AFFINCHÉ L’ATTO CREATIVO OTTENGA RICONOSCIMENTO IL GIUSTO ProLitteris Società svizzera per i diritti degli autori d’arte letteraria e visuale, cooperativa Note esplicative TC 8 e 9 dal 1° gennaio 2012 Note esplicative TC 8 e 9 Spiegazioni sulle Tariffe comuni 8 e 9 Note esplicative TC 8 e 9 Sommario Sommario 3 1. Scopo e significato delle Tariffe comuni 8 e 9 3 2. Ambito di validità delle Tariffe comuni 8 e 9 4 3. Utilizzi non coperti dalle Tariffe comuni 8 e 9 5 4. Basi giuridiche delle Tariffe comuni 8 e 9 5 5. Ambito di validità delle Tariffe comuni 8 e 9 nel Principato del Liechtenstein 6 6. Rapporto fra TC 9 e TC 8 6 7. Iter della fatturazione 9 8. Protezione dei dati 9 9. Adesione a ProLitteris 9 10. Obiezione secondo cui quasi nessun materiale protetto dal diritto d’autore viene riprodotto dall’utente o memorizzato su una sua rete telematica interna e diffuso all’interno 10 11. Obiezione secondo cui l’utente non dispone di apparecchi idonei alla riproduzione o di rete telematica interna 11 12. Industria generale e manifatturiera TC 8 V e 9 V e settore dei servizi TC 8 VI e 9 VI 14 13. Copisterie e ditte specializzate in riproduzioni TC 8 IV 15 14. Scuole TC 8 III e 9 III 17 15. Biblioteche TC 8 II e 9 II 18 16. Amministrazioni pubbliche TC 8 I e 9 I 20 17. Rassegne stampa interne (cartacee ed elettroniche) 21 18. Servizi di documentazione o di sorveglianza dei media e altri servizi confrontabili 22 19. Corsi di formazione per esterni 22 20. Domande frequenti 25 21. Altre informazioni Spiegazioni sulle Tariffe comuni 8 e 9 2 Note esplicative TC 8 e 9 1 Scopo e significato delle Tariffe comuni 8 e 9 La legge svizzera sul diritto d’autore (d’ora in poi LDA) consente la riproduzione e la memorizzazione elettronica di opere protette dal diritto d’autore – per esempio estratti di libri, opuscoli, giornali o riviste, opere scientifiche, normative ecc. – in aziende, imprese, scuole, biblioteche, amministrazioni e così via. Per tali utilizzi i titolari dei relativi diritti (autrici, autori, case editrici ecc.) vanno adeguatamente compensati con un’indennità, che però non possono riscuotere direttamente ma devono fare incassare da una società di gestione in possesso della necessaria autorizzazione; ProLitteris ha ottenuto tale autorizzazione dall’Istituto federale della proprietà intellettuale. Le indennità fatte valere da ProLitteris sono fissate nelle Tariffe comuni 8 e 9. Queste tariffe sono state prima negoziate con le principali organizzazioni di utenti (Unione svizzera delle arti e mestieri, Federazione degli utenti dei diritti d’autore e dei diritti affini/DUN, economiesuisse, Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione/CDPE, Associazione svizzera dei banchieri, amministrazione federale ecc.), poi sottoposte al sorvegliante dei prezzi e infine esaminate dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini, che ne ha verificato l’adeguatezza e le ha approvate. Le Tariffe comuni 8 e 9 si suddividono nelle seguenti tariffe parziali: Settore dei servizi: Tariffa comune 8 VI, 9 VI Industria generale e manifatturiera: Tariffa comune 8 V, 9 V Copisterie e ditte specializzate in riproduzioni: Tariffa comune 8 IV Scuole: Tariffa comune 8 III, 9 III Biblioteche: Tariffa comune 8 II, 9 II Amministrazioni pubbliche: Tariffa comune 8 I, 9 I 2 Ambito di validità delle Tariffe comuni 8 e 9 La Tariffa comune 8 (d’ora in poi TC 8) riguarda l’allestimento di riproduzioni su carta, per mezzo di apposite apparecchiature (fotocopiatrici, telefax, apparecchi multifunzionali, stampanti ecc.), a partire da un originale cartaceo o digitale. La Tariffa comune 9 (d’ora in poi TC 9) disciplina invece la riproduzione e diffusione in forma digitale su reti telematiche interne mediante dispositivi tecnici adatti (terminali, workstation, monitor, scanner o simili). Sono considerate riproduzioni, in particolare, la memorizzazione e la diffusione di dati su terminali. I dati (per esempio parti di un libro, di un giornale o di una rivista) possono essere stati prelevati e inseriti nella rete telematica interna (Intranet) mediante scanner o simili o direttamente da Internet, da allegati di e-mail o da supporti dati già esistenti (CD, CD-R, DVD-R ecc.). Le Tariffe comuni 8 e 9 descrivono il campo di applicazione, le condizioni e le indennità da versare per la riproduzione e diffusione. Oltre agli utilizzi autorizzati per legge e soggetti alla gestione di una società concessionaria come 3 Note esplicative TC 8 e 9 da art. 19 e 20 LDA, esse si applicano anche a utilizzi ulteriori esulanti da quest’ambito e la cui gestione non sottostà alla sorveglianza della Confederazione (per esempio alla riproduzione di opere delle arti figurative, di fotografie o di spartiti). Gli utilizzi disciplinati dalle Tariffe comuni 8 e 9 concernono il cosiddetto uso privato. Per «uso privato» si intende l’utilizzo di opere protette dal diritto d’autore per – insegnamento in aula da parte di docenti – e per documentazione o informazione interna in aziende, amministrazioni pubbliche, biblioteche, istituti, commissioni ed enti analoghi. Entrambe le Tariffe consentono solo la riproduzione parziale di opere protette dal diritto d’autore. Sono considerate opere protette dal diritto d’autore testi, illustrazioni, fotografie e spartiti, per lo più contenuti in libri (opere letterarie, libri tecnici o di saggistica, opere scientifiche), opuscoli, giornali e riviste. La TC 9 disciplina inoltre l’utilizzo parziale di opere musicali o teatrali e di film. Le opere non vengono più protette dal diritto d’autore quando le loro autrici o i loro autori sono deceduti da oltre 70 anni. 3 Utilizzi non coperti dalle Tariffe comuni 8 e 9 Le Tariffe comuni 8 e 9 non disciplinano i seguenti utilizzi. – In nessun caso è ammessa la riproduzione completa o quasi completa degli esemplari d’opera disponibili in commercio (libri, riviste, giornali, spartiti ecc.), e allo stesso modo la TC 9 vieta la riproduzione di interi CD musicali, film ecc. Fa eccezione quanto previsto dalla TC 9 III alla cifra 6.3, per cui le scuole possono utilizzare intere trasmissioni radiofoniche o televisive (vedi sotto, punto 16). – Non è ammessa la riproduzione di opere e prestazioni protette al di fuori dell’uso privato, in particolare in Internet, su analoghe reti telematiche per utenti esterni non facenti parte del personale o per scopi diversi dalla documentazione o informazione interna. Ciò significa che per memorizzare e mettere a disposizione opere protette in Internet, ad esempio nella homepage di un utente, occorre ottenere l’espresso consenso del titolare dei diritti (autore, casa editrice, produttore). – Non sono ammessi modifiche o adattamenti di opere e prestazioni protette. – La TC 8 si limita ai territori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein, quindi con consente di inviare opere riprodotte dalla Svizzera all’estero né di inviare riproduzioni effettuate all’estero. Lo stesso vale per tutte le TC 9 in Svizzera e per la TC 9 III nel Principato del Liechtenstein. I diritti per tutti questi utilizzi non coperti dalle Tariffe comuni vanno richiesti direttamente ai loro titolari. 4 Note esplicative TC 8 e 9 4 Basi giuridiche delle Tariffe comuni 8 e 9 La legge sul diritto d’autore in vigore in Svizzera dal 1° luglio 1993 consente, entro certi limiti, sia la riproduzione sia la memorizzazione e la diffusione di copie digitali in una rete telematica interna (Intranet). Ai sensi dell’art. 19 LDA la riproduzione parziale di opere protette dal diritto d’autore e pubblicate è ammessa senza particolare autorizzazione dei titolari dei relativi diritti – nell’ambito dell’uso privato e per documentazione o informazione interna – in aziende, istituti, commissioni ed enti analoghi. Per tali utilizzi i titolari dei diritti (autrici, autori, case editrici ecc.) vanno adeguatamente compensati con un’indennità (art. 20 LDA), che però non possono riscuotere direttamente ma devono fare incassare da una società di gestione in possesso della necessaria autorizzazione; ProLitteris ha ottenuto tale autorizzazione federale della proprietà intellettuale (vedi www.prolitdall’Istituto teris.ch/it/profilo-prolitteris/autorita-di-vigilanza/). Le indennità previste dalle Tariffe comuni 8 e 9 sono state negoziate fra ProLitteris e le principali federazioni (economiesuisse, Unione svizzera delle arti e mestieri, DUN, CDPE ecc.), allo scopo di stabilire una tariffa unitaria, e sono state approvate dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti di protezione affini. Le Tariffe comuni hanno carattere vincolante per i tribunali (art. 59 LDA). La TC 8 è in vigore dal 1995, la TC 9 dal 2004; per entrambe l’ultima revisione subita ha effetto dal 1° gennaio 2012. Vedi anche il testo «Modifiche nelle TC 8 e 9 dal 1° gennaio 2012» (www.prolitteris.ch/it/downloads/). Le indennità riscosse da ProLitteris vengono distribuite alle autrici e agli autori delle opere in base alle norme particolareggiate dell’apposito regolamento di ProLitteris, che dev’essere approvato dall’Istituto federale della proprietà intellettuale. Per l’utilizzo delle loro opere vengono così indennizzati circa 10’000 titolari di diritti, fra cui scrittori, esponenti delle arti figurative, fotografi, giornalisti e case editrici. 5 Ambito di validità delle Tariffe comuni 8 e 9 nel Principato del Liechtenstein 5.1 Riproduzioni su carta (TC 8) La legge sul diritto d’autore in vigore nel Principato del Liechtenstein permette – anch’essa entro certi limiti e contro adeguato compenso – la riproduzione di opere a fini didattici o per documentazione e informazione interna in aziende, amministrazioni pubbliche, istituti, commissioni ed enti analoghi (art. 22c, cosiddetti «utilizzi privilegiati di opere» in relazione all’art. 23). L’organo competente (Amt für Handel und Transport) ha autorizzato ProLitteris a riscuotere nel Principato del Liechtenstein le relative indennità, ai sensi delle TC 8 I, II, III, IV, V e VI. 5 Note esplicative TC 8 e 9 In materia di TC 8 (riproduzioni su carta), le considerazioni di queste note esplicative valgono anche per gli utilizzi nel Principato del Liechtenstein. 5.2 Riproduzioni digitali (TC 9) Poiché la legge sul diritto d’autore in vigore nel Principato del Liechtenstein permette unicamente riproduzioni digitali a scopi didattici (art. 22d), in materia di TC 9 le uniche considerazioni di queste note esplicative applicabili al Liechtenstein sono quelle sulla TC 9 III (vedi sotto, punto 16). ProLitteris nel Liechtenstein non riscuote indennità ai sensi delle TC 9, I, II, V e VI. 5.3 Concessione Con delibera del 27 giugno 2007 l’Amt für Handel und Transport ha assegnato a ProLitteris una concessione per la tutela dei diritti d’autore nel territorio del Principato. Le tariffe autorizzate sono quelle vigenti all’atto della concessione. L’autorizzazione vale per il periodo di validità di ogni tariffa, ma al massimo per la durata della concessione. All’atto della nuova concessione le tariffe vengono prorogate automaticamente fino alla scadenza del periodo ordinario di validità. 6 Rapporto fra TC 9 e TC 8 La TC 9 completa la TC 8. Quasi il 90% di tutte le opere e prestazioni utilizzate in reti telematiche interne sono testi e immagini, che rientrano pertanto anche nella TC 8. Gli utenti di entrambe le tariffe sono sostanzialmente gli stessi. Per questo motivo le strutture di base della TC 8 sono state riprese nelle singole tariffe parziali della TC 9. Nella TC 9 non occorre un tariffario a parte per copisterie e servizi di reprografia. Anche per calcolare le aliquote d’indennizzo della TC 9 ci si basa sulla TC 8: le indennità della TC 9 si ottengono moltiplicando quelle della TC 8 per un fattore 0,45 (ma 0,5 dal 2013). Fanno eccezione le scuole dell’obbligo e il livello terziario, ove si applica un moltiplicatore di 0,3 o rispettivamente di 0,35 (ma 0,4 dal 1° gennaio 2014). 7 Iter della fatturazione Gli utenti sono tenuti a fornire a ProLitteris i dati necessari per la fatturazione (numero di collaboratori, numero totale di copie allestite in un anno, rassegne stampa cartacee ed elettroniche, settore di appartenenza, offerte formative per esterni, indirizzo). Le modifiche di tali dati vanno comunicate a ProLitteris ogni anno per iscritto. ProLitteris può utilizzare le basi di calcolo anche per gli anni successivi (vedi sotto, punto 7a). Al fine di ridurre l’onere amministrativo sia per gli utenti sia per ProLitteris, le fatture per la TC 8 vengono emesse simultaneamente a quelle per la TC 9. 6 Note esplicative TC 8 e 9 a) Fatturazione senza modulo di rilevamento Nel sistema d’indennizzo forfettario delle TC 8 V e VI o delle TC 9 V e VI (conteggio in funzione del numero di collaboratori), agli utenti non viene inviato ogni anno un modulo di rilevamento. Per la fatturazione relativa all’anno in corso, ProLitteris si basa invece sui dati comunicati dall’utente negli anni precedenti o, in caso di mancata notifica, sulle proprie stime. b) Fatturazione con modulo di rilevamento In amministrazioni pubbliche, biblioteche, copisterie/servizi di reprografia e grandi aziende (che non hanno stipulato un contratto quinquennale), così come nelle scuole al cui conteggio non provvede la CDPE, i dati necessari per la fatturazione vanno comunicati a ProLitteris su un modulo di rilevamento. Anche le ditte i cui dati non sono noti a ProLitteris vengono invitate a comunicarle i dati necessari mediante un modulo di rilevamento. Se anche dopo un richiamo in tal senso i dati non le sono comunicati entro il termine stabilito, ProLitteris procede a stimarli ed emette la fattura in base alle sue stime. Le Tariffe comuni 8 e 9 autorizzano ProLitteris, in tal caso, a fatturare per spese amministrative un supplemento pari al 10% dell’indennità dovuta, ma comunque di almeno CHF 100.– per tariffa e per anno. Ove la fattura emessa in base alle stime non venga contestata dall’utente entro 30 giorni dalla notifica, tale fattura è considerata approvata; ciò vale, in particolare, anche nell’eventualità che in seguito l’utente risulti non disporre di una fotocopiatrice. 7 Note esplicative TC 8 e 9 Iter: 1. ProLitteris invia all’utente una lettera con modulo di rilevamento, chiedendogli di segnalare entro 30 giorni numero di collaboratori, numero totale di copie allestite, rassegne stampa cartacee ed elettroniche, offerte formative, settore di appartenenza e indirizzo. L’utente non L’utente segnala i reagisce dati richiesti Fatturazione in base ai dati dell’utente 2. L’utente riceve per raccomandata una lettera di richiamo con l’avviso che i dati richiesti, se non segnalati entro 20 giorni, potranno venire stimati da ProLitteris. L’utente non L’utente segnala i reagisce dati richiesti Fatturazione in base ai dati dell’utente 3. ProLitteris stima i dati necessari alla fatturazione e per lettera raccomandata li comunica all’utente, che entro 30 giorni ha la possibilità di correggerli. L’utente non L’utente corregge i reagisce entro dati stimati 30 giorni Fatturazione in base ai dati dell’utente, con upplemento per spese amministrative aggiuntive 4. ProLitteris emette la fattura in base alle sue stime, ma con un supplemento per spese amministrative aggiuntive. L’utente non L’utente corregge i reagisce dati stimati La base di calcolo e le fatture emesse su tale base sono considerate approvate. Non viene emessa una nuova fattura, ma dei dati corretti si terrà conto l’anno successivo. 8 Note esplicative TC 8 e 9 8 Protezione dei dati Ai sensi dell’art. 51 LDA gli utenti (aziende, scuole, amministrazioni pubbliche ecc.) devono fornire a ProLitteris le informazioni determinanti per l’applicazione delle tariffe. Per poter fungere da organo d’incasso, ProLitteris deve conoscere l’indirizzo, i dati sulla tariffa di categoria (settore di appartenenza), il numero degli impiegati o collaboratori e, se l’utente è una scuola, il numero degli allievi. A seconda della singola tariffa parziale, ProLitteris necessita di ulteriori informazioni; per le tariffe parziali 8 V e VI nonché 9 V e VI, occorre segnalare il settore di appartenenza ed eventualmente il numero totale delle copie effettuate l’anno prima. Per individuare gli indirizzi si ricorre a registri o pubblicazioni di pubblico dominio e a società di direct marketing. ProLitteris è tenuta al segreto commerciale (art. 51 LDA), utilizza i dati citati solo per riscuotere le indennità tariffarie, non li inoltra a terzi e non dispone di altri dati. In certi casi ProLitteris rileva dati che vengono utilizzati non solo per riscuotere le indennità in base alle TC 8 e 9 ma anche per altre Tariffe comuni. Qualora dati dell’utente siano trasmessi a un’altra società svizzera di gestione dei diritti d’autore, la cosa viene segnalata nei documenti (moduli di rilevamento) che vengono compilati dall’utente. 9 Adesione a ProLitteris Chi ha creato opere già pubblicate e protette dal diritto d’autore o chi pubblica opere in qualità di editore può diventare socio o committente di ProLitteris. L’adesione (per i soci) e il mandato (per i committenti) sono gratuiti. Le indennità per fotocopie e per l’utilizzo di opere in reti telematiche interne sono versabili solo a chi ha stipulato un contratto di adesione o di mandato con ProLitteris. Soci o committenti segnalano annualmente a ProLitteris le opere di nuova creazione o edizione, mediante l’apposito sistema elettronico (via Internet) o utilizzando appositi moduli. Le indennità vengono corrisposte ad autrici, autori e case editrici a ogni fine d’anno. 10 Obiezione secondo cui quasi nessun materiale protetto dal diritto d’autore viene riprodotto dall’utente o memorizzato su una sua rete telematica interna e diffuso all’interno L’obiezione per cui nulla o quasi nulla di protetto dal diritto d’autore viene fotocopiato dall’utente non può essere presa in considerazione, e lo stesso vale qualora nulla o quasi nulla di protetto venga memorizzato e diffuso nella sua rete telematica interna. Al riguardo il Tribunale federale svizzero ha spiegato, in una sentenza del 10 febbraio 1999, come qualche utente non si renda più nemmeno conto che già copiando un testo o un’immagine da un giornale, da una rivista o da un libro si ledono i diritti degli autori. Poiché un’azienda al passo coi tempi non 9 Note esplicative TC 8 e 9 può più prescindere da tali utilizzi di opere, è evidente che con ciò – consapevolmente o no – si riproducono in misura non indifferente opere protette dal diritto d’autore. Il Tribunale Federale è giunto alla conclusione che qualunque azienda disponga di un apparecchio idoneo alla riproduzione e rientri nella tariffa forfettaria è tenuta a versare indennità, a prescindere dal numero delle copie effettivamente allestite di opere protette dal diritto d’autore; ciò vale anche nel caso in cui, nell’arco di un intero anno, di tali opere non venga effettuata neppure una singola copia (DTF 125 III, p. 141; vedi www.prolitteris.ch/it/downloads/). In base a queste spiegazioni, fatte in relazione alla TC 8, anche qualunque utente disponga di una rete telematica interna e rientri nell’obbligo tariffario di cui alla TC 9 è tenuto in ogni caso a versare indennità, a prescindere dal numero effettivo delle opere protette dal diritto d’autore che vengono memorizzate o diffuse in tale rete. 11 Obiezione secondo cui l’utente non dispone di apparecchi idonei alla riproduzione o di rete telematica interna Ai sensi della TC 8 l’indennità non è dovuta se nella sede dell’utente (uffici, corridoi) non sono presenti apparecchi idonei alla riproduzione (fotocopiatrici, apparecchi multifunzionali, stampanti di computer, fax ecc.). Per analogia, anche ai sensi della TC 9 l’indennità non è dovuta se non esiste alcuna rete telematica atta alla produzione e diffusione di copie digitali. L’utente deve far pervenire a ProLitteris una dichiarazione in tal senso. Tale dichiarazione va presentata sul modulo apposito, cui va allegato – se esiste – un estratto aggiornato del registro di commercio. I moduli vanno richiesti direttamente a ProLitteris per telefono (043 300 66 50, nei giorni feriali dalle 9 alle 12) o per e-mail ([email protected]), o sono scaricabili dal suo sito (www.prolitteris.ch/it/downloads/). ProLitteris esamina le dichiarazioni sui moduli e se del caso può annullare fatture già emesse, purché non si basino su una stima già considerata approvata (vedi sopra, punto 7). 10 Note esplicative TC 8 e 9 12 Industria generale e manifatturiera (TC 8 V e 9 V) e settore dei servizi (TC 8 VI e 9 VI) 12.1 Sistema di indennizzo forfettario Nell’intento di ridurre al minimo il dispendio amministrativo a carico di tutti gli interessati, è stato concordato un sistema di indennità forfettarie basato sull’effettivo del personale aziendale. Per la fattura dell’anno in corso è determinante il numero di impiegati al 31 dicembre dell’anno precedente. Per «numero di impiegati» si intende l’effettivo delle persone attive in un’azienda, espresso in equivalenti a tempo pieno («percentuali d’impiego»). Nell’indicarlo non va preso in considerazione solo il personale che ha accesso ad apparecchi di riproduzione o a una rete telematica interna (Intranet) o che realizza effettivamente riproduzioni o visualizza copie digitali in tale rete, bensì l’intero organico, ossia il totale generale dei collaboratori in percentuali d’impiego. Tale disposizione è stata confermata dal Tribunale d’appello zurighese. Va considerato nell’organico anche il titolare o la titolare operante nella propria ditta; per ogni apprendista la percentuale d’impiego da calcolare è pari a 60. Qualora l’obbligo di versare indennità sussista già a partire da un solo collaboratore, l’indennità è dovuta comunque a prescindere dal fatto che questa persona lavori a tempo parziale oppure a tempo pieno. Nell’ambito dei singoli scaglioni tariffari (per esempio 1 impiegato e 2–5 impiegati) le percentuali d’impiego vanno arrotondate per difetto o per eccesso in base alle regole matematiche di arrotondamento: per esempio si arro tondano al 100% le percentuali d’impiego comprese fra 110 e 150, al 200% quelle comprese fra 160 e 190. In certi settori l’obbligo di versare indennità scatta solo a partire da un certo numero di collaboratori; nel verificare se l’obbligo tariffario sussista oppure no, anche qui valgono le regole matema tiche di arrotondamento. Nel commercio al dettaglio, per esempio, il limite minimo è fissato a 5 collaboratori, quindi una ditta di commercio al dettaglio che non superi le 450 percentuali d’impiego non è tenuta a versare indennità anche se il totale di 450 è formato, per esempio, da 6 impiegati operanti a tempo parziale; l’indennità è dovuta, viceversa, quando le percentuali d’impiego risultano almeno 460. 11 Note esplicative TC 8 e 9 Esempi di calcolo Edilizia (TC 8 V e 9 V, cifra 6.3.9) Commercio al dettaglio (TC 8 VI e 9 VI, cifra 6.3.10) Altri servizi TC 8 VI, cifra 6.3.26 TC 9 VI, cifra 6.3.26 Numero TC 8 TC 9 di colla- in CHF in CHF boratori per il dal 2012 2013 15 – 19 30.— 15.— 15.— Totale in CHF (TC 8 + TC 9) per il dal 2012 2013 45.— 45.— 11 – 19 40.— 18.— 20.— 58.— 60.— 1 – 9 1 – 9 30.— 30.— — — — — 30.— 30.— 30.— 30.— 2 – 9 30.— 15.— 15.— 45.— 45.— 12.2 Sistema di indennizzo individuale Le aziende con numero di collaboratori superiore al tetto fissato per il rispettivo settore, che può essere di 99, 199, 499, 699 e 999 unità, non rientrano nel sistema di indennizzo forfettario. In questi casi le TC 8 V e VI, così come le TC 9 V e VI, prevedono un conteggio individuale basato sul numero delle riproduzioni. ProLitteris può, nell’ambito di controlli a campione sulle aziende, chiedere di visionare i conteggi dei fornitori di dispositivi (come la Xerox) concernenti il numero delle copie allestite l’anno precedente sui relativi appa recchi. Ciò vale anche nel caso in cui un’azienda indichi per le riproduzioni effettuate una quantità notevolmente diversa rispetto alla media del settore. Indennità per riproduzioni cartacee (fotocopie ecc.) Le aziende che conteggiano in base a queste tariffe devono segnalare a ProLitteris il numero delle riproduzioni su carta – a partire da fonti digitali o da originali cartacei – allestite nell’anno precedente, ossia il «numero totale delle copie» (NTC). Sulla quota di copie protetta dal diritto d’autore è prevista un’indennità di CHF 0.035. La quota protetta (coefficiente di settore) corrisponde, a seconda del settore, all’1–2% del totale delle copie. Se per esempio un’azienda allestisce in totale tre milioni di copie, l’indennità annua prevista per un coefficiente di settore dell’1,5% ammonta a CHF 1’575.–: 3’000’000 (NTC) x 1,5% x CHF 0.035 = CHF 1’575.– 12 Note esplicative TC 8 e 9 Indennità per copie digitali nella rete telematica interna dell’azienda Ai sensi delle TC 9 V e VI le indennità vengono calcolate moltiplicando l’importo dovuto in base alla TC 8 per un fattore 0,45 (ma 0,5 dal 1° gennaio 2013). Per un’azienda che in base al totale dichiarato delle sue copie deve versare un’indennità di CHF 1’575.– ai fini della TC 8, l’importo addizionale da versare per le copie digitali effettuate nella rete telematica interna risulta di CHF 708.75 (ma di 787.50 a partire dal 1° gennaio 2013): CHF 1’575 x 0.45 (0.5)= CHF 708.75 (787.50) 12.3 Definizione di «azienda» e imprese con più persone giuridiche indipendenti Il termine «azienda», stando alla sentenza pronunciata dal Tribunale d’appello zurighese, va inteso in senso lato. Nella vertenza sottoposta al loro giudizio, i giudici sono giunti alla conclusione che «all’insegna di un’ottica economica, si è in presenza di una cerchia interna anche quando fra i singoli appartenenti all’azienda vi sia una distanza spaziale». Se un’impresa comprende più persone giuridiche indipendenti che però desiderano ricevere un conteggio comune unico, va chiarito di volta in volta, in base al numero di collaboratori, se alcune di queste ditte rientrano ancora nel sistema di indennizzo forfettario o se invece sono già assoggettate al regime di indennizzo individuale. In tal senso a ProLitteris vanno segnalati l’indirizzo e il numero di collaboratori delle singole ditte implicate nel conteggio unico attraverso la stessa impresa. Esiste la possibilità di stipulare un contratto per l’intero quinquennio di validità della tariffa, sulla base dei dati concernenti l’anno in corso; in tal caso l’importo della fattura viene maggiorato del 10–15%. 12.4 Attività accessoria come servizio di documentazione o di sorveglianza dei media Se un’azienda (nel senso della TC 8 V o VI e della TC 9 V o VI) opera anche in veste di servizio di documentazione o di sorveglianza dei media o altro servizio confrontabile, tale attività va assoggettata in forma separata alla cifra 6.3.24 delle TC 8 VI e 9 VI (vedi cifra 6.2 delle TC 8 VI e 9 VI). 12.5 Classificazione in settori Per motivi di pari trattamento la decisione definitiva sul settore in cui classificare un’azienda spetta a ProLitteris. 13 Note esplicative TC 8 e 9 13 Copisterie e ditte specializzate in riproduzioni (TC 8 IV) La TC 8 IV si riferisce a copisterie e ditte di reprografia che in veste di terzi allestiscano per la clientela riproduzioni a pagamento su propri apparecchi e/o mettano a disposizione della clientela attrezzature idonee ad allestire riproduzioni. Per «riproduzione» si intende la produzione di copie a colore o in bianco e nero di opere protette e pubblicate, o di parti di esse, su carta, materiali sintetici o altri supporti, per mezzo di fotocopiatrici o simili (apparecchi multifunzionali, macchine docutech). L’ammontare dell’indennità dipende dalla prestazione degli apparecchi e dalla quota protetta delle opere copiate: Gruppo A B C D Copie al minuto 1 - 45 46 - 69 70 - 105 da 106 Quota protetta 9 % 5 % 2 % 1 % Indennità annua TC 8 per apparecchio 200. — 400. — 530. — 870. — Le copisterie e ditte di reprografia sono tenute a notificare a ProLitteris i dati necessari sul numero di apparecchi disponibili nella loro azienda, suddivisi per tipologia. Determinante è l’effettivo degli apparecchi al 31 dicembre dell’anno precedente. Le ditte affiliate a Copyprint Suisse possono, se lo desiderano, far riscuotere l’indennità da questa organizzazione, che per tale attività di riscossione riceverà uno sconto associativo. Poiché per copisterie e ditte di reprografia non esistono utilizzi rientranti nell’ambito della TC 9, non esiste neppure una TC 9 IV. Attività accessoria come servizio di copisteria o reprografia Se un’azienda (nel senso delle TC 8 e 9: per esempio una tipografia) affianca alla propria attività principale anche servizi di copisteria o reprografia, tale attività accessoria va assoggettata in forma aggiuntiva e separata alla TC 8 IV (vedi TC 8 VI, cifra 6.2.1, cpv. 3). 14 Note esplicative TC 8 e 9 14 Scuole (TC 8 III e 9 III) Le Tariffe comuni 8 e 9 valgono per tutte le scuole pubbliche e private. L’indennità consiste in un forfait per allievo, a seconda del livello scolastico, e tiene già conto della riduzione del 35% prevista per le scuole. Il forfait copre l’allestimento di riproduzioni eseguite da personale docente o allievi per le lezioni in classe e quelle effettuate dall’amministrazione scolastica per uso interno. Mentre la TC 8 riguarda le fotocopiatrici e apparecchi simili ubicati nell’area scolastica, nella TC 9 rientra la rete telematica interna della scuola. Anche nelle scuole, in base alle TC 8 e 9, le opere protette sono riproducibili in forma soltanto parziale. 14.1 Formazione abilitante a professioni Per la formazione abilitante a professioni valgono le seguenti aliquote: Livello Indennità scolastico in CHF per la TC 8 Scuole 1.48 obbligatorie (scuole materne escluse) Livello secondario II a tempo pieno 4.60 a tempo parziale 0.85 Livello terziario scuole specializzate 8.00 superiori scuole universitarie 10.00 di musica scuole universitarie 14.00 professionali università, 20.00 Politecnici, federali programmi 20.00 formativi di altre istituzioni con sede in Svizzera A tempo parziale scuole specializzate 1.32 superiori scuole universitarie 2.31 professionali Indennità in CHF per la TC 9 2012- dal 2013 2014 0.45 0.45 Indennità totale in CHF TC 8 + TC 9 2012- dal 2013 2014 1.93 1.93 1.61 0.30 1.61 0.30 6.21 1.15 6.21 1.15 2.80 3.20 10.80 11.20 3.50 4.00 13.50 14.00 4.90 5.60 18.90 19.60 7.00 8.00 27.00 28.00 7.00 8.00 27.00 28.00 0.46 0.50 1.78 1.82 0.81 0.90 3.12 3.21 15 Note esplicative TC 8 e 9 La realizzazione di nuovo materiale didattico da parte di insegnanti non rientra nell’autorizzazione legale. Non è quindi consentito che tutti gli insegnanti di una scuola utilizzino gli stessi documenti copiati o scansionati da diversi supporti didattici, perché ciò equivarrebbe di fatto a utilizzare un supporto didattico pubblicato. Le indennità dovute dalla scuola si calcolano in base al livello scolastico (scuole obbligatorie, livello secondario II, livello terziario) e al numero di allievi. Per il conteggio dell’anno in corso valgono i dati dell’anno precedente. L’indennità dovuta da una scuola con 50 allievi di livello secondario II (a tempo pieno) e 30 allievi del livello terziario «scuola specializzata superiore» (a tempo pieno) si calcolano come segue: TC 8 50 x CHF 4.60 = CHF 230.00 30 x CHF 8.00 = CHF 240.00 Totale = CHF 470.00 TC 9 50 x CHF 1.61 = CHF 80.50 30 x CHF 2.80 = CHF 84.00 30 x CHF 3.20 = CHF 96.00* *(dal 1.1.2014) Totale = CHF 164.50 Totale = CHF 176.50* *(dal 1.1.2014) L’indennità totale (per TC 8 e TC 9) ammonta quindi a CHF 634.50, ma a CHF 646.50 dal 1° gennaio 2014. Nell’ambito delle scuole obbligatorie e del livello secondario II, in base alla TC 8 rientrano nelle indennità annue per allievo anche le indennità per le scuole di musica. Ciò non vale per la TC 9. Dal 1° gennaio 2012 per le scuole universitarie di musica è prevista un’aliquota a parte. 14.2 Formazione continua Nell’ambito della formazione continua si fa distinzione fra livello terziario e formazione continua d’altro tipo. Nel livello terziario le indennità annue ammontano a: – CHF 5.00 (TC 8) e CHF 2.00 (TC 9) per ogni partecipante a un programma MAS (Master of Advanced Studies) – CHF 3.00 (TC 8) e CHF 1.20 (TC 9) per ogni partecipante a un programma DAS (Diploma od Advanced Studies) – CHF 2.00 (TC 8) e CHF 0.80 (TC 9) per ogni partecipante a un corso CAS (Certificate of Advanced Studies) 16 Note esplicative TC 8 e 9 La formazione continua d’altro tipo riguarda scuole che offrono una formazione continua generale o orientata alla professione. Per ogni corso l’indennità si calcola come segue: – TC 8 Numero delle ore annue di frequenza x CHF 4.25 : 1200 – TC 9 Numero delle ore annue di frequenza x CHF 1.49 : 1200 Per ogni singolo corso si moltiplica il numero di partecipanti per la durata in ore, poi si sommano i risultati di tutti i corsi. 14.3 Utilizzi di intere trasmissioni radiofoniche o televisive La TC 9 III (cifra 6.3) disciplina l’utilizzo di intere trasmissioni radiofoniche o televisive da parte delle scuole, comprendente sia la riproduzione di intere trasmissioni prese unicamente dalla radio o dalla televisione sia la loro messa gratuita a disposizione di utenti autorizzati su una piattaforma protetta da password, inclusi la consultazione e il download di singole trasmissioni a partire da una rete interna scolastica. A gestire la piattaforma è nanoo.tv. Dal 2012 l’indennità per questo utilizzo eventuale è calcolata come supplemento forfettario del 25% sull’importo corrispondente in base alla TC 9 III. L’eventuale rassegna stampa interna cartacea o elettronica (vedi sotto, punto 17) va indennizzata a parte. In materia di formazione abilitante a professioni la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) incassa le indennità per tutte le scuole pubbliche cantonali o comunali e per alcuni altri istituti designati dalla stessa CDPE, versandole successivamente a ProLitteris. A ricevere una fattura direttamente da ProLitteris, perciò, sono solo scuole di tipo privato. 15 Biblioteche (TC 8 II e 9 II) Forfait per l’utilizzo interno da parte del personale Le biblioteche devono versare un importo forfettario, sia per l’allestimento di riproduzioni cartacee sia per l’utilizzo di riproduzioni digitali nella rete telematica interna (Intranet) a scopo di documentazione e informazione interna del personale. Il forfait, che varia in funzione del numero di impiegati, non va versato nel caso di biblioteche con meno di 2 collaboratori a tempo pieno (calcolati in percentuali d’impiego). 17 Note esplicative TC 8 e 9 Indennità separata per riproduzioni allestite dagli utenti della biblioteca Se per i propri utenti una biblioteca compie riproduzioni (o mette a loro disposizione apparecchi per l’allestimento di riproduzioni), queste attività costituiscono utilizzi che rientrano nell’ambito della TC 8 o della TC 9 e che vanno indennizzati a parte, in base alle formule seguenti. Indennità per copie cartacee (TC 8): totale introiti x CHF 0.035 Indennità per copie elettroniche (TC 9):numero di pagine di documento utilizzate x 0.70 x CHF 0.035 Per la fatturazione dell’anno in corso valgono i dati dell’anno precedente. L’eventuale rassegna stampa interna cartacea o elettronica (vedi sotto, punto 17) va indennizzata a parte. Se una biblioteca opera anche come servizio di documentazione o di sorveglianza dei media o altro servizio confrontabile, queste attività vanno indennizzate a parte come da cifra 6.3.24 delle TC 8 VI e 9 VI (vedi cifra 6.2 delle stesse tariffe). 16 Amministrazioni pubbliche (TC 8 I e 9 I) 16.1 Amministrazione della Confederazione, Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, città di Losanna, Berna, Ginevra, Winterthur e Zurigo Le indennità per queste amministrazioni si calcolano con le formule seguenti. Indennità per copie cartacee (TC 8): numero totale di copie x 0.01 x CHF 0.035 Indennità per copie elettroniche (TC 9): indennità come da TC 8 x 0.45 (ma 0.5 dal 1.1.2013) 16.2 Amministrazioni cantonali/apparato giudiziario cantonale Le indennità per i cantoni e per il loro apparato giudiziario si calcolano con le formule seguenti. Indennità per copie cartacee (TC 8): 81 copie x numero di abitanti x 0.01 x CHF 0.035 Indennità per copie elettroniche (TC 9): indennità come da TC 8 x 0.45 (ma 0.5 dal 1.1.2013) Le indennità dovute dai cantoni e dal loro apparato giudiziario in base alle TC 8 I e 9 I vengono riscosse dalla Conferenza dei cancellieri di Stato. 18 Note esplicative TC 8 e 9 16.3 Apparato giudiziario della Confederazione Le indennità per l’apparato giudiziario della Confederazione si calcolano con le formule seguenti. Indennità per copie cartacee (TC 8): numero totale di copie x 0.02 x CHF 0.035 Indennità per copie elettroniche (TC 9): indennità come da TC 8 x 0.45 (ma 0.5 dal 1.1.2013) 16.4 Amministrazioni di altre città e comuni Città e comuni versano un forfait in funzione del numero di abitanti: Numero di abitanti 1 – 1‘000 1‘001 – 10‘000 10‘001 – 20‘000 20‘001 – 30‘000 30‘001 – 50‘000 50‘001 – 75‘000 75‘001 – 100‘000 Indennità in CHF TC 8 100.— 200.— 400.— 700.— 1‘300.— 2‘100.— 2‘800.— Indennità in CHF TC 9 per il dal 2012 2013 45.— 50.— 90.— 100.— 180.— 200.— 315.— 350.— 585.— 650.— 945.— 1‘050.— 1‘260.— 1‘400.— Indennità totale in CHF GT 8 + GT 9 per il dal 2012 2013 145.— 150.— 290.— 300.— 580.— 600.— 1‘015.— 1‘050.— 1‘885.— 1‘950.— 3‘045.— 3‘150.— 4‘060.— 4‘200.— Le indennità della TC 9 aumentano a partire dal 1° gennaio 2013. Le indennità annue calcolate all’inizio del periodo tariffario (1.1.2012) per città, amministrazione della Confederazione, Tribunale federale svizzero, Tribunale federale delle assicurazioni, Istituto nazionale svizzero d’assicurazione contro gli infortuni, amministrazioni cantonali e apparato giudiziario cantonale valgono per l’intero periodo tariffario; il numero totale delle copie non viene quindi rilevato ogni anno. Le indennità dovute da città e comuni svizzeri in base alle TC 8 I e 9 I vengono riscosse dalla federazione DUN, che le inoltra a ProLitteris. L’eventuale rassegna stampa interna cartacea o elettronica (vedi sotto, punto 17) va indennizzata a parte. 19 Note esplicative TC 8 e 9 17 Rassegne stampa interne (cartacee ed elettroniche) L’utente che produca una rassegna stampa interna è tenuto a comunicare a ProLitteris i relativi dati e a versare un’indennità aggiuntiva. Ciò vale sia per le rassegne stampa su carta (TC 8) sia per quelle in forma elettronica (TC 9); a ProLitteris va dichiarato se la rassegna stampa prodotta è di tipo cartaceo – non importa se a partire da fonti digitali o da originali cartacei – oppure di tipo elettronico. La quota protetta (coefficiente di settore) è pari al 70 per cento. Gli utenti che producono rassegne dei due tipi devono indicarle separatamente e versare indennità per entrambe; un esempio di tale situazione si ha quando la rassegna stampa elettronica interna (fatturata in base alla TC 9) a titolo aggiuntivo viene stampata per certi collaboratori e quindi diffusa anche in forma cartacea (fatturata in base alla TC 8). È irrilevante che le rassegne stampa siano distribuite a titolo gratuito o a pagamento. Le norme sulle rassegne stampa e le formule di calcolo valgono allo stesso modo per tutte le tariffe parziali (settore dei servizi, industria generale e manifatturiera, copisterie e ditte di reprografia, scuole, biblioteche, amministrazioni pubbliche). Rassegne stampa cartacee (TC 8) Per rassegna stampa cartacea ai fini della TC 8 si intende una raccolta in forma cartacea di articoli tratti da giornali o da riviste. Ai sensi della TC 8 va versata un’indennità se tale raccolta viene prodotta almeno quattro volte l’anno e distribuita ad almeno 5 persone o uffici interni. L’indennità si calcola con la formula seguente (vedi TC 8, cifra 6.4.3 o 6.4.4): numero medio di x numero di x numero di x 0.70 pagine per esemplari per edizioni per esemplare edizione anno x CHF 0.035 Rassegne stampa elettroniche (TC 9) Per rassegna stampa elettronica ai fini della TC 9 si intende una raccolta di copie digitali o digitalizzate di contributi attuali (articoli, immagini, parti di giornali o riviste, spezzoni radiofonici o televisivi, trascrizioni di tali spezzoni e di altre opere o prestazioni protette dal diritto d’autore) reperiti sulla stampa, online o su altri media e concernenti almeno un termine o una persona, raccolta che in base all’art. 19 LDA venga prodotta e diffusa o inviata in forma periodica o continuativa in una rete telematica interna (tecnica push o pull). Sul sito di ProLitteris uno strumento di calcolo online (www.prolitteris.ch/fat ture reprografia/rassegne stampa/) permette di accertare in modo automatico l’importo delle indennità. Per il calcolo delle indennità occorre rilevare sia il fattore volumetrico (numero di contributi utilizzati nella rassegna) sia il fattore collaboratori (unità di personale aventi accesso ad essa o a cui la rassegna viene inviata); nel caso 20 Note esplicative TC 8 e 9 delle scuole che diffondono la rassegna fra gli allievi, vanno inclusi nel calcolo e indicati anche gli allievi aventi accesso alla rassegna o a cui quest’ultima viene inviata. Per entrambi i fattori menzionati va tenuto conto delle aliquote ponderali determinanti (percentuali), variabili da scaglione a scaglione. Per ogni scaglione si effettua un calcolo separato; sommando gli importi ottenuti, si ottiene l’indennità da versare. A partire dai 15’000 contributi, per ogni frazione successiva di 1’000 contributi non si ricorre all’aliquota ponderale ma si calcola un supplemento unitario dell’1% sull’indennità dovuta. Collaboratori – 100 101 – 500 501 – 4‘000 4‘001 – 15‘000 15‘001 e oltre Aliquota ponderale 60.0 % 40.0 % 2.0 % 1.0 % 0.1 % Contributi 1 – 500 501 – 3‘000 3‘001 – 8‘000 8‘000 e oltre Aliquota ponderale 80.0 % 50.0 % 10.0 % 5.0 % Questa la formula di calcolo: fattore volumetrico x fattore collaboratori x CHF 0.0245 = indennità in CHF Gli utenti devono comunicare a ProLitteris il numero totale annuo dei contribuiti utilizzati nella rassegna stampa elettronica e il numero dei collaboratori aventi accesso ad essa (o a cui la rassegna viene inviata). Invece del numero di collaboratori aventi accesso alla rassegna stampa, l’utente può anche comunicare il numero di terminali con possibilità di accesso alla rassegna stampa, ma deve segnalare la cosa nel modulo di rilevamento. Per comunicare i dati necessari sulle rassegne stampa elettroniche va richiesto un modulo apposito a ProLitteris. Altre informazioni ed esempi di calcolo sono disponibili nelle «Note esplicative Rassegne stampa dal 2012» (http://www.prolitteris.ch/it/downloads). 18 Servizi di documentazione o di sorveglianza dei media e altri servizi confrontabili I servizi di documentazione o di sorveglianza dei media e altri servizi confrontabili che producono rassegne stampa per aziende autorizzate a farne un uso privato operano in qualità di terzi ai sensi dell’art. 19 cpv. 2 LDA e quindi, in base alla cifra 6.3.24 delle TC 8 VI e 9 VI, per la propria attività sono tenuti a versare indennità a ProLitteris. Il relativo importo è calcolato in funzione delle pagine riprodotte: numero delle pagine di documento utilizzate x 70% x CHF 0.035 21 Note esplicative TC 8 e 9 In campo digitale questi servizi devono versare indennità per l’invio in forma parziale non solo di opere testuali, opere delle arti figurative, fotografie e spartiti ma anche di opere audio e audiovisive (TC 9 VI, cifra 6.3.24.1 a-c); in base alla cifra 6.3.24.2 delle TC 8 VI e 9 VI, inoltre, a seconda del numero di collaboratori devono versare un’indennità per l’utilizzo interno come da cifra 6.3.26 delle TC 8 VI e 9 VI. Assoggettamento a indennità per rassegne stampa cartacee o elettroniche: distinzione fra l’azienda e i servizi di documentazione o di sorveglianza dei media o altri servizi confrontabili Il pagamento delle indennità da parte del servizio di documentazione o di sorveglianza dei media in veste di terzo (cifra 6.3.24 delle TC 8 VI e 9 VI) non indennizza l’utilizzo della rassegna stampa cartacea o elettronica da parte dell’azienda (per esempio la memorizzazione della rassegna elettronica nella rete telematica interna o la sua messa a disposizione su una piattaforma esterna, prevista esclusivamente per l’azienda, cui possano accedere i suoi collaboratori). Tale impiego della rassegna per documentazione o informazione interna aziendale costituisce un utilizzo a sé stante per cui l’azienda, in base all’art. 19 cpv. 1 lett. c LDA, è assoggettata a indennità; tali indennità vanno versate separatamente a ProLitteris come previsto dalle Tariffe comuni (TC 8 I, III, V e VI, cifra. 6.4; TC 8 II, cifra 6.5; TC 9 I e II, cifra 6.3; TC 9 III, V e VI, cifra 6.4). 19 Corsi di formazione per esterni L’utente che offra corsi di formazione a persone esterne all’azienda è tenuto a comunicare a ProLitteris i relativi dati e a versare le relative indennità come da TC 8 III o 9 III (vedi «Scuole» e TC 8 I e III, cifra 6.2.3; TC 8 II, cifra 6.2.4; TC 8 IV, cifra 6.4; TC 9 I, II e III, cifra 6.1.4; TC 9 V e VI, cifra 6.2). Tale norma non riguarda la formazione interna aziendale; quest’ultima è già indennizzata con il versamento del forfait o dell’indennità individuale. 20 Domande frequenti Perché riceviamo fatture da ProLitteris? Ogni qual volta imprese, società, amministrazioni pubbliche, biblioteche, scuole, copisterie ecc. riproducano opere protette dal diritto d’autore (testi, immagini, rappresentazioni grafiche, fotografie ecc.) tratte da libri, opuscoli, giornali o riviste, i titolari dei relativi diritti (autrici, autori e case editrici) vanno remunerati adeguatamente in base agli articoli 19 e 20 della Legge federale sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (LDA). Essi non possono, tuttavia, far valere personalmente questo diritto ma devono passare per il tramite di una cosiddetta «società di gestione autorizzata» (art. 20 cpv. 4 LDA). ProLitteris, essendo stata autorizzata dall’autorità federale competente – l’Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI) – a far valere i diritti ai compensi prescritti dalla legge, per conto degli autori e delle case editrici che 22 Note esplicative TC 8 e 9 rappresenta può o deve riscuotere le indennità previste dalle Tariffe presso gli utenti (imprese, società, amministrazioni pubbliche, biblioteche, scuole ecc.); la relativa fattura viene emessa una volta l’anno. Perché riceviamo due fatture? La prima riguarda la riproduzione cartacea di opere protette dal diritto d’autore effettuata con gli apparecchi consueti (fotocopiatrici, apparecchi multifunzionali, telefax ecc.). Le indennità dovute per questo tipo di utilizzo sono definite dalla Tariffa comune 8, già in vigore dal 1996 e approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti affini (CAF, www.eschk.admin.ch). La seconda fattura riguarda l’utilizzo di opere protette dal diritto d’autore nelle cosiddette reti telematiche interne, ovvero la riproduzione in forma digitale, nell’ambito di reti interne, mediante i dispositivi tecnici adatti (terminali, workstation, schermi di computer, scanner o simili). Le relative indennità sono definite dalla Tariffa comune 9, in vigore dal 2004 e anch’essa approvata dalla CAF. Da quali fattori dipende l’ammontare delle indennità dovute? L’ammontare delle indennità fatturate da ProLitteris dipende da un lato dall’appartenenza dell’ente o dell’azienda a un determinato settore, dall’altro dal numero dei suoi collaboratori. Questi dati figurano su ogni fattura e consentono di determinare l’ammontare delle indennità annue, a seconda delle categorie definite dalle Tariffe comuni 8 e 9. Per la fattura dell’anno in corso è determinante il numero di collaboratori al 31 dicembre dell’anno precedente. Se l’organico cambia nel corso dell’anno, se ne potrà tenere conto solo l’anno successivo. Vi preghiamo pertanto di saldare la fattura per l’anno in corso e di comunicarci per iscritto il nuovo numero di collaboratori. Come procedere se le basi di calcolo sono errate? Se le fatture di ProLitteris si basano su dati che non corrispondono alla situazione reale, per esempio se il numero di collaboratori indicato è troppo alto o troppo basso o se l’indicazione del settore di appartenenza è scorretta, occorre sempre segnalare a ProLitteris l’errore per iscritto (lettera, fax o mail). Lo stesso vale per ogni rettifica dell’indirizzo di fatturazione. Le correzioni o integrazioni sono indicabili direttamente sulla fattura che avete ricevuto e che ci rispedite. Le correzioni telefoniche, quindi comunicate oralmente, purtroppo non possono essere accettate perché ProLitteris deve rispondere della correttezza delle fatture nei confronti dell’ufficio di revisione e dell’IPI. E se la nostra azienda o il nostro ente non dispone né di una macchi- 23 Note esplicative TC 8 e 9 na copiatrice né di una rete digitale interna? Se la vostra azienda o il vostro ente davvero non dispone – situazione che non si riscontra quasi mai – né di un’apparecchiatura atta all’allestimento di riproduzioni (fotocopiatrice, telefax, apparecchio multifunzionale, stampante o simile) né di una rete digitale interna (almeno due posti di lavoro equipaggiati con videoterminali), dovete compilare una dichiarazione in tal senso e apporvi una firma legalmente valida. Affinché ProLitteris possa verificare la validità della firma, occorre allegare una copia dell’estratto del registro di commercio (per accedere al formulario di notifica cliccare due volte sul termine sottolineato). Dobbiamo pagare le fatture di ProLitteris anche se nessuna opera protetta dal diritto d’autore è stata riprodotta, memorizzata o diffusa in seno alla nostra azienda o al nostro ente? Sì. Se ha comprato, noleggiato o preso in leasing una macchina copiatrice, la vostra azienda o il vostro ente ha la possibilità di copiare documenti protetti dal diritto d’autore. In una decisione del 1999 (DTF 125 III, p. 141 sgg.) il Tribunale federale ha stabilito in modo chiaro e univoco che le indennità fissate nelle Tariffe comuni sono dovute anche se non è stata allestita neppure una copia di un’opera tutelata dal diritto d’autore. «Chiunque disponga di una copiatrice e sia sottoposto a una tariffa forfettaria è assoggettato all’obbligo di indennità, a prescindere dal numero delle fotocopie di opere protette effettivamente allestite; ha però anche il diritto di utilizzare senza restrizione le opere tutelate, indipendentemente dall’ammontare dell’indennità dovuta» (DTF 125 III, p. 147). Se un’azienda o un ente dispone di apparecchi in grado di allestire fotocopie e se sono soddisfatte le altre condizioni di cui alla Tariffa comune 8, vige l’obbligo di pagare l’indennità fatturata da ProLitteris. Poiché l’utilizzo digitale di opere tutelate dal diritto d’autore è disciplinato dalla Tariffa comune 9, dunque da una tariffa forfettaria, le precisazioni espresse dal Tribunale federale nell’ambito della suddetta decisione valgono anche in questo campo. Ogni ente o azienda che disponga di una rete digitale interna e sia sottoposto alla Tariffa comune 9 è tenuto a pagare l’indennità forfettaria in ogni caso, a prescindere dal numero di opere protette effettivamente memorizzate e diffuse nella rete interna. 24 Note esplicative TC 8 e 9 21 Altre informazioni Per maggiori ragguagli potete consultare il nostro sito (www.prolitteris.ch). Alla rubrica «Fatture reprografia» troverete non solo ulteriori informazioni ma anche le Tariffe comuni 8 e 9 complete, con l’indicazione dei vari rami economici e delle relative aliquote d’indennizzo. Potete anche ottenere informazioni aggiuntive chiamando l’«Info-Line» di ProLitteris (tel. 043 300 66 50, dalle 9 alle 12) o mandandoci una mail ([email protected]). ProLitteris Reprografia Casella postale 8033 Zurigo PL/novembre 2013 25