Regione Sardegna Delibera Giunta Regionale 17/11/2009, n. 51/24 “D.P.R. 10/9/1990, n. 285. Regolamento di polizia mortuaria. Autorizzazioni” L’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale premette che, nelle more del riordino dell’intera materia “salute umana e sanità veterinaria”, anche in considerazione dell’evoluzione e dei cambiamenti previsti a livello nazionale per la normativa riferibile alla “disciplina delle attività nel settore funerario”, si rende necessario definire, in analogia ai provvedimenti adottati da tempo in altre Regioni, le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui al Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 285/1990, inerenti a funzioni conferite alla Regione Sardegna per effetto: — del D.Lgs. n. 112/1998, che ha conferito alle Regioni a statuto ordinario tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria (titolo IV, capo I “Tutela della Salute”, art. 114), salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato, e ha stabilito che con le modalità previste dai rispettivi statuti si sarebbe provveduto a trasferire alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, le funzioni e i compiti conferiti da tale decreto legislativo alle Regioni a statuto ordinario (art. 10); — del D.P.C.M. 26.5.2000, che ha incluso, tra le funzioni e i compiti in tema di salute umana e sanità veterinaria conferite alle Regioni ai sensi del titolo IV, capo I “Tutela della Salute” del D.Lgs. n. 112/1998, le «autorizzazioni previste dal regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285», prima di competenza Statale; — del D.Lgs. n. 234/2001, che all’art. 1 ha stabilito che “sono conferiti alla Regione ed agli enti locali della Sardegna (….) le funzioni e i compiti che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle Regioni a statuto ordinario e ai loro enti locali” e che all’art. 4 ha subordinato l’esercizio, da parte della Regione e degli enti locali della Sardegna, dei compiti e delle funzioni conferite all’effettivo trasferimento dei beni e delle risorse statali; — della L.R. n. 9/2006, con la quale la Regione, nel disciplinare il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi agli enti locali in attuazione del D.Lgs. 17 aprile 2001, n. 234, ha stabilito, riguardo alla tutela della salute (art. 71), che: a) spettano alla Regione tutte le funzioni e i compiti amministrativi in tema di salute umana e sanità veterinaria ad essa conferiti ai sensi del capo I del titolo IV del D.Lgs. n. 112/1998; b) la Regione esercita tali funzioni avvalendosi dei competenti servizi delle aziende sanitarie locali; c) all’individuazione delle funzioni e dei compiti che rimangono in capo alla Regione e di quelli da conferire agli enti locali si provvede con legge regionale di riordino dell’intera materia; − del D.P.C.M. 5.10.2007, con il quale sono state individuate e attribuite alla Regione Sardegna e agli enti locali, a decorrere dal 1° gennaio 2008 , le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative in materia, tra l’altro, di salute umana e sanità veterinaria, per l’esercizio dei compiti e delle funzioni amministrative conferite con il D.Lgs. n. 234/2001 e disciplinate con la L.R. n. 9/2006, risorse statali concretamente erogate alla Regione nel mese di dicembre 2008. L’Assessore evidenzia che, con circolare n. 400.VIII/9L/1924 del 21.5.2002, il Ministro della Salute ha fornito chiarimenti sulle competenze al rilascio delle autorizzazioni previste dal Regolamento di polizia mortuaria di cui al D.P.R. n. 285/1990, precisando che: − restano di competenza statale le autorizzazioni previste dall’art. 31 (per l’uso di casse, nei trasporti di salma da Comune a Comune, in materiali diversi da quelli per esse normalmente previsti), dall’art. 75 (per l’impiego, nelle inumazioni, di casse di materiale biodegradabile diverso dal legno) e dall’art. 77 del Regolamento (per l’uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas di putrefazione), in quanto inquadrabili nella previsione di cui all’art. 115, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 112/1998 (inerente ai compiti ed alle funzioni amministrative conservati allo Stato): “adozione di norme, linee-guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria”; − risultano, invece, conferite alle Regioni le funzioni autorizzatorie previste dall’art. 82 per l’aumento o la diminuzione del periodo di inumazione dei cadaveri, dall’art. 105 per la tumulazione privilegiata in località diverse dai cimiteri, dall’art. 106 del Regolamento per speciali prescrizioni tecniche inerenti la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri nonché l’utilizzazione di strutture cimiteriali preesistenti. 1 Risulta, pertanto, necessario che la Regione disciplini le procedure per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie di cui agli articoli 82, 105 e 106 del Regolamento di polizia mortuaria, individuando il soggetto competente al rilascio delle autorizzazioni, nonché la documentazione minima da produrre a supporto delle istanze. A tal fine, l’Assessore propone alla Giunta che, nelle more dell’approvazione di un’apposita norma in materia di “salute umana e sanità veterinaria” che individui le funzioni e i compiti che rimangono in capo alla Regione e quelli da conferire agli enti locali, ai sensi dell’art. 71 della L.R. n. 9/2006, le funzioni autorizzatorie di cui agli articoli 82, 105 e 106 del D.P.R. n. 285/1990 vengano demandate ai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, competenti per la polizia mortuaria e l’igiene cimiteriale, che emetteranno i provvedimenti concernenti le autorizzazioni operando secondo le modalità e le procedure fissate nel documento allegato, fermo restando che ulteriori indirizzi potranno essere dettati dai competenti uffici dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. L’Assessore propone, inoltre, che per lo svolgimento di tali funzioni autorizzatorie, il Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di ciascuna ASL si avvalga dei pareri di un’apposita Commissione Tecnica – da istituire presso il medesimo Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, con provvedimento della Direzione generale della ASL – che effettui le necessarie valutazioni tecniche funzionali al rilascio delle autorizzazioni. La Giunta regionale, sentita la proposta dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità DELIBERA — di approvare che, nelle more dell’approvazione di un’apposita norma in materia di “salute umana e sanità veterinaria” che individui le funzioni e i compiti che rimangono in capo alla Regione e quelli da conferire agli enti locali ai sensi dell’art. 71 della L.R. n. 9/2006, le funzioni autorizzatorie di cui agli artt. 82, 105 e 106 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990 -di provenienza statale e conferite alla Regione Sardegna per effetto del D.Lgs. n. 112/1998, del D.P.C.M. 26.5.2000, del D.Lgs. n. 234/2001 e del D.P.C.M. 5.10.2007 -vengono demandate ai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, competenti per la polizia mortuaria e l’igiene cimiteriale, che opereranno secondo le modalità e le procedure fissate nel documento allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante; — di approvare che per lo svolgimento di tali funzioni autorizzatorie il Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di ciascuna ASL si avvalga dei pareri di un’apposita Commissione Tecnica, da istituire presso il medesimo Servizio di Igiene e Sanità Pubblica con provvedimento della Direzione generale della ASL. Il Direttore Generale GABRIELLA MASSIDDA Il Presidente UGO CAPPELLACCI ALLEGATO REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA, D.P.R. 10.9.1990, N. 285 – AUTORIZZAZIONI PREMESSE Con il presente documento -nelle more dell’approvazione di un’apposita norma in materia di “salute umana e sanità veterinaria” che individui le funzioni e i compiti che rimangono in capo alla Regione e quelli da conferire agli enti locali, ai sensi dell’art. 71 della L.R. n.9/2006 -vengono definite le modalità per il rilascio delle seguenti autorizzazioni di cui al Regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. n. 285/1990, inerenti a funzioni conferite alla Regione Sardegna per effetto del D.Lgs. n. 112/1998, del D.P.C.M. 26.05.2000, del D.Lgs. n. 234/2001, della L.R. n. 9/2006 e del D.P.C.M. 5.10.2007: — autorizzazione ad aumentare o ridurre il periodo di inumazione dei cadaveri, prevista dall’art. 82, commi 2 e 3, del Regolamento; — autorizzazione alla tumulazione privilegiata in località diverse dai cimiteri, prevista dall’art. 105 del Regolamento; — autorizzazione relativa a speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri non2 ché per l’utilizzazione di strutture cimiteriali preesistenti, prevista dall’art. 106 del Regolamento. FUNZIONI E COMPITI La Regione esercita le funzioni autorizzatorie di cui agli articoli 82, 105 e 106 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, di propria competenza, avvalendosi dei competenti servizi delle aziende sanitarie locali -così come stabilito dal comma 2 dell’art. 71 della L.R. n. 9/2006 -demandando, nello specifico, tali funzioni ai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dei Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, competenti per la polizia mortuaria e l’igiene cimiteriale, che emetteranno il provvedimento concernente le autorizzazioni operando secondo le modalità e le procedure fissate nel presente documento. Per lo svolgimento di tali funzioni autorizzatorie, il Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di ciascuna ASL si avvale dei pareri di un’apposita Commissione Tecnica, da istituire presso il medesimo Servizio di Igiene e Sanità Pubblica con provvedimento della Direzione Generale della ASL. Tale Commissione ha il compito di effettuare l’istruttoria, con le necessarie valutazioni tecniche, ed emettere i pareri relativi alle richieste di autorizzazioni di cui agli articoli 82, 105 e 106 del D.P.R. n. 285/1990, nonché di assicurare ogni altra attività consultiva tecnica relativa alla medesima materia. La Commissione è così composta: — con funzioni di Presidente, il Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica; — con funzioni di componenti: a) un medico del Dipartimento di Prevenzione con competenze medico legali; b) un medico del Dipartimento di Prevenzione con competenze di igiene urbanistica. L’attività amministrativa di supporto è svolta dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. Il provvedimento autorizzativo è emesso dal Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, sulla base del parere della Commissione. I termini entro cui devono concludersi i procedimenti amministrativi finalizzati all’ottenimento delle autorizzazioni in questione sono stabiliti in 60 giorni decorrenti dal ricevimento dell’istanza, corredata della prescritta documentazione, presso il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica. Qualora siano richieste integrazioni della documentazione o chiarimenti, tale termine resta sospeso dalla data di invio della richiesta di integrazione o chiarimenti alla data di ricevimento dei documenti o dei chiarimenti. Tutte le istanze, con l’allegata documentazione, pervenute all’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale per il rilascio delle autorizzazioni in argomento devono essere trasmesse – a cura del medesimo Assessorato – ai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica delle ASL per il prosieguo di competenza. PROCEDURE DA ADOTTARE E DOCUMENTAZIONE MINIMA DA PRODURRE A SUPPORTO DELLE ISTANZE Vengono di seguito definite, nello specifico, le procedure da adottare e la documentazione minima da produrre a supporto delle istanze per il rilascio di tali autorizzazioni, fermo restando che ulteriori indirizzi potranno essere dettati dai competenti uffici dell’Assessorato dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale. 1. Autorizzazione ad aumentare o ridurre il periodo di inumazione dei cadaveri, prevista dall’art. 82, commi 2 e 3, del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990 L’articolo 82, comma 2, del D.P.R. n. 285/1990 stabilisce che qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per un determinato periodo. Decorso l’ulteriore termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, si dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero. L’articolo 82, comma 3, del D.P.R. n. 285/1990 stabilisce che qualora si accerti che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve di quello ordinario di dieci anni, può essere autorizzata l’abbreviazione del turno di rotazione che, comunque, non può essere inferiore a cinque anni. 1.1. Procedimento Le fasi nelle quali si articola il procedimento sono le seguenti: — istanza del Sindaco del Comune interessato, corredata della documentazione di cui al punto 1.2, indirizzata al Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL territorialmente competente; — istruttoria ed emissione del relativo parere da parte della Commissione Tecnica; 3 — — emanazione del provvedimento autorizzativo da parte del Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica; trasmissione del provvedimento autorizzativo al Comune interessato. 1.2. Documentazione da produrre a supporto dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione La documentazione della quale deve essere corredata l’istanza è la seguente: a) delibera della Giunta Comunale; b) relazione geologica e tecnica sullo stato del terreno dell’area cimiteriale, attestante le particolari condizioni dello stesso che influiscono sullo stato di mineralizzazione dei cadaveri; c) documentazione statistica e tecnica sanitaria relativa alle esumazioni straordinarie effettuate nei termini per i quali si chiede la modifica del turno e allo stato di mineralizzazione dei cadaveri, comprendente: — relazione a cura del Direttore dei servizi cimiteriali contenente l’elenco dei cadaveri esumati, il loro stato di mineralizzazione, le relative date di inumazione e di esumazione; la loro distribuzione dovrà essere rappresentativa dell’intera superficie del campo di inumazione interessato alla modifica del turno di rotazione; il tempo di interro non dovrà risultare superiore a quello per il quale si chiede la riduzione. La relazione dovrà anche essere corredata di dichiarazione del Direttore dei servizi cimiteriali attestante che un adeguato numero di cadaveri esumati in via straordinaria (nei termini per i quali si chiede la riduzione/aumento del turno) sono risultati completamente scheletrizzati, nonché di planimetria in scala adeguata del campo d’inumazione indicante i siti di esumazione straordinaria ove i cadaveri risultino completamente scheletrizzati; — dati di popolazione residente, numero delle fosse e numero delle sepolture annue previste, tenuto conto della mortalità degli ultimi dieci anni; d) certificazione di un medico della ASL competente attestante che un adeguato numero di cadaveri esumati in via straordinaria, nei termini per i quali si chiede la riduzione/aumento del turno, sono risultati completamente scheletrizzati. 2. Autorizzazione alla tumulazione privilegiata in località diverse dai cimiteri, prevista dall’art. 105 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990 L’articolo 105 del D.P.R. n. 285/1990 prevede che possa essere autorizzata la tumulazione dei cadaveri e dei resti mortali in località diverse dal cimitero, sempre che avvenga con l’osservanza delle norme stabilite e quando concorrano giustificati motivi di speciali onoranze e, comunque, per onorare la memoria di chi abbia acquisito in vita eccezionali benemerenze. 2.1 Procedimento Le fasi nelle quali si articola il procedimento sono le seguenti: — istanza dell’interessato, in carta legale, corredata della documentazione di cui al punto 2.2, indirizzata al Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL sul cui territorio è ubicata la struttura ove si intende effettuare la tumulazione privilegiata. La domanda di tumulazione privilegiata potrà essere presentata solo se la persona è deceduta da almeno 5 anni, fatti salvi i casi in cui non si tratti di cadavere ma di resti ossei o ceneri; — istruttoria ed emissione del relativo parere da parte della Commissione Tecnica; — emanazione del provvedimento autorizzativo da parte del Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, rilasciato in bollo; — trasmissione del provvedimento autorizzativo al Comune interessato. 2.2. Documentazione da produrre a supporto dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione La documentazione della quale deve essere corredata l’istanza è la seguente: a) certificato di morte e copia della scheda di morte ISTAT per la conoscenza delle cause di morte, rilasciati dalla competente Autorità Sanitaria Locale (Sindaco/ASL). Nel caso in cui non fosse possibile produrre tali documenti, è necessario che venga rilasciata una dichiarazione -sempre a firma della suddetta autorità -nella quale siano specificati i motivi di detta impossibilità; b) biografia dell’estinto che illustri i meriti per cui si richiede la tumulazione fuori dal cimitero, corredata di ogni possibile materiale illustrativo (opuscoli, libri, ritagli di giornali e testimonianze varie); c) marca da bollo di valore vigente; d) nulla osta dei familiari, qualora la domanda sia fatta da persona estranea alla famiglia del defunto; e) nulla osta della competente Autorità Ecclesiastica (Curia Vescovile), con particolare riferimento all’art. 1242 del codice di Diritto Canonico, qualora la tomba sia in luogo di culto; f) parere del Sindaco del Comune ove trovasi il luogo in cui si intende effettuare la tumulazione privilegiata, con le motivazioni relative ai meriti acquisiti dal “de cuius”. Il parere deve essere circostanziato e motivato, 4 non potendosi limitare ad una semplice ed evasiva formula di “parere favorevole” ma dovendo dettagliatamente esporre i motivi per cui si appoggia la richiesta oppure, se del caso, i motivi per cui si ritiene di respingerla; g) parere del Prefetto della Provincia, ove trovasi il luogo in cui si intende effettuare la tumulazione privilegiata, sul merito dell’istanza. Il parere, riferito ai meriti del defunto, deve essere formulato con le medesime modalità indicate alla precedente lettera f); h) documentazione relativa alla costruzione della tomba: h).1. se trattasi di loculo di normali dimensioni: — planimetria in scala 1:100 della zona destinata ad accogliere la tomba, con l’indicazione dell’ubicazione della stessa; — particolari costruttivi ed architettonici della tomba in scala 1:20 (piante, prospetti e sezioni quotate); — relazione tecnica contenente la descrizione della sepoltura e la dichiarazione di adeguamento alle seguenti prescrizioni: lo spessore delle pareti del loculo deve essere di almeno cm 40, a meno che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato. In questi ultimi casi tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi e a gas .La chiusura del tumulo deve essere realizzata in mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm 15, sempre intonacati nella parte esterna. È permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica. Dimensioni minime del loculo cm 225x75x70 (altezza). Dimensionamento strutturale per carichi su solette (almeno 250 Kg/mq) con verifica rischio sismico; h).2. se trattasi di nicchia-ossario destinata ad accogliere resti mortali — planimetria in scala 1:50 dell’edificio destinato ad accogliere la nicchia, con l’indicazione del luogo ove verrà collocata la cassetta-ossario; — pianta e sezione della nicchia; h).3. prospetto della sistemazione a lavori ultimati − rendering; h).4. parere rilasciato della ASL territorialmente competente sull’idoneità igienico -sanitaria della tomba (o nicchia) e sulla rispondenza di questa ai requisiti prescritti dal Regolamento di Polizia Mortuaria; h).5. destinazione di piano regolatore della zona interessata; h).6. titolo abilitativo alla realizzazione dell’opera; h).7. qualora la realizzazione della tumulazione privilegiata richieda interventi in edifici monumentali, dovrà essere prodotto anche il parere degli enti competenti (Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, ecc.); diversamente va prodotta la certificazione che l’edificio non è soggetto a vincoli tra cui quelli in materia di beni culturali ed ambientali. 3. Autorizzazione relativa a speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri nonché per l’utilizzazione di strutture cimiteriali preesistenti, prevista dall’art. 106 del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990 Con l’art. 106 del D.P.R. n. 285/1990 possono essere autorizzate speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e ristrutturazione dei cimiteri, nonché per la migliore utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 285/1990. Ciò può consentire, come riportato nella Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24, maggiore flessibilità nel recupero di posti salma oggi non utilizzabili che, in futuro, potrebbero divenire oltremodo importanti in vista dell’incremento di sepolture annue atteso. 3.1. Procedimento Le fasi nelle quali si articola il procedimento sono le seguenti: — istanza del Sindaco del Comune interessato, corredata della documentazione di cui al punto 3.2, indirizzata al Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL territorialmente competente; — istruttoria ed emissione del relativo parere da parte della Commissione Tecnica; — emanazione del provvedimento autorizzativo da parte del Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica; — trasmissione del provvedimento autorizzativo al Comune interessato. 3.2. Documentazione da produrre a supporto dell’istanza per il rilascio dell’autorizzazione La documentazione della quale deve essere corredata l’istanza è la seguente: a) delibera della Giunta Comunale; b) planimetria in scala 1:100 del cimitero, con evidenziati i loculi interessati dalla deroga; 5 c) d) e) f) g) piante e sezioni in scala 1:50 delle singole tipologie di tombe interessate dalla deroga; relazione tecnica esplicativa delle soluzioni tecniche da adottarsi per l’utilizzo dei loculi; relazione geologica con indicazione, fra l’altro, della profondità della falda idrica; parere della ASL competente per territorio sul progetto; i 4 modelli allegati alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24, e di seguito riportati, debitamente compilati. MODELLO 1 DATI GENERALI Comune di _____________ Prov. ____ Cimiteri comunali esistenti n. _____ di cui in attività n. _____ Data dell’ultimo aggiornamento del piano regolatore cimiteriale ____________ DATI DEMOGRAFICI Anno Popolazione Mortalità Note per la compilazione: Serie di dieci anni a ritroso partendo dall’ultimo per il quale sono disponibili i dati ufficiali ISTAT concernenti i residenti. La popolazione è calcolata come media del dato di inizio e fine anno. DATI SEPOLTURE ANNUE Anno Inumazione di feretri in campo comune Altre inumazioni di feretri Tumulazione di feretri in loculo Tumulazione di feretri in tomba privata Deposito temporaneo di feretri Tumulazione di urne cinerarie in loculo Tumulazione di urne cinerarie in tomba privata Dispersione ceneri in cinerario comune TOTALE SEPOLTURE DATI OPERAZIONI CIMITERIALI ANNUE Anno Esumazioni andate a buon fine Estumulazioni andate a buon fine Esumazioni con reinumazione Estumulazioni con ritumulazione Esumazioni con cremazione resti mortali Estumulazioni con cremazione resti mortali Estumulazioni con inumazione TOTALE OPERAZIONI CIMITERIALI Note per la compilazione: Riportare la serie degli ultimi tre esercizi conclusi. IL SINDACO _____________ IL RESPONSABILE DEI SERVIZI CIMITERIALI _____________ 6 MODELLO 2 DATI GENERALI CONCERNENTI I CIMITERI PER I QUALI SI RICHIEDE L’AUTORIZZAZIONE Comune di _____________ Prov. ____ Cimiteri interessati (Riportare il nome identificativo dei cimiteri interessati) _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ Cimiteri comunali interessati n. _______ su n. _______ in attività DATI SEPOLTURE Anno Inumazione di feretri in campo comune Altre inumazioni di feretri Tumulazione di feretri in loculo Tumulazione di feretri in tomba privata Deposito temporaneo di feretri Tumulazione di urne cinerarie in loculo Tumulazione di urne cinerarie in tomba privata Dispersione ceneri in cinerario comune TOTALE SEPOLTURE DATI OPERAZIONI CIMITERIALI ANNUE Anno Esumazioni andate a buon fine Estumulazioni andate a buon fine Esumazioni con reinumazione Estumulazioni con ritumulazione Esumazioni con cremazione resti mortali Estumulazioni con cremazione resti mortali Estumulazioni con inumazione TOTALE OPERAZIONI CIMITERIALI Note per la compilazione: Il quadro è da compilare unicamente laddove i dati non coincidono con quelli di cui al Mod. 1 in quanto icimiteri interessati sono una parte di quelli in attività. IL SINDACO _____________ IL RESPONSABILE DEI SERVIZI CIMITERIALI _____________ 7 MODELLO 3 ZONE DA RISTRUTTURARE Comune di _____________ Prov. ____ In allegato si trasmette planimetria in scala 1:500 dei Cimiteri di: _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ con riportate, secondo le velature di cui in legenda, le zone interessate distinte, laddove possibile e noto, per tipologie prevalenti. Per ciascuna tipologia prevalente si è unita pianta e sezione in scala 1:50 con l’indicazione dello stato di fatto, del numero di posti salma autorizzabile e le caratteristiche di spessore e materiale da adottare per la separazione fra i posti salma. Il numero stimato di posti salma, ottenibili dall’utilizzazione delle strutture cimiteriali, assomma in totale a n. __ così distinto per cimitero: ____________________________ n. _______ ________________________ n. _______ ____________________________ n. _______ ________________________ n. _______ ____________________________ n. _______ ________________________ n. _______ ____________________________ n. _______ ________________________ n. _______ ____________________________ n. _______ ________________________ n. _______ IL SINDACO _____________ IL RESPONSABILE DEI SERVIZI CIMITERIALI _____________ MODELLO 4 CRITERI DA ADOTTARE NELLA RISTRUTTURAZIONE CIMITERIALE Comune di _____________ Prov. ____ In relazione alle diverse situazioni analizzate, questa Amministrazione si impegna ad emanare apposita ordinanza sindacale attuativa, una volta autorizzata, ai sensi dell’art. 106 del D.P.R. 285/1990, la deroga per le strutture cimiteriali esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento. Per le tipologie individuate, analiticamente riportate nei disegni allegati, si propone l’adozione dei seguenti criteri di intervento: Per tumuli preesistenti alla data del 27 ottobre 1990 senza uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro, è consentita la tumulazione di feretri purché vengano osservate le seguenti prescrizioni: 1. Divieto di iniziare l’utilizzazione dei tumuli interessati alla deroga prima di due anni dalla data dell’ultima tumulazione. Per le successive tumulazioni non si prescrivono limiti temporali. 2. Gli spazi interni alle tombe, sia che si sviluppino in orizzontale che in verticale, devono essere tali da consentire il recupero di un numero di posti salma contigui non eccedenti i sei. 3. Garanzia dell’impermeabilità dei feretri che dovranno essere tumulati. A tal fine si indicano le seguenti linee guida: 3.1. Spessore della cassa di zinco non inferiore a quello corrispondente al laminato del n. 13 secondo le norme UNI. Sia il fondo che il coperchio della cassa di zinco dovranno essere realizzati con l’impiego di un unico nastro metallico, con le piegature di testa e piedi saldate secondo quanto previsto dal terzo comma dell’art. 30 del D.P.R. 285/1990. Per le casse di zinco esterne utilizzate negli avvolgimenti e per quelle interne “fuori misura” è consentito l’uso di due nastri metallici, congiunti anch’essi con la saldatura di cui al citato 3° comma dell’art. 30 del D.P.R. 285/1990. Sia sul fondo che sul coperchio della cassa di zinco il fornitore dovrà imprimere, in modo ben visibile, il numero di laminato corrispondente alle norme UNI per lo spessore utilizzato. 3.2. Neutralizzazione degli effetti delle eventuali percolazioni di liquami cadaverici, con l’inserimento dentro la cassa metallica di vaschetta di materiale impermeabile contenente idonee sostanze antisettiche favorenti la loro solidificazione. Note per la compilazione: Si è lasciata la possibilità da parte dell’Amministrazione di proporre al punto 3 diverse soluzioni in relazione alle situazioni locali nonché agli usi propri di ciascuna zona e alle peculiarità dell’intervento. IL SINDACO _____________ IL RESPONSABILE DEI SERVIZI CIMITERIALI _____________ 8