Regolamento Acquisti in Economia • REGOLAMENTO ACQUISTI IN ECONOMIA IN.VA. S.P.A. MODALITÀ E LIMITI DI SPESA NEGLI ACQUISTI IN ECONOMIA Marzo 2012 VERSIONE 3 PAG. 1/19 Regolamento Acquisti in Economia Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina il sistema delle procedure per l’acquisizione in economia di forniture dei beni e dei servizi specificatamente individuati nello stesso ed entro i limiti riportati negli articoli seguenti da parte della Società IN.VA. S.p.A. (nel seguito indicata come Società). Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’affidamento di servizi e forniture avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di economicità dell’azione amministrativa, efficacia, tempestività e correttezza oltre che dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità. Art. 2 - Normativa di riferimento 1. Le disposizioni del presente Regolamento si armonizzano con le norme contenute nel D. Lgs. n 163/2006 e s.m.i. (di seguito, Codice Contratti Pubblici) ed in particolare con quelle contenute all’art. 125, nonché con le norme contenute nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006 (D.P.R. 207/2010) e con la Legge Regionale 28 dicembre 2011, n° 36 e s.m.i. “Nuova disciplina delle acquisizioni in economia di beni e di servizi. Abrogazione della legge regionale 16 giugno 2005, n. 13 (Disposizioni in materia di acquisizione in economia di beni e servizi. Abrogazione dei regolamenti regionali 28 marzo 1994, n. 2 e 5 dicembre 1995, n. 8)”. Art. 3 - Limiti di importo e tipologie, divieto di frazionamento 1. L’acquisizione di forniture di beni e di servizi in economia è consentita importi non superiori alla soglia comunitaria prevista dall'art. 28 del Codice Contratti Pubblici, così come periodicamente adeguata ai sensi dell'art. 248 del Codice Contratti Pubblici. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (I.V.A.). 2. Nessuna fornitura di beni e/o servizi d’importo superiore a quello indicato nel comma precedente potrà essere artificiosamente frazionata allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente Regolamento. Oltre tale importo si dovrà provvedere attraverso le ordinarie procedure d’acquisto di servizi e forniture applicando le disposizioni nazionali e/o comunitarie in materia. Marzo 2012 VERSIONE 3 PAG. 2/19 Regolamento Acquisti in Economia 3. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, al fine del rispetto dei limiti di spesa, si ha riguardo all'importo complessivo riferito all'intero periodo di durata contrattuale. 4. Ai fini del calcolo del valore stimato delle acquisizioni in economia di beni e di servizi, si applica quanto previsto dall'articolo 29 del Codice Contratti Pubblici. Art. 4 - Responsabile del Procedimento 1. Per gli acquisti in economia di beni e servizi il Responsabile Ufficio Acquisti cura gli aspetti amministrativi in qualità di Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto delle disposizioni previste all’art. 10 del Codice Contratti Pubblici in quanto applicabili e delle disposizioni previste agli articoli 272 e 273 del D.P.R. 207/2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006). 2. Il Responsabile Unico del Procedimento vigila sulla corretta esecuzione del contratto ovvero sulla corretta esecuzione delle prestazioni ordinate attraverso l’emissione degli specifici atti contrattuali, secondo quanto previsto ai successivi artt. 16 e 18. 3. Il Responsabile Unico del Procedimento svolge, di norma, nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di Direttore dell’esecuzione del contratto di cui all'articolo 19. Art. 5 - Tipologie di forniture e servizi 1. Nel rispetto del limite di importo previsto nell’articolo 3, del presente Regolamento, è ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia per l’acquisizione delle seguenti tipologie di forniture di beni e servizi: - Combustibili per automezzi Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e accessori Libri, opuscoli e pieghevoli Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali Francobolli, moduli di assegni, banconote, azioni, pubblicità professionale, cataloghi e manuali Registri o libri contabili, classificatori, moduli ed altri articoli di cancelleria stampati in carta o cartone Stampati di vario tipo Apparecchiature informatiche e forniture Ricevitori radiofonici e televisivi e apparecchi per la registrazione o la Marzo 2012 VERSIONE 3 PAG. 3/19 Regolamento Acquisti in Economia - riproduzione del suono o dell'immagine Network Materiali per telecomunicazioni Veicoli a motore Attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicurezza Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza Strumenti ottici Mobili Arredamento Pacchetti software per reti, Internet e intranet Pacchetti software per creazione di documenti, disegno, trattamento delle immagini, pianificazione e produttività Pacchetti software per creazione di documenti, disegno, trattamento delle immagini, pianificazione e produttività Pacchetti software operativi e base dati Utilities per pacchetti software Sistemi e server di informazione Pacchetti software e sistemi informatici vari Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature connesse Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio Servizi di riparazione e manutenzione di computer personali Servizi di manutenzione di attrezzature per telecomunicazioni Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici di edifici Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento Servizi di riparazione e manutenzione vari su beni di terzi Servizi di installazione di computer e apparecchiature per ufficio Servizi alberghieri e di ristorazione Servizi di mensa e servizi di catering Servizi di trasporto (escluso il trasporto di rifiuti) Servizi di noleggio autovetture Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini Servizi di poste e corriere Servizi di telecomunicazione Servizi bancari Servizi assicurativi Servizi di locazione di beni immobili Servizi di ingegneria Servizi di consulenza sanitaria e di sicurezza Servizi di consulenza per attrezzature informatiche Marzo 2012 VERSIONE 3 PAG. 4/19 Regolamento Acquisti in Economia - Servizi di consulenza in sistemi informatici e assistenza tecnica Servizi di sviluppo di software personalizzati Servizi di analisi e programmazione di sistemi Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza Servizi di assistenza software Servizi di sviluppo di software Servizi di implementazione di software Servizi di riproduzione di software Servizi di configurazione di software Servizi di consulenza di software Servizi di manutenzione e riparazione di software Servizi di fornitura di software Servizi di elaborazione dati Servizi di Internet Servizi informatici Servizi di consulenza e assistenza informatica Servizi di audit e collaudo informatico Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di reclutamento, di stampa e di sicurezza Servizi di istruzione e formazione Servizi di pulizia e disinfestazione Servizi cinematografici e videoservizi Servizi di vigilanza di edifici Art. 6 - Casi Particolari 1. Il ricorso al sistema delle spese in economia è altresì consentito, nel rispetto del limite di importo indicato nell’art. 3, comma 1, del presente Regolamento, nelle seguenti ipotesi: a) risoluzione, anche parziale, di un precedente rapporto contrattuale, in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto; b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso (ivi non previste) qualora non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto medesimo; c) acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente; Marzo 2012 VERSIONE 3 PAG. 5/19 Regolamento Acquisti in Economia d) interventi urgenti resi necessari da eventi oggettivamente imprevedibili al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale. Art. 7 - Modalità di esecuzione delle acquisizioni in economia 1. Le acquisizioni di forniture di beni e di servizi in economia, disciplinate dal presente Regolamento possono essere effettuate con i seguenti sistemi: - in amministrazione diretta: tale sistema è applicabile alle prestazioni di servizi. In questo caso, sotto la direzione del Responsabile Unico del Procedimento, la Società organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente o eventualmente assunto per l’occasione, utilizzando mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati ed acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che dovessero rendersi necessarie; - a cottimo fiduciario: l’acquisizione di beni e servizi avviene a seguito di affidamento a soggetti terzi mediante le procedure specificate al successivo art. 8. Art. 8 - Procedura del cottimo fiduciario 1. L’affidamento dei servizi e l’acquisizione dei beni a cottimo fiduciario può essere effettuato: - - Marzo 2012 mediante consultazione di più operatori economici, secondo quanto descritto all’art. 9 del presente Regolamento; mediante affidamento diretto ai sensi del successivo art. 10; mediante l’utilizzo, anche attraverso il mercato elettronico, di sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente nonché di documenti informatici, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione, ai sensi dell’articolo 85, comma 13, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010; mediante adesione, anche attraverso il mercato elettronico, alle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 s.m.i.; VERSIONE 3 PAG. 6/19 Regolamento Acquisti in Economia - mediante adesione, anche attraverso il mercato elettronico, alle convenzioni stipulate da centrali di committenza ai sensi dell’art. 33 Codice Contratti Pubblici. Art. 9 - Scelta del contraente mediante consultazione plurima 1. L'acquisizione di beni e di servizi di importo pari o superiore a euro 40.000,00 e fino alla soglia di cui all’art. 3, comma 1 può essere effettuata tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistano in tale numero soggetti idonei, selezionati tramite indagini di mercato ovvero attraverso l’elenco di operatori economici (di seguito Albo Fornitori) costituito ai sensi dell'articolo 125, commi 8 e 12 del Codice Contratti Pubblici, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento dei fornitori contemperando, altresì, l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici. 2. Resta salva la facoltà per la Società di invitare soggetti non iscritti nell’Albo Fornitori, purché in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura negoziata, qualora vi sia un ridotto numero di Operatori iscritti nella categoria merceologica di interesse, ovvero qualora le tipologie di beni e servizi da acquisire non rientrino in alcuna delle categorie merceologiche previste dall’Albo Fornitori. In tal caso, all’operatore economico ammesso alla procedura verrà richiesta l’ulteriore documentazione necessaria per l’inserimento nell’Albo Fornitori. Art. 10 - Affidamento diretto 1. Il Responsabile Ufficio Acquisti, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento potrà prescindere dalla richiesta di una pluralità di offerte, ricorrendo all’affidamento diretto ad un unico fornitore, quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di euro 40.000,00 (quarantamila/00) IVA esclusa. 2. Con tali modalità, nei limiti d’importo di cui all’art. 3, comma 1, del presente Regolamento, si potrà analogamente procedere nel caso di specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero per comprovati motivi d’urgenza. In tal caso, il Responsabile Unico del Procedimento richiedente dovrà motivare dettagliatamente e per iscritto il ricorso a tale procedura specificando: Marzo 2012 VERSIONE 3 PAG. 7/19 Regolamento Acquisti in Economia - le caratteristiche del bene o del servizio riconducibili al concetto di privativa industriale; - le impellenti ed imprevedibili esigenze di pubblica utilità, i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuovere gli inconvenienti verificatisi. 3. Il Responsabile Ufficio Acquisti, prima di procedere all'affidamento, valuta la congruità dell'offerta in relazione ai prezzi di mercato. 4. Il Responsabile Ufficio Acquisti, eventualmente di concerto con il Referente tecnico della fornitura, dovrà altresì definire il valore economico delle forniture di beni o dei servizi da acquisire. Art. 11 - Albo fornitori 1. L’Ufficio Acquisti aggiorna l’Albo Fornitori con l’indicazione delle consultazioni effettuate al fine di garantire l’effettiva rotazione delle degli operatori economici da invitare. L’Ufficio Acquisti provvede altresì all’aggiornamento annuale dell’Albo Fornitori nel rispetto di quanto previsto all’art. 125, comma 12, del Codice Contratti Pubblici e ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione, nonché il rispetto della normativa vigente. 2. Il criterio della rotazione non è applicato nei casi in cui il bene o servizio da acquisire abbia caratteristiche tecniche tali da consentire la sola partecipazione di soggetti specifici. 3. La Società si riserva la facoltà di sospendere l’Operatore Economico dall’Albo Fornitori, qualora riscontri il verificarsi, nei confronti della medesima, di una delle ipotesi di seguito elencate: - inadempimento contrattuale (es. mancato rispetto dei termini di consegna, mancato superamento del collaudo); - applicazione di penali; - contestazioni formali in ordine alle modalità di esecuzione del contratto; - mancato riscontro ad almeno cinque richieste di offerta avanzate dalla Società; - nel caso di inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231; - altre gravi irregolarità. 4. Il provvedimento di sospensione, per un periodo adeguato in relazione alla gravità della contestazione, è assunto dal Direttore Generale sentito il Responsabile Ufficio Acquisti ed è comunicato all’Operatore Economico interessato. Marzo 2012 VERSIONE 3 PAG. 8/19 Regolamento Acquisti in Economia 5. La Società cancellerà automaticamente l’Operatore Economico dall’Albo al verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze: - sia incorso in accertata reiterata grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle forniture e dei servizi; - negli ulteriori casi previsti all’art. 38 del Codice Contratti Pubblici. 6. L’iscrizione all’Albo Fornitori non vincola la Società che si riserva la facoltà di individuare altri Operatori Economici da invitare nel caso in cui sussistano ragioni di necessità, di funzionalità dei beni e/o dei servizi da acquisire e di convenienza legate alla natura o alle caratteristiche tecniche della fornitura. Qualora non siano presenti soggetti in numero sufficiente a garantire un’effettiva concorrenzialità, la Società si riserva la facoltà di dare notizia dell’avvio della procedura di acquisizione attraverso pubblicazione di apposita informativa sul proprio sito Internet www.invallee.it. Art. 12 - Invito a presentare offerta 1. L’invito a presentare offerta ed il conseguente scambio di informazioni con i fornitori può avvenire, a discrezione della Società, mediante raccomandata, mediante fax, per via elettronica (es. posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 48, del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e-mail, procedura elettronica) o mediante combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti sono indicati nell’invito alla procedura. 2. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 124, comma 6, lettera d) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., la richiesta di offerta prevederà un termine minimo per la ricezione delle offerte pari a 10 giorni solari dalla data di ricevimento della medesima, salvo comprovati motivi di urgenza. 3. Tale termine potrà in ogni caso subire variazioni in caso di richieste di chiarimento da parte dell’offerente. 4. Le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione delle informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte. 5. Le offerte devono essere redatte secondo le indicazioni contenute nell’invito che verrà formulato sulla base delle indicazioni tecniche fornite dal Referente tecnico della fornitura e che contiene, in linea di massima, i seguenti elementi: Marzo 2012 VERSIONE 3 PAG. 9/19 Regolamento Acquisti in Economia a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA; b) i termini e la modalità di consegna; c) le indicazioni relative alla facoltà di subappaltare; d) le garanzie richieste all’affidatario del contratto; e) il termine di presentazione delle offerte; f) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; g) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione; h) il criterio di aggiudicazione prescelto; i) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; j) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica offerta valida; k) la misura delle penali, determinata in conformità alle disposizioni del Codice Contratti Pubblici dei contratti e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice Contratti Pubblici dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»); l) l'obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; m) l'indicazione dei termini di pagamento; n) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti; o) quant’altro ritenuto necessario per meglio definire la natura della prestazione richiesta. 6. La lettera di invito riporta, ove necessario, le indicazioni in merito agli oneri di sicurezza e al documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI) di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). Marzo 2012 VERSIONE 3 PAG. 10/19 Regolamento Acquisti in Economia 7. Nella determinazione dell’importo di cui alla lettera a), la Società si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato nonché di eventuali tariffari di riferimento e di ogni altro elemento ritenuto idoneo. Art. 13 - Criteri di aggiudicazione 1. Gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente Regolamento sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri: - - al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni o l’espletamento dei servizi oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati tecnici ovvero alle dettagliate descrizioni contenute nell’invito. all’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l’assistenza tecnica, l’impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza di approvvigionamento, etc.. In questo caso la lettera di invito precisa i criteri di valutazione, con i relativi pesi, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto. 2. In entrambi i suddetti casi non sono comunque ammesse offerte in aumento sui prezzi posti a base della richiesta d’offerta. 3. Il Responsabile Unico del Procedimento sceglie il criterio più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto e indica nella lettera di invito il criterio applicato per la selezione dell'offerta. 4. Nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è demandata ad apposita Commissione Giudicatrice appositamente nominata ai sensi dell’articolo 84 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.. 5. L'apertura delle offerte economiche avviene in seduta pubblica il Responsabile Unico del Procedimento ne da comunicazione tramite i mezzi indicati al precedente art 12, comma 1, ai partecipanti. 6. Delle attività svolte dal Responsabile Ufficio Acquisti nella sua funzione di Responsabile Unico del Procedimento verrà redatto specifico verbale contenente almeno le seguenti informazioni: a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto; Marzo 2012 VERSIONE 3 PAG. 11/19 Regolamento Acquisti in Economia b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta; c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione; d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate non congrue; e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi; f) se del caso, le ragioni che hanno indotto la stazione appaltante a non aggiudicare la fornitura del bene o del servizio. Art. 14 - Verifica della congruità delle offerte 1. La presenza di offerte anomale viene dichiarata dal Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 86 del Codice Contratti Pubblici, nonché dell’articolo 121 del D.P.R. 207/2010. Art. 15 - Competenza alle spese 1. L’acquisto di beni e servizi di cui al presente Regolamento è disposto dal Direttore Generale o da suo delegato tenuto conto di quanto deliberato dal Consiglio d’Amministrazione della Società. Art. 16 - Aggiudicazione definitiva 1. La pronuncia dell’aggiudicazione definitiva efficace, avverrà soltanto a seguito dell’acquisizione, con esito positivo, di tutti i controlli in capo all'Aggiudicatario provvisorio circa la veridicità delle dichiarazioni rese e il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti con i documenti di gara, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 e comma 4, del Codice Contratti Pubblici. 2. La pronuncia dell’aggiudicazione definitiva efficace sarà disposta da parte del Responsabile Unico del Procedimento. 3. Ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice Contratti Pubblici, il Responsabile Unico del Procedimento comunicherà l’aggiudicazione definitiva efficace - entro 5 giorni dal relativo Provvedimento all'Aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione. Marzo 2012 VERSIONE 3 PAG. 12/19 Regolamento Acquisti in Economia Art. 17 - Pubblicità 1. L’esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o superiore a euro 20.000,00 IVA esclusa è soggetto ad avviso di postinformazione pubblicato sul sito istituzionale della Società www.invallee.it sezione “gare&acquisti”. Art. 18 - Contratto 1. A seguito dell’aggiudicazione della fornitura dei beni e/o dei servizi acquisiti secondo le procedure stabilite dal presente Regolamento, l’Ufficio Acquisti, previa acquisizione e verifica positiva della documentazione necessaria ai fini della stipulazione e fatto salvo quanto previsto dall’art. 11 comma 11 del Codice Contratti Pubblici, procederà alla formalizzazione degli atti contrattuali nelle forme di legge. Tali atti verranno sottoscritti per la Società dai soggetti di cui al precedente art. 15. 2. In relazione all'importo o alla natura del contratto, l’acquisizione di beni e servizi può essere regolata da un “Ordine di Acquisto” o da un “Contratto di Cottimo” con i quali la Società dispone l'ordinazione dei beni e dei servizi. Il “Contratto di Cottimo” deve essere sottoscritto congiuntamente da INVA e dal Fornitore, mentre l’”Ordine di Acquisto” viene emesso dalla Società. 3. Il Contratto di Cottimo non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. 4. Il Responsabile Unico del Procedimento può autorizzare, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del Codice Contratti Pubblici, l'esecuzione anticipata della prestazione del Contratto di Cottimo dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace: a) quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto, debbono essere immediatamente consegnati o svolti; b) in casi di comprovata urgenza. 5. Il termine dilatorio di cui al comma 3 non si applica nei seguenti casi: a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva; b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro e in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione. Marzo 2012 VERSIONE 3 PAG. 13/19 Regolamento Acquisti in Economia 6. In caso di urgenza, la Società potrà procedere alla stipulazione del contratto nelle more della verifica dell’effettiva sussistenza in capo all’aggiudicatario dei requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive presentate in fase di selezione. Laddove si verifichi la mancata sussistenza anche di uno solo dei requisiti, l’aggiudicatario decadrà dal contratto sottoscritto con effetto retroattivo, fermo il diritto di quest’ultimo ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione delle prestazioni effettuate fino all’accertamento ed alla comunicazione delle cause di decadenza dall’affidamento. 7. L’Ufficio Acquisti procede ai controlli circa la sussistenza dei requisiti di ordine generale (ex art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici dichiarati dal Fornitore in sede di presentazione dell’offerta. 8. Ad avvenuto accertamento dell'esistenza dei requisiti richiesti, saranno richieste all'aggiudicatario della trattativa le informazioni necessarie ai fini del suo inserimento all'interno dell'Albo Fornitori. 9. Le acquisizioni di beni e/o di servizi di valore inferiore a euro 40.000,00 IVA esclusa, effettuati con affidamenti diretti, di norma saranno formalizzati attraverso l’emissione di un Ordine di Acquisto. 10. Tutte le eventuali spese di contratto (bolli, registrazione, copie, etc.) sono a carico del Fornitore. Art. 19 - Direttore dell’esecuzione del contratto 1. Il Direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. 2. Il Direttore dell’esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto da parte del soggetto affidatario, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. A tal fine, il Direttore dell’esecuzione svolge tutte le attività espressamente demandate allo stesso dal Codice Contratti Pubblici dei contratti e dal D.P.R. 207/2010, nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati. Art. 20 - Garanzie 1. Per le acquisizioni in economia di beni e di servizi possono essere richieste, a discrezione del Responsabile Unico del Procedimento, tenuto conto della tipologia, del valore e della natura della prestazione, cauzioni provvisorie e definitive in conformità a quanto previsto dagli articoli 75 e 113 del Codice Contratti Pubblici. Marzo 2012 VERSIONE 3 PAG. 14/19 Regolamento Acquisti in Economia Art. 21 - Servizi e Forniture complementari 1. In analogia a quanto previsto dall’art. 57, comma 3, lettera b), e comma 5, lettera a), del Codice Contratti Pubblici, qualora nel corso del cottimo fiduciario si renda assolutamente necessario ed indispensabile eseguire interventi complementari rispetto al contratto principale, non prevedibili al momento della richiesta di offerta, la Società potrà affidarli direttamente al Fornitore, alle condizioni esplicitate nel sopra richiamato art. 57 e nel rispetto del limite di importo indicato nell’art. 3, comma 1, del presente Regolamento. Art. 22 - Revisione periodica dei prezzi 1. Nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa è prevista una specifica clausola di revisione periodica del prezzo determinata sulla base della natura della prestazione da eseguire. La revisione viene operata sulla base di un’istruttoria effettuata dal Responsabile Unico del Procedimento tenuto conto delle rilevazioni dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici di cui all’art. 7 del Codice Contratti Pubblici degli indici ISTAT, delle rilevazioni dei prezzi di mercato, nonché di eventuali tariffari di riferimento e di ogni altro elemento ritenuto idoneo. Art. 23 - Verifica delle prestazioni e pagamenti 1. Tutti i servizi e le forniture di beni acquisiti nell’ambito del presente Regolamento sono soggetti alla verifica di conformità al fine di accertare l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali. 2. Qualora la Società per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 28, comma 1, lettere a) e b) Codice Contratti Pubblici non ritenga necessario conferire l’incarico di verifica di conformità, si dà luogo ad un’attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell’esecuzione e, nel caso in cui si tratti di un soggetto diverso, confermata dal Responsabile Unico del Procedimento. Questa deve essere emessa non oltre quarantacinque giorni dall’ultimazione dell’esecuzione. 3. La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dal termine finale di esecuzione della prestazione, o dal diverso termine previsto dal contratto, dal Direttore dell’esecuzione ovvero, qualora se ne ravvisi la necessità in relazione alla particolare complessità della prestazione, da un soggetto o da una commissione composta da due o tre soggetti che siano in possesso della competenza tecnica eventualmente necessaria in Marzo 2012 VERSIONE 3 PAG. 15/19 Regolamento Acquisti in Economia 4. 5. 6. 7. relazione all’oggetto del contratto. La verifica di conformità non può essere effettuata da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione di beni o servizi. Qualora le particolari caratteristiche del bene o del servizio non consentano la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, il Direttore dell’esecuzione effettua adeguati controlli a campione. In caso di frazionamento della prestazione del contratto è possibile attestare la verifica di conformità separatamente per ciascuna parte funzionalmente autonoma. Le acquisizioni in economia di importo inferiore a 5.000,00 euro, al netto degli oneri fiscali, non sono soggette alla verifica di cui al presente articolo. I pagamenti sono disposti secondo le tempistiche concordate tra le parti e definite nell’ordine di acquisto o nel Contratto di Cottimo previa attestazione di regolare esecuzione (NCL) Nota Consegna Lavoro. Art. 24 - Inadempimento dei contratti di cottimo fiduciario 1. Per i contratti sottoscritti a sensi dell’art. 8 del presente Regolamento, in caso di inadempimento grave ed accertato dell’appaltatore, la risoluzione è dichiarata per iscritto dal Direttore Generale, sentito il Responsabile Ufficio Acquisti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti e le facoltà riservate alla Società dal contratto. Art. 25 - Rinnovo dei contratti 1. Non è consentito il rinnovo tacito dei contratti per la fornitura di beni e servizi ad eccezione di casi previsti dal Codice Contratti Pubblici. 2. Tenuto conto della natura delle prestazioni oggetto del contratto, la Società può riservarsi la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata per l’affidamento di servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli già affidati all’appaltatore sulla base del contratto iniziale. In tal caso, fermo restando il rispetto dei limiti d’importo stabiliti dall’art. 3 comma 1 del presente Regolamento, nel valore dell’appalto è compreso l’importo relativo all’eventuale ripetizione del servizio. Art. 26 - Subappalto 1. Salvo che non sia espressamente vietata in relazione alla tipologia di bene o servizio da acquisire, è ammessa la facoltà di subappaltare Marzo 2012 VERSIONE 3 PAG. 16/19 Regolamento Acquisti in Economia l’esecuzione delle prestazioni nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto nel rispetto di quanto previsto dall’art.118 del Codice Contratti Pubblici. 2. Ai sensi dell’art. 118 comma 12 del Codice Contratti Pubblici degli appalti, l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici non si configurano come attività affidate in subappalto. Art. 27 - Varianti in corso d’opera 1. Le varianti in corso di esecuzione sono ammesse dal Direttore Generale, sentito il Responsabile Ufficio Acquisti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 114, comma 2, del Codice Contratti Pubblici, nonché degli articoli 310 e 311 del D.P.R. 207/2010. 2. Il Direttore Generale può ammettere varanti al contratto nei casi di seguito elencati: - per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; - per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile Unico del Procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; - per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. 3. Nei casi previsti al comma 2, il Direttore Generale, sentito il Responsabile Ufficio Acquisti, può chiedere al Fornitore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la Società procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso del Fornitore. 4. Il Direttore Generale, sentito il Responsabile Ufficio Acquisti, può approvare, nell'esclusivo interesse della Società, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali Marzo 2012 VERSIONE 3 PAG. 17/19 Regolamento Acquisti in Economia varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione. 5. Il Fornitore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 3 e 4, alle stesse condizioni previste dal contratto. 6. In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Società e che il Direttore Generale, sentito il Responsabile Ufficio Acquisti, abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri. Art. 28 - Divieto di cessione del contratto 1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del Codice Contratti Pubblici, è fatto divieto all’aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto della Società al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto s’intenderà risolto di diritto. Art. 29 - Cessione dei crediti 1. La cessione dei crediti derivanti da contratti di fornitura di beni e servizi da eseguirsi in termini di somministrazione periodica o continuativa è disciplinata secondo quanto previsto dall’art. 117 del Codice Contratti Pubblici. In questo caso, ai fini dell’opponibilità alla Società, la cessione dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio. 2. La notificazione alla Società dell’eventuale cessione del credito, effettuata nella forma menzionata al precedente comma, dovrà avvenire, pena la non opponibilità al medesimo, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. 3. La Società potrà rifiutare la cessione debitamente notificata. L’eventuale rifiuto verrà comunicato per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine di 15 giorni dalla data di notificazione della cessione. In caso di mancato invio della comunicazione di rifiuto entro tale termine, la cessione dovrà intendersi accettata. Marzo 2012 VERSIONE 3 PAG. 18/19 Regolamento Acquisti in Economia 4. La cessione dei crediti, in qualsiasi forma, derivanti da contratti di fornitura di beni e servizi ad esecuzione istantanea (es. compravendita) è vietata. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto della Società al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto s’intenderà risolto di diritto. Art. 30 - Modalità di risoluzione dei conflitti 1. I contratti sottoscritti ai sensi del presente Regolamento potranno prevedere modalità di soluzione delle controversie che dovessero insorgere nel corso della loro esecuzione sulla base di quanto previsto dalla Parte IV del Codice Contratti Pubblici, in quanto applicabile. Art. 31 - Accesso agli atti 1. Il diritto di accesso agli atti è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e dall’art. 13 del Codice Contratti Pubblici. Art. 32 - Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento diventa efficace in seguito alla sua approvazione formale da parte del Consiglio d’Amministrazione di IN.VA. S.p.A. ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul sito internet della Società - www.invallee.it sezione “gare&acquisti”. Marzo 2012 VERSIONE 3 PAG. 19/19