PNAA
2015-2016-2017
PIANO NAZIONALE
DI CONTROLLO UFFICIALE
SULL' ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
Errata corrige
:Ministero
cCeCCaSa[ute
P'Jf;t;t 2015/2017
Il presente Piano Nazionale Alimentazione Animale è stato predisposto dalla
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari.
Hanno contribuito alla redazione:
il Dr. Carmelo Cicero, il Dr. Marco Collu, la Dr.ssa Laura Contu, Dr.ssa Donatella Capuano, la Dr.ssa
Sandra Paduano, la Dr.ssa Loredana Candela per l'Ufficio VII della Direzione Generale della Sanità
Animale e del Farmaci Veterinari.
Si ringrazia per la collaborazione:
il Centro di referenza nazionale per la sorveglianza ed il controllo degli alimenti per animali;
il Centro di referenza nazionale per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie animali e neuropatologie
comparate;
il Centro di Referenza Nazionale per le Salmonellosi;
il Centro di Referenza Nazionale per la ricerca OGM;
il Centro di Referenza Nazionale per le diossine e i PCB in mangimi e alimenti destinati al consumo
umano;
il Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione l'Informazione
e l'Analisi del Rischio;
Il Laboratorio Nazionale di Riferimento per le micotossine;
l'Istituto Superiore di Sanità;
gli Assessorati alla Sanità Regionali e delle Province Autonome;
gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.
Per qualsiasi chiarimento possono essere utilizzati i seguenti riferimenti:
Dr. Carmelo Cicero Tel 06/5994 6583 e-mail: [email protected]
Dr. Marco Collu Tel 06/5994 9146 e-mail: [email protected]
Dr.ssa Laura Contu Tel 06/5994 6974 e-mail: [email protected]
Dr.ssa Donatella Capuano, Tel. 06/59946864 e-mail: [email protected]
Dr.ssa Sandra Paduano, TeI. 06/59946130 e-mail [email protected]
Dr.ssa Loredana Candela, Tel. 06/59946933
[email protected]
Il
:Ministero
d"eCCaSa[ute
P'J{jf)'I. 2015/2017
INDICE
Abbreviazioni
Introduzione
VI
1
PARTE GENERALE
Piano Nazionale di Controllo Ufficiale sull'Alimentazione degli animali 2012-2014:
1
Finalità
1
Obiettivi
·······1
Competenze
1
Programmazione dell'attività
2
Anagrafe delle imprese del settore dei mangimi
§
Sopralluoghi ispettivi o ispezioni
1
Valutazione dell'etichettatura
lQ
L'autocontrollo nel settore mangimistico
li
Verbali di ispezione
li
Azioni in caso di non conformità riscontrate in corso di sopralluogo ispettivo
l:!
Campionamento
.14
Preparazione del campione per l'analisi delle Micotossine e degli OGM
12
Criteri di campionamento per l'analisi
ll
Oggetto del campionamento
li
Numerosità campionaria
li
Verbale di prelevamento
l2.
Campione in contraddittorio
l2.
Conferimento dei campioni
l2.
Analisi
l2.
Analisi di revisione
20
III
:Ministero tieCfa Sa{ute
P:N.!l.!l2015/2017
Protocollo operativo in caso di non conformità dei campioni
20
Rilevazione
dell' attività
.21
Valutazione
dell'attività
da parte del Ministero
23
Esiti dei controlli ufficiali svolti negli anni precedenti
23
Normativa di riferimento
24
l Disciplina della produzione e del commercio dei mangimi
2. Alimenti dietetici per animali
3. Disciplina della produzione dei sottoprodotti di origine animale e agroalimentare
4. Disciplina della preparazione e del commercio dei farmaci veterinari
5. Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi medicati e dei
prodotti intermedi
6. Disciplina della preparazione e commercio degli additivi e delle
premiscele nell'alimentazione
per animali
7. Sostanze e prodotti indesiderabili nell' alimentazione animale
8. Controlli Ufficiali nel settore dell'alimentazione
animale
9 Ingredienti derivanti da tessuti di mammiferi, di cui è vietata la somministrazione
con la dieta ai ruminanti .. ,
lO Materie di cui è vietata la circolazione o l'impiego nei mangimi
Il Controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti
12 Organismi Geneticamente Modificati
13 Produzioni Biologiche
14 Campionamento
15 Sanzioni
16. Importazione
24
25
.25
25
25
26
26
27
27
28
28
28
.29
29
30
TI
PARTE TECNICA
Capitolo l: Piano di controllo ufficiale ai fini della profilassi della BSE;
Capitolo 2: Piano di controllo ufficiale dei principi farmacologicamente
additivi
32
attivi e degli
40
Capitolo 3: Piano di controllo ufficiale della presenza di Diossine - PCB Diossina-SimiliPCB non Diossina-Simili
55
Capitolo 4: Piano di controllo ufficiale della presenza di Micotossine
64
Capitolo 5: Piano di controllo ufficiale della presenza di Contaminanti
Azotati, Composti Organoclorurati, e Radionuclidi;
Capitolo 6: Piano di controllo ufficiale della contaminazione
Inorganici e Composti
microbica da Salmonella spp
Capitolo 7: Piano di controllo ufficiale sulla presenza di organismi geneticamente
Capitolo 8: Controlli all'importazione
73
modificati
85
93
105
IV
:Ministero cfe{fa SaCute
PN}l.}l. 2015/2017
MODULISTICA
Allegato l verbale di prelievo
Allegato la verbale di prelievo PIF
Allegato 1b verbale operazioni eseguite
Allegato 1c verbale formazione Campioni Finali
Allegato 2 delega macinazione campione proprietario
Allegato 2a delega macinazione campione Autorità Competente
Allegato 3 segnalazione provvedimenti adottati nei casi di positività negli alimenti zootecnici
Allegato 4 verbali di ispezione - Check List
Allegato 4bis Check List censimento Produttori NON OGM
Allegato 5 suddivisione dei campioni per l'attività di Monitoraggio
Allegato 6 attivazione del sistema di allerta
Allegato 7 scheda di notifica RASFF
Allegato 8 linee guida sul campionamento per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali
per l'attuazione del PNAA
Allegato 9 criteri di classificazione dei mangimifici in base al rischio
Allegato 9 bis Potenziamento del controllo ufficiale nelle aziende zootecniche
Allegato lO indicazioni utili per la stesura della relazione annuale
Allegato Il elenco delle prove accreditate
:Ministero ae[fa Sa[ute
P1V)1)iI2015j2017
ABBREVIAZIONI
AC - autorità competente
ASL - Azienda Sanitaria Locale
BDN - Banca dati nazionale
BSE - Encefalopatia Spongiforme Bovina
CE - Campione Elementare
CG - Campione Globale
CF - Campione Finale
CNS - Centro Nazionale dei Servizi
DG (SANCO) - Direzione Generale Della Salute e Tutela del Consumatore
DGSA - Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari
D.Lvo - Decreto Legislativo
DM - Decreto Ministeriale
DPR - Decreto del Presidente della Repubblica
GUCE - Gazzetta Ufficiale Delle Comunità Europee
GURI - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
GUUE - Gazzetta Ufficiale Dell'Unione Europea
ICQRF - Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari
ISS - Istituto Superiore di Sanità
IZS - Istituto Zooprofilattico Sperimentale
NAS - Comando Carabinieri per la Tutela della Salute
NORV - Nucleo Operativo Regionale di Vigilanza Veterinaria
OGM - Organismi Geneticamente Modificati
OM - Ordinanza Ministeriale
OSA- Operatore del settore Alimentare
OSM - Operatore del settore dei Mangimi
PA - Provincia Autonoma
PAT - Proteine Animali Trasformate
PIF - Posti di Ispezione Frontaliera
PNAA - Piano Nazionale Alimentazione Animale
PNR - Piano Nazionale Residui
RASFF - Sistema di Allerta Rapido per Alimenti e Mangimi.
SSN - Servizio Sanitario Nazionale
UVA C - Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari
:Ministero de{fa Sa{ute
P1f)I)I 2015/2017
INTRODUZIONE
Il Piano Nazionale di controllo ufficiale sull'Alimentazione degli Animali, valido per gli anni
2015,2016 e 2017, sostituisce e abroga il "Piano Nazionale di controllo ufficiale sull' Alimentazione
degli Animali 2012-2014" pubblicato il12 dicembre 2011 e i successivi Addenda.
La programmazione dei controlli ufficiali nella filiera dei mangimi prevede attività di verifica
ispettiva e attività di campionamento a sua volta distinta in monitoraggio e in Sorveglianza.
Il PNAA 2015 - 2017 si presenta suddiviso in due sezioni principali: una parte generale
descrittiva e una parte tecnica applicativa. Tutta la modulistica, le informazioni e gli approfondimenti
di carattere pratico sono invece riportate sul sito del Ministero al fine di una più facile consultazione.
Come i precedenti piani, questo Piano pluriennale contiene disposizioni coerenti e complete
per raggiungere gli obbiettivi prefissati e armonizzare l'organizzazione generale dei controlli a livello
territoriale, nonché le procedure e le azioni da intraprendere in caso di non conformità.
Strumento indispensabile per mantenere vivo il sistema di controllo sul territorio nazionale
sarà, anche per questo triennio, l'aggiornamento costante attraverso la pubblicazione di Addenda ed
il conseguente adattamento alla normativa, discendente da nuovi orientamenti comunitari, allo
sviluppo scientifico, al manifestarsi di nuovi rischi e quindi all'analisi dei rischi, ai risultati dei
controlli precedenti, alla presenza di Allerta sia comunitarie che nazionali, ed ai risultati degli Audit
di settore svolti sul territorio dal competente ufficio o dall'FVO.
Ai fini della corretta ed uniforme applicazione, sul territorio nazionale, le Regioni e le Province
Autonome dovranno anch'esse predisporre il proprio piano di attività, che avrà durata triennale,
secondo i criteri indicati nel Piano Nazionale.
Condizione indispensabile ai fini della corretta applicazione e del buon andamento del PNAA
triennale sono la rendicontazione semestrale e la relazione annuale inviate dalle Regioni/Province
Autonome.
Obiettivo fondamentale del PNAA è quello di assicurare, in accordo a quanto già stabilito dal
Regolamento (CE) n. 178/2002 e dal Regolamento (CE) n. 882/2004, un sistema ufficiale di controllo
dei mangimi lungo l'intera filiera alimentare al fine di garantire un elevato livello di protezione della
salute umana, animale e deII'ambiente.
In particolare, il Regolamento (CE) n. 882/2004 prevede che i controlli siano effettuati
periodicamente, con frequenza appropriata, in base alla valutazione dei rischi tenendo conto del
numero e della tipologia delle aziende del settore dei mangimi della specie animale di destinazione
del mangime, delle caratteristiche e dell'uso del mangime o di qualsiasi trasformazione, attività,
operazione che possa influire sulla sicurezza dei mangimi; nonché del livello di applicazione della
normativa da parte degli operatori del settore dei mangimi (OSM).
Le Autorità Competenti programmano i controlli ufficiali sulla base dell'anagrafe degli
operatori del settore dei mangimi prevista dal Regolamento (CE) n.183/2005 e della categorizzazione
degli OSM in base al rischio.
I vari Centri di Referenza Nazionali ed i Laboratori Nazionali di Riferimento coordinano, le
attività analitiche, gestionali ed avviano idonei circuiti interlaboratorio tra gli II.ZZ.SS. relativi alle
materie di propria competenza.
Le novità introdotte nel presente Piano sono:
• Inserimento dei dati anagrafici degli OSM nel sistema SINVSA,
• Suddivisione dei campioni del Capitolo 2 Principi attivi ed Additivi per favorire le ricerche
volte ad evidenziare i fenomeni di Carry Over,
• Modifica del Capitolo 5 modificando la finalità del programma di controllo da Monitoraggio
a Sorveglianza,
:Ministero tfeCfa Sa{ute
P'J{jljl2015/2017
•
•
•
Inserimento della ricerca del GTH nei materiali dei Categoria 3 destinati all' alimentazione
animale,
Tempi di refertazione analisi differenti tra Diossine e le altre ricerche previste dal PNAA,
Predisposizione di uno specifico strumento per il censimento degli OSM del circuito NON
OGM.
Nella parte generale del PNAA 2015-2017 sono illustrati sia le modalità operative per gli
interventi ispettivi, per la verifica presso gli OSM dei requisiti strutturali e documentali previsti dalla
normativa vigente sia gli aspetti generali di controllo dei mangimi attraverso il prelievo di campioni.
Nella parte tecnica del PNAA 2015-2017 sono invece descritti i programmi di
campionamento specifici riferiti al controllo di particolari analiti presenti nei mangimi e raggruppate
nei relativi capitoli di seguito illustrati.
La modulistica che riporta i fac-simile, le informazioni e gli approfondimenti di carattere
pratico utili all'esecuzione dei controlli è interamente presente sul sito del Ministero al seguente link:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2 6.jsp?lingua=italiano&id= 1545&area=sanitaAnimale&me
nu=manglml
'Ministero della SaCute
(]"]{}I}I 2015/2017
PIANO NAZIONALE
DI CONTROLLO UFFICIALE
SULL' ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
PARTE GENERALE
Finalità
Nel suo complesso il PNAA 2015-2017 è finalizzato, cosÌ come la normativa comunitaria e
nazionale, alla tutela della salute pubblica, fornendo ai consumatori garanzie di salubrità, sicurezza e
qualità dei prodotti di origine animale, tramite il controllo ufficiale dei mangimi.
Nell'ambito di detta finalità il PNAA si propone, tra l'altro, di:
~
assicurare, attraverso il monitoraggio e la sorveglianza sui mangimi zootecnici e per
animali da compagnia, una sana alimentazione agli animali da reddito e da compagnia;
~
conformarsi a quanto previsto dal D.Lvo 17 giugno 2003, n. 223, "Attuazione delle
direttive 2000/77 ICE e 2001/461CE relative all'organizzazione
dei controlli ufficiali nel
settore della alimentazione animale", e dal Regolamento (CE) 882/2004 relativo ai
controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e
di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
~
rappresentare
uno strumento
che favorisca
l'aggiornamento
e la qualificazione
professionale degli operatori del SSN in materia di "igiene degli allevamenti e delle
produzioni zootecniche".
Obiettivi
Gli obiettivi del PNAA sono definiti dal Ministero della Salute, (di seguito definito Ministero)
Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari, fatte salve le competenze delle
altre amministrazioni.
Le modifiche e le integrazioni al Piano saranno definite sentite tutte le Amministrazioni interessate,
in particolare:
•
le Regioni e le Province Autonome;
•
l'Istituto Superiore di Sanità;
•
gli II.ZZ.SS.
•
i Centri di Referenza Nazionali ed i Laboratori Nazionali di Riferimento.
Sono obiettivi del PNAA:
~ assicurare l'effettuazione, omogenea e coordinata, dei controlli dei mangimi in tutte le fasi
della produzione, della trasformazione e della distribuzione tenendo conto che la responsabilità
primaria della sicurezza ricade sugli operatori del settore dei mangimi. Infatti gli OSM devono
garantire, nelle proprie imprese, che i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione
alimentare inerenti le loro attività in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della
distribuzione e verificare che tali disposizioni siano soddisfatte;
~ realizzare un sistema di raccolta dei dati relativi al monitoraggio ed alla sorveglianza, razionale
e di facile utilizzo, che assicuri le comunicazioni in tempi rapidi tra i vari organismi di
controllo;
~ verificare il possesso ed il mantenimento dei requisiti strutturali e funzionali dell' oggetto di
controllo ufficiale, con particolare riguardo a:
:Ministero tfeCCa Sa{ute
1':N)'l)'l2015/2017
o
operazioni di produzione, lavorazione, trasformazione, stoccaggio, magazzmagglO,
trasporto, distribuzione e somministrazione agli animali di mangimi;
o procedure e accorgimenti finalizzati ad evitare le contaminazioni (fisiche, chimiche e
biologiche) ivi comprese le contaminazioni crociate e carry over;
o la "rintracciabilità", ovvero sistemi e procedure che consentano di individuare i
fornitori che conferiscono agli OSM una materia prima o un additivo destinati ad
entrare a far parte di un mangime e le imprese alle quali gli OSM hanno fornito i propri
prodotti;
o sistemi di autocontrollo previsti per gli OSM che effettuano operazioni diverse dalla
produzione primaria e dalle operazioni ad essa correlate, nonché l'esistenza presso i
laboratori di analisi dei requisiti minimi atti a garantire (e mantenere) l' operatività
secondo le buone pratiche di laboratorio;
)- verificare, per gli aspetti di carattere sanitario, la rispondenza degli alimenti per animali e di
ogni altra sostanza impiegata per la produzione di alimenti per animali, ai requisiti previsti
dalla vigente normativa.
Gli obiettivi rilevanti e prioritari per il triennio 2015-2017 consistono in:
1. creazione dell'anagrafe delle imprese del settore dei mangimi ai sensi del Regolamento (CE).
2. 183/2005 tramite il sistema SINVSA;
3. controllo ufficiale sull'applicazione delle restrizioni relative al divieto di utilizzo delle proteine
animali trasformate (PAT) nell' alimentazione degli animali in virtù delle nuove disposizioni
normative sui mangimi per l'acquacoltura;
4. controllo ufficiale dell'eventuale presenza di fenomeni di carry over da farmaci e additivi nei
mangImI,
5. controllo ufficiale delle Micotossine nell'alimentazione degli animali (aflatossina BI,
ocratossina A, zearalenone, deossinivalenolo, fumonisine, tossine T-2 e HT-2),
6. controllo ufficiale dei Contaminanti Inorganici e Composti Azotati, Composti
Organoclorurati, e Radionuclidi nell' alimentazione degli animali;
7. controllo ufficiale dell'eventuale presenza di additivi vietati e delle
sostanze
farmacologicamente attive nell' alimentazione animale;
8. controllo ufficiale delle Diossine e PCB nell'alimentazione degli animali;
9. controllo ufficiale della contaminazione da Sa/monella spp. nell'alimentazione degli animali
lO. controllo ufficiale sulla presenza di OGM nei mangimi (comparto biologico e convenzionale);
Il. orientamenti per la programmazione e relativa rendicontazione dei controlli sui mangimi di
origine vegetale negli scambi intracomunitari.
Alle Regioni ed alle Province Autonome, è data facoltà di ampliare gli obiettivi del Piano, e
conseguentemente l'attività ispettiva e di campionamento, sulla base di eventuali particolari esigenze
anche non espressamente previste dalla programmazione nazionale attraverso la pianificazione di
un'attività extrapiano.
L'attività extrapiano può essere programmata
per quanto riguarda l'attività di
Monitoraggio e di Sorveglianza: tale programmazione deve essere comunicata al Ministero.
Competenze
L'attuazione del PNAA, per le parti e negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, è
affidata alle Regioni ed alle Province Autonome, alle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.), ai Posti
di Ispezione Frontaliera (PIF), agli Uffici Veterinari Adempimenti Comunitari (UVAC), agli Istituti
Zooprofilattici Sperimentali (II.ZZ.SS.), all'Istituto Superiore di Sanità (ISS), ai Centri di Referenza
Nazionali e ai Laboratori Nazionali di Riferimento (LNR).
:Ministero de[[a Sa[ute
P'N)l)l2015/2017
In particolare:
~ le Regioni e Province Autonome coordinano l'attività di controllo ufficiale sul territorio di
loro competenza;
~ le AA.SS.LL. espletano l'attività di campionamento e di verifica ispettiva;
~ i PIF eseguono i controlli sui mangimi provenienti dai Paesi terzi;
~ gli UV AC predispongono i controlli sui mangimi di provenienza comunitaria;
~ gli II.ZZ.SS. eseguono le analisi di laboratorio;
~ l'ISS effettua le revisioni d'analisi;
~ i vari Centri di Referenza Nazionali e i LNR coordinano le attività analitiche, gestionali ed
avviano idonei circuiti interlaboratorio tra gli II.ZZ.SS. relativi alle materie di propria
competenza;
~ l'attività di controllo ufficiale a livello nazionale, definita dal presente piano, è programmata
e coordinata dal Ministero della Salute.
L'accresciuta attenzione verso il settore dell'alimentazione
animale, determinata dagli eventi
epidemiologici ad esso correlati (BSE, diossine ecc.), determina l'evenienza di prevedere che ogni
Regione integri il Nucleo Operativo di Vigilanza Veterinaria (N.O.R.V.) con una professionalità
competente in materia di alimentazione degli animali, o in alternativa istituisca una Commissione
apposita, che sia di riferimento per tutte le problematiche correlate al settore dell'alimentazione
animale.
Le Regioni e le Province Autonome, così come le AA.SS.LL., devono individuare
un
referente cui affidare, nel territorio di competenza, il coordinamento
del Piano. I nominativi di
tali referenti devono essere trasmessi al Ministero contestualmente
al Piano Regionale e alle
programmazioni annuali successive. Eventuali sostituzioni del referente che dovessero avvenire nel
corso dell' anno, dovranno essere ugualmente comunicati al Ministero.
Le Regioni e la Province Autonome assicurano che tutto il personale deputato ai controlli
ufficiali ai sensi del presente piano sia adeguatamente formato e si mantenga aggiornato per i propri
ambiti di competenza.
Esse, inoltre, assicurano che sia i funzionari addetti al controllo ufficiale che gli operatori del
settore dei mangimi siano formati relativamente all'analisi dei pericoli legata alle varie materie prime
utilizzate ed ai mangimi finiti prodotti, alle problematiche e ai pericoli del carry-over e della
contaminazione crociata, e al monitoraggio delle sostanze indesiderate.
L'attività di formazione svolta deve essere comunicata al Ministero della Salute attraverso la
relazione annuale (Allegato IO) ed è oggetto di verifica in sede di Audit che l'ACC svolge ai sensi del
Regolamento (CE) n. 882/2004 art. 4 par.6.
Nello spirito di reciproca collaborazione e per quanto di propria competenza e ove particolari
esigenze specifiche lo richiedano, Regioni, Province Autonome ed Aziende Sanitarie Locali possono
avvalersi degli organismi di vigilanza e controllo di altri comparti dello Stato (NAS, ICQRF, Guardia
di Finanza, Polizia di Stato, ecc.).
Programmazione
dell' attività
Il Piano N azionale ha valenza triennale dallO gennaio 2015 al 31 dicembre 2017.
Le Regioni e le Province Autonome predispongono e adottano il proprio piano triennale
(PRAA), trasmettendo lo al Ministero entro la data indicata nella nota di trasmissione del Piano
Nazionale, per essere convalidato e per verificare che il PRAA risponda ai principi generali del PNAA.
Il PRAA deve essere costituito da tutte le sezioni presenti nel PNAA e deve riportare
indicazioni precise circa la modulistica e le procedure utili al controllo ufficiale per quanto attiene il
loro reperimento e utilizzo. Inoltre, se reso pubblico, esso non deve riportare dati sensibili relativi ai
nomi delle sostanze da ricercare, (es. principi attivi e/o coccidiostatici), i relativi numeri di campioni
e i luoghi di prelievo individuati dall'analisi dei rischi locale.
:Ministero de{fa Sa{ute
P'NjIjI2015/2017
Inoltre i vari Piani Regionali devono essere costantemente aggiornati a seguito delle
indicazioni fomite dal Ministero in virtù dei cambiamenti resesi necessari a livello nazionale.
Anche tali aggiornamenti devono essere convalidati dal Ministero.
Lo studio delle relazioni annuali e l'elaborazione dei dati di rendicontazione costituiscono la
base su cui elaborare gli eventuali aggiornamenti del PNAA pluriennale.
In sintonia con gli obiettivi del PNAA e d'intesa con la Regione o Provincia Autonoma
territorialmente competente, ogni Azienda Sanitaria Locale, sulla base della programmazione
Ministeriale e Regionale, dà attuazione al piano di controllo ufficiale.
Al fine di assicurare la piena coerenza con gli obiettivi del piano, le Regioni e le P.A.
predispongono inoltre un programma di Audit presso le AA.SS.LL., ai sensi dell'articolo 4, par. 6 del
Regolamento (CE) n. 882/04. Tale attività deve essere comunicata al Ministero della Salute attraverso
la relazione annuale (Allegato IO).
Anagrafe delle imprese del settore dei mangimi
Il Ministero, le Regioni e Province Autonome, ognuno per quanto di competenza, assicurano
l'implementazione del Sistema Informativo Nazionale per la gestione delle anagrafiche degli OSM,
al fine di creare una banca dati completa, aggiornata e fruibile così come richiesto dal Reg. (CE)
183/2005, dal Regolamento (CE) n. 999/01, Regolamento (CE) n. 767/2009, dal Regolamento(CE)
1069/2009 e dal D.Lvo n. 90 del 3 Marzo 1993 e relativi decreti applicativi.
Al fine dell'inserimento delle anagrafiche nel sistema, tutte le Regioni e Province Autonome
assicurano il rispetto del seguente crono programma:
• Entro il 31 dicembre 2015 tutti gli operatori riconosciuti ai sensi dell' art. lO del Reg.
(CE) n. 183/2005 saranno inseriti in modo puntuale o trasferiti in maniera massiva in
SINVSA;
• Entro il 31 dicembre 2016 tutti gli operatori registrati ai sensi deli' art. 9 del Reg. (CE)
n. 183/2005 operanti nel settore post-primario saranno inseriti in modo puntuale o
trasferiti in maniera massiva in SINVSA;
Inoltre a partire da marzo 2015 sarà avviato lo studio delle procedure per la costituzione
dell' anagrafe nazionale delle imprese registrate ai sensi dell' art 9 del Reg. 183/2005 operanti nel
settore della produzione primaria tenendo conto delle banche dati già attive e gestite da altre
amministrazioni pubbliche.
A tal fine il CNS (Centro Nazionale Servizi) dell'LZ.S. di Abruzzo e Molise fornirà il supporto
per il caricamento dei dati, tramite upload o cooperazione applicativa coi sistemi informativi regionali.
Si raccomanda, pertanto, a tutte le amministrazioni coinvolte di prendere contatti ed avviare le attività
necessarie in tempo utile per il raggiungimento dell'obiettivo. Si coglie l'occasione per informare che
in futuro anche gli OSM potranno implementare tale sistema informativo direttamente o avvalendosi
del supporto delle Associazioni di categoria. Per la programmazione degli interventi sul territorio, le
Autorità competenti devono tener conto dell'anagrafe nazionale delle imprese del settore dei mangimi
già esistente, usufruendo eventualmente delle funzionalità del suddetto sistema.
Considerata l'entrata in applicazione del Regolamento (UE) 22512012, si rende inoltre
necessario che gli operatori che effettuano la trasformazione di oli vegetali greggi (ad eccezione di
quelli che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 852/2004), la fabbricazione
oleochimica di acidi grassi, la produzione di biodiesel e la miscelazione di grassi, per immettere sul
mercato prodotti destinati all'alimentazione animale, siano riconosciuti ai sensi dell'articolo lO,
paragrafo 3 del Regolamento 183/2005. Pertanto anche questi devono essere inclusi in anagrafe con
l'indicazione della specifica attività di cui sopra.
:Ministero tfe[fa Sa[ute
PJ{AA 2015/2017
A tal proposito, si precisa che l' art.5 comma 6 del Regolamento 183/2005, prevede che gli
operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti
da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del Regolamento.
Al fine di definire un punto di inizio della filiera mangimistica, si ritiene pertanto opportuno
ricordare che tutti gli operatori, che destinano uno o più mangimi all'alimentazione animale, sono
tenuti al rispetto del Regolamento nonché alla corretta etichettatura dei prodotti, indicandone
chiaramente l'uso in alimentazione animale.
A tal fine è necessario che anche gli operatori del settore alimentare che destinano i propri
sottoprodotti come materie prime per mangimi agli operatori del settore dei mangimi, siano registrati
ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (CE) n. 183/2005, e siano pertanto inclusi in anagrafe, così come
già indicato nelle Linee-Guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 183/2005 del 28 dicembre
2005.
Sopralluoghi ispettivi o ispezioni
Il programma di controllo sugli OSM prevede l'esecuzione di sopralluoghi ispettivi (o ispezioni),
effettuati senza preavviso ed in base alla categorizzazione del rischio degli OSM, presso:
~ gli operatori riconosciuti ai sensi dell'articolo lO Regolamento (CE) n.l83/2005;
~ gli operatori registrati ai sensi dell'art 9 del Regolamento (CE) n.183/2005;
~ gli operatori del settore dei mangimi medicati (D.Lvo n.90/93), registrati o riconosciuti ai sensi
del Regolamento (CE) n.183/2005;
In riferimento alle ispezioni presso gli OSM che producono e/o commercializzano prodotti non
conformi nel territorio UE si fa presente che le AA.SS.LL. territorialmente competenti sono tenute a
verificare il rispetto delle condizioni relative alla produzione e alla commercializzazione di tali
prodotti non conformi nella UE (data di inizio e termine della produzione e/o spedizione con le relative
dogane di entrata e di uscita della merce, nonché la quantità del prodotto e la relativa etichetta,
documenti che dimostrino la effettiva destinazione verso i Paesi Terzi) (cfr nota del Ministero n.
prot. 3298-P 27/0412007 così come modificata dalla nota n. prot. 5795-P del 30/0312010).
Per quanto riguarda il settore dei mangimi medicati e/o additivati l'attività di vigilanza negli
impianti di produzione dovrà essere modulata tenendo conto dei sistemi di autocontrollo attuati, dei
manuali di buona prassi adottati e della classificazione dell'impianto in base al rischio (utilizzando
eventualmente quale strumento di verifica l'Allegato 9 "Potenziamento del controllo ufficiale sui
sistemi produttivi delle industrie mangimistiche").
Le ispezioni si suddividono in:
a)
ispezioni mirate: programmate annualmente ed
programmazione deve essere riportata nel Piano Regionale.
effettuate
con
regolarità.
Tale
b)
ispezioni su sospetto: non sono programmate ma effettuate sulla base di:
• fondato sospetto di irregolarità;
• filoni di indagine;
• informazioni e riscontri fornite agli organi di controllo da soggetti fisici e giuridici;
• emergenze epidemiologiche;
• emergenze tossicologiche;
• eventi comunque straordinari.
c)
ispezioni extrapiano: sono effettuate sulla base di:
• esigenze epidemiologiche;
• ricerche.
:Ministero cfeCCaSa(ute
P:N}I}I 2015/2017
Tali ispezioni extrapiano sono programmate a livello locale e successivamente concordate con
le Regioni e Province Autonome, in qualità di enti coordinatori delle attività sul territorio e di tale
programmazione deve essere informato il Ministero della Salute.
Gli Assessorati alla sanità delle Regioni e Province Autonome, trasmettono al Ministero,
secondo le scadenze indicate al paragrafo "rilevazione dell'attività" e mediante la scheda ispezioni,
gli esiti delle ispezioni mirate, delle ispezioni su sospetto e di quelle extrapiano.
Al fine di fornire all'OIE dati validi ed utili al fine dell'aggiornamento
annuale dello status
BSE, nella scheda di rendicontazione delle ispezioni, "scheda ispezioni" allegata del presente piano è
inserita una sezione riguardante la rendicontazione delle ispezioni effettuate presso stabilimenti che
producono mangimi per ruminanti e per più specie animali contemporaneamente
ai mangimi per
ruminanti (doppia linea), pet-food compreso. Sono esclusi gli impianti di trasformazione ai sensi
dell'art 24 del Regolamento (CE) n. 1069. In tale sezione della scheda vanno riportate esclusivamente
le non conformità sia ispettive che di campionamento relative esclusivamente alla profilassi della
BSE, non devono essere riportate tutte le altre non conformità che saranno indicate nella restante
sezione della scheda ispezioni. In caso di riscontro di non conformità ispettiva è necessario riportare
il dettaglio della stessa comprendendo anche il nome o il numero di identificazione dell'OSM. È
necessario, inoltre, il dettaglio di eventuali esiti non conformi per presenza di costituenti di origine
animale vietati in campioni di mangime prelevati presso gli stessi OSM.
Se nel corso dello svolgimento dell'attività
ispettiva vengono messe in evidenza non
conformità gravi, che possono costituire un potenziale rischio per la salute umana, per la salute ed il
benessere animale o per l'ambiente, la comunicazione agli Assessorati deve essere immediata ed
accompagnata da una dettagliata relazione riportante le azioni intraprese, nonché le eventuali sanzioni
applicate.
Gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome informano tempestivamente il
Ministero tramite una relazione riportante le azioni intraprese, nonché le eventuali sanzioni applicate
ed i provvedimenti di competenza.
Le frequenze delle ispezioni negli impianti, devono essere stabilite sulla base dell'analisi dei
rischi. A tal fine deve essere utilizzato uno strumento di classificazione valido, come ad es. quello
allegato (Allegato 9) al presente piano, in modo da rendere più uniforme possibile sul territorio
nazionale l'attività di classificazione degli impianti.
Si sottolinea che la categorizzazione in base al rischio degli OSM è la base per la pianificazione
dei controlli ufficiali, cosÌ come previsto dall'art. 3 del Reg.(CE) 882/04, e dell'ottimizzazione
delle
risorse impiegate nell'attività di controllo.
Tale attività, volta ad individuare le priorità di controllo in funzione dei rischi delle attività
interessate, dovrebbe essere estesa a tutte le categorie di operatori del settore dei mangimi, al fine di
poter pianificare i controlli ufficiali in base al rischio e alle esigenze della realtà territoriale.
A tale fine e per fornire un indirizzo alle autorità coinvolte nella categorizzazione degli OSM, è
presente uno strumento per l'attribuzione di uno score di rischio agli allevatori nell'allegato 9 bis del
presente piano.
Si evidenzia inoltre come la conoscenza approfondita delle attività degli operatori e dei loro
processi produttivi e impianti, sia fondamentale al fine di prendere in considerazioni i pericoli
pertinenti e significativi per ogni OSM, in maniera particolare per coloro che effettuano attività
peculiari nell'ambito dell'alimentazione
animale
Nello specifico si fa riferimento ad esempio agli operatori ricadenti nel campo di applicazione del
Regolamento (VE) 225/2012 o a quelli che effettuano attività di essiccazione industriale di mangimi.
A tal proposito, nella categorizzazione in base al rischio di quest'ultima attività, è fondamentale che
l'autorità competente conosca e valuti i seguenti criteri di rischio:
• tipologia dell' impianto di essiccazione (l' essicazione diretta, ovvero con contatto
diretto tra il flusso d'aria riscaldata e il materiale da essiccare è un criterio di rischio
per il passaggio di sostanze indesiderabili, in particolare le diossine, nel mangime);!
:Ministero cferfa Sa[ute
P:N")I)I 2015/2017
•
•
qualità del combustibile (gasolio, GPL, metano etc ... );
capacità dell' impianto di portare il materiale al grado di umidità desiderato
(essiccazione completa);
• manutenzione dell'impianto e in particolare dell'efficienza dei bruciatori;
• temperatura di essiccazione.
Si sottolinea che la categorizzazione degli OSM in base al rischio sul territorio regionale, è
uno dei parametri che questo Ministero valuta nel corso degli AUDIT ai sensi dell'art. 4.6 del
Reg.(CE) 882/04, al fine di verificare l'adeguatezza ed efficacia dei sistemi di controllo ufficiale messi
in atto dalle RegionilP A sul loro territorio.
Tuttavia, al fine di garantire un livello minimo dell' attività ispettiva sul territorio, si forniscono
le seguenti frequenze ispettive minime presso gli operatori dell'intera filiera del settore dei mangimi.
Un'ispezione l'anno:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
stabilimenti di produzione di cui all' articolo lO, comma 1, lettera a), b), c)
del Regolamento (CE) n. 183/2005;
impianti di produzione di mangimi medicati e prodotti intermedi;
aziende zootecniche che producono mangimi medicati per autoconsumo;
imprese di produzione di cui all'articolo 5, comma 2, del Regolamento
(CE) n. 183/2005;
stabilimenti di produzione di alimenti per animali da compagnia;
stabilimenti di trasformazione di oli vegetali greggi ad eccezione di quelli
che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento
(CE) n.
852/2004;
stabilimenti che operano la produzione/trattamento
oleochimico di acidi
grassI;
stabilimenti di produzione di biodiesel;
stabilimenti di miscelazione di grassi.
Un'ispezione ogni due anni:
•
•
•
•
stabilimenti di commercializzazione
di cui all'articolo lO, comma l, lettera a), b), del
Regolamento (CE) n. 183/2005;
impianti di distribuzione di mangimi medicati e prodotti intermedi;
laboratori di analisi per autocontrollo aziendale o autorizzati all'esecuzione di analisi
per conto terzi
imprese di commercializzazione
e distribuzione di cui all'articolo 5, comma 2, del
Regolamento (CE) 183/2005;
Per le imprese di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento (CE) n. 183/2005, dato l'elevato
numero dei produttori primari, (agricoltori e allevatori) le ispezioni devono essere programmate in
ambito regionale, in base allivello di rischio utilizzando lo strumento di classificazione degli operatori
che si ritiene più opportuno e tenendo conto delle potenzialità operative del servizio di sanità pubblica,
garantendo comunque l'effettuazione di una percentuale di ispezioni congrua con la necessità di
garantire il controllo ufficiale degli operatori
Le ispezioni devono consistere almeno nella verifica:
• del mantenimento dei requisiti minimi, strutturali e funzionali, che hanno dato luogo al rilascio
della specifica autorizzazione, e del possesso dell' atto autorizzativo rilasciato dall'Autorità
competente;
• delle metodologie di produzione, di lavorazione, di trasformazione, di magazzinaggio, di
stoccaggio, di distribuzione,
di trasporto e di somministrazione;
:Ministero tfe[[a Sa{ute
P'JI{)t)t 2015/2017
•
•
•
•
•
•
•
delle procedure e degli accorgimenti finalizzati ad evitare le contaminazioni fisiche, chimiche
e microbiologiche, comprese le contaminazioni crociate (piani di autocontrollo/ buone prassi
di produzione);
della valutazione delle procedure in materia di buone prassi di fabbricazione (GMP), buone
prassi igieniche (GHP), corrette prassi agricole e HACCP;
dell' etichettatura;
dei registri;
del sistema di rintracciabilità delle materie prime e dei prodotti;
delle procedure operative e modalità attuative relative all'autocontrollo;
delle
procedure
di
valutazione
dei
fornitori
e verifica
del
loro
regolare
riconoscimento/registrazione.
Inoltre si raccomanda
•
•
•
alle autorità di controllo di verificare durante l'attività ispettiva:
che i produttori di mangimi conservino campioni degli ingredienti e di ciascuna partita di
prodotto fabbricato e immesso sul mercato o di ciascuna porzione specifica di produzione (in
caso di produzione continua) in quantità sufficiente secondo una procedura predeterminata dal
fabbricante. Nel caso dei mangimi per animali non destinati alla produzione alimentare, il
fabbricante del mangime deve conservare soltanto campioni del prodotto finito,
che tali campioni siano conservati per assicurare la rintracciabilità (su base regolare in caso di
fabbricazione
di mangimi per autoconsumo),
sigillati ed etichettati per agevolarne
l'identificazione e in condizioni tali da escludere un cambiamento anomalo nella composizione
del campione o una sua adulterazione,
che tali campioni siano tenuti a disposizione delle autorità competenti almeno per un periodo
appropriato a seconda dell'uso per il quale i mangimi sono immessi sul mercato.
Le Regioni e le Province Autonome nell' ambito delle verifiche ispettive presso le aziende agricole,
che detengono animali, tengono conto anche delle disposizioni di cui al Regolamento 142/2011 per
quanto riguarda i fertilizzanti organici e ammendanti diversi dallo stallatico.
I Servizi Veterinari nell'ambito delle verifiche ispettive, o in sede di audit, svolti al fine di
categorizzare in base al rischio gli stabilimenti, verificano la presenza del documento dal quale si
evince che l'OSM (datore di lavoro) ha effettuato la valutazione dei rischi derivanti da agenti fisici,
chimici e biologici (di cui agli, art. 17 comma l lett. a, art. 28 e art. 29 comma l del D.Lvo. n. 81/2008)
in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro. Nel caso non sia presente tale documento deve essere
effettuata apposita comunicazione al Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di
lavoro (SPSAL) del Dipartimento di Prevenzione della ASL.
Le Regioni e le Province Autonome integrano la relazione annuale con una sintesi dei risultati
dei controlli previsti ai sensi delle suddetti atti normativi, corredata delle eventuali non conformità
riscontrate e relativi provvedimenti intrapresi per la risoluzione delle stesse.
Valutazione dell'etichettatura
L'etichettatura e la presentazione dei mangimi sono aspetti fondamentali al fine della sicurezza
degli stessi, del loro corretto utilizzo e della trasparenza per gli utilizzatori.
Come riportato nella circolare del 27/09/2012 n. prot. 17460-P si rende necessario porre
attenzione alla fondamentale distinzione tra la definizione di "etichetta" e di "etichettatura".
Se l'etichetta rappresenta un'indicazione che accompagna fisicamente il mangime (poiché è
scritta, stampata, stampigliata, marchiata, impressa in rilievo o a impronta sull'imballaggio
o sul
recipiente contenente mangimi o ad essi attaccata), l'etichettatura è un concetto più ampio che
comprende l'etichetta e l'insieme delle informazioni fornite su un determinato mangime con qualsiasi
mezzo, (compresi imballaggi, contenitori, cartoncini, etichette, documenti commerciali, anelli e
:Ministero tfefCa SaCute
P'J{jiji 2015/2017
fascette) che accompagnano
un dato mangime o che ad esso fanno riferimento, anche a fini
pubblicitari.
E' evidente che sia l'etichetta, che le informazioni di etichettatura, devono essere conformi
alle prescrizioni del Regolamento (CE) n. 767/09, e sono oggetto di controllo ufficiale, pertanto si
rende necessario che i Servizi Veterinari verifichino a campione l'etichettatura di alcuni mangimi
prendendo in considerazione almeno i seguenti aspetti:
l) la corretta indicazione del tipo di mangime;
2) la presenza e la completezza delle indicazioni obbligatorie;
3) la presenza di indicazioni ingannevoli, con particolare riferimento a claims
funzionali impropri, che vantano un effetto farmacologico;
4) la corretta indicazione degli additivi nei mangimi composti, per verificare che sia
riportato il nome dell'additivo (Regolamento autorizzativo o registro comunitario
degli additivi).
Si richiama l'attenzione sulla presenza di claims anche nell'etichettatura
dei mangimi per gli
animali da reddito spesso forniti all' acquirente su opuscoli o altro materiale informativo, come ad es.
nel contesto di fiere e mostre di bestiame.
Tali controlli dovranno essere comunicati al Ministero della Salute attraverso la relazione annuale
redatta secondo l'Allegato IO del presente Piano.
L'autocontrollo nel settore mangimistico
Applicazione dei principi HACCP nelle attività post-primarie
Dal l gennaio 2006 con l'applicazione del Reg.(CE) 183/05, l'obbligo di adottare procedure basate
sui principi HACCP è stato esteso per la prima volta anche al settore mangimistico, produzione
primaria esclusa.
Sebbene alcuni principi fossero già presenti nella normativa precedente, recepita in Italia con il D.Lgs
123/99, questo nuovo obbligo ha imposto un notevole cambiamento nel settore e nel relativo controllo
ufficiale.
A distanza di anni dall'applicazione
del Regolamento, l'adozione del sistema HACCP da parte delle
imprese mangimistiche post-primarie mostra ancora delle carenze, come evidenziato dall'attività di
AUDIT del Ministero della Salute e della stessa Commissione Europea.
A tal proposito si richiamano le due rilevanti raccomandazioni scaturite in seguito dell'ispezione FVO
8321/2009 - official controls on feed legislation - che ha avuto luogo in Italia dal 17 al 27 Novembre
2009:
l) Fare in modo che i funzionari responsabili dei controlli sulle imprese del settore dei
mangimi possiedano conoscenze aggiornate sufficienti per l'esercizio dei loro compiti,
conformemente
ai requisiti di cui all'art. 6 del Regolamento
(CE) n. 882/2004
segnatamente per quanto riguarda la valutazione delle procedure basate sull'HACCP;
2) Assicurare l'effettiva osservanza con i requisiti concernenti le procedure relative al sistema
HACCP e i controlli di qualità di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 7 del
Regolamento (CE) n. 183/2005 e del suo allegato II.
Pertanto si ritiene utile elencare brevemente nel presente piano i principi base del sistema HACCP, la
cui adozione dovrà essere verificata e valutata dai Servizi Veterinari durante l'attività ispettiva presso
gli operatori del settore post-primari. A tal fine sono stati appositamente modificati i verbali di
ispezione di cui all'allegato n. 4.
Inoltre, è di fondamentale importanza che tali tematiche siano oggetto di formazione specifica per il
personale addetto ai controlli ufficiali.
Il sistema HACCP è uno strumento dinamico, che deve adattarsi alla realtà aziendale e ai suoi
mutamenti. Tramite la sua adozione l'operatore deve essere in grado di mantenere sotto controllo le
:Ministero deCfa SaCute
PJIf;4)iI2015j2017
fasi del processo strategiche, in cui effettivamente il controllo ha efficacia in relazione ai pericoli
significativi per la sicurezza dei mangimi.
Principi
l) identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a livelli accettabili;
I pericoli sanitari legati ai mangimi possono essere di natura fisica (es. pietre, parti metalliche, parti
di imballaggio), chimica (es. presenza di sostanze indesiderabili oltre i limiti consentiti, residui di
principi attivi e additivi dovuti a cross-contaminazione e carry over) e biologica (es. presenza di
microrganismi e loro prodotti).
L'operatore dovrà effettuare un'analisi dei pericoli, al fine di identificare quelli significativi in
relazione ai propri prodotti e al proprio processo.
Nelle procedure HACCP, dovrà esserci evidenza dei criteri utilizzati dall'operatore nella scelta
dei pericoli significativi in relazione ai vari prodotti e alloro processo produttivo, nonché delle relative
misure di controllo.
L'analisi dei pericoli è fondamentale per lo sviluppo delle successive strategie e procedure da
parte dell'operatore. Ne consegue ad esempio, che i piani di campionamento e analisi aziendali su
materie prime e prodotti finiti, devono essere definiti dall'OSM in base all'analisi dei pericoli, in modo
da poter dare evidenza dei criteri di scelta delle frequenze ed esami da effettuare.
Restano fermi eventuali controlli, le cui frequenze e modalità, sono imposizioni derivanti dalla
normativa, ad esempio il monitoraggio obbligatorio delle diossine previsto dal Regolamento (UE)
225/2012, oppure le frequenze analitiche di autocontrollo previste per i produttori di mangimi
medicati ai sensi del DM 16/11/1993.
2) identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo stesso è essenziale
per prevenire o eliminare un pericolo o per ridurlo a livelli accettabili;
I CCP sono fasi strategiche del processo, in cui il controllo stesso è significativo al fine della sicurezza
dei mangimi (prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili un pericolo significativo).
Nel processo possono inoltre essere individuati dei punti di controllo non critici, i CP, in cui il
controllo non ha valore essenziale.
Gran parte dei CP sono in genere già gestiti dalle procedure dei prerequisiti e dalle buone pratiche,
che costituiscono le condizioni essenziali per la produzione/distribuzione sicura dei mangimi
(procedure di pulizia, qualificazione dei fornitori, disinfestazione, eliminazione dei rifiuti, controllo
infestanti, ecc.).
Pertanto l'applicazione preventiva di un buon programma di prerequisiti e delle buone prassi limita il
numero dei CCP, facilitando così l'attività dell' operatore.
Nelle procedure HACCP, dovrà esserci evidenza dei criteri utilizzati dall'operatore nella scelta dei
CCP, tramite l'albero delle decisioni o altri strumenti alternativi ritenuti validi.
3) stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che discriminano l'accettabile e
l'inaccettabile ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei pericoli identificati;
In relazione alle misure di controllo individuate, dovranno essere stabiliti dei limiti critici, che
separano l'accettabile dall'inaccettabile e dalla relativa adozione di misure correttive.
Alcuni limiti critici sono stabiliti dalla normativa. L'operatore potrà eventualmente adottare valori più
restrittivi ma fermo restando il rispetto di quelli imposti dalla legge.
Nelle procedure HACCP, dovrà esserci evidenza dei criteri utilizzati dall'operatore nell'adozione dei
limiti critici, qualora non siano presenti limiti di legge o siano stati adottati, per propria scelta, limiti
cautelativi più restrittivi.
4) stabilire ed applicare nei punti critici di controllo procedure di monitoraggio efficaci;
Il monitoraggio è un' azione atta a evidenziare se il CCP è mantenuto sotto controllo.
9rtinistero tfeCfa Sa[ute
IPJ{}!}! 2015/2017
Di fatto il monitoraggio ideale di un CCP deve essere in grado di svelare una "tendenza" alla perdita
di controllo prima ancora che essa provochi un problema di sicurezza nei mangimi.
A tal fine deve essere effettuato con misurazioni e/o osservazioni che danno risultati immediati (on
time) o quanto meno rapidi (osservazione visiva, kit analitici rapidi, osservazione dei termogrammi,
misurazione dell'umidità.)
L'analisi di campioni di mangime non è lo strumento più adatto ai fini del monitoraggio poiché il
risultato è tardivo e non permette di riportare tempestivamente il CCP sotto controllo.
5) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui risulti dal monitoraggio che un
determinato punto critico non è sottoposto a controllo;
L'operatore dovrà stabilire quali azioni adottare sul processo e nei confronti dei mangimi interessati
qualora dal moni~oraggio venga evidenziata una perdita di controllo del CCP.
Ogni perdita di controllo dei CCP nonché ogni azione correttiva adottata sui mangimi o sul processo
deve essere registrata e documentata.
6) stabilire procedure per verificare se le procedure di cui ai punti precedenti sono complete e
funzionano in modo efficace; le procedure di verifica devono essere svolte regolarmente;
L'attività di verifica serve ad assicurare che i CCP ed in generale tutto il sistema HACCP sia adeguato
alla realtà aziendale e stia funzionando correttamente.
In questo contesto l'analisi di campioni di mangimi, a differenza di quanto avviene nel monitoraggio,
costituisce uno strumento efficace di verifica.
7) stabilire una documentazione e registri commisurati alla natura e alle dimensioni
dell'impresa nel settore dei mangimi onde dimostrare l'effettiva applicazione delle misure di cui
ai punti 1-7;
Le procedure basate sui principi HACCP devono essere documentate, al fine di dare evidenza del
sistema e delle azioni messe in atto, secondo la regola ispiratrice "Scrivi ciò che fai e fai ciò che
scrivi".
Il sistema di registrazione e documentazione deve essere adatto allo scopo e all'entità dell'attività,
senza creare appesantimenti e oneri non necessari per l'operatore.
Ogniqualvolta si apporti una modifica nel prodotto, nel processo o in una qualsiasi fase della
produzione, della trasformazione, dello stoccaggio e della distribuzione, gli operatori del settore dei
mangimi devono sottoporre a revisione la loro procedura e apportano i necessari cambiamenti.
Anche di tale revisione deve essere presente evidenza documentata.
Gli operatori del settore dei mangimi devono fornire all'autorità competente prove della messa in atto
di procedure basate sui principi HACCP e assicurare che la documentazione in cui si descrivono le
procedure sviluppate sia adeguata e sempre aggiornata. La mancata predisposizione, da parte
dell'OSM, della procedura dell'autocontrollo e della prova della sua predisposizione è sanzionabile
secondo quanto previsto dall'articolo 5 comma 3 del D. Lgs. n .142/2009.
Verbali di ispezione
AI fine di facilitare ed uniformare le attività di controllo su tutto il territorio nazionale le
AA.SS.LL. territorialmente competenti possono eseguire le ispezioni presso gli OSM, avvalendosi
delle check-list allegate al presente Piano.
All'esecuzione di ciascuna ispezione dovrà corrispondere la compilazione di un verbale che deve
essere rilasciato in copia all'operatore utilizzando il modello dell' Allegato n. 4 del presente piano.
Il verbale - check -list è costituito da una parte invariabile (composta dalla pagina iniziale e da
quella finale), da utilizzare per qualsiasi tipo di operatore ispezionato e da una parte variabile centrale
che contiene una serie di attività (n. 8 in tutto) che vanno scelte e combinate in base a quanto svolto
dali' operatore e che è oggetto di verifica.
:M.inistero deCCaSaCute
P1f;4;4 2015/2017
Parte invariabile:
Nella pagina iniziale vengono riportati i dati degli ispettori, i dati anagrafici delle aziende
ispezionate, le autorizzazioni possedute dall'impianto,
le attività ispezionate durante la specifica
ispezione, e gli esiti della medesima.
Tale pagina ha la duplice funzione di riportare i dati essenziali dell' ispezione e sintetizzarne
gli esiti della stessa al fine di facilitarne la rendicontazione.
A tale scopo, i campi compilabili presenti nella sezione "Attività ispezionate" della pagina
iniziale del verbale, sono esattamente quelli presenti nella "scheda ispezioni" del PNAA, che viene
utilizzata per la rendicontazione dell'attività ispettiva regionale (semestrale e annuale), al Ministero.
La pagina "conclusioni"
riporta le risultanze e le prescrizioni impartite dagli ispettori
all'operatore oggetto di ispezione, il tempo per provvedere agli adeguamenti, i suggerimenti, le note,
la descrizione delle eventuali sanzioni e l'elenco dell'eventuale documentazione raccolta, nonché le
firme dei verbalizzanti e dei legali rappresentanti.
Parte variabile:
La parte variabile è costituita dalle pagine riportanti le attività (check-list), le quali sono
specifiche per ogni singola attività che viene controllata, devono essere compilate nei campi che
interessano e allegate alla parte fissa corrispondente.
Azioni in caso di non conformità
riscontrate
in corso di sopralluogo
ispettivo
Nel caso siano riscontrate eventuali carenze strutturali e/o funzionali delle imprese oggetto di
controllo ufficiale, l'Azienda Sanitaria Locale riporta sul verbale e comunica allegale rappresentante
dell'impresa
ed eventualmente
(se diversa) per conoscenza
all' Autorità che ha rilasciato
l'autorizzazione:
• il tipo di irregolarità accertata;
• le prescrizioni e gli interventi da mettere in atto per la rimozione delle carenze accertate, al
fine del ripristino dei requisiti minimi necessari per il mantenimento
della prevista
autorizzazione;
• il termine massimo per l'esecuzione dei lavori d'adeguamento prescritti;
• le sanzioni comminate.
Il Servizio Veterinario è tenuto a vigilare
attraverso un successivo sopralluogo.
sulla effettiva
messa in atto delle prescrizioni
Campionamento
Salvo i casi gestiti direttamente dai rispettivi Centri di Referenza il numero dei campioni è
ripartito tra le Regioni e Province Autonome attraverso una ripartizione percentuale dei campioni,
basata su criteri di rischio considerando i seguenti set di dati:
1.
consistenza patrimonio zootecnico da BDN (al 30/09/2014),
2.
produzione di mangimi nazionale (dati ISTAT annuario 2013),
3.
non conformità 2012,2013 e primo semestre 2014.
Il valore di rischio per ogni singola Regione/ Province Autonome è stato calcolato come la media della
percentuale in peso sul totale nazionale relativa:
• alla produzione di mangimi,
• al patrimonio zootecnico (media dei singoli valori della tipologia di allevamento, bovino e
bufalino, avicolo, acquacoltura, equini, suini, ovi-caprini. Per rendere il dato più fedele, è stata
ridotta ad 1/3 la percentuale in peso dell'allevamento ovi-caprino rispetto agli altri allevamenti,
ciò perché in Italia tale allevamento è prevalentemente brado-semibrado,
per cui l'uso di
mangimi industriali rispetto all'attività di pascolamento, è decisamente ridotto),
•
alle non conformità rilevate (media delle non conformità degli ultimi 2 anni e Yz.).
:Ministero cM{a Sa{ute
P1{jIjI 2015/2017
Le modalità di prelievo dei campioni per il controllo ufficiale dei mangimi sono fissate dal
Regolamento (CE) n. 152/2009, tranne che quelle per la ricerca di pesticidi e Salmonella spp. per le
quali il D.M. 20 aprile 1978 è ancora la norma di riferimento.
Ad ogni buon fine le "Linee guida per il campionamento ai fini del controllo ufficiale dei
mangimi", pubblicate con nota prot. n. 8527 del 16 aprile 2014 dal Ministero della Salute, sono
allegate al presente piano (Allegato 8).
Ad ogni campione prelevato deve corrispondere la ricerca di una sola sostanza/famiglia di
sostanze, come specificato nei relativi capitoli della parte tecnica del piano.
Nel capitolo specifico, destinato alla ricerca degli additivi e dei principi farmacologicamente
attivi, sono indicate alcune classi di sostanze, ciascuna delle quali riporta un numero minimo di
molecole da ricercare. Pertanto quando è effettuato un campionamento ufficiale con riferimento ad
una classe, resta inteso che l'analisi deve coprire almeno tutte le sostanze riferite alla stessa.
La ricerca contemporanea di più principi attivi o classi nel medesimo campione, definita anche
screening multiresiduo, può essere valutata esclusivamente dalle Regioni o Province Autonome,
sentiti i laboratori dell'I.Z.S. competente per territorio.
Ai fini del campionamento è disponibile il fac-simile di verbale di prelievo campioni (Allegato
l e Allegato la).
Nel presente piano tutti i campionamenti, sia quelli relativi ai programmi di Monitoraggio sia
quelli relativi ai programmi di Sorveglianza, devono essere effettuati in modo ufficiale con
l'ottenimento di almeno n. 4 campioni finali.
A tal proposito si sottolinea che la nota del Ministero della Salute n. prot. DSVET-4333-P
del
03/08/2011 avente per oggetto: "Gestione dei campioni per l'esecuzione dei controlli ufficiali sugli
alimenti e mangimi di cui al Regolamento (CE) n. 882/2004" precisa che:
"nel caso in cui sia conferito un campione per il quale l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale
competente per territorio non disponga della metodica accreditata, su base continuativa o per
circostanze impreviste, tale Istituto può subappaltare tale prova ad un laboratorio in possesso della
prova accreditata. In tal caso il campione deve essere trasferito tal quale dal laboratorio ricevente al
laboratorio in possesso della prova accreditata.
Nel caso di controlli analitici per i quali è prevista una prima analisi di screening seguita da
un 'analisi di conferma, se il laboratorio non dispone del metodo di conferma accreditato, l'autorità
competente dovrà procedere al prelievo di un ulteriore campione finale (pertanto n. 5 CF in totale)
alfine di avere un ulteriore CF disponibile per l'inoltro dal suddetto laboratorio ad un altro I.z.s. in
possesso della prova accreditata, alfine del completamento dell'analisi".
Preparazione del campione per l'analisi delle Micotossine e degli OGM
Formazione del campione globale (CG)
Il campione globale deve essere formato dalla unione di tutti i campioni elementari prelevati dalla
partita.
Ciascun CG deve successivamente essere omogeneizzato con apposito strumento adeguatamente
pulito mediante opportuna (per tempo e portata) mescolatura.
Si fa presente che l'omogeneizzazione
non corrisponde alla macinazione del campione.
Il CG omogeneizzato è opportunamente
sigillato e munito di cartellino identificativo recante le
informazioni necessarie ad individuare la partita a cui il campione appartiene. Il CG è successivamente
consegnato dagli organi ufficiali preposti al campionamento al laboratorio di analisi dell'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale in attesa della successiva fase di formazione dei campioni finali.
Il CG deve necessariamente
essere accompagnato
da un verbale di prelievo recante tutte le
informazioni, rese in modo leggibile, necessarie ad identificare sia la partita di riferimento sia le
modalità di campionamento effettuate (Allegato 1/1a e l b).
:Ministero d"eCfaSa[ute
P1fJlJl2015/2017
Formazione del campione ridotto
Se necessario il CG può essere "ridotto" ad un peso di 2 Kg cosÌ come indicato dal Regolamento
n. 152/2009. Tale operazione deve avvenire previa opportuna omogeneizzazione del CG.
(CE)
Formazione dei campioni finali
Al fine di garantire una distribuzione omogenea nei campioni finali della contaminazione delle
sostanze eterogeneamente
distribuite, si deve necessariamente
ricorrere alla macinazione del
campione globale/ridotto omogeneizzato, qualora esso sia costituito da materie prime in grani.
La fase di macinazione consente di ottenere una migliore attendibilità dei risultati di laboratorio in
quanto consente di fornire una migliore precisione ed esattezza delle analisi di laboratorio.
I C.F. sono ottenuti dalla macinazione del CG o del campione ridotto con apposita apparecchiatura o
da banco o industriale.
Considerate le diverse realtà organizzative regionali e le varie dinamiche produttive e commerciali, le
operazioni di macinazione del CG/CR, devono essere effettuate da personale adeguatamente formato,
con attrezzature idonee.
Il CG/CR deve necessariamente pervenire all'IZS accompagnato da un verbale di prelievo recante
tutte le informazioni, rese in modo leggibile, necessarie ad identificare sia la partita di riferimento sia
le modalità di campionamento effettuate (Allegato 1/1a e l b).
Con lo scopo di un migliore utilizzo delle risorse umane ed economiche e ove si ritenesse necessario,
le Autorità sanitarie che hanno prelevato il campione potranno delegare altre Autorità locali (colleghi
della stessa amministrazione di appartenenza PIF -ASL) con sede più vicina al laboratorio che dovrà
effettuare le analisi. Sempre nella stessa ottica, nei casi in cui le attività di macinazione dovessero
prolungarsi per molto tempo (ad es. CG molto grandi, o matrici particolari) o il personale è
ridotto/impegnato in altre attività non procrastinabili l' AC che ha effettuato il prelievo può limitare la
sua presenza alle sole fasi di apertura del CG/CR e di chiusura dei CF.
Alla formazione dei campioni finali ufficiali, può essere presente, anche il titolare dell'azienda o il
proprietario/detentore
del prodotto, presente alla formazione del CG/CR o altro delegato (si
propongono i modelli di delega con l'Allegato 2 e 2a). A tal fine è necessario che siano convocate le
parti interessate nei tempi previsti per legge.
Il titolare dell'azienda o il proprietario/detentore
del prodotto, nel caso in cui non abbia intenzione di
essere presente alla formazione dei CF, può comunicarlo per iscritto alle Autorità interessate, che
hanno effettuato il prelievo e la preparazione del CG/CR.
Per gli OGM, dev'essere effettuata esclusivamente
una macinazione a secco mentre per le
micotossine, la macinazione può essere effettuata opzionalmente o a secco o tramite formazione di
slurry.
Lo slurry si ottiene miscelando il CG/CR con una pari quantità di acqua di rete fino ad ottenimento di
una pasta densa ed omogenea.
La tipologia di strumento da utilizzare per la formazione dello slurry dipende dalla quantità di
campione da macinare. Nel caso non si disponga di uno strumento in grado di macinare il CG di 4 o
più Kg in un'unica soluzione si può procedere ad una macinazione in più tempi. Pertanto per quantità
fino
a
2
kg
si
può
utilizzare
uno
strumento
da
banco
http://www.safco.co.nz/foodservice
waring b.htm codice 24C 102T o equivalente,
mentre nel caso
di campioni globali di peso superiore ai 4 kg si deve utilizzare uno strumento industriale munito di
una testa
disintegrante
ad uso
generale
dotato
di motore
EExd
o equivalente
http://www.crami.it/index.php?option=com
docman&ltemid= 193 (catalogo M2).
Per gli OGM, relativamente alla macinazione a secco è necessario evitare un eccessivo riscaldamento
del campione che potrebbe detenninare una degradazione del DNA. Inoltre è consigliabile ottenere
una granu lometti a non superiore agli 0,5 mm per la soia e 0,75 mm per il mais.
16
p/J
:Ministero deCCaSa{ute
W;4.;4. 2015/2017
Procedure di pulizia degli strumenti di macinazione
Per le micotossine, prima di processare un nuovo campione, nel caso di macinazione del campione
tramite slurry è necessario sciacquare con acqua di rete la testa del macinatore industriale o l'interno
del macinino da banco, fino a completa scomparsa dei residui; nel caso di macinazione a secco è
necessario smontare e pulire con pennello le parti meccaniche componenti l'apparecchiatura
fino a
scomparsa dei residui del campione precedente.
Per gli OGM, per evitare contaminazioni,
è necessario tra un campione e l'altro pulire
l'apparecchiatura
utilizzata, da eventuali residui di materiale e decontaminare
gli utensili con
opportuni detergenti (DNA away, soluzione di ipoclorito di Na ali' 1% o di alcool etilico). La
macinazione deve essere effettuata in un ambiente separato per evitare la contaminazione delle aree
destinate all' analisi.
Le strutture che effettuano le procedure di macinazione, formazione del campione globale e dei
campioni finali devono essere in grado di dimostrare l'efficacia delle procedure adottate.
Redazione del
All' atto della
campionamento
estremi, recante
campioni finali
verbale di formazione dei campioni finali
formazione dei campioni finali il personale degli organi ufficiali preposti al
deve redigere un verbale aggiuntivo, da allegare al precedente e che ne riporti gli
informazioni, rese in forma leggibile, sulle procedure utilizzate per la formazione dei
(Allegato lc).
Criteri
I campionamenti
di campionamento
per l'analisi
previsti dal Piano sono effettuati in base ai seguenti criteri:
1)
casuale o non mirato:
sono campionamenti
ufficiali, a seconda del tipo di ricerca,
programmati nell'ambito del piano di Monitoraggio,
atti a valutare l'evoluzione nel tempo di un
determinato fenomeno, in riferimento ad obiettivi o requisiti predefiniti. Non è previsto il sequestro
amministrativo preventivo della partita campionata.
Questo tipo di campioni devono essere ripartiti in modo assolutamente casuale con la metodica che si
ritiene più adeguata. A tal fine si propone a titolo di esempio l'Allegato 5 "ripartizione casuale dei
campioni" .
2)
mirato: sono campionamenti ufficiali in assenza di
piano di Sorveglianza tenendo conto di tal une caratteristiche
potenziali rischi per gli animali, per l'uomo e per l'ambiente
è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita
sospetto, programmati nell' ambito del
dei prodotti che possono rappresentare
e delle precedenti non conformità. Non
campionata.
3)
su sospetto: sono campionamenti ufficiali non programmati, ma effettuati sulla base di:
sospetto di irregolarità, in base a filoni d'indagine, notizie anamnestiche, segnalazione da parte
di altri organi di controllo;
• emergenze epidemiologiche;
• emergenze tossicologiche;
• eventi comunque straordinari;
In questi casi può essere previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata, la
raccolta di tutte le informazioni utili per circoscrivere l'episodio, la messa in atto di tutte le misure
necessarie al rintraccio delle partite positive o sospette e la valutazione delle misure preventive da
adottare.
•
I campionamenti previsti dall'attività
extrapiano
sono effettuati sulla base di esigenze
epidemiologiche o di ricerca, programmati a livello locale, concordati con le Regioni e Province
'Ministero tferfa Sa[ute
P'N)l)l2015/2017
Autonome, al fine di valutame la compatibilità con le attività programmate. Tale programmazione
deve essere comunicata al Ministero.
Tra le priorità di controllo, individuabili nell'extrapiano, risulta utile potenziare le verifiche
sulla presenza di principi farmacologicamente
attivi e additivi (coccidiostatici)
ciò deriva dalla
necessità di acquisire ulteriori elementi di giudizio su questa tematica.
Non è previsto il sequestro amministrativo preventivo della partita campionata.
Si fa presente che il sequestro amministrativo richiamato nel presente PNAA fa riferimento a quanto
disposto dal Reg. (CE) n. 882/2004 art. 54 "azioni in caso di non conformità" in particolare al par 2
letto b e lett. c.
L'implementazione
dei criteri e le frequenze dei campionamenti stabiliti nei programmi di
sorveglianza dalla parte tecnica del PNAA, devono basarsi essenzialmente sulla valutazione dei rischi
considerando la tipologia dell'attività svolta dall'operatore del settore dei mangimi.
In particolare devono essere presi in considerazione i seguenti punti:
• indirizzo produttivo dell'impianto;
• i mangimi prodotti/commercializzati/trasportati/utilizzati;
• alimentazione degli animali in relazione alla fase produttiva (allattamento, svezzamento,
finissaggio, ecc) e all'orientamento produttivo;
• non conformità pregresse;
• i principi farmacologicamente
attivi utilizzati;
• gli additivi utilizzati;
• la qualità del sistema produttivo utilizzato (es. corretta miscelazione);
• la possibilità di contaminazione crociata;
• autocontrollo;
•
GMP.
AI fine di razionalizzare e rendere efficiente l'attività di controllo è necessario concordare le modalità
operative e programmare l'attività con i laboratori degli Istituti Zooprofilattici
competenti per
territorio.
Oggetto del campionamento
Sono oggetto di campionamento:
• gli additivi;
• le premiscele;
• materie prime per mangimi di origine: animale, vegetale, minerale;
• tutte le tipologie di mangimi (completi e complementari);
• gli alimenti medicati per animali (contenenti premiscele medicate);
• i prodotti intermedi;
• l'acqua di abbeverata.
Il prelievo di campioni deve essere effettuato lungo tutta la filiera produttiva,
distribuzione, di trasporto e somministrazione.
incluse le fasi di
Numerosità campionaria
La numerosità campionaria è stata concordata con i Centri di Referenza Nazionale e i LNR
come illustrato nella parte tecnica del PNAA 2015-2017.
Le Regioni o Province Autonome, sulla base di particolari esigenze locali, da valutarsi caso
per caso, sentiti gli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali territorialmente
competenti, possono
implementare la numerosità campionaria. Questa eventuale modifica deve essere motivata e riportata
nel Piano Regionale.
:Ministero de{fa Sa{ute
P:N)V'l2015/2017
Verbale di preleva mento
L'Allegato l rappresenta il fac-simile del verbale da utilizzare nel corso dei campionamenti
effettuati dalle AA.SS.LL, l'Allegato la è quello che deve essere utilizzato dai PIF.
Il verbale di prelievo deve essere compilato in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile e firmato
dall' Autorità Competente e dal detentore del mangime.
Si evidenzia che il verbale deve essere redatto in più copie di cui una deve essere consegnata
all'interessato, unitamente al Campione Finale.
Al verbale di prelevamento deve essere obbligatoriamente allegata l'etichetta o il documento
commerciale, o loro copia, prevista dal Regolamento (CE) n. 767/2009.
Per poter conferire al campionamento una maggiore forza legale deve inoltre essere compilato
il relativo verbale delle operazioni di prelievo eseguite (VOPE), in cui il prelevante deve riportare in
modo chiaro e dettagliato le modalità di prelievo del campione utilizzate e i riferimenti normativi. Il
VOPE deve rimanere agli atti dell'organo prelevatore e su richiesta fornito agli II.ZZ.SS.
Al fine di evitare eventuali contestazioni sulla "validità" dei medesimi, il laboratorio di analisi
respinge eventuali campioni non conformi, e/o pervenuti con verbali difformi dall' Allegato 1 e
Allegato l a.
Come sarà di seguito evidenziato, negli specifici capitoli sulle sostanze indesiderabili, nel corso del
triennio, tale allegati saranno oggetto di revisione al fine di raccogliere le informazioni richieste in
merito dall'EFSA.
Campione in contraddittorio
Al fine di evitare il possibile contenzioso che può nascere tra produttori e utilizzatori di
mangimi, risulta importante sensibilizzare gli allevatori e i produttori di alimenti per animali circa la
possibilità di poter effettuare il prelievo in contraddittorio, al momento dello scarico, cosÌ come
previsto dall'articolo 18, comma 7, della Legge n. 281/63 e successive modifiche.
Conferimento dei campioni
Le Regioni e Province Autonome, nell'ambito della programmazione del PNAA, concordano con gli
Istituti Zooprofilattici Sperimentali territorìalmente competenti il numero e la frequenza dei campioni
da conferire, allo scopo sia di agevolarne l'attività, che di distribuirla uniformemente nell'arco
dell'anno.
Analisi
Le analisi sono effettuate dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali territorialmente
competenti. Per l'effettuazione di dette analisi i Laboratori Ufficiali devono garantire l'emissione del
rapporto di prova al massimo entro 30 (trenta) giorni dalla data di accettazione del campione all'LZ.S.
territorialmente competente.
Per la ricerca di diossine e PCB si ricorda cosÌ come disposta dalla nota del Ministero prot.
13849 del 2 luglio 2014 oggetto: aspetti relativi alla gestione delle risposte analitiche a campioni
ufficiali di mangime - Audit FVO 18-2 febbraio 2014, che i laboratori incaricati di eseguire le analisi
devono garantire l'emissione del rapporto di prova entro lO giorni lavorativi dal ricevimento del
campione.
A tal fine gli ILZZ.SS. devono provvedere quanto più possibile al contenimento dei "tempi
morti" (ad es: accettazione, trasferimento ad altro laboratorio, preparazione dei campioni, refertazione,
ecc ... ) attraverso uno studio approfondito ed eventuale adeguamento delle proprie procedure interne.
Al fine di poter valutare la possibilità di effettuare analisi in base ad eventuali necessità che si
dovessero presentare, in considerazione della disponibilità delle metodiche analitiche le AA.SS.LL. o
i PIF possono fare riferimento all'elenco delle prove accreditate ripartite per LZ.S. riportato
all'allegato Il. Reperibile al seguente link:
tf19
:Ministero tfeCfa Sa[ute
P:N;4;4 2015/2017
http://www .salute.gov .it/portale/temi/p2 6. isp?lingua=italiano&id= 1545&area=sanitaAnimale&me
nu=mangimi
Allo scopo di rendere più efficiente l'attività di controllo ufficiale si deve tenere presente che
il limite all'esecuzione delle prove analitiche è dato dalla presenza dei metodi. Pertanto gli
accoppiamenti matrice/analita previsti dal PNAA devono essere considerati vincolanti solo per
l'espletamento dei vari programmi di controllo specifici previsti nei vari capitoli della parte tecnica e
relativa rendicontazione, per le attività su sospetto, extra-piano o all'importazione non sono previsti
vincoli matrice/analita.
Gli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome possono stipulare convenzioni
con altri laboratori pubblici accreditati conformemente alle norme Europee nel caso in cui gli
II.ZZ.SS. non possano garantire l'esecuzione delle analisi previste dal Piano.
Gli accertamenti analitici sono effettuati dai laboratori nazionali ufficiali in conformità a quanto
previsto dagli articoli Il e 12 del Regolamento 882/2004.
Si evidenzia che qualora nessun laboratorio degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali disponga della
prova accreditata per l'analita specifico, il laboratorio nazionale di riferimento (LNR), su richiesta di
uno dei laboratori nazionali, provvederà al trasferimento dei metodi di analisi validati; in situazioni
particolari e/o non prevedibili (e sempre nel caso in cui nessuno dei laboratori nazionali disponga della
prova specifica accreditata), anche uno dei laboratori nazionali ufficiali può provvedere al
trasferimento dei metodi di analisi validati.
Nell'ambito delle attività analitiche si ritiene necessario evidenziare l'importante ruolo ascrivibile ai
laboratori nazionali di riferimento (LNR), come riportato agli articoli 32 e 33 del Regolamento
n.882/2004, soprattutto al fine dell'armonizzazione dei metodi analitici.
Inoltre, gli II.ZZ.SS., mettono in atto e gestiscono le opportune modalità al fine di favorire
l'implementazione tempestiva del sistema SINVSA.
Qualora siano già esistenti piattaforme informative per la raccolta dei dati presso gli LNR o CdR, sarà
cura degli stessi in collaborazione con l'IZS Abruzzo e Molise con il CNS di Teramo, definire le
modalità di comunicazione e di flusso dei dati tra i diversi sistemi informativi e il SINVSA.
I Laboratori Nazionali di Riferimento provvederanno inoltre alla validazione semantica del dato e
all'elaborazione dei dati nazionali, anche al fine di soddisfare i vari debiti informativi nei confronti
degli organismi terzi interessati (ad es.: OIE, EFSA, Commissione Europea) e collaborare al meglio,
nei loro ambiti di competenza, con i Laboratori Comunitari di Riferimento così come previsto dall'art.
33 del Regolamento 882/2004.
Analisi di revisione
Le istanze di revisione di analisi effettuate nell'ambito di applicazione del presente piano sono
di competenza dell'Istituto Superiore di Sanità, fatta eccezione per la ripetizione di parametro non
conforme in caso di un primo esito positivo per la presenza di Salmonella spp.. In questo caso viene
eseguita d'ufficio presso l'IZS che ha effettuato l'analisi di prima istanza, in conseguenza al riscontro
della positività.
Protocollo operativo in caso di non conformità dei campioni
I provvedimenti da adottare in caso di positività dei campioni analizzati, devono essere valutati
caso per caso a seconda del tipo di irregolarità riscontrata e commisurati all'entità e/o alla gravità
dell'episodio accertato. Nel caso di sospetto di rischio grave per la salute pubblica e per la sanità
animale o per l'ambiente devono essere immediatamente messe in atto le procedure previste dal
sistema di allerta rapido mangimi illustrate nelle "Linee Guida vincolanti per la gestione operativa
del sistema di allerta per mangimi", utilizzando gli allegati 6 e/o 7.
I provvedimenti da adottare per le diverse tipologie di non conformità, in linea generale,
prevedono che i prodotti risultati positivi, devono essere distrutti, o in alternativa, previa
autorizzazione dell'Autorità competente, ritirati dal commercio per essere sottoposti a un
trattamento in grado di neutralizzarne la nocività (ove possibile) a spese del detentore, o del
p
20
:Ministero tieCCa Sa[ute
PJ{flfl2015/2017
proprietario. L'Autorità sanitaria, inoltre, previa un'analisi del rischio, può decidere di destinare tali
mangimi a specie o categorie animali diverse, per le quali non siano in vigore gli stessi divieti, o
ancora destinarli ad usi diversi dall'alimentazione
animale.
Le Regioni e Province Autonome devono trasmettere al Ministero, con ogni possibile urgenza,
le non conformità riscontrate unitamente al verbale di prelievo e al rapporto di prova del laboratorio,
utilizzando il fac-simile Allegato 3. In alternativa le Autorità Competenti possono trasmettere, al
Ministero della salute, le informazioni relative alle non conformità di cui sopra, per mezzo del
supporto informatico VETINFO-SINVSA.
La Regione o Provincia Autonoma deve inviare al Ministero anche una relazione riportante le
azioni intraprese per fronteggiare tale non conformità, nonché le eventuali sanzioni applicate,
l'eventuale istanza, da parte degli interessati, di analisi di revisione e quant'altro possa essere utile per
poter definire chiaramente il caso e poter dar seguito a tutte le dovute competenze.
Qualora il campionamento risulti non conforme:
• il laboratorio
d'analisi,
fatte salve le procedure già previste in materia, comunica la non
conformità riscontrata all' Azienda Sanitaria Locale che ha prelevato il campione, alla Regione
o alla Provincia Autonoma, allegando al referto analitico il verbale di prelievo dei campioni,
• l'Azienda Sanitaria Locale adotta i seguenti provvedimenti:
~ sequestra la partita oggetto del campionamento,
~ se il prelievo è effettuato in allevamento deve essere comunque consentito il ciclo di
alimentazione degli animali;
~ attiva indagini finalizzate a rintracciare i quantitativi della partita eventualmente già distribuiti;
~ attiva indagini finalizzate a rintracciare e ad individuare gli impianti di distribuzione e di
produzione della partita, qualora la partita oggetto del campionamento non sia stata prodotta
nell'allevamento per autoconsumo;
~ informa immediatamente
la Regione o Provincia Autonoma e l'Azienda Sanitaria Locale
competenti per territorio dello stabilimento di produzione del mangime contaminato, se non
coincidenti con quelle in cui si trova la partita non conforme
~ effettua l'ispezione dell'OSM presso il quale è stato eseguito il campionamento risultato non
conforme;
~ accerta l'eventuale presenza delle sostanze rinvenute nel campione o di altre sostanze la cui
detenzione non sia prevista dalla normativa vigente;
~ verifica le procedure messe in atto al fine di prevenire eventuali contaminazioni crociate/carry
over o altri pericoli durante le fasi di produzione, di deposito e durante il trasporto;
~ ove ritenuto necessario, procede al campionamento di matrici biologiche, sugli animali che
hanno avuto accesso al mangime, secondo le procedure e nei casi previsti dal Piano Nazionale
Residui;
~ per gli animali a cui sono stati somministrati i mangimi risultati positivi e/o i prodotti da essi
derivati, prima dell' esito al libero consumo, dovranno essere adottate, ove possibile, misure
o controlli sanitari per escludere in ogni caso la presenza di rischi per il consumatore;
~ applica eventuali sanzioni amministrative o penali.
Al fine di fornire indicazioni utili nella gestione di particolari non conformità si richiama
l'attenzione a quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 178/2002 ed in particolar modo dall'art. 15
"Requisiti di sicurezza dei mangimi", comma 5, che si riporta di seguito:
"Ilfatto che un mangime sia conforme alle specifiche disposizioni ad esso applicabili non impedisce
alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati per imporre restrizioni alla sua
immissione sul mercato o per disporne il ritiro dal mercato qualora vi siano motivi di sospettare che,
nonostante detta conformità, il mangime è a rischio. "
Rilevazione
dell'attività
Si fa presente che, nelle more dell' attivazione di tutte le funzionalità del sistema informativo
nazionale, la rcndicontazione da parte delle Regioni e Province Autonome potrà essere efTettu~
:Ministero tie{fa Sa[ute
P'J{}l}l2015/2017
attraverso il sistema SINVSA o mediante l'invio semestrale delle schede Excel allegate al PNAA,
salvo quanto diversamente previsto nei singoli capitoli.
Qualora la Regione/ Provincia Autonoma intenda utilizzare anche per la rendicontazione dei
campionamenti il sistema SINVSA, deve concordare con l'I.Z.S. territorialmente competente gli
opportuni protocolli operativi al fine di garantire la completezza delle informazioni.
Per l'invio di tali dati deve essere rispettato il seguente calendario:
Le Regioni o Province Autonome trasmettono al Ministero della Salute entro il 31 Agosto
dell'anno in corso, i dati relativi alla rendicontazione del primo semestre dell'anno in corso (GennaioGiugno); ed entro il 28 febbraio dell' anno successivo quelli relativi alla rendicontazione di tutto
l'anno.
I PIF trasmettono al Ministero entro il 31 Agosto dell' anno in corso, i dati relativi alla rendicontazione
del primo semestre dell'anno in corso (Gennaio-Giugno); ed entro il28 febbraio dell'anno successivo
quelli relativi alla rendicontazione di tutto l'anno.
Per la rendicontazione devono essere utilizzate:
~ le schede di programmazione/rendicontazione allegate a ciascun capitolo nella parte
tecnica del PNAA;
~ le schede di programmazione/rendicontazione in formato Excel dei campioni extra-piano;
~ la scheda "ispezioni" in formato Excel;
~ la scheda "prescrizioni" in formato Excel;
~ le scheda di rendicontazione dei campionamenti su sospetto in formato Excel.
Le schede, sono fornite in formato elettronico dal Ministero contestualmente alla copia del PNAA,
non devono in nessun caso essere modificate con l'inserimento o l'eliminazione di analiti/matrici.
Non saranno considerate valide schede difformi a quelle originali.
Tali schede devono essere inviate debitamente compilate in formato Excel mediante posta
elettronica al Ministero della Salute, ex DGSA Ufficio VII Alimentazione Animale unicamente agli
indirizzi:
•
[email protected][email protected]
Si sottolinea che solo i campioni ufficiali prelevati, accettati dal laboratorio e per i quali è stato
emesso un rapporto di analisi possono essere rendicontati al Ministero della Salute, per le finalità del
presente Piano.
Le Regioni e Province Autonome devono inviare con cadenza annuale una relazione sull'applicazione
del PRAA, redatta secondo quanto indicato dall'Allegato lO mettendo in evidenza:
•
l'attività ispettiva effettuata dai Servizi Veterinari presso gli operatori del settore dei mangimi,
con particolare riferimento all'utilizzo di fertilizzanti organici;
•
l'attività di campionamento ufficiale (Piano, Extrapiano, Sospetto);
•
la natura ed il contenuto degli audit effettuati dalle Regioni presso le AA.SS.LL. , ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 6 del Regolamento (CE) n.882/2004;
•
Formazione specifica del personale.
Contestualmente alla relazione annuale, la Regione/Provincia Autonoma invia copia delle
Check list - Censimento produttori mangimi settore NON OGM, al Ministero della Salute, compilate
dalle AA.SS.LL. durante l'anno di riferimento.
La relazione annuale deve essere inviata al Ministero contestualmente alle schede di
rendicontazione entro e non oltre il28 febbraio dell'anno successivo all'anno di riferimento.
Il Ministero aggrega i dati nazionali su base annuale e li trasmette alla Commissione Europea
con le modalità stabilite dall'articolo 44 del Regolamento (CE) n.882/2004.
:Ministero cfe{fa Sa[ute
P1{fl.fl. 2015/2017
Valutazione dell'attività da parte del Ministero
Si ricorda che il PNAA è uno dei programmi di attività valutati nell'ambito del Tavolo LEA
(Livelli Essenziali di Assistenza).
Ai fini della suddetta valutazione si invita a porre attenzione alla corretta e completa
applicazione del Piano in quanto alcuni degli obblighi stabiliti dallo stesso potranno essere oggetto di
specifici indicatori.
Inoltre il settore mangimi è oggetto di attività di verifica attraverso lo svolgimento di audit di
settore sul territorio ai sensi dell'art. 4 par 6 del Reg (CE) n. 882/04, effettate dal Ministero.
Esiti dei controlli ufficiali
Gli esiti dei controlli ufficiali svolti annualmente, ai sensi del PNAA, sono riportati nel
rapporto ufficiale consultabile sul sito www.salute.gov.it
nell'area Alimenti e Sanità Animale
seguendo il percorso negli approfondimenti
Temi e professioni ~ Animali ~ Sanità Animale ~
Mangimi ~PNAA, al seguente link:
http://www .salute.gov .itlportale/temi/p2
6. isp?lingua=italiano&id=
1545&area=sanitaAnimale&me
nu=manglml
:Ministero ierCa Sa[ute
PJ{)!)! 2015/2017
Normativa di riferimento nel settore dell'alimentazione
animale
1
Disciplina della produzione, del commercio e dell'etichettatura
•
Legge 15 febbraio 1963, n. 281 disciplina della produzione e del commercio dei mangimi e
successive modifiche ed integrazioni; (G.U.R.1. n. 82 del 26/03/1963) .
D.Lvo 17 agosto 1999, n. 360 attuazione delle direttive 96/24/CE, 96/25/CE e 98/87/CE, nonché
dell' articolo 19 della direttiva 95/69/CE relative alla circolazione di materie prime per mangimi;
(G.U.R.I. n.246 del 19/10/1999).
Regolamento (CE) 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali
della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa
procedure nel campo della sicurezza alimentare (G.U.C.E n. L 31 del 01/02/2002).
Accordo 28 luglio 2005 n. 2334 fra il Ministro della Salute e i Presidenti delle regioni e Province
autonome, Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità
pubblica volto a favorire l'attuazione del
Regolamento (CE) 178/2002 del 28 gennaio 2002
(G.U.R.1. n. 294 del 19/12/2005).
Regolamento (CE) 183/2005 del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi
(G.U.U.E n. L 35 del 08/02/2005).
Lettera circolare prot. n. 2920-P del 25/0212008 del Ministero della Salute recante indicazioni
per il riconoscimento degli stabilimenti per l'attività di condizionamento per gli additivi di cui al
Regolamento(CE) 1831/2003, ai sensi del Regolamento(CE) 183/2005.
Atto d'intesa 13 novembre 2008, tra il Governo, le Regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per
mangimi» (G.U.R.1. n. 287 del 9/12/2008 supplemento ordinario n. 270).
Regolamento (CE) n. 767/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul
mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il Regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le
direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio,
83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del
Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione. (G.U.C.E. n. L 229 del 01/09/2009).
Intesa tra lo Stato e le Regioni del 23 settembre 2010, Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. l31, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano concernente linee guida per la definizione di una procedura uniforme sul territorio
nazionale per l'attribuzione di un numero di identificazione agli operatori del settore mangimi.
(Rep. atti n. 155/CSR). (lOAI2581) (GU n. 250 del 25-10-2010).
Regolamento (VE) n. 68/2013 della Commissione del 16 gennaio 2013 concernente il catalogo
delle materie prime per mangimi; (GUUE L n. 29 del 31/01/2013).
Regolamento (VE) n. 892/2010 della Commissione, dell'8 ottobre 2010, concernente lo status di
alcuni prodotti in relazione agli additivi per mangimi cui si applica il Regolamento (CE) n.
1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 266 del 9.10 .2010).
Raccomandazione della Commissione 2011125/Ue del 14 gennaio 2011 che stabilisce linee
guida per la distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi, biocidi e medicinali
veterinari.( GUUE n. L II del 15/01/20 11).
D.M. 13 novembre 1985 che reca l'elenco dei prodotti di origine minerale e chimico industriali
che possono essere impiegati nell'alimentazione degli animali e successive modifiche; (G.U.R.I.
n. 293 del 13/12/85).
D.Lvo n. 81 del 9 aprile 2008 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.(G.U. Serie Generale n. 101 del
30/04/2008).
•
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•
dei mangimi
tJ24
:Ministero de[(a Sa[ute
P'N}l}l2015/2017
•
Nota prot. 17460-P del 27/09/2012 Oggetto: Circolare esplicativa in merito all'etichettatura dei
mangimi con particolare;
• Nota prot. 18456-P del 11/l0/2012 Oggetto: etichettatura dei mangimi (materie prime, mangimi
composti) in riferimento agli additivi in essi contenuti;
• Nota prot. 17029-P del 19/09/2012 Oggetto: Regolamento (UE) della Commissione n. 225/2012
del 15 marzo 2012.
2
Alimenti dietetici per animali
•
Regolamento (CE) n. 767/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul
mercato e sull 'uso dei mangimi, che modifica il Regolamento (CE) n. 183112003 e che abroga le
direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511lCEE della Commissione, 82/47 l/CEE del Consiglio,
83/228/CEE del Consiglio, 93174/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del
Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione. (G.U.C.E. n. L 229 del 01/09/2009).
Direttiva 2008/38 del 5 marzo 2008 che stabilisce un elenco degli usi previsti per alimenti per
animali destinati a particolari fini nutrizionali; (GUUE n. L 62 del 06/03/2008).
D.Lvo 24 febbraio 1997, n. 45 attuazione delle direttive 93174/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e
95/1O/CE in materia di alimenti dietetici per animali; (G.U.R.I. n. 54 del 6/03/1997).
•
•
3
Disciplina della produzione dei sottoprodotti di origine animale e agroalimentare
•
Direttiva 2008/98CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai
rifiuti e che abroga alcune direttive. (G.U.C.E. L 312 del 22/11/2008).
• Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009
recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non
destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui
sottoprodotti di origine animale) (G.U.C.E. n. L 300 del 14/1112009),
• Regolamento (VE) n. 142/2011 del 25 febbraio 2011 recante disposizioni di applicazione del
Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano,
e della direttiva 97178/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non
sottoposti a controlli veterinari alla frontiera; (GUUE n. L54 del 26/02/2011).
• Nota esplicativa sull'utilizzo dei sottoprodotti originati dal ciclo produttivo delle industrie
agroalimentari destinate alla produzione di mangimi (prot. n. 509-12/0112009/DGSA-P).
• Nota esplicativa prot. 20158-P dell'11/11/2010: applicazione Regolamento (CE)n. 183/2005
modalità di gestione di materie prime per mangimi provenienti da stabilimenti riconosciuti ai
sensi del Regolamento (CE) n. 853/2005.
4
•
Disciplina della preparazione
e del commercio dei farmaci veterinari
D.Lvo 6 aprile 2006, n. 193 attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei
medicinali veterinari; (G.U.R.1. n. 121 del 26/05/2006).
5 Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi medicati e dei prodotti
Intermedi
•
D.Lvo 3 marzo 1993, n.90, attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le
condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella
Comunità. (G.U.R.I: n. 78 del 3/04/1993).
25
:Ministero d'erra Sa[ute
PJ{)1)I2015/2017
•
•
•
•
•
•
•
•
D.M. 16 novembre 1993, attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le
condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella
Comunità. (G.U.R.I. n. 278 del 26/1111993).
D.M. 16 aprile 1994, modificazioni al Decreto 16 novembre 1993 recante attuazione della
direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione sul
mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità. (G.U.R.I. n. 200 del 27/08/1994).
D.M. 19 ottobre 1999, attuazione della direttiva 901l67/CEE con la quale sono stabilite le
condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella
Comunità. (G.U.R.I. n. 191 del 17/08/2000).
Circolare 23 gennaio 1996, n. 1, applicazione del Decreto 16 novembre 1993 recante attuazione
della direttiva 901l67/CEE con la quale sono stabilite le condizioni di preparazione, immissione
sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati nella Comunità e successive modificazioni.
(G.U.R.I. n. 30 del 06/02/1996).
Linee guida del 19 ottobre 2006 sulla produzione di mangimi medicati: misure per ridurre la
contaminazione crociata del Ministero della Salute.
Nota circolare 10 gennaio 2007 prot exDGV A/XI bis/1072/P del Ministero della Salute in
materia di commercio di mangimi medicati e prodotti intermedi.
Nota ministeriale prot. n. 7333-P-20/04/2010 "chiarimenti in merito al corretto uso dei mangimi
complementari medicati.
Nota prot. n. 309-P 09/01/2013 Oggetto: Applicabilità Circolare 1 del 23 gennaio 1996.
6 Disciplina della preparazione
alimentazione per animali
e commercio degli additivi e delle premiscele nell'
•
Circolare 4 luglio 2002, n. 2/2002 circolare esplicativa del Decreto del Presidente della
Repubblica 2 novembre 2001, n. 433 recante Regolamento di attuazione delle direttive 96/511CE,
98/511CE e 1999/20/CE in materia di additivi nell'alimentazione degli animali; (G.U.R.1. n. 171
del 23/07/2002).
• DM 21/02/2001 Tolleranze ammesse sui tenori degli additivi appartenei ai gruppi delle vitamine
provitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite e degli oligoelementi
dichiarati nelle premiscele nei mangimi composti (GURI n.128 del 05/06/2001).
• Regolamento (CE) n.1831/2003 del 22 settembre 2003 sugli additivi destinati all'alimentazione
animale; (G.U.U.E n. L268 del 18/10/2003).
• Registro on-Iine degli additivi autorizzati per l'utilizzo nei mangimi:
http://ec.europa.eulfood/food/animalnutritionlfeedadditives/comm
register feed additives 183103.pdf
7
Sostanze e prodotti indesiderabili nell'alimentazione
•
Direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 maggio 2002, relativa alle
sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
D.Lvo 10 maggio 2004, n. 149 attuazione delle direttive 200 1/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE
e 2003/1 OO/CE,relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
(G.U.R.1. n. 139 del 16/06/2004).
D.M. 15 maggio 2006 determinazione dei limiti di ocratossina A negli alimenti per animali;
(G.U.R.I. n. 120 del 25/05/2006).
Raccomandazione (CE) 704/2004 dell' Il ottobre 2004 raccomandazione della Commissione sul
monitoraggio dei livelli di base di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi; (G.U.U.E. n. L321
•
•
•
animale
del 22/1 0/2004).
~26
:Ministero de[{a Sa[ute
P'lf)f)12015/2017
•
Raccomandazione (CE) 88/2006 del 6 febbraio 2006 relativa alla riduzione della presenza di
diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti; (G.U.U.E n. L42 del 14/02/2006).
• Regolamento (CE) n. 396/2005 del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di
antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che
modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. n. L 70 del 16/03/2005).
• Raccomandazione della Commissione n. 576 del 17 agosto 2006 sulla presenza di
deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, tossine T-2 e HT-2 e fumonisine in prodotti
destinati all'alimentazione degli animali (G.U.U.E. n. L 229 del 23 agosto 2006).
• Regolamento (CE) n. 1881/2006 del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di
alcuni contaminanti nei prodotti alimentari; (G.U.U.E. n. L 364 del 20/12/2006).
• Raccomandazione Della Commissione (2011/516/UE) del 23 agosto 2011 sulla riduzione
della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti.
• Report 2011.004 RIKILT - institute of food safety: Oioxin monitoring in fats and oils for
the feed industry.
• Raccomandazione Della Commissione (20131165/UE) del 27 marzo 2013 relativa alla
presenza di tossine T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali.
8
Controlli Ufficiali nel settore dell'alimentazione
animale
•
Regolamento (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a
verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla
salute e sul benessere degli animali; (G.U.C.E n. L 191 del 28/05/2004).
• Raccomandazione (CE) 91/2003 dellO febbraio 2003, sul programma coordinato d'ispezione
nel settore dell'alimentazione animale per l'anno 2003, in conformità alla direttiva 95/53/CE
del Consiglio; (G.U.U.E. n. L 034 del 11/02/2003).
• Raccomandazione (CE) 925/2005 del 14 dicembre 2005 sul programma coordinato di
controlli nel settore dell'alimentazione animale per l'anno 2006 in conformità della direttiva
95/53/CE del Consiglio; (G.U.U.E. n. L 337 del 22112/2005).
• Decreto Legislativo 17 giugno 2003, n. 223 Attuazione delle direttive 2000/77/CE e
2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione
animale; (G.U. n. 194 del 22/08/2003).
• Decisione della Commissione 2006/677 ICE che stabilisce le linee guida che definiscono i
criteri di esecuzione degli audit a norma del Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento
Europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla
normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli
animali (G.U.U.E. n. L 278 del 10/10/2006).
• Raccomandazione 925/05/CE del 14 dicembre 2005 sul programma coordinato di controlli
nel settore dell'alimentazione animale per l'anno 2006 in conformità della direttiva 95/53CE;
(GUCE n. L 337 del 22112/2005).
• Nota del Ministero della Salute prot. 8957 del 3 maggio 2013: misure urgenti di indirizzo
dei controlli ufficiali sui mangimi.
9
Divieti di somministrazione
di proteine animali agli animali da allevamento
•
Regolamento (CE) n. 999/2001 del 22 maggio 2001 recante disposizioni per la prevenzione,
il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie trasmissibili; (G.U.C.E. n. L 147 del
31/05/200 l ).
• Decisione 2002/248/CE della Commissione del 27 marzo 2002, che modifica la decisione del
Consiglio 20001766/CE e la decisione 2001l9/CE relative alle encefalopatie spongiformi
trasmissibili e alla somministrazione di proteine animali; (G.U.C.E. n. L 84 del 28/03/2002).
27
ff
:Ministero cfeCCaSa[ute
PJ{)'l)'l2015/2017
•
lO
Nota-Circolare prot n DGSA 15849-P del 12/09/2011 relativa aI divieti concernenti
l'utilizzo delle proteine animali all'alimentazione zootecnica.
Materie di cui è vietata la circolazione o l'impiego nei mangimi
•
•
•
11
D.M. 7 gennaio 2000 sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia
spongiforme bovina (BSE); (G.U. n. 59 del 11/03/2000).
Regolamento (CE) n. 767/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul
mercato e sull 'uso dei mangimi, che modifica il Regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga
le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del
Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e
96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione. (G.U.C.E. n. L 229
del 01/09/2009). (Allegato III).
Report 2012.007 RIKIL T - institute of food safety: examination of packaging materials in
bakery products. A validated method for detection and quantification.
Controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti
•
•
•
•
•
•
12
Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 novembre
2003 sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti;
(G.U.U.E n. L 325 del 12/12/2003).
Direttiva 2003/99/CE del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli
agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la
direttiva 92/117/CEE del Consiglio; (G.U. n. L 325 del 12/12/2003).
D.L.vo 4 aprile 2006 n. 191 Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di
sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici; (G.U.R.1. n.119 del 25/05/2006).
Regolamento (CE) n. 2073/2005 del 15 novembre 2005 sui criteri microbiologici applicabili
ai prodotti alimentari; (G.U.U.E. n. L 338 del 22/12/2005).
D.M. lO Marzo 1997 attuazione della Programma di controllo per le S. Enteritidis e S.
Typhimurium negli allevamenti di galline ovaiole destinate alla produzione di uova da
consumo. (G.U.R.I. n.103 del 06/05/1997).
"Piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli" in vigore.
Organismi Geneticamente Modificati
•
Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui
nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (G.U.C.E. L 43 del 14.2.1997).
• Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre
2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la
tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché
recante modifica della direttiva 2001/18/CE;(G.U.U.E. n. L 268 del 18/10/2003).
• Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre
2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati; (G.U.U.E. n. L 268 del
18/1 012003).
•
D.Lvo 8 luglio 2003 n. 224 attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione
deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;(G.U.R.1. n. 194 del
22/08/2003).
• Decisione 2007/157/CE della Commissione, del 7 marzo 2007, che abroga la decisione
2005/317/CE relativa a provvedimenti d'emergenza in relazione all'organismo geneticamente
:Ministero dd/A Sa[ute
PJ{}l}l2015/2017
•
•
•
•
•
•
13
modificato non autorizzato Bt lO nei prodotti a base di mais; (G. U. U .E. L68
dell' 08/03/2007).
Regolamento
(CE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un
sistema per la determinazione
e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi
geneticamente modificati; (G.U.C.E. n. L lO del 16/0112004).
Regolamento (CE) n. 641/2004 della Commissione recante norme attuative del Regolamento
(CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la domanda di
autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti
preesistenti e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente
modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole (pubblicato nella
G.U.U.E. 7 aprile 2004, n. L lO2).
Regolamento (CE) N. 1981/2006 della Commissione sulle regole dettagliate per l'attuazione
dell'articolo 32 del Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativamente al laboratorio comunitario di riferimento per gli organismi geneticamente
modificati
Regolamento
VE 619/2011 della Commissione che fissa i metodi di campionamento e di
analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali riguardo alla presenza di materiale
geneticamente modificato per il quale sia in corso una procedura di autorizzazione o la cui
autorizzazione sia scaduta.
Decisione 2010/315/UE che abroga la decisione 2006/601lCE che reca misure d'emergenza
relative all'organismo geneticamente modificato non autorizzato «LL RICE 601» nei prodotti
a base di riso e che prevede il campionamento casuale e l'analisi volti ad accertare l'assenza
di tale organismo nei prodotti a base di riso.
Decisione 2011/884/UE
della Commissione,
del 22 dicembre 20 Il, recante misure di
emergenza relative alla presenza di riso geneticamente modificato non autorizzato nei prodotti
a base di riso originari della Cina e che abroga la decisione 2008/289/CE.
Produzioni
•
•
•
14
Biologiche
Regolamento
(CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di
produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli
e sulle derrate alimentari; (G.U. C.E. n. L 198 del 22107/1991).
Regolamento
(CE) n. 1804/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999, che completa, per le
produzioni animali, il Regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione
biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle
derrate alimentari; (G.U.C.E. n. L 222 del 24/0811999).
Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione
biologica e all'etichettatura
dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) n.
2092/91 (entrerà in applicazione dalI gennaio 2009); (G.U.C.E. n. L 189 del 20107/2007).
Campionamento
•
•
•
D.M. 20 aprile 1978 modalità di prelevamento dei campioni per il controllo ufficiale degli
alimenti per gli animali; (G.U. n. 165 del 15/0611978).
Regolamento (CE) n. 401/2006 del 23 febbraio 2006 relativo ai metodi di campionamento e
analisi per il controllo ufficiale dei tenori di micotossine nei prodotti alimentari; (G.U.U.E. n.
L 70 del 09/03/2006).
Raccomandazione
2004/787/CE
della Commissione,
del 4 ottobre 2004, relativa agli
orientamenti
tecnici sui metodi di campionamento
e di rilevazione
degli organismi
geneticamente
modificati e dei materiali ottenuti da organismi geneticamente
modificati come
29
§
:M.inistero cM{a Sa[ute
P'N)I}12015/2017
tali o contenuti in prodotti, nel quadro del Regolamento (CE) n. 183012003CE 787/2004 del
04/10/2004; (O.U.C.E. n. L 348 del 24/11/2004).
• Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi
di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali (O.U.C.E.
n. L 54 del 26.2.2009)
• Linee Guida per il campionamento degli alimenti per animali - applicazione del
Regolamento (CE) n.152/2009 (Allegate al presente Piano).
• Regolamento (VE) n. 619/2011 della Commissione, del 24 giugno 2011, che fissa i metodi di
campionamento e di analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali riguardo alla
presenza di materiale geneticamente modificato per il quale sia in corso una procedura di
autorizzazione o la cui autorizzazione sia scaduta.
• Nota ministeriale "Oestione dei campioni per l'esecuzione dei controlli ufficiali sugli alimenti
e mangimi di cui al Regolamento CE n. 882/2004" prot. n. 4333 del 3 agosto 2011
15
Sanzioni
• Legge 3 febbraio 2011, n. 4, Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti
alimentari. (O.U.R.I. n. 41 del 19/02/2011).
• Legge 15 febbraio 1963, n. 281
disciplina della produzione e del commercio dei mangimi
e successive modifiche ed integrazioni; (O.U .R.I. n. 82 del 26/03/1963) .
• D.Lvo. 5 aprile 2006 n. 190, che introduce la disciplina sanzionatoria per le violazioni al
Regolamento (CE) n. 178/2002. (O.U.R.I. n. 118 del 23105/2006).
• D.Lvo 21 febbraio 2005, n. 36 Disposizioni sanzionatorie in applicazione del Regolamento
(CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti
di origine animale non destinati al consumo umano (O.U.R.I. n. 63 del 17 marzo 2005).
• D.L.vo 21 marzo 2005, n.70 disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE)
numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati;
(O.U.R.I. n. 98 del 29/04/2005).
• D.Lvo 3 marzo 1993, n.90, attuazione della direttiva 90/167/CEE con la quale sono stabilite
le condizioni di preparazione, immissione sul mercato ed utilizzazione dei mangimi medicati
nella Comunità. (O.U.R.I: n. 78 del 3104/1993) art. 16.
• Decreto Legislativo n. 142 del 12 novembre 2009 "Disciplina sanzionatoria per la violazione
delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei
mangimi" (OURI n. 234 del 14/11/2009).
• D.Lvo lO maggio 2004, n. 149 attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE,
2003/57/CE e 2003/1 OO/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili
nell'alimentazione degli animali; (O.U.R.I. n. 139 del 16/06/2004).
• D.Lvo 6/11/2007 n. 193 attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia
di sicurezza alimentare e applicazione dei Regolamenti comunitari del medesimo settore;
(OURI n.261 del 09/11/2007).
• D.L.vo 1 ottobre 2012 n. 186 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di
cui al Regolamento (CE) n. 106912009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di
origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE)
n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 e della
direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli
veterinari in frontiera. (1200206) (GUn.255 del 31-10-2012).
:Ministero tfeCfa SaCute
il'N}l}l2015/2017
16
Importazione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
D.Lvo 30 gennaio 1993, n. 28 relativo ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi
e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari (O.U.R.!. n. 28, del
04/02/1993).
D.Lvo. 19 agosto 2005, n. 214 Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure
di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai
vegetali o ai prodotti vegetali. (O.U.R.I. n. n. 248 del 24/1 0/2005).
D M del 19 settembre 2003 "Decreto recante modalità organizzative dei controlli ufficiali in
materia di alimentazione animale".
Regolamento (CE) n. 136/2004 della Commissione, del 22 gennaio 2004, che fissa le
modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontalieri della Comunità sui
prodotti importati da Paesi terzi; (O.U.R.I. n. L 21 del 28.1.2004).
Direttiva 98/68/CE della Commissione del IO settembre 1998 che stabilisce il modello di
documento di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 95/53/CE del Consiglio nonché
talune modalità relative ai controlli, all'entrata nella Comunità, di alimenti per animali
provenienti da Paesi terzi; (O.U.C.E. n. L 261 del 24/09/1998) recepita in Italia con Decreto
Direttoriale del Ministero delle Finanze del 6 maggio 1999.
Direttiva 97/78/CE del Consiglio del 18 dicembre 1997 che fissa i principi relativi
all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai Paesi terzi e che
sono introdotti nella Comunità; (O.U.C.E. n. L 24 del 30/01/1998).
Decisione 94/360/CE della Commissione, del 20 maggio 1994, relativa alla riduzione di
frequenza dei controlli materiali sulle partite di taluni prodotti importati da Paesi terzi, in forza
della direttiva 90/675/CEE del Consiglio;( O.U.C.E. n. L 158 del 25/06/1994).
D.Lvo 25 febbraio 2000, n. 80 attuazione della direttiva 97/78/CE e 97/79/CE in materia di
organizzazione dei controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi. (O.U.R.!. n. 82
del 07/04/2000).
Circolare prot. n. DGV AlIII-XI-bis/28667/P del 4 agosto 2006 del Ministero della Salute
recante linee direttrici in materia di controlli ufficiali da effettuare sugli alimenti per animali
("mangimi") provenienti da paesi terzi o destinati a paesi terzi.
Circolare prot. n. DGSA.VII/3298/P del 27 aprile 2007 recante indicazioni circa le
importazioni e le esportazioni di additivi, premiscele e mangimi che li contengono non
conformi alle norme U.E.
Regolamento (CE) n. 829/2007 della Commissione, del 28 giugno 2007 (O.U.R.!. n. L 191
del 21/07/2007), che modifica gli allegati I, II, VII, VIII, X e XI del Regolamento (CE) n.
177412002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'immissione sul
mercato di taluni sottoprodotti di origine animale.
:Ministero cfeffa Sa[ute
P'Jf}l}l2015/2017
Capitolo 1
Piano di Controllo ai fini della profilassi della BSE
Il riscontro di contaminazioni da farine animali nei mangimi, negli ultimi anni, grazie anche
all'intensa attività di controllo, risulta essersi assestato con piccole fluttuazioni su valori molto bassi
nell' ordine di poche unità ogni 10.000 controlli rispetto al 3% registrato nel 2001. Tali risultati
incoraggianti sono stati ottenuti grazie a un'intensa campagna di controlli che ha visto il prelievo di
un elevato numero di campioni (oltre 44000 nel periodo 2001-2010). Sulla base del trend decrescente
della BSE in Italia e dei risultati del Piano dei precedenti anni, si ritiene opportuno apportare alcune
modifiche al Piano, senza coinvolgere il suo impianto fondamentale. E' stato mantenuto immutato un
programma di Monitoraggio
epidemiologico,
in grado di fornire un quadro della situazione
epidemiologica e della sua evoluzione nel tempo, affiancato da un programma di Sorveglianza, volto
a garantire il rispetto della normativa vigente in materia di divieti nell'alimentazione
animale, che è
stato rimodulato sia nella numerosità dei campioni da prelevare, sia nella ripartizione dei campioni,
adeguandolo ai risultati dell'andamento del Piano negli anni precedenti.
Non sono state apportate, invece, variazioni al sistema informativo finora utilizzato.
Per la stesura delle presenti linee di indirizzo, si è tenuto conto:
• della più recente raccomandazione
comunitaria disponibile in materia (Raccomandazione
2005/925/CE del 14 dicembre 2005 sul programma coordinato di ispezione nel settore
dell'alimentazione
animale per l'anno 2006), che identifica i punti critici nei mangimifici e
nelle aziende di allevamento;
• del Regolamento (CE) 882/2004 per l'organizzazione dei controlli ufficiali;
• dei risultati dell'attività di controllo svolta in Italia negli anni precedenti;
• delle raccomandazioni contenute nei rapporti redatti dagli ispettori del Food Veterinary Office
a seguito delle più recenti ispezioni comunitarie relative alla BSE;
Gli strumenti previsti per l'applicazione del piano di attività di controllo sono i seguenti:
• programma di campionamento statisticamente rappresentativo relativo a prelievi in aziende
bovine da latte o linea vacca-vitello ai fini del monitoraggio epidemiologico;
• programma di sorveglianza da applicarsi lungo tutta la filiera;
• Sistema Informativo (SI) per il quale sono specificati: obiettivi, soggetti coinvolti, modulistica,
scadenze, flusso dei dati e ricadute informative. In particolare il SI prevede l'utilizzo di un
verbale di prelevamento standardizzato a livello nazionale (Allegato l e la) da utilizzare in
fase di prelievo per la raccolta di una serie minima di informazioni di rilevanza epidemiologica
e di un tracciato record unico per l'invio dei dati da parte degli II.ZZ.SS. al BEAR;
Si richiama l'attenzione sulla rimozione dei divieti di utilizzo di farine animali derivate da non
ruminanti per l'alimentazione dei pesci di acquacoltura.
Infatti, a partire dali giugno 2013, entrerà in applicazione il Reg (UE) 56/2013 del 16 gennaio 2013
che modifica gli allegati I e IV del Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie
spongiformi trasmissibili.
Pertanto a partire da tale data sarà permessa l'alimentazione dei pesci con proteine animali
ricavate da non ruminanti e di mangimi composti contenenti tali proteine.
:Ministero tfeCfa Sa[ute
PNjfj12015/2017
Programma
di Monitoraggio
Il programma di Monitoraggio ha essenzialmente una funzione informativa, è parte integrante
del processo di valutazione del rischio e consente l'identificazione di fattori di rischio o di situazioni
di allarme su cui basare la programmazione degli interventi.
Per garantire la sua funzione informativa
il programma
di monitoraggio
è basato
necessariamente su criteri formali di campionamento statistico. Data la situazione favorevole descritta
nell'introduzione
a questo capitolo, diventerebbe molto gravoso stabilire numerosità campionarie in
grado di veicolare informazioni utili di Monitoraggio per ciascuna Regione. Quindi, a partire dall'anno
2008 questo programma è stato impostato su un campionamento casuale stratificato su base regionale
in modo da garantire una rappresentatività statistica nazionale e non più regionale. La numerosità
campionaria stabilita in ambito nazionale consente di ottenere un'informazione preziosa per il Paese
nel suo insieme con il vantaggio di mettere a disposizione una maggior quantità di campioni per le
attività di vigilanza svolte a livello regionale.
Il programma di Monitoraggio, come negli anni precedenti, è ristretto alle aziende zootecniche
da latte o della linea vacca vitello poiché esse rappresentano il segmento della filiera in cui si concentra
il rischio maggiore per la diffusione della malattia.
I risultati del controllo su queste strutture, a valle della filiera, possono servire per
l'identificazione tempestiva di situazioni di allarme sanitario e per ottenere stime di rischio valide in
ambito nazionale.
Ripartizione dei campioni
Il numero di campioni per Regione è stato diversificato in modo che il campione complessivo
sia rappresentativo della distribuzione nazionale degli allevamenti bovini e bufalini da latte o della
linea vacca-vitello (campionamento stratificato: la ripartizione si basa sul numero di allevamenti di
bovini con orientamento produttivo latte o misto attivi al 30/09/2014, dati fomiti dalla Banca Dati
Nazionale BDN).
Il programma di Monitoraggio prevede il prelievo di n. 750 campioni a livello nazionale (vedi
tabella l-l). Tale numerosità campionaria consente di definire con elevata precisione il livello medio
nazionale di contaminazione dei mangimi con farine animali oppure la prevalenza massima se tutte le
unità campionarie esaminate risultassero conformi. Ad esempio nel caso del riscontro di una
prevalenza pari allo 0,4% (3 campioni su 750 esaminati), l'intervallo di confidenza al 95% (binomiale
esatto) sarebbe compreso tra 0.08% e 1,2%. Nel caso invece in cui nessuno dei 750 campioni prelevati
risultasse positivo, il limite superiore dell'intervallo di confidenza della prevalenza sarebbe pari a
0,49%.
Tabella
1-1 Ripartizione
dei campioni
Regioni
di Monitoraggio
Numero di campioni
Abruzzo
5
Basilicata
Il
Bolzano
2
Calabria
4
Campania
37
Emilia-Romagna
123
Friuli Venezia Giulia
17
Lazio
25
Liguria
l
per Regione
:Ministero (fe{fa SaCute
PJ{}l}l2015/2017
Lombardia
279
Marche
2
Molise
2
Piemonte
89
Puglia
25
Sardegna
15
Sicilia
20
Toscana
5
Trento
7
Umbria
4
Valle d'Aosta
2
Veneto
75
TOTALE
750
La rendicontazione
deve essere effettuata
Monitoraggio 2015-17", allegata del PNAA.
tramite
la compilazione
della
scheda
Excel
"BSE
Campionamento
Per garantire il conseguimento degli obiettivi del monitoraggio è essenziale che in ciascuna
Regione o Provincia Autonoma siano rispettati i seguenti criteri:
• scelta assolutamente
casuale delle aziende da campionare (sulla base di un'estrazione
formalmente casuale operata sui sistemi informativi regionali);
• rappresentatività
su base geografica, garantita mediante una ripartizione del numero di
campioni tra le diverse ASL (campione stratificato per ASL);
• all'interno delle ASL: restrizione dei controlli assegnati dal presente piano, esclusivamente
agli allevamenti di bovine o bufale da latte o che praticano la "linea vacca-vitello";
• ripartizione omogenea dei campioni da prelevare nel periodo di validità del piano che deve
~oncludersi
entro il 31 dicembre;
Si ribadisce che la casualità della scelta delle aziende da campionare all'interno di ciascuna ASL
è fondamentale per garantire la rappresentatività statistica del campione.
Il campione
grammi ciascuna.
Composizione del campione
è di tipo ufficiale e deve essere composto da almeno quattro CF di circa 500
Programma di Sorveglianza
Il Programma di Sorveglianza ha funzioni di controllo ufficiale pertanto è basato su criteri di
rischio identificati in tutta la filiera produttiva e derivanti dall'attività di controllo pregressa e
dall'analisi della situazione epidemiologica della BSE in Italia. In base a tali considerazioni, quindi
non per ragioni di tipo statistico ma per il differente rischio, la ripartizione dei campioni risulta
diversificata tra Regioni o Province Autonome. Inoltre, la Raccomandazione
2005/925/CE del 14
dicembre 2005 identifica i seguenti luoghi in cui effettuare il prelievo dei campioni da destinare
all'analisi:
• all'importazione;
• stabilimenti di produzione di mangimi;
•
intermediari e depositi;
:Ministero deCCaSaCute
P'N)l)l2015/2017
•
•
•
mezzi di trasporto;
miscelatori fissi/miscelatori
nell'azienda agricola;
•
altro.
mobili;
Criteri utilizzati per la ripartizione dei campionamenti
per la sorveglianza in ambito nazionale.
L'assegnazione
del numero di prelievi per Regione viene determinata utilizzando parametri di
differente natura, di seguito esplicitati:
• I risultati del PNAA negli anni precedenti (2003-2014) mostrano che il rischio di trovare un
mangime positivo al nord è uguale a quello di trovarlo al centro-sud (rischio relativo= 1).
• Le modifiche al Regolamento (CE) n. 999/2001 che permette l'alimentazione dei pesci con
proteine animali ricavate da non ruminanti e di mangimi composti contenenti tali proteine,
congiuntamente al RASFF che, nell'ultimo anno, ha riportato numerose allerte per presenza di
DNA di ruminanti in farine di pesce suggeriscono che si debba portare attenzione particolare
al settore dell'acquacoltura.
• Il numero di campioni da eseguire all'interno delle singole Regioni e Province Autonome è
stato calcolato nel seguente modo:
o I campioni da prelevare in azienda con ruminanti sono stati distribuiti in base al numero di
allevamenti di bovini e ovicaprini (dati BDN);
o l campioni da prelevare in azienda zootecnica con non ruminanti sono stati distribuiti in
base al numero di aziende con suini e avicoli (dati BDN);
o I campioni da prelevare in acquacoltura sono stati distribuiti in base al numero di
allevamenti di acquacoltura (dati BDN);
o I campioni da prelevare in filiera sono stati distribuiti in base al numero di stabilimenti
presenti (dati ISTAT annuario 2013).
Ripartizione dei campioni
Il programma di Sorveglianza prevede il prelievo di n. 1500 campioni a livello nazionale
ripartititi secondo la tabella 2-1. Tali campioni sono ripartiti su aziende zootecniche di ruminanti
(20% dei campioni), non ruminanti (20% dei campioni), aziende di acquacoltura (20% dei campioni),
e sul resto della filiera ( 40% dei campioni).
Tabella 2 - 1 Ripartizione
dei campioni
Regione
N°
CampiOnI
Az.
Ruminanti
N°
campioni
Az. Non
ruminanti
Abruzzo
Basilicata
Bolzano
Calabria
Campania
EmiliaRomagna
Friuli Venezia
Giulia
Lazio
Liguria
13
12
15
20
22
lO
28
2
11
16
66
Il
5
22
4
di Sorveglianza
N° campioni
Az.
Acquacoltura
per Regione
3
8
35
8
1
2
7
14
174
Totale
CampiOnI
PNAA
20152017
51
16
38
46
110
230
5
30
8
48
12
1
7
17
58
2
2
9
2
1
lO
N°
CampiOnI
Filiera
:Ministero iferra Sa[ute
P1VJIJI 2015/2017
105
206
Lombardia
32
30
39
6
4
26
45
Marche
9
Molise
14
7
1
7
29
Piemonte
16
8
43
48
115
2
lO
8
25
Pu~lia
5
Sardegna
33
37
8
12
90
2
23
Sicilia
25
3
53
Il
13
Toscana
17
30
71
Trento
1
5
21
3
30
8
Umbria
7
3
53
71
4
1
1
Valle d'A.
1
7
18
26
51
152
Veneto
57
Totale
300
300
300
600
1500
La rendicontazione deve essere effettuata tramite la compilazione della scheda Excel "BSE
Sorveglianza 2015-17", allegata del PNAA.
In aziende zootecniche (di ruminanti e di non ruminanti)
Deve essere data precedenza alle aziende:
• bovine di dimensioni superiori ai 100 capi (sono le aziende in cui si è concentrato il rischio di
BSE);
• in cui i ruminanti sono allevati insieme a suini o avicoli, condizione che aumenta il rischio di
contaminazioni crociate;
• aziende di acquacoltura che utilizzano mangimi contenenti proteine animali trasformate (PAT)
oggetto di deroga ai sensi del Reg. (CE) n. 999/01 s.m.e i;
• che acquistano mangimi sfusi;
• che utilizzano mangimi ad alto tenore proteico;
• che utilizzano fertilizzanti organici contenenti proteine animali trasformate.
In particolare, qualora un'azienda agricola in cui si allevano animali produttori di alimenti,
utilizzi fertilizzanti organici contenenti proteine animali trasformate, il servizio veterinario locale deve
ffi'fà considerare tale evenienza come fattore di elevato rischio per la programmazione dei controlli
ufficiali, tenendo in debita considerazione l'eventuale uso fraudolento di tali prodotti
nell' alimentazione animale.
Negli altri segmenti della filiera produttiva
Sulla base delle attuali conoscenze epidemiologiche relative alla diffusione della BSE, delle
esperienze di controllo pregresse e dei risultati analitici ottenuti si elencano di seguito le caratteristiche
strutturali o produttive che dovranno essere utilizzate per definire le priorità delle attività di
sorveglianza.
Stabilimenti di produzione di mangimi:
• impianti la cui produzione consiste, in larga misura, nella produzione di mangimi composti;
• impianti a linea unica ma che producono sia mangimi per ruminanti, sia mangimi per non
ruminanti, particolarmente quando sussistano elementi indicanti parziale inefficacia
dell' effettiva separazione dei processi produttivi;
• tipologie produttive maggiormente suscettibili di contaminazione (ad es. produzione di
mangimi composti per non ruminanti e per l'acquacoltura contenenti proteine animali
trasformate (PAT) oggetto di deroga ai sensi del Reg. (CE) n. 999/01 s.m.e i.) nonché materie
prime impiegate nel processo produttivo come ad esempio grassi animali, PAI in deroga o
altri concentrati proteici;
:Jrtinistero cfe[fa Sa{ute
P1fjIjI 2015/2017
•
•
elevati volumi di importazione di mangimi o materie prime ad elevato contenuto proteico;
potenziale inefficacia dei sistemi di autocontrollo aziendali riferita in particolare al controllo
delle contaminazioni crociate (es. assenza di un laboratorio interno o di fiducia) ed alla corretta
miscelazione degli ingredienti; la contaminazione crociata potrebbe rappresentare un problema
anche nelle fasi di stoccaggio e di trasporto dei prodotti finiti;
• pregresse non conformità o irregolarità legate al mancato rispetto delle norme di profilassi
della BSE.
Per le valutazioni di cui sopra possono essere utilizzate le schede allegate al presente piano per la
classificazione del rischio degli stabilimenti
Intermediari e depositi:
• presenza di grandi quantità di mangimi sfusi;
• provenienza estera dei mangimi composti distribuiti;
• stoccaggio/distribuzione
di mangimi ad alto contenuto proteico.
Mezzi di trasporto:
• impiegati anche per il trasporto di proteine animali trasformate e mangimi;
• la cui non conformità sia già stata accertata in precedenza o si sospetti una non conformità.
Miscelatori fissi e mobili:
• Miscelatori che producono mangimi per ruminanti e non ruminanti e mangimi ad alto
contenuto proteico;
• Miscelatori che servono numerose aziende agricole, tra cui aziende che allevano ruminanti;
• Miscelatori la cui non conformità sia stata accertata in precedenza o si sospetti una non
conformità.
I Servizi veterinari devono inoltre tener conto di fattori particolari legati allo stato ed al grado
di manutenzione ed efficienza delle attrezzature utilizzate.
Ai fini della programmazione e rendicontazione le Regioni e Province autonome dovranno
ripartire i campioni attribuiti nella Scheda BSE Sorveglianza distribuendo i campioni per il "resto
della filiera" tra gli impianti di produzione, la distribuzione,
i trasportatori e altre sedi. La
ridistribuzione dei campioni nella scheda deve tenere in considerazione i criteri sopra esposti.
Composizione del campione
Il campione
grammi ciascuna.
è di tipo ufficiale e deve essere composto
da almeno quattro CF di circa 500
Cam pionamento
Nell'ambito
dell'applicazione
del presente piano, gli operatori del Servizio Sanitario
competenti per territorio procedono al prelievo di campioni ufficiali (ai sensi del Regolamento
152/2009) di mangimi composti finiti e/o di materie prime
Si evidenzia che la presenza di frammenti di osso si può considerare uniforme nei mangimi
composti e non uniforme nelle materie prime, pertanto si devono adottare le procedure di
campionamento differenti a seconda dei casi.
:Ministero
d"eCCaSafute
PNJl.J12015/2017
Raccolta Dati
I dati relativi ai controlli volti ad individuare la presenza di costituenti di origine animale vietati
devono essere trasmessi semestralmente dalle Regioni e dalle Province Autonome al Ministero della
Salute, con le modalità previste al capitolo "rilevazione dell' attività" del presente piano (parte
generale), compilando le tabelle in file Excel fomite in allegato al presente Piano collegate ai link del
presente capitolo.
Obiettivi del sistema informativo del BEAR
Il programma è concepito in modo da rispondere all'esigenza di disporre di dati utili alla
descrizione dei livelli di diffusione di mangimi contaminati con farine di origine animale e alla messa
in opera di strategie di lotta al fenomeno.
Inoltre il SI consente di monitorare l'andamento del Piano ed eventualmente di ripianificare
l'attività o di apportare necessari aggiustamenti.
Soggetti coinvolti
I soggetti coinvolti nell'applicazione del piano di sono i seguenti:
l.
Servizi Veterinari ASL;
2.
Servizi Veterinari regionali e delle Province autonome;
3.
Istituti Zooprofilattici Sperimentali;
4.
CReAA
5.
BEAR;
6.
Ministero della Salute.
Modulistica
Si ribadisce l'importanza
di indicare sul verbale di
l'apposita casella, se il campione si riferisce al monitoraggio o
distinti i dati relativi alle due attività del piano. Si ricorda
monitoraggio sono le aziende con bovini da latte o che praticano
prelevamento (allegato l), barrando
alla sorveglianza, in modo da tenere
inoltre che le aziende target per il
la linea vacca-vitello.
Scadenze
Come illustrato nel Piano, le attività di monitoraggio e di sorveglianza sono distribuite
uniformemente lungo il corso dell'anno e devono concludersi entro il 31 dicembre di ogni anno.
Le informazioni registrate nel verbale di prelevamento dei campioni relativi alla ricerca di
proteine animali in alimenti zootecnici vengono raccolte dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. I
dati relativi a tutti i campioni accettati a partire dal primo giorno del primo mese di ogni semestre
(1/01 e 1/07) fino all'ultimo giorno dell'ultimo mese dello stesso semestre (30/06 e 31/12) devono
essere inviati da parte degli IIZZSS mediante upload al BEAR di Torino ed al Ministero della Salute,
Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti entro il
giorno 31 Luglio per il primo semestre ed il giorno 31 Gennaio per il secondo semestre. Si ricorda,
inoltre, che i Laboratori Ufficiali devono garantire l'emissione del rapporto di prova entro 30 giorni
dalla data di accettazione del campione.
Il BEAR provvede a produrre i rapporti di attività e a trasmetterli al Ministero della Salute e
alle Regioni e Province Autonome entro un mese dal ricevimento dei dati grezzi.
Inoltre il BEAR s'impegna a fornire alle Regioni/Province Autonome i dati relativi ai campioni
analizzati e a quelli risultati non conformi, disaggregati per matrice e luogo di prelievo secondo i
modelli di programmazione/rendicontazione
allegati (BSE monitoraggio, BSE sorveglianza). Ciò non
solleva le RegionilP A dall'obbligo di verificare l'attività effettivamente eseguita dalle AA.SS.LL.
Per quanto riguarda gli esiti dei campioni risultati positivi alla presenza di P.A.T., gli II.ZZ.SS.
devono comunicarli tempestivamente al Ministero della Salute allegando il referto analitico e il
verbale di prelievo dei campioni (Allegato l).
:Ministero tfeCCa Sa[ute
P'JIfjtjt 2015/2017
Le Regioni e le Province Autonome devono trasmettere al Ministero della Salute i provvedimenti
adottati in riferimento alle positività e irregolarità riscontrate, utilizzando il fac-simile di scheda
Allegato 3 del presente piano.
Ricadute informative
In generale il SI consente un costante monitoraggio sull'andamento del Piano e la
rendicontazione in sede comunitaria.
In conclusione, le modalità di selezione dei campioni da analizzare e il loro numero previsto
dal programma di monitoraggio consentono di conoscere la situazione nazionale relativa alla
contaminazione dei mangimi calcolando le prevalenze grezze nazionali complessive con un errore
statistico molto limitato. Per quanto attiene le attività di sorveglianza, i dati raccolti servono a
verificare l'effettivo rispetto della normativa vigente lungo l'intera filiera produttiva e a confermare
l'efficacia della strategia mirata di intervento.
'Ministero de[(a Sa[ute
P'N;4);12015/2017
Capitolo 2
Piano di Controllo degli Additivi e dei Principi Farmacologicamente
Attivi
Il piano di controllo degli additivi e dei principi farmacologicamente attivi nei mangimi per gli
anni 2015 - 2017 comprende un'attività di monitoraggio di alcuni additivi nutrizionali e un'attività di
sorveglianza mirata alla determinazione dei coccidiostatici e dei principi farmacologicamente
attivi
ammessi e non nei mangimi e nell'acqua di abbeverata per animali produttori di alimenti.
Il presente capitolo è predisposto tenendo conto:
• della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di alimentazione animale;
• della Raccomandazione della Commissione del 14 dicembre 2005 (2005/925/CE) in cui viene
segnalato che in precedenti controlli è stata individuata la persistenza di antibiotici e
coccidiostatici in determinati mangimi destinati a specie o categorie di animali per i quali tali
sostanze attive non sono autorizzate;
• della Direttiva 2002/32/CE s.m.e i. per la parte relativa agli additivi autorizzati presenti nei
mangimi destinati alle specie non bersaglio, in seguito a carry over inevitabili;
• della capacità tecnico scientifica dei laboratori di prova deputati al controllo ufficiale, della
disponibilità di metodi analitici per la ricerca dei principi attivi e degli additivi;
• della potenzialità operativa dei servizi veterinari delle strutture territoriali deputate al prelievo
dei campioni;
• del Registro comunitario per gli additivi ammessi nei mangimi. Tale registro è accessibile al
pubblico sul seguente sito della Commissione Europea:
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditiveslregisteradditivesen.htm;
• delle risultanze del PNAA relative agli anni precedenti;
• dalle risultanze del PNR, in merito alla presenza di residui negli alimenti di origine animale.
Programma di Monitoraggio degli additivi nutrizionali, composti di
oligoelementi
Nel triennio precedente (2012-2014) è stato attuato un Piano di monitoraggio sugli additivi
nutrizionali con la focalizzazione dei campionamenti
su categorie di produzione e su matrici
specifiche in modo da avere un approccio dei campionamenti basato sul rischio. La numerosità
campionaria è modulata in modo da garantire l'identificazione
tempestiva di situazioni di allarme
sanitario e per ottenere stime di rischio valide in ambito nazionale.
Di seguito vengono riportate, a seconda della molecola da ricercarsi, le indicazioni che sono
state utilizzate per individuare le categorie animali e le matrici più a rischio (tratte ove non
diversamente indicato da Van Paemel et al, Technical report on Selected trace and ultratrace elements:
Biological role, content in feed and requirements in animaI nutrition - Elements for risk assessment,
201 O, http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/68e.htm).
ed i criteri di ripartizione del campione
nelle Regioni e Province Autonome. Infine vengono riportate le tabelle di suddivisione dei campioni
a livello regionale.
La strategia di campionamento è basata sulla selezione di un numero di campioni casuali da
una popolazione ad alto rischio. La numerosità campionaria è stata ottenuta in modo da svelare il
superamento di una determinata soglia di prevalenza. In tal caso, se tutti i campioni risultano conformi,
si può affermare (con una confidenza al 95%) che il livello di prevalenza delle non conformità è al di
sotto della soglia prefissata con il piano di campionamento, nel caso si registrassero non conformità
occorre calcolare il livello di prevalenza ed il relativo intervallo di confidenza al 95%.
Per garantire
necessariamente
la sua funzione
informativa
su criteri formali di campionamento
il programma
statistico.
di monitoraggio
è basato
:Ministero cfeCfaSa[ute
P'N}!}! 2015/2017
Al fine di ottimizzare le risorse nel presente piano, il campionamento è di tipo ufficiale pertanto
con il prelievo di almeno n. 4 campioni finali.
Il monitoraggio
dei seguenti oligoelementi
è mantenuto fino all'emissione
di nuovi
regolamenti da parte della Commissione. Infatti, nell'allegato I del registro comunitario degli additivi
sono autorizzati e oggetto di rivalutazione (secondo l'art. lO del Regolamento CE n.1831/2003)
diversi additivi contenenti l' oligoelementi.
Ferro (El)
Il ferro è un oligoelemento essenziale nella dieta: tra gli effetti della carenza di ferro si
ricordano riduzione delle prestazioni, anemia, riduzione dello sviluppo psicomotorio e riduzione delle
difese immunitarie.
La tolleranza nei confronti di un suo eccesso è elevata: in questo caso si accumula nel fegato,
nella milza e nel midollo osseo.
Non ci sono indicazioni che l'integrazione di ferro abbia un impatto sull'ambiente.
Questo ologoelemento è autorizzato per tutte le specie.
Nel periodo 2012-2014 sono stati prelevati un totale di 109 campioni in mangimi per vitelli
senza riscontro di non conformità. Tale situazione è compatibile con livello di prevalenza massima
stimata pari al 3.3%.
Non sono presenti ali erte RASFF(anni 2013 e 2014) sul ferro nei mangimi e negli alimenti.
Le concentrazioni di ferro più elevate, basandosi sulle tabelle di composizione dei mangimi
dell'INRA (2004) e del CVB (2007) si riscontrano nei mangimi completi per bovini da latte, tacchini
e vitelli.
La supplementazione maggiore è raccomandata nei suini.
Ripartizione dei campioni
Poiché l'allegato I del Regolamento 767/2009 dispone che i tenori di ferro nei mangimi per
vitelli di peso inferiore ai 70 Kg, non siano inferiori a 30 mg/kg di mangime completo avente un tenore
di umidità del 12% umidità, si ritiene opportuno concentrarsi sulla specie bovina, categoria vitelli.
La ripartizione per Regione, riportata in tabella 1-2, è stata predisposta in base al numero di
allevamenti di capi bovini da carne (dati BDN).
Campionamento
Devono essere prelevati le seguenti tipologie di mangimi:
• Mangimi per vitelli
Luoghi di prelievo del campione:
• Mangimifici che producano alimenti per vitelli
• Allevamenti bovini da carne
• Allevamenti bovini misti
Manganese (ES)
Il manganese è un oligoelemento essenziale, in quanto componente di numerosi enzimi. La
carenza di Manganese si manifesta con crescita stentata, anomalie scheletriche, riduzione della
funzione riproduttiva. La carenza di manganese è un problema per gli avicoli e pertanto considerando
che i livelli di supplementazione
maggiore si hanno in questa specie la stessa sarà oggetto di
campionamento. Nel periodo 01101/2012-01/06/2014
sono stati prelevati un totale di 105 campioni
con il riscontro di 2 positività pertanto la prevalenza di non conformità per manganese risulta pari a
1.9% (IC95% 0.2-6.7%)
:Ministero tfeCCa Sa{ute
P'J{)t)I2015/2017
Ripartizione dei campioni
Poiché il manganese somministrato come additivo nei mangimi non ha gravi ripercussioni
sulla salute umana, non ha riflessi sulla salute animale e non ci sono indicazioni che la l'integrazione
di manganese abbia un effetto negativo sull'ambiente, si ritiene opportuno, anche per questo triennio,
mantenere la ricerca del manganese nelle sole specie avicole (galline ovaio le e polli da carne). La
ripartizione per Regione, riportata in tabella 1-2, è stata fatta in base al numero di allevamenti di
avicoli di capacità superiore ai 250 capi (dati BDN).
Campionamento
Devono essere prelevate
•
•
Luoghi
•
•
•
•
le seguenti tipologie di mangimi:
Mangimi completi per broilers
Mangimi completi per ovaiole
di prelievo del campione:
Mangimifici che producano mangimi completi per broilers
Mangimifici che producano mangimi completi per ovaio le
Allevamenti di polli da carne
Allevamenti di ovaio le
Rame(E4)
Il rame ha un effetto stimolante sulla crescita dei suini, dei polli da carne e probabilmente
anche sulle galline ovaiole.
Eccessi di rame, in particolare sugli animali giovani, portano ad una
riduzione del numero di eritrociti e di conseguenza causano anemia macrocitica. Le specie più
sensibili all'eccesso di rame sono le pecore ed i vitelli. Il rame si accumula nel fegato. Non sono stati
identificati rischi per l'ambiente derivanti dall'integrazione di rame nei suini e nei ruminanti.
Nel 2005 i tenori di rame consentiti nei suini erano stati diminuiti, di conseguenza la
Raccomandazione CE 925/05 segnalava la necessità di assicurare che essi fossero rispettati.
Nel triennio passato la prevalenza di non conformità per rame nei mangimi è stata pari al 1.6%
(CI 95% 0.2-5.7%). negli avicoli e al1.2%(IC95%
0.1-4.4%) nei suini
Non sono invece state riscontrate non conformità negli ovicaprini, suggerendo che in questa
specie i livelli di prevalenza di non conformità siano molto bassi (inferiori al 2.6%)
Ripartizione dei campioni
In base ai risultati degli anni scorsi si ritiene opportuno verificare che i mangimi per avicoli e
per suini non superino il livello soglia. Al tempo stesso è necessario mantenere sotto controllo il tenore
di rame nell'alimentazione degli ovicaprini. Per ogni categoria è stato pertanto formulato un piano di
campionamento. La ripartizione dei campioni per Regione, riportata in tabella 1-2, è stata fatta in base
al numero di allevamenti di avicoli, ovi-caprini e di suini (dati BDN).
Campionamento
Devono essere prelevate
•
•
•
•
Mangimi
Mangimi
Mangimi
Mangimi
le seguenti tipologie di mangimi:
completi per polli da carne
completi per ovaio le
per ovicaprini
per suini
Luoghi di prelievo del campione:
•
•
Mangimifici che producano mangimi completi per polli da carne
Mangimifici
che producano mangimi completi per ovaiole
:Ministero cfeffa Sa[ute
(j"}()VI2015/2017
•
•
•
•
•
•
Mangimifici
Mangimifici
Allevamenti
Allevamenti
Allevamenti
Allevamenti
che producano mangimi per ovicaprini
che producano mangimi per suini
di polli da carne
di ovaiole
di ovicaprini ove siano somministrati mangimi
di suini
Selenio
Il selenio è un oligoelemento essenziale i cui effetti sono molteplici. Tra questi si ricordano la
riduzione dello stress ossidativo, lo sviluppo ed il mantenimento dell'immunocompetenza
ed una
azione detossificante nei confronti dei metalli pesanti e di altri xenobiotici. Gli animali giovani sono
più sensibili alla tossicità da selenio, così come i volatili ed i pesci sono più sensibili rispetto ai
mammiferi. Il selenio si accumula in tutti i tessuti dell'organismo quando viene assunto in quantità
eccessive, i livelli più elevati sono stati riscontrati nel rene. Il rispetto dei livelli di selenio nei mangimi
fissati dall'EU ne limita la diffusione nell'ambiente con le escrezioni animali. Il selenio viene
somministrato a bovini ed ovini per prevenire la degenerazione muscolare ed alle scrofe per aumentare
la produzione. Viene inoltre segnalata la somministrazione
di selenio agli equini da sport per
aumentarne le prestazioni.
Nel periodo 01101/2012-01/06/2014
la prevalenza per selenio in mangimi composti, completi
e complementari è stata indagata nelle specie suina e bovina. Mentre per i suini non sono state
riscontrate irregolarità, suggerendo una prevalenza di contaminazione molto bassa (inferiore al 1.6%),
nella specie bovina la prevalenza di contaminazioni è stata calcolata pari a 0.9% (IC95% 0.2-3.1%).
Ripartizione dei campioni
In base ai risultati del biennio precedente si ritiene opportuno continuare a monitorare la
situazione delle contaminazioni
da selenio nei mangimi destinati ai bovini. La ripartizione dei
campioni, riportata in tabella 1-2, è stata fatta in base al numero di allevamenti bovini (dati BDN).
Si ricorda che per la ricerca di selenio i campioni devono essere prelevati da confezioni integre o in
filiera produttiva evitando il prelievo alla mangiatoia che può provocare alterazioni del reale tenore di
Selenio presente nel mangime.
Campionamento
Devono essere prelevati le seguenti tipologie di mangimi:
• Mangimi per bovini
Luoghi di prelievo del campione:
• Mangimifici che producano mangimi per bovini
• Allevamenti di bovini
Zinco (E6)
Lo zinco è un oligoelemento essenziale. L'integrazione di zinco ha effetto promotore della
crescita nel suino. Eccessi di zinco nella dieta interferiscono con l'assorbimento ed il metabolismo del
rame. Gli animali in produzione zootecnica hanno una elevata resistenza a dosaggi anche elevati di
zinco. I monogastrici, in particolare i suini, mostrano una tolleranza più elevata rispetto ai ruminanti.
L'assunzione di quantità eccessive di zinco ne provoca l'accumulo in fegato, pancreas, rene ed ossa.
Non sono stati rilevati rischi per l'ambiente conseguenti alla integrazione di zinco negli alimenti per
animali in produzione zootecnica, tuttavia L'EFSA ha recentemente proposto una riduzione del
contenuto massimo di zinco ammesso nei mangimi destinati a tutte le specie animali in modo da
ridurre di circa il 20% il quantitativo di zinco immesso nell'ambiente.
Nel 2005 i tenori di zinco consentiti nei suini erano stati diminuiti, di conseguenza la
Raccomandazione CE 925/05 segnalava la necessità di assicurare che essi fossero rispettati.
:Ministero cM(a Sa{ute
P'JfjIjI 2015/2017
Nel triennio passato la prevalenza di non conformità per zinco nei mangimi è stata pari a 0.9%
(lC 95% 0.0-4.7%). negli avicoli e 1.9%(IC 95% 0.4-5.3%) nei suini.
Ripartizione dei campioni
In base ai risultati degli anni scorsi si ritiene opportuno verificare che i mangimi per avicoli e
SUini non superino il livello soglia. Per ogni categoria è stato pertanto formulato un piano di
campionamento. La ripartizione dei campioni per Regione, riportata in tabella 1-2, è stata fatta in base
a numero di allevamenti di avicoli e di suini (dati BDN).
Devono essere prelevati
•
•
•
•
•
•
•
Campionamento
le seguenti tipologie di mangimi:
Mangimi completi per avicoli
Mangimi per suini
Luoghi di prelievo del campione:
Mangimifici che producano mangimi completi per avicoli
Mangimifici che producano mangimi per suini
Allevamenti avicoli
Allevamenti di suini
Tabella 1 - 2 Ripartizione dei campioni di Monitoraggio per Regione
Rame
Regione o P.A.
Abruzzo
Basilicata
Bolzano
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trento
Umbria
Valle d'A.
Veneto
Totale
Ferro
(vitelli)
2
1
D
3
4
2
D
5
D
Manganese
(Avicoli)
Avicoli
1
Ovicaprini
3
Suini
1
D
D
4
D
1
1
1
1
1
1
6
2
2
3
5
2
4
2
14
4
1
2
5
1
2
D
8
D
3
3
5
2
2
2
4
2
1
1
1
4
2
1
6
1
5
5
Zinco
D
D
2
1
D
5
D
16
50
50
La rendicontazione
deve avvenire
Monitoraggio 2015-17", allegata del PNAA.
9
2
1
1
1
1
1
O
19
60
tramite
D
4
1
6
2
2
Selenio
(Bovini)
3
Avicoli
Suini
Totale
1
6
D
D
2
8
1
1
1
6
2
2
23
7
16
22
47
35
D
1
O
4
1
11
3
6
3
2
6
5
8
5
2
3
2
D
2
2
9
D
8
D
3
D
1D
3
7
8
3
5
3
1
2
D
2
D
2
5
60
60
la compilazione
9
3
3
5
2
1
2
1
1
D
1
2
1
D
19
9
100
60
della scheda
3
14
5
1
2
9
27
2
D
4
55
17
1
19
3
1
33
12
D
40
8
22
D
17
3
3
D
13
2
1
O
80
5
60
500
..
Excel "AdditivI
:Ministero tfefCa Sa[ute
PN)I)I 2015/2017
A livello regionale le aziende o impianti in cui effettuare il campionamento deve essere estratto
in modo casuale, stratificato per ASL, seguendo le indicazioni riportate nelle indicazioni per la
ripartizione in ambito regionale riportate per ciascuna molecola.
Il campione
grammi ciascuna.
Composizione del campione
è di tipo ufficiale e deve essere composto da almeno quattro CF di circa 500
Raccolta Dati
l dati relativi ai controlli dei principi attivi e degli additivi devono essere trasmessi
semestralmente dalle Regioni e alle Province Autonome al Ministero della Salute, con le modalità
previste al capitolo "rilevazione dell'attività" del presente piano (parte generale), compilando le
tabelle in file Excel fomite in allegato e collegate ai link del presente capitolo.
Programma
di Sorveglianza
Il presente programma definisce un piano di controlli sull'utilizzo di coccidiostatici e di
principi farmacologicamente
attivi nel settore de Il' alimentazione zootecnica.
I coccidiostatici
e gli istomonostatici,
il cui uso è frequente nell'allevamento
avicolo,
cunicolo e suini colo, sono additivi per mangimi destinati ad inibire la moltiplicazione di alcuni
protozoi.
Per la miscelazione di questi additivi nei mangimi non è necessaria una prescrizione medico
veterinaria, ma l'operatore (allevamento o mangimificio) deve essere riconosciuto ai sensi dell' art.l O
comma l c) del Reg.(CE) 183/05.
Per principi farmacologicamente
attivi, s'intende invece le sostanze presenti nei medicinali
veterinari come definiti nella Direttiva 2001/82/CE, recepita con il D.Lvo 193/2006, che possono
essere miscelati nella forma di premiscela medicata (medicinale veterinario) autorizzata per l'uso nei
mangimi (mangimi medicati e prodotti intermedi).
La produzione di mangimi medicati in azienda a partire da premiscele medicate autorizzate, è
subordinata ad una prescrizione medico veterinaria, ed è svolta, sia a livello di allevamento che di
mangimificio, in virtù di una specifica autorizzazione
ai sensi dell'art.4 del D.Lvo 90 del 3 marzo
1993.
Altri principi medicinali veterinari (diversi dalle premiscele medicate) vengono somministrati
attraverso l'acqua di abbeverata o i mangimi liquidi negli allevamenti, a seguito di prescrizione
medico veterinaria.
E' evidente pertanto che il controllo di un corretto uso dei principi attivi farmacologici in
allevamento comprende anche il campionamento
dell' acqua destinata all' abbeveramento
degli
animali, che fa quindi parte integrante del presente capitolo.
Lo scopo del presente programma è in generale quello di garantire un corretto uso dei
coccidiostatici e dei principi attivi nei mangimi e nell'acqua di abbeverata, con lo scopo di tutelare la
salute degli animali, la sicurezza degli alimenti di origine animale e l'ambiente.
Tale scopo viene perseguito tramite una serie di campionamenti ufficiali effettuati presso i
mangimifici, gli allevamenti e i trasportatori di mangimi, finalizzati a verificare che i mangimi
contenenti coccidiostatici o farmaci veterinari, siano prodotti, trasportati, ed utilizzati conformemente
alla normativa.
Al campionamento dei mangimi viene affiancato un campionamento ufficiale de Il'acqua di
abbeverata in allevamento, al fine di verificare che i principi attivi farmacologici, somministrati via
acqua, siano stati regolarmente prescritti, utilizzati in maniera propria e nel rispetto dei relativi tempi
di sospensione.
:M.inistero cfeffa Sa[ute
P'N)l)l2015/2017
Altro obiettivo dei suddetti controlli è quello di verificare che i residui di coccidiostatici o di
principi attivi nei mangimi per specie non target, siano rispettivamente conformi a quanto previsto
dalla Direttiva 2002/32 s.m. e i., o ridotti al minimo.
Pertanto, attraverso la verifica ufficiale dei livelli di carry over, si vuole anche contribuire alla
lotta contro l'antibiotico - resistenza, limitando l'esposizione
dei microorganismi
a livelli subterapeutici di farmaci attraverso l'uso dei mangimi.
In dettaglio, i campionamenti inseriti nel presente programma, sono mirati a:
1. determinare la quantità di additivi e principi farmacologicamente
attivi ammessi e dichiarati
in etichetta (verifica del titolo);
2. rilevare la presenza di farmaci e additivi non ammessi nei mangimi o nell'acqua di abbeverata;
3. rilevare la presenza di farmaci e additivi non dichiarati ed eventuali utilizzi fraudolenti e
impropri nei mangimi o nell' acqua di abbeverata;
4. mettere in evidenza
fenomeni
di contaminazione
crociata/carry
over da principi
farmacologicamente
attivi e additivi in mangimi per specie non bersaglio.
Per ciò che riguarda il primo punto, il campionamento è finalizzato a verificare che la quantità
di sostanza ritrovata all'analisi
corrisponda con quanto dichiarato in etichetta e/o indicato
nell' autorizzazione dello specifico coccidiostatico/istomonostatico
o nella prescrizione veterinaria,
tenendo conto delle tolleranze previste dalla normativa specifica (D.M. 16/11/93 e Reg.(CE) 767/09).
E' evidente che il corretto dosaggio del principio attivo in un mangime è fondamentale al fine
dell' efficacia del prodotto stesso e del contenimento di fenomeni di antibiotico-resistenza.
Per ciò che riguarda il secondo punto, nel programma di sorveglianza è prevista la ricerca, nei
mangimi o in acqua di abbeverata, di alcune sostanze il cui impiego in alimentazione animale è
totalmente vietato o non è più consentito come additivo.
Si sottolinea che gli antibiotici non sono più ammessi come additivi per mangimi ai sensi del
Reg.(CE) 1831/2003 a partire dalI gennaio 2006.
Pertanto, al fine di evidenziare eventuali usi non ammessi, nel presente piano è previsto il
controllo della presenza di alcune sostanze ad azione antibiotica, presenti nel registro degli additivi
fino a tale data e attualmente vietate come additivi per mangimi:
• Flavofosfolipolo (Flavomicina) per conigli, galline ovaio le, tacchini, broilers, suinetti,
suini, vitelli e bovini da ingrasso;
• Salinomicina sodica per suinetti e suini da ingrasso;
• Avilamicina per suinetti, suini da ingrasso, broilers e tacchini;
• Monensin sodi co per bovini da ingrasso;
Il terzo punto è finalizzato ad evidenziare condotte fraudolente o scorrette nell'uso di principi
attivi autorizzati nei mangimi o nell'acqua di abbeverata, ove questi non siano stati prescritti dal
medico veterinario o il loro impiego non sia previsto o ammesso per la specie/categoria animale.
In relazione al quarto punto, il controllo è orientato alla verifica del rispetto della normativa
sul carry over da coccidiostatici e della contaminazione crociata da principi attivi farmacologici in
mangimi per specie/categorie non target.
Anche se il fenomeno del carry-over negli impianti che utilizzano linee produttive ed attrezzature
comuni per la produzione di diversi mangimi, è stato riconosciuto come tecnicamente inevitabile,
l'OSM deve comunque adoperarsi per ridurre al minimo tale problematiche, adottando misure e
procedure idonee a tale fine.
Le implicazioni del carry over/contaminazione
crociata da farmaci/coccidiostatici
nei mangimi sono
molteplici:
• possibile presenza di residui negli alimenti di origine animale;
• selezione di ceppi batterici resistenti agli antibiotici;
• tossicità acuta o cronica verso specie/categorie non bersaglio (es. ionofori per gli equini).
46
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:Ministero aerCa Sa{ute
P'}{JtJt 2015/2017
Questo particolare campionamento è inoltre uno degli strumenti di verifica che l'Autorità competente
ha per confermare la bontà delle procedure messe in atto dall'operatore e la qualità degli impianti di
produzione e di trasporto dei mangimi.
Ripartizione dei campioni
Il numero totale di campioni del programma di sorveglianza viene mantenuto costante ed è di
n. 3000 campioni ripartiti tra le Regioni e P.A. in base alle realtà produttive e di distribuzione dei
mangimi ricavate dai dati STAT 20 Il.
Tuttavia, rispetto al triennio precedente, si è deciso di dividere chiaramente i campioni legati
alla ricerca di principi attivi e coccidiostatici a livelli terapeutici da quelli destinati alla messa in
evidenza di fenomeni di contaminazione crociata.
Tale scelta è scaturita dalla necessità di stabilire criteri di rischio differenti per le due ricerche
ed avere dei dati specifici in merito alle contaminazioni crociate/carry over nei mangimi, utili al fine
della gestione della problematica dell'antibiotico-resistenza, e avere un quadro generale della
situazione produttiva nazionale.
Per quanto riguarda la determinazione analitica di principi farmacologicamente attivi a livello
di contaminazione crociata, considerato il fatto che i laboratori ufficiali degli II.ZZ.SS hanno la
capacità di raggiungere livelli di sensibilità diversi, il campione deve essere inoltrato al laboratorio
che dispone di metodiche accreditate adeguate allo scopo. Definendo chiaramente la finalità del
prelievo, è quindi possibile indirizzare il campione al laboratorio che possiede la relativa prova
accreditata.
I 3000 campioni vengono pertanto divisi come segue:
•
1750 per le ricerche di cui ai punti l, 2 e 3 di cui alla parte introduttiva del presente
piano. (tabella 2-2)
• 1250 destinati al punto 4, cioè per la verifica del carry over/contaminazione
crociata.(tabella 4-2)
A) Ripartizione dei Campioni per le verifiche del tenore, dell'uso illecito o non dichiarato
I campionamenti devono essere effettuati presso i mangimifici industriali e gli allevamenti
(compreso ove necessario il prelievo in mangiatoia).
Ciascuna Regione o Provincia Autonoma è tenuta a ripartire i campioni ad essa attribuiti
secondo la tabella 2-2, sui mangimi composti/acqua di abbeverata/premiscele di additivi per le varie
specie/categorie animali (come indicato in tabella 3-2).
Resta inteso che possono essere effettuate ricerche su specie/categorie animali diverse da
quelle indicate nella tabella 3-2 per una sostanza attiva, qualora fosse opportuno in base alla propria
realtà locale.
Alle sostanze che hanno dato luogo a non conformità analitiche in campioni ufficiali di
mangimi nel triennio precedente (Chinolonici, Decochinato, Diclazuril, lonofori, Macrolidi,
Nicarbazina + Robenidina, Penicilline, Sulfamidici, Tetracicline) vengono attribuiti campioni
aggiuntivi, tramite la distribuzione ponderata di 50 campioni ufficiali sulle diverse molecole in base
al numero delle non conformità rilevate.
La Regione deve effettuare un terzo dei campionamenti assegnati nella tabella 2.2. su matrice
acqua di abbeverata, mirandoli su quelle tipologie di allevamento in cui la somministrazione via acqua
di principi attivi è prassi comune, ad esempio avicoli e suini. In tale ricerca non è prevista la finalità
di cui al punto l, ovvero la verifica del titolo del principio attivo. Verrà pertanto richiesta al laboratorio
la ricerca di principi attivi farmacologici o coccidiostatici, in assenza di prescrizione/registrazione del
trattamento o per cui sono in corso i tempi di sospensione o di sostanze vietate nell'alimentazione
degli animali (finalità di cui ai punti 2 e 3).
47
IY
:Ministero de{fa Sa{ute
P'J{jtjt 2015/2017
Le ricerche mirate a svelare usi non consentiti o impropri dei principi attivi farmacologici in
allevamento, sia via acqua che via mangime, non possono prescindere da un controllo incrociato con
le registrazioni dei trattamenti e con le relative prescrizioni veterinarie presenti in azienda.
Si raccomanda alle Regioni e Province Autonome di verificare, prima di prelevare il campione, la
disponibilità di metodi di analisi accreditati su matrice acqua di abbeverata, per la ricerca che si vuole
effettuare.
Per la ripartizione dei campioni vengono forniti di seguito alcuni criteri di rischio, che possono
essere utilizzati singolarmente o in associazione tra loro:
• impianti industriali e allevamenti che producono mangimi con additivi coccidiostatici e/o
mangimi medicati;
• pregresse non conformità o irregolarità nel triennio precedente;
• impianti di produzione con evidenti carenze nella manutenzione degli impianti di
miscelazione/stoccaggio e nelle procedure per garantire omogeneità e stabilità dei principi
attivi nei mangimi;
• impianti che producono varie formulazioni di mangime, per più specie animali;
• allevamenti intensivi con grande numero di capi;
• allevamenti che allevano più specie animali o animali in diverse fasi di produzione;
• allevamenti con evidente utilizzo di farmaci veterinari anche via acqua e di mangimi medicati;
48
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:Ministero ae{ea Sa[ute
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Tabella 3-2: campioni ripartiti in maniera orientativa per molecole, classi di principi
farmacologicamente attivi e coccidiostatici e per specie animale di destinazione del mangime,
Molecole
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Nella tabella le classi di principi farmacologicamente attivi e degli additivi coccidiostatici ionofori
vengono indicati in maiuscolo.
Poiché nelle tabelle di ripartizione dei campioni alcune delle molecole sono riportate per classi
si riportano di seguito le corrispondenze tra la classe e le specifiche molecole di riferimento.
ammonio alfa
50
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?rtinistero deCCaSaCute
P'Njf)! 2015/2017
B) Ripartizione dei Campioni per le verifiche della contaminazione crociata/carry over
Il presente programma riguarda esclusivamente gli antibiotici e i coccidiostatici autorizzati e
utilizzati nei mangimi nell'allevamento
zootecnico. Le Regioni e Province autonome effettuano il
numero di campioni attribuito secondo la tabella 4-2.
Per quanto riguarda i luoghi di campionamento, vanno privilegiati gli impianti di produzione
di mangimi (industriali e per autoconsumo) e i mezzi di trasporto di mangimi sfusi.
Vari fattori influiscono sui livelli di contaminazione crociata/carry over nei mangimi, tra cui
le caratteristiche della sostanza utilizzata (carica elettrostatica, granulometria), la tipologia di materie
prime, le caratteristiche e il grado di manutenzione dell'impianto, l'adozione di procedure di gestione
e/o preventive, etc. Ad esempio, alcune delle molecole considerate nel presente programma danno
luogo frequentemente a tali fenomenici, tra queste i Coccidiostatici (ionofori e non), i Chinolonici, i
Sulfamidici, le Tetracicline e i Macrolidi.
Per la ripartizione dei campioni vengono fomiti di seguito alcuni criteri di rischio, che possono
essere utilizzati singolarmente o in associazione tra loro:
• pregresse non conformità o irregolarità nel triennio precedente;
• carenze nel programma di manutenzione/procedure
di pulizia degli impianti/mezzi
di
trasporto;
• carenze nelle procedure per la gestione delle contaminazioni crociate (es.flushing, sequenze
di produzione, etc ..)
• impianti che alle verifiche interne hanno dimostrato alti tassi di carry over,
• carenze nei sistemi di contenimento delle polveri negli impianti di produzione;
• impianti che producono varie formulazioni di mangime, per più specie animali;
• impianti che producono mangimi con additivi coccidiostatici e/o mangimi medicati SIa
mangimi che non li contengono;
• allevamenti intensivi con grande numero di capi;
• allevamenti che allevano più specie animali o animali in diverse fasi di produzione;
• allevamenti con evidente utilizzo di farmaci veterinari e di mangimi medicati;
• utilizzo di melasso, grassi e oli come materie prime per mangimi.
Il campionamento deve essere effettuato in maniera prioritaria su lotti di mangimi finiti che non
contengono coccidiostatici o principi attivi farmacologici prodotti o trasportati subito dopo un
mangime medicato o additivato con coccidiostatici. La ricerca è mirata verso le sostanze aggiunte al
mangime medicato/con coccidiostatici prodotto in precedenza Al fine della sicurezza degli alimenti
di origine animale, tale attività è particolarmente significativa se effettuata su mangimi destinati ad
animali in fase produttiva.
Al laboratorio ufficiale viene richiesta la ricerca a livelli di carry over delle sostanze che, in base
alle registrazioni
di produzione
e trasporto, sono state incorporate nel lotto di mangime
prodotto/trasportato
in precedenza.
51
d
:Ministero cfeCfaSa[ute
P'.N}l}l2015/2017
Inoltre, al fine di ottenere informazioni sui livelli di carry over della realtà nazionale, la quantità
di sostanza attiva eventualmente rilevata all' analisi, deve essere espressa anche come percentuale
rispetto alla quantità aggiunta in fase di produzione del mangime medicato/con coccidiostatici,
pertanto tale informazione deve essere riportata dal personale che esegue il prelievo sul verbale di
campionamento e trasmessa all'IZS.
Tabella 4-2 Suddivisione campionamento per carry over
Regione
Numero di
campioni
Abruzzo
53
Basilicata
8
Bolzano
15
Calabria
19
Campania
39
Emilia-Romagna
184
Friuli V. Giulia
28
Lazio
42
Liguria
7
Lombardia
274
Marche
52
Molise
19
Piemonte
136
Puglia
27
Sardegna
35
Sicilia
27
Toscana
37
Trento
7
Umbria
70
Valle d'A.
15
Veneto
156
Totale
1250
La rendicontazione deve essere effettuata tramite la compilazione della scheda Excel "Principi attivi e
Additivi CC Sorveglianza 2015-17", allegata del PNAA.
Matrici da campionare
Nella scelta delle matrici devono essere privilegiati i seguenti tipi di mangime:
Ricerche di cui ai punti 1, 2, 3 della parte introduttiva:
• mangimi medicati e prodotti intermedi;
• mangimi con coccidiostatici;
• altri mangimi composti;
• mangimi composti importati.
• acqua di abbeverata (esclusivamente per le ricerche di cui ai punti 2 e 3),
• premiscele di additivi.
:Ministero tieCCa Sa[ute
q>J{}l}l2015/2017
Ricerche
•
di cui al punto 4 --carry over della parte introduttiva:
mangimi finiti prodotti/trasportati
medicato o con coccidiostatico
produzione ).
successivamente alla produzione/trasporto
di un mangime
(privilegiare se presenti quelli destinati ad animali in
Si riporta di seguito una tabella riepilogativa del campionamento previsto dal presente programma.
Impianto di produzione
per il commercio o per
autoconsumo
Mangime medicato/con
coccidiostatici/premiscela di
additivi in cui
l'etichetta/registro di
produzione riporta la sostanza
da ricercare
Mangime o acqua di
abbeverata
Mangime o acqua di
abbeverata
allevamento
allevamento
Impianto di produzione
per il commercio o per
autoconsumo e mezzi di
trasporto di mangimi sfusi
Sostanza riportata in
etichetta/registro di
produzione
Sostanze vietate
Sostanze autorizzate non
prescritte/autorizzate per la
specie o categoria o
prescritte/autorizzate, per le
quali siano in corso i tempi di
Mangime "bianco"
prodotto/trasportato dopo un
mangime medicato o con
coccidiostatici
Campionamento
La ricerca contemporanea di più principi attivi o famiglie nel medesimo campione, definita
anche screening multifarmaco
può essere valutata esclusivamente
dalle Regioni o Province
Autonome, sentiti i laboratori dell'l.Z.S. competente per territorio.
Nel caso in cui l'IZS accettante non abbia la disponibilità di metodiche accreditate per la ricerca
richiesta, deve trasmettere il campione ad un laboratorio della rete in grado di effettuare l'analisi.
Composizione del campione
Il campione di mangime è di tipo ufficiale e deve essere composto da almeno quattro CF di
circa 500 grammi ciascuno. In caso di sospetto di trattamento illecito o fraudolento, i campioni vanno
prelevati dal miscelatore aziendale o dello stabilimento e dalle attrezzature utilizzate per la
preparazione e la somministrazione di alimenti (carri, secchi, betoniere, mangiatoia) anche raschiando
le superfici per rimuovere i residui di mangime.
Si ricorda che il campionamento
per la ricerca di sostanze a livelli di carry
over/contaminazione
crociata segue le modalità delle sostanze distribuite in maniera NON uniforme
nei mangimi.
Il campionamento dell'acqua, anch'esso ufficiale, segue le modalità sinora adottate per il
PNR. L'acqua di abbeverata deve essere prelevata direttamente dalle vasche di abbeveraggio o dai
dispositivi messi a disposizione dell'animale. Le quantità minime da prelevare devono essere tali da
permettere la formazione di 4 CF da 500 mI.
;1.3
:Ministero deCfa Sa{ute
PN}f)12015/2017
Valutazione della Non Conformità e Provvedimenti da adottare
Per quanto riguarda la finalità di cui al punto l, ovvero la verifica del titolo, il mangime si intende
considera non conforme se la quantità rilevata si discosta dal dichiarato oltre le tolleranze previste
dalla normativa specifica (D.M. 16/11193 e Reg.(CE) 767/09). In tale evenienza, il servizio
veterinario dovrà inoltre prestare particolare attenzione alla verifica delle procedure di miscelazione
e alle metodiche adottate per assicurare omogeneità e stabilità dei principi attivi farmacologici e dei
coccidiostatici negli stabilimenti di produzione (sia industriali che per autoconsumo).
Per quanto riguarda il punto 2, ovvero la ricerca di sostanze non ammesse in alimentazione
animale o non più ammesse come additivi, il mangime o l'acqua si considerano non conformi ad ogni
positività analitica.
Per quanto riguarda il punto 3, ovvero la ricerca di sostanze non dichiarate ed eventuali utilizzi
fraudolenti e impropri, il mangime o l'acqua di abbeverata risultate positive, si considerano non
conformi in assenza di prescrizione/registrazione
del trattamento in azienda, o se il periodo di
trattamento è concluso.
E' evidente pertanto che le ricerche mirate a svelare usi non consentiti o impropri dei principi
attivi farmacologici in allevamento, sia via acqua che via mangime, non possono prescindere da un
controllo incrociato con le registrazioni dei trattamenti e con le relative prescrizioni veterinarie
presenti in azienda.
Per quanto riguarda il punto 4, verifica del carry over, si sottolinea che la Direttiva 2002/32
s.m.e i. fissa sul territorio comunitario i limiti massimi ammessi per i coccidiostatici in mangimi per
specie non target, derivati da fenomeni di carry over inevitabile.
A differenza di quanto previsto per i coccidiostatici, non sono invece ammessi dalla norma
nazionale e comunitaria, limiti accettabili di sostanze farmacologicamente
attive derivate da carry
over o contaminazione crociata nei mangimi, pertanto la rilevazione di tali sostanze (non dichiarate
in etichetta) all'analisi porta inevitabilmente ad una non conformità.
Oltre alle misure contenute nella parte generale, in seguito ad una non conformità è doveroso
procedere anche all'esecuzione di sopralluoghi ispettivi per la verifica del rispetto delle norme vigenti
in materia di alimentazione animale, nonché delle procedure messe in atto dall'operatore al fine di
ridurre i fenomeni di contaminazioni crociate e di carry over.
Particolare attenzione andrà rivolta alle:
•
concezione e struttura degli impianti di produzione/
mezzi di trasporto;
•
procedure e condizioni di pulizia e manutenzione
•
metodiche utilizzate dall'OSM per misurare il tasso di carry over del proprio impianto
riverifica a seguito di cambi influenti nella produzione;
•
misure adottate al fine di ridurre i livelli di carry over o limitame i loro effetti (es. flushing,
micro-flushing, pulizie ad hoc, sequenze di produzione, modifiche all'impianto, tecnologie
apposite etc ..);
•
livello di formazione del personale addetto alla produzione
mangimi con coccidiostatici.
degli impianti/ mezzi di trasporto;
e
dei mangimi medicati /PI o dei
Raccolta Dati
I dati relativi ai controlli dei principi attivi e degli additivi devono essere trasmessi
semestralmente della Salute da parte delle Regioni e Province Autonome, con le modalità previste al
capitolo "rilevazione dell' attività" del presente piano (parte generale), compilando le tabelle in file
Excel fomite in allegato al presente Piano.
Indice
;Ministero deCCaSa[ute
PJ{jljl2015/2017
Capitolo 3
Piano di controllo sulla presenza di Diossine, PCB diossina-simili,
PCB non diossina-simili
Come è noto, il termine diossine indica un gruppo di sostanze costituito da 75 congeneri della
policlorodibenzo-p-diossina
(PCDD) e da 135 congeneri del policlorodibenzofurano
(PCDF), di cui
17 particolarmente rilevanti sul piano tossico logico. Trattasi di sostanze particolarmente stabili alla
degradazione chimica e microbiologica e, quindi, altamente persistenti nell'ambiente.
I PCB sono un ulteriore gruppo di sostanze che comprende 209 congeneri. Trattasi di sostanze
appositamente sintetizzate per le specifiche proprietà chimico- fisiche (es. stabilità chimica, bassa
conduttività del calore).
In base alle proprietà tossico logiche affini o meno alle diossine, i PCB si distinguono in PCB
diossina-simili (DL-PCB), che presentano proprietà tossicologiche analoghe a quelle delle diossine,
e PCB non diossina-simili (NDL-PCB) che presentano un profilo tossicologico diverso.
I PCDD/F e i DL-PCB hanno differenti livelli di tossicità e pertanto, per poter sommare la
tossicità dei diversi congeneri, è stato introdotto il concetto di fattore di tossicità equivalente (TEF).
I risultati analitici relativi ai 17 congeneri dei PCDDIF e ai 12 congeneri dei DL-PCB sono
espressi nei termini di una unità quantificabile: concentrazione di tossicità equivalente di 2,3,7,8tetraclorodibenzo-p-diossina
(TEQ).
I fattori di tossicità attualmente utilizzati sono stati stabiliti dalla World Health Organization
nel 2005 (WHO-TEF 2005) e sono stati introdotti con il Regolamento VE n.277/2012 di modifica
degli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE.
Per quanto riguarda, invece, i NDL-PCB sono presi in considerazione
i sei congeneri
"indicatori": PCB-28, PCB-52, PCB-101, PCB-138, PCB-153 e PCB-180. La scelta dei congeneri è
ricaduta su tali sei, che rappresentano il 50% del totale dei NDL-PCB negli alimenti, per la semplicità
di quantificazione rispetto agli altri, in quanto caratterizzati da diversi gradi di clorurazione e la
relativa somma è rappresentativa della distribuzione dei PCB nelle diverse matrici.
Le modifiche della succitata direttiva con maggior impatto per ciò che concerne diossine e
PCB, sono state apportate dal Regolamento VE n.574/2011 e dal Regolamento VE n.277/2012.
Il Regolamento (VE) N. 574/2011, di modifica della direttiva 2002/32/CE, ha revisionato tale
direttiva negli allegati definendo una sezione specifica per le "diossine e PCB" nell'allegato I, e
specificando sottocapitoli per le diverse materie prime, ma non apportando modifiche ai contenuti
massimi per i PCDD/F e per la somma di PCDDIF e DL-PCB nei mangimi. Allo stesso modo ha
introdotto le soglie d'intervento (o i livelli di azione) per i PCDD/F e per i DL-PCB nei mangimi,
ne 11'allegato II, come gli specifici sottocapitoli di cui sopra.
Con il Regolamento UE n. 277/2012 sono stati definiti i limiti massimi per le diossine e la
somma diossine/DL-PCB, come pure i livelli d'azione per le diossine e DL-PCB, in funzione dei TEF
2005, e sono stati introdotti livelli massimi per NDL-PCB.
Vie di contaminazione dei mangimi da diossine e PCB
L'interessamento
alle possibili vie di contaminazioni dei mangimi è stato piuttosto recente,
infatti solo con la direttiva 1999/29/CE sono stati introdotti limiti per il contenuto di diossine e nello
specifico per il pastazzo d'agrumi.
Il Comitato Scientifico per l'Alimentazione Animale (SCAN) in data 16 novembre 2000 ha
individuato nelle farine di pesce e nell'olio di pesce le materie prime costituenti dei mangimi più
contaminati dalle sostanze in esame, seguite dai grassi animali. I foraggi presentano un'ampia gamma
55
:Ministero cfe{faSa[ute
P1fflfl2015/2017
di contaminazione
e dell'esposizione
a seconda dell' origine geografica, in base al grado di contaminazione
a fonti di inquinamento atmosferico.
del terreno
Nell'anno 2003, con la raccomandazione
2003/911CE, era stato istituito un programma
coordinato d'ispezione nel settore dell'alimentazione
animale volto a controllare la contaminazione
da diossine per sottoprodotti di origine industriale sottoposti a processi di trasformazione e destinati
all'alimentazione animale. Nell'allegato II di tale raccomandazione venivano individuati alcuni punti
critici come possibile fonte di contaminazione.
Sono recenti le notifiche RASSF dell'Irlanda e della Germania per le quali sono state identificate fra
le cause di contaminazione da diossina, rispettivamente, il contatto diretto ai fumi della combustione
e l'utilizzo di acidi grassi per scopi tecnici nell'alimentazione
animale.
Le suddette permangono tuttora fra alcune delle cause note di contaminazione da diossine e PCB.
In generale le possibili cause di contaminazione sono state già evidenziate nelle note ministeriali n.
prot. 17029 del 19/09/2012 e 24036 del 16/12/2013 e nel precedente PNAA 2012-2014, capitolo 3.
Oltre alle contaminazioni
riconducibili ai processi di lavorazione, un aspetto critico è
rappresentato dall'esposizione di materie prime per mangimi a fonti di emissione di diossine e PCB.
Tali fonti sono rappresentate da impianti industriali i cui cicli di lavorazione possono rilasciare
PCDD/F e PCB nell'ambiente (ad es. acciaierie, inceneritori, cementifici, industrie di lavorazione dei
metalli, ecc.).
Quindi la distribuzione di tale contaminante è ubiquitaria e condiziona la contaminazione di
fondo.
In aggiunta ai livelli di contaminazione di fondo, sono possibili, come già detto fenomeni
accidentali di inquinamento.
:Ministero tie[fa Sa{ute
P:Nflfl2015/2017
Figura 1. Diagramma di flusso della lavorazione dei sottoprodotti dell'industria agro-alimentare
impiegati nell'industria mangimistica
Sott~
materie
pnme per m:mEJml
Introduzione sostanz.e
chimiche:
Procedure. di. estrazione con
solvmti orgmici
catalizzatori, solventi,
coadiuvanti per Qj~l!..11i
regolatori .Rl;L agenti filtranti
ecc..
Contaminazione
solventi.
Omhminazione
da ~ìne
dei
Reazione cbìmìca tra
soh.:ente e m:.aIeria
pruDa
del
~
~da
mossìnedel
m:mgime(oa.
p:me.lli di semi
oleosi)
Procedura di
essiccazione
Altre tecniche di
combustione
Flusso aria atmlaria
calda _
ÌlIquinab,
l
Contltto diretto tra
materie prime e flusso
aria mcakbta per
combustione diretta
Nessuna
contaminazione
diossìne/PCB
mangime
da
del
Combustibile:
petrolio e derivati,
carbone fossile,. legno.
Prodotti di combustione
(gas fumo)
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Contamimziooe da
~ìnelPCB
del
m:mgmJ.e
57
:Ministero de{fa Sa{ute
PJ{flfl2015/2017
Programma di Monitoraggio
La numerosità campionaria per matrice è stata calcolata in base al numero minimo di campioni
previsti dalla raccomandazione 2004/704/CE e tenendo conto delle capacità operative dei laboratori
degli ILZZ.SS.
Il programma prevede che siano annualmente esaminati 236 campioni di diverse tipologie di
mangimi (additivi, premiscele di additivi, materie prime per mangimi, mangimi complementari,
mangimi completi) prelevati presso gli stabilimenti di OSM (produttori, commercianti/distributori,
allevatori, trasportatori, importatori)come riportato nella successiva Tabella 3-1.
Tale numerosità campionaria garantisce, su base triennale, una prevalenza massima di non
conformità inferiore al 15% per tutte le tipologie di matrice considerate. Ad esempio, per i mangimi
composti per bovini, esaminando in un triennio 72 campioni e supponendo che tutti risultino
conformi, si può sostenere (con un livello di confidenza del 95%) che la percentuale di campioni non
conformi può essere al massimo del 4, l %.
L'obiettivo del piano di monitoraggio consiste nella verifica, in generale, della conformità per
diverse tipologie di mangimi, alcuni dei quali non contemplati nel precedente piano triennale, al fine
di evidenziare specifici fattori di rischio e quindi adottare appositi programmi di sorveglianza di
mangimi e/o OSM ..
Ripartizione dei campioni
Per quanto riguarda i criteri di ripartizione, la numerosità campionaria è stata lievemente
modificata e ricalcolata al fine di diminuire le prevalenze massime rispetto al triennio precedente.
Il numero di campioni attribuito ad ogni Regione/P.A. è esplicitato nella Tabella 3-1.
I campioni assegnati devono essere distribuiti fra tutte le tipologie di OSM che insistono sullo
specifico territorio. La scelta dello specifico stabilimento, presso cui effettuare il campionamento,
deve avvenire in modo casuale.
I mangimi soggetti al monitoraggio di cui al Regolamento UE n.225/2012 devono essere campionati
presso gli allevatori, i commercianti/distributori,
gli importatori, i trasportatori ossia presso quegli
stabilimenti non obbligati al monitoraggio per diossine e PCB.
I mangimi ricadenti nell'ambito d'applicazione
del Regolamento UE n.225/2012 possono essere
campionati presso i produttori di cui al medesimo Regolamento.
Laddove risultino mancanti la/le tipologialtipologie
di mangimi da campionare, assegnatale alla
RegionelProvincia Autonoma, i mangimi da campionare sono scelti casualmente fra quelli presenti
nella tabella 3-1.
Nel
caso
in
cui
sul
territorio
della
Regione/Provincia
autonoma
non
sono
prodotti/commercializzati/utilizzati
i mangimi di cui nella tabella 3-1, possono essere campionati
mangImI
completi
e/o
complementari
contenenti
materie
prime/additivi
di ongme
vegetale/animale/minerale
(di cui nella tabella 3-1).
Campionamento
In relazione alle considerazioni di cui sopra i campioni devono essere prelevati presso gli
stabilimenti:
• di produttori,
• di allevatori,
• di commercianti/distributori,
• di importatori,
• di trasportatori.
Per quanto riguarda i foraggi (fieni, insilati, "unifeed") si raccomanda di prelevare i campioni
in prossimità di potenziali fonti di emissione (acciaierie, inceneritori di rifiuti, cementifici, industrie
di lavorazione dei metalli).
(j)
L.f)
-o
V)
N
-
Composizione del campione
Il campione è di tipo ufficiale e deve essere composto da almeno quattro CF di circa 500
grammI cIascuna.
Programma di Sorveglianza
Il controllo della presenza di PCDD/F, DL-PCB e NDL-PCB assume carattere prioritario nei
prodotti/sottoprodotti
utilizzati come materie prime nella produzione di mangimi, rivolgendo
un'attenzione particolare al potenziale pericolo di contaminazione degli stessi durante determinate
fasi del processo produttivo.
Le materie prime maggiormente "a rischio" sono state individuate attraverso l'analisi delle
allerta comunitarie registrate nel periodo gennaio 20 Il - settembre 2014. La numerosità campionaria
per matrice è stata calcolata considerando la frequenza di non conformità registrate a livello europeo.
Relativamente ai criteri di ripartizione in ambito regionale si è tenuto conto dei dati relativi
alla produzione per Regione, di mangimi completi e complementari (Annuario Statistico Italiano
2013).
Per quanto sopra esposto si è stabilito che in Italia siano esaminati annualmente 200 campioni
di varie materie prime per mangimi, in particolare additivi, materie prime di origine vegetale, oli di
origine vegetale e loro sottoprodotti, oli e farine di pesce, grassi animali e foraggi, così come riportato
nella Tabella 3-2.
Per i foraggi (fieni, insilati, "unifeed") si raccomanda di effettuare i prelievi in prossimità di
potenziali fonti di emissione (acciaierie, inceneritori di rifiuti, cementifici, industrie di lavorazione
dei metalli) e, per quanto riguarda gli additivi, di prelevare quelli di origine minerale (in particolare
solfati, carbonati e ossidi).
Ripartizione dei campioni
Per l'attività di sorveglianza relativa al triennio 2015-2017, il numero totale di campioni da
prelevare annualmente è pari a 200, distribuiti come riportato nella tabella 3-2.
Tabella 3-2
Ripartizione dei campioni attività di sorveglianza per RegionelProvincia
autonoma
Regioni
Olio/Farina
di pesce
Oli di
origine
Vegetali e
loro
sotto prodotti
Materie
prime di
origine
vegetale
Foraggi
Additivi
Grassi
animali
Totale
per
Regione
Abruzzo
l
l
l
2
l
O
6
Basilicata
O
O
l
2
l
O
4
Bolzano
O
l
O
2
l
O
4
Calabria
l
l
O
2
O
O
4
Campania
l
l
l
2
l
O
6
Emilia-Romagna
5
6
8
2
Il
l
33
Friuli-Venezia Giulia
l
O
l
2
l
O
5
Lazio
l
O
l
2
l
O
5
Liguria
O
O
O
2
O
O
2
Lombardia
5
7
8
2
lO
l
33
Marche
O
l
l
2
l
O
5
l
l
2
l
O
6
Molise
l
Piemonte
3
3
4
2
5
l
18
Puglia
l
l
l
2
l
O
6
Sardegna
O
l
l
2
l
O
5
Sicilia
l
l
l
2
l
O
6
Toscana
l
l
l
2
l
l
7
Trento
O
l
O
2
l
O
4
Umbria
l
2
2
2
2
O
9
Valle d'Aosta
O
O
O
2
O
O
2
Veneto
5
6
7
2
9
l
30
42
50
5
200
40
35
La rendicontazIOne deve essere effettuata tramIte
"Diossine-PCB Sorveglianza 2015-17", allegata del PNAA.
ITALIA
28
la compilazione
della scheda
Excel
Campionamento dei mangimi
I campioni devono essere prelevati presso:
•
•
•
•
•
produttori;
allevatori;
commercianti/distributori;
importatori;
trasportatori.
Composizione del campione
Il campione è di tipo ufficiale e deve essere composto da almeno quattro CF di circa 500
grammi ciascuna.
Cam pionamento
I campioni destinati al controllo ufficiale dei livelli di PCDDIF e PCB, devono essere prelevati
secondo le disposizioni del Regolamento UE n.691/20 13 e relativa nota esplicativa del Ministero.
Per ogni campione verrà effettuata sia la ricerca di Diossine che di PCB.
I campioni globali ottenuti sono considerati rappresentativi delle partite o sottopartite da cui
sono stati prelevati. La massa o il volume del campione finale, destinato all'analisi, non può essere
inferiore ai seguenti quantitativi: 500 g per gli alimenti solidi, 500 mI per gli alimenti liquidi o
semiliquidi.
Si sottolinea che è necessario formare un ulteriore CF qualora l'IZS territorialmente
competente non sia in grado di eseguire l'analisi dei PCDD/F e dei DL-PCB; in questo caso, il CF
supplementare sarà trasmesso dall'IZS territorialmente competente all'IZS incaricato di effettuare
l'analisi dei PCDDIF e dei DL-PCB, rispettando la ripartizione dei campioni indicata in Tabella 3-3.
Metodi di analisi
La preparazione dei campioni e i metodi di analisi per il controllo ufficiale dei livelli di PCDD/F e
PCB nei mangimi, incluse le modalità di espressione dei risultati, devono essere conformi a quanto
previsto dal Regolamento (UE) n. 709/2014 che modifica il Regolamento (CE) n. 152/2009 per
quanto riguarda la determinazione dei livelli di diossine e policlorobifenili.
Le determinazioni analitiche devono essere effettuate attraverso metodi di confermaI, basati
sulla:
• gas cromatografia - spettro metria di massa ad alta risoluzione (GC-HRMS) per l'analisi dei
PCDD/F, DL-PCB e NDL-PCB;
• gas cromatografia-spettro metria di massa a bassa risoluzione (GC-LRMS), gas cromatografiaspettrometria di massa/spettrometria di massa (GC-MS/MS), gas cromatografia con rivelatore
a cattura di elettroni (GC-ECD) o metodi equivalenti per l'analisi dei NDL-PCB.
i CF destinati alla ricerca di PCDD/F e DL-PCB sono trasmessi dagli II.ZZ.SS. territorialmente
competenti agli II.ZZ.SS. incaricati di effettuare le analisi, secondo la suddivisione riportata in
Tabella 3-3
Tabella 3-3 Ripartizione dei campioni per ricerca di PCCDIF, DL-PCB e NDL-PCB per I.Z.S.
Regioni
Abruzzo
Basilicata
Bolzano
Calabria
Campania
Emilia-Romagna
Friuli V. Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trento
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
TOTALE
I.Z.S. Abruzzo e
Molise
LZ.S. Lazio e
Toscana
LZ.S: Lombardia ed
Emilia-Romagna
I.Z.S:Sardegna
16
6
7
9
13
68
lO
13
4
83
15
lO
43
Il
Il
Il
14
6
22
5
106
59
109
151
70
L'applicazione di metodi di conferma basati sulla gas massa ad alta risoluzione per le diossine e PCB diossina-simili garantisce la
determinazione di tali sostanze anche ai livelli di contaminazione di fondo. Ciò risulta importante per la valutazione dell'andamento
temporale della contaminazione, per la valutazione dell' esposizione umana e per la rivalutazione dei livelli massimi e di azione.
Valutazione della Non Conformità e Provvedimenti
da adottare
La partita è conforme quando il risultato di una singola analisi non supera il livello massimo
previsto, tenuto conto dell'incertezza di misura.
La partita è non conforme quando il risultato analitic02, confermato da una doppia analisi3
supera il livello massimo oltre ogni ragionevole dubbio tenendo conto dell'incertezza di misura. La
media delle due determinazioni, tenendo conto dell'incertezza di misura, è utilizzata per il controllo
di conformità.
Nel caso di superamento di una soglia d'intervento (livello di azione)4 confermato da una doppia
analisi e tenendo conto dell'incertezza di misura, la partita è giudicata conforme ma occorre procedere
all'identificazione
delle fonti di contaminazione e prendere provvedimenti per la loro riduzione o
eliminazione.
Raccolta Dati
Si raccomanda di prestare attenzione alla compilazione del verbale di prelevamento (Allegato
llla) in quanto per questo programma di controllo è necessario acquisire informazioni maggiori sui
campioni prelevati, rispetto agli altri, come ad esempio sul paese di origine e sul trattamento subito
dal mangime, al fine di raccoglier dati a soddisfare le richieste specifiche da parte degli organismi
interazionali circa i campioni ed i controlli analitici effettuati sui mangimi.
Inoltre si fa presente che il Laboratorio Nazionale di Riferimento per le diossine e i PCB in
mangimi e alimenti, in collaborazione con il Ministero della Salute, ha sviluppato un sistema
informativo per la raccolta e elaborazione dei dati relativi ai controlli effettuati per PCDD/F, DLPCB e NDL-PCB.
l dati richiesti corrispondono a quelli previsti dal database dell' Autorità Europea per la
Sicurezza Alimentare (EFSA). L'EFSA richiede, infatti, all'autorità competente degli Stati Membri
dell'Unione Europea di fornire periodicamente i dati relativi ai controlli per diossine e PCB nei
mangimi ai sensi dell'art.33 del Regolamento CE n.178/2002.
Il fac-simile dei dati richiesti al laboratorio di analisi è riportato in Tabella 3-4, con
l'indicazione dei campi da compilare obbligatoriamente.
Per quanto riguarda,
invece, i dati relativi al campionamento,
le informazioni
obbligatoriamente richieste sono comprese nel verbale di prelievo PNAA (Allegato 1).
Si evidenzia che tale allegato sarà oggetto di modifica nel corso del prossimo triennio al fine
di adeguarlo alle richieste EFSA per ciò che concerne le informazioni sul campione.
In alternativa i dati relativi ai controlli per la ricerca delle Diossine e PCB, possono essere
trasmessi semestralmente dalle Regioni e alle Province Autonome al Ministero della Salute, con le
modalità previste al capitolo "rilevazione
dell' attività" del presente piano (parte generale),
compilando le tabelle in file Excel fornite in allegato al presente Piano collegate ai link del presente
capitolo.
2 Il risultato analitico deve essere calcolato in modalità "upper bound", ipotizzando che tutti i valori dei congeneri inferiori al limite di
quantificazione siano pari al limite stesso.
3 La doppia analisi è necessaria per escludere la possibilità di una contaminazione
crociata interna al laboratorio o di scambio
accidentale dei campioni. Se l'analisi è eftèttuata nell'ambito di un incidente di contaminazione da diossina, è possibile omettere la
conferma mediante doppia analisi se i campioni selezionati per l'analisi possono essere associati, grazie alla tracciabilità, a tale
incidente, e il livello riscontrato sia notevolmente superiore allivello massimo.
4 Il superamento del livello di azione deve essere confermato da una doppia analisi, con le stesse modalità previste in caso di
superamento del livello massimo.
Capitolo 4
Piano di Controllo della contaminazione
da Micotossine
La contaminazione da micotossine nei mangimi richiede una particolare attenzione, dati gli
sviluppi legislativi in materia di sostanze contaminanti nell'alimentazione
Attualmente, solo per l' aflatossina B l e l' ocratossina A sono stati fissati limiti massimi di
tollerabilità, con il D.Lvo 149 del lO maggio 2004, che ha recepito la Direttiva CE/3212002 per
l'aflatossina BI ed il DM 15 maggio 2006 del Ministero della Salute che ha stabilito i limiti massimi
di accettabilità per l'ocratossina A in alcune materie prime per mangimi e nei mangimi completi e
complementari per suini e pollame.
Nel caso dell'aflatossina BI deve essere posta particolare attenzione al mangime composto
destinato al bestiame da latte, (pecore, bufale, capre), diverso dai bovini da latte.
La Raccomandazione 2006/576/CE del 17 agosto 2006 relativa alla presenza di
deossinivalenolo, zearalenone, ocratossina A, tossine T-2 e HT-2 e fumonisine in prodotti destinati
all'alimentazione degli animali, consiglia agli Stati Membri di potenziare il controllo della presenza
di tali contaminanti nei cereali e nei prodotti a base di cereali destinati all'alimentazione degli animali
e nei mangimi composti, trasmettendo regolarmente alla Commissione i risultati analitici ottenuti, per
inserirli in una banca dati. Fornisce inoltre per i suddetti contaminanti i valori di riferimento riportati
nella tabella a-4 del presente capitolo.
La Raccomandazione 20 131165/CE relativa alla presenza di tossine T-2 e HT-2 nei cereali e
nei prodotti a base di cereali raccomanda agli Stati Membri di svolgere un'attività di monitoraggio
della presenza delle citate tossine nei cereali e nei prodotti a base di cereali (riso escluso) con la
partecipazione attiva degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti. Tali indagini devono
essere volte ad individuare i fattori che determinano tenori superiori ai livelli indicati e stabilire le
misure da adottare per evitare o ridurre in futuro la loro presenza. I Livelli indicati sono riportati nella
tabella a-4.
Tabella a-4 Valori di riferimento Micotossine
Micotossina
Prodotti destinati all'alimentazione
degli animali
Materie prime per mangimi
Aflatossina BI
Valore di riferimento
in mg/kg (ppm) di
mangime al tasso di
umidità del 12%
0,02
Mangimi complementari e completi,
ad eccezione di:
0,01
- mangimi composti per bovini e vitelli, ovini da latte e
agnelli, caprini da latte e capretti, suinetti e pollame
giovane
0.005
- altri mangimi composti per bovini, ovini, caprini,
suini e pollame
0.02
Fonte
normativa
Direttiva
2002/32
Deossinivalenolo
(DON)
Materie Qrime Qer mangimi
Cereali e prodotti a base di cereali, eccetto i
sotto prodotti del granoturco
- Sottoprodotti del granoturco
-
8
12
Mangimi comQlementari e comQleti, ad eccezione di:
- mangimi complementari e completi per suini
- mangimi complementari e completi per vitelli « 4
mesi), agnelli e capretti
Materie Qrime Qer mangimi
Zearalenone
(ZEA)
- Cereali e prodotti a base di cereali, eccetto i
sottoprodotti del granoturco
Sotto prodotti del granoturco
Mangimi comQlementari e comQleti
- per suini e scrofette (giovani scrofe)
- per scrofe e suini da ingrasso
- per vitelli, bovini da latte, ovini,(inclusi
agnelli) e caprini (inclusi capretti)
Materie Qrime Qer mangimi
Ocratossina A
(OTA)
Fumonisine
B1+B2
Raccom. (CE)
2006/576/CE
5
0,9
2
2
3
Raccom. (CE)
2006/576/CE
0,1
0,25
0,5
- Cereali e prodotti a base di cereali
0,25
Raccom. (CE)
2006/576/CE
Mangimi comQlementari e comQleti
- per suini
- per pollame
0,05
0,1
DM 15 maggio
Materie Qrime Qer mangimi
- Granoturco e prodotti derivati
Mangimi comQlementari e comQleti Qer
suini, equini (Equidi), conigli e animali da
compagnia
- pesci
- pollame, vitelli «4 mesi), agnelli e capretti
- ruminanti adulti (> 4 mesi) e visoni
2006
60
5
lO
Raccom. (CE)
2006/576/CE
20
50
La presenza nel mais di aflatossine e fumonisine soprattutto nelle produzioni del Nord Italia,
ha reso necessario disporre di controlli (piani di autocontrollo e controlli ufficiali) che oltre ad essere
quantitativamente rappresentativi fossero anche caratterizzati da elevati standard di qualità allo scopo
di fornire un' indicazione attendibile sullo stato di prevalenza di alcune micotossine in diverse aree
geografiche del Paese.
Per quanto invece riguarda il controllo della presenza di T-2 ed HT-2, si mantiene un piano di
monitoraggio da effettuarsi nell'ambito dei programmi di controllo, per stabilire lo stato di
contaminazione di queste tossine prevalentemente in avena e frumento. Non essendo allo stato attuale
delle acquisizioni ancora disponibile uno strumento diagnostico affidabile in termini di ripetibilità,
riproducibilità, ed accuratezza, a parte un metodo in GC-MS di cui però non si può garantire la
disponibilità strumentale in tutti i laboratori degli Istituti Zooprofilattici SperimentaI i, si suggerisce
di effettuare le analisi impiegando una metodica in ELISA avendo cura di utilizzare kit diagnostici
commercializzati da ditte in grado di assicurare le migliori performances in seguito ad una esperienza
consolidata nel tempo.
Per le analisi si devono usare metodi accreditati (sia per lo screening sia per la conferma).
AI fine di razionalizzare le risorse economiche e umane, nonché di semplificare i carichi di
lavoro, può essere utilizzato in alternativa ai metodi per l'analisi di singole micotossine, anche il
metodo multi-micotossina,
fornito dall'LNR su richiesta, per la determinazione della aflatossina
BI +ocratossina+zearalenone+fumonisina,
DON.
Nel caso di impossibilità ad effettuare le analisi multi micotossina, ciascun laboratorio decide
quali analisi ed eventuali accorpamenti effettuare, concordandoli
con le competenti Autorità
Regionali e Provinciali.
Per ciascun campione si dovranno effettuare le seguenti ricerche:
• Mais e prodotti derivati: aflatossine, ocratossina, zearalenone, deossinivalenolo, fumonisine;
• Grano: aflatossine, ocratossina, deossinivalenolo, tossine T2 e HT2;
• Avena: Tossine T2 e HT2.
Allo scopo di aggiornare lo stato conoscitivo della dotazione strumentale e diagnostica dei
laboratori coinvolti nelle attività di controllo, devono essere fomite all'LNR le opportune
informazioni, da inserire in un apposito database.
Sulla base di considerazioni legate alla valutazione del rischio ed alle non conformità
riscontrate, si richiama l'attenzione sul fatto che le materie prime (mangimi semplici) costituiscono
un fattore di rischio senz'altro più critico rispetto ai mangimi complementari e completi.
Infine, tra i mangimi semplici, il mais, le arachidi ed i semi di cotone sono da ritenersi le
matrici sulle quali esercitare il maggiore controllo quali/quantitativo.
In esse, infatti, il rischio
derivante
dalla presenza
di aflatossine,
fumonisine,
deossinivalenolo
ed ocratossina
è
significativamente più alto rispetto agli altri mangimi.
Campionamento
I campioni prelevati per la ricerca di micotossine devono essere rappresentativi della partita
campionata.
Le modalità di prelievo sono quelle descritte nelle "Linee guida per il campionamento ai fini
del controllo ufficiale dei mangimi", allegate al presente piano.
I metodi multimicotossina per HPLC possono essere richiesti all'Istituto Superiore di Sanità
in qualità di LNR micotossine.
I campioni vengono prelevati secondo le modalità ufficiali, in considerazione del fatto che la
normativa vigente prevede dei limiti massimi di contaminazione nei mangimi per l' aflatossina BI e
l'ocratossina A. La ricerca delle tossine T-2 e HT-2 viene esercitata unicamente a scopo di
monitoraggio.
L'analisi per micotossine va eseguita:
•
•
•
•
Quando l'alimento somministrato è carico di muffe e/o l'alimento ammuffito rappresenta una
parte significativa della razione;
Quando si osservano dei sostanziali cambiamenti nelle produzioni e nello stato di salute di
un'ampia percentuale di animali;
Quando si osserva un declino delle performances produttive e della salute degli animali che
non trovano spiegazione se non in segni tipici degli effetti delle micotossine;
Quando le condizioni climatiche sono ottimali per lo sviluppo di muffe.
Per eseguire un test per micotossine (opzioni) è opportuno:
• Prelevare un campione di ingredienti singoli sospettati di contaminazione;
• Campionare razioni concentrate;
• Prelevare un campione dalla razione in toto mescolata, oppure cereali e foraggi
separati quando la somministrazione della razione avviene con metodiche tradizionali.
Campionamento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
e analisi per micotossine, osservazioni
Le micotossine sono spesso presenti in quantità molto piccole -ppb;
Il contenuto di micotossina non è correlato alla quantità e qualità della muffa presente;
Le micotossine non sono necessariamente
distribuite in modo uniforme nell'alimento
contaminato e vi possono essere delle contaminazioni di parcelle isolate;
Alcune micotossine possono svilupparsi in caso di lento trasferimento del campione dal luogo
del prelievo al laboratorio;
Alcune micotossine continuano ad essere prodotte nello stoccaggio, in modo particolare in
condizioni non ottimali di umidità e temperatura;
Alimenti umidi e secchi devono essere campionati seguendo accorgimenti diversi, atteso che
le modalità di prelievo sono quelle descritte nel Regolamento 152/2009, o in alternativa,
limitatamente ai cereali, al Regolamento CE/401l2006;
Alimenti secchi: umidità < 0= 12% es. semi secchi, fieno secco. l campioni vanno prelevati
sul flusso di materiale di scarico, oppure con sonda in profondità da un contenitore. In questo
secondo caso prelevare campioni a random anche dai lati del contenitore o dalla cima dello
stoccaggio, dove tendono a formarsi più facilmente le muffe. I campioni vanno conservati in
un sacchetto di carta a doppio strato o in un sacchetto di cotone e in un posto freddo e asciutto
(non usare sacchetti di plastica con campioni secchi).
Alimenti umidi: umidità> o = al 15% es. silomais, polpe soppressate, siloerba, semi con alto
tenore di umidità. I campioni di mangimi umidi da congelare, vanno posti in sacchetti
resistenti di plastica e sigillati in modo da far uscire la maggiore quantità di aria possibile, e
conservati in freezer. Per trasportare i campioni di alimento umido congelati, usare una borsa
termica.
Alimenti intermedi (area grigia): umidità compresa tra il12 ed il 15%: in caso di dubbio vanno
considerati umidi.
Programma
di Monitoraggio
Il Piano di monitoraggio
dovrà necessariamente
avvalersi
di un campionamento
statisticamente rappresentativo distribuito in modo uniforme e casuale conseguente alla necessità di
rivelare possibili fonti di rischio emergenti o ri-emergenti in siti specifici, come per esempio le
aziende agricole e zootecniche produttrici di materie prime, o nei mangimi destinati agli animali da
latte, in quanto soggetti a maggior rischio. Tra le materie prime il mais è il cereale che costituisce il
fattore di rischio prioritario, anche in considerazione della possibilità di una presenza contemporanea
di più micotossine.
Dal piano di monitoraggio nasce la mappatura del rischio sul territorio,
immediatamente
utilizzabile nel caso in cui la contaminazione dovesse estendersi anche ai prodotti di origine animale.
Vanno effettuati controlli casuali nelle aziende produttrici di materie prime e di mangimi
destinati agli animali da latte, per monitorare eventuali condizioni di allarme derivanti da esposizione
degli animali a concentrazioni
di micotossine quali Aflatossine, Ocratossina A, Zearalenone,
Deossinivalenolo, Fumonisine T -2 ed HT -2, a livelli tali da costituire fonti di rischio per gli animali
stessi e per l'uomo nel caso di trasferimento delle tossine agli alimenti di origine animale.
Gli obiettivi del piano di monitoraggio sono:
1.
verifica dello stato di contaminazione da micotossine non normate su materie prime,
finalizzata alla evidenziazione di prevalenze riferibili a specifiche produzioni in aree
geografiche più a rischio;
~
pianificazione di un campionamento con distribuzione quantitativa uniforme su tutte le
regioni (36 campioni per le Regioni, 18 per P.A.) per consentire l'evidenziazione
di
3.
4.
5.
eterogeneità regionali del rischio di contaminazione. I risultati ottenuti per quanto riguarda
Aflatossina BI, Ocratossina A, Zearalenone,
Deossinivalenolo,
Fumonisine, hanno
un'immediata valenza regionale
raccogliere informazioni su potenziali effetti tossici derivanti dall' azione sinergica di più
micotossine nello stesso campione;
effettuazione di analisi su campioni di avena e grano per la ricerca e determinazione delle
tossine T2 e HT2 tramite l'utilizzazione di un metodo di screening quantitativo basato
sulla tecnica dell'ELISA. La valutazione dei risultati è finalizzata ad ottenere una stima
precisa dei livelli di contaminazione propri dell'intera nazione.
effettuazione di controlli su mangimi destinati agli animali da compagnia (cani e gatti) per
la ricerca e determinazione di aflatossina BI ed Ocratossina A. La valutazione dei risultati
è finalizzata ad ottenere una stima precisa dei livelli di contaminazione propri dell'intera
nazione.
Ripartizione
dei campioni
Nel programma di monitoraggio dev'essere garantita la rappresentatività su base geografica,
tenendo conto della scelta casuale delle aziende, con particolare riguardo a quelle in cui le matrici da
ricercare rappresentano una realtà produttiva altamente significativa in termini quantitativi.
Il criterio da utilizzare è quello di effettuare un campionamento casuale a random, finalizzato
alla valutazione della situazione epidemiologica.
Tali campionamenti vanno effettuati presso:
•
aziende produttrici di materie prime e mangimi destinati agli animali da latte;
•
aziende agricole e zootecniche;
•
distributori e produttori di mangimi per animali da compagnia.
Il numero dei campioni e le relative ripartizioni per Regione/P.A. è descritto in Tabella 1-4.
Tbll14R"
a e a
Regioni
-
Ipar f·
IZlone d·
el camplODI
Mangimi per animali
da reddito
Basilicata
36
36
Bolzano
18
Calabria
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
Abruzzo
Campania
Emilia Romagna
Friuli V. Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
I
.
ODI oragglO per ReglOne
Mangimi secchi per
animali da
compagnia
Avena, grano e
mangimi che li
contengono
Totale
3
lO
49
2
l
39
2
3
23
2
4
42
2
7
45
lO
36
82
2
5
43
4
8
48
2
l
39
24
53
113
5
lO
51
2
4
42
Il
26
73
2
5
43
3
7
46
2
5
43
3
7
46
Trento
18
2
1
21
Umbria
36
6
13
55
Valle d'Aosta
36
2
3
41
Veneto
36
9
30
75
TOTALE
720
100
239
1059
La rendicontazione deve avvenire mediante la compIlazione
Monitoraggio 2015-17", allegata del PNAA.
della scheda Excel "Micotossine
Campionamento
Devono essere prelevati le seguenti tipologie di matrici:
• materie prime (mais, sottoprodotti del mais, grano, altri cereali e loro prodotti e
sottoprodotti, farine di arachidi, girasole, semi di cotone, soia);
• mangimi destinati al bestiame da latte;
• mangimi composti o completi;
• mangimi secchi per animali da compagnia (cane e gatto) per la ricerca di aflatossine
B l e Ocratossina A;
• materie prime (avena, grano) e mangimi composti o completi che le contengono per la
ricerca di tossine T-2 e HT-2.
Composizione del campione
Il campione è di tipo ufficiale e deve essere composto
grammi ciascuno.
Programma
da almeno quattro CF di circa 500
di Sorveglianza
Il programma di sorveglianza rappresenta una verifica, lungo tutta la catena agro-alimentare
e zootecnica, delle conformità ai limiti massimi stabiliti dalle normative cogenti. Sono quindi previste
numerosità campionarie sulla base di evidenze scientifiche riconducibili essenzialmente a fattori
climatici, produttivi, e numerosità di aziende presenti.
Inoltre, data la diretta correlazione tra clima e contaminazione da micotossine ed alla diversa
natura delle micotossine (tossine da campo e tossine da stoccaggio), i campionamenti devono essere
effettuati in modo diversificato a seconda della micotossina da ricercare. Aflatossine ed ocratossina
devono essere ricercate nei centri di stoccaggio o negli allevamenti con depositi di mangime o materia
prima stoccata,
Gli obiettivi del programma di sorveglianza sono:
l.
verifica della conformità ai tenori massimi di quelle micotossine che rivestono maggiore
importanza da un punto di vista di rischio sanitario (aflatossine, ocratossina A,
deossinivalenolo e fumonisine), sia delle materie prime che dei mangimi complementari
e completi.
2.
effettuazione del controllo lungo tutta la filiera zootecnica nazionale.
Nel programma di sorveglianza
non sono previsti controlli sulle tossine T2 e HT2.
Mentre per l'aflatossina BI e l'ocratossina è verificata la conformità alle normative vigenti,
prevedendo pertanto anche la possibilità di ricorrere alle analisi di revisione, per le altre micotossine
i valori riscontrati nelle analisi sono valutati rispetto alla Raccomandazione 2006/576/CE. In caso di
superamento dei limiti raccomandati, la ASL deve individuare destinazioni d'uso dei prodotti
contaminati verso le specie animali meno sensibili alle relative micotossine.
Si ricorda che i suini,
gli equini ed i conigli rappresentano le specie più sensibili ed i ruminanti la specie meno sensibile.
Campionamento
è necessario effettuare
Per il programma di sorveglianza,
un campionamento
seguenti impianti :
• mangimifici a scopo commerciale;
• depositi e commercio all' ingrosso di granaglie e mangimi (da privilegiare);
• essiccatoi;
• importatori (da privilegiare);
• aziende zootecniche.
mirato presso i
Le matrici da campionare sono le seguenti:
• materie prime (mais, sottoprodotti del mais, grano, altri cereali, es. avena, semi e frutti
oleaginosi, o loro prodotti e sottoprodotti);
• materie prime per mangimi immagazzinate per lunghi periodi (superiori a un mese) o
importate via mare per lunghi tragitti (superiori a 20 giorni);
• mangimi per bovine da latte;
• mangimi per bestiame da latte diverso dai bovini;
mangImI per SUInI;
mangimi composti o completi.
•
•
Composizione del campione
Il campione è di tipo ufficiale e deve essere composto da almeno quattro CF di circa 500
grammi ciascuno.
Ripartizione dei campioni
Il piano deve svilupparsi sull'intera filiera produttiva, distribuendo i campionamenti sulla base
di una correlazione tra potenziale rischio, estensione geografica e realtà produttive.
Per le aflatossine, i prelievi devono essere effettuati in modo particolare sulle materie prime
destinate all'alimentazione
animale con particolare riguardo ai panelli ed alle farine di arachidi,
girasole e semi di cotone.
Il numero complessivo di n. 468 campioni e le relative ripartizioni per Regione è descritto in
Tabella 2-4. Nel caso in cui tutti i campioni siano analizzati per le cinque micotossine si otterranno
n.2340 dati analitici.
Tabella
2 - 4 R·ipartizlOne
del camplOlll . di. Sorve2lian za per Regione
Regioni
Abruzzo
Mangimi /materie
prime
20
Basilicata
3
Bolzano
6
Calabria
7
Campania
14
Emilia Romagna
69
Friuli V. Giulia
lO
Lazio
16
Liguria
Lombardia
2
103
Marche
19
Molise
7
Piemonte
51
Puglia
lO
Sardegna
13
Sicilia
lO
Toscana
14
Trento
3
Umbria
26
Valle d'Aosta
6
Veneto
59
TOTALE
468
La rendicontazione deve avvenire mediante la compilazione
sorveglianza 2015-17", allegata del PNAA.
della scheda Excel "Micotossine
Valutazione della Non Conformità e Provvedimenti da adottare
Il campione risulta non conforme per Aflatossina B l e Ocratossina A quando supera i
contenuti massimi stabiliti dalla normativa, tenuto conto dell'incertezza di misura (cfr. tabella a-4 ).
Per quanto riguarda le altre micotossine il campione è da considerarsi non conforme se il
risultato analitico è superiore al valore raccomandato riportato dalla normativa, Raccomandazione
2006/576/CE (espresso in mg/kg (ppm», considerando l'incertezza di misura (cfr.tabella a-4).
Provvedimenti da adottare in caso di non conformità
a) Nel caso di riscontro di non conformità si procederà nel seguente modo per:
Aflatossina BI:
la ASL competente, ricevuta la comunicazione dell'I.Z.S., in caso di allevamento di animali
lattiferi, provvede al campionamento ufficiale delle materie prime componenti la razione
alimentare e dispone l'esecuzione
dei controlli sulla produzione di latte ed ogni altro
adempimento previsto dalla normativa vigente.
Ocratossina A:
la ASL competente, ricevuta la comunicazione dell'I.Z.S., provvede al campionamento delle
materie prime componenti la razione alimentare. Il servizio veterinario della ASL, sentito
l'I.Z.S. in merito alla disponibilità di metodiche analitiche validate, dispone che, al momento
della macellazione dei suini consumatori dell' alimento contaminato, venga eseguito il
prelievo di campioni di carne suina (muscolo, fegato, reni ecc.) e prodotti derivati.
b) Nel caso di riscontro di livelli di contaminazione di zearalenone, DON, Fumonisine e tossine T2 e HT-2 superiori a quelli indicati nelle specifiche Raccomandazioni, si provvederà come segue:
Zearalenone, DON, Fumonisine e tossine T-2 e HT-2:
la ASL competente, a seguito del referto dell'l.Z.S. e, dispone di destinare il mangime
contaminato alle specie meno sensibili, se del caso, a seguito di indagine epidemiologica e
conseguente analisi del rischio. A tal proposito, si ricorda che il Regolamento (CE) n.
178/2002 e l'articolo 8, comma l del D.Lvo 149/2004 considerano a rischio i mangimi qualora
abbiano un effetto nocivo per la salute umana o animale oppure rendano a rischio, per il
consumo umano, l'alimento ottenuto dall'animale destinato alla produzione alimentare. Tali
misure sono conformi anche a quanto previsto dall'art. 15, comma 5, del Regolamento (CE)
n. 178/2002.
Raccolta Dati
I dati inerenti l'attività di controllo svolta al fine della rilevazione della contaminazione da
Micotossine devono essere trasmesse semestralmente al Ministero della Salute da parte delle Regioni
e Province Autonome, con le modalità previste al capitolo "rilevazione dell'attività" del presente
piano (parte generale), compilando le tabelle in file Excel fomite in allegato al presente Piano.
I dati relativi alle attività di monitoraggio e di sorveglianza devono essere trasmessi con un
riepilogo annuale dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali al Ministero della Salute ed all'Istituto
Superiore di Sanità, che ricopre il ruolo di Laboratorio di Riferimento Nazionale per le micotossine
nei mangimi, usando la scheda di rilevazione "dati micotossine IZS" allegata al presente piano.
Tali dati sono utili al fine di soddisfare le richieste specifiche da parte degli organismo
interazionali circa i campioni ed i controlli analitici effettuati sui mangimi.
Capitolo 5
Piano di Controllo della presenza di Contaminanti Inorganici, Composti Azotati,
Composti Organoclorurati, e Radionuclidi.
I pericoli potenziali per gli alimenti di origine animale possono derivare dalle varie fasi del
processo produttivo o da rischi inerenti le materie prime o i sottoprodotti inseriti nel ciclo di
lavorazione dei mangimi.
Le sostanze chimiche indesiderabili presenti nei materiali utilizzati per la fabbricazione di
mangimi possono essere presenti allo stato naturale, per contaminazione, o per utilizzo di materiali
che non entrano nel ciclo di produzione vero e proprio ma che sono utilizzati per il processo,
contaminando le produzioni finali.
Si mette in evidenzia la possibile presenza di metalli pesanti di origine geologica in materie
prime minerali, ad esempio cave di estrazione di carbonato di calcio e altri minerali.
Tra le sostanze che possono contaminare i mangimi sono incluse quelle riportate nella direttiva
2002/32 sulle sostanze indesiderabili ed, ovviamente, altre per le quali l'unico riferimento normativo
è quanto riportato all'allegato l del Regolamento n. 767/2009. Contestualmente
è necessario
evidenziare
che comunque
qualunque prodotto utilizzato nell'alimentazione
animale deve
conformarsi al principio enunciato nella medesima direttiva, ossia "essere di qualità sana, leale e
mercantile" (possono contaminare i mangimi i pesticidi, i metalli pesanti ed altri contaminanti
ambientali, come le sostanze chimiche utilizzate per la pulitura degli impianti, lubrificanti, oli
minerali, ecc.)
In relazione ai prodotti fitosanitari nei mangimi si sottolinea che la normativa di riferimento è
il Regolamento (CE) n. 396/2005 e nello specifico gli articoli 18 e 20; per quanto riguarda invece i
mangimi biologici si fa riferimento
al Decreto Ministeriale
del MIPAAF del 13/01/2011
(contaminazioni
accidentali e tecnicamente
inevitabili di prodotti fitosanitari in agricoltura
biologica).
Analogamente a quanto effettuato nel triennio precedente, si è proceduto alla focalizzazione
dei campionamenti su categorie di produzione e su matrici in modo da avere un approccio dei
campionamenti basato sul rischio. Per quanto riguarda la numerosità campionaria essa è stata
rimodulata in modo da garantire l'identificazione tempestiva di situazioni di allarme sanitario e per
ottenere prevalenze valide in ambito nazionale.
Di seguito vengono riportate, a seconda della molecola da ricercarsi, le indicazioni utilizzate
per individuare:
• le categorie animali;
• le matrici più a rischio;
• i criteri di ripartizione del campione a livello regionale.
La numerosità campionaria è stata ottenuta in modo da svelare il superamento di una
determinata soglia di prevalenza. In tal caso, se tutti i campioni risultano conformi, si può affermare
(con una confidenza al 95%) che il livello prevalenza delle non conformità è al di sotto della soglia
prefissata con il piano di campionamento, nel caso si registrassero non conformità si calcolerà il
livello di prevalenza ed il relativo intervallo di confidenza al 95%.
A livello regionale il campione di aziende o impianti da sottoporre a campionamento deve
essere estratto in modo casuale, stratificato per ASL, seguendo le indicazioni riportate nelle
indicazioni per la ripartizione in ambito regionale riportate per ciascuna molecola.
Programma di Sorveglianza
Arsenico
Indicazioni utilizzate per individuare categorie di animali/matrici
a rischio
•
Un'Opinion EFSA del 2005 (EFSA Joumal(2005),180:1-35)
indica che i pesci e i frutti di
mare e le alghe ed in particolare per l'alga marina hijiki (Hizikia fusiforme) sono la principale
fonte di arsenico per l'uomo.
•
Le concentrazioni di arsenico totale (mg/Kg) in mangimi completi riferiti da diverse Nazioni
europee e riportati dall'EFSA nella stessa Opinion indicano che le concentrazioni di arsenico
nei mangimi completi per pesci e per suini, pur non superando i limiti di legge (Reg. CE
574/2011:10 ppm nei mangimi completi per pesci e 2 ppm nei mangimi completi per altre
specie), sono superiori alle concentrazioni nei mangimi completi per altre specie.
•
Le farine di pesce sono ampiamente
mangimi per acquacoltura.
•
In passato composti a base di arsenico organico venivano impiegati come additivi
nell'alimentazione dei suini e dei polli, tale pratica non è consentita nella UE, ma è presente
in alcuni paesi extraeuropei (negli USA è stata sospesa nel 2010).
•
Nel triennio 2012-2014 sono state diramate 5 allerte RASFF relative alla presenza di Arsenico
(2 in mangimi minerali, 1 in un mangime composto per suini, 2 in materie prime vegetali).
•
Nel periodo 01/01/2012-30/06/2014
non sono state rilevate non conformità per arsenico, in
base la numero di campioni analizzati si può affermare che la prevalenza di non conformità
sia inferiore a 5.3% nei suini, a 7.3% negli avicoli ed a 3.0% in acquacoltura.
utilizzate nell'alimentazione
del pollo, del suino e nei
Ripartizione dei campioni
Sulla base delle indicazioni dell' Opinion EFSA sulle concentrazioni di arsenico riportate nei
mangimi completi, si ritiene opportuno mantenere i campionamenti sulle tre categorie individuate nel
triennio precedente.
La ripartizione dei campioni nelle diverse regioni è stata fatta a partire dal numero di
allevamenti presenti ( dati BDN).
La ripartizione dei campioni per regione e categoria animale è riportata in Tabella 1-5c.
Campionamento
Devono essere prelevati le seguenti tipologie di materie prime per
• Mangimi contenenti farine di pesce
• Materie prime: farine di pesce
Luoghi di prelievo del campione:
• Mangimifici che utilizzino farine di pesce per la produzione
• Mangimifici che utilizzino farine di pesce per la produzione
• Mangimifici che utilizzino farine di pesce per la produzione
• Allevamenti suini che utilizzino farine di pesce
• Allevamenti avicoli che utilizzino farine di pesce
• Impianti di acquacoltura
mangimi e dei mangimi
di alimenti per suini
di alimenti per avicoli (ovaiole)
di alimenti per acquacoltura
Composizione del campione
Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 CF di circa 500 grammi.
Cadmio
Indicazioni utilizzate per individuare le categorie di animali/matrici a rischio
• La presenza di Cadmio nei foraggi è correlata all'impiego di fertilizzanti organici ed ai livelli
di cadmio in essi presente (Opinion EFSA, The EFSA Joumal (2004),72:1-24) e in terreni
acidi e sabbiosi
• La stessa Opinion EFSA riporta che i livelli di cadmio sono in generale più elevati in fieno,
erba fresca, insilato di mais, derivati del girasole e farine di pesce. I mangimi concentrati
hanno invece forme di contaminazione più basse
• A differenza di altri elementi il Cadmio si concentra nelle parti edibili delle piante (Nebbia et
al, residui di farmaci e contaminanti ambientali nelle contaminazioni ambientali, Edises 2009)
• Il cadmio si accumula in fegato e rene ed in minor misura nel muscolo, in particolare negli
equini. In ambiente acquatico si accumula soprattutto nei crostacei.
• La integrazione di Rame favorisce la deposizione di cadmio nel rene dei suini, ma vista la
regolamentazione europea in tal senso questo rischio è ritenuto trascurabile (Opinion EFSA,
The EFSA Joumal (2004), 72:1-24)
• La concentrazione di Cadmio è funzione sia della concentrazione di tale elemento nella dieta
sia della durata dell'esposizione. La vita piuttosto breve di categorie di animali quali suini ed
avicoli minimizza il rischio di concentrazioni indesiderabili di tale elemento nei tessuti. In
animali i cui cicli produttivi sono più lunghi, per esempio bovino ed equini, la concentrazione
di cadmio in fegato e rene è favorita (Opinion EFSA, The EFSA Joumal (2004),72:1-24).
• Le alierte RASFF riguardanti il cadmio nell'ultimo triennio si riferiscono per la maggior parte
alla presenza di cadmio in fish meal e additivi per mangimi.
• Nel periodo 01/01/2012-30/06/2014 non sono state riscontrate positività nè negli equidi nè
nei ruminanti, permettendo di affermare che la prevalenza di non conformità è inferiore al
2.4% nei ruminanti ed inferiore al 2.9% negli equidi.
Ripartizione dei campioni
Basandosi sulle indicazioni dell'Opinion EFSA che non distinguono il rischio per l'uomo
derivante dall'accumulo di cadmio nel fegato e nel rene in base alla specie ed alle alierte RASFF, alle
due categorie già presenti nel triennio precedente si è ritenuto opportuno aggiungere la categoria
dell'acquacoltura.
In passato la ripartizione dei campioni nelle diverse regioni era basata sulla produzione di
mangimi a livello regionale, per questo triennio invece la ripartizione per regione è stata fatta a partire
dal numero di allevamenti presenti (dati BDN).
La ripartizione dei campioni per regione e categoria animale è riportata in Tabella 1-5c.
Campionamento
Devono essere prelevati le seguenti tipologie di materie prime per mangimi e dei mangimi
1. Materie prime per mangimi destinati ad equini o a ruminanti (bovini ed ovicaprini)
2. Farine di pesce
3. Foraggi per equini o ruminanti (bovini ed ovicaprini)
4. Insilati
5. Mangimi per acquacoltura contenenti farine di pesce
6. Additivi contenenti zinco e dicalciofosfato per equini o ruminanti (bovini ed ovicaprini).
Luoghi di prelievo del campione:
• Mangimifici che producano mangimi per equini
• Mangimifici che producano mangimi per bovini
• Mangimifici che producano mangimi per acquacoltura
• Allevamenti equini
•
•
Allevamenti bovini
Impianti di acquacoltura
Composizione del campione
Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 CF di circa 500 grammi.
N.B. Il prelevamento dei campioni in allevamenti equini non destinati alla produzione di alimenti per
il consumo umano (non OPA) è finalizzato alla riduzione della diffusione del cadmio nell'ambiente
mediante le deiezioni utilizzate come fertilizzante.
Melamina
Indicazioni utilizzate per individuare le categorie di animali/matrici a rischio
• La melamina (1,3,5- Triazine-2,4,6-triamina,
formula bruta C3H6N6)
è un derivato del
carbone utilizzato per produrre materie plastiche e fertilizzanti; le resine melaminiche in
combinazione con la formaldeide trovano impiego anche nella produzione di materiali a
contatto con gli alimenti.
• In passato la melamina, che pur non avendo nessuna proprietà nutritiva innalza il dato relativo
al tenore proteico degli alimenti calcolato in base al contenuto di azoto, è stata
fraudolentemente aggiunta non solo agli alimenti per animali, ma anche ad alimenti per la
prima infanzia (latte in polvere).
• La presenza di melamina favorisce la formazione e l'accumulo di cristalli nel rene con
conseguente danno renale.
• Una opinion EFSA del 2010 (EFSA Journa12010; 8(4):1573) indica come più esposti tra gli
animali in allevamento zootecnico vacche da latte, pecore da latte e galline ovaiole. Non sono
presenti fenomeni di tossicità acuta o subacuta nella pecora, nel suino e nel pesce esposti a
dosaggi elevati di melamina. Non sono presenti dati sulle altre specie in produzione
zootecnica.
• Oong e colI. (Oong XF, Liu SY, Tong JM, Zhang Q., Carry-over of melamine from feed to
eggs and body tissues of laying hens. Food Addit Contam Part A Chem Anal Control Expo
Risk Assess. 2010 Oct;27(10):1372-9.)
sottolineano che, seppur in misura limitata,
il
fenomeno del carry over è presente nelle uova e nelle carni delle galline ovaio le.
• Il Regolamento 574/2011 fissa il limite di melamina nei mangimi a 2.5 ppm, ad eccezione di
alcuni additivi che ne contengono un tenore maggiore al limite in seguito al normale processo
di produzione (acido guanidinoacetico; urea; biureto).
• Nel periodo 0110112012-30/06/2014
non sono state riscontrate irregolarità per melamina,
pertanto la prevalenza stimata si attesta a livelli molto bassi: nei mangimi per animali da
compagnia è inferiore al 2.7%, nei bovini è inferiore al 2.7%, nelle galline ovaiole è inferiore
al 3.1 % e in acquacoltura è inferiore al 3.1 %.
Ripartizione dei campioni
In base alle contaminazioni fraudolente avvenute in passato ed allo studio di Oong et al, pare
opportuno mantenere i campionamenti
solo negli animali da compagnia, e nelle galline ovaio le in
cui il carry over è, seppur in maniera limitata, dimostrato.
La ripartizione dei campioni per regione è stata fatta a partire dal numero di allevamenti presenti per
le galline ovaio le (dati BON) e, per gli animali da compagnia, sulla base dei dati 1STA T, sul
censimento della popolazione 2011, sul numero delle famiglie e sulle spese medie familiari per
animali domestici, per area geografica).
La ripartizione dei campioni per regione e categoria animale è riportata in Tabella 1-5c.
Campionamento
Devono essere prelevate le seguenti tipologie di materie prime per mangimi e dei mangimi
• Matrici ad alto tenore proteico: per esempio: materie prime, quali soja e derivati o farine di
riso e derivati
• Derivati del latte
• Mangimi per animali da compagnia
Luoghi di prelievo del campione:
• Mangimifici che utilizzino matrici ad alto tenore proteico e producano mangimi per ovaiole
• Mangimifici in cui vengano impiegati derivati del latte
• Mangimifici in cui vengano prodotti alimenti per animali da compagnia
• Allevamenti di ovaio le in cui vengano utilizzati mangimi ad elevato tenore proteico
Composizione del campione
Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 CF di circa 500 grammi.
Mercurio
Indicazioni utilizzate per individuare le categorie di animali/matrici a rischio
• Il mercurio subisce fenomeni di bioaccumulo e di biomagnificazione nella catena trofica, in
particolare in ambiente acquatico.
• Una Opinion EFSA (The EFSA Journal(2008) 654:1-74) indica come fonte più comune di
contaminazione dei mangimi le farine di pesce.
• La stessa Opinion sottolinea che tra i campioni analizzati nel periodo 2002-2006 in diversi
Paesi europei, nessun campione di farina di pesce superava i limiti di legge (n= 193), mentre
nel'8% dei campioni di mangimi completi per pesci eccedeva i limiti di legge (CI 95% 5.312.1 %)
•
•
Nel periodo 2012-2014 è stata diramata una allerta RASFF per mercurio riguardante farine di
pesce.
Nel periodo 01/0112012-30/06/2014
la prevalenza di non conformità per mercurio in
mangime per suini contenente farine di pesce è pari all'I.9% (IC95% 0-0.9%), mentre non
sono state rilevate non conformità in mangimi per acquacoltura, confermando una prevalenza
massima pari a 2.1 %.
Ripartizione dei campioni
Basandosi sui risultati dell'indagine delle contaminazioni da mercurio in ambito europeo
riportate dall' EFSA (The EFSA Journal(2008) 654:1-74) si ritiene opportuno mantenere comunque
un piano apposito per i mangimi per pesci, e dedicarne uno ai mangimi contenenti farine di pesce per
su III l.
La ripartizione dei campioni su base regionale è stata fatta in base al numero di allevamenti suini ed
al numero di impianti di acquacoltura ( dati BDN).
La ripartizione dei campioni per regione e matrice è riportata in Tabella 1-5c.
Campionamento
Devono essere prelevati le seguenti tipologie di materie prime per mangimi e dei mangimi
Matrici da campionare:
• mangimi completi per acquacoltura
• Mangimi per suini contenenti farine di pesce
• Materie prime: farine di pesce
Luoghi di prelievo del campione:
• Mangimifici che utilizzino farine di pesce per la produzione di alimenti per suini
• Mangimifici che utilizzino farine di pesce per la produzione di alimenti per acquacoltura
•
•
Allevamenti suini che utilizzino farine di pesce o mangimi contenenti farine di pesce
Impianti di acquacoltura
Composizione del campione
Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 CF di circa 500 grammi.
Nitriti
Indicazioni utilizzate per individuare le categorie di animali/matrici a rischio
• I nitriti sono normalmente presenti nei tessuti animali in quanto risultato della conversione
endogena dei nitrati
• Il potenziale di bioaccumulo dei nitriti nei tessuti è scarso, visti il loro rapido metabolismo ed
escrezione (EFSA ,The EFSA Journal (2009) 1017,1-47).
• La specie più sensibile alla tossicità da nitriti è il suino, ma la sua esposizione con la dieta è
scarsa (EFSA , The EFSA Journal (2009) IO17,1-47).
• I ruminanti, ed in particolare i bovini, sono le specie più esposte con la dieta: infatti la
fermentazione di foraggi naturalmente ricchi di nitriti ne favorisce la presenza negli insilati.
• Non sono presenti allerte RASFF riguardanti nitriti nei mangimi
• Nel periodo 0110112012-30/062014 non sono state riscontrate non conformità in base al
numero di campioni prelevati (n=93) tale dato è compatibile con una prevalenza massima
stimata pari a 3.9%.
Ripartizione dei campioni
I campioni sono stati ripartiti sul territorio nazionale in base al numero di allevamen bovini
da latte presenti in ciascuna regione (dati BDN).
La ripartizione dei campioni per regione è riportata in tabella 1-5c.
Campionamento
Devono essere prelevati
Matrici da campionare:
le seguenti tipologie di materie prime per mangimi e dei mangimi
• Insilati
Luoghi di prelievo del campione:
• Allevamenti di bovini da latte o a produzione mista che utilizzino insilati
Composizione del campione
Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 CF di circa 500 grammi.
Pesticidi clorurati
Indicazioni utilizzate per individuare le categorie di animali/matrici a rischio
• Il gruppo dei pesticidi clorurati comprende le seguenti molecole: Aldrin, DDT ed isomeri,
Dieldrin, Endosulfan, Endrin, Eptacloro, Esaclorobenzene ed Esaclorociloesano
• Caratteristiche comuni a tali composti sono la scarsa volatilità, la lipofilia e la lenta
degradazione, responsabile della lunga persistenza ambientale.
• Benché vietati in Europa, sono ancora utilizzati in Paesi extraeuropei.
• Le produzioni vegetali ne contengono quantità trascurabili, mentre le fonti principali sono le
farine e gli oli di pesce (Nebbia et al, residui di farmaci e contaminanti ambientali nelle
contaminazioni ambientali, Edises 2009)
• Nell'ultimo triennio il RASFF ha diramato 12 allerte relative a pesticidi, nei mangimi di queste
2 riguardavano esaclorobenzene in farine di pesce e 1 DDT in materia prima vegetale.
• Livelli elevati di pesticidi organoclorurati sono stati trovati nelle uova ( I. Windala et al,PCB
and organochlorine pesticides in home-produced
eggs in Belgium. Science of the total
environment, 407 (2009): 4430-4437) e nel latte (M. Fontcuberta et al, Chlorinated organic
pesticides in marketed food: Barcelona, 2001-06. Science of the total environment,
389(2008):52-57)
• Nel periodo 0110112012-30/06/2014 sono state rilevate 2 non conformità per pesticidi in
acquacoltura (prevalenza 1.8%, IC95% 0.2-6.3%), mentre non sono state rilevate non
conformità in mangimi per avicoli (prevalenza massima stimata 3.4%) nè nei bovini (
prevalenza massima stimata 2.8%).
Ripartizione dei campioni
In base alle positività pregresse ed ai dati riportati in letteratura si ritiene opportuno mantenere un
piano di campionamento dedicato per ciascuna categoria.
La ripartizione dei campioni per regione (Tabella 1-5c) è stata fatta in base al numero di impianti di
acquacoltura, al numero di allevamenti bovini e al numero di allevamenti avicoli (dati BDN)
Campionamento
Devono essere prelevati le seguenti tipologie di materie prime per mangimi e dei mangimi
• Materie prime: farine di pesce
• Grassi ed oli di origine animale
• Mangimi per galline ovaiole
• Mangimi per tacchini
• Mangimi per acquacoltura
• Mangimi per bovini da latte
Luoghi di prelievo del campione:
• Mangimifici che utilizzino farine di pesce grassi ed oli di origine animale
• Mangimifici che producano mangimi per galline ovaio le
• Mangimifici che producano mangimi per tacchini
• Mangimifici che producano mangimi per bovini da latte
• Mangimifici che producano mangimi per acquacoltura
• Allevamenti di bovini da latte o a produzione mista
• Allevamenti di galline ovaiole
• Allevamenti di tacchini
• Impianti di acquacoltura
Composizione del campione
Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 CF di circa 500 grammi.
Piombo
Indicazioni utilizzate per individuare le categorie di animali/matrici a rischio
• Il piombo è naturalmente presente nell'ambiente, la presenza nel terreno è maggiore in aree in
cui siano presenti fonderie, industrie metalmeccaniche, fabbriche di accumulatori, ...
• L'assunzione di piombo da parte delle piante è limitata, gli animali lo assumono pascolando
o consumando foraggi contaminati (Van Paemel et al, Selected trace and ultratrace elements:
Biological role, content in feed and requirements in animai nutrition - Elements for risk
assessment. http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/68e.htm )
• Impurità da piombo sono spesso presenti in mangimi minerali, che possono significativamnete
contribuire alla contaminazione della dieta (Van Paemel et al)
• Una Opinion EFSA (The EFSA Joumal (2004) 71: 1-20) riporta tra i mangimi più contaminati
foraggi verdi, fieno ed insilati
• Le allerte RASFF del periodo 2008-2010 riguardano mangimi minerali e polpa di barbabietola
•
•
I mangimi completi a maggiore contenuto di Piombo sono quelli per i bovini da latte seguiti
da quelli per bovini da carne, vitelli e galline ovaiole. (Nicholson, F. A. et al, Heavy metal
contents of livestock feeds and animaI manures in England and Wales. Bioresource
Technology (1999)70:23-31)
Nel periodo 0110112012-30/06/2014
non sono state rilevate non conformità per piombo,
permettendo di affermare che la prevalenza massima di non conformità è pari al 3.1 % nelle
galline ovaiole ed al 2.8% nei ruminanti.
Ripartizione dei campioni
In base ai dati riportati da Nicholson et al. pare opportuno mantenere un piano dedicato ai ruminanti
(bovini ed ovicaprini) ed uno alle galline ovaio le.
La ripartizione regionale del numero di campioni (Tabella 1-5c) è stata fatta in base al numero di
allevamenti di ruminanti (bovini ed ovicaprini) e sul numero di allevamenti di galline ovaiole (dati:
BDN) presenti in ciascuna Regione o Provincia Autonoma
Campionamento
Devono essere prelevati
Matrici da campionare:
•
•
•
•
Luoghi
•
•
•
le seguenti tipologie di materie prime per mangimi e dei mangimi
Insilati
Foraggi
Premiscele minerali
Mangimi minerali
di prelievo del campione:
Allevamenti di bovini che utilizzino insilati e/o foraggi
Allevamenti di ovaio le
Mangimifici
Composizione del campione
Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 CF di circa 500 grammi.
Trieptanoato di glicerina (GTH)
Il trieptanoato di glicerina è un marcatore dei prodotti derivati dai prodotti di categoria 1 e 2, previsto
dall'allegato 8, capo V del Regolamento (CE) n.142/2011..
Al fine di garantire che i prodotti di categoria 1 e 2 non entrino nella catena dei mangimi è necessario
inserire nel presente Piano la ricerca del GTH in tali materiali.
Poiché attualmente esiste un solo laboratorio accreditato per questa tecnica, per il 2015 verranno
eseguiti solo 25 campioni. Le analisi saranno svolte dal Laboratorio Nazionale di Riferimento per le
Proteine Animali nei mangimi.
Ripartizione dei campioni
I campioni sono stati distribuiti per ciascuna Regione o Provincia Autonoma, in base al numero
stabilimenti che trasformano materiali di categoria 1 e 2, riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n.
1069/2009, presenti nell'elenco pubblicato sul sito del Ministero della Salute e sono riportati in tabella
1-5.
È stato assegnato un campione per ogni stabilimento tranne per gli stabilimenti che trattano materiali
di più categorie nello stesso impianto, considerati a rischio maggiore, per i quali sono previsti due
campioni all' anno.
Campionamento
Devono essere prelevati esclusivamente
di trasformazione.
campioni di materiali di categoria 1 e 2 presso gli impianti
Composizione del campione
Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 CF di circa 500 grammi.
Radionuclidi
Indicazioni utilizzate per individuare le categorie di animali/matrici a rischio
• Esistono numerose e complesse vie di introduzione dei radionuclidi ne Wambiente con
conseguente
trasferimento
nel comparto agro-zootecnico
fino a coinvolgere
anelli
fondamentali della catena alimentare umana. La prima via d'ingresso dei radionuclidi nella
catena alimentare è la deposizione sulle parti aeree delle piante (foglie, fiori, frutti), ma può
essere contaminata l'intera catena alimentare (vegetali~erbivori~carnivori).
Le sostanze
organiche, alla fine della catena alimentare, vengono poi decomposte in sali minerali, che
vengono riutilizzati dai vegetali e quindi rientrano parzialmente in circolo.
• La catena suolo~vegetale~animale
assume importanza per i radionuclidi a vita lunga come
il Cs-13 7 (emivita 30 anni), lo Sr-90 (emivita 28 anni), gli isotopi dell 'D e del Pu, che possono
restare disponibili nel terreno per diversi anni.
• Gli alimenti concentrati non danno un apporto significativo alla contaminazione radioattiva
della razione, mentre i foraggi (fieno, insilati, erba) sono responsabili della contaminazione
da radionuclidi del bestiame (Averyn,V.S:, Radiocontaminazione
ambientale e negli alimenti.
Quaderni di medicina veterinaria preventiva, Roma 2008: 87-112).
• In seguito all'incidente nucleare di Fukushima nel marzo 20 Il è stata innalzata la soglia di
attenzione nei confronti dei prodotti importati dal Giappone.
• Gli isotopi del Cesio possono essere portati a lunga distanza dalle correnti, ma la quantità di
acqua del Pacifico è sufficiente per una loro rapida dispersione e diluizione (WHO e IAEA,
Impact
on
seafood
safety
of
the
nuclear
accident
In
Japan,
http://www .iaea.org/newscenter/focus/fukushima/seafoodsafety0511.pdf)
• E' opportuno, pertanto, integrare i dati di radioattività fomiti dalla rete di sorveglianza
nazionale per la radioattività ambientale per mezzo di monitoraggi continui dello stato
radiometrico a livello nazionale degli alimenti ad uso animale
• Nel periodo 2012-2014 non sono state registrate non conformità per radionuclidi a fronte del
prelevamento di 245 campioni. Questi dati permettono di stimare un livello di prevalenza pari
a 1.5%.
La strategia di campionamento è basata sulla selezione di un numero di campioni casuali, la cui
numerosità è stata ottenuta in modo da svelare il superamento di una determinata soglia di prevalenza:
in tal caso se tutti i campioni risultano conformi si può affermare (con una confidenza al 95%) che il
livello prevalenza delle non conformità è al di sotto della soglia prefissata con il piano di
campionamento, nel caso si registrassero non conformità si calcolerà il livello di prevalenza sul
numero delle non conformità registrate ed il relativo intervallo di confidenza. Nonostante un livello
di prevalenza stimato basso, è opportuno mantenere invariata la numerosità dei prelievi rispetto al
precedente piano.
Ripartizione dei campioni
In base ai recenti casi di inquinamento ambientale ed in assenza di dati storici, fatta eccezione per
quelli provenienti dal piano degli anni precedenti, è opportuno procedere ad una suddivisione basata
sulle categorie merceologiche prevalenti nel territorio oltre che in base al carattere di stagionalità di
tal une produzioni. Le tipologie di radiocontaminanti da ricercare, i siti di prelievo, le matrici con le
relative frequenze di prelievo e di misure, sono riportate nella tabella a-5 seguente.
Nel corso del primo e del secondo anno le indagini dovranno essere limitate ai soli radionuclidi
gamma emettitori artificiali (1-131, Cs-134 e Cs-13 7) e naturali (K -40) oltre che allo Sr-90 (per tale
nuclide devono essere esclusi i campionamenti di foraggi ed insilati). Nel terzo anno, potranno essere
eseguite anche le analisi per la ricerca degli isotopi dell'D e del Pu.
La ripartizione regionale del numero di campioni
è omogenea e prevede che ciascuna regione
provveda alla individuazione della tipologia di matrice da campionare considerandone l'estensione
di produzione e la densità.
Per ciascuna regione alle tipologie di matrice classificata come mangimi sono stati assegnati un
numero di 2 campioni, mentre per i foraggi, i cereali ed altre materie prime che possono entrare nel
ciclo di produzione dell'alimentazione
animale è stato previsto un numero complessivo di 2 campioni
per matrice. Ogni regione dovrà prelevare un numero complessivo di n.5 campioni per ciascuna
annualità.
Relativamente ai foraggi si provvederà a dividere i campioni in due gruppi individuando ove
possibile, per la stessa tipologia di produzione, prodotti coltivati ad alta quota e produzioni a bassa
quota; ciò al fine di individuare un eventuale effetto dovuto alle differenti condizioni climatiche e
caratteristiche geochimiche dei terreni di produzione. Le analisi radiometriche verranno effettuate dal
Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca della Radioattività nel Settore Zootecnico - Veterinario.
Il piano ha validità e precisione per il solo livello nazionale. I risultati del piano triennale
consentiranno di individuare prontamente eventuali fenomeni di inquinamento od emergenze
radiologiche oltre che stabilire valori di riferimento in base ai quali confrontare gli andamenti sul
territorio e nel tempo di eventuali situazioni di allarme o di pericolo per attuare una radioprotezione
operativa efficace degli animali e dell'uomo.
Tali dati costituiranno il fondamento per effettuare una corretta valutazione del rischio fisico
dovuto all' assunzione
dei radiocontaminati
presenti nelle derrate agroalimentari
destinate
ali' alimentazione animale.
Tabella a-5
FREQUENZA PRELIEVO / QUANTITÀ (kg)
RADIONUCLIDI
MATRICE
SITI
PRELIEVO
Anni 2015 -2016
Anno 2017
Radionuclidi
Altre
materie
prime***
Centri di
produzione o
raccolta
Foraggi**
Radionuclidi
Stagionale
CF: 1 kg
K-40, Cs-137,
Cs-134, 1-131,
Sr-90
Stagionale
CF: 2 kg
"
Stagionale
CF: 1 kg
K-40, Cs-137,
Cs-134, 1-131,
Stagionale
CF: 2 kg
Mangimi*
"
Stagionale
CF: 1 kg
K-40, Cs-137,
Cs-134,1-131,
Sr-90
Stagionale
CF: 2 kg
Cereali
"
Stagionale
CF: 1 kg
K-40, Cs-137,
Cs-134,1-131,
Sr-90
Stagionale
CF: 2 kg
* Vanno
N° Totale
campioni
per
Regione
K-40, Cs-137,
Cs-134,1-131,
Sr-90,
isotopi U e Pu
K-40, Cs-137,
Cs-134,1-131,
isotopi U e Pu
K-40, Cs-137,
Cs-134,1-131,
Sr-90,
isotopi U e Pu
K-40, Cs-137,
Cs-134,1-131,
Sr-90
isotopi U e Pu
1
1
2
1
Campionamento
considerati campioni relativi alle seguenti categorie di mangime: suino, bovino, cunicola,
avicola, acquacoltura o altre specie significative per produzioni o consumi regionali
** Vanno considerate le categorie merceologiche prevalenti nel territorio regionale per estensione di
coltivazione o per densità di produzione.
*** In tale categoria ricadono tutte le altre materie prime di origine vegetale che possono rientrare
come componenti principali dell'alimentazione ad uso animale (semi di soia, legumi, etc.)
Composizione del campione
Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 CF di almeno:
1,0 kg/ CF - Anni 2015-2016 per ricerca di: K-40, Cs-137, Cs-134, l-BI / Sr-90
2,0 kg/ CF - Anno 2017 per ricerca di: K-40, Cs-137, Cs-134, 1-131/ Sr-90 / Isotopi U-Pu
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Capitolo 6
Piano di Controllo della contaminazione
microbica da Sa/monella spp.
Le infezioni da Salmone Ila rappresentano in Italia, come negli altri Paesi industrializzati, una delle
principali cause di malattia a trasmissione alimentare nell'uomo, e gli alimenti di origine avicola,
uova e ovoprodotti in particolare, vengono ascritti fra le principali cause di infezione. Gli atti
normativi a livello europeo sulla sicurezza alimentare individuano nel controllo di filiera l'approccio
più efficace per garantire la salubrità degli alimenti per l'uomo, indicando nella produzione primaria
un punto cardine per la sorveglianza e il controllo.
Cam pionamento
La procedura per il campionamento ufficiale deve essere conforme a quanto previsto
nell'allegato al Decreto Ministeriale 20 aprile 1978, nonché a quanto descritto nelle "Linee guida per
il campionamento ai fini del controllo ufficiale dei mangimi", allegate al presente piano.
Si precisa che gli strumenti per il prelievo dei campioni devono essere puliti e disinfettati tra
ogni operazione di prelievo riguardante campioni distinti: particolare attenzione deve essere posta
dall'operatore addetto al prelievo dei campioni (es. utilizzo di guanti monouso e mascherine), al fine
di evitare la contaminazione microbiologica del materiale da prelevare.
I campioni globali devono essere posti in contenitori sterili distinti, ognuno dei quali sarà
accuratamente miscelato.
Il campione finale deve essere ottenuto per estrazione di una quantità approssimativamente
uguale da ciascun campione globale, Il campione finale deve essere trasferito in un opportuno
recipiente sterile e sigillato.
Procedure di laboratorio
Le analisi sono effettuate dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio,
ai quali compete anche la ripetizione sul parametro difforme.
Per lo svolgimento delle analisi il metodo deve essere il "metodo ISO 6579:2002" o qualsiasi
altro metodo validato comprendente una fase di prearricchimento di 16-20 ore a 37°C di una quantità
di campione pari a 50g prelevata dal campione finale cosÌ come previsto dal Decreto del Ministero
della Sanità IO marzo 1997, allegato V, punto IV - ricerca della Salmone Ila nei mangimi.
Per quanto riguarda gli snack dog-chews dovranno comunque essere analizzati 50 grammi di
campione finale ottenuti dopo aver eventualmente porzionato il materiale campionato; nel caso si sia
proceduto a campionare X x 4 confezioni il campione finale dovrà essere costituito da X confezioni
appartenenti allo stesso lotto.
Tutti gli isolati di Sa/monella spp. devono essere sottoposti a tipizzazione siero logica
conformemente allo schema Kauffman/White e ad antibiogramma secondo lo standard NCCLS. Gli
Istituti inviano al Centro di Referenza i dati relativi alla tipizzazione dei ceppi di Sa/monella spp.
attraverso il sistema informatizzato Enter Vet.
Tale attività viene svolta dai laboratori di riferimento degli II.ZZ.SS., che ogni anno
partecipano al circuito interIaboratorio coordinato dal Centro di Referenza Nazionale per le
Salmonellosi presso l'LZ.S. delle Venezie.
I ceppi appartenenti ai sierotipi Enteritidis e Typhimurium vengono inviati al Centro di
Referenza Nazionale per la fagotipizzazione.
Programma di Monitoraggio
La necessità di mettere in atto un campionamento mirato al monitoraggio rientra nell' ambito
di un più ampio programma che coinvolge tutti i Paesi dell'Unione Europea in ottemperanza alla
Direttiva 2003/99/CE, volto ad acquisire informazioni sul livello di contaminazione da Sa/monella
spp. nelle materie prime per mangimi di origine vegetale e animale maggiormente
utilizzate
nell'alimentazione animale e nei mangimi composti per pollame, suini, bovini, ovi-caprini, pesci e
conigli.
Ripartizione dei campioni
Il programma di monitoraggio presenta una numerosità campionaria pari a 1000 campioni a
livello nazionale. I campioni sono stati distribuiti tra le Regioni sulla base della consistenza dei
mangimifici (dati ISTAT 2013), del patrimonio zootecnico (Banca Dati Nazionale) e delle non
conformità rilevate nel PNAA precedente di ciascuna Regione, ponendo come numero massimo di
campioni per Regione un valore pari a 80. Il numero di campioni da effettuare per Regione è
esplicitato nella Tabella 1-6 programma di Monitoraggio.
Le Regioni e le P.A., nel rispetto del numero minimo previsto, adattano il piano di
campionamento alla propria situazione territoriale (impianti di fabbricazione, produzione di materie
prime, tipologia degli allevamenti zootecnici ecc.), effettuando un numero congruo di campioni per
ciascuna categoria di materie prime e mangimi composti elencate nel paragrafo successivo .
Tabella
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Bolzano
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Calabria
32
Campania
47
Emilia Romagna
80
Friuli Venezia Giulia
38
Lazio
49
Liguria
23
Lombardia
80
Marche
57
Molise
32
Piemonte
80
Puglia
38
Sardegna
44
Sicilia
38
Toscana
45
Trento
24
Umbria
72
Valle d'Aosta
29
Veneto
TOTALE
80
1000
La rendicontazione deve avvenire mediante la comptlazione
Monitoraggio 2015-17", allegata del PNAA
della scheda Excel "Salmonella
Campionamento
Devono essere prelevate le seguenti tipologie di materie prime per mangimi e di mangimi
composti:
a) Materie prime per mangimi di origine vegetale:
Cereali, loro prodotti e sottoprodotti:
orzo e derivati
frumento e derivati
granturco e derivati
Semi oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti:
derivati di arachidi
derivati di semi di colza
derivati della noce di cocco
semi di soia e derivati
semi di cotone e derivati
derivati di semi di girasole
derivati di semi di lino
derivati di altri semi oleosi
Altre materie prime:
semi di legumi
tuberi, radici
altri semi e frutti
foraggi e paglia
altre piante
b) Materie prime per mangimi di origine animale:
farina di carne
farina di ossa
farina di carne e ossa
farina di sangue
farina di pesce
altre materie prime a base di pesce
ciccioli
altre materie prime di origine animale
c) Mangimi composti:
mangimi
mangimi
mangimi
mangimi
mangimi
mangimi
composti
composti
composti
composti
composti
composti
per pollame
per suini
per bovini
per ovini e caprini
per pesci
conigli
Composizione del campione
Il campione è di tipo ufficiale e deve essere composto da almeno quattro CF di circa 500
grammi ciascuno.
Programma di Sorveglianza
Il Regolamento 2160/2003 e successive modifiche ed integrazioni stabilisce la riduzione della
prevalenza di salmone Ila nel pollame e nei suini, relativamente ai sierotipi rilevanti per la salute
pubblica. Al momento della stesura del presente programma sono applicati a livello nazionale piani
di controllo finalizzati a ridurre a livello di produzione primaria la prevalenza di Sa/monella
Enteritidis e Typhimurium (compresa la variante monofasica) in polli da carne, galline ovaiole,
tacchini da ingrasso e riproduttori e la prevalenza di Sa/monella Enteritidis, Typhimurium (compresa
la variante monobasica), Hadar, lnfantis e Virchow in riproduttori Gallus gallus. L'applicazione di
tali piani a livello europeo è stata identificata come la principale responsabile della significativa
riduzione di casi di salmonellosi nell'uomo.
L'approvazione dei piani di controllo è subordinata anche all'applicazione di un programma
di sorveglianza a livello di alimentazione animale.
Animali produttori di alimenti
Il programma di sorveglianza prevede l'effettuazione di un campionamento basato su criteri
di rischio e l'applicazione di misure di controllo in caso di positività.
La necessità di predisporre ed applicare un campionamento basato su criteri di rischio risponde
all'obiettivo di garantire la salubrità dei mangimi destinati alle specie zootecniche attraverso la messa
in atto di misure che consentano di ridurre la circolazione di sierotipi di Sa/monella spp.
potenzialmente patogeni per il consumatore al fine di tutelare la salute pubblica.
Per quanto riguarda i criteri di rischio è stata presa in considerazione la normativa vigente in
materia di controllo di Sa/monella spp. a livello di produzione primaria (allevamenti) e i risultati
dell'applicazione del PNAA nei precedenti anni.
Per quanto riguarda lo stato sanitario degli allevamenti in merito a Sa/monella spp., si
applicano le disposizione previste dal Regolamento (CE) n. 2160/2003 e successive modifiche e
integrazioni, che prevede l'applicazione di piani di controllo finalizzati a ridurre la prevalenza dei
sierotipi rilevanti di Sa/monella spp. in diverse categorie produttive.
Inoltre i risultati del PNAA 2012-2014 confermano una più elevata percentuale di campioni
positivi per Sa/monella spp. nei semi oleosi, in particolare nei semi di soia.
Di conseguenza sulla base dei criteri di rischio sopra descritti si conferma la ricerca in semi
di soia e derivati, come materia prima e per quanto riguarda i mangimi composti in quelli destinati a
pollame e suini.
•
•
Ripartizione dei campioni
Il piano di campionamento è differenziato per tipo di matrice in accordo ai seguenti criteri:
Semi di soia e derivati:
Il numero di campioni pari a 300 è distribuito tra le Regioni e le P .A. sulla base della
consistenza dei mangimifici (dati ISTA T 2013), del patrimonio zootecnico (Banca Dati
Nazionale) e delle non conformità rilevate nel PNAA precedente di ciascuna Regione
ipotizzando che l'entità delle materie prime utilizzate sia direttamente proporzionale all'entità
della produzione.
Mangimi composti per pollame e suini:
Il numero di campioni, per ciascuna delle categorie di mangimi composti (per pollame e per
suini), stabilito pari a 100, è distribuito tra le Regioni e le P.A. sulla base dell' entità del numero
di capi di suini e del numero di allevamenti avicoli censiti nell'anno 20 lO (Banca Dati
Nazionale) per ciascuna Regione/P.A ..
Il numero di campioni da effettuare per Regione è esplicitato nella Tabella 2-6 programma di
Sorveglianza.
Tb1l26R"
a e a
Regioni
-
lpartIzlOne
numero di campioni
per semi di soia e
derivati
d'el camploDl
.
l orvegl rlanza per Re~lOne
numero di campioni
mangimi composti
per poIIame
numero di campioni
mangime composti
per suini
Totale per
Regione
Abruzzo
13
6
4
23
Basilicata
2
l
l
4
Bolzano
4
l
l
6
7
Calabria
5
1
1
Campania
9
2
2
13
43
14
16
73
Friuli Venezia Giulia
7
2
2
11
Lazio
lO
5
l
16
Liguria
2
1
l
4
Lombardia
65
21
29
115
Marche
12
5
4
21
Molise
5
2
1
8
Piemonte
33
9
12
54
Puglia
6
2
1
9
Sardegna
8
2
2
12
Sicilia
6
l
1
8
Toscana
9
2
2
13
Trento
2
1
1
4
Umbria
17
6
6
29
Valle d'Aosta
4
1
l
6
38
15
Il
64
300
100
100
500
Emilia Romagna
Veneto
TOTALE
La rendicontazione deve avvenire mediante la compilazione della scheda Excel "Salmonella
Sorveglianza 2015-17", allegata del PNAA
Campionamento
Devono essere prelevate le seguenti tipologie di mangimi:
• Semi di soia e derivati:
prelievo di campioni presso gli impianti di fabbricazione dei mangimi durante le operazioni
di scarico o durante il periodo di stoccaggio.
• Mangimi composti per pollame e suini:
prelievo di campioni di prodotto finito al termine del processo di fabbricazione o durante il
periodo di stoccaggio presso lo stabilimento di fabbricazione.
Composizione del campione
Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 CF di circa 500 grammi.
Animali da compagnia
L'estensione del programma di controllo agli animali da compagnia si è reso necessario al
fine di garantire la tutela degli stessi, prendendo in considerazione anche la condizione di convivenza
con l'uomo,
che può causare un aumento del rischio per la salute pubblica derivante da
contaminazioni da Salmonella spp.
Dall'analisi dei dati del precedente Piano 2012-2014 si è rilevata una sola non conformità.
Ripartizione dei campioni
La numerosità campionaria fissata pari a 112, rimane invariata rispetto a quanto previsto nel
precedente PNAA, ed è distribuita tra le Regioni e le P .A. sulla base dell' attività di produzione e di
distribuzione di alimenti per animali da compagnia (cani e gatti). Il campionamento deve essere
effettuato per 1/3 presso gli impianti di produzione e per 2/3 presso gli impianti di distribuzione. Nel
caso di campionamento
alla distribuzione, qualora la numerosità campionaria lo permetta, è
preferibile campionare snack-dog-chews.
Il numero di campioni da effettuare per Regione è esplicitato nella Tabella 2- 6 - Pet
programma di Sorveglianza.
.
per ReglOne
I orvegll3nza
r
numero di campioni numero di campioni
Totale per
per sedi di
per sedi di
Regione
distribuzione
produzione
T a be Il a 2 - 6 - P e t R·Ipa rf·
IZlone d·
el camplODl
Regioni
Abruzzo
2
l
3
Basilicata
l
O
1
Bolzano
l
O
1
Calabria
1
O
1
Campania
2
l
3
Emilia Romagna
8
4
12
Friuli Venezia Giulia
l
l
2
Lazio
2
2
4
Liguria
1
O
1
20
9
29
Marche
3
2
5
Molise
l
O
1
Piemonte
lO
5
15
Puglia
1
l
2
Sardegna
2
2
4
Sicilia
1
l
2
Toscana
2
2
4
Trento
1
O
1
Umbria
3
4
7
Valle d'Aosta
l
l
2
8
4
12
72
40
112
Lombardia
Veneto
TOTALE
La rendicontazione deve avvenire mediante la compilazione
Sorveglianza Pet-food 2015-17", allegata del PNAA
della scheda Excel "Salmone Ila
Campionamento
Devono essere prelevati le seguenti tipologie di mangimi:
• mangimi secchi contenenti materie prime di origine animale;
• Snack Dog-chews di origine animale.
Composizione del campione
Il campione è ufficiale e deve essere composto da 4 CF di 100 gr. ciascuno, per un totale di
400 gr.
Nel caso di campionamento
di snack dog-chews è previsto il prelievo di 4 confezioni
appartenenti al medesimo lotto di produzione. Nel caso in cui il peso finale totale delle 4 confezioni
fosse inferiore ai 400 grammi è previsto il campionamento di 8 (o comunque X x 4 confezioni del
medesimo lotto) fino al raggiungimento di un peso minimo di 400 grammi.
Valutazione della Non Conformità e Provvedimenti da adottare
In seguito al riscontro di una positività per Sa/monella spp. è sempre necessario procedere alla
tipizzazione del sierotipo e adottare i provvedimenti appropriati, differenti a seconda della matrice e
del luogo di prelievo.
Provvedimenti da adottare in caso di non conformità
Materie prime
Qualora si riscontri una positività in materie prime per Sa/monella Enteritidis, Typhimurium,
(compresa la variante monofasica di Sa/monella Typhimurium (4,[5],12:i:-)),
Infantis, Hadar,
Virchow è necessario applicare misure che garantiscano la decontaminazione della materia prima,
attraverso il trattamento termico, ad una temperatura di almeno 71°C per almeno 30".
La merce trattata deve essere mantenuta sotto vincolo sanitario e può essere liberalizzata solo
dopo esito negativo ad un successivo controllo ufficiale per la ricerca di Sa/monella spp.
Per gli altri sierotipi devono essere applicati trattamenti mirati ad un'efficace riduzione del
rischio di esposizione degli animali all'infezione da Sa/monella spp. dovuta alla contaminazione dei
mangimi, quali:
a.
il trattamento termico, ad una temperatura di almeno 71°C per almeno 30";
b.
il trattamento con acidi organici;
c.
il trattamento con acidi organici associato al trattamento termico.
Qualora si intenda utilizzare il trattamento con acidi organici è necessario acqUiSIre
preventivamente il parere del Centro di referenza nazionale, che si esprimerà sulla efficacia del
trattamento proposto.
Trattandosi di provvedimenti mirati alla riduzione del livello di contaminazione, non si ritiene
utile l'esecuzione di indagini batteriologiche dopo tali trattamenti.
In alternativa, qualora non sia possibile garantire un trattamento sanificante, il prodotto deve
essere distrutto o destinato ad usi diversi dall'alimentazione
animale.
Mangimi composti
Nell'eventualità che un campione di mangime risulti contaminato da Sa/monella spp., il lotto
di mangime deve essere sottoposto ad adeguato trattamento termico (almeno 7l °C per almeno 30").
In alternativa, qualora non sia possibile garantire un trattamento sanificante, il prodotto deve
essere distrutto o destinato ad usi diversi dall'alimentazione
animale
Inoltre, sia nel caso di materie prime, sia nel caso di mangimi composti, il Servizio Veterinario
competente procede ad un'indagine epidemiologica al fine di identificare ed eliminare l'eventuale
fonte di contaminazione.
In particolare, qualora il prelievo sia stato effettuato in allevamento dev'essere verificato che:
• vengano messe in atto le misure necessarie per proteggere i mangimi/materie prime dalle
possibili fonti di contaminazione durante la produzione, raccolta, stoccaggio, miscelazione e
trasporto;
• tutte le attrezzature, contenitori, veicoli, che vengono a contatto con mangimi/materie prime
siano mantenuti puliti ed eventualmente disinfettati;
• siano messe in atto le misure necessarie a prevenire e controllare le contaminazioni derivanti
da animali e parassiti indesiderabili (disinfestazioni e derattizzazioni);
•
sia assicurato un adeguato stoccaggio e smaltimento dei liquami e delle altre sostanze che
possono causare una contaminazione.
Qualora il prelievo sia stato effettuato presso l'impianto di fabbricazione devono essere applicate
le seguenti misure:
1) verifica del piano di autocontrollo aziendale, o delle GMP (buone pratiche di fabbricazione), con
eventuale adozione di azioni correttive volte a risanare l'impianto di lavorazione e ad evitare
contaminazioni della filiera. In particolare dev'essere verificato se sono assicurati i requisiti
minimi di igiene affinché:
• i prodotti siano protetti da eventuali contaminazioni;
• tutte le attrezzature, contenitori, veicoli siano mantenuti puliti ed eventualmente disinfettati;
• siano adottate le precauzioni igieniche necessarie durante la produzione, stoccaggio,
miscelazione e trasporto delle materie prime e dei mangimi;
• sia utilizzata acqua potabile o pulita quando necessario al fine di prevenire le contaminazioni;
• il personale addetto alle manipolazione dei prodotti sia in buono stato di salute e abbia ricevuto
una adeguata formazione sui rischi derivanti dalle contaminazioni da Salmonella spp.;
• siano prevenute e controllate il più possibile le contaminazioni derivanti da animali e parassiti
indesiderabili (disinfestazioni e derattizzazioni);
• sia assicurato un adeguato stoccaggio e smaltimento dei rifiuti e delle altre sostanze che
possono causare una contaminazione.
2) intensificazione delle analisi di laboratorio per la ricerca di Salmonella spp. da eseguire
nell'ambito del programma di autocontrollo.
3) tenuta dei registri dei controlli relativi alle misure di controllo dei rischi.
Una relazione sintetica che descrive le misure di controllo intraprese, oltre che il risultato
dell'indagine epidemiologica, dovrà essere trasmessa dal Servizio Veterinario competente al Servizio
Veterinario regionale.
Raccolta Dati
l dati relativi alla contaminazione da Sa/monella spp. nelle materie prime e nei mangimi
dovranno essere trasmessi semestralmente dalle Regioni e alle Province Autonome al Ministero della
Salute, con le modalità previste al capitolo "rilevazione dell'attività" del presente piano (parte
generale), compilando le tabelle in file Excel fornite in allegato al presente Piano collegate ai link del
presente capitolo.
Al fine di migliorare la qualità dei dati ricavabili dal presente piano e acquisire ulteriori
informazioni sulle non conformità rilevate, è necessario comunicare il sierotipo rilevato nell'analisi
di prima istanza, ed il sierotipo eventualmente rilevato nell'analisi di seconda istanza.
l dati devono essere corredati di informazioni relative alle materie prime e mangimi esaminati
ed in particolare sulla loro origine, nonché i trattamenti cui sono stati sottoposti.
Capitolo 7
Piano di controllo sulla presenza di Organismi Geneticamente Modificati
La normativa di riferimento in materia di Organismi Geneticamente Modificati (OGM) è
rappresentata principalmente dai due Regolamenti (CE) n. 1829/2003 e 1830/2003, in applicazione
dal 18 aprile 2004.
Il primo, introducendo regole specifiche per i mangimi e per gli alimenti GM, definisce fra
l'altro la procedura di autorizzazione
per l'immissione
in commercio di un OGM destinato
all'alimentazione animale o di un mangime che contiene, è costituito o prodotto da OGM, stabilisce
i requisiti specifici in materia di etichettatura e fissa le soglie di tolleranza alla presenza accidentale
o tecnicamente inevitabile di OGM.
Il Regolamento (CE) n. 1830/2003 prescrive regole specifiche in materia di tracciabilità e
stabilisce ulteriori prescrizioni di etichettatura dei mangimi GM, da rispettare in tutte le fasi della loro
.
.
.
ImmISSIone In commercIO.
A partire dal 2004, pertanto, i mangimi GM possono essere immessi sul mercato solo previo
rilascio di un'autorizzazione
da parte della Commissione Europea, secondo la procedura stabilita dal
Regolamento (CE) n. 1829/2003. I mangimi così autorizzati devono rispettare le condizioni e le
eventuali restrizioni riportate nell' autorizzazione.
Il Regolamento (CE) n. 1829/2003 stabilisce inoltre che tutti i mangimi GM debbano riportare
in etichetta la dicitura relativa alla presenza di OGM. Tale obbligo non si applica tuttavia ai mangimi
che contengono OGM autorizzati in proporzione non superiore allo 0.9% per mangime o per ciascun
mangime di cui sono composti, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile (cifr.
Regolamento (CE) n. 1829/2003 articolo 24, comma 2).
Infine i mangimi GM devono rispettare anche le prescrizioni stabilite in materia di
tracciabilità. Tali prescrizioni sono state fissate in modo specifico per questo settore dal Regolamento
(CE) n. 1830/2003, che definisce la tracciabilità come la capacità di rintracciare OGM e prodotti
ottenuti da OGM in tutte le fasi dell'immissione in commercio attraverso la catena di produzione e di
distribuzione.
Per garantire la tracciabilità gli operatori che trattano prodotti contenenti, costituiti o ottenuti
da OGM hanno l'obbligo di fornire al successivo operatore della filiera, in tutte le fasi di produzione
e distribuzione, una specifica informazione in merito.
A tal riguardo occorre fare una distinzione:
• per i prodotti ottenuti da OGM, tale informazione deve contenere indicazione di ciascuna delle
materie prime o degli additivi del mangime ottenuti da OGM (cifr. Regolamento (CE) n.
1830/2003, articolo 5 comma l);
• per i prodotti contenenti OGM o da essi costituiti (cifr. Regolamento (CE) n. 1830/2003,
articolo 4 comma l) deve essere fornita inoltre indicazione degli identificatori unici assegnati
a detti OGM in base al Regolamento (CE) n. 65/2004; quest'ultimo Regolamento stabilisce
un sistema per la determinazione e l'assegnazione di "identificatori unici" da attribuire a
ciascuno degli OGM autorizzati nell'Unione Europea.
Tali informazioni devono essere fomite per iscritto e devono essere conservate per un periodo
di cinque anni a decorrere dalla transazione effettuata.
Il Regolamento (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e
all'etichettatura dei prodotti biologici, in applicazione dal l gennaio 2009, abroga il Regolamento
(CEE) n. 2092/91. Per le produzioni biologiche, vige il divieto di impiego di OGM e/o prodotti
derivati da OGM, con una soglia di tolleranza pari allo 0,9% per mangime o per ciascun mangime di
cui i prodotti sono composti, purché tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile.
Il Regolamento (CE) n. 619/2011 del 24 giugno 2011 definisce i metodi di campionamento e
di analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali riguardo alla presenza di materiale
geneticamente modificato per il quale sia in corso una procedura di autorizzazione o la cui
autorizzazione sia scaduta. Per tali prodotti il provvedimento definisce le procedure di
campionamento ed analisi, fissa allo O, l % il limite minimo di rendimento richiesto (LMRR), cioè la
quantità o concentrazione minima dell'analita in un campione che possa essere rilevata e confermata
in modo certo da un laboratorio ufficiale, e stabilisce i provvedimenti da prendere in caso di
rilevazione di tali prodotti GM.
Il Piano di monitoraggio e sorveglianza sulla presenza di OGM nei mangimi per il triennio
2015-2017 è stato predisposto sulla base del più recente quadro normativo ed autorizzativo
nell 'Unione Europea e tenendo conto delle risultanze deIl'attività svolta nel triennio precedente. In
particolare, come già nel piano precedente:
• l'attività di monitoraggio viene mantenuta su tutta la filiera di produzione e distribuzione ed
è orientata alla ricerca sia degli OGM autorizzati, sia di quelli non autorizzati nell'UE;
• l'attività di sorveglianza resta, invece, mirata ai soli stabilimenti di produzione degli alimenti
zootecnici ed alla sola ricerca di OGM autorizzati.
I riscontri ottenuti dallo scorso triennio hanno tuttavia suggerito l'adozione di alcune migliorie che
sono state apportate con il presente Piano:
• a fronte di una generale riduzione del numero di campioni previsti annualmente, sia in
monitoraggio sia in sorveglianza, si mantiene inalterato il livello di attenzione, su tutta la
filiera produttiva, alla presenza di OGM non autorizzati nell'Unione Europea. Tale ricerca
resta pertanto affidata al Piano di monitoraggio;
• predisposizione di una "Check List Censimento PRODUTTORI NON OGM" (Allegato 4bis)
volta alla conoscenza della realtà territoriale in merito alla produzione di mangimi destinati
alla filiera NON OGM, o comunque non etichettati come contenenti o prodotti da OGM
(settore biologico, adesioni a disciplinari di produzione che comportano il non utilizzo di
OGM). Tale check list rappresenterà uno strumento essenziale per supportare la distribuzione
futura dei campionamenti ufficiali del presente capitolo e lo svolgimento delle attività
ispettive sugli impianti di produzione nel settore OGM presenti sul proprio territorio di
competenza;
Tale check list, dovrà essere compilata per tutti i mangimifici (produzione per l'immissione
in commercio di mangimi o autoconsumo) che, producono esclusivamente o per una quota
parte della loro attività (ad esempio linee separate convenzionale e non OGM), mangimi che
non contengono OGM e pertanto, privi dell' indicazione della presenza di OGM in etichetta.
Si evidenzia che la produzione di mangimi che non contengono OGM è prassi in diversi
settori, quali il biologico, la produzione legata all'adesione volontaria ad alcuni disciplinari di
produzione, o la scelta da parte dell'OSM di non utilizzare materie prime GM nella
produzione di mangimi. L'etichettatura negativa, ovvero la dichiarazione di assenza di OGM
nel mangime, non è richiesta dalla normativa, a differenza della dichiarazione della presenza
di OGM e del settore biologico.
La compilazione della check list potrà avvenire al momento dell'ingresso in stabilimento per
il prelievo di un campione ufficiale previsto dal presente capitolo.
• in riferimento al Regolamento CE 619/20 Il, vengono meglio definiti i metodi di
campionamento e di analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per animali riguardo alla
presenza di materiale geneticamente modificato per il quale sia in corso una procedura di
autorizzazione o la cui autorizzazione sia scaduta.
I piani di controllo dovranno uniformarsi alle seguenti indicazioni in modo da evitare difformità
operative a livello territoriale.
In fase di ispezione, si raccomanda di verificare il rispetto dei requisiti di rintracciabilità (es.
possesso della documentazione prevista all' art. 4 del Reg. CE 1830/2003) e di etichettatura (es. in
caso di OGM non dichiarati, dimostrazione da parte dell' operatore di aver preso tutte le misure
appropriate per evitare la presenza di materiale GM - cifr. Reg. CE 1829/2003 art. 24 comma 3).
L'adozione di misure atte ad evitare la presenza di materiale GM deve analogamente essere
dimostrata dagli operatori del circuito biologico.
Per quanto riguarda il controllo analitico, il piano di attività andrà preventivamente concordato
con i laboratori degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali competenti per territorio, ai quali andranno
recapitati, come in passato, i campioni programmati. Questo consentirà di calibrare gli interventi in
rapporto alle capacità ricettive dei laboratori. Per quanto attiene invece alle eventuali revisioni di
analisi su campioni non conformi, queste saranno eseguite dall'Istituto Superiore di Sanità.
Al fine di una più efficace verifica dei requisiti di rintracciabilità
nella filiera ed in
considerazione che:
• il campionamento
al dettaglio da una quantità limitata di prodotto spesso non risulta
rappresentativo del lotto di appartenenza
• il campionamento alla produzione, alla trasformazione o alla grande distribuzione garantisce
una maggiore rappresentatività del campione rispetto al lotto di appartenenza,
si raccomanda di privilegiare, per il campionamento a fini di analisi e prove di laboratorio, le prime
fasi della filiera di produzione, trasformazione e distribuzione.
I laboratori dovranno svolgere controlli riferiti a tutti gli OGM autorizzati nell 'Unione
Europea e secondo metodiche ufficiali quali-quantitative
a grado di specificità crescente, da
metodiche di screening fino a metodiche evento di trasformazione-specifiche,
validate presso gli
stessi laboratori e/o dal Laboratorio Europeo di Riferimento e/o dal Laboratorio Nazionale di
Riferimento. In considerazione del numero crescente di eventi GM autorizzati e non, che devono
essere ricercati, il sistema di screening utilizzato dalla maggior parte dei laboratori italiani del
controllo ufficiale (basato sul metodo di screening multiplo di 6 target analitici: promotore 35S,
terminatore NOS, gene epsps, gene CTP2-epsps, gene nptII, gene pat), validato, tramite studio
collaborativo dal Laboratorio Nazionale di Riferimento con la Rete Italiana dei Laboratori Ufficiali
OGM ed ulteriormente sviluppato dal Laboratorio Nazionale di Riferimento (POS VIR 032 INT),
continua ad essere considerato uno strumento essenziale per garantire l'omogeneità dei controlli
analitici sul territorio nazionale, oltre che per l' ottimizzazione del flusso analitico presso ciascun
laboratorio. A seguito di una o più positività riscontrate in fase di screening, si dovrà procedere alla
ricerca di tutti quegli eventi GM compatibili con le risultanze della fase di screening. Nel caso venga
accertata la presenza di uno o più eventi GM autorizzati, si deve procedere alla relativa
quantificazione, al fine di verificare il rispetto dei requisiti di tracciabilità ed etichettatura previsti al
di sopra della soglia di concentrazione dello 0,9%.
A tale proposito, il Laboratorio Nazionale di Riferimento fornisce supporto alla Rete Italiana
dei Laboratori Ufficiali OGM, mettendo a disposizione (mediante accesso riservato al proprio sito
istituzionale) la documentazione relativa al proprio sistema qualità (procedure gestionali e procedure
operative standard) comprendente la descrizione di tutti i metodi analitici accreditati ed i relativi dati
di validazione. Inoltre il suddetto Laboratorio di Riferimento organizza presso la propria struttura, su
richiesta dei laboratori della rete del controllo ufficiale, brevi training pratici rivolti ai responsabili
delle prove ed ai tecnici di laboratorio interessati.
Tuttavia, nonostante la disponibilità di tali strumenti, alcuni sistemi regionali/provinciali
di
controllo analitico, risultano ancora non autosufficienti rispetto alla copertura analitica necessaria al
rilevamento di eventi GM di mais e soia autorizzati nell'Unione Europea.
A tal fine è opportuno che ciascun Piano Regionale fornisca evidenza dell'impegno del
laboratorio designato circa la capacità di soddisfare quanto pianificato dalla Regione/Provincia
autonoma, con risorse proprie o eventualmente avvalendosi della Rete Italiana dei Laboratori Ufficiali
OGM, purché si assicuri l'attuazione del Piano nazionale per gli aspetti di competenza e nei tempi
previsti.
Nuovi eventi di trasformazione destinati all'alimentazione
animale sono progressivamente
autorizzati sul mercato europeo; aggiornamenti sullo stato delle autorizzazioni nell'Unione Europea
sono disponibili sul sito ufficiale: http://ec.europa.eu/food/dyna/gm
register/index
en.cfm
Si raccomanda la consultazione del sito web del Laboratorio Europeo di Riferimento (EURL),
http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/,
dove sono disponibili dati relativi ai metodi analitici validati o in
corso di validazione da parte dello stesso EURL.
Si ricorda che il Centro di Referenza Nazionale per la Ricerca di OGM, presso l'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana, fornisce assistenza tecnico-scientifica
ai laboratori
nazionali deputati al controllo ufficiale (tel/fax 0679099450; e-mail: [email protected]).
Programma di Monitoraggio
Il piano di monitoraggio prevede il prelievo di un numero di campioni atto a svelare almeno
1 campione positivo per livelli di prevalenza reale superiori ad un valore prefissato annualmente.
Tale valore è assimilabile ad una soglia di allarme valida allo stesso modo per tutte le regioni/P.A.,
nel caso del campionamento per OGM autorizzati, o valida a livello nazionale per quanto attiene alla
ricerca di OGM non autorizzati.
In base a tale schema il numero di campioni per Regione tende a mantenersi relativamente
uniforme, in quanto, nonostante la diversa distribuzione delle aziende zootecniche e degli stabilimenti
di produzione sul territorio nazionale, in ogni Regione la consistenza degli insediamenti è
sufficientemente grande da generare dal punto di vista statistico numerosità campionarie pressoché
equivalenti.
Per quanto concerne la ricerca di OGM autorizzati, tenuto conto dei dati relativi al controllo
ufficiale effettuato nel 2013, che mostrano una prevalenza nazionale (in termini di percentuale di
campioni positivi rispetto ai campioni analizzati) pari a 18,6% (58/311; IC 95%: 14,6%-23,5%), per
gli anni 2015/16/17 il livello di prevalenza soglia rilevabile è stato posto al 23,5% per ogni singola
Regione/P.A .. Tale prevalenza-soglia
rilevabile corrisponde al limite superiore dell'intervallo
di
confidenza della prevalenza osservata nel 2013 (23,5%) e consente di garantire sia la fattibilità,
attraverso il contenimento del numero di campioni attesi, sia la sensibilità della rilevazione adeguata
agli scopi del monitoraggio degli OGM autorizzati. In base a tali assunti è stata calcolata una
numerosità campionaria pari a 12 campioni per ogni Regione e a n.6 campioni per le P.A (vedi Tabella
n. 1-7), complessivamente
per il circuito biologico e per quello convenzionale. Tale campione
consentirà di rilevare, con una certezza pari a 95%, almeno 1 campione positivo in ogni regione/P.A.
nel caso la prevalenza reale fosse uguale o superiore a 23,5%. In altri termini, nel caso tutti i campioni
risultassero negativi, la prevalenza massima di positività per la singola regione sarebbe inferiore al
23,5%, con una probabilità pari al 95%.
Il limite di allarme è stato desunto dalla prevalenza di campioni testati nel 2013 a livello
nazionale e risultati positivi, nonché tenendo in opportuna considerazione il numero massimo di
campioni analizzabili su base nazionale dai diversi laboratori II.ZZ.SS. (stima: circa 340 campioni
per la ricerca di OGM autorizzati e non autorizzati). Tale soglia rappresenta quindi un compromesso
tra le necessità di mantenere una rappresentatività statistica su base regionale e gli ovvi criteri di
fattibilità connessi alla complessità delle analisi ed alle potenzialità dei laboratori.
Per quanto concerne la ricerca di OGM non autorizzati, il campione va considerato
rappresentativo a livello nazionale ma non per singola Regione/P.A. La numerosità campionaria
complessiva (n=101) è stata calcolata tenendo in considerazione la mancanza di dati epidemiologici
pregressi ed adottando un approccio conservativo, ponendo quindi una prevalenza soglia-rilevabile
arbitraria pari a 3% su base nazionale ed un livello di confidenza pari a 95%. Ad ogni regione sono
stati attribuiti 5 campioni ad eccezione delle P .A. di Trento e Bolzano con 3 campioni.
Tale numerosità campionaria complessiva consentirà di individuare almeno 1 campione
positivo in Italia nel caso la prevalenza reale fosse pari o superiore a 3%, ad un Livello di Confidenza
pari a 95%. In altri termini, nel caso tutti i campioni risultassero negativi, la prevalenza massima di
positività a livello nazionale sarebbe inferiore al 3%, con una probabilità pari al 95%.
Ripartizione dei campioni
I campionamenti andranno svolti, per la parte relativa al monitoraggio, presso gli impianti di
produzione degli alimenti zootecnici, i distributori di mangimi, gli allevamenti, compresi quelli che
producono con il metodo biologico ai sensi del Regolamento (CE) 834/2007.
Qualora il campionamento sia effettuato presso un impianto di produzione è previsto l'uso
sistematico della "Check List Censimento Produttori NON OGM" (Allegato 4bis).
A queste strutture vanno aggiunte le seguenti tipologie di attività che, ai sensi del Regolamento
comunitario 183/2005 dalI gennaio 2006, sono assoggettate al controllo ufficiale:
• essiccatoi che trattano e commercializzano materie prime per uso zootecnico;
• molini che lavorano e commercializzano materie prime destinate all'alimentazione animale.
Per il triennio 2015-2017 nella tabella 1-7 vengono definite le numerosità campionarie sia per
la ricerca di OGM autorizzati sia per la ricerca di OGM non autorizzati sul mercato europeo per
singola Regione/P.A.
I campioni per il monitoraggio dovranno essere ripartiti dalle Regioni/P .A. tra circuito
convenzionale e circuito biologico proporzionalmente alla consistenza numerica delle aziende delle
due tipologie di settori nell'area geografica di competenza.
Nella ripartizione dei campioni, inoltre, le Regioni e le P.A. dovranno tener conto di criteri di
rappresentatività rispetto ai seguenti parametri:
• realtà di filiera (impianti di produzione, distributori, az. zootecniche, az. agricole, ecc.);
• distribuzione geografica delle strutture da controllare;
•tipologie di mangimi (semplici o composti);
• specie vegetali (soia, mais, cotone, colza, barbabietola da zucchero, patata, riso, lino).
Lo schema prevede che il numero di controlli assegnati venga effettuato entro il 31
dicembre, con ripartizione omogenea dei campionamenti lungo tutto il periodo di validità del
piano.
Tabella 1- 7 Ripartizione dei campioni di Monitoraggio per Regione
Circuito convenzionale + biologico
Ricerca
Ricerca
OGM
OGMNON
Regioni/P .A. autorizzati autorizzati
Totale
Abruzzo
12
5
17
Basilicata
12
5
17
Bolzano
6
5
9
Calabria
12
5
17
Campania
12
5
17
Emilia Romagna
12
5
17
Friuli V. Giulia
12
5
17
Lazio
12
5
17
Liguria
12
5
17
Lombardia
12
5
17
Marche
12
5
17
Molise
12
5
17
Piemonte
12
5
17
Puglia
12
5
17
Sardegna
12
5
17
Sicilia
12
5
17
Toscana
12
5
17
Trento
6
5
9
Umbria
12
5
17
Valle d'Aosta
12
5
17
Veneto
12
5
17
TOTALE
240
105
341
La rendicontazione deve avvenire mediante la compilazione della scheda Excel "OGM
Monitoraggio 2015-17",allegata del PNAA .
Campionamenti
Andranno prelevati, in via prioritaria, mangimi composti (completi o complementari),
compresi i prodotti destinati agli animali da compagnia, e mangimi semplici (materie prime). Tenuto
conto dei risultati dell'attività di controllo analitico degli scorsi anni ed in considerazione che in
matrici semplici e poco processate la ricerca di OGM risulta più affidabile ed efficace, si raccomanda
di dedicare almeno il 50% dell'attività di campionamento alle materie prime.
YV
••••
di autorizzazione
autorizzazione sia
~nzza2~iOlli
nell'Unione Europea sul registro utlìcillie
,.p://ec.europa.eulfood/dynalgm _register/index _en.cfrn.
Programma
di Sorveglianza
In ambito di sorveglianza della filiera si prevede il prelievo, esclusivamente presso gli
stabilimenti di produzione, di 168 campioni su base nazionale complessivamente
per il circuito
biologico e per quello convenzionale. Tale numerosità campionaria è stata calcolata ponendo una
prevalenza attesa pari a 21 %, una precisione a priori della stima pari a 5% e un Livello di Confidenza
pari a 95%. n campione così calcolato è rappresentativo a livello nazionale ma non per ogni singola
Regione/P .A..
n campione nazionale è stato distribuito considerando pari a 30 il numero massimo di controlli
effettuabili a livello regionale, assegnando tale valore allale Regione/i con il maggior numero di
produzioni di mangimi zootecnici e ripartendo i campioni rimanenti per le altre Regioni/P.A.
proporzionalmente
alle rispettive quote di produzioni, prevedendo però un numero di campioni
minimo pari a l.
La distribuzione
geografica degli stabilimenti per la produzione di mangimi risulta
concentrata nelle regioni del Nord (67%) e rispecchia il potenziale produttivo, nelle stesse Regioni,
di mangimi composti (q.li/ora) (63%), così come si evince dai dati fomiti nell'annuario ASSALZOO
2014 riferiti ali' anno 2013.
Dal punto di vista geografico si è quindi tenuto conto del maggior rischio di non conformità connesso
alla concentrazione della produzione di mangimi nelle regioni del Nord. La ripartizione dei campioni
per Regioni, effettuata secondo i detti criteri, è riportata nella Tabella 2-7.
Per tutti i campionamenti
è previsto l'uso sistematico della "Check List Censimento
PRODUTTORI NON OGM" (Allegato 4bis).
Ripartizione dei campioni
Per la parte relativa alla sorveglianza, i campionamenti dovranno essere effettuati solo presso
gli impianti di produzione dei mangimi.
Per il triennio 2015-2017 nella tabella 2-7 vengono definite le numerosità campionarie per
singola Regione/P.A ..
I campioni per la sorveglianza dovranno essere ripartiti dalle Regioni/P .A. tra il circuito
convenzionale e quello biologico proporzionalmente
alla consistenza numerica delle aziende delle
due tipologie di settori ne li ' area geografica di competenza.
Nella ripartizione dei campioni, inoltre, le Regioni e le P.A. dovranno tener conto di criteri di
rappresentatività rispetto ai seguenti parametri:
• realtà di filiera (impianti di produzione);
• distribuzione geografica delle strutture da controllare;
• tipologie di mangimi (semplici o composti);
• specie vegetali (soia, mais, cotone, colza, barbabietola da zucchero).
Lo schema prevede che il numero di controlli assegnati venga effettuato entro il 31 dicembre,
con ripartizione omogenea dei campionamenti lungo tutto il periodo di validità del piano.
Tabella 2 - 7 Ripartizione dei campioni di Sorveglianza per Regione
Regioni/P .A.
Abruzzo
Basilicata
Bolzano
Calabria
Ricerca OGM
autorizzati
Circuito
convenzionale +
biologico
4
l
l
2
4
Campania
Emilia
Romagna
Friuli V.
Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
30
3
5
l
30
Marche
9
l
15
3
4
8
Molise
Piemonte
Puglia
Sardegna
Sicilia
Toscana
lO
l
Trento
Umbria
17
2
17
Valle d'Aosta
Veneto
TOTALE
168
La rendicontazione
deve avvenire mediante
Sorveglianza 2015-17", allegata del PNAA
la compilazione
della scheda Excel "OGM
Campionamenti
Andranno prelevati, in via prioritaria, mangimi composti (completi o complementari), compresi i
prodotti destinati agli animali da compagnia, e mangimi semplici (materie prime). Tenuto conto dei risultati
dell'attività di controllo analitico degli scorsi anni ed in considerazione che in matrici semplici e poco
processate la ricerca di OGM risulta più affidabile ed efficace, si raccomanda di dedicare almeno il 50%
dell'attività di campionamento alle materie prime.
Tutti i campio
cotone, c
Perla
ovranno contenere almeno una delle segue
bietola da zucchero-r
ecieveg
amento deve essere allegata l'etic
ingimento del campione da parte dellabo
Procedure di campionamento
Per la ricerca di OGM, la Raccomandazione 2004/787 ICE riporta orientamenti tecnici sui
metodi di campionamento e di rilevamento degli OGM nel quadro del Regolamento(CE) 1830/2003.
Tale norma opera una netta distinzione tra i campionamenti di mangimi confezionati e non
confezionati, indicando i protocolli da seguire. Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di
attuazione e dei costi molto elevati di tali metodologie di campionamento, è possibile applicare le
strategie di campionamento previste dal Regolamento 152/2009 cosÌ come modificato dal Reg. (UE)
691/2013.
Si sottolinea che il campionamento di mangimi semplici in granella per la ricerca di
OGM autorizzati nell'VE, deve seguire le modalità previste per la distribuzione non uniforme
ed inserite nella tabella 3 delle Linee Guida per il Campionamento-allegato 8 del presente Piano.
Invece il Campionamento di mangimi completi e complementari per la ricerca di OGM
autorizzati nell'VE e per la ricerca di OGM non autorizzati ricadenti nel campo di applicazione
del Regolamento (CE) 619/2011, da Regolamento (VE) 691/2013 deve seguire le modalità
previste per la distribuzione uniforme ed inserite nella tabella 2 delle Linee Guida per il
Campionamento-allegato 8 del presente Piano.
Per quanto concerne la ricerca di organismi geneticamente modificati per i quali sia in corso una
procedura di autorizzazione o la cui autorizzazione sia scaduta, ricadenti nel campo di applicazione
del Regolamento (CE) 619/2011, in mangimi semplici in granella le modalità di campionamento
previste per la distribuzionè non omogenea (tabella 3) devono essere integrate con quelle descritte
nell'allegato I dello stesso Regolamento e riportate nel Paragrafo 9. "Istruzioni specifiche per la
preparazione del campione per l'analisi delle micotossine e degli OGM in materie prime in granella"
delle Linee Guida per il Campionamento-allegato 8 del presente Piano.
Per la stesura del verbale di prelevamento dovrà essere utilizzato l'Allegato l o Allegato l a
al presente piano (parte generale). Nei verbali di prelievo, si dovrà riportare in modo chiaro e ben
identificabile la dicitura: "PIANO OGM", nonché la tipologia di campionamento (mirato, extrapiano, sospetto) e la tipologia di ricerca richiesta (OGM autorizzato/OGM NON autorizzato).
Bisognerà inoltre precisare l'effettiva provenienza delle merci, nonché lo stabilimento di produzione,
acquisendo ed allegando la relativa documentazione di scorta (etichette, fatture di acquisto, bolle di
consegna, autocertificazioni ecc.) comprese eventuali dichiarazioni spontanee rese dall'interessato.
Inoltre, in considerazione del differente quadro normativo che regolamenta il settore biologico
e quello convenzionale, al fine di consentire la valutazione della conformità dei campioni, nei verbali
di prelievo andrà indicato in modo esplicito se trattasi di campione prelevato dal "circuito biologico"
o "circuito convenzionale".
Valutazione della Non Conformità e Provvedimenti da adottare
Le violazioni alle disposizioni dei Regolamenti (CE) n. 1829/2003 e n. 1830/2003 ed in particolare
alle prescrizioni relative all'autorizzazione
e ai requisiti di tracciabilità e di etichettatura sono
sanzionate dal D.Lvo n. 70 del 21 marzo 2005.
Tolleranze
Ai fini della valutazione della conformità dei campioni analizzati, le tolleranze da applicare sono
quelle previste dalla normativa vigente, in particolare:
• per gli alimenti zootecnici del circuito convenzionale: 0.9% (Regolamenti CE nO 1829/2003
e 1830/2003)
• per gli alimenti zootecnici del circuito biologico: 0,9% (Regolamento (CE) 834/2007 del 28
giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all' etichettatura dei prodotti biologici e che
abroga il Regolamento (CEE) n° 2092/91).
Sebbene le tolleranze nel circuito convenzionale ed in quello biologico coincidano, è opportuno
ribadire che nel circuito convenzionale
gli OGM autorizzati possono essere utilizzati purché
correttamente dichiarati in etichetta, mentre nel circuito biologico vige il divieto di impiego di OGM.
Nel caso di OGM non autorizzati ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento (CE)
619/20 Il, per valutare la conformità del campione si fa riferimento al Limite Minimo di Rendimento
Richiesto (LMRR) fissato allo 0,1%. Il campione è da considerarsi non conforme nel caso in cui la
percentuale ottenuta in sede analitica meno l'incertezza estesa (U) calcolata per la misura effettuata
sul campione, sia uguale o superi lo 0,1%, come definito nell' allegato 2 del Regolamento stesso.
Provvedimenti da adottare in caso di non conformità
A) Qualora il campionamento sia stato effettuato presso un mangimificio o distributore di alimenti
zootecnici:
Il laboratorio d'analisi comunica la non conformità riscontrata all'Azienda Sanitaria Locale
che ha prelevato il campione, alla Regione o alla P.A., allegando al referto analitico la relativa
documentazione (etichetta, bolle di consegna, ecc.) e il verbale di prelievo dei campioni Allegato 1 e
Allegato 1a.
Il Servizio Veterinario:
• procede all'ispezione dell'impianto per assicurare la rintracciabilità della/delle materie prime
o prodotti costituenti la partita non conforme;
• preleva, in caso di necessità, ulteriori campioni di singoli ingredienti del prodotto contaminato
e verifica le procedure messe in atto al fine di prevenire eventuali contaminazioni crociate sia
durante la produzione che durante il trasporto dei mangimi;
• attiva indagini finalizzate a rintracciare lotti della partita eventualmente già distribuiti;
• nel caso di violazioni alle norme di autorizzazione (OGM non autorizzati), provvede, con
spese a carico della ditta interessata, alla distruzione o altra idonea destinazione della partita
contaminata. Quest'ultimo provvedimento non si applica in caso di richiesta di revisione di
analisi da parte dell' interessato (in attesa del risultato definitivo);
• nel caso di violazioni alle norme di etichettatura, provvede a verificare che la partita
contenente o derivata da OGM venga messa in commercio nel rispetto delle norme previste
dai Regolamenti 1829/2003 e 1830/2003.
B) Qualora il campionamento sia effettuato presso un'azienda di allevamento:
Il laboratorio d'analisi comunica la non conformità riscontrata all' Azienda Sanitaria Locale
che ha prelevato il campione, alla Regione o alla P.A., allegando al referto analitico la relativa
documentazione (etichetta, bolle di consegna, ecc.) e il verbale di prelievo dei campioni Allegato 1.
L'Azienda Sanitaria Locale:
•
sequestra la partita oggetto del campionamento
se ancora presente;
•
•
•
attiva indagini finalizzate ad individuare la provenienza della partita o le ditte che hanno
fornito le materie prime nel caso di mangimi per autoconsumo;
preleva, in caso di necessità, ulteriori campioni per individuare la causa della contaminazione;
nel caso di violazioni alle norme di autorizzazione (OGM non autorizzati), provvede, con
spese a carico del titolare dell'azienda, alla distruzione o altra idonea destinazione della partita
contaminata. Questo ultimo provvedimento non si applica in caso di richiesta di revisione di
analisi da parte dell' interessato (in attesa del risultato definitivo).
C) Qualora il campionamento sia effettuato presso impianti che producono o commercializzano
mangime biologico o destinato a filiere regolamentate da disciplinari che non prevedono l'uso di
OGM, ancorché autorizzati, o che allevano animali da reddito alimentati con tali prodotti:
• Oltre agli adempimenti previsti nei punti A e B, in caso di conferma di irregolarità, il Servizio
veterinario avrà cura di segnalare l'episodio all'organo di certificazione, ed all'Assessorato
Regionale competente, al fine dell'adozione
dei provvedimenti
sospensivi e cautelativi
previsti dai disciplinari di produzione.
Adempimenti
delle Regioni e P.A.
Le Regioni e P.A., a seguito del ricevimento di segnalazioni di irregolarità, provvederanno al
coordinamento degli interventi nel territorio di competenza, e alla trasmissione al Ministero della
Salute, con ogni possibile urgenza, dei relativi provvedimenti adottati utilizzando il fac-simile
Allegato 3 (parte generale).
Tutte le positività analitiche, che siano pari, superiori o inferiori al Limite minimo di rendimento
richiesto, riscontrate per materiale GM ricadente nel campo di applicazione del Regolamento CE
619/20 Il, devono essere tempestivamente comunicate al Ministero della Salute per gli adempimenti
informativi previsti all'art.6 dello stesso Regolamento.
Riferimenti sanzionatori
Le Autorità competenti, in caso di non conformità accertate nel circuito convenzionale,
applicheranno i provvedimenti sanzionatori previsti dal Decreto Legislativo n. 70 del21 marzo 2005.
Ovviamente sono fatte salve le sanzioni di natura penale eventualmente accertate dagli organi
di controllo (es. art. 515 e 516 c.P.).
Raccolta Dati
Ai fini della rendicontazione dei dati relativi alle attività di controllo del presente Piano, è disponibile
su web il sistema applicativo
sviluppato dal CROGM (reperibile al seguente indirizzo:
http://195.45.99.82/),
riservato ai laboratori ufficiali per l'inserimento dei dati.
Nell'inserimento
dei dati nel suddetto applicativo, al fine di una corretta rendicontazione,
si
raccomandano i laboratori di prestare particolare attenzione alle seguenti informazioni, che devono
essere sempre presenti:
• corretta attribuzione del campione alle diverse tipologie di campionamento previste dal Piano:
• PNAA - monitoraggio
• PNAA - sorveglianza
• PNAA extrapiano - monitoraggio
• PNAA extrapiano - sorveglianza
• PNAA - campionamento su sospetto
• corretta attribuzione del campione al circuito biologico o convenzionale;
• dichiarazione di conformità/non conformità
Contestualmente i dati sono messi a disposizione delle Regioni/Province Autonome che ne effettuano
la validazione con le seguenti modalità: i dati inseriti dai Laboratori ufficiali vengono verificati
tramite
confronto
con quelli fomiti
dalle Aziende
Sanitarie
Locali; nel caso vengano
rilevate
discrepanze tra i due set di dati, le Regioni/P.A., con il supporto dei Laboratori ufficiali e delle
Aziende Sanitarie Locali interessate, identificano eventuali errori o omissioni e, se necessario,
richiedono al CROGM di apportare le correzioni o integrazioni opportune.
Allo scopo di favorire e facilitare la procedura di validazione dei dati da parte delle RegionilProvince
Autonome, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana ha sviluppato un nuovo modulo
di reportistica e gestione della validazione dei campioni OGM integrato nel Sistema CRS (Cruscotto
Reportistica Sanitaria, accessibile al sito www.izslt.it) dell'IZSLT. Tale sistema consente l'accesso,
diversificato a seconda dell'utenza, ad un'area di rendicontazione e ad un'area di gestione della
validazione dei campioni OGM da parte delle Regioni e Province Autonome di appartenenza. Il
sistema è stato, inoltre, reso disponibile per una visualizzazione dei dati al Ministero della Salute ed
all'ISS, che può inserire nel sistema i dati relativi alle revisioni di analisi.
La procedura di verifica e di validazione del dato da parte delle Autorità competenti delle Regioni e
Province autonome è fondamentale al fine della corretta rendicontazione. Si sottolinea che solo i
campioni ufficiali prelevati, accettati dal laboratorio e per i quali è stato emesso un rapporto di analisi
possono essere rendicontati al Ministero della Salute, per le finalità del presente Piano.
Pertanto, a tal fine le Regioni/Province Autonome richiedendo le credenziali di accesso al seguente
indirizzo di posta elettronica [email protected]
e per conoscenza
al Ministero della Salute
[email protected], [email protected].
A seguito della fase di verifica e validazione dei dati da parte delle Regioni/P.A., il CROGM procede
ad elaborare i dati e a trasmetterli, in forma aggregata, al Ministero della Salute, che li utilizza per la
stesura del rapporto annuale sui controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione
animale.
Le Autorità coinvolte nella trasmissione dei dati devono rispettare le scadenze di seguito riportate:
• I Laboratori ufficiali caricano sul sistema applicativo web i dati relativi al primo semestre
dell' anno entro il 31 luglio e quelli del secondo semestre entro il 31 gennaio dell' anno
successivo a quello cui si riferiscono.
• Le Regioni/P.A. validano i dati entro il successivo mese di agosto, per i dati relativi al primo
semestre, e di febbraio, per i dati riferiti all'intero anno.
• Il CROGM elabora i dati e li trasmette al Ministero della Salute entro il 31 marzo.
Al fine dell'analisi delle realtà regionali e della ridistribuzione dei campionamenti del presente piano,
copia delle Check List Censimento Produttori NON OGM" (Allegato 4bis), compilate durante l'anno
devono essere trasmesse annualmente, contemporaneamente
alla rendicontazione PNAA del secondo
semestre, dalle Regioni/Province autonome al Ministero della Salute, che le mette a disposizione del
CROGM per la successiva ridistribuzione dei campioni ufficiali.
Capitolo 8
Controlli all'importazione
Le richieste degli Ispettori Comunitari nel corso delle ultime Ispezioni di settore sottolineano
il continuo aumento dell'interesse verso i controlli ufficiali da effettuare sulle partite dei prodotti
importati destinati all'alimentazione animale.
Questo insieme alle innovazioni apportate per ciò che concerne sia l'importazione che
l'esportazione dei mangimi con l'applicazione del Regolamento (CE) n. 882/2004, relativo ai
controlli ufficiali di mangimi e alimenti, nonché del Regolamento (CE) n. 183/2005, relativo ai
requisiti per l'igiene dei mangimi, ha confermato anche nel PNAA 2012-2014 la presenza di una
sezione dedicata ai controlli da effettuarsi sui mangimi all'importazione presso i PIF.
È noto infatti che i PIF sono individuati con D.Lvo 25 febbraio 2000, n. 80 (per i mangimi
ricadenti nel Regolamento (CE) n. 1069/2009) e con D.Lvo 17 giugno 2003, n. 223 (per i mangimi
non ricadenti nel Regolamento (CE) n. 10692009), quali organi ufficiali responsabili dei suddetti
controlli. Tali decreti pongono per gli importatori l'obbligo di comunicare, in via preventiva, al
Veterinario Ufficiale del PIF incaricato del controllo la provenienza, la quantità, la natura e la
destinazione dei prodotti.
Va evidenziato che le disposizioni in materia di controllo ufficiale dei mangimi di origine non
animale in importazione, previste dal Regolamento (CE) n. 882/2004, lasciano in gran parte invariate
quelle previste dal D.Lvo 17 giugno 2003, n. 223, anzi in relazione a taluni aspetti quali: designazione
obbligatoria di punti di entrata per le merci oggetto di un livello accresciuto di controlli ufficiali,
prenoti fica obbligatoria delle merci medesime, necessità di assicurare un'efficiente cooperazione fra
Autorità competenti e servizi doganali, le disposizioni del suddetto Decreto Legislativo anticipano e
vengono ad essere rafforzate dalla norme del nuovo Regolamento.
Tuttavia, per ciò che concerne i controlli d'identità e fisici, mentre il D.Lvo 17 giugno 2003,
n. 223, dispone la sistematicità del controllo d'identità (articolo 7, comma 1) e, per le partite destinate
all'immissione in libera pratica, la sistematicità del controllo fisico (articolo 7 comma 2), il
Regolamento (CE) n. 882/2004, prevede, invece, una maggiore flessibilità, una particolare attenzione
alla valutazione del rischio e una concentrazione dei controlli sui mangimi per i quali può esservi un
rischio accresciuto di contaminazione.
Per questa ragione, e al fine di evitare distorsioni di mercato e in applicazione del
Regolamento 882/2004, si rende necessario eliminare l'obbligatorietà dei controlli d'identità prevista
dall'articolo 7, comma 2 del D.Lvo 223/2003 e l'obbligatorietà dei controlli fisici sulle partite di
mangimi di origine non animale destinate alla libera circolazione, prevista dall'articolo 7, comma 2
del D.Lvo 223/2003 e di esercitare i controlli medesimi in via non sistematica secondo i criteri
definiti dal Regolamento (CE) n. 882/2004.
Oltre alla norme fissate dal Regolamento (CE) n. 882/2004, i mangimi importati nella
Comunità devono soddisfare i requisiti generali stabiliti nel Regolamento (CE) n. 178/2002 (articolo
Il: "...i mangimi importati nella Comunità per essere immessi sul mercato devono rispettare le
pertinenti disposizioni della legislazione alimentare o le condizioni riconosciute almeno equivalenti
dalla Comunità o, quando tra la Comunità e il paese esportatore esiste un accordo specifico, le
disposizioni ivi contenute") e le condizioni d'importazione stabilite nel Regolamento (CE) n.
183/2005 (articolo 23).
Queste ultime prevedono che le importazioni vengano effettuate soltanto alle seguenti
condizioni:
a) il paese terzo di invio deve figurare in un elenco, redatto secondo la procedura del Comitato
Permanente per la Catena Alimentare e la Salute degli Animali, di Paesi terzi dai quali sono
autorizzate le importazioni di mangimi;
b) lo stabilimento di invio deve figurare in un elenco, redatto e tenuto aggiornato dal paese
terzo, di stabilimenti da cui sono autorizzate le importazioni di mangimi;
c) il mangime è stato prodotto dallo stabilimento di invio o da un altro stabilimento figurante
nell' elenco di cui alla lettera b) o nella Comunità;
d) il mangime soddisfa i requisiti stabiliti nel Regolamento (CE) n. 183/2005 o le condizioni
che la Comunità riconosce come almeno equivalenti a ciò o i requisiti contenuti in eventuali accordi
specifici fra Comunità e paese esportatore.
Gli elenchi di cui alle lettere a) e b), relativi ai Paesi terzi e agli stabilimenti di invio, sono già
stati predisposti per le materie prime per mangimi di origine animale e per gli alimenti destinati ad
animali da compagnia, le interiora aromatizzanti e gli articoli da masticare disciplinati dal
Regolamento (CE) n. 1069/2009
Gli elenchi di cui alle lettere a) e b), per tutti i mangimi diversi da quelli sopraindicati, non
sono ancora stati predisposti e pertanto il Regolamento (CE) n. 183/2005 prevede, nelle more della
predisposizione, che le importazioni continuino ad avvenire secondo le condizioni stabilite
dall'articolo 6 della Direttiva 98/51/CE, recepita nel nostro ordinamento col DPR 433/2001, in
particolare ali' articolo 15.
Un altro punto importante è il fatto che gli importatori di alimenti per animali, in quanto
"operatori del settore dei mangimi" hanno l'obbligo, ai sensi dell' articolo 18 del Regolamento (CE)
178/2002,di garantire la rintracciabilità delle partite importate; devono quindi disporre di adeguate
procedure per individuare le imprese alle quali forniscono i propri prodotti e tenere tali informazioni
a disposizione delle autorità competenti che le dovessero richiedere.
Al riguardo si richiama l'attenzione sulle "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli
alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica" contenute nell'Accordo 28 luglio 2005 fra il
Ministro della Salute e i Presidenti delle regioni e Province autonome, pubblicate nel S.O. alla G.U.
n. 294 del 19 dicembre 2005.
Il mancato adempimento dell' obbligo della rintracciabilità comporta la sanzione
amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 2 del D.Lvo 5 aprile 2006 n. 190, che introduce la
disciplina sanzionatoria per le violazioni al Regolamento (CE) n. 178/2002.
Tali controlli devono essere espletati in condizioni appropriate e in un luogo che consenta di
svolgere adeguatamente le indagini, di manipolare in modo igienico i mangimi nonché i campioni, in
modo tale da garantirne la validità del controllo sia dal punto di vista giuridico che analitico, nonché
strutturati in modo tale da consentire l'esecuzione dei controlli medesimi in maniera soddisfacente
Tali luoghi di lavoro devono essere atti a garantire il mantenimento dei requisiti di sicurezza
e consentire l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai pericoli a cui i Veterinari
Ufficiali e i loro collaboratori sono esposti durante le attività che si svolgono presso i PIF.
Controlli all'importazione
dei mangimi
Mangimi di origine non animale
Devono essere effettuati dal veterinario ufficiale del PIF presso il PIF stesso o uno qualsiasi
dei punti di entrata di cui all'allegato VIII del D.Lvo. 19 agosto 2005, n. 214 (Decreto di attuazione
della direttiva 2002/89/CE). Qualora l'importatore scelga di effettuare l'importazione attraverso un
punto di entrata non sede di PIF il controllo dovrà essere assicurato dal veterinario ufficiale del PIF
più vicino al punto di entrata stesso,
Tali controlli consistono in:
• controllo documentale: su ciascuna partita;
• controllo d'identità a campione (si suggerisce almeno il 50% delle partite);
• controllo fisico con eventuale prelievo di campioni: non su ciascuna partita ma ogni
qualvolta la "valutazione del rischio" lo renda necessario sulla base dei criteri definiti
all'articolo 16, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 882/2004, e cioè:
106
ff
o
o
o
o
rischi associati ai diversi tipi di mangimi;
dati storici sulle non conformità alle norme del Paese terzo e dello stabilimento
di origine, nonché degli operatori che importano il mangime;
controlli effettuati dall' operatore che importa i mangimi;
garanzie fomite dall'autorità competente del paese terzo di origine.
Qualora non sia possibile applicare i criteri sopra esposti, deve essere rispettata almeno una
frequenza globale minima (fra tutte le matrici) di campionamenti pari al 5% delle partite di mangimi
di origine non animale importate annualmente.
In esito ai controlli effettuati, il veterinario ufficiale del PIF rilascia all'importatore il DCE
(Documento Comune di Entrata) di cui al Regolamento (CE) n. 669/2009 attestante l'esito dei
controlli medesimi. Pertanto, considerato che il D.Lvo 223/2003 assegna ai PIF nazionali le
competenze in materia di controllo igienico sanitario su tutti i mangimi in importazione di origine
non animale, il suddetto documento deve essere rilasciato sia per i mangimi di origine non animale
oggetto di controllo accresciuto, ai sensi del Regolamento 669/2009, sia per tutti gli altri mangimi di
origine non animale
Qualora, tuttavia, la partita non venga immessa in libera pratica nel territorio nazionale, ma
venga destinata ad un altro Stato membro della Comunità Europea, il veterinario ufficiale del PIF
compila un altro tipo di documento che è quello previsto all'articolo 9 della Direttiva 95/53/CE e il
cui modello è stato stabilito dalla Direttiva 98/68/CE recepita in Italia con Decreto Direttoriale del
Ministero delle Finanze del 6 maggio 1999.
Nei casi in cui il PIF sia impossibilitato ad effettuare, presso le proprie strutture, il controllo
fisico/analitico delle partite, questo ultimo potrà essere effettuato da parte della ASL competente per
territorio presso la prima destinazione della partita. Al fine di definire le procedure di gestione di tali
partite, si ravvisa l'opportunità di predisporre, in accordo con i Servizi Veterinari territoriali, un
protocollo d'intesa, in cui sia comunque previsto che le partite sottoposte al controllo analitico non
possano essere commercializzate prima che sia noto l'esito degli esami di laboratorio.
Mangimi di origine animale
L'articolo 14 del Regolamento (CE) n. 882/2004 lascia invariate le disposizioni relative ai
controlli veterinari previste dalla Direttiva 97/78/CE, recepita col D.Lvo. 80/2000 e quindi per questo
tipo di importazioni occorre prevedere un controllo fisico sistematico. Sono escluse dal controllo
fisico sistematico le sottoelencate tipologie di mangimi di origine animale, in quanto beneficianti
delle disposizioni relative alla riduzione di frequenza dei controlli materiali di cui alla decisione
94/360/CE, secondo le frequenze riportate, per i rispettivi prodotti, nell'allegato I della decisione
predetta:
• latte e prodotti derivati;
• gelatina;
• ossa e relativi prodotti;
• coma e relativi prodotti, zoccoli e relativi prodotti;
• prodotti dell' apicoltura;
• alimenti trasformati per animali domestici;
• materie prime (non trasformate) per la fabbricazione di alimenti per animali domestici
Si precisa che, in accordo con la decisione 94/360/CE, la frequenza dei controlli materiali
varia, per ciascuno dei mangimi sopra elencati, da un minimo dell' l % a un massimo del 10% delle
partite importate.
107
P
In relazione ai mangimi di seguito elencati destinati all' alimentazione di animali
d'allevamento non ruminanti diversi dagli animali da pelliccia:
• proteine animali trasformate, comprese le farine di pesce, derivate da non ruminanti;
• prodotti sanguigni derivati da non ruminanti;
• mangimi composti contenenti proteine animali trasformate, comprese le farine pesce,
derivate da non ruminanti e/o prodotti sanguigni derivati da non ruminanti.
Il Regolamento (CE) n. 999/2001, come modificato dal Regolamento (UE) n. 56/2013, sposta l'onere
del controllo dall'autorità sanitaria del PIF all'importatore, stabilendo, infatti, che gli importatori
provvedano affinché ogni partita dei mangimi in questione sia campionata prima della partenza, e
analizzata, prima dell'immissione in libera pratica sul territorio dell'Unione Europea, secondo i
metodi di analisi per la determinazione dei costituenti di origine animale nell' ambito del controllo
ufficiale degli alimenti per animali di cui all'allegato VI del Regolamento (CE) n. 152/2009, al fine
di verificare l'assenza di costituenti di origine animale non autorizzati. A tal fine,
l'importatore/interessato al carico deve allegare il referto analitico al certificato sanitario della partita,
nel momento in cui la stessa viene presentata al PIF per i controlli veterinari. Nel referto analitico
deve evincersi che le suddette analisi siano state eseguite nel rispetto dei metodi di analisi sopra
indicati in un laboratorio certificato ISO 17025.
Ciò considerato, in relazione ai mangimi in argomento, si ritiene necessario modulare il numero di
controlli analitici, da effettuarsi ad opera dei Posti d'Ispezione Frontaliera, in relazione alla qualifica
sanitaria OIE del paese terzo di provenienza nei confronti della BSE, conformemente alle seguenti
indicazioni:
• per le partite provenienti da Paesi terzi categorizzati dall'OIE come a rischio BSE
indeterminato (cfr lettera C dell'allegato alla Decisione 2007/453/CE della
Commissione del 29 giugno 2007 e successive modifiche) deve essere mantenuto il
controllo analitico sistematico di ogni partita;
• per le partite provenienti da Paesi terzi categorizzati dall'OIE come a rischio BSE
controllato (cfr lettera B dell 'allegato alla decisione 2007/453/CE della Commissione
del 29 giugno 2007 e successive modifiche), si ritiene necessario prevedere una
frequenza minima di campionamento pari al 20% delle partite presentate;
• per le partite provenienti da Paesi terzi categorizzati dall'OIE come a rischio BSE
trascurabile (cfr lettera A dell'allegato alla decisione 2007/453/CE della
Commissione del 29 giugno 2007 e successive modifiche), si ritiene necessario
prevedere una frequenza minima di campionamento pari al 5% delle partite presentate;
Come previsto per i mangimi non di origine animale, anche per i mangimi di origine animale
deve essere rispettata una frequenza globale minima (fra tutte le matrici) di campionamenti pari al
5% delle partite importate annualmente.
Importazione di additivi, premiscele di additivi e mangimi che li contengono
Gli OSM possono importare mangimi conformi alle norme UE da Paesi terzi secondo l'art.ll
del Regolamento 178/2002, nel rispetto delle condizioni di cui agli art. 23 e 24 del Regolamento (CE)
n. 183/2005.
Ai sensi dell' art. 23 del reg. 183/2005 è prevista la definizione di un elenco di Paesi terzi dai
quali sono ammesse le importazioni e di un elenco, definito e aggiornato dal paese terzo medesimo,
di stabilimenti da cui sono ammesse le importazioni di mangimi che soddisfino i requisiti di cui all' art.
23(d) del Regolamento (CE) n. 183/2005. In attesa della pubblicazione di tali elenchi da parte della
Commissione UE si applica l'articolo 6 della direttiva 98/511CE (art. 15 comma 9 del DPR 433/2001)
108
g1
che prevede che i mangimi fabbricati negli stabilimenti di paesi terzi possono essere importati solo
se lo stabilimento dispone di un rappresentante insediato all' interno della Comunità.
Nel caso che tale rappresentante legale sia italiano, questi deve essere registrato come
intermediario, ai sensi del Regolamento (CE) n. 183/2005. Lo stesso dovrà notificare l'importazione
al PIF e alle ASL competenti (e per conoscenza al Ministero della Salute) tramite l'allegato 2 alla
nota del Ministero della Salute prot n. 3298 del 27 aprile 2007) nella quale:
a) indica la ragione sociale, la sede legale, la sede operativa ed il paese terzo del fabbricante,
nonché la propria ragione sociale, la partita IV A, la sede legale e la eventuale sede operativa
(intesa anche come deposito o magazzino);
b) garantisce che lo stabilimento possiede requisiti minimi equivalenti a quelli previsti,
secondo il mangime in questione, all'allegato II del Regolamento (CE) n. 183/2005.
c) si impegna a tenere una registrazione dei mangimi che immette in circolazione nella
Comunità per conto dello stabilimento che rappresenta ..
Gli additivi presentati all'importazione
devono essere autorizzati ai sensi del Regolamento
(CE) n. 1831/2003, e quindi presenti nell' elenco degli additivi autorizzati di cui al "Registro
comunitario degli additivi per mangimi" di cui all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 1831/2003.
Tale registro è reperibile su internet al seguente indirizzo:
http://europa.eu.int/comm/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives
_ en.htm
Per le informazioni relative ad esempio alla specie animale cui l'additivo è destinato, età
massima dell' animale, contenuto minimo e massimo dell' additivo, ecc., si può fare riferimento al
Regolamento di autorizzazione dei singoli additivi, collegati tramite link al registro comunitario
suddetto o in mancanza di uno specifico Regolamento autorizzativo,
alle disposizioni definite nel
registro medesimo
Pertanto in sede di controlli ufficiali su partite di additivi, premiscele di additivi o mangimi
che li contengono, va principalmente posta attenzione a che gli additivi, sia tal quali che contenuti
nelle premiscele o negli altri mangimi, siano autorizzati e la relativa etichettatura si conformi alle
disposizioni
del Regolamento
n.1831/2003,
del Regolamento
767/2009, e dello specifico
Regolamento autorizzativo. E' necessario ribadire che dall' 1 gennaio 2006 non è più consentito l'uso
di antibiotici come additivi per mangimi ad eccezione dei coccidiostatici e dagli istomonostatici
(articolo Il del Regolamento CE n. 1831/2003) presenti nel registro comunitario.
Importazioni di additivi non conformi alla normativa V.E., nonché di premiscele e mangimi
che li contengono. Esportazioni di mangimi non conformi.
Anche per le importazioni di mangimi" non conformi" è necessario un rappresentante legale
("intermediario") insediato sul territorio della U.E. (art. 15 comma 9 del DPR 433/2001), che deve
effettuare la notifica, al PIF e alla ASL competente, (e per conoscenza al Ministero della salute)
secondo l'allegato 1 alla nota n. prot.3298 del 27/04/2007.
I mangimi non conformi alle norme UE devono essere inviati sotto vincolo sanitario
direttamente dal PIF allo stabilimento o al deposito di destinazione.
Nel caso, di importazione di mangimi non conformi destinati alla rilavorazione (anche solo
riconfezionamento) o al solo deposito e successiva spedizione verso Paesi terzi, l'OSM è obbligato a
detenere un registro separato di carico e scarico per tali mangimi non conformi, e deve provvedere ad
immagazzinarli, confezionarli e/o produrli in reparti separati e dedicati con attrezzature dedicate, per
evitare problemi di contaminazione crociata.
Affinché tale disposizione sia rispettata è necessaria un'attenta vigilanza da parte delle ASL
competenti per territorio. Nel caso in cui si riscontrino situazioni diverse da quelle sopra indicate
l'ASL deve dame immediata comunicazione alla Regione e questa, al Ministero.
Per ciò che concerne tali prodotti, rimangono valide le indicazioni fomite dal Ministero della
Salute con la Circolare n. 614/24315/ AG.80/440 del 5 aprile 2002 integrata con la Circolare
prot. DGSA.VII/3298/P
del 27 aprile 2007. L'importazione
di additivi la cui utilizzazione
nell'alimentazione
animale non è consentita nell'V.E., nonché di premiscele e di mangimi contenenti
tali additivi, può essere autorizzata esclusivamente:
a)
ai fini della lavorazione di tali prodotti per la successiva spedizione verso Paesi terzi;
b)
ai fini della successiva spedizione verso Paesi terzi.
Sugli imballaggi, sui recipienti e sui documenti di accompagnamento
deve comparire in
maniera chiara e indelebile una indicazione (del tipo PRODOTTO PER L'ESPORTAZIONE
VIETATA L'IMMISSIONE
IN COMMERCIO NELL'V.E.), dalla quale si ricavi che il prodotto è
destinato esclusivamente all'esportazione verso il paese terzo che deve essere indicato.
Si evidenzia che, comunque, l'esportazione
di mangimi deve conformarsi all'art.12 del
Regolamento n.178/2002, nonché a quanto riportato nella nota ministeriale n.5795 del 30 marzo 2010.
Gli OSM che intendono esportare mangimi non conformi verso Paesi terzi devono effettuare la
notifica (secondo l'allegato 1 bis alla nota prot. n.5795) alla ASL competente (e per conoscenza al
Ministero della salute) e allegare alla medesima la documentazione di cui alla nota suddetta.
Importazione di Prodotti Intermedi e Mangimi Medicati
L'importazione
di un prodotto intermedio o un mangime medicato da un Paese Terzo è
consentita solo alla seguente condizione:
La premiscela medicata, contenuta nel mangime medicato o nel prodotto intermedio
importato, deve contenere le stesse sostanze attive ad una composizione quantitativa e qualitativa
analoga alle premiscele medicate autorizzate in Italia.
Qualora non si verifichi la condizione menzionata sopra, l'importazione di mangimi medicati
e prodotti intermedi è subordinata alla valutazione discrezionale dei competenti Uffici del MinisteroDSPVNSA.
Importazione di materie prime per mangimi di origine animale, alimenti per animali da
compagnia, interiora aromatizzanti e articoli da masticare.
I requisiti sanitari d'importazione dei prodotti di cui trattasi sono stabiliti dal Regolamento
(CE) n. 1069/2009 e dal Regolamento (VE) n. 142/2011 e comprendono essenzialmente:
a) provenienza dei mangimi da Paesi terzi elencati, in relazione al tipo di prodotto, nelle tabelle
1 e 2, colonna "elenchi dei paesi terzi", di cui all'allegato XIV del Regolamento (UE) n.
142/2011;
b) provenienza dei mangimi da stabilimenti riconosciuti o registrati dall'autorità competente
del Paese terzo di provenienza ed elencati nel sistema TRACES e nel seguente sito web della
Commissione Europea, settore animai By-Products:
http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishments/third
_country/index _en.htm.,;
c) presentazione al Posto di Ispezione Frontaliera di un certificato sanitario conforme, in
relazione al tipo di prodotto, al pertinente modello di cui ne Il'Allegato XV del Regolamento
(VE) n. 142/2011.
Controlli su materie prime
Le materie prime per mangimi di origine animale, vegetale e minerale sono indicate nel
catalogo Comunitario della materie prime per mangimi. Si tenga presente che l'elenco non è esclusivo
né esaustivo, fermo restando quanto disposto dall'art. 24 par.6 del Regolamento (CE) n. 767/2009.
Pertanto eventuali materie prime non contenute in esso devono essere oggetto di valutazione
discrezionale da parte del PIF ricevente.
Il controllo di identità sulle materie prime non è sempre facile, soprattutto quando queste sono
spezzettate, macinate o ridotte in farine. Nei casi dubbi l'identificazione può essere effettuata con il
prelievo di un campione e l'analisi di laboratorio.
Su tali prodotti dovrà anche essere effettuata la verifica della presenza sul cartellino o sul
documento di accompagnamento
delle indicazioni obbligatorie previste dal Regolamento (CE) n.
767/2009 e successive modifiche.
110
Controlli analitici
I controlli sono di norma programmati sulla base di una sospetta irregolarità, di dati scientifici
disponibili relativi alla valutazione del rischio o di una precedente notifica nell'ambito della
procedura di allarme rapido per i mangimi.
Possono essere finalizzati alla ricerca di contaminanti di tipo chimico o di tipo biologico.
Al fine di rendere uniformi i controlli, per la programmazione degli stessi si suggerisce di
prendere in considerazione quanto riportato nei singoli capitoli del PNAA, dove sono riportate tutte
le specifiche relative al tipo di ricerca che si indente eseguire.
In particolare le ricerche possono comprendere gli analiti di seguito riportati:
• proteine animali trasformate (PA T): da ricercare nelle farine di origine vegetale ad alto
contenuto proteico e, obbligatoriamente, nelle farine di pesce; (cfr. Cap. 1),
• additivi autorizzati dei diversi gruppi funzionali, principi farmacologicamente
attivi,
sostanze non autorizzate o autorizzate come additivi solo per determinate specie; (cfr.
Cap. 2),
• diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili; (cfr. Cap. 3),
• micotossine: sono da ricercare, soprattutto nei cereali, nei loro prodotti e sottoprodotti
e nei semi oleaginosi, particolarmente esposti alla contaminazione da micotossine a
causa delle condizioni di raccolta, immagazzinamento e trasporto; (cfr. Cap. 4),
• Contaminanti Inorganici, Composti Azotati, Composti Organoclorurati
(Arsenico,
Cadmio, Melamina, Mercurio, Nitriti, Pesticidi, Piombo), e Radionuclidi, per questi
ultimi si suggerisce il campionamento
di partite di erba medica, orzo e avena
proveniente dai paesi dell'est europeo; (cfr. Cap. 5),
• Per quanto riguarda i controlli di tipo microbiologico, va sottolineata la necessità di
ricercare la Salmonella spp. sia nei mangimi composti che nelle materie prime per
mangimi di origine vegetale e animale come cereali, loro prodotti e sottoprodotti, semi
oleosi, frutti oleosi, loro prodotti e sottoprodotti; (cfr. Cap. 6),
• OGM: sono da ricercare nella soia, nel mais, nonché nelle altre specie vegetali oggetto
di modificazioni
genetiche recentemente autorizzate (privilegiando
il cotone, la
barbabietola, la patata e riso) per le quali siano disponibili metodi di rilevamento e
materiali di riferimento; (cfr. Cap. 7).
E' importante anche tenere presente, ai fini del campionamento e successiva analisi, le
materie prime di origine animale e non animale contenute nell'allegato III del Regolamento (CE) n.
767/2009, per le quali è vietata la circolazione e l'impiego nei mangimi (feci, urine, contenuto
separato del tubo digerente, pelli trattate con sostanze concianti, inclusi i loro cascami, semi trattati
con prodotti fitosanitari legno, compresa la segatura, trattati con prodotti di preservazione del legno,
rifiuti domestici, rifiuti provenienti dal trattamento delle acque reflue, imballaggi provenienti
dall'utilizzazione
di prodotti dell'industria agroalimentari, prodotti proteici ottenuti dai lieviti del
genere candida coltivati su n-alcani).
Campionamento
Il prelievo dei campioni di alimenti per animali deve essere fatto in modo che i campioni
abbiano validità sia dal punto di vista giuridico che analitico. Fatto salvo quanto disposto per le partite
oggetto di blocco ufficiale presso il PIF, dalla nota ministeriale DGSAN 0015199-P-1O/05/2011
(prelievo di 3 CF), si precisa che i campioni prelevati, senza blocco, ai sensi del presente Piano,
dovranno seguire quanto indicato dalle "Linee Guida sul campionamento per il controllo ufficiale
degli alimenti per gli animali per l'attuazione del PNAA", pubblicate dal Ministero della Salute con
nota prot. n. 15001-P-1O/08/201O, modificate e contenute integralmente nell'Allegato 8 (prelievo di
4 CF).
111
gl
Numerosità e frequenza dei controlli
Per quanto riguarda i controlli sui mangimi di origine animale, si applica la frequenza e la
numerosità campionaria della Decisione 94/360/CE, come modificata (in realtà la decisione 94/360
parla di frequenze di controllo fisico nel cui ambito non rientra necessariamente il controllo analitico)
Per quanto riguarda invece i controlli sui mangimi di origine vegetale la frequenza e la
numerosità campionaria viene calcolata in base all'analisi dei rischi valutata sulla media nazionale
del volume dei traffici.
Si ricorda che i controlli condotti per la ricerca di eventi di riso GM non autorizzati provenienti
dalla Cina, dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni fomite dalla Decisione 20 13/287/UE, che
modifica la decisione di esecuzione 2011/884/UE, recante misure di emergenza relative alla presenza
di riso geneticamente modificato non autorizzato nei prodotti a base di riso originari della Cina e che
prevede un controllo analitico del 100% delle partite presentate all' importazione sulle matrici indicate
nel relativo allegato.
L'attività di controllo sull'evento di lino GM non autorizzato, FP967, di origine canadese,
deve essere effettuata secondo le indicazioni fomite dal Ministero della salute con la nota prot. 35405
del 7 dicembre 2009.
In considerazione della recente segnalazione riguardante la possibile presenza di frumento
GM MON71800, già coltivato a scopo sperimentale negli USA tra il 1998 e il 2005, ma non
autorizzato per la commercializzazione è inoltre prevista l'attività di campionamento, esclusivamente
quale materia prima all'importazione, su partite di grano tenero provenienti dagli USA.
I controlli che i singoli PIF intendono effettuare ai sensi del presente piano deve essere
programmata all'inizio dell'anno in base alle disposizioni contenute nel piano e in base ai risultati dei
controlli pregressi, in base ad eventuali allerta comunitarie aperte, ed in base ad una previsione delle
importazioni che si presume arrivino nell'arco dell'anno, ove possibile, comunque rispettando le
frequenze minime precedentemente indicate.
Conferimento dei Campioni
Le Regioni e Province Autonome, nell'ambito della programmazione per la realizzazione del
PNAA, concordano con gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali territorialmente competenti il numero
e la frequenza dei campioni da conferire, allo scopo sia di agevolarne l'attività, che di distribuirla
uniformemente nell'arco dell'anno.
Analisi
Le analisi sono effettuate dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali territorialmente
competenti.
Tuttavia i PIF possono stipulare convenzioni con altri laboratori pubblici accreditati
conformemente alle norme europee solo nel caso in cui gli II.ZZ.SS. non possano garantire
l'esecuzione delle analisi previste dal Piano.
Gli accertamenti analitici sono effettuati in conformità a quanto previsto dal art. Il
Regolamento (CE) n. 882/2004
Azioni in caso di non conformità
AI fine di attivare procedure commisurate all' entità e/o alla gravità dell' episodio accertato, in
caso di positività dei campioni analizzati, i provvedimenti da adottarsi, da valutare caso per caso,
secondo il tipo di irregolarità riscontrata, devono rispondere a criteri generali e nel caso di sospetto
di rischio grave per la salute pubblica e per la sanità animale o per l'ambiente devono essere
immediatamente messe in atto le procedure previste dal sistema di allerta rapido mangimi, utilizzando
gli allegati 6 e/o 7.
Le procedure generali da mettere in atto per le diverse tipologie di non conformità prevedono
che i prodotti risultati positivi, devono essere distrutti, o in alternativa, essere sottoposti a un
112
trattamento in grado di neutralizzarne la nocività (ove possibile), a spese del detentore o del
proprietario; oppure destinati a specie animali diverse per le quali non siano in vigore gli stessi divieti,
o ancora destinati ad usi diversi dall'alimentazione
animale.
Queste sono azioni da intraprendere nei casi in cui non sia possibile rinviare le partite come
previsto dall'articolo 9 del DL.vo 22312003 .
Si può rinviare solo se ci sono le condizioni di cui all'articolo 21 del Regolamento (CE)
882/2004 e comunque in assenza di rischio sanitario.
Rafforzamento dei controlli (allerte)
Con riferimento ad ambedue le tipologie di mangimi (origine animale e origine non animale),
qualora, in sede di controllo all'importazione,
il Veterinario Ufficiale del PIF riscontri un'infrazione
grave, devono applicarsi, ai sensi del D.Lvo. 17 giugno 2003, n. 223, le misure di rafforzamento dei
controlli di cui all'art. 22 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 80. Tali misure prevedono il
sequestro presso i PIF (ove possibile) e il controllo fisico-analitico sistematico delle prime lO partite
di prodotto, successive alla partita riscontrata non conforme ed aventi la medesima tipologia e
provemenza.
Nel caso di ali erte concernenti i mangimi non di origine animale, l'attivazione delle misure di
cui sopra è subordinata alla disponibilità di una o più delle seguenti informazioni in merito all'origine
della partita:
l) stabilimento/i di provenienza;
2) regione geografica di provenienza;
3) stazione ferroviaria di partenza o porto d'imbarco.
Qualora nessuno dei suddetti elementi informativi sia disponibile sono applicabili, invece, le
misure di rafforzamento dei controlli riportate nella nota e-mail dell'Ufficio VIII DGSAF del 6
novembre 2012 che prevedono il controllo analitico conoscitivo delle successive 4 partite provenienti
dal Paese terzo interessato dall'allerta. Tali controlli sono, pertanto, effettuati senza blocco della
partita, assicurandosi, in ogni caso, di garantirne la completa tracciabilità per poter procedere al suo
richiamo in caso di non conformità.
Al fine di garantire la costante applicazione delle misure di rafforzamento dei controlli dei
mangimi non di origine animale e di ottenere una linea di condotta omogenea sul territorio nazionale,
e al fine di aggiornare il conteggio delle partite sottoposte a controllo rinforzato, i Posti d'Ispezione
Frontaliera assicurano, in maniera costante, la comunicazione reciproca dei controlli rafforzati
effettuati, attraverso l'utilizzo della posta elettronica, informando per conoscenza anche gli Uffici VII
DGSAF (Dott. Collu Marco - email: [email protected])
e VIII DGSAF (Dott. Izzi Gilberto - email:
[email protected]).
In relazione alla validità temporale delle allerte concernenti i mangimi non di origine animale,
è applicabile il limite di 6 mesi previsto dalla nota ministeriale prot. n. 600.3/ AG.1/368 del 21/1/02.
Rinvio di partite di mangimi non conformi all'importazione
Il Regolamento (CE) n. 88212004, dopo aver indicato agli articoli 19 e 20 le misure da adottare
per le partite di mangimi presentate all'importazione
e risultate al controllo ufficiale non conformi
alla normativa, prevede all'articolo 21 relativo al rinvio di tali partite, che l'autorità competente
autorizzi il rinvio solo nei casi in cui:
b) la destinazione sia stata convenuta con l'importatore responsabile della partita;
c) l'importatore abbia prima informato l'autorità competente del paese terzo di origine (o del
paese di destinazione se diverso) dei motivi e delle circostanze per cui i mangimi non hanno
potuto essere immessi sul mercato della Comunità;
113
d) l'autorità competente del paese terzo di destinazione, nel caso esso differisca dal paese
terzo di origine, abbia notificato all'autorità competente la sua disponibilità ad accettare la
partita.
Revisione di analisi
Il Regolamento 882/2004/CE dispone al riguardo che:
• articolo Il, comma 5: "Le autorità competenti fissano procedure adeguate atte a
garantire il diritto degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti, i cui prodotti
sono oggetto di campionamento ed analisi, di chiedere un ulteriore parere di esperti,
fatto salvo l'obbligo delle autorità competenti di intervenire rapidamente in caso di
emergenza";
• articolo Il, comma 6 "In particolare esse vigilano affinché gli operatori del settore dei
mangime degli alimenti possano ottenere un numero sufficiente di campioni per un
ulteriore parere di esperti, a meno che ciò sia impossibile nel caso di prodotti altamente
deperibili o dello scarsissimo quantitativo di substrato disponibile";
• articolo 54, comma 3: "L'autorità competente trasmette all'operatore interessato o a
un suo rappresentante
informazioni sui diritti di ricorso [avverso il provvedimento
emesso in caso di non conformità alla normativa] e sulla procedura e sui termini
applicabili" .
Tali disposizioni si applicano anche ai controlli all'importazione (articolo 19, comma 4).
Alla luce di tutto ciò si invitano i Posti di Ispezione Frontaliera ad accogliere una eventuale
istanza di revisione di analisi avanzata dall'importatore di mangimi contro il provvedimento adottato,
tenendo conto che il campionamento, effettuato con le modalità previste dalle "Linee guida sul
campionamento per il controllo ufficiale degli alimenti per gli animali per l'attuazione del PNAA"
allegate al presente piano, porta alla formazione di 4 campioni finali, dei quali tre sono destinati al
laboratorio che effettua l'analisi e di questi tre uno è riservato all' eventuale revisione di analisi.
Le analisi di revisione vengono effettuate dall'Istituto Superiore di Sanità.
Nel caso di primo esito positivo per ricerca di Salmonella spp, la ripetizione sul parametro
difforme viene eseguita sempre presso l'IZS competente per territorio che ha effettuato l'analisi di
prima istanza, in analogia a quanto viene fatto per gli alimenti deteriorabili (D.Lvo 123/93).
Rendicontazione dei controlli
La rendicontazione dei controlli effettuati presso i PIF deve essere effettuata mediante il
sistema informatizzato in uso per i campioni prelevati per il PNAA.
Qualora tale sistema non fosse attivo, tale attività dovrà essere effettuata mediante l'apposita
scheda Rendicontazione PIF 2012-14 fornita in allegato al presente piano.
La scheda è composta da una parte sinistra che raccoglie le informazioni riguardanti le partite
(DETTAGLIO PARTITE) ed una parte destra che raccoglie le informazioni circa i campionamenti
eseguiti (NUMERO DI CAMPIONAMENTI
EFFETTUA TI).
Nella parte sinistra della scheda dovranno essere inseriti i dati riguardanti le partite che
transitano presso il PIF, suddivise per Paese Terzo di provenienza (compilare una scheda per ogni
PT) indicando la tipologia di matrice e per ciascuna matrice, il numero delle partite importate, il peso
in tonnellate e il numero di partite campionate (sempre con riferimento al singolo PT).
Nella parte destra della tabella, per ogni partita campionata si dovranno indicare le specifiche
analisi eseguite riportando anche le non conformità riscontrate.
Inoltre, dovrà essere riportato il numero delle partite sottoposte a controllo d'identità.
Si fa presente che la scheda è dotata di somme automatiche per il conteggio dei totali.
Tale rendicontazione deve seguire le scadenze previste dal presente Piano nel paragrafo
"Rilevazione
dell'attività",
dove è previsto l'invio semestrale dei dati entro il 31 agosto dell'anno
in
114
corso e il 28 febbraio dell'anno successivo, mediante invio a mezzo e-mail delle schede Excel
all'Ufficio VII della DGSA: [email protected] .
Tali schede dovranno contestualmente essere inviate per conoscenza anche all'Ufficio VIII
della DGSA, coordinamento PIF UVAC, all'indirizzo: [email protected] .
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Allegato -PNAA 2015-2016-2017