciò che è pericoloso, il rispetto dei principi ergonomici, priorità delle misure di protezione collettiva, controllo sanitario dei lavoratori, misure igieniche, uso di segnali di avvertimento e di sicurezza, regolare manutenzione, informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori, ecc.. -Misure igieniche = In tutte le attività nelle quali si evidenzino rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro deve predisporre dei servizi sanitari adeguati, provvisti di docce con acqua calda e fredda, di indumenti protettivi o 92 di altri indumenti idonei, di dispositivi di sicurezza individuabili controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione. -Misure tecniche, organizzative e procedurali = Fra gli "Obblighi del datore di lavoro" previsti dal Capo II, Art.64 del DLgs 626/94 vi è quello di assicurare, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che "nelle varie operazioni lavorative siano impiegati quantitativi di agenti cancerogeni non superiori alle necessità delle lavorazioni....limitare al massimo i lavoratori esposti....progettare, programmare e sorvegliare le lavorazioni in modo che non vi sia emissione di agenti cancerogeni nell'aria....provvedere alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli impianti....elaborare procedure per i casi di emergenza....ecc.". -Monitoraggio = Raccolta sistematica di informazioni e di dati. Se riferiti all'ambiente si ha il monitoraggio ambientale; se riferiti all'uomo (per es. su liquidi biologici, metaboliti, ecc.) si ha il monitoraggio biologico. -Movimentazione manuale dei carichi = Operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare portare o spostare un carico che per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli comportano fra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari. E' fatto obbligo al datore di lavoro di adottare misure organizzative necessarie per evitare la movimentazione manuale dei carichi sospesi da parte dei lavoratori; adottare le misure necessarie per ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale; adottare le misure necessarie ad evitare o ridurre il rischio di lesioni dorso-lombari; adottare la sorveglianza sanitaria per gli addetti alle attività di movimentazione manuale. -N.O.C. = Sigla che sta ad indicare sostanze non diversamente classificate. -Neoplasie = (vedi Tumore) -O.M.S. = Organizzazione Mondiale della Sanità. -Oncogeno = Di sostanza che provoca la formazione di tumori. -Ordine professionale = Organizzazione giuridica dell'attività professionale, cioè dell'attività intellettuale svolta da quei soggetti (professionisti)a cui è riconosciuta la conoscenza di regole e tecniche necessarie per affrontare e risolvere situazioni e problemi nell'ambito di una certa materia (ad es. architetti, avvocati, medici, notai, ecc.). -Organismo paritetico territoriale = Comitato costituito solitamente a livello provinciale, composto da un numero uguale di rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro, con il compito di promuovere le attività formative e di redimere le controversie riguardanti i rappresentanti dei lavoratori, la formazione e l'informazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. -Organizzazione della sicurezza = Il Dlgs 626/94 prevede che struttura organizzativa aziendale per la sicurezza, comprenda i seguenti servizi: a)Servizio di prevenzione e protezione la cui composizione varia in rapporto alla dimensione e alla tipologia aziendale. Il servizio può essere interno, interno/esterno, esterno o svolto direttamente dal datore di lavoro. b)Sorveglianza sanitaria. c)Servizio antincendio. d)Servizio di pronto soccorso e)Rappresentante della sicurezza. -Organo di vigilanza = Organismi pubblici (Aziende USL, Vigili del Fuoco, Ispettorato del lavoro, Ministero dell'Industria per il settore minerario, ecc.) incaricati di controllare l'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. -Osteoarticolare = Che riguarda le ossa e le articolazioni. Apparato osteoarticolare, l'insieme dello scheletro con le sue articolazioni. -Ozono = L'ozono (03) è un gas la cui molecola è costituita da 3 atomi di ossigeno, anziché da 2 atomi di cui è formata generalmente la molecola di ossigeno; è quindi una forma allotropica di questo elemento. Questo gas è un importante inquinante atmosferico antropogenico, essendo il principale degli ossidanti fotochimici. Grazie alla sua proprietà di assorbire gran parte delle radiazioni solari ultraviolette nell'alta atmosfera, l'ozono costituisce uno schermo per queste radiazioni e permette, così, la vita sulla terra. -Pari opportunità = La Carta Costituzionale sancisce il principio di parità e uguaglianza fra tutti i cittadini senza distinzione di sesso Art.3, comma 1, Costituzione): l'esplicazione di tale principio si rintraccia nelle disposizioni costituzionali relative alla famiglia, al lavoro, al godimento dei diritti politici e sindacali, all'accesso nei pubblici uffici e alle cariche elettive, che nelle disposizioni di legge ordinarie e in regolamenti che specificano o danno 93 attuazione all'uguaglianza tra i sessi. La Legge n°400 del 1988 ha previsto l'istituzione di una Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, quale organo ausiliario del governo, divenuto successivamente organo permanente. -Patronato = Istituto promosso dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori per la tutela dei diritti dei lavoratori stessi nel campo della sicurezza sociale. -PCB(Policlorobifenili) = Sono una classe di composti preparati per clorurazione del bifenile, e sono sostanze liquide, resinose e cristalline. La loro composizione e quindi le proprietà chimiche variano in funzione del grado di clorurazione. -P.E.L. = Sigla che sta ad indicare il limite di esposizione permesso ad una determinata sostanza pericolosa. -Pericolo = proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (per es., materiale o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro, ecc.) aventi potenziale di causare danni. -Piani mirati di prevenzione = Progetti strutturati che tendono a obiettivi precisi:la riduzione di uno o più rischi lavorativi diffusi nel territorio dell'Azienda Sanitaria Locale,in territori più vasti,nella regione o anche in tutta la nazione.I piani mirati di prevenzione di solito riguardano interi "comparti" lavorativi,cioè luoghi di lavoro nei quali i problemi di rischio sono simili. -Piccole imprese = Ai fini dell'applicazione del Dlgs 626/94, per facilitare gli adempimenti delle piccole imprese, queste sono state suddivise in due gruppi: A)Primo gruppo-Aziende artigiane ed industriali fino a 30 dipendenti, escluse quelle che svolgono attività pericolse; aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti; aziende della pesca fino a 20 addetti; altre aziende fino a 200 dipendenti. B)Secondo gruppo-Aziende familiari e aziende che occupano fino a 10 dipendenti. Mentre per le prime saranno definite procedure standardizzate per gli adempimenti documentali, per il secondo gruppo è previsto che non siano tenute a redigere documenti, ma sono comunque tenute ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. -Piombo = E' un elemento chimico (Pb) presente nella crosta terrestre in misura ridotta. il suolo contiene naturalmente piccole quantità di composti di piombo. L'inquinamento da piombo è un problema che interessa l'aria, l'acqua ed il suolo. Le emissioni gassose di piombo nell'atmosfera hanno origine principalmente dalla combustione di additivi antidetonanti presenti nella benzina (piombo tetrametile, piombo tetraetile) per motori delle automobili, i quali danno luogo a numerosi composti del piombo nei gas di scarico. -Piombemia (PbB) = La piombemia misura la quantità del piombo nel sangue totale che, nel soggetto "normale", è costituito per il 45% circa da globuli rossi e per il 53% da plasma. Il valore della piombemia è prevalentemente determinato dalla quantità di piombo legata ai globuli rossi; questa rappresenta circa il 95% della concentrazione del metallo nel sangue circolante. I danni e le malattie provocate dal piombo sull'organismo umano sono molte, essendo il piombo una sostanza tossica. -Precettazione = E' un potere della pubblica amministrazione la quale, nel caso di proclamazione di uno sciopero in servizi di preminente interesse generale, può ordinare agli addetti di garantire le prestazioni indispensabili al funzionamento dei servizi medesimi. -Presidi sanitari = vengono denominati anche "Fitofarmaci" o prodotti fitosanitari (quest'ultima denominazione è stata introdotta con la Direttiva CE 91/414) o, comunemente, "antiparassitari agricoli". Per legge è obbligatorio che questi preparati siano registrati come "Presidi sanitari" presso il Ministro della Sanità. -Prevenzione = Il complesso delle disposizioni o misure adottate previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno. -Principio attivo = Una o più sostanze attive che costituiscono i Presidi sanitari o Fitofarmaci o Prodotti sanitari. -Profilo di rischio = Insieme di fattori nocivi presenti nell'ambiente di lavoro,specifici per ogni lavoratore o figura professionale. -Profilo professionale = Insieme di conoscenze,competenze ed atteggiamenti che un operatore deve avere per compiere il proprio lavoro. -Radiazioni ionizzanti = Le norme di legge che regolano la materia sono circa 30. Le radiazioni ionizzanti possono avere due diverse origini: da una parte alcune derivano dalla trasformazione nucleare dell'isotopo radioattivo di molteplici sorgenti (uranio, nichel, cobalto, iridio, tritio, i più noti) e si tratta di raggi alfa, beta, gamma, o anche di neutroni: dall'altra le radiazioni di tipo X sono di origine non nucleare poiché sono prodotte da un generatore di corrente elettrica. Questa distinzione comporta delle conseguenze sul loro comportamento. Le radiazioni radioattive sono emesse in permanenza fino a quando il radioisotopo non è completamente trasformato, mentre i raggi X si interrompono al momento dell'interruzione della corrente elettrica che ne è all'origine. Ciò comporta in particolare che un generatore elettrico a radiazioni ionizzanti diventa inoffensivo quando viene scollegato, mentre un 94 apparecchio che contiene una sorgente radioattiva naturale rimane continuamente e potenzialmente pericoloso. Le radiazioni possono colpire in tre modi diversi: - per irradiazione esterna, vale a dire con l'esposizione del corpo a sorgenti esterne; - per contaminazione cutanea derivante dal contatto della pelle con sostanze radioattive, - per contaminazione interna derivante dalla incorporazione di sostanze radioattive all'interno dei tessuti viventi: ciò può verificarsi per via respiratoria, per via digestiva o attraverso l'acute (diffusione per via cutanea). I rischi per la salute provocati dall'esposizione dell'organismo umano sono valutati in modo quantitativo mediante una grandezza che dipende soprattutto dall'energia ceduta dalla radiazione ai tessuti, denominata equivalente di dose. Questa grandezza è espressa in sierverts o in rems. -RDF = Con questa sigla si intende l'energia derivata dai rifiuti, dal termine inglese "refuse derivate fuel". -R.E.L. = Sigla che sta ad indicare il limite di esposizione raccomandato. -Rifiuti = La normativa vigente definisce rifiuti tutte le sostanze derivanti da attività umane o da cicli naturali, abbandonate o destinate all'abbandono (Art.2 del D.P.R. 915/82). Sono classificati in rifiuti urbani, rifiuti speciali e rifiuti speciali tossici e nocivi. I rifiuti urbani (RSU) sono quelli provenienti dalle abitazioni domestiche o da altri insediamenti civili, nonché quelli giacenti su strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico. Nell'ambito dei rifiuti urbani è definita come categoria particolare quella dei "rifiuti urbani pericolosi": le batterie, le pile, i prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", i medicinali scaduti. I rifiuti speciali (RS) sono quelli derivanti da lavorazioni industriali e da attività agricole, artigianali, commerciali e di servizi: i rifiuti ospedalieri; quelli provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi; i veicoli a motore fuori uso e le loro parti; i residui delle attività di trattamento dei rifiuti e quelli derivanti dalla depurazione degli affluenti. Solo alcune di tipologie di rifiuti speciali sono assimilabili ai rifiuti urbani per quanto concerne le modalità di smaltimento. Sono rifiuti "tossici e nocivi" (RTN)i rifiuti speciali che contengono o sono contaminati da particolari sostanze in determinate concentrazioni. La normativa sui rifiuti parte con il D.P.R. 915 del 10 settembre 1982, cui sono seguiti i relativi regolamenti attuativi con il DPR 441 del 1987 e con la Legge 475 del 9 novembre del 1988 sui rifiuti industriali, nata dopo gli scandali relativi alle navi portarifiuti che girovagavano per il mondo. -Rischio = Probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione ad un determinato fattore. -Rischio di incidente rilevante = Trattasi di un rischio connesso con determinate attività industriali, indicate nell'elenco C allegato alla legge 16 aprile 1987, n°183. In attuazione della Direttiva CE 82/501 (nota come "Direttiva Seveso") il 17 maggio 1988 veniva emanato il D.P.R. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ovvero a qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali... che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose e che possa presentare rischi di incidenti rilevanti, nonché il trasporto effettuato all'interno dello stabilimento per ragioni interne ed il deposito connesso a tali operazioni all'interno del medesimo. Viene definito "incidente rilevante" un avvenimento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di rilievo connessi ad uno sviluppo incontrollato di una attività industriale che dia luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per l'uomo, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e per l'ambiente e che comporti l'uso di una o più sostanze pericolose: Il D.P.R. 175/88 dalla data della sua emanazione ad oggi ha subìto alcune variazioni e ben 18 reiterazioni. -R.L.S.(Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) = Lavoratore eletto o designato per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Al Capo V (consultazione e partecipazione dei lavoratori) dell'Art.18 del Dlgs 626/94 è previsto che in tutte le aziende, o unità produttive, venga eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nelle aziende che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende da 16 a 200 dipendenti il RLS si individua tra i componenti delle RSU in base agli accordi di categoria; da 201 a 300 dipendenti, se la RSU è composta da tre lavoratori, , 2 saranno RLS. A questi si aggiunge un terzo (che non fa parte della RSU) al quale comunque spettano comunque 40 ore di permesso retribuito). Se la RSU è composta da un numero superiore a 3, il RSL sarà individuato dentro la RSU. Per le aziende con più di 300 dipendenti, il numero dei RSL è ricompreso nel numero dei componenti la RSU ed è 3 fino a 1.000 dipendenti e 6 oltre i mille dipendenti. Le attribuzioni del Rappresentante per la sicurezza sono definite all'Art.19 del DLgs 242/96. -R.S.U.(Rappresentanza Sindacale Unitaria) = E' costituita dai lavoratori eletti nella lista CGIL-CISL-UIL come rappresentanti sindacali in azienda. -RTECS = Registry of Tossic Effects of Chemical. -Rumore = La valutazione del rischio e del danno da rumore è regolamentato dal Capo VI del Dlgs 15 agosto 1991, n°277 che attua alcune Direttive CE in materia. Le norme previste sono dirette alla protezione dei lavoratori contro i rischi per l'udito e, laddove sia espressamente previsto, contro i rischi per la salute e sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore durante il lavoro. La determinazione dell'esposizione al rumore professionale e la stime dell'indebolimento uditivo prodotto dal rumore è determinato dalla Norma ISO 1999/90 (International Organization for Standardization). 95 -Salute = Un tempo "essere in salute" voleva dire "non avere malattie": oggi questo concetto di salute è superato e si preferisce parlare di "salute attiva". Secondo una definizione ormai famosa dell'O.M.S. (Organizzazione Mondiale della Sanità), salute "è lo stato di completo benessere fisico, psichico e sociale". -Saturnismo = Con questo termine si intende un quadro clinico complesso determinato da un'eccessivo assorbimento di piombo inorganico. Nell'ambiente di lavoro la più importante via di assorbimento del piombo è quella respiratoria, mentre la via digestiva e quella cutanea sono di importanza rispettivamente minore e trascurabile. -Schede di sicurezza = E' un sistema specifico di informazioni relativo alle sostanze ed ai preparati pericolosi destinato principalmente agli utilizzatori professionali, al fine della protezione della salute e della sicurezza sul posto di lavoro. La scheda dei dati di sicurezza comporta 16 voci obbligatorie, tra le quali l'identificazione del preparato e dell'azienda produttrice, l'identificazione dei pericoli, le proprietà fisiche e chimiche, informazioni tossicologiche, informazioni ecologiche, ecc.. La responsabilità delle informazioni figuranti nelle suddette voci incombe alla persona responsabile dell'immissione sul mercato del preparato. -Servizi di prevenzione delle USL (ora ASL = Azienda Sanitaria Locale) = Servizi specifici che nel territorio di competenza delle USL svolgono compiti di tutela della salute nei luoghi di lavoro e di vigilanza sull'applicazione della normativa in materia. Assumono denominazione diversa secondo la regione di appartenenza. -Servizio antincendio = Tutti i datori di lavoro sono obbligati a designare i lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendi, tenendo conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici dell'azienda e dell'unità produttiva. Devono essere formati, devono essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate. Il compito di cui sopra può essere svolto direttamente dai dai datori di lavoro aventi le seguenti caratteristiche: - aziende artigiane e industriali fino a 30 dipendenti; - aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti; - aziende della pesca fino a 20 addetti; - altre aziende fino a 200 addetti. -Servizio di prevenzione e protezione = Tale servizio è previsto dall'Art.8 del DLgs 626/94 e dal Dlgs 242/96 di modifica il quale prevede che l'organizzazione del "Servizio di prevenzione e protezione" all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi: a) nelle aziende industriali di cui all'Art.1 del D.P.R. 17 maggio 1988, n°175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di notifica o di dichiarazione, ai sensi degli Artt.4 e 6 del decreto stesso; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti e laboratori nucleari; d) nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) nelle aziende industriali con oltre 200 dipendenti; f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori dipendenti; g) nelle strutture di ricovero e cura sia pubbliche che private. Il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure di sicurezza per la salute e la sicurezza degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale. -Silicosi = Malattia professionale che colpisce i lavoratori delle miniere, dei cementifici, delle cave, delle fonderie, ecc...: dovuta a deposizione nei polmoni di particelle di silicio libero inalate ed a conseguenti reazioni del tessuto vascolo-connettivale che forma strie e noduli fibrosi. -Sintomo = Disturbo causato da una malattia. -Sorveglianza sanitaria = La sorveglianza sanitaria è obbligatoria per tutte quelle aziende in cui si svolgono le lavorazioni indicate all'Art.331 del D.P.R. 303/56. -Stress = Complesso di reazioni individuali provocati da fattori ambientali e sociali a motivo dei quali possono scatenarsi nel soggetto alterazioni del comportamento e disturbi psicosomatici. Secondo recenti statistiche il 60% dei lavoratori sono colpiti da stress. -TCDD (Tetraclorodibenzo-p-diossina o Diossina) = Sostanza concerogena responsabile della contaminazione della popolazione a Seveso, a seguito dello scoppio del reattore dell'ICMESA il 10 luglio 1976. In seguito a questo disastroso evento venne emanata dalla CE la Direttiva (detta "Seveso") 84/501 recepita dall'Italia con il D.P.R. 175/88 relativa ai rischi di incidenti rilevanti. -TEP = Sigla convenzionale che sta a significare "Tonnellata equivalente di petrolio". 96 -Teratogeno = Si dice teratogeno un agente che può causare malformazioni al feto durante la gravidanza. -TLV(Treshold Limit Value) = Valore limite di soglia nella letteratura tecnica anglosassone; generalmente si riferisce alla concentrazione media degli agenti nocivi presenti nel luogo di lavoro,cui i lavoratori possono essere esposti 8 ore al giorno,ogni giorno,per tutta la vita lavorativa,senza sviluppare malattie. -Tossicità = E' data dalla capacità di una sostanza o di un preparato di produrre effetti negativi sull'organismo sia animale sia umano.Sostanze a tossicità elevata possono dare disturbi o danni anche con quantitativi molto bassi,mentre viceversa occorrono livelli elevati per dare effetti nocivi con sostanze a bassa tossicità.Si dice tossicità acuta quella che si produce entro breve tempo e tossicità cronica quella che si manifesta a distanza di tempo. -Tumore = Termine usato in origine per indicare qualsiasi processo patologico che si manifestasse con una "tumefazione" di una parte del corpo.Oggi è sinonimo di "neoplasia",cioè neoformazione derivante dalla proliferazione cellulare di elementi di un tessuto normale preesistente:Il termine "cancro" che nel linguaggio comune è sinonimo di tumore maligno,indica nel linguaggio medico un tumore maligno di origine di origine epiteliale(cioè neoplasia originata dagli epiteli di rivestimento della cute e delle mucose),detto anche carcinoma. -TWA (Time Weighted Average) = Valore medio ponderato sul tempo (in genere sulle 8 ore lavorative) nella lettura tecnica anglosassone; si riferisce al valore limite di esposizione ad un agente chimico, fisico o biologico presente sui luoghi di lavoro. -U.P.G. = Ufficiale di Polizia Giudiziaria. Nell'ambito dei Servizi o delle Unità operative di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi è un operatore con compiti e poteri di polizia giudiziaria, addetto alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute nei luoghi di lavoro. I compiti di polizia giudiziaria in questo settore sono: potere di accesso, di diffida, di sequestro. -Valore di attenzione = Un valore riferito a qualsiasi di inquinamento (es. rumore, presenza di sostanze nell'aria, ecc.)che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana e per l'ambiente. -Valore limite di esposizione = Limite dell'esposizione personale dei lavoratori ad un agente nocivo presente nell'ambiente di lavoro. -Valutazione del rischio = E' il nuovo modo di porsi dell'azienda nei confronti della sicurezza nei luoghi di lavoro, Procedimento di valutazione della possibile entità del danno, quale conseguenza del rischio per la salute e sicurezza dei lavoratori nell'espletamento delle loro mansioni, derivante dal verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro. -Valutazione della esposizione = La CE stabilisce come valutazione di esposizione (Exposure assesment) "la determinazione delle emissioni, vie e grado di mobilità di una sostanza e della sua trasformazione e degradazione, al fine di stimare le concentrazioni o dosi a cui le popolazioni umane e i comparti ambientali sono o possono essere esposti". -VDT(Videoterminale) = Uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato. L'Art.51 del DLgs tutela in modo particolare il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno 4 ore consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'Art.54 per tutta la settimana lavorativa. -VLTL = Valore Limite Tecnico di lunga Durata. -Zona pericolosa = Qualsiasi zona all'interno, ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso. -Zoonosi = Malattia infettiva, trasmessa direttamente da animali,specie da quelli domestici. Le zoonosi sono numerose, fra esse la rabbia, la salmonellosi e la tubercolosi trasmesse dal cane; la tubercolosi bovina, la brucellosi, la febbre Q, l'afta epizootica trasmesse da ruminanti;la psittacosi trasmessa dagli uccelli (pappagalli), il tifo petecchiale, la peste, la tularemia trasmesse dai topi, ecc.. 97