Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili Servizio Strade e Viabilità Ufficio Illuminazione Pubblica Semafori e Nuove Tecnologie CONCESSIONE DEL SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMPRENDENTE GLI IMPIANTI SEMAFORICI E TECNOLOGICI CAPITOLATO D’ONERI Rev. 15 Descrizione Data Elaborato 18/05/2012 Comune RA ______________________________________________________________________________________________ CAPITOLATO D’ONERI INDICE ART. 1) NORMATIVA DI RIFERIMENTO ................................................................................................................ 4 ART 2) OGGETTO DELLA CONCESSIONE ............................................................................................................ 4 2.1 Descrizione ......................................................................................................................................................... 4 2.2 Scopo del Servizio affidato in concessione............................................................................................. 7 2.3 Competenze del Concessionario ................................................................................................................. 7 2.4 Durata della concessione............................................................................................................................... 8 2.5 Prezzo complessivo stimato posto a base di gara ............................................................................... 8 2.6 Suddivisione degli importi posti a base d’asta (IVA esclusa).......................................................... 9 2.7 Categoria del servizio e dei lavori............................................................................................................ 10 2.8 Procedura di gara ........................................................................................................................................... 11 2.9 Allegati al Capitolato..................................................................................................................................... 11 ART. 3) OBIETTIVI E VALORIZZAZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO............................................... 12 ART. 4) MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO.............................................................................. 12 4.1 Prescrizioni di carattere generale............................................................................................................. 12 4.2 Esercizio degli impianti ................................................................................................................................ 13 4.3 Descrizione delle prestazioni da fornire nell’ambito della concessione ..................................... 13 4.4 Fornitura di energia elettrica ..................................................................................................................... 14 4.5 Disposizioni sul personale impiegato per la fornitura dei servizi e l’esecuzione dei lavori 15 4.6 Disposizioni in materia di sicurezza ........................................................................................................ 16 4.7 Piani di sicurezza............................................................................................................................................ 16 4.8 Ulteriori competenze, oneri ed obblighi del Concessionario .......................................................... 16 4.9 Standard qualitativi....................................................................................................................................... 18 4.10 Obblighi dell’Amministrazione concedente ........................................................................................ 18 4.11 Cooperazione dell’Amministrazione concedente.............................................................................. 19 4.12 Occupazioni di suolo pubblico................................................................................................................. 19 4.13 Consegna degli impianti – Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto ............................ 19 4.14 Riconsegna degli impianti all’Amministrazione al termine della Concessione...................... 21 4.15 Aumento o diminuzione degli impianti e modifiche del funzionamento ................................. 21 4.16 Riduzione e sospensione del servizio ................................................................................................... 23 4.17 Utilizzo delle reti e degli impianti .......................................................................................................... 23 4.18 Interventi aggiuntivi di riqualificazione energetica degli impianti di iniziativa del Concessionario ........................................................................................................................................................ 24 4.20 Controlli sul servizio eseguiti dall’Amministrazione concedente ............................................... 25 ART. 5) NORME SPECIFICHE RELATIVE AGLI “INTERVENTI INIZIALI”............................................... 25 File: CAPITOLATO IP Ravenna_rev15 2012_18_05 .doc.doc 5.1 Programmazione operativa e attività tecniche a carico del Concessionario ............................ 26 5.2 Consegna,esecuzione ed ultimazione dei lavori................................................................................. 29 5.3 Penali per ritardi ............................................................................................................................................. 29 5.4 Documentazione tecnica e regolare esecuzione dei lavori ............................................................. 30 5.5 Certificazione dei titoli di efficienza energetica .................................................................................. 31 5.6 Interventi soggetti a contributi pubblici a favore dell’Amministrazione concedente. .......... 31 ART. 6) NORME SPECIFICHE INERENTI GLI “INTERVENTI MINORI” NON PROGRAMMABILI ........ 31 ART. 6 bis) OMISSIS................................................................................................................................................. 32 ART. 6 ter) NORME SPECIFICHE INERENTI GLI “ULTERIORI INTERVENTI OPZIONALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IMPLEMENTAZIONE PUNTUALE DI NUOVI IMPIANTI ”........ 32 ART. 6 quater) NORME SPECIFICHE INERENTI GLI “ULTERIORI INTERVENTI OPZIONALI COMPLETI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI” CON MODALITA’ DI PAGAMENTO RATEALE 33 ART. 7) PRESTAZIONI ACCESSORIE................................................................................................................... 35 7.1 Interventi di carattere straordinario richiesti da soggetti terzi ................................................... 35 7.2 “Fattori esterni” di tipo elettrico e statico......................................................................................... 35 7.3 Attività tecniche collegate agli interventi realizzati dal concessionario .................................... 36 7.4 Ulteriori attività connesse all’esecuzione delle opere....................................................................... 38 7.5 Nuove urbanizzazioni private ................................................................................................................... 38 ART. 8) DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUO ......................................................................................... 39 8.1 Canone annuo di gestione ......................................................................................................................... 39 8.2 Corrispettivo per interventi iniziali......................................................................................................... 39 8.2 bis Corrispettivo per ulteriore intervento iniziale (sistema di rilevazione passaggio col rosso).......................................................................................................................................................................... 39 8.3 Corrispettivo per interventi non programmabili ................................................................................. 40 8.4 Calcolo del canone di partenza ............................................................................................................. 40 8.5 Adeguamento del canone .......................................................................................................................... 45 8.6 Elenco Prezzi Unitari .................................................................................................................................... 51 ART. 9) MODALITÀ DI PAGAMENTO.................................................................................................................... 51 ART. 10) CAUZIONE DEFINITIVA ......................................................................................................................... 52 ART. 11) RESPONSABILITÀ ESERCIZIO IMPIANTI ........................................................................................ 53 11.1 Responsabilità di esercizio impianti esistenti.................................................................................... 53 11.2 Responsabilità esercizio nuovi impianti .............................................................................................. 53 ART. 12) RESPONSABILITÀ - GARANZIE ASSICURATIVE........................................................................... 53 ART. 13) PENALI......................................................................................................................................................... 53 ART. 14) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO........................................................................................................ 54 ART. 15) CONTROVERSIE ....................................................................................................................................... 54 ART. 1) NORMATIVA DI RIFERIMENTO Nell’Allegato A al presente capitolato d’oneri è riportato un elenco, non esaustivo, di Leggi, Decreti Presidenziali e Ministeriali, Regolamenti vigenti ed applicabili alla concessione. ART 2) OGGETTO DELLA CONCESSIONE 2.1 Descrizione 2.1.1 Generalità e servizio base remunerato dal canone Il presente Capitolato d’oneri (CDO) regola la Concessione di servizi (ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), con la quale l’Amministrazione Comunale, intende affidare il servizio di gestione globale degli impianti di illuminazione pubblica, degli impianti semaforici – lampeggianti e degli impianti tecnologici, consistente in: fornitura di energia elettrica, esercizio, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria conservativa, pronto intervento guasti e la realizzazione degli interventi iniziali e a richiesta (come indicato nel seguito del presente C.D.O.). Il Servizio verrà sviluppato sugli impianti di competenza dell’Amministrazione Comunale installati o che saranno installati nel periodo contrattuale sul territorio comunale. Per impianti tecnologici si intende l’insieme degli impianti che compongono i seguenti sistemi: a) Sistema di rilevazione delle condizioni di traffico e di informazione ai conducenti su strade a rischio; b) Sistema per controllo elettronico dell’accesso Zone a Traffico Limitato (ZTL): c.d. Sistema “Sirio” della città di Ravenna; c) Sistema di indirizzamento ai parcheggi e controllo dei flussi di traffico; d) Sistema di controllo elettronico del passaggio con la segnalazione luminosa rossa attivata (da implementare nell’ambito della presente concessione); e) Sistemi di video sorveglianza di alcune aree del territorio comunale La consistenza degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici-lampeggianti posta a base di gara è riportata nell’allegato C mentre quella degli impianti tecnologici è riportata nell’Allegato D. La competenza dell’Amministrazione Comunale è estesa sia agli impianti di relativa proprietà che a quelli affidati all’Amministrazione stessa da soggetti terzi (pubblici o privati) in applicazione di apposite convenzioni o di atti di diversa natura. Nel rispetto dell’art. 30, comma 3, del D. Lgs. n° 163 del 2006, la scelta del concessionario avverrà mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del sopra menzionato decreto. Il servizio verrà svolto nel pieno rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle norme elencati nell’allegato A. L’elenco riportato nel suddetto allegato A non deve essere considerato esaustivo: l’espletamento del servizio dovrà in ogni caso avvenire in completo ossequio alla normativa vigente al momento dell’esecuzione delle attività in concessione, e il Concessionario sarà pienamente responsabile del rispetto di tale principio. Si precisa che il concessionario, per ogni attività posta in essere (direttamente o tramite ditte esterne) rivestirà il ruolo, con assunzione di relative funzioni ed oneri, di committente e responsabile dei lavori ai sensi del D.lgs 81/2008 e ss. mm. ii. in materia di sicurezza; si rinvia inoltre a quanto stabilito al successivo art. 4.7. L’Amministrazione concedente sovrintenderà all’esecuzione del presente contratto per il tramite del dirigente responsabile individuato quale referente responsabile per l’amministrazione comunale, il cui nominativo sarà indicato in sede di sottoscrizione del contratto. Nel caso, durante la vigenza della presente concessione, il referente responsabile per l’Amministrazione comunale venisse modificato, il nuovo nominativo sarà comunicato al concessionario a mezzo di raccomandata A.R. Nel servizio base è compresa la fornitura di energia elettrica che verrà remunerata con la corresponsione di un canone annuale sia per gli impianti di illuminazione pubblica che per gli impianti semaforici e tecnologici. Le modalità di 4/54 determinazione del canone sono descritte nel successivo art.8. L’importo del canone durante l’intera concessione sarà comunque legato al prezzo offerto in sede di gara dal Concessionario (vedasi Allegato F: “Formulazione offerta - Parte economica”). Non sono previste letture dei contatori per la determinazione degli effettivi consumi in quanto il canone si baserà sui consumi stimati prima degli interventi iniziali di cui al successivo paragrafo. Il servizio base si completa con l’esercizio, la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria conservativa, il pronto intervento guasti, il tutto meglio descritto nei successivi paragrafi del presente capitolato e negli Allegati D ed E. La remunerazione di questa parte di servizio avverrà tramite la corresponsione di un canone basato su un prezzo fisso a punto luce per gli impianti di illuminazione pubblica, su un prezzo “per tipologia di lanterna” per gli impianti semaforici e lampeggianti, così come indicato nell’Allegato C03 tabelle 03 e 05, e rideterminato a seguito del ribasso offerto e su un prezzo “a sistema” per gli impianti tecnologici. La determinazione del canone è descritta nel successivo articolo 8. 2.1.2 Interventi iniziali per la messa in sicurezza ed il risparmio energetico (servizio remunerato dal canone - anni dal 2° al 20°) Nel servizio è compresa la realizzazione dei cosiddetti “interventi iniziali” consistente nella riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica esistenti allo scopo di migliorarne l’efficienza energetica e ripristinarne la sicurezza statica ed elettrica. Queste riqualificazioni, di importo complessivo pari a 5'000'000.00 € (I.V.A. esclusa) dovranno essere eseguite entro tre anni dall’affidamento del servizio in concessione e seguiranno le indicazioni di priorità fornite dall’Amministrazione Comunale e contenute nel vigente PRIC (Piano Regolatore Illuminazione Comunale). Poiché il concessionario avrà la responsabilità della gestione in sicurezza e piena funzionalità degli impianti, questi potrà rappresentare al Comune diverse priorità rispetto a quelle indicate dal PRIC e derivanti da situazioni oggettive presenti nel territorio motivatamente rappresentate e documentate dal concessionario. A carico del concessionario saranno posti tutti gli oneri necessari per l’intero sviluppo degli interventi come l’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e del Responsabile dei lavori nonché l’assunzione del ruolo di committente ai sensi del D.lgs 81/2008 oltre che l’esecuzione dei lavori, la sicurezza cantieri, la progettazione e la direzione lavori, il coordinamento sicurezza, il collaudo specialistico funzionale, i controlli sugli impianti, le prove su materiali, il collaudo tecnico amministrativo (o certificato di regolare esecuzione) ecc. Ulteriori indicazioni riguardanti gli “interventi iniziali” sono contenute nel successivo articolo 5 nel quale sono riportate particolari norme per il rispetto dei tempi nella realizzazione degli interventi del Piano di Qualificazione Energetica cofinanziato dalla regione Emilia - Romagna. La realizzazione degli interventi “iniziali” sarà remunerata in parte con una quota aggiuntiva del canone fissa e non rivalutabile (offerta dal concessionario in sede di gara) comprensiva di tutti gli oneri ed interessi come meglio indicato nel successivo art. 8 e in parte con i risparmi che il concessionario riuscirà ad ottenere dalla gestione. Al solo fine di valutare la dimensione economica dell’intervento (dato necessario per verificare il raggiungimento dell’importo di € 5'000'000.00 sopra indicato) si farà riferimento ai prezzi delle lavorazioni di cui all’Allegato B ribassati in sede di gara dal Concessionario. Tali prezzi devono ritenersi comprensivi di tutte le ulteriori attività tecniche connesse ad ogni singolo intervento (progetto, D.L., coordinamento sicurezza, collaudo specialistico funzionale, prove materiali, rilascio certificazioni e dichiarazioni, collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione…) che dovranno essere effettuate dal Concessionario in aggiunta rispetto alla semplice esecuzione delle opere. Nei prezzi non è compresa l’Imposta sul Valore Aggiunto. 2.1.3 Interventi “minori” a misura o in economia (servizio remunerato a consuntivo) Nel servizio è compresa l’esecuzione sugli impianti di interventi minori meglio descritti nel successivo articolo 6; questi interventi avverranno su “richiesta” dell’Amministrazione Comunale senza obbligo per la stessa di quantità (importo lavori) o cadenza di ordinazione - esecuzione. Essi saranno definiti durante il periodo della concessione man mano che se ne ravviserà la necessità, il relativo importo non potrà superare il 2% dell’importo energia + gestione [Pkwf(j) + Pman(j)] relativo all’anno di riferimento degli interventi, come da previsione di bilancio. La remunerazione di tali interventi avverrà con liquidazione a consuntivo (previa emissione di preventivo accettato dall’Amministrazione Comunale) in base ai prezzi delle lavorazioni eseguite ribassati dal concessionario in sede di gara (ribasso offerto sull’elenco prezzi di cui all’Allegato B). E’ ammessa anche la liquidazione in economia di liste di mezzi, provviste e manodopera. In tal caso il ribasso offerto dal concessionario in sede di gara sarà applicato solo a spese generali (______% percentuale indicata in sede di offerta) e utile d’impresa (______% percentuale indicata in sede di offerta). Nei prezzi scontati e nelle liste in economia sono invece compresi gli oneri per ogni attività a carico del concessionario prevista al precedente art. 2.1.2 come l’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e del Responsabile dei lavori nonché l’assunzione del ruolo di committente ai sensi del D.lgs 81/2008, oltre all’esecuzione dei lavori, la sicurezza cantieri, la progettazione e la direzione lavori, il coordinamento sicurezza, il collaudo specialistico funzionale, i controlli sugli 5/54 impianti, le prove su materiali, il certificato di regolare esecuzione e quant’altro necessario per legge o buona norma e legato all’esecuzione delle opere. Ai suddetti prezzi sarà aggiunta l’I.V.A. prevista dalla legge. 2.1.4 Adeguamenti normativi Nel caso vengano emanate nuove norme di legge o di regolamento inerenti gli impianti oggetto del presente contratto, i costi per eventuali adeguamenti degli impianti esistenti saranno a carico dell’Amministrazione concedente che si riserva di affidarli al Concessionario nelle modalità previste ai precedenti punti 2.1.3, 2.1.5 o 2.1.6. Al termine dei lavori i nuovi impianti o le nuove parti di impianto, comunque realizzate, saranno prese in consegna dal Concessionario. 2.1.5 Ulteriori interventi opzionali di manutenzione straordinaria e implementazione puntuale di nuovi impianti Nel servizio è anche compresa, in forma opzionale, la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su impianti o implementazione puntuale di nuovi impianti (P.I., semaforici o tecnologici) per i quali a carico del concessionario saranno posti tutti gli oneri necessari per l’intero sviluppo degli interventi come l’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e del Responsabile dei lavori e per i quali il concessionario assumerà altresì il ruolo di committente ai sensi del D.lgs 81/2008 nonchè l’esecuzione dei lavori, la sicurezza cantieri, la progettazione e la direzione lavori, il coordinamento sicurezza, il collaudo specialistico funzionale, i controlli sugli impianti, le prove su materiali, il collaudo tecnico amministrativo (o certificato di regolare esecuzione) ecc. Una più dettagliata descrizione di tali interventi e delle modalità di realizzazione è riportata nel successivo art. 6 ter cui si rinvia. La remunerazione avverrà sulla base dei prezzi unitari di cui all’Allegato B al netto del ribasso offerto dal concessionario in sede di gara, secondo le modalità previste al successivo art 6 ter punto 6) . Anche nel presente caso è ammessa la liquidazione in economia di liste di mezzi, provviste e manodopera. In tal caso il ribasso offerto dal concessionario in sede di gara sarà applicato solo a spese generali (______% percentuale indicata in sede di offerta) e utile d’impresa (______% percentuale indicata in sede di offerta). Ai prezzi va aggiunta l’Imposta sul Valore Aggiunto. Rientrano in questa tipologia di interventi opzionali: a- Interventi finalizzati al ripristino funzionale delle apparecchiature e degli impianti qualora le disfunzioni o le condizioni di degrado non siano risolvibili con gli interventi di “manutenzione straordinaria conservativa” prevista la punto 4.9 dell’Allegato E b- Implementazioni o modifiche di impianti esistenti per adeguamenti normativi o per apportare miglioramenti legati ad esigenze tecniche o funzionali c- Installazione di impianti di modesta entità a carattere puntuale e di estensione limitata per risolvere problematiche legate alla sicurezza pubblica della circolazione o per la valorizzazione del patrimonio artistico monumentale e/o all’arredo urbano L’importo massimo di tali interventi, che troveranno copertura finanziaria nel piano degli investimenti del bilancio comunale, non potrà superare il 5% del valore totale del contratto energia + gestione [Pkwf + Pman] con un massimo per ciascun anno pari al 10% dell’importo energia + gestione [Pkwf(j) + Pman(j)] riferito all’anno di intervento come da previsione di bilancio. 2.1.6 Ulteriori interventi opzionali completi per la messa in sicurezza degli impianti esistenti (servizio opzionale remunerato da un canone aggiuntivo) Qualora, dopo gli interventi iniziali riconducibili al precedente punto 2.1.2 e al successivo art. 5, il Concessionario presenti documentata richiesta di realizzazione di ulteriori interventi, previo confronto con l’Amministrazione e relativa copertura finanziaria, l’Amministrazione concedente si riserva di procedere alla messa in sicurezza (statica o elettrica) di ulteriori impianti esistenti, sarà quindi possibile commissionare al Concessionario (nel rispetto di quanto stabilito al successivo art. 6 quater) interventi completi con modalità di pagamento rateale (quota aggiuntiva del canone). La quantificazione economica dell’intervento avverrà con le modalità di cui al punto 2.1.2 mentre il pagamento sarà effettuato riconoscendo al concessionario un numero “n” di rate annuali uguali tra loro dove “n” è il numero delle scadenze annuali residue fino alla scadenza della concessione alla data del collaudo tecnico amministrativo (o C.R.E) dell’intervento realizzato. Le rate saranno annuali, posticipate, uguali tra loro e verranno calcolate riconoscendo al concessionario un interesse pari al tasso IRS ad “n” anni + 1.5% dove “n” è il numero di rate in cui suddividere il 6/54 rimborso. Il tasso IRS sarà l’ultimo rilevabile alla data di redazione del progetto da parte del concessionario. L’aumento del canone annuo a seguito dell’introduzione della rata di cui al presente articolo non potrà in ogni caso essere superiore al 10% del canone stesso. Il pagamento della prima rata avverrà alla prima scadenza annuale della concessione che si presenterà dopo l’emissione del Certificato di collaudo tecnico amministrativo o CRE dell’intervento. Rimane inteso che qualora in sede di Verifica di Conformità emergessero rilievi di “non conformità” l’amministrazione concedente procederà ad effettuare trattenute sulle rate successive secondo le indicazioni fornite dal soggetto incaricato dall’Amministrazione concedente della Verifica di Conformità stessa fino ad intervenuta risoluzione-definizione delle “non conformità” segnalate. 2.1.7 Ulteriore intervento iniziale per la realizzazione del sistema di controllo del passaggio col rosso (servizio remunerato dal canone – anni dal 2° al 6°) Nel servizio è compresa la realizzazione di un ulteriore “intervento iniziale” consistente nella realizzazione del sistema per il controllo elettronico del passaggio con la segnalazione luminosa rossa attivata in tre incroci semaforizzati in prossimità del centro urbano di Ravenna meglio individuati e descritti nell’allegato D-04. L’intervento, il cui importo sarà pari quello offerto in fase di gara dal concessionario, rappresentato da un canone annuo (per 5 anni) inferiore ai 40.000,00 € posti a base di gara (I.V.A. esclusa), dovrà essere eseguito con gli stessi tempi e modalità previsti per gli “interventi iniziali” di cui al precedente punto 2.1.2 e al successivo articolo 5 eseguiti nella prima annualità del triennio ivi previsto. A carico del concessionario, e compresi nell’importo offerto, saranno posti tutti gli oneri necessari per l’intero sviluppo degli interventi come l’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e del Responsabile dei lavori nonché l’assunzione del ruolo di committente ai sensi del D.lgs 81/2008, oltre all’esecuzione dei lavori, la sicurezza cantieri, la progettazione e la direzione lavori, il coordinamento sicurezza, il collaudo specialistico funzionale, i controlli sugli impianti, le prove su materiali, il collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione ecc. La realizzazione di questo intervento sarà remunerata con una quota aggiuntiva del canone fissa e non rivalutabile come da offerta in sede di gara, comprensiva di tutti gli oneri ed interessi come meglio indicato nel successivo art. 8. L’importo offerto in sede di gara (€_________importo indicato in sede di offerta x 5 = €______________) deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri previsti nel presente capitolato, tra cui l’allegato D-04, per dare l’installazione finita a regola d’arte e perfettamente funzionante senza alcun ulteriore onere a carico dell’Amministrazione Concedente. Gli impianti realizzati dovranno avere una garanzia di 3 anni dall’emissione del CRE, durante questo periodo sarà onere del concessionario eseguire ogni tipo di intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa per mantenere efficiente l’impianto. Il canone per il servizio di manutenzione (Psrpri di cui al successivo art. 8.4) partirà dalla prima scadenza annuale della concessione successiva alla scadenza della garanzia triennale di cui sopra. Il canone per il servizio di manutenzione, indipendentemente dalle eventuali stime sul periodo di attivazione presenti nel presente documento e nei relativi allegati, partirà dalla prima scadenza annuale della concessione successiva alla data di termine della garanzia triennale di cui sopra. Resta inteso, come per gli interventi di cui al precedente art. 2.1.6, che qualora in sede di Verifica di Conformità emergessero rilievi di “non conformità” l’amministrazione concedente procederà ad effettuare trattenute sulle rate successive secondo le indicazioni fornite dal soggetto incaricato dall’Amministrazione concedente della Verifica di Conformità stessa fino ad intervenuta risoluzione-definizione delle “non conformità” segnalate. 2.2 Scopo del Servizio affidato in concessione Scopo della concessione è il miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica e di gestione degli impianti semaforici e tecnologici oggetto della concessione stessa. In particolare, per gli impianti di illuminazione pubblica, la concessione ha anche la finalità di conseguire un consistente risparmio energetico ed economico, di ottenere il rispetto dei più elevati standard di sicurezza degli impianti oltre che delle norme vigenti in materia di contenimento dell’inquinamento luminoso. Si dovrà inoltre tendere al più elevato grado di soddisfacimento degli obiettivi pianificati nel PRIC (Piano Regolatore Illuminazione Comunale). 2.3 Competenze del Concessionario Il Concessionario dovrà espletare il servizio secondo le prescrizioni del presente capitolato d’oneri con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio; tutte le prestazioni descritte sono da ritenersi comprese nell’offerta economica. 7/54 L’Amministrazione concedente ha la facoltà di disdettare in qualsiasi momento il servizio oggetto della concessione per quegli impianti o parti di essi, che non rientrino nelle proprie competenze o vengano esclusi dall’uso (qualsiasi ragione determini tale decisione), così come di estendere la concessione a nuovi impianti che dovessero entrare nelle proprie competenze durante il periodo di validità della concessione. Sia in caso di dismissione che d’integrazione o modifica si procederà con adeguamento del canone nel rispetto di quanto previsto al successivo art. 8.5. 2.4 Durata della concessione La durata della concessione è di anni 20 (venti) contati a partire dalla data di firma dell’apposito verbale di consegna degli impianti (art. 4.13 del presente CDO), è fatta salva la possibilità di attivazione anticipata in via d’urgenza in pendenza della stipula del contratto di concessione (nelle forme consentite dalla legge). Nel caso in cui la concessione abbia decorrenza successiva al 1 gennaio, come detto al successivo art. 8.5.1, il primo anno di concessione non avrà durata di 12 mesi (365 giorni) ma terminerà in ogni caso al 31 dicembre dell’anno stesso. Facendo così decorrere il secondo anno di concessione dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo al primo. La concessione terminerà pertanto il 31 dicembre del diciannovesimo anno successivo alla data di consegna degli impianti stessi. 2.5 Prezzo complessivo stimato posto a base di gara Ai sensi del comma 2, 2° periodo, dell’art. 30 del D.Lgs 163/2006 l’Amministrazione Comunale concedente riconosce al concessionario un prezzo che di seguito viene stimato nella sua complessiva entità (e nell’ipotesi, in realtà non realmente attuabile, che tutti i servizi possano essere attivati fin dal primo anno di validità della concessione) e che viene posto a base di gara. Tale prezzo ammonta ad € 69.496.361,94 (importo presunto per tutta la durata della concessione con riferimento alle prestazioni obbligatorie) oltre ad € 6.118.985,50 (quale importo presunto per tutta la durata della concessione con riferimento alle prestazioni opzionali di cui agli artt. 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 e 2.1.6) al netto di I.V.A. Suddivisione del prezzo complessivo stimato: 1. in € 47'550'381,38 al netto di IVA per il servizio di fornitura di energia elettrica per gli impianti illuminazione pubblica (€ 2.377.519,07 x 20 anni); 2. in € 792'923,80 al netto di IVA per il servizio di fornitura di energia elettrica per impianti semaforici (€39.646,19 x 20 anni); 3. in € 265.594,76 al netto di IVA per il servizio di fornitura di energia elettrica per impianti tecnologici (€13.279,74 x 20 anni); 4. in € 12'834'930,00 al netto di IVA per il servizio di manutenzione (come indicato nel presente C.D.O. e nell’allegato E) degli impianti di illuminazione pubblica (€ 641.746,50 x 20 anni); 5. in € 1.081.880,00 al netto di IVA per il servizio di manutenzione (come indicato nel presente C.D.O e nell’allegato E) degli impianti semaforici (€ 54.094,00 x 20 anni); 6. in € 3.854.000,00 al netto di IVA per il servizio di manutenzione (come indicato nel presente C.D.O e nell’allegato D) degli impianti tecnologici (€ 192.700,00 x 20 anni); 7. in € 2.916.652,00 al netto di IVA per gli interventi “iniziali” (Artt. 2.1.2 e 5 del C.D.O) (€ 153.508,00 x 19 rate annuali costanti); 7 bis in € 200'000,00 al netto di IVA per l’intervento “iniziale” di “rilevamento passaggio col rosso” (Artt. 2.1.7 e 5 del C.D.O) (€ 40.000,00 x 5 rate annuali costanti); 8. in € 1.300.000,00 al netto di IVA come importo massimo per interventi minori “a richiesta” non programmabili (Artt. 2.1.3 e 6 del C.D.O.). Importo determinato sulla base dell’ipotesi di quantificazione annua pari a circa € 65.000,00. L’importo non è soggetto a ribasso ma viene posto a gara lo sconto sui prezzi con cui stimare gli interventi da eseguire. Tale indicazione di importo è posta come stima, il limite massimo di lavori realizzabili all’interno del contratto di concessione non dovrà in ogni caso superare il 2% del valore energia + gestione [Pkwf + Pman] relativo agli anni di riferimento degli interventi; non si pone alcun vincolo/obbligo per l’Amministrazione Concedenti in quanto si tratta di attività opzionali. 8/54 9. in € 3.318.985,50 al netto di IVA come importo massimo opzionale per lo sviluppo degli interventi di cui al punto 2.1.5. L’importo non è soggetto a ribasso ma viene posto a gara lo sconto sui prezzi con cui stimare gli interventi da eseguire. Tale indicazione di importo è posta come stima, il limite massimo di lavori realizzabili all’interno del contratto di concessione non dovrà in ogni caso superare il 5% del valore energia + gestione [Pkwf + Pman]; non si pone alcun vincolo/obbligo per l’Amministrazione Concedenti in quanto si tratta di attività opzionali. 10. in € 1.500.000,00 al netto di IVA come importo massimo opzionale per lo sviluppo degli interventi di cui al punto 2.1.6. L’importo non è soggetto a ribasso ma viene posto a gara lo sconto sui prezzi con cui stimare gli interventi da eseguire. Tale indicazione di importo è posta come mera stima. Durante la validità delle concessione saranno possibili modifiche nella estensione del Servizio secondo quanto previsto dal successivo art. 4.15. 2.6 Suddivisione degli importi posti a base d’asta (IVA esclusa) Descrizione delle quote Importi complessivi per 20 anni 1) Quota servizio di fornitura di energia elettrica per gli impianti illuminazione pubblica € 47.550.381,38 2) Quota servizio di fornitura di energia elettrica per impianti semaforici € 792.923,80 3) Quota servizio di fornitura di energia elettrica per impianti tecnologici € 265.594,76 4) Quota servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica € 12.834.930,00 5) Quota servizio di manutenzione degli impianti semaforici € 1.081.880,00 6) Quota servizio di manutenzione degli impianti tecnologici € 3.854.000,00 7) Quota “interventi iniziali” (Artt. 2.1.2 e 5 C.D.O.) € 2.916.652,00 7 bis) Quota “intervento passaggio col rosso” (Artt. 2.1.7 e 5 C.D.O.) Prezzo a base di gara per 20 anni (importo totale prestazioni obbligatorie) 8) Quota per interventi “minori” non programmabili (Artt 2.1.3 e 6 C.D.O.) da eseguire in economia e a misura 9) Quota massima per progettazione, esecuzione e sviluppo completo di interventi ulteriori (Artt. 2.1.5 e 2.1.6) (opzione) Quota massima ipotetica per estensione del servizio a nuovi impianti (opzione / + 70% voci 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ) (art. 4.15.1 CDO) € 200'000.00 € 69.496.361,94 € 1.300.000,00 € 4.818.985,50 € 46.465.796,96 [Gli importi sopra indicati potrebbero risultare non perfettamente coerenti a quanto indicato nell’Allegato F a causa degli arrotondamenti alla seconda cifra decimale] In fase di gara l’offerta verrà presentata sugli importi indicati ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) e 7 bis) ma anche, in maniera indiretta, sugli importi di cui ai punti 8 e 9 per i quali verrà offerto uno sconto sull’elenco prezzi impiegato per definire quantitativamente gli interventi da eseguire. 9/54 2.7 Categoria del servizio e dei lavori La concessione di cui al presente capitolato riguarda servizi inquadrabili nell’allegato IIa del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., nella categoria I: “Servizi di manutenzione e riparazione”. In particolare, ai sensi del Regolamento CE 213/2008, i codici CPV dei servizi in questione sono raccolti nella seguente tabella: CPV (vocabolario comune per gli appalti): CPV Descrizione 70330000-3 Servizi di amministrazione di beni immobili per conto terzi 50232000-0 Manutenzione di impianti di pubblica illuminazione e semafori. 50232100-1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale. 50232110-4 Messa in opera di impianti di illuminazione stradale. 50232200-2 Servizi di manutenzione impianti di segnalazione 09300000-2 Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare di Il Concessionario, in virtù del fondamentale ruolo di “governance” dei servizi oggetto di concessione, visti gli importi di cui al precedente art. 2.6, dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria indicati nel bando di gara. Considerato che parte dell’attività di gestione/manutenzione di cui alla presente concessione è in ogni caso riconducile ad opere di cui alla Categoria OG 10 l’esecutore/i delle attività di manutenzione dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione di opere pubbliche in rapporto al contratto assunto da parte del concessionario. Per i lavori compresi nella presente concessione che il concessionario intenda affidare a terzi, rivestendo il concessionario stesso il ruolo di cui all’art. 32 comma 1 let f) del D.lgs 163/2006, dovrà essere rispettato quanto previsto dalla parte II titolo I e titolo II, parte I, IV e V del citato D.lgs 163/2006. I lavori potranno essere sviluppati direttamente dal concessionario solo qualora lo stesso possieda idonea qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici secondo il D.P.R. 207/2010. L’esecutore dei lavori relativi agli “interventi iniziali” di cui all’art. 2.1.2 dovrà essere in possesso dell’attestazione SOA OG 10 di classifica adeguata all’importo dei progetti presentati dal concessionario (successivo art. 5.1). L’esecutore dei lavori relativi all’ “ulteriore intervento iniziale” di cui all’art. 2.1.7 dovrà essere in possesso dell’attestazione SOA OS 9 classifica I. L’esecutore di eventuali interventi relativi a impianti afferenti il sistema di videosorveglianza di importo rilevante ai fini della qualificazione SOA, dovrà essere in possesso dell’attestazione SOA OS 5 ed eventualmente OS 19, a seconda dell’oggetto dell’intervento, di classifica adeguata all’intervento specifico, così come risultante dal relativo progetto. Rimangono in ogni caso a carico del Concessionario le attività di cui al successivo art. 5.1 dal punto 1 al punto 10. In considerazione di quanto riportato al successivo art. 5.1 con riferimento agli “Interventi finalizzati al risparmio energetico” costituenti attuazione del Piano di razionalizzazione del servizio di illuminazione pubblica stradale ammesso a contributo regionale nel Piano di Qualificazione Energetica di cui alle deliberazioni della Giunta Regione Emilia Romagna n. 417/2009 e 826/2010, vista la convenzione sottoscritta in data 25.03.2011, il concessionario dovrà essere una società di servizi energetici “ESCO” (si rinvia alla documentazione inserita nell’Allegato H) 10/54 2.8 Procedura di gara La presente concessione è affidata mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 37, 54 e 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art. 81, 83 del medesimo decreto. 2.9 Allegati al Capitolato Allegato A Legislazione e norme di riferimento Allegato B Elenco prezzi Unitari C-00 Elenco documenti allegato C-01 Elenco cabine impianti illuminazione pubblica e consumi Allegati C C-02 Inventario impianti di illuminazione pubblica al 31/12/2009 – Tot. P. L. 33’902 C-03 Elenco Impianti Semaforici – lampeggianti e consumi energetici C-04 Aggiornamento dell’elenco impianti di illuminazione pubblica al 30/06/2010 (Tot. P.L. 34'689) con analisi dei consumi ed elenco cabine D-00 Elenco Allegati D-01 Sistema per controllo elettronico dell’accesso zone a traffico limitato (ZTL). sistema Sirio città di Ravenna D-02 Sistema di indirizzamento ai parcheggi e di controllo dei flussi di traffico Allegati D D-03 Sistema di rilevazione delle condizioni del traffico e di informazione ai conducenti su strade a rischio D-04 Sistema per controllo elettronico del passaggio con la segnalazione luminosa rossa attivata D-05 Sistema per la videosorveglianza del territorio comunale mediante telecamere e trasmissione immagini Allegato E Specifiche del servizio di manutenzione impianti di illuminazione pubblica e semaforici Allegato F Formulazione offerta: parte economica. G-00 Elenco documenti allegati G G-01 Valorizzazione economica risparmi di energia elettrica e titoli di efficienza energetica Allegati G G-02 Calcolo risparmi di energia su impianti di illuminazione pubblica G-03 Interventi su cabine degli impianti di illuminazione pubblica Documentazione relativa al Piano di Qualificazione Energetica: H-01 “Programma di qualificazione energetica da presentare al bando di cui alla delibera Giunta Regionale n. 417/2009 presentato dal Comune di Ravenna” H-02 Delibera Giunta Regione Emilia Romagna n. 417 del 30.03.2009 Allegato H H- 03 Delibera Giunta Regione Emilia Romagna n. 826 del 21.06.2010 H-04 Convenzione per la concessione di contributi agli Enti locali per la realizzazione di Programmi di Qualificazione Energetica sottoscritta in data 25.03.2011 11/54 ART. 3) OBIETTIVI ENERGETICO E VALORIZZAZIONE DEL RISPARMIO Come anticipato nel precedente articolo 2, la finalità della concessione consiste in: • miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica; • risparmio energetico ed economico; • riduzione dell’inquinamento luminoso (ai sensi della legge regionale dell'Emilia Romagna n.19 del 29 settembre 2003 e succ. direttive e determinazioni); • rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle altre norme vigenti in materia. L’obiettivo di risparmio energetico che è ragionevolmente possibile conseguire a seguito degli interventi iniziali di riqualificazione da eseguirsi entro tre anni dall’affidamento è pari a: % Risparmio Energia 12.4 % La percentuale di risparmio sulla spesa di energia è stata calcolata con riferimento ai consumi annuali elettrici riportati in Allegato C riferiti agli impianti di illuminazione pubblica. Tale risparmio è quanto ragionevolmente ottenibile dalla riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione pubblica inseriti in gara con interventi non eccessivamente complessi o costosi. Le opere di riqualificazione energetica necessarie al raggiungimento di tale obiettivo consistono infatti in: sostituzione di sorgenti luminose composte da lampade a vapori di mercurio con lampade più efficienti e flusso luminoso equivalente (lampade al sodio alta pressione) su tutti gli impianti indicati in Allegato C; per gli impianti identificati in Allegato C come “1° lotto” gli interventi consistono anche nell’inserimento di nuovi regolatori di flusso luminoso su impianti con più di venti punti luce, che consistono nell’installazione di 89 nuovi apparecchi con un FC = 0,73 (vedi art. 8.4 “fattore legato alla programmazione del regolatore di flusso luminoso”). In allegato G è riportata la documentazione giustificativa del valore percentuale di risparmio sopra indicato (vedi totali allegato G - 02). Con la procedura descritta nell’articolo 8.5.3 “Adeguamento Consumi” paragrafo “Risparmio sui consumi degli impianti di illuminazione dell’allegato C” l’Amministrazione concedente dispone di lasciare al Concessionario, a titolo di introito per la erogazione del servizio, i benefici economici derivanti da quanto descritto in allegato G. A fronte di ciò il Concessionario, nella formulazione della propria offerta economica, ridurrà il corrispettivo annuo richiesto per l’esecuzione degli interventi iniziali (come indicato nell’allegato F “Offerta economica”). ART. 4) MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO 4.1 Prescrizioni di carattere generale Tutte le prestazioni che il Concessionario eseguirà sugli impianti dovranno essere condotte in ottemperanza al presente capitolato e relativi allegati, in piena rispondenza al Piano gestionale (Piano di attività gestionale, manutenzione e di rendicontazione) presentato in sede di offerta, nonché nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale, delle normative specifiche dei vari settori e delle migliori regole dell'arte. Nell’espletamento delle attività richieste dal presente capitolato d’oneri (C.D.O.) il Concessionario dovrà operare nel pieno rispetto della normativa cui è soggettivamente ed oggettivamente tenuto in materia di lavori, servizi e forniture, con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. n° 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano le modalità di individuazione dei contraenti. Le attività espletate dal Concessionario non dovranno essere d’intralcio per eventuali altri lavori, servizi o forniture in corso d’esecuzione da parte dell’Amministrazione concedente (condotte da quest’ultima direttamente o affidate ad altra impresa), qualunque sia la natura di detti contratti. 12/54 La gestione degli impianti e l’esecuzione degli interventi previsti dalla concessione, effettuate dal Concessionario, non dovranno in alcun modo ostacolare, limitare o condizionare la normale attività dell’Amministrazione concedente. Al fine di consentire all’Amministrazione concedente di acquisire adeguate informazioni relative allo svolgimento delle attività e fasi relative agli interventi di cui ai precedenti punti 2.1.2, 2.1.5, 2.1.6 e 2.17 il Concessionario: • comunica all’Amministrazione concedente gli esiti delle gare eventualmente espletate per individuare i propri appaltatori; • comunica all’Amministrazione concedente la data di inizio e di ultimazione di qualsiasi intervento eseguito sugli impianti oggetto della concessione; • procede con ogni altra comunicazione nelle forme e nei tempi indicati all’art. 4.12 dell’Allegato E (attività gestionali) e dagli articoli del presente CDO per gli interventi straordinari. Il Concessionario è civilmente e penalmente responsabile di tutti i danni causati durante l’espletamento delle prestazioni comprese nella presente concessione ed in particolare: – di eventuali disservizi che avessero ad occorrere su fabbricati e pertinenze degli stessi (impianti, infrastrutture, attrezzature, eccetera) di proprietà dell’Amministrazione concedente o alla stessa in uso a qualsiasi titolo oppure di proprietà privata; – dell’interruzione (anche parziale) di qualsiasi tipo d’attività svolta dall’Amministrazione concedente qualunque sia il carattere di detta attività (istituzionale, assistenziale, logistico, eccetera) o svolta da terzi; – di qualsiasi danno arrecato a terzi tenendo indenne l’Amministrazione concedente da qualsiasi richiesta di risarcimento. A tale scopo il concessionario dovrà verificare che i soggetti che eseguiranno i lavori previsti dalla presente concessione siano coperti da tutte le forme di garanzia e di assicurazione previste dalla vigente normativa su lavori / forniture / servizi pubblici (es. D.Min. Att. Prod. n° 123/2004). Lo stesso concessionario dovrà dotarsi di polizza assicurativa idonea a risarcire in misura completa i danni arrecati a terzi e all’Amministrazione stessa così come previsto dal successivo art. 12. 4.2 Esercizio degli impianti Il Concessionario dovrà mantenere in esercizio gli impianti affidati secondo le modalità riportate nell’Allegato E (P.I. e Semafori) e Allegato D (impianti tecnologici) al presente Capitolato, e ad esercitare un continuo controllo della conformità di tutti i parametri funzionali degli stessi, affinché essi forniscano le prestazioni previste nello stesso. Durante l'espletamento del servizio, il Concessionario è tenuto ad effettuare un metodico controllo della funzionalità e dell’efficienza di tutti gli impianti affidati. Gli Allegati C, E (P.I. e semafori) e D (impianti tecnologici) contengono le indicazioni di funzionamento degli impianti in relazione alla loro natura ed all’utilizzo richiesto dall’Amministrazione concedente. 4.3 Descrizione delle prestazioni da fornire nell’ambito della concessione Sono da considerare a tutti gli effetti a carico del Concessionario tutte le prestazioni elencate a qualsiasi titolo nel presente capitolato e nei relativi allegati ed in particolare agli specifici paragrafi dell’allegato E (Impianti di pubblica illuminazione e Impianti semaforici), dell’allegato D-01 (Sistema di controllo accessi alla Z.T.L. c.d. “Sirio”), dell’allegato D-02 (Sistema di indirizzamento ai parcheggi), dell’allegato D-03 (Sistema di rilevazione delle condizioni di traffico e di informazione ai conducenti), dell’allegato D-04 (Sistema di controllo del passaggio col rosso) e dell’allegato D-05 (Sistema di video sorveglianza). Le prestazioni dovranno essere eseguite su tutti gli impianti attuali e futuri in affidamento. A titolo esemplificativo e non esaustivo le prestazioni consisteranno in: a) esercizio e conduzione degli impianti; b) accensione e spegnimento degli impianti; c) manutenzione ordinaria; d) manutenzione straordinaria conservativa; e) approvvigionamento e gestione della energia elettrica; f) voltura, con oneri a proprio carico, dei contratti di somministrazione dell’energia al servizio degli impianti; 13/54 g) attivazione di un call center, con NUMERO (gratuito o al costo di telefonata urbana, come indicato in sede di offerta tecnica) dedicato, al fine di gestire il rapporto con la cittadinanza e ricevere le segnalazioni di guasti; h) dalla data di presa in consegna degli impianti (art. 4.13) apertura e mantenimento nel capoluogo comunale di un ufficio aperto al pubblico. i) organizzazione di un servizio di pronto intervento; j) assistenza tecnica ed amministrativa all’Amministrazione nell’espletamento di procedure varie (es. redazione ed individuazione di documenti utili alla rendicontazione degli interventi su cui sono stati concessi contributi regionali o di altro ente) ovvero produzione, sotto la supervisione dei competenti uffici comunali, degli elaborati necessari all’aggiornamento periodico del PRIC; k) interventi riparativi; l) interventi di interruzione e ripristino degli impianti in gestione, per necessità di attività di terzi (ad esempio: potature piante private o pubbliche, manutenzione ad edifici), previamente autorizzati dall’Amministrazione concedente. I costi di tali interventi saranno direttamente addebitati dal concessionario ai soggetti terzi che li richiedono allo stesso e pertanto il Concessionario dovrà fornire insieme al servizio anche il preventivo dell’intervento. L’esecuzione degli interventi deve in ogni caso essere previamente autorizzata dall’Amministrazione Concedente; m) ripristino della funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati da soggetti terzi a seguito anche di incidenti stradali o svolgimento di attività e lavori; il Concessionario recupererà direttamente dai soggetti terzi le spese sostenute per gli interventi di riparazione eseguiti ricevendo i risarcimenti pagati dalle compagnie assicuratrici; Restano a carico del concessionario tutti gli oneri di ripristino conseguenti ad eventi causati da terzi ignoti. n) Interventi sulle alberature. Il concessionario, avendo l’onere di garantire e mantenere integro il flusso luminoso, la visibilità delle lanterne semaforiche, la sicurezza di impianti apparecchiature e linee di alimentazione, avrà l’onere di: - Provvedere alle necessarie potature sulle alberature pubbliche (o alberature private di cui non sia nota la proprietà) previo ottenimento dell’apposita autorizzazione del Servizio Ambiente ed Energia in virtù del vigente Regolamento Comunale del Verde. L’esecuzione di detti interventi, fatti salvi i casi di necessità e urgenza, dovrà essere attivata previa verifica che il Servizio Ambiente ed Energia del Comune di Ravenna non abbia già in programma interventi diffusi nella zona di interesse. I costi per tale attività sono interamente ricompresi nel canone di gestione/manutenzione. - Attivarsi presso la Polizia Municipale per le necessarie procedure di notifica nei confronti dei privati proprietari delle alberature che dovessero creare interferenze agli impianti, ogni onere per detta attività è ricompreso nel canone di gestione/manutenzione. o) creazione e gestione del catasto informatico di tutti gli impianti gestiti su data base informatico (MSAccess o equivalente scelto dall’Amministrazione concedente) con struttura da concordare con l’Amministrazione concedente e successiva specifica attività formativa per i dipendenti dell’Amministrazione concedente; p) redazione di RAPPORTI periodici relativi a dati statistici e rendicontazioni gestionali, nelle modalità e tempi di cui all’art. 4.12 dell’Allegato E. I RAPPORTI ed ogni altra forma di comunicazione / documentazione ufficiale relativa alla presente concessione deve essere presentata all’Amministrazione comunale a firma del Rappresentante legale del concessionario e dal responsabile tecnico nominato dal concessionario stesso. q) georeferenziazione e relativo aggiornamento degli impianti ed in particolare di ogni singolo punto luce degli impianti di P.I. e creazione di una base grafica in formato DWG di tutti gli impianti (P.I., semaforici e tecnologici) nelle modalità e tempistiche di cui all’art. 4.11 dell’Allegato E. I materiali utilizzati negli interventi di manutenzione devono essere conformi a quelli originariamente impiegati se ancora disponibili sul mercato. In ogni caso dovranno essere impiegati materiali delle migliori marche in commercio. Dovranno essere in ogni caso rispettate le prescrizioni tecniche contenute nel Piano Regolatore Illuminazione Comunale (PRIC). 4.4 Fornitura di energia elettrica La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la fornitura di energia elettrica, con le caratteristiche richieste dalle norme vigenti al momento stesso della fornitura. 14/54 A seguito della volturazione dei contatori il Concessionario potrà disdire i contratti in essere e sottoscriverne altri con diversi fornitori; è compito del Concessionario verificare la corrispondenza tra gruppi di misura dei punti di consegna e contratti di fornitura, e segnalare all’Amministrazione concedente ogni discrepanza. Nei casi in cui le utenze di illuminazione pubblica siano alimentate da forniture per usi diversi, il Concessionario dovrà segnalare la necessità di provvedere alla separazione delle utenze. La separazione delle utenze mediante l’installazione di opportuni contatori sulle linee interessate potrà, a scelta dell’Amministrazione concedente, essere eseguita direttamente dalla stessa o fatta eseguire dal Concessionario; gli oneri saranno comunque a carico dell’Amministrazione concedente. Nei casi in cui le forniture alimentino anche utenze con usi diversi dall’illuminazione pubblica o impianti semaforici trova applicazione quanto previsto dal successivo art. 7.2 “Fattori esterni” di tipo elettrico e statico. Nel caso in cui l’Amministrazione concedente abbia autorizzato, prima dell’avvio della concessione, l’utilizzo degli impianti e delle forniture di pubblica illuminazione o semaforiche (quali ad esempio: segnaletica luminosa, telecamere, ecc…) fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 4.17 (Utilizzo della rete e degli impianti) e 7.2 (Fattori esterni di tipo elettrico e statico) il Concessionario ha diritto al solo rimborso del costo dell’energia che verrà stabilito forfettariamente su base annua in contraddittorio tra Comune e Concessionario fatti salvi gli eventuali costi già indicati nel contratto stipulato. Per gli impianti semaforici e tecnologici, i relativi consumi degli impianti saranno contabilizzati secondo quanto previsto dal successivo articolo 8.4.1. L’Amministrazione concedente si riserva il diritto di eseguire letture dei contatori quando riterrà necessario, il concessionario avrà l’obbligo di presenziare a tale attività, anche ai fini di un eventuale contraddittorio. Per gli impianti di illuminazione la quota riguardante i costi dell’energia non è in funzione della lettura dei contatori (vedi “Calcolo canone di partenza” articolo 8.4.1). 4.5 Disposizioni sul personale impiegato per la fornitura dei servizi e l’esecuzione dei lavori Il personale del Concessionario addetto all'esercizio degli impianti deve essere in possesso delle abilitazioni necessarie e dell’adeguata professionalità e competenza. Il citato personale deve essere addestrato immediatamente e tempestivamente dal Concessionario alla conoscenza specifica degli impianti oggetto della concessione e dei relativi orari e modi peculiari di funzionamento. Il Concessionario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso della concessione, e in particolare: a) dovrà applicare ai propri dipendenti impegnati nella esecuzione del servizio e dei lavori connessi un contratto nazionale di lavoro che preveda nella sfera di applicazione la tipologia delle attività previste dalla concessione nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori. Tali obblighi vincolano il Concessionario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica; b) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali, c) è responsabile in rapporto all’Amministrazione concedente dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali appaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, da una Istituzione preposta o riscontrata dall’Amministrazione concedente, quest’ultima comunica al Concessionario l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (venti per cento della quota relativa alla manutenzione/gestione (Qmani) di cui al successivo art. 8.4) sulle successive rate di pagamento destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento al Concessionario delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per i lavori da eseguirsi nell’ambito della presente concessione, tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di previdenza, assistenza, sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro e di quanto espressamente previsto (ove applicabile) in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi. Il Concessionario è obbligato ad osservare e far osservare dai dipendenti le prescrizioni ricevute dall’Amministrazione concedente, verbali e scritte. 15/54 E’ facoltà dell’Amministrazione Concedente effettuare direttamente, o tramite organi di controllo esterni incaricati dalla stessa e preposti alla verifica gestionale dei cantieri di lavori pubblici sottoposti alle procedure dello schema di certificazione “Lavoro Etico – Cantieri Lavori Pubblici”, a cui l’Area Infrastrutture Civili del Comune di Ravenna ha aderito. 4.6 Disposizioni in materia di sicurezza I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. Il Concessionario, che è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n. 81/2008, dovrà trasmettere all’Amministrazione concedente, prima dell’inizio del servizio: a) il documento di valutazione dei rischi aziendali ex articolo 17, comma 1, lettera a), del D.lgs n. 81/2008; b) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici. 4.7 Piani di sicurezza Qualora si presenti la necessità di effettuare interventi presso strutture che vedano la contemporanea presenza del concessionario e di altri dipendenti (es: uffici Polizia Municipale, locali CED…) dovrà essere predisposto il relativo DUVRI da parte del soggetto che riveste il ruolo di committente ai sensi del D.lgs 81/2008. Ogni eventuale onere derivante dalla redazione del DUVRI e dalla necessità di eliminazione di rischi da interferenza è da considerarsi compreso nei prezzi di contratto relativi al servizio di manutenzione/gestione. Il concessionario, sia per i lavori affidati in appalto che per quelli eseguiti in proprio (coincidenza con impresa esecutrice) è soggetto alla normativa di sicurezza prevista dal D. Lgs 81/2008 ed in particolare del relativo Titolo IV. Il Concessionario, per i cantieri temporanei o mobili previsti nell’ambito della concessione, riveste il ruolo di committente di cui all’art. 89 comma 1 lett.b) del suddetto D.Lgs 81/2008. 4.8 Ulteriori competenze, oneri ed obblighi del Concessionario Oltre a quanto previsto con la stipula del contratto, il Concessionario si assume, con oneri economici a proprio carico, le seguenti competenze, oneri ed obblighi: a) Contratto e atti vari. Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto; spese per carte bollate e di bollo per gli atti e i documenti che lo richiedono, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del servizio e dei lavori di cui alla presente concessione. Così pure s’intendono a carico del medesimo Concessionario tutte le spese e le tasse che riguardino, per qualsivoglia titolo o rapporto, il contratto o l’oggetto del medesimo, fatta eccezione per l’IVA ed ogni altra imposta che per legge fosse intesa a carico dell’Amministrazione concedente. b) Autorizzazioni, licenze, concessioni. Spese, adempimenti ed oneri necessari per istruire e gestire tutte le pratiche relative all'ottenimento di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nulla-osta da richiedersi a terzi, istituzioni statali, regionali, provinciali e altre operanti nel territorio, che si rendessero necessari per lo svolgimento delle mansioni previste dal presente capitolato e più generalmente per una corretta gestione degli impianti di illuminazione pubblica, semaforici e tecnologici. Il concessionario ha inoltre l’obbligo, salvo casi speciali espressamente autorizzati dall’Amministrazione Concedente, di intestarsi le concessioni relative agli impianti gestiti nell’ambito della presente concessione sia esistenti che di nuova istituzione. c) Manodopera. Integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi/lavori. d) Spese di cantiere. (Direttamente o tramite l’Appaltatore di volta in volta individuato del concessionario medesimo) Spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei lavori, e in ogni caso entro e non oltre 10 giorni dal preavviso, il Concessionario (o l’appaltatore di volta in volta individuato) dovrà provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati. Si rinvia inoltre a quanto previsto dall’art. 4.10 dell’Allegato E. 16/54 e) Preavviso. Obbligo di avvertire l’Amministrazione concedente prima di iniziare qualsiasi tipo di lavoro. Tale obbligo si aggiunge a quello di ottenere dal competente servizio del Comune di Ravenna (o da diverso Ente proprietario della strada) l’ordinanza necessaria per eseguire lavori o attività nelle aree o nelle pertinenze stradali di relativa competenza come per tutte le altre autorizzazioni di cui alla precedente let. b). Nella modulistica relativa al preavviso (da approvare previo accordo tra Amministrazione e Concessionario) sarà comunque compresa una dichiarazione circa l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008; f) Segnaletica stradale. Spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle segnalazioni diurne e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei lavori, secondo l'osservanza delle norme vigenti di polizia stradale e di quanto l’Amministrazione concedente o da altri soggetti pubblici dovessero prescrivere. g) Ripristini. Al termine dei lavori il Concessionario dovrà provvedere al completo ripristino delle aree pubbliche o private interessate dagli interventi secondo le indicazioni all'uopo definite e fornite dall’Amministrazione concedente o da altri soggetti pubblici, nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di interventi stradali. In particolare varrà quanto prescritto dal Servizio Strade e Viabilità del Comune di Ravenna in applicazione del Regolamento per l’esecuzione di scavi su suolo pubblico nella sua forma vigente al momento dell’intervento. h) Sorveglianza e custodia. (Direttamente o tramite l’appaltatore di volta in volta individuato) Spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi compenso da parte dell’Amministrazione concedente per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, nonché per opere di terzi. i) Assicurazioni. L’assicurazione degli operai e persone addette ai lavori (o a qualsiasi altro tipo di prestazione), per fatti inerenti e dipendenti dall'esecuzione dei lavori connessi alla presente concessione. j) Prestazioni tecniche aggiuntive. Per gli interventi previsti nell’ambito della presente concessione, laddove richiesto, il concessionario dovrà individuare e farsi carico economicamente delle seguenti attività / ruoli : – Figura del Responsabile del Procedimento ai sensi della vigente normativa sui lavori pubblici; – Sviluppo della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi comprensiva di Coordinamento Sicurezza in fase progettuale sviluppata e firmata da tecnici in possesso di appropriata abilitazione professionale ed iscrizione ad apposito albo professionale se ed in quanto prevista dalla legge; – Verifica / validazione della progettazione stessa nel rispetto di quanto previsto dalla Parte II Titolo II Capo II del DPR 207/2010; – Direzione dei lavori comprensiva di Coordinamento Sicurezza in fase Esecutiva e tenuta della contabilità, sviluppata e firmata da tecnici in possesso di appropriata abilitazione professionale ed iscrizione ad apposito albo professionale se ed in quanto prevista dalla legge; – Emissione del Collaudo Tecnico Amministrativo (C.T.A.) eventualmente, nei casi previsti dalla normativa, sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.); – Trasmissione del C.T.A o del C.R.E. completo di relativa dichiarazione di ammissibilità dello stesso da parte del concessionario in analogia a quanto previsto dall’art. 234 del DPR 207/2010. Sarà in ogni caso onere del concessionario: – Esecuzione dei lavori diretta o tramite appaltatore di volta in volta individuato; – Emissione di collaudo specialistico funzionale (statico, elettrico, …) se e in quanto necessari, sviluppati da tecnici non intervenuti nei processi realizzativi degli interventi, in possesso di adeguata esperienza ed anzianità, appropriata abilitazione professionale ed iscrizione ad apposito albo professionale se ed in quanto prevista dalla legge; – Esecuzione prove materiali ed apparecchiature, test su impianti e quant’altro necessario a verificare la esecuzione a regola d’arte delle lavorazioni. N.B. L’Amministrazione Concedente procederà, con oneri e spese a proprio carico, ad individuare il soggetto cui affidare l’attività di Verifica di Conformità di cui agli artt. 312 – 325 del DPR 207/2010 che in nessun caso si sostituirà ai collaudi o alle certificazioni poste a carico del concessionario. k) Collaborazione, tramite il proprio personale tecnico, con gli Uffici Comunali preposti, alla procedura di autorizzazione e controllo degli impianti previsti dalle nuove urbanizzazioni private nel rispetto del vigente regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n° 34105/52 del 22/03/2010 e s.m.i. Si rinvia a quanto previsto dal successivo art. 7.5. Il Concessionario ha l’obbligo di fornire i servizi in oggetto con la massima diligenza, professionalità e correttezza nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, normative e regolamentari vigenti in materia. 17/54 4.9 Standard qualitativi a) b) c) d) Gli standard qualitativi dei servizi oggetto del presente capitolato vengono definiti sulla base dei seguenti principi: la funzionalità degli impianti, per evitare disagi e situazioni di pericolo, dovrà essere sempre garantita secondo le indicazioni degli allegati C, D ed E e di quelle contenute nel Piano Regolatore Illuminazione Comunale. il pronto intervento dovrà essere sempre eseguito nei tempi predeterminati nei suddetti allegati; ogni tipo di intervento sugli impianti dovrà sempre tener presente lo standard di qualità ed i valori illuminotecnici previsti dalle norme di riferimento vigenti e dalle indicazioni contenute nel Piano Regolatore Illuminazione Comunale. le risposte del “Call Center” alle chiamate devono avvenire nell’ambito di tempi di attesa ragionevoli; nella propria offerta tecnica il Concessionario deve prevedere il livello di qualità offerto e gli orari di disponibilità del servizio “Call center” oltre al livello di pubblicità garantito; l’offerta tecnica dovrà inoltre prevedere l’approssimativa collocazione fisica oltre agli orari e ai giorni di apertura dell’ufficio aperto al pubblico. 4.10 Obblighi dell’Amministrazione concedente a) b) c) d) e) f) g) h) i) L’Amministrazione concedente è obbligata, nei confronti del Concessionario, ad espletare le seguenti attività: comunicare per iscritto al Concessionario il nominativo dei referenti tecnici e/o amministrativi dell’Amministrazione concedente incaricati di rapportarsi con il concessionario; comunicare con congruo anticipo al Concessionario: – le modifiche ai Regolamenti Comunali che possano in qualsiasi modo influire sulla gestione dei servizi; – l’esecuzione di lavori (propri o di altri enti di cui è a conoscenza) interferenti con gli impianti ed i servizi oggetto della concessione. astenersi dall’eseguire direttamente interventi o regolazioni degli impianti affidati in gestione al Concessionario se non, per appalti affidati dalla Amministrazione concedente, attraverso specifica procedura che preveda la momentanea consegna della porzione di impianto oggetto di intervento all’appaltatore dell’amministrazione e la relativa riconsegna, al termine dei lavori, insieme alla dichiarazione di conformità e a tutta la documentazione tecnica prevista dal PRIC e dalla normativa tecnica vigente; non consentire ad altri soggetti l’esercizio delle attività oggetto della presente concessione garantendo pertanto l’esclusiva al Concessionario per l’intera durata del contratto (salvo eventuali eccezioni espressamente previste nel presente Capitolato o negli altri documenti posti in gara); riconoscere al Concessionario il diritto di recuperare da soggetti terzi le spese sostenute per il ripristino della funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati dagli stessi o modificati in base alle richieste degli stessi; approvare con deliberazione di Giunta Comunale, previa validazione del Responsabile del Procedimento individuato dal Concessionario, i progetti relativi alle opere ed impianti realizzati dal Concessionario, al fine di acquisire il titolo abilitativo all’esecuzione dell’opera e tutti gli effetti derivanti dalla dichiarazione di pubblica utilità, specificamente per ciò che concerne eventuali occupazioni d’urgenza, espropri o asservimenti; farsi carico degli oneri sostenuti dal Concessionario per effettuare gli spostamenti e/o le modifiche degli impianti effettuati in conseguenza di esigenze del Comune stesso, non comprese nei servizi/lavori in concessione; prescrivere i seguenti obblighi a terzi, con riferimento anche agli appaltatori individuati dall’Amministrazione Concedente, relativamente alle attività da tali soggetti eseguite: – assumere presso il Concessionario le opportune informazioni prima di iniziare lavori/operazioni di qualsiasi natura che possano interessare gli impianti relativi ai servizi in oggetto; – attenersi alle prescrizioni fornite dal Concessionario o dai competenti uffici comunali; – preavvisare il Concessionario dell’inizio dei lavori da compiersi, informandolo altresì della loro natura; – segnalare immediatamente al Concessionario eventuali danni causati e risarcirli; effettuare il coordinamento con le autorità o gli uffici (anche comunali) preposti alla chiusura delle strade o alla modifica della circolazione sulle stesse qualora ciò si rendesse necessario per l'espletamento delle operazioni di manutenzione. In generale l’Amministrazione concedente ha l’obbligo di metter il Concessionario nelle condizioni più agevoli per fornire i servizi in oggetto e quindi di non creare impedimenti burocratici non derivanti dal rispetto di leggi, norme o regolamenti vigenti. 18/54 4.11 Cooperazione dell’Amministrazione concedente L’Amministrazione concedente si assume l’impegno di agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte del Concessionario, con particolare riferimento all’adozione tempestiva dei provvedimenti necessari ed alla cura degli adempimenti compresi nell’ambito delle proprie competenze istituzionali. A tal fine si obbliga nei confronti del Concessionario, ad espletare le seguenti attività: a) esercitare le funzioni ad essa conferite dalle leggi in materia ed in specifico quelle di indirizzo e controllo nei confronti del Concessionario al fine di assicurare che i livelli e le condizioni dei servizi erogati siano adeguati alle esigenze della popolazione, nonché risultino idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico della comunità locale; b) agevolare ogni intervento per la realizzazione di impianti e, in generale, per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente capitolato; c) consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in proprio possesso, funzionali all’espletamento dei servizi in oggetto; d) garantire la collaborazione dei propri uffici tecnici ed amministrativi; e) agevolare l’acquisizione da parte del Concessionario, pur con oneri in capo allo stesso, dei permessi relativi ai lavori di ampliamento, ove il tracciato delle condotte o di altri impianti accessori interessassero opere o proprietà di soggetti terzi; f) attivare, ove necessario, l’adozione di atti amministrativi, i titoli per accedere e transitare su fondi privati per l’espletamento delle attività necessarie allo svolgimento dei servizi in oggetto; g) assumere tutte le iniziative opportune per consentire al Concessionario l’adempimento, nei tempi strettamente necessari, agli obblighi stabiliti a carico dello stesso dal presente capitolato, impegnandosi a prestare la massima collaborazione per il rilascio della documentazione occorrente; h) sostenere e favorire l’attività del Concessionario attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti l’oggetto del contratto. 4.12 Occupazioni di suolo pubblico L’occupazione permanente di aree in superficie o nel sottosuolo, di proprietà comunale per la costruzione di strutture, impianti o condotte autorizzati, strumentali all’espletamento dei servizi/lavori in concessione, divenendo gli stessi di proprietà dell’Amministrazione concedente o essendo funzionali alla fornitura del servizio, sarà a titolo gratuito, senza alcun onere, anche di carattere tributario, a carico del Concessionario. 4.13 Consegna degli impianti – Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto Successivamente all’avvenuta esecutività dell’atto di aggiudicazione della presente concessione, ed eventualmente nelle more della stipula del contratto di concessione, sarà redatto il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto previsto dall’art. 304 del D.P.R. 207/2010. E’ pertanto prevista l’esecuzione anticipata del contratto che il Concessionario si impegna ad accettare senza alcuna pretesa di carattere economico. Da tale data il Concessionario darà corso a tutte le attività propedeutiche alla vera e propria presa in gestione degli impianti che avverrà con l’apposito verbale descritto nel prosieguo del presente articolo. Si riconduce a dette attività propedeutiche la volturazione a proprio carico dei contatori dell’energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto della concessione affinché alla data di sottoscrizione del verbale di consegna i contatori risultino intestati al concessionario. In assenza di cause di forza maggiore, accertate ed espressamente accettate ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione concedente, non potranno trascorrere più di 60 giorni tra la redazione del suddetto verbale di avvio dell’esecuzione del contratto e la redazione del verbale di consegna degli impianti coincidente con l’effettiva data di inizio gestione/manutenzione. Da quest’ultima data verrà contata la durata della concessione. La annuale ricorrenza di quest’ultima data (consegna degli impianti) rappresenterà la “scadenza annuale” della concessione che viene più volte menzionata nell’ambito del presente Capitolato d’oneri. Nel caso in cui la data del verbale di consegna degli impianti non coincida con il 1 gennaio, si rinvia (ai fini della durata della concessione e delle sue scadenze intermedie annuali) a quanto detto al precedente art. 2.4. Gli impianti oggetto del servizio ed i relativi locali tecnici saranno consegnati dall’Amministrazione concedente al Concessionario nello stato di fatto in cui si trovano alla data di emissione del verbale di consegna. 19/54 Con verbale di consegna, stilato in contraddittorio tra l’Amministrazione concedente e il Concessionario, lo stesso prenderà in carico gli impianti e le loro pertinenze diventando responsabile della custodia e conservazione di tutto quanto ricevuto in consegna. Al verbale di consegna, che costituisce ricognizione qualitativa e quantitativa degli impianti, dovrà essere allegato l’inventario impianti nella forma di cui agli allegati C e D contenente: – l’identificativo di ciascuna cabina e la potenza elettrica impegnata; – il numero di lampade della rete di pubblica illuminazione alla stessa cabina sottese; – le lampade complessive dell’impianto suddivise per tipologia (caratteristiche tecniche) e per modalità di impiego o accensione. Dovrà inoltre essere effettuata la lettura dei contatori dell’energia elettrica alla presenza dei tecnici dell’Amministrazione concedente e Concessionario ed eventualmente del soggetto titolare della precedente gestione. Considerato il grande numero di impianti compresi nella presente concessione e la notevole estensione territoriale del Comune di Ravenna, il verbale di consegna potrà essere stilato sulla base del data base degli impianti in possesso dell’Amministrazione Comunale aggiornato fino a 7 mesi prima della data di consegna. Sarà quindi possibile procedere alla correzione o alla integrazione dei dati contenuti nel verbale entro i successivi 6 mesi. Dovranno far parte del predetto verbale di consegna: – la documentazione tecnica e amministrativa degli impianti posseduta dal Comune e riconsegnata dal precedente gestore; – la documentazione grafica degli impianti posseduta dal Comune e riconsegnata dal precedente gestore; – la copia dei contratti di pubbliche forniture (documentazione riconsegnata dal precedente gestore); Sarà onere del Concessionario rapportarsi con il precedente soggetto Gestore per ottenere la consegna della documentazione da allegare al verbale di consegna. Sarà onere dell’Amministrazione concedente porre in essere tutte le azioni possibili nei confronti del precedente Gestore per ottenere la suddetta consegna nel rispetto degli accordi contrattuali. A partire dalla data del verbale di consegna, il Concessionario assumerà per tutti gli impianti ogni responsabilità conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata o errata esecuzione delle attività oggetto della presente concessione. La presa in consegna comporta la presa in carico e la gestione di tali impianti alle condizioni richieste in questo capitolato; la determinazione dei corrispettivi economici partirà dalla data del verbale di consegna. In particolare si evidenzia che il Concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa verso l’Amministrazione concedente in conseguenza di: – una data di consegna degli impianti che dovesse protrarsi oltre i sessanta giorni rispetto alla data di avvio dell’esecuzione del contratto – le condizioni in cui si verranno a trovare gli impianti alla data della consegna ad inizio concessione e cioè della loro eventuale difformità rispetto alle condizioni in cui versavano alla data dei sopralluoghi che il Concessionario ha effettuato per formulare l’offerta di gara; – il prezzo dell’energia eventualmente variato alla data di presa in consegna degli impianti rispetto al momento della presentazione delle offerte (PKwhi), stante il fatto che il meccanismo di calcolo dei corrispettivi per la fornitura dell’energia tiene conto delle variazioni di costo suddette per gli anni di concessione successivi al primo. Nel caso in cui al momento del verbale di consegna i contatori non risultassero ancora volturati nei confronti del concessionario lo stesso dovrà provvedere, entro sessanta giorni dalla data del verbale di consegna, alla volturazione a proprio carico dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto della concessione; i costi dell’energia relativi al periodo intercorso tra la consegna degli impianti e la data di volturazione dei relativi contatori saranno sostenuti direttamente dall’Amministrazione concedente (che li rimborserà al precedente gestore) e l’importo corrispondente verrà portato in detrazione sul primo pagamento utile. In occasione delle variazioni numeriche e di consistenza degli impianti in concessione successive alla data di consegna, il verbale di consegna, verrà aggiornato mediante la redazione di verbali aggiuntivi di attivazione/dismissione degli impianti nel rispetto di quanto previsto dal PRIC. Qualora, durante la concessione, dovessero essere posti in funzione nuovi impianti tecnologici, al verbale di consegna aggiuntivo dovranno essere allegate le specifiche del servizio di gestione e manutenzione oltre ai relativi costi scaturiti da apposita analisi prezzi. Tali documenti dovranno essere preventivamente approvati dall’Amministrazione concedente. Per tali impianti l’esercizio sarà posto a carico del Concessionario fin dalla data di consegna mentre la manutenzione verrà lasciata a carico della ditta installatrice per il periodo previsto 20/54 dal relativo contratto di appalto. I documenti allegati al verbale dovranno quindi definire tempi ed entità di variazione del canone riconosciuto al concessionario nei primi anni di gestione. 4.14 Riconsegna degli impianti all’Amministrazione al termine della Concessione Al termine della concessione, il Concessionario dovrà restituire i beni oggetto della concessione in buono stato tramite un verbale di riconsegna finale (analogo al verbale di consegna impianti) redatto in contraddittorio tra l’Amministrazione concedente e il Concessionario. Nove mesi prima della scadenza finale della concessione verrà pertanto avviata la procedura di riconsegna consistente nella verifica di tutti gli impianti in contraddittorio tra l’Ufficio Tecnico dell’Amministrazione e i rappresentanti del Concessionario. Tale procedura dovrà concludersi entro 3 mesi con la redazione di un verbale intermedio nel quale l’Amministrazione prescriverà al Concessionario l’esecuzione (entro i restanti 6 mesi di concessione) di tutto quanto è necessario per riconsegnare gli impianti in buono stato e per eliminare cattivi funzionamenti e situazioni manutentive carenti. Qualora il Concessionario non vi ottemperasse nei modi e nei tempi previsti dal suddetto verbale intermedio, l’Amministrazione concedente potrà provvedere direttamente ai lavori necessari a spese del Concessionario. L'importo dei lavori eseguiti d'ufficio, verrà trattenuto sulla liquidazione finale delle competenze dovute al Concessionario Nel verbale di riconsegna finale saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto della concessione. Al momento della riconsegna, il Concessionario consegnerà all’Amministrazione concedente tutta la documentazione tecnica ed amministrativa relativa agli impianti che, viste le prescrizioni del presente capitolato, dovrà essere completa ed aggiornata. La volturazione dei contratti di fornitura dovrà essere fatta tra il Concessionario e il soggetto subentrante al servizio di gestione degli impianti, o in sua assenza alla stessa Amministrazione concedente. Le spese di volturazione sono a carico del soggetto subentrante, ovvero a carico dell’Amministrazione concedente qualora la stessa decidesse in tal senso. L’Amministrazione concedente rientrerà pienamente in possesso dei beni affidati in concessione e degli interventi realizzati dal Concessionario a valore netto contabile nullo. L’Amministrazione concedente avrà diritto a sospendere tutti i pagamenti a saldo nei confronti del Concessionario qualora lo stesso non ottemperi completamente ai precedenti obblighi in fase di riconsegna degli impianti. 4.15 Aumento o diminuzione degli impianti e modifiche del funzionamento 4.15.1 Aumento o diminuzione degli impianti Durante il corso di validità della concessione il Concessionario sarà obbligato, senza pretendere alcuna modifica delle condizioni contrattuali, ad accettare le seguenti modifiche quantitative degli impianti gestiti in concessione: rispetto all’entità iniziale degli impianti potranno essere accettate modifiche tali da determinare una riduzione massima della quota di canone annuo per gestione e manutenzione del 40% (al netto degli aggiornamenti ISTAT). In aumento potranno essere accettate modifiche tali da provocare un aumento del canone annuo di gestione e manutenzione fino al 100% (al netto degli aggiornamenti ISTAT). Poiché le suddette modifiche di canone potranno avvenire durante il corso degli anni di validità della concessione le massime variazioni complessive (con riferimento a tutta la durata della concessione) di canone di gestione e manutenzione che potranno verificarsi (al netto degli aggiornamenti ISTAT), sono le seguenti: diminuzione massima complessiva - 30%; incremento massimo complessivo + 70%). La quota di canone destinata alla remunerazione della fornitura di energia assumerà i valori conseguenti alle modifiche impiantistiche suddette senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun tipo di risarcimento. A tutela delle valutazioni fatte dal Concessionario in sede di offerta, nel caso si verificasse la dismissione di un impianto oggetto degli interventi di riqualificazione energetica che garantiscono, al Concessionario stesso, un introito coincidente con la differenza di costo tra i consumi originali e quelli post intervento, verrà mantenuto in essere, fino al termine della concessione, il pagamento del solo introito dovuto alla differenza tra i consumi mentre cesserà l’erogazione della quota di consumo effettivo di energia (oltre al canone per manutenzione e gestione) dato che l’impianto è stato dismesso. 21/54 Oltre a quanto previsto dal PRIC e da altri articoli del presente C.D.O., ogni nuovo impianto consegnato per la gestione al Concessionario (realizzato dal Comune, da soggetti terzi quali ad esempio gli urbanizzatori privati o dal Concessionario stesso) dovrà essere corredato di una relazione tecnica aggiornata al “come costruito” (o “as built”) comprendente i dati utili all’aggiornamento della documentazione tecnica (e del data base informatico) necessaria alla gestione degli impianti. Al di là della data di effettivo riconoscimento economico delle quote di canone relative a gestione / manutenzione e a consumo energia, nei dati dovrà essere indicata l’effettiva data di inizio funzionamento dell’impianto. La suddetta relazione tecnica (eventualmente accompagnata da modulo schematico sintetico) dovrà essere prodotta dalla struttura tecnica che ha realizzato l’impianto e dovrà essere consegnata al Concessionario e firmata da Amministrazione e Concessionario in occasione della consegna con relativa attivazione dell’impianto. L’aggiornamento del data base informatico e l’aggiornamento della documentazione cartacea competono al Concessionario. L’Amministrazione concedente, in relazione alle proprie esigenze, potrà procedere alla dismissione di impianti già affidati al Concessionario dandone comunicazione al medesimo con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Il termine di preavviso potrà annullarsi qualora la dismissione derivi da motivi di sicurezza. Anche in occasione delle dismissioni di impianti dovrà essere prodotta una relazione schematica (tabella) contenente i dati necessari all’aggiornamento della documentazione tecnica e del data base informatico di cui sopra. Tale relazione /tabella dovrà essere redatta a cura del Concessionario e dovrà recare le firme di Amministrazione Concedente oltre che del Concessionario medesimo. Nei dati apparirà la data di effettiva dismissione dell’impianto indipendentemente dalle modalità e dalla data da cui verrà riconosciuta le modifica dei canoni di gestione / manutenzione e consumo (vedasi appositi successivi paragrafi). L’inserimento di un nuovo impianto tecnologico tra quelli soggetti a gestione/manutenzione del concessionario genererà un incremento del canone annuo che sarà determinato secondo i seguenti principi base: Per i sistemi “Mega pannelli stradali a messaggio variabile”, “Controllo elettronico dell’accesso alla ZTL”, “Rilevamento passaggio col rosso” e “Video sorveglianza” ogni nuovo elemento da gestire (ossia un uovo pannello a messaggio variabile, un nuovo varco di accesso alla ZTL, una nuova corsia semaforizzata controllata o una nuova telecamera) genererà un incremento del canone ∆P = 1 / N dove N = numero di elementi gestiti in precedenza. Per quanto riguarda il “Sistema di indirizzamento ai parcheggi e controllo flussi traffico” si rimanda invece al disciplinare (Allegato D-02) dove viene trattata la specifica regola di adeguamento del canone in cui sono previste diverse incidenze economiche a seconda del tipo di implementazione effettuata. Analogamente a quanto sopra si procederà all’adeguamento del canone in riduzione nel caso di diminuzione del numero degli impianti. 4.15.2 Modifiche al funzionamento degli impianti Nel caso l’Amministrazione concedente intenda richiedere per alcuni impianti una riduzione delle ore di accensione o una variazione della programmazione del profilo di controllo di potenza per gli impianti dotati di questo dispositivo, il Concessionario dovrà (entro 10 giorni) predisporre (e trasmettere via mail / fax) una valutazione della variazione della quota relativa al compenso annuale per la fornitura di energia elettrica. L’Amministrazione concedente confermerà o meno la variazione proposta in forma scritta (mail / fax). Quanto sopra indipendentemente dalla data di modifica del canone individuata nel successivo articolo 8. Al di là delle regole di compartecipazione previste dai successivi articoli del presente capitolato, per consentire il riconoscimento al Concessionario degli effetti economici derivanti dagli interventi (iniziali o non) per il risparmio energetico, la quota energia erogata dall’Amministrazione concedente verrà riferita alla configurazione iniziale degli impianti (es. con lampade a vapori di mercurio e/o con regolatore di flusso non installato). Il data base informatico predisposto ed aggiornato dal Concessionario dovrà contenere tutte le informazioni sull’effettivo funzionamento degli impianti come pure quelle per la determinazione del canone (es. tipo e potenza effettiva della lampada installata ma anche tipo e potenza della lampada originariamente installata su cui viene riconosciuto il canone ed inoltre quota di risparmio riconosciuta al comune in caso di interventi di cui al punto 4.18 “interventi aggiuntivi di riqualificazione energetica”, …). In ogni caso le caratteristiche minime del data base informatico da realizzare sono quelle indicate nell’allegato E eventualmente integrate dalle proposte fatte dal Concessionario in sede di gara (offerta tecnica). Oltre alla riduzione / dismissione degli impianti di cui al precedente articolo, l’Amministrazione concedente potrà disporre, a suo insindacabile giudizio, la riduzione delle ore di funzionamento o la riduzione dei flussi luminosi di un qualsiasi impianto dato in gestione al Concessionario fino ad una riduzione del consumo energetico annuo pari al 20% del valore di inizio concessione (o di inizio funzionamento se questo è avvenuto a concessione avviata) senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun risarcimento. Per riduzioni superiori al 20% il Concessionario avrà diritto a 22/54 vedersi riconosciuta (sulla quota di riduzione che supera il 20%) una somma pari al 10% del canone di remunerazione dell’energia non fornita. A titolo esemplificativo si chiarisce che se l’Amministrazione concedente stabilisce di modificare le modalità di funzionamento di un impianto ottenendo una riduzione dei consumi del 25%, il Concessionario avrà diritto, fino a quando tale riduzione sarà mantenuta, alla remunerazione della quota energia come se l’impianto consumasse il 75,5% dell’energia consumata prima della riduzione: (100 – 25) + 10% * (25-20) = 75% + 10% * 5 = 75,5% 4.16 Riduzione e sospensione del servizio Il Concessionario si impegna ad erogare i servizi in oggetto con continuità salvo comprovate cause di forza maggiore riconosciute dall’Amministrazione concedente ovvero eventi a queste riconducibili; saranno comunque adottate tutte le misure possibili per ridurre il disagio causato, limitare gli inconvenienti e garantire le condizioni di sicurezza degli impianti. Qualora il Concessionario dovesse trovarsi nelle condizioni di cui al precedente periodo dovrà darne comunicazione all’Amministrazione concedente e dovrà adottare, in accordo con la stessa, tutte le misure possibili per ridurre il disagio agli utenti, provvedendo a proprie spese a fornire ai cittadini interessati adeguata e preventiva informazione, ove possibile con preavviso non inferiore ad ore 72. Nei casi di forza maggiore previsti dal precedente primo comma, nessuna richiesta di risarcimento danni, diretti, indiretti e consequenziali, potrà essere avanzata dall’Amministrazione concedente nei confronti del Concessionario in quanto ciò non costituisce inadempienza al contratto. Saranno invece possibili richieste danni per comportamenti del Concessionario non improntati alla massima diligenza per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile. 4.17 Utilizzo delle reti e degli impianti Il Concessionario è tenuto ad utilizzare e destinare le reti e gli impianti oggetto del contratto esclusivamente per la gestione dei servizi di illuminazione pubblica, degli impianti semaforici-lampeggianti e degli impianti tecnologici. È consentito l'utilizzo delle reti e degli impianti per altre attività o iniziative solo a seguito di espressa autorizzazione da parte dell’Amministrazione concedente e previa verifica di compatibilità di ulteriori utilizzi con la destinazione primaria oggetto del contratto. L’utilizzo degli impianti oggetto di concessione per fini diversi da quelli disciplinati nel presente capitolato dovrà essere richiesto dal concessionario all’Amministrazione concedente che si riserva di autorizzarlo. L’eventuale autorizzazione potrà determinare modifiche economiche al contratto di concessione in essere, quantificabili in via negoziale tra Amministrazione concedente e concessionario sulla base di approfondite e documentate analisi costi/ benefici. Dovranno essere garantiti gli eventuali utilizzi di cavidotti o di altre parti degli impianti, nonché la fornitura dell’energia elettrica in conformità a quanto previsto dal precedente art. 4.4, per attività diverse da quelle oggetto della concessione e a favore di soggetti diversi dal concessionario, esistenti prima dell’avvio della concessione se ed in quanto compatibili con le norme di legge sulla sicurezza, senza che il concessionario possa richiedere oneri aggiuntivi al contratto stipulato, fatto salvo il rimborso dell’energia consumata nei casi di cui al precedente art. 4.4. In caso di richieste di utilizzo di cavidotti o di altre parti degli impianti avanzate da soggetti terzi dopo l’avvio della concessione, l’Amministrazione concedente si esprimerà accogliendo o meno le richieste solo dopo aver consultato il Concessionario che avrà l’onere di esprimersi (entro giorni 10) sulla compatibilità tecnica della richiesta. Il concessionario non potrà impedire l’utilizzo, potrà eventualmente richiedere un equo compenso tramite presentazione di apposita documentazione tecnica ed economica nella quale siano dimostrati gli oneri aggiuntivi che lo stesso è costretto a sostenere per tali nuovi e diversi utilizzi. Sarà facoltà dell’Amministrazione concedente promuovere anche autonomamente l’utilizzo dei cavidotti o di altre parti degli impianti, anche in questo caso si procederà come indicato in riferimento a richieste di terzi. Nel caso specifico l’equo compenso aggiuntivo a quello del contratto stipulato potrà essere calcolato esclusivamente per dimostrati eventuali maggiori oneri di manutenzione o consumo energetico. 23/54 4.18 Interventi aggiuntivi di riqualificazione energetica degli impianti di iniziativa del Concessionario Oltre agli “interventi iniziali” previsti dalla concessione, il Concessionario può proporre nel corso del contratto di gestione, interventi di miglioria nel funzionamento degli impianti o nello svolgimento del servizio, per la riduzione dei consumi energetici e per l'economia del costo di gestione, sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia. Le modifiche eventualmente autorizzate, saranno eseguite a cura e spese del Concessionario, sotto il controllo dell’Amministrazione concedente. Il Concessionario dovrà sottoporre il progetto degli interventi all’Amministrazione concedente che provvederà ad approvarli singolarmente. Ogni costo legato all’intervento è a totale carico del concessionario che dovrà svolgere tutte le ulteriori attività tecniche connesse all’intervento stesso (individuazione al proprio interno del RUP, del responsabile dei lavori ai sensi del Dlgs 81/2008, progettazione, D.L., coordinamento sicurezza, collaudo specialistico funzionale, prove materiali, rilascio certificazioni e dichiarazioni, collaudo tecnico amministrativo o CRE …) ed effettuate dal Concessionario in aggiunta alla semplice esecuzione delle opere. Il progetto dovrà contenere una relazione tecnica che quantifichi il risparmio energetico annuo prodotto di cui una quota andrà riconosciuta all’Amministrazione concedente in termini di riduzione del canone dei periodi successivi all’entrata in esercizio dell’impianto fino al termine della concessione. Tale quota sarà pari al 20% (o maggiore percentuale risultante da quanto offerto in sede di gara- offerta tecnica) del risparmio annuo conseguito per ognuno degli anni restanti fino al termine della concessione se la data del collaudo tecnico amministrativo o del C.R.E. ricadrà nei primi 7 anni di concessione; sarà pari al 15% (o maggiore percentuale risultante da quanto offerto in sede di gara- offerta tecnica) del risparmio annuo conseguito per ognuno degli anni restanti fino al termine della concessione se la data del collaudo tecnico amministrativo o del C.R.E. ricadrà tra l’inizio dell’ottavo anno e la fine del quattordicesimo anno di concessione; sarà pari al 10% (o maggiore percentuale risultante da quanto offerto in sede di gara- offerta tecnica) del risparmio annuo conseguito per ognuno degli anni restanti fino al termine della concessione se la data del collaudo tecnico amministrativo o del C.R.E. ricadrà tra l’inizio del quindicesimo anno e la fine della concessione. Il vantaggio concesso all’Amministrazione verrà riconosciuto con una corrispondente diminuzione della quota energia all’interno del canone riconosciuto al Concessionario. La data di modifica del canone (sia per gestione / manutenzione che per quota energia) viene stabilita nel successivo articolo 8. Per l’approvazione dei progetti e la successiva esecuzione dei lavori è valida la procedura di cui al successivo art. 5 ove non palesemente inapplicabile. Al termine dei lavori le opere realizzate, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, sono di immediata proprietà dell’Amministrazione concedente. Il Concessionario disporrà invece, in analogia con il resto degli impianti esistenti, della loro immediata e piena disponibilità d’uso nel rispetto delle regole del presente C.D.O. e degli altri documenti di contratto. Rientra tra gli interventi di cui al presente articolo anche la realizzazione delle piattaforme tecnologiche per sistema di telecontrollo e telegestione degli impianti di pubblica illuminazione o semaforici previste al punto 4.4 dell’Allegato E nel caso in cui il concessionario abbia formulato offerta in tal senso. 4.19 Interventi aggiuntivi di riqualificazione energetica degli impianti di iniziativa dell’Amministrazione concedente Qualora, durante il periodo di validità della concessione, si rendessero disponibili sul mercato tecnologie innovative particolarmente convenienti in termini di risparmio energetico, l’Amministrazione concedente avrà la facoltà di sollecitare il Concessionario ad effettuare interventi (regolati dalle norme del precedente articolo) in cui si preveda l’applicazione delle suddette tecnologie. Il Concessionario potrà opporsi ad eseguire tali interventi adducendo motivazioni di carattere economico finanziario documentate attraverso appositi “business plan” dai quali si evinca la palese non convenienza economica dell’investimento o la sua non sostenibilità finanziaria. Qualora, durante il periodo di validità della concessione, si rendessero disponibili sul mercato tecnologie innovative particolarmente convenienti in termini di risparmio energetico, l’Amministrazione concedente avrà la facoltà di realizzare a propria cura e spese detti interventi migliorativi decurtando il canone per quota energia della percentuale (%) derivante dal risparmio calcolato sulla base di una relazione tecnica condivisa con il concessionario. La data di modifica del canone (sia per gestione / manutenzione che per quota energia) viene stabilita nel successivo articolo 8. 24/54 Al termine dei lavori le opere realizzate, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, sono di immediata proprietà dell’Amministrazione concedente. Il Concessionario disporrà invece, in analogia con il resto degli impianti esistenti, della loro immediata e piena disponibilità d’uso nel rispetto delle regole del presente C.D.O. e degli altri documenti di contratto. 4.20 Controlli sul servizio eseguiti dall’Amministrazione concedente L’Amministrazione concedente tramite i propri competenti uffici, effettuerà il controllo e la sorveglianza dell'attività del Concessionario. In particolare i competenti uffici dell’Amministrazione concedente avranno il compito di: – effettuare misurazioni e controlli a campione circa il rispetto delle norme tecniche vigenti (livello di illuminamento, estensione orari di accensione impianti, rispetto norme di buona esecuzione e manutenzione, assenza di rischi per la cittadinanza, ripetizione eccessiva di guasti o malfunzionamenti, …); – sorvegliare, nell'interesse del buon andamento dei lavori, che lo svolgimento e l'esecuzione degli stessi e la qualità dei materiali siano in conformità alle pattuizioni contrattuali ed alle buone regole d'arte, segnalando, ove del caso, al Concessionario le opere eseguite in modo non conforme a quanto stabilito; – impartire eventuali disposizioni e collaborare con il Concessionario per ottenere il miglior coordinamento dei tempi di esecuzione delle opere previste; – fornire le necessarie istruzioni al Concessionario nel caso lo stesso dovesse segnalare problematiche che impediscono il regolare svolgimento dei lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto. L’Amministrazione concedente ha diritto di procedere in qualunque momento alla verifica, in contraddittorio con il Concessionario, del rispetto delle norme contrattuali, delle prestazioni di esercizio e manutenzione, dello stato di conservazione e funzionalità degli impianti, della corretta esecuzione degli interventi, del rispetto della normativa vigente, del rispetto della manutenzione programmata, dello stato di mantenimento complessivo degli impianti e delle reti. Il Concessionario dovrà fornire al personale incaricato del controllo tutta l'assistenza necessaria allo svolgimento delle verifiche e/o ispezioni e rimane obbligato a mettere a disposizione le apparecchiature idonee ad effettuare le necessarie verifiche senza ulteriori oneri per l’Amministrazione concedente oltre a quelli già previsti nel presente C.D.O. L’Amministrazione concedente con oneri e spese a proprio carico, procederà ad individuare il soggetto cui affidare l’attività di Verifica di Conformità di cui agli artt. 312 – 325 del DPR 207/2010. ART. 5) NORME INIZIALI” SPECIFICHE RELATIVE AGLI “INTERVENTI Gli interventi iniziali sono interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica finalizzati alla salvaguardia della salute, sicurezza dei cittadini, risparmio energetico e tutela degli aspetti paesaggistico naturali. Gli interventi sono individuati dal Piano Regolatore Illuminazione Comunale (PRIC) in cui sono già state definite le priorità tecniche necessarie (vedi PRIC art. 4.2 ed Elaborato n°3 “Tavole pianificazione priorità di intervento”). Poiché il concessionario avrà la responsabilità della gestione in sicurezza e piena funzionalità degli impianti, questi potrà rappresentare al Comune diverse priorità rispetto a quelle indicate dal PRIC e derivanti da situazioni oggettive presenti nel territorio motivatamente rappresentate e documentate dal concessionario stesso. Gli interventi iniziali si pongono inoltre come obiettivo il raggiungimento di un livello di risparmio energetico prossimo a quanto stimato nell’articolo 3 e all’allegato G. Tali interventi sono stati introdotti e sommariamente descritti al precedente punto 2.1.2. Si ribadisce che tali interventi, la cui dimensione economica è valutata tramite l’Elenco Prezzi Unitari di cui all’allegato B (al netto del ribasso offerto dal Concessionario in sede di gara), è remunerata con 19 rate anticipate annuali fisse (dal 2° al 20° anno) il cui importo è stato a sua volta oggetto di offerta in sede di gara dal Concessionario. Le norme contenute nel presente articolo 5 devono ritenersi valide, se ed in quanto applicabili, anche per la realizzazione dei sistemi di rilevamento del passaggio col rosso di cui al precedente paragrafo 2.1.7. 25/54 5.1 Programmazione operativa e attività tecniche a carico del Concessionario Salvo diversa espressa prescrizione dell’Amministrazione Concedente, le attività richieste per gli interventi iniziali consistono nella progettazione e nella realizzazione di lavori, individuati dal PRIC e preventivamente autorizzati dall’Amministrazione Concedente stessa. L’importo di cui alla paragrafo 2.1.2 del presente capitolato (€ 5.000.000,00) dovrà essere equamente suddiviso tra: A. Interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza elettrica e statica degli impianti B. Interventi volti ad incrementare il risparmio energetico. Come già in precedenza accennato gli interventi iniziali devono comprendere le seguenti attività poste interamente a carico del concessionario: 1. Assunzione della figura di committente e Responsabile dei lavori ai sensi del D.lgs 81/2008 e ss. mm. ii; 2. Sviluppo del Ruolo di Responsabile del Procedimento (RUP) ai sensi e nel rispetto della normativa vigente sui Lavori Pubblici e sulla Sicurezza del Lavoro; 3. Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere comprensiva di Coordinamento della Sicurezza in fase Progettuale redatta da tecnico /tecnici abilitato/i all’esercizio della professione ed in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente [detta attività professionale deve essere svolta da personale tecnico (individuato dal concessionario) in possesso dei requisiti di cui all’art. 263 let b) del DPR 207/2010 per importo pari all’importo dei lavori dagli stessi progettati]. La progettazione deve essere presentata all’Amministrazione concedente completa delle attività di verifica e validazione di cui alla Parte II – Titolo II capo II del DPR 207/2010 a carico del concessionario stesso; 4. Esecuzione delle opere in forma diretta o tramite appalto a ditta qualificata nel rispetto delle norme di legge sui lavori pubblici (tra cui artt. 32 comma 1 let f), 150 e 51 del D.Lgs. 163/2006); 5. Direzione dei Lavori (con tenuta della contabilità) sviluppata da tecnico /tecnici abilitato/i all’esercizio della professione ed in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente [detta attività professionale deve essere svolta da personale tecnico (individuato dal concessionario) in possesso dei requisiti di cui all’art. 263 let b) del DPR 207/2010 per importo pari all’importo dei lavori dagli stessi diretti]; 6. Svolgimento delle attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione sviluppato da tecnici dotati di idonea abilitazione in conformità ai disposti di cui al D.lgs 81/2008 e ss. mm. ii.; 7. Collaudo specialistico (collaudo tecnico funzionale) di tutti gli interventi indipendentemente dal relativo importo lavori, eseguito da tecnico di fiducia del Concessionario, abilitato all’esercizio della professione, diverso dal Direttore dei Lavori e dal Progettista. Emissione delle dichiarazioni di conformità di cui ai disposti del DM 37/2008 da parte della ditta esecutrice. 8. Emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.), da parte del D.L. in caso di interventi di importo lavori inferiore a 500'000,00 € o del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo (C.T.A.) negli altri casi (tali certificati non escluderanno gli interventi dalla verifica di conformità prevista dall’art. 312 e seguenti del D.P.R. 207/2010). I C.R.E. o C.T.A. dovranno essere trasmessi all’Amministrazione concedente accompagnati da dichiarazione di ammissibilità degli stessi da parte del concessionario in analogia a quanto previsto dall’art. 234 del DPR 207/2010; 9. Ottenimento autorizzazioni di legge e rilascio certificazioni / dichiarazioni di legge; 10. Tutte le ulteriori attività necessarie alla corretta esecuzione dell’opera individuate nelle somme a disposizione previste nel quadro Economico dell’Opera redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 16 del DPR 207/2010 o dalle previsioni normative vigenti al momento della redazione del progetto ed autorizzate dall’Amministrazione Concedente che approverà il progetto; 11. L’Amministrazione Concedente procederà, con oneri e spese a proprio carico, ad individuare il soggetto cui affidare l’attività di Verifica di Conformità di cui agli artt. 312 – 325 del DPR 207/2010 che in nessun caso si sostituirà ai collaudi o alle certificazioni poste a carico del concessionario, né costituirà approvazione definitiva del CRE o del CTA in quanto gli stessi acquisteranno carattere di definitività solo decorsi due anni dalla loro emissione. L’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di far inserire detti oneri, relativi ai costi per l’attività di Verifica di Conformità, tra le somme a disposizione del QTE dell’opera. In ogni caso detti corrispettivi saranno liquidati in favore del soggetto che svolge l’attività di verifica direttamente dall’Amministrazione concedente che le tratterà dalle somme spettanti al concessionario. 26/54 Entro tre mesi dalla presa in carico degli impianti, il Concessionario dovrà presentare all’Amministrazione concedente un piano degli interventi da realizzare entro tre anni dalla presa in carico degli impianti. E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Concedente di concedere puntualmente e motivatamente un tempo maggiore per la presentazione del piano. Il piano dovrà comprendere tutti gli studi di fattibilità degli interventi la cui realizzazione è proposta nei tre anni iniziali di concessione (compresa valorizzazione economica) ed i progetti preliminari degli interventi proposti per il primo anno. Salva diversa valutazione presentata dal concessionario e condivisa dall’Amministrazione si definisce che i progetti non siano di importo inferiore ad Euro 300.000,00. Per ogni intervento dovrà essere dichiarata la finalità (“sicurezza” o “risparmio energetico”). Entro 1 mese dalla presentazione della proposta, previo confronto con il Concessionario, l’Amministrazione concedente procederà ad approvare il piano ed i progetti preliminari presentati concedendo tre ulteriori mesi per presentare i progetti definitivi - esecutivi da realizzare nel primo anno. Salvo diversa espressa disposizione dell’Amministrazione Concedente tutti i progetti dovranno essere conformi a quanto richiesto nel PRIC, completi dei documenti previsti dal regolamento del Codice dei Contratti. L’Amministrazione Concedente provvederà ad approvare i progetti - definitivi – esecutivi entro 1 mese dalla relativa presentazione salvo interruzioni dei tempi per richiesta chiarimenti, modifiche e/o integrazione documenti. I suddetti progetti dovranno essere verificati in conformità a quanto disposto dalla Parte II, Titolo II Capo II del DPR 207/2010 (artt. 44-59) e contenere l’attestato di avvenuta validazione del progetto esecutivo (art. 55 DPR 207/2010) firmato dal Responsabile del Procedimento previamente individuato dal Concessionario. Entro il mese di febbraio del secondo e terzo anno di concessione il Concessionario dovrà verificare presso l’Amministrazione concedente l’eventuale necessità di modificare gli interventi previsti e presentare i progetti preliminari relativi agli interventi previsti per l’anno in corso. Per l’approvazione dei progetti definitivi - esecutivi relativi al secondo e al terzo anno si procederà come sopra. Per ognuno dei tre anni di intervento il concessionario dovrà presentare progetti di “Interventi finalizzati alla sicurezza (statica o elettrica) degli impianti” (salvo diversa espressa disposizione dell’Amministrazione Concedente, priorità 1 ai punti “a”, “b” e “d” nella tabella di cui al paragrafo 4.2 del PRIC) e progetti di “Interventi finalizzati al risparmio energetico” di importo corrispondente a quelli indicati nella seguente tabella: Importo lavori finalizzato alla sicurezza (IVA esclusa) Importo lavori finalizzato al risparmio energetico (IVA esclusa) Totale (IVA esclusa) € 500'000.00 (valore minimo) € 1'200'000.00 (valore minimo)*** € 1'700'000.00 (valore minimo) € 1'200'000.00 (valore minimo) € 500'000.00 (valore minimo) € 1'700'000.00 (valore minimo) Restante importo fino alla quota di € 2'500'000.00 Restante importo fino alla quota di € 2'500'000.00 (max € 800'000.00) Restante importo fino alla quota di € 5'000'000.00 (max € 800'000.00) (max € 1'600'000.00) ***L’importo di € 1.200.000,00 corrisponde al costo totale di progetto (IVA esclusa) degli interventi denominati “Piano di razionalizzazione del servizio di illuminazione pubblica stradale” facenti capo al Comune di Ravenna inclusi tra quelli ammessi a contributo regionale nel Piano di Qualificazione Energetica di cui alle deliberazioni della Giunta Regione Emilia Romagna n. 417/2009 e n. 826/2010 (ALLEGATO H). Questi interventi, indipendentemente dalle tempistiche previste per “tutti gli altri interventi iniziali” dovranno essere realizzati secondo il seguente cronoprogramma (come eventualmente ridotto in sede di gara – offerta tecnica): CRONOPROGRAMMA PREVISTO PER ESECUZIONE INTERVENTI € 1.200.000,00 Mesi a decorrere dal verbale di consegna degli impianti Presentazione progetto preliminare 1 2 3 4 5 6 Offerta APPROVAZIONE DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE Presentazione progetto definitivo/esecutivo Offerta APPROVAZIONE DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE Esecuzione lavori (*) 27/54 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 CRONOPROGRAMMA PREVISTO PER ESECUZIONE INTERVENTI € 1.200.000,00 Mesi a decorrere dal verbale di consegna degli impianti Offerta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Emissione Collaudo Tecnico Amministrativo Offerta Tempistica massima prevista Tempistica offerta in sede di gara (*) Si considera equo prevedere un termine di mesi 4 per l’esecuzione delle opere sulla base delle seguenti motivazioni: Importo lavori previsti per risparmio energetico € 1.200.000,00, considerato che per il primo anno sono previsti anche lavori finalizzati alla sicurezza di importo minimo pari ad € 500.000,00 le valutazioni sotto riportate sono riferite ad un importo lavori complessivo di € 1.700.000,00. Considerando un’incidenza della manodopera pari al 25%, il costo della manodopera è quantificabile in circa € 425.000,00. Ipotizzando che le lavorazioni siano eseguite in contemporanea da almeno 4 squadre (composte da 3 persone più un mezzo) si può valutare un costo di circa € 1.200/giorno per ogni squadra e quindi di circa € 4.800,00/giorno per le 4 squadre complessive. Il tempo impiegato per l’esecuzione dei lavori è quindi ipotizzabile in: 425.000,00 / 4.800,00 = 88,55 gg Ipotizzando n. 20 gg lavorativi al mese i lavori potranno essere conclusi entro 4 mesi. Il Concessionario sarà ritenuto responsabile dell’eventuale mancata erogazione al Comune di Ravenna del contributo regionale inserito all’interno del Piano di Qualificazione Energetica di cui alle deliberazioni della Giunta Regione Emilia Romagna n. 417/2009 e n. 826/2010 (ALLEGATO H) qualora lo stesso non rispetti i tempi sopra indicati (ovvero quelli inferiori offerti in sede di gara). E’ inoltre, in ogni, caso fatta salva l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 5.3. Concorrono a formare l’“importo lavori finalizzato alla sicurezza” esclusivamente le lavorazioni comprese nei soli interventi finalizzati alla sicurezza effettivamente necessarie all’incremento della sicurezza o quelle che, non producendo alcun risparmio energetico, sono necessarie per il rispetto delle norme tecniche vigenti. A titolo esemplificativo sono inquadrabili in tale categoria sostituzioni / rifacimenti di pali, linee elettriche e quadri gravati da palesi rischi per la sicurezza con relative opere civili. Saranno considerati finalizzati alla sicurezza anche i costi relativi alle parti di impianto aggiuntive rispetto all’esistente come nuovi pali con relativi corpi illuminanti e linee elettriche ed opere civili che è necessario prevedere per raggiungere i livelli di illuminamento previsti dalla norma. Negli interventi “finalizzati alla sicurezza” sono comunque escluse dall’“Importo lavori finalizzato alla sicurezza” lavorazioni quali, ad esempio, le sostituzioni dei corpi illuminanti esistenti e le maggiorazioni al costo dei quadri per l’eventuale inserimento dei riduttori di flusso che vanno invece a formare l’importo dei lavori finalizzato al risparmio energetico. Negli interventi “finalizzati al risparmio energetico” nessuna lavorazione come sostituzioni / rifacimenti di pali, linee elettriche e quadri con relative opere civili strettamente funzionale al miglioramento energetico è inquadrabile negli importi finalizzati alla sicurezza ma rimane incluso nell’ “Importo lavori finalizzato al risparmio energetico”. Ogni progetto (sia di efficientamento energetico che di messa in sicurezza) dovrà contenere una relazione per la valutazione del risparmio energetico ottenuto. Si richiede in specifico per il progetto di “risparmio energetico” individuato nella tabella di cui sopra (€ 1.200.000,00 da ricondurre al “Piano di razionalizzazione del servizio di illuminazione pubblica stradale”) che lo stesso sia redatto in conformità ai requisiti indicati dalla deliberazione Giunta Regione Emilia Romagna n. 417/2009 e preveda in specifico l’allestimento di un sistema di monitoraggio del rendimento energetico degli impianti tale da garantire il servizio per la durata minima di tre anni (si veda quanto riportato al punto 7 dell’Allegato 2 del “Programma di qualificazione energetica da presentare al bando di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 417/2009 presentato dal Comune di Ravenna” Allegato H – 01). Per l’individuazione dei costi con cui verrà valutato il raggiungimento degli importi previsti dalla concessione si dovrà fare riferimento a: 28/54 a) lavorazioni a misura: prezzi unitari indicati nell’allegato B al netto del ribasso offerto in sede di gara – In carenza di tali prezzi si farà riferimento a listini ufficiali validi nel territorio comunale o in territori limitrofi, a cui verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara; b) lavorazioni in economia: tabelle ministeriali emesse dal Provveditorato alle OO.PP per l’Emilia Romagna ai sensi della circolare Min. LL.PP. 505 del 28/01/1977 c) costi della sicurezza: prezzi non ribassati rilevati dall’“Elenco regionale prezzi per lavori e servizi in materia di difesa del suolo, della costa e bonifica, indagini geognostiche, rilievi topografici e sicurezza” emesso dalla Regione Emilia - Romagna e valido al momento della redazione dei progetti. In carenza si farà riferimento a prezzi della sicurezza rilevati su listini ufficiali validi sul territorio comunale o in aree limitrofe. Saranno ammesse varianti in corso d’opera nei casi di cui alla normativa vigente ed esclusivamente accertate dall’Amministrazione Concedente. Richiamato quanto previsto all’art. 132 comma 2 Dlgs 163/2006 e art. 168 comma 5 DPR 207/2010, considerato che il concessionario cura la progettazione dell’intervento, lo stesso si farà carico dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto, sia per quanto riguarda gli ulteriori oneri di esecuzione, che per quanto riguarda gli oneri relativi alle opere necessarie all’eliminazione della carenza progettuale. Fatto salvo quanto sopra indicato in relazione ai tempi richiesti per l’esecuzione delle opere ricomprese nel Piano di Qualificazione Energetica (ALLEGATO H) [minimo € 1.200.000,00 per interventi di risparmio energetico previsti per il primo anno], ognuno degli interventi dovrà essere ultimato entro i tempi previsti negli elaborati approvati e comunque di norma non oltre 1 anno dalla data di approvazione del progetto definitivo – esecutivo da parte dell’Amministrazione concedente. La gestione degli impianti e l’esecuzione delle opere necessarie per gli interventi iniziali effettuate dal Concessionario, non dovranno in alcun modo ostacolare, limitare o condizionare la normale attività dell’Amministrazione concedente. Inoltre le operazioni non dovranno essere d’intralcio per eventuali altri lavori in corso d’esecuzione da parte dell’Amministrazione concedente (condotte da quest’ultima direttamente o affidate ad altra impresa), qualunque sia la natura di detti lavori. Per questo tipo di interventi ed in ogni altro caso (nell’ambito della presente concessione) in cui sarà necessario fare riferimento ai prezzi unitari offerti in sede di gara questi saranno aggiornati con l’indice ISTAT – FOI. L’aggiornamento avverrà a cadenza annuale. I prezzi offerti in sede di gara varranno per gli interventi iniziali del primo anno e per tutti gli altri interventi (anche minori o a richiesta) i cui progetti saranno consegnati o i cui ordini siano stati emessi entro il 31 dicembre del primo anno di concessione. Dal primo giorno successivo al termine di validità dei precedenti prezzi si valuteranno i nuovi prezzi (validi un anno) applicando la procedura di cui al successivo punto 8.5.1. 5.2 Consegna,esecuzione ed ultimazione dei lavori. Il concessionario procederà autonomamente alla consegna dei lavori al proprio appaltatore o al proprio personale in caso di realizzazione diretta. Analogamente procederà alla ultimazione degli stessi. Entrambe le circostanze dovranno risultare da apposito verbale che dovrà essere trasmesso all’Amministrazione concedente entro 5 giorni lavorativi dalla relativa emissione. In ogni caso il concessionario avrà l’obbligo di comunicare all’Amministrazione Comunale, con un preavviso di almeno 15 giorni, l’avvio dell’esecuzione delle opere, nonché fornire un monitoraggio continuo dell’evolversi delle attività e dell’avanzamento lavori. Il termine di 15 gg potrà essere ridotto solo a fronte di situazioni particolari che ne motivino l’urgenza concordate con gli uffici del Comune. Pur ricadendo nella totale responsabilità del Concessionario, l’esecuzione dei lavori potrà essere soggetta alla attività di controllo dell’Amministrazione concedente che vi provvederà attraverso il proprio personale tecnico il quale, pertanto, potrà effettuare controlli in cantiere anche senza preavviso. 5.3 Penali per ritardi Qualora non dovessero essere rispettati i tempi previsti nel paragrafo 5.1 il Concessionario sarà soggetto all’applicazione di penali. Per ogni giorno di ritardo nel rispetto di tutti i termini previsti nel suddetto paragrafo 5.1 è 29/54 prevista una penale pari allo 0,005 % dell’importo (IVA esclusa) dell’intervento o degli interventi interessati dal ritardo qualora la prestazione tardiva sia relativa alla presentazione dei piani, degli studi di fattibilità o dei vari livelli di progettazione. Sarà applicata una penale pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei lavori. Le penali sono cumulabili. E’ inoltre facoltà dell’Amministrazione concedente sospendere i pagamenti delle rate di canone relative agli interventi iniziali (art. 2.1.2) ed agli interventi di cui al precedente art. 2.1.7 qualora si manifestassero ritardi gravi tali da fare dubitare, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione concedente, della effettiva intenzione o capacità del Concessionario di dare corso a tutti o ad alcuni degli interventi stessi. In tali casi è inoltre previsto il recupero delle somme già versate (e dell’IVA relativa) come detrazione sui primi pagamenti utili verso il concessionario. Con riferimento appunto alla sola parte di canone relativo al rimborso degli interventi iniziali, il recupero delle somme già versate dovrà limitarsi a quanto erogato in eccesso rispetto al valore degli interventi già ultimati e collaudati (emissione C.R.E. nei casi di legge) e dei quali l’Amministrazione concedente abbia verificato la conformità. Tale valore I è così determinato: I = 1.21 * (19 * Ri / 5'000'000,00) * (5.000.000,00 – Vu) dove: 1.21 è il fattore che sarà adeguato in ragione della percentuale IVA in vigore al momento dell’utilizzo della formula I = recupero delle somme già versate Ri = Importo in € della rata annuale per gli interventi iniziali offerta dal Concessionario in sede di gara; Vu = Valore (IVA esclusa) delle lavorazioni di cui agli interventi ultimati e collaudati stimati con i prezzi unitari offerti dal Concessionario in sede di gara e risultante dagli atti di approvazione della verifica di conformità effettuata dall’Amministrazione concedente. Sarà certamente considerato “ritardo grave” tale da causare la sospensione del pagamento delle rate e il recupero di quanto già pagato in eccesso, un ritardo non giustificato di oltre 6 mesi nelle attività di progettazione o di esecuzione su almeno il 15% dell’importo lavori complessivo degli interventi iniziali. La sospensione dei pagamenti e l’eventuale recupero delle somme pagate in eccesso non cancella le ulteriori penali poste a carico del concessionario. La ripresa dei pagamenti delle rate e la restituzione delle somme trattenute come recupero della spesa in eccesso avverrà solo dopo aver concordato con l’Amministrazione concedente un apposito piano di lavoro che preveda il recupero dei ritardi accumulati. Si precisa inoltre che nel caso in cui in sede di Verifica di Conformità dei lavori (art. 5.1 n. 11) di cui al precedente art. 2.1.2 emergessero rilievi di “non conformità” l’amministrazione concedente procederà ad effettuare trattenute sulle rate successive secondo le indicazioni fornite dal soggetto incaricato dall’Amministrazione concedente della Verifica di Conformità stessa fino ad intervenuta risoluzione-definizione delle “non conformità” segnalate. La sospensione dei pagamenti o il recupero delle somme pagate in eccesso non farà maturare, in capo al Concessionario, alcun diritto a ricevere interessi. In analogia a quanto sopra indicato per gli “interventi iniziali” saranno applicate penali, ed eventuali recuperi di rate già versate anche nel caso di interventi di cui all’art. 2.1.7 . 5.4 Documentazione tecnica e regolare esecuzione dei lavori Nelle more dell’emissione del certificato di ultimazione dei lavori il Concessionario, salva diversa disposizione dell’Amministrazione Concedente, sarà obbligato alla messa in funzione ed alla gestione degli impianti realizzati, ovvero di parte di essi, contestualmente alla loro ultimazione. Tra il Concessionario e l’Amministrazione Concedente verrà redatto un verbale di messa in esercizio al quale sarà allegata la dichiarazione di conformità degli impianti (DM 37/2008) o il collaudo tecnico funzionale. Rimane fermo quanto previsto dai successivi artt. 8.5.2 e 8.5.3 in merito alle modalità di adeguamento del canone. In ogni caso, entro giorni 30 (trenta) dalla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori di ogni intervento il Concessionario dovrà consegnare all’Amministrazione concedente tutta la documentazione tecnica di seguito elencata, aggiornata secondo il reale modo di esecuzione, al fine di consentire a qualunque tecnico un facile accesso agli impianti e alle apparecchiature realizzati: – disegni esecutivi “come costruito” (o “as built”) in formato cartaceo e “dwg”; – particolari costruttivi e d’installazione in formato cartaceo e “dwg”; – schede tecniche di funzionamento in formato cartaceo e “pdf”; 30/54 – schemi dei quadri elettrici in formato cartaceo e “dwg”; – opuscoli illustrativi in formato cartaceo e “pdf”; – dichiarazione di conformità degli impianti previsti dalle leggi vigenti in formato cartaceo e “pdf” (DM 37/2008) – ulteriori eventuali documenti previsti dal PRIC in formato cartaceo e su supporto informatico: “dwg”, “pdf”, ….. – Certificato dei Collaudi Specialistico funzionali effettuati sulle opere realizzate Sarà inoltre onere del concessionario presentare (in formato cartaceo e pdf) il Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori per gli interventi di importo inferiore a 500'000.00 €. Per le opere il cui importo lavori sia superiore a 500'000.00 € il Direttore Lavori non emetterà il Certificato di Regolare Esecuzione; verrà invece emesso entro i termini di legge, il certificato di collaudo tecnico amministrativo previsto per le opere pubbliche a cura e spese del concessionario Il termine per il rilascio e la consegna all’Amministrazione concedente del C.R.E. è pari a 90 giorni dalla data di ultimazione lavori. Il C.R.E. o C.T.A. dovrà essere trasmesso dal Concessionario all’Amministrazione Concedente unitamente ad una dichiarazione di ammissibilità dello stesso in analogia a quanto previsto dall’art. 234 del DPR 207/2010. Per le opere di cui al presente art. 5 l’Amministrazione concedente individuerà un soggetto incaricato della verifica di conformità di cui all’art. 312 e seguenti del D.P.R. 207/2010 che emetterà un certificato di verifica di conformità (attestato di regolarità amministrativo contabile redatto sulla base del Certificato di Regolare Esecuzione predisposto dal Direttore dei Lavori o del collaudo tecnico amministrativo); il soggetto di cui sopra potrà in ogni caso eseguire controlli sulla contabilità lavori e sulle opere realizzate sia durante che al termine dell’esecuzione lavori. L’emissione del certificato di verifica di conformità sarà effettuata di norma entro 90 giorni dalla presentazione del CRE o del Collaudo Tecnico Amministrativo. L’emissione di detto certificato di verifica non determina in ogni caso l’approvazione definitiva del C.R.E. o C.T.A. che acquisterà carattere definito decorsi 2 (due) anni dalla relativa emissione. Dalla data di rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) o del Collaudo Tecnico Amministrativo (CTA) l’impianto sarà inserito nel data base. 5.5 Certificazione dei titoli di efficienza energetica Il concessionario ha il diritto di certificare i risparmi energetici, ottenuti attraverso gli interventi di riqualificazione tecnologica previsti nella presente concessione, presso l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, secondo le linee guida 103-03 emesse il 30/09/2003, in applicazione dei D.M. del 24-04-2001 e successive modificazioni. Potrà a tal fine delegare una struttura accreditata che svolgerà tutte le procedure necessarie alla certificazione e tratterrà la quota dei proventi ottenuti. I benefici economici derivati dalla vendita dei titoli di efficienza energetica spettano al Concessionario. 5.6 Interventi soggetti a contributi pubblici a favore dell’Amministrazione concedente. Tra gli interventi di cui all’art. 4.19 potranno essere compresi anche interventi di risparmio energetico da realizzarsi sugli impianti esistenti per i quali l’Amministrazione concedente riceve contributi pubblici a fondo perduto. Per gli interventi di questo tipo, il Concessionario, eventualmente anche tramite l’esecutore, dovrà produrre una rendicontazione ed una fatturazione separata per ottemperare agli obblighi di rendicontazione posti in capo al Comune di Ravenna nei confronti dell’ente finanziatore. Il Concessionario sarà in ogni caso obbligato a produrre tutti i documenti richiesti dall’ente finanziatore rispettandone il formato e soprattutto la tempistica di emissione prevista. ART. 6) NORME SPECIFICHE INERENTI GLI “INTERVENTI MINORI” NON PROGRAMMABILI Sono oggetto del presente articolo gli interventi eseguibili in economia ed a misura non riconducibili a quelli di cui al precedente art. 5 ed al successivo 7.1 del presente documento e difficilmente programmabili. Essi sono stati introdotti e sommariamente descritti nel precedente punto 2.1.3 Tali interventi, ove necessari, saranno commissionati dall’Amministrazione Comunale e contabilizzati a misura e/o in economia sulla base dei prezzi unitari di cui all’allegato B con applicazione agli stessi del ribasso risultante dai contenuti economici dell’offerta opportunamente aggiornati secondo l’indice ISTAT – FOI con le modalità previste nel successivo art. 8.5.1. 31/54 Per l’esecuzione degli interventi di cui al presente articolo si applicherà, salvo oggettiva impossibilità (es. urgenza dovuta a rischi per la pubblica incolumità), la seguente procedura: 1. L’Amministrazione concedente richiede un preventivo di spesa al concessionario descrivendo sommariamente le caratteristiche dell’intervento; 2. Il Concessionario, dopo aver eseguito apposito sopralluogo, formula, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, un preventivo basato sui prezzi unitari sopra indicati o in mancanza supportato da specifica analisi dei nuovi prezzi; 3. L’Amministrazione concedente, valutato il preventivo, autorizza l’esecuzione dell’intervento; 4. Il concessionario procede all’esecuzione dando comunicazione (fax o e-mail) all’Amministrazione concedente sia dell’inizio lavori (con 3 giorni di preavviso) sia della fine degli stessi (entro 1 giorno dal termine). Per l’esecuzione di detti interventi il concessionario potrà procedere tramite proprio appaltatore o in via diretta; è in ogni caso richiesto in capo all’esecutore il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 DPR 207/2010 con riferimento allo specifico preventivo. 5. Qualora durante l’esecuzione degli interventi emergesse la necessità di adeguare il preventivo di cui al precedente punto 2, il concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione (con le medesime forme di cui sopra) presentando all’Amministrazione un preventivo aggiornato che dovrà essere approvato dall’Amministrazione stessa; 6. Il Concessionario presenterà all’Amministrazione concedente il consuntivo dettagliato dei lavori eseguiti entro 15 giorni dalla relativa ultimazione. L’Amministrazione concedente approverà il consuntivo (salvo contestazioni) entro 15 giorni dalla presentazione. Il consuntivo non potrà in ogni caso essere superiore al preventivo eventualmente aggiornato ed approvato in base al precedente punto 5. L’erogazione dei compensi avverrà con la prima rata utile prevista. Le prestazioni e gli interventi non programmabili contemplati dal presente articolo hanno carattere di variabilità derivante dalle diverse esigenze che si potranno manifestare nel corso di validità della concessione. Il concessionario svolgerà le attività di cui al presente articolo avendo a suo carico tutti gli oneri connessi e necessari all’intero sviluppo dell’intervento quali l’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e del Responsabile dei lavori ai sensi del D.lgs 81/2008 nonché l’esecuzione dei lavori, la sicurezza cantieri, la progettazione e la direzione lavori, il coordinamento sicurezza, il collaudo specialistico funzionale, i controlli sugli impianti, le prove su materiali, l’emissione del certificato di regolare esecuzione, ecc. Per la parte relativa all’esecuzione dei lavori si rinvia a quanto detto ai precedenti art. 5.2 e 5.4. ART. 6 bis) OMISSIS ART. 6 ter) NORME SPECIFICHE INERENTI GLI “ULTERIORI INTERVENTI OPZIONALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IMPLEMENTAZIONE PUNTUALE DI NUOVI IMPIANTI ” Sono oggetto del presente articolo gli interventi introdotti e sommariamente descritti al precedente punto 2.1.5. Si tratta di interventi finanziati nella parte investimenti del bilancio comunale per i quali l’Amministrazione concedente chiede al concessionario, mediante apposito atto di avvio dell’attività, di assumere tutti gli oneri necessari per l’intero sviluppo degli stessi, in conformità a quanto già descritto del precedente art. 2.1.5. L’attivazione e lo sviluppo di ognuno degli interventi comporterà il rispetto della seguente procedura: 1. L’Amministrazione concedente comunica al Concessionario, mediante apposito atto di avvio dell’attività, l’incarico di realizzazione dell’intervento, accompagnando la comunicazione con le indicazioni degli obiettivi da raggiungere, del limite di spesa da rispettare, delle modalità di pagamento al concessionario, delle penali che saranno applicate nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti ed in particolare prevedendo l’applicazione di una penale giornaliera dello 0,005% dell’importo lavori per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la progettazione e di una penale giornaliera pari allo 0,1% dell’importo lavori per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori rispetto alle tempistiche approvate unitamente all’approvazione del progetto da parte dell’Amministrazione concedente. La comunicazione di avvio dell’attività conterrà inoltre ogni altra indicazione utile allo sviluppo progettuale posto in capo al concessionario. 32/54 2. Entro i termini indicati nella comunicazione di cui al precedente punto 1 (termini in ogni caso non superiori a giorni 60), previo contatto con gli uffici dell’Amministrazione concedente, il Concessionario presenta il progetto dell’intervento. I suddetti progetti dovranno essere verificati in conformità a quanto disposto dalla Parte II, Titolo II Capo II del DPR 207/2010 (artt. 44-59) e contenere l’attestato di avvenuta validazione del progetto esecutivo (art. 55 DPR 207/2010) firmato dal Responsabile del Procedimento previamente individuato dal Concessionario. 3. Il progetto dovrà essere redatto nel pieno rispetto delle norme sui contratti pubblici (D.Lgs 163/2006, DPR 207/2010 e qualunque altra norma in vigore al momento della progettazione) e dei seguenti requisiti: i prezzi unitari considerati saranno quelli di cui all’Allegato B al netto del ribasso offerto dal concessionario in sede di gara ed aggiornati secondo l’indice ISTAT – FOI con le modalità di cui ai precedenti paragrafi, o in mancanza sulla base di analisi prezzi in relazione ai valori di mercato. Per l’individuazione del corretto indice di aggiornamento farà fede la data di consegna del progetto all’Amministrazione concedente. Nel caso sia necessario sarà a carico del concessionario ogni onere ed attività necessari all’acquisizione dei parerei sul progetto definitivo e procedere quindi alla progettazione esecutiva in recepimento dei pareri acquisiti. 4. Per la parte relativa all’esecuzione dei lavori si rinvia a quanto detto ai precedenti artt. 5.2 e 5.4 5. Saranno ammesse varianti in corso d’opera nei casi di cui alla normativa vigente ed esclusivamente autorizzate dall’Amministrazione concedente. Richiamato quanto previsto all’art. 132 comma 2 Dlgs 163/2006 e art. 168 comma 5 DPR 207/2010, il concessionario avendo curato la progettazione dell’intervento, si farà carico dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto. 6. Gli interventi realizzati in virtù del presente articolo saranno liquidati a parte in base a quanto previsto nel progetto stesso (si veda in proposito quanto detto al successivo art. 8.4.2.3) secondo il seguente criterio: La liquidazione avverrà su SAL (per importi comunque non inferiori ad € 50.000,00) fino al raggiungimento del 97% dell’importo lavori. Il restante 3% considerato “rata di saldo” sarà liquidato, previa emissione di polizza fidejussoria dopo la positiva verifica ex art. 312-325 DPR 207/2010 da parte dell’Amministrazione Concedente come da punto 11 dell’art. 5.1 del presente CDO che avverrà entro 180 gg dalla consegna all’Amministrazione Concedente del CRE o CTA corredati della dichiarazione di conformità e del collaudo tecnico funzionale (CTF). Il CRE o CTA dovranno essere presentati dal concessionario all’Amministrazione concedente accompagnati dalla dichiarazione di ammissibilità degli stessi emessa (in analogia a quanto previsto dall’art. 234 del DPR 207/2010). La verifica di conformità di cui agli art. 312-325 del DPR 207/2010 non costituisce approvazione del CRE o del CTA che acquisteranno carattere definitivo unicamente decorsi due anni dalla loro emissione. La polizza fidejussoria sarà svincolata dopo due anni dalla data di emissione del CRE o del CTA provvisorio. L’affidamento degli interventi di cui al presente articolo al Concessionario costituisce scelta opzionale dell’Amministrazione concedente in esito a proprie valutazioni in termini di convenienza economica o di opportunità legata alla celerità nell’affidamento e nell’esecuzione. Resta comunque inteso che per ogni eventuale inadempienza o non conformità delle opere eseguite il Comune potrà rivalersi sulla cauzione definitiva di cui al successivo art. 10. ART. 6 quater) NORME SPECIFICHE INERENTI GLI “ULTERIORI INTERVENTI OPZIONALI COMPLETI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI” CON MODALITA’ DI PAGAMENTO RATEALE Sono oggetto del presente articolo gli interventi introdotti e sommariamente descritti al precedente punto 2.1.6. Si tratta di interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza statica ed elettrica degli impianti esistenti la cui necessità verrà a manifestarsi successivamente alla conclusione degli interventi iniziali di cui al punto 2.1.2 e che troveranno copertura finanziaria nella parte corrente del bilancio comunale. Tali interventi si configurano infatti come indispensabile completamento del servizio di progressivo innalzamento della sicurezza del corpo impiantistico interessato dalla concessione. Per tali interventi l’Amministrazione concedente affida al concessionario il completo onere di realizzazione dell’intervento alla stregua degli “interventi iniziali” di cui ai precedenti punti 2.1.2 e 5. L’affidamento di tali interventi al Concessionario costituisce scelta opzionale dell’Amministrazione concedente in esito ad un’analisi effettuata dal concessionario in funzione degli eventuali necessari completamenti degli interventi di sicurezza statica ed elettrica, sulla base della quale l’Amministrazione concedente potrà, a seguito di proprie valutazioni in termini di 33/54 convenienza economica o di opportunità legata alla celerità nell’affidamento e nell’esecuzione, optare per l’affidamento disciplinato dal presente articolo. Affinché un intervento possa essere realizzato secondo la presente modalità le lavorazioni finalizzate alla messa in sicurezza dovranno essere prevalenti rispetto a quelle di diversa natura. L’inclusione delle lavorazioni nella categoria “sicurezza” avverrà analogamente a quanto previsto nel precedente punto 5.1 L’attivazione e lo sviluppo di ognuno degli interventi comporterà il rispetto della seguente procedura: 1. Il Concessionario indica all’Amministrazione concedente gli interventi che ritiene necessari, completi di studio di fattibilità e piano economico finanziario; 2. L’Amministrazione concedente, valutata la documentazione di cui al precedente punto 1, se del caso, comunica al Concessionario l’incarico di realizzazione dell’intervento comprensivo di tutte le attività tecniche connesse quali, tra l’altro l’assunzione del ruolo di committente ex artt. 89 e ss. Dlgs 81/2008, l’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e del Responsabile dei lavori ai sensi del D.lgs 81/2008 nonché l’esecuzione dei lavori, la sicurezza cantieri, la progettazione e la direzione lavori, il coordinamento sicurezza, il collaudo specialistico funzionale, i controlli sugli impianti, le prove su materiali, il collaudo tecnico amministrativo (o certificato di regolare esecuzione) ecc 3. Entro i termini stabiliti nella comunicazione di cui al punto precedente, previo contatto con gli uffici dell’Amministrazione concedente, il Concessionario presenta il progetto preliminare dell’intervento (completo di verifica oltre alla validazione del proprio R.U.P. qualora si porceda con appalto ai sensi dell’art. 53 comma 2 let c) D.Lgs 163/2006) per l’approvazione da parte dell’Amministrazione concedente 4. A seguito dell’approvazione del progetto preliminare l’Amministrazione concedente provvederà a comunicare, previo accordo con il concessionario, i termini per la presentazione da parte dello stesso del progetto definitivo – esecutivo completo della verifica oltre alla validazione del proprio R.U.P. Nel caso sia necessario sarà a carico del concessionario ogni onere ed attività necessari all’acquisizione dei parerei sul progetto definitivo e procedere quindi alla progettazione esecutiva in recepimento dei pareri acquisiti. 5. Il progetto dovrà essere redatto nel pieno rispetto delle norme sui contratti pubblici (D.Lgs 163/2006, DPR 207/2010 e qualunque altra norma in vigore al momento della progettazione) e dei seguenti requisiti: i prezzi unitari considerati saranno quelli di cui all’Allegato B al netto del ribasso offerto dal concessionario in sede di gara ed aggiornati secondo l’indice ISTAT – FOI con le modalità di cui ai precedenti paragrafi o in mancanza sulla base di analisi prezzi in relazione ai valori di mercato. Per l’individuazione del corretto indice di aggiornamento farà fede la data di consegna del progetto preliminare all’Amministrazione concedente. Nelle comunicazioni di cui ai precedenti punti 2 e 4 si darà altresì atto dell’applicazione di penali nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti per la progettazione ed in particolare sarà prevista l’applicazione di una penale giornaliera dello 0,005% dell’importo lavori per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la progettazione stessa. Nei Capitolati Speciali d’Appalto dovrà essere fissata una penale pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori rispetto al termine previsto nel capitolato speciale d’appalto. Il pagamento dell’intervento avverrà attraverso l’erogazione di rate annuali uguali tra loro in aggiunta a quelle pagate per gli “interventi iniziali” a partire dalla prima scadenza annuale utile dopo che i lavori siano stati ultimati e collaudati (valida in alternativa l’emissione del C.R.E. ove previsto dalla legge). L’aumento del canone annuo determinato dal riconoscimento della rata di cui al presente punto non può in ogni caso essere superiore al 10% del canone stesso. Condizione necessaria per il pagamento è la consegna del C.R.E. o del Collaudo Tecnico Amministrativo e dei relativi allegati unitamente alla dichiarazione di ammissibilità del certificato stesso da parte del Concessionario in analogia a quanto previsto dall’art. 234 del DPR 207/2010. 6. L’Amministrazione concedente comunica al Concessionario gli estremi dell’approvazione del progetto esecutivo indicando nella stessa comunicazione i termini entro i quali il concessionario debba dare inizio ai lavori. La stessa penale per ritardata ultimazione dei lavori sarà applicata in caso di ritardo sull’inizio dei lavori. 7. Per la fase di esecuzione dei lavori trovano piena applicazione le disposizioni di cui ai precedenti artt. 5.2 e 5.4. 8. Saranno ammesse varianti in corso d’opera nei casi di cui alla normativa vigente. Richiamato quanto previsto all’art. 132 comma 2 Dlgs 163/2006 e art. 168 comma 5 DPR 207/2010, poiché il concessionario cura la progettazione dell’intervento, lo stesso si farà carico dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto. 9. La liquidazione del corrispettivo avverrà, come sopra indicato, in “n” rate annuali uguali tra loro dove “n” è il numero delle scadenze annuali residue fino alla scadenza della concessione. Il pagamento verrà avviato solo dopo che saranno state positivamente verificate le condizioni di cui al precedente punto 5 del presente articolo. 34/54 Tutto il presente articolo 6 quater) è applicabile anche nel caso in cui, durante la vigenza della concessione, intervengano nuove norme che richiedano lavori di adeguamento-messa in sicurezza o nei casi in cui detti interventi siano resi necessari a seguito di eventi imprevisti che interessino l’assetto territoriale ed ambientale, non imputabili a comportamenti del concessionario. ART. 7) PRESTAZIONI ACCESSORIE Il presente articolo individua e descrive le prestazioni accessorie connesse con l’attività di gestione e manutenzione che il concessionario dovrà comunque garantire e che non sono state descritte nelle precedenti parti del documento. Vengono inoltre individuate e descritte le prestazioni tecniche connesse con la realizzazione degli interventi sugli impianti. Nelle attività che il Concessionario è obbligato a sviluppare senza ulteriori compensi oltre quelli strettamente previsti nel presente C.D.O. deve intendersi compreso anche tutto ciò che è riportato nelle rimanenti parti del presente C.D.O., nei relativi allegati e nei documenti allegati al bando di gara. 7.1 Interventi di carattere straordinario richiesti da soggetti terzi Il Concessionario è obbligato ad eseguire qualsiasi modifica (temporanea o definitiva) agli impianti gestiti su richiesta di soggetti terzi dotati di idoneo titolo abilitativo di tipo edilizio o urbanistico qualora ciò fosse necessario per l’esecuzione delle opere autorizzate al soggetto terzo. Gli oneri per l’esecuzione di tali interventi saranno a totale carico del soggetto richiedente a cui il concessionario presenterà apposito preventivo. Il concessionario sarà obbligato a praticare, nei confronti del richiedente, le stesse condizioni economiche praticate all’Amministrazione concedente rimanendo in capo al concessionario ogni responsabilità gestionale e l’onere di svolgere ogni attività tecnica complementare come l’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e del Responsabile dei lavori ai sensi del D.lgs 81/2008 nonché l’esecuzione dei lavori, la sicurezza cantieri, la progettazione e la direzione lavori, il coordinamento sicurezza, il collaudo specialistico funzionale, i controlli sugli impianti, le prove su materiali, il collaudo tecnico amministrativo (o certificato di regolare esecuzione) ecc, i prezzi praticati saranno quelli di cui all’allegato B al netto del ribasso offerto in sede di gara dal Concessionario (aggiornati con l’indice ISTAT – FOI). L’Amministrazione concedente potrà effettuare controlli circa la corretta applicazione di quanto sopra prescritto. Nel caso gli interventi richiedano la predisposizione di progetti, gli stessi dovranno essere approvati dall’Amministrazione concedente. Sono validi, anche in questo caso gli obblighi di comunicazione di inizio e fine lavori come pure di rilascio dei documenti finali previsti dalla legge (C.R.E. o Collaudo Tecnico Amministrativo e relativi allegati). Il soggetto terzo, prima di procedere al pagamento in favore del concessionario, potrà nominare, a propria cura e spese, un soggetto terzo che proceda ad una verifica di conformità tecnico amministrativa di quanto realizzato dal concessionario. Nel caso insorgano contestazioni tra le parti (concessionario e terzo) prima di esperire eventuali azioni giudiziarie gli stessi potranno chiedere l’intervento dell’Amministrazione concedente che procederà ad una verifica di conformità ai sensi degli art. 312 ss del DPR 207/2010 come negli altri casi previsti dal presente CDO. L’esecuzione degli interventi sugli impianti gestiti dal Concessionario, richiesti da soggetti terzi, potrà essere effettuata solo dal concessionario o da impresa dallo stesso individuata. Solo l’Amministrazione concedente potrà effettuare interventi sugli impianti gestiti avvalendosi di proprio appaltatore individuato secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici. In questi casi, per la consegna degli impianti e la successiva riconsegna al concessionario per la presa in carico, dovrà essere rispettata la procedura di cui al precedente art. 4.10 let c) E’ invece compresa nel canone l’attività di istruttoria e l’attività di rilascio di istruzioni tecniche (con eventuale effettuazione di sopralluoghi) ai soggetti terzi che, pur senza richiedere un intervento sugli impianti in concessione, devono eseguire operazioni o lavori che interferiscono o possono interferire con gli stessi sia dal punto di vista elettrico che dal punto di vista statico (come ad esempio luminarie, striscioni, targhe, ecc...). 7.2 “Fattori esterni” di tipo elettrico e statico Sono da intendere per “fattori esterni” quelli che influenzano o incidono sugli impianti di pubblica illuminazione e sugli impianti semaforici dovuti a cause non strumentali agli impianti in concessione. Tali “fattori esterni” possono essere di tipo elettrico e di tipo statico e possono incidere sulla sicurezza elettrica, sulla sicurezza statica, o sui consumi degli impianti in concessione. 35/54 A titolo puramente indicativo ma non esaustivo si possono intendere per fattori esterni: cartelloni pubblicitari, segnaletica luminosa, targhe ed insegne luminose e non, luminarie, tiranti, pompe di sollevamento, telecamere, utenze varie ecc. Il Concessionario nell’ambito della concessione è tenuto a propria cura, a provvedere alla gestione dei “fattori esterni” in conformità a quanto previsto nell’Allegato E agli art. 4.8.2 (punto 12) e 4.14 (lettere e) e g), provvedendo come meglio specificato nei paragrafi sopra indicati ad effettuare un censimento dei “fattori esterni” da riportare nei data base del software gestionale di cui all’art. 4.8.1 Allegato E ed a gestire gli aspetti legati alle interferenze, alla sicurezza elettrica e alla sicurezza statica. Il Concessionario, anche a seguito delle indicazioni ricevute dall’Amministrazione comunale e della avvenuta esecuzione degli interventi commissionati (come indicato all’art.4.8.2 punto 12 Allegato E) ritenesse la presenza di alcuni “fattori esterni” critica per la sicurezza elettrica e statica, dovrà darne formale comunicazione scritta tramite apposita “segnalazione qualificata” all’Amministrazione indicando puntualmente le motivazioni e gli elementi di criticità, le modalità per la loro rimozione ed i costi relativi. In mancanza della “segnalazione qualificata” di cui sopra il Concessionario si dovrà tenere responsabile per la gestione e conduzione degli impianti con la presenza dei “Fattori esterni” che evidentemente saranno stati ritenuti dal Concessionario accettabili e non influenti sulla sicurezza degli impianti. Nella gestione dei “fattori esterni” va qui integralmente richiamato quanto previsto dal precedente art. 4 punto 4.4 e 4.17 relativamente agli oneri per la fornitura di energia elettrica e all’utilizzo delle reti e degli impianti esistenti prima dell’avvio della concessione ed eventualmente successivi all’avvio della concessione. 7.3 Attività tecniche collegate agli interventi realizzati dal concessionario 7.3.1 Generalità Per gli “interventi iniziali” di cui al precedente punto 2.1.2 come per gli altri decritti ai punti 2.1.3, 2.1.5, 2.1.6 e 2.1.7 il Concessionario dovrà espletare, con oneri già remunerati all’interno dei prezzi offerti in sede di gara (sconto su Allegato B), l’intero complesso delle attività, tecniche e non, indispensabili per la realizzazione complessiva e a norma di legge dell’intervento. Tali attività sono tutte quelle per cui si prevedono le somme a disposizione in conformità all’art. 16 del DPR 207/2010 che, di volta in volta, saranno necessarie (dirimente l’atto di approvazione dei progetti o dei preventivi da parte dell’Amministrazione concedente). Come già più volte precisato tali attività vengono remunerate nei prezzi di ogni singola lavorazione. Si precisa che, essendo l’intero complesso delle attività tecniche e gestionali remunerato all’intero dei prezzi offerti in fase di gara, nel QTE di Progetto (interventi di cui ai precedenti punti 2.1.2, 2.1.5, 2.1.6 e 2.1.7) o dei Preventivi (interventi di cui al precedente punto 2.1.3) non dovranno essere inseriti oneri per le attività di cui ai punti da 1 a 9 del precedente art. 5.1. Le eventuali ulteriori somme a disposizione di cui al punto 10 del citato art. 5.1 dovranno in ogni caso essere approvate dall’Amministrazione concedente. Per tali interventi il Concessionario dovrà assumere il ruolo di committente e di responsabile dei lavori ai sensi della normativa sulla sicurezza cantieri (D. Lgs 81/08 e s.m.i.); dovrà inoltre individuare al proprio interno un Responsabile del Procedimento ai sensi della vigente normativa sui lavori pubblici (D. Lgs 163/2006 e s.m.i.) 7.3.2 Progettazione I progetti messi a punto dal concessionario, redatti nel pieno rispetto delle caratteristiche previste dalla normativa sui lavori pubblici (D. Lgs 163/2006 e s.m.i.) e regolarmente verificati nonché validati dal Responsabile del Procedimento di cui il Concessionario deve essere dotato, verranno dimensionati conformemente alla classificazione dei livelli illuminotecnici stabiliti dalle norme tecniche e dal P.R.I.C. vigenti (eventuali opzioni e scelte dovranno essere assunte in accordo con gli uffici dell’Amministrazione concedente). La progettazione dovrà essere eseguita e firmata da tecnici abilitati all’esercizio della professione nonché in possesso delle iscrizioni ai relativi albi se ed in quanto obbligatorie per legge. [Ogni attività di progettazione dovrà essere sviluppata e firmata da personale tecnico (individuato dal concessionario) in possesso dei requisiti di cui all’art. 263 let b) del DPR 207/2010 per importo pari all’importo dei lavori dagli stessi progettati] Come già indicato nelle precedenti parti del presente documento i prezzi unitari da utilizzare sono obbligatoriamente quelli di cui all’allegato B al netto del ribasso offerto dal Concessionario in sede di gara o in mancanza sulla base di 36/54 analisi prezzi in relazione ai valori di mercato. I prezzi saranno aggiornati con l’indice ISTAT – FOI secondo le modalità precedentemente descritte. La progettazione dovrà essere completa di Piano di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo dell’opera, Cronoprogramma e Stima degli Oneri per la Sicurezza previsti dal D.Lgs 81/08 redatti e firmati da tecnico in possesso della abilitazione di legge. I prezzi unitari relativi alla sicurezza (non ribassati) saranno attinti dall’”Elenco regionale prezzi per lavori e servizi in materia di difesa del suolo, della costa e bonifica, indagini geognostiche, rilievi topografici e sicurezza” emesso dalla Regione Emilia - Romagna e valido al momento della redazione dei progetti. In assenza di tali prezzi si farà riferimento a listini ufficiali della sicurezza validi su territorio comunale o in aree limitrofe, ovvero a specifiche analisi prezzi. La remunerazione dell’attività di progettazione (comprensiva del Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione) e delle necessarie attività di verifica/validazione deve intendersi compresa nei sopra menzionati prezzi. In ogni caso sono valide le prescrizioni di cui al precedente paragrafo 5.1 Caratteristiche delle opere progettate: Le caratteristiche delle installazioni, i livelli di illuminamento, scavi, posa cavi, tipologie di pali, sostegni e corpi illuminanti, dovranno attenersi agli standard Comunali ed in particolare faranno riferimento a quanto indicato nel Piano Regolatore Illuminazione Comunale (PRIC). Tale strumento per volontà dell’Amministrazione Comunale o su proposta del Concessionario in accordo con l’Amministrazione, durante il periodo di durata del contratto potrà subire variazioni dettate da nuove e diverse esigenze che possano determinare la modifica degli standard comunali. In particolare dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni generali: a) Le tipologie impiantistiche e i materiali impiegati dovranno essere volti a minimizzare i costi di gestione comunque nell’ambito di un corretto rapporto costi/ benefici riferito alla vita utile dell’impianto; b) I materiali dovranno essere tutti di prima qualità e ovviamente dotati dei marchi e delle caratteristiche tecniche che ne consentano l’impiego; c) Scelta delle lampade Il Concessionario, previo consenso dell’Amministrazione Comunale, potrà utilizzare per il rinnovo o per nuovi impianti la tipologia di lampade che ritiene più opportuna nel rispetto delle prescrizioni del PRIC vigente. In casi eccezionali, per particolari ragioni oggettivamente motivabili potranno venire utilizzate lampade particolari (anche richieste dal Comune ed in ogni caso da questo approvate); in tal caso la tariffa di gestione potrà essere ricalcolata per tener conto di eventuali maggiori oneri nelle modalità di cui al successivo art. 8.5. d) Uniformità degli illuminamenti Dovranno essere utilizzate tipologie impiantistiche tali da permettere l’ottimizzazione dei consumi ed il mantenimento della uniformità di illuminamento prevista dalle vigenti normative. I nuovi impianti progettati saranno in grado di funzionare alimentati da sistemi di regolazione del flusso, centralizzati e non, che permetteranno di ridurre a comando a una certa ora della notte il consumo, e quindi la luminosità, di tutte le lampade. 7.3.3 Affidamento ed esecuzione Nell’ambito della concessione l’esecuzione dei lavori di cui ai punti 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.6 e 2.1.7 è da considerarsi strettamente strumentale alla gestione del servizio e pertanto l’affidamento degli stessi dovrà avvenire da parte del concessionario nel rispetto di quanto indicato dall’art. 32 let f) del D.lg 163/2006. Salva diversa previsione specifica il concessionario avrà l’obbligo di comunicare all’Amministrazione Comunale, con un preavviso di almeno 15 giorni, l’avvio dell’esecuzione delle opere, nonché fornire un monitoraggio continuo dell’evolversi delle attività e dell’avanzamento lavori. Il termine di 15 gg potrà essere ridotto solo a fronte di situazioni particolari che ne motivino l’urgenza concordata con gli uffici Comunali. Nell’ambito della concessione il Concessionario eseguirà direttamente o tramite un proprio appaltatore, i lavori relativi agli “interventi iniziali” di cui al punto 2.1.2, oltre agli interventi “minori” di cui al punto 2.1.3 ed agli interventi di cui al punto 2.1.7 “ulteriore intervento iniziale – sistema di controllo del passaggio col rosso”. Con riferimento agli interventi opzionali il Concessionario potrà inoltre eseguire o fare eseguire da un proprio appaltatore gli interventi di cui al punto 2.1.5 (ulteriori interventi opzionali di manutenzione straordinaria e 37/54 implementazione puntuale di nuovi impianti) oltre a quelli di cui al punto 2.1.6 (interventi completi per la sicurezza con pagamento rateale). In ogni caso l’esecuzione dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni degli articoli sopra citati oltre che delle norme di legge sui lavori pubblici se ed in quanto applicabili. 7.4 Ulteriori attività connesse all’esecuzione delle opere Nei casi in cui tali attività sono richieste al concessionario (interventi di cui ai punti 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.6 e 2.1.7), il medesimo dovrà garantire quanto segue con oneri interamente a proprio carico remunerati nei prezzi delle lavorazioni di cui all’allegato B offerti in sede di gara e aggiornati con l’indice ISTAT - FOI: 1. Assunzione del ruolo di committente e di responsabile dei lavori ai sensi della normativa sulla sicurezza cantieri di cui al D. Lgs 81/08 e s.m.i.. 2. Individuazione al proprio interno un Responsabile del Procedimento ai sensi della vigente normativa sui lavori pubblici (D. Lgs 163/2006 e s.m.i.) ed in conformità al DPR 207/2010. 3. Affidamento del ruolo di Direttore dei Lavori con eventuale individuazione dell’Ufficio di Direzione dei Lavori tramite conferimento di incarico a uno o più tecnici abilitati all’esercizio della professione ed in possesso dell’iscrizione al relativo Albo se ed in quanto obbligatorio per legge. A tali soggetti dovrà essere affidata anche la tenuta della contabilità dei lavori che sarà eseguita in ogni caso nel rispetto della normativa sui lavori pubblici. 4. Affidamento del ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. a tecnico in possesso dell’abilitazione di legge. 5. Affidamento dell’incarico di collaudo specialistico (collaudo tecnico funzionale degli impianti) a tecnico abilitato di adeguata esperienza ed in possesso dei requisiti di legge 6. Esecuzione di tutte le prove di legge o previste dai capitolati speciali d’appalto sugli impianti e sui materiali con coinvolgimento di un laboratorio terzo 7. Emissione di tutte le dichiarazioni di conformità previste dalla legge. 8. Affidamento dell’incarico di Collaudatore tecnico – amministrativo e/o statico (se previsti dalla legge) a tecnico di adeguata esperienza, abilitato all’esercizio della professione ed in possesso dei requisiti di legge, che non si trovi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 216 del DPR 207/2010. La scelta effettuata dal concessionario dovrà essere comunicata all’Amministrazione concedente. 7.5 Nuove urbanizzazioni private In caso di nuove urbanizzazioni di iniziativa privata l’impianto di illuminazione sarà realizzato a cura del “lottizzante” nel rispetto delle norme del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) ed in particolare del relativo art. 32 comma 1 lett. g. 1. Il Concessionario sarà obbligato a rilasciare, tramite un proprio tecnico, un parere tecnico sul progetto dell’impianto di Pubblica illuminazione presentato dal lottizzante per ottenere il titolo abilitativo edilizio. 2. Il Concessionario sarà altresì obbligato a partecipare tramite un proprio tecnico ai sopralluoghi in corso d’opera e finale che l’Amministrazione Concedente deciderà di effettuare per il controllo di cantieri delle nuove urbanizzazioni. Il Concessionario comunicherà entro 10 giorni eventuali osservazioni e/o inadempienze rispetto alle norme vigenti o rispetto agli standard dell’Amministrazione Comunale riscontrate in sede di sopralluogo. 3. Il Concessionario sarà infine obbligato a rilasciare un parere tecnico, a seguito dei sopralluoghi effettuati, relativo alla verifica/conformità dell’impianto realizzato prima del trasferimento della proprietà del medesimo in capo al Comune di Ravenna. 38/54 Il nuovo impianto acquisito in proprietà dal Comune verrà consegnato al Concessionario e successivamente, dopo redazione del verbale di presa in carico ed aggiornamento del database impianti e documentazione richiesta dalla Amministrazione concedente, il canone annuo verrà adeguato secondo quanto previsto dal successivo art. 8.4.1. Detto canone iniziale sarà poi aggiornato con le modalità di cui agli articoli 8.5.2 e 8.5.3. Sono ricompresi nel canone annuo riconosciuto al concessionario per attività di gestione e manutenzione degli impianti i compensi per le attività e quantità (annuali) sotto indicate: - fino a 100 pareri su progetto (attività di cui al precedente n. 1) - fino a 100 sopralluoghi e numero indefinito di eventuali osservazioni (attività di cui al precedente n. 2) - fino a 100 pareri su lavori eseguiti (attività di cui al precedente n. 3). Ogni ulteriore parere/attività rispetto alle quantità di cui sopra (per ogni anno di durata della concessione) determinerà un ulteriore pagamento di Euro 100,00 oltre ad IVA per ciascuna attività ulteriore alla centesima. ART. 8) DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUO Il canone annuo spettante al Concessionario per la gestione globale del servizio di Illuminazione Pubblica comprensivo degli impianti semaforici ed impianti tecnologici è determinato dalla somma delle quote relative alla gestione e manutenzione (da intendersi come manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa) degli impianti, al corrispettivo per interventi iniziali (di cui ai precedenti art. 2.1.2 e 2.1.7) ed all’eventuale corrispettivo per gli interventi non programmabili. 8.1 Canone annuo di gestione La quota di canone relativa alla gestione ed alla manutenzione degli impianti sarà composto dalle seguenti componenti: a) Quota costi Energia (Qcen) Comprende tutti i costi relativi ai consumi di energia elettrica, impegni di potenza, conguagli, more per ritardato pagamento, penali per potenza attiva e reattiva dovuti al fornitore di energia elettrica come richiesto nell’articolo 4.4 “Fornitura di energia elettrica”. L’importo legato al prezzo dell’energia sarà ricalcolato annualmente sulla base delle variazioni delle tariffe dell’energia elettrica come indicato nell’art. 8.5 del presente contratto. b) Quota manutenzione (Qman) Comprende tutti i costi relativi agli interventi di manutenzione necessari per la corretta e funzionale gestione degli impianti e tutte le attività di cui all’art. 4, allegato E ed allegato D nonché quelle indicate nel Piano Gestionale offerto dal Concessionario in sede di gara. Sono da intendersi comprese e compensate nel canone tutte le attività descritte nel presente C.D.O. e nei relativi allegati per cui non viene espressa una specifica e separata remunerazione rispetto al canone. L’importo relativo ai costi per la manutenzione sarà ricalcolato annualmente sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT relativo al costo della vita per le famiglie di operai e impiegati (FOI) come indicato al successivo art. 8.5. 8.2 Corrispettivo per interventi iniziali La quota di canone relativa agli interventi iniziali (Qcin) remunera tutti i costi relativi agli interventi di cui al punto 2.1.2 del presente C.D.O. L’importo di canone relativo ai costi per l’adeguamento iniziale degli impianti (punto 2.1.2) offerto in sede di gara dal concessionario sarà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. La sua erogazione è prevista in tutti gli anni di concessione tranne il primo. Pertanto sono previste rate trimestrali in numero di 4 * 19 = 76 riconosciute al termine di ognuno degli altrettanti trimestri di concessione compresi tra il 2° e il 20° anno di durata. 8.2 bis Corrispettivo per ulteriore intervento iniziale (sistema di rilevazione passaggio col rosso) La quota di canone relativa agli interventi iniziali (Qcin pr) remunera tutti i costi relativi all’intervento di cui al punto 2.1.7 del presente C.D.O. 39/54 L’importo di canone relativo ai costi per la realizzazione dell’intervento di cui al punto 2.1.7 offerto in sede di gara dal concessionario sarà fisso ed invariabile per i 5 anni per i quali è prevista la rateizzazione. La sua erogazione è prevista dal 2° al 6° anno. Pertanto sono previste rate trimestrali in numero di 4 * 5 = 20 riconosciute al termine di ognuno degli altrettanti trimestri di concessione compresi tra il 2° e il 6° anno di durata. 8.3 Corrispettivo per interventi non programmabili La quota (Qcep) comprende tutti i costi relativi agli interventi eventuali di cui agli artt. 2.1.3, 2.1.5 e 2.1.6 del presente contratto. Sono da considerare fra questi interventi quelli non computabili fra gli interventi di cui al precedente articolo 8.2, e difficilmente programmabili che avranno come riferimento l’allegato “B - Elenco Prezzi Unitari”. L’allegato “B - Elenco Prezzi Unitari” sarà aggiornato annualmente sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT relativo al costo della vita per le famiglie di operai e impiegati (FOI) come indicato al successivo art. 8.5. 8.4 Calcolo del canone di partenza 8.4.1 Situazione standard Il canone annuale è definito dalla seguente formula: Cc = Qcen + Qman + Qcin + Qcin pr + Qcep dove: Cc Qcen Qcman Qcin Qcin pr Qcep : : : : : : canone annuo complessivo quota annua costi di energia quota annua costi manutenzione / gestione quota corrispettivo annuo per interventi iniziali quota corrispettivo annuo per interventi controllo passaggio con il rosso quota corrispettivo annuo variabile per interventi non programmabili Il canone annuale di partenza è così determinato in base all’offerta prodotta dal concessionario in sede di gara: Cci = Qceni + Qmani + Qcini + Qcin pri + Qcepi dove: Cci : Qceni Qmani Qcini Qcin pri Qcepi : : : : : canone annuo complessivo iniziale ovvero rapportato alla durata effettiva delle prestazioni del primo anno di concessione così come determinata dal precedente art. 2.4 quota annua iniziale costi di energia quota annua iniziale costi manutenzione /gestione quota corrispettivo annuo per interventi iniziali quota corrispettivo annuo per intervento controllo passaggio col rosso quota corrispettivo annuo variabile per interventi non programmabili Le modalità di aggiornamento dei valori di Qcen e Qman a partire dai valori iniziali Qceni e Qmani è riportata nel successivo paragrafo 8.5. I valori Qcini e Qcin pri non si modificano durante il periodo di validità della concessione (vedasi apposita descrizione nel seguito dell’articolo). Il valore Qcep (e quindi anche il suo valore iniziale Qcepi) è determinato ogni anno secondo le modalità descritte nel successivo art. 8.4.2. La quota annua iniziale costi di energia è calcolata nel seguente modo: Qceni = Q cen ipi + Q cen si + Q cen iti Q cen ipi : quota iniziale costi di energia impianti illuminazione pubblica 40/54 La quota di energia per gli impianti di illuminazione pubblica non deriva da un consumo storico basato sulla lettura dei contatori di energia elettrica, ma da un calcolo, in quanto gli impianti di illuminazione pubblica con i dispositivi di accensione automatica ben tarati funzionano nell’anno per un numero di ore definito. Il consumo di ogni impianto in base alla potenza assorbita delle lampade e a eventuali programmi riduzione del flusso luminoso nelle ore centrali della notte sarà calcolato utilizzando i dati dell’inventario impianti illuminazione (Allegato C) applicando la seguente formula: Q ceni ipi = kWh ipi * PkWhi Dove: PkWhi = Prezzo energia €/kWh iniziale (offerto dal Concessionario in sede di gara) kWh ipi = consumo energia elettrica (kWh) assorbita dalle lampade indicate nell’inventario impianti di illuminazione pubblica (Allegato C per impianti in gara / Database impianti aggiornato dopo la presa in carico degli impianti) dato dalla sommatoria dei dati risultanti dalla seguente formula applicata ai valori contenuti in ogni riga dell’inventario: kWh ipi = 0.96 * Σ (Qtà * Poten * 1,05 * 4000 * FC * FF)/1000 Qtà : quantità lampade Poten : potenza assorbita dalle lampade, comprese le perdite degli alimentatori (W) 1,05 : perdite generali di impianto 4000 : n° ore annue di funzionamento impianti illuminazione pubblica alla latitudine di Ravenna FC : fattore legato alla programmazione del regolatore di flusso luminoso FF : fattore legato alla programmazione dello spegnimento notturno 0.96 : coefficiente empirico che tiene conto della fisiologica percentuale di lampade non funzionanti o non accese per l’intero periodo teorico previsto FC e FF sono fattori inizialmente stabiliti nell’inventario (Allegato C) che potranno subire modifiche in corso di concessione in accordo con l’Amministrazione Concedente. I valori dei kWh per gli impianti di illuminazione pubblica sono riportati nell’Allegato C. Q cen si :quota iniziale costi di energia impianti semaforici e lampeggianti La quota iniziale costi di energia impianti semaforici è calcolata con la seguente formula: Q cen si = kWh si * PkWhi Dove: kWh si : Consumo annuale storico iniziale (kWh) impianti semaforici e lampeggianti di cui alla Tab. 03 Allegato C-03; PkWhi : Prezzo energia €/kWh iniziale (offerto dal Concessionario in sede di gara) Il consumo annuale storico iniziale è pari a quello indicato nell’art.3 dell’ Allegato C-03 ed è calcolato moltiplicando il consumo annuo (kWh) stimato per ogni tipologia di lanterna (Tab. 05 dell’Allegato C-03) per il numero di lanterne, così come meglio dettagliato nella Tab. 04 dell’Allegato C-03. In caso di adeguamento del numero degli impianti o di modifiche agli impianti esistenti si stabilirà la variazione della quota relativa ai consumi di energia dovuta alle modifiche riscontrate applicando il consumo annuo stimato per tipologia di lanterna di cui alla Tab. 05, dell’Allegato C03, alle quantità modificate per il prezzo dell’energia (PkWhi) offerto dal Concessionario in sede di gara. Le modifiche dei consumi avranno effetto a partire dalla prima data utile di scadenza annuale della concessione. Q cen iti :quota iniziale costi di energia impianti tecnologici La quota iniziale costi di energia impianti tecnologici è calcolata con la seguente formula: 41/54 Q cen iti = kWh iti * PkWhi Dove: kWh iti : Consumo complessivo annuale iniziale (kWh) impianti tecnologici (Allegato D: Impianti Tecnologici) PkWhi : Prezzo energia €/kWh iniziale (offerto dal Concessionario in sede di gara) Il Consumo complessivo annuale iniziale (kWh iti) è ottenuto dalla sommatoria tra i consumi storici iniziali stimati dei sistemi esistenti ovvero: kWh iti = kWh it ZTL + kWh it PMV + kWh it PK + kWh it VS kWh iti sarà oggetto di integrazione in considerazione dell’entrata in esercizio del sistema di rilevamento del passaggio col rosso e degli ulteriori tre varchi del sistema ZTL in quel momento/momenti sarà utilizzata la seguente formula: kWh iti = kWh it ZTL + kWh it PMV + kWh it PK + kWh it VS + kWh it agg ZTL + kWh it PR Dove: kWh it ZTL : Consumo storico iniziale Sistema per il controllo elettronico dell’accesso Zone a Traffico Limitato (ZTL) così come individuato nell’Allegato D-01; kWh it PMV : Consumo storico iniziale Sistema di rilevazione delle condizioni del traffico e di informazione ai conducenti su strade a rischio così come individuato nell’Allegato D-03; kWh it PK : Consumo storico iniziale Sistema di indirizzamento ai parcheggi e controllo dei flussi di traffico così come individuato nell’Allegato D-02; kWh it VS : Consumo storico iniziale Sistema di Video Sorveglianza così come individuato nell’Allegato D-05; kWh it agg ZTL : Consumo stimato n°3 varchi aggiuntivi ZTL così come individuato nell’ Allegato D-01; kWh it agg PR : Consumo stimato nuovo sistema di passaggio con il rosso così come individuato nell’Allegato D-04. In caso di adeguamento del numero degli impianti o di modifiche agli impianti esistenti si stabilirà la variazione dei consumi dovuta agli interventi eseguiti in maniera proporzionale rispetto ai consumi storici consolidati. Le modifiche dei consumi avranno effetto a partire dalla prima data utile di scadenza annuale della concessione. La quota annua iniziale costi manutenzione / gestione è calcolata nel seguente modo: Qmani = Q man ipi + Q man si + Q man iti Q man ipi :quota iniziale costi manutenzione /gestione impianti illuminazione pubblica La quota iniziale costi manutenzione/gestione impianti illuminazione pubblica è calcolata con la seguente formula: Q man ipi = Npli * Ppli Dove: Npli : numero dei punti luce iniziali (Allegato C impianti illuminazione pubblica) Ppli : Prezzo manutenzione iniziale manutenzione/gestione €/punto luce (offerto dal Concessionario in sede di gara) Per la quantità indicante il numero Npli sarà compito del Concessionario aggiornare il database dell’inventario impianti di illuminazione pubblica entro il primo anno in modo da definire correttamente il numero di punti luce di riferimento. Il punto luce è identificato dall’apparecchio di illuminazione (armatura) indipendentemente dal numero di lampade contenute. Nel calcolo del canone iniziale il numero Npli è stato considerato uguale al numero di “Qtà” , cioè al numero delle lampade, indicato nella formula matematica del calcolo della quota iniziale costi di energia per impianti illuminazione pubblica, considerando che nella maggior parte dei casi un apparecchio di illuminazione contiene 42/54 solamente una lampada. Sarà compito del Concessionario ristrutturare e aggiornare il database in modo conforme a quanto richiesto. Nuovi Punti Luce: I nuovi punti luce acquisiti in gestione successivamente all’inizio della concessione e cioè quelli: a. Appartenenti ai nuovi impianti realizzati nell’ambito di urbanizzazioni private; b. realizzati dal Concessionario con gli interventi iniziali di efficientamento energetico e messa in sicurezza di cui agli artt. 2.1.2 e 2.1.6 o con gli interventi di propria iniziativa di cui al punto 4.18 o ad iniziativa dell’Amministrazione Concedente art. 4.19; c. realizzati dal Concessionario su richiesta dell’Amministrazione con gli interventi di nuova costruzione o riqualificazione di cui agli artt.2.1.3 e 2.1.5; d. realizzati dall’Amministrazione con proprio appaltatore; godranno di una riduzione del canone di manutenzione per le prime cinque annualità intere di concessione successive alla data di presa in gestione. Le annualità intere avranno inizio a partire dalla prima scadenza annuale della concessione successiva alla data di presa in gestione. Agli impianti di cui al suddetto elenco, sarà applicato un prezzo per la manutenzione a punto luce pari a : Ppl nu = Ppli * 0,8 Dove: Ppl nu : Prezzo manutenzione/gestione (€/punto luce) per punti luce nuovi I nuovi Punti Luce di cui alla precedente let a) (relativi a nuovi impianti realizzati nell’ambito di urbanizzazioni private) (precedente art. 7.5) in virtù di quanto previsto dall’art. 5 del “Regolamento Illuminazione Pubblica” approvato con deliberazione C.C. n. 119 del 6/7/2009, e dell’art. 3 let A del “Regolamento per attività di vigilanza e collaudo delle opere di urbanizzazione” approvato con deliberazione C.C. n. 52 del 22.03.2010, in base ai quali la manutenzione è a carico del soggetto urbanizzante, godranno per la PRIMA ANNUALITA’ (nel caso di impianti standard) o per le PRIME DUE ANNUALITA’ (nel caso di impianti di nuova tecnologia/concezione) di una ulteriore riduzione del canone di manutenzione. Le annualità intere avranno inizio a partire dalla prima scadenza annuale della concessione successiva alla data di presa in gestione. Agli impianti di cui al suddetto punto, sarà applicato un prezzo per la manutenzione a punto luce pari a : Ppl nu = Ppli * 0,8 * 0,2 Dove: Ppl nu : Prezzo manutenzione/gestione (€/punto luce) per punti luce nuovi N.B. Per ciò che attiene alla sola illuminazione di tipo decorativo realizzata con sorgenti luminose a bassa potenza (es. serie di lampade a “L.E.D.” incassate nella pavimentazione stradale), il canone di manutenzione di ogni singolo punto luce viene ridotto a 1/3 rispetto al valore base unitario offerto dal concessionario in sede di gara. Per sorgente luminosa a bassa potenza si intende un apparecchio illuminante con lampada di qualsiasi genere con potenza non superiore a 20 W. Q man si :quota iniziale costi manutenzione / gestione impianti semaforici e lampeggianti La quota iniziale costi manutenzione/gestione impianti semaforici e lampeggianti è calcolata moltiplicando il prezzo unitario annuo stimato per ogni tipologia di lanterna (Tab. 05 dell’Allegato C-03), al netto del ribasso offerto in sede di gara, per il numero di lanterne, così come meglio dettagliato nella Tab. 03 dell’Allegato C-03 e così come rilevati a seguito del verbale di consegna. In caso di adeguamento del numero degli impianti o di modifiche agli impianti esistenti si stabilirà la variazione della quota relativa ai costi manutenzione/gestione applicando il prezzo annuo stimato per ogni tipologia di lanterna (Tab. 05 dell’Allegato C-03), al netto del ribasso offerto in sede di gara alle quantità e tipologie di lanterne modificate. Q man iti :quota iniziale costi manutenzione /gestione impianti tecnologici La quota iniziale costi manutenzione / gestione impianti tecnologici è calcolata con la seguente formula: 43/54 Q man iti = Pmpi + Pssi + Pspi + P srpri + P svsi Dove: Pmpi : Prezzo iniziale manutenzione / gestione (€/sistema) sistema impianti a Mega panelli stradali a messaggio variabile su portale iniziali Pssi : Prezzo iniziale manutenzione / gestione (€/sistema) Sistema per controllo elettronico dell’accesso Zone a Traffico Limitato (ZTL). Sistema Sirio città di Ravenna (8 varchi) Pssi+3 : Prezzo iniziale manutenzione / gestione (€/sistema) Sistema per controllo elettronico dell’accesso Zone a Traffico Limitato (ZTL). Sistema Sirio città di Ravenna (3 varchi aggiuntivi) Pspi : Prezzo iniziale manutenzione / gestione (€/sistema) Sistema di indirizzamento ai parcheggi e controllo dei flussi di traffico Psrpri : Prezzo iniziale manutenzione / gestione (€/sistema) Sistema di rilevamento passaggio col rosso Psvsi : Prezzo iniziale manutenzione / gestione (€/sistema) Sistema di video sorveglianza N.B. LE INTERE QUOTE “Pssi” “Pspi” “Psrpri”, ADEGUATAMENTE AGGIORNATE SECONDO LA PROCEDURA DI CUI AL SUCCESSIVO PUNTO 8.5.1 LET. b), SARANNO APPLICATE SOLO DOPO LA SCADENZA DELLE GARANZIE PRESTATE DAI COSTRUTTORI DEI DIVERSI IMPIANTI E CIOE’: Per Pssi: * INTERA QUOTA OFFERTA DAL CONCESSIONARIO IN FASE DI GARA FINO ALLA DATA DI SCADENZA DELLA GARANZIA DI MANUTENZIONE RILASCIATA DALL’INSTALLATORE DEI TRE NUOVI VARCHI IN CORSO DI REALIZZAZIONE. * QUOTA OFFERTA DAL CONCESSIONARIO IN FASE DI GARA COPRENSIVA DELLA QUOTA Pssi+3 OFFERTA DALLA DATA DI SCADENZA DELLA GARANZIA DI MANUTENZIONE RILASCIATA DALL’INSTALLATORE DEI TRE NUOVI VARCHI IN CORSO DI REALIZZAZIONE. N.B. L’aumento della quota avverrà, come di consueto, a partire dalla prima scadenza annuale utile mentre l’attività manutentiva scatterà dalla data di scadenza della garanzia dell’installatore. Per Pspi: * NULLA FINO AL 31/12/2013; * INTERA QUOTA OFFERTA DAL CONCESSIONARIO IN FASE DI GARA DAL 01/01/2014. Per Psrpri: * NULLA FINO A TRE ANNI DALL’EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI TRE NUOVI IMPIANTI LA CUI REALIZZAZIONE E’ PREVISTA NELL’AMBITO DELLA PRESENTE CONCESSIONE. * QUOTA OFFERTA DAL CONCESSIONARIO IN FASE DI GARA DOPO TRE ANNI DALLA DATA DI EMISSIONE DEL C.R.E. N.B. Il riconoscimento della quota avverrà, come di consueto, a partire dalla prima scadenza annuale utile mentre l’attività manutentiva (prevista in garanzia per 3 anni) scatterà dalla data di emissione del CRE. Quota corrispettivo annuo per interventi iniziali La quota del canone (Qcin) dovuta come corrispettivo per interventi iniziali è definita sull’Allegato “F - Offerta Economica”. Essa corrisponde alla quota fissa ed invariabile che il concessionario ha individuato in sede di offerta come quota annua che al medesimo deve essere riconosciuta, per gli anni di concessione dal 2° al 20°, a fronte degli interventi iniziali di cui all’art. art. 2.1.2). Tale quota non sarà soggetta ad alcun tipo di adeguamento. 44/54 Quota corrispettivo annuo per interventi di realizzazione sistema di controllo passaggio con la segnalazione luminosa rossa attiva La quota del canone (Qcin pr ) dovuta come corrispettivo per la realizzazione del sistema di controllo del passaggio con la segnalazione luminosa rossa attiva è definita sull’Allegato “F - Offerta Economica”. Essa corrisponde alla quota fissa ed invariabile che il concessionario ha individuato in sede di offerta come quota annua che al medesimo deve essere riconosciuta, per gli anni di concessione dal 2° al 6°, a fronte degli interventi iniziali di cui all’art. 2.1.7. Tale quota non sarà soggetta ad alcun tipo di adeguamento. 8.4.2 Somme aggiunte per interventi non programmabili Indipendentemente dagli adeguamenti del canone per aggiornamento di prezzi, quantità e consumi (vedasi successivo punto 8.5), qualora siano stati eseguiti interventi di cui ai punti 2.1.3, 2.1.5 e 2.1.6, al Concessionario verranno riconosciute ulteriori somme Qcep = Qcep2.1.3 + Qcep2.1.5 + Qcep2.1.6 secondo le seguenti modalità: 8.4.2.1 Interventi di cui al punto 2.1.3 (Interventi minori) Alla prima scadenza utile di pagamento dopo l’approvazione del consuntivo per gli intereventi minori (art. 2.1.3), sarà liquidato al concessionario l’intero importo dovuto per le opere eseguite. La presente quota viene identificata con la sigla: Qcep2.1.3 8.4.2.2 Interventi di cui al punto 2.1.6 (Interventi completi di sicurezza con pagamento rateale) Alla prima scadenza annuale utile della concessione dopo l’emissione del Collaudo Tecnico Amministrativo (o del C.R.E) delle opere eseguite per gli interventi di cui all’art. 2.1.6, il canone verrà incrementato della rata annuale determinata in applicazione di quanto previsto ai punti 5 e 9 dell’art. 6 quater. La presente quota viene identificata con la sigla: Qcep2.1.6 Poiché il seguente art. 9 prevede che il versamento della rata annuale di canone sia suddivido in quattro quote trimestrali, l’incremento della rata per gli interventi di cui al presente punto avverrà secondo la seguente modalità: a. Prima scadenza: versamento dell’intera rata annuale alla prima scadenza annuale utile dopo l’emissione del Collaudo Tecnico Amministrativo (o C.R.E.) b. Ulteriori scadenze: versamento di ¼ della rata annuale in ognuna delle future occasioni trimestrali di pagamento. 8.4.2.3 Interventi di cui al punto 2.1.5 (Ulteriori interventi opzionali di manutenzione straordinaria e implementazione puntuale di nuovi impianti) L’erogazione del corrispettivo al Concessionario a fronte dell’esecuzione degli interventi di cui al precedente art. 2.1.5 e 6 ter avverrà in forma separata con piena applicazione delle modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto del singolo intervento, delle norme di legge sugli appalti di lavori pubblici e di quanto previsto al precedente art. 6 ter punto 6. La presente quota viene identificata con la sigla: Qcep2.1.5 8.5 Adeguamento del canone Il canone di partenza sarà annualmente aggiornato sulla base delle variazioni delle quantità, dei consumi e dei prezzi che lo determinano. 8.5.1 Adeguamento dei Prezzi L’adeguamento dei prezzi sarà definito da un’istruttoria dell’Amministrazione concedente attivata su istanza del Concessionario. L’istanza sarà consegnata all’Amministrazione concedente entro il 15 del mese di Ottobre di ogni anno In tale istanza si farà riferimento ai dati disponibili al primo Ottobre. Nell’istanza dovrà essere valutato l’adeguamento dei prezzi che sarà applicato per l’intera annualità successiva (dal primo gennaio dell’anno successivo in caso di avvio al primo gennaio). In particolare i prezzi delle lavorazioni e delle manutenzioni adeguati saranno effettivamente quelli 45/54 applicati l’anno successivo mentre, per i prezzi dell’energia, il valore adeguato, oltre ad essere applicato per i pagamenti in acconto dell’anno successivo, sarà utilizzato per il conguaglio di fine anno relativo all’anno in corso. L’Amministrazione concedente approverà i nuovi prezzi adeguati entro 30 giorni naturali e consecutivi contati dalla data di presentazione dell’istanza (salvo richieste di integrazioni, modifiche o chiarimenti) e comunque entro il 31 dicembre di ogni anno. L’adeguamento riguarderà in particolare i seguenti prezzi: • Prezzo Energia Elettrica Adeguamento basato sulla Tariffa per la vendita dell’energia elettrica ai clienti finali in bassa tensione per illuminazione pubblica aventi diritto al servizio di maggior tutela, definiti dall’Acquirente Unico Prezzi. • Prezzo Manutenzione / gestione e voci Elenco Prezzi Unitari Lavorazioni Adeguamento basato sulla variazione percentuale dell’indice ISTAT maturato dall’aggiudicazione e relativo al costo della vita per le famiglie di operai e impiegati FOI al netto dei tabacchi rilevabile sul sito: http://www.istat.it/it Per il primo adeguamento, il calcolo sarà effettuato prendendo a riferimento il prezzo indicato in offerta dal concessionario (Allegato Offerta Economica); per i successivi adeguamenti si farà riferimento ai prezzi validi l’anno precedente. A titolo esemplificativo si precisa che per il canone di manutenzione e per i prezzi delle lavorazioni, in caso di avvio della concessione il primo gennaio 2012, il primo calcolo per l’adeguamento dei prezzi sarà eseguito con i dati disponibili al 01/10/2012. I prezzi adeguati di manutenzioni e lavorazioni avranno validità per l’intero anno 2013 e quindi i prezzi indicati nell’allegato “F - Offerta Economica” al netto del ribasso offerto dal Concessionario in sede di gara rimarranno validi fino al 31/12/2012. Gli adeguamenti dei prezzi di manutenzione avranno effetto sull’anno successivo e non determineranno conguagli per l’anno in corso. Il prezzo dell’energia sarà anch’esso adeguato per la prima volta con i dati disponibili al 01/10/2012. Tale prezzo adeguato sarà utilizzato per valutare il costo dell’energia per l’anno 2013 e quindi si determinerà il conguaglio finale per l’anno 2012 sottraendo al costo complessivo dovuto per il 2012 gli acconti versati sulla base del prezzo energia offerto in sede di gara. Il prezzo adeguato sarà poi impiegato per calcolare gli acconti della quota energia relativi all’anno 2013. Il metodo di aggiornamento di cui sopra troverà applicazione per tutti gli anni successivi fino alla scadenza della concessione che, seguendo l’ipotesi sopra descritta sarà fissata al 31.12.2032. Nel caso in cui l’avvio della concessione si collochi in una data successiva il 1 gennaio il primo anno di concessione non avrà durata di 12 mesi (365 giorni) ma terminerà in ogni caso al 31 dicembre dell’anno stesso. Facendo così decorrere il secondo anno di concessione dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo al primo. La concessione terminerà pertanto il 31 dicembre del diciannovesimo anno successivo alla data di stipula della concessione stessa. Per l’adeguamento dei prezzi si procederà come indicato di seguito: a) Prezzo energia elettrica (Pkwhf) Formula per l’adeguamento applicabile il j-esimo anno di convenzione: Pkwhf (j) = Pkwhi + (Pkwhm (j)- Pkwhm (0)) Pkwhf (j) : Pkwhi : Prezzo energia €/kWh offerto dal Concessionario in sede di gara Prezzo dell’energia (€/kWh) finale adeguato, valido per l’anno in cui si sta eseguendo il calcolo di adeguamento (anno j) espresso con un valore di cinque cifre decimali; Pkwhm (j): Prezzo dell’energia elettrica calcolato come la media riferita ai quattro ultimi trimestri disponibili al momento della richiesta di adeguamento (con dati disponibili alla data di calcolo dell’adeguamento) del prezzo medio (€/kWh) per la tariffa di vendita dell’energia elettrica ai clienti finali in bassa tensione per illuminazione pubblica aventi diritto al servizio di maggior tutela, definiti dall’Acquirente Unico; riferimento per identificare il prezzo medio di riferimento da usare nelle media dei quattro trimestri: prezzo medio (g) per Potenza impegnata 10 kW, consumo 50.000 kWh/anno; dati rilevati sul sito web all’indirizzo: http://www.acquirenteunico.it 46/54 Pkwhm (0): Prezzo dell’energia elettrica fisso per tutta la durata della concessione e ricavata dalla media degli ultimi quattro trimestri disponibili alla data dell’offerta del prezzo medio (€/kWh) per la tariffa di vendita dell’energia elettrica ai clienti finali in bassa tensione per illuminazione pubblica aventi diritto al servizio di maggior tutela, definiti dall’Acquirente Unico; riferimento per identificare il prezzo medio di riferimento da usare nelle media dei quattro trimestri: prezzo medio (g) per Potenza impegnata 10 kW, consumo 50.000 kWh/anno. A seguito i valori: IV trim 2010= 0,12158; I trim 2011= 0,12383; II trim 2011= 0,13164; III trim 2011= 0,13669; Pkwhm (0) = 0,12844 euro/kWh. Qualora la concessione abbia inizio in data successiva al 1 gennaio e pertanto per quanto sopra indicato il 1° anno di concessione abbia una durata inferiore ai 12 mesi, nel caso in cui la durata sia pari o inferiore a 6 mesi in relazione al 1° anno il prezzo energia non verrà adeguato, pertanto tutti i mesi relativi al 1° anno saranno interamente rimborsati dal prezzo Pkwhi senza nessun ulteriore adeguamento. N.B. Poiché, come sarà meglio precisato nel successivo articolo 8.5.3, al Concessionario sarà riconosciuto un canone per i consumi di energia che non terrà conto (se non parzialmente) dei risparmi conseguiti con gli interventi di cui agli articoli 2.1.2 e 4.18 (ciò per consentire la remunerazione degli interventi stessi), l’aggiornamento del prezzo dell’energia si applicherà alla sola quota effettivamente consumata (valutata in base alle stime teoriche riportate nei progetti di riqualificazione). Pertanto il data base degli impianti dovrà contenere sia i dati di effettivo consumo (es. potenza effettiva delle nuove lampade, fattore FC legato alla regolazione del flusso) che quelli originali necessari per il calcolo del canone (es. potenza originale delle lampade ad alto consumo sostituite, valore di FC = 1 = assenza di regolazione flusso). b) Prezzo manutenzione e gestione Ogni anno successivo al primo (anno j) il prezzo per la manutenzione / gestione degli impianti sarà aggiornato con la seguente formula: P man (j) = P man(j-1) [1+(% ISTAT)] Dove: P man (j) : Prezzo per manutenzione / gestione di un generico impianto valido per l’anno j P man (j-1) : Prezzo per manutenzione / gestione di un generico impianto valido per l’anno precedente (j – 1) % ISTAT : variazione percentuale, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, dell’indice ISTAT relativo al costo della vita per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi espresso in forma decimale (es. +1,3% = 0,013). Il dato di riferimento sarà quello più recente disponibile alla data di calcolo dell’adeguamento dei prezzi. Per il primo anno in cui è necessario calcolare l’aggiornamento (il 2° anno di concessione) la formula si trasformerà in: P man (2) = P man i [1+(% ISTAT)] Dove: P man i = Rappresenta il prezzo per manutenzione / gestione iniziale offerti in sede di gara con riferimento ai seguenti casi: Ppli Psi Pli Pmpi Pssi Pssi+3: Pspi Psrpri Psvsi Prezzo iniziale manutenzione/gestione illuminazione pubblica Prezzo iniziale manutenzione/gestione impianti semaforici (Tab. 03 – Allegato C-03) Prezzo iniziale manutenzione/gestione impianti lampeggianti (Tab. 03 – Allegato C-03) Prezzo iniziale manutenzione/gestione Sistema impianti a Mega panelli stradali a messaggio variabile su portale Prezzo iniziale manutenzione/gestione Sistema per controllo elettronico dell’accesso Zone a Traffico Limitato (ZTL). Sistema Sirio città di Ravenna (8 varchi) Prezzo iniziale manutenzione / gestione Sistema per controllo elettronico dell’accesso Zone a Traffico Limitato (ZTL). Sistema Sirio città di Ravenna (3 varchi aggiuntivi) Prezzo iniziale manutenzione/gestione Sistema di indirizzamento ai parcheggi e controllo dei flussi di traffico Prezzo iniziale manutenzione/gestione Sistema di rilevamento passaggio col rosso Prezzo iniziale manutenzione / gestione Sistema di video sorveglianza Nel caso specifico degli impianti semaforici e lampeggianti (Psi e Pli) l’aggiornamento del prezzo sarà effettuato per ogni specifico prezzo unitario per tipologia di lanterna, di cui alla Tab. 05 dell’Allegato C-03, al netto del ribasso offerto in sede di gara. In relazione ai prezzi Pssi+3 e Psrpri ai fini della loro applicazione si rinvia a quanto detto nel precedente punto 8.4.1 con riferimento alla formula Q man iti :quota iniziale costi manutenzione /gestione impianti tecnologici 47/54 c) Prezzi unitari lavorazioni e manodopera Analogamente si procederà per l’aggiornamento dei prezzi unitari delle lavorazioni che, per il primo anno di concessione, coincideranno con quelli compresi nell’allegato “B” al netto del ribasso offerto dal Concessionario in sede di gara. Rispetto al prezzo generico valido per l’anno precedente, nell’anno j – esimo il prezzo verrà aggiornato secondo la seguente formula: Pun (j) = Pun (j-1) * [1+(% ISTAT)] Dove: Pun (j-1) : singolo prezzo unitario valido l’anno j- 1 Pun (j) : singolo prezzo unitario aggiornato per l’anno j % ISTAT : variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente dell’indice ISTAT relativo al costo della vita per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi espresso in forma decimale (es. +1,3% = 0,013). Il dato di riferimento sarà quello più recente disponibile alla data di calcolo dell’adeguamento dei prezzi. Per il primo anno in cui è necessario calcolare l’aggiornamento (il 2° anno di concessione) la formula si trasformerà in: P un (2) = P un i [1+(% ISTAT)] Puni : singolo prezzo unitario iniziale (offerto dal concessionario in sede di gara tramite ribesso applicato all’elenco prezzi di cui all’allegato “B”) La formula di cui sopra sarà applicata ad ognuno dei prezzi unitari di cui all’Allegato B “Elenco Prezzi Unitari”. L’aggiornamento dei prezzi della manodopera e dei noli non presenti in elenco prezzi unitari (allegato B) sarà invece calcolato considerando, ogni volta che sarà necessario, i valori di cui alle tabelle ministeriali emesse dal Provveditorato alle OO.PP per l’Emilia Romagna (ai sensi della circolare Min. LL.PP. 505 del 28/01/1977) e valide al momento della redazione dei progetti. Su tali valori verrà riconosciuto l’incremento del (______% percentuale indicata in sede di offerta) per spese generali e (______% percentuale indicata in sede di offerta) per utile d’impresa. Solo a tali incrementi sarà applicato il ribasso percentuale offerto dal Concessionario sull’elenco prezzi posto a base di gara). I prezzi per la sicurezza saranno mantenuti aggiornati attingendo, di volta in volta, all’”Elenco regionale prezzi per lavori e servizi in materia di difesa del suolo, della costa e bonifica, indagini geognostiche, rilievi topografici e sicurezza” (o al nuovo prezziario regionale di cui all’art. 8 della Deliberazione Legislativa n° 6 del 23/11/2010) emesso dalla Regione Emilia - Romagna ed in vigore al momento della redazione dei progetti. I prezzi non saranno ribassati. Si specifica che l’adeguamento dei prezzi di cui all’allegato B (Elenco Prezzi Unitari) sarà definito con i dati disponibili alla data del primo Ottobre e sarà applicato dal 1 Gennaio di ogni anno successivo. 8.5.2 Adeguamento Quantità Le quantità che definiscono il canone di partenza, più precisamente Npli, (per i valori iniziali vedi allegato Offerta Economica), gli impianti semaforici e lampeggianti (Allegato C-03), nonché gli impianti dei sistemi “Mega pannelli stradali a messaggio variabile su portale” [mpi], “controllo dell’accesso Zone a Traffico Limitato (ZTL) – sistema Sirio 8 varchi” [ssi], “controllo dell’accesso Zone a Traffico Limitato (ZTL) – sistema Sirio ulteriori 3 varchi” [ssi+3], “Indirizzamento ai parcheggi e controllo dei flussi di traffico” [spi] e “sistema di videosorveglianza [svs], impianti che agiscono direttamente sulla determinazione delle quote relative la manutenzione / gestione degli impianti (e anche sulla quota energia), saranno aggiornati con la seguente procedura in cui i dati di riferimento, da adottare per l’anno successivo (cioè a far data dalla prima scadenza annuale utile della concessione), saranno quelli rilevabili l’ultimo giorno del dodicesimo mese a partire dalla scadenza annuale della concessione. A titolo esemplificativo si precisa che se la concessione verrà avviata il primo gennaio, il giorno di riferimento per i dati sarà il 31 dicembre di ogni anno e la variazione numerica sarà applicata dal primo gennaio dell’anno successivo. Per il primo anno verrà eseguita una variazione a seguito della prima redazione del data base da parte del Concessionario. Le eventuali modifiche numeriche avranno effetto per l’intero primo anno anche se determinate in ritardo rispetto all’avvio della concessione. La procedura di richiesta di modifica delle quantità ricalca fedelmente quella precedentemente determinata per l’adeguamento dei prezzi. 48/54 Per quanto riguarda gli impianti di Illuminazione Pubblica le quantità Npli (Numero dei punti luce illuminazione pubblica iniziali) e, per gli impianti semaforici e lampeggianti, le quantità per ogni tipologia di lanterna così come individuate nell’Allegato C-03, saranno adeguate in seguito all’aggiornamento dei dati del database impianti di illuminazione pubblica e semaforici e lampeggianti del Comune di Ravenna (eventuale aggiornamento successivo al verbale di consegna, entro i termini e con le modalità di cui al precedente art. 4.13). L’aggiornamento sarà a cura del Concessionario ed approvato dall’Amministrazione concedente. All’adeguamento delle quantità e tipologie di semafori e lampeggianti seguirà la ridefinizione del canone per manutenzione che sarà calcolato moltiplicando per il numero di lanterne il prezzo unitario annuo stimato per ogni tipologia di lanterna (Tab. 05 dell’Allegato C-03) offerto in sede di gara ed oggetto dell’adeguamento prezzi di cui all’art. 8.5.1. lettera b) del presente Capitolato d’oneri secondo lo schema definito nella Tab. 03 dell’Allegato C-03. Le consistenze dei seguenti impianti tecnologici: • Sistema impianti a Mega panelli stradali a messaggio variabile su portale iniziali (Allegato D-03) • Sistema per controllo elettronico dell’accesso Zone a Traffico Limitato (ZTL). Sistema Sirio città di Ravenna (Allegato D-01) • Sistema di indirizzamento ai parcheggi e controllo dei flussi di traffico (Allegato D-02) • Sistema di controllo passaggio col rosso (Allegato D-04) • Sistema di videosorveglianza (Allegato D-05) saranno adeguate in seguito alla presa in carico dal Concessionario di nuovi impianti o dismissione di impianti esistenti e aggiornamento della documentazione di inventario da parte dell’Amministrazione concedente. A seguito di eventuali modifiche di consistenza degli impianti tecnologici sopra descritti il relativo canone di manutenzione sarà adeguato forfetariamente in maniera proporzionale rispetto al costo iniziale di manutenzione ed alla iniziale consistenza, per quanto riguarda il Sistema di indirizzamento ai parcheggi e controllo dei flussi di traffico si rinvia al metodo di calcolo fissato dall’Allegato D-02. Si precisa in ogni caso che gli adeguamenti avverranno analogamente a quanto previsto per gli adeguamenti dei consumi come descritto al successivo art. 8.5.3. Gli adeguamenti avranno effetto a partire dalla prima data utile di scadenza annuale della concessione (dal 1 gennaio dell’anno successivo) dall’intervenuta variazione. L’eventuale installazione di nuove tipologie di impianti tecnologici (diversi da quelli sopra descritti) darà luogo a modifiche dei canoni di manutenzione / gestione riconosciuti al concessionario previa redazione in contraddittorio (e approvazione da parte dell’Amministrazione concedente) di apposite analisi prezzi su cui verrà applicato lo sconto iniziale offerto in sede di gara dal Concessionario sui prezzi dell’allegato “B” limitatamente alle voci di Spese Generali e Utile d’Impresa quantificati nelle % indicate in sede di offerta. Ciò nell’ipotesi che il prezzo venga formato sulla base degli effettivi costi sostenuti dal concessionario. Qualora invece le analisi vengano condotte sulla base di costi standard detratti da listini di enti pubblici o fornitori di materiali, il suddetto sconto andrà applicato sull’intero prezzo lordo. 8.5.3 Adeguamento Consumi L’adeguamento dei consumi dipende dalle variazioni di numero, caratteristiche e funzionamento degli impianti. Qualsiasi adeguamento dei consumi, determinato nei modi sotto riportati, avrà effetto a partire dal 1 gennaio analogamente a quanto avviene per l’adeguamento delle quantità di cui al precedente paragrafo. Pertanto, qualora l’avvio della concessione coincida con il primo gennaio, se un impianto subirà modifiche tali da modificarne i consumi nel corso di un anno, tali variazioni positive o negative (rilevate al 31 dicembre dell’anno in esame) avranno effetto sui riconoscimenti economici a partire dal primo gennaio dell’anno successivo. Impianti di illuminazione pubblica Il valore di kWh ipi sarà ricalcolato in base ai dati contenuti nel database impianti di illuminazione pubblica aggiornato dal Concessionario nel primo periodo successivo all’avvio della Concessione, a cui sarà applicata la formula matematica indicata per il calcolo della “quota iniziale costi di energia impianti illuminazione pubblica” (vedi art. 8.4.1 Q cen ipi). Tutte le modifiche eseguite sul database dal Concessionario dovranno essere sostenute da una adeguata documentazione tecnica giustificativa e approvata dall’Amministrazione concedente. 49/54 La documentazione tecnica giustificativa dell’aggiornamento dovrà contenere tutti gli elaborati grafici, relazioni, computi metrici necessari ad identificare l’aggiornamento inserito nel ricalcolo. In particolare dovranno essere specificati: − Il valore della potenza (W) assorbita dalle lampade aggiornate che sarà inserita nel campo “Poten” del database. − Per l’aggiornamento del valore da inserire nel campo “FC” del database, cioè il fattore legato alla programmazione della regolazione di flusso luminoso, si dovrà calcolare analizzando i consumi dell’impianto funzionante con il profilo di programmazione annuale di riduzione scelto (da indicazioni del PRIC o dell’Ufficio Tecnico del Comune) e rapportarli con i consumi dell’impianto senza programmazione di riduzione. − Per l’aggiornamento del valore da inserire nel campo “FF” del database, cioè il fattore legato alla programmazione dello spegnimento notturno (es. spegnimento alle ore 24.00), si dovrà calcolare analizzando i consumi dell’impianto funzionante con il profilo orario di programmazione annuale di spegnimento scelto (da indicazioni dell’Ufficio Tecnico del Comune) e rapportarli con i consumi dell’impianto senza programmazione spegnimento. Il valore “FF” dovrà inoltre tenere conto delle diverse modalità di spegnimento stagionale che contraddistinguono i punti luce delle zone turistiche costiere. Le variazioni del valore “FF” dovranno rispettare pienamente i limiti previsti dalla normativa vigente. Risparmio sui consumi degli impianti di illuminazione dell’Allegato C I dati relativi al calcolo necessario per l’adeguamento dei consumi degli impianti di illuminazione pubblica inseriti in allegato C e modificati con gli “interventi iniziali” di cui all’art. 2.1.2 saranno lasciati invariati durante l’intera durata della concessione. A seguito degli interventi di iniziativa del Concessionario di cui al punto 4.18 il valore “Poten” associato ai punti luce interessati dovrà essere ridotto (rispetto al valore iniziale) di una quota corrispondente alla percentuale indicata nel richiamato art. 4.18 a seconda della tempistica di conclusione dell’intervento (o alla diversa e maggiore percentuale risultante dall’offerta presentata in sede di offerta pari al ______% ovvero pari al ____% ovvero pari al _______ a seconda delle tempistiche di realizzazione degli interventi) del risparmio energetico ottenuto con l’intervento stesso. L’architettura del database dovrà essere predisposta per gestire anche questi aspetti. I punti luce sostituiti o generati a seguito degli interventi di cui agli artt. 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 e 4.19 saranno inseriti nel data base con i valori effettivi dei parametri “Poten”, “FC” e “FF”. E’ pertanto necessario che il data base degli impianti, per ogni punto luce, riporti sia i dati effettivi che quelli da impiegare per il calcolo del corrispettivo da riconoscere al concessionario. Impianti semaforici e lampeggianti Il valore di kWh si (Consumo storico impianti semaforici e lampeggianti) determinato sulla base dei consumi unitari per tipologia di lanterna così come dettagliato nella Tab- 04 dell’Allegato C-03 verrà preso a riferimento anche per i futuri consumi. L’adeguamento dei consumi sarà quindi effettuato utilizzando il consumo storico per tipologia di lanterna di cui alla Tab. 05 dell’Allegato C-03 in base alle consistenze effettive rilevate di anno in anno ai quali verrà applicato il prezzo dell’energia (PkWhi) offerto in sede di gara oggetto dell’adeguamento prezzi di cui all’art. 8.5.1. lettera a) del presente Capitolato d’oneri. Le modifiche ai consumi avranno effetto a partire dalla prima data utile di scadenza annuale della concessione. Impianti tecnologici Il valore di kWh iti (Consumo storico impianti tecnologici iniziali) verrà preso a riferimento anche per i futuri consumi. In caso di adeguamento del numero degli impianti o di modifiche agli impianti esistenti, si stabilirà forfetariamente la variazione dei consumi dovuta agli interventi eseguiti. Per quanto riguarda il Sistema di indirizzamento ai parcheggi e controllo dei flussi di traffico si rinvia al metodo di calcolo fissato dall’Allegato D-02. Per quanto riguarda il sistema di Videosorveglianza si rinvia ai metodi di calcolo previsti nell’Allegato D-05. Per gli altri impianti tecnologici le modifiche forfetarie dei consumi saranno determinate in modo proporzionale rispetto al consumo storico posto a base di gara ed alla consistenza iniziale. Le modifiche forfetarie dei consumi avranno effetto a partire dalla prima data utile di scadenza annuale della concessione. Il concessionario o l’Amministrazione concedente potranno richiedere la correzione del consumo annuale qualora emerga dalle letture dei contatori una discrepanza di oltre il 20% in più o in meno rispetto al valore forfetario. 8.5.4 Quota Corrispettivo Interventi Iniziali (art. 2.1.2); interventi completi di messa in sicurezza a remunerazione rateale (art. 2.1.6) e ulteriore intervento iniziale per la realizzazione del sistema di controllo del passaggio col rosso (art. 2.1.7) La quota di canone relativa agli interventi iniziali (Qcini) derivante dall’offerta presentata in sede di gara sarà fissa ed invariabile per tutta la durata del contratto. 50/54 Anche la quota di canone relativa agli interventi di cui all’art. 2.1.6 finalizzati alla messa insicurezza degli impianti esistenti e remunerati con erogazioni rateali non sarà soggetta ad alcuna variazione nel tempo. Il calcolo delle rate sarà eseguito secondo quanto già indicato al punto 2.1.6 e all’art. 6 quater. La quota di canone relativa all’ulteriore intervento iniziale (Qcin pri) derivante dall’offerta presentata in sede di gara sarà fissa ed invariabile per tutti i cinque anni per i quali è previsto il pagamento. 8.6 Elenco Prezzi Unitari L’Allegato “B - Elenco Prezzi Unitari” è stato messo a punto dall’Amministrazione concedente e sarà impiegato tenendo conto del ribasso offerto dal Concessionario in sede di gara oltre che degli aggiornamenti annuali di cui alla lettera c) del precedente punto 8.5.1. I prezzi contenuti in tale elenco saranno impiegati per quantificare economicamente gli interventi di cui agli articoli 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 e 2.1.6. Nei prezzi devono intendersi comprese le prestazioni accessorie di cui precedenti punti 7.1, 7.3 e 7.4 e quant’altro previsto dal presente C.D.O. o dai relativi allegati. I prezzi devono essere presi a riferimento sia per le attività commissionate dall’Amministrazione concedente che per quelle richieste dai privati (vedasi punto 7.1). Nei precedenti articoli del Capitolato sono inoltre indicate le modalità di utilizzo di prezziari diversi (Oneri per la sicurezza, Lavorazioni in economia, Prezzi non compresi nell’elenco originario). Per le lavorazioni non comprese nell’elenco prezzi di cui all’allegato B è in ogni caso prevista la redazione di nuovi prezzi supportati da adeguata analisi. I prezzi scaturiti dall’analisi saranno soggetti all’applicazione degli incrementi per spese generali (______% percentuale indicata in sede di offerta) e utile d’impresa (______% percentuale indicata in sede di offerta). All’intero prezzo incrementato sarà quindi applicato il ribasso sull’elenco prezzi originariamente offerto dal Concessionario in sede di gara. I suddetti nuovi prezzi potranno essere applicati solo dopo l’apposita approvazione da parte dell’Amministrazione concedente. Anche i nuovi prezzi saranno soggetti all’adeguamento secondo le modalità di cui al punto 8.5.1 lettera c. Qualora sia necessario procedere alla contabilizzazione di liste in economia contenenti forniture di prodotti o ore di manodopera, lo sconto sull’elenco prezzi offerto in sede di gara dal concessionario sarà applicato solo agli incrementi per spese generali e utile d’impresa. I costi della manodopera, al netto di spese generali e utili d’impresa, saranno quelli compresi nelle tabelle ministeriali emesse dal Provveditorato alle OO.PP per l’Emilia Romagna ai sensi della circolare Min. LL.PP. 505 del 28/01/1977. In carenza si farà riferimento a prezziari emessi dalla Camera di Commercio I.A.A di Ravenna o di altre province dell’Emilia Romagna o, in subordine, da associazioni imprenditoriali di riferimento per il tipo di contratto applicato. I prezzi di riferimento per le forniture di materiali non potranno coincidere con quelli indicati nei listini ufficiali dei produttori ma dovranno riferirsi alle condizioni commerciali applicate dal produttore al concessionario e adeguatamente documentate (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, copie autentiche di offerte commerciali e fatture di fornitura,…). Diversamente, lo sconto applicato dal Concessionario in sede di gara sarà applicato all’intera lista. ART. 9) MODALITÀ DI PAGAMENTO L’Amministrazione concedente corrisponderà al Concessionario i compensi risultanti dall’offerta del Concessionario suddivisi, come indicato nell’art. 8 “Determinazione del canone” nelle seguenti quote: a) Canone annuo di gestione Il compenso relativo alle quote Qcen + Qman (“Canone annuo di gestione”) verrà erogato dietro presentazione di fatture trimestrali di importo pari ad 1/4 della quota annua risultante dall’offerta e dagli adeguamenti applicati. Saranno contabilizzati a conguaglio alla data del 31/12 di ogni anno in caso di concessione avviata il primo gennaio eventuali aumenti o diminuzioni del canone annuo di gestione derivanti dal calcolo di adeguamento di cui all’art. 8.5.1 lett. “a” e relativo al costo dell’energia mentre gli adeguamenti dei prezzi per lavorazioni e manutenzione (8.5.1 lettere “b” e “c”) e gli adeguamenti di quantità (art. 8.5.2) e consumi (Art. 8.5.3) avranno validità a partire dall’annualità successiva. Le fatture saranno emesse secondo questo schema: Emissione fattura Periodo di competenza 51/54 Quota canone fatturato 31 Marzo 1 Gennaio ÷ 31 Marzo 25 % 30 Giugno 1 Aprile ÷ 30 Giugno 25 % 30 Settembre 1 Luglio ÷ 30 Settembre 25 % 31 Dicembre 1 Ottobre ÷ 31 Dicembre 25 % Nelle fatture dovranno essere riportate separatamente le quote e i relativi importi che compongono l’importo fatturato. Le fatture saranno liquidate entro 90 giorni naturali e consecutivi gg. dalla data di presentazione (salvo errori rilevati dall’Amministrazione concedente). b) Corrispettivo per interventi iniziali Il compenso relativo al “Corrispettivo per interventi iniziali” verrà aggiunto ad ognuna delle fatture trimestrali indicate alla precedente lettera a) a partire dal 2° anno di concessione. L’incremento di ogni singola fattura sarà pari a Qcin / 4 = Pcin / 76 dove: Pcin = corrispettivo complessivo per la remunerazione degli interventi iniziali richiesto dal Concessionario in sede di offerta. Sulle fatture dovrà essere evidenziato separatamente l’importo relativo al presente corrispettivo. c) Corrispettivo per interventi non programmabili di riqualificazione Il compenso relativo al “Corrispettivo per interventi non programmabili di riqualificazione” Qcep , verrà aggiunto alle fatture trimestrali di cui alla lettera a) secondo le modalità previste nel precedente punto 8.4.2 (8.4.2.1 e 8.4.2.2) Gli importi relativi a tali quote dovranno essere separatamente evidenziati sulle fatture. Per i soli interventi di cui all’art. 2.1.5 la fatturazione (art. 8.4.2.3) avverrà in maniera separata nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici di lavori, del capitolato Speciale d’appalto dei singoli interventi e dell’art. 6 ter punto 6). ART. 10) CAUZIONE DEFINITIVA Il Concessionario, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi a suo carico, ai sensi del presente contratto, è tenuto a costituire idonea fideiussione pari al 20% di 1/20 (un ventesimo) dell’importo contrattuale. L’importo della garanzia è determinato avendo a riferimento l’importo presunto annuo del contratto. La garanzia dovrà essere prestata e mantenuta per detto importo minimo (20% di 1/20 dell’importo contrattuale complessivo) per ciascun anno di durata delle concessione e nel caso sia intervenuta eventuale escussione da parte dell’Amministrazione concedente l’importo minimo in argomento dovrà essere reintegrato dal parte del concessionario entro 15 giorni dall’intervenuta escussione. La mancata reintegrazione potrà costituire causa di risoluzione del contratto stesso per inadempimento contrattuale. La richiesta garanzia è prestata mediante fidejussione bancaria, emessa da istituto di credito o banca autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/1993, o polizza assicurativa, emessa da compagnia assicuratrice abilitata al ramo cauzioni. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e dovrà essere operativa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione concedente. La fideiussione garantisce l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni prescritte negli artt. 4, 5, 6, 6 ter, 6 quater e 7 del presente capitolato e di tutte le ulteriori obbligazioni connesse al contratto di concessione, nonché, ove non ricompreso nell’ambito di operatività della garanzia assicurativa di cui al seguente art. 12, il risarcimento di eventuali danni derivanti da inadempimento delle obbligazioni stesse. Tale cauzione sarà svincolata successivamente all’emissione del Certificato di Verifica di Conformità (art. 322 DPR 207/2010 e art. 4.20 del presente capitolato), sempre che non sussistano motivi di rivalsa per inadempienze contrattuali o per risarcimento. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria di cui al presente articolo determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante. 52/54 ART. 11) RESPONSABILITÀ ESERCIZIO IMPIANTI Il Concessionario assume nei confronti dell’Amministrazione concedente e dei terzi tutte le responsabilità conseguenti alla presa in carico e gestione globale degli impianti consegnati dalla medesima Amministrazione concedente e, in generale, relative all’espletamento del servizio disciplinato dal contratto di concessione. Il Concessionario non è responsabile nei confronti dell’Amministrazione di eventuali danni causati agli impianti da cause di forza maggiore. 11.1 Responsabilità di esercizio impianti esistenti La responsabilità per gli impianti di cui all’art. 4.13 “Consegna Impianti”, non adeguati alle normative vigenti all’atto della stipula del presente contratto, sarà comunque a carico del Concessionario il quale dovrà prontamente adottare / proporre interventi per l’eliminazione / riduzione dei rischi a ciò connessi. 11.2 Responsabilità esercizio nuovi impianti Il Concessionario assume la responsabilità relativamente a impianti nuovi o ristrutturati, solo dopo l’emissione del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo o del Certificato di Regolare Esecuzione dell’opera effettuato dal soggetto che, a seconda dei casi, è a ciò deputato. Nel caso vengano accesi o collegati alla rete in concessione nuovi impianti in difformità da quanto sopra previsto o in caso si manomissioni dolose della rete stessa, il Concessionario si attiverà per far cessare immediatamente l’anomalia e avrà il diritto, in caso di danni subiti, di rivalersi nei confronti dei soggetti responsabili di tali atti. La copertura assicurativa attivata dal Concessionario dovrà in ogni caso tenere indenne l’Amministrazione concedente da qualsiasi richiesta di risarcimento danni avanzata da terzi per eventi di questa natura. Il Comune si impegna quindi a garantire l’informazione ed il rispetto da parte delle proprie ditte appaltatrici, o dei privati lottizzanti, delle procedure di attivazione dei nuovi impianti semaforici, tecnologici o di illuminazione pubblica. Per quanto attiene ai nuovi punti luce realizzati da urbanizzatori (art. 7.5 e art. 8.4.1) il concessionario avrà la responsabilità degli stessi al termine della prima annualità (per impianti standard) o al termine della seconda annualità (per gli impianti di nuova tecnologia/concezione). ART. 12) RESPONSABILITÀ - GARANZIE ASSICURATIVE Il Concessionario è pienamente responsabile per eventuali danni a terzi, a persone o a cose, connessi e conseguenti allo svolgimento delle prestazioni e degli interventi tutti compresi nel presente contratto. Agli effetti del presente articolo è considerato terzo anche l’Amministrazione concedente, anche con riferimento ai rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati ed in particolare agli eventuali danni subiti dall’Amministrazione concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione delle prestazioni e degli interventi di cui al presente contratto. Il Concessionario dovrà pertanto provvedere alla costituzione di specifica polizza per il presente contratto di garanzia assicurativa contro i rischi suddetti, per tutta la durata del contratto, stipulando una idonea polizza RCT con massimale minimo di € 15'000'000.00 senza ulteriore limite per singolo sinistro L'esistenza della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito della relativa polizza, nei termini richiesti dai competenti Uffici Comunali ed in ogni caso prima della stipulazione del contratto e prima che si proceda alla consegna degli impianti se antecedente alla stipulazione. ART. 13) PENALI L'Amministrazione Comunale si riserva il controllo, nei modi e nelle forme che riterrà più idonei e che saranno individuate in un Piano di Controllo comunicato al concessionario, sul regolare svolgimento del servizio e sulle modalità di esecuzione del medesimo. Oltre alle penali previste nei precedenti articoli del presente C.D.O. il Concessionario sarà soggetto all’applicazione di tutte le penali previste negli allegati al Capitolato stesso, qualora non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni contrattuali, fatta salva in ogni caso la responsabilità di risarcire eventuali maggiori danni. In tutti i casi in cui non esista una penale precisamente individuata nei precedenti articoli o negli allegati del presente C.D.O. si prevede l’applicazione di una penale ogni qualvolta il Concessionario ritardi nell’espletamento di una 53/54 obbligazione a proprio carico. Tali obbligazioni possono altresì risultare dai verbali relativi ai controlli effettuati dall’Amministrazione Concedente dalla cui data, in caso di inadempimento, verrà applicata la penale. Qualora l’obbligazione sia legata ad una prestazione economicamente quantificabile (es. valore di un intervento) la penale sarà quantificata nello 0,05% del valore suddetto per ogni giorno di ritardo; qualora riguardi attività di gestione la percentuale sopra indicata sarà applicata all’importo annuo Qman In ogni caso, l'applicazione di penalità al Concessionario deve essere preceduta da regolare contestazione scritta da parte dei competenti uffici dell’amministrazione concedente (con le modalità di cui all’art. 4.15 dell’Allegato E). A tale proposito il concessionario dovrà attivare apposita casella P.E.C. per le comunicazioni ufficiali con l’Amministrazione concedente. La penale andrà in ogni caso calcolata a partire dalla data prevista dai documenti di contratto per l’espletamento dell’obbligazione e non dalla data di contestazione. Le penali applicate saranno decurtate dal fatturato in sede di prima liquidazione successiva, ovvero trattenute sulla cauzione definitiva prestata a garanzia ai sensi dell’ art. 10, con l'obbligo in tal caso per il Concessionario di provvedere alla immediata reintegrazione della stessa. Gli importi delle penali verranno aggiornate in base alle variazioni ISTAT –FOI con le stesse modalità previste per i costi di manutenzione e per le lavorazioni di cui all’elenco prezzi incluso nell’allegato B Rispetto all’applicazione delle penali il Concessionario potrà richiedere, espressamente e motivatamente, la disapplicazione totale o parziale delle penali a lui comminate. Sull’istanza di disapplicazione delle penale decide l’Amministrazione Concedente, su proposta del Referente del contratto, sentito il soggetto incaricato della verifica di conformità ove presente. L’istanza potrà essere accolta qualora si riconosca che il ritardo non è imputabile al concessionario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all’interesse dell’Amministrazione Concedente. In nessun caso l’eventuale disapplicazione di penale potrà comportare il riconoscimento di compensi o indennizzi al concessionario. ART. 14) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Nel caso di ripetute violazioni delle disposizioni contrattuali, con conseguente applicazione di penalità, nei casi configuranti comunque colpa a carico del Concessionario e nelle ulteriori ipotesi di legge, l’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di dichiarare l’immediata risoluzione del contratto, in via amministrativa, per colpa del Concessionario. Si definisce inoltre come specifica causa di risoluzione del contratto un ritardo non giustificato di oltre 12 mesi nelle attività di progettazione o di esecuzione su almeno il 15% dell’importo lavori complessivo degli interventi iniziali di cui all’art. 2.1.2. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo si procederà all’integrale incameramento della cauzione definitiva, prestata dal Concessionario ai sensi del precedente art. 10, fatti salvi gli eventuali maggiori danni. Nel caso di risoluzione del presente contratto, si farà luogo alla liquidazione a favore del Concessionario delle prestazioni di gestione da questo regolarmente eseguite a buon fine fino alla data della risoluzione. Nel caso di risoluzione del presente contratto, ivi compresa l’ipotesi di fallimento del concessionario, il corrispettivo relativo alle rate non ancora pagate per gli interventi di cui agli articoli 2.1.2, 2.1.6 e 2.1.7 regolarmente eseguiti dal Concessionario, sarà liquidato a quest’ultimo, entro un anno dal provvedimento di risoluzione, per un importo pari al valore attualizzato delle rate ancora dovute calcolato al tasso IRS vigente al momento dell’intervenuta risoluzione contrattuale, con riferimento al periodo di durata residuale del contratto. Nel caso di risoluzione nel corso dell’ultimo anno di durata del contratto, non si applica quanto previsto dal comma precedente, facendosi luogo al pagamento del corrispettivo per interventi iniziali alle scadenze e con le modalità stabilite dal contratto. ART. 15) CONTROVERSIE Eventuali controversie che dovessero insorgere tra Comune di Ravenna e Concessionario in sede di esecuzione della concessione saranno risolte in via giudiziaria presso il foro competente di Ravenna. E’ espressamente escluso il ricorso all’arbitrato. 54/54