Comune di Ravenna - Area Infrastrutture Civili
Servizio Strade e Viabilità
Ufficio Illuminazione Pubblica Semafori e Nuove Tecnologie
CONCESSIONE DEL SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE IMPIANTI DI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMPRENDENTE GLI IMPIANTI
SEMAFORICI E TECNOLOGICI
CAPITOLATO D’ONERI
Rev.
15
Descrizione
Data
Elaborato
18/05/2012
Comune RA
______________________________________________________________________________________________
CAPITOLATO D’ONERI
INDICE
ART. 1) NORMATIVA DI RIFERIMENTO ................................................................................................................ 4
ART 2) OGGETTO DELLA CONCESSIONE ............................................................................................................ 4
2.1 Descrizione ......................................................................................................................................................... 4
2.2 Scopo del Servizio affidato in concessione............................................................................................. 7
2.3 Competenze del Concessionario ................................................................................................................. 7
2.4 Durata della concessione............................................................................................................................... 8
2.5 Prezzo complessivo stimato posto a base di gara ............................................................................... 8
2.6 Suddivisione degli importi posti a base d’asta (IVA esclusa).......................................................... 9
2.7 Categoria del servizio e dei lavori............................................................................................................ 10
2.8 Procedura di gara ........................................................................................................................................... 11
2.9 Allegati al Capitolato..................................................................................................................................... 11
ART. 3) OBIETTIVI E VALORIZZAZIONE DEL RISPARMIO ENERGETICO............................................... 12
ART. 4) MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO.............................................................................. 12
4.1 Prescrizioni di carattere generale............................................................................................................. 12
4.2 Esercizio degli impianti ................................................................................................................................ 13
4.3 Descrizione delle prestazioni da fornire nell’ambito della concessione ..................................... 13
4.4 Fornitura di energia elettrica ..................................................................................................................... 14
4.5 Disposizioni sul personale impiegato per la fornitura dei servizi e l’esecuzione dei lavori 15
4.6 Disposizioni in materia di sicurezza ........................................................................................................ 16
4.7 Piani di sicurezza............................................................................................................................................ 16
4.8 Ulteriori competenze, oneri ed obblighi del Concessionario .......................................................... 16
4.9 Standard qualitativi....................................................................................................................................... 18
4.10 Obblighi dell’Amministrazione concedente ........................................................................................ 18
4.11 Cooperazione dell’Amministrazione concedente.............................................................................. 19
4.12 Occupazioni di suolo pubblico................................................................................................................. 19
4.13 Consegna degli impianti – Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto ............................ 19
4.14 Riconsegna degli impianti all’Amministrazione al termine della Concessione...................... 21
4.15 Aumento o diminuzione degli impianti e modifiche del funzionamento ................................. 21
4.16 Riduzione e sospensione del servizio ................................................................................................... 23
4.17 Utilizzo delle reti e degli impianti .......................................................................................................... 23
4.18 Interventi aggiuntivi di riqualificazione energetica degli impianti di iniziativa del
Concessionario ........................................................................................................................................................ 24
4.20 Controlli sul servizio eseguiti dall’Amministrazione concedente ............................................... 25
ART. 5)
NORME SPECIFICHE RELATIVE AGLI “INTERVENTI INIZIALI”............................................... 25
File: CAPITOLATO IP Ravenna_rev15 2012_18_05 .doc.doc
5.1 Programmazione operativa e attività tecniche a carico del Concessionario ............................ 26
5.2 Consegna,esecuzione ed ultimazione dei lavori................................................................................. 29
5.3 Penali per ritardi ............................................................................................................................................. 29
5.4 Documentazione tecnica e regolare esecuzione dei lavori ............................................................. 30
5.5 Certificazione dei titoli di efficienza energetica .................................................................................. 31
5.6 Interventi soggetti a contributi pubblici a favore dell’Amministrazione concedente. .......... 31
ART. 6) NORME SPECIFICHE INERENTI GLI “INTERVENTI MINORI” NON PROGRAMMABILI ........ 31
ART. 6 bis) OMISSIS................................................................................................................................................. 32
ART. 6 ter) NORME SPECIFICHE INERENTI GLI “ULTERIORI INTERVENTI OPZIONALI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E IMPLEMENTAZIONE PUNTUALE DI NUOVI IMPIANTI ”........ 32
ART. 6 quater) NORME SPECIFICHE INERENTI GLI “ULTERIORI INTERVENTI OPZIONALI
COMPLETI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI” CON MODALITA’ DI PAGAMENTO
RATEALE 33
ART. 7) PRESTAZIONI ACCESSORIE................................................................................................................... 35
7.1 Interventi di carattere straordinario richiesti da soggetti terzi ................................................... 35
7.2
“Fattori esterni” di tipo elettrico e statico......................................................................................... 35
7.3 Attività tecniche collegate agli interventi realizzati dal concessionario .................................... 36
7.4 Ulteriori attività connesse all’esecuzione delle opere....................................................................... 38
7.5 Nuove urbanizzazioni private ................................................................................................................... 38
ART. 8) DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUO ......................................................................................... 39
8.1 Canone annuo di gestione ......................................................................................................................... 39
8.2 Corrispettivo per interventi iniziali......................................................................................................... 39
8.2 bis Corrispettivo per ulteriore intervento iniziale (sistema di rilevazione passaggio col
rosso).......................................................................................................................................................................... 39
8.3 Corrispettivo per interventi non programmabili ................................................................................. 40
8.4
Calcolo del canone di partenza ............................................................................................................. 40
8.5 Adeguamento del canone .......................................................................................................................... 45
8.6 Elenco Prezzi Unitari .................................................................................................................................... 51
ART. 9) MODALITÀ DI PAGAMENTO.................................................................................................................... 51
ART. 10) CAUZIONE DEFINITIVA ......................................................................................................................... 52
ART. 11) RESPONSABILITÀ ESERCIZIO IMPIANTI ........................................................................................ 53
11.1 Responsabilità di esercizio impianti esistenti.................................................................................... 53
11.2 Responsabilità esercizio nuovi impianti .............................................................................................. 53
ART. 12) RESPONSABILITÀ - GARANZIE ASSICURATIVE........................................................................... 53
ART. 13) PENALI......................................................................................................................................................... 53
ART. 14) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO........................................................................................................ 54
ART. 15) CONTROVERSIE ....................................................................................................................................... 54
ART. 1) NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Nell’Allegato A al presente capitolato d’oneri è riportato un elenco, non esaustivo, di Leggi, Decreti Presidenziali e
Ministeriali, Regolamenti vigenti ed applicabili alla concessione.
ART 2) OGGETTO DELLA CONCESSIONE
2.1 Descrizione
2.1.1 Generalità e servizio base remunerato dal canone
Il presente Capitolato d’oneri (CDO) regola la Concessione di servizi (ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.),
con la quale l’Amministrazione Comunale, intende affidare il servizio di gestione globale degli impianti di illuminazione
pubblica, degli impianti semaforici – lampeggianti e degli impianti tecnologici, consistente in: fornitura di energia
elettrica, esercizio, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria conservativa, pronto intervento guasti e la
realizzazione degli interventi iniziali e a richiesta (come indicato nel seguito del presente C.D.O.). Il Servizio verrà
sviluppato sugli impianti di competenza dell’Amministrazione Comunale installati o che saranno installati nel periodo
contrattuale sul territorio comunale.
Per impianti tecnologici si intende l’insieme degli impianti che compongono i seguenti sistemi:
a) Sistema di rilevazione delle condizioni di traffico e di informazione ai conducenti su strade a rischio;
b) Sistema per controllo elettronico dell’accesso Zone a Traffico Limitato (ZTL): c.d. Sistema “Sirio” della città di
Ravenna;
c) Sistema di indirizzamento ai parcheggi e controllo dei flussi di traffico;
d) Sistema di controllo elettronico del passaggio con la segnalazione luminosa rossa attivata (da implementare
nell’ambito della presente concessione);
e) Sistemi di video sorveglianza di alcune aree del territorio comunale
La consistenza degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici-lampeggianti posta a base di gara è
riportata nell’allegato C mentre quella degli impianti tecnologici è riportata nell’Allegato D.
La competenza dell’Amministrazione Comunale è estesa sia agli impianti di relativa proprietà che a quelli affidati
all’Amministrazione stessa da soggetti terzi (pubblici o privati) in applicazione di apposite convenzioni o di atti di
diversa natura.
Nel rispetto dell’art. 30, comma 3, del D. Lgs. n° 163 del 2006, la scelta del concessionario avverrà mediante procedura
aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del sopra menzionato decreto.
Il servizio verrà svolto nel pieno rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle norme elencati nell’allegato A. L’elenco
riportato nel suddetto allegato A non deve essere considerato esaustivo: l’espletamento del servizio dovrà in ogni caso
avvenire in completo ossequio alla normativa vigente al momento dell’esecuzione delle attività in concessione, e il
Concessionario sarà pienamente responsabile del rispetto di tale principio.
Si precisa che il concessionario, per ogni attività posta in essere (direttamente o tramite ditte esterne) rivestirà il ruolo,
con assunzione di relative funzioni ed oneri, di committente e responsabile dei lavori ai sensi del D.lgs 81/2008 e ss.
mm. ii. in materia di sicurezza; si rinvia inoltre a quanto stabilito al successivo art. 4.7.
L’Amministrazione concedente sovrintenderà all’esecuzione del presente contratto per il tramite del dirigente
responsabile individuato quale referente responsabile per l’amministrazione comunale, il cui nominativo sarà indicato
in sede di sottoscrizione del contratto. Nel caso, durante la vigenza della presente concessione, il referente responsabile
per l’Amministrazione comunale venisse modificato, il nuovo nominativo sarà comunicato al concessionario a mezzo di
raccomandata A.R.
Nel servizio base è compresa la fornitura di energia elettrica che verrà remunerata con la corresponsione di un canone
annuale sia per gli impianti di illuminazione pubblica che per gli impianti semaforici e tecnologici. Le modalità di
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determinazione del canone sono descritte nel successivo art.8. L’importo del canone durante l’intera concessione sarà
comunque legato al prezzo offerto in sede di gara dal Concessionario (vedasi Allegato F: “Formulazione offerta - Parte
economica”). Non sono previste letture dei contatori per la determinazione degli effettivi consumi in quanto il canone si
baserà sui consumi stimati prima degli interventi iniziali di cui al successivo paragrafo.
Il servizio base si completa con l’esercizio, la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria
conservativa, il pronto intervento guasti, il tutto meglio descritto nei successivi paragrafi del presente capitolato e
negli Allegati D ed E. La remunerazione di questa parte di servizio avverrà tramite la corresponsione di un canone
basato su un prezzo fisso a punto luce per gli impianti di illuminazione pubblica, su un prezzo “per tipologia di lanterna”
per gli impianti semaforici e lampeggianti, così come indicato nell’Allegato C03 tabelle 03 e 05, e rideterminato a
seguito del ribasso offerto e su un prezzo “a sistema” per gli impianti tecnologici. La determinazione del canone è
descritta nel successivo articolo 8.
2.1.2 Interventi iniziali per la messa in sicurezza ed il risparmio energetico (servizio remunerato dal canone - anni
dal 2° al 20°)
Nel servizio è compresa la realizzazione dei cosiddetti “interventi iniziali” consistente nella riqualificazione degli
impianti di illuminazione pubblica esistenti allo scopo di migliorarne l’efficienza energetica e ripristinarne la sicurezza
statica ed elettrica. Queste riqualificazioni, di importo complessivo pari a 5'000'000.00 € (I.V.A. esclusa) dovranno
essere eseguite entro tre anni dall’affidamento del servizio in concessione e seguiranno le indicazioni di priorità fornite
dall’Amministrazione Comunale e contenute nel vigente PRIC (Piano Regolatore Illuminazione Comunale). Poiché il
concessionario avrà la responsabilità della gestione in sicurezza e piena funzionalità degli impianti, questi potrà
rappresentare al Comune diverse priorità rispetto a quelle indicate dal PRIC e derivanti da situazioni oggettive presenti
nel territorio motivatamente rappresentate e documentate dal concessionario. A carico del concessionario saranno posti
tutti gli oneri necessari per l’intero sviluppo degli interventi come l’individuazione del Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) e del Responsabile dei lavori nonché l’assunzione del ruolo di committente ai sensi del D.lgs
81/2008 oltre che l’esecuzione dei lavori, la sicurezza cantieri, la progettazione e la direzione lavori, il coordinamento
sicurezza, il collaudo specialistico funzionale, i controlli sugli impianti, le prove su materiali, il collaudo tecnico
amministrativo (o certificato di regolare esecuzione) ecc. Ulteriori indicazioni riguardanti gli “interventi iniziali” sono
contenute nel successivo articolo 5 nel quale sono riportate particolari norme per il rispetto dei tempi nella realizzazione
degli interventi del Piano di Qualificazione Energetica cofinanziato dalla regione Emilia - Romagna. La realizzazione
degli interventi “iniziali” sarà remunerata in parte con una quota aggiuntiva del canone fissa e non rivalutabile (offerta
dal concessionario in sede di gara) comprensiva di tutti gli oneri ed interessi come meglio indicato nel successivo art. 8
e in parte con i risparmi che il concessionario riuscirà ad ottenere dalla gestione. Al solo fine di valutare la dimensione
economica dell’intervento (dato necessario per verificare il raggiungimento dell’importo di € 5'000'000.00 sopra
indicato) si farà riferimento ai prezzi delle lavorazioni di cui all’Allegato B ribassati in sede di gara dal Concessionario.
Tali prezzi devono ritenersi comprensivi di tutte le ulteriori attività tecniche connesse ad ogni singolo intervento
(progetto, D.L., coordinamento sicurezza, collaudo specialistico funzionale, prove materiali, rilascio certificazioni e
dichiarazioni, collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione…) che dovranno essere effettuate dal
Concessionario in aggiunta rispetto alla semplice esecuzione delle opere. Nei prezzi non è compresa l’Imposta sul
Valore Aggiunto.
2.1.3 Interventi “minori” a misura o in economia (servizio remunerato a consuntivo)
Nel servizio è compresa l’esecuzione sugli impianti di interventi minori meglio descritti nel successivo articolo 6; questi
interventi avverranno su “richiesta” dell’Amministrazione Comunale senza obbligo per la stessa di quantità (importo
lavori) o cadenza di ordinazione - esecuzione. Essi saranno definiti durante il periodo della concessione man mano che
se ne ravviserà la necessità, il relativo importo non potrà superare il 2% dell’importo energia + gestione [Pkwf(j) + Pman(j)]
relativo all’anno di riferimento degli interventi, come da previsione di bilancio. La remunerazione di tali interventi
avverrà con liquidazione a consuntivo (previa emissione di preventivo accettato dall’Amministrazione Comunale) in
base ai prezzi delle lavorazioni eseguite ribassati dal concessionario in sede di gara (ribasso offerto sull’elenco prezzi di
cui all’Allegato B). E’ ammessa anche la liquidazione in economia di liste di mezzi, provviste e manodopera. In tal caso
il ribasso offerto dal concessionario in sede di gara sarà applicato solo a spese generali (______% percentuale indicata in
sede di offerta) e utile d’impresa (______% percentuale indicata in sede di offerta). Nei prezzi scontati e nelle liste in
economia sono invece compresi gli oneri per ogni attività a carico del concessionario prevista al precedente art. 2.1.2
come l’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e del Responsabile dei lavori nonché
l’assunzione del ruolo di committente ai sensi del D.lgs 81/2008, oltre all’esecuzione dei lavori, la sicurezza cantieri, la
progettazione e la direzione lavori, il coordinamento sicurezza, il collaudo specialistico funzionale, i controlli sugli
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impianti, le prove su materiali, il certificato di regolare esecuzione e quant’altro necessario per legge o buona norma e
legato all’esecuzione delle opere. Ai suddetti prezzi sarà aggiunta l’I.V.A. prevista dalla legge.
2.1.4 Adeguamenti normativi
Nel caso vengano emanate nuove norme di legge o di regolamento inerenti gli impianti oggetto del presente contratto, i
costi per eventuali adeguamenti degli impianti esistenti saranno a carico dell’Amministrazione concedente che si riserva
di affidarli al Concessionario nelle modalità previste ai precedenti punti 2.1.3, 2.1.5 o 2.1.6.
Al termine dei lavori i nuovi impianti o le nuove parti di impianto, comunque realizzate, saranno prese in consegna dal
Concessionario.
2.1.5 Ulteriori interventi opzionali di manutenzione straordinaria e implementazione puntuale di nuovi impianti
Nel servizio è anche compresa, in forma opzionale, la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su
impianti o implementazione puntuale di nuovi impianti (P.I., semaforici o tecnologici) per i quali a carico del
concessionario saranno posti tutti gli oneri necessari per l’intero sviluppo degli interventi come l’individuazione del
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e del Responsabile dei lavori e per i quali il concessionario assumerà
altresì il ruolo di committente ai sensi del D.lgs 81/2008 nonchè l’esecuzione dei lavori, la sicurezza cantieri, la
progettazione e la direzione lavori, il coordinamento sicurezza, il collaudo specialistico funzionale, i controlli sugli
impianti, le prove su materiali, il collaudo tecnico amministrativo (o certificato di regolare esecuzione) ecc. Una più
dettagliata descrizione di tali interventi e delle modalità di realizzazione è riportata nel successivo art. 6 ter cui si rinvia.
La remunerazione avverrà sulla base dei prezzi unitari di cui all’Allegato B al netto del ribasso offerto dal
concessionario in sede di gara, secondo le modalità previste al successivo art 6 ter punto 6) . Anche nel presente caso è
ammessa la liquidazione in economia di liste di mezzi, provviste e manodopera. In tal caso il ribasso offerto dal
concessionario in sede di gara sarà applicato solo a spese generali (______% percentuale indicata in sede di offerta) e utile
d’impresa (______% percentuale indicata in sede di offerta). Ai prezzi va aggiunta l’Imposta sul Valore Aggiunto.
Rientrano in questa tipologia di interventi opzionali:
a-
Interventi finalizzati al ripristino funzionale delle apparecchiature e degli impianti qualora le disfunzioni o le
condizioni di degrado non siano risolvibili con gli interventi di “manutenzione straordinaria conservativa”
prevista la punto 4.9 dell’Allegato E
b- Implementazioni o modifiche di impianti esistenti per adeguamenti normativi o per apportare miglioramenti
legati ad esigenze tecniche o funzionali
c-
Installazione di impianti di modesta entità a carattere puntuale e di estensione limitata per risolvere
problematiche legate alla sicurezza pubblica della circolazione o per la valorizzazione del patrimonio artistico
monumentale e/o all’arredo urbano
L’importo massimo di tali interventi, che troveranno copertura finanziaria nel piano degli investimenti del bilancio
comunale, non potrà superare il 5% del valore totale del contratto energia + gestione [Pkwf + Pman] con un massimo per
ciascun anno pari al 10% dell’importo energia + gestione [Pkwf(j) + Pman(j)] riferito all’anno di intervento come da
previsione di bilancio.
2.1.6 Ulteriori interventi opzionali completi per la messa in sicurezza degli impianti esistenti (servizio opzionale
remunerato da un canone aggiuntivo)
Qualora, dopo gli interventi iniziali riconducibili al precedente punto 2.1.2 e al successivo art. 5, il Concessionario
presenti documentata richiesta di realizzazione di ulteriori interventi, previo confronto con l’Amministrazione e relativa
copertura finanziaria, l’Amministrazione concedente si riserva di procedere alla messa in sicurezza (statica o elettrica)
di ulteriori impianti esistenti, sarà quindi possibile commissionare al Concessionario (nel rispetto di quanto stabilito al
successivo art. 6 quater) interventi completi con modalità di pagamento rateale (quota aggiuntiva del canone). La
quantificazione economica dell’intervento avverrà con le modalità di cui al punto 2.1.2 mentre il pagamento sarà
effettuato riconoscendo al concessionario un numero “n” di rate annuali uguali tra loro dove “n” è il numero delle
scadenze annuali residue fino alla scadenza della concessione alla data del collaudo tecnico amministrativo (o C.R.E)
dell’intervento realizzato. Le rate saranno annuali, posticipate, uguali tra loro e verranno calcolate riconoscendo al
concessionario un interesse pari al tasso IRS ad “n” anni + 1.5% dove “n” è il numero di rate in cui suddividere il
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rimborso. Il tasso IRS sarà l’ultimo rilevabile alla data di redazione del progetto da parte del concessionario. L’aumento
del canone annuo a seguito dell’introduzione della rata di cui al presente articolo non potrà in ogni caso essere superiore
al 10% del canone stesso. Il pagamento della prima rata avverrà alla prima scadenza annuale della concessione che si
presenterà dopo l’emissione del Certificato di collaudo tecnico amministrativo o CRE dell’intervento. Rimane inteso che
qualora in sede di Verifica di Conformità emergessero rilievi di “non conformità” l’amministrazione concedente
procederà ad effettuare trattenute sulle rate successive secondo le indicazioni fornite dal soggetto incaricato
dall’Amministrazione concedente della Verifica di Conformità stessa fino ad intervenuta risoluzione-definizione delle
“non conformità” segnalate.
2.1.7 Ulteriore intervento iniziale per la realizzazione del sistema di controllo del passaggio col rosso (servizio
remunerato dal canone – anni dal 2° al 6°)
Nel servizio è compresa la realizzazione di un ulteriore “intervento iniziale” consistente nella realizzazione del sistema
per il controllo elettronico del passaggio con la segnalazione luminosa rossa attivata in tre incroci semaforizzati in
prossimità del centro urbano di Ravenna meglio individuati e descritti nell’allegato D-04. L’intervento, il cui importo
sarà pari quello offerto in fase di gara dal concessionario, rappresentato da un canone annuo (per 5 anni) inferiore ai
40.000,00 € posti a base di gara (I.V.A. esclusa), dovrà essere eseguito con gli stessi tempi e modalità previsti per
gli “interventi iniziali” di cui al precedente punto 2.1.2 e al successivo articolo 5 eseguiti nella prima annualità
del triennio ivi previsto. A carico del concessionario, e compresi nell’importo offerto, saranno posti tutti gli oneri
necessari per l’intero sviluppo degli interventi come l’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e
del Responsabile dei lavori nonché l’assunzione del ruolo di committente ai sensi del D.lgs 81/2008, oltre all’esecuzione
dei lavori, la sicurezza cantieri, la progettazione e la direzione lavori, il coordinamento sicurezza, il collaudo
specialistico funzionale, i controlli sugli impianti, le prove su materiali, il collaudo tecnico amministrativo o certificato
di regolare esecuzione ecc. La realizzazione di questo intervento sarà remunerata con una quota aggiuntiva del canone
fissa e non rivalutabile come da offerta in sede di gara, comprensiva di tutti gli oneri ed interessi come meglio indicato
nel successivo art. 8. L’importo offerto in sede di gara (€_________importo indicato in sede di offerta x 5 =
€______________) deve intendersi comprensivo di tutti gli oneri previsti nel presente capitolato, tra cui l’allegato D-04,
per dare l’installazione finita a regola d’arte e perfettamente funzionante senza alcun ulteriore onere a carico
dell’Amministrazione Concedente.
Gli impianti realizzati dovranno avere una garanzia di 3 anni dall’emissione del CRE, durante questo periodo sarà onere
del concessionario eseguire ogni tipo di intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa per mantenere
efficiente l’impianto. Il canone per il servizio di manutenzione (Psrpri di cui al successivo art. 8.4) partirà dalla prima
scadenza annuale della concessione successiva alla scadenza della garanzia triennale di cui sopra.
Il canone per il servizio di manutenzione, indipendentemente dalle eventuali stime sul periodo di attivazione presenti nel
presente documento e nei relativi allegati, partirà dalla prima scadenza annuale della concessione successiva alla data di
termine della garanzia triennale di cui sopra. Resta inteso, come per gli interventi di cui al precedente art. 2.1.6, che
qualora in sede di Verifica di Conformità emergessero rilievi di “non conformità” l’amministrazione concedente
procederà ad effettuare trattenute sulle rate successive secondo le indicazioni fornite dal soggetto incaricato
dall’Amministrazione concedente della Verifica di Conformità stessa fino ad intervenuta risoluzione-definizione delle
“non conformità” segnalate.
2.2 Scopo del Servizio affidato in concessione
Scopo della concessione è il miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica e di gestione degli
impianti semaforici e tecnologici oggetto della concessione stessa. In particolare, per gli impianti di illuminazione
pubblica, la concessione ha anche la finalità di conseguire un consistente risparmio energetico ed economico, di ottenere
il rispetto dei più elevati standard di sicurezza degli impianti oltre che delle norme vigenti in materia di contenimento
dell’inquinamento luminoso. Si dovrà inoltre tendere al più elevato grado di soddisfacimento degli obiettivi pianificati
nel PRIC (Piano Regolatore Illuminazione Comunale).
2.3 Competenze del Concessionario
Il Concessionario dovrà espletare il servizio secondo le prescrizioni del presente capitolato d’oneri con organizzazione
dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio; tutte le prestazioni descritte sono da ritenersi comprese nell’offerta
economica.
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L’Amministrazione concedente ha la facoltà di disdettare in qualsiasi momento il servizio oggetto della concessione per
quegli impianti o parti di essi, che non rientrino nelle proprie competenze o vengano esclusi dall’uso (qualsiasi ragione
determini tale decisione), così come di estendere la concessione a nuovi impianti che dovessero entrare nelle proprie
competenze durante il periodo di validità della concessione.
Sia in caso di dismissione che d’integrazione o modifica si procederà con adeguamento del canone nel rispetto di quanto
previsto al successivo art. 8.5.
2.4 Durata della concessione
La durata della concessione è di anni 20 (venti) contati a partire dalla data di firma dell’apposito verbale di consegna
degli impianti (art. 4.13 del presente CDO), è fatta salva la possibilità di attivazione anticipata in via d’urgenza in
pendenza della stipula del contratto di concessione (nelle forme consentite dalla legge). Nel caso in cui la concessione
abbia decorrenza successiva al 1 gennaio, come detto al successivo art. 8.5.1, il primo anno di concessione non avrà
durata di 12 mesi (365 giorni) ma terminerà in ogni caso al 31 dicembre dell’anno stesso. Facendo così decorrere il
secondo anno di concessione dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo al primo. La concessione terminerà
pertanto il 31 dicembre del diciannovesimo anno successivo alla data di consegna degli impianti stessi.
2.5 Prezzo complessivo stimato posto a base di gara
Ai sensi del comma 2, 2° periodo, dell’art. 30 del D.Lgs 163/2006 l’Amministrazione Comunale concedente riconosce
al concessionario un prezzo che di seguito viene stimato nella sua complessiva entità (e nell’ipotesi, in realtà non
realmente attuabile, che tutti i servizi possano essere attivati fin dal primo anno di validità della concessione) e che viene
posto a base di gara. Tale prezzo ammonta ad € 69.496.361,94 (importo presunto per tutta la durata della concessione
con riferimento alle prestazioni obbligatorie) oltre ad € 6.118.985,50 (quale importo presunto per tutta la durata della
concessione con riferimento alle prestazioni opzionali di cui agli artt. 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 e 2.1.6) al netto di I.V.A.
Suddivisione del prezzo complessivo stimato:
1.
in € 47'550'381,38 al netto di IVA per il servizio di fornitura di energia elettrica per gli impianti
illuminazione pubblica (€ 2.377.519,07 x 20 anni);
2.
in € 792'923,80 al netto di IVA per il servizio di fornitura di energia elettrica per impianti semaforici
(€39.646,19 x 20 anni);
3.
in € 265.594,76 al netto di IVA per il servizio di fornitura di energia elettrica per impianti tecnologici
(€13.279,74 x 20 anni);
4.
in € 12'834'930,00 al netto di IVA per il servizio di manutenzione (come indicato nel presente C.D.O. e
nell’allegato E) degli impianti di illuminazione pubblica (€ 641.746,50 x 20 anni);
5.
in € 1.081.880,00 al netto di IVA per il servizio di manutenzione (come indicato nel presente C.D.O e
nell’allegato E) degli impianti semaforici (€ 54.094,00 x 20 anni);
6.
in € 3.854.000,00 al netto di IVA per il servizio di manutenzione (come indicato nel presente C.D.O e
nell’allegato D) degli impianti tecnologici (€ 192.700,00 x 20 anni);
7.
in € 2.916.652,00 al netto di IVA per gli interventi “iniziali” (Artt. 2.1.2 e 5 del C.D.O) (€ 153.508,00 x 19
rate annuali costanti);
7 bis
in € 200'000,00 al netto di IVA per l’intervento “iniziale” di “rilevamento passaggio col rosso” (Artt. 2.1.7
e 5 del C.D.O) (€ 40.000,00 x 5 rate annuali costanti);
8.
in € 1.300.000,00 al netto di IVA come importo massimo per interventi minori “a richiesta” non
programmabili (Artt. 2.1.3 e 6 del C.D.O.). Importo determinato sulla base dell’ipotesi di quantificazione
annua pari a circa € 65.000,00. L’importo non è soggetto a ribasso ma viene posto a gara lo sconto sui
prezzi con cui stimare gli interventi da eseguire. Tale indicazione di importo è posta come stima, il limite
massimo di lavori realizzabili all’interno del contratto di concessione non dovrà in ogni caso superare il 2%
del valore energia + gestione [Pkwf + Pman] relativo agli anni di riferimento degli interventi; non si pone
alcun vincolo/obbligo per l’Amministrazione Concedenti in quanto si tratta di attività opzionali.
8/54
9.
in € 3.318.985,50 al netto di IVA come importo massimo opzionale per lo sviluppo degli interventi di cui al
punto 2.1.5. L’importo non è soggetto a ribasso ma viene posto a gara lo sconto sui prezzi con cui stimare
gli interventi da eseguire. Tale indicazione di importo è posta come stima, il limite massimo di lavori
realizzabili all’interno del contratto di concessione non dovrà in ogni caso superare il 5% del valore energia
+ gestione [Pkwf + Pman]; non si pone alcun vincolo/obbligo per l’Amministrazione Concedenti in quanto si
tratta di attività opzionali.
10.
in € 1.500.000,00 al netto di IVA come importo massimo opzionale per lo sviluppo degli interventi di cui al
punto 2.1.6. L’importo non è soggetto a ribasso ma viene posto a gara lo sconto sui prezzi con cui stimare
gli interventi da eseguire. Tale indicazione di importo è posta come mera stima.
Durante la validità delle concessione saranno possibili modifiche nella estensione del Servizio secondo quanto previsto
dal successivo art. 4.15.
2.6 Suddivisione degli importi posti a base d’asta (IVA esclusa)
Descrizione delle quote
Importi complessivi per 20 anni
1) Quota servizio di fornitura di energia elettrica per gli impianti
illuminazione pubblica
€ 47.550.381,38
2) Quota servizio di fornitura di energia elettrica per impianti semaforici
€ 792.923,80
3) Quota servizio di fornitura di energia elettrica per impianti tecnologici
€ 265.594,76
4) Quota servizio di manutenzione degli impianti di illuminazione
pubblica
€ 12.834.930,00
5) Quota servizio di manutenzione degli impianti semaforici
€ 1.081.880,00
6) Quota servizio di manutenzione degli impianti tecnologici
€ 3.854.000,00
7) Quota “interventi iniziali” (Artt. 2.1.2 e 5 C.D.O.)
€ 2.916.652,00
7 bis) Quota “intervento passaggio col rosso” (Artt. 2.1.7 e 5 C.D.O.)
Prezzo a base di gara per 20 anni
(importo totale prestazioni obbligatorie)
8) Quota per interventi “minori” non programmabili (Artt 2.1.3 e 6
C.D.O.) da eseguire in economia e a misura
9) Quota massima per progettazione, esecuzione e sviluppo completo di
interventi ulteriori (Artt. 2.1.5 e 2.1.6) (opzione)
Quota massima ipotetica per estensione del servizio a nuovi impianti
(opzione / + 70% voci 1, 2, 3, 4, 5 e 6 ) (art. 4.15.1 CDO)
€ 200'000.00
€
69.496.361,94
€ 1.300.000,00
€ 4.818.985,50
€ 46.465.796,96
[Gli importi sopra indicati potrebbero risultare non perfettamente coerenti a quanto indicato nell’Allegato F a causa
degli arrotondamenti alla seconda cifra decimale]
In fase di gara l’offerta verrà presentata sugli importi indicati ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) e 7 bis) ma anche, in
maniera indiretta, sugli importi di cui ai punti 8 e 9 per i quali verrà offerto uno sconto sull’elenco prezzi impiegato per
definire quantitativamente gli interventi da eseguire.
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2.7 Categoria del servizio e dei lavori
La concessione di cui al presente capitolato riguarda servizi inquadrabili nell’allegato IIa del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.,
nella categoria I: “Servizi di manutenzione e riparazione”. In particolare, ai sensi del Regolamento CE 213/2008, i
codici CPV dei servizi in questione sono raccolti nella seguente tabella:
CPV (vocabolario comune per gli appalti):
CPV
Descrizione
70330000-3
Servizi di amministrazione di beni
immobili per conto terzi
50232000-0
Manutenzione di impianti di pubblica
illuminazione e semafori.
50232100-1
Servizi di manutenzione di impianti di
illuminazione stradale.
50232110-4
Messa in opera di impianti di
illuminazione stradale.
50232200-2
Servizi di manutenzione
impianti di segnalazione
09300000-2
Elettricità, riscaldamento, energia
solare e nucleare
di
Il Concessionario, in virtù del fondamentale ruolo di “governance” dei servizi oggetto di concessione, visti gli importi
di cui al precedente art. 2.6, dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico
finanziaria indicati nel bando di gara.
Considerato che parte dell’attività di gestione/manutenzione di cui alla presente concessione è in ogni caso riconducile
ad opere di cui alla Categoria OG 10 l’esecutore/i delle attività di manutenzione dovrà essere in possesso dei requisiti
richiesti per l’esecuzione di opere pubbliche in rapporto al contratto assunto da parte del concessionario.
Per i lavori compresi nella presente concessione che il concessionario intenda affidare a terzi, rivestendo il
concessionario stesso il ruolo di cui all’art. 32 comma 1 let f) del D.lgs 163/2006, dovrà essere rispettato quanto
previsto dalla parte II titolo I e titolo II, parte I, IV e V del citato D.lgs 163/2006. I lavori potranno essere sviluppati
direttamente dal concessionario solo qualora lo stesso possieda idonea qualificazione all’esecuzione di lavori pubblici
secondo il D.P.R. 207/2010.
L’esecutore dei lavori relativi agli “interventi iniziali” di cui all’art. 2.1.2 dovrà essere in possesso dell’attestazione SOA
OG 10 di classifica adeguata all’importo dei progetti presentati dal concessionario (successivo art. 5.1).
L’esecutore dei lavori relativi all’ “ulteriore intervento iniziale” di cui all’art. 2.1.7 dovrà essere in possesso
dell’attestazione SOA OS 9 classifica I.
L’esecutore di eventuali interventi relativi a impianti afferenti il sistema di videosorveglianza di importo rilevante ai fini
della qualificazione SOA, dovrà essere in possesso dell’attestazione SOA OS 5 ed eventualmente OS 19, a seconda
dell’oggetto dell’intervento, di classifica adeguata all’intervento specifico, così come risultante dal relativo progetto.
Rimangono in ogni caso a carico del Concessionario le attività di cui al successivo art. 5.1 dal punto 1 al punto
10.
In considerazione di quanto riportato al successivo art. 5.1 con riferimento agli “Interventi finalizzati al
risparmio energetico” costituenti attuazione del Piano di razionalizzazione del servizio di illuminazione pubblica
stradale ammesso a contributo regionale nel Piano di Qualificazione Energetica di cui alle deliberazioni della
Giunta Regione Emilia Romagna n. 417/2009 e 826/2010, vista la convenzione sottoscritta in data 25.03.2011, il
concessionario dovrà essere una società di servizi energetici “ESCO” (si rinvia alla documentazione inserita
nell’Allegato H)
10/54
2.8 Procedura di gara
La presente concessione è affidata mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 3 comma 37, 54 e 55 del D. Lgs. 12
aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli art. 81, 83 del
medesimo decreto.
2.9 Allegati al Capitolato
Allegato A
Legislazione e norme di riferimento
Allegato B
Elenco prezzi Unitari
C-00 Elenco documenti allegato
C-01 Elenco cabine impianti illuminazione pubblica e consumi
Allegati C
C-02 Inventario impianti di illuminazione pubblica al 31/12/2009 – Tot. P. L. 33’902
C-03 Elenco Impianti Semaforici – lampeggianti e consumi energetici
C-04 Aggiornamento dell’elenco impianti di illuminazione pubblica al 30/06/2010 (Tot. P.L.
34'689) con analisi dei consumi ed elenco cabine
D-00 Elenco Allegati
D-01 Sistema per controllo elettronico dell’accesso zone a traffico limitato (ZTL). sistema Sirio
città di Ravenna
D-02 Sistema di indirizzamento ai parcheggi e di controllo dei flussi di traffico
Allegati D
D-03 Sistema di rilevazione delle condizioni del traffico e di informazione ai conducenti su
strade a rischio
D-04 Sistema per controllo elettronico del passaggio con la segnalazione luminosa rossa attivata
D-05 Sistema per la videosorveglianza del territorio comunale mediante telecamere e
trasmissione immagini
Allegato E
Specifiche del servizio di manutenzione impianti di illuminazione pubblica e semaforici
Allegato F
Formulazione offerta: parte economica.
G-00 Elenco documenti allegati G
G-01 Valorizzazione economica risparmi di energia elettrica e titoli di efficienza energetica
Allegati G
G-02 Calcolo risparmi di energia su impianti di illuminazione pubblica
G-03 Interventi su cabine degli impianti di illuminazione pubblica
Documentazione relativa al Piano di Qualificazione Energetica:
H-01 “Programma di qualificazione energetica da presentare al bando di cui alla delibera
Giunta Regionale n. 417/2009 presentato dal Comune di Ravenna”
H-02 Delibera Giunta Regione Emilia Romagna n. 417 del 30.03.2009
Allegato H
H- 03 Delibera Giunta Regione Emilia Romagna n. 826 del 21.06.2010
H-04 Convenzione per la concessione di contributi agli Enti locali per la realizzazione di
Programmi di Qualificazione Energetica sottoscritta in data 25.03.2011
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ART. 3) OBIETTIVI
ENERGETICO
E
VALORIZZAZIONE
DEL
RISPARMIO
Come anticipato nel precedente articolo 2, la finalità della concessione consiste in:
•
miglioramento della qualità del servizio di illuminazione pubblica;
•
risparmio energetico ed economico;
•
riduzione dell’inquinamento luminoso (ai sensi della legge regionale dell'Emilia Romagna n.19 del 29
settembre 2003 e succ. direttive e determinazioni);
•
rispetto dei requisiti tecnici di sicurezza degli impianti e delle altre norme vigenti in materia.
L’obiettivo di risparmio energetico che è ragionevolmente possibile conseguire a seguito degli interventi iniziali di
riqualificazione da eseguirsi entro tre anni dall’affidamento è pari a:
% Risparmio Energia
12.4 %
La percentuale di risparmio sulla spesa di energia è stata calcolata con riferimento ai consumi annuali elettrici riportati
in Allegato C riferiti agli impianti di illuminazione pubblica.
Tale risparmio è quanto ragionevolmente ottenibile dalla riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione
pubblica inseriti in gara con interventi non eccessivamente complessi o costosi. Le opere di riqualificazione energetica
necessarie al raggiungimento di tale obiettivo consistono infatti in: sostituzione di sorgenti luminose composte da
lampade a vapori di mercurio con lampade più efficienti e flusso luminoso equivalente (lampade al sodio alta pressione)
su tutti gli impianti indicati in Allegato C; per gli impianti identificati in Allegato C come “1° lotto” gli interventi
consistono anche nell’inserimento di nuovi regolatori di flusso luminoso su impianti con più di venti punti luce, che
consistono nell’installazione di 89 nuovi apparecchi con un FC = 0,73 (vedi art. 8.4 “fattore legato alla programmazione
del regolatore di flusso luminoso”).
In allegato G è riportata la documentazione giustificativa del valore percentuale di risparmio sopra indicato (vedi totali
allegato G - 02).
Con la procedura descritta nell’articolo 8.5.3 “Adeguamento Consumi” paragrafo “Risparmio sui consumi degli impianti
di illuminazione dell’allegato C” l’Amministrazione concedente dispone di lasciare al Concessionario, a titolo di introito
per la erogazione del servizio, i benefici economici derivanti da quanto descritto in allegato G. A fronte di ciò il
Concessionario, nella formulazione della propria offerta economica, ridurrà il corrispettivo annuo richiesto per
l’esecuzione degli interventi iniziali (come indicato nell’allegato F “Offerta economica”).
ART. 4) MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
4.1 Prescrizioni di carattere generale
Tutte le prestazioni che il Concessionario eseguirà sugli impianti dovranno essere condotte in ottemperanza al
presente capitolato e relativi allegati, in piena rispondenza al Piano gestionale (Piano di attività gestionale,
manutenzione e di rendicontazione) presentato in sede di offerta, nonché nel rispetto della vigente legislazione
nazionale e regionale, delle normative specifiche dei vari settori e delle migliori regole dell'arte.
Nell’espletamento delle attività richieste dal presente capitolato d’oneri (C.D.O.) il Concessionario dovrà operare nel
pieno rispetto della normativa cui è soggettivamente ed oggettivamente tenuto in materia di lavori, servizi e forniture,
con particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. n° 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, che
disciplinano le modalità di individuazione dei contraenti.
Le attività espletate dal Concessionario non dovranno essere d’intralcio per eventuali altri lavori, servizi o forniture in
corso d’esecuzione da parte dell’Amministrazione concedente (condotte da quest’ultima direttamente o affidate ad altra
impresa), qualunque sia la natura di detti contratti.
12/54
La gestione degli impianti e l’esecuzione degli interventi previsti dalla concessione, effettuate dal Concessionario, non
dovranno in alcun modo ostacolare, limitare o condizionare la normale attività dell’Amministrazione concedente.
Al fine di consentire all’Amministrazione concedente di acquisire adeguate informazioni relative allo svolgimento
delle attività e fasi relative agli interventi di cui ai precedenti punti 2.1.2, 2.1.5, 2.1.6 e 2.17 il Concessionario:
• comunica all’Amministrazione concedente gli esiti delle gare eventualmente espletate per individuare i propri
appaltatori;
• comunica all’Amministrazione concedente la data di inizio e di ultimazione di qualsiasi intervento eseguito
sugli impianti oggetto della concessione;
• procede con ogni altra comunicazione nelle forme e nei tempi indicati all’art. 4.12 dell’Allegato E (attività
gestionali) e dagli articoli del presente CDO per gli interventi straordinari.
Il Concessionario è civilmente e penalmente responsabile di tutti i danni causati durante l’espletamento delle
prestazioni comprese nella presente concessione ed in particolare:
–
di eventuali disservizi che avessero ad occorrere su fabbricati e pertinenze degli stessi (impianti, infrastrutture,
attrezzature, eccetera) di proprietà dell’Amministrazione concedente o alla stessa in uso a qualsiasi titolo oppure di
proprietà privata;
–
dell’interruzione (anche parziale) di qualsiasi tipo d’attività svolta dall’Amministrazione concedente qualunque
sia il carattere di detta attività (istituzionale, assistenziale, logistico, eccetera) o svolta da terzi;
–
di qualsiasi danno arrecato a terzi tenendo indenne l’Amministrazione concedente da qualsiasi richiesta di
risarcimento. A tale scopo il concessionario dovrà verificare che i soggetti che eseguiranno i lavori previsti dalla
presente concessione siano coperti da tutte le forme di garanzia e di assicurazione previste dalla vigente normativa su
lavori / forniture / servizi pubblici (es. D.Min. Att. Prod. n° 123/2004). Lo stesso concessionario dovrà dotarsi di
polizza assicurativa idonea a risarcire in misura completa i danni arrecati a terzi e all’Amministrazione stessa così
come previsto dal successivo art. 12.
4.2 Esercizio degli impianti
Il Concessionario dovrà mantenere in esercizio gli impianti affidati secondo le modalità riportate nell’Allegato E (P.I. e
Semafori) e Allegato D (impianti tecnologici) al presente Capitolato, e ad esercitare un continuo controllo della
conformità di tutti i parametri funzionali degli stessi, affinché essi forniscano le prestazioni previste nello stesso.
Durante l'espletamento del servizio, il Concessionario è tenuto ad effettuare un metodico controllo della funzionalità e
dell’efficienza di tutti gli impianti affidati.
Gli Allegati C, E (P.I. e semafori) e D (impianti tecnologici) contengono le indicazioni di funzionamento degli impianti
in relazione alla loro natura ed all’utilizzo richiesto dall’Amministrazione concedente.
4.3 Descrizione delle prestazioni da fornire nell’ambito della concessione
Sono da considerare a tutti gli effetti a carico del Concessionario tutte le prestazioni elencate a qualsiasi titolo nel
presente capitolato e nei relativi allegati ed in particolare agli specifici paragrafi dell’allegato E (Impianti di pubblica
illuminazione e Impianti semaforici), dell’allegato D-01 (Sistema di controllo accessi alla Z.T.L. c.d. “Sirio”),
dell’allegato D-02 (Sistema di indirizzamento ai parcheggi), dell’allegato D-03 (Sistema di rilevazione delle condizioni
di traffico e di informazione ai conducenti), dell’allegato D-04 (Sistema di controllo del passaggio col rosso) e
dell’allegato D-05 (Sistema di video sorveglianza). Le prestazioni dovranno essere eseguite su tutti gli impianti attuali e
futuri in affidamento.
A titolo esemplificativo e non esaustivo le prestazioni consisteranno in:
a) esercizio e conduzione degli impianti;
b) accensione e spegnimento degli impianti;
c)
manutenzione ordinaria;
d) manutenzione straordinaria conservativa;
e)
approvvigionamento e gestione della energia elettrica;
f)
voltura, con oneri a proprio carico, dei contratti di somministrazione dell’energia al servizio degli impianti;
13/54
g) attivazione di un call center, con NUMERO (gratuito o al costo di telefonata urbana, come indicato in sede di
offerta tecnica) dedicato, al fine di gestire il rapporto con la cittadinanza e ricevere le segnalazioni di guasti;
h) dalla data di presa in consegna degli impianti (art. 4.13) apertura e mantenimento nel capoluogo comunale di un
ufficio aperto al pubblico.
i)
organizzazione di un servizio di pronto intervento;
j)
assistenza tecnica ed amministrativa all’Amministrazione nell’espletamento di procedure varie (es. redazione ed
individuazione di documenti utili alla rendicontazione degli interventi su cui sono stati concessi contributi regionali
o di altro ente) ovvero produzione, sotto la supervisione dei competenti uffici comunali, degli elaborati necessari
all’aggiornamento periodico del PRIC;
k) interventi riparativi;
l)
interventi di interruzione e ripristino degli impianti in gestione, per necessità di attività di terzi (ad esempio:
potature piante private o pubbliche, manutenzione ad edifici), previamente autorizzati dall’Amministrazione
concedente. I costi di tali interventi saranno direttamente addebitati dal concessionario ai soggetti terzi che li
richiedono allo stesso e pertanto il Concessionario dovrà fornire insieme al servizio anche il preventivo
dell’intervento. L’esecuzione degli interventi deve in ogni caso essere previamente autorizzata
dall’Amministrazione Concedente;
m) ripristino della funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati da soggetti terzi a seguito anche di incidenti
stradali o svolgimento di attività e lavori; il Concessionario recupererà direttamente dai soggetti terzi le spese
sostenute per gli interventi di riparazione eseguiti ricevendo i risarcimenti pagati dalle compagnie assicuratrici;
Restano a carico del concessionario tutti gli oneri di ripristino conseguenti ad eventi causati da terzi ignoti.
n) Interventi sulle alberature. Il concessionario, avendo l’onere di garantire e mantenere integro il flusso luminoso,
la visibilità delle lanterne semaforiche, la sicurezza di impianti apparecchiature e linee di alimentazione, avrà
l’onere di:
- Provvedere alle necessarie potature sulle alberature pubbliche (o alberature private di cui non sia nota la
proprietà) previo ottenimento dell’apposita autorizzazione del Servizio Ambiente ed Energia in virtù del
vigente Regolamento Comunale del Verde. L’esecuzione di detti interventi, fatti salvi i casi di necessità e
urgenza, dovrà essere attivata previa verifica che il Servizio Ambiente ed Energia del Comune di Ravenna
non abbia già in programma interventi diffusi nella zona di interesse. I costi per tale attività sono interamente
ricompresi nel canone di gestione/manutenzione.
- Attivarsi presso la Polizia Municipale per le necessarie procedure di notifica nei confronti dei privati
proprietari delle alberature che dovessero creare interferenze agli impianti, ogni onere per detta attività è
ricompreso nel canone di gestione/manutenzione.
o) creazione e gestione del catasto informatico di tutti gli impianti gestiti su data base informatico (MSAccess o
equivalente scelto dall’Amministrazione concedente) con struttura da concordare con l’Amministrazione
concedente e successiva specifica attività formativa per i dipendenti dell’Amministrazione concedente;
p) redazione di RAPPORTI periodici relativi a dati statistici e rendicontazioni gestionali, nelle modalità e tempi di cui
all’art. 4.12 dell’Allegato E. I RAPPORTI ed ogni altra forma di comunicazione / documentazione ufficiale
relativa alla presente concessione deve essere presentata all’Amministrazione comunale a firma del Rappresentante
legale del concessionario e dal responsabile tecnico nominato dal concessionario stesso.
q) georeferenziazione e relativo aggiornamento degli impianti ed in particolare di ogni singolo punto luce degli
impianti di P.I. e creazione di una base grafica in formato DWG di tutti gli impianti (P.I., semaforici e tecnologici)
nelle modalità e tempistiche di cui all’art. 4.11 dell’Allegato E.
I materiali utilizzati negli interventi di manutenzione devono essere conformi a quelli originariamente impiegati se
ancora disponibili sul mercato. In ogni caso dovranno essere impiegati materiali delle migliori marche in commercio.
Dovranno essere in ogni caso rispettate le prescrizioni tecniche contenute nel Piano Regolatore Illuminazione Comunale
(PRIC).
4.4 Fornitura di energia elettrica
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la fornitura di energia elettrica, con le caratteristiche richieste dalle norme
vigenti al momento stesso della fornitura.
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A seguito della volturazione dei contatori il Concessionario potrà disdire i contratti in essere e sottoscriverne altri
con diversi fornitori; è compito del Concessionario verificare la corrispondenza tra gruppi di misura dei punti di
consegna e contratti di fornitura, e segnalare all’Amministrazione concedente ogni discrepanza.
Nei casi in cui le utenze di illuminazione pubblica siano alimentate da forniture per usi diversi, il Concessionario
dovrà segnalare la necessità di provvedere alla separazione delle utenze. La separazione delle utenze mediante
l’installazione di opportuni contatori sulle linee interessate potrà, a scelta dell’Amministrazione concedente, essere
eseguita direttamente dalla stessa o fatta eseguire dal Concessionario; gli oneri saranno comunque a carico
dell’Amministrazione concedente.
Nei casi in cui le forniture alimentino anche utenze con usi diversi dall’illuminazione pubblica o impianti semaforici
trova applicazione quanto previsto dal successivo art. 7.2 “Fattori esterni” di tipo elettrico e statico. Nel caso in cui
l’Amministrazione concedente abbia autorizzato, prima dell’avvio della concessione, l’utilizzo degli impianti e delle
forniture di pubblica illuminazione o semaforiche (quali ad esempio: segnaletica luminosa, telecamere, ecc…) fatto
salvo quanto previsto ai successivi articoli 4.17 (Utilizzo della rete e degli impianti) e 7.2 (Fattori esterni di tipo
elettrico e statico) il Concessionario ha diritto al solo rimborso del costo dell’energia che verrà stabilito forfettariamente
su base annua in contraddittorio tra Comune e Concessionario fatti salvi gli eventuali costi già indicati nel contratto
stipulato.
Per gli impianti semaforici e tecnologici, i relativi consumi degli impianti saranno contabilizzati secondo quanto
previsto dal successivo articolo 8.4.1.
L’Amministrazione concedente si riserva il diritto di eseguire letture dei contatori quando riterrà necessario, il
concessionario avrà l’obbligo di presenziare a tale attività, anche ai fini di un eventuale contraddittorio.
Per gli impianti di illuminazione la quota riguardante i costi dell’energia non è in funzione della lettura dei contatori
(vedi “Calcolo canone di partenza” articolo 8.4.1).
4.5 Disposizioni sul personale impiegato per la fornitura dei servizi e l’esecuzione dei lavori
Il personale del Concessionario addetto all'esercizio degli impianti deve essere in possesso delle abilitazioni
necessarie e dell’adeguata professionalità e competenza.
Il citato personale deve essere addestrato immediatamente e tempestivamente dal Concessionario alla conoscenza
specifica degli impianti oggetto della concessione e dei relativi orari e modi peculiari di funzionamento.
Il Concessionario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di lavoro,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso della concessione, e in particolare:
a) dovrà applicare ai propri dipendenti impegnati nella esecuzione del servizio e dei lavori connessi un contratto
nazionale di lavoro che preveda nella sfera di applicazione la tipologia delle attività previste dalla concessione
nonché gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i
lavori. Tali obblighi vincolano il Concessionario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa
e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
b) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali,
c) è responsabile in rapporto all’Amministrazione concedente dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali appaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti.
In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, da una
Istituzione preposta o riscontrata dall’Amministrazione concedente, quest’ultima comunica al Concessionario
l’inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20% (venti per cento della quota relativa alla
manutenzione/gestione (Qmani) di cui al successivo art. 8.4) sulle successive rate di pagamento destinando le somme così
accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento al Concessionario delle somme
accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti.
Per i lavori da eseguirsi nell’ambito della presente concessione, tutte le imprese presenti nei cantieri sono obbligate
al rispetto delle vigenti disposizioni in materia di previdenza, assistenza, sicurezza ed igiene sul luogo di lavoro e di
quanto espressamente previsto (ove applicabile) in materia di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.
Il Concessionario è obbligato ad osservare e far osservare dai dipendenti le prescrizioni ricevute
dall’Amministrazione concedente, verbali e scritte.
15/54
E’ facoltà dell’Amministrazione Concedente effettuare direttamente, o tramite organi di controllo esterni incaricati
dalla stessa e preposti alla verifica gestionale dei cantieri di lavori pubblici sottoposti alle procedure dello schema di
certificazione “Lavoro Etico – Cantieri Lavori Pubblici”, a cui l’Area Infrastrutture Civili del Comune di Ravenna ha
aderito.
4.6 Disposizioni in materia di sicurezza
I servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli
infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
Il Concessionario, che è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D. Lgs. n.
81/2008, dovrà trasmettere all’Amministrazione concedente, prima dell’inizio del servizio:
a) il documento di valutazione dei rischi aziendali ex articolo 17, comma 1, lettera a), del D.lgs n. 81/2008;
b) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.
4.7 Piani di sicurezza
Qualora si presenti la necessità di effettuare interventi presso strutture che vedano la contemporanea presenza del
concessionario e di altri dipendenti (es: uffici Polizia Municipale, locali CED…) dovrà essere predisposto il relativo
DUVRI da parte del soggetto che riveste il ruolo di committente ai sensi del D.lgs 81/2008. Ogni eventuale onere
derivante dalla redazione del DUVRI e dalla necessità di eliminazione di rischi da interferenza è da considerarsi
compreso nei prezzi di contratto relativi al servizio di manutenzione/gestione.
Il concessionario, sia per i lavori affidati in appalto che per quelli eseguiti in proprio (coincidenza con impresa
esecutrice) è soggetto alla normativa di sicurezza prevista dal D. Lgs 81/2008 ed in particolare del relativo Titolo IV.
Il Concessionario, per i cantieri temporanei o mobili previsti nell’ambito della concessione, riveste il ruolo di
committente di cui all’art. 89 comma 1 lett.b) del suddetto D.Lgs 81/2008.
4.8 Ulteriori competenze, oneri ed obblighi del Concessionario
Oltre a quanto previsto con la stipula del contratto, il Concessionario si assume, con oneri economici a proprio
carico, le seguenti competenze, oneri ed obblighi:
a) Contratto e atti vari. Spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto; spese per carte
bollate e di bollo per gli atti e i documenti che lo richiedono, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente
all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione del servizio e dei lavori di cui alla presente concessione.
Così pure s’intendono a carico del medesimo Concessionario tutte le spese e le tasse che riguardino, per
qualsivoglia titolo o rapporto, il contratto o l’oggetto del medesimo, fatta eccezione per l’IVA ed ogni altra imposta
che per legge fosse intesa a carico dell’Amministrazione concedente.
b) Autorizzazioni, licenze, concessioni. Spese, adempimenti ed oneri necessari per istruire e gestire tutte le pratiche
relative all'ottenimento di tutte le autorizzazioni, licenze, concessioni, permessi e nulla-osta da richiedersi a terzi,
istituzioni statali, regionali, provinciali e altre operanti nel territorio, che si rendessero necessari per lo svolgimento
delle mansioni previste dal presente capitolato e più generalmente per una corretta gestione degli impianti di
illuminazione pubblica, semaforici e tecnologici. Il concessionario ha inoltre l’obbligo, salvo casi speciali
espressamente autorizzati dall’Amministrazione Concedente, di intestarsi le concessioni relative agli impianti
gestiti nell’ambito della presente concessione sia esistenti che di nuova istituzione.
c) Manodopera. Integrale osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale
e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i servizi/lavori.
d) Spese di cantiere. (Direttamente o tramite l’Appaltatore di volta in volta individuato del concessionario medesimo)
Spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei
lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento
nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere. Spese per tenere sgombri i luoghi
di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei
lavori, e in ogni caso entro e non oltre 10 giorni dal preavviso, il Concessionario (o l’appaltatore di volta in volta
individuato) dovrà provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in
cantiere unitamente ai materiali e manufatti non utilizzati. Si rinvia inoltre a quanto previsto dall’art. 4.10
dell’Allegato E.
16/54
e) Preavviso. Obbligo di avvertire l’Amministrazione concedente prima di iniziare qualsiasi tipo di lavoro. Tale
obbligo si aggiunge a quello di ottenere dal competente servizio del Comune di Ravenna (o da diverso Ente
proprietario della strada) l’ordinanza necessaria per eseguire lavori o attività nelle aree o nelle pertinenze stradali di
relativa competenza come per tutte le altre autorizzazioni di cui alla precedente let. b). Nella modulistica relativa al
preavviso (da approvare previo accordo tra Amministrazione e Concessionario) sarà comunque compresa una
dichiarazione circa l’avvenuto adempimento degli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008;
f) Segnaletica stradale. Spese dipendenti dall'installazione provvisoria di apparecchiature atte alle segnalazioni diurne
e notturne, mediante cartelli e fanali nei tratti di strada interessati dall'esecuzione dei lavori, secondo l'osservanza
delle norme vigenti di polizia stradale e di quanto l’Amministrazione concedente o da altri soggetti pubblici
dovessero prescrivere.
g) Ripristini. Al termine dei lavori il Concessionario dovrà provvedere al completo ripristino delle aree pubbliche o
private interessate dagli interventi secondo le indicazioni all'uopo definite e fornite dall’Amministrazione concedente
o da altri soggetti pubblici, nel rispetto dei regolamenti vigenti in materia di interventi stradali. In particolare varrà
quanto prescritto dal Servizio Strade e Viabilità del Comune di Ravenna in applicazione del Regolamento per
l’esecuzione di scavi su suolo pubblico nella sua forma vigente al momento dell’intervento.
h) Sorveglianza e custodia. (Direttamente o tramite l’appaltatore di volta in volta individuato) Spese per la custodia e
la buona conservazione dei materiali e manufatti dal momento del loro ingresso in cantiere fino alla loro posa in
opera. Si esclude in ogni caso qualsiasi compenso da parte dell’Amministrazione concedente per danni e furti di
materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, nonché per opere di terzi.
i) Assicurazioni. L’assicurazione degli operai e persone addette ai lavori (o a qualsiasi altro tipo di prestazione), per
fatti inerenti e dipendenti dall'esecuzione dei lavori connessi alla presente concessione.
j) Prestazioni tecniche aggiuntive. Per gli interventi previsti nell’ambito della presente concessione, laddove
richiesto, il concessionario dovrà individuare e farsi carico economicamente delle seguenti attività / ruoli :
– Figura del Responsabile del Procedimento ai sensi della vigente normativa sui lavori pubblici;
– Sviluppo della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi comprensiva di Coordinamento
Sicurezza in fase progettuale sviluppata e firmata da tecnici in possesso di appropriata abilitazione professionale ed
iscrizione ad apposito albo professionale se ed in quanto prevista dalla legge;
– Verifica / validazione della progettazione stessa nel rispetto di quanto previsto dalla Parte II Titolo II Capo II del
DPR 207/2010;
– Direzione dei lavori comprensiva di Coordinamento Sicurezza in fase Esecutiva e tenuta della contabilità,
sviluppata e firmata da tecnici in possesso di appropriata abilitazione professionale ed iscrizione ad apposito albo
professionale se ed in quanto prevista dalla legge;
– Emissione del Collaudo Tecnico Amministrativo (C.T.A.) eventualmente, nei casi previsti dalla normativa,
sostituito dal Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.);
– Trasmissione del C.T.A o del C.R.E. completo di relativa dichiarazione di ammissibilità dello stesso da parte del
concessionario in analogia a quanto previsto dall’art. 234 del DPR 207/2010.
Sarà in ogni caso onere del concessionario:
– Esecuzione dei lavori diretta o tramite appaltatore di volta in volta individuato;
– Emissione di collaudo specialistico funzionale (statico, elettrico, …) se e in quanto necessari, sviluppati da tecnici
non intervenuti nei processi realizzativi degli interventi, in possesso di adeguata esperienza ed anzianità, appropriata
abilitazione professionale ed iscrizione ad apposito albo professionale se ed in quanto prevista dalla legge;
– Esecuzione prove materiali ed apparecchiature, test su impianti e quant’altro necessario a verificare la esecuzione
a regola d’arte delle lavorazioni.
N.B. L’Amministrazione Concedente procederà, con oneri e spese a proprio carico, ad individuare il soggetto cui
affidare l’attività di Verifica di Conformità di cui agli artt. 312 – 325 del DPR 207/2010 che in nessun caso si
sostituirà ai collaudi o alle certificazioni poste a carico del concessionario.
k) Collaborazione, tramite il proprio personale tecnico, con gli Uffici Comunali preposti, alla procedura di
autorizzazione e controllo degli impianti previsti dalle nuove urbanizzazioni private nel rispetto del vigente
regolamento comunale approvato con deliberazione di C.C. n° 34105/52 del 22/03/2010 e s.m.i. Si rinvia a quanto
previsto dal successivo art. 7.5.
Il Concessionario ha l’obbligo di fornire i servizi in oggetto con la massima diligenza, professionalità e correttezza
nel pieno rispetto delle disposizioni legislative, normative e regolamentari vigenti in materia.
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4.9 Standard qualitativi
a)
b)
c)
d)
Gli standard qualitativi dei servizi oggetto del presente capitolato vengono definiti sulla base dei seguenti principi:
la funzionalità degli impianti, per evitare disagi e situazioni di pericolo, dovrà essere sempre garantita secondo le
indicazioni degli allegati C, D ed E e di quelle contenute nel Piano Regolatore Illuminazione Comunale.
il pronto intervento dovrà essere sempre eseguito nei tempi predeterminati nei suddetti allegati;
ogni tipo di intervento sugli impianti dovrà sempre tener presente lo standard di qualità ed i valori illuminotecnici
previsti dalle norme di riferimento vigenti e dalle indicazioni contenute nel Piano Regolatore Illuminazione
Comunale.
le risposte del “Call Center” alle chiamate devono avvenire nell’ambito di tempi di attesa ragionevoli; nella propria
offerta tecnica il Concessionario deve prevedere il livello di qualità offerto e gli orari di disponibilità del servizio
“Call center” oltre al livello di pubblicità garantito; l’offerta tecnica dovrà inoltre prevedere l’approssimativa
collocazione fisica oltre agli orari e ai giorni di apertura dell’ufficio aperto al pubblico.
4.10 Obblighi dell’Amministrazione concedente
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
L’Amministrazione concedente è obbligata, nei confronti del Concessionario, ad espletare le seguenti attività:
comunicare per iscritto al Concessionario il nominativo dei referenti tecnici e/o amministrativi dell’Amministrazione
concedente incaricati di rapportarsi con il concessionario;
comunicare con congruo anticipo al Concessionario:
– le modifiche ai Regolamenti Comunali che possano in qualsiasi modo influire sulla gestione dei servizi;
– l’esecuzione di lavori (propri o di altri enti di cui è a conoscenza) interferenti con gli impianti ed i servizi oggetto
della concessione.
astenersi dall’eseguire direttamente interventi o regolazioni degli impianti affidati in gestione al Concessionario se
non, per appalti affidati dalla Amministrazione concedente, attraverso specifica procedura che preveda la
momentanea consegna della porzione di impianto oggetto di intervento all’appaltatore dell’amministrazione e la
relativa riconsegna, al termine dei lavori, insieme alla dichiarazione di conformità e a tutta la documentazione
tecnica prevista dal PRIC e dalla normativa tecnica vigente;
non consentire ad altri soggetti l’esercizio delle attività oggetto della presente concessione garantendo pertanto
l’esclusiva al Concessionario per l’intera durata del contratto (salvo eventuali eccezioni espressamente previste nel
presente Capitolato o negli altri documenti posti in gara);
riconoscere al Concessionario il diritto di recuperare da soggetti terzi le spese sostenute per il ripristino della
funzionalità delle reti e degli impianti danneggiati dagli stessi o modificati in base alle richieste degli stessi;
approvare con deliberazione di Giunta Comunale, previa validazione del Responsabile del Procedimento individuato
dal Concessionario, i progetti relativi alle opere ed impianti realizzati dal Concessionario, al fine di acquisire il titolo
abilitativo all’esecuzione dell’opera e tutti gli effetti derivanti dalla dichiarazione di pubblica utilità, specificamente
per ciò che concerne eventuali occupazioni d’urgenza, espropri o asservimenti;
farsi carico degli oneri sostenuti dal Concessionario per effettuare gli spostamenti e/o le modifiche degli impianti
effettuati in conseguenza di esigenze del Comune stesso, non comprese nei servizi/lavori in concessione;
prescrivere i seguenti obblighi a terzi, con riferimento anche agli appaltatori individuati dall’Amministrazione
Concedente, relativamente alle attività da tali soggetti eseguite:
– assumere presso il Concessionario le opportune informazioni prima di iniziare lavori/operazioni di qualsiasi
natura che possano interessare gli impianti relativi ai servizi in oggetto;
– attenersi alle prescrizioni fornite dal Concessionario o dai competenti uffici comunali;
– preavvisare il Concessionario dell’inizio dei lavori da compiersi, informandolo altresì della loro natura;
– segnalare immediatamente al Concessionario eventuali danni causati e risarcirli;
effettuare il coordinamento con le autorità o gli uffici (anche comunali) preposti alla chiusura delle strade o alla
modifica della circolazione sulle stesse qualora ciò si rendesse necessario per l'espletamento delle operazioni di
manutenzione.
In generale l’Amministrazione concedente ha l’obbligo di metter il Concessionario nelle condizioni più agevoli per
fornire i servizi in oggetto e quindi di non creare impedimenti burocratici non derivanti dal rispetto di leggi, norme o
regolamenti vigenti.
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4.11 Cooperazione dell’Amministrazione concedente
L’Amministrazione concedente si assume l’impegno di agevolare il migliore espletamento dei servizi da parte del
Concessionario, con particolare riferimento all’adozione tempestiva dei provvedimenti necessari ed alla cura degli
adempimenti compresi nell’ambito delle proprie competenze istituzionali. A tal fine si obbliga nei confronti del
Concessionario, ad espletare le seguenti attività:
a) esercitare le funzioni ad essa conferite dalle leggi in materia ed in specifico quelle di indirizzo e controllo nei
confronti del Concessionario al fine di assicurare che i livelli e le condizioni dei servizi erogati siano adeguati alle
esigenze della popolazione, nonché risultino idonei a consentire lo sviluppo civile ed economico della comunità
locale;
b) agevolare ogni intervento per la realizzazione di impianti e, in generale, per il raggiungimento degli obiettivi indicati
nel presente capitolato;
c) consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in proprio possesso, funzionali all’espletamento
dei servizi in oggetto;
d) garantire la collaborazione dei propri uffici tecnici ed amministrativi;
e) agevolare l’acquisizione da parte del Concessionario, pur con oneri in capo allo stesso, dei permessi relativi ai lavori
di ampliamento, ove il tracciato delle condotte o di altri impianti accessori interessassero opere o proprietà di
soggetti terzi;
f) attivare, ove necessario, l’adozione di atti amministrativi, i titoli per accedere e transitare su fondi privati per
l’espletamento delle attività necessarie allo svolgimento dei servizi in oggetto;
g) assumere tutte le iniziative opportune per consentire al Concessionario l’adempimento, nei tempi strettamente
necessari, agli obblighi stabiliti a carico dello stesso dal presente capitolato, impegnandosi a prestare la massima
collaborazione per il rilascio della documentazione occorrente;
h) sostenere e favorire l’attività del Concessionario attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche
amministrative inerenti l’oggetto del contratto.
4.12 Occupazioni di suolo pubblico
L’occupazione permanente di aree in superficie o nel sottosuolo, di proprietà comunale per la costruzione di
strutture, impianti o condotte autorizzati, strumentali all’espletamento dei servizi/lavori in concessione, divenendo gli
stessi di proprietà dell’Amministrazione concedente o essendo funzionali alla fornitura del servizio, sarà a titolo
gratuito, senza alcun onere, anche di carattere tributario, a carico del Concessionario.
4.13 Consegna degli impianti – Verbale di avvio dell’esecuzione del contratto
Successivamente all’avvenuta esecutività dell’atto di aggiudicazione della presente concessione, ed eventualmente
nelle more della stipula del contratto di concessione, sarà redatto il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto
previsto dall’art. 304 del D.P.R. 207/2010. E’ pertanto prevista l’esecuzione anticipata del contratto che il
Concessionario si impegna ad accettare senza alcuna pretesa di carattere economico.
Da tale data il Concessionario darà corso a tutte le attività propedeutiche alla vera e propria presa in gestione degli
impianti che avverrà con l’apposito verbale descritto nel prosieguo del presente articolo. Si riconduce a dette attività
propedeutiche la volturazione a proprio carico dei contatori dell’energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto
della concessione affinché alla data di sottoscrizione del verbale di consegna i contatori risultino intestati al
concessionario.
In assenza di cause di forza maggiore, accertate ed espressamente accettate ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione concedente, non potranno trascorrere più di 60 giorni tra la redazione del suddetto verbale di
avvio dell’esecuzione del contratto e la redazione del verbale di consegna degli impianti coincidente con l’effettiva
data di inizio gestione/manutenzione. Da quest’ultima data verrà contata la durata della concessione. La annuale
ricorrenza di quest’ultima data (consegna degli impianti) rappresenterà la “scadenza annuale” della concessione che
viene più volte menzionata nell’ambito del presente Capitolato d’oneri. Nel caso in cui la data del verbale di consegna
degli impianti non coincida con il 1 gennaio, si rinvia (ai fini della durata della concessione e delle sue scadenze
intermedie annuali) a quanto detto al precedente art. 2.4.
Gli impianti oggetto del servizio ed i relativi locali tecnici saranno consegnati dall’Amministrazione concedente al
Concessionario nello stato di fatto in cui si trovano alla data di emissione del verbale di consegna.
19/54
Con verbale di consegna, stilato in contraddittorio tra l’Amministrazione concedente e il Concessionario, lo stesso
prenderà in carico gli impianti e le loro pertinenze diventando responsabile della custodia e conservazione di tutto
quanto ricevuto in consegna.
Al verbale di consegna, che costituisce ricognizione qualitativa e quantitativa degli impianti, dovrà essere allegato
l’inventario impianti nella forma di cui agli allegati C e D contenente:
– l’identificativo di ciascuna cabina e la potenza elettrica impegnata;
– il numero di lampade della rete di pubblica illuminazione alla stessa cabina sottese;
– le lampade complessive dell’impianto suddivise per tipologia (caratteristiche tecniche) e per modalità di impiego o
accensione.
Dovrà inoltre essere effettuata la lettura dei contatori dell’energia elettrica alla presenza dei tecnici
dell’Amministrazione concedente e Concessionario ed eventualmente del soggetto titolare della precedente gestione.
Considerato il grande numero di impianti compresi nella presente concessione e la notevole estensione territoriale del
Comune di Ravenna, il verbale di consegna potrà essere stilato sulla base del data base degli impianti in possesso
dell’Amministrazione Comunale aggiornato fino a 7 mesi prima della data di consegna. Sarà quindi possibile procedere
alla correzione o alla integrazione dei dati contenuti nel verbale entro i successivi 6 mesi.
Dovranno far parte del predetto verbale di consegna:
– la documentazione tecnica e amministrativa degli impianti posseduta dal Comune e riconsegnata dal precedente
gestore;
– la documentazione grafica degli impianti posseduta dal Comune e riconsegnata dal precedente gestore;
– la copia dei contratti di pubbliche forniture (documentazione riconsegnata dal precedente gestore);
Sarà onere del Concessionario rapportarsi con il precedente soggetto Gestore per ottenere la consegna della
documentazione da allegare al verbale di consegna. Sarà onere dell’Amministrazione concedente porre in essere tutte le
azioni possibili nei confronti del precedente Gestore per ottenere la suddetta consegna nel rispetto degli accordi
contrattuali.
A partire dalla data del verbale di consegna, il Concessionario assumerà per tutti gli impianti ogni responsabilità
conseguente agli eventuali danni derivanti dalla mancata o errata esecuzione delle attività oggetto della presente
concessione. La presa in consegna comporta la presa in carico e la gestione di tali impianti alle condizioni richieste in
questo capitolato; la determinazione dei corrispettivi economici partirà dalla data del verbale di consegna.
In particolare si evidenzia che il Concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa verso l’Amministrazione
concedente in conseguenza di:
– una data di consegna degli impianti che dovesse protrarsi oltre i sessanta giorni rispetto alla data di avvio
dell’esecuzione del contratto
– le condizioni in cui si verranno a trovare gli impianti alla data della consegna ad inizio concessione e cioè della loro
eventuale difformità rispetto alle condizioni in cui versavano alla data dei sopralluoghi che il Concessionario ha
effettuato per formulare l’offerta di gara;
– il prezzo dell’energia eventualmente variato alla data di presa in consegna degli impianti rispetto al momento
della presentazione delle offerte (PKwhi), stante il fatto che il meccanismo di calcolo dei corrispettivi per la
fornitura dell’energia tiene conto delle variazioni di costo suddette per gli anni di concessione successivi al
primo.
Nel caso in cui al momento del verbale di consegna i contatori non risultassero ancora volturati nei confronti del
concessionario lo stesso dovrà provvedere, entro sessanta giorni dalla data del verbale di consegna, alla volturazione a
proprio carico dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli impianti oggetto della concessione; i costi
dell’energia relativi al periodo intercorso tra la consegna degli impianti e la data di volturazione dei relativi contatori
saranno sostenuti direttamente dall’Amministrazione concedente (che li rimborserà al precedente gestore) e l’importo
corrispondente verrà portato in detrazione sul primo pagamento utile.
In occasione delle variazioni numeriche e di consistenza degli impianti in concessione successive alla data di
consegna, il verbale di consegna, verrà aggiornato mediante la redazione di verbali aggiuntivi di attivazione/dismissione
degli impianti nel rispetto di quanto previsto dal PRIC.
Qualora, durante la concessione, dovessero essere posti in funzione nuovi impianti tecnologici, al verbale di
consegna aggiuntivo dovranno essere allegate le specifiche del servizio di gestione e manutenzione oltre ai relativi
costi scaturiti da apposita analisi prezzi. Tali documenti dovranno essere preventivamente approvati
dall’Amministrazione concedente. Per tali impianti l’esercizio sarà posto a carico del Concessionario fin dalla
data di consegna mentre la manutenzione verrà lasciata a carico della ditta installatrice per il periodo previsto
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dal relativo contratto di appalto. I documenti allegati al verbale dovranno quindi definire tempi ed entità di
variazione del canone riconosciuto al concessionario nei primi anni di gestione.
4.14 Riconsegna degli impianti all’Amministrazione al termine della Concessione
Al termine della concessione, il Concessionario dovrà restituire i beni oggetto della concessione in buono stato
tramite un verbale di riconsegna finale (analogo al verbale di consegna impianti) redatto in contraddittorio tra
l’Amministrazione concedente e il Concessionario.
Nove mesi prima della scadenza finale della concessione verrà pertanto avviata la procedura di riconsegna
consistente nella verifica di tutti gli impianti in contraddittorio tra l’Ufficio Tecnico dell’Amministrazione e i
rappresentanti del Concessionario. Tale procedura dovrà concludersi entro 3 mesi con la redazione di un verbale
intermedio nel quale l’Amministrazione prescriverà al Concessionario l’esecuzione (entro i restanti 6 mesi di
concessione) di tutto quanto è necessario per riconsegnare gli impianti in buono stato e per eliminare cattivi
funzionamenti e situazioni manutentive carenti.
Qualora il Concessionario non vi ottemperasse nei modi e nei tempi previsti dal suddetto verbale intermedio,
l’Amministrazione concedente potrà provvedere direttamente ai lavori necessari a spese del Concessionario.
L'importo dei lavori eseguiti d'ufficio, verrà trattenuto sulla liquidazione finale delle competenze dovute al
Concessionario
Nel verbale di riconsegna finale saranno riportate le letture dei contatori dell'energia elettrica che alimentano gli
impianti oggetto della concessione.
Al momento della riconsegna, il Concessionario consegnerà all’Amministrazione concedente tutta la
documentazione tecnica ed amministrativa relativa agli impianti che, viste le prescrizioni del presente capitolato, dovrà
essere completa ed aggiornata.
La volturazione dei contratti di fornitura dovrà essere fatta tra il Concessionario e il soggetto subentrante al servizio
di gestione degli impianti, o in sua assenza alla stessa Amministrazione concedente.
Le spese di volturazione sono a carico del soggetto subentrante, ovvero a carico dell’Amministrazione concedente
qualora la stessa decidesse in tal senso.
L’Amministrazione concedente rientrerà pienamente in possesso dei beni affidati in concessione e degli interventi
realizzati dal Concessionario a valore netto contabile nullo.
L’Amministrazione concedente avrà diritto a sospendere tutti i pagamenti a saldo nei confronti del Concessionario
qualora lo stesso non ottemperi completamente ai precedenti obblighi in fase di riconsegna degli impianti.
4.15 Aumento o diminuzione degli impianti e modifiche del funzionamento
4.15.1 Aumento o diminuzione degli impianti
Durante il corso di validità della concessione il Concessionario sarà obbligato, senza pretendere alcuna modifica delle
condizioni contrattuali, ad accettare le seguenti modifiche quantitative degli impianti gestiti in concessione: rispetto
all’entità iniziale degli impianti potranno essere accettate modifiche tali da determinare una riduzione massima della
quota di canone annuo per gestione e manutenzione del 40% (al netto degli aggiornamenti ISTAT). In aumento potranno
essere accettate modifiche tali da provocare un aumento del canone annuo di gestione e manutenzione fino al 100% (al
netto degli aggiornamenti ISTAT). Poiché le suddette modifiche di canone potranno avvenire durante il corso degli anni
di validità della concessione le massime variazioni complessive (con riferimento a tutta la durata della concessione) di
canone di gestione e manutenzione che potranno verificarsi (al netto degli aggiornamenti ISTAT), sono le seguenti:
diminuzione massima complessiva - 30%; incremento massimo complessivo + 70%). La quota di canone destinata alla
remunerazione della fornitura di energia assumerà i valori conseguenti alle modifiche impiantistiche suddette senza che
il Concessionario abbia diritto ad alcun tipo di risarcimento. A tutela delle valutazioni fatte dal Concessionario in sede
di offerta, nel caso si verificasse la dismissione di un impianto oggetto degli interventi di riqualificazione energetica che
garantiscono, al Concessionario stesso, un introito coincidente con la differenza di costo tra i consumi originali e quelli
post intervento, verrà mantenuto in essere, fino al termine della concessione, il pagamento del solo introito dovuto alla
differenza tra i consumi mentre cesserà l’erogazione della quota di consumo effettivo di energia (oltre al canone per
manutenzione e gestione) dato che l’impianto è stato dismesso.
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Oltre a quanto previsto dal PRIC e da altri articoli del presente C.D.O., ogni nuovo impianto consegnato per la gestione
al Concessionario (realizzato dal Comune, da soggetti terzi quali ad esempio gli urbanizzatori privati o dal
Concessionario stesso) dovrà essere corredato di una relazione tecnica aggiornata al “come costruito” (o “as built”)
comprendente i dati utili all’aggiornamento della documentazione tecnica (e del data base informatico) necessaria alla
gestione degli impianti. Al di là della data di effettivo riconoscimento economico delle quote di canone relative a
gestione / manutenzione e a consumo energia, nei dati dovrà essere indicata l’effettiva data di inizio funzionamento
dell’impianto. La suddetta relazione tecnica (eventualmente accompagnata da modulo schematico sintetico) dovrà essere
prodotta dalla struttura tecnica che ha realizzato l’impianto e dovrà essere consegnata al Concessionario e firmata da
Amministrazione e Concessionario in occasione della consegna con relativa attivazione dell’impianto. L’aggiornamento
del data base informatico e l’aggiornamento della documentazione cartacea competono al Concessionario.
L’Amministrazione concedente, in relazione alle proprie esigenze, potrà procedere alla dismissione di impianti già
affidati al Concessionario dandone comunicazione al medesimo con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. Il termine di
preavviso potrà annullarsi qualora la dismissione derivi da motivi di sicurezza.
Anche in occasione delle dismissioni di impianti dovrà essere prodotta una relazione schematica (tabella) contenente i
dati necessari all’aggiornamento della documentazione tecnica e del data base informatico di cui sopra. Tale relazione
/tabella dovrà essere redatta a cura del Concessionario e dovrà recare le firme di Amministrazione Concedente oltre che
del Concessionario medesimo. Nei dati apparirà la data di effettiva dismissione dell’impianto indipendentemente dalle
modalità e dalla data da cui verrà riconosciuta le modifica dei canoni di gestione / manutenzione e consumo (vedasi
appositi successivi paragrafi).
L’inserimento di un nuovo impianto tecnologico tra quelli soggetti a gestione/manutenzione del concessionario genererà
un incremento del canone annuo che sarà determinato secondo i seguenti principi base:
Per i sistemi “Mega pannelli stradali a messaggio variabile”, “Controllo elettronico dell’accesso alla ZTL”,
“Rilevamento passaggio col rosso” e “Video sorveglianza” ogni nuovo elemento da gestire (ossia un uovo pannello a
messaggio variabile, un nuovo varco di accesso alla ZTL, una nuova corsia semaforizzata controllata o una nuova
telecamera) genererà un incremento del canone ∆P = 1 / N dove N = numero di elementi gestiti in precedenza.
Per quanto riguarda il “Sistema di indirizzamento ai parcheggi e controllo flussi traffico” si rimanda invece al
disciplinare (Allegato D-02) dove viene trattata la specifica regola di adeguamento del canone in cui sono previste
diverse incidenze economiche a seconda del tipo di implementazione effettuata.
Analogamente a quanto sopra si procederà all’adeguamento del canone in riduzione nel caso di diminuzione del numero
degli impianti.
4.15.2 Modifiche al funzionamento degli impianti
Nel caso l’Amministrazione concedente intenda richiedere per alcuni impianti una riduzione delle ore di accensione o
una variazione della programmazione del profilo di controllo di potenza per gli impianti dotati di questo dispositivo, il
Concessionario dovrà (entro 10 giorni) predisporre (e trasmettere via mail / fax) una valutazione della variazione della
quota relativa al compenso annuale per la fornitura di energia elettrica.
L’Amministrazione concedente confermerà o meno la variazione proposta in forma scritta (mail / fax).
Quanto sopra indipendentemente dalla data di modifica del canone individuata nel successivo articolo 8.
Al di là delle regole di compartecipazione previste dai successivi articoli del presente capitolato, per consentire il
riconoscimento al Concessionario degli effetti economici derivanti dagli interventi (iniziali o non) per il risparmio
energetico, la quota energia erogata dall’Amministrazione concedente verrà riferita alla configurazione iniziale degli
impianti (es. con lampade a vapori di mercurio e/o con regolatore di flusso non installato).
Il data base informatico predisposto ed aggiornato dal Concessionario dovrà contenere tutte le informazioni
sull’effettivo funzionamento degli impianti come pure quelle per la determinazione del canone (es. tipo e potenza
effettiva della lampada installata ma anche tipo e potenza della lampada originariamente installata su cui viene
riconosciuto il canone ed inoltre quota di risparmio riconosciuta al comune in caso di interventi di cui al punto 4.18
“interventi aggiuntivi di riqualificazione energetica”, …). In ogni caso le caratteristiche minime del data base
informatico da realizzare sono quelle indicate nell’allegato E eventualmente integrate dalle proposte fatte dal
Concessionario in sede di gara (offerta tecnica).
Oltre alla riduzione / dismissione degli impianti di cui al precedente articolo, l’Amministrazione concedente potrà
disporre, a suo insindacabile giudizio, la riduzione delle ore di funzionamento o la riduzione dei flussi luminosi di un
qualsiasi impianto dato in gestione al Concessionario fino ad una riduzione del consumo energetico annuo pari al 20%
del valore di inizio concessione (o di inizio funzionamento se questo è avvenuto a concessione avviata) senza che il
Concessionario abbia diritto ad alcun risarcimento. Per riduzioni superiori al 20% il Concessionario avrà diritto a
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vedersi riconosciuta (sulla quota di riduzione che supera il 20%) una somma pari al 10% del canone di remunerazione
dell’energia non fornita. A titolo esemplificativo si chiarisce che se l’Amministrazione concedente stabilisce di
modificare le modalità di funzionamento di un impianto ottenendo una riduzione dei consumi del 25%, il
Concessionario avrà diritto, fino a quando tale riduzione sarà mantenuta, alla remunerazione della quota energia come se
l’impianto consumasse il 75,5% dell’energia consumata prima della riduzione:
(100 – 25) + 10% * (25-20) = 75% + 10% * 5 = 75,5%
4.16 Riduzione e sospensione del servizio
Il Concessionario si impegna ad erogare i servizi in oggetto con continuità salvo comprovate cause di forza maggiore
riconosciute dall’Amministrazione concedente ovvero eventi a queste riconducibili; saranno comunque adottate tutte le
misure possibili per ridurre il disagio causato, limitare gli inconvenienti e garantire le condizioni di sicurezza degli
impianti.
Qualora il Concessionario dovesse trovarsi nelle condizioni di cui al precedente periodo dovrà darne comunicazione
all’Amministrazione concedente e dovrà adottare, in accordo con la stessa, tutte le misure possibili per ridurre il disagio
agli utenti, provvedendo a proprie spese a fornire ai cittadini interessati adeguata e preventiva informazione, ove
possibile con preavviso non inferiore ad ore 72.
Nei casi di forza maggiore previsti dal precedente primo comma, nessuna richiesta di risarcimento danni, diretti,
indiretti e consequenziali, potrà essere avanzata dall’Amministrazione concedente nei confronti del Concessionario in
quanto ciò non costituisce inadempienza al contratto. Saranno invece possibili richieste danni per comportamenti del
Concessionario non improntati alla massima diligenza per ripristinare il servizio nel più breve tempo possibile.
4.17 Utilizzo delle reti e degli impianti
Il Concessionario è tenuto ad utilizzare e destinare le reti e gli impianti oggetto del contratto esclusivamente per la
gestione dei servizi di illuminazione pubblica, degli impianti semaforici-lampeggianti e degli impianti tecnologici.
È consentito l'utilizzo delle reti e degli impianti per altre attività o iniziative solo a seguito di espressa autorizzazione
da parte dell’Amministrazione concedente e previa verifica di compatibilità di ulteriori utilizzi con la destinazione
primaria oggetto del contratto.
L’utilizzo degli impianti oggetto di concessione per fini diversi da quelli disciplinati nel presente capitolato dovrà
essere richiesto dal concessionario all’Amministrazione concedente che si riserva di autorizzarlo. L’eventuale
autorizzazione potrà determinare modifiche economiche al contratto di concessione in essere, quantificabili in via
negoziale tra Amministrazione concedente e concessionario sulla base di approfondite e documentate analisi costi/
benefici.
Dovranno essere garantiti gli eventuali utilizzi di cavidotti o di altre parti degli impianti, nonché la fornitura
dell’energia elettrica in conformità a quanto previsto dal precedente art. 4.4, per attività diverse da quelle oggetto della
concessione e a favore di soggetti diversi dal concessionario, esistenti prima dell’avvio della concessione se ed in quanto
compatibili con le norme di legge sulla sicurezza, senza che il concessionario possa richiedere oneri aggiuntivi al
contratto stipulato, fatto salvo il rimborso dell’energia consumata nei casi di cui al precedente art. 4.4.
In caso di richieste di utilizzo di cavidotti o di altre parti degli impianti avanzate da soggetti terzi dopo l’avvio della
concessione, l’Amministrazione concedente si esprimerà accogliendo o meno le richieste solo dopo aver consultato il
Concessionario che avrà l’onere di esprimersi (entro giorni 10) sulla compatibilità tecnica della richiesta. Il
concessionario non potrà impedire l’utilizzo, potrà eventualmente richiedere un equo compenso tramite presentazione di
apposita documentazione tecnica ed economica nella quale siano dimostrati gli oneri aggiuntivi che lo stesso è costretto
a sostenere per tali nuovi e diversi utilizzi.
Sarà facoltà dell’Amministrazione concedente promuovere anche autonomamente l’utilizzo dei cavidotti o di altre
parti degli impianti, anche in questo caso si procederà come indicato in riferimento a richieste di terzi. Nel caso
specifico l’equo compenso aggiuntivo a quello del contratto stipulato potrà essere calcolato esclusivamente per
dimostrati eventuali maggiori oneri di manutenzione o consumo energetico.
23/54
4.18 Interventi aggiuntivi di riqualificazione energetica degli impianti di iniziativa del
Concessionario
Oltre agli “interventi iniziali” previsti dalla concessione, il Concessionario può proporre nel corso del contratto di
gestione, interventi di miglioria nel funzionamento degli impianti o nello svolgimento del servizio, per la riduzione dei
consumi energetici e per l'economia del costo di gestione, sempre nel rispetto delle normative vigenti in materia.
Le modifiche eventualmente autorizzate, saranno eseguite a cura e spese del Concessionario, sotto il controllo
dell’Amministrazione concedente.
Il Concessionario dovrà sottoporre il progetto degli interventi all’Amministrazione concedente che provvederà ad
approvarli singolarmente. Ogni costo legato all’intervento è a totale carico del concessionario che dovrà svolgere tutte le
ulteriori attività tecniche connesse all’intervento stesso (individuazione al proprio interno del RUP, del responsabile dei
lavori ai sensi del Dlgs 81/2008, progettazione, D.L., coordinamento sicurezza, collaudo specialistico funzionale, prove
materiali, rilascio certificazioni e dichiarazioni, collaudo tecnico amministrativo o CRE …) ed effettuate dal
Concessionario in aggiunta alla semplice esecuzione delle opere. Il progetto dovrà contenere una relazione tecnica
che quantifichi il risparmio energetico annuo prodotto di cui una quota andrà riconosciuta all’Amministrazione
concedente in termini di riduzione del canone dei periodi successivi all’entrata in esercizio dell’impianto fino al
termine della concessione.
Tale quota sarà pari al 20% (o maggiore percentuale risultante da quanto offerto in sede di gara- offerta tecnica) del
risparmio annuo conseguito per ognuno degli anni restanti fino al termine della concessione se la data del
collaudo tecnico amministrativo o del C.R.E. ricadrà nei primi 7 anni di concessione; sarà pari al 15% (o maggiore
percentuale risultante da quanto offerto in sede di gara- offerta tecnica) del risparmio annuo conseguito per ognuno degli
anni restanti fino al termine della concessione se la data del collaudo tecnico amministrativo o del C.R.E. ricadrà
tra l’inizio dell’ottavo anno e la fine del quattordicesimo anno di concessione; sarà pari al 10% (o maggiore
percentuale risultante da quanto offerto in sede di gara- offerta tecnica) del risparmio annuo conseguito per ognuno degli
anni restanti fino al termine della concessione se la data del collaudo tecnico amministrativo o del C.R.E. ricadrà
tra l’inizio del quindicesimo anno e la fine della concessione.
Il vantaggio concesso all’Amministrazione verrà riconosciuto con una corrispondente diminuzione della quota energia
all’interno del canone riconosciuto al Concessionario. La data di modifica del canone (sia per gestione / manutenzione
che per quota energia) viene stabilita nel successivo articolo 8.
Per l’approvazione dei progetti e la successiva esecuzione dei lavori è valida la procedura di cui al successivo art. 5 ove
non palesemente inapplicabile.
Al termine dei lavori le opere realizzate, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, sono di
immediata proprietà dell’Amministrazione concedente. Il Concessionario disporrà invece, in analogia con il resto degli
impianti esistenti, della loro immediata e piena disponibilità d’uso nel rispetto delle regole del presente C.D.O. e degli
altri documenti di contratto.
Rientra tra gli interventi di cui al presente articolo anche la realizzazione delle piattaforme tecnologiche per sistema di
telecontrollo e telegestione degli impianti di pubblica illuminazione o semaforici previste al punto 4.4 dell’Allegato E
nel caso in cui il concessionario abbia formulato offerta in tal senso.
4.19 Interventi aggiuntivi di riqualificazione energetica degli impianti di iniziativa
dell’Amministrazione concedente
Qualora, durante il periodo di validità della concessione, si rendessero disponibili sul mercato tecnologie
innovative particolarmente convenienti in termini di risparmio energetico, l’Amministrazione concedente avrà la
facoltà di sollecitare il Concessionario ad effettuare interventi (regolati dalle norme del precedente articolo) in
cui si preveda l’applicazione delle suddette tecnologie. Il Concessionario potrà opporsi ad eseguire tali interventi
adducendo motivazioni di carattere economico finanziario documentate attraverso appositi “business plan” dai
quali si evinca la palese non convenienza economica dell’investimento o la sua non sostenibilità finanziaria.
Qualora, durante il periodo di validità della concessione, si rendessero disponibili sul mercato tecnologie
innovative particolarmente convenienti in termini di risparmio energetico, l’Amministrazione concedente avrà la
facoltà di realizzare a propria cura e spese detti interventi migliorativi decurtando il canone per quota energia
della percentuale (%) derivante dal risparmio calcolato sulla base di una relazione tecnica condivisa con il
concessionario.
La data di modifica del canone (sia per gestione / manutenzione che per quota energia) viene stabilita nel successivo
articolo 8.
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Al termine dei lavori le opere realizzate, comprese le eventuali apparecchiature e parti d'impianto aggiunte, sono di
immediata proprietà dell’Amministrazione concedente. Il Concessionario disporrà invece, in analogia con il resto degli
impianti esistenti, della loro immediata e piena disponibilità d’uso nel rispetto delle regole del presente C.D.O. e degli
altri documenti di contratto.
4.20 Controlli sul servizio eseguiti dall’Amministrazione concedente
L’Amministrazione concedente tramite i propri competenti uffici, effettuerà il controllo e la sorveglianza dell'attività
del Concessionario.
In particolare i competenti uffici dell’Amministrazione concedente avranno il compito di:
– effettuare misurazioni e controlli a campione circa il rispetto delle norme tecniche vigenti (livello di illuminamento,
estensione orari di accensione impianti, rispetto norme di buona esecuzione e manutenzione, assenza di rischi per la
cittadinanza, ripetizione eccessiva di guasti o malfunzionamenti, …);
– sorvegliare, nell'interesse del buon andamento dei lavori, che lo svolgimento e l'esecuzione degli stessi e la qualità
dei materiali siano in conformità alle pattuizioni contrattuali ed alle buone regole d'arte, segnalando, ove del caso, al
Concessionario le opere eseguite in modo non conforme a quanto stabilito;
– impartire eventuali disposizioni e collaborare con il Concessionario per ottenere il miglior coordinamento dei tempi
di esecuzione delle opere previste;
– fornire le necessarie istruzioni al Concessionario nel caso lo stesso dovesse segnalare problematiche che
impediscono il regolare svolgimento dei lavori, con riferimento anche alla situazione di fatto.
L’Amministrazione concedente ha diritto di procedere in qualunque momento alla verifica, in contraddittorio con il
Concessionario, del rispetto delle norme contrattuali, delle prestazioni di esercizio e manutenzione, dello stato di
conservazione e funzionalità degli impianti, della corretta esecuzione degli interventi, del rispetto della normativa
vigente, del rispetto della manutenzione programmata, dello stato di mantenimento complessivo degli impianti e delle
reti.
Il Concessionario dovrà fornire al personale incaricato del controllo tutta l'assistenza necessaria allo svolgimento delle
verifiche e/o ispezioni e rimane obbligato a mettere a disposizione le apparecchiature idonee ad effettuare le necessarie
verifiche senza ulteriori oneri per l’Amministrazione concedente oltre a quelli già previsti nel presente C.D.O.
L’Amministrazione concedente con oneri e spese a proprio carico, procederà ad individuare il soggetto cui
affidare l’attività di Verifica di Conformità di cui agli artt. 312 – 325 del DPR 207/2010.
ART. 5) NORME
INIZIALI”
SPECIFICHE
RELATIVE
AGLI
“INTERVENTI
Gli interventi iniziali sono interventi di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica finalizzati alla
salvaguardia della salute, sicurezza dei cittadini, risparmio energetico e tutela degli aspetti paesaggistico naturali. Gli
interventi sono individuati dal Piano Regolatore Illuminazione Comunale (PRIC) in cui sono già state definite le priorità
tecniche necessarie (vedi PRIC art. 4.2 ed Elaborato n°3 “Tavole pianificazione priorità di intervento”). Poiché il
concessionario avrà la responsabilità della gestione in sicurezza e piena funzionalità degli impianti, questi potrà
rappresentare al Comune diverse priorità rispetto a quelle indicate dal PRIC e derivanti da situazioni oggettive presenti
nel territorio motivatamente rappresentate e documentate dal concessionario stesso. Gli interventi iniziali si pongono
inoltre come obiettivo il raggiungimento di un livello di risparmio energetico prossimo a quanto stimato nell’articolo 3 e
all’allegato G. Tali interventi sono stati introdotti e sommariamente descritti al precedente punto 2.1.2. Si ribadisce che
tali interventi, la cui dimensione economica è valutata tramite l’Elenco Prezzi Unitari di cui all’allegato B (al netto del
ribasso offerto dal Concessionario in sede di gara), è remunerata con 19 rate anticipate annuali fisse (dal 2° al 20° anno)
il cui importo è stato a sua volta oggetto di offerta in sede di gara dal Concessionario.
Le norme contenute nel presente articolo 5 devono ritenersi valide, se ed in quanto applicabili, anche per la
realizzazione dei sistemi di rilevamento del passaggio col rosso di cui al precedente paragrafo 2.1.7.
25/54
5.1 Programmazione operativa e attività tecniche a carico del Concessionario
Salvo diversa espressa prescrizione dell’Amministrazione Concedente, le attività richieste per gli interventi iniziali
consistono nella progettazione e nella realizzazione di lavori, individuati dal PRIC e preventivamente autorizzati
dall’Amministrazione Concedente stessa. L’importo di cui alla paragrafo 2.1.2 del presente capitolato (€ 5.000.000,00)
dovrà essere equamente suddiviso tra:
A. Interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza elettrica e statica degli impianti
B. Interventi volti ad incrementare il risparmio energetico.
Come già in precedenza accennato gli interventi iniziali devono comprendere le seguenti attività poste interamente a
carico del concessionario:
1.
Assunzione della figura di committente e Responsabile dei lavori ai sensi del D.lgs 81/2008 e ss. mm. ii;
2.
Sviluppo del Ruolo di Responsabile del Procedimento (RUP) ai sensi e nel rispetto della normativa vigente sui
Lavori Pubblici e sulla Sicurezza del Lavoro;
3.
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere comprensiva di Coordinamento della Sicurezza in
fase Progettuale redatta da tecnico /tecnici abilitato/i all’esercizio della professione ed in possesso dei requisiti di
cui alla normativa vigente [detta attività professionale deve essere svolta da personale tecnico (individuato dal
concessionario) in possesso dei requisiti di cui all’art. 263 let b) del DPR 207/2010 per importo pari all’importo
dei lavori dagli stessi progettati]. La progettazione deve essere presentata all’Amministrazione concedente
completa delle attività di verifica e validazione di cui alla Parte II – Titolo II capo II del DPR 207/2010 a carico
del concessionario stesso;
4.
Esecuzione delle opere in forma diretta o tramite appalto a ditta qualificata nel rispetto delle norme di legge sui
lavori pubblici (tra cui artt. 32 comma 1 let f), 150 e 51 del D.Lgs. 163/2006);
5.
Direzione dei Lavori (con tenuta della contabilità) sviluppata da tecnico /tecnici abilitato/i all’esercizio della
professione ed in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente [detta attività professionale deve essere svolta
da personale tecnico (individuato dal concessionario) in possesso dei requisiti di cui all’art. 263 let b) del DPR
207/2010 per importo pari all’importo dei lavori dagli stessi diretti];
6.
Svolgimento delle attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione e Coordinatore della Sicurezza
in fase di Esecuzione sviluppato da tecnici dotati di idonea abilitazione in conformità ai disposti di cui al D.lgs
81/2008 e ss. mm. ii.;
7.
Collaudo specialistico (collaudo tecnico funzionale) di tutti gli interventi indipendentemente dal relativo importo
lavori, eseguito da tecnico di fiducia del Concessionario, abilitato all’esercizio della professione, diverso dal
Direttore dei Lavori e dal Progettista. Emissione delle dichiarazioni di conformità di cui ai disposti del DM
37/2008 da parte della ditta esecutrice.
8.
Emissione del Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.), da parte del D.L. in caso di interventi di importo
lavori inferiore a 500'000,00 € o del Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo (C.T.A.) negli altri casi (tali
certificati non escluderanno gli interventi dalla verifica di conformità prevista dall’art. 312 e seguenti del D.P.R.
207/2010). I C.R.E. o C.T.A. dovranno essere trasmessi all’Amministrazione concedente accompagnati da
dichiarazione di ammissibilità degli stessi da parte del concessionario in analogia a quanto previsto dall’art. 234
del DPR 207/2010;
9.
Ottenimento autorizzazioni di legge e rilascio certificazioni / dichiarazioni di legge;
10. Tutte le ulteriori attività necessarie alla corretta esecuzione dell’opera individuate nelle somme a disposizione
previste nel quadro Economico dell’Opera redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 16 del DPR 207/2010 o
dalle previsioni normative vigenti al momento della redazione del progetto ed autorizzate dall’Amministrazione
Concedente che approverà il progetto;
11. L’Amministrazione Concedente procederà, con oneri e spese a proprio carico, ad individuare il soggetto cui
affidare l’attività di Verifica di Conformità di cui agli artt. 312 – 325 del DPR 207/2010 che in nessun caso si
sostituirà ai collaudi o alle certificazioni poste a carico del concessionario, né costituirà approvazione
definitiva del CRE o del CTA in quanto gli stessi acquisteranno carattere di definitività solo decorsi due
anni dalla loro emissione. L’Amministrazione concedente si riserva la facoltà di far inserire detti oneri,
relativi ai costi per l’attività di Verifica di Conformità, tra le somme a disposizione del QTE dell’opera. In
ogni caso detti corrispettivi saranno liquidati in favore del soggetto che svolge l’attività di verifica
direttamente dall’Amministrazione concedente che le tratterà dalle somme spettanti al concessionario.
26/54
Entro tre mesi dalla presa in carico degli impianti, il Concessionario dovrà presentare all’Amministrazione concedente
un piano degli interventi da realizzare entro tre anni dalla presa in carico degli impianti. E’ fatta salva la facoltà
dell’Amministrazione Concedente di concedere puntualmente e motivatamente un tempo maggiore per la presentazione
del piano. Il piano dovrà comprendere tutti gli studi di fattibilità degli interventi la cui realizzazione è proposta nei tre
anni iniziali di concessione (compresa valorizzazione economica) ed i progetti preliminari degli interventi proposti per il
primo anno. Salva diversa valutazione presentata dal concessionario e condivisa dall’Amministrazione si definisce che i
progetti non siano di importo inferiore ad Euro 300.000,00. Per ogni intervento dovrà essere dichiarata la finalità
(“sicurezza” o “risparmio energetico”). Entro 1 mese dalla presentazione della proposta, previo confronto con il
Concessionario, l’Amministrazione concedente procederà ad approvare il piano ed i progetti preliminari presentati
concedendo tre ulteriori mesi per presentare i progetti definitivi - esecutivi da realizzare nel primo anno. Salvo diversa
espressa disposizione dell’Amministrazione Concedente tutti i progetti dovranno essere conformi a quanto richiesto nel
PRIC, completi dei documenti previsti dal regolamento del Codice dei Contratti. L’Amministrazione Concedente
provvederà ad approvare i progetti - definitivi – esecutivi entro 1 mese dalla relativa presentazione salvo interruzioni dei
tempi per richiesta chiarimenti, modifiche e/o integrazione documenti. I suddetti progetti dovranno essere verificati in
conformità a quanto disposto dalla Parte II, Titolo II Capo II del DPR 207/2010 (artt. 44-59) e contenere l’attestato di
avvenuta validazione del progetto esecutivo (art. 55 DPR 207/2010) firmato dal Responsabile del Procedimento
previamente individuato dal Concessionario.
Entro il mese di febbraio del secondo e terzo anno di concessione il Concessionario dovrà verificare presso
l’Amministrazione concedente l’eventuale necessità di modificare gli interventi previsti e presentare i progetti
preliminari relativi agli interventi previsti per l’anno in corso. Per l’approvazione dei progetti definitivi - esecutivi
relativi al secondo e al terzo anno si procederà come sopra.
Per ognuno dei tre anni di intervento il concessionario dovrà presentare progetti di “Interventi finalizzati alla sicurezza
(statica o elettrica) degli impianti” (salvo diversa espressa disposizione dell’Amministrazione Concedente, priorità 1 ai
punti “a”, “b” e “d” nella tabella di cui al paragrafo 4.2 del PRIC) e progetti di “Interventi finalizzati al risparmio
energetico” di importo corrispondente a quelli indicati nella seguente tabella:
Importo lavori finalizzato alla
sicurezza (IVA esclusa)
Importo lavori finalizzato al risparmio
energetico (IVA esclusa)
Totale (IVA esclusa)
€ 500'000.00 (valore minimo)
€ 1'200'000.00 (valore minimo)***
€ 1'700'000.00 (valore minimo)
€ 1'200'000.00 (valore minimo)
€ 500'000.00 (valore minimo)
€ 1'700'000.00 (valore minimo)
Restante importo fino alla quota
di € 2'500'000.00
Restante importo fino alla quota di €
2'500'000.00 (max € 800'000.00)
Restante importo fino alla quota di
€ 5'000'000.00
(max € 800'000.00)
(max € 1'600'000.00)
***L’importo di € 1.200.000,00 corrisponde al costo totale di progetto (IVA esclusa) degli interventi denominati
“Piano di razionalizzazione del servizio di illuminazione pubblica stradale” facenti capo al Comune di Ravenna
inclusi tra quelli ammessi a contributo regionale nel Piano di Qualificazione Energetica di cui alle deliberazioni
della Giunta Regione Emilia Romagna n. 417/2009 e n. 826/2010 (ALLEGATO H).
Questi interventi, indipendentemente dalle tempistiche previste per “tutti gli altri interventi iniziali” dovranno
essere realizzati secondo il seguente cronoprogramma (come eventualmente ridotto in sede di gara – offerta
tecnica):
CRONOPROGRAMMA PREVISTO PER ESECUZIONE INTERVENTI € 1.200.000,00
Mesi a decorrere dal verbale di
consegna degli impianti
Presentazione progetto preliminare
1
2
3
4
5
6
Offerta
APPROVAZIONE DA PARTE
DELL’AMMINISTRAZIONE
Presentazione progetto
definitivo/esecutivo
Offerta
APPROVAZIONE DA PARTE
DELL’AMMINISTRAZIONE
Esecuzione lavori (*)
27/54
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
CRONOPROGRAMMA PREVISTO PER ESECUZIONE INTERVENTI € 1.200.000,00
Mesi a decorrere dal verbale di
consegna degli impianti
Offerta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Emissione Collaudo Tecnico
Amministrativo
Offerta
Tempistica massima prevista
Tempistica offerta in sede di gara
(*) Si considera equo prevedere un termine di mesi 4 per l’esecuzione delle opere sulla base delle seguenti
motivazioni:
Importo lavori previsti per risparmio energetico € 1.200.000,00, considerato che per il primo anno sono previsti anche
lavori finalizzati alla sicurezza di importo minimo pari ad € 500.000,00 le valutazioni sotto riportate sono riferite ad un
importo lavori complessivo di € 1.700.000,00.
Considerando un’incidenza della manodopera pari al 25%, il costo della manodopera è quantificabile in circa €
425.000,00.
Ipotizzando che le lavorazioni siano eseguite in contemporanea da almeno 4 squadre (composte da 3 persone più un
mezzo) si può valutare un costo di circa € 1.200/giorno per ogni squadra e quindi di circa € 4.800,00/giorno per le 4
squadre complessive. Il tempo impiegato per l’esecuzione dei lavori è quindi ipotizzabile in:
425.000,00 / 4.800,00 = 88,55 gg
Ipotizzando n. 20 gg lavorativi al mese i lavori potranno essere conclusi entro 4 mesi.
Il Concessionario sarà ritenuto responsabile dell’eventuale mancata erogazione al Comune di Ravenna del
contributo regionale inserito all’interno del Piano di Qualificazione Energetica di cui alle deliberazioni della
Giunta Regione Emilia Romagna n. 417/2009 e n. 826/2010 (ALLEGATO H) qualora lo stesso non rispetti i
tempi sopra indicati (ovvero quelli inferiori offerti in sede di gara). E’ inoltre, in ogni, caso fatta salva
l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 5.3.
Concorrono a formare l’“importo lavori finalizzato alla sicurezza” esclusivamente le lavorazioni comprese nei
soli interventi finalizzati alla sicurezza effettivamente necessarie all’incremento della sicurezza o quelle che, non
producendo alcun risparmio energetico, sono necessarie per il rispetto delle norme tecniche vigenti. A titolo
esemplificativo sono inquadrabili in tale categoria sostituzioni / rifacimenti di pali, linee elettriche e quadri
gravati da palesi rischi per la sicurezza con relative opere civili. Saranno considerati finalizzati alla sicurezza
anche i costi relativi alle parti di impianto aggiuntive rispetto all’esistente come nuovi pali con relativi corpi
illuminanti e linee elettriche ed opere civili che è necessario prevedere per raggiungere i livelli di illuminamento
previsti dalla norma. Negli interventi “finalizzati alla sicurezza” sono comunque escluse dall’“Importo lavori
finalizzato alla sicurezza” lavorazioni quali, ad esempio, le sostituzioni dei corpi illuminanti esistenti e le
maggiorazioni al costo dei quadri per l’eventuale inserimento dei riduttori di flusso che vanno invece a formare
l’importo dei lavori finalizzato al risparmio energetico.
Negli interventi “finalizzati al risparmio energetico” nessuna lavorazione come sostituzioni / rifacimenti di pali,
linee elettriche e quadri con relative opere civili strettamente funzionale al miglioramento energetico è
inquadrabile negli importi finalizzati alla sicurezza ma rimane incluso nell’ “Importo lavori finalizzato al
risparmio energetico”.
Ogni progetto (sia di efficientamento energetico che di messa in sicurezza) dovrà contenere una relazione per la
valutazione del risparmio energetico ottenuto.
Si richiede in specifico per il progetto di “risparmio energetico” individuato nella tabella di cui sopra (€ 1.200.000,00 da
ricondurre al “Piano di razionalizzazione del servizio di illuminazione pubblica stradale”) che lo stesso sia redatto in
conformità ai requisiti indicati dalla deliberazione Giunta Regione Emilia Romagna n. 417/2009 e preveda in specifico
l’allestimento di un sistema di monitoraggio del rendimento energetico degli impianti tale da garantire il servizio per
la durata minima di tre anni (si veda quanto riportato al punto 7 dell’Allegato 2 del “Programma di qualificazione
energetica da presentare al bando di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 417/2009 presentato dal Comune di
Ravenna” Allegato H – 01).
Per l’individuazione dei costi con cui verrà valutato il raggiungimento degli importi previsti dalla concessione si dovrà
fare riferimento a:
28/54
a)
lavorazioni a misura: prezzi unitari indicati nell’allegato B al netto del ribasso offerto in sede di gara – In carenza
di tali prezzi si farà riferimento a listini ufficiali validi nel territorio comunale o in territori limitrofi, a cui verrà
applicato il ribasso offerto in sede di gara;
b) lavorazioni in economia: tabelle ministeriali emesse dal Provveditorato alle OO.PP per l’Emilia Romagna ai sensi
della circolare Min. LL.PP. 505 del 28/01/1977
c)
costi della sicurezza: prezzi non ribassati rilevati dall’“Elenco regionale prezzi per lavori e servizi in materia di
difesa del suolo, della costa e bonifica, indagini geognostiche, rilievi topografici e sicurezza” emesso dalla Regione
Emilia - Romagna e valido al momento della redazione dei progetti. In carenza si farà riferimento a prezzi della
sicurezza rilevati su listini ufficiali validi sul territorio comunale o in aree limitrofe.
Saranno ammesse varianti in corso d’opera nei casi di cui alla normativa vigente ed esclusivamente accertate
dall’Amministrazione Concedente.
Richiamato quanto previsto all’art. 132 comma 2 Dlgs 163/2006 e art. 168 comma 5 DPR 207/2010, considerato che il
concessionario cura la progettazione dell’intervento, lo stesso si farà carico dei ritardi e degli oneri conseguenti alla
necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto, sia per quanto riguarda gli ulteriori
oneri di esecuzione, che per quanto riguarda gli oneri relativi alle opere necessarie all’eliminazione della carenza
progettuale.
Fatto salvo quanto sopra indicato in relazione ai tempi richiesti per l’esecuzione delle opere ricomprese nel Piano di
Qualificazione Energetica (ALLEGATO H) [minimo € 1.200.000,00 per interventi di risparmio energetico previsti per il
primo anno], ognuno degli interventi dovrà essere ultimato entro i tempi previsti negli elaborati approvati e comunque di
norma non oltre 1 anno dalla data di approvazione del progetto definitivo – esecutivo da parte dell’Amministrazione
concedente.
La gestione degli impianti e l’esecuzione delle opere necessarie per gli interventi iniziali effettuate dal Concessionario,
non dovranno in alcun modo ostacolare, limitare o condizionare la normale attività dell’Amministrazione concedente.
Inoltre le operazioni non dovranno essere d’intralcio per eventuali altri lavori in corso d’esecuzione da parte
dell’Amministrazione concedente (condotte da quest’ultima direttamente o affidate ad altra impresa), qualunque sia la
natura di detti lavori.
Per questo tipo di interventi ed in ogni altro caso (nell’ambito della presente concessione) in cui sarà necessario fare
riferimento ai prezzi unitari offerti in sede di gara questi saranno aggiornati con l’indice ISTAT – FOI. L’aggiornamento
avverrà a cadenza annuale. I prezzi offerti in sede di gara varranno per gli interventi iniziali del primo anno e per tutti gli
altri interventi (anche minori o a richiesta) i cui progetti saranno consegnati o i cui ordini siano stati emessi entro il 31
dicembre del primo anno di concessione. Dal primo giorno successivo al termine di validità dei precedenti prezzi si
valuteranno i nuovi prezzi (validi un anno) applicando la procedura di cui al successivo punto 8.5.1.
5.2 Consegna,esecuzione ed ultimazione dei lavori.
Il concessionario procederà autonomamente alla consegna dei lavori al proprio appaltatore o al proprio personale in
caso di realizzazione diretta. Analogamente procederà alla ultimazione degli stessi. Entrambe le circostanze dovranno
risultare da apposito verbale che dovrà essere trasmesso all’Amministrazione concedente entro 5 giorni lavorativi dalla
relativa emissione.
In ogni caso il concessionario avrà l’obbligo di comunicare all’Amministrazione Comunale, con un preavviso di almeno
15 giorni, l’avvio dell’esecuzione delle opere, nonché fornire un monitoraggio continuo dell’evolversi delle attività e
dell’avanzamento lavori. Il termine di 15 gg potrà essere ridotto solo a fronte di situazioni particolari che ne motivino
l’urgenza concordate con gli uffici del Comune.
Pur ricadendo nella totale responsabilità del Concessionario, l’esecuzione dei lavori potrà essere soggetta alla attività di
controllo dell’Amministrazione concedente che vi provvederà attraverso il proprio personale tecnico il quale, pertanto,
potrà effettuare controlli in cantiere anche senza preavviso.
5.3 Penali per ritardi
Qualora non dovessero essere rispettati i tempi previsti nel paragrafo 5.1 il Concessionario sarà soggetto
all’applicazione di penali. Per ogni giorno di ritardo nel rispetto di tutti i termini previsti nel suddetto paragrafo 5.1 è
29/54
prevista una penale pari allo 0,005 % dell’importo (IVA esclusa) dell’intervento o degli interventi interessati dal ritardo
qualora la prestazione tardiva sia relativa alla presentazione dei piani, degli studi di fattibilità o dei vari livelli di
progettazione. Sarà applicata una penale pari allo 0,1% per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dei lavori. Le penali
sono cumulabili. E’ inoltre facoltà dell’Amministrazione concedente sospendere i pagamenti delle rate di canone
relative agli interventi iniziali (art. 2.1.2) ed agli interventi di cui al precedente art. 2.1.7 qualora si manifestassero ritardi
gravi tali da fare dubitare, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione concedente, della effettiva intenzione o
capacità del Concessionario di dare corso a tutti o ad alcuni degli interventi stessi. In tali casi è inoltre previsto il
recupero delle somme già versate (e dell’IVA relativa) come detrazione sui primi pagamenti utili verso il
concessionario. Con riferimento appunto alla sola parte di canone relativo al rimborso degli interventi iniziali, il
recupero delle somme già versate dovrà limitarsi a quanto erogato in eccesso rispetto al valore degli interventi già
ultimati e collaudati (emissione C.R.E. nei casi di legge) e dei quali l’Amministrazione concedente abbia verificato la
conformità. Tale valore I è così determinato:
I = 1.21 * (19 * Ri / 5'000'000,00) * (5.000.000,00 – Vu)
dove:
1.21 è il fattore che sarà adeguato in ragione della percentuale IVA in vigore al momento dell’utilizzo della formula
I = recupero delle somme già versate
Ri = Importo in € della rata annuale per gli interventi iniziali offerta dal Concessionario in sede di gara;
Vu = Valore (IVA esclusa) delle lavorazioni di cui agli interventi ultimati e collaudati stimati con i prezzi unitari offerti
dal Concessionario in sede di gara e risultante dagli atti di approvazione della verifica di conformità effettuata
dall’Amministrazione concedente.
Sarà certamente considerato “ritardo grave” tale da causare la sospensione del pagamento delle rate e il recupero di
quanto già pagato in eccesso, un ritardo non giustificato di oltre 6 mesi nelle attività di progettazione o di esecuzione su
almeno il 15% dell’importo lavori complessivo degli interventi iniziali.
La sospensione dei pagamenti e l’eventuale recupero delle somme pagate in eccesso non cancella le ulteriori penali
poste a carico del concessionario.
La ripresa dei pagamenti delle rate e la restituzione delle somme trattenute come recupero della spesa in eccesso avverrà
solo dopo aver concordato con l’Amministrazione concedente un apposito piano di lavoro che preveda il recupero dei
ritardi accumulati.
Si precisa inoltre che nel caso in cui in sede di Verifica di Conformità dei lavori (art. 5.1 n. 11) di cui al precedente art.
2.1.2 emergessero rilievi di “non conformità” l’amministrazione concedente procederà ad effettuare trattenute sulle rate
successive secondo le indicazioni fornite dal soggetto incaricato dall’Amministrazione concedente della Verifica di
Conformità stessa fino ad intervenuta risoluzione-definizione delle “non conformità” segnalate.
La sospensione dei pagamenti o il recupero delle somme pagate in eccesso non farà maturare, in capo al Concessionario,
alcun diritto a ricevere interessi.
In analogia a quanto sopra indicato per gli “interventi iniziali” saranno applicate penali, ed eventuali recuperi di rate già
versate anche nel caso di interventi di cui all’art. 2.1.7 .
5.4 Documentazione tecnica e regolare esecuzione dei lavori
Nelle more dell’emissione del certificato di ultimazione dei lavori il Concessionario, salva diversa disposizione
dell’Amministrazione Concedente, sarà obbligato alla messa in funzione ed alla gestione degli impianti realizzati,
ovvero di parte di essi, contestualmente alla loro ultimazione.
Tra il Concessionario e l’Amministrazione Concedente verrà redatto un verbale di messa in esercizio al quale sarà
allegata la dichiarazione di conformità degli impianti (DM 37/2008) o il collaudo tecnico funzionale. Rimane fermo
quanto previsto dai successivi artt. 8.5.2 e 8.5.3 in merito alle modalità di adeguamento del canone.
In ogni caso, entro giorni 30 (trenta) dalla data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori di ogni
intervento il Concessionario dovrà consegnare all’Amministrazione concedente tutta la documentazione tecnica di
seguito elencata, aggiornata secondo il reale modo di esecuzione, al fine di consentire a qualunque tecnico un facile
accesso agli impianti e alle apparecchiature realizzati:
– disegni esecutivi “come costruito” (o “as built”) in formato cartaceo e “dwg”;
– particolari costruttivi e d’installazione in formato cartaceo e “dwg”;
– schede tecniche di funzionamento in formato cartaceo e “pdf”;
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– schemi dei quadri elettrici in formato cartaceo e “dwg”;
– opuscoli illustrativi in formato cartaceo e “pdf”;
– dichiarazione di conformità degli impianti previsti dalle leggi vigenti in formato cartaceo e “pdf” (DM 37/2008)
– ulteriori eventuali documenti previsti dal PRIC in formato cartaceo e su supporto informatico: “dwg”, “pdf”, …..
– Certificato dei Collaudi Specialistico funzionali effettuati sulle opere realizzate
Sarà inoltre onere del concessionario presentare (in formato cartaceo e pdf) il Certificato di Regolare Esecuzione
rilasciato dal Direttore dei Lavori per gli interventi di importo inferiore a 500'000.00 €.
Per le opere il cui importo lavori sia superiore a 500'000.00 € il Direttore Lavori non emetterà il Certificato di Regolare
Esecuzione; verrà invece emesso entro i termini di legge, il certificato di collaudo tecnico amministrativo previsto per le
opere pubbliche a cura e spese del concessionario
Il termine per il rilascio e la consegna all’Amministrazione concedente del C.R.E. è pari a 90 giorni dalla data di
ultimazione lavori. Il C.R.E. o C.T.A. dovrà essere trasmesso dal Concessionario all’Amministrazione Concedente
unitamente ad una dichiarazione di ammissibilità dello stesso in analogia a quanto previsto dall’art. 234 del DPR
207/2010.
Per le opere di cui al presente art. 5 l’Amministrazione concedente individuerà un soggetto incaricato della verifica di
conformità di cui all’art. 312 e seguenti del D.P.R. 207/2010 che emetterà un certificato di verifica di conformità
(attestato di regolarità amministrativo contabile redatto sulla base del Certificato di Regolare Esecuzione predisposto dal
Direttore dei Lavori o del collaudo tecnico amministrativo); il soggetto di cui sopra potrà in ogni caso eseguire controlli
sulla contabilità lavori e sulle opere realizzate sia durante che al termine dell’esecuzione lavori. L’emissione del
certificato di verifica di conformità sarà effettuata di norma entro 90 giorni dalla presentazione del CRE o del Collaudo
Tecnico Amministrativo. L’emissione di detto certificato di verifica non determina in ogni caso l’approvazione
definitiva del C.R.E. o C.T.A. che acquisterà carattere definito decorsi 2 (due) anni dalla relativa emissione.
Dalla data di rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione (CRE) o del Collaudo Tecnico Amministrativo (CTA)
l’impianto sarà inserito nel data base.
5.5 Certificazione dei titoli di efficienza energetica
Il concessionario ha il diritto di certificare i risparmi energetici, ottenuti attraverso gli interventi di riqualificazione
tecnologica previsti nella presente concessione, presso l'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas, secondo le linee guida
103-03 emesse il 30/09/2003, in applicazione dei D.M. del 24-04-2001 e successive modificazioni. Potrà a tal fine
delegare una struttura accreditata che svolgerà tutte le procedure necessarie alla certificazione e tratterrà la quota dei
proventi ottenuti. I benefici economici derivati dalla vendita dei titoli di efficienza energetica spettano al
Concessionario.
5.6 Interventi soggetti a contributi pubblici a favore dell’Amministrazione concedente.
Tra gli interventi di cui all’art. 4.19 potranno essere compresi anche interventi di risparmio energetico da realizzarsi
sugli impianti esistenti per i quali l’Amministrazione concedente riceve contributi pubblici a fondo perduto. Per gli
interventi di questo tipo, il Concessionario, eventualmente anche tramite l’esecutore, dovrà produrre una
rendicontazione ed una fatturazione separata per ottemperare agli obblighi di rendicontazione posti in capo al Comune
di Ravenna nei confronti dell’ente finanziatore. Il Concessionario sarà in ogni caso obbligato a produrre tutti i
documenti richiesti dall’ente finanziatore rispettandone il formato e soprattutto la tempistica di emissione prevista.
ART. 6) NORME SPECIFICHE INERENTI GLI “INTERVENTI MINORI”
NON PROGRAMMABILI
Sono oggetto del presente articolo gli interventi eseguibili in economia ed a misura non riconducibili a quelli di cui al
precedente art. 5 ed al successivo 7.1 del presente documento e difficilmente programmabili. Essi sono stati introdotti e
sommariamente descritti nel precedente punto 2.1.3
Tali interventi, ove necessari, saranno commissionati dall’Amministrazione Comunale e contabilizzati a misura e/o in
economia sulla base dei prezzi unitari di cui all’allegato B con applicazione agli stessi del ribasso risultante dai
contenuti economici dell’offerta opportunamente aggiornati secondo l’indice ISTAT – FOI con le modalità previste nel
successivo art. 8.5.1.
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Per l’esecuzione degli interventi di cui al presente articolo si applicherà, salvo oggettiva impossibilità (es. urgenza
dovuta a rischi per la pubblica incolumità), la seguente procedura:
1.
L’Amministrazione concedente richiede un preventivo di spesa al concessionario descrivendo sommariamente
le caratteristiche dell’intervento;
2.
Il Concessionario, dopo aver eseguito apposito sopralluogo, formula, entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta,
un preventivo basato sui prezzi unitari sopra indicati o in mancanza supportato da specifica analisi dei nuovi
prezzi;
3.
L’Amministrazione concedente, valutato il preventivo, autorizza l’esecuzione dell’intervento;
4.
Il concessionario procede all’esecuzione dando comunicazione (fax o e-mail) all’Amministrazione concedente
sia dell’inizio lavori (con 3 giorni di preavviso) sia della fine degli stessi (entro 1 giorno dal termine). Per
l’esecuzione di detti interventi il concessionario potrà procedere tramite proprio appaltatore o in via diretta; è
in ogni caso richiesto in capo all’esecutore il possesso dei requisiti di cui all’art. 90 DPR 207/2010 con
riferimento allo specifico preventivo.
5.
Qualora durante l’esecuzione degli interventi emergesse la necessità di adeguare il preventivo di cui al
precedente punto 2, il concessionario dovrà darne tempestiva comunicazione (con le medesime forme di cui
sopra)
presentando all’Amministrazione un preventivo aggiornato che dovrà essere approvato
dall’Amministrazione stessa;
6.
Il Concessionario presenterà all’Amministrazione concedente il consuntivo dettagliato dei lavori eseguiti entro
15 giorni dalla relativa ultimazione. L’Amministrazione concedente approverà il consuntivo (salvo
contestazioni) entro 15 giorni dalla presentazione. Il consuntivo non potrà in ogni caso essere superiore al
preventivo eventualmente aggiornato ed approvato in base al precedente punto 5. L’erogazione dei compensi
avverrà con la prima rata utile prevista.
Le prestazioni e gli interventi non programmabili contemplati dal presente articolo hanno carattere di variabilità
derivante dalle diverse esigenze che si potranno manifestare nel corso di validità della concessione. Il concessionario
svolgerà le attività di cui al presente articolo avendo a suo carico tutti gli oneri connessi e necessari all’intero sviluppo
dell’intervento quali l’individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e del Responsabile dei lavori ai
sensi del D.lgs 81/2008 nonché l’esecuzione dei lavori, la sicurezza cantieri, la progettazione e la direzione lavori, il
coordinamento sicurezza, il collaudo specialistico funzionale, i controlli sugli impianti, le prove su materiali, l’emissione
del certificato di regolare esecuzione, ecc.
Per la parte relativa all’esecuzione dei lavori si rinvia a quanto detto ai precedenti art. 5.2 e 5.4.
ART. 6 bis) OMISSIS
ART. 6 ter) NORME SPECIFICHE INERENTI GLI “ULTERIORI
INTERVENTI OPZIONALI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E
IMPLEMENTAZIONE PUNTUALE DI NUOVI IMPIANTI ”
Sono oggetto del presente articolo gli interventi introdotti e sommariamente descritti al precedente punto 2.1.5. Si tratta
di interventi finanziati nella parte investimenti del bilancio comunale per i quali l’Amministrazione concedente chiede al
concessionario, mediante apposito atto di avvio dell’attività, di assumere tutti gli oneri necessari per l’intero sviluppo
degli stessi, in conformità a quanto già descritto del precedente art. 2.1.5.
L’attivazione e lo sviluppo di ognuno degli interventi comporterà il rispetto della seguente procedura:
1.
L’Amministrazione concedente comunica al Concessionario, mediante apposito atto di avvio dell’attività,
l’incarico di realizzazione dell’intervento, accompagnando la comunicazione con le indicazioni degli obiettivi
da raggiungere, del limite di spesa da rispettare, delle modalità di pagamento al concessionario, delle penali che
saranno applicate nel caso di mancato rispetto dei termini stabiliti ed in particolare prevedendo l’applicazione
di una penale giornaliera dello 0,005% dell’importo lavori per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti
per la progettazione e di una penale giornaliera pari allo 0,1% dell’importo lavori per ogni giorno di ritardo
nell’ultimazione dei lavori rispetto alle tempistiche approvate unitamente all’approvazione del progetto da
parte dell’Amministrazione concedente. La comunicazione di avvio dell’attività conterrà inoltre ogni altra
indicazione utile allo sviluppo progettuale posto in capo al concessionario.
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2.
Entro i termini indicati nella comunicazione di cui al precedente punto 1 (termini in ogni caso non superiori a
giorni 60), previo contatto con gli uffici dell’Amministrazione concedente, il Concessionario presenta il
progetto dell’intervento. I suddetti progetti dovranno essere verificati in conformità a quanto disposto dalla
Parte II, Titolo II Capo II del DPR 207/2010 (artt. 44-59) e contenere l’attestato di avvenuta validazione del
progetto esecutivo (art. 55 DPR 207/2010) firmato dal Responsabile del Procedimento previamente individuato
dal Concessionario.
3.
Il progetto dovrà essere redatto nel pieno rispetto delle norme sui contratti pubblici (D.Lgs 163/2006, DPR
207/2010 e qualunque altra norma in vigore al momento della progettazione) e dei seguenti requisiti: i prezzi
unitari considerati saranno quelli di cui all’Allegato B al netto del ribasso offerto dal concessionario in sede di
gara ed aggiornati secondo l’indice ISTAT – FOI con le modalità di cui ai precedenti paragrafi, o in mancanza
sulla base di analisi prezzi in relazione ai valori di mercato. Per l’individuazione del corretto indice di
aggiornamento farà fede la data di consegna del progetto all’Amministrazione concedente. Nel caso sia
necessario sarà a carico del concessionario ogni onere ed attività necessari all’acquisizione dei parerei sul
progetto definitivo e procedere quindi alla progettazione esecutiva in recepimento dei pareri acquisiti.
4.
Per la parte relativa all’esecuzione dei lavori si rinvia a quanto detto ai precedenti artt. 5.2 e 5.4
5.
Saranno ammesse varianti in corso d’opera nei casi di cui alla normativa vigente ed esclusivamente autorizzate
dall’Amministrazione concedente. Richiamato quanto previsto all’art. 132 comma 2 Dlgs 163/2006 e art. 168
comma 5 DPR 207/2010, il concessionario avendo curato la progettazione dell’intervento, si farà carico dei
ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del
progetto.
6.
Gli interventi realizzati in virtù del presente articolo saranno liquidati a parte in base a quanto previsto nel
progetto stesso (si veda in proposito quanto detto al successivo art. 8.4.2.3) secondo il seguente criterio:
La liquidazione avverrà su SAL (per importi comunque non inferiori ad € 50.000,00) fino al raggiungimento
del 97% dell’importo lavori. Il restante 3% considerato “rata di saldo” sarà liquidato, previa emissione di
polizza fidejussoria dopo la positiva verifica ex art. 312-325 DPR 207/2010 da parte dell’Amministrazione
Concedente come da punto 11 dell’art. 5.1 del presente CDO che avverrà entro 180 gg dalla consegna
all’Amministrazione Concedente del CRE o CTA corredati della dichiarazione di conformità e del collaudo
tecnico funzionale (CTF). Il CRE o CTA dovranno essere presentati dal concessionario all’Amministrazione
concedente accompagnati dalla dichiarazione di ammissibilità degli stessi emessa (in analogia a quanto previsto
dall’art. 234 del DPR 207/2010). La verifica di conformità di cui agli art. 312-325 del DPR 207/2010 non
costituisce approvazione del CRE o del CTA che acquisteranno carattere definitivo unicamente decorsi due
anni dalla loro emissione. La polizza fidejussoria sarà svincolata dopo due anni dalla data di emissione del
CRE o del CTA provvisorio.
L’affidamento degli interventi di cui al presente articolo al Concessionario costituisce scelta opzionale
dell’Amministrazione concedente in esito a proprie valutazioni in termini di convenienza economica o di opportunità
legata alla celerità nell’affidamento e nell’esecuzione.
Resta comunque inteso che per ogni eventuale inadempienza o non conformità delle opere eseguite il Comune potrà
rivalersi sulla cauzione definitiva di cui al successivo art. 10.
ART. 6 quater) NORME SPECIFICHE INERENTI GLI “ULTERIORI
INTERVENTI OPZIONALI COMPLETI PER LA MESSA IN SICUREZZA
DEGLI IMPIANTI” CON MODALITA’ DI PAGAMENTO RATEALE
Sono oggetto del presente articolo gli interventi introdotti e sommariamente descritti al precedente punto 2.1.6. Si tratta
di interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza statica ed elettrica degli impianti esistenti la cui necessità verrà
a manifestarsi successivamente alla conclusione degli interventi iniziali di cui al punto 2.1.2 e che troveranno copertura
finanziaria nella parte corrente del bilancio comunale. Tali interventi si configurano infatti come indispensabile
completamento del servizio di progressivo innalzamento della sicurezza del corpo impiantistico interessato dalla
concessione. Per tali interventi l’Amministrazione concedente affida al concessionario il completo onere di
realizzazione dell’intervento alla stregua degli “interventi iniziali” di cui ai precedenti punti 2.1.2 e 5. L’affidamento di
tali interventi al Concessionario costituisce scelta opzionale dell’Amministrazione concedente in esito ad un’analisi
effettuata dal concessionario in funzione degli eventuali necessari completamenti degli interventi di sicurezza statica ed
elettrica, sulla base della quale l’Amministrazione concedente potrà, a seguito di proprie valutazioni in termini di
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convenienza economica o di opportunità legata alla celerità nell’affidamento e nell’esecuzione, optare per l’affidamento
disciplinato dal presente articolo. Affinché un intervento possa essere realizzato secondo la presente modalità le
lavorazioni finalizzate alla messa in sicurezza dovranno essere prevalenti rispetto a quelle di diversa natura.
L’inclusione delle lavorazioni nella categoria “sicurezza” avverrà analogamente a quanto previsto nel precedente punto
5.1
L’attivazione e lo sviluppo di ognuno degli interventi comporterà il rispetto della seguente procedura:
1.
Il Concessionario indica all’Amministrazione concedente gli interventi che ritiene necessari, completi di studio
di fattibilità e piano economico finanziario;
2.
L’Amministrazione concedente, valutata la documentazione di cui al precedente punto 1, se del caso,
comunica al Concessionario l’incarico di realizzazione dell’intervento comprensivo di tutte le attività tecniche
connesse quali, tra l’altro l’assunzione del ruolo di committente ex artt. 89 e ss. Dlgs 81/2008, l’individuazione
del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e del Responsabile dei lavori ai sensi del D.lgs 81/2008
nonché l’esecuzione dei lavori, la sicurezza cantieri, la progettazione e la direzione lavori, il coordinamento
sicurezza, il collaudo specialistico funzionale, i controlli sugli impianti, le prove su materiali, il collaudo
tecnico amministrativo (o certificato di regolare esecuzione) ecc
3.
Entro i termini stabiliti nella comunicazione di cui al punto precedente, previo contatto con gli uffici
dell’Amministrazione concedente, il Concessionario presenta il progetto preliminare dell’intervento (completo
di verifica oltre alla validazione del proprio R.U.P. qualora si porceda con appalto ai sensi dell’art. 53 comma
2 let c) D.Lgs 163/2006) per l’approvazione da parte dell’Amministrazione concedente
4.
A seguito dell’approvazione del progetto preliminare l’Amministrazione concedente provvederà a comunicare,
previo accordo con il concessionario, i termini per la presentazione da parte dello stesso del progetto
definitivo – esecutivo completo della verifica oltre alla validazione del proprio R.U.P. Nel caso sia necessario
sarà a carico del concessionario ogni onere ed attività necessari all’acquisizione dei parerei sul progetto
definitivo e procedere quindi alla progettazione esecutiva in recepimento dei pareri acquisiti.
5.
Il progetto dovrà essere redatto nel pieno rispetto delle norme sui contratti pubblici (D.Lgs 163/2006, DPR
207/2010 e qualunque altra norma in vigore al momento della progettazione) e dei seguenti requisiti: i prezzi
unitari considerati saranno quelli di cui all’Allegato B al netto del ribasso offerto dal concessionario in sede di
gara ed aggiornati secondo l’indice ISTAT – FOI con le modalità di cui ai precedenti paragrafi o in mancanza
sulla base di analisi prezzi in relazione ai valori di mercato. Per l’individuazione del corretto indice di
aggiornamento farà fede la data di consegna del progetto preliminare all’Amministrazione concedente. Nelle
comunicazioni di cui ai precedenti punti 2 e 4 si darà altresì atto dell’applicazione di penali nel caso di mancato
rispetto dei termini stabiliti per la progettazione ed in particolare sarà prevista l’applicazione di una penale
giornaliera dello 0,005% dell’importo lavori per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti per la
progettazione stessa. Nei Capitolati Speciali d’Appalto dovrà essere fissata una penale pari allo 0,1% per ogni
giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori rispetto al termine previsto nel capitolato speciale d’appalto. Il
pagamento dell’intervento avverrà attraverso l’erogazione di rate annuali uguali tra loro in aggiunta a quelle
pagate per gli “interventi iniziali” a partire dalla prima scadenza annuale utile dopo che i lavori siano stati
ultimati e collaudati (valida in alternativa l’emissione del C.R.E. ove previsto dalla legge). L’aumento del
canone annuo determinato dal riconoscimento della rata di cui al presente punto non può in ogni caso essere
superiore al 10% del canone stesso. Condizione necessaria per il pagamento è la consegna del C.R.E. o del
Collaudo Tecnico Amministrativo e dei relativi allegati unitamente alla dichiarazione di ammissibilità del
certificato stesso da parte del Concessionario in analogia a quanto previsto dall’art. 234 del DPR 207/2010.
6.
L’Amministrazione concedente comunica al Concessionario gli estremi dell’approvazione del progetto
esecutivo indicando nella stessa comunicazione i termini entro i quali il concessionario debba dare inizio ai
lavori. La stessa penale per ritardata ultimazione dei lavori sarà applicata in caso di ritardo sull’inizio dei
lavori.
7.
Per la fase di esecuzione dei lavori trovano piena applicazione le disposizioni di cui ai precedenti artt. 5.2 e
5.4.
8.
Saranno ammesse varianti in corso d’opera nei casi di cui alla normativa vigente. Richiamato quanto previsto
all’art. 132 comma 2 Dlgs 163/2006 e art. 168 comma 5 DPR 207/2010, poiché il concessionario cura la
progettazione dell’intervento, lo stesso si farà carico dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di
introdurre varianti in corso d’opera a causa di carenze del progetto.
9.
La liquidazione del corrispettivo avverrà, come sopra indicato, in “n” rate annuali uguali tra loro dove “n” è il
numero delle scadenze annuali residue fino alla scadenza della concessione. Il pagamento verrà avviato solo
dopo che saranno state positivamente verificate le condizioni di cui al precedente punto 5 del presente articolo.
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Tutto il presente articolo 6 quater) è applicabile anche nel caso in cui, durante la vigenza della concessione,
intervengano nuove norme che richiedano lavori di adeguamento-messa in sicurezza o nei casi in cui detti interventi
siano resi necessari a seguito di eventi imprevisti che interessino l’assetto territoriale ed ambientale, non imputabili
a comportamenti del concessionario.
ART. 7) PRESTAZIONI ACCESSORIE
Il presente articolo individua e descrive le prestazioni accessorie connesse con l’attività di gestione e manutenzione che
il concessionario dovrà comunque garantire e che non sono state descritte nelle precedenti parti del documento.
Vengono inoltre individuate e descritte le prestazioni tecniche connesse con la realizzazione degli interventi sugli
impianti.
Nelle attività che il Concessionario è obbligato a sviluppare senza ulteriori compensi oltre quelli strettamente previsti
nel presente C.D.O. deve intendersi compreso anche tutto ciò che è riportato nelle rimanenti parti del presente C.D.O.,
nei relativi allegati e nei documenti allegati al bando di gara.
7.1 Interventi di carattere straordinario richiesti da soggetti terzi
Il Concessionario è obbligato ad eseguire qualsiasi modifica (temporanea o definitiva) agli impianti gestiti su richiesta di
soggetti terzi dotati di idoneo titolo abilitativo di tipo edilizio o urbanistico qualora ciò fosse necessario per l’esecuzione
delle opere autorizzate al soggetto terzo.
Gli oneri per l’esecuzione di tali interventi saranno a totale carico del soggetto richiedente a cui il concessionario
presenterà apposito preventivo. Il concessionario sarà obbligato a praticare, nei confronti del richiedente, le stesse
condizioni economiche praticate all’Amministrazione concedente rimanendo in capo al concessionario ogni
responsabilità gestionale e l’onere di svolgere ogni attività tecnica complementare come l’individuazione del
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e del Responsabile dei lavori ai sensi del D.lgs 81/2008 nonché
l’esecuzione dei lavori, la sicurezza cantieri, la progettazione e la direzione lavori, il coordinamento sicurezza, il
collaudo specialistico funzionale, i controlli sugli impianti, le prove su materiali, il collaudo tecnico amministrativo (o
certificato di regolare esecuzione) ecc, i prezzi praticati saranno quelli di cui all’allegato B al netto del ribasso offerto in
sede di gara dal Concessionario (aggiornati con l’indice ISTAT – FOI). L’Amministrazione concedente potrà effettuare
controlli circa la corretta applicazione di quanto sopra prescritto. Nel caso gli interventi richiedano la predisposizione di
progetti, gli stessi dovranno essere approvati dall’Amministrazione concedente. Sono validi, anche in questo caso gli
obblighi di comunicazione di inizio e fine lavori come pure di rilascio dei documenti finali previsti dalla legge (C.R.E. o
Collaudo Tecnico Amministrativo e relativi allegati).
Il soggetto terzo, prima di procedere al pagamento in favore del concessionario, potrà nominare, a propria cura e spese,
un soggetto terzo che proceda ad una verifica di conformità tecnico amministrativa di quanto realizzato dal
concessionario. Nel caso insorgano contestazioni tra le parti (concessionario e terzo) prima di esperire eventuali azioni
giudiziarie gli stessi potranno chiedere l’intervento dell’Amministrazione concedente che procederà ad una verifica di
conformità ai sensi degli art. 312 ss del DPR 207/2010 come negli altri casi previsti dal presente CDO.
L’esecuzione degli interventi sugli impianti gestiti dal Concessionario, richiesti da soggetti terzi, potrà essere effettuata
solo dal concessionario o da impresa dallo stesso individuata. Solo l’Amministrazione concedente potrà effettuare
interventi sugli impianti gestiti avvalendosi di proprio appaltatore individuato secondo le modalità previste dal
codice dei contratti pubblici. In questi casi, per la consegna degli impianti e la successiva riconsegna al concessionario
per la presa in carico, dovrà essere rispettata la procedura di cui al precedente art. 4.10 let c)
E’ invece compresa nel canone l’attività di istruttoria e l’attività di rilascio di istruzioni tecniche (con eventuale
effettuazione di sopralluoghi) ai soggetti terzi che, pur senza richiedere un intervento sugli impianti in concessione,
devono eseguire operazioni o lavori che interferiscono o possono interferire con gli stessi sia dal punto di vista elettrico
che dal punto di vista statico (come ad esempio luminarie, striscioni, targhe, ecc...).
7.2 “Fattori esterni” di tipo elettrico e statico
Sono da intendere per “fattori esterni” quelli che influenzano o incidono sugli impianti di pubblica illuminazione e sugli
impianti semaforici dovuti a cause non strumentali agli impianti in concessione.
Tali “fattori esterni” possono essere di tipo elettrico e di tipo statico e possono incidere sulla sicurezza elettrica, sulla
sicurezza statica, o sui consumi degli impianti in concessione.
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A titolo puramente indicativo ma non esaustivo si possono intendere per fattori esterni: cartelloni pubblicitari,
segnaletica luminosa, targhe ed insegne luminose e non, luminarie, tiranti, pompe di sollevamento, telecamere, utenze
varie ecc.
Il Concessionario nell’ambito della concessione è tenuto a propria cura, a provvedere alla gestione dei “fattori esterni”
in conformità a quanto previsto nell’Allegato E agli art. 4.8.2 (punto 12) e 4.14 (lettere e) e g), provvedendo come
meglio specificato nei paragrafi sopra indicati ad effettuare un censimento dei “fattori esterni” da riportare nei data base
del software gestionale di cui all’art. 4.8.1 Allegato E ed a gestire gli aspetti legati alle interferenze, alla sicurezza
elettrica e alla sicurezza statica.
Il Concessionario, anche a seguito delle indicazioni ricevute dall’Amministrazione comunale e della avvenuta
esecuzione degli interventi commissionati (come indicato all’art.4.8.2 punto 12 Allegato E) ritenesse la presenza di
alcuni “fattori esterni” critica per la sicurezza elettrica e statica, dovrà darne formale comunicazione scritta tramite
apposita “segnalazione qualificata” all’Amministrazione indicando puntualmente le motivazioni e gli elementi di
criticità, le modalità per la loro rimozione ed i costi relativi. In mancanza della “segnalazione qualificata” di cui
sopra il Concessionario si dovrà tenere responsabile per la gestione e conduzione degli impianti con la presenza
dei “Fattori esterni” che evidentemente saranno stati ritenuti dal Concessionario accettabili e non influenti sulla
sicurezza degli impianti.
Nella gestione dei “fattori esterni” va qui integralmente richiamato quanto previsto dal precedente art. 4 punto 4.4 e
4.17 relativamente agli oneri per la fornitura di energia elettrica e all’utilizzo delle reti e degli impianti esistenti prima
dell’avvio della concessione ed eventualmente successivi all’avvio della concessione.
7.3 Attività tecniche collegate agli interventi realizzati dal concessionario
7.3.1 Generalità
Per gli “interventi iniziali” di cui al precedente punto 2.1.2 come per gli altri decritti ai punti 2.1.3, 2.1.5, 2.1.6 e 2.1.7 il
Concessionario dovrà espletare, con oneri già remunerati all’interno dei prezzi offerti in sede di gara (sconto su Allegato
B), l’intero complesso delle attività, tecniche e non, indispensabili per la realizzazione complessiva e a norma di legge
dell’intervento. Tali attività sono tutte quelle per cui si prevedono le somme a disposizione in conformità all’art. 16 del
DPR 207/2010 che, di volta in volta, saranno necessarie (dirimente l’atto di approvazione dei progetti o dei preventivi
da parte dell’Amministrazione concedente). Come già più volte precisato tali attività vengono remunerate nei prezzi di
ogni singola lavorazione.
Si precisa che, essendo l’intero complesso delle attività tecniche e gestionali remunerato all’intero dei prezzi offerti in
fase di gara, nel QTE di Progetto (interventi di cui ai precedenti punti 2.1.2, 2.1.5, 2.1.6 e 2.1.7) o dei Preventivi
(interventi di cui al precedente punto 2.1.3) non dovranno essere inseriti oneri per le attività di cui ai punti da 1 a 9 del
precedente art. 5.1. Le eventuali ulteriori somme a disposizione di cui al punto 10 del citato art. 5.1 dovranno in ogni
caso essere approvate dall’Amministrazione concedente.
Per tali interventi il Concessionario dovrà assumere il ruolo di committente e di responsabile dei lavori ai sensi
della normativa sulla sicurezza cantieri (D. Lgs 81/08 e s.m.i.); dovrà inoltre individuare al proprio interno un
Responsabile del Procedimento ai sensi della vigente normativa sui lavori pubblici (D. Lgs 163/2006 e s.m.i.)
7.3.2 Progettazione
I progetti messi a punto dal concessionario, redatti nel pieno rispetto delle caratteristiche previste dalla normativa sui
lavori pubblici (D. Lgs 163/2006 e s.m.i.) e regolarmente verificati nonché validati dal Responsabile del Procedimento
di cui il Concessionario deve essere dotato, verranno dimensionati conformemente alla classificazione dei livelli
illuminotecnici stabiliti dalle norme tecniche e dal P.R.I.C. vigenti (eventuali opzioni e scelte dovranno essere assunte in
accordo con gli uffici dell’Amministrazione concedente).
La progettazione dovrà essere eseguita e firmata da tecnici abilitati all’esercizio della professione nonché in possesso
delle iscrizioni ai relativi albi se ed in quanto obbligatorie per legge. [Ogni attività di progettazione dovrà essere
sviluppata e firmata da personale tecnico (individuato dal concessionario) in possesso dei requisiti di cui all’art. 263 let
b) del DPR 207/2010 per importo pari all’importo dei lavori dagli stessi progettati]
Come già indicato nelle precedenti parti del presente documento i prezzi unitari da utilizzare sono obbligatoriamente
quelli di cui all’allegato B al netto del ribasso offerto dal Concessionario in sede di gara o in mancanza sulla base di
36/54
analisi prezzi in relazione ai valori di mercato. I prezzi saranno aggiornati con l’indice ISTAT – FOI secondo le
modalità precedentemente descritte.
La progettazione dovrà essere completa di Piano di Sicurezza e Coordinamento, Fascicolo dell’opera, Cronoprogramma
e Stima degli Oneri per la Sicurezza previsti dal D.Lgs 81/08 redatti e firmati da tecnico in possesso della abilitazione di
legge. I prezzi unitari relativi alla sicurezza (non ribassati) saranno attinti dall’”Elenco regionale prezzi per lavori e
servizi in materia di difesa del suolo, della costa e bonifica, indagini geognostiche, rilievi topografici e sicurezza”
emesso dalla Regione Emilia - Romagna e valido al momento della redazione dei progetti. In assenza di tali prezzi si
farà riferimento a listini ufficiali della sicurezza validi su territorio comunale o in aree limitrofe, ovvero a specifiche
analisi prezzi.
La remunerazione dell’attività di progettazione (comprensiva del Coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione) e delle necessarie attività di verifica/validazione deve intendersi compresa nei sopra menzionati prezzi.
In ogni caso sono valide le prescrizioni di cui al precedente paragrafo 5.1
Caratteristiche delle opere progettate:
Le caratteristiche delle installazioni, i livelli di illuminamento, scavi, posa cavi, tipologie di pali, sostegni e corpi
illuminanti, dovranno attenersi agli standard Comunali ed in particolare faranno riferimento a quanto indicato nel Piano
Regolatore Illuminazione Comunale (PRIC).
Tale strumento per volontà dell’Amministrazione Comunale o su proposta del Concessionario in accordo con
l’Amministrazione, durante il periodo di durata del contratto potrà subire variazioni dettate da nuove e diverse esigenze
che possano determinare la modifica degli standard comunali.
In particolare dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni generali:
a) Le tipologie impiantistiche e i materiali impiegati dovranno essere volti a minimizzare i costi di gestione comunque
nell’ambito di un corretto rapporto costi/ benefici riferito alla vita utile dell’impianto;
b) I materiali dovranno essere tutti di prima qualità e ovviamente dotati dei marchi e delle caratteristiche tecniche che
ne consentano l’impiego;
c) Scelta delle lampade
Il Concessionario, previo consenso dell’Amministrazione Comunale, potrà utilizzare per il rinnovo o per nuovi
impianti la tipologia di lampade che ritiene più opportuna nel rispetto delle prescrizioni del PRIC vigente.
In casi eccezionali, per particolari ragioni oggettivamente motivabili potranno venire utilizzate lampade particolari
(anche richieste dal Comune ed in ogni caso da questo approvate); in tal caso la tariffa di gestione potrà essere
ricalcolata per tener conto di eventuali maggiori oneri nelle modalità di cui al successivo art. 8.5.
d) Uniformità degli illuminamenti
Dovranno essere utilizzate tipologie impiantistiche tali da permettere l’ottimizzazione dei consumi ed il
mantenimento della uniformità di illuminamento prevista dalle vigenti normative.
I nuovi impianti progettati saranno in grado di funzionare alimentati da sistemi di regolazione del flusso,
centralizzati e non, che permetteranno di ridurre a comando a una certa ora della notte il consumo, e quindi la
luminosità, di tutte le lampade.
7.3.3 Affidamento ed esecuzione
Nell’ambito della concessione l’esecuzione dei lavori di cui ai punti 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.6 e 2.1.7 è da considerarsi
strettamente strumentale alla gestione del servizio e pertanto l’affidamento degli stessi dovrà avvenire da parte del
concessionario nel rispetto di quanto indicato dall’art. 32 let f) del D.lg 163/2006.
Salva diversa previsione specifica il concessionario avrà l’obbligo di comunicare all’Amministrazione Comunale, con
un preavviso di almeno 15 giorni, l’avvio dell’esecuzione delle opere, nonché fornire un monitoraggio continuo
dell’evolversi delle attività e dell’avanzamento lavori. Il termine di 15 gg potrà essere ridotto solo a fronte di situazioni
particolari che ne motivino l’urgenza concordata con gli uffici Comunali.
Nell’ambito della concessione il Concessionario eseguirà direttamente o tramite un proprio appaltatore, i lavori relativi
agli “interventi iniziali” di cui al punto 2.1.2, oltre agli interventi “minori” di cui al punto 2.1.3 ed agli interventi di cui
al punto 2.1.7 “ulteriore intervento iniziale – sistema di controllo del passaggio col rosso”.
Con riferimento agli interventi opzionali il Concessionario potrà inoltre eseguire o fare eseguire da un proprio
appaltatore gli interventi di cui al punto 2.1.5 (ulteriori interventi opzionali di manutenzione straordinaria e
37/54
implementazione puntuale di nuovi impianti) oltre a quelli di cui al punto 2.1.6 (interventi completi per la sicurezza con
pagamento rateale).
In ogni caso l’esecuzione dovrà avvenire nel rispetto delle prescrizioni degli articoli sopra citati oltre che delle norme di
legge sui lavori pubblici se ed in quanto applicabili.
7.4 Ulteriori attività connesse all’esecuzione delle opere
Nei casi in cui tali attività sono richieste al concessionario (interventi di cui ai punti 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5, 2.1.6 e 2.1.7),
il medesimo dovrà garantire quanto segue con oneri interamente a proprio carico remunerati nei prezzi delle
lavorazioni di cui all’allegato B offerti in sede di gara e aggiornati con l’indice ISTAT - FOI:
1.
Assunzione del ruolo di committente e di responsabile dei lavori ai sensi della normativa sulla sicurezza
cantieri di cui al D. Lgs 81/08 e s.m.i..
2.
Individuazione al proprio interno un Responsabile del Procedimento ai sensi della vigente normativa sui lavori
pubblici (D. Lgs 163/2006 e s.m.i.) ed in conformità al DPR 207/2010.
3.
Affidamento del ruolo di Direttore dei Lavori con eventuale individuazione dell’Ufficio di Direzione dei
Lavori tramite conferimento di incarico a uno o più tecnici abilitati all’esercizio della professione ed in
possesso dell’iscrizione al relativo Albo se ed in quanto obbligatorio per legge. A tali soggetti dovrà essere
affidata anche la tenuta della contabilità dei lavori che sarà eseguita in ogni caso nel rispetto della normativa
sui lavori pubblici.
4.
Affidamento del ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione ai sensi del D.Lgs 81/08 e s.m.i. a
tecnico in possesso dell’abilitazione di legge.
5.
Affidamento dell’incarico di collaudo specialistico (collaudo tecnico funzionale degli impianti) a tecnico
abilitato di adeguata esperienza ed in possesso dei requisiti di legge
6.
Esecuzione di tutte le prove di legge o previste dai capitolati speciali d’appalto sugli impianti e sui materiali
con coinvolgimento di un laboratorio terzo
7.
Emissione di tutte le dichiarazioni di conformità previste dalla legge.
8.
Affidamento dell’incarico di Collaudatore tecnico – amministrativo e/o statico (se previsti dalla legge) a
tecnico di adeguata esperienza, abilitato all’esercizio della professione ed in possesso dei requisiti di legge, che
non si trovi nelle condizioni di incompatibilità di cui all’art. 216 del DPR 207/2010. La scelta effettuata dal
concessionario dovrà essere comunicata all’Amministrazione concedente.
7.5 Nuove urbanizzazioni private
In caso di nuove urbanizzazioni di iniziativa privata l’impianto di illuminazione sarà realizzato a cura del
“lottizzante” nel rispetto delle norme del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.) ed in particolare
del relativo art. 32 comma 1 lett. g.
1.
Il Concessionario sarà obbligato a rilasciare, tramite un proprio tecnico, un parere tecnico sul progetto
dell’impianto di Pubblica illuminazione presentato dal lottizzante per ottenere il titolo abilitativo edilizio.
2.
Il Concessionario sarà altresì obbligato a partecipare tramite un proprio tecnico ai sopralluoghi in corso
d’opera e finale che l’Amministrazione Concedente deciderà di effettuare per il controllo di cantieri delle
nuove urbanizzazioni. Il Concessionario comunicherà entro 10 giorni eventuali osservazioni e/o
inadempienze rispetto alle norme vigenti o rispetto agli standard dell’Amministrazione Comunale
riscontrate in sede di sopralluogo.
3.
Il Concessionario sarà infine obbligato a rilasciare un parere tecnico, a seguito dei sopralluoghi effettuati,
relativo alla verifica/conformità dell’impianto realizzato prima del trasferimento della proprietà del
medesimo in capo al Comune di Ravenna.
38/54
Il nuovo impianto acquisito in proprietà dal Comune verrà consegnato al Concessionario e successivamente, dopo
redazione del verbale di presa in carico ed aggiornamento del database impianti e documentazione richiesta dalla
Amministrazione concedente, il canone annuo verrà adeguato secondo quanto previsto dal successivo art. 8.4.1.
Detto canone iniziale sarà poi aggiornato con le modalità di cui agli articoli 8.5.2 e 8.5.3.
Sono ricompresi nel canone annuo riconosciuto al concessionario per attività di gestione e manutenzione degli
impianti i compensi per le attività e quantità (annuali) sotto indicate:
-
fino a 100 pareri su progetto (attività di cui al precedente n. 1)
-
fino a 100 sopralluoghi e numero indefinito di eventuali osservazioni (attività di cui al precedente
n. 2)
-
fino a 100 pareri su lavori eseguiti (attività di cui al precedente n. 3).
Ogni ulteriore parere/attività rispetto alle quantità di cui sopra (per ogni anno di durata della concessione)
determinerà un ulteriore pagamento di Euro 100,00 oltre ad IVA per ciascuna attività ulteriore alla
centesima.
ART. 8) DETERMINAZIONE DEL CANONE ANNUO
Il canone annuo spettante al Concessionario per la gestione globale del servizio di Illuminazione Pubblica comprensivo
degli impianti semaforici ed impianti tecnologici è determinato dalla somma delle quote relative alla gestione e
manutenzione (da intendersi come manutenzione ordinaria e straordinaria conservativa) degli impianti, al corrispettivo
per interventi iniziali (di cui ai precedenti art. 2.1.2 e 2.1.7) ed all’eventuale corrispettivo per gli interventi non
programmabili.
8.1 Canone annuo di gestione
La quota di canone relativa alla gestione ed alla manutenzione degli impianti sarà composto dalle seguenti componenti:
a) Quota costi Energia (Qcen)
Comprende tutti i costi relativi ai consumi di energia elettrica, impegni di potenza, conguagli, more per ritardato
pagamento, penali per potenza attiva e reattiva dovuti al fornitore di energia elettrica come richiesto nell’articolo 4.4
“Fornitura di energia elettrica”. L’importo legato al prezzo dell’energia sarà ricalcolato annualmente sulla base delle
variazioni delle tariffe dell’energia elettrica come indicato nell’art. 8.5 del presente contratto.
b) Quota manutenzione (Qman)
Comprende tutti i costi relativi agli interventi di manutenzione necessari per la corretta e funzionale gestione degli
impianti e tutte le attività di cui all’art. 4, allegato E ed allegato D nonché quelle indicate nel Piano Gestionale
offerto dal Concessionario in sede di gara. Sono da intendersi comprese e compensate nel canone tutte le attività
descritte nel presente C.D.O. e nei relativi allegati per cui non viene espressa una specifica e separata remunerazione
rispetto al canone.
L’importo relativo ai costi per la manutenzione sarà ricalcolato annualmente sulla base delle variazioni dell’indice
ISTAT relativo al costo della vita per le famiglie di operai e impiegati (FOI) come indicato al successivo art. 8.5.
8.2 Corrispettivo per interventi iniziali
La quota di canone relativa agli interventi iniziali (Qcin) remunera tutti i costi relativi agli interventi di cui al punto 2.1.2
del presente C.D.O.
L’importo di canone relativo ai costi per l’adeguamento iniziale degli impianti (punto 2.1.2) offerto in sede di gara dal
concessionario sarà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. La sua erogazione è prevista in tutti gli anni di
concessione tranne il primo. Pertanto sono previste rate trimestrali in numero di 4 * 19 = 76 riconosciute al termine di
ognuno degli altrettanti trimestri di concessione compresi tra il 2° e il 20° anno di durata.
8.2 bis Corrispettivo per ulteriore intervento iniziale (sistema di rilevazione passaggio col rosso)
La quota di canone relativa agli interventi iniziali (Qcin pr) remunera tutti i costi relativi all’intervento di cui al punto
2.1.7 del presente C.D.O.
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L’importo di canone relativo ai costi per la realizzazione dell’intervento di cui al punto 2.1.7 offerto in sede di gara dal
concessionario sarà fisso ed invariabile per i 5 anni per i quali è prevista la rateizzazione. La sua erogazione è prevista
dal 2° al 6° anno. Pertanto sono previste rate trimestrali in numero di 4 * 5 = 20 riconosciute al termine di ognuno degli
altrettanti trimestri di concessione compresi tra il 2° e il 6° anno di durata.
8.3 Corrispettivo per interventi non programmabili
La quota (Qcep) comprende tutti i costi relativi agli interventi eventuali di cui agli artt. 2.1.3, 2.1.5 e 2.1.6 del presente
contratto.
Sono da considerare fra questi interventi quelli non computabili fra gli interventi di cui al precedente articolo 8.2, e
difficilmente programmabili che avranno come riferimento l’allegato “B - Elenco Prezzi Unitari”.
L’allegato “B - Elenco Prezzi Unitari” sarà aggiornato annualmente sulla base delle variazioni dell’indice ISTAT
relativo al costo della vita per le famiglie di operai e impiegati (FOI) come indicato al successivo art. 8.5.
8.4 Calcolo del canone di partenza
8.4.1 Situazione standard
Il canone annuale è definito dalla seguente formula:
Cc = Qcen + Qman + Qcin + Qcin pr + Qcep
dove:
Cc
Qcen
Qcman
Qcin
Qcin pr
Qcep
:
:
:
:
:
:
canone annuo complessivo
quota annua costi di energia
quota annua costi manutenzione / gestione
quota corrispettivo annuo per interventi iniziali
quota corrispettivo annuo per interventi controllo passaggio con il rosso
quota corrispettivo annuo variabile per interventi non programmabili
Il canone annuale di partenza è così determinato in base all’offerta prodotta dal concessionario in sede di gara:
Cci = Qceni + Qmani + Qcini + Qcin pri + Qcepi
dove:
Cci
:
Qceni
Qmani
Qcini
Qcin pri
Qcepi
:
:
:
:
:
canone annuo complessivo iniziale ovvero rapportato alla durata effettiva delle prestazioni del
primo anno di concessione così come determinata dal precedente art. 2.4
quota annua iniziale costi di energia
quota annua iniziale costi manutenzione /gestione
quota corrispettivo annuo per interventi iniziali
quota corrispettivo annuo per intervento controllo passaggio col rosso
quota corrispettivo annuo variabile per interventi non programmabili
Le modalità di aggiornamento dei valori di Qcen e Qman a partire dai valori iniziali Qceni e Qmani è riportata nel successivo
paragrafo 8.5. I valori Qcini e Qcin pri non si modificano durante il periodo di validità della concessione (vedasi apposita
descrizione nel seguito dell’articolo). Il valore Qcep (e quindi anche il suo valore iniziale Qcepi) è determinato ogni anno
secondo le modalità descritte nel successivo art. 8.4.2.
La quota annua iniziale costi di energia è calcolata nel seguente modo:
Qceni = Q cen ipi + Q cen si + Q cen iti
Q cen ipi : quota iniziale costi di energia impianti illuminazione pubblica
40/54
La quota di energia per gli impianti di illuminazione pubblica non deriva da un consumo storico basato sulla lettura dei
contatori di energia elettrica, ma da un calcolo, in quanto gli impianti di illuminazione pubblica con i dispositivi di
accensione automatica ben tarati funzionano nell’anno per un numero di ore definito. Il consumo di ogni impianto in
base alla potenza assorbita delle lampade e a eventuali programmi riduzione del flusso luminoso nelle ore centrali della
notte sarà calcolato utilizzando i dati dell’inventario impianti illuminazione (Allegato C) applicando la seguente
formula:
Q ceni ipi = kWh ipi * PkWhi
Dove:
PkWhi =
Prezzo energia €/kWh iniziale (offerto dal Concessionario in sede di gara)
kWh ipi =
consumo energia elettrica (kWh) assorbita dalle lampade indicate nell’inventario impianti di
illuminazione pubblica (Allegato C per impianti in gara / Database impianti aggiornato dopo la presa
in carico degli impianti) dato dalla sommatoria dei dati risultanti dalla seguente formula applicata ai
valori contenuti in ogni riga dell’inventario:
kWh ipi = 0.96 * Σ (Qtà * Poten * 1,05 * 4000 * FC * FF)/1000
Qtà
: quantità lampade
Poten
: potenza assorbita dalle lampade, comprese le perdite degli alimentatori (W)
1,05
: perdite generali di impianto
4000
: n° ore annue di funzionamento impianti illuminazione pubblica alla latitudine di Ravenna
FC
: fattore legato alla programmazione del regolatore di flusso luminoso
FF
: fattore legato alla programmazione dello spegnimento notturno
0.96
: coefficiente empirico che tiene conto della fisiologica percentuale di lampade non funzionanti o non accese
per l’intero periodo teorico previsto
FC e FF sono fattori inizialmente stabiliti nell’inventario (Allegato C) che potranno subire modifiche in corso di
concessione in accordo con l’Amministrazione Concedente.
I valori dei kWh per gli impianti di illuminazione pubblica sono riportati nell’Allegato C.
Q cen si :quota iniziale costi di energia impianti semaforici e lampeggianti
La quota iniziale costi di energia impianti semaforici è calcolata con la seguente formula:
Q cen si = kWh si * PkWhi
Dove:
kWh si
:
Consumo annuale storico iniziale (kWh) impianti semaforici e lampeggianti di cui alla Tab. 03 Allegato C-03;
PkWhi
:
Prezzo energia €/kWh iniziale (offerto dal Concessionario in sede di gara)
Il consumo annuale storico iniziale è pari a quello indicato nell’art.3 dell’ Allegato C-03 ed è calcolato moltiplicando il
consumo annuo (kWh) stimato per ogni tipologia di lanterna (Tab. 05 dell’Allegato C-03) per il numero di lanterne, così
come meglio dettagliato nella Tab. 04 dell’Allegato C-03.
In caso di adeguamento del numero degli impianti o di modifiche agli impianti esistenti si stabilirà la variazione della
quota relativa ai consumi di energia dovuta alle modifiche riscontrate applicando il consumo annuo stimato per tipologia
di lanterna di cui alla Tab. 05, dell’Allegato C03, alle quantità modificate per il prezzo dell’energia (PkWhi) offerto dal
Concessionario in sede di gara.
Le modifiche dei consumi avranno effetto a partire dalla prima data utile di scadenza annuale della concessione.
Q cen iti :quota iniziale costi di energia impianti tecnologici
La quota iniziale costi di energia impianti tecnologici è calcolata con la seguente formula:
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Q cen iti = kWh iti * PkWhi
Dove:
kWh iti
: Consumo complessivo annuale iniziale (kWh) impianti tecnologici (Allegato D: Impianti Tecnologici)
PkWhi
: Prezzo energia €/kWh iniziale (offerto dal Concessionario in sede di gara)
Il Consumo complessivo annuale iniziale (kWh iti) è ottenuto dalla sommatoria tra i consumi storici iniziali stimati dei
sistemi esistenti ovvero:
kWh iti = kWh it ZTL + kWh it PMV + kWh it PK + kWh it VS
kWh iti sarà oggetto di integrazione in considerazione dell’entrata in esercizio del sistema di rilevamento del passaggio
col rosso e degli ulteriori tre varchi del sistema ZTL in quel momento/momenti sarà utilizzata la seguente formula:
kWh iti = kWh it ZTL + kWh it PMV + kWh it PK + kWh it VS + kWh it agg ZTL + kWh it PR
Dove:
kWh it ZTL
: Consumo storico iniziale Sistema per il controllo elettronico dell’accesso Zone a Traffico Limitato
(ZTL) così come individuato nell’Allegato D-01;
kWh it PMV
: Consumo storico iniziale Sistema di rilevazione delle condizioni del traffico e di informazione ai
conducenti su strade a rischio così come individuato nell’Allegato D-03;
kWh it PK
: Consumo storico iniziale Sistema di indirizzamento ai parcheggi e controllo dei flussi di traffico così
come individuato nell’Allegato D-02;
kWh it VS
: Consumo storico iniziale Sistema di Video Sorveglianza così come individuato nell’Allegato D-05;
kWh it agg ZTL
: Consumo stimato n°3 varchi aggiuntivi ZTL così come individuato nell’ Allegato D-01;
kWh it agg PR
: Consumo stimato nuovo sistema di passaggio con il rosso così come individuato nell’Allegato D-04.
In caso di adeguamento del numero degli impianti o di modifiche agli impianti esistenti si stabilirà la variazione dei
consumi dovuta agli interventi eseguiti in maniera proporzionale rispetto ai consumi storici consolidati.
Le modifiche dei consumi avranno effetto a partire dalla prima data utile di scadenza annuale della concessione.
La quota annua iniziale costi manutenzione / gestione è calcolata nel seguente modo:
Qmani = Q man ipi + Q man si + Q man iti
Q man ipi :quota iniziale costi manutenzione /gestione impianti illuminazione pubblica
La quota iniziale costi manutenzione/gestione impianti illuminazione pubblica è calcolata con la seguente formula:
Q man ipi = Npli * Ppli
Dove:
Npli
: numero dei punti luce iniziali (Allegato C impianti illuminazione pubblica)
Ppli
: Prezzo manutenzione iniziale manutenzione/gestione €/punto luce (offerto dal Concessionario in sede di gara)
Per la quantità indicante il numero Npli sarà compito del Concessionario aggiornare il database dell’inventario impianti
di illuminazione pubblica entro il primo anno in modo da definire correttamente il numero di punti luce di riferimento. Il
punto luce è identificato dall’apparecchio di illuminazione (armatura) indipendentemente dal numero di lampade
contenute. Nel calcolo del canone iniziale il numero Npli è stato considerato uguale al numero di “Qtà” , cioè al numero
delle lampade, indicato nella formula matematica del calcolo della quota iniziale costi di energia per impianti
illuminazione pubblica, considerando che nella maggior parte dei casi un apparecchio di illuminazione contiene
42/54
solamente una lampada. Sarà compito del Concessionario ristrutturare e aggiornare il database in modo conforme a
quanto richiesto.
Nuovi Punti Luce: I nuovi punti luce acquisiti in gestione successivamente all’inizio della concessione e cioè quelli:
a. Appartenenti ai nuovi impianti realizzati nell’ambito di urbanizzazioni private;
b. realizzati dal Concessionario con gli interventi iniziali di efficientamento energetico e messa in
sicurezza di cui agli artt. 2.1.2 e 2.1.6 o con gli interventi di propria iniziativa di cui al punto 4.18 o
ad iniziativa dell’Amministrazione Concedente art. 4.19;
c. realizzati dal Concessionario su richiesta dell’Amministrazione con gli interventi di nuova costruzione
o riqualificazione di cui agli artt.2.1.3 e 2.1.5;
d. realizzati dall’Amministrazione con proprio appaltatore;
godranno di una riduzione del canone di manutenzione per le prime cinque annualità intere di concessione
successive alla data di presa in gestione. Le annualità intere avranno inizio a partire dalla prima scadenza annuale della
concessione successiva alla data di presa in gestione.
Agli impianti di cui al suddetto elenco, sarà applicato un prezzo per la manutenzione a punto luce pari a :
Ppl nu = Ppli * 0,8
Dove:
Ppl nu
: Prezzo manutenzione/gestione (€/punto luce) per punti luce nuovi
I nuovi Punti Luce di cui alla precedente let a) (relativi a nuovi impianti realizzati nell’ambito di urbanizzazioni
private) (precedente art. 7.5) in virtù di quanto previsto dall’art. 5 del “Regolamento Illuminazione Pubblica” approvato
con deliberazione C.C. n. 119 del 6/7/2009, e dell’art. 3 let A del “Regolamento per attività di vigilanza e collaudo
delle opere di urbanizzazione” approvato con deliberazione C.C. n. 52 del 22.03.2010, in base ai quali la manutenzione
è a carico del soggetto urbanizzante, godranno per la PRIMA ANNUALITA’ (nel caso di impianti standard) o per le
PRIME DUE ANNUALITA’ (nel caso di impianti di nuova tecnologia/concezione) di una ulteriore riduzione del
canone di manutenzione. Le annualità intere avranno inizio a partire dalla prima scadenza annuale della concessione
successiva alla data di presa in gestione.
Agli impianti di cui al suddetto punto, sarà applicato un prezzo per la manutenzione a punto luce pari a :
Ppl nu = Ppli * 0,8 * 0,2
Dove:
Ppl nu
: Prezzo manutenzione/gestione (€/punto luce) per punti luce nuovi
N.B. Per ciò che attiene alla sola illuminazione di tipo decorativo realizzata con sorgenti luminose a bassa
potenza (es. serie di lampade a “L.E.D.” incassate nella pavimentazione stradale), il canone di manutenzione di
ogni singolo punto luce viene ridotto a 1/3 rispetto al valore base unitario offerto dal concessionario in sede di
gara. Per sorgente luminosa a bassa potenza si intende un apparecchio illuminante con lampada di qualsiasi
genere con potenza non superiore a 20 W.
Q man si :quota iniziale costi manutenzione / gestione impianti semaforici e lampeggianti
La quota iniziale costi manutenzione/gestione impianti semaforici e lampeggianti è calcolata moltiplicando il prezzo
unitario annuo stimato per ogni tipologia di lanterna (Tab. 05 dell’Allegato C-03), al netto del ribasso offerto in sede di
gara, per il numero di lanterne, così come meglio dettagliato nella Tab. 03 dell’Allegato C-03 e così come rilevati a
seguito del verbale di consegna.
In caso di adeguamento del numero degli impianti o di modifiche agli impianti esistenti si stabilirà la variazione della
quota relativa ai costi manutenzione/gestione applicando il prezzo annuo stimato per ogni tipologia di lanterna (Tab. 05
dell’Allegato C-03), al netto del ribasso offerto in sede di gara alle quantità e tipologie di lanterne modificate.
Q man iti :quota iniziale costi manutenzione /gestione impianti tecnologici
La quota iniziale costi manutenzione / gestione impianti tecnologici è calcolata con la seguente formula:
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Q man iti = Pmpi + Pssi + Pspi + P srpri + P svsi
Dove:
Pmpi
: Prezzo iniziale manutenzione / gestione (€/sistema) sistema impianti a Mega panelli stradali a messaggio
variabile su portale iniziali
Pssi
: Prezzo iniziale manutenzione / gestione (€/sistema) Sistema per controllo elettronico dell’accesso Zone a
Traffico Limitato (ZTL). Sistema Sirio città di Ravenna (8 varchi)
Pssi+3
: Prezzo iniziale manutenzione / gestione (€/sistema) Sistema per controllo elettronico dell’accesso Zone a
Traffico Limitato (ZTL). Sistema Sirio città di Ravenna (3 varchi aggiuntivi)
Pspi
: Prezzo iniziale manutenzione / gestione (€/sistema) Sistema di indirizzamento ai parcheggi e controllo dei
flussi di traffico
Psrpri
: Prezzo iniziale manutenzione / gestione (€/sistema) Sistema di rilevamento passaggio col rosso
Psvsi
: Prezzo iniziale manutenzione / gestione (€/sistema) Sistema di video sorveglianza
N.B. LE INTERE QUOTE “Pssi” “Pspi” “Psrpri”, ADEGUATAMENTE AGGIORNATE SECONDO LA PROCEDURA
DI CUI AL SUCCESSIVO PUNTO 8.5.1 LET. b), SARANNO APPLICATE SOLO DOPO LA SCADENZA DELLE
GARANZIE PRESTATE DAI COSTRUTTORI DEI DIVERSI IMPIANTI E CIOE’:
Per Pssi:
* INTERA QUOTA OFFERTA DAL CONCESSIONARIO IN FASE DI GARA FINO ALLA DATA DI SCADENZA
DELLA GARANZIA DI MANUTENZIONE RILASCIATA DALL’INSTALLATORE DEI TRE NUOVI VARCHI IN
CORSO DI REALIZZAZIONE.
* QUOTA OFFERTA DAL CONCESSIONARIO IN FASE DI GARA COPRENSIVA DELLA QUOTA Pssi+3
OFFERTA DALLA DATA DI SCADENZA DELLA GARANZIA DI MANUTENZIONE RILASCIATA
DALL’INSTALLATORE DEI TRE NUOVI VARCHI IN CORSO DI REALIZZAZIONE.
N.B. L’aumento della quota avverrà, come di consueto, a partire dalla prima scadenza annuale utile mentre l’attività
manutentiva scatterà dalla data di scadenza della garanzia dell’installatore.
Per Pspi:
* NULLA FINO AL 31/12/2013;
* INTERA QUOTA OFFERTA DAL CONCESSIONARIO IN FASE DI GARA DAL 01/01/2014.
Per Psrpri:
* NULLA FINO A TRE ANNI DALL’EMISSIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI TRE
NUOVI IMPIANTI LA CUI REALIZZAZIONE E’ PREVISTA NELL’AMBITO DELLA PRESENTE
CONCESSIONE.
* QUOTA OFFERTA DAL CONCESSIONARIO IN FASE DI GARA DOPO TRE ANNI DALLA DATA DI
EMISSIONE DEL C.R.E.
N.B. Il riconoscimento della quota avverrà, come di consueto, a partire dalla prima scadenza annuale utile mentre
l’attività manutentiva (prevista in garanzia per 3 anni) scatterà dalla data di emissione del CRE.
Quota corrispettivo annuo per interventi iniziali
La quota del canone (Qcin) dovuta come corrispettivo per interventi iniziali è definita sull’Allegato “F - Offerta
Economica”. Essa corrisponde alla quota fissa ed invariabile che il concessionario ha individuato in sede di offerta come
quota annua che al medesimo deve essere riconosciuta, per gli anni di concessione dal 2° al 20°, a fronte degli interventi
iniziali di cui all’art. art. 2.1.2). Tale quota non sarà soggetta ad alcun tipo di adeguamento.
44/54
Quota corrispettivo annuo per interventi di realizzazione sistema di controllo passaggio con la segnalazione
luminosa rossa attiva
La quota del canone (Qcin pr ) dovuta come corrispettivo per la realizzazione del sistema di controllo del passaggio con
la segnalazione luminosa rossa attiva è definita sull’Allegato “F - Offerta Economica”. Essa corrisponde alla quota fissa
ed invariabile che il concessionario ha individuato in sede di offerta come quota annua che al medesimo deve essere
riconosciuta, per gli anni di concessione dal 2° al 6°, a fronte degli interventi iniziali di cui all’art. 2.1.7. Tale quota non
sarà soggetta ad alcun tipo di adeguamento.
8.4.2 Somme aggiunte per interventi non programmabili
Indipendentemente dagli adeguamenti del canone per aggiornamento di prezzi, quantità e consumi (vedasi successivo
punto 8.5), qualora siano stati eseguiti interventi di cui ai punti 2.1.3, 2.1.5 e 2.1.6, al Concessionario verranno
riconosciute ulteriori somme
Qcep = Qcep2.1.3 + Qcep2.1.5 + Qcep2.1.6
secondo le seguenti modalità:
8.4.2.1 Interventi di cui al punto 2.1.3 (Interventi minori)
Alla prima scadenza utile di pagamento dopo l’approvazione del consuntivo per gli intereventi minori (art. 2.1.3), sarà
liquidato al concessionario l’intero importo dovuto per le opere eseguite. La presente quota viene identificata con la
sigla: Qcep2.1.3
8.4.2.2 Interventi di cui al punto 2.1.6 (Interventi completi di sicurezza con pagamento rateale)
Alla prima scadenza annuale utile della concessione dopo l’emissione del Collaudo Tecnico Amministrativo (o del
C.R.E) delle opere eseguite per gli interventi di cui all’art. 2.1.6, il canone verrà incrementato della rata annuale
determinata in applicazione di quanto previsto ai punti 5 e 9 dell’art. 6 quater. La presente quota viene identificata con
la sigla: Qcep2.1.6
Poiché il seguente art. 9 prevede che il versamento della rata annuale di canone sia suddivido in quattro quote
trimestrali, l’incremento della rata per gli interventi di cui al presente punto avverrà secondo la seguente modalità:
a. Prima scadenza: versamento dell’intera rata annuale alla prima scadenza annuale utile dopo l’emissione del Collaudo
Tecnico Amministrativo (o C.R.E.)
b. Ulteriori scadenze: versamento di ¼ della rata annuale in ognuna delle future occasioni trimestrali di pagamento.
8.4.2.3 Interventi di cui al punto 2.1.5 (Ulteriori interventi opzionali di manutenzione straordinaria e
implementazione puntuale di nuovi impianti)
L’erogazione del corrispettivo al Concessionario a fronte dell’esecuzione degli interventi di cui al precedente art. 2.1.5
e 6 ter avverrà in forma separata con piena applicazione delle modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto del
singolo intervento, delle norme di legge sugli appalti di lavori pubblici e di quanto previsto al precedente art. 6 ter
punto 6. La presente quota viene identificata con la sigla: Qcep2.1.5
8.5 Adeguamento del canone
Il canone di partenza sarà annualmente aggiornato sulla base delle variazioni delle quantità, dei consumi e dei prezzi che
lo determinano.
8.5.1 Adeguamento dei Prezzi
L’adeguamento dei prezzi sarà definito da un’istruttoria dell’Amministrazione concedente attivata su istanza del
Concessionario. L’istanza sarà consegnata all’Amministrazione concedente entro il 15 del mese di Ottobre di ogni anno
In tale istanza si farà riferimento ai dati disponibili al primo Ottobre. Nell’istanza dovrà essere valutato l’adeguamento
dei prezzi che sarà applicato per l’intera annualità successiva (dal primo gennaio dell’anno successivo in caso di avvio al
primo gennaio). In particolare i prezzi delle lavorazioni e delle manutenzioni adeguati saranno effettivamente quelli
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applicati l’anno successivo mentre, per i prezzi dell’energia, il valore adeguato, oltre ad essere applicato per i pagamenti
in acconto dell’anno successivo, sarà utilizzato per il conguaglio di fine anno relativo all’anno in corso.
L’Amministrazione concedente approverà i nuovi prezzi adeguati entro 30 giorni naturali e consecutivi contati dalla data
di presentazione dell’istanza (salvo richieste di integrazioni, modifiche o chiarimenti) e comunque entro il 31 dicembre
di ogni anno.
L’adeguamento riguarderà in particolare i seguenti prezzi:
• Prezzo Energia Elettrica
Adeguamento basato sulla Tariffa per la vendita dell’energia elettrica ai clienti finali in bassa tensione per illuminazione
pubblica aventi diritto al servizio di maggior tutela, definiti dall’Acquirente Unico Prezzi.
• Prezzo Manutenzione / gestione e voci Elenco Prezzi Unitari Lavorazioni
Adeguamento basato sulla variazione percentuale dell’indice ISTAT maturato dall’aggiudicazione e relativo al costo
della vita per le famiglie di operai e impiegati FOI al netto dei tabacchi rilevabile sul sito:
http://www.istat.it/it
Per il primo adeguamento, il calcolo sarà effettuato prendendo a riferimento il prezzo indicato in offerta dal
concessionario (Allegato Offerta Economica); per i successivi adeguamenti si farà riferimento ai prezzi validi l’anno
precedente.
A titolo esemplificativo si precisa che per il canone di manutenzione e per i prezzi delle lavorazioni, in caso di avvio
della concessione il primo gennaio 2012, il primo calcolo per l’adeguamento dei prezzi sarà eseguito con i dati
disponibili al 01/10/2012. I prezzi adeguati di manutenzioni e lavorazioni avranno validità per l’intero anno 2013 e
quindi i prezzi indicati nell’allegato “F - Offerta Economica” al netto del ribasso offerto dal Concessionario in sede di
gara rimarranno validi fino al 31/12/2012. Gli adeguamenti dei prezzi di manutenzione avranno effetto sull’anno
successivo e non determineranno conguagli per l’anno in corso. Il prezzo dell’energia sarà anch’esso adeguato per la
prima volta con i dati disponibili al 01/10/2012. Tale prezzo adeguato sarà utilizzato per valutare il costo dell’energia
per l’anno 2013 e quindi si determinerà il conguaglio finale per l’anno 2012 sottraendo al costo complessivo dovuto per
il 2012 gli acconti versati sulla base del prezzo energia offerto in sede di gara. Il prezzo adeguato sarà poi impiegato per
calcolare gli acconti della quota energia relativi all’anno 2013.
Il metodo di aggiornamento di cui sopra troverà applicazione per tutti gli anni successivi fino alla scadenza della
concessione che, seguendo l’ipotesi sopra descritta sarà fissata al 31.12.2032.
Nel caso in cui l’avvio della concessione si collochi in una data successiva il 1 gennaio il primo anno di concessione
non avrà durata di 12 mesi (365 giorni) ma terminerà in ogni caso al 31 dicembre dell’anno stesso. Facendo così
decorrere il secondo anno di concessione dal 1 gennaio al 31 dicembre dell’anno successivo al primo. La concessione
terminerà pertanto il 31 dicembre del diciannovesimo anno successivo alla data di stipula della concessione stessa.
Per l’adeguamento dei prezzi si procederà come indicato di seguito:
a) Prezzo energia elettrica (Pkwhf)
Formula per l’adeguamento applicabile il j-esimo anno di convenzione:
Pkwhf (j) = Pkwhi + (Pkwhm (j)- Pkwhm (0))
Pkwhf (j)
:
Pkwhi
: Prezzo energia €/kWh offerto dal Concessionario in sede di gara
Prezzo dell’energia (€/kWh) finale adeguato, valido per l’anno in cui si sta eseguendo il calcolo di
adeguamento (anno j) espresso con un valore di cinque cifre decimali;
Pkwhm (j): Prezzo dell’energia elettrica calcolato come la media riferita ai quattro ultimi trimestri disponibili al momento
della richiesta di adeguamento (con dati disponibili alla data di calcolo dell’adeguamento) del prezzo medio (€/kWh)
per la tariffa di vendita dell’energia elettrica ai clienti finali in bassa tensione per illuminazione pubblica aventi diritto al
servizio di maggior tutela, definiti dall’Acquirente Unico; riferimento per identificare il prezzo medio di riferimento da
usare nelle media dei quattro trimestri: prezzo medio (g) per Potenza impegnata 10 kW, consumo 50.000 kWh/anno;
dati rilevati sul sito web all’indirizzo:
http://www.acquirenteunico.it
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Pkwhm (0): Prezzo dell’energia elettrica fisso per tutta la durata della concessione e ricavata dalla media degli ultimi
quattro trimestri disponibili alla data dell’offerta del prezzo medio (€/kWh) per la tariffa di vendita dell’energia elettrica
ai clienti finali in bassa tensione per illuminazione pubblica aventi diritto al servizio di maggior tutela, definiti
dall’Acquirente Unico; riferimento per identificare il prezzo medio di riferimento da usare nelle media dei quattro
trimestri: prezzo medio (g) per Potenza impegnata 10 kW, consumo 50.000 kWh/anno. A seguito i valori: IV trim
2010= 0,12158; I trim 2011= 0,12383; II trim 2011= 0,13164; III trim 2011= 0,13669; Pkwhm (0) = 0,12844 euro/kWh.
Qualora la concessione abbia inizio in data successiva al 1 gennaio e pertanto per quanto sopra indicato il 1° anno di
concessione abbia una durata inferiore ai 12 mesi, nel caso in cui la durata sia pari o inferiore a 6 mesi in relazione al 1°
anno il prezzo energia non verrà adeguato, pertanto tutti i mesi relativi al 1° anno saranno interamente rimborsati dal
prezzo Pkwhi senza nessun ulteriore adeguamento.
N.B. Poiché, come sarà meglio precisato nel successivo articolo 8.5.3, al Concessionario sarà riconosciuto un
canone per i consumi di energia che non terrà conto (se non parzialmente) dei risparmi conseguiti con gli
interventi di cui agli articoli 2.1.2 e 4.18 (ciò per consentire la remunerazione degli interventi stessi),
l’aggiornamento del prezzo dell’energia si applicherà alla sola quota effettivamente consumata (valutata in base
alle stime teoriche riportate nei progetti di riqualificazione). Pertanto il data base degli impianti dovrà contenere
sia i dati di effettivo consumo (es. potenza effettiva delle nuove lampade, fattore FC legato alla regolazione del
flusso) che quelli originali necessari per il calcolo del canone (es. potenza originale delle lampade ad alto consumo
sostituite, valore di FC = 1 = assenza di regolazione flusso).
b) Prezzo manutenzione e gestione
Ogni anno successivo al primo (anno j) il prezzo per la manutenzione / gestione degli impianti sarà aggiornato con la
seguente formula:
P man (j) = P man(j-1) [1+(% ISTAT)]
Dove:
P man (j)
:
Prezzo per manutenzione / gestione di un generico impianto valido per l’anno j
P man (j-1)
:
Prezzo per manutenzione / gestione di un generico impianto valido per l’anno precedente (j – 1)
% ISTAT
: variazione percentuale, rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, dell’indice ISTAT relativo al
costo della vita per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi espresso in forma
decimale (es. +1,3% = 0,013). Il dato di riferimento sarà quello più recente disponibile alla data di
calcolo dell’adeguamento dei prezzi.
Per il primo anno in cui è necessario calcolare l’aggiornamento (il 2° anno di concessione) la formula si trasformerà in:
P man (2) = P man i [1+(% ISTAT)]
Dove:
P man i = Rappresenta il prezzo per manutenzione / gestione iniziale offerti in sede di gara con riferimento ai seguenti
casi:
Ppli
Psi
Pli
Pmpi
Pssi
Pssi+3:
Pspi
Psrpri
Psvsi
Prezzo iniziale manutenzione/gestione illuminazione pubblica
Prezzo iniziale manutenzione/gestione impianti semaforici (Tab. 03 – Allegato C-03)
Prezzo iniziale manutenzione/gestione impianti lampeggianti (Tab. 03 – Allegato C-03)
Prezzo iniziale manutenzione/gestione Sistema impianti a Mega panelli stradali a messaggio variabile su portale
Prezzo iniziale manutenzione/gestione Sistema per controllo elettronico dell’accesso Zone a Traffico Limitato
(ZTL). Sistema Sirio città di Ravenna (8 varchi)
Prezzo iniziale manutenzione / gestione Sistema per controllo elettronico dell’accesso Zone a Traffico Limitato
(ZTL). Sistema Sirio città di Ravenna (3 varchi aggiuntivi)
Prezzo iniziale manutenzione/gestione Sistema di indirizzamento ai parcheggi e controllo dei flussi di traffico
Prezzo iniziale manutenzione/gestione Sistema di rilevamento passaggio col rosso
Prezzo iniziale manutenzione / gestione Sistema di video sorveglianza
Nel caso specifico degli impianti semaforici e lampeggianti (Psi e Pli) l’aggiornamento del prezzo sarà effettuato per ogni
specifico prezzo unitario per tipologia di lanterna, di cui alla Tab. 05 dell’Allegato C-03, al netto del ribasso offerto in
sede di gara.
In relazione ai prezzi Pssi+3 e Psrpri ai fini della loro applicazione si rinvia a quanto detto nel precedente punto 8.4.1 con
riferimento alla formula Q man iti :quota iniziale costi manutenzione /gestione impianti tecnologici
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c) Prezzi unitari lavorazioni e manodopera
Analogamente si procederà per l’aggiornamento dei prezzi unitari delle lavorazioni che, per il primo anno di
concessione, coincideranno con quelli compresi nell’allegato “B” al netto del ribasso offerto dal Concessionario in sede
di gara.
Rispetto al prezzo generico valido per l’anno precedente, nell’anno j – esimo il prezzo verrà aggiornato secondo la
seguente formula:
Pun (j) = Pun (j-1) * [1+(% ISTAT)]
Dove:
Pun (j-1)
: singolo prezzo unitario valido l’anno j- 1
Pun (j)
: singolo prezzo unitario aggiornato per l’anno j
% ISTAT
: variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente dell’indice ISTAT relativo al
costo della vita per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al netto dei tabacchi espresso in forma
decimale (es. +1,3% = 0,013). Il dato di riferimento sarà quello più recente disponibile alla data di
calcolo dell’adeguamento dei prezzi.
Per il primo anno in cui è necessario calcolare l’aggiornamento (il 2° anno di concessione) la formula si trasformerà in:
P un (2) = P un i [1+(% ISTAT)]
Puni
: singolo prezzo unitario iniziale (offerto dal concessionario in sede di gara tramite ribesso applicato
all’elenco prezzi di cui all’allegato “B”)
La formula di cui sopra sarà applicata ad ognuno dei prezzi unitari di cui all’Allegato B “Elenco Prezzi Unitari”.
L’aggiornamento dei prezzi della manodopera e dei noli non presenti in elenco prezzi unitari (allegato B) sarà invece
calcolato considerando, ogni volta che sarà necessario, i valori di cui alle tabelle ministeriali emesse dal Provveditorato
alle OO.PP per l’Emilia Romagna (ai sensi della circolare Min. LL.PP. 505 del 28/01/1977) e valide al momento della
redazione dei progetti. Su tali valori verrà riconosciuto l’incremento del (______% percentuale indicata in sede di offerta)
per spese generali e (______% percentuale indicata in sede di offerta) per utile d’impresa. Solo a tali incrementi sarà
applicato il ribasso percentuale offerto dal Concessionario sull’elenco prezzi posto a base di gara).
I prezzi per la sicurezza saranno mantenuti aggiornati attingendo, di volta in volta, all’”Elenco regionale prezzi per
lavori e servizi in materia di difesa del suolo, della costa e bonifica, indagini geognostiche, rilievi topografici e
sicurezza” (o al nuovo prezziario regionale di cui all’art. 8 della Deliberazione Legislativa n° 6 del 23/11/2010) emesso
dalla Regione Emilia - Romagna ed in vigore al momento della redazione dei progetti. I prezzi non saranno ribassati.
Si specifica che l’adeguamento dei prezzi di cui all’allegato B (Elenco Prezzi Unitari) sarà definito con i dati disponibili
alla data del primo Ottobre e sarà applicato dal 1 Gennaio di ogni anno successivo.
8.5.2 Adeguamento Quantità
Le quantità che definiscono il canone di partenza, più precisamente Npli, (per i valori iniziali vedi allegato Offerta
Economica), gli impianti semaforici e lampeggianti (Allegato C-03), nonché gli impianti dei sistemi “Mega pannelli
stradali a messaggio variabile su portale” [mpi], “controllo dell’accesso Zone a Traffico Limitato (ZTL) – sistema Sirio
8 varchi” [ssi], “controllo dell’accesso Zone a Traffico Limitato (ZTL) – sistema Sirio ulteriori 3 varchi” [ssi+3],
“Indirizzamento ai parcheggi e controllo dei flussi di traffico” [spi] e “sistema di videosorveglianza [svs], impianti che
agiscono direttamente sulla determinazione delle quote relative la manutenzione / gestione degli impianti (e anche sulla
quota energia), saranno aggiornati con la seguente procedura in cui i dati di riferimento, da adottare per l’anno
successivo (cioè a far data dalla prima scadenza annuale utile della concessione), saranno quelli rilevabili l’ultimo
giorno del dodicesimo mese a partire dalla scadenza annuale della concessione. A titolo esemplificativo si precisa che se
la concessione verrà avviata il primo gennaio, il giorno di riferimento per i dati sarà il 31 dicembre di ogni anno e la
variazione numerica sarà applicata dal primo gennaio dell’anno successivo. Per il primo anno verrà eseguita una
variazione a seguito della prima redazione del data base da parte del Concessionario. Le eventuali modifiche numeriche
avranno effetto per l’intero primo anno anche se determinate in ritardo rispetto all’avvio della concessione. La
procedura di richiesta di modifica delle quantità ricalca fedelmente quella precedentemente determinata per
l’adeguamento dei prezzi.
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Per quanto riguarda gli impianti di Illuminazione Pubblica le quantità Npli (Numero dei punti luce illuminazione
pubblica iniziali) e, per gli impianti semaforici e lampeggianti, le quantità per ogni tipologia di lanterna così come
individuate nell’Allegato C-03, saranno adeguate in seguito all’aggiornamento dei dati del database impianti di
illuminazione pubblica e semaforici e lampeggianti del Comune di Ravenna (eventuale aggiornamento successivo al
verbale di consegna, entro i termini e con le modalità di cui al precedente art. 4.13).
L’aggiornamento sarà a cura del Concessionario ed approvato dall’Amministrazione concedente.
All’adeguamento delle quantità e tipologie di semafori e lampeggianti seguirà la ridefinizione del canone per
manutenzione che sarà calcolato moltiplicando per il numero di lanterne il prezzo unitario annuo stimato per ogni
tipologia di lanterna (Tab. 05 dell’Allegato C-03) offerto in sede di gara ed oggetto dell’adeguamento prezzi di cui
all’art. 8.5.1. lettera b) del presente Capitolato d’oneri secondo lo schema definito nella Tab. 03 dell’Allegato C-03.
Le consistenze dei seguenti impianti tecnologici:
•
Sistema impianti a Mega panelli stradali a messaggio variabile su portale iniziali (Allegato D-03)
•
Sistema per controllo elettronico dell’accesso Zone a Traffico Limitato (ZTL). Sistema Sirio città di Ravenna
(Allegato D-01)
•
Sistema di indirizzamento ai parcheggi e controllo dei flussi di traffico (Allegato D-02)
•
Sistema di controllo passaggio col rosso (Allegato D-04)
•
Sistema di videosorveglianza (Allegato D-05)
saranno adeguate in seguito alla presa in carico dal Concessionario di nuovi impianti o dismissione di impianti esistenti
e aggiornamento della documentazione di inventario da parte dell’Amministrazione concedente.
A seguito di eventuali modifiche di consistenza degli impianti tecnologici sopra descritti il relativo canone di
manutenzione sarà adeguato forfetariamente in maniera proporzionale rispetto al costo iniziale di manutenzione ed alla
iniziale consistenza, per quanto riguarda il Sistema di indirizzamento ai parcheggi e controllo dei flussi di traffico si
rinvia al metodo di calcolo fissato dall’Allegato D-02. Si precisa in ogni caso che gli adeguamenti avverranno
analogamente a quanto previsto per gli adeguamenti dei consumi come descritto al successivo art. 8.5.3. Gli
adeguamenti avranno effetto a partire dalla prima data utile di scadenza annuale della concessione (dal 1 gennaio
dell’anno successivo) dall’intervenuta variazione.
L’eventuale installazione di nuove tipologie di impianti tecnologici (diversi da quelli sopra descritti) darà luogo a
modifiche dei canoni di manutenzione / gestione riconosciuti al concessionario previa redazione in contraddittorio (e
approvazione da parte dell’Amministrazione concedente) di apposite analisi prezzi su cui verrà applicato lo sconto
iniziale offerto in sede di gara dal Concessionario sui prezzi dell’allegato “B” limitatamente alle voci di Spese Generali
e Utile d’Impresa quantificati nelle % indicate in sede di offerta. Ciò nell’ipotesi che il prezzo venga formato sulla base
degli effettivi costi sostenuti dal concessionario. Qualora invece le analisi vengano condotte sulla base di costi standard
detratti da listini di enti pubblici o fornitori di materiali, il suddetto sconto andrà applicato sull’intero prezzo lordo.
8.5.3 Adeguamento Consumi
L’adeguamento dei consumi dipende dalle variazioni di numero, caratteristiche e funzionamento degli impianti.
Qualsiasi adeguamento dei consumi, determinato nei modi sotto riportati, avrà effetto a partire dal 1 gennaio
analogamente a quanto avviene per l’adeguamento delle quantità di cui al precedente paragrafo. Pertanto, qualora
l’avvio della concessione coincida con il primo gennaio, se un impianto subirà modifiche tali da modificarne i consumi
nel corso di un anno, tali variazioni positive o negative (rilevate al 31 dicembre dell’anno in esame) avranno effetto sui
riconoscimenti economici a partire dal primo gennaio dell’anno successivo.
Impianti di illuminazione pubblica
Il valore di kWh ipi sarà ricalcolato in base ai dati contenuti nel database impianti di illuminazione pubblica aggiornato
dal Concessionario nel primo periodo successivo all’avvio della Concessione, a cui sarà applicata la formula matematica
indicata per il calcolo della “quota iniziale costi di energia impianti illuminazione pubblica” (vedi art. 8.4.1 Q cen
ipi). Tutte le modifiche eseguite sul database dal Concessionario dovranno essere sostenute da una adeguata
documentazione tecnica giustificativa e approvata dall’Amministrazione concedente.
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La documentazione tecnica giustificativa dell’aggiornamento dovrà contenere tutti gli elaborati grafici, relazioni,
computi metrici necessari ad identificare l’aggiornamento inserito nel ricalcolo. In particolare dovranno essere
specificati:
− Il valore della potenza (W) assorbita dalle lampade aggiornate che sarà inserita nel campo “Poten” del database.
− Per l’aggiornamento del valore da inserire nel campo “FC” del database, cioè il fattore legato alla programmazione
della regolazione di flusso luminoso, si dovrà calcolare analizzando i consumi dell’impianto funzionante con il
profilo di programmazione annuale di riduzione scelto (da indicazioni del PRIC o dell’Ufficio Tecnico del
Comune) e rapportarli con i consumi dell’impianto senza programmazione di riduzione.
− Per l’aggiornamento del valore da inserire nel campo “FF” del database, cioè il fattore legato alla programmazione
dello spegnimento notturno (es. spegnimento alle ore 24.00), si dovrà calcolare analizzando i consumi dell’impianto
funzionante con il profilo orario di programmazione annuale di spegnimento scelto (da indicazioni dell’Ufficio
Tecnico del Comune) e rapportarli con i consumi dell’impianto senza programmazione spegnimento. Il valore
“FF” dovrà inoltre tenere conto delle diverse modalità di spegnimento stagionale che contraddistinguono i
punti luce delle zone turistiche costiere. Le variazioni del valore “FF” dovranno rispettare pienamente i limiti
previsti dalla normativa vigente.
Risparmio sui consumi degli impianti di illuminazione dell’Allegato C
I dati relativi al calcolo necessario per l’adeguamento dei consumi degli impianti di illuminazione pubblica inseriti in
allegato C e modificati con gli “interventi iniziali” di cui all’art. 2.1.2 saranno lasciati invariati durante l’intera durata
della concessione. A seguito degli interventi di iniziativa del Concessionario di cui al punto 4.18 il valore “Poten”
associato ai punti luce interessati dovrà essere ridotto (rispetto al valore iniziale) di una quota corrispondente alla
percentuale indicata nel richiamato art. 4.18 a seconda della tempistica di conclusione dell’intervento (o alla diversa e
maggiore percentuale risultante dall’offerta presentata in sede di offerta pari al ______% ovvero pari al ____% ovvero pari
al _______ a seconda delle tempistiche di realizzazione degli interventi) del risparmio energetico ottenuto con
l’intervento stesso. L’architettura del database dovrà essere predisposta per gestire anche questi aspetti.
I punti luce sostituiti o generati a seguito degli interventi di cui agli artt. 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5, 2.1.6 e 4.19 saranno inseriti
nel data base con i valori effettivi dei parametri “Poten”, “FC” e “FF”.
E’ pertanto necessario che il data base degli impianti, per ogni punto luce, riporti sia i dati effettivi che quelli da
impiegare per il calcolo del corrispettivo da riconoscere al concessionario.
Impianti semaforici e lampeggianti
Il valore di kWh si (Consumo storico impianti semaforici e lampeggianti) determinato sulla base dei consumi unitari per
tipologia di lanterna così come dettagliato nella Tab- 04 dell’Allegato C-03 verrà preso a riferimento anche per i futuri
consumi.
L’adeguamento dei consumi sarà quindi effettuato utilizzando il consumo storico per tipologia di lanterna di cui alla
Tab. 05 dell’Allegato C-03 in base alle consistenze effettive rilevate di anno in anno ai quali verrà applicato il prezzo
dell’energia (PkWhi) offerto in sede di gara oggetto dell’adeguamento prezzi di cui all’art. 8.5.1. lettera a) del presente
Capitolato d’oneri.
Le modifiche ai consumi avranno effetto a partire dalla prima data utile di scadenza annuale della concessione.
Impianti tecnologici
Il valore di kWh iti (Consumo storico impianti tecnologici iniziali) verrà preso a riferimento anche per i futuri consumi.
In caso di adeguamento del numero degli impianti o di modifiche agli impianti esistenti, si stabilirà forfetariamente la
variazione dei consumi dovuta agli interventi eseguiti. Per quanto riguarda il Sistema di indirizzamento ai parcheggi e
controllo dei flussi di traffico si rinvia al metodo di calcolo fissato dall’Allegato D-02. Per quanto riguarda il sistema di
Videosorveglianza si rinvia ai metodi di calcolo previsti nell’Allegato D-05. Per gli altri impianti tecnologici le
modifiche forfetarie dei consumi saranno determinate in modo proporzionale rispetto al consumo storico posto a base di
gara ed alla consistenza iniziale. Le modifiche forfetarie dei consumi avranno effetto a partire dalla prima data utile di
scadenza annuale della concessione. Il concessionario o l’Amministrazione concedente potranno richiedere la
correzione del consumo annuale qualora emerga dalle letture dei contatori una discrepanza di oltre il 20% in più o in
meno rispetto al valore forfetario.
8.5.4 Quota Corrispettivo Interventi Iniziali (art. 2.1.2); interventi completi di messa in sicurezza a remunerazione
rateale (art. 2.1.6) e ulteriore intervento iniziale per la realizzazione del sistema di controllo del passaggio col rosso
(art. 2.1.7)
La quota di canone relativa agli interventi iniziali (Qcini) derivante dall’offerta presentata in sede di gara sarà fissa ed
invariabile per tutta la durata del contratto.
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Anche la quota di canone relativa agli interventi di cui all’art. 2.1.6 finalizzati alla messa insicurezza degli impianti
esistenti e remunerati con erogazioni rateali non sarà soggetta ad alcuna variazione nel tempo. Il calcolo delle rate sarà
eseguito secondo quanto già indicato al punto 2.1.6 e all’art. 6 quater.
La quota di canone relativa all’ulteriore intervento iniziale (Qcin pri) derivante dall’offerta presentata in sede di gara sarà
fissa ed invariabile per tutti i cinque anni per i quali è previsto il pagamento.
8.6 Elenco Prezzi Unitari
L’Allegato “B - Elenco Prezzi Unitari” è stato messo a punto dall’Amministrazione concedente e sarà impiegato
tenendo conto del ribasso offerto dal Concessionario in sede di gara oltre che degli aggiornamenti annuali di cui alla
lettera c) del precedente punto 8.5.1.
I prezzi contenuti in tale elenco saranno impiegati per quantificare economicamente gli interventi di cui agli articoli
2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 2.1.5 e 2.1.6. Nei prezzi devono intendersi comprese le prestazioni accessorie di cui precedenti punti
7.1, 7.3 e 7.4 e quant’altro previsto dal presente C.D.O. o dai relativi allegati.
I prezzi devono essere presi a riferimento sia per le attività commissionate dall’Amministrazione concedente che per
quelle richieste dai privati (vedasi punto 7.1).
Nei precedenti articoli del Capitolato sono inoltre indicate le modalità di utilizzo di prezziari diversi (Oneri per la
sicurezza, Lavorazioni in economia, Prezzi non compresi nell’elenco originario).
Per le lavorazioni non comprese nell’elenco prezzi di cui all’allegato B è in ogni caso prevista la redazione di nuovi
prezzi supportati da adeguata analisi. I prezzi scaturiti dall’analisi saranno soggetti all’applicazione degli incrementi per
spese generali (______% percentuale indicata in sede di offerta) e utile d’impresa (______% percentuale indicata in sede di
offerta). All’intero prezzo incrementato sarà quindi applicato il ribasso sull’elenco prezzi originariamente offerto dal
Concessionario in sede di gara. I suddetti nuovi prezzi potranno essere applicati solo dopo l’apposita approvazione da
parte dell’Amministrazione concedente. Anche i nuovi prezzi saranno soggetti all’adeguamento secondo le modalità di
cui al punto 8.5.1 lettera c.
Qualora sia necessario procedere alla contabilizzazione di liste in economia contenenti forniture di prodotti o ore di
manodopera, lo sconto sull’elenco prezzi offerto in sede di gara dal concessionario sarà applicato solo agli incrementi
per spese generali e utile d’impresa. I costi della manodopera, al netto di spese generali e utili d’impresa, saranno quelli
compresi nelle tabelle ministeriali emesse dal Provveditorato alle OO.PP per l’Emilia Romagna ai sensi della circolare
Min. LL.PP. 505 del 28/01/1977. In carenza si farà riferimento a prezziari emessi dalla Camera di Commercio I.A.A di
Ravenna o di altre province dell’Emilia Romagna o, in subordine, da associazioni imprenditoriali di riferimento per il
tipo di contratto applicato.
I prezzi di riferimento per le forniture di materiali non potranno coincidere con quelli indicati nei listini ufficiali dei
produttori ma dovranno riferirsi alle condizioni commerciali applicate dal produttore al concessionario e adeguatamente
documentate (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, copie autentiche di offerte commerciali e fatture di
fornitura,…). Diversamente, lo sconto applicato dal Concessionario in sede di gara sarà applicato all’intera lista.
ART. 9) MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’Amministrazione concedente corrisponderà al Concessionario i compensi risultanti dall’offerta del Concessionario
suddivisi, come indicato nell’art. 8 “Determinazione del canone” nelle seguenti quote:
a) Canone annuo di gestione
Il compenso relativo alle quote Qcen + Qman (“Canone annuo di gestione”) verrà erogato dietro presentazione di
fatture trimestrali di importo pari ad 1/4 della quota annua risultante dall’offerta e dagli adeguamenti applicati.
Saranno contabilizzati a conguaglio alla data del 31/12 di ogni anno in caso di concessione avviata il primo gennaio
eventuali aumenti o diminuzioni del canone annuo di gestione derivanti dal calcolo di adeguamento di cui all’art.
8.5.1 lett. “a” e relativo al costo dell’energia mentre gli adeguamenti dei prezzi per lavorazioni e manutenzione
(8.5.1 lettere “b” e “c”) e gli adeguamenti di quantità (art. 8.5.2) e consumi (Art. 8.5.3) avranno validità a partire
dall’annualità successiva.
Le fatture saranno emesse secondo questo schema:
Emissione fattura
Periodo di competenza
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Quota canone fatturato
31 Marzo
1 Gennaio ÷ 31 Marzo
25 %
30 Giugno
1 Aprile ÷ 30 Giugno
25 %
30 Settembre
1 Luglio ÷ 30 Settembre
25 %
31 Dicembre
1 Ottobre ÷ 31 Dicembre
25 %
Nelle fatture dovranno essere riportate separatamente le quote e i relativi importi che compongono l’importo
fatturato. Le fatture saranno liquidate entro 90 giorni naturali e consecutivi gg. dalla data di presentazione (salvo
errori rilevati dall’Amministrazione concedente).
b) Corrispettivo per interventi iniziali
Il compenso relativo al “Corrispettivo per interventi iniziali” verrà aggiunto ad ognuna delle fatture trimestrali
indicate alla precedente lettera a) a partire dal 2° anno di concessione. L’incremento di ogni singola fattura sarà pari
a Qcin / 4 = Pcin / 76 dove:
Pcin = corrispettivo complessivo per la remunerazione degli interventi iniziali richiesto dal Concessionario in sede di
offerta.
Sulle fatture dovrà essere evidenziato separatamente l’importo relativo al presente corrispettivo.
c) Corrispettivo per interventi non programmabili di riqualificazione
Il compenso relativo al “Corrispettivo per interventi non programmabili di riqualificazione” Qcep , verrà aggiunto alle
fatture trimestrali di cui alla lettera a) secondo le modalità previste nel precedente punto 8.4.2 (8.4.2.1 e 8.4.2.2)
Gli importi relativi a tali quote dovranno essere separatamente evidenziati sulle fatture.
Per i soli interventi di cui all’art. 2.1.5 la fatturazione (art. 8.4.2.3) avverrà in maniera separata nel rispetto della
normativa sugli appalti pubblici di lavori, del capitolato Speciale d’appalto dei singoli interventi e dell’art. 6 ter
punto 6).
ART. 10) CAUZIONE DEFINITIVA
Il Concessionario, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi a suo carico, ai sensi del presente contratto, è
tenuto a costituire idonea fideiussione pari al 20% di 1/20 (un ventesimo) dell’importo contrattuale.
L’importo della garanzia è determinato avendo a riferimento l’importo presunto annuo del contratto. La garanzia dovrà
essere prestata e mantenuta per detto importo minimo (20% di 1/20 dell’importo contrattuale complessivo) per ciascun
anno di durata delle concessione e nel caso sia intervenuta eventuale escussione da parte dell’Amministrazione
concedente l’importo minimo in argomento dovrà essere reintegrato dal parte del concessionario entro 15 giorni
dall’intervenuta escussione. La mancata reintegrazione potrà costituire causa di risoluzione del contratto stesso per
inadempimento contrattuale.
La richiesta garanzia è prestata mediante fidejussione bancaria, emessa da istituto di credito o banca autorizzati a
svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/1993, o polizza assicurativa, emessa da compagnia assicuratrice
abilitata al ramo cauzioni.
La fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e dovrà
essere operativa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione concedente.
La fideiussione garantisce l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni prescritte negli artt. 4, 5, 6, 6 ter, 6 quater e 7
del presente capitolato e di tutte le ulteriori obbligazioni connesse al contratto di concessione, nonché, ove non
ricompreso nell’ambito di operatività della garanzia assicurativa di cui al seguente art. 12, il risarcimento di eventuali
danni derivanti da inadempimento delle obbligazioni stesse.
Tale cauzione sarà svincolata successivamente all’emissione del Certificato di Verifica di Conformità (art. 322 DPR
207/2010 e art. 4.20 del presente capitolato), sempre che non sussistano motivi di rivalsa per inadempienze contrattuali
o per risarcimento.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria di cui al presente articolo determina la decadenza dell’affidamento e
l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante.
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ART. 11) RESPONSABILITÀ ESERCIZIO IMPIANTI
Il Concessionario assume nei confronti dell’Amministrazione concedente e dei terzi tutte le responsabilità conseguenti
alla presa in carico e gestione globale degli impianti consegnati dalla medesima Amministrazione concedente e, in
generale, relative all’espletamento del servizio disciplinato dal contratto di concessione.
Il Concessionario non è responsabile nei confronti dell’Amministrazione di eventuali danni causati agli impianti da
cause di forza maggiore.
11.1 Responsabilità di esercizio impianti esistenti
La responsabilità per gli impianti di cui all’art. 4.13 “Consegna Impianti”, non adeguati alle normative vigenti all’atto
della stipula del presente contratto, sarà comunque a carico del Concessionario il quale dovrà prontamente adottare /
proporre interventi per l’eliminazione / riduzione dei rischi a ciò connessi.
11.2 Responsabilità esercizio nuovi impianti
Il Concessionario assume la responsabilità relativamente a impianti nuovi o ristrutturati, solo dopo l’emissione del
Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo o del Certificato di Regolare Esecuzione dell’opera effettuato dal
soggetto che, a seconda dei casi, è a ciò deputato.
Nel caso vengano accesi o collegati alla rete in concessione nuovi impianti in difformità da quanto sopra previsto o in
caso si manomissioni dolose della rete stessa, il Concessionario si attiverà per far cessare immediatamente l’anomalia e
avrà il diritto, in caso di danni subiti, di rivalersi nei confronti dei soggetti responsabili di tali atti. La copertura
assicurativa attivata dal Concessionario dovrà in ogni caso tenere indenne l’Amministrazione concedente da qualsiasi
richiesta di risarcimento danni avanzata da terzi per eventi di questa natura.
Il Comune si impegna quindi a garantire l’informazione ed il rispetto da parte delle proprie ditte appaltatrici, o dei
privati lottizzanti, delle procedure di attivazione dei nuovi impianti semaforici, tecnologici o di illuminazione pubblica.
Per quanto attiene ai nuovi punti luce realizzati da urbanizzatori (art. 7.5 e art. 8.4.1) il concessionario avrà la
responsabilità degli stessi al termine della prima annualità (per impianti standard) o al termine della seconda annualità
(per gli impianti di nuova tecnologia/concezione).
ART. 12) RESPONSABILITÀ - GARANZIE ASSICURATIVE
Il Concessionario è pienamente responsabile per eventuali danni a terzi, a persone o a cose, connessi e conseguenti allo
svolgimento delle prestazioni e degli interventi tutti compresi nel presente contratto.
Agli effetti del presente articolo è considerato terzo anche l’Amministrazione concedente, anche con riferimento ai
rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati ed in particolare agli eventuali danni subiti dall’Amministrazione
concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell’esecuzione delle prestazioni e degli interventi di cui al presente contratto.
Il Concessionario dovrà pertanto provvedere alla costituzione di specifica polizza per il presente contratto di garanzia
assicurativa contro i rischi suddetti, per tutta la durata del contratto, stipulando una idonea polizza RCT con massimale
minimo di € 15'000'000.00 senza ulteriore limite per singolo sinistro
L'esistenza della copertura assicurativa nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito della relativa
polizza, nei termini richiesti dai competenti Uffici Comunali ed in ogni caso prima della stipulazione del contratto e
prima che si proceda alla consegna degli impianti se antecedente alla stipulazione.
ART. 13) PENALI
L'Amministrazione Comunale si riserva il controllo, nei modi e nelle forme che riterrà più idonei e che saranno
individuate in un Piano di Controllo comunicato al concessionario, sul regolare svolgimento del servizio e sulle modalità
di esecuzione del medesimo.
Oltre alle penali previste nei precedenti articoli del presente C.D.O. il Concessionario sarà soggetto all’applicazione di
tutte le penali previste negli allegati al Capitolato stesso, qualora non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque
le disposizioni contrattuali, fatta salva in ogni caso la responsabilità di risarcire eventuali maggiori danni.
In tutti i casi in cui non esista una penale precisamente individuata nei precedenti articoli o negli allegati del presente
C.D.O. si prevede l’applicazione di una penale ogni qualvolta il Concessionario ritardi nell’espletamento di una
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obbligazione a proprio carico. Tali obbligazioni possono altresì risultare dai verbali relativi ai controlli effettuati
dall’Amministrazione Concedente dalla cui data, in caso di inadempimento, verrà applicata la penale. Qualora
l’obbligazione sia legata ad una prestazione economicamente quantificabile (es. valore di un intervento) la penale sarà
quantificata nello 0,05% del valore suddetto per ogni giorno di ritardo; qualora riguardi attività di gestione la
percentuale sopra indicata sarà applicata all’importo annuo Qman
In ogni caso, l'applicazione di penalità al Concessionario deve essere preceduta da regolare contestazione scritta da
parte dei competenti uffici dell’amministrazione concedente (con le modalità di cui all’art. 4.15 dell’Allegato E). A tale
proposito il concessionario dovrà attivare apposita casella P.E.C. per le comunicazioni ufficiali con l’Amministrazione
concedente. La penale andrà in ogni caso calcolata a partire dalla data prevista dai documenti di contratto per
l’espletamento dell’obbligazione e non dalla data di contestazione.
Le penali applicate saranno decurtate dal fatturato in sede di prima liquidazione successiva, ovvero trattenute sulla
cauzione definitiva prestata a garanzia ai sensi dell’ art. 10, con l'obbligo in tal caso per il Concessionario di provvedere
alla immediata reintegrazione della stessa.
Gli importi delle penali verranno aggiornate in base alle variazioni ISTAT –FOI con le stesse modalità previste per i
costi di manutenzione e per le lavorazioni di cui all’elenco prezzi incluso nell’allegato B
Rispetto all’applicazione delle penali il Concessionario potrà richiedere, espressamente e motivatamente, la
disapplicazione totale o parziale delle penali a lui comminate. Sull’istanza di disapplicazione delle penale decide
l’Amministrazione Concedente, su proposta del Referente del contratto, sentito il soggetto incaricato della verifica di
conformità ove presente. L’istanza potrà essere accolta qualora si riconosca che il ritardo non è imputabile al
concessionario, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata rispetto all’interesse
dell’Amministrazione Concedente. In nessun caso l’eventuale disapplicazione di penale potrà comportare il
riconoscimento di compensi o indennizzi al concessionario.
ART. 14) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Nel caso di ripetute violazioni delle disposizioni contrattuali, con conseguente applicazione di penalità, nei casi
configuranti comunque colpa a carico del Concessionario e nelle ulteriori ipotesi di legge, l’Amministrazione
concedente si riserva la facoltà di dichiarare l’immediata risoluzione del contratto, in via amministrativa, per colpa del
Concessionario.
Si definisce inoltre come specifica causa di risoluzione del contratto un ritardo non giustificato di oltre 12 mesi nelle
attività di progettazione o di esecuzione su almeno il 15% dell’importo lavori complessivo degli interventi iniziali di cui
all’art. 2.1.2.
Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo si procederà all’integrale incameramento della
cauzione definitiva, prestata dal Concessionario ai sensi del precedente art. 10, fatti salvi gli eventuali maggiori danni.
Nel caso di risoluzione del presente contratto, si farà luogo alla liquidazione a favore del Concessionario delle
prestazioni di gestione da questo regolarmente eseguite a buon fine fino alla data della risoluzione.
Nel caso di risoluzione del presente contratto, ivi compresa l’ipotesi di fallimento del concessionario, il corrispettivo
relativo alle rate non ancora pagate per gli interventi di cui agli articoli 2.1.2, 2.1.6 e 2.1.7 regolarmente eseguiti dal
Concessionario, sarà liquidato a quest’ultimo, entro un anno dal provvedimento di risoluzione, per un importo pari al
valore attualizzato delle rate ancora dovute calcolato al tasso IRS vigente al momento dell’intervenuta risoluzione
contrattuale, con riferimento al periodo di durata residuale del contratto.
Nel caso di risoluzione nel corso dell’ultimo anno di durata del contratto, non si applica quanto previsto dal comma
precedente, facendosi luogo al pagamento del corrispettivo per interventi iniziali alle scadenze e con le modalità stabilite
dal contratto.
ART. 15) CONTROVERSIE
Eventuali controversie che dovessero insorgere tra Comune di Ravenna e Concessionario in sede di esecuzione della
concessione saranno risolte in via giudiziaria presso il foro competente di Ravenna. E’ espressamente escluso il ricorso
all’arbitrato.
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