Regolamento Acquisti in Economia
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REGOLAMENTO ACQUISTI IN ECONOMIA
IN.VA. S.P.A.
MODALITÀ E LIMITI DI SPESA NEGLI ACQUISTI IN
ECONOMIA
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Regolamento Acquisti in Economia
Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina il sistema delle procedure per
l’acquisizione in economia di forniture dei beni e dei servizi
specificatamente individuati nello stesso ed entro i limiti riportati negli
articoli seguenti da parte della Società IN.VA. S.p.A. (nel seguito
indicata come Società). Le disposizioni del presente Regolamento sono
finalizzate ad assicurare che l’affidamento di servizi e forniture
avvenga in termini temporali ristretti e con modalità semplificate, nel
rispetto dei principi di economicità dell’azione amministrativa,
efficacia, tempestività e correttezza oltre che dei principi di libera
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza,
proporzionalità.
Art. 2 - Normativa di riferimento
1. Le disposizioni del presente Regolamento si armonizzano con le norme
contenute nel D. Lgs. n 163/2006 e s.m.i. (di seguito, Codice Contratti
Pubblici) ed in particolare con quelle contenute all’art. 125, nonché con
le norme contenute nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.
Lgs. 163/2006 (D.P.R. 207/2010) e con la Legge Regionale 28
dicembre 2011, n° 36 e s.m.i. “Nuova disciplina delle acquisizioni in
economia di beni e di servizi. Abrogazione della legge regionale 16
giugno 2005, n. 13 (Disposizioni in materia di acquisizione in economia
di beni e servizi. Abrogazione dei regolamenti regionali 28 marzo 1994,
n. 2 e 5 dicembre 1995, n. 8)”.
Art. 3 - Limiti di importo e tipologie, divieto di frazionamento
1. L’acquisizione di forniture di beni e di servizi in economia è consentita
importi non superiori alla soglia comunitaria prevista dall'art. 28 del
Codice Contratti Pubblici, così come periodicamente adeguata ai sensi
dell'art. 248 del Codice Contratti Pubblici. Gli importi monetari, di
volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri
fiscali (I.V.A.).
2. Nessuna fornitura di beni e/o servizi d’importo superiore a quello
indicato nel comma precedente potrà essere artificiosamente frazionata
allo scopo di ricondurne l'esecuzione alla disciplina del presente
Regolamento. Oltre tale importo si dovrà provvedere attraverso le
ordinarie procedure d’acquisto di servizi e forniture applicando le
disposizioni nazionali e/o comunitarie in materia.
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3. Nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, al fine del rispetto
dei limiti di spesa, si ha riguardo all'importo complessivo riferito
all'intero periodo di durata contrattuale.
4. Ai fini del calcolo del valore stimato delle acquisizioni in economia di
beni e di servizi, si applica quanto previsto dall'articolo 29 del Codice
Contratti Pubblici.
Art. 4 - Responsabile del Procedimento
1. Per gli acquisti in economia di beni e servizi il Responsabile Ufficio
Acquisti cura gli aspetti amministrativi in qualità di Responsabile
Unico del Procedimento nel rispetto delle disposizioni previste all’art.
10 del Codice Contratti Pubblici in quanto applicabili e delle
disposizioni previste agli articoli 272 e 273 del D.P.R. 207/2010
(Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006).
2. Il Responsabile Unico del Procedimento vigila sulla corretta esecuzione
del contratto ovvero sulla corretta esecuzione delle prestazioni ordinate
attraverso l’emissione degli specifici atti contrattuali, secondo quanto
previsto ai successivi artt. 16 e 18.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento svolge, di norma, nei limiti
delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di Direttore
dell’esecuzione del contratto di cui all'articolo 19.
Art. 5 - Tipologie di forniture e servizi
1. Nel rispetto del limite di importo previsto nell’articolo 3, del presente
Regolamento, è ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia
per l’acquisizione delle seguenti tipologie di forniture di beni e servizi:
-
Combustibili per automezzi
Elettricità, riscaldamento, energia solare e nucleare
Indumenti ad uso professionale, indumenti speciali da lavoro e
accessori
Libri, opuscoli e pieghevoli
Quotidiani, riviste specializzate, periodici e settimanali
Francobolli, moduli di assegni, banconote, azioni, pubblicità
professionale, cataloghi e manuali
Registri o libri contabili, classificatori, moduli ed altri articoli di
cancelleria stampati in carta o cartone
Stampati di vario tipo
Apparecchiature informatiche e forniture
Ricevitori radiofonici e televisivi e apparecchi per la registrazione o la
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-
riproduzione del suono o dell'immagine
Network
Materiali per telecomunicazioni
Veicoli a motore
Attrezzature antincendio, di salvataggio e di sicurezza
Sistemi e dispositivi di sorveglianza e di sicurezza
Strumenti ottici
Mobili
Arredamento
Pacchetti software per reti, Internet e intranet
Pacchetti software per creazione di documenti, disegno, trattamento
delle immagini, pianificazione e produttività
Pacchetti software per creazione di documenti, disegno, trattamento
delle immagini, pianificazione e produttività
Pacchetti software operativi e base dati
Utilities per pacchetti software
Sistemi e server di informazione
Pacchetti software e sistemi informatici vari
Servizi di riparazione, manutenzione e affini di veicoli e attrezzature
connesse
Manutenzione e riparazione di macchine per ufficio
Servizi di riparazione e manutenzione di computer personali
Servizi di manutenzione di attrezzature per telecomunicazioni
Servizi di riparazione e manutenzione di impianti elettrici e meccanici
di edifici
Servizi di riparazione e manutenzione di riscaldamenti centrali
Servizi di riparazione e manutenzione di gruppi di raffreddamento
Servizi di riparazione e manutenzione vari su beni di terzi
Servizi di installazione di computer e apparecchiature per ufficio
Servizi alberghieri e di ristorazione
Servizi di mensa e servizi di catering
Servizi di trasporto (escluso il trasporto di rifiuti)
Servizi di noleggio autovetture
Servizi di movimentazione, magazzinaggio e servizi affini
Servizi di poste e corriere
Servizi di telecomunicazione
Servizi bancari
Servizi assicurativi
Servizi di locazione di beni immobili
Servizi di ingegneria
Servizi di consulenza sanitaria e di sicurezza
Servizi di consulenza per attrezzature informatiche
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Servizi di consulenza in sistemi informatici e assistenza tecnica
Servizi di sviluppo di software personalizzati
Servizi di analisi e programmazione di sistemi
Servizi di manutenzione di sistemi e di assistenza
Servizi di assistenza software
Servizi di sviluppo di software
Servizi di implementazione di software
Servizi di riproduzione di software
Servizi di configurazione di software
Servizi di consulenza di software
Servizi di manutenzione e riparazione di software
Servizi di fornitura di software
Servizi di elaborazione dati
Servizi di Internet
Servizi informatici
Servizi di consulenza e assistenza informatica
Servizi di audit e collaudo informatico
Servizi per le imprese: servizi giuridici, di marketing, di consulenza, di
reclutamento, di stampa e di sicurezza
Servizi di istruzione e formazione
Servizi di pulizia e disinfestazione
Servizi cinematografici e videoservizi
Servizi di vigilanza di edifici
Art. 6 - Casi Particolari
1. Il ricorso al sistema delle spese in economia è altresì consentito, nel
rispetto del limite di importo indicato nell’art. 3, comma 1, del presente
Regolamento, nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione, anche parziale, di un precedente rapporto
contrattuale, in danno del contraente inadempiente, quando ciò
sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la
prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso
(ivi non previste) qualora non sia possibile imporne
l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto
medesimo;
c) acquisizione di beni o servizi nella misura strettamente
necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello
svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente;
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d) interventi urgenti resi necessari da eventi oggettivamente
imprevedibili al fine di scongiurare situazioni di pericolo a
persone, animali o cose, nonché a danno dell'igiene e salute
pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale.
Art. 7 - Modalità di esecuzione delle acquisizioni in economia
1. Le acquisizioni di forniture di beni e di servizi in economia, disciplinate
dal presente Regolamento possono essere effettuate con i seguenti
sistemi:
- in amministrazione diretta: tale sistema è applicabile alle
prestazioni di servizi. In questo caso, sotto la direzione del
Responsabile Unico del Procedimento, la Società organizza ed
esegue i servizi per mezzo di personale dipendente o eventualmente
assunto per l’occasione, utilizzando mezzi propri o appositamente
acquistati o noleggiati ed acquisendo direttamente le eventuali
forniture di beni che dovessero rendersi necessarie;
- a cottimo fiduciario: l’acquisizione di beni e servizi avviene a
seguito di affidamento a soggetti terzi mediante le procedure
specificate al successivo art. 8.
Art. 8 - Procedura del cottimo fiduciario
1. L’affidamento dei servizi e l’acquisizione dei beni a cottimo fiduciario
può essere effettuato:
-
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mediante consultazione di più operatori economici, secondo
quanto descritto all’art. 9 del presente Regolamento;
mediante affidamento diretto ai sensi del successivo art. 10;
mediante l’utilizzo, anche attraverso il mercato elettronico, di
sistemi informatici di negoziazione e di scelta del contraente
nonché di documenti informatici, nel rispetto dei principi di
parità di trattamento e di non discriminazione, ai sensi
dell’articolo 85, comma 13, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,
nonché dell’articolo 328 del D.P.R. 207/2010;
mediante adesione, anche attraverso il mercato elettronico, alle
convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26 della Legge 23
dicembre 1999, n. 488 s.m.i.;
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mediante adesione, anche attraverso il mercato elettronico, alle
convenzioni stipulate da centrali di committenza ai sensi
dell’art. 33 Codice Contratti Pubblici.
Art. 9 - Scelta del contraente mediante consultazione plurima
1. L'acquisizione di beni e di servizi di importo pari o superiore a euro
40.000,00 e fino alla soglia di cui all’art. 3, comma 1 può essere
effettuata tramite procedura negoziata, previa consultazione di almeno
cinque operatori economici, se sussistano in tale numero soggetti
idonei, selezionati tramite indagini di mercato ovvero attraverso
l’elenco di operatori economici (di seguito Albo Fornitori) costituito ai
sensi dell'articolo 125, commi 8 e 12 del Codice Contratti Pubblici, nel
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento dei
fornitori contemperando, altresì, l'efficienza dell'azione amministrativa
con i principi di non discriminazione e concorrenza tra gli operatori
economici.
2. Resta salva la facoltà per la Società di invitare soggetti non iscritti
nell’Albo Fornitori, purché in possesso dei requisiti richiesti per la
partecipazione alla procedura negoziata, qualora vi sia un ridotto
numero di Operatori iscritti nella categoria merceologica di interesse,
ovvero qualora le tipologie di beni e servizi da acquisire non rientrino
in alcuna delle categorie merceologiche previste dall’Albo Fornitori. In
tal caso, all’operatore economico ammesso alla procedura verrà
richiesta l’ulteriore documentazione necessaria per l’inserimento
nell’Albo Fornitori.
Art. 10 - Affidamento diretto
1. Il Responsabile Ufficio Acquisti, nella sua qualità di Responsabile
Unico del Procedimento potrà prescindere dalla richiesta di una
pluralità di offerte, ricorrendo all’affidamento diretto ad un unico
fornitore, quando l’importo della spesa non superi l’ammontare di euro
40.000,00 (quarantamila/00) IVA esclusa.
2. Con tali modalità, nei limiti d’importo di cui all’art. 3, comma 1, del
presente Regolamento, si potrà analogamente procedere nel caso di
specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle
caratteristiche tecniche o di mercato ovvero per comprovati motivi
d’urgenza. In tal caso, il Responsabile Unico del Procedimento
richiedente dovrà motivare dettagliatamente e per iscritto il ricorso a
tale procedura specificando:
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le caratteristiche del bene o del servizio riconducibili al concetto
di privativa industriale;
- le impellenti ed imprevedibili esigenze di pubblica utilità, i
motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e
gli interventi necessari per rimuovere gli inconvenienti
verificatisi.
3. Il Responsabile Ufficio Acquisti, prima di procedere all'affidamento,
valuta la congruità dell'offerta in relazione ai prezzi di mercato.
4. Il Responsabile Ufficio Acquisti, eventualmente di concerto con il
Referente tecnico della fornitura, dovrà altresì definire il valore
economico delle forniture di beni o dei servizi da acquisire.
Art. 11 - Albo fornitori
1. L’Ufficio Acquisti aggiorna l’Albo Fornitori con l’indicazione delle
consultazioni effettuate al fine di garantire l’effettiva rotazione delle
degli operatori economici da invitare. L’Ufficio Acquisti provvede
altresì all’aggiornamento annuale dell’Albo Fornitori nel rispetto di
quanto previsto all’art. 125, comma 12, del Codice Contratti Pubblici e
ad effettuare verifiche, anche a campione, al fine di accertare il
permanere della sussistenza dei requisiti di iscrizione, nonché il rispetto
della normativa vigente.
2. Il criterio della rotazione non è applicato nei casi in cui il bene o
servizio da acquisire abbia caratteristiche tecniche tali da consentire la
sola partecipazione di soggetti specifici.
3. La Società si riserva la facoltà di sospendere l’Operatore Economico
dall’Albo Fornitori, qualora riscontri il verificarsi, nei confronti della
medesima, di una delle ipotesi di seguito elencate:
- inadempimento contrattuale (es. mancato rispetto dei termini di
consegna, mancato superamento del collaudo);
- applicazione di penali;
- contestazioni formali in ordine alle modalità di esecuzione del
contratto;
- mancato riscontro ad almeno cinque richieste di offerta avanzate
dalla Società;
- nel caso di inosservanza di una qualsiasi delle previsioni del D.
Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- altre gravi irregolarità.
4. Il provvedimento di sospensione, per un periodo adeguato in relazione
alla gravità della contestazione, è assunto dal Direttore Generale
sentito il Responsabile Ufficio Acquisti ed è comunicato all’Operatore
Economico interessato.
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5. La Società cancellerà automaticamente l’Operatore Economico
dall’Albo al verificarsi anche di una sola delle seguenti circostanze:
- sia incorso in accertata reiterata grave negligenza o malafede
nell’esecuzione delle forniture e dei servizi;
- negli ulteriori casi previsti all’art. 38 del Codice Contratti
Pubblici.
6. L’iscrizione all’Albo Fornitori non vincola la Società che si riserva la
facoltà di individuare altri Operatori Economici da invitare nel caso in
cui sussistano ragioni di necessità, di funzionalità dei beni e/o dei
servizi da acquisire e di convenienza legate alla natura o alle
caratteristiche tecniche della fornitura. Qualora non siano presenti
soggetti in numero sufficiente a garantire un’effettiva concorrenzialità,
la Società si riserva la facoltà di dare notizia dell’avvio della procedura
di acquisizione attraverso pubblicazione di apposita informativa sul
proprio sito Internet www.invallee.it.
Art. 12 - Invito a presentare offerta
1. L’invito a presentare offerta ed il conseguente scambio di informazioni
con i fornitori può avvenire, a discrezione della Società, mediante
raccomandata, mediante fax, per via elettronica (es. posta elettronica
certificata, ai sensi dell'articolo 48, del Decreto Legislativo 7 marzo
2005, n. 82, del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e del D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, e-mail, procedura elettronica) o mediante
combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione
prescelti sono indicati nell’invito alla procedura.
2. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 124, comma 6, lettera d) del D.
Lgs. 163/2006 e s.m.i., la richiesta di offerta prevederà un termine
minimo per la ricezione delle offerte pari a 10 giorni solari dalla data di
ricevimento della medesima, salvo comprovati motivi di urgenza.
3. Tale termine potrà in ogni caso subire variazioni in caso di richieste di
chiarimento da parte dell’offerente.
4. Le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione delle informazioni sono
realizzati in modo da salvaguardare l’integrità dei dati e la riservatezza
delle offerte.
5. Le offerte devono essere redatte secondo le indicazioni contenute
nell’invito che verrà formulato sulla base delle indicazioni tecniche
fornite dal Referente tecnico della fornitura e che contiene, in linea di
massima, i seguenti elementi:
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a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche
tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione
dell'IVA;
b) i termini e la modalità di consegna;
c) le indicazioni relative alla facoltà di subappaltare;
d) le garanzie richieste all’affidatario del contratto;
e) il termine di presentazione delle offerte;
f) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
g) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
h) il criterio di aggiudicazione prescelto;
i) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
j) l'eventuale clausola che preveda di non procedere
all’aggiudicazione nel caso di presentazione di un’unica
offerta valida;
k) la misura delle penali, determinata in conformità alle
disposizioni del Codice Contratti Pubblici dei contratti e del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice Contratti
Pubblici dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE»);
l) l'obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di
assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e
previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in
materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei
lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni
contrattuali e penalità;
m) l'indicazione dei termini di pagamento;
n) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore economico, e la
richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in
merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti;
o) quant’altro ritenuto necessario per meglio definire la natura
della prestazione richiesta.
6. La lettera di invito riporta, ove necessario, le indicazioni in merito agli
oneri di sicurezza e al documento unico di valutazione dei rischi
interferenti (DUVRI) di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro).
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7. Nella determinazione dell’importo di cui alla lettera a), la Società si
avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato nonché di eventuali
tariffari di riferimento e di ogni altro elemento ritenuto idoneo.
Art. 13 - Criteri di aggiudicazione
1. Gli acquisti di beni e servizi previsti dal presente Regolamento sono
aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri:
-
-
al prezzo più basso, qualora la fornitura dei beni o
l’espletamento dei servizi oggetto del contratto debba essere
conforme ad appositi capitolati tecnici ovvero alle dettagliate
descrizioni contenute nell’invito.
all’offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in
base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della
prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione
o di consegna, i termini di pagamento, il costo di utilizzazione,
il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il
valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l’assistenza
tecnica, l’impegno in materia di pezzi di ricambio, la sicurezza
di approvvigionamento, etc.. In questo caso la lettera di invito
precisa i criteri di valutazione, con i relativi pesi, pertinenti alla
natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto.
2. In entrambi i suddetti casi non sono comunque ammesse offerte in
aumento sui prezzi posti a base della richiesta d’offerta.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento sceglie il criterio più adeguato
in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto e indica nella
lettera di invito il criterio applicato per la selezione dell'offerta.
4. Nel caso in cui l'aggiudicazione avvenga a favore dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte è
demandata ad apposita Commissione Giudicatrice appositamente
nominata ai sensi dell’articolo 84 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i..
5. L'apertura delle offerte economiche avviene in seduta pubblica il
Responsabile Unico del Procedimento ne da comunicazione tramite i
mezzi indicati al precedente art 12, comma 1, ai partecipanti.
6. Delle attività svolte dal Responsabile Ufficio Acquisti nella sua
funzione di Responsabile Unico del Procedimento verrà redatto
specifico verbale contenente almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice,
l'oggetto e il valore del contratto;
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b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i
motivi della scelta;
c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi
dell'esclusione;
d) i motivi dell'esclusione delle offerte giudicate non congrue;
e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della
sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che
l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
f) se del caso, le ragioni che hanno indotto la stazione appaltante a
non aggiudicare la fornitura del bene o del servizio.
Art. 14 - Verifica della congruità delle offerte
1. La presenza di offerte anomale viene dichiarata dal Responsabile Unico
del Procedimento, ai sensi dell’articolo 86 del Codice Contratti
Pubblici, nonché dell’articolo 121 del D.P.R. 207/2010.
Art. 15 - Competenza alle spese
1. L’acquisto di beni e servizi di cui al presente Regolamento è disposto
dal Direttore Generale o da suo delegato tenuto conto di quanto
deliberato dal Consiglio d’Amministrazione della Società.
Art. 16 - Aggiudicazione definitiva
1. La pronuncia dell’aggiudicazione definitiva efficace, avverrà soltanto a
seguito dell’acquisizione, con esito positivo, di tutti i controlli in capo
all'Aggiudicatario provvisorio circa la veridicità delle dichiarazioni rese
e il possesso dei requisiti di ordine generale richiesti con i documenti di
gara, ai sensi dell’articolo 38, comma 3 e comma 4, del Codice
Contratti Pubblici.
2. La pronuncia dell’aggiudicazione definitiva efficace sarà disposta da
parte del Responsabile Unico del Procedimento.
3. Ai sensi dell’art. 79, comma 5, del Codice Contratti Pubblici, il
Responsabile Unico del Procedimento comunicherà l’aggiudicazione
definitiva efficace - entro 5 giorni dal relativo Provvedimento all'Aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i
candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a
coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione
avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta
impugnazione.
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Art. 17 - Pubblicità
1. L’esito degli affidamenti mediante cottimo fiduciario di importo pari o
superiore a euro 20.000,00 IVA esclusa è soggetto ad avviso di postinformazione pubblicato sul sito istituzionale della Società
www.invallee.it sezione “gare&acquisti”.
Art. 18 - Contratto
1. A seguito dell’aggiudicazione della fornitura dei beni e/o dei servizi
acquisiti secondo le procedure stabilite dal presente Regolamento,
l’Ufficio Acquisti, previa acquisizione e verifica positiva della
documentazione necessaria ai fini della stipulazione e fatto salvo
quanto previsto dall’art. 11 comma 11 del Codice Contratti Pubblici,
procederà alla formalizzazione degli atti contrattuali nelle forme di
legge. Tali atti verranno sottoscritti per la Società dai soggetti di cui al
precedente art. 15.
2. In relazione all'importo o alla natura del contratto, l’acquisizione di
beni e servizi può essere regolata da un “Ordine di Acquisto” o da un
“Contratto di Cottimo” con i quali la Società dispone l'ordinazione dei
beni e dei servizi. Il “Contratto di Cottimo” deve essere sottoscritto
congiuntamente da INVA e dal Fornitore, mentre l’”Ordine di
Acquisto” viene emesso dalla Società.
3. Il Contratto di Cottimo non può comunque essere stipulato prima di
trentacinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di
aggiudicazione definitiva.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento può autorizzare, ai sensi
dell'articolo 11, comma 9, del Codice Contratti Pubblici, l'esecuzione
anticipata della prestazione del Contratto di Cottimo dopo che
l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace:
a) quando il contratto ha ad oggetto beni o servizi che, per la loro
natura o per il luogo in cui deve essere eseguito il contratto,
debbono essere immediatamente consegnati o svolti;
b) in casi di comprovata urgenza.
5. Il termine dilatorio di cui al comma 3 non si applica nei seguenti casi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice
una gara o inoltro degli inviti è stata presentata o è stata
ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente
proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o
queste impugnazioni risultano già respinte con decisione
definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro e in caso di
appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione.
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6. In caso di urgenza, la Società potrà procedere alla stipulazione del
contratto nelle more della verifica dell’effettiva sussistenza in capo
all’aggiudicatario dei requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive
presentate in fase di selezione. Laddove si verifichi la mancata
sussistenza anche di uno solo dei requisiti, l’aggiudicatario decadrà dal
contratto sottoscritto con effetto retroattivo, fermo il diritto di
quest’ultimo ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per
l’esecuzione delle prestazioni effettuate fino all’accertamento ed alla
comunicazione delle cause di decadenza dall’affidamento.
7. L’Ufficio Acquisti procede ai controlli circa la sussistenza dei requisiti
di ordine generale (ex art. 38 del Codice dei Contratti Pubblici
dichiarati dal Fornitore in sede di presentazione dell’offerta.
8. Ad avvenuto accertamento dell'esistenza dei requisiti richiesti, saranno
richieste all'aggiudicatario della trattativa le informazioni necessarie ai
fini del suo inserimento all'interno dell'Albo Fornitori.
9. Le acquisizioni di beni e/o di servizi di valore inferiore a euro
40.000,00 IVA esclusa, effettuati con affidamenti diretti, di norma
saranno formalizzati attraverso l’emissione di un Ordine di Acquisto.
10. Tutte le eventuali spese di contratto (bolli, registrazione, copie, etc.)
sono a carico del Fornitore.
Art. 19 - Direttore dell’esecuzione del contratto
1. Il Direttore dell’esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione e
al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.
2. Il Direttore dell’esecuzione assicura la regolare esecuzione del contratto
da parte del soggetto affidatario, verificando che le attività e le
prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti
contrattuali. A tal fine, il Direttore dell’esecuzione svolge tutte le
attività espressamente demandate allo stesso dal Codice Contratti
Pubblici dei contratti e dal D.P.R. 207/2010, nonché tutte le attività che
si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a
questo assegnati.
Art. 20 - Garanzie
1. Per le acquisizioni in economia di beni e di servizi possono essere
richieste, a discrezione del Responsabile Unico del Procedimento,
tenuto conto della tipologia, del valore e della natura della prestazione,
cauzioni provvisorie e definitive in conformità a quanto previsto dagli
articoli 75 e 113 del Codice Contratti Pubblici.
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Art. 21 - Servizi e Forniture complementari
1. In analogia a quanto previsto dall’art. 57, comma 3, lettera b), e comma
5, lettera a), del Codice Contratti Pubblici, qualora nel corso del cottimo
fiduciario si renda assolutamente necessario ed indispensabile eseguire
interventi complementari rispetto al contratto principale, non
prevedibili al momento della richiesta di offerta, la Società potrà
affidarli direttamente al Fornitore, alle condizioni esplicitate nel sopra
richiamato art. 57 e nel rispetto del limite di importo indicato nell’art. 3,
comma 1, del presente Regolamento.
Art. 22 - Revisione periodica dei prezzi
1. Nei contratti ad esecuzione periodica o continuativa è prevista una
specifica clausola di revisione periodica del prezzo determinata sulla
base della natura della prestazione da eseguire. La revisione viene
operata sulla base di un’istruttoria effettuata dal Responsabile Unico del
Procedimento tenuto conto delle rilevazioni dell’Osservatorio dei
Contratti Pubblici di cui all’art. 7 del Codice Contratti Pubblici degli
indici ISTAT, delle rilevazioni dei prezzi di mercato, nonché di
eventuali tariffari di riferimento e di ogni altro elemento ritenuto
idoneo.
Art. 23 - Verifica delle prestazioni e pagamenti
1. Tutti i servizi e le forniture di beni acquisiti nell’ambito del presente
Regolamento sono soggetti alla verifica di conformità al fine di
accertare l'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali.
2. Qualora la Società per le prestazioni contrattuali di importo inferiore
alle soglie di cui all’art. 28, comma 1, lettere a) e b) Codice Contratti
Pubblici non ritenga necessario conferire l’incarico di verifica di
conformità, si dà luogo ad un’attestazione di regolare esecuzione
emessa dal Direttore dell’esecuzione e, nel caso in cui si tratti di un
soggetto diverso, confermata dal Responsabile Unico del Procedimento.
Questa deve essere emessa non oltre quarantacinque giorni
dall’ultimazione dell’esecuzione.
3. La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dal termine finale
di esecuzione della prestazione, o dal diverso termine previsto dal
contratto, dal Direttore dell’esecuzione ovvero, qualora se ne ravvisi la
necessità in relazione alla particolare complessità della prestazione, da
un soggetto o da una commissione composta da due o tre soggetti che
siano in possesso della competenza tecnica eventualmente necessaria in
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4.
5.
6.
7.
relazione all’oggetto del contratto. La verifica di conformità non può
essere effettuata da impiegati che abbiano partecipato al procedimento
di acquisizione di beni o servizi.
Qualora le particolari caratteristiche del bene o del servizio non
consentano la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni
contrattuali, il Direttore dell’esecuzione effettua adeguati controlli a
campione.
In caso di frazionamento della prestazione del contratto è possibile
attestare la verifica di conformità separatamente per ciascuna parte
funzionalmente autonoma.
Le acquisizioni in economia di importo inferiore a 5.000,00 euro, al
netto degli oneri fiscali, non sono soggette alla verifica di cui al
presente articolo.
I pagamenti sono disposti secondo le tempistiche concordate tra le parti
e definite nell’ordine di acquisto o nel Contratto di Cottimo previa
attestazione di regolare esecuzione (NCL) Nota Consegna Lavoro.
Art. 24 - Inadempimento dei contratti di cottimo fiduciario
1. Per i contratti sottoscritti a sensi dell’art. 8 del presente Regolamento,
in caso di inadempimento grave ed accertato dell’appaltatore, la
risoluzione è dichiarata per iscritto dal Direttore Generale, sentito il
Responsabile Ufficio Acquisti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti e le
facoltà riservate alla Società dal contratto.
Art. 25 - Rinnovo dei contratti
1. Non è consentito il rinnovo tacito dei contratti per la fornitura di beni e
servizi ad eccezione di casi previsti dal Codice Contratti Pubblici.
2. Tenuto conto della natura delle prestazioni oggetto del contratto, la
Società può riservarsi la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata
per l’affidamento di servizi consistenti nella ripetizione di servizi
analoghi a quelli già affidati all’appaltatore sulla base del contratto
iniziale. In tal caso, fermo restando il rispetto dei limiti d’importo
stabiliti dall’art. 3 comma 1 del presente Regolamento, nel valore
dell’appalto è compreso l’importo relativo all’eventuale ripetizione del
servizio.
Art. 26 - Subappalto
1. Salvo che non sia espressamente vietata in relazione alla tipologia di
bene o servizio da acquisire, è ammessa la facoltà di subappaltare
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l’esecuzione delle prestazioni nei limiti del 30% dell’importo
complessivo del contratto nel rispetto di quanto previsto dall’art.118 del
Codice Contratti Pubblici.
2. Ai sensi dell’art. 118 comma 12 del Codice Contratti Pubblici degli
appalti, l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi e la
subfornitura a catalogo di prodotti informatici non si configurano come
attività affidate in subappalto.
Art. 27 - Varianti in corso d’opera
1. Le varianti in corso di esecuzione sono ammesse dal Direttore
Generale, sentito il Responsabile Ufficio Acquisti, nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 114, comma 2, del Codice Contratti
Pubblici, nonché degli articoli 310 e 311 del D.P.R. 207/2010.
2. Il Direttore Generale può ammettere varanti al contratto nei casi di
seguito elencati:
- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e
regolamentari;
- per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile
Unico del Procedimento o per l'intervenuta possibilità di
utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al
momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del
contraente, che possono determinare, senza aumento di costo,
significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni
eseguite;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei
beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di
esecuzione del contratto.
3. Nei casi previsti al comma 2, il Direttore Generale, sentito il
Responsabile Ufficio Acquisti, può chiedere al Fornitore una variazione
in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un
quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è
tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli
stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad
alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove
prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la Società
procede alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo
aver acquisito il consenso del Fornitore.
4. Il Direttore Generale, sentito il Responsabile Ufficio Acquisti, può
approvare, nell'esclusivo interesse della Società, le varianti, in aumento
o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore
funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali
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varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da
obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili
al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in
diminuzione relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento
dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella
somma stanziata per l’esecuzione della prestazione.
5. Il Fornitore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi
3 e 4, alle stesse condizioni previste dal contratto.
6. In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni
di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dalla Società e
che il Direttore Generale, sentito il Responsabile Ufficio Acquisti,
abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura
delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico
dell’esecutore maggiori oneri.
Art. 28 - Divieto di cessione del contratto
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 116 del Codice Contratti Pubblici, è
fatto divieto all’aggiudicatario di cedere in tutto o in parte il contratto
stipulato. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto
della Società al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto
s’intenderà risolto di diritto.
Art. 29 - Cessione dei crediti
1. La cessione dei crediti derivanti da contratti di fornitura di beni e
servizi da eseguirsi in termini di somministrazione periodica o
continuativa è disciplinata secondo quanto previsto dall’art. 117 del
Codice Contratti Pubblici. In questo caso, ai fini dell’opponibilità alla
Società, la cessione dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata da notaio.
2. La notificazione alla Società dell’eventuale cessione del credito,
effettuata nella forma menzionata al precedente comma, dovrà
avvenire, pena la non opponibilità al medesimo, per mezzo di
raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. La Società potrà rifiutare la cessione debitamente notificata.
L’eventuale rifiuto verrà comunicato per mezzo di raccomandata con
ricevuta di ritorno entro il termine di 15 giorni dalla data di
notificazione della cessione. In caso di mancato invio della
comunicazione di rifiuto entro tale termine, la cessione dovrà intendersi
accettata.
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4. La cessione dei crediti, in qualsiasi forma, derivanti da contratti di
fornitura di beni e servizi ad esecuzione istantanea (es. compravendita)
è vietata. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto
della Società al risarcimento di ogni danno o spesa, il contratto
s’intenderà risolto di diritto.
Art. 30 - Modalità di risoluzione dei conflitti
1. I contratti sottoscritti ai sensi del presente Regolamento potranno
prevedere modalità di soluzione delle controversie che dovessero
insorgere nel corso della loro esecuzione sulla base di quanto previsto
dalla Parte IV del Codice Contratti Pubblici, in quanto applicabile.
Art. 31 - Accesso agli atti
1. Il diritto di accesso agli atti è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n.
241 e s.m.i. e dall’art. 13 del Codice Contratti Pubblici.
Art. 32 - Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento diventa efficace in seguito alla sua
approvazione formale da parte del Consiglio d’Amministrazione di
IN.VA. S.p.A. ed è reso pubblico attraverso la sua pubblicazione sul
sito internet della Società - www.invallee.it sezione “gare&acquisti”.
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