12/03/2014 Università degli Studi di Bergamo lezione 7-8 TERMINI DI RESA NEI CONTRATTI INTERNAZIONALI: GLI INCOTERMS ® Silvia Ceraolo © introduzione • • • • obbligo di consegna spedizioniere / vettore consegna Incoterms® – – • significato tipologie Incoterms® 2010 Silvia Ceraolo © 1 12/03/2014 CONTRATTO DI COMPRAVENDITA art. 1470 c.c. La vendita è il contratto che ha per oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa o il trasferimento di un altro diritto verso il corrispettivo di un prezzo Silvia Ceraolo © CONTRATTO DI COMPRAVENDITA art. 1476 co. 1 n.1 Obbligazioni principali del venditore Le obbligazioni principali del venditore sono: 1. consegnare la cosa al compratore 2. fargli acquistare la proprietà 3. garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa questo testo ci ricorda qualcosa? Silvia Ceraolo © 2 12/03/2014 CONTRATTO DI COMPRAVENDITA art. 1510 co 2 Luogo della consegna Salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore o allo spedizioniere Silvia Ceraolo © VETTORE art. 1878 c.c. Col contratto di trasporto il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire persone o cose da un luogo all’altro Silvia Ceraolo © 3 12/03/2014 VETTORE • esegue il trasferimento fisico delle merci, utilizzando mezzi propri o altrui (ad es. noleggiati) • risponde dell'integrità del carico • quindi è il vettore che risponde del risultato finale del trasporto = risponde della consegna delle merci a destino • poiché è contrattualmente obbligato a trasferire le merci, è tenuto ad una obbligazione di risultato Silvia Ceraolo © SPEDIZIONIERE art. 1737 c.c. Il contratto di spedizione è un mandato col quale lo spedizioniere assume l’obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie Silvia Ceraolo © 4 12/03/2014 SPEDIZIONIERE • è l’intermediario spedizione che organizza l'intera • è tenuto unicamente ad un’ obbligazione di mezzi = compimento di atti giuridici Silvia Ceraolo © SPEDIZIONIERE • è incaricato con un mandato = opera su preciso incarico affidatogli del mandante committente o, in mancanza di istruzioni, “nel migliore interesse del medesimo” (art. 1739 c.c.). • agisce quindi come mandatario dell’azienda, stipulando in nome proprio ma per conto dell’azienda un contratto di trasporto con un vettore • si occupa dell'evasione del reperimento dei mezzi di trasporto più idonei e di tutte le pratiche burocratiche necessarie Silvia Ceraolo © 5 12/03/2014 SPEDIZIONIERE • deve compiere tutte le operazioni accessorie alla spedizione = tutti gli atti materiali, giuridici e formali strumentali o conseguenti alla conclusione del negozio di trasporto, tra cui: − l’assicurazione delle merci (se prevista dalle parti o dagli usi o dalle norme) − gli accertamenti peritali − la custodia della merce, il deposito, il magazzinaggio, il carico e lo scarico, la pesatura della merce − il ritiro della merce dal cliente e la consegna al trasportatore − tutte le operazioni necessarie o utili al trasporto (es. trasbordo della merce negli scali intermedi, scorta della merce, riscossione dei crediti se così concordato, ecc) • deve avere propri corrispondenti esteri Silvia Ceraolo © SPEDIZIONIERE DOGANALE • = doganalista • è una tipologia particolare di spedizioniere, a cui l’impresa delega la rappresentanza diretta (= in nome e per conto) dell’azienda per l’espletamento delle pratiche doganali • per esercitare deve superare un esame di Stato per l’ottenimento dell’autorizzazione (patentino) e l’iscrizione all’Albo degli Spedizionieri Doganali • sono gli unici abilitati ad operare c/o la Dogana Silvia Ceraolo © 6 12/03/2014 VETTORE / SPEDIZIONIERE VETTORE SPEDIZIONIERE • esegue il trasferimento fisico delle merci, con mezzi propri o altrui • risponde dell'integrità del carico • risponde della consegna delle merci a destino) • ha un’obbligazione di risultato • organizza l'intera spedizione • è mandatario dell’azienda, stipulando in nome proprio ma per conto dell’azienda un contratto di trasporto con un vettore • esegue le operazioni accessorie alla spedizione (ad es. spedizioniere doganale) • ha un’obbligazione di mezzi Silvia Ceraolo © IL VENDITORE NELLA CONVENZIONE DI VIENNA stipulata nel 1980, ratificata dall'Italia con legge 11 dicembre 1985, n. 765 in vigore dal 1º gennaio 1988 art. 30 il venditore si impegna, alle condizioni previste dal contratto e dalla convenzione, a consegnare le merci, a trasferirne la proprietà e a consegnare tutti i relativi documenti Silvia Ceraolo © 7 12/03/2014 IL VENDITORE NELLA CONVENZIONE DI VIENNA L’obbligo di consegna deve essere adempiuto: • nel luogo concordato e secondo i termini di consegna definiti • alla data pattuita nel contratto o determinabile in base al contratto o comunque entro un periodo ragionevole • secondo le modalità di trasporto (via mare, via aerea, via terra o con una combinazione di queste = trasporto intermodale o multimodale) definite contrattualmente; • stipulando, se obbligato da una norma pattizia o di legge, un'assicurazione sulla merce per coprire i rischi di perdita o danneggiamento del carico; • consegnando merce conforme (per quantità, qualità e tipo) alle caratteristiche pattuite, senza difetti, idonea all'uso e adeguatamente confezionata ed imballata Silvia Ceraolo © IL VENDITORE NELLA CONVENZIONE DI VIENNA L’obbligo di consegna deve essere adempiuto: a. nel luogo concordato e secondo i termini di consegna definiti b. alla data pattuita nel contratto o determinabile in base al contratto o comunque entro un periodo ragionevole c. secondo le modalità di trasporto (via mare, via aerea, via terra o con una combinazione di queste = trasporto intermodale o multimodale) definite contrattualmente; d. stipulando, se obbligato da una norma pattizia o di legge, un'assicurazione sulla merce per coprire i rischi di perdita o danneggiamento del carico Silvia Ceraolo © 8 12/03/2014 IL VENDITORE NELLA CONVENZIONE DI VIENNA e. consegnando merce conforme per quantità, qualità e tipo alle caratteristiche pattuite, senza difetti, idonea all'uso e adeguatamente confezionata ed imballata f. consegnando merce libera da diritti o pretese di terzi (salvo, in caso contrario, il consenso del compratore) ed in regola coi diritti di proprietà industriale e intellettuale (= brevetti, marchi, licenze) g. fornendo al cliente tutte le informazioni necessarie per il ritiro della merce h. consegnando i documenti relativi alla merce alle condizioni (forma, momento e luogo) pattuiti i. trasferendo la proprietà della merce secondo quanto previsto dalla legge nazionale applicabile al contratto Silvia Ceraolo © IL COMPRATORE NELLA CONVENZIONE DI VIENNA Deve: • pagare il prezzo fissato nel contratto, nella valuta contrattualmente pattuita, con le modalità concordate (bonifico bancario, credito documentario, ecc.) nel luogo e nei tempi previsti (in via posticipata e/o anticipata) • prendere in consegna la merce e adempiere alle eventuali procedure necessarie al suo ritiro (liberando in tal modo il venditore dal suo obbligo principale) Silvia Ceraolo © 9 12/03/2014 Diventa allora fondamentale definire esattamente il momento della CONSEGNA DELLA MERCE • adempimento del principale obbligo del venditore (e del correlato obbligo del compratore) • danni del trasporto • decorrenza della garanzia • risoluzione delle controversie Silvia Ceraolo © DANNI DEL TRASPORTO • possono riguardare quantità (cali, perdite), qualità, confezione e imballaggio della merce ⇒ • può risultare compromessa la conformità del bene alle specifiche contrattuali i vizi e i difetti conseguenti al trasporto del bene dal luogo di consegna al luogo di destinazione sono a carico del compratore Silvia Ceraolo © 10 12/03/2014 DECORRENZA DELLA GARANZIA Convenzione di Vienna art. 39 In tutti i casi l'acquirente decade dal diritto di far valere un difetto di conformità se non lo denuncia al più tardi entro un termine di due anni a partire dalla data alla quale le merci gli sono state effettivamente consegnate a meno che tale scadenza non sia incompatibile con la durata di una garanzia contrattuale Silvia Ceraolo © DECORRENZA DELLA GARANZIA Regolamento Roma I art. art. 5, lett. b) punto 1 il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è il luogo, situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto Silvia Ceraolo © 11 12/03/2014 LA CONSEGNA è quindi fondamentale definire con la controparte: 1. come e dove avviene la consegna? 2. chi paga il trasporto e gli altri oneri accessori? 3. chi si assume le responsabilità e si fa carico dei rischi connessi al trasporto? 4. chi effettua le operazioni doganali di export/import e ne sostiene i relativi costi? Silvia Ceraolo © LA CONSEGNA Venditore e compratore sono liberi di concordare contrattualmente tali aspetti come meglio credono. Tuttavia – data la varietà di norme, usi e consuetudini in vigore nei diversi Paesi e considerate anche le differenze culturali, linguistiche e operative – è preferibile affidarsi a modelli unificati a contenuto predeterminato Esigenza di codificare in un set di norme standardizzate le più diffuse prassi commerciali internazionali. Obiettivo: minimizzare il rischio di incomprensioni, imprecisioni ed ambiguità ⇒ evitare controversie Silvia Ceraolo © 12 12/03/2014 GLI INCOTERMS Silvia Ceraolo © GLI INCOTERMS® INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS o termini di resa (dal venditore al compratore) Silvia Ceraolo © 13 12/03/2014 GLI INCOTERMS® set di regole convenzionali che sintetizzano in una sigla di 3 lettere le pattuizioni commerciali comunemente usate nei contratti di compravendita, al fine di individuare la ripartizione delle responsabilità, delle spese e dei rischi connessi alla consegna della merce Silvia Ceraolo © genesi storica • la Camera di Commercio Internazionale (ICC) www.iccwbo.org, organizzazione privata fondata nel 1919 per la rappresentanza a livello mondiale di tutti i settori economici – si fece interprete dell’esigenza di certezza degli operatori e da subito si propose di definire sigle standard a contenuto pre-definito da richiamare (facoltativamente) nei contratti • 1923: pubblicazione dell’opuscolo "Trade Terms" contenente la codificazione di 6 termini • aggiornamento e revisione nel 1953, 1967, 1980, 1990, 2000 e infine 2010, per seguire l'evoluzione delle pratiche commerciali e le innovazioni dei trasporti Silvia Ceraolo © 14 12/03/2014 GLI INCOTERMS® • si applicano alle compravendite di beni mobili • non sono norme di legge ⇒ non si applicano automaticamente ai contratti ® • hanno carattere pattizio ⇒ sono efficaci e vincolanti per le parti solo se e nei limiti in cui sono espressamente richiamati dal contratto Silvia Ceraolo © GLI INCOTERMS® • permettono di definire il momento della consegna, cioè il tempo ed il luogo in cui avviene il trasferimento dal venditore al ® compratore dei rischi del trasporto, nonché degli obblighi (e relativi costi) delle operazioni accessorie Silvia Ceraolo © 15 12/03/2014 GLI INCOTERMS® • determinano, cioè, con precisione: −il luogo della consegna −il momento del passaggio dei rischi di danneggiamento e/o perdita della merce −su chi gravi l’obbligo® di stipulare il contratto di trasporto −su chi gravi l’eventuale obbligo di stipulare il contratto di assicurazione −a chi competa il pagamento dei dazi −la ripartizione delle altre spese che derivano dal trasporto Silvia Ceraolo © GLI INCOTERMS® • sono largamente usati nel commercio internazionale, ma possono essere utilizzati anche nelle compravendite interne • se correttamente utilizzati, definiscono le responsabilità di acquirente e venditore in modo semplice, eliminando le® ambiguità e riducendo il rischio di controversie • aiutano a definire il prezzo del bene venduto, poiché permettono di stabilire senza ambiguità la ripartizione tra venditore e compratore dei costi di trasporto e dei costi accessori su chi gravano effettivamente questi costi? Silvia Ceraolo © 16 12/03/2014 GLI INCOTERMS® • sono pubblicati in inglese e in edizione bilingue in inglese e altre 31 lingue • la scelta del termine di resa deve essere coerente con il mezzo di trasporto prescelto es. FOB (franco a bordo) non si può applicare ad un trasporto ferroviario … ® • nell’indicazione del termine bisogna sempre specificare il luogo ove avverrà l’attuazione del contenuto del termine • poiché il contenuto varia leggermente tra le diverse revisioni, è opportuno accompagnare il termine prescelto con l’edizione di riferimento es. CIF Genova as per Incoterms 2010® Silvia Ceraolo © GLI INCOTERMS® • non servono a stabilire il momento di passaggio di proprietà delle merci • non regolano i rapporti che si instaurano con le altre parti coinvolte nella spedizione internazionale (ad es. contratto di trasporto, di spedizione, di assicurazione, ecc.) ordinamento interno e/o specifiche convenzioni internazionali • non regolano le obbligazioni delle parti per l’imballaggio, lo stoccaggio e lo stivaggio all’interno del container Silvia Ceraolo © 17 12/03/2014 GLI INCOTERMS® • non sostituiscono il contratto. Ad es: − obbligazioni di pagamento del compratore (luogo, tempo, modalità) − violazioni del contratto e loro conseguenze − garanzie contrattualmente offerte dal venditore − ritardi o consegne parziali − esoneri da responsabilità − legge applicabile − risoluzione delle controversie Silvia Ceraolo © GLI INCOTERMS® • non sostituiscono il contratto. Ad es: perchè non regolano tutti gli aspetti dell’operazione di compravendita. Ad es.: – norme e responsabilità dei documenti di esportazione e importazione (licenze, autorizzazioni,ecc) – spese di imballaggio, di testing, di marcatura delle merci – obblighi reciproci di consegne documentali – assunzione delle spese supplementari per ritardo nella consegna delle merci o nella loro ricezione – prove dell’esecuzione del contratto – norme sulla responsabilità del produttore Silvia Ceraolo © 18 12/03/2014 GLI INCOTERMS® • necessità di aggiornamento periodico. INCOTERMS 2010 ® • evoluzioni del commercio internazionale (controlli anti contraffazione, trasporti materiali pericolosi,…) • accresciute esigenze di sicurezza dei traffici (norme antiterrorismo, prenotifiche di arrivo, comunicazioni elettroniche tra dogane, …) • adozione anche degli USA, che hanno cancellato le loro R.A.F.T.D (Revised American Foreign Trade Definitions) Silvia Ceraolo © INCOTERMS® 2010 • in vigore dal 1° gennaio 2011 possono essere precedenti? usate le versioni • ICC ITALIA – Comitato Nazionale italiano della Camera di Commercio Internazionale www.cciitalia.org con sede a Roma – ha predisposto l'edizione ufficiale bilingue italianoinglese dei nuovi Incoterms® 2010 • le traduzioni non ufficiali non sono riconosciute • acquistabile on line o consultabile gratuitamente c/o la Camera di Commercio Silvia Ceraolo © 19 12/03/2014 INCOTERMS® 2010: LE NOVITÀ • espressa possibilità di utilizzare gli Incoterms anche nei contratti di compravendita fra operatori stabiliti all'interno di Stati appartenenti ad aree prive di barriere doganali (UE, Stati Uniti, ecc) • parità di valore tra comunicazioni elettroniche e cartacee (ove convenuto) • indicazione precisa delle informazioni che devono essere fornite in materia di assicurazione della merce • obbligo di inserire informazioni sui requisiti di sicurezza del carico Silvia Ceraolo © INCOTERMS® 2010 • contiene 11 termini codificati, di cui 2 radicalmente nuovi e ne sono stati cancellati 4 dei 13 codificati nell’edizione precedente (2000), ovvero - DAF (Delivered At Frontier) - DEQ (Delivered Ex Quay) - DES (Delivered Ex Ship) - DDU (Delivered Duty Unpaid) • ogni termine è preceduto da una sintetica premessa esplicativa • per ogni termine, sono dettagliatamente esposte in 10 punti le obbligazioni del venditore (contrassegnate dalla lettera A) e del compratore (lettera B), presentate in modo corrispondente e speculare Silvia Ceraolo © 20 12/03/2014 INCOTERMS® 2010 Obbligazioni delle parti: A1 - B1 Obblighi generali del venditore/compratore A2 - B2 A3 - B3 Licenze, autorizzazioni, adempimenti di sicurezza Contratto di trasporto ed assicurazione A4 - B4 A5 - B5 Consegna Trasferimento dei rischi A6 - B6 A7 - B7 Ripartizione delle spese Comunicazioni al compratore/venditore A8 - B8 A9 - B9 Documento di consegna/prova della consegna Controllo, imballaggio, marcatura/ispezione merce A10 - B10 Assistenza per informazioni e relative spese Silvia Ceraolo © INCOTERMS® 2010 I termini di resa si suddividono in 2 gruppi: • i termini del 1° gruppo si applicano a qualsiasi modalità di trasporto (compreso quello intermodale) • i termini del 2° gruppo sono applicabili unicamente al trasporto per via d’acqua (marittimo, lacuale o fluviale) Silvia Ceraolo © 21 12/03/2014 GLI INCOTERMS 2010® 1° gruppo EXW Franco fabbrica FCA Franco vettore CPT Trasporto pagato fino a CIP Trasporto e assicurazione pagati fino a DAT Reso al terminal convenuto DAP Reso al luogo di destinazione convenuto DDP Reso sdoganato al luogo di destinazione convenuto GLI INCOTERMS 2010® 2° gruppo FAS Franco lungo bordo FOB Franco a bordo CFR Costo e nolo CIF Costo, assicurazione e nolo NOTA: per queste 3 rese la consegna si perfeziona con l’avvenuto carico a bordo della nave. E il punto di consegna è sempre un porto… 22 12/03/2014 GLI INCOTERMS® 2010 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. RESE DI PARTENZA RESE DI ARRIVO EXW… (place of delivery) FCA … (place of delivery) CPT… (place of destination) CIP … (place of destination) FAS … (port of shipment) FOB … (port of shipment) CFR … (port of destination) CIF … (port of destination) 1. DAT … (terminal at port or place of destination) 2. DAP (place of destination) 3. DDP (place of destination) IL LUOGO CONVENUTO • va indicato con la massima precisione in ogni termine di resa, al fine di evitare incomprensioni e contestazioni • nei termini che iniziano con “C” il luogo convenuto non corrisponde al luogo di consegna ma solo al luogo fino al quale il trasporto è pagato; in questi casi il venditore adempie all’obbligazione effettuando la consegna al vettore • in tutte le altre rese indica il luogo di consegna, a partire dal quale il rischio si trasferisce dal venditore al compratore 23 12/03/2014 LE RESE DI PARTENZA Silvia Ceraolo © EXW EX WORKS … (place of delivery) • è il termine FRANCO FABBRICA, molto amato dalle imprese italiane • il venditore si libera dall’obbligo di consegna della merce mettendola a disposizione del compratore nei propri locali o altro proprio luogo convenuto (magazzino, stabilimento, ecc), senza neppure l’obbligo di carico • il venditore non ha nessun altra obbligazione, né deve sostenere alcun costo Silvia Ceraolo © 24 12/03/2014 EXW EX WORKS … (place of delivery) • rappresenta il livello minimo di obbligazioni e di costi a carico del venditore • è appropriato per il commercio nazionale… …ma siamo sicuri che sia la soluzione migliore in un contesto complesso come quello di una spedizione internazionale??? Silvia Ceraolo © EXW EX WORKS … (place of delivery) i l ve n d i t o r e n o n p u ò c o n t r o l l a r e a t t i vi t à (e quindi rischi) che si riflettono d i r e t t a me n t e s u l l a p r o p r i a o p e r a t i vi t à e posizione Silvia Ceraolo © 25 12/03/2014 EXW EX WORKS … (place of delivery) Rischi pratici: • • • • impossibilità di verificare il rispetto della corrispondenza tra massa e peso del carico e caratteristiche dell’automezzo vettore magari sconosciuto norme di legge sui trasporti merci pericolose (documentazioni e istruzioni) responsabilità amministrative e penali (es. reato contrabbando) legate agli adempimenti doganali; difficoltà o impossibilità di ottenere documenti export necessari a fini fiscali o nelle procedure di pagamento (ad es. lettera di carico) Silvia Ceraolo © EXW EX WORKS … (place of delivery) Rischi commerciali: • minore percezione di costi di trasporto e accessori alla vendita ⇒ maggiori difficoltà di gestire politiche di prezzo e trattative commerciali (trasporto sovrastimato rispetto all’effettiva incidenza) • riduzione dei margini di trattativa nella negoziazione • possibilità di negoziare contratti di trasporto e di assicurazione alle condizioni più adatte al proprio caso, magari fruendo delle minori tariffe che le società di trasporto e le compagnie di assicurazione normalmente riservano agli acquirenti abituali Silvia Ceraolo © 26 12/03/2014 EXW EX WORKS … (place of delivery) Adatto solo ad esportatori piccoli od occasionali: • • • impresa non preparata a gestire efficacemente le operazioni internazionali assenza di personale dotato in grado di intrattenere rapporti continuativi con gli spedizionieri-vettori, con l’assicuratore, con gli uffici doganali e fiscali volume di scambi commerciali con l’estero tale da non conferire all’impresa potere contrattuale con spedizionieri, vettori e assicuratori Silvia Ceraolo © FCA F R E E C A R R I E R … (place of delivery) • resa FRANCO VETTORE • il venditore effettua la consegna rimettendo la merce al vettore (o altra persona designata dal compratore) presso i propri locali o in altro luogo convenuto specificato con precisione • il venditore è però tenuto ad effettuare lo sdoganamento in esportazione (non in entrata a destino) • la pluralità dei soggetti operanti nel trasporto rendono a volte difficoltoso identificare esattamente il luogo in cui il vettore contrattuale prende in carico la merce Silvia Ceraolo © 27 12/03/2014 CPT C A R R I A G E P A I D T O … (named place of destination) • resa TRASPORTO PAGATO FINO A.. • come per tutti i termini del gruppo C, il venditore adempie all’obbligazione di consegna con la rimessa al vettore • il venditore deve: − stipulare il contratto di trasporto − sdoganare la merce in uscita − consegnare la merce al vettore − sostenere i costi di trasporto fino al luogo concordato luogo di consegna luogo concordato passaggio del rischio trasferimento delle spese Silvia Ceraolo © CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO… (named place of destination) • resa TRASPORTO E ASSICURAZIONE PAGATI FINO A.. • il venditore deve: − stipulare il contratto di trasporto − provvedere alla copertura assicurativa minima (valore di fattura + 10%) per perdita o danni al carico nel trasporto − sdoganare la merce in uscita − consegnare la merce al vettore nel luogo di destinazione concordato − sostenere i costi di trasporto fino a tale punto luogo di consegna ≠ luogo di destinazione passaggio del rischio ≠ trasferimento delle spese Silvia Ceraolo © 28 12/03/2014 FAS FREE ALONGSIDE SHIP… (named port of shipment) • • • • resa FRANCO LUNGO BORDO il venditore effettua la consegna rimettendo la merce sottobordo alla nave (ad es. sulla banchina o su una chiatta) designata dal compratore; in tale luogo si trasferiscono rischi e oneri successivi è tenuto ad effettuare lo sdoganamento in esportazione (non in entrata a destino) specificare esattamente il luogo (oneri di movimentazione) NOTA: solitamente i container si consegnano al terminal di carico del vettore marittimo ⇒ la resa appropriata è FCA Silvia Ceraolo © FOB FREE ON BOARD… (named port of shipment) • resa FRANCO A BORDO • il venditore effettua la consegna rimettendo la merce a bordo della nave designata dal compratore; in tale luogo si trasferiscono rischi e oneri successivi • il venditore è tenuto ad effettuare lo sdoganamento in esportazione (non in entrata a destino) NOTA: solitamente i container si consegnano al terminal di carico del vettore marittimo ⇒ la resa appropriata è FCA Silvia Ceraolo © 29 12/03/2014 CFR COST AND FREIGHT (named port of destination) • • • • resa COSTO E NOLO il venditore effettua la consegna rimettendo la merce a bordo della nave designata dal compratore ( trasferimento del rischio) ma sostiene le spese fino al porto di destinazione definire contrattualmente, oltre al luogo di destino, il porto di imbarco, nonché il punto del porto di destinazione convenuto (oneri di movimentazione ⇒ stipulare contratto corrispondente con il vettore) il venditore è tenuto ad effettuare lo sdoganamento in esportazione (non in entrata a destino) NOTA: solitamente i container si consegnano al terminal di carico del vettore marittimo ⇒ la resa appropriata è FCA Silvia Ceraolo © CIF COST INURANCE AND FREIGHT … (named port of destination) • • resa COSTO ASSICURAZIONE E NOLO come CFR, ma il venditore, in aggiunta, deve stipulare una copertura assicurativa minima (valore di fattura + 10%) per perdita o danni derivanti dal trasporto • il venditore è tenuto ad effettuare lo sdoganamento in esportazione (non in entrata a destino) NOTA: solitamente i container si consegnano al terminal di carico del vettore marittimo ⇒ la resa appropriata è FCA Silvia Ceraolo © 30 12/03/2014 LE RESE DI ARRIVO Silvia Ceraolo © DAT DELIVERED AT TERMINAL… (named terminal at port or place of destination) • RESO AL TERMINAL (novità 2010) • il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore dopo averla scaricata al terminal convenuto (es magazzino, piazzale per container, ecc) nel porto o luogo di destinazione; sostiene rischi e spese fino a questo punto • specificare chiaramente il terminal e, se possibile, un punto specifico dello stesso ⇒ stipulare contratto corrispondente con il vettore • è tenuto ad effettuare lo sdoganamento esportazione (non in entrata a destino) in Silvia Ceraolo © 31 12/03/2014 DAP DELIVERED AT PLACE… (named place of destination) • RESO AL LUOGO DI DESTINAZIONE (novità 2010) • il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore sul mezzo di trasporto di arrivo nel luogo di destinazione, pronta da scaricare; sostiene rischi e spese fino a questo punto • specificare chiaramente il punto del luogo convenuto ⇒ stipulare contratto corrispondente con il vettore Silvia Ceraolo © DDP DELIVERED DUTY PAID…(named place of destination) • RESO SDOGANATO • il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore sul mezzo di trasporto di arrivo nel luogo di destinazione, pronta da scaricare e ha l’obbligo di sdoganare (direttamente o indirettamente) in esportazione e in importazione, pagando i relativi diritti doganali, nonché (salvo patto contrario) l’IVA e tasse simili • specificare chiaramente il punto del luogo convenuto ⇒ stipulare contratto corrispondente con il vettore Silvia Ceraolo © 32 12/03/2014 UN TRUCCHETTO PER MEMORIZZARE… se il termine inizia con E il venditore non ha obblighi; il compratore prende in C F D carico la merce e sostiene i costi di trasporto fino a destinazione il venditore sostiene i costi di trasporto fino al luogo convenuto ≠ dal luogo di consegna (= passaggio del rischio) il venditore sostiene le spese di carico, mentre il trasporto e gli altri oneri accessori sono a carico del compratore il venditore sostiene tutti i costi (che possono includere anche il pagamento dei dazi) fino al luogo convenuto Silvia Ceraolo © QUAL È IL TERMINE DI RESA MIGLIORE? Silvia Ceraolo © 33 12/03/2014 DIPENDE! • dimensioni e struttura aziendale • fatturato export • politiche commerciali • tipologia di merce • caratteristiche dell’operazione • caratteristiche del cliente • ……… Silvia Ceraolo © Domande? Silvia Ceraolo © 34