Articolo 1 (finalità)
1. La Regione Umbria, nell'abito delle proprie finalità e competenze, promuove l'accesso della
popolazione residente in regione ai terreni agricoli e a vocazione agricola, i terreni forestali, le
aziende agricole e i fabbricati rurali ai fini del loro recupero produttivo della crescita occupazionale,
del contrasto del consumo del suolo, per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il
degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi
boschivi, favorire l’ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agroforestali, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità
locali.
2. La Regione promuove altresì la lavorazione, la trasformazione e la vendita dei prodotti agricoli
nell'ambito della filiera corta e della produzione locale, stabilendo regimi autorizzatori specifici,
requisiti e procedure semplificate, in coerenza con gli obiettivi di flessibilità contenuti nei
Regolamenti CE 852/2004 e 853/2004, per la lavorazione e confezionamento di limitati quantitativi
di prodotti agricoli, finalizzati alla vendita diretta, nell'ambito del territorio regionale e delle
provincie contermini a quella aziendale, ove sia vigente una equivalente normativa.
3. Ai fini della promozione delle finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione individua come prioritari
i seguenti obiettivi:
a) reinsediamento produttivo e occupazionale nelle aree agricole;
b) sviluppo di interventi e servizi a sostegno del welfare locale;
c) valorizzazione e commercializzazione delle produzioni locali.
Titolo I
accesso ai terreni agricoli e a vocazione agricola
Articolo 2 (definizioni)
1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui alla presente legge si intende per:
a) «agricoltura biologica»:
b) «agricoltura conservativa»:
c) «agricoltura sociale»: modello di impiego dei terreni agricoli e a vocazione agricola, dei terreni
forestali, delle aziende agricole e dei fabbricati rurali di tipo multifunzionale, comprendente un
insieme di attività intese all'inserimento nel mondo del lavoro, all'inclusione sociale e
all'effettuazione di attività di tipo rieducativo, terapeutico e pedagogico, attraverso l'impiego di
risorse agricole, sia vegetali che animali, ispirato ai principi dell'agricoltura sostenibile;
d) «agricoltura sostenibile»: un tipo di agricoltura biologica o conservativa, che attui le migliori
pratiche agricole, nel rispetto della sicurezza alimentare, dell'equilibrio sociale nel territorio, della
conservazione del paesaggio e dell’ambiente, nonché della garanzia dell’approvvigionamento
alimentare, non sia indirizzata alla monocoltura delle specie annuali e privilegi le specie autoctone
in difesa della biodiversità;
e) «lavoratore svantaggiato»: qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a
entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento
(CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla applicazione degli articoli
87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonché ai sensi dell'articolo 4,
comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381;
Articolo 3 (principi)
1. La Regione riconosce il fenomeno dell'abbandono e dell'inutilizzo del patrimonio agro-forestale,
quale fattore di compromissione dei valori ambientali, culturali e sociali del territorio; si impegna
altresì a contrastare tale fenomeno, promuovendo azioni di recupero produttivo del patrimonio agroforestale attraverso un modello di agricoltura di tipo sostenibile o/e sociale.
2. Ai fini dell'inserimento occupazionale di lavoratori svantaggiati nel settore agricolo, la Regione
adotta misure specifiche per favorire la creazione di cooperative agricole sociali, in funzione
dell'assegnazione di terreni agricoli ed a vocazione agricola secondo le modalità previste all'articolo
11, comma 4.
3. La Regione individua nel patrimonio agro-forestale la risorsa principale da impiegare tramite
locazione per progetti locali favorendo il reimpiego dei lavoratori svantaggiati.
Articolo 4 (patrimonio agro-forestale)
1. I beni iscritti negli elenchi del Banco della Terra sono quelli normati ai commi 2, 3, 4 e 5 del
presente articolo; al fine di questa Legge tali beni vengono definiti «patrimonio agro-forestale».
2. La Regione Umbria, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 66, comma 7, del
decreto legge del 24 gennaio 2012, n° 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività), convertito con modificazioni dalla legge del 24 marzo 2012, n° 27,
stabilisce i criteri e le modalità per l'accesso ai terreni agricoli e a vocazione agricola, le aziende
agricole e i fabbricati rurali ricadenti sul territorio regionale, non utilizzati per altre finalità
istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali. Le disposizioni
della presente legge si applicano anche alle terre della Regione e a quelle degli Enti locali, nei limiti
consentiti dalla legge.
3. Rientrano nelle disponibilità dei beni affidati al Banco della Terra i terreni agricoli e a vocazione
agricola, i terreni forestali, anche di proprietà privata ricadenti sul territorio regionale incolti,
abbandonati o insufficientemente coltivate, secondo i principi e criteri della Legge n. 440 del 1978,
così come normati all’articolo 6.
4. Sono altresì ricompresi i beni agro-forestali, appartenenti al demanio e al patrimonio della
Regione, affidati in gestione all'Agenzia Forestale Regionale ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera
a) della Legge Regionale 18/2011, compatibilmente con la loro destinazione e/o vocazione agricola.
5. Nei procedimenti di confisca ai sensi dell'art. 44, comma 2, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il
provvedimento finale di acquisizione al patrimonio comunale del bene confiscato viene
obbligatoriamente inviato al Banco della Terra il quale, anche avvalendosi delle Unioni Speciali dei
Comuni, verifica l'idoneità di tali beni all'utilizzo agricolo e ne dispone l'inserimento nell'inventario
del patrimonio agro-forestale.
Articolo 5 (Banco della Terra)
1. È istituito presso la Regione Umbria il Banco della Terra al fine di valorizzare il patrimonio agroforestale attraverso un suo uso produttivo funzionale al conseguimento degli obiettivi di cui
all’articolo 1 ed allo sviluppo del modello dell'agricoltura sociale e/o sostenibile.
2. Il Banco della Terra svolge le seguenti funzioni:
a) promuove, coordina e attua interventi di gestione del patrimonio agro-forestale sostenibili e di
sviluppo della economia verde sul territorio della regione;
b) approva, sentiti gli enti gestori e le associazioni rappresentative degli enti locali, indirizzi
operativi per la gestione ottimale dei beni del patrimonio agro-forestale e in tale ambito predispone
progetti di valorizzazione e determina gli obbiettivi da conseguire in termini di proventi;
c) verifica la conformità dei piani di gestione dei complessi agricoli-forestali adottati dagli enti
gestori con gli indirizzi operativi e ne coordina l’attuazione;
d) gestisce il patrimonio agro-forestale assegnategli in gestione, nelle quali svolge anche attività di
ricerca applicata, sperimentazione e dimostrazione in campo agricolo e forestale, attività di tutela e
valorizzazione delle produzioni agricole e forestali e delle risorse genetiche autoctone.
3. Il Banco della Terra contiene un inventario completo e aggiornato dell'offerta del patrimonio
agro-forestale disponibili per operazioni di affitto o di concessione.
4. La gestione del Banco della Terra e delle attività ad essa connesse è di competenza congiunta
dell'Assessorato alle politiche agricole e dell'Assessorato alle politiche sociali; a tal fine, è istituito il
coordinamento del Banco della Terra.
5. Ai fini dell'inserimento nel Banco della Terra, i proprietari di patrimoni agro-forestali privati
comunicano alla Regione la disponibilità dei suddetti terreni per operazioni di affitto o concessione,
nelle forme previste dal regolamento di cui al comma 7.
6. Le Unioni Speciali dei Comuni concorrono alla costituzione del sistema informativo di supporto
alla predisposizione, l'aggiornamento e la pubblicazione delle informazioni contenute nel Banco
della Terra, assicurando la disponibilità ed il trasferimento telematico dei dati per un efficace
esercizio delle funzioni di rispettiva competenza.
7. Entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta Regionale, disciplina il
funzionamento del Banco della Terra e del relativo coordinamento con apposito regolamento,
garantendone l'accesso alla popolazione. Nel regolamento, in osservanza dei principi e dei criteri
degli articoli 4, 5 e 6 della L. 440/1978, sono definite:
a) norme tecniche e procedure per l’effettuazione del censimento del patrimonio agro-forestale e del
mantenimento degli elenchi aggiornati;
b) criteri per l’adeguata pubblicità degli elenchi del patrimonio agro-forestale;
c) procedure per la notifica ai proprietari e agli aventi diritto dell’avvenuto censimento;
d) termini per la presentazione di osservazioni, richieste di cancellazione o richieste di inserimento
dei beni negli elenchi;
e) criteri per la redazione e approvazione del piano di gestione;
f) criteri per l’ammissibilità delle domande di assegnazione del patrimonio agro-forestale, per la
loro assegnazione, ivi inclusi i criteri per la selezione dei richiedenti;
g) criteri di determinazione dei canoni dovuti ai proprietari del patrimonio agro-forestale assegnati;
h) criteri e modalità di controllo sull’attuazione dei piani di gestione e procedure per la
riassegnazione dei terreni non coltivati in loro conformità.
8. I Comuni, in base ai loro inventari ed agli accertamenti ritenuti necessari, forniscono nei
successivi 60 giorni i dati relativi ai terreni agricoli e a vocazione agricola, le aziende agricole e i
fabbricati rurali di loro proprietà suscettibili di inserimento nel Banco della Terra.
9. Decorso inutilmente tali termini le Unioni Speciali dei Comuni subentrate alle Comunità
Montane provvedono direttamente a tale censimento ai fini dell’inserimento dei terreni nel Banco
della Terra da effettuarsi entro i successivi 90 giorni.
Articolo 6 (terreni abbandonati o incolti)
1. Si considerano abbandonati o incolti:
a) i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno tre anni, ad esclusione
dei terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea;
b) i terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, in cui si sono insediate formazioni arbustive ed
arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco.
3. Le unioni Speciali dei Comuni provvedono all’approvazione del piano di gestione per la
coltivazione del patrimonio agro-forestale, redatto dai soggetti che fanno richiesta di assegnazione
dei terreni medesimi e che si obbligano a gestirli in forma singola o associata in conformità al piano
di gestione allegato alla richiesta. Il piano è redatto e approvato secondo i criteri e le procedure
definite dal regolamento di cui al all’articolo 5 comma 7.
4. L’approvazione del piano consente al Comune l’occupazione temporanea e non onerosa dei
terreni, per il periodo di efficacia del piano, ai fini della loro concessione ai privati richiedenti e
titolari del piano di sviluppo approvato. Ai proprietari i cui terreni sono stati oggetto di
assegnazione è dovuto il canone determinato secondo i criteri determinati dal regolamento di cui
all’articolo 5 comma 7.
5. I proprietari e gli aventi diritto, entro il termine stabilito dal regolamento di cui all’articolo 5
comma 7, possono chiedere di coltivare direttamente i terreni allegando alla richiesta il piano di
sviluppo da loro redatto e presentato secondo i criteri definiti dal regolamento di cui all’articolo 5
comma 7.
6. Qualora i terreni abbandonati o incolti inseriti nel Banco della Terra non siano oggetto di richieste
di coltivazione, il Comune ha facoltà di provvedere direttamente agli interventi necessari ai fini
della tutela degli interessi di cui al comma 1 articolo 1 in attuazione dei principi e dei criteri della
legge 4 agosto 1978, n. 440, come definiti da un piano di intervento redatto dal Banco della Terra.
In tal caso il Comune provvede al recupero delle spese secondo i criteri determinati dal regolamento
di cui all’articolo 5 comma 7.
Articolo 7 (accesso ai terreni inseriti nel Banco della Terra)
1. L'assegnazione dei terreni compresi nel Banco della Terra avviene primariamente tramite bandi di
evidenza pubblica, emessi da parte dei Comuni o delle Unioni dei Comuni, di concerto con la
Regione Umbria, che garantisce il proprio supporto tecnico-metodologico.
2. Nel caso di terreni ricadenti nel territorio di competenza di più Comuni, la pubblicazione dei
bandi può avvenire congiuntamente da parte dei suddetti Comuni o per mezzo delle Unioni dei
Comuni di cui fanno parte, sempre di concerto con la Regione, che garantisce il proprio supporto
tecnico-metodologico; le Unioni dei Comuni, previo assenso dei Comuni interessati, possono
inoltre predisporre piani di assegnazione delle terre tramite bandi.
3. Ai fini della predisposizione dei bandi, i Comuni o le Unioni dei Comuni avanzano apposita
istanza alla Regione Umbria per la messa a disposizione dei terreni individuati ricadenti nel
territorio dei Comuni o delle Unioni dei Comuni di propria competenza; l'istanza deve specificare la
durata dell'affidamento previsto, che non dovrà essere inferiore a 20 anni. La Regione si esprime
entro 30 giorni dal recepimento dell'istanza; per la messa a disposizione dei terreni già di proprietà
dei Comuni l'istanza è sostituita da apposita comunicazione e non necessita dell'autorizzazione da
parte della Regione. Per i terreni di proprietà privata disponibili per operazioni di affitto o di
concessione contenuti nel Banco della Terra la durata dell'affidamento è stabilita su proposta del
proprietario, prevedendo di norma una durata non inferiore ad anni 7.
4. I bandi, sulla base degli assi d'intervento individuati, devono indicare chiaramente le modalità ed
i criteri di selezione e il termine entro il quale il procedimento si concluderà, stabilendo altresì un
modello di rendicontazione etico-sociale uniforme a cui gli assegnatari dovranno attenersi: i bandi
dovranno inoltre prevedere obbligatoriamente che i progetti presentati ai fini dell'assegnazione
comprendano i seguenti parametri:
a) le modalità di utilizzo del patrimonio agro-forestale;
b) la tipologia di attività da sviluppare;
c) il programma di interventi;
d) le dotazioni organiche;
e) il piano d’impresa;
f) il modello di verifica dell'attuazione del progetto.
5. La pubblicazione dei bandi avviene tramite BUR; Comuni e la Regione danno inoltre adeguata
pubblicità ai bandi attraverso gli strumenti informativi a loro disposizione.
Articolo 8 (obblighi degli assegnatari)
1. L'accesso alla terra avviene esclusivamente sulla base di progetti; gli assegnatari sono tenuti a
relazionare, tramite modelli di rendicontazione etico-sociali, entro il 31 marzo di ogni anno alle
Unioni Speciali dei Comune in cui insiste il terreno, che trasmetterà copia alla Regione e al Comune
o Unione dei Comuni competenti, sul grado di conseguimento degli obiettivi previsti,
coerentemente con i modelli di verifica del progetto stabiliti.
2. In caso di inadempienze rispetto al progetto presentato, l'assegnatario ha l'obbligo di fornire
motivazioni documentate rispetto alle suddette inadempienze e proporre eventualmente modifiche e
integrazioni al progetto, su cui il Comune competente e la Regione si pronunciano congiuntamente
entro 30 giorni.
3. In caso di gravi inadempienze configurantesi come inutilizzo del bene assegnato, il Comune o
l’Unione dei Comuni revoca l'assegnazione e adotta le necessarie operazioni per l'emissione di un
nuovo bando o per l'avvio della procedura di assegnazione diretta tramite invito.
Articolo 9 (sostegno all'accesso alla terra)
1. La Regione Umbria adotta specifiche misure di sostegno all'utilizzo dei terreni agricoli e a
destinazione agricola, delle aziende agricole e dei fabbricati rurali. In particolare:
a) si impegna, attraverso Gepafin S.p.A., nella prestazione di garanzie per agevolare l'accesso al
credito delle imprese e cooperative locatarie di terreni pubblici;
b) definisce apposite misure, all'interno del programma di sviluppo rurale (PSR), per l'insediamento
di imprese e cooperative nei terreni pubblici;
c) individua, per mezzo di Sviluppumbria S.p.A., apposti programmi di attività strumentali e di
servizio per la creazione di imprese e cooperative e per il sostegno alle attività di impresa agricola.
2. Le Unioni Speciali dei Comuni svolgono attività di supporto tecnico-amministrativo ai soggetti
che presentano domanda di affidamento dei beni pubblici o per i sostegni di cui al presente articolo;
in particolare sono titolati nella redazione del progetto, il piano agronomico e la formazione degli
assegnatari, nonché di supporto alla gestione dell’attività agricola. Inoltre alle Unioni Speciali dei
Comuni è affidato il compito di verifica sul territorio dello stato di rispondenza delle attività degli
assegnatari con il progetto presentato in fase di richiesta dei beni.
Articolo 10 (condizioni di ammissibilità)
1. Al fine dell’accesso al patrimonio agro-forestale gestito dal Banco della Terra e alle misure di
sostegno dell’articolo 7, almeno il 50% dei soci devono essere lavoratori svantaggiati, così come
definito all’articolo 2, comma 1, lettera e).
2. Ai fini della partecipazione all'assegnazione dei terreni contenuti nel Banco della Terra e
dell'accesso alle misure di sostegno previste all'articolo 8, le nuove imprese e le cooperative
agricole sociali devono certificare che la costituzione sia avvenuta nel corso dei sei mesi precedenti
alla partecipazione all'assegnazione dei terreni e/o alla data di presentazione della domanda di
accesso alle misure di sostegno, ovvero nei sei mesi successivi dalla data di presentazione della
domanda stessa.
3. Ai fini dell'accesso ai beni gestiti dal Banco della Terra e alle misure di sostegno, costituiscono
elementi di premialità:
a) la presenza di soci lavoratori femminili in quota superiore al 40%;
b) la presenza, nella restante quota di lavoratori non rientranti fra i soggetti svantaggiati di cui
all'articolo 4, comma 1 della legge 381/1991, di lavoratori svantaggiati, come definiti all'articolo 2,
comma 1, lettera k) del Dlgs 276/2003;
c) la conduzione dell’azienda in regime di agricoltura biologica e/o conservativa.
Articolo 11 (cooperative sociali agricole)
1. Ai fini dell'inserimento occupazionale di lavoratori svantaggiati nel settore agricolo, la Regione
adotta misure specifiche per favorire la creazione di cooperative agricole sociali, in funzione
dell'assegnazione del patrimonio agro-forestale secondo le modalità previste al comma 4.
2. Per cooperativa agricola sociale si intende una cooperativa sociale avente ad oggetto, ai sensi
dell'articolo 1, comma 1) lettera b) della Legge 381/1991, lo svolgimento di attività diverse –
agricole, industriali, commerciali o di servizi – finalizzate all’inserimento lavorativo di persone
svantaggiate, secondo quanto stabilito all'articolo 4 della Legge 381/1991, in cui l'attività agricola è
funzionale al reinsediamento produttivo ed occupazionale, alla realizzazione di servizi di utilità
sociale, educativa, riabilitativa, ricreativa e al soddisfacimento dei bisogni di categorie di soggetti
deboli.
3. La cooperativa sociale agricola, nel rispetto dei requisiti di cui alla Legge 381/1991, promuove
l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati, intesi come tutti quei soggetti che, secondo
quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera k) del Dlgs 276/2003, e successive modifiche,
appartengono a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro
ai sensi dell'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione del 12
dicembre 2002 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a
favore della occupazione, nonché ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge 381/1991.
4. Al fine di favorire il reimpiego dei soggetti espulsi dai processi produttivi ed a qualsiasi titolo
svantaggiati, una quota pari al 30% del totale dei terreni compresi nel Banco della Terra ricadenti
nel territorio di ognuna delle Unioni dei comuni è riservata per la creazione di Cooperative agricole
sociali; la predisposizione dei bandi per l'assegnazione dei terreni compresi nel Banco della Terra da
parte dei Comuni e delle Unioni dei Comuni si uniforma pertanto a questo criterio.
Articolo 12 (orti sociali urbani)
1. I Comuni, nell'ambito dei terreni ricadenti nelle aree urbane e periurbane, con particolare
riferimento a terreni agricoli inutilizzati, aree industriali dismesse, terreni adibiti a verde pubblico
ed ogni altra superficie assimilabile, favoriscono il loro impiego per la creazione di orti urbani
sociali; a tal fine i Comuni predispongono un apposito censimento dei terreni disponibili per tale
iniziativa e predispongono le necessarie attività di informazione e formazione relative alle pratiche
agricole correlate alle gestione degli orti urbani sociali.
2. L'assegnazione dei terreni destinati alla realizzazione di orti sociali avviene tramite assegnazione
diretta in favore dei cittadini residenti nel comune che ne facciano richiesta, anche riuniti in
associazione o in cooperativa; l'assegnazione viene effettuata tenendo conto dell'ISEE individuale
sei soggetti richiedenti.
4. Ai fini dell'assegnazione dei terreni per la realizzazione di orti urbani sociali, il Comune adotta
specifico regolamento, indicando in particolare i criteri di accessibilità e fruizione degli spazi, le
misure per il corretto inserimento paesaggistico ed ambientale nel contesto urbano, le prescrizioni
rispetto all'uso delle risorse irrigue, allo smaltimento dei rifiuti ed al monitoraggio ambientale delle
produzioni.
Titolo II
promozione della filiera corta e del commercio sostenibile
Articolo 13 (vendita diretta dei prodotti agricoli e destinatari degli interventi)
1. Ai fini della presente legge, per "vendita diretta" si intende la fornitura dei prodotti trasformati e
non, esercitata direttamente presso la propria azienda e su aree pubbliche (fiere e mercati o altri
spazi di vendita affidati in concessione). È altresì considerata vendita diretta al pubblico la fornitura
dei propri prodotti ad esercizi di somministrazione (alberghi, ristoranti, mense e altri esercizi
ricettivi) e a dettaglianti locali. Sono fatti salvi i limiti imposti da specifiche norme di natura fiscale
o da specifiche norme di settore.
2. I destinatari degli interventi previsti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, sono gli agricoltori e i loro
famigliari, che trasformano, per la vendita o la degustazione, i propri prodotti in azienda o presso la
propria abitazione, senza l'utilizzo di personale esterno. Sono comprese anche le forme cooperative,
esclusivamente con il lavoro dei propri soci lavoratori.
3. La Regione, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, stabilisce il regime
autorizzatorio specifico per la lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli nell'ambito
della filiera corta e della produzione locale, coerentemente con i criteri di cui all'allegato “A” e con
i Regolamenti CE 852/2004 e 853/2004, stabilendo altresì le modalità di autocertificazione da parte
dei produttori ed i relativi controlli.
Articolo 14 (prodotti)
1. È consentita la lavorazione in regime autorizzatorio specifico dei prodotti agricoli e di
allevamento, provenienti esclusivamente dalla lavorazione dei propri prodotti agricoli primari, per
la preparazione ed il confezionamento dei prodotti sotto indicati, nei quantitativi di cui all'allegato
“A”:
a) confetture, marmellate e conserve di ogni genere;
b) miele e suoi preparati con ingredienti vegetali secchi di propria produzione, propoli, polline e
gelatina reale;
c) erbe officinali, castagne, funghi e varietà vegetali spontanee;
d) cereali e pane;
e) legumi;
f) latte e formaggi;
g) uova;
h) pesci, crostacei, gasteropodi ed anfibi;
i) salumi e carni.
2. Per la vendita, la materia prima utilizzata per la preparazione di prodotti lavorati deve provenire,
per almeno il 75%, dalla propria azienda agricola o dalla raccolta di varietà vegetali spontanee, con
eventuale utilizzo di ingredienti e additivi consentiti dalla normativa vigente, funzionali alla
lavorazione e conservazione del prodotto nel rispetto della tradizione locale, quali sale, zucchero,
olio, aceto e similari.
3. I prodotti di cui alla presente norma devono essere venduti nel rispetto della normativa vigente
per quanto riguarda l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.
Articolo 15 (requisiti strutturali degli edifici e dei locali di produzione)
1. I Comuni, per i locali adibiti alle lavorazioni di cui alla presente legge, rilasciano le
autorizzazioni in base alla normativa urbanistica ed alle modalità previste dal regime autorizzatorio
specifico stabilito con il regolamento regionale di cui all'articolo 13 ,comma 3.
2. La Regione, nello stabilire il regime autorizzatorio specifico di cui all'articolo 11, comma 3,
definisce i requisiti strutturali degli edifici adibiti a locali di produzione e dei locali stessi, in
coerenza con i criteri di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo. Nello stesso atto la Regione
stabilisce le modalità di autocertificazione da parte dei produttori ed i relativi controlli e regola
l'esercizio delle attività di lavorazione di prodotti alimentari nell'ambito dei mercati contadini
finalizzata alla somministrazione, nel rispetto delle buone pratiche igieniche e senza l'obbligo di
specifica notifica.
3. I requisiti edilizi degli edifici contenenti i locali destinati alle produzioni di cui alla presente
normativa sono quelli previsti per le case di civile abitazione del Comune in cui ricade
l'insediamento. Sono possibili deroghe sulle superfici finestrate, se presente comunque un adeguato
tipo di sistema di ricambio d'aria e l’altezza dei locali. Essi possono essere collocati anche in zone
residenziali, previa adozione di misure per evitare l'emissione di odori molesti o comunque di
arrecare disturbo alle abitazioni circostanti. La destinazione di un locale a scopo di laboratorio per
produzioni limitate, come determinate all'articolo 14, non determina la necessità di un cambiamento
di destinazione d'uso dell'edificio ni cui è ubicato.
4. I locali adibiti alla lavorazione dei prodotti agricoli devono in ogni caso garantire che le
operazioni siano effettuate in modo igienico e non rappresentino un pericolo per la salute pubblica e
sono soggetti al rilascio dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della normativa vigente. Per fasi delle
lavorazioni si intendono:
a) deposito materie prime;
b) manipolazione e trasformazione;
c) confezionamento;
d) deposito prodotto finito.
5. Le lavorazioni possono anche interessare prodotti agricoli diversi; in tal caso esse sono effettuate
in momenti distinti, attuando, tra una lavorazione e la successiva, adeguate operazioni di pulizia e
disinfezione, atte a eliminare possibili pericoli di contaminazione.
6. Per le lavorazioni di produzioni limitate indicate all'articolo 14, comma 1, con esclusione di
quelle al punto i), possono fungere da locale di produzione la cucina di civile abitazione, da
considerare laboratorio polifunzionale, purché adattata alle caratteristiche igienico-sanitarie
adeguate alle specifiche lavorazioni effettivamente svolte, in modo tale che le stesse siano effettuate
in maniera distinta dall'uso domestico del locale. Per le lavorazioni di prodotti indicati al punto i), è
obbligatoria la presenza di uno specifico locale ad essi destinato con dotazione di cella frigo.
Articolo 16 (autocontrollo)
1. Gli agricoltori sono soggetti all'obbligo dell'autocontrollo.
2. In attuazione delle finalità dei Reg. CE 852/2004 e 853/2004, è affidata agli agricoltori la
responsabilità del processo produttivo. In questo ambito compete ad essi la scelta e l'utilizzo di
materiali e procedure. Essi sono tenuti a compilare un quaderno di buone pratiche igieniche nel
quale siano descritte le operazioni attuate ed i materiali ritenuti idonei al fine di garantire la
salubrità dei prodotti. Gli Enti Pubblici preposti sono tenuti alla vigilanza ed all'intervento in casi
specifici, qualora venga dimostrato e documentato un reale rischio sanitario per la collettività.
3. Gli agricoltori sono tenuti a partecipare ad almeno un corso di formazione in materia, qualora sia
promosso dall'Ente pubblico e attuato in ambito locale senza oneri per l'agricoltore. In alternativa
l'Ente Pubblico può utilizzare altre modalità formative (opuscoli, schede, cd, DVD).
Articolo 17 (disposizioni particolari per la vendita)
1. Nell'ambito dei mercati contadini è ammesso l'esercizio delle attività di lavorazione di prodotti
alimentari finalizzata alla somministrazione, nel rispetto delle buone pratiche igieniche e senza
l'obbligo di specifica notifica.
2. Le uova vendute, anche su mercato locale, da agricoltori con non più di 50 galline ovaiole non
devono essere stampigliate con il codice distintivo del produttore. Nel punto vendita sono indicati
nome e indirizzo del produttore e il termine entro il quale è preferibile consumare le uova.
3. La vendita di carne fresca e di prodotti di carne fresca nei mercati contadini o in forma itinerante
è ammessa solo se il prodotto è preconfezionato e conservato ad una temperatura adeguata.
4. Il latte fresco può essere venduto solo presso l'azienda agricola o in locali idonei con questa
correlati e previa pastorizzazione o altro trattamento termico equivalente. In alternativa il latte deve
essere venduto con la consegna all'acquirente di un foglio informativo recante la dicitura "latte
crudo non pastorizzato", o cartello visibile nel locale di vendita.
5. È ammessa la consegna a domicilio del latte a richiesta del cliente. Non è ammessa la tentata
vendita.
Titolo III
formazione
Articolo 18 (XXX)
costruzione figure operatore agro sociale per la fabbrica multifunzionale – accreditate presso i
servizi corso di formazione per chi vince il bando. Questione dell'autoformazione: accreditamento
cooperative che fanno autoformazione.
Titolo IV
disposizioni finali
Articolo 19 (clausola valutativa)
1. La Regione relaziona annualmente al Consiglio regionale sull'impiego dei terreni contenuti nel
Banco della Terra, specificando le assegnazioni effettuate secondo gli assi di intervento e le misure
di sostegno erogate; a tal fine, gli assegnatari dei terreni trasmettono, entro il 31 marzo di ogni anno,
il bilancio.
Articolo 20 (finanziamento)
specificare su tre linee: patrimonio/formazione/creazione impresa (sviluppumbria)
ALLEGATO A
A) Limiti dei quantitativi di produzione
Vengono di seguito riportati i quantitativi massimi annuali di prodotti trasformabili nell'ambito delle
finalità della presente normativa:
Produzioni o varietà spontanee vegetali - 2000 kg
Latte e formaggi - 2000 kg
Pesci, crostacei, gasteropodi e anfibi - 1000 kg
Avi-cunicoli - 2000 capi
Ovicaprini - 60 capi
Suini - 30 capi
Bovini - 15 capi
Alveari - 150 arnie
B) Definizioni
Ai fini dell'applicazione del presente progetto si intende per:
1. Prodotti agricoli primari di propria produzione: prodotti primari ottenuti esclusivamente su fondi
utilizzati per la coltivazione e/o l'allevamento di cui si ha la proprietà o la disponibilità e situati nel
territorio regionale, così come le piante, anche selvatiche.
2. Prodotti lavorati di propria produzione: i prodotti ottenuti prevalentemente dalla lavorazione di
prodotti agricoli primari ottenuti esclusivamente su fondi utilizzati per la coltura o per l'allevamento
di cui si ha la proprietà o la disponibilità.
3. Confetture, marmellate, succhi di frutta, sciroppi, sottaceti, farine, conserve vegetali, funghi e
vegetali essiccati: sono ottenuti dalla lavorazione e trasformazione di frutta, cereali, funghi e
vegetali prodotti o raccolti dallo stesso produttore primario. Le confetture e le marmellate devono
avere un contenuto di zucchero non inferiore al 10% del peso totale; i sottaceti devono presentare
un valore di pH non superiore a 4,5.
4. Miele: sostanza dolce naturale che le api (Apis mellifera) producono dal nettare di piante o dalle
secrezioni provenienti da parti vive di piante o dalle sostanze secrete da insetti succhiatori che si
trovano su parti vive delle piante che essi bottinano, trasformano, combinandole con sostanze
specifiche proprie, depositano, disidratano, immagazzinano e lasciano maturare nei favi
dell’alveare.
5. Salumi di propria produzione: salumi ottenuti dalla lavorazione, nel periodo novembre - febbraio,
allevati nella propria azienda per almeno 4 mesi. Per alcuni salumi prodotti in linea con la
tradizione, ove è previsto l’utilizzo di carni di altre specie allevate nella propria azienda o cacciate,
va comunque rispettato il quantitativo massimo. Gli animali allevati devono essere macellati in
stabilimenti riconosciuti e le carcasse degli ungulati cacciati, transitare attraverso strutture
riconosciute per essere sottoposte ad ispezione veterinaria. Inoltre, il Servizio veterinario
competente per territorio, valutata la struttura nella quale vengono svolte le lavorazioni, potrà
prevedere la riduzione del numero di capi, definendo anche un limite settimanale.
6. Carni avi-cunicole: le carni ottenute dalla macellazione allevati nella propria azienda per un
periodo minimo di 90 giorni.
7. Prodotto di salumeria stagionato: salume stagionato per un periodo sufficiente a ridurre l’aw
(attività dell’acqua) a un valore inferiore a 0,92 e una percentuale di sale sulla ricetta non inferiore
al 2,5%.
8. Prodotto di salumeria fresco: il prodotto di salumeria che presenta un valore di aw maggiore di
0,92. Tale prodotto dev’essere consumato previa cottura.
C) Requisiti generali dei locali di lavorazione
1. Il produttore, che intende effettuare la lavorazione dei prodotti agricoli di propria produzione da
destinare alla vendita, deve chiedere un parere preventivo al Servizio Veterinario e/o all'ASL
competenti per territorio. Dopo averlo ottenuto ed eventualmente terminati i lavori di adeguamento,
inoltra istanza di registrazione. Contestualmente richiede l’effettuazione di un sopralluogo atto a
valutare la corrispondenza dei locali al parere preventivo richiesto. Tale sopralluogo verrà effettuato
entro le due settimane successive alla richiesta e l’attività potrà iniziare solo dopo l’esito favorevole
del sopralluogo stesso.
2. Le cucine casalinghe ed altri locali possono essere adibiti alla lavorazione di prodotti agricoli non
facilmente deperibili e alla lavorazione del miele. I locali devono possedere almeno i requisiti
minimi:
a) superfici ed altezza dei locali adeguate per le attività svolte;
b) sono utilizzabili locali anche accessori all’abitazione;
c) non siano completamente interrati e siano naturalmente aerati ed adeguatamente illuminati;
d) distanza di almeno 5 m dalla concimaia;
e) non comunicanti direttamente con i locali ove sono ricoverati gli animali;
f) pareti, pavimento e soffitto facilmente lavabili e disinfettabili; per le pareti è sufficiente la
tinteggiatura con materiale lavabile fino ad un’altezza di 2 m. Nel caso di pareti aventi struttura in
mattoni o in pietra, è ammesso l'uso di un impermeabilizzante atossico che riduca l'effetto poroso.
Nel caso siano presenti, vanno tamponati gli spazi che intercorrono tra le travature ed il soffitto
stesso solo nelle aree dove avviene effettivamente la lavorazione;
g) è ammesso anche il legno laccato e la tinteggiatura con materiale lavabile;
h) le porte devono essere in materiale liscio, lavabile, non assorbente e di colore tendente al chiaro;
quelle che danno all'esterno devono essere protette dall'intrusione di vettori;
i) le finestre devono essere dotate di adeguati infissi e, se apribili, devono essere munite di retine
antiinsetti. In alternativa il titolare può predisporre un altro sistema di eliminazione degli insetti, che
deve essere approvato dalla competente autorità sanitaria;
j) lavabo dotato d’acqua idonea all’uso alimentare dotato di comando non manuale (a pedale o
ginocchio o fotocellula) e fornito di distributore di detergente liquido e di asciugamani monouso,
nonché di attrezzatura idonea alla produzione di acqua calda;
k) è consentito l’utilizzo di servizi igienici dell’abitazione purché situati nelle vicinanze del locale
di lavorazione. In tal caso dovrà essere presente nella sala un lavabo secondo i requisiti sopraccitati;
l) le superfici di lavoro, macchinari e attrezzature dovranno essere facilmente pulibili e
disinfettabili;
m) frigorifero con termometro di minima/massima in grado di mantenere una temperatura di +4°C,
fatta eccezione per i locali ad uso esclusivo della lavorazione di farine, cereali e miele;
n) contenitore per rifiuti con coperchio azionabile a pedale;
o) adeguate protezioni contro gli insetti e altri animali nocivi alle finestre e alle aperture
comunicanti con l’esterno;
p) armadio o locale per il deposito dei materiali di pulizia e disinfezione anche collocato all’interno
all’abitazione purché di facile accesso o in locale contiguo;
q) armadio chiuso per la sola conservazione degli ingredienti e/o additivi utilizzati nella
preparazione dei prodotti alimentari;
r) armadio dedicato ai vestiti da lavoro, anche collocato all’interno dell’abitazione o in locale
contiguo.
3. I locali di lavorazione dei prodotti agricoli alimentari possono essere utilizzati anche per la
produzione di alimenti diversi, purché la lavorazione avvenga in tempi differenti e nell’intervallo tra
le diverse lavorazioni i locali e le attrezzature siano sottoposti a lavaggio ed a disinfezione.
D) Requisiti dei locali di lavorazione per prodotti alimentari di origine vegetale lavorati e
trasformati (confetture, marmellate, succhi di frutta, sciroppi, sottaceti, farine, conserve vegetali,
funghi e vegetali essiccati, essiccatura erbe officinali, ortaggi e frutta)
1. L'essiccatura delle erbe officinali può essere attuata secondo le metodiche tradizionali in locali
ombreggiati ed arieggiati (tettoie, rimesse e magazzini agricoli), oppure in appositi forni o
essiccatori. In modo particolare, per quanto riguarda lo zafferano si attuano le deroghe previste per i
prodotti tradizionali D.lgs. 173/98 art. 8 e dal disciplinare della DOP dello zafferano. Pertanto
l'essiccatura dello zafferano può avvenire nella cucina casalinga in setacci di legno a debita distanza
da una fonte di calore (il camino, la stufa ecc.), oppure in essiccatori. L'essiccatura tradizionale di
frutta e ortaggi può essere attuata al sole esclusivamente con la protezione di graticci per evitare il
contatto con insetti, oppure in forni essiccatori. L'attività dell'acqua deve essere comunque inferiore
a aw 0,93.
2. Gli scarti di lavorazione devono essere depositati in contenitori chiudibili, rimossi quanto prima
ed eliminati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. I quantitativi di prodotto lavorato per giornata è in funzione degli spazi disponibili.
4. I contenitori per le confetture e altre conserve alimentari devono essere a tenuta e sottoposte,
dopo il riempimento, ad adeguato trattamento termico anche con il solo ausilio delle normali
attrezzature casalinghe.
E) Requisiti dei locali di lavorazione preparazioni a base di carne
1. Le carni per la lavorazione e la produzione dei salumi devono provenire da stabilimenti di
macellazione riconosciuti.
2. La lavorazione delle carni fresche finalizzate alla produzione di salumi deve essere svolta in
apposito/i locale/i, utilizzando attrezzature e strumenti idonei per alimenti, facilmente lavabili e
disinfettabili. I locali oltre ai requisiti generali minimi devono possedere:
a) un adeguato sistema di sterilizzazione dei coltelli;
b) pozzetti muniti di sifone per lo scarico delle acque di lavaggio.
3. Gli scarti di lavorazione, comprese le ossa vanno collocati in appositi contenitori muniti di
coperchio, identificati secondo la normativa vigente. Se non smaltiti in giornata, devono essere
adeguatamente refrigerati/congelati mediante cella, armadio o pozzetto specificatamente dedicati,
per il successivo smaltimento tramite Ditta autorizzata.
4. Il numero di capi lavorati per giornata è in funzione degli spazi disponibili e indicato sull’atto di
registrazione del labboratorio.
5. I locali di lavorazione dei salumi possono essere destinati anche per la lavorazione,
conservazione e vendita delle carni avicunicole, purché tali attività non siano concomitanti con le
lavorazioni dei salumi stessi e siano messe in atto idonee procedure per evitare la cross
contaminazione.
6. Il titolare dell'azienda deve avvisare il Servizio Veterinario almeno 24 ore prima di ogni
lavorazione, secondo le procedure concordate con il Servizio (anche a mezzo fax o e-mail).
7. Per la lavorazione di carni, salumi, prodotti lattiero-caseari, pesce, prodotti di pasticceria e da
forno o altri alimenti facilmente deperibili devono essere adibiti locali specifici, dotati dei
macchinari e delle attrezzature indispensabili per i singoli lavori, lavabili, disinfettabili e idonei per
alimenti. Le cucine casalinghe possono essere considerate idonee alle lavorazioni sopra indicate se
posseggono i requisiti generali minimi e specifici per la lavorazione delle carni e se le lavorazioni
avvengono in tempi diversi dal normale uso.
F) Disposizioni particolari per la macellazione e la vendita di avicunicoli
1. La macellazione dei volatili e dei conigli va eseguita all’interno di un locale, anche accessorio
all’abitazione, purché non completamente interrato, naturalmente aerato e adeguatamente
illuminato, possono essere adibiti anche vani accessori all’abitazione.
2. Se la macellazione non avviene in locali specifici, le giornate nelle quali questa viene eseguita
devono alternarsi con quelle dell’attività di lavorazione di prodotti agricoli. Dopo ciascun utilizzo i
locali e le attrezzature devono essere adeguatamente lavati e disinfettati.
3. Il locale oltre ai requisiti generali minimi devono possedere:
a) locale specifico con superficie adeguata per la separazione delle fasi di macellazione,
opportunamente attrezzato;
b) pozzetti muniti di sifone per lo scarico delle acque di lavaggio;
c) un adeguato sistema di sterilizzazione dei coltelli;
d) frigo per l'esclusiva conservazione di pollame e conigli con termometro di massima/minima e in
grado di mantenere la temperatura di + 4°C;
4. Durante la macellazione e la lavorazione le budella, gli scarti, le pelli e le piume vanno posti
immediatamente in idonei contenitori muniti di coperchio e opportunamente identificati. Inoltre, se
non smaltiti in giornata, i sottoprodotti vanno collocati in apposito frigorifero, pozzetto o armadio
frigo debitamente identificati ai sensi della normativa vigente, per il successivo smaltimento tramite
Ditta autorizzata.
5. Subito dopo la macellazione le carcasse dei volatili da cortile e dei conigli devono essere
refrigerate e raggiungere la temperatura non superiore a + 4°C.
6. Il titolare dell'azienda deve avvisare il Servizio veterinario competente almeno 24 ore prima di
ogni macellazione, secondo le procedure concordate con il Servizio (anche a mezzo fax o e-mail).
Non possono essere macellati più di n. 100 capi avicunicoli alla settimana; tale limite potrà essere
portato a 150 capi avicunicoli alla settimana, pur rispettando il limite annuo e in seguito a
valutazione positiva da parte dell’ASL competente, con particolare riferimento alle capacità
operative delle strutture.
7. È vietato il sezionamento delle carcasse di volatili e conigli. Tuttavia, esclusivamente presso il
punto vendita dell’azienda di produzione, a richiesta e in presenza del consumatore finale si potrà
procedere al taglio delle parti richieste.
8. Sulle aree pubbliche è consentita esclusivamente la vendita di carcasse avicunicole intere. È
vietata ogni attività di toelettatura, sezionamento e lavaggio delle carcasse. Inoltre, le carcasse
opportunamente protette devono essere conservate in banchi espositori e/o contenitori chiusi dotati
di un sistema refrigerante che garantisca il mantenimento della temperatura non superiore a + 4°C,
in scomparti separati tra volatili e conigli. Per la vendita degli avicunicoli, l’operatore primario deve
poter disporre di idonea attrezzatura che permetta di avere a disposizione acqua pulita per il
lavaggio delle mani, nonché un dispensatore di sapone e asciugamani monouso. L'acqua di lavaggio
deve essere raccolta in un apposito contenitore.
G) Rifornimento idrico
1. Ogni struttura deve essere dotata di acqua potabile corrente calda e fredda e di una riserva idrica
di capacità adeguata alla tipologia ed alla quantità di prodotto lavorato.
2. Nel caso il laboratorio sia situato nel contesto di una struttura polifunzionale è sufficiente la
presenza di una riserva comune.
3. Nel caso di assenza di acqua potabile corrente deve essere assicurata una fornitura idrica di
eguale qualità con mezzi ritenuti idonei dalla competente autorità.
H) Scarichi liquidi
1. Tutti gli scarichi sia del laboratorio che dei servizi igienici devono essere collegati ad un
adeguato sistema che assicuri il rapido allontanamento dei reflui senza creare problemi di
lavorazioni.
2. Gli scarichi devono confluire in fognatura (comunale, consortile, etc.) e non necessitano di
autorizzazioni ma solo di eventuale comunicazione ove previsto dal gestore.
3. Nel caso sia assente uno dei sistemi fognanti di cui ai commi 1 e 2, il produttore deve prevedere
un sistema di smaltimento che assicuri la corretta depurazione dei reflui.
4. È ammessa la soluzione di raccolta di acque in pozzi o cisterne di adeguate capacità, da smaltirsi
successivamente tramite contratto con ditta autorizzata allo smaltimento o da adoperarsi in
agricoltura come ammendante vegetale semplice.
I) Requisiti dei locali di deposito e stagionatura
1. In ogni struttura deve essere identificato un locale distinto da quello di lavorazione per il deposito
delle materie prime, dei prodotti finiti, per i materiali non alimentari adoperati per il
confezionamento come vasetti, scatole e affini; in questo stesso locale si possono stoccare i prodotti
di pulizia, purché riposti in apposito armadio chiuso identificato materialmente per detto scopo.
2. Ove la tipologia delle lavorazioni e le dimensioni della struttura lo permettono, detti depositi
sono consentiti anche nel locale lavorazione. Inoltre il deposito dei contenitori non deve
determinare pericoli per la salubrità degli alimenti.
3. I locali adibiti a deposito e stagionatura dei prodotti agricoli destinati alla vendita devono essere
idonei allo scopo e tenuti in buono stato di pulizia e manutenzione. Le strutture devono possedere
almeno i seguenti requisiti:
a) locali anche accessori all’abitazione, non comunicanti con l’allevamento;
b) distanza di almeno 5 m dalla concimaia;
c) pavimenti della zona stagionatura, se in terra battuta, adeguatamente ricoperti di ghiaia, con
corridoi di servizio a pavimentazione piena;
d) soffitti anche in legno in buono stato di manutenzione e pulizia;
e) adeguate protezioni alle finestre contro gli insetti e altri animali nocivi;
f) adeguate attrezzature per lo stoccaggio degli alimenti;
4. Nel caso di produzioni particolari e tradizionali, che abbiano bisogno di particolari condizioni
termiche e di umidità per la stagionatura, (formaggi) o asciugatura/stagionatura (salumi), le pareti e
i pavimenti possono essere anche non facili da lavare e geologicamente naturali (grotte, vecchie
cantine, locali tradizionali con pareti in mattoni o in pietra), purché vengano mantenute le normali
condizioni di igiene e pulizia. I locali tradizionali possono essere utilizzati anche come deposito per
conservare prodotti alimentari opportunamente confezionati e chiusi ermeticamente. I locali di
stagionatura di formaggi e salumi con caratteristiche tradizionali possono avere:
a) pareti geologicamente naturali;
b) muri, pavimenti, soffitti, porte non lisci, non impermeabili, non resistenti, senza rivestimento
chiaro o non composti di materiale inalterabile;
c) dispositivi e utensili di lavoro destinati a entrare a contatto diretto con le materie prime e i
prodotti in materiale non resistente alla corrosione, non facili da lavare e da disinfettare. (assi di
legno e attrezzature tradizionali). I locali adibiti a conservazione ed invecchiamento di vini ed aceti
possono derogare ai requisiti di microclima ed alle caratteristiche previste per pareti e pavimenti,
riferiti ai locali di lavorazione. Nei locali di invecchiamento, sono ammessi anche pareti e pavimenti
in pietra e mattoni, purché vengano mantenuti puliti ed igienicamente sani.
5. Nei locali di stagionatura e deposito possono essere depositati e stagionati prodotti alimentari
diversi, purché adeguatamente separati e protetti, mentre è vietato l'immagazzinamento promiscuo
con prodotti non alimentari.
L) Locali di vendita.
1. I locali adibiti alla vendita diretta dei prodotti agricoli alimentari della presente normativa,
devono avere dimensioni, superfici ed essere attrezzati in misura adeguata alla tipologia e quantità
dei prodotti destinati alla vendita. La vendita dei prodotti può avvenire anche nei locali di
lavorazione, a condizione che venga eseguito in uno spazio delimitato e separato dalla zona di
produzione, in quest'ultima non è permesso l'accesso agli acquirenti.
2. I locali adibiti alla vendita diretta di prodotti alimentari devono avere dimensioni ed attrezzature
adeguate alla loro quantità e tipologia e possedere almeno i requisiti minimi e le attrezzature di
seguito elencati:
a) locali, anche accessori all’abitazione, con esclusione di quelli completamenti interrati;
b) adeguata distanza dalla concimaia/vasche deposito liquami e non comunicanti direttamente con i
locali di allevamento;
c) pavimento facilmente lavabile e disinfettabile;
d) pareti idoneamente intonacate e tinteggiate;
e) lavabo fornito di acqua calda e fredda dotato di comando non manuale (a pedale o ginocchio o
fotocellula), con distributore di sapone e asciugamani a perdere;
f) frigorifero con termometro di minima/massima, in grado di mantenere una temperatura di +4°C,
per le tipologie di prodotti alimentari che lo richiedono;
g) adeguate protezioni alle finestre e alle aperture comunicanti con l’esterno contro gli insetti e altri
animali infestanti;
h) le attrezzature, ove utilizzate, devono essere di materiale idoneo, facilmente pulibili e
disinfettabili;
3. La vendita dei prodotti alimentari può avvenire anche nei locali di lavorazione sempre che venga
eseguita in tempi diversi o in uno spazio appropriato adeguatamente separato dalla zona di
lavorazione.
M) Etichettatura
1. I prodotti di cui alla presente norma devono essere venduti nel rispetto della normativa vigente
per quanto riguarda l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.
2. Oltre alle indicazioni di cui al punto precedente i prodotti devono essere identificati, con la
dicitura: “PPL – numero di registrazione”.
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QUI la bozza TESTO DI LEGGE