DALLA PARTE
mario
DEI DIRITTI
Som
-CONTRATTI A DISTANZAQUANDO LA FORNITURA
NON E’ RICHIESTA
[IL DIRETTORE]
Proprietario / Editore
Renzo Ferrari
4
I CAMBIAMENTI STRUTTURALI NEL MONDO PRODUTTIVO
5
LA RIFORMA degli ammortizzatori sociali
6
COSAP una tassa per entrare in casa propria
7
REGGIO EMILIA: LA SANZIONE DA APPLICARE ALLA SOSTA
NELLE STRISCE BLU A PAGAMENTO
8
2013: L'ANNO ZERO
DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE
9
EUROPA: c’è l’unificazione monetaria
serve quella Politica e Fiscale
10
CHE COS’E’ L’ISSN?
11
LA NUOVA INDENNITÀ UNA TANTUM PER I
CO. CO. PRO.
12 - 13
CONTINUANO LE VITTORIE RELATIVAMENTE AGLI ACQUISTI DI
OBBLIGAZIONI LEHMAN BROTHERS
13
L'ORGANO DELLA CHIESA DI GIANDETO
14
Un ricordo particolare di LUCIO DALLA
14
CRESCERE E RIDURRE? SÌ!
ECCO SPIEGATO L’OBIETTIVO “CLIMA” DI TETRA PAK
15
Il mito della fidelizzazione al cliente
Le insidie nascoste delle tessere fedeltà
16 - 17
IL RAPPORTO TRA BANCA E CLIENTE.
LA CONSULENZA DI QUALITÀ ED I VANTAGGI DELL’
ATTIVAZIONE DELLA MEDIAZIONE DA PARTE DI CLIENTI E
ISTITUTI DI CREDITO.
18
DECRETO BALDUZZI E RESPONSABILITÀ IN AMBITO SANITARIO
20 - 21
I COMUNI E LE CASE DI CURA CONVENZIONATE NON POSSONO PIÙ CHIEDERE LA RESTITUZIONE DELLE RETTE DI RICOVERO
DELLE PERSONE AFFETTE DAL MORBO DI ALZHEIMER
22
24 - 25
Direttore Responsabile
Secondo Malaguti
Redazione
Largo Marco Gerra n. 3,
42124 Reggio Emilia
Cell. 347-3403721
QUESTA RIVISTA, COME
TUTTI I NUMERI PRECEDENTI, E’ VISITABILE SUL
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Comitato di Redazione:
Giovanni Franchi
Giuseppe Giulio Luciani
Roberta Li Calzi
Paola Boeti
Stefano Freschi
Luigi Martin
Ilaria Brovarone
Riccardo Maccaferri
Sergio Di Chiara
Paolo Roberti di Sarsina
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Via 4 Giornate di Napoli, 7
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Tel. 0522 692333
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CASA MIA
l’informazione del consumatore
Per contratto a distanza si intende la fornitura di beni o servizi tra professionisti (società) e
consumatori (cittadini). Si tratta
di un campo ben regolamentato dal Codice del Consumo ma
che le società, particolarmente
le aziende che vendono energia
(gas e luce) spesso sono irrispettose delle norme che regolano questa tipologia di vendita.
La maggior parte di queste società non conosce e non rispetta il “Codice del Consumo” e
successive modificazioni, che
stabilisce precisi criteri. E l’ignoranza della materia giuridica
porta frequentemente queste
società ad agire illegalmente .
Il caso più frequente è quello
della registrazione telefonica
verbale della vendita di un servizio senza l’obbligo di inviare
un regolare contratto di utenza
ed attendere l’accettazione e la
firma del cittadino interessato,
senza la quale il contratto non
ha nessuna validità.
Chiarissimo, in proposito, è l’
Art. 57 “FORNITURA NON
RICHIESTA” del “Codice del
Consumo” .
Si legge, infatti, che “il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di
fornitura non richiesta. In ogni caso
l’assenza di risposta non implica
consenso del consumatore”.
“Salve le sanzioni previste
dall’Art 62 (del Codice del Consumo) ogni fornitura non richiesta di cui al presente articolo
costituisce pratica commerciale
scorretta ai sensi degli articoli
21, 22, 23, 24, 25 e 26”. E proprio questi articoli del Codice
del Consumo sono inseriti alla
Sezione I e alla Sezione II come
“Pratiche
Commerciali
Ingannevoli” e “Pratiche
Commerciali Aggressive”.
Ciò implica che la materia in
questione è demandata, per
il suo rispetto, all' Autorità
Garante della Concorrenza e
del Mercato” (Antitrust) il cui
compito è di sanzionare, pesantemente, tutti i comportamenti illegali di molte società che,
operando nel libero mercato,
sono convinte di essere al di sopra e al di fuori delle leggi del
nostro Stato di Diritto.
Autorizzazione del
Tribunale di Reggio Emilia n°
1006 del 05/06/2000
Caccia al tesoro per i pensionati:
prova ad ostacoli per avere " il CUD”
SPAZIO A CURA DELLA COLDIRETTI:
SPESA AL RISPARMIO.
Il 'DECALOGO SALVA-TASCHE' di Coldiretti
26
Una voce fuori dal coro a difesa di EQUITALIA
29
SEDI CONFCONSUMATORI DELL'EMILIA ROMAGNA
QUESTA RIVISTA È DOCUMENTO DI INTERESSE CULTURALE
DESTINATA ALL'USO PUBBLICO
(LEGGE 15 APRILE 2004, N°106)
SPECIALE:
AGENDA
ALIMENTARE
(parte I)
3
l’informazione del consumatore
I CAMBIAMENTI STRUTTURALI
NEL MONDO PRODUTTIVO
Il mercato del lavoro è, negli ultimi
anni, radicalmente cambiato, non solo
per effetto della crisi economica, ma
anche per i cambiamenti strutturali
nel mondo produttivo. L’innovazione
tecnologica e organizzativa fa sì che
l’evoluzione delle conoscenze sia
velocissima e richieda ai lavoratori
un
continuo
cambiamento
e
flessibilità rispetto alle loro mansioni,
orari, luoghi, retribuzione, tipo di
contratto, azienda. Ciò significa, però,
che non si possa più parlare di “posto”
ma di “percorso” di lavoro, ormai
per tutte le categorie di lavoratori.
Crescono i rapporti di lavoro non
standard, termine che si riferisce
tipicamente a tutte quelle forme di
lavoro che non sono caratterizzate da
tre componenti tradizionali: lavoro
a tempo pieno, presenza di un unico
datore di lavoro e contratto a tempo
indeterminato. L’occupazione non
standard, a partire dagli anni ‘70,
è cresciuta in maniera rilevante in
tutti i Paesi sviluppati, cui ha fatto
seguito una diminuzione consistente
dei rapporti di lavoro full-time a
tempo indeterminato. Si assiste a
un aumento del turnover e a una
diminuzione della durata dei contratti
e il lavoratore, anche quello assunto
a tempo indeterminato, non può
più aspettarsi (di fatto) di rimanere
impiegato per tutta la vita nella
stessa azienda con la garanzia di
una crescita professionale lenta
e strutturata.
In questo nuovo contesto
il lavoratore deve essere
pronto al cambiamento e
disposto a un percorso di
conoscenza continuo: un
“percorso lavorativo” può
svolgersi in settori e con
mansioni molto diverse e
richiedere competenze e
conoscenze anche piuttosto distanti
tra loro.
Perché, nel contesto sopra descritto,
il lavoratore sia comunque in grado
di sperimentare un percorso di
carriera in crescita nel tempo,
sia in termini di reddito sia di
professionalità, è necessario che le
persone acquisiscano competenze,
conoscenze e abilità spendibili nel
mercato e non più solo all’interno di
una singola azienda, che si riconoscano
pienamente nel proprio lavoro, che
maturino un atteggiamento rivolto
all’apprendimento attivo sul posto
di lavoro, che abbiano ampie reti
sociali e che sviluppino una maggiore
responsabilità personale per la
gestione della carriera lavorativa.
Questo è quanto ha confermato il
Rapporto 2012/13 della Fondazione
per la Sussidiarietà, quest’anno
intitolato
“Sussidiarietà
e…
neolaureati e lavoro”, nato dalla
collaborazione con il Dipartimento
di Sociologia dell’Università Cattolica
e con il Consorzio interuniversitario
AlmaLaurea. Il Rapporto analizza
4
le strategie con cui i giovani
laureati affrontano la transizione
dall’istruzione al mondo del lavoro,
le loro aspirazioni, il livello di
intraprendenza e adattabilità e
l’impatto che il capitale sociale a
loro disposizione (reti famigliari,
sociali, associative) ha sull’accesso al
mercato del lavoro e sulla mobilità
sociale.
Dall’indagine emerge che l’11% degli
studenti sono "rassegnati", poco
disposti ai cambiamenti; il 35%
sono “adattivi ma deboli”, poco
intraprendenti durante gli studi,
ma abbastanza flessibili nella
ricerca del lavoro. Tuttavia,
la
maggioranza
dei
laureati, sia i “precari
in cerca di gloria”
(39,6%) che le
“élites
intraprendenti”
(14,5%)
sono stati pro-attivi durante gli
anni di università e sono disposti a
impegnarsi in diverse direzioni per
ottenere un lavoro adeguato. Sono
persone che hanno fatto stage,
hanno passato un periodo più o meno
lungo all'estero e hanno collaborato
attivamente alla didattica attraverso
iniziative realizzate in aggregazioni
studentesche. Sono persone disposte
a cambiare residenza, fuori regione
o addirittura all'estero e cercano il
lavoro in modo attivo interloquendo
con agenzie, rispondendo ad annunci,
pronti a cogliere tutte le opportunità.
Sono persone che cercano nel lavoro,
prima che la stabilità, la possibilità
di imparare. Questi laureati trovano
lavoro più facilmente, hanno migliori
retribuzioni e sono più appetibili per
le aziende. Non è detto che trovino
lavoro subito, devono affrontare
un tempo di precariato, coscienti
che il lavoro è più un percorso che
un posto, e non si fanno spaventare
dalle sirene di certo assistenzialismo,
ma sono disposti a cambiare. La loro
è una presa di coscienza del valore
della capacità di agire, rispetto
all'ideologia che scommette sulla
forza meccanica di un mercato
anonimo o sui poteri taumaturgici
di uno Stato assistenziale. Il laureato
attivo in università, adattabile,
collaborativo nella ricerca del lavoro,
aperto ai rapporti e inserito in un
m o n d o
associativo appare
quello
p i ù
adatto
alla sfida dei
tempi, più aperto
alle
potenzialità
del
principio di sussidiarietà, fattore
di speranza per i nostri sistemi
universitario e del lavoro, in quanto
atto a liberare le energie positive
e costruttive degli attori in campo.
Di grande aiuto nell’incrementare
le possibilità di collocamento dei
neolaureati sono infatti le iniziative
sussidiarie delle stesse università e
quelle di realtà sociali studentesche e
non. Le potenzialità di tale principio,
per lo più ancora da percorrere,
riguardano infatti anche il rapporto
tra enti pubblici e università, così
come tra università e altri corpi
sociali intermedi, legati al territorio
e con diverse funzioni sociali, tra cui
le realtà non profit quali, associazioni
studentesche, fondazioni private, ecc.
A questo proposito è utile ricordare
che l’istituzione universitaria italiana
gode di una speciale autonomia,
sancita da norme costituzionali e
legislative, che offre opportunità non
ancora pienamente esplorate.
[Giorgio Vittadini]
Presidente Fondazione per la Sussidiarietà
LA RIFORMA degli ammortizzatori sociali
Con il 1° gennaio 2013, sono state istituite due nuove forme di tutela per i lavoratori,
in caso di cessazione del rapporto di lavoro: l’A.S.p.I (Assicurazione sociale per l’impiego) e la
mini-Aspi, in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a partire da tale data.
Essa si applica a tutti i lavoratori dipendenti,
compresi gli apprendisti e i soci lavoratori
di cooperativa, mentre sono esclusi i
dipendenti a tempo indeterminato delle
pubbliche amministrazioni; infine restano
esclusi dal campo di applicazione della
nuova normativa gli operai agricoli, per i
quali permane in vigore la disciplina attuale.
La nuova A.S.p.I. è corrisposta ai soggetti
che si trovino involontariamente in uno
stato di disoccupazione, ai sensi dell’art. 1
co 2 lett. c) d.lgs. 181/2000, e che possano
far valere almeno due anni di assicurazione
ed un anno di contribuzione nel biennio
precedente il periodo di disoccupazione.
L’importo di questo trattamento dipende
dalla retribuzione imponibile ai fini
previdenziali degli ultimi due anni del
lavoratore interessato ed è, comunque, pari
al 75% nei casi in cui la retribuzione mensile
sia pari o inferiore all’importo di 1.180 euro
mensili (valore soggetto a rivalutazione
annua sulla base della variazione dell’indice
Istat dei prezzi al consumo per le famiglie
degli operai e degli impiegati). Nel caso in
cui la retribuzione mensile risulti superiore
a 1.180 euro, l’indennità è pari al 75% del
predetto importo, più un’ulteriore quota
pari al 25% della differenza tra la retribuzione
mensile e l’importo suddetto (1.180 euro).
In ogni caso l’indennità Aspi non potrà
essere superiore a 1.119,32 euro.
Dopo i primi sei mesi di erogazione, il
trattamento è soggetto ad una riduzione
dell’importo del 15% dal sesto al dodicesimo
mese, e di un ulteriore 15% dopo il
dodicesimo mese di fruizione.
La liquidazione dell’A.S.p.I., avviene dietro
presentazione del lavoratore avente
diritto, di un’apposita domanda, da inviare
esclusivamente in via telematica all’Inps,
entro due mesi dalla data di spettanza del
trattamento, a pena di decadenza
Quanto alla durata di tale forma di sostegno
al reddito, essa muta in relazione all’età dei
soggetti percipienti: per un periodo massimo
di 12 mesi ai lavoratori di età inferiore ai 55
anni, 18 mesi per i lavoratori di età pari o
superiore ai 55 anni.
La mini-ASpI è una prestazione analoga
all’indennità di disoccupazione con requisiti
ridotti, che viene sostituita da essa, con
riferimento ai periodi lavorativi del 2012
nelle prestazioni liquidate a decorrere dal 1°
gennaio 2013.
Come l’A.S.p.I., anch’essa interessa tutti i
lavoratori dipendenti, compresi apprendisti
e soci lavoratori di cooperative che abbiano
stabilito successivamente al rapporto
associativo un rapporto di lavoro in forma
subordinata.
Sono esclusi i dipendenti a tempo
indeterminato
delle
pubbliche
amministrazioni, mentre ne hanno diritto
quelli con contratto a termine.
Infine restano esclusi anche gli operai agricoli
a tempo determinato o indeterminato, per
i quali trovano applicazione le discipline
vigenti.
I requisiti per l’erogazione della miniASpI prevedono che il lavoratore possa
far valere il versamento di almeno 13
settimane di contribuzione negli ultimi 12
mesi; non occorre, invece, possedere una
predeterminata anzianità contributiva.
Sono, in ogni caso, esclusi dal campo di
applicazione della mini-ASpI i lavoratori
che siano cessati dal rapporto di lavoro
per dimissioni o risoluzione consensuale
del rapporto di lavoro, fatti salvi i casi in
cui quest’ultima sia intervenuta nell’ambito
della procedura di conciliazione prevista
dall’art. 7 L. 604/1966 (licenziamenti
economici).
L’importo della mini-ASpI è lo stesso
dell’A.S.p.I. e la domanda deve essere
inoltrata all’Inps con le medesime modalità.
La mini-ASpI è corrisposta mensilmente
per un numero di settimane pari alla metà
delle settimane di contribuzione dell’ultimo
anno, detratti i periodi di indennità
eventualmente fruiti nel periodo.
I soggetti beneficiari decadono dal diritto
alla fruizione dell’A.s.p.I. o della mini-ASpI,
nel caso di inizio di un’attività lavorativa
in forma autonoma, senza preventiva
comunicazione all’Inps, raggiungimento
dei requisiti pensionistici, acquisizione del
diritto all’assegno di invalidità, perdita dello
stato di disoccupazione.
La decadenza, si realizza dal momento in
cui si verifica l’evento che la determina,
e comporta l’obbligo di restituzione
dell’indennità percepita indebitamente.
[Giovanni Costa]
Dottorando di Ricerca in Diritto del Lavoro E
Relazioni Industriali nell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano
l’informazione del consumatore
L’A.S.p.I. sostituirà a regime (1°gennaio
2016) l’indennità di mobilità, l’indennità
di disoccupazione non agricola a
requisiti normali e ridotti, l’indennità di
disoccupazione speciale edile.
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6
l’informazione del consumatore
NUOVO SERVIZIO PER I
CONSUMATORI.
La nostra associazione ha avviato una collaborazione,
con una rubrica domenicale che viene pubblicata dal
giornale
di Modena e Reggio Emilia.
Infatti, tutte le domeniche è possibile leggere, sul quotidiano in questione, le domande dei cittadini e le risposte
di CONFCONSUMATORI.
7
l’informazione del consumatore
2010, l’anno della scoperta: con
l’introduzione nel mese di marzo del
Decreto legislativo n.28 e nel mese di
ottobre del Decreto ministeriale attuativo n.180, in Italia si manifesta, con
decenni di ritardo rispetto alla maggioranza dei Paesi europei, lo strumento
della mediazione civile e commerciale.
2011, l’anno dell’esplosione: ri-
tenendo che con la mediazione si sia
aperta la strada ad un nuovo mercato
e a nuovi sbocchi professionali, vengono costituiti centinaia di Organismi e
formati decine di migliaia di mediatori.
2012, l’anno dell’esperienza e
della delusione: si inizia a fare sul serio,
i procedimenti cominciano a fioccare;
ci si accorge presto però che, visto
l’altissimo numero di mediazioni non
partecipate, i conti faticano a tornare
e gli Organismi sono per lo più opifici
di verbali di mancate comparizioni.
Lo sconforto inizia ad espandersi e a
fine anno (24 ottobre) arriva la mazzata finale attraverso la sentenza della
Corte costituzionale che dichiara illegittima l’obbligatorietà della mediazione per carenza di delega.
2013,
L’ANNO ZERO: l’eliminazione dell’obbligatorietà fa crollare il numero di procedimenti e pone
gli Organismi di mediazione dinnanzi a
due strade: chiudere o ripartire.
L’Organismo Eticamente ADR ha scelto la seconda strada in virtù di una
convinzione e di una considerazione.
La convinzione è che la mediazione è
uno strumento che serve per risolvere
problemi in tempi assolutamente più
rapidi e con costi assolutamente inferiori a quelli necessari per affrontare
un giudizio dinnanzi ad un tribunale civile; la considerazione è che, ad oggi,
questo strumento è ancora largamente sconosciuto a coloro che avrebbero
tutto l’interesse ad utilizzarlo.
Quanti cittadini sanno che per affrontare i problemi relativi al condominio
in cui abitano, al contratto di locazione
della casa in cui vivono o che hanno
affittato, a qualunque contratto che
hanno stipulato, ad una successione
ereditaria, a qualunque danno subito
o provocato, a cure mediche e sanitarie, ai contratti che hanno firmato con
assicurazioni, banche e con qualunque
altro soggetto erogatore di servizi,
possono ricorrere alla mediazione?
E quanti imprenditori, commercianti o
artigiani sanno che per fronteggiare le
innumerevoli questioni con clienti, fornitori, soci, dipendenti e banche possono utilizzare uno strumento rapido
ed economico?
La risposta ad entrambe le domande è:
pochi, pochissimi.
Per tutto ciò occorre ripartire e lavorare per diffondere la conoscenza
della mediazione e del suo utilizzo,
rappresentando tale opera un importante servizio reso ai cittadini: un servizio particolarmente importante in un
momento di difficoltà economica e di
inquietudine sociale che una soluzione
ai problemi rapida, poco costosa e non
conflittuale può contribuire concretamente ad alleviare.
Da questo punto di vista la collaborazione con CONFCONSUMATORI,
un’Associazione sensibile ai diritti dei
cittadini ed impegnata a risolverne gli
innumerevoli problemi, è fondamentale per l’attività di conoscenza e sensibilizzazione dello strumento della
mediazione e, ne siamo certi, produrrà
importanti risultati.
[ANDREA FORLANI]
Responsabile Dell’organismo
Eticamente Adr
www.eticamenteadr.eu
[OPERA DELL'ARTISTA STEFANO GRASSELLI]
[OPERA DELL'ARTISTA ALESSANDRA BININI]
IL 5 PER MILLE
ALLA CONFCONSUMATORI
DELL’EMILIA-ROMAGNA
CODICE FISCALE
91124840355
Già con il 2013 puoi firmare a favore
dell’associazione che tutela i diritti dei
cittadini. Infatti, la tua firma, a sostegno
della Confconsumatori , impegna lo Stato
Italiano a versare, dal suo bilancio, il contributo a supporto delle nostre iniziative
per assistere le famiglie contro le truffe.
BASTA UNA FIRMA SULLA TUA
DENUNCIA DEI REDDITI.
Confconsumatori Emilia-Romagna
8
EUROPA:
c’è l’unificazione monetaria
serve quella Politica e Fiscale
Anche la tassazione dei redditi di lavoro
è varia, manca una normativa europea
comune ed uniforme, esistono soltanto leggi nazionali; purtroppo l’Italia ha
il primato negativo come risulta dai dati
Eurostat. Il differente prelievo fiscale
crea forti disparità: in molti Stati i salari
sono superiori a quelli Italiani perché
sono tassati meno; a parità di costo del
lavoro per l’impresa il salario netto per
il lavoratore italiano è inferiore perché
le trattenute sono superiori,è il cd cuneo fiscale e contributivo che in Italia è
troppo alto e andrebbe ridotto.
Per l’IVA, nonostante gli aumenti decisi dagli Stati Europei per fronteggiare
la crisi, esistono notevoli differenze.
In Italia l’aliquota ordinaria è del 21%
(dovrebbe aumentare al 22%)in Lussemburgo del 15%, a Cipro del 17%, in
Spagna del 18%, in Germania e Olanda del 19%. Le differenze dimostrano
come anche questa variabile dipenda
dai governi statali che hanno piena autonomia nella modulazione dell’imposta
nonostante l’U. E. con la direttiva n.92
del lontano 1977 e col Libro bianco del
1985 raccomandava l’armonizzazione
e l’uniformità delle aliquote IVA. L’obbiettivo delle politiche comunitarie era
evitare gli effetti distorsivi della concorrenza nel commercio intracomunitario
: a parità di imponibile l’aliquota incide
sul prezzo al consumo del bene.
Un ultimo dato riepilogativo e aggregato : in Italia il carico fiscale e contributivo globale è del 68,3%, la media
europea è del 42,6%, in Lussemburgo
21%,a Cipro 23%, in Irlanda 26,4%. La
mancata unificazione ed uniformità di
tassazione incentiva processi di delocalizzazione di imprese in Stati a fiscalità
più favorevole, trasferimenti di società
che consentono di produrre profitti
all’estero e scaricare perdite in Italia,
residenze fittizie, ecc. Mi limito a citare
il caso attuale di Cipro; per anni “ paradiso fiscale “ ha attirato investimenti
di capitali dall’estero (soprattutto dalla
Russia e dall’Inghilterra) offrendo un
regime fiscale di gran lunga favorevole
in concorrenza, oserei dire sleale, con
altre Nazioni; fenomeni distorsivi ma
consentiti finchè l’Europa lascerà piena
autonomia agli Stati in materia tributaria e,viceversa, non realizzerà una unificazione fiscale adottando un regime
uniforme.
C’è troppa Europa in materie
secondarie,in patto di stabilità e in rigore, in vincoli monetari; poca in politica
e ancora meno nell’unificazione dei diversi regimi fiscali. I
n Europa c’è una corsa al taglio delle
tasse per attrarre imprese, combattere la recessione, aumentare consumi,
sviluppo e crescita;spero che non arriviamo ultimi.
Il futuro governo oltre a farsi promotore di una politica fiscale europea dovrà
abbassare la pressione fiscale e contributiva; per farlo non c’è altro sistema
che: combattere l’enorme evasione
(che fisiologicamente si ridurrebbe con
aliquote più basse) ma sopratutto riducendo drasticamente la spesa pubblica
improduttiva e i tanti sprechi tuttora
esistenti.
[Renato Forenza]
Ex Dirigente Dell’agenzia Delle Entrate
l’informazione del consumatore
In questo periodo aumentano le critiche all’Europa, si diffondono voci
(anche autorevoli) che la ritengono responsabile della pesante crisi in atto,
molti lamentano la supina sudditanza
dell’Italia ed alimentano un clima di antieuropeismo
abbastanza diffuso.
Nella campagna elettorale il tema è
stato poco affrontato, avrebbe dovuto avere maggiore attenzione se si
considera quanto l’Europa condizioni
l’economia italiana e lo farà in misura
crescente.
Le critiche sono comprensibili; l’adesione all’euro è avvenuta in modo frettoloso e approssimativo, si è risolta in
un aumento incontrollato dei prezzi e in
una diminuzione generalizzata del potere di acquisto. Non credo che si possa
tornare indietro; uscire dall’euro creerebbe più danni di quelli già verificatisi;
preso atto che è un processo irreversibile i nostri rappresentanti parlamentari dovrebbero impegnarsi a correggerlo
e migliorarlo.
E’ stata creata una struttura istituzionale sovranazionale (di enormi dimensioni e costi) ma l’unificazione è stata in
gran parte limitata al sistema economico e monetario; molti giustamente
ne lamentano la mancanza in politica
estera, di difesa con un esercito unico
ecc. Poche o nessuna voce ho sentito
sulla unificazione fiscale, sull’adozione
di un sistema omogeneo di tassazione
tra gli Stati appartenenti: tra loro esistono evidenti disparità. E’ su questo
argomento che voglio fare alcune brevi
e sintetiche considerazioni. Nella classifica del carico fiscale sulle imprese
l’Italia è il peggior paese europeo, le
aziende italiane pagano più tasse delle
concorrenti straniere; siamo i primi in
Europa.
La tassazione media sulle imprese
nell’Europa è del 22,75% in Italia del
31,4% la più alta nelle UE; Cipro ha la
più bassa, è del 10% In Irlanda vige un
regime fiscale favorevole alle imprese
con una imposizione del 12,50% In Inghilterra già nel 2012 la “ corporate tax
“ era stata ridotta dal 26% al 24%; con
l’ultima legge finanziaria scenderà al 21%
nel 2014 e al 20% nel 2015. In Finlandia scenderà gradualmente dal 24,5% al
15%.
[OPERA DELL'ARTISTA ALFONSO BORGHI]
9
l’informazione del consumatore
AVVISO AI LETTORI
‘’ CASA M. I. A
L’INFORMAZIONE DEL CONSUMATORE’’
E’ una rivista di interesse culturale destinata all’uso pubblico: legge 15 Aprile 2004, n. 106.
Il centro nazionale ‘’ INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER’’ (ISSN) ha riconosciuto la nostra pubblicazione periodica assegnando
il codice:
ISSN 2279 – 9648
CHE COS’E’ L’ISSN?
La nostra rivista è, dallo scorso numero, dotata di ISSN: ma cosa significa questa strana sigla?
'ISSN (acronimo di International Standard
Serial Number) è il numero internazionale
che identifica i periodici, come quotidiani
o riviste, a stampa o elettronici, e permette di standardizzare le classificazioni, ad
esempio nelle biblioteche.
L'ISSN, dunque, non è "un altro numero
amministrativo".
L'ISSN si differenzia dall'ISBN dei libri ed è
attribuito da specifici organismi.
Come codice di identificazione numerico
standardizzato, l'ISSN trova applicazione
nelle procedure automatizzate destinate
ad aggiornare e relazionare archivi nonché
nel recupero e trasmissione di dati.
L'ISSN è attribuito gratuitamente a ogni
pubblicazione secondo la seguente definizione ISO 3297: “È una pubblicazione in
serie, ogni tipo di pubblicazione, su ogni
forma di supporto, che è pubblicata in
fascicoli o volumi successivi, che si susseguano in generale numericamente o cronologicamente, in una durata non limitata
in anticipo. Tale definizione esclude i lavori
destinati ad essere pubblicati in un numero
finito di parti. L'ISSN è applicabile all'insieme delle pubblicazioni in serie, siano esse
passate, presenti o che debbano essere
pubblicate in un futuro prevedibile, qualsiasi sia il supporto fisico della pubblicazione. Le pubblicazioni in serie comprendono
i periodici, giornali, pubblicazioni annuali
(come relazioni, annuari, inventari), riviste,
collezioni, memorie, resoconti, atti, etc.
delle società.”
Per una pubblicazione in serie l'ISSN è un
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Come codice leggibile ad occhio nudo,
consente a studenti, ricercatori, specialisti
dell'informazione e bibliotecari di riferirsi in maniera precisa ad una determinata
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Nelle biblioteche l'ISSN è usato per identificare il titolo di un periodico, per fare
ordini, verificare gli arrivi e chiedere i fascicoli mancanti, per il prestito interbibliotecario, per i cataloghi collettivi, etc.
comunicazione tra editori e distributori
utile e economico, poiché rende i sistemi
di distribuzione commerciale più rapidi ed
efficienti, grazie soprattutto all'utilizzazione dei codici a barre e allo scambio di dati
elettronici (Electronic Data Interchange,
EDI).
L’ISSN, infine, così come il suo omologo
ISBN dei libri, fornisce una sorta di ufficialità agli scritti presenti in pubblicazioni dotate di tale codice e consente agli autori di
utilizzare i relativi articoli a fini accademici,
professionali, concorsuali e curriculari.
L’aver dotato la nostra rivista di ISSN rappresenta perciò un’ulteriore garanzia per
chi la legge ed un’ulteriore opportunità
per chi la scrive.
[LA REDAZIONE]
Note tratte da Wikipedia e da Centro
Italiano ISSN
L'ISSN, pertanto, è uno strumento fondamentale per un'efficiente gestione della acquisizione e fornitura dei documenti.
Inoltre l'ISSN è anche uno strumento di
10
LA NUOVA INDENNITÀ
UNA TANTUM PER I
CO. CO. PRO.
•
Periodo di disoccupazione ai
sensi dell’art. 1 comma 2 lett. c) d.lgs.
181/2000 ininterrotta di almeno due
mesi nell’anno precedente.
L’indennità è pari ad una somma del
5% del minimale annuo di reddito
imponibile ai fini del versamento dei
contributi previdenziali degli artigiani e commercianti moltiplicato per il
minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non
coperte da contribuzione (per il 2012
il minimale contributivo corrisponde a
14.930 euro).
L’indennità è liquidata in un’unica soluzione se l’importo è pari od inferiore a
1.000 euro, ovvero in importi mensili
fino a 1.000 euro, se di un ammontare
minore.
Per il triennio 2013-2015 è prevista
una disciplina transitoria, in particolare, valgono alcune deroghe:
•
Monocommittenza:
svolgimento dell’attività lavorativa con un
unico committente;
•
Reddito lordo complessivo
soggetto a imposizione fiscale compreso tra 5.000 e 20.000 euro;
•
Il requisito di almeno quattro
mensilità di contribuzione alla gestione separata INPS nell’anno precedente è stato ridotto a tre mensilità;
•
Accredito
contributivo
nell’anno di riferimento di almeno una
mensilità;
•
La misura dell’indennità è più
elevata, essendo stata fissata nel 7%
del minimale di reddito sovraesposto.
•
Accredito
contributivo
nell’anno precedente di almeno quattro mensilità;
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dell’ Emilia Romagna
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•
Fonte: relazione tecnica Governo
Mesi accreditati
Compensi lordi
Misura indennità
2013-2015
Misura indennità
dal 2016
3
3.733 euro
3.135 euro
3.135 euro
4
4.977 euro
4.180 euro
2.896 euro
5
6.221 euro
5.226 euro
3.733 euro
6
7.465 euro
6.271 euro
4.479 euro
7
8.709 euro
5.226 euro
3.733 euro
8
9.953 euro
4.180 euro
2.986 euro
9
11.198 euro
3.135 euro
2.240 euro
10
12.442 euro
2.090 euro
1.493 euro
11
13.686 euro
1.045 euro
747 euro
12
14.930 euro
---
•
•
•
Per gentile concessione
dell'editore troverai tutte
le riviste pubblicate
precedentemente.
Dei servizi speciali televisivi;
Le nostre web-cam;
Lettere e documenti vari.
VIENI A TROVARCI
l’informazione del consumatore
Come noto, la legge n. 92/2012 -c.d.
Fornero- introduce grandi modifiche
nell’ambito del sistema degli ammortizzatori sociali: una di queste riguarda l’indennità “una tantum", ossia la
possibilità di richiedere un sussidio per
tutti coloro che nel corso dell’anno precedente avevano un contratto di lavoro a progetto.
La nuova disciplina prevede l’erogazione di un’indennità a favore di quei
lavoratori parasubordinati, che siano
iscritti in via esclusiva alla gestione
separata INPS, con esclusione dei
soggetti di cui all’art. 1 comma 212 l.
662/1996 (titolari di reddito da lavoro
autonomo) alle condizioni di seguito
esposte:
--[Giovanni Costa]
Dottorando di Ricerca in Diritto del Lavoro E
Relazioni Industriali nell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano
11
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l’informazione del consumatore
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l’informazione del consumatore
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l’informazione del consumatore
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l’informazione del consumatore
16
l’informazione del consumatore
17
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DECRETO BALDUZZI E RESPONSABILITÀ IN AMBITO SANITARIO
Possono essere pertanto avanzate due
ipotesi: siamo di fronte ad una delle tante
“lacune” del legislatore, oppure quest’ultimo
ha operato una scelta consapevole volta
a qualificare la responsabilità del sanitario
non più come contrattuale ma come
aquiliana (o extracontrattuale), superando
la consolidata giurisprudenza in materia.
A ciò si aggiunga un’altra incongruenza: in
una norma che si occupa di responsabilità
penale, il legislatore ha fatto un riferimento
anche al codice civile, richiamando del
tutto incomprensibilmente l’art. 2043,
nonché introducendo un parametro
di determinazione del danno non
propriamente chiaro.
In merito alle c.d. linee guida, queste
sono condizionate non solo dalle primarie
esigenze del malato, ma anche e sempre più
spesso dai criteri di gestione economica
delle strutture ospedaliere, che purtroppo
non tengono in debita considerazione il
principio costituzionalmente garantito del
diritto alla salute. A ciò si aggiunga che la casistica medica
è troppo varia per essere ricondotta a
modelli e casi standard predefiniti.
Infine, in merito alla quantificazione
del danno, è opportuno svolgere alcune
considerazioni.
Per quanto riguarda il riferimento formulato
dalla norma cit. all’art. 2043 c.c., fermo
restando che il sistema di responsabilità
civile accolto in generale dal nostro
ordinamento mira soltanto alla riparazione
del torto e non alla punizione del colpevole,
andrebbe osservato che, in realtà, il danno
patrimoniale (cui soltanto si riferisce l’art.
2043) prendendo di mira la perdita subita
ed il mancato guadagno, non può essere
certamente graduato (secondo l’art. 3
Cost.) in relazione alla colpa dell’autore; e
neppure può essere graduato il risarcimento
del danno biologico, quanto meno nella sua
componente c.d. statica.
L’unico aspetto del danno suscettibile di
essere graduato in funzione all’elemento
soggettivo del fatto illecito potrebbero
essere le c.d. componenti dinamiche del
danno biologico, i danni esistenziali, e
soprattutto il danno morale, in quanto
sicuramente le sofferenze soggettive subite
dalla vittima dell’illecito possono in concreto
atteggiarsi in forme più gravi e dolorose se
chi le ha inferte ha agito con colpa grave
o addirittura con dolo, piuttosto che con
colpa lieve.
Detto ciò, ancor più importante mi
sembra osservare che il legislatore,
sostenendo che resti “fermo l’obbligo
di cui all’articolo 2043 del codice
civile”, contrasta in maniera palese con la
ricostruzione operata dalla giurisprudenza
dal 2003 in avanti, ovvero dalle “famose
sentenze gemelle” della Cassazione e mai
più derogate, che definiscono il sistema
risarcitorio come bipolare, all’interno del
quale l’art. 2043 c.c. si riferisce soltanto al
danno patrimoniale, mentre è l’art. 2059 c.c.
che si riferisce al danno non patrimoniale.
Da ciò consegue che la norma così come
formulata assume in realtà un significato
contraddittorio: il giudice, infatti, non solo
non potrà più condannare penalmente il
medico che ha agito con colpa lieve, ma
nemmeno potrà più liquidare alcuna sorta di
danno non patrimoniale (alla salute, morale,
esistenziale) alla vittima, perché la legge fa
salvo soltanto l’art. 2043 c.c. e, dunque, il
solo danno patrimoniale.
Come spesso accade, c’è da auspicarsi
che i giudici applichino in maniera
“oculata” la nuova normativa, tenendo in
considerazione, nell’interesse del malato,
anche quelle condotte sanitarie che ancora
non possono definirsi “buone pratiche
accreditate dalla comunità scientifica”,
ma che tuttavia risultano positive per il
raggiungimento dei risultati terapeutici.
[Avv. Roberta Li Calzi]
([email protected])
l’informazione del consumatore
N e ll a
G a z ze t t a
n.
263
del
10 novembre 2012 è stata pubblicata
la Legge n. 189/2012 recante
“Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,
recante disposizioni urgenti per promuovere
lo sviluppo del Paese mediante un più alto
livello di tutela della salute”.
Di particolare interesse risulta l’art.
3 del c.d. Decreto Balduzzi in tema
di responsabilità in ambito sanitario:
“L’esercente
la
professione
sanitaria che nello svolgimento
della propria attività si attiene
a linee guida e buone pratiche
accreditate
dalla
comunità
scientifica
non
risponde
penalmente per colpa lieve. In
tali casi resta comunque fermo
l’obbligo di cui all’art. 2043 del
codice civile. Il giudice, anche nella
determinazione del risarcimento
del danno, tiene debitamente
conto della condotta di cui al
primo periodo”.
La nuova disciplina si propone di dirimere
un contrasto giurisprudenziale che si
protrae da tempo, volto ad individuare
il ruolo da attribuire alle indicazioni
terapeutiche contenute nelle linee guida
dedicate agli esercenti una professione
sanitaria.
Alcuni giudici avevano infatti stabilito che
fosse ravvisabile una responsabilità per
colpa in danno al paziente ogni volta che
l’attività del sanitario si discostava dalle
linee guida; al contrario, altre pronunce
non attribuivano alle stesse linee guida
un ruolo così decisivo e discriminante,
stante la varietà della casistica clinica.
Tale normativa individua oggi la
responsabilità del sanitario nei soli casi di
dolo e colpa grave, escludendo quindi
la colpa lieve, quando, in presenza di un
danno al paziente, il sanitario dimostri di
essersi attenuto alle indicazioni fornite
dalle linee guida e dalle buone pratiche
accreditate dalla comunità scientifica
nazionale e internazionale.
Alla luce della nuova legislazione,
l’osservanza delle linee guida e delle
buone pratiche accreditate dalla comunità
scientifica costituisce apparentemente
una “scusante”, limitatamente alla
sussistenza della colpa lieve, sul versante
della responsabilità penale.
Sul versante della responsabilità civile, la
nuova formulazione richiama l’art. 2043
del codice civile (“risarcimento per fatto
illecito”) pur rientrando da tempo l’intero
ambito della responsabilità sanitaria nella
responsabilità di tipo contrattuale, a
partire dalla sentenza n. 589/1999 della
Corte di Cassazione che, come noto, ha
sancito l’applicabilità in questo settore
della teoria del “contatto sociale”.
[OPERA DELL'ARTISTA VAINER MARCONI]
19
l’informazione del consumatore
I COMUNI E LE CASE DI CURA CONVENZIONATE
NON POSSONO PIÙ CHIEDERE LA RESTITUZIONE DELLE RETTE DI
RICOVERO DELLE PERSONE AFFETTE DAL MORBO DI ALZHEIMER
È ormai da lungo tempo che ci occupiamo delle rette
di ricovero degli ultrasessantacinquenni non autosufficienti,
sostenendo che le norme in materia, in primo luogo
l’art. 23 della legge n. 328/2000, “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali”, siano di cristallina chiarezza nell’escludere che ai
parenti, figli o nipoti, possa essere richiesto alcunché.
Oggi si deve esaminare un’altra analoga questione:
se gli enti pubblici o le case di cure convenzionate possano
far pagare al malato o al parente la retta per il ricovero di
una persona affetta dal morbo di Alzheimer.
Sulla questione si è pronunciata la Corte di
Cassazione, con sentenza n. 4558 del 22 marzo 2012,
statuendo che la retta deve essere a carico del Servizio
Sanitario Nazionale. Con l’effetto che il Comune non può
rivalersi sul malato o, se questi è nel frattempo deceduto, sui
suoi parenti.
La vicenda decisa dalla S.C. prendeva le mosse
da una domanda di restituzione, avanzata dai figli di una
persone malata di Alzheimer, di quanto versato al Comune
a titolo di quota sociale per la degenza in RSA. Nel giudizio
di primo grado davanti al Tribunale di Treviso il Comune,
da parte sua, aveva chiesto la condanna dei tenuti agli
alimenti al pagamento della retta. Quel giudice aveva dato
torto ai figli, perché –a suo avviso- “le prestazioni fornite
alla persona degente in RSA –malata di Alzheimer- avevano
carattere sia sanitario che assistenziale e che, in relazione al
secondo aspetto, esse gravavano sul Comune solo nell’ipotesi
di indigenza della persona assistita”.
La Corte d’appello di Venezia ha riformato la
sentenza, dando invece ragione ai familiari della persona
degente. Secondo i giudici di appello infatti, “la natura di
carattere sanitario delle prestazioni eseguite nei confronti della
Z., gravemente affetta dal morbo di Alzheimer e sottoposta a
terapie continue, a fronte delle quali le prestazioni di natura non
sanitaria assumevano un carattere marginale e accessorio.”
Il Comune ricorreva allora in Cassazione rilevando
che la Corte d’Appello non aveva tenuto in debito conto le
determinazioni comunali e regionali sulla ripartizione delle
quota, sanitaria e sociale: “La pretesa dell’ente territoriale
a ben vedere si fonda principalmente sulla scindibilità
delle prestazioni di natura sanitaria effettuata nei confronti
della paziente ricoverata
da quelle poste a
carico
del
Comune
e quindi, di natura
meramente assistenziale,
virtualmente recuperabili
mediante
azioni
di
rivalsa.”.
La Cassazione si
è schierata con le famiglie
dei malati di Alzheimer,
affermando che quando
ci sono condizioni di
salute che richiedono una
«stretta correlazione» tra
«prestazioni
sanitarie
e assistenziali, tale da determinare la totale competenza
del Sevizio sanitario nazionale», non «vi è luogo per una
determinazione di quote nel senso invocato dal Comune di
Carbonera». Una simile distinzione tra gli aspetti della cura e
quelli dell’assistenza, spiega la Suprema Corte, «presuppone
una scindibilità delle prestazioni» che non ricorre nell’ipotesi
dei malati di Alzheimer, che hanno bisogno di una «stretta
correlazione» di prestazioni sanitarie e assistenziali, con
«netta prevalenza degli aspetti di natura sanitaria».
Inutile che il Comune abbia fatto presente che la
giunta comunale si era adeguata alla Regione che suddivide
il budget in quote giornaliere di spesa sanitaria rimborsabile,
ad esclusione dei costi di assistenza. Per la Cassazione, in
fatto di sanità la legge che più conta «è il nucleo irriducibile
del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito
inviolabile della dignità umana».
La Corte, che sul punto ha confermato
una decisione precedente, è partita dall’assunto
dell’esigenza di un’interpretazione che tenga conto del
nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla
Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana:
“In tale quadro, ed alla luce del principio affermato, in linea
generale, dalla legge di riforma sanitaria, che prevede
la erogazione gratuita delle prestazioni a tutti i cittadini,
da parte del servizio sanitario nazionale, entro i livelli di
assistenza uniformi definiti con il piano sanitario nazionale
(L. n. 833 del 1978, artt. 1, 3, 19, 53 e 63), di per sé
ostativa a qualsiasi azione di rivalsa (Cass., 26 marzo 2003,
n. 4460), la lettura della norma contenuta nella L. n. 730 del
1983, art. 30 deve effettuarsi, per altro in maniera conforme
al tenore letterale della disposizione, nel senso di ritenere
che gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con
quelle socio assistenziali sono a carico del fondo sanitario
nazionale. In tale prospettiva si è consolidato un indirizzo
interpretativo del tutto omogeneo, tale da costituire diritto
vivente, nel senso che, nel caso in cui oltre alle prestazioni
socio assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie,
l’attività va considerata comunque di rilievo sanitario e,
pertanto, di competenza del Servizio Sanitario Nazionale”
Tale interpretazione è in linea con quanto indicato
dal D.P.C.M. 8 agosto 1985 soprattutto laddove al punto 1
definisce attività di rilievo sanitario quelle – che richiedono
personale e tipologie di intervento propri dei servizi socio
assistenziali, purché siano diretti immediatamente e in via
prevalente alla tutela della
salute del cittadino e si
estrinsechino in interventi a
sostegno dell’attività sanitaria
di cura e/o riabilitazione
fisica e psichica del medesimo
–“ .Sottolinea la Corte di
Cassazione che il diritto
alla salute è protetto dalla
Costituzione come “ambito
inviolabile
della
dignità
umana ed è di per sé ostativo
a qualsiasi azione di rivalsa”.
Se
ne
deduce
pertanto che nessuna rivalsa
può essere posta in essere nei
segue»
20
confronti di pazienti e, soprattutto, dei parenti di questi ultimi,
dal momento che nella patologia del morbo di Alzheimer, se
non sono inscindibili le attività socio assistenziali da quelle
sanitarie e la cura dei pazienti, deve essere considerata
di rilievo totalmente sanitario e, quindi, -si cita ancora la
sentenza -“trattasi di prestazioni totalmente a carico del
Servizio Sanitario Nazionale”.
Importantissima anche la decisione della S.C.
relativamente alla “promessa di pagamento” sottoscritta dai
parenti dell’assistito al momento del ricovero, ritenuta nulla
perché -si cita ancora la sentenza –trattasi “(indiscutibilmente)
di prestazioni totalmente a carico del Sistema Sanitario
Nazionale…….”.
Arrivati a questo punto della trattazione, devono
esaminarsi le conseguenze della sentenza. Ovunque sia o
sia stato ricoverato il malato, a meno che lo stesso non avesse
preferito una casa di cura privata non convenzionata, nulla
può essere a lui richiesto o ai suoi figli se deceduto. Lui o gli
eredi possono chiedere la restituzione di quanto corrisposto
negli ultimi dieci anni.
E chi è il debitore? A chi, in altri termini, può
essere chiesta la rifusione? Il Comune se il ricovero è o era
presso una RSA comunale, la casa di cura convenzionata
se la persona affetta da Alzheimer si trova o trovava in
una di queste strutture Mai comunque il Servizio Sanitario
Nazionale, che è solo il soggetto tenuto al pagamento del
ricovero e nei confronti del quale devono rivalersi il Comune
o la casa di cura.
Un ultimo problema riguarda il giudice competente
per territorio, davanti al quale promuovere eventuali causa
di restituzione. Siamo del parere che, essendo il malato un
consumatore, sia invocabile il c.d. foro del consumatore, con
l’effetto che l’azione andrà esercitata davanti al Tribunale del
luogo dove egli risiede, magari – perché no? -, versandosi al
cospetto di un giudizio che non richiede una istruzione con il
rito semplificato di cui all’art. 702 bis c.p.c.
[AVV. GIOVANNI FRANCHI]
[FOTOGRAFIA DELL'ARTISTA STEFANO BARTOLI]
l’informazione del consumatore
[FOTOGRAFIA DELL'ARTISTA STEFANO BARTOLI]
21
l’informazione del consumatore
Caccia al tesoro per i pensionati:
prova ad ostacoli per avere " il CUD”
Da quest’anno tutti gli Enti previdenziali non invieranno
più il CUD ai pensionati in formato cartaceo, se non su
espressa richiesta dell’interessato.
Il pensionato con la sua lauta pensione (neanche rivalutata ) dovrà frequentare corsi di informatica ,dotarsi di
computer,stampante,scanner, collegamento ad Internet, casella mail ,posta
certificata,cellulare ecc. per scaricare il
CUD on line !!!
Vediamo il percorso e le difficoltà che i
pensionati dovranno superare obbligati da questa che oserei definire , con un
pizzico di ironia, caccia al tesoro.
1^ prova: raggiungimento del PIN. Collegarsi al sito HYPERLINK "http://www.
inps.it" www.inps.it per richiederlo ;
compilare i campi previsti con i dati della tessera sanitaria (CF,generalità, data
e luogo di nascita,residenza ) indirizzo
di posta elettronica ,numero di telefono
fisso o cellulare . Dopo aver inviato la
richiesta si riceverà tramite mail o sms
la prima parte del PIN di 8 caratteri;
la seconda verrà spedita a domicilio .
In alternativa il PIN può essere richiesto presso gli Uffici dell’INPS o tramite
Contact Center al n. 803164 da rete
fissa o al n. 06164164 da cellulare (a
pagamento).
2^ prova: dopo qualche giorno arriverà per posta una busta con la seconda
parte del PIN (di altri 8 caratteri ) scritta
su un bel finto cartoncino azzurro; già a
questo punto mi chiedo: nella busta non
potevano infilare anche il CUD ? Il codice completo di 16 caratteri va utilizzato
soltanto per il primo accesso,con una
successiva procedura ne verrà generato
uno personale di 8 caratteri che sarà
quello da utilizzare in futuro.
3^ prova: dalla Home page bisogna
cliccare sul menù " Servizi on line “poi
sulla voce " Servizi al cittadino " inserire il CF ed il PIN personale che spesso
è fornito in stile indovinello: i caratteri
O che compaiono sono una lettera o il
numero zero ? Se dopo vari tentativi risolviamo l’indovinello e digitiamo esattamente lettere e numeri finalmente si
aprono gli accessi alle finestre del CUD.
Provare per credere!
4^
prova: scaricare il CUD.
A
questo punto chiunque
pensa: ci
siamo,finalmente la caccia al tesoro è
finita !!! Invece ultima sorpresa: dopo
qualche tentativo scopri che bisogna
cliccare sulla voce " Cud Unificato " (dal
2013 ) e non su " Cud pensionati " (fino
al 2012 ) Solo superando quest’ultimo
tranello si giunge alla fine di questa…."
caccia al tesoro per avere il prezioso
CUD “.
Per i pensionati ex INPDAP , ex ENPALS,
ex IPOST (dipendenti pubblici,dello
spettacolo,delle Poste recentemente confluiti nell’INPS ) il percorso è ancora più
lungo e complicato ….nel portale ci sono
voci e percorsi a loro dedicati.
Ai pensionati auguro …..buon divertimento !!
Ci sono modalità alternative per ottenere il CUD in formato cartaceo: recandosi
all’Agenzia dell’INPS – per posta elettronica per chi ha la casella certificata
CEC-PAC inviando una mail all’ indirizzo: richiesta HYPERLINK "mailto:CUD@
postacert.inps.gov.it" CUD@postacert.
inps.gov.it - A questo stesso indirizzo si
può inoltrare la richiesta del CUD utilizzando la posta elettronica ordinaria
allegando alla mail la domanda firmata
e la copia integrale di un documento di
riconoscimento – rivolgersi e dare mandato ad un CAF,Patronato,ad un professionista abilitato – presso un Ufficio postale aderente al progetto " Reti Amiche
" pagando € 3,27 (risparmia l’INPS e
pagano i pensionati !)- richiedendolo al
n. 803164 gratuito da rete fissa e al n.
06164164 a pagamento da cellulare o
al numero verde 800434320 raggiungibile solo da rete fissa e funzionante in
modalità automatica senza operatore
(con ben note difficoltà di collegamento
e con mancanza di interlocutore ).
Il CUD può essere rilasciato anche a persona diversa dal titolare, questo dovrà
esibire il proprio documento , la delega
e la fotocopia del documento dell’interessato.
Io mi astengo da commenti ; qualcuno
ha sostenuto che in questo modo l’INPS
risparmierà sulle spese postali ; non credo, la percentuale di chi vorrà il CUD
cartaceo sarà altissima . Così si costringono i pensionati a rivolgersi ai CAF ,ai
professionisti,a chiedere aiuto agli altri
; dovranno affrontare code all’INPS,
ai patronati che dovranno impiegare
personale ,ecc. per un presunto modesto risparmio dell’INPS sulle spese postali; si rendono conto di quanto costi e
quanti problemi si creano ai pensionati
in preoccupazione,difficoltà, tempo , denaro ecc.? In ben altri e arcinoti campi
va ridotta la spesa pubblica, si poteva e
si può risparmiare dove non si è risparmiato (chi vuole intendere intenda ). Il
sistema informatico può essere adottato
per chi ancora è in attività e/o per ricchi megapensionati, ma non per poveri
anziani (spesso soli,senza parenti per
aiutarli,non autosufficienti ecc.).
A chi attribuire la responsabilità di questa riforma ? come al solito il rimpallo
sarà tra chi ha approvato la normativa e
l’INPS obbligata ad applicarla (un precedente eclatante si è verificato per gli
esodati ). Al Ministro competente e agli
alti dirigenti lautamente retribuiti ricordo
che i cittadini rivendicano semplificazione ; non credo che tra i tanti incarichi
affidati al Presidente dell’INPS Dr Mastropasqua uno consista nel tormentare i
pensionati adottando provvedimenti del
CAS (complicazione affari semplici ) !
[Renato Forenza]
Ex Dirigente Dell’agenzia Delle Entrate
[OPERA DELL'ARTISTA SONIA NOTARI]
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l’informazione del consumatore
SPAZIO A CURA DELLA COLDIRETTI
SPESA AL RISPARMIO.
Il 'DECALOGO SALVA-TASCHE'
di Coldiretti
L’acquisto dall’agricoltore
preserva salute e portafoglio.
Come cambia la spesa alimentare degli italiani in tempo
di crisi? Cambia, prima di tutto, al ribasso, con la HYPERLINK
"http://www.universofood.net/index."
Il potere di acquisto nel 2012 ha registrato un
crollo record del 5,4% e ha messo in difficoltà
economiche quasi una famiglia su quattro, ma la
situazione è destinata addirittura a peggiorare per quasi la metà
degli italiani. È quanto emerge da una analisi Coldiretti-Swg in
riferimento ai dati sul Reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società relativi al 2012 divulgati dall’Istat.
Il 51% delle famiglie - sottolinea la Coldiretti - dichiara
di riuscire a pagare appena le spese senza potersi
permettere ulteriori lussi. C’è però’ anche - continua la
Coldiretti - un 40 per cento di italiani che vive serenamente
senza particolari affanni economici e l’1% che si può concedere
dei lussi. Le difficoltà familiari - sostiene la Coldiretti - si trasferiscono nei consumi e hanno anche toccato la spesa alimentare,
in calo del 2% nel 2012.
La situazione è peggiorata nell’anno in corso con il
crollo della spesa anche per i prodotti base dell’alimentazione con un taglio dei consumi in quantità
del 4,2% della frutta, del 3% per gli ortaggi, mentre si registra un calo delle macellazioni delle carni del 7%, nei primi due mesi dell’anno. A diminuire
in quantità sono stati anche gli acquisti familiari di parmigiano
reggiano del 3,3% anche per la concorrenza dei similgrana con
minori garanzie qualitative ma venduti a basso costo. A variare
non è stato quindi solo il menu, ma anche il livello qualitativo
dei prodotti acquistati con un preoccupante forte aumento della
presenza di cibi low cost che non sempre sono in grado di garantire standard di qualità e sicurezza elevati.
Quali sono gli accorgimenti per spendere meno
senza perdere troppo in qualità? HYPERLINK "http://
www.coldiretti.it/"
\t "_blank" Coldiretti propone un
“decalogo salvatasche”: 10 espedienti per risparmiare nell'acquisto
di cibi e bevande,
in un contesto
come quello italiano dove tradizionalmente la spesa
non
MERCATO PIAZZA FONTANESI alimentare
è bassa (in media
467 euro al mese per famiglia, il 19% delle spese familiari, dati
Swg). Consigli alla portata di tutti, in parte ispirati a quanto gli
italiani stanno già praticando nell'ultimo anno.
1• PIANIFICARE LA SPESA
In sintesi: stabilire i prodotti che si intendono acquistare e verificare preliminarmente prezzi e offerte nei diversi punti vendita.
Questo aiuta principalmente il contenimento dei cosiddetti acquisti d’impulso che, essendo determinati da fattori emozionali,
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SPAZIO A CURA DELLA COLDIRETTI
non tengono conto di alcuni elementi razionali come la convenienza economica o il soddisfacimento di un reale bisogno o utilità. Pone anche l’attenzione sulle offerte poiché su uno stesso
prodotto (pasta, yogurt, giusto per citarne qualcuno) presente
in vari punti vendita può essere applicato un prezzo che può
aumentare anche del 50%.
2• SCEGLIERE PRODOTTI LOCALI E DI STAGIONE
In Italia l'88% delle merci viaggia su strada ed è stato stimato
che un pasto medio percorre più di 1.900 chilometri su camion,
nave o aeroplano prima di arrivare sulla tavola e spesso ci vogliono più calorie in termini energetici per portare gli alimenti al
consumatore di quanto il pasto stesso provveda in termini nutrizionali. All'impatto ambientale si aggiunge quello economico per
il caro benzina che fa lievitare i costi dei prodotti importati da
lunghe distanze spesso fuori stagione. Acquistare prodotti locali
garantisce oltre al risparmio anche una maggiore genuinità e
freschezza.
Questo è un messaggio che non tutti gli italiani hanno ancora recepito dato che le vendite di frutta e verdura HYPERLINK "http://
www.universofood.net/index.php?option=com_content&view
=article&id=537:frutta-e-verdura-vendite-in-calo-del-22-negliultimi-10-anni&catid=39:il-settore-alimentare&Itemid=58"
\t
"_blank" mentre quelle per HYPERLINK "http://www.universofood.net/index.php?option=com_content&view=article&id=467
%3Afrutta-fuori-stagione-come-spendere-di-piu-inquinando-dipiu&Itemid=58" \t "_blank" continua a essere un must banchetti
e festeggiamenti.
3• PREFERIRE PRODOTTI
SFUSI
Le confezioni incidono fino al 30 per
cento sul prezzo industriale di vendita degli alimenti e pesano sulle
tasche degli italiani spesso più del
prodotto agricolo in esse contenuto. Oltre la metà dello spazio della
pattumiera nelle case è occupato
da scatole, bottiglie, pacchi. Meglio
allora comprare prodotti sfusi scegliendo i punti vendita che hanno
distributori automatici di latte fresco
o di vino, dispenser di pasta, legumi
e cereali ma anche prodotti per la
pulizia.
Il consumatore riempie un contenitore, biodegradabile o riutilizzabile, con la quantità di prodotto desiderata, stampa l’etichetta
del prezzo e del peso e va alla cassa a pagare il suo acquisto.
4• TAGLIARE LE INTERMEDIAZIONI
Tagliando le intermediazioni si garantisce il miglior rapporto prezzo/qualità e si acquistano prodotti più freschi che durano più a
lungo A Reggio Emilia si può contare su 36 mercati contadini e
di Campagna Amica ai quali si aggiungono 50 aziende agricole
con punto Campagna Amica, 13 agriturismi Campagna Amica, 1
bottega Campagna Amica e alcune in apertura. Nei mercati degli
agricoltori di Campagna Amica si trovano prodotti locali del territorio che non devono affrontare lunghi e costosi trasporti, messi
in vendita direttamente dall’agricoltore.
SPAZIO A CURA DELLA COLDIRETTI
Nella Bottega di Campagna Amica si
possono trovare sia i prodotti locali sia
quelli di territori più lontani ma con la
garanzia della produzione e vendita diretta dall’agricoltore.
Gli acquisti diretti dal produttore risultano HYPERLINK "http://www.universofood.net/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=502%3Acri
si-in-crescita-gli-acquisti-diretti-dalproduttore&Itemid=34" \t "_blank"
(+53% nel 2011, dati Istat) perché consentono di risparmiare mantenendo una
buona qualità del prodotto.
ossibuchi e stufati.
Ovvero: utilizzare in cucina anche i tagli
di carne meno pregiati.
9• ACQUISTARE IN GRUPPO
Formare dei gruppi tra amici, parenti o
vicini per effettuare la spesa settimanale consente di risparmiare sui trasporti e attraverso l'acquisto di maggiori
quantità di prodotto di qualità ai mercati generali o direttamente dai produttori
agricoli. In Italia sono ci circa 800 gruppi di acquisto solidale (Gas), un numero
raddoppiato rispetto a tre anni fa.
Recentemente Coldiretti ha prodotto un
5• COLTIVARE UN PICCOLO
ORTO
6• PREPARARE IN CASA PANE, PASTA, YOGURT,
CONSERVE E CONFETTURE
Preparare in casa il pane, la pasta, le conserve, lo yogurt o le
confetture oltre ad essere divertente e salutare aiuta a risparmiare garantendosi la qualità degli ingredienti utilizzati. Una passione che sta coinvolgendo un numero crescente di italiani.
7• NON SPRECARE
Nonostante la crisi, circa il 30 per cento dei prodotti alimentari
acquistati finisce comunque nella spazzatura con una tendenza all'aumento. Ad essere gettati nel bidone sono sopratutto gli
avanzi quotidiani della tavola ma anche prodotti scaduti o andati
a male con frutta, verdura, pane, pasta, latticini e gli affettati
che si classificano tra i prodotti più a rischio. Il consiglio è quindi
di verificare le scadenze nell'etichettatura, scegliere i frutti con
il giusto grado di maturazione ma anche di non dimenticare la
cucina degli avanzi, dalle polpette alle frittate di pasta.
..Meglio allora
comprare prodotti
sfusi scegliendo i
punti vendita che
hanno distributori
automatici di latte fresco o di vino,
dispenser di pasta,
legumi e cereali
ma anche prodotti
per la pulizia.
opuscolo in cui sono raccolte le aziende agricole locali e regionali
a cui rivolgersi per organizzare gli acquisti in gruppo.
10 PIU' TEMPO AI FORNELLI
In Italia si sta verificando una progressiva riduzione del tempo
trascorso in cucina dove si impiega in media poco più di mezz’ora
per pasto anche per effetto del boom dei piatti pronti. Cucinare in
proprio secondo una analisi della Coldiretti consente di risparmiare fino a 5 volte rispetto al consumo di piatti pronti e soprattutto
garantisce sulla qualità degli ingredienti che possono essere scelti con più cura. È ancora fresco lo scandalo della carne di cavallo.
8• RISCOPRIRE LE RICETTE LOW COST DELLA
NONNA
Riscoprire le ricette della nonna, dai bolliti agli spezzatini, che
utilizzano tagli della carne meno conosciuti che possono essere
acquistati a prezzi estremamente convenienti senza rinunciare
alla qualità. I tagli meno pregiati del bovino da poter utilizzare
in cucina sono tantissimi, si va dal collo, taglio di terza categoria
dalla carne gustosissima, ottima per bolliti o stracotti ma anche
per preparare polpette e ragù alla punta di petto, taglio molto economico che può essere usato per preparare buoni arrosti
ma anche gustosissimi brodi. E ancora dal campanello che è un
piccolo taglio molto apprezzato per fare bistecche da cuocere
sulla brace ma anche per spezzatini, stracotti e stufati a cui aggiungere del vino, pomodoro e verdure al geretto, detto anche
muscolo che risulta particolarmente adatto per la preparazione di
l’informazione del consumatore
Un italiano su quattro lavora nell’orto
e nei terrazzi per cimentarsi oltre che
nella tradizionale cura dei vasi di fiori,
nella coltivazione “fai da te” di lattughe,
pomodori, piante aromatiche, peperoncini, zucchine, melanzane, ma anche di
piselli, fagioli fave e ceci da raccogliere all'occorrenza. Una opportunità non
solo per chi dispone di ampi spazi all'aria
aperta ma anche di semplici terrazzi grazie all’ampia offerta di piante adatte alla
coltivazione in vaso. Se si ha il terreno,
l'investimento per un orto di 20 metri
quadrati è di circa 250 euro (tra terra,
piantine o semi, concime e attrezzi vari).
Poi, ovviamente, bisogna avere il tempo
e la voglia per lavorare.
MERCATO REGGIO EMILIA
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l’informazione del consumatore
Una voce fuori dal coro a difesa di EQUITALIA
Un recente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate mi da l’occasione
per alcune considerazioni sulla campagna denigratoria contro Equitalia
che continua e che ritengo ingiustificata.
L’Agenzia delle Entrate con direttoriale n.27678
del 4 marzo ha stabilito che dal 1° maggio 2013
gli interessi di mora su i tributi riscossi da Equitalia saranno aumentati dal 4,55% al 5,23% .
In questo periodo di crisi con tutti gli indicatori
negativi (basta leggere la relazione della Banca
d’Italia del 5 marzo) con migliaia di imprese che
chiudono o falliscono anche per la insopportabile pressione fiscale, penso che la decisione di
aumentare gli interessi di mora del 15% sia stata
inopportuna e vessatoria.
Il Direttore Befera dirà: la colpa non è mia, è un
atto dovuto imposto da una norma vigente (art.
30 del DPR 602/1973) la quale stabilisce che “
gli interessi di mora sono determinati annualmente con D.M. sulla base della media dei tassi
bancari attivi fissata dalla Banca d’Italia”.
Mi chiedo: prima di decidere ne ha parlato con
il Ministro dell’Economia e Finanze o con il Presidente Monti che, per legge, hanno la responsabilità politica e di indirizzo? Se non vengono
ascoltati i cittadini c’è almeno confronto tra
politici e alta dirigenza sull’economia reale o è
un dialogo tra …sordi ? In una situazione drammatica come quella attuale non sarebbe stato
più giusto congelare tale adeguamento o modificare la norma del 1973? Perché non allineare
detti interessi al tasso legale attuale del 2,50%?
Perché i cittadini che pagano in ritardo debbono corrispondere un tasso di interesse superiore a quello che ricevono per i crediti verso le
Amministrazioni che oltretutto pagano quando
vogliono ? Potrei continuare ...
Da qui al 1° maggio c’è tempo per rimediare;
non è mai troppo tardi,ma ci sarà qualcuno tra
vecchi e nuovi parlamentari che si interesserà
del problema ? Mettiamoli alla prova, soprattutto i giovani esordienti.
Fatta questa premessa, anche in questa occasio-
Il ristorante pizzeria L’Angelo, attivo a
Reggio Emilia dal 1986, offre sia a pranzo
che a cena prelibati piatti della tradizione
reggiana, accompagnati da specialità di
pesce sempre di primissima scelta.
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ne, la colpa è erroneamente attribuita ad Equitalia che, come è accaduto in campagna elettorale, continua ad essere soggetta ad un attacco
da parte di molti politici; gli organi di informazione enfatizzano le loro dichiarazioni cosicchè
i cittadini hanno la sensazione che essa sia tra i
principali colpevoli della crisi.
Mi limito a citare il titolo a tutta pagina del Il
Giornale del 9 marzo: "EQUITALIA SI ACCANISCE: INTERESSI PIU’ ALTI"
Molti Parlamentari continuano a condannare un presunto comportamento vessatorio di
Equitalia e ad accusarla per responsabilità che
non ha. Le loro dichiarazioni spesso dimostrano che non conoscono il sistema tributario vigente, i compiti attribuiti dalla legge ad Equitalia,
non sanno che il procedimento di riscossione
è regolato da norme precise e inderogabili.
Mi meraviglio che spesso gli artefici di questa
campagna siano gli stessi esponenti che hanno
messo ai primi punti dei programmi elettorali
“la legalità" principio cui è costretta ad attenersi
Equitalia .
Così facendo esasperano i contribuenti disperati per la insopportabile pressione fiscale e alimentano il clima di tensione che ha già causato
episodi di violenza contro sedi e personale di
Equitalia. In rete abbondano messaggi di minaccia e intimidazione di ogni genere. Per effetto
di questa disinformazione, sono sicuro che in
una ipotetica scala di responsabilità moltissimi
conoscono Equitalia, molti Befera, pochissimi
il Ministro E. e F. Grilli, esattamente l’opposto
della realtà.
Con poche semplici parole voglio fare chiarezza su chi è e cosa fa Equitalia: è una S.p.a. a
totale capitale pubblico incaricata dell’attività di
riscossione nazionale dei tributi, svolge il ruolo
di mero esattore senza poteri decisionali e/o
discrezionali
ma con
procedure rigide ed obbligatorie regolate per legge.
Anche in questo caso la misura degli interessi di
mora è stabilita dalla normativa vigente e non
da Equitalia obbligata ad applicarla.
Alcuni provvedimenti legislativi nel 2012 hanno
introdotto qualche misura che viene incontro
ai contribuenti in difficoltà: rateizzazione, limitazione nelle misure cautelari ed espropriative
ecc. Se queste disposizioni non sono sufficienti
vanno modificate ma non certamente da Equitalia che è un semplice esecutore. La distinzione invocata da tanti tra “evasori “ e “ contribuenti in difficoltà” deve essere prevista dal
sistema normativo, dagli Enti impositori e non
sicuramente da Equitalia delegata unicamente
alla riscossione.
Le accuse di vessazione e le responsabilità vanno attribuite al Governo,al sistema fiscale,alla
normativa vigente e/o agli Enti impositori.
Mi auguro che il prossimo governo (di qualsiasi tipo e/o composizione) anziché scaricare
responsabilità e colpe ad Equitalia attui una
urgente e inderogabile riforma del sistema
fiscale (compreso il regime sanzionatorio e di
riscossione) rendendolo più equo e creando
e/o valorizzando organi e ruoli di garanzia a
difesa e tutela del contribuente contro qualsiasi
forma di vessazione. Attualmente esiste il Garante del contribuente, ma allo stato normativo
ha poteri e mezzi assolutamente insufficienti ed
inadeguati.
[Renato Forenza]
Ex Dirigente Dell’agenzia Delle Entrate
EMILIA ROMAGNA
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(presso lo studio legale
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SANT’AGOSTINO
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(PRESSO LO STUDIO
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(presso lo studio legale
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PIACENZA
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