Lezione 17
Un processo settecentesco
per frode in appalto
• Il contratto:
• 3 giugno 1756: gara di appalto per fornitura di
diecimila tolpi gentili per lavori di difesa dei lidi
• 10 giugno: aggiudicata a Zuanne Busetto
• fidejussore: Giovan Battista Rotta Merendis
• termine per la consegna presso i pubblici depositi: 30
giorni
• 8 luglio: fedi di ricevuta dai soprastanti
• presentazione al contador del Magistrato alle Acque
per il pagamento del prezzo
• Il sospetto:
• I tolpi non arrivano in cantiere
• Le ricevute sono in data troppo vicina alla consegna
• Il visoreperto:
• 27-28 luglio: Ispezione notturna dell’Esecutore Giovan
Battista Corner nel deposito di Malamocco con due
distaccamenti di milizia comandati dal Savio alla
Scrittura
•  i tolpi sono refudi
•  il soprastante Zonelli confessa a Corner che le fedi
sono false e firma il verbale di deposizione redatto dal
proto
•  retento
• Ulteriori ispezioni con inventario e misure a Pellestrina
e Chioggia  altre irregolarità
•  processo col rito delegato dei Dieci contro i tre
soprastanti Zonelli, Pitacco e Lamberti e l’appaltatore
Busetto
•  1 anno di istruttoria
•  intanto il fidejussore subentra nella fornitura
•Accusa: frode in appalto pubblico
•Difese:
• Zonelli:
 me le hanno fatte firmare gli altri due soprastanti dopo
avermi fatto ubriacare
 i sopralluoghi e gli inventari sono inattendibili:
Cordelle metriche con misure false
Fretta e incompetenza dei ministeriali
• “Fachini inesperti, gente mercenaria, intolerante di quella
fatica per loro nuova, sconvoglievano ogni ordine, e
alzando con dispetto quei Legni niente altro avevano in
cuore, che trasportarli da Luogo a Luogo. Fratanto per il
viaggio sin ch’essi li strascinavano senza regola, vi era chi
gittava a traverso dei Tolpi una cordella, non badando, se
due, tre o quattro piedi lontana dal Taglio (...)”
• “(si) rillevò alla presenza de Pubblici Ministri, che la
cordella cresceva di mezz’oncia, e si comprendevano nella
misura i groppi (...)”
– Pitacco e Lamberti  Zonelli è colpevole:
•i fratelli Pirona sono da tempo soci dell’appaltatore
Busetto in altri appalti
•La società immagazzina nel pubblico deposito tolpi di
ragion privata:
– buoni conferiti da Busetto
– refudi conferiti dai Pirona
•I Pirona prelevano i tolpi buoni per altri lavori e lasciano
i refudi per l’appalto pubblico assunto da Busetto
•Busetto è in buona fede, ma le ricevute rilasciate da
Zonelli danno dolosamente per buoni i tolpi refudi
•La sentenza:
• 26 settembre 1757:
• Zonelli condannato a 1 mese (oltre ai 13 di
carcerazione preventiva)
• Pitacco e Busetto assolti ma:
– ammoniti
– trattenuti fino alla fine del mese
– misura di sicurezza: divieto di rapporti col
Magistrato per 6 mesi
• Lamberti assolto senza aggravi
•I problemi non affrontati:
– È legittimo utilizzare i pubblici depositi come
magazzino di merci private, anche se
destinate in prospettiva ad appalti pubblici?
– Sono validi le misure e l’inventario compiuti
dai soprastanti su merci private, o devono
essere ripetuti in occasione della consegna in
adempimento di un appalto?
NB: risolverli non è necessario per ristabilire
l’ordine violato! (giurisdizione rimediale)
I Babài: gli Inquisitori di Stato
-- Commissione istruttoria del
Consiglio dei Dieci
-- creazione 1539
-- 2 “neri” (Dieci) + 1 “rosso”
(Minor Consiglio)
-- ministeriali: 1 solo segretario
+ 1 solo fante
-- no forza pubblica, no cassa
propria
Attività:
• Procedimento inquisitorio
• Segretezza anche verso il Maggior Consiglio
• Iniziativa d’ufficio
• Notitia criminis spesso fornita da confidenti
• Denunce segrete (ma non anonime!)
• Verifica delle segnalazioni: coincidenza di più
notizie da parte di più confidenti
• Delibere solo unanimi
• Pubblicate solo ai Dieci
Cosa dice Ferro:
Cosa dice Da Mosto:
Cosa dice la Guida:
La riforma dell’università
• Sec. XVII-XVIII: ammodernamento dei piani di studi
secondo la politica del diritto degli Stati moderni +
statalizzazione del titolo di studio
– 1638 Jus publicum a Ingolstadt
– 1641
“
“
a Tubinga
– 1660 Jus naturale a Heidelberg (Pufendorf)
• = teoria generale del diritto!
– 1694 Jus criminale a Halle
• sulla c.c. Carolina del 1532, legislazione imperiale)
– Inizio ‘700 Jus hodiernum
• = legislazione camerale dello Stato
– 1728-29 Vittorio Amedeo 2° di Savoia
– 1772 Francesco 3° d’Este duca di Modena
A Venezia:
• 1715 Scipione Maffei suggerisce riforme
avanzate per il Bo (non realizzate)
• Gasparo Gozzi suggerisce riforme delle
scuole pubbliche (in parte realizzate)
• Simone Stratico ingegnere propone la
professionalizzazione degli studi 
• 1761 Decreto del Senato:
–
–
–
–
Riforma dell’ordinamento degli studi
Nuovi insegnamenti (vedi oltre)
Obbligo di laurea per impieghi e professioni
Formazione pratica oltre che teorica
Le nuove discipline
• 1761
– Istituzioni di diritto canonico
• 1764
– Diritto pubblico
• 1768
• introduzione di insegnamenti complementari
opzionali:
– Diritto pubblico ecclesiastico
– Diritto feudale, nautico e di commercio
– Diritto naturale, pubblico e delle genti (Matteo
Franzoja insegna Wolff!)
– Diritto statutario
• Ampliamento di materia per Diritto civile:
– Obbligatoriamente anche statuti veneziani e
legislazione statale
Dal testo del decreto:
• ASVe, Senato Secreta, filza 305.
• 1761.2. maggio. in Pregadi
•
•
(...) Da lodevoli oggetti dirette le savie applicazioni de’ Riformatori nostri
dello Studio di Padova, vigili con indefessa cura a mantenere quello Studio
nella antica sua fama, spiegano nella ora letta gradita lettera, quale ne sia
lo stato suo presente, da quali cause, e ragioni proceda l’attuale degrado,
e li mezzi, e gli oportuni consigli, onde per quanto sia possibile emendare
li conosciuti difetti, e cospirare alla sua migliore coltura, e floridezza, per
pubblico decoro, e per vantaggio de’ sudditi in tutti li tempi dalla pubblica
maturità procurata.
E quantunque per l’emanate deliberazioni, e per la intiera facoltà, che
relativamente ad esse, tengono li Riformatori medesimi sopra il governo,
la disciplina, e la economia dello Studio potesse il zelo loro disponere le
convenienti regolazioni, plausibile vieppiù viene a riuscire la diligente, et
esatta loro esposizione, che porge al Senato un evidente testimonio del
fervido impegno, con che essi sono animati a corrispondere nel proposito
alle pubbliche intenzioni.
•
•
•
•
Divisa dunque la serie delle cose esposte, o in riguardo à pubblici
Professori, e sopra il metodo d’insegnare, o intorno alle scienze, o
rapporto alla scolaresca, spiccano chiaramente gli attuali disordini,
confrontate le cose medesime non solo con gli andati tempi, ma
paragonate insieme con il metodo delle Forastiere Università più
accreditate, e colte.
(...) Or superflue considerandosi nella Università Leggista due delle
quattro cattedre di Jus Canonico, due delle quattro di Jus Civile ed una
delle due di Istituta Civile; e nella Università Artista una delle cattedre di
Medicina Teorica, una pure di quelle di prattica, ed una delle tre di
Filosofia, prenderà cura il Magistrato, che se ne verifichi opportunamente
la supressione nel divisato modo, o al caso di vacanza, o con assegnare a
Professori, che le sostengono alcune di quelle, che sono per introddursi, e
che si ritrovassero per avventura proprie, et addatte à loro studi.
Dalla sudetta diminuzione di cattedre tolta la inutile duplicazione delle
scuole, viene conseguentemente a soministrarsi agevole il mezzo di
istituire senza verun pubblico aggravio, e con maggior profitto de’
studenti, alcune, che mancano, e ne’ tempi presenti sono più necessarie a
fronte delle Estere Università, nelle quali fioriscono le sode universali
erudizioni.
Per ciò dunque si addotta il suggerimento, che abbiano tra Leggisti a
sostituirsi le Cattedre di Jus pubblico, o sia Jus delle Genti, e quella
d’Istituta canonica; e tra gli Artisti una Cattedra che precisamente tratti De
Morbis Mulierum, et Puerorum, ed altra di Scienza agraria, come quelle
che esercitate nelli più colti Studi, furono giustamente considerate
indispensabili, ed atte a poter proddurre quel miglior frutto, che deve
attendersi dalla coltura delle Scienze e delle buone Arti: eccittandosi il zelo
de’ Riformatori a versare in seguito sopra gli espedienti migliori per
ordinare anche la istituzione dell’Architettura Navale in modo conveniente,
e proficuo alle mire del pubblico servizio.
•
•
•
(...) Dalle Cattedre passando al dovere de’ Pubblici Professori, ed al
metodo di insegnare, dal che tutto dipende l’oggetto contemplato nella
istituzione, e nel mantenimento dello Studio medesimo, se per ragione di
singolare onore, che a gloria, e fama della Università risulta, fù massima
costante, che avesse ad osservarsi il distinto metodo di recitare dalla
cattedra le pubbliche lezioni, come si prattica, sì egualmente di risoluta
volontà, che a vero erudimento de’ Scolari seguissero ancora
indefessamente le private scuole, onde formare un esercizio decoroso
insieme, ed utile.
Le combinazioni però de’ tempi, e la corsa esperienza avendo fatto
conoscere a’ Riformatori, che o da pochi Professori, o con grave incomodo
loro, o con alterazione, e sconcerto di altri riguardi viene un tal metodo
osservato, poiché addattabile reputano di conciliare le pubbliche, e private
lezioni con accertato riscontro, che sieno per essere eseguite, si accoglie il
prudente sentimento loro, e si delibera, che abbia ad avere effetto nel
nuovo anno litterario la proposta alternativa delle lezioni pubbliche, e
private sempre in Bue, come segue.
Il primo giorno dell’aperta dello Studio cadauno Professore ascenderà la
Cattedra, ed ivi nell’ora, e nella Scuola, che verrà ad ogni uno assegnata,
dovrà nel modo già pratticato recitare la sua pubblica lezione, versando
sopra la propria facoltà, durante l’intiero spazio dalle leggi prescritto: il
giorno seguente poi vestito ogni Professore di Toga egualmente, et abito
accomodato, si porterà parimenti nella stessa Scuola, et all’ora stabilita
pratticherà per il giro di un’ora intiera la privata lezione, istruendo cioè, e
spiegando à scolari nei modi, e forma più addatta a facile intelligenza, e
comoda comprensione loro le materie, che nell’antecedente giorno averà
trattate pubblicamente dalla Cattedra, aggiungendo altre erudizioni, e
dottrine, che rispettivamente sempre alla propria facoltà fossero di
necessario, et utile erudimento de’ scolari predetti (…)
•
•
•
•
Et cadendo il riflesso all’opportuno modo di provedere al difetto della
Scolaresca, che in scarso numero annualmente concorre, recca sorpresa,
che istituito lo Studio in Padova con le scienze, ed arti più colte, ed
esercitate, e dalla pubblica Munificenza protetto, e floridamente
mantenuto a comune vantaggio de’ Sudditi, onde possino profittare degli
erudimenti, e cognizioni convenienti, e necessarie al loro stato, scarseggi
ciò nulla ostante il numero de’ concorrenti, o non curanti di fornirsi de’
requisiti indispensabili per esercitare impieghi, e Professioni, o contumaci
pur anche col portarsi in altre estere Università a conseguirli contro le
leggi pubbliche in più tempi promulgate, e riassunte nelle Deliberazioni 10
marzo 1718, e 13 Gennaro 1723.
Per sradicare un così dettestabile abuso, si richiamano prima dalla
auttorità del Senato alla esatta e pontuale osservanza gli accennati Decreti
innibitivi a qualunque suddito di trasferirsi à Studi per ricevere la Laurea
Dottorale, fuorché in quello di Padova sotto le pene severamente
cominate; e sotto le già promulgate pene si rinnova quindi il Divietto, che
alcuno senza essere insignito del Dottorato stesso conseguito in Padova
possa in avvenire in alcun tempo mai godere alcuna prerogativa,
privilegio, benefizio, e dignità tanto laica, che ecclesiastica, che de jure si
compete a Laureati (...) poiché tendente a produrre negli Uffizj, e Carichi
Soggetti della migliore abilità, e virtù per sostenerli.
Tutto ciò pertanto si rimette in copia alli pubblici Rappresentanti Nostri
oltre Mare, della T.F. [terra ferma], e Dogado perché estendino relativi
Proclami a chiara universale intelligenza (...) riconfermandosi infine al
Magistrato de’ Riformatori dello Studio quelle comissioni, che altre volte
furono ad esso demandate, ed eccitandosi l’impegno suo ad inquisire, a
correggere le trasgressioni giusta la facoltà datagli con li citati anteriori
Decreti.
[de parte] 99, [de non] 2, [non sinceri] 5
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Lezione 17 - Ariel & Caliban, Inc.