C.O.N.I. F.I.G.C. DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERONA Sede: 37138 Verona – Stadio Bentegodi, Cancello 20 Corrispondenza: 37126 Verona – C.P.3 – Succursale 6 Tel. 045 565 244 – Fax 045 565 316 E-mail : [email protected] Stagione Sportiva 2009/2010 COMUNICATO UFFICIALE N° 3 del 16 Luglio 2009 1. COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 1.1. Composizione Delegazione Provinciale Stagione 2009-2010 Facendo seguito al C.U. N. 12 del 10.07.2009 della L.N.D. ed al C.U. N. 6 dell’11.07.2009 del C.R.V.di seguito riportiamo i nominativi dei componenti la Delegazione con l’indicazione dell’eventuale incarico e dell’area prevalente di attività, utile promemoria per i contatti. FRANCHI Carlo DELEGATO RESIDORI Ezio ZULIANI Mario VICE DELEGATO Amministrazione Amministrazione PERBELLINI Giuseppe DUSINA Orlando ZAMPINI Barbara SEGRETARIO Segreteria Segreteria Segreteria DAL CORTIVO Luciano COLLABORATORE Giustizia Sportiva MURARI Fernando BONFANTI Luigi DAL CORTIVO Stefano FERRONI Massimiliano SACCHETTI Barbara COORDINATORE TESSERAMENTI – RAPPRESENTATIVE Tesseramenti Tesseramenti Tesseramenti Tesseramenti Tesseramenti LIZZIERO Massimo COORDINATORE ATTIVITA’ DI BASE COORDINATORE INFORMATICA (APPLICATIVI) COORDINATORE INFORMATICA (POSTAZIONI) MEDICO DELEGAZIONE LONGAFELD Marco Atttività di base Attività di base MATTIOLO Sergio RICCARDI Paolo COORDINATORE ATTIVITA’ SCOLASTICA Attività Scolastica Attività Scolastica GOBBI Ermanno COORDINATORE ATTIVITA’ CALCIO A 5 Calcio a 5 AVESANI Wilma COORDINATORE ATTIVITA’ CALCIO FEMMINILE REFERENTE SPORTELLO DI CALDIERO Sportelli STELLA Silvano REFERENTE SPORTELLO DI CEREA Sportelli DOMENICHINI Alfredo Omologazione campi Con l’occasione la Delegazione tutta saluta l’amico Arcangelo MERCURIO, dall’anno 1985 interrottamente presente in Delegazione con passione e competenza, che, per motivi di salute, non potrà essere dei nostri. 3/46 1.2. Apertura Delegazione Provinciale nei Mesi di Luglio e Agosto Informiamo le Società affiliate che la nostra sede osserverà il seguente prossimo programma d’apertura: GIOVEDI’ GIOVEDI’ GIOVEDI’ 23 30 06 LUGLIO LUGLIO AGOSTO 2009 2009 2009 DALLE ORE 17,30 ALLE ORE 19,00 DALLE ORE 17,30 ALLE ORE 19,00 DALLE ORE 17,30 ALLE ORE 19,00 SETTIMANA DAL 10 AL 14 AGOSTO 2009 CHIUSURA TOTALE Dalla settimana successiva riprenderà l’apertura normale seguente: GIOVEDI’ e VENERDI’ DALLA ORE 17,30 ALLE ORE 19,00 1.3. Indirizzo Postale ed Indirizzo E-Mail Si rende noto a tutte le Società, che il nostro unico indirizzo, per qualsiasi tipo di corrispondenza, è il seguente: F.I.G.C. - DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERONA CASELLA POSTALE N. 3 - SUCCURSALE N. 6 37126 VERONA Si precisa che da parte di questa Delegazione non verrà assunta alcuna responsabilità per corrispondenza e quant'altro, inviataci con altri indirizzi. Il nostro indirizzo e-Mail a cui inviare la posta elettronica è il seguente: [email protected] 1.4. Invio Comunicato Ufficiale A riscontro di richieste pervenuteci ed al fine di evitare erronee interpretazioni, si ribadisce che il nostro Comunicato Ufficiale verrà sempre spedito UNICAMENTE a mezzo posta elettronica (E-MAIL). L’ufficialità sarà osservata con l’esposizione all’Albo della Delegazione Provinciale. Il Comunicato è visibile anche presso il seguente sito internet regionale: www.figcvenetocalcio.it Eventuali cambiamenti Presidente Societario. di indirizzo e-Mail, dovranno essere comunicati per iscritto con firma del 1.5. Nuovo Sportello Caldiero - Piazza Vittorio Veneto “Casa ex Artmann” Ricordiamo a tutte le Società che lo sportello aprirà ogni MARTEDI’, dalle ore 17.30 alle ore 19.00 ad eccezione della settimana di Ferragosto e del periodo delle Festività Natalizie. 1.6. Sportello di Cerea – Via C. Battisti Ricordiamo a tutte le Società che lo sportello aprirà ogni MERCOLEDI’, dalle ore 17.30 alle ore 19.00 ad eccezione della settimana di Ferragosto e del periodo delle Festività Natalizie; la chiusura avverrà alla fine del mese di Marzo 2010. 3/47 2. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE ESTRATTO DA C.U. N° 5 DEL 9 LUGLIO 2009 DEL C.R.V. Comitato Regionale Veneto L.N.D. Orario d’apertura al pubblico degli Uffici di Segreteria Si comunica che da lunedì 20 luglio a sabato 22 Agosto 2009 gli Uffici della Segreteria del Comitato Regionale Veneto L.N.D. rimarranno aperti al pubblico soltanto al mattino dalle ore 9.30 alle ore 13.00. 2.1. Centro Servizi della L.N.D. per assistenza alle Società In allegato al presente Comunicato, si trasmette la dettagliata informativa in ordine alla costituzione del “Centro Servizi” della Lega Nazionale Dilettanti, che si pone l’obiettivo di fornire alle Società dilettantistiche di calcio assistenza continuativa e qualificata, a costi contenuti, in materia contabile, tributaria, amministrativa, legale, ovvero in materia di adempimenti legati al trattamento dei dati (privacy) e alla sicurezza. Le Società dilettantistiche interessate sono invitate a manifestare la loro adesione entro e non oltre il 5 Agosto 2009, mediante sottoscrizione della domanda allegata e selezione della categoria di servizi richiesta. 2.2. Tutela assicurativa tesserati e dirigenti L.N.D. in vigore dal 1°luglio 2008 al 30 giugno 2012 Con riferimento alle coperture assicurative obbligatorie dei tesserati e dei dirigenti delle Società della Lega Nazionale Dilettanti - per le attività di competenza – garantite dalla CARIGE ASSICURAZIONI S.p.a., le quali sono in vigore nel periodo dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2012, si conferma quanto specificato con Com. Uff. n. 6, pubblicato dalla L.N.D. in data 1.7.2008 (riportato dal CR Veneto con il proprio Com. uff. n. 3 del 1° luglio 2008). Si precisa che il premio pro-capite per ciascuna stagione sportiva riferita al sopra indicato periodo di validità e’ pari a Euro 31,00 per gli assicurati non rientranti nella categoria dei Dirigenti delle Società della L.N.D.. Per quanto attiene, invece, il premio relativo alla copertura assicurativa del settore Dirigenti delle Società della L.N.D., gli importi sono specificati nella misura di seguito indicata: - - ogni singola Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti ed ai Campionati di Serie A, A2 e B delle Divisioni Calcio Femminile e Calcio a Cinque, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari a Euro 180,00; ogni singola Società partecipante ai Campionati di Eccellenza, Promozione e 1^ Categoria, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari a Euro 130,00; ogni singola Società partecipante a tutti gli altri Campionati della L.N.D., ad eccezione dell’attività Amatoriale e Ricreativa, dovrà corrispondere un premio forfetario annuale pari a Euro 90,00. Si ricorda, inoltre, che é sempre attivo il servizio di consulenza per le problematiche concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti con le Società della Lega Nazionale Dilettanti. Tale servizio è disponibile nei giorni dal lunedì al venerdì, non festivi, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450 3/48 2.3. Segreteria 2.3.1. INATTIVITÀ SOCIETÀ Si informa che le Società : Matricola 914291 A.S.D. NUOVA COMETA di S.Giovanni Lupatoto (Vr) “ 918777 A.C.D. BORGO 1° MAGGIO di Verona “ 780026 A.S.D. CIRC.SPORT.RICREAT.TEOLO di Teolo (Pd) “ 920906 A.S.D. LESSINIA di Velo Veronese (Vr) hanno rinunciato ad iscriversi al Campionato di competenza della stagione sportiva 2009/2010. Nei loro riguardi viene quindi dichiarata ufficialmente l’inattività dall’attività organizzata dalla F.I.G.C. e la decadenza dell’affiliazione. Ne consegue che diviene operante il disposto di cui all’art. 110 delle N.O.I.F.; in base a tale norma tutti i calciatori tesserati in favore delle stesse acquisiscono la libertà sportiva alla data di pubblicazione del presente Comunicato. 2.3.2. UFFICIO STUDI TRIBUTARI DELLA FIGC – CIRCOLARE N. 5/2009 Si riporta il testo della Circolare n. 5/2009 dell’Ufficio studi tributari della F.I.G.C., avente per oggetto: “ Presentazione del Modello 770 Semplificato nel mese di luglio – Razionalizzazione degli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi – Nuova disciplina delle compensazioni IVA ex art 10 del D.L. n. 78 del 1° luglio 2009 “ Presentazione del Modello 770 Semplificato nel mese di luglio – Si ricorda che entro il 31 luglio p.v. i sostituti d’imposta, cioè tutti coloro che corrispondono somme e valori soggetti a ritenuta alla fonte, a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi dovuti all’INAIL, devono presentare, in via telematica direttamente o tramite un intermediario abilitato, il Modello 770 Semplificato. L’obbligo compete, tra l’altro, alle società di capitali, agli enti commerciali e non commerciali, alle associazioni non riconosciute. Il Modello 770/2009 Semplificato deve contenere i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell’anno 2008 nonché gli altri dati contributivi, previdenziali ed assicurativi richiesti. In sostanza nel Modello 770 vanno riportati i dati relativi alle certificazioni rilasciate ai soggetti cui sono stati corrisposti nell’anno 2008: - redditi di lavoro dipendente ed assimilati; - indennità di fine rapporto; - redditi di lavoro autonomo; - provvigioni e redditi diversi; - prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione. Versamento di imposte – I soggetti IRES, cui si applicano gli studi di settore, tenuti al Modello UNICO con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, devono, entro il 6 luglio, versare in unica soluzione o come 1^ rata, le imposte IRES ed IRAP a titolo di saldo per l’anno 2008 e di 1° acconto per l’anno 2009 senza alcuna maggiorazione, con Modello F 24 e con modalità telematiche con i seguenti codici tributo: - 2003 – IRES – saldo - 2001 – IRES – acconto prima rata - 3800 – IRAP – saldo - 3812 – IRAP – acconto prima rata Inoltre, devono provvedere al versamento in unica soluzione o come 1^rata, dell’IVA relativa al 2008 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese, per il periodo 16/3/2009 – 6/7/2009 con codice tributo 6099 – I titolari di partita IVA senza studi di settore, tenuti al versamento delle imposte entro il 16 giugno u.s., che hanno differito il pagamento al 16 luglio, devono maggiorare l’importo dello 0,40%. 3/49 Razionalizzazione degli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi – Con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 15 giugno 2009 (G.U. n. 136 del 15 giugno 2009), è stata modificata la disciplina relativa agli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi. In particolare, gli interessi per il ritardato rimborso di imposte pagate sono dovuti nella misura del 2% annuo e dell’1% semestrale a decorrere dal 1° gennaio 2010. A decorrere dal 1° ottobre 2009, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo sono dovuti nella misura del 4% annuo. Gli interessi per i pagamenti rateali delle imposte dovute in base alle dichiarazioni, si applicano nella misura del 4% annuo a decorrere dai pagamenti delle imposte dovute in relazione alle dichiarazioni fiscali presentate dal 1° luglio 2009. Pertanto, si riporta, di seguito, la misura degli interessi da applicare alle singole rate. Titolari di partita IVA senza studi di settore Scadenza 16 giugno Scadenza 16 luglio (con maggiorazione 0,40%) 1^rata 16 giugno interesse == 1^ rata 16 luglio interesse == 2^rata 16 luglio “” 0,33 2^ rata 17 agosto “” 0,33 3^rata 17 agosto “” 0,66 3^ rata 16 settembre “” 0,66 4^rata 16 settembre “” 0,99 4^ rata 16 ottobre “” 0,99 5^rata 16 ottobre “” 1,32 5^ rata 16 novembre “” 1,32 6^rata 16 novembre “” 1,65 == Titolari di partita IVA con studi di settore Scadenza 6 luglio 1^rata 6 luglio interesse == 2^rata 16 luglio “” 0,11 3^rata 17 agosto “” 0,44 4^rata 16 settembre “” 0,77 5^rata 16 ottobre “” 1,10 6^rata 16 novembre “” 1,43 Scadenza 5 agosto (con maggiorazione 0,40%) 1^ rata 5 agosto interesse == 2^ rata 17 agosto “” 0,12 3^ rata 16 settembre “” 0,45 4^ rata 16 ottobre “” 0,78 5^ rata 16 novembre “” 1,11 == Nuova disciplina delle compensazioni IVA ex art. 10 del D.L. n. 78 del 1° luglio 2009, pubblicato nella G.U. n. 150 del 1° luglio 2009 – Con l’art. 10 del D.L. n. 78/2009, contenente “ provvedimenti anticrisi”, in vigore dal medesimo 1° luglio 2009, sono state apportate modifiche alla disciplina delle compensazioni fiscali IVA. Con la nuova disposizione è stato stabilito, al comma 1, lett. a), punto 1, che la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’IVA, per importi superiori a 10.000 euro annui, può essere effettuata soltanto a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge (rimborsi infrannuali). Il limite suddetto di 10.000 euro non riguarda l’eventuale credito IVA risultante dalle liquidazioni mensili. Con il successivo punto 2, è stato previsto che la dichiarazione annuale IVA possa essere presentata autonomamente (e non unitamente all’UNICO) al fine di poter utilizzare l’eventuale credito in compensazione a decorrere dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione IVA la quale potrà, così, essere presentata in via telematica a partire dal 1° febbraio dell’anno successivo al periodo d’imposta (art. 8, comma 1 DPR n. 322/1998). La dichiarazione IVA relativa all’anno solare 2009 potrà, quindi, essere presentata già nel febbraio 2010 con la conseguenza che l’eventuale credito emergente possa essere utilizzato in compensazione già a marzo 2010. Con il punto 2, lett. d) del medesimo comma 1, lett. a), è stabilito che i soggetti che presentano la dichiarazione IVA entro il mese di febbraio, sono esonerati dall’obbligo di comunicazione dei dati IVA. Il successivo punto 3 rinvia ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate la definizione di modalità e termini per l’esecuzione dei rimborsi IVA. Ciò abrogando le disposizioni in vigore con decorrenza dalla data di emanazione del predetto provvedimento. I punti 6 e 7 prevedono che per l’utilizzazione del credito IVA superiore a 10.000 euro necessita avvalersi dei servizi telematici nonché richiedere l’apposizione del visto di conformità relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. La disposizione fa riferimento esclusivamente all’apposizione del visto in relazione ai contribuenti che intendono utilizzare la compensazione. Tale visto di conformità deve essere reso dai soggetti iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali nonché dai consulenti del lavoro. Il visto comporta la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e IVA. In alternativa al visto, per le società sottoposte all’obbligo del controllo contabile ex art. 2409 del Codice Civile, è sufficiente la sottoscrizione della dichiarazione da parte del revisore. 3/50 Sono previste, con il punto 8, particolari sanzioni in caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra. Infine, con il comma 1, lett. b) dell’art. 10 è prevista la possibilità di aumentare, con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, da 516.456,90 a 700.000 euro, il limite massimo della compensazione o dei rimborsi in conto fiscale nel periodo d’imposta. Come è stato chiarito dall’Agenzia delle entrate con Comunicato Stampa del 2 luglio u.s., “Le nuove regole sulle compensazioni non interesseranno i versamenti in scadenza a luglio a carico dei contribuenti, persone fisiche e società. Le nuove disposizioni introdotte con l’art. 10, il cui obiettivo è di rendere più rigorosi i controlli al fine di contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti, avranno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche per evitare disparità di trattamento per i contribuenti che hanno già effettuato i versamenti di Unico, tramite compensazione, entro il 16 giugno scorso… Pertanto, fino al 31 dicembre 2009 le attuali modalità di esercizio delle compensazioni non saranno soggette a modifiche”. Si fa riserva di illustrare più in dettaglio le predette disposizioni nonché le restanti misure contenute nel decreto non appena saranno forniti dall’Agenzia delle entrate gli opportuni ulteriori chiarimenti. ESTRATTO DA C.U. N° 6 DELL’11 LUGLIO 2009 DEL C.R.V. 2.4. Delegazioni Provinciali e Distrettuali – Nomina Dirigenti Ai sensi dell’art. 10, dello Statuto Federale, si comunicano le nomine relative alla composizione delle Delegazioni Provinciali e Distrettuali della L.N.D., del Veneto, per la stagione sportiva 2009/2010 ….omissis…. DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERONA Delegato Vice Delegato FRANCHI CARLO RESIDORI EZIO Componenti BONFANTI LUIGI DAL CORTIVO LUCIANO DOMENICHINI ALFREDO FERRONI MASSIMILIANO LONGAFELD MARCO MURARI FERNANDO SACCHETTI BARBARA ZAMPINI BARBARA Segretario PERBELLINI GIUSEPPE BISIN DARIO DAL CORTIVO STEFANO DUSINA ORLANDO LIZZIERO MASSIMO MATTIOLO SERGIO RICCARDI PAOLO STELLA SILVANO 2.5. Consiglio Direttivo 2.5.1. RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’8 LUGLIO 2009 Si riportano, per stralcio, gli argomenti trattati dal consiglio Direttivo del Comitato regionale Veneto nella riunione tenutasi a Ve-Marghera Mercoledì 8 Luglio 2009 : Comunicazioni del Presidente Il Presidente Guardini ha confermato l’avvenuto cambiamento di dirigenti in alcune Delegazioni Provinciali e Distrettuali e l’avvenuta ratifica da parte della LND dei nominativi segnalati. Ha informato che nell’ambito della Delegazione di Verona è prevista l’apertura di due sportelli di assistenza alle società nella città di Cerea e Caldiero; anche la Delegazione di Treviso fornirà assistenza attraverso gli sportelli di Castello di Godego e Pieve di Soligo. Ha comunicato che sono state inoltrate alla Segreteria Federale n. 9 pratiche di fusione tra società; da tale movimento è sorta una disponibilità di 4 posti nell’organico del prossimo Campionato di 2^ Categoria. Il Presidente ha ricordato che la LND ha proceduto alla costituzione di un proprio “centro servizi” che ha l’obiettivo di fornire alle società affiliate assistenza in materia tributaria, amministrativa, gestionale in genere. 3/51 Graduatorie per l’ammissione ai Campionati Il Consiglio ha proceduto alla verifica delle domande di ammissione al Campionato di 2^ Categoria e al Campionato Juniores Regionale presentate dalle società non aventi diritto. Il Coordinatore regionale del Settore Giovanile e Scolastico ha illustrato il lavoro di verifica e di controllo operato sulle domande pervenute per l’ammissione ai Campionati Allievi e Giovanissimi Regionali. Il Consiglio Direttivo ha quindi provveduto alla stesura delle graduatorie. Amministrative • Il Consiglio Direttivo ha ratificato gli impegni di spesa urgenti assunti dal Presidente Regionale dal 17/6 al 6/7/2009 per complessivi euro 24.458,07. • Il Cd ha autorizzato la fornitura di un personal computer per la Delegazione provinciale di Vicenza. • Il CD ha ratificato la trasmissione alla LND degli importi incassati dal CR Veneto per conto della FIGC dal 16/3 al 30/6/2009 per complessivi Euro 159.978,43. • Il CD ha deliberato la rimessa di Euro 100.000,00 alla LND per l’adeguamento del plafond regionale. • Il CD ha preso atto che la LND ha chiesto il rimborso di Euro 1.842.650,50 per spese di tesseramento e premi di assicurazione sostenuti per i calciatori e tecnici tesserati dalle società venete nella scorsa stagione sportiva. Assicurazione Complementare Infortunio Calciatori Il Consiglio Direttivo ha rinnovato anche per la corrente stagione sportiva la convenzione “complementare infortunio calciatori” in atto con la compagnia Assicurazioni di Venezia che ha confermato gli importi e i premi già praticati lo scorso anno. Richiesta di deroga (attività juniores) La Società Laguna di Venezia, partecipante al prossimo campionato regionale Juniores, ha chiesto la possibilità di iscrivere una seconda squadra Juniores all’attività organizzata dalla Delegazione provinciale di Venezia. Il CD ha negato l’autorizzazione. Iscrizione società ai Campionati 2009/2010 Ricordato che mercoledì 15 Luglio p.v. scadranno i termini per l’iscrizione delle Società ai campionati 2009/2010, il CD ha messo in evidenza che l’accettazione delle domande - da parte del CR Veneto - è subordinata al saldo di eventuali pendenze economiche da parte delle società interessate. Calcio Veneto SRL Il Presidente del Calcio Veneto SRL Fiorenzo Vaccari ha informato i consiglieri convenuti sull’attività svolta dalla Società da lui presieduta. Saluto del Presidente Veneto Arbitrale Il Presidente del Comitato Veneto Arbitrale, Tarcisio Serena, ha riferito in ordine alle nuove nomine effettuate dall’AIA, informando di essere stato nominato Componente in ambito alla Commissione Nazione per i Campionati di Serie A e B; il suo posto a livello regionale sarà preso da Roberto Bettin della Sezione AIA di Padova. Serena ha ringraziato i Consiglieri per i quattro anni trascorsi assieme, durante i quali ha trovato comprensione e grande disponibilità da parte di tutti e soprattutto dal Presidente Guardini che gli hanno consentito di lavorare in piena tranquillità. I Consiglieri hanno ringraziato Serena per l’attività scolta, gli hanno formulato le più vive congratulazioni con l’auspicio di ampie soddisfazioni nel nuovo ruolo Prossima riunione I Consiglieri hanno concordato di fissare per mercoledì 29 Luglio p.v. la data della nuova riunione, in occasione della quale sarà, tra l’altro, provveduto al completamento degli organici delle Società per Campionati regionali e la composizione dei diversi gironi. 3/52 2.5.2. GRADUATORIA DELLE DOMANDE PER IL COMPLETAMENTO DELL’ORGANICO DEL CAMPIONATO REGIONALE VENETO DI 2^ CATEGORIA 2009/2010 Il Consiglio Direttivo del C.R. Veneto, nella sua riunione dell’8 luglio 2009, ha provveduto ad esaminare le domande presentate dalle Società interessate ed ha stilato la graduatoria di merito per il completamento dell’organico del Campionato Regionale di 2^ Categoria della stagione sportiva 2009/2010, che qui di seguito si riporta: 1. Olympia (Cittadella) 2. Marola 3. S.Vito Bassano 4. Fiori Barp Sospirolo 5. Avesa HSM 6. Rosolina 7. Altino 8. Castelgomberto Lux 9. S.Michele Cerfim 10. Arre 11. Quinto Vicentino 12. Francenigo 13. United Sona Palazzolo 14. S.Gaetano Calcio 15. Valtramigna Cazzano 16. Grantorto 17. Sangiorgese 18. Bojon 19. Armistizio 20. Borgo S.Pancrazio 21. Montecchio Precalcino 22. Crocefisso 23. Fossalta Piave 24. Logarone 25. Pontecrepaldo 26. Fluminense 27. Grifoni 28. S.Paolo 29. Croz Zai 30. Maria Ausiliatrice 31. Gambellara 32. Caminese 33. Itlas S.Giustina Serravalle 34. Primavera 99 35. Summaga Calcio Fuori Classifica Euganea Rovolon Montagnana S.Lorenzo Albignasego Cavinese S. Giacomo A.S.D. Italwin Conselve S.Carlo Pontevi Gainiga punti 138 punti 134 punti 125 punti 122 punti 119 punti 118 punti 114 punti 113 punti 112 punti 112 punti 111 punti 110 punti 109 punti 108 punti 107 punti 106 punti 105 punti 102 punti 101 punti 99 punti 97 punti 96 punti 95 punti 94 punti 93 punti 90 punti 89 punti 89 punti 88 punti 87 punti 85 punti 80 punti 79 punti 77 punti 68 Ripescata nella stagione 2005/2006 Ripescata nella stagione 2006/2007 Ripescata nella stagione 2007/2008 Domanda pervenuta Fuori Termine Domanda pervenuta Fuori Termine Domanda pervenuta Fuori Termine Domanda pervenuta Fuori Termine Domanda inadeguata, priva del previsto modulo Validità del concorso Eventuale opposizione alla graduatoria sopra riportata, dovrà essere presentata, da parte della Società direttamente interessata, al Consiglio Direttivo del C.R. Veneto, a mezzo di lettera raccomandata, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato. 3/53 2.5.3. GRADUATORIA DELLE DOMANDE PER IL COMPLETAMENTO DELL’ORGANICO DEL CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 2009/2010 Il Consiglio Direttivo del C.R. Veneto, nella sua riunione dell’ 8 luglio 2009, ha provveduto ad esaminare le domande presentate dalle Società interessate ed ha stilato la graduatoria di merito per il completamento dell’organico del Campionato Juniores Regionale della stagione sportiva 2009/2010, che qui di seguito si riporta: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Rosà Mestrino La Marenese Montebaldina Consolini CMB S.Vito Leguzzano Virtus Villafranca Calcio Cavarzere Pedemonte Ambrosiana VR Nuova Valdagno Calcio Caldiero Terme Virtus Romano Cavallino Longare Castegnero Pozzonovo Bevilacqua Calcio Pro Mogliano Union Campo San Martino Oppeano Opitergina Audace SME Casalserugo Bovolenta Loreggia Cologna Veneta Thermal Ceccato Motors S.Eusebio Ecopolifix Istrana Zero Branco Alpago Bagnoli San Siro Borgo Scaligero Soave Casteldazzano Musile Calcio S.Giovanni Lupatoto S.Maria Camisano Ares Calcio Marcon Costabissara Giovanile Ezzelina Real Martellago 1919 Cadore United Sona Palazzolo Borbiago Validità del concorso Eventuale opposizione alla graduatoria sopra riportata, dovrà essere presentata, da parte della Società direttamente interessata, al Consiglio Direttivo del C.R. Veneto, a mezzo di lettera raccomandata, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato. 3/54 2.6. Segreteria 2.6.1. CONVENZIONE ASSICURATIVA COMPLEMENTARE INFORTUNI FACOLTATIVA Il CR Veneto ha prorogato per la corrente stagione sportiva 2009/2010 la validità della convenzione già in atto con la compagnia Assicurazioni Generali, con la richiesta dei seguenti premi individuali: - garanzia per ogni Giocatore fino all’età di 14 anni: - garanzia per ogni Giocatore oltre l’età di 14 anni: - garanzia per Allenatori e/o Tecnici: € 25,50 € 33,00 € 34,60. Le Società interessate alla convenzione - integrativa e facoltativa - dovranno provvedere ad inoltrare l’adesione direttamente a: ASSICURAZIONI GENERALI - Via Liberazione n. 13 - 32032 FELTRE BL avvalendosi della scheda di copertura contenuta nell’opuscolo esplicativo della convenzione, che sarà cura del C.R. Veneto fare pervenire tempestivamente a tutte le Società. Si ricorda che tutti gli assegni, bancari o circolari, inviati a copertura delle adesioni, dovranno essere esclusivamente intestati a : Assicurazioni Generali - Venezia Centro. Si ricorda inoltre che le coperture assicurative in corso cesseranno di validità automaticamente alle ore 24.00 del 18/9/2009; per il loro rinnovo dovrà essere inviata entro tale data – a mezzo raccomandata – la nuova adesione per l’attività della stagione sportiva 2009/2010. 2.6.2. NUOVA CONVENZIONE FIGC – LND CON CREDITO SPORTIVO Si rende noto che tra la FIGC – LND e l’Istituto per il Credito Sportivo é stata stipulata una nuova convenzione. Le Società interessate potranno prenderne visione collegandosi al sito ufficiale della LND (Com. Uff. n. 9 dell’8 luglio 2009), al seguente link: http://www.lnd.it/index.php?page=nws_show&id_lnd_news_cat=4&id_lnd_news=28488 ESTRATTO DA C.U. N° 7 DELL’11 LUGLIO 2009 DEL C.R.V. 2.7. Questionario Aggiornamento dati Società di Puro Settore Giovanile 2009/2010 Il CR Veneto sta provvedendo ad inviare direttamente alle società di “Puro Settore Giovanile” il modulo “questionario aggiornamento dati” previsto dal Settore Giovanile e Scolastico per la stagione sportiva 2009/2010; la successiva disponibilità dei questionari compilati, consentirà al Comitato Regionale Veneto di procedere all’annuale controllo e/o alla modifica dei dati presso l’ archivio della F.I.G.C. . Si precisa che i dati richiesti sono indispensabili anche per l’iscrizione al Registro delle Società Sportive istituito presso il CONI competente per territorialità (con l’occasione si ricorda che l’iscrizione al Registro delle Società Sportive istituito presso il C.O.N.I. é elemento indispensabile per poter fruire del regime fiscale agevolato riservato alle Associazioni Sportive Dilettantistiche.) Il questionario – debitamente compilato e sottoscritto - dovrà essere inoltrato: L’ORIGINALE a: FIGC - Comitato Regionale Veneto Ufficio del Settore Giovanile e Scolastico Via della pila n. 1 - 30175 Marghera (Ve) LA COPIA alla Delegazione periferica di pertinenza CONTESTUALMENTE alla domanda d’iscrizione all’attività 2009/2010 (la mancata consegna del questionario comporterà, per la Delegazione Provinciale o Distrettuale, l’obbligo di NON accettare l’iscrizione) 3/55 2.8. Attività Giovanile Regionale 2.8.1. ATTIVITÀ UFFICIALE - STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 Il Comitato Regionale Veneto L.N.D., nell’attesa della pubblicazione del Comunicato ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico nazionale, comunica che andrà ad organizzare, direttamente o attraverso le Delegazioni Provinciali e Distrettuali, nella stagione sportiva 2009/2010, i seguenti Campionati, Tornei e Manifestazioni Ufficiali Giovanili: − − − − − − − − − − 1) 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Campionato Allievi Regionali Campionato Allievi Regionali “fascia B” Campionato Giovanissimi Regionali Campionato Giovanissimi Regionali “fascia B” Coppa Veneto Campionato Allievi Provinciali Campionato Giovanissimi Provinciali Attività di Base Attività di calcio Femminile e di Calcio a cinque Attività delle Rappresentative Campionato Allievi Regionali 2009/2010 Articolazione Il Campionato Allievi Regionali 2009/2010 è articolato in 6 gironi di 14 squadre ciascuno. I criteri di ammissione sono stati pubblicati sul Com. Uff. n. 29 del 31 ottobre 2008. Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età Alle gare del Campionato Allievi Regionali possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010, nati dall’ 1/1/1993 in poi, e, che, comunque, abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età. Adempimenti economico - finanziari Le Società aventi diritto di partecipazione sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Allievi Regionali nei termini che saranno stabiliti con la presentazione delle graduatorie di ammissione e nell’osservanza di tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni annualmente emanate dal Settore Giovanile e Scolastico. Non saranno accettate le iscrizioni di Società che: - non dispongono di un campo di gioco regolarmente omologato - non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato tutte le somme determinate a titolo di tasse ed oneri finanziari. 2) Campionato Allievi Regionali - Fascia B 2009/2010 Articolazione Il Campionato Allievi Regionali di Fascia “B” 2009/2010 è articolato in 1 girone di 16 squadre. I criteri di ammissione sono stati pubblicati sul Com. Uff. n. 29 del 31 ottobre 2008. Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età Alle gare del Campionato Allievi Regionali di Fascia “B” possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010, nati nell’anno 1994, con possibilità d’impiego di n. 2 atleti nati nell’anno 1995. Adempimenti economico - finanziari Le Società aventi diritto di partecipazione sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Allievi Regionali di Fascia B nei termini che saranno stabiliti con la presentazione delle graduatorie di ammissione e nell’osservanza di tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni annualmente emanate dal Settore Giovanile e Scolastico. Non saranno accettate le iscrizioni di Società che: - non dispongono di un campo di gioco regolarmente omologato - non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato tutte le somme determinate a titolo di tasse ed oneri finanziari. 3/56 3) Campionato Giovanissimi Regionali 2009/2010 Articolazione Il Campionato Giovanissimi Regionali 2009/2010 è articolato in 6 gironi di 14 squadre ciascuno. I criteri di ammissione sono stati pubblicati sul Com. Uff. n. 29 del 31 ottobre 2008. Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età Alle gare del Campionato Giovanissimi Regionali possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010, nati dall’ 1/1/1995 in poi, e, che, comunque, abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età. Adempimenti economico - finanziari Le Società aventi diritto di partecipazione sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Giovanissimi Regionali nei termini che saranno stabiliti con la presentazione delle graduatorie di ammissione e nell’osservanza di tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni annualmente emanate dal Settore Giovanile e Scolastico. Non saranno accettate le iscrizioni di Società che: - non dispongono di un campo di gioco regolarmente omologato - non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato tutte le somme determinate a titolo di tasse ed oneri finanziari. 4) Campionato Giovanissimi Regionali - Fascia B 2009/2010 Articolazione Il Campionato Giovanissimi Regionali di Fascia “B” 2009/2010 è articolato in 1 girone di 16 squadre. I criteri di ammissione sono stati pubblicati sul Com. Uff. n. 29 del 31 ottobre 2008. Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età Alle gare del Campionato Giovanissimi Regionali di Fascia “B” possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010, nati nell’anno 1996, con possibilità d’impiego di n. 2 atleti nati nell’anno 1997. Adempimenti economico - finanziari Le Società aventi diritto di partecipazione sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Giovanissimi Regionali di Fascia “B” nei termini che saranno stabiliti con la presentazione delle graduatorie di ammissione e nell’osservanza di tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni annualmente emanate dal Settore Giovanile e Scolastico. Non saranno accettate le iscrizioni di Società che: - non dispongono di un campo di gioco regolarmente omologato - non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato tutte le somme determinate a titolo di tasse ed oneri finanziari. 5) Coppa Veneto - 2009/2010 Il Comitato regionale Veneto organizzerà, come nelle ultime stagioni sportive, la Coppa Veneto, manifestazione riservata alle Categorie Allievi e Giovanissimi. Le modalità di ammissione saranno pubblicate con un prossimo Comunicato. 6) Campionato Allievi Provinciali - 2009/2010 Articolazione Il Campionato Allievi Provinciali 2009/2010, è articolato su gironi composti da un minimo di 12 ad un massimo di 14 squadre ciascuno, determinato sulla base delle iscrizioni pervenute presso le Delegazioni; situazioni particolari saranno valutate dal Consiglio Direttivo regionale. Hanno titolo a richiedere l’iscrizione al Campionato Allievi Provinciali 2009/2010, tutte le Società affiliate, che ne faranno richiesta. L’accettazione di seconde squadre, che gareggeranno “Fuori Classifica” è consentita, purché le Formazioni vengano inserite in Gironi diversi. 3/57 Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età Alle gare del Campionato Allievi Provinciali 2009/2010, organizzato su delega del Comitato Regionale Veneto L.N.D., dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010, nati dall’ 1/1/1993 in poi, che comunque abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età. Adempimenti Le Società interessate sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Allievi Provinciale, entro la data fissata dalla Delegazione di competenza. Non saranno accettate le iscrizioni di Società che non dispongono di un campo di gioco regolarmente omologato per la Categoria. 7) Campionato Giovanissimi Provinciali - 2009/2010 Articolazione Il Campionato Giovanissimi Provinciale 2009/2010, è articolato su gironi composti da un minimo di 12 ad un numero di 14 squadre ciascuno, determinato sulla base delle iscrizioni pervenute presso le Delegazioni; situazioni particolari saranno valutate dal Consiglio Direttivo regionale. Hanno titolo a richiedere l’iscrizione al Campionato Giovanissimi Provinciali 2009/2010, tutte le Società affiliate, che ne faranno richiesta. L’accettazione di seconde squadre, che gareggeranno “Fuori Classifica” è consentita, purché le Formazioni vengano inserite in Gironi diversi. Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età Alle gare del Campionato Giovanissimi Provinciali, organizzato su delega del Comitato Regionale Veneto L.N.D., dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, possono partecipare tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010, nati dall’ 1/1/1995 in poi, che comunque, abbiano anagraficamente compiuto il 12° anno di età. Adempimenti Tutte le Società interessate sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Giovanissimi Provinciali, entro la data fissata dalla Delegazione di competenza. Non saranno accettate le iscrizioni di Società che non dispongono di un campo di gioco regolarmente omologato per la Categoria. 8) Attività di Base - 2009/2010 L’organizzazione dell’attività per le categorie - Scuole di Calcio - Piccoli Amici - Pulcini - Esordienti sarà oggetto di programmazione su un prossimo Comunicato Ufficiale. 9) Attività di Calcio femminile e di Calcio a cinque - 2009/2010 Le modalità di svolgimento dell’attività organizzata, sia in ambito regionale che presso le Delegazioni, saranno rese note attraverso un prossimo Comunicato ufficiale pubblicato direttamente dalle competenti Delegazioni regionali di Calcio femminile e di Calcio a cinque. 10) Attività delle Rappresentative - 2009/2010 Anche l’attività delle Rappresentative Regionali e di quella delle Delegazioni, nelle diverse Categorie, sarà oggetto di argomento di un prossimo Comunicato ufficiale. 3/58 2.8.2. ONERI FINANZIARI STAGIONE SPORTIVA 2009-2010 Si informa che la F.I.G.C. non ha ancora provveduto alla pubblicazione degli Oneri Finanziari per l’Attività Giovanile della Stagione Sportiva 2009/2010. Sarà cura di questo Comitato informare tutte le Società – attraverso il Comunicato ufficiale – non appena ne verrà a conoscenza. 2.8.3. AMMISSIONI AI CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI 2009/10 Si comunica che il Consiglio Direttivo del C.R. Veneto, nella sua riunione dell’8/7/2009, esaminate le domande ritualmente pervenute e valutate sulla base dei criteri pubblicati sul Comunicato Ufficiale N. 29 del 31/10/2008, con il parere favorevole del Coordinatore federale veneto per il S.G.S., ha deliberato l’ammissione delle sottonotate società ai campionati Regionali Allievi e Giovanissimi della corrente stagione sportiva 2009-2010. Si precisa che il Consiglio, all’atto della stesura delle graduatorie di merito, nei casi di Società a parità di punteggio relativamente ai Punti 5 e alle Fascie “B”, ha stabilito di privilegiare, la Categoria di appartenenza della 1^ squadra. Eventuali osservazioni da parte delle società interessate dovranno pervenire al C. R. Veneto entro e non oltre Lunedì 20 luglio 2009. A) CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI 2009/2010 SOCIETA’ AMMESSE DI DIRITTO (Punto 2) e ammesse a completamento degli organici per titolo (Punto 4) Camp. Prov. 1 ABANO CALCIO 43 GIOVANILE PIZZOCCO Camp. Prov. 2 ADRIESE 44 JUNIOR MONTICELLO 3 ALBA BORGO ROMA 45 LA ROCCA MONSELICE Camp. Prov. 4 ALBIGNASEGO CALCIO 1959 46 LAGUNA DI VENEZIA 5 ALPAGO 47 LEGNAGO SALUS Vice Camp. Prov. 6 AMATORI NOGARA 48 LEODARI SOLE MOTTA 12° Classificata 7 AUDACE SME 49 LIVENTINAGORGHENSE 8 AURORA TREVISO DUE 50 LONIGO 9 AZZURRA SANDRIGO 51 LUGAGNANO Camp. Prov. 10 B.N.C. NOI 52 MIRANESE 11 BELFIORESE 53 MONTECCHIO MAGGIORE SRL 12 BELLUNO 1905 54 NOVENTA CALCIO 13 BUSSOLENGO 55 OLMI CALLALTA Vice Camp. Prov. 14 CALCIO CAVARZERE 56 OPITERGINA Vice Camp. Prov. 15 CALCIO MONTEBELLUNA 57 PESCANTINA SAN LORENZO 16 CALCIO SPINEA 58 PETRA MALO 17 CALCIO THIENE 59 PIOVESE CALCIO 1919 Camp. Prov. Camp. Prov. 18 CALCIO TREBASELEGHE D.R. 60 PRAMAGGIORE Camp. Prov. Giov. 19 CAMISANO 61 PUNTO MESTRE 20 CAMPODARSEGO 62 RADIO BIRIKINA LUPARENSE 21 CASIER DOSSON 63 REAL MONTEFORTE 22 CASTELNUOVOSANDRA’ 64 REAL SAN MARCO 23 CAVARZANO OLTRARDO 65 ROMANO D’EZZELINO 24 CEREA 66 ROVIGO CALCIO SRL 25 CHIOGGIASOTTOMARINA 67 SAN MARTINO SPEME 26 CIPRIANOCATRON 68 SANSTINOCORBOLONE Campione Prov. 27 CITTA’ DI CONCORDIA 69 SANTA-SOFIA LENDINARA 28 CITTA’ DI JESOLO 70 SCHIAVON SIST. SANPAOLO 29 COLOGNA VENETA 71 SOLESINESE 30 CORNUDA CROCETTA 72 SONA M.MAZZA 31 CRAZY COLOMBO 73 TEAM S. LUCIA GOLOSINE Vice Camp. Prov. 32 DOLO RIVIERA DEL BRENTA 74 TREPORTI 33 ECLISSE CARENI PIEVIGINA 75 UNION CSV 34 EDO MESTRE 76 UNION QUINTO Camp. Prov. Giov. 35 ESTE 77 VALPOLICELLA Camp. Prov. 36 EUROCALCIO 2007 78 VEDELAGO 37 FAIZANE’ 1931 79 VIGONTINA 38 FAVARO 1948 80 VILLAFRANCA VERONA 39 FELTRESEPREALPI 81 VILLORBA 40 GARCIA MORENO ARZIGNANO 82 VIRTUS VECOMP Vice Camp. Prov. Vice Camp. Prov. 41 GAZZERA OLIMPIA CHIRIG. 83 VIRTUS VILLAFRANCA PD 42 GIORGIONE CALCIO 2000 84 VITTORIO FALMEC S.M.COLLE Camp. Prov. 3/59 Risultano NON AMMESSE al campionato regionale allievi le sottonotate società, precisando che le prime 10 sono ordinate in graduatoria di ripescaggio per il completamento dell’organico nell’eventualità di defezioni, fusioni o altro: PUNTO 4 1 2 CHIAMPO FULGOR TREVIGNANO 12^ classificata 12^ classificata 3 PONZANO CALCIO 12^ classificata PUNTO 5 PUNTI 4 5 6 7 8 9 10 PUNTI MAROSTICENSE SAN GIOVANNI LUPATOTO ARES CALCIO VERONA CALCIO MARCON SOTTOMARINA LIDO CALCIO UNION CAMPO S.MARTINO SAN GIOVANNI ILARIONE PRO MOGLIANO VIRTUS POL. BAGNOLI SAN SIRO COLOGNOLA AI COLLI PRIX LE TORRI ROBEGANESE FULG.SALZANO NUOVA PIOMBINESE CALCIO JUNIOR OPPEANESE LIA PIAVE TREVENZUOLO 75 73 71 59 58 58 57 52 51 49 49 46 42 41 41 40 38 AMBROSIANA SCHIARA C.S.R. TEOLO CADIDAVID CALDOGNO RETTORGOLE UNION SANDONATESE CASALSERUGO BOVOLENTA PLATEOLESE SILEA MESTRINO PHARMABAG UNION RIPA LA FENADORA SAN DOMENICO SAVIO NOVA GENS SCORZE’ PESEGGIA REAL PIONCA ATLETICO 2000 BASSANELLO GUIZZA 36 36 *** 33 33 33 32 32 32 31 31 30 28 28 26 23 19 *** NB. La SOCIETA’ C.S.R. TEOLO SI E’ RITIRATA DA OGNI ATTIVITA’ Società non ammessa in quanto classificatasi al 13° posto nella classifica del Campionato Regionale Allievi 2008/2009: VETERNIGO. Società non aventi titolo a presentare richiesta, in base alle preclusioni contenute nei criteri d’ammissione ai Campionati Regionali di cui al C.U. N° 65 del 27/04/09, di cui al punto 3), paragrafo 1) : BIBIONE - GRIFONI - LOREGGIA - NUOVA VALDAGNO - SANTO STEFANO ZIMELLA - SANDONA 1922 . Domanda non presa in considerazione in quanto spedita fuori termine: LORIA 96. B) CAMPIONATO REGIONALE GIOVANISSIMI 2009/2010 SOCIETA’ AMMESSE DI DIRITTO (Punto 2) e ammesse a completamento degli organici per titolo (Punto 4) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ABANO CALCIO ADRIESE ALBA BORGO ROMA ALBIGNASEGO CALCIO 1959 ALPAGO AMATORI NOGARA AUDACE SME AZZURRA SANDRIGO BELFIORESE BELLUNO 1905 CALCIO CAVARZERE CALCIO MARCON CALCIO MONTEBELLUNA CALCIO SPINEA CALCIO THIENE CAMISANO Campione Prov. 12° Classificata Vice Camp. Prov. Campione Prov. 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 LIVENTINAGORGHENSE LONIGO LUGAGNANO MAROSTICENSE MIRANESE MONTECCHIO MAGGIORE SRL NOVENTA CALCIO NOVENTA PIAVE OLMI CALLALTA OPITERGINA PESCANTINA SAN LORENZO PETRA MALO PIOVESE CALCIO 1919 PONZANO CALCIO PRO MOGLIANO PUNTO MESTRE 12° Classificata Vice Camp. Prov. Campione Prov. Campione Prov. 3/60 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 CAMPODARSEGO CASIER DOSSON CASTELNUOVOSANDRA’ CEREA CHIOGGIASOTTOMARINA CIPRIANOCATRON CITTA’ DI JESOLO COLOGNA VENETA COLOGNOLA AI COLLI CORNUDA CROCETTA CRAZY COLOMBO DOLO RIVIERA DEL BRENTA EAGLES PEDEMONTANA ECLISSE CARENI PIEVIGINA ESTE FAVARO 1948 FELTRESEPREALPI FULGOR TRIVIGNANO GARCIA MORENO ARZIGNANO GAZZERA OLIMPIA CHIRIG. GIORGIONE CALCIO 2000 LA ROCCA MONSELICE LAGUNA DI VENEZIA LA STIMMA D.B. LEGNAGO SALUS LEODARI SOLE MOTTA Campione Prov. 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 RADIO BIRIKINA LUPARENSE ROBEGANESE F. SALZANO ROMANO D’EZZELINO ROSA’ ROSSANO 2004 ROVIGO CALCIO SRL SAN GIOVANNI LUPATOTO SANTA-SOFIA LENDINARA SCHIARA SCHIAVON SIST. SANPAOLO SOLESINESE SONA M.MAZZA SOTTOMARINA LIDO CALCIO STRA RIVIERA DEL BRENTA TEAM S. LUCIA GOLOSINE UNION CAMPO SAN MARTINO UNION CSV UNION QUINTO VALPOLICELLA VEDELAGO VIGONTINA VILLAFRANCA VERONA VILLANOVA DI PORTOGR. VILLORBA VIRTUS VECOMP VITTORIO FALMEC S.M.COLLE Vice Camp. Prov. 12° Classificata Campione Prov. 12° Classificata 12° Classificata Campione Prov. 12° Classificata Vice Camp. Prov. Risultano NON AMMESSE al campionato regionale giovanissimi le sottonotate società, precisando che le prime 11 sono in graduatoria di ripescaggio per il completamento dell’organico nell’eventualità di defezioni, fusioni o altro: PUNTO 4 1 CITTA’ DI CONCORDIA Camp. Naz..Dil. PUNTO 5 PUNTI 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 PUNTI VETERNIGO REAL MONTEFORTE FOSSO EDO MESTRE AVESA HSM CASALSERUGO-BOVOLENTA TREPORTI NUOVA PIOMBINESE CALCIO OLIMPICA DOSSOBUONO JUNIOR MONTICELLO ISOLA RIZZA LIA PIAVE 67 59 53 49 43 42 42 41 41 41 40 40 AMBROSIANA SAN DOMENICO SAVIO CADIDAVID CALDOGNO RETTORGOLE CASTAGNOLE MESTRINO PHARMABAG UNION RIPA LA FENADORA NOVA GENS TREVENZUOLO CALCIO SAN GIUSEPPE TV REAL PIONCA UNION SANDONATESE 36 36 33 33 32 31 31 28 28 27 26 25 Società non ammesse in quanto classificatasi al 13° e 14° posto nella classifica del Campionato Regionale Giovanissimi 2008 2009: BAGNOLI SAN SIRO - CAVARZANO OLTRARDO - REAL SAN MARCO. Società non avente titolo a presentare richiesta, in base alle preclusioni, contenute nei criteri d’ammissione ai Campionati Regionali di cui al C.U. N° 65 del 27/04/09, di cui al punto 3), paragrafo 1) : LOREGGIA - SANTO STEFANO DI ZIMELLA - REAL VALDAGNO. 3/61 C) TORNEO REGIONALE ALLIEVI - FASCIA "B” - FUORI CLASSIFICA Per i SOLI NATI NEL 1994 con la possibilità di impiego di nr.2 atleti nati nell’anno 1995 viene organizzato UN girone regionale a 16 squadre ALLIEVI “FASCIA B” al quale vengono ammesse le seguenti società: 1 2 3 4 CL. C.V. S.C. T.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 5/A NR.S. 6 7 B.C. Pres. TOT. BASSANO VIRTUS CHIEVO VR CITTADELLA HELLAS VERONA PADOVA SAMBONIFACESE TREVISO VENEZIA VICENZA SONA M.MAZZA LIVENTINAGORGH. ALBIGNASEGO CALCIO 1959 MONTECCHIO M. NOVENTA CALCIO ROMANO D’EZZELINO UNION CSV DIRITTO 25 20 10 15 15 10 8 5 5 10 10 10 10 10 10 10 4 4 4 4 7 8 7 8 8 11 7 -5 47 42 36 33 33 30 29 IN ORDINE DI RIPESCAGGIO EVENTUALE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 C.MONTEBELLUNA COLOGNA VENETA VIGONTINA CITTA' DI JESOLO REAL S.MARCO ABANO PIOVESE CALCIO 1919 LUGAGNANO GARCIA MORENO ARZIGN. CIPRIANOCATRON ESTE 15 10 4 4 8 6 6 6 4 5 5 10 5 5 5 5 5 5 10 5 4 4 4 8 8 7 7 7 7 7 7 7 4 7 -5 28 26 21 20 20 18 18 18 17 17 8 AMMESSE 3/62 D) TORNEO REGIONALE GIOVANISSIMI FASCIA "B" - FUORI CLASSIFICA Per i SOLI NATI NEL 1996 con la possibilità di impiego di nr.2 atleti nati nell’anno 1997 viene organizzato UN girone regionale a 16 squadre Giovanissimi "FASCIA B", al quale vengono ammesse le seguenti società: 1 2 3 4 5/B 6 7 TOT. CL. C.V. S.C. T.D. NR.S. B.C. Pres. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BASSANO VIRTUS CHIEVO VR CITTADELLA HELLAS VERONA PADOVA ROVIGO CALCIO S.R.L. SAMBONIFACESE TREVISO VENEZIA VICENZA 11 12 13 14 15 16 C.MONTEBELLUNA UNION CSV LIVENTINAGORGH. ALBIGNASEGO CAL.1959 NOVENTA CALCIO SONA M.MAZZA DIRITTO 20 25 15 15 10 15 5 10 10 10 10 5 7 4 4 4 8 8 8 7 8 7 -5 40 38 37 32 32 31 IN ORDINE DI RIPESCAGGIO EVENTUALE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 FAVARO 1948 GARCIA MORENO A. MONTECCHIO M. S.SOFIA LENDINARA PIOVESE CALCIO 1919 GIORGIONE CALCIO 2000 LEGNAGO SALUS VIGONTINA CITTA' DI JESOLO CIPRIANOCATRON OLIMPICA DOSSOBUONO LAGUNA VENEZIA ROMANO D’EZZELINO ESTE ABANO ALBA BORGO ROMA Preclusa , perchè non ammessa OLIMPICA DOSSOBUONO 10 10 8 10 8 6 10 4 6 5 3 5 5 10 5 5 5 5 10 5 10 5 5 10 5 5 5 AD OGGI 4 4 4 4 4 4 7 4 7 6 7 8 7 7 10 7 6 6 4 7 7 7 27 26 25 25 24 23 22 21 19 17 17 15 14 12 12 12 con la squadra “A” la società : AMMESSE 3/63 2.8.4. ISCRIZIONI CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI / TORNEO REGIONALE ALLIEVI E GIOVANISSIMI “FASCE B” - STAG. SP.2009/10 Si invia, in forma cartacea, alle sole Società ammesse, il modulo-iscrizione all’attività di cui all'oggetto, che dovrà essere completato, sottoscritto e FATTO PERVENIRE IN ORIGINALE ENTRO VENERDI’ 31/7/2009 (per le consegne a mano entro le ore 13.00) al seguente indirizzo: F.I.G.C. - COMITATO REGIONALE VENETO – SPORTELLO UNICO VIA DELLA PILA N° 1 - 30175 MARGHERA (Ve). Non saranno accettate le domande che perverranno oltre tale data, nemmeno se spedite entro il 31/7/09. Le società che non faranno pervenire l’iscrizione nei termini saranno considerate rinunciatarie e sostituite. Le società che si iscriveranno all’attività regionale Allievi e Giovanissimi dovranno provvedere ad effettuare un versamento - per ciascuna squadra iscritta – delle quote che saranno stabilite prossimamente dalla F.I.G.C. attraverso un BONIFICO BANCARIO intestato a : F.I.G.C. Comitato Regionale Veneto L.N.D. – C/O Unicredit Banca – Agenzia di Marghera Codice IBAN IT 87 G 02008 02011 000008209932 ( per le società che iscrivono più squadre può essere effettuato un unico bonifico cumulativo precisando di quali squadre trattasi). Ulteriori eventuali tasse e/o depositi cauzionali saranno regolati con le Delegazioni Periferiche di competenza, in occasione delle iscrizioni ai Campionati/Tornei Provinciali o Distrettuali, secondo le disposizioni e gli oneri economici che saranno emanati. 2.8.5. INFORMATIVA E CONSENSO SULLA “PRIVACY” IN BASE AL DECRETO LEGISLATIVO 196/2003 Ai sensi del Decreto Legislativo del 30/6/2003 n. 196 (di seguito denominato “Codice Privacy”) tutti i dirigenti indicati nel modulo di iscrizione relativo al Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi dovranno OBBLIGATORIAMENTE prestare il proprio consenso , per quanto di rispettiva competenza, al trattamento dei dati personali forniti all’atto della presentazione della domanda di iscrizione, restituendo , debitamente compilato in ogni sua parte, l’allegato modello inserito sul retro della domanda stessa. 2.8.6. ALLENATORI DEI CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI Si ricorda che: “....per le squadre che partecipano al Campionato Regionale Allievi e/o Giovanissimi è obbligatorio l’utilizzo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico, iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso”. Le società sono invitate a compilare i moduli d’iscrizione ai campionati in oggetto con il numero di matricola federale ed il nominativo dell’allenatore a cui è stata affidata la conduzione della squadra. Si evidenzia che non può essere lo stesso per entrambe le squadre (allievi/giovanissimi). 2.8.7. DATE INIZIO CAMPIONATI REGIONALI ALLIEVI E GIOVANISSIMI I Campionati Regionali Allievi e Giovanissimi 2009/2010 avranno inizio domenica 20 SETTEMBRE 2009, in concomitanza con gli altri Campionati regionali dilettanti. 3/64 2.9. Divisione Calcio a Cinque ESTRATTO DA C.U. N° 1 DEL 1° LUGLIO 2009 DEL C.R.V. 2.9.1. ISCRIZIONE AI CAMPIONATI - STAGIONE SPORTIVA 2009 - 2010 In ottemperanza alle disposizioni emanate dalla L.N.D. con il proprio Com. Uff. n. 1, qui di seguito il C.R.V. comunica ufficialmente le date di scadenza e gli importi fissati per le iscrizioni ai Campionati della stagione sportiva 2009/2010. Le Società dovranno provvedere all’invio dei previsti moduli di iscrizione, ritornando - debitamente compilata e firmata - n.1 copia del questionario con la composizione dei quadri dirigenziali, nonché l’autocertificazione (disposizioni per la Onorabilità - art.22 delle NOIF). Qui di seguito si riportano, per ogni Campionato, gli importi dei versamenti da effettuare e le date di scadenza entro le quali procedere - sia al bonifico bancario, sia alla presentazione del questionario d’iscrizione - ricordando che i termini indicati sono perentori: ENTRO IL 15 LUGLIO 2009 Diritti di iscrizione Tassa associativa Acconto Spese assicurative e organizzative TOTALE Calcio a 5 Serie C1 Società “Pure” Calcio a 5 “Seconde squadre” C/5 600,00 600,00 200,00 1.700,00 900,00 2.500,00 1.500,00 Calcio a 5 Serie C2 Società “Pure” Calcio a 5 “Seconde squadre” C/5 450,00 450,00 200,00 1.650,00 650,00 2.300,00 1.100,00 Calcio a 5 Serie D Società “Pure” Calcio a 5 “Seconde squadre” C/5 350,00 350,00 200,00 1.450,00 450,00 2.000,00 800,00 Società “Pure” C/5 Masch.Juniores Seconde Sq. C/5 Masch.Juniores 250,00 250,00 200,00 850,00 150,00 1.300,00 400,00 Calcio a 5 Femminile A e B Società “Pure” C/5 Femminile Seconde Sq. C/5 Femminile 250,00 250,00 200,00 850,00 150,00 1.300,00 400,00 250,00 250,00 200,00 850,00 150,00 1.300,00 400,00 Calcio a 5 Masch.Juniores Calcio a 5 Femminile Juniores Società “Pure” C/5 Femm.Juniores Seconde Sq. C/5 Femm.Juniores Le Società saranno tenute al versamento degli importi previsti – a partire dal 1° Luglio 2009 - unicamente a mezzo di bonifico bancario - sul conto corrente intestato a: F.I.G.C. - L.N.D. - COMITATO REGIONALE VENETO Unicredit Banca – Agenzia di Marghera Codice IBAN : IT 87 G 02008 02011 000008209932 Si ricorda che sulla causale del bonifico bancario dovranno essere indicati chiaramente i seguenti dati : • denominazione sociale; • numero di matricola; • campionato per il quale si effettua il versamento. • indicazione della valuta per il beneficiario (C.R.V.). 3/65 2.9.2. ATTIVITÀ UFFICIALE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e all'art. 23 del Regolamento della L.N.D. – indice ed organizza, per la stagione sportiva 2008/2009, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, come segue: - omissis - DIVISIONE CALCIO A CINQUE CAMPIONATI NAZIONALI La Divisione Calcio a Cinque organizza i seguenti Campionati Nazionali: 1) Campionato Nazionale di Serie "A" a) Articolazione Il Campionato Nazionale di Serie "A" è articolato su un girone unico di 14 squadre. Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "A" le Società che: - hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Serie "A" della passata stagione sportiva 2008/2009; - sono state promosse dal Campionato di Serie "A/2" al termine della passata stagione sportiva 2008/2009; - hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di play-off e di play-out disputate al termine della stagione sportiva 2008/2009. b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Serie "A" entro i termini annualmente fissati dalla Divisione, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie "A" della stagione sportiva 2009/2010 non saranno accettate le iscrizioni di Società che: - non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1 del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett. a) e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque; risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 30 della L.N.D. dell’8 Maggio 2008 e Circolare n. 44 della L.N.D. del 14 Aprile 2009); - non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di diritti ed oneri finanziari; - non costituiscano, all'atto dell'iscrizione al Campionato, un acconto spese o, in sostituzione, non presentino una fidejussione bancaria, di importo stabilito dalla Divisione, a garanzia delle obbligazioni assunte. c) Retrocessione nel Campionato Nazionale di Serie "A/2" Al termine della stagione sportiva 2009/2010 potranno retrocedere nel Campionato di Serie “A/2” complessivamente tre squadre. Le modalità e le procedure per l’individuazione delle squadre predette formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione. 3/66 d) Attività minore (Campionato Nazionale “Under 21”) Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato “Under 21” di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 1988 in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010, e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Le Società che non rispettano tale obbligo, anche se conseguente ad esclusione dal suddetto Campionato dopo il proprio inizio, verranno segnalate alla Procura Federale per violazione delle norme di cui all’art. 1, del Codice di Giustizia Sportiva. A fronte dell’inosservanza dell’obbligo di cui sopra, l’Organo Disciplinare adotterà sanzioni pecuniarie non inferiore a € 10.000,00. Nelle gare del Campionato Under 21, comprese le eventuali gare di Play Off, nonchè nelle gare di Coppa Italia, è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori italiani, nati e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia, almeno pari al 50% (cinquantapercento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all’arbitro e regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010 , fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia. Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l’inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego di detti calciatori dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti calciatori dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara. In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell’ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. Nelle gare di Play - Off delle fasi finali (trentaduesimi, sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali e finali) del Campionato Under 21 non possono partecipare i calciatori che abbiano disputato nel Campionato di categoria superiore un numero di gare superiore al 50% di quelle svoltesi dalla 1^ giornata del Campionato di categoria superiore riferito alla Società per la quale il calciatore risulta tesserato ala momento della computazione, arrotondato per eccesso (Esempio: n° 23 gare svoltesi; per 50% = 11,5 arrotondato a n° 12 gare). Non rientrano in tale limitazione quei calciatori che abbiano partecipato nella Stagione Sportiva regolare e prima fase del Campionato Under 21, ad un numero di gare almeno pari al 50% di quelle svoltesi dalla 1.a giornata del Campionato Under 21 riferito alla Società per la quale il calciatore risulta tesserato al momento della computazione, arrotondato per eccesso (esempio n° 23 gare svoltesi; per 50% = 11,5 arrotondato a n° 12 gare). L’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, e dall’art. 18, lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni. Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale Under 21, fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati Regionali e comunque previa autorizzazione dei Comitati Regionali competenti. e) Attività Giovanile Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato “Juniores” di Calcio a Cinque, organizzato dal rispettivo Comitato Regionale, o, alternativamente, ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Allievi/Giovanissimi/Esordienti/Scuole di Calcio a Cinque), con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. Il Campionato “Juniores” è riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 1991 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l’utilizzazione di calciatori “fuori quota”. Le Società che non rispettano tale obbligo, anche se conseguente ad esclusione dal suddetto Campionato dopo il proprio inizio, verranno segnalate alla Procura Federale per violazione delle norme di cui all’art. 1, del Codice di Giustizia Sportiva. A fronte dell’inosservanza dell’obbligo di cui sopra, l’Organo Disciplinare adotterà sanzioni pecuniarie non inferiori a € 4.000,00. Alle Società partecipanti al Campionato di Serie “A” è fatto obbligo di partecipare al progetto sperimentale della Divisione Calcio a Cinque “Io Calcio a 5” e di istituire una Scuola di Calcio a 5, con le modalità e i requisiti fissati dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica della F.I.G.C. La inosservanza del predetto obbligo è passibile dell’adozione di una sanzione pecuniaria di importo non inferiore a € 10.000,00. 3/67 f) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età Nelle gare dei Campionati di Serie “A”, comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, nonchè nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie “A”, comprese le eventuali gare di play-off e playout e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del 03.02.2010 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 03.02.2010 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni. Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno numero 3 giocatori italiani, nati e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia e siano regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia. Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti calciatori dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati. Alle Società che non rispettano tale obbligo verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni. 2) Campionato Nazionale di Serie "A/2" a) Articolazione Il Campionato Nazionale di Serie “A/2” è articolato su due gironi di 14 squadre ciascuno. Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato di Serie “A/2” le Società che: - hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nella passata stagione sportiva 2008/2009; - sono state promosse dal Campionato di Serie “B” al termine della passata stagione sportiva 2008/2009; - hanno acquisito tale diritto dopo lo svolgimento delle fasi di play-off e di play-out disputate al termine della stagione sportiva 2008/2009. b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Serie “A/2” entro i termini annualmente fissati dalla Divisione, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie “A/2” della stagione sportiva 2009/2010 non saranno accettate le iscrizioni di Società che: - non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 27 del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1 del Regolamento di Gioco (Decisioni ufficiali F.I.G.C. – paragrafo 1, lett. a) e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque; - risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 30 della L.N.D. dell’8 Maggio 2008 e Circolare n. 44 della L.N.D. del 14 Aprile 2009); - non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di diritti ed oneri finanziari; - non costituiscano, all'atto dell'iscrizione al Campionato, un acconto spese o, in sostituzione, non presentino una fidejussione bancaria, di importo stabilito dalla Divisione, a garanzia delle obbligazioni assunte. 3/68 c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie “A” e retrocessioni nel Campionato Nazionale di Serie “B” Al termine della stagione sportiva 2009/2010 potranno complessivamente essere promosse al Campionato di Serie "A" tre squadre e potranno retrocedere nel Campionato di Serie “B” complessivamente otto squadre. Le modalità e le procedure per l’individuazione delle squadre predette formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione. d) Attività minore (Campionato Nazionale “Under 21”) Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A/2" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato “Under 21” di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° Gennaio 1987 in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 Febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010, e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F Le Società che non rispettano tale obbligo, anche se conseguente ad esclusione dal suddetto Campionato dopo il proprio inizio, verranno segnalate alla Procura Federale per violazione delle norme di cui all’art. 1, del Codice di Giustizia Sportiva. A fronte dell’inosservanza dell’obbligo di cui sopra, l’Organo Disciplinare adotterà sanzioni pecuniarie non inferiore a € 8.000,00. Nelle gare del Campionato Under 21 comprese le eventuali gare di Play Off e nonchè nelle gare di Coppa Italia è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori italiani, nati e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia, almeno pari al 50% (cinquantapercento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all’arbitro e regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010 , fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia. Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l’inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego di detti calciatori dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti calciatori dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara. In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell’ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. Nelle gare di Play - Off delle fasi finali (trentaduesimi, sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali e finali) del Campionato Under 21 non possono partecipare i calciatori che abbiano disputato nel Campionato di categoria superiore un numero di gare superiore al 50% di quelle svoltesi dalla 1^ giornata del Campionato di categoria superiore riferito alla Società per la quale il calciatore risulta tesserato ala momento della computazione, arrotondato per eccesso (Esempio: n° 23 gare svoltesi; per 50% = 11,5 arrotondato a n° 12 gare). Non rientrano in tale limitazione quei calciatori che abbiano partecipato nella Stagione Sportiva regolare e prima fase del Campionato Under 21, ad un numero di gare almeno pari al 50% di quelle svoltesi dalla 1^ giornata del Campionato Under 21 riferito alla Società per la quale il calciatore risulta tesserato al momento della computazione, arrotondato per eccesso (esempio: n° 23 gare svoltesi; per 50% = 11,5 arrotondato a n° 12 gare). L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, e dall’art.18 lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni. Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale Under 21, fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati Regionali e comunque previa autorizzazione dei Comitati Regionali competenti.. Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale Under 21, fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati Regionali, e comunque previa autorizzazione dei Comitati Regionali competenti. e) Attività Giovanile Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "A2" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato “Juniores” di Calcio a Cinque, organizzato dal rispettivo Comitato Regionale, o, alternativamente, ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Allievi/Giovanissimi/Esordienti/Scuole di Calcio a Cinque), con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. Il Campionato “Juniores” è riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 1991 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. 3/69 Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l’utilizzazione di calciatori “fuori quota”. Le Società che non rispettano tale obbligo, anche se conseguente ad esclusione dal suddetto Campionato dopo il proprio inizio, verranno segnalate alla Procura Federale per violazione delle norme di cui all’art. 1, del Codice di Giustizia Sportiva. A fronte dell’inosservanza dell’obbligo di cui sopra, l’Organo Disciplinare adotterà sanzioni pecuniarie non inferiore a € 4.000,00. f) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età Nelle gare dei Campionati di Serie “A/2” comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, e nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie “A/2”, comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del 03.02.2010 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 03.02.2010 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni. Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno numero 3 giocatori nati successivamente al 31 Dicembre 1987 di cui almeno due italiani, nati e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia, regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010, fatto salvo lo specifico Regolamento per le gare di Coppa Italia. Non rientra nel computo predetto il calciatore nato successivamente al 31.12.1987 eventualmente tesserato in applicazione della normativa prevista all’art.40, punto 11, sub 1 e 2, delle NOIF (giocatore straniero). Nelle stesse gare è inoltre fatto, inoltre, obbligo di impiegare almeno 1 calciatore italiano, nato in Italia successivamente al 31 Dicembre 1983 e residente in Italia, che abbia ottenuto il primo tesseramento in Italia, regolarmente tesserato per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 Febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010 , fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia. Considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti calciatori dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara a prescindere dal numero dei calciatori impiegati. Alle Società che non rispettano tale obbligo verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni. 3) Campionato Nazionale di Serie "B" a) Articolazione Il Campionato Nazionale di Serie "B" è articolato su sei gironi di 14 squadre ciascuno. Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie "B" le Società che: - hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nella passata stagione sportiva 2008/2009; - hanno vinto i rispettivi Campionati Regionali al termine della stagione sportiva 2008/2009; - hanno vinto la Coppa Italia riservata alle squadre regionali della stagione sportiva 2008/2009; - n. 4 squadre che acquisiscono tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla Divisione Calcio a Cinque, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali. b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Serie “B” entro i termini annualmente fissati dalla Divisione, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti dalla Divisione medesima e contenuti in apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie “B” della stagione sportiva 2009/2010 non saranno accettate le iscrizioni di Società che: - non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 27 del Regolamento della L.N.D. e dalla Regola 1 del Regolamento di Gioco e dal Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a Cinque; - risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro 3/70 il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 30 della L.N.D. dell’8 Maggio 2008 e Circolare n. 44 della L.N.D. del 14 Aprile 2009); - non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di diritti ed oneri finanziari; - non costituiscano, all'atto dell'iscrizione al Campionato, un acconto spese o, in sostituzione, non presentino una fidejussione bancaria, di importo stabilito dalla Divisione, a garanzia delle obbligazioni assunte. c) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie "A/2" e retrocessioni nei Campionati Regionali Al termine della stagione sportiva 2009/2010 potranno complessivamente essere promosse al Campionato di Serie "A/2" otto squadre e retrocederanno nei Campionati Regionali complessivamente ventiquattro squadre. Le modalità e le procedure per l’individuazione delle squadre promosse formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione a cura della Divisione. d) Attività minore (Campionato Nazionale “Under 21”) Alle Società partecipanti al Campionato di Serie "B" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra al Campionato “Under 21” di Calcio a Cinque, riservato ai calciatori nati dal 1° Gennaio 1987 in poi regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010, e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F Le Società che non rispettano tale obbligo, anche se conseguente ad esclusione dal suddetto Campionato dopo il proprio inizio, verranno segnalate alla Procura Federale per violazione delle norme di cui all’art. 1, del Codice di Giustizia Sportiva. A fronte dell’inosservanza dell’obbligo di cui sopra, l’Organo Disciplinare adotterà sanzioni pecuniarie non inferiore a € 8.000,00. Nelle gare del Campionato Under 21 comprese le eventuali gare di Play Off e nonchè nelle gare di Coppa Italia è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatori italiani, nati e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia, almeno pari al 50% (cinquantapercento), arrotondato per eccesso, al numero dei calciatori presenti ed inseriti nella distinta presentata all’arbitro e regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010 , fatto salvo lo specifico Regolamento per la Coppa Italia. Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammessi a partecipare alla gara i calciatori i cui nominativi vengano forniti dopo l’inizio della stessa) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego di detti calciatori dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti calciatori dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara. In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell’ambito della disciplina del calcio a cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. Nelle gare di Play - Off delle fasi finali (trentaduesimi, sedicesimi, ottavi, quarti, semifinali e finali) del Campionato Under 21 non possono partecipare i calciatori che abbiano disputato nel Campionato di categoria superiore un numero di gare superiore al 50% di quelle svoltesi dalla 1^ giornata del Campionato di categoria superiore riferito alla Società per la quale il calciatore risulta tesserato ala momento della computazione, arrotondato per eccesso (Esempio: n° 23 gare svoltesi; per 50% = 11,5 arrotondato a n° 12 gare). Non rientrano in tale limitazione quei calciatori che abbiano partecipato nella Stagione Sportiva regolare e prima fase del Campionato Under 21, ad un numero di gare almeno pari al 50% di quelle svoltesi dalla 1^ giornata del Campionato Under 21 riferito alla Società per la quale il calciatore risulta tesserato al momento della computazione, arrotondato per eccesso (esempio: n° 23 gare svoltesi; per 50% = 11,5 arrotondato a n° 12 gare). L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, e dall’art.18 lett. g) del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni. Le Società partecipanti ai Campionati Regionali possono prendere parte al Campionato Nazionale Under 21, fermo restando la partecipazione alle attività per le quali è eventualmente disposta la obbligatorietà dai Comitati Regionali e comunque previa autorizzazione dei Comitati Regionali competenti. 3/71 e) Attività Giovanile Le Società partecipanti al Campionato di Serie "B" possono, facoltativamente, prendere parte con una propria squadra al Campionato “Juniores” di Calcio a Cinque, organizzato dal rispettivo Comitato Regionale, o, alternativamente, ad una attività e/o Campionato di Calcio a Cinque federale (Allievi/Giovanissimi/Esordienti/Scuole di Calcio a Cinque), con l’osservanza delle disposizioni all’uopo previste. Il Campionato “Juniores” è riservato ai calciatori nati dal 1° gennaio 1991 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l’utilizzazione di calciatori “fuori quota”. f) Limiti di partecipazione dei calciatori in relazione all’età Nelle gare dei Campionati di Serie “B ” comprese le eventuali gare dei play-off e play-out, e nelle gare di Coppa Italia, fatto salvo lo specifico Regolamento della Coppa Italia, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.. Alle Società che nelle gare di campionato di Serie “B”, comprese le eventuali gare di play-off e play-out e nelle gare di Coppa Italia, impiegheranno calciatori tesserati successivamente alla data del 03.02.2010 e/o con decorrenza del tesseramento successiva al 03.02.2010 e/o non aventi titolo a partecipare come disposto dallo specifico Regolamento della Coppa Italia, verrà applicata la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara prevista all’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva salvo ulteriori sanzioni. Nelle stesse gare è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno numero 3 giocatori nati successivamente al 31 Dicembre 1987 di cui almeno due italiani, nati e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia, regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 alla data del 3 febbraio 2010, e/o con decorrenza del tesseramento precedente al 4 Febbraio 2010, fatto salvo lo specifico Regolamento per le gare di Coppa Italia. Non rientra nel computo predetto il calciatore nato successivamente al 31.12.1987 eventualmente tesserato in applicazione della normativa prevista all’art. 40, punto 11, sub 1 e 2, delle NOIF (giocatore straniero). CAMPIONATI REGIONALI E PROVINCIALI ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA DIVISIONE REGIONALE A) ATTIVITA’ DI SOCIETA’ Il Comitato Regionale Veneto organizza per la Stagione Sportiva 2009/2010 le seguenti attività di Società: 1° 2° 3° 4° CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE C1 CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE C2 CAMPIONATI PROVINCIALI DI SERIE D CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES “ELITE” MASCHILE 5° CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES MASCHILE 6° CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE DI SERIE C 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE DI SERIE D CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES FEMMINILE COPPA ITALIA – FASE REGIONALE – MASCHILE COPPA VENETO DI SERIE D – FASE PROVINCIALE E FASE REGIONALE COPPA ITALIA FEMMINILE SERIE A - FASE REGIONALE COPPA VENETO FEMMINILE SERIE B SUPERCOPPA REGIONALE MASCHILE 2008/2009 SUPERCOPPA REGIONALE FEMMINILE 2008/2009 3/72 B) ADEMPIMENTI ECONOMICI - FINANZIARI RD ORGANIZZATIVI Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati entro ii termine fissato dal Comitato Regionale, provvedendo a tutti gli adempimenti richiesti. Ai fini della partecipazione ai Campionati della stagione sportiva 2009/2010 non saranno accettate le iscrizioni di Società che: - non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 27 del Regolamento della L.N.D.; - risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali,Società e Tesserati. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 Maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive della Commissione Verenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n.30 della LND dell’8 Maggio 2008) - non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di tasse ed oneri finanziari; 1) CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE C1 a) Articolazione Il Campionato di Serie C1 è articolato su GIRONE UNICO da 16 Squadre. La giornata di gara prevista è VENERDI’ con inizio alle ore le ore 21.30 . Non saranno concesse deroghe all’inizio delle gare oltre il termine massimo sopra fissato. Tale deroga non sarà concessa neppure se sottoposta con richiesta scritta e congiunta di entrambe le Società interessate. L’autorizzazzione allo spostamento dell’orario di gara sarà espressamente concessa solo ed esclusivamente dal Responsabile per l'Attività Regionale di Calcio a Cinque e solamente in casi eccezionali ed ampiamente documentati. Il limite sarà comunque concesso entro e non oltre un massimo di 15 minuti. In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto valgono le priorità riportate nel successivo articolo denominato “Concomitanze di gare sullo stesso campo”. L’inizio delle partite dovrà essere differito di un’ora e mezza al fine di consentire la regolare disputa delle gare Parteciperanno n.16 Società come di seguito specificato : - le Società retrocesse dal Campionato nazionale di Serie B al termine della passata Stagione Sportiva 2008/2009; - le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Serie C1 della passata Stagione Sportiva 2008/2009; - le Società promosse dal Campionato di Serie C2 al termine della passata Stagione Sportiva 2008/2009; - le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, provenienti dall’organico della categoria immediatamente inferiore, secondo le disposizioni stabilite dal Comitato Regionale Veneto. b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati entro i termini annualmente fissati dal rispettivo Comitato Regionale, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti. Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2009/2010 non saranno accettate le iscrizioni di Società che: - non dispongano di un campo di gioco dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.; - risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 30 della L.N.D. dell’8 Maggio 2008 e Circolare n. 44 della L.N.D. del 14 Aprile 2009); - non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di diritti ed oneri finanziari. I Comitati Regionali dovranno comunicare entro e non oltre il 10 Maggio 2010 alla Divisione Calcio a Cinque il nominativo della Società che si è qualificata al secondo posto del rispettivo Campionato regionale. 3/73 c) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età Alle gare del Campionato di Serie C1, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2008/2009 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art.34, comma 3, delle N.O.I.F. E' fatto obbligo per tutte le Società iscritte e partecipanti al campionato di serie C1 l'impiego di almeno 3 (tre) giocatori nati dal 1° Gennaio 1988. Considerate le modalità di gioco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dei suddetti calciatori dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti calciatori dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara. d) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie B La Società che al termine della stagione sportiva 2009/2010 si classifica al primo posto nel girone del Campionato di Serie C1, acquisisce il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie B 2010/2011. Potranno accedere al Campionato Nazionale di Serie B anche la squadra vincente la Coppa Italia (fase nazionale), nonché n. 4 squadre che acquisiranno tale diritto a seguito delle gare di spareggio, organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, in relazione alle seconde classificate dei Campionati Regionali. Per definire la squadra che parteciperà agli spareggi nazionali per l’ammissione alla serie B si disputeranno Play/Off tra le squadre classificatesi al 2°, 3°, 4°, 5° posto in classifica. e) Retrocessione nel Campionato di Serie C2 Le Società che, al termine della Stagione Sportiva 2009/2010, andranno ad occupare gli ultimi QUATTRO posti della classifica finale del Campionato di Serie C1, retrocederanno nel Campionato di Serie C2 – Stagione Sportiva 2010/2011. Il C.R.Veneto, comunque, prima dell’inizio dell’attività, procederà alla pubblicazione del meccanismo che regolerà le promozioni e le retrocessioni dei Campionati 2009/2010. f) Attività Giovanile Alle Società di serie C1 è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale "Juniores" di Calcio a Cinque o alternativamente al Campionato Regionale "Allievi" di Calcio a Cinque indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Le Società che non rispettano tale obbligo, anche se conseguente ad esclusione dal suddetto Campionato dopo il loro inizio, verranno segnalate alla Procura Federale per violazione delle Norme di cui all’art. 1, del Codice di Giustizia Sportiva. A fronte dell' inosservanza dell’obbligo di cui sopra, l’Organo Disciplinare adotterà sanzioni pecuniarie di importo pari a € 2.500,00. Le Società possono partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione a tali Attività può costituire attenuante nella determinazione della sanzione da infliggere per violazione degli obblighi sopra indicati. Sono intesi come Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica : a) Campionato Regionale Allievi; b) Campionato Regionale Giovanissimi. In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, nell’ambito della disciplina del Calcio a Cinque, possono schierare in campo nelle gare di Campionati di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. Le Società partecipanti ai Campionato Regionale di serie C1 che intendessero iscrivere una loro squadra al Campionato Nazionale Under 21 indetto dalla Divisione Nazionale Calcio a Cinque dovranno ottenere l’autorizzazione da parte del Comitato Regionale che verrà concessa solo ed esclusivamente qualora la Società richiedente sia iscritta al Campionato Regionale Juniores o alternativamente al Campionato Regionale Allievi. Le Società di serie C1 che richiedono l'ammissione al rispettivo Campionato Nazionale di serie B, a completamento dell'organico, devono produrre apposita dichiarazione, rilasciata dal Comitato Regionale competente , attestante l'avvenuta iscrizione al Campionato di serie C1 per la stagione 2009/2010. 3/74 2) CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE C2 a) Articolazione Il Campionato di Serie C2 è articolato su QUATTRO gironi da 16 Squadre ciascuno. La giornata di gara prevista è : VENERDI’ (nella fascia oraria compresa tra le ore 21.15 - 21.30) o SABATO (nella fascia oraria compresa tra le ore 16.00 - 21.30) Non saranno concesse deroghe all’inizio delle gare oltre il termine massimo fissato delle ore 21.30. Tale deroga non sarà concessa neppure se sottoposta con richiesta scritta e congiunta di entrambe le Società interessate. L’autorizzazzione allo spostamento dell’orario di gara sarà espressamente concessa solo ed esclusivamente dal Responsabile per l'Attività Regionale di Calcio a Cinque e solamente in casi eccezionali ed ampiamente documentati. Il limite sarà comunque concesso entro e non oltre un massimo di 15 minuti. Alle Società che dispongono per le gare di campionato di strutture all'aperto (no palasport o strutture similari) non è concessa alcuna autorizzazione per la disputa delle partite in orari serali Nel caso le Società disponessero di impianti all'aperto, la fascia oraria per la disputa delle gare in strutture all'aperto è limitata alla giornata del Sabato con inizio dalle ore 16,00 alle ore 17,00 Tale limitazione vale anche nell’ipotesi di gare di recupero infrasettimanale. In tal caso la Società dovrà comunicare preventivamente l’esatta individuazione del nuovo campo di gara. In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto valgono le priorità riportate nel successivo articolo denominato “Concomitanze di gare sullo stesso campo”. L’inizio delle partite dovrà essere differito di un’ora e mezza al fine di consentire la regolare disputa delle gare Al campionato di serie C2 parteciperanno n. 64 Società come di seguito specificato : - le Società retrocesse dal Campionato di Serie C1 al termine della passata stagione sportiva 2008/2009; - le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Serie C2 della passata stagione sportiva 2008/2009; - le Società promosse dal Campionato di Serie D al termine della passata stagione sportiva 2008/2009; - la Società Vincente la Coppa Veneto di serie D della stagione sportiva 2008/2009. - le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, provenienti dall’organico della categoria immediatamente inferiore, secondo le disposizioni stabilite dal Comitato Regionale Veneto. b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età Alle gare del Campionato di Serie C2, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2009/2010 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art.34, comma 3, delle N.O.I.F. E' fatto obbligo per tutte le Società iscritte e partecipanti al campionato di serie C2 l'impiego di almeno 2 (due) giocatori nati dal 1° Gennaio 1988. Considerate le modalità di gioco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego dei suddetti calciatori dovrà risultare con l’obbligo della presenza dei predetti calciatori dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara. c) Ammissione al Campionato di Serie C1 Le Società che al termine della stagione sportiva 2009/2010 si classificano al primo posto nel rispettivo girone del Campionato di Serie C2, acquisiscono il titolo sportivo dell’ammissione al Campionato di Serie C1 – Stagione Sportiva 2010/2011. d) Retrocessione nel Campionato di Serie D Le Società che, al termine della stagione sportiva 2009/2010, andranno ad occupare gli ultimi TRE posti della classifica finale di ciascun girone del Campionato di Serie C2, retrocederanno nel Campionato di Serie D Stagione 2010/2011. Il C.R.Veneto, comunque, prima dell’inizio dell’attività, procederà alla pubblicazione del meccanismo che regolerà le promozioni e retrocessioni dei Campionati 2009/2010. 3/75 e) Attività Giovanile Le Società partecipanti al Campionato Regionale di Serie C2 possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato “Juniores”, nonché ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo. Le Società partecipanti ai Campionato Regionale di serie C2 che intendessero iscrivere una loro squadra al Campionato Nazionale Under 21 indetto dalla Divisione Nazionale Calcio a Cinque dovranno ottenere l’autorizzazione da parte del Comitato Regionale. 3) CAMPIONATI PROVINCIALI DI SERIE “D “ a) Articolazione Il Campionato di Serie D è organizzato dal C.R. Veneto tramite le Delegazioni Provinciali e Locali, sulla base di uno o più gironi stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo del C.R.V. stabilisce inoltre le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di Serie C2, nonché la data di inizio del Campionato. La giornata di gara prevista è : VENERDI’ (nella fascia oraria compresa tra le ore 21.15 - 21.30) o SABATO (nella fascia oraria compresa tra le ore 16.00 - 21.30). Non saranno concesse deroghe all’inizio delle gare oltre il termine massimo fissato delle ore 21.30. Tale deroga non sarà concessa neppure se sottoposta con richiesta scritta e congiunta di entrambe le Società interessate. L’autorizzazzione allo spostamento dell’orario di gara sarà espressamente concessa solo ed esclusivamente dal Delegato Provinciale e solamente in casi eccezionali ed ampiamente documentati. Il limite sarà comunque concesso entro e non oltre un massimo di 15 minuti. Alle Società che dispongono per le gare di campionato di strutture all'aperto (no palasport o strutture similari) non è concessa alcuna autorizzazione per la disputa delle partite in orari serali Nel caso le Società disponessero di impianti all'aperto, la fascia oraria per la disputa delle gare in strutture all'aperto è limitata alla giornata del Sabato con inizio dalle ore 16,00 alle ore 17,00 Tale limitazione vale anche nell’ipotesi di gare di recupero infrasettimanale. In tal caso la Società dovrà comunicare preventivamente l’esatta individuazione del nuovo campo di gara. In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto valgono le priorità riportate nel successivo articolo denominato “Concomitanze di gare sullo stesso campo”. L’inizio delle partite dovrà essere differito di un’ora e mezza al fine di consentire la regolare disputa delle gare Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie D : - le Società retrocesse dal Campionato di Serie C2 al termine della passata stagione sportiva 2008/2009; - le Società che hanno preso parte al Campionato di Serie D della passata stagione sportiva 2008/2009; - le Società di nuova affiliazione. b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età Alle gare del Campionato di Serie D, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2008/2009 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art.34, comma 3, delle N.O.I.F. c) Ammissione al Campionato di Serie C2 Le Società che al termine della stagione sportiva 2009/2010 si classificano al primo posto nel rispettivo girone del Campionato di Serie D, acquisiscono il titolo sportivo per l’ammissione al Campionato di Serie C2 - Stagione Sportiva 2010/2011. Potrà accedere al Campionato Regionale di Serie C2 anche la squadra vincente la Coppa Veneto (fase regionale), nonché le squadre che acquisiranno tale diritto a seguito delle gare di spareggio (Play/Off), organizzate dalla Divisione Regionale, in relazione alle formulazioni che verranno rese note in un prossimo Comunicato Ufficiale. 3/76 d) Attività Giovanile Le Società partecipanti al Campionato Regionale di Serie D possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato “Juniores” nonché ai Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo. 4) CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES “ELITE” MASCHILE Al campionato di Calcio a cinque “Juniores Elite” parteciperanno n. 12 Società inserite in un unico come di seguito specificato : - le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato Juniores Regionale della passata stagione sportiva 2008/2009; - le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, provenienti dall’organico della categoria immediatamente inferiore, secondo le disposizioni stabilite dal Comitato Regionale Veneto. La Società vincente la Fase Regionale parteciperà di diritto alla Fase Nazionale della quale la Divisione Nazionale Calcio a Cinque provvederà all’organizzazione e le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione. Su un prossimo Comunicato ufficiale verrà pubblicato il programma relativo alle retrocessioni al Campionato Juniores Regionale per al successiva stagione sportiva 2010/2011. Le giornate di gara per la fase regionale (Regular Season) sono : SABATO (nella fascia oraria compresa tra le ore 16.00 - 20.00); DOMENICA (nella fascia oraria compresa tra le ore 11,00 - 20.00) Eventuali deroghe saranno concesse direttamente dal Responsabile Regionale per l' Attività di Calcio a Cinque sulla base di circostanziate motivazioni preventivamente sottoposte all'approvazione della Divisione Regionale C5. Alle Società che dispongono per le gare di campionato in strutture all'aperto (no palasport o strutture similari) non è concessa alcuna autorizzazione per la disputa delle partite in orari serali. La fascia oraria per la disputa delle gare in strutture all'aperto è limitata con inizio dalle ore 16,00 alle ore 17,00 Tale limitazione vale anche nell’ipotesi di gare di recupero infrasettimanale. In tal caso la Società dovrà comunicare preventivamente l’esatta individuazione del nuovo campo di gara. In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto valgono le priorità riportate nel successivo articolo denominato “Concomitanze di gare sullo stesso campo”. L’inizio delle partite dovrà essere differito di un’ora e mezza al fine di consentire la regolare disputa delle gare A partire dalla seconda fase di qualificazione (post Regular Season) le gare verranno disputate esclusivamente nella giornata del SABATO (nella fascia oraria compresa tra le ore 16.00 - 20.00) SENZA ALCUNA DEROGA DI INIZIO SULL'ORARIO INDICATO. Prima dell'inizio della seconda fase di qualificazione (post Regular Season) le Società potranno indicare, comunicandolo preventivamente alla Divisione Regionale, il nuovo orario e il nuovo campo di giuoco ove disputare le fasi finali. a) Articolazione Alle Società di Serie C1 è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale "Juniores" di Calcio a Cinque o alternativamente al Campionato regionale "Allievi" di Calcio a Cinque indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età Alle gare del Campionato calcio a cinque “Juniores Elite” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1991 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.. Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l’utilizzazione di calciatori “fuori quota”. L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. 3/77 c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 5) CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES MASCHILE Il Campionato Calcio a cinque “Juniores” è organizzato dalla Divisione Regionale C5 sulla base di uno o più gironi a seconda delle iscrizioni pervenute. Su un prossimo Comunicato ufficiale verrà pubblicato il programma relativo alle promozioni al Campionato Juniores “Elite” per al successiva stagione sportiva 2010/2011. Le giornate di gara previste per la Regular Season sono : SABATO (nella fascia oraria compresa tra le ore 16.00 - 20.00); DOMENICA (nella fascia oraria compresa tra le ore 11,00 - 20.00) Eventuali deroghe saranno concesse direttamente dal Responsabile Regionale per l' Attività di Calcio a Cinque sulla base di circostanziate motivazioni preventivamente sottoposte all'approvazione della Divisione Regionale C5. Alle Società che dispongono per le gare di campionato in strutture all'aperto (no palasport o strutture similari) non è concessa alcuna autorizzazione per la disputa delle partite in orari serali. La fascia oraria per la disputa delle gare in strutture all'aperto è limitata con inizio dalle ore 16,00 alle ore 17,00 Tale limitazione vale anche nell’ipotesi di gare di recupero infrasettimanale. In tal caso la Società dovrà comunicare preventivamente l’esatta individuazione del nuovo campo di gara. In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto valgono le priorità riportate nel successivo articolo denominato “Concomitanze di gare sullo stesso campo”. L’inizio delle partite dovrà essere differito di un’ora e mezza al fine di consentire la regolare disputa delle gare A partire dalla seconda fase di qualificazione (post Regular Season) le gare verranno disputate esclusivamente nella giornata del SABATO (nella fascia oraria compresa tra le ore 16.00 - 20.00) SENZA ALCUNA DEROGA DI INIZIO SULL'ORARIO INDICATO. Prima dell'inizio della seconda fase di qualificazione (post Regular Season) le Società potranno indicare, comunicandolo preventivamente alla Divisione Regionale, il nuovo orario e il nuovo campo di giuoco ove disputare le fasi finali. a) Articolazione Alle Società di serie C1 è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale "Juniores" di Calcio a Cinque o alternativamente al Campionato regionale "Allievi" di Calcio a Cinque indetto dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. A completamento dell'organico, possono essere iscritte al Campionato Calcio a Cinque “Juniores” anche Società partecipanti ai Campionati Regionali di serie C2 e D che ne facciano richiesta. b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età Alle gare del Campionato calcio a cinque “Juniores” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 1991 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.. Per lo svolgimento di detta attività non è consentita l’utilizzazione di calciatori “fuori quota”. L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. 3/78 c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore. 6) a) CAMPIONATO FEMMINILE DI SERIE “ C “ (ex serie A) Articolazione Il Campionato Regionale di Serie C Femminile è articolato su GIRONE UNICO composto da 14 Squadre come di seguito specificato : - hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nella passata Stagione Sportiva 2008/2009; - sono state promosse dal Campionato di Serie "B" al termine della passata Stagione Sportiva 2008/2009; - le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, provenienti dall’organico della categoria immediatamente inferiore, secondo le disposizioni stabilite dal Comitato Regionale Veneto. La giornata di gara prevista è : SABATO (nella fascia oraria compresa tra le ore 16.00 - 21.00) DOMENICA (nella fascia oraria compresa tra le ore 16.00 - 20.00). Eventuali deroghe saranno concesse direttamente dal Responsabile Regionale per l' Attività di Calcio a Cinque sulla base di circostanziate motivazioni. E’ fatto obbligo a tutte le Società partecipanti al campionato di serie C di disputare le gare di Campionato in strutture al coperto. (Non è concessa alcuna autorizzazione o deroga per disputa di gare in strutture all’aperto) In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto valgono le priorità riportate nel successivo articolo denominato “Concomitanze di gare sullo stesso campo”. L’inizio delle partite dovrà essere differito di un’ora e mezza al fine di consentire la regolare disputa delle gare Il Campionato sarà articolato in una prima fase denominata “REGULAR SEASON” alla quale parteciperanno tutte le squadre iscritte ed una Fase Nazionale a cui parteciperà la vincente. Il C.R.Veneto Divisione Calcio a Cinque, procederà con un prossimo Comunicato Ufficiale alla pubblicazione del meccanismo che regolerà le promozioni e le retrocessioni del Campionato 2009/2010. b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati entro i termini annualmente fissati dal rispettivo Comitato Regionale, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti. Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2009/2010 non saranno accettate le iscrizioni di Società che: non dispongano di un campo di gioco dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.; risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 30 della L.N.D. dell’8 Maggio 2008 e Circolare n. 44 della L.N.D. del 14 Aprile 2009); non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di diritti ed oneri finanziari. c) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età Alle gare del Campionato di Serie C possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2009/2010 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. 3/79 d) Attività giovanile Alle Società iscritte al Campionato Femminile di serie C è fatto obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato Regionale "Juniores" Femminile di Calcio a Cinque o al Campionato Regionale Giovanissime di Calcio a Cinque. Le Società che non rispettano tale obbligo, anche se conseguente ad esclusione dai Campionati suddetti dopo il loro inizio, verranno segnalate alla Procura Federale per violazione delle norme di cui all’art. 1, del Codice di Giustizia Sportiva. A fronte dell’inosservanza dell’obbligo di cui sopra, l’Organo Disciplinare adotterà sanzioni pecuniarie pari a € 1.500,00. Le Società possono altresì partecipare con proprie squadre agli altri Campionati indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con l'osservanza delle disposizioni all’uopo previste. La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione della sanzione da infliggere per violazione degli obblighi sopraindicati. FASE NAZIONALE FEMMINILE La Società Vincitrice il Titolo di Campione Regionale Femminile per la Stagione Sportiva 2009/2010 accederà alla disputa della Fase Nazionale per l’assegnazione del titolo di CAMPIONE D’ITALIA. La Divisione Nazionale Calcio a Cinque provvederà ad organizzare la fase nazionale, le cui modalità e procedure formeranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione. Nelle gare della Fase nazionale del Campionato di Calcio a 5 Femminile è fatto obbligo alle Società di impiegare un numero di calciatrici italiane, nate e residenti in Italia, che abbiano ottenuto il primo tesseramento in Italia, almeno pari al 50% (cinquanta per cento), arrotondato per eccesso, al numero delle calciatrici presenti ed inserite nella distinta presentata all’arbitro prima della gara e regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2009/2010. Tenuto conto delle previste modalità di presentazione della distinta di gara (in virtù delle quali non sono ammesse a partecipare alla gara le calciatrici i cui nominativi vengano forniti dopo l’inizio della gara) e considerate le modalità di giuoco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego di dette calciatrici dovrà risultare con l’obbligo della presenza delle predette calciatrici dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara. I Comitati Regionali dovranno comunicare entro e non oltre il 3 Maggio 2010 alla Divisione Calcio a Cinque il nominativo della Società vincente il rispettivo Campionato Regionale. 7) a) CAMPIONATO FEMMINILE DI SERIE “ D ““ (ex serie B) Articolazione Il Campionato Regionale di Serie D Femminile è articolato sulla base di uno o più gironi stabiliti dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo del C.R.V. Divisione Calcio a Cinque stabilisce inoltre le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato Femminile di Serie A, nonché la data di inizio del Campionato. La giornata di gara prevista è : SABATO (nella fascia oraria compresa tra le ore 16.00 - 21.00) DOMENICA (nella fascia oraria compresa tra le ore 16.00 - 20.00). Eventuali deroghe saranno concesse direttamente dal Responsabile Regionale per l' Attività di Calcio a Cinque sulla base di circostanziate motivazioni. E’ fatto obbligo a tutte le Società partecipanti al campionato di serie D di disputare le gare di Campionato in strutture al coperto. (Non è concessa alcuna autorizzazione o deroga per disputa di gare in strutture all’aperto) In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto valgono le priorità riportate nel successivo articolo denominato “Concomitanze di gare sullo stesso campo”. L’inizio delle partite dovrà essere differito di un’ora e mezza al fine di consentire la regolare disputa delle gare 3/80 Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie D Femminile : - le Società retrocesse dal Campionato Femminile di Serie A al termine della passata stagione sportiva 2008/2009; - le Società che hanno preso parte al Campionato di Serie B della passata stagione sportiva 2008/2009; - le Società di nuova affiliazione. Promozione al Campionato Regionale C5 Femminile di Serie C Il C.R.Veneto, procederà con un prossimo Comunicato Ufficiale alla pubblicazione del meccanismo che regolerà le promozioni del Campionato 2009/2010. b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati entro i termini annualmente fissati dal rispettivo Comitato Regionale, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti. Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2009/2010 non saranno accettate le iscrizioni di Società che: non dispongano di un campo di gioco dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.; risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 30 della L.N.D. dell’8 Maggio 2008 e Circolare n. 44 della L.N.D. del 14 Aprile 2009); non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di diritti ed oneri finanziari. c) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età Alle gare del Campionato di Serie D possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutte le calciatrici regolarmente tesserate per la stagione sportiva 2009/2010 che abbiano compiuto anagraficamente il 14° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. d) Attività giovanile Le Società iscritte al Campionato di Calcio a 5 Femminile di serie D possono partecipare con proprie squadre ai Campionati indetti dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, con l’osservanza delle disposizioni previste dal Regolamento del Settore medesimo. 8) CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES FEMMINILE Il Campionato Calcio a cinque Femminile “Juniores” è organizzato dal Comitato Regionale Veneto in uno o più gironi stabiliti dal Consiglio Direttivo sulla base delle iscrizioni che perverranno. Le giornate di gara per la fase regionale (Regular Season) sono : SABATO (nella fascia oraria compresa tra le ore 16.00 - 19.00); DOMENICA (nella fascia oraria compresa tra le ore 11,00 - 19.00) Eventuali deroghe saranno concesse direttamente dal Responsabile Regionale per l' Attività di Calcio a Cinque sulla base di circostanziate motivazioni preventivamente sottoposte all'approvazione della Divisione Regionale C5. E’ fatto obbligo a tutte le Società partecipanti al campionato di serie A di disputare le gare di Campionato in strutture al coperto, omologate dai Competenti Uffici di L.N.D. Regionali. Non è concessa alcuna autorizzazione o deroga per disputa di gare in strutture all’aperto. In caso di concomitanza di partite nel medesimo impianto valgono le priorità riportate nel successivo articolo denominato “Concomitanze di gare sullo stesso campo”. L’inizio delle partite dovrà essere differito di un’ora e mezza al fine di consentire la regolare disputa delle gare. a) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età Alle gare del Campionato calcio a cinque Femminile “Juniores” possono partecipare le calciatrici nate dal 1° gennaio 1991 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 14° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. 3/81 L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. Per lo svolgimento di detta attività NON E' CONSENTITA l’utilizzazione di calciatrici “fuori quota”. c) Limite di partecipazione di calciatori alle gare Nelle gare di Play - Off delle fasi finali del Campionato Regionale Juniores Femminile possono partecipare le calciatrici che, disputando i Campionati Regionali di serie A o di Serie B femminile C5, abbiano comunque preso parte a un numero di gare superiore al 50%, arrotondando per eccesso,di quelle svoltesi nella Regular Season del Campionato Regionale Juniores Femminile C5. Considerate le modalità di gioco che prevedono la sostituzione volante, l’impiego delle suddette calciatrici dovrà risultare con l’obbligo della presenza dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara. L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art.17, comma 5, e dall’art.18 lett. g del Codice di Giustizia Sportiva, salvo ulteriori sanzioni. 9) COPPA ITALIA MASCHILE - SERIE “C” - FASE REGIONALE Alla Coppa Italia di Calcio a Cinque sono iscritte d’ufficio tutte le squadre iscritte al Campionato Regionale di Serie “C” . Le società che NON INTENDESSERO parteciparvi dovranno espressamente comunicarlo (tramite fax o lettera) alla Divisione Regionale entro e non oltre il 15 Luglio 2009. Si informa che le giornate di gara previste per questa manifestazione, che nella sua fase Regionale si concluderà entro il mese di Dicembre 2009, dovranno essere il Lunedì o il Martedì, con orari d’inizio delle gare previsto tra le ore 21,15 e le ore 21,30. La Divisione Calcio a Cinque del C.R. Veneto su un prossimo Comunicato ufficiale pubblicherà il Regolamento della Manifestazione che si disputerà in due fasi disgiunte per la Serie C2 e per la Serie C1. Permane l’obbligo anche per le fasi di Coppa Italia – fase regionale- dell’utilizzo nelle liste di gara rispettivamente di n.3 (tre) per la SERIE C1 e di n.2 (due) , per la SERIE C2 , giocatori “Under 21”. Permane inoltre l’obbligo per le Società di Serie C1 di disputare le gare interne in impianti coperti con le misure minime del campo di giuoco di mt. 17 x 36. E’ fatto obbligo a tutte le Società di serie C2 partecipanti alla Coppa Italia - fase regionale - di disputare le gare in strutture al coperto. Non è concessa alcuna autorizzazione o deroga per disputa di gare in strutture all’aperto. Nel caso di partite rinviate o sospese esse dovranno esser tassativamente recuperate prima della disputa della partita successiva (sia nel caso di gironi all’italiana e sia nel caso di scontri diretti). La Divisione si riserva la possibilità anche di posticipare le gare del girone o dello scontro diretto onde garantire linearità e regolarità alla manifestazione. La vincitrice la Coppa Italia Regionale avrà diritto a disputare la fase di Coppa Italia Nazionale, gestita direttamente dalla Divisione Nazionale di Calcio a 5. La vincitrice della Coppa Italia Nazionale (solo se appartenente al Campionato Regionale di Serie C1) avrà diritto all’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie “B” - Stagione Sportiva 2010/2011. Rinuncia alle gare La rinuncia alla disputa di una gara,ovvero la rinuncia alla sua prosecuzione qualora questa sia già stata iniziata, comporta oltre alle conseguenze sportive previste, oltre all’indennizzo da corrispondere alla consorella della somma forfetaria di euro 80,00 anche il pagamento dell’ammenda di euro 500,00 (paragonato alla 3^ rinuncia). 3/82 10) COPPA VENETO MASCHILE - SERIE “D“ - FASE PROVINCIALE E REGIONALE Anche per la corrente Stagione Sportiva la Coppa Veneto, alla quale VERRANNO ISCRITTE DI DIRITTO tutte le Società partecipanti al Campionato di Serie “D”, disputerà la propria prima fase di sola qualificazione a carattere provinciale. Le iscrizioni verranno ratificate dalla Divisione Regionale al momento della presentazione dell'iscrizione al Campionato di serie D. Le Società che NON INTENDESSERO parteciparvi dovranno espressamente comunicarlo (tramite fax o lettera) alla Divisione Regionale entro e non oltre il 15 Luglio 2009 Le Società vincitrici la fase di qualificazione provinciale parteciperanno alla fase regionale. Si informa che per la fase regionale le giornate di gara dovranno essere il Lunedì o il Martedì, con orari d’inizio delle gare previsto tra le ore 21,15 e le ore 21,30. NON SONO CONCESSE AUTORIZZAZIONI PER DIPUTARE GARE OLTRE LE GIORNATE SUCCITATE. Nel caso di partite rinviate o sospese esse dovranno esser tassativamente recuperate prima della disputa della partita successiva (sia nel caso di gironi all’italiana e sia nel caso di scontri diretti). La Divisione si riserva la possibilità anche di posticipare le gare del girone o dello scontro diretto onde garantire linearità e regolarità alla manifestazione. La vincente la Coppa Veneto “Fase regionale” avrà diritto all’iscrizione al Campionato Regionale di serie “C2” nella stagione 2010/2011. Alle Società che dispongono per le gare di Coppa di strutture all’aperto (no palasport o strutture similari), non è concessa alcuna autorizzazione per la disputa delle partite in orari serali. Modalità e normative della manifestazione saranno rese note in un prossimo Comunicato ufficiale. Rinuncia alle gare La rinuncia alla disputa di una gara,ovvero la rinuncia alla sua prosecuzione qualora questa sia già stata iniziata, comporta oltre alle conseguenze sportive previste, oltre all’indennizzo da corrispondere alla consorella della somma forfetaria di euro 80,00 anche il pagamento dell’ammenda di euro 500,00 (paragonato alla 3^ rinuncia). 11) COPPA ITALIA FEMMINILE PER SOCIETA’ DI SERIE “A” – FASE REGIONALE Nella presente Stagione Sportiva viene organizzata la Coppa Italia - fase regionale - per il Settore Femminile alla quale verranno iscritte d’ufficio, per la fase di qualificazione, tutte le Società partecipanti al Campionato Regionale di serie A. Le società che NON INTENDESSERO parteciparvi dovranno espressamente comunicarlo (tramite fax o lettera) alla Divisione Regionale entro e non oltre il 15 Luglio 2009. Le giornate di gara previste per questa manifestazione sono il SABATO e DOMENICA (nella fascia oraria 16.00 21.00). Potranno esser previste dalla Divisione Regionale anche turni infrasettimanali, nel qual caso le giornate di gara saranno il LUNEDI o il MARTEDI, con orari d’inizio delle gare previsto tra le ore 21,00 e le ore 21,30. Nel caso di partite rinviate o sospese esse dovranno esser tassativamente recuperate prima della disputa della partita successiva (sia nel caso di gironi all’italiana e sia nel caso di scontri diretti). La Divisione si riserva la possibilità anche di posticipare le gare del girone o dello scontro diretto onde garantire linearità e regolarità alla manifestazione. Modalità e normative della manifestazione saranno rese note in un prossimo Comunicato Ufficiale. La vincitrice la Coppa Italia Regionale avrà diritto a disputare la Coppa Italia Nazionale, gestita direttamente dalla Divisione Nazionale di Calcio a 5. E’ fatto obbligo a tutte le Società partecipanti alla Coppa Italia femminile di disputare le gare in strutture al coperto. Non è concessa alcuna autorizzazione o deroga per disputa di gare in strutture all’aperto. 3/83 Rinuncia alle gare La rinuncia alla disputa di una gara,ovvero la rinuncia alla sua prosecuzione qualora questa sia già stata iniziata, comporta oltre alle conseguenze sportive previste, oltre all’indennizzo da corrispondere alla consorella della somma forfetaria di euro 80,00 anche il pagamento dell’ammenda di euro 500,00 (paragonato alla 3^ rinuncia). 12) COPPA VENETO FEMMINILE PER SOCIETA’ DI SERIE “B” Con la presente Stagione Sportiva viene organizzata la COPPA VENETO per il Settore Femminile alla quale verranno iscritte d’ufficio, per la fase di qualificazione, tutte le Società partecipanti ai Campionati Regionali di Calcio a 5 Femminile di serie B. Le società che NON INTENDESSERO parteciparvi dovranno espressamente comunicarlo (tramite fax o lettera) alla Divisione Regionale entro e non oltre il 15 Luglio 2009. Le giornate di gara previste per questa manifestazione sono il SABATO e DOMENICA (nella fascia oraria 16.00 21.00). Potranno esser previste anche turni infrasettimanali, nel qual caso le giornate di gara saranno il LUNEDI o il MARTEDI, con orari d’inizio delle gare previsto tra le ore 21,00 e le ore 21,30. Nel caso di partite rinviate o sospese esse dovranno esser tassativamente recuperate prima della disputa della partita successiva (sia nel caso di gironi all’italiana e sia nel caso di scontri diretti). La Divisione si riserva la possibilità anche di posticipare le gare del girone o dello scontro diretto onde garantire linearità e regolarità alla manifestazione. La formulazione del Torneo verrà meglio espressa in un prossimo Comunicato Ufficiale. Modalità e normative della manifestazione saranno rese note in un prossimo Comunicato Ufficiale. E’ fatto obbligo a tutte le Società partecipanti alla Coppa Veneto femminile di disputare le gare in strutture al coperto. Non è concessa alcuna autorizzazione o deroga per disputa di gare in strutture all’aperto, Rinuncia alle gare La rinuncia alla disputa di una gara,ovvero la rinuncia alla sua prosecuzione qualora questa sia già stata iniziata, comporta oltre alle conseguenze sportive previste, oltre all’indennizzo da corrispondere alla consorella della somma forfetaria di euro 80,00 anche il pagamento dell’ammenda di euro 500,00 (paragonato alla 3^ rinuncia). 13) SUPERCOPPA VENETO MASCHILE – (Stagione Sportiva 2009/2010) La Divisione Regionale di Calcio a Cinque organizza per la Stagione Sportiva 2009/2010 la SUPERCOPPA VENETO MASCHILE da disputare tra le Società: Vincitrice il Campionato Regionale di Serie C1 Vincitrice la Coppa Italia – Fase Regionale Stagione Sportiva 2009/2010 Stagione Sportiva 2009/2010 La data per la disputa della gara verrà decisa dalla Divisione Regionale (alla fine dei campionati di serie C1 e serie C2) e resa nota in Comunicato Ufficiale mentre, l’organizzazione della Manifestazione verrà demandata ad una delle due Società interessate che inoltrasse richiesta. In caso entrambe le Società ne facessero richiesta, l’organizzazione verrà demandata alla Società Vincitrice il Campionato Regionale di serie C1. Nell'ipotesi che la Vincitrice il Campionato di serie C1 e la Coppa Italia - fase regionale - fosse la stessa Società, la SUPERCOPPA VENETO MASCHILE sarà giocata tra la Vincitrice il Campionato di Serie C1 e la seconda squadra classificata nella Coppa Italia - fase regionale . Anche in questa ipotesi l’organizzazione della Manifestazione verrà demandata ad una delle due Società interessate che inoltrasse richiesta. In caso entrambe le Società ne facessero richiesta, l’organizzazione verrà demandata alla Società Vincitrice il Campionato Regionale di serie C1. 3/84 Rinuncia alla gara La rinuncia alla disputa della gara,ovvero la rinuncia alla sua prosecuzione qualora questa sia già stata iniziata, comporta oltre alle conseguenze sportive previste, oltre all’indennizzo da corrispondere alla consorella della somma forfetaria di euro 80,00 anche il pagamento dell’ammenda di euro 500,00 (paragonato alla 3^ rinuncia). 14) SUPERCOPPA VENETO FEMMINILE La Divisione Regionale di Calcio a Cinque organizza per la Stagione Sportiva 2009/2010 la SUPERCOPPA VENETO FEMMINILE da disputare tra le Società: Vincitrice il Campionato di serie C Vincitrice la Coppa Italia Femminile – Fase Regionale Stagione Sportiva 2008/2009 Stagione Sportiva 2008/2009 Nell'ipotesi che la Vincitrice il Campionato di serie C e la Coppa Italia - fase regionale - fosse la stessa Società, la SUPERCOPPA VENETO FEMMINILE sarà giocata tra la Vincitrice il Campionato di Serie C e la seconda squadra classificata nella Coppa Italia - fase regionale . La data per la disputa della gara verrà decisa dalla Divisione Regionale e resa nota in Comunicato Ufficiale, cosi pure l’organizzazione della Manifestazione stessa. Rinuncia alla gara La rinuncia alla disputa della gara,ovvero la rinuncia alla sua prosecuzione qualora questa sia già stata iniziata, comporta oltre alle conseguenze sportive previste, oltre all’indennizzo da corrispondere alla consorella della somma forfetaria di euro 80,00 anche il pagamento dell’ammenda di euro 500,00 (paragonato alla 3^ rinuncia). C) ATTIVITA’ DI RAPPRESENTATIVE Il Comitato Regionale Veneto organizza per la Stagione Sportiva 2009/2010 le seguente attività di Rappresentativa: 1° 2° RAPPRESENTATIVA REGIONALE MASCHILE DI CALCIO A CINQUE RAPRESENTATIVA REGIONALE FEMMINILE DI CALCIO A CINQUE La programmazione e l’organizzazione delle suddette Rappresentative sarà resa nota in prossimi Comunicati. 2.9.3. NORME IN MATERIA DI ONORABILITÀ Si fa rinvio alle norme di cui all’art. 22/ bis delle N.O.I.F., richiamando l’attenzione delle Società sul contenuto del sotto riportato punto 6) del medesimo: “All’atto della richiesta di tesseramento (art. 37 delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. I soggetti suindicati, ove sia intervenuta o intervenga a loro carico sentenza di condanna anche non definitiva o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l’obbligo di cui alla prima parte del precedente comma grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l’assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori”. 3/85 2.9.4. DIRITTI DI ISCRIZIONE ED ONERI All'atto dell’iscrizione ai Campionati di competenza le Società debbono versare, in unica soluzione, le tasse e gli oneri finanziari determinati dai Comitati e dalle Divisioni in misura non superiore ai massimali sotto riportati: a) Diritti di iscrizione - Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C1" - Campionato Regionale Calcio a Cinque Serie "C2" - Campionato Provinciale Calcio a Cinque Serie "D" - Campionato Calcio a Cinque Juniores Maschile - Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile - Campionato Regionale Calcio a Cinque Femminile Juniores € € € € € € 600,00 450,00 350,00 250,00 250,00 350,00 b) Diritti di associazione alla L.N.D. € 200,00 c) Diritti di affiliazione alla F.I.G.C. (per le nuove affiliate) € 55,00 d) Acconto spese di organizzazione e assicurazione tesserati Il C.R.V. ha determinato l’importo di anticipazione in conto spese di organizzazione e di assicurazione tesserati, nonchè del deposito cauzionale, per la stagione 2009/2010 come segue : Campionato Calcio a 5 Serie C1 Società “Pure” Calcio a 5 “Seconde squadre” C/5 Campionato Calcio a 5 Serie C2 Società “Pure” Calcio a 5 “Seconde squadre” C/5 Campionato Calcio a 5 Serie D Società “Pure” Calcio a 5 “Seconde squadre” C/5 Campionato Calcio a 5 Femminile Società “Pure” Calcio a 5 “Seconde squadre” C/5 Campionato Calcio a 5 Juniores“Pure” Campionato Calcio a 5 Juniores (seconde squadre) Campionato Calcio a 5 Femminile Juniores “Pure” Campionato Calcio a 5 Femminile Juniores (seconde squadre) € € 1700,00 900,00 € € 1650,00 650,00 € € 1450,00 450,00 € € € € € € 850,00 150,00 850,00 150,00 850,00 150,00 2.9.5. AMMENDE Essendo stati aboliti i limiti entro i quali possono essere inflitte ammende a carico delle Società, i Giudici Sportivi provvedono al riguardo secondo criteri di discrezionalità. 2.9.6. AMMENDE PER RINUNCIA • • • • Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque (serie C1-C2-D) Campionato di Calcio a Cinque Femminile (serie A e serie B) Campionato di Calcio a Cinque Juniores maschile Campionato di Calcio a Cinque Juniores femminile 1ª rinuncia € 150,00 2ª rinuncia 3ª rinuncia € € 250,00 500,00 Le suddette ammende saranno applicate in misura doppia se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. 3/86 2.10. Tabella Valutativa Si riporta di seguito la tabella valutativa contenente i criteri orientativi, dettati dalla F.I.G.C., da considerare in caso di eventuale completamento degli Organici dei Campionati organizzati sia in ambito nazionale che regionale: - valore sportivo (meriti sportivi, comportamento disciplinare e partecipazione alle Assemblee); bacino d'utenza (con particolare riguardo alle Società aventi sede in capoluoghi di Regione, in capoluoghi di Provincia e in Comuni di notevole densità demografica); - disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo; - anzianità di affiliazione. 2.11. Concomitanze di gare sullo stesso campo In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse : - Campionato Nazionale Calcio a cinque Serie "A"; Campionato Nazionale Calcio a cinque Serie “A/2”; Campionato Nazionale Calcio a cinque Serie "B"; Campionato Nazionale Calcio a cinque "Under 21"; Campionato Regionale Calcio a cinque Serie "C1"; Campionato Regionale Calcio a cinque Serie "C2"; Campionato Regionale “Juniores” maschile; Campionato Regionale Calcio a cinque Femminile Serie "C"; Campionato Provinciale Calcio a cinque Serie "D"; Campionato Regionale Calcio a cinque Femminile Serie "D"; Campionato Regionale Under 21 Maschile; Campionato Regionale Under 21 Femminile; Campionato Regionale “Juniores” femminile; 2.12. Indennizzi Il C.R.V. ha stabilito che per i casi di rinuncia alla disputa di gare ufficiali dell’attività di Calcio a Cinque regionale, la Società rinunciataria dovrà versare alla consorella, sia ospitata che ospitante, la somma forfettaria di € 80,00. Detto indennizzo deve ritenersi in aggiunta a quanto previsto dal precedente punto 4.3 o meglio precisato in caso di Tornei, ovvero Coppe, ovvero altre Manifestazioni. 2.13. Sgombero della neve Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, i Comitati e le Divisioni possono disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara. 2.14. Assistenza Medica Le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva. Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi, per quanto possibile, alla predetta disposizione. Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio Femminile, è fatto altresì obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. 3/87 2.15. Persone ammesse nel recinto di giuoco Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso: a) un dirigente accompagnatore ufficiale; b) un medico sociale; c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e, se la Società lo ritiene, anche un direttore tecnico o un allenatore in seconda; d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale; e) i calciatori di riserva; f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all’arbitro. La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società. Per le gare organizzate in ambito regionale e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso: a) un dirigente accompagnatore ufficiale; b) un medico sociale; c) un allenatore ovvero, in mancanza, esclusivamente per i campionati dell’attività giovanile e scolastica e per i campionati della L.N.D. di Terza Categoria, Juniores, regionali e provinciali di Calcio a Cinque e Calcio Femminile, un dirigente; d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, un dirigente; e) i calciatori di riserva. f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all’arbitro (FACOLTATIVO). Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società. Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni: il nominativo dell’allenatore deve essere indicato nell’apposito spazio nell’elenco di gara; nello spazio “tessera personale F.I.G.C.” deve essere indicata la dizione R.E.T.; all’atto della presentazione all’arbitro dell’elenco di gara deve essere consegnata anche la “copia per il tecnico” della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconoscimento dell’allenatore. Le ipotesi di “allenatore mancante” possono essere individuate in: 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es. : Campionato di 3a categoria); 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l’allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.); 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l’allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali; 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi. Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell’allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell’elenco di gara nello spazio previsto per l’allenatore, avendo l’avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola “Dirigente”. Parimenti, la corrispondente dizione “tessera personale F.I.G.C.” deve essere sostituita con “tessera impersonale F.I.G.C.”. Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell’allenatore, nei casi previsti dall’articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera impersonale, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta. Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell’operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall’articolo 66, delle N.O.I.F.. 3/88 In entrambi i casi esaminati corre l’obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadre, e non lo sostituiscono. Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti. 2.16. Sostituzione delle società rinunciatarie e non ammesse al Campionato di competenza In caso di vacanza negli Organici dei Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione inappellabile degli Organi Direttivi del Comitato o della Divisione del Comitato o della Divisione competenti, con la preclusione di “ripescaggi” che consentano ad una Società il doppio salto di categoria nella medesima stagione sportiva. Le Società di serie C di calcio femminile che richiedono l’ammissione al rispettivo Campionato Nazionale di Serie B a completamento dell’organico devono produrre apposita dichiarazione, rilasciata dal Comitato Regionale competente, attestante l’avvenuta iscrizione al Campionato di serie C - Stagione 2008/2009. 2.17. Adempimenti tecnico / organizzativi obbligatori Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre. Nelle gare dei Campionati di Calcio Femminile Regionale, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell’arbitro, gli assistenti di parte svolgano le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza. 2.18. Allenatori E’ fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato di Eccellenza, di Promozione, di 1ª e di 2ª Categoria, ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Per la conduzione tecnica delle squadre di Calcio a Cinque di Serie A e A2 è obbligatorio conseguire l’abilitazione di Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello. Un’eventuale deroga può essere accordata dal Comitato o dalla Divisione competente alle Società che, promosse in 2ª Categoria o al Campionato di Serie “B” di Calcio Femminile o di Calcio a Cinque, intendano confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per allenatori dilettanti indetto dal Comitato Regionale, nel cui territorio ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a partecipare. Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie “C” o di Serie C/1 maschile è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. E’ fatto obbligo alle Società che partecipano al Campionato Juniores Nazionale o Regionale, di affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. E’ fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore “squadre minori”. Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente. D’intesa tra la L.N.D. e l’A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima dell’inizio del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva. Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori Dilettanti per la stagione sportiva 2009/2010 è stabilito negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati: - Campionato Nazionale Serie D - Campionato di Eccellenza - Campionato di Promozione - Campionato di 1ª Categoria - Campionato di 2ª Categoria E 14.000,00 E 11.500,00 E 9.500,00 E 7.500,00 E 3.000,00 3/89 - Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A" - Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “A/2” - Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "B" - Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A" - Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A/2" - Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "B" - Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque - Campionato Juniores Nazionale o Regionale - Allenatore “squadre minori” E 12.500,00 E 9.500,00 E 7.800,00 E 14.000,00 E 10.500,00 E 7.800,00 E 3.000,00 E 3.000,00 E 3,000,00 Gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati presso le Divisioni o i Comitati di appartenenza, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura dell’allenatore interessato, entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato. Nell’ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l’Allenatore, dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società o dell’allenatore interessato, entro il termine di giorni 15 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; la Divisione o il Comitato competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito dell’accordo economico o dichiarazione. Per le Società partecipanti al Campionato di 2ªcategoria e per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell’accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l’obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia; le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate direttamente al Settore Tecnico. Il nominativo dell’allenatore deve essere segnalato al Comitato o alla Divisione mediante il deposito della documentazione di cui sopra all’atto dell’iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all’inizio dello stesso. A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l’Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, in carta libera, fino alla predisposizione e alla approvazione del modello di accordo-tipo tra L.N.D., A.I.A.C. e F.I.G.C. Gli stessi accordi economici, che dovranno essere depositati presso i competenti Comitati o Divisioni, non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo annuale di Euro 25.822,00, e dovranno essere depositati a cura dell’allenatore entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato. I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate. In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti ed agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti. 2.19. Obbligo della contemporaneità Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime TRE GIORNATE, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell’ammissione alle eventuali gare di play/off o play/out, si disputino in contemporaneità di data e di orario. 2.20. Ordine Pubblico Si richiama l’attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, commi 4 e 5, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico: “Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”. 3/90 Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara”. Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all’arbitro prima dell’inizio della gara. Per le gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti autorità di pubblica sicurezza, il quantitativo massimo dei biglietti d’ingresso all’impianto sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate. 2.21. Cambio delle maglie Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali. 2.22. Migliore formazione Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell’attività ufficiale la squadra con la migliore formazione. L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva. 2.23. Formazione delle classifiche Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite mediante l’attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti. 2.24. Classifiche, Spareggi per le promozioni o le retrocessioni, Play-Off e Play-Out Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in classifica, si applica la disposizione di cui all'art. 51, delle N.O.I.F.. Fermo restando le disposizioni di cui all’articolo 51, delle N.O.I.F., i Comitati e le Divisioni possono organizzare – nell’ambito delle proprie competenze – gare di play-off e di play-out le cui modalità devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., ai sensi dell’art. 49, delle N.O.I.F.. 2.25. Identificazione dei calciatori L’identificazione dei calciatori può avvenire: - mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati e delle Divisioni; - attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro; - mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti. - mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all’uopo legittimata o da un Notaio. 2.26. Trasferimento dei calciatori Viene confermato che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato, Coppa Italia e Trofeo Regione Veneto possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone. 3/91 2.27. Pubblicazione delle decisioni Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l’affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comitati e le Divisioni dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa. Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati e le Divisioni dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data. Nei propri Comunicati Ufficiali i Comitati e le Divisioni dovranno riportare integralmente : - le decisioni adottate dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare; - i provvedimenti disciplinari assunti dai Comitati Provinciali che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso. Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendone, ai Comitati Regionali di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione. 2.28. Fusioni di Società, Cambio di Denominazione e di Sede Sociale Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli art. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F. 2.29. Sponsorizzazione e commercializzazione dei marchi Per la stagione sportiva 2009/2010 sarà consentito a tutte le Società partecipanti all’attività indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell'art. 72, comma 4, delle N.O.I.F. e dell'art. 48 del Regolamento della L.N.D. 2.30. Diritti di diffusione radio televisiva La Lega Nazionale Dilettanti stabilisce, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Regolamento della stessa, i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva. Le disposizioni in materia saranno comunicate successivamente. 2.31. Beach Soccer (Calcio in Spiaggia) La Lega Nazionale Dilettanti, per il tramite del Dipartimento Beach Soccer, ai sensi dell’Art. 33 bis del Regolamento della stessa, indice ed organizza, per l’attività riferita all’anno solare 2010, campionati nazionali e tornei estivi a carattere regionale e provinciale di Beach Soccer. Tale attività rientra in quella amatoriale e di tipo ricreativo e propagandistico. La Lega Nazionale Dilettanti, inoltre, partecipa all’attività internazionale riferita a tale disciplina sportiva, attraverso l’allestimento di una Rappresentativa Nazionale. 2.32. Tasse per ricorsi – Tasse di Tesseramento – Stampati Federali Gli importi relativi alle tasse per i ricorsi agli Organi della Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri per gli stampati federali, saranno resi noti con successivo Comunicato ufficiale dalla competente Federazione Italiana Giuoco Calcio. 3/92 2.33. Mancata partecipazione alla gara per cause di forza maggiore Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’art. 55 delle NOIF, la Causa di Forza Maggiore deve essere formalmente documentata ed inviata, con atti ufficiali idonei a comprovare l’impedimento (verbali pubblici ufficiali : polizia, carabinieri, ecc.) entro 48 ore dalla data fissata per la disputa della gara. La declaratoria della sussistenza della Causa di Forza Maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare in seconda ed ultima istanza. Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare è instaurato nel rispetto delle modalità previste agli artt. 18 2° comma lett. b) - 23 e 26 2° comma del Codice di Giustizia Sportiva. 2.34. Recuperi Gare Le gare rinviate o sospese, dovranno obbligatoriamente essere recuperate entro e non oltre il MARTEDI IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO alla data prevista per la disputa della gara. Non saranno concesse deroghe sul rispetto della data di recupero anche nel caso di accordi scritti da parte delle Società che dovessero pervenire alla Segreteria della Divisione . La Società ospitante dovrà farsi carico, qualora non fosse disponibile, di un impianto di gara omologato per la disputa della partita di recupero. 2.35. Ordine Pubblico Si richiama l’attenzione sulle disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico ed in particolare : “Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”. Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all’arbitro prima dell’inizio della gara. Per le gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti autorità di Pubblica Sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata - il quantitativo massimo dei biglietti d’ingresso all’impianto sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate. 2.36. Disposizioni organizzative Si ritiene utile ricordare a tutte le Società partecipanti ai vari Campionati che corre l'obbligo da parte di tutti dell'utilizzo, per partite ufficiali dei "palloni a rimbalzo ridotto", dei "tabelloni segnafalli" gestito da un dirigente della squadra ospitante, nonché l'obbligo dell'utilizzo dei parastinchi per tutti i giocatori. Vige altresì l’obbligo dell’utilizzo da parte delle società di maglie di gioco con numerazione dal n. 1 al numero 15. Si ricorda che in mancanza dei sopracitati elementi, l'arbitro può non dare inizio alla gara, o può non far giocare un calciatore sprovvisto di parastinchi. Si pregano pertanto le Società interessate a prendere nota di quanto comunicato, al fine di evitare spiacevoli malintesi. 3/93 2.37. Indisponibilità impianto di gioco - Spostamenti gare Le richieste per lo spostamento gare verranno concesse unicamente per la non disponibilità dell’impianto di giuoco e dovranno inderogabilmente pervenire entro e non oltre la giornata del LUNEDÌ antecedente la disputa della gara, con richiesta formale (inviata ESCLUSIVAMENTE tramite lettera o fax alla Divisione - no email) di entrambe le Società, ovvero da un’unica richiesta controfirmata dai due dirigenti responsabili. Non saranno accettate dichiarazioni incomplete o unilaterali o autocertificazioni. Le motivazioni della non disponibilità dell’impianto dovranno esser sottoscritte anche dal proprietario ovvero dal gestore dell’impianto di gara. La segreteria della Divisione provvederà, al ricevimento della/e richieste di spostamento, di dare immediata conferma di avvenuta accettazione o meno, a mezzo di comunicazione fax e comunicata alle Società. Potranno esser anticipate a mezzo fax contestualmente alla richiesta di spostamento ma comunque dovranno pervenire alla Segreteria della Divisione, in originale, entro le 24 ore antecedenti la disputa della partita prevista in calendario normale (allegare comunque dichiarazione della Società e del proprietario/gestore).. Il loro mancato o tardivo inoltro costituirà deferimento agli organi di Giustizia Sportiva. La partita rinviata dovrà esser recuperata entro e non oltre il MARTEDI IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO alla data prevista per la disputa della gara. Non saranno concesse deroghe sul rispetto della data di recupero anche nel caso di accordi scritti da parte delle Società che dovessero pervenire alla Segreteria della Divisione. La Società ospitante dovrà farsi carico, qualora non fosse disponibile, di un impianto di gara omologato per la disputa della partita di recupero. In caso di mancato accordo tra le parti ovvero in caso di mancato inoltro della dichiarazione congiunta da parte delle Società la partita verrà recuperata nella serata del MARTEDI con orario indicato dalla Divisione Regionale Non verranno concessi spostamenti gare (né in anticipo né in posticipo) nelle ultime 3 giornate di campionato. 2.38. Campi di gara Ogni Società, contestualmente alla domanda di iscrizione dovrà produrre una dichiarazione a firma del proprietario ovvero del gestore dell’impianto sulla concessione della disponibilità dell’impianto stesso. Sarà cura da parte della Divisione Regionale di verificare l’avvenuta omologazione dell’impianto stesso, ovvero provvedere alla sua omologazione, ovvero verificare il rispetto di eventuali prescrizioni già impartite. Il rettangolo di gara dovrà rispettare tutte le indicazioni riportate nel “ Regolamento di Giuoco “ della F.I.G.C. /L.N.D, Divisione Calcio a Cinque, con divieto tassativo di usufruire di superfici di giuoco in cemento o in catrame. Il mancato inoltro della dichiarazione comporta la non accettazione della domanda d’iscrizione ai rispettivi Campionati Regionali o Tornei. 2.39. Divisione Calcio Femminile ESTRATTO DA C.U. N° 1 DEL 1° LUGLIO 2009 DEL C.R.V. 2.40. Iscrizione ai Campionati - Stagione Sportiva 2009 - 2010 In ottemperanza alle disposizioni emanate dalla L.N.D. con il proprio Com. Uff. n. 1, qui di seguito il C.R.V. comunica ufficialmente le date di scadenza e gli importi fissati per le iscrizioni ai Campionati della stagione sportiva 2009/2010. Le Società dovranno provvedere all’invio dei previsti moduli di iscrizione, ritornando - debitamente compilata e firmata - n.1 copia del questionario con la composizione dei quadri dirigenziali, nonché l’autocertificazione (disposizioni per la Onorabilità - art.22 delle NOIF). Qui di seguito si riportano, per ogni Campionato, gli importi dei versamenti da effettuare e le date di scadenza entro le quali procedere - sia al bonifico bancario, sia alla presentazione del questionario d’iscrizione - ricordando che i termini indicati sono perentori: 3/94 ENTRO IL 15 LUGLIO 2009 Diritti di iscrizione Tassa associativa Acconto Spese assicurative e organizzative TOTALE Calcio Femminile Serie C Società “Pure” Calcio Femminile “Seconde squadre” calcio fem. ENTRO IL 1° AGOSTO 2009 600,00 600,00 Diritti di iscrizione 200,00 Tassa associativa 1.500,00 700,00 Acconto Spese assicurative e organizzative 2.300,00 1.300,00 TOTALE Calcio Femminile Serie D Società “Pure” Calcio a 5 “Seconde squadre” calcio fem. 350,00 350,00 200,00 1.450,00 450,00 2.000,00 800,00 100,00 350,00 Calcio Femminile Juniores “Seconde squadre” calcio fem. 250,00 Le Società saranno tenute al versamento degli importi previsti – a partire dal 1° Luglio 2009 - unicamente a mezzo di bonifico bancario - sul conto corrente intestato a: F.I.G.C. - L.N.D. - COMITATO REGIONALE VENETO Unicredit Banca – Agenzia di Marghera Codice IBAN : IT 87 G 02008 02011 000008209932 Si ricorda che sulla causale del bonifico bancario dovranno essere indicati chiaramente i seguenti dati : • denominazione sociale; • numero di matricola; • campionato per il quale si effettua il versamento. • indicazione della valuta per il beneficiario (C.R.V.). 2.41. Attività Ufficiale Della Lega Nazionale Dilettanti La Lega Nazionale Dilettanti - in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 49, punto 1, lett. c), delle N.O.I.F. e all'art. 23 del Regolamento della L.N.D. – indice ed organizza, per la stagione sportiva 2008/2009, i Campionati, le competizioni agonistiche ed ogni altra attività ufficiale di competenza secondo gli indirizzi generali fissati dal Consiglio Direttivo della Lega, come segue: ----- omissis ----- 3/95 CAMPIONATI NAZIONALI STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 La Divisione Calcio Femminile organizza i seguenti Campionati Nazionali: 1) Campionato Nazionale di Serie "A" a) Articolazione Il Campionato Nazionale di Serie "A" della Stagione sportiva 2009/2010 è articolato su un girone unico di 12 squadre. Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Nazionale Serie “A” le Società che: - hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Serie "A" della passata stagione sportiva 2008/2009; - le Società classificatesi al primo posto in ciascuno dei due gironi del Campionato Nazionale di serie A/2 della stagione sportiva 2008/2009. b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie "A" entro i termini annualmente fissati dalla Divisione, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti. Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie "A" della stagione sportiva 2009/2010 non saranno accettate le iscrizioni di Società che: - non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.; - risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni o dei Comitati, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 Maggio di ciscuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive della Commissione Verenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n.30 della LND dell’8 Maggio 2008 e circolare 44 della LND del 14 Aprile 2009) - non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, gli importi stabiliti alla voce “diritti di associazione alla LND e diritti di iscrizione. - non costituiscano, all'atto dell'iscrizione al Campionato, una fidejussione bancaria, di importo stabilito dalla Divisione, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Società. c) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare Le calciatrici, che abbiano compiuto il 14° anno di età, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalla Lega, purché autorizzati dal Comitato Regionale territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. d) Assegnazione titolo di Campione d’Italia. La Società che al termine del Campionato Nazionale di Serie “A” risulterà al 1° posto in classifica conseguirà il titolo di Campione d’Italia Stagione Sportiva 2009-2010. e) Partecipazione alla Coppa dei Campioni organizzata dalla U.E.F.A. La Società che, al termine del Campionato Nazionale di Serie “A”, risulterà classificata al 1° posto, parteciperà alla UEFA WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE per la stagione sportiva 2010/2011; la 2° classificata parteciperà alla suddetta manifestazione in base al regolamento stabilito dalla UEFA che sarà oggetto di prossima comunicazione. f) Retrocessione nel Campionato di A/2 Al termine della stagione sportiva 2009/2010 retrocederanno nel Campionato Nazionale di Serie A/2 della Stagione Sportiva 2010/2011 le 2 squadre classificate all’11° e 12° posto in classifica. 3/96 2) Campionato Nazionale di Serie “A/2” a) Articolazione Il Campionato Nazionale di Serie "A/2" della stagione sportiva 2009/2010 è articolato su due gironi composti da 12 squadre ciascuno. Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie “A/2”: - n. 18 Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato Nazionale di Serie "A/2” al termine della stagione sportiva 2008/2009; - n. 2 Società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie “A” al termine della passata stagione sportiva 2008/2009; - n. 4 Società classificate al 1° posto di ciascun girone del Campionato Nazionale di serie B al termine della stagione sportiva 2008/2009. b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Nazionale di Serie “A/2” entro i termini annualmente fissati dalla Divisione, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti. Ai fini della partecipazione al Campionato di Serie “A/2” della stagione sportiva 2009/2010 non saranno accettate le iscrizioni di Società che: - non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.; - risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni o dei Comitati, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 30 della L.N.D. dell’8 Maggio 2008 e Circolare n. 44 della L.N.D. del 14 Aprile 2009); - non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, gli importi stabiliti alla voce “diritti di associazione alla L.N.D. e diritti di iscrizione”. - non costituiscano, all'atto dell'iscrizione al Campionato, una fidejussione bancaria, di importo stabilito dalla Divisione, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Società. c) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare Le calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalla Lega, purché autorizzate dal Comitato Regionale territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. d) Promozione nel Campionato Nazionale di Serie A Al termine della stagione sportiva 2009/2010 saranno promosse nel Campionato Nazionale di Serie A della stagione sportiva 2010/2011 la prima e la seconda squadra classificate di ciascuno dei gironi del Campionato Nazionale di Serie A/2. A seguito dell’aumentato numero di promozioni, il Campionato di Serie A della stagione sportiva 2010/2011 sarà articolato in un girone unico di 14 squadre. e) Retrocessione nel Campionato Nazionale di Serie B Al termine della stagione sportiva 2009/2010 retrocederanno nel Campionato Nazionale di Serie B della Stagione Sportiva 2010/2011 complessivamente due squadre, cioè quelle classificate all’ultimo posto di ciascuno dei gironi del campionato di Serie A/2. Il Campionato di Serie A2 della stagione sportiva 2010/2011 sarà articolato in due gironi da 12 squadre ciascuno. 3/97 3) Campionato Nazionale di Serie "B" a) Articolazione Il Campionato Nazionale di Serie “B” della stagione sportiva 2009/2010 è articolato in 4 gironi composti da 12 squadre ciascuno. Hanno diritto di richiedere l’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie “B”: - le Società classificate dal secondo al nono posto dei gironi C e D e le Società classificate dal secondo al decimo posto dei gironi A e B nella stagione sportiva 2008/2009; - le Società retrocesse dal Campionato Nazionale di serie A/2 classificatesi all’11° e 12° posto di ciascun girone al termine della stagione sportiva 2008/2009; - le Società promosse dai rispettivi Campionati Regionali di Serie C al termine della stagione sportiva 2008/2009. Il numero minimo di squadre necessario per il completamento dell’organico della Serie B è 48 squadre. Se, a causa di rinunce delle aventi diritto, questa quota non dovesse essere raggiunta, la Divisione procederà ad effettuare dei ripescaggi di Società che ne abbiano fatto domanda nei termini previsti, in base alla tabella valutativa pubblicata dalla Divisione Calcio Femminile su proprio Comunicato Ufficiale e con nulla osta dei Presidenti dei Comitati Regionali territorialmente competenti. b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi Tutte le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato Nazionale di Serie “B” entro i termini annualmente fissati dalla Divisione, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti. Ai fini della partecipazione al Campionato Nazionale di Serie “B” della stagione sportiva 2009/2010 non saranno accettate le iscrizioni di Società che: - non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 27 del Regolamento della L.N.D.; - risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni o dei Comitati, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 30 della L.N.D. dell’8 Maggio 2008 e Circolare n. 44 della L.N.D. del 14 Aprile 2009); - non versino, all’atto dell'iscrizione al Campionato, gli importi stabiliti alla voce “diritti di associazione alla L.N.D. e diritti di iscrizione”. - non costituiscano, all’atto dell'iscrizione al Campionato, una fidejussione bancaria, di importo stabilito dalla Divisione, a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Società. c) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare Le calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalla Lega, purchè autorizzate dal Comitato Regionale territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. d) Promozione nel Campionato di Serie A/2 Al termine della stagione sportiva 2009/2010 verranno promosse nel Campionato Nazionale di Serie A/2 della stagione sportiva 2010/2011 complessivamente 4 squadre, cioè le prime di ognuno dei quattro gironi. f) Retrocessione nei Campionati Regionali di Serie C Al termine della Stagione Sportiva 2009/2010, retrocederanno nei Campionati Regionali di Serie C della Stagione Sportiva 2010/2011 numero 16 squadre, cioè le classificate di ogni girone al 9°, 10°, 11° e 12° posto. A seguito dell’aumentato numero di retrocessioni ai Campionati regionali di Serie C, il Campionato di Serie B della stagione sportiva 2010/2011 resterà articolato in quattro gironi di 10 squadre ciascuno. 3/98 g) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie B Acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie B della Stagione Sportiva 2010/2011 le 19 Società prime classificate nei rispettivi Campionati Regionali di Serie C al termine della Stagione Sportiva 2009/2010. 3) Campionato Nazionale “Primavera” - Calcio Femminile a) Articolazione Hanno facoltà di partecipare, al Campionato Nazionale Primavera della stagione sportiva 2009/2010, con la seconda squadra, tutte le Società iscritte ai Campionati Nazionali di Serie A, Serie A/2 e Serie B. Inoltre possono partecipare le Società che svolgono attività nei Campionati Regionali di Serie C e Serie D, previa autorizzazione del Presidente del Comitato Regionale di appartenenza. Le squadre saranno suddivise in gironi composti con criteri di viciniorietà. Il numero delle squadre previsto per girone va da un minimo di 10 ad un massimo di 14. Il numero delle squadre che saranno promosse in ciascun girone alla fase nazionale sarà stabilito dopo la composizione dei gironi con le modalità che verranno rese note con successivo Comunicato. b) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi Le Società sono tenute a perfezionare l’iscrizione al Campionato contestualmente all’iscrizione al Campionato Nazionale di competenza. Le Società che svolgono attività nei Campionati Regionali dovranno perfezionare l’iscrizione entro e non oltre il 31 agosto. Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno divulgate nel Regolamento del Campionato che sarà reso noto con successiva pubblicazione. c) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età Possono partecipare al Campionato Nazionale Primavera le calciatrici nate dal 1° Gennaio 1991 in poi e che, comunque, abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, regolarmente tesserate per le rispettive Società nella stagione in corso purchè autorizzate dal Comitato Regionale territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34 – comma 3 delle N.O.I.F. Possono essere impiegate solo quattro atlete fuori-quota, nate entro dal1’1.1989 al 31.12.1990; l’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel Regolamento del Campionato, che sarà reso noto con successiva pubblicazione. ATTIVITA’ UFFICIALE DELLA DIVISIONE REGIONALE – STAGIONE 2009/2010 D) ATTIVITA’ DI SOCIETA’ La Divisione Regionale di Calcio Femminile del Comitato Regionale Veneto organizza per la Stagione Sportiva 2009/2010 le seguenti attività di Società: 1° 2° 3° 4° 5° 1) CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE DI SERIE C CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE DI SERIE D CAMPIONATO REGIONALE FEMMINILE JUNIORES COPPA VENETO FEMMINILE 2009/2010 SUPERCOPPA REGIONALE FEMMINILE “MEMORIAL UMBERTO BETTIN” 2010 CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE C a) Articolazione Il Campionato di Serie C sarà articolato su UNO girone con un numero do squadre da definire. In questa Stagione sportiva la Divisione Regionale del Veneto collaborerà con la Divisione Regionale del Friuli Venezia Giulia per lo svolgimento di altro Girone di Serie C (gestito dal Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia) al quale parteciperanno alcune Società Venete. Parteciperanno le Società come di seguito specificato : 3/99 - le Società retrocesse dal Campionato nazionale di Serie B al termine della passata stagione sportiva 2008/2009; - le Società che hanno acquisito tale diritto a seguito della classifica ottenuta nel Campionato di Serie C della passata stagione sportiva 2008/2009; - le Società promosse dal Campionato di Serie D al termine della passata stagione sportiva 2008/2009; - le società vincenti i Play/Off del Campionato di Serie D al termine della passata stagione sportiva 2008/2009; - le Società eventualmente ammesse a completamento dell'organico, provenienti dall’organico della categoria immediatamente inferiore, secondo le disposizioni stabilite dal Comitato Regionale Veneto. b) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali entro i termini annualmente fissati dal rispettivo Comitato Regionale, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti. Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2009/2010 non saranno accettate le iscrizioni di Società che: - non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.; - risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 30 della L.N.D. dell’8 Maggio 2008 e Circolare n. 44 della L.N.D. del 14 Aprile 2009); - non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di diritti ed oneri finanziari. c) Limite di partecipazione delle calciatrici alle gare Le calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalla Lega, purché autorizzate dal Comitato Regionale territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Si ricorda che l’utilizzo di giocatrici al di sotto dell’età minima prevista, comporta l’applicazione dell’art 17 comma 5 del C.G.S. (perdita della gara). d) Attività Giovanile Le Società partecipanti al Campionato Regionale di Serie "C", possono prendere parte con la seconda squadra o al “Campionato di Calcio Femminile Juniores Regionale” organizzato dalla Divisione Regionale o al Torneo Allieve, o al Torneo Giovanissime. Inoltre possono partecipare al Torneo Pulcini e/o al Campionato Esordienti e/o al Torneo Giovani Calciatrici e/o al Campionato Regionale o Provinciale Femminile territorialmente competente. e) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie B Acquisiranno il titolo sportivo a richiedere l’ammissione al Campionato di Serie “B” della stagione sportiva 2010/2011 le 19 Società prime classificate nei rispettivi Campionati Regionali di Serie C al termine della stagione sportiva 2009/2010. f) Retrocessione nel Campionato di Serie D La Divisione Calcio Femminile, prima dell’inizio dell’attività, procederà alla pubblicazione del meccanismo che regolerà le promozioni e retrocessioni dei Campionati 2009/2010. Le Società che al termine della Stagione Sportiva 2008/2009 andranno ad occupare l’11° e 12° posto della classifica finale del girone del Campionato di Serie C (a seconda delle ipotesi previste), disputeranno i Play/Out con squadre provenienti dal Campionato di Serie D, con programma che sarà reso noto nei prossimi Comunicati ufficiali. g) Istituzione Scuola Calcio Femminile Alle Società partecipanti al Campionato Regionale di Serie "C" di Calcio a 11 Femminile, è data facoltà di costituire una Scuola Calcio Femminile, in linea con gli indirizzi fissati dalla vigente normativa federale in materia. 3/100 2) CAMPIONATO REGIONALE DI SERIE D a) Articolazione Il Campionato di Serie D è organizzato dal C.R. Veneto, in base alle iscrizioni, di DUE gironi Regionali. Il Consiglio Direttivo del C.R.V. stabilisce inoltre le modalità di svolgimento ed il meccanismo di collegamento con il Campionato di Serie C, nonché la data di inizio del Campionato. Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di Serie D: - le Società retrocesse dal Campionato di Serie C al termine della passata stagione sportiva 2008/2009; - le Società che hanno preso parte al Campionato di Serie D della passata stagione sportiva 2008/2009; - le Società di nuova affiliazione. b) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati Regionali e Provinciali entro i termini annualmente fissati dal rispettivo Comitato Regionale, provvedendo a tutti gli adempimenti stabiliti. Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2009/2010 non saranno accettate le iscrizioni di Società che: - non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D.; - risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch’esse divenute definitive della Commissione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine perentorio annualmente fissato per l’iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 30 della L.N.D. dell’8 Maggio 2008 e Circolare n. 44 della L.N.D. del 14 Aprile 2009); - non versino, all’atto dell’iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di diritti ed oneri finanziari. c) Limite di partecipazione delle calciatrici alle gare Le calciatrici che abbiano compiuto il 14° anno di età possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalla Lega, purché autorizzate dal Comitato Regionale territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni previste all'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F. Si ricorda che l’utilizzo di giocatrici al di sotto dell’età minima prevista, comporta l’applicazione dell’art 17 comma 5 del C.G.S. (perdita della gara). d) Attività Giovanile Le Società partecipanti al Campionato Regionale di Serie "D", possono prendere parte con la seconda squadra o al “Campionato di Calcio Femminile Juniores Regionale” organizzato dalla Divisione Regionale o al Torneo Allieve, o al Torneo Giovanissime. Inoltre possono partecipare al Torneo Pulcini e/o al Campionato Esordienti e/o al Torneo Giovani Calciatrici e/o al Campionato Regionale o Provinciale Femminile territorialmente competente. e) Ammissione al Campionato di Serie C Le Società che al termine della stagione sportiva 2009/2010 si classificano al primo posto nel rispettivo girone del Campionato di Serie D, acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l’ammissione al Campionato Regionale di Serie C 2010/2011. f) Istituzione Scuola Calcio Femminile Alle Società partecipanti al Campionato Regionale di Serie "D" di Calcio a 11 Femminile, è data facoltà di costituire una Scuola Calcio Femminile, in linea con gli indirizzi fissati dalla vigente normativa federale in materia. 3/101 3) CAMPIONATO “JUNIORES” REGIONALE - CALCIO FEMMINILE a) Articolazione Hanno facoltà di partecipare, al Campionato Juniores Regionale della stagione sportiva 2009/2010, con la seconda squadra, tutte le Società iscritte ai Campionati Regionali di Serie C, e Serie D. Le squadre saranno suddivise in gironi composti con criteri di viciniorietà. Le modalità organizzative verranno rese note con successivo Comunicato. a) Limite di partecipazione delle calciatrici in relazione all'età Possono partecipare al Campionato Regionale Juniores Femminile le calciatrici nate dal 1° Gennaio 1991 in poi e che, comunque, abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, regolarmente tesserate per le rispettive Società nella stagione in corso e, per le Società Nazionali, previa autorizzate dal Comitato Regionale territorialmente competente, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34 – comma 3 delle N.O.I.F. Possono essere impiegate solo quattro atlete fuori-quota, nate entro dal1’1.1989 al 31.12.1990; l’inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 17, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva. Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel Regolamento del Campionato, che sarà reso noto con successiva pubblicazione. c) Adempimenti economico - finanziari ed organizzativi La tassa di iscrizione è fissata in Euro 350,00, da versare ai Comitati Regionali della L.N.D.. Per le Società che svolgono attività Regionale, l’iscrizione dovrà essere formalizzata entro e non oltre la data del 1° Agosto 2009. Ai fini della partecipazione al Campionato Regionale Juniores della stagione sportiva 2009/2010 non saranno accettate le iscrizioni di Società che : - non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della L.N.D. nonché rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla legge; - risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie; - non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme determinate a titolo di tasse ed oneri finanziari. 4) COPPA VENETO CALCIO FEMMINILE - STAGIONE 2008/2009 Anche per la corrente Stagione Sportiva la Coppa Veneto, alla quale VERRANNO ISCRITTE D’UFFICIO tutte le Società partecipanti ai Campionati di Calcio Femminile di Serie “C” e “D”. Si informa che la giornata di gara dovrà essere il Mercoledì, con inizio alle ore 20.30, eventuali deroghe saranno concesse direttamente dal Delegato Regionale sulla base di circostanziate motivazioni. Nel caso di partite rinviate o sospese esse dovranno esser tassativamente recuperate prima della disputa della partita successiva (sia nel caso di gironi all’italiana e sia nel caso di scontri diretti). La Divisione si riserva la possibilità anche di posticipare le gare del girone o dello scontro diretto onde garantire linearità e regolarità alla manifestazione. Le società che NON intendessero parteciparvi dovranno espressamente comunicarlo (tramite fax o lettera) alla Divisione Regionale entro e non oltre il 1° Agosto 2009. Modalità e normative della manifestazione saranno rese note in un prossimo Comunicato ufficiale. Rinuncia alle gare La rinuncia alla disputa di una gara,ovvero la rinuncia alla sua prosecuzione qualora questa sia già stata iniziata, comporta oltre alle conseguenze sportive previste, anche il pagamento dell’ammenda di euro 500,00 (paragonato alla 3^ rinuncia). 3/102 5) SUPERCOPPA REGIONALE FEMMINILE “MEMORIAL UMBERTO BETTIN” 2009 La Divisione Regionale di Calcio Femminile organizza per la Stagione Sportiva 2009/2010 la SUPERCOPPA VENETO da disputare tra le Società: Vincitrice il Titolo Regionale di Serie C Vincitrice il Titolo Regionale di Serie D Vincitrice la Coppa Veneto Stagione Sportiva 2009/2010 Stagione Sportiva 2009/2010 Stagione Sportiva 2009/2010 La Supercoppa si disputerà, come di consuetudine, presso lo Stadio Comunale di Mira (Ve) in data che verrà decisa dalla Divisione Regionale (indicativamente il 2 Giugno 2010) e resa nota in Comunicato Ufficiale. 3. ATTIVITA’ DI RAPPRESENTATIVA - STAGIONE SPORTIVA 2009/2010 Il Comitato Regionale Veneto organizza per la Stagione Sportiva 2009/2010 le seguente attività di Rappresentativa: 1° 2° RAPPRESENTATIVA REGIONALE DI CALCIO FEMMINILE RAPPRESENTATIVA REGIONALE DI CALCIO FEMMINILE UNDER 15 La programmazione e l’organizzazione delle suddette Rappresentative sarà resa nota in prossimi Comunicati. 4. NORME IN MATERIA DI ONORABILITÀ Si fa rinvio alle norme di cui all’art. 22/ bis delle N.O.I.F., richiamando l’attenzione delle Società sul contenuto del sotto riportato punto 6) del medesimo: “All’atto della richiesta di tesseramento (art. 37 delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. I soggetti suindicati, ove sia intervenuta o intervenga a loro carico sentenza di condanna anche non definitiva o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l’obbligo di cui alla prima parte del precedente comma grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l’assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori”. 5. DISPOSIZIONI GENERALI 5.1. Tasse ed oneri All'atto dell’iscrizione ai Campionati di competenza le Società debbono versare, in unica soluzione, le tasse e gli oneri finanziari determinati dai Comitati e dalle Divisioni in misura non superiore ai massimali sotto riportati: a) Tassa forfetaria di iscrizione - Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C" - Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D" - Campionato Regionale “Juniores” di Calcio Femminile b) Tassa di associazione alla L.N.D. € € € € 600,00 350,00 250,00 200,00 c) Tassa di affiliazione alla F.I.G.C. (per le nuove affiliate) € 55,00 d) Anticipazione in conto spese di organizzazione e assicurazione tesserati 3/103 Il C.R.V. ha determinato l’importo di anticipazione in conto spese di organizzazione e di assicurazione tesserati, nonchè del deposito cauzionale, per a stagione 2009/2010 come segue : Campionato Calcio Femminile Serie C Società “Pure” Calcio Femminile “Seconde squadre” Calcio Femminile Campionato Calcio Femminile Serie D Società “Pure” Calcio Femminile “Seconde squadre” Calcio Femminile Campionato “Juniores” Calcio Femminile € € 1500,00 700,00 € € € 1450,00 450,00 100,00 5.2. Ammende Essendo stati aboliti i limiti entro i quali possono essere inflitte ammende a carico delle Società, i Giudici Sportivi provvedono al riguardo secondo criteri di discrezionalità. 5.3. Ammende per Rinuncia La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue : • Campionato Serie C o Serie D di Calcio Femminile 1ª rinuncia € 150,00 2ª rinuncia 3ª rinuncia € € 250,00 500,00 Le suddette ammende saranno applicate in misura doppia se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. I Comitati e le Divisioni fissano con apposito Comunicato ufficiale le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gare di Coppa Italia o Coppa Regione nei limiti massimi (terza rinuncia) fissati per ciascuna categoria. 5.4. Tabella Valutativa Si riporta di seguito la tabella valutativa contenente i criteri orientativi e facoltativi, individuati dalla L.N.D., da considerare in caso di eventuale completamento degli Organici dei Campionati organizzati sia in ambito nazionale che regionale: - valore sportivo (meriti sportivi, comportamento disciplinare e partecipazione alle Assemblee); - bacino d'utenza (con particolare riguardo alle Società aventi sede in capoluoghi di Regione, in capoluoghi di Provincia e in Comuni di notevole densità demografica); - disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo; - anzianità di affiliazione. Ai sensi dell’art. 11, comma 4), lett. l), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, i criteri sulle ammissioni alle categorie superiori delle Società non aventi diritto (cosiddetti “ripescaggi”), proposti dai Comitati e dalle Divisioni della Lega per tutti i Campionati della L.N.D., sono demandati alla valutazioni e alla ratifica della competente Commissione Tecnica della L.N.D., fatte salve le competenze in materia della F.I.G.C. e quanto previsto dall’art. 52, comma 9, delle N.O.I.F. 5.5. Concomitanze di gare sullo stesso campo In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse : - Campionato Nazionale Serie D; Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A"; Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “A/2”; Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "B"; Campionato di Eccellenza; Campionato di Promozione; Campionato di 1ª Categoria; 3/104 - Campionato di 2ª Categoria; Campionato Nazionale “Juniores”; Campionato Nazionale Allievi; Campionato Regionale “Juniores”; Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C"; Campionato Regionale Allievi; Campionato Regionale Giovanissimi; Campionato di 3ª Categoria; Campionato di “3ª Categoria - Under 18”; Campionato Provinciale “Juniores”; Campionato Calcio Femminile Serie "D"; Coppe Regionali Settore Giovanile; Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile; Coppe Provinciali Settore Giovanile; Attività Amatori. 5.6. Indennizzi a) Indennizzi per mancato incasso a seguito di rinuncia Il C.R.V. ha stabilito che per i casi di rinuncia alla disputa di gare ufficiali, dichiarate tempestivamente entro il mercoledì antecedente la gara la Società rinunciataria dovrà versare alla consorella, quale mancato incasso, la somma forfettaria qui di seguito stabilita : • Campionati Calcio Femminile € 80,00 Il C.R.V. si riserva la possibilità di fissare, in casi particolari, un indennizzo superiore a quelli indicati; ciò in relazione all’importanza dell’incontro ed al presumibile incasso che si sarebbe realizzato. b) Indennizzi di gare Il C.R.V. ha confermato per la corrente stagione 2009/2010 di non prevedere l’indennizzo di gara che veniva versato dalle Società ospitanti a favore delle squadre ospitate. Tale disposizione è valida per tutti i Campionati organizzati direttamente od indirettamente dal C.R.Veneto. Anche nel caso di recupero di una gara non iniziata o sospesa entro il 1° tempo, alla Società ospitata non spetterà nessun indennizzo, ritenendo che la Società organizzatrice terrà a suo carico le spese di organizzazione appunto, mentre la Società ospitata si farà carico delle spese di trasferta. 5.7. Sgombero della neve Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, i Comitati e le Divisioni possono disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara. 5.8. Assistenza Medica Le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. L'inosservanza di tale obbligo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva. Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi, per quanto possibile, alla predetta disposizione. Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio Femminile, è fatto altresì obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. 3/105 5.9. Persone ammesse nel recinto di giuoco Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso: a) un dirigente accompagnatore ufficiale; b) un medico sociale; c) un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici e, se la Società lo ritiene, anche un direttore tecnico o un allenatore in seconda; d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale; e) i calciatori di riserva; f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all’arbitro. La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società. Per le gare organizzate in ambito regionale e dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso: a) un dirigente accompagnatore ufficiale; b) un medico sociale; c) un allenatore ovvero, in mancanza, esclusivamente per i campionati dell’attività giovanile e scolastica e per i campionati della L.N.D. di Terza Categoria, Juniores, regionali e provinciali di Calcio a Cinque e Calcio Femminile, un dirigente; d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale, ovvero, in mancanza, un dirigente; e) i calciatori di riserva. f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto all’arbitro (FACOLTATIVO). Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società. Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni: il nominativo dell’allenatore deve essere indicato nell’apposito spazio nell’elenco di gara; nello spazio “tessera personale F.I.G.C.” deve essere indicata la dizione R.E.T.; all’atto della presentazione all’arbitro dell’elenco di gara deve essere consegnata anche la “copia per il tecnico” della richiesta emissione tessera di tecnico, unitamente al documento personale di riconoscimento dell’allenatore. Le ipotesi di “allenatore mancante” possono essere individuate in: 5) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es. : Campionato di 3a categoria); 6) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l’allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.); 7) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l’allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali; 8) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi. Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell’allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell’elenco di gara nello spazio previsto per l’allenatore, avendo l’avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola “Dirigente”. Parimenti, la corrispondente dizione “tessera personale F.I.G.C.” deve essere sostituita con “tessera impersonale F.I.G.C.”. Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell’allenatore, nei casi previsti dall’articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera impersonale, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta. Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell’operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall’articolo 66, delle N.O.I.F.. In entrambi i casi esaminati corre l’obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell’art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadre, e non lo sostituiscono. 3/106 Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti. 5.10. Sostituzione delle società rinunciatarie e non ammesse al Campionato di competenza In caso di vacanza negli Organici dei Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione inappellabile degli Organi Direttivi del Comitato o della Divisione del Comitato o della Divisione competenti, con la preclusione di “ripescaggi” che consentano ad una Società il doppio salto di categoria nella medesima stagione sportiva. Le Società di serie C di calcio femminile che richiedono l’ammissione al rispettivo Campionato Nazionale di Serie B a completamento dell’organico devono produrre apposita dichiarazione, rilasciata dal Comitato Regionale competente, attestante l’avvenuta iscrizione al Campionato di serie C - Stagione 2008/2009. 5.11. Adempimenti tecnico / organizzativi obbligatori Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre. Nelle gare dei Campionati di Calcio Femminile Regionale, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell’arbitro, gli assistenti di parte svolgano le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza. 5.12. Allenatori E’ fatto obbligo alle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, al Campionato di Eccellenza, di Promozione, di 1ª e di 2ª Categoria, ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, di affidare la prima squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. Per la conduzione tecnica delle squadre di Calcio a Cinque di Serie A e A2 è obbligatorio conseguire l’abilitazione di Allenatore di Calcio a Cinque di primo livello. Un’eventuale deroga può essere accordata dal Comitato o dalla Divisione competente alle Società che, promosse in 2ª Categoria o al Campionato di Serie “B” di Calcio Femminile o di Calcio a Cinque, intendano confermare l’allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per allenatori dilettanti indetto dal Comitato Regionale, nel cui territorio ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a partecipare. Alle Società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a Cinque di Serie “C” o di Serie C/1 maschile è fatto obbligo di affidare la prima squadra ad un allenatore di Calcio a Cinque abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. E’ fatto obbligo alle Società che partecipano al Campionato Juniores Nazionale o Regionale, di affidare la conduzione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici. E’ fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore “squadre minori”. Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente. D’intesa tra la L.N.D. e l’A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima dell’inizio del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva. Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori Dilettanti per la stagione sportiva 2009/2010 è stabilito negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati: - Campionato Nazionale Serie D - Campionato di Eccellenza - Campionato di Promozione - Campionato di 1ª Categoria - Campionato di 2ª Categoria - Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A" - Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie “A/2” - Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "B" E 14.000,00 E 11.500,00 E 9.500,00 E 7.500,00 E 3.000,00 E 12.500,00 E 9.500,00 E 7.800,00 3/107 - Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A" - Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "A/2" - Campionato Nazionale Calcio a Cinque Serie "B" - Campionato Regionale Serie C o C/1 Calcio a Cinque - Campionato Juniores Nazionale o Regionale - Allenatore “squadre minori” E 14.000,00 E 10.500,00 E 7.800,00 E 3.000,00 E 3.000,00 E 3,000,00 Gli accordi economici formalizzati fra le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati presso le Divisioni o i Comitati di appartenenza, unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura dell’allenatore interessato, entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato. Nell’ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l’Allenatore, dovrà essere depositata apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica sottoscritta da entrambe le parti. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato, a cura della Società o dell’allenatore interessato, entro il termine di giorni 15 dalla sottoscrizione e dovrà essere accompagnato dalla relativa richiesta di tesseramento del tecnico; la Divisione o il Comitato competente avranno cura di trasmettere le richieste di tesseramento al Settore Tecnico della F.I.G.C. esclusivamente previa verifica del deposito dell’accordo economico o dichiarazione. Per le Società partecipanti al Campionato di 2ªcategoria e per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell’accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l’obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia; le relative richieste di tesseramento dovranno essere inviate direttamente al Settore Tecnico. Il nominativo dell’allenatore deve essere segnalato al Comitato o alla Divisione mediante il deposito della documentazione di cui sopra all’atto dell’iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro i venti giorni precedenti all’inizio dello stesso. A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l’Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, in carta libera, fino alla predisposizione e alla approvazione del modello di accordo-tipo tra L.N.D., A.I.A.C. e F.I.G.C. Gli stessi accordi economici, che dovranno essere depositati presso i competenti Comitati o Divisioni, non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo annuale di Euro 25.822,00, e dovranno essere depositati a cura dell’allenatore entro il termine di giorni 20 dalla data della richiesta di tesseramento effettuata dalla Società. Il deposito dovrà essere accompagnato dalla copia della richiesta di tesseramento che la Società deve rilasciare al tecnico interessato. I premi di tesseramento annuale per gli allenatori dilettanti e gli importi derivanti dagli accordi economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate. In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori Dilettanti ed agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti. 5.13. Obbligo della contemporaneità Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime TRE GIORNATE, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell’ammissione alle eventuali gare di play/off o play/out, si disputino in contemporaneità di data e di orario. 5.14. Ordine Pubblico Si richiama l’attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, commi 4 e 5, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico: “Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”. Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara”. 3/108 Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all’arbitro prima dell’inizio della gara. Per le gare dell’attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti autorità di pubblica sicurezza, il quantitativo massimo dei biglietti d’ingresso all’impianto sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate. 5.15. Cambio delle maglie Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali. 5.16. Migliore formazione Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell’attività ufficiale la squadra con la migliore formazione. L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva. 5.17. Formazione delle classifiche Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite mediante l’attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti. 5.18. Classifiche, Spareggi per le promozioni o le retrocessioni, Play-Off e Play-Out Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in classifica, si applica la disposizione di cui all'art. 51, delle N.O.I.F.. Fermo restando le disposizioni di cui all’articolo 51, delle N.O.I.F., i Comitati e le Divisioni possono organizzare – nell’ambito delle proprie competenze – gare di play-off e di play-out le cui modalità devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., ai sensi dell’art. 49, delle N.O.I.F.. 5.19. Sostituzione dei calciatori Nel corso delle gare dei Campionati organizzati dal Comitato Interregionale, dalla Divisione Calcio Femminile in ambito nazionale e dai Comitati Regionali in ambito regionale (tranne attività femminile), nonché in tutte le altre gare della rispettiva attività ufficiale, è consentita in ciascuna squadra la sostituzione di tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. Nel corso delle gare del Campionato Regionale Juniores organizzato dai Comitati Regionali, possono essere effettuate cinque sostituzioni per squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto. Nel corso delle gare organizzate dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali nonché nel corso delle gare riservate ai calciatori di sesso femminile organizzate in ambito regionale e provinciale, in ciascuna squadra possono essere sostituiti cinque calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto. Nel corso delle gare del Campionato di 2a Categoria, anche se organizzato dalle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali possono essere sostituiti soltanto tre calciatori indipendentemente dal ruolo ricoperto in coerenza con quanto previsto per la corrispondente attività svolta in ambito regionale. In occasione di tutte le gare ufficiali in ambito nazionale, regionale e provinciale (Campionato Nazionale Serie D, Campionati di Serie “A”, “A/2” e “B” di Calcio Femminile, Campionati di Eccellenza, Promozione, 1a Categoria, 2a Categoria, 3a Categoria, 3a Categoria - Under 21, 3a Categoria - Under 18, Juniores e Calcio Femminile) le Società possono indicare nella distinta di gara da presentare all’arbitro fino a sette calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta panchina allungata). Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori: - la segnalazione all'arbitro dei calciatori che si intendono sostituire sarà effettuata -a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco- a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori che debbono uscire dal terreno stesso; - i calciatori di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo; 3/109 - i calciatori di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo; le stesse prescrizioni valgono per i calciatori sostituiti e per i calciatori non utilizzati, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni. 5.20. Identificazione dei calciatori L’identificazione dei calciatori può avvenire: - mediante una tessera plastificata, munita di foto, rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati e delle Divisioni; - attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro; - mediante un documento ufficiale di riconoscimento rilasciato dalle Autorità competenti. - mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all’uopo legittimata o da un Notaio. 5.21. Trasferimento dei calciatori Viene confermato che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato, Coppa Italia e Trofeo Regione Veneto possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone. 5.22. Pubblicazione delle decisioni Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l’affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comitati e le Divisioni dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa. Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati e le Divisioni dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data. Nei propri Comunicati Ufficiali i Comitati e le Divisioni dovranno riportare integralmente : - le decisioni adottate dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare; - i provvedimenti disciplinari assunti dai Comitati Provinciali che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso. Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendone, ai Comitati Regionali di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione. 5.23. Fusioni di Società, Cambio di Denominazione e di Sede Sociale Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli art. 17, 18 e 20 delle N.O.I.F. 5.24. Sponsorizzazione e commercializzazione dei marchi Per la stagione sportiva 2009/2010 sarà consentito a tutte le Società partecipanti all’attività indetta dalla Lega Nazionale Dilettanti apporre sulla divisa di gioco il marchio e/o la denominazione dello Sponsor, in applicazione dell'art. 72, comma 4, delle N.O.I.F. e dell'art. 48 del Regolamento della L.N.D. 5.25. Diritti di diffusione radio televisiva La Lega Nazionale Dilettanti stabilisce, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Regolamento della stessa, i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva. Le disposizioni in materia saranno comunicate successivamente. 3/110 5.26. Uso campi in erba artificiale E’ autorizzato lo svolgimento dell’attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale. Tutte le realizzazioni in erba artificiale – comprese eventualmente anche quelle per l’attività di calcio a cinque – devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all’uopo emanata dalla Lega stessa. Ai fini della partecipazione ai Campionati di rispettiva competenza della stagione sportiva 2009/2010, non saranno accettate le domande di ammissione da parte di Società che non provvedano al rinnovo, all’atto dell'iscrizione al Campionato, delle somme determinate a titolo di diritti di riomologazione degli impianti in erba artificiale. 5.27. Beach Soccer (Calcio in Spiaggia) La Lega Nazionale Dilettanti, per il tramite del Dipartimento Beach Soccer, ai sensi dell’Art. 33 bis del Regolamento della stessa, indice ed organizza, per l’attività riferita all’anno solare 2010, campionati nazionali e tornei estivi a carattere regionale e provinciale di Beach Soccer. Tale attività rientra in quella amatoriale e di tipo ricreativo e propagandistico. La Lega Nazionale Dilettanti, inoltre, partecipa all’attività internazionale riferita a tale disciplina sportiva, attraverso l’allestimento di una Rappresentativa Nazionale. 5.28. Tasse per ricorsi – Tasse di Tesseramento – Stampati Federali Gli importi relativi alle tasse per i ricorsi agli Organi della Giustizia Sportiva, alle tasse di tesseramento ed agli oneri per gli stampati federali, saranno resi noti con successivo Comunicato ufficiale dalla competente Federazione Italiana Giuoco Calcio. 5.29. Mancata partecipazione alla gara per cause di forza maggiore Fermo restando quanto previsto ai sensi dell’art. 55 delle NOIF, la Causa di Forza Maggiore deve essere formalmente documentata ed inviata, con atti ufficiali idonei a comprovare l’impedimento (verbali pubblici ufficiali : polizia, carabinieri, ecc.) entro 48 ore dalla data fissata per la disputa della gara. La declaratoria della sussistenza della Causa di Forza Maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare in seconda ed ultima istanza. Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo ed alla Commissione Disciplinare è instaurato nel rispetto delle modalità previste agli artt. 18 2° comma lett. b) - 23 e 26 2° comma del Codice di Giustizia Sportiva. 5.30. Recuperi Gare Le gare rinviate o sospese, dovranno obbligatoriamente essere recuperate entro e non oltre 15 giorni dalla data prevista per la disputa della gara, indicando una data possibilmente in accordo tra le società. Qualora non vi fosse detto accordo, e non pervenisse alcuna comunicazione firmata da entrambe le parti entro il martedì successivo, la Divisione Regionale provvederà d’ufficio a programmare l’incontro entro i previsti 15 giorni. 5.31. Spostamenti gare Le richieste per spostamento gare dovranno inderogabilmente pervenire entro le ore 15.00 del Martedì antecedente alla disputa della gara, con richiesta formale (inviata tramite lettera o fax alla Divisione) di entrambe le società, ovvero da unica richiesta controfirmata dai due dirigenti responsabili. In caso di mancanza di tali adempimenti la Divisione Regionale non ratificherà alcun spostamento. 3/111 ESTRATTO DA C.U. N° 2 DEL 1° LUGLIO 2009 DEL C.R.V. 5.32. Visite mediche di accertamento dell’idoneità all’attività agonistica Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all’art. 43, delle N.O.I.F., al fine di sensibilizzare i propri tesserati a sottoporsi a visita medica per l’accertamento dell’idoneità all’attività agonistica prima dell’inizio della pratica sportiva. Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di rischio infortunistico mortale nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa. 5.33. Conclusione Attività Agonistica L.N.D.- Stagione sportiva 2009/10 In ottemperanza a quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia, si comunica che tutta l’attività agonistica ufficiale organizzata nell’ambito della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2009-2010, dovrà essere conclusa entro il termine del 30 giugno 2010. Si informa che eventuali differimenti, necessari per intervenute impreviste esigenze di carattere organizzativo, dovranno essere preventivamente autorizzati con appositi provvedimenti derogativi assunti dal Consiglio Direttivo della L.N.D. 5.34. Orari Ufficiali – Stagione Sportiva 2009/2010 Si rendono noti gli orari ufficiali di inizio delle gare fissati dalla L.N.D. per la stagione sportiva 2009/2010: • • • • • • • dal dal dal dal dal dal dal 9 20 25 7 28 2 1° agosto settembre ottobre febbraio marzo maggio giugno 2009 2009 2009 2010 2010 2010 2010 ore 16.00 ore 15.30 ore 14.30 ore 15.00 ore 16.00 ore 16.30 ore 17.00 Il C.D. del C.R. Veneto inviata a tenere presente che – in assenza di diversa indicazione – le squadre devono attenersi alla disputa delle gare nel rispetto degli orari d’inizio sopra riportati, prescindendo dalla loro ulteriore pubblicazione sui Comunicati Ufficiali. 5.35. Stampati della L.N.D. e oneri federali Si comunica che la L.N.D. ha stabilito, per la Stagione Sportiva 2009/2010, gli importi relativi ai sottoelencati stampati: - TESSERA RICONOSCIMENTO CALCIATORI - TESSERA IMPERSONALE - TESSERA ADDETTO ALL’ARBITRO Euro Euro Euro 2,60; 4,00; 3,50. 3/112 5.36. Convenzione L.N.D. – U.S.S.I. per libero accesso agli impianti E’ stata stipulata una convenzione tra la Lega Nazionale Dilettanti e l’Unione Stampa Sportiva Italiana (U.S.S.I.), finalizzata a favorire il libero accesso a tutte le partite dei campionati dilettantistici di calcio sottoposte alla competenza della L.N.D., a favore dei giornalisti iscritti all’U.S.S.I. Nell’intento di agevolare l’operato dei giornalisti iscritti all’U.S.S.I., si è convenuto di dotare gli stessi di una speciale tessera di riconoscimento emessa dalla medesima Associazione di categoria, contenente, tra l’altro, i loghi ufficiali della L.N.D. e dell’U.S.S.I. nonché la foto dell’intestatario. Al fine di semplificare le procedure di richiesta degli accrediti ed altri iter burocratici, si invitano le società e le associazioni sportive dilettantistiche aderenti alla L.N.D. di consentire il libero accesso alle manifestazioni sportive, dalle stesse organizzate, ai titolari della predetta tessera rilasciando loro, contestualmente all’esibizione della tessera medesima, il relativo titolo di ingresso gratuito nell’ambito e nei limiti della normativa recata dall’art. 3, quinto comma, del D.P.R. n. 633/1972 (rilascio di titoli di accesso gratuiti da parte degli organizzatori dello spettacolo nel limite massimo del 5% dei posti di settore secondo la capienza del complesso sportivo ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità - Circolare n. 165/E, punto 4.6, del 7 settembre 2000 dell’Agenzia delle Entrate). La convenzione di cui alla presente Circolare è valida per le stagioni sportive 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012. 5.37. Diritti di diffusione radio televisiva La Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito, ai sensi dell'art. 48, comma 2, del Regolamento della stessa, i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva. Le disposizioni in materia sono state rese note con le seguenti Circolari della LND: Circolare n. 3 del 1°/07/2009 Rapporti con le emittenti Radiotelevisive private e con gli Organi di informazione dalle stesse dipendenti Circolare n. 4 del 1°/07/2009 Norme relative ai rapporti tra le Società calcistiche e gli Organi d’informazione in occasione delle gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2009/2010 Le Società interessate sono invitate a prendere visione delle Circolari attivandosi al sito ufficiale della L.N.D. COMUNICAZIONI DELLA DIVISIONE REGIONALE CALCIO FEMMINILE 5.37.1. ATTESTATI DI MATURITÀ AGONISTICA - ART. 34 NR. 3 DELLE NOIF Esaminata la documentazione presentata dalle Società interessate, il Comitato Regionale Veneto ha autorizzato la partecipazione a gare di attività agonistica delle sottonotate calciatrici che hanno compiuto il 14° anno e non ancora il 16° anno d’età : VOLTOLINI Giulia Nata il 15.02.1995 ASD Fortitudo Mozzecane 3/113 6. LEGA NAZIONALE DILETTANTI ATTIVITA’ ORGANIZZATA DALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE 6.1. Disposizioni per l’Attivita’ della Prossima Stagione Sportiva 2008/2009 COPIA ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI – DA INVIARE OBBLIGATORIAMENTE ANCHE ALLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VERONA PER TUTTE LE SOCIETA' CHE EFFETTUANO DIRETTAMENTE AL C.R.V. LE ISCRIZIONI DI COMPETENZA, ALLEGHIAMO AL PRESENTE COMUNICATO L'APPOSITO FILE IN FORMATO EXCEL, ACCOMPAGNATO DALLE ISTRUZIONI DETTAGLIATE PER LA COMPILAZIONE, CHE DOVRA' OBBLIGATORIAMENTE ESSERCI RESTITUITO CON TEMPESTIVITA' VIA E-MAIL ALL’INDIRIZZO [email protected] COMPILATO CON L’INDICAZIONE ESATTA DEL CODICE DEL CAMPO DI GIOCO. QUESTO CI CONSENTIRA' UN’ ESATTA VERIFICA DELLE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI CHE VERRANNO DA NOI ORGANIZZATI ED ANCHE PER AVERE UNA VISIONE COMPLETA DEI CAMPI DI GIOCO CHE VENGONO UTILIZZATI DALLE VARIE SQUADRE . QUANTO SOPRA PER EVITARE, NEL LIMITE DEL POSSIBILE, EVENTUALI CONCOMITANZE. LE SOCIETA’ CHE NON SONO IN GRADO DI RISPEDIRCI IL SUDDETTO FOGLIO EXCEL NELLE MODALITA’ RICHIESTE DEVONO CORTESEMENTE CONTATTARE LA SEGRETERIA. IL SEGRETARIO Giuseppe PERBELLINI PUBBLICATO E AFFISSO ALL'ALBO GIOVEDI’ 16 LUGLIO 2009 IL DELEGATO Carlo FRANCHI