C.O.N.I.
F.I.G.C.
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERONA
Sede: 37138 Verona – Stadio Bentegodi, Cancello 20
Corrispondenza: 37126 Verona – C.P.3 – Succursale 6
Tel. 045 565 244 – Fax 045 565 316
E-mail : [email protected]
Stagione Sportiva 2009/2010
COMUNICATO UFFICIALE N° 3 del 16 Luglio 2009
1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
1.1. Composizione Delegazione Provinciale Stagione 2009-2010
Facendo seguito al C.U. N. 12 del 10.07.2009 della L.N.D. ed al C.U. N. 6 dell’11.07.2009 del C.R.V.di seguito
riportiamo i nominativi dei componenti la Delegazione con l’indicazione dell’eventuale incarico e dell’area
prevalente di attività, utile promemoria per i contatti.
FRANCHI Carlo
DELEGATO
RESIDORI Ezio
ZULIANI Mario
VICE DELEGATO
Amministrazione
Amministrazione
PERBELLINI Giuseppe
DUSINA Orlando
ZAMPINI Barbara
SEGRETARIO
Segreteria
Segreteria
Segreteria
DAL CORTIVO Luciano
COLLABORATORE
Giustizia Sportiva
MURARI Fernando
BONFANTI Luigi
DAL CORTIVO Stefano
FERRONI Massimiliano
SACCHETTI Barbara
COORDINATORE TESSERAMENTI – RAPPRESENTATIVE
Tesseramenti
Tesseramenti
Tesseramenti
Tesseramenti
Tesseramenti
LIZZIERO Massimo
COORDINATORE ATTIVITA’ DI BASE
COORDINATORE INFORMATICA (APPLICATIVI)
COORDINATORE INFORMATICA (POSTAZIONI)
MEDICO DELEGAZIONE
LONGAFELD Marco
Atttività di base
Attività di base
MATTIOLO Sergio
RICCARDI Paolo
COORDINATORE ATTIVITA’ SCOLASTICA
Attività Scolastica
Attività Scolastica
GOBBI Ermanno
COORDINATORE ATTIVITA’ CALCIO A 5
Calcio a 5
AVESANI Wilma
COORDINATORE ATTIVITA’ CALCIO FEMMINILE
REFERENTE SPORTELLO DI CALDIERO
Sportelli
STELLA Silvano
REFERENTE SPORTELLO DI CEREA
Sportelli
DOMENICHINI Alfredo
Omologazione
campi
Con l’occasione la Delegazione tutta saluta l’amico Arcangelo MERCURIO, dall’anno 1985 interrottamente
presente in Delegazione con passione e competenza, che, per motivi di salute, non potrà essere dei nostri.
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1.2. Apertura Delegazione Provinciale nei Mesi di Luglio e Agosto
Informiamo le Società affiliate che la nostra sede osserverà il seguente prossimo programma d’apertura:
GIOVEDI’
GIOVEDI’
GIOVEDI’
23
30
06
LUGLIO
LUGLIO
AGOSTO
2009
2009
2009
DALLE ORE 17,30 ALLE ORE 19,00
DALLE ORE 17,30 ALLE ORE 19,00
DALLE ORE 17,30 ALLE ORE 19,00
SETTIMANA DAL 10 AL 14 AGOSTO 2009
CHIUSURA TOTALE
Dalla settimana successiva riprenderà l’apertura normale seguente:
GIOVEDI’ e VENERDI’
DALLA ORE 17,30 ALLE ORE 19,00
1.3. Indirizzo Postale ed Indirizzo E-Mail
Si rende noto a tutte le Società, che il nostro unico indirizzo, per qualsiasi tipo di corrispondenza, è il seguente:
F.I.G.C.
-
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERONA
CASELLA POSTALE N. 3 - SUCCURSALE N. 6
37126
VERONA
Si precisa che da parte di questa Delegazione non verrà assunta alcuna responsabilità per corrispondenza e
quant'altro, inviataci con altri indirizzi.
Il nostro indirizzo e-Mail a cui inviare la posta elettronica è il seguente: [email protected]
1.4. Invio Comunicato Ufficiale
A riscontro di richieste pervenuteci ed al fine di evitare erronee interpretazioni, si ribadisce che il nostro
Comunicato Ufficiale verrà sempre spedito UNICAMENTE a mezzo posta elettronica (E-MAIL).
L’ufficialità sarà osservata con l’esposizione all’Albo della Delegazione Provinciale.
Il Comunicato è visibile anche presso il seguente sito internet regionale:
www.figcvenetocalcio.it
Eventuali cambiamenti
Presidente Societario.
di indirizzo e-Mail, dovranno essere comunicati per iscritto con firma del
1.5. Nuovo Sportello Caldiero - Piazza Vittorio Veneto “Casa ex
Artmann”
Ricordiamo a tutte le Società che lo sportello aprirà ogni MARTEDI’, dalle ore 17.30 alle ore 19.00 ad eccezione
della settimana di Ferragosto e del periodo delle Festività Natalizie.
1.6. Sportello di Cerea – Via C. Battisti
Ricordiamo a tutte le Società che lo sportello aprirà ogni MERCOLEDI’, dalle ore 17.30 alle ore 19.00 ad
eccezione della settimana di Ferragosto e del periodo delle Festività Natalizie; la chiusura avverrà alla fine del
mese di Marzo 2010.
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2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE
ESTRATTO DA C.U. N° 5 DEL 9 LUGLIO 2009 DEL C.R.V.
Comitato Regionale Veneto L.N.D.
Orario d’apertura al pubblico degli Uffici di Segreteria
Si comunica che
da lunedì 20 luglio a sabato 22 Agosto 2009
gli Uffici della Segreteria del Comitato Regionale Veneto L.N.D. rimarranno aperti al pubblico
soltanto al mattino
dalle ore 9.30 alle ore 13.00.
2.1. Centro Servizi della L.N.D. per assistenza alle Società
In allegato al presente Comunicato, si trasmette la dettagliata informativa in ordine alla costituzione del “Centro
Servizi” della Lega Nazionale Dilettanti, che si pone l’obiettivo di fornire alle Società dilettantistiche di calcio
assistenza continuativa e qualificata, a costi contenuti, in materia contabile, tributaria, amministrativa, legale,
ovvero in materia di adempimenti legati al trattamento dei dati (privacy) e alla sicurezza.
Le Società dilettantistiche interessate sono invitate a manifestare la loro adesione entro e non oltre il 5 Agosto
2009, mediante sottoscrizione della domanda allegata e selezione della categoria di servizi richiesta.
2.2. Tutela assicurativa tesserati e dirigenti L.N.D. in vigore dal
1°luglio 2008 al 30 giugno 2012
Con riferimento alle coperture assicurative obbligatorie dei tesserati e dei dirigenti delle Società della Lega
Nazionale Dilettanti - per le attività di competenza – garantite dalla CARIGE ASSICURAZIONI S.p.a., le quali sono
in vigore nel periodo dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2012, si conferma quanto specificato con Com. Uff. n. 6,
pubblicato dalla L.N.D. in data 1.7.2008 (riportato dal CR Veneto con il proprio Com. uff. n. 3 del 1° luglio 2008).
Si precisa che il premio pro-capite per ciascuna stagione sportiva riferita al sopra indicato periodo di validità e’ pari
a Euro 31,00 per gli assicurati non rientranti nella categoria dei Dirigenti delle Società della L.N.D..
Per quanto attiene, invece, il premio relativo alla copertura assicurativa del settore Dirigenti delle Società della
L.N.D., gli importi sono specificati nella misura di seguito indicata:
-
-
ogni singola Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti ed ai Campionati di Serie A,
A2 e B delle Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque, dovrà corrispondere un premio forfetario
annuale pari a Euro 180,00;
ogni singola Società partecipante ai Campionati di Eccellenza, Promozione e 1^ Categoria, dovrà
corrispondere un premio forfetario annuale pari a Euro 130,00;
ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati della L.N.D., ad eccezione dell’attività
Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari a Euro 90,00.
Si ricorda, inoltre, che é sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche concernenti la copertura
assicurativa dei tesserati e dei dirigenti con le Società della Lega Nazionale Dilettanti. Tale servizio è disponibile
nei giorni dal lunedì al venerdì, non festivi, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00,
contattando il numero telefonico 335.8280450
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2.3. Segreteria
2.3.1. INATTIVITÀ SOCIETÀ
Si informa che le Società :
Matricola
914291
A.S.D. NUOVA COMETA
di S.Giovanni Lupatoto (Vr)
“
918777
A.C.D. BORGO 1° MAGGIO
di Verona
“
780026
A.S.D. CIRC.SPORT.RICREAT.TEOLO
di Teolo (Pd)
“
920906
A.S.D. LESSINIA
di Velo Veronese (Vr)
hanno rinunciato ad iscriversi al Campionato di competenza della stagione sportiva 2009/2010.
Nei loro riguardi viene quindi dichiarata ufficialmente l’inattività dall’attività organizzata dalla F.I.G.C. e la
decadenza dell’affiliazione.
Ne consegue che diviene operante il disposto di cui all’art. 110 delle N.O.I.F.; in base a tale norma tutti i calciatori
tesserati in favore delle stesse acquisiscono la libertà sportiva alla data di pubblicazione del presente Comunicato.
2.3.2. UFFICIO STUDI TRIBUTARI DELLA FIGC – CIRCOLARE N. 5/2009
Si riporta il testo della Circolare n. 5/2009 dell’Ufficio studi tributari della F.I.G.C., avente per oggetto: “
Presentazione del Modello 770 Semplificato nel mese di luglio – Razionalizzazione degli interessi per la
riscossione ed il rimborso dei tributi – Nuova disciplina delle compensazioni IVA ex art 10 del D.L. n. 78 del 1°
luglio 2009 “
Presentazione del Modello 770 Semplificato nel mese di luglio –
Si ricorda che entro il 31 luglio p.v. i sostituti d’imposta, cioè tutti coloro che corrispondono somme e valori
soggetti a ritenuta alla fonte, a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi dovuti all’INAIL, devono
presentare, in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato, il Modello 770 Semplificato.
L’obbligo compete, tra l’altro, alle società di capitali, agli enti commerciali e non commerciali, alle
associazioni non riconosciute.
Il Modello 770/2009 Semplificato deve contenere i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2008
nonché gli altri dati contributivi, previdenziali ed assicurativi richiesti.
In sostanza nel Modello 770 vanno riportati i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati
corrisposti nell’anno 2008:
- redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
- indennità di fine rapporto;
- redditi di lavoro autonomo;
- provvigioni e redditi diversi;
- prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione.
Versamento di imposte –
I soggetti IRES, cui si applicano gli studi di settore, tenuti al Modello UNICO con periodo d’imposta
coincidente con l’anno solare, che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, devono, entro
il 6 luglio, versare in unica soluzione o come 1^ rata, le imposte IRES ed IRAP a titolo di saldo per l’anno 2008 e di
1° acconto per l’anno 2009 senza alcuna maggiorazione, con Modello F 24 e con modalità telematiche con i
seguenti codici tributo:
- 2003 – IRES – saldo
- 2001 – IRES – acconto prima rata
- 3800 – IRAP – saldo
- 3812 – IRAP – acconto prima rata
Inoltre, devono provvedere al versamento in unica soluzione o come 1^rata, dell’IVA relativa al 2008
risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese, per il periodo
16/3/2009 – 6/7/2009 con codice tributo 6099 –
I titolari di partita IVA senza studi di settore, tenuti al versamento delle imposte entro il 16 giugno u.s., che
hanno differito il pagamento al 16 luglio, devono maggiorare l’importo dello 0,40%.
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Razionalizzazione degli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi –
Con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 15 giugno 2009 (G.U. n. 136 del 15 giugno
2009), è stata modificata la disciplina relativa agli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi.
In particolare, gli interessi per il ritardato rimborso di imposte pagate sono dovuti nella misura del 2%
annuo e dell’1% semestrale a decorrere dal 1° gennaio 2010.
A decorrere dal 1° ottobre 2009, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo sono dovuti nella misura del 4%
annuo.
Gli interessi per i pagamenti rateali delle imposte dovute in base alle dichiarazioni, si applicano nella
misura del 4% annuo a decorrere dai pagamenti delle imposte dovute in relazione alle dichiarazioni fiscali
presentate dal 1° luglio 2009.
Pertanto, si riporta, di seguito, la misura degli interessi da applicare alle singole rate.
Titolari di partita IVA senza studi di settore
Scadenza 16 giugno
Scadenza 16 luglio (con maggiorazione 0,40%)
1^rata 16 giugno interesse ==
1^ rata 16 luglio
interesse ==
2^rata 16 luglio
“”
0,33
2^ rata 17 agosto
“”
0,33
3^rata 17 agosto
“”
0,66
3^ rata
16 settembre
“”
0,66
4^rata 16 settembre “”
0,99
4^ rata
16 ottobre
“”
0,99
5^rata 16 ottobre
“”
1,32
5^ rata
16 novembre
“”
1,32
6^rata 16 novembre “” 1,65
==
Titolari di partita IVA con studi di settore
Scadenza 6 luglio
1^rata
6 luglio
interesse ==
2^rata 16 luglio
“”
0,11
3^rata 17 agosto
“” 0,44
4^rata 16 settembre
“” 0,77
5^rata 16 ottobre
“” 1,10
6^rata 16 novembre
“” 1,43
Scadenza 5 agosto (con maggiorazione 0,40%)
1^ rata
5 agosto
interesse ==
2^ rata 17 agosto
“”
0,12
3^ rata 16 settembre
“”
0,45
4^ rata 16 ottobre
“”
0,78
5^ rata 16 novembre
“”
1,11
==
Nuova disciplina delle compensazioni IVA ex art. 10 del D.L. n. 78 del 1° luglio 2009, pubblicato
nella G.U. n. 150 del 1° luglio 2009 –
Con l’art. 10 del D.L. n. 78/2009, contenente “ provvedimenti anticrisi”, in vigore dal medesimo 1°
luglio 2009, sono state apportate modifiche alla disciplina delle compensazioni fiscali IVA.
Con la nuova disposizione è stato stabilito, al comma 1, lett. a), punto 1, che la compensazione del credito
annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’IVA, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere
effettuata soltanto a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o
dell’istanza da cui il credito emerge (rimborsi infrannuali).
Il limite suddetto di 10.000 euro non riguarda l’eventuale credito IVA risultante dalle liquidazioni mensili.
Con il successivo punto 2, è stato previsto che la dichiarazione annuale IVA possa essere presentata
autonomamente (e non unitamente all’UNICO) al fine di poter utilizzare l’eventuale credito in compensazione a
decorrere dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA la quale potrà,
così, essere presentata in via telematica a partire dal 1° febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta (art. 8,
comma 1 DPR n. 322/1998). La dichiarazione IVA relativa all’anno solare 2009 potrà, quindi, essere presentata già
nel febbraio 2010 con la conseguenza che l’eventuale credito emergente possa essere utilizzato in compensazione
già a marzo 2010.
Con il punto 2, lett. d) del medesimo comma 1, lett. a), è stabilito che i soggetti che presentano la
dichiarazione IVA entro il mese di febbraio, sono esonerati dall’obbligo di comunicazione dei dati IVA.
Il successivo punto 3 rinvia ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione di
modalità e termini per l’esecuzione dei rimborsi IVA. Ciò abrogando le disposizioni in vigore con decorrenza dalla
data di emanazione del predetto provvedimento.
I punti 6 e 7 prevedono che per l’utilizzazione del credito IVA superiore a 10.000 euro necessita avvalersi
dei servizi telematici nonché richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni
dalle quali emerge il credito.
La disposizione fa riferimento esclusivamente all’apposizione del visto in relazione ai contribuenti che
intendono utilizzare la compensazione.
Tale visto di conformità deve essere reso dai soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e dei periti commerciali nonché dai consulenti del lavoro.
Il visto comporta la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini
delle imposte sui redditi e IVA.
In alternativa al visto, per le società sottoposte all’obbligo del controllo contabile ex art. 2409 del Codice
Civile, è sufficiente la sottoscrizione della dichiarazione da parte del revisore.
3/50
Sono previste, con il punto 8, particolari sanzioni in caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui
sopra.
Infine, con il comma 1, lett. b) dell’art. 10 è prevista la possibilità di aumentare, con decreto del Ministro
dell’Economia e delle finanze, da 516.456,90 a 700.000 euro, il limite massimo della compensazione o dei rimborsi
in conto fiscale nel periodo d’imposta.
Come è stato chiarito dall’Agenzia delle entrate con Comunicato Stampa del 2 luglio u.s., “Le nuove regole
sulle compensazioni non interesseranno i versamenti in scadenza a luglio a carico dei contribuenti, persone fisiche
e società. Le nuove disposizioni introdotte con l’art. 10, il cui obiettivo è di rendere più rigorosi i controlli al fine di
contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti, avranno effetto a decorrere dal 1°
gennaio 2010, anche per evitare disparità di trattamento per i contribuenti che hanno già effettuato i versamenti di
Unico, tramite compensazione, entro il 16 giugno scorso… Pertanto, fino al 31 dicembre 2009 le attuali
modalità di esercizio delle compensazioni non saranno soggette a modifiche”.
Si fa riserva di illustrare più in dettaglio le predette disposizioni nonché le restanti misure contenute nel
decreto non appena saranno forniti dall’Agenzia delle entrate gli opportuni ulteriori chiarimenti.
ESTRATTO DA C.U. N° 6 DELL’11 LUGLIO 2009 DEL C.R.V.
2.4. Delegazioni Provinciali e Distrettuali – Nomina Dirigenti
Ai sensi dell’art. 10, dello Statuto Federale, si comunicano le nomine relative alla composizione delle Delegazioni
Provinciali e Distrettuali della L.N.D., del Veneto, per la stagione sportiva 2009/2010
….omissis….
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERONA
Delegato
Vice Delegato
FRANCHI CARLO
RESIDORI EZIO
Componenti
BONFANTI LUIGI
DAL CORTIVO LUCIANO
DOMENICHINI ALFREDO
FERRONI MASSIMILIANO
LONGAFELD MARCO
MURARI FERNANDO
SACCHETTI BARBARA
ZAMPINI BARBARA
Segretario
PERBELLINI GIUSEPPE
BISIN DARIO
DAL CORTIVO STEFANO
DUSINA ORLANDO
LIZZIERO MASSIMO
MATTIOLO SERGIO
RICCARDI PAOLO
STELLA SILVANO
2.5. Consiglio Direttivo
2.5.1.
RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’8 LUGLIO 2009
Si riportano, per stralcio, gli argomenti trattati dal consiglio Direttivo del Comitato regionale Veneto nella riunione
tenutasi a Ve-Marghera Mercoledì 8 Luglio 2009 :
Comunicazioni del Presidente
Il Presidente Guardini ha confermato l’avvenuto cambiamento di dirigenti in alcune Delegazioni Provinciali e
Distrettuali e l’avvenuta ratifica da parte della LND dei nominativi segnalati.
Ha informato che nell’ambito della Delegazione di Verona è prevista l’apertura di due sportelli di assistenza alle
società nella città di Cerea e Caldiero; anche la Delegazione di Treviso fornirà assistenza attraverso gli sportelli di
Castello di Godego e Pieve di Soligo.
Ha comunicato che sono state inoltrate alla Segreteria Federale n. 9 pratiche di fusione tra società; da tale
movimento è sorta una disponibilità di 4 posti nell’organico del prossimo Campionato di 2^ Categoria.
Il Presidente ha ricordato che la LND ha proceduto alla costituzione di un proprio “centro servizi” che ha l’obiettivo
di fornire alle società affiliate assistenza in materia tributaria, amministrativa, gestionale in genere.
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Graduatorie per l’ammissione ai Campionati
Il Consiglio ha proceduto alla verifica delle domande di ammissione al Campionato di 2^ Categoria e al Campionato
Juniores Regionale presentate dalle società non aventi diritto.
Il Coordinatore regionale del Settore Giovanile e Scolastico ha illustrato il lavoro di verifica e di controllo operato
sulle domande pervenute per l’ammissione ai Campionati Allievi e Giovanissimi Regionali.
Il Consiglio Direttivo ha quindi provveduto alla stesura delle graduatorie.
Amministrative
• Il Consiglio Direttivo ha ratificato gli impegni di spesa urgenti assunti dal Presidente Regionale dal 17/6 al
6/7/2009 per complessivi euro 24.458,07.
• Il Cd ha autorizzato la fornitura di un personal computer per la Delegazione provinciale di Vicenza.
• Il CD ha ratificato la trasmissione alla LND degli importi incassati dal CR Veneto per conto della FIGC dal
16/3 al 30/6/2009 per complessivi Euro 159.978,43.
• Il CD ha deliberato la rimessa di Euro 100.000,00 alla LND per l’adeguamento del plafond regionale.
• Il CD ha preso atto che la LND ha chiesto il rimborso di Euro 1.842.650,50 per spese di tesseramento e
premi di assicurazione sostenuti per i calciatori e tecnici tesserati dalle società venete nella scorsa
stagione sportiva.
Assicurazione Complementare Infortunio Calciatori
Il Consiglio Direttivo ha rinnovato anche per la corrente stagione sportiva la convenzione “complementare infortunio
calciatori” in atto con la compagnia Assicurazioni di Venezia che ha confermato gli importi e i premi già praticati lo
scorso anno.
Richiesta di deroga (attività juniores)
La Società Laguna di Venezia, partecipante al prossimo campionato regionale Juniores, ha chiesto la possibilità di
iscrivere una seconda squadra Juniores all’attività organizzata dalla Delegazione provinciale di Venezia.
Il CD ha negato l’autorizzazione.
Iscrizione società ai Campionati 2009/2010
Ricordato che mercoledì 15 Luglio p.v. scadranno i termini per l’iscrizione delle Società ai campionati 2009/2010, il
CD ha messo in evidenza che l’accettazione delle domande - da parte del CR Veneto - è subordinata al saldo di
eventuali pendenze economiche da parte delle società interessate.
Calcio Veneto SRL
Il Presidente del Calcio Veneto SRL Fiorenzo Vaccari ha informato i consiglieri convenuti sull’attività svolta dalla
Società da lui presieduta.
Saluto del Presidente Veneto Arbitrale
Il Presidente del Comitato Veneto Arbitrale, Tarcisio Serena, ha riferito in ordine alle nuove nomine effettuate
dall’AIA, informando di essere stato nominato Componente in ambito alla Commissione Nazione per i Campionati
di Serie A e B; il suo posto a livello regionale sarà preso da Roberto Bettin della Sezione AIA di Padova.
Serena ha ringraziato i Consiglieri per i quattro anni trascorsi assieme, durante i quali ha trovato comprensione e
grande disponibilità da parte di tutti e soprattutto dal Presidente Guardini che gli hanno consentito di lavorare in
piena tranquillità.
I Consiglieri hanno ringraziato Serena per l’attività scolta, gli hanno formulato le più vive congratulazioni con
l’auspicio di ampie soddisfazioni nel nuovo ruolo
Prossima riunione
I Consiglieri hanno concordato di fissare per mercoledì 29 Luglio p.v. la data della nuova riunione, in occasione
della quale sarà, tra l’altro, provveduto al completamento degli organici delle Società per Campionati regionali e la
composizione dei diversi gironi.
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2.5.2. GRADUATORIA DELLE DOMANDE PER IL COMPLETAMENTO DELL’ORGANICO
DEL CAMPIONATO REGIONALE VENETO DI 2^ CATEGORIA 2009/2010
Il Consiglio Direttivo del C.R. Veneto, nella sua riunione dell’8 luglio 2009, ha provveduto ad esaminare le domande
presentate dalle Società interessate ed ha stilato la graduatoria di merito per il completamento dell’organico del
Campionato Regionale di 2^ Categoria della stagione sportiva 2009/2010, che qui di seguito si riporta:
1. Olympia (Cittadella)
2. Marola
3. S.Vito Bassano
4. Fiori Barp Sospirolo
5. Avesa HSM
6. Rosolina
7. Altino
8. Castelgomberto Lux
9. S.Michele Cerfim
10. Arre
11. Quinto Vicentino
12. Francenigo
13. United Sona Palazzolo
14. S.Gaetano Calcio
15. Valtramigna Cazzano
16. Grantorto
17. Sangiorgese
18. Bojon
19. Armistizio
20. Borgo S.Pancrazio
21. Montecchio Precalcino
22. Crocefisso
23. Fossalta Piave
24. Logarone
25. Pontecrepaldo
26. Fluminense
27. Grifoni
28. S.Paolo
29. Croz Zai
30. Maria Ausiliatrice
31. Gambellara
32. Caminese
33. Itlas S.Giustina Serravalle
34. Primavera 99
35. Summaga Calcio
Fuori Classifica
Euganea Rovolon
Montagnana
S.Lorenzo Albignasego
Cavinese
S. Giacomo A.S.D.
Italwin Conselve
S.Carlo Pontevi
Gainiga
punti 138
punti 134
punti 125
punti 122
punti 119
punti 118
punti 114
punti 113
punti 112
punti 112
punti 111
punti 110
punti 109
punti 108
punti 107
punti 106
punti 105
punti 102
punti 101
punti 99
punti 97
punti 96
punti 95
punti 94
punti 93
punti 90
punti 89
punti 89
punti 88
punti 87
punti 85
punti 80
punti 79
punti 77
punti 68
Ripescata nella stagione 2005/2006
Ripescata nella stagione 2006/2007
Ripescata nella stagione 2007/2008
Domanda pervenuta Fuori Termine
Domanda pervenuta Fuori Termine
Domanda pervenuta Fuori Termine
Domanda pervenuta Fuori Termine
Domanda inadeguata, priva del previsto modulo
Validità del concorso
Eventuale opposizione alla graduatoria sopra riportata, dovrà essere presentata, da parte della Società
direttamente interessata, al Consiglio Direttivo del C.R. Veneto, a mezzo di lettera raccomandata, entro 10
giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato.
3/53
2.5.3. GRADUATORIA DELLE DOMANDE PER IL COMPLETAMENTO DELL’ORGANICO
DEL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 2009/2010
Il Consiglio Direttivo del C.R. Veneto, nella sua riunione dell’ 8 luglio 2009, ha provveduto ad esaminare le
domande presentate dalle Società interessate ed ha stilato la graduatoria di merito per il completamento
dell’organico del Campionato Juniores Regionale della stagione sportiva 2009/2010, che qui di seguito si riporta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Rosà
Mestrino
La Marenese
Montebaldina Consolini
CMB S.Vito Leguzzano
Virtus Villafranca
Calcio Cavarzere
Pedemonte
Ambrosiana VR
Nuova Valdagno
Calcio Caldiero Terme
Virtus Romano
Cavallino
Longare Castegnero
Pozzonovo
Bevilacqua Calcio
Pro Mogliano
Union Campo San Martino
Oppeano
Opitergina
Audace SME
Casalserugo Bovolenta
Loreggia
Cologna Veneta
Thermal Ceccato Motors
S.Eusebio
Ecopolifix Istrana
Zero Branco
Alpago
Bagnoli San Siro
Borgo Scaligero Soave
Casteldazzano
Musile Calcio
S.Giovanni Lupatoto
S.Maria Camisano
Ares
Calcio Marcon
Costabissara
Giovanile Ezzelina
Real Martellago
1919 Cadore
United Sona Palazzolo
Borbiago
Validità del concorso
Eventuale opposizione alla graduatoria sopra riportata, dovrà essere presentata, da parte della Società
direttamente interessata, al Consiglio Direttivo del C.R. Veneto, a mezzo di lettera raccomandata, entro 10
giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato.
3/54
2.6. Segreteria
2.6.1. CONVENZIONE ASSICURATIVA COMPLEMENTARE INFORTUNI FACOLTATIVA
Il CR Veneto ha prorogato per la corrente stagione sportiva 2009/2010 la validità della convenzione già in atto con
la compagnia Assicurazioni Generali, con la richiesta dei seguenti premi individuali:
- garanzia per ogni Giocatore fino all’età di 14 anni:
- garanzia per ogni Giocatore oltre l’età di 14 anni:
- garanzia per Allenatori e/o Tecnici:
€ 25,50
€ 33,00
€ 34,60.
Le Società interessate alla convenzione - integrativa e facoltativa - dovranno provvedere ad inoltrare l’adesione
direttamente a:
ASSICURAZIONI GENERALI - Via Liberazione n. 13 - 32032 FELTRE BL
avvalendosi della scheda di copertura contenuta nell’opuscolo esplicativo della convenzione, che sarà cura del
C.R. Veneto fare pervenire tempestivamente a tutte le Società.
Si ricorda che tutti gli assegni, bancari o circolari, inviati a copertura delle adesioni, dovranno essere
esclusivamente intestati a : Assicurazioni Generali - Venezia Centro.
Si ricorda inoltre che le coperture assicurative in corso cesseranno di validità automaticamente alle ore 24.00 del
18/9/2009; per il loro rinnovo dovrà essere inviata entro tale data – a mezzo raccomandata – la nuova adesione
per l’attività della stagione sportiva 2009/2010.
2.6.2. NUOVA CONVENZIONE FIGC – LND CON CREDITO SPORTIVO
Si rende noto che tra la FIGC – LND e l’Istituto per il Credito Sportivo é stata stipulata una nuova convenzione.
Le Società interessate potranno prenderne visione collegandosi al sito ufficiale della LND (Com. Uff. n. 9 dell’8
luglio
2009),
al
seguente
link:
http://www.lnd.it/index.php?page=nws_show&id_lnd_news_cat=4&id_lnd_news=28488
ESTRATTO DA C.U. N° 7 DELL’11 LUGLIO 2009 DEL C.R.V.
2.7. Questionario Aggiornamento dati Società di Puro Settore
Giovanile 2009/2010
Il CR Veneto sta provvedendo ad inviare direttamente alle società di “Puro Settore Giovanile” il modulo
“questionario aggiornamento dati” previsto dal Settore Giovanile e Scolastico per la stagione sportiva 2009/2010; la
successiva disponibilità dei questionari compilati, consentirà al Comitato Regionale Veneto di procedere all’annuale
controllo e/o alla modifica dei dati presso l’ archivio della F.I.G.C. . Si precisa che i dati richiesti sono indispensabili
anche per l’iscrizione al Registro delle Società Sportive istituito presso il CONI competente per territorialità (con
l’occasione si ricorda che l’iscrizione al Registro delle Società Sportive istituito presso il C.O.N.I. é elemento
indispensabile per poter fruire del regime fiscale agevolato riservato alle Associazioni Sportive Dilettantistiche.)
Il questionario – debitamente compilato e sottoscritto - dovrà essere inoltrato:
L’ORIGINALE
a: FIGC - Comitato Regionale Veneto
Ufficio del Settore Giovanile e Scolastico
Via della pila n. 1 - 30175 Marghera (Ve)
LA COPIA
alla Delegazione periferica di pertinenza CONTESTUALMENTE alla domanda
d’iscrizione all’attività 2009/2010
(la mancata consegna del questionario comporterà, per la Delegazione Provinciale o
Distrettuale, l’obbligo di NON accettare l’iscrizione)
3/55
2.8. Attività Giovanile Regionale
2.8.1. ATTIVITÀ UFFICIALE - STAGIONE SPORTIVA 2009/2010
Il Comitato Regionale Veneto L.N.D., nell’attesa della pubblicazione del Comunicato ufficiale n. 1 del Settore
Giovanile e Scolastico nazionale, comunica che andrà ad organizzare, direttamente o attraverso le Delegazioni
Provinciali e Distrettuali, nella stagione sportiva 2009/2010, i seguenti Campionati, Tornei e Manifestazioni Ufficiali
Giovanili:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
1)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
Campionato Allievi Regionali
Campionato Allievi Regionali “fascia B”
Campionato Giovanissimi Regionali
Campionato Giovanissimi Regionali “fascia B”
Coppa Veneto
Campionato Allievi Provinciali
Campionato Giovanissimi Provinciali
Attività di Base
Attività di calcio Femminile e di Calcio a cinque
Attività delle Rappresentative
Campionato Allievi Regionali 2009/2010
Articolazione
Il Campionato Allievi Regionali 2009/2010 è articolato in 6 gironi di 14 squadre ciascuno.
I criteri di ammissione sono stati pubblicati sul Com. Uff. n. 29 del 31 ottobre 2008.
Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato Allievi Regionali possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la
stagione sportiva 2009/2010, nati dall’ 1/1/1993 in poi, e, che, comunque, abbiano anagraficamente compiuto il
14° anno di età.
Adempimenti economico - finanziari
Le Società aventi diritto di partecipazione sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Allievi Regionali nei
termini che saranno stabiliti con la presentazione delle graduatorie di ammissione e nell’osservanza di tutti gli
adempimenti previsti dalle disposizioni annualmente emanate dal Settore Giovanile e Scolastico.
Non saranno accettate le iscrizioni di Società che:
- non dispongono di un campo di gioco regolarmente omologato
- non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato tutte le somme determinate a titolo di tasse ed oneri
finanziari.
2) Campionato Allievi Regionali - Fascia B 2009/2010
Articolazione
Il Campionato Allievi Regionali di Fascia “B” 2009/2010 è articolato in 1 girone di 16 squadre.
I criteri di ammissione sono stati pubblicati sul Com. Uff. n. 29 del 31 ottobre 2008.
Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato Allievi Regionali di Fascia “B” possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati
per la stagione sportiva 2009/2010, nati nell’anno 1994, con possibilità d’impiego di n. 2 atleti nati nell’anno
1995.
Adempimenti economico - finanziari
Le Società aventi diritto di partecipazione sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Allievi Regionali di
Fascia B nei termini che saranno stabiliti con la presentazione delle graduatorie di ammissione e nell’osservanza di
tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni annualmente emanate dal Settore Giovanile e Scolastico.
Non saranno accettate le iscrizioni di Società che:
- non dispongono di un campo di gioco regolarmente omologato
- non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato tutte le somme determinate a titolo di tasse ed oneri
finanziari.
3/56
3) Campionato Giovanissimi Regionali 2009/2010
Articolazione
Il Campionato Giovanissimi Regionali 2009/2010 è articolato in 6 gironi di 14 squadre ciascuno.
I criteri di ammissione sono stati pubblicati sul Com. Uff. n. 29 del 31 ottobre 2008.
Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato Giovanissimi Regionali possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la
stagione sportiva 2009/2010, nati dall’ 1/1/1995 in poi, e, che, comunque, abbiano anagraficamente compiuto il
12° anno di età.
Adempimenti economico - finanziari
Le Società aventi diritto di partecipazione sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Giovanissimi
Regionali nei termini che saranno stabiliti con la presentazione delle graduatorie di ammissione e nell’osservanza
di tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni annualmente emanate dal Settore Giovanile e Scolastico.
Non saranno accettate le iscrizioni di Società che:
- non dispongono di un campo di gioco regolarmente omologato
- non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato tutte le somme determinate a titolo di tasse ed oneri
finanziari.
4) Campionato Giovanissimi Regionali - Fascia B 2009/2010
Articolazione
Il Campionato Giovanissimi Regionali di Fascia “B” 2009/2010 è articolato in 1 girone di 16 squadre.
I criteri di ammissione sono stati pubblicati sul Com. Uff. n. 29 del 31 ottobre 2008.
Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato Giovanissimi Regionali di Fascia “B” possono partecipare tutti i calciatori regolarmente
tesserati per la stagione sportiva 2009/2010, nati nell’anno 1996, con possibilità d’impiego di n. 2 atleti nati
nell’anno 1997.
Adempimenti economico - finanziari
Le Società aventi diritto di partecipazione sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Giovanissimi
Regionali di Fascia “B” nei termini che saranno stabiliti con la presentazione delle graduatorie di ammissione e
nell’osservanza di tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni annualmente emanate dal Settore Giovanile e
Scolastico.
Non saranno accettate le iscrizioni di Società che:
- non dispongono di un campo di gioco regolarmente omologato
- non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato tutte le somme determinate a titolo di tasse ed oneri
finanziari.
5) Coppa Veneto - 2009/2010
Il Comitato regionale Veneto organizzerà, come nelle ultime stagioni sportive, la Coppa Veneto, manifestazione
riservata alle Categorie Allievi e Giovanissimi.
Le modalità di ammissione saranno pubblicate con un prossimo Comunicato.
6) Campionato Allievi Provinciali - 2009/2010
Articolazione
Il Campionato Allievi Provinciali 2009/2010, è articolato su gironi composti da un minimo di 12 ad un massimo di 14
squadre ciascuno, determinato sulla base delle iscrizioni pervenute presso le Delegazioni; situazioni particolari
saranno valutate dal Consiglio Direttivo regionale.
Hanno titolo a richiedere l’iscrizione al Campionato Allievi Provinciali 2009/2010, tutte le Società affiliate, che ne
faranno richiesta.
L’accettazione di seconde squadre, che gareggeranno “Fuori Classifica” è consentita, purché le Formazioni
vengano inserite in Gironi diversi.
3/57
Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato Allievi Provinciali 2009/2010, organizzato su delega del Comitato Regionale Veneto
L.N.D., dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la
stagione sportiva 2009/2010, nati dall’ 1/1/1993 in poi, che comunque abbiano anagraficamente compiuto il 14°
anno di età.
Adempimenti
Le Società interessate sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Allievi Provinciale, entro la data fissata
dalla Delegazione di competenza.
Non saranno accettate le iscrizioni di Società che non dispongono di un campo di gioco regolarmente omologato
per la Categoria.
7) Campionato Giovanissimi Provinciali - 2009/2010
Articolazione
Il Campionato Giovanissimi Provinciale 2009/2010, è articolato su gironi composti da un minimo di 12 ad un
numero di 14 squadre ciascuno, determinato sulla base delle iscrizioni pervenute presso le Delegazioni; situazioni
particolari saranno valutate dal Consiglio Direttivo regionale.
Hanno titolo a richiedere l’iscrizione al Campionato Giovanissimi Provinciali 2009/2010, tutte le Società affiliate, che
ne faranno richiesta.
L’accettazione di seconde squadre, che gareggeranno “Fuori Classifica” è consentita, purché le Formazioni
vengano inserite in Gironi diversi.
Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato Giovanissimi Provinciali, organizzato su delega del Comitato Regionale Veneto L.N.D.,
dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la
stagione sportiva 2009/2010, nati dall’ 1/1/1995 in poi, che comunque, abbiano anagraficamente compiuto il 12°
anno di età.
Adempimenti
Tutte le Società interessate sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Giovanissimi Provinciali, entro la
data fissata dalla Delegazione di competenza.
Non saranno accettate le iscrizioni di Società che non dispongono di un campo di gioco regolarmente omologato
per la Categoria.
8) Attività di Base - 2009/2010
L’organizzazione dell’attività per le categorie
- Scuole di Calcio
- Piccoli Amici
- Pulcini
- Esordienti
sarà oggetto di programmazione su un prossimo Comunicato Ufficiale.
9) Attività di Calcio femminile e di Calcio a cinque - 2009/2010
Le modalità di svolgimento dell’attività organizzata, sia in ambito regionale che presso le Delegazioni, saranno rese
note attraverso un prossimo Comunicato ufficiale pubblicato direttamente dalle competenti Delegazioni regionali di
Calcio femminile e di Calcio a cinque.
10) Attività delle Rappresentative - 2009/2010
Anche l’attività delle Rappresentative Regionali e di quella delle Delegazioni, nelle diverse Categorie, sarà oggetto
di argomento di un prossimo Comunicato ufficiale.
3/58
2.8.2. ONERI FINANZIARI STAGIONE SPORTIVA 2009-2010
Si informa che la F.I.G.C. non ha ancora provveduto alla pubblicazione degli Oneri Finanziari per l’Attività Giovanile
della Stagione Sportiva 2009/2010.
Sarà cura di questo Comitato informare tutte le Società – attraverso il Comunicato ufficiale – non appena ne verrà
a conoscenza.
2.8.3. AMMISSIONI AI CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI 2009/10
Si comunica che il Consiglio Direttivo del C.R. Veneto, nella sua riunione dell’8/7/2009, esaminate le domande
ritualmente pervenute e valutate sulla base dei criteri pubblicati sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 31/10/2008, con
il parere favorevole del Coordinatore federale veneto per il S.G.S., ha deliberato l’ammissione delle sottonotate
società ai campionati Regionali Allievi e Giovanissimi della corrente stagione sportiva 2009-2010.
Si precisa che il Consiglio, all’atto della stesura delle graduatorie di merito, nei casi di Società a parità di punteggio
relativamente ai Punti 5 e alle Fascie “B”, ha stabilito di privilegiare, la Categoria di appartenenza della 1^ squadra.
Eventuali osservazioni da parte delle società interessate dovranno pervenire al C. R. Veneto entro e non oltre
Lunedì 20 luglio 2009.
A)
CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 2009/2010
SOCIETA’ AMMESSE DI DIRITTO (Punto 2) e ammesse a completamento degli organici per titolo (Punto 4)
Camp. Prov.
1
ABANO CALCIO
43
GIOVANILE PIZZOCCO
Camp. Prov.
2
ADRIESE
44
JUNIOR MONTICELLO
3
ALBA BORGO ROMA
45
LA ROCCA MONSELICE
Camp. Prov.
4
ALBIGNASEGO CALCIO 1959
46
LAGUNA DI VENEZIA
5
ALPAGO
47
LEGNAGO SALUS
Vice Camp. Prov.
6
AMATORI NOGARA
48
LEODARI SOLE MOTTA
12° Classificata
7
AUDACE SME
49
LIVENTINAGORGHENSE
8
AURORA TREVISO DUE
50
LONIGO
9
AZZURRA SANDRIGO
51
LUGAGNANO
Camp. Prov.
10 B.N.C. NOI
52
MIRANESE
11 BELFIORESE
53
MONTECCHIO MAGGIORE SRL
12 BELLUNO 1905
54
NOVENTA CALCIO
13 BUSSOLENGO
55
OLMI CALLALTA
Vice Camp. Prov.
14 CALCIO CAVARZERE
56
OPITERGINA
Vice Camp. Prov.
15 CALCIO MONTEBELLUNA
57
PESCANTINA SAN LORENZO
16 CALCIO SPINEA
58
PETRA MALO
17 CALCIO THIENE
59
PIOVESE CALCIO 1919
Camp. Prov.
Camp. Prov.
18 CALCIO TREBASELEGHE D.R.
60
PRAMAGGIORE
Camp. Prov. Giov.
19 CAMISANO
61
PUNTO MESTRE
20 CAMPODARSEGO
62
RADIO BIRIKINA LUPARENSE
21 CASIER DOSSON
63
REAL MONTEFORTE
22 CASTELNUOVOSANDRA’
64
REAL SAN MARCO
23 CAVARZANO OLTRARDO
65
ROMANO D’EZZELINO
24 CEREA
66
ROVIGO CALCIO SRL
25 CHIOGGIASOTTOMARINA
67
SAN MARTINO SPEME
26 CIPRIANOCATRON
68
SANSTINOCORBOLONE
Campione Prov.
27 CITTA’ DI CONCORDIA
69
SANTA-SOFIA LENDINARA
28 CITTA’ DI JESOLO
70
SCHIAVON SIST. SANPAOLO
29 COLOGNA VENETA
71
SOLESINESE
30 CORNUDA CROCETTA
72
SONA M.MAZZA
31 CRAZY COLOMBO
73
TEAM S. LUCIA GOLOSINE
Vice Camp. Prov.
32 DOLO RIVIERA DEL BRENTA
74
TREPORTI
33 ECLISSE CARENI PIEVIGINA
75
UNION CSV
34 EDO MESTRE
76
UNION QUINTO
Camp. Prov. Giov.
35 ESTE
77
VALPOLICELLA
Camp. Prov.
36 EUROCALCIO 2007
78
VEDELAGO
37 FAIZANE’ 1931
79
VIGONTINA
38 FAVARO 1948
80
VILLAFRANCA VERONA
39 FELTRESEPREALPI
81
VILLORBA
40 GARCIA MORENO ARZIGNANO
82
VIRTUS VECOMP
Vice Camp. Prov.
Vice Camp. Prov.
41 GAZZERA OLIMPIA CHIRIG.
83
VIRTUS VILLAFRANCA PD
42 GIORGIONE CALCIO 2000
84
VITTORIO FALMEC S.M.COLLE Camp. Prov.
3/59
Risultano NON AMMESSE al campionato regionale allievi le sottonotate società, precisando che le prime
10 sono ordinate in graduatoria di ripescaggio per il completamento dell’organico nell’eventualità di
defezioni, fusioni o altro:
PUNTO 4
1
2
CHIAMPO
FULGOR TREVIGNANO
12^ classificata
12^ classificata
3
PONZANO CALCIO
12^ classificata
PUNTO 5
PUNTI
4
5
6
7
8
9
10
PUNTI
MAROSTICENSE
SAN GIOVANNI LUPATOTO
ARES CALCIO VERONA
CALCIO MARCON
SOTTOMARINA LIDO CALCIO
UNION CAMPO S.MARTINO
SAN GIOVANNI ILARIONE
PRO MOGLIANO
VIRTUS POL.
BAGNOLI SAN SIRO
COLOGNOLA AI COLLI
PRIX LE TORRI
ROBEGANESE FULG.SALZANO
NUOVA PIOMBINESE CALCIO
JUNIOR OPPEANESE
LIA PIAVE
TREVENZUOLO
75
73
71
59
58
58
57
52
51
49
49
46
42
41
41
40
38
AMBROSIANA
SCHIARA
C.S.R. TEOLO
CADIDAVID
CALDOGNO RETTORGOLE
UNION SANDONATESE
CASALSERUGO BOVOLENTA
PLATEOLESE
SILEA
MESTRINO PHARMABAG
UNION RIPA LA FENADORA
SAN DOMENICO SAVIO
NOVA GENS
SCORZE’ PESEGGIA
REAL PIONCA
ATLETICO 2000
BASSANELLO GUIZZA
36
36
***
33
33
33
32
32
32
31
31
30
28
28
26
23
19
*** NB. La SOCIETA’ C.S.R. TEOLO SI E’ RITIRATA DA OGNI ATTIVITA’
Società non ammessa in quanto classificatasi al 13° posto nella classifica del Campionato Regionale
Allievi 2008/2009:
VETERNIGO.
Società non aventi titolo a presentare richiesta, in base alle preclusioni contenute nei criteri d’ammissione
ai Campionati Regionali di cui al C.U. N° 65 del 27/04/09, di cui al punto 3), paragrafo 1) :
BIBIONE - GRIFONI - LOREGGIA - NUOVA VALDAGNO - SANTO STEFANO ZIMELLA - SANDONA 1922 .
Domanda non presa in considerazione in quanto spedita fuori termine:
LORIA 96.
B) CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI 2009/2010
SOCIETA’ AMMESSE DI DIRITTO (Punto 2) e ammesse a completamento degli organici per titolo (Punto 4)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ABANO CALCIO
ADRIESE
ALBA BORGO ROMA
ALBIGNASEGO CALCIO 1959
ALPAGO
AMATORI NOGARA
AUDACE SME
AZZURRA SANDRIGO
BELFIORESE
BELLUNO 1905
CALCIO CAVARZERE
CALCIO MARCON
CALCIO MONTEBELLUNA
CALCIO SPINEA
CALCIO THIENE
CAMISANO
Campione Prov.
12° Classificata
Vice Camp. Prov.
Campione Prov.
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
LIVENTINAGORGHENSE
LONIGO
LUGAGNANO
MAROSTICENSE
MIRANESE
MONTECCHIO MAGGIORE SRL
NOVENTA CALCIO
NOVENTA PIAVE
OLMI CALLALTA
OPITERGINA
PESCANTINA SAN LORENZO
PETRA MALO
PIOVESE CALCIO 1919
PONZANO CALCIO
PRO MOGLIANO
PUNTO MESTRE
12° Classificata
Vice Camp. Prov.
Campione Prov.
Campione Prov.
3/60
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
CAMPODARSEGO
CASIER DOSSON
CASTELNUOVOSANDRA’
CEREA
CHIOGGIASOTTOMARINA
CIPRIANOCATRON
CITTA’ DI JESOLO
COLOGNA VENETA
COLOGNOLA AI COLLI
CORNUDA CROCETTA
CRAZY COLOMBO
DOLO RIVIERA DEL BRENTA
EAGLES PEDEMONTANA
ECLISSE CARENI PIEVIGINA
ESTE
FAVARO 1948
FELTRESEPREALPI
FULGOR TRIVIGNANO
GARCIA MORENO ARZIGNANO
GAZZERA OLIMPIA CHIRIG.
GIORGIONE CALCIO 2000
LA ROCCA MONSELICE
LAGUNA DI VENEZIA
LA STIMMA D.B.
LEGNAGO SALUS
LEODARI SOLE MOTTA
Campione Prov.
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
RADIO BIRIKINA LUPARENSE
ROBEGANESE F. SALZANO
ROMANO D’EZZELINO
ROSA’
ROSSANO 2004
ROVIGO CALCIO SRL
SAN GIOVANNI LUPATOTO
SANTA-SOFIA LENDINARA
SCHIARA
SCHIAVON SIST. SANPAOLO
SOLESINESE
SONA M.MAZZA
SOTTOMARINA LIDO CALCIO
STRA RIVIERA DEL BRENTA
TEAM S. LUCIA GOLOSINE
UNION CAMPO SAN MARTINO
UNION CSV
UNION QUINTO
VALPOLICELLA
VEDELAGO
VIGONTINA
VILLAFRANCA VERONA
VILLANOVA DI PORTOGR.
VILLORBA
VIRTUS VECOMP
VITTORIO FALMEC S.M.COLLE
Vice Camp. Prov.
12° Classificata
Campione Prov.
12° Classificata
12° Classificata
Campione Prov.
12° Classificata
Vice Camp. Prov.
Risultano NON AMMESSE al campionato regionale giovanissimi le sottonotate società, precisando che le
prime 11 sono in graduatoria di ripescaggio per il completamento dell’organico nell’eventualità di
defezioni, fusioni o altro:
PUNTO 4
1
CITTA’ DI CONCORDIA
Camp. Naz..Dil.
PUNTO 5
PUNTI
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
PUNTI
VETERNIGO
REAL MONTEFORTE
FOSSO
EDO MESTRE
AVESA HSM
CASALSERUGO-BOVOLENTA
TREPORTI
NUOVA PIOMBINESE CALCIO
OLIMPICA DOSSOBUONO
JUNIOR MONTICELLO
ISOLA RIZZA
LIA PIAVE
67
59
53
49
43
42
42
41
41
41
40
40
AMBROSIANA
SAN DOMENICO SAVIO
CADIDAVID
CALDOGNO RETTORGOLE
CASTAGNOLE
MESTRINO PHARMABAG
UNION RIPA LA FENADORA
NOVA GENS
TREVENZUOLO
CALCIO SAN GIUSEPPE TV
REAL PIONCA
UNION SANDONATESE
36
36
33
33
32
31
31
28
28
27
26
25
Società non ammesse in quanto classificatasi al 13° e 14° posto nella classifica del Campionato Regionale
Giovanissimi 2008 2009:
BAGNOLI SAN SIRO - CAVARZANO OLTRARDO - REAL SAN MARCO.
Società non avente titolo a presentare richiesta, in base alle preclusioni, contenute nei criteri
d’ammissione ai Campionati Regionali di cui al C.U. N° 65 del 27/04/09, di cui al punto 3), paragrafo 1) :
LOREGGIA - SANTO STEFANO DI ZIMELLA - REAL VALDAGNO.
3/61
C) TORNEO REGIONALE ALLIEVI - FASCIA "B” - FUORI CLASSIFICA
Per i SOLI NATI NEL 1994 con la possibilità di impiego di nr.2 atleti nati nell’anno 1995 viene organizzato UN
girone regionale a 16 squadre ALLIEVI “FASCIA B” al quale vengono ammesse le seguenti società:
1
2
3
4
CL. C.V. S.C. T.D.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
5/A
NR.S.
6
7
B.C. Pres.
TOT.
BASSANO VIRTUS
CHIEVO VR
CITTADELLA
HELLAS VERONA
PADOVA
SAMBONIFACESE
TREVISO
VENEZIA
VICENZA
SONA M.MAZZA
LIVENTINAGORGH.
ALBIGNASEGO CALCIO 1959
MONTECCHIO M.
NOVENTA CALCIO
ROMANO D’EZZELINO
UNION CSV
DIRITTO
25
20
10
15
15
10
8
5
5
10
10
10
10
10
10
10
4
4
4
4
7
8
7
8
8
11
7
-5
47
42
36
33
33
30
29
IN ORDINE DI RIPESCAGGIO EVENTUALE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
C.MONTEBELLUNA
COLOGNA VENETA
VIGONTINA
CITTA' DI JESOLO
REAL S.MARCO
ABANO
PIOVESE CALCIO 1919
LUGAGNANO
GARCIA MORENO ARZIGN.
CIPRIANOCATRON
ESTE
15
10
4
4
8
6
6
6
4
5
5
10
5
5
5
5
5
5
10
5
4
4
4
8
8
7
7
7
7
7
7
7
4
7
-5
28
26
21
20
20
18
18
18
17
17
8
AMMESSE
3/62
D)
TORNEO REGIONALE GIOVANISSIMI FASCIA "B" - FUORI CLASSIFICA
Per i SOLI NATI NEL 1996 con la possibilità di impiego di nr.2 atleti nati nell’anno 1997 viene organizzato UN
girone regionale a 16 squadre Giovanissimi "FASCIA B", al quale vengono ammesse le seguenti società:
1
2
3
4
5/B
6
7
TOT.
CL. C.V. S.C. T.D. NR.S. B.C. Pres.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
BASSANO VIRTUS
CHIEVO VR
CITTADELLA
HELLAS VERONA
PADOVA
ROVIGO CALCIO S.R.L.
SAMBONIFACESE
TREVISO
VENEZIA
VICENZA
11
12
13
14
15
16
C.MONTEBELLUNA
UNION CSV
LIVENTINAGORGH.
ALBIGNASEGO CAL.1959
NOVENTA CALCIO
SONA M.MAZZA
DIRITTO
20
25
15
15
10
15
5
10
10
10
10
5
7
4
4
4
8
8
8
7
8
7
-5
40
38
37
32
32
31
IN ORDINE DI RIPESCAGGIO EVENTUALE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
FAVARO 1948
GARCIA MORENO A.
MONTECCHIO M.
S.SOFIA LENDINARA
PIOVESE CALCIO 1919
GIORGIONE CALCIO 2000
LEGNAGO SALUS
VIGONTINA
CITTA' DI JESOLO
CIPRIANOCATRON
OLIMPICA DOSSOBUONO
LAGUNA VENEZIA
ROMANO D’EZZELINO
ESTE
ABANO
ALBA BORGO ROMA
Preclusa , perchè non ammessa
OLIMPICA DOSSOBUONO
10
10
8
10
8
6
10
4
6
5
3
5
5
10
5
5
5
5
10
5
10
5
5
10
5
5
5
AD OGGI
4
4
4
4
4
4
7
4
7
6
7
8
7
7
10
7
6
6
4
7
7
7
27
26
25
25
24
23
22
21
19
17
17
15
14
12
12
12
con la squadra “A” la società :
AMMESSE
3/63
2.8.4. ISCRIZIONI CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI / TORNEO
REGIONALE ALLIEVI E GIOVANISSIMI “FASCE B” - STAG. SP.2009/10
Si invia, in forma cartacea, alle sole Società ammesse, il modulo-iscrizione all’attività di cui all'oggetto, che dovrà
essere completato, sottoscritto e FATTO PERVENIRE IN ORIGINALE ENTRO VENERDI’ 31/7/2009 (per
le consegne a mano entro le ore 13.00) al seguente indirizzo:
F.I.G.C. - COMITATO REGIONALE VENETO – SPORTELLO UNICO
VIA DELLA PILA N° 1 - 30175 MARGHERA (Ve).
Non saranno accettate le domande che perverranno oltre tale data, nemmeno se spedite entro il 31/7/09.
Le società che non faranno pervenire l’iscrizione nei termini saranno considerate rinunciatarie e sostituite.
Le società che si iscriveranno all’attività regionale Allievi e Giovanissimi dovranno provvedere ad effettuare un
versamento - per ciascuna squadra iscritta – delle quote che saranno stabilite prossimamente dalla F.I.G.C. attraverso un BONIFICO BANCARIO intestato a :
F.I.G.C. Comitato Regionale Veneto L.N.D. – C/O Unicredit Banca – Agenzia di Marghera
Codice IBAN IT 87 G 02008 02011 000008209932 ( per le società che iscrivono più squadre può essere
effettuato un unico bonifico cumulativo precisando di quali squadre trattasi).
Ulteriori eventuali tasse e/o depositi cauzionali saranno regolati con le Delegazioni Periferiche di competenza, in
occasione delle iscrizioni ai Campionati/Tornei Provinciali o Distrettuali, secondo le disposizioni e gli oneri
economici che saranno emanati.
2.8.5. INFORMATIVA E CONSENSO
SULLA “PRIVACY”
IN BASE AL
DECRETO LEGISLATIVO 196/2003
Ai sensi del Decreto Legislativo del 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato “Codice Privacy”) tutti i dirigenti
indicati nel modulo di iscrizione relativo al Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi dovranno
OBBLIGATORIAMENTE prestare il proprio consenso , per quanto di rispettiva competenza, al trattamento dei dati
personali forniti all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, restituendo , debitamente compilato in ogni
sua parte, l’allegato modello inserito sul retro della domanda stessa.
2.8.6. ALLENATORI DEI CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
Si ricorda che:
“....per le squadre che partecipano al Campionato Regionale Allievi e/o Giovanissimi è obbligatorio l’utilizzo di un
allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la
stagione sportiva in corso”.
Le società sono invitate a compilare i moduli d’iscrizione ai campionati in oggetto con il numero di matricola
federale ed il nominativo dell’allenatore a cui è stata affidata la conduzione della squadra. Si evidenzia che non
può essere lo stesso per entrambe le squadre (allievi/giovanissimi).
2.8.7. DATE INIZIO CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI
I Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi 2009/2010 avranno inizio domenica 20 SETTEMBRE 2009, in
concomitanza con gli altri Campionati regionali dilettanti.
3/64
2.9. Divisione Calcio a Cinque
ESTRATTO DA C.U. N° 1 DEL 1° LUGLIO 2009 DEL C.R.V.
2.9.1. ISCRIZIONE AI CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2009 - 2010
In ottemperanza alle disposizioni emanate dalla L.N.D. con il proprio Com. Uff. n. 1, qui di seguito il C.R.V.
comunica ufficialmente le date di scadenza e gli importi fissati per le iscrizioni ai Campionati della stagione sportiva
2009/2010.
Le Società dovranno provvedere all’invio dei previsti moduli di iscrizione, ritornando - debitamente compilata e
firmata - n.1 copia del questionario con la composizione dei quadri dirigenziali, nonché l’autocertificazione
(disposizioni per la Onorabilità - art.22 delle NOIF).
Qui di seguito si riportano, per ogni Campionato, gli importi dei versamenti da effettuare e le date di scadenza entro
le quali procedere - sia al bonifico bancario, sia alla presentazione del questionario d’iscrizione - ricordando che i
termini indicati sono perentori:
ENTRO IL 15 LUGLIO 2009
Diritti di
iscrizione
Tassa
associativa
Acconto Spese
assicurative e
organizzative
TOTALE
Calcio a 5 Serie C1
Società “Pure” Calcio a 5
“Seconde squadre” C/5
600,00
600,00
200,00
1.700,00
900,00
2.500,00
1.500,00
Calcio a 5 Serie C2
Società “Pure” Calcio a 5
“Seconde squadre” C/5
450,00
450,00
200,00
1.650,00
650,00
2.300,00
1.100,00
Calcio a 5 Serie D
Società “Pure” Calcio a 5
“Seconde squadre” C/5
350,00
350,00
200,00
1.450,00
450,00
2.000,00
800,00
Società “Pure” C/5 Masch.Juniores
Seconde Sq. C/5 Masch.Juniores
250,00
250,00
200,00
850,00
150,00
1.300,00
400,00
Calcio a 5 Femminile A e B
Società “Pure” C/5 Femminile
Seconde Sq. C/5 Femminile
250,00
250,00
200,00
850,00
150,00
1.300,00
400,00
250,00
250,00
200,00
850,00
150,00
1.300,00
400,00
Calcio a 5 Masch.Juniores
Calcio a 5 Femminile Juniores
Società “Pure” C/5 Femm.Juniores
Seconde Sq. C/5 Femm.Juniores
Le Società saranno tenute al versamento degli importi previsti – a partire dal 1° Luglio 2009 - unicamente a
mezzo di bonifico bancario - sul conto corrente intestato a:
F.I.G.C. - L.N.D. - COMITATO REGIONALE VENETO
Unicredit Banca – Agenzia di Marghera
Codice IBAN : IT 87 G 02008 02011
000008209932
Si ricorda che sulla causale del bonifico bancario dovranno essere indicati chiaramente i seguenti dati :
• denominazione sociale;
• numero di matricola;
• campionato per il quale si effettua il versamento.
• indicazione della valuta per il beneficiario (C.R.V.).
3/65
2.9.2. ATTIVITÀ UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI
La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e
all'art. 23 del Regolamento della L.N.D. – indice ed organizza, per la stagione sportiva 2008/2009, i Campionati, le
competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza secondo gli indirizzi generali fissati dal
Consiglio Direttivo della Lega, come segue:
- omissis -
DIVISIONE CALCIO A CINQUE
CAMPIONATI NAZIONALI
La Divisione Calcio a Cinque organizza i seguenti Campionati Nazionali:
1) Campionato Nazionale di Serie "A"
a)
Articolazione
Il Campionato Nazionale di Serie "A" è articolato su un girone unico di 14 squadre.
Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A" le Società che:
- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Serie "A" della passata stagione
sportiva 2008/2009;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "A/2" al termine della passata stagione sportiva 2008/2009;
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di play-off e di play-out disputate al termine della
stagione sportiva 2008/2009.
b)
Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Serie "A" entro i termini annualmente
fissati dalla Divisione, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in
apposito Comunicato Ufficiale.
Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie "A" della stagione sportiva 2009/2010 non saranno accettate le
iscrizioni di Società che:
- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D. e
dalla Regola 1 del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett. a) e dal Regolamento
Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque;
risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle
Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e
tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli
Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute
definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di
decisioni anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la
L.N.D., le somme poste a carico
delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente
fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 30 della L.N.D. dell’8 Maggio 2008 e Circolare n. 44
della L.N.D. del 14 Aprile 2009);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di diritti ed oneri finanziari;
- non costituiscano, all'atto dell'iscrizione al Campionato, un acconto spese o, in sostituzione, non presentino una
fidejussione bancaria, di importo stabilito dalla Divisione, a garanzia delle obbligazioni assunte.
c)
Retrocessione nel Campionato Nazionale di Serie "A/2"
Al termine della stagione sportiva 2009/2010 potranno retrocedere nel Campionato di Serie “A/2”
complessivamente tre squadre. Le modalità e le procedure per l’individuazione delle squadre predette formeranno
oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione.
3/66
d)
Attività minore (Campionato Nazionale “Under 21”)
Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al
Campionato “Under 21” di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 1988 in poi regolarmente
tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento
precedente al 4 Febbraio 2010, e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni
previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
Le Società che non rispettano tale obbligo, anche se conseguente ad esclusione dal suddetto Campionato dopo il
proprio inizio, verranno segnalate alla Procura Federale per violazione delle norme di cui all’art. 1, del Codice di
Giustizia Sportiva.
A fronte dell’inosservanza dell’obbligo di cui sopra, l’Organo Disciplinare adotterà sanzioni pecuniarie non inferiore
a € 10.000,00.
Nelle gare del Campionato Under 21, comprese le eventuali gare di Play Off, nonchè nelle gare di Coppa Italia, è
fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori italiani, nati e residenti in Italia, che abbiano ottenuto
il primo tesseramento in Italia, almeno pari al 50% (cinquantapercento), arrotondato per eccesso, al numero dei
calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all’arbitro e regolarmente tesserati per la stagione sportiva
2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010 ,
fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia.
Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a
partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l’inizio della stessa) e considerate le modalità
di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego di detti calciatori dovrà risultare con l’obbligo della
presenza dei predetti calciatori dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della
gara.
In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a
Campionati diversi, nell’ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di
Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate
dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
Nelle gare di Play - Off delle fasi finali (trentaduesimi, sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali e finali) del Campionato
Under 21 non possono partecipare i calciatori che abbiano disputato nel Campionato di categoria superiore un
numero di gare superiore al 50% di quelle svoltesi dalla 1^ giornata del Campionato di categoria superiore riferito
alla Società per la quale il calciatore risulta tesserato ala momento della computazione, arrotondato per eccesso
(Esempio: n° 23 gare svoltesi; per 50% = 11,5 arrotondato a n° 12 gare).
Non rientrano in tale limitazione quei calciatori che abbiano partecipato nella Stagione Sportiva regolare e prima
fase del Campionato Under 21, ad un numero di gare almeno pari al 50% di quelle svoltesi dalla 1.a giornata del
Campionato Under 21 riferito alla Società per la quale il calciatore risulta tesserato al momento della
computazione, arrotondato per eccesso (esempio n° 23 gare svoltesi; per 50% = 11,5 arrotondato a n° 12 gare).
L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17,
comma 5, e dall’art. 18, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.
Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale Under 21, fermo
restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati Regionali
e comunque previa autorizzazione dei Comitati Regionali competenti.
e)
Attività Giovanile
Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al
Campionato “Juniores” di Calcio a Cinque, organizzato dal rispettivo Comitato Regionale, o, alternativamente, ad
una
attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Allievi/Giovanissimi/Esordienti/Scuole di Calcio a Cinque), con
l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
Il Campionato “Juniores” è riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 1991 in poi e che, comunque, abbiano
compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l’utilizzazione di calciatori “fuori quota”.
Le Società che non rispettano tale obbligo, anche se conseguente ad esclusione dal suddetto Campionato dopo il
proprio inizio, verranno segnalate alla Procura Federale per violazione delle norme di cui all’art. 1, del Codice di
Giustizia Sportiva.
A fronte dell’inosservanza dell’obbligo di cui sopra, l’Organo Disciplinare adotterà sanzioni pecuniarie non inferiori a
€ 4.000,00.
Alle Società partecipanti al Campionato di Serie “A” è fatto obbligo di partecipare al progetto sperimentale della
Divisione Calcio a Cinque “Io Calcio a 5” e di istituire una Scuola di Calcio a 5, con le modalità e i requisiti fissati
dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C.
La inosservanza del predetto obbligo è passibile dell’adozione di una sanzione pecuniaria di importo non inferiore
a € 10.000,00.
3/67
f)
Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Nelle gare dei Campionati di Serie “A”, comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonchè nelle gare di
Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna
limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva
2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010, che
abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all’art. 34, comma 3,
delle N.O.I.F.. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie “A”, comprese le eventuali gare di play-off e playout e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del 03.02.2010 e/o
con decorrenza del tesseramento successiva al 03.02.2010 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo
specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della
gara prevista all’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni. Nelle stesse gare è fatto
obbligo alle Società di impiegare almeno numero 3 giocatori italiani, nati e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il
primo tesseramento in Italia e siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3
febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010, fatto salvo lo specifico
Regolamento per la Coppa Italia.
Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dovrà risultare con l’obbligo
della presenza dei predetti calciatori dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima
della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.
Alle Società che non rispettano tale obbligo verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della
gara prevista all’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.
2) Campionato Nazionale di Serie "A/2"
a)
Articolazione
Il Campionato Nazionale di Serie “A/2” è articolato su due gironi di 14 squadre ciascuno.
Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di Serie “A/2” le Società che:
- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nella passata stagione sportiva 2008/2009;
- sono state promosse dal Campionato di Serie “B” al termine della passata stagione sportiva 2008/2009;
- hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di play-off e di play-out disputate al termine della
stagione sportiva 2008/2009.
b)
Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Serie “A/2” entro i termini annualmente
fissati dalla Divisione, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in
apposito Comunicato Ufficiale.
Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie “A/2” della stagione sportiva 2009/2010 non saranno accettate le
iscrizioni di Società che:
- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 27 del Regolamento della L.N.D. e
dalla Regola 1 del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett. a) e dal Regolamento
Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei
Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a
seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la
risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro
il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni
anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le
somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine
perentorio annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 30 della L.N.D. dell’8
Maggio 2008 e Circolare n. 44 della L.N.D. del 14 Aprile 2009);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di diritti ed oneri finanziari;
- non costituiscano, all'atto dell'iscrizione al Campionato, un acconto spese o, in sostituzione, non presentino una
fidejussione bancaria, di importo stabilito dalla Divisione, a garanzia delle obbligazioni assunte.
3/68
c)
Ammissione al Campionato Nazionale di Serie “A” e retrocessioni nel Campionato Nazionale di Serie “B”
Al termine della stagione sportiva 2009/2010 potranno complessivamente essere promosse al Campionato di Serie
"A" tre squadre e potranno retrocedere nel Campionato di Serie “B” complessivamente otto squadre. Le modalità e
le procedure per l’individuazione delle squadre predette formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di
successiva pubblicazione a cura della Divisione.
d)
Attività minore (Campionato Nazionale “Under 21”)
Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A/2" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al
Campionato “Under 21” di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° Gennaio 1987 in poi regolarmente
tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 Febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento
precedente al 4 Febbraio 2010, e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni
previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F
Le Società che non rispettano tale obbligo, anche se conseguente ad esclusione dal suddetto Campionato dopo il
proprio inizio, verranno segnalate alla Procura Federale per violazione delle norme di cui all’art. 1, del Codice di
Giustizia Sportiva.
A fronte dell’inosservanza dell’obbligo di cui sopra, l’Organo Disciplinare adotterà sanzioni pecuniarie non inferiore
a € 8.000,00.
Nelle gare del Campionato Under 21 comprese le eventuali gare di Play Off e nonchè nelle gare di Coppa Italia è
fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori italiani, nati e residenti in Italia, che abbiano ottenuto
il primo tesseramento in Italia, almeno pari al 50% (cinquantapercento), arrotondato per eccesso, al numero dei
calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all’arbitro e regolarmente tesserati per la stagione sportiva
2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010 ,
fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia.
Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a
partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l’inizio della stessa) e considerate le modalità
di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego di detti calciatori dovrà risultare con l’obbligo della
presenza dei predetti calciatori dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della
gara.
In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a
Campionati diversi, nell’ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di
Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate
dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
Nelle gare di Play - Off delle fasi finali (trentaduesimi, sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali e finali) del Campionato
Under 21 non possono partecipare i calciatori che abbiano disputato nel Campionato di categoria superiore un
numero di gare superiore al 50% di quelle svoltesi dalla 1^ giornata del Campionato di categoria superiore riferito
alla Società per la quale il calciatore risulta tesserato ala momento della computazione, arrotondato per eccesso
(Esempio: n° 23 gare svoltesi; per 50% = 11,5 arrotondato a n° 12 gare).
Non rientrano in tale limitazione quei calciatori che abbiano partecipato nella Stagione Sportiva regolare e prima
fase del Campionato Under 21, ad un numero di gare almeno pari al 50% di quelle svoltesi dalla 1^ giornata del
Campionato Under 21 riferito alla Società per la quale il calciatore risulta tesserato al momento della
computazione, arrotondato per eccesso (esempio: n° 23 gare svoltesi; per 50% = 11,5 arrotondato a n° 12 gare).
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17,
comma 5, e dall’art.18 lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.
Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale Under 21, fermo
restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati Regionali
e comunque previa autorizzazione dei Comitati Regionali competenti..
Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale Under 21, fermo
restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati
Regionali, e comunque previa autorizzazione dei Comitati Regionali competenti.
e)
Attività Giovanile
Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A2" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al
Campionato “Juniores” di Calcio a Cinque, organizzato dal rispettivo Comitato Regionale, o, alternativamente, ad
una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Allievi/Giovanissimi/Esordienti/Scuole di Calcio a Cinque),
con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
Il Campionato “Juniores” è riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 1991 in poi e che, comunque, abbiano
compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
3/69
Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l’utilizzazione di calciatori “fuori quota”.
Le Società che non rispettano tale obbligo, anche se conseguente ad esclusione dal suddetto Campionato dopo il
proprio inizio, verranno segnalate alla Procura Federale per violazione delle norme di cui all’art. 1, del Codice di
Giustizia Sportiva.
A fronte dell’inosservanza dell’obbligo di cui sopra, l’Organo Disciplinare adotterà sanzioni pecuniarie non inferiore
a € 4.000,00.
f)
Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Nelle gare dei Campionati di Serie “A/2” comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, e
nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza
alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione
sportiva 2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio
2010, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all’art. 34,
comma 3, delle N.O.I.F. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie “A/2”, comprese le eventuali gare di
play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del
03.02.2010 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 03.02.2010 e/o non aventi titolo a partecipare
come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva
della perdita della gara prevista all’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni. Nelle
stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno numero 3 giocatori nati successivamente al 31
Dicembre 1987 di cui almeno due italiani, nati e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in
Italia, regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza
del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010, fatto salvo lo specifico Regolamento per le gare di Coppa Italia.
Non rientra nel computo predetto il calciatore nato successivamente al 31.12.1987 eventualmente tesserato in
applicazione della normativa prevista all’art.40, punto 11, sub 1 e 2, delle NOIF (giocatore straniero).
Nelle stesse gare è inoltre fatto, inoltre, obbligo di impiegare almeno 1 calciatore italiano, nato in Italia
successivamente al 31 Dicembre 1983 e residente in Italia, che abbia ottenuto il primo tesseramento in Italia,
regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 Febbraio 2010, e/o con decorrenza del
tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010 , fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia.
Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dovrà risultare con l’obbligo
della presenza dei predetti calciatori dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima
della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati.
Alle Società che non rispettano tale obbligo verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della
gara prevista all’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni.
3) Campionato Nazionale di Serie "B"
a)
Articolazione
Il Campionato Nazionale di Serie "B" è articolato su sei gironi di 14 squadre ciascuno.
Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "B" le Società che:
- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nella passata stagione sportiva 2008/2009;
- hanno vinto i rispettivi Campionati Regionali al termine della stagione sportiva 2008/2009;
- hanno vinto la Coppa Italia riservata alle squadre regionali della stagione sportiva 2008/2009;
- n. 4 squadre che acquisiscono tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla Divisione Calcio a
Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali.
b)
Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Serie “B” entro i termini annualmente
fissati dalla Divisione, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in
apposito Comunicato Ufficiale.
Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie “B” della stagione sportiva 2009/2010 non saranno accettate le
iscrizioni di Società che:
- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 27 del Regolamento della L.N.D. e
dalla Regola 1 del Regolamento di Gioco e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei
Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a
seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la
risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro
3/70
il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni
anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le
somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine
perentorio annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 30 della L.N.D. dell’8
Maggio 2008 e Circolare n. 44 della L.N.D. del 14 Aprile 2009);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di diritti ed oneri
finanziari;
- non costituiscano, all'atto dell'iscrizione al Campionato, un acconto spese o, in sostituzione, non presentino
una fidejussione bancaria, di importo stabilito dalla Divisione, a garanzia delle obbligazioni assunte.
c)
Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A/2" e retrocessioni nei Campionati Regionali
Al termine della stagione sportiva 2009/2010 potranno complessivamente essere promosse al Campionato di Serie
"A/2" otto squadre e retrocederanno nei Campionati Regionali complessivamente ventiquattro squadre. Le modalità
e le procedure per l’individuazione delle squadre promosse formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di
successiva pubblicazione a cura della Divisione.
d)
Attività minore (Campionato Nazionale “Under 21”)
Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "B" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al
Campionato “Under 21” di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° Gennaio 1987 in poi regolarmente
tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento
precedente al 4 Febbraio 2010, e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni
previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F
Le Società che non rispettano tale obbligo, anche se conseguente ad esclusione dal suddetto Campionato dopo il
proprio inizio, verranno segnalate alla Procura Federale per violazione delle norme di cui all’art. 1, del Codice di
Giustizia Sportiva.
A fronte dell’inosservanza dell’obbligo di cui sopra, l’Organo Disciplinare adotterà sanzioni pecuniarie non inferiore
a € 8.000,00.
Nelle gare del Campionato Under 21 comprese le eventuali gare di Play Off e nonchè nelle gare di Coppa Italia è
fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori italiani, nati e residenti in Italia, che abbiano ottenuto
il primo tesseramento in Italia, almeno pari al 50% (cinquantapercento), arrotondato per eccesso, al numero dei
calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all’arbitro e regolarmente tesserati per la stagione sportiva
2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010 ,
fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia.
Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a
partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l’inizio della stessa) e considerate le modalità
di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego di detti calciatori dovrà risultare con l’obbligo della
presenza dei predetti calciatori dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della
gara.
In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a
Campionati diversi, nell’ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di
Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate
dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
Nelle gare di Play - Off delle fasi finali (trentaduesimi, sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali e finali) del Campionato
Under 21 non possono partecipare i calciatori che abbiano disputato nel Campionato di categoria superiore un
numero di gare superiore al 50% di quelle svoltesi dalla 1^ giornata del Campionato di categoria superiore riferito
alla Società per la quale il calciatore risulta tesserato ala momento della computazione, arrotondato per eccesso
(Esempio: n° 23 gare svoltesi; per 50% = 11,5 arrotondato a n° 12 gare).
Non rientrano in tale limitazione quei calciatori che abbiano partecipato nella Stagione Sportiva regolare e prima
fase del Campionato Under 21, ad un numero di gare almeno pari al 50% di quelle svoltesi dalla 1^ giornata del
Campionato Under 21 riferito alla Società per la quale il calciatore risulta tesserato al momento della
computazione, arrotondato per eccesso (esempio: n° 23 gare svoltesi; per 50% = 11,5 arrotondato a n° 12 gare).
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17,
comma 5, e dall’art.18 lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.
Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale Under 21, fermo
restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati Regionali
e comunque previa autorizzazione dei Comitati Regionali competenti.
3/71
e) Attività Giovanile
Le Società partecipanti al Campionato di Serie "B" possono, facoltativamente, prendere parte con una propria
squadra al Campionato “Juniores” di Calcio a Cinque, organizzato dal rispettivo Comitato Regionale, o,
alternativamente, ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Allievi/Giovanissimi/Esordienti/Scuole
di Calcio a Cinque), con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
Il Campionato “Juniores” è riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 1991 in poi e che, comunque, abbiano
compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l’utilizzazione di calciatori “fuori quota”.
f) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Nelle gare dei Campionati di Serie “B ” comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, e nelle gare di Coppa
Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento della Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di
impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla
data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010, che abbiano
compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all’art. 34, comma 3, delle
N.O.I.F.. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie “B”, comprese le eventuali gare di play-off e play-out e
nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del 03.02.2010 e/o con
decorrenza del tesseramento successiva al 03.02.2010 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo
specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della
gara prevista all’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni. Nelle stesse gare è fatto
obbligo alle Società di impiegare almeno numero 3 giocatori nati successivamente al 31 Dicembre 1987 di cui
almeno due italiani, nati e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia, regolarmente
tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento
precedente al 4 Febbraio 2010, fatto salvo lo specifico Regolamento per le gare di Coppa Italia.
Non rientra nel computo predetto il calciatore nato successivamente al 31.12.1987 eventualmente tesserato in
applicazione della normativa prevista all’art. 40, punto 11, sub 1 e 2, delle NOIF (giocatore straniero).
CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI
ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA DIVISIONE REGIONALE
A)
ATTIVITA’ DI SOCIETA’
Il Comitato Regionale Veneto organizza per la Stagione Sportiva 2009/2010 le seguenti attività di Società:
1°
2°
3°
4°
CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE C1
CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE C2
CAMPIONATI PROVINCIALI DI SERIE D
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES “ELITE” MASCHILE
5°
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES MASCHILE
6°
CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE DI SERIE C
7°
8°
9°
10°
11°
12°
13°
14°
CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE DI SERIE D
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES FEMMINILE
COPPA ITALIA – FASE REGIONALE – MASCHILE
COPPA VENETO DI SERIE D – FASE PROVINCIALE E FASE REGIONALE
COPPA ITALIA FEMMINILE SERIE A - FASE REGIONALE
COPPA VENETO FEMMINILE SERIE B
SUPERCOPPA REGIONALE MASCHILE 2008/2009
SUPERCOPPA REGIONALE FEMMINILE 2008/2009
3/72
B)
ADEMPIMENTI ECONOMICI - FINANZIARI RD ORGANIZZATIVI
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati entro ii termine fissato dal Comitato
Regionale, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti.
Ai fini della partecipazione ai Campionati della stagione sportiva 2009/2010 non saranno accettate le iscrizioni di
Società che:
- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali,Società e Tesserati.
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 Maggio di ciascuna
stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive
della Commissione Verenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle
Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato
per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n.30 della LND dell’8 Maggio 2008)
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di tasse ed oneri finanziari;
1)
CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE C1
a) Articolazione
Il Campionato di Serie C1 è articolato su GIRONE UNICO da 16 Squadre.
La giornata di gara prevista è VENERDI’ con inizio alle ore le ore 21.30 .
Non saranno concesse deroghe all’inizio delle gare oltre il termine massimo sopra fissato.
Tale deroga non sarà concessa neppure se sottoposta con richiesta scritta e congiunta di entrambe le Società
interessate.
L’autorizzazzione allo spostamento dell’orario di gara sarà espressamente concessa solo ed esclusivamente dal
Responsabile per l'Attività Regionale di Calcio a Cinque e solamente in casi eccezionali ed ampiamente
documentati.
Il limite sarà comunque concesso entro e non oltre un massimo di 15 minuti.
In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto valgono le priorità riportate nel successivo articolo
denominato “Concomitanze di gare sullo stesso campo”.
L’inizio delle partite dovrà essere differito di un’ora e mezza al fine di consentire la regolare disputa delle gare
Parteciperanno n.16 Società come di seguito specificato :
- le Società retrocesse dal Campionato nazionale di Serie B al termine della passata Stagione Sportiva
2008/2009;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Serie C1 della
passata Stagione Sportiva 2008/2009;
- le Società promosse dal Campionato di Serie C2 al termine della passata Stagione Sportiva 2008/2009;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, provenienti dall’organico della categoria
immediatamente inferiore, secondo le disposizioni stabilite dal Comitato Regionale Veneto.
b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati entro i termini annualmente fissati dal
rispettivo Comitato Regionale, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.
Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2009/2010 non saranno
accettate le iscrizioni di Società che:
- non dispongano di un campo di gioco dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati. In presenza di decisioni
della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché,
sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive della Commissione
Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono
essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l’iscrizione al
rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 30 della L.N.D. dell’8 Maggio 2008 e Circolare n. 44 della L.N.D. del 14
Aprile 2009);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di diritti ed oneri finanziari.
I Comitati Regionali dovranno comunicare entro e non oltre il 10 Maggio 2010 alla Divisione Calcio a Cinque il
nominativo della Società che si è qualificata al secondo posto del rispettivo Campionato regionale.
3/73
c) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di Serie C1, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti,
possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente
tesserati per la stagione sportiva 2008/2009 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto
delle condizioni previste dall’art.34, comma 3, delle N.O.I.F.
E' fatto obbligo per tutte le Società iscritte e partecipanti al campionato di serie C1 l'impiego di almeno 3
(tre) giocatori nati dal 1° Gennaio 1988.
Considerate le modalità di gioco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dei suddetti calciatori dovrà
risultare con l’obbligo della presenza dei predetti calciatori dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta
presentata all’arbitro prima della gara.
d) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie B
La Società che al termine della stagione sportiva 2009/2010 si classifica al primo posto nel girone del Campionato
di Serie C1, acquisisce il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie B 2010/2011.
Potranno accedere al Campionato Nazionale di Serie B anche la squadra vincente la Coppa Italia (fase nazionale),
nonché n. 4 squadre che acquisiranno tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla Lega
Nazionale Dilettanti, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali.
Per definire la squadra che parteciperà agli spareggi nazionali per l’ammissione alla serie B si disputeranno
Play/Off tra le squadre classificatesi al 2°, 3°, 4°, 5° posto in classifica.
e) Retrocessione nel Campionato di Serie C2
Le Società che, al termine della Stagione Sportiva 2009/2010, andranno ad occupare gli ultimi QUATTRO posti
della classifica finale del Campionato di Serie C1, retrocederanno nel Campionato di Serie C2 – Stagione Sportiva
2010/2011.
Il C.R.Veneto, comunque, prima dell’inizio dell’attività, procederà alla pubblicazione del meccanismo che regolerà
le promozioni e le retrocessioni dei Campionati 2009/2010.
f) Attività Giovanile
Alle Società di serie C1 è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale "Juniores"
di Calcio a Cinque o alternativamente al Campionato Regionale "Allievi" di Calcio a Cinque indetto dal Settore per
l'Attività Giovanile e Scolastica.
Le Società che non rispettano tale obbligo, anche se conseguente ad esclusione dal suddetto Campionato dopo il
loro inizio, verranno segnalate alla Procura Federale per violazione delle Norme di cui all’art. 1, del Codice di
Giustizia Sportiva.
A fronte dell' inosservanza dell’obbligo di cui sopra, l’Organo Disciplinare adotterà sanzioni pecuniarie di
importo pari a € 2.500,00.
Le Società possono partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.
La partecipazione a tali Attività può costituire attenuante nella determinazione della sanzione da infliggere per
violazione degli obblighi sopra indicati.
Sono intesi come Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica :
a) Campionato Regionale Allievi;
b) Campionato Regionale Giovanissimi.
In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più
squadre a Campionati diversi, nell’ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle
gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente
disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.
Le Società partecipanti ai Campionato Regionale di serie C1 che intendessero iscrivere una loro
squadra al Campionato Nazionale Under 21 indetto dalla Divisione Nazionale Calcio a Cinque dovranno ottenere
l’autorizzazione da parte del Comitato Regionale che verrà concessa solo ed esclusivamente qualora la Società
richiedente sia iscritta al Campionato Regionale Juniores o alternativamente al Campionato Regionale Allievi.
Le Società di serie C1 che richiedono l'ammissione al rispettivo Campionato Nazionale di serie B, a
completamento dell'organico, devono produrre apposita dichiarazione, rilasciata dal Comitato Regionale
competente , attestante l'avvenuta iscrizione al Campionato di serie C1 per la stagione 2009/2010.
3/74
2)
CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE C2
a) Articolazione
Il Campionato di Serie C2 è articolato su QUATTRO gironi da 16 Squadre ciascuno.
La giornata di gara prevista è : VENERDI’ (nella fascia oraria compresa tra le ore 21.15 - 21.30) o SABATO (nella
fascia oraria compresa tra le ore 16.00 - 21.30)
Non saranno concesse deroghe all’inizio delle gare oltre il termine massimo fissato delle ore 21.30.
Tale deroga non sarà concessa neppure se sottoposta con richiesta scritta e congiunta di entrambe le Società
interessate.
L’autorizzazzione allo spostamento dell’orario di gara sarà espressamente concessa solo ed esclusivamente dal
Responsabile per l'Attività Regionale di Calcio a Cinque e solamente in casi eccezionali ed ampiamente
documentati.
Il limite sarà comunque concesso entro e non oltre un massimo di 15 minuti.
Alle Società che dispongono per le gare di campionato di strutture all'aperto (no palasport o strutture similari) non è
concessa alcuna autorizzazione per la disputa delle partite in orari serali
Nel caso le Società disponessero di impianti all'aperto, la fascia oraria per la disputa delle gare in strutture
all'aperto è limitata alla giornata del Sabato con inizio dalle ore 16,00 alle ore 17,00
Tale limitazione vale anche nell’ipotesi di gare di recupero infrasettimanale.
In tal caso la Società dovrà comunicare preventivamente l’esatta individuazione del nuovo campo di gara.
In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto valgono le priorità riportate nel successivo articolo
denominato “Concomitanze di gare sullo stesso campo”.
L’inizio delle partite dovrà essere differito di un’ora e mezza al fine di consentire la regolare disputa delle gare
Al campionato di serie C2 parteciperanno n. 64 Società come di seguito specificato :
- le Società retrocesse dal Campionato di Serie C1 al termine della passata stagione sportiva 2008/2009;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Serie C2 della
passata stagione sportiva 2008/2009;
- le Società promosse dal Campionato di Serie D al termine della passata stagione sportiva 2008/2009;
- la Società Vincente la Coppa Veneto di serie D della stagione sportiva 2008/2009.
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, provenienti dall’organico della categoria
immediatamente inferiore, secondo le disposizioni stabilite dal Comitato Regionale Veneto.
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di Serie C2, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti,
possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente
tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto
delle condizioni previste dall’art.34, comma 3, delle N.O.I.F.
E' fatto obbligo per tutte le Società iscritte e partecipanti al campionato di serie C2 l'impiego di almeno 2
(due) giocatori nati dal 1° Gennaio 1988.
Considerate le modalità di gioco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dei suddetti calciatori dovrà
risultare con l’obbligo della presenza dei predetti calciatori dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta
presentata all’arbitro prima della gara.
c) Ammissione al Campionato di Serie C1
Le Società che al termine della stagione sportiva 2009/2010 si classificano al primo posto nel rispettivo girone del
Campionato di Serie C2, acquisiscono il titolo sportivo dell’ammissione al Campionato di Serie C1 –
Stagione Sportiva 2010/2011.
d) Retrocessione nel Campionato di Serie D
Le Società che, al termine della stagione sportiva 2009/2010, andranno ad occupare gli ultimi TRE posti della
classifica finale di ciascun girone del Campionato di Serie C2, retrocederanno nel Campionato di Serie D Stagione 2010/2011.
Il C.R.Veneto, comunque, prima dell’inizio dell’attività, procederà alla pubblicazione del meccanismo che regolerà
le promozioni e retrocessioni dei Campionati 2009/2010.
3/75
e) Attività Giovanile
Le Società partecipanti al Campionato Regionale di Serie C2 possono, facoltativamente, partecipare con una
propria squadra al Campionato “Juniores”, nonché ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e
Scolastica con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.
Le Società partecipanti ai Campionato Regionale di serie C2 che intendessero iscrivere una loro squadra al
Campionato Nazionale Under 21 indetto dalla Divisione Nazionale Calcio a Cinque dovranno ottenere
l’autorizzazione da parte del Comitato Regionale.
3)
CAMPIONATI PROVINCIALI DI SERIE “D “
a) Articolazione
Il Campionato di Serie D è organizzato dal C.R. Veneto tramite le Delegazioni Provinciali e Locali, sulla base di uno
o più gironi stabiliti dal Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo del C.R.V. stabilisce inoltre le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il
Campionato di Serie C2, nonché la data di inizio del Campionato.
La giornata di gara prevista è : VENERDI’ (nella fascia oraria compresa tra le ore 21.15 - 21.30) o SABATO (nella
fascia oraria compresa tra le ore 16.00 - 21.30).
Non saranno concesse deroghe all’inizio delle gare oltre il termine massimo fissato delle ore 21.30.
Tale deroga non sarà concessa neppure se sottoposta con richiesta scritta e congiunta di entrambe le Società
interessate.
L’autorizzazzione allo spostamento dell’orario di gara sarà espressamente concessa solo ed esclusivamente dal
Delegato Provinciale e solamente in casi eccezionali ed ampiamente documentati.
Il limite sarà comunque concesso entro e non oltre un massimo di 15 minuti.
Alle Società che dispongono per le gare di campionato di strutture all'aperto (no palasport o strutture similari) non è
concessa alcuna autorizzazione per la disputa delle partite in orari serali
Nel caso le Società disponessero di impianti all'aperto, la fascia oraria per la disputa delle gare in strutture
all'aperto è limitata alla giornata del Sabato con inizio dalle ore 16,00 alle ore 17,00
Tale limitazione vale anche nell’ipotesi di gare di recupero infrasettimanale.
In tal caso la Società dovrà comunicare preventivamente l’esatta individuazione del nuovo campo di gara.
In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto valgono le priorità riportate nel successivo articolo
denominato “Concomitanze di gare sullo stesso campo”.
L’inizio delle partite dovrà essere differito di un’ora e mezza al fine di consentire la regolare disputa delle gare
Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie D :
- le Società retrocesse dal Campionato di Serie C2 al termine della passata stagione sportiva 2008/2009;
- le Società che hanno preso parte al Campionato di Serie D della passata stagione sportiva 2008/2009;
- le Società di nuova affiliazione.
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età
Alle gare del Campionato di Serie D, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti,
possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente
tesserati per la stagione sportiva 2008/2009 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto
delle condizioni previste dall’art.34, comma 3, delle N.O.I.F.
c) Ammissione al Campionato di Serie C2
Le Società che al termine della stagione sportiva 2009/2010 si classificano al primo posto nel rispettivo girone del
Campionato di Serie D, acquisiscono il titolo sportivo per l’ammissione al Campionato di Serie C2 - Stagione
Sportiva 2010/2011.
Potrà accedere al Campionato Regionale di Serie C2 anche la squadra vincente la Coppa Veneto (fase regionale),
nonché le squadre che acquisiranno tale diritto a seguito delle gare di spareggio (Play/Off), organizzate dalla
Divisione Regionale, in relazione alle formulazioni che verranno rese note in un prossimo Comunicato Ufficiale.
3/76
d) Attività Giovanile
Le Società partecipanti al Campionato Regionale di Serie D possono, facoltativamente, partecipare con una propria
squadra al Campionato “Juniores” nonché ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con
l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo.
4)
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES “ELITE” MASCHILE
Al campionato di Calcio a cinque “Juniores Elite” parteciperanno n. 12 Società inserite in un unico come di seguito
specificato :
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato Juniores Regionale
della passata stagione sportiva 2008/2009;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, provenienti dall’organico della categoria
immediatamente inferiore, secondo le disposizioni stabilite dal Comitato Regionale Veneto.
La Società vincente la Fase Regionale parteciperà di diritto alla Fase Nazionale della quale la Divisione Nazionale
Calcio a Cinque provvederà all’organizzazione e le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito
Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.
Su un prossimo Comunicato ufficiale verrà pubblicato il programma relativo alle retrocessioni al Campionato
Juniores Regionale per al successiva stagione sportiva 2010/2011.
Le giornate di gara per la fase regionale (Regular Season) sono :
SABATO (nella fascia oraria compresa tra le ore 16.00 - 20.00);
DOMENICA (nella fascia oraria compresa tra le ore 11,00 - 20.00)
Eventuali deroghe saranno concesse direttamente dal Responsabile Regionale per l' Attività di Calcio a Cinque
sulla base di circostanziate motivazioni preventivamente sottoposte all'approvazione della Divisione Regionale C5.
Alle Società che dispongono per le gare di campionato in strutture all'aperto (no palasport o strutture similari) non è
concessa alcuna autorizzazione per la disputa delle partite in orari serali.
La fascia oraria per la disputa delle gare in strutture all'aperto è limitata con inizio dalle ore 16,00 alle ore 17,00
Tale limitazione vale anche nell’ipotesi di gare di recupero infrasettimanale.
In tal caso la Società dovrà comunicare preventivamente l’esatta individuazione del nuovo campo di gara.
In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto valgono le priorità riportate nel successivo articolo
denominato “Concomitanze di gare sullo stesso campo”.
L’inizio delle partite dovrà essere differito di un’ora e mezza al fine di consentire la regolare disputa delle gare
A partire dalla seconda fase di qualificazione (post Regular Season) le gare verranno disputate esclusivamente
nella giornata del SABATO (nella fascia oraria compresa tra le ore 16.00 - 20.00) SENZA ALCUNA DEROGA DI
INIZIO SULL'ORARIO INDICATO.
Prima dell'inizio della seconda fase di qualificazione (post Regular Season) le Società potranno indicare,
comunicandolo preventivamente alla Divisione Regionale, il nuovo orario e il nuovo campo di giuoco ove disputare
le fasi finali.
a) Articolazione
Alle Società di Serie C1 è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale
"Juniores" di Calcio a Cinque o alternativamente al Campionato regionale "Allievi" di Calcio a Cinque indetto dal
Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato calcio a cinque “Juniores Elite” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1991
in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma
3, delle N.O.I.F..
Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l’utilizzazione di calciatori “fuori quota”.
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17,
comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
3/77
c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a
Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori
indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al
Campionato di categoria superiore.
5)
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES MASCHILE
Il Campionato Calcio a cinque “Juniores” è organizzato dalla Divisione Regionale C5 sulla base di uno o più gironi
a seconda delle iscrizioni pervenute.
Su un prossimo Comunicato ufficiale verrà pubblicato il programma relativo alle promozioni al Campionato Juniores
“Elite” per al successiva stagione sportiva 2010/2011.
Le giornate di gara previste per la Regular Season sono :
SABATO (nella fascia oraria compresa tra le ore 16.00 - 20.00);
DOMENICA (nella fascia oraria compresa tra le ore 11,00 - 20.00)
Eventuali deroghe saranno concesse direttamente dal Responsabile Regionale per l' Attività di Calcio a Cinque
sulla base di circostanziate motivazioni preventivamente sottoposte all'approvazione della Divisione Regionale C5.
Alle Società che dispongono per le gare di campionato in strutture all'aperto (no palasport o strutture similari) non è
concessa alcuna autorizzazione per la disputa delle partite in orari serali.
La fascia oraria per la disputa delle gare in strutture all'aperto è limitata con inizio dalle ore 16,00 alle ore 17,00
Tale limitazione vale anche nell’ipotesi di gare di recupero infrasettimanale.
In tal caso la Società dovrà comunicare preventivamente l’esatta individuazione del nuovo campo di gara.
In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto valgono le priorità riportate nel successivo articolo
denominato “Concomitanze di gare sullo stesso campo”.
L’inizio delle partite dovrà essere differito di un’ora e mezza al fine di consentire la regolare disputa delle gare
A partire dalla seconda fase di qualificazione (post Regular Season) le gare verranno disputate esclusivamente
nella giornata del SABATO (nella fascia oraria compresa tra le ore 16.00 - 20.00) SENZA ALCUNA DEROGA DI
INIZIO SULL'ORARIO INDICATO.
Prima dell'inizio della seconda fase di qualificazione (post Regular Season) le Società potranno indicare,
comunicandolo preventivamente alla Divisione Regionale, il nuovo orario e il nuovo campo di giuoco ove disputare
le fasi finali.
a) Articolazione
Alle Società di serie C1 è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale "Juniores"
di Calcio a Cinque o alternativamente al Campionato regionale "Allievi" di Calcio a Cinque indetto dal Settore per
l'Attività Giovanile e Scolastica.
A completamento dell'organico, possono essere iscritte al Campionato Calcio a Cinque “Juniores” anche Società
partecipanti ai Campionati Regionali di serie C2 e D che ne facciano richiesta.
b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato calcio a cinque “Juniores” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1991 in
poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma
3, delle N.O.I.F..
Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l’utilizzazione di calciatori “fuori quota”.
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17,
comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
3/78
c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare
In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a
Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori
indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al
Campionato di categoria superiore.
6)
a)
CAMPIONATO FEMMINILE DI SERIE “ C “ (ex serie A)
Articolazione
Il Campionato Regionale di Serie C Femminile è articolato su GIRONE UNICO composto da 14 Squadre come di
seguito specificato :
- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nella passata Stagione Sportiva 2008/2009;
- sono state promosse dal Campionato di Serie "B" al termine della passata Stagione Sportiva 2008/2009;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, provenienti dall’organico della categoria
immediatamente inferiore, secondo le disposizioni stabilite dal Comitato Regionale Veneto.
La giornata di gara prevista è :
SABATO (nella fascia oraria compresa tra le ore 16.00 - 21.00)
DOMENICA (nella fascia oraria compresa tra le ore 16.00 - 20.00).
Eventuali deroghe saranno concesse direttamente dal Responsabile Regionale per l' Attività di Calcio a Cinque
sulla base di circostanziate motivazioni.
E’ fatto obbligo a tutte le Società partecipanti al campionato di serie C di disputare le gare di Campionato in
strutture al coperto. (Non è concessa alcuna autorizzazione o deroga per disputa di gare in strutture all’aperto)
In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto valgono le priorità riportate nel successivo articolo
denominato “Concomitanze di gare sullo stesso campo”.
L’inizio delle partite dovrà essere differito di un’ora e mezza al fine di consentire la regolare disputa delle gare
Il Campionato sarà articolato in una prima fase denominata “REGULAR SEASON” alla quale parteciperanno tutte
le squadre iscritte ed una Fase Nazionale a cui parteciperà la vincente.
Il C.R.Veneto Divisione Calcio a Cinque, procederà con un prossimo Comunicato Ufficiale alla pubblicazione del
meccanismo che regolerà le promozioni e le retrocessioni del Campionato 2009/2010.
b)
Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati entro i termini annualmente fissati dal
rispettivo Comitato Regionale, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.
Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2009/2010 non
saranno accettate le iscrizioni di Società che:
non dispongano di un campo di gioco dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati. In presenza di decisioni
della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché,
sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive della Commissione
Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono
essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l’iscrizione al
rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 30 della L.N.D. dell’8 Maggio 2008 e Circolare n. 44 della L.N.D. del 14
Aprile 2009);
non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di diritti ed oneri
finanziari.
c)
Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età
Alle gare del Campionato di Serie C possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età
massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2009/2010 che abbiano compiuto
anagraficamente il 14° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
3/79
d) Attività giovanile
Alle Società iscritte al Campionato Femminile di serie C è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al
Campionato Regionale "Juniores" Femminile di Calcio a Cinque o al Campionato Regionale Giovanissime di Calcio
a Cinque.
Le Società che non rispettano tale obbligo, anche se conseguente ad esclusione dai Campionati suddetti dopo il
loro inizio, verranno segnalate alla Procura Federale per violazione delle norme di cui all’art. 1, del Codice di
Giustizia Sportiva.
A fronte dell’inosservanza dell’obbligo di cui sopra, l’Organo Disciplinare adotterà sanzioni pecuniarie pari a €
1.500,00.
Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore per l'Attività
Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all’uopo previste.
La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione della sanzione da infliggere per
violazione degli obblighi sopraindicati.
FASE NAZIONALE FEMMINILE
La Società Vincitrice il Titolo di Campione Regionale Femminile per la Stagione Sportiva 2009/2010 accederà alla
disputa della Fase Nazionale per l’assegnazione del titolo di CAMPIONE D’ITALIA.
La Divisione Nazionale Calcio a Cinque provvederà ad organizzare la fase nazionale, le cui modalità e procedure
formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.
Nelle gare della Fase nazionale del Campionato di Calcio a 5 Femminile è fatto obbligo alle Società di impiegare
un numero di calciatrici italiane, nate e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia,
almeno pari al 50% (cinquanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero delle calciatrici presenti ed inserite
nella distinta presentata all’arbitro prima della gara e regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2009/2010.
Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammesse
a partecipare alla gara le calciatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l’inizio della gara) e considerate le
modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego di dette calciatrici dovrà risultare con l’obbligo
della presenza delle predette calciatrici dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro
prima della gara.
I Comitati Regionali dovranno comunicare entro e non oltre il 3 Maggio 2010 alla Divisione Calcio a Cinque
il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato Regionale.
7)
a)
CAMPIONATO FEMMINILE DI SERIE “ D ““ (ex serie B)
Articolazione
Il Campionato Regionale di Serie D Femminile è articolato sulla base di uno o più gironi stabiliti dal Consiglio
Direttivo.
Il Consiglio Direttivo del C.R.V. Divisione Calcio a Cinque stabilisce inoltre le modalità di svolgimento ed il
meccanismo di collegamento con il Campionato Femminile di Serie A, nonché la data di inizio del Campionato.
La giornata di gara prevista è :
SABATO (nella fascia oraria compresa tra le ore 16.00 - 21.00)
DOMENICA (nella fascia oraria compresa tra le ore 16.00 - 20.00).
Eventuali deroghe saranno concesse direttamente dal Responsabile Regionale per l' Attività di Calcio a Cinque
sulla base di circostanziate motivazioni.
E’ fatto obbligo a tutte le Società partecipanti al campionato di serie D di disputare le gare di Campionato in
strutture al coperto. (Non è concessa alcuna autorizzazione o deroga per disputa di gare in strutture all’aperto)
In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto valgono le priorità riportate nel successivo articolo
denominato “Concomitanze di gare sullo stesso campo”.
L’inizio delle partite dovrà essere differito di un’ora e mezza al fine di consentire la regolare disputa delle gare
3/80
Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie D Femminile :
- le Società retrocesse dal Campionato Femminile di Serie A al termine della passata stagione sportiva
2008/2009;
- le Società che hanno preso parte al Campionato di Serie B della passata stagione sportiva 2008/2009;
- le Società di nuova affiliazione.
Promozione al Campionato Regionale C5 Femminile di Serie C
Il C.R.Veneto, procederà con un prossimo Comunicato Ufficiale alla pubblicazione del meccanismo che regolerà le
promozioni del Campionato 2009/2010.
b)
Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati entro i termini annualmente fissati dal
rispettivo Comitato Regionale, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.
Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2009/2010 non
saranno accettate le iscrizioni di Società che:
non dispongano di un campo di gioco dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati. In presenza di decisioni
della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché,
sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive della Commissione
Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono
essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l’iscrizione al
rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 30 della L.N.D. dell’8 Maggio 2008 e Circolare n. 44 della L.N.D. del 14
Aprile 2009);
non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di diritti ed oneri
finanziari.
c)
Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età
Alle gare del Campionato di Serie D possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età
massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2009/2010 che abbiano compiuto
anagraficamente il 14° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
d)
Attività giovanile
Le Società iscritte al Campionato di Calcio a 5 Femminile di serie D possono partecipare con proprie squadre ai
Campionati indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni previste dal
Regolamento del Settore medesimo.
8)
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES FEMMINILE
Il Campionato Calcio a cinque Femminile “Juniores” è organizzato dal Comitato Regionale Veneto in uno o più
gironi stabiliti dal Consiglio Direttivo sulla base delle iscrizioni che perverranno.
Le giornate di gara per la fase regionale (Regular Season) sono :
SABATO (nella fascia oraria compresa tra le ore 16.00 - 19.00);
DOMENICA (nella fascia oraria compresa tra le ore 11,00 - 19.00)
Eventuali deroghe saranno concesse direttamente dal Responsabile Regionale per l' Attività di Calcio a Cinque
sulla base di circostanziate motivazioni preventivamente sottoposte all'approvazione della Divisione Regionale C5.
E’ fatto obbligo a tutte le Società partecipanti al campionato di serie A di disputare le gare di Campionato in
strutture al coperto, omologate dai Competenti Uffici di L.N.D. Regionali. Non è concessa alcuna autorizzazione o
deroga per disputa di gare in strutture all’aperto.
In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto valgono le priorità riportate nel successivo articolo
denominato “Concomitanze di gare sullo stesso campo”.
L’inizio delle partite dovrà essere differito di un’ora e mezza al fine di consentire la regolare disputa delle gare.
a) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età
Alle gare del Campionato calcio a cinque Femminile “Juniores” possono partecipare le calciatrici nate dal 1°
gennaio 1991 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste
all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
3/81
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17,
comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.
Per lo svolgimento di detta attività NON E' CONSENTITA l’utilizzazione di calciatrici “fuori quota”.
c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare
Nelle gare di Play - Off delle fasi finali del Campionato Regionale Juniores Femminile possono partecipare le
calciatrici che, disputando i Campionati Regionali di serie A o di Serie B femminile C5, abbiano comunque preso
parte a un numero di gare superiore al 50%, arrotondando per eccesso,di quelle svoltesi nella Regular Season del
Campionato Regionale Juniores Femminile C5.
Considerate le modalità di gioco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego delle suddette calciatrici dovrà
risultare con l’obbligo della presenza dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro
prima della gara.
L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art.17,
comma 5, e dall’art.18 lett. g del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni.
9)
COPPA ITALIA MASCHILE - SERIE “C” - FASE REGIONALE
Alla Coppa Italia di Calcio a Cinque sono iscritte d’ufficio tutte le squadre iscritte al Campionato Regionale di Serie
“C” .
Le società che NON INTENDESSERO parteciparvi dovranno espressamente comunicarlo (tramite fax o lettera)
alla Divisione Regionale entro e non oltre il 15 Luglio 2009.
Si informa che le giornate di gara previste per questa manifestazione, che nella sua fase Regionale si concluderà
entro il mese di Dicembre 2009, dovranno essere il Lunedì o il Martedì, con orari d’inizio delle gare previsto tra
le ore 21,15 e le ore 21,30.
La Divisione Calcio a Cinque del C.R. Veneto su un prossimo Comunicato ufficiale pubblicherà il Regolamento
della Manifestazione che si disputerà in due fasi disgiunte per la Serie C2 e per la Serie C1.
Permane l’obbligo anche per le fasi di Coppa Italia – fase regionale- dell’utilizzo nelle liste di gara rispettivamente di
n.3 (tre) per la SERIE C1 e di n.2 (due) , per la SERIE C2 , giocatori “Under 21”.
Permane inoltre l’obbligo per le Società di Serie C1 di disputare le gare interne in impianti coperti con le misure
minime del campo di giuoco di mt. 17 x 36.
E’ fatto obbligo a tutte le Società di serie C2 partecipanti alla Coppa Italia - fase regionale - di disputare le gare in
strutture al coperto. Non è concessa alcuna autorizzazione o deroga per disputa di gare in strutture all’aperto.
Nel caso di partite rinviate o sospese esse dovranno esser tassativamente recuperate prima della disputa della
partita successiva (sia nel caso di gironi all’italiana e sia nel caso di scontri diretti).
La Divisione si riserva la possibilità anche di posticipare le gare del girone o dello scontro diretto onde garantire
linearità e regolarità alla manifestazione.
La vincitrice la Coppa Italia Regionale avrà diritto a disputare la fase di Coppa Italia Nazionale, gestita
direttamente dalla Divisione Nazionale di Calcio a 5.
La vincitrice della Coppa Italia Nazionale (solo se appartenente al Campionato Regionale di Serie C1) avrà diritto
all’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie “B” - Stagione Sportiva 2010/2011.
Rinuncia alle gare
La rinuncia alla disputa di una gara,ovvero la rinuncia alla sua prosecuzione qualora questa sia già stata iniziata,
comporta oltre alle conseguenze sportive previste, oltre all’indennizzo da corrispondere alla consorella della
somma forfetaria di euro 80,00 anche il pagamento dell’ammenda di euro 500,00 (paragonato alla 3^ rinuncia).
3/82
10) COPPA VENETO MASCHILE - SERIE “D“ - FASE PROVINCIALE E REGIONALE
Anche per la corrente Stagione Sportiva la Coppa Veneto, alla quale VERRANNO ISCRITTE DI DIRITTO tutte le
Società partecipanti al Campionato di Serie “D”, disputerà la propria prima fase di sola qualificazione a carattere
provinciale.
Le iscrizioni verranno ratificate dalla Divisione Regionale al momento della presentazione dell'iscrizione al
Campionato di serie D.
Le Società che NON INTENDESSERO parteciparvi dovranno espressamente comunicarlo (tramite fax o lettera)
alla Divisione Regionale entro e non oltre il 15 Luglio 2009
Le Società vincitrici la fase di qualificazione provinciale parteciperanno alla fase regionale.
Si informa che per la fase regionale le giornate di gara dovranno essere il Lunedì o il Martedì, con orari d’inizio
delle gare previsto tra le ore 21,15 e le ore 21,30.
NON SONO CONCESSE AUTORIZZAZIONI PER DIPUTARE GARE OLTRE LE GIORNATE SUCCITATE.
Nel caso di partite rinviate o sospese esse dovranno esser tassativamente recuperate prima della disputa della
partita successiva (sia nel caso di gironi all’italiana e sia nel caso di scontri diretti).
La Divisione si riserva la possibilità anche di posticipare le gare del girone o dello scontro diretto onde garantire
linearità e regolarità alla manifestazione.
La vincente la Coppa Veneto “Fase regionale” avrà diritto all’iscrizione al Campionato Regionale di serie “C2” nella
stagione 2010/2011.
Alle Società che dispongono per le gare di Coppa di strutture all’aperto (no palasport o strutture similari), non è
concessa alcuna autorizzazione per la disputa delle partite in orari serali.
Modalità e normative della manifestazione saranno rese note in un prossimo Comunicato ufficiale.
Rinuncia alle gare
La rinuncia alla disputa di una gara,ovvero la rinuncia alla sua prosecuzione qualora questa sia già stata iniziata,
comporta oltre alle conseguenze sportive previste, oltre all’indennizzo da corrispondere alla consorella della
somma forfetaria di euro 80,00 anche il pagamento dell’ammenda di euro 500,00 (paragonato alla 3^ rinuncia).
11) COPPA ITALIA FEMMINILE PER SOCIETA’ DI SERIE “A” – FASE REGIONALE
Nella presente Stagione Sportiva viene organizzata la Coppa Italia - fase regionale - per il Settore Femminile alla
quale verranno iscritte d’ufficio, per la fase di qualificazione, tutte le Società partecipanti al Campionato Regionale
di serie A.
Le società che NON INTENDESSERO parteciparvi dovranno espressamente comunicarlo (tramite fax o lettera)
alla Divisione Regionale entro e non oltre il 15 Luglio 2009.
Le giornate di gara previste per questa manifestazione sono il SABATO e DOMENICA (nella fascia oraria 16.00 21.00).
Potranno esser previste dalla Divisione Regionale anche turni infrasettimanali, nel qual caso le giornate di gara
saranno il LUNEDI o il MARTEDI, con orari d’inizio delle gare previsto tra le ore 21,00 e le ore 21,30.
Nel caso di partite rinviate o sospese esse dovranno esser tassativamente recuperate prima della disputa della
partita successiva (sia nel caso di gironi all’italiana e sia nel caso di scontri diretti).
La Divisione si riserva la possibilità anche di posticipare le gare del girone o dello scontro diretto onde garantire
linearità e regolarità alla manifestazione.
Modalità e normative della manifestazione saranno rese note in un prossimo Comunicato Ufficiale.
La vincitrice la Coppa Italia Regionale avrà diritto a disputare la Coppa Italia Nazionale, gestita direttamente dalla
Divisione Nazionale di Calcio a 5.
E’ fatto obbligo a tutte le Società partecipanti alla Coppa Italia femminile di disputare le gare in strutture al coperto.
Non è concessa alcuna autorizzazione o deroga per disputa di gare in strutture all’aperto.
3/83
Rinuncia alle gare
La rinuncia alla disputa di una gara,ovvero la rinuncia alla sua prosecuzione qualora questa sia già stata iniziata,
comporta oltre alle conseguenze sportive previste, oltre all’indennizzo da corrispondere alla consorella della
somma forfetaria di euro 80,00 anche il pagamento dell’ammenda di euro 500,00 (paragonato alla 3^ rinuncia).
12) COPPA VENETO FEMMINILE PER SOCIETA’ DI SERIE “B”
Con la presente Stagione Sportiva viene organizzata la COPPA VENETO per il Settore Femminile alla quale
verranno iscritte d’ufficio, per la fase di qualificazione, tutte le Società partecipanti ai Campionati Regionali di Calcio
a 5 Femminile di serie B.
Le società che NON INTENDESSERO parteciparvi dovranno espressamente comunicarlo (tramite fax o lettera)
alla Divisione Regionale entro e non oltre il 15 Luglio 2009.
Le giornate di gara previste per questa manifestazione sono il SABATO e DOMENICA (nella fascia oraria 16.00 21.00).
Potranno esser previste anche turni infrasettimanali, nel qual caso le giornate di gara saranno il LUNEDI o il
MARTEDI, con orari d’inizio delle gare previsto tra le ore 21,00 e le ore 21,30.
Nel caso di partite rinviate o sospese esse dovranno esser tassativamente recuperate prima della disputa della
partita successiva (sia nel caso di gironi all’italiana e sia nel caso di scontri diretti).
La Divisione si riserva la possibilità anche di posticipare le gare del girone o dello scontro diretto onde garantire
linearità e regolarità alla manifestazione.
La formulazione del Torneo verrà meglio espressa in un prossimo Comunicato Ufficiale.
Modalità e normative della manifestazione saranno rese note in un prossimo Comunicato Ufficiale.
E’ fatto obbligo a tutte le Società partecipanti alla Coppa Veneto femminile di disputare le gare in strutture al
coperto. Non è concessa alcuna autorizzazione o deroga per disputa di gare in strutture all’aperto,
Rinuncia alle gare
La rinuncia alla disputa di una gara,ovvero la rinuncia alla sua prosecuzione qualora questa sia già stata iniziata,
comporta oltre alle conseguenze sportive previste, oltre all’indennizzo da corrispondere alla consorella della
somma forfetaria di euro 80,00 anche il pagamento dell’ammenda di euro 500,00 (paragonato alla 3^ rinuncia).
13) SUPERCOPPA VENETO MASCHILE – (Stagione Sportiva 2009/2010)
La Divisione Regionale di Calcio a Cinque organizza per la Stagione Sportiva 2009/2010 la SUPERCOPPA
VENETO MASCHILE da disputare tra le Società:
Vincitrice il Campionato Regionale di Serie C1
Vincitrice la Coppa Italia – Fase Regionale
Stagione Sportiva 2009/2010
Stagione Sportiva 2009/2010
La data per la disputa della gara verrà decisa dalla Divisione Regionale (alla fine dei campionati di serie C1 e
serie C2) e resa nota in Comunicato Ufficiale mentre, l’organizzazione della Manifestazione verrà demandata ad
una delle due Società interessate che inoltrasse richiesta.
In caso entrambe le Società ne facessero richiesta, l’organizzazione verrà demandata alla Società Vincitrice il
Campionato Regionale di serie C1.
Nell'ipotesi che la Vincitrice il Campionato di serie C1 e la Coppa Italia - fase regionale - fosse la stessa Società, la
SUPERCOPPA VENETO MASCHILE sarà giocata tra la Vincitrice il Campionato di Serie C1 e la seconda squadra
classificata nella Coppa Italia - fase regionale .
Anche in questa ipotesi l’organizzazione della Manifestazione verrà demandata ad una delle due Società
interessate che inoltrasse richiesta.
In caso entrambe le Società ne facessero richiesta, l’organizzazione verrà demandata alla Società Vincitrice il
Campionato Regionale di serie C1.
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Rinuncia alla gara
La rinuncia alla disputa della gara,ovvero la rinuncia alla sua prosecuzione qualora questa sia già stata iniziata,
comporta oltre alle conseguenze sportive previste, oltre all’indennizzo da corrispondere alla consorella della
somma forfetaria di euro 80,00 anche il pagamento dell’ammenda di euro 500,00 (paragonato alla 3^ rinuncia).
14) SUPERCOPPA VENETO FEMMINILE
La Divisione Regionale di Calcio a Cinque organizza per la Stagione Sportiva 2009/2010 la SUPERCOPPA
VENETO FEMMINILE da disputare tra le Società:
Vincitrice il Campionato di serie C
Vincitrice la Coppa Italia Femminile – Fase Regionale
Stagione Sportiva 2008/2009
Stagione Sportiva 2008/2009
Nell'ipotesi che la Vincitrice il Campionato di serie C e la Coppa Italia - fase regionale - fosse la stessa Società, la
SUPERCOPPA VENETO FEMMINILE sarà giocata tra la Vincitrice il Campionato di Serie C e la seconda squadra
classificata nella Coppa Italia - fase regionale .
La data per la disputa della gara verrà decisa dalla Divisione Regionale e resa nota in Comunicato
Ufficiale, cosi pure l’organizzazione della Manifestazione stessa.
Rinuncia alla gara
La rinuncia alla disputa della gara,ovvero la rinuncia alla sua prosecuzione qualora questa sia già stata iniziata,
comporta oltre alle conseguenze sportive previste, oltre all’indennizzo da corrispondere alla consorella della
somma forfetaria di euro 80,00 anche il pagamento dell’ammenda di euro 500,00 (paragonato alla 3^ rinuncia).
C)
ATTIVITA’ DI RAPPRESENTATIVE
Il Comitato Regionale Veneto organizza per la Stagione Sportiva 2009/2010 le seguente attività di
Rappresentativa:
1°
2°
RAPPRESENTATIVA REGIONALE MASCHILE DI CALCIO A CINQUE
RAPRESENTATIVA REGIONALE FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE
La programmazione e l’organizzazione delle suddette Rappresentative sarà resa nota in prossimi Comunicati.
2.9.3. NORME IN MATERIA DI ONORABILITÀ
Si fa rinvio alle norme di cui all’art. 22/ bis delle N.O.I.F., richiamando l’attenzione delle Società sul contenuto del
sotto riportato punto 6) del medesimo:
“All’atto della richiesta di tesseramento (art. 37 delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i
dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente
dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. I soggetti
suindicati, ove sia intervenuta o intervenga a loro carico sentenza di condanna anche non definitiva o siano colpiti
da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al
Comitato competente.
Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l’obbligo di cui alla prima
parte del precedente comma grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali
debbono anche dichiarare l’assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori”.
3/85
2.9.4. DIRITTI DI ISCRIZIONE ED ONERI
All'atto dell’iscrizione ai Campionati di competenza le Società debbono versare, in unica soluzione, le tasse e gli
oneri finanziari determinati dai Comitati e dalle Divisioni in misura non superiore ai massimali sotto riportati:
a) Diritti di iscrizione
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C1"
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C2"
- Campionato Provinciale Calcio a Cinque Serie "D"
- Campionato Calcio a Cinque Juniores Maschile
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile
- Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile Juniores
€
€
€
€
€
€
600,00
450,00
350,00
250,00
250,00
350,00
b) Diritti di associazione alla L.N.D.
€
200,00
c) Diritti di affiliazione alla F.I.G.C. (per le nuove affiliate)
€
55,00
d) Acconto spese di organizzazione e assicurazione tesserati
Il C.R.V. ha determinato l’importo di anticipazione in conto spese di organizzazione e di assicurazione tesserati,
nonchè del deposito cauzionale, per la stagione 2009/2010 come segue :
Campionato Calcio a 5 Serie C1
Società “Pure” Calcio a 5
“Seconde squadre” C/5
Campionato Calcio a 5 Serie C2
Società “Pure” Calcio a 5
“Seconde squadre” C/5
Campionato Calcio a 5 Serie D
Società “Pure” Calcio a 5
“Seconde squadre” C/5
Campionato Calcio a 5 Femminile
Società “Pure” Calcio a 5
“Seconde squadre” C/5
Campionato Calcio a 5 Juniores“Pure”
Campionato Calcio a 5 Juniores (seconde squadre)
Campionato Calcio a 5 Femminile Juniores “Pure”
Campionato Calcio a 5 Femminile Juniores (seconde squadre)
€
€
1700,00
900,00
€
€
1650,00
650,00
€
€
1450,00
450,00
€
€
€
€
€
€
850,00
150,00
850,00
150,00
850,00
150,00
2.9.5. AMMENDE
Essendo stati aboliti i limiti entro i quali possono essere inflitte ammende a carico delle Società, i Giudici Sportivi
provvedono al riguardo secondo criteri di discrezionalità.
2.9.6. AMMENDE PER RINUNCIA
•
•
•
•
Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque (serie C1-C2-D)
Campionato di Calcio a Cinque Femminile (serie A e serie B)
Campionato di Calcio a Cinque Juniores maschile
Campionato di Calcio a Cinque Juniores femminile
1ª rinuncia
€
150,00
2ª rinuncia
3ª rinuncia
€
€
250,00
500,00
Le suddette ammende saranno applicate in misura doppia se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando
manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati.
3/86
2.10. Tabella Valutativa
Si riporta di seguito la tabella valutativa contenente i criteri orientativi, dettati dalla F.I.G.C., da
considerare in caso di eventuale completamento degli Organici dei Campionati organizzati sia in ambito nazionale
che regionale:
- valore sportivo (meriti sportivi, comportamento disciplinare e partecipazione alle Assemblee);
bacino d'utenza (con particolare riguardo alle Società aventi sede in capoluoghi di Regione, in capoluoghi di Provincia e in Comuni di
notevole densità demografica);
- disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo;
- anzianità di affiliazione.
2.11. Concomitanze di gare sullo stesso campo
In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello
svolgimento delle stesse :
-
Campionato Nazionale Calcio a cinque Serie "A";
Campionato Nazionale Calcio a cinque Serie “A/2”;
Campionato Nazionale Calcio a cinque Serie "B";
Campionato Nazionale Calcio a cinque "Under 21";
Campionato Regionale Calcio a cinque Serie "C1";
Campionato Regionale Calcio a cinque Serie "C2";
Campionato Regionale “Juniores” maschile;
Campionato Regionale Calcio a cinque Femminile Serie "C";
Campionato Provinciale Calcio a cinque Serie "D";
Campionato Regionale Calcio a cinque Femminile Serie "D";
Campionato Regionale Under 21 Maschile;
Campionato Regionale Under 21 Femminile;
Campionato Regionale “Juniores” femminile;
2.12. Indennizzi
Il C.R.V. ha stabilito che per i casi di rinuncia alla disputa di gare ufficiali dell’attività di Calcio a Cinque regionale, la
Società rinunciataria dovrà versare alla consorella, sia ospitata che ospitante, la somma forfettaria di € 80,00.
Detto indennizzo deve ritenersi in aggiunta a quanto previsto dal precedente punto 4.3 o meglio precisato in caso
di Tornei, ovvero Coppe, ovvero altre Manifestazioni.
2.13. Sgombero della neve
Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco.
Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, i Comitati e le Divisioni possono disporre lo sgombero della
neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti
l'inizio della gara.
2.14. Assistenza Medica
Le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio
Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico
da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l'attività professionale esercitata e a
disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.
L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice
di Giustizia Sportiva.
Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi,
per quanto possibile, alla predetta disposizione.
Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio
Femminile, è fatto altresì obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.
3/87
2.15. Persone ammesse nel recinto di giuoco
Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre
interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:
a)
un dirigente accompagnatore ufficiale;
b)
un medico sociale;
c)
un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e, se la Società lo ritiene,
anche un direttore tecnico o un allenatore in seconda;
d)
un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
e)
i calciatori di riserva;
f)
per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all’arbitro.
La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale
obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della
Società.
Per le gare organizzate in ambito regionale e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, sono ammessi nel
recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:
a)
un dirigente accompagnatore ufficiale;
b)
un medico sociale;
c)
un allenatore ovvero, in mancanza, esclusivamente per i campionati dell’attività giovanile e scolastica e per i
campionati della L.N.D. di Terza Categoria, Juniores, regionali e provinciali di Calcio a Cinque e Calcio Femminile,
un dirigente;
d)
un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, un dirigente;
e)
i calciatori di riserva.
f)
per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all’arbitro (FACOLTATIVO).
Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.
Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in
possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:
il nominativo dell’allenatore deve essere indicato nell’apposito spazio nell’elenco di gara;
nello spazio “tessera personale F.I.G.C.” deve essere indicata la dizione R.E.T.;
all’atto della presentazione all’arbitro dell’elenco di gara deve essere consegnata anche la “copia per il
tecnico” della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconoscimento
dell’allenatore.
Le ipotesi di “allenatore mancante” possono essere individuate in:
1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei
tecnici (es. : Campionato di 3a categoria);
2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l’allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo
impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l’allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni)
del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto
alla deroga accordata alla Società che intende confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella
precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.
Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., al posto
dell’allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell’elenco di gara nello spazio
previsto per l’allenatore, avendo l’avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola
“Dirigente”.
Parimenti, la corrispondente dizione “tessera personale F.I.G.C.” deve essere sostituita con “tessera impersonale
F.I.G.C.”.
Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell’allenatore, nei casi previsti dall’articolo 66, delle
N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera impersonale, il cui numero deve essere riportato
nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.
Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di
mancanza dell’operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall’articolo 66, delle N.O.I.F..
3/88
In entrambi i casi esaminati corre l’obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi
dell’art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadre, e non lo
sostituiscono.
Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e
hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.
L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.
2.16. Sostituzione delle società rinunciatarie e non ammesse al
Campionato di competenza
In caso di vacanza negli Organici dei Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli
stessi avviene per decisione inappellabile degli Organi Direttivi del Comitato o della Divisione del Comitato o della
Divisione competenti, con la preclusione di “ripescaggi” che consentano ad una Società il doppio salto di categoria
nella medesima stagione sportiva.
Le Società di serie C di calcio femminile che richiedono l’ammissione al rispettivo Campionato Nazionale
di Serie B a completamento dell’organico devono produrre apposita dichiarazione, rilasciata dal Comitato
Regionale competente, attestante l’avvenuta iscrizione al Campionato di serie C - Stagione 2008/2009.
2.17. Adempimenti tecnico / organizzativi obbligatori
Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso
lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della
squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre.
Nelle gare dei Campionati di Calcio Femminile Regionale, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell’arbitro, gli
assistenti di parte svolgano le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.
2.18. Allenatori
E’ fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato di Eccellenza, di
Promozione, di 1ª e di 2ª Categoria, ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque e ai Campionati Nazionali di Calcio
Femminile, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei
tecnici. Per la conduzione tecnica delle squadre di Calcio a Cinque di Serie A e A2 è obbligatorio conseguire
l’abilitazione di Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello. Un’eventuale deroga può essere accordata dal
Comitato o dalla Divisione competente alle Società che, promosse in 2ª Categoria o al Campionato di Serie “B” di
Calcio Femminile o di Calcio a Cinque, intendano confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra
nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per allenatori dilettanti indetto dal
Comitato Regionale, nel cui territorio ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo
stesso è tenuto a partecipare. Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie
“C” o di Serie C/1 maschile è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato
dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.
E’ fatto obbligo alle Società che partecipano al Campionato Juniores Nazionale o Regionale, di affidare la
conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.
E’ fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato avente
la funzione di allenatore “squadre minori”.
Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore
tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto
nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.
D’intesa tra la L.N.D. e l’A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima dell’inizio del
Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.
Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori Dilettanti per la stagione sportiva
2009/2010 è stabilito negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati:
- Campionato Nazionale Serie D
- Campionato di Eccellenza
- Campionato di Promozione
- Campionato di 1ª Categoria
- Campionato di 2ª Categoria
E 14.000,00
E 11.500,00
E 9.500,00
E 7.500,00
E 3.000,00
3/89
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A"
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “A/2”
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "B"
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A"
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A/2"
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "B"
- Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque
- Campionato Juniores Nazionale o Regionale
- Allenatore “squadre minori”
E 12.500,00
E 9.500,00
E 7.800,00
E 14.000,00
E 10.500,00
E 7.800,00
E 3.000,00
E 3.000,00
E 3,000,00
Gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono
essere depositati presso le Divisioni o i Comitati di appartenenza, unicamente se riguardano la conduzione tecnica
della prima squadra. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura dell’allenatore
interessato, entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il
deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al
tecnico interessato.
Nell’ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l’Allenatore, dovrà essere
depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito
della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società o dell’allenatore interessato, entro il
termine di giorni 15 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del
tecnico; la Divisione o il Comitato competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore
Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito dell’accordo economico o dichiarazione. Per le
Società partecipanti al Campionato di 2ªcategoria e per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle
relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell’accordo economico o della
dichiarazione, ferme restando l’obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso
di controversia; le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate direttamente al Settore Tecnico.
Il nominativo dell’allenatore deve essere segnalato al Comitato o alla Divisione mediante il deposito della
documentazione di cui sopra all’atto dell’iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni
precedenti all’inizio dello stesso.
A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l’Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli
Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi
economici che dovranno essere redatti in forma scritta, in carta libera, fino alla predisposizione e alla approvazione
del modello di accordo-tipo tra L.N.D., A.I.A.C. e F.I.G.C. Gli stessi accordi economici, che dovranno essere
depositati presso i competenti Comitati o Divisioni, non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo
annuale di Euro 25.822,00, e dovranno essere depositati a cura dell’allenatore entro il termine di giorni 20 dalla
data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia
della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.
I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi economici per gli
allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate.
In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti ed agli accordi economici per
gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega
Nazionale Dilettanti.
2.19. Obbligo della contemporaneità
Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime TRE
GIORNATE, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della
retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell’ammissione alle eventuali gare di play/off o
play/out, si disputino in contemporaneità di data e di orario.
2.20. Ordine Pubblico
Si richiama l’attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, commi 4 e 5, delle N.O.I.F., in materia di
ordine pubblico:
“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare
richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o
l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre
adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'arbitro, ove
rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.
3/90
Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla
competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara”.
Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla
competente Autorità, dovrà essere esibita all’arbitro prima dell’inizio della gara.
Per le gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale è
fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti autorità di
pubblica sicurezza, il quantitativo massimo dei biglietti d’ingresso all’impianto sportivo messo a
disposizione delle stesse Società ospitate.
2.21. Cambio delle maglie
Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.
La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.
2.22. Migliore formazione
Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell’attività ufficiale la squadra con la migliore formazione.
L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18, comma
1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.
2.23. Formazione delle classifiche
Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite mediante l’attribuzione di
tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti.
2.24. Classifiche, Spareggi per le promozioni o le retrocessioni,
Play-Off e Play-Out
Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla
categoria inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in classifica, si applica la disposizione di
cui all'art. 51, delle N.O.I.F..
Fermo restando le disposizioni di cui all’articolo 51, delle N.O.I.F., i Comitati e le Divisioni possono organizzare –
nell’ambito delle proprie competenze – gare di play-off e di play-out le cui modalità devono essere preventivamente
autorizzate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., ai sensi dell’art. 49, delle N.O.I.F..
2.25. Identificazione dei calciatori
L’identificazione dei calciatori può avvenire:
- mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei
Comitati e delle Divisioni;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti.
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all’uopo legittimata
o da un Notaio.
2.26. Trasferimento dei calciatori
Viene confermato che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato, Coppa Italia e Trofeo Regione Veneto
possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché
appartenenti allo stesso girone.
3/91
2.27. Pubblicazione delle decisioni
Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati
Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante
l’affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comitati e le Divisioni dovranno pubblicare i propri
Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.
Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati e le Divisioni dovranno avere cura di
continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data.
Nei propri Comunicati Ufficiali i Comitati e le Divisioni dovranno riportare integralmente :
- le decisioni adottate dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare;
- i provvedimenti disciplinari assunti dai Comitati Provinciali che si estendono oltre il termine della stagione
sportiva
in corso.
Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività
agonistica rimettendone, ai Comitati Regionali di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro
pubblicazione.
2.28. Fusioni di Società, Cambio di Denominazione e di Sede
Sociale
Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli art. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F.
2.29. Sponsorizzazione e commercializzazione dei marchi
Per la stagione sportiva 2009/2010 sarà consentito a tutte le Società partecipanti all’attività indetta dalla Lega
Nazionale Dilettanti apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione
dell'art. 72, comma 4, delle N.O.I.F. e dell'art. 48 del Regolamento della L.N.D.
2.30. Diritti di diffusione radio televisiva
La Lega Nazionale Dilettanti stabilisce, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Regolamento della stessa, i limiti e le
modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e
diffusione radiotelevisiva.
Le disposizioni in materia saranno comunicate successivamente.
2.31. Beach Soccer (Calcio in Spiaggia)
La Lega Nazionale Dilettanti, per il tramite del Dipartimento Beach Soccer, ai sensi dell’Art. 33 bis del
Regolamento della stessa, indice ed organizza, per l’attività riferita all’anno solare 2010, campionati nazionali e
tornei estivi a carattere regionale e provinciale di Beach Soccer. Tale attività rientra in quella amatoriale e di tipo
ricreativo e propagandistico. La Lega Nazionale Dilettanti, inoltre, partecipa all’attività internazionale riferita a tale
disciplina sportiva, attraverso l’allestimento di una Rappresentativa Nazionale.
2.32. Tasse per ricorsi – Tasse di Tesseramento – Stampati
Federali
Gli importi relativi alle tasse per i ricorsi agli Organi della Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri
per gli stampati federali, saranno resi noti con successivo Comunicato ufficiale dalla competente Federazione
Italiana Giuoco Calcio.
3/92
2.33. Mancata partecipazione alla gara per cause di forza
maggiore
Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’art. 55 delle NOIF, la Causa di Forza Maggiore deve essere
formalmente documentata ed inviata, con atti ufficiali idonei a comprovare l’impedimento (verbali pubblici ufficiali :
polizia, carabinieri, ecc.) entro 48 ore dalla data fissata per la disputa della gara.
La declaratoria della sussistenza della Causa di Forza Maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza ed
alla Commissione Disciplinare in seconda ed ultima istanza. Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla
Commissione Disciplinare è instaurato nel rispetto delle modalità previste agli artt. 18 2° comma lett. b) - 23 e 26 2°
comma del Codice di Giustizia Sportiva.
2.34. Recuperi Gare
Le gare rinviate o sospese, dovranno obbligatoriamente essere recuperate entro e non oltre il MARTEDI
IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO alla data prevista per la disputa della gara.
Non saranno concesse deroghe sul rispetto della data di recupero anche nel caso di accordi scritti da parte delle
Società che dovessero pervenire alla Segreteria della Divisione .
La Società ospitante dovrà farsi carico, qualora non fosse disponibile, di un impianto di gara omologato per la
disputa della partita di recupero.
2.35. Ordine Pubblico
Si richiama l’attenzione sulle disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico ed in
particolare :
“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare
richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o
l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre
adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'arbitro, ove
rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.
Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla
competente Autorità, dovrà essere esibita all’arbitro prima dell’inizio della gara.
Per le gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale è fatto
obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti autorità di Pubblica Sicurezza
– sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata - il quantitativo massimo dei biglietti d’ingresso
all’impianto sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.
2.36. Disposizioni organizzative
Si ritiene utile ricordare a tutte le Società partecipanti ai vari Campionati che corre l'obbligo da parte di tutti
dell'utilizzo, per partite ufficiali dei "palloni a rimbalzo ridotto", dei "tabelloni segnafalli" gestito da un dirigente della
squadra ospitante, nonché l'obbligo dell'utilizzo dei parastinchi per tutti i giocatori.
Vige altresì l’obbligo dell’utilizzo da parte delle società di maglie di gioco con numerazione dal n. 1 al
numero 15.
Si ricorda che in mancanza dei sopracitati elementi, l'arbitro può non dare inizio alla gara, o può non far giocare un
calciatore sprovvisto di parastinchi.
Si pregano pertanto le Società interessate a prendere nota di quanto comunicato, al fine di evitare spiacevoli
malintesi.
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2.37. Indisponibilità impianto di gioco - Spostamenti gare
Le richieste per lo spostamento gare verranno concesse unicamente per la non disponibilità dell’impianto di
giuoco e dovranno inderogabilmente pervenire entro e non oltre la giornata del LUNEDÌ antecedente la
disputa della gara, con richiesta formale (inviata ESCLUSIVAMENTE tramite lettera o fax alla Divisione - no email) di entrambe le Società, ovvero da un’unica richiesta controfirmata dai due dirigenti responsabili.
Non saranno accettate dichiarazioni incomplete o unilaterali o autocertificazioni.
Le motivazioni della non disponibilità dell’impianto dovranno esser sottoscritte anche dal proprietario
ovvero dal gestore dell’impianto di gara.
La segreteria della Divisione provvederà, al ricevimento della/e richieste di spostamento, di dare immediata
conferma di avvenuta accettazione o meno, a mezzo di comunicazione fax e comunicata alle Società.
Potranno esser anticipate a mezzo fax contestualmente alla richiesta di spostamento ma comunque dovranno
pervenire alla Segreteria della Divisione, in originale, entro le 24 ore antecedenti la disputa della partita prevista in
calendario normale (allegare comunque dichiarazione della Società e del proprietario/gestore)..
Il loro mancato o tardivo inoltro costituirà deferimento agli organi di Giustizia Sportiva.
La partita rinviata dovrà esser recuperata entro e non oltre il MARTEDI IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO alla
data prevista per la disputa della gara.
Non saranno concesse deroghe sul rispetto della data di recupero anche nel caso di accordi scritti da parte delle
Società che dovessero pervenire alla Segreteria della Divisione.
La Società ospitante dovrà farsi carico, qualora non fosse disponibile, di un impianto di gara omologato per la
disputa della partita di recupero.
In caso di mancato accordo tra le parti ovvero in caso di mancato inoltro della dichiarazione congiunta da
parte delle Società la partita verrà recuperata nella serata del MARTEDI con orario indicato dalla Divisione
Regionale
Non verranno concessi spostamenti gare (né in anticipo né in posticipo) nelle ultime 3 giornate di campionato.
2.38. Campi di gara
Ogni Società, contestualmente alla domanda di iscrizione dovrà produrre una dichiarazione a firma del
proprietario ovvero del gestore dell’impianto sulla concessione della disponibilità dell’impianto stesso.
Sarà cura da parte della Divisione Regionale di verificare l’avvenuta omologazione dell’impianto stesso, ovvero
provvedere alla sua omologazione, ovvero verificare il rispetto di eventuali prescrizioni già impartite.
Il rettangolo di gara dovrà rispettare tutte le indicazioni riportate nel “ Regolamento di Giuoco “ della F.I.G.C.
/L.N.D, Divisione Calcio a Cinque, con divieto tassativo di usufruire di superfici di giuoco in cemento o in catrame.
Il mancato inoltro della dichiarazione comporta la non accettazione della domanda d’iscrizione ai rispettivi
Campionati Regionali o Tornei.
2.39. Divisione Calcio Femminile
ESTRATTO DA C.U. N° 1 DEL 1° LUGLIO 2009 DEL C.R.V.
2.40. Iscrizione ai Campionati - Stagione Sportiva 2009 - 2010
In ottemperanza alle disposizioni emanate dalla L.N.D. con il proprio Com. Uff. n. 1, qui di seguito il C.R.V.
comunica ufficialmente le date di scadenza e gli importi fissati per le iscrizioni ai Campionati della stagione sportiva
2009/2010.
Le Società dovranno provvedere all’invio dei previsti moduli di iscrizione, ritornando - debitamente compilata e
firmata - n.1 copia del questionario con la composizione dei quadri dirigenziali, nonché l’autocertificazione
(disposizioni per la Onorabilità - art.22 delle NOIF).
Qui di seguito si riportano, per ogni Campionato, gli importi dei versamenti da effettuare e le date di scadenza entro
le quali procedere - sia al bonifico bancario, sia alla presentazione del questionario d’iscrizione - ricordando che i
termini indicati sono perentori:
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ENTRO IL 15 LUGLIO 2009
Diritti di
iscrizione
Tassa
associativa
Acconto Spese
assicurative e
organizzative
TOTALE
Calcio Femminile Serie C
Società “Pure” Calcio Femminile
“Seconde squadre” calcio fem.
ENTRO IL 1° AGOSTO 2009
600,00
600,00
Diritti di
iscrizione
200,00
Tassa
associativa
1.500,00
700,00
Acconto Spese
assicurative e
organizzative
2.300,00
1.300,00
TOTALE
Calcio Femminile Serie D
Società “Pure” Calcio a 5
“Seconde squadre” calcio fem.
350,00
350,00
200,00
1.450,00
450,00
2.000,00
800,00
100,00
350,00
Calcio Femminile Juniores
“Seconde squadre” calcio fem.
250,00
Le Società saranno tenute al versamento degli importi previsti – a partire dal 1° Luglio 2009 - unicamente a
mezzo di bonifico bancario - sul conto corrente intestato a:
F.I.G.C. - L.N.D. - COMITATO REGIONALE VENETO
Unicredit Banca – Agenzia di Marghera
Codice IBAN : IT 87 G 02008 02011
000008209932
Si ricorda che sulla causale del bonifico bancario dovranno essere indicati chiaramente i seguenti dati :
• denominazione sociale;
• numero di matricola;
• campionato per il quale si effettua il versamento.
• indicazione della valuta per il beneficiario (C.R.V.).
2.41. Attività Ufficiale Della Lega Nazionale Dilettanti
La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e
all'art. 23 del Regolamento della L.N.D. – indice ed organizza, per la stagione sportiva 2008/2009, i Campionati, le
competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza secondo gli indirizzi generali fissati dal
Consiglio Direttivo della Lega, come segue:
----- omissis -----
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CAMPIONATI NAZIONALI STAGIONE SPORTIVA 2009/2010
La Divisione Calcio Femminile organizza i seguenti Campionati Nazionali:
1) Campionato Nazionale di Serie "A"
a) Articolazione
Il Campionato Nazionale di Serie "A" della Stagione sportiva 2009/2010 è articolato su un girone unico di 12
squadre.
Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Nazionale Serie “A” le Società che:
- hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Serie "A" della passata stagione
sportiva 2008/2009;
- le Società classificatesi al primo posto in ciascuno dei due gironi del Campionato Nazionale di serie A/2 della
stagione sportiva 2008/2009.
b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie "A" entro i termini
annualmente fissati dalla Divisione, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.
Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie "A" della stagione sportiva 2009/2010 non saranno
accettate le iscrizioni di Società che:
- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni o
dei
Comitati, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di
sentenze
passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di
controversie.
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive
entro il 31 Maggio di ciscuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di
decisioni anch’esse divenute definitive della Commissione Verenze Economiche e del Collegio Arbitrale
presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi
diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr.
Circolare n.30 della LND dell’8 Maggio 2008 e circolare 44 della LND del 14 Aprile 2009)
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, gli importi stabiliti alla voce “diritti di associazione alla LND e
diritti
di iscrizione.
- non costituiscano, all'atto dell'iscrizione al Campionato, una fidejussione bancaria, di importo stabilito dalla
Divisione, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Società.
c) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare
Le calciatrici, che abbiano compiuto il 14° anno di età, possono partecipare anche ad attività agonistiche
organizzate dalla Lega, purché autorizzati dal Comitato Regionale territorialmente competente, nel rispetto delle
condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
d) Assegnazione titolo di Campione d’Italia.
La Società che al termine del Campionato Nazionale di Serie “A” risulterà al 1° posto in classifica conseguirà il
titolo di Campione d’Italia Stagione Sportiva 2009-2010.
e) Partecipazione alla Coppa dei Campioni organizzata dalla U.E.F.A.
La Società che, al termine del Campionato Nazionale di Serie “A”, risulterà classificata al 1° posto, parteciperà alla
UEFA WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE per la stagione sportiva 2010/2011; la 2° classificata parteciperà alla
suddetta manifestazione in base al regolamento stabilito dalla UEFA che sarà oggetto di prossima comunicazione.
f) Retrocessione nel Campionato di A/2
Al termine della stagione sportiva 2009/2010 retrocederanno nel Campionato Nazionale di Serie A/2 della Stagione
Sportiva 2010/2011 le 2 squadre classificate all’11° e 12° posto in classifica.
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2) Campionato Nazionale di Serie “A/2”
a) Articolazione
Il Campionato Nazionale di Serie "A/2" della stagione sportiva 2009/2010 è articolato su due gironi composti da 12
squadre ciascuno.
Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie “A/2”:
- n. 18 Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato Nazionale di Serie
"A/2”
al termine della stagione sportiva 2008/2009;
- n. 2 Società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie “A” al termine della passata stagione sportiva
2008/2009;
- n. 4 Società classificate al 1° posto di ciascun girone del Campionato Nazionale di serie B al termine della
stagione
sportiva 2008/2009.
b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie “A/2” entro i termini
annualmente fissati dalla Divisione, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.
Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie “A/2” della stagione sportiva 2009/2010 non saranno accettate le
iscrizioni di Società che:
- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni o dei
Comitati, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze
passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna
stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive
della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle
Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato
per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 30 della L.N.D. dell’8 Maggio 2008 e Circolare n. 44 della
L.N.D. del 14 Aprile 2009);
- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, gli importi stabiliti alla voce “diritti di associazione alla L.N.D. e
diritti di iscrizione”.
- non costituiscano, all'atto dell'iscrizione al Campionato, una fidejussione bancaria, di importo stabilito dalla
Divisione, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Società.
c) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare
Le calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate
dalla Lega, purché autorizzate dal Comitato Regionale territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni
previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
d) Promozione nel Campionato Nazionale di Serie A
Al termine della stagione sportiva 2009/2010 saranno promosse nel Campionato Nazionale di Serie A della
stagione sportiva 2010/2011 la prima e la seconda squadra classificate di ciascuno dei gironi del Campionato
Nazionale di Serie A/2.
A seguito dell’aumentato numero di promozioni, il Campionato di Serie A della stagione sportiva 2010/2011 sarà
articolato in un girone unico di 14 squadre.
e) Retrocessione nel Campionato Nazionale di Serie B
Al termine della stagione sportiva 2009/2010 retrocederanno nel Campionato Nazionale di Serie B della Stagione
Sportiva 2010/2011 complessivamente due squadre, cioè quelle classificate all’ultimo posto di ciascuno dei gironi
del campionato di Serie A/2.
Il Campionato di Serie A2 della stagione sportiva 2010/2011 sarà articolato in due gironi da 12 squadre ciascuno.
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3) Campionato Nazionale di Serie "B"
a) Articolazione
Il Campionato Nazionale di Serie “B” della stagione sportiva 2009/2010 è articolato in 4 gironi composti da 12
squadre ciascuno.
Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie “B”:
- le Società classificate dal secondo al nono posto dei gironi C e D e le Società classificate dal secondo al decimo
posto dei gironi A e B nella stagione sportiva 2008/2009;
- le Società retrocesse dal Campionato Nazionale di serie A/2 classificatesi all’11° e 12° posto di ciascun girone al
termine della stagione sportiva 2008/2009;
- le Società promosse dai rispettivi Campionati Regionali di Serie C al termine della stagione sportiva 2008/2009.
Il numero minimo di squadre necessario per il completamento dell’organico della Serie B è 48 squadre. Se,
a causa di rinunce delle aventi diritto, questa quota non dovesse essere raggiunta, la Divisione procederà
ad effettuare dei ripescaggi di Società che ne abbiano fatto domanda nei termini previsti, in base alla
tabella valutativa pubblicata dalla Divisione Calcio Femminile su proprio Comunicato Ufficiale e con nulla
osta dei Presidenti dei Comitati Regionali territorialmente competenti.
b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie “B” entro i termini
annualmente fissati dalla Divisione, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.
Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie “B” della stagione sportiva 2009/2010 non saranno
accettate le iscrizioni di Società che:
- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni o dei
Comitati, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze
passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna
stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive
della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle
Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato
per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 30 della L.N.D. dell’8 Maggio 2008 e Circolare n. 44 della
L.N.D. del 14 Aprile 2009);
- non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, gli importi stabiliti alla voce “diritti di associazione alla L.N.D. e
diritti di iscrizione”.
- non costituiscano, all’atto dell'iscrizione al Campionato, una fidejussione bancaria, di importo stabilito dalla
Divisione, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Società.
c) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare
Le calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate
dalla Lega, purchè autorizzate dal Comitato Regionale territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni
previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
d) Promozione nel Campionato di Serie A/2
Al termine della stagione sportiva 2009/2010 verranno promosse nel Campionato Nazionale di Serie A/2 della
stagione sportiva 2010/2011 complessivamente 4 squadre, cioè le prime di ognuno dei quattro gironi.
f) Retrocessione nei Campionati Regionali di Serie C
Al termine della Stagione Sportiva 2009/2010, retrocederanno nei Campionati Regionali di Serie C della Stagione
Sportiva 2010/2011 numero 16 squadre, cioè le classificate di ogni girone al 9°, 10°, 11° e 12° posto.
A seguito dell’aumentato numero di retrocessioni ai Campionati regionali di Serie C, il Campionato di Serie B della
stagione sportiva 2010/2011 resterà articolato in quattro gironi di 10 squadre ciascuno.
3/98
g) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie B
Acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie B della Stagione Sportiva
2010/2011 le 19 Società prime classificate nei rispettivi Campionati Regionali di Serie C al termine della Stagione
Sportiva 2009/2010.
3)
Campionato Nazionale “Primavera” - Calcio Femminile
a) Articolazione
Hanno facoltà di partecipare, al Campionato Nazionale Primavera della stagione sportiva 2009/2010, con la
seconda squadra, tutte le Società iscritte ai Campionati Nazionali di Serie A, Serie A/2 e Serie B. Inoltre
possono partecipare le Società che svolgono attività nei Campionati Regionali di Serie C e Serie D, previa
autorizzazione del Presidente del Comitato Regionale di appartenenza. Le squadre saranno suddivise in
gironi composti con criteri di viciniorietà. Il numero delle squadre previsto per girone va da un minimo di
10 ad un massimo di 14. Il numero delle squadre che saranno promosse in ciascun girone alla fase
nazionale sarà stabilito dopo la composizione dei gironi con le modalità che verranno rese note con
successivo Comunicato.
b) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi
Le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato contestualmente all’iscrizione al Campionato
Nazionale di competenza. Le Società che svolgono attività nei Campionati Regionali dovranno perfezionare
l’iscrizione entro e non oltre il 31 agosto. Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno divulgate nel
Regolamento del Campionato che sarà reso noto con successiva pubblicazione.
c) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età
Possono partecipare al Campionato Nazionale Primavera le calciatrici nate dal 1° Gennaio 1991 in poi e che,
comunque, abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, regolarmente tesserate per le rispettive Società
nella stagione in corso purchè autorizzate dal Comitato Regionale territorialmente competente, nel rispetto
delle condizioni previste dall’art. 34 – comma 3 delle N.O.I.F.
Possono essere impiegate solo quattro atlete fuori-quota, nate entro dal1’1.1989 al 31.12.1990; l’inosservanza
delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del
Codice di Giustizia Sportiva. Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel
Regolamento del Campionato, che sarà reso noto con successiva pubblicazione.
ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA DIVISIONE REGIONALE – STAGIONE 2009/2010
D)
ATTIVITA’ DI SOCIETA’
La Divisione Regionale di Calcio Femminile del Comitato Regionale Veneto organizza per la Stagione Sportiva
2009/2010 le seguenti attività di Società:
1°
2°
3°
4°
5°
1)
CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE DI SERIE C
CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE DI SERIE D
CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE JUNIORES
COPPA VENETO FEMMINILE 2009/2010
SUPERCOPPA REGIONALE FEMMINILE “MEMORIAL UMBERTO BETTIN” 2010
CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE C
a) Articolazione
Il Campionato di Serie C sarà articolato su UNO girone con un numero do squadre da definire.
In questa Stagione sportiva la Divisione Regionale del Veneto collaborerà con la Divisione Regionale del Friuli
Venezia Giulia per lo svolgimento di altro Girone di Serie C (gestito dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia) al
quale parteciperanno alcune Società Venete.
Parteciperanno le Società come di seguito specificato :
3/99
- le Società retrocesse dal Campionato nazionale di Serie B al termine della passata stagione sportiva
2008/2009;
- le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Serie C della
passata stagione sportiva 2008/2009;
- le Società promosse dal Campionato di Serie D al termine della passata stagione sportiva 2008/2009;
- le società vincenti i Play/Off del Campionato di Serie D al termine della passata stagione sportiva 2008/2009;
- le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, provenienti dall’organico della categoria
immediatamente inferiore, secondo le disposizioni stabilite dal Comitato Regionale Veneto.
b) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali entro i termini
annualmente fissati dal rispettivo Comitato Regionale, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.
Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2009/2010 non saranno
accettate le iscrizioni di Società che:
- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati. In presenza di decisioni della
Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché,
sempre
entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze
Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere
integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l’iscrizione al
rispettivo
campionato (cfr. Circolare n. 30 della L.N.D. dell’8 Maggio 2008 e Circolare n. 44 della L.N.D. del 14 Aprile 2009);
- non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di diritti ed oneri finanziari.
c) Limite di partecipazione delle calciatrici alle gare
Le calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate
dalla Lega, purché autorizzate dal Comitato Regionale territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni
previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
Si ricorda che l’utilizzo di giocatrici al di sotto dell’età minima prevista, comporta l’applicazione dell’art 17 comma 5
del C.G.S. (perdita della gara).
d) Attività Giovanile
Le Società partecipanti al Campionato Regionale di Serie "C", possono prendere parte con la seconda squadra o
al “Campionato di Calcio Femminile Juniores Regionale” organizzato dalla Divisione Regionale o al Torneo Allieve,
o al Torneo Giovanissime. Inoltre possono partecipare al Torneo Pulcini e/o al Campionato Esordienti e/o al Torneo
Giovani Calciatrici e/o al Campionato Regionale o Provinciale Femminile territorialmente competente.
e) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie B
Acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l’ammissione al Campionato di Serie “B” della stagione sportiva
2010/2011 le 19 Società prime classificate nei rispettivi Campionati Regionali di Serie C al termine della stagione
sportiva 2009/2010.
f) Retrocessione nel Campionato di Serie D
La Divisione Calcio Femminile, prima dell’inizio dell’attività, procederà alla pubblicazione del meccanismo che
regolerà le promozioni e retrocessioni dei Campionati 2009/2010.
Le Società che al termine della Stagione Sportiva 2008/2009 andranno ad occupare l’11° e 12° posto della
classifica finale del girone del Campionato di Serie C (a seconda delle ipotesi previste), disputeranno i Play/Out
con squadre provenienti dal Campionato di Serie D, con programma che sarà reso noto nei prossimi Comunicati
ufficiali.
g) Istituzione Scuola Calcio Femminile
Alle Società partecipanti al Campionato Regionale di Serie "C" di Calcio a 11 Femminile, è data facoltà di costituire
una Scuola Calcio Femminile, in linea con gli indirizzi fissati dalla vigente normativa federale in materia.
3/100
2)
CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE D
a) Articolazione
Il Campionato di Serie D è organizzato dal C.R. Veneto, in base alle iscrizioni, di DUE gironi Regionali.
Il Consiglio Direttivo del C.R.V. stabilisce inoltre le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il
Campionato di Serie C, nonché la data di inizio del Campionato.
Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie D:
- le Società retrocesse dal Campionato di Serie C al termine della passata stagione sportiva 2008/2009;
- le Società che hanno preso parte al Campionato di Serie D della passata stagione sportiva 2008/2009;
- le Società di nuova affiliazione.
b) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi
Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali entro i termini
annualmente fissati dal rispettivo Comitato Regionale, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti.
Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2009/2010 non saranno
accettate le iscrizioni di Società che:
- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati. In presenza di decisioni della
Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché,
sempre
entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze
Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere
integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l’iscrizione al
rispettivo
campionato (cfr. Circolare n. 30 della L.N.D. dell’8 Maggio 2008 e Circolare n. 44 della L.N.D. del 14 Aprile 2009);
- non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di diritti ed oneri finanziari.
c) Limite di partecipazione delle calciatrici alle gare
Le calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate
dalla Lega, purché autorizzate dal Comitato Regionale territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni
previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.
Si ricorda che l’utilizzo di giocatrici al di sotto dell’età minima prevista, comporta l’applicazione dell’art 17 comma 5
del C.G.S. (perdita della gara).
d) Attività Giovanile
Le Società partecipanti al Campionato Regionale di Serie "D", possono prendere parte con la seconda squadra o
al “Campionato di Calcio Femminile Juniores Regionale” organizzato dalla Divisione Regionale o al Torneo Allieve,
o al Torneo Giovanissime. Inoltre possono partecipare al Torneo Pulcini e/o al Campionato Esordienti e/o al Torneo
Giovani Calciatrici e/o al Campionato Regionale o Provinciale Femminile territorialmente competente.
e) Ammissione al Campionato di Serie C
Le Società che al termine della stagione sportiva 2009/2010 si classificano al primo posto nel rispettivo girone del
Campionato di Serie D, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Regionale di Serie
C 2010/2011.
f) Istituzione Scuola Calcio Femminile
Alle Società partecipanti al Campionato Regionale di Serie "D" di Calcio a 11 Femminile, è data facoltà di costituire
una Scuola Calcio Femminile, in linea con gli indirizzi fissati dalla vigente normativa federale in materia.
3/101
3)
CAMPIONATO “JUNIORES” REGIONALE - CALCIO FEMMINILE
a) Articolazione
Hanno facoltà di partecipare, al Campionato Juniores Regionale della stagione sportiva 2009/2010, con la
seconda squadra, tutte le Società iscritte ai Campionati Regionali di Serie C, e Serie D.
Le squadre saranno suddivise in gironi composti con criteri di viciniorietà.
Le modalità organizzative verranno rese note con successivo Comunicato.
a) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età
Possono partecipare al Campionato Regionale Juniores Femminile le calciatrici nate dal 1° Gennaio 1991 in poi e
che, comunque, abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, regolarmente tesserate per le rispettive
Società nella stagione in corso e, per le Società Nazionali, previa autorizzate dal Comitato Regionale
territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34 – comma 3 delle N.O.I.F.
Possono essere impiegate solo quattro atlete fuori-quota, nate entro dal1’1.1989 al 31.12.1990; l’inosservanza
delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del
Codice di Giustizia Sportiva. Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel Regolamento
del Campionato, che sarà reso noto con successiva pubblicazione.
c) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi
La tassa di iscrizione è fissata in Euro 350,00, da versare ai Comitati Regionali della L.N.D..
Per le Società che svolgono attività Regionale, l’iscrizione dovrà essere formalizzata entro e non oltre la data del
1° Agosto 2009.
Ai fini della partecipazione al Campionato Regionale Juniores della stagione sportiva 2009/2010 non saranno
accettate le iscrizioni di Società che :
- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.
nonché rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla legge;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei
Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a
seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la
risoluzione di controversie;
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di tasse ed oneri finanziari.
4)
COPPA VENETO CALCIO FEMMINILE - STAGIONE 2008/2009
Anche per la corrente Stagione Sportiva la Coppa Veneto, alla quale VERRANNO ISCRITTE D’UFFICIO tutte le
Società partecipanti ai Campionati di Calcio Femminile di Serie “C” e “D”.
Si informa che la giornata di gara dovrà essere il Mercoledì, con inizio alle ore 20.30, eventuali deroghe saranno
concesse direttamente dal Delegato Regionale sulla base di circostanziate motivazioni.
Nel caso di partite rinviate o sospese esse dovranno esser tassativamente recuperate prima della disputa della
partita successiva (sia nel caso di gironi all’italiana e sia nel caso di scontri diretti).
La Divisione si riserva la possibilità anche di posticipare le gare del girone o dello scontro diretto onde garantire
linearità e regolarità alla manifestazione.
Le società che NON intendessero parteciparvi dovranno espressamente comunicarlo (tramite fax o lettera)
alla Divisione Regionale entro e non oltre il 1° Agosto 2009.
Modalità e normative della manifestazione saranno rese note in un prossimo Comunicato ufficiale.
Rinuncia alle gare
La rinuncia alla disputa di una gara,ovvero la rinuncia alla sua prosecuzione qualora questa sia già stata
iniziata, comporta oltre alle conseguenze sportive previste, anche il pagamento dell’ammenda di euro
500,00 (paragonato alla 3^ rinuncia).
3/102
5)
SUPERCOPPA REGIONALE FEMMINILE “MEMORIAL UMBERTO BETTIN” 2009
La Divisione Regionale di Calcio Femminile organizza per la Stagione Sportiva 2009/2010 la SUPERCOPPA
VENETO da disputare tra le Società:
Vincitrice il Titolo Regionale di Serie C
Vincitrice il Titolo Regionale di Serie D
Vincitrice la Coppa Veneto
Stagione Sportiva 2009/2010
Stagione Sportiva 2009/2010
Stagione Sportiva 2009/2010
La Supercoppa si disputerà, come di consuetudine, presso lo Stadio Comunale di Mira (Ve) in data che verrà
decisa dalla Divisione Regionale (indicativamente il 2 Giugno 2010) e resa nota in Comunicato Ufficiale.
3. ATTIVITA’ DI RAPPRESENTATIVA - STAGIONE SPORTIVA 2009/2010
Il Comitato Regionale Veneto organizza per la Stagione Sportiva 2009/2010 le seguente attività di
Rappresentativa:
1°
2°
RAPPRESENTATIVA REGIONALE DI CALCIO FEMMINILE
RAPPRESENTATIVA REGIONALE DI CALCIO FEMMINILE UNDER 15
La programmazione e l’organizzazione delle suddette Rappresentative sarà resa nota in prossimi Comunicati.
4. NORME IN MATERIA DI ONORABILITÀ
Si fa rinvio alle norme di cui all’art. 22/ bis delle N.O.I.F., richiamando l’attenzione delle Società sul contenuto del
sotto riportato punto 6) del medesimo:
“All’atto della richiesta di tesseramento (art. 37 delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i
dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente
dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. I soggetti
suindicati, ove sia intervenuta o intervenga a loro carico sentenza di condanna anche non definitiva o siano colpiti
da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al
Comitato competente.
Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l’obbligo di cui alla prima
parte del precedente comma grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali
debbono anche dichiarare l’assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori”.
5. DISPOSIZIONI GENERALI
5.1. Tasse ed oneri
All'atto dell’iscrizione ai Campionati di competenza le Società debbono versare, in unica soluzione, le tasse e gli
oneri finanziari determinati dai Comitati e dalle Divisioni in misura non superiore ai massimali sotto riportati:
a) Tassa forfetaria di iscrizione
- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C"
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D"
- Campionato Regionale “Juniores” di Calcio Femminile
b) Tassa di associazione alla L.N.D.
€
€
€
€
600,00
350,00
250,00
200,00
c) Tassa di affiliazione alla F.I.G.C. (per le nuove affiliate)
€
55,00
d) Anticipazione in conto spese di organizzazione e assicurazione tesserati
3/103
Il C.R.V. ha determinato l’importo di anticipazione in conto spese di organizzazione e di assicurazione tesserati,
nonchè del deposito cauzionale, per a stagione 2009/2010 come segue :
Campionato Calcio Femminile Serie C
Società “Pure” Calcio Femminile
“Seconde squadre” Calcio Femminile
Campionato Calcio Femminile Serie D
Società “Pure” Calcio Femminile
“Seconde squadre” Calcio Femminile
Campionato “Juniores” Calcio Femminile
€
€
1500,00
700,00
€
€
€
1450,00
450,00
100,00
5.2. Ammende
Essendo stati aboliti i limiti entro i quali possono essere inflitte ammende a carico delle Società, i Giudici Sportivi
provvedono al riguardo secondo criteri di discrezionalità.
5.3. Ammende per Rinuncia
La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal
Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue :
• Campionato Serie C o Serie D di Calcio Femminile
1ª rinuncia
€
150,00
2ª rinuncia
3ª rinuncia
€
€
250,00
500,00
Le suddette ammende saranno applicate in misura doppia se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando
manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati.
I Comitati e le Divisioni fissano con apposito Comunicato ufficiale le ammende relative alla rinuncia alla disputa
delle gare di Coppa Italia o Coppa Regione nei limiti massimi (terza rinuncia) fissati per ciascuna categoria.
5.4. Tabella Valutativa
Si riporta di seguito la tabella valutativa contenente i criteri orientativi e facoltativi, individuati dalla L.N.D., da
considerare in caso di eventuale completamento degli Organici dei Campionati organizzati sia in ambito nazionale
che regionale:
- valore sportivo (meriti sportivi, comportamento disciplinare e partecipazione alle Assemblee);
- bacino d'utenza (con particolare riguardo alle Società aventi sede in capoluoghi di Regione, in capoluoghi di
Provincia e in Comuni di notevole densità demografica);
- disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo;
- anzianità di affiliazione.
Ai sensi dell’art. 11, comma 4), lett. l), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, i criteri sulle ammissioni
alle categorie superiori delle Società non aventi diritto (cosiddetti “ripescaggi”), proposti dai Comitati e dalle
Divisioni della Lega per tutti i Campionati della L.N.D., sono demandati alla valutazioni e alla ratifica della
competente Commissione Tecnica della L.N.D., fatte salve le competenze in materia della F.I.G.C. e quanto
previsto dall’art. 52, comma 9, delle N.O.I.F.
5.5. Concomitanze di gare sullo stesso campo
In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello
svolgimento delle stesse :
-
Campionato Nazionale Serie D;
Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A";
Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “A/2”;
Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "B";
Campionato di Eccellenza;
Campionato di Promozione;
Campionato di 1ª Categoria;
3/104
-
Campionato di 2ª Categoria;
Campionato Nazionale “Juniores”;
Campionato Nazionale Allievi;
Campionato Regionale “Juniores”;
Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C";
Campionato Regionale Allievi;
Campionato Regionale Giovanissimi;
Campionato di 3ª Categoria;
Campionato di “3ª Categoria - Under 18”;
Campionato Provinciale “Juniores”;
Campionato Calcio Femminile Serie "D";
Coppe Regionali Settore Giovanile;
Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
Coppe Provinciali Settore Giovanile;
Attività Amatori.
5.6. Indennizzi
a)
Indennizzi per mancato incasso a seguito di rinuncia
Il C.R.V. ha stabilito che per i casi di rinuncia alla disputa di gare ufficiali, dichiarate tempestivamente entro il
mercoledì antecedente la gara la Società rinunciataria dovrà versare alla consorella, quale mancato incasso, la
somma forfettaria qui di seguito stabilita :
• Campionati Calcio Femminile
€
80,00
Il C.R.V. si riserva la possibilità di fissare, in casi particolari, un indennizzo superiore a quelli indicati; ciò in
relazione all’importanza dell’incontro ed al presumibile incasso che si sarebbe realizzato.
b)
Indennizzi di gare
Il C.R.V. ha confermato per la corrente stagione 2009/2010 di non prevedere l’indennizzo di gara che veniva
versato dalle Società ospitanti a favore delle squadre ospitate.
Tale disposizione è valida per tutti i Campionati organizzati direttamente od indirettamente dal C.R.Veneto.
Anche nel caso di recupero di una gara non iniziata o sospesa entro il 1° tempo, alla Società ospitata non spetterà
nessun indennizzo, ritenendo che la Società organizzatrice terrà a suo carico le spese di organizzazione appunto,
mentre la Società ospitata si farà carico delle spese di trasferta.
5.7. Sgombero della neve
Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco.
Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, i Comitati e le Divisioni possono disporre lo sgombero della
neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti
l'inizio della gara.
5.8. Assistenza Medica
Le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio
Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico
da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l'attività professionale esercitata e a
disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.
L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del
Codice di Giustizia Sportiva.
Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi,
per quanto possibile, alla predetta disposizione.
Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio
Femminile, è fatto altresì obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.
3/105
5.9. Persone ammesse nel recinto di giuoco
Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre
interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:
a)
un dirigente accompagnatore ufficiale;
b)
un medico sociale;
c)
un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e, se la Società lo ritiene,
anche un direttore tecnico o un allenatore in seconda;
d)
un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
e)
i calciatori di riserva;
f)
per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all’arbitro.
La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale
obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della
Società.
Per le gare organizzate in ambito regionale e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, sono ammessi nel
recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:
a)
un dirigente accompagnatore ufficiale;
b)
un medico sociale;
c)
un allenatore ovvero, in mancanza, esclusivamente per i campionati dell’attività giovanile e scolastica e per i
campionati della L.N.D. di Terza Categoria, Juniores, regionali e provinciali di Calcio a Cinque e Calcio Femminile,
un dirigente;
d)
un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, un dirigente;
e)
i calciatori di riserva.
f)
per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all’arbitro (FACOLTATIVO).
Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.
Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in
possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:
il nominativo dell’allenatore deve essere indicato nell’apposito spazio nell’elenco di gara;
nello spazio “tessera personale F.I.G.C.” deve essere indicata la dizione R.E.T.;
all’atto della presentazione all’arbitro dell’elenco di gara deve essere consegnata anche la “copia per il
tecnico” della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconoscimento
dell’allenatore.
Le ipotesi di “allenatore mancante” possono essere individuate in:
5) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei
tecnici (es. : Campionato di 3a categoria);
6) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l’allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo
impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
7) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l’allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni)
del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
8) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto
alla deroga accordata alla Società che intende confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella
precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.
Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., al posto
dell’allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell’elenco di gara nello spazio
previsto per l’allenatore, avendo l’avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola
“Dirigente”.
Parimenti, la corrispondente dizione “tessera personale F.I.G.C.” deve essere sostituita con “tessera impersonale
F.I.G.C.”.
Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell’allenatore, nei casi previsti dall’articolo 66, delle
N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera impersonale, il cui numero deve essere riportato
nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.
Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di
mancanza dell’operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall’articolo 66, delle N.O.I.F..
In entrambi i casi esaminati corre l’obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi
dell’art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadre, e non lo
sostituiscono.
3/106
Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e
hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.
L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.
5.10. Sostituzione delle società rinunciatarie e non ammesse al
Campionato di competenza
In caso di vacanza negli Organici dei Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli
stessi avviene per decisione inappellabile degli Organi Direttivi del Comitato o della Divisione del Comitato o della
Divisione competenti, con la preclusione di “ripescaggi” che consentano ad una Società il doppio salto di categoria
nella medesima stagione sportiva.
Le Società di serie C di calcio femminile che richiedono l’ammissione al rispettivo Campionato Nazionale di Serie B
a completamento dell’organico devono produrre apposita dichiarazione, rilasciata dal Comitato Regionale
competente, attestante l’avvenuta iscrizione al Campionato di serie C - Stagione 2008/2009.
5.11. Adempimenti tecnico / organizzativi obbligatori
Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso
lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della
squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre.
Nelle gare dei Campionati di Calcio Femminile Regionale, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell’arbitro, gli
assistenti di parte svolgano le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.
5.12. Allenatori
E’ fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato di Eccellenza, di
Promozione, di 1ª e di 2ª Categoria, ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque e ai Campionati Nazionali di Calcio
Femminile, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei
tecnici. Per la conduzione tecnica delle squadre di Calcio a Cinque di Serie A e A2 è obbligatorio conseguire
l’abilitazione di Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello. Un’eventuale deroga può essere accordata dal
Comitato o dalla Divisione competente alle Società che, promosse in 2ª Categoria o al Campionato di Serie “B” di
Calcio Femminile o di Calcio a Cinque, intendano confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra
nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per allenatori dilettanti indetto dal
Comitato Regionale, nel cui territorio ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo
stesso è tenuto a partecipare. Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie
“C” o di Serie C/1 maschile è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato
dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.
E’ fatto obbligo alle Società che partecipano al Campionato Juniores Nazionale o Regionale, di affidare la
conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.
E’ fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato avente
la funzione di allenatore “squadre minori”.
Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore
tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto
nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.
D’intesa tra la L.N.D. e l’A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima dell’inizio del
Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.
Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori Dilettanti per la stagione sportiva
2009/2010 è stabilito negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati:
- Campionato Nazionale Serie D
- Campionato di Eccellenza
- Campionato di Promozione
- Campionato di 1ª Categoria
- Campionato di 2ª Categoria
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A"
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “A/2”
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "B"
E 14.000,00
E 11.500,00
E 9.500,00
E 7.500,00
E 3.000,00
E 12.500,00
E 9.500,00
E 7.800,00
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- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A"
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A/2"
- Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "B"
- Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque
- Campionato Juniores Nazionale o Regionale
- Allenatore “squadre minori”
E 14.000,00
E 10.500,00
E 7.800,00
E 3.000,00
E 3.000,00
E 3,000,00
Gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono
essere depositati presso le Divisioni o i Comitati di appartenenza, unicamente se riguardano la conduzione tecnica
della prima squadra. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura dell’allenatore
interessato, entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il
deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al
tecnico interessato.
Nell’ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l’Allenatore, dovrà essere
depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito
della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società o dell’allenatore interessato, entro il
termine di giorni 15 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del
tecnico; la Divisione o il Comitato competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore
Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito dell’accordo economico o dichiarazione. Per le
Società partecipanti al Campionato di 2ªcategoria e per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle
relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell’accordo economico o della
dichiarazione, ferme restando l’obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso
di controversia; le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate direttamente al Settore Tecnico.
Il nominativo dell’allenatore deve essere segnalato al Comitato o alla Divisione mediante il deposito della
documentazione di cui sopra all’atto dell’iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni
precedenti all’inizio dello stesso.
A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l’Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli
Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi
economici che dovranno essere redatti in forma scritta, in carta libera, fino alla predisposizione e alla approvazione
del modello di accordo-tipo tra L.N.D., A.I.A.C. e F.I.G.C. Gli stessi accordi economici, che dovranno essere
depositati presso i competenti Comitati o Divisioni, non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo
annuale di Euro 25.822,00, e dovranno essere depositati a cura dell’allenatore entro il termine di giorni 20 dalla
data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia
della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato.
I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi economici per gli
allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate.
In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti ed agli accordi economici per
gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega
Nazionale Dilettanti.
5.13. Obbligo della contemporaneità
Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime TRE
GIORNATE, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della
retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell’ammissione alle eventuali gare di play/off o
play/out, si disputino in contemporaneità di data e di orario.
5.14. Ordine Pubblico
Si richiama l’attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, commi 4 e 5, delle N.O.I.F., in materia di
ordine pubblico:
“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare
richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o
l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre
adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'arbitro, ove
rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.
Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla
competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara”.
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Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla
competente Autorità, dovrà essere esibita all’arbitro prima dell’inizio della gara.
Per le gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale è
fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti autorità di
pubblica sicurezza, il quantitativo massimo dei biglietti d’ingresso all’impianto sportivo messo a
disposizione delle stesse Società ospitate.
5.15. Cambio delle maglie
Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.
La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.
5.16. Migliore formazione
Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell’attività ufficiale la squadra con la migliore formazione.
L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18, comma
1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva.
5.17. Formazione delle classifiche
Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite mediante l’attribuzione di
tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti.
5.18. Classifiche, Spareggi per le promozioni o le retrocessioni,
Play-Off e Play-Out
Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla
categoria inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in classifica, si applica la disposizione di
cui all'art. 51, delle N.O.I.F..
Fermo restando le disposizioni di cui all’articolo 51, delle N.O.I.F., i Comitati e le Divisioni possono organizzare –
nell’ambito delle proprie competenze – gare di play-off e di play-out le cui modalità devono essere preventivamente
autorizzate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., ai sensi dell’art. 49, delle N.O.I.F..
5.19. Sostituzione dei calciatori
Nel corso delle gare dei Campionati organizzati dal Comitato Interregionale, dalla Divisione Calcio Femminile in
ambito nazionale e dai Comitati Regionali in ambito regionale (tranne attività femminile), nonché in tutte le altre
gare della rispettiva attività ufficiale, è consentita in ciascuna squadra la sostituzione di tre calciatori
indipendentemente dal ruolo ricoperto.
Nel corso delle gare del Campionato Regionale Juniores organizzato dai Comitati Regionali, possono essere
effettuate cinque sostituzioni per squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto. Nel corso delle gare organizzate
dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali nonché nel corso delle gare riservate ai calciatori di sesso femminile
organizzate in ambito regionale e provinciale, in ciascuna squadra possono essere sostituiti cinque calciatori
indipendentemente dal ruolo ricoperto.
Nel corso delle gare del Campionato di 2a Categoria, anche se organizzato dalle Delegazioni Provinciali e/o
Distrettuali possono essere sostituiti soltanto tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto in coerenza con
quanto previsto per la corrispondente attività svolta in ambito regionale.
In occasione di tutte le gare ufficiali in ambito nazionale, regionale e provinciale (Campionato Nazionale Serie D,
Campionati di Serie “A”, “A/2” e “B” di Calcio Femminile, Campionati di Eccellenza, Promozione, 1a Categoria, 2a
Categoria, 3a Categoria, 3a Categoria - Under 21, 3a Categoria - Under 18, Juniores e Calcio Femminile) le Società
possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino a sette calciatori di riserva tra i quali saranno
scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta panchina allungata).
Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori:
- la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata -a gioco fermo e sulla linea
mediana del terreno di gioco- a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal
terreno stesso;
- i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
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- i calciatori di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria
Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i
calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle
sostituzioni.
5.20. Identificazione dei calciatori
L’identificazione dei calciatori può avvenire:
- mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei
Comitati e delle Divisioni;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti.
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all’uopo legittimata
o da un Notaio.
5.21. Trasferimento dei calciatori
Viene confermato che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato, Coppa Italia e Trofeo Regione Veneto
possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché
appartenenti allo stesso girone.
5.22. Pubblicazione delle decisioni
Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati
Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante
l’affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comitati e le Divisioni dovranno pubblicare i propri
Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.
Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati e le Divisioni dovranno avere cura di
continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data.
Nei propri Comunicati Ufficiali i Comitati e le Divisioni dovranno riportare integralmente :
- le decisioni adottate dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare;
- i provvedimenti disciplinari assunti dai Comitati Provinciali che si estendono oltre il termine della stagione
sportiva
in corso.
Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività
agonistica rimettendone, ai Comitati Regionali di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro
pubblicazione.
5.23. Fusioni di Società, Cambio di Denominazione e di Sede
Sociale
Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli art. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F.
5.24. Sponsorizzazione e commercializzazione dei marchi
Per la stagione sportiva 2009/2010 sarà consentito a tutte le Società partecipanti all’attività indetta dalla Lega
Nazionale Dilettanti apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione
dell'art. 72, comma 4, delle N.O.I.F. e dell'art. 48 del Regolamento della L.N.D.
5.25. Diritti di diffusione radio televisiva
La Lega Nazionale Dilettanti stabilisce, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Regolamento della stessa, i limiti e le
modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e
diffusione radiotelevisiva.
Le disposizioni in materia saranno comunicate successivamente.
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5.26. Uso campi in erba artificiale
E’ autorizzato lo svolgimento dell’attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale. Tutte
le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l’attività di calcio a cinque – devono
avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base
alla normativa all’uopo emanata dalla Lega stessa.
Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della stagione sportiva 2009/2010, non saranno
accettate le domande di ammissione da parte di Società che non provvedano al rinnovo, all’atto dell'iscrizione al
Campionato, delle somme determinate a titolo di diritti di riomologazione degli impianti in erba artificiale.
5.27. Beach Soccer (Calcio in Spiaggia)
La Lega Nazionale Dilettanti, per il tramite del Dipartimento Beach Soccer, ai sensi dell’Art. 33 bis del
Regolamento della stessa, indice ed organizza, per l’attività riferita all’anno solare 2010, campionati nazionali e
tornei estivi a carattere regionale e provinciale di Beach Soccer. Tale attività rientra in quella amatoriale e di tipo
ricreativo e propagandistico. La Lega Nazionale Dilettanti, inoltre, partecipa all’attività internazionale riferita a tale
disciplina sportiva, attraverso l’allestimento di una Rappresentativa Nazionale.
5.28. Tasse per ricorsi – Tasse di Tesseramento – Stampati
Federali
Gli importi relativi alle tasse per i ricorsi agli Organi della Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri
per gli stampati federali, saranno resi noti con successivo Comunicato ufficiale dalla competente Federazione
Italiana Giuoco Calcio.
5.29. Mancata partecipazione alla gara per cause di forza
maggiore
Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’art. 55 delle NOIF, la Causa di Forza Maggiore deve essere
formalmente documentata ed inviata, con atti ufficiali idonei a comprovare l’impedimento (verbali pubblici ufficiali :
polizia, carabinieri, ecc.) entro 48 ore dalla data fissata per la disputa della gara.
La declaratoria della sussistenza della Causa di Forza Maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza ed
alla Commissione Disciplinare in seconda ed ultima istanza. Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla
Commissione Disciplinare è instaurato nel rispetto delle modalità previste agli artt. 18 2° comma lett. b) - 23 e 26 2°
comma del Codice di Giustizia Sportiva.
5.30. Recuperi Gare
Le gare rinviate o sospese, dovranno obbligatoriamente essere recuperate entro e non oltre 15 giorni dalla data
prevista per la disputa della gara, indicando una data possibilmente in accordo tra le società.
Qualora non vi fosse detto accordo, e non pervenisse alcuna comunicazione firmata da entrambe le parti entro il
martedì successivo, la Divisione Regionale provvederà d’ufficio a programmare l’incontro entro i previsti 15 giorni.
5.31. Spostamenti gare
Le richieste per spostamento gare dovranno inderogabilmente pervenire entro le ore 15.00 del Martedì
antecedente alla disputa della gara, con richiesta formale (inviata tramite lettera o fax alla Divisione) di entrambe le
società, ovvero da unica richiesta controfirmata dai due dirigenti responsabili.
In caso di mancanza di tali adempimenti la Divisione Regionale non ratificherà alcun spostamento.
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ESTRATTO DA C.U. N° 2 DEL 1° LUGLIO 2009 DEL C.R.V.
5.32. Visite mediche di accertamento dell’idoneità all’attività
agonistica
Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all’art. 43, delle
N.O.I.F., al fine di sensibilizzare i propri tesserati a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneità
all’attività agonistica prima dell’inizio della pratica sportiva.
Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a
responsabilità civili e penali nel caso di rischio infortunistico mortale nel corso di gare e/o allenamenti che
coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela
assicurativa.
5.33. Conclusione Attività Agonistica L.N.D.- Stagione sportiva
2009/10
In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia, si comunica che tutta l’attività
agonistica ufficiale organizzata nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2009-2010,
dovrà essere conclusa entro il termine del 30 giugno 2010.
Si informa che eventuali differimenti, necessari per intervenute impreviste esigenze di carattere organizzativo,
dovranno essere preventivamente autorizzati con appositi provvedimenti derogativi assunti dal Consiglio Direttivo
della L.N.D.
5.34. Orari Ufficiali – Stagione Sportiva 2009/2010
Si rendono noti gli orari ufficiali di inizio delle gare fissati dalla L.N.D. per la stagione sportiva 2009/2010:
•
•
•
•
•
•
•
dal
dal
dal
dal
dal
dal
dal
9
20
25
7
28
2
1°
agosto
settembre
ottobre
febbraio
marzo
maggio
giugno
2009
2009
2009
2010
2010
2010
2010
ore 16.00
ore 15.30
ore 14.30
ore 15.00
ore 16.00
ore 16.30
ore 17.00
Il C.D. del C.R. Veneto inviata a tenere presente che – in assenza di diversa indicazione – le squadre devono
attenersi alla disputa delle gare nel rispetto degli orari d’inizio sopra riportati, prescindendo dalla loro ulteriore
pubblicazione sui Comunicati Ufficiali.
5.35. Stampati della L.N.D. e oneri federali
Si comunica che la L.N.D. ha stabilito, per la Stagione Sportiva 2009/2010, gli importi relativi ai sottoelencati
stampati:
- TESSERA RICONOSCIMENTO CALCIATORI
- TESSERA IMPERSONALE
- TESSERA ADDETTO ALL’ARBITRO
Euro
Euro
Euro
2,60;
4,00;
3,50.
3/112
5.36. Convenzione L.N.D. – U.S.S.I. per libero accesso agli impianti
E’ stata stipulata una convenzione tra la Lega Nazionale Dilettanti e l’Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.),
finalizzata a favorire il libero accesso a tutte le partite dei campionati dilettantistici di calcio sottoposte alla
competenza della L.N.D., a favore dei giornalisti iscritti all’U.S.S.I.
Nell’intento di agevolare l’operato dei giornalisti iscritti all’U.S.S.I., si è convenuto di dotare gli stessi di una speciale
tessera di riconoscimento emessa dalla medesima Associazione di categoria, contenente, tra l’altro, i loghi ufficiali
della L.N.D. e dell’U.S.S.I. nonché la foto dell’intestatario.
Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici, si invitano le società e le
associazioni sportive dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di consentire il libero accesso alle manifestazioni sportive,
dalle stesse organizzate, ai titolari della predetta tessera rilasciando loro, contestualmente all’esibizione della
tessera medesima, il relativo titolo di ingresso gratuito nell’ambito e nei limiti della normativa recata dall’art. 3,
quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (rilascio di titoli di accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello
spettacolo nel limite massimo del 5% dei posti di settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente
riconosciuta dalle competenti autorità - Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre 2000 dell’Agenzia delle
Entrate).
La convenzione di cui alla presente Circolare è valida per le stagioni sportive 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012.
5.37. Diritti di diffusione radio televisiva
La Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Regolamento della stessa, i limiti e le
modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e
diffusione radiotelevisiva.
Le disposizioni in materia sono state rese note con le seguenti Circolari della LND:
Circolare n. 3 del 1°/07/2009
Rapporti con le emittenti Radiotelevisive private e con gli Organi di informazione
dalle stesse dipendenti
Circolare n. 4 del 1°/07/2009
Norme relative ai rapporti tra le Società calcistiche e gli Organi d’informazione in
occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione
sportiva 2009/2010
Le Società interessate sono invitate a prendere visione delle Circolari attivandosi al sito ufficiale della L.N.D.
COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE REGIONALE CALCIO FEMMINILE
5.37.1. ATTESTATI DI MATURITÀ AGONISTICA - ART. 34 NR. 3 DELLE NOIF
Esaminata la documentazione presentata dalle Società interessate, il Comitato Regionale Veneto ha autorizzato la
partecipazione a gare di attività agonistica delle sottonotate calciatrici che hanno compiuto il 14° anno e non ancora
il 16° anno d’età :
VOLTOLINI
Giulia
Nata il
15.02.1995
ASD Fortitudo Mozzecane
3/113
6. LEGA NAZIONALE DILETTANTI
ATTIVITA’ ORGANIZZATA DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE
6.1. Disposizioni per l’Attivita’ della Prossima Stagione Sportiva
2008/2009
COPIA ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI –
DA INVIARE OBBLIGATORIAMENTE ANCHE ALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERONA
PER TUTTE LE SOCIETA' CHE EFFETTUANO DIRETTAMENTE AL C.R.V. LE ISCRIZIONI DI COMPETENZA,
ALLEGHIAMO AL PRESENTE COMUNICATO L'APPOSITO FILE IN FORMATO EXCEL, ACCOMPAGNATO
DALLE ISTRUZIONI DETTAGLIATE PER LA COMPILAZIONE, CHE DOVRA' OBBLIGATORIAMENTE ESSERCI
RESTITUITO CON TEMPESTIVITA' VIA E-MAIL ALL’INDIRIZZO
[email protected]
COMPILATO CON L’INDICAZIONE ESATTA DEL CODICE DEL CAMPO DI GIOCO.
QUESTO CI CONSENTIRA' UN’ ESATTA VERIFICA DELLE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI CHE VERRANNO DA
NOI ORGANIZZATI ED ANCHE PER AVERE UNA VISIONE COMPLETA DEI CAMPI DI GIOCO CHE
VENGONO UTILIZZATI DALLE VARIE SQUADRE .
QUANTO SOPRA PER EVITARE, NEL LIMITE DEL POSSIBILE, EVENTUALI CONCOMITANZE.
LE SOCIETA’ CHE NON SONO IN GRADO DI RISPEDIRCI IL SUDDETTO FOGLIO EXCEL NELLE MODALITA’
RICHIESTE DEVONO CORTESEMENTE CONTATTARE LA SEGRETERIA.
IL SEGRETARIO
Giuseppe PERBELLINI
PUBBLICATO E AFFISSO ALL'ALBO GIOVEDI’ 16 LUGLIO 2009
IL DELEGATO
Carlo FRANCHI
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COMUNICATO UFFICIALE N° 3 del 16 Luglio 2009