Provincia di Pavia
Settore Faunistico-Naturalistico
Piano ittico Provinciale
(Deliberazione del Consiglio Provinciale 24.6.2010, n. 38)
RELAZIONE GENERALE
MISURE DI INTERVENTO
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
SOMMARIO
1
Il Piano ittico provinciale ..............................................................................1
1.1
La tutela della fauna ittica nelle normative di settore .................................................1
1.2
I contenuti del Piano Ittico .......................................................................................5
1.3
L’integrazione con altre disposizioni e programmazioni...............................................7
1.3.1
Il Programma di Tutela e Uso delle Acque (P.T.U.A.) ....................................................9
1.3.2
La pianificazione territoriale Provinciale......................................................................11
1.3.3
La programmazione della bonifica e dell’irrigazione .....................................................14
1.3.4
La pianificazione del Parco Lombardo della Valle del Ticino..........................................18
1.4
Gli obiettivi di Piano ............................................................................................... 19
1.5
Le specie ittiche di interesse conservazionistico ....................................................... 20
1.6
L’attuazione del Piano ............................................................................................ 21
1.6.1
I piani d’azione locali................................................................................................22
1.6.2
Gli strumenti per la realizzazione delle misure strutturali .............................................24
1.7
Durata, gestione e adeguamento del Piano ............................................................. 26
1.7.1
Le azioni di monitoraggio..........................................................................................27
2
Le misure di intervento .............................................................................. 30
2.1
Individuazioni e designazioni .................................................................................. 32
2.1.1
Acque di interesse ittico ...........................................................................................32
2.1.2
Acque dolci da proteggere e migliorare per essere idonee alla vita dei pesci .................34
2.1.3
Ambiti su cui prevedere specifiche misure di tutela .....................................................35
2.2
Interventi sulle componenti ambientali.................................................................... 37
2.2.1
Misure non strutturali sulle componenti ambientali......................................................45
2.2.1.1
Ripristino spontaneo della naturalità delle acque “demaniali” ................................45
2.2.1.2
Compatibilizzazione delle opere e delle manutenzioni idrauliche ............................51
2.2.1.3
Gestione pubblica del demanio idrico..................................................................60
2.2.1.4
Convenzionamento di terreni .............................................................................64
2.2.1.5
Mitigazione e compensazione delle alterazioni dovute alle derivazioni ....................69
2.2.1.6
Rilascio di deflussi compatibili ............................................................................85
2.2.1.7
Mitigazione delle alterazioni del regime idrologico................................................90
2.2.1.8
Riduzione degli apporti inquinanti provenienti da scarichi pubblici .........................92
2.2.1.9
Riduzione degli apporti inquinanti provenienti da colature e da fonti puntuali di
origine agricola .............................................................................................................. 100
2.2.1.10
Controllo degli apporti inquinanti provenienti da acque reflue industriali .............. 103
Piano Ittico Provinciale
2.2.1.11
Educazione ambientale....................................................................................103
2.2.1.12
Indirizzi per le compensazioni ..........................................................................106
2.2.1.13
Affinamento degli strumenti di politica agricola ..................................................107
2.2.2
2.3
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Misure strutturali sulle componenti ambientali ..........................................................113
2.2.2.1
Innesco della libera evoluzione.........................................................................114
2.2.2.2
Creazione di aree inondabili e di margine ..........................................................116
2.2.2.3
Creazione di aree umide fitodepuranti...............................................................119
2.2.2.4
Interventi di contenimento di inquinanti veicolati dai sistemi artificiali..................121
2.2.2.5
Riattivazione e riconnessione di ambienti acquatici laterali ..................................123
2.2.2.6
Riqualificazione dei tratti terminali degli affluenti ...............................................126
2.2.2.7
Miglioramento degli habitat negli scenari di magra.............................................127
2.2.2.8
Posizionamento di massi e di detriti legnosi grossolani .......................................129
2.2.2.9
Creazione di raschi e letti di frega ....................................................................132
2.2.2.10
Passaggi per pesci ..........................................................................................133
2.2.2.11
Interventi sulla vegetazione ripariale ................................................................139
2.2.2.12
Miglioramento dell’attrattività e della fruibilità dei corsi d’acqua...........................142
Interventi sulle componenti faunistiche e sulla pesca ..............................................145
2.3.1
Misure non strutturali sulle componenti faunistiche e sul prelievo ...............................145
2.3.1.1
Forme esclusive di pesca: ricognizione e indirizzi di gestione...............................146
2.3.1.2
Istituzione di zone di protezione, di ripopolamento e di tutela ittica .....................150
2.3.1.3
Concessione di acque a scopo di pescicoltura, acquacoltura o gestione particolare
della pesca.....................................................................................................................154
2.3.1.4
Regolamentazione della pesca .........................................................................160
2.3.1.5
Disciplina di attività rivolte alla fauna ittica o potenzialmente interferenti .............165
2.3.1.6
Istituzione di tratti da destinare in via esclusiva alla pesca a mosca .....................168
2.3.1.7
Istituzione di tratti da destinare alle gare e manifestazioni di pesca .....................170
2.3.1.8
Autorizzazione ed esercizio dei C.P.P. ...............................................................173
2.3.1.9
Miglioramento dell’operatività sul territorio ........................................................174
2.3.2
2.4
Misure strutturali sulle componenti faunistiche..........................................................180
2.3.2.1
Immissioni di ittiofauna ...................................................................................180
2.3.2.2
Rimozione di specie ittiche interferenti..............................................................190
2.3.2.3
Recuperi di ittiofauna in occasione di asciutte....................................................192
2.3.2.4
Riproduzione artificiale e pescicoltura da ripopolamento .....................................193
2.3.2.5
Controllo selettivo di specie di uccelli ittiofagi ....................................................196
Scala spaziale e priorità di intervento.....................................................................206
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Piano Ittico Provinciale
1 IL PIANO ITTICO PROVINCIALE
1.1 La tutela della fauna ittica nelle normative di settore
I, pesci, contrariamente ad altri vertebrati come mammiferi ed uccelli, scontano la loro relativa
invisibilità all’occhio umano, risultando abitualmente interessanti solo per i pescatori. Da ciò
l’assenza di strumenti normativi volti specificatamente alla tutela di questa componente del patrimonio faunistico, la cui salvaguardia è demandata quasi esclusivamente alle leggi sulla pesca. Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione la “pesca nelle acque interne” è divenuta
materia di esclusiva competenza legislativa regionale; tuttavia, considerato che la fauna ittica è
parte integrante del patrimonio ambientale e che lo Stato ha mantenuto in capo a sé la tutela
dell’ambiente, l’emanazione di norme statali a protezione dei pesci e del loro ambiente di vita
non confliggerebbe con l’attuale quadro delle attribuzioni. Le ultime ed uniche norme statali in
questo settore sono tuttavia rappresentate dal vecchio Testo Unico delle leggi sulla pesca1, di
riordino delle disposizioni pregresse, e, non essendo mai stati approvati i suoi regolamenti attuativi, dalle norme per la pesca fluviale e lacuale addirittura precedenti.2
La materia pesca è quindi, e da decenni, sostanzialmente disciplinata dalle Regioni, sia per la
già rimarcata assenza di una moderna legge cornice nazionale sia perché la relativa competenza, pur nel principio allora vigente della ripartizione, fu trasferita loro già dal D.P.R. 616/1977.
Grazie a questo trasferimento nell’ultimo ventennio del secolo scorso quasi tutte le Regioni
emanarono proprie leggi in materia di pesca facendo sì che dopo cinquant’anni venisse rivisitato il quadro normativo imperniato sul Regio Decreto 1604 del 1931. In quel periodo era già palese che le attività dell'uomo avevano spesso modificato gli ambienti acquatici così profondamente da comprometterne l'integrità e la potenzialità di sostenere popolamenti animali, con il
conseguente progressivo depauperamento della risorsa ittica; la pesca, nel frattempo, da attività professionale a rilevanza economica diretta o dilettantistica comunque finalizzata
all’integrazione dei mezzi di sussistenza si era quasi ovunque trasformata in diffusissima forma
di mero impiego del tempo libero, imponendo la ricerca di soluzioni in grado di conciliare una
crescente domanda di prelievo con la riduzione delle potenzialità dei corsi d'acqua.
1
R.D. 1604/1931
2
Regio Decreto 22 novembre 1914, n. 1486 - Regolamento per la pesca fluviale e lacuale
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In questo contesto già le leggi regionali sulla pesca “di prima generazione” hanno tutte promosso, quantomeno nelle affermazioni di principio, la conservazione del patrimonio ittico in
quanto bene di interesse collettivo e la compatibilizzazione della pesca con preminenti esigenze di salvaguardia. Pur assicurando il superamento delle vecchie norme statali, con il ribaltamento dell'approccio utilitaristico alla gestione della risorsa ittica, interessante nella misura in cui passibile di sfruttamento, queste leggi sono risultate però sostanzialmente inadeguate al conseguimento degli obiettivi prefissati, in quanto il loro campo d'azione si è quasi
esclusivamente limitato alla disciplina dell'attività di pesca. Nessuna normativa infatti ha saputo o potuto condizionare, coerentemente con la volontà di conservazione faunistica, il
mantenimento o il ripristino di condizioni ambientali compatibili. Alla generale sottovalutazione del ruolo delle alterazioni ecologiche ha fatto invece riscontro la diffusa previsione di
complesse regolamentazioni della pesca, ancora diffusamente esercitata sui corpi idrici ancora integri o non completamente compromessi.
Un altro elemento ricorrente, che ha rappresentato il maggior elemento di novità realmente
introdotto nel pur composito panorama legislativo regionale della fine del secolo scorso, è
stato l'attribuzione di un ruolo primario alla programmazione degli interventi. Infatti, pur in
assenza di una legge cornice nazionale che definisse principi generali in materia, la necessità
di superare il generalizzato empirismo che caratterizzava le azioni messe in campo dalla pubblica amministrazione e dalle associazioni è stata riconosciuta dalle diverse normative; tutte
hanno infatti previsto l’elaborazione di una pianificazione pluriennale che intervenisse a diverse scale territoriali a regolare le iniziative da attuare nel comparto. Il supporto ai processi
decisionali di definizione delle pianificazioni è stato diffusamente affidato alla redazione di elaborati di analisi, le “Carte ittiche”; queste, pur a differenti livelli di dettaglio, dovevano generalmente contenere elementi di caratterizzazione ecologica ed ittiologica dei corpi idrici indagati, individuazione dei principali fattori di alterazione ambientale ed informazioni relative
alle modalità di gestione della pesca.
Per quanto riguarda la Lombardia, la prima legge regionale in materia di pesca, la n. 25 del
1982, prevedeva una programmazione degli interventi attuata dalle Province, cui era affidata
per i corpi idrici di competenza la redazione di “Carte delle vocazioni ittiche” e di “Piani provinciali per la destinazione e l'uso delle acque pubbliche”. A queste previsioni ha fatto seguito nella nostra regione l’avvio del modello “programmato” di gestione dell’ittiofauna e della pesca in
cui le politiche provinciali nel settore venivano derivate dagli appositi strumenti pianificatori.
Per quanto riguarda la provincia di Pavia, non si può non rilevare come a consuntivo di più di
quindici anni di “gestione programmata” i risultati ottenuti siano stati assolutamente inade-
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guati alle aspettative. Nonostante gli sforzi conoscitivi prodotti per l’elaborazione della prima
Carta Ittica e la coerenza ricercata nelle conseguenti ricadute applicative, l’obiettivo fondamentale della programmazione voluta dal legislatore, cioè la tutela delle comunità ittiche naturali e l'incremento delle specie minacciate o di maggior pregio, non è stato neppure parzialmente colto. Questo perché all'ottimizzazione della disciplina della pesca e della localizzazione degli istituti di protezione, al potenziamento della vigilanza e alla maggior correttezza
tecnica dei programmi di ripopolamento non ha fatto riscontro la possibilità di arrestare il
processo di progressivo degrado della maggior parte degli habitat acquatici; questi ultimi
hanno continuato e continuano ad essere sottoposti ad innumerevoli alterazioni di origine antropica e alla loro banalizzazione si sono associati impatti altrettanto gravi dovuti all’espansione di specie ittiche esotiche e di uccelli ittiofagi.
Sul crescente dissesto ambientale non ha influito neppure l’evoluzione del panorama legislativo
in materia di “tutela delle acque”, che parallelamente si è arricchito di previsioni che avrebbero
voluto e dovuto salvaguardare e ripristinare le caratteristiche qualitative, quantitative ed ecologiche dei corpi idrici. Emblematica in questo senso è anche la sola valutazione degli esiti di
trent’anni di enormi investimenti economici operati nel dopo “legge Merli” nel campo delle infrastrutture per il risanamento. La qualità chimico-fisica dei nostri principali corsi d’acqua, descritta dalla Provincia di Pavia nel dicembre 1976 con i “Contributi preliminari al programma
per la conservazione, il recupero e la gestione del patrimonio idrico provinciale”, non ne ha
tratto significativi miglioramenti. Nel frattempo, parallelamente alla drastica diminuzione dei
pesci, anche la pesca subiva analogo declino, sia nel numero dei praticanti sia soprattutto nelle
giornate effettivamente dedicate a questo “ex svago” dai titolari di licenza.
In questo scenario maturava l’evoluzione della legge 25/1982, sostituita dalla 12 del 2001,
“Norme per l’incremento e la tutela del patrimonio ittico e l’esercizio della pesca nelle acque
della regione Lombardia”, recentemente confluita senza significative modifiche nel “Testo unico
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”3. L’attuale normativa ribadisce le finalità di tutela della fauna ittica e conferma, nonostante il prioritario interesse della salvaguardia del patrimonio ittico, la legittimità dell’esercizio della pesca, che va disciplinata “nel rispetto dell’equilibrio biologico”. Anche riguardo alla “Programmazione e gestione dell’ittiofauna”, cui è dedicato il suo Capo II, non ha introdotto sostanziali innovazioni né nei
criteri di classificazione delle acque ai fini della pesca né in merito all’elaborazione di Carte ittiche e Piani provinciali. Ha ribadito il ruolo assegnato alle zone di protezione e di tutela ittica,
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l.r. 5 dicembre 2008, n. 31
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classici istituti su cui vigono divieti di pesca totali o parziali, e ai ripopolamenti ittici, sempre
soggetti ad autorizzazione Provinciale. In sintesi, anche nella legge regionale “di seconda generazione” immissioni e disciplina della pesca hanno continuato a rappresentare i principali strumenti di intervento, nonostante le finalità dichiarate fossero di ben altro profilo.
Questo limite strutturale ha reso la normativa sostanzialmente inadeguata ad affrontare e risolvere i principali fattori di criticità che oggi come ieri deprimono le potenzialità biologiche
dei nostri ambienti acquatici, riproponendo quindi un’incoerenza di fondo con la dichiarata
volontà di conservazione ed incremento del patrimonio ittico. Eppure l’elaborazione delle
prime pianificazioni aveva stimolato enormi progressi nell’individuazione delle principali cause
di contrazione delle comunità ittiche, con sforzi conoscitivi che avevano visto coinvolti, ciascuno per la propria parte, ricercatori, tecnici e pescatori. Tutte le analisi svolte in questo
campo (carte ittiche, ricerche, documenti tecnici, ecc.) avevano condotto a conclusioni sistematicamente analoghe: la tutela della fauna ittica si esercita principalmente rimuovendo o
mitigando i fattori di pressione sugli habitat. Purtroppo l’evoluzione della normativa di settore
non ha saputo cogliere la significatività di questo indirizzo, avendo rinunciato a riconoscere la
centralità della questione ambientale e sotto certi aspetti ridimensionandone addirittura il
ruolo rispetto alla disciplina precedente. La legge 31 del 2008 (ex 12/2001), infatti, riporta
previsioni meno incisive della già blanda 25/1982 in tema di derivazioni idriche, sbarramenti,
asciutte e danno causato all’ittiofauna e al suo ambiente di vita.
Neppure il suo regolamento attuativo ha disposto alcunché al riguardo, nonostante la previsione di dover determinare “i criteri tecnici attraverso i quali assicurare le esigenze di tutela
dell’ittiofauna e delle acque dalla stessa popolate, articolandoli in funzione delle caratteristiche ecologiche, biologiche, ambientali e del recupero degli habitat dei corsi d’acqua”. Questo
regolamento, il n° 9/2003, si è infatti limitato ad una disciplina di dettaglio delle classiche disposizioni sulla pesca relative ad attrezzi ed esche, misure minime, periodi di divieto e limiti
di cestino, oltre che a normare in modo articolato diritti di pesca, laghetti privati, gare e licenze. Unico elemento di spicco in materia di tutela dell’ittiofauna è stato l’introduzione, seppur tardiva, del divieto assoluto di cattura degli storioni comune e cobice.
Successivamente all’approvazione della legge 12, seppur con due provvedimenti a carattere
prevalentemente tecnico, si è registrato un significativo mutamento nell’incisività degli interventi del legislatore regionale. Dapprima con la D.G.R. 23 gennaio 2004, n. 7/16065, “Disposizioni per la tutela della fauna ittica, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della l.r. 12/2001”, quindi con la D.G.R 11 febbraio 2005, n. 7/20557, “Adozione documento tecnico regionale per la
gestione ittica”, sono stati introdotti indirizzi e criteri basati su una maggiore consapevolezza
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dell’importanza delle tematiche ambientali. Ecco quindi comparire tra gli strumenti di tutela e
gestione l’obbligo della libera circolazione dell’ittiofauna in corrispondenza delle derivazioni,
così come la compensazione del complesso degli impatti comunque determinati dalle derivazioni stesse sui pesci e sul loro ambiente di vita; ed ancora, finalmente, la previsione di una
pianificazione ittica che ferma restando l’importanza degli indirizzi relativi alla pesca ed ai ri-
popolamenti non potrà prescindere dalla possibilità di esercitare azioni di tutela e riqualificazione degli habitat.
Con l’adozione del “Documento tecnico” la Regione Lombardia ha quindi completato quel
progressivo affinamento delle proprie strategie settoriali di protezione dell’ittiofauna, definendo il quadro dei criteri cui dovevano informarsi le successive programmazioni provinciali.
A questo quadro ci si è quindi riferiti nel predisporre il presente Piano, la cui impostazione è
direttamente derivata dagli indirizzi disposti dal legislatore regionale.
1.2 I contenuti del Piano Ittico
L’art. 138, 5° comma, della l.r. 31/2008, prevede che le Province predispongano, sentita la
Consulta provinciale della pesca ed in base ai contenuti del citato Documento Tecnico Regionale per la gestione ittica, un Piano ed una Carta provinciale delle vocazioni ittiche; questi
sono gli strumenti che, come nella disciplina previgente, definiscono alla scala territoriale
provinciale gli obiettivi e le azioni per la tutela dell’ittiofauna e per la disciplina della pesca. Il
Documento Tecnico, ai sensi di legge, ha definito gli indirizzi utili alla predisposizione della
pianificazione provinciale, che deve individuare, a differenti livelli di dettaglio, le azioni da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi in materia; questi si differenziano in obiettivi
di ordine conservazionistico ed obiettivi tesi al soddisfacimento delle esigenze espresse dal
mondo della pesca e alla valorizzazione del relativo indotto.
Le indicazioni di Piano vanno tratte dal supporto conoscitivo garantito dalla Carta Ittica, elaborato di analisi di un complesso di fattori a vario titolo significativi per la corretta definizione
delle misure di intervento.
Per la gran parte delle acque pavesi di interesse, in base alle previsioni del Documento tecnico Regionale, la “questione ambientale” ha assunto un ruolo centrale nel presente strumento
di settore, sia attraverso la ricerca dell’integrazione della pianificazione “ittica” con la più ampia pianificazione della tutela delle acque sia con la previsione di azioni normative e tecniche
mirate ad affrontare e risolvere specifiche criticità.
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In quest’ottica è risultata determinante la strategia basata sulla categorizzazione dei corpi idrici in funzione degli obiettivi perseguiti per la tutela dell’ittiofauna e per la pesca; in attuazione dei criteri tecnici regionali, questa categorizzazione è stata operata distinguendo nel
vastissimo reticolo idrografico provinciale le acque di interesse ittico, che comprendono ac-
que di pregio ittico, acque di pregio ittico potenziale e acque di interesse pescatorio, dalle
acque che non rivestono particolare interesse ittico. Per favorire l’effettiva praticabilità degli
obiettivi di ordine ambientale si è reputato opportuno individuare un numero molto modesto
di acque di interesse ittico, poiché era impensabile che tutela e riqualificazione degli habitat
potessero essere perseguiti in modo diffuso sul complesso del reticolo idrografico, peraltro
composto in massima parte da acque artificiali destinate principalmente all’irrigazione a alla
bonifica del territorio.
Le acque di pregio ittico sono costituite da corpi idrici naturali, o loro tratti omogenei, e dagli
eventuali sistemi funzionalmente connessi; sono caratterizzate dalle buone condizioni ecologiche e sostengono popolazioni di specie ittiche di interesse conservazionistico la cui tutela è
obiettivo di carattere generale ovvero comunità ittiche equilibrate ed autoriproducentisi; su
tali acque la pianificazione ittica prevede la salvaguardia della funzionalità degli habitat e il
suo eventuale potenziamento; gli interventi diretti sull’ittiofauna e sull’avifauna ittiofaga e la
disciplina della pesca tendono prioritariamente ad assicurare la protezione delle specie sensibili eventualmente presenti, evitando tuttavia regolamentazioni che possano penalizzare attività a ridotta interferenza.
Le acque di pregio ittico potenziale sono costituite da corpi idrici naturali o paranaturali, o loro tratti omogenei, e dagli eventuali sistemi funzionalmente connessi; possono potenzialmente sostenere popolazioni di specie ittiche di interesse conservazionistico la cui tutela è obiettivo di carattere generale ovvero comunità ittiche equilibrate ed autoriproducentisi; risultano
attualmente penalizzate dalla presenza di alterazioni ambientali mitigabili o rimovibili; su tali
acque la pianificazione ittica prevede il consolidamento dei valori ecologici residui e il ripristino di un’adeguata funzionalità degli habitat; gli interventi diretti sull’ittiofauna e sull’avifauna
ittiofaga e la disciplina della pesca tendono prioritariamente a favorire la protezione delle
specie sensibili eventualmente presenti e la strutturazione delle loro popolazioni, evitando
tuttavia regolamentazioni che possano penalizzare attività a ridotta interferenza.
Le acque di interesse pescatorio sono costituite preferibilmente da corpi idrici naturali o paranaturali, anche artificializzati, o loro tratti omogenei, e dagli eventuali sistemi funzionalmente connessi; la tutela e l’incremento del loro popolamento ittico attuale o potenziale sono
prevalentemente finalizzati al soddisfacimento di interessi settoriali legati all’esercizio della
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Piano Ittico Provinciale
pesca dilettantistica e professionale e alla valorizzazione del relativo indotto; su tali acque la
pianificazione ittica prevede le forme di tutela strettamente funzionali al perseguimento degli
specifici obiettivi; gli interventi diretti sull’ittiofauna e sull’avifauna ittiofaga e la disciplina della pesca tendono prioritariamente al miglior soddisfacimento delle esigenze espresse dal
mondo pescatorio e alla valorizzazione delle eventuali vocazioni turistiche e fruitive dei territori interessati.
Le acque che non rivestono particolare interesse ittico, corrispondenti a tutte le acque non
comprese nella precedente categoria, sono la prevalenza dei corpi idrici provinciali; su questi
ultimi, fatte salve le norme generali in materia di tutela ambientale ed ecologica, la pianificazione ittica non prevede particolari condizionamenti della pesca e delle attività connesse agli
altri usi, con particolare riferimento a quelli civili, industriali, irrigui e ricreativi.
Dall’attribuzione della categoria di appartenenza delle acque sono stati desunti i corrispondenti livelli desiderati di salvaguardia e ripristino ambientale e le conseguenti previsioni di natura regolamentare e tecnico-realizzativa.
1.3 L’integrazione con altre disposizioni e programmazioni
Con l’emanazione della Water Framework Directive (Direttiva 2000/60/CE “Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque”) le azioni per la tutela della fauna ittica divengono anche
formalmente parte integrante del più vasto panorama delle politiche finalizzate alla salvaguardia delle acque.
Il D.Lgs. 152/2006, “Norme in materia ambientale”, che recepisce la Direttiva, indica tra i
suoi obiettivi fondamentali il raggiungimento di condizioni di buona qualità ambientale su una
serie di corpi idrici significativi, da ottenersi con la tutela integrata degli aspetti qualitativi e
quantitativi in ciascun bacino idrografico interessato. Prevede inoltre che su altri corpi idrici,
su cui è desiderata una specifica destinazione d’uso, tra cui l’idoneità ittica (acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci), siano assicurate
condizioni compatibili con l’uso stesso.
In verità questo approccio era già stato introdotto dal D.Lgs. 152/1999 e aveva rivoluzionato
l’impostazione che per più di un ventennio, in base alla famosa legge Merli (L. 319/1976),
era stata data al risanamento delle acque italiane; questa si curava unicamente degli aspetti
idroqualitativi e si fondava sul rispetto di predeterminati limiti tabellari (tabella A, tabella C)
di accettabilità degli scarichi, a prescindere dai volumi di reflui scaricati e dalle condizioni attuali o desiderate del corpo idrico recettore. Con il D.Lgs. 152/1999 ed oggi con il 152/2006
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Piano Ittico Provinciale
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si affermano invece la valutazione degli effetti sinergici delle diverse immissioni in relazione
alla vulnerabilità dei recettori e la correlazione dei limiti agli scarichi con gli obiettivi di qualità
perseguiti nei corsi d’acqua e con la loro capacità di diluizione ed autodepurazione. Le nuove
norme, inoltre, non si limitano più alle classiche pianificazioni di infrastrutture per il disinquinamento, ma promuovono il recupero della funzionalità dell’intero ecosistema acquatico sia
sotto l’aspetto quantitativo che qualitativo. Questo nuovo indirizzo è imposto dai nuovi obiettivi di qualità ambientale, che, essendo espressi dalla capacità dei corpi idrici di mantenere
capacità autodepurative naturali e di sostenere comunità animali e vegetali ampie e diversificate, sono intimamente correlati ai livelli di funzionalità ecologica dei corpi idrici stessi.
Direttamente derivato dalla Direttiva 2000/60 ed elemento di sostanziale novità introdotto nel
panorama normativo italiano dal D.Lgs. 152/2006 è il sistema di indicatori che rappresenta la
qualità ambientale dei corpi idrici. Quest’ultima può corrispondere ad una condizione descritta
da cinque classi di stato ecologico (elevato, buono, sufficiente, scarso, cattivo), attribuite in base alla valutazione sulla qualità di una serie di elementi; per i fiumi questi elementi sono distinti4 in elementi biologici, dati da flora, fauna invertebrata e fauna ittica, elementi idromorfologici
a sostegno degli elementi biologici, dati da regime idrologico, continuità fluviale e condizioni
morfologiche (variazioni della larghezza e profondità del fiume, struttura e substrato dell’alveo,
struttura della zona ripariale), ed elementi chimici e fisico-chimici a sostegno degli elementi
biologici, costituiti da elementi generali (temperatura, ossigenazione, conducibilità, pH, nutrienti) e inquinanti specifici. Di estremo interesse è il fatto che gli elementi fondamentali di valutazione siano quelli biologici, in funzione dei quali devono essere giudicate le idoneità dei fattori
idromorfologici e chimico-fisici. In sostanza, la qualità ambientale è espressa dallo stato delle
biocenosi residenti nei corpi idrici, e sulle esigenze ecologiche di queste biocenosi (cioè sulle
caratteristiche dei loro habitat) devono essere misurate le azioni di governo idraulico, di salvaguardia e ripristino ambientale e di tutela quali-quantitativa programmate sulle acque.
Da questo insieme di fattori consegue una stretta relazione tra gli obiettivi della pianificazione ittica e quelli della più vasta politica di tutela delle acque. La prima, nel suo ambito settoriale, tende alla salvaguardia e all’incremento dell’ittiofauna e per questo individua i principali
fattori di pressione sulle comunità ittiche e ne prevede misure specifiche di mitigazione o rimozione; la seconda, che ha il ruolo di programmazione territoriale di rango più elevato, ha
tra le sue finalità preminenti lo stato di qualità ambientale dei corpi idrici, che avrebbe dovuto raggiungere il livello sufficiente entro il 2008 ed aspira al livello buono entro il 2015.
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D.Lgs. 152/2006 - Allegato 1 alla Parte III - Punto 2.A.1.1.
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Piano Ittico Provinciale
In base al sistema di indicatori previsto dal D.Lgs. 152/2006 e dalla Direttiva 2000/60 CE lo
stato di qualità ambientale sufficiente si caratterizza, tra l’altro, per una composizione ed ab-
bondanza delle specie ittiche che si discostano moderatamente dalle comunità tipiche specifiche a causa di impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica.
Struttura di età delle comunità ittiche che presenta segni rilevanti di alterazioni antropiche
che provocano l’assenza o la presenza molto limitata di una percentuale moderata delle specie ittiche specifiche; lo stato di qualità ambientale buono si caratterizza invece per lievi variazioni della composizione e abbondanza delle specie ittiche rispetto alle comunità tipiche
specifiche, attribuibili agli impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica e idromorfologica. Strutture di età delle comunità ittiche che presentano segni di alterazioni attribuibili
a impatti antropici sugli elementi di qualità fisico-chimica o idromorfologica e, in taluni casi,
indicano l’incapacità a riprodursi o a svilupparsi di una specie particolare che può condurre
alla scomparsa di talune classi di età.
Ecco quindi che una pianificazione ittica responsabile e correttamente inserita nell’attuale
scenario programmatorio può e deve concorrere alle finalità perseguite dalla più generale
pianificazione della tutela dei corpi idrici, integrandosi con quest’ultima e promuovendone gli
opportuni affinamenti, dati sia dalla scala locale di intervento sia dalla specializzazione. Infatti
disporre di un efficace strumento settoriale di gestione della fauna ittica è e sarà indispensabile per individuare le azioni necessarie ad ottenere uno dei principali risultati attesi al 2015
dalla milionaria politica di tutela delle acque: lievi variazioni della composizione e abbondanza
delle specie ittiche rispetto alle comunità tipiche specifiche, attribuibili agli impatti antropici.
1.3.1
Il Programma di Tutela e Uso delle Acque (P.T.U.A.)
Il P.T.U.A. è lo strumento regionale lombardo di programmazione della tutela e dell’uso delle
acque sotterranee e superficiali. Approvato con D.G.R. n. 2244 del 29 marzo 2006, costituisce il principale riferimento programmatico in materia di salvaguardia e gestione dei corpi idrici e con esso la presente pianificazione ittica ha ricercato coerenza ed integrazione, come
peraltro previsto ai punti 4.1.3. e 4.1.4. del Documento Tecnico regionale per la gestione ittica.
Dalla premessa alla sua Relazione di Sintesi si riporta che il Programma di Tutela e Uso delle
Acque costituisce con l’Atto di indirizzi, approvato con Delibera Consigliare n.VII/1048 del 28
luglio 2004, il Piano di Gestione del bacino idrografico previsto dalla l.r. 26/2003 e avente
luogo, in prima stesura, del Piano di Tutela delle Acque previsto dal D.Lgs.152/1999. Il Piano
9
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
costituisce lo strumento di programmazione a disposizione della Regione e delle altre amministrazioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici fissati dalle Direttive
Europee, attraverso un approccio che deve necessariamente integrare gli aspetti qualitativi e
quantitativi ma anche ambientali e socio-economici.
Il P.T.U.A. è un elaborato complesso composto da una Relazione generale, da una Relazione
di sintesi e da Norme tecniche di Attuazione, oltre che da 18 Allegati tecnici, dalla Cartografia
di piano, dalla V.A.S. e dallo Studio di incidenza.
Di questa enorme mole di documenti le parti di maggiore interesse ed attinenza con la presente pianificazione sono le seguenti: riguardo alla Relazione generale, i capitoli relativi agli
obiettivi, alle misure di intervento e alla ripartizione delle responsabilità e al coordinamento
tra i diversi livelli di governo delle acque; riguardo alle Norme Tecniche di Attuazione, la parte dell’articolato che disciplina azioni relative alle acque superficiali; riguardo agli Allegati tecnici, l’Allegato 6 (Infrastrutture idriche e altri interventi di tutela), l’Allegato 12 (Monitoraggio
qualitativo e classificazione delle acque superficiali e sotterranee) e, soprattutto, l’Allegato 13
(Caratterizzazione integrata dei corsi d’acqua e riqualificazione fluviale).
Alcune delle modalità di integrazione tra pianificazione provinciale e P.T.U.A. sono già state
prefigurate da quest’ultimo nei capitoli 8 (Misure di intervento) e 10 (Ripartizione delle responsabilità e coordinamento tra i diversi livelli di governo delle acque) della sua Relazione
generale, oltre che nelle Norme di Attuazione.
In riferimento alle misure di intervento per le acque a specifica destinazione funzionale il
P.T.U.A. prevede che con i Piani Ittici e le Carte delle vocazioni ittiche le Province concorrano
a raggiungere gli obiettivi del Programma stesso con le seguenti proposte ed azioni:
-
individuazione di ulteriori tratti di corso d'acqua (oltre a quelli già individuati dal P.T.U.A.
stesso), affluenti dei corsi d'acqua significativi, da classificare come acque dolci ciprinicole o
salmonicole, da proteggere e migliorare per essere idonee alla vita dei pesci, sui quali
provvedere ad attuare specifici programmi di monitoraggio ai fini della loro classificazione;
-
adozione, su tali tratti, di metodologie di caratterizzazione integrata per la valutazione della
qualità dei corpi idrici e degli ecosistemi connessi e per la definizione degli interventi possibili (riqualificazione e fruizione, ma anche difesa del suolo, infrastrutturazione e gestione
delle risorse idriche);
-
individuazione delle misure necessarie per raggiungere o mantenere i parametri di qualità
conformi a quanto indicato in Tabella 1B dell'Allegato 2 al D. Lgs. 152/1999 (oggi Tabella
1B dell'Allegato 2 alla Parte III del D. Lgs. 152/2006);
10
individuazione e localizzazione delle misure necessarie di recupero ambientale e di riqualifi-
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
cazione fluviale, da porre in essere prioritariamente nei tratti classificati come OK e Rpot
(tratti corrispondenti rispettivamente a un valore elevato di naturalità o a un livello di compromissione non eccessivo).
Riguardo alla ripartizione di competenze è previsto che le Province, tra l’altro, formulino proposte alla Regione in ordine alla estensione della designazione e della classificazione delle acque
idonee alla vita dei pesci, che elaborino, nell’ambito della pianificazione territoriale, la caratterizzazione integrata di maggior dettaglio dei corpi idrici significativi e ne estendano
l’applicazione alle acque minori e che realizzino interventi di riqualificazione di corpi idrici, in relazione alle competenze conferite con legge 26/2003 ed in applicazione dei criteri del P.T.U.A..
Nelle Norme di attuazione5, infine, il P.T.U.A. prevede che costituiscano strumenti di attuazione
del Piano di gestione del bacino idrografico i piani territoriali di coordinamento provinciali
(P.T.C.P.), i quali specificano ed articolano i contenuti della pianificazione, coordinandoli con gli
aspetti ambientali e paesistici, al fine di realizzare un sistema di tutela sul territorio non inferiore
a quello del Piano, basato su analisi territoriali non meno aggiornate e non meno di dettaglio. Il
Piano Ittico, pertanto, nella sua veste di Piano di settore cui il P.T.C.P. ha assegnato finalità
di tutela del patrimonio idrobiologico, costituisce strumento di attuazione del Piano di gestione del bacino idrografico per tutte le parti in cui concorre a specificare ed articolare ad un livello di maggior dettaglio i contenuti di detto Piano e a realizzare sul territorio provinciale un
più definito sistema di salvaguardia. In particolare, il Piano ittico può rivestire un ruolo di rilievo nel contribuire al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale definiti in funzione
della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.
1.3.2
La pianificazione territoriale Provinciale
In realtà, dal punto di vista formale, non ha molto senso parlare di integrazione del Piano Ittico con il P.T.C.P., in quanto il primo, in qualità di Piano di Settore di elaborazione provinciale, è nella sostanza parte integrante del secondo. Infatti, proprio il P.T.C.P., nella sua veste
di atto sovraordinato, dispone da una parte che l’elaborazione del Piano Ittico debba necessariamente conformarsi ad appositi suoi indirizzi, dall’altra gli assegna il rango di proprio
strumento di attuazione, approfondimento e specificazione degli obiettivi.
In particolare, il P.T.C.P. vigente, nell’individuare gli indirizzi per l’elaborazione di una serie di
5
Regione Lombardia – P.T.U.A. – Norme di attuazione – Art. 3 (Strumenti di attuazione)
11
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
piani di settore6, tra cui il Piano ittico, prevede che formazione, aggiornamento ed integrazione di quest’ultimo debbano rispondere ai seguenti criteri prioritari:
-
tutelare il patrimonio idrobiologico;
-
incentivare le iniziative che coniugano pesca e turismo;
-
tutelare gli ambiti idrici ad alta naturalità, anche coinvolgendo le associazioni relative alla
pesca;
favorire interventi di riqualificazione ambientale per migliorare la recettività della fauna itti-
-
ca;
approfondire le conoscenze della fauna ittica del territorio provinciale in modo da rispetta-
-
re, sulla base del censimento delle forme presenti, le vocazioni ittiche dei corsi d’acqua ai
fini delle immissioni e dei ripopolamenti;
valutare la possibilità di reintroduzione o di ricostruzione di popolazioni vitali, in particolare
-
di specie autoctone, localmente prodotte.
La presente pianificazione si è pienamente conformata agli indirizzi riportati, oltre che a quelli
di natura paesistico-ambientale che il P.T.C.P. dispone per la tutela delle componenti territoriali più direttamente investite, i corpi idrici.
Come detto, il P.T.C.P., oltre a definire i citati criteri sovraordinati per l’elaborazione e l’aggiornamento del Piano Ittico, ha assegnato a quest’ultimo, nella sua qualità di Piano di Settore di elaborazione provinciale, il compito di articolare e dettagliare alcune proprie previsioni.
Per le peculiarità del Piano Ittico, che si compone di misure di tutela e riqualificazione ecologica
dei corpi idrici e delle loro biocenosi, questa attribuzione riguarda sostanzialmente i contenuti
di ordine paesistico-ambientale della pianificazione territoriale, composti da indirizzi normativi
riferiti ad ambiti unitari, elementi costitutivi e sistemi di rilevanza sovracomunale. Tra l’altro, le
apposite disposizioni delle NdA del P.T.C.P. ribadiscono puntualmente, per ciascuno dei citati
elementi territoriali, il ruolo dei piani di settore; a questi ultimi, in relazione all’approfondimento
delle conoscenze paesistico-ambientali effettuato, demandano l’articolazione degli indirizzi di
tutela per gli ambiti unitari, la puntuale individuazione degli elementi costitutivi del paesaggio
da salvaguardare e la possibile precisazione, con eventuale aggiornamento ed integrazione dei
contenuti descrittivi e degli aspetti normativi, dei sistemi di rilevanza sovracomunale7.
Le acque rappresentano indubbiamente il sistema territoriale di riferimento del Piano Ittico,
6
Provincia di Pavia – P.T.C.P. – Norme di attuazione - Articolo 22 (Indirizzi per la redazione e/o per
l’adeguamento dei piani provinciali di settore)
7
Provincia di Pavia – P.T.C.P. – Norme di attuazione - Articoli 31, 32 e 33
12
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
ma ricorrono con un ruolo centrale anche nelle tre categorie in cui il P.T.C.P. articola le proprie previsioni normative di tutela paesistica e ambientale. Negli ambiti unitari sono infatti
comprese le Valli dei principali corsi d’acqua: Po e Sesia, tra gli elementi costitutivi del paesaggio sono individuati i corsi d’acqua, le lanche e i fontanili e larga parte dei sistemi di rilevanza sovracomunale si sviluppa lungo il tracciato di fiumi, torrenti, colatori e rogge.
Alla luce del ruolo rivestito dai corsi d’acqua nello scenario paesistico-ambientale provinciale
e della loro rilevanza all’interno della “Rete verde”, il Piano Ittico ha ricercato la massima integrazione possibile con le previsioni del P.T.C.P., così che la massima parte della rete idrografica su cui insistono le strategie settoriali ricalca elementi già investiti dalle previsioni di
tutela della pianificazione territoriale.
Oltre ad assicurare questa identità della collocazione spaziale delle previsioni, il Piano Ittico
ha provveduto alla puntuale caratterizzazione delle acque di interesse, all’individuazione delle
forme di pressione che ne condizionano la qualità idrobiologica e alla definizione delle misure
di intervento opportune e necessarie per la mitigazione delle pressioni stesse. In questo modo, ha assicurato al P.T.C.P. quel maggior grado di dettaglio degli indirizzi di tutela che il
P.T.C.P. stesso richiedeva allo strumento settoriale.
In realtà, il corrispondere all’esigenza di articolazione e specificazione degli obiettivi del
P.T.C.P. non ha comportato particolari adeguamenti dei criteri particolari di pianificazione disposti dall’apposito Documento Tecnico Regionale8. Quest’ultimo, infatti, assegna al Piano Ittico la previsione delle azioni di salvaguardia o riqualificazione ambientale opportune o necessarie per il conseguimento degli specifici obiettivi, che per le acque di pregio ittico consistono nel mantenimento o potenziamento dei caratteri particolari dell’ecosistema che costi-
tuiscono gli habitat delle specie di interesse conservazionistico, per le acque di pregio ittico
potenziale nella mitigazione o rimozione delle alterazioni ambientali che penalizzano la voca-
zione a sostenere la presenza di specie di interesse conservazionistico e per le acque di interesse pescatorio nella mitigazione o rimozione delle eventuali alterazioni ambientali che pe-
nalizzano la vocazione a sostenere comunità ittiche congrue con la loro vocazione fruitiva.
Nella sostanza, i fondamentali obiettivi specifici della pianificazione ittica coincidono con altrettante finalità prioritarie assegnate dal P.T.C.P., come la tutela del patrimonio idrobiologico e
degli ambiti idrici ad alta naturalità, il sostegno ad interventi di riqualificazione ambientale
per migliorare la recettività della fauna ittica e l’incentivazione di iniziative che coniughino pe-
8
Regione Lombardia - D.G.R 11 febbraio 2005, n. 7/20557 - Adozione documento tecnico regionale
per la gestione ittica
13
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
sca e turismo. Inoltre, un buon numero delle azioni del Piano di settore, descritte nelle misure
di intervento, pur essendo finalizzate alla salvaguardia o al ripristino dell’idoneità ittica delle realtà interessate, sono pienamente funzionali al mantenimento o al recupero della loro qualità
ambientale e del loro valore paesaggistico.
Tutto ciò ha fatto sì che l’integrazione con il P.T.C.P. abbia potuto svilupparsi all’interno del
processo “ordinario” di elaborazione del Piano Ittico, senza che le finalità proprie dello strumento particolare dovessero in alcun modo piegarsi ad esigenze di raccordo con la programmazione di rango più elevato. Di quest’ultima, inoltre, è stata valutata la possibile evoluzione,
formalmente imposta dall’obbligo di adeguamento disposto dalla lr. 12/2005 e resa altrettanto
necessaria dalla definizione dello scenario strategico delineato dal Piano Territoriale Regionale.
Al riguardo sono state verificate le coerenze con le Linee guida per l’adeguamento del
P.T.C.P.9, con i nuovi Criteri ed indirizzi relativi ai contenuti paesaggistici dei Piani Territoriali di
Coordinamento Provinciale10 e con gli obiettivi tematici e territoriali del P.T.R.
Infine, per consentire la formalizzazione delle previsioni del Piano Ittico che travalicano l’ambito
particolare e che costituiscono a tutti gli effetti articolazione, approfondimento e specificazione
dei contenuti del P.T.C.P., nonché per favorire la loro lettura da parte del complesso degli attori territoriali, sono state predisposte apposite “Norme di tutela e valorizzazione delle acque superficiali di rilievo idrobiologico. Integrazione e specificazione delle previsioni del P.T.C.P.”, riportate in apposito atto a valenza dispositiva.
1.3.3
La programmazione della bonifica e dell’irrigazione
Per la particolare realtà della provincia di Pavia, il cui reticolo idrografico è largamente composto da acque gestite dai Consorzi di Bonifica, sarà determinante che il Piano ittico sia adeguatamente coordinato con la programmazione di questi ultimi. Gli indirizzi di questa programmazione sono stati definiti dalla Regione con la D.C.R. 16.2.2005, n°7/1179, di approvazione del Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, che contiene elementi di particolare interesse in funzione delle sinergie potenzialmente attivabili con
la pianificazione ittica e ambientale.
In particolare, il Piano generale di bonifica individua Linee di indirizzo per gli interventi di riqua-
lificazione ambientale particolarmente significative al riguardo. Vi si prevede che i Consorzi
programminino la rinaturazione dei corsi d’acqua di competenza valutandone preventivamente
9
Provincia di Pavia – D.G.P. n. 385/19927 del 5.7.2007
10
Regione Lombardia - D.G.R. 27 dicembre 2007, n. 8/6421
14
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
i deficit di qualità strutturale e individuando quindi azioni riconducibili alle seguenti tipologie:
-
rimodellamento naturaliforme dell’alveo;
-
sviluppo dinamico sostenuto da opere ausiliarie di sistemazione;
-
autosviluppo dinamico promosso da una manutenzione estensiva;
-
allargamento locale del letto;
-
sollevamento lineare del fondo;
-
ripristino della percorribilità longitudinale;
-
riqualificazione di singole strutture dell’alveo e delle sponde.
Alcuni degli interventi programmabili dai Consorzi possono quindi concorrere a un diffuso potenziamento della qualità ecologica dei corsi d'acqua, rendendo quindi quantomai opportuna
la massima integrazione con la pianificazione ittica. Il coordinamento a livello di obiettivi rispettivamente perseguiti consente infatti una miglior valorizzazione delle risorse investite, favorendo strategie di intervento che tendono ad una polifunzionalità degli esiti attesi.
I tre Consorzi operanti in provincia di Pavia sono l’Associazione Irrigazione Est Sesia, competente per il comprensorio Lomellino, il Consorzio Est-Ticino Villoresi, competente per il comprensorio del Pavese, ed il Consorzio della Valle del Ticino, che opera nel Siccomario. Ai sensi
di legge11, hanno natura di enti pubblici economici a carattere associativo e tutti e tre sono
referenti istituzionali del Settore Faunistico-Naturalistico della Provincia, con cui hanno già
compartecipato alla realizzazione di iniziative a favore della fauna ittica e della pesca.
L’Associazione Irrigazione Est Sesia e il Consorzio Est-Ticino Villoresi, inoltre, hanno stipulato
con la Provincia di Pavia un protocollo d’intesa che tra l’altro prevede espressamente la compartecipazione nel promuovere, progettare e realizzare azioni finalizzate alla salvaguardia
ambientale e paesaggistica dei corpi idrici.
A ciascuno dei tre soggetti, al di là di una serie di incertezze relative agli specifici scenari normativi e gestionali, sono state assegnate12 competenze su parti rilevanti del reticolo idrico di
pianura, e tra queste sono ricompresi un buon numero di corsi d’acqua di interesse ittico o altri
che esercitano indirettamente un ruolo sull’assetto ecologico di questi ultimi. Per questo sarà
indispensabile la loro corresponsabilizzazione nella predisposizione dei piani d’azione locali
(pag. 22) relativi a un gran numero delle acque di pianura coinvolte dalle previsioni del Piano.
11
l.r. 5 dicembre 2008, n. 31, art. 79, 1° comma
12
Regione Lombardia - D.G.R. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 (Determinazione del reticolo idrico princi-
pale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall’art. 3 comma 114 della l.r.1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica) e D.G.R. 11 febbraio 2005, n. 7/20552 (Approvazione del reticolo idrico di competenza dei
consorzi di bonifica ai sensi dell’art. 10, comma 5 della l.r. 7/2003)
15
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Inoltre, i Consorzi, per il tramite della programmazione comprensoriale di competenza, sono i
soggetti attuatori di una serie di misure di intervento individuate dal Piano Ittico, da quelle
finalizzate a mitigare gli impatti delle derivazioni a quelle tese a ridurre le pressioni sul regime idrologico e sulla qualità chimico-fisica determinate dagli apporti provenienti da fonti puntuali di origine agricola o dalle reti scolanti.
Nelle tabelle che seguono sono riportati i corpi idrici direttamente o indirettamente interessati dal Piano ittico per cui la regione Lombardia ha assegnato competenze gestionali ai Consorzi di Bonifica. Riguardo alle realtà cui è assegnato un ruolo indiretto l’elencazione non può
comunque considerarsi esaustiva e la ricognizione di dettaglio andrà effettuata in sede di elaborazione dei piani d’azione locale.
Corpo idrico
Cavo Crocettone
Cavo Plezza
Cavo Moscatello
Sc.re Roggia di Valle e R. di Valle
Canale San Michele (Lanca di Po)
Roggia Poella
Cavo Solerone
Colatore Ariazzolo
Roggia Castellana
Colatore Scavizzolo
Colatore Lago e Colatore Cerro
Roggia Ferrera
Scaricatore Travacollone
Cavone dei Frati
Canale Gaviola
Naviglio Pavese
Colatore Vernavola
Roggia Olona
Colatore Roggione
Roggia Barona
Canarolo di Torre de’ Negri
Colatore Reale
Colatore Morasca
Colatore Gravellone
Consorzio
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
Villoresi
Villoresi
Villoresi
Villoresi
Villoresi
Villoresi
Villoresi
Valle Ticino
Valle Ticino
Cod. SIBITER
nd
P086
P070
K027
nd
nd
nd
P232
P222
nd
K644-K645
P351
K880
P116
nd
R04S42C45
nd
nd
nd
nd
nd
R08S02C03
nd
nd
Provvedimento
D.G.R. n. 7/20552
D.G.R. n. 7/7868
D.G.R. n. 7/7868
D.G.R. n. 7/20552
D.G.R. n. 7/20552
D.G.R. n. 7/20552
D.G.R. n. 7/20552
D.G.R. n. 7/20552
D.G.R. n. 7/7868
D.G.R. n. 7/20552
D.G.R. n. 7/7868
D.G.R. n. 7/7868
D.G.R. n. 7/7868
D.G.R. n. 7/7868
D.G.R. n. 7/20552
D.G.R. n. 7/20552
D.G.R. n. 7/7868
D.G.R. n. 7/7868
D.G.R. n. 7/7868
D.G.R. n. 7/7868
D.G.R. n. 7/7868
D.G.R. n. 7/20552
D.G.R. n. 7/20552
D.G.R. n. 7/20552
Tabella 1 – Corpi idrici di interesse ittico “assegnati” dalla Regione Lombardia ai Consorzi di Bonifica
Corpo idrico
Scaricatore Santa Maria
Scaric.re R. Nuova in Scavizzolo
Fontana Plezza
16
Consorzio
AIES
AIES
AIES
Cod. SIBITER
P316
K843
K230
Provvedimento
D.G.R. n. 7/7868
nd
D.G.R. n. 7/7868
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Corpo idrico
R. Ravasino vecchio e R. Ravasino
Roggia Comuna di Pieve del Cairo
Roggia Sguinzo
Roggia Cavallera
Roggia Divisa
Roggia Comuna
Scar.re R. Caccesca in Agogna
Scar.re R. Vercellina in Agogna
Scar.re R. Vercellina in Agogna
Roggia Porra
Scar.re R. Biraga in Agogna
Scar.re R. Gattinera in Agogna
Cavo Solero
Scar.re Magnaghi in Agogna
Colatore del Roggione
Fontana delle Streghe
Roggia Acquagrande
Scaricatore Barbassa
Roggia San Marco
Scar.re Langosco in Terdoppio
Fontana Busca
Scar.re R. Corbetta in Terdoppio
Cavo Cavallazzi
Sc. Castellana in Morasca
Sc. re Castellana nel Cerro
Cavo Abbondanza (San Vittore)
Roggia Nuova di Vigevano
Roggia Corbetta
Scar.re Subd. Pavia in Terdoppio
Scar. re Cavo Dassi in Terdoppio
Scar.re Cavo Paleari in Terdoppio
Cavone di Scaldasole
Scar.re R. Biraga in Terdoppio
Rio Erbognetta
Cavo Cecconi
Scar.re Molino Zainera in Terdoppio
Roggia Carona
Roggione di Bissone
Roggia Speziana
Roggia Carlesca
Colatore Sesso di Filighera
Colatore Rotta
Colatore Roggia Grande
Colatore Moraschino
Roggia Criminale (Carminala)
Roggia Folla
Roggia Bassa di Sabbioni
Piano Ittico Provinciale
Consorzio
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
AIES
Villoresi
Villoresi
Villoresi
Villoresi
Villoresi
Valle Ticino
Valle Ticino
Valle Ticino
Valle Ticino
Valle Ticino
Valle Ticino
Cod. SIBITER
nd
nd
K849
K897
P231
K571
nd
K266
P305
K233
P296
K167
K728
P289
K916
K997
K986
K115
K850
K293
K501
K659
K653
P311
P301
K874
K215
K654
P294
nd
K594
K140
K600
K591
A363
P307
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
nd
Provvedimento
D.G.R. n. 7/20552
D.G.R. n. 7/20552
nd
D.G.R. n. 7/7868
D.G.R. n. 7/7868
D.G.R. n. 7/7868
nd
D.G.R. n. 7/20552
D.G.R. n. 7/20552
D.G.R. n. 7/7868
D.G.R. n. 7/20552
D.G.R. n. 7/7868
nd
D.G.R. n. 7/20552
nd
nd
nd
D.G.R. n. 7/20552
nd
nd
D.G.R. n. 7/7868
D.G.R. n. 7/7868
D.G.R. n. 7/7868
D.G.R. n. 7/7868
D.G.R. n. 7/7868
nd
D.G.R. n. 7/7868
D.G.R. n. 7/7868
D.G.R. n. 7/20552
nd
D.G.R. n. 7/7868
D.G.R. n. 7/7868
D.G.R. n. 7/7868
D.G.R. n. 7/7868
D.G.R. n. 7/7868
D.G.R. n. 7/7868
D.G.R. n. 7/7868
D.G.R. n. 7/7868
D.G.R. n. 7/7868
D.G.R. n. 7/7868
D.G.R. n. 7/7868
D.G.R. n. 7/20552
D.G.R. n. 7/20552
D.G.R. n. 7/20552
D.G.R. n. 7/20552
D.G.R. n. 7/20552
D.G.R. n. 7/20552
Tabella 2 – Prima individuazione di corpi idrici in relazione funzionale con quelli di interesse ittico e assegnati dalla Regione Lombardia ai Consorzi di Bonifica
17
Piano Ittico Provinciale
1.3.4
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
La pianificazione del Parco Lombardo della Valle del Ticino
Le disposizioni legislative, ed in particolare l’art. 139, 8° comma, della l.r. 31/2008, impongono una stretta integrazione tra il Piano ittico e la pianificazione del Parco Lombardo della
Valle del Ticino. La norma in questione, infatti, prevede che la Provincia, nell’esercizio delle
funzioni amministrative di competenza, disponga divieti o limitazioni particolari all'esercizio
della pesca, allo scopo di conservare l'ambiente delle aree regionali protette o di loro zone
particolari o di riequilibrare le comunità ittiche delle acque ricomprese nelle stesse aree regionali protette, in coerenza con le finalità di protezione, conservazione e valorizzazione del
patrimonio ittico autoctono e di riqualificazione degli ambienti acquatici espresse dagli atti
programmatori propri degli enti gestori delle aree protette.
Il Parco Lombardo della Valle del Ticino, sulla base del proprio Piano Territoriale di Coordinamento13, ha quasi ultimato il processo di approvazione di un Piano di Settore per la tutela
della fauna ittica, per la cui elaborazione sono state adottate adeguate forme di coordinamento con le parallele iniziative della Provincia. Tra le misure non strutturali sulle componenti faunistiche e sul prelievo individuate dalla presente pianificazione è previsto che ad avvenuta approvazione del citato Piano di Settore siano recepite le limitazioni alla pesca definite
da quest’ultimo (Regolamentazione della pesca, pag. 160).
Questa forma di integrazione, tuttavia, oltre ad essere frutto di mero recepimento di disposizioni normative, pare limitativa delle potenzialità che potrebbero derivare da un più stretto
concorso dei due soggetti nelle politiche di tutela della fauna ittica e degli ecosistemi acquatici. Questo concorso andrà ricercato nella definizione delle strategie attuative di dettaglio
delle rispettive pianificazioni evitando duplicazioni e sovrapposizioni e valorizzando tutte le
possibili sinergie.
Al riguardo si evidenzia che numerosi corpi idrici di interesse individuati dal Piano Ittico Provinciale sono compresi nel territorio del Parco, e parte di questi nella porzione a Parco Naturale. Per queste realtà sarà essenziale il coordinamento delle rispettive programmazioni ed
andrà puntualmente definito a quale dei due soggetti, provincia o Consorzio, andrà assegnata la promozione dei piani d’azione locale.
13
Regione Lombardia - D.C.R. 26 novembre 2003, n. 7/919 - Disciplina del Piano territoriale di coordi-
namento del Parco Naturale della Valle del Ticino, ai sensi dell’art. 18, comma 2-bis, della l.r. 86/1983
e successive modifiche ed integrazioni – Art. 18, 4° comma
18
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Piano Ittico Provinciale
1.4 Gli obiettivi di Piano
Gli obiettivi del Piano ittico provinciale si differenziano in obiettivi di ordine conservazionistico
ed obiettivi tesi al soddisfacimento delle esigenze espresse dal mondo della pesca e alla valorizzazione del relativo indotto.
I primi mirano alla salvaguardia del nutrito numero di specie ittiche minacciate o vulnerabili; i
secondi sono finalizzati ad assicurare un esercizio della pesca diffuso e gratificante, sia sotto
il profilo qualitativo sia dal punto di vista quantitativo, oltre che a favorire la frequentazione
compatibile degli spazi rurali e delle aree a vocazione turistica.
In particolare, si riporta dal Documento Tecnico Regionale che per i corpi idrici di interesse
ittico gli obiettivi specifici perseguiti dal Piano sono così differenziati in funzione della categorizzazione dei corpi idrici stessi:
-
per le acque di pregio ittico, la tutela delle comunità residenti, con particolare attenzione
alle eventuali specie di interesse conservazionistico, nonché il mantenimento delle forme di
pesca dilettantistica o professionale non interferenti;
-
per le acque di pregio ittico potenziale, il ripristino dell’idoneità a sostenere comunità ittiche
equilibrate ed autoriproducentesi e/o specie di interesse conservazionistico, nonché il mantenimento delle forme di pesca dilettantistica o professionale non interferenti;
-
per le acque di interesse pescatorio, il mantenimento o il ripristino di condizioni di idoneità
ad un soddisfacente esercizio della pesca dilettantistica o professionale.
Riguardo alle acque di pregio ittico attuale e potenziale è evidente che gli obiettivi di piano
non sono praticabili in assenza di apprezzabili risultati sotto il profilo della qualità ambientale,
mentre per tutte e tre le tipologie di corpi idrici di interesse appare imprescindibile anche il
governo delle gravi interferenze causate da un’eccessiva presenza di uccelli ittiofagi e di pesci esotici.
Ad integrazione degli obiettivi direttamente derivati dal Documento Tecnico Regionale si individua quale ulteriore finalità di interesse locale la promozione dell’accessibilità e della fruibilità dei corpi idrici, condizioni indispensabili tanto per la pesca quanto per una pluralità di altri
impieghi del tempo libero. La miglior specificazione degli obiettivi perseguiti per ciascun corpo idrico di interesse ittico è riportata nella specifica parte di dettaglio delle previsioni di piano. Si evidenzia che l’ambiziosità di gran parte degli esiti attesi non consente la definizione di
precisi orizzonti temporali di riferimento e che quindi il ruolo attribuito alla prevalenza degli
obiettivi è sostanzialmente tendenziale.
19
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
1.5 Le specie ittiche di interesse conservazionistico
Considerato il costante riferimento alle specie di ordine conservazionistico, si è resa necessaria una loro puntuale individuazione all’interno del più ampio popolamento ittico delle acque
pavesi. Questa individuazione è stata operata considerando per le singole specie autoctone
di Pesci e Ciclostomi (in genere compresi negli elenchi delle specie ittiche per le loro affinità
con i pesci) i seguenti elementi: condizione di endemismo o subendemismo (quest’ultimo
termine si riferisce alle specie, semispecie o sottospecie che, pur non esclusive del nostro
paese, presentano la maggior parte del loro areale in territorio italiano); inserimento negli Allegati alla Direttiva 92/43/CEE (“Habitat”); classificazione nelle categorie di rischio proposte
dall’IUCN secondo la Lista rossa dei Pesci d’acqua dolce indigeni in Italia14; priorità di conservazione individuate dalla Regione Lombardia15. La risultante delle considerazioni svolte è
la seguente tabella, che elenca i taxa che il presente piano considera di interesse conservazionistico; questi comprendono gli endemismi e i subendemismi e le entità in condizione di
minaccia e di vulnerabilità secondo la classificazione IUCN.
Nome scientifico
Nome comune
Lampetra zanandraei
Salmo (trutta) marmoratus
Thymallus thymallus
Acipenser naccarii
Rutilus erythrophtalmus
Rutilus pigus
Leuciscus souffia muticellus
Alburnus alburnus alborella
Barbus meridionalis
Barbus plebejus
Chondrostoma genei
Chondrostoma soetta
Cobitis tenia bilineata
Sabanejewia larvata
Gasterosteus aculeatus
Padogobius martensii
Knipowitschia punctatissima
lampreda padana
trota marmorata
temolo
storione cobice
triotto
pigo
vairone
alborella
barbo canino
barbo comune
lasca
savetta
cobite comune
cobite mascherato
spinarello
ghiozzo padano
panzarolo
Endemicità
sE
sE
sE
E
E
E
sE
E
sE
E
E
E
E
Allegati
Direttiva “Habitat”
II - V
II
V
II - IV
IUCN
EN
EN
EN
CR
II
II
VU
LR
II - V
II - V
II
II
II
II
VU
LR
VU
VU
LR
VU
VU
VU
EN
sE
sE
Priorità
D.G.R. 7/4345
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Tabella 3 – Specie di interesse conservazionistico
14
Zerunian S., 2003 - Piano d’azione generale per la conservazione dei Pesci d’acqua dolce italiani.
Quad. Cons. Natura, 17, Min. Ambiente - Ist. Naz. Fauna Selvatica
15
D.G.R. n. 7/4345 - Approvazione del Programma Regionale per gli interventi di conservazione e ge-
stione della fauna selvatica nelle aree protette e del protocollo di attività per gli interventi di reintroduzione di specie faunistiche nelle aree protette della Regione Lombardia
20
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
1.6 L’attuazione del Piano
Il Documento Tecnico Regionale per la gestione ittica riporta che il Piano ittico provinciale è
lo strumento di indirizzo che definisce, a differenti livelli di dettaglio, le azioni da intraprendere per il raggiungimento degli obiettivi in materia… e che …ferma restando l’importanza degli
indirizzi relativi alla pesca ed ai ripopolamenti, per la gran parte delle acque lombarde la programmazione della gestione ittica non potrà prescindere dalla possibilità di esercitare azioni
di tutela e riqualificazione degli habitat. La “questione ambientale” dovrà quindi assumere un
ruolo centrale nelle politiche di settore, sia attraverso l’integrazione dei vari livelli di pianificazione “ittica” con la più ampia pianificazione della tutela delle acque sia con la previsione di
azioni normative e tecniche mirate ad affrontare e risolvere specifiche criticità.
La l.r. 31/2008, inoltre, prevede che le Province possano adottare regolamenti relativi alla
gestione di corpi idrici classificati ai fini della pesca per il raggiungimento delle finalità del
piano ittico provinciale.16
La pianificazione ittica, quindi, oltre che sulle classiche previsioni relative alla pesca e agli interventi diretti sulla fauna, deve poggiare sulla tutela e sulla riqualificazione degli habitat, elementi imprescindibili e centrali di una coerente politica settoriale. La conservazione e il miglioramento degli ambienti di vita dei pesci vanno attuati sia con l’integrazione con la più generale programmazione in materia di acque sia individuando azioni normative e tecniche mi-
rate ad affrontare e risolvere specifiche criticità. Riguardo alle azioni normative, queste ultime possono tra l’altro consistere in regolamenti relativi alla gestione di corpi idrici.
In base a queste previsioni, l’attuazione del Piano si fonda sull’adozione di una pluralità di
misure di intervento (pag. 30), che riguardano sia le componenti ambientali sia quelle faunistiche. Parte di queste misure si compone di azioni normative, per la cui operatività sono stati previsti due appositi regolamenti, il “Regolamento provinciale per la tutela degli ecosistemi
acquatici” e il “Regolamento Provinciale per la tutela dell’ittiofauna e la gestione della pesca”.
Altre misure non strutturali si basano su un’applicazione coordinata e responsabile di previsioni di legge già esistenti ma spesso sottovalutate o ignorate dai soggetti cui è attribuita la
relativa competenza. In particolare, sono previsti un esercizio diffuso e più incisivo delle tutele paesaggistiche che investono o di cui vanno investite le acque di interesse e una maggiore
attenzione in sede autorizzativa alle pressioni introdotte dagli scarichi pubblici e privati. Infine, la pianificazione ittica dovrà provvedere a rendere operanti recenti evoluzioni del quadro
16
Regione Lombardia – l.r. 31/2008 - Art. 132, 4° comma
21
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
normativo di settore, come quelle relative alla mitigazione degli effetti delle derivazioni idriche sull’ittiofauna e sugli habitat acquatici.
Una fondamentale azione immateriale è inoltre rappresentata dalla definizione di criteri per il
raccordo con altre pianificazioni, la cui efficacia è conseguente al fatto che il Piano Ittico ha il
rango di piano di Settore del P.T.C.P., di cui è strumento attuativo, di approfondimento e di
specificazione degli obiettivi. Questi criteri sono riportati in forma dispositiva nell’allegato
“Norme di tutela e valorizzazione delle acque superficiali di rilievo idrobiologico. Integrazione
e specificazione delle previsioni del P.T.C.P.”. Da sottolineare al riguardo che il Piano Ittico è
l’unico piano di settore di elaborazione provinciale cui il P.T.C.P. assegna la tutela del patrimonio idrobiologico; alla luce delle previsioni della Direttiva 2000/60 CE e del D.Lgs.
152/2006 in ordine agli obiettivi ambientali da raggiungere entro il 2015 su tutte le acque
superficiali, nonché del significato rivestito dalle componenti biologiche all’interno del sistema
degli obiettivi stessi, questa attribuzione funzionale assume particolare rilevanza. Da essa infatti consegue che gli indirizzi di tutela definiti dal Piano Ittico, mirati alla conservazione o al
ripristino di biocenosi acquatiche equilibrate, vengono a costituire alla scala provinciale il
principale riferimento per la valutazione di compatibilità di azioni che possano influire
sull’assetto idromorfologico e chimico-fisico dei corpi idrici.
Per le altrettanto importanti azioni tecniche, ricomprese nelle misure strutturali, l’attuazione
del Piano comporterà interventi che potranno essere sia eseguiti direttamente dalla Provincia
sia previsti da altre programmazioni coordinate, con particolare riferimento a quelle di competenza dei Consorzi di bonifica ed eventualmente dei Comuni. Le realizzazioni andranno
comunque ricondotte all’interno di piani d’azione locali, da elaborare ed attuare per mezzo di
apposite forme di programmazione negoziata tra i diversi soggetti competenti o interessati.
1.6.1
I piani d’azione locali
Il raggiungimento degli obiettivi della pianificazione ittica non è facile, perché presuppone
una pluralità di azioni sulle componenti ambientali e faunistiche che nel loro insieme determinano le condizioni di vita dei pesci; i corsi d’acqua sono i collettori finali di quanto avviene
sul territorio e sul reticolo idrografico drenato e la loro qualità ecologica riflette il complesso
delle attività antropiche che qui si svolgono. Riqualificare i corsi d’acqua significa quindi realizzare interventi attivi ma anche adottare strategie di governo e modelli di sviluppo utili a ricondurre le pressioni esercitate da un ampio numero di determinanti al di sotto della soglia
di impatto.
22
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
Non è ipotizzabile che processi di tale portata possano essere definiti aprioristicamente e calati nei contesti territoriali in modo autoritativo, sia perché ciò genererebbe forme di resistenza sia perché pregiudicherebbe la possibilità di valorizzare gli indispensabili contributi dei
soggetti locali. Per contro, il coinvolgimento e la responsabilizzazione di questi ultimi è la miglior garanzia di sviluppo di percorsi “virtuosi” basati sulla condivisione degli obiettivi e sulla
cooperazione tra il sistema pubblico e gli attori sociali ed economici. Inoltre, non può essere
trascurata l’assoluta insufficienza delle risorse destinate alle politiche di settore, con la conseguenza che solo l’integrazione con altre programmazioni correlate o la capacità di accedere
a finanziamenti dedicati potranno consentire risultati sensibili.
Sulla base di queste considerazioni andrà prevista la promozione di una progettualità locale
da elaborare all’interno di processi partecipati e da realizzare con modalità mutuate dai sempre più attuali strumenti di programmazione negoziata. Per questo il modello che può essere
preso a riferimento è quello dell’Agenda 21, che sostanzialmente consiste nel costituire sul
territorio un’aggregazione dei diversi interessi presenti, nel creare tavoli di confronto e approfondimento sui tematismi attinenti e nel predisporre ed adottare un piano d’azione che
definisca gli interventi necessari e che attraverso la negoziazione tra le parti coinvolte individui compiti e responsabilità dei diversi attori. La realizzazione del piano presuppone quindi la
formalizzazione di un accordo volontario che impegni i vari soggetti contraenti all’attuazione
delle azioni di rispettiva competenza. Lo strumento di programmazione negoziata comunemente prospettato per significativi progetti di intervento sui corsi d’acqua è il contratto di
fiume, mentre riguardo alle azioni prevalentemente locali promosse dalla presente pianificazione occorrerà individuare modalità più snelle ma comunque commisurate alla scala spaziale
e all’impegno di volta in volta previsti. Queste potranno spaziare dai protocolli d’intesa agli
accordi di programma ad altre forme originali, anche in relazione alla natura giuridica dei
contraenti.
Gli obiettivi dei piani d’azione locali saranno quelli del miglioramento della qualità ecologica e
del valore paesaggistico dei corpi idrici interessati, della tutela e dell’incremento delle loro
comunità ittiche e del forte sostegno ad una loro frequentazione diffusa ma sostenibile. Le
misure di intervento potranno essere quelle individuate dalla presente pianificazione o altre
in grado di affrontare efficacemente le specifiche criticità. I soggetti da coinvolgere potranno
essere la Sede Territoriale della Regione Lombardia, le diverse strutture Provinciali competenti, i Comuni, la Comunità Montana, le Autorità idrauliche, i Consorzi di Bonifica, le Associazioni qualificate dei pescatori, le Associazioni di protezione ambientale, gli attori economici
23
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
e sociali, il mondo della ricerca, gli ordini professionali e i singoli appartenenti alle comunità
locali interessate.
1.6.2
Gli strumenti per la realizzazione delle misure strutturali
Uno dei principali limiti alla praticabilità delle strategie di riqualificazione ambientale e faunistica è quello determinato dalla difficoltà di finanziamento delle misure strutturali necessarie.
Il primo criterio individuato per sopperire a questa crescente carenza è la valorizzazione delle
opportunità offerte da altre programmazioni settoriali, con cui vanno attivate le massime sinergie proponibili. Il metodo è quello descritto, basato sulla sussidiarietà tra i soggetti istituzionali coinvolti e sul superamento delle perduranti forme di autonomia decisionale; queste
ultime quasi sempre conducono alla contradditorietà delle singole scelte, definite sulla base
di obiettivi specifici potenzialmente divergenti e tra cui non viene operata alcuna sintesi, alla
dispersione delle risorse e all’incoerenza complessiva delle strategie pubbliche.
Ferma restando l’imprescindibilità di questa integrazione tra le politiche, va evidenziata la
sempre più frequente disponibilità di strumenti utili al finanziamento di programmi o misure
di riqualificazione dei corpi idrici. Tra questi, si citano in particolare alcuni programmi attivati
da diverse Direzioni Generali della Regione Lombardia e i bandi periodicamente promossi dalla Fondazione Cariplo.
La D.G. “Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile” riserva annualmente alle Province finanziamenti per promuovere interventi di tutela e risanamento delle acque superficiali e di
riqualificazione ambientale delle aree connesse. Nei criteri per la formazione del bando per
l’anno 201017 tra le tipologie di interventi ammissibili a finanziamento erano tra l’altro previsti:
-
asportazione e trasporto presso discariche pubbliche o centri di smaltimento dei rifiuti e detriti esistenti sulle acque dei fiumi o accumulati lungo le rive per effetto delle correnti;
-
asportazione e trasporto presso idonei centri di smaltimento dei detriti e rifiuti accumulatisi
lungo le rive per effetto di eventi idrologici;
-
operazioni di controllo degli equilibri tra le specie ittiche e rimozione delle spoglie di pesci
conseguenti a morie;
-
programmi organici di riqualificazione di corpi idrici relativi ad aree di particolare pregio
ambientale e biologico (parchi regionali, riserve naturali, zone umide, ecc.);
17
Regione Lombardia – D.G.R. 20 gennaio 2010 - n. 8/11043 - Promozione di interventi di tutela e ri-
sanamento delle acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse
24
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
-
Piano Ittico Provinciale
interventi da cui possono derivare benefici significativi ad ambienti fluviali, (miglioramento
della funzionalità acquatica dei corpi idrici, incremento della biodiversità, miglioramento
della capacità di autodepurazione dei corsi d’acqua, costituzione di impianti arborei nelle
zone di pertinenza dei corsi d’acqua, mantenimento o ripristino della vegetazione spontanea nella fascia adiacente i corpi idrici, conseguimento di benefici paesaggistici, creazione
di ambienti acquatici di rilevante interesse naturalistico-scientifico, ecc.);
-
interventi di riqualificazione relativi ad ambienti lacustri e fluviali, caratterizzati da elevate
opportunità di carattere fruitivo, agricolo, ricreativo, culturale, turistico, ecc.
La D.G. Agricoltura ha predisposto un “Programma attuativo per la realizzazione di 10.000
ettari di nuovi boschi e sistemi verdi multifunzionali”18, per la cui attuazione la Regione ha individuato un processo ampiamente partecipato basato su una forte integrazione disciplinare
e sul coinvolgimento di molteplici attori pubblici e privati. All’interno di questo processo, cui
sovrintende la Regione stessa, alle Province è affidata la gestione dei fondi delegati e il coordinamento dell’iniziativa a livello provinciale, l’istruttoria e le verifiche tecnico-amministrative,
la presentazione delle proposte progettuali scaturite dal confronto in ambito locale.
Il programma comprende una pluralità di possibili realizzazioni, tutte orientate al miglioramento della funzionalità ecologica del territorio. Numerose le tipologie di intervento funzionali alla riqualificazione dei corridoi fluviali e delle superfici adiacenti, tra cui i rimboschimenti in
ambito golenale e ripariale, le aree destinate a imboschimento spontaneo, i prati arbustati, la
sistemazione di aree esondabili, la creazione di zone umide, la diversificazione della morfologia degli alvei, la realizzazione di ecosistemi filtro, di impianti di fitodepurazione e di fasce
tampone, la rinaturalizzazione di fontanili e la riconversione a bosco di pioppeti, rimboschimenti di conifere e di impianti di arboricoltura da legno.
Sempre la D.G. Agricoltura ha promosso l’attuazione di interventi di fitodepurazione e prevenzione dell’apporto diffuso di nutrienti di origine agricola attraverso il finanziamento di appositi progetti di intervento. Con tre successivi provvedimenti19 sono stati aperti termini per
la presentazione di domande ed è plausibile che il programma venga riproposto da parte della Regione. L’iniziativa prevedeva tra i possibili beneficiari dei finanziamenti le Province, le
Comunità Montane, i Comuni, i Consorzi di Bonifica e i Consorzi di miglioramento fondiario di
18
Regione Lombardia – D.G.R. 20 dicembre 2006, n. 8/3839 - Programma attuativo 2006-2009 per la
realizzazione di 10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi verdi multifunzionali
19
Regione Lombardia – D.G. Agricoltura - D.D.U.O. 23 dicembre 2005, n. 19655; D.D.U.O. 29 maggio
2008, n. 5607; D.D.U.O. 7 ottobre 2009, n. 10099
25
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
2° grado. I progetti ammissibili riguardavano la realizzazione o la ricostituzione di aree umide
con creazione di filtri vegetali e la realizzazione di aree a parziale sommersione con impiego
di essenze arboree ed erbacee e creazione di filtri vegetali.
Inoltre, si segnalano alcune possibili opportunità offerte dal P.S.R. 2007-2013 della Regione
Lombardia; le misure potenzialmente interessate sono la 125, con la sottomisura 125A (Gestione idrica e salvaguardia idraulica del territorio), la 213 (Indennità Natura 2000 e Indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE), la 214 (Pagamenti agroambientali), la 216 (Investimenti non produttivi), la 223 (Imboschimento di superfici non agricole) e la 313 (Incentivazione di attività turistiche). Nonostante l’ampia diversificazione delle azioni finanziabili occorre
tuttavia evidenziare la scarsa idoneità di questo fondamentale strumento di politica agricola a
sostenere riqualificazioni localizzate. Questa sostanziale inadeguatezza potrebbe essere almeno in parte mitigata grazie a uno sforzo di affinamento delle specifiche previsioni attuative
(vedi pag. 107, Affinamento degli strumenti di politica agricola).
Alla luce dei numerosi filoni di finanziamento attivati in comparti più o meno direttamente
correlati dalla D.G. Regionale Agricoltura, cioè quella competente per le politiche di tutela
della fauna ittica e della pesca, si sottolinea infine l’opportunità di produrre un ulteriore sforzo di integrazione delle diverse strategie di intervento, attraverso un maggior coinvolgimento
delle diverse disciplinarietà nella definizione dei programmi e delle azioni.
1.7 Durata, gestione e adeguamento del Piano
Il Documento tecnico regionale, prevedendo che i piani redatti sulla base delle presenti linee
guida andranno approvati entro il 31 dicembre 2006 e saranno assoggettati a revisione generale entro il 31 dicembre 2010 ha indirettamente individuato per il Piano Ittico una durata
quadriennale. L’iter di elaborazione della presente pianificazione è stato laborioso e complesso, e ciò non ha consentito di rispettare i termini previsti; questo fatto, tuttavia, non ha determinato particolari pregiudizi delle politiche locali di settore, mentre ha consentito una migliore contestualizzazione delle strategie di intervento nel quadro più generale delle diverse
programmazioni correlate ed in via di definizione nel medesimo periodo.
Pur prendendo atto della periodicità disposta dal D.T.R. per la revisione del Piano Ittico, per
motivazioni fondamentalmente riconducibili ad esigenze di razionalizzazione dell’attività si ritiene che il Piano stesso debba sostanzialmente configurarsi come uno strumento dinamico.
Questa dinamicità va assicurata con il costante adeguamento delle previsioni ai mutamenti
26
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
della cornice di riferimento, rappresentata dal quadro normativo e programmatico e dalle
condizioni delle componenti faunistiche e ambientali.
Per questo motivo si individua la necessità di poter variare il Piano Ittico al sopraggiungere di
particolari modificazioni dello scenario informatore, dando atto che gli eventuali adeguamenti
debbano sostanzialmente assicurarne la costante attualità. Alla luce di queste previsioni si ritiene possibile l’ampliamento della periodicità di assoggettamento a revisione generale.
Il Piano Ittico, pertanto, potrà avere durata indeterminata ed essere sottoposto a revisione
generale con periodicità quinquennale o ad intervenuta necessità. Al fine di assicurarne la
costante attualità, potrà essere interessato da parziali integrazioni e variazioni. Non costituiranno variante sostanziale al Piano Ittico le seguenti eventuali modifiche:
-
variazioni dell’elenco delle specie di interesse conservazionistico determinate dall’evoluzione
dello status delle loro popolazioni locali, regionali, nazionali e sovranazionali;
-
aggiornamenti degli elenchi delle acque di interesse ittico, di quelle ciprinicole o salmonicole da proteggere e migliorare per essere idonee alla vita dei pesci e di quelle che costituiscono ambiti su cui prevedere specifiche misure di tutela;
-
ridefinizioni del significato, del ruolo e delle modalità di attuazione delle misure di intervento determinate da evoluzione del quadro normativo, programmatico e faunistico-ambientale;
-
individuazione di nuove misure di intervento funzionali al conseguimento degli obiettivi di
piano che si configurino come articolazione locale delle previsioni di altri piani e progetti;
-
variazioni delle modalità di quantificazione delle compensazioni da imporre ai concessionari
di derivazioni idriche a titolo di obbligo ittiogenico;
-
adeguamento delle metodologie di monitoraggio delle componenti ambientali e faunistiche
interessate dal piano.
In ogni caso, fermo restando il rispetto delle previsioni relative alla valutazione ambientale,
tutti gli adeguamenti, compresi quelli relativi alle citate varianti non sostanziali, andranno
preceduti da adeguate forme di pubblicizzazione e consultazione. Inoltre, per le integrazioni
o modifiche di ordine sostanziale che dovessero interessare direttamente o indirettamente Siti Natura 2000 dovrà essere verificata l’assoggettabilità alla valutazione di incidenza.
1.7.1
Le azioni di monitoraggio
Si è affermato che il Piano ittico deve essere uno strumento dinamico in grado di riflettere
costantemente il divenire del suo contesto di riferimento. Inoltre, il Documento Tecnico Regionale riporta che è indispensabile valutare i risultati raggiunti nell’attuazione degli interventi
27
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
previsti e che le Province devono quindi programmare specifiche attività di monitoraggio.
Tutto ciò rende necessario prefigurare almeno in linea generale le modalità di costruzione di
quadri informativi adeguati a tali esigenze; queste modalità, dato per scontato l’aggiornamento sui contenuti normativi, programmatici e tecnici, si baseranno sull’acquisizione e
sull’organizzazione di dati resi disponibili da altri soggetti e su appositi rilevamenti originali.
La principale componente di cui occorrerà monitorare il divenire è la fauna ittica, sia perché
questa rappresenta l’elemento centrale delle politiche di settore sia perché la relativa competenza è assegnata in via esclusiva alla Provincia. Al riguardo, si potrà procedere all’esecuzione di campionamenti quantitativi o semiquantitativi adottando il medesimo approccio metodologico utilizzato nelle indagini a supporto della Carta Ittica. I dati saranno elaborati per
ottenere valori di densità specifica e valutando le strutture delle popolazioni ittiche censite
mediante attribuzione degli esemplari catturati a classi di lunghezza. Il numero delle stazioni
di rilevamento e la periodicità dei campionamenti saranno funzione del livello di operatività
della struttura Provinciale preposta, tenendo conto dell’ineludibilità delle verifiche sugli esiti
di una serie di azioni. Tra queste vanno sicuramente ricomprese buona parte delle misure di
intervento sulle componenti ambientali, oltre che l’istituzione di zone di divieto o limitazione
della pesca, le immissioni di ittiofauna, la rimozione di specie ittiche interferenti e soprattutto
il controllo selettivo di specie di uccelli ittiofagi.
In merito alle caratteristiche degli ambienti acquatici, i principali elementi oggetto di periodica valutazione dovranno essere l’assetto degli alvei, i regimi idrologici, la qualità chimico-fisica e biologica e gli esiti degli interventi infrastrutturali previsti dal P.T.U.A.
L’assetto degli alvei e gli andamenti dei deflussi saranno oggetto di controllo diretto da parte
del personale operativo, in attesa che l’attuazione delle norme sulle derivazioni consenta di
realizzare una rete di stazioni fisse di rilevamento delle portate idrauliche adeguata alle esigenze.
Per la qualità chimico-fisica e biologica saranno in primo luogo acquisiti ed organizzati, in relazione ai flussi informativi che saranno assicurati dall’ARPA, i dati relativi al monitoraggio
condotto sulla rete regionale. Quest’ultima, nonostante se ne stia prevedendo l’ampliamento,
continuerà a non comprendere molte acque direttamente investite dal Piano, rendendo quindi necessarie azioni ad iniziativa diretta che permettano una minima caratterizzazione della
pluralità di corpi idrici e di tratti non altrimenti indagati. In merito alle caratteristiche chimicofisiche, si provvederà autonomamente a misurare in campo con opportuna sistematicità i valori di temperatura ed ossigeno disciolto, cioè i principali fattori condizionanti l’idoneità per le
28
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
diverse specie ittiche, provvedendo alla determinazione di altri parametri nelle situazioni soggette a maggior rischio di inquinamento. Sarà comunque ricercato un maggior raccordo con
l’attività svolta da ARPA, anche con eventuale affidamento di servizi a titolo oneroso, anche
se la capacità operativa dell’Agenzia è in larga parte saturata dalla pluralità di compiti istituzionali assegnati.
Per la valutazione della qualità biologica, essenziale anche per una stima delle disponibilità
trofiche per i pesci, si continuerà ad adottare l’Indice Biotico Esteso; infatti, nonostante
l’introduzione di nuovi e più affinati protocolli di rilevamento, la sua praticità consente di associare ai buoni contenuti informativi prodotti l’imprescindibile ergonomia di esercizio. Inoltre, si potrà ricorrere a metodi speditivi basati sulla presenza-assenza di particolari taxa macrobentonici di agevole identificazione e dal buon valore indicatore.
In merito alle verifiche sugli effetti delle opere di risanamento previste dal P.T.U.A. si promuoverà la valutazione sia della mitigazione degli impatti determinata dall’eliminazione di
terminali di fognatura non trattati sia dell’inserimento di nuove pressioni sui corpi idrici di interesse causato dalla realizzazione di nuovi impianti o dall’ampliamento di quelli esistenti.
Anche per questi monitoraggi sarà essenziale il miglioramento dell’efficienza operativa della
struttura, data l’attuale situazione di totale assenza di altri programmi di verifica e controllo.
29
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
2 LE MISURE DI INTERVENTO
Il Documento Tecnico Regionale riporta che la migliore gestione dell’ittiofauna deve essere
perseguita attraverso una duplicità di azioni, le prime finalizzate al mantenimento o al ripristino delle caratteristiche ecologiche dei corpi idrici, le seconde esercitate direttamente sulle
comunità ittiche, sui loro competitori e sul prelievo operato dall’uomo. Pur riportando previsioni relative alla pesca ed ai ripopolamenti, per la gran parte delle acque di interesse la pianificazione ittica non può infatti prescindere dall’esercizio di azioni di tutela e riqualificazione
degli habitat, le cui caratteristiche sono fattori determinanti la corretta strutturazione delle
popolazioni di pesci.
La presente pianificazione prevede quindi una suddivisione delle misure di intervento, distinguendo le azioni esercitate sulle componenti ambientali da quelle dirette alle componenti
faunistiche e al loro prelievo. Le prime hanno una portata più generale e, pur essendo indispensabili al conseguimento degli obiettivi settoriali, ne travalicano le specifiche finalità. Come già accennato, il mantenimento e il ripristino della funzionalità ecologica degli ambienti
acquatici, oltre a corrispondere ad esigenze specifiche del comparto ittiofaunistico, rappresentano obiettivi di portata più ampia perseguiti con la programmazione della tutela e
dell’uso delle risorse idriche. Nello stesso tempo, alla luce del D.Lgs 152/2006, le volontà di
conservazione ed incremento del patrimonio ittico espresse dalla legge di settore (l.r.
31/2008) coincidono in buona parte con gli obiettivi generali di gestione delle acque superficiali, che devono tendere ad assicurare ai corpi idrici la capacità di sostenere comunità ani-
mali e vegetali ampie e diversificate.
Le azioni esercitate sulle componenti ambientali comportano la sensibilizzazione e il diretto
coinvolgimento della pluralità di soggetti pubblici che a vario titolo concorrono alla gestione
delle acque e, in attuazione delle moderne strategie di governance, andrebbero promosse in
modo integrato tramite processi di programmazione negoziata.
Le azioni dirette alle componenti faunistiche e alla disciplina del prelievo sono invece interne
alle consuete prassi delle Province e, più recentemente, degli enti gestori delle aree protette,
e di norma vengono esercitate in via esclusiva o con il concorso del mondo associazionistico.
Riguardo alle più tradizionali misure di gestione delle comunità ittiche, cioè ripopolamenti e
regolamentazione della pesca, il presente piano non prevede modifiche di rilievo dei criteri
che hanno informato l’azione della Provincia nel periodo pregresso. Unici elementi di sostan-
30
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
ziale innovazione sono la programmazione delle possibili concessioni a favore di Associazioni
dei pescatori ed Enti locali, in attuazione del 2° comma dell’art. 134 della l.r. 31/2008, e la
limitazione delle regolamentazioni particolari della pesca all’esclusivo ambito delle acque dichiarate di interesse ittico. In merito invece agli impatti determinati dall’eccessiva presenza di
uccelli ittiofagi e di pesci esotici, nell’ultimo decennio è apparsa evidente la loro incompatibilità con il raggiungimento di obiettivi qualificati di salvaguardia delle comunità ittiche autoctone. Quantomeno su alcuni corsi d’acqua di pianura la mitigazione di questi impatti è elemento indispensabile all’ottenimento dei risultati attesi quanto la riqualificazione ambientale; sulla
base di questa considerazione il presente piano comprende tra le azioni dirette sulle componenti faunistiche il controllo selettivo di specie interferenti di uccelli ittiofagi e di pesci esotici.
Gli interventi funzionali al conseguimento degli obiettivi di piano sono inoltre classificati, secondo un usuale criterio adottato negli strumenti programmatori, in “misure non strutturali”
e “misure strutturali”. Le misure non strutturali includono azioni di tipo regolamentare, autorizzativo, economico, culturale, propositivo e di controllo; le misure strutturali comprendono
invece interventi diretti sulle componenti fisiche e biologiche interessate. Questa suddivisione
rispecchia chiaramente i due livelli a cui possono agire le pubbliche amministrazioni: normativo, con l’adozione di regole, vincoli e strumenti, e attuativo, con la realizzazione e la gestione di interventi.
Il Piano, anche in qualità di piano provinciale di settore attuativo del P.T.C.P., prevede inoltre, quali atti a valenza generale propedeutici alla definizione e alla specifica programmazione delle misure di intervento: l’individuazione delle acque di interesse ittico, ai sensi del Documento Tecnico Regionale e con le differenziazioni definite dal Documento stesso; la designazione delle acque di interesse ittico non ancora designate quali acque dolci ciprinicole o
salmonicole da proteggere e migliorare per essere idonee alla vita dei pesci, ai sensi dell’art.
25, 2° comma, delle N.d.A. del P.T.U.A.; l’individuazione, ai sensi dell’art. 42, 3° comma, delle N.d.A. del P.T.U.A., delle acque di interesse ittico che non costituiscono corpo idrico significativo, nonché delle relative fasce di pertinenza, quali ambiti su cui prevedere specifiche
misure di tutela, anche provvedendo ad applicare limiti agli scarichi adeguati a garantire il
raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione e salvaguardia.
31
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
2.1 Individuazioni e designazioni
2.1.1
Acque di interesse ittico
Nella seguente tabella sono elencate le acque di interesse ittico oggetto di specifiche previsioni da parte della presente pianificazione e dei suoi strumenti attuativi, distinte nelle diverse tipologie definite dal Documento tecnico regionale per la gestione ittica.
Fatta eccezione per i corpi idrici appartenenti alla rete artificiale non significativi ai sensi del
P.T.U.A., all’attribuzione dell’interesse ittico corrisponde la dichiarazione di rilevanza ambientale delle acque naturali e paranaturali individuate, in relazione alla presenza di specie di valore conservazionistico, alle potenzialità ecologiche o al significato socioeconomico rivestito
dall’esercizio della pesca.
L’aggiornamento dell’elenco delle acque di interesse ittico avviene con le modalità definite
nel “Regolamento Provinciale per la tutela dell’ittiofauna e la gestione della pesca”, attuativo
del Piano Ittico.
Corpo idrico
Fiume Po
Fiume Trebbia
Torrente Avagnone*
Rio Castelletto
Torrente Tidone*
Torrente Morcione
Torrente Versa
Torrente Staffora**
Fosso Marchino
Torrente Aronchio
Rio Fondega
Rio La Vallata
Fosso del Collegio
Fosso Maiolo
Torrente Reganzo
Torrente Lella*
Rio Lazzuola*
Rio Spizzirò*
Torrente Crenna*
Torrente Nizza*
Torrente Ardivestra*
Torrente Scrivia
Fiume Sesia
32
Tipologia
Fiume
Torrente appenninico
Torrente appenninico
Rio appenninico
Torrente appenninico
Torrente appenninico
Torrente appenninico
Torrente appenninico
Rio appenninico
Torrente Appenninico
Rio appenninico
Rio appenninico
Rio appenninico
Rio appenninico
Rio appenninico
Torrente Appenninico
Rio appenninico
Rio appenninico
Rio appenninico
Torrente appenninico
Torrente appenninico
Torrente appenninico
Fiume
Comprensorio
Provinciale
Oltrepo
Oltrepo
Oltrepo
Oltrepo
Oltrepo
Oltrepo
Oltrepo
Oltrepo
Oltrepo
Oltrepo
Oltrepo
Oltrepo
Oltrepo
Oltrepo
Oltrepo
Oltrepo
Oltrepo
Oltrepo
Oltrepo
Oltrepo
Oltrepo
Lomellina
Categoria
pregio potenziale
pregio ittico
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Corpo idrico
Cavo Crocettone
Roggia Cona
Roggia di Valle e Scaricatore
Canale di Breme
Sesia Morta
Canale Morabiano
Lanca Concordia
Canale Tassera
Canale San Michele
Lanca del Molino
Canale Riadino
Roggia Poella
Torrente Agogna
Cavo Solero Basso
Torrente Arbogna-Erbognone
Cavo Plezza
Colatore Ariazzolo
Torrente Terdoppio
Torrente Refreddo
Roggia o Fontana Ferrera
Cavo Moscatello
Roggia Castellana
Fiume Ticino
Ramo dei Prati
Colatore Scavizzolo
Colatori Lago e Cerro
Cavo Travacollone
Canale Mangialoca
Canale Venara
Canale Gaviola
Colatore Gravellone
Colatore Morasca
Cavone dei Frati
Lanca dei Gozzi o Piave
Scaricatore Lanca Piave
Naviglio Pavese
Roggia Barona
Colatore Vernavola
Roggia Olona
Olonetta di Lardirago
Fiume Olona Meridionale
Colatore Roggione
Canarolo di Torre de' Negri
Colatore Reale
Tipologia
Colatore ad assetto paranaturale
Colatore ad assetto paranaturale
Colatore ad assetto paranaturale
Ambiente laterale di fiume del piano
Ambiente laterale di fiume del piano
Ambiente laterale di fiume del piano
Ambiente laterale di fiume del piano
Ambiente laterale di fiume del piano
Ambiente laterale di fiume del piano
Ambiente laterale di fiume del piano
Ambiente laterale di fiume del piano
Colatore ad assetto paranaturale
Fiume
Colatore ad assetto paranaturale
Fiume
Rete artificiale
Colatore ad assetto paranaturale
Fiume
Colatore ad assetto paranaturale
Colatore ad assetto paranaturale
Fontanile
Rete artificiale
Fiume
Ambiente laterale di fiume del piano
Ambiente laterale di fiume del piano
Colatore ad assetto paranaturale
Colatore ad assetto paranaturale
Ambiente laterale di fiume del piano
Colatore ad assetto paranaturale
Colatore ad assetto paranaturale
Colatore ad assetto paranaturale
Colatore ad assetto paranaturale
Colatore ad assetto paranaturale
Ambiente laterale di fiume del piano
Ambiente laterale di fiume del piano
Rete artificiale
Colatore ad assetto paranaturale
Colatore ad assetto paranaturale
Colatore ad assetto paranaturale
Colatore ad assetto paranaturale
Fiume
Colatore ad assetto paranaturale
Colatore ad assetto paranaturale
Colatore ad assetto paranaturale
Piano Ittico Provinciale
Comprensorio
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina-Pavese
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Pavese
Pavese
Pavese
Pavese
Pavese
Pavese
Pavese
Pavese
Pavese
Pavese
Pavese
Categoria
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
interesse pescatorio
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
interesse pescatorio
interesse pescatorio
interesse pescatorio
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio ittico
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio ittico
pregio ittico
interesse pescatorio
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
pregio potenziale
* compresi affluenti e subaffluenti non individuati puntualmente
** compresi affluenti e subaffluenti della porzione posta a monte del ponte di Varzi non individuati puntualmente
Tabella 4 – Acque di interesse ittico
33
Piano Ittico Provinciale
2.1.2
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Acque dolci da proteggere e migliorare per essere idonee alla vita
dei pesci
Nella seguente tabella sono riportate le acque di interesse che ai sensi delle N.d.A. del
P.T.U.A.20 sono designate come acque dolci ciprinicole o salmonicole da proteggere e migliorare per essere idonee alla vita dei pesci.
Le azioni di monitoraggio che saranno effettuate per verificarne l’idoneità alla specifica funzione saranno quelle ordinariamente svolte dalla struttura Provinciale preposta, per oggettivi
limiti economici e di operatività. Alla luce del ruolo indicatore della qualità ambientale attribuito alle comunità ittiche dalla recente evoluzione del quadro normativo in materia di tutela
delle acque si può comunque ritenere che i censimenti di ittiofauna possano riflettere in modo adeguato l’idoneità dei corpi idrici in questione alla specifica destinazione d’uso.
Corpo idrico
Fiume Trebbia
Torrente Avagnone*
Torrente Tidone*
Torrente Versa
Torrente Staffora**
Torrente Lella*
Torrente Staffora*
Torrente Scrivia
Fiume Sesia
Canale di Breme
Sesia Morta
Canale Morabiano
Lanca Concordia
Canale Tassera
Canale San Michele
Lanca del Molino
Canale Riadino
Roggia Poella
Torrente Arbogna-Erbognone
Torrente Refreddo
20
Tratto
tutto il tratto provinciale
tutto il corso
tutto il tratto provinciale
tutto il corso
a monte del ponte di Varzi
tutto il corso
dal ponte di Varzi a Cervesina
tutto il tratto provinciale
tutto il tratto provinciale
tutto il tratto provinciale
tutto il tratto provinciale
tutto il tratto provinciale
tutto il corso
tutto il tratto provinciale
tutto il tratto provinciale
tutto il corso
tutto il corso
tutto il corso
tutto il tratto provinciale
tutto il tratto provinciale
Comprensorio
Oltrepo
Oltrepo
Oltrepo
Oltrepo
Oltrepo
Oltrepo
Oltrepo
Oltrepo
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Vocazione
Salmonidi
Salmonidi
Salmonidi
Ciprinidi
Salmonidi
Salmonidi
Ciprinidi
Ciprinidi
Ciprinidi
Ciprinidi
Ciprinidi
Ciprinidi
Ciprinidi
Ciprinidi
Ciprinidi
Ciprinidi
Ciprinidi
Ciprinidi
Ciprinidi
Ciprinidi
Le Province, tramite i piani ittici e le carte provinciali delle vocazioni ittiche (di cui all’art. 8 l.r.12/01)
possono individuare ulteriori tratti di corsi d’acqua, da classificare come acque dolci ciprinicole o salmonicole, da proteggere e migliorare per essere idonee alla vita dei pesci, provvedendo ad attuare
specifici programmi di monitoraggio ai fini della loro classificazione (Regione Lombardia - P.T.U.A.,
Norme di attuazione, Art. 25, 2° comma)
34
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Corpo idrico
Ramo dei Prati
Colatore Scavizzolo
Colatori Lago e Cerro
Canale Mangialoca
Canale Venara
Colatore Gravellone
Colatore Morasca
Lanca dei Gozzi o Piave
Scaricatore Lanca Piave
Naviglio Pavese
Roggia Olona
Olonetta di Lardirago
Fiume Olona Meridionale
Colatore Roggione
Roggia Barona
Canarolo di Torre de' Negri
Colatore Reale
Tratto
tutto il tratto provinciale
tutto il corso
tutto il corso
tutto il corso
tutto il corso
tutto il corso
tutto il corso
tutto il corso
tutto il corso
tutto il tratto provinciale
tutto il tratto provinciale
tutto il corso
tutto il corso
tutto il corso
tutto il corso
tutto il corso
tutto il corso
* compresi affluenti e subaffluenti
Piano Ittico Provinciale
Comprensorio
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Pavese
Pavese
Pavese
Pavese
Pavese
Pavese
Pavese
Pavese
Pavese
Pavese
Vocazione
Salmonidi
Salmonidi
Salmonidi
Ciprinidi
Ciprinidi
Ciprinidi
Ciprinidi
Ciprinidi
Salmonidi
Ciprinidi
Ciprinidi
Ciprinidi
Ciprinidi
Ciprinidi
Ciprinidi
Ciprinidi
Ciprinidi
** affluenti e subaffluenti
Tabella 5 - Acque dolci da proteggere e migliorare per essere idonee alla vita dei pesci
2.1.3
Ambiti su cui prevedere specifiche misure di tutela
Nella seguente tabella, ai sensi dell’art. 42, 3° comma, delle N.d.A. del P.T.U.A.21, sono elencate le acque di interesse ittico che, con le relative fasce di pertinenza, costituiscono ambiti
su cui prevedere specifiche misure di tutela, anche provvedendo ad applicare limiti agli scarichi adeguati a garantire il raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione e salvaguardia. Ovviamente vanno ricompresi nella tutela, riguardo agli apporti inquinanti veicolati, anche i tributari di qualsiasi ordine.
Questa individuazione, di competenza della pianificazione territoriale, viene effettuata dal
Piano Ittico in qualità di strumento attuativo, di approfondimento e di specificazione degli o-
21
Le Province individuano, all’interno della propria pianificazione territoriale, i corpi idrici non significa-
tivi o loro tratti, nonché le relative fasce di pertinenza, sui quali prevedere specifiche misure di tutela
in relazione agli obiettivi di valorizzazione e salvaguardia delle aree e delle risorse idriche interessate,
provvedendo ad applicare limiti agli scarichi adeguati a garantire il raggiungimento degli obiettivi sopra citati ed a mantenere le capacità autodepurative del corpo ricettore, in applicazione dell’art. 45,
comma 8, del d.lgs. 152/99 (Regione Lombardia – P.T.U.A., Norme di attuazione, Art. 42, 3° comma).
35
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
biettivi del P.T.C.P.22 e in virtù degli indirizzi di riferimento previsti dal P.T.C.P. stesso, che dispone che la formazione, gli aggiornamenti e le integrazioni della pianificazione ittica provinciale rispondano tra l’altro al criterio prioritario della tutela del patrimonio idrobiologico.
Corpo idrico
Fiume Trebbia
Torrente Tidone
Torrente Versa
Torrente Staffora (tributari)
Torrente Scrivia
Fiume Sesia
Roggia Cona
Roggia di Valle e Scaricatore
Canale di Breme
Sesia Morta
Canale Morabiano
Canale San Michele
Canale Riadino
Roggia Poella
Torrente Arbogna-Erbognone
Cavo Solero Basso
Colatore Ariazzolo
Torrente Refreddo
Ramo dei Prati
Colatore Scavizzolo
Canale Mangialoca
Colatore Gravellone
Colatore Morasca
Roggia Olona
Olonetta di Lardirago
Fiume Olona Meridionale
Colatore Roggione
Roggia Barona
Canarolo di Torre de’ Negri
Colatore Reale
Comprensorio
Oltrepo
Oltrepo
Oltrepo
Oltrepo
Oltrepo
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Lomellina
Pavese
Pavese
Pavese
Pavese
Pavese
Pavese
Pavese
Corpo idrico significativo di afferenza
Significativo (Emilia-Romagna)
Bacino del Molato (Emilia-Romagna)
Fiume Po
Torrente Staffora
Significativo (Piemonte)
Significativo (Piemonte)
Fiume Po
Fiume Po
Fiume Po
Fiume Po
Fiume Po
Fiume Po
Fiume Po
Fiume Po
Torrente Agogna
Torrente Agogna
Fiume Po
Torrente Terdoppio
Fiume Ticino
Fiume Ticino
Fiume Ticino
Fiume Ticino
Fiume Ticino
Fiume Po
Fiume Po
Fiume Po
Fiume Po
Fiume Po
Fiume Po
Fiume Po
Tabella 6 - Ambiti su cui prevedere specifiche misure di tutela
22
I Piani di Settore di cui all’art. 10 adottati dalla Provincia, sia di propria competenza o per delega,
sia per affrontare ulteriori specifiche problematiche d’interesse provinciale, assumono gli obiettivi e le
scelte generali e di settore del Piano, e costituiscono strumenti attuativi, d’approfondimento e di specificazione degli stessi obiettivi (Provincia di Pavia - P.T.C.P., Norme di attuazione, Articolo 11, 1° comma).
36
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
2.2 Interventi sulle componenti ambientali
Le caratteristiche dei corpi idrici significative per l'ittiofauna sono molteplici: geomorfologi-
che, come la geometria e il tracciato dell’alveo, il suo rapporto con la piana adiacente e la
sua diversificazione in microambienti; biologiche, come la presenza e lo sviluppo della vegetazione acquatica e di quella ripariale e la tipologia e la consistenza della comunità di invertebrati; chimico-fisiche, come la temperatura dell’acqua, l’ossigeno disciolto e la concentrazione di inquinanti; idrologiche, come l’andamento delle portate. Queste componenti ambientali, che nel loro insieme descrivono l’ecologia del corridoio fluviale, sono in relazione e in
equilibrio tra loro e quasi sempre all’alterazione dell’una conseguono modificazioni più o meno marcate delle altre.
Vi è uno stretto rapporto tra l’assetto geomorfologico dei corsi d’acqua e la loro idoneità ittica; al riguardo si riportano i seguenti spunti in larga parte tratti dal “Manuale per
l’applicazione dell’Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.)” dell’Agenzia Nazionale Protezione
Ambiente, dagli “Elementi di progettazione ambientale dei lavori fluviali” dell’Autorità di bacino interregionale del Fiume Magra e dalla “Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d’acqua” dell’Autorità di bacino del
Fiume Po.
Un corso d’acqua naturale può essere considerato una successione di ecosistemi che sfumano l’uno nell’altro (continuum) e sono interconnessi con gli ecosistemi terrestri circostanti:
dalla sorgente alla foce si assiste infatti ad una variazione graduale di fattori fisici e chimici
(bacino drenato, portata, ampiezza dell’alveo, temperatura, pendenza, velocità della corrente,
granulometria del substrato, gas e sali disciolti, sostanza organica, trasparenza, ecc.) e ciò determina una colonizzazione da parte di comunità animali e vegetali che riflettono le particolari
caratteristiche di ciascun tratto di fiume. Nella realtà osservata in natura, tuttavia, pur essendo indubbio il progressivo passaggio dall’ambiente montano a quello di pianura, la gradualità
di questa differenziazione è estremamente variabile nei differenti corsi d’acqua; inoltre,
all’interno di tratti discreti di fiumi e torrenti ad assetto naturale si registra una complessa articolazione in microambienti la cui diversificazione è spesso tale da rendere difficile ricondurre univocamente il mosaico ecosistemico rilevato ad una tipologia definita.
Questa marcata eterogeneità ambientale ha un ruolo determinante per assicurare ai corpi idrici la capacità di sostenere una comunità di pesci ampia e diversificata. Ogni specie ittica, infatti, trascorre la sua esistenza trasferendosi dall’uno all’altro di questi microambienti per com37
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
piere le proprie attività vitali (sosta, rifugio, esplorazione, alimentazione, riproduzione). Ciascuna di esse richiede la disponibilità di un particolare habitat, cioè di una combinazione di fattori
ambientali (profondità, velocità della corrente, substrato, disponibilità trofiche, protezione, ossigenazione, ecc.) compresi in determinati intervalli di tolleranza. Gli habitat idonei alle diverse
funzioni vitali variano nelle diverse specie ittiche e, all’interno di ciascuna specie, tra i vari stadi
di sviluppo. L’ambiente idoneo per i pesci è dunque quello caratterizzato da una elevata diversità, in grado di fornire, in un tratto di alveo non eccessivamente esteso, l’intero mosaico di
ambienti necessari alle varie specie ittiche e, per ciascuna di esse, agli individui delle varie classi di età.
Nei corsi d’acqua alluvionali a fondo mobile, che rappresentano la prevalenza del reticolo idrografico del bacino del Po, la differenziazione in microambienti è la risultante della dinamica fluviale, determinata dai processi di erosione, trasporto e deposizione. L’erosione è un fenomeno naturale e consiste nella movimentazione dei substrati operata dal flusso idrico; avviene nelle zone di massima corrente, come quelle a forte pendenza, nella parte esterna delle curve e nelle strettoie. La deposizione si ha invece dove la corrente diminuisce, come nei
tratti a minor pendenza, all’interno delle anse o dove la sezione si amplia.
Questi processi, che modellando l’alveo del fiume sono i principali artefici della differenziazione degli habitat, possono essere valutati secondo tre differenti scale spaziali di analisi: la
scala dell’intero sistema fluviale, caratterizzato dal bacino montano e collinare (in cui è prevalente il fenomeno di erosione), dall’asta principale (in cui è prevalente il fenomeno di trasporto) e dal sistema di dispersione in corrispondenza della foce o della confluenza (in cui è
prevalente il fenomeno di deposizione); la scala del tronco fluviale, dove, indipendentemente
dalla posizione all’interno del sistema fluviale, si possono alternare tratti di prevalente
deposito a tratti di prevalente trasporto o erosione; la scala della singola sezione fluviale, in
cui è possibile distinguere zone di deposito (es. barre puntuali di meandro) e zone di
erosione (es. parte concava del meandro).
La scala di riferimento assunta per la presente pianificazione è sostanzialmente quella del
tronco fluviale, in cui il livello di diversità ambientale può essere valutato sulla base dei seguenti elementi caratteristici dei processi di dinamica morfologica: ricorrenza di buche e raschi; sinuosità del tracciato; presenza di barre di deposizione; presenza di rive incise e digradanti; presenza di una piana inondabile. Riguardo a quest’ultimo elemento va infatti sottolineato che sebbene la variazione dei principali fattori morfologici che caratterizzano il corso d’acqua
sia particolarmente evidente lungo lo sviluppo longitudinale del continuum fluviale, anche attraverso la sezione dell’intero alveo attivo si riscontra una marcata articolazione in microhabitat;
questi si distribuiscono trasversalmente alla direzione della corrente e anch’essi assumono un
38
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
importante valore ecologico. Negli alvei naturali, ed in particolare in quelli di pianura, la transizione tra l’ambiente acquatico e quello terrestre non è infatti confinata ad una ristretta fascia di
vegetazione riparia ma si estende attraverso una più ampia piana caratterizzata da diversi tipi
di ecosistemi laterali: alvei secondari interessati da deflussi più o meno significativi, meandri abbandonati, stagni, acquitrini, paludi, zone umide e boschi igrofili. Anche questi microambienti ripariali, in connessione più o meno diretta e continua con il loro fiume, rappresentano per molte
specie ittiche un’insostibuile area di riproduzione e di svezzamento; il loro ruolo diviene poi essenziale in occasione delle piene, quando solo la presenza di adeguate fasce esondabili assicura
ai pesci il necessario riparo dall’azione della corrente e dei materiali in sospensione. Altre funzioni
ecologiche degli ambienti ripariali che influenzano l’idoneità ittica sono l’ombreggiamento del
corso d’acqua, la protezione delle rive, l’apporto di energia e il filtro biologico.
La vocazione ittica del corso d’acqua, quindi, è di norma proporzionale all’irregolarità della
sua struttura e frutto di una dinamica morfologica in continuo divenire. Frequentemente tali
fenomeni di modellamento dell’alveo sono interpretati come fonte di potenziale pericolo per il
territorio circostante la regione fluviale e oggetto, specialmente a valle di eventi di piena, di
consistenti interventi di ricalibratura della sezione trasversale nella maggioranza dei casi effettuati in via d’urgenza senza una precisa e specifica conoscenza delle dinamiche fluviali in
atto. La necessità di “tenere puliti i corsi d’acqua” e “garantire buone condizioni di officiosità”
viene da più parti segnalata come una necessità primaria cui si associa di conseguenza il disalveo del letto dei corsi d’acqua; ciò avviene però senza precise valutazioni sugli effettivi
vantaggi o svantaggi di tale tipologia di intervento in relazione alle dinamiche fluviali in atto e
a volte con correlati e non trascurabili obiettivi di reperimento di materiale inerte. Non solo
sotto il profilo ecologico, ma spesso anche dal punto di vista del contenimento del rischio idraulico il fiume “ideale” è invece quello creato dalla natura, in cui la forma geometrica,
l’ordine e la regolarità hanno il carattere della rarissima eccezione.
Criteri superati di governo idraulico non sono stati tuttavia i soli responsabili della progressiva
compromissione dei corridoi fluviali. Nelle zone di pianura della nostra provincia la causa
principale di questa alterazione è stata la riconversione della massima parte delle aree esondabili ad assetto naturale trasformate in appezzamenti livellati e destinati ad un utilizzo agricolo quasi sempre intensivo. Qui il ripristino di una buona qualità geomorfologica dei corsi
d’acqua non può prescindere da un percorso risolutivo del conflitto per lo spazio che vede
contrapporsi da una parte le esigenze ecologiche ed idrauliche e dall’altra gli interessi del
comparto agricolo. Questa conflitto rappresenta una criticità presente nell’intera CE, tanto
che in un documento di lavoro sui rapporti tra Politica Agricola Comunitaria e attuazione della
39
Piano Ittico Provinciale
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Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE) si riporta che quest’ultima può comportare azioni
che possono richiedere cambiamenti nell’uso e nella gestione dei suoli e ciò può determinare
un conflitto per le superfici (ad esempio riconversioni da seminativo a prato, riforestazione,
e, in casi estremi, abbandono dell’attività agricola). Questo fatto può condizionare le prospettive di sviluppo del comparto agricolo e deve porre all’attenzione l’esigenza di prevedere
compensazioni economiche. La politica agricola comunitaria infatti comprende strumenti solo
in parte utili ma è difficilmente applicabile per superfici non agricole o da escludere dall’uso
agricolo. In conclusione, ai primi posti tra le questioni aperte nell’ambito dei rapporti tra politica agricola e tutela delle acque vi è il finanziamento della riconversione dell’uso di suoli agricoli verso altre forme di impiego, come il ripristino di tracciati fluviali23.
La recentissima evoluzione del sistema di regole attuativo della politica agricola comunitaria
ha almeno in parte preso atto di queste criticità, consentendo, a far tempo dal 2009, di ammettere al regime di pagamento unico qualunque superficie che avesse dato diritto ad analogo pagamento nel corso del 2008 e che non rispondesse più alle condizioni di ammissibilità
in seguito all'attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21
maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche, nonché della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.24
Va infine sottolineato che per alcune realtà anche significative le modificazioni causate dalle
attività dell’uomo hanno determinato mutamenti dell’assetto morfologico naturale dei corsi
d’acqua tali da dover assumere le alterazioni indotte come irreversibili. E’ questo il caso degli
effetti ecologici delle numerose opere trasversali a servizio delle derivazioni idriche realizzate
23
European Commission – DG Environment. 21.11.2003 - Working Document. “The Water Framework
Directive (WFD) and tools within the Common Agricultural Policy (CAP) to support its implementation”
24
A.G.E.A. - Circolare n. 13 del 12 marzo 2009 - Riforma della politica agricola comune. Reg. (CE)
73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 - Istruzioni per la compilazione e la presentazione della
domanda unica di pagamento – Campagna 2009
Regione Lombardia, Direzione Centrale Programmazione Integrata, O.P.R. – D.D.U.O. 7 aprile 2009, n.
3361 - Approvazione delle istruzioni applicative generali per la presentazione della domanda unica di
pagamento – campagna 2009, degli altri regimi di aiuto e delle produzioni di qualita` (Reg. CE
73/2009) e apertura termini per la presentazione delle domande
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sull’Agogna, sull’Arbogna-Erbognone, sul Terdoppio e sull’Olona Meridionale. Queste opere
sono in essere da molti decenni e la loro presenza ha determinato radicali cambiamenti lungo
l’intero sviluppo dei corsi d’acqua interessati. Questi ultimi sono di fatto bacinizzati e scomponibili in tronchi che sovente assumono caratteristiche idrauliche proprie. Dal punto di vista
dell’assetto ambientale la risultante è lo sconvolgimento di quel graduale mutamento dei fattori ecologici che lungo il continuum fluviale segnano il progressivo decorrere del corso
d’acqua verso valle. In linea generale, infatti, la realtà attuale evidenzia in ciascuno di questi
tronchi una transizione dalle caratteristiche hypopotamali dai tratti immediatamente a valle di
un’opera alla connotazione tipica del potamon che contraddistingue le porzioni che precedono lo sbarramento successivo. Questa transizione è più o meno repentina, essendo funzione
della distanza tra i due sbarramenti e del rigurgito determinato dall’altezza di quello posto a
valle. In queste condizioni non è facile la definizione della vocazione ittica potenziale dei vari
tronchi, anche in considerazione dell’ulteriore criticità indotta dalla regolabilità di molte di
queste opere. Alle regolazioni corrispondono infatti ulteriori sconvolgimenti dei già compromessi equilibri ecologici, con la gravissima conseguenza dell’impossibilità per il corso d’acqua
di tendere ad un assetto minimamente stabile. La bacinizzazione, inoltre, influenza pesantemente anche le modalità del trasporto solido, pregiudicando via via che si scende verso valle
il rimpiazzo delle componenti più grossolane dei substrati rimosse dalle portate formative;
queste componenti tendono infatti a depositare a monte di ciascun salto artificiale di fondo e
ciò altera in modo più o meno significativo nelle diverse situazioni locali la composizione naturale media dei substrati. Si registra infatti in modo diffuso una marcata prevalenza di sedimenti fini anche in porzioni del corso d’acqua dove la velocità media di corrente selezionerebbe in condizioni naturali di trasporto quote ben più significative di elementi a maggiore
granulometria.
Dato che questi condizionamenti antropici non possono realisticamente essere rimossi, nella
presente pianificazione si è ritenuto opportuno assumere che vocazioni ittiche potenziali e relativi assetti ecologici di riferimento possano risultare anche trasposti rispetto alla classica zonazione ittica e al modello tradizionale di transizione monte-valle delle caratteristiche ambientali.
Per ogni corso d’acqua o tratto discreto considerato le misure previste si prefiggono fondamentalmente il raggiungimento di quell’assetto ecologico che meno difficilmente, dati i vincoli localmente imposti, possa mantenere un’adeguata strutturazione e l’imprescindibile stabilità. Potranno quindi esservi tratti a ciprinidi limnofili che precedono porzioni di corso d’acqua con vocazione potenziale a salmonidi, timallidi e ciprinidi reofili, ma comunque, dato che le specie ittiche di interesse conservazionistico o gestionale sono distribuite nelle diverse associazioni tipiche, questo approccio è parso più corretto che la previsione di obiettivi di ardua praticabilità.
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Rispetto alla qualità dell’acqua, è cosa nota che i corpi idrici di interesse ittico debbano possedere adeguati requisiti di idoneità chimico-fisica. Nel presente piano sono state assunte a
riferimento le apposite tabelle allegate al D.Lgs. 152/2006, che, distinguendo tra acque salmonicole e ciprinicole, riportano limiti imperativi e valori guida di concentrazione di inquinanti. La condizione di idoneità chimico-fisica assunta dal piano è quella corrispondente al rispetto dei valori relativi alle acque salmonicole per i corpi idrici con vocazione potenziale a sal-
monidi o a salmonidi, timallidi e ciprinidi reofili e con i valori relativi alle acque ciprinicole per
quelli a ciprinidi reofili o limnofili. Il superamento o il possibile superamento, anche occasionale, dei limiti imperativi, è stato considerato fattore ostativo di ordine assoluto al conseguimento degli obiettivi di piano, salvi i casi in cui l’inidoneità risulti limitata a porzioni estremamente ridotte dei corpi idrici interessati, di norma nell’immediata prossimità di recapiti di acque usate. In questi casi, dove possibile, sono state individuate misure di mitigazione degli
impatti, pur considerando che per i corpi idrici “a specifica destinazione d’uso” queste previsioni avrebbero dovuto trovare spazio nel Programma per la Tutela e l’Uso delle Acque. Ferma restando la necessità del rigoroso rispetto dei limiti imperativi di concentrazione degli inquinanti si sottolinea comunque la necessità di perseguire l’obiettivo tendenziale dell’allineamento ai valori guida per tutti i corpi idrici di interesse ittico e prioritariamente per quelli che
ospitano una pluralità di specie di interesse conservazionistico. Riguardo alle misure finalizzate
al contenimento dei solidi sospesi si evidenzia come la costante presenza nelle acque di questa
categoria di inquinanti (anche a valori inferiori ai limiti tabellari imperativi) può costituire elemento di pregiudizio per le specifiche finalità di tutela dell’ittiofauna. Questi materiali sono
comunemente presenti anche per cause naturali e il loro quantitativo aumenta senza intervento antropico in occasione di significativi eventi meteorici. In questi casi, la quantità che
giunge ai corsi d’acqua a causa del dilavamento dei suoli è funzione del tipo di substrato
geologico ma anche della continuità e dell’ampiezza delle fasce ripariali a vegetazione
naturale. Molto comunemente, tuttavia, l’aumento dei solidi sospesi in un corso d’acqua
deriva direttamente o indirettamente da una serie di attività dell’uomo: presenza nelle acque
reflue, movimentazione di inerti in alveo, artificializzazione del regime idrologico, scarichi di
appezzamenti lavorati e irrigati per sommersione, recapito di acque dove si effettuano
spurghi o sfalci di macrofite. La presenza di solidi sospesi produce effetti particolarmente
dannosi su uova e avannotti ma anche sugli adulti; gravi inoltre gli impatti sugli invertebrati
acquatici, sia diretti sia indiretti, per l’intasamento dei substrati. La ridotta trasparenza
dell’acqua compromette poi la comunità vegetale, che svolge un ruolo determinante nelle reti
trofiche, come substrato riproduttivo di molte specie ittiche e per la capacità di
autodepurazione dei corsi d’acqua.
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Riguardo alla componente idrologica è assodato che nessun corso d’acqua, ad eccezione di
qualche rio montano scorrente in zone non antropizzate, possiede ormai un regime naturale.
Le alterazioni dei bacini idrografici e degli alvei e le sottrazioni d’acqua hanno infatti determinato una pressoché completa modificazione dei deflussi della quasi totalità dei corpi idrici.
Ciononostante, particolarmente per alcuni corsi d’acqua della pianura a nord del Po, il livello
di artificializzazione raggiunto è elevatissimo e in gran parte determinato dall’intima relazione
esistente con complessi sistemi irrigui e dall’assenza di vere e proprie linee spartiacque che
delimitino i singoli sottobacini. Le modalità di interferenza delle reti artificiali con i corpi idrici
naturali sono state trattate nella Carta Ittica, cui si rimanda per l’analisi di questo fattore di
alterazione ambientale. Giova invece qui sottolineare l’importanza per l’ittiofauna di un regime idrologico che si discosti il meno possibile da quello naturale. L’attività riproduttiva ed il
primo accrescimento dei pesci sono parti del ciclo biologico tipicamente stagionali, che si verificano solo in un determinato periodo dell’anno, che varia nelle diverse specie o per gruppi
di esse anche appartenenti alla medesima comunità. Questa stagionalità riflette la sincronizzazione di queste fondamentali funzioni vitali con la presenza nell’ecosistema fluviale di particolari condizioni ambientali. La portata in transito si ripercuote sulla velocità di corrente, sui
materiali in sospensione, sulla temperatura dell’acqua, sulla continuità con gli ambienti
laterali. Scostamenti significativi dal naturale andamento dei deflussi nel corso dell’anno così
come repentine variazioni delle portate possono compromettere gravemente l’idoneità ittica
dei corsi d’acqua interessati. Da non trascurare poi l’impatto sulla componente vegetale
acquatica, anch’essa composta da organismi per lo più adattati a particolari caratteristiche
ambientali. Gli effetti indotti dall’alterazione del regime idrologico sono inoltre amplificati
dalla diffusa artificializzazione dei corridoi fluviali, tanto che il concorso di queste linee di
impatto costuisce spesso, nella zona di pianura, il fattore di pressione di gran lunga
prevalente sull’equilibrio ecologico dei corsi d’acqua.
In merito alle pressioni sulle componenti biologiche dell’ecosistema si rileva che molti corsi
d’acqua, anche qui nei comprensori di pianura, hanno subito una pressoché totale eliminazione della fascia ripariale vegetata. Questo fenomeno è in stretta relazione con la riduzione
dell’ampiezza dei corridoi fluviali che, progressivamente privati dello spazio utile alla divagazione e all’esondazione, hanno lasciato il posto ad alvei completamente canalizzati. Ovviamente, nelle diffuse situazioni in cui l’alveo di magra corrisponde sostanzialmente a quello di
piena non è proponibile promuovere lo sviluppo di successioni vegetali ripariali. Anche qui la
mitigazione dell’impatto va integrata con la previsione di un più equilibrato assetto geomorfologico, che assicuri la compatibilità tra officiosità idraulica e presenza di adeguate fasce di
vegetazione ripariale.
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In conclusione, la ricerca di un assetto ambientale che corrisponda alle esigenze di vita delle
specie ittiche comporta misure di intervento che in linea generale tendono ad una maggior naturalità degli ecosistemi acquatici; in questo vi è perfetta sintonia con le più generali previsioni
di “rinaturazione” dei corpi idrici presenti sia nelle normative derivate dal diritto comunitario sia
nella programmazione di rango più elevato della tutela e del governo delle acque.
Va però sottolineato che pur se una maggior “naturalità” dei corsi d’acqua è sicuramente
funzionale alla salvaguardia dell’ittiofauna può tuttavia non risultare sufficiente a cogliere
l’altro obiettivo dichiarato della presente pianificazione, cioè il sostegno ad una pratica diffusa
e soddisfacente della pesca. Quest’ultimo risultato è intimamente legato, oltre che, ovviamente, alla disponibilità di pesci, all’accessibilità dei corpi idrici e alla gradevolezza della loro
frequentazione.
Ecco quindi che, allineandosi in questo agli orientamenti del P.T.U.A. (Allegato 13 alla Relazione generale), il Piano Ittico prevede misure di intervento sulle componenti ambientali che concorrano ad un processo di riqualificazione, operazione che mira a migliorare un complesso di
condizioni insoddisfacenti e che non implica unicamente il ritorno a una precedente naturalità
(rinaturazione). Riqualificare un corso d’acqua significa certamente restuirgli un maggior valore
ambientale, ristabilendo la funzionalità dei processi naturali che vi si svolgono, ma comporta
anche il ripristino di condizioni più desiderabili sotto altri aspetti più direttamente “antropici”,
quali la sicurezza idraulica o la disponibilità idrica. Per gli scopi settoriali del presente strumento
la riqualificazione deve soprattutto saper coniugare gli obiettivi più strettamente “ambientali”
con quelli legati alla valorizzazione della valenza ricreativa e fruitiva dei corsi d’acqua (percorsi
d’accesso, posteggi, sentieristica, aree di sosta, ecc.).
In quest’ottica il processo di riqualificazione non si limita all’alveo bagnato ma si estende
all’intero corridoio fluviale e, per alcune finalità, anche al piano fondamentale della campagna. Da ciò deriva la necessità di un’ampia articolazione delle misure di intervento previste
sulle componenti ambientali, che, proprio per la tensione ad una polifunzionalità di risultati,
non potevano essere ricondotte a schemi eccessivamente semplificati.
44
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2.2.1
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Misure non strutturali sulle componenti ambientali
2.2.1.1 Ripristino spontaneo della naturalità delle acque “demaniali”
La gran parte dei corpi idrici di interesse ittico appartiene alle cosiddette “acque pubbliche”
iscritte negli elenchi di cui al R.D. 1775/1933, che già posseggono due requisiti di particolare
significato: proprietà demaniale dell’alveo e assoggettamento per legge a tutela paesistica, ai
sensi del D.Lgs. 42/2004. Il possesso di queste condizioni giuridiche rende praticabile ed opportuna una linea di intervento che, sfruttando i processi naturali della dinamica fluviale,
tenda alla rinaturazione spontanea di situazioni compromesse sotto il profilo morfologico;
queste ultime sono particolarmente diffuse nella pianura a nord del Po, dove numerosi corsi
d’acqua hanno subito ampi rimaneggiamenti degli alvei e la perdita di quelle caratteristiche di
diversificazione degli habitat fondamentali per la fauna ittica. Per gli altri corsi d’acqua di interesse ittico al momento esclusi dalla “demanialità” e dalla tutela, ovvero su cui queste condizioni non sono esplicitamente formalizzate, l’attribuzione del pubblico interesse e il riconoscimento delle esigenze di salvaguardia sono stati previsti nelle “Norme di tutela e valorizzazione delle acque superficiali di rilievo idrobiologico”, strumento del Piano a contenuto attuativo e di specificazione del P.T.C.P.
L’azione prevede il responsabile concorso dei Comuni e del Consorzio Parco Lombardo della
Valle del Ticino, per i territori di rispettiva competenza, poiché si fonda principalmente
sull’esercizio delle funzioni paesistiche loro assegnate e sulla coerenza di questo esercizio con
appositi indirizzi di salvaguardia. Tali indirizzi sono desumibili sia dalle citate “Norme di tutela
e valorizzazione delle acque superficiali di rilievo idrobiologico” sia da un’attenta lettura degli
appositi criteri approvati dalla Regione Lombardia25. Questi ultimi, all’interno di apposite
schede riferite alle singole unità costitutive del paesaggio, riportano importanti riferimenti per
la valutazione di compatibilità di trasformazioni che interessino corsi d’acqua e zone umide.
Questi riferimenti, inoltre, vengono considerati un “insieme aperto” che ogni Ente titolare di
funzione può proporre di ampliare ed integrare a partire dalle specifiche caratteristiche dei
luoghi assoggettati a specifica tutela paesaggistica, mentre l’aggiornamento delle schede può
25
Regione Lombardia - D.G.R. 15 marzo 2006, n. 8/2121 - Criteri e procedure per l’esercizio delle fun-
zioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11
marzo 2005, n. 12
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essere condotto anche nell’ambito della redazione dei Piani Territoriali di Coordinamento delle Province.
Riguardo ai corsi d’acqua, categoria comprensiva di corpi idrici naturali e artificiali, i criteri regionali prevedono che la salvaguardia si esplichi nel quadro di un adeguato ambito, tenuto
conto in particolare dei contesti idrogeomorfologico e vegetazionale e degli aspetti faunistici e
storico-culturali. Stabiliscono inoltre che la tutela debba tra l’altro: promuovere la libera divagazione del corso d’acqua; promuovere la conservazione degli eventuali meandri, lanche, zone
umide; evitare la manomissione o la riduzione della vegetazione ripariale; promuovere interventi di manutenzione e di recupero ambientale con il ripristino della continuità della vegetazione ripariale anche sostituendo i seminativi con boschi o colture arboree; determinare la
compatibilità degli interventi di regimazione idraulica, che devono essere programmati
nell’ambito di comprensori di bacino ed essere improntati a tecniche di ingegneria naturalistica.
Per le zone umide, che comprendono le paludi, le torbiere, i budri, le lanche, i laghi interrati,
ecc. e riguardano aree di altissimo interesse naturalistico per la conservazione dei relativi ecosistemi, la tutela deve promuovere la conservazione assoluta del relativo ecosistema, l’adeguata manutenzione e il ripristino in caso di compromissione, escludendo qualunque intervento di trasformazione e manomissione diretta o indiretta.
Gli indirizzi di tutela paesistica relativi alla conservazione delle lanche e delle zone umide,
all’evitare la manomissione o la riduzione della vegetazione ripariale e al determinare la compatibilità degli interventi idraulici assumono particolare significato per gli obiettivi del Piano
Ittico, ma per il ruolo rivestito nello specifico contesto della presente misura di intervento si
pone l’attenzione sul criterio teso alla promozione della libera divagazione dei corsi d’acqua.
Quest’ultimo, in considerazione del fatto che i corsi d’acqua sono elementi costitutivi del paesaggio con caratteristiche identitarie date dal concorso di valori geomorfologici e naturalistici,
intende salvaguardare questa loro peculiarità. La libera divagazione dei corsi d’acqua consiste infatti nella loro naturale evoluzione, espressa da un continuo rimodellamento morfologico svolto da processi di erosione e deposizione nell’intorno di una condizione “dinamica” di
equilibrio. Ma l’equilibrio dinamico si manifesta proprio con la presenza di quegli elementi di
diversificazione strutturale degli alvei che tanta importanza rivestono per gli habitat dei pesci,
come sinuosità, ricorrenza di busche e raschi e presenza di una piana inondabile, riconducendo a sintesi la duplicità di valori, geomorfologici e naturalistici, attribuita ai corsi d’acqua
ed evidenziando l’inscindibilità della loro salvaguardia.
Da rilevare poi l’importanza di una lettura di questo criterio di tutela alla luce dei disposti della Legge 37/1994, “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torren46
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ti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”. Quest’ultima, sulla scorta della presa d’atto della
progressiva diminuzione degli spazi fisici indispensabili per un corretto governo idraulico e
per la tutela dei valori ambientali dei corsi d’acqua, ha inteso promuovere un’inversione di
tendenza che favorisse il recupero di dimensioni accettabili delle fasce di pertinenza fluviale.
Per questo scopo, oltre a disciplinare un corretto utilizzo delle residue aree appartenti al demanio idrico, ha introdotto significative modifiche al Codice Civile; queste modifiche hanno
riguardato: l’art. 942, che oggi recita che i terreni abbandonati dalle acque correnti, che in-
sensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio
pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto. Ai
sensi del primo comma, si intendono per acque correnti i fiumi, i torrenti e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; l'art. 945, con la previsione che le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico e
l’abrogazione dei commi che mantenvano in capo ai privati la proprietà delle isole formate
per avulsione o quando un fiume o un torrente, formando un nuovo corso, attraversa e circonda terreni; l’art. 946 che dispone che se un fiume o un torrente si forma un nuovo letto,
abbandonato l'antico, il terreno abbandonato rimane assoggettato al regime proprio del demanio pubblico; l’art. 947, che prevede che le disposizioni degli artt. 942, 945 e 946 si applicano ai terreni comunque abbandonati sia a seguito di eventi naturali che per fatti artificiali
indotti dall'attività antropica, ivi comprendendo anche i terreni abbandonati per i fenomeni di
inalveamento e che esclude in ogni caso la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico.
Ecco quindi che anche il Codice Civile, nella sostanza, interviene a tutelare i processi naturali
di dinamica morfologica dei corsi d’acqua: sancire che i terreni abbandonati dalle acque cor-
renti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al
demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto significa infatti riconoscere che la morfologia degli alvei è in continuo divenire. Tradotta
dal linguaggio burocratico tipico degli articolati normativi, la disposizione può infatti leggersi
così: la dinamica morfologica propria delle acque correnti è causa di continui ed istantaneamente insensibili processi di erosione (terreno perduto della riva opposta) e deposizione (terreno abbandonato dall’acqua corrente) e la fascia al cui interno si svolgono questi fenomeni
deve appartenere al demanio pubblico.
In realtà, già un secolo fa, con notevole lungimiranza, il limite dell'alveo appartenente al demanio pubblico ai sensi dell'art. 822 del Codice Civile venne determinato in base al livello
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corrispondente alla portata di piena ordinaria26. Ciò significava che tutti i terreni posti a quote
inferiori a quelle raggiunte dalle acque in condizioni di piena ordinaria, quale che fosse la loro
qualificazione catastale, andavano automaticamente considerati demaniali. Significava anche
che il demanio idrico veniva ad assumere un’estensione “dinamica”, frutto dell’entità delle
portate idrauliche di piena definibili come ordinarie e dei corrispondenti livelli idrometrici. Da
allora, paradossalmente, nonostante le portate di piena siano risultate progressivamente crescenti, le superfici demaniali, che avrebbero dovuto registrare analogo andamento, sono invece parallelamente diminuite. Questo perché, in assenza di controlli, proprio per impedire
l’esondazione dei deflussi di piena su superfici poste in fregio a fiumi, torrenti e colatori
“pubblici”, oppure per permettere un più efficiente utilizzo agricolo di queste superfici, i frontisti hanno quasi ovunque alterato sostanzialmente e in assenza delle dovute autorizzazioni la
loro morfologia. Le alterazioni, oltre agli episodi più gravi di vero e proprio riempimento di
aree esondabili, sono consistite in riprofilature di terreni digradanti verso i corsi d’acqua, che,
anche per consentirne l’irrigazione per sommersione, sono stati terrazzati e portati a quote
superiori a quelle cui le acque potevano giungere; le sponde di torrenti e colatori, grazie ai
riporti effettuati, hanno assunto quasi ovunque la conformazione della scarpata ripida, imponendo un marcato innalzamento dei livelli idrometrici corrispondenti ai deflussi più significativi. Quest’ultimo fatto ha determinato una rapida reazione a catena, perché all’abuso perpetrato localmente riducendo arbitrariamente la pertinenza demaniale corrispondevano immediate ripercussioni sulle altre superfici contigue ai corpi idrici, dove l’aumento del livello delle
acque di piena causava disagi e quantomeno teorici incrementi del demanio pubblico a scapito della proprietà privata. Invece che la denuncia dell’illegalità e la richiesta del ripristino delle condizioni preesistenti, a questi comportamenti ha fatto seguito l’adozione di analoghe
prassi da parte della generalità dei frontisti. La totale assenza di controllo ha fatto sì che tutto ciò divenisse consuetudine e conducesse alla completa canalizzazione di interi tronchi di
corsi d’acqua, avvenuta nel tempo ad opera di privati e in un contesto di totale abusivismo.
Infatti, il R.D. 25 luglio 1904, n. 52327, pur consentendo “le opere eseguite dai privati per
semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non alterino in alcun modo il regime
dell’alveo”28, subordinava tuttavia questa facoltà alla condizione che le opere non determinassero “né alterazioni al corso ordinario delle acque, né impedimento alla sua libertà, né
26
Circolare n. 780 del 28.2.1907 del Ministero LL.PP.
27
Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie
28
R.D. 523/1904, art. 58, 2° comma
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danno alle proprietà altrui…”29, ponendo l’accertamento di questi requisiti in capo all’autorità
idraulica.
Agli inizi del secolo scorso, in un periodo in cui l’ecologia era una disciplina ancora sconosciuta30 e per finalità che quindi erano legate esclusivamente alle esigenze di governo idraulico
dei corpi idrici, già si affermava la necessità di non provocare “impedimento alla libertà del
corso ordinario delle acque”. Le norme di allora erano sostanzialmente tese ad evitare la riduzione delle sezioni d’alveo necessarie al transito dei deflussi di piena, ma neppure questa
finalità “antropica” è valsa a garantirne il rispetto.
In questo senso alla tutela paesistica esercitata promuovendo la libera divagazione dei corsi
d’acqua possono essere assegnati una pluralità di ruoli: misura attuativa delle più recenti
“Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle
altre acque pubbliche”; azione tardiva ma pur sempre efficace di salvaguardia della funzionalità idraulica degli alvei ai sensi del R.D. 523/1904; strumento di progressivo reintegro delle
proprietà demaniali riconosciute dall’art. 822 del codice civile e venute meno per l’esercizio di
pratiche abusive.
Ovviamente, l’obiettivo primario perseguito con la misura di intervento, cioè il ripristino dei
processi naturali di dinamica morfologica, non può non tener conto delle forme di antropizzazione presenti sul territorio e dei condizionamenti che queste impongono.
Per questa finalità si ritiene possa essere opportuno appoggiarsi al modello individuato dall’Autorità di Bacino del Fiume Po (Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di
gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d’acqua) e che si basa sulla delimitazione della fa-
scia di divagazione massima compatibile. Quest’ultima è quella porzione di regione fluviale
all’interno della quale l’alveo di un corso d’acqua può divagare o meglio deve essere lasciato
libero di divagare anche al fine del conseguimento di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili.
La sua delimitazione va effettuata a partire da una fascia di mobilità massima teorica, che andrebbe definita tenendo conto dell’evoluzione geomorfologica naturale rilevata su base storica
(inviluppo delle aree dove l’alveo attivo, compresi i rami secondari, era presente in epoca storica o potrebbe essere presente nella futura evoluzione a medio termine). In assenza di informazioni utili (tracciati storici), in particolare per corpi idrici minori, la fascia di mobilità massima
29
R.D. 523/1904, art. 95, 1° comma
30
Il termine “ecologia” è stato per la prima volta proposto nel 1869 dal biologo tedesco Ernst Haeckel
49
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teorica può essere stimata utilizzando equazioni empiriche, che tuttavia possono risultare difficilmente applicabili a contesti differenti da quelli per cui sono state sviluppate, oppure ricorrendo a differenti metodologie: analisi di altri tratti del medesimo corso d’acqua che mantengono
ancora una morfologia naturale; analisi di sottobacini contigui con caratteristiche simili e non
alterati; rilievi catastali che documentino, anche indirettamente, la forma dell’alveo prima delle
alterazioni (spesso dai confini curvilinei di particelle catastali adiacenti ai corsi d’acqua si possono individuare gli andamenti sinuosi antecedenti alle rettifiche).
Una volta definita l’ampiezza massima della mobilità teorica del corso d’acqua occorre analizzare i vincoli antropici in atto e programmati, la cui presenza comporta necessariamente la
riduzione o la vera e propria strozzatura del corridoio fluviale, ottenendo come risultante finale la delimitazione della fascia di divagazione massima compatibile.
L’importanza di provvedere a questa delimitazione non si limita alle finalità ittiche e ambientali ma si pone l’obiettivo più generale di promuovere un’inversione di tendenza rispetto alla
progressiva canalizzazione dei corsi d’acqua avvenuta in passato, in funzione anche del raggiungimento di assetti che consentano una maggiore dissipazione dell’energia di corrente. I
vincoli antropici da cui non si può prescindere sono fondamentalmente dati dalla necessità di
difendere opere e infrastrutture e dalla presenza di tratti canalizzati urbani e di attraversamenti. Le opportunità di ampliamento del corridoio fluviale, per contro, sono date da tutti i
tratti di corso d’acqua che scorrono all’interno di spazi rurali. Qui il ripristino della funzionalità
morfologica e ambientale si coniuga con il miglioramento delle condizioni di officiosità idraulica, che in tali contesti devono consentire, durante gli eventi di piena, di ottimizzare la laminazione dinamica propria della fascia fluviale che si esplica attraverso significativi fenomeni di
esondazione su porzioni di pianura alluvionale.
In sintesi, il ripristino delle capacità dei corsi d’acqua di sviluppare la propria dinamica morfologica corrisponde ad esigenze di protezione ed incremento dell’ittiofauna ma, a scala più
ampia, ad obiettivi di corretto governo del territorio in termini di tutela ecologica, paesaggistica e di contenimento del rischio idraulico. Per i corsi d’acqua appartenenti al reticolo idrico
di competenza dei Consorzi di Bonifica31 questa misura di intervento risulta inoltre attuativa
degli indirizzi di riqualificazione ambientale previsti dal “Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale”32, che, tra l’altro, si pongono l’obiettivo del rimodella-
31
Regione Lombardia - D.G.R. 11 febbraio 2005, n. 7/20552
32
Regione Lombardia - D.C.R. 16 febbraio 2005, n. 7/1179
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Piano Ittico Provinciale
mento naturaliforme dell’alveo anche attraverso l’autosviluppo dinamico.
Come detto, l’attuazione di questa misura poggia, per i territori di rispettiva competenza, sul
concorso dei Comuni e del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, cui sono assegnate le specifiche funzioni di natura paesistica. Questi soggetti dovranno adottare gli indirizzi di salvaguardia indicati dagli appositi criteri regionali e ribaditi nelle “Norme di tutela e valorizzazione delle acque superficiali di rilievo idrobiologico” che corredano il Piano Ittico nella
sua veste di strumento di attuazione del P.T.C.P.; in particolare, nell’esercizio delle loro funzioni autorizzative e di controllo, non dovranno consentire, all’interno di fasce di divagazione
massima compatibili dei corsi d’acqua tutelati, interventi che possano ostacolare i naturali e
progressivi processi di erosione e deposizione.
Fatto ciò il ripristino di una miglior funzionalità ecologica, paesistica ed idraulica e, per i nostri scopi, l’aumento della diversificazione in microambienti degli ecosistemi acquatici, saranno fondamentalmente lasciati alle azioni spontanee generate dalla dinamica evolutiva dei
corsi d’acqua. A corredo andranno sviluppati adeguati programmi manutentivi dell’alveo in
modellazione attiva e in talune situazioni potranno essere realizzati piccoli interventi strutturali che favoriscano il processo desiderato (rimozione di difese realizzate abusivamente con
inerti da demolizione, riprofilatura di tratti di sponda, piccoli rimodellamenti di superfici,
ecc.).
2.2.1.2 Compatibilizzazione delle opere e delle manutenzioni idrauliche
La realizzazione di opere idrauliche o di interventi manutentivi degli alvei ha spesso assunto
carattere confliggente con la tutela della qualità ecologica di fiumi e torrenti. I criteri di governo del reticolo idrico, tuttavia, sulla scorta di una crescente attenzione agli aspetti ambientali, si sono via via affinati tendendo a una maggior compatibilizzazione tra le esigenze
apparentemente contrapposte di contenimento del rischio idraulico e di mantenimento o ripristino di apprezzabili valori ecologici. Tuttavia questi criteri sono ancora scarsamente adottati nella programmazione di azioni sia strutturali sia manutentive e, soprattutto, largamente
disattesi sul reticolo intermedio e minore o nella frequente occasione di opere di pronto intervento.
In relazione alla gravità degli impatti diretti ed indiretti che possono essere causati dagli interventi “idraulici” sull’ambiente di vita dell’ittiofauna il conseguimento degli obiettivi del Piano non
può prescindere dalla loro mitigazione. Per questo è stata prevista la presente misura di base
di intervento, che consiste nell’adozione di specifiche norme provinciali di salvaguardia degli
habitat in occasione di sistemazioni idrauliche di corpi idrici di interesse ittico. Queste norme
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Piano Ittico Provinciale
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sono parte dell’articolato del “Regolamento provinciale per la tutela degli ecosistemi acquatici”,
che rappresenta uno dei principali strumenti di attuazione del Piano e che interviene anche su
altre attività impattanti. La disciplina provinciale ha il carattere di provvedimento transitorio di
salvaguardia, nelle more approvative del “Regolamento per la tutela dei corpi idrici e degli ecosistemi connessi” previsto dalla l.r 26/2003 (art. 52, 1° commma, lettera b) e che presumibilmente interverrà a normare anche la materia specifica. Al momento, infatti, l’assenza di questo
provvedimento rende monca, e per una parte fondamentale, la cornice legislativa che nel suo
complesso dovrebbe guidare la transizione verso la buona qualità ambientale dei corpi idrici e
che, per legge, dovrebbe evitare il loro ulteriore deterioramento.
Per l’elaborazione dell’articolato relativo alla citata disciplina provinciale di salvaguardia sono
stati assunti i seguenti principali riferimenti:
-
Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d’acqua (deliberazione 5.4.2006 n. 9 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di
Bacino del Fiume Po);
-
Direttiva per la progettazione degli interventi e la formulazione di programmi di manutenzione (deliberazione 15.4.1998 n. 1 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del
Fiume Po);
-
Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l’attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione (D.G.R. 19 dicembre 1995, n. 6/6586);
-
Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale (D.C.R. 16.2.2005,
n. 7/1179);
-
Sistemazioni idrauliche di corsi d’acqua superficiali: criteri per la salvaguardia della fauna ittica e degli habitat (D.G.P. 21.10.1998, n. 402).
Riguardo alle finalità generali cui devono tendere le sistemazioni idrauliche, dalla Direttiva
tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi
d’acqua dell’A.d.B. Po si riporta che “sia nell’ambito degli strumenti normativi del Piano di bacino che in gran parte delle disposizioni legislative nazionali in materia di manutenzione dei
corsi d’acqua è individuato quale obiettivo principale dell’azione di manutenzione il conseguimento e il mantenimento di buone condizioni di officiosità. Le prescrizioni e i criteri di intervento di carattere geomorfologico, ambientale e naturalistico sono inoltre spesso subordinati alle prioritarie esigenze di mantenimento delle condizioni di officiosità idraulica. Per
quanto sopra rappresentato elemento fondamentale e prioritario è pertanto la definizione secondo criteri oggettivi delle condizioni di buona officiosità dei corsi d’acqua. Fino a non molto
tempo fa le condizioni di buona officiosità erano spesso esclusivamente associate ad
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Piano Ittico Provinciale
un’ideale sezione trasversale regolare, rettangolare o trapezoidale, in grado di trasportare a
valle le portate di piena con tiranti più bassi possibili e pertanto con una minore occupazione
possibile della pianura alluvionale in termini di aree allagabili.” “Secondo i più recenti criteri
dell’idraulica e della geomorfologia fluviale, il concetto di buona officiosità dei corsi d’acqua
deve invece sottendere valutazioni multidisciplinari che considerino la singola sezione o il
singolo tratto di corso d’acqua facente parte dell’intera asta fluviale: sistema complesso in cui
interagiscono in modo non lineare le diverse componenti naturali e i condizionamenti antropici imposti nel tempo dall’uomo in termini di opere e di occupazione di aree di pertinenza idraulica. L’approccio attualmente ritenuto più corretto consiste pertanto nell’individuazione a
livello di intera asta fluviale di un assetto di riferimento o di progetto rispettoso delle caratteristiche naturali del corso d’acqua e compatibile con l’uso del suolo in atto all’interno della
regione fluviale.” “Inutile evidenziare come l’assetto di progetto si debba strettamente rapportare con l’attuale sviluppo antropico ed infrastrutturale presente e consolidato anche in
molte aree di pertinenza fluviale e come obiettivo prioritario sia quello di garantire adeguate
condizioni di sicurezza per i centri abitati e le infrastrutture principali.” Per contro, oltre alle
situazioni di rischio maggiore, l’assetto di progetto deve tenere in particolare considerazione
“i tratti in cui risulta prevalente e pertanto da preservare e valorizzare la componente naturalistico–ambientale, ivi comprese la capacità e l’entità dell’immagazzinamento delle riserve idriche nei depositi golenali”.
La Direttiva recita poi che elementi di progetto dell’asta che consentono e facilitano la definizione degli obiettivi da conseguire sono la fascia di mobilità massima compatibile e il profilo
di fondo medio. “In linea generale risulta da perseguire l’obiettivo generale di garantire nel
tempo una maggior continuità naturale del ciclo erosione-trasporto-deposizione e il raggiungimento di configurazioni d’alveo in equilibrio dinamico, verificando nel contempo le necessità di intervento in corrispondenza di situazioni di rischio idraulico o di situazioni di forte deposito per cui non risulta possibile la presa in carico del materiale dalla successione naturale
delle portate liquide formative del corso d’acqua stesso”.
Si sottolinea che gran parte dei criteri individuati dalla Direttiva assumono una valenza che
travalica gli aspetti relativi alla gestione dei sedimenti per investire il complesso delle azioni
di governo idraulico. In particolare, è evidente che l’assetto di riferimento (che definisce la
fascia di mobilità massima compatibile e il profilo di fondo medio) di un tronco di corso
d’acqua costituisce obiettivo cui vanno conformati non solo le azioni di gestione dei sedimenti
ma il complesso degli interventi “idraulici” strutturali e non strutturali. Ecco quindi che anche
la programmazione del fabbisogno di opere trasversali e longitudinali dovrà necessariamente
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Piano Ittico Provinciale
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assumere lo stesso assetto di riferimento, potendo addirittura promuovere la dismissione di
opere che confliggano con il raggiungimento di una configurazione d’alveo in equilibrio dinamico.
Di rilievo poi i criteri di valutazione sia del rischio idraulico, laddove la pericolosità viene fatta
corrispondere a realtà specifiche come i centri abitati e gli insediamenti antropici, sia delle situazioni di forte deposito che comportano la movimentazione o la rimozione di sedimenti (aree di confluenza, di conoide, con brusche riduzioni di pendenza per cause naturali o antropiche, poste a monte di forti restringimenti della sezione d’alveo).
La Direttiva concernente criteri ed indirizzi per l’attuazione degli interventi di ingegneria natu-
ralistica sul territorio della Regione (D.G.R. 19 dicembre 1995, n. 6/6586) riporta che, anche
alla luce delle più recenti acquisizioni della scienza idrologica, il settore relativo alla sistema-
zione dei corsi d’acqua e bacini lacustri più di altri necessita di radicali modifiche dei principi
ispiratori, che in futuro dovranno essere i seguenti: ritenzione; rampe; aumento delle aree di
pertinenza fluviale; alveo divagante e consolidato a verde, allargato e riportato in superficie;
difesa passiva dalle acque; interventi puntuali di conservazione e manutenzione.
Riguardo alle modalità di azione il provvedimento prevede che in primo luogo vadano individuate e verificate le aree di pertinenza fluviale con le relative fasce di divagazione e le aree
di esondazione in relazione ai tempi di ritorno delle piene. Gli interventi dovranno pertanto
essere tesi alla conservazione ed eventualmente al ripristino di dette aree di esondazione,
anche mediante l’acquisizione dei terreni o l’apposizione di vincoli nelle aree di pertinenza
fluviale. All’interno di tali zone si dovrà quindi tendere ad un assetto naturalistico. Le opere di
difesa dovranno tener conto della dinamica geomorfologica e della tendenza evolutiva dei
corsi d’acqua facendo riferimento, ove possibile, alle tipologie afferenti all’ingegneria naturalistica.
Il Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale (D.C.R. 16.2.2005,
n. 7/1179) riporta che una rete idrografica ricondotta a condizioni di maggiore naturalità mediante un insieme organico di misure garantisce una molteplicità di benefici legati al miglioramento delle sue funzioni idrologiche, ecologiche e paesistiche. In particolare, riguardo alla
“funzionalità idrologica” il Piano specifica che corsi d’acqua più vicini alle condizioni naturali
contribuiscono a migliorare la difesa idraulica del territorio poiché consentono la tracimazione
delle acque alte nelle zone umide adiacenti, non interessate da insediamenti, infrastrutture
ed agricoltura intensiva, laminando e rallentando l’onda di piena a vantaggio dei territori di
valle. Riporta ancora che la qualità strutturale di un corso d’acqua (o di un suo tronco) indica
la misura in cui lo stesso è in condizione di modificare il suo alveo in processi dinamici e di
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Piano Ittico Provinciale
costituire un mosaico di biotopi per lo sviluppo di molteplici organismi vegetali ed animali. E
aggiunge che la presenza dell’uomo con le sue esigenze pone in realtà numerose limitazioni
territoriali, giuridiche e socio-economiche alle misure teoriche di rinaturazione, pur tenuto
conto di un’auspicabile modifica degli usi del suolo, da rendere più rispettosi degli equilibri
naturali. Riporta infine che, sinteticamente, si può quindi stabilire la seguente equazione: l’obiettivo concreto di rinaturazione è uguale allo stato naturale potenziale meno le restrizioni
antropiche incomprimibili nel territorio dove si sviluppa il corso d’acqua considerato. E’ evidente che in un’area densamente popolata, urbanizzata e con un’agricoltura intensiva come
la pianura lombarda la risoluzione di questa equazione presenta maggiori complessità, ma la
ricerca di compromessi accettabili nella prospettiva dello sviluppo sostenibile è comunque ineludibile, tenuto conto della crescente fragilità ecologica ed idraulica di questo territorio.
Dal complesso delle previsioni riportate si può quindi derivare che le azioni di governo idraulico di un corso d’acqua devono essere finalizzate a conseguire e mantenere un assetto di riferimento che va definito alla scala dell’intera asta fluviale interessata; questo assetto va
progettato ricercando un equo compromesso che preveda da una parte il massimo contenimento del rischio idraulico, in relazione alla presenza di insediamenti o infrastrutture, ma
dall’altra la restituzione della libertà di divagare ed esondare nelle situazioni in cui il corso
d’acqua scorre negli spazi rurali.
Riguardo alle modalità di esecuzione degli interventi idraulici la Direttiva per la progettazione
degli interventi e la formulazione di programmi di manutenzione dell’A.d.B. Po prevede che “i
progetti di manutenzione idraulica devono privilegiare tipologie di intervento che comportino
un uso contenuto di mezzi meccanici durante la realizzazione dei lavori e che favoriscano
l'impiego di manodopera; gli interventi devono tendere al recupero e alla salvaguardia delle
caratteristiche naturali ed ambientali degli alvei. L'esecuzione degli interventi sui corsi d'acqua, volta a realizzare sezioni d'alveo che garantiscano il deflusso negli stati di piena, deve
essere effettuata in modo tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d'acqua
e delle comunità vegetali ripariali. Eventuali deroghe sono da porre in relazione a fenomeni
circoscritti di rischio per i centri abitati e per le infrastrutture e pertanto da giustificare dal
punto di vista tecnico. La manutenzione e il ripristino, anche parziale, delle opere trasversali
in alveo deve prevedere gli opportuni accorgimenti per assicurare il mantenimento della continuità biologica del corso d'acqua tra monte e valle, con particolare riferimento alla fauna ittica (scale di monta dei pesci, rampe, piani inclinati ecc.), in relazione a quanto prescritto dal
R.D. 1604/1931. A questo proposito i progetti, per gli elementi e gli aspetti di interesse, devono essere corredati dal parere dei competenti organi amministrativi. La manutenzione e il
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Piano Ittico Provinciale
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ripristino di opere e manufatti in alveo deve essere realizzata di norma con i criteri dell'ingegneria naturalistica. Ai fini delle autorizzazioni di carattere amministrativo, devono essere
considerate alterazioni sostanziali dell'aspetto dei luoghi gli interventi di manutenzione degli
alvei che prevedano: la movimentazione di materiali oltre i limiti dell'alveo inciso (inteso come ambito attuale geomorfologico caratteristico del singolo tratto del corso d'acqua); i nuovi
interventi idraulici; il taglio a raso della vegetazione arborea, eccetto il caso dei rilevati arginali; lo sradicamento delle ceppaie delle specie arboree”.
“II progetto esecutivo deve contenere, oltre alla descrizione degli interventi, una relazione
concernente: le finalità e gli obiettivi dell'intervento; gli aspetti idrologici caratterizzanti il regime delle portate di piena del corso d'acqua; gli aspetti geomorfologici per la definizione
dell'alveo tipo attuale e delle caratteristiche del trasporto solido; gli aspetti idraulici, al fine di
individuare di massima, sulla base dei dati sopra elencati, le aree inondabili, la definizione
delle aree di allagamento naturale, le altezze d'acqua, la velocità, la relazione di trascinamento (diametri medi e massimi); gli aspetti naturalistici e ambientali; le modalità di conduzione
dei lavori e l'organizzazione del cantiere, con indicazione dei mezzi meccanici utilizzati, della
localizzazione delle discariche autorizzate al conferimento dei materiali di risulta, della destinazione degli eventuali beni demaniali reperiti (litoidi, legname). Il grado di approfondimento
della relazione sarà necessariamente commisurato all'importanza degli interventi proposti”.
Dalla già citata Direttiva tecnica per la programmazione degli interventi di gestione dei sedi-
menti degli alvei dei corsi d’acqua dell’A.d.B. Po si riporta inoltre che la programmazione degli interventi deve verificare in via prioritaria la compatibilità con gli obiettivi di qualità dei
corpi idrici fissati nei Piani di tutela, valutando gli effetti in alveo sulla componente biologica.
In linea generale deve inoltre essere rispettosa delle caratteristiche morfologiche e ambientali del corso d’acqua. In particolare deve essere conservato o eventualmente ripristinato l’assetto morfologico caratteristico dell’alveo e garantita la conservazione delle caratteristiche
granulometriche dei sedimenti. L’assetto del corso d’acqua conseguente l’intervento deve
comunque sempre assicurare un adeguato alveo di magra sufficiente allo sviluppo di habitat
diversificati e sufficienti alla vita delle specie ittiche presenti; a tal riguardo si ritiene necessario garantire una sezione trasversale composita e un profilo longitudinale articolato caratterizzato da una adeguata successione di steep-pool o riffle-pool.
In conclusione, va sottolineato che nonostante buona parte delle prescrizioni e degli indirizzi
citati sia molto recente, i presupposti teorici che ne stanno alla base non sono certo elemento di particolare novità; da tempo infatti sono parte essenziale dell’elaborazione di contenuti
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Piano Ittico Provinciale
in materia, sono all’attenzione delle autorità idrauliche e si riflettono in documenti tecnici e
atti normativi e programmatici.
Tuttavia, fatta eccezione per i grandi fiumi (Po, Ticino, Sesia), il governo idraulico dei corsi
d’acqua provinciali è ancora quasi esclusivamente incentrato su principi di sistemazione
“classici”: deflusso veloce, salti di fondo, riduzione delle aree di pertinenza fluviale, alveo rettificato, difesa attiva, potenziamento delle opere.
Il principale se non unico motivo di ciò è che l’adozione di criteri più moderni, efficaci e rispettosi della funzionalità ecologica di fiumi e torrenti prevede necessariamente una progettazione che si estenda oltre i limiti degli spazi in disponibilità pubblica (alvei e demanio idrico,
dove ancora presente). Come il realizzare infrastrutture tradizionali (strade, ferrovie, elettrodotti) non può prescindere dal mutare l’uso delle superfici private interessate dalle nuove opere così il restituire ai corsi d’acqua un assetto adeguato alle esigenze idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche comporta quantomeno l’abbandono della finalità produttiva di parte delle superfici agricole adiacenti agli attuali alvei. Questo è il principale limite che ha condizionato e continua a condizionare la programmazione del governo idraulico di fiumi e torrenti. Eppure non occorre che un po’ di coraggio e di onestà intellettuale per uscire da annosi equivoci ed affermare un principio difficilmente confutabile: come tutte le altre opere di pubblica utilità, gli interventi idraulici si devono programmare assumendo come disponibili anche le superfici private indispensabili alla loro corretta attuazione. La progettazione di questi interventi
deve poter essere fatta nella pienezza dei mezzi necessari, data dalla consapevolezza che
l’approvazione delle opere previste ha valore di dichiarazione di pubblica utilità delle stesse.
Riguardo alle superfici rurali per cui sarebbe necessario passare da un uso produttivo ad un
uso “territoriale” (adeguato alle esigenze di governo del territorio), la possibilità di non procedere al loro esproprio passa attraverso l’affinamento delle politiche agricole comunitaria e
nazionale. Il mantenere la titolarità di queste aree strategiche in capo alle aziende agricole
sarebbe estremamente proficuo ma non può prescindere dalla previsione di adeguate misure
sia di compensazione dei mancati redditi derivanti dall’abbandono della produzione sia di remunerazione delle eventuali azioni manutentive e gestionali affidate. Come già accennato,
l’argomento è di estrema attualità a livello comunitario, ma esula dai contenuti e dalle finalità
della presente pianificazione l’entrare nel dettaglio dell’ampio dibattito in essere riguardo al
ruolo sinergico con la pianificazione territoriale che è possibile assegnare allo sviluppo rurale
e alla condizionalità ambientale in agricoltura.
Qui preme affermare che la tutela della fauna ittica, il recupero della qualità ecologica degli
ambienti acquatici e il contenimento del rischio idraulico sono obiettivi generali perseguiti
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dalla pubblica amministrazione cui è possibile tendere per il tramite di un processo comune
efficace ed efficiente; la praticabilità di questo processo non può tuttavia prescindere dal restituire più spazio ai corsi d’acqua, laddove i vincoli antropici non abbiano ancora condizionato irrimediabilmente questa possibilità, cioè nelle superfici agricole. Alla politica agricola e ai
suoi affinamenti competerebbe il favorire la percorribilità di questa strategia, da una parte
per renderla accettabile e quanto più possibile indolore per il comparto interessato, dall’altra
per trovare una forte giustificazione sociale all’enorme quota di risorsa collettiva destinata all’assistenza economica del comparto stesso.
Fatte tutte queste premesse e considerazioni si riportano le previsioni di un atto riguardante
la specifica materia già adottato dalla Provincia di Pavia, la D.G.P. 402/1998 (Sistemazioni i-
drauliche di corsi d’acqua superficiali: criteri per la salvaguardia della fauna ittica e degli
habitat), che in larga parte riprendeva principi tratti dalla citata Direttiva concernente criteri
ed indirizzi per l’attuazione degli interventi di ingegneria naturalistica sul territorio della Regione.
La deliberazione, assunta sulla base della titolarità Provinciale delle funzioni amministrative
relative alla difesa del suolo, alla tutela e valorizzazione dell'ambiente ed alla protezione della
fauna e della considerazione che dette funzioni non sono soggette a riserva di legge, approvava i seguenti criteri relativi alla programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi
idraulici sui corsi d’acqua.
Nella realizzazione di nuovi interventi “si dovranno rispettare i parametri caratteristici degli
alvei, quali pendenza, sezione, granulometria dei materiali del fondo e delle sponde e salvaguardare le aree di esondazione e di divagazione, al fine di garantire condizioni accettabili di
equilibrio del corso d’acqua e mantenimento della complessità ecosistemica.
Gli interventi di rimodellamento dell’alveo dovranno comunque prevedere:
-
in caso di ricalibratura, la formazione di un alveo di magra idoneo a conservare le caratteristiche di velocità di corrente, granulometria dei substrati e profondità d’acqua, anche al fine di ridurre le perdite dovute all’evaporazione ed a contenere gli aumenti di temperatura.
In ogni caso dovranno essere mantenuti nell’alveo attivo gli elementi di substrato più grossolani.
-
in caso di riprofilatura o di realizzazione di opere trasversali, anche finalizzate alla derivazione, si dovrà tendere al massimo rispetto della pendenza caratteristica dell’alveo, elemento determinante per la zonazione ittica.
Lungo il corso d’acqua dovrà essere garantita la continuità degli scambi biologici fra i vari
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tronchi, prevedendo, in ogni situazione in cui risulti tecnicamente possibile, la realizzazione di
una o più rampe in pietrame in luogo della costruzione di manufatti tradizionali (briglie e traverse); in ogni caso, le opere trasversali realizzate su corsi d’acqua di interesse ittico dovranno essere dotate di strutture per la risalita dell’ittiofauna. Lungo le sponde dovrà essere garantita la continuità della vegetazione ripariale; in particolare, ove possibile, si dovrà ridurre
la pendenza delle sponde e massimizzare la superficie di contatto fra la sponda ed il corpo
idrico, per garantire la maggiore potenzialità di sviluppo dell’ecosistema. Dovranno essere
salvaguardati gli ambienti laterali (lanche, corsi d’acqua minori golenali, ecc.), garantendo sia
la conservazione di quelli esistenti sia la possibilità di nuove formazioni.
In relazione alla vocazione ittica potenziale dei corsi d’acqua, la progettazione di interventi a
carico di opere esistenti dovrà considerare la necessità della loro compatibilizzazione nei confronti di peculiari necessità di riassetto ecologico. In sede di procedure di rinnovo di concessioni di derivazione le opere trasversali eventualmente presenti a servizio delle prese d’acqua
dovranno essere adeguate alle esigenze di libera circolazione dell’ittiofauna.
Sui corsi d’acqua di interesse ittico dove la riduzione della consistenza delle popolazioni delle
specie caratteristiche sia indotta dalla rarefazione delle relative aree di riproduzione, si potrà
procedere alla ricostruzione di habitat mediante: realizzazione di tratti con idonee pendenza,
profondità d’acqua e dimensione dei substrati; ricostituzione della connessione con ambienti
laterali o tributari isolati dal corpo idrico principale; interventi di sistemazione delle sezioni utili a favorire l’insediamento di idrofite ed elofite.
Al termine di ogni tipo di intervento dovranno essere ripristinate le aree trasformate dalle attività di cantiere e rimossi gli accessi all’alveo realizzati per il transito dei mezzi, anche al fine
di ridurre i rischi di scarico abusivo di rifiuti”. Il dispositivo della delibera prevedeva infine la
sua trasmissione all'Autorità di Bacino del Fiume Po, al Servizio Provinciale del Genio Civile
della Regione Lombardia ed al Magistrato per il Po.
Gli esiti di quest’atto a valenza sostanzialmente propositiva sono stati nulli, nonostante la verifica di compatibilità che preliminarmente era stata fatta con l’autorità idraulica competente
sulla prevalenza dei corsi d’acqua di interesse (Genio Civile).
Ciò ha suggerito oggi, per assicurare coerenza complessiva alla presente pianificazione, di
prevedere una misura immateriale di intervento di maggiore efficacia; questa misura consiste
nella riproposizione da parte della Provincia dei contenuti già approvati nel 1998, con le integrazioni e le modifiche determinate dall’evoluzione del quadro ambientale, normativo e programmatico, all’interno del “Regolamento provinciale per la tutela degli ecosistemi acquatici”;
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quest’ultimo è uno degli strumenti normativi di attuazione del Piano e il suo ambito di applicazione investe il complesso delle acque di interesse ittico (pag. 32, Acque di interesse ittico), ad
esclusione di quelle appartenenti alla rete artificiale.
2.2.1.3 Gestione pubblica del demanio idrico
Il demanio idrico è costituito, oltre che da tutta l’acqua superficiale e sotterranea e dagli alvei
dei corsi d’acqua “pubblici”, dalle attuali pertinenze di questi ultimi e dalle altre superfici che
catastalmente sono individuate come tali. Si tratta di aree la cui estensione è estremamente
variabile sul territorio provinciale: molto sviluppate nelle golene dei grandi fiumi (Po, Sesia e
Ticino) e lungo i principali torrenti appenninici (Staffora e Tidone), dove ricomprendono l’intero alveo in modellazione attiva e fasce di pianura alluvionale, ben più modeste sul reticolo
intermedio di pianura (Torrenti Agogna, Arbogna-Erbognone e Terdoppio, Fiume Olona Meridionale), quasi assenti sul reticolo minore.
Questa diversificazione dimensionale, tuttavia, non riflette in modo diretto il ruolo potenziale
che potrebbe esercitare una gestione “ambientale” di queste aree. Infatti, i corsi d’acqua
provinciali dove le pertinenze demaniali sono maggiori sono anche quelli meno alterati riguardo alla struttura degli alvei, mentre questo fattore di pressione è particolarmente significativo su gran parte del reticolo intermedio e minore di pianura. Ecco quindi che proprio in
queste localizzazioni, caratterizzate dalla pressoché completa artificializzazione di interi tronchi di corso d’acqua, assume particolare significato la praticabilità di interventi di riqualificazione; questi ultimi, anche se di sviluppo limitato, assicurerebbero a scala locale significativi
miglioramenti sia nelle condizioni di naturalità dei tratti interessati sia nella loro attitudine a
sostenere un’apprezzabile biodiversità.
Negli ambiti delle grandi golene le migliori opportunità di riqualificazione sono invece offerte
dalle aree demaniali che interessano i sistemi laterali. Lungo il Po, il Ticino ed il Sesia questi
sistemi sono spesso localizzati a distanze significative dall’attuale tracciato dei fiumi e si configurano, salvo che in occasione di piene eccezionali, come corpi idrici distinti. Qui la riqualificazione delle aree demaniali su cui insistono dovrebbe tendere sia al miglioramento della
funzionalità individuale delle singole unità ecologiche rappresentate dagli ambienti laterali
sia, ad una più ampia risoluzione della scala ecosistemica considerata, al ripristino o al potenziamento della connessione di queste unità con il loro fiume.
Il ruolo potenziale di una gestione pubblica del demanio idrico è stato riconosciuto per la prima
volta con la già menzionata Legge 37/1994, Norme per la tutela ambientale delle aree dema-
niali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche. Quest’ultima ha un obiettivo
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di grande portata ambientalista e naturalista: garantire al fiume, considerato un bene pubblico
di importanza fondamentale per la vita delle popolazioni, il suo ambiente naturale. La legge invita ad intervenire per conservare gli elementi minimi indispensabili per la vita dei fiumi e, laddove si sono verificate condizioni di degrado fisico territoriale, ripristinare le condizioni ambientali anche con la demolizione delle opere che spesso abusivamente sono state realizzate sulle
rive. Protagonisti dell’attuazione della legge devono essere le amministrazioni pubbliche territoriali, e quindi i comuni, le province, le regioni, le comunità montane. Ciascuna di esse ha la
possibilità di pretendere, e imporre, all’amministrazione del demanio, la concessione degli spazi
di sopravvivenza dei fiumi per portarli a nuove condizioni di rispetto e procedere alla realizzazione di parchi fluviali e di interventi di recupero e valorizzazione ambientale33. La legge
37/1994 introduce infatti il diritto di prelazione per la concessione delle aree demaniali riservandolo prioritariamente ai comuni, consorzi di comuni, province, regioni e comunità montane
allo scopo di destinarle a riserve naturali o di realizzarvi parchi territoriali fluviali o lacuali o,
comunque, interventi di recupero, di valorizzazione o di tutela ambientale.
Successivamente, nel 2001, anche il Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)
dell’A.d.B. del Fiume Po, all’art. 32 delle N.d.A., assume l’obiettivo di assicurare la migliore
gestione del demanio fluviale. Per questa finalità prevede che le Regioni (cui nel frattempo
era stata trasferita la gestione del demanio idrico) trasmettano all’Autorità di bacino la ricognizione anche catastale del demanio dei corsi d’acqua interessati dalle fasce fluviali e delle
relative concessioni in atto con le date di rispettiva scadenza. Dispone inoltre che questi contenuti informativi siano trasmessi anche agli enti territorialmente interessati, per favorire la
formulazione di programmi e progetti. Prosegue stabilendo che per l’esercizio del diritto di
prelazione i soggetti di cui all’art. 8 della Legge 37/1994 (comuni, consorzi di comuni, province, regioni, comunità montane) debbano formulare progetti di utilizzo del demanio idrico con
finalità di recupero ambientale e tutela del territorio. Per queste finalità, inoltre, prevede che
l’Autorità di bacino, nei limiti delle sue competenze, si ponga come struttura di servizio. Recita quindi che le aree del demanio fluviale di nuova formazione, a partire dalla data di approvazione del Piano, siano destinate esclusivamente al miglioramento della componente naturale della regione fluviale e non possano essere oggetto di sdemanializzazione. Prevede
quindi che per i terreni demaniali ricadenti all’interno delle fasce A e B il rinnovo e il rilascio
di concessioni siano subordinati alla presentazione di progetti di gestione pubblici e/o privati
33
On. Achille Cutrera (promotore della Legge 37/1994) – Presentazione di “Salviamo i fiumi - Guida
pratica per le amministrazioni comunali lombarde – WWF, 1997”
61
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volti alla ricostituzione di un ambiente fluviale diversificato e alla promozione dell’interconnessione ecologica di aree naturali, nel contesto di un processo di progressivo recupero della
complessità e della biodiversità della regione fluviale; questi progetti, riferiti a porzioni significative e unitarie del demanio fluviale, devono essere congruenti alle finalità istitutive e agli
strumenti di pianificazione e gestione delle aree protette eventualmente presenti e devono
contenere: l’individuazione delle emergenze naturali dell’area e delle azioni necessarie alla loro conservazione, valorizzazione e manutenzione; l’individuazione delle aree in cui l'impianto
di specie arboree e/o arbustive, nel rispetto della compatibilità col territorio e con le condizioni di rischio alluvionale, sia utile al raggiungimento dei predetti obiettivi; l’individuazione
della rete dei percorsi d’accesso al corso d’acqua e di fruibilità delle aree e delle sponde. Dispone infine che le aree individuate dai progetti così definiti costituiscano ambiti prioritari ai
fini della programmazione dell'applicazione dei regolamenti comunitari vigenti.
Riproponendo in realtà quanto già disposto dal previgente D. Lgs. 152/1999, il D.Lgs.
152/2006, “Norme in materia ambientale”, all’art. 115 (Tutela delle aree di pertinenza dei
corpi idrici), prevede che per assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione
spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, le aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque possono essere date in concessione allo scopo di destinarle a riserve naturali, a parchi fluviali o lacuali o comunque a
interventi di ripristino e recupero ambientale. Qualora le aree demaniali siano già comprese
in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale previsto dalla vigente
normativa, la concessione è gratuita.
Infine, dalle “Linee Guida di Polizia Idraulica” approvate con Decreto n. 8943/2007 del Direttore della D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile della Regione Lombardia si
riporta che “dal punto di vista del governo del territorio, una corretta gestione del demanio idrico può incidere in modo fortemente positivo sulla tutela e valorizzazione dell’ambiente e
sull’equilibrio idraulico, con risvolti importanti sugli aspetti della sicurezza”; di conseguenza tra
gli obiettivi della gestione del demanio stesso vi sono tra l’altro il recupero degli ambiti fluviali
all’interno del sistema regionale del verde e dei grandi corridoi ecologici e la disincentivazione
degli usi del suolo incompatibili con la sicurezza idraulica e l’equilibrio ambientale. Lo stesso
provvedimento prevede poi che le “occupazioni di aree demaniali in aree protette o per interventi di recupero ambientale” finalizzate a mantenere l’ambiente o a realizzare interventi di ripristino e recupero ambientale da parte di Enti pubblici (Parchi, ERSAF, Comuni, ecc.) siano a
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titolo gratuito. Queste ultime disposizioni regionali assumono particolare significatività alla luce
del fatto che alla Regione, ai sensi dell’art. 86 del “Decreto Bassanini” (D.Lgs. 31 marzo 1998,
n. 112), è stata trasferita dallo Stato la titolarità delle funzioni di gestione del demanio idrico,
compresa la determinazione, l’introito e la destinazione dei relativi canoni.
Dal complesso delle previsioni citate si può quindi derivare che lo Stato, l’Autorità di Bacino
del Fiume Po e la Regione Lombardia condividono la necessità di una gestione del demanio
idrico tesa alla riqualificazione ambientale ed individuano negli enti locali e nei gestori delle
aree protette i principali soggetti attuatori di questo indirizzo; a questi ultimi è inoltre assicurata la prelazione sulla concessione delle aree demaniali e, per le finalità pubbliche di legge,
la gratuità di questa concessione.
Nonostante la rilevanza delle opportunità di miglioramento ambientale offerte dalla Legge
37/1994 e dai provvedimenti successivi il processo a suo tempo prefigurato dal legislatore e
teso a garantire al fiume il suo ambiente naturale non ha avuto che pochi ed isolati esiti.
Questo perché sono mancati e continuano a mancare due elementi al riguardo essenziali: il
censimento delle superfici appartenenti al demanio idrico, indispensabile anche per il solo inoltro delle richieste di concessione, e la coscienza da parte di Comuni e Province delle potenzialità di una gestione pubblica delle aree demaniali.
Il primo elemento citato è certamente quello più fortemente condizionante l’innesco del
circolo virtuoso cui era finalizzata la Legge “Cutrera”; alcuni tra i principali enti gestori delle
aree protette, infatti, hanno colto tempestivamente il valore delle opportunità che quest’ultima offriva, manifestando formalmente alle sedi decentrate del Dipartimento del
Territorio del Ministero delle Finanze (prima del trasferimento delle competenze alle Regioni)
la volontà di esercizio del diritto di prelazione sulle aree demaniali ricadenti al loro interno.
L’assenza di informazioni sulla localizzazione e sull’estensione di queste aree ha tuttavia
pregiudicato i possibili successivi sviluppi.
Nel tentativo di ovviare almeno in parte a questo fattore di criticità, per l’elaborazione della
presente pianificazione si è provveduto al censimento e alla cartografazione delle aree demaniali presenti lungo alcuni corsi d’acqua di interesse ittico. La misura di intervento prevede
inoltre la prosecuzione di questa attività, con l’obiettivo del rapido completamento di questo
censimento sulla totalità del reticolo idrografico investito dal Piano. Sulle aree già censite,
laddove la loro estensione consenta la realizzazione di significative azioni di progetto, la misura verrà attuata con la richiesta di concessione gratuita da parte della Provincia al fine del
miglioramento ambientale. Riguardo alle restanti superfici appartenenti al demanio idrico ed
esterne al Parco Lombardo della Valle del Ticino, verrà trasmessa alla Regione Lombardia la
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dichiarazione della volontà di avvalimento del diritto di prelazione (per le aree demaniali
comprese nel Parco del Ticino il Parco stesso ha già a suo tempo provveduto).
Le azioni successive saranno funzione della progettualità decentrata sviluppata con i Piani
d’Azione locale e potranno consistere nel coinvolgimento dei Comuni che si dichiareranno disponibili a concorrere alla “Gestione pubblica delle aree demaniali”, nella ricerca delle modalità di finanziamento delle azioni di riqualificazione delle aree richieste in concessione, e, infine, nella realizzazione delle azioni stesse. Queste ultime, i cui lineamenti sono desumibili dalle successive descrizioni delle “misure strutturali”, tenderanno, come già sottolineato, a contemperare le esigenze di “rinaturazione” con la necessità di assicurare una maggiore fruibilità
dei corpi idrici, per la pesca ma anche per altre compatibili attività del tempo libero.
Nella parte dedicata alle previsioni di dettaglio delle azioni da esercitare sui singoli corpi idrici
di interesse sono individuate le possibili localizzazioni della presente misura di intervento e,
per talune realtà, le misure strutturali adottabili sulle aree demaniali interessate.
2.2.1.4 Convenzionamento di terreni
Come già detto, l’assetto delle superfici che compongono i corridoi fluviali assume un ruolo
determinante per le loro funzionalità idraulica ed ecologica e, di conseguenza, per la vocazione ittica dei corsi d’acqua. Tuttavia, in un’ottica di valorizzazione polifunzionale di questi
ultimi che aspiri anche al miglioramento delle loro potenzialità fruitive analogo valore strategico va assegnato alle aree immediatamente esterne alla fascia di libera divagazione; infatti,
le caratteristiche che rendono gli ecosistemi acquatici idonei ad una frequentazione diffusa,
gradevole ed agevole non si limitano alla presenza di elementi di interesse paesistico, faunistico e naturalistico ma riguardano necessariamente anche fattori come l’accessibilità o la dotazione di infrastrutture dedicate.
Ciò può rendere essenziale, per la fattibilità di progetti polifunzionali di riqualificazione di corpi idrici, che la pubblica amministrazione entri nella disponibilità di superfici private contigue alla fascia di pertinenza fluviale, di norma destinate all’attività agricola. Questa necessità, inoltre, si
manifesta sempre più diffusamente quale prerequisito indispensabile non solo alla promozione
quanto alla vera e propria praticabilità della pesca dilettantistica. Infatti, alla drastica contrazione
delle comunità ittiche oggi si associano, specialmente in pianura, condizioni via via più diffuse di
inaccessibilità dei corsi d’acqua e di presenza di elementi detrattivi (accumuli incontrollati di rifiuti, degrado ambientale); tutto ciò concorre a determinare un contesto complessivo che non può
che scoraggiare i pescatori praticanti e pregiudicare irrimediabilmente il reclutamento di nuovi
appassionati. Non si può infatti ignorare che il pescatore del terzo millennio sia figlio di una socie-
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tà che in termini culturali ed economici è profondamente diversa da quell’Italia del secondo dopoguerra in cui si è sviluppata la nostra pesca dilettantistica. Se da una parte ciò rende meno
pressante l’esigenza di “catturare”, perché per fortuna il benessere crescente ha via via diluito la
forte sollecitazione ad integrare gli scarsi mezzi di sussistenza, dall’altra genera il bisogno di condizioni di esercizio caratterizzate dalla gradevolezza e dalla comodità. L’odierno pescatore “cittadino” deve poter accedere in modo abbastanza agevole al posto di pesca, non è particolarmente
attratto da condizioni assolutamente naturali, estranee al suo ambiente abituale, ma nello stesso
tempo ha ripulsa per le situazioni palesemente degradate, che gli richiamano alla mente l’idea
della sporcizia e dell’insicurezza. L’avvicinare diffusamente agli odierni corsi d’acqua questi pescatori, così come i loro familiari o altre categorie di possibili frequentatori, non può prescindere
dall’introdurre una serie di facilitazioni. Queste possono consistere in infrastrutturazioni, come
posteggi, accessi, aree di sosta attrezzate, o in interventi di gestione, come la rimozione di rifiuti,
lo sfalcio di percorsi ciclopedonali, l’esercizio non invasivo ma rassicurante della sorveglianza.
La Provincia di Pavia, negli ultimi anni, ha affrontato la questione del come riuscire a realizzare in tempi brevi interventi di riqualificazione ambientale e fruitiva su aree agricole private;
non è infatti operazione banale ricondurre ad un processo condiviso esigenze nella sostanza
contrapposte: da una parte la legittima aspirazione pubblica alla valorizzazione di porzioni
vocate di territorio, dall’altra gli interessi dei soggetti che sulle medesime superfici vantano
altrettanto legittimi diritti di proprietà e di libera iniziativa economica.
Ad un primo approccio la risoluzione di questa criticità può basarsi sull’acquisizione o sull’esproprio; questa modalità, tuttavia, pur garantendo al titolare il controvalore dei terreni e la disponibilità di questi ultimi per gli scopi pubblici perseguiti, mal si concilia e con il quadro programmatico vigente e con ragioni di opportunità. La programmazione in campo agricolo, infatti,
a tutti i livelli di pianificazione, individua nell’erogazione di servizi resi alle altre categorie una delle
principali forme di diversificazione dell’attività del settore, da promuovere attraverso nuovi
modelli di sviluppo che contribuiscano sia alla salvaguardia ambientale sia al mantenimento delle
aziende in termini economici. L’acquisizione o l’esproprio di terreni agricoli per la realizzazione di
interventi che si vorrebbero assegnati proprio all’agricoltura, anche al fine di sostenerne
l’esistenza, appare quindi quantomeno irrazionale. Riguardo alle ragioni di opportunità, poi, non
si possono ignorare le enormi potenzialità legate ad un auspicabile affinamento delle politiche agricole. La rilevanza delle risorse economiche veicolate dal “secondo pilastro” della PAC suggerisce di mantenere in capo agli agricoltori la titolarità delle aree da valorizzare, nell’attesa che venga finalmente colto l’obiettivo dichiarato di una più efficace integrazione tra la pianificazione dello
sviluppo rurale e le esigenze di governo del territorio e dell’ambiente.
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In un’ottica più settoriale, un’altra modalità di intervento prospettabile è l’apposizione di vincoli. Anche questa strategia, tuttavia, non appare opportuna e soprattutto idonea ad ottenere gli esiti desiderati. Infatti, se con le classiche azioni regolamentari è possibile vietare o disciplinare comportamenti pregiudizievoli, ben difficilmente le norme possono imporre l’esecuzione del complesso di azioni attive opportune o necessarie per la conservazione, la valorizzazione e l’utilizzo diffuso del patrimonio ambientale. Inoltre, pur essendo legittimo e giusto
condizionare la libera iniziativa privata per compatibilizzarla con la salvaguardia di beni di interesse pubblico riconosciuto, come i corsi d’acqua naturali e le fasce limitrofe, non si può
non rilevare come la “controparte” agricola risulti scarsamente disponibile ad accettare il vincolismo ambientale e tenda ad attribuire ai condizionamenti il carattere dell’espropriazione. A
livello culturale, peraltro, gli imprenditori agricoli non hanno ancora percepito che nell’attuale
scenario il ruolo loro assegnato è quello di soggetti economici chiamati ad essere anche attori territoriali; inoltre, attività come il rimboschimento, la riconversione da seminativo a prato,
la realizzazione di siepi e di fasce arboreo-arbustive, la creazione di zone umide, pur programmate e finanziate dalle politiche di settore esclusivamente su terreni agricoli, continuano
a non essere considerate “agricoltura”, risultando quindi ardue da realizzare con l’adesione
volontaria anche sui lembi di territorio più prossimi alle maggiori sensibilità. Tutto ciò ha determinato una situazione diffusa in cui all’imposizione di vincoli hanno quasi sempre fatto seguito reazioni negative da parte dei soggetti direttamente interessati. Le limitazioni al diritto
di iniziativa, spesso introdotte in modo autoritativo e sovrapposte a una pluralità di altre
norme, hanno per lo più generato forti insoddisfazioni a livello locale, sfociate in forme di resistenza passiva se non di palese ostilità. In questo contesto, data anche la difficile sistematicità dei controlli sul territorio, gli obiettivi di tutela e riqualificazione ambientale perseguiti
con i vincoli sono stati raramente raggiunti, mentre si sono enormemente amplificati i contrasti e i conflitti fra le categorie più direttamente interessate.
Queste considerazioni hanno indotto la Provincia a ricercare un percorso amministrativo che,
rinunciando all’esasperazione del vincolismo e all’interno di un processo quanto più possibile
condiviso, legittimasse ad intervenire direttamente su aree di interesse senza privare il comparto agricolo della proprietà delle medesime. La soluzione individuata è stata la stipula di
convenzioni, considerata la strategia più opportuna e sostanzialmente l’unica praticabile, data
anche l’ampia flessibilità richiesta allo strumento e resa necessaria dalle specificità delle singole aree da convenzionare. Alcuni interventi di riqualificazione lungo i corsi d’acqua attuati
dalla Provincia negli ultimi anni sono stati possibili grazie al convenzionamento delle superfici
interessate. I termini delle convenzioni sono stati definiti, con l’apporto determinante delle
66
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organizzazioni di categoria, analizzando i condizionamenti diretti ed indiretti imposti alle attività agricole. Gli elementi più significativi delle convenzioni stipulate sono:
-
durata pluriennale commisurata agli specifici fini progettuali;
-
corresponsione al titolare di indennizzi per mancato reddito quantificati in funzione della
redditività potenziale dei suoli interessati;
-
erogazione anticipata delle somme pattuite;
-
garanzia che le aree agricole limitrofe a quelle convenzionate non avrebbero subito condizionamenti a seguito dei progetti realizzati;
-
garanzia che gli impianti arboreo-arbustivi realizzati dalla Provincia sulle superfici convenzionate non assumessero caratteristiche tali mutare la destinazione d’uso dei terreni;
-
garanzia della permanenza della destinazione d’uso agricola delle superfici convenzionate;
-
facoltà della Provincia di assumere accordi con i comuni territorialmente competenti o con
portatori di interessi diffusi per la gestione dei terreni convenzionati, nonché di esigere dai
fruitori l’eventuale pagamento di corrispettivi a titolo di rimborso delle spese sostenute per i
servizi erogati.
Con il convenzionamento viene concessa alla Provincia la facoltà di realizzare sulle superfici interessate una serie di azioni, variabili in funzione della localizzazione delle aree e dei singoli fini
progettuali. Per il tramite di questo meccanismo sono stati realizzati interventi che spaziano dal
classico posizionamento di infrastrutture per la fruizione e la divulgazione alla realizzazione di
posteggi e percorsi di accesso, dalla riqualificazione di zone umide all’impianto di fasce arboreo-arbustive. In sintesi, il convenzionamento di terreni agricoli permette di associare alle azioni di salvaguardia e miglioramento della funzionalità ecologica del corridoio fluviale interventi di
riconfigurazione del suo immediato intorno; ciò consente di tendere a un duplice obiettivo: da
una parte la promozione di una frequentazione diffusa e compatibile, dall’altra l’inserimento di
una pur ristretta fascia di transizione tra gli elementi a maggiore sensibilità ambientale, i corsi
d’acqua e le loro pertinenze, e la campagna intensamente coltivata.
Questo modello di intervento favorisce poi una notevole efficienza dei processi realizzativi dei
progetti di riqualificazione. In questo senso non si può non tener conto che questi progetti insistono su aree soggette al rispetto di una pluralità di disposizioni che almeno teoricamente dovrebbero condizionarne gli usi: queste spaziano dalla tutela paesistica, al vincolo idrogeologico,
alla polizia idraulica, e quasi sempre comportano preventive autorizzazioni di un’ampia categoria
di possibili azioni modificative. Ecco quindi che ad un’unica realizzazione provinciale corrispondono da una parte la conformità al quadro normativo e dall’altra una significativa economia di scala
data dall’unitarietà delle progettazioni, degli iter autorizzativi e delle forniture di beni e servizi
connesse alle opere. Dove praticabile e grazie all’evoluzione del quadro normativo, l’esecuzione
delle opere stesse può e deve essere affidata agli agricoltori, ma non in qualità di titolari dei singoli terreni su cui insistono gli interventi bensì in veste di erogatori di servizi a favore delle pub67
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Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
bliche amministrazioni34 che temporaneamente hanno acquisito la disponibilità dei terreni medesimi. Questa forma di compartecipazione può valorizzare al massimo il potenziale concorso del
comparto agricolo, anche per la possibilità di appaltare l’esecuzione delle singole attività previste
dai progetti a imprenditori differenti, così da corrispondere al meglio alle rispettive capacità, disponibilità e dotazioni di mezzi. Ed ancora, la facoltà di aderire a misure del P.S.R. che può essere inserita nelle convenzioni consente alla Provincia (o ad altro eventuale soggetto pubblico che
stipuli convenzioni), allorquando ve ne sia l’opportunità, di beneficiare dei relativi premi e di coprire così almeno in parte gli investimenti operati. Questo modello di intervento, con un percorso
parallelo a quello delineato dagli ordinari strumenti della politica agricola, permette quindi di integrare in un efficace quadro previsionale esigenze di localizzazione delle riqualificazioni ecologiche (realizzate dove la pianificazione territoriale le prevede), giusto indennizzo del comparto agricolo, compartecipazione diretta degli imprenditori alle realizzazioni “ambientali”, eventuale utilizzo del P.S.R. e diversificazione dei redditi aziendali.
La presente pianificazione prevede il diffuso ricorso a questa misura di intervento, tesa a
consegure l’obiettivo specifico del sostegno e dell’incentivo all’esercizio della pesca dilettantistica; la misura è inoltre funzionale al perseguimento di finalità più generali quali il supporto
alla frequentazione diffusa dell’ambiente naturale e il concorso alla protezione dei corpi idrici
quali elementi sensibili presenti sul territorio. Per il tramite del convenzionamento di terreni
agricoli posti in fregio ai corsi d’acqua si garantirà l’accesso pubblico per la pesca e le altre
attività del tempo libero, si provvederà a disciplinare questo accesso realizzando posteggi e
percorsi, si favorirà la frequentazione per mezzo di apposite infrastrutturazioni, si governerà
a fini paesistici ed ambientali la fascia di interfaccia tra corpi idrici e campagna coltivata, si
assicurerà la possibilità di realizzare i necessari interventi manutentivi e di controllo.
Nella parte dedicata alle previsioni di dettaglio riferite ai singoli corpi idrici di interesse ittico sono individuate le possibili localizzazioni di questa misura di piano. Le priorità di intervento e la
programmazione dei convenzionamenti saranno frutto di successive valutazioni congiunte operate con i rappresentanti del mondo della pesca; queste valutazioni si baseranno sui seguenti
elementi prevalenti: significatività del corpo idrico interessato e caratteristiche della comunità
ittica ospitata; sinergie attivabili con la misura relativa alla “gestione pubblica del demanio idrico”; presenza di diritti di pesca; attitudine all’impiego delle differenti tecniche; bacino d’utenza
potenziale; distanza dalle strade pubbliche più prossime; disponibilità alla compartecipazione
da parte del Comune territorialmente competente; consistenza della base associativa presente
in sede locale; concorso all’attuazione delle politiche in campo ambientale, territoriale e turisti-
34
D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 228, “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma
dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57” - Art. 15
68
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Piano Ittico Provinciale
co. Ovviamente, condizioni imprescindibili di praticabilità da verificare preliminarmente saranno
la disponibilità al convenzionamento da parte dei titolari dei terreni e la capacità di sostenere i
costi derivanti dalle convenzioni, dagli interventi strutturali e da quelli gestionali.
2.2.1.5 Mitigazione e compensazione delle alterazioni dovute alle derivazioni
Il gran numero di derivazioni idriche presenti sui corsi d’acqua provinciali determina una serie
di alterazioni di differente natura. Queste ultime, meglio dettagliate nella Carta Ittica, spaziano dalla sottrazione d’acqua, comune a tutte le derivazioni, ad effetti più o meno rilevanti
sull’assetto ecologico e sulla comunità di pesci degli ambienti interessati, frutto della presenza di opere, delle modalità di presa e restituzione, della fuoriuscita di ittiofauna dai sistemi
naturali, della diminuita capacità di diluizione degli inquinanti.
La compatibilizzazione delle derivazioni con le esigenze di salvaguardia del patrimonio ittico è
stata sancita dall’art. 12 della l.r. 12/2001 (oggi sostituito dall’art. 141 della l.r. 31/2008, che
al 1° comma prevede che le autorità concedenti inseriscano nei disciplinari di concessione disposizioni per la tutela della fauna ittica e assicurino il rilascio continuo di una quantità
d’acqua sufficiente a garantire, anche nei periodi di magra, la sopravvivenza e la risalita
dell’ittiofauna. Prevede inoltre al 2° comma una successiva disciplina regionale di queste disposizioni, con particolare riferimento agli oneri a carico dei concessionari per l'immissione
annuale di specie ittiche, alle modalità di realizzazione di strutture idonee a consentire la
risalita dei pesci ed alle cautele da adottarsi nei punti di presa, alle modalità di scarico delle
acque di lavaggio degli impianti di estrazione e frantumazione e ai criteri per la definizione
dei deflussi idrici ecologicamente compatibili con la tutela della fauna ittica.
Sulla base di questa previsione la Regione Lombardia, con D.G.R. 23 gennaio 2004, n.
7/16065, ha emanato le “Disposizioni per la tutela della fauna ittica, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della l.r. 12/2001”; questa D.G.R. di fatto consiste nell’approvazione di un allegato dal titolo “Criteri per la compatibilizzazione delle derivazioni d’acqua con la tutela dell’ittiofauna e
degli habitat acquatici”, le cui indicazioni vanno utilizzate “per la redazione dei disciplinari delle
nuove concessioni e dei rinnovi di concessione di derivazioni d’acqua superficiale, e comunque
ogniqualvolta si debba procedere in via di concessione a norma del r.d. 1775/1933”.
I criteri regionali prevedono, riguardo agli oneri a carico del concessionario per l’immissione
annuale di specie ittiche, che questi abbiano il valore di “compensazione del complesso degli
impatti residui comunque determinati dalla derivazione sull’ittiofauna e sul suo ambiente di
vita. L’immissione andrà commisurata alle alterazioni causate, comprendenti la sottrazione
d’acqua, la modificazione di habitat a valle della derivazione, la fuoriuscita diretta di ittiofau-
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na, l’alterazione delle caratteristiche ecologiche dovuta alle opere trasversali, il grado di funzionalità delle strutture per la risalita, la frequenza e l’incidenza delle manovre di organi mobili, gli effetti delle restituzioni. In ogni caso, a fronte della mera sottrazione d’acqua, l’immissione annuale per ogni modulo medio derivato, o frazione di esso, non dovrà essere inferiore
a 250 soggetti di trota fario di lunghezza compresa tra i 9 e i 12 cm. Il valore economico del
suddetto quantitativo di trota fario andrà utilizzato come parametro di riferimento nei casi in
cui occorra procedere all’immissione di altre specie ittiche. In alternativa all’immissione di ittiofauna potrà essere imposta al concessionario la corresponsione del controvalore in denaro,
che ogni Provincia vincolerà all’attività di ripopolamento o ad altri interventi di recupero ittiofaunistico.”
In merito alle modalità di realizzazione di strutture idonee a consentire la risalita dei pesci i
criteri recitano che “tutte le nuove derivazioni su corsi d’acqua di interesse ittico, così come
individuati nei Piani ittici provinciali, dovranno consentire la libera circolazione dell’ittiofauna
da monte verso valle e viceversa, attraverso l’adozione di soluzioni tecniche adeguate all’obiettivo della salvaguardia della fauna ittica e nel rispetto della funzionalità tecnica delle
opere e della sicurezza idraulica del sito. In particolare, ove possibile, saranno da privilegiare
soluzioni che prevedono la realizzazione di rampe, singole o in successione, in luogo di strutture invalicabili.
Le Province, con proprio atto possono individuare le opere esistenti che alterano l’equilibrio ecologico e pertanto necessitano interventi di adeguamento; in tali casi le stesse Province potranno richiedere all’autorità concedente l’imposizione dell’adeguamento alle esigenze di libera
circolazione dell’ittiofauna, da conseguirsi preferibilmente corredando le opere stesse di rampe
di pendenza idonea. In tutti i casi in cui non risultasse tecnicamente possibile la realizzazione
delle rampe, le opere andranno comunque corredate da passaggi per pesci della tipologia più
opportuna (by-pass, a rallentatori piani, bacini successivi, bacini e traverse, ecc.).
Andrà sempre garantito il rilascio delle portate d’acqua necessarie al corretto funzionamento
dei passaggi per pesci in quanto dette portate, pur potendo essere computate quale contributo al deflusso minimo vitale, devono essere comunque garantite anche nel caso in cui la
quantità necessaria superi il valore di DMV stabilito dall’autorità competente. Il grado di funzionalità di ogni singola struttura per la risalita dell’ittiofauna deve essere valutata ed approvata, in fase progettuale, dalla Provincia competente per territorio.”
Circa le cautele da adottarsi nei punti di presa si riporta che “le prese delle derivazioni interessate da significative fuoriuscite di ittiofauna dal corso d’acqua verso il corpo idrico derivato
andranno corredate di strutture atte a limitarne la fuoriuscita quali griglie di luce idonea o
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barriere elettriche. In ordine alla valutazione della significatività della eventuale fuoriuscita di
pesce andrà considerato, oltre che il quantitativo di pesce potenzialmente sottratto al corso
d’acqua, anche il livello di protezione desiderato per le singole specie ittiche interessate.”
Per lo scarico delle acque di lavaggio degli impianti di estrazione e frantumazione “andrà
prevista la realizzazione di vasche di decantazione idonee ad assicurare che lo scarico non
determini mai (fatti salvi i casi di arricchimento determinato da cause naturali) nei recettori
concentrazioni di materiali in sospensione superiori a 60 mg/l per le acque di tipo B e a 80
mg/l per le acque di tipo A e C, corrispondenti ai limiti imperativi previsti rispettivamente per
le acque salmonicole e ciprinicole dal d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni. Per tratti di corsi d’acqua meritevoli di particolari tutele, come quelli interessati da zone
di protezione o ripopolamento ovvero dalla presenza di specie ittiche di particolare interesse
conservazionistico andrà assunto il limite di concentrazione massima nel recettore di 25 mg/l
di materiali in sospensione”.
Sui deflussi idrici ecologicamente compatibili con la tutela della fauna ittica i criteri recitano
che “il deflusso idrico da rilasciare per garantire la compatibilità con la tutela della fauna ittica viene ricompreso nel concetto di DMV e pertanto è demandato ai contenuti ed indirizzi del
piano di tutela delle acque”.
Riguardo alle modalità di restituzione “andrà evitata, per quanto possibile, la restituzione intermittente di significativi volumi d’acqua, prevedendo apposite strutture (casse di espansione, vasche volano, ecc.) atte a ritenere i rilasci e a favorire restituzioni quanto più possibile
modulate. Tutte le restituzioni andranno sempre effettuate con la massima gradualità.
Nella regolazione degli organi mobili, infine, “andranno minimizzate le alterazioni degli
habitat, garantendo per quanto possibile modalità di manovra che evitino repentine escursioni dei livelli idrometrici e delle condizioni di deflusso nei tratti di corso d’acqua posti a
monte e il repentino rilascio di ingenti volumi idrici nei tratti posti a valle. Gli imbocchi dei
canali di derivazione dovranno inoltre essere preferibilmente dotati di idonea paratoia al fine
di consentire una regolazione delle portate derivate e delle operazioni di asciutta senza provocare significative variazioni di livello e velocità della corrente nel corpo idrico derivato. Tutte le manovre delle opere andranno effettuate con la massima gradualità, salvi i casi di estrema urgenza dettati da esigenze di sicurezza idraulica”.
I criteri regionali riportati sono uno strumento dalle indubbie potenzialità ai fini della mitigazione e della compensazione degli impatti inseriti dalle derivazioni sugli ecosistemi acquatici;
pur prendendo realisticamente atto dell’ineludibilità dell’alterazione causata dalla sottrazione
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d’acqua, cui infatti corrisponde necessariamente un obbligo ittiogenico predeterminato in
funzione dei moduli medi captati, affrontano tutta una serie di aspetti correlati tendendo sostanzialmente alla miglior compatibilizzazione possibile sia delle opere sia delle modalità di
esercizio delle derivazioni. Tengono conto del fatto che di norma questa compatibilizzazione
non può essere completamente raggiunta e prevedono, per gli impatti residui comunque determinati dalla derivazione sull’ittiofauna e sul suo ambiente di vita, la compensazione a carico del concessionario.
Per valorizzare le potenzialità dei “Criteri per la compatibilizzazione delle derivazioni d’acqua
con la tutela dell’ittiofauna e degli habitat acquatici” approvati dalla Regione è tuttavia
opportuno adottare una metodologia che renda quanto più possibile oggettiva la loro
applicazione. In sostanza occorre definire un modello che consenta, come avviene per
l’obbligo ittiogenico associato alla mera sottrazione d’acqua, la parametrizzazione delle
compensazioni da prescrivere a fronte dei diversi impatti generati e della loro significatività.
Questo il ruolo della presente misura di intervento che, quantomeno per le tipologie di impatto residuo più frequenti in provincia, prevede l’impiego di coefficienti moltiplicativi dell’obbligo ittiogenico “di base”.
Ovviamente, va tenuto ben presente che la compensazione degli impatti deve essere intesa
come misura estrema di intervento, cui ricorrere una volta esauriti gli spazi di miglioramento
dell’inserimento ambientale della derivazione. Le possibilità di “far cassa” offerte dai criteri
regionali non devono assolutamente condizionare la costante ricerca di qualità progettuale e
di corretta prassi gestionale da parte dei concessionari. In altri termini, la miglior derivazione
possibile è quella che a parità di acqua sottratta va assoggettata al minor obbligo ittiogenico,
e di questo approccio vanno resi coscienti e partecipi i soggetti richiedenti.
Le linee di impatto inserite dalle derivazioni per cui sono stati definiti i parametri per la quantificazione delle compensazioni sono: modificazione di habitat a valle della derivazione; fuoriuscita diretta di ittiofauna; alterazione delle caratteristiche ecologiche dovuta alle opere trasversali; grado di funzionalità delle strutture per la risalita; frequenza e incidenza delle manovre di organi mobili; effetti delle restituzioni.
Riguardo alla modificazione di habitat a valle della derivazione la rilevanza dell’alterazione è
stata associata alla diminuzione di ambiente fisico determinata dalla sottrazione d’acqua;
questa diminuzione viene direttamente correlata alla portata massima derivata (Qder) rispetto
alla portata naturale media annua (Qmedia) alla sezione di derivazione. Quest’ultima è elemento conoscitivo sempre disponibile perché indispensabile alla quantificazione del DMV, così
72
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Piano Ittico Provinciale
come definito dall’art. 31 delle N.d.A. del P.T.U.A.. In pratica Qmedia esprime la dimensione
del corso d’acqua interessato, e quindi dell’ambiente fisico in condizioni naturali, mentre Qder
la frazione di questo corso d’acqua che viene meno per effetto della presa.
Tenuto conto che tutte le specie ittiche di interesse hanno un ciclo biologico annuale e che i
loro stadi di sviluppo più vulnerabili sono le uova e i soggetti della classe di età 0+ il criterio
compensativo non tiene conto dell’eventuale stagionalità della derivazione. Sono state individuate cinque classi di impatto, corrispondenti ad altrettanti intervalli di frazioni di portata naturale derivati e a cinque fattori moltiplicativi dell’obbligo ittiogenico “di base”.
Ovviamente, la massima frazione di portata sottratta è posta pari a 0,9 * Qmedia, in quanto il
10% di Qmedia corrisponde alla componente idrologica del DMV, mai derivabile. Non sono state considerate significativamente impattanti derivazioni che sottraggono meno del 15% della
portata naturale media annua, cui corrisponde un fattore moltiplicativo pari ad 1, né quelle,
di qualsiasi entità, poste in serie sul corso d’acqua.
Qder/Qmedia
Fattore moltiplicativo obbligo “base”
≤ 0,150
1
0,151 – 0,300
1,3
0,301 – 0,500
1,9
0,501 – 0,700
2,8
0,701 – 0,900
4
Tabella 7 – Criteri compensativi degli impatti da modificazione di habitat a valle delle derivazioni
Riguardo alla fuoriuscita diretta di ittiofauna l’impatto viene considerato solo per le derivazioni che sottraggono più del 15% del corso d’acqua (Qder/Qmedia > 0,150) e sono sprovviste di
barriera elettrica o di grigliatura con luce massima di 1 cm. Sono inoltre escluse dall’applicazione le prese che utilizzano sistemi di sollevamento fissi o mobili o le utilizzazioni idroelettriche poste in serie lungo lo sviluppo del corso d’acqua.
La parametrizzazione della compensazione si è basata sulla valutazione dei seguenti due elementi: presenza di specie di interesse conservazionistico (pag. 20) nel corso d’acqua oggetto di derivazione e livello di tutela presente nel sistema derivato.
La rilevanza dei potenziali impatti sulle specie di interesse conservazionistico è stata correlata
al numero di queste ultime presenti nella comunità ittica del corso d’acqua oggetto di derivazione; sono stati definiti tre livelli di significatività dell’impatto: basso, corrispondente alla
presenza di un massimo di quattro specie; medio, corrispondente alla presenza di un numero
73
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di specie compreso tra cinque e otto; elevato, corrispondente alla presenza di un numero di
specie superiore ad otto.
Le caratteristiche del sistema derivato che avrebbero potuto esprimere l’idoneità alle esigenze di tutela dell’ittiofauna sono molteplici: posta in asciutta, esecuzione di spurghi e sfalci
della vegetazione acquatica, rivestimento del fondo o delle sponde, ecc.; la necessità di disporre di un criterio di semplice applicabilità, tuttavia, ha indotto a considerare solamente il
fattore relativo alla posta in asciutta completa, che determina la perdita di ogni vocazione ittica e il venir meno di qualsiasi livello di tutela. La previsione di legge dell’esecuzione del recupero della fauna ittica presente, infatti, non costituisce fattore di mitigazione sufficiente. I
recuperi, quando effettuati, consentono infatti di salvare solo frazioni delle comunità presenti
nelle reti derivate, e mai gli stadi di sviluppo appartenenti alle prime classi di età. I pesci catturati mediante elettropesca e immediatamente traslocati con metodologie inevitabilmente
improprie, date dalla logica emergenziale degli interventi (condizioni dell’acqua di trasporto,
pluralità di specie presenti, esemplari non digiuni, frequente sovraccarico delle vasche), sono
inoltre sottoposti a rilevantissimi fattori di stress che spesso esitano in significativi fenomeni
di mortalità differita.
La posta in asciutta completa del sistema derivato è stata pertanto ritenuta elemento di significativo aggravio dell’impatto da fuoriuscita diretta di ittiofauna generato dalle derivazioni
idriche, a prescindere dalla periodicità dell’evento. Il fatto che l’asciutta completa intervenga
con minor frequenza, infatti, determina unicamente una maggior presenza di fauna ittica nella rete derivata, in quanto per più tempo si è prolungato l’impatto dovuto alla fuoriuscita dal
corso d’acqua naturale. La risultante delle valutazioni operate è riassunta nella seguente tabella, che riporta i coefficienti moltiplicativi dell’obbligo ittiogenico “di base” riferiti ai differenti livelli di impatto individuati.
Fattore moltiplicativo obbligo “base”
Specie di interesse Sistema derivato mai posto
conservazionistico
in asciutta completa
Sistema derivato posto in
asciutta completa
0-4
1
1,5
5-8
1,5
2,5
>8
2,5
4
Tabella 8 – Criteri compensativi degli impatti da fuoriuscita diretta di ittiofauna nelle derivazioni
L’alterazione delle caratteristiche ecologiche dovuta alle opere trasversali è una linea di impatto che viene considerata solo riguardo ai corsi d’acqua di pianura. Sono inoltre escluse
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dall’obbligo di compensazione le derivazioni corredate da opere trasversali costituite da rampe in pietrame o in ciottoli, singole o in successione, idonee alla libera circolazione dell’ittiofauna, così come quelle provviste di filarole.
Per la definizione dei criteri per la quantificazione delle compensazioni l’alterazione è stata
commisurata alla significatività del corso d’acqua e all’altezza del salto di fondo determinato
dalle opere trasversali.
La significatività del corso d’acqua è stata posta in relazione alla sua Qmedia alla sezione di derivazione ed è stata considerata bassa per una Qmedia inferiore o uguale a 1,50 mc/sec, media
per una Qmedia compresa tra 1,51 mc/sec e 4,50 mc/sec e elevata per una Qmedia superiore a
4,50 mc/sec.
L’altezza del salto è stata assunta a criterio di valutazione in quanto riflette in modo diretto il
grado di modificazione del profilo di fondo del tronco di corso d’acqua posto a monte della
derivazione, con le conseguenti ripercussioni sulle caratteristiche ecologiche, in larga parte
funzione della velocità media di corrente.
Sono state individuate quattro categorie di impatto: basso, per salti di fondo di altezza inferiore ad un metro; medio, per salti di fondo di altezza compresa tra un metro e tre metri; elevato, per salti di fondo di altezza compresa tra tre metri e cinque metri; molto elevato, per
salti di fondo superiori ai cinque metri.
Il complesso delle considerazioni svolte ha dato luogo alla tabella che segue, in cui sono riportati i coefficienti moltiplicativi dell’obbligo ittiogenico “di base” relativi ai diversi livelli di
impatto individuati.
Fattore moltiplicativo obbligo “base”
Salto di fondo in metri
Significatività del corso
d’acqua (Qmedia)
<1
1–3
3–5
>5
≤ 1,50 mc/sec
1
1,2
1,4
2
1,51 – 4,50 mc/sec
1,2
1,4
2
2,8
> 4,50 mc/sec
1,5
2
2,8
3,8
Tabella 9 – Criteri compensativi degli impatti da alterazione
delle caratteristiche ecologiche dovuta alle opere trasversali
Il grado di funzionalità delle strutture per la risalita va valutato di volta in volta in fase progettuale, tenuto conto che non sempre i vincoli presenti consentono la realizzazione di passaggi per pesci pienamente efficienti, particolarmente in sede di adeguamento di opere esi-
75
Piano Ittico Provinciale
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stenti. Il presente criterio assume tre livelli di funzionalità delle strutture, cui corrispondono
impatti residui decrescenti: nullo, discreto, buono, dove la funzionalità nulla è quella data
dall’assenza di fishpass.
Per i corsi d’acqua sottoposti a vincolo paesistico e per l’adeguamento di opere idrauliche
trasversali “storiche” nel concetto di funzionalità si ricomprenderà anche il pregio estetico
della soluzione di adeguamento prospettata.
L’alterazione viene poi posta in relazione con la dimensione della frammentazione della continuità biologica causata dallo sbarramento, data dallo sviluppo del tratto a monte dell’opera
privo di ulteriori interruzioni, e con la significatività del corso d’acqua, funzione di Qmedia.
E’ comunque fatta salva la facoltà della Provincia di non computare oneri per le opere trasversali per cui al momento potesse rendersi inopportuno l’adeguamento alle esigenze di libera circolazione dell’ittiofauna.
Nella tabella seguente si riportano i coefficienti moltiplicativi dell’obbligo ittiogenico “di base”
associati alle differenti categorie di impatti residui definite dai criteri assunti.
Fattore moltiplicativo obbligo “base”
Significatività del corso
d’acqua (Qmedia)
≤ 1,50 mc/sec
1,51 – 4,50 mc/sec
> 4,50 mc/sec
Funzionalità struttura
Dimensione tratto
interrotto (km)
buona
discreta
nulla
<3
1
1,2
1,5
3 – 10
1
1,3
1,7
> 10
1
1,5
2,1
<3
1
1,5
2,1
3 – 10
1
1,7
2,4
> 10
1
2,1
3
<3
1
2,1
3
3 – 10
1
2,5
3,4
> 10
1
3,3
4,2
Tabella 10 – Criteri compensativi degli impatti da interruzione della continuità biologica
Riguardo alla frequenza e all’incidenza delle manovre di organi mobili va considerata la pluralità di alterazioni che possono essere determinate da queste azioni. Di norma, l’impatto più
frequentemente associato alle manovre è quello conseguente agli svasi, con il repentino aumento della portata a valle dell’opera unito a significativi incrementi del trasporto solido;
76
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questa alterazione produce gravi ripercussioni dirette sia sui pesci sia sugli invertebrati, amplificate nei loro effetti dalla destrutturazione dei corridoi fluviali.
Tuttavia, anche manovre di organi mobili effettuate con la massima gradualità possono determinare impatti molto significativi, in relazione alla modificazione dell’assetto ecologico del
tronco fluviale sotteso dall’opera. Infatti, con la chiusura degli organi mobili si impongono, a
monte, variazioni di fondamentali caratteristiche ecologiche dei corsi d’acqua interessati, in
funzione del rallentamento della velocità di corrente.
Questa linea di impatto è già stata in parte considerata trattando dell’alterazione delle carat-
teristiche ecologiche dovuta alle opere trasversali, per la cui valutazione è stato assunto il criterio dell’altezza del salto di fondo determinato dalle opere stesse; per le opere ad organi
mobili, tuttavia, all’eventuale impatto determinato dalla presenza di una struttura fissa di
fondo, che modifica stabilmente il profilo naturale del corso d’acqua, si somma quello causato dalle manovre, riconducibile al livello di instabilità ecologica generata. Ad ogni apertura di
paratoie, o comunque ad ogni modifica introdotta nelle caratteristiche geometriche delle
strutture di ritenzione idrica, conseguono variazioni nelle condizioni di deflusso del tronco di
corso d’acqua posto a monte.
Queste variazioni possono essere messe in relazione con l’altezza degli organi mobili, cioè
con l’escursione dei livelli idrometrici resa possibile dalla manovrabilità delle opere di ritenuta. Ovviamente, più elevata è questa escursione maggiori saranno i possibili impatti generati
a monte; questi ultimi consistono fondamentalmente nella già menzionata variabilità della
velocità media di corrente, sul cui ruolo per l’ecologia fluviale non è il caso di soffermarsi, e
nel venir meno degli indispensabili microambienti ripariali associato alla diminuzione del tirante idrico.
All’altezza degli organi mobili può essere correlato anche lo sviluppo del tratto interessato
dall’alterazione, in quanto questo tratto può essere assimilato al tronco cui si estende il rigurgito determinato dalle opere.
Il complesso degli impatti causati dalle manovre di organi mobili si ripercuote in modo particolare sulle acque provinciali di pianura, dove le caratteristiche ambientali determinano la potenziale presenza alternativa di due possibili comunità ittiche ugualmente tipiche: a ciprinidi
reofili o a ciprinidi limnofili.
Ovviamente, il periodo dell’anno maggiormente condizionante la vocazione ittica potenziale
attribuibile è quello che coincide con le fasi riproduttive della prevalenza delle specie ittiche,
che per entrambe le associazioni citate è quello tardo primaverile. Dato che la quasi totalità
77
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delle derivazioni esistenti nei territori pavesi di pianura è a scopo irriguo, questo periodo di
massima riproduzione cade sempre nella fase di pieno esercizio delle derivazioni stesse.
Quindi la derivazione, con le sue opere a corredo, impone nel periodo di esercizio un assetto
ambientale del tratto di corso d’acqua sotteso che a sua volta si ripercuote in modo determinante sull’associazione di specie ittiche in grado di colonizzare stabilmente tale tratto. Da
questa considerazione consegue che se alla manovra di organi mobili corrisponde una modificazione delle condizioni ecologiche tale da rendere l’ambiente interessato inidoneo alle specie guida dell’unica comunità ittica compatibile (quella che è funzione delle condizioni presenti nella fase di massima riproduzione) questo impatto va considerato molto grave.
Inoltre, come già detto, le specie ittiche di interesse hanno tutte un ciclo biologico annuale e
gli stadi giovanili della classe di età 0+ sono estremamente vulnerabili; da ciò deriva che la
frequenza degli impatti determinati dalla manovra di organi mobili è scarsamente significativa, in quanto anche una sola modificazione sostanziale dell’assetto ambientale nel corso dell’anno rappresenta un fattore ostativo di ordine assoluto al possibile sviluppo di una comunità
ittica stabile, diversificata e composta da popolazioni adeguatamente strutturate.
In conclusione, per la parametrizzazione delle compensazioni derivanti dalla frequenza e in-
cidenza delle manovre di organi mobili i criteri utilizzati sono esclusivamente la significatività
del corso d’acqua e la citata altezza delle escursioni idrometriche determinate dalle manovre,
funzione dell’altezza degli organi mobili.
La linea di impatto viene considerata significativa solo sul reticolo idrico di pianura e per derivazioni soggette a disattivazione, anche parziale, con conseguente regolazione di opere poste sul corso d’acqua interessato dalla presa. L’impatto si considera generato quando, sulla
base di una scelta volontaria del concessionario, con la manovra viene artificialmente alterato
l’assetto ambientale imposto dalle opere stesse. Non è invece prevista alcuna compensazione
se l’opera realizzata per assicurare il mantenimento di determinati livelli idrometrici utili alla
derivazione viene governata dal concessionario per l’intero anno tenendo conto delle esigenze ecologiche del corso d’acqua interessato, a prescindere dall’istantanea necessità di derivare.
Al riguardo va inoltre considerato che nei sistemi naturali all’aumentare delle portate in transito conseguono un innalzamento del tirante e l’incremento degli habitat disponibili, per la
sommersione dei microambienti ripariali. Il concessionario dovrà quindi aver cura di rispettare questa dinamica, assicurando quantomeno che ad un maggior deflusso non corrisponda
un minor livello dell’invaso.
78
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Piano Ittico Provinciale
Queste modalità di gestione della derivazione vanno ovviamente riportate in termini prescrittivi nel disciplinare di concessione. Naturalmente, sono fatte salve le manovre rese necessarie da eventuali prescrizioni disposte dalla competente autorità idraulica in funzione di particolari esigenze (esecuzione di opere, verifica di funzionalità, ecc.). Tale casistica non va comunque confusa con la scelta di effettuare regolazioni degli organi mobili di tipo “preventivo”; le opere vanno considerate soggette a custodia continuativa e a una gestione “fine” che
al variare delle portate in transito tenda a mantenere in ogni condizione di deflusso il massimo invaso compatibile. Questo tipo di regolazione contribuisce inoltre al contenimento del rischio idraulico assicurando la massima laminazione possibile. Non può altresì essere ammessa una regolazione dei livelli idrometrici del corso d’acqua oggetto di derivazione effettuata al
fine di favorire particolari condizioni di drenaggio dei terreni posti in fregio al corridoio fluviale, che, proprio per questa particolare localizzazione sono per loro natura soggetti a limitazioni d’uso.
Nella seguente tabella sono riportati i coefficienti moltiplicativi dell’obbligo ittiogenico “di base” da adottare per la compensazione degli impatti da manovra di organi mobili.
Significatività del corso
d’acqua (Qmedia)
Fattore moltiplicativo obbligo “base”
Altezza organi mobili in metri
< 0,5
≤ 1,50 mc/sec
1,51 – 4,50 mc/sec
> 4,50 mc/sec
1
0,5 - 1
1 – 1,5
> 1,5
1,5
1,7
2,1
1,7
2,1
2,7
2,1
2,7
3,9
Tabella 11 – Criteri per la compensazione degli impatti causati dalla manovra di organi mobili
In merito infine agli effetti delle restituzioni le alterazioni conseguenti possono essere suddivise in tre categorie principali: impatti sulla qualità del recettore, causati dalla presenza di inquinanti nelle acque restituite; impatti dovuti all’intermittenza delle restituzioni, tipici di alcune modalità di uso idroelettrico; artificializzazione del regime idrologico, causata dall’eventuale variabilità delle portate derivate durante il corso dell’anno.
La mitigazione delle alterazioni qualitative presuppone misure specifiche di intervento, trattate successivamente; riguardo alle restituzioni di acque provenienti da impianti di lavatura e
vagliatura di inerti i criteri di tutela dall’inquinamento da solidi sospesi sono già sufficientemente dettagliati nelle disposizioni regionali. In provincia non si registrano impatti da restituzioni intermittenti, tipici degli impianti idroelettrici a bacino e ad accumulo.
Sono invece molto diffuse e rilevanti le alterazioni determinate dall’attuale stagionalità delle
derivazioni ad uso agricolo, che “restituiscono” al corso d’acqua, per mezzo di rilasci volontari
79
Piano Ittico Provinciale
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alla presa, quote di portata estremamente variabili nel tempo e funzione di analoghi andamenti degli odierni fabbisogni irrigui. Ciò determina una profonda artificializzazione dell’idrologia di gran parte dei corsi d’acqua di pianura di media e piccola dimensione, dove, fatta eccezione per gli eventi di piena, l’andamento delle portate in transito nel corso dell’anno non
ha più alcuna relazione con il regime naturale.
In pratica, fatti salvi gli effetti delle urbanizzazioni e delle deforestazioni, un’antropizzazione
delle portate data dalla sottrazione permanente di quantitativi costanti di acqua da un sistema fluviale non determinerebbe un significativo discostamento dal regime idrologico naturale
né riguardo alle variabili date da frequenza, durata e stagionalità di determinate condizioni di
deflusso né per la gradualità con cui intervengono le transizioni tra queste differenti condizioni; il fiume risulterebbe complessivamente più piccolo, particolarmente nelle porzioni poste
immediatamente a valle delle captazioni più significative, ma la forma della curva rappresentativa dell’andamento annuale dei suoi deflussi sarebbe assolutamente assimilabile a quella
caratteristica delle condizioni non perturbate. Per contro, una forte variabilità nel corso
dell’anno dei prelievi idrici è causa di altrettanto marcate modificazioni dell’idrologia tipica del
corso d’acqua, fino a rendere quest’ultima in larga parte indipendente dagli eventi meteorici
che avvengono nel sottobacino drenato.
Questo impatto già di per sé molto grave è inoltre amplificato dalla frequente interconnessione dei corsi d’acqua naturali con reti artificiali in grado di addurre volumi idrici significativi
provenienti da altri sottobacini; anche qui, al venir meno della domanda d’acqua in agricoltura, si assiste ad una indiscriminata “restituzione” per il tramite dei numerosi scaricatori di cui
sono dotati i grandi adduttori irrigui. In questa logica il corso d’acqua, sulla scorta di esigenze antropiche che in funzione delle necessità del momento assumono carattere opposto, non
rappresenta altro che un contenitore cui attingere o riversare i volumi idrici rispettivamente
richiesti o indesiderati.
Tutto ciò interferisce pesantemente con i processi fisici, chimici e biologici che nel loro insieme caratterizzano l’ecologia fluviale, determinando una marcata instabilità dell’assetto ambientale e inevitabili ripercussioni sulle biocenosi presenti. Da non sottovalutare poi il ruolo
nei confronti della funzionalità morfologica ed idraulica dell’alveo, di cui vengono pesantemente alterati i processi di dinamica formativa.
Non è agevole individuare un criterio semplice ma efficace per la quantificazione delle compensazioni di questi impatti, che, per la loro rilevanza, meriterebbero valutazioni specifiche
fondate su analisi di dettaglio. Queste ultime non graverebbero sui bilanci pubblici, essendo a
carico dei richiedenti le derivazioni, ma comporterebbero una forte dilatazione degli iter i-
80
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Piano Ittico Provinciale
struttori per la generalizzata assenza di contenuti informativi sull’idrologia dei nostri corsi
d’acqua.
Considerato che questa ampia imperfezione dell’attuale sistema delle conoscenze dovrebbe
risolversi nel breve termine grazie alla realizzazione di un gran numero di stazioni di misura
delle portate, anch’essa a carico dei concessionari, si è ritenuto opportuno riviare a tempi
successivi gli opportuni affinamenti del metodo individuato e di seguito descritto.
Come per le linee di impatto analizzate in precedenza anche qui la parametrizzazione delle
compensazioni si basa su semplici elementi oggettivi: significatività del corso d’acqua (valore
di Qmedia), rilevanza della derivazione (rapporto Qder/Qmedia), variabilità annua delle portate derivate (Vder). Quest’ultima è espressa dalla formula
Vder =
n ° variaz.
∑ ∆Q
deri
⋅ ngi
i =1
dove ∆Qder rappresenta la frazione della portata massima concessa che volontariamente non
viene derivata e ng il numero di giorni dell’anno in cui avviene questo rilascio.
Vder può variare tra 0 (derivazione costante della portata massima concessa) e 365 (disattivazione completa della derivazione per l’intero anno); all’interno di questa variabilità sono stati
definiti quattro intervalli, corrispondenti ad altrettanti livelli di alterazione: basso, per Vder
compreso tra 0 e 30 o tra 336 e 365; medio, per Vder compreso tra 31 e 70 o tra 296 e 335;
elevato, per Vder compreso tra 71 e 120 o tra 246 e 295; molto elevato, per Vder compreso tra
121 e 245. Il criterio non può tener conto di eventuali variabilità intragiornaliere, peraltro difficilmente riscontrabili nella realtà provinciale. La valutazione del valore di Vder va operata in
sede di istruttoria della concessione, sulla base delle modalità di gestione della derivazione
previste dal richiedente.
Ovviamente, si considera impattante la variabilità della restituzione quando questa è frutto di
una scelta di gestione della derivazione operata dal concessionario, mentre non si tiene alcun
conto dell’eventuale regolazione della portata derivata conseguente all’obbligo di rilascio del
DMV o alla modulazione di quest’ultimo.
Si considera invece impattante, nella logica adottata, una concessione stagionale, che viene
trattata alla stessa stregua di una derivazione annuale.
Non sono previste compensazioni né per le derivazioni meno significative (Qder/Qmedia ≤
0,150) né, quale che sia la rilevanza della derivazione, per valori di Vder inferiori a 30 o superiori a 335. Quest’ultima scelta consente di non penalizzare l’esecuzione degli interventi di
81
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manutenzione ordinaria delle reti derivate, su cui il concessionario può programmare fino ad
un mese di asciutta pressoché completa.
La tabella seguente riepiloga i fattori di moltiplicazione dell’obbligo ittiogenico “di base” da
adottare per la quantificazione delle compensazioni degli impatti dovuti agli effetti delle restituzioni.
Fattore moltiplicativo obbligo “base”
Significatività corso
d’acqua (Qmedia)
≤ 1,50 mc/sec
1,51 – 4,50 mc/sec
> 4,50 mc/sec
Significatività derivazione (Qder/Qmedia )
Variabilità annua portate derivate (Vder)
0-30
336-365
31-70
296-335
71-120
246-295
121-245
≤ 0,150
1
1
1
1
0,151 – 0,300
1
1,2
1,3
1,5
0,301 – 0,500
1
1,3
1,5
1,8
0,501 – 0,700
1
1,5
1,8
2,2
0,701 – 0,900
1
1,8
2,2
2,7
≤ 0,150
1
1
1
1
0,151 – 0,300
1
1,3
1,5
1,8
0,301 – 0,500
1
1,5
1,8
2,2
0,501 – 0,700
1
1,8
2,2
2,7
0,701 – 0,900
1
2,2
2,7
3,3
≤ 0,150
1
1
1
1
0,151 – 0,300
1
1,5
1,8
2,2
0,301 – 0,500
1
1,8
2,2
2,7
0,501 – 0,700
1
2,2
2,7
3,3
0,701 – 0,900
1
2,7
3,3
4
Tabella 12 – Criteri per la compensazione degli impatti causati dagli effetti delle restituzioni
Si sottolinea infine che l’auspicata “stabilizzazione” delle portate derivate non si rifletterebbe
solo sull’assetto ecologico dei sistemi naturali interessati dalle prese ma potrebbe innescare
notevoli sinergie positive con altre politiche di intervento sulle acque.
Riguardo alle azioni di tutela delle caratteristiche idroqualitative si evidenzia che una rete artificiale non soggetta a significative modificazioni dei deflussi in transito consentirebbe di
programmare in modo efficace un diffuso riutilizzo indiretto in agricoltura dei reflui depurati.
Mantenere per tutto l’anno la distribuzione di acqua superficiale sul territorio potrebbe contrastare il marcato abbassamento autunnale ed invernale dei livelli piezometrici che è fattore
di grave pregiudizio del complesso di ambienti umidi, perifluviali e non, del nostro territorio di
82
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Piano Ittico Provinciale
pianura. Infine, la presenza stabile di acqua nella rete irrigua ne valorizzerebbe le potenzialità in termini di incremento del valore paesistico, ecologico e fruitivo del territorio.
In conclusione, si precisa che, fatto salvo l’obbligo ittiogenico “di base” a fronte della mera
sottrazione d’acqua, la compensazione degli ulteriori eventuali impatti è prevista solo per le
derivazioni che insistono su acque di interesse ittico o su loro affluenti o subaffluenti.
In questi casi, per il calcolo dell’obbligo ittiogenico compensativo occorre sommare tutti i coefficienti corrispondenti ai diversi impatti generati, ad eccezione di quelli pari ad 1, moltiplicando quindi il risultato di questa somma per il valore dell’obbligo di base.
Dall’applicazione della metodologia di quantificazione deriva che l’onere a carico di un teorico
concessionario che:
-
derivasse più del 70% della Qmedia di un corso d’acqua di significative dimensioni con presenza di più di 8 specie ittiche di interesse conservazionistico;
-
non dotasse la presa di alcuna opera atta a ridurre la fuoriuscita di pesce e ponesse la rete
derivata in asciutta completa;
-
avesse un’opera trasversale di derivazione con un salto di fondo superiore ai cinque metri;
-
pregiudicasse, per l’assenza di fishpass, l’accessibilità a più di 10 km di corso d’acqua;
-
manovrasse organi mobili di altezza superiore a 1,5 metri;
-
determinasse significative alterazioni del regime idrologico del corso d’acqua
risulterebbe pari a 23,9 volte l’obbligo ittiogenico “di base”. La Provincia di Pavia ha quantificato in 35 € per modulo derivato, o sua frazione, il controvalore economico dell’obbligo ittiogenico “di base” (250 soggetti di trota fario di lunghezza compresa tra i 9 e i 12 cm franco
località di semina). Se la teorica derivazione fosse di 4.000 l/sec, il concessionario dovrebbe
corrispondere annualmente la somma di € 33.460,00. Assumendo il costo, certamente sottostimato, di 30 € al kg per un’ipotetica specie ittica di interesse conservazionistico allevata con
metodologie idonee al ripopolamento, questa somma ne consentirebbe l’acquisto e l’immissione di 1.115 kg. Prescindendo dal fatto che non esistono allevamenti in grado di produrre
le specie vulnerabili presenti nel reticolo idrico di interesse, questo quantitativo, pur basandoci su un valore di produttività ittica teorica basso (15 g/m²/anno) è sicuramente inferiore
alla compensazione della pluralità di impatti generati dalla derivazione assunta ad esempio.
Nonostante questa valutazione, è indubbio che i costi corrispondenti alle compensazioni sono
notevoli, ma altrettanto rilevanti sono i condizionamenti imposti al’ittiofauna e al suo ambiente di vita.
83
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
In merito alla corresponsione degli obblighi ittiogenici, va considerato che parte delle derivazioni presenti sul territorio provinciale è in concessione a Consorzi di Irrigazione e Bonifica di
cui alla l.r. 31/2008, soggetti cui è tra l’altro assegnato il compito di concorrere con gli altri
attori istituzionali a interventi di rinaturalizzazione di corsi d’acqua. I criteri realizzativi di questi interventi di rinaturalizzazione sono delineati nel già citato Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale (D.C.R. 16.2.2005, n°7/1179) e appaiono in larga parte
funzionali all’attivazione di notevoli sinergie positive con la presente pianificazione. I Consorzi,
poi, sono i responsabili della predisposizione e dell’adozione del piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale35, che disciplina il complesso delle attività da
realizzare nelle specifiche materie e individua i relativi fabbisogni di opere, oltre che possibili
beneficiari dei contributi regionali destinati alla realizzazione delle opere stesse. Sulla base delle
prerogative assegnate ai Consorzi, la Provincia ha stipulato con L’Associazione Irrigazione Est
Sesia e il Consorzio di Bonifica Est-Ticino Villoresi un accordo strategico di partnership finalizzato al comune svolgimento di una serie di azioni sul reticolo idrografico.
Alla luce di questi aspetti, in considerazione del fatto che la progressiva ambientalizzazione delle opere di derivazione irrigua in capo ai Consorzi rientrerà, a seguito del suo inserimento nella
pianificazione comprensoriale, nella programmazione delle opere di pubblica utilità cofinanziate
dalla Regione Lombardia, gli oneri imposti ai Consorzi stessi saranno esclusivamente quelli
conseguenti all’obbligo ittiogenico “di base”, riferito alla mera sottrazione d’acqua. Inoltre, per i
corpi idrici di interesse ittico per cui i Consorzi svolgeranno le funzioni dei consorzi idraulici di
cui al R.D. 523/1904 o per cui verranno loro comunque assegnate competenze di governo idraulico, ovvero per quelli ricompresi nei comprensori di competenza, è possibile la comune elaborazione di progetti di riqualificazione ambientale coerenti con la presente pianificazione e
con quella comprensoriale. A fronte di detti progetti e previa apposite intese formali con la
Provincia, in luogo della corresponsione di una o più annualità delle somme dovute i Consorzi
potranno optare per un assolvimento degli obblighi ottiogenici che consista nella realizzazione,
in tutto o in parte, dei progetti stessi.
Va inoltre evidenziato che se da un lato le derivazioni rappresentano un elemento di forte interferenza con i sistemi naturali, dall’altro l’esistenza di una fitta rete artificiale destinata
all’irrigazione può rappresentare un’opportunità per le azioni di tutela delle caratteristiche idroqualitative dei corsi d’acqua di interesse ittico e ambientale. Infatti, si è già accennato al possibile recapito di reflui depurati nei canali irrigui, che rappresenta una delle misure di intervento
35
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l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 - Art. 88
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prefigurate dal P.T.U.A. per la salvaguardia delle realtà più sensibili; la sua applicazione rende
tuttavia necessaria una sufficiente diluizione per tutto l’anno e ciò rende indispensabile il concorso dei gestori irrigui, che devono mantenere attive le reti artificiali anche nei periodi in cui
viene meno il fabbisogno agricolo. Per questi motivi, nel caso di concessionari che concordassero modalità di gestione delle derivazioni idonee a permettere il recapito di reflui nelle reti artificiali di competenza, l’opportunità così generata potrà essere considerata quale assolvimento,
anche parziale, agli obblighi ittiogenici dovuti, determinati in base ai criteri sopra descritti.
Infine, per analogia con quanto previsto per il DMV (art. 34, 7° c., N.d.A. del P.T.U.A.), i
provvedimenti prescrittivi degli obblighi ittiogenici dovranno indicare la facoltà della Provincia, anche su richiesta del concessionario, di revisione periodica della loro quantificazione,
anche in diminuzione, con periodicità non inferiore a sei anni. La revisione potrà considerare i
risultati di monitoraggi svolti sui corsi d'acqua, la dinamica degli impatti antropici nel tempo,
l’affinamento delle conoscenze in materia idrologica, il raggiungimento o il mantenimento
degli obiettivi ambientali definiti per i corpi idrici oggetto di derivazione e lo status delle specie ittiche che compongono la comunità ospitata.
2.2.1.6 Rilascio di deflussi compatibili
L’art. 141, 1° comma, della l.r. 31/2008 dispone che “le Amministrazioni che rilasciano le
concessioni di derivazioni d’acqua provvedono ad inserire nei disciplinari disposizioni per la
tutela della fauna ittica e a prevedere il rilascio continuo di una quantità d’acqua sufficiente a
garantire, anche nei periodi di magra, la sopravvivenza e la risalita dell’ittiofauna, nel rispetto
di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.”
Il rilascio di una quantità d’acqua sufficiente a garantire la sopravvivenza dell’ittiofauna è pertanto una prescrizione vincolante differente e disgiunta dalle altre disposizioni di tutela da inserire
nei disciplinari di concessione, normate dal successivo comma dello stesso articolo di legge36,
comprensive anche della definizione dei deflussi idrici ecologicamente compatibili e rinviate per
un maggior dettaglio ad una successiva disciplina regionale; quest’ultima, approvata con la già
citata D.G.R. n. 7/16065, stabilisce che il deflusso idrico ecologicamente compatibile con la tutela
36
2. Con regolamento regionale, adottato secondo le competenze previste dallo Statuto, sono stabilite
le disposizioni per la tutela della fauna ittica di cui al comma 1, in particolare relativamente: a) agli
oneri a carico del concessionario per l’immissione annuale di specie ittiche; b) alle modalità di realizzazione di strutture idonee a consentire la risalita dei pesci ed alle cautele da adottarsi nei punti di presa; c) alle modalità di scarico delle acque di lavaggio degli impianti di estrazione e frantumazione; d)
ai criteri per la definizione dei deflussi idrici ecologicamente compatibili con la tutela della fauna ittica.
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della fauna ittica (art. 141, 2° comma, lettera d, l.r. 31/2008) “viene ricompreso nel concetto di
DMV e pertanto è demandato ai contenuti ed indirizzi del piano di tutela delle acque”. La legge e
le successive disposizioni regionali attuative, quindi, assegnano al DMV un ruolo ecologico generale che assicuri anche la tutela della fauna ittica, fermo restando che le derivazioni devono comunque rilasciare in continuo le quantità d’acqua utili alla sopravvivenza dei pesci nei periodi di
magra; per la normativa di settore questa condizione rappresenta quindi la soglia minima di salvaguardia al di sotto della quale l’alterazione ambientale causata risulterebbe insostenibile.
Ovviamente, il garantire la sopravvivenza dei pesci non può risolversi nell’evitare la posta in
asciutta completa del corso d’acqua oggetto di derivazione, ma va inteso come mantenere le
caratteristiche di idoneità alla permanenza della comunità ittica presente. Queste caratteristiche, riguardo alla qualità chimico-fisica dell’acqua, sono definite dai limiti imperativi per i
salmonidi ed i ciprinidi riportati nella tabella 1/B dell’allegato 2 alla parte terza del D.Lgs.
152/2006 (Qualità delle acque idonee alla vita dei pesci). I parametri su cui la sottrazione
d’acqua può incidere più sensibilmente sono anche quelli rappresentativi dei principali fattori
ecologici in ambiente acquatico, cioè temperatura e ossigeno disciolto. Limitandoci a questi
ultimi, le derivazioni non dovranno mai determinare incrementi termici dell’acqua tali da far
superare i 21,5 °C alle acque a vocazione salmonicola e i 28 °C a quelle a vocazione ciprinicola; inoltre, non dovranno mai causare diminuzioni dell’ossigeno disciolto al di sotto delle
soglie minime di 7 mg/l per le acque a salmonidi e di 5 mg/l per quelle a ciprinidi.
Queste prescrizioni andranno riportate nei disciplinari di concessione e il loro rispetto andrà verificato per mezzo di determinazioni effettuate a monte e a valle delle prese, tenendo conto dei
ritmi che di norma caratterizzano l’andamento giornaliero dei due parametri (massimi di temperatura nelle ore più calde e, in presenza di vegetazione acquatica, minimi di ossigenazione
all’alba). Le situazioni più critiche sono quelle in cui l’alveo a valle della sottrazione d’acqua è
molto appiattito, con conseguente distribuzione delle portate rilasciate su una sezione trasversale
ampia; in queste condizioni il riscaldamento può essere notevole, così come lo sviluppo di alghe
filamentose. Per contro, sono frequenti situazioni in cui a un notevole salto di fondo determinato
da opere trasversali di derivazione corrisponde a valle un significativo drenaggio di acque di risorgenza; queste ultime, spesso, possiedono caratteristiche sia termiche sia chimiche di notevole
qualità, con l’eccezione dell’ossigeno disciolto, che generalmente mostra i deficit di saturazione
tipici delle acque sotterranee. In queste realtà, per scongiurare l’eventualità di esiti opposti a
quelli desiderati, andranno attentamente valutate le conseguenze complessive dei rilasci, anche
con analisi sitospecifiche che tengano debito conto delle condizioni idroqualitative di monte.
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Piano Ittico Provinciale
Riguardo al DMV, come detto, occorre riferirsi alle previsioni del P.T.U.A., alle cui Norme di
Attuazione si rimanda integralmente per quanto concerne definizione e modalità di calcolo
(articoli 30 e 31). In merito invece all’art. 32 delle predette N.d.A., che tratta delle componenti del DMV, preme qui evidenziare il ruolo dei cosiddetti fattori correttivi N e T.
Il fattore correttivo N tiene conto delle esigenze naturalistiche e si applica alle nuove derivazioni su tutti i corsi d’acqua naturali ricadenti all'interno delle seguenti aree, ovvero anche al
di fuori di queste nel caso comporti significative ripercussioni sulle stesse:
-
aree protette individuate ai sensi della Legge n. 394/1991 e della l.r. n. 86/1983, ivi compresi i Parchi previsti ma non istituiti e con esclusione delle aree di rilevanza ambientale di
cui all'Allegato B, lettera d) della citata legge regionale;
-
siti appartenenti alla rete ecologica Natura 2000 di cui alle direttive 92/43/CE e 79/409/CE
(SIC, pSIC, ZSC e ZPS).
Nelle more approvative del “Regolamento per la determinazione e l’applicazione dei fattori
correttivi del DMV” le autorità concedenti le derivazioni sentono i soggetti gestori delle aree
citate e, in funzione di specifiche prescrizioni in merito al DMV contenute nei relativi strumenti di pianificazione o in specifici studi ed indagini approvati dai medesimi, applicano N, che
può assumere un valore massimo di 2.
Nel territorio provinciale sono comprese una pluralità di aree su cui può essere prevista l’applicazione del fattore N correttivo del DMV, ed in particolare il Parco Naturale della Valle del Ticino,
numerose Riserve naturali e svariati siti appartenenti alla rete Natura 2000. Fatte salve le prerogative del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, gestore dell’omonimo Parco e di alcuni siti Natura 2000, e dell’ERSAF, gestore della Riserva naturale Monte Alpe, la Provincia di Pavia è il soggetto competente per tutte le restanti aree. Queste ultime investono notevoli superfici
della golena del Po e del comprensorio lomellino e ricomprendono o intercettano una pluralità di
corsi d’acqua di interesse ittico. Sulla base di queste considerazioni, la presente pianificazione
promuove la realizzazione di specifici studi ed indagini finalizzati alla definizione di eventuali prescrizioni correttive del DMV da applicare per mezzo del fattore N a tutela delle specie ittiche di interesse conservazionistico. Nella successiva parte relativa alle previsioni di piano riferite ai singoli
corpi idrici di interesse saranno dettagliate le realtà su cui andranno realizzate queste indagini.
Il fattore correttivo T tiene conto della modulazione interannuale dei rilasci dalle opere di
presa in funzione degli obiettivi di tutela definiti per i tratti di corso d’acqua interessati dalle
derivazioni (tutela dell’ittiofauna, fruizione turistica-ricreativa, altre esigenze di carattere ambientale); si applica su tutti i corsi d’acqua naturali e a tutte le derivazioni, nuove o in essere.
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Fino all’emanazione del citato “Regolamento per la determinazione e l’applicazione dei fattori
correttivi del DMV” le autorità concedenti le derivazioni sentono gli uffici provinciali competenti in materia di tutela della fauna ittica e in relazione alle loro determinazioni applicano il
fattore correttivo T; quest’ultimo, che può assumere un valore compreso tra 0,7 ed 1,3, consente di modulare i rilasci in alveo in base all'andamento idrologico naturale del corso d'acqua e alle criticità ricorrenti per l'ittiofauna, con riferimento alle seguenti indicazioni:
-
per i corsi d'acqua di pianura e di fondovalle, caratterizzati da una molteplicità di specie ittiche, i valori dei rilasci devono essere massimi nei periodi riproduttivi che vanno da dicembre (trote), ad aprile (temoli), sino a giugno (ciprinidi), tenendo conto della necessità di garantire adeguate portate nel periodo estivo per compensare la diminuzione della percentuale di ossigeno disciolto;
-
per i corsi d'acqua e torrenti di montagna e delle zone collinari, in presenza di affluenti naturali che operano una modulazione delle portate, i valori dei rilasci devono essere costanti
nell'arco dell'anno; in assenza di questi apporti è necessario assicurare maggiori rilasci nel
periodo invernale per minimizzare i danni provocati dalla formazione del ghiaccio ai soggetti adulti (trote fario e marmorate) ed ai letti di frega.
Nella specifica realtà provinciale pavese le maggiori criticità mitigabili con la modulazione dei
rilasci si riscontrano nel reticolo idrico di pianura e nella porzione pedemontana dello Staffora, che ospitano la prevalenza delle specie di interesse conservazionistico. La gran parte di
queste ultime si caratterizza per una biologia che vede concentrarsi le fasi riproduttive nel
periodo primaverile e tardo-primaverile. Per questo motivo, sui corsi d’acqua di interesse appartenenti alle categorie di pregio e di pregio potenziale della Lomellina e del Pavese (Tabella
4, pag. 33) e sul Torrente Staffora a valle di Varzi di norma verrà richiesta alle autorità concedenti l’applicazione di un fattore T pari a 1,3 nel periodo compreso tra il 20 aprile ed il 30
giugno, da compensare con l’applicazione di un fattore T pari a 0,7 nel periodo compreso tra
il 20 settembre ed il 30 novembre.
Questa previsione non potrà tuttavia prescindere da singole valutazioni sitospecifiche, che dovranno considerare attentamente le condizioni ambientali ed idrauliche dei tratti a monte e a
valle delle prese e le caratteristiche delle opere deputate al rilascio del DMV. E’ infatti possibile,
in coincidenza di tratti bacinizzati da strutture trasversali regolabili, che al beneficio derivante al
tratto di valle a seguito di un maggior rilascio possa corrispondere sulla porzione di monte un
impatto causato dall’eventuale diminuzione del tirante idrico, con corrispondente diminuzione
degli habitat ripariali disponibili. In queste situazioni alla previsione della modulazione andranno associate prescrizioni riguardanti le caratteristiche delle opere deputate al rilascio.
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Piano Ittico Provinciale
La mitigazione delle criticità relative alla diminuzione estiva dell’ossigeno disciolto è già stata
trattata all’interno della presente misura di intervento con la previsione del rispetto dei limiti
imperativi di qualità chimico-fisica delle acque salmonicole e ciprinicole.
In merito infine alla tempistica di applicazione del DMV e dei suoi fattori correttivi si deve ancora
fare riferimento ai contenuti specifici delle Norme di Attuazione del P.T.U.A. (art. 34). Questi ultimi sono vigenti dal 29 marzo 2006 e da tale data costituiscono prescrizioni immediatamente
vincolanti per tutte le amministrazioni pubbliche ed i soggetti privati (art. 51). Prevedono per le
nuove concessioni l’immediato obbligo di rilascio della componente idrologica del DMV e degli
eventuali fattori correttivi applicabili. Per il complesso delle derivazioni in atto, invece, disponevano che le autorità concedenti (Regione e Provincia) elaborassero di concerto per ciascun sottobacino, con priorità per i corsi d’acqua significativi e per quelli con criticità di tipo idrologico o ambientale, un programma di adeguamento di grandi e piccole derivazioni. Principale scopo di questo programma sarebbe stato il promuovere per tempo e con gradualità l’applicazione del DMV
così da permettere ai settori economici coinvolti un progressivo adattamento ai nuovi condizionamenti introdotti. La Regione Lombardia ha provveduto a disciplinare nel dettaglio il procedimento finalizzato all’adeguamento delle derivazioni esistenti37, ribadendo che entro il 31.12.2008
tutte le prese dai sistemi naturali avrebbero dovuto assicurare almeno il rilascio della componente idrologica del DMV, pari al 10% della portata naturale media annua alla sezione di riferimento.
Purtroppo, le strutture preposte a questi procedimenti hanno accumulato un gravissimo ritardo
nell’applicazione delle disposizioni relative al DMV, nonostante queste ultime rivestissero un
ruolo fondamentale per l’efficacia della tutela quali-quantitativa dei corpi idrici, tanto che per
nessun corso d’acqua pavese è stato ad oggi definito alcun programma di adeguamento. Nessuna analisi è stata infatti effettuata dalle Autorità concedenti riguardo alle criticità ambientali esistenti e i pochi provvedimenti di quantificazione del DMV assunti sono stati emanati sulla
base di un approccio meramente burocratico, via via che le pratiche interessate venivano istruite. Per questo, considerato che anche per il 2009 non è stato mitigato uno dei principali
impatti che interessano i corsi d’acqua provinciali, si reputa essenziale produrre ogni sforzo
perché l’obbligo di rilascio della componente idrologica del DMV possa essere imposto entro il
primo semestre del 2010, termine utile ad evitare che per un altro anno la tutela quantitativa
delle acque, disposta da una legge dello stato sin dal 1999, non venga esercitata. Infatti, considerate la marcata prevalenza dello scopo irriguo delle utenze in essere e la coincidenza dei
massimi fabbisogni con il periodo tardo primaverile-estivo, lo scenario critico di condizione diffusa di magra spinta di norma si estende dalla metà di maggio alla fine di agosto.
37
Regione Lombardia - D.G.R. 19 dicembre 2007, n. 8/6232
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Via via che interverranno gli adeguamenti e si concretizzerà quindi l’assetto idrologico programmato dal P.T.U.A. (fatte salve le modifiche che interverranno successivamente a seguito
dell’eventuale applicazione di ulteriori fattori correttivi), si renderà opportuna una diffusa verifica sull’auspicato miglioramento delle condizioni ecologiche dei corsi d’acqua di interesse, che
verrà effettuata principalmente con la valutazione della qualità biologica basata sull’analisi delle
comunità di macroinvertebrati.
2.2.1.7 Mitigazione delle alterazioni del regime idrologico
Dal punto di vista ambientale, buone condizioni idrologiche dei corsi d’acqua sono quelle che
in ciascuna sezione più si avvicinano a quelle naturali riguardo all’entità dei deflussi in rapporto agli afflussi nel sottobacino drenato, alla frequenza, alla durata e alla stagionalità di determinate condizioni di deflusso e alla gradualità con cui intervengono le variazioni tra queste
differenti condizioni. Si è già detto di come i corsi d’acqua di pianura di medie e piccole dimensioni siano spesso soggetti a pronunciate alterazioni di queste variabili, frutto del gran
numero di captazioni, della stagionalità del loro esercizio, dell’arbitrarietà con cui vengono effettuate molte restituzioni e, soprattutto, della rilevanza degli apporti idrici provenienti da altri sottobacini dovuta all’ampia interconnessione con sistemi artificiali alimentati da grandi
adduttori irrigui. Per quanto riguarda le cautele nei confronti degli eccessi di prelievo, la mitigazione dei possibili impatti è prevista sia all’interno del generale adeguamento al rilascio del
DMV sia da una specifica misura di intervento (Rilascio di deflussi compatibili, pag. 85).
In merito agli effetti delle restituzioni e del recapito di volumi idrici addotti da sistemi esterni
al sottobacino drenato, il loro ruolo nei confronti del regime idrologico da assumere ad obiettivo è soprattutto funzione della rilevanza delle portate veicolate in rapporto a quelle naturali
medie alla sezione interessata. Se la loro entità è modesta l’alterazione indotta potrà essere
trascurabile, a prescindere dalle modalità di restituzione o di recapito, mentre al loro aumentare corrisponde analogo andamento della pressione esercitata. Inoltre, nei comprensori a
nord del Po della Lomellina e del Pavese, non può essere ignorato il fatto che non appare
praticabile l’obiettivo tendenziale della piena “naturalità” del regime idrologico. Le zone di
pianura poste tra il Sesia ed il Ticino e tra quest’ultimo e l’Adda sono infatti interessate dalla
storica adduzione di enormi portate idrauliche convogliate dalle grandi canalizzazioni irrigue.
In queste realtà i deflussi mensili della quasi totalità dei corpi idrici di medie e piccole dimensioni, che in condizioni non antropizzate mostrerebbero regimi idrologici tipicamente pluviali,
sono quasi sempre molto superiori agli afflussi di origine meteorica esistenti nei sottobacini
drenati. In tali contesti si rende quindi opportuno tendere ad un assetto ecologico basato su
andamenti “paranaturali” delle portate, ricercando una accettabile coerenza tra le massime
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magre, date dal valore del DMV, e l’entità delle effettive portate “antropizzate” e prevedendo
adeguate forme di frequenza, durata e stagionalità di determinate condizioni di deflusso.
Il fatto che gli effetti ecologici dei recapiti siano poco o nulla considerati dal pur composito panorama normativo in materia di tutela delle acque è probabilmente dovuto a due concause: la
scarsa sensibilità sviluppata nei confronti di queste possibili alterazioni e la datazione del principale strumento normativo relativo alla loro disciplina, il R.D. n. 523 del 190438. Quest’ultimo,
contrariamente a quanto avvenuto per un altro storico caposaldo in materia, il R.D.
1775/193339, non ha subito integrazioni e modifiche utili ad attualizzarne le previsioni contemperando la disciplina degli usi antropici con le “moderne” esigenze di salvaguardia ambientale.
Mentre riguardo alle derivazioni sin dal 1993 è stato introdotta l’obbligatorietà della loro compatibilità con gli obiettivi di qualità definiti sulle acque, per gli scarichi provenienti dalle reti artificiali l’unica verifica prevista è quella relativa alla capienza del recettore.
L’attuale contesto normativo e regolamentare non prevede quindi nessuna disciplina del
recapito di acque dai sistemi artificiali a quelli naturali, salvo il nulla-osta da parte delle autorità
di polizia idraulica, nei rarissimi casi in cui questo viene effettivamente rilasciato. Questa lacuna
ha fatto sì che per molti corsi d’acqua, considerati alla stregua di semplici contenitori di elementi liquidi, sia stato di fatto legittimato l’impiego come collettori idraulici di portate recapitate
in modo discontinuo ed arbitrario. Ciò, oltre a determinare impatti diretti ed indiretti sull’ambiente di vita dell’ittiofauna e a condizionare la praticabilità degli scopi della presente pianificazione, rappresenta uno degli elementi di più grave pregiudizio nel raggiungimento dei più generali e formalizzati obiettivi di buona qualità dei corpi idrici.
Da queste considerazioni deriva la previsione della presente misura di intervento, che consiste nell’adozione di una regolamentazione provinciale delle portate recapitate o restituite ai
sistemi naturali da parte delle reti artificiali. Questa disciplina è prevista nell’articolato del
“Regolamento provinciale per la tutela degli ecosistemi acquatici”, strumento attuativo del
Piano, ed il suo ambito applicativo è costituito dalle acque di interesse ittico ad assetto naturale o paranaturale (pag. 32, Acque di interesse ittico). Prevede sostanzialmente che lo scarico di acque provenienti da sistemi artificiali ad uso irriguo o plurimo debba tener conto della
necessità di conservare o ripristinare buone condizioni del regime idrologico dei corpi idrici
interessati.
38
Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie
39
Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici
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Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Come per la compatibilizzazione delle opere e delle manutenzioni idrauliche, anche questa
misura assume il carattere di provvedimento transitorio di salvaguardia, nelle more approvative del “Regolamento per la tutela dei corpi idrici e degli ecosistemi connessi” previsto dalla
l.r 26/2003 (art. 52, 1° commma, lettera b) e con cui la Provincia di Pavia chiederà che vengano normati a livello regionale questi aspetti.
2.2.1.8 Riduzione degli apporti inquinanti provenienti da scarichi pubblici
I corpi idrici di interesse ittico sono il recapito di un gran numero di scarichi pubblici, costituiti
da effluenti di impianti di trattamento di acque reflue urbane, terminali di fognatura e sfioratori. Nonostante ciò i dati disponibili non evidenziano significativi livelli di compromissione
delle caratteristiche chimico-fisiche, con le eccezioni dovute a qualche situazione locale. Il
numero di scarichi non trattati è peraltro destinato a diminuire, grazie alla realizzazione di
nuovi collettamenti e agli ingenti investimenti nel settore impiantistico prefigurati dal P.T.U.A.
Tuttavia, all’aumentare dello sviluppo delle reti di collettamento e del numero e della potenzialità degli impianti di trattamento può anche corrispondere un parallelo incremento del rischio di inquinamento in coincidenza dei recapiti degli effluenti. Quando questi ultimi giungono a recettori sensibili possono infatti determinarne uno scadimento delle caratteristiche idroqualitative, particolarmente in occasione di malfunzionamenti dei depuratori o negli scenari critici di deflusso minimo vitale.
Per ogni corpo idrico per cui si perseguono obiettivi di qualità, in realtà, la stima dei possibili effetti determinati dalla realizzazione di opere di collettamento e depurazione andrebbe operata
considerando congiuntamente gli incrementi dovuti agli effluenti recapitati, nuovi o ampliati che
siano, e le riduzioni associate all’eliminazione di attuali terminali fognari non trattati. In assenza
di questa stima, infatti, per molte realtà la realizzazione di infrastrutture previste da schemi depurativi complessi potrebbe generare un aumento dell’inquinamento, con effetti opposti a quelli
desiderati. Questo rischio si manifesta maggiormente nella porzione di pianura della nostra provincia, dove molti reflui sono sversati nel reticolo artificiale; grazie ai processi autodepurativi che
avvengono in quest’ultimo si hanno abbattimenti anche significativi degli inquinanti, così che alla
confluenza con i sistemi naturali viene recapitato un carico che spesso è ben più modesto di
quello iniziale. Il convogliamento degli stessi reflui agli impianti per il tramite di condotte fognarie
e collettori rappresenta nella sostanza un bypass rispetto a questo sistema autodepurante e fa sì
che il carico inquinante giunga inalterato ai depuratori; quando i loro effluenti recapitano in corpi
idrici sensibili, per ottenere un effettivo miglioramento della qualità di questi ultimi è così necessario che il trattamento finale assicuri performances superiori a quelle che in precedenza erano
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Piano Ittico Provinciale
garantite gratuitamente dall’autodepurazione che avveniva nei recettori intermedi. In occasione
dei malfunzionamenti, poi, il carico inquinante dei reflui collettati viene interamente recapitato
senza trattamento al recettore dell’impianto, determinando fenomeni locali di inquinamento acuto sconosciuti prima della realizzazione delle infrastrutture di “risanamento”.
La tutela delle biocenosi residenti nei corsi d’acqua non può permettersi simili eventi, perché
superamenti anche episodici dei limiti di tolleranza agli inquinanti determinano condizioni
permanenti di inidoneità alla presenza di popolazioni stabili delle specie sensibili.
Riguardo alle previsioni infrastrutturali in materia di fognature, collettamento e depurazione il
P.T.U.A. ha assunto, con poche variazioni, quelle contenute nel precedente Piano Regionale di
Risanamento delle Acque (P.R.R.A.)40; quest’ultimo si basava su criteri di intervento che in gran
parte risalivano al 1985 e che assumevano obiettivi di qualità dei corsi d’acqua sostanzialmente
diversi da quelli attuali. Inoltre, i fabbisogni impiantistici erano stati determinati considerando
l’intero carico inquinante generato in un sottobacino, quantificato in base agli abitanti e agli insediamenti presenti, come direttamente gravante sul collettore naturale finale, trascurando il ruolo
esercitato dall’autodepurazione sia nel reticolo intermedio sia lungo l’asta principale. Il P.T.U.A.
ha rivisitato questo approccio e con l’ausilio di appositi modelli matematici ha operato una simulazione degli effetti delle nuove realizzazioni che tenesse conto anche dei fenomeni naturali di
biodegradazione. Per la provincia di Pavia, tuttavia, gli unici corsi d’acqua “modellati” sono stati il
Ticino e lo Staffora, peraltro con risultati non incoraggianti riguardo alla qualità delle loro acque:
per il Ticino la simulazione prefigura in condizioni di DMV significative criticità in quasi tutto il
tratto pavese, mentre sullo Staffora “lo scenario relativo alla programmazione in atto evidenzia
un sensibile peggioramento della qualità in ragione dei numerosi ampliamenti e dei nuovi impianti che aumenteranno sensibilmente il carico puntuale in arrivo al fiume”41.
Visti gli esiti delle uniche verifiche operate, il fatto che sulla quasi totalità dei corpi idrici provinciali di interesse ittico e ambientale sia assolutamente indeterminato lo scenario conseguenti alle
previsioni infrastrutturali del P.T.U.A. è elemento di fortissima preoccupazione. Nonostante alcune varianti predisposte dall’Autorità dell’Ambito Territoriale Ottimale appaiano in prima analisi
migliorative dello scenario iniziale, questa preoccupazione induce a ritenere che l’effettiva realizzazione delle opere programmate vada necessariamente preceduta da attente valutazioni am-
40
Approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 15 gennaio 2002, n.402
41
Regione Lombardia – P.T.U.A. - Allegato 15 alla Relazione generale - Modellistica di qualità a sup-
porto della pianificazione delle acque superficiali – Modellazione della qualità dello Staffora
93
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
bientali; per evitare il grave rischio di inserire impatti critici su corsi d’acqua meritevoli di protezione e miglioramento queste valutazioni andranno eseguite con un livello di approfondimento
commisurato sia alle dimensioni degli impianti in progetto sia alle specifiche sensibilità dei corpi
idrici interessati. Da queste verifiche potranno scaturire indicazioni utili a mitigare eventuali criticità e a migliorare la coerenza delle previsioni infrastrutturali sia con gli attuali obiettivi di qualità
ecologica dei corpi idrici sia con quelli, assolutamente interni ai precedenti, della presente pianificazione. Nel caso di valutazioni che evidenziassero impatti negativi sulla qualità delle acque di interesse la principale mitigazione proponibile senza sostanziali alterazioni del quadro previsionale
delle opere programmate è il recapito degli effluenti in recettori meno sensibili, che quantomeno
in Lomellina e nel Pavese andranno ricercati nella rete artificiale.
Questa possibilità è peraltro prevista dal P.T.U.A. all’interno delle misure di intervento adottabili
per il riuso delle acque reflue urbane e ribadita nell’articolato delle Norme di Attuazione: nella Relazione generale (Misure di intervento) si riporta che “occorre anche considerare la possibilità di
mantenere e valorizzare l’attuale modalità di riutilizzo delle acque depurate, cioè quella che prevede la preventiva immissione in corpi idrici superficiali. Questa modalità, storica ed estremamente diffusa, crea tuttavia problemi di compatibilità qualitativa anche all’agricoltura, oltre che ai
corsi d’acqua naturali; dunque la sua conferma, o addirittura la sua incentivazione, non può che
presupporre un miglioramento anche degli attuali standard qualitativi per lo scarico dei reflui depurati in acqua superficiale”. Nelle Norme di Attuazione, all’art. 41 (Misure per il riuso delle acque
reflue urbane), il primo comma recita che “al fine di ridurre l’apporto di sostanze nutrienti ai corpi
idrici e limitare il prelievo delle acque superficiali e sotterranee, assicurando la tutela quantitativa
e qualitativa delle risorse idriche, la Regione favorisce il riutilizzo delle acque reflue urbane depurate in agricoltura e nel settore industriale mediante: il riutilizzo diretto in attuazione del Decreto
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 12 giugno 2003, n.185; lo scarico delle
stesse nella rete irrigua, previa adozione, entro un anno dell’approvazione del P.T.U.A., delle
norme previste dall’articolo 6, comma 2, della legge 36/199442, garantendo in ogni caso la tutela
del reticolo irriguo attraverso la definizione di obiettivi di qualità delle relative acque e indirizzi per
il rilascio dell’autorizzazione allo scarico nelle medesime, salvaguardando le competenze specifiche di polizia idraulica, anche ai sensi dell’articolo 27, comma 3 della L. 36/199443”.
L’individuazione della rete irrigua come recapito degli effluenti degli impianti è quindi ipotesi
caldeggiata dal P.T.U.A., perché sono evidenti i benefici complessivi, ambientali ed economi-
42
abrogato dall'articolo 175 del decreto legislativo n. 152 del 2006
43
abrogato dall'articolo 175 del decreto legislativo n. 152 del 2006
94
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
ci, che potrebbero scaturire da un ampio ricorso al riutilizzo indiretto dei reflui in agricoltura;
i principali fattori che condizionano l’applicazione diffusa di questa misura di intervento sono
da una parte l’indeterminazione riguardo agli standards di qualità delle acque ad uso irriguo,
dall’altra la necessità di assicurare per tutto l’anno nei recettori artificiali portate sufficienti ad
un’adeguata diluizione dei carichi eventualmente recapitati.
Riguardo alla prima problematicità va evidenziato che nel 1992 la Regione Lombardia, proprio con i criteri di pianificazione del citato P.R.R.A.44, ha definito con appositi limiti tabellari
le caratteristiche di idoneità delle acque per un utilizzo irriguo non esigente. Infatti, questi
criteri, ad integrazione di un sistema di classificazione dei corsi d’acqua naturali e artificiali
basato su quattro classi “di uso multiplo” (A, B, C, D), individuavano una sottoclasse della
classe D, più permissiva, definita D1, con caratteristiche che “consentono l’uso agricolo delle
acque per colture non sensibili e non destinate all’alimentazione diretta”.
Temperatura
Ossigeno disc.
Ossigeno disc.
Solidi sospesi
B.O.D.5
C.O.D.
Fosforo tot.
Ammoniaca totale
Nitrati
Cloruri
Solfati
Detergenti tot.
Coliformi tot.
Coliformi fec.
Streptococchi fecali
T°C
mg/l
sat. %
mg/l
mg/l
mg/l
µg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
/100 ml
/100 ml
/100 ml
<25
>4
>25
<80
<15
<50
<250
<5
<20
<200
<500
<1
<10.000
<2.500
<2.500
Tabella 13 - Qualità minima dei corsi d'acqua di classe D1 (uso agricolo
non esigente) definita dalla Regione Lombardia nei criteri per l’elaborazione
del P.R.R.A. (parametri controllabili con le tradizionali tecniche depurative)
Nell’attesa dell’eventuale ridefinizione di obiettivi di qualità per l’uso agricolo, così come sono
state ritenute valide la massima parte delle previsioni infrastrutturali del P.R.R.A., altrettanto
validi possono essere considerati i criteri che ne hanno informato l’elaborazione, compresa la
44
Regione Lombardia – Settore Ambiente ed Energia – P.R.R.A. – Criteri di pianificazione in rapporto
alla gestione delle risorse idriche lombarde, 1992
95
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
previsione della classe d’uso delle acque D1, che al momento può costituire il riferimento per
la qualità da garantire nei sistemi irrigui.
Alla luce di questa assunzione, in coincidenza di potenziali inidoneità della qualità chimico-fisica delle acque di interesse ittico derivante da fonti puntuali di inquinamento costituite
da effluenti di impianti di trattamento potrebbe prevedersi, dove tecnicamente ed idraulicamente compatibile, il recapito di questi effluenti in corpi idrici artificiali ad uso irriguo, assumendo la predetta classe D1 come obiettivo di qualità per questi ultimi. Questa ipotesi non
interferirebbe se non positivamente con gli scenari prefigurati dal P.T.U.A., purché i nuovi recettori non siano corpi idrici significativi e non travalichino i limiti del sottobacino in cui è stato generato il carico recapitato.
Da rilevare come il più volte richiamato “Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela
del territorio rurale”45 esprima nel merito di questa questione quanto segue: si è già fatto
cenno alle principali opzioni di uso multiplo e riuso dell’idrografia artificiale come l’utilizzo
idroelettrico, la fornitura idrica ad alcune attività industriali e la valorizzazione ambientale.
Tra di esse non deve essere trascurata anche la possibilità di utilizzo irriguo di liquami civili
depurati, disponibili in misura relativamente abbondante e non appetibili per altri usi. Diverse
indagini epidemiologiche hanno infatti evidenziato che utilizzare liquami opportunamente
trattati per il loro reimpiego in agricoltura comporta un rischio sanitario estremamente limitato. Più delicati sono invece i rischi di accumulo nel suolo di metalli pesanti ed i problemi
gestionali legati alla stagionalità delle richiesta irrigua. A livello normativo però, la legislazione nazionale vigente è estremamente cautelativa e tale da penalizzare la possibilità di reimpiego delle acque depurate in agricoltura: i limiti italiani per la componente microbiologica
sono infatti tra i più restrittivi in campo internazionale. Il problema dei criteri di accettabilità
delle acque reflue ad uso irriguo richiede quindi un’attenta riflessione sulla base di quanto
auspicato dalla legge 36/94 (Legge Galli) e dal D.lgs.152/99 ed in linea con gli orientamenti e
le esperienze più recenti sia in ambito nazionale che internazionale.
In merito poi alla stagionalità della massima parte dei fabbisogni agricoli, con la conseguente
difficoltà di assicurare la continuità della diluizione dei reflui trattati sversati, è già stato evidenziato come la variabilità interannuale dei prelievi irrigui costituisca fattore di alterazione
dei regimi idrologici naturali che necessita di significative mitigazioni. Questa considerazione
induce a valutare attentamente l’opportunità di programmare scenari di gestione dei sistemi
irrigui utili a valorizzarne le possibili sinergie con le esigenze di tutela delle acque. In que-
45
96
Deliberazione Consiglio regionale 16 febbraio 2005, n. VII/1179
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
st’ottica la complessità delle relazioni esistenti tra le reti artificiali e i sistemi naturali non rappresenterebbe più solamente un condizionamento delle politiche ambientali ma anche una
notevole potenzialità di affinamento delle strategie di intervento.
Ciò può essere molto importante, soprattutto alla luce delle previsioni del D.Lgs. 152/2006,
che all’art. 119 prevede che “entro il 2010 le autorità competenti provvedono ad attuare politiche dei prezzi dell'acqua idonee ad incentivare adeguatamente gli utenti a usare le risorse
idriche in modo efficiente ed a contribuire al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE nonché di cui agli articoli 76 e seguenti del presente decreto, anche mediante un adeguato contributo al recupero dei costi
dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria,
famiglie e agricoltura. Al riguardo dovranno comunque essere tenute in conto le ripercussioni
sociali, ambientali ed economiche del recupero dei suddetti costi, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione. In particolare: i canoni di
concessione per le derivazioni delle acque pubbliche tengono conto dei costi ambientali e dei
costi della risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua”.
Ecco quindi, considerata anche la definizione di costi ambientali data dal Decreto stesso46,
che il raggiungimento del miglior equilibrio possibile tra gli impatti sull’ecosistema causati
dall’uso irriguo delle acque e i benefici garantiti da una gestione sinergica delle reti artificiali
potrebbe riflettersi direttamente sul contenimento degli oneri da porre in capo al comparto
agricolo.
A margine di tutte queste considerazioni non si può tuttavia non rilevare l’irrazionalità di un
sistema previsionale che, consapevole di inserire potenziali impatti sui corpi idrici e in presenza di alternative a differenti sensibilità, sceglie deliberatamente di incidere sugli elementi
più vulnerabili. Logica vorrebbe che, potendo optare tra un recettore per cui si aspira a una
buona condizione ecologica e un altro con esigenze di qualità chimico-fisica molto meno ambiziose, la scelta ricadesse necessariamente sul secondo; ciò è ancor più vero se si considera
che se non esistono standards di qualità per l’uso irriguo significa che il sistema di regole al
momento vigente non ritiene necessario, o quantomeno opportuno, condizionare questo impiego dell’acqua al possesso di particolari requisiti di idoneità. Inoltre, avendo permesso e
continuando a permettere senza remore di sorta l’irrigazione per sommersione e scorrimento
(che nella sostanza coincide con lo scarico sul suolo) con acque derivate da fiumi tra i più
46
costi ambientali: i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente,
agli ecosistemi e a coloro che usano l'ambiente
97
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
compromessi d’Europa, appare ipocrita assumere cautele non previste da alcuna norma sul
possibile recapito di reflui trattati in sistemi artificiali ad uso agricolo.
Svolte queste considerazioni sulla praticabilità della ricerca di recettori alternativi, altre opzioni possibili per ridurre gli apporti inquinanti provenienti da scarichi pubblici senza modificare gli schemi depurativi programmati sono il ricorso a trattamenti più spinti o l’inserimento di
ecosistemi filtro utili all’abbattimento dei carichi residui.
La prima ipotesi non viene neppure presa in considerazione nella presente pianificazione, data la rilevanza dei costi di investimento e gestionali già previsti dal P.T.U.A. e l’entità della
prefigurata ricaduta sul sistema tariffario. La seconda, il finissaggio della depurazione tradizionale per mezzo di ecosistemi filtro, è un intervento per il miglioramento della qualità dell’acqua che, per le sue specificità, il P.T.U.A. inserisce nelle azioni di riqualificazione fluviale
(Allegato 13 alla Relazione generale). La sua funzionalità riguardo alla riduzione dei carichi
inquinanti da fonte puntuale è acclarata e testimoniata dall’abbondante letteratura tecnicoscientifica in materia.
Il principale limite applicativo, peraltro condiviso con altre misure di miglioramento della qualità ecologica dei corridoi fluviali, è dato dalla necessità di ampi spazi generalmente occupati
da attività rurali; ciò, oltre alla riconversione degli usi in atto, può comportare un forte investimento iniziale, che tuttavia potrebbe essere giustificato dalla pluralità di obiettivi associabili
a questi interventi.
In conclusione, data l’importanza degli aspetti idroqualitativi per la funzionalità ecologica e l’idoneità ittica dei corpi idrici, si ribadisce la necessità di un’attenta valutazione degli effetti
degli scarichi pubblici sui sistemi naturali tutelati, come peraltro suggerito dal Rapporto ambientale del P.T.U.A.. Nella parte dedicata alle specifiche previsioni di piano per le singole realtà di interesse sono evidenziate le situazioni in cui il quadro informativo disponibile suggerisce approfondimenti per scongiurare o mitigare possibili criticità. La presente misura di intervento, che prevede l’elaborazione di questi approfondimenti, comporterà la sensibilizzazione
e il diretto coinvolgimento del Servizio Acque Provinciale e dell’Autorità d'Ambito Territoriale
Ottimale, in quanto appare opportuno che le modalità di valutazione sugli effetti delle nuove
opere programmate siano preventivamente concordate tra i due soggetti.
Ovviamente, analoghe verifiche sull’effettiva compatibilità con la qualità desiderata nei recapiti andranno effettuate anche per gli scarichi già in essere, in sede di periodico rinnovo delle
apposite autorizzazioni.
Valutazioni approfondite degli effetti degli scarichi pubblici sono senz’altro ineludibili quando i
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Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
loro recettori sono corpi idrici significativi su cui il P.T.U.A. non ha provveduto alla “modellazione” qualitativa, o loro affluenti di qualsiasi ordine. Infatti, in assenza di tale modellazione, il fatto che le opere risultino conformi alle previsioni regionali di natura impiantistica non garantisce
alcunché circa la loro compatibilità con il rispetto degli specifici obiettivi di qualità ambientale.
Al riguardo si evidenzia che il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale per i corpi i-
drici superficiali e sotterranei rappresenta la principale finalità cui sono tesi sia la gran parte
degli investimenti sia le principali azioni che compongono il Programma di Tutela e Uso delle
Acque. Tuttavia, nella logica del D.Lgs. 152/1999, il raggiungere una determinata qualità ambientale è funzionale ad assicurare la capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di
autodepurazione e di supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. Questi
ultimi sono quindi gli obiettivi reali della pianificazione, peraltro immediatamente associabili,
anche per il cittadino medio, al sussistere di determinate caratteristiche degli ambienti acquatici. In sintesi, i reali indicatori del conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale dovrebbero essere, più che i punteggi da macrodescrittori o le mappe colorate, la ricchezza e la varietà
delle forme di vita ospitate da laghi, fiumi e torrenti lombardi. Essendo l’obiettivo di qualità
ambientale prevalentemente teso a favorire lo sviluppo di comunità ampie e diversificate è evidente che la tutela della vita acquatica rappresenta l’elemento centrale delle azioni programmate. In quest’ottica non si può non sottolineare che i pesci costituiscono la componente delle
biocenosi acquatiche di maggior interesse per l’uomo e che quindi tra gli obiettivi della pianificazione sarebbe opportuno indicare almeno quali specie ittiche dovranno popolare stabilmente
i diversi corpi idrici considerati dal Programma di Tutela ed Uso delle Acque.47
Queste importanti valutazioni riguardo al ruolo sostanziale delle opere di disinquinamento
devono essere attentamente considerate in sede autorizzativa, tenuto conto che ai sensi del
D. Lgs. 152/2006 tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di
qualità dei corpi idrici (art. 101, 1° comma).
Riguardo ai corsi d’acqua non inclusi tra i significativi si sottolinea che il medesimo Decreto
Legislativo, al successivo art. 124, 10° comma, prevede, in merito ai criteri generali per
l’autorizzazione degli scarichi, che in relazione alle caratteristiche tecniche dello scarico, alla
sua localizzazione e alle condizioni locali dell'ambiente interessato, l'autorizzazione contiene
le ulteriori prescrizioni tecniche volte a garantire che lo scarico, ivi comprese le operazioni ad
esso funzionalmente connesse, avvenga in conformità alle disposizioni della parte terza del
47
Regione Lombardia - P.T.U.A. - Rapporto Ambientale (VAS) - Il rapporto con gli obiettivi di qualità
ecologica dei corsi d’acqua
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Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
presente decreto e senza che consegua alcun pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute
pubblica e l'ambiente. Sulla base di quest’ultima disposizione appare necessario, per assicurare che non si determini alcun pregiudizio per i recettori, che anche per l’autorizzazione di
scarichi recapitanti in corsi d’acqua non significativi vengano svolte preventive valutazioni sui
loro effetti reali sui sistemi interessati. La copertura dei costi del complesso di queste valutazioni può essere posta a carico dei richiedenti le autorizzazioni allo scarico, sulla base delle
previsioni dell’art. 124, 11° comma, del D. Lgs. 152/2006 e dell’art. 34 del R.R. n° 3/2006.
Se le valutazioni effettuate facessero prevedere possibili compromissioni di corsi d’acqua significativi o di interesse ittico o ambientale i nuovi scarichi non potranno essere autorizzati,
se non con prescrizioni tecniche idonee a garantire la mitigazione dei relativi impatti, anche
con l’adozione delle linee d’azione suggerite in precedenza. Questo indirizzo appare l’unico
compatibile con il rispetto della Direttiva 2000/60/CE, che esclude ogni possibilità di ulteriori
deterioramenti dello stato dei corpi idrici (salvi i casi di nuove modifiche delle loro caratteristiche fisiche o di deterioramenti da uno stato elevato a uno stato buono dovuti a nuove attività sostenibili di sviluppo umano)48, impone l’adozione di ogni azione utile a mitigare impatti
negativi e stabilisce che l’applicazione delle misure di base previste dai programmi di gestione non possa in nessun caso condurre, in maniera diretta o indiretta, a un aumento dell'inquinamento delle acque superficiali (salvo che il rispetto di tale condizione non comporti un
aumento dell'inquinamento dell'ambiente nel suo complesso). Al riguardo, va tenuto ben
presente che il D. Lgs. 152/2006, nel normare la tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente, riporta che tra l’altro costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle
condizioni originarie, provocato alle acque interne, mediante azioni che incidano in modo si-
gnificativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, ad eccezione
degli effetti negativi cui si applica l’articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva.49
2.2.1.9 Riduzione degli apporti inquinanti provenienti da colature e da fonti puntuali di origine agricola
Nella zona di pianura a nord del Po gli ecosistemi acquatici naturali o paranaturali sono intimamente connessi sia con le reti di colo asservite all’agricoltura sia con singoli appezzamenti
coltivati ed irrigati per sommersione o scorrimento.
48
Direttiva 2000/60/CE – art. 4, paragrafo 7
49
D. Lgs. 152/2006 - Art. 300, 2° comma, lettera b)
100
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
In questo contesto al cosiddetto inquinamento “diffuso” di origine agricola si sovrappone e
sostituisce un inquinamento, anche grave, proveniente da una pluralità di fonti puntuali. Infatti, nelle specifiche realtà della Lomellina e del Pavese gli apporti di origine agricola ai corpi
idrici superficiali determinati da fenomeni di lisciviazione e runoff sono sicuramente inferiori a
quelli recapitati direttamente per il tramite delle colature e degli scarichi diretti degli appezzamenti. Gli inquinanti veicolati sono nutrienti e solidi sospesi, oltre all’ampia varietà di composti di sintesi ampiamente utilizzati nella coltivazione del riso e del mais. Riguardo alla diffusione di questi ultimi, si riporta che i risultati del monitoraggio di particolari parametri effettuato dall’ARPA sui corsi d’acqua superficiali che scorrono in territori “risicoli” hanno evidenziato la presenza diffusa di un discreto numero di prodotti fitosanitari, quali bentazone, ala-
chlor, atrazina, simazina, metolachlor, molinate, terbutilazina, nella fascia meridionale della
regione, in particolare nella parte della provincia di Pavia dedicata alla coltura del riso; la
presenza di atrazina, prodotto il cui utilizzo è vietato da più di un decennio, è difficilmente riconducibile ad uno scambio con la falda più superficiale, anche perché la sua presenza è limitata ad alcuni mesi dell’anno.50
Inoltre, in occasione di interventi di manutenzione delle reti artificiali come spurghi e “fresature”, nei corsi d’acqua naturali tutelati vengono riversati grandi quantitativi di materiali
grossolani e di sostanza organica più o meno particolata. Dell’esistenza e della rilevanza di
questi processi ci si può rendere ragione se si considerano la frequenza e la significatività dei
fenomeni di intorbidamento dei corpi idrici di pianura che si verificano pur nella totale assenza di precipitazioni nei sottobacini drenati.
Gli apporti puntuali di origine agricola generano effetti qualitativamente identici a quelli che
derivano dai recapiti delle stesse categorie di inquinanti da parte dei sistemi fognari e depurativi; insieme a questi ultimi concorrono al deterioramento delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche dei corsi d’acqua di interesse ittico e nella specifica realtà territoriale rappresentano un elemento di grave interferenza con le politiche di salvaguardia ambientale. La
mitigazione di questa forte criticità locale non è stata considerata dalle strategie programmate dal P.T.U.A., anche perché, come già detto, l’unico corpo idrico di pianura della nostra
provincia oggetto di valutazioni specifiche è stato il Ticino; quest’ultimo, per le caratteristiche
di naturalità del suo corridoio fluviale e per lo scarso numero di confluenze di sistemi artificiali scolanti è poco interessato da apporti puntuali di inquinanti di origine agricola, contrariamente a molti altri corsi d’acqua di medie e piccole dimensioni. Tuttavia, questa assenza di
previsioni specifiche nel pur ampio panorama delle azioni di tutela qualitativa dei corpi idrici
50
Regione Lombardia – P.T.U.A. - Allegato 12 alla Relazione generale - Monitoraggio qualitativo e
classificazione delle acque superficiali e sotterranee - Analisi dei risultati
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Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
non fa venir meno, anche per equità, l’esigenza di intervenire su questa particolare fonte di
inquinamento, almeno riguardo ai solidi sospesi e sedimentabii e ai materiali grossolani. Non
è infatti ammissibile che al raggiungimento degli obiettivi di qualità chimico-fisica dei corsi
d’acqua di interesse ambientale debbano concorrere solamente le depurazioni dei reflui urbani e produttivi; peraltro il mancato trattamento degli inquinanti sversati puntualmente dalle
reti “agricole” fa diminuire il carico compatibile veicolabile dagli scarichi “normati”, imponendo quindi a questi ultimi trattamenti più spinti. Ciò, oltre che sperequato, appare incompatibile con il rispetto del principio “chi inquina paga” previsto dalla CE con la Direttiva 2000/60 e
ripreso dallo Stato con il D.Lgs. 152/2006.
Senza entrare qui nel merito degli apporti di fosforo, di azoto, di diserbanti e di pesticidi provenienti dalle superfici irrigate per sommersione, che senz’altro meriterebbero nelle opportune sedi adeguati approfondimenti, per le specifiche finalità di tutela dei corsi d’acqua di interesse si sottolinea quantomeno l’importanza del contenimento dei solidi sospesi e sedimentabili. La presenza di questi particolari inquinanti si riflette direttamente e indirettamente sulla
qualità biologica, con effetti sulla fauna ittica, sulla comunità di invertebrati, sulla componente vegetale, sulla trasparenza dell’acqua, sulla natura dei substrati e sul loro grado di intasamento.
Queste considerazioni hanno indotto a prevedere la presente misura di intervento, che per
mezzo di apposite disposizioni regolamentari si prefigge il contenimento di alcune forme di inquinamento tipiche delle fonti puntuali di origine agricola o causate dalla gestione del reticolo
idrico artificiale. La disciplina è parte del “Regolamento provinciale per la tutela degli ecosistemi
acquatici”, strumento attuativo della presente pianificazione; prevede che le acque provenienti
dalle reti destinate all’irrigazione, alla colatura e alla bonifica che in qualunque modo recapitino
nei corpi idrici di pregio ittico e di pregio potenziale (pag. 32, Acque di interesse ittico) debbano possedere caratteristiche chimico-fisiche compatibili con il rispetto degli obiettivi di qualità
dei recettori, con particolare riferimento al contenuto in solidi sospesi e materiali grossolani.
Fissa un criterio da assumere ad obiettivo, che consiste nel non determinare con gli scarichi
aumenti della torbidità superiori a 5 Unità Nefelometriche (NTU), fatti salvi gli arricchimenti
causati da condizioni ed eventi naturali. Dispone che per consentire il progressivo allineamento a questo criterio di qualità i gestori delle acque provenienti dalle reti artificiali adottino adeguate modalità di gestione idraulica e prevedano, nell’ambito della programmazione comprensoriale, interventi strutturali finalizzati all’abbattimento delle concentrazioni dei potenziali
inquinanti veicolati. Vieta infine che le superfici agricole irrigate per sommersione e scorrimento e contigue ai corpi idrici di pregio ittico e di pregio ittico potenziale possono scaricare
direttamente nei medesimi, dovendo invece recapitare in apposite reti scolanti.
102
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
Analogamente a quanto previsto per altre azioni a carattere normativo, anche questa misura
può essere considerata transitoria, a condizione che con l’emanazione delle regolamentazioni
“della tutela dei corpi idrici e degli ecosistemi acquatici connessi” (art. 52, 1° comma, lettera
b, l.r. 26/2003) o “della restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per
scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione” (art. 52, 1° comma, lettera f, l.r. 26/2003) sia
garantita un’adeguata disciplina regionale delle interferenze esaminate.
2.2.1.10 Controllo degli apporti inquinanti provenienti da acque reflue industriali
La provincia di Pavia ha subìto nell’ultimo ventennio una pronunciata deindustrializzazione
che ha notevolmente ridotto il rischio di inquinamento da sostanze tossiche delle acque superficiali. Nonostante ciò, in relazione alle notevoli concentrazioni di contaminanti che possono essere presenti nei reflui industriali51 e alla modesta capacità di diluizione di un gran numero di corpi idrici di interesse ittico è importante porre adeguata attenzione al ruolo potenzialmente impattante di questi scarichi. Questa attenzione deve condurre, in sede autorizzativa, a garantire il rispetto del criterio della compatibilità con gli obiettivi di qualità del recettore, per mezzo di opportune verifiche.
La presente pianificazione ha censito, sulla base dei dati disponibili presso la competente
struttura Provinciale, le principali fonti di potenziale inquinamento, evidenziando quindi le esigenze di eventuali approfondimenti sugli effetti determinati sui recapiti.
2.2.1.11 Educazione ambientale
Si è già detto di come i pesci interessino quasi esclusivamente i pescatori, cioè gli unici, oltre
agli ittiologi, a conoscerne in modo sufficientemente approfondito esistenza ed esigenze ecologiche; nella nostra realtà, inoltre, l’ittiofauna non rappresenta certo una risorsa di rilievo
economico diretto né l’attuale dimensione della pesca può far prefigurare la generazione di
un sensibile indotto; tutto ciò impone una riflessione sull’effettivo interesse comune perseguito con la pluralità di azioni prodotte e da produrre in nome della tutela del patrimonio ittico e
del suo ambiente di vita. Queste azioni, oggigiorno, oltre che nelle aspettative dei pescatori
“irriducibili”, trovano una reale giustificazione solo nella diffusa ma spesso generica aspirazione alla salvaguardia della biodiversità, che in sostanza riflette esigenze di ordine culturale,
scientifico e soprattutto etico. In questo contesto appare quantomai opportuno che
all’intensificazione degli sforzi pubblici esercitati per salvare i pesci delle nostre acque corri-
51
D. Lgs. 152/2006 – Allegato 5 alla Parte terza – tabella 3/a
103
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
sponda una consapevole e crescente condivisione di questo obiettivo da parte di frazioni
rappresentative della società.
Ciò può essere realizzato solo promuovendo la conoscenza della fauna ittica e dei suoi
habitat attraverso interventi mirati e distribuiti di educazione ambientale. Questi ultimi andranno programmati tenendo conto della diversificazione dei possibili destinatari, sia in termini di età sia riguardo al possesso di conoscenze di base, e dovranno riguardare tanto
l’ittiofauna quanto l’ambiente in cui essa vive. Comporteranno quindi la produzione di strumenti didattici ed informativi a vari livelli di complessità ed approfondimento e necessiteranno della formazione di un adeguato numero di addetti alla divulgazione.
Per gli interventi indirizzati alle nuove generazioni sembra opportuno intraprendere un percorso che possa valorizzare il ruolo di quanti, tra maestri ed insegnanti delle scuole elementari e medie inferiori, saranno disponibili ad una compartecipazione diretta; se si concretizzerà una sufficiente disponibilità, questo percorso può prevedere momenti informativi rivolti ai
docenti stessi e il loro coinvolgimento nella predisposizione di supporti didattici quanto più
possibile integrati con gli abituali programmi scolastici. A questo punto l’attività di educazione
ambientale di base sarà condotta principalmente da questi maestri ed insegnanti, ed il ruolo
Provinciale sarà quello di supportare gli approfondimenti e le escursioni didattiche eventualmente richiesti.
Questo approccio, se praticabile, a fronte di impegni ed investimenti iniziali forse superiori
consentirà uno sviluppo successivo ben più efficace e capillare di quello ottenibile con le tradizionali lezioni tenute da docenti esterni o con la mera fornitura di opuscoli o poster. E’ infatti indubbio che processi formativi posti in capo ai soggetti che quotidianamente ed istituzionalmente presiedono all’insegnamento e all’educazione di bambini e ragazzi potranno caratterizzarsi per sistematicità e per effettiva aderenza alle specifiche esigenze e potenzialità
delle classi coinvolte; consentiranno poi di attribuire alle conoscenze ambientali promosse il
ruolo di parte integrante e sostanziale di quella cultura di base la cui costruzione rappresenta
il principale obiettivo della scuola dell’obbligo. Appare infatti inopportuno ed improprio che
molti interventi di educazione ambientale vengano programmati a semplice corredo dell’attività ordinaria, che spesso si risolvano in uscite o proiezioni e che comunque si svolgano con
modalità che poco hanno a vedere con le prassi quotidiane cui le scolaresche sono abituate.
In questo modo spesso accade che di tante nozioni sui pesci e sulle libellule, sul fiume e sul
torrente, sullo stagno e sull’inquinamento rimangano da una parte qualche sfumato concetto,
dall’altra il forte, vivo e piacevole ricordo di aver evitato la normalità delle lezioni beneficiando di una giornata di ricreazione. Ciò fa sì che bambini e ragazzi siano indotti ad interpretare
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questi momenti come un qualcosa di estraneo al loro concetto di scuola, cogliendone in prevalenza le implicazioni ludiche e, soprattutto, formandosi la convinzione che quello di cui si è
parlato può aver interessato ma non deve essere poi così importante: perché quando si devono imparare le cose importanti si sta in classe zitti ed attenti, perché le cose importanti le
insegnano la maestra e la professoressa, perché sulle cose importanti si viene interrogati e si
prendono i voti. Se questo accade, gli esiti ottenuti sono opposti a quelli desiderati; meglio
allora pochi e chiari elementi di conoscenza, purché questi provengano direttamente dall’istituzione scolastica e da chi la rappresenta: solo così potranno essere trasmessi giorno per
giorno e quindi associati a quella pretesa di attenzione che lo scolaro da sempre commisura
alla significatività dell’insegnamento impartito.
Riguardo invece all’educazione ambientale di adolescenti ed adulti si potrà ricorrere ai differenti strumenti tradizionali di intervento: pubblicazioni, notiziari, seminari, corsi. Come detto,
andranno previsti differenti livelli di approfondimento delle tematiche trattate, che potranno
estendersi alla pluralità di aspetti che interessano l’ecologia fluviale. A molte azioni potrà essere assegnato uno specifico ruolo funzionale, in relazione alle sinergie attivabili con altre misure di intervento o alla propedeuticità della promozione della conoscenza rispetto allo sviluppo di processi partecipati e condivisi di riqualificazione e gestione locale.
Così intesa, questa misura di intervento è sicuramente onerosa ed impegnativa ma allo stesso
tempo rappresenta un investimento da cui per una serie di motivazioni non è possibile prescindere. Il degrado ambientale è la principale minaccia per l’esistenza della fauna ittica e combattere questo degrado comporta scelte di condizionamento di una serie di attività dell’uomo che
è difficile vengano assunte in assenza di forti richieste da parte della società. Se la società, come sta purtroppo accadendo, non avrà sufficiente consapevolezza dei valori naturalistici e faunistici presenti sul territorio non avvertirà, al loro scomparire, alcun senso di privazione: non si
soffre per il venir meno di qualcosa di cui si ignora la stessa esistenza. Alla mancanza di disagio corrisponderà quindi l’assenza di richieste di intervento nei confronti della politica e delle
amministrazioni e queste ultime, in assenza di puntuali sollecitazioni, difficilmente innescheranno processi probabilmente virtuosi per l’ambiente ed i pesci (purtroppo muti e privi di diritto di
voto) ma sicuramente onerosi per i soggetti economici (rumorosi e ben rappresentati da validi
opinion makers). E ancora, che senso può avere programmare la riqualificazione e la fruizione
diffusa degli ecosistemi acquatici se le comunità destinatarie di queste azioni non ne avvertono
l’esigenza. Diverso è aspirare ad un po’ di verde dove trascorrere qualche ora di tempo libero
dal desiderio di frequentare fiumi e torrenti in buone condizioni ecologiche; queste ultime possono essere apprezzate solo se riconosciute, e possono essere riconosciute solo attraverso
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un’adeguata informazione ambientale. La bellezza della natura è in gran parte dovuta alla ricchezza e alla varietà di animali e vegetali che la compongono e il suo fascino risiede nel come
una tale diversità di forme di vita possa manifestarsi e perpetuarsi grazie a regole non scritte
che ne governano i rapporti con l’ambiente fisico. Non possedere nozioni neppure sommarie in
campo naturalistico ed ecologico rende impossibile il sentirsi realmente gratificati e arricchiti
dall’esistenza del patrimonio ambientale pubblico, indiviso e indivisibile, che dovrebbe rappresentare, al di fuori delle mura domestiche o della cerchia dell’urbanizzato, la grande casa di
tutti. Questo, per i nostri scopi, il valore più importante dell’educazione ambientale, un valore
difficilmente scindibile dalle intime motivazioni etiche che sottendono le scelte più motivate e
consapevoli di tutela e che considerano l’uomo ospite della biosfera con diritti e dignità pari a
quelli di tutte le altre forme di vita.
L’attuazione di questa misura sarà funzione delle compartecipazioni che sarà possibile attivare
con altri Settori Provinciali a vario titolo coinvolti e con le istituzioni scolastiche. Alcuni interventi
ritenuti indispensabili perché propedeutici, promozionali o divulgativi rispetto ad altre azioni programmate dal piano verranno comunque sviluppati direttamente dal Settore FaunisticoNaturalistico. Per altri uno strumento utile a possibili realizzazioni è quello dell’Agenda 21 Provinciale, al cui interno è attivo un tavolo tematico permanente dedicato all’educazione ambientale.
2.2.1.12 Indirizzi per le compensazioni
Gli studi di impatto ambientale e le valutazioni d’incidenza di progetti di varia natura possono
prevedere le compensazioni di impatti negativi residui non mitigabili; queste compensazioni
consistono in azioni utili a produrre benefici ambientali e non necessariamente devono essere
localizzate nello stesso contesto territoriale delle opere impattanti. Interventi compensativi
possono inoltre essere previsti sia dai P.G.T. sia all’interno di specifiche procedure autorizzative e riguardare differenti tipologie di trasformazione del territorio.
Senza voler qui entrare nel merito dell’entità di eventuali interventi di compensazione, si sottolinea come la carenza di spazi rappresenti il principale fattore condizionante le politiche di
riqualificazione ecologica dei corridoi fluviali, il cui ruolo determinante per la tutela dell’ittiofauna è stato a più riprese evidenziato. Di conseguenza, la presente pianificazione suggerisce, laddove dovessero essere previste azioni compensative di impatti ambientali, che queste
consistano nel garantire la disponibilità pubblica di aree private interne alle fasce di mobilità
teorica di corsi d’acqua di interesse.
In considerazione del ruolo potenziale di queste aree per una pluralità di obiettivi di carattere
ecologico, territoriale, paesistico, naturalistico e fruitivo si reputa che questo indirizzo possa
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Piano Ittico Provinciale
costituire una priorità per i decisori cui a vari livelli è assegnata l’individuazione di misure
compensative. Le localizzazioni più idonee sono quelle inframmezzate a porzioni di demanio
idrico significative ma attualmente isolate e la cui connessione permetterebbe azioni di riqualificazione di rilievo superiore alla scala locale.
2.2.1.13 Affinamento degli strumenti di politica agricola
La riqualificazione del territorio, ed in particolare di alcune sue componenti tra cui i corpi idrici, è obiettivo dichiarato di una pluralità di pianificazioni (di bacino, territoriale, paesistica,
delle acque, faunistica, ittica, ecc.). Riguardo ai corsi d’acqua, è già stato evidenziato come al
conseguimento degli obiettivi di riqualificazione possa concorrere in misura rilevante un uso
appropriato dei suoli agricoli interni e più prossimi ai corridoi fluviali, rendendo quindi quantomai opportuna la ricerca della massima coerenza possibile tra politiche agricole e programmazione della tutela dei corpi idrici.
L’esigenza di integrare politiche agricole e territoriali è sicuramente avvertita dalla Regione
Lombardia, che nel documento “Linee di pianificazione per un uso sostenibile del territorio
rurale”52 afferma l’importanza della componente territoriale come elemento di orientamento
delle politiche agricole e riconosce che il raccordo tra le linee di pianificazione territoriale e la
programmazione agricola comporta la sensibilizzazione ed il coinvolgimento dell’insieme degli
attori istituzionali della politica agricola. Lo stesso documento prefigura un ruolo di forte sostegno al perseguimento di obiettivi specifici delle amministrazioni locali, alle cui programmazioni demandare l’individuazione di aree particolari su cui applicare politiche agricole mirate.
Per favorire questa efficacia locale delle politiche agricole basate sul finanziamento di specifiche azioni giunge addirittura ad individuare appositi strumenti: articolazione di punteggi di
priorità che consentano di indirizzare gli interventi verso determinate aree; diversificazione
dei tassi di cofinanziamento a seconda dell’area di realizzazione degli interventi; incentivi finanziari (bonus, premi supplementari, ecc.) da applicare solo in determinate aree; individuazione di aree prioritarie o esclusive di realizzazione degli interventi.
Più recentemente, all’interno del Piano Territoriale Regionale53, la Regione ribadisce il ruolo
strategico delle politiche agricole; individua infatti come obiettivo tematico il coordinare le
52
Regione Lombardia - Decreto dei Direttori generali delle DD.GG. Agricoltura e Territorio e Urbanisti-
ca 5.8.2003, n. 13130
53
Regione Lombardia – D.C.R. 19.1.2010, n 8/951
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politiche ambientali e di sviluppo rurale, articolandolo tra l’altro nelle seguenti linee di azione:
promuovere l’integrazione tra iniziative di conservazione delle risorse naturali e paesaggistiche e le pratiche agricole; promuovere attività agricole in grado di valorizzare l’ambiente e di
tutelare la salute umana, contenendo l’inquinamento atmosferico, idrico e dei suoli; incentivare e assistere le imprese agricole multifunzionali; promuovere i corridoi rurali anche in funzione del completamento della rete ecologica regionale.
Alle puntuali indicazioni contenute nei richiamati atti di indirizzo non sembrano tuttavia fare
riscontro significative ricadute applicative, quantomeno riguardo al progressivo affinamento
dei principali strumenti a disposizione della politica agricola, il sostegno allo sviluppo rurale e
il regime di condizionalità ambientale.
E’ indubbio che il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 della Regione Lombardia sia risultato poco funzionale al raggiungimento di risultati di rilievo in termini di miglioramento delle condizioni
ambientali e fruitive di specifiche parti di territorio, ancorché individuate come strategiche da
altre pianificazioni. In tal senso è emblematico il fatto che del diffuso sviluppo delle reti ecologiche prefigurato dai vari livelli di pianificazione territoriale, la cui attuazione poggiava in massima parte sulle opportunità di azioni agroambientali e forestali offerte dalla politica agricola,
poco o nulla si sia effettivamente realizzato. Riferendoci alla nostra realtà, le principali ragioni
dell’inadeguatezza del P.S.R. 2000-2006 risiedevano nell’assenza di misure realmente funzionali all’attuazione delle politiche territoriali, nei premi troppo bassi in relazione alla redditività potenziale della prevalenza dei terreni agricoli provinciali di pianura, nell’impossibilità di garantire
l’adesione volontaria di tutti i titolari dei terreni interessati dalle esigenze di riqualificazione,
nell’eccessiva rigidità dei criteri attuativi delle poche azioni potenzialmente utili.
Alla luce delle attuali previsioni del nuovo P.S.R. 2007-2013 lombardo e della riforma della
PAC, con l’introduzione del regime di pagamento unico, forse alcune delle criticità riscontrate
potrebbero essere state in parte risolte; per altri aspetti, nonostante gli intenti dichiarati, gli
strumenti disponibili sembrano riproporre la trascorsa inadeguatezza a supportare sia le politiche territoriali ed ambientali di area vasta sia programmazioni specifiche a scala locale.
Limitando l’interesse ai corpi idrici superficiali, non si riscontrano opportunità di particolari sinergie attivabili dalle politiche agricole né riguardo agli obiettivi di ripristino di un’adeguata
funzionalità ecologica dei corridoi fluviali né in merito ad azioni di valorizzazione del ruolo
fruitivo delle acque naturali. In particolare, non vi sono misure utili all’indennizzo
dell’eventuale abbandono degli usi produttivi tradizionali nelle fasce di immediata pertinenza;
questo condizionamento sarebbe nella sostanza già imposto dal D.Lgs. 152/2006 (art. 115),
dall’auspicabile applicazione, dopo più di vent’anni, delle vigenti norme di tutela paesistica,
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dai divieti spaziali di utilizzo dei fertilizzanti azotati disposti dal programma d’azione regionale
per la tutela delle acque dell’inquinamento da nitrati di origine agricola, dal PAI per quanto
riguarda le superfici ricadenti nelle fasce di deflusso della piena (Fascia A); è inoltre elemento imprescindibile della strategia di riqualificazione ambientale prevista dal P.T.U.A., che, ai
sensi della l.r. 26/2003, costituisce parte del Piano di gestione del bacino idrografico di cui alla Direttiva 2000/60/CE54.
Le norme citate sono oggi completamente disattese nella quasi totalità delle localizzazioni interessate e, in assenza di strumenti idonei alla compensazione economica, non sarà facile
colmare questo gravissimo deficit di legalità. Quasi sempre, infatti, il comparto agricolo tende
ad attribuire un’impropria valenza espropriativa alle limitazioni agli impieghi produttivi che le
esigenze di protezione ambientale e paesaggistica determinano nel regime d’uso delle superfici rurali, opponendovi forme di rifiuto o di forte resistenza. L’insufficiente controllo pubblico
del territorio e la scarsa cogenza delle discipline “ambientali” introdotte (spesso prive di un
apparato sanzionatorio chiaro e funzionale ad un’effettiva deterrenza degli illeciti) hanno fatto sì che decenni di politiche “ecologiche” fondate sul mero vincolismo si siano spesso dimostrate inefficaci, mentre si è via via affermata la previsione di strumenti utili all’indennizzo
delle limitazioni d’uso a fini ambientali. Infatti, seppure la giurisprudenza abbia a più riprese
affermato il principio che all’imposizione del vincolo non consegua direttamente l’obbligo di
un indennizzo, è stata altrettanto acclarata la piena legittimità dell’indennizzo stesso, in una
logica peraltro coerente sia con le norme comunitarie sia con la pianificazione settoriale. ln
questo senso, si riporta che nelle zone soggette a vincoli ambientali la Regione Lombardia è
conscia dell’importanza e della necessità di dare un concreto riconoscimento volto a compensare i vincoli e le limitazioni esistenti, sostenendo così lo svolgimento dell’attività agricola e
che in ogni caso è necessario, attraverso un sostegno finanziario, colmare il divario di reddi-
tività che, in zone di questo tipo, i maggiori costi e le minori rese determinano55. Purtroppo,
alle dichiarazioni d’intenti spesso non conseguono azioni coerenti e ciò ripropone un contesto
in cui risulta estremamente difficile sia il far rispettare il quadro delle norme vigenti sia attuare le azioni di recupero della qualità idromorfologica dei corsi d’acqua considerate strategiche
dalla pianificazione derivata dalla Direttiva 2000/60/CE. Eppure il sostegno all’attuazione della Direttiva è espressamente previsto dal Regolamento CE 1698/2005 (art. 38), su cui si basa
54
Regione Lombardia – l.r. 26/2003 - Art. 45 (Piano di gestione del bacino idrografico)
55
PSR 2000-2006 Regione Lombardia – Parte II – Misura E - Zone svantaggiate e zone soggette a
vincoli ambientali - Motivazioni dell’intervento e obiettivi
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la programmazione dello sviluppo rurale, per mezzo di apposite indennità che, nelle zone dove questa attuazione comporti svantaggi, compensino i costi e la perdita di reddito derivanti
agli agricoltori.
All’assenza di opportunità di indennizzo della riconversione “ambientale” di suoli produttivi,
che pur sarebbe indispensabile per restituire ai corsi d’acqua la qualità idromorfologica prevista dalla W.F.D. e dal D. Lgs. 152/2006, si associano alcune problematicità anche nel supportare utilizzi compatibili, in questo caso “agricoli”, delle fasce immediatamente esterne a quelle di pertinenza idrica, ugualmente strategiche. Infatti, quantomeno nella nostra pianura irrigua, in cui l’agricoltura si caratterizza per la specializzazione e l’elevata redditività, non è facile favorire l’adesione alle tradizionali “misure” agroambientali e forestali. Per quanto riguarda
le prime il tetto massimo dell’attuale premio, pari a 525 €/ha/anno, non appare sufficiente a
compensare la perdita di reddito derivante dalla riconversione di superfici destinate alla produzione risicola, tanto più fino al permanere di un contributo accoppiato a questa coltura di
entità quasi corrispondente (453 €/ha/anno). In merito alle seconde occorre distinguere tra
gli imboschimenti permanenti e l’arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo; l’imboschimento
permanente è un’azione di sicura efficacia per gli scopi ambientali ma comporta il mutamento della destinazione d’uso delle superfici interessate; quando queste sono costituite da terreni irrigui dall’elevata redditività potenziale il deprezzamento conseguente alla perdita della
funzione produttiva rende difficilmente accettabile per il titolare l’adesione all’azione. Inoltre,
la non cumulabilità dell’indennizzo per mancato reddito (700 € /ha/anno) con il pagamento
unico attualmente rende antieconomica l’azione sulla prevalenza delle superfici irrigue del
Pavese e della Lomellina. Infine, anche l’eccessiva complessità delle disposizioni applicative
potrebbe risultare penalizzante e per molti versi incongrua rispetto alle finalità desiderate. Infatti, se si considerano sia la definizione di bosco tratta dalla l.r. 31/2008 sia il Programma
attuativo 2006-2009 per la realizzazione di 10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi verdi multifunzionali (D.G.R. 20 dicembre 2006, n. 8/3839) appare evidente che le prevalenti finalità
ambientali perseguite con la forestazione possono essere raggiunte con una pluralità di possibili tipologie di intervento. Dato che il contributo per la realizzazione degli imboschimenti è
proporzionale alle spese sostenute, potrebbe quindi risultare opportuno, anche per aumentare la superficie potenzialmente finanziabile, evitare un’eccessiva rigidità delle condizioni imposte, sia in termini di densità minima degli impianti sia riguardo agli impegni accessori. Ad
esempio, in opportune localizzazioni, si potrebbe ammettere il ricorso all’imboschimento
spontaneo, così come la realizzazione di unità boscate costituite dall’associazione di macchie
e radure.
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Piano Ittico Provinciale
Riguardo all’arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo, l’azione sembra difficilmente proponibile per le superfici investite a seminativo a causa dell’entità dell’indennizzo mancato reddito (700 €/ha/anno) previsto dalle sue disposizioni attuative, data anche l’incompatibilità con
il pagamento unico, di importo poco inferiore; inoltre, quantomeno in localizzazioni sensibili,
la misura non prevede impegni accessori tali da favorirne un’efficace corrispondenza con le
aspirazioni alla protezione ambientale, alla riqualificazione paesaggistica e alla valorizzazione
fruitiva che insistono sugli ambiti perifluviali.
Le considerazioni sull’antieconomicità delle adesioni scontano anche il fatto che il comparto agricolo, purtroppo, non è facilmente condizionabile nelle scelte imprenditoriali dalle previsioni a
medio o lungo termine. Da tempo ormai sente ripetere che la sostenibilità dell’azienda rende
necessario diversificare i redditi, anche perché l’attuale regime di assistenza cesserà o si modificherà sostanzialmente. Poi, anno dopo anno, per un verso o per l’altro, vede che al riproporsi
delle consuete pratiche agricole non corrisponde un sensibile ridimensionamento della quota di
redditività legata all’assistenza pubblica, e ciò ingenera peraltro la falsa convinzione che il mantenimento di questa quota costituisca di fatto un diritto acquisito. L’agricoltore non è sufficientemente conscio del reale significato della sua annuale domanda di pagamento unico: una richiesta di aiuto rivolta alla collettività e finalizzata a rendere economicamente sostenibile il
mantenere in vita la sua ragione sociale.
A fronte di questa lettura sarebbe più facile attribuire una corretta valenza alla condizionalità
ambientale, spesso intesa quale ennesima ingerenza pubblica che limita la libera iniziativa imprenditoriale: la condizionalità rappresenta infatti il sistema minimo di regole che la società
chiede all’agricoltore di rispettare per aver titolo ad essere premiato con risorse comuni.
Al fianco dello sviluppo rurale, la condizionalità è infatti l’altro cardine su cui poggia la visione
strategica di un’agricoltura non solo compatibile ma addirittura funzionale agli obiettivi “ambientali”, ma anch’essa ad oggi non offre opportunità adeguate alle esigenze di tutela e riqualificazione delle acque superficiali. Eppure le potenzialità dello strumento sono notevoli,
se si pensa, ad esempio, che nella confinante Francia la conditionnalité prevede che gli agricoltori mantengano fasce inerbite della larghezza compresa tra i cinque e i dieci metri localizzate prioritariamente lungo i corsi d’acqua (fino alla concorrenza del 3% delle superfici aziendali a cereali, oleaginose, proteaginose e a set-aside obbligatorio e volontario per cui annualmente viene richiesto il pagamento unico). La condizionalità italiana e lombarda, purtroppo, non contempla ancora criteri di gestione obbligatori che possano influenzare così positivamente e direttamente né la qualità ecologica dei nostri corsi d’acqua né la loro fruibilità.
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Piano Ittico Provinciale
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Riguardo a quest’ultimo aspetto si è gia accennato alle forti criticità date dall’inaccessibilità e
dalla scarsa attrattività estetica di gran parte dei nostri corpi idrici. Anche questo è un campo
in cui l’affinamento delle politiche agricole può e deve intervenire. Attualmente non esiste alcuna forma di incentivazione degli agricoltori a favorire una diffusa frequentazione del sistema delle acque naturali, per la cui tutela vengono invece investite in infrastrutture depurative
quote enormi di risorsa pubblica e sostenuti altrettanto ingenti costi di gestione. E’ assurdo
che a fronte di tali spese non esista alcun meccanismo previsionale della fruizione pubblica di
fiumi e torrenti, che, circondati da terreni agricoli privati, per ampissimi tratti sono nella sostanza esclusi dalla disponibilità collettiva.
Eppure anche in questo settore non mancano nella comunità europea esempi di rilievo. Tra
gli obiettivi primari delle azioni agroambientali del Regno Unito sono individuati l’incremento
dell’accesso pubblico e della conoscenza degli spazi rurali, nonostante la già ampia rete esistente dei publics right of way e delle open access lands.
Da noi, tolte poche realtà caratterizzate dalla presenza di strade pubbliche, la frequentazione dei
corsi d’acqua è permessa solo grazie alla presenza di accessi di fatto, costituiti dalla viabilità interpoderale ad uso agricolo, la cui percorribilità non discende da un regime di diritto ma è legata
esclusivamente alla tolleranza non remunerata degli agricoltori. Lo sviluppo di questa viabilità è
inoltre funzione delle singole esigenze aziendali, tra cui non è certamente compresa la connettività né con le proprietà confinanti né con gli elementi a valenza ambientale e fruitiva presenti sul
territorio. Anche in una logica assolutamente settoriale, questa situazione non è tollerabile, perché pregiudica la possibilità di un’efficace pianificazione della pesca; l’esigenza di accedere agevolmente ai corpi idrici non è comunque prerogativa del pescatore ma è avvertita dal complesso
dei fruitori, e ciò rende indispensabile l’individuazione di strategie utili alla risoluzione delle criticità esistenti. Queste strategie devono poter garantire quantomeno la frequentabilità dei corsi
d’acqua di interesse ambientale, condizione che in realtà potrebbe e dovrebbe essere comunque
assicurata dagli atti di governo del territorio; ad esempio all’interno dei P.G.T. comunali, che con
adeguate previsioni dei Piani dei Servizi e delle Regole potrebbero imporre apposite servitù di
passaggio per il transito pedonale e ciclabile lungo fasce di rispetto poste entro determinate distanze dai cigli di sponda. Tuttavia, molto più agevole e diretto sarebbe il prevedere obblighi di
analoga natura per i titolari di terreni agricoli in regime di pagamento unico, o con uno specifico
impegno da sottoscrivere annualmente all’atto della presentazione della domanda di aiuto, o
meglio per il tramite della condizionalità.
Alla condizione minimale rappresentata dalla certezza del diritto alla frequentazione di elementi di
valore ecologico e naturalistico presenti sul territorio andrebbero comunque associate la realizza-
112
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Piano Ittico Provinciale
zione o l’istituzionalizzazione della rete di accessi veicolari in grado di connettere la viabilità pubblica ai percorsi ciclopedonali posti lungo i corpi idrici. Per questa finalità si reputa indispensabile
verificare la praticabilità di apposite azioni interne al P.S.R., o, in alternativa, prevedere a livello
regionale forme alternative di remunerazione delle infrastrutturazioni e delle manutenzioni necessarie.
In un’ottica più generale di affinamento delle politiche agricole, mirato a una loro maggior funzionalità alle esigenze di governo del territorio e dell’ambiente, appare inoltre opportuno poter intervenire sull’associazione di bonus incentivanti particolari forme di adesione a misure del P.S.R.,
ad esempio per il tramite di appositi bandi provinciali. Questa opzione potrebbe integrarsi sinergicamente con la previsione dei punteggi di priorità attribuibili dalla Provincia in funzione della
coerenza con gli obiettivi della programmazione locale. Ovviamente, i bonus andrebbero erogati
in base ad impegni suppletivi rispetto a quelli disposti ordinariamente per le singole misure interessate. Ad esempio, per localizzazioni esattamente coincidenti con specifiche previsioni pianificatorie (zone di interesse territoriale, ambientale, naturalistico; ambiti interessati da specifici progetti o piani particolareggiati; ecc.), per azioni che comportino modifiche nel preesistente assetto
delle superfici interessate (rifacimento arginelli, reticolo irriguo e scolante, viabilità interpoderale,
ecc.), per l’adesione su superfici superiori a determinate estensioni, per l’accettazione di particolari condizioni (accessibilità pubblica alle superfici, mantenimento percorribilità ciclopedonale,
ecc.). Quest’ultima ipotesi di affinamento delle politiche agricole, data la natura di “aiuti di stato
complementari” degli ulteriori incentivi economici su cui dovrebbe basarsi, è tuttavia soggetta a
procedimento di notifica ed autorizzazione da parte della Commissione Europea.
In conclusione, senza peraltro avere la pretesa di aver affrontato esaustivamente l’argomento, si ritiene che l’affinamento delle politiche agricole rappresenti una condizione indispensabile al raggiungimento di risultati di rilievo sia per le specificità del comparto ittico e pescatorio sia nel campo della più generale tutela ambientale dei corpi idrici. Questo affinamento
dovrebbe tendere allo sviluppo di efficaci opportunità di risoluzione delle attuali prevalenti
problematicità: riconversione d’uso dei terreni agricoli indispensabili alla funzionalità ecologica ed idraulica dei corsi d’acqua, gestione compatibile degli spazi rurali immediatamente esterni ai corridoi fluviali, accessibilità pubblica al sistema delle acque naturali.
2.2.2
Misure strutturali sulle componenti ambientali
Le azioni strutturali esercitate sulle componenti ambientali possono essere distinte in tre categorie, in base alla dimensione spaziale cui è rapportata la strategia di riqualificazione programmata: misure di bacino, progetti a scala di tratto di corso d’acqua e interventi localizzati.
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Gli interventi a livello di bacino, pur indispensabili per affrontare efficacemente molte criticità
ambientali, presuppongono realizzazioni complesse, estese e costose che competono ad altre
pianificazioni. Analoghe considerazioni valgono per le principali riqualificazioni attive che sarebbero opportune alla scala di tratto, cioè quelle relative all’assetto geomorfologico. Qui il
principale fattore limitante è l’entità degli investimenti che bisognerebbe effettuare per rendere disponibili le superfici necessarie alla loro realizzazione. Sempre a livello di tratto, ma
per misure che intervengono sulle fasce immediatamente esterne ai corridoi fluviali, il Piano
prevede invece il diffuso ricorso ad azioni tese a migliorare accessibilità e fruibilità dei corsi
d’acqua. La loro effettiva praticabilità, tuttavia, sarà in gran parte legata agli affinamenti delle politiche agricole (vedi pag. 107, Affinamento degli strumenti di politica agricola), attualmente inadeguate a sostenere efficacemente le pianificazioni territoriali ed ambientali.
La gran parte degli interventi prefigurati dal Piano Ittico consiste sostanzialmente in azioni
puntuali, le uniche realmente compatibili con le risorse economiche disponibili per le politiche
settoriali. La loro previsione, comunque, deriva dalla diffusa necessità di mitigare, pur con
realizzazioni localizzate, fattori di criticità che in genere condizionano interi tratti omogenei e
che sovente rappresentano fattori ostativi di ordine assoluto al conseguimento di specifici obiettivi di piano.
Data l’esigenza di massima razionalizzazione degli scarsi investimenti ragionevolmente possibili, i progetti di intervento strutturale tenderanno a concentrare sulle medesime localizzazioni una pluralità di azioni, per valorizzare le sinergie positive e promuovere in modo coordinato il miglioramento dell’ambiente e delle comunità ittiche e la possibilità di disporre di questi
benefici da parte di frazioni crescenti della comunità amministrata.
Le realizzazioni programmate all’interno dei Siti Natura 2000 o nelle aree limitrofe dovranno
inoltre prevedere il diretto coinvolgimento dei rispettivi enti gestori, che potranno richiedere
la valutazione di incidenza degli interventi proposti.
La successiva trattazione delle singole misure strutturali che interessano le componenti ambientali non può comunque considerarsi esaustiva dello spettro delle azioni proponibili; la
congruità delle previsioni della presente pianificazione andrà verificata in sede di progettazione puntuale delle singole realizzazioni, alla luce della costante evoluzione nel campo delle
possibili tecniche di intervento e della fortissima variabilità delle situazioni locali, imposta dal
gran numero di condizionamenti antropici in continuo divenire.
2.2.2.1 Innesco della libera evoluzione
La rinaturalizzazione per libera evoluzione è una strategia di intervento di tipo passivo che affida alla dinamica morfologica del corso d’acqua il compito di ripristinare un’adeguata diversi-
114
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Piano Ittico Provinciale
tà ambientale e che andrebbe prevista in tutte le situazioni fortemente compromesse dove i
corsi d’acqua sono stati banalizzati da interventi di canalizzazione. I tempi necessari al recupero di condizioni ecologiche adeguate sono sicuramente lunghi, ma questa criticità è compensata dall’eliminazione dei rischi di insuccesso tipici della ricostruzione artificiale di habitat
e dal notevole contenimento dei costi realizzativi; questi ultimi in realtà sono nulli, se si considera che il compito di rimodellare gli alvei artificializzati viene assegnato ai processi naturali
di erosione e deposizione. Grazie a questi processi alla monotonia ambientale tipica dei tratti
canalizzati si sostituisce via via quella differenziazione in microambienti fondamentale per
l’insediamento di comunità ittiche ampie e diversificate.
Questa tecnica di riqualificazione prefigura il progressivo riappropriarsi di una fascia di mobilità
da parte del corso d’acqua e si integra con le previsioni relative al Ripristino spontaneo della na-
turalità delle acque “demaniali” (pag. 45) e alla Gestione pubblica del demanio idrico (pag. 60).
Tuttavia, perché la rinaturalizzazione spontanea possa innescarsi è quasi sempre necessario
rimuovere alcuni elementi di impedimento, che consistono in protezioni di sponda che
ostacolano i processi erosivi; nelle nostre realtà più compromesse, rappresentate da una
pluralità di ambienti di pianura di medie e piccole dimensioni, queste protezioni sono state
quasi sempre realizzate abusivamente dai frontisti. Infatti, soprattutto per l’assenza di
efficaci controlli, lungo tratti anche estesi di molti corsi d’acqua della Lomellina e del Pavese
si è consolidata la consuetudine di munire le sponde con ammassi di rifiuti speciali, costituiti
in prevalenza da inerti da demolizione; in molti casi queste forme di gravissimo abusivismo si
sono addirittura spinte a riempire con materiali di risulta aree esondabili, anse, zone umide e
lanche. Immediatamente in fregio al ciglio di sponda dei corsi d’acqua così canalizzati si è poi
ampiamente diffusa la prassi di realizzare una viabilità ad uso agricolo rilevata sul piano
campagna e consolidata grazie al riporto di rifiuti di analoga natura. In questo modo al
danno inflitto all’ecosistema fluviale, impedito nella sua dinamica naturale, si sono aggiunti
quelli legati al danneggiamento o all’eliminazione della vegetazione di sponda, al
generalizzato aumento del rischio idraulico e al forte degrado dei valori paesaggistici.
In base a queste considerazioni la presente misura di intervento prevede azioni di sistematica
rimozione di ogni sorta di rifiuto speciale collocato abusivamente sulle sponde dei corsi d’acqua
e nella fascia prossima al ciglio di queste ultime; questi interventi possono essere considerati
atti dovuti di “bonifica” di siti sensibili dove la presenza diffusa di elementi fortemente detrattivi
risulta incompatibile sia con la tutela paesaggistica sia con la valorizzazione delle opportunità
fruitive. La finalità prevalente è l’innesco della rinaturalizzazione per libera evoluzione, ma a
questa si associano obiettivi di riqualificazione paesistica, di incremento della capacità di lami-
115
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
nazione degli alvei e di realizzazione spontanea di corridoi ecologici. Le ricadute sull’idoneità ittica dei tratti interessati sono dirette e conseguenti al progressivo aumento della disponibilità di
microhabitat: via via che la struttura degli alvei acquista complessità l’ambiente sviluppa una
crescente capacità di ospitare stabilmente un maggior numero di specie e di stadi di sviluppo.
La misura si attua sia sui tratti di corso d’acqua iscritti negli elenchi di cui al R.D. 1775/1933
e soggetti per legge a vincolo paesistico sia sugli altri corpi idrici di pregio ittico attuale e potenziale cui l’interesse pubblico e l’assoggettamento a tutela sono stati attribuiti dalla presente pianificazione56. Nella parte relativa alle previsioni specifiche per le singole acque di interesse ittico sono individuate alcune realtà dove il Piano potrà promuovere questo tipo di intervento.
Le realizzazioni potranno essere condotte in concorso con i Comuni interessati, cui è assegnata la competenza sulla gestione dei rifiuti urbani. Ai sensi del D. Lgs. 152/2006, tale è infatti la natura dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree
pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge
marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua 57.
2.2.2.2 Creazione di aree inondabili e di margine
La misura prevede l’esecuzione di azioni attive di riqualificazione degli alvei finalizzate alla creazione di microambienti ripariali essenziali per l’ittiofauna. Si realizza mediante sbancamenti effettuati al margine di porzioni incise di corsi d’acqua attualmente privi di fasce esondabili. Queste
realtà sono particolarmente diffuse sul reticolo idrografico di medie e piccole dimensioni a nord
del Po, dove le attività dell’uomo, quasi sempre abusivamente, hanno condotto alla progressiva
eliminazione dei corridoi fluviali ad assetto naturale. Va attuata su superfici in disponibilità pubblica, che attualmente sono costituite in modo pressoché esclusivo dal demanio idrico. Altre localizzazioni possibili sono eventuali terreni di proprietà di enti locali o aree per cui si procedesse ad
acquisizione o ad esproprio, anche a titolo di misura compensativa di impatti ambientali.
Sono interventi polifunzionali suggeriti da una molteplicità di indirizzi tecnici di gestione idraulica, ecologica, naturalistica e faunistica e la loro realizzazione è sostenuta sia da strumenti di pianificazione sia da singoli provvedimenti di promozione della riqualificazione am-
56
Provincia di Pavia. Piano Ittico Provinciale - Norme di tutela e valorizzazione delle acque superficiali di
rilievo idrobiologico. Integrazione e specificazione delle previsioni del P.T.C.P. – Art. 3, 2° e 3° comma
57
D. Lgs. 152/2006 - Art. 184, 2° comma, lettera d)
116
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
bientale dei corsi d’acqua e del territorio. La loro realizzazione è prioritariamente prevista in
associazione alla misura relativa alla gestione pubblica del demanio idrico (pag. 60), per le
evidenti esigenze di razionalizzazione delle spese. Le localizzazioni preferenziali sono quelle
compatibili con il contenimento del rischio idraulico, rappresentate da superfici poste
all’interno di anse dei corsi d’acqua o lungo tratti a decorso rettilineo nelle cui prossimità non
siano presenti elementi vulnerabili come insediamenti, opere o infrastrutture. Per
l’esecuzione in aree interne alle fasce fluviali definite dall’Autorità di Bacino del Fiume Po la
progettazione deve conformarsi all’apposita “Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione” di cui all’art. 36 delle Norme di Attuazione del P.A.I.58.
Nella sostanza gli interventi si prefiggono di aumentare localmente l’ampiezza del corridoio fluviale, favorendo, in condizioni di deflussi crescenti, la sommersione di fasce appositamente rimodellate. Può prevedere la realizzazione di un alveo a più stadi, in cui l’esondazione sulla golena neoformata avviene solo al superamento di un determinato livello idrometrico, oppure una
riprofilatura che conferisca alla sponda un andamento dolcemente digradante; quest’ultima soluzione amplifica l’effetto margine, con lo sviluppo di habitat ripariali che si estendono su
un’ampia fascia di transizione tra ambiente acquatico e terrestre. Questi microambienti svolgono un ruolo fondamentale per il rifugio degli stadi giovanili delle specie ittiche e diventano indispensabili durante gli eventi di piena, quando garantiscono protezione dalle maggiori velocità
di corrente e dagli effetti dei solidi sospesi.
La progettazione dei rimodellamenti può anche prevedere la realizzazione di aree umide marginali permanenti, ovviamente connesse al corso principale, la cui profondità deve però essere
inferiore alla quota minima di escursione della falda o delle acque di subalveo; la loro presenza, aumentando la disponibilità di aree idonee alla riproduzione e al primo accrescimento, porta benefici rilevanti in termini di idoneità complessiva del tratto interessato a sostenere comunità ittiche ampie e diversificate.
Considerate la scarsa disponibilità di aree di proprietà pubblica e la necessità, su queste ultime,
di coniugare il miglioramento della qualità ecologica con la valorizzazione delle potenzialità fruitive occorrerà procedere, in sede di progettazione di dettaglio degli interventi, ad integrare opportunamente queste esigenze. Dove gli spazi lo consentiranno si ricorrerà all’abbinamento
delle due tecniche suggerite, che hanno esiti differenti sulla fruibilità delle superfici interessate.
58
Approvata con deliberazione n. 8/2006 del 5 aprile 2006 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di
Bacino del Fiume Po.
117
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
La realizzazione di un alveo a più stadi permette di sfruttare le banchine, esondabili solo in condizioni di forte deflusso, per promuovere la frequentazione dei corridoi fluviali; qui potranno essere
previste piccole radure da utilizzare come aree di sosta provviste di infrastrutture leggere (panchine, tavoli, ecc.), ovviamente compatibili con il transito delle portate di piena. Per assicurare la
praticabilità della pesca e migliorare l’attrattività dei siti spesso occorrerà prevedere anche piccole
azioni all’interno dell’alveo bagnato, per favorire il transito dei deflussi di magra nella prossimità
delle superfici riqualificate (vedi pag. 123, Miglioramento degli habitat negli scenari di magra).
La riprofilatura “dolce” delle sponde, nei corsi d’acqua di pianura a bassa energia caratterizzati da condizioni semipermanenti di DMV nel periodo primaverile ed estivo, enfatizza le finalità ambientali dell’intervento penalizzando l’affaccio al corso d’acqua. Lungo l’ampia fascia di
margine è infatti prevedibile (e auspicata) una colonizzazione rapida e spontanea da parte di
elofite, arbusti ed alberi igrofili, che determina forti vantaggi di ordine naturalistico ed ecologico ma che parallelamente riduce l’accessibilità alla sezione bagnata e aumenta la sensibilità
al disturbo antropico. Questa tipologia, inoltre, non potrà essere disgiunta dalla previsione di
adeguati programmi manutentivi delle componenti vegetali (pag. 139), che in corsi d’acqua
dalla marcata artificializzazione dei regimi idrologici e disseminati da strozzature idrauliche
non possono essere lasciate alla completa evoluzione naturale.
In linea di massima potrà essere opportuno, per favorire l’efficacia e la praticabilità degli interventi, prevedere la riprofilatura all’interno delle anse e l’alveo multistadio nelle porzioni più rettilinee. La qualità della progettazione dovrà comunque tenere conto di tutte queste implicazioni, valutando opportunità e condizionamenti derivanti dalle diverse soluzioni tecniche e promuovendo
la miglior contemperazione delle finalità ecologiche e fruitive perseguite.
In merito infine alla sostenibilità economica degli interventi si segnala il possibile ricorso a
una pluralità di fonti di finanziamento: misure 213 (Indennità Natura 2000 e Indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE), 214 (Pagamenti agroambientali), 216 (Investimenti non
produttivi) e 223 (Imboschimento di superfici non agricole) del P.S.R. 2007-2013 della Regione Lombardia, se utilizzabili grazie ad un adeguato affinamento delle specifiche previsioni
(vedi pag. 107, Affinamento degli strumenti di politica agricola); programma attuativo 20062009 per la realizzazione di 10.000 ettari di nuovi boschi e sistemi verdi multifunzionali59;
bandi annuali della D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile della Regione
Lombardia riservati alle Province per la promozione di interventi di tutela e risanamento delle
acque superficiali e sotterranee e di riqualificazione ambientale delle aree connesse.
59
D.G.R. 20 dicembre 2006, n. 8/3839
118
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
2.2.2.3 Creazione di aree umide fitodepuranti
Le aree umide fitodepuranti sono sistemi seminaturali a basso contenuto tecnologico che si
stanno recentemente affermando per l’abbattimento di carichi inquinanti recapitati puntualmente ai corpi idrici sensibili. Di norma sono utilizzati per il finissaggio della depurazione tradizionale (vedi pag. 92, Riduzione degli apporti inquinanti provenienti da scarichi pubblici) o
per il trattamento di carichi relativamente modesti provenienti da piccoli insediamenti60, dalle
superfici coltivate e dalla rete di colo delle aree agricole (vedi pag. 100, Riduzione degli ap-
porti inquinanti provenienti da colature e da fonti puntuali di origine agricola).
Sono previsti da una pluralità di atti normativi e programmatici e le loro realizzazione e gestione sono di norma a carico dei soggetti cui è affidato il trattamento dei reflui. La legislazione nazionale e regionale61 affida inoltre ai consorzi di irrigazione e bonifica il concorso, anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità, ad azioni di risanamento delle acque al fine della fitodepurazione.
Senza entrare nel dettaglio delle differenti soluzioni tecniche adottabili per i sistemi di fitodepurazione, su cui esiste un’ampia letteratura specifica, preme qui evidenziare che, come per altre misure di riqualificazione dei corpi idrici, il principale fattore che condiziona la loro diffusa realizzazione è l’esigenza di disporre di adeguate superfici. La creazione di aree umide fitodepuranti,
quindi, potrebbe trovare impulso dall’integrazione con la misura relativa alla Gestione pubblica
del demanio idrico (pag. 60) o dalla previsione di azioni compensative di trasformazioni territoriali
che rendessero disponibili le aree idonee. Riguardo alle pertinenze demaniali questo utilizzo appare pienamente compatibile, quantomeno all’interno delle fasce fluviali delimitate dall’Autorità di
Bacino del Fiume Po. Infatti, la “Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione” della
stessa Autorità ricomprende nelle realizzazioni qualificabili come “rinaturazioni” anche la neoformazione di “ecosistemi filtro”; specifica quindi, riguardo alle procedure autorizzative, che qualora
gli interventi di rinaturazione interessino terreni demaniali, il parere vincolante di compatibilità di
competenza dell’Autorità di Bacino ricomprende anche quello prescritto dall’art. 32 delle N.d.A.
del P.A.I. (Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali).
Considerando le esigenze di protezione ambientale dei corsi d’acqua la realizzazione delle aree umide fitodepuranti potrebbe anche poggiare sull’acquisizione o sull’esproprio delle su-
60
D.G.R. 5 aprile 2006, n. 8/2318 - Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di
acque reflue in attuazione dell’articolo 3, comma 1 del regolamento reg. 2006, n. 3
119
Piano Ittico Provinciale
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perfici necessarie. Il forte investimento iniziale potrebbe essere compensato, oltre che dal
miglioramento delle caratteristiche qualitative dei corpi idrici interessati dalla riduzione dell’inquinamento, dalla marcata polifunzionalità che può essere assegnata a questi interventi. Una
progettazione attenta può infatti enfatizzare il ruolo ecologico e territoriale degli impianti di
fitodepurazione, attivando notevoli sinergie positive con le politiche ambientali, paesistiche,
faunistiche, fruitive e di contenimento del rischio idraulico.
I principali obiettivi che possono essere contemporaneamente perseguiti creando aree umide
per la fitodepurazione sono:
miglioramento della qualità dell’acqua attraverso processi di assimilazione e trasformazione
-
dei nutrienti e di altri inquinanti;
-
attenuazione dei picchi di piena e stoccaggio delle acque;
-
aumento del valore naturalistico del sito attraverso la produzione fotosintetica, la produzione di vita animale, l’aumento della biodiversità, l’esportazione verso ecosistemi adiacenti;
-
utilizzo con valenza sociale per usi paesaggistici, ricreativi, commerciali e didattici;
-
ricarica della falda. 62
Inoltre, la realizzazione di questi sistemi seminaturali di trattamento delle acque è una delle
possibili forme di diversificazione dell’attività agricola tradizionale; infatti, gli impianti di fito-
depurazione sono in grado di creare artificialmente gli stessi ecosistemi caratteristici delle
zone acquatiche naturali. In termini concreti, ciò equivale a poter fruire delle incentivazioni
per gli interventi a valenza ambientale previste dalla PAC e dal PSR 2007 - 2013, oltre che
poter eventualmente differenziare l’attività aziendale destinando parte dei terreni agricoli a
scopi ricreativi, didattici, sportivi.63
Infine, la semplicità di gestione, i ridotti interventi di manutenzione senza necessità di perso-
nale qualificato, l’assenza di apparecchiature elettromeccaniche rendono la fitodepurazione
molto adatta in situazioni decentrate e di difficile accessibilità.64
61
D. Lgs. 152/2006, art. 75, 9° comma; l.r. 7/2003, art. 5, 1° comma, lettera c)
62
Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente - Manuali e linee guida 9/2002 - Linee guida per
la ricostruzione di aree umide per il trattamento di acque superficiali
63
Regione Lombardia, D.G. Agricoltura – La natura sa come. Viaggio nella fitodepurazione, 2007
64
D.G.R. 5 aprile 2006, n. 8/2318 - Norme tecniche regionali in materia di trattamento degli scarichi di
acque reflue in attuazione dell’articolo 3, comma 1 del regolamento reg. 2006, n. 3
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Piano Ittico Provinciale
A questa marcata polifunzionalità delle aree umide fitodepuranti, che già di per sé potrebbe
giusticare la spesa per le superfici necessarie alla loro realizzazione, si associano inoltre l’economicità delle infrastrutturazioni successive, ben più modeste rispetto ad altre tecnologie depurative, e i ridotti oneri di gestione e manutenzione.
In relazione alle finalità settoriali di tutela della fauna ittica, i benefici ottenibili con la creazione di aree umide fitodepuranti sono prevalentemente di natura indiretta e dovuti al miglioramento della qualità chimico-fisica delle acque. Vantaggi diretti possono tuttavia derivare da
un eventuale ampliamento delle fasce esondabili e dalla disponibilità di nuovi habitat.
L’ampliamento delle fasce esondabili si può ottenere quando le superfici destinate alla fitodepurazione sono ricavate con lo sbancamento di aree contigue a corsi d’acqua incisi; in questi
casi la porzione inferiore dei sistemi di fitodepurazione può essere progettata ad a una quota
compatibile con la periodica sommersione, utilizzabile dall’ittiofauna come zona di rifugio in occasione delle piene. Aree umide fitodepuranti che mantengano permanentemente deflussi superficiali con caratteristiche idroqualitative compatibili e che siano in continuità biologica con il
recettore possono arricchire l’ecomosaico di microambienti importanti per la riproduzione, il rifugio ed il primo accrescimento di molte specie ittiche tipiche degli ambienti di pianura.
In sintesi, la creazione di aree umide con finalità fitodepurativa è una tecnica di intervento
che può concorrere efficacemente alla riqualificazione ambientale dei corpi idrici di interesse
ittico. Diviene poi una soluzione quasi obbligata per la mitigazione di particolari impatti, come
quelli legati agli apporti di inquinanti provenienti dal reticolo artificiale scolante e recapitati
senza alcun trattamento nei corpi idrici naturali o paranaturali di interesse ittico.
2.2.2.4 Interventi di contenimento di inquinanti veicolati dai sistemi artificiali
Come più volte ricordato, l’ampia interconnessione tra i corpi idrici tutelati e le reti artificiali
destinate all’irrigazione o al colo delle campagne coltivate rappresenta un elemento di locale
criticità nei comprensori provinciali della Lomellina e del Pavese. In particolare, si è evidenziato come il drenaggio superficiale dei terreni agricoli e la manutenzione meccanica degli alvei facciano sì che per il tramite delle colature e delle restituzioni giungano ai corsi d’acqua
naturali nutrienti, solidi sospesi, composti di sintesi, materiali grossolani e sostanza organica
più o meno particolata. Se si considera che questi eventi di norma si concentrano nei periodi
critici di magra spinta delle acque di interesse ittico ed ambientale si può comprendere come
ciò possa causare compromissioni anche significative delle loro caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche. Questa linea di impatto è già stata considerata, quantomeno riguardo ad
alcune categorie di inquinanti veicolati dai sistemi artificiali, prevedendone la mitigazione per
121
Piano Ittico Provinciale
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mezzo di apposite disposizioni regolamentari (Riduzione degli apporti inquinanti provenienti
da colature e da fonti puntuali di origine agricola, pag. 100).
Qui interessa invece suggerire, pur in modo assolutamente schematico, la possibile realizzazione di interventi distribuiti sul territorio finalizzati al contenimento degli inquinanti veicolati
dai sistemi artificiali, oltre che ad altri obiettivi di ordine ambientale più generale. La loro esecuzione andrebbe posta in capo ai consorzi, che dovrebbero prevederli nei programmi
comprensoriali e potrebbero fruire di appositi finanziamenti (ad es. misure 125 e 313 del
P.S.R. 2007-2013 della Regione Lombardia).
Tra le soluzioni tecniche che possono essere adottate per questi scopi si indicano la realizzazione di risezionamenti localizzati degli alvei dei canali, la creazione di sistemi seminaturali di
sedimentazione e fitodepurazione posti in parallelo e il transito delle portate all’interno di bacini di cava esistenti.
I risezionamenti localizzati possono favorire, con l’allargamento e l’approfondimento dell’alveo, la deposizione di parte dei solidi e dei materiali grossolani trasportati; possono inoltre
indurre la concentrazione dell’ittiofauna in occasione di asciutte, permettendone la sopravvivenza o agevolando le operazioni di recupero. Se opportunamente progettate, le nuove unità
ambientali possono permettere la sosta e la nidificazione dell’avifauna acquatica, la pesca dilettantistica e l’aumento dei valori naturalistici, paesaggistici e fruitivi.
La realizzazione di sistemi seminaturali di sedimentazione e fitodepurazione posti in parallelo
ai canali e alimentati con bocche tarate può permettere di trattare molto efficacemente frazioni della portata in transito, oltre che di ottenere i benefici associati già ricordati.
Le tecniche sono abbinabili e replicabili lungo lo sviluppo dello stesso corpo idrico, favorendo
così la presenza distribuita di strutture di progressivo abbattimento degli inquinanti, la possibile suddivisione degli oneri gestionali su una pluralità di soggetti e la diffusione sul territorio
di unità ambientali paranaturali.
Il transito delle portate dei canali all’interno di bacini di cava esistenti può assicurare un marcato abbattimento dei solidi sospesi e dei materiali grossolani veicolati dalle reti artificiali in occasione di interventi di periodica manutenzione. La soluzione consentirebbe inoltre di valorizzare
a fini ambientali siti che spesso mostrano evidenti condizioni di degrado; comportando la realizzazione di nuovi alvei di adduzione e restituzione pare tuttavia praticabile solo nelle situazioni
in cui gli specchi di cava fossero prossimi ai tracciati dei canali.
Il complesso degli interventi suggeriti va eseguito su corpi idrici che non rientrano tra le acque di interesse ittico e pertanto il loro ruolo nei confronti degli obiettivi della presente piani-
122
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Piano Ittico Provinciale
ficazione è esclusivamente indiretto.
Tuttavia, la mitigazione degli impatti dovuti al recapito di solidi sospesi e materiali grossolani
rappresenta per molti sistemi naturali un’importante misura di riduzione di effetti nocivi
sull’ittiofauna e di ripristino di una buona funzionalità biologica. Su questo, come su altri aspetti connessi alle interferenze tra rete artificiale e acque tutelate è fondamentale sviluppare
un’adeguata sensibilizzazione dei consorzi, perché possano realmente condividere l’esigenza
di affrontare con coerenza le indubbie criticità. Questa condivisione, infatti, è una condizione
irrinunciabile per un corretto esercizio di compiti fondamentali assegnati dalla legge: promo-
zione, realizzazione e concorso, anche attraverso appositi accordi di programma, di azioni di
salvaguardia ambientale e paesaggistica, di valorizzazione economica sostenibile, di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione
dei corsi d’acqua e della fitodepurazione.65
2.2.2.5 Riattivazione e riconnessione di ambienti acquatici laterali
Nei fondovalle e nella pianura i corsi d’acqua ad assetto naturale, evolvendo liberamente, rimodellano continuamente le piane alluvionali creando una serie di ambienti laterali; di norma, la dinamica dei corsi d’acqua ad andamento sinuoso o meandriforme crea morte e lanche, quella dei fiumi e dei torrenti ad alveo intrecciato genera rami secondari.
Gli ambienti laterali mostrano differenti livelli di connessione con il corso principale, che quasi
sempre dipendono dalla loro età, e nel tempo anch’essi evolvono per il tramite di processi
naturali, come il progressivo interrimento di morte e lanche; riguardo ai pesci e agli altri organismi esclusivamente acquatici, la continuità biologica tra corso principale e ambienti laterali può essere permanente o limitata alle condizioni di piena, ordinaria o eccezionale.
Un corridoio fluviale non perturbato nelle sue caratteristiche idromorfologiche mostrerebbe
quindi una pluralità di ambienti laterali a differenti livelli di evoluzione e connessione, e alla
scala di tratto i relativi habitat sarebbero quindi sempre disponibili per la comunità ittica residente. Una simile condizione non è più riscontrabile nel nostro territorio, dove le attività antropiche hanno ovunque alterato l’idrologia e la morfologia dei corsi d’acqua, impedendoli
nelle loro dinamiche e pregiudicandone la capacità di generare nuovi ambienti laterali; quelli
residui, inoltre, sono stati spesso compromessi o addirittura eliminati, oppure sono venuti
meno per effetto dei loro processi evolutivi. Tutto ciò ha drasticamente ridotto la complessità
65
l.r. 31/2008, art. 80, 1° comma, lettera c)
123
Piano Ittico Provinciale
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degli ecosistemi acquatici, privandoli di un gran numero di microambienti essenziali per una
pluralità di specie ittiche e di enorme valore anche per altre politiche faunistiche, naturalistiche e paesaggistiche.
Dalla presa d’atto di queste criticità ormai da decenni il ripristino e la riconnessione degli ambienti laterali sono parte essenziale degli indirizzi di tutela e riqualificazione ambientale degli
ecosistemi acquatici, senza che ciò abbia tuttavia generato effettive ricadute attuative.
La presente misura di intervento prevede l’esecuzione di azioni attive di ripristino e riconnessione
di ambienti laterali esistenti, allo scopo di aumentare la disponibilità di habitat necessari alla fauna ittica e di concorrere al miglioramento della qualità ecologica complessiva dei corsi d’acqua.
Il ripristino interessa di norma sistemi laterali soggetti ad interrimento od occlusione, pur nella consapevolezza che questi processi possono rientrare nella dinamica naturale di lanche,
morte e rami secondari. La strategia di intervento tende infatti a mantenere o riattivare in
questi ambienti condizioni tipiche dei loro stadi evolutivi intermedi, caratterizzate dalla permanenza di acqua o di deflussi superficiali per tutto l’anno. Questa scelta deriva dal fatto
che, pregiudicata o compromessa l’attuale possibilità di formazione di nuovi habitat laterali,
per mantenere una pur modesta diversificazione degli ecosistemi acquatici occorre intervenire sui pochi ambienti residui e limitarne l’evoluzione verso unità più tipicamente terrestri.
Per le lanche e le morte si attua movimentando o rimuovendo parte dei sedimenti presenti
fino ad assicurare, quantomeno su parte della superficie, profondità adeguate alle esigenze
delle specie ittiche che si intendono favorire.
Per i rami laterali, che spesso scorrono su materassi ghiaiosi o ciottolosi molto permeabili, le
maggiori criticità sono determinate dalla progressiva riduzione delle portate di magra, che
spariscono in subalveo interrompendo la continuità dell’ambiente acquatico; questa riduzione
è causata da una pluralità di possibili fattori: diminuzione dell’alimentazione diretta dal corso
principale per la migrazione di quest’ultimo verso il lato opposto del corridoio fluviale; abbassamento del livello della falda e parallela contrazione delle quote di risorgenza drenate; venir
meno di apporti di colatura per la marcata stagionalità delle pratiche irrigue. Altri elementi di
alterazione sono dati da una serie di attività antropiche connesse alla riconversione ad uso
agricolo delle aree golenali abbandonate dall’alveo attivo; queste attività, senza giungere al
vero e proprio riempimento dei rami laterali, ne determinano il progressivo degrado e ne
possono favorire l’occlusione. Alcuni esempi sono i riporti di materiali per la realizzazione di
ponti o di guadi, le canalizzazioni e le rettifiche per aumentare le superfici produttive, i rimodellamenti morfologici delle fasce contigue per agevolarne la lavorazione meccanica o l’irriga-
124
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bilità, la realizzazione di ferme per favorire i prelievi idrici. In relazione alle cause prevalenti
di compromissione gli interventi di riattivazione dei rami laterali, quando praticabili, possono
comportare azioni differenti. La scarsità delle portate di magra, che può interrompere la continuità dei deflussi superficiali, è un fattore non sempre mitigabile. Gli interventi proponibili
sono il ripristino della continuità con il corso principale, per assicurare l’alimentazione idrica
all’origine dei bracci secondari, la realizzazione di un alveo di magra che favorisca la concentrazione delle portate e un maggior drenaggio di acque di risorgenza, una gestione dei sedimenti che riduca la dispersione in subalveo. Per altri fattori di interferenza generati da azioni
dell’uomo la mitigazione può essere più semplice e basarsi su risagomature d’alveo o disimissione di opere di ritenuta incompatibili.
La riconnessione prevede la riattivazione o il miglioramento della continuità tra gli ambienti
laterali e il tracciato principale dei corsi d’acqua ed è finalizzata a permettere ai pesci di spostarsi più liberamente possibile tra i differenti habitat che compongono l’ecosistema interessato. Comporta interventi da realizzare negli ambiti golenali che possono consistere nello
scavo di nuovi alvei o nel risezionamento o nella riprofilatura di quelli esistenti. La progettazione dovrà aver cura di non determinare eccessivi drenaggi degli ambienti laterali riconnessi, che potrebbero condurre alla loro compromissione funzionale o quantomeno all’accelerazione dei naturali processi di interrimento.
Per tutti gli ambienti laterali alimentati da acque di risorgenza andrà posta particolare attenzione ai livelli di escursione della falda, poiché il mantenimento di un battente idrico permanente necessita di quote di fondo inferiori a quelle dei minimi piezometrici. In questo senso
sarebbe auspicabile un’inversione di tendenza riguardo alla sempre più diffusa prassi
dell’asciutta autunnale e invernale dei sistemi irrigui, che è causa del concomitante e marcatissimo abbassamento dei livelli freatici. Questo fattore ha rappresentato nell’ultimo decennio
la causa prevalente di compromissione di un gran numero di ambienti acquatici di elevata
qualità, che spaziano da quelli più tipicamente perifluviali ai fontanili e alle risorgive a buona
parte delle zone umide protette.
Gli interventi, ovviamente, non devono risultare impattanti su realtà di elevata qualità ecologica, ma vanno progettati evitando l’eliminazione di unità di pregio e limitando le attività di
cantiere ai periodi meno critici.
Nelle previsioni specifiche per i singoli corpi idrici di interesse sono riportate alcune delle possibili localizzazioni di questi interventi. In relazione al costante divenire dell’assetto ambientale dei corsi d’acqua saranno possibili ulteriori previsioni applicative della misura, da definirsi
in sede di programmazione di dettaglio delle riqualificazioni ambientali.
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Come per altre misure di intervento, la realizzazione all’interno delle fasce fluviali delimitate
dall’Autorità di Bacino è soggetta alla disciplina disposta dalla “Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione” di cui all’art. 36 delle Norme di Attuazione del P.A.I..
2.2.2.6 Riqualificazione dei tratti terminali degli affluenti
Il recapito di sistemi di colatura può costituire un’importante opportunità di riqualificazione di
tratti di corsi d’acqua di pianura di medie dimensioni profondamente alterati sotto il profilo
ecologico. Le confluenze di colatori perenni e ad assetto paranaturale rappresentano infatti
elementi di possibile diversificazione degli habitat che possono aumentare la disponibilità di
aree riproduttive per la fauna ittica e di siti di rifugio in occasione delle piene.
La presente misura di intervento consiste nella previsione di azioni attive di miglioramento
ambientale da realizzare sulle porzioni terminali di questi affluenti e finalizzate ad aumentarne l’idoneità ittica. Si è già visto come sia però essenziale che le reti scolanti non veicolino
potenziali inquinanti, di cui la presente misura assume l’assenza o l’adeguato contenimento.
Le azioni che è possibile eseguire per riqualificare i tratti finali dei colatori sono quelle tese al
ripristino della continuità biologica con il recettore, alla rinaturazione dell’alveo e delle sponde
e alla creazione di aree riproduttive. Va considerato che sovente le porzioni terminali delle reti scolanti non presentano particolari criticità di tipo idraulico, essendo molto incassate e
spesso separate dai tratti superiori da salti di fondo artificiali; ciò consente di programmare e
realizzare interventi di riqualificazione degli alvei senza rischio di interferire con le modalità di
deflusso dei tronchi posti a monte.
Il ripristino della continuità biologica va realizzato nelle situazioni in cui la presenza di opere
trasversali poste nella porzione terminale dell’affluente impedisca la risalita dell’ittiofauna
proveniente dal corso d’acqua principale verso tratti a buona vocazionalità; questa azione
non è però sempre attuabile, particolarmente per sistemi che recapitano nelle porzioni più
incise di corsi d’acqua canalizzati, dove maggiore sarebbe l’esigenza di riqualificazione ambientale. In queste realtà i colatori confluenti spesso provengono dal piano campagna terrazzato e la sensibile differenza di quota tra gli alvei dell’affluente e del recettore determina la
presenza di salti di fondo artificiali di notevole altezza. Qui il ripristino della continuità biologica comporterebbe la riprofilatura di ampi tratti dei colatore e la realizzazione di una serie di
soglie, ciascuna valicabile dall’ittiofauna, per la stabilizzazione del letto. I siti preferenziali di
intervento vanno invece individuati dove le opere invalicabili possono essere agevolmente dismesse e sostituite con rampe. Un caso particolare è quello in cui la confluenza è intubata; in
questi casi la riconnessione può essere realizzata intervenendo sul diametro e sulla quota di
126
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posa della tubazione.
La rinaturazione dell’alveo può realizzarsi sia favorendo le dinamiche morfologiche naturali
sia attuando piccoli interventi strutturali (deflettori, posizionamento tronchi e ceppi, ecc.).
Ovviamente le modalità di gestione idraulica dovranno prevedere l’abbandono di eventuali
pratiche ad elevato impatto ambientale, come spurghi e sfalci di macrofite. Riguardo alle
sponde, andranno incentivati i processi di colonizzazione da parte della vegetazione spontanea, o, se questi fossero assenti o insoddisfacenti si potrà procedere all’impianto di alberi e
arbusti.
La creazione di aree riproduttive può comportare il posizionamento di letti di ghiaia, per aumentare l’idoneità dei tratti interessati ad ospitare specie ittiche reofile.
Nelle previsioni di piano per le singole realtà di interesse sono evidenziate alcune possibili localizzazioni di questa misura di intervento. La programmazione definitiva dovrà tuttavia tener
conto di una serie di possibili condizionamenti, costituiti dal regime idrologico dei colatori e
dalle loro caratteristiche idroqualitative.
Per i colatori che confluiscono in corsi d’acqua soggetti a tutela paesistica la riqualificazione
dei loro 150 metri terminali va inoltre fondata sul rispetto delle apposite norme di tutela, che
possono determinare forti sinergie positive con la presente pianificazione. L’esercizio di azioni
attive di riqualificazione potrà invece essere previsto, in concorso con i Consorzi, ed inserito
negli appositi piani comprensoriali, anche in associazione con la misura relativa agli interventi
per il contenimento degli inquinanti veicolati dai sistemi artificiali (pag. 121).
2.2.2.7 Miglioramento degli habitat negli scenari di magra
Sulla gran parte dei corsi d’acqua di pianura di interesse per la presente pianificazione insiste
un gran numero di derivazioni ad uso irriguo, che nei momenti di massimo fabbisogno sottraggono la totalità della risorsa idrica disponibile al prelievo; questa situazione si verifica per
l’intero periodo tardo primaverile ed estivo, che coincide con le fasi riproduttive della prevalenza delle specie ittiche vulnerabili.
Anche a seguito della prossima applicazione del DMV lo scenario di riferimento non appare confortante; infatti, le diffuse alterazioni dei sottobacini drenati e l’artificializzazione dei regimi idrologici fanno sì che quasi ovunque si evidenzi una sproporzione tra l’ampiezza degli alvei, determinata dall’entità delle portate “formative”, e i deflussi minimi vitali previsti. Dove ricorrono queste
condizioni la risultante è il prevedibile riproporsi della dispersione delle portate di magra su sezioni trasversali troppo estese, con la conseguente impossibilità a mantenere la strutturazione in
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microambienti indispensabile per l’idoneità ittica; molti corsi d’acqua, anche a seguito del rilascio
del DMV, continueranno a mostrare per lunghi tratti condizioni di ridotto battente idrico che non
permetteranno la presenza stabile dei pesci. Inoltre, a questa criticità seguiteranno ad associarsi,
seppure in minor misura, le tipiche ripercussioni dirette e indirette sulle caratteristiche qualitative
e quantitative dell’acqua: forti riscaldamenti, rilevanti perdite per evaporazione (grande superficie
di contatto con l’atmosfera) e sensibili escursioni giornaliere dell’ossigeno disciolto; queste ultime
sono legate allo sviluppo squilibrato della componente vegetale, algale e macrofitica, favorito
dall’innalzamento termico, dal rallentamento della velocità di corrente, dall’aumento della sedimentazione e dall’incremento delle concentrazioni dei nutrienti.
Su ampi tratti dei principali torrenti appenninici si riscontrano analoghe criticità, amplificate
dalle sottrazioni d’acqua ma in larga parte determinate dal regime idrologico di questi ambienti, tipicamente pluviale e caratterizzato da pronunciatissime magre estive.
La diffusione di queste situazioni rende necessario prevedere interventi di sistemazione degli
alvei finalizzati a migliorare la funzionalità ecologica delle portate di magra, naturali o rilasciate come deflusso minimo vitale; per queste ultime, inoltre, va tenuto conto che in assenza di questi interventi il rilascio potrebbe risultare insufficiente all’ottenimento degli obiettivi
ambientali desiderati, di cui la presenza stabile e strutturata delle popolazioni ittiche tipiche è
uno dei principali indicatori.
La presente misura di intervento prevede quindi la creazione di habitat idonei ad assicurare,
in condizioni di portata minima dei corsi d’acqua interessati, una migliore diversificazione
ambientale e una maggiore idoneità ittica.
Le realizzazioni devono essere prioritariamente finalizzate a concentrare i deflussi di magra
per mantenere adeguate condizioni di battente e velocità di corrente; ciò può essere ottenuto con il risezionamento, che può essere l’unica opzione realisticamente praticabile su alcuni
tratti appenninici, oppure costruendo apposite strozzature idrauliche: queste ultime possono
essere generate da strutture rigide come pennelli o deflettori o con il posizionamento di inerti
(ghiaia, ciottoli) opportunamente disposti a formare barre. Le opere per la concentrazione
delle portate possono innescare lo sviluppo di raschi e buche, che assicurano habitat idonei
alla riproduzione, all’alimentazione e alla sosta di una pluralità di specie ittiche e di stadi di
sviluppo. La progettazione può inoltre tendere ad una conformazione sinuosa dell’alveo di
magra, così da valorizzare i processi naturali di differenziazione morfologica tipici dei tracciati
irregolari. Riguardo alle specifiche di dettaglio per l’esecuzione di queste tipologie di intervento si rimanda alla vastissima letteratura tecnica disponibile, precisando che le realizzazioni
necessitano comunque di analisi e soluzioni sitospecifiche.
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La linea di azione può essere opportuna su alcune porzioni dei torrenti appenninici caratterizzate da un alveo molto largo e composto da spessi materassi alluvionali e nei corpi idrici di
pianura a valle di derivazioni significative che di norma rilasciano il solo DMV; la lunghezza
dei tratti di corso d’acqua interessati è funzione delle condizioni locali, abbastanza diversificate e in costante divenire. Nei torrenti appenninici le situazioni di marcata deposizione, spesso
determinate da opere trasversali di regimazione, sono quelle più interessate dalla dispersione
e dall’infiltrazione in subalveo delle portate di magra; a queste spesso succedono tratti che
risultano meno sensibili alla riduzione dei deflussi superficiali, per la maggior pendenza del
profilo longitudinale che favorisce una più accentuata incisione del letto. In alcune realtà di
pianura, specialmente quelle caratterizzate da notevoli salti di fondo in coincidenza delle prese, si assiste ad una buona ricostituzione delle portate, anche grazie al drenaggio di risorgenze operato dall’alveo; altrove la vicinanza di un’opera trasversale successiva può favorire
il mantenimento di un discreto battente idrico anche in condizioni di deflusso minimo.
In ogni caso, considerata la necessità di razionalizzare l’impiego delle scarse risorse
disponibili, le priorità di intervento andranno individuate nelle situazioni realmente critiche,
mentre laddove si manifestino condizioni accettabili di idoneità degli habitat la progettazione
“di magra” potrà essere giustificata solo per la conservazione di specie ittiche in condizione di
severa minaccia.
Le previsioni per i singoli corsi d’acqua di interesse evidenziano alcune possibili localizzazioni
della misura di intervento. Altre situazioni di possibile criticità potranno essere individuate in
sede di verifica dell’effettiva funzionalità ecologica delle portate rilasciate come DMV, a seguito della sua prima applicazione. In caso di insufficienza del DMV, una possibile opzione potrebbe essere la copertura dei costi degli interventi di sistemazione degli alvei di magra da
parte dei concessionari a fronte di un mancato aumento degli obblighi di rilascio.
2.2.2.8 Posizionamento di massi e di detriti legnosi grossolani
Il posizionamento di massi o quello di detriti legnosi grossolani (tronchi e ceppi) sono due
“classiche” tecniche di intervento mirate a potenziare l’idoneità ittica dei corpi idrici. Possono
risultare particolarmente efficaci in situazioni di forte semplificazione dell’ecosistema acquatico, dove la loro adozione permette di migliorare la disponibilità di habitat e di siti di rifugio. Il
loro impiego può essere indispensabile per riqualificare ambienti di pianura privi di ripari per i
pesci, come quelli poveri di macrofite sommerse e di habitat ripariali. Nei tratti dove l’obiettivo perseguito è la progressiva rinaturazione vanno considerate soluzioni transitorie, mentre
possono assumere il ruolo di strumenti ordinari di gestione nelle realtà in cui i fattori di pres-
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sione non appaiono mitigabili.
Ovviamente, i massi vanno utilizzati nelle porzioni montane e pedemontane dei torrenti appenninici mentre i detriti legnosi trovano maggiore applicazione negli ambienti di pianura.
Questi interventi rappresentano inoltre un valido complemento per le azioni di miglioramento
degli habitat negli scenari di magra (pag. 127), dove possono amplificare gli effetti delle tecniche descritte. Sono metodi molto economici che basano la loro efficacia sull’azione
esercitata da questi ostacoli sui flussi idrici, di cui favoriscono la diversificazione. Alla
diversione e alla concentrazione dei filetti fluidi conseguono redistribuzione dei substrati e
formazione di pozze, raschi, correntine e barre di sedimentazione.
Riguardo ai corsi d’acqua appenninici, bisogna rilevare che il posizionamento di massi può
essere effettuato in sede di realizzazione di opere di manutenzione idraulica che prevedano
movimentazione o asportazione di sedimenti. Quasi sempre nel corso di questi interventi le
componenti più grossolane dei substrati vengono sistematicamente rimosse dalle imprese
esecutrici per il loro possibile reimpiego in edilizia. Ciò determina la banalizzazione dell’alveo,
in cui la presenza di elementi di grande pezzatura è fattore che favorisce e mantiene la diversificazione ambientale. Per questo motivo nel “Regolamento Provinciale per la tutela degli
ecosistemi acquatici”, attuativo della presente pianificazione, è stato previsto che nei corsi
d’acqua appenninici, gli interventi che comportino movimentazione o rimozione di materiali litoidi devono garantire il mantenimento nell’alveo attivo degli elementi di substrato più grossolani, indispensabili per la naturale articolazione in microambienti dei tratti torrentizi interessati. Fatta salva questa previsione regolamentare, può comunque essere necessario intervenire con il posizionamento di massi in situazioni semplificate dove questi elementi siano assenti. In questi casi le azioni vanno attuate utilizzando preferibilmente elementi di pezzatura
e tipologia analoghe a quelle che sarebbero naturalmente presenti negli ambienti interessati,
valutabili percorrendo tratti contigui non alterati. La disposizione dei massi dovrà evitare il ripetersi di geometrie regolari, per non compromettere il valore paesistico del sito evidenziando l’artificialità della sistemazione. Particolare attenzione andrà posta al possibile innesco di
fenomeni erosivi, collocando i massi ad adeguata distanza dalle sponde o intervenendo in
tratti dove la divagazione fluviale è ipotesi compatibile o addirittura auspicabile.
Riguardo al posizionamento di detriti legnosi grossolani, tecnica idonea agli ambienti di pianura,
va rilevato come in realtà questi siano spesso già presenti in buona parte degli alvei. Le loro collocazioni e conformazioni casuali, tuttavia, sovente generano una serie di criticità, rendendo opportune azioni attive di rimozione, rimodellamento, riposizionamento e ancoraggio.
I tronchi e i ceppi presenti naturalmente spesso determinano la progressiva formazione di
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cospicui accumuli legnosi; la movimentazione di questi accumuli in occasione di incrementi di
portata può condurre alla formazione di gravi ostacoli al deflusso in corrispondenza delle
numerose strozzature idrauliche di cui sono costellati i corsi d’acqua. Lunghi tronchi possono
inoltre determinare ostruzioni fermandosi contro le pile dei ponti e trattenendo a loro volta
altri materiali veicolati dalla corrente. Gli ammassi possono determinare erosioni localizzate
che in molte situazioni non sono compatibili con i vincoli antropici presenti. La forma irregolare di molti elementi vegetali grossolani fa sì che essi abbiano rilevanti porzioni emergenti;
queste ultime spesso trattengono grandi quantitativi di rifiuti di varia natura che nelle nostre
realtà sono continuamente trasportati dalla corrente: sacchetti, bottiglie, polistirolo, scarti di
potatura, mobili, elettrodomestici, carogne di animali. Questi accumuli di rifiuti sono forti elementi detrattivi degli ambienti acquatici la cui presenza confligge direttamente con gli obiettivi di tutela paesistica e di frequentazione diffusa dei corsi d’acqua. Non potendo intervenire efficacemente sulle cause della loro presenza e pur riconoscendo che l’allontanamento
ad opera della corrente non rappresenta una soluzione, per le finalità della presente pianificazione si reputa opportuno non favorire la manifesta presenza di rifiuti nelle localizzazioni
dove si attuano programmi di riqualificazione.
Per questa serie di motivi la presenza di tronchi e ceppi in alveo necessita di una gestione attiva,
che può comportare il loro riposizionamento, l’eliminazione delle parti emergenti che possono
trattenere rifiuti o favorire la formazione di accumuli eccessivamente sviluppati e, soprattutto, la
realizzazione di adeguati ancoraggi che limitino la loro movimentazione ad opera della corrente.
Nei tratti di corso d’acqua in cui i detriti vegetali grossolani sono scarsi o assenti l’azione prevede il posizionamento di nuovi elementi estranei all’ambiente locale. La dimensione dei
tronchi e dei ceppi introdotti sarà correlata a quella del corso d’acqua interessato e la disposizione dovrà simulare quella derivante dalle dinamiche naturali. Di norma, andranno evitate
collocazioni trasversali e il posizionamento andrà eseguito ponendo il tronco rivolto a valle ed
il ceppo a monte. Per gli ancoraggi potranno essere usate barre in ferro, passanti attraverso
l’elemento vegetale oppure come punti di fissaggio di cavi o funi. L’ancoraggio è un’operazione fondamentale non solo per ridurre il rischio di asportazione del detrito collocato ma anche
per la stessa riuscita dell’intervento; infatti gli elementi legnosi, per esercitare il ruolo desiderato, devono opporsi efficacemente alla corrente, deflettendola, e non subire riposizionamenti da parte di quest’ultima fino ad assumere la collocazione maggiormente idrodinamica.
Nelle situazioni prossime a strozzature idrauliche il posizionamento di detriti vegetali grossolani
richiede attente valutazioni sulla dimensione degli elementi da introdurre e sul rischio di formazione di grossi accumuli e comporta il costante monitoraggio dell’efficacia degli ancoraggi.
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Alcune possibili localizzazioni della presente misura di intervento sono riportate nella parte
speciale dedicata alle singole realtà di interesse. L’individuazione di altre realtà vocate potrà
essere operata in sede di progettazione di dettaglio delle riqualificazioni ambientali.
2.2.2.9 Creazione di raschi e letti di frega
Le rilevanti alterazioni ambientali subite da molti corsi d’acqua di pianura hanno fatto sì che
in buona parte degli alvei la disponibilità di substrati ghiaiosi sia molto ridotta. Le cause prevalenti sono il diffuso contenimento dei processi erosivi e la forte presenza di opere trasversali di ritenzione, che hanno profondamente modificato le modalità del trasporto solido.
In queste situazioni, anche in presenza di buone potenzialità di strutturazione morfologica, la
dinamica determinata dalla corrente non può esercitare la caratteristica selezione dei sedimenti che è all’origine della formazione dei raschi. Ciò compromette l’idoneità per le specie
ittiche che si riproducono su substrati duri e, più in generale, pregiudica la diversificazione in
microhabitat degli ambienti interessati. Per ovviare a questa limitazione l’unica soluzione praticabile è l’introduzione di ghiaia e ciottoli di adeguata pezzatura nell’alveo attivo, da ripetersi
con una periodicità che è funzione del grado di rimozione dei materiali operato dalle piene.
L’azione si realizza riportando direttamente in alveo inerti a granulometria variabile e modellandoli appropriatamente, oppure lasciando alla dinamica fluviale il compito di distribuirli;
quest’ultima ipotesi è sicuramente più semplice ed economica ma è praticabile solo in condizioni di sufficiente strutturazione morfologica dell’alveo, mentre difficilmente può sortire gli
effetti desiderati nei tratti compromessi da rettifiche e canalizzazioni.
Il modellamento dei banchi ghiaiosi e ciottolosi va attuato tendendo alla formazione di raschi
o comunque di habitat caratterizzati da una velocità di corrente adeguata a contenere il deposito di sedimenti fini sui substrati grossolani. La varietà strutturale garantita dall’alternanza
dei raschi e delle buche è un elemento essenziale di diversificazione dell’ecosistema acquatico, di particolare importanza per gli invertebrati e i pesci. I raschi contribuiscono alla stabilizzazione del letto, riducendo la velocità di corrente a monte e il trasporto di sedimenti a valle.
Un alveo con substrati meno mobili favorisce l’insediamento della vegetazione acquatica amplificando ulteriormente la disponibilità di microhabitat. I raschi costituiscono infine dei punti
di accesso all’alveo bagnato più sicuri e attrattivi dei tratti a sedimenti fini e possono favorire
la frequentazione del corso d’acqua. Si realizzano in tratti a sviluppo subrettilineo o nei punti
di flesso delle sequenze di meandri.
Per le modalità esecutive si può fare riferimento all’ampia letteratura tecnica disponibile, tenendo conto che la progettazione di dettaglio necessita comunque di valutazioni sitospecifiche.
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Per le realizzazioni previste in alcuni corsi d’acqua provinciali di pianura è tuttavia importante
tenere conto di alcuni criteri. In primo luogo il fatto che dove la principale motivazione alla base degli interventi è la pronunciata scarsità di sedimenti ghiaiosi dovuta alle modificazioni nelle
dinamiche del trasporto solido, il posizionamento degli inerti si configura come vero e proprio
ripristino delle condizioni necessarie alla formazione di microhabitat indispensabili per alcune
specie vulnerabili. In quest’ottica le progettazioni potranno essere semplificate dall’assunzione
che i banchi neoformati siano liberi di evolvere in modo naturale; la ghiaia e i ciottoli potranno
essere spostati dai flussi di corrente, depositando quindi a formare nuove barre, raschi e buche, simulando il processo naturale di trasporto dei sedimenti. Come detto, potrà essere necessario intervenire sui banchi progressivamente erosi, programmando interventi di rimpiazzo
dei quantitativi localmente persi. Contestualmente si potrà procedere al monitoraggio sia
dell’evoluzione delle sezioni interessate sia della diversificazione ambientale dei tratti a valle
delle zone di intervento, dove la redistribuzione degli inerti collocati dovrebbe favorire la formazione spontanea di nuovi microambienti. Un altro elemento da non trascurare è che i substrati idonei alla riproduzione della pluralità di specie a deposizione litofila hanno una granulometria diversificata, così come è variabile, per alcune di queste specie, la taglia delle femmine
sessualmente mature; un corso d’acqua ad assetto naturale possiede un’ampia gamma di microambienti con condizioni molto differenziate di profondità, velocità di corrente e diametro
medio dei materiali di fondo, corrispondendo quindi alle esigenze di questa molteplicità di specie ittiche e di dimensioni di esemplari in età riproduttiva. La supplementazione con ghiaie e
ciottoli, quindi, per permettere il ripristino di habitat quanto più possibile simili a quelli naturali,
andrà eseguita con miscugli di inerti a granulometria molto variabile. Questi ultimi, infine, dovranno corrispondere a quelli che sarebbero stati presenti localmente, e dovranno pertanto essere costituiti da ghiaia mista di fiume proveniente da sedimenti alluvionali di sottobacini di sinistra del Po. Un’interessante opzione è quella che prevede l’impiego di inerti rimossi a seguito
di interventi di regimazione idraulica effettuati in tratti aggradanti di corsi d’acqua prossimi a
quelli da riqualificare; in questo caso, laddove l’ipotesi risultasse praticabile, le realizzazioni potrebbero essere effettuate con sensibili economie.
I tratti di corso d’acqua potenzialmente interessati da questa misura di intervento andranno
individuati nell’ambito della predisposizione dei piani d’azione locale.
2.2.2.10 Passaggi per pesci
I passaggi per pesci sono opere artificiali di ingegneria idraulica finalizzate a ripristinare la continuità biologica longitudinale dei corsi d’acqua interrotta da strutture trasversali invalicabili. Queste realizzazioni sono diffuse all’estero, particolarmente in ambienti che ospitano migratori obbligati, molto meno in Italia, dove fiumi e torrenti sono prevalentemente frammentati in una plurali-
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tà di tronconi isolati. La situazione delle acque della nostra provincia riflette questa condizione, in
quanto i numerosissimi sbarramenti presenti sul reticolo idrografico sono per la quasi totalità
sprovvisti di strutture di risalita. Le interruzioni della continuità biologica sono diffusissime sia nei
torrenti appenninici, costellati da briglie e traverse realizzate per regimazione idraulica, sia nei
corsi d’acqua di pianura a nord del Po, dove gli sbarramenti sono quasi esclusivamente asserviti
alla derivazione. Fanno eccezione i grandi fiumi, che sul territorio provinciale vedono la presenza
di un’unica opera fissa insormontabile, sul Sesia a Palestro.
L’assenza di “scale di risalita” è stata prospettata per decenni come una della forme prevalenti di pressione sulle comunità ittiche, tanto che già il R.D. 1604/1931 prevedeva la realizzazione di queste opere, e ciò è stato sicuramente vero, almeno come fattore di riduzione o
di scomparsa delle specie migratrici. I principali impatti tradizionalmente associati alle interruzioni della continuità biologica sono infatti l’inaccessibilità delle aree riproduttive per le specie anadrome (storioni, cheppia, lampreda di mare) o l’impedimento alla risalita delle cieche
per l’unico migratore catadromo (anguilla). In quest’ottica bisogna rilevare che la presenza di
opere invalicabili sugli ambienti acquatici della nostra provincia appare oggi sostanzialmente
ininfluente. Infatti, riferendoci al Po, cioè all’unico collettore di tutti i potenziali flussi migratori da e verso l’Adriatico, non si può ignorare come la continuità biologica tra il tratto pavese
ed il mare sia interrotta poco a valle dei limiti provinciali dallo sbarramento insormontabile di
Isola Serafini. Senza necessità di valutare altri elementi condizionanti, comunque presenti, si
può affermare che l’esistenza di questa interruzione costituisce di per sé fattore ostativo di
ordine assoluto alla presenza di migratori obbligati nelle acque pavesi. La permanenza
dell’anguilla, infatti, è verosimilmente dovuta alle periodiche immissioni, così come quella dello storione cobice; per quest’ultimo, comunque, va sottolineato che la popolazione selvatica
presente fino a dieci anni fa aveva quasi certamente sviluppato la capacità di svolgere
l’intero ciclo biologico in acqua dolce, con le principali aree riproduttive nel basso Ticino. Le
altre specie anadrome che storicamente appartenevano al popolamento ittico del Po pavese
(lampreda di mare, storione ladano, storione comune, cheppia) vanno considerate localmente estinte e al momento non appare proponibile la loro reintroduzione, destinata a sicuro fallimento per la citata presenza dello sbarramento di Isola Serafini. A valle di quest’ultimo, in
ogni caso, si registra ancora una discreta risalita di riproduttori dal mare solo per la cheppia,
mentre le altre specie citate sono in condizione di minaccia critica anche nel basso corso del
Po e la loro scomparsa dalle acque interne del bacino padano sembra ormai ineluttabile.
In base alle considerazioni esposte, all’orizzonte temporale cui è riferita la presente pianificazione non si prevede alcun intervento di adeguamento di opere trasversali finalizzato a so-
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stenere specie ittiche migratrici obbligate.
Altre specie ittiche di interesse conservazionistico la cui biologia evidenzia sensibili migrazioni riproduttive sono la lasca e la savetta, che in primavera muovono lungo i corsi d’acqua e gli affluenti per concentrarsi su aree di frega a substrato ghiaioso; la letteratura scientifica segnala
analogo comportamento per il barbo, ma quantomeno nelle nostre acque quest’ultimo mostra
spostamenti riproduttivi meno significativi. Purtroppo anche per lasca e savetta le popolazioni del
Po fanno registrare una condizione di grave compromissione, tanto che la loro attuale presenza
può considerarsi, rispetto a quella di un passato anche prossimo, poco più che sporadica; analoga la situazione degli altri due grandi fiumi pavesi, Ticino e Sesia, con l’aggravante, per la savetta, che questi ambienti rappresentano l’habitat elettivo della specie. La marcatissima e repentina
diminuzione delle savette, relativamente recente, non può realisticamente essere messa in rapporto con la presenza di sbarramenti, ma va invece ricondotta alla concomitante diffusione del
cormorano e, in minor misura, del siluro. Gli ostacoli alla risalita degli affluenti sono infatti presenti da decenni, ma il loro ruolo impattante è stato da sempre mitigato dall’ampissima disponibilità, negli alvei dei corsi principali, di habitat adeguati alle esigenze riproduttive della specie.
Il deterioramento delle comunità ittiche dei grandi fiumi non riguarda comunque solo lasche,
savette e specie migratrici obbligate; queste acque ex “principali”, dove “per portata e vastità
e per condizioni fisico-biologiche ed ittiogeniche” fino a pochi anni fa era “consentito l'uso di
reti ed attrezzi atti anche alla grande cattura”66 si caratterizzano oggi per il tracollo delle popolazioni di quasi tutte le specie ittiche autoctone e per l’affermazione di esotici fortemente
interferenti, come il siluro e l’aspio. Tutto ciò fa sì che l’eventuale ripristino della continuità
biologica tra il Po e tratti attualmente inaccessibili dei suoi affluenti molto difficilmente produrrebbe apprezzabili miglioramenti dello status delle popolazioni dei taxa indigeni. Per contro, questi interventi potrebbero favorire il siluro in realtà dove la specie non è ancora abbondante e permettere l’ulteriore diffusione dell’aspio, per ora confinato nei grandi fiumi.
In questo senso si riporta come la comunità ittica dello Staffora abbia paradossalmente beneficiato del mancato finanziamento di un progetto che vent’anni fa intendeva adeguare uno
sbarramento che isolava ed isola la porzione posta a monte di Voghera da quella in continuità con il Po. A valle dello sbarramento il torrente mostra oggi la diffusa presenza di siluro,
rodeo amaro, carassio, pseudorasbora e Misgurnus, a discapito delle specie autoctone, mentre la porzione di monte rappresenta l’unica realtà provinciale, insieme all’alto Tidone, di assenza di esotici e di popolamento ittico qualitativamente conforme a quello “naturale”.
66
l.r. 25/1982, art. 10, 2° comma
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Per la provincia di Pavia, quindi, riguardo alle esigenze di adeguamento di opere trasversali,
non trova applicazione la classica priorizzazione che privilegia il ripristino della continuità biologica nelle realtà di maggiori dimensioni e a partire da valle. Allo stato attuale, non si ritiene
pertanto opportuno prevedere interventi finalizzati alla riconnessione del Po con porzioni isolate dei suoi principali affluenti.
Alla luce della situazione generale di buona parte dei corpi idrici provinciali, riferita sia alle
componenti ambientali sia a quelle faunistiche, la presente pianificazione ha inteso assegnare
ai passaggi per pesci ruoli almeno in parte differenti da quelli convenzionalmente attribuiti.
In particolare, per le realtà di pianura a nord del Po di medie o piccole dimensioni non si può
prescindere dal considerare alcune particolarità comuni alla gran parte di questi corsi d’acqua. In
primo luogo, il loro assetto attuale è la risultante di una nutrita serie di alterazioni, con particolare riferimento alle opere trasversali di derivazione, alle difese radenti e alle rettifiche dei tracciati.
Queste, nel tempo, hanno determinato modificazioni sostanziali e in larga parte irreversibili dei
profili medi di fondo e delle dinamiche del trasporto solido, così che lungo lo sviluppo monte-valle
dei corsi d’acqua interessati non si riscontrano più i classici gradienti di velocità di corrente e granulometria dei substrati. Oggi il tipico andamento di queste variabili ambientali si riscontra invece
a livello dei singoli tronchi inframmezzati tra due opere trasversali successive: di norma appena a
valle di un’opera il tirante è modesto, la corrente vivace ed il fondo ghiaioso e ciottoloso, mentre
all’approssimarsi della chiusa o della traversa successiva diminuisce la velocità di deflusso, aumenta la profondità media e i sedimenti prevalenti divengono via via più fini. A queste profonde
alterazioni, che hanno imposto ai corsi d’acqua mutamenti delle tipologie ambientali originarie, si
sono associate ulteriori e diffuse pressioni che hanno pregiudicato anche l’evoluzione verso un
equilibrio differente ma pur sempre ecologicamente funzionale. Quasi ovunque lungo lo sviluppo
di fiumi, torrenti e colatori le rare porzioni ad assetto naturale sono inframmezzate a vasti tronchi
più o meno semplificati e inoltre, su queste strutture morfologiche ampiamente compromesse, si
distribuiscono in modo casuale numerosissimi impatti puntuali, rappresentati da recapiti inquinanti, prelievi, restituzioni e adduzioni idriche.
In tali contesti è arduo attribuire una vocazione prevalente ai singoli tratti dei corsi d’acqua,
composti da successioni di singole unità ambientali a diverso grado di idoneità tanto ai ciprinidi di acque correnti quanto a quelli di acque calme. Infatti, le comunità ittiche ospitate sono quasi sempre diversificate, comprendendo in egual misura specie di interesse reofile e fitofile; tuttavia, le loro popolazioni sono quasi sempre destrutturate, anche perché molto
spesso i tratti discreti compresi tra opere insormontabili successive non sono in grado, singolarmente, di assicurare lo svolgimento del complesso di funzioni vitali delle specie e dei loro
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stadi di sviluppo. In queste situazioni, caratterizzate dalla diffusa mediocrità e dall’assenza di
particolari potenzialità nei riguardi di uno o più taxa vulnerabili, la presente pianificazione si
pone l’obiettivo del ripristino di una sufficiente idoneità ad ospitare la pluralità delle specie ittiche vocazionali, tendendo al miglior assetto ecologico conseguibile. La tensione a questo
obiettivo si fonda principalmente sull’incremento della disponibilità dei microambienti funzionali e necessari alla biologia dei pesci da favorire, sia con azioni attive di diversificazione degli habitat sia ricostituendo una migliore continuità degli ecosistemi interessati. In quest’ottica va rilevato come gli sbarramenti abbiano frammentato i reticoli idrografici in una serie di
unità isolate al cui interno il mosaico di microambienti necessari alla biologia delle diverse
specie ittiche potenzialmente vocazionali è spesso incompleto. In molte situazioni, tuttavia, il
ripristino della continuità biologica tra tratti adiacenti o tra corpi idrici di diverso ordine consentirebbe di ricomporre questo mosaico e, seppur ad una scala spaziale più ampia, di ricondurre ad un’unitarietà funzionale i diversi microambienti che nel loro inscindibile insieme concorrono a formare gli habitat dei pesci. In questo modo le popolazioni ittiche oggi segregate
in singole realtà poco idonee potrebbero spaziare in un ambito di esistenza più vasto e beneficiare di una maggiore e più adeguata differenziazione ecologica.
In questo senso i passaggi per pesci possono essere assimilati ai neoecosistemi di connessione
tipici delle reti ecologiche terrestri e la loro realizzazione, in un’ottica funzionale, può essere considerata equivalente ad un intervento esteso di diversificazione ambientale. Se gli ostacoli alla libera circolazione penalizzano i pesci perché li limitano nella loro pronunciata capacità di spostamento, questo approccio sceglie di sfruttare proprio questa caratteristica valorizzando le opportunità che offre. La presente pianificazione individua quindi una serie di opere trasversali che attualmente comprimono le potenzialità ittiogeniche dei corsi d’acqua interessati confinando metapopolazioni di molte specie in unità ambientali isolate non sufficientemente differenziate.
L’adeguamento di queste opere valorizzerebbe le capacità di spostamento dei pesci mettendoli in
grado di disporre di un più vasto spettro di microambienti, con un complessivo miglioramento
delle loro condizioni di esistenza; dovrebbe inoltre favorire la capacità degli organismi sia di rispondere alle sollecitazioni imposte da fattori di pressione puntuali e transitori, purtroppo frequenti e diffusi, ponendo in essere meccanismi di allontanamento dalle alterazioni, sia di ricolonizzare più rapidamente l’ambiente al venir meno delle condizioni di inidoneità.
Queste ultime finalità saranno quelle cui sarà principalmente finalizzata la realizzazione dei
passaggi per pesci sui torrenti appenninici. Queste realtà sono infatti caratterizzate da un regime idrologico tipicamente pluviale, dove le pronunciate magre estive sono aggravate dal
consistente numero di prelievi e dai collettamenti delle restituzioni di acque usate. Da ciò de-
137
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
riva un forte rischio di sensibili criticità locali, prevalentemente legato all’infiltrazione in subalveo delle scarse portate in transito. L’ittiofauna presente, impedita nella risalita dalle opere
invalicabili, resta quindi confinata nelle poche pozze residue, quando queste sono accessibili
e fintanto che gli incrementi termici o delle concentrazioni di inquinanti non ne determinano
l’inidoneità idroqualitativa. Qui l’adeguamento delle opere favorirebbe non tanto migliori condizioni di esistenza delle specie ittiche quanto maggiori possibilità di sopravvivenza dei pesci
al periodico riproporsi di condizioni estreme. Infatti le situazioni compromesse sono spesso
localizzate mentre ad una scala di analisi più ampia si rileva che i torrenti alternano anche
nella stagione critica porzioni prive di deflusso superficiale a tratti vocazionali.
Sui alcuni fossi montani, dove gli impedimenti alla libera circolazione sono numerosissimi, la
realizzazione di qualche passaggio per pesci potrebbe consentire la continuità biologica su
tratti di estensione sufficiente a ipotizzare l’insediamento di metapopolazioni autoriproducentesi di trota fario. Nelle testate dei sottobacini appenninici, dove i corsi d’acqua sono frammentati in segmenti isolati popolati da un ridotto numero di individui, la permanenza della
specie è oggi frutto della riproduzione artificiale svolta nell’incubatoio Provinciale di Menconico e della sistematica immissione degli stadi giovanili prodotti.
Riguardo alle modalità esecutive, si rimanda alla vasta letteratura tecnica in materia, tenendo
conto che comunque ogni passaggio necessita di una progettazione specifica.
Va comunque precisato che l’adeguamento delle opere invalicabili può essere realizzato con
una pluralità di tecniche e che la scelta della modalità più opportuna deve scaturire da una
valutazione integrata delle differenti implicazioni connesse. Le diverse tipologie di passaggi
per pesci possono comunque essere ricondotte a tre categorie principali67: passaggi tecnici,
passaggi close to nature e strutture speciali.
I passaggi tecnici, i più comuni, sono costituiti da opere di ingegneria civile dall’aspetto assolutamente artificiale; ne esistono varie tipologie, tutte comunque caratterizzate dall’impiego di murature e parti metalliche o meccaniche (paratoie, diaframmi, ecc.). I passaggi close to nature sono realizzati riproducendo al meglio caratteristiche ambientali naturali, sia direttamente sul corso
d’acqua, dove le opere tradizionali sono sostituite o corredate da rampe in pietrame, sia bypassando le opere stesse con la creazione di neoecosistemi minori ad assetto paranaturale. Possono
inoltre prevedere l’impiego di soluzioni tecniche di ingegneria naturalistica. Le strutture speciali
67
Provincia di Modena, 2006 - Linee guida per il corretto approccio metodologico alla progettazione
dei passaggi per pesci
138
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
sono opere particolari, come chiuse o ascensori, che non prevedono alcun tipo di ricostituzione
della continuità biologica interrotta ma si basano sullo spostamento dei pesci, attivo o passivo.
Alla luce delle diverse tecniche adottabili e senza che ciò voglia rappresentare una regola dal
valore assoluto, si reputa opportuno che la realizzazione dei passaggi per pesci tenga in debito conto le esigenze di un loro corretto inserimento ambientale, con riguardo ai contesti
rappresentati sia dai corsi d’acqua sia dalle opere oggetto di intervento. In linea generale,
quindi, i passaggi rustici dovranno costituire la tipologia preferenziale cui orientare le realizzazioni, quantomeno nelle realtà soggette a vincolo paesistico. Nell’adeguamento di manufatti “storici”, rappresentati da opere idrauliche di particolare pregio culturale e architettonico, si
dovrà inoltre considerare l’esigenza di tutelarne le caratteristiche proprie, evitando infrastrutturazioni che ne alterino i valori estetici.
In relazione alle modalità e alla tempistica di realizzazione degli adeguamenti programmati si
puntualizza che i passaggi per pesci previsti sulle opere di derivazione esistenti andranno
progettati e realizzati a cura e spese dei concessionari. In assenza di appositi finanziamenti,
invece, le strutture di regimazione idraulica, che rappresentano la totalità delle interruzioni
dei corsi d’acqua appenninici, potranno essere dotate di passaggi in occasione di una loro
manutenzione straordinaria.
Nelle previsioni specifiche per i singoli corsi d’acqua di interesse ittico sono individuate alcune localizzazioni puntuali delle opere trasversali invalicabili che necessitano di adeguamento, ma per
la prevalenza delle realtà è affermata l’esigenza del massimo ripristino della continuità ecologica.
2.2.2.11 Interventi sulla vegetazione ripariale
La vegetazione ripariale è composta da alberi, arbusti e piante erbacee terrestri ed acquatiche; si insedia lungo fasce di larghezza variabile che decorrono parallelamente ai corpi idrici
e che segnano la transizione tra l’ambiente acquatico e quello terrestre. In relazione alla
morfologia dell’alveo inciso e alla sua ampiezza in sezione trasversale le fasce ripariali vegetate possono assumere caratteristiche e dimensioni alquanto variabili. Nella realtà provinciale
sono di norma abbastanza estese e continue negli ambiti golenali dei grandi fiumi e dei principali torrenti appenninici, così come lungo i fossi ed i rii dei sottobacini montani, mentre la
loro presenza è estremamente limitata e frammentata lungo i corsi d’acqua di pianura di medie e piccole dimensioni, dove per lunghi tratti sono addirittura assenti.
Le fasce riparie arboree ed arbustive costituiscono parte integrante dell’ecosistema fluviale, al cui
interno svolgono una serie di importanti funzioni. Grazie agli apporti dovuti alla caduta delle foglie, rappresentano la principale fonte di sostanza organica che sostiene la rete trofica degli am139
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
bienti montani; con l’ombreggiamento riducono il riscaldamento dell’acqua e lo sviluppo eccessivo di macrofite sommerse; rappresentano un sistema meccanico e biologico di intercettazione e
rimozione di solidi sospesi e nutrienti veicolati dal ruscellamento e dal deflusso subsuperficiale;
assicurano una barriera in grado di contenere gli apporti di sostanze tossiche distribuite in agricoltura come aerosol; contribuiscono al consolidamento delle sponde e al rallentamento della velocità dei deflussi di piena; garantiscono la disponibilità di habitat per la fauna vertebrata e invertebrata terrestre ed acquatica; costituiscono elementi fondamentali delle reti ecologiche che
permettono gli spostamenti e la diffusione delle specie animali.
Riguardo all’ittiofauna, oltre al ruolo indiretto esercitato sulla qualità ambientale con i meccanismi citati, la vegetazione ripariale concorre alla diversificazione dell’ecomosaico rendendo
disponibili habitat utilizzati dai pesci per il rifugio e lo stazionamento. Molto importanti, nei
corsi d’acqua di pianura, sono quelli costituiti dalle parti sommerse degli apparati radicali di
salice ed ontano, in grado di sostenere parti di sponda sottoescavate e che rappresentano
microambienti colonizzati da un gran numero di specie ittiche, oltre alle macchie di salicone e
ai canneti che si inoltrano a interessare l’alveo bagnato delle sezioni lievemente digradanti.
In regime di piena, poi, la presenza di vegetazione nelle porzioni d’alveo interessate dal progressivo incremento dei livelli idrometrici assicura la disponibilità di microhabitat protetti
dall’irruenza dell’acqua e dai solidi sospesi. Da non trascurare poi la rilevanza dei detriti legnosi grossolani provenienti da piante morte o deperienti, che, una volta caduti in alveo,
contribuiscono in modo determinante alla sua differenziazione.
Va poi sottolineato il forte contributo della vegetazione ripariale al mantenimento della qualità paesaggistica e dell’interesse naturalistico dei corpi idrici, che ne aumentano significativamente l’attrattività. L’ombreggiamento, inoltre, ne favorisce la frequentazione e spesso svolge un ruolo determinante per gli esiti della pesca. Molte specie ittiche sono infatti sensibilmente lucifughe e tendono ad evitare le porzioni d’alveo direttamente esposte alla radiazione
solare; quest’ultima, in assenza di schermatura, rende inoltre molto evidenti i movimenti dei
pescatore, la cui ombra viene proiettata in acqua allarmando e allontanando i pesci.
Alla luce di quanto detto è evidente che la presenza di vegetazione ripariale assolve a una
pluralità di funzioni che nel loro complesso possono migliorare in modo rilevante l’ambiente
di vita dei pesci e la fruibilità dei corpi idrici.
Tuttavia, non si può negare che la presenza di alberi ed arbusti all’interno delle sezioni di deflusso si ripercuota in modo diretto ed indiretto anche sull’idraulica dei tratti dei corsi d’acqua
interessati. In particolare, a parità di altre condizioni, un tronco d’alveo vegetato influenza le
modalità di transito delle portate di piena, determinando diminuzione della velocità media di
140
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
corrente e, soprattutto, innalzamento del tirante idrico; il numero e la diffusione dei vincoli
antropici fa sì che spesso questo innalzamento risulti incompatibile con l’esigenza di salvaguardare insediamenti, opere ed infrastrutture. Inoltre, come già accennato, i detriti legnosi
grossolani presenti negli alvei vegetati spesso generano accumuli che amplificano il rischio in
coincidenza di attraversamenti e tratti urbanizzati. Per questi motivi, modelli tradizionali di
governo idraulico, anche se ormai concettualmente superati, prevedono interventi diffusi ed
indiscriminati di “pulizia”; questi ultimi di norma si traducono nella totale devegetazione dei
tratti d’alveo interessati e a volte, senza alcuna effettiva necessità di migliori condizioni di ispezionabilità e accessibilità delle sponde, si estendono anche a quote superiori a quelle dei
livelli idrometrici di piena. Questi interventi, oltre a non considerare minimamente il danno
ambientale prodotto, non tengono in alcun conto il fatto che in molte localizzazioni la presenza di vegetazione, proprio in virtù dei processi descritti, può rappresentare un fattore di riduzione del rischio idraulico. Infatti, alberi ed arbusti, che con la loro presenza aumentano la
scabrezza dell’alveo, determinano il rallentamento della velocità di deflusso verso valle e favoriscono l’esondazione lungo i tratti rigurgitati, contribuendo alla laminazione delle piene.
In sintesi, la gestione della vegetazione all’interno degli alvei rappresenta un’azione quasi
sempre ineludibile, data la più volte menzionata presenza di numerosissimi condizionamenti
di origine antropica, ma la sua programmazione, così come le specifiche modalità esecutive,
non possono prescindere da una preventiva valutazione dell’assetto idraulico dei tronchi di
corso d’acqua interessati. Questa valutazione dovrà innanzitutto definire l’effettiva esigenza
di diminuzione dei tiranti idrici nei tratti oggetto di manutenzione e nelle porzioni poste a
monte dei medesimi, tenuto conto del fatto che all’abbassamento dei livelli idrometrici raggiunti dai deflussi di piena corrispondono l’incremento della velocità di corrente e il più rapido
trasferimento a valle delle portate. Riguardo all’entità di queste portate occorre poi considerare se alla minor quota raggiunta dal pelo libero dell’acqua non consegua una sensibile diminuzione della possibile esondazione su superfici non meritevoli di particolare protezione; in
questo caso, la riduzione del tirante comprometterebbe la capacità di laminazione della piena
e determinerebbe sostanzialmente un incremento del rischio idraulico nel tronco di valle.
L’individuazione delle situazioni locali in cui risulta effettivamente opportuno e necessario il contenimento della vegetazione ripariale va quindi operata sulla base di considerazioni che sono
principalmente di natura idraulica, che devono motivare adeguatamente la scelta di interferire
gravemente con l’assetto ecologico e paesistico dei corsi d’acqua. Diverso è il caso degli interventi manutentivi volti a ridurre la presenza di accumuli legnosi, che devono estendersi a tutti i tratti
posti a monte di strozzature soggette a rischio di ostruzione e basarsi sulla potatura e sulla si-
141
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
stematica rimozione di esemplari morti, deperienti, pericolanti o di facile avulsione. Riguardo agli
elementi grossolani presenti in alveo si rimanda alla descrizione dell’apposita azione (Posiziona-
mento di massi e di detriti legnosi grossolani, pag. 129), dove sono descritte le tecniche idonee
ad una loro gestione.
La presente misura di intervento si prefigge l’adozione di modalità di gestione della vegetazione ripariale dei corsi d’acqua di interesse ittico che tendano alla massima compatibilizzazione delle funzionalità idraulica, ecologica, paesistica e fruitiva degli alvei.
Sui tratti interessati da riqualificazioni ambientali promosse dalla Provincia o che vedono la
sua compartecipazione si attua procedendo direttamente, previo ottenimento delle autorizzazioni necessarie, alla programmazione degli specifici interventi; questi potranno consistere in
manutenzioni delle formazioni esistenti, compreso il miglioramento del loro valore naturalistico ed ecologico ed il contenimento delle specie indesiderate, o in vere e proprie azioni di ricostituzione delle fasce vegetate, da realizzarsi con l’impianto di alberi e arbusti. Per queste
azioni si dovranno impiegare specie autoctone certificate ai sensi del D.Lgs 386/03 e del
D.Lgs 214/05 e andrà accertato che le aree oggetto di intervento non siano interessate da
restrizioni fitosanitarie legate alla presenza di particolari organismi nocivi oggetto di lotta obbligatoria.
Riguardo alle altre possibili localizzazioni la misura si compone di azioni di sensibilizzazione e
collaborazione con le autorità idrauliche competenti, volte anche ad assicurare la corretta
applicazione delle modalità esecutive disposte in merito dall’Autorità di Bacino del Fiume Po.
Prevede infine il potenziamento dell’attività di controllo dell’abusivismo, con particolare riferimento ai corpi idrici sottoposti a tutela paesistica e a quelli interni a siti appartenenti alla rete europea Natura 2000, da promuovere anche attraverso appositi interventi formativi rivolti
al personale di vigilanza della Provincia e delle Associazioni.
2.2.2.12 Miglioramento dell’attrattività e della fruibilità dei corsi d’acqua
E’ già stato ricordato che la presente pianificazione, integrando gli obiettivi tratti dal Documento Tecnico Regionale, ha individuato quale ulteriore finalità settoriale di interesse locale
la promozione dell’accessibilità e della fruibilità dei corpi idrici, considerate condizioni indispensabili per l’esercizio della pesca e favorevoli ad una pluralità di altri impieghi del tempo
libero. La valorizzazione delle valenze ricreativa e fruitiva dei corsi d’acqua non può ovviamente prescindere dalla disponibilità di adeguati spazi dove porre in essere gli interventi necessari, così che questa azione va associata alla gestione pubblica del demanio idrico (pag.
60) o al convenzionamento di terreni (pag. 64).
142
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Piano Ittico Provinciale
La misura prevede una pluralità di possibili realizzazioni, che possono essere combinate tra
loro a costituire veri e propri progetti integrati di interesse locale.
L’intervento principale e ineludibile è comunque la promozione dell’accessibilità dei corsi d’acqua, che comporta la connessione della viabilità pubblica con le realtà ambientali di interesse
attualmente isolate o raggiungibili solo utilizzando strade private. Questa connessione può
comportare il convenzionamento dei percorsi carrabili esistenti, per legittimare il loro utilizzo
pubblico, o la realizzazione ex novo di un’apposita viabilità rurale, anche qui per mezzo di accordi con i titolari delle superfici interessate. A corredo delle vie di accesso va poi prevista la
realizzazione di posteggi per i mezzi dei fruitori, la cui localizzazione deve garantire una buona prossimità ai corsi d’acqua serviti senza tuttavia confliggere né con la tutela del paesaggio
né con l’esigenza di limitare la circolazione di mezzi motorizzati nelle immediate prossimità
delle aree sensibili. I posteggi possono essere costituiti da superfici agricole inerbite e ben
drenate, possibilmente circondate da strutture vegetali lineari con funzione di mascheramento e di ombreggiamento dei mezzi.
Spesso la percorribilità anche ciclopedonale delle sponde dei corpi idrici è pregiudicata dalla
presenza di confluenze; in questi casi, per favorire la pesca e la frequentazione si rende indispensabile costruire adeguati attraversamenti. Le soluzioni tecniche adottabili sono molteplici, in relazione alla dimensione degli affluenti, al grado di incisione dei loro alvei e al tipo di
utilizzo desiderato per le infrastrutture realizzate (pedonale, equestre, veicolare, ecc.).
Un altro intervento di buona efficacia per la promozione della frequentazione è la predisposizione di piccole aree di sosta attrezzate. Di norma, queste possono essere costituite da radure provviste di tavoli e panchine in legno trattato e, in taluni casi, di barbecue; importante è
la scelta della localizzazione, che deve essere abbastanza prossima ai posteggi ma caratterizzata dalla buona tranquillità e dalla gradevolezza estetica.
I percorsi, gli accessi e le aree di sosta possono essere corredati da infrastrutture per l’informazione e la divulgazione, come tabelle o bacheche. I contenuti informativi che può essere
opportuno fornire sono molteplici, potendo spaziare dalle indicazioni sullo sviluppo dei percorsi alle norme regolamentari locali alle nozioni sui valori faunistici e naturalistici presenti.
L’impianto di alberi e arbusti è un classico intervento di miglioramento dell’attrattività e della
fruibilità degli spazi rurali; la frequentazione degli ambiti perifluviali, particolarmente nel periodo tardo primaverile ed estivo, è sicuramente favorita dalla diffusa disponibilità di siti ombreggiati. Inoltre, la presenza di vegetazione arborea e arbustiva rappresenta un elemento di
pregio estetico e naturalistico e concorre al sensibile miglioramento della qualità ecologica e
143
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
paesaggistica degli agroecosistemi fortemente semplificati dalle coltivazioni intensive. Come
per gli interventi sulla vegetazione ripariale, anche queste azioni dovranno prevedere
l’impiego di specie autoctone certificate e tener conto di eventuali restrizioni dettate da ragioni di ordine fitosanitario.
In ultimo, non si può trascurare l’importanza di una sistematica azione di rimozione dei rifiuti diffusamente presenti nel nostro territorio anche nelle aree extraurbane. In molte realtà l’abbandono incontrollato di quantitativi più o meno rilevanti di questi forti detrattori ambientali pregiudica sensibilmente la qualità estetica dei corpi idrici e la loro frequentazione. Alla rimozione vanno
comunque associate adeguate misure di prevenzione dell’abusivismo, come stanghe o dissuasori
che impediscano l’accesso motorizzato alle immediate prossimità delle sponde.
Il complesso di questi interventi è sicuramente oneroso, sia in termini di investimenti che di
costi manutentivi, tuttavia le azioni descritte potrebbero trovare opportunità di finanziamento
grazie ad adeguamenti mirati di alcuni strumenti di politica agricola (vedi affinamento degli
strumenti di politica agricola, pag. 107). Riguardo alle modalità di gestione di questo tipo di
riqualificazioni non è possibile prescindere dal concorso e dalla corresponsabilizzazione di una
pluralità di soggetti, in particolare Enti locali ed Associazioni.
144
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
2.3 Interventi sulle componenti faunistiche e sulla pesca
Tradizionalmente, l’attività di tutela della fauna ittica si compone di interventi che agiscono
direttamente o indirettamente sulle comunità di pesci. Rientrano infatti in queste categorie
sia le varie forme di disciplina della pesca dilettantistica e professionale sia i ripopolamenti,
cioè le principali azioni che storicamente e diffusamente sono state esercitate nel settore da
pubbliche amministrazioni ed associazioni.
Si è già detto di come una gestione incentrata esclusivamente o prevalentemente su questi
strumenti non consenta di cogliere risultati apprezzabili, con l’eccezione delle rare realtà in
cui il prelievo possa rappresentare un sensibile fattore di pressione sulla comunità ittica ospitata. Attualmente, sulle acque provinciali non si riscontrano situazioni dove gli obiettivi della
presente pianificazione possano essere perseguiti ricorrendo solamente alla regolamentazione della pesca o alle immissioni, azioni che ovunque vanno associate al ricorso più o meno
ampio ad altre misure di intervento.
Come per le componenti ambientali, anche gli interventi sulle componenti faunistiche e sul
prelievo sono distinti in misure non strutturali e strutturali, le prime riferite ad azioni di tipo
regolamentare o autorizzativo e le seconde che comprendono attività che agiscono direttamente sulle comunità animali.
La presente pianificazione annovera tra le misure non strutturali sulle componenti faunistiche
e sul prelievo tutte le funzioni amministrative a vario titolo svolte in attuazione della legislazione di settore, comprese quelle relative alle concessioni o alle forme esclusive di pesca.
Comprende invece nelle misure strutturali interventi a carico delle popolazioni di uccelli ittiofagi, che, per le rilevanti interferenze dirette con le politiche di tutela dei pesci, rappresentano componenti faunistiche che necessitano di controllo selettivo.
2.3.1
Misure non strutturali sulle componenti faunistiche e sul prelievo
Come detto, comprendono la pluralità di funzioni di amministrazione di cui la Provincia è titolare in virtù sia delle attribuzioni nei settori della protezione della fauna e della pesca nelle
acque interne68 sia di quanto espressamente previsto dalla disciplina regionale di queste ma-
68
D. Lgs. 267/2000, art. 19
145
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
terie. Riguardano quindi l’attuazione di previsioni contenute nella l.r. 31/2008, nel r.r. 9/2003
e nel Documento Tecnico regionale per la gestione ittica, nonché ulteriori azioni che, riflettendo esigenze locali di governo, rappresentano atti di esercizio dell’autonomia politico-amministrativa di spettanza dell’Ente locale competente.
2.3.1.1 Forme esclusive di pesca: ricognizione e indirizzi di gestione
Molte acque provinciali sono interessate da forme esclusive di pesca, che derivano da una
pluralità di condizioni giuridiche: diritti esclusivi di proprietà di Enti, Associazioni e privati; diritti demaniali che lo Stato ha trasferito alle Province con l’art. 100 del D.P.R. 616/1977; usi
civici; concessioni ai sensi dell’art. 134 della l.r. 31/2008. La quasi totalità delle esclusive esistenti ricade sulle acque di pianura, particolarmente sui grandi fiumi; scarsi i diritti sul reticolo intermedio e minore e limitati ad una concessione sul basso corso dello Staffora quelli sui
torrenti oltrepadani.
Le esclusive di pesca sono disciplinate sia dalla legge 31/2008 sia dal regolamento regionale
9/2003. La prima, all’art. 133, dispone che le Province esercitino le funzioni amministrative
concernenti i diritti esclusivi di pesca, ne effettuino la ricognizione, possano procedere al loro
esproprio e abbiano la facoltà di “convenzionarli” per renderli liberamente disponibili. Prevede inoltre che i titolari gestiscano i diritti nel rispetto della legge e nell'interesse della comunità; per garantire questa finalità essi sono tenuti a presentare alla Provincia programmi annuali delle opere ittiogeniche. Ai sensi dell’art. 12 del r.r. 9/2003, queste opere possono con-
sistere in immissioni di pesce, interventi di miglioramento ambientale, azioni per il contenimento di specie ittiche dannose e quant’altro possa servire a migliorare la pescosità e/o la
qualità degli ambienti in cui la fauna ittica vive. La medesima norma regolamentare dispone
poi che le Province verifichino la compatibilità dei programmi con la legge e con i contenuti
della pianificazione regionale e provinciale di settore e che possano prevedere prescrizioni o
integrazioni migliorative dei programmi stessi. Dall’approvazione di questi ultimi, da effettuarsi con provvedimento Provinciale motivato, consegue l’obbligo della loro attuazione da
parte dei titolari.
La disciplina lombarda delle esclusive di pesca è sostanzialmente finalizzata a ricondurre le
gestioni privatistiche alla coerenza con le programmazioni pubbliche di settore. La legge
31/2008 non ha infatti confermato il perseguimento della liberalizzazione previsto dalla previgente 25/1982, presumibilmente perché l’esistenza dei diritti non rappresenta un effettivo
pregiudizio alla diffusa disponibilità dei corpi idrici e non confligge con l’interesse collettivo alla salvaguardia della fauna ittica ospitata. Anche per la provincia di Pavia, infatti, nonostante
146
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
il gran numero di vincoli presenti, i corpi idrici interessati da una gestione realmente esclusivistica sono limitatissimi e peraltro coincidono con ambiti praticamente privi di viabilità ad
uso pubblico; inoltre, non risultano esempi di sfruttamento lucrativo dei diritti e le somme introitate dai titolari sono generalmente destinate all’attuazione dei programmi delle opere ittiogeniche.
Per la quasi totalità delle realtà provinciali gravate da vincoli l’esercizio della pesca è garantito a tutti i titolari di licenza, pur con costi e modalità differenti. La grande prevalenza delle
esclusive presenti sui corpi idrici di interesse ittico è gestita dalla F.I.P.S.A.S., che per il tramite dello S.F.A.I.69 rende disponibili ai propri tesserati tutte le acque “convenzionate”. La
F.I.P.S.A.S., in realtà, possiede solo due esclusive ricadenti sulle acque provinciali, mentre
per un nutrito novero di altri diritti la titolarità della Federazione deriva dalla stipula di contratti onerosi con i privati proprietari. Questa modalità ormai “storica” di intervento ha permesso sin dalla seconda metà del secolo scorso di compatibilizzare l’enorme presenza di esclusive di pesca con un accesso alle acque sostanzialmente libero per la gran massa dei fruitori; l’unica condizione imposta a questi ultimi è stata infatti il tesseramento, peraltro a costi
indubbiamente popolari. La significatività di questo approccio è stata riconosciuta dal legislatore regionale, che dando alle Province la facoltà di stipulare convenzioni con i titolari dei di-
ritti esclusivi di pesca al fine di liberalizzarne l’esercizio 70 ha di fatto riproposto il modello di
“liberalizzazione delle acque” adottato dalla F.I.P.S.A.S.. Alla luce di ciò si potrebbe affermare
che il ruolo ancora svolto in questo campo dalla Federazione dovrebbe oggi competere alla
pubblica amministrazione; tuttavia, in un’ottica più ampia che tenga conto dello status di Associazione qualificata rivestito dalla F.I.P.S.A.S., il suo promuovere l’accesso ai diritti esclusivi
può essere considerato corrispondente agli scopi di legge71 di tutela degli interessi dei pescatori e di collaborazione con le Province alla gestione delle acque. Questa lettura riconduce
l’azione associativa in un contesto di legittima e doverosa compartecipazione al complesso
delle attività di interesse collettivo poste in essere dalla Provincia, di cui la F.I.P.S.A.S. rappresenta il principale partner istituzionale.
Sulla base di queste considerazioni la presente pianificazione non prevede il ricorso ad espropriazioni o a convenzionamenti di diritti di pesca, con l’unica eccezione di un’esclusiva di
proprietà del Collegio Ghislieri sul sistema dell’Olona Meridionale per cui, per esigenze di uni-
69
Settore Federale Acque e Impianti
70
Regione Lombardia – l.r. 31/2008 - Art. 133, 7° comma
147
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
tarietà gestionale, si rende opportuno un accordo con il titolare. Fanno eccezione le realtà
per cui, per favorire la corresponsabilizzazione di più soggetti nella programmazione locale e
nell’esecuzione delle azioni previste dal Piano, potesse rendersi opportuna l’istituzione di gestioni particolari “di tutela e riqualificazione” (pag. 154, Concessione di acque a scopo di pe-
scicoltura, acquacoltura o gestione particolare della pesca).
In riferimento alla ricognizione delle esclusive di pesca, che come detto sono particolarmente
numerose, appare necessario provvedere a un’efficace riorganizzazione dell’attuale quadro
conoscitivo. La Provincia, titolare della relativa competenza, procederà sia al censimento dei
diritti effettivamente esistenti sia, in alcuni casi, all’eventuale adeguamento del loro sviluppo
alle mutate condizioni morfologiche delle acque interessate. Questo adeguamento si rende
necessario per una serie di diritti che interessano i tratti provinciali del Po, del Ticino e del
Sesia e che in parte si estendono anche ad acque minori interne ai loro ambiti golenali; queste ultime un tempo costituivano rami secondari dei grandi fiumi, rappresentando con essi sistemi unitari ampiamente interconnessi, ma in molti casi questa connessione è venuta meno,
particolarmente riguardo all’alimentazione idrica dai corsi principali. In queste situazioni andrà operata una verifica sull’effettiva sussistenza dei diritti di pesca in relazione all’odierno
assetto del reticolo idrico interessato.
La presente pianificazione prevede l’effettuazione di una ricognizione che dovrà interessare
tutte le esclusive di pesca esistenti nel territorio provinciale, compresi gli usi civici e le acque
di cui all’art. 14 del R.D. 1604/193172 e ad eccezione dei diritti demaniali e delle concessioni
rilasciate dalla Provincia. Il suo svolgimento avverrà con modalità determinate dal Dirigente
della struttura preposta, come disposto dal “Regolamento Provinciale per la tutela dell’ittiofauna e la gestione della pesca”, strumento di attuazione del Piano Ittico. Riguardo alla procedura, si preverà l’autodenuncia da parte dei titolari delle forme esclusive, cui verrà dato un
termine entro cui trasmettere alla Provincia la documentazione attestante sia la sussistenza
dei diritti di pesca vantati sia l’avvenuto assolvimento nel tempo degli obblighi relativi al loro
corretto esercizio. Questi obblighi, prima dell’emanazione della l.r. 12/2001 (oggi l.r.
31/2008), erano disposti dal R.D.L. n. 799/1936, “Razionale esercizio dei diritti esclusivi di
71
Regione Lombardia – l.r. 31/2008 - Art. 136, 1° comma, lettera d)
72
R.D. 1604/1931 – Art. 14. Le province, i comuni ed i consorzi di irrigazione, di scolo e di migliora-
mento fondiario se vogliono riservarsi l'esclusività della pesca nelle acque di loro proprietà debbono,
entro il termine del 31 dicembre 1940, farne pubblica dichiarazione ai sensi delle disposizioni regolamentari.
148
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
pesca nelle acque interne”, e dalla D.G.R. 3.3.1988, n° IV/29788, di “Determinazione dei criteri e degli indirizzi riguardanti i diritti esclusivi di pesca comunque denominati e costituiti”. A
seguito dell’esame delle documentazioni pervenute si procederà all’eventuale dichiarazione di
decadenza dei diritti per cui siano state riscontrate gravi inadempienze di esercizio e verrà
prodotto un apposito catasto dei vincoli riconosciuti, attualizzato e corredato delle relative
cartografie aggiornate e delle informazioni sulla titolarità. Per esclusione, tutte le acque non
ricomprese in questo catasto, ad eccezione dei C.P.P., verranno considerate “a libero regime
di pesca”.
Riguardo invece ai programmi delle opere ittiogeniche da eseguire sulle acque interessate
dalle esclusive si è ritenuto di dover definire alcuni indirizzi di riferimento cui dovranno uniformarsi le previsioni annuali dei gestori.
In primo luogo, coerentemente con quanto a più riprese affermato nella presente pianificazione, le programmazioni dovranno di norma privilegiare gli interventi di riqualificazione ambientale; per favorire questo indirizzo, anche in relazione ai costi correlati, la realizzazione di
singoli interventi strutturali di miglioramento degli habitat potrà essere computata quale assolvimento di più obblighi annuali.
In merito alle immissioni, andranno evitati o ridotti i ripopolamenti finalizzati a sostenere l’ittiofauna autoctona dei principali fiumi di pianura (Po, Ticino e Sesia), dove il rischio di predazione
da parte di siluri e cormorani è attualmente molto elevato; la spesa necessaria per acquistare
avannotti o novellame delle specie vocazionali allevabili appare infatti sperequata rispetto agli
esiti realisticamente prevedibili. Fermo restando il principio di privilegiare gli interventi sulle
componenti ambientali, i ripopolamenti potranno invece essere programmati sia sui sistemi laterali golenali sia sugli altri corpi idrici di medie e piccole dimensioni, meglio se in associazione
con azioni sistematiche di controllo del siluro. Una parte delle azioni previste nelle programmazioni annuali, data l’esigenza di promuovere la pesca dilettantistica, potrà consistere
nell’immissione di esemplari adulti delle specie compatibili con finalità di pronta cattura. Questo
criterio tiene conto del fatto che i titolari delle esclusive di pesca sono quasi sempre vittime incolpevoli del progressivo degrado subito dagli ambienti acquatici gestiti e che quindi appare
vessatorio che il sistema pubblico, sostanzialmente inerte nei confronti di questo degrado, assuma nei loro confronti posizioni particolarmente intransigenti.
Per le esclusive gestite da Enti o dalla F.I.P.S.A.S., che dispongono di operatori di vigilanza con
qualifica di pubblici ufficiali, gli “obblighi” potranno essere assolti anche con l’esercizio di
un’adeguata sorveglianza sulle attività antropiche potenzialmente impattanti sugli ecosistemi ac-
149
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
quatici; questo tipo di azione è senz’altro utile a migliorare la qualità degli ambienti di vita dell’ittiofauna e può quindi ricomprendersi in quelle previste dalle apposite norme regolamentari.
In ogni caso, la Provincia si porrà come struttura di servizio nei confronti dei titolari di esclusive
che intendessero avvalersi del suo supporto tecnico; ovviamente, i programmi così elaborati
non saranno soggetti a prescrizioni integrative, in quanto la procedura “assistita” assicurerà già
in fase di predisposizione la loro coerenza con la pianificazione di settore.
In merito infine ai “diritti demaniali” di pesca di cui è titolare la Provincia, che interessano una
pluralità di corsi d’acqua di interesse ittico, la pianificazione, fatta salva la possibilità di prevedervi “gestioni particolari” (pag. 154, Concessione di acque a scopo di pescicoltura, acquacoltu-
ra o gestione particolare della pesca) non prevede mutamenti di indirizzo rispetto all’attuale
modello di utilizzo. Questo consiste nell’affidamento delle responsabilità gestionali alla
F.I.P.S.A.S., in base ad una convenzione stipulata nel 1980 e di cui si rende opportuna unicamente una riscrittura attualizzata. La F.I.P.S.A.S., infatti, è l’unica Associazione qualificata dei
pescatori che possiede un’adeguata strutturazione sul territorio provinciale e che per il tramite
della Sezione Provinciale di Pavia e delle numerose Società affiliate assicura una presenza stabile ed organizzata in una pluralità di situazioni locali. E’ inoltre dotata di un servizio di vigilanza
composto da guardie giurate volontarie, tutte in possesso di attestato Provinciale di idoneità ed
in grado di assolvere alle comuni operazioni gestionali. E’ infine l’unica Federazione legittimata
dal C.O.N.I. ad organizzare manifestazioni agonistiche di pesca, e quindi ad usufruire dei numerosi ed importanti campi gara presenti sulle acque interessate dai “diritti demaniali”.
2.3.1.2 Istituzione di zone di protezione, di ripopolamento e di tutela ittica
L’istituzione di zone in cui la pesca sia inibita o limitata è una misura tradizionale che rientra
nelle prassi abituali di gestione della fauna ittica. Intervenendo esclusivamente sul prelievo,
limita la sua efficacia alle realtà dove questo fattore può influire in modo sensibile sulle dinamiche delle popolazioni ittiche; nelle situazioni caratterizzate dall’inidoneità ambientale o
dall’eccessiva predazione non può invece avere esiti apprezzabili se non quello di una più o
meno pronunciata diluizione nel tempo dell’ineluttabile declino delle comunità di pesci.
La l.r. 31/2008 dispone che gli istituti di divieto o limitazione della pesca siano individuati dal
piano ittico provinciale, che deve prevedere le zone, costituite o da costituire, destinate alla
protezione, al ripopolamento e alla tutela ittica, nonché la durata della destinazione.73 Il Do-
73
Regione Lombardia – l.r. 31/2008 - Art. 138, 6° comma, lettera e)
150
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
cumento Tecnico regionale per la gestione ittica, nello specificare più dettagliatamente i contenuti del Piano provinciale, precisa che le previsioni di quest’ultimo debbano in realtà riguardare, per il complesso del reticolo idrografico di competenza, i criteri per l’istituzione del-
le zone di protezione, di ripopolamento e di tutela ittica, nonché per la definizione della durata di tali destinazioni. La specificazione del Documento tecnico appare opportuna, perché sia
i contesti ambientali su cui si innestano gli istituti di pesca sia le comunità ittiche ospitate sono comunque soggetti a un costante divenire e ciò può rendere necessaria la rilocalizzazione
delle zone anche al di fuori della revisione dello strumento pianificatorio.
Sia l’art. 138 della l.r. 31/2008 sia il Documento tecnico individuano tre tipologie di istituti di
divieto o limitazione della pesca, cioè le zone di protezione, di ripopolamento e di tutela ittica, riproponendo di fatto analoghe previsioni della normativa previgente74. Il successivo art.
139, riferendosi a queste zone, ne dettaglia meglio le caratteristiche e al 2° comma riporta
che le zone di protezione e ripopolamento sono tratti di acque nelle quali la pesca è vietata
per tutta la durata della loro specifica destinazione e possono essere dotate di opere particolari per la produzione naturale di fauna ittica. In queste zone sono ammesse catture esclusivamente ad opera della provincia al fine di ripopolare altre acque di propria competenza e di
contenere eventuali specie interferenti con quelle di preminente interesse gestionale. Il successivo 3° comma definisce invece le zone di tutela ittica, tratti di acque opportunamente in-
dividuate al fine di salvaguardare e incrementare, anche tramite la realizzazione di opere destinate alla valorizzazione ed al miglioramento degli ambienti acquatici, le specie di rilevanza
ittiofaunistica per periodi limitati. In tali zone le province possono autorizzare la pesca unicamente da terra con una sola canna con o senza mulinello e con un massimo di tre ami.
Nella presente pianificazione si assume che le zone di protezione siano finalizzate a valorizzare
il ruolo della riproduzione naturale e a favorire il raggiungimento di buone strutturazioni e di
apprezzabili densità delle popolazioni delle specie ittiche di interesse, con l’obiettivo della conservazione per le entità minacciate e dell’irradiamento nei tratti contigui per le altre. Vanno individuate in ambienti che assicurino la buona disponibilità di aree riproduttive e di svezzamento
e che dispongano del complesso di microhabitat necessari alla biologia delle specie da favorire.
La principale funzione assegnata alle zone di ripopolamento è quella di favorire il miglior esito
di sistematiche immissioni di ittiofauna, di norma uova o stadi giovanili; il materiale ottenuto
potrà quindi diffondere naturalmente o essere recuperato e traslocato. Questi istituti devono
garantire una buona idoneità al primo accrescimento degli esemplari immessi, legata alle di-
74
Regione Lombardia – l.r. 25/1982 - Art. 13
151
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
sponibilità trofiche e all’assenza di significative alterazioni del regime idrologico e dell’assetto
ambientale complessivo. Le localizzazioni prioritarie sono le testate montane dei corsi d'acqua
appenninici, lungo fossi e rii iniziali da destinare all’immissione delle uova embrionate e degli
avannotti di trota fario prodotti nell’incubatoio Provinciale. Teoricamente le zone di ripopolamento potrebbero essere istituite anche in particolari ambienti di pianura ad elevata produttività ittica, come alcune realtà minori alimentate da acque di risorgenza; nella realtà provinciale,
tuttavia, specialmente per il pronunciato abbassamento invernale della falda, si sono progressivamente rarefatti gli ambienti idonei con queste caratteristiche. Solo nell’ambito del Ticino,
grazie alla profonda incisione del suo solco vallivo, si riscontrano ancora un certo numero di
piccoli corpi idrici di elevata qualità ecologica e che originano da sorgenti di terrazzo. L’eventuale istituzione di zone che ricadano in questi ambienti potrà derivare dal recepimento degli
indirizzi che il Piano di Settore del Parco definirà in materia, anche in relazione alle strategie
gestionali che il Consorzio intenderà adottare per il sostegno alla trota marmorata.
Le zone di tutela ittica, infine, tendono a favorire la riproduzione naturale di specie che depongono le uova nel sottoriva, su substrati di fondo o sulle macrofite, e che quindi potrebbero essere particolarmente penalizzate dal calpestio o dall'uso delle reti. La loro finalità è
quindi la salvaguardia della funzionalità di questi siti di frega, naturali o neocostruiti, esercitata autorizzando la pesca unicamente da terra e con la sola canna in coincidenza con i periodi
riproduttivi. Nel valutare l'idoneità di un ambiente a questa particolare regolamentazione occorre tuttavia tener conto anche dell’eventuale presenza di fattori di pressione estranei alla
pesca, come balneazione o navigazione da diporto.
Per tutte e tre le tipologie, gli istituti di divieto o limitazione della pesca vanno individuati esclusivamente sulle acque di interesse ittico (pag. 32) o in quelle minori direttamente e funzionalmente connesse, in porzioni vocate che assicurino adeguati livelli di qualità biologica e
chimico-fisica e non siano soggetti a particolari rischi di inquinamento o di alterazione.
Riguardo alla qualità chimico-fisica, non dovranno evidenziarsi superamenti dei limiti imperativi di idoneità per le acque salmonicole e ciprinicole definiti dalle apposite tabelle allegate al
D. Lgs. 152/2006 e andrà assunto l’obiettivo tendenziale dell’allineamento ai rispettivi valori
guida; per la qualità biologica, valutata con il protocollo I.B.E., i valori di indice biotico rilevati
non dovranno essere inferiori a 8, corrispondente ad un giudizio di ambiente con moderati
sintomi di alterazione. Il monitoraggio delle caratteristiche chimico-fisiche e biologiche andrà
effettuato con un’opportuna periodicità su stazioni di campionamento interne o poste a valle
dei tratti interessati dalle zone.
Altre caratteristiche da tenere in considerazione sono quelle relative alla vigilabilità e alla percor152
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
ribilità dei siti interessati, quest’ultima particolarmente importante per le zone di ripopolamento;
la loro gestione comporta una serie di operazioni dirette a carico dell’ittiofauna la cui attuazione è
sensibilmente agevolata dalla prossimità dei mezzi di servizio attrezzati per il trasporto pesci.
Ulteriori ragioni che possono motivare l’istituzione di zone di divieto di pesca sono il già citato
recepimento degli indirizzi dettati dalla pianificazione di settore delle aree protette, l’integrazione con le politiche attuate da Regioni e Province confinanti su tratti di corsi d’acqua a
competenza condivisa, la tutela di siti prossimi ad opere trasversali e soggetti a forti concentrazioni di ittiofauna, l’eventuale esigenza di ridurre il disturbo antropico in aree sensibili di
valore naturalistico e il contenimento del rischio in presenza di attraversamenti di elettrodotti. Un’ulteriore motivo di inibizione della pesca può consistere nell’eventuale necessità di salvaguardare particolari opere di bonifica; per questa specifica ragione la Provincia provvederà
a disporre il divieto assoluto di pesca sui tratti di corso d’acqua dove i Consorzi competenti
dovessero segnalare l’incompatibilità di questa attività con la preminente esigenza di salvaguardia di infrastrutture di interesse pubblico.
Infine, in localizzazioni interessate da particolari misure di intervento, potrà risultare necessario vietare il prelievo per consentire valutazioni quanto più possibile oggettive sulle dinamiche
delle popolazioni ittiche presenti. In queste localizzazioni la presente pianificazione prevede
la possibilità di istituire apposite zone di sperimentazione, dove saranno possibili solo le catture previste dagli specifici monitoraggi.
In merito alla durata degli istituti, cui sono attribuiti precisi ruoli funzionali, non si reputa opportuna la definizione di limiti temporali predeterminati. Azioni di periodico controllo dovranno verificare sia il permanere delle condizioni di idoneità ambientale sia gli esiti sull’ittiofauna determinati
dalle zone, fornendo i dati conoscitivi necessari a valutarne l’efficacia. In linea generale, andranno mantenuti gli istituti che evidenzieranno sensibili effetti positivi sulle comunità ittiche e revocati quelli sostanzialmente ininfluenti. Non va infatti trascurato che l’inibizione o la limitazione della
pesca possono causare una diminuzione della frequentazione dei corsi d’acqua, che la presente
pianificazione considera di norma elemento di debolezza. A una scarsa fruizione, infatti, corrispondono sia il venir meno di un sistematico controllo sullo stato ambientale sia una minore giustificazione sociale dell’impegno pubblico rivolto alla tutela e alla riqualificazione.
Le modalità istitutive delle zone sono disciplinate nel “Regolamento Provinciale per la tutela
dell’ittiofauna e la gestione della pesca”, attuativo del Piano Ittico, e consistono nell’adozione
di appositi provvedimenti dirigenziali da assumere previa valutazione da parte della Consulta.
Riguardo infine agli istituti attualmente vigenti, la presente pianificazione ne prevede la so-
153
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
stanziale riconferma, anche in considerazione del costante adeguamento alle effettive esigenze di gestione locale assicurato negli anni da periodiche revisioni.
2.3.1.3 Concessione di acque a scopo di pescicoltura, acquacoltura o gestione
particolare della pesca
Le concessioni a scopo di pescicoltura o acquacoltura, già previste dal R.D. 1604/1931 e dalla l.r. 25/1982, sono istituti confermati anche dall’odierna normativa di settore. Sono attualmente assenti sul reticolo idrografico provinciale e anche per il prossimo futuro si ritiene difficilmente prevedibile la presentazione di richieste. I criteri per la loro eventuale autorizzazione sono comunque riportati nel “Regolamento Provinciale per la tutela dell’ittiofauna e la gestione della pesca”, attuativo del Piano; consistono nell’individuazione delle acque vocate,
che non devono rivestire interesse ittico, e delle specie immettibili, che sono esclusivamente
quelle autoctone e le alloctone non interferenti.
Una particolare forma di pescicoltura è quella relativa all’allevamento di specie ittiche in risaia. Attività un tempo molto diffusa nella nostra pianura a nord del Po, è divenuta difficilmente compatibile con le moderne tecniche di coltivazione del riso. Permane comunque come attività residuale esercitata da poche aziende agricole lomelline annualmente autorizzate
dalla Provincia. L’autorizzazione individua nominativamente gli addetti alla cattura del pesce,
che anche qui deve appartenere solo a specie compatibili.
Uno degli elementi di maggiore novità introdotti dalla legge regionale 12/2001 (oggi l.r.
31/2008) è invece la possibilità di attuare particolari gestioni su tratti di corsi d’acqua concedendo esclusive di pesca ad associazioni qualificate di pescatori dilettanti, a comuni o a comunità montane75. La normativa affida l’individuazione di queste gestioni ai piani provinciali,
e, non prevedendo alcun criterio specifico di riferimento, lascia agli indirizzi locali ampio margine di discrezionalità. Preso atto di ciò, per quanto possibile si è cercato di attribuire a queste nuove concessioni un ruolo funzionale agli obiettivi generali di tutela e incremento dell’ittiofauna perseguiti dalla pianificazione. In relazione a questo, si è più volte ripetuto che nella
realtà pavese le principali problematicità da affrontare non dipendono dal prelievo ma sono
75
Nel rispetto della carta ittica provinciale, la provincia, per attuare particolari gestioni della pesca
previste dal piano ittico provinciale, può affidare la gestione di tratti di corpi idrici classificati ai fini della pesca a comuni, comunità montane o associazioni qualificate di pescatori dilettanti e professionisti,
preferibilmente consorziate, che ne facciano richiesta (Regione Lombardia – l.r. 31/2008 - Art. 134, 2°
comma)
154
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
legate all’alterazione degli ecosistemi acquatici e alle interferenze dovute alla diffusa presenza di specie ittiche alloctone e di uccelli ittiofagi. La mitigazione di questi fattori di criticità
rappresenta la priorità di intervento individuata dal piano e su questa si è provato a far convergere anche le opportunità offerte dalle gestioni particolari della pesca. Al riguardo, la
principale potenzialità che può essere assegnata alle concessioni è quella legata alla comparsa di nuovi attori, gli affidatari delle gestioni, capaci di aggregare ed indirizzare la disponibilità alla partecipazione e legittimati a rappresentare sul territorio le esigenze di difesa
dell’ittiofauna e di protezione e riqualificazione di specifiche porzioni di corsi d’acqua. In
quest’ottica, questi attori potrebbero diventare i principali fautori dell’attuazione del Piano ittico, quantomeno delle misure in campo ambientale localizzate sui loro corpi idrici, ponendo
in essere azioni propositive, di stimolo e di controllo rivolte ai soggetti istituzionali cui compete la loro realizzazione. Tra questi, i Comuni sono sicuramente i più sensibili alle sollecitazioni
locali e possono rivestire un ruolo di forte sostegno alle gestioni particolari di pesca, da esercitare prioritariamente con adeguate politiche di protezione e riqualificazione delle acque interessate e delle superfici limitrofe.
In coerenza con questo approccio la presente pianificazione individua le Associazioni qualificate dei pescatori dilettanti come titolari preferenziali di tutte le concessioni, ritenendo che il
vero valore aggiunto che può scaturire dalla nascita di questi istituti vada ricercato nel rilancio dell’impegno associativo; la responsabilizzazione gestionale impone infatti ai soggetti affidatari di abbandonare il ruolo di spettatori per calarsi in una dimensione fattiva che presuppone nuove capacità programmatorie, organizzative e di reclutamento. Inoltre, al di là della
priorità assegnata dalla legge per tutte le acque di tipo B e C76, il diretto coinvolgimento del
volontariato è indispensabile per coprire i fabbisogni operativi di un’efficace gestione e questa veste delle Associazioni dei pescatori è coerente con la gran parte dei compiti istituzionali
loro assegnati dalla normativa: collaborare con la Regione e le province ai fini di una reale
partecipazione dei pescatori alla realizzazione degli obiettivi della pianificazione; promuovere
iniziative di pesca dilettantistica e disporre di volontari che collaborino alle funzioni di vigilanza ittica; collaborare con le province alle attività di gestione delle acque.77
Nonostante ciò, in ossequio al disposto di legge, è riconosciuta la possibilità di affidare la
titolarità delle gestioni particolari anche a Comuni e Comunità Montane, a condizione che le
relative richieste siano conseguenti a specifiche sollecitazioni da parte delle Associazioni qua-
76
Regione Lombardia – l.r. 31/2008 - Art. 134, 5° comma
77
Regione Lombardia – l.r. 31/2008 - Art. 136, 1° comma, lettera d)
155
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
lificate dei pescatori rappresentate sul territorio, che devono concordare sia sull’opportunità
di istituzione delle concessioni sia sul fatto di non assumerne direttamente la formale conduzione. Per contro, quantomeno per le più significative richieste avanzate dalle Associazioni,
non appare accettabile che non vi sia un’esplicita convergenza di interessi da parte degli Enti
locali, che, condividendo queste iniziative, ne assumano la corresponsabilità in termini di rigorosa coerenza nell’esercizio delle proprie attribuzioni. Alla luce delle molteplici competenze
assegnate, tra cui quelle in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica, di tutela paesistica, di polizia idraulica e di servizi pubblici e ad uso pubblico, la compartecipazione dei
Comuni può infatti risultare determinante per la funzionalità di concessioni istituite con finalità di conservazione e riqualificazione delle comunità ittiche e dei loro habitat e di promozione
della diffusa frequentazione degli ecosistemi acquatici.
Scopo fondamentale di queste gestioni particolari è promuovere la salvaguardia e il miglioramento delle comunità ittiche ospitate dai tratti oggetto di concessione creando condizioni favorevoli all’attuazione delle misure di intervento individuate dalla pianificazione di settore.
Queste condizioni sono rappresentate dalla nascita di processi partecipati promossi e sostenuti dai gestori locali delle concessioni che sappiano aggregare sia gli interessi portati dal
mondo della pesca sia le diffuse aspirazioni alla tutela degli ecosistemi acquatici. Gli elementi
catalizzanti di questi processi possono essere da una parte l’affezione e l’attenzione per i corsi d’acqua che da sempre contraddistinguono i pescatori, cui l’affidamento gestionale assegnerebbe una differente e più riconoscibile rappresentatività, dall’altra la disponibilità di programmi locali di intervento sufficientemente definiti su cui indirizzare le azioni sia realizzative
sia propositive.
Ferma restando l’importanza di giungere a gestioni particolari che si prefiggano obiettivi di
alto profilo è tuttavia indubbio che lo strumento della concessione possa e debba essere utilizzato anche per finalità più immediate di puro supporto all’attività alieutica. Il mondo della
pesca evidenzia infatti una condizione di profondo malessere, testimoniato dalla progressiva
diminuzione del numero di praticanti e dal declino della vita associativa, ormai ridotta quasi
esclusivamente all’organizzazione e all’esercizio dell’attività agonistica. La contrazione delle licenze, inoltre, non rappresenta in modo oggettivo questo processo, che può essere più correttamente descritto dal vero e proprio tracollo del numero di giornate di pesca effettivamente fruite dagli appassionati. Per tentare di ovviare almeno in parte a questo declino è possibile prevedere concessioni finalizzate ad ampliare l’offerta di “pesca facilitata”, che da decenni
viene promossa dalla Provincia e dalle Associazioni con rilevanti immissioni di esemplari
“pronta cattura”. Nonostante questi sforzi, infatti, da parte di frazioni rilevanti dell’utenza si
156
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
registra una significativa e perdurante domanda di potenziamento di queste azioni, in gran
parte giustificata dalla pronunciata contrazione delle comunità ittiche selvatiche. L’impossibilità di sostenere ulteriori programmi di immissioni “pronta pesca”, che sottrarrebbero fondi alle già insufficienti politiche di conservazione, ha suggerito la previsione di “riserve” dove i pescatori possano autogestirsi, anche economicamente, queste attività. L’istituzione delle concessioni consente infatti ai titolari di subordinare l’accesso alla pesca al pagamento di un
permesso, permettendo così di destinare gran parte degli introiti all’acquisto di pesce adulto
in quantità commisurata al prelievo e quindi all’effettiva frequentazione. E’ infatti da escludersi ogni finalità lucrativa delle “riserve”, che dovranno destinare le quote d’accesso versate
dagli utenti esclusivamente alla copertura delle spese gestionali. Ovviamente, questo tipo di
gestioni particolari va adeguatamente distribuito sul territorio, tenendo conto dei rispettivi
bacini d’utenza potenziali ed evitando di generare inopportune situazioni concorrenziali. Va
poi considerato che nei tratti “riservati” non sarà più possibile accedere liberamente alla pesca ai ciprinidi, che nelle acque di pianura e collina saranno sempre e comunque le specie più
diffuse; lo sviluppo delle zone da vincolare andrà quindi attentamente valutato, evitando da
una parte di precludere alla libera pesca tratti troppo estesi, dall’altra di pregiudicare la funzionalità delle concessioni per eccessivo irradiamento degli esemplari immessi. La localizzazione dei tratti da destinare alla “pesca facilitata”, pur dovendo garantire la sufficiente idoneità degli ambienti interessati e la possibilità di assicurarne una corretta gestione, non può
confliggere con le previsioni di piano relative alla tutela delle specie ittiche di interesse conservazionistico. I requisiti di idoneità sono fondamentalmente riconducibili, oltre che alla
compatibilità idroqualitativa, alle dimensioni del corso d’acqua, alla disponibilità di accessi
all’alveo in prossimità di punti di sosta degli automezzi e alla percorribilità delle sponde. La
corretta gestione comporta l’esercizio di un’efficace sorveglianza sulla pesca, la programmazione e l’esecuzione delle semine, la tabellatura, la manutenzione dei punti di accesso e dei
percorsi, l’informazione e la divulgazione. Riguardo alla compatibilità con le esigenze conservazionistiche, questa può essere garantita evitando di localizzare concessioni per “pesca facilitata” sulle acque di pregio ittico, anche potenziale, se non in tratti di limitata estensione
ampiamente modificati da alterazioni al momento non mitigabili.
Alla luce di tutte queste considerazioni, la presente pianificazione individua due tipologie di gestioni particolari attuabili per mezzo delle concessioni: gestioni di tutela e riqualificazione e gestioni di pesca facilitata. Per entrambe le relative istanze possono essere avanzate, oltre che
dalle Associazioni qualificate dei pescatori dilettanti, dai Comuni e dalla Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese; in provincia di Pavia, infatti, non vi sono rappresentanze dei pescatori professionisti. Tuttavia, come detto, le eventuali domande formulate dagli Enti dovranno corrisponde157
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
re ad esigenze espresse dalle Associazioni qualificate rappresentate in sede locale o comprensoriale, che dovranno inoltre dare atto di non volersi avvalere della riconosciuta preferenzialità.
Le gestioni di tutela e riqualificazione hanno la finalità principale di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di ordine conservazionistico, ambientale e fruitivo definiti dal Piano ittico
provinciale; possono essere localizzate su tutte le acque di pregio ittico e su quelle di pregio
potenziale, con priorità per quelle su cui sono stati già realizzati o approvati programmi di riqualificazione. Per le richieste avanzate dalle Associazioni qualificate dei pescatori dilettanti la
Provincia promuoverà la stipula di apposite intese tra queste ultime e i Comuni territorialmente interessati; queste intese sono un prerequisito necessario al rilascio delle concessioni
e dovranno prevedere la convergenza di interessi dei contraenti sulle finalità delle iniziative e
la corresponsabilizzazione degli Enti locali, per gli aspetti di competenza, nella realizzazione
dei programmi di intervento.
Le gestioni di pesca facilitata hanno lo scopo prevalente di incentivare la frequentazione da
parte dei pescatori attraverso la sistematica immissione di salmonidi o di altre specie ittiche
vocazionali allevate a scopo commerciale; di norma vanno istituite sulle acque di interesse
pescatorio e su quelle che non rivestono particolare interesse ittico, ma possono ricadere su
tratti limitati di acque di pregio ittico potenziale. Per evitare di confliggere con le esigenze di
libero accesso alla pesca e di creare inopportune situazioni di concorrenza tra gestioni, i tratti
in concessione per la pesca facilitata non possono superare il 10% dello sviluppo complessivo
dei corpi idrici naturali o paranaturali del sottobacino o dell’ambito idrografico-irriguo di appartenenza. Dato il particolare regime gestionale di queste concessioni, che funzionalmente
sono ambiti destinati permanentemente a manifestazioni di pesca, nelle stesse potrà essere
prevista la deroga dal limite di cattura giornaliero di sei capi di salmonidi.78
Ferma restando la differente finalità istitutiva dei due tipi di concessioni, porzioni limitate delle acque appartenenti alle gestioni di tutela e riqualificazione potranno essere utilizzate per
l’esercizio della pesca facilitata; questi tratti dovranno essere caratterizzati da alterazioni ambientali localizzate e difficilmente mitigabili e la loro differente destinazione d’uso non dovrà
in alcun modo pregiudicare il raggiungimento degli altri preminenti obiettivi gestionali.
Entrambe le gestioni saranno concedibili solo sulle acque a libero regime di pesca o su quelle
interessate da diritti demaniali o da esclusive che siano oggetto di apposita convenzione con
i titolari. Le domande andranno corredate da programmi pluriennali predisposti d’intesa con
la Provincia, che per le gestioni di tutela e riqualificazione dovranno conformarsi alle previ-
78
Regione Lombardia – r.r. 9/2003 - Art. 3, 4° comma
158
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
sioni del Piano ittico e prevedere le modalità di compartecipazione dei concessionari
all’attuazione delle misure di intervento localizzate sui corpi idrici interessati.
Per le concessioni che dovessero ricadere, anche parzialmente, su acque appartenenti al reticolo idrico gestito dai Consorzi di Bonifica sarà inoltre necessario un adeguato coordinamento
con la programmazione comprensoriale di questi ultimi. E’ già stato evidenziato come questa
programmazione possa prevedere anche l’esecuzione di interventi di riqualificazione ambientale, secondo gli indirizzi riportati nel “Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del
territorio rurale” (D.C.R. 16 febbraio 2005, n. 7/1179). Alla luce del ruolo rivestito dai Consorzi, soggetti di diritto pubblico cui è assegnato il compito di concorrere con gli altri attori istituzionali al corretto governo dei corsi d’acqua, il compito di promuovere il citato coordinamento verrà svolto direttamente dalla Provincia.
Tutte le concessioni dovranno garantire eque modalità di accesso alla pesca per ogni titolare
di licenza, che potranno comunque prevedere sia obblighi di tesseramento annuale sia il pagamento di ulteriori eventuali quote di partecipazione alle spese di gestione. Gli importi di
queste quote, fermo restando il rispetto del principio dell’equità, potranno differenziarsi anche in relazione alle modalità di pesca esercitate, alla durata temporale dei corrispondenti
permessi, all’eventuale suddivisione delle concessioni in tratti a differente regime di pesca e
all’opportunità di prevedere coperture assicurative per i frequentatori. In luogo del pagamento delle quote, o di parte di esse, i titolari potranno inoltre prevedere che i fruitori possano
prestare volontariamente la propria opera per l’esecuzione degli interventi previsti dal programma di utilizzo delle concessioni. In ogni caso, tutte le entrate derivanti dai pagamenti di
ogni tipologia di quota di accesso andranno utilizzate esclusivamente per la copertura delle
spese sostenute dal concessionario per le opere e le attività previste nel programma di gestione.
Riguardo alla disciplina della pesca, questa verrà disposta dai concessionari, sul conforme parere della Provincia; ferme restando le disposizioni generali vigenti, le regolamentazioni potranno intervenire sui tratti soggetti alle diverse tipologie di permesso e sulle relative quote di
partecipazione, sugli orari di pesca, sul numero di capi di determinate specie ittiche che potranno essere catturati per ciascun permesso di pesca, sui limiti giornalieri di cestino per le altre specie, sulle modalità di registrazione delle catture, sull’utilizzo di attrezzi, esche e pasture,
sulle modalità di utilizzo degli eventuali campi destinati alle gare e alle manifestazioni di pesca
e di autorizzazione delle medesime. Naturalmente, le regolamentazioni andranno adeguatamente pubblicizzate e ne andrà data informazione a tutti gli associati alla concessione.
La Provincia di Pavia eserciterà tutte le funzioni ispettive e di controllo sulla regolarità delle
gestioni particolari concesse e sulla loro corrispondenza con le relative programmazioni plu-
159
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
riennali, riservandosi la facoltà di sospensione o revoca degli istituti in caso di mancato rispetto dei termini autorizzativi o di altre gravi inadempienze da parte dei titolari.
Riguardo alla durata delle gestioni particolari, ferma restando la previsione di legge che ne
fissa il massimo in dieci anni, l’unica indicazione opportuna è la congruità con le specifiche finalità e con l’articolazione temporale delle realizzazioni programmate.
Con i provvedimenti concessori la Provincia dovrà comunque necessariamente determinare
tale durata, oltre agli importi massimi delle quote di partecipazione dei fruitori alle spese di
gestione; con i medesimi atti andranno inoltre approvati i programmi pluriennali di gestione,
le modalità generali di conduzione delle concessioni e le disposizioni relative all’esercizio della
pesca nelle medesime.
Riguardo alle Associazioni qualificate dei pescatori operanti in provincia, si è già detto che la
sola presente in modo stabile e diffuso sul territorio provinciale è la F.I.P.S.A.S., che peraltro
dispone di un servizio di vigilanza composto da un buon numero di guardie giurate volontarie. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 della Legge 349/1986, ha ottenuto il riconoscimento di Associazione protezionistica, con la conseguente legittimazione a rappresentare gli interessi dell’ambiente, anche intervenendo nei giudizi per danno e ricorrendo per l’annullamento di atti
illegittimi.79 In base a queste valutazioni, al momento in provincia di Pavia la F.I.P.S.A.S. è la
sola Associazione cui è ipotizzabile affidare concessioni per la realizzazione di gestioni particolari di tratti di corso d’acqua. Le altre realtà associazionistiche potranno comunque, come
peraltro caldeggiato dalla legge, aderire ad intese con quest’ultima, concorrendo a iniziative
promosse e condotte unitariamente. L’unica concessione attualmente presente in provincia è
proprio frutto di un’esperienza di questo tipo e vede un tratto del basso corso del Torrente
Staffora affidato congiuntamente alla F.I.P.S.A.S., all’A.I.L.P. e all’U.N.Pe.M.
Il complesso degli indirizzi esposti riguardo alle gestioni particolari e alle modalità per la loro concessione trovano collocazione formale nel “Regolamento Provinciale per la tutela dell’ittiofauna e
la gestione della pesca”, strumento di attuazione della presente pianificazione.
2.3.1.4 Regolamentazione della pesca
Questa misura di intervento si compone della classica azione normativa relativa ad una pluralità di disposizioni che la Provincia è tenuta o legittimata ad emanare in materia di pesca in base
alla Legge regionale 31/2008 e al Regolamento 9/2003. Questa competenza provinciale investe
una molteplicità di aspetti che tra l’altro riguardano classificazione delle acque, mezzi ed orari
79
Legge n. 349/1986 - Art. 18, 5° comma; D. Lgs. 152/2006, artt. 309 e 310
160
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
di pesca dilettantistica e professionale, misure minime e periodi di divieto, gare e manifestazioni di pesca, pesca da natante e altre limitazioni particolari. Inoltre, in virtù della piena titolarità
riconosciuta dal D. Lgs. 267/2000, riguarda tutto quanto non altrimenti disciplinato dalla legge
e che attenga alla protezione della fauna ittica e alla pesca nelle acque interne.
Si è a più riprese ripetuto che nella quasi totalità delle acque pavesi la pesca non rappresenta un elemento determinante per le sorti delle comunità ittiche, sottoposte ad altri fattori di
pressione ben più significativi. Ciononostante, la sua regolamentazione resta un atto da una
parte doveroso, per assicurare che il prelievo non possa comunque confliggere con le preminenti esigenze di tutela80, dall’altra opportuno, per sollevare senza equivoci il mondo della
pesca da qualsiasi attribuzione di responsabilità in ordine alla diminuzione dell’ittiofauna. Peraltro, da decenni la disciplina locale viena approvata dalla Provincia in un contesto di piena
condivisione con la componente associazionistica, che ha sempre manifestato la più ampia
disponibilità a concorrere con l’ente pubblico ad un’attenta gestione della materia. Il Piano,
sulla scorta di un approccio ormai ampiamente consolidato, considera la regolamentazione
della pesca uno strumento flessibile, da adeguare in relazione alle necessità che si possono
di volta in volta manifestare e il cui principale requisito deve essere una buona efficacia nei
confronti delle dinamiche investite. E’ già stato sottolineato che nella gran parte dei casi i pescatori sono vittime e non artefici del declino delle comunità ittiche dei nostri fiumi e torrenti
e che quindi un’ingiustificata severità dell’azione normativa assumerebbe nei loro confronti la
connotazione della vera e propria vessazione. La pesca, inoltre, costituisce ed ha sempre costituito la principale forma di utilizzo ricreativo dei corpi idrici e ciò renderebbe inopportuno
ed incoerente condizionarne l’esercizio con limitazioni sostanzialmente improduttive. La presente pianificazione, infatti, attribuisce alla frequentazione la valenza di importante indice del valore dei corsi d’acqua, al pari dei loro pregi naturalistico, paesistico ed ecologico; a differenza di
questi ultimi, che riflettono valutazioni di ordine prevalentemente etico, culturale o scientifico, la
fruizione diffusa degli ambienti acquatici meglio rappresenta il loro effettivo interesse comune,
giustificando quindi direttamente a livello sociale gli sforzi di tutela e valorizzazione.
Riguardo al ruolo funzionale esercitato, va inoltre sottolineato che tra le differenti disposizioni
regolamentari comunemente adottate le uniche in possesso di un’effettiva efficacia diretta
80
…la Regione, al fine di tutelare la fauna ittica e in particolare quella autoctona, persegue la salva-
guardia delle acque interne dalle alterazioni ambientali e disciplina l’attività piscatoria nel rispetto
dell’equilibrio biologico ed ai fini della tutela e dell’incremento naturale della fauna stessa… (Regione
Lombardia – l.r. 31/2008 - Art. 131, 1° comma)
161
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
sono la taglia legale degli esemplari prelevabili o il catch and release , entrambe associate ad
un’adeguata disciplina dei mezzi di pesca. In particolare, ai fini della salvaguardia del patrimonio ittico e limitatamente agli effetti del prelievo, misure minime che tutelassero almeno la
prima riproduzione o l’obbligo di reimmissione di tutto il pescato, unitamente a modalità di
pesca che garantissero la vitalità degli esemplari rilasciati, potrebbero rendere qualsiasi ulteriore limitazione di fatto immotivata. La quasi totalità delle altre norme, infatti, non è particolarmente coerente con reali giustificazioni tecniche e spesso rispecchia esigenze che non attengono direttamente alla conservazione del patrimonio ittico; tra queste, quelle prevalenti
sono la redistribuzione delle prede tra i potenziali fruitori, l’aspirazione ad un’etica della pesca
che non consenta catture troppo agevoli, l’evitare che per mero diletto sia legittimo appropriarsi di quote importanti di una risorsa naturale di dichiarato interesse collettivo, la volontà
di agevolare l’esercizio della vigilanza. Tra le motivazioni che possono sottendere alcune sollecitazioni regolamentari può inoltre trovare spazio, seppur in termini non espressamente dichiarati, un’abitudine a processare preventivamente il comportamento della generalità dei
pescatori. Da ciò la spinta ad assumere discipline caratterizzate da eccessi di cautela e che
sovente mascherano una diffusa incapacità ad esercitare un’efficace sorveglianza. Il timore
che il pescatore medio possa disattendere abitualmente il sistema di regole non può in alcun
modo essere ammesso a presupposto dell’azione regolamentare, anche e soprattutto perché
da questa ammissione dovrebbe allora coerentemente conseguire il divieto assoluto ed indiscriminato di esercitare la pesca.
Riguardo alla mancanza di una reale corrispondenza tra molte norme tipicamente adottate e
le esigenze di tutela dell’ittiofauna può essere esemplificativa un’analisi delle effettive ricadute di due disposizioni comunissime come i periodi di divieto o i limiti di cestino. Riguardo ai
periodi di divieto, che tutelano diverse specie ittiche in coincidenza del loro periodo riproduttivo, va tenuto presente che gli esemplari di taglia legale di queste specie avrebbero potuto
essere lecitamente catturati sino al giorno di inizio del divieto stesso; il quantitativo di questi
esemplari teoricamente prelevabili risulterebbe dal prodotto tra gli aventi diritto alla pesca, le
giornate di apertura della pesca stessa e il numero di capi giornalmente catturabili. Di norma,
a causa del passa parola tra pescatori, se in un tratto di corso d’acqua si registrano buone
catture questo fatto genera un progressivo aumento del carico di pesca, sino a che la disponibilità di prede non scema. Da tutto ciò emerge che non è realisticamente ipotizzabile alcuna stima preventiva dei riproduttori che la pesca anche correttamente esercitata può sottrarre all’ambiente. Quindi, il periodo di divieto tutela unicamente i riproduttori di dimensioni superiori alla minima consentita eventualmente superstiti, non garantendo tuttavia in alcun
modo una loro residua presenza. In sintesi, se la deposizione da parte di un numero minimo
162
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
di femmine di una certa taglia è determinante per la perpetuazione di una popolazione ittica,
il divieto di prelevarle nel momento della frega può risultare di fatto ininfluente. Di contro, se
la presenza di queste stesse femmine non rappresenta una condizione indispensabile alla locale conservazione della specie ittica in questione, il periodo di divieto non corrisponde ad effettive esigenze di salvaguardia. Il ruolo che può obiettivamente essere attribuito ai periodi di
divieto è quindi quello di limitare, senza altre particolari giustificazioni, la possibilità di un più
agevole prelievo di pesci che stagionalmente possono concentrarsi in determinate localizzazioni oppure manifestare minore elusività o diffidenza nei confronti delle tecniche adottate.
Se la cattura in periodo riproduttivo rappresentasse di per sé fattore di grave compromissione delle popolazioni ittiche, nelle principali realtà interessate dalla pesca al salmone la specie
avrebbe dovuto essere da tempo estinta. Infatti, i salmoni di taglia presenti nelle acque dolci
sono esclusivamente riproduttori e questa loro presenza è la miglior testimonianza della
coincidenza della rimonta per la frega. Analoghe considerazioni possono valere per i limiti di
cestino, che in assenza di una predeterminazione del numero massimo dei pescatori ammessi e delle giornate utili alla pesca non garantiscono in alcun modo che il prelievo operato non
risulti squilibrato rispetto alle potenzialità ambientali.
Esempi di questa natura possono essere portati per la gran parte delle comuni disposizioni di
pesca, che, come detto, sovente non rispecchiano effettive esigenze di salvaguardia del patrimonio ittico. Questa valutazione sostiene la correttezza dell’approccio che da anni informa
le scelte provinciali in tema di regolamentazione e che poggia sul sostanziale ridimensionamento del ruolo attribuibile a queste misure di intervento in funzione degli obiettivi generali
perseguiti con le politiche di settore.
La presente pianificazione non prevede quindi particolari elementi di novità rispetto alle disposizioni vigenti, che negli anni hanno subito un progressivo adeguamento dettato sia dall’evoluzione
normativa sia dal mutare delle condizioni degli ambienti acquatici e delle loro biocenosi. Questa
opera di affinamento ha infatti condotto ad una regolamentazione locale che appare ancora aderente alle specifiche necessità e peraltro è ormai sufficientemente conosciuta da un’utenza che,
data la situazione, non merita certo ulteriori inasprimenti. Unica eccezione potrà essere rappresentata dall’adeguamento delle norme relative alla taglia legale delle specie ittiche da tutelare,
che potrebbe anche differenziare la disciplina delle realtà appenniniche da quella dei grandi fiumi
e delle altre acque della pianura a nord del Po. Questo adeguamento andrà comunque preceduto
da appositi affinamenti conoscitivi, attraverso l’esecuzione di indagini specifiche o l’assunzione
delle risultanze di ricerche effettuate in realtà ambientali contigue o assimilabili.
Tra le poche modifiche già prefigurate vi è la revoca di ogni disposizione restrittiva delle pre-
163
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
visioni generali dettate dalla legge 31/2008 e dal regolamento 9/2003 attualmente in essere
sulle acque che non rivestono particolare interesse ittico; il Documento Tecnico Regionale riporta infatti che su queste acque, fatte salve le norme generali in materia di tutela ambienta-
le ed ecologica, la pianificazione ittica non prevederà particolari condizionamenti della pesca.
Inoltre, ad avvenuta approvazione dell’apposito Piano di Settore da parte del Consorzio Parco
Lombardo della Valle del Ticino, è previsto, ai sensi di legge, il recepimento delle eventuali
limitazioni individuate per le acque ricomprese nell’area protetta. Potrà essere infine necessario, per favorire un’opportuna omogeneità regolamentare, introdurre integrazioni e modifiche
relative alle modalità di pesca nelle acque interprovinciali e interregionali. Per queste ultime,
anche per evitare ingiustificati disagi sia agli appassionati sia alla vigilanza e sempre con il
supporto ed il consenso del mondo associazionistico, andrà adottato il criterio della ricerca
della massima corrispondenza delle discipline.
Nel merito delle disposizioni vigenti di cui si prevede la sostanziale riconferma, la prima è la
classificazione delle acque, approvata con deliberazione n° 254/2003 dalla Giunta Provinciale;
l’unica modifica da introdurre si riferisce all’inclusione nelle acque di tipo B del Torrente Crenna, un piccolo affluente di destra dello Staffora popolato prevalentemente da trote fario. La
classificazione ricomprende nelle acque di tipo A il solo Fiume Po e in quelle di tipo B le porzioni montane di una serie di corsi d’acqua appenninici, mentre tutte le restanti acque provinciali
sono classificate di tipo C. Per le acque interregionali la classificazione ha il valore di disciplina
transitoria, alla luce delle previsioni dell’art. 137, 10° comma, della l.r. 31/2008.81
La gran parte della restante disciplina provinciale per cui è prevista la generale riproposizione
sarà contenuta in un provvedimento di “Disposizioni in materia di pesca nelle acque della
provincia di Pavia” che riguarderà, oltre alla citata classificazione, i mezzi di pesca, la pesca
da natante, la pesca notturna, i periodi di divieto e le misure minime di cattura delle specie
ittiche, le zone a regime speciale di pesca e i tratti di divieto di utilizzo della bilancia e delle
reti; comprende inoltre la regolamentazione della pesca professionale e quella delle gare di
pesca. Anche per gli aspetti elencati non si prevedono modifiche di rilievo, ad eccezione
dell’introduzione del divieto assoluto di pesca al cobite comune, al cobite mascherato, al panzarolo, allo spinarello e alla lampreda padana, da considerare specie minacciate, e
all’individuazione del Lago Trebecco, bacino artificiale creato a scopo irriguo sul Torrente Tidone, come acqua in cui può essere esercitata la pesca da natante. Quest’ultima previsione,
81
Con regolamento regionale sono classificate le acque e disciplinate le modalità e i tempi di pesca nei
bacini idrografici che ricadono in parte nel territorio di altre regioni, d’intesa con le regioni confinanti e
sentite la province interessate (Regione Lombardia – l.r. 31/2008 - Art. 137, 10° comma)
164
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
tuttavia, necessiterà dell’indispensabile coordinamento con la provincia di Piacenza, con cui è
condivisa la competenza territoriale sul corpo idrico in questione.
L’emanazione delle “Disposizioni” aggiornate avverrà con le modalità disposte dal “Regolamento Provinciale per la tutela dell’ittiofauna e la gestione della pesca”, strumento attuativo
del Piano che disciplinerà tra l’altro le specifiche procedure.
2.3.1.5 Disciplina di attività rivolte alla fauna ittica o potenzialmente interferenti
Le azioni umane che intervengono direttamente sulle comunità ittiche naturali non si limitano
alla pesca ma possono comprendere una serie di altre attività collaterali, anch’esse soggette
a disciplina o autorizzazione da parte della Provincia. Queste ultime consistono nelle immissioni di ittiofauna, nella cattura di esemplari selvatici da destinare alla riproduzione artificiale a scopo di ripopolamento, nella cattura e traslocazione di specie ittiche a scopo di riequilibrio, nell’utilizzo dell’elettrostorditore per le attività consentite, nei recuperi in occasione
di asciutte di corpi idrici e nel prelievo delle specie ittiche alloctone ritenute dannose.
Riguardo alle immissioni, soggette senza esclusioni ad autorizzazione Provinciale82, la principale
ed ineludibile cautela è la severa limitazione delle specie ittiche utilizzabili alle autoctone e, al di
fuori dei Siti Natura 2000, alle alloctone ritenute compatibili ai sensi del Documento Tecnico
Regionale. Ovviamente, nell’autorizzazione delle immissioni delle specie alloctone “non dannose” andranno valutate le potenziali interferenze con le dinamiche delle popolazioni dei taxa di
interesse conservazionistico, con particolare riguardo agli ambienti più sensibili e caratterizzati
da un buon grado di isolamento dalla restante parte del reticolo idrografico; in aggiunta, riguardo all’impiego di salmerino di fonte e trota iridea, i quantitativi immettibili dovranno essere
commisurati all’effettiva pressione locale di pesca, così da favorire un pronto prelievo.
Inoltre, saranno ammesse solo semine monospecifiche, con il tassativo divieto di effettuare interventi con il cosidetto “pesce bianco”; di norma, inoltre, le specie utilizzate dovranno essere
quelle allevabili, mentre l’impiego di soggetti di cattura potrà essere consentito solo eccezionalmente e previa verifica della sua provenienza. Un’ulteriore criterio è quello relativo al divieto
di immissione della trota fario nelle acque di pianura, con interventi ammessi solo nei corsi
d’acqua appenninici. Per questi ultimi è essenziale porre estrema attenzione al rischio di introduzione di specie estranee, data l’attuale assenza di esotici così come di specie autoctone estranee alle comunità indigene.
82
Regione Lombardia – l.r. 31/2008 - Art. 140, 5° comma
165
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Infine, i programmi di ripopolamento che interessino aree SIC e/o ZPS dovranno essere sottoposti a valutazione di incidenza, salvo diversa indicazione dei rispettivi Piani di Gestione.
In merito all’aspetto fondamentale della qualità del materiale ittico, va rilevato che al momento non è facile operare un’efficace selezione dei fornitori, perché ciò comporterebbe la
definizione di appositi criteri e la possibilità di verificarne il rispetto. Al riguardo potrebbe
rivelarsi positivo promuovere un’intesa interprovinciale che prevedesse la definizione di standards produttivi condivisi, un albo dei fornitori comune e la compartecipazione nei controlli
sul rispetto dei requisiti richiesti; ogni Provincia aderente potrebbe farsi carico di ispezionare
periodicamente gli allevamenti presenti sul proprio territorio, di certificare il rispetto degli
standards produttivi, di stimare i quantitativi di ittiofauna prodotta con le metodologie richieste ed eventualmente di verificare all’origine i carichi destinati agli altri aderenti. L’intesa andrebbe estesa anche alle realtà Associative e ad ulteriori soggetti pubblici, anche extraregionali, aumentando così la quota di domanda di prodotti di qualità. Ciò potrebbe stimolare
l’adozione di scelte imprenditoriali conseguenti e favorire una maggiore disponibilità sul mercato di ittiofauna che quantomeno per condizioni sanitarie ed origine dei riproduttori risultasse effettivamente idonea al ripopolamento. A questo punto, costruita una sufficiente offerta,
il rilascio delle autorizzazioni alle immissioni potrebbe essere subordinato all’acquisto del pesce presso fornitori iscritti all’albo.
Si procederà comunque, in collaborazione con il competente servizio dell’A.S.L., a programmare azioni coordinate finalizzate a verificare quantomeno le condizioni igienico-sanitarie del
materiale ittico commercializzato e detenuto sul territorio provinciale.
La cattura di esemplari selvatici da destinare alla riproduzione artificiale e quella di specie da
traslocare in altri corpi idrici per finalità di riequilibrio sono azioni che devono necessariamente essere interne a specifiche programmazioni. Queste ultime rientrano tra i compiti istituzionali della Regione, all’interno delle attività di ricerca, della Provincia e del Consorzio Parco
Lombardo della Valle del Ticino o possono essere previste dai titolari delle esclusive di pesca
nell’ambito degli obblighi annuali di intervento. Fatte salve le prerogative regionali, le autorizzazioni alla cattura saranno rilasciate previa valutazione delle programmazioni previste dai
proponenti. In merito alla cattura di riproduttori di trota marmorata, l’unico soggetto che potrà essere autorizzato sarà il Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, che ha in essere un’azione di sostegno alla specie e che dispone di adeguate strutture operative; va inoltre
rilevato che nell’intero territorio provinciale le acque che attualmente mostrano una effettiva
vocazionalità sono esclusivamente interne all’area protetta.
L’elettropesca è anch’essa soggetta ad autorizzazione della Provincia, cui inoltre compete la de166
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
terminazione delle modalità di utilizzo degli elettrostorditori e di altri attrezzi per le catture a
scopo di riproduzione artificiale, di riequilibrio, di censimento per la predisposizione e l’aggiornamento della carta ittica provinciale e di recupero durante le asciutte. Per la ricerca scientifica, la sperimentazione e per tutti gli altri eventuali usi la determinazione di queste modalità è
invece funzione riservata alla Regione83. I criteri Provinciali di riferimento riguardano la sicurezza degli operatori, per cui si rimanda al rispetto delle apposite norme relative alle caratteristiche degli apparecchi84, e la salvaguardia della fauna ittica. In relazione a quest’ultimo aspetto
non verrà autorizzato l’impiego di apparecchi elettrici a corrente alternata né, di norma,
l’utilizzo di reti a tremaglio. Le autorizzazioni, inoltre, prevederanno la presenza alle operazioni
di elettropesca di personale incaricato della sorveglianza, con l’eccezione delle attività svolte da
soggetti pubblici o sotto il controllo di guardie giurate delle Associazioni qualificate.
Per i recuperi in occasione di asciutte di corpi idrici, prescritti dalla Provincia ai sensi della l.r.
31/2008, gli indirizzi di riferimento riguardano le metodologie di cattura e di trasporto del pesce e la sua destinazione. Il metodo utilizzato di norma deve consistere nell’elettropesca con
l’eventuale ausilio di reti, mentre il trasporto dell’ittiofauna recuperata, fatti salvi i casi di immediata prossimità dei siti di reimmissione, deve avvenire all’interno di apposite vasche coibentate e provviste di impianto di aerazione o ossigenazione dell’acqua.
L’individuazione dei corpi idrici e delle localizzazioni dove destinare il pesce recuperato è di
esclusiva competenza della Provincia, che, ferma restando l’opportunità di ridurre gli stress
da trasporto, dovrà privilegiare i corpi idrici di pregio ittico o di pregio potenziale. Riguardo
all’eventuale presenza di diritti di pesca, andranno favorite le acque soggette a concessioni di
tutela e riqualificazione (pag. 154) o quelle interessate da programmi di riqualificazione o da
diritti demaniali. In occasione di recuperi di ittiofauna che appartenga in larga parte a specie
autoctone che non rivestono interesse conservazionistico potrà essere disposta la reimmissione in tratti interessati da manifestazioni agonistiche con obbligo di rilascio del pescato. In
ogni caso, potrà essere previsto che l’individuazione puntuale della destinazione del pesce
recuperato possa avvenire a cura degli addetti incaricati del controllo delle operazioni, sulla
base della composizione in specie dell’ittiofauna catturata; in caso di disponibilità di più automezzi destinati al trasporto potranno inoltre prevedersi la selezione del pescato e la differenziazione delle sue destinazioni.
83
Regione Lombardia - D.g.r. 13 giugno 2008, n. 8/7423 - Modalità d’uso della pesca con elettrostor-
ditore e di altri attrezzi necessari per la cattura della fauna ittica (art. 11, comma 6, l.r. 12/2001)
84
Norma CEI EN 60335-2-86
167
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
In merito infine al prelievo delle specie ittiche alloctone ritenute dannose, si prevede la massima promozione di iniziative di periodica rimozione selettiva del siluro. Al riguardo, si recepiscono le indicazioni del Documento Tecnico Regionale, che riporta che nei corpi idrici in cui la pre-
senza di una specie alloctona indesiderata costituisce un grave fattore di squilibrio del popolamento ittico preesistente una valida opzione gestionale può essere rappresentata dai prelievi
selettivi mirati alla cattura della specie indesiderata. I prelievi selettivi, che non costituiscono
attività di pesca ai sensi di legge, sono autorizzati dalle Province e sono effettuati con gli attrezzi che garantiscono la massima efficacia possibile, in relazione alla specie oggetto di cattura
e alla tipologia del corpo idrico considerato (reti a grande cattura, pesca subacquea, ecc.).
Il contenimento del siluro è già effettuato con una buona sistematicità sul Ticino, con azioni
svolte da personale del Parco, della Provincia e della F.I.P.S.A.S.; l’attività, che richiede la disponibilità di imbarcazioni ed elettrostorditori ed una notevole capacità operativa, potrebbe
trovare ulteriore impulso ed estendersi ad altre acque grazie all’istituzione di concessioni per
gestioni particolari. Al momento, fatto salvo il contributo che potrebbe essere assicurato dalla
compartecipazione dei subacquei aderenti alla F.I.P.S.A.S., sul territorio provinciale non esistono altri soggetti organizzati potenzialmente coinvolgibili.
Un’ultima attività dell’uomo che può generare interferenze con le dinamiche delle comunità
ittiche naturali è la detenzione di specie ittiche a scopo commerciale o amatoriale. Infatti, se
questa detenzione avviene in ambienti in qualsiasi modo interessati da deflussi superficiali
verso le acque libere è possibile la fuoriuscita di esemplari delle specie detenute.
Per questo motivo, in assenza di normative in materia, la presente pianificazione, per il tramite del “Regolamento Provinciale per la tutela dell’ittiofauna e la gestione della pesca”, ha
previsto un’apposita disciplina. Quest’ultima consiste nell’autorizzazione Provinciale della detenzione di specie ittiche in qualsiasi ambiente acquatico ricompreso in aree esondabili o
provvisto di sistemi anche occasionali di scolo superficiale verso il reticolo idrografico esterno, con il divieto assoluto di detenere specie alloctone potenzialmente “dannose”.
2.3.1.6 Istituzione di tratti da destinare in via esclusiva alla pesca a mosca
La l.r. 31/2008 dispone85 che il piano ittico provinciale preveda i tratti di acque ove si svolge
in via esclusiva la pesca a mosca con coda di topo e con la tecnica “prendi e rilascia” ; il r.r.
85
Regione Lombardia – l.r. 31/2008 - Art. 138, 6° comma, lettera l)
168
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
9/200386 specifica quindi che in questi tratti la pesca può essere praticata con una sola canna
“da mosca”, armata con un massimo di tre artificiali montati su ami singoli senza ardiglione;
la medesima norma regolamentare impone inoltre il rilascio del pescato, con ogni accorgi-
mento utile al fine di arrecare il minor danno possibile alla fauna ittica e il preventivo deposito del pesce precedentemente pescato in altri luoghi.
Questa disciplina molto severa, non comportando prelievo, concilia sicuramente l’esercizio della
pesca con le esigenze di massima salvaguardia della fauna ittica. Per contro, va considerato
che la pesca con la coda di topo è una tecnica non molto diffusa e che di norma è praticata in
corsi d’acqua dalla buone condizioni ecolgiche e popolati da specie di grande interesse alieutico
come trote e temoli. Può quindi trovare una sua giustificazione allorquando ricorrano particolari
condizioni di favore, mentre rischia di non generare benefici di sorta se introdotta acriticamente per mera corrispondenza a una previsione di legge. Più ragioni possono motivare l’istituzione
di questo tipo zone: un’espressa richiesta da parte dell’associazionismo locale, cui tuttavia deve
necessariamente far seguito un’adeguata frequentazione della zona proposta ed istituita; la volontà di sottoporre a tutela un tratto di corso d’acqua dove il prelievo rappresenti una forma di
sensibile pressione sulla comunità ittica senza escludervi totalmente la fruizione a scopo di pesca; il sostegno a politiche turistiche locali che potrebbero beneficiare dell’indotto generato da
una pronunciata frequentazione di appassionati non residenti. Le diverse giustificazioni potrebbero anche coincidere sulle medesime realtà, valorizzando possibili sinergie, ma al momento
non si ravvisano sul territorio provinciale potenziali localizzazioni di ambiti di questa natura.
Peraltro, nella realtà pavese, una regolamentazione della pesca come quella descritta non rappresenterebbe particolare elemento di novità. Al riguardo, si riporta quanto recitava in merito il
“Piano provinciale” del 1989: le Direttive tecniche regionali stabiliscono che le Province, all'inter-
no della programmazione complessiva degli interventi, individuino tratti di corsi d'acqua da destinare alla pesca “con la coda di topo”. Tuttavia, gestionalmente, il fatto che il medesimo prelievo
venga operato con una tecnica piuttosto che con un’altra non comporta alcuna differenza. Associando a questa particolare regolamentazione altre disposizioni, invece, è possibile rendere compatibile una tutela quasi assoluta dell'ittiofauna con l'attività alieutica. Ciò è realizzabile imponendo l'immediato rilascio di tutto il pescato, secondo la formula del cosiddetto “catch and release”
(prendi e lascia); nella pesca con la mosca questa operazione è sempre estremamente agevole e
relativamente incruenta, e può essere ulteriormente facilitata vietando l'uso di ami muniti di ardiglione. Regolamentazioni di questo tipo, già sperimentate con successo particolarmente all'este-
86
Regione Lombardia – r.r. 9/2003 - Art. 9 (Pesca a mosca nelle zone individuate dai piani provinciali)
169
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
ro, sono le uniche che permettono una fruizione diffusa e nello stesso tempo equilibrata delle
specie pregiate. Nei tratti di corso d'acqua da destinare alla coda di topo, pertanto, attraverso il
ricorso alla facoltà di emanare divieti particolari (art. 42, 2°, l.r. 25/1982), si applicherà questo tipo di regolamentazione. Essi sono stati individuati sulla base delle loro caratteristiche ambientali,
del popolamento ittico presente e della loro idoneità all'impiego di questa tecnica di pesca. Le
previsioni di quasi un ventennio fa, quando la presenza di ittiofauna non era certo rarefatta come
oggi, diedero luogo all’istituzione di tre tratti disciplinati in questo modo. Le scelte gestionali di allora, tuttavia, generarono solo l’ostilità dei pescatori esclusi, perché i tratti riservati alla mosca
non furono frequentati se non sporadicamente dagli appassionati della “coda di topo”. Pertanto
la presente pianificazione prevede unicamente la conferma della zona già istituita su parte della
brevissima sponda pavese di Fiume Trebbia, dove dal 1990 le scelte gestionali vengono assunte
in modo coordinato con la confinante Provincia di Piacenza; quest’ultima, detentrice della quasi
totalità della competenza territoriale sul tratto di corso d’acqua in questione, è di fatto la proponente di questo regime di pesca, cui le scelte pavesi assumono di adeguarsi anche per rispetto
del principio di leale cooperazione che deve informare i rapporti tra soggetti istituzionali. Per il resto, la conformazione del Piano alla previsione di legge consiste nel reputare potenzialmente idonea a questa forma di regolamentazione qualsiasi realtà ambientale su cui le Associazioni qualificate rappresentate in provincia dovessero far convergere un’apposita proposta.
2.3.1.7 Istituzione di tratti da destinare alle gare e manifestazioni di pesca
Tra i contenuti che la l.r. 31/2008 assegna al piano ittico provinciale è compresa anche l’individuazione di tratti di acque, classificate ai fini della pesca, nei quali si possono svolgere gare e
manifestazioni di pesca.87 A far tempo dal 1990 in provincia l’istituzione dei campi gara permanenti avviene sulla base di proposte formulate dalla Consulta Provinciale della Pesca, ed in particolare dalla rappresentanza della F.I.P.S.A.S., che in base al proprio Statuto Federale è la sola
Federazione riconosciuta ed autorizzata dal C.O.N.I. a disciplinare e gestire in Italia l’attività sportiva promozionale da riva e da natante. Anche per questa tipologia di istituti la pianificazione non
prevede quindi alcuna immediata innovazione rispetto alla situazione in essere, che corrisponde
alle esigenze espresse dalla categoria direttamente interessata e non interferisce con le politiche
di tutela. Questa corrispondenza, tuttavia, ha un valore del tutto relativo, perché riflette unicamente il fatto che alla luce dell’attuale condizione dei corpi idrici provinciali la localizzazione dei
campi gara appare la migliore possibile. In realtà i tratti individuati, pur rispecchiando al meglio le
87
Regione Lombardia – l.r. 31/2008 - Art. 138, 6° comma, lettera f)
170
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
specifiche potenzialità del reticolo idrografico pavese, hanno comunque un bassissimo livello di
idoneità e non corrispondono se non parzialmente alle aspirazioni degli agonisti. Riferendoci alla
pesca al colpo, queste ultime si riferiscono fondamentalmente a tre requisiti irrinunciabili, dati
dalla pescosità, dall’omogeneità ambientale e dall’accessibilità. Quando le nostre acque, quantomeno per i ciprinidi, erano ancora abbondantemente popolate, i tratti più vocati all’attività agonistica ricadevano sui navigli o su porzioni artificializzate dei grandi fiumi rappresentate dalle “prismate”, difese radenti formate da cubi in calcestruzzo. Allora la pescosità era ovunque buona e
l’attenzione si concentrava prevalentemente sugli aspetti logistici. Qualsiasi prismata del Po, del
Ticino o del Sesia raggiunta da una decorosa viabilità ad uso pubblico e provvista di spazi utili alla sosta degli automezzi poteva rappresentare una buona opportunità istitutiva. Negli ultimi anni
le richieste di autorizzazione di gare da effettuare sugli “storici” campi dei grandi fiumi hanno subìto un vero e proprio tracollo, seguendo in ciò l’andamento delle abbondanze di fauna ittica. Al
momento non appare ipotizzabile una sensibile inversione di questa tendenza, rendendo quindi
opportuno provare a definire strategie di valorizzazione di altre realtà ambientali. Tra queste,
quelle potenzialmente più vocate sono i grandi canali artificiali, ed in particolare il Naviglio Pavese. Quest’ultimo, infatti, grazie ad alcuni accorgimenti gestionali concordati con il Consorzio Est
Ticino-Villoresi, non subisce poste in asciutta totale, rendendo possibile l’insediamento di una
comunità ittica sufficientemente stabile. Inoltre, il suo sviluppo in ambito provinciale è tale da
rendere possibile l’organizzazione di manifestazioni di rilievo anche nazionale. La principale criticità è data dalla difficile accessibilità, determinata dalla realizzazione di una pista ciclabile che si
sviluppa lungo l’alzaia che lo costeggia interamente. Questa destinazione d’uso ha gravemente
compromesso l’intensa e tradizionale frequentazione da parte degli appassionati, che, in prevalenza agonisti, non possono certo trasportare attrezzature pesanti ed ingombranti utilizzando la
bicicletta. Anche in occasione delle gare, che continuano a svolgersi grazie alla concessione di
apposite deroghe, si palesa un insanabile conflitto per lo spazio tra pescatori e cicloturisti, che rivendicano l’uso esclusivo dell’alzaia e, ovviamente, sono impediti nel transito dalla concomitante
presenza di pescatori ed autovetture in sosta. In un’ottica di salvaguardia degli interessi settoriali, considerati le competenze della Provincia riguardo alla disciplina della pista ciclabile e il modesto utilizzo di quest’ultima, la presente pianificazione propone la valorizzazione della vocazione
del Naviglio Pavese a sostenere la pesca a carattere agonistico, da attuarsi in primo luogo con la
riscrittura delle regole che normano il transito e la sosta delle autovetture sull’alzaia. L’auspicata
ed auspicabile polifunzionalità del corso d’acqua basata sulla promozione della sua frequentazione cicloturistica potrà quindi essere riproposta da più adeguate progettazioni, che questa volta
evitino di favorire un nuovo uso potenziale pregiudicandone un altro in essere, peraltro diffuso e
desiderato. Ciò potrà realizzarsi solo risolvendo l’attuale conflitto per gli spazi, rendendo quindi
171
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
disponibili nuove superfici con le modalità che andranno individuate dai soggetti proponenti. Oltre a questo ineludibile intervento sull’accessibilità dovranno essere promosse modalità di gestione del corpo idrico che ne amplifichino l’idoneità ittica e la funzionalità ad uso pesca, da concordare con il Consorzio Est Ticino-Villoresi e che potranno comportare la stipula di apposite intese.
Oltre al Naviglio Pavese e ad altri canali artificiali, che di norma assicurano i requisiti dell’omogeneità ambientale e della percorribilità di ampi tratti di sponda, l’attenzione potrà e dovrà rivolgersi anche ad altre localizzazioni su corsi d’acqua naturali di medie dimensioni. Qui le porzioni
più vocate potranno essere quelle poste a monte di opere trasversali di derivazione, la cui presenza impone all’ambiente fluviale particolari caratteristiche di favore. Queste consistono nella
modesta velocità di corrente, nella buona profondità dei fondali, nella costanza dei livelli idrometrici e nel ridotto franco di sponda. I fattori negativi di difficile mitigazione sono invece rappresentati dal possibile sviluppo di elofite e dalla presenza delle prese delle rogge derivate, di norma a
bocca libera e sprovviste di strutture che impediscano o riducano la fuoriuscita di ittiofauna.
All’individuazione dovrà comunque far seguito una progettazione di dettaglio che tenga conto
delle esigenze di eventuale adeguamento; questa potrà contemplare l’applicazione delle misure
di intervento previste dal Piano o prevederne di ulteriori, ponendosi comunque l’obiettivo della
miglior idoneità possibile dei tratti interessati. Non si potrà in ogni caso prescindere da una forte
valorizzazione delle potenzialità ittiogeniche, che andrà rivolta in primo luogo alle molte specie
che associano all’interesse per la pesca quello conservazionistico. In un’ottica di razionalizzazione
delle azioni esercitate sarà opportuno tendere ad una buona multifunzionalità dei progetti, così
da promuovere anche la frequentazione diffusa e la pesca non agonistica; per quest’ultima andranno previste apposite discipline particolari, come limitazioni del cestino massimo consentito o
obblighi di rilascio di alcune specie ittiche o dell’intero pescato. In ogni caso, individuazione, regolamentazione e adeguamento dei campi gara saranno programmati in compartecipazione con
le componenti associazionistiche più direttamente interessate, cui a norma di legge potranno anche essere affidate le responsabilità gestionali dei campi stessi.
Per i campi per le gare alla trota le principali difficoltà sono invece diretta conseguenza della
natura dell’idrografia provinciale; l’unico corso d’acqua appenninico di adeguate dimensioni è
lo Staffora, dove tuttavia va prioritariamente tutelata la comunità ittica residente nell’alto e
medio corso, assimilabile per composizione in specie a quella “naturale”. Nel basso corso,
nella porzione che peraltro coincide con una concessione per gestione particolare della pesca, non vi sono invece particolari controindicazioni rispetto ad una sistematica immissione di
salmonidi adulti. In pianura le realtà utilizzabili si limitano ad alcune acque minori dove si può
ipotizzare una ridotta dispersione delle trote immesse; tuttavia, queste acque appartengono
172
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
al reticolo più o meno direttamente asservito all’agricoltura, con la conseguente variabilità di
fondamentali caratteristiche ambientali. Portata d’acqua, trasparenza e presenza di vegetazione sommersa sono infatti elementi determinanti per un soddisfacente svolgimento delle
gare alla trota, ma è molto difficile che i soggetti gestori ne possano garantire la conformità
in occasione degli eventi agonistici a calendario. La valorizzazione di alcune realtà dalla particolare potenzialità potrà essere promossa in concorso con i Consorzi di bonifica e trovare eventuale spazio all’interno della programmazione comprensoriale di loro competenza.
In conclusione, la presente pianificazione prevede che i campi gara possano essere potenzialmente istituiti su tutte le acque provinciali classificate di tipo A o C in cui questa destinazione d’uso non interferisca con preminenti esigenze di ordine conservazionistico.
L’istituzione di nuovi campi che ricadano in area SIC e/o ZPS dovrà tuttavia essere sottoposta
a valutazione di incidenza, salvo diversa indicazione dei rispettivi Piani di Gestione.
Per i campi destinati alla pesca al colpo la compatibilità con le finalità di tutela potrà essere
tuttavia favorita da apposite norme regolamentari, che potranno giungere all’obbligo di rilascio di tutto il pescato. Le modalità istitutive sono disciplinate dal “Regolamento Provinciale
per la tutela dell’ittiofauna e la gestione della pesca”, attuativo del Piano Ittico, e prevedono
la formulazione delle relative proposte da parte delle Associazioni qualificate dei pescatori.
2.3.1.8 Autorizzazione ed esercizio dei C.P.P.
I C.P.P. sono acque in disponibilità privata dove si esercita la pesca, anche a pagamento, e sono disciplinati dal Capo II del r.r. 9/2003, che detta le norme generali per la loro autorizzazione
e gestione. Il loro numero sul territorio provinciale è rilevante, superando le cento unità, ma di
queste la gran parte è rappresentata da realtà gestite amatorialmente da società locali di pesca
o da privati. Non mancano comunque gli specchi d’acqua utilizzati a scopo commerciale, mentre è estremamente scarsa la complementarietà con le aziende agrituristiche.
Successivamente all’emanazione del r.r. 9/2003 la Provincia di Pavia, con un proprio provvedimento88, ha approvato ulteriori indirizzi per l’autorizzazione e l’esercizio delle gestioni private;
questi criteri locali riguardano la possibilità di prescrivere la bonifica di specchi d’acqua che ospitino specie alloctone indesiderate e stabiliscono che i C.P.P. ricadenti in aree esondabili, anche a
causa di eventi eccezionali, non possano essere considerati isolati dalle acque pubbliche. Preve-
88
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 284 del 16.7.2003 - Criteri provinciali di attuazione delle di-
sposizioni di cui al Capo II del R.R. n°9/2003, di disciplina dei Centri Privati di Pesca.
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Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
dono inoltre limitazioni delle deroghe dalle disposizioni generali sulla pesca che è possibile concedere a queste realtà, in relazione ai loro differenti livelli di isolamento ai fini dell’ingresso di pesce. Dispongono infine che la Provincia possa integrare i provvedimenti autorizzativi vietando
l’immissione di pesce che non provenga da allevatori iscritti in appositi albi e prelevare campioni
della fauna ittica fornita per l’esecuzione di accertamenti sulle condizioni sanitarie del pesce.
La presente pianificazione conferma la sostanziale validità di tutti questi criteri, prevedendo
come unica modifica ed integrazione che le specie ittiche alloctone immettibili in qualsiasi tipo di C.P.P. siano esclusivamente quelle ritenute “non dannose” dal Documento Tecnico Regionale. La principale garanzia che le gestioni privatistiche non confliggano con le preminenti
esigenze di tutela delle comunità ittiche selvatiche è la compatibilità delle specie ospitate nei
C.P.P. con la vocazionalità del reticolo idrico esterno. I rischi di fuoriuscita di pesce, accidentale o volontaria, sono infatti elevati, e data la grave interferenza rappresentata dalla crescente presenza di esotici è assolutamente opportuno prevedere le massime cautele possibili.
2.3.1.9 Miglioramento dell’operatività sul territorio
Il territorio della provincia di Pavia è molto esteso ed è interessato da un reticolo idrico estremamente sviluppato; controllare con un’adeguata sistematicità gran parte di questo reticolo e porvi in essere una pluralità di interventi attivi di gestione sono condizioni indispensabili per un’efficace tutela dell’ittiofauna e del suo ambiente di vita.
Fin dal 1989 la Provincia di Pavia, con il primo “Piano per la destinazione e l’uso delle acque
pubbliche di competenza”, si è posta il problema di come assicurare un’operatività sul territorio adeguata ai compiti attribuiti: in Lombardia, la vigilanza sull'attività di pesca viene eserci-
tata da dipendenti delle Amministrazioni Provinciali e delle Associazioni di pescatori giuridicamente riconosciute che abbiano la qualifica di agenti giurati; compete anche al Corpo forestale dello stato, agli ufficiali e agli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza e alle
guardie giurate comunali e delle Comunità montane; il contributo di questi ultimi soggetti è
però scarso, per il gran numero di altre preminenti attribuzioni che assorbono generalmente
la totalità del loro impegno. La legge regionale 25/1982, inoltre, conferisce alle Province la
facoltà di richiedere il riconoscimento della qualifica di agenti giurati volontari per cittadini
che, previa frequenza a corsi di qualificazione organizzati annualmente e superamento di un
esame di idoneità, siano disposti a prestare gratuitamente e volontariamente la loro opera.
In provincia di Pavia, oltre agli scarsissimi dipendenti da titolari o conduttori di diritti esclusivi, gli unici soggetti che esercitano la vigilanza sulla pesca quale attività lavorativa sono i Vigili Provinciali; il loro organico è estremamente ridotto e l'ipotesi di un suo adeguamento alle
reali necessità appare alquanto remota, in una fase in cui l'assunzione dì nuovo personale
174
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
negli Enti pubblici contrasta palesemente con le riconosciute esigenze di contenimento della
spesa. Nell'ambito della pianificazione degli interventi, quindi, per garantire un miglior servizio di vigilanza è necessario sia programmare il ricorso al volontariato sia migliorare il coordinamento tra gli agenti già in servizio. Viene inoltre riconosciuta l'importanza di definire precise aree di attività, possibilmente omogenee idrograficamente, legata alla prospettiva di qualificare il personale di vigilanza allo svolgimento, oltre che delle consuete funzioni di accertamento delle infrazioni, di operazioni di rilevamento di caratteristiche ambientali e di controllo delle loro variazioni.
A vent’anni di distanza gran parte di queste previsioni conservano intatta la loro validità. Nel frattempo, però, è stato reso operante quel ricorso al volontariato prefigurato dalla pianificazione del
1989, grazie all’istituzione, avvenuta un anno dopo, del Servizio volontario di vigilanza ittica.89 La
possibilità di avvalersi di volontari era stata prevista dalla allora vigente normativa di settore: “le
Province hanno facoltà di richiedere ai sensi di legge il riconoscimento di agenti giurati volontari
per quei cittadini che, in possesso dei requisiti di legge, diano affidamento di preparazione tecnica per l'esercizio della vigilanza e siano disposti a prestare volontariamente e gratuitamente la
propria opera” (art. 47, 3° comma, l.r. 25/1982); la Provincia di Pavia è stata la prima ad avvalersi di questa facoltà, non limitandosi peraltro alla nomina di cittadini-agenti ma prevedendone
l’integrazione con la propria struttura e l’adeguato supporto organizzativo.
Il Servizio Volontario di Vigilanza Ittica, pur rappresentando allora un esempio originale nello
specifico contesto della sorveglianza sulla pesca, riproponeva un modello organizzativo mutuato
dall’analogo settore della vigilanza ecologica, dove grazie alla l.r. 105/1980 si era registrata una
notevole elaborazione di contenuti ed era stata accumulata una significativa esperienza. Il suo
scopo era e rimane il permettere l’esecuzione della pluralità di azioni connesse ai compiti istituzionali di tutela dell’ittiofauna e degli ambienti acquatici: prevenzione e accertamento di illeciti
amministrativi; esecuzione di interventi diretti sull’ittiofauna (ripopolamenti, recuperi, censimenti,
controllo selettivo, gestione incubatoio ittico); azioni di riqualificazione e gestione ambientale;
controllo di caratteristiche ecologiche di corpi idrici di interesse ittico; attività di promozione e divulgazione.
Il Servizio volontario di vigilanza ittica è articolato in nuclei di agenti di norma assegnati a rispettivi ambiti di attività idrograficamente omogenei. Il territorio provinciale è attualmente suddiviso
in quattro di questi ambiti: Lomellina ovest, Lomellina est, Pavese e Oltrepo; qui gli agenti operano su realtà ambientali che quasi sempre ricomprendono l’intero sviluppo dei corsi d’acqua di
interesse, o quanto meno delle loro porzioni di competenza provinciale. Questa organizzazione è
funzionale al miglior svolgimento di compiti come il monitoraggio ambientale o il supporto alla
89
Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 7868/1990
175
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
gestione: è evidente che per individuare l’eventuale causa di un’alterazione è opportuno controllare l’intero sviluppo di un corso d’acqua, così come per localizzare i tratti più idonei ad alcuni interventi gestionali (ripopolamenti, regolamentazione, istituzione zone di tutela, ecc.).
La struttura Provinciale preposta provvede alla programmazione generale del lavoro e alla gestione dei rapporti con i diversi soggetti competenti, interni ed esterni; dipendenti provinciali sono inoltre i responsabili cui trasmettere verbali e rapporti e far riferimento per tutte le problematiche connesse al funzionamento del Servizio. Il coordinamento con il lavoro della vigilanza dipendente è assicurato dalla programmazione congiunta dell’attività, di cui viene condivisa anche
la responsabilità esecutiva, mentre il rapporto con le guardie giurate delle Associazioni è disciplinato da un protocollo d’intesa approvato nel 1992. Per quanto riguarda altri aspetti di gestione
del Servizio, la Provincia provvede a fornire agli agenti sia dotazioni individuali come gli indumenti sia dotazioni di nucleo come autovetture ed attrezzature.
Questo Servizio volontario, come ricordato, opera ormai da più di quindici anni, durante i
quali si è via via adeguato al divenire delle specifiche esigenze; pur nel mutare di qualche
modalità organizzativa e nonostante un significativo turn-over degli appartenenti il suo assetto strutturale è rimasto sostanzialmente quello originario. La presente pianificazione ne ribadisce la validità ma, per la praticabilità del complesso di previsioni programmate, non può
non prevederne l’ulteriore responsabilizzazione. L’attuazione del piano ittico comporta infatti
l’adozione di diverse e più incisive modalità di intervento, con le inevitabili ricadute sulle attività assegnate al personale operativo. Tra queste la sistematicità di una pluralità di monitoraggi, l’aumento delle realtà sottoposte a riqualificazione e gestione pubblica, l’incremento
delle prescrizioni da sottoporre a controllo, la previsione di azioni partecipate che coinvolgano direttamente altri soggetti istituzionali, associazioni e portatori di interessi e, soprattutto, un rapporto più stretto con gli attori e con le azioni di governo dell’ambiente acquatico.
Considerato che non appare realisticamente prefigurabile una maggiore disponibilità di personale dipendente, già oggi ridotto a soli tre addetti prevalentemente assegnati alla pesca, si
rende necessario migliorare ulteriormente la funzionalità del Servizio volontario. Cogliere
questo obiettivo sarà essenziale per la praticabilità del complesso delle previsioni della presente pianificazione e per questo andranno adottate tutte le strategie utili. Tra queste, sono
state individuate le seguenti azioni essenziali: reclutamento di nuovi agenti volontari, mantenimento di un adeguato supporto economico ed organizzativo, interventi formativi per l’incremento di professionalità, diversificazione delle figure degli appartenenti.
Il reclutamento dovrà tendere a coprire il fabbisogno stimato, pari a circa trenta agenti, tenendo tuttavia conto della necessità di una loro distribuzione sul territorio commisurata alle
specifiche esigenze locali. Le realtà dove è indispensabile favorire nuovi apporti sono in primo luogo quelle del Pavese e dell’Oltrepò, dove l’attuale operatività è insufficiente a coprire
176
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
anche gli odierni fabbisogni.
Per garantire il supporto organizzativo occorre sicuramente esercitare le ineludibili attività di
coordinamento ed indirizzo ma, soprattutto, assicurare la disponibilità delle dotazioni di mezzi
ed attrezzature necessari per il razionale ed efficace svolgimento delle attività assegnate. In
particolare, l’ordinaria operatività del Servizio necessita di almeno sei autovetture, cui vanno
aggiunti i mezzi da utilizzare per il trasporto dei pesci recuperati in occasione delle asciutte e
per il trasferimento all’incubatoio Provinciale dei riproduttori di trota fario catturati nelle testate
dei sottobacini montani. Coprire questi fabbisogni, così come quelli determinati da una pluralità
di altre voci (dotazioni di indumenti di servizio, telefonia mobile, rimborso pasti, assicurazione
antiinfortunistica, piccole attrezzature, ecc.) comporta la capacità di sostenere le relative spese,
che certamente incidono in modo sensibile sulle quote di bilancio su cui possono contare le politiche di tutela dell’ittiofauna e dei corsi d’acqua. D’altro canto non si può non rilevare come la
disponibilità di operatori volontari permetta di abbattere il costo che per le strutture pubbliche
è di norma più rilevante, quello delle spese per il personale, rendendo nella sostanza estremamente efficiente dal punto di vista economico una strategia gestionale come quella adottata.
Tra gli elementi che per legge90 il Piano ittico deve necessariamente contenere vi sono sia le
modalità organizzative della vigilanza a tempo pieno sulla pesca sia la previsione su base triennale dei mezzi finanziari necessari per la gestione del piano stesso. In ottemperanza a questa
disposizione il Piano individua quale modalità organizzativa finalizzata ad assicurare il più efficiente esercizio della vigilanza sulla pesca, tenuto conto dei livelli essenziali di efficacia da assicurare e dei costi correlati, quella fondata sul massimo ricorso all’impiego del volontariato. Come avviene attualmente, al volontariato saranno assegnate, oltre alle funzioni di prevenzione
ed accertamento di illeciti amministrativi, anche gran parte delle attività operative conseguenti
all’attuazione del Piano Ittico e all’esercizio, per le materie in questione, dei compiti istituzionali
della Provincia. Riguardo alla previsione triennale dei mezzi necessari, che coincide con
l’articolazione temporale del bilancio pluriennale Provinciale, il Piano assegna la massima priorità alla copertura del complesso delle spese necessarie per assicurare l’operatività sul territorio.
Da questo indirizzo consegue che, nella periodica predisposizione delle previsioni settoriali di
bilancio, annuali e pluriennali, fermi restando la copertura delle spese fisse incomprimibili e il
rispetto dei vincoli imposti dalla legge, andranno garantiti gli stanziamenti adeguati a sostenere
sia la gestione corrente della vigilanza dipendente e del Servizio Volontario sia la la dotazione e
la sostituzione dei mezzi e delle attrezzature occorrenti per un’efficace operatività.
Gli interventi formativi per l’incremento di professionalità sono un elemento essenziale per il
miglioramento dell’efficienza delle azioni svolte sul territorio. Dovranno in primo luogo favorire
90
Regione Lombardia – l.r. 31/2008 - Art. 138, 6° comma, lettere m) ed n).
177
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
la pronunciata flessibilità del personale operativo in termini di buona capacità di svolgimento
della pluralità di compiti connessi alla tutela e alla gestione dell’ittiofauna e degli ambienti acquatici. Questa polifunzionalità del personale potrà migliorare l’efficacia delle azioni svolte ed
agevolare l’organizzazione del lavoro, consentendo di assegnare al più ampio numero di addetti i compiti di volta in volta necessari all’attuazione dei programmi di intervento. Altri incrementi
di professionalità dovranno riguardare la conoscenza di elementi di natura giuridicoamministrativa riguardanti il complesso delle disposizioni che a vario titolo disciplinano la salvaguardia degli ambienti acquatici. Ciò, oltre a permettere una più completa opera di informazione e prevenzione, potrà attivare forti sinergie con le azioni di competenza di altre strutture
pubbliche a vario titolo coinvolte, ampliando il valore dell’attività svolta ed estendendone gli esiti dall’ambito delle politiche settoriali al contesto più ampio del governo del territorio.
Quest’ultimo obiettivo può concretizzarsi garantendo al personale di vigilanza il possesso delle
nozioni utili ad individuare e riportare in forma adeguata ai soggetti competenti contenuti informativi relativi ad attività compromissive dell’ambiente rilevate nel corso del servizio.
La diversificazione delle figure degli appartenenti al Servizio Volontario dovrà favorire
l’inserimento nel quadro organizzativo di cittadini disponibili a formalizzare la loro volontà di
compartecipare all’esecuzione di interventi diretti sull’ittiofauna e sull’ambiente pur senza
l’attribuzione del ruolo giuridico di agente accertatore di illeciti amministrativi. In realtà queste figure sono già state istituite con un provvedimento del 2004, che prevedeva che la Provincia, per le operazioni di recupero di ittiofauna e per gli altri interventi ordinari di gestione
ittica come censimenti, ripopolamenti e catture selettive, potesse avvalersi di pescatori disponibili a collaborare volontariamente e gratuitamente e che fossero preventivamente e individuati con la nomina a “Operatore volontario per la gestione ittica”. Da allora questa facoltà non è stata sfruttata appieno, mentre le esigenze di miglioramento dell’operatività sul territorio suggeriscono una sua più ampia valorizzazione.
Oltre alle azioni citate, che riguardano sostanzialmente il quadro organizzativo e funzionale
interno al Settore Faunistico-Naturalistico della Provincia, occorrerà ricercare la massima integrazione con l’attività svolta da altri soggetti che operano nel settore. Riguardo a questi ultimi, buone opportunità di compartecipazione operativa sono offerte dalle Associazioni qualificate dei pescatori dilettanti e dal Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica.
In merito alle Associazioni, disporre di personale di vigilanza è parte delle loro attribuzioni
“storiche”, con una previsione che risale addirittura al 1877, successivamente ripresa dal
“Testo Unico” del 193191. Questa loro facoltà è stata ribadita prima dalla l.r. 25/198292, quin-
91
Le province, i comuni, i consorzi, le associazioni e chiunque vi abbia interesse possono nominare e
mantenere, a proprie spese, agenti giurati per concorrere alla sorveglianza sulla pesca tanto nelle ac178
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
di dalla vigente l.r. 31/200893; inoltre, questa stessa normativa prevede che il disporre di vo-
lontari che collaborino alle funzioni di vigilanza ittica sia parte dei requisiti che stanno alla base della “qualificazione” delle Associazioni stesse.
Ovviamente, la possibilità di reclutare un volontariato motivato e disponibile a compartecipare alla pluralità di azioni finalizzate alla tutela dell’ittiofauna passa attraverso un rilancio della
partecipazione associativa. In questo senso, buone opportunità potranno scaturire dalla possibile istituzione di concessioni per gestioni particolari della pesca (pag. 154), cui la presente
pianificazione attribuisce un ruolo di rilievo nello stimolare l’impegno e l’aggregazione locale
dei pescatori. Per parte sua, la Provincia promuoverà la nomina di nuove guardie volontarie
prevedendo una tempestiva e snella organizzazione, anche in singole realtà decentrate, degli
appositi corsi di qualificazione previsti dalla normativa. In accordo con i vertici Associativi, inoltre, potrà coordinare l’attività del volontariato favorendo lo svolgimento prevalente dei
servizi nelle realtà locali di appartenenza.
Potrà poi essere necessario rivedere il protocollo d’intesa che dal 1992 regola i rapporti tra la
vigilanza Provinciale e quella delle Associazioni, valutando la praticabilità di forme di condivisione delle dotazioni di mezzi ed attrezzature. La gestione e l’ammortamento dei beni indispensabili all’operatività sul territorio costituiscono infatti un fattore di crescente criticità e ciò
impone la ricerca della massima razionalizzazione delle relative previsioni.
Il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica rappresenta un caposaldo all’interno delle strategie regionali di controllo e gestione ambientale. Istituito con la l.r. 105 del 1980, è oggi disciplinato da una nuova normativa, la l.r. 9/2005, che ha ridisegnato quadro organizzativo ed
attribuzioni delle “guardie ecologiche”; riguardo agli enti orgnizzatori, questi sono stati individuati nelle comunità montane, nei parchi regionali, nei comuni capoluogo di provincia e in
raggruppamenti di comuni costituiti preferibilmente in aree omogenee caratterizzate dalla
presenza di riserve e monumenti naturali regionali, parchi locali di interesse sovracomunale e
reti ecologiche. La Provincia, oltre ad essere ente organizzatore del servizio per il restante
territorio, all’interno del rinnovato quadro di competenze disegnato dalla l.r. 9/2005 esercita
que pubbliche, quanto in quelle private. - Art. 31, 1° comma, R.D. 1604/1931 (ripreso dalla legge 4
marzo 1877, n. 3706, art. 13)
92
La vigilanza è esercitata altresì dagli agenti giurati delle associazioni di pescatori nazionali e regio-
nali giuridicamente riconosciute (Regione Lombardia – l.r. 25/1982 - Art. 47, 4° comma)
93
La vigilanza è anche esercitata da cittadini ai quali è riconosciuta la qualifica di agente giurato, di-
sposti a prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera, nonché da membri delle associazioni di pescatori, qualificate ai sensi dell’articolo 136, cui è riconosciuta la qualifica di agente giurato
(Regione Lombardia – l.r. 31/2008 - Art. 148, 2° comma)
179
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
funzioni di coordinamento nell’intero territorio provinciale.
La l.r. 9/2005 riserva alla Regione l’individuazione degli ambiti normativi di competenza delle
guardie ecologiche; attualmente questa individuazione prevede che tutte le guardie ecologiche
possano tra l’altro accertare le violazioni alla disciplina degli scarichi delle acque reflue domestiche e di reti fognarie, che alle guardie ecologiche che prestano servizio presso parchi regionali, province, comunità montane e comuni capoluogo di provincia possano essere affidati poteri di accertamento in relazione a regolamenti in materia ambientale dei predetti enti e che ai
volontari che abbiano frequentato con profitto specifici corsi in materia di pesca possa essere
attribuita la relativa funzione di vigilanza. Prevede inoltre, come disposto dalla legge, che previa intesa tra i soggetti organizzatori e gli enti responsabili dei servizi di polizia locale ed idraulica, le guardie ecologiche, pur conservando la propria autonomia, cooperino per la prevenzione
e l’accertamento degli illeciti amministrativi, nell’attività di monitoraggio e controllo e nella documentazione, comunicazione ed informazione attinenti la natura, l’ambiente, il territorio, il
demanio idrico, i corpi idrici, le loro aree di pertinenza e le risorse idriche94.
Alla luce della stretta attinenza dei compiti attribuiti o attribuibili alla vigilanza ecologica con i
contenuti e gli indirizzi della presente pianificazione e del ruolo assegnato alla Provincia nel coordinare l’attività del relativo servizio volontario appare evidente la potenzialità di un buon coordinamento. Per questo il Settore Faunistico-Naturalistico promuoverà l’attivazione di tutte le
possibili compartecipazioni, sensibilizzando in tal senso la struttura Provinciale competente.
2.3.2
Misure strutturali sulle componenti faunistiche
Queste misure si compongono dei tradizionali interventi attivi esercitati direttamente sui pesci. Comprendono inoltre azioni di controllo selettivo a carico di uccelli ittiofagi, che si rendono ormai indispensabili per assicurare il raggiungimento di obiettivi anche minimali di tutela
delle comunità ittiche.
2.3.2.1 Immissioni di ittiofauna
Da decenni ormai si registra una diffusa e progressiva contrazione delle comunità ittiche e
per questo una delle forme di gestione ricorrente è rappresentata dai cosiddetti ripopolamenti. In realtà con questo termine si descrivono pratiche molto differenti per motivazioni e mo-
94
D.p.g.r. 21 aprile 2009, n. 3832 – Individuazione degli ambiti normativi di competenza delle guardie
ecologiche volontarie.
180
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dalità esecutive, riconducibili a due categorie fondamentali: interventi a sostegno di popolazioni ittiche ed azioni di promozione della pesca facilitata.
Dal punto di vista teorico, gli interventi a sostegno di popolazioni ittiche possono corrispondere a finalità puramente conservazionistiche o alla domanda di prelievo ed essere giustificati
da un insufficiente reclutamento naturale o da un eccessivo carico di pesca. In ogni caso, di
norma si prefiggono di intervenire sulle dinamiche di popolazioni ittiche che colonizzano
spontaneamente l’ambiente interessato, o quantomeno che lo colonizzavano in epoche recenti; presuppongono quindi che gli esemplari immessi si distribuiscano all’interno della popolazione residente e che, esercitando un ruolo analogo a quello svolto dai soggetti selvatici,
ne compensino almeno in parte i deficit strutturali. Rispetto a questo schema, nella realtà
pavese fa eccezione la pratica dell’immissione di trote fario nelle testate dei sottobacini appenninici, dove le popolazioni presenti sono di esclusiva origine artificiale; in questo caso la
finalità è comunque il sostegno alla biodiversità locale, attraverso la gestione dell’unica specie presente in queste particolari realtà ambientali.
I ripopolamenti con finalità conservazionistiche prevedono l’impiego di specie vulnerabili o
minacciate, mentre per quelli che rispondono alla domanda di prelievo si utilizzano specie di
interesse pescatorio. In realtà, le due finalità spesso si sovrappongono, come avviene per le
immissioni di trote marmorate e soprattutto per quelle di temoli; al momento, l’unica specie
immettibile per finalità di pura conservazione è lo storione cobice, la cui pesca è vietata. Va
tuttavia rilevato che per la quasi totalità dei taxa sensibili non esistono forme di allevamento
a scopo commerciale e che le uniche esperienze di riproduzione artificiale di qualche specie
sono effettuate all’interno di strutture pubbliche o a scopo di ricerca.
La prevalenza dei ripopolamenti effettuati dalla Provincia e dalle Associazioni si riduce a sostenere specie ittiche ad ampissima distribuzione, come la tinca, il luccio, il pesce persico e
l’anguilla; queste ultime vengono immesse da decenni e con buona sistematicità in buona
parte del reticolo idrografico della nostra pianura, per provare a compensare la pronunciata
diminuzione della presenza in natura.
Nella pratica gli esiti ottenuti raramente corrispondono alle aspettative e agli sforzi prodotti,
particolarmente se sul declino della specie ittica interessata non incidono fenomeni di sovrappesca; questo per la rilevanza dei fattori potenzialmente condizionanti, che spesso vengono trascurati o che non possono essere realisticamente governati. Su questi fattori esiste
ormai una vasta letteratura tecnico-scientifica, dato che anche in Italia, almeno a livello teorico, l’elaborazione degli specifici contenuti si è adeguata agli standard dei paesi in questo
campo più avanzati. Ci si astiene quindi dal riproporre considerazioni sul ruolo della qualità
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del materiale ittico da utilizzare per le semine, sull’impossibilità di contrastare con le immissioni le eccessive pressioni ambientali e sugli effetti spesso determinanti della modalità e della durata del trasporto del pesce. Quello che preme sottolineare è che pur essendo assodato
che la sottovalutazione di questi aspetti possa causare l’insuccesso delle azioni programmate,
nella realtà non è facile derivare da questa consapevolezza regole pratiche caratterizzate dalla sufficiente certezza ed adeguate alla scala provinciale di intervento.
Infatti, l’analisi ambientale può aiutare ad escludere localizzazioni fortemente inidonee, come
quelle interessate da gravi compromissioni idroqualitative o da drastiche riduzioni dei deflussi, ma il quadro delle conoscenze disponibili raramente consente stime più approfondite; in
effetti, mentre può essere agevole identificare una condizione di asciutta ricorrente o misurare il superamento della concentrazione limite di un inquinante tossico, è praticamente impossibile stimare a priori il ruolo complessivo esercitato da una pluralità di alterazioni di tipo fisico, chimico e biologico, tutte almeno apparentemente subcritiche.
Riguardo al materiale ittico, è riconosciuto che l’assenza di una vera piscicoltura da ripopolamento faccia sì che l’offerta di mercato di pesce con adeguate caratteristiche di qualità sia
senz’altro insufficiente. Per la realtà pavese l’ipotesi di supplire a questa carenza con una produzione pubblica non appare praticabile, perché mancano sia le risorse economiche sia quelle
umane necessarie. Tuttavia, è difficile anche attribuire i ripetuti fallimenti di molte immissioni
esclusivamente alla provenienza dell’ittiofauna; pur assumendo che la scarsa “rusticità” sia
causa del mancato adattamento all’ambiente naturale di frazioni rilevanti dei soggetti introdotti, i ripopolamenti dovrebbero comunque determinare esiti proporzionati alla loro entità. Nella
realtà, invece, spesso si assiste ad una relativa ininfluenza dei quantitativi immessi sui risultati
ottenuti a medio termine, nonostante negli ambienti di pianura e per determinate specie il fattore limitante non siano certo le disponibilità trofiche o quelle di rifugi. Il fatto che i medesimi
produttori forniscano pesci provenienti dagli stessi stock anche a gran parte dei numerosissimi
C.P.P. presenti in provincia testimonia inoltre l’assenza di particolari fenomeni di mortalità differita, che verrebbero puntualmente riscontrati in questi ambienti chiusi. Analoga considerazione
può valere per lo stress da trasporto, pur considerando le sensibili differenze che esistono tra
le acque correnti e gli ambienti lentici. Riguardo a questo fattore, comunque, va sottolineato
che se possono essere adottate varie misure di mitigazione, la distanza degli allevamenti dalle
località di semina non è purtroppo facilmente condizionabile.
In sintesi, pur senza che ciò sia suffragato da elementi di assoluta oggettività, l’esperienza fa
ritenere che nella grande prevalenza dei casi i ripopolamenti non producano esiti apprezzabili
sul declino delle specie ittiche, se non nei primissimi periodi successivi all’immissione, a causa
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Piano Ittico Provinciale
di condizioni ambientali complessivamente sfavorevoli. Inoltre, nonostante la maggior correttezza teorica degli interventi effettuati con stadi giovanili, la maggiore vulnerabilità di questi
ultimi molto spesso determina esiti fortemente negativi; a parità di investimento operato, infatti, sovente si riscontra una maggior efficacia delle semine effettuate con soggetti adulti o
subadulti, specialmente negli ambienti di pianura, di fatto gli unici interessati da programmazioni di immissioni a sostegno di specie ittiche. Qui i molteplici fattori di potenziale impatto si
sovrappongono sia spazialmente sia temporalmente, rendendo molto alta la probabilità che
nel corso dell’anno si verifichino eventi perturbanti insostenibili per esemplari non selvatici
delle classi di età più sensibili.
Riguardo all’opportunità di ripopolare per sostenere una specie ittica interessata da un eccessivo prelievo, nella nostra realtà provinciale non si riscontrano particolari esigenze di questo tipo. Va inoltre sottolineato che simili azioni sarebbero comunque difficilmente giustificabili, in quanto non risulterebbe ammissibile il non intervenire a livello di regolamentazione; in
provincia di Pavia, infatti, non esiste più una vera e propria pesca professionale, attività che
potrebbe meritare attenzione pubblica in termini di sostegno alla categoria economica direttamente interessata. In questo senso, tuttavia, non si può non riconoscere che le pratiche ittiogeniche volte a sostenere la pesca di professione avrebbero più il ruolo di ammortizzatori
sociali che quello di interventi di tutela e gestione di componenti faunistiche. La loro previsione, così come quella dei contributi destinati ai pescatori di mestiere, andrebbero quindi più
correttamente collocate all’interno di strumenti di programmazione dello sviluppo economico,
cui soprattutto dovrebbe competere il loro finanziamento.
Anche se in alcune localizzazioni la pesca dilettantistica può assumere un ruolo nel ridurre la
presenza di una specie, come accade ad esempio per il luccio in qualche residua realtà vocata, l’unico risultato ottenibile con le semine sarebbe un relativo aumento del numero delle
possibili catture. All’aumento della densità degli esemplari presenti farebbero infatti seguito
analogo andamento dello sforzo di pesca ed eguale riproposizione, ad un anno di distanza, di
una presenza estremamente rarefatta della specie. Il ripopolamento andrebbe quindi reiterato, divenendo pratica gestionale ordinaria a sostegno del prelievo, e in termini di funzione
svolta assumerebbe connotazioni analoghe a quelle delle immissioni pronta pesca. Come per
queste ultime, tuttavia, dato atto dell’irrilevanza nei confronti delle politiche di tutela, la scelta sull’opportunità di intervenire non potrebbe trascurare il numero di possibili beneficiari dello sforzo economico prodotto. Da questo punto di vista va però evidenziata la sostanziale inefficienza di semine di specie di elevato valore commerciale, particolarmente se esiste una
forte domanda di prelievo su esemplari pronta cattura dal costo ben più modesto.
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Le valutazioni finora svolte non avevano ancora preso in considerazione il livello di efficienza
delle pratiche di ripopolamento, limitandosi ad analizzare la loro possibile efficacia; la pubblica
amministrazione, tuttavia, pur svolgendo azioni spesso misurabili solo con indicatori qualitativi,
non può prescindere dall’adottare prassi che contemperino adeguatamente i due criteri.95 In
quest’ottica più ampia assumono rilievo altre considerazioni tecniche abbondantemente ribadite dalla vasta letteratura disponibile in materia. Nello specifico, non si può ignorare che per le
specie ittiche ad elevata prolificità, come i Ciprinidi ed i Percidi, il ripopolamento si riveli una
pratica gestionale sostanzialmente irrazionale. Dove il reclutamento naturale fosse buono, nella
migliore delle ipotesi l’intervenire artificialmente non determinerebbe sensibili variazioni delle
dinamiche delle popolazioni interessate. Altrove, in assenza di interventi sulle cause che deprimono o impediscono la riproduzione naturale o la sopravvivenza delle uova, delle larve, degli
avannotti e degli esemplari delle prime classi di età, le semine risulterebbero assolutamente
antieconomiche; infatti, avendo l’unico significato di compensare questa inidoneità ambientale,
dovrebbero assumere il ruolo di azioni ordinarie da riproporre annualmente fino all’adeguata
mitigazione degli impatti presenti. Non avrebbero particolare senso in un’ottica di tutela, sia
perché i Ciprinidi allevabili ed i Percidi non rivestono interesse conservazionistico sia per
l’assoluta innaturalità delle popolazioni sostenute artificialmente, composte da soggetti di allevamento e di norma prive delle prime classi di età. Anche in questo caso, quindi, si porrebbero
l’obiettivo di favorire la pesca, ma per questo scopo dovrebbero riuscire ad assicurare una densità di esemplari di taglia legale commisurata alle notevoli potenzialità di queste specie. Dove
fosse significativa la mortalità dei giovani immessi, anche in presenza di una buona produttività
ittica teorica i valori di biomassa assunti a riferimento andrebbero garantiti sostanzialmente
dalla semina di adulti o subadulti; in condizioni migliori, caratterizzate da una discreta sopravvivenza del novellame, si potrebbe ipotizzare di valorizzare il ruolo della produzione naturale,
ripopolando però con un numero di pesci inversamente proporzionale alla loro dimensione. In
entrambi i casi, per ottenere risultati apprezzabili, le somme che occorrerebbe impegnare ogni
anno sarebbero notevoli e sul medio o lungo termine tali da far necessariamente propendere
per una più efficiente riqualificazione ambientale. Quest’ultima è peraltro una strategia doverosa, perché prevista da una pluralità di disposizioni di legge, perché è l’unica che consente di
sostenere le numerose specie minacciate e non allevabili, perché permette di valorizzare le
95
L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di
efficacia, di pubblicità e di trasparenza… (Legge n. 241/1990 - Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - Art. 1)
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Piano Ittico Provinciale
grandi potenzialità ittiogeniche compresse, perché destina le scarse risorse economiche disponibili ad azioni che si configurano quali veri e propri investimenti.
Gli interventi con specie molto prolifiche possono quindi trovare spazio solo all’interno di programmi che tendano al superamento di quelle stesse criticità che danno origine alla scelta di
ripopolare; in questo senso vanno considerati azioni a carattere straordinario complementari
ad altre irrinunciabili misure sulle componenti ambientali di cui possono contribuire a velocizzare gli esiti desiderati sull’ittiofauna.
Oltre ai Ciprinidi ed ai Percidi, nelle acque di pianura i ripopolamenti possono interessare altre specie ittiche, come storione cobice, anguilla, luccio, trota marmorata e temolo.
Per lo storione cobice le acque a maggiore vocazionalità appartengono al basso Ticino, cioè
all’ambiente che sino a pochi anni orsono ha visto la residua presenza di una popolazione
selvatica. Le indicazioni operative per il sostegno alla specie, comprese quelle relative ai ripopolamenti, sono riportate in un apposito “Action Plan per la gestione di Acipenser naccarii,
dei suoi siti riproduttivi e della pesca”; questo piano d’azione è stato elaborato a conclusione
di un’attività di ricerca condotta nell’ambito di un Progetto Life-Natura incentrato sulla specie
e svolto dal Parco del Ticino nel triennio 2003-2006. La Regione Lombardia, inoltre, lo ha recentemente approvato come atto di indirizzo stabilendo che esso costituisca integrazione del
Documento Tecnico per la gestione ittica.96
I ripopolamenti con anguille rappresentano l’unica soluzione che consente di mantenere la
specie nel reticolo idrografico provinciale, nonostante i costi del materiale di semina siano
notevoli e gli esiti largamente inferiori alle aspettative.
Il luccio è sicuramente presente in misura insoddisfacente rispetto alle potenzialità dei corsi
d’acqua e alle aspirazioni dei pescatori, nonostante si abbia un discreto reclutamento naturale nelle realtà che mantengono una buona disponibilità di siti riproduttivi; per questa specie
la pesca rappresenta un fattore di pressione abbastanza sensibile, sia per il numero di riproduttori sottratti all’ambiente sia per l’incidenza della mortalità sugli esemplari sottomisura
catturati e rilasciati. Dato il difficile reperimento di soggetti di qualità e il loro notevole costo,
si reputa opportuno che il sostegno alla specie poggi prevalentemente sul miglioramento
ambientale, sulla razionalizzazione delle reimmissioni degli esemplari prevenienti dai recuperi
e su interventi di cattura e traslocazione in ambienti a buona idoneità; inoltre, con il concorso
96
Regione Lombardia - D.G.R. 21 dicembre 2007, n. 8/6308 - Approvazione dei Piani d’Azione per la
specie Storione cobice (Acipenser naccarii)
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Piano Ittico Provinciale
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del mondo Associazionistico e all’eventuale realizzarsi di adeguate gestioni particolari (pag.
154) potranno essere introdotte discipline mirate a limitare le interferenze dovute alla pesca.
Non si prevedono interventi a sostegno della trota marmorata, per la cui conservazione sono
in essere sulle uniche acque vocazionali provinciali appositi programmi di intervento svolti dal
Parco del Ticino.
Il temolo è una specie storicamente presente nel Ticino, in molte acque della sua valle e nel
basso corso del Terdoppio. Questa presenza è stata discreta sino a circa venticinque anni fa,
periodo cui ha fatto seguito un rapido tracollo che ha portato a poterla considerare localmente estinta. Al netto delle considerazioni sulla corrispondenza degli esemplari di temolo in
commercio con il ceppo originariamente presente nelle acque provinciali, il sostegno alla
specie basato sul ripopolamento appare oggi di ardua praticabilità. Nel biennio 2001-2002 la
Provincia ha tentato la sua reintroduzione in alcune acque vocazionali laterali al Ticino e in
continuità biologica con il fiume, ma i risultati sono stati scoraggianti. Tra i fattori maggiormente penalizzanti la fattibilità di queste iniziative si registra la diffusione degli uccelli ittiofagi, che hanno svolto e continuerebbero a svolgere nei confronti dei temoli lo stesso ruolo esercitato sulle specie gregarie di ciprinidi reofili. Per questo, eventuali immissioni finalizzate
alla reintroduzione del temolo nelle acque vocazionali di pianura saranno subordinate alla
possibilità di mitigare con adeguate misure di intervento queste interferenze negative.
Riguardo ai corsi d’acqua appenninici, non si prevede alcun intervento di ripopolamento a sostegno delle comunità ittiche indigene. Le uniche immissioni possibili riguarderanno i Salmonidi, ed in particolare la trota fario nella porzione montana del sottobacino dello Staffora e nei
sottobacini del Tidone e del Trebbia. Gli eventuali interventi, tenuto conto della difficile adattabilità del materiale di allevamento a queste particolari realtà ambientali, saranno comunque inizialmente limitati, per consentire un adeguato monitoraggio dei loro esiti. In un’ottica di valorizzazione della buona produttività ittica teorica dei torrenti appenninici potrà essere sperimentato il ricorso a semine di novellame di diversa pezzatura, con successiva verifica dei differenti
livelli di efficienza. I ripopolamenti potranno differenziarsi in interventi tardo primaverili con
soggetti da 6-9 cm e da 9-12 cm ed interventi effettuati dopo la chiusura della pesca con esemplari da 15-18 cm o da 18-20 cm. Queste pratiche, i cui risultati andranno comunque valutati con la necessaria accuratezza, potrebbero favorire la disponibilità di trote che al raggiungimento della taglia legale abbiano acquisito caratteristiche di buona selvaticità. In ogni caso,
non saranno svolte semine di pesci provenienti da piscicolture commerciali in tutti gli ambienti
ripopolati con trote fario prodotte nell’incubatoio Provinciale di Menconico.
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Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
Da registrare poi l’eventualità di immissioni di novellame di temolo nel breve tratto provinciale di Fiume Trebbia, in relazione a possibili programmi comuni con la provincia di Piacenza,
titolare della competenza territoriale sulla quasi totalità del corso d’acqua. Nonostante il temolo vada considerato estraneo alla comunità indigena di questo affluente di destra del Po,
la sua presenza non può interferire con le dinamiche delle specie autoctone, ed inoltre alcuni
ripopolamenti effettuati in questo ambiente anni addietro hanno fatto registrare esiti superiori a quelli riscontrati in ogni altrà realtà locale.
In conclusione, fatti salvi gli indirizzi puntuali descritti, è evidente la difficoltà di definire rigorosi criteri attuativi dei ripopolamenti finalizzati a sostenere popolazioni ittiche; le numerose
variabili potenzialmente condizionanti e gli ampi margini di indeterminazione che le caratterizzano rendono molto elevato il rischio di insuccesso. Inoltre, quasi sempre i possibili benefici non sono commisurati ai costi sostenuti, sia in termini prettamente economici sia in relazione all’impiego di risorsa umana.
Pertanto la presente pianificazione si prefigge il sostanziale ridimensionamento del ruolo assegnato a questi interventi, che verrà operato direttamente per quanto riguarda la programmazione pubblica e indirettamente per quanto riguarda gli altri possibili soggetti attuatori.
Questi ultimi sono sostanzialmente rappresentati dai titolari delle esclusive di pesca e delle
gestioni particolari, comunque tenuti al rispetto dei criteri e delle prescrizioni Provinciali.
Nella pratica, il Piano prevede che nelle acque di pianura a nord del Po le specie utilizzabili
siano lo storione cobice, la trota marmorata, il temolo, il luccio, l’anguilla, il pesce persico, la
carpa e la tinca, mentre nelle acque dell’Oltrepò montano la sola trota fario. Nelle acque appenniniche di fondovalle e di pianura la tutela delle comunità ittiche residenti non contempla
l’esecuzione di ripopolamenti. I programmi di immissione che interessino aree SIC e/o ZPS
dovranno inoltre essere sottoposti a valutazione di incidenza, salvo diversa indicazione dei rispettivi Piani di Gestione.
La programmazione provinciale prevederà l’esecuzione di ripopolamenti esclusivamente in
acque di pregio ittico o di pregio potenziale ed in localizzazioni interessate da progetti di riqualificazione ambientale. Gli interventi andranno programmati singolarmente e ciascuna
previsione interesserà un distinto tratto discreto di corso d’acqua puntualmente individuato; il
tratto dovrà essere riferito ad almeno una stazione di campionamento su cui siano state effettuate caratterizzazioni della comunità ittica ospitata, valutazioni anche speditive della qualità biologica e determinazioni quantomeno della temperatura e dell’ossigeno disciolto. Successivamente alle semine gli esiti delle immissioni andranno verificati con almeno un ulteriore
campionamento svolto sulla medesima stazione, anche selettivo rispetto alla specie ittica in187
Piano Ittico Provinciale
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teressata. Fanno eccezione a questi criteri gli eventuali interventi a sostegno dello storione
cobice e dell’anguilla, per cui, ferma restando la valutazione di idoneità di base dei siti di immissione, il monitoraggio degli esiti dei ripopolamenti andrà eseguito, laddove possibile, ad
una scala spaziale di riferimento più ampia rispetto al tratto di corso d’acqua ripopolato.
A corredo di tutti gli interventi è opportuno che venga svolta anche una stima dello sforzo di
pesca esercitato e delle catture effettuate.
Allo scopo di affinare la metodologia esecutiva e di ottimizzare gli interventi le prime programmazioni potranno prevedere, su realtà assimilabili per caratteristiche ambientali, l’utilizzo di materiale ittico di differente taglia, ovvero di identica taglia ma di diversa provenienza.
Per questa finalità sarà necessario adottare modalità di affidamento delle forniture dotate
dell’indispensabile flessibilità.
Riguardo agli stadi di sviluppo da utilizzare, i ripopolamenti con avannotti sono sconsigliati per
tutte le specie, fatta eccezione per il luccio, la trota fario e la trota marmorata e a condizione
che i siti di immissione presentino un basso rischio di alterazione delle caratteristiche di idoneità ambientale.
La soluzione di norma preferibile per la pluralità delle specie oggetto di ripopolamento è l’utilizzo del novellame, termine che descrive esemplari di taglia ed età ampiamente diversificate.
Per quanto riguarda i Salmonidi, il novellame è fornito in varie pezzature, che spaziano dai
4-6 cm ai 18-20 cm; per il temolo le taglie disponibili sono la 9-12 cm, che tuttavia nelle esperienze pregresse si è rivelata molto vulnerabile, la 12-15 cm e la 15-18 cm. Di norma il
luccio viene commercializzato al manifestarsi del cannibalismo, quando gli esemplari hanno
una dimensione di circa 4 cm, mentre la tinca è disponibile in pezzature che variano tra i 4-6
cm e i 12-15 cm ed oltre. Riguardo alla carpa, anch’essa fornita in un’ampia gamma di taglie,
non si reputa particolarmente necessario intervenire artificialmente a sostenere la specie. Le
anguille di norma vengono immesse allo stadio di “ragani”, corrispondenti ad una misura di
circa 15-20 cm. Lo storione cobice è anch’esso disponibile in una pluralità di taglie ma, come
detto, le indicazioni operative per le sue eventuali immissioni saranno definite dal Consorzio
lombardo del Parco del Ticino. Inoltre, gli interventi con questa specie di prioritario interesse
conservazionistico possono avvenire solo all’interno di specifiche programmazioni pubbliche
assentite da organi di controllo Ministeriali.
Per l’altra categoria di immissioni, quelle finalizzate alla promozione della pesca facilitata, la
programmazione degli interventi è molto meno complessa. Nessuna considerazione verrà
svolta sull’etica che sottende le semine “pronta cattura”, in quanto il sostegno alla pesca, in
tutte le forme comunemente e correttamente praticate, è obiettivo specifico della presente
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Piano Ittico Provinciale
pianificazione. Inoltre, probabilmente, l’intensità della domanda di pesca facilitata e la diminuzione degli appassionati che aspirano a catturare esemplari selvatici è in gran parte frutto
delle condizioni di degrado, inaccessibilità e spopolamento della prevalenza delle acque, tutti
fattori di cui nessuna responsabilità diretta può essere imputata ai pescatori.
Le uniche condizioni che la presente pianificazione pone all’immissione di pesci adulti “pronta
cattura” sono quelle relative all’utilizzo di specie consentite e alla necessità di non determinare ulteriori squilibri delle comunità indigene. Le semine potranno essere effettuate utilizzando
la trota fario, la trota iridea, il salmerino di fonte, la carpa e la tinca.
La trota fario potrà essere utilizzata solo nelle porzioni montane e pedemontane dei torrenti
appenninici e nel bacino del Molato, avendo cura di non interferire con le eventuali immissioni di novellame e con l’assoluta esclusione di tutti i tratti gestiti con il materiale prodotto nell’incubatoio Provinciale di Menconico. Inoltre, in considerazione delle esigenze di tutela delle
comunità residenti, le semine dovranno essere molto distribuite nello spazio e nel tempo e
non potranno essere effettuate in periodo di chiusura della pesca, ad eccezione dell’ultima
settimana precedente l’apertura.
La trota iridea e il salmerino di fonte potranno essere immessi nel Torrente Staffora a valle di
Varzi, nella porzione terminale del Torrente Tidone, nel bacino del Molato e, in linea teorica,
su tutte le restanti acque provinciali esterne alle ZPS “Boschi del Ticino”, “Po da Albaredo Arnaboldi ad Arena Po”, “Po di Monticelli Pavese e Chignolo Po”, “Po di Pieve Porto Morone”,
“Garzaia di Porta Chiossa”, “Garzaia della Carola” e “Garzaia di Cascina Villarasca”. In sede di
autorizzazione degli interventi previsti da terzi sulle acque di pregio ittico e su quelle di pregio potenziale la Provincia potrà comunque inibire le immissioni che potessero confliggere
con le preminenti esigenze di tutela delle comunità selvatiche. Ferma restando la necessità
della preventiva autorizzazione, le Associazioni dei pescatori e chiunque ne abbia interesse
potranno invece programmare liberamente semine di esemplari adulti di iridea e di salmerino
su tutte le acque di interesse pescatorio e su quelle che non rivestono particolare interesse
ittico.
Le immissioni di esemplari “pronta cattura” di tinca potranno essere effettuate, previa autorizzazione, su tutte le acque idonee della pianura, mentre quelle di carpa non potranno interessare le ZPS appartenenti alle tipologie “ambienti fluviali” e “zone umide”.
Riguardo agli interventi di promozione della pesca facilitata eseguiti direttamente dalla Provincia, la presente pianificazione prevede una loro marcata razionalizzazione; questa consisterà nella concentrazione delle immissioni nelle realtà maggiormente vocate, con particolare
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riferimento al bacino di utenza potenziale e all’accessibilità dei tratti interessati. Verranno inoltre poste in essere forme adeguate di preventiva pubblicizzazione, così da favorire sia la
partecipazione dei fruitori alle semine sia l’effettivo ottenimento del risultato atteso, cioè la
distribuzione delle catture tra un ampio numero di aventi diritto. Le specie ittiche utilizzate
saranno la trota iridea, di norma della taglia di 25-30 cm, e la carpa, con esemplari di pezzatura da 50 cm e oltre. Ovviamente, per la trota iridea, le localizzazioni interessate e i quantitativi di volta in volta immessi dovranno essere tali da non interferire con le dinamiche delle
altre specie residenti, con particolare riferimento a quelle di interesse conservazionistico.
2.3.2.2 Rimozione di specie ittiche interferenti
I rapporti interspecifici, pur limitandoci a quelli di competizione e predazione, sono uno dei
fattori determinanti le dinamiche delle popolazioni ittiche. In linea teorica, volendo favorire
una particolare specie, potrebbe risultare coerente programmare il contenimento di tutte le
altre che in varia misura concorrono a deprimerne le potenzialità biologiche. Nella pratica, alla luce della condizione di profonda artificializzazione dei popolamenti di pesci delle nostre
acque, le azioni di rimozione selettiva si orientano di norma al controllo di particolari taxa estranei alla fauna locale. Il popolamento ittico delle acque pavesi e più in generale padane è
stato infatti sostanzialmente modificato dall’acclimatazione e dalla diffusione di un tal numero
di specie alloctone da rendere addirittura arduo individuare gli effetti delle singole introduzioni. E’ tuttavia molto evidente che alcuni esotici, per ruolo ecologico esercitato e per taglia
raggiunta, interferiscono in misura più diretta e sensibile con le dinamiche di gran parte delle
popolazioni ittiche autoctone. E’ sicuramente il caso del siluro e dell’aspio, che seppur divenuti interessanti per alcune forme specializzate di pesca, rappresentano un fattore di pressione sulle altre specie tutelate che è doveroso tentare di contenere.
Il Documento Tecnico Regionale riporta che “nei corpi idrici in cui la presenza di una specie
alloctona indesiderata costituisce un grave fattore di squilibrio del popolamento ittico preesistente una valida opzione gestionale può essere rappresentata dai prelievi selettivi mirati alla
cattura della specie indesiderata. I prelievi selettivi, che non costituiscono attività di pesca ai
sensi di legge, sono autorizzati dalle Province e sono effettuati con gli attrezzi che garantiscono la massima efficacia possibile, in relazione alla specie oggetto di cattura e alla tipologia
del corpo idrico considerato (reti a grande cattura, pesca subacquea, ecc.)”.
La Provincia di Pavia effettua dal 1993 interventi di contenimento del siluro, direttamente e
in compartecipazione con la Sezione Provinciale convenzionata F.I.P.S.A.S., da allora autorizzata ad operare anche con i propri subacquei. La grande prevalenza delle azioni è stata eser-
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Piano Ittico Provinciale
citata nel basso corso del Ticino e, con minor intensità, nel Po. Da alcuni anni inoltre il controllo del siluro è entrato a far parte delle pratiche abituali anche per il Servizio Faunistico del
Parco del Ticino, che opera con sistematicità su tutta l’asta fluviale. A consuntivo di questo
lungo periodo di attività, tuttavia, è difficile stabilire il ruolo effettivamente svolto dal contenimento, che pur garantendo la rimozione di tonnellate di siluri non ha potuto contrastare la
progressiva diffusione della specie. Nell’ultimo periodo la biomassa rimossa a parità di sforzo
esercitato non fa più registrare incrementi, ma nello stimare le effettive cause di questo andamento non si può ignorare la parallela e pronunciata contrazione delle popolazioni di tutte
le possibili prede. La forte presenza di giovani siluri e l’aumento del cannibalismo fanno purtroppo ritenere che le grandi potenzialità della specie siano sostanzialmente intatte ed attualmente compresse dall’intervenuta scarsità di risorse trofiche.
In ogni caso, le azioni di controllo selettivo del siluro continueranno a rappresentare un’attività di
gestione ordinaria della Provincia e dei suoi principali partners istituzionali, con un’intensità degli
interventi che sarà funzione dell’operatività disponibile. Le catture, specialmente quelle effettuate
sui grandi fiumi, impegnano infatti più persone e comportano l’utilizzo di imbarcazioni e di elettrostorditori di adeguata potenza. Sicuramente la misura verrà adottata con sistematicità su parti
del reticolo intermedio e minore, cioè nella realtà che per caratteristiche dimensionali meglio corrispondono alle potenzialità di intervento a scala provinciale. I corsi d’acqua di medie e piccole
dimensioni sono quelli dove il contenimento può risultare più efficace, per la presenza meno pronunciata di siluri, per la maggiore efficienza dell’elettropesca e per le numerose interruzioni della
continuità biologica che, in questo contesto, assumono una valenza positiva pregiudicando la rapida ricolonizzazione. Inoltre, saranno promosse tutte le potenziali compartecipazioni, con particolare riferimento al ruolo che potranno svolgere i concessionari delle auspicabili nuove gestioni
particolari. Operazioni di contenimento verranno organizzate ed eseguite in tutte le situazioni dove verranno adottate altre misure di intervento, in una logica di concentrazione degli sforzi prodotti finalizzata ad ottenere almeno localmente risultati apprezzabili. L’attivazione di tutte le possibili sinergie appare infatti l’unica strategia attualmente praticabile, dato il numero e la complessità dei fattori condizionanti le politiche di tutela ed incremento dell’ittiofauna.
Al momento non pare necessario ipotizzare azioni mirate a carico di altre specie esotiche, fermo
restando che nel corso dell’attività di controllo del siluro verrà attuato anche quello dell’aspio. Uniche eccezioni potranno essere rappresentate da alcune situazioni minori in condizioni di relativo
isolamento (teste di fontanile, porzioni superiori di piccoli corpi idrici, ecc.) particolarmente vocate alla tutela di alcune specie di interesse conservazionistico (cobite mascherato, panzarolo, lampreda padana, spinarello); qui potranno essere previsti interventi capillari di rimozione sia degli
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Piano Ittico Provinciale
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esotici sia di esemplari di specie indigene ad ampia distribuzione e di potenziale interferenza (anguilla, luccio, cavedano, pesce persico). Inoltre, saranno sistematicamente rimossi tutti gli esotici
“dannosi” ai sensi del D.T.R. che verranno catturati durante operazioni di censimento o di cattura
di riproduttori e comunque ogniqualvolta si effettueranno interventi mediante elettropesca.
2.3.2.3 Recuperi di ittiofauna in occasione di asciutte
Nel reticolo idrografico pavese le asciutte costituiscono una criticità diffusa e ricorrente. Sono
sostanzialmente riconducibili a tre categorie, rappresentate dalle asciutte “naturali” di porzioni di torrenti appenninici a regime tipicamente pluviale, dalle asciutte conseguenti a deviazioni di corsi d’acqua naturali interessati da interventi idraulici e dalla periodica e sistematica
“posta in asciutta” di corpi idrici artificiali appartenenti alla rete irrigua.
Da più di vent’anni la Provincia di Pavia organizza, autorizza, controlla ed esegue direttamente il recupero della fauna ittica nelle realtà interessate dalle asciutte. E’ un’attività che comporta enormi sforzi operativi e la disponibilità di attrezzature dedicate, in particolare elettrostorditori ed automezzi provvisti di vasche ossigenate per il trasporto dei pesci. Agli interventi
compartecipano attivamente ed al meglio delle possibilità volontari e guardie giurate della
Sezione Provinciale di Pavia convenzionata F.I.P.S.A.S. e, per la rete di competenza e con la
propria struttura operativa, l’Associazione Irrigazione Est Sesia. Ottima è anche la collaborazione prestata dal Consorzio di Bonifica Est Ticino-Villoresi, che favorisce l’esecuzione dei recuperi concordando nel dettaglio le modalità di manovra delle opere idrauliche interessate.
Ovviamente, il Piano prevede la prosecuzione e, nei limiti del possibile, il potenziamento e la
razionalizzazione di queste attività, mirando ad estenderne ulteriormente l’esecuzione e ad
ottimizzare le modalità di reimmissione dell’ittiofauna recuperata. Quest’ultima, infatti, ha un
valore enorme, essendo costituita da esemplari selvatici e che in parte appartengono a specie non allevabili e in condizione di minaccia o di vulnerabilità.
Riguardo al potenziamento dell’attività, non si può ignorare che in molte realtà minori i recupero eseguiti sono insufficienti, perché la coincidenza del periodo di asciutta della massima
parte della rete irrigua satura la capacità di intervento che la Provincia e i suoi partners riescono a mettere in campo. Estendere ulteriormente le azioni sarà possibile solo aumentando
l’operatività sul territorio (vedi pag. 174, Miglioramento dell’operatività sul territorio), fondamentalmente con il reclutamento di nuove risorse umane disponibili a compartecipare, o, nel
medio termine, grazie a possibili interventi strutturali sui corpi idrici interessati.
La razionalizzazione delle reimmissioni andrà invece perseguita localizzando al meglio i siti di destinazione dell’ittiofauna recuperata, che saranno individuati esclusivamente tra le acque di pre-
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Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
gio ittico o di pregio potenziale, preferenzialmente in realtà interessate dall’attuazione di programmi di riqualificazione. Inoltre, laddove praticabile, potrà essere previsto l’impiego di più automezzi attrezzati, consentendo la selezione per specie del materiale recuperato e la successiva
destinazione differenziata. Nel caso in cui i concessionari di eventuali gestioni di tutela e riqualificazione (vedi pag. 154, Concessione di acque a scopo di pescicoltura, acquacoltura o gestione
particolare della pesca) rendessero disponibile la risorsa umana necessaria alle operazioni di recupero, potrà essere prevista la reimmissione dell’ittiofauna catturata nei tratti di corso d’acqua
interessati dalle concessioni, ovviamente nel rispetto delle specifiche vocazionalità. Se invece la
disponibilità venisse prestata da gestori di esclusive di pesca che insistono su acque di interesse
pescatorio o che non rivestono particolare interesse ittico, l’ittiofauna recuperata appartenente a
specie allevabili o ad ampia distribuzione potrà essere eventualmente reimmessa in altri corpi idrici appartenenti alla medesima gestione, purché non sottoposti a loro volta a periodica asciutta.
In merito ai criteri volti ad evitare l’introduzione di specie indesiderate, nessun carico di ittiofauna
recuperata potrà essere immesso nei torrenti appenninici, ad eccezione di quanto catturato nello
Staffora a monte della Via Emilia, che potrà essere destinato a tratti vocazionali delle porzioni
collinare e montana del Torrente stesso. Inoltre, se operativamente fattibile, andrà sempre operata la selezione dell’ittiofauna recuperata, avendo cura di eliminare le specie alloctone “dannose”; nei casi di forte presenza di esotici di piccola taglia (rodeo amaro, pseudorasbora, ecc.)
frammisti a quote sensibilmente minori di ittiofauna autoctona la selezione andrà ovviamente tralasciata, avendo cura di individuare un sito di reimmissione del materiale ittico recuperato già colonizzato da popolazioni stabili e strutturate degli esotici in questione.
2.3.2.4 Riproduzione artificiale e pescicoltura da ripopolamento
Il Documento Tecnico Regionale riporta che gli obiettivi di reperimento di stadi giovanili, e in
particolare modo di trotelle, ad elevata “rusticità”, potranno più facilmente essere perseguiti
attraverso la creazione ed il successivo sostegno dei così detti “incubatoi di valle”. Piccole
strutture produttive, solitamente gestite dai volontari delle associazioni di pescatori, che, al di
fuori delle logiche di mercato, hanno come principale obiettivo la qualità del prodotto. La
scelta dell’autoproduzione locale basata su stock di riproduttori di origine selvatica, annualmente reintegrati, sembra ormai la principale via per il miglioramento della qualità dei ripopolamenti. Successivamente, trattando della trota fario, lo stesso Documento riferisce che
per il ripopolamento possono essere utilizzati tutti gli stadi vitali, dalle uova embrionate ai
soggetti adulti. Nelle acque italiane a vocazione salmonicola troviamo, da ormai molti anni,
una trota alloctona, frutto di ripopolamenti effettuati nel passato. Questa trota di immissione,
di “ceppo atlantico” è originaria del nord Europa (fiumi che sfociano in Atlantico) ed è abbastanza diversa nell’aspetto esteriore dalla nostra trota autoctona dei corsi alpini ed appenni193
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
nici, e soprattutto differente dal punto di vista genetico. I ripopolamenti con le trote di ceppo
atlantico hanno determinato l’inquinamento genetico delle popolazioni di trote autoctone, di
“ceppo mediterraneo”, più adattate alle condizioni delle nostre acque.
La trota fario viene comunemente ritenuta una specie autoctona tipica dei tratti superiori dei
nostri corsi d’acqua oltrepadani. Verosimilmente, invece, la vera origine della presenza della
specie nelle acque montane della provincia di Pavia, come di molte altre realtà appenniniche,
è l’introduzione ad opera dell’uomo. Questa presenza è comunque entrata a far parte sia delle tradizioni locali sia delle pratiche di gestione ittica comunemente adottate dalla Provincia di
Pavia, che per decenni ha sostenuto la specie con immissioni effettuate nei sottobacini dello
Staffora, del Tidone e del Trebbia. Pur essendo presumibile che si siano verificate ripercussioni sulle comunità ittiche indigene, l’introduzione della fario non sembra aver interferito in
modo significativo con le dinamiche dei Ciprinidi reofili autoctoni; vaironi, cavedani e barbi
continuano infatti a colonizzare con buone densità anche i tratti torrentizi più interessati dalle
periodiche immissioni di trote.
Tuttavia, a fronte di semine che negli anni hanno raggiunto entità notevolissime, non si sono
registrate riproduzioni naturali della specie, se si escludono segnalazioni sporadiche mai verificate in modo oggettivo. Non si è quindi riusciti ad ottenere lo sviluppo di popolazioni selvatiche e la presenza della fario si è mantenuta solo grazie ai sistematici ripopolamenti. La
spiegazione di questo insuccesso può essere ricondotta a due ordini di motivi: le particolari
condizioni ambientali e il materiale ittico utilizzato. Riguardo all’ambiente, non si può ignorare
che i nostri torrenti appenninici si caratterizzano per alcuni fattori non particolarmente favorevoli ai Salmonidi: esiguità delle portate estive, marcata escursione termica delle acque, eventi di piena con elevatissimo trasporto solido, forte presenza di sedimenti fini. Il materiale
da ripopolamento impiegato, poi, è quasi sempre provenuto da piscicolture industriali, che utilizzano linee riproduttive derivate dal ceppo “atlantico” della specie.
Per sostenere in modo più efficace la presenza della trota fario nella porzione montana del
suo territorio la Provincia di Pavia ha quindi realizzato una struttura deputata alla riproduzione artificiale di soggetti selvatici. L’incubatoio Provinciale è stato costruito alla frazione Collegio di Menconico, al confine con la Riserva Naturale del Monte Alpe, localizzazione che garantiva i necessari requisiti di idoneità. Elemento essenziale del sito prescelto è stata la costante
disponibilità di acqua di ottima qualità, che è stata garantita dal Fosso di Collegio, uno dei
pochi rii del nostro Oltrepò che ha resistito anche alla grande siccità del 2003. La realizzazione dell’incubatoio è iniziata diversi anni fa e ha incontrato le difficoltà tipiche di molte realizzazioni pubbliche. Nel 2004 è stata comunque completata anche la sua infrastrutturazione e
dall’inverno 2004/2005 la struttura di Menconico è entrata in fase operativa. L’obiettivo per-
194
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Piano Ittico Provinciale
seguito è stato e rimane quello di costituire, in alcune realtà minori con buone caratteristiche
di idoneità, popolazioni selvatiche di trota fario, anche con l’adozione di misure di miglioramento ambientale finalizzate ad aumentare la disponibilità di habitat riproduttivi e di rifugio.
La gestione dell’incubatoio e delle sue pertinenze e le diverse attività correlate alla produzione
ittica, dalla cattura dei riproduttori al ripopolamento finale, vengono svolte da personale Provinciale dipendente e volontario, oltre che da un’impresa agricola locale convenzionata. Sarebbe auspicabile e opportuno anche il concorso del mondo associazionistico o di singoli pescatori,
pur nella consapevolezza che lo scopo primario dell’iniziativa è il mantenimento della biodiversità locale legata alla presenza della specie nei fossi e nei rii iniziali interessati dalle semine, interdetti alla pesca. Le pratiche connesse sono infatti particolarmente onerose sotto il profilo
operativo e l’ottenimento di ulteriori apporti non potrebbe che favorirne l’efficace svolgimento.
La maggiore difficoltà è legata alla cattura dei riproduttori, rari e molto distribuiti lungo le testate dei diversi sottobacini montani, difficilmente accessibili e percorribili. Il numero di ore lavorate necessario per disporre di poche decine di genitori selvatici è ingente e la scarsità della
risorsa umana disponibile è sicuramente un fattore condizionante l’attività.
Come detto, la fario non è autoctona dei siti di intervento, per cui alle azioni svolte non può
essere attribuito un ruolo di ordine conservazionistico; questo fatto, tuttavia, ne agevola almeno in parte l’esecuzione, facendo venir meno la necessità di approfondimenti sulla genetica dei
soggetti utilizzati. I riproduttori selvatici vengono infatti selezionati in modo relativamente
semplice, sulla base di valutazioni morfologiche e limitando il periodo delle catture. Nei quattro
anni di attività svolti si è comunque constatato che gli esemplari con fenotipo “atlantico” difficilmente raggiungono la maturazione delle gonadi, mentre quelli riconducibili al ceppo “mediterraneo” si caratterizzano per una sensibile concentrazione temporale della fase di maturità,
peraltro conseguita a taglie anche molto modeste e dalla quasi totalità dei soggetti catturati.
Finora le potenzialità produttive dell’impianto, pari a 100.000 uova embrionate in incubazione,
non sono state neppure avvicinate, anche per recenti criticità determinate da gravi fenomeni di
carenza idrica nell’intero Oltrepò montano e da una massiccia predazione sulle trote da parte di
un crescente numero di aironi cenerini. La produzione annua media è stata di circa 25.000 avannotti, che corrispondono allo stadio di sviluppo utilizzato per il ripopolamento.
Il Piano Ittico prevede la prosecuzione dell’attività, a condizione che possano essere mitigate
le citate problematicità. Per la prima, la scarsità d’acqua, occorrerà intervenire sulle modalità
di gestione delle numerose captazioni di sorgenti, mentre la diffusione e l’aumento di uccelli
ittiofagi, ancorché protetti, potrà comportare azioni localizzate di controllo selettivo.
195
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Non è invece prevista nessun altra attività di produzione diretta di ittiofauna da ripopolamento basata sulla riproduzione artificiale, mentre verranno promosse ed incentivate tutte le
forme di allevamento estensivo di specie di interesse da parte di imprenditori agricoli che volessero intraprendere questa attività.
2.3.2.5 Controllo selettivo di specie di uccelli ittiofagi
Tra le numerose ragioni di diminuzione della fauna ittica, nell’ultimo ventennio ha assunto un
ruolo decisivo il prelievo operato da uccelli ittiofagi, cormorani ed ardeidi, con una netta prevalenza per i primi.
Il cormorano è una specie ad ampia distribuzione continentale che, soprattutto per contenere
i danni causati alla pesca e alla piscicoltura, veniva tradizionalmente cacciata e contenuta nei
principali siti di nidificazione del nord Europa. Queste pratiche avevano tuttavia ridotto drasticamente la dimensione delle popolazioni, tanto che con la Direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, sono state introdotte rigorose forme di tutela
della specie. Ciò ha determinato un rapido incremento delle densità nell’intero continente e
quindi anche in Italia, interessata da una massiccia presenza invernale; nel nostro paese si è
stimato che la popolazione svernante di cormorani sia aumentata da meno di 3.000 individui
nei primi anni ottanta a oltre diecimila nel 1987 per giungere a circa 60.000 nel 2000. Negli
ultimi anni la protezione comunitaria si è fatta meno rigorosa ma nonostante ciò non si registra una diminuzione della presenza della specie, che presumibilmente comporterebbe interventi efficaci nelle zone di massima nidificazione, come avveniva prima del 1979.
E’ oggi disponibile una copiosa quanto recente letteratura scientifica, sia nazionale sia internazionale, che definisce dettagliatamente aspetti essenziali del comportamento e dell’autoecologia del cormorano; tra questi, le quantità di cibo mediamente ingerite in un giorno, le
preferenze relative alla taglia dei pesci predati e la scarsa selettività specifica nei confronti
delle prede. I cormorani sono abilissimi tuffatori e nuotatori subacquei, cacciano in gruppo
anche in acque profonde e giornalmente predano circa 400 g di pesce per individuo; la dimensione dei pesci ingeriti può giungere ai 30 cm, senza una particolare preferenza per le
possibili prede. Oltre all’ittiofauna ingerita, nel computo del danno causato va aggiunta una
discreta quantità di pesci troppo grandi per essere mangiati ma comunque gravemente feriti
e quindi destinati a morte successiva.
Come detto, nella nostra provincia i cormorani sono tipicamente svernanti, ma il numero degli esemplari nidificanti è in progressivo incremento. L’impatto dovuto alla loro predazione ha
determinato il tracollo delle popolazioni di Ciprinidi reofili dei grandi fiumi, dove gli effetti so196
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
no stati amplificati dalla concomitante diffusione del siluro. Nel periodo invernale, infatti, il
centro alveo è zona di caccia dei cormorani mentre nei rifugi disponibili (prismate, ceppaie) si
concentra la predazione da parte dei siluri. La specie che ha subito la pressione maggiore è
la savetta, un tempo abbondante e divenuta sporadica nel volgere di pochi anni, ma anche le
popolazioni di cavedano hanno subito un marcatissimo declino. Un po’ meno drammatica la
situazione del barbo, capace di sostare ed alimentarsi in condizioni di velocità di corrente difficilmente sostenibili anche per un nuotatore come il cormorano. Praticamente azzerate le
popolazioni delle specie gregarie di buona taglia ad abitudini diurne, che rappresentavano la
componente prevalente della biomassa ittica presente, l’impatto da predazione si è esteso
anche a pesci di minori dimensioni, come alborella e triotto. La pronunciata contrazione delle
abbondanze di ittiofauna nei maggiori corsi d’acqua ha quindi favorito la diffusione del cormorano negli ambienti di medie e piccole dimensioni, dove si è assistito ad analoghe tendenze. La grande concentrazione di esemplari nelle golene dei grandi fiumi ha lasciato spazio a
una dispersione sull’intero territorio provinciale che ha interessato ogni situazione locale che
mostri corpi idrici colonizzati da comunità ittiche anche modeste. I cormorani oggi frequentano tutti gli ambienti acquatici potenzialmente utili alla loro alimentazione, dalla rete irrigua
agli stagni, dalle vasche delle piscicolture alle porzioni collinari e montane dei torrenti appenninici, con una presenza proporzionale all’abbondanza delle prede presenti.
La situazione attuale è tale da vanificare ogni sforzo prodotto per incrementare il patrimonio
ittico, perché all’aumento della presenza di pesci ottenuto con programmi di riqualificazione
fa immediato riscontro un’intensificarsi della frequentazione e della conseguente predazione
da parte dei cormorani. Gli esiti di interventi anche complessi ed onerosi sono quindi la perdurante esiguità delle comunità ittiche e la condizione di grave compromissione delle popolazioni tanto di specie ad ampia distribuzione europea quanto di taxa endemici di dichiarata
importanza conservazionistica.
Riguardo al ruolo degli ardeidi la predazione è operata prevalentemente dall’airone cenerino,
presente diffusamente e stabilmente in provincia, e dall’airone bianco maggiore, di passo invernale. La predazione sui pesci da parte degli aironi, da sempre presenti nella pianura pavese, è aumentata negli ultimi anni per la parallela riduzione degli ambienti abitualmente impiegati per l’alimentazione, cioè risaie tradizionali e zone umide. In particolare, la diffusione
della risaia “in asciutta” ha determinato la drastica diminuzione degli anfibi, prede prevalenti
di questi uccelli, che per cibarsi hanno iniziato a frequentare le acque correnti. Nei comprensori pavese e lomellino il loro ruolo nei confronti dei pesci è comunque contenuto, mentre
l’impatto è molto grave nelle porzioni montane dei sottobacini appenninici. Gli aironi, infatti,
alla ricerca di disponibilità trofiche, sono giunti a frequentare i fossi ed i rii iniziali dell’alto Ol197
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
trepò, dove l’unica specie ittica presente è la trota fario; qui la predazione ha raggiunto livelli
insostenibili, sia per il numero di stadi giovanili catturati sia per l’elevata mortalità a carico
degli adulti e dei subadulti feriti. Le caratteristiche di questi ambienti acquatici sono purtroppo tali da non offrire scampo ai pesci presenti, perché alla modestia delle portate idrauliche
naturali fanno riscontro sezioni d’alveo interamente percorribili dagli aironi, in grado di predare attivamente in ogni microambiente presente. La diffusione degli ardeidi ha avuto una sensibile ripercussione sulle metapopolazioni di trota fario, la cui densità ha fatto registrare nell’ultimo biennio una forte flessione. Questa situazione mette in dubbio la sostenibilità
dell’attività di riproduzione artificiale svolta nell’incubatoio Provinciale di Menconico, per la
crescente difficoltà di reperimento di riproduttori e soprattutto per la sostanziale inefficienza
dei ripopolamenti effettuati. La gran parte degli avannotti prodotti a prezzo di ingenti sforzi
economici ed operativi viene infatti predata dagli aironi, vanificando gli esiti di un programma
di intervento finalizzato esclusivamente a supportare la biodiversità locale.
Alla luce di tutto ciò appare irrinunciabile una mitigazione delle interferenze determinate dalla
presenza di uccelli ittiofagi, che di per sé possono compromettere la praticabilità degli obiettivi anche locali della presente pianificazione. Questa necessità rappresenta un elemento di
sostanziale novità nel panorama delle politiche di settore, tanto è vero che né la l.r. 25/1982
né le vecchie norme statali previgenti si sono mai occupate di affrontare tale criticità; la sua
rilevanza specifica è invece stata colta dall’odierna legislazione, che prevede che la provincia,
al fine di tutelare specie ittiche autoctone, interviene con azioni mirate atte a contenere le
specie animali predatrici dell’ittiofauna nel caso queste provochino danni all’equilibrio biologico del popolamento ittico.97 Successivamente, anche il Documento tecnico regionale per la
gestione ittica ha trattato questo argomento, includendo l’aumento degli uccelli ittiofagi tra le
cause delle trasformazioni del popolamento ittico lombardo, stabilendo che le Carte Ittiche
provinciali, nell’individuare le interferenze con le dinamiche delle popolazioni ittiche autoctone, debbano fare particolare riferimento anche alla presenza di avifauna ittiofaga e riportando tra le azioni di gestione faunistica opportune o necessarie per il conseguimento degli specifici obiettivi dei piani ittici anche quelle concernenti il controllo selettivo di specie di avifau-
na ittiofaga. Lo stesso Documento riporta poi che per salvaguardare le popolazioni ittiche
presenti nei corpi idrici frequentati da uccelli ittiofagi possono essere utilizzati due tipi di interventi: messa in opera di dissuasori acustici e/o visivi in corrispondenza dei siti di maggiore
attrattiva (dormitori notturni e aree di sosta diurna) oppure abbattimento degli individui.
97
Regione Lombardia – l.r. 31/2008 - Art. 139, 7° comma
198
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
Negli ultimi anni alcune Province lombarde hanno sperimentato azioni di controllo incruento del
cormorano; le principali esperienze sviluppate hanno riguardato lo sparo con munizioni a salve,
l’utilizzo di particolari fucili a raggio laser, l’impiego di petardi e la stesura di nastri dissuasivi.
Nel complesso è possibile affermare che le prime tre tipologie d’intervento, di tipo diretto, hanno mostrato un’efficacia buona ma estremamente localizzata e limitata al periodo di svolgimento. La quarta, di tipo indiretto, si è rivelata utile e persistente ma adottabile solo in presenza di
particolari condizioni; inoltre, è palese come essa confligga direttamente con la tutela del valore paesistico formalmente esercitata sulla prevalenza dei corpi idrici di interesse. A questa relativa variabilità nella funzionalità delle pratiche dissuasive si associa invece una comune e sostanziale inefficienza, dovuta all’enorme sproporzione tra gli sforzi operativi e finanziari necessari e i risultati ottenibili. Si è già accennato al fatto che per le pubbliche amministrazioni è un
obbligo irrinunciabile il contemperare l’efficacia delle azioni prodotte con la loro razionalità, e
ciò impone l’attenta valutazione dell’impegno di risorsa economica ed umana correlato alle differenti strategie gestionali adottabili. In quest’ottica è evidente come siano improponibili interventi che per assicurare esiti sensibili comportassero spese enormi e sperequate, che al di là
dell’oggettiva insostenibilità travalicherebbero i limiti imposti dai principi informatori dell’azione
amministrativa. Il criterio della necessaria proporzione tra i costi e i benefici delle politiche
pubbliche è sempre più presente nelle normative, comprese quelle in materia ambientale derivate dal recepimento del diritto comunitario, e dal rispetto di questo criterio non si reputa che
possano prescindere neppure le modalità di esercizio del controllo selettivo della fauna selvatica. Ovviamente, non è semplice comparare un costo quantificabile esattamente (spese per il
personale, acquisto e ammortamento dei mezzi e della attrezzature, fornitura di materiali di
consumo, programmazione e monitoraggio) con benefici di ordine faunistico per cui non è proponibile una stima economica; la fauna ittica sottoposta a predazione da parte dei cormorani
appartiene prevalentemente a specie che non sono oggetto di allevamento, quindi prive di un
prezzo di mercato. Peraltro, molte di queste specie costituiscono entità faunistiche di interesse
conservazionistico, in quanto endemiche o comunque vulnerabili (savetta, lasca, alborella,
triotto, pigo, barbo comune, barbo canino, trota marmorata, temolo) ed il loro valore, così come quello del cormorano, è fondamentalmente riconducibile a interessi di ordine scientifico,
culturale e sociale. Ciononostante, è indubbio che le spese associate all’esercizio di una sistematica azione di dissuasione siano enormi, soprattutto per la necessità di impegnare in via
continuativa un numero rilevantissimo di addetti per l’intero periodo di svernamento dei cormorani. Inoltre, una dissuasione effettuata con minore intensità, e quindi con minori costi, risulterebbe inefficace, e quindi le relative spese, anche se più modeste, si configurerebbero come un
vero e proprio spreco di risorsa. Va infatti considerato che quanto finora prodotto in molteplici
199
Piano Ittico Provinciale
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
situazioni in cui si è programmato il contenimento degli uccelli ittiofagi si sia rivelato sostanzialmente ininfluente, perché le popolazioni di pesci oggetto di predazione non hanno manifestato un’inversione della sensibile tendenza al declino. Purtroppo le strategie di difesa
dell’ittiofauna nei confonti di queste particolari interferenze hanno scontato e scontano alcuni
fattori che ne hanno condizionato l’effettiva praticabilità. In primo luogo, il fatto che i primi
promotori e i principali sostenitori del contenimento dei cormorani siano stati i pescatori dilettanti, con il conseguente indebolimento delle motivazioni conservazionistiche che avrebbero
dovuto invece sottendere queste azioni. Quindi, la formazione “ecologica” di molti tecnici Provinciali addetti alla gestione dell’ittiofauna, che in buona fede hanno ritenuto che l’interferenza
determinata dalla diffusione degli uccelli ittiofagi si sarebbe affievolita risolvendosi in una ciclica
oscillazione delle densità dei predatori e delle prede; queste ultime, nei primi anni in cui si è
manifestata questa criticità erano prevalentemente rappresentate da specie ittiche molto abbondanti, come cavedano e savetta, di cui si reputava accettabile un periodico ridimensionamento delle popolazioni. Infine, il fatto che l’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (oggi parte dell’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), coinvolto per competenza nella definizione delle possibili strategie di controllo selettivo del cormorano, sia composto da tecnici e ricercatori che si occupano in via pressoché esclusiva della gestione di
Mammiferi ed Uccelli, con particolare riferimento alle specie di interesse venatorio; infatti,
quest’organo era stato costituito in base alla previgente normativa sulla caccia98 come Istituto
Nazionale di Biologia della Selvaggina e solo nel 1992 e senza soluzione di continuità ha assunto la nuova denominazione99. A questa nuova denominazione, tuttavia, non ha fatto riscontro
quell’omnicomprensività di competenze, che se riferite all’intera fauna selvatica avrebbero dovuto includere anche l’ittiofauna, opportuna per meglio contemperare le esigenze di conservazione delle varie componenti faunistiche interessate da relazioni ecologiche dirette.
Alla luce del complesso di considerazioni esposte il Piano Ittico individua tra le azioni di gestione faunistica necessarie per il conseguimento degli specifici obiettivi il contenimento localizzato del cormorano (Phalacrocorax carbo sinensis) e, limitatamente ad alcuni piccoli corsi
d’acqua dell’Oltrepò montano, dell’airone cenerino (Ardea cinerea); inoltre, valutate le possibili metodologie adottabili, prevede che questo contenimento venga attuato mediante abbat-
98
Legge 968/1977, Art. 35
99
L’istituto nazionale di biologia della selvaggina di cui all’art. 35 della legge 27 dicembre 1977, n.
968, dalla data di entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di istituto nazionale
per la fauna selvatica (INFS) ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo
Stato, le regioni e le province. (Legge 157/1992 – Art. 7, 1° comma).
200
Provincia di Pavia – Settore Faunistico Naturalistico
Piano Ittico Provinciale
timento selettivo degli esemplari delle due specie presenti nei siti di intervento, per ineludibili
esigenze di razionalità.
Questo tipo di azione, che esula dalle comuni pratiche di gestione della fauna ittica, è disciplinata dalla parallela legislazione sulla tutela della fauna selvatica omeoterma, le cui norme
di riferimento sono la legge cornice 157/1992 ed il suo recepimento regionale, la l.r 26/1993.
Quest’ultima prevede che le Province, per una serie di motivazioni, tra cui la tutela delle produzioni ittiche, provvedano al controllo delle specie di fauna selvatica o inselvatichita anche
nelle zone vietate alla caccia; dispone poi che questo controllo vada esercitato selettivamente e di norma utilizzando metodi ecologici, su parere dell’ISPRA (ex Istituto Nazionale per la
Fauna Selvatica). Nel caso in cui questo Istituto verifichi l’inefficacia di questi metodi, le Province predispongono piani di abbattimento, che vanno attuati dal loro personale dipendente
addetto alla vigilanza venatoria con la possibile collaborazione di una pluralità di soggetti
qualificati.
Riguardo a queste previsioni normative, va considerato che l’Istituto Nazionale per la Fauna
Selvatica (oggi ISPRA) ha già preso atto in più province lombarde della sostanziale inefficacia
dei metodi di controllo del cormorano basati sulla dissuasione, che non hanno condotto agli
esiti desiderati e a cui sono succeduti piani di abbattimento. Ovviamente, non appare né opportuno né necessario riproporre costose sperimentazioni relative alla funzionalità dei controlli incruenti, già ampiamente verificata come sostanzialmente insoddisfacente in realtà
prossime ed ampiamente assimilabili a quelle pavesi.
In merito agli obiettivi perseguiti con gli interventi a carico del cormorano, questi saranno
esplicitati in termini di condizioni attese per le specie ittiche di cui si intende promuovere la
locale tutela, e pertanto le verifiche sulla funzionalità delle strategie di contenimento andranno effettuate monitorando le dinamiche delle popolazioni di pesci e non quelle delle colonie
svernanti degli uccelli ittiofagi. Infatti, se si ritiene accettabile che per favorire alcune componenti faunistiche tutelate si attuino azioni di controllo selettivo di altre specie di fauna ugualmente meritevoli di conservazione, è evidente che il fattore legittimante non può essere
che il riconoscimento della condizione di prevalente minaccia delle prime. In quest’ottica,
l’intensità massima delle forme di controllo selettivo da esercitare andrebbe individuata valutandone gli effetti sulle reali specie bersaglio, cioè quelle che si intendono favorire, e non
può essere predeterminata limitando a priori il contenimento delle popolazioni da ridurre.
Quest’ultimo approccio è quello comunemente adottato nei programmi di controllo del cormorano svolti negli ultimi anni, che prescindendo da valutazioni sull’andamento delle popolazioni ittiche predate prevedeva l’abbattimento di un massimo del 10% degli uccelli censiti.
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Simili interventi di gestione faunistica non sembrano accettabili, né sul piano tecnico né soprattutto su quello etico, perché in realtà si fondano su un presupposto mai esplicitamente
dichiarato, cioè la preminenza delle esigenze protettive nei confronti dei cormorani rispetto
alle parallele volontà di conservazione dei pesci. Comunque, i siti oggetto di controllo selettivo saranno preferenzialmente localizzati a considerevole distanza dai principali dormitori, per
ridurre sia lo sforzo operativo sia il numero di abbattimenti necessari ad ottenere i risultati
attesi.
Peraltro, lo status delle popolazioni di uccelli è oggetto di costante monitoraggio da parte dei
soggetti preposti, ed infatti a seguito di questo monitoraggio le norme comunitarie relative
alla protezione dell’ornitofauna vengono periodicamente adeguate con inasprimenti o affievolimenti delle tutele riservate alle singole specie.
In Italia l’organismo competente è il già citato Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province, che
ha tra l’altro i compiti di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di
studiarne lo stato, l’evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali e di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei paesi della comunità economica
europea aventi analoghi compiti e finalità100; in Lombardia, inoltre, opera un’apposita struttura della Giunta regionale, l’Osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche,
che ha tra i suoi compiti prioritari il mantenere sotto monitoraggio negli anni la struttura e la
dinamica delle popolazioni di fauna selvatica e che svolge la sua attività di ricerca anche in
collaborazione con l’istituto nazionale per la fauna selvatica, con i dipartimenti di biologia delle università lombarde, con i servizi faunistici di altre regioni, dipartimenti universitari nazionali ed esteri, altri enti di ricerca e consulenza nazionali, le commissioni di organismi internazionali cointeressati alla gestione e conservazione del comune patrimonio faunistico quali sono gli uccelli migratori, anche ai fini della emanazione dei provvedimenti relativi al controllo
selettivo della fauna selvatica101.
La presenza di ben due soggetti qualificati e istituzionalmente preposti al monitoraggio delle
dinamiche di popolazione degli uccelli oggetto di controllo selettivo fa quindi ritenere impossibile che l’attuazione di piani di abbattimento localizzati ed eseguiti da un esiguo numero di
addetti possa essere causa di una seria minaccia per specie ampiamente distribuite a livello
100
Legge 157/1992 – Art. 7
101
Regione Lombardia – l.r. 26/1993 - Art. 9
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continentale. Infatti, in presenza di sensibili diminuzioni della presenza delle specie in questione nell’areale vasto di riferimento, accertate dai citati soggetti competenti, verrà ovviamente sospesa ogni azione di contenimento.
L’intensità del controllo esercitato sarà quindi la massima compatibile con le capacità operative disponibili, prevedendo l’abbattimento di tutti gli esemplari di cormorano presenti nei
tratti di corso d’acqua interessati sia durante il periodo di svernamento sia nella restante parte dell’anno. Le ineludibili cautele circa la protezione del cormorano saranno pertanto di tipo
indiretto e fondate sulla già citata localizzazione dei siti di intervento, preferenzialmente distanti dai principali dormitori, e sulla loro limitazione ad un massimo del 10% delle superfici
bagnate potenzialmente idonee alla presenza e all’alimentazione della specie. Ovviamente,
tutti i dati numerici relativi agli abbattimenti di cormorani andranno registrati e resi disponibili
agli organismi competenti per il monitoraggio dello status della specie.
In sintesi, con questo tipo di controllo selettivo a carico del cormorano si intendono assicurare
a modeste e definite porzioni del reticolo idrografico provinciale condizioni idonee a sostenere
comunità ittiche diversificate e composte da popolazioni adeguate per densità e struttura sia
all’ecologia delle specie interessate sia alle potenzialità ambientali. Queste porzioni saranno la
sede prevalente delle azioni di tutela dell’ittiofauna promosse e svolte dalla Provincia di Pavia,
rivolte in primo luogo alla conservazione dei taxa minacciati o vulnerabili. La localizzazione delle azioni rientra nella logica della forte coerenza interna ricercata dalla presente pianificazione,
fondata sulla concentrazione di una pluralità di misure strutturali e non strutturali in situazioni
vocate che assicurino un’adeguata praticabilità degli obiettivi dichiarati. In quest’ottica, i piani
di abbattimento saranno limitati a realtà oggetto di programmi complessivi di riqualificazione e
caratterizzate dalla presumibile efficacia degli sforzi operativi prodotti.
In particolare, non verrà attuato il controllo selettivo su nessuno dei grandi fiumi pavesi, cioè
il Po, il Ticino e il Sesia, per una serie di motivazioni. La dimensione di questi corsi d’acqua e
dei loro ambiti golenali e il numero di dormitori e posatoi presenti fa sì che gli interventi operativi risulterebbero estremamente onerosi e che le valutazioni sui loro esiti potrebbero risultare molto meno oggettive che altrove; inoltre, il numero di uccelli ittiofagi che occorrerebbe
abbattere per ottenere sensibili risultati sulle comunità ittiche di questi ambienti sarebbe ben
più rilevante di quello presumibilmente necessario per realtà di dimensioni più ridotte e distanti decine di chilometri dai principali dormitori; infine, il numero di aree protette e di siti
appartenenti alla rete europea Natura 2000 che interessano i grandi fiumi è tale da rendere
estrememente inopportune pratiche potenzialmente interferenti con le già difficili politiche di
tutela promosse in questi ambiti.
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Il controllo selettivo verrà quindi esercitato su corsi d’acqua di interesse ittico appartenenti al reticolo intermedio e minore, sia in pianura sia nell’appennino, in tratti definiti; questi ultimi saranno caratterizzati dalle buone condizioni ecologiche, da ottenere anche con preventive misure di intervento sulle componenti ambientali utili a ripristinare i requisiti di qualità chimico-fisica e biologica e di
diversificazione in microambienti necessari per le specie ittiche che si intendono favorire. Queste
localizzazioni, oltre ad essere le uniche compatibili con la praticabilità degli obiettivi perseguiti, consentono di programmare ed eseguire le indispensabili operazioni di monitoraggio delle dinamiche
delle popolazioni ittiche che si reputano condizionate dalla predazione. Quest’ultimo aspetto assume importanza perché permetterà la comparazione degli esiti delle differenti strategie gestionali
che potranno essere adottate su realtà ambientali omogenee: nessun intervento di controllo selettivo; controllo selettivo limitato al siluro; controllo selettivo limitato al cormorano; controllo selettivo
di entrambi i predatori. Le verifiche favoriranno lo sviluppo di un quadro più certo riguardo al ruolo
effettivamente svolto dal cormorano sulle dinamiche delle popolazioni delle specie di pesci oggetto
di predazione e più in generale sugli equilibri interni alle comunità ittiche locali, consentendo progressivi affinamenti delle metodologie di controllo adottate. In assenza di diversa indicazione da
parte dei rispettivi Piani di Gestione, il controllo selettivo eventualmente esercitato in aree SIC e/o
ZPS presupporrà la preventiva valutazione di incidenza.
In merito al controllo selettivo a carico dell’airone cenerino, si è già detto che questo sarà
programmato esclusivamente in realtà minori della zona montana dell’Oltrepò pavese; queste
ultime sono tutte precluse ad ogni forma di pesca ed interessate da misure di sostegno alla
presenza della trota fario basate sulla riproduzione artificiale di esemplari selvatici svolta
nell’Incubatoio Provinciale di Menconico. Fatta eccezione per alcune alterazioni della struttura
degli alvei, costituite da opere trasversali di regimazione idraulica, mostrano eccellenti condizioni ecologiche, testimoniate dalla scarsa antropizzazione dei sottobacini drenati e dall’elevata qualità idrochimica e biologica. Anche qui il controllo non potrà fondarsi sulla dissuasione,
assolutamente improponibile in situazioni ambientali caratterizzate dalla difficile accessibilità,
ma prevederà l’abbattimento selettivo di un esiguo numero di esemplari presenti. Nel caso si
assistesse a una rapida riproposizione della frequentazione da parte di ulteriori aironi andranno valutate sia l’efficacia di questa modalità di controllo sia la sua compatibilità con i livelli di protezione desiderati per la specie ornitica in questione. In questo senso, va precisato
che la Provincia di Pavia ha in essere forti politiche di intervento a favore degli ardeidi condotte sulla sua intera porzione di pianura a far tempo dall’ultimo ventennio del secolo scorso;
queste politiche consistono nella gestione attiva di una pluralità di “garzaie”, che coincidono
con altrettante riserve o monumenti naturali istituiti ai sensi della l.r. 86/1983 e in massima
parte corrispondenti a siti appartenenti alla rete europea Natura 2000. Su tutte queste ven204
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gono ordinariamente condotti monitoraggi della presenza e della nidificazione degli aironi e
ciò consentirà una costante verifica interna di possibili riflessi negativi dell’attività di contenimento, anche in considerazione del fatto che il Servizio Faunistico-Naturalistico Provinciale
riunisce in sé tutte le unità organizzative coinvolte. Per gli interventi che dovessero interessare il territorio del SIC “Monte Alpe” dovrà inoltre essere valutata la possibile incidenza
dell’azione.
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2.4 Scala spaziale e priorità di intervento
La presente pianificazione prevede l’adozione di molteplici e differenti misure di intervento, ciascuna con il proprio ruolo funzionale al raggiungimento di obiettivi di tutela ed incremento della
fauna ittica, di conservazione e miglioramento degli ecosistemi acquatici e di sostegno e promozione delle diverse forme di pesca dilettantistica. Questa ampia diversificazione delle linee di azione individuate riflette il numero e la complessità dei fattori che possono condizionare il raggiungimento dei risultati attesi; questi fattori sono ampiamente diffusi sul territorio e la loro distribuzione interessa in diversa misura la grande prevalenza dei corpi idrici analizzati dal Piano.
L’ottenimento di risultati di rilievo in termini di conservazione e sensibile incremento delle specie
ittiche autoctone non può prescindere dalla possibilità di governare almeno localmente il complesso di queste interferenze, nella consapevolezza che la mancata mitigazione di una sola criticità potenzialmente condizionante può pregiudicare gli esiti finali degli altri sforzi prodotti. In questi
processi sono quasi sempre coinvolti un gran numero di attori, istituzionali e non, e ciò non facilita la concretizzazione di programmi di gestione e riqualificazione che per risultare efficaci devono
essere coerenti, articolati e condivisi. Tutto questo rende problematico predeterminare la dimensione spaziale di molte delle singole previsioni attuative del piano, che per assumere significato
necessitano del concorso di altri irrinunciabili interventi. Inoltre, va tenuto ben presente che la risorsa economica che è possibile destinare alle politiche settoriali è modestissima e che quindi solo l’attivazione di notevoli sinergie con i comparti più direttamente correlati o la capacità di reperire finanziamenti dedicati potrà permettere la realizzazione di gran parte delle misure strutturali.
Il Piano ittico, quindi, assume che la dimensione minima dei propri ambiti di intervento attivo
sia quella necessaria a garantire efficacia alle azioni da produrre per il perseguimento di uno
o più degli obiettivi localmente definiti; questa dimensione è sostanzialmente data dalle esigenze ecologiche delle specie ittiche di volta in volta interessate e dalla praticabilità della pluralità di interventi di cui si rende necessaria l’adozione. E’ banale che metapopolazioni di
ghiozzo padano, spinarello o cobite mascherato possano essere conservate e incrementate
intervenendo su ecosistemi acquatici più modesti di quelli necessari a sostenere il barbo o la
lasca, che a loro volta possono riuscire a sviluppare le dinamiche proprie delle rispettive specie in ambienti più piccoli di quelli indispensabili alla trota marmorata, al pigo o alla savetta.
Inoltre, per razionalizzare gli interventi, sarà opportuna una priorizzazione delle localizzazioni attuative che prescinda dalla loro collocazione geografica nel contesto provinciale e privilegi invece la
possibilità di una forte concentrazione delle azioni; la praticabilità della pluralità delle misure localmente necessarie assicura infatti a ciascuna di esse un valore aggiunto, dato dalla valorizzazione
degli effetti sinergici. La gran parte delle specie ittiche di interesse conservazionistico può trovare
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ambienti vocazionali in una vasta gamma di localizzazioni, e ciò rappresenta un’opportunità che
non può essere trascurata. Pur riconoscendo la necessità di ricercare un’omogenea distribuzione
sul territorio delle azioni di tutela e riqualificazione, non pare corretto che eventuali evidenti potenzialità debbano essere penalizzate dalla prossimità di altri siti interessati da interventi.
In linea generale, saranno oggetto di attenzione da parte della Provincia le sollecitazioni ad
attuare azioni di Piano cui si associno adeguate manifestazioni di interesse e disponibilità alla
corresponsabilizzazione da parte dei principali attori locali, con particolare riferimento ai Comuni, ai Consorzi di bonifica e alle società di pescatori affiliate alla F.I.P.S.A.S.; a queste sollecitazioni potranno conseguire specifiche progettazioni di ambito per la cui realizzazione verranno promosse adeguate forme di condivisione e partecipazione. Ogni scala dimensionale
potrà essere ritenuta meritevole di intervento, dal recupero della testa di un fontanile o di
una lanca alla riqualificazione di un ampio tratto di corso d’acqua, purché adeguata a conseguire concreti obiettivi di ordine faunistico e/o fruitivo e sostenuta da una reale aggregazione
di interessi. La Provincia, per parte sua e nei limiti delle sue possibilità, si adopererà per coordinare e sostenere al meglio la progettualità locale e orienterà il suo impegno tecnico, operativo ed economico nelle medesime localizzazioni.
In questo senso il Piano può essere letto come un libro delle possibilità, che tenta di descrivere al meglio quali risultati potrebbero essere ottenuti in diverse realtà territoriali con l’attuazione di azioni dedicate; come detto, queste azioni appartengono alla sfera delle attribuzioni di una pluralità di soggetti e possono corrispondere alle aspirazioni di frazioni più o meno ampie delle comunità locali. Nel rispetto degli attuali modelli di governance basati sulla
programmazione negoziata, l’aggregazione degli interessi, la condivisione degli obiettivi e
delle modalità di intervento e la compartecipazione degli attori a vario titolo coinvolti sono
requisiti irrinunciabili per la praticabilità delle strategie prefigurate e rappresenteranno quindi
il principale elemento di orientamento delle scelte attuative.
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Relazione generale. Misure di intervento