I CONTROLLI FISCALI
Lotta all’evasione fiscale

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



-IRiduzione del carico tributario-Equità fiscale
Incremento dei rapporti Fisco-Contribuenti
Trasparenza dell’azione della P.A.
Semplificazione degli adempimenti tributari
Chiarezza delle norme giuridiche
Riconoscimento di diritti e garanzie
Lotta all’evasione fiscale



- II Inasprimento delle sanzioni per violazioni più
gravi
Non punibilità per violazioni meramente
formali
Definizioni agevolate di sanzioni in caso di
mancata contestazione
Lotta all’evasione fiscale

- III Inasprimento dei CONTROLLI
- Potenziamento
- Miglioramento
I CONTROLLI FISCALI
Distinzione
CONTROLLO
Formale
Controllo automatizzato
(artt. 36 bis DPR 600/73-54 bis DPR 633/72)
ACCERTAMENTO
Sostanziale
o di Merito
Controllo formale vero e proprio
(art. 36 ter DPR 600/73)
La liquidazione delle imposte ex art. 36
bis Dpr 600/73
CONTROLLO AUTOMATIZZATO DELLE
DICHIARAZIONI
(LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE)
Finalità:




Correggere errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella
determinazione degli imponibili, delle imposte;
Correggere errori materiali commessi nel riporto delle eccedenze delle
imposte, contributi e premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
Ridurre deduzioni dal reddito esposte, detrazioni d’imposta indicate e
crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella di legge ovvero
non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;
Controllare che i versamenti siano tempestivi e corrispondenti a
quanto dichiarato


Anche le dichiarazioni annuali dell'Iva sono
soggette ad un controllo mediante procedura
automatizzata.
L'Amministrazione:
corregge gli errori materiali e di calcolo commessi
dai contribuenti nella determinazione del volume
d'affari e delle imposte e nel riporto delle eccedenze
di imposta risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
controlla la corrispondenza con quanto dichiarato dei
versamenti eseguiti a titolo di acconto e di
conguaglio e delle liquidazione periodiche.
Procedimento:



Il sistema informatizzato controlla le dichiarazioni e
liquida le imposte sulla base dei dati ed elementi
desumibili dalle dichiarazioni e dai dati in
possesso dell’Anagrafe Tributaria
L’Agenzia invia una comunicazione di regolarità o
irregolarità
In caso di irregolarità il contribuente può fornire
indicazioni all’Ufficio entro 30 gg. (art. 6, co. 5, L.
212/00)
Segue Procedimento


Nello stesso termine (30 gg) il contribuente può
pagare la differenza dovuta insieme al pagamento
delle sanzioni in misura ridotta (1/3)
Oppure
Il contribuente può attendere di ricevere la cartella di
pagamento (con sanzioni per intero)
Termini:


La liquidazione deve avvenire entro l’inizio del
periodo di presentazione delle dichiarazioni
relative all’anno successivo
L’eventuale iscrizione a ruolo (per l’emissione della
cartella di pagamento) deve avvenire (essere resa
esecutiva) a pena di decadenza entro il 31
dicembre del secondo anno successivo a quello
di presentazione della dichiarazione
La liquidazione ex art. 36 bis Dpr 600/73 è un
controllo limitato nell’oggetto e negli
effetti.
Non è infatti diretto alla rettifica del reddito, ma
solamente alla verifica dell’esattezza
numerica dei dati dichiarati.
Art. 36 ter Dpr 600/73
CONTROLLO FORMALE VERO E PROPRIO
DELLE
DICHIARAZIONI
Finalità:
 Escludere in tutto o in parte lo scomputo di ritenute d’acconto
non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti o dalle certificazioni
chieste al contribuente o risultanti in misura minore;
 Escludere in tutto o in parte detrazioni o deduzioni non spettanti
in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi
inviati ad imprese di assicurazioni e ad enti previdenziali
Segue Finalità:



Determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti
dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti al contribuente
Liquidare la maggior imposta e contributi dovuti sull’ammontare
complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o
certificati presentati per lo stesso anno
Correggere errori materiali e di calcolo commessi nelle
dichiarazioni dei sostituti d’imposta
Procedimento:
 Il Ministero dell’Economia e Finanze fissa annualmente criteri
selettivi per la scelta delle dichiarazioni da controllare;
 L’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, competente per
domicilio fiscale, invita il contribuente, anche telefonicamente,
a fornire chiarimenti e ad esibire documentazione relativi ai dati
dichiarati o forniti da terzi
 Sulla base delle informazioni e documenti raccolti l’Ufficio
procede ad archiviare il controllo, considerando la liquidazione
perfezionata, oppure invia una comunicazione di irregolarità,
con l’indicazione dell’esito del controllo e dei motivi che hanno
dato luogo a rettifica
 Il contribuente può quindi fornire ulteriori chiarimenti entro 30
giorni
Segue Procedimento


Il contribuente può pagare la maggior imposta (o
restituire il credito), con pagamento di sanzioni in
misura ridotta (2/3)
Oppure
Il contribuente può attendere di ricevere la cartella di
pagamento (con sanzioni per intero)
Termini:


La liquidazione deve avvenire entro il 31 dicembre
del secondo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione
L’eventuale iscrizione a ruolo (per l’emissione della
cartella di pagamento) deve avvenire (essere resa
esecutiva) a pena di decadenza entro il 31
dicembre del terzo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione
Differenza tra controllo formale e
liquidazione
Il controllo formale si differenzia dalla
liquidazione automatizzata perché non
riguarda solamente la dichiarazione, ma
anche i documenti che devono corredarla
Natura della comunicazione di irregolarità:


Sia nel caso di liquidazione della dichiarazione che
di controllo formale vero e proprio, l’Amministrazione
finanziaria, nelle ipotesi di omesso, tardivo o minore
versamento d’imposte, invia al contribuente una
comunicazione, sulla cui base è possibile definire in
modo agevolato le sanzioni
Tali comunicazioni non sono impugnabili innanzi alle
Comm. Trib. (a differenza della successiva cartella
esattoriale), ma possono essere annullate dagli Uffici
in autotutela



Doppio esame della dichiarazione: liquidazione e
controllo formale.
Non si tratta di attività accertative: non sfociano nella
emissione di un avviso di accertamento
Attività dirette alla determinazione del debito
d'imposta derivante dal reddito dichiarato
Se ad esse non segue l'esatto adempimento da
parte del contribuente, l'Amministrazione provvede
alla iscrizione a ruolo delle somme dovute


Queste attività non pregiudicano la
successiva attività accertatrice dell’A.F.
L’ulteriore liquidazione dell’imposta da parte
dell’Ufficio ex artt. 36 bis e ter Dpr 600/73 è
imputata direttamente al dichiarante
I CONTROLLI FISCALI
CONTROLLI SOSTANZIALI O DI MERITO
L’attività di accertamento è conseguenza di notizie e di elementi
specifici, aventi particolare valore probatorio, acquisiti dal Fisco:
 Utilizzando poteri istruttori
 Dall’esame delle dichiarazioni dei contribuenti
 Dai controlli effettuati nei confronti di determinate categorie di
contribuenti scelti secondo criteri stabiliti annualmente con
decreto, tra le varie categorie economiche e professionali (c.d.
sorteggi)
 Dalle liste selettive, cioè elenchi di contribuenti redatti dal
centro informativo dell’Anagrafe tributaria, sulla base di criteri
stabiliti annualmente con decreto
 Dalle presunzioni di legge, laddove previste (es. per l’elusione)
LE BANCHE DATI A DISPOSIZIONE
DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
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
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




Anagrafe Tributaria
Applicazioni di ausilio all’accertamento
INPS
INAIL
ENEL e simili
CCIAA
Ordini professionali
Assicurazioni-Istituti di credito-Società finanziarie
ACI
Ministero dei Trasporti-Motorizzazione civile
SEGUE LE BANCHE DATI
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
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



Uffici marittimi
Registro aeronautico nazionale
AIRE
Autorità fiscali estere
ISTAT
ECOCERVED
Corte di Cassazione
Poligrafico dello Stato
Commissioni Tributarie
Agenzie del Territorio-Demanio-Dogane
Anagrafe dei Comuni (in via di realizzazione)
I CONTROLLI FISCALI
I POTERI ISTRUTTORI
(artt. 32-33 D.P.R. 600/73 e 51-52 D.P.R. 633/72)
Per l’espletamento delle loro attività di controllo, gli Uffici finanziari
possono esercitare poteri istruttori, necessari per verificare e
rettificare il reddito imponibile o la base imponibile IVA,
scegliendo tra l’uno o l’altro con ampi margini di discrezionalità.
I poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria si possono
suddividere in 3 aree:
Segue POTERI ISTRUTTORI



Poteri che consentono di inoltrare al soggetto sottoposto o da
sottoporre a controllo richieste di informazioni o di
documenti o inviti a comparire, allo scopo di fornire elementi
utilizzabili ai fini dell’accertamento nei suoi confronti
Poteri che permettono di inoltrare ad enti o organismi qualificati
o a soggetti diversi da quello sottoposto o da sottoporre a
controllo, richieste di informazioni o documenti o inviti a
comparire, allo scopo di acquisire elementi utili ai fini
dell’accertamento nei confronti di un certo contribuente
Poteri che si concretizzano nell’intervento diretto presso i luoghi
in cui il contribuente svolge le proprie attività imprenditoriali o
professionali o presso altri locali allo stesso riferibili (accessi,
ispezioni e verifiche)
Segue POTERI ISTRUTTORI
Gli Uffici finanziari possono, con atto motivato, richiedere
dati e notizie rilevanti ai fini di un (eventuale)
accertamento, sia in materia di Imposte dirette che di IVA.
Precisamente gli Uffici possono:




Invitare i contribuenti comparire di persona o a mezzo di
rappresentanti per fornire dati e notizie utili per l’accertamento
Inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie
specifici, utili per l’accertamento, con invito a restituirli compilati
e firmati
Invitare i contribuenti ad esibire o trasmettere atti e
documenti, inclusi bilanci, libri e registri (se obbligati alla
tenuta delle scritture contabili)
Richiedere la comunicazione di dati e notizie relativi a soggetti,
indicati singolarmente o per categorie, agli organi ed
Amministrazioni dello Stato, agli Enti pubblici non economici, a
Società ed Enti di assicurazione, di riscossione e di gestione ed
intermediazione finanziaria



Chiedere copie o estratti degli atti e documenti depositati
presso i notai, procuratori del registro, conservatori dei
registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali
Richiedere ad aziende ed istituti di credito, nonché
all’Amministrazione ostale, copia dei conti intrattenuti con il
contribuente, nonché la specificazione dei rapporti connessi
Richiedere ai soggetti sottoposti ad accertamento, ispezione o
verifica, l’indicazione della natura, numero ed estremi
identificativi dei rapporti intrattenuti con aziende ed istituti di
credito, con l’Amministrazione postale, con società fiduciarie ed
ogni altro intermediario finanziario italiano e non



Richiedere ai soggetti obbligati a tenere le scritture contabili,
dati, notizie e documenti relativi ad attività svolte nei confronti di
clienti, fornitori e prestatoti di lavoro autonomo, per periodi
determinati e soggetti nominativamente indicati
Invitare ogni altro soggetto ad esibire o trasmettere atti o
documenti fiscalmente rilevanti, relativi a specifici rapporti
intrattenuti con il contribuente, ed a fornire chiarimenti
esplicativi
Effettuare accessi, ispezioni e verifiche nei luoghi ove il
contribuente svolge la propria attività
CONSEGUENZE SANZIONATORIE
DELL’INOTTEMPERANZA AGLI INVITI E
RICHIESTE DELL’A.F.
L’inadempimento o l’adempimento inesatto agli inviti ed alle
richieste dell’A.F. determina conseguenze dirette ed indirette.
Conseguenza diretta:
Sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di:
 mancata restituzione di questionari o restituzione con risposte
incomplete o non veritiere;
 inottemperanza all’invito a comparire e a qualsiasi altra
richiesta degli Uffici;
 omissione di qualsiasi comunicazione prescritta dalle leggi
tributarie, indipendentemente dall’esercizio dei poteri dell’A.F. di
invito, richiesta o questionario
Conseguenze indirette:
 Preclusione di utilizzo in favore del contribuente dei dati,
notizie e documenti non forniti all’A.F. in sede di richiesta (L. n.
28/99, che ha aggiunto i commi 3 e 4 all’art. 32 DPR 600/3,
richiamati dall’art. 51, co. 4, DPR 633/72 a fini IVA);
Il contribuente può però evitare tale preclusione se deposita in
allegato all’atto introduttivo del giudizio di primo grado le
notizie, i dati, i documenti, i registri o i libri non esposti in
precedenza, dichiarando contestualmente di non aver potuto
adempiere prima per causa a lui non imputabile;
 Inoltre la mancata risposta al questionario o a richieste
dell’Ufficio legittima il ricorso all’accertamento di tipo
induttivo o di tipo sintetico.
I CONTROLLI FISCALI
ACCESSI-ISPEZIONI-VERIFICHE
L’accesso consiste nel potere di entrare e di soffermarsi presso la
sede di svolgimento dell’attività d’impresa o professionale o in
luoghi diversi (con dei limiti) comunque in possesso o nella
disponibilità del contribuente oggetto di controllo.
L’accesso è propedeutico ad ogni altra attività da svolgere durante
i controlli esterni (es. ispezioni documentali)
Natura dell’accesso
E’ un atto autoritativo della fase istruttoria del
procedimento di accertamento tributario ed obbliga il
soggetto passivo a soggiacere alla presenza attiva
dell’organo ispettivo.


Per accedere ai locali destinati all’esercizio di
attività commerciali, agricole, artistiche o
professionali è richiesta l’autorizzazione del
capo dell’ufficio dell’Agenzia o del
Comandante di zona della GdF.
Per l’accesso nei locali destinati all’esercizio
di arti o professioni è richiesta la presenza
del titolare o di un suo delegato.

Per l'accesso nelle abitazioni è necessaria, oltre
all'autorizzazione del capo dell'ufficio dell'Agenzia o
del Comandante di zona della GdF, ed in ossequio a
quanto previsto dall'art. 14 Cost. (inviolabilità del
domicilio) anche l’autorizzazione del Procuratore
della Repubblica, che può essere concessa, con
atto motivato, soltanto in presenza di gravi indizi di
violazione delle norme fiscali, ed allo scopo di
reperire libri, registri, documenti e altre prove delle
violazioni.
Una volta operato l’accesso, i funzionari dell’Agenzia
delle Entrate o militari della GdF procedono, a seconda
dello scopo del controllo, a:
 Verificazioni (analisi del processo produttivo: es. esistenza
cespiti, consistenze di magazzino)
 Ispezioni (esame dei documenti)
 Rilevazioni
 Perquisizioni
 Ricerche (per reperire documenti e beni su cui eseguire
ispezioni, verificazioni ed altre rilevazioni)
 Richiesta di informazioni ai soggetti presenti
E’ necessaria la preventiva autorizzazione, motivata,
del Procuratore della Repubblica:
 per accedere ai locali diversi da quelli adibiti ad
impresa o professione (autorizzazione concedibile
solo in presenza di gravi indizi di evasione)
 per l’apertura coattiva di pieghi sigillati, borse,
casseforti, mobili, ripostigli e simili
 per perquisizioni personali
 per la richiesta di notizie su cui è eccepito il segreto
professionale
L’autorizzazione del Procuratore della
Repubblica è atto amministrativo
discrezionale.
Esso può essere sindacato dal giudice
tributario, sia sotto il profilo della
adeguatezza della motivazione, sia sotto il
profilo della idoneità dei gravi indizi di
evasione.
DIRITTI DEL CONTRIBUENTE
SOTTOPOSTO A VERIFICHE
L’art. 12 L. 212/00 (Statuto del contribuente) prevede che:
 Gli accessi presso i locali destinati all’attività devono essere
motivati da esigenze effettive di indagine e controllo sul
luogo e, salvo casi eccezionali, devono svolgersi durante
l’ordinario orario di esercizio dell’attività e con modalità
che comportino la minor turbativa possibile
 All’inizio della verifica il contribuente ha diritto di essere
informato sulle ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto
della stessa, nonché della facoltà di farsi assistere da un
professionista abilitato
 L’esame della documentazione, su richiesta del contribuente,
può essere effettuato nell’ufficio dei verificatori o presso il
professionista
… segue




La permanenza presso la sede dell’attività non può superare i
30 giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori 30 solo in caso di
indagini particolarmente complesse
La permanenza presso la sede dell’attività di imprese in
contabilità semplificata o lavoratori autonomi non può superare
i 15 gg prorogabili
Il contribuente può opporsi all’apertura di pieghi, borse, mobili,
casseforti e simili, chiusi a chiave o sigillati (diviene allora
necessario per procedere l’autorizzazione del PM)
Nel caso in cui il contribuente ritenga che i verificatori
procedano con modalità non conformi alla legge, può rivolgersi
anche al Garante del contribuente
… segue


La descrizione dettagliata delle operazioni compiute
viene effettuata nel processo verbale di verifica,
redatto giornalmente; in esso devono essere
riportate le ispezioni e rilevazioni eseguite, le
richieste fatte al contribuente e le risposte ricevute.
Delle osservazioni e rilievi del contribuente o
professionista si dà atto nel processo verbale di
constatazione, conclusivo della verifica (PVC, che
contiene i rilievi mossi dai verificatori)
… segue



Entro 60 giorni dal rilascio della copia del PVC il
contribuente può presentare all’Ufficio impositore
(Agenzia delle Entrate) osservazioni e richieste
L’avviso di accertamento non può essere emanato
prima della scadenza di tale termine, salvo casi di
particolare e motivata urgenza.
La violazione di queste norme rende invalido l’avviso
di accertamento.
LE INDAGINI BANCARIE


Per il fisco il segreto bancario non esiste.
Il dovere di riservatezza, connesso con il
segreto bancario, non può essere di ostacolo
all'accertamento degli illeciti tributari, in
quanto non è posto a tutela dei diritti di
libertà personale, ma di interessi patrimoniali.



In passato, il fisco non poteva penetrare il segreto
bancario
La deroga al segreto
bancario era subordinata all'accertamento di alcune
ipotesi, tassativamente previste, di evasione
Le indagini bancarie avevano carattere sussidiario:
potevano essere fatte solo ai fini delle imposte sui
redditi e solo dopo che il fisco aveva già accertato
una evasione di una certa entità
Le indagini bancarie possono consistere in:
 Richiesta al contribuente di un’attestazione circa i
rapporti finanziari in corso o estinti da meno di 5 anni
 Richiesta di dati, documenti e notizie a banche,
Poste e altri operatori/intermediari finanziari
 Accesso diretto presso banche, Poste e altri
operatori/intermediari finanziari (in caso di mancata
risposta tempestiva)
Soggetti autorizzanti:


Direttore Regionale dell’Agenzia delle Entrate
Comandante di zona della GdF
RICHIESTA DIRETTA AL
CONTRIBUENTE
Presupposti: accertamenti, verifiche o ispezioni in corso di
svolgimento
Oggetto della richiesta: una dichiarazione contenente
l’indicazione della natura, numero ed estremi identificativi dei
rapporti intrattenuti con banche, Poste S.p.A., intermediari
finanziari, imprese di investimento, Organismi di investimento
collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio e
società fiduciarie, nazionali o esteri, in corso ovvero estinti da
non più di 5 anni dalla data della richiesta
RICHIESTA AD OPERATORI
FINANZIARI
Destinatari (ampliati di recente):
Aziende ed istituti di credito
Poste S.p.A.
Banche
Intermediari finanziari
Imprese di investimento
Società di gestione del risparmio
Società fiduciarie
… segue
Oggetto della richiesta:
Dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto
od operazione effettuata, ivi compresi i servizi prestati, con i
loro clienti, nonché alle garanzie prestate dai terzi (in
precedenza l’oggetto era limitato alla copia dei conti)
Termini:
La risposta deve essere comunicata, esclusivamente in via
telematica dal 1° luglio 2005, entro 30 giorni, prorogabili di
ulteriori 20 giorni
Sulla base delle risultanze di tali controlli, l’Ufficio
può procedere ad accertamento analitico o
induttivo.
Una volta ottenuti i conti, l’Amministrazione invita i
contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di
persona o a mezzo rappresentanti per fornire dati,
notizie e chiarimenti relativamente alle operazioni
annotate negli stessi.
INVERSIONE DELL’ONERE DELLA
PROVA
I singoli dati ed elementi risultanti dai conti sono posti a base delle
rettifiche e degli accertamenti (analitico o induttivo), se
l’interessato non dimostra che ne ha tenuto conto nelle
dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili o
soggette ad imposte.
In mancanza di detta prova:
 gli importi riscossi risultanti dai conti si considerano componenti
positivi del reddito, ai fini delle II.DD., nonché compensi o
corrispettivi non fatturati ai fini IVA
 i prelevamenti annotati negli stessi conti e non risultanti dalle
scritture contabili, sono posti come ricavi/compensi ai fini delle
II.DD.
 a meno che il contribuente ne indichi il soggetto beneficiario



I prelevamenti (emissione di assegni, bonifico
bancario, prelevamento di contanti) di per sé
rappresentano un costo.
La norma si può comprendere ravvisandovi una
doppia presunzione: che il prelevamento sia stato
utilizzato per un acquisto inerente alla produzione
del reddito; e che al costo non contabilizzato
corrisponda un ricavo pure non contabilizzato
La presunzione è relativa: il contribuente può
superarla indicando il beneficiario del prelevamento.

La presunzione fondata sui prelevamenti,
originariamente prevista solo per gli
imprenditori, è stata estesa ai lavoratori
autonomi (critiche)



L’ufficio può chiedere dati e notizie al contribuente, invitandolo
a comparire di persona o inviandogli questionari. Ma, secondo
la giurisprudenza, il contraddittorio non è obbligatorio.
Le presunzioni sono operanti solo se il contribuente non
fornisce la prova contraria, e ciò implica che le presunzioni non
possano essere poste a base degli accertamenti se non è stata
data al contribuente la possibilità di provare il contrario, prima
dell'emissione dell'avviso.
Il contraddittorio preventivo è dunque un requisito di
legittimità dell'avviso.
La giurisprudenza riconosce la legittimità della richiesta di
copia dei conti dei soci in occasione della verifica in capo
alla società, e la utilizzabilità delle relative risultanze per
l’accertamento della società.
E’ stato però precisato che l’organo procedente deve
motivare la riconducibilità alla società delle motivazioni
bancarie annotate sui conti dei soci (Cass. nn. 1728/99 e
2738/01).
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