IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
RUOLO DEL CAPO DELLO STATO
E FORMA DI GOVERNO
Nei sistemi parlamentari
ruoli politico-costituzionali differenti,
che possono oscillare da
organo di garanzia
costituzionale
organo
governante
In Italia:
POTERI “A FISARMONICA”
che si espandono o si contraggono a
seconda delle diverse fasi politiche
ELEZIONE:
PARLAMENTOIN SEDUTA COMUNE
INTEGRATO CON I RAPPRESENTANTI
DELLE REGIONI (3cad. + 1 Val d’Aosta)
• 1°, 2°, 3° votazione
Maggioranza dei 2/3
• Votazioni successive
Maggioranza assoluta
dei componenti
Poteri
a) in ordine all’esercizio delle funzioni parlamentari:
• scioglimento delle Camere (funzionale, per perdita di rappr.tà, ecc)
• invio di messaggi alle Camere
• indizione delle elezione e fissazione della prima riunione
delle nuove Camere
• nomina dei senatori a vita
• convocazione delle Camere in seduta straordinaria
b) in ordine alla funzione legislativa:
• promulga le leggi approvate dal Parlamento
• può con messaggio motivato rinviare alle Camere le
leggi per una nuova deliberazione
• autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge del governo
Poteri
c) in ordine alla funzione esecutiva e di governo – indirizzo:
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•
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•
nomina il Presidente del Consiglio e su proposta di questi i Ministri
conduce le consultazioni per la formazione del governo
accoglie il giuramento del governo e ne accetta le dimissioni
emana i decreti aventi forza di legge e i regolamenti del governo
nomina gli alti funzionari dello Stato di più alto grado
presiede il Consiglio Supremo di Difesa (CSD);
comanda le forze armate
può concedere la grazia (v. sent. C.C. 200/2006)
emana gli atti amministrativi da adottarsi con d.p.r.
procrastina l’entrata in vigore dell’abrogazione di una legge a
seguito di referendum
Poteri
d) in ordine all’esercizio della sovranità popolare
• indice le elezioni delle nuove Camere e i referendum
• dichiara l’abrogazione della legge sottoposta a referendum
e) in ordine all’esercizio della giurisdizione costituzionale,
ordinaria e amministrativa
• nomina un terzo dei giudici della Corte costituzionale
• presiede il CSM
• decide sui ricorsi straordinari contro atti amministrativi
f) in ordine alla rappresentanza esterna
• accredita e riceve i rappresentanti diplomatici
• ratifica i trattati
• dichiara lo stato di guerra
• effettua visite ufficiali all’estero
L’istituto della Controfirma
Obbligo di controfirma
da parte di un membro del Governo
(Presidente del Consiglio o singoli ministri)
per tutti gli atti presidenziali
Art. 89 Cost.
“Il Re non può sbagliare”
“Il Re non può agire da solo”
- atti sostanzialmente presidenziali
- atti formalmente presidenziali
Il valore “diverso” della controfirma
(v. C.C. sent. 200/2007)
- atto formalmente e sostanzialmente presidenziale =
controfirma funzione formale
- atto sostanzialmente governativo =
controfirma funzione sostanziale di proposta vincolante;
firma del presidente funzione di controllo
Classificazione degli atti presidenziali
Atti esenti da controfirma:
• dimissioni
• messaggi orali
• presidenza organi collegiali
• atto di conferimento dell’incarico al Presidente del
Consiglio
Atti dovuti per costituzione o per legge:
• promulgazione (dopo riapprovazione)
• indizione elezioni camere
• prima riunione
• indizione referendum
CLASSIFICAZIONE DEGLI ATTI PRESIDENZIALI (I)
Atti formalmente e sostanzialmente pres.li (iniziativa presidenziale):
• nomina dei senatori a vita
• nomina dei giudici della corte costituzionale
• promulgazione delle leggi – atto dovuto ma v. potere di rinvio
(sospensivo)
• messaggi formali
• autorizzazione presentazione ddl alle camere
Atti formalmente pres.li ma sostanzialmente gov.vi (iniziativa gov.):
• decreti legge
• decreti legislativi
• regolamenti
• nomina ministri
Atti sostanzialmente complessi (o duumvirali)
• nomina del presidente del consiglio
• scioglimento camere (“atto complesso eguale”) – nuove elezioni
entro 70gg.
LA RESPONSABILITA’ PRESIDENZIALE
Resp. Giuridica
fuori dall’esercizio
delle funzioni:
regole generali
nell’esercizio delle funzioni
Resp. Politica
NO
SOLO PER I REATI DI:
ALTO TRADIMENTO
ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE
In questi casi potere/dovere di rifiutare la firma:
garante ultimo dell’integrità del sistema
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