Marchio “Amico del Tartufo”
REGOLAMENTO
DISCIPLINARE
MODULISTICA
16/11/2006
Provincia di Pisa, Assessorato Agricoltura e Forestazione
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Marchio “Amico del Tartufo”
REGOLAMENTO
11/02/2010
Provincia di Pisa, Assessorato Agricoltura e Forestazione
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Marchio “Amico del Tartufo”
Art. 1 Oggetto del regolamento
Il presente regolamento definisce le condizioni e le modalità per il rilascio del marchio “Amico del
Tartufo”.
Il marchio è di proprietà della Associazione Nazionale Città del tartufo (da ora in poi A.N.C.T.),
che sorveglia sul corretto uso dello stesso, avvalendosi delle verifiche dell’Organismo di controllo
di cui all’art. 2.
Art.2 Definizioni
Ristoratore: impresa singola o associata interessata alla concessione del marchio;
Marchio: Il logo del marchio a livello locale è costituito da: campo quadrato nei colori bianco e
rosso al cui interno sono disposti: il logo della A.N.C.T., costituito da un tartufo ed un cane
stilizzati; le scritture “Amico del Tartufo” e “tartufo souvenir d’Italie”; il logo della Provincia di
Pisa, Assessorato Agricoltura e Forestazione. Al logo vengono aggiunti da uno a quattro tartufi,
secondo la classificazione di cui al successivo punto 6, ai fini del rilascio al ristoratore della targa o
vetrofania per l’affissione esterna.
Licenza d'uso del marchio: atto mediante il quale viene concesso il diritto d'uso del marchio al
ristoratore;
Licenziante: A.N.C.T. come soggetto che concede il diritto d’uso del marchio al ristoratore;
Licenziatario: impresa che ha ottenuto la licenza d'uso del marchio;
Disciplinare: documento che definisce i requisiti di conformità del prodotto oggetto di controllo;
Rapporto di conformità: documento mediante il quale l’Organismo di controllo territoriale
dichiara, sulla base dei controlli effettuati, la conformità al disciplinare;
Organismo di controllo territoriale: soggetto incaricato di effettuare i controlli sulla
corrispondenza al disciplinare e a quanto dichiarato in sede di richiesta dall’interessato; è costituito
dai seguenti tre rappresentanti espressi da: 1) Provincia di Pisa; 2) Camera di Commercio, Industria,
Agricoltura e Artigianato di Pisa; 3) associazioni provinciali dei tartufai.
Art. 3 Requisiti richiesti
I requisiti che il ristoratore deve possedere per ottenere la licenza d'uso del marchio sono:
• essere iscritto al Registro Imprese della CCIAA;
• svolgere attività di ristorazione nella provincia di Pisa e nei comuni della provincia di
Firenze aderenti alla A.N.C.T. ricadenti nel territorio di produzione del tartufo bianco
delle colline sanminiatesi. La A.N.C.T. si riserva di accogliere eventuali richieste
avanzate da ristoratori operanti al di fuori di detto territorio;
• aver superato positivamente i controlli i controlli effettuati dall’Organismo di controllo
e aver ottenuto da questi il rapporto di conformità.
Art. 4 Modalità di richiesta del marchio e istruttoria
Il Ristoratore interessato ad ottenere la licenza d'uso del marchio deve presentare alla A.N.C.T.
domanda sull’apposito modulo di richiesta di licenza d’uso del Marchio da indirizzare a:
Provincia di Pisa, Servizio Forestazione e Difesa Fauna, Via Pietro Nenni n. 24, 56125 Pisa.
La domanda è corredata con i dati anagrafici aziendali e comprende dichiarazioni relative a:
• iscrizione al Registro Imprese della CCIAA;
• libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di liquidazione, di fallimento o di
concordato preventivo;
• assoggettamento al regime dei controlli con disponibilità ad almeno una verifica annuale
gratuita da parte dei componenti l’apposito Organismo di controllo territoriale;
• consentire alla A.N.C.T. e agli Enti Soci della stessa Associazione l’inserimento
dell’azienda in elenchi da divulgare sul proprio sito web o su materiale promozionale;
• utilizzo dei prodotti di cui all’art. 6.
La A.N.C.T., tramite la Provincia di Pisa, Servizio Forestazione e Difesa Fauna:
1. verifica la completezza e congruità della documentazione presentata;
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Marchio “Amico del Tartufo”
2. si riserva di organizzare le visite presso il ristorante richiedente da parte dei membri
dell’Organismo di controllo territoriale;
3. comunica al richiedente gli esiti dell’istruttoria la quale, in caso positivo, riporterà la
classificazione attribuita in base al successivo art. 6.
Gli esiti dell’istruttoria verranno comunicati al Ristoratore interessati entro 120 (centoventi giorni)
dal ricevimento della domanda da parte del protocollo della Provincia di Pisa; tale termine potrà
essere interrotto nel caso di eventuali carenze documentali.
La classificazione verrà attribuita sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione allegata alla
domanda e in subordine dagli esiti delle visite condotte dall’Organismo di controllo territoriale.
La comunicazione, in caso di reiezione della domanda, dovrà contenere l'indicazione dei motivi che
l'hanno determinata.
Art. 5 Divieti e obblighi
E’ fatto divieto a chiunque voglia aderire al marchio di qualità di utilizzare, nella preparazione di
vivande, prodotti chimici all’aroma di tartufo.
E’ parimenti fatto obbligo di esporre con chiarezza la tipologia e la provenienza del tartufo su ogni
piatto riportato nella carta del ristorante.
Art. 6 Classificazione
Il Marchio attribuisce al Ristoratore una valutazione per il proprio locale definita da uno a quattro
tartufi.
La classifica è definita sulla base dei prodotti utilizzati come risultante dalla dichiarazione di cui
all’articolo 4 secondo i seguenti punteggi:
A) Sezione uno/provenienza del tartufo fresco
A1) Solo uso di tartufo bianco delle colline sanminiatesi
punti 5
A2) Uso di tartufo bianco delle colline sanminiatesi e di altre zone della Toscana
punti 4
A3) Uso di tartufo bianco delle colline sanminiatesi, toscano e nazionale
punti 3
A4) Uso di tartufo bianco, toscano e nazionale
punti 2
A5) Uso di tartufo bianco, nazionale ed estero
punti 1
B) Sezione due/provenienza del tartufo fresco trasformato
B1) Solo uso di tartufo bianco delle colline sanminiatesi
punti 5
B2) Uso di tartufo bianco delle colline sanminiatesi e di altre zone della Toscana
punti 4
B3) Uso di tartufo bianco delle colline sanminiatesi, toscano e nazionale
punti 3
B4) Uso di tartufo bianco, toscano e nazionale
punti 2
B5) Uso di tartufo bianco, nazionale ed estero
punti 1
C) Sezione tre/Altri requisiti del Ristoratore
C1) Docenza in attività di formazione attinenti al tartufo (almeno tre)
punti 5
C2) Partecipazione ad attività formative attinenti al tartufo (almeno una)
punti 3
C3) Abilitazione alla raccolta del tartufo
punti 2
D) Sezione quattro/portate a base di tartufo proposte nel menu
D1) Tre o più portate
punti 3
D2) Due portate
punti 2
D3) Una portata
punti 1
I punteggi variano dal minimo di 3 (tre) al massimo di 18 (diciotto)
La classificazione viene attribuita:
Da
3
a
6
punti 1 tartufo
Da
7
a
10
punti 2 tartufi
Da
11
a
14
punti 3 tartufi
Da
15
a
18
punti 4 tartufi
Art. 7 Licenza d'uso del marchio
Il marchio è di proprietà della A.N.C.T. che ne concede l'uso gratuito ai ristoratori a condizione che
le verifiche dell’Organismo di Controllo citato abbiano dato esito positivo.
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Marchio “Amico del Tartufo”
Il documento di concessione dell'uso del marchio è la licenza d'uso del marchio.
La licenza d'uso del marchio contiene i dati anagrafici del licenziatario, il numero identificativo e
progressivo dello stesso, la data del rilascio e di scadenza della licenza d'uso, il punteggio di cui
all’art. 6, nonché le condizioni alle quali l'uso del marchio viene concesso.
Il Ristoratore che ha ottenuto la licenza d'uso del marchio viene iscritto in uno speciale elenco dei
licenziatari del marchio tenuto presso la A.N.C.T. e aperto alla consultazione pubblica. Tale elenco
viene continuamente aggiornato con inserimenti e/o cancellazioni.
La licenza d'uso e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili.
Art. 8 Modalità di espletamento dei controlli
I controlli sono svolti dai rappresentanti dell'apposito Organismo territoriale con cadenza in genere
annuale per azienda, sulla base di un apposito piano o quando ritenuto più opportuno.
Il numero dei controlli può essere incrementato sulla base di esigenze motivate.
Il controllo consiste in verifiche, di cui almeno una gratuita per l’Organismo secondo la
dichiarazione di cui all’art. 4, ai fini del rispetto di quanto dichiarato in domanda e secondo quanto
definito dal Disciplinare.
Le verifiche potranno essere sia di tipo documentale che qualitativo.
L’esito sarà considerato:
1. positivo;
2. negativo.
Gli esiti delle verifiche effettuate sono evidenziati nel Rapporto di conformità, che oltre alla
valutazione positiva o negativa, potrà anche contenere una proposta di azioni correttive, nonché la
possibilità di eseguire ulteriori prove o ispezioni in momenti successivi.
Il Ristoratore, nel caso in cui non accetti le conclusioni del Rapporto di conformità, potrà ricorrere
secondo le modalità previste dall’art. 17 del presente regolamento.
Art. 9 Durata e rinnovo della licenza d'uso del marchio
La durata di validità della licenza d'uso del marchio è di tre anni e si intende tacitamente rinnovata
se la A.N.C.T. non ne dispone la sospensione, la modifica o la revoca ai sensi del presente
regolamento oppure se il Ristoratore non provvede a inoltrare rinuncia almeno novanta giorni prima
della scadenza.
Art. 10 Diritti e doveri del licenziatario
Con la licenza d'uso il licenziatario acquisisce il diritto all'utilizzo del marchio di proprietà della
A.N.C.T. nelle forme e nei limiti indicati nel presente articolo.
Il marchio è gratuito e consente l’inserimento in specifici elenchi predisposti dalla A.N.C.T., dalla
Provincia di Pisa e dagli altri enti soci della A.N.C.T., da pubblicare sui propri siti web e su
materiale promozionale.
Inoltre, il licenziatario assume l'obbligo di:
a) osservare fedelmente quanto prescritto nel disciplinare;
b) assoggettarsi alle verifiche dell'Organismo di controllo territoriale, consentendo il libero
accesso nei locali ai componenti, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo
loro ogni informazione utile per l'espletamento dell'incarico;
c) mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della licenza d'uso del
marchio;
d) utilizzare il marchio esclusivamente per l’esercizio al quale è stata rilasciata la licenza d'uso;
e) utilizzare il marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, anche
dimensionali, che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni;
f) utilizzare il marchio esclusivamente su carta intestata, materiale promozionale o
pubblicitario e pubblicazioni pertinenti o riferibili all’esercizio;
g) non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la
reputazione del marchio;
h) non utilizzare il marchio se la licenza d'uso è stata oggetto di revoca, rinuncia o sospensione;
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i) divulgare nel proprio locale materiale promozionale, costituito da depliant, poster, opuscoli,
manifesti, pubblicazioni, e quant’altro, relativo a manifestazioni sul tartufo e sui prodotti
tipici locali, anche in riferimento a quelli contenuti nel Cesto Pisano promosso dalla
Provincia di Pisa;
j) non utilizzare o registrare simboli identici o simili al marchio o comunque che si ispirino
allo stesso.
Art. 11 Modifiche al disciplinare d’uso
I licenziatari, singolarmente o collettivamente, nonché tramite le loro organizzazioni di
rappresentanza, possono richiedere alla A.N.C.T., tramite la Provincia di Pisa, Servizio
Forestazione e Difesa Fauna, modifiche del regolamento o del disciplinare d’uso.
La A.N.C.T. riconosciuta la fondatezza e congruità delle motivazioni addotte, potrà al riguardo
provvedere direttamente o avvalendosi di esperti della materia.
Le modifiche verranno comunicate a tutti i licenziatari entro un mese dalla loro approvazione a
seguito di uno specifico atto.
Nella comunicazione dovrà essere contenuto l'invito ad uniformarsi alle nuove prescrizioni, entro
un termine di volta in volta fissato in considerazione dell'entità delle modifiche apportate.
E' facoltà del licenziatario non accettare le variazioni e rinunciare pertanto alla licenza d'uso.
Art. 12 Non conformità e sanzioni
Le non conformità riscontrate nel Rapporto di conformità possono essere:
- lievi quando non pregiudicano l'immagine del marchio;
- gravi quando sono tali da pregiudicare l'immagine del marchio.
A fronte delle non conformità sopra descritte la A.N.C.T. può applicare le seguenti sanzioni ai
licenziatari responsabili:
1) verbale di ammonizione per non conformità lievi;
2) sospensione;
3) revoca del marchio.
Le determinazioni contenenti le sanzioni e le relative motivazioni vengono comunicate ai
licenziatari interessati con lettera raccomandata, fax o altro mezzo equivalente.
La sospensione e la revoca devono essere annotate nell'elenco dei licenziatari.
Art. 13 Verbale di ammonizione
Il verbale di ammonizione è la sanzione applicabile a fronte di non conformità lievi.
Art. 14 Sospensione
La sospensione è applicabile per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non
conformità gravi.
La sospensione deve essere comunque applicata quando:
- sia stato constatato un uso improprio del marchio;
- il ristoratore abbia rifiutato senza giustificato motivo la visita dei componenti l’Organismo di
controllo territoriale;
- sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria;
- non sia stata corretta nei tempi indicati una non conformità riscontrata;
- siano state riscontrate delle non conformità tali da pregiudicare l’immagine del marchio.
La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dalla A.N.C.T. al licenziatario con
lettera raccomandata o mezzo equivalente, nella quale è indicato il periodo e le condizioni alle quali
può essere annullata. La sospensione può essere comunque annullata quando la A.N.C.T. abbia
accertato l'adempimento delle condizioni richieste.
La sospensione può essere applicata anche su richiesta motivata del ristoratore.
In questo caso, la A.N.C.T., preso atto della richiesta, comunica la sospensione per un periodo
determinato con lettera raccomandata o con mezzi equivalenti.
L'annullamento della sospensione deve essere annotato nell'elenco dei licenziatari.
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Art. 15 Revoca
La revoca del marchio è disposta nei seguenti casi:
- frequenti e reiterate non conformità gravi;
- fallimento o cessazione dell'attività dell'operatore;
- utilizzo del marchio in termini illegali o fraudolenti;
- contravvenzione alla prescrizione dell'art. 10, lettera h).
La revoca comporta la cancellazione dall'elenco dei licenziatari almeno per due anni.
Art. 16 Rinuncia
Il licenziatario può rinunciare alla licenza d'uso del marchio allo scadere della sua durata di validità
oppure quando non intenda accettare eventuali variazioni:
- del disciplinare;
- del presente regolamento.
La comunicazione della rinuncia deve essere inviata alla A.N.C.T. entro trenta giorni dalla notifica
delle suddette variazioni.
La rinuncia diventa operativa dopo 90 (novanta) giorni dalla data in cui il licenziatario ne ha dato
comunicazione ai soggetti sopra indicati.
A seguito di rinuncia, cessa ogni diritto all'utilizzo del marchio e l'interessato viene cancellato
dall'elenco dei licenziatari.
Art. 17 Ricorsi
Il licenziatario può fare ricorso contro le decisioni assunte dalla A.N.C.T., esponendo le motivazioni
del dissenso a mezzo raccomandata o mezzo equivalente entro trenta giorni dalla notifica della
decisione.
La A.N.C.T. ha l'obbligo di trattare il ricorso entro novanta giorni dal suo ricevimento.
Le eventuali controversie circa l'interpretazione e l'applicazione del presente regolamento che non
vengono definite in via amichevole vengono deferite ad un arbitro unico, da nominarsi in
conformità al regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la CCIAA di Pisa, che le parti
espressamente dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente, anche con riferimento alle
modalità di designazione.
L'arbitro deciderà secondo equità, in via irrituale, regolando lo svolgimento del giudizio arbitrale
nel modo che riterrà più opportuno, salvo in ogni caso il rispetto del predetto regolamento.
La decisione arbitrale viene fin d'ora riconosciuta dalle parti e sottoscritta come manifestazione
della loro stessa volontà contrattuale.
Art. 18 Obbligo di riservatezza
Gli atti e le informazioni riguardanti il Ristoratore sono considerati riservati, salvo disposizioni di
legge contrarie o autorizzazione scritta dell'operatore.
La A.N.C.T. e l'Organismo di controllo territoriale sono vincolati al segreto professionale.
Art. 19 Tutela del marchio
La tutela del marchio è affidata alla A.N.C.T. che ne cura le azioni anche attraverso monitoraggi
annuali su banche dati.
Il Licenziatario si impegna a comunicare alla A.N.C.T., tramite la Provincia di Pisa, Servizio
Forestazione e Difesa Fauna, ogni iniziativa, evento, atto idonei alla contraffazione del marchio e
lesivi del prestigio dello stesso o che comunque traggano in inganno il consumatore o l’acquirente,
di cui venga a conoscenza.
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DISCIPLINARE
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ART. 1 DENOMINAZIONE
Il presente disciplinare definisce i requisiti di qualificazione al fine di attribuire il Marchio di
Qualità “Amico del Tartufo” di seguito definito marchio.
Il marchio è attribuito esclusivamente ai ristoratori che hanno ottenuto la licenza commerciale a
seguito di rilascio con formale atto della Associazione Nazionale Città del Tartufo (A.N.C.T.)
tramite la Provincia di Pisa, Servizio Forestazione e Difesa Fauna.
Un Organismo di controllo territoriale specificamente costituito effettuerà delle verifiche
periodiche di sorveglianza, di norma annuali, degli esercizi che hanno ottenuto il marchio, il cui
esito potrà determinare la conferma/revoca del medesimo.
La revoca del marchio è di competenza della A.N.C.T., sentito il parere dell’Organo di controllo
territoriale, che provvederà con apposito atto formale.
Il Regolamento d’uso del marchio, approvato dagli organi competenti della A.N.C.T. e della
Provincia di Pisa, stabilisce la procedura di rilascio e revoca del marchio.
ART. 2 TERRITORIO
Il marchio è rilasciato esclusivamente a ristoratori i cui esercizi commerciali sono posti nel
territorio amministrativo della provincia di Pisa e nei comuni della provincia di Firenze aderenti
alla A.N.C.T. ricadenti nel territorio di produzione del tartufo bianco delle colline sanminiatesi.
La A.N.C.T. si riserva di accogliere eventuali richieste provenienti da fuori detto territorio con
provvedimento motivato in base ai requisiti del ristoratore richiedente.
ART. 3 REQUISITI GENERALI
3.1 Sistema di autocontrollo HACCP:
La sicurezza igienica delle preparazioni alimentari del Ristorante deve essere garantita
dall’adozione di un Piano HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) sistematico e
sostanziale basato sui principi del Codex Alimentarius (Food Hygiene Basic Texts, ISBN 925-104021-4/1997) e che rifletta l’effettiva operatività dell’esercizio.
3.2. Organizzazione del ristorante ai fini della relazione con il cliente.
3.2.1
Il Ristorante deve avere un’organizzazione che garantisca la chiarezza dei ruoli
all’interno del locale, identificando chiaramente il personale addetto alla relazione con il
cliente.
3.2.2
Nel ristorante deve essere chiaramente identificato il responsabile della gestione ed il
responsabile di sala se diverso.
3.2.3
Il personale deve conoscere il proprio ruolo e le mansioni a lui affidate.
3.2.4
Deve essere presente ed identificabile una persona che sia in grado di suggerire i
possibili abbinamenti fra pietanze e vini.
3.3. Ambiente e strutture del Ristorante
3.3.1. L’ambiente deve risultare accogliente e lo stile complessivo deve essere armonico. Il
locale e gli arredi devono essere puliti ed in buono stato di conservazione.
3.3.2. I tavoli devono essere distanziati in modo da consentire facili passaggi.
3.3.3 I bicchieri devono essere di vetro o cristallo ed adeguati al tipo di bevanda servita. La
posateria deve essere almeno in acciaio inox ed adeguata al tipo di piatto servito. Non sono
ammesse stoviglie, bicchieri e posate in materiale plastico.
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Art. 4 REQUISITI SULLE CARATTERISTICHE DEGLI ALIMENTI E SULLA LORO
PREPARAZIONE
4.1 Prodotti utilizzabili
4.1.1 Le materie prime e i prodotti utilizzati nella realizzazione dei piatti devono essere di
provenienza italiana dando comunque preferenza ai prodotti cardine della cucina italiana
(pasta, polenta, riso, frutta fresca, ortaggi freschi, olio di oliva, vino, conserve vegetali, carni
lavorate, formaggi, caffè, dolci, ecc.) e ai prodotti locali contenuti nel Cesto Pisano promosso
dalla Provincia di Pisa.
4.1.2 Costituisce motivo di esclusione dall’assegnazione del Marchio di qualità, o revoca di
quello precedentemente assegnato, l’utilizzo di prodotti di sintesi con aroma di tartufo.
4.2 Olio di oliva
4.2.1 “Carrello degli Oli”
Deve essere presente in sala un “Carrello degli oli extravergini” per il condimento a crudo tra
i quali almeno tre etichette di oli extravergine prodotti nella provincia di Pisa.
4.3 Lista delle vivande e dei vini
4.3.1 I piatti nella lista delle vivande devono essere scritti in una lingua straniera corretta e le
componenti caratteristiche devono essere indicate per esteso.
4.3.2 Devono essere presenti almeno cinque etichette di vini prodotti nella provincia di Pisa.
4.3.3 Devono essere presenti almeno tre prodotti contenuti nel Cesto Pisano promosso dalla
Provincia di Pisa.
4.3.4 Sia per il tartufo bianco che per gli altri tartufi freschi deve essere riportata la corretta
indicazione di provenienza (es.: tartufo bianco delle colline sanminiatesi, ecc.) sulla lista delle
vivande nonché il tipo (nero, scorzone, ecc.)
4.4 Personale
4.4.1 Il personale addetto alla relazione con il cliente, appositamente istruito sui requisiti
richiesti dal Marchio di qualità, è in grado di descrivere al cliente le caratteristiche delle varie
portate, anche attraverso l’eventuale consegna di materiale illustrativo enogastronomico e
turistico.
4.4.2 Deve essere presente almeno una persona in grado di parlare una lingua straniera.
4.5 Presentazione dei prodotti tipici pisani
4.5.1 Entro tre mesi dall’assegnazione del marchio il ristoratore dovrà predisporre un angolo
espositivo dedicato ai prodotti del territorio pisano di cui ai punti precedenti, accompagnati
da materiale informativo ed illustrativo prodotto, sia direttamente che per il tramite, dalla
Provincia di Pisa.
Art. 5 REQUISITI DI RISULTATO
5.1 Risultati del Ristorante
5.1.1 I dati complessivi disponibili devono dimostrare una tendenza verso un mantenimento o
un miglioramento nel tempo del livello competitivo raggiunto dalla struttura di ristorazione.
5.1.2 Il Ristoratore è impegnato a promuovere la cultura della cucina italiana e più nello
specifico di quella pisana anche attraverso attività promozionali, divulgative ed formative.
Art. 6 CONTROLLI
Il controllo sulla conformità al disciplinare è svolto dallo specifico Organismo di controllo
territoriale con le modalità indicate nel Regolamento d’uso del marchio approvato dagli organi
competenti della A.N.C.T. e della Provincia di Pisa.
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Da trasmettere per posta ordinaria o tramite fax al n. 050/929702
Alla Associazione Nazionale
Città del Tartufo
Per il tramite:
Provincia di Pisa
Servizio Forestazione e Difesa Fauna
Via Pietro Nenni 24
56125 PISA
Oggetto: concessione dell'uso del Marchio "Amico del Tartufo".
II sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445/2000, nella qualità di titolare della ditta di seguito
indicata:
DICHIARA
a) Dati del richiedente:
Cognome…………………………………………………………………………………………….
Nome…………………………………………………………………………………………………
Codice fiscale ……………………………………………………………………………………….
Data di nascita……………………………………………………………………………………….
Comune di nascita …………………………………Provincia ……………………………………
Indirizzo di residenza…………………………………………………………………..…………….
Comune...........................………………………….Provincia……………………………………..
Telefono…........…….…Fax ………………..E.mail….……..…………..………………….……...
b) Dati relativi all'impresa del richiedente
Ragione sociale...................…………………..............………..………...............…….....……….
Forma giuridica .................………………………………….................………………………….
Indirizzo ……………………………………………………………………….…….……………………..
(per l’identificazione della o delle unità produttive il richiedente allega una visura catastale e la
planimetria dell'azienda)
Telefono…........…….…Fax ……………..E.mail…...…………..………………….………..
Partita IVA …………………………………………………………………………….…………………..
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………….
n° iscrizione Registro Imprese……...........................c/o CCIAA di…………………………………..
Anno di iscrizione...................……...Sezione......………..................................………….………....
c) Dati relativi ai fini dell’attribuzione della classificazione (barrare la casella interessata, una
per ciascuna sezione; se non in possesso del requisito richiesto lasciare in bianco):
A) Sezione uno/provenienza del tartufo fresco
A1) Solo uso di tartufo bianco delle colline sanminiatesi
A2) Uso di tartufo bianco delle colline sanminiatesi e di altre zone della Toscana
A3) Uso di tartufo bianco delle colline sanminiatesi, toscano e nazionale
A4) Uso di tartufo bianco, toscano e nazionale
A5) Uso di tartufo bianco, nazionale ed estero
B) Sezione due/provenienza del tartufo fresco trasformato
B1) Solo uso di tartufo bianco delle colline sanminiatesi
B2) Uso di tartufo bianco delle colline sanminiatesi e di altre zone della Toscana
B3) Uso di tartufo bianco delle colline sanminiatesi, toscano e nazionale
B4) Uso di tartufo bianco, toscano e nazionale
B5) Uso di tartufo bianco, nazionale ed estero
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Marchio “Amico del Tartufo”
C) Sezione tre/Altri requisiti del Ristoratore
C1) Docenza in attività di formazione attinenti al tartufo (almeno tre)
C2) Partecipazione ad attività formative attinenti al tartufo (almeno una)
C3) Abilitazione alla raccolta del tartufo
D) Sezione quattro/portate a base di tartufo proposte nel menu
D1) Tre o più portate
D2) Due portate
D3) Una portata
CHIEDE
La concessione dell'uso del Marchio "Amico del Tartufo"
A tal fine dichiara di conoscere ed accettare il disciplinare di concessione d'uso del Marchio e
si impegna a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
osservare fedelmente quanto prescritto nel disciplinare;
assoggettarsi alle verifiche dell'Organismo di controllo, consentendo il libero accesso nei locali
ai componenti, garantendo ogni assistenza durante le visite e fornendo loro ogni informazione utile per
I'espletamento dell'incarico;
mantenere inalterate tutte le condizioni che hanno permesso il rilascio della licenza d'uso del
marchio;
utilizzare il marchio esclusivamente per l’esercizio al quale è stata rilasciata la licenza d'uso;
utilizzare il marchio nella sua interezza e senza modifiche, rispettandone le forme, anche
dimensionali, che lo rendano immediatamente distinguibile, nonché i colori e le proporzioni;
utilizzare il marchio esclusivamente su carta intestata, materiale promozionale o pubblicitario e
pubblicazioni pertinenti o riferibili all'esercizio;
non compiere alcun atto o omissione che possa danneggiare o, comunque, ledere la
reputazione del marchio;
non utilizzare il marchio se la licenza d'uso e stata oggetto di revoca, rinuncia o sospensione;
divulgare nel proprio locale materiale promozionale, costituito da depliant, poster, opuscoli,
manifesti, pubblicazioni, e quant'altro, relativo a manifestazioni sul tartufo e sui prodotti tipici locali;
non utilizzare o registrare simboli identici o simili al marchio o comunque che si ispirino allo
stesso inviare, su richiesta, le informazioni necessarie per I'aggiornamento del Registro;
comunicare tempestivamente all'A.N.C.T., per il tramite della Provincia di Pisa al recapito in
indirizzo, qualsiasi variazione di uno dei requisiti o delle condizioni contenute nel disciplinare di
concessione d'uso del Marchio.
Luogo e data ……………………………………
Firma del richiedente……………………………….
Trattamento dati personali e tutela della privacy
II richiedente presta il proprio consenso, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al
trattamento dei dati personali da parte dell'A.N.C.T. nell'ambito del perseguimento delle proprie attività
istituzionali.
II titolare del trattamento dati del progetto "Amico del Tartufo" è il Direttore dell'A.N.C.T. con sede
Direzionale c/o la Comunità Montana del Monte Subasio, Via Gorizia, Valtopina, Perugia.
Firma del richiedente ………………………………
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile il richiedente dichiara espressamente di accettare le condizioni stabilite
all'art. 16, commi 4 e 5.
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Testo disciplinare - Provincia di Pisa