AFFINCHÉ
L’ATTO
CREATIVO
OTTENGA
RICONOSCIMENTO
IL
GIUSTO
ProLitteris
Società svizzera
per i diritti degli autori
d’arte letteraria
e visuale,
cooperativa
Note esplicative
TC 8 e 9
dal 1° gennaio 2012
Note esplicative
TC 8 e 9
Spiegazioni sulle Tariffe comuni 8 e 9
Note esplicative
TC 8 e 9
Sommario
Sommario
3
1. Scopo e significato delle Tariffe comuni 8 e 9
3
2. Ambito di validità delle Tariffe comuni 8 e 9
4
3. Utilizzi non coperti dalle Tariffe comuni 8 e 9
5
4. Basi giuridiche delle Tariffe comuni 8 e 9
5
5. Ambito di validità delle Tariffe comuni 8 e 9 nel Principato del
Liechtenstein
6
6. Rapporto fra TC 9 e TC 8
6
7. Iter della fatturazione
9
8. Protezione dei dati
9
9. Adesione a ProLitteris
9
10. Obiezione secondo cui quasi nessun materiale protetto dal
diritto d’autore viene riprodotto dall’utente o memorizzato su
una sua rete telematica interna e diffuso all’interno
10
11. Obiezione secondo cui l’utente non dispone di apparecchi
idonei alla riproduzione o di rete telematica interna
11
12. Industria generale e manifatturiera TC 8 V e 9 V
e settore dei servizi TC 8 VI e 9 VI
14
13. Copisterie e ditte specializzate in riproduzioni TC 8 IV
15
14. Scuole TC 8 III e 9 III
17
15. Biblioteche TC 8 II e 9 II
18
16. Amministrazioni pubbliche TC 8 I e 9 I
20
17. Rassegne stampa interne (cartacee ed elettroniche)
21
18. Servizi di documentazione o di sorveglianza dei media e altri
servizi confrontabili
22
19. Corsi di formazione per esterni
22
20. Domande frequenti
25
21. Altre informazioni
Spiegazioni sulle Tariffe comuni 8 e 9
2
Note esplicative
TC 8 e 9
1
Scopo e significato delle Tariffe comuni 8 e 9
La legge svizzera sul diritto d’autore (d’ora in poi LDA) consente la riproduzione e la memorizzazione elettronica di opere protette dal diritto d’autore –
per esempio estratti di libri, opuscoli, giornali o riviste, opere scientifiche,
normative ecc. – in aziende, imprese, scuole, biblioteche, amministrazioni e
così via. Per tali utilizzi i titolari dei relativi diritti (autrici, autori, case editrici ecc.) vanno adeguatamente compensati con un’indennità, che però non
possono riscuotere direttamente ma devono fare incassare da una società di
gestione in possesso della necessaria autorizzazione; ProLitteris ha ottenuto
tale autorizzazione dall’Istituto federale della proprietà intellettuale.
Le indennità fatte valere da ProLitteris sono fissate nelle Tariffe comuni 8 e 9.
Queste tariffe sono state prima negoziate con le principali organizzazioni di
utenti (Unione svizzera delle arti e mestieri, Federazione degli utenti dei diritti
d’autore e dei diritti affini/DUN, economiesuisse, Conferenza svizzera dei
direttori cantonali della pubblica educazione/CDPE, Associazione svizzera dei
banchieri, amministrazione federale ecc.), poi sottoposte al sorvegliante dei
prezzi e infine esaminate dalla Commissione arbitrale federale per la gestione
dei diritti d’autore e dei diritti affini, che ne ha verificato l’adeguatezza e le ha
approvate.
Le Tariffe comuni 8 e 9 si suddividono nelle seguenti tariffe parziali:
Settore dei servizi: Tariffa comune 8 VI, 9 VI
Industria generale e manifatturiera:
Tariffa comune 8 V, 9 V
Copisterie e ditte specializzate in riproduzioni:
Tariffa comune 8 IV
Scuole:
Tariffa comune 8 III, 9 III
Biblioteche:
Tariffa comune 8 II, 9 II
Amministrazioni pubbliche:
Tariffa comune 8 I, 9 I
2
Ambito di validità delle Tariffe comuni 8 e 9
La Tariffa comune 8 (d’ora in poi TC 8) riguarda l’allestimento di riproduzioni su carta, per mezzo di apposite apparecchiature (fotocopiatrici,
telefax, apparecchi multifunzionali, stampanti ecc.), a partire da un originale
cartaceo o digitale.
La Tariffa comune 9 (d’ora in poi TC 9) disciplina invece la riproduzione e
diffusione in forma digitale su reti telematiche interne mediante dispositivi tecnici adatti (terminali, workstation, monitor, scanner o simili). Sono
considerate riproduzioni, in particolare, la memorizzazione e la diffusione di
dati su terminali. I dati (per esempio parti di un libro, di un giornale o di una
rivista) possono essere stati prelevati e inseriti nella rete telematica interna
(Intranet) mediante scanner o simili o direttamente da Internet, da allegati di
e-mail o da supporti dati già esistenti (CD, CD-R, DVD-R ecc.).
Le Tariffe comuni 8 e 9 descrivono il campo di applicazione, le condizioni e le
indennità da versare per la riproduzione e diffusione. Oltre agli utilizzi autorizzati per legge e soggetti alla gestione di una società concessionaria come
3
Note esplicative
TC 8 e 9
da art. 19 e 20 LDA, esse si applicano anche a utilizzi ulteriori esulanti da
quest’ambito e la cui gestione non sottostà alla sorveglianza della Confederazione (per esempio alla riproduzione di opere delle arti figurative, di fotografie o di spartiti).
Gli utilizzi disciplinati dalle Tariffe comuni 8 e 9 concernono il cosiddetto uso
privato. Per «uso privato» si intende l’utilizzo di opere protette dal diritto
d’autore per
– insegnamento in aula da parte di docenti
– e per documentazione o informazione interna in aziende, amministrazioni
pubbliche, biblioteche, istituti, commissioni ed enti analoghi.
Entrambe le Tariffe consentono solo la riproduzione parziale di opere protette
dal diritto d’autore. Sono considerate opere protette dal diritto d’autore testi,
illustrazioni, fotografie e spartiti, per lo più contenuti in libri (opere letterarie,
libri tecnici o di saggistica, opere scientifiche), opuscoli, giornali e riviste. La
TC 9 disciplina inoltre l’utilizzo parziale di opere musicali o teatrali e di film.
Le opere non vengono più protette dal diritto d’autore quando le loro autrici o
i loro autori sono deceduti da oltre 70 anni.
3
Utilizzi non coperti dalle Tariffe comuni 8 e 9
Le Tariffe comuni 8 e 9 non disciplinano i seguenti utilizzi.
– In nessun caso è ammessa la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d’opera disponibili in commercio (libri, riviste, giornali, spartiti
ecc.), e allo stesso modo la TC 9 vieta la riproduzione di interi CD musicali,
film ecc. Fa eccezione quanto previsto dalla TC 9 III alla cifra 6.3, per cui le
scuole possono utilizzare intere trasmissioni radiofoniche o televisive (vedi
sotto, punto 16).
– Non è ammessa la riproduzione di opere e prestazioni protette al di fuori
dell’uso privato, in particolare in Internet, su analoghe reti telematiche per
utenti esterni non facenti parte del personale o per scopi diversi dalla documentazione o informazione interna. Ciò significa che per memorizzare e mettere a disposizione opere protette in Internet, ad esempio nella homepage di
un utente, occorre ottenere l’espresso consenso del titolare dei diritti (autore,
casa editrice, produttore).
– Non sono ammessi modifiche o adattamenti di opere e prestazioni protette.
– La TC 8 si limita ai territori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein,
quindi con consente di inviare opere riprodotte dalla Svizzera all’estero né di
inviare riproduzioni effettuate all’estero. Lo stesso vale per tutte le TC 9 in
Svizzera e per la TC 9 III nel Principato del Liechtenstein.
I diritti per tutti questi utilizzi non coperti dalle Tariffe comuni vanno richiesti
direttamente ai loro titolari.
4
Note esplicative
TC 8 e 9
4
Basi giuridiche delle Tariffe comuni 8 e 9
La legge sul diritto d’autore in vigore in Svizzera dal 1° luglio 1993 consente,
entro certi limiti, sia la riproduzione sia la memorizzazione e la diffusione di
copie digitali in una rete telematica interna (Intranet).
Ai sensi dell’art. 19 LDA la riproduzione parziale di opere protette dal diritto
d’autore e pubblicate è ammessa senza particolare autorizzazione dei titolari dei relativi diritti – nell’ambito dell’uso privato e per documentazione o
informazione interna – in aziende, istituti, commissioni ed enti analoghi. Per
tali utilizzi i titolari dei diritti (autrici, autori, case editrici ecc.) vanno adeguatamente compensati con un’indennità (art. 20 LDA), che però non possono
riscuotere direttamente ma devono fare incassare da una società di gestione
in possesso della necessaria autorizzazione; ProLitteris ha ottenuto tale autorizzazione
federale
della proprietà
intellettuale
(vedi www.prolitdall’Istituto
teris.ch/it/profilo-prolitteris/autorita-di-vigilanza/).
Le indennità previste dalle Tariffe comuni 8 e 9 sono state negoziate fra ProLitteris e le principali federazioni (economiesuisse, Unione svizzera delle arti
e mestieri, DUN, CDPE ecc.), allo scopo di stabilire una tariffa unitaria, e sono
state approvate dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti
d’autore e dei diritti di protezione affini.
Le Tariffe comuni hanno carattere vincolante per i tribunali (art. 59 LDA). La
TC 8 è in vigore dal 1995, la TC 9 dal 2004; per entrambe l’ultima revisione
subita ha effetto dal 1° gennaio 2012. Vedi anche il testo «Modifiche nelle TC
8 e 9 dal 1° gennaio 2012» (www.prolitteris.ch/it/downloads/).
Le indennità riscosse da ProLitteris vengono distribuite alle autrici e agli autori delle opere in base alle norme particolareggiate dell’apposito regolamento
di ProLitteris, che dev’essere approvato dall’Istituto federale della proprietà
intellettuale. Per l’utilizzo delle loro opere vengono così indennizzati circa
10’000 titolari di diritti, fra cui scrittori, esponenti delle arti figurative, fotografi, giornalisti e case editrici.
5
Ambito di validità delle Tariffe comuni 8 e 9 nel Principato del Liechtenstein
5.1 Riproduzioni su carta (TC 8)
La legge sul diritto d’autore in vigore nel Principato del Liechtenstein permette – anch’essa entro certi limiti e contro adeguato compenso – la riproduzione
di opere a fini didattici o per documentazione e informazione interna in aziende, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni ed enti analoghi (art. 22c,
cosiddetti «utilizzi privilegiati di opere» in relazione all’art. 23). L’organo competente (Amt für Handel und Transport) ha autorizzato ProLitteris a riscuotere
nel Principato del Liechtenstein le relative indennità, ai sensi delle TC 8 I, II,
III, IV, V e VI.
5
Note esplicative
TC 8 e 9
In materia di TC 8 (riproduzioni su carta), le considerazioni di queste note
esplicative valgono anche per gli utilizzi nel Principato del Liechtenstein.
5.2 Riproduzioni digitali (TC 9)
Poiché la legge sul diritto d’autore in vigore nel Principato del Liechtenstein
permette unicamente riproduzioni digitali a scopi didattici (art. 22d), in materia di TC 9 le uniche considerazioni di queste note esplicative applicabili al
Liechtenstein sono quelle sulla TC 9 III (vedi sotto, punto 16). ProLitteris nel
Liechtenstein non riscuote indennità ai sensi delle TC 9, I, II, V e VI.
5.3 Concessione
Con delibera del 27 giugno 2007 l’Amt für Handel und Transport ha assegnato
a ProLitteris una concessione per la tutela dei diritti d’autore nel territorio del
Principato. Le tariffe autorizzate sono quelle vigenti all’atto della concessione.
L’autorizzazione vale per il periodo di validità di ogni tariffa, ma al massimo
per la durata della concessione. All’atto della nuova concessione le tariffe
vengono prorogate automaticamente fino alla scadenza del periodo ordinario
di validità.
6
Rapporto fra TC 9 e TC 8
La TC 9 completa la TC 8. Quasi il 90% di tutte le opere e prestazioni utilizzate in reti telematiche interne sono testi e immagini, che rientrano pertanto
anche nella TC 8. Gli utenti di entrambe le tariffe sono sostanzialmente gli
stessi. Per questo motivo le strutture di base della TC 8 sono state riprese
nelle singole tariffe parziali della TC 9. Nella TC 9 non occorre un tariffario a
parte per copisterie e servizi di reprografia.
Anche per calcolare le aliquote d’indennizzo della TC 9 ci si basa sulla TC
8: le indennità della TC 9 si ottengono moltiplicando quelle della TC 8 per
un fattore 0,45 (ma 0,5 dal 2013). Fanno eccezione le scuole dell’obbligo e
il livello terziario, ove si applica un moltiplicatore di 0,3 o rispettivamente di
0,35 (ma 0,4 dal 1° gennaio 2014).
7
Iter della fatturazione
Gli utenti sono tenuti a fornire a ProLitteris i dati necessari per la fatturazione
(numero di collaboratori, numero totale di copie allestite in un anno, rassegne
stampa cartacee ed elettroniche, settore di appartenenza, offerte formative
per esterni, indirizzo). Le modifiche di tali dati vanno comunicate a ProLitteris
ogni anno per iscritto. ProLitteris può utilizzare le basi di calcolo anche per gli
anni successivi (vedi sotto, punto 7a). Al fine di ridurre l’onere amministrativo sia per gli utenti sia per ProLitteris, le fatture per la TC 8 vengono emesse
simultaneamente a quelle per la TC 9.
6
Note esplicative
TC 8 e 9
a) Fatturazione senza modulo di rilevamento
Nel sistema d’indennizzo forfettario delle TC 8 V e VI o delle TC 9 V e VI (conteggio in funzione del numero di collaboratori), agli utenti non viene inviato
ogni anno un modulo di rilevamento. Per la fatturazione relativa all’anno in
corso, ProLitteris si basa invece sui dati comunicati dall’utente negli anni precedenti o, in caso di mancata notifica, sulle proprie stime.
b) Fatturazione con modulo di rilevamento
In amministrazioni pubbliche, biblioteche, copisterie/servizi di reprografia
e grandi aziende (che non hanno stipulato un contratto quinquennale), così
come nelle scuole al cui conteggio non provvede la CDPE, i dati necessari per
la fatturazione vanno comunicati a ProLitteris su un modulo di rilevamento.
Anche le ditte i cui dati non sono noti a ProLitteris vengono invitate a comunicarle i dati necessari mediante un modulo di rilevamento. Se anche dopo
un richiamo in tal senso i dati non le sono comunicati entro il termine stabilito, ProLitteris procede a stimarli ed emette la fattura in base alle sue stime.
Le Tariffe comuni 8 e 9 autorizzano ProLitteris, in tal caso, a fatturare per
spese amministrative un supplemento pari al 10% dell’indennità dovuta, ma
comunque di almeno CHF 100.– per tariffa e per anno. Ove la fattura emessa in base alle stime non venga contestata dall’utente entro 30 giorni dalla
notifica, tale fattura è considerata approvata; ciò vale, in particolare, anche
nell’eventualità che in seguito l’utente risulti non disporre di una fotocopiatrice.
7
Note esplicative
TC 8 e 9
Iter:
1. ProLitteris invia all’utente una lettera con modulo di rilevamento, chiedendogli
di segnalare entro 30 giorni numero di collaboratori, numero totale di copie
allestite, rassegne stampa cartacee ed elettroniche, offerte formative, settore
di appartenenza e indirizzo.
L’utente non L’utente segnala i
reagisce
dati richiesti
Fatturazione
in base ai
dati dell’u­tente
2. L’utente riceve per raccomandata una lettera di richiamo con l’avviso che i
dati richiesti, se non segnalati entro 20 giorni, potranno venire stimati da
ProLitteris.
L’utente non L’utente segnala i
reagisce
dati richiesti
Fatturazione
in base ai
dati dell’u­tente
3. ProLitteris stima i dati necessari alla fatturazione e per lettera raccomandata
li comunica all’utente, che entro 30 giorni ha la possibilità di correggerli.
L’utente non L’utente corregge i
reagisce entro
dati stimati
30 giorni Fatturazione in
base ai dati
dell’u­tente, con
upplemento per
spese amministrative aggiuntive
4. ProLitteris emette la fattura in base alle sue stime, ma con un supplemento
per spese amministrative aggiuntive.
L’utente non L’utente corregge i
reagisce
dati stimati
La base di calcolo e le
fatture emesse su tale
base sono considerate
approvate.
Non viene emessa
una nuova fattura,
ma dei dati
corretti si terrà
conto l’anno
successivo.
8
Note esplicative
TC 8 e 9
8
Protezione dei dati
Ai sensi dell’art. 51 LDA gli utenti (aziende, scuole, amministrazioni pubbliche ecc.) devono fornire a ProLitteris le informazioni determinanti per
l’applicazione delle tariffe. Per poter fungere da organo d’incasso, ProLitteris
deve conoscere l’indirizzo, i dati sulla tariffa di categoria (settore di appartenenza), il numero degli impiegati o collaboratori e, se l’utente è una scuola,
il numero degli allievi. A seconda della singola tariffa parziale, ProLitteris
necessita di ulteriori informazioni; per le tariffe parziali 8 V e VI nonché 9 V e
VI, occorre segnalare il settore di appartenenza ed eventualmente il numero
totale delle copie effettuate l’anno prima.
Per individuare gli indirizzi si ricorre a registri o pubblicazioni di pubblico dominio e a società di direct marketing. ProLitteris è tenuta al segreto commerciale (art. 51 LDA), utilizza i dati citati solo per riscuotere le indennità tariffarie, non li inoltra a terzi e non dispone di altri dati. In certi casi ProLitteris
rileva dati che vengono utilizzati non solo per riscuotere le indennità in base
alle TC 8 e 9 ma anche per altre Tariffe comuni. Qualora dati dell’utente siano
trasmessi a un’altra società svizzera di gestione dei diritti d’autore, la cosa
viene segnalata nei documenti (moduli di rilevamento) che vengono compilati
dall’utente.
9
Adesione a ProLitteris
Chi ha creato opere già pubblicate e protette dal diritto d’autore o chi pubblica opere in qualità di editore può diventare socio o committente di ProLitteris. L’adesione (per i soci) e il mandato (per i committenti) sono gratuiti.
Le indennità per fotocopie e per l’utilizzo di opere in reti telematiche interne
sono versabili solo a chi ha stipulato un contratto di adesione o di mandato
con ProLitteris. Soci o committenti segnalano annualmente a ProLitteris le
opere di nuova creazione o edizione, mediante l’apposito sistema elettronico
(via Internet) o utilizzando appositi moduli. Le indennità vengono corrisposte
ad autrici, autori e case editrici a ogni fine d’anno.
10
Obiezione secondo cui quasi nessun materiale protetto dal diritto
d’autore viene riprodotto dall’utente o memorizzato su una sua rete
telematica interna e diffuso all’interno
L’obiezione per cui nulla o quasi nulla di protetto dal diritto d’autore viene fotocopiato dall’utente non può essere presa in considerazione, e lo stesso vale
qualora nulla o quasi nulla di protetto venga memorizzato e diffuso nella sua
rete telematica interna.
Al riguardo il Tribunale federale svizzero ha spiegato, in una sentenza del 10
febbraio 1999, come qualche utente non si renda più nemmeno conto che
già copiando un testo o un’immagine da un giornale, da una rivista o da un
libro si ledono i diritti degli autori. Poiché un’azienda al passo coi tempi non
9
Note esplicative
TC 8 e 9
può più prescindere da tali utilizzi di opere, è evidente che con ciò – consapevolmente o no – si riproducono in misura non indifferente opere protette dal
diritto d’autore.
Il Tribunale Federale è giunto alla conclusione che qualunque azienda disponga di un apparecchio idoneo alla riproduzione e rientri nella tariffa forfettaria
è tenuta a versare indennità, a prescindere dal numero delle copie effettivamente allestite di opere protette dal diritto d’autore; ciò vale anche nel caso
in cui, nell’arco di un intero anno, di tali opere non venga effettuata neppure
una singola copia (DTF 125 III, p. 141; vedi www.prolitteris.ch/it/downloads/).
In base a queste spiegazioni, fatte in relazione alla TC 8, anche qualunque
utente disponga di una rete telematica interna e rientri nell’obbligo tariffario
di cui alla TC 9 è tenuto in ogni caso a versare indennità, a prescindere dal
numero effettivo delle opere protette dal diritto d’autore che vengono memorizzate o diffuse in tale rete.
11
Obiezione secondo cui l’utente non dispone di apparecchi idonei alla riproduzione o di rete telematica interna
Ai sensi della TC 8 l’indennità non è dovuta se nella sede dell’utente (uffici,
corridoi) non sono presenti apparecchi idonei alla riproduzione (fotocopiatrici,
apparecchi multifunzionali, stampanti di computer, fax ecc.).
Per analogia, anche ai sensi della TC 9 l’indennità non è dovuta se non esiste
alcuna rete telematica atta alla produzione e diffusione di copie digitali.
L’utente deve far pervenire a ProLitteris una dichiarazione in tal senso. Tale
dichiarazione va presentata sul modulo apposito, cui va allegato – se esiste –
un estratto aggiornato del registro di commercio.
I moduli vanno richiesti direttamente a ProLitteris per telefono (043 300 66
50, nei giorni feriali dalle 9 alle 12) o per e-mail ([email protected]),
o
sono scaricabili dal suo sito (www.prolitteris.ch/it/downloads/).
ProLitteris esamina le dichiarazioni sui moduli e se del caso può annullare fatture già emesse, purché non si basino su una stima già considerata approvata
(vedi sopra, punto 7).
10
Note esplicative
TC 8 e 9
12
Industria generale e manifatturiera (TC 8 V e 9 V) e settore dei
servizi (TC 8 VI e 9 VI)
12.1
Sistema di indennizzo forfettario
Nell’intento di ridurre al minimo il dispendio amministrativo a carico di tutti
gli interessati, è stato concordato un sistema di indennità forfettarie basato
sull’effettivo del personale aziendale. Per la fattura dell’anno in corso è determinante il numero di impiegati al 31 dicembre dell’anno precedente.
Per «numero di impiegati» si intende l’effettivo delle persone attive in
un’azienda, espresso in equivalenti a tempo pieno («percentuali d’impiego»).
Nell’indicarlo non va preso in considerazione solo il personale che ha ac­cesso
ad apparecchi di riproduzione o a una rete telematica interna (Intranet) o
che realizza effettivamente riproduzioni o visualizza copie digitali in tale rete,
bensì l’intero organico, ossia il totale generale dei collaboratori in percentuali d’impiego. Tale disposizione è stata confermata dal Tribunale d’appello
zurighese. Va considerato nell’organico anche il titolare o la titolare operante nella propria ditta; per ogni apprendista la percentuale d’impiego da
calcolare è pari a 60. Qualora l’obbligo di versare indennità sussista già a
partire da un solo collaboratore, l’indennità è dovuta comunque a prescindere
dal fatto che questa persona lavori a tempo parziale oppure a tempo pieno.
Nell’ambito dei singoli scaglioni tariffari (per esempio 1 impiegato e 2–5 impiegati) le percentuali d’impiego vanno arrotondate per difetto o per eccesso
in base alle regole matematiche di arrotondamento: per esempio si arro­
tondano al 100% le percentuali d’impiego comprese fra 110 e 150, al 200%
quelle comprese fra 160 e 190. In certi settori l’obbligo di versare indennità
scatta solo a partire da un certo numero di collaboratori; nel verificare se
l’obbligo tariffario sussista oppure no, anche qui valgono le regole matema­
tiche di arrotondamento. Nel commercio al dettaglio, per esempio, il limite
minimo è fissato a 5 collaboratori, quindi una ditta di commercio al dettaglio
che non superi le 450 percentuali d’impiego non è tenuta a versare indennità anche se il totale di 450 è formato, per esempio, da 6 impiegati operanti
a tempo parziale; l’indennità è dovuta, viceversa, quando le percentuali d’impiego risultano almeno 460.
11
Note esplicative
TC 8 e 9
Esempi
di calcolo Edilizia (TC 8 V e 9 V,
cifra 6.3.9)
Commercio al dettaglio
(TC 8 VI e 9 VI,
cifra 6.3.10)
Altri servizi TC 8 VI, cifra 6.3.26
TC 9 VI, cifra 6.3.26
Numero TC 8 TC 9
di colla- in CHF
in CHF
boratori
per il
dal
2012 2013
15 – 19
30.—
15.—
15.—
Totale
in CHF
(TC 8 + TC 9)
per il dal
2012 2013
45.—
45.—
11 – 19
40.—
18.—
20.—
58.—
60.—
1 – 9
1 – 9
30.—
30.—
—
—
—
—
30.—
30.—
30.—
30.—
2 – 9
30.—
15.—
15.—
45.—
45.—
12.2 Sistema di indennizzo individuale
Le aziende con numero di collaboratori superiore al tetto fissato per il ris­pettivo settore, che può essere di 99, 199, 499, 699 e 999 unità, non rientrano
nel sistema di indennizzo forfettario. In questi casi le TC 8 V e VI, così come
le TC 9 V e VI, prevedono un conteggio individuale basato sul numero delle
riproduzioni. ProLitteris può, nell’ambito di controlli a campione sulle aziende,
chiedere di visionare i conteggi dei fornitori di dispositivi (come la Xerox)
concernenti il numero delle copie allestite l’anno precedente sui relativi appa­
recchi. Ciò vale anche nel caso in cui un’azienda indichi per le riproduzioni
effettuate una quantità notevolmente diversa rispetto alla media del settore.
Indennità per riproduzioni cartacee (fotocopie ecc.)
Le aziende che conteggiano in base a queste tariffe devono segnalare a
ProLitteris il numero delle riproduzioni su carta – a partire da fonti digitali o
da originali cartacei – allestite nell’anno precedente, ossia il «numero totale
delle copie» (NTC). Sulla quota di copie protetta dal diritto d’autore è prevista
un’indennità di CHF 0.035. La quota protetta (coefficiente di settore) corrisponde, a seconda del settore, all’1–2% del totale delle copie.
Se per esempio un’azienda allestisce in totale tre milioni di copie, l’indennità
annua prevista per un coefficiente di settore dell’1,5% ammonta a CHF
1’575.–:
3’000’000 (NTC) x 1,5% x CHF 0.035 = CHF 1’575.–
12
Note esplicative
TC 8 e 9
Indennità per copie digitali nella rete telematica interna dell’azienda
Ai sensi delle TC 9 V e VI le indennità vengono calcolate moltiplicando
l’importo dovuto in base alla TC 8 per un fattore 0,45 (ma 0,5 dal 1° gennaio
2013).
Per un’azienda che in base al totale dichiarato delle sue copie deve versare
un’indennità di CHF 1’575.– ai fini della TC 8, l’importo addizionale da versare per le copie digitali effettuate nella rete telematica interna risulta di CHF
708.75 (ma di 787.50 a partire dal 1° gennaio 2013):
CHF 1’575 x 0.45 (0.5)= CHF 708.75 (787.50)
12.3
Definizione di «azienda» e imprese con più persone giuridiche indipendenti
Il termine «azienda», stando alla sentenza pronunciata dal Tribunale d’appello
zurighese, va inteso in senso lato. Nella vertenza sottoposta al loro giudizio,
i giudici sono giunti alla conclusione che «all’insegna di un’ottica economica,
si è in presenza di una cerchia interna anche quando fra i singoli appartenenti
all’azienda vi sia una distanza spaziale».
Se un’impresa comprende più persone giuridiche indipendenti che però desiderano ricevere un conteggio comune unico, va chiarito di volta in volta, in
base al numero di collaboratori, se alcune di queste ditte rientrano ancora nel
sistema di indennizzo forfettario o se invece sono già assoggettate al regime
di indennizzo individuale. In tal senso a ProLitteris vanno segnalati l’indirizzo
e il numero di collaboratori delle singole ditte implicate nel conteggio unico
attraverso la stessa impresa. Esiste la possibilità di stipulare un contratto per
l’intero quinquennio di validità della tariffa, sulla base dei dati concernenti l’anno in corso; in tal caso l’importo della fattura viene maggiorato del
10–15%.
12.4
Attività accessoria come servizio di documentazione o di sorveglianza
dei media
Se un’azienda (nel senso della TC 8 V o VI e della TC 9 V o VI) opera anche in
veste di servizio di documentazione o di sorveglianza dei media o altro
servizio confrontabile, tale attività va assoggettata in forma separata alla
cifra 6.3.24 delle TC 8 VI e 9 VI (vedi cifra 6.2 delle TC 8 VI e 9 VI).
12.5
Classificazione in settori
Per motivi di pari trattamento la decisione definitiva sul settore in cui classificare un’azienda spetta a ProLitteris.
13
Note esplicative
TC 8 e 9
13
Copisterie e ditte specializzate in riproduzioni (TC 8 IV)
La TC 8 IV si riferisce a copisterie e ditte di reprografia che in veste di terzi
allestiscano per la clientela riproduzioni a pagamento su propri apparecchi
e/o mettano a disposizione della clientela attrezzature idonee ad allestire
riproduzioni.
Per «riproduzione» si intende la produzione di copie a colore o in bianco e
nero di opere protette e pubblicate, o di parti di esse, su carta, materiali sintetici o altri supporti, per mezzo di fotocopiatrici o simili (apparecchi multifunzionali, macchine docutech).
L’ammontare dell’indennità dipende dalla prestazione degli apparecchi e dalla
quota protetta delle opere copiate:
Gruppo
A
B
C
D
Copie al minuto 1 - 45
46 - 69
70 - 105
da 106
Quota
protetta 9 %
5 %
2 %
1 %
Indennità annua TC 8
per apparecchio
200. —
400. —
530. —
870. —
Le copisterie e ditte di reprografia sono tenute a notificare a ProLitteris i dati
necessari sul numero di apparecchi disponibili nella loro azienda, suddivisi per
tipologia. Determinante è l’effettivo degli apparecchi al 31 dicembre dell’anno
precedente. Le ditte affiliate a Copyprint Suisse possono, se lo desiderano, far
riscuotere l’indennità da questa organizzazione, che per tale attività di riscossione riceverà uno sconto associativo.
Poiché per copisterie e ditte di reprografia non esistono utilizzi rientranti
nell’ambito della TC 9, non esiste neppure una TC 9 IV.
Attività accessoria come servizio di copisteria o reprografia
Se un’azienda (nel senso delle TC 8 e 9: per esempio una tipografia) affianca
alla propria attività principale anche servizi di copisteria o reprografia, tale
attività accessoria va assoggettata in forma aggiuntiva e separata alla TC 8
IV (vedi TC 8 VI, cifra 6.2.1, cpv. 3).
14
Note esplicative
TC 8 e 9
14
Scuole (TC 8 III e 9 III)
Le Tariffe comuni 8 e 9 valgono per tutte le scuole pubbliche e private.
L’indennità consiste in un forfait per allievo, a seconda del livello scolastico, e
tiene già conto della riduzione del 35% prevista per le scuole.
Il forfait copre l’allestimento di riproduzioni eseguite da personale docente o
allievi per le lezioni in classe e quelle effettuate dall’amministrazione scolastica per uso interno. Mentre la TC 8 riguarda le fotocopiatrici e apparecchi
simili ubicati nell’area scolastica, nella TC 9 rientra la rete telematica interna
della scuola. Anche nelle scuole, in base alle TC 8 e 9, le opere protette sono
riproducibili in forma soltanto parziale.
14.1
Formazione abilitante a professioni
Per la formazione abilitante a professioni valgono le seguenti aliquote:
Livello
Indennità scolastico
in CHF per la TC 8
Scuole
1.48
obbligatorie
(scuole materne
escluse)
Livello secondario II
a tempo pieno
4.60
a tempo parziale
0.85
Livello terziario
scuole specializzate 8.00
superiori
scuole universitarie 10.00
di musica
scuole universitarie 14.00
professionali università, 20.00
Politecnici, federali
programmi 20.00
formativi di altre
istituzioni con
sede in Svizzera
A tempo parziale
scuole specializzate 1.32
superiori
scuole universitarie 2.31
professionali
Indennità
in CHF per la TC 9
2012- dal
2013
2014
0.45
0.45
Indennità totale
in CHF
TC 8 + TC 9
2012- dal
2013
2014
1.93
1.93
1.61
0.30
1.61
0.30
6.21
1.15
6.21
1.15
2.80
3.20
10.80
11.20
3.50
4.00
13.50
14.00
4.90
5.60
18.90
19.60
7.00
8.00
27.00
28.00
7.00
8.00
27.00
28.00
0.46
0.50
1.78
1.82
0.81
0.90
3.12
3.21
15
Note esplicative
TC 8 e 9
La realizzazione di nuovo materiale didattico da parte di insegnanti non rientra nell’autorizzazione legale. Non è quindi consentito che tutti gli insegnanti
di una scuola utilizzino gli stessi documenti copiati o scansionati da diversi
supporti didattici, perché ciò equivarrebbe di fatto a utilizzare un supporto
didattico pubblicato.
Le indennità dovute dalla scuola si calcolano in base al livello scolastico
(scuole obbligatorie, livello secondario II, livello terziario) e al numero di allievi. Per il conteggio dell’anno in corso valgono i dati dell’anno precedente.
L’indennità dovuta da una scuola con 50 allievi di livello secondario II (a tempo pieno) e 30 allievi del livello terziario «scuola specializzata superiore»
(a tempo pieno) si calcolano come segue:
TC 8 50 x CHF 4.60 = CHF 230.00
30 x CHF 8.00 = CHF 240.00
Totale =
CHF 470.00
TC 9
50 x CHF 1.61 = CHF 80.50
30 x CHF 2.80 = CHF 84.00 30 x CHF 3.20 = CHF 96.00*
*(dal 1.1.2014)
Totale = CHF 164.50 Totale = CHF 176.50* *(dal 1.1.2014)
L’indennità totale (per TC 8 e TC 9) ammonta quindi a CHF 634.50, ma a CHF
646.50 dal 1° gennaio 2014.
Nell’ambito delle scuole obbligatorie e del livello secondario II, in base alla TC
8 rientrano nelle indennità annue per allievo anche le indennità per le scuole
di musica. Ciò non vale per la TC 9. Dal 1° gennaio 2012 per le scuole universitarie di musica è prevista un’aliquota a parte.
14.2
Formazione continua
Nell’ambito della formazione continua si fa distinzione fra livello terziario e
formazione continua d’altro tipo.
Nel livello terziario le indennità annue ammontano a:
– CHF 5.00 (TC 8) e CHF 2.00 (TC 9) per ogni partecipante a un programma
MAS (Master of Advanced Studies)
– CHF 3.00 (TC 8) e CHF 1.20 (TC 9) per ogni partecipante a un programma
DAS (Diploma od Advanced Studies)
– CHF 2.00 (TC 8) e CHF 0.80 (TC 9) per ogni partecipante a un corso CAS
(Certificate of Advanced Studies)
16
Note esplicative
TC 8 e 9
La formazione continua d’altro tipo riguarda scuole che offrono una
formazione continua generale o orientata alla professione. Per ogni corso
l’indennità si calcola come segue:
– TC 8 Numero delle ore annue di frequenza x CHF 4.25 : 1200
– TC 9 Numero delle ore annue di frequenza x CHF 1.49 : 1200
Per ogni singolo corso si moltiplica il numero di partecipanti per la durata in
ore, poi si sommano i risultati di tutti i corsi.
14.3
Utilizzi di intere trasmissioni radiofoniche o televisive
La TC 9 III (cifra 6.3) disciplina l’utilizzo di intere trasmissioni radiofoniche
o televisive da parte delle scuole, comprendente sia la riproduzione di intere
trasmissioni prese unicamente dalla radio o dalla televisione sia la loro messa
gratuita a disposizione di utenti autorizzati su una piattaforma protetta da
password, inclusi la consultazione e il download di singole trasmissioni a partire da una rete interna scolastica. A gestire la piattaforma è nanoo.tv.
Dal 2012 l’indennità per questo utilizzo eventuale è calcolata come supplemento forfettario del 25% sull’importo corrispondente in base alla TC 9 III.
L’eventuale rassegna stampa interna cartacea o elettronica (vedi sotto,
punto 17) va indennizzata a parte.
In materia di formazione abilitante a professioni la Conferenza svizzera dei
direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) incassa le indennità per
tutte le scuole pubbliche cantonali o comunali e per alcuni altri istituti designati dalla stessa CDPE, versandole successivamente a ProLitteris. A ricevere
una fattura direttamente da ProLitteris, perciò, sono solo scuole di tipo privato.
15
Biblioteche (TC 8 II e 9 II)
Forfait per l’utilizzo interno da parte del personale
Le biblioteche devono versare un importo forfettario, sia per l’allestimento di
riproduzioni cartacee sia per l’utilizzo di riproduzioni digitali nella rete telematica interna (Intranet) a scopo di documentazione e informazione interna
del personale. Il forfait, che varia in funzione del numero di impiegati, non
va versato nel caso di biblioteche con meno di 2 collaboratori a tempo pieno
(calcolati in percentuali d’impiego).
17
Note esplicative
TC 8 e 9
Indennità separata per riproduzioni allestite dagli utenti della biblioteca
Se per i propri utenti una biblioteca compie riproduzioni (o mette a loro disposizione apparecchi per l’allestimento di riproduzioni), queste attività costituiscono utilizzi che rientrano nell’ambito della TC 8 o della TC 9 e che vanno
indennizzati a parte, in base alle formule seguenti.
Indennità per copie cartacee (TC 8): totale introiti x CHF 0.035
Indennità per copie elettroniche (TC 9):numero di pagine di documento
utilizzate x 0.70 x CHF 0.035
Per la fatturazione dell’anno in corso valgono i dati dell’anno precedente.
L’eventuale rassegna stampa interna cartacea o elettronica (vedi sotto,
punto 17) va indennizzata a parte.
Se una biblioteca opera anche come servizio di documentazione o di sorveglianza dei media o altro servizio confrontabile, queste attività vanno
indennizzate a parte come da cifra 6.3.24 delle TC 8 VI e 9 VI (vedi cifra 6.2
delle stesse tariffe).
16
Amministrazioni pubbliche (TC 8 I e 9 I)
16.1
Amministrazione della Confederazione, Istituto nazionale svizzero di
assicurazione contro gli infortuni, città di Losanna, Berna, Ginevra,
Winterthur e Zurigo
Le indennità per queste amministrazioni si calcolano con le formule seguenti.
Indennità per copie cartacee (TC 8): numero totale di copie x 0.01 x CHF
0.035
Indennità per copie elettroniche (TC 9): indennità come da TC 8 x 0.45
(ma 0.5 dal 1.1.2013)
16.2
Amministrazioni cantonali/apparato giudiziario cantonale
Le indennità per i cantoni e per il loro apparato giudiziario si calcolano con le
formule seguenti.
Indennità per copie cartacee (TC 8): 81 copie x numero di abitanti x 0.01 x
CHF 0.035
Indennità per copie elettroniche (TC 9): indennità come da TC 8 x 0.45 (ma
0.5 dal 1.1.2013)
Le indennità dovute dai cantoni e dal loro apparato giudiziario in base alle TC
8 I e 9 I vengono riscosse dalla Conferenza dei cancellieri di Stato.
18
Note esplicative
TC 8 e 9
16.3
Apparato giudiziario della Confederazione
Le indennità per l’apparato giudiziario della Confederazione si calcolano con le
formule seguenti.
Indennità per copie cartacee (TC 8): numero totale di copie x 0.02 x CHF
0.035
Indennità per copie elettroniche (TC 9): indennità come da TC 8 x 0.45 (ma
0.5 dal 1.1.2013)
16.4
Amministrazioni di altre città e comuni
Città e comuni versano un forfait in funzione del numero di abitanti:
Numero di abitanti 1 – 1‘000
1‘001 – 10‘000
10‘001 – 20‘000
20‘001 – 30‘000
30‘001 – 50‘000
50‘001 – 75‘000
75‘001 – 100‘000
Indennità in CHF TC 8
100.—
200.—
400.—
700.—
1‘300.—
2‘100.—
2‘800.—
Indennità
in CHF
TC 9
per il dal
2012
2013
45.—
50.—
90.—
100.—
180.— 200.—
315.— 350.—
585.— 650.—
945.— 1‘050.—
1‘260.— 1‘400.—
Indennità totale
in CHF
GT 8 + GT 9
per il dal
2012
2013
145.— 150.—
290.— 300.—
580.— 600.—
1‘015.— 1‘050.—
1‘885.— 1‘950.—
3‘045.— 3‘150.—
4‘060.— 4‘200.—
Le indennità della TC 9 aumentano a partire dal 1° gennaio 2013.
Le indennità annue calcolate all’inizio del periodo tariffario (1.1.2012) per
città, amministrazione della Confederazione, Tribunale federale svizzero, Tribunale federale delle assicurazioni, Istituto nazionale svizzero d’assicurazione
contro gli infortuni, amministrazioni cantonali e apparato giudiziario cantonale
valgono per l’intero periodo tariffario; il numero totale delle copie non viene
quindi rilevato ogni anno.
Le indennità dovute da città e comuni svizzeri in base alle TC 8 I e 9 I vengono riscosse dalla federazione DUN, che le inoltra a ProLitteris.
L’eventuale rassegna stampa interna cartacea o elettronica (vedi sotto,
punto 17) va indennizzata a parte.
19
Note esplicative
TC 8 e 9
17
Rassegne stampa interne (cartacee ed elettroniche)
L’utente che produca una rassegna stampa interna è tenuto a comunicare a
ProLitteris i relativi dati e a versare un’indennità aggiuntiva. Ciò vale sia per
le rassegne stampa su carta (TC 8) sia per quelle in forma elettronica (TC 9);
a ProLitteris va dichiarato se la rassegna stampa prodotta è di tipo cartaceo
– non importa se a partire da fonti digitali o da originali cartacei – oppure di
tipo elettronico. La quota protetta (coefficiente di settore) è pari al 70 per
cento. Gli utenti che producono rassegne dei due tipi devono indicarle separatamente e versare indennità per entrambe; un esempio di tale situazione si
ha quando la rassegna stampa elettronica interna (fatturata in base alla TC
9) a titolo aggiuntivo viene stampata per certi collaboratori e quindi diffusa anche in forma cartacea (fatturata in base alla TC 8). È irrilevante che le
rassegne stampa siano distribuite a titolo gratuito o a pagamento. Le norme
sulle rassegne stampa e le formule di calcolo valgono allo stesso modo per
tutte le tariffe parziali (settore dei servizi, industria generale e manifatturiera,
copisterie e ditte di reprografia, scuole, biblioteche, amministrazioni pubbliche).
Rassegne stampa cartacee (TC 8)
Per rassegna stampa cartacea ai fini della TC 8 si intende una raccolta in
forma cartacea di articoli tratti da giornali o da riviste. Ai sensi della TC 8
va versata un’indennità se tale raccolta viene prodotta almeno quattro volte
l’anno e distribuita ad almeno 5 persone o uffici interni.
L’indennità si calcola con la formula seguente (vedi TC 8, cifra 6.4.3 o 6.4.4):
numero medio di x numero di
x numero di x 0.70
pagine per esemplari per edizioni per
esemplare edizione anno
x CHF 0.035
Rassegne stampa elettroniche (TC 9)
Per rassegna stampa elettronica ai fini della TC 9 si intende una raccolta di
copie digitali o digitalizzate di contributi attuali (articoli, immagini, parti di
giornali o riviste, spezzoni radiofonici o televisivi, trascrizioni di tali spezzoni e
di altre opere o prestazioni protette dal diritto d’autore) reperiti sulla stampa,
online o su altri media e concernenti almeno un termine o una persona, raccolta che in base all’art. 19 LDA venga prodotta e diffusa o inviata in forma
periodica o continuativa in una rete telematica interna (tecnica push o pull).
Sul
sito di ProLitteris uno strumento di calcolo online (www.prolitteris.ch/fat
ture reprografia/rassegne stampa/) permette di accertare in modo automatico l’importo delle indennità.
Per il calcolo delle indennità occorre rilevare sia il fattore volumetrico (numero di contributi utilizzati nella rassegna) sia il fattore collaboratori (unità di
personale aventi accesso ad essa o a cui la rassegna viene inviata); nel caso
20
Note esplicative
TC 8 e 9
delle scuole che diffondono la rassegna fra gli allievi, vanno inclusi nel calcolo
e indicati anche gli allievi aventi accesso alla rassegna o a cui quest’ultima
viene inviata. Per entrambi i fattori menzionati va tenuto conto delle aliquote
ponderali determinanti (percentuali), variabili da scaglione a scaglione. Per
ogni scaglione si effettua un calcolo separato; sommando gli importi ottenuti,
si ottiene l’indennità da versare.
A partire dai 15’000 contributi, per ogni frazione successiva di 1’000 contributi non si ricorre all’aliquota ponderale ma si calcola un supplemento unitario dell’1% sull’indennità dovuta.
Collaboratori
– 100
101 – 500
501 – 4‘000
4‘001 – 15‘000
15‘001 e oltre
Aliquota
ponderale
60.0 %
40.0 %
2.0 %
1.0 %
0.1 %
Contributi
1 – 500
501 – 3‘000
3‘001 – 8‘000
8‘000 e oltre
Aliquota
ponderale
80.0 %
50.0 %
10.0 %
5.0 %
Questa la formula di calcolo:
fattore volumetrico x fattore collaboratori x CHF 0.0245 = indennità in CHF
Gli utenti devono comunicare a ProLitteris il numero totale annuo dei contribuiti utilizzati nella rassegna stampa elettronica e il numero dei collaboratori
aventi accesso ad essa (o a cui la rassegna viene inviata). Invece del numero
di collaboratori aventi accesso alla rassegna stampa, l’utente può anche comunicare il numero di terminali con possibilità di accesso alla rassegna stampa, ma deve segnalare la cosa nel modulo di rilevamento. Per comunicare
i dati necessari sulle rassegne stampa elettroniche va richiesto un modulo
apposito a ProLitteris.
Altre informazioni ed esempi di calcolo sono disponibili nelle «Note esplicative
Rassegne
stampa
dal 2012» (http://www.prolitteris.ch/it/downloads).
18
Servizi di documentazione o di sorveglianza dei media e altri servizi confrontabili
I servizi di documentazione o di sorveglianza dei media e altri servizi confrontabili che producono rassegne stampa per aziende autorizzate a farne un uso
privato operano in qualità di terzi ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 LDA e quindi, in
base alla cifra 6.3.24 delle TC 8 VI e 9 VI, per la propria attività sono tenuti a
versare indennità a ProLitteris. Il relativo importo è calcolato in funzione delle
pagine riprodotte:
numero delle pagine di documento utilizzate x 70% x CHF 0.035
21
Note esplicative
TC 8 e 9
In campo digitale questi servizi devono versare indennità per l’invio in forma
parziale non solo di opere testuali, opere delle arti figurative, fotografie e
spartiti ma anche di opere audio e audiovisive (TC 9 VI, cifra 6.3.24.1 a-c); in
base alla cifra 6.3.24.2 delle TC 8 VI e 9 VI, inoltre, a seconda del numero di
collaboratori devono versare un’indennità per l’utilizzo interno come da cifra
6.3.26 delle TC 8 VI e 9 VI.
Assoggettamento a indennità per rassegne stampa cartacee o elettroniche: distinzione fra l’azienda e i servizi di documentazione o di
sorveglianza dei media o altri servizi confrontabili
Il pagamento delle indennità da parte del servizio di documentazione o di
sorveglianza dei media in veste di terzo (cifra 6.3.24 delle TC 8 VI e 9 VI)
non indennizza l’utilizzo della rassegna stampa cartacea o elettronica da parte
dell’azienda (per esempio la memorizzazione della rassegna elettronica nella
rete telematica interna o la sua messa a disposizione su una piattaforma
esterna, prevista esclusivamente per l’azienda, cui possano accedere i suoi
collaboratori). Tale impiego della rassegna per documentazione o informazione interna aziendale costituisce un utilizzo a sé stante per cui l’azienda, in
base all’art. 19 cpv. 1 lett. c LDA, è assoggettata a indennità; tali indennità
vanno versate separatamente a ProLitteris come previsto dalle Tariffe comuni
(TC 8 I, III, V e VI, cifra. 6.4; TC 8 II, cifra 6.5; TC 9 I e II, cifra 6.3; TC 9
III, V e VI, cifra 6.4).
19
Corsi di formazione per esterni
L’utente che offra corsi di formazione a persone esterne all’azienda è tenuto
a comunicare a ProLitteris i relativi dati e a versare le relative indennità come
da TC 8 III o 9 III (vedi «Scuole» e TC 8 I e III, cifra 6.2.3; TC 8 II, cifra
6.2.4; TC 8 IV, cifra 6.4; TC 9 I, II e III, cifra 6.1.4; TC 9 V e VI, cifra 6.2).
Tale norma non riguarda la formazione interna aziendale; quest’ultima è già
indennizzata con il versamento del forfait o dell’indennità individuale.
20
Domande frequenti
Perché riceviamo fatture da ProLitteris?
Ogni qual volta imprese, società, amministrazioni pubbliche, biblioteche,
scuole, copisterie ecc. riproducano opere protette dal diritto d’autore (testi,
immagini, rappresentazioni grafiche, fotografie ecc.) tratte da libri, opuscoli,
giornali o riviste, i titolari dei relativi diritti (autrici, autori e case editrici) vanno remunerati adeguatamente in base agli articoli 19 e 20 della Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (LDA). Essi non possono,
tuttavia, far valere personalmente questo diritto ma devono passare per il
tramite di una cosiddetta «società di gestione autorizzata» (art. 20 cpv. 4
LDA). ProLitteris, essendo stata autorizzata dall’autorità federale competente
– l’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) – a far valere i diritti ai
compensi prescritti dalla legge, per conto degli autori e delle case editrici che
22
Note esplicative
TC 8 e 9
rappresenta può o deve riscuotere le indennità previste dalle Tariffe presso gli
utenti (imprese, società, amministrazioni pubbliche, biblioteche, scuole ecc.);
la relativa fattura viene emessa una volta l’anno.
Perché riceviamo due fatture?
La prima riguarda la riproduzione cartacea di opere protette dal diritto
d’autore effettuata con gli apparecchi consueti (fotocopiatrici, apparecchi
multifunzionali, telefax ecc.). Le indennità dovute per questo tipo di utilizzo
sono definite dalla Tariffa comune 8, già in vigore dal 1996 e approvata dalla
Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti
affini (CAF, www.eschk.admin.ch).
La seconda fattura riguarda l’utilizzo di opere protette dal diritto d’autore
nelle cosiddette reti telematiche interne, ovvero la riproduzione in forma
digitale, nell’ambito di reti interne, mediante i dispositivi tecnici adatti (terminali, workstation, schermi di computer, scanner o simili). Le relative indennità
sono definite dalla Tariffa comune 9, in vigore dal 2004 e anch’essa approvata
dalla CAF.
Da quali fattori dipende l’ammontare delle indennità dovute?
L’ammontare delle indennità fatturate da ProLitteris dipende da un lato
dall’appartenenza dell’ente o dell’azienda a un determinato settore, dall’altro
dal numero dei suoi collaboratori. Questi dati figurano su ogni fattura e consentono di determinare l’ammontare delle indennità annue, a seconda delle
categorie definite dalle Tariffe comuni 8 e 9.
Per la fattura dell’anno in corso è determinante il numero di collaboratori al
31 dicembre dell’anno precedente. Se l’organico cambia nel corso dell’anno,
se ne potrà tenere conto solo l’anno successivo. Vi preghiamo pertanto di
saldare la fattura per l’anno in corso e di comunicarci per iscritto il nuovo
numero di collaboratori.
Come procedere se le basi di calcolo sono errate?
Se le fatture di ProLitteris si basano su dati che non corrispondono alla situazione reale, per esempio se il numero di collaboratori indicato è troppo alto
o troppo basso o se l’indicazione del settore di appartenenza è scorretta, occorre sempre segnalare a ProLitteris l’errore per iscritto (lettera, fax o mail).
Lo stesso vale per ogni rettifica dell’indirizzo di fatturazione. Le correzioni o
integrazioni sono indicabili direttamente sulla fattura che avete ricevuto e che
ci rispedite. Le correzioni telefoniche, quindi comunicate oralmente, purtroppo
non possono essere accettate perché ProLitteris deve rispondere della correttezza delle fatture nei confronti dell’ufficio di revisione e dell’IPI.
E se la nostra azienda o il nostro ente non dispone né di una macchi-
23
Note esplicative
TC 8 e 9
na copiatrice né di una rete digitale interna?
Se la vostra azienda o il vostro ente davvero non dispone – situazione che
non si riscontra quasi mai – né di un’apparecchiatura atta all’allestimento di
riproduzioni (fotocopiatrice, telefax, apparecchio multifunzionale, stampante
o simile) né di una rete digitale interna (almeno due posti di lavoro equipaggiati con videoterminali), dovete compilare una dichiarazione in tal senso e
apporvi una firma legalmente valida. Affinché ProLitteris possa verificare la
validità della firma, occorre allegare una copia dell’estratto del registro di
commercio (per accedere al formulario di notifica cliccare due volte sul termine sottolineato).
Dobbiamo pagare le fatture di ProLitteris anche se nessuna opera
protetta dal diritto d’autore è stata riprodotta, memorizzata o diffusa
in seno alla nostra azienda o al nostro ente?
Sì. Se ha comprato, noleggiato o preso in leasing una macchina copiatrice, la
vostra azienda o il vostro ente ha la possibilità di copiare documenti protetti
dal diritto d’autore. In una decisione del 1999 (DTF 125 III, p. 141 sgg.) il
Tribunale federale ha stabilito in modo chiaro e univoco che le indennità fissate nelle Tariffe comuni sono dovute anche se non è stata allestita neppure
una copia di un’opera tutelata dal diritto d’autore. «Chiunque disponga di una
copiatrice e sia sottoposto a una tariffa forfettaria è assoggettato all’obbligo
di indennità, a prescindere dal numero delle fotocopie di opere protette effettivamente allestite; ha però anche il diritto di utilizzare senza restrizione
le opere tutelate, indipendentemente dall’ammontare dell’indennità dovuta»
(DTF 125 III, p. 147).
Se un’azienda o un ente dispone di apparecchi in grado di allestire fotocopie e se sono soddisfatte le altre condizioni di cui alla Tariffa comune 8, vige
l’obbligo di pagare l’indennità fatturata da ProLitteris.
Poiché l’utilizzo digitale di opere tutelate dal diritto d’autore è disciplinato dalla Tariffa comune 9, dunque da una tariffa forfettaria, le precisazioni espresse
dal Tribunale federale nell’ambito della suddetta decisione valgono anche in
questo campo. Ogni ente o azienda che disponga di una rete digitale interna
e sia sottoposto alla Tariffa comune 9 è tenuto a pagare l’indennità forfettaria in ogni caso, a prescindere dal numero di opere protette effettivamente
memorizzate e diffuse nella rete interna.
24
Note esplicative
TC 8 e 9
21
Altre informazioni
Per maggiori ragguagli potete consultare il nostro sito (www.prolitteris.ch).
Alla rubrica «Fatture reprografia» troverete non solo ulteriori informazioni ma
anche le Tariffe comuni 8 e 9 complete, con l’indicazione dei vari rami economici e delle relative aliquote d’indennizzo. Potete anche ottenere informazioni
aggiuntive chiamando l’«Info-Line» di ProLitteris (tel. 043 300 66 50, dalle 9
alle 12) o mandandoci una mail ([email protected]).
ProLitteris
Reprografia
Casella postale
8033 Zurigo
PL/novembre 2013
25
Scarica

Note esplicative TC 8 e 9