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Aprile 2009
SOMMARIO
Carissimi,
————————————————————————come promesso siamo giunti alla seconda edizione della
Newsletter Assotermica, partita nel mese di febbraio per fornire a tutti
Voi un facile strumento di consultazione delle tante attività in corso.
Abbiamo selezionato, tra i tanti, solo i principali argomenti, che crediamo possano essere d'interesse comune; per questi, così come per tutti
quelli qui non trattati, rimaniamo a disposizione per ogni eventuale
approfondimento.
Rispetto a febbraio, alcune attività si sono chiuse positivamente, mentre altre sono tuttora in corso. Tra tutte ne citiamo due: la Circolare
avente come oggetto la "corretta interpretazione ed applicazione delle
vigenti disposizioni di prevenzione incendi in materia di installazione
di apparecchi termici in ambienti con pericolo di esplosione" è stata
finalmente pubblicata dal Ministero dell'Interno, dopo un lavoro di oltre
due anni da parte di Assotermica e delle aziende del settore; di contro,
le proposte di emendamento al DDL 1195 in materia di energia sono
ancora in discussione al Senato.
Per queste ultime continueremo a lavorare con ancor più determinazione, per sensibilizzare le nostre Istituzioni verso l'apporto che le aziende storiche del riscaldamento possono ancora offrire per il raggiungimento degli obiettivi europei per l’ambiente.
Infine un'ultima nota: nella sezione "sportello internazionale" abbiamo inserito alcune informazioni sul mercato cinese, a cura del Centro
di Strategie e Analisi Economiche del gruppo di consulenze legali per
la Cina CHINA CONSULTANT (www.chinaprospect.it). Grazie alla collaborazione con questa società di consulenze, riteniamo di poter offrire
una stimolante occasione di informazione, orientamento e confronto
agli imprenditori interessati alla Cina. Contiamo che sia il primo passo in direzione di un’apertura ad altri mercati di interesse per il nostro
comparto.
Confidando di aver fatto cosa gradita, Vi auguriamo buona lettura!
La Segreteria
Nuovo gruppo “Energie
Alternative”
2
Convegno TIFQ
3
WORKSHOP REACH
4
Certificazione energetica degli edifici
5
Direttive e regolamenti
europei
7
Attività tecnico normativa
10
Sportello internazionale
12
Notizie di rilievo:
Nuovo Gruppo “Energie
alternative”
Workshop sul Regolamento Reach
Revisione Direttiva EPBD
Attività tecnico normativa
circolare del Ministero
dell’Interno
Sportello internazionale
ASSOTERMICA NEWS
PAGINA 2
NUOVO GRUPPO “ENERGIE
ALTERNATIVE”
Costituzione del gruppo
Lo scorso 16 aprile si è tenuta la prima riunione del nuovo
gruppo di Assotermica sulle energie alternative.
Molti degli associati stanno sempre più conquistando quote di
mercato nel settore delle energie rinnovabili, che necessita
quindi di un presidio anche da parte della nostra associazione. In aggiunta a ciò, le principali direttive europee sull’ecodesign, sull’efficienza energetica e sulla promozione delle fonti
rinnovabili spingono verso l’integrazione tra sistemi di riscaldamento a combustibile fossile e sistemi cosiddetti
“alternativi”.
Si è quindi concordato di strutturare il gruppo sullo schema del “WG renewables”, già presente in EHI
(European Heating Industry). Nello specifico, la principale area d’interesse associativo sarà rappresentata dal solare termico, senza trascurare il fotovoltaico, le pompe di calore, le biomasse e la cogenerazione. Laddove possibile, Assotermica stabilirà contatti con altre associazioni di settori contigui, in un’ottica di integrazione tra differenti tecnologie e di evoluzione dal concetto di prodotto a quello di sistema.
La prossima riunione del Gruppo “Energie Alternative” si terrà il 22 Maggio 2009 presso la nostra sede.
Attualmente le aziende che fanno parte del gruppo sono le seguenti:
ARISTON THERMO GROUP SPA
PARADIGMA ITALIA SRL
BALTUR SPA
RIELLO SPA
BAXI SPA
ROBUR SPA
CUENOD ITALIANA SRL
SIEMENS BUILDINGS TECHNOLOGIES SPA
ELSTER SPA
SIT LA PRECISA SPA
FERROLI SPA
UNICA-AG SPA
GRUPPO IMAR SPA
VIESSMANN SRL
HERMANN VAILLANT GROUP SPA
WORGAS BRUCIATORI SRL
ICI CALDAIE SPA
IMIT SPA
IMMERGAS SPA
ASSOTERMICA NEWS
PAGINA 3
CONVEGNO TIFQ sulla “sicurezza e
qualità delle tecnologie a contatto con
l’acqua destinata al consumo umano”
Si è tenuto il 21 aprile a Roma il Convegno in oggetto, con l’obiettivo di chiarire gli aspetti normativi,
tecnici e gestionali delle tecnologie a contatto con
acqua destinata al consumo umano e che ha visto
la presenza di diversi operatori del settore e di rappresentanti del Ministero del Welfare e dell’Istituto
Superiore di Sanità.
L’evento si è proposto come anello di congiunzione
ideale tra le applicazioni normative dei costruttori e
le responsabilità dirette degli utilizzatori, installatori
e manutentori che impiegano, forniscono e gestiscono attrezzature e tecnologie a contatto con acqua
potabile e sanitaria, i cui requisiti devono garantire
la salubrità e l’igiene dell’acqua destinata al consumo umano.
Alla giornata ha partecipato come relatore il Vicepresidente di Assotermica, ing. Alberto Montanini,
con un’analisi delle tematiche prioritarie per i produttori di tecnologie nel settore acqua destinata al
consumo umano ed in particolare per la produzione
di acqua calda sanitaria. Nel corso dell’intervento,
specifica attenzione è stata posta su un fronte aperto con il Ministero del Welfare relativamente al Decreto 6 aprile 2004, n. 174 “Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere
utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano”.
In particolare, nell’allegato I del presente Regolamento si definiscono i metalli e le loro leghe che possono essere utilizzati per la produzione di manufatti destinati a venire a contatto con acque destinate al
consumo umano. Nell’allegato non si prevede la possibilità di utilizzare il magnesio quale materiale per
la protezione catodica, tecnica comunemente adottata per salvaguardare dalla corrosione strutture metalliche (es. bollitori e scaldabagni) esposte ad un ambiente elettrolitico. Assotermica, in collaborazione
con TIFQ - Istituto per la Qualità Igienica delle Tecnologie Alimentari – sta lavorando per implementare
una valutazione igienico sanitaria a supporto di una modifica dell’allegato I
Le informazioni relative all’evento possono essere richieste alla Segreteria
TIFQ Ing. Riccardo Giambelli
Via A. Scarsellini,13
20161 Milano - Italia
tel. +39.0245418221
fax.+39.0245418723
[email protected]
[email protected]
www.tifq.it
PAGINA 4
ASSOTERMICA NEWS
WORKSHOP su Regolamento REACH: “I recenti aggiornamenti e le implicazioni per la climatizzazione invernale”
Dal 1° giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
Europeo e del Consiglio che, attraverso un unico
testo normativo, sostituisce buona parte della legislazione comunitaria attualmente in vigore in materia di sostanze chimiche e introduce un sistema
integrato per la loro registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione.
REACH è l’acronimo di Registration, Evaluation,
Authorisation of Chemicals, e prevede in particolare
la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nel territorio dell’Unione in quantità pari o
superiore ad una tonnellata all’anno.
E’ stato valutato che tale procedura interesserà circa 30.000 sostanze in uso nel settore chimico e nelle varie filiere manifatturiere.
Il 1° giugno scorso il Regolamento REACH è entrato
nella sua fase operativa e questo significa che le
imprese possono iniziare ad inviare informazioni
all’Agenzia europea delle sostanze chimiche (ECHA).
Per illustrare più approfonditamente i contenuti del
Regolamento, che riguarda tutto il comparto della
climatizzazione invernale, e per consentire una più
corretta valutazione degli adempimenti da attuare,
abbiamo organizzato un workshop informativo per
il 28 aprile, in collaborazione con il Centro Reach Srl, l’organizzazione creata da Federchimica allo
scopo di poter assistere sia le imprese chimiche che le imprese dei settori di utilizzo a valle nell’applicazione del Regolamento REACH.
La partecipazione è gratuita per le aziende associate ad Assotermica
PAGINA 5
LEGISLAZIONE NAZIONALE
CERTIFICAZIONE
ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Azioni legali presso la Commissione Europea
Lo scorso 20 febbraio la regione Piemonte ha diramato un comunicato a
tutti i Comuni e Province piemontesi e a vari Ordini ed Associazioni, tra
cui anche Assotermica, per replicare all’avvio di una procedura d’infrazione europea per mancato rispetto dell’obbligo di notifica. Tale obbligo è
previsto per ogni nuova norma o regola tecnica adottata sul territorio
europeo.
La procedura fa seguito a vari esposti promossi da Assotermica che, per
la regione Piemonte, riguardano l’ “Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di
inquinamento atmosferico) e l’aggiornamento del Piano regionale per il
risanamento e tutela della qualità dell’aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento” e la Legge regionale
28 maggio 2007, n. 13 della regione italiana Piemonte “Disposizioni in materiale di rendimento energetico nell’edilizia.
Nella lettera la regione Piemonte ribadisce che la procedura d’infrazione non ha l’effetto di sospendere
la vigenze delle citate leggi, e invita quindi tutte le parti interessate ad osservarle ed applicarle.
In data 18 marzo Assotermica risponde con lettera del Presidente Ferroli e con ulteriore nota dell’Avv.
Prof. Antonio Oddo, esperto in materia di applicazione delle direttive comunitarie.
Proprio per scongiurare qualsiasi dubbio, viene ribadito che le “regole” tecniche, ovvero le prescrizioni
e i vincoli di realizzazione degli impianti, contenuti in modo palese in vari passaggi degli atti regionali
oggetto della procedura, non possono essere imposti ai singoli, cittadini ed imprese, nel caso particolare.
L’Avv.to Oddo ha ricordato, infatti, come sia compito del giudice nazionale “disapplicare” tali regole
tecniche, quando queste non siano state preventivamente sottoposte a procedura di formale notifica
secondo la disposizione cogente prevista dall’Articolo 8 della Direttiva 98/34/CE, come ribadito dalla
giurisprudenza in più di una occasione. In questo caso l’omessa notifica, già accertata dalla Commissione Europea, che ha aperto formalmente la procedura di infrazione, viene addirittura espressamente
ammessa nella stessa lettera circolata dalla Direzione Ambiente della Regione Piemonte.
DPR DI ATTUAZIONE DECRETO
LEGISLATIVO n. 192, 19 Agosto 2005
DPR di attuazione dell’articolo 4 comma 1 lettere a) e b) del decreto legislativo 19 agosto 2005 e successive modificazioni
Il testo in oggetto è stato approvato dal Consiglio dei Ministri di venerdì 6 marzo ed è attualmente
alla firma del Ministro della Giustizia Alfano, per poi passare alla Corte dei Conti per la registrazione e la definitiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale Tempi previsti non superiori a 2 mesi.
PAGINA 6
LEGISLAZIONE NAZIONALE
Il DPR definisce le “metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione di acqua calda per
usi igienici sanitari” ed è il primo tra i tanto attesi strumenti di attuazione della certificazione energetica nell’edilizia (altri due DPR e le Linee Guida sono ancora al vaglio dei Ministeri competenti).
Esso rappresenta uno strumento importante per tutta la filiera, anche per porre freno alle autonomie regionali in materia di certificazione energetica, nonostante contenga alcuni punti, peraltro più
volte segnalati al Ministero dello Sviluppo Economico, che continuano a penalizzare il settore. Tra
questi, in particolare, il divieto di passare dal centralizzato all'autonomo per edifici con più di 4 unità abitative (art. 4 comma 9), il richiamo alla clausola di cedevolezza (art. 6 comma 2) e il perdurare
di limiti sui rendimenti in manutenzione, che non tengono conto di eventuali deroghe concesse al
momento dell’installazione (come da Allegato H, art. 1 lett. D del DL 311/06).
Attendiamo quindi la pubblicazione del decreto per richiederne immediatamente dopo una modifica,
sulla base anche dei risultati dello studio avviato con il Politecnico di Milano, che si prospettano incoraggianti e per i quali lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico ha manifestato una certa disponibilità ed interesse .
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DIRETTIVE E REGOLAMENTI
EUROPEI
DIRETTIVE E REGOLAMENTI EUROPEI
Le Direttive del cosiddetto “Nuovo Approccio”
La Direttiva Gas 90/396/CE, come modificata dalla Direttiva 93/68/CE, è una delle prime Direttive del cosiddetto “Nuovo Approccio”.
Essa è stata pubblicata il 29 giugno 1990 e recepita in Italia con il
DPR 15/11/1996 N. 661
Dopo anni di onorata applicazione, in considerazione sia del progresso tecnologico e delle logiche di mercato che sulla base di opportune
e necessarie tarature suggerite dall’esperienza, è giunto il momento
di una sua revisione.
Tale necessità era nell’aria da tempo ma per svariati motivi, compresi quelli dovuti alla tutto sommato sua tranquilla applicazione, non
fu fatta oggetto di accelerazioni e particolari attenzioni.
Ora invece, anche sulla scorta dell’adozione da parte della Commissione Europea dei Regolamenti
764/2008, 765/2008 e della Decisione 768/2008 relativa alla libera circolazione delle merci, la
Commissione Europea ha deciso la sua revisione in tempi abbastanza stretti.
Nel corso della riunione tenutasi in data 19 marzo 2009 a Brussels , il Member States Ad Hoc
Group Direttiva GAS ( MS AHG GAD) ha deciso di creare uno Steering Committee avente lo scopo
di accelerare il processo di ristrutturazione della GAD.
Tale Comitato, composto da Distributori, Notified Bodies, Associazioni europee di Costruttori ecc. e
da altre organizzazioni europee, ha ricevuto dalla Commissione un target molto stretto e cioè:
♦
termine lavori ottobre 2010
♦
per pubblicazione della nuova GAD nei primi mesi del 2011.
Non è chiaro se la Direttiva manterrà tale veste o quella di Regolamento.
La prima riunione operativa dello Steering Committee è in programma in data 22 aprile 2009 e da
lì si conosceranno gli obiettivi e i contenuti della nuova GAD.
E ‘ importante seguire in maniera rigorosa e con attenzione i lavori del Comitato ed è per questo
motivo che Assotermica ha già offerto la propria collaborazione agli Organi nazionali competenti,
non potendo incidere direttamente sui lavori.
Ad oggi sembra che lo scopo della Direttiva verrà ampliato ad altri settori e prodotti e verrà introdotto un nuovo ruolo denominato “competent person” al quale verrà affidata l’installazione degli
apparecchi. La novità parrebbe consistere nel fatto che per coprire questo ruolo dovrà essere dimostrata abilità e competenza.
In Italia ciò avviene attualmente per titoli e per questo motivo occorrerà allinearsi alle regole della
UE.
Pare inoltre che anche i componenti di impianto ricadranno negli ambiti applicativi della nuova Direttiva Gas; ci si riferisce a rubinetti, giunzioni, tubazioni e anche i camini.
Inoltre dovrebbe essere inserito il concetto della rintracciabilità del prodotto nonché quello relativo
alla libera circolazione delle merci.
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DIRETTIVE E REGOLAMENTI
EUROPEI
Molta attenzione sarà riservata alla battaglia sulle contraffazioni: la Commissione intende debellare
la concorrenza sleale partendo dalla documentazione, a motivo di evitare le suddette contraffazioni,
argomento molto sentito dalla Commissione.
Esistono infine molteplici richieste di fornire i dovuti chiarimenti relativi al PIN, e altre modifiche
che saranno rese note con il procedere dei lavori.
REGOLAMENTI E DECISIONI EUROPEE
Nella NewsLetter precedente si è fatto riferimento al “Nuovo Approccio”, che costituisce un cambiamento epocale per quanto riguarda il rimando alle norme tecniche.
La Commissione ha ritenuto di dovere intervenire e modificare i contenuti di questa filosofia, tenendo in ovvia debita considerazione l’evoluzione del mercato.
La revisione del Nuovo Approccio va sotto il nome di New Legal Framework (NLF); l’obiettivo è quello
di eliminare gli ultimi ostacoli alla libera circolazione delle merci allo scopo di permettere anche alle
piccole e medie aziende di porre sul mercato i propri prodotti anche fuori dai confini nazionali.
L’NLF è composto da una Decisione e da due Regolamenti qui sotto citati:
♦
♦
♦
Decisione 768/2008 relativa al quadro comune per la commercializzazione dei prodotti
(GUCE L 218/82)
Regolamento 764/2008 che stabilisce le procedure relative all’applicazione di determinate
regole tecniche nazionali ai prodotti legalmente commercializzati
Regolamento 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza sul mercato.
Il Regolamento 764/2008 trova applicazione in quelle decisioni di carattere amministrativo emesse
dai singoli Stati Membri e che portano ad adottare “regole tecniche” nei confronti di tutti i prodotti
che possano comportare il divieto di immissione sul mercato, il loro ritiro o la richiesta di modifiche.
Se consideriamo che il Regolamento precisa che per “regola tecnica” si intende qualsiasi disposizione legislativa che non sia oggetto di armonizzazione a livello comunitario, ne deriva che vi ricadono
quei prodotti che non sono coperti da direttive specifiche che prevedono la pubblicazione di norme
armonizzate.
Il Regolamento è entrato in vigore il 3 settembre 2008 e si applica dal 13 maggio 2009.
Il Regolamento 765/2008 affronta un aspetto fondamentale per la funzionalità del Nuovo Approccio
e che è stato fonte di molti problemi e cioè l’Accreditamento degli Organismi di controllo e la vigilanza sul mercato. L’assenza di regole condivise ha creato sensibili disparità di comportamento degli
Organismi di Accreditamento dei vari Stati Membri. Per evitare il ripetersi di simili frangenti è necessario portare tutti gli Organismi di accreditamento allo stesso livello di qualità e competenza.
La Decisione 768/2008 ha lo scopo di fornire definizioni ed obblighi generali per gli operatori economici nonché stabilire norme per la marcatura CE. Temi legati agli obblighi degli operatori economici ( fabbricanti, rappresentanti, distributori e importatori) sono affrontati con maggiore chiarezza . Maggiore attenzione è riservata anche al concetto di rintracciabilità del prodotto immesso sul
mercato. A tale riguardo una novità è la richiesta per l’importatore di indicare sul prodotto il nome,
la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato nonché l’indirizzo a cui può essere
contattato.
Responsabilità maggiori vengono infine individuate per importatori e distributori quando immettono
un prodotto con il proprio marchio commerciale oppure modificano un prodotto già immesso sul
mercato in modo che la conformità con le prescrizioni applicabili potrebbe essere condizionata. Allora gli stessi sono ritenuti fabbricanti e quindi sono tenuti ad espletare gli obblighi che ne derivano.
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DIRETTIVE E REGOLAMENTI
EUROPEI
Queste sono le prime note che meriteranno un approfondimento attraverso l ‘organizzazione di una
giornata ad hoc con l’intervento di qualificati relatori.
REVISIONE DIRETTIVA EPBD (Energy Performance Building Directive)
Il 23 aprile il Parlamento Europeo ha varato un pacchetto di emendamenti alla direttiva EPBD, attualmente in fase di revisione per estenderne il campo di applicazione e definire nuovi e più severi
obiettivi di risparmio energetico.
Grazie al lavoro concertato tra EHI e Assotermica, il testo emendato contiene le principali richieste
dell'industria europea del riscaldamento ed in particolare la necessità di un unico metodo di calcolo
delle prestazioni degli edifici a livello europeo. Se definitivamente approvato, tale approccio permetterà una maggiore confrontabilità dei risultati all'interno dell'Unione, eliminando quindi l'attuale
pericolo di porsi come ostacolo alla libera circolazione delle merci. Non da ultimo, potrà costituire
un utile riferimento per affrontare il problema che stiamo vivendo in ambito nazionale circa l'estrema parcellizazione delle leggi regionali in materia di certificazione energetica degli edifici.
La direttiva rivisitata individuerà anche maggiori strumenti finanziari per l'Europa a sostegno delle tecnologie cosiddette "pulite" e affiderà a ciascuno Stato Membro il compito di individuare
ulteriori limiti sui consumi dei propri edifici (ad es. chiedendo di fissare una % nazionale minima di
edifici "zero-energy buildings" al 2015 e al 2020) .
Il lavoro di Assotermica ora continua con l’obiettivo di approvare il testo definitivo dal Parlamento e
dal Consiglio europei.
PAGINA 10
ATTIVITA’ TECNICO
NORMATIVA
ATTIVITA’ TECNICO NORMATIVA DI
ASSOTERMICA
Il Ministero degli Interni il giorno 10 aprile
2009 ha emesso una Lettera Circolare avente
come oggetto "Installazione di apparecchi termici in ambienti con pericolo di esplosione.
Corretta interpretazione ed applicazione delle
vigenti disposizioni di prevenzione incendi in
materia."
La lettera circolare è il risultato delle richieste, presentate da Assotermica, per fare finalmente chiarezza sulla corretta applicazione di
alcuni punti dei decreti ministeriali 12 aprile
1996 (Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l'esercizio degli impianti termici
alimentati da combustibili gassosi) e 28 aprile
2005 (Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l'esercizio degli impianti termici
alimentati da combustibili liquidi ).
Fin dalla data di pubblicazione dei due decreti sopracitati l'associazione aveva segnalato al
Ministero degli Interni i problemi inerenti la
difforme applicazione dei decreti, laddove era
possibile la formazione di polvere e vapori
suscettibili di dare luogo ad incendi o esplosioni.
La circolare, recependo le nostre richieste, ha
definito che non sempre la presenza di polvere e vapori crea pericolo per il luogo di installazione
di apparecchi termici, ma che è necessario effettuare un analisi dei rischi che permetta di definire
le eventuali zone di pericolo all'interno delle quali è vietato l'installazione degli apparecchi termici.
In particolare, è passata la nostra posizione sul fatto che la presenza di lavorazioni o di sostanze
suscettibili di dare luogo ad esplosioni non comporta necessariamente la formazione di atmosfere
pericolose per la presenza di gas, vapori o polveri infiammabili, essendo questa strettamente corre
lata alle quantità e concentrazioni dei materiali, alle modalità di utilizzazione delle sostanze ed alle
caratteristiche dell'ambiente quali sistemi di contenimento, impianti di ventilazione meccanica o
aperture di aerazione naturale, pulizia dei locali, ecc ..
Sarà quindi il progettista che effettuerà la valutazione del rischio di esplosione, che limitatamente
per agli ambienti di lavoro, rientra tra le misure di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
previste dall'articolo 15 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.
Per aziende dove il rischio di esplosione è ritenuto residuale. il documento può ridursi ad una
semplice dichiarazione di insussistenza del rischio e per tali ambienti non sussistono motivi ostativi all'installazioni degli apparecchi termici in esame.
PAGINA 11
ATTIVITA’ TECNICO
NORMATIVA
Nel caso di installazioni in ambienti in cui è prevedibile la formazione di un'atmosfera potenzialmente
esplosiva, è necessario individuare le zone di rischio per poter correttamente fornire le indicazioni
affinché gli apparecchi siano installati al di fuori delle suddette zone.
Nella circolare vengono indicate le principali norme a cui fare riferimento per una corretta analisi dei
rischi:
EN 60079-10 (CEI 31-30) per atmosfere esplosive in presenza di gas
EN 50281-3, sostituita dalla EN 61241-10 (CEI 31-66) in presenza di polveri combustibili.
Per i generatori di aria calda a scambio diretto, i moduli a tubi radianti e i nastri radianti vengono
indicate le distanze minime di installazione, nel caso di installazione negli ambienti oggetto della circolare, che è pari a a:
♦
♦
♦
GENERATORI DI ARIA CALDA A SCAMBIO DIRETTO: la distanza dalla superficie esterna del
generatore di aria calda e della condotta di evacuazione dei gas combusti, non inferiore a 4 m.
Tale distanza è ridotta a 1,5 m per gli apparecchi posti ad una altezza non inferiore a 2,5 m dal
pavimento;
MODULI A TUBI RADIANTI: la distanza dalla superficie esterna del modulo radiante non inferiore a 4 m;
NASTRI RADIANTI: la distanza dalla superficie esterna delle condotte radianti non minore di
1,5 m.
Dopo questo positivo risultato è intenzione dei gruppi F (generatori di aria calda) e G (sistemi ad irraggiamento) preparare un opuscolo, da divulgare a progettisti e vigili del fuoco, che indichi in maniera semplice ed intuitiva le procedure da seguire per una corretta applicazione.
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SPORTELLO
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D.ssa Paola Cappa
Controlli più severi sui flussi di capitali
Un tempo più che ben accolti in Cina, gli afflussi di capitali vengono, alla luce della crisi finanziaria
mondiale in atto, considerati con cautela dalle autorità governative cinesi. Pagamenti anticipati e
fatture differite sono operazioni sottoposte d’ora in poi a ispezioni minuziose. Una garanzia per gli
imprenditori in cerca di economie sane, anche se i nuovi regolamenti possono compromettere i rimborsi Iva e comportare sanzioni amministrative pesanti. Sulle operazioni di import ed export le attenzioni vanno moltiplicate.
Flussi di capitale: i controlli si fanno stringenti. Con la Circolare 56 sui movimenti di denaro legati a
scambi di merci realizzate in Cina, l’Autorità governativa cinese per le verifiche sulle divise straniere
(nota anche come SAFE, corrispondente al nostro Ufficio italiano cambi, o UIC) impone in via definitiva il ripristino di conti correnti di transito di partite in valuta da e verso la Cina, al fine di sottoporli a vincoli e ispezioni.
Il documento anzi coglie l’occasione per fare il punto sui requisiti formali d’ora in poi necessari a
tutti i pagamenti effettuati prima o anche dopo l’arrivo a destinazione delle merci. Una guida operativa, in due parti, per la registrazione dei crediti commerciali anticipati e differiti, è stata pubblicata
proprio per fare chiarezza sulla delicata materia.
D’ora in poi, prendendo a riferimento i dati doganali, a ogni azienda saranno assegnati plafond per
importare o esportare valuta. Le importazioni di divisa straniera non potranno essere superiori al
valore delle merci già esportate e dunque qualsiasi eccedenza verrà bloccata su un apposito conto
transitorio almeno sino a che non si verifichino nuove esportazioni di beni. Del pari, si potrà esportare valuta solo in contropartita di merci già importate.
Pagamenti in acconto per merci di prossima consegna non sono vietati, ma comunque assai ridimensionati. Per quanto su questo punto si attendano ancora precisazioni, il relativo tetto non dovrebbe superare il 10 per cento dell’import prodotto negli ultimi 12 mesi. Eventuali eccedenze sarebbero dunque bloccate.
Una barriera agli speculatori
Entrata in vigore nel novembre scorso, la circolare 56 segue di appena quattro mesi la promulgazione, sempre per mano di UIC, di un’altra circolare, la 30. In questo caso il testo poneva più chiari
limiti alla registrazione debiti stranieri dovuti sempre al passaggio di merci oltre frontiera. Una puntualizzazione che ha trovato nel nuovo testo il suo più efficace completamento. Più semplice per il
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SPORTELLO
INTERNAZIONALE
Governo porre precisi vincoli a flussi di valuta in ingresso e in uscita e mettere fine ai movimenti di capitali vaganti.
Col che s’intendono moltiplicare i controlli sull’effettiva consistenza dei diritti di credito in valuta straniera vantati dalle imprese e prevenire fughe dalla Cina di capitali di rischio, contrabbandati per pagamenti anticipati o differiti.
Mettendo un freno ad abnormi flussi di fondi non direttamente agganciati a scambi di merci, UIC non
mira certo a ostacolare i traffici. Anzi lo scopo ultimo è portare allo scoperto tutti i tentativi di rendere
meno conveniente l’export da oltre muraglia, bloccando sul nascere eventuali manovre speculative tese
ad apprezzare forzosamente il Renminbi.
Non a caso nel mirino di UIC ci sarebbero soprattutto alcuni operatori di Taiwan, non di rado in passato colti in flagrante a emettere fatture false per importare dollari degli “amici” statunitensi e far scendere il differenziale del cambio con il Renminbi.
Sta di fatto che il provvedimento ha non poche ricadute sulle società straniere presenti in Cina, che
devono presentarsi forti e ben capitalizzate all’appuntamento con le attività di import-export. Per tutte
diventa imprescindibile una minuziosa pianificazione dei flussi di cassa.
Diversamente si possono perdere i rimborsi Iva, i cui diritti scadono al termine dei tre mesi dalla consegna della merce. La produzione di un utile tassabile in Cina diventa una condizione operativa vincolante per qualsiasi impresa.
Esportatori nel mirino
Data la preponderanza dell’export sull’import in Cina, il regolamento sui pagamenti differiti, così come
previsto sulla circolare 56, ha effetti dirompenti più sugli esportatori che non sugli importatori.
Una grave conseguenza della mancata registrazione del pagamento è che la valuta straniera ricevuta
sul conto corrente preposto ai controlli dell’autorità e agli esami bancari potrebbe anche non essere
cambiata in Renminbi e trasferita nelle disponibilità aziendali o diversamente allocata. In altre parole
l’esportatore non potrà ottenere il documento di verifica del pagamento in valuta straniera necessario a
chiedere rimborsi ed esenzioni sulle tasse sborsate.
i termini della circolare emessa in materia il 31 maggio del 2004 dall’autorità di amministrazione delle
tasse, la scadenza ultima è fissata al centottantesimo giorno dalla data di dichiarazione doganale di
avvenuta esportazione; limite portato a 210 giorni dalla successiva circolare diramata sull’argomento il
5 maggio del 2008.
In ogni caso il risultato non cambia. Una volta spirato il termine, la merce si stimerà piazzata sul mercato interno e gli esportatori tenuti a versare Iva e altre tasse dovute e a restituire, nel caso, eventuali
risarcimenti già ottenuti. I conseguenti ridimensionamenti dei ricavi sono destinati a incidere negativamente sulla gestione ordinaria dell’azienda nonché sulle sue pianificazioni future.
Anche se in merito si attendono ancora chiarimenti da UIC, l’esportatore che non sia in grado di completare le procedure di verifica dei pagamenti in valuta straniera sarebbe anche passibile di multa.
Entrati in vigore il primo ottobre del 2003, i regolamenti attuativi delle norme sulla verifica dei pagamenti in valuta straniera per l’export, prevedono sanzioni oscillanti tra i 50mila a 300mila Renminbi
per pagamenti differiti annunciati, ma non dimostrabili, e dai 10 ai 30mila Renminbi, quando invece i
processi di verifica siano resi impossibili dalla mancanza di sufficiente documentazione.
Sul fronte dell’import, qualora l’imprenditore manchi di registrare il pagamento anticipato di merce,
rendendo così di fatto impossibili le ispezioni nei tempi prescritti sul pagamento in valuta straniera, la
pena pecuniaria oscilla tra i mille e i 3mila Renminbi.
SPORTELLO
INTERNAZIONALE
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Per le imprese un invito alla responsabilità
L’attenzione al business non può dimenticare i legittimi interessi degli uomini e dell’ambiente. Un
manuale di istruzioni sulle buon regole per farsi amare in Cina facendo in parallelo prosperare i propri affari.
Si chiama responsabilità sociale delle aziende: il concetto non è, né potrebbe essere, imposto in forza di una legge. Ma i suoi principi devono essere puntigliosamente seguiti da tutte le imprese che
intendano far prosperare a lungo il proprio business in Cina.
In materia l’Accademia cinese di scambi internazionali e di cooperazione economica ha anche messo
a punto una Linea-Guida, minuzioso manuale di istruzioni sui modi più opportuni per attenersi alle
buone regole della responsabilità.
Pubblicato nell’agosto scorso, il documento illustra le aspettative del Governo in materia, dispensa
preziose raccomandazioni su oneri e incombenze che attengono alla sfera del savoir-vivre e del savoir-faire, ma che non possono essere oggetto di apposita normativa. Almeno per il momento. Tra le
righe, il testo non manca di accenni alla possibilità di calare in una serie di rigidi regolamenti quelli
che oggi vengono proposti come semplici consigli per l’uso.La sensazione imperante è che il tema
della responsabilità sociale delle aziende sia destinato a occupare il dibattito dei prossimi due anni.
La terza fase dell’Undicesimo piano quinquennale dovrebbe mirare proprio alla definizione e al perfezionamento del concetto di cittadinanza d’impresa. Una nozione che strettamente s’intreccia a quella della responsabilità sociale di un’azienda, come qualsiasi legale cinese ben sa.
E che nell’appoggio ai Giochi olimpici di Beijing ha trovato un suo primo e soddisfacente banco di
prova, dagli assicurati ritorni economici e d’immagine.
Rispetto per l’uomo, l’ambiente, gli azionisti
Non è quella del libro l’unica indicazione di percorso sulla nuova stagione inaugurata dal Governo
all’insegna delle buone maniere e della civiltà.
Già nel dicembre del 2007 per esempio la Commissione del Consiglio di Stato sull’amministrazione e
supervisione delle risorse emanava un testo di Opinioni-guida sull’esercizio delle responsabilità sociali da parte di imprese di governo. E il fascicolo non mancava occasione per sottolineare l’importanza per le imprese di Stato di mantenere il più rigoroso rispetto per l’uomo, l’ambiente e gli azionisti.
Più di recente – ed è storia degli ultimi mesi – gli organi d’informazione appartenenti allo Stato hanno moltiplicato la pubblicazione di storie connesse al senso di responsabilità sociale mostrato dalle
aziende
“L’impegno all’aiuto reciproco legato alla
lealtà al marchio – si legge in uno tra i più
illuminanti di questi articoli – devono costituire un esempio per tutte le imprese operanti
in Cina.”
SPORTELLO
INTERNAZIONALE
PAGINA 15
Più etica nell’economia
È pericoloso ricondurre il concetto di responsabilità sociale aziendale univocamente ed esclusivamente
alla disponibilità a fare donazioni ed elargire sostegni finanziari a pur nobili iniziative di Stato.
Nel caso sarebbe fin troppo facile, soprattutto per le società internazionali, cadere nella tentazione di
ricondurre tutto a una o più offerte da destinare a cause caritatevoli o allo sviluppo di politiche interne
dall’indiscusso rilievo sociale.
La responsabilità sociale è idea più complessa e sfumata, che deve articolarsi in progetti di più ampia
portata e respiro in un accostamento alla Cina e a tutta l’Asia più rispettoso dei suoi equilibri e più attento alle sue esigenze di sostenibilità.
Per quanto in particolare riguarda le società a capitale straniero, si tratta di contemperare in ogni investimento e pianificazione di business, il legittimo ritorno economico con la priorità di promuovere i lavoratori del posto, o direttamente o attraverso la scelta di catene di fornitura altrettanto riguardose dell’uomo e dell’ambiente e capaci di provare questo rispetto nel vivo del proprio quotidiano.
Non diversamente particolare attenzione va prestata alla salvaguardia della proprietà intellettuale, da
un lato intraprendendo in proprio tempestive azioni di tutela, dall’altro evitando relazioni commerciali
con soggetti che abbiano collezionato poco edificanti precedenti in materia.Meglio prevenire i rischi che
finire per dover intentare una causa a un cinese.
“I guai giudiziari non generano simpatia
e non portano clienti – si legge nelle Opinioni - guida – Al contrario se si è amati dalla
gente, gli affari sono destinati a prosperare”
Associazione produttori di apparecchi
e componenti per impianti termici
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Assotermica si presenta
Nel 1993, dalla trasformazione dell’Unione Calore fondata nel 1972, viene
costituita ASSOTERMICA, come Associazione autonoma federata ad ANIMA.
ASSOTERMICA rappresenta 60 industrie produttrici di apparecchi ed impianti
termici e componenti destinati al comfort climatico ambientale. Un settore che in
Italia occupa oltre 12.500 addetti e fattura oltre 2.471 milioni di euro.
ASSOTERMICA è impegnata in un processo di evoluzione verso una visione
associativa più ampia, orientata verso una conoscenza globale delle problematiche
che ricadono sull’intero sistema edificio-impianto.
I costruttori riuniti in ASSOTERMICA hanno un comune obiettivo: il
miglioramento continuo della qualità del riscaldamento abitativo, dal punto di
vista della sicurezza degli addetti ai lavori e degli utenti, del rendimento e del
rispetto dell’ambiente. Il riscaldamento abitativo non si traduce, semplicemente,
nel trasferimento di calore da un generatore ad uno spazio abitativo. Condiziona
l’ambiente esterno per le emissioni, l’economia del paese per i consumi, la
sicurezza e la salute dei cittadini per i sistemi di controllo e di regolazione:
l’impianto deve perciò rispondere a più esigenze, a volte in contraddizione fra loro.
Per queste ragioni ASSOTERMICA ritiene che gli interessi dei suoi associati
debbano essere perseguiti in una visione di lungo periodo, di credibilità, di
autorevolezza e soprattutto nel rispetto delle leggi e delle regole del libero mercato.
E con l’obiettivo di contribuire al miglioramento della qualità della vita,
ASSOTERMICA promuove da anni tra gli associati un comportamento non più
difensivo e reattivo, ma anticipatore e partecipativo nella formulazione della
normativa nazionale del settore.
Master plan “LEGGI
E
NORME”
Assotermica ha realizzato uno studio su ”L’evoluzione legislativa/normativa in ambito europeo e nazionale”.
Questo documento è nato con lo scopo di informare e tenere aggiornate le aziende associate su evoluzioni e aggiornamenti in termini di direttive europee, leggi nazionali, norme europee e/o nazionali di prodotto e di installazione che possono influenzare il mercato.
Il documento è pensato e strutturato al fine di rendere più semplice la ricerca dell’informazione :
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Scopo
Aggiornamenti
Quadro di sintesi
Riferimento legislativo europeo
Attività della commissione europea
Attività del GADAC
Attività del BEDAC
Altre Direttive Europee;
Situazioni legislative di calcolo energetico nazionale
Legislazioni nazionali
Evoluzioni normative
Norme europee di prodotto
Norme europee di calcolo energetico
Norme italiane di calcolo energetico
Norme italiane di installazione
Normative nazionali
Per ognuno degli argomenti è inserito un breve “abstract” con un “link” che rimanda, per maggiori dettagli, al documento o alla relazione illustrativa.
Lo studio è in linea sul sito di Assotermica, nell’area privata, per la consultazione giornaliera da parte delle aziende associate ad Assotermica.
Federazione delle Associazioni Nazioni
Dell’Industria Meccanica Varia ed Affine
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