I CONTROLLI FISCALI Lotta all’evasione fiscale -IRiduzione del carico tributario-Equità fiscale Incremento dei rapporti Fisco-Contribuenti Trasparenza dell’azione della P.A. Semplificazione degli adempimenti tributari Chiarezza delle norme giuridiche Riconoscimento di diritti e garanzie Lotta all’evasione fiscale - II Inasprimento delle sanzioni per violazioni più gravi Non punibilità per violazioni meramente formali Definizioni agevolate di sanzioni in caso di mancata contestazione Lotta all’evasione fiscale - III Inasprimento dei CONTROLLI - Potenziamento - Miglioramento I CONTROLLI FISCALI Distinzione CONTROLLO Formale Controllo automatizzato (artt. 36 bis DPR 600/73-54 bis DPR 633/72) ACCERTAMENTO Sostanziale o di Merito Controllo formale vero e proprio (art. 36 ter DPR 600/73) La liquidazione delle imposte ex art. 36 bis Dpr 600/73 CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE DICHIARAZIONI (LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE) Finalità: Correggere errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte; Correggere errori materiali commessi nel riporto delle eccedenze delle imposte, contributi e premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni; Ridurre deduzioni dal reddito esposte, detrazioni d’imposta indicate e crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella di legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; Controllare che i versamenti siano tempestivi e corrispondenti a quanto dichiarato Anche le dichiarazioni annuali dell'Iva sono soggette ad un controllo mediante procedura automatizzata. L'Amministrazione: corregge gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione del volume d'affari e delle imposte e nel riporto delle eccedenze di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni; controlla la corrispondenza con quanto dichiarato dei versamenti eseguiti a titolo di acconto e di conguaglio e delle liquidazione periodiche. Procedimento: Il sistema informatizzato controlla le dichiarazioni e liquida le imposte sulla base dei dati ed elementi desumibili dalle dichiarazioni e dai dati in possesso dell’Anagrafe Tributaria L’Agenzia invia una comunicazione di regolarità o irregolarità In caso di irregolarità il contribuente può fornire indicazioni all’Ufficio entro 30 gg. (art. 6, co. 5, L. 212/00) Segue Procedimento Nello stesso termine (30 gg) il contribuente può pagare la differenza dovuta insieme al pagamento delle sanzioni in misura ridotta (1/3) Oppure Il contribuente può attendere di ricevere la cartella di pagamento (con sanzioni per intero) Termini: La liquidazione deve avvenire entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo L’eventuale iscrizione a ruolo (per l’emissione della cartella di pagamento) deve avvenire (essere resa esecutiva) a pena di decadenza entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione La liquidazione ex art. 36 bis Dpr 600/73 è un controllo limitato nell’oggetto e negli effetti. Non è infatti diretto alla rettifica del reddito, ma solamente alla verifica dell’esattezza numerica dei dati dichiarati. Art. 36 ter Dpr 600/73 CONTROLLO FORMALE VERO E PROPRIO DELLE DICHIARAZIONI Finalità: Escludere in tutto o in parte lo scomputo di ritenute d’acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti o dalle certificazioni chieste al contribuente o risultanti in misura minore; Escludere in tutto o in parte detrazioni o deduzioni non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi inviati ad imprese di assicurazioni e ad enti previdenziali Segue Finalità: Determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti al contribuente Liquidare la maggior imposta e contributi dovuti sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati presentati per lo stesso anno Correggere errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta Procedimento: Il Ministero dell’Economia e Finanze fissa annualmente criteri selettivi per la scelta delle dichiarazioni da controllare; L’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, competente per domicilio fiscale, invita il contribuente, anche telefonicamente, a fornire chiarimenti e ad esibire documentazione relativi ai dati dichiarati o forniti da terzi Sulla base delle informazioni e documenti raccolti l’Ufficio procede ad archiviare il controllo, considerando la liquidazione perfezionata, oppure invia una comunicazione di irregolarità, con l’indicazione dell’esito del controllo e dei motivi che hanno dato luogo a rettifica Il contribuente può quindi fornire ulteriori chiarimenti entro 30 giorni Segue Procedimento Il contribuente può pagare la maggior imposta (o restituire il credito), con pagamento di sanzioni in misura ridotta (2/3) Oppure Il contribuente può attendere di ricevere la cartella di pagamento (con sanzioni per intero) Termini: La liquidazione deve avvenire entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione L’eventuale iscrizione a ruolo (per l’emissione della cartella di pagamento) deve avvenire (essere resa esecutiva) a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione Differenza tra controllo formale e liquidazione Il controllo formale si differenzia dalla liquidazione automatizzata perché non riguarda solamente la dichiarazione, ma anche i documenti che devono corredarla Natura della comunicazione di irregolarità: Sia nel caso di liquidazione della dichiarazione che di controllo formale vero e proprio, l’Amministrazione finanziaria, nelle ipotesi di omesso, tardivo o minore versamento d’imposte, invia al contribuente una comunicazione, sulla cui base è possibile definire in modo agevolato le sanzioni Tali comunicazioni non sono impugnabili innanzi alle Comm. Trib. (a differenza della successiva cartella esattoriale), ma possono essere annullate dagli Uffici in autotutela Doppio esame della dichiarazione: liquidazione e controllo formale. Non si tratta di attività accertative: non sfociano nella emissione di un avviso di accertamento Attività dirette alla determinazione del debito d'imposta derivante dal reddito dichiarato Se ad esse non segue l'esatto adempimento da parte del contribuente, l'Amministrazione provvede alla iscrizione a ruolo delle somme dovute Queste attività non pregiudicano la successiva attività accertatrice dell’A.F. L’ulteriore liquidazione dell’imposta da parte dell’Ufficio ex artt. 36 bis e ter Dpr 600/73 è imputata direttamente al dichiarante I CONTROLLI FISCALI CONTROLLI SOSTANZIALI O DI MERITO L’attività di accertamento è conseguenza di notizie e di elementi specifici, aventi particolare valore probatorio, acquisiti dal Fisco: Utilizzando poteri istruttori Dall’esame delle dichiarazioni dei contribuenti Dai controlli effettuati nei confronti di determinate categorie di contribuenti scelti secondo criteri stabiliti annualmente con decreto, tra le varie categorie economiche e professionali (c.d. sorteggi) Dalle liste selettive, cioè elenchi di contribuenti redatti dal centro informativo dell’Anagrafe tributaria, sulla base di criteri stabiliti annualmente con decreto Dalle presunzioni di legge, laddove previste (es. per l’elusione) LE BANCHE DATI A DISPOSIZIONE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE Anagrafe Tributaria Applicazioni di ausilio all’accertamento INPS INAIL ENEL e simili CCIAA Ordini professionali Assicurazioni-Istituti di credito-Società finanziarie ACI Ministero dei Trasporti-Motorizzazione civile SEGUE LE BANCHE DATI Uffici marittimi Registro aeronautico nazionale AIRE Autorità fiscali estere ISTAT ECOCERVED Corte di Cassazione Poligrafico dello Stato Commissioni Tributarie Agenzie del Territorio-Demanio-Dogane Anagrafe dei Comuni (in via di realizzazione) I CONTROLLI FISCALI I POTERI ISTRUTTORI (artt. 32-33 D.P.R. 600/73 e 51-52 D.P.R. 633/72) Per l’espletamento delle loro attività di controllo, gli Uffici finanziari possono esercitare poteri istruttori, necessari per verificare e rettificare il reddito imponibile o la base imponibile IVA, scegliendo tra l’uno o l’altro con ampi margini di discrezionalità. I poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria si possono suddividere in 3 aree: Segue POTERI ISTRUTTORI Poteri che consentono di inoltrare al soggetto sottoposto o da sottoporre a controllo richieste di informazioni o di documenti o inviti a comparire, allo scopo di fornire elementi utilizzabili ai fini dell’accertamento nei suoi confronti Poteri che permettono di inoltrare ad enti o organismi qualificati o a soggetti diversi da quello sottoposto o da sottoporre a controllo, richieste di informazioni o documenti o inviti a comparire, allo scopo di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento nei confronti di un certo contribuente Poteri che si concretizzano nell’intervento diretto presso i luoghi in cui il contribuente svolge le proprie attività imprenditoriali o professionali o presso altri locali allo stesso riferibili (accessi, ispezioni e verifiche) Segue POTERI ISTRUTTORI Gli Uffici finanziari possono, con atto motivato, richiedere dati e notizie rilevanti ai fini di un (eventuale) accertamento, sia in materia di Imposte dirette che di IVA. Precisamente gli Uffici possono: Invitare i contribuenti comparire di persona o a mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie utili per l’accertamento Inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie specifici, utili per l’accertamento, con invito a restituirli compilati e firmati Invitare i contribuenti ad esibire o trasmettere atti e documenti, inclusi bilanci, libri e registri (se obbligati alla tenuta delle scritture contabili) Richiedere la comunicazione di dati e notizie relativi a soggetti, indicati singolarmente o per categorie, agli organi ed Amministrazioni dello Stato, agli Enti pubblici non economici, a Società ed Enti di assicurazione, di riscossione e di gestione ed intermediazione finanziaria Chiedere copie o estratti degli atti e documenti depositati presso i notai, procuratori del registro, conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali Richiedere ad aziende ed istituti di credito, nonché all’Amministrazione ostale, copia dei conti intrattenuti con il contribuente, nonché la specificazione dei rapporti connessi Richiedere ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o verifica, l’indicazione della natura, numero ed estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende ed istituti di credito, con l’Amministrazione postale, con società fiduciarie ed ogni altro intermediario finanziario italiano e non Richiedere ai soggetti obbligati a tenere le scritture contabili, dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte nei confronti di clienti, fornitori e prestatoti di lavoro autonomo, per periodi determinati e soggetti nominativamente indicati Invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere atti o documenti fiscalmente rilevanti, relativi a specifici rapporti intrattenuti con il contribuente, ed a fornire chiarimenti esplicativi Effettuare accessi, ispezioni e verifiche nei luoghi ove il contribuente svolge la propria attività CONSEGUENZE SANZIONATORIE DELL’INOTTEMPERANZA AGLI INVITI E RICHIESTE DELL’A.F. L’inadempimento o l’adempimento inesatto agli inviti ed alle richieste dell’A.F. determina conseguenze dirette ed indirette. Conseguenza diretta: Sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di: mancata restituzione di questionari o restituzione con risposte incomplete o non veritiere; inottemperanza all’invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta degli Uffici; omissione di qualsiasi comunicazione prescritta dalle leggi tributarie, indipendentemente dall’esercizio dei poteri dell’A.F. di invito, richiesta o questionario Conseguenze indirette: Preclusione di utilizzo in favore del contribuente dei dati, notizie e documenti non forniti all’A.F. in sede di richiesta (L. n. 28/99, che ha aggiunto i commi 3 e 4 all’art. 32 DPR 600/3, richiamati dall’art. 51, co. 4, DPR 633/72 a fini IVA); Il contribuente può però evitare tale preclusione se deposita in allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado le notizie, i dati, i documenti, i registri o i libri non esposti in precedenza, dichiarando contestualmente di non aver potuto adempiere prima per causa a lui non imputabile; Inoltre la mancata risposta al questionario o a richieste dell’Ufficio legittima il ricorso all’accertamento di tipo induttivo o di tipo sintetico. I CONTROLLI FISCALI ACCESSI-ISPEZIONI-VERIFICHE L’accesso consiste nel potere di entrare e di soffermarsi presso la sede di svolgimento dell’attività d’impresa o professionale o in luoghi diversi (con dei limiti) comunque in possesso o nella disponibilità del contribuente oggetto di controllo. L’accesso è propedeutico ad ogni altra attività da svolgere durante i controlli esterni (es. ispezioni documentali) Natura dell’accesso E’ un atto autoritativo della fase istruttoria del procedimento di accertamento tributario ed obbliga il soggetto passivo a soggiacere alla presenza attiva dell’organo ispettivo. Per accedere ai locali destinati all’esercizio di attività commerciali, agricole, artistiche o professionali è richiesta l’autorizzazione del capo dell’ufficio dell’Agenzia o del Comandante di zona della GdF. Per l’accesso nei locali destinati all’esercizio di arti o professioni è richiesta la presenza del titolare o di un suo delegato. Per l'accesso nelle abitazioni è necessaria, oltre all'autorizzazione del capo dell'ufficio dell'Agenzia o del Comandante di zona della GdF, ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 14 Cost. (inviolabilità del domicilio) anche l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, che può essere concessa, con atto motivato, soltanto in presenza di gravi indizi di violazione delle norme fiscali, ed allo scopo di reperire libri, registri, documenti e altre prove delle violazioni. Una volta operato l’accesso, i funzionari dell’Agenzia delle Entrate o militari della GdF procedono, a seconda dello scopo del controllo, a: Verificazioni (analisi del processo produttivo: es. esistenza cespiti, consistenze di magazzino) Ispezioni (esame dei documenti) Rilevazioni Perquisizioni Ricerche (per reperire documenti e beni su cui eseguire ispezioni, verificazioni ed altre rilevazioni) Richiesta di informazioni ai soggetti presenti E’ necessaria la preventiva autorizzazione, motivata, del Procuratore della Repubblica: per accedere ai locali diversi da quelli adibiti ad impresa o professione (autorizzazione concedibile solo in presenza di gravi indizi di evasione) per l’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casseforti, mobili, ripostigli e simili per perquisizioni personali per la richiesta di notizie su cui è eccepito il segreto professionale L’autorizzazione del Procuratore della Repubblica è atto amministrativo discrezionale. Esso può essere sindacato dal giudice tributario, sia sotto il profilo della adeguatezza della motivazione, sia sotto il profilo della idoneità dei gravi indizi di evasione. DIRITTI DEL CONTRIBUENTE SOTTOPOSTO A VERIFICHE L’art. 12 L. 212/00 (Statuto del contribuente) prevede che: Gli accessi presso i locali destinati all’attività devono essere motivati da esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo e, salvo casi eccezionali, devono svolgersi durante l’ordinario orario di esercizio dell’attività e con modalità che comportino la minor turbativa possibile All’inizio della verifica il contribuente ha diritto di essere informato sulle ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto della stessa, nonché della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato L’esame della documentazione, su richiesta del contribuente, può essere effettuato nell’ufficio dei verificatori o presso il professionista … segue La permanenza presso la sede dell’attività non può superare i 30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 solo in caso di indagini particolarmente complesse La permanenza presso la sede dell’attività di imprese in contabilità semplificata o lavoratori autonomi non può superare i 15 gg prorogabili Il contribuente può opporsi all’apertura di pieghi, borse, mobili, casseforti e simili, chiusi a chiave o sigillati (diviene allora necessario per procedere l’autorizzazione del PM) Nel caso in cui il contribuente ritenga che i verificatori procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi anche al Garante del contribuente … segue La descrizione dettagliata delle operazioni compiute viene effettuata nel processo verbale di verifica, redatto giornalmente; in esso devono essere riportate le ispezioni e rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente e le risposte ricevute. Delle osservazioni e rilievi del contribuente o professionista si dà atto nel processo verbale di constatazione, conclusivo della verifica (PVC, che contiene i rilievi mossi dai verificatori) … segue Entro 60 giorni dal rilascio della copia del PVC il contribuente può presentare all’Ufficio impositore (Agenzia delle Entrate) osservazioni e richieste L’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza di tale termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza. La violazione di queste norme rende invalido l’avviso di accertamento. LE INDAGINI BANCARIE Per il fisco il segreto bancario non esiste. Il dovere di riservatezza, connesso con il segreto bancario, non può essere di ostacolo all'accertamento degli illeciti tributari, in quanto non è posto a tutela dei diritti di libertà personale, ma di interessi patrimoniali. In passato, il fisco non poteva penetrare il segreto bancario La deroga al segreto bancario era subordinata all'accertamento di alcune ipotesi, tassativamente previste, di evasione Le indagini bancarie avevano carattere sussidiario: potevano essere fatte solo ai fini delle imposte sui redditi e solo dopo che il fisco aveva già accertato una evasione di una certa entità Le indagini bancarie possono consistere in: Richiesta al contribuente di un’attestazione circa i rapporti finanziari in corso o estinti da meno di 5 anni Richiesta di dati, documenti e notizie a banche, Poste e altri operatori/intermediari finanziari Accesso diretto presso banche, Poste e altri operatori/intermediari finanziari (in caso di mancata risposta tempestiva) Soggetti autorizzanti: Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate Comandante di zona della GdF RICHIESTA DIRETTA AL CONTRIBUENTE Presupposti: accertamenti, verifiche o ispezioni in corso di svolgimento Oggetto della richiesta: una dichiarazione contenente l’indicazione della natura, numero ed estremi identificativi dei rapporti intrattenuti con banche, Poste S.p.A., intermediari finanziari, imprese di investimento, Organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e società fiduciarie, nazionali o esteri, in corso ovvero estinti da non più di 5 anni dalla data della richiesta RICHIESTA AD OPERATORI FINANZIARI Destinatari (ampliati di recente): Aziende ed istituti di credito Poste S.p.A. Banche Intermediari finanziari Imprese di investimento Società di gestione del risparmio Società fiduciarie … segue Oggetto della richiesta: Dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i loro clienti, nonché alle garanzie prestate dai terzi (in precedenza l’oggetto era limitato alla copia dei conti) Termini: La risposta deve essere comunicata, esclusivamente in via telematica dal 1° luglio 2005, entro 30 giorni, prorogabili di ulteriori 20 giorni Sulla base delle risultanze di tali controlli, l’Ufficio può procedere ad accertamento analitico o induttivo. Una volta ottenuti i conti, l’Amministrazione invita i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o a mezzo rappresentanti per fornire dati, notizie e chiarimenti relativamente alle operazioni annotate negli stessi. INVERSIONE DELL’ONERE DELLA PROVA I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti (analitico o induttivo), se l’interessato non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili o soggette ad imposte. In mancanza di detta prova: gli importi riscossi risultanti dai conti si considerano componenti positivi del reddito, ai fini delle II.DD., nonché compensi o corrispettivi non fatturati ai fini IVA i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalle scritture contabili, sono posti come ricavi/compensi ai fini delle II.DD. a meno che il contribuente ne indichi il soggetto beneficiario I prelevamenti (emissione di assegni, bonifico bancario, prelevamento di contanti) di per sé rappresentano un costo. La norma si può comprendere ravvisandovi una doppia presunzione: che il prelevamento sia stato utilizzato per un acquisto inerente alla produzione del reddito; e che al costo non contabilizzato corrisponda un ricavo pure non contabilizzato La presunzione è relativa: il contribuente può superarla indicando il beneficiario del prelevamento. La presunzione fondata sui prelevamenti, originariamente prevista solo per gli imprenditori, è stata estesa ai lavoratori autonomi (critiche) L’ufficio può chiedere dati e notizie al contribuente, invitandolo a comparire di persona o inviandogli questionari. Ma, secondo la giurisprudenza, il contraddittorio non è obbligatorio. Le presunzioni sono operanti solo se il contribuente non fornisce la prova contraria, e ciò implica che le presunzioni non possano essere poste a base degli accertamenti se non è stata data al contribuente la possibilità di provare il contrario, prima dell'emissione dell'avviso. Il contraddittorio preventivo è dunque un requisito di legittimità dell'avviso. La giurisprudenza riconosce la legittimità della richiesta di copia dei conti dei soci in occasione della verifica in capo alla società, e la utilizzabilità delle relative risultanze per l’accertamento della società. E’ stato però precisato che l’organo procedente deve motivare la riconducibilità alla società delle motivazioni bancarie annotate sui conti dei soci (Cass. nn. 1728/99 e 2738/01).