2009 - 2010
PARLAMENTO EUROPEO
TESTI APPROVATI
nella seduta di
martedì
17 giugno 2008
P6_TA-PROV(2008)06-17
IT
EDIZIONE PROVVISORIA
PE 408.920
IT
INDICE
TESTI APPROVATI DAL PARLAMENTO
P6_TA-PROV(2008)0263
Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione ***I
(A6-0245/2008 - Relatrice: Angelika Niebler)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
460/2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione
per quanto riguarda la durata dell'Agenzia (COM(2007)0861 – C6-0003/2008 –
2007/0291(COD)) ......................................................................................................................... 1
P6_TA-PROV(2008)0264
Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre
ruote (versione codificata) ***I
(A6-0233/2008 - Relatrice: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'installazione di dispositivi di
illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote (versione
codificata) (COM(2007)0768 – C6-0449/2007 – 2007/0270(COD)) ........................................... 4
P6_TA-PROV(2008)0265
Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a
ruote (versione codificata) ***I
(A6-0235/2008 - Relatrice: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'omologazione dei dispositivi
di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote
(versione codificata) (COM(2007)0840 – C6-0004/2008 – 2007/0284(COD)) ........................... 5
P6_TA-PROV(2008)0266
Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote
(prove statiche) (versione codificata) ***I
(A6-0234/2008 - Relatrice: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione in
caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche) (versione
codificata) (COM(2008)0025 – C6-0044/2008 – 2008/0008(COD)) ........................................... 6
P6_TA-PROV(2008)0267
Fusioni delle società per azioni (versione codificata) ***I
(A6-0236/2008 - Relatrice: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
PE 408.920\ I
IT
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle fusioni delle società per
azioni (versione codificata) (COM(2008)0026 – C6-0045/2008 – 2008/0009(COD)) ................ 7
P6_TA-PROV(2008)0268
Tutela giuridica dei programmi per elaboratore (versione codificata) ***I
(A6-0237/2008 - Relatrice: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela giuridica dei
programmi per elaboratore (versione codificata) (COM(2008)0023 – C6-0042/2008 –
2008/0019(COD)) ......................................................................................................................... 8
P6_TA-PROV(2008)0269
Riconoscimento reciproco degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della
navigazione interna (versione codificata) ***I
(A6-0238/2008 - Relatrice: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul reciproco riconoscimento degli
attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna (versione codificata)
(COM(2008)0037 – C6-0048/2008 – 2008/0021(COD)) ............................................................. 9
P6_TA-PROV(2008)0270
Garanzie richieste alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato
(versione codificata) ***I
(A6-0239/2008 - Relatrice: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente
dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi
(versione codificata) (COM(2008)0039 – C6-0050/2008 – 2008/0022(COD)) ......................... 10
P6_TA-PROV(2008)0271
Controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari (versione codificata) *
(A6-0243/2008 - Relatrice: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di
direttiva del Consiglio relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi
intracomunitari (versione codificata) (COM(2008)0099 – C6-0135/2008 –
2008/0037(CNS))........................................................................................................................ 11
P6_TA-PROV(2008)0272
Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (versione
codificata) *
(A6-0242/2008 - Relatrice: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di
direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
vegetativa della vite (versione codificata) (COM(2008)0091 – C6-0136/2008 –
2008/0039(CNS))........................................................................................................................ 12
II /PE 408.920
IT
P6_TA-PROV(2008)0273
Procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di
gas e di energia elettrica (rifusione) ***I
(A6-0217/2008 - Relatore: József Szájer)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica
(rifusione) (COM(2007)0735 – C6-0441/2007 – 2007/0253(COD)) ......................................... 13
P6_TA-PROV(2008)0274
Statistiche sulle catture nominali in zone diverse dall'Atlantico settentrionale (rifusione)
***I
(A6-0218/2008 - Relatore: József Szájer)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di
statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone
diverse dall'Atlantico settentrionale (rifusione) (COM(2007)0760 – C6-0443/2007 –
2007/0260(COD)) ....................................................................................................................... 14
P6_TA-PROV(2008)0275
Statistiche sulle catture e l'attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (rifusione) ***I
(A6-0219/2008 - Relatore: József Szájer)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di
statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico
nord-occidentale (rifusione) (COM(2007)0762 – C6-0444/2007 – 2007/0260(COD)) ............. 15
P6_TA-PROV(2008)0276
Statistiche sulle catture nominali nell'Atlantico nord-orientale (rifusione) ***I
(A6-0214/2008 - Relatore: József Szájer )
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di
statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca
nell'Atlantico nord-orientale (rifusione) (COM(2007)0763 – C6-0440/2007 –
2007/0268(COD)) ....................................................................................................................... 16
P6_TA-PROV(2008)0277
Denominazioni del settore tessile (rifusione) ***I
(A6-0215/2008 - Relatore:József Szájer)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore
tessile (rifusione) (COM(2007)0870 – C6-0024/2008 – 2008/0005(COD)) .............................. 17
P6_TA-PROV(2008)0278
Adesione di Bulgaria e Romania alla convenzione del 23 luglio 1990 relativa
all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate
*
(A6-0194/2008 - Relatrice: Mariela Velichkova Baeva)
PE 408.920\ III
IT
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla raccomandazione
di decisione del Consiglio concernente l’adesione della Bulgaria e della Romania alla
convenzione del 23 luglio 1990 relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso
di rettifica degli utili di imprese associate (COM(2007)0839 – C6-0028/2008 –
2007/0283(CNS))........................................................................................................................ 18
P6_TA-PROV(2008)0279
Scambio di informazioni tra gli Stati membri estratte dai casellari giudiziari *
(A6-0207/2008 - Relatore: Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di
decisione quadro del Consiglio relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra
gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (5968/2008 – C60067/2008 – 2005/0267(CNS))................................................................................................... 20
P6_TA-PROV(2008)0280
Protezione dell'euro contro la falsificazione*
(A6-0230/2008 - Relatore: Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di
regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che
definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione
(COM(2007)0525 – C6-0431/2007 – 2007/0192(CNS))............................................................ 30
P6_TA-PROV(2008)0281
Regolamento di procedura della Corte di giustizia per quanto riguarda il regime
linguistico applicabile al procedimento di riesame *
(A6-0211/2008 - Relatrice: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sul progetto di
decisione del Consiglio recante modifica del regolamento di procedura della Corte di
giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda il regime linguistico applicabile al
procedimento di riesame (5953/2008 – C6-0066/2008 – 2008/0801(CNS)).............................. 37
P6_TA-PROV(2008)0282
Revisione della direttiva quadro sui rifiuti ***II
(A6-0162/2008 - Relatrice: Caroline Jackson)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla posizione
comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (11406/4/2007 – C6-0056/2008 –
2005/0281(COD)) ....................................................................................................................... 38
P6_TA-PROV(2008)0283
Standard di qualità ambientale nel settore delle acque ***II
(A6-0192/2008 - Relatrice: Anne Laperrouze)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 relativa alla posizione
comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e
recante modifica delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE,
86/280/CEE e 2000/60/CE (11486/3/2007 – C6-0055/2008 – 2006/0129(COD))................... 113
P6_TA-PROV(2008)0284
Requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione) ***I
(A6-0178/2008 - Relatrice: Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)
IV /PE 408.920
IT
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di
formazione per la gente di mare (rifusione) (COM(2007)0610 – C6-0348/2007 –
2007/0219(COD)) ..................................................................................................................... 137
P6_TA-PROV(2008)0285
Definizione dei limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di
origine animale ***I
(A6-0190/2008 - Relatrice: Avril Doyle)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce procedure comunitarie
per la definizione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti
di origine animale e abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 (COM(2007)0194 – C60113/2007 – 2007/0064(COD)) ................................................................................................ 192
P6_TA-PROV(2008)0286
Anno europeo di lotta contro la povertà e l'esclusione sociale ***I
(A6-0173/2008 - Relatrice: Marie Panayotopoulos-Cassiotou)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di
decisione del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'Anno europeo della lotta
alla povertà e all'esclusione sociale (2010) (COM(2007)0797 – C6-0469/2007 –
2007/0278(COD)) ..................................................................................................................... 211
P6_TA-PROV(2008)0287
Adozione della moneta unica da parte della Slovacchia il 1° gennaio 2009 *
(A6-0231/2008 - Relatore: David Casa)
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di
decisione del Consiglio a norma dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato relativo
all’adozione della moneta unica da parte della Slovacchia il 1° gennaio 2009
(COM(2008)0249 – C6-0198/2008 – 2008/0092(CNS)).......................................................... 228
P6_TA-PROV(2008)0288
Impatto della politica di coesione sull'integrazione di comunità e gruppi vulnerabili
(A6-0212/2008 - Relatore: Gábor Harangozó )
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sull'impatto della politica di
coesione sull'integrazione delle comunità e dei gruppi vulnerabili (2007/2191(INI)).............. 231
P6_TA-PROV(2008)0289
Coerenza delle politiche per lo sviluppo e ripercussioni dello sfruttamento dell'UE di
alcune risorse biologiche naturali sullo sviluppo dell'Africa occidentale
(A6-0137/2008 - Relatore: Frithjof Schmidt)
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla coerenza delle politiche per
lo sviluppo e le ripercussioni sullo sviluppo dell'Africa occidentale dello sfruttamento da
parte dell'Unione europea di alcune risorse biologiche naturali (2007/2183(INI)) .................. 236
PE 408.920\ V
IT
P6_TA-PROV(2008)0263
Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n.
460/2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione per
quanto riguarda la durata dell'Agenzia (COM(2007)0861 – C6-0003/2008 –
2007/0291(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
(COM(2007)0861),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta
gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0003/2008),
– visti l'articolo 51 e l'articolo 43, paragrafo 2 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A6-0245/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
PE 408.920\ 1
IT
P6_TC1-COD(2007)0291
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 giugno 2008 in vista
dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il
regolamento (CE) n. 460/2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e
dell'informazione per quanto riguarda la durata dell'Agenzia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione║,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato3,
considerando quanto segue:
(1)
Il 10 marzo 2004 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento
(CE) n. 460/2004 che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e
dell'informazione4 (di seguito "l'Agenzia") per un periodo di cinque anni.
(2)
Il 23 marzo 2007, dopo la valutazione dell'ENISA, il consiglio di amministrazione
dell'Agenzia ha formulato raccomandazioni sulle modifiche da apportare al
regolamento. ▌
(3)
Conformemente alla strategia per legiferare meglio, la Commissione ha lanciato una
consultazione pubblica relativa alla proroga e al futuro dell'Agenzia, che ha avuto luogo
dal 13 giugno al 7 settembre 2007.
▌
(4)
1
2
3
4
Dato che il mandato dell'Agenzia scadrà il 13 marzo 2009, per garantire la coerenza e la
continuità, è pertanto necessario adottare una proroga che consentirà un'ulteriore
discussione sull'ENISA. La discussione rifletterà i risultati del processo di valutazione
dell'ENISA, le raccomandazioni del consiglio di amministrazione e la revisione in
corso del quadro regolamentare per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche.
Essa consentirà inoltre un'ulteriore riflessione sull'orientamento generale degli sforzi
europei volti ad aumentare la sicurezza della rete e delle informazioni. Il
prolungamento della durata dell'Agenzia non influisce sui risultati di tale discussione.
Parere del 13 febbraio 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale).
GU C ║
Posizione del Parlamento europeo del 17 giugno 2008.
║GU L 77 del 13.3.2004, pag. 1║.
2 /PE 408.920
IT
(5)
La durata dell'Agenzia deve pertanto essere prorogata fino al 13 marzo 2012,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifica del regolamento (CE) n. 460/2004
Il testo dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 460/2004 è sostituito dal ║seguente:
"Articolo 27 - Durata
L'Agenzia è istituita il 14 marzo 2004 per un periodo di otto anni.".
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.
Fatto a ║,
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
PE 408.920\ 3
IT
P6_TA-PROV(2008)0264
Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a
due o a tre ruote (versione codificata) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'installazione di dispositivi di
illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote (versione
codificata) (COM(2007)0768 – C6-0449/2007 – 2007/0270(COD))
(Procedura di codecisione – codificazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
(COM(2007)0768),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta
gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0449/2007),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai
fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi1,
– visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0233/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento
europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera
codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo
consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
1
GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.
4 /PE 408.920
IT
P6_TA-PROV(2008)0265
Dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o
forestali a ruote (versione codificata) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'omologazione dei dispositivi
di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote
(versione codificata) (COM(2007)0840 – C6-0004/2008 – 2007/0284(COD))
(Procedura di codecisione: codificazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
(COM(2007)0840),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta
gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0004/2008),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai
fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi1,
– visti gli articoli 80 e l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0235/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento
europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera
codificazione dei tzsti esistenti, senza modifiche sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo
consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
1
GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.
PE 408.920\ 5
IT
P6_TA-PROV(2008)0266
Dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o
forestali a ruote (prove statiche) (versione codificata) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi di protezione in
caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche) (versione
codificata) (COM(2008)0025 – C6-0044/2008 – 2008/0008(COD))
(Procedura di codecisione – codificazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
(COM(2008)0025),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta
gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0044/2008),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai
fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi1,
– visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0234/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento
europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera
codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo
consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
1
GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.
6 /PE 408.920
IT
P6_TA-PROV(2008)0267
Fusioni delle società per azioni (versione codificata) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle fusioni delle società per
azioni (versione codificata) (COM(2008)0026 – C6-0045/2008 – 2008/0009(COD))
(Procedura di codecisione – codificazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
(COM(2008)0026),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 44, paragrafo 2, lettera g), del trattato CE, a
norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0045/2008),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai
fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi1,
– visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0236/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento
europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera
codificazione dei testi esistenti, senza modifiche sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo
consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
1
GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.
PE 408.920\ 7
IT
P6_TA-PROV(2008)0268
Tutela giuridica dei programmi per elaboratore (versione codificata) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla tutela giuridica dei
programmi per elaboratore (versione codificata) (COM(2008)0023 – C6-0042/2008 –
2008/0019(COD))
(Procedura di codecisione - codificazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
(COM(2008)0023),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta
gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0042/2008),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai
fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi1,
– visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0237/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento
europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera
codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo
consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
1
GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.
8 /PE 408.920
IT
P6_TA-PROV(2008)0269
Riconoscimento reciproco degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi
della navigazione interna (versione codificata) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul reciproco riconoscimento degli
attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna (versione codificata)
(COM(2008)0037 – C6-0048/2008 – 2008/0021(COD))
(Procedura di codecisione - codificazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
(COM(2008)0037),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 71 del trattato CE, a norma dei quali la proposta
gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0048/2008),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai
fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi1,
– visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0238/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento
europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera
codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo
consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
1
GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.
PE 408.920\ 9
IT
P6_TA-PROV(2008)0270
Garanzie richieste alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del
trattato (versione codificata) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio intesa a coordinare, per renderle
equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente
dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi
(versione codificata) (COM(2008)0039 – C6-0050/2008 – 2008/0022(COD))
(Procedura di codecisione: codificazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
(COM(2008)0039),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 44, paragrafo 2, lettera g), del trattato CE, a
norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0050/2008),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai
fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi1,
– visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0239/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento
europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera
codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo
consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
1
GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.
10 /PE 408.920
IT
P6_TA-PROV(2008)0271
Controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari (versione
codificata) *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di
direttiva del Consiglio relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi
intracomunitari (versione codificata) (COM(2008)0099 – C6-0135/2008 –
2008/0037(CNS))
(Procedura di consultazione – codificazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0099),
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio
(C6-0135/2008),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai
fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi1 ,
– visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0243/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento
europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera
codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo
consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
1
GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.
PE 408.920\ 11
IT
P6_TA-PROV(2008)0272
Commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite
(versione codificata) *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di
direttiva del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione
vegetativa della vite (versione codificata) (COM(2008)0091 – C6-0136/2008 –
2008/0039(CNS))
(Procedura di consultazione – codificazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0091),
– visto l'articolo 37 del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio
(C6-0136/2008),
– visto l'accordo interistituzionale del 20 dicembre 1994 su un metodo di lavoro accelerato ai
fini della codificazione ufficiale dei testi legislativi1,
– visti gli articoli 80 e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0242/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento
europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione si limita ad una mera
codificazione dei testi esistenti, senza modificazioni sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo
consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
1
GU C 102 del 4.4.1996, pag. 2.
12 /PE 408.920
IT
P6_TA-PROV(2008)0273
Procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale
industriale di gas e di energia elettrica (rifusione) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica
(rifusione) (COM(2007)0735 – C6-0441/2007 – 2007/0253(COD))
(Procedura di codecisione – rifusione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
(COM(2007)0735),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0441/2007),
– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato
alla tecnica della rifusione degli atti normativi1,
– visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0217/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento
europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non comporta
modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto
riguarda le disposizioni rimaste immutate degli atti precedenti e tali modifiche, la proposta
si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modifiche sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo
consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
1
GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
PE 408.920\ 13
IT
P6_TA-PROV(2008)0274
Statistiche sulle catture nominali in zone diverse dall'Atlantico settentrionale
(rifusione) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di
statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone
diverse dall'Atlantico settentrionale (rifusione) (COM(2007)0760 – C6-0443/2007 –
2007/0260(COD))
(Procedura di codecisione – rifusione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
(COM(2007)0760),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0443/2007),
– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato
alla tecnica della rifusione degli atti normativi1,
– visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per la pesca
(A6-0218/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento
europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non comporta
modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto
concerne le disposizioni rimaste immutate degli atti precedenti e tali modifiche, la proposta
si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modifiche sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo
consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
1
GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
14 /PE 408.920
IT
P6_TA-PROV(2008)0275
Statistiche sulle catture e l'attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale
(rifusione) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di
statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico
nord-occidentale (rifusione) (COM(2007)0762 – C6-0444/2007 – 2007/0260(COD))
(Procedura di codecisione – rifusione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
(COM(2007)0762),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0444/2007),
– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato
alla tecnica della rifusione degli atti normativi1,
– visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per la pesca
(A6-0219/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento
europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non comporta
modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto
concerne le disposizioni rimaste immutate degli atti precedenti e tali modifiche, la proposta
si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modifiche sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo
consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
1
GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
PE 408.920\ 15
IT
P6_TA-PROV(2008)0276
Statistiche sulle catture nominali nell'Atlantico nord-orientale (rifusione)
***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasmissione di
statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca
nell'Atlantico nord-orientale (rifusione) (COM(2007)0763 – C6-0440/2007 –
2007/0268(COD))
(Procedura di codecisione – rifusione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
(COM(2007)0763),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 285, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0440/2007),
– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato
alla tecnica della rifusione degli atti normativi1,
– visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per la pesca
(A6-0214/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento
europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene
modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto
concerne le disposizioni rimaste immutate degli atti precedenti e tali modifiche, la proposta
si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modifiche sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo
consultivo dei servizi giuridici del Parlamento, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
1
GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
16 /PE 408.920
IT
P6_TA-PROV(2008)0277
Denominazioni del settore tessile (rifusione) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle denominazioni del settore
tessile (rifusione) (COM(2007)0870 – C6-0024/2008 – 2008/0005(COD))
(Procedura di codecisione – rifusione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
(COM(2007)0870),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 95 del trattato CE, a norma dei quali la proposta
gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0024/2008),
– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato
alla tecnica della rifusione degli atti normativi1,
– visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e il parere della commissione per il mercato
interno e la protezione dei consumatori (A6-0215/2008),
A. considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento
europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non comporta
modifiche sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto
concerne le disposizioni rimaste immutate degli atti precedenti e tali modifiche, la proposta
si limita ad una mera codificazione dei testi esistenti, senza modifiche sostanziali,
1. approva la proposta della Commissione quale adattata alle raccomandazioni del gruppo
consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
1
GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
PE 408.920\ 17
IT
P6_TA-PROV(2008)0278
Adesione di Bulgaria e Romania alla convenzione del 23 luglio 1990 relativa
all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di
imprese associate *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla raccomandazione
di decisione del Consiglio concernente l’adesione della Bulgaria e della Romania alla
convenzione del 23 luglio 1990 relativa all’eliminazione delle doppie imposizioni in caso di
rettifica degli utili di imprese associate (COM(2007)0839 – C6-0028/2008 –
2007/0283(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la raccomandazione della Commissione al Consiglio (COM(2007)0839),
– visto l'articolo 3, paragrafo 4, dell'Atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della
Romania, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0028/2008),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0194/2008),
1. approva la raccomandazione della Commissione quale emendata;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal
Parlamento;
3. invita il Consiglio, in sede di decisione della data di applicazione della Convenzione del 23
luglio 1990 relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili
di imprese associate, a tener conto delle preoccupazioni del Parlamento per quanto riguarda
la necessità di ridurre al minimo l’onere fiscale per i contribuenti;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente
la raccomandazione della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla
Commissione e ai governi della Repubblica di Bulgaria, della Romania e degli altri Stati
membri.
18 /PE 408.920
IT
Emendamento 1
Raccomandazione di decisione
Articolo 3
Testo della Commissione
Emendamento
La convenzione sull’arbitrato, come
modificata dal protocollo del 25 maggio
1999, dalle convenzioni del 21 dicembre
1995 e dell’8 dicembre 2004 e dalla
presente decisione, entra in vigore il 1°
gennaio 2007 tra la Bulgaria, la Romania e
gli altri Stati membri per i quali è in vigore
la convenzione sull’arbitrato. Essa entra in
vigore tra la Bulgaria, la Romania e
ciascuno degli altri Stati membri il
medesimo giorno in cui la convenzione
sull’arbitrato entra in vigore per lo Stato
membro di cui trattasi.
La convenzione sull’arbitrato, come
modificata dal protocollo del 25 maggio
1999, dalle convenzioni del 21 dicembre
1995 e dell’8 dicembre 2004 e dalla
presente decisione, entra in vigore il giorno
successivo alla pubblicazione della
presente decisione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea tra la Bulgaria, la
Romania e gli altri Stati membri per i quali
è in vigore la convenzione sull’arbitrato.
Essa entra in vigore tra la Bulgaria, la
Romania e ciascuno degli altri Stati
membri il medesimo giorno in cui la
convenzione sull’arbitrato entra in vigore
per lo Stato membro di cui trattasi.
PE 408.920\ 19
IT
P6_TA-PROV(2008)0279
Scambio di informazioni tra gli Stati membri estratte dai casellari giudiziari
*
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di
decisione quadro del Consiglio relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra
gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario (5968/2008 – C60067/2008 – 2005/0267(CNS))
(Procedura di consultazione – nuova consultazione)
Il Parlamento europeo,
– visto il progetto del Consiglio (5968/2008),
– vista la proposta della Commissione (COM(2005)0690),
– vista la sua posizione del 21 giugno 20071,
– visti l'articolo 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b), del trattato UE,
– visto l'articolo 39, paragrafo 1, del trattato UE, a norma del quale è stato nuovamente
consultato dal Consiglio (C6-0067/2008),
– visti gli articoli 93, 51 e 55, paragrafo 3, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni
(A6-0207/2008),
1. approva il progetto del Consiglio quale emendato;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta in conformità
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal
Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente
il progetto o sostituirlo con un nuovo testo;
5. invita il Consiglio e la Commissione, a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona,
ad esaminare a titolo prioritario ogni futura proposta volta a modificare la decisione quadro
in conformità della dichiarazione n. 50 relativa all'articolo 10 del Protocollo sulle
disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento
dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica;
6. è determinato ad esaminare ogni futura proposta nel quadro della procedura di urgenza, in
conformità della procedura di cui al paragrafo 5 ed in stretta collaborazione con i parlamenti
nazionali;
1
Testi approvati, P6_TA(2007)0279.
20 /PE 408.920
IT
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
Emendamento 1
Proposta di decisione quadro del Consiglio
Considerando 5 bis (nuovo)
Testo del Consiglio
Emendamento
(5 bis) Il fatto che sistemi giuridici diversi
si applichino alla stessa condanna penale
determina la circolazione di informazioni
poco affidabili tra Stati membri e crea
incertezza giuridica per la persona
condannata. Per evitare tale situazione, lo
Stato membro di condanna deve
considerarsi proprietario
dell'informazione relativa alle condanne
penali pronunciate, sul proprio territorio,
contro cittadini di altri Stati membri. Di
conseguenza, lo Stato membro di
cittadinanza della persona condannata, al
quale verranno trasmessi i dati, deve
assicurarsi che questi siano aggiornati
tenendo conto delle modifiche e delle
soppressioni effettuate nello Stato
membro di condanna. Solo i dati così
aggiornati possono essere utilizzati
internamente dallo Stato membro di
cittadinanza o trasmessi da questo a un
altro Stato membro o a un paese terzo.
Emendamento 2
Proposta di decisione quadro del Consiglio
Considerando 9 bis bis (nuovo)
Testo del Consiglio
Emendamento
(9 bis bis) Qualora l'informazione sia
ricevuta in conformità dell'articolo 7,
paragrafo 2, terzo comma, l'autorità
centrale dello Stato membro di
cittadinanza deve assicurarsi che le
risposte alle richieste di informazioni
presentate da una persona in relazione ai
propri precedenti penali contengano un
riferimento generale ai precedenti penali
PE 408.920\ 21
IT
del richiedente, compresi quelli trasmessi
dallo Stato membro di condanna.
Emendamento 3
Proposta di decisione quadro del Consiglio
Considerando 10
Testo del Consiglio
Emendamento
10. Le disposizioni della presente decisione
quadro stabiliscono norme sulla protezione
dei dati personali trasmessi tra gli Stati
membri quale risultato della sua attuazione.
Le norme generali esistenti sulla protezione
dei dati personali trattati nell'ambito della
cooperazione giudiziaria e di polizia in
materia penale sono integrate dalle norme
stabilite nel presente strumento. Inoltre ai
dati personali trattati in base alla presente
decisione quadro si applica la Convenzione
del Consiglio d'Europa del 1981 sulla
protezione delle persone rispetto al
trattamento automatizzato di dati di
carattere personale. La presente decisione
quadro integra inoltre le disposizioni della
decisione del 21 novembre 2005 relativa
allo scambio di informazioni estratte dal
casellario giudiziario, la quale fissa limiti
all'uso, da parte dello Stato membro
richiedente, delle informazioni
trasmessegli su sua richiesta. Essa le
completa stabilendo altresì norme
specifiche per la ritrasmissione, da parte
dello Stato membro di appartenenza, di
informazioni relative a condanne penali
trasmessegli su iniziativa dello Stato
membro di condanna.
(10) Le disposizioni della presente
decisione quadro stabiliscono norme sulla
protezione dei dati personali trasmessi tra
gli Stati membri quale risultato della sua
attuazione. Le norme generali esistenti
sulla protezione dei dati personali trattati
nell'ambito della cooperazione giudiziaria e
di polizia in materia penale sono integrate
dalle norme stabilite nel presente
strumento, in particolare i principi di base
sanciti all'articolo 9. Inoltre ai dati
personali trattati in base alla presente
decisione quadro si applica la Convenzione
del Consiglio d'Europa del 1981 sulla
protezione delle persone rispetto al
trattamento automatizzato di dati di
carattere personale. La presente decisione
quadro integra inoltre le disposizioni della
decisione del 21 novembre 2005 relativa
allo scambio di informazioni estratte dal
casellario giudiziario, la quale fissa limiti
all'uso, da parte dello Stato membro
richiedente, delle informazioni
trasmessegli su sua richiesta. Essa le
completa stabilendo altresì norme
specifiche per la ritrasmissione, da parte
dello Stato membro di appartenenza, di
informazioni relative a condanne penali
trasmessegli su iniziativa dello Stato
membro di condanna.
Emendamento 4
Proposta di decisione quadro del Consiglio
Considerando 10 bis (nuovo)
Testo del Consiglio
Emendamento
(10 bis) In detto contesto, l'adozione di
una decisione quadro sulla protezione dei
22 /PE 408.920
IT
dati personali trattati nell'ambito della
cooperazione giudiziaria e di polizia in
materia penale riveste un'importanza
fondamentale al fine di prevedere un
adeguato livello di protezione dei dati e il
trattamento dei dati personali a livello
nazionale.
Emendamento 5
Proposta di decisione quadro del Consiglio
Considerando 12 bis (nuovo)
Testo del Consiglio
Emendamento
(12 bis) E' importante garantire la
conoscenza dell'esistenza delle condanne
e delle interdizioni da esse determinate,
così come il luogo in cui sono state
imposte e inserite nel casellario
giudiziario per garantire che gli estratti
dei precedenti penali siano facilmente
comprensibili. Di conseguenza, gli Stati
membri devono definire formati
comparabili degli estratti in cui figurano
le condanne, prevedendo una sezione
specifica per le condanne imposte per
reati sessuali.
Emendamento 6
Proposta di decisione quadro del Consiglio
Articolo 5 – paragrafo 2
Testo del Consiglio
2. Qualsiasi modifica o soppressione di
informazioni trasmesse ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 4, dà luogo a
un'identica modifica o soppressione, da
parte dello Stato membro di cittadinanza,
delle informazioni conservate ai sensi del
paragrafo 1 a fini di ritrasmissione a
norma dell'articolo 7.
Emendamento
2. Qualsiasi modifica o soppressione di
informazioni trasmesse ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 4, dà luogo a
un'identica modifica o soppressione, da
parte dello Stato membro di cittadinanza,
delle informazioni conservate ai sensi del
paragrafo 1.
PE 408.920\ 23
IT
Emendamento 7
Proposta di decisione quadro del Consiglio
Articolo 5 – paragrafo 3
Testo del Consiglio
3. Ai fini della ritrasmissione a norma
dell'articolo 7, lo Stato membro di
cittadinanza può servirsi esclusivamente di
informazioni aggiornate ai sensi del
paragrafo 2.
Emendamento
3. Lo Stato membro di cittadinanza può
servirsi esclusivamente di informazioni
aggiornate ai sensi del paragrafo 2.
Emendamento 8
Proposta di decisione quadro del Consiglio
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo del Consiglio
Emendamento
1 bis. Quando siano richieste
informazioni presenti nel casellario
giudiziario dello Stato membro di
cittadinanza per fini diversi da un
procedimento penale, lo Stato membro
richiedente deve indicare la finalità della
sua richiesta.
Emendamento 9
Proposta di decisione quadro del Consiglio
Articolo 6 – paragrafo 2
Testo del Consiglio
Emendamento
2. Qualora una persona richieda
informazioni sul proprio casellario
giudiziario, l'autorità centrale dello Stato
membro nel quale la richiesta è stata
introdotta può, nel rispetto della
legislazione nazionale, richiedere estratti
dal casellario giudiziario e informazioni
relative a quest'ultimo presso l'autorità
centrale di un altro Stato membro, qualora
l'interessato sia o sia stato residente o
cittadino dello Stato membro richiedente o
dello Stato membro richiesto.
2. Qualora una persona richieda
informazioni sul proprio casellario
giudiziario, l'autorità centrale dello Stato
membro nel quale la richiesta è stata
introdotta richiede, nel rispetto della
legislazione nazionale, estratti dal
casellario giudiziario e informazioni
relative a quest'ultimo presso l'autorità
centrale di un altro Stato membro, qualora
l'interessato sia o sia stato residente o
cittadino dello Stato membro richiedente o
dello Stato membro richiesto.
24 /PE 408.920
IT
Emendamento 10
Proposta di decisione quadro del Consiglio
Articolo 9 – paragrafo -1 (nuovo)
Testo del Consiglio
Emendamento
-1. Il trattamento di dati personali ai fini
della presente decisione quadro deve
rispettare almeno i seguenti principi di
base:
a) il trattamento dei dati deve essere
permesso dalle disposizioni legislative ed
essere necessario e proporzionato agli
obiettivi di raccolta e/o trattamento
successivo;
b) i dati possono essere trattati solo a fini
specifici e legittimi e il loro successivo
trattamento deve essere compatibile con
tale finalità;
c) i dati devono essere esatti e aggiornati;
Emendamento 11
Proposta di decisione quadro del Consiglio
Articolo 9 – paragrafo -1 bis (nuovo)
Testo del Consiglio
Emendamento
-1 bis. Il trattamento di dati personali che
rivelano l'origine razziale o etnica, le
opinioni politiche, le convinzioni religiose
o filosofiche, l'appartenenza sindacale o
partitica, nonché di dati relativi alla salute
e alla vita sessuale è proibito. In via
eccezionale il trattamento di questi dati
può essere effettuato, fatti salvi i principi
di cui al paragrafo -1, nel caso in cui:
a) il trattamento sia previsto per legge,
avvenga con previa autorizzazione della
competente autorità giudiziaria caso per
caso e sia assolutamente necessario ai fini
del caso specifico; e
b) gli Stati membri prevedano adeguate
garanzie specifiche, per esempio l'accesso
ai dati permesso esclusivamente al
personale responsabile dell'esecuzione del
PE 408.920\ 25
IT
compito legittimo che motiva il
trattamento.
Emendamento 12
Proposta di decisione quadro del Consiglio
Articolo 9 – paragrafo 1
Testo del Consiglio
Emendamento
1. I dati personali trasmessi ai sensi
dell'articolo 7, paragrafi 1 e 4, nel quadro
di un procedimento penale, possono essere
usati dallo Stato membro richiedente solo
ai fini del procedimento penale per il quale
sono stati richiesti, in conformità del
modulo che figura in allegato.
1. I dati personali trasmessi ai sensi
dell'articolo 7, paragrafi 1 e 4, nel quadro
di un procedimento penale, possono essere
usati dallo Stato membro richiedente nel
rispetto dei principi cui si fa riferimento ai
paragrafi -1 e -1 bis ed esclusivamente ai
fini del procedimento penale per il quale
sono stati richiesti, in conformità del
modulo che figura in allegato.
Emendamento 13
Proposta di decisione quadro del Consiglio
Articolo 9 – paragrafo 2
Testo del Consiglio
Emendamento
2. I dati personali trasmessi ai sensi
dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, per fini
diversi da un procedimento penale,
possono essere usati dallo Stato membro
richiedente, conformemente al suo diritto
nazionale, solo per il fine per il quale sono
stati richiesti e nei limiti specificati nel
modulo dallo Stato membro richiesto.
2. I dati personali trasmessi ai sensi
dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, per fini
diversi da un procedimento penale,
possono essere usati dallo Stato membro
richiedente, conformemente al suo diritto
nazionale, nel rispetto dei principi cui si fa
riferimento ai paragrafi -1 e -1 bis ed
esclusivamente per il fine per il quale sono
stati richiesti e nei limiti specificati nel
modulo dallo Stato membro richiesto.
Emendamento 14
Proposta di decisione quadro del Consiglio
Articolo 9 – paragrafo 3
Testo del Consiglio
3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, i dati
personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7,
paragrafi 1, 2 e 4, possono essere usati
dallo Stato membro richiedente per
26 /PE 408.920
IT
Emendamento
3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, i dati
personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7,
paragrafi 1, 2 e 4, possono essere usati
dallo Stato membro richiedente, se il loro
prevenire un pericolo grave e immediato
per la pubblica sicurezza.
utilizzo risulta necessario e proporzionato,
per prevenire un pericolo grave e
immediato per la pubblica sicurezza. In tal
caso, lo Stato membro richiedente
presenta allo Stato membro cui rivolge la
richiesta una notifica a posteriori che
attesti l'osservanza delle condizioni di
necessità, proporzionalità, urgenza e
gravità della minaccia.
Emendamento 15
Proposta di decisione quadro del Consiglio
Articolo 9 – paragrafo 4
Testo del Consiglio
Emendamento
4. Gli Stati membri adottano le misure
necessarie affinché i dati personali ricevuti
da un altro Stato membro ai sensi
dell'articolo 4, se trasmessi a un paese terzo
a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, siano
soggetti agli stessi limiti di utilizzo
applicabili in uno Stato membro
richiedente, ai sensi del paragrafo 2 del
presente articolo. Gli Stati membri
specificano che i dati personali, se
trasmessi ad uno Stato terzo per un
procedimento penale, possono essere
successivamente usati da tale Stato soltanto
per i procedimenti penali.
4. Gli Stati membri adottano inoltre le
misure necessarie affinché i dati personali
ricevuti da un altro Stato membro ai sensi
dell'articolo 4, se trasmessi a un paese terzo
a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, siano
soggetti agli stessi limiti di utilizzo
applicabili in uno Stato membro
richiedente, ai sensi del paragrafo 2 del
presente articolo. Gli Stati membri
specificano che i dati personali, se
trasmessi ad uno Stato terzo per un
procedimento penale, possono essere
successivamente usati da tale Stato soltanto
per i procedimenti penali.
Emendamento 16
Proposta di decisione quadro del Consiglio
Articolo 9 – paragrafo 5
Testo del Consiglio
5. Il presente articolo non si applica ai
dati personali ottenuti da uno Stato
membro ai sensi della presente decisione
quadro e provenienti dallo Stato membro
medesimo.
Emendamento
5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai
dati personali ottenuti da uno Stato
membro ai sensi della presente decisione
quadro e provenienti dallo Stato membro
medesimo.
PE 408.920\ 27
IT
Emendamento 17
Proposta di decisione quadro del Consiglio
Articolo 9 – paragrafo 5 bis (nuovo)
Testo del Consiglio
Emendamento
5 bis. Gli Stati membri garantiscono che
le proprie autorità nazionali competenti in
materia di protezione dei dati siano
sistematicamente informate sullo scambio
di dati personali effettuato a titolo della
presente decisione quadro e, in
particolare, dell'utilizzo di dati personali
nelle condizioni di cui all'articolo 9,
paragrafo 3.
Le autorità degli Stati membri competenti
in materia di protezione dei dati
controllano lo scambio di cui al paragrafo
1 e collaborano a tal fine.
Emendamento 18
Proposta di decisione quadro del Consiglio
Articolo 9 bis (nuovo)
Testo del Consiglio
Emendamento
Articolo 9 bis
Diritti della persona interessata
1. Le persone interessate sono informate
del trattamento di dati personali che le
riguardano.
Se del caso, tale comunicazione può
essere rinviata per non ostacolare gli
obiettivi del trattamento dei dati.
2. Le persone interessate hanno il diritto
di ottenere, senza ritardi ingiustificati e in
una lingua di loro comprensione, le
informazioni relative ai dati che si stanno
trattando, nonché il diritto di rettificarli e,
se del caso, di eliminare i dati il cui
trattamento costituisca una violazione dei
principi di cui all'articolo 9, paragrafi -1 e
-1 bis.
3. Può essere negata o rinviata la
comunicazione delle informazioni di cui
28 /PE 408.920
IT
al paragrafo 1, quando ciò sia
strettamente necessario per:
a) proteggere la sicurezza e l'ordine
pubblico;
b) impedire un reato;
c) non ostacolare l'indagine e i
procedimenti relativi ai reati penali;
d) proteggere i diritti e le garanzie di terzi.
Emendamento 19
Proposta di decisione quadro del Consiglio
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera a – punto iv bis (nuovo)
Testo del Consiglio
Emendamento
iv bis) informazioni relative alle
interdizioni risultanti dalle condanne
penali;
Emendamento 20
Proposta di decisione quadro del Consiglio
Articolo 11 – paragrafo 1 – lettera b – punto iv
Testo del Consiglio
iv) informazioni relative alle interdizioni
risultanti dalle condanne penali;
Emendamento
soppresso
PE 408.920\ 29
IT
P6_TA-PROV(2008)0280
Protezione dell'euro contro la falsificazione*
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di
regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1338/2001, che
definisce talune misure necessarie alla protezione dell'euro contro la falsificazione
(COM(2007)0525 – C6-0431/2007 – 2007/0192(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2007)0525),
– visto l'articolo 123, paragrafo 4, del trattato CE, in particolare la terza frase, a norma del
quale è stato consultato dal Consiglio (C6-0431/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il
parere della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0230/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;
3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal
Parlamento;
4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente
la proposta della Commissione;
5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
Emendamento 1
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2
Testo della Commissione
Emendamento
(2) È importante assicurare che le
banconote e le monete in euro in
circolazione siano autentiche. Sono ora
disponibili procedimenti che consentono
agli enti creditizi e altri istituti interessati di
accertare l'autenticità delle banconote e
delle monete in euro da essi ricevute prima
(2) È importante assicurare che le
banconote e le monete in euro in
circolazione siano autentiche. Sono ora
disponibili procedimenti che consentono
agli enti creditizi e altri istituti interessati di
accertare l'autenticità e l'idoneità alla
circolazione delle banconote e delle
30 /PE 408.920
IT
di reimmetterle in circolazione. Per
adempiere all'obbligo di controllare
l'autenticità e di porre in atto tali
procedimenti, gli enti creditizi e istituti
interessati necessitano di tempo per
adeguare il loro funzionamento interno.
monete in euro da essi ricevute prima di
reimmetterle in circolazione. Per
adempiere all'obbligo di controllare
l'autenticità e l'idoneità alla circolazione e
di porre in atto tali procedimenti, gli enti
creditizi e istituti interessati necessitano di
tempo per adeguare il loro funzionamento
interno.
Emendamento 2
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(2 bis) I piccoli e medi commercianti non
dispongono di mezzi sufficienti per
svolgere controlli con le procedure
definite dalla Banca centrale europea e
dalla Commissione. Il loro obbligo
dovrebbe consistere nell'agire con la
dovuta diligenza, ritirando dalla
circolazione tutte le banconote e monete
in euro da loro ricevute riguardo alle
quali abbiano la certezza o sufficiente
motivo di ritenere che siano false.
Emendamento 3
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 2 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(2 ter) Al fine di garantire che gli enti
creditizi e gli altri istituti interessati siano
in grado di rispettare l'obbligo di
accertare l'autenticità e l'idoneità alla
circolazione delle banconote e delle
monete in euro, occorre stabilire
procedure tecniche e standard per tali
controlli. L'articolo 106, paragrafo 1 del
trattato CE attribuisce la competenza per
la definizione di tali standard per le
banconote in euro alla Banca centrale
europea. Per quanto concerne le monete
in euro, le relative competenze sono state
conferite alla Commissione ai sensi
PE 408.920\ 31
IT
dell'articolo 211 del trattato CE.
Emendamento 4
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3
Testo della Commissione
Emendamento
(3) L'opportuna regolazione delle
attrezzature è la condizione preliminare per
controllare l'autenticità delle banconote e
monete in euro. Per regolare gli apparecchi
da utilizzare per i controlli dell'autenticità è
essenziale che nel luogo dove si effettuano
i controlli siano disponibili i necessari
quantitativi di banconote e monete false. Di
conseguenza, è importante consentire la
trasmissione delle banconote e monete
false tra le autorità nazionali competenti e
tra le istituzioni e organi dell'Unione
europea.
(3) L'opportuna regolazione delle
attrezzature è la condizione preliminare per
controllare l'autenticità delle banconote e
monete in euro. Per regolare gli apparecchi
da utilizzare per i controlli dell'autenticità è
essenziale che nel luogo dove si effettuano
le prove degli apparecchi siano disponibili
i necessari quantitativi di banconote e
monete false. Di conseguenza, è necessario
consentire la consegna e la trasmissione
delle banconote e monete false tra le
autorità nazionali competenti e tra le
istituzioni e organi dell'Unione europea.
Emendamento 5
Proposta di regolamento – atto modificativo
Considerando 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(3 bis) E' necessario garantire
l'autenticità degli euro in tutta l'Unione
europea, anche in quegli Stati membri che
non fanno parte dell'area dell'euro e in
quelli in cui l'euro circola come moneta di
transazione.
Emendamento 6
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1338/2001
Articolo 2 – lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
- 1. All'articolo 2 è aggiunta la seguente
lettera:
32 /PE 408.920
IT
"d bis) "altri istituti", ogni istituto o
agente economico che gestisce e
distribuisce al pubblico banconote e
monete in euro, direttamente o mediante
distributori di contanti; si considerano
inclusi nella presente definizione i
cambiavalute, i grandi centri commerciali
e i casinò;"
Emendamento 7
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1338/2001
Articolo 2 – lettera d ter (nuova)
Testo della Commissione
Emendamento
- 1 bis. All'articolo 2 è aggiunta la
seguente lettera:
"d ter) "piccolo e medio commerciante",
il commerciante al dettaglio che opera in
strutture di piccole o medie dimensioni al
servizio del consumatore finale e che non
gestisce o distribuisce al pubblico
banconote e monete in euro, salvo nelle
comuni operazioni di restituzione di
contanti;"
Emendamento 8
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 1 - lettera b
Regolamento (CE) n. 1338/2001
Articolo 4 - paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(b) alla fine del paragrafo 2 è aggiunta la
seguente frase:
(b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente
comma:
"Allo scopo di facilitare il controllo
dell'autenticità delle banconote in euro
circolanti, è consentita la trasmissione
delle banconote false tra le autorità
nazionali competenti e tra le istituzioni e
organi dell'Unione europea."
"Allo scopo di facilitare il controllo
dell'autenticità delle banconote in euro in
circolazione, qualora il quantitativo
sequestrato lo renda possibile, si consegna
agli organismi nazionali competenti un
numero sufficiente di banconote in euro
false, anche nel caso in cui costituiscano
un elemento di prova in procedimenti
PE 408.920\ 33
IT
penali, e ne è consentita la trasmissione
tra le autorità nazionali competenti e tra le
istituzioni e organi dell'Unione europea."
Emendamento 10
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 - punto 2 - lettera b
Regolamento (CE) n. 1338/2001
Articolo 5 - paragrafo 2 – comma 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(b) alla fine del paragrafo 2 è aggiunta la
seguente frase:
(b) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente
comma:
"Allo scopo di facilitare il controllo
dell'autenticità delle monete in euro
circolanti, è consentita la trasmissione delle
monete false tra le autorità nazionali
competenti e tra le istituzioni e organi
dell'Unione europea."
"Allo scopo di facilitare il controllo
dell'autenticità delle banconote in euro
circolanti, qualora il quantitativo
sequestrato lo renda possibile, si consegna
agli organismi nazionali competenti un
numero sufficiente di monete in euro
false, anche nel caso in cui costituiscano
un elemento di prova in procedimenti
penali, e ne è consentita la trasmissione,
tra le autorità nazionali competenti e tra le
istituzioni e organi dell'Unione europea."
Emendamento 11
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera a
Regolamento (CE) n. 1338/2001
Articolo 6 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
"1. Gli enti creditizi e gli altri istituti che a
titolo professionale gestiscono e
distribuiscono al pubblico banconote e
monete, compresi quelli la cui attività
consiste nel cambiare banconote e monete
di altre valute, per esempio i cambiavalute,
hanno l'obbligo di assicurare che le
banconote e le monete in euro da essi
ricevute che intendono reimmettere in
circolazione siano sottoposte al controllo
dell'autenticità e che siano individuate
quelle false. Tale verifica viene effettuata
secondo i procedimenti definiti dalla Banca
"1. Gli enti creditizi, i portavalori e gli
altri agenti economici che gestiscono e
distribuiscono al pubblico banconote e
monete, compresi quelli la cui attività
professionale consiste nel cambiare
banconote e monete di altre valute, per
esempio i cambiavalute e gli agenti
economici che si occupano, in via
sussidiaria, della gestione e della
distribuzione di banconote al pubblico per
mezzo di distributori automatici, hanno
l'obbligo di assicurare che le banconote e le
monete in euro da essi ricevute che
34 /PE 408.920
IT
centrale europea e dalla Commissione
rispettivamente per le banconote e per le
monete in euro.
intendono reimmettere in circolazione
siano sottoposte al controllo dell'autenticità
e dell'idoneità alla circolazione e che
siano individuate quelle false. I portavalori
sono tenuti a verificare l'autenticità delle
banconote e delle monete in euro soltanto
nel caso in cui abbiano acceso diretto alle
banconote e alle monete in euro che sono
loro affidate. Tale verifica dell'autenticità
e dell'idoneità alla circolazione viene
effettuata secondo i procedimenti definiti
dalla Banca centrale europea e dalla
Commissione rispettivamente per le
banconote e per le monete in euro, in linea
con le rispettive competenze di tali
istituzioni e tenendo conto delle specificità
delle banconote e delle monete in euro.
Negli Stati membri diversi dagli Stati
membri partecipanti elencati nel
regolamento (CE) n. 974/98 è previsto un
procedimento di controllo specifico per la
verifica dell'autenticità delle monete e
banconote in euro utilizzate dagli istituti
di cui al primo comma.
Gli enti creditizi e istituti di cui al primo
comma sono tenuti a ritirare dalla
circolazione tutte le banconote e monete in
euro da essi ricevute riguardo alle quali
hanno la certezza o sufficiente motivo di
credere che siano false ed a trasmetterle
senza indugio alle autorità nazionali
competenti."
Gli enti creditizi e gli altri agenti
economici di cui al primo comma e i
piccoli e medi commercianti sono tenuti a
ritirare dalla circolazione tutte le banconote
e monete in euro da essi ricevute riguardo
alle quali hanno la certezza o sufficiente
motivo di credere che siano false ed a
trasmetterle senza indugio alle autorità
nazionali competenti."
Emendamento 12
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 – lettera b
Regolamento (CE) n. 1338/2001
Articolo 6 – paragrafo 3
Testo della Commissione
"In deroga al primo comma del
paragrafo 3, le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative per
l'applicazione del primo comma del
paragrafo 1 del presente articolo devono
essere adottate al più tardi entro il
Emendamento
"In deroga al primo comma del
paragrafo 3, le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative per
l'applicazione del primo comma del
paragrafo 1 del presente articolo devono
essere adottate al più tardi entro il 31
PE 408.920\ 35
IT
31 dicembre 2009. Gli Stati membri le
comunicano immediatamente alla
Commissione e alla Banca centrale
europea."
dicembre 2011. Gli Stati membri le
comunicano immediatamente alla
Commissione e alla Banca centrale
europea."
Emendamento 13
Proposta di regolamento – atto modificativo
Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 1338/2001
Articolo 7 – paragrafo 2 – trattino 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
3 bis. All'articolo 7, paragrafo 2, è
aggiunto il seguente trattino:
"– la creazione e la promozione di attività
di formazione ed informazione quali
opuscoli informativi e seminari di
formazione, destinate ai cittadini e ai
consumatori, sui rischi della
falsificazione, i dispositivi di sicurezza di
base integrati nelle banconote e nelle
monete in euro e le autorità competenti
cui rivolgersi in caso di possesso di
banconote e/o monete sospettate di essere
false. Inoltre, gli istituti finanziari e gli
altri istituti che partecipano a titolo
professionale alla gestione e alla
distribuzione al pubblico delle banconote
e delle monete, compresi quelli la cui
attività consiste nel cambio di banconote o
monete di valute diverse, come i
cambiavalute, espongono e mettono a
disposizione dei consumatori opuscoli
informativi (forniti dalle autorità
nazionali competenti, dalla Commissione
europea e dalla Banca centrale europea)
sui rischi, i dispositivi e le autorità di cui
sopra."
36 /PE 408.920
IT
P6_TA-PROV(2008)0281
Regolamento di procedura della Corte di giustizia per quanto riguarda il
regime linguistico applicabile al procedimento di riesame *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sul progetto di
decisione del Consiglio recante modifica del regolamento di procedura della Corte di
giustizia delle Comunità europee per quanto riguarda il regime linguistico applicabile al
procedimento di riesame (5953/2008 – C6-0066/2008 – 2008/0801(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– visto il progetto di decisione del Consiglio (5953/2008),
– visti l'articolo 245, secondo comma, del trattato CE e l'articolo 160, secondo comma, del
trattato Euratom, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0066/2008),
– visto il parere della Commissione ai sensi dell'articolo 245, secondo comma, del trattato CE
e dell'articolo 160, secondo comma, del trattato Euratom sulla domanda di modifica del
regolamento di procedura della Corte di giustizia per quanto riguarda il regime linguistico
applicabile al procedimento di riesame, presentata dalla Corte, conformemente all'articolo
64 del suo statuto (SEC(2008)0345),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione giuridica (A6-0211/2008),
1. approva il progetto di decisione del Consiglio;
2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal
Parlamento;
3. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente
il testo sottoposto a consultazione;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
PE 408.920\ 37
IT
P6_TA-PROV(2008)0282
Revisione della direttiva quadro sui rifiuti ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla posizione comune
del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (11406/4/2007 – C6-0056/2008 –
2005/0281(COD))
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione comune del Consiglio (11406/4/2007 – C6-0056/2008),
– vista la sua posizione in prima lettura1 sulla proposta della Commissione al Parlamento
europeo e al Consiglio (COM(2005)0667),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE
– visto l'articolo 62 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità
pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0162/2008),
1. approva la posizione comune quale emendata;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
1
GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 136.
38 /PE 408.920
IT
P6_TC2-COD(2005)0281
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 17 giugno 2008 in vista
dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai
rifiuti e che abroga alcune direttive
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato3,
1
2
3
GU C 309 del 16.12.2006, pag. 55.
GU C 229 del 22.9.2006, pag. 1.
Posizione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2007 (GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 135),
posizione comune del Consiglio del 20 dicembre 2007 (GU C 71 E del 18.3.2008, pag. 16) e
posizione del Parlamento europeo del 17 giugno 2008.
PE 408.920\ 39
IT
considerando quanto segue:
(1)
La direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006,
relativa ai rifiuti1, stabilisce il quadro normativo per il trattamento dei rifiuti nella
Comunità. La direttiva definisce alcuni concetti basilari, come le nozioni di rifiuto,
recupero e smaltimento, e stabilisce gli obblighi essenziali per la gestione dei rifiuti, in
particolare un obbligo di autorizzazione e di registrazione per un ente o un'impresa che
effettua le operazioni di gestione dei rifiuti e un obbligo per gli Stati membri di
elaborare piani per la gestione dei rifiuti. Stabilisce inoltre principi fondamentali come
l’obbligo di trattare i rifiuti in modo da evitare impatti negativi sull’ambiente e sulla
salute umana, un incentivo ad applicare la gerarchia dei rifiuti e, secondo il principio
"chi inquina paga", il requisito che i costi dello smaltimento dei rifiuti siano sostenuti
dal detentore dei rifiuti, dai detentori precedenti o dai produttori del prodotto causa dei
rifiuti.
(2)
La decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio
2002, che istituisce il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente2,
sollecita l’estensione o la revisione della normativa sui rifiuti, in particolare al fine di
chiarire la distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è, e lo sviluppo di misure in
materia di prevenzione e gestione dei rifiuti, compresa la fissazione di obiettivi.
(3)
Nella comunicazione del 27 maggio 2003 intitolata “Verso una strategia tematica di
prevenzione e riciclo dei rifiuti” la Commissione sottolineava la necessità di
riesaminare le definizioni esistenti di “recupero” e “smaltimento”, di introdurre una
definizione di “riciclaggio” di applicazione generale e di avviare un dibattito sulla
definizione di “rifiuto”.
1
2
GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.
GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.
40 /PE 408.920
IT
(4)
Nella risoluzione del 20 aprile 2004 sulla succitata comunicazione1, il Parlamento
europeo invitava la Commissione a considerare la possibilità di estendere l'ambito di
applicazione della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla
prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento2, all’intero settore dei rifiuti. Il
Parlamento chiedeva inoltre alla Commissione di stabilire una chiara distinzione tra le
operazioni di recupero e di smaltimento e di precisare la distinzione tra ciò che è rifiuto
e ciò che non lo è.
(5)
Nelle conclusioni del 1° luglio 2004 il Consiglio invitava la Commissione a presentare
una proposta di revisione di alcuni aspetti della direttiva 75/442/CEE, abrogata e
sostituita dalla direttiva 2006/12/CE, per chiarire la distinzione tra ciò che è rifiuto e
ciò che non lo è e tra recupero e smaltimento.
(6)
L'obiettivo principale di qualsiasi politica in materia di rifiuti dovrebbe essere di
ridurre al minimo le conseguenze negative della produzione e della gestione dei
rifiuti per la salute umana e l'ambiente. La politica in materia di rifiuti dovrebbe
altresì puntare a ridurre l'uso di risorse e promuovere l'applicazione pratica della
gerarchia dei rifiuti.
(7)
Nella sua risoluzione del 24 febbraio 1997 sulla strategia comunitaria per la gestione
dei rifiuti3, il Consiglio ha confermato che la priorità principale della gestione dei
rifiuti dovrebbe essere la prevenzione e che il riutilizzo e il riciclaggio di materiali
dovrebbero preferirsi alla valorizzazione energetica dei rifiuti, nella misura in cui
essi rappresentano le alternative migliori dal punto di vista ecologico.
(8)
È pertanto necessario procedere a una revisione della direttiva 2006/12/CE per
precisare alcuni concetti basilari come le definizioni di rifiuto, recupero e smaltimento,
per rafforzare le misure da adottare per la prevenzione dei rifiuti, per introdurre un
approccio che tenga conto dell’intero ciclo di vita dei prodotti e dei materiali, non
soltanto della fase in cui diventano rifiuti, e per concentrare l’attenzione sulla riduzione
degli impatti ambientali connessi alla produzione e alla gestione dei rifiuti, rafforzando
in tal modo il valore economico di questi ultimi. Inoltre, si dovrebbe favorire il
recupero dei rifiuti e l'utilizzazione dei materiali di recupero per preservare le risorse
naturali. Per esigenze di chiarezza e leggibilità, la direttiva 2006/12/CE dovrebbe
essere abrogata e sostituita da una nuova direttiva.
1
2
3
GU C 104 E del 30.4.2004, pag. 401.
GU L 257 del 10.10.1996, pag. 26. Direttiva sostituita dalla direttiva 2008/1/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8).
GU C 76 dell'11.3.1997, pag. 1.
PE 408.920\ 41
IT
(9)
Poiché le principali operazioni di gestione dei rifiuti sono ormai disciplinate dalla
normativa comunitaria in materia di ambiente, è importante che la presente direttiva si
adegui a tale impostazione. L’accento posto sugli obiettivi ambientali stabiliti
dall’articolo 174 del trattato porterebbe maggiormente l’attenzione sugli impatti
ambientali connessi alla produzione e alla gestione dei rifiuti nel corso dell’intero ciclo
di vita delle risorse. La base giuridica della presente direttiva dovrebbe pertanto essere
l’articolo 175.
(10)
Una regolamentazione efficace e coerente del trattamento dei rifiuti dovrebbe
applicarsi, fatte salve talune eccezioni, ai beni mobili di cui il detentore si disfi o abbia
l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
(11)
La qualifica di rifiuto dei suoli escavati non contaminati e di altro materiale allo stato
naturale utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati dovrebbe essere
esaminata in base alla definizione di rifiuto e alle disposizioni sui sottoprodotti o sulla
cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi della presente direttiva.
(12)
Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 ottobre 2002, che stabilisce norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine
animale non destinati al consumo umano1, prevede tra l’altro controlli proporzionati
per quanto riguarda la raccolta, il trasporto, la trasformazione, l’uso e lo smaltimento
di tutti i sottoprodotti di origine animale, compresi i rifiuti di origine animale, al fine di
evitare che essi presentino rischi per la salute delle persone o degli animali. È pertanto
necessario chiarire il legame con tale regolamento ed evitare una duplicazione delle
norme, escludendo dall'ambito di applicazione della presente direttiva i sottoprodotti di
origine animale nel caso in cui siano destinati ad usi che non sono considerati
operazioni di trattamento dei rifiuti.
1
GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE)
n. 437/2008 della Commissione (GU L 132 del 22.5.2008, pag. 7).
42 /PE 408.920
IT
(13)
Alla luce dell’esperienza acquisita nell’applicazione del regolamento (CE) n.
1774/2002, è opportuno precisare l'ambito di applicazione della normativa sui rifiuti,
in particolare delle disposizioni sui rifiuti pericolosi in relazione ai sottoprodotti di
origine animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 1774/2002. Nel caso in cui i
sottoprodotti di origine animale presentino rischi potenziali per la salute, lo strumento
giuridico idoneo per far fronte a tali rischi è il regolamento (CE) n. 1774/2002 e
dovrebbero essere evitate sovrapposizioni inutili con la normativa in materia di rifiuti.
(14)
La classificazione dei rifiuti come pericolosi dovrebbe essere basata, tra l'altro, sulla
normativa comunitaria relativa alle sostanze chimiche, in particolare per quanto
concerne la classificazione dei preparati come pericolosi, inclusi i valori limite di
concentrazione usati a tal fine. I rifiuti pericolosi devono essere regolamentati con
specificazioni rigorose, al fine di impedire o limitare, per quanto possibile, le
conseguenze negative di una gestione inadeguata che può nuocere all'ambiente e
presentare rischi per la salute umana. È inoltre necessario mantenere il sistema con
cui i rifiuti e i rifiuti pericolosi sono stati classificati in conformità dell'elenco di tipi di
rifiuti stabilito da ultimo dalla decisione 2000/532/CE della Commissione 1 al fine di
favorire una classificazione armonizzata dei rifiuti e di garantire una determinazione
armonizzata dei rifiuti pericolosi all'interno della Comunità.
(15)
È necessario operare una distinzione tra il deposito preliminare dei rifiuti in attesa della
loro raccolta, la raccolta di rifiuti e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento. Gli
enti o le imprese che producono rifiuti durante le loro attività non dovrebbero essere
considerati impegnati nella gestione dei rifiuti e soggetti ad autorizzazione per il
deposito dei propri rifiuti in attesa della raccolta.
1
GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/573/CE del
Consiglio (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 18).
PE 408.920\ 43
IT
(16)
Nell'ambito della definizione di raccolta, il deposito preliminare di rifiuti è inteso come
attività di deposito in attesa della raccolta in impianti in cui i rifiuti sono scaricati al
fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero o
smaltimento. Dovrebbe essere operata una distinzione tra il deposito preliminare di
rifiuti in attesa della raccolta e il deposito di rifiuti in attesa del trattamento, tenuto
conto dell'obiettivo della presente direttiva, in funzione del tipo di rifiuti, delle
dimensioni e del periodo di deposito e dell'obiettivo della raccolta. Tale distinzione
dovrebbe essere operata dagli Stati membri. Il deposito di rifiuti prima del recupero per
un periodo pari o superiore a tre anni e il deposito di rifiuti prima dello smaltimento
per un periodo pari o superiore a un anno sono disciplinati dalla direttiva 1999/31/CE
del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti1.
(17)
I sistemi di raccolta dei rifiuti non gestiti su base professionale non dovrebbero essere
soggetti a registrazione in quanto presentano rischi inferiori e contribuiscono alla
raccolta differenziata dei rifiuti. Rappresentano esempi di tali sistemi la raccolta di
rifiuti medicinali nelle farmacie, i sistemi di ritiro dei beni di consumo nei negozi e i
sistemi di raccolta di rifiuti nelle collettività scolastiche.
(18)
Dovrebbero essere introdotte nella presente direttiva le definizioni di “prevenzione”,
“riutilizzo”, “preparazione per il riutilizzo”, "trattamento" e “riciclaggio” per precisare
la portata di questi concetti.
1
GU L 182 del 16.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
44 /PE 408.920
IT
(19)
Occorre modificare le definizioni di “recupero” e “smaltimento” per garantire una
netta distinzione tra questi due concetti, fondata su una vera differenza in termini di
impatto ambientale tramite la sostituzione di risorse naturali nell’economia e
riconoscendo i potenziali vantaggi per l'ambiente e la salute umana derivanti
dall'utilizzo dei rifiuti come risorse. Possono inoltre essere elaborati orientamenti per
chiarire le situazioni in cui risulta difficile applicare tale distinzione a livello pratico o
in cui la classificazione dell’attività come recupero non corrisponde all’impatto
ambientale effettivo dell’operazione.
(20)
La presente direttiva dovrebbe inoltre precisare quando l'incenerimento dei rifiuti
solidi urbani è efficiente dal punto di vista energetico e può essere considerato
un'operazione di recupero.
(21)
Le operazioni di smaltimento consistenti nello scarico in mari e oceani, compreso il
seppellimento nel sottosuolo marino, sono disciplinate anche da convenzioni
internazionali, segnatamente la Convenzione sulla prevenzione dell'inquinamento
marino provocato dallo scarico di rifiuti e di altre sostanze, conclusa a Londra il
13 novembre 1972, e il relativo protocollo del 1996 come modificato nel 2006.
PE 408.920\ 45
IT
(22)
Non dovrebbe esserci confusione tra i vari aspetti della definizione di rifiuti e
dovrebbero essere applicate procedure appropriate, se del caso, ai sottoprodotti che non
sono rifiuti, da un lato, e ai rifiuti che cessano di essere tali, dall'altro. Per precisare
taluni aspetti della definizione di rifiuti, la presente direttiva dovrebbe chiarire:
–
quando sostanze od oggetti derivanti da un processo di produzione che non ha
come obiettivo primario la loro produzione sono sottoprodotti e non rifiuti. La
decisione che una sostanza non è un rifiuto può essere presa solo sulla base di un
approccio coordinato, da aggiornare regolarmente, e ove ciò sia coerente con la
protezione dell'ambiente e della salute umana. Se l'utilizzo di un sottoprodotto è
consentito in base ad un'autorizzazione ambientale o a norme generali di
protezione dell'ambiente, ciò può essere usato dagli Stati membri quale
strumento per decidere che non dovrebbero prodursi impatti complessivi negativi
sull'ambiente o sulla salute umana; un oggetto o una sostanza dovrebbero essere
considerati sottoprodotti solo quando si verificano determinate condizioni.
Poiché i sottoprodotti rientrano nella categoria dei prodotti, le esportazioni di
sottoprodotti dovrebbero conformarsi ai requisiti della legislazione
comunitaria pertinente; e
–
quando taluni rifiuti cessano di essere tali, stabilendo criteri volti a definire
quando un rifiuto cessa di essere tale che assicurano un livello elevato di
protezione dell'ambiente e un vantaggio economico e ambientale; eventuali
categorie di rifiuti per le quali dovrebbero essere elaborati criteri e specifiche
volti a definire "quando un rifiuto cessa di essere tale" sono, fra l'altro, i rifiuti da
costruzione e da demolizione, alcune ceneri e scorie, i rottami ferrosi, gli
aggregati, i pneumatici, i rifiuti tessili, i compost, i rifiuti di carta e di vetro. Per
la cessazione della qualifica di rifiuto, l'operazione di recupero può consistere
semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri volti a
definire quando un rifiuto cessa di essere tale.
46 /PE 408.920
IT
(23)
Al fine di verificare o calcolare se sono stati raggiunti gli obiettivi di riciclaggio e di
recupero stabiliti nelle direttive 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio1, 2000/53/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori
uso2, 2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui
rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)3, e 2006/66/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e
accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori4, nonché nell'altra normativa
comunitaria pertinente, i quantitativi di rifiuti che hanno cessato di essere tali
dovrebbero essere considerati rifiuti riciclati e recuperati.
(24)
Sulla base della definizione di rifiuti la Commissione può adottare, per favorire la
certezza e la coerenza, orientamenti volti a precisare in taluni casi quando sostanze o
oggetti diventano rifiuti. Detti orientamenti possono essere elaborate tra l'altro per le
apparecchiature elettriche ed elettroniche e per i veicoli.
(25)
È opportuno che i costi siano ripartiti in modo da rispecchiare il costo reale per
l’ambiente della produzione e della gestione dei rifiuti.
(26)
Il principio "chi inquina paga" è un principio guida a livello europeo e internazionale.
Il produttore di rifiuti e il detentore di rifiuti dovrebbero gestire gli stessi in modo da
garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana.
1
2
3
4
GU L 365 del 31.12.1994, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/20/CE (GU
L 70 del 16.3.2005, pag. 17).
GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/33/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 62).
GU L 37 del 13.2.2003, pag. 24. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/34/CE (GU L
81 del 20.3.2008, pag. 65).
GU L 266 del 26.9.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/12/CE (GU L
76 del 19.3.2008, pag. 39).
PE 408.920\ 47
IT
(27)
L'introduzione della responsabilità estesa del produttore nella presente direttiva è uno
dei mezzi per sostenere una progettazione e una produzione dei beni che prendano
pienamente in considerazione e facilitino l'utilizzo efficiente delle risorse durante
l'intero ciclo di vita, comprendendone la riparazione, il riutilizzo, lo smontaggio e il
riciclaggio senza compromettere la libera circolazione delle merci nel mercato interno.
(28)
La presente direttiva dovrebbe aiutare l'Unione europea ad avvicinarsi a una "società
del riciclaggio", cercando di evitare la produzione di rifiuti e di utilizzare i rifiuti come
risorse. In particolare, il Sesto programma comunitario di azione in materia di
ambiente sollecita misure volte a garantire la separazione della fonte, la raccolta e il
riciclaggio dei flussi di rifiuti prioritari. In linea con tale obiettivo e quale mezzo per
agevolarne o migliorarne il potenziale di recupero, i rifiuti dovrebbero essere raccolti
separatamente nella misura in cui ciò sia praticabile da un punto di vista tecnico,
ambientale ed economico, prima di essere sottoposti a operazioni di recupero che diano
il miglior risultato ambientale complessivo. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare
la separazione dei composti pericolosi dai flussi di rifiuti se necessario per
conseguire una gestione compatibile con l'ambiente.
(29)
Gli Stati membri dovrebbero sostenere l'uso di materiali riciclati (come la carta
riciclata) in linea con la gerarchia dei rifiuti e con l'obiettivo di realizzare una
società del riciclaggio e non dovrebbero promuovere, laddove possibile, lo
smaltimento in discarica o l'incenerimento di detti materiali riciclati.
(30)
Ai fini dell'attuazione dei principi della precauzione e dell'azione preventiva di cui
all'articolo 174, paragrafo 2, del trattato, occorre fissare obiettivi ambientali generali
per la gestione dei rifiuti all'interno della Comunità. In virtù di tali principi, spetta alla
Comunità e agli Stati membri stabilire un quadro per prevenire, ridurre e, per quanto
possibile, eliminare dall'inizio le fonti di inquinamento o di molestia mediante
l'adozione di misure grazie a cui i rischi riconosciuti sono eliminati.
48 /PE 408.920
IT
(31)
La gerarchia dei rifiuti stabilisce in generale un ordine di priorità di ciò che
costituisce la migliore opzione ambientale nella normativa e politica dei rifiuti, tuttavia
discostarsene può essere necessario per flussi di rifiuti specifici quando è giustificato
da motivi, tra l'altro, di fattibilità tecnica, praticabilità economica e protezione
dell'ambiente.
(32)
Al fine di consentire alla Comunità nel suo complesso di diventare autosufficiente
nello smaltimento dei rifiuti e nel recupero dei rifiuti urbani non differenziati
provenienti dalla raccolta domestica, nonché di consentire agli Stati membri di
convergere individualmente verso tale obiettivo, è necessario prevedere una rete di
cooperazione tra impianti di smaltimento e impianti per il recupero dei rifiuti urbani
non differenziati provenienti dalla raccolta domestica, che tenga conto del contesto
geografico e della necessità di disporre di impianti specializzati per alcuni tipi di
rifiuti.
(33)
Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti1, i rifiuti urbani
non differenziati di cui all'articolo 3, paragrafo 5, dello stesso rimangono rifiuti urbani
non differenziati anche quando sono stati oggetto di un'operazione di trattamento dei
rifiuti che non ne abbia sostanzialmente alterato le proprietà.
(34)
È importante che i rifiuti pericolosi siano etichettati in conformità delle norme
comunitarie ed internazionali. Tuttavia, quando tali rifiuti sono raccolti separatamente
dai nuclei domestici, ciò non dovrebbe comportare per questi ultimi l'obbligo di
completare la documentazione necessaria.
1
GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1379/2007
della Commissione (GU L 309 del 27.11.2007, pag. 7).
PE 408.920\ 49
IT
(35)
È importante, in conformità della gerarchia dei rifiuti e ai fini della riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra provenienti dallo smaltimento dei rifiuti nelle
discariche, facilitare la raccolta differenziata e l'idoneo trattamento dei rifiuti organici
al fine di produrre compost e altri materiali basati su rifiuti organici che non
presentano rischi per l'ambiente. La Commissione, dopo una valutazione della gestione
dei rifiuti organici, presenterà, se del caso, proposte di misure legislative.
(36)
Possono essere adottate norme tecniche minime concernenti le attività di trattamento
dei rifiuti non contemplate dalla direttiva 96/61/CE qualora sia provato che ne
conseguirebbe un vantaggio in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente
e che un approccio coordinato all'attuazione della presente direttiva garantirebbe la
protezione della salute umana e dell'ambiente.
(37)
È necessario precisare meglio l’ambito di applicazione e il contenuto dell’obbligo di
predisporre piani per la gestione dei rifiuti e integrare nel processo di elaborazione o
modifica dei piani per la gestione dei rifiuti la necessità di considerare gli impatti
ambientali derivanti dalla produzione e dalla gestione dei rifiuti. Ove opportuno, si
dovrebbe anche tener conto delle prescrizioni in materia di pianificazione nel settore
dei rifiuti contenute all’articolo 14 della direttiva 94/62/CE e della strategia per la
riduzione dei rifiuti biodegradabili conferiti in discarica di cui all’articolo 5 della
direttiva 1999/31/CE.
(38)
Gli Stati membri possono applicare le autorizzazioni ambientali o le norme generali in
materia di ambiente a taluni produttori di rifiuti senza compromettere il corretto
funzionamento del mercato interno.
50 /PE 408.920
IT
(39)
A norma del regolamento (CE) n. 1013/2006, gli Stati membri possono adottare le
misure necessarie per impedire le spedizioni di rifiuti non conformi ai rispettivi piani
di gestione. In deroga a tale regolamento, agli Stati membri dovrebbe essere consentito
di limitare le spedizioni in entrata di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come
impianti di recupero qualora sia stato accertato che i rifiuti nazionali avrebbero dovuto
essere smaltiti o che i rifiuti avrebbero dovuto essere trattati in modo non coerente con
i loro piani di gestione dei rifiuti. Si riconosce che taluni Stati membri possono non
essere in grado di fornire una rete comprendente l'intera gamma di impianti di recupero
finale all'interno del proprio territorio.
(40)
Per migliorare le modalità di attuazione delle azioni di prevenzione dei rifiuti negli
Stati membri e per favorire la diffusione delle migliori prassi in questo settore, è
necessario rafforzare le disposizioni riguardanti la prevenzione dei rifiuti e introdurre
l’obbligo, per gli Stati membri, di elaborare programmi di prevenzione dei rifiuti
incentrati sui principali impatti ambientali e basati sulla considerazione dell’intero
ciclo di vita dei prodotti e dei materiali. Tali misure dovrebbero perseguire l'obiettivo
di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione di
rifiuti. Le parti interessate e il pubblico in generale dovrebbero avere la possibilità di
partecipare all’elaborazione di tali programmi e dovrebbero avere accesso ad essi una
volta elaborati, come previsto dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico
nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale1. La prevenzione
dei rifiuti e gli obiettivi di dissociazione dovrebbero essere perseguiti includendo, se
del caso, la riduzione degli effetti negativi dei rifiuti e della quantità di rifiuti
prodotti.
1
GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17.
PE 408.920\ 51
IT
(41)
Al fine di procedere verso una società europea del riciclaggio, con un alto livello di
efficienza delle risorse, occorre definire obiettivi per preparare il riutilizzo e il
riciclaggio dei rifiuti. Gli Stati membri conservano approcci differenti in relazione
alla raccolta dei rifiuti domestici e dei rifiuti di natura e composizione simili. È
quindi opportuno che tali obiettivi tengano conto dei diversi sistemi di raccolta dei
vari Stati membri. I flussi di rifiuti di origini diverse analoghi ai rifiuti domestici
includono i rifiuti di cui alla voce 20 del catalogo europeo dei rifiuti (CER)1.
(42)
Gli strumenti economici possono svolgere un ruolo cruciale nella realizzazione degli
obiettivi di prevenzione e gestione dei rifiuti. Spesso i rifiuti hanno un valore in quanto
risorse e un maggiore ricorso agli strumenti economici può consentire di massimizzare
i benefici ambientali. Il ricorso a tali strumenti dovrebbe quindi essere incoraggiato al
livello appropriato sottolineando al tempo stesso che i singoli Stati membri possono
decidere circa il loro impiego.
(43)
Alcune disposizioni riguardanti il trattamento dei rifiuti contenute nella direttiva
91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi 2,
dovrebbero essere modificate per eliminare disposizioni obsolete e rendere il testo più
chiaro. Al fine di semplificare la normativa comunitaria, tali disposizioni dovrebbero
essere integrate nella presente direttiva. Per chiarire le modalità di applicazione del
divieto di miscelazione di cui alla direttiva 91/689/CEE e per proteggere l’ambiente e
la salute umana, le deroghe al suddetto divieto dovrebbero in aggiunta conformarsi alle
migliori tecniche disponibili ai sensi della direttiva 96/61/CE. La direttiva 91/689/CEE
dovrebbe essere conseguentemente abrogata.
1
2
Catalogo istituito dalla decisione 94/3/CE della Commissione del 20 dicembre 1993 (GU L 5 del
7.1.1994, pag. 15). Decisione sostituita dalla decisione 2000/532/CE (GU L 226 del 6.9.2000,
pag. 3).
GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n.
166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).
52 /PE 408.920
IT
(44)
Nell’interesse della semplificazione della normativa comunitaria e tenuto conto dei
vantaggi ambientali, nella presente direttiva dovrebbero essere integrate le disposizioni
pertinenti della direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente
l'eliminazione degli oli usati1. La direttiva 75/439/CEE dovrebbe essere
conseguentemente abrogata. La gestione degli oli usati dovrebbe avvenire secondo
l'ordine di priorità della gerarchia dei rifiuti e dovrebbe essere accordata una
preferenza alle opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo. La
raccolta differenziata è un elemento determinante per l’adeguata gestione degli oli
usati, al fine di evitare danni ambientali dovuti ad uno smaltimento inadeguato.
(45)
Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive da
irrogare a persone fisiche o giuridiche responsabili della gestione dei rifiuti, ad
esempio produttori, detentori, intermediari, commercianti, addetti alla raccolta e al
trasporto di rifiuti, enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento dei rifiuti e
sistemi di gestione dei rifiuti, nei casi in cui violino le disposizioni della presente
direttiva. Gli Stati membri possono altresì disporre il recupero dei costi derivanti
dall'inosservanza e dalle misure di riparazione, fatta salva la direttiva 2004/35/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale
in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale2.
(46)
Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva dovrebbero essere
adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante
modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione3.
1
2
3
GU L 194 del 25.7.1975, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/76/CE (GU L
332 del 28.12.2000, pag. 91).
GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/21/CE (GU L 102 del
11.4.2006, pag. 15).
GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200
del 22.7.2006, pag. 11).
PE 408.920\ 53
IT
(47)
In particolare, la Commissione ha il potere di stabilire criteri relativi a una serie di
questioni quali le condizioni alle quali un oggetto deve essere considerato un
sottoprodotto, la cessazione della qualifica di rifiuto e la determinazione dei rifiuti che
sono considerati come pericolosi. Inoltre, la Commissione ha il potere di adeguare gli
allegati al progresso tecnico e scientifico e di precisare l'applicazione della formula per
gli impianti di incenerimento di cui all'allegato II, R1. Tali misure di portata generale e
intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva e a integrarla con
l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali sono adottate secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.
(48)
Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"1, gli
Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e
della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente
direttiva e i provvedimenti di attuazione.
(49)
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la protezione dell’ambiente e
della salute umana, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e
può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della direttiva, essere realizzato
meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è
necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità
enunciato nello stesso articolo,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
1
GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
54 /PE 408.920
IT
Capo I
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
La presente direttiva stabilisce misure volte a proteggere l'ambiente e la salute umana
prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti,
riducendo gli impatti complessivi dell'uso delle risorse e migliorandone l'efficacia.
Articolo 2
Esclusioni dall'ambito di applicazione
1.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva:
a)
effluenti gassosi emessi in atmosfera;
b)
terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non escavato e gli edifici collegati
permanentemente al terreno;
c)
suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività
di costruzione, ove sia certo che il materiale sarà utilizzato a fini di costruzione allo
stato naturale nello stesso sito in cui è stato escavato;
d)
rifiuti radioattivi;
e)
materiali esplosivi in disuso;
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IT
f)
materie fecali, se non contemplate dal paragrafo 2, lettera b), paglia e altro materiale
agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell’attività agricola, nella
selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi
che non danneggiano l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
2.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva nella misura in cui sono
contemplati da altra normativa comunitaria:
a)
acque di scarico;
b)
sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati contemplati dal
regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo
smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di
compostaggio;
c)
carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali
abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità del regolamento (CE)
n. 1774/2002;
d)
rifiuti risultanti dalla prospezione, dall’estrazione, dal trattamento e dall’ammasso di
risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave contemplati dalla direttiva 2006/21/CE.
56 /PE 408.920
IT
3.
Fatti salvi gli obblighi risultanti da altre normative comunitarie pertinenti, sono esclusi
dall'ambito di applicazione della presente direttiva i sedimenti spostati all'interno di acque
superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di
inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli, se è
provato che i sedimenti non sono pericolosi.
4.
Disposizioni specifiche particolari o complementari a quelle della presente direttiva per
disciplinare la gestione di determinate categorie di rifiuti possono essere fissate da direttive
particolari.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1)
"rifiuto" qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o
l’obbligo di disfarsi;
2)
"rifiuto pericoloso" rifiuto che presenta una o più caratteristiche pericolose di cui
all'allegato III;
3)
"oli usati" qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto
improprio all’uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a
combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli lubrificanti e gli oli per
turbine e comandi idraulici;
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IT
4)
"rifiuto organico" rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di
cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al
dettaglio e rifiuti simili prodotti dagli impianti dell'industria alimentare;
5)
"produttore di rifiuti" la persona la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale di
rifiuti) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni
che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
6)
"detentore di rifiuti" il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in
possesso;
7)
"commerciante" qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di
acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non
prendono materialmente possesso dei rifiuti;
8)
"intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti
per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso
dei rifiuti;
9)
"gestione dei rifiuti" la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti,
compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei
siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti o
intermediari;
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10)
"raccolta" il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito
preliminare, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
11)
"raccolta differenziata": la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in
base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
12)
"prevenzione" misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia
diventato un rifiuto, che riducono:
a)
la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del
loro ciclo di vita;
b)
gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana; oppure
c)
il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
13)
"riutilizzo" qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non
sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
14)
"trattamento" operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del
recupero o dello smaltimento;
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IT
15)
"recupero" qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di
svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti
utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale
funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato II riporta un
elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
16)
"preparazione per il riutilizzo" le operazioni di controllo, pulizia e riparazione
attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo
da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
17)
"riciclaggio" qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono
ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione
originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il
recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali
combustibili o in operazioni di riempimento;
18)
"rigenerazione di oli usati" qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre
oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la
separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in
tali oli;
19)
"smaltimento" qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha
come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato I riporta
un elenco non esaustivo di operazioni di smaltimento;
20)
"migliori tecniche disponibili" le migliori tecniche disponibili quali definite all'articolo
2, paragrafo 11, della direttiva 96/61/CE.
60 /PE 408.920
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Articolo 4
Gerarchia dei rifiuti
1.
La seguente gerarchia dei rifiuti si applica quale ordine di priorità della normativa e
della politica in materia di prevenzione e gestione dei rifiuti:
a)
prevenzione;
b)
preparazione per il riutilizzo;
c)
riciclaggio;
d)
recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia; e
e)
smaltimento.
2.
Nell'applicare la gerarchia dei rifiuti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano
misure volte a incoraggiare le opzioni che danno il miglior risultato ambientale complessivo.
A tal fine può essere necessario che flussi di rifiuti specifici si discostino dalla gerarchia
laddove ciò sia giustificato dall'impostazione in termini di ciclo di vita in relazione agli
impatti complessivi della produzione e della gestione di tali rifiuti.
Gli Stati membri garantiscono che l'elaborazione della normativa e della politica dei rifiuti
avvenga in modo pienamente trasparente, nel rispetto delle norme nazionali vigenti in
materia di consultazione e partecipazione dei cittadini e dei soggetti interessati.
Conformemente agli articoli 1 e 13, gli Stati membri tengono conto dei principi generali in
materia di protezione dell'ambiente di precauzione e sostenibilità, della fattibilità tecnica e
praticabilità economica, della protezione delle risorse nonché degli impatti complessivi
sociali, economici, sanitari e ambientali.
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IT
Articolo 5
Sottoprodotti
1.
Una sostanza od oggetto derivante da un processo di produzione il cui scopo primario
non è la produzione di tale articolo può non essere considerato rifiuto ai sensi dell'articolo 3,
punto 1, bensì sottoprodotto soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
è certo che la sostanza o l'oggetto sarà ulteriormente utilizzata/o;
b)
la sostanza o l'oggetto può essere utilizzata/o direttamente senza alcun ulteriore
trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
c)
la sostanza o l'oggetto è prodotta/o come parte integrante di un processo di produzione e
d)
l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico,
tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e
dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute
umana.
2.
Sulla base delle condizioni previste al paragrafo 1, possono essere adottate misure per
stabilire i criteri da soddisfare affinché sostanze o oggetti specifici siano considerati
sottoprodotti e non rifiuti ai sensi dell'articolo 3, punto 1. Tali misure, intese a modificare
elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la
procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 39, paragrafo 2.
62 /PE 408.920
IT
Articolo 6
Cessazione della qualifica di rifiuto
1.
Taluni rifiuti specifici cessano di essere tali ai sensi dell'articolo 3, punto 1, quando
siano sottoposti a un'operazione di recupero , incluso il riciclaggio, e soddisfino criteri specifici
da elaborare conformemente alle seguenti condizioni:
a)
la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzata/o per scopi specifici;
b)
esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
c)
la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la
normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti; e
d)
l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi
sull'ambiente o sulla salute umana.
I criteri includono, se necessario, valori limite per le sostanze inquinanti e tengono conto di
tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente della sostanza o dell'oggetto.
2.
Le misure che riguardano l'adozione di tali criteri e specificano i rifiuti, intese a
modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo
la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 39, paragrafo 2. Criteri volti a
definire quando un rifiuto cessa di essere tale dovrebbero essere considerati, tra gli altri,
almeno per gli aggregati, i rifiuti di carta e di vetro, i metalli, i pneumatici e i rifiuti tessili.
PE 408.920\ 63
IT
3.
I rifiuti che cessano di essere tali conformemente ai paragrafi 1 e 2 cessano di essere tali
anche ai fini dei traguardi di recupero e riciclaggio stabiliti nelle direttive 94/62/CE,
2000/53/CE, 2002/96/CE e 2006/66/CE e nell'altra normativa comunitaria pertinente quando i
requisiti in materia di riciclaggio o recupero di tale legislazione sono soddisfatti.
4.
Se non sono stati stabiliti criteri a livello comunitario in conformità della procedura di
cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono decidere, caso per caso, se un determinato
rifiuto abbia cessato di essere tale tenendo conto della giurisprudenza applicabile. Essi
notificano tali decisioni alla Commissione in conformità della direttiva 98/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative
ai servizi della società dell'informazione1, ove quest'ultima lo imponga.
Articolo 7
Elenco dei rifiuti
1.
Le misure relative all'aggiornamento dell'elenco dei rifiuti istituito dalla decisione
2000/532/CE della Commissione, intese a modificare elementi non essenziali della presente
direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui
all’articolo 39, paragrafo 2. L'elenco dei rifiuti include i rifiuti pericolosi e tiene conto
dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di
concentrazione delle sostanze pericolose. Esso è vincolante per quanto concerne la
determinazione dei rifiuti da considerare pericolosi. L'inclusione di una sostanza o di un oggetto
nell'elenco non significa che esso sia un rifiuto in tutti i casi. Una sostanza o un oggetto è
considerato un rifiuto solo se rientra nella definizione di cui all'articolo 3, punto 1.
1
GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/96/CE del
Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 81).
64 /PE 408.920
IT
2.
Uno Stato membro può considerare come pericolosi i rifiuti che, pur non figurando
come tali nell'elenco dei rifiuti, presentano una o più caratteristiche fra quelle elencate
nell'allegato III. Lo Stato membro notifica senza indugio tali casi alla Commissione. Esso li
iscrive nella relazione di cui all’articolo 37, paragrafo 1, fornendole tutte le informazioni
pertinenti. Alla luce delle notifiche ricevute, l'elenco è riesaminato per deciderne l'eventuale
adeguamento.
3.
Uno Stato membro può considerare come non pericoloso uno specifico rifiuto che
nell’elenco è indicato come pericoloso se dispone di prove che dimostrano che esso non
possiede nessuna delle caratteristiche elencate nell’allegato III. Lo Stato membro notifica senza
indugio tali casi alla Commissione ▌ fornendole tutte le prove necessarie. Alla luce delle
notifiche ricevute, l'elenco è riesaminato per deciderne l'eventuale adeguamento.
4.
La declassificazione da rifiuto pericoloso a rifiuto non pericoloso non può essere
ottenuta attraverso una diluizione o una miscelazione del rifiuto che comporti una riduzione
delle concentrazioni iniziali di sostanze pericolose sotto le soglie che definiscono il carattere
pericoloso di un rifiuto.
5.
Le misure relative al riesame dell'elenco per deciderne l'eventuale adeguamento in
conformità dei paragrafi 2 e 3, intese a modificare elementi non essenziali della presente
direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui
all'articolo 39, paragrafo 2.
6.
Gli Stati membri possono considerare un rifiuto come non pericoloso in base
all'elenco di rifiuti di cui al paragrafo 1.
7.
La Commissione provvede affinché l'elenco dei rifiuti e ogni suo eventuale riesame
rispettino, se del caso, i principi di chiarezza, comprensibilità e accessibilità per gli utenti, in
particolare le PMI.
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IT
Capo II
Requisiti generali
Articolo 8
Responsabilità estesa del produttore
1.
Per rafforzare la prevenzione, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, gli Stati
membri possono adottare misure legislative o non legislative volte ad assicurare che qualsiasi
persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, ▌tratti, ▌venda o
importi prodotti (produttore del prodotto) sia soggetto ad una responsabilità estesa del
produttore.
Tali misure possono includere l'accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo
l'utilizzo di tali prodotti, nonché la successiva gestione dei rifiuti e la responsabilità finanziaria
per tali attività. Tali misure possono includere l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico
informazioni relative alla misura in cui il prodotto è riutilizzabile e riciclabile.
2.
Gli Stati membri possono adottare misure appropriate per incoraggiare una
progettazione dei prodotti volta a ridurre i loro impatti ambientali e la produzione di rifiuti
durante la produzione e il successivo utilizzo dei prodotti e ad assicurare che il recupero e lo
smaltimento dei prodotti che sono diventati rifiuti avvengano in conformità degli articoli 4 e
13.
Tali misure possono incoraggiare, tra l'altro, lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti adatti all'uso multiplo, tecnicamente durevoli e che, dopo
essere diventati rifiuti, sono adatti a un recupero adeguato e sicuro e a uno smaltimento
compatibile con l'ambiente.
66 /PE 408.920
IT
3.
Nell'applicare la responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri tengono conto
della fattibilità tecnica e della praticabilità economica nonché degli impatti complessivi sociali,
sanitari e ambientali, rispettando l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato
interno.
4.
La responsabilità estesa del produttore è applicata fatta salva la responsabilità della
gestione dei rifiuti di cui all'articolo 15, paragrafo 1, e fatta salva la legislazione esistente
concernente flussi di rifiuti e prodotti specifici.
Articolo 9
Prevenzione dei rifiuti
La Commissione, previa consultazione dei soggetti interessati, presenta al Parlamento
europeo e al Consiglio le seguenti relazioni corredate, se del caso, da proposte concernenti le
misure necessarie a sostegno delle attività di prevenzione e dell'attuazione dei programmi di
prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 29 comprendenti:
a)
entro la fine del 2011, una relazione intermedia sull'evoluzione della produzione dei
rifiuti e l'ambito di applicazione della prevenzione dei rifiuti;
a bis) entro la fine del 2011, la definizione di una politica di progettazione ecologica
dei prodotti che riduca al contempo la produzione di rifiuti e la presenza di
sostanze nocive in essi, favorendo tecnologie incentrate su prodotti sostenibili,
riutilizzabili e riciclabili;
c)
entro la fine del 2014 la definizione di obiettivi in materia di prevenzione dei rifiuti e
di dissociazione per il 2020, basati sulle migliori prassi disponibili, incluso, se del
caso, un riesame degli indicatori di cui all'articolo 29, paragrafo 4;
d)
entro la fine del 2011, la formulazione di un piano d'azione per ulteriori misure di
sostegno a livello europeo volte, in particolare, a modificare gli attuali modelli di
consumo.
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IT
Articolo 10
Recupero
1.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i rifiuti siano sottoposti
a operazioni di recupero a norma degli articoli 4 e 13.
2.
Ove necessario per ottemperare al paragrafo 1 e per facilitare o migliorare il recupero, i
rifiuti sono raccolti separatamente, laddove ciò sia realizzabile dal punto di vista tecnico,
economico e ambientale, e non sono miscelati con altri rifiuti o altri materiali aventi proprietà
diverse.
Articolo 11
Riutilizzo e riciclaggio
1.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per promuovere il riutilizzo dei
prodotti e le misure di preparazione per le attività di riutilizzo, in particolare favorendo la
costituzione e il sostegno di reti di riutilizzo e di riparazione, l'uso di strumenti economici, di
criteri in materia di appalti, di obiettivi quantitativi o di altre misure.
Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine
istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul piano tecnico,
ambientale ed economico e al fine di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di
riciclaggio pertinenti.
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 2, entro il 2015 la raccolta differenziata
sarà istituita almeno per i seguenti materiali: carta, metalli, plastica e vetro.
2.
Al fine di rispettare gli obiettivi della presente direttiva e di tendere verso una società
europea del riciclaggio con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati membri
adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:
68 /PE 408.920
IT
a)
entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come
minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e
possibilmente di altra origine nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a
quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno del 50% in termini di
peso;
b)
entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di
materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di
altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il
materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 del catalogo europeo dei
rifiuti (CER), sarà aumentata almeno del 70% in termini di peso.
3.
La Commissione, secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui
all'articolo 39, paragrafo 2, della presente direttiva, definisce modalità dettagliate di
attuazione e di calcolo per verificare la conformità con gli obiettivi definiti al paragrafo 2 del
presente articolo, tenuto conto del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti11. Esse possono
includere periodi di transizione per gli Stati membri con una quota di riciclaggio inferiore al
5% per una delle due categorie nel 2008.
4.
Entro e non oltre il 31 dicembre 2014, la Commissione esamina le misure e gli
obiettivi di cui al paragrafo 2 al fine, se necessario, di rafforzare gli obiettivi e di valutare la
definizione di obiettivi per altri flussi di rifiuti. La relazione della Commissione, se del caso
corredata da una proposta, è trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio. Nella sua
relazione la Commissione tiene conto dell'impatto ambientale, economico e sociale della
fissazione degli obiettivi.
5.
Ogni tre anni, ai sensi dell'articolo 37, gli Stati membri riferiscono alla Commissione
in merito ai risultati relativi al conseguimento degli obiettivi. Qualora gli obiettivi non siano
conseguiti, tale relazione include i motivi del mancato conseguimento e le azioni che lo Stato
membro intende adottare per porvi rimedio.
1
GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
1893/2006 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
PE 408.920\ 69
IT
Articolo 12
Smaltimento
Gli Stati membri provvedono affinché, quando non sia effettuato il recupero a norma
dell’articolo 10, paragrafo 1, i rifiuti siano sottoposti a operazioni di smaltimento sicure che
conseguono gli obiettivi di cui all'articolo 13 in relazione alla protezione della salute umana
e dell'ambiente.
Articolo 13
Protezione della salute umana e dell'ambiente
Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che la gestione dei rifiuti sia
effettuata senza danneggiare la salute umana, senza recare pregiudizio all'ambiente e, in
particolare:
a)
senza creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la flora o la fauna;
b)
senza causare inconvenienti da rumori od odori e
c)
senza danneggiare il paesaggio o i siti di particolare interesse.
▌
Articolo 14
Costi
1.
Secondo il principio "chi inquina paga", i costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti
dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti.
2.
Gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti
parzialmente o interamente dal produttore del prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di
tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi.
70 /PE 408.920
IT
Capo III
Gestione dei rifiuti
Articolo 15
Responsabilità della gestione dei rifiuti
1.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che ogni produttore iniziale
o altro detentore di rifiuti provveda personalmente al loro trattamento oppure li consegni ad un
commerciante o ad un ente o a un'impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o
ad un soggetto addetto alla raccolta dei rifiuti pubblico o privato in conformità degli articoli 4
e 13.
2.
Quando i rifiuti sono trasferiti per il trattamento preliminare dal produttore iniziale o dal
detentore a una delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 1, la responsabilità
dell'esecuzione di un'operazione completa di recupero o smaltimento di regola non è assolta.
Fatto salvo il regolamento (CE) n. 1013/2006, gli Stati membri possono precisare le condizioni
della responsabilità e decidere in quali casi il produttore originario conserva la responsabilità
per l'intera catena di trattamento o in quali casi la responsabilità del produttore e del detentore
può essere condivisa o delegata tra i diversi soggetti della catena di trattamento.
3.
Gli Stati membri possono decidere, a norma dell'articolo 8, che la responsabilità di
provvedere alla gestione dei rifiuti sia sostenuta parzialmente o interamente dal produttore del
prodotto causa dei rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano condividere tale
responsabilità.
4.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che, all'interno del loro
territorio, gli stabilimenti o le imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a
titolo professionale conferiscano i rifiuti raccolti e trasportati agli appositi impianti di
trattamento nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 13.
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IT
Articolo 16
Principi di autosufficienza e prossimità
1.
Gli Stati membri adottano, di concerto con altri Stati membri qualora ciò risulti
necessario od opportuno, le misure appropriate per la creazione di una rete integrata e adeguata
di impianti di smaltimento dei rifiuti e di impianti per il recupero dei rifiuti urbani non
differenziati provenienti dalla raccolta domestica, inclusi i casi in cui detta raccolta comprenda
tali rifiuti provenienti da altri produttori, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili.
In deroga al regolamento (CE) n. 1013/2006, al fine di proteggere la loro rete gli Stati membri
possono limitare le spedizioni in entrata di rifiuti destinati ad inceneritori classificati come
impianti di recupero, qualora sia stato accertato che tali spedizioni avrebbero come
conseguenza la necessità di smaltire i rifiuti nazionali o di trattare i rifiuti in modo non coerente
con i loro piani di gestione dei rifiuti. Gli Stati membri notificano siffatta decisione alla
Commissione. Gli Stati membri possono altresì limitare le spedizioni in uscita di rifiuti per
motivi ambientali come stabilito nel regolamento (CE) n. 1013/2006.
2.
La rete è concepita in modo da consentire alla Comunità nel suo insieme di raggiungere
l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti nonché nel recupero dei rifiuti di cui al paragrafo
1 e da consentire agli Stati membri di mirare individualmente al conseguimento di tale
obiettivo, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per
determinati tipi di rifiuti.
3.
La rete permette lo smaltimento dei rifiuti o il recupero di quelli menzionati al paragrafo
1 in uno degli impianti appropriati più vicini, grazie all’utilizzazione dei metodi e delle
tecnologie più idonei, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e della
salute pubblica.
4.
I principi di prossimità e autosufficienza non significano che ciascuno Stato membro
debba possedere l'intera gamma di impianti di recupero finale al suo interno.
72 /PE 408.920
IT
Articolo 17
Controllo dei rifiuti pericolosi
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il
trasporto, lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti pericolosi siano eseguiti in condizioni tali
da garantire la protezione dell'ambiente e della salute umana, al fine di soddisfare le
disposizioni di cui all'articolo 13, comprese misure volte a garantire la tracciabilità dalla
produzione alla destinazione finale e il controllo dei rifiuti pericolosi al fine di soddisfare i
requisiti di cui agli articoli 35 e 36.
Articolo 18
Divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi
1.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che i rifiuti pericolosi non
siano miscelati con altre categorie di rifiuti pericolosi o con altri rifiuti, sostanze o materiali. La
miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.
2.
In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono permettere la miscelazione a
condizione che:
a)
l’operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un’impresa che ha ottenuto
un’autorizzazione a norma dell'articolo 23;
b)
le condizioni fissate all’articolo 13 siano soddisfatte e l’impatto negativo della gestione
dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto; e
c)
l’operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili.
3.
Fatti salvi i criteri di fattibilità tecnica ed economica, qualora i rifiuti pericolosi siano
stati miscelati senza tener conto di quanto previsto dal paragrafo 1, si procede alla
separazione, ove possibile e necessario, per ottemperare all’articolo 13.
PE 408.920\ 73
IT
Articolo 19
Etichettatura dei rifiuti pericolosi
1.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, nel corso della raccolta, del
trasporto e del deposito temporaneo, i rifiuti pericolosi siano imballati ed etichettati in
conformità delle norme internazionali e comunitarie in vigore.
2.
In caso di trasferimento all'interno di uno Stato membro, i rifiuti pericolosi sono
corredati di un documento di identificazione, eventualmente in formato elettronico, che
riporta i dati appropriati specificati all'allegato IB del regolamento (CE) n. 1013/2006.
Articolo 20
Rifiuti pericolosi prodotti da nuclei domestici
Gli articoli 17, 18, 19 e 35 non si applicano ai rifiuti non differenziati prodotti da nuclei
domestici.
Gli articoli 19 e 35 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti pericolosi prodotti da nuclei
domestici fino a che siano accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da un ente o
un'impresa che abbiano ottenuto l'autorizzazione o siano registrati in conformità degli articoli
23 o 26.
74 /PE 408.920
IT
Articolo 21
Oli usati
1.
Fatti salvi gli obblighi riguardanti la gestione dei rifiuti pericolosi di cui agli articoli 18
e 19, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che:
a)
gli oli usati siano raccolti separatamente, laddove ciò sia tecnicamente fattibile;
b)
gli oli usati siano trattati in conformità degli articoli 4 e 13;
c)
laddove ciò sia tecnicamente fattibile ed economicamente praticabile, gli oli usati con
caratteristiche differenti non siano miscelati e gli oli usati non siano miscelati con altri
tipi di rifiuti o di sostanze, se tale miscelazione ne impedisce il trattamento.
2.
Ai fini della raccolta separata di oli usati e del loro trattamento adeguato, gli Stati
membri possono, conformemente alle loro condizioni nazionali, applicare ulteriori misure quali
requisiti tecnici, la responsabilità del produttore, strumenti economici o accordi volontari.
3.
Se gli oli usati, conformemente alla legislazione nazionale, devono essere rigenerati, gli
Stati membri possono prescrivere che tali oli siano rigenerati se tecnicamente fattibile e,
laddove si applichino gli articoli 11 o 12 del regolamento (CE) n. 1013/2006, limitare le
spedizioni transfrontaliere di oli usati dal loro territorio agli impianti di incenerimento o
coincenerimento al fine di dare priorità alla rigenerazione degli oli usati.
PE 408.920\ 75
IT
Articolo 22
Rifiuti organici
Gli Stati membri adottano, se del caso e a norma degli articoli 4 e 13, misure volte a
incoraggiare:
a)
la raccolta separata dei rifiuti organici ai fini del compostaggio e dello smaltimento dei
rifiuti organici;
b)
il trattamento dei rifiuti organici in modo da realizzare un livello elevato di protezione
ambientale;
c)
l'utilizzo di materiali sicuri per l'ambiente ottenuti dai rifiuti organici.
La Commissione effettua una valutazione sulla gestione dei rifiuti organici in vista di presentare
una proposta, se opportuno. La valutazione esamina l'opportunità di definire requisiti minimi
per la gestione dei rifiuti organici e criteri di qualità per il compost e il digestato prodotto dai
rifiuti organici, al fine di garantire un livello elevato di protezione per la salute umana e
l'ambiente.
76 /PE 408.920
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Capo IV
Autorizzazioni e registrazioni
Articolo 23
Rilascio delle autorizzazioni
1.
Gli Stati membri impongono a qualsiasi ente o impresa che intende effettuare il
trattamento dei rifiuti di ottenere l’autorizzazione dell'autorità competente.
Tali autorizzazioni precisano almeno quanto segue:
a)
i tipi e i quantitativi di rifiuti che possono essere trattati;
b)
per ciascun tipo di operazione autorizzata, i requisiti tecnici e di altro tipo applicabili al
sito interessato;
c)
le misure precauzionali e di sicurezza da prendere;
d)
il metodo da utilizzare per ciascun tipo di operazione;
e)
le operazioni di monitoraggio e di controllo che si rivelano necessarie;
f)
le disposizioni relative alla chiusura e agli interventi ad essa successivi che si rivelano
necessarie.
2.
Le autorizzazioni possono essere concesse per un periodo determinato ed essere
rinnovate.
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IT
3.
L’autorità competente nega l’autorizzazione qualora ritenga che il metodo di trattamento
previsto sia inaccettabile dal punto di vista della protezione dell’ambiente, in particolare quando
non sia conforme all'articolo 13.
4.
Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o il coincenerimento con recupero di
energia sono subordinate alla condizione che il recupero avvenga con un livello elevato di
efficienza energetica.
5.
A condizione che le prescrizioni del presente articolo siano rispettate, l'autorizzazione
rilasciata in virtù di un'altra normativa nazionale o comunitaria può essere combinata con
l’autorizzazione di cui al paragrafo 1 in un'unica autorizzazione, qualora tale formato permetta
di evitare una ripetizione inutile delle informazioni e dei lavori effettuati dall'operatore o
dall'autorità competente.
Articolo 24
Deroghe all'obbligo di autorizzazione
Gli Stati membri possono dispensare dall’obbligo di cui all’articolo 23, paragrafo 1, gli enti o le
imprese che effettuano le seguenti operazioni:
a)
smaltimento dei propri rifiuti non pericolosi nei luoghi di produzione; o
b)
recupero dei rifiuti.
78 /PE 408.920
IT
Articolo 25
Condizioni delle deroghe
1.
Gli Stati membri che intendono autorizzare una deroga a norma dell’articolo 24
adottano, per ciascun tipo di attività, regole generali che stabiliscano i tipi e i quantitativi di
rifiuti che possono essere oggetto di deroga, nonché il metodo di trattamento da utilizzare.
Tali regole sono finalizzate a garantire un trattamento dei rifiuti conforme all’articolo 13. Nel
caso delle operazioni di smaltimento di cui all'articolo 24, lettera a), tali regole dovrebbero
tenere in considerazione le migliori tecniche disponibili.
2.
Oltre alle regole generali di cui al paragrafo 1, gli Stati membri stabiliscono condizioni
specifiche per le deroghe riguardanti i rifiuti pericolosi, compresi i tipi di attività, e ogni altra
prescrizione necessaria per procedere alle varie forme di recupero e, se del caso, i valori limite
per il contenuto di sostanze pericolose presenti nei rifiuti nonché i valori limite di emissione.
3.
Gli Stati membri informano la Commissione delle regole generali adottate in
applicazione dei paragrafi 1 e 2.
PE 408.920\ 79
IT
Articolo 26
Registrazione
Qualora i soggetti di seguito elencati non siano sottoposti all'obbligo di autorizzazione, gli Stati
membri provvedono affinché le autorità competenti tengano un registro:
a)
degli enti o delle imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo
professionale;
b)
dei commercianti o degli intermediari; e
c)
degli enti o delle imprese cui si applicano le deroghe all’obbligo di autorizzazione a
norma dell’articolo 24.
Ove possibile, i registri tenuti dalle autorità competenti saranno utilizzati per ottenere le
informazioni necessarie per la procedura di registrazione, al fine di ridurre al minimo gli
oneri burocratici.
Articolo 27
Norme minime
1.
Possono essere adottate norme tecniche minime per le attività di trattamento che
richiedono un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 23 qualora sia dimostrato che dette norme
minime produrrebbero un beneficio in termini di protezione della salute umana e dell'ambiente.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola,
sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 39,
paragrafo 2.
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2.
Tali norme minime riguardano solo le attività di trattamento dei rifiuti che non rientrano
nell'ambito di applicazione della direttiva 96/61/CE o non sono atte a rientrarvi.
3.
Tali norme minime:
a)
sono incentrate sui principali impatti ambientali dell'attività di trattamento dei rifiuti;
b)
assicurano che i rifiuti siano trattati conformemente all'articolo 13;
c)
tengono in considerazione le migliori tecniche disponibili; e
d)
includono, se opportuno, elementi riguardanti i requisiti di qualità del trattamento e del
processo.
4.
Si adottano norme minime per le attività che richiedono una registrazione ai sensi
dell'articolo 26, lettere a) e b), qualora sia dimostrato che tali norme minime, compresi elementi
riguardanti la qualifica tecnica di addetti alla raccolta e al trasporto, di commercianti o
intermediari, produrrebbero un beneficio in termini di protezione della salute umana e
dell'ambiente o per evitare perturbazioni del mercato interno.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola,
sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 39,
paragrafo 2.
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Capo V
Piani e programmi
Articolo 28
Piani di gestione dei rifiuti
1.
Gli Stati membri provvedono affinché le rispettive autorità competenti predispongano, a
norma degli articoli 1, 4, 13 e 16, uno o più piani di gestione dei rifiuti.
Tali piani coprono, singolarmente o in combinazione tra loro, l’intero territorio geografico dello
Stato membro interessato.
2.
I piani di gestione dei rifiuti comprendono un’analisi della situazione della gestione dei
rifiuti esistente nell’ambito geografico interessato nonché le misure da adottare per migliorare
una preparazione per il riutilizzo, un riciclaggio, un recupero e uno smaltimento dei rifiuti
corretti dal punto vista ambientale e una valutazione del modo in cui i piani contribuiranno
all'attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della presente direttiva.
3.
I piani di gestione dei rifiuti contengono, se opportuno e tenuto conto del livello e della
copertura geografici dell'area oggetto di pianificazione, almeno i seguenti elementi:
a)
tipo, quantità e fonte dei rifiuti prodotti all'interno del territorio, rifiuti che saranno
prevedibilmente spediti da o verso il territorio nazionale e valutazione dell'evoluzione
futura dei flussi di rifiuti;
82 /PE 408.920
IT
b)
sistemi di raccolta dei rifiuti e grandi impianti di smaltimento e recupero esistenti,
inclusi eventuali sistemi speciali per oli usati, rifiuti pericolosi o flussi di rifiuti
disciplinati da una normativa comunitaria specifica;
c)
una valutazione della necessità di nuovi sistemi di raccolta, della chiusura degli impianti
per i rifiuti esistenti, di ulteriori infrastrutture per gli impianti per i rifiuti ai sensi
dell'articolo 16 e, se necessario, degli investimenti correlati;
d)
informazioni sufficienti sui criteri di riferimento per l’individuazione dei siti e la
capacità dei futuri impianti di smaltimento o dei grandi impianti di recupero, se
necessario;
e)
politiche generali di gestione dei rifiuti, incluse tecnologie e metodi di gestione
pianificata dei rifiuti, o altre politiche per i rifiuti che pongono problemi particolari di
gestione.
4.
Il piano di gestione dei rifiuti può contenere, tenuto conto del livello e della copertura
geografici dell'area oggetto di pianificazione, i seguenti elementi:
a)
aspetti organizzativi connessi alla gestione dei rifiuti, inclusa una descrizione della
ripartizione delle competenze tra i soggetti pubblici e privati che provvedono alla
gestione dei rifiuti;
b)
valutazione dell’utilità e dell’idoneità del ricorso a strumenti economici e di altro tipo
per la soluzione di vari problemi riguardanti i rifiuti, tenuto conto della necessità di
continuare ad assicurare il buon funzionamento del mercato interno;
PE 408.920\ 83
IT
c)
campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in
generale o a specifiche categorie di consumatori;
d)
siti contaminati, un tempo destinati allo smaltimento dei rifiuti, e misure per la loro
bonifica.
5.
I piani di gestione dei rifiuti si conformano alle prescrizioni in materia di pianificazione
di cui all’articolo 14 della direttiva 94/62/CE e alla strategia al fine di procedere alla
riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare a discarica di cui all’articolo 5 della
direttiva 1999/31/CE.
Articolo 29
Programmi di prevenzione dei rifiuti
1.
Gli Stati membri adottano, a norma degli articoli 1 e 4, programmi di prevenzione dei
rifiuti entro il …*.
Tali programmi sono integrati nei piani di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 28 o, se
opportuno, in altri programmi di politica ambientale oppure costituiscono programmi a sé
stanti. In caso di integrazione nel piano di gestione o in altri programmi, vengono chiaramente
identificate le misure di prevenzione dei rifiuti.
*
Cinque anni dall’entrata in vigore della presente direttiva║.
84 /PE 408.920
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2.
I programmi di cui al paragrafo 1 fissano gli obiettivi di prevenzione. Gli Stati membri
descrivono le misure di prevenzione esistenti e valutano l'utilità degli esempi di misure di cui
all'allegato IV o di altre misure adeguate.
Lo scopo di tali obiettivi e misure è di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali
connessi alla produzione dei rifiuti.
3.
Gli Stati membri stabiliscono gli appropriati specifici parametri qualitativi o quantitativi
per le misure di prevenzione dei rifiuti, adottate per monitorare e valutare i progressi realizzati
nell'attuazione delle misure e possono stabilire specifici traguardi e indicatori qualitativi o
quantitativi, diversi da quelli menzionati nel paragrafo 4, per lo stesso scopo.
4.
Gli indicatori per le misure di prevenzione dei rifiuti possono essere adottati secondo la
procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 3.
5.
La Commissione crea un sistema per lo scambio di informazioni sulle migliori
pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti ed elabora orientamenti per assistere gli Stati
membri nella preparazione dei programmi.
Articolo 30
Valutazione e riesame dei piani e dei programmi
1.
Gli Stati membri provvedono affinché i piani di gestione e i programmi di prevenzione
dei rifiuti siano valutati almeno ogni sei anni e, se opportuno, riesaminati ai sensi degli articoli
9 e 11.
2.
L'Agenzia europea per l'ambiente è invitata a includere nella sua relazione annuale
un riesame dei progressi compiuti nel completamento e nell'attuazione dei programmi di
prevenzione dei rifiuti.
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Articolo 31
Partecipazione del pubblico
Gli Stati membri provvedono affinché le pertinenti parti interessate e autorità e il pubblico in
generale abbiano la possibilità di partecipare all’elaborazione dei piani di gestione e dei
programmi di prevenzione dei rifiuti e di accedervi una volta ultimata la loro elaborazione,
come previsto dalla direttiva 2003/35/CE o, se del caso, dalla direttiva 2001/42/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente1. Essi pubblicano i piani e programmi su
un sito web pubblicamente accessibile.
Articolo 32
Cooperazione
Gli Stati membri cooperano, ove opportuno, con gli altri Stati membri interessati e con la
Commissione alla predisposizione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei
rifiuti in conformità degli articoli 28 e 29.
Articolo 33
Informazioni da comunicare alla Commissione
1.
Gli Stati membri informano la Commissione dei piani di gestione e dei programmi di
prevenzione dei rifiuti di cui agli articoli 28 e 29 che sono stati adottati e delle eventuali
revisioni sostanziali ad essi apportate.
1
GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.
86 /PE 408.920
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2.
Il formato per la notifica delle informazioni sull'adozione e sulle revisioni sostanziali di
tali piani e programmi è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 39, paragrafo 3.
Capo VI
Ispezioni e registri
Articolo 34
Ispezioni
1.
Gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento dei rifiuti, gli enti o le
imprese che raccolgono o trasportano rifiuti a titolo professionale, gli intermediari e i
commercianti nonché gli enti o le imprese che producono rifiuti pericolosi sono soggetti ad
adeguate ispezioni periodiche da parte delle autorità competenti.
2.
Le ispezioni relative alle operazioni di raccolta e di trasporto dei rifiuti riguardano
l’origine, la natura, la quantità e la destinazione dei rifiuti raccolti e trasportati.
3.
Gli Stati membri possono tenere conto delle registrazioni ottenute nell'ambito del
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) in particolare per quanto riguarda la
frequenza e l'intensità delle ispezioni.
PE 408.920\ 87
IT
Articolo 35
Tenuta di registri
1.
Gli enti o le imprese di cui all’articolo 23, paragrafo 1, i produttori di rifiuti pericolosi e
gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che
operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi, tengono un registro
cronologico in cui sono indicati la quantità, la natura e l’origine dei rifiuti, nonché, se
opportuno, la destinazione, la frequenza di raccolta, il mezzo di trasporto e il metodo di
trattamento previsti per i rifiuti e forniscono, su richiesta, tali informazioni alle autorità
competenti.
2.
Per i rifiuti pericolosi i registri sono conservati per un periodo minimo di tre anni, salvo
il caso degli enti e delle imprese che trasportano rifiuti pericolosi, che devono conservare tali
registri per almeno dodici mesi.
I documenti che comprovano l’esecuzione delle operazioni di gestione sono forniti su richiesta
delle autorità competenti o dei precedenti detentori.
3.
Gli Stati membri possono esigere che i produttori di rifiuti non pericolosi si conformino
ai paragrafi 1 e 2.
Articolo 36
Applicazione e sanzioni
1.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l'abbandono, lo scarico e la
gestione incontrollata dei rifiuti.
2.
Gli Stati membri emanano le disposizioni relative alle sanzioni da irrogare in caso di
violazione delle disposizioni della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per
assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
88 /PE 408.920
IT
Capo VII
Disposizioni finali
Articolo 37
Relazioni e riesame
1.
Ogni tre anni gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni
sull’applicazione della presente direttiva inviando una relazione settoriale in formato
elettronico. Tale relazione contiene anche informazioni sulla gestione degli oli usati e sui
progressi compiuti nell’attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti e, se del caso,
informazioni sulle misure previste dall'articolo 8 sulla responsabilità estesa del produttore.
La relazione è redatta sulla base di un questionario o di uno schema elaborato dalla
Commissione secondo la procedura di cui all’articolo 6 della direttiva 91/692/CEE del
Consiglio, del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni
relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente1. La relazione è trasmessa alla
Commissione entro nove mesi dalla fine del triennio considerato.
2.
La Commissione invia il questionario o lo schema agli Stati membri sei mesi prima
dell’inizio del periodo contemplato dalla relazione settoriale.
3.
Entro nove mesi dalla data di ricevimento delle relazioni settoriali degli Stati membri in
conformità del paragrafo 1, la Commissione pubblica una relazione sull’applicazione della
presente direttiva.
4.
Nella prima relazione, elaborata entro…*, la Commissione riesamina l’applicazione
della presente direttiva, incluse le disposizioni in materia di efficienza energetica, e, ove
opportuno, presenta una proposta di revisione. La relazione valuta anche i programmi, gli
obiettivi e gli indicatori ▌esistenti negli Stati membri in materia di prevenzione dei rifiuti ed
esamina l'opportunità di programmi a livello comunitario, inclusi regimi di responsabilità
estesa del produttore per determinati flussi di rifiuti, obiettivi, indicatori e misure correlati al
riciclaggio e operazioni di recupero di energia e materiali, che possano contribuire a
raggiungere in modo più efficace gli obiettivi di cui agli articoli 1 e 4.
1
*
GU L 377 del 31.12.1991, pag. 48. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE)
n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.
║Sei anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.
PE 408.920\ 89
IT
Articolo 38
Interpretazione e adeguamento al progresso tecnico
1.
La Commissione può elaborare orientamenti per l'interpretazione delle definizioni di
recupero e di smaltimento ▌.
Se necessario, l'applicazione della formula per gli impianti di incenerimento di cui
all'allegato II, codice R1, è specificata. È possibile considerare le condizioni climatiche locali,
ad esempio la rigidità del clima e il bisogno di riscaldamento nella misura in cui influenzano i
quantitativi di energia che possono essere tecnicamente usati o prodotti sotto forma di energia
elettrica, termica, raffreddamento o vapore. Anche le condizioni locali delle regioni
ultraperiferiche di cui all'articolo 299, paragrafo 2, quarto comma, del trattato e dei territori di
cui all'articolo 25 dell'atto di adesione del 1985 possono essere prese in considerazione. Tale
misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, è adottata secondo
la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 39, paragrafo 2.
2.
Gli allegati possono essere modificati per tener conto del progresso scientifico e tecnico.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate
secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 39, paragrafo 2.
Articolo 39
Procedura di comitato
1.
La Commissione è assistita da un comitato.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis,
paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni
dell’articolo 8 della stessa.
90 /PE 408.920
IT
3.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7
della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Il termine di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
4.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7
della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Articolo 40
Attuazione
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il …*.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla
presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione
ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di
diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
*
Ventiquattro mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva║.
PE 408.920\ 91
IT
Articolo 41
Abrogazione e disposizioni transitorie
Le direttive 75/439/CEE, 91/689/CEE e 2006/12/CE sono abrogate con effetto dal…*.
Tuttavia, dal ...++ si applicano le seguenti disposizioni:
a)
nella direttiva 75/439/CEE, l'articolo 10, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il metodo di riferimento per la misurazione del contenuto di PCB/PCT degli oli usati è
fissato dalla Commissione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della
presente direttiva completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con
controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 4 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti*.
______________
*
GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.";
b)
la direttiva 91/689/CEE è così modificata:
i)
l'articolo 1, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
" 4. Ai fini della presente direttiva, si intendono per «rifiuti pericolosi»:
– rifiuti classificati come pericolosi figuranti nell'elenco stabilito dalla decisione
2000/532/CE della Commissione* sulla base degli allegati I e II della presente
direttiva. Tali rifiuti devono possedere almeno una delle caratteristiche elencate
nell'allegato III. L'elenco tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e,
ove necessario, dei valori limite di concentrazione. L'elenco è riesaminato
periodicamente e, se necessario, riveduto. Tali misure, intese a modificare elementi
non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la
procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 4 della
direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006,
relativa ai rifiuti**;
*
++
Ventiquattro mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva║.
GU: si prega di inserire la data di entrata in vigore della presente direttiva.
92 /PE 408.920
IT
– qualsiasi altro rifiuto che, secondo uno Stato membro, possiede una delle
caratteristiche indicate nell'allegato III. Tali casi sono notificati alla Commissione e
riesaminati ai fini dell'adeguamento dell'elenco. Tali misure, intese a modificare
elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo
la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18, paragrafo 4
della direttiva 2006/12/CE.
____________
* GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3. Decisone modificata da ultimo dalla decisione
2001/573/CE del Consiglio (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 18).
** GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.";
ii)
l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
"Articolo 9
Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso
tecnico e scientifico e per rivedere l'elenco dei rifiuti di cui all'articolo 1, paragrafo 4,
intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche
completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo
di cui all'articolo 18, paragrafo 4 della direttiva 2006/12/CE.";
c)
la direttiva 2006/12/CE è modificata come segue.
i)
all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), si applica la decisione 2000/532/CE* della
Commissione* che riporta l'elenco dei rifiuti che rientrano nella categorie elencate
all'allegato I. L'elenco è riesaminato periodicamente e, se necessario, riveduto. Tali
misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva
completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo
di cui all'articolo 18, paragrafo 4.
_________
* GU L 226 del 6.9.2000, pag. 3. Decisione modificata da ultimo dalla decisione
2001/573/CE del Consiglio (GU L 203 del 28.7.2001, pag. 18).";
PE 408.920\ 93
IT
ii)
l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
"Articolo 17
Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico e scientifico,
intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate
secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 18,
paragrafo 4.";
iii)
l’articolo 18, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:
"4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5
bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle
disposizioni dell’articolo 8 della stessa.”.
I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo
la tavola di concordanza di cui all’allegato V.
Articolo 42
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 43
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a ║,
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
94 /PE 408.920
IT
ALLEGATO I
Operazioni di smaltimento
D1
Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica, ecc.)
D2
Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti liquidi o fanghi nei
suoli, ecc.)
D3
Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in pozzi, in cupole saline
o in faglie geologiche naturali, ecc.)
D4
Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi, stagni o lagune, ecc.)
D5
Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistemazione in alveoli stagni separati,
ricoperti e isolati gli uni dagli altri e dall’ambiente, ecc.)
D6
Scarico dei rifiuti solidi nell’ambiente idrico eccetto l’immersione
D7
Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
D8
Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato, che dia origine a
composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti indicati da
D 1 a D 12
D9
Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente allegato, che dia
origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno dei procedimenti
indicati da D 1 a D 12 (ad es. evaporazione, essiccazione, calcinazione, ecc.)
PE 408.920\ 95
IT
D 10
Incenerimento a terra
D 11
Incenerimento in mare*
D 12
Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una miniera)
D 13
Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 12**
D 14
Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 13
D 15
Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D 1 a D 14
(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono
prodotti)***
_____________
* Questa operazione è vietata dalla normativa UE e dalle convenzioni internazionali.
** In mancanza di un altro codice D appropriato, può comprendere le operazioni preliminari
precedenti allo smaltimento, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la
frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il
condizionamento o la separazione prima di una delle operazioni indicate da D 1 a D 12.
*** Il deposito temporaneo è il deposito preliminare a norma dell'articolo 3, punto 10.
96 /PE 408.920
IT
ALLEGATO II
Operazioni di recupero
R1
Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre
energia*
R2
Recupero/rigenerazione dei solventi
R3
Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese
le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)**
R4
Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici
R5
Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche***
R6
Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7
Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento
R8
Recupero dei prodotti provenienti da catalizzatori
R9
Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R 10
Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia
R 11
Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R 1 a R 10
R 12
Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R 1 a R 11****
R 13
Messa in riserva di rifiuti in attesa di una delle operazioni indicate da R 1 a R 12
(escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui i rifiuti sono
prodotti).*****
║
PE 408.920\ 97
IT
___________
* Gli impianti di incenerimento dei rifiuti solidi urbani sono compresi solo se la loro efficienza
energetica è uguale o superiore a:
║0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria
applicabile anteriormente al 1° gennaio 2009,
║0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008,
calcolata con la seguente formula:
Efficienza energetica = (Ep - (Ef + Ei)) / (0,97 x (Ew + Ef))
dove:
Ep = energia annua prodotta sotto forma di energia termica o elettrica. È calcolata
moltiplicando l’energia sotto forma di elettricità per 2,6 e l’energia termica prodotta per uso
commerciale per 1,1 (GJ/anno)
Ef = alimentazione annua di energia nel sistema con combustibili che contribuiscono alla
produzione di vapore (GJ/anno)
Ew = energia annua contenuta nei rifiuti trattati calcolata in base al potere calorifico netto più
basso dei rifiuti (GJ/anno)
Ei = energia annua importata, escluse Ew ed Ef (GJ/anno)
0,97 = fattore corrispondente alle perdite di energia dovute alle ceneri pesanti (scorie) e alle
radiazioni.
La formula si applica conformemente al documento di riferimento sulle migliori tecniche
disponibili per l’incenerimento dei rifiuti.
** Sono comprese la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze
chimiche.
98 /PE 408.920
IT
*** È compresa la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo e il riciclaggio dei
materiali da costruzione inorganici.
**** In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari
precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione,
la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il
ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da
R 1 a R 11.
***** Il deposito temporaneo è il deposito preliminare a norma dell'articolo 3, punto 10.
PE 408.920\ 99
IT
ALLEGATO III
Caratteristiche di pericolo per i rifiuti
H1
"Esplosivo": sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che
sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene.
H2
"Comburente": sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se
infiammabili, presentano una forte reazione esotermica.
H 3-A
"Facilmente infiammabile":
║sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21° C
(compresi i liquidi estremamente infiammabili), o
║sostanze e preparati che a contatto con l’aria, a temperatura ambiente e senza apporto
di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
║sostanze e preparati solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di
una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo
l’allontanamento della sorgente di accensione, o
║sostanze e preparati gassosi che si infiammano a contatto con l’aria a pressione
normale, o
║sostanze e preparati che, a contatto con l’acqua o con l’aria umida, sprigionano gas
facilmente infiammabili in quantità pericolose.
100 /PE 408.920
IT
H 3-B
"Infiammabile": sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o
superiore a 21°C e inferiore o pari a 55°C.
H4
"Irritante: sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o
ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria.
H5
"Nocivo": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea,
possono comportare rischi per la salute di gravità limitata.
H6
"Tossico": sostanze e preparati (compresi sostanze e preparati molto tossici) che, per
inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute
gravi, acuti o cronici e anche la morte.
H7
"Cancerogeno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione
cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne l’incidenza.
H8
"Corrosivo": sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su
di essi un’azione distruttiva.
H9
"Infettivo": sostanze e preparati contenenti microrganismi vitali o loro tossine,
conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell’uomo o in altri
organismi viventi.
H 10
"Tossico per la riproduzione": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o
penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o
aumentarne l’incidenza.
H 11
"Mutageno": sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione
cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne l’incidenza.
PE 408.920\ 101
IT
H 12
Rifiuti che, a contatto con l’acqua, l’aria o un acido, sprigionano un gas tossico o
molto tossico.
H 13*
"Sensibilizzanti": sostanze e preparati che, per inalazione o penetrazione cutanea,
possono dar luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva
esposizione alla sostanza o al preparato produce effetti nefasti caratteristici.
H 14
"Ecotossico": rifiuti che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti
per uno o più comparti ambientali.
H 15
Rifiuti suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un’altra
sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche
sopra elencate.
Note
1.
L’attribuzione delle caratteristiche di pericolo "tossico" (e "molto tossico"), "nocivo",
"corrosivo", "irritante", "cancerogeno", "tossico per la riproduzione", "mutageno" ed
"ecotossico" è effettuata secondo i criteri stabiliti nell’allegato VI della direttiva
67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione,
all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose1.
2.
Ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva
1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999 concernente
il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli
Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei
preparati pericolosi2.
Metodi di prova
I metodi da utilizzare sono descritti nell’allegato V della direttiva 67/548/CEE e in altre
pertinenti note del CEN.
*
1
2
Se disponibili metodi di prova.
GU 196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/121/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 850).
GU L 200 del 30.7.1999, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE)
n. 1907/2006 (GU L 396 del 30.12.2006. Rettifica in GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3).
102 /PE 408.920
IT
ALLEGATO IV
Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 29
Misure che possono incidere sulle condizioni generali relative alla produzione di rifiuti
1.
Ricorso a misure di pianificazione o ad altri strumenti economici che promuovono
l'uso efficiente delle risorse.
2.
Promozione di attività di ricerca e sviluppo finalizzate a realizzare prodotti e
tecnologie più puliti e capaci di generare meno rifiuti; diffusione e utilizzo dei risultati
di tali attività.
3.
Elaborazione di indicatori efficaci e significativi delle pressioni ambientali associate
alla produzione di rifiuti volti a contribuire alla prevenzione della produzione di rifiuti
a tutti i livelli, dalla comparazione di prodotti a livello comunitario attraverso
interventi delle autorità locali fino a misure nazionali.
Misure che possono incidere sulla fase di progettazione e produzione e di distribuzione
4.
Promozione della progettazione ecologica (cioè l’integrazione sistematica degli aspetti
ambientali nella progettazione del prodotto al fine di migliorarne le prestazioni
ambientali nel corso dell’intero ciclo di vita).
5.
Diffusione di informazioni sulle tecniche di prevenzione dei rifiuti al fine di agevolare
l’applicazione delle migliori tecniche disponibili da parte dell’industria.
PE 408.920\ 103
IT
6.
Organizzazione di attività di formazione delle autorità competenti per quanto riguarda
l’integrazione delle prescrizioni in materia di prevenzione dei rifiuti nelle
autorizzazioni rilasciate a norma della presente direttiva e della direttiva 96/61/CE.
7.
Introduzione di misure per prevenire la produzione di rifiuti negli impianti non soggetti
alla direttiva 96/61/CE. Tali misure potrebbero eventualmente comprendere
valutazioni o piani di prevenzione dei rifiuti.
8.
Campagne di sensibilizzazione o interventi per sostenere le imprese a livello
finanziario, decisionale o in altro modo. Tali misure possono essere particolarmente
efficaci se sono destinate specificamente (e adattate) alle piccole e medie imprese e se
operano attraverso reti di imprese già costituite.
9.
Ricorso ad accordi volontari, a panel di consumatori e produttori o a negoziati
settoriali per incoraggiare le imprese o i settori industriali interessati a predisporre i
propri piani o obiettivi di prevenzione dei rifiuti o a modificare prodotti o imballaggi
che generano troppi rifiuti.
10.
Promozione di sistemi di gestione ambientale affidabili, come l'EMAS e la norma ISO
14001.
Misure che possono incidere sulla fase del consumo e dell’utilizzo
11.
Ricorso a strumenti economici, ad esempio incentivi per l’acquisto di beni e servizi
meno inquinanti o imposizione ai consumatori di un pagamento obbligatorio per un
determinato articolo o elemento dell’imballaggio che altrimenti sarebbe fornito
gratuitamente.
12.
Campagne di sensibilizzazione e diffusione di informazioni destinate al pubblico in
generale o a specifiche categorie di consumatori.
104 /PE 408.920
IT
13.
Promozione di marchi di qualità ecologica affidabili.
14.
Accordi con l’industria, ricorrendo ad esempio a gruppi di studio sui prodotti come
quelli costituiti nell’ambito delle politiche integrate di prodotto, o accordi con i
rivenditori per garantire la disponibilità di informazioni sulla prevenzione dei rifiuti e
di prodotti a minor impatto ambientale.
15.
Nell’ambito degli appalti pubblici e privati, integrazione dei criteri ambientali e di
prevenzione dei rifiuti nei bandi di gara e nei contratti, coerentemente con quanto
indicato nel manuale sugli appalti pubblici ecocompatibili pubblicato dalla
Commissione il 29 ottobre 2004.
16.
Promozione del riutilizzo e/o della riparazione di determinati prodotti scartati, o loro
componenti in particolare attraverso misure educative, economiche, logistiche o altro,
ad esempio il sostegno o la creazione di centri e reti accreditati di
riparazione/riutilizzo, specialmente in regioni densamente popolate.
______________
PE 408.920\ 105
IT
ALLEGATO V
TAVOLA DI CONCORDANZA
Direttiva 2006/12/CE
Articolo 1, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 3, punto 1
Articolo 1, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 3, punto 5
Articolo 1, paragrafo 1, lettera c)
Articolo 3, punto 6
Articolo 1, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 3, punto 9
Articolo 1, paragrafo 1, lettera e)
Articolo 3, punto 19
Articolo 1, paragrafo 1, lettera f)
Articolo 3, punto 15
Articolo 1, paragrafo 1, lettera g)
Articolo 3, punto 10
Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 7
Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii)
Articolo 2, paragrafo 2, lettera d)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera f), e articolo 2,
paragrafo 2, lettera c)
106 /PE 408.920
IT
Attuale direttiva
Direttiva 2006/12/CE
Attuale direttiva
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iv)
Articolo 2, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto v)
Articolo 2, paragrafo 1, lettera e)
Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 4
Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 4
Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 13
Articolo 4 paragrafo 2
Articolo 36 paragrafo 1
Articolo 5
Articolo 16
Articolo 6
-
Articolo 7
Articolo 28
Articolo 8
Articolo 15
Articolo 9
Articolo 23
Articolo 10
Articolo 23
Articolo 11
Articoli 24 e 25
Articolo 12
Articolo 26
Articolo 13
Articolo 34
Articolo 14
Articolo 35
PE 408.920\ 107
IT
Direttiva 2006/12/CE
Articolo 15
Articolo 14
Articolo 16
Articolo 37
Articolo 17
Articolo 38
Articolo 18, paragrafo 1
Articolo 39, paragrafo 1
-
Articolo 39, paragrafo 2
Articolo 18, paragrafo 2
Articolo 39, paragrafo 4
Articolo 18, paragrafo 3
Articolo 39, paragrafo 3
Articolo 19
Articolo 40
Articolo 20
-
Articolo 21
Articolo 42
Articolo 22
Articolo 43
Allegato I
-
Allegato IIA
Allegato I
Allegato IIB
Allegato II
108 /PE 408.920
IT
Attuale direttiva
Direttiva 75/439/CEE
Attuale direttiva
Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 3, punto 18
Articolo 2
Articoli 13 e 21
Articolo 3, paragrafi 1 e 2
-
Articolo 3, paragrafo 3
Articolo 13
Articolo 4
Articolo 13
Articolo 5, paragrafo 1
-
Articolo 5, paragrafo 2
-
Articolo 5, paragrafo 3
-
Articolo 5, paragrafo 4
Articoli 26 e 34
Articolo 6
Articolo 23
Articolo 7, lettera a)
Articolo 13
Articolo 7, lettera b)
-
Articolo 8, paragrafo 1
-
Articolo 8, paragrafo 2, lettera a)
-
Articolo 8, paragrafo 2, lettera b)
-
Articolo 8, paragrafo 3
-
Articolo 9
-
PE 408.920\ 109
IT
Direttiva 75/439/CEE
Articolo 10, paragrafo 1
Articolo 18
Articolo 10, paragrafo 2
Articolo 13
Articolo 10, paragrafi 3 e 4
-
Articolo 10, paragrafo 5
Articoli 19, 21, 25 e35
Articolo 11
-
Articolo 12
Articolo 35
Articolo 13, paragrafo 1
Articolo 34
Articolo 13, paragrafo 2
-
Articolo 14
-
Articolo 15
-
Articolo 16
-
Articolo 17
-
Articolo 18
Articolo 37
Articolo 19
-
Articolo 20
-
Articolo 21
-
Articolo 22
-
Allegato I
-
110 /PE 408.920
IT
Attuale direttiva
Direttiva 91/689/CEE
Attuale direttiva
Articolo 1, paragrafo 1
-
Articolo 1, paragrafo 2
-
Articolo 1, paragrafo 3
Articolo 1, paragrafo 4
Articolo 3, punto 2 e articolo 7
Articolo 1, paragrafo 5
Articolo 20
Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 23
Articolo 2, paragrafi da 2 a 4
Articolo 18
Articolo 3
Articoli 24, 25 e 26
Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 34 paragrafo 1
Articolo 4, paragrafi 2 e 3
Articolo 35
Articolo 5, paragrafo 1
Articolo 19, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 2
Articolo 34 paragrafo 2
Articolo 5, paragrafo 3
Articolo 19, paragrafo 2
Articolo 6
Articolo 28
Articolo 7
-
PE 408.920\ 111
IT
Direttiva 91/689/CEE
Attuale direttiva
Articolo 8
-
Articolo 9
-
Articolo 10
-
Articolo 11
-
Articolo 12
-
Allegati I e II
-
Allegato III
Allegato III
___________________
112 /PE 408.920
IT
P6_TA-PROV(2008)0283
Standard di qualità ambientale nel settore delle acque ***II
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 relativa alla posizione
comune del Consiglio in vista dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque e
recante modifica delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE,
86/280/CEE e 2000/60/CE (11486/3/2007 – C6-0055/2008 – 2006/0129(COD))
(Procedura di codecisione: seconda lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la posizione comune del Consiglio (11486/3/2007 – C6-0055/2008),
– vista la sua posizione in prima lettura1 sulla proposta della Commissione al Parlamento
europeo e al Consiglio (COM(2006)0397),
– visto l'articolo 251, paragrafo 2, del trattato CE,
– visto l'articolo 62 del suo regolamento,
– vista la raccomandazione per la seconda lettura della commissione per l'ambiente, la sanità
pubblica e la sicurezza alimentare (A6-0192/2008),
1. approva la posizione comune quale emendata;
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
1
GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 91.
PE 408.920\ 113
IT
P6_TC2-COD(2006)0129
Posizione del Parlamento europeo definita in seconda lettura il 17 giugno 2008 in vista
dell'adozione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a standard di
qualità ambientale nel settore della politica delle acque e recante modifica delle direttive
82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE e 2000/60/CE
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 175, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato2,
1
2
GU C 97 del 28.4.2007, pag. 3.
Posizione del Parlamento europeo del 22 maggio 2007 (GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 90),
posizione comune del Consiglio del 20 dicembre 2007 (GU C 71 E del 18.3.2008, pag. 1) e
posizione del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta
ufficiale).
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considerando quanto segue:
(1)
L’inquinamento chimico delle acque di superficie rappresenta una minaccia per
l’ambiente acquatico, con effetti quali la tossicità acuta e cronica per gli organismi
acquatici, l’accumulo negli ecosistemi e la perdita di habitat e di biodiversità, e una
minaccia per la salute umana. È opportuno in via prioritaria individuare le cause
dell'inquinamento e affrontare alla fonte la questione delle emissioni, nel modo più
efficace dal punto di vista economico e ambientale.
(2)
Come stabilito dall'articolo 174 del trattato, la politica della Comunità in materia
ambientale deve essere fondata sul principio di precauzione e sui principi dell'azione
preventiva e della correzione, in via prioritaria, alla fonte dei danni causati
all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".
(3)
Nella decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio
2002, che istituisce il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente1,
si stabilisce che l’ambiente, la salute e la qualità della vita sono le principali priorità
ambientali di detto programma e si sottolinea in particolare la necessità di formulare
una normativa più specifica nel settore della politica delle acque.
(4)
La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000,
che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque2, definisce una
strategia per combattere l’inquinamento idrico e invoca altre misure specifiche
riguardanti il controllo dell'inquinamento e gli standard di qualità ambientale (SQA).
La presente direttiva istituisce SQA conformemente alle disposizioni e agli obiettivi
della direttiva 2000/60/CE.
(5)
Conformemente all'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE e, in particolare, al suo
paragrafo 1, lettera a), gli Stati membri dovrebbero attuare le misure necessarie a
norma dell'articolo 16, paragrafi 1 e 8 di detta direttiva al fine di ridurre
progressivamente l'inquinamento causato dalle sostanze prioritarie e arrestare o
eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite di sostanze pericolose
prioritarie.
1
2
GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.
GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/32/CE
(GU L 81 del 20.3.2008, pag. 60).
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(6)
Dal 2000 in poi sono stati adottati numerosi atti comunitari applicabili a singole
sostanze prioritarie che costituiscono misure di controllo delle emissioni a norma
dell'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE. Inoltre, molti provvedimenti di tutela
ambientale ricadono nell’ambito di applicazione di altre normative comunitarie in
vigore. È opportuno pertanto privilegiare l’attuazione e la revisione degli strumenti
esistenti piuttosto che istituire nuovi controlli.
(7)
Per quanto riguarda i controlli delle emissioni di sostanze prioritarie provenienti da
fonti puntuali e diffuse di cui all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, sembra più
proporzionato ed efficace dal punto di vista dei costi che gli Stati membri, oltre ad
attuare le altre normative comunitarie esistenti, introducano ove necessario misure
adeguate di controllo, a norma dell'articolo 10 della direttiva 2000/60/CE, nel
programma di misure che deve essere predisposto per ciascun distretto idrografico a
norma dell'articolo 11 della medesima direttiva.
(8)
Gli Stati membri dovrebbero migliorare le conoscenze e i dati disponibili sulle fonti
delle sostanze prioritarie e sulle vie di inquinamento onde individuare opzioni per
controlli mirati ed efficaci. Gli Stati membri dovrebbero fra l'altro monitorare i
sedimenti e il biota, ove opportuno, con una frequenza adeguata a fornire dati
sufficienti per un'analisi attendibile delle tendenze a lungo termine delle sostanze
prioritarie che tendono ad accumularsi nei sedimenti e/o nel biota. I risultati del
monitoraggio, compreso quello dei sedimenti e del biota, dovrebbero - nella misura
in cui ciò è richiesto dall'articolo 3 della decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all'istituzione di un elenco
di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE1,
essere resi disponibili al fine di informare le future proposte della Commissione a
norma dell'articolo 16, paragrafi 4 e 8, della direttiva 2000/60/CE.
(9)
La decisione n. 2455/2001/CE ║ istituisce il primo elenco di 33 sostanze o gruppi di
sostanze per le quali è richiesto un intervento in via prioritaria a livello comunitario.
Tra le sostanze prioritarie in questione, alcune sono state classificate come sostanze
pericolose prioritarie per le quali gli Stati membri dovrebbero attuare le misure
necessarie al fine di arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le
perdite. Per le sostanze che si presentano naturalmente o che derivano da processi
naturali, arrestare o eliminare gradualmente le emissioni, gli scarichi e le perdite è
impossibile. Alcune di queste sostanze erano in fase di riesame e dovrebbero essere
classificate. La Commissione dovrebbe proseguire il riesame dell'elenco di sostanze
prioritarie, attribuendo alle sostanze una priorità d'intervento definita in base a criteri
concordati che dimostrino il rischio per l'ambiente acquatico o da esso originato,
tenuto conto del calendario previsto dall'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE, e
presentare eventuali proposte.
1
GU L 331 del 15.12.2001, pag. 1
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IT
(10)
Nell’ottica dell’interesse comunitario e al fine di garantire una regolamentazione più
efficace in materia di tutela delle acque di superficie, è opportuno fissare SQA a livello
comunitario per gli inquinanti classificati come sostanze prioritarie e lasciare agli Stati
membri la facoltà di definire, se necessario, norme nazionali per gli altri inquinanti,
ferma restando l'applicazione delle norme comunitarie del caso. Tuttavia, otto
inquinanti, che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 86/280/CEE del
Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per
gli scarichi di talune sostanze pericolose che figurano nell'elenco I dell'allegato della
direttiva 76/464/CEE1, e appartengono al gruppo di sostanze per le quali gli Stati
membri dovrebbero attuare misure finalizzate a raggiungere un buono stato chimico
entro il 2015, fatti salvi gli articoli 2 e 4 della direttiva 2000/60/CE, non sono stati
inseriti nell’elenco di sostanze prioritarie. Gli standard comuni fissati per questi
inquinanti si sono tuttavia rivelati utili ed è pertanto opportuno che essi continuino ad
essere disciplinati a livello comunitario.
(11)
Pertanto, le disposizioni riguardanti gli attuali obiettivi di qualità ambientale definite
nella direttiva 82/176/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1982, concernente i valori
limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio del settore dell'elettrolisi dei
cloruri alcalini2, nella direttiva 83/513/CEE del Consiglio, del 26 settembre 1983,
concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di cadmio3, nella
direttiva 84/156/CEE del Consiglio, dell'8 marzo 1984, concernente i valori limite e gli
obiettivi di qualità per gli scarichi di mercurio provenienti da settori diversi da quello
dell'elettrolisi dei cloruri alcalini4, nella direttiva 84/491/CEE del Consiglio, del 9
ottobre 1984, concernente i valori limite e gli obiettivi di qualità per gli scarichi di
esaclorocicloesano5, e nella direttiva 86/280/CEE risulteranno superate e dovrebbero
essere abrogate.
(12)
L’ambiente acquatico può essere colpito da inquinamento chimico a breve e a lungo
termine e per questo motivo, per definire gli SQA è opportuno basarsi sui dati relativi
agli effetti acuti e cronici delle sostanze. Ai fini di un’adeguata protezione
dell’ambiente acquatico e della salute umana è opportuno fissare SQA espressi come
un valore medio annuo in grado di garantire una protezione nei confronti
dell’esposizione a lungo termine e stabilire concentrazioni massime ammissibili per
garantire la protezione contro l’esposizione a breve termine.
(13)
Conformemente alle norme stabilite nella sezione 1.3.4 dell'allegato V della direttiva
2000/60/CE, nel verificare il rispetto degli SQA, compresi quelli espressi in termini di
concentrazioni massime ammissibili, gli Stati membri possono introdurre metodi
statistici quali il calcolo del percentile per ovviare ad anomalie (deviazioni estreme
dalla media) e letture erronee, al fine di garantire un adeguato livello di attendibilità e
di precisione. Per garantire la comparabilità del monitoraggio tra Stati membri, è
opportuno prevedere l'introduzione di norme dettagliate relative a detti metodi statistici
attraverso la procedura di comitato.
1
2
3
4
5
GU L 181 del 4.7.1986, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/692/CEE (GU L
377 del 31.12.1991, pag. 48).
GU L 81 del 27.3.1982, pag. 29. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE.
GU L 291 del 24.10.1983, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE.
GU L 74 del 17.3.1984, pag. 49. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE.
GU L 274 del 17.10.1984, pag. 11. Direttiva modificata dalla direttiva 91/692/CEE.
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(14)
In questa fase è opportuno, per la maggior parte delle sostanze, limitare la definizione
di SQA a livello comunitario alle sole acque di superficie. Per l’esaclorobenzene,
l’esaclorobutadiene e il mercurio non è tuttavia possibile garantire una protezione
contro gli effetti indiretti e l’avvelenamento secondario a livello comunitario fissando
SQA per le sole acque di superficie. È quindi opportuno fissare SQA per il biota a
livello comunitario per queste tre sostanze. Per consentire agli Stati membri una certa
flessibilità legata alla loro strategia di monitoraggio, essi dovrebbero poter monitorare
e applicare detti SQA per il biota oppure fissare SQA più severi per le acque
superficiali che offrano lo stesso livello di protezione.
(15)
Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter fissare a livello nazionale SQA per i
sedimenti e/o il biota e applicare tali SQA anziché quelli per le acque di cui alla
presente direttiva. Detti SQA dovrebbero essere fissati attraverso una procedura
trasparente che comporti notifiche alla Commissione e agli altri Stati membri, in modo
da garantire un livello di protezione equivalente agli SQA per le acque fissati a livello
comunitario. La Commissione dovrebbe riassumere tali notifiche nelle sue relazioni
sull'attuazione della direttiva 2000/60/CE. Infine, ▌ i sedimenti e il biota rimangono
matrici importanti per monitorare la presenza di alcune sostanze aventi un potenziale
d'accumulo significativo. Per valutare l’impatto sul lungo periodo delle attività
antropiche e le relative tendenze, gli Stati membri dovrebbero adottare misure, fatto
salvo l'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, finalizzate a garantire che gli attuali livelli
di contaminazione nel biota e nei sedimenti non aumentino in modo rilevante.
(16)
In conformità dell'articolo 13 e dell'allegato VII, sezione A, punto 5, della direttiva
2000/60/CE, ogni esenzione dall'applicazione degli standard di qualità ambientale
per le sostanze prioritarie applicata ai corpi idrici a norma dell'articolo 4, paragrafi
4, 5 e 6, di detta direttiva, tenendo conto dell'articolo 4, paragrafi 8 e 9, della
medesima, dovrebbe essere riportata nei piani di gestione dei bacini idrografici.
Purché siano soddisfatte le prescrizioni dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE,
comprese le condizioni per le esenzioni, possono svolgersi attività, anche di
dragaggio e di trasporto, che danno luogo a scarichi, emissioni e perdite di sostanze
prioritarie.
(17)
Gli Stati membri devono conformarsi alla direttiva 98/83/CE del Consiglio, del
3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano1, e
gestire i corpi idrici superficiali utilizzati per l’estrazione di acqua potabile a norma
dell'articolo 7 della direttiva 2000/60/CE. La presente direttiva dovrebbe pertanto
essere attuata fatte salve tali disposizioni, che possono comportare la definizione di
standard più rigorosi.
(18)
In prossimità degli scarichi da fonti puntuali le concentrazioni degli inquinanti sono di
solito più elevate delle concentrazioni ambiente nelle acque. Pertanto, gli Stati membri
dovrebbero poter avvalersi di zone di mescolamento, a condizione che queste non
compromettano la conformità del resto del corpo idrico superficiale ai relativi SQA.
L'estensione delle zone di mescolamento dovrebbe essere limitata alla prossimità del
punto di scarico ed essere proporzionata. In conformità dell'articolo 3, paragrafo 4,
della direttiva 2000/60/CE; Gli Stati membri dovrebbero provvedere, ove opportuno,
affinché i requisiti per conseguire gli obiettivi ambientali di cui all'articolo 4 di tale
1
GU L 330 del 5.12. 1998, pag. 32. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2005.
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IT
direttiva siano coordinati in tutto il distretto idrografico, ivi compresa la
designazione di zone di mescolamento nei corpi idrici transfrontalieri.
(19)
Occorre verificare la conformità agli obiettivi di arresto o eliminazione graduale e di
riduzione, definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 2000/60/CE, e
rendere la valutazione della conformità a tali obblighi un’operazione trasparente, in
particolare per quanto riguarda il considerare significativi le emissioni, gli scarichi e le
perdite di origine antropica. Le scadenze per l’arresto o l’eliminazione graduale e la
riduzione possono inoltre essere correlate soltanto ad un inventario. Dovrebbe altresì
essere possibile valutare l’applicazione dell’articolo 4, paragrafi da 4 a 7 della direttiva
2000/60/CE. Serve del pari uno strumento adeguato per quantificare le perdite di
sostanze che avvengono naturalmente o che derivano da processi naturali, poiché in
questo caso sono impossibili sia l'arresto sia l'eliminazione graduale completi da tutte
le fonti potenziali. Per rispondere a tali esigenze ciascuno Stato membro dovrebbe
istituire un inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite per ciascun distretto
o parte di distretto idrografico situato nel suo territorio.
(20)
Per evitare che la creazione di tali inventari si sovrapponga ad altre attività analoghe e
per garantire che essi siano coerenti con altri strumenti esistenti nel campo della tutela
delle acque di superficie, gli Stati membri dovrebbero utilizzare le informazioni
raccolte a norma della direttiva 2000/60/CE e del regolamento (CE) n. 166/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un
registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti1.
(21)
Per assicurare una coerente protezione delle acque superficiali, gli Stati membri che
hanno in comune dei corpi idrici superficiali dovrebbero coordinare le loro attività
di monitoraggio e, ove opportuno, la compilazione degli inventari.
(22)
Per rispecchiare al meglio le proprie esigenze, gli Stati membri dovrebbero poter
scegliere un periodo di riferimento adeguato della durata di un anno per misurare le
principali voci presenti nell’inventario. È opportuno tuttavia tener conto del fatto che le
perdite conseguenti all’applicazione di pesticidi possono variare notevolmente da un
anno all’altro a causa del diverso tasso di irrorazione, ad esempio per le diverse
condizioni climatiche. Per questo motivo, gli Stati membri dovrebbero avere la
possibilità di scegliere un periodo di riferimento triennale per alcune sostanze
disciplinate dalla direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa
all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari1.
(23)
Per ottimizzare l’uso dell’inventario è opportuno fissare una scadenza entro la quale la
Commissione dovrà verificare i progressi verso la conformità delle emissioni, degli
scarichi e delle perdite agli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della
direttiva 2000/60/CE, fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 4 e 5 di detta direttiva.
(24)
Dovrebbero essere elaborati orientamenti tecnici per contribuire all'armonizzazione
delle metodologie utilizzate dagli Stati membri per istituire gli inventari delle
emissioni, degli scarichi e delle perdite, comprese quelle derivanti dall'inquinamento
accumulato nei sedimenti.
1
GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1.
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IT
(25)
Vari Stati membri sono colpiti dall'inquinamento proveniente da una fonte esterna alla
loro giurisdizione nazionale. È pertanto opportuno chiarire che uno Stato membro non
violerebbe gli obblighi che gli derivano dalla presente direttiva in conseguenza del
superamento di un SQA causato da detto inquinamento transfrontaliero, purché
sussistano determinate condizioni e abbia fatto ricorso, ove opportuno, alle pertinenti
disposizioni della direttiva 2000/60/CE.
(26)
Sulla scorta delle relazioni presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 15
della direttiva 2000/60/CE, la Commissione dovrebbe riesaminare la necessità di
modificare gli atti esistenti e la necessità di misure specifiche supplementari su scala
comunitaria, come controlli delle emisssioni, e, se del caso, presentare opportune
proposte. La Commissione dovrebbe riferire le conclusioni di tale riesame al
Parlamento europeo e al Consiglio nel contesto della relazione di cui all'articolo 18,
paragrafo 1, della direttiva 2000/60/CE. Nel formulare proposte di misure di
controllo delle emissioni, tenuto conto dell'articolo 10 della direttiva 2000/60/CE, la
Commissione dovrebbe tener conto delle prescrizioni vigenti in materia di controllo
delle emissioni, quali quelle di cui alla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 15 gennaio 2008, sulla prevenzione e la riduzione integrate
dell’inquinamento2, e dei più recenti sviluppi delle tecnologie per la riduzione
dell'inquinamento.
(27)
Il documento di orientamento tecnico per la valutazione del rischio redatto a corredo
della direttiva 93/67/CEE della Commissione, del 20 luglio 1993, che stabilisce i
principi per la valutazione dei rischi per l'uomo e per l'ambiente delle sostanze
notificate ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio3, ▌della direttiva 98/8/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione
sul mercato dei biocidi4 e del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che
istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche5, istituisce criteri per
individuare le sostanze persistenti, soggette a bioaccumulo e tossiche e le sostanze che
destano preoccupazioni analoghe, in particolare le sostanze molto persistenti e
altamente bioaccumulabili, di cui alla direttiva 2000/60/CE. Per garantire la coerenza
della normativa comunitaria è opportuno che tali criteri siano i soli applicabili alle
sostanze in fase di riesame a norma della decisione n. 2455/2001/CE e che l’allegato X
della direttiva 2000/60/CE sia sostituito di conseguenza.
(28)
Gli obblighi contemplati dalle direttive elencate nell’allegato IX della direttiva
2000/60/CE figurano già nella direttiva 2008/1/CE e nella direttiva 2000/60/CE e, se
gli SQA sono mantenuti o rivisti, deve essere garantito almeno lo stesso livello di
protezione. Per adottare un approccio coerente alla problematica dell’inquinamento
chimico delle acque di superficie e per semplificare e rendere più chiara la normativa
1
2
3
4
5
GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/45/CE della
Commissione (GU L 94 del 5.4.2008, pag. 21).
GU L 24 del 29.1.2008, pag. 8.
GU L 227 dell'8.9.1993, pag. 9.
GU L 123 del 24.4.1998. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2008/31/CE (GU L 81 del
20.3.2008, pag. 57).
GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1354/2007
del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 1).
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comunitaria vigente in materia, è opportuno abrogare, a norma della direttiva
2000/60/CE e a decorrere dal 22 dicembre 2012, le direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE,
84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE.
(29)
Le raccomandazioni di cui alla direttiva 2000/60/CE, in particolare quelle del comitato
scientifico della tossicità, dell'ecotossicità e dell'ambiente, sono state prese in
considerazione.
(30)
Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio"1, gli
Stati membri sono incoraggiati a elaborare, per loro stessi e nell'interesse della
Comunità, le proprie tabelle, illustrando, per quanto possibile, la correlazione tra la
presente direttiva e le misure di recepimento, e a pubblicarle.
(31)
Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire il raggiungimento di uno stato
chimico buono delle acque superficiali attraverso l'istituzione di SQA per le sostanze
prioritarie e per alcuni altri inquinanti, non può essere realizzato in misura sufficiente
dagli Stati membri e può dunque, a motivo della necessità di mantenere lo stesso
livello di protezione delle acque superficiali in tutta la Comunità, essere realizzato
meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di
sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto
è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(32)
Le misure necessarie per l’attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per
l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione2.
(33)
A norma dell'articolo 174 del trattato, nel predisporre la sua politica in materia
ambientale la Comunità deve tener conto dei dati scientifici e tecnici disponibili,
delle condizioni dell'ambiente nelle varie regioni della Comunità, dello sviluppo
socioeconomico della Comunità nel suo insieme e dello sviluppo equilibrato delle
sue singole regioni nonché dei vantaggi e degli oneri che possono derivare
dall'azione o dall'assenza di azione.
(34)
In particolare, la Commissione ha il potere di modificare il punto 3 della parte B
dell'allegato I. Tale misura di portata generale intesa a modificare elementi non
essenziali della presente direttiva o ad integrarla con l'aggiunta di nuovi elementi non
essenziali, dovrebbe essere adottata secondo la procedura di regolamentazione con
controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione n. 1999/468/CE,
1
2
GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE
(GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
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HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Oggetto
Al fine di raggiungere uno stato chimico buono delle acque superficiali e conformemente alle
disposizioni e agli obiettivi dell'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, la presente direttiva
istituisce standard di qualità ambientale (SQA) per le sostanze prioritarie e per alcuni altri
inquinanti come previsto all'articolo 16 della direttiva 2000/60/CE.
Articolo 2
Definizioni
Le definizioni stabilite nella direttiva 2000/60/CE si applicano ai fini della presente direttiva.
Articolo 3
Standard di qualità ambientale
1.
Conformemente all'articolo 1 della presente direttiva e all'articolo 4 della direttiva
2000/60/CE, gli Stati membri applicano gli SQA figuranti nella parte A dell’allegato I ║ della
presente direttiva, ai corpi idrici superficiali.
Gli Stati membri applicano gli SQA ai corpi idrici superficiali secondo le disposizioni della
parte B dell’allegato I║.
2.
In alcune categorie di acque superficiali gli Stati membri possono decidere di applicare
gli SQA per i sedimenti e/o il biota anziché quelli previsti nella parte A dell'allegato I. Gli Stati
membri che optano per questa procedura:
a)
applicano, per il mercurio e i relativi composti, un SQA di 20 µg/kg, e/o per
l'esaclorobenzene, un SQA di 10 µg/kg e/o per l'esaclorobutadiene, un SQA di
55 µg/kg; questi SQA si applicano ai tessuti (peso a umido) per i quali si sceglie
l'indicatore più appropriato tra pesci, molluschi, crostacei e altro biota;
b)
fissano e applicano, per determinate sostanze, SQA diversi da quelli di cui alla lettera a)
per i sedimenti e/o il biota. Questi SQA offrono almeno lo stesso livello di protezione
offerto dall'SQA per le acque di cui alla parte A dell'allegato I║;
c)
determinano, per le sostanze di cui alle lettere a) e b), la frequenza del monitoraggio nel
biota e/o sedimenti. Tuttavia, il monitoraggio deve essere effettuato almeno una volta
l'anno, a meno che le conoscenze tecniche e la valutazione degli esperti giustifichino un
altro intervallo; e
d)
notificano alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il comitato di cui
all'articolo 21 della direttiva 2000/60/CE, le sostanze per le quali gli SQA sono stati
fissati conformemente alla lettera b), le motivazioni e le basi per tale approccio, l'SQA
alternativo stabilito, compresi i dati e il metodo utilizzati per definirli, le categorie di
acque superficiali cui si applicherebbero, nonché la frequenza prevista del monitoraggio
e il giustificativo di tale frequenza.
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La Commissione include nelle relazioni pubblicate ai sensi dell'articolo 18 della
direttiva 2000/60/CE un sommario delle notifiche di cui alla precedente lettera d) e alla nota
(viii) della parte A dell'allegato I.
3.
Gli Stati membri dispongono l'analisi della tendenza a lungo termine delle
concentrazioni delle sostanze prioritarie elencate nella parte A dell'allegato I, ║che tendono ad
accumularsi nei sedimenti e/o nel biota (con particolare attenzione per le sostanze n. 2, 5, 6, 7,
12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 e 30) in base al monitoraggio dello stato delle acque effettuato
a norma dell’articolo 8 della direttiva 2000/60/CE. Essi adottano misure atte a garantire, fatto
salvo l'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE, che tali concentrazioni non aumentino in maniera
significativa nei sedimenti e/o nel biota pertinente.
Gli Stati membri determinano la frequenza del monitoraggio nei sedimenti e/o biota in modo da
disporre di dati sufficienti per un'analisi di tendenza a lungo termine affidabile. A titolo
indicativo, il monitoraggio dovrebbe essere effettuato ogni tre anni, a meno che le conoscenze
tecniche e la valutazione degli esperti giustifichino un altro intervallo.
4.
La Commissione esamina i progressi tecnico-scientifici, comprese la conclusione delle
valutazioni del rischio di cui all’articolo 16, paragrafo 2, lettere a) e b) della direttiva
2000/60/CE e le informazioni relative alla registrazione delle sostanze messe a disposizione del
pubblico ai sensi dell'articolo 119 del regolamento (CE) n. 1907/2006, ed eventualmente
propone che gli SQA che figurano nell’allegato I, parte A della presente direttiva siano
sottoposti a revisione secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, secondo il
calendario previsto all'articolo 16, paragrafo 4 della direttiva 2000/60/CE.
5.
L'allegato I, parte B, punto 3 della presente direttiva può essere modificato secondo la
procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5bis della decisione
n. 999/468/CE.
Articolo 4
Zone di mescolamento
1.
Gli Stati membri possono designare zone di mescolamento adiacenti ai punti di scarico.
Le concentrazioni di una o più delle sostanze elencate nella parte A dell'allegato I, possono
superare nell'ambito di tali zone di mescolamento gli SQA applicabili qualora tale
superamento non abbia conseguenze sulla conformità del resto del corpo idrico superficiale ai
suddetti standard.
2.
Gli Stati membri che designano zone di mescolamento descrivono ▌nei piani di
gestione dei bacini idrografici elaborati a norma dell’articolo 13 della direttiva 2000/60/CE:
a)
gli approcci e le metodologie applicati per ottenere tali zone; e
b)
le misure adottate allo scopo di ridurre in futuro l'estensione delle zone di
mescolamento, quali quelle a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, lettera k), della
direttiva 2000/60/CE o misure consistenti nel riesame delle autorizzazioni di cui alla
direttiva 2008/1/CE o in discipline preventive di cui all'articolo 11, paragrafo 3,
lettera g), della direttiva 2000/60/CE.
PE 408.920\ 123
IT
3.
Gli Stati membri che designano zone di mescolamento assicurano che l'estensione di
ciascuna di tali zone sia:
a)
limitata alle vicinanze del punto di scarico;
b)
proporzionata, tenendo conto delle concentrazioni di inquinanti nel punto di scarico e
delle condizioni in materia di emissioni di inquinanti previste dalla disciplina
precedente, ovvero da autorizzazioni e/o permessi di cui all'articolo 11, paragrafo 3,
lettera g) della direttiva 2000/60/CE e da eventuali altre normative comunitarie
pertinenti, conformemente all'applicazione delle migliori tecniche disponibili e
all'articolo 10 della direttiva 2000/60/CE, in particolare dopo che sia stata riveduta tale
disciplina precedente.
4.
Secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE,
sono adottati orientamenti tecnici per l'individuazione delle zone di mescolamento.
Articolo 5
Inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite
1.
Sulla scorta delle informazioni raccolte a norma degli articoli 5 e 8 della direttiva
2000/60/CE e del regolamento (CE) n. 166/2006, nonché degli altri dati disponibili, gli Stati
membri istituiscono un inventario, comprendente carte topografiche, se disponibili, delle
emissioni, degli scarichi e delle perdite di tutte le sostanze prioritarie e degli inquinanti inseriti
nell’allegato I, parte A della presente direttiva, e relativi a ciascun distretto idrografico o parte
di un distretto idrografico all’interno del loro territorio; nell'inventario figurano, ove
opportuno, le concentrazioni di tali sostanze e inquinanti nei sedimenti e nel biota.
2.
Il periodo di riferimento per la stima dei valori degli inquinanti da inserire negli
inventari del paragrafo 1 è un anno compreso tra il 2008 e il 2010.
Tuttavia, per le sostanze prioritarie o gli inquinanti disciplinati dalla direttiva 91/414/CEE, i
valori possono essere calcolati come media degli anni 2008, 2009 e 2010.
3.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli inventari predisposti a norma del
paragrafo 1 del presente articolo, compresi i rispettivi periodi di riferimento, conformemente
agli obblighi relativi alla presentazione di relazioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1 della
direttiva 2000/60/CE.
4.
Gli Stati membri aggiornano gli inventari nell’ambito del riesame delle analisi indicate
all’articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 2000/60/CE.
Il periodo di riferimento per la definizione dei valori negli inventari aggiornati è l’anno
precedente a quello in cui deve essere ultimata l’analisi. Per le sostanze prioritarie o gli
inquinanti disciplinati dalla direttiva 91/414/CEE, i valori possono essere calcolati come la
media dei tre anni precedenti al completamento dell’analisi.
Gli Stati membri pubblicano gli inventari aggiornati nei rispettivi aggiornamenti dei piani di
gestione dei bacini idrografici previsti dall’articolo 13, paragrafo 7 della direttiva 2000/60/CE.
5.
La Commissione verifica entro il 2018 che le emissioni, gli scarichi e le perdite che
risultano dall’inventario stiano facendo progressi verso l'osservanza degli obiettivi di riduzione
124 /PE 408.920
IT
o di arresto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), punto iv) della direttiva 2000/60/CE,
fatto salvo l'articolo 4, paragrafi 4 e 5 di detta direttiva.
6.
Secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva 2000/60/CE,
sono adottati orientamenti tecnici per l'istituzione degli inventari.
Articolo 6
Inquinamento transfrontaliero
1.
Uno Stato membro non viola gli obblighi che gli impone la presente direttiva in seguito
al superamento di un SQA se può dimostrare che:
a)
il superamento è dovuto a una fonte di inquinamento al di fuori della sua giurisdizione
nazionale;
b)
a causa di tale inquinamento transfrontaliero, si è trovato nell'impossibilità di adottare
misure efficaci per rispettare l'SQA in questione; e
c)
ha applicato il meccanismo di coordinamento di cui all'articolo 3 della direttiva
2000/60/CE e, se del caso, ha fatto ricorso alle disposizioni di cui all'articolo 4,
paragrafi 4, 5 e 6 di detta direttiva per i corpi idrici colpiti da inquinamento
transfrontaliero.
2.
Gli Stati membri ricorrono al meccanismo di cui all'articolo 12 della direttiva
2000/60/CE per fornire alla Commissione le informazioni necessarie nelle circostanze di cui al
paragrafo 1 del presente articolo e una relazione sintetica delle misure adottate riguardo
all'inquinamento transfrontaliero nel piano di gestione del bacino idrografico in questione
conformemente agli obblighi relativi alla presentazione di relazioni di cui all'articolo 15,
paragrafo 1 della direttiva 2000/60/CE.
Articolo 7
Relazione e riesame
1.
Sulla scorta delle relazioni presentate dagli Stati membri, comprese le relazioni di cui
all'articolo 12 della direttiva 2000/60/CE e, in particolare, quelle sull'inquinamento
transfrontaliero, la Commissione riesamina la necessità di modificare gli atti esistenti e la
necessità di misure specifiche supplementari su scala comunitaria, quali i controlli delle
emissioni.
2.
La commissione riferisce ▌al Parlamento europeo e al Consiglio nel quadro della
relazione elaborata a norma dell'articolo 18, paragrafo 1 della direttiva 2000/60/CE:
a)
sulle conclusioni del riesame di cui al paragrafo 1;
b)
sull'esito della verifica di cui all'articolo 5, paragrafo 5;
c)
sulle misure adottate per ridurre l'estensione delle zone di mescolamento designate a
norma dell'articolo 4, paragrafo 1;
d)
sulla situazione dell'inquinamento avente origine al di fuori del territorio della
Comunità.
PE 408.920\ 125
IT
Se del caso, la Commissione correda la relazione di opportune proposte.
Articolo 8
Nel quadro del riesame dell'allegato X della direttiva 2000/60/CE, quale previsto all'articolo
16, paragrafo 4, di tale direttiva, la Commissione prende in considerazione fra l'altro le
sostanze indicate nell'allegato II della presente direttiva per la loro eventuale classificazione
come sostanze prioritarie o sostanze pericolose prioritarie. La Commissione riferisce il
risultato del suo riesame al Parlamento europeo e al Consiglio entro ...∗. Se del caso, correda
la relazione di opportune proposte, in particolare volte ad individuare nuove sostanze
prioritarie o sostanze pericolose prioritarie o a classificare alcune sostanze prioritarie come
sostanze pericolose prioritarie e, ove opportuno, a fissare standard di qualità ambientale
corrispondenti per le acque superficiali, i sedimenti o il biota.
Articolo 9
Modifica della direttiva 2000/60/CE
L’allegato X della direttiva 2000/60/CE è sostituito dal testo di cui all’allegato II della presente
direttiva.
Articolo 10
Modifica delle direttive 82/176/CEE,
83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE
1.
L’allegato II delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE e 84/491/CEE è
soppresso.
2.
Le voci della rubrica B delle sezioni da I a XI dell'allegato II della direttiva 86/280/CEE
sono soppresse.
Articolo 11
Abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE,
84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE
1.
Le direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE sono
abrogate con effetto dal 22 dicembre 2012.
2.
Prima del 22 dicembre 2012 gli Stati membri possono procedere al monitoraggio e alla
comunicazione dei dati a norma degli articoli 5, 8 e 15 della direttiva 2000/60/CE anziché
applicare le disposizioni in materia delle direttive di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
∗
Ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.
126 /PE 408.920
IT
Articolo 12
Recepimento
1.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro …*.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla
presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione
ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di
diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 13
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 14
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a ║
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
*
GU: diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.
PE 408.920\ 127
IT
ALLEGATO I
STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE
PER LE SOSTANZE PRIORITARIE E PER ALCUNI
ALTRI INQUINANTI
PARTE A: STANDARD DI QUALITÀ AMBIENTALE (SQA)
AA: media annua
CMA: concentrazione massima ammissibile
Unità di misura: [µg/l]
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
N.
Denominazione
della sostanza
Numero
CAS1
SQA-AAi
SQA-AAi
SQA-CMAiii
SQA-CMAiii
Acque
superficiali
interneii
Altre acque
di superficie
Acque
superficiali
interneii
Altre acque di
superficie
(1)
Alacloro
15972-60-8
0.3
0.3
0.7
0.7
(2)
Antracene
120-12-7
0.1
0.1
0.,4
0.4
(3)
Atrazina
1912-24-9
0.6
0.6
2.0
2.0
(4)
Benzene
71-43-2
10
8
50
50
(5)
Difeniletere
bromatoiv
32534-81-9
0.0005
0.0002
non applicabile
non applicabile
(6)
Cadmio e composti
7440-43-9
≤ 0.08 (Classe 1)
0,2
≤ 0.45 (Classe 1)
(in funzione della
classe di durezza
dell’acqua) v
0.45 (Classe 2)
0.09 (Classe 3)
0.6 (Classe 3)
0.15 (Classe 4)
0.9 (Classe 4)
0.25 (Classe 5)
1.5 (Classe 5)
(6 bis)
Tetracloruro di
carbonio vi
56-23-5
12
12
non applicabile
non applicabile
(7)
Alcani, C10-13,
cloro
85535-84-8
0.4
0.4
1.4
1.4
(8)
Clorfenvinfos
470-90-6
0.1
0.1
0.3
0.3
(9)
Clorpirifos
(Clorpirifos etile)
2921-88-2
0.03
0.03
0.1
0.1
1
CAS: Chemical Abstracts Service.
128 /PE 408.920
IT
0.08 (Classe 2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
N.
Denominazione
della sostanza
Numero
CAS1
SQA-AAi
SQA-AAi
SQA-CMAiii
SQA-CMAiii
Acque
superficiali
interneii
Altre acque
di superficie
Acque
superficiali
interneii
Altre acque di
superficie
(9 bis)
Antiparassitari del
ciclodiene:
Aldrin vi
Dieldrin vi
Endrinvi
Isodrinvi
Σ=0.01
Σ=0.005
non applicabile
non applicabile
309-00-2
60-57-1
72-20-8
465-73-6
DDT totale vii,vi
non
applicabile
0.025
0.025
non applicabile
non applicabile
p,p'-DDT vi
50-29-3
0.01
0.01
non applicabile
non applicabile
(10)
1,2-Dicloroetano
107-06-2
10
10
non applicabile
non applicabile
(11)
Diclorometano
75-09-2
20
20
non applicabile
non applicabile
(12)
Di(2-etilesil) ftalato
(DEHP)
117-81-7
1.3
1.3
non applicabile
non applicabile
(13)
Diuron
330-54-1
0.2
0.2
1.8
1.8
(14)
Endosulfan
115-29-7
0.005
0.0005
0.01
0.004
(15)
Fluorantene
206-44-0
0.1
0.1
1
1
(16)
Esaclorobenzene
118-74-1
0.01vii
0.01viii
0.05
0.05
(17)
Esaclorobutadiene
87-68-3
0.1 viii
0.1 viii
0.6
0.6
(18)
Esaclorocicloesano
608-73-1
0.02
0.002
0.04
0.02
(19)
Isoproturon
34123-59-6
0.3
0.3
1.0
1.0
(20)
Piombo e composti
7439-92-1
7.2
7.2
non applicabile
non applicabile
(21)
Mercurio e
composti
7439-97-6
0.05viii
0.05viii
0.07
0.07
(22)
Naftalene
91-20-3
2.4
1.2
non applicabile
non applicabile
(23)
Nichel e composti
7440-02-0
20
20
non applicabile
non applicabile
(24)
Nonilfenolo
(4-Nonilfenolo)
104-40-5
0.3
0.3
2.0
2.0
(9 ter)
PE 408.920\ 129
IT
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
N.
Denominazione
della sostanza
Numero
CAS1
SQA-AAi
SQA-AAi
SQA-CMAiii
SQA-CMAiii
Acque
superficiali
interneii
Altre acque
di superficie
Acque
superficiali
interneii
Altre acque di
superficie
(25)
Octilfenolo (1,1,3,3tetrametil-4butilfenolo)
140-66-9
0.1
0.01
non applicabile
non applicabile
(26)
Pentaclorobenzene
608-93-5
0.007
0.0007
non applicabile
non applicabile
(27)
Pentaclorofenolo
87-86-5
0.4
0.4
1
1
(28)
Idrocarburi
policiclici aromatici
(IPA)ix
non
applicabile
non applicabile
non
applicabile
non applicabile
non applicabile
Benzo(a)pirene
50-32-8
0.05
0.05
0.1
0.1
Benzo(b)fluorantene
205-99-2
Σ=0,03
Σ=0,03
non applicabile
non applicabile
Benzo(k)fluorantene
207-08-9
Benzo(g,h,i)perilene
191-24-2
Σ=0,002
Σ=0,002
non applicabile
non applicabile
Indeno(1,2,3cd)pirene
193-39-5
Simazina
122-34-9
1
1
4
4
(29 bis)
Tetracloroetilenevi
127-18-4
10
10
non applicabile
non applicabile
(29ter)
Tricloroetilenevi
79-01-6
10
10
non applicabile
non applicabile
(30)
Tributilstagno
(composti)
(Tribulstagno
catone)
36643-28-4
0.0002
0.0002
0.0015
0.0015
(31)
Triclorobenzeni
12002-48-1
0.4
0.4
non applicabile
non applicabile
(32)
Triclorometano
67-66-3
2.5
2.5
non applicabile
non applicabile
(33)
Trifluralin
1582-09-8
0.03
0.03
non applicabile
non applicabile
(29)
_________________
i
Questo parametro rappresenta lo SQA espresso come valore medio annuo (AA-SQA).
Se non altrimenti specificato, si applica alla concentrazione totale di tutti gli isomeri.
ii
Per acque superficiali interne si intendono i fiumi, i laghi e i corpi idrici artificiali o
fortemente modificati.
130 /PE 408.920
IT
iii
Questo parametro rappresenta lo standard di qualità ambientale espresso come
concentrazione massima ammissibile (CMA-SQA). Quando compare la dicitura "non
applicabile" riferita agli CMA-SQA, si ritiene che i valori AA-SQA tutelino dai picchi
di inquinamento di breve termine, in scariche continue, perché sono sensibilmente
inferiori ai valori derivati in base alla tossicità acuta.
iv
Per il gruppo di sostanze prioritarie "difenileteri bromati" (voce n. 5) elencate nella
decisione n. 2455/2001/CE, viene fissato un SQA solo per i congeneri 28, 47, 99, 100,
153 e 154.
v
Per il cadmio e composti (voce n. 6) i valori degli SQA variano in funzione della
durezza dell’acqua classificata secondo le seguenti cinque categorie: Classe 1: <40 mg
CaCO3/l, Classe 2: da 40 a <50 mg CaCO3/l, Classe 3: da 50 a <100 mg CaCO3/l,
Classe 4: da 100 a <200 mg CaCO3/l e Classe 5: ≥200 mg CaCO3/l).
vi
Questa sostanza non è prioritaria ma è uno degli altri inquinanti i cui SQA sono
identici a quelli fissati nella normativa applicata prima dell'entrata in vigore della
presente direttiva.
vii
Il DDT totale comprende la somma degli isomeri 1,1,1-tricloro-2,2 bis(pclorofenil)etano (numero CAS 50-29-3; numero UE 200-024-3), 1,1,1-tricloro-2(oclorofenil)-2-(p-clorofenil)etano (numero CAS 789-02-6; numero UE 212-332-5), 1,1dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etilene (numero CAS 72-55-9; numero UE 200-784-6) e
1,1-dicloro-2,2 bis(p-clorofenil)etano (numero CAS 72-54-8; numero UE 200-783-0).
viii
Se non applicano SQA per il biota, gli Stati membri introdurranno SQA più rigorosi
per le acque al fine di ottenere lo stesso livello di protezione rispetto agli SQA per il
biota di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Essi notificano alla Commissione e agli altri
Stati membri, tramite il comitato di cui all'articolo 21 della direttiva 2000/60/CE la
motivazione e la base del ricorso a tale approccio, gli SQA alternativi per le acque
fissati, inclusi i dati e la metodologia utilizzata per ottenerli nonché le categorie di
acque superficiali a cui si applicheranno.
ix
Per il gruppo di sostanze prioritarie "idrocarburi policiclici aromatici" (IPA) (voce
n. 28) è applicabile ogni singolo SQA, devono cioè essere rispettati l’SQA per il
benzo(a)pirene, l’SQA relativo alla somma di benzo(b)fluorantene e
benzo(k)fluorantene e l’SQA relativo alla somma di benzo(g,h,i)perilene e
indeno(1,2,3-cd)pirene.
PE 408.920\ 131
IT
PARTE B: APPLICAZIONE DEGLI SQA DI CUI ALLA PARTE A
1.
Colonne 4 e 5 della tabella: per ciascun corpo idrico superficiale, applicare gli SQAAA significa che, per ciascun punto di monitoraggio rappresentativo all'interno del
corpo idrico, la media aritmetica delle concentrazioni rilevate in diversi periodi
dell'anno non supera lo standard prescritto.
Il calcolo della media aritmetica e il metodo analitico utilizzato devono essere
conformi alla decisione .../... della Commissione, del ...+, che adotta specifiche tecniche
per il controllo chimico e la qualità dei risultati delle analisi conformemente alla
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1, nonché alla
metodologia per applicare un SQA quando non sia disponibile alcun metodo analitico
appropriato che rispetti i criteri minimi di efficienza.
2.
Colonne 6 e 7 della tabella: per ciascun corpo idrico superficiale, applicare gli CMASQA significa che la concentrazione rilevata in ciascun punto rappresentativo di
monitoraggio all’interno del corpo idrico non supera lo standard prescritto.
Tuttavia, conformemente alla sezione 1.3.4 dell'allegato V della direttiva 2000/60/CE
gli Stati membri possono instaurare metodi statistici quali il calcolo del percentile per
garantire il grado di attendibilità e di precisione per determinare la conformità al
relativo CMA-SQA. In tal caso, detti metodi statistici sono conformi alle modalità
stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 21, paragrafo 2 della direttiva
2000/60/CE.
3.
Gli SQA definiti nel presente allegato sono espressi sotto forma di concentrazioni
totali nell'intero campione d'acqua; fanno eccezione il cadmio, il piombo, il mercurio e
il nichel (di seguito "metalli"). Per i metalli l’SQA si riferisce alla concentrazione
disciolta, cioè alla fase disciolta di un campione di acqua ottenuto per filtrazione con
un filtro da 0,45 µm o altro pretrattamento equivalente.
Quando valutano i risultati del monitoraggio rispetto agli SQA, gli Stati membri
possono tener conto di questi fattori:
a)
le concentrazioni di fondo naturali dei metalli e composti se impediscono la
conformità al valore fissato per l'SQA, e
b)
la durezza, il pH o altri parametri di qualità dell'acqua che incidono sulla
biodisponibilità dei metalli.
__________________
+
1
Nota per la GU: inserire numero e data della decisione.
GU L ...
132 /PE 408.920
IT
ALLEGATO II
L'allegato X della direttiva 2000/60/CE è sostituito dal seguente :
"ALLEGATO X
ELENCO DELLE SOSTANZE PRIORITARIE IN MATERIA DI ACQUE
Numero
Numero CAS1
Numero UE2
Denominazione della sostanza
prioritaria*
Identificata
come sostanza
pericolosa
prioritaria
(1)
15972-60-8
240-110-8
Alacloro
(2)
120-12-7
204-371-1
Antracene
(3)
1912-24-9
217-617-8
Atrazina
(4)
71-43-2
200-753-7
Benzene
(5)
non applicabile
non applicabile
Difeniletere bromato**
32534-81-9
non applicabile
Pentabromodifeniletere (Congeneri 28, 47, -99, -100, -153 e -154)*
(6)
7440-43-9
231-152-8
Cadmio e composti
(7)
85535-84-8
287-476-5
Alcani, C10-13, cloro
(8)
470-90-6
207-432-0
Clorfenvinfos
(9)
2921-88-2
220-864-4
Clorpirifos (Clorpirifos etile)
(10)
107-06-2
203-458-1
1,2-dicloroetano
(11)
75-09-2
200-838-9
Diclorometano
(12)
117-81-7
204-211-0
Di(2-etilesil) ftalato (DEHP)
(13)
330-54-1
206-354-4
Diuron
(14)
115-29-7
204-079-4
Endosulfan
(15)
206-44-0
205-912-4
Fluorantene****
(16)
118-74-1
204-273-9
Esaclorobenzene
X
(17)
87-68-3
201-765-5
Esaclorobutadiene
X
(18)
608-73-1
210-158-9
Esaclorocicloesano
X
(19)
34123-59-6
251-835-4
Isoproturon
(20)
7439-92-1
231-100-4
Piombo e composti
X
X***
X
**
X
X
PE 408.920\ 133
IT
Numero CAS1
Numero
Numero UE2
Denominazione della sostanza
prioritaria*
Identificata
come sostanza
pericolosa
prioritaria
(21)
7439-97-6
231-106-7
Mercurio e composti
(22)
91-20-3
202-049-5
Naftalene
(23)
7440-02-0
231-111-14
Nichel e composti
(24)
25154-52-3
246-672-0
Nonilfenolo
104-40-5
203-199-4
4-nonilfenolo
1806-26-4
217-302-5
Octilfenolo
140-66-9
non applicabile
(1,1,3,3-tetrametil-4-butilfenolo)
(26)
608-93-5
210-172-5
Pentaclorobenzene
(27)
87-86-5
231-152-8
Pentaclorofenolo
(28)
non applicabile
non applicabile
Idrocarburi policiclici aromatici
X
50-32-8
200-028-5
(Benzo(a)pirene)
X
205-99-2
205-911-9
(Benzo(b)fluorantene)
X
191-24-2
205-883-8
(Benzo(g,h,i)perilene)
X
207-08-9
205-916-6
(Benzo(k)fluorantene)
X
193-39-5
205-893-2
(Indeno(1,2,3-cd)pirene)
X
(29)
122-34-9
204-535-2
Simazina
(30)
non applicabile
non applicabile
Tributilstagno (composti)
X
36643-28-4
non applicabile
Tributilstagno-catione
X
(31)
12002-48-1
234-413-4
Triclorobenzeni
(32)
67-166-3
200-663-8
Triclorometano (cloroformio)
(33)
1582-09-8
216-428-8
Trifluralin
(25)
X
X
*
X
*
X
______________
1
CAS: Chemical Abstracts Services.
2
Numero UE: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere
commerciale (EINECS) o Lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS).
134 /PE 408.920
IT
*
Nel caso di gruppi di sostanze, (tra parentesi e senza numero) sono indicate, a titolo di
parametro indicativo, le singole sostanze tipiche rappresentative. Per questi gruppi di
sostanze il parametro indicativo deve essere definito con il metodo analitico.
**
Questi gruppi di sostanze in genere comprendono un numero consistente di singoli
composti. Allo stato attuale non è possibile fornire parametri indicativi appropriati.
***
Solo pentabromodifenil etere (numero CAS 32534-81-9).
****
Il fluorantene è stato iscritto nell'elenco quale indicatore di altri idrocarburi policiclici
aromatici più pericolosi.".
_______________
PE 408.920\ 135
IT
ALLEGATO III
SOSTANZE SOGGETTE A RIESAME PER L'EVENTUALE CLASSIFICAZIONE COME
SOSTANZE PRIORITARIE O SOSTANZE PERICOLOSE PRIORITARIE
numero CAS
numero UE
Nome della sostanza
1066-51-9
--
AMPA
25057-89-0
246-585-8
Bentazone
80-05-7
Bisfenolo-A
115-32-2
204-082-0
Dicofol
60-00-4
200-449-4
EDTA
1071-83-6
213-997-4
Cianuro libero
7085-19-0
230-386-8
Glifosato
81-15-2
201-329-4
Mecoprop (MCPP)
1763-23-1
124495-18-7
Muschio xilene
--
Perfluorottano acido solfonico (PFOS)
Chinossifen (5,7-dicloro-4-(p-fluorofenossi)chinolina)
Diossine
PCB
________________
136 /PE 408.920
IT
P6_TA-PROV(2008)0284
Requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione) ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di
formazione per la gente di mare (rifusione) (COM(2007)0610 – C6-0348/2007 –
2007/0219(COD))
(Procedura di codecisione – rifusione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
(COM(2007)0610),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0348/2007),
– visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato
alla tecnica della rifusione degli atti normativi1,
– vista la lettera in data 24 gennaio 2008 della commissione giuridica alla commissione per i
trasporti e il turismo a norma dell'articolo 80 bis, paragrafo 3, del suo regolamento,
– visti gli articoli 80 bis e 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i trasporti e il turismo (A6-0178/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata in appresso e quale adattata alle
raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del
Consiglio e della Commissione;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
1
GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
PE 408.920\ 137
IT
P6_TC1-COD(2007)0219
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 giugno 2008 in vista
dell'adozione della direttiva 2008/.../CE del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato3,
considerando quanto segue:
(1)
La direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001,
concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare4 ha subito diverse e
sostanziali modificazioni5. Essa deve ora essere nuovamente modificata ed è quindi
opportuno provvedere, per ragioni di chiarezza, alla sua rifusione.
(2)
Le azioni da intraprendere a livello comunitario nel campo della sicurezza marittima e
della prevenzione dell'inquinamento devono essere conformi alle disposizioni e norme
in mare approvate a livello internazionale.
(3)
Al fine di mantenere e sviluppare il livello delle conoscenze e delle competenze nel
settore marittimo all'interno della Comunità è necessario prestare un'adeguata
attenzione alla formazione marittima e allo status della gente di mare all'interno della
Comunità.
1
2
3
4
5
GU C ║
GU C ║
Posizione del Parlamento europeo del 17 giugno 2008.
GU L 136 del 18.5.2001, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/45/CE (GU L
255 del 30.9.2005, pag. 160).
Allegato III, Parte A ║.
138 /PE 408.920
IT
(4)
È opportuno assicurare una formazione adeguata per il rilascio di diplomi, brevetti e
certificati di qualifica professionale per rispondere alle esigenze della sicurezza
marittima.
(5)
La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005,
relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali1 si applica alle professioni
marittime interessate dalla presente direttiva. Essa contribuisce a facilitare il rispetto
degli obblighi del trattato per quanto riguarda l'abolizione tra gli Stati membri degli
ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi.
(6)
Il riconoscimento reciproco dei diplomi e dei certificati, come stabilito dalla direttiva
2005/36/CE, non garantisce sempre una formazione armonizzata per tutta la gente di
mare che opera a bordo delle varie navi che battono bandiera di uno Stato membro.
Ciò è tuttavia essenziale dal punto di vista della sicurezza dei trasporti marittimi.
(7)
È pertanto necessario stabilire un livello minimo di formazione della gente di mare
nella Comunità. È opportuno chetale livello sia basato su norme in materia di
formazione già approvate a livello internazionale, segnatamente sulla convenzione
dell'Organizzazione marittima internazionale (International Maritime Organisation), in
prosieguo IMO, del 1978, come riveduta nel 1995, sulle norme relative alla formazione
della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (convenzione STCW). Tutti
gli Stati membri sono parti contraenti di tale convenzione.
(8)
Gli Stati membri possono stabilire criteri più rigorosi delle norme minime contenute
nella convenzione STCW e nella presente direttiva.
(9)
Le regole della convenzione STCW allegate dovrebbero essere integrate dalle
disposizioni obbligatorie contenute nella parte A del codice di formazione della gente
di mare, del rilascio dei brevetti e della guardia (codice STCW). La parte B di detto
codice raccomanda indirizzi intesi ad assistere le parti della convenzione STCW e i
soggetti che intervengono nell'esecuzione o applicazione delle relative misure, nel
pieno ed uniforme adempimento della convenzione.
1
GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE)
n. 1430/2007 della Commissione (GU L 320 del 6.12.2007, pag. 3).
PE 408.920\ 139
IT
(10)
Ai fini del rafforzamento della sicurezza marittima e della prevenzione
dell'inquinamento marino è opportuno stabilire nella presente direttiva, in conformità
delle norme della convenzione STCW, le disposizioni relative ai periodi minimi di
riposo per il personale di guardia. Tali disposizioni devono essere applicate fatte salve
le disposizioni contenute nella direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999,
relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare
concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla
Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST)1.
(11)
Gli Stati membri dovrebbero adottare e far applicare specifiche misure volte a
prevenire e sanzionare i comportamenti fraudolenti connessi ai certificati di
abilitazione e dovrebbero proseguire i loro sforzi nell'ambito dell'IMO per
raggiungere accordi rigorosi e applicabili per la lotta contro tali prassi su scala
mondiale.
(12)
Per rafforzare la sicurezza dei mari ed evitare la perdita di vite umane e l'inquinamento
marino, è opportuno migliorare la comunicazione fra i membri dell'equipaggio a bordo
delle navi che navigano nelle acque comunitarie.
(13)
I membri dell'equipaggio a bordo delle navi passeggeri incaricati di assistere i
passeggeri in situazioni di emergenza devono poter comunicare con i passeggeri.
(14)
Gli equipaggi che svolgono le loro mansioni a bordo di navi cisterna che trasportano
prodotti nocivi o carichi inquinanti dovrebbero essere in grado di prevenire
efficacemente incidenti e affrontare situazioni di emergenza. È pertanto assolutamente
indispensabile creare un adeguato collegamento ai fini della comunicazione tra il
capitano, gli ufficiali e i marinai conformemente alle disposizioni della presente
direttiva.
(15)
È indispensabile provvedere affinché i marittimi titolari di certificati rilasciati da paesi
terzi che prestano servizio a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro
possiedano un livello di perizia equivalente a quello richiesto dalla Convenzione
STCW. La presente direttiva dovrebbe definire le procedure e i criteri comuni
necessari per il riconoscimento, da parte degli Stati membri, dei certificati rilasciati da
1
GU L 167 del 2.7.1999, pag. 33.
140 /PE 408.920
IT
paesi terzi basati sui requisiti in materia di formazione e rilascio dei certificati
approvati nel quadro della Convenzione STCW.
(16)
Nell'interesse della sicurezza in mare, gli Stati membri devono riconoscere le
qualifiche attestanti il livello richiesto di formazione solo se sono state rilasciate
direttamente dalle parti della convenzione STCW o per loro conto e se il comitato della
sicurezza marittima (Maritime Safe Committee) dell'IMO, di seguito denominato
MSC, ha stabilito che queste ultime hanno dimostrato di aver adempiuto pienamente e
di adempiere ancora alle norme di tale convenzione. In attesa che ║ l'MSC possa
individuare le parti adempienti, è necessaria una procedura per il prericonoscimento
dei certificati.
(17)
Ove opportuno, occorre ispezionare gli istituiti, i programmi e i corsi di formazione
marittima. È necessario pertanto stabilire i criteri di dette ispezioni.
(18)
La Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato nell'esecuzione dei compiti
relativi al riconoscimento dei certificati rilasciati da istituiti di formazione o
amministrazioni di paesi terzi.
(19)
L'Agenzia europea per la sicurezza marittima dovrebbe assistere la Commissione
nella verifica dell'osservanza, da parte degli Stati membri, delle norme stabilite dalla
presente direttiva.
(20)
Gli Stati membri, in qualità di autorità portuali, sono tenuti a rafforzare la sicurezza e
la prevenzione dell'inquinamento nelle acque comunitarie controllando
prioritariamente le navi battenti bandiera dei paesi terzi che non hanno ratificato la
convenzione STCW garantendo al riguardo che le navi battenti bandiera di un paese
terzo non beneficino di un trattamento più favorevole.
(21)
È opportuno includere nella presente direttiva disposizioni sul controllo dello Stato di
approdo, in attesa che la [direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995,
relativa al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo1], venga modificata al
fine di integrare le disposizioni sul controllo dello Stato di approdo che figurano nella
presente direttiva.
1
GU L 157 del 7.7.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/84/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53).
PE 408.920\ 141
IT
(22)
È necessario prevedere procedure per adeguare la presente direttiva ai cambiamenti
delle convenzioni e dei codici internazionali.
(23)
Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per
l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione1.
(24)
In particolare, la Commissione deve essere delegata ad adeguare la presente direttiva
per rendere applicabili, ai fini della direttiva stessa, le future modificazioni di
determinati codici internazionali nonché eventuali pertinenti modificazioni della
normativa comunitaria. Poiché hanno natura generale e mirano a modificare elementi
non essenziali della presente direttiva, tali misure devono essere adottate secondo la
procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione
1999/468/CE.
▌
(25)
I nuovi elementi introdotti nella presente direttiva riguardano esclusivamente le
procedure del comitato di regolamentazione. Non sono pertanto necessari, al riguardo,
provvedimenti di recepimento da parte degli Stati membri.
(26)
La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di
attuazione in diritto nazionale indicati nell’allegato III, parte B,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
1)
«comandante» la persona che ha il comando di una nave;
2)
«ufficiale» un membro dell'equipaggio, diverso dal comandante, nominato a tale
funzione in forza di leggi o di regolamenti nazionali o, in mancanza di questi, in forza
dei contratti collettivi o in base alle consuetudini;
1
GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata ║ dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200
del 22.7.2006, pag. 11).
142 /PE 408.920
IT
3)
«ufficiale di coperta» l'ufficiale qualificato in conformità delle disposizioni di cui al
capitolo II dell'allegato I;
4)
«primo ufficiale» l'ufficiale gerarchicamente sotto il comandante e al quale compete il
comando della nave qualora il comandante non sia in grado di esercitarlo;
5)
«ufficiale di macchina» l'ufficiale qualificato in conformità delle disposizioni di cui al
capitolo III dell'allegato I;
6)
«direttore di macchina» l'ufficiale di macchina principale, responsabile della
propulsione meccanica, del funzionamento e della manutenzione degli impianti
meccanici ed elettrici della nave;
7)
«primo ufficiale di macchina» l'ufficiale di macchina gerarchicamente sotto il direttore
di macchina che diventa responsabile della propulsione meccanica, del funzionamento
e della manutenzione degli impianti meccanici ed elettrici della nave qualora il
direttore di macchina non sia in grado di assumerla;
8)
«allievo ufficiale di macchina» la persona che sta effettuando l'addestramento per
diventare ufficiale di macchina, designata come tale dalla legge nazionale o dai
regolamenti;
9)
«radiooperatore» la persona in possesso di un certificato adeguato rilasciato o
riconosciuto dalle autorità competenti ai sensi delle norme radio;
10)
«marinaio» un membro dell'equipaggio della nave diverso dal comandante o dagli
ufficiali;
11)
«nave marittima» una nave diversa da quelle che navigano esclusivamente nelle acque
interne, nelle acque protette o nelle acque adiacenti alle acque protette o alle zone in
cui si applicano i regolamenti portuali;
12)
«nave battente bandiera di uno Stato membro» una nave registrata in uno Stato
membro e battente bandiera del medesimo Stato membro conformemente alla
legislazione di quest'ultimo; le navi che non corrispondono a questa definizione sono
equiparate alle navi battenti bandiera di un paese terzo;
PE 408.920\ 143
IT
13)
«viaggi costieri» i viaggi in prossimità di uno Stato membro, come stabilito dallo Stato
membro in questione;
14)
«potenza di propulsione» la potenza d'uscita totale massima nominale continua in
chilowatt sviluppata da tutti gli apparati di propulsione principali della nave che appare
sul certificato di iscrizione della nave o su altro documento ufficiale;
15)
«petroliera» la nave costruita e impiegata per il trasporto di petrolio grezzo e suoi
derivati alla rinfusa;
16)
«chimichiera», la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa dei prodotti
liquidi elencati al capitolo 17 del codice internazionale dei prodotti chimici alla
rinfusa, di volta in volta vigente;
17)
«gasiera», la nave, costruita o adattata, adibita al trasporto alla rinfusa dei gas liquefatti
o altri prodotti elencati nel capitolo 19 del codice internazionale dei trasportatori di
gas, di volta in volta vigente;
18)
«norme radio», le norme radio rivedute, adottate dalla Conferenza amministrativa
mondiale delle radiocomunicazioni per il servizio mobile, di volta in volta vigenti;
19)
«nave da passeggeri» la nave marittima che trasporta più di dodici passeggeri;
20)
«nave da pesca» la nave adibita alla cattura di pesce o altre risorse vive del mare;
21)
«convenzione STCW», la convenzione dell'IMO sulle norme relative alla formazione
della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia, in quanto applicabile alle
materie in oggetto tenuto conto delle disposizioni transitorie di cui all'articolo VII e
alla regola I/15 della convenzione e comprendente, ove richiamate, le norme
applicabili del codice STCW, entrambi nel testo di volta in volta vigente;
22)
«servizio radio», le funzioni, a seconda del caso, di guardia, di manutenzione e di
riparazione tecnica eseguite in conformità delle norme radio, della convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (║SOLAS 74),║
di volta in volta vigente, a discrezione dei singoli Stati membri, delle pertinenti
raccomandazioni dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO);
144 /PE 408.920
IT
23)
«nave da passeggeri ro-ro», la nave da passeggeri avente spazi per il carico
roll on - roll off o spazi delle categorie speciali come definite dalla ║ SOLAS 74, di
volta in volta vigente;
24)
«codice STCW», il codice di formazione della gente di mare, del rilascio dei brevetti e
della guardia, adottato dalla conferenza delle parti della convenzione STCW con la
risoluzione 2 del 1995, di volta in volta vigente;
25)
«funzioni» una serie di mansioni, doveri e responsabilità come specificatamente
indicati dal codice STCW, necessari per la conduzione della nave, la salvaguardia della
vita umana in mare e la tutela dell'ambiente marino;
26)
«compagnia» il proprietario della nave o qualsiasi altra persona fisica o giuridica,
quale il conduttore o il noleggiatore della nave, che abbia rilevato dal proprietario la
responsabilità della conduzione della stessa e che, nell'assumere tale responsabilità, si
è fatto carico di tutti i doveri e le responsabilità gravanti sulla compagnia ai sensi delle
presenti disposizioni;
27)
«certificato adeguato» un certificato rilasciato e convalidato conformemente alla
presente direttiva che legittima il titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere
le funzioni corrispondenti al livello di responsabilità menzionato sul certificato su una
nave del tipo e dalle caratteristiche di tonnellaggio, potenza e propulsione considerati e
nel particolare viaggio cui essa è adibita;
28)
«servizio di navigazione» il servizio a bordo di una nave rilevante ai fini del rilascio di
un certificato o di un'altra qualifica;
29)
«riconosciuto» riconosciuto da uno Stato membro in conformità delle disposizioni
della presente direttiva;
30)
«paese terzo» paese che non è uno Stato membro;
31)
«mese» un mese civile o trenta giorni risultanti da periodi di durata inferiore ad un
mese.
Articolo 2
Campo di applicazione
PE 408.920\ 145
IT
La presente direttiva si applica alla gente di mare di cui alla presente direttiva che presta
servizio a bordo di navi marittime battenti bandiera di uno Stato membro ad eccezione:
a)
delle navi da guerra, navi da guerra ausiliarie o altre navi appartenenti ad uno Stato
membro o gestite da uno Stato membro esclusivamente a fini governativi e non
commerciali;
b)
delle navi da pesca;
c)
delle imbarcazioni da diporto che non effettuano alcun traffico commerciale;
d)
delle imbarcazioni di legno di costruzione rudimentale.
Articolo 3
Formazione e abilitazione
1.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la gente di mare che svolge le
proprie mansioni a bordo di una nave di cui all'articolo 2 riceva una formazione almeno
conforme ai requisiti della convenzione STCW, riportati nell'allegato I della presente direttiva,
e sia titolare del certificato definito nell'articolo 4 o del certificato adeguato definito nell'articolo
1, punto 27.
2.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i membri dell'equipaggio che
devono essere abilitati in conformità della regola III/10.4 della ║ SOLAS 74 siano formati e
abilitati in conformità della presente direttiva.
Articolo 4
Certificato
Un certificato è qualsiasi documento valido a prescindere dalla denominazione con la quale sia
noto, rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro o con l'autorizzazione di
quest'ultima conformemente all'articolo 5 ed ai requisiti di cui all'allegato I.
Articolo 5
Certificati e convalide
1.
I certificati sono rilasciati in conformità dell'articolo 11.
2.
I certificati per comandanti, ufficiali e radiooperatori sono convalidati dallo Stato
membro come prescritto dal presente articolo.
3.
I certificati sono rilasciati conformemente alla regola I/2, paragrafo 1, della
Convenzione STCW.
4.
Per i radiooperatori, gli Stati membri possono:
146 /PE 408.920
IT
a)
includere le cognizioni supplementari richieste dalle pertinenti norme nell'esame per il
rilascio di un certificato che sia conforme alle norme radio, oppure
b)
rilasciare un certificato separato nel quale è indicato che il possessore ha le cognizioni
supplementari richieste dalle pertinenti norme.
5.
A discrezione di ciascuno Stato membro, la convalida può essere incorporata nel
modello del certificato emesso ai sensi della sezione A-I/2 del codice STCW. In tal caso la
convalida deve essere effettuata nella forma indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 1. Se emessa
altrimenti, la convalida deve avere la forma indicata al paragrafo 2 della stessa sezione.║ Le
convalide sono rilasciate conformemente all'articolo VI, paragrafo 2, della
Convenzione STCW.
6.
Lo Stato membro che riconosce un certificato in conformità della procedura prevista
all'articolo 19, paragrafo 2, appone sullo stesso una convalida che ne attesti il riconoscimento.
La convalida deve avere la forma indicata alla sezione A-I/2, paragrafo 3 del codice STCW.
7.
Le convalide di cui ai paragrafi 5 e 6:
a)
possono essere emesse mediante documento separato;
b)
a ciascuna deve essere assegnato un numero unico, ad eccezione delle convalide
attestanti il rilascio di un certificato alle quali può essere assegnato lo stesso numero del
certificato oggetto dell'attestazione, purché si tratti di un numero unico;
c)
decadono quando cessa la validità del certificato sul quale sono apposte o quando lo
stesso è revocato, sospeso o annullato dallo Stato membro o paese terzo che l'ha emesso
e, comunque, dopo cinque anni dal loro rilascio.
8.
La convalida deve indicare la qualifica in cui il titolare del certificato è abilitato a
prestare servizio in termini identici a quelli usati dalle norme sulla sicurezza della composizione
degli equipaggi delle navi applicabili nello Stato membro.
9.
Gli Stati membri possono usare modelli differenti da quello contenuto nella sezione AI/2 del codice STCW, purché, come minimo, le informazioni occorrenti siano espresse in
caratteri romani e in numeri arabi, tenuto conto delle variazioni consentite dalla sezione A-I/2.
10.
Fatto salvo l'articolo 19, paragrafo 7, qualsiasi certificato previsto dalla presente
direttiva deve essere tenuto a disposizione in originale a bordo della nave sulla quale il titolare
presta servizio.
Articolo 6
Requisiti della formazione
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IT
La formazione di cui all'articolo 3 è impartita in forma adeguata alle conoscenze teoriche e alle
abilità pratiche richieste nell'allegato, in particolare per quanto concerne l'uso dei dispositivi di
salvataggio e per la lotta antincendio, e riconosciuto dall'autorità o dall'organismo competente
designato da ciascuno Stato membro.
Articolo 7
Principi che disciplinano i viaggi costieri
1.
All'atto della definizione dei viaggi costieri gli Stati membri non possono prescrivere
per la gente di mare che presta servizio a bordo di navi battenti bandiera di un altro Stato
membro o di un'altra parte della convenzione STCW adibite a tali viaggi, requisiti di
formazione, di esperienza o di abilitazione tali da risultare più gravosi di quelli prescritti per la
gente di mare che presta servizio a bordo di navi battenti le loro bandiere. Gli Stati membri non
possono in alcun caso prescrivere per la gente di mare che presta servizio a bordo di navi
battenti bandiera di un altro Stato membro o di un'altra parte della convenzione STCW requisiti
più gravosi di quelli previsti dalla presente direttiva per le navi adibite a viaggi non costieri.
2.
Per la gente di mare che presta servizio su navi battenti bandiera di uno Stato membro
regolarmente adibite a viaggi costieri al largo della costa di un altro Stato membro o di un'altra
parte della convenzione STCW, lo Stato membro di bandiera della nave prescrive requisiti in
materia di formazione, esperienza e abilitazione che siano almeno uguali a quelli previsti dallo
Stato membro o dalla parte della convenzione STCW al largo della costa del quale la nave
presta servizio, purché essi non vadano oltre i requisiti previsti dalla presente direttiva per le
navi adibite a viaggi non costieri. La gente di mare che presta servizio su una nave che effettua
viaggi più estesi dei viaggi costieri intesi secondo la definizione adottata da uno Stato membro
ed entra in acque non comprese in tale definizione deve soddisfare gli appropriati requisiti
previsti dalla presente direttiva.
3.
Uno Stato membro può ammettere a fruire delle disposizioni più favorevoli sui viaggi
costieri ai sensi della presente direttiva una nave battente la sua bandiera quando essa sia
regolarmente adibita a viaggi costieri, intesi secondo la definizione adottata dallo Stato membro
al largo delle coste di uno Stato che non sia parte della convenzione STCW.
4.
Nello stabilire la definizione di viaggi costieri e le relative prescrizioni in materia di
istruzione e formazione conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, gli Stati membri comunicano alla
Commissione in maniera dettagliata le disposizioni da essi adottate.
Articolo 8
Prevenzione delle frodi e di altre prassi illegali
1.
Gli Stati membri adottano e fanno applicare le misure adeguate per prevenire le frodi e
altre prassi illegali riguardanti la procedura di certificazione o i certificati rilasciati e convalidati
dalle loro autorità competenti e fanno sì che le sanzioni siano efficaci, proporzionate e
dissuasive.
2.
Gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti ad individuare e lottare
contro le pratiche fraudolente e scambiano informazioni con le autorità competenti degli altri
Stati membri e di paesi terzi in materia di certificazione dei marittimi.
148 /PE 408.920
IT
Gli Stati membri ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.
Gli Stati membri inoltre ne informano immediatamente qualsiasi paese terzo con il quale
abbiano concluso un accordo conformemente alla regola I/10, paragrafo 1.2, della convenzione
STCW.
3.
Su richiesta dello Stato membro ospitante, le autorità competenti di un altro Stato
membro forniscono la conferma o il rifiuto per iscritto dell'autenticità dei certificati dei
marittimi, le relative convalide o qualsiasi altro titolo di formazione da questo rilasciato.
Articolo 9
Sanzioni o provvedimenti disciplinari
1.
Gli Stati membri adottano le procedure idonee allo svolgimento di un'indagine
imparziale per i casi di denuncia di comportamenti incompetenti, sotto forma di azione o di
omissione, che possano arrecare una diretta minaccia alla sicurezza della vita o delle cose in
mare o all'ambiente marino, posti in essere dai possessori di certificato o convalida rilasciati da
uno Stato membro in connessione con l'adempimento delle funzioni di cui al certificato, nonché
per la revoca, la sospensione e l'annullamento dei certificati per tali motivi e per la prevenzione
delle frodi.
2.
Ciascuno Stato membro adotta sanzioni o provvedimenti disciplinari per i casi di
inosservanza delle norme nazionali adottate in attuazione della presente direttiva relativamente
a navi battenti la sua bandiera e a gente di mare debitamente abilitata dallo stesso Stato
membro.
3.
In particolare, tali sanzioni o provvedimenti disciplinari devono essere previsti e
applicati nei casi in cui:
a)
una compagnia o un comandante assumano una persona che non possiede un certificato
come prescritto dalla presente direttiva;
b)
un comandante consenta che una funzione o servizio che secondo la presente direttiva
debba essere assolto dal possessore di un certificato adeguato avente una data qualifica,
sia svolto da una persona priva del certificato necessario, o di una valida esenzione o dei
documenti di cui all'articolo 19, paragrafo 7, oppure
c)
una persona ottenga con l'inganno o con documenti contraffatti un'assunzione che
comporti l'assolvimento di una funzione o servizio in una qualifica che ai sensi della
presente direttiva deve essere svolto da persone in possesso di un certificato o di una
dispensa.
4.
Gli Stati membri nella cui giurisdizione hanno sede compagnie o soggetti che vi è chiaro
motivo di ritenere responsabili o a conoscenza di qualsiasi manifesta violazione della presente
direttiva ai sensi del paragrafo 3, collaborano con qualsiasi Stato membro o altra parte della
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IT
convenzione STCW che comunichi loro l'intenzione di avviare un'azione nell'ambito della
propria giurisdizione.
Articolo 10
Norme di qualità
1.
Gli Stati membri assicurano:
a)
che tutte le attività di formazione, di valutazione delle competenze, di abilitazione, di
convalida e di rinnovo condotte da enti o agenzie non appartenenti alla pubblica
amministrazione o sotto la loro autorità siano costantemente controllate attraverso un
sistema di norme di qualità che assicuri il conseguimento di obiettivi definiti, inclusi
quelli riguardanti le qualifiche e l'esperienza di istruttori ed esaminatori;
b)
che qualora tali attività siano condotte da enti o agenzie pubbliche sia applicato un
sistema di norme di qualità;
c)
che gli obiettivi di istruzione e formazione e i relativi livelli di competenza da
conseguire siano chiaramente definiti e identifichino livelli di cognizioni, di capacità di
apprendimento e di capacità professionali adeguati agli esami e alle valutazioni previsti
dalla convenzione STCW;
d)
che il campo di applicazione delle norme di qualità abbracci la gestione del sistema di
abilitazione, tutti i corsi e i programmi di formazione, gli esami e le valutazioni
effettuate dagli Stati membri o sotto la loro autorità, le qualifiche e l'esperienza di
istruttori ed esaminatori e si estenda fino a comprendere le politiche, i sistemi, i controlli
e le revisioni interne della qualità adottati al fine di garantire il conseguimento degli
obiettivi definiti.
Gli obiettivi e le relative norme di qualità di cui alla lettera c) del primo comma possono essere
specificati distintamente per ogni corso e programma di formazione e devono includere la
gestione del sistema di abilitazione.
2.
Gli Stati membri assicurano altresì che una valutazione indipendente delle conoscenze,
delle capacità di comprensione, delle abilità e competenze acquisite delle attività di valutazione
nonché della gestione del sistema di abilitazione, sia attuata ad intervalli non superiori a cinque
anni da persone qualificate, non aventi interessi nelle attività in questione, al fine di verificare
che:
150 /PE 408.920
IT
a)
tutte le misure interne di verifica e controllo della gestione e le attività conseguenti siano
conformi alle disposizioni previste e alle procedure formali e siano idonee ad assicurare
il conseguimento degli obiettivi definiti;
b)
i risultati di ogni valutazione indipendente siano documentati e sottoposti all'attenzione
dei responsabili del settore oggetto della valutazione;
c)
si intraprendano azioni tempestive per rimediare alle carenze riscontrate.
3.
Gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione concernente la valutazione di
cui al paragrafo 2 entro sei mesi dalla data in cui è stata effettuata la valutazione.
Articolo 11
Norme mediche - rilascio e registrazione di certificati
1.
Gli Stati membri adottano norme riguardanti l'idoneità fisica della gente di mare, in
particolare la vista e l'udito.
2.
Gli Stati membri assicurano che i certificati siano rilasciati solo ai candidati che
possiedono i requisiti di cui al presente articolo.
3.
Per il rilascio dei certificati i candidati devono dimostrare:
a)
la loro identità;
b)
di avere un'età non inferiore a quella prevista per il certificato richiesto dalle regole di
cui all'allegato I;
c)
di possedere i requisiti di idoneità fisica, in particolare per quanto riguarda la vista e
l'udito, stabiliti dallo Stato membro e un documento in corso di validità che attesti la
loro idoneità fisica, emesso da un medico debitamente abilitato riconosciuto dalla
autorità competente dello Stato membro;
d)
di aver effettuato il servizio di navigazione e tutte le relative attività di formazione
obbligatorie prescritti dalle regole dell'allegato I per il rilascio del certificato richiesto;║
e)
di avere le competenze del livello prescritto dalle regole dell'allegato I per le qualifiche,
le funzioni e i livelli che vanno indicati nella convalida del certificato.
4.
Gli Stati membri si impegnano a:
PE 408.920\ 151
IT
a)
mantenere un registro o registri di tutti i certificati e le convalide per comandanti,
ufficiali e, ove previsto, marinai, che sono stati rilasciati, sono scaduti o sono stati
rinnovati, sospesi o annullati o dei quali è stato denunciato lo smarrimento o la
distruzione, e delle dispense concesse;
b)
comunicare informazioni relative a tali certificati, convalide e dispense agli altri Stati
membri o ad altre parti della convenzione STCW e alle compagnie che intendano
verificare l'autenticità e la validità dei certificati esibiti dai marittimi che chiedono il
riconoscimento dei loro certificati o l'assunzione a bordo di una nave.
Articolo 12
Rinnovo dei certificati
1.
I comandanti, gli ufficiali e i radiooperatori titolari di un certificato rilasciato o
riconosciuto ai sensi dei capitoli dell'allegato I, escluso il capitolo VI, che prestino servizio in
mare oppure intendano riprendere servizio in mare dopo un periodo trascorso a terra, per essere
ritenuti idonei al servizio in mare, devono ad intervalli non superiori a cinque anni:
a)
soddisfare i requisiti di idoneità fisica di cui all'articolo 11, e
b)
dimostrare di continuare a possedere la competenza professionale in conformità della
sezione A-I/11 del codice STCW.
2.
Ciascun comandante, ufficiale e radiooperatore, per poter proseguire il servizio di
navigazione a bordo di navi per le quali sono stati stabiliti a livello internazionale requisiti di
formazione speciali, deve aver effettuato il relativo addestramento riconosciuto con esito
favorevole.
3.
Gli Stati membri raffrontano i livelli di competenza da essi previsti per i candidati al
rilascio di certificati da emettersi entro il 1o febbraio 2002 e quelli indicati per i certificati
adeguati nella parte A del codice STCW e prescrivono, se necessario, per i titolari di detti
certificati, l'obbligo di frequentare appropriati corsi di aggiornamento e di richiamo o di
sottoporsi a valutazioni.
Devono essere riconosciuti i corsi di aggiornamento e di richiamo che comprendano le
modifiche intervenute nelle legislazioni nazionali e internazionali in materia di sicurezza della
vita in mare e di tutela dell'ambiente marino e tengano conto di qualsiasi aggiornamento dei
livelli di competenza in questione.
4.
Gli Stati membri, in consultazione con gli interessati, formulano o promuovono la
formulazione della struttura dei corsi di aggiornamento e di richiamo come previsto alla sezione
A-I/11 del codice STCW.
152 /PE 408.920
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5.
Al fine di aggiornare le cognizioni di comandanti, ufficiali e radiooperatori, gli Stati
membri assicurano che i testi delle recenti modifiche delle legislazioni nazionali e
internazionali in materia di sicurezza della vita in mare e di tutela dell'ambiente marino siano
messi a disposizione delle navi battenti la loro bandiera.
Articolo 13
Uso di simulatori
1.
Le prestazioni minime e le altre disposizioni di cui alla sezione A-I/12 del codice STCW
nonché ogni altro requisito prescritto nella parte A del codice STCW per qualsiasi certificato ivi
previsto devono essere osservati per quanto riguarda:
a)
tutta l'attività di addestramento obbligatorio da attuarsi mediante simulatori;
b)
qualsiasi valutazione di competenze prevista alla parte A del codice STCW da attuarsi
per mezzo di simulatori;
c)
qualsiasi dimostrazione, da attuarsi mediante simulatori, di perdurante idoneità
prescritta alla parte A del codice STCW.
2.
Gli Stati membri hanno facoltà di esentare i simulatori installati o messi in uso
anteriormente al 1o febbraio 2002 dal vincolo di conformità alle prestazioni minime di cui al
paragrafo 1.
Articolo 14
Responsabilità delle compagnie
1.
Gli Stati membri, conformemente ai paragrafi 2 e 3, ritengono le compagnie
responsabili dell'ammissione della gente di mare al servizio sulle loro navi in conformità delle
disposizioni della presente direttiva e dispongono che ciascuna compagnia debba assicurare:
a)
che tutti i marittimi in servizio sulle sue navi possiedano un certificato adeguato,
conforme alle disposizioni della presente direttiva e rilasciato dallo Stato membro;
b)
che l'equipaggio delle navi sia formato in conformità delle norme in materia di sicurezza
della composizione degli equipaggi applicate dal rispettivo Stato membro;
c)
che la documentazione e i dati relativi a tutti i marittimi assunti sulle sue navi siano
conservati e tenuti a disposizione e includano, tra l'altro, documenti e dati relativi alla
loro esperienza, formazione, idoneità fisica e competenza ai fini dei compiti loro
assegnati;
PE 408.920\ 153
IT
d)
che i marittimi all'atto dell'ammissione in servizio su una nave possano familiarizzarsi
con i loro compiti specifici e con tutti i regolamenti, le installazioni, le attrezzature, le
procedure e le caratteristiche della nave rilevanti ai fini dei loro compiti abituali e di
emergenza;
e)
che l'equipaggio della nave sia effettivamente in grado di coordinare le proprie attività
nelle situazioni di emergenza e adempiere le funzioni vitali ai fini della sicurezza e della
prevenzione o del contenimento dell'inquinamento.
2.
Le compagnie, i comandanti e i membri dell'equipaggio sono individualmente
responsabili del corretto adempimento degli obblighi stabiliti al presente articolo nonché
dell'adozione di ogni altra misura eventualmente necessaria per assicurare che ciascun membro
dell'equipaggio possa contribuire con le proprie cognizioni e capacità alla sicurezza della
conduzione della nave.
3.
La compagnia deve fornire al comandante di ogni nave cui si applica la presente
direttiva istruzioni scritte che indichino le strategie e le procedure da seguire atte a garantire alla
gente di mare appena assunta su una nave la ragionevole possibilità di familiarizzarsi con
l'equipaggiamento della nave, le procedure operative e le altre disposizioni necessarie per il
corretto assolvimento dei loro compiti, prima di essere demandati agli stessi. Tali strategie e
procedure includono:
a)
la previsione di un lasso di tempo ragionevole durante il quale il marittimo neoassunto
abbia l'opportunità di conoscere:
i)
l'equipaggiamento specifico che il marittimo utilizzerà o farà funzionare e
ii)
le procedure di guardia, di sicurezza, di tutela dell'ambiente e di emergenza
specifiche della nave e le disposizioni che il marittimo deve conoscere per poter
adempiere correttamente i compiti assegnatigli;
b)
la designazione di un membro esperto dell'equipaggio che avrà la responsabilità di
assicurare che ad ogni marittimo neoassunto siano comunicate le informazioni essenziali
in una lingua a lui comprensibile.
Articolo 15
Idoneità al servizio
1.
Gli Stati membri, al fine di prevenire l'affaticamento del personale di guardia,
stabiliscono periodi di riposo obbligatorio per tale personale e prescrivono che i sistemi di
guardia siano organizzati in modo tale da non compromettere a causa della fatica l'efficienza del
personale e che il servizio sia organizzato in modo tale che il personale addetto alla prima
154 /PE 408.920
IT
guardia all'inizio del viaggio e quello addetto alle guardie successive sia sufficientemente
riposato e comunque idoneo al servizio.
2.
A tutto il personale avente compiti di ufficiale responsabile della guardia o di marinaio
facente parte di una guardia deve essere concesso un periodo di riposo della durata minima di
dieci ore ogni ventiquattro ore.
3.
Le ore di riposo possono essere suddivise in non più di due periodi, uno dei quali della
durata di almeno sei ore.
4.
Le prescrizioni sui periodi di riposo di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere derogate in
caso di emergenza o di esercitazioni pratiche o in altre situazioni operative eccezionali.
5.
Nonostante il disposto dei paragrafi 2 e 3, il periodo di dieci ore può essere ridotto a non
meno di sei ore consecutive, purché tale riduzione non sia attuata per più di due giorni
consecutivi e siano concesse almeno settanta ore di riposo ogni sette giorni.
6.
Gli Stati membri dispongono che gli orari di guardia siano affissi in luoghi ove siano
facilmente accessibili.
Articolo 16
Dispensa
1.
In caso di eccezionale necessità, le autorità competenti, ove a loro giudizio ciò non
provochi pregiudizio alle persone, ai beni o all'ambiente, possono rilasciare una dispensa che
permetta ad un determinato appartenente alla gente di mare di prestare servizio su una
determinata nave per un periodo stabilito che non superi i 6 mesi in una funzione diversa da
quella di radiooperatore, se non con l'eccezione di quanto stabilito dalle relative norme radio,
per cui egli non possiede un adeguato certificato, purché la persona a cui è rilasciata la dispensa
sia sufficientemente qualificata per occupare il posto vacante in modo sicuro, con soddisfazione
delle autorità competenti. Tuttavia le dispense non sono concesse ad un comandante od al
direttore di macchina, salvo in caso di forza maggiore e, in questo caso, per il minor tempo
possibile.
2.
Qualsiasi dispensa concessa per un posto è rilasciata solo ad una persona debitamente
abilitata ad occupare il posto immediatamente sottostante. Nei casi in cui non sia prescritta
l'abilitazione per il posto sottostante, la dispensa può essere rilasciata ad una persona la cui
qualificazione e pratica siano, a giudizio delle autorità competenti, di completa equivalenza ai
requisiti per il posto da occupare a patto che, se tale persona non possiede un appropriato
certificato, le sia prescritto di superare una prova accettata dalle autorità competenti quale
dimostrazione che tale dispensa può essere rilasciata senza correre rischi. Inoltre, le autorità
competenti si assicurano che, non appena possibile, il posto in questione sia occupato dal
titolare di un appropriato certificato.
Articolo 17
Responsabilità degli Stati membri in ordine alla formazione e alla valutazione
1.
Gli Stati membri designano le autorità o gli organismi che:
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IT
a)
forniscono la formazione di cui all'articolo 3;
b)
organizzano e/o controllano le prove, se del caso;
c)
rilasciano i certificati di idoneità di cui all'articolo 11;
d)
concedono le dispense di cui all'articolo 16.
2.
Gli Stati membri assicurano quanto segue:
a)
Tutte le attività di formazione e valutazione della gente di mare:
i)
devono essere strutturate secondo programmi scritti che indichino, tra l'altro, i
metodi, i mezzi di insegnamento, le procedure e il materiale scolastico occorrenti
per conseguire i livelli di competenza prescritti;
ii)
devono essere condotte, controllate, valutate e coadiuvate da persone qualificate
conformemente alle lettere d), e) e f);
b)
Le persone incaricate di attività di formazione in servizio o a valutazione a bordo di una
nave possono condurre tali attività solo quando esse non ostacolino la normale
conduzione della nave ed essi possono dedicare il loro tempo e la loro attenzione alle
predette attività;
c)
Gli insegnanti, i supervisori e gli esaminatori devono essere adeguatamente qualificati
per gli specifici tipi e livelli delle attività di formazione o di valutazione delle
competenze della gente di mare da condursi sia a bordo che a terra;
d)
Chiunque svolga attività di formazione in servizio per la gente di mare, a bordo o a
terra, valida al fine di ottenere un certificato di abilitazione ai sensi della presente
direttiva deve:
i)
essere in grado di comprendere il programma di formazione e gli obiettivi di
formazione specifici del particolare tipo di formazione impartita;
ii)
essere qualificato per i compiti per i quali la formazione è impartita;
iii)
se la formazione è impartita con l'ausilio di simulatori:
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IT
e)
-
aver ricevuto un'istruzione adeguata circa le tecniche d'insegnamento che
comportano l'uso di simulatori e
-
aver accumulato sufficiente esperienza pratica nell'uso del tipo particolare di
simulatore utilizzato;
Chiunque sia responsabile della supervisione della formazione in servizio della gente di
mare valida al fine di ottenere un certificato deve avere un piena comprensione del
programma di formazione e degli obiettivi specifici di ogni tipo di formazione impartita;
f)
Chiunque effettui attività di valutazione in servizio delle competenze della gente di
mare, a bordo o a terra, valida al fine di ottenere un certificato deve:
i)
avere un livello adeguato di conoscenza e comprensione delle competenze che è
chiamato a valutare;
ii)
essere abilitato ai compiti oggetto di valutazione;
iii)
aver ricevuto un'istruzione adeguata circa i metodi e le pratiche di valutazione;
iv)
aver acquisito sufficiente esperienza pratica nell'attività di valutazione;
v)
quando l'attività di valutazione è effettuata con l'ausilio di simulatori, aver
maturato sufficiente esperienza pratica nell'attività di valutazione con il
particolare tipo di simulatore utilizzato, sotto la supervisione e con soddisfazione
di un esaminatore esperto;
g)
Quando uno Stato membro riconosce un corso di formazione, un istituto di formazione o
una qualificazione impartita da un istituto di formazione, come requisiti validi ai fini del
rilascio di un certificato, le qualifiche e l'esperienza degli insegnanti e degli esaminatori
sono disciplinati dalle disposizioni sui livelli di qualità di cui all'articolo 10. Tali
qualifiche, l'esperienza e l'applicazione dei livelli di qualità devono comportare
un'adeguata formazione nelle tecniche d'insegnamento e nei metodi e nelle pratiche di
formazione e valutazione ed essere conformi a tutte le disposizioni applicabili delle
lettere d), e) e f).
Articolo 18
Comunicazione a bordo
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IT
Gli Stati membri assicurano che:
a)
fatte salve le lettere b) e d), a bordo di tutte le navi battenti la bandiera di uno Stato
membro siano previsti in qualsiasi momento strumenti idonei ad un'efficace
comunicazione orale per scopi di sicurezza fra tutti i membri dell'equipaggio della nave,
in particolare ai fini di una ricezione e di una comprensione tempestive e corrette delle
comunicazioni e delle disposizioni;
b)
a bordo di tutte le navi da passeggeri battenti la bandiera di uno Stato membro, e di tutte
le navi da passeggeri provenienti da e/o dirette ad un porto di uno Stato membro, sia
stabilita e iscritta nel registro di bordo una lingua di lavoro, al fine di garantire
prestazioni efficaci dell'equipaggio in materia di sicurezza.
La compagnia o il comandante, come opportuno, determinano la lingua di lavoro
appropriata. Ciascuna delle persone che prestano servizio a bordo è tenuta a
comprendere e, se del caso, a impartire ordini e istruzioni nonché a riferire in tale
lingua.
Se la lingua di lavoro non è una lingua ufficiale dello Stato membro, tutti i piani e gli
elenchi da affiggere devono includere una traduzione nella lingua di lavoro;
c)
a bordo delle navi da passeggeri il personale incaricato nel ruolo d'appello di aiutare i
passeggeri in situazioni di emergenza sia facilmente individuabile e dotato di capacità di
comunicazione sufficienti per questo scopo in base a un'adeguata combinazione dei
seguenti criteri:
i)
la lingua utilizzata o le lingue utilizzate dai passeggeri delle principali nazionalità
trasportati su una rotta determinata;
ii)
la probabilità che la capacità di utilizzare un elementare vocabolario di inglese per
impartire istruzioni basilari possa consentire di comunicare con un passeggero che
necessiti aiuto, sia che il passeggero e il membro dell'equipaggio abbiano o meno
un lingua in comune;
iii)
l'eventuale necessità di comunicare in situazioni di emergenza con altri mezzi (ad
esempio con dimostrazioni, gesti, ovvero richiamando l'attenzione sull'ubicazione
158 /PE 408.920
IT
delle istruzioni, dei punti di raccolta, dei dispositivi di salvataggio o delle vie
d'uscita) allorché la comunicazione orale è inattuabile;
iv)
la misura in cui sono state fornite istruzioni di sicurezza complete ai passeggeri
nella o nelle loro madrelingue;
v)
le lingue in cui gli annunci di emergenza possono essere trasmessi in situazioni
critiche o durante esercitazioni per fornire accurate direttive ai passeggeri e
facilitare ai membri dell'equipaggio l'assistenza dei passeggeri;
d)
a bordo delle petroliere, delle chimichiere e delle gasiere battenti bandiera di uno Stato
membro, il comandante, gli ufficiali e i marinai siano in grado di comunicare tra loro in
una o più lingue di lavoro comuni;
e)
siano previsti adeguati strumenti per la comunicazione tra la nave e le autorità di terra.
Tali comunicazioni si svolgono conformemente al capitolo V, regola 14, paragrafo 4,
della ║ SOLAS 74;
f)
quando effettuano un controllo ai sensi della direttiva [95/21/CE] nella loro qualità di
Stato d'approdo, gli Stati membri controllino anche che le navi battenti bandiera di uno
Stato membro osservino il presente articolo.
Articolo 19
Riconoscimento di certificati
1.
I marittimi che non possiedono il certificato di cui all'articolo 4 possono essere
autorizzati a prestare servizio a bordo di navi che battono bandiera di uno Stato membro, purché
sia stata adottata, mediante la procedura definita nei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, una
decisione sul riconoscimento del loro certificato adeguato.
2.
Uno Stato membro che intende riconoscere, mediante convalida, un certificato adeguato
rilasciato da un paese terzo ad un comandante, ufficiale o radiooperatore per prestare servizio a
bordo di una nave battente la propria bandiera presenta alla Commissione una domanda
motivata di riconoscimento del paese terzo in questione.
La Commissione, assistita dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima (in prosieguo
denominata «l'Agenzia») istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e
del Consiglio1, del 27 giugno 2002, e con l'eventuale partecipazione degli Stati membri
interessati, provvede a raccogliere le informazioni di cui all'allegato II e procede ad una
1
GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
1891/2006 (GU L 394 del 30.12.2006, pag. 1).
PE 408.920\ 159
IT
valutazione dei sistemi di formazione e di abilitazione del paese terzo per il quale è stata
presentata una domanda di riconoscimento al fine di verificare se tale paese soddisfa tutti i
requisiti della Convenzione STCW e se siano state adottate le misure atte a prevenire frodi in
relazione ai certificati.
3.
La Commissione decide in merito al riconoscimento di un paese terzo secondo la
procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2, entro tre mesi dalla data di presentazione della
domanda di riconoscimento.
Una volta concesso, il riconoscimento è valido fatto salvo l'articolo 20.
Se, entro il termine di cui al primo comma, non è adottata alcuna decisione in merito al
riconoscimento del paese terzo in questione, lo Stato membro che ha presentato la domanda può
decidere di riconoscere detto paese terzo su base unilaterale fino a quando non sarà stata
adottata una decisione secondo la procedura di cui all'articolo 28, paragrafo 2.
4.
Uno Stato membro può decidere, in relazione alle navi battenti la propria bandiera, di
convalidare i certificati rilasciati da paesi terzi riconosciuti dalla Commissione, tenendo conto
delle disposizioni di cui all'allegato II, punti 4 e 5.
5.
Restano validi i riconoscimenti dei certificati rilasciati da paesi terzi riconosciuti,
pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, entro il 14 giugno 2005.
Detti riconoscimenti possono essere utilizzati da tutti gli Stati membri, a condizione che la
Commissione non li revochi successivamente in virtù dell'articolo 20.
6.
La Commissione elabora e tiene aggiornato un elenco dei paesi terzi riconosciuti.
L'elenco è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
7.
Nonostante il disposto dell'articolo 5, paragrafo 6 uno Stato membro può, se le
circostanze lo richiedono, autorizzare un appartenente alla gente di mare a prestare servizio in
una qualità che non sia quella di ufficiale radio o di radiooperatore, ad eccezione dei casi
previsti dalle norme radio, per un periodo di non oltre tre mesi a bordo di una nave battente la
sua bandiera, quando egli sia in possesso di un certificato adeguato valido emesso e convalidato
a norma di legge da un paese terzo che non è ancora stato convalidato dallo Stato membro
interessato ai fini dell'abilitazione a prestare servizio a bordo di navi battenti la sua bandiera.
In tal caso, deve essere prontamente fornita la prova documentale dell'avvenuta presentazione
della domanda di convalida alle competenti autorità.
Articolo 20
Mancata conformità con i requisiti della Convenzione STCW
1.
Fatti salvi i criteri stabiliti nell'allegato II, quando uno Stato membro ritiene che un
paese terzo riconosciuto non soddisfa più i requisiti della Convenzione STCW, ne informa
quanto prima la Commissione, precisando i motivi.
La Commissione sottopone immediatamente il caso al comitato di cui all'articolo 28, paragrafo
1.
160 /PE 408.920
IT
2.
Fatti salvi i criteri stabiliti nell'allegato II, quando la Commissione ritiene che un paese
terzo riconosciuto non soddisfa più i requisiti della Convenzione STCW, ne informa quanto
prima gli Stati membri, precisando i motivi.
La Commissione sottopone immediatamente il caso al comitato di cui all'articolo 28, paragrafo
1.
3.
Quando uno Stato membro intende revocare la convalida di tutti i certificati rilasciati da
un paese terzo ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, motivando
debitamente la propria intenzione.
4.
La Commissione, assistita dall'Agenzia, riesamina il riconoscimento del paese terzo in
questione per verificare se questo è venuto meno alle prescrizioni della Convenzione STCW.
5.
Quando sussistono indizi che un determinato istituto di formazione marittima non
soddisfa più le prescrizioni della Convenzione STCW, la Commissione notifica al paese
interessato che il riconoscimento dei certificati di detto paese è revocato entro due mesi, fatta
salva l'adozione di misure per assicurare il rispetto di tutte le prescrizioni della
Convenzione STCW.
6.
La decisione in merito alla revoca del riconoscimento viene presa secondo la procedura
di cui all'articolo 28, paragrafo 2, entro due mesi dalla data della comunicazione effettuata dallo
Stato membro.
Gli Stati membri interessati prendono le misure adeguate ai fini dell'attuazione della decisione.
7.
Resta valida la convalida che attesta il riconoscimento dei certificati rilasciati a norma
dell'articolo 5, paragrafo 6, prima della data in cui è adottata la decisione di revocare il
riconoscimento del paese terzo. I marittimi titolari di detta convalida non possono tuttavia
esigere una convalida che attesti loro una qualifica più elevata, salvo quando detta rivalutazione
è fondata unicamente su un'esperienza supplementare di servizio in mare.
Articolo 21
Rivalutazione
1.
La Commissione, assistita dall'Agenzia, procede regolarmente, ed almeno ogni cinque
anni, ad una rivalutazione dei paesi terzi riconosciuti secondo la procedura di cui all'articolo 19,
paragrafo 3, primo comma, compresi quelli indicati all'articolo 19, paragrafo 6, per verificare se
soddisfano i pertinenti criteri stabiliti dall'allegato II e se sono state adottate le misure adeguate
di prevenzione delle frodi in materia di certificati di abilitazione.
2.
La Commissione definisce i criteri di priorità per la valutazione dei paesi terzi sulla base
dei dati risultanti dal controllo dello Stato di approdo ai sensi dell'articolo 23 e dalle relazioni
concernenti i risultati di valutazioni indipendenti comunicate dai paesi terzi ai sensi della
sezione A-I/7 del codice STCW.
3.
La Commissione presenta agli Stati membri una relazione sui risultati della valutazione.
Articolo 22
Controllo dello Stato di approdo
PE 408.920\ 161
IT
1.
Le navi, indipendentemente dalla bandiera che battono ed eccetto i tipi di nave esclusi
dall'articolo 2, sono soggette, mentre si trovano nei porti di uno Stato membro, al controllo
dello Stato di approdo da parte di funzionari debitamente autorizzati da quest'ultimo per
verificare che tutta la gente di mare che presta servizio a bordo ed è tenuta ad avere un
certificato ai sensi della convenzione STCW possieda tale certificato o ne sia stata validamente
dispensata.
2.
Nell'esercitare il controllo dello Stato di approdo ai sensi della presente direttiva gli Stati
membri assicurano che siano applicate tutte le pertinenti disposizioni e procedure della direttiva
[95/21/CE].
Articolo 23
Procedure di controllo dello Stato di approdo
1.
Fatta salva la direttiva [95/21/CE], le ispezioni di controllo da parte dello Stato di
approdo ai sensi dell'articolo 22 sono limitate a:
a)
verificare che tutta la gente di mare che presta servizio a bordo e deve essere abilitata ai
sensi della convenzione STCW possieda un certificato adeguato o ne sia stata
validamente dispensata, oppure fornisca prova documentale di aver presentato domanda
di convalida attestante il riconoscimento del certificato delle autorità dello Stato di
bandiera,
b)
verificare che il numero e i certificati della gente di mare che presta servizio a bordo
siano conformi alle norme in materia di sicurezza previste dello Stato di bandiera.
2.
La valutazione, in conformità della parte A del codice STCW, dell'idoneità della gente
di mare in servizio sulla nave a mantenere le norme tecniche di guardia stabilite dalla
convenzione STCW, è effettuata qualora vi siano fondati motivi per ritenere che tali norme non
siano mantenute per uno dei seguenti motivi:
a)
la nave è stata coinvolta in una collisione, in un arenamento o in un incagliamento;
b)
si è verificato, durante la navigazione o mentre la nave era alla fonda o all'ormeggio,
uno scarico illecito di sostanze dalla nave in violazione di una convenzione
internazionale;
c)
la nave è stata manovrata in maniera irregolare o pericolosa per la sicurezza
contravvenendo a disposizioni in materia di rotta adottate dall'IMO o a pratiche e
procedure concernenti la sicurezza della navigazione;
162 /PE 408.920
IT
d)
le condizioni di esercizio della nave sono tali da costituire un pericolo per le persone, le
cose o l'ambiente;
e)
un certificato è stato ottenuto con la frode o il possessore di un certificato non è la
persona cui questo è stato originariamente rilasciato;
f)
la nave batte la bandiera di un paese che non ha ratificato la convenzione STCW o il
comandante, gli ufficiali o i marinari sono in possesso di certificati rilasciati da un paese
terzo che non ha ratificato la convenzione STCW.
3.
Nonostante la verifica del certificato, la valutazione di cui al paragrafo 2 può imporre
alla gente di mare di dimostrare le rispettive competenze in relazione alle funzioni assegnate a
ciascuno. Tale dimostrazione può includere la verifica dell'osservanza delle prescrizioni
operative in materia di guardia e della capacità di ciascun marittimo di reagire adeguatamente
nei casi di emergenza al livello delle proprie competenze.
Articolo 24
Fermo
Fatta salva la direttiva [95/21/CE], le seguenti carenze, nella misura in cui il funzionario che
effettua il controllo dello Stato di approdo abbia stabilito che esse costituiscono un pericolo per
le persone, le cose o l'ambiente, sono gli unici motivi ai sensi della presente direttiva per i quali
uno Stato membro decide il fermo di una nave:
a)
la gente di mare non possiede certificati o certificati adeguati, non è stata validamente
esentata né fornisce prova documentale di aver presentato domanda di convalida
attestante il riconoscimento del certificato alle autorità dello Stato di bandiera;
b)
non sono state rispettate le norme applicabili in materia di sicurezza prescritte dallo
Stato di bandiera;
c)
non sono state rispettate le prescrizioni in materia di guardia in navigazione o in
macchina specificamente applicabili alla nave da parte dello Stato di bandiera;
d)
in una guardia manca una persona abilitata al funzionamento di dispositivi essenziali per
la sicurezza della navigazione, per la sicurezza delle radiocomunicazioni o per la
prevenzione dell'inquinamento marino;
e)
non è stata comprovata l'idoneità professionale per i compiti imposti alla gente di mare
quanto alla sicurezza della nave e alla prevenzione dell'inquinamento;
PE 408.920\ 163
IT
f)
non è possibile assegnare al primo turno di guardia all'inizio del viaggio e ai turni di
guardia successivi persone sufficientemente riposate e comunque idonee al servizio.
Articolo 25
Controllo periodico dell'adempimento
La Commissione, fatti salvi i poteri ad essa conferiti dall'articolo 226 del trattato, verifica
regolarmente ed almeno ogni cinque anni, con l'assistenza dell'Agenzia , che gli Stati membri
adempiano alle norme minime stabilite dalla presente direttiva.
Articolo 26
Relazioni
1.
Entro il 14 dicembre 2008 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione basata su un'analisi e una valutazione approfondite delle disposizioni
della Convenzione STCW, della loro applicazione e delle conoscenze acquisite per quanto
concerne la relazione tra la sicurezza e il livello di formazione degli equipaggi delle navi.
2.
Entro il 20 ottobre 2010, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio
una relazione di valutazione elaborata in base alle informazioni ottenute ai sensi dell'articolo 25.
Nella relazione, la Commissione analizza lo stato di adempimento degli Stati membri alla
presente direttiva e, qualora necessario, presenta proposte per misure supplementari.
Articolo 27
Modifiche
1.
La presente direttiva può essere modificata secondo la procedura di cui all'articolo 28,
paragrafo 2, per rendere applicabili, ai fini della direttiva stessa, le modifiche dei codici
internazionali di cui all'articolo 1, punti 16, 17, 18, 23 e 24 entrate successivamente in vigore.
La presente direttiva può essere modificata dalla Commissione anche per rendere applicabili, ai
fini della direttiva stessa, eventuali pertinenti modifiche della legislazione.
Le misure dirette a modificare gli elementi non essenziali della presente direttiva sono adottate
secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 28, paragrafo 3.
▌
2.
Dopo l'adozione di nuovi strumenti o protocolli della convenzione STCW, il Consiglio,
tenuto conto delle procedure parlamentari degli Stati membri e delle procedure pertinenti in
ambito IMO, decide su proposta della Commissione in merito alle modalità di ratifica di questi
nuovi strumenti o protocolli e vigila a che siano applicati uniformemente e simultaneamente
negli Stati membri.
164 /PE 408.920
IT
3.
Le modifiche degli strumenti internazionali di cui all'articolo 1, punti 16), 17), 18), 21),
22) e 24), possono essere escluse dall'ambito di applicazione della presente direttiva in forza
dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione
dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in
materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi1.
Articolo 28
Procedura del Comitato
1.
La Commissione è assistita dal comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione
dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS), istituito dall'articolo 3 del
regolamento (CE) n. 2099/2002.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7
della decisione 1999/468/CE fatte salve le disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato in otto
settimane.
3.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis,
paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, fatte salve le disposizioni
dell'articolo 8 della stessa.
Articolo 29
Disposizioni transitorie
Qualora uno Stato membro rinnovi o proroghi ai sensi dell'articolo 12 un certificato rilasciato
originariamente in conformità delle disposizioni applicabili prima del 1° febbraio 1997 esso ha
facoltà di sostituire i limiti di tonnellaggio indicati nel certificato originale come segue:
a)
«200 tonnellate di stazza lorda registrata» può essere sostituito con «500 tonnellate di
stazza lorda»;
b)
«1 600 tonnellate di stazza lorda registrata» può essere sostituito con «3 000 tonnellate
di stazza lorda».
Articolo 30
Sanzioni
Gli Stati membri istituiscono un sistema di sanzioni per i casi di inosservanza delle norme
nazionali adottate in attuazione degli articoli 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, ║ 19, ║
1
GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n.
93/2007 della Commissione (GU L 22 del 31.1.2007, pag. 12).
PE 408.920\ 165
IT
22, 23, 24 e 29, e allegati I e II, e prendono i provvedimenti necessari per assicurarne la
concreta applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.
Articolo 31
Comunicazione
Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni che
essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
Articolo 32
Abrogazione
La direttiva 2001/25/CE, modificata dalle direttive elencate nell’allegato III, parte A, è
abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini d'attuazione indicati
nell’allegato III, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e debbono essere
letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.
Articolo 33
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il […].
Articolo 34
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a ║, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
166 /PE 408.920
IT
ALLEGATO I
REQUISITI PER LA FORMAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 3 FISSATI DALLA
CONVENZIONE STCW
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
1.
Le regole di cui al presente allegato sono integrate dalle disposizioni vincolanti
contenute nella parte A del codice STCW, ad eccezione del capitolo VIII,
regola VIII/2.
Qualsiasi riferimento a un requisito previsto da una regola va inteso come riferimento
anche alla sezione corrispondente della parte A del codice STCW.
2.
Gli Stati membri assicurano che i marittimi siano in possesso delle adeguate
competenze linguistiche, come indicato nelle sezioni A-II/1, A-III/1, A-IV/2 e A-II/4
del codice STCW, necessarie allo svolgimento delle loro specifiche mansioni sulle
navi battenti bandiera di uno Stato membro ospitante.
3.
La parte A del codice STCW indica i livelli di competenza che devono essere
dimostrati dai candidati al rilascio e alla convalida di certificati abilitanti in virtù delle
disposizioni della convenzione STCW. Per chiarire il nesso tra le disposizioni
sull'abilitazione alternativa del capo VII e le disposizioni sulle abilitazioni dei capi II,
III e IV, le idoneità specificamente indicate nei livelli di competenza sono state
raggruppate nelle sette funzioni seguenti:
1)
Navigazione;
2)
Maneggio e stivaggio del carico;
3)
Controllo del governo della nave e assistenza alle persone a bordo;
4)
Macchine e motori marini;
5)
Apparecchiature elettriche, elettroniche e di controllo;
6)
Manutenzione e riparazioni;
PE 408.920\ 167
IT
7)
Radiocomunicazioni;
ai seguenti livelli di responsabilità:
1)
Livello dirigenziale;
2)
Livello operativo;
3)
Livello ausiliario.
Le funzioni e i livelli di competenza sono definiti dai sottotitoli delle tavole dei livelli
di competenza contenute nella parte A, capi II, III e IV del codice STCW.
CAPO II
COMANDANTE E SEZIONE DI COPERTA
Regola II/1
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione degli ufficiali responsabili della guardia di
navigazione su navi di 500 o più tonnellate di stazza lorda
1.
Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione che presti servizio su navi
marittime di 500 o più TSL deve possedere un certificato adeguato.
2.
Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1.
avere almeno 18 anni;
2.2.
aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a un
anno nell'ambito di un programma di formazione riconosciuto, in cui sia compresa
attività di formazione a bordo conformemente alle prescrizioni della sezione A-II/1 del
codice STCW, e che sia documentato in un registro di formazione riconosciuto, oppure
aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto per un periodo non inferiore a tre
anni;
2.3.
aver prestato, durante il prescritto servizio di navigazione, servizi di guardia sul ponte
sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale qualificato per almeno sei mesi;
2.4.
avere i requisiti applicabili previsti dalle regole del capitolo IV, ove prescritti per
l'espletamento dei servizi radio definiti in conformità delle norme radio;
168 /PE 408.920
IT
2.5.
aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e formazione
riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/1 del codice
STCW.
Regola II/2
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei comandanti e dei primi ufficiali di coperta di
navi di 500 o più tonnellate di stazza lorda
Comandante e primo ufficiale di coperta di navi di 3 000 o più TSL
1.
Ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi marittime di 3 000 o più TSL
devono possedere un certificato adeguato.
2.
Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1.
avere i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di
navigazione su navi di 500 o più TSL ed aver prestato un servizio di navigazione
riconosciuto in quel compito:
2.1.1.
per l'abilitazione quale primo ufficiale di coperta, per non meno di 12 mesi;
2.1.2.
per l'abilitazione quale comandante, per non meno di 36 mesi; tuttavia questo periodo
può essere ridotto a non meno di 24 mesi se almeno 12 mesi di tale servizio di
navigazione sono stati prestati in qualità di primo ufficiale di coperta;
2.2.
avere frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e formazione
riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/2 del codice
STCW per i comandanti e i primi ufficiali di coperta di navi di 3 000 e più TSL.
Comandante e primo ufficiale di coperta di navi tra le 500 e le 3 000 TSL
3.
Ogni comandante e primo ufficiale di coperta di navi marittime tra le 500 e le
3 000 TSL deve possedere un certificato adeguato.
4.
Ogni candidato all'abilitazione deve:
4.1.
per l'abilitazione quale primo ufficiale di coperta, possedere i requisiti per l'abilitazione
in qualità di ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di 500 o più
TSL;
PE 408.920\ 169
IT
4.2.
per l'abilitazione quale comandante, possedere i requisiti per l'abilitazione in qualità di
ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi di 500 o più TSL e aver
prestato un servizio di navigazione riconosciuto in quel compito per non meno di
36 mesi; tuttavia questo periodo può essere ridotto a non meno di 24 mesi se almeno
12 mesi di tale servizio di navigazione sono stati prestati in qualità di primo ufficiale di
coperta;
4.3.
aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di formazione riconosciuta e avere
una competenza del livello indicato alla sezione A-II/2 del codice STCW per i
comandanti e i primi ufficiali di coperta di navi tra le 500 e le 3 000 TSL.
Regola II/3
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione di ufficiali responsabili della guardia di
navigazione e di comandanti di navi di TSL inferiore a 500
Navi non adibite a viaggi costieri
1.
Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione che presti servizio su una nave
marittima di stazza lorda inferiore a 500 t non adibita a viaggi costieri deve possedere
un certificato adeguato per navi di 500 o più TSL.
2.
Ogni comandante in servizio su una nave marittima di stazza lorda inferiore a 500 t
non adibita a viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato per il servizio in
qualità di comandante di navi tra le 500 e le 3 000 TSL.
Navi adibite a viaggi costieri
Ufficiale responsabile della guardia di navigazione
3.
Ogni ufficiale responsabile della guardia di navigazione su navi marittime di stazza
lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato.
4.
Ogni candidato all'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia di
navigazione su navi marittime di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri
deve:
4.1.
avere almeno 18 anni;
4.2.
aver effettuato:
170 /PE 408.920
IT
4.2.1.
un addestramento speciale, ivi compreso un adeguato periodo di servizio di
navigazione, come stabilito dall'amministrazione, oppure
4.2.2.
un servizio di navigazione riconosciuto nella sezione di coperta per un periodo non
inferiore a tre anni;
4.3.
avere i requisiti applicabili prescritti dalle regole del capo IV, ove necessari per
espletare i servizi radio definiti in conformità delle norme radio;
4.4.
aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione
riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/3 del codice
STCW per gli ufficiali responsabili della guardia di navigazione su navi di stazza lorda
inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri.
Comandante
5.
Ogni comandante che presti servizio su navi marittime di stazza lorda inferiore a 500 t
adibite a viaggi costieri deve possedere un certificato adeguato.
6.
Ogni candidato all'abilitazione in qualità di comandante di navi marittime di stazza
lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi costieri deve:
6.1.
avere almeno 20 anni;
6.2.
aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto in qualità di ufficiale responsabile
della guardia di navigazione per un periodo di non meno di 12 mesi;
6.3.
aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione
riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/3 del codice
STCW per i comandanti di navi di stazza lorda inferiore a 500 t adibite a viaggi
costieri.
7.
Dispense
L'amministrazione, se considera che le dimensioni di una nave e le condizioni di
viaggio siano tali da rendere l'applicazione di tutti i requisiti previsti alla presente
regola e alla sezione A-II/3 del codice STCW esorbitanti o inattuabili, può, nella
misura che ritiene opportuna, dispensare il comandante e l'ufficiale responsabile della
PE 408.920\ 171
IT
guardia di navigazione su tale nave o classe di navi da alcuni dei requisiti, tenendo
presente la sicurezza di tutte le navi che potrebbero essere operanti nelle stesse acque.
Regola II/4
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione dei marinai facenti parte di una guardia di
navigazione
1.
Ogni marinaio facente parte di una guardia di navigazione su navi marittime di 500 o
più TSL, che non sia un marinaio che stia compiendo la formazione o un marinaio i cui
compiti, mentre è di guardia, sono di natura che non richiede specializzazione, deve
possedere un certificato adeguato allo svolgimento dei propri compiti.
2.
Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1.
avere almeno 16 anni;
2.2.
aver effettuato:
2.2.1.
un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno sei mesi di formazione e
di pratica, oppure
2.2.2.
un addestramento speciale, a terra o a bordo, comprendente un periodo di servizio di
navigazione riconosciuto che non sia inferiore a due mesi;
2.3.
avere una competenza del livello indicato alla sezione A-II/4 del codice STCW.
3.
Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 devono
essere associati con funzioni attinenti alla guardia di navigazione e comportare
l'esecuzione di compiti sotto la supervisione diretta del comandante, dell'ufficiale
responsabile della guardia di navigazione o di un marinaio qualificato.
4.
Uno Stato membro può ritenere che un appartenente alla gente di mare abbia i requisiti
previsti dalla presente regola quando ha prestato servizio nella qualità pertinente nella
sezione di coperta per un periodo di almeno un anno nel corso del quinquennio che
precede l'entrata in vigore della convenzione STCW per quello Stato membro.
CAPO III
REPARTO MACCHINE
172 /PE 408.920
IT
Regola III/1
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a ufficiale responsabile della guardia in macchina
in un locale macchine presidiato o a ufficiale addetto al servizio in macchina in un locale
macchine periodicamente non presidiato
1.
Ogni ufficiale responsabile della guardia in macchina in un locale macchine presidiato
od ogni ufficiale di macchina addetto al servizio in un locale macchine periodicamente
non presidiato, in servizio su navi marittime aventi un apparato motore di propulsione
principale di potenza pari o superiore a 750 kW, deve possedere un certificato
adeguato.
2.
Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1.
avere almeno 18 anni;
2.2.
aver prestato non meno di sei mesi di servizio di navigazione nel reparto macchine in
conformità della sezione A-III/1 del codice STCW;
2.3.
aver frequentato con esito positivo corsi di istruzione e di formazione riconosciuti della
durata di almeno 30 mesi, comprendenti un periodo di formazione a bordo che sia
documentato in un registro di formazione riconosciuto e avere una competenza del
livello indicato alla sezione A-III/1 del codice STCW.
Regola III/2
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a direttore di macchina e a primo ufficiale di
macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o
superiore a 3 000 kW
1.
Ogni direttore di macchina ed ogni primo ufficiale di macchina in servizio su navi
marittime, aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o
superiore a 3 000 kW, deve possedere un certificato adeguato.
2.
Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1.
possedere i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia
in macchina;
PE 408.920\ 173
IT
2.1.1.
per l'abilitazione in qualità di primo ufficiale di macchina, avere un servizio di
navigazione riconosciuto non inferiore a 12 mesi prestato come allievo ufficiale di
macchina o ufficiale di macchina;
2.1.2.
per l'abilitazione in qualità di direttore di macchina, avere un servizio di navigazione
riconosciuto non inferiore a 36 mesi, di cui non meno di 12 mesi prestati in qualità di
ufficiale di macchina in una posizione di responsabilità, essendo qualificato a prestare
servizio come primo ufficiale di macchina; e
2.2.
aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione
riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/2 del codice
STCW.
Regola III/3
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a direttore di macchina e a primo ufficiale di
macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza compresa tra
750 e 3 000 kW
1.
Ogni direttore di macchina e ogni primo ufficiale di macchina, in servizio su navi
marittime aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza compresa tra
750 e 3 000 kW, deve possedere un certificato adeguato.
2.
Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1.
possedere i requisiti per l'abilitazione in qualità di ufficiale responsabile della guardia
in macchina;
2.1.1.
per l'abilitazione in qualità di primo ufficiale di macchina, avere un servizio di
navigazione riconosciuto non inferiore a 12 mesi prestato come allievo ufficiale di
macchina o ufficiale di macchina;
2.1.2.
per l'abilitazione in qualità di direttore di macchina, avere un servizio di navigazione
riconosciuto non inferiore a 24 mesi di cui non meno di 12 mesi essendo qualificato a
prestare servizio come primo ufficiale di macchina;
2.2.
aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione
riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/3 del codice
STCW.
174 /PE 408.920
IT
3.
Ogni ufficiale di macchina che sia stabilito a prestare servizio come primo ufficiale di
macchina su navi aventi un apparato motore di propulsione principale di potenza pari o
superiore a 3 000 kW può prestare servizio come direttore di macchina su navi aventi
un apparato motore di propulsione principale di potenza inferiore a 3 000 kW purché
abbia prestato non meno di 12 mesi di servizio di navigazione riconosciuto in qualità
di ufficiale di macchina in una posizione di responsabilità e il certificato attesti tale
circostanza.
Regola III/4
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione a marinaio facente parte di una guardia in un
locale macchine presidiato o addetto al servizio in macchina in un locale macchine
periodicamente non presidiato
1.
Ogni marinaio facente parte di una guardia in un locale macchine presidiato o addetto
al servizio in macchina in un locale macchine periodicamente non presidiato, su navi
marittime aventi un apparato motore di potenza pari o superiore a 750 kW, che non sia
un marinaio che stia compiendo la formazione o un marinaio i cui compiti sono di
natura che non richiede specializzazione, deve possedere un certificato adeguato allo
svolgimento dei propri compiti.
2.
Ogni candidato all'abilitazione deve:
2.1.
avere almeno 16 anni;
2.2.
aver effettuato:
2.2.1.
un servizio di navigazione riconosciuto comprendente almeno sei mesi di formazione e
di pratica; oppure
2.2.2.
un addestramento speciale, a terra o a bordo, comprendente un periodo di servizio di
navigazione riconosciuto che non sia inferiore a due mesi;
2.3.
avere una competenza del livello indicato alla sezione A-III/4 del codice STCW.
3.
Il servizio di navigazione, la formazione e la pratica di cui ai punti 2.2.1 e 2.2.2 devono
essere associati a funzioni attinenti alla guardia dei locali macchine e comportare
l'esecuzione di compiti sotto la supervisione diretta di un ufficiale di macchina
qualificato o di un marinaio qualificato.
PE 408.920\ 175
IT
4.
Uno Stato membro può considerare che un appartenente alla gente di mare abbia i
requisiti previsti alla presente regola quando ha prestato servizio nella qualità
pertinente nel reparto macchine per un periodo di almeno un anno nel corso del
quinquennio che precede l'entrata in vigore della convenzione STCW per quello Stato
membro.
CAPO IV
PERSONALE ADDETTO ALLE RADIOCOMUNICAZIONI E AI SERVIZI RADIO
Nota esplicativa:
Le disposizioni obbligatorie relative alla guardia radio sono stabilite dalle norme radio e dalla ║
SOLAS 74, nella versione modificata. Le disposizioni per la manutenzione delle
apparecchiature radio figurano nella ║ SOLAS 74, nella versione modificata, e negli
orientamenti adottati dall'Organizzazione marittima internazionale ║.
Regola IV/1
Applicazione
1.
Fatto salvo il disposto del punto 2, le disposizioni del presente capitolo si applicano al
personale addetto ai servizi radio su navi che operano nell'ambito del sistema globale
di soccorso e sicurezza in mare (GMDSS), come stabilito dalla ║ SOLAS 74, nella
versione modificata.
2.
Il personale addetto ai servizi radio su navi che non sono tenute a conformarsi alle
disposizioni del GMDSS contenute nel capitolo IV della ║ SOLAS 74 non è obbligato
a conformarsi alle disposizioni del presente capitolo. Tuttavia, il personale addetto ai
servizi radio su tali navi deve conformarsi alle norme radio. L'amministrazione
provvede affinché siano rilasciati o riconosciuti certificati adeguati per il personale
addetto ai servizi radio come prescritto dalle norme radio.
Regola IV/2
Requisiti minimi obbligatori per l'abilitazione del personale addetto ai servizi radio GMDSS
1.
Chiunque sia responsabile o incaricato dell'espletamento di servizi radio su navi tenute
a partecipare al GMDSS deve possedere un certificato adeguato relativo al GMDSS,
rilasciato o riconosciuto dall'amministrazione ai sensi delle disposizioni delle norme
radio.
176 /PE 408.920
IT
2.
Inoltre, ogni candidato all'abilitazione, a norma della presente regola, al servizio su
navi che, ai sensi della convenzione SOLAS 74, nella versione modificata, devono
disporre di un'apparecchiatura radio, deve:
2.1.
avere almeno 18 anni;
2.2.
aver frequentato con esito positivo i previsti corsi di istruzione e di formazione
riconosciuti e avere una competenza del livello indicato alla sezione A-IV/2 del codice
STCW.
CAPO V
REQUISITI PARTICOLARI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI
TALUNI TIPI DI NAVI
Regola V/1
Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e alle qualifiche di comandanti,
ufficiali e marinai di navi cisterna
1.
Ufficiali e marinai addetti a compiti specifici e demandati ad assumere responsabilità
in relazione al carico ed alle attrezzature per il carico su navi cisterna devono aver
frequentato con esito positivo un corso a terra riconosciuto di lotta antincendio, oltre ai
corsi di formazione previsti alla regola VI/1, e devono:
1.1.
aver prestato un servizio di navigazione riconosciuto non inferiore a tre mesi su navi
cisterna, al fine di acquisire una sufficiente conoscenza delle norme operative in
materia di sicurezza, oppure
1.2.
aver frequentato un corso riconosciuto sulle problematiche specifiche delle navi
cisterna comprendente almeno il programma previsto per detto corso alla
sezione A-V/1 del codice STCW.
Tuttavia, l'amministrazione può ritenere sufficiente un periodo di servizio di
navigazione sotto supervisione inferiore a quello prescritto al paragrafo 1.1, purché
sussistano le seguenti condizioni:
1.3.
il periodo non sia inferiore a un mese;
1.4.
la nave cisterna abbia stazza lorda inferiore a 3 000 t;
PE 408.920\ 177
IT
1.5.
la durata di ogni viaggio effettuato dalla nave durante il periodo considerato non
ecceda le 72 ore;
1.6.
le caratteristiche operative della nave cisterna, il numero di viaggi e le operazioni di
carico e scarico effettuati nel periodo considerato consentano l'acquisizione di
conoscenze e di esperienza pratica del medesimo livello.
2.
I comandanti, i direttori di macchina, i primi ufficiali di coperta, i primi ufficiali di
macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di carico,
scarico, e sovrintenda alle operazioni di transito o maneggio del carico, oltre ad avere i
requisiti di cui ai precedenti punti 1.1 o 1.2, devono:
2.1.
avere un'esperienza adeguata ai propri compiti, acquisita su navi cisterna dello stesso
tipo di quella su cui prestano servizio;
2.2.
aver seguito con esito positivo un programma di formazione specializzato,
comprendente almeno le materie indicate alla sezione A-V/1 del codice STCW
adeguate ai propri compiti sulla petroliera, chimichiera o gasiera su cui prestano
servizio.
3.
Entro due anni a decorrere dall'entrata in vigore della convenzione STCW per uno
Stato membro, si può ritenere che un appartenente alla gente di mare possegga i
requisiti di cui al punto 2.2 se ha prestato servizio in una qualifica pertinente a bordo di
una nave cisterna del tipo considerato, per un periodo non inferiore a un anno, nel
corso del quinquennio precedente.
4.
L'amministrazione provvede affinché ai comandanti e agli ufficiali aventi i requisiti di
cui ai punto 1 o 2, a seconda dei casi, sia rilasciato un certificato adeguato o sia
debitamente convalidato un certificato esistente. Ad ogni marinaio avente gli stessi
requisiti deve essere parimenti rilasciato o convalidato un certificato.
Regola V/2
Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all'abilitazione di comandanti, ufficiali,
marinai e altro personale di navi da passeggeri ro-ro
1.
La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi
da passeggeri ro-ro che effettuano viaggi internazionali. Le amministrazioni
178 /PE 408.920
IT
determinano l'applicabilità dei requisiti di cui alla presente regola al personale che
presta servizio su navi da passeggeri ro-ro che effettuano viaggi nazionali.
2.
Prima di essere demandata a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi da
passeggeri ro-ro, la gente di mare deve aver frequentato con esito positivo i corsi di
formazione di cui ai punti da 4 a 8 in funzione della qualifica, dei compiti e delle
responsabilità individuali.
3.
4.
Gli appartenenti alla gente di mare che sono tenuti a seguire i corsi di formazione di cui
ai punti 4, 7, e 8 devono, a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare appositi
corsi di aggiornamento o devono dimostrare di aver raggiunto gli standard di
competenza previsti nei cinque anni precedenti.
I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale addetto sul ruolo di bordo ad assistere i
passeggeri in situazioni di emergenza a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono aver
frequentato con esito positivo i corsi di formazione in materia di gestione delle
operazioni di soccorso della folla, come specificato dalla sezione A-V/2, punto 1, del
codice STCW.
5.
I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati compiti e
responsabilità specifici a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono aver frequentato
con esito positivo il corso di addestramento specificamente indicato alla
sezione A-V/2, punto 2, del codice STCW.
6.
Il personale incaricato di servire direttamente i passeggeri negli spazi loro riservati a
bordo di navi da passeggeri ro-ro deve aver frequentato con esito positivo i corsi di
formazione in materia di sicurezza specificamente indicati alla sezione A-V/2, punto 3,
del codice STCW.
7.
I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di
macchina e chiunque altro abbia diretta responsabilità delle operazioni di imbarco e
sbarco dei passeggeri, di carico, scarico e stivaggio del carico o di chiusura dei portelli
dello scafo a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono aver frequentato con esito
positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri,
sicurezza del carico e protezione dello scafo, come specificato alla sezione A-V/2,
punto 4, del codice STCW.
PE 408.920\ 179
IT
8.
I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di
macchina e qualunque altro responsabile della sicurezza dei passeggeri in situazioni di
emergenza a bordo di navi da passeggeri ro-ro devono aver frequentato con esito
positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi
e comportamento umano, come specificato alla sezione A-V/2, punto 5, del codice
STCW.
9.
Le amministrazioni provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la
formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati si sensi della presente
regola.
Regola V/3
Requisiti minimi obbligatori relativi alla formazione e all'abilitazione di comandanti, ufficiali,
marinai e altro personale di navi da passeggeri diverse da quelle ro-ro
1.
La presente regola si applica a comandanti, ufficiali, marinai e altro personale di navi
da passeggeri, diverse da quelle ro-ro, che effettuano viaggi internazionali. Le
amministrazioni determinano l'applicabilità dei requisiti di cui alla presente regola al
personale che presta servizio su navi da passeggeri che effettuano viaggi nazionali.
2.
Prima di essere assegnata a qualsiasi funzione di servizio a bordo di navi da
passeggeri, la gente di mare deve aver frequentato con esito positivo i corsi di
formazione di cui ai punti da 4 a 8 in funzione della qualifica, dei compiti e delle
responsabilità individuali.
3.
Gli appartenenti alla gente di mare che sono tenuti a seguire i corsi di formazione di
cui ai punti 4, 7 e 8 devono, a intervalli non superiori a cinque anni, frequentare
appositi corsi di aggiornamento o devono dimostrare di aver raggiunto gli standard di
competenza previsti nei cinque anni precedenti.
4.
Il personale indicato sul ruolo di bordo per assistere i passeggeri in situazioni di
emergenza a bordo di navi da passeggeri devono aver frequentato con esito positivo i
corsi di formazione in materia di gestione delle operazioni di soccorso della folla,
come specificato dalla sezione A-V/3, paragrafo 1, del codice STCW.
5.
I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati compiti e
responsabilità specifici a bordo di navi da passeggeri devono aver frequentato con esito
180 /PE 408.920
IT
positivo il corso di addestramento specificamente indicato alla sezione A-V/3,
paragrafo 2, del codice STCW.
6.
Il personale incaricato di servire direttamente i passeggeri negli spazi loro riservati a
bordo di navi da passeggeri deve aver frequentato con esito positivo i corsi di
formazione in materia di sicurezza specificamente indicati alla sezione A-V/3,
paragrafo 3, del codice STCW.
7.
I comandanti, gli ufficiali e l'altro personale al quale sono assegnati responsabilità
specifiche per l’imbarco e lo sbarco di passeggeri devono aver frequentato con esito
positivo i corsi di formazione riconosciuti in materia di sicurezza dei passeggeri come
specificato alla sezione A-V/3, paragrafo 4, del codice STCW.
8.
I comandanti, i primi ufficiali di coperta, i direttori di macchina, i primi ufficiali di
macchina e qualunque altro responsabile della sicurezza dei passeggeri in situazioni di
emergenza a bordo di navi da passeggeri devono aver frequentato con esito positivo i
corsi di formazione riconosciuti in materia di gestione delle situazioni di crisi e
comportamento umano, come specificato alla sezione A-V/3, paragrafo 5, del codice
STCW.
9.
Le amministrazioni provvedono a rilasciare la documentazione comprovante la
formazione conseguita a tutti coloro che risultano qualificati ai sensi della presente
regola.
CAPO VI
FUNZIONI RELATIVE ALLE SITUAZIONI D'EMERGENZA, ALLA SICUREZZA SUL
LAVORO, ALL'ASSISTENZA MEDICA E ALLA SOPRAVVIVENZA
Regola VI/1
Requisiti minimi obbligatori relativi all'addestramento, all'istruzione e alla formazione di base
in materia di sicurezza per tutti gli appartenenti alle gente di mare
Alla gente di mare devono essere impartiti l'addestramento, l'istruzione o la formazione di base
in materia di sicurezza conformemente al disposto della sezione A-VI/1 del codice STCW e la
sua competenza deve essere adeguata al livello ivi indicato.
Regola VI/2
Requisiti minimi obbligatori per il rilascio di certificati di idoneità all'uso di mezzi di
salvataggio (zattere, imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza)
PE 408.920\ 181
IT
1.
Ogni candidato al rilascio di un certificato di idoneità all'uso di mezzi di salvataggio
che non siano battelli di emergenza deve:
1.1.
avere almeno 18 anni;
1.2.
avere un servizio di navigazione riconosciuto di non meno di 12 mesi oppure aver
frequentato un corso di formazione riconosciuto ed avere un servizio di navigazione
riconosciuto di non meno di 6 mesi;
1.3.
avere una competenza del livello prescritto alla sezione A-VI/2, paragrafi da 1 a 4, del
codice STCW per il rilascio dei certificati di idoneità all'uso di mezzi di salvataggio.
2.
Ogni candidato al rilascio di un certificato di idoneità all'uso di battelli di emergenza
deve:
2.1.
possedere un certificato di idoneità all'uso di mezzi di salvataggio che non siano
battelli di emergenza;
2.2.
aver frequentato un corso di formazione riconosciuto;
2.3.
avere una competenza del livello previsto alla sezione A-VI/2, paragrafi da 5 a 8, del
codice STCW per il rilascio dei certificati di idoneità all'uso di battelli di emergenza.
Regola VI/3
Requisiti minimi obbligatori relativi all'addestramento particolare nella lotta contro gli incendi
1.
Gli appartenenti alla gente di mare addetti al controllo di operazioni antincendio
devono avere superato un corso di perfezionamento in tecniche antincendio vertente in
particolare sull'organizzazione, le tattiche e il comando in conformità delle
disposizioni della sezione A-VI/3 del codice STCW e devono avere una competenza
del livello ivi indicato.
2.
Qualora l'addestramento particolare nella lotta contro gli incendi non sia previsto ai
fini del rilascio di un certificato di abilitazione, deve essere rilasciato, a seconda del
caso, un certificato speciale o un documento attestante che il titolare ha frequentato un
corso di addestramento particolare nella lotta contro gli incendi.
Regola VI/4
182 /PE 408.920
IT
Requisiti minimi obbligatori in materia di pronto soccorso e assistenza medica
1.
Gli appartenenti alla gente di mare addetti al servizio di pronto soccorso a bordo di
navi devono avere una competenza in materia di pronto soccorso medico del livello
indicato alla sezione A-VI/4, paragrafi 1, 2 e 3, del codice STCW.
2.
Gli appartenenti alla gente di mare addetti a prestare assistenza medica a bordo di navi
devono avere una competenza in materia di assistenza medica del livello indicato alla
sezione A-VI/4, paragrafi 4, 5 e 6, del codice STCW.
3.
Qualora l'addestramento in materia di pronto soccorso o di assistenza medica non sia
previsto ai fini del rilascio di un certificato di abilitazione, deve essere rilasciato, a
seconda del caso, un certificato speciale o un documento attestante che il titolare ha
frequentato un corso di addestramento in materia di pronto soccorso o di assistenza
medica.
CAPO VII
CERTIFICATI ALTERNATIVI
Regola VII/1
Rilascio di certificati alternativi
1.
In deroga ai requisiti per le abilitazioni di cui ai capi II e III dell'allegato, gli Stati
membri hanno facoltà di rilasciare o autorizzare il rilascio di certificati diversi da quelli
menzionati dalle regole dei suddetti capitoli, a condizione che:
1.1.
le relative funzioni e gradi di responsabilità attestati dal certificato o dalla convalida
dello stesso siano selezionati tra quelli indicati alle sezioni A-II/1, A-II/2, A-II/3,
A-II/4, A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-III/4 e A-IV/2, del codice STCW e identici a quelli
ivi indicati;
1.2.
i candidati abbiano frequentato con esito positivo i corsi di istruzione e di formazione
riconosciuti e abbiano le competenze dei livelli prescritti dalle pertinenti sezioni del
codice STCW, conformemente al disposto della sezione A-VII/1 di detto codice, per le
funzioni e i gradi di responsabilità che devono essere attestati da tali certificati e
convalide;
PE 408.920\ 183
IT
1.3.
i candidati abbiano prestato un servizio di navigazione riconosciuto adeguato
all'esecuzione delle funzioni e ai gradi di responsabilità indicati nel certificato. La
durata minima di tale servizio di navigazione deve essere equivalente alla durata del
servizio di navigazione prescritto ai capi II e III dell'allegato. In ogni caso, la durata
minima del servizio di navigazione non può essere inferiore a quella prescritta dalla
sezione A-VII/2 del codice STCW;
1.4.
i candidati all'abilitazione che dovranno svolgere funzioni di navigazione a livello
operativo abbiano i requisiti applicabili di cui alle regole del capo IV, ove prescritti per
l'espletamento dei servizi radio definiti in conformità delle norme radio;
1.5.
i certificati siano rilasciati in conformità del disposto dell'articolo 11 e delle
disposizioni del capo VII del codice STCW.
2.
Nessun certificato ai sensi del presente capitolo può essere rilasciato prima che uno
Stato membro abbia comunicato alla Commissione le informazioni prescritte dalla
convenzione STCW.
Regola VII/2
Abilitazione della gente di mare
Qualunque appartenente alla gente di mare addetto ad una o più funzioni tra quelle indicate alle
tabelle A-II/1, A-II/2, A-II/3, A-II/4, del capitolo II o alle tabelle A-III/1, A-III/2, A-III/4, del
capitolo III o A-IV/2 del capitolo IV del codice STCW deve possedere un certificato adeguato.
Regola VII/3
Principi che disciplinano il rilascio di certificati alternativi
1.
Se uno Stato membro decide di rilasciare o autorizzare il rilascio di certificati
alternativi, deve provvedere affinché siano rispettati i seguenti principi:
1.1.
nessun sistema alternativo di abilitazione può essere posto in vigore se non offre
garanzie di sicurezza in mare e di prevenzione dell'inquinamento di livello almeno
equivalente a quello risultante dalle disposizioni dei precedenti capitoli;
1.2.
qualsiasi sistema alternativo di abilitazione ai sensi del presente capitolo deve
prevedere la possibilità di sostituire i certificati rilasciati ai sensi dello stesso con quelli
rilasciati ai sensi dei precedenti capitoli.
184 /PE 408.920
IT
2.
Il principio della sostituibilità dei certificati di cui al paragrafo 1 garantisce che:
2.1.
gli appartenenti alla gente di mare abilitati ai sensi del sistema di cui ai capitoli II e/o
III e quelli abilitati ai sensi del capitolo VII siano in grado di prestare
indifferentemente servizio su navi tradizionali od organizzate secondo altre forme;
2.2.
la formazione della gente di mare non sia finalizzata a sistemi di organizzazione di
bordo specifici in maniera tale da renderla inidonea a svolgere altrove la sua
professione.
3.
Il rilascio di qualunque certificato ai sensi del presente capitolo deve essere fondato sui
seguenti principi:
3.1.
il rilascio di certificati alternativi non deve essere finalizzato a:
3.1.1.
ridurre il numero dei membri dell'equipaggio a bordo;
3.1.2.
abbassare il livello di professionalità o le qualifiche della gente di mare; oppure
3.1.3.
consentire l'assegnazione di compiti misti di ufficiale di guardia in macchina e di
ufficiale di guardia navigazione al titolare di un solo certificato nell'arco di un solo
turno di guardia;
3.2.
alla persona in comando spetta il titolo di comandante; la posizione giuridica e
l'autorità del comandante e di chiunque altro non possono essere pregiudicate
dall'attuazione di sistemi di abilitazione alternativi.
4. I principi di cui ai punti 1 e 2 devono garantire il mantenimento delle competenze degli
ufficiali sia di coperta che di macchina.
PE 408.920\ 185
IT
ALLEGATO II
CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DI PAESI TERZI CHE HANNO RILASCIATO UN
CERTIFICATO O SOTTO LA CUI AUTORITÀ È STATO RILASCIATO UN
CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 19, PARAGRAFO 2
1.
Il paese terzo deve essere parte della Convenzione STCW.
2.
Il paese terzo deve essere stato identificato dal comitato per la sicurezza marittima
dell'IMO come paese che ha pienamente adempiuto alle prescrizioni della
Convenzione STCW.
3.
La Commissione, assistita dall'Agenzia e con l'eventuale partecipazione degli Stati
membri interessati, si è accertata, adottando tutte le misure necessarie, che possono
includere l'ispezione di strutture e la verifica delle procedure, che siano pienamente
soddisfatti i requisiti relativi al livello di competenza, al rilascio ed alla convalida dei
certificati ed alla tenuta dei registri e che è stato stabilito un sistema di standard
qualitativi conforme alla regola I/8 della Convenzione STCW.
4.
Lo Stato membro non ha ancora concluso un accordo con il paese terzo interessato
secondo cui ogni cambiamento significativo apportato alle disposizioni in materia di
formazione e abilitazione oggetto della Convenzione STCW sarà tempestivamente
notificato.
5.
Gli Stati membri hanno preso misure volte ad assicurare che gli appartenenti alla gente
di mare che presentano, a fini di riconoscimento, certificati per svolgere funzioni di
livello superiore, abbiano una conoscenza adeguata della legislazione marittima dello
Stato membro in relazione alle funzioni di livello superiore che sono autorizzati a
svolgere.
6.
Se uno Stato membro desidera completare la verifica della conformità di un paese
terzo esaminando taluni istituti di formazione marittima deve procedere
conformemente alle disposizioni della sezione A-I/6 del codice STCW.
____________
186 /PE 408.920
IT
ALLEGATO III
PARTE A
Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive
(di cui all'articolo 32)
Direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio
(GU L 136 del 18.5.2001, pag. 17)
Direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio
(GU L 324 del 29.11.2002, pag. 53)
limitatamente all’articolo 11
Direttiva 2003/103/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio
(GU L 326 del 13.12.2003, pag. 28)
Direttiva 2005/23/CE della Commissione
(GU L 62 del 9.3.2005, pag. 14)
Direttiva 2005/45/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio
(GU L 255 del 30.9.2005, pag. 160)
limitatamente all'articolo 4
PARTE B
Termini di attuazione in diritto nazionale
(di cui all'articolo 32)
Direttiva
Termine d'attuazione
2002/84/CE
23 novembre 2003
2003/103/CE
14 maggio 2005
2005/23/CE
29 settembre 2005
2005/45/CE
20 ottobre 2007
___________
PE 408.920\ 187
IT
ALLEGATO IV
TAVOLA DI CONCORDANZA
Direttiva 2001/25/CE
Articolo 1
Articolo 1
Articolo 2, alinea
Articolo 2, alinea
Articolo 2, dal primo al quarto trattino
Articolo 2, lettere da a) a d)
Articoli da 3 a 7
Articoli da 3 a 7
Articolo 7 bis
Articolo 8
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 9, paragrafo 1, alinea
Articolo 10, paragrafo 1, primo comma,
alinea
Articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b)
Articolo 10, paragrafo 1, primo comma,
lettere a) e b)
Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), prima frase
Articolo 10, paragrafo 1, primo comma,
lettera c)
Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), seconda
frase
Articolo 10, paragrafo 1, secondo comma
Articolo 9, paragrafo 1, lettera d)
Articolo 10, paragrafo 1, primo comma,
lettera d)
Articolo 9, paragrafi 2 e 3
Articolo 10, paragrafi 2 e 3
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 12
Articolo 13
Articolo 13
Articolo 14
Articolo 14
Articolo 15
Articolo 15
Articolo 16
Articolo 16, paragrafo 1, alinea
Articolo 17 paragrafo 1, alinea
188 /PE 408.920
IT
Presente direttiva
.
Articolo 16, paragrafo 1, commi da 1 a 4
Articolo 17 paragrafo 1, lettere da a) a d)
Articolo 16, paragrafo 2, alinea
Articolo 17, paragrafo 2, alinea
Articolo 16, paragrafo 2, lettera a), punti 1) e
2)
Articolo 17, paragrafo 2, lettera a),
punti i) e ii)
Articolo 16, paragrafo 2, lettere b) e c)
Articolo 17, paragrafo 2, lettere b) e c)
Articolo 16, paragrafo 2, lettera d), punti 1) e
2)
Articolo 17, paragrafo 2, lettera d),
punti i) e ii)
Articolo 16, paragrafo 2, lettera d), punto 3),
i) e ii)
Articolo 17, paragrafo 2, lettera d),
punto iii), primo e secondo trattino
Articolo 16, paragrafo 2, lettera e)
Articolo 17, paragrafo 2, lettera e)
Articolo 16, paragrafo 2, lettera f), punti da 1)
a 5)
Articolo 17, paragrafo 2, lettera f),
punti da i) e v)
Articolo 16, paragrafo 2, lettera g)
Articolo 17, paragrafo 2, lettera g)
Articolo 17
Articolo 18
Articolo 18, paragrafi 1 e 2
__
Articolo 18, paragrafo 3, alinea
Articolo 19, paragrafo 1
Articolo 18, paragrafo 3, lettera a)
Articolo 19, paragrafo 2
Articolo 18, paragrafo 3, lettera b)
Articolo 19, paragrafo 3, primo comma
Articolo 18, paragrafo 3, lettera c)
Articolo 19, paragrafo 3, secondo comma
Articolo 18, paragrafo 3, lettera d)
Articolo 19, paragrafo 4
Articolo 18, paragrafo 3, lettera e)
Articolo 19, paragrafo 5
Articolo 18, paragrafo 3, lettera f)
Articolo 19, paragrafo 6
Articolo 18, paragrafo 4
Articolo 19, paragrafo 7
Articolo 18 bis, paragrafo 1, prima e seconda
frase
Articolo 20, paragrafo 1, primo e secondo
comma
Articolo 18 bis, paragrafo 2, prima e seconda
frase
Articolo 20, paragrafo 2, primo e secondo
comma
Articolo 18 bis, paragrafi da 3 a 5
Articolo 20, paragrafi da 3 a 5
PE 408.920\ 189
IT
.
Articolo 18 bis, paragrafo 6, prima e seconda
frase
Articolo 20, paragrafo 6, primo e secondo
comma
Articolo 18 bis, paragrafo 7
Articolo 20, paragrafo 7
Articolo 18 ter
Articolo 21
Articolo 19
Articolo 22
Articolo 20, paragrafo 1, alinea
Articolo 23, paragrafo 1, alinea
Articolo 20, paragrafo 1, primo e secondo
trattino
Articolo 23, paragrafo 1, lettere a) e b)
Articolo 20, paragrafo 2, alinea
Articolo 23, paragrafo 2, alinea
Articolo 20, paragrafo 2, trattini da 1 a 6
Articolo 23, paragrafo 2, lettere da a) a f)
Articolo 20, paragrafo 3
Articolo 23, paragrafo 3
Articolo 21
Articolo 24
Articolo 21 bis
Articolo 25
__
Articolo 26, paragrafo 1
Articolo 21 ter, prima frase
Articolo 26, paragrafo 2, primo comma
Articolo 21 ter, seconda frase
Articolo 26, paragrafo 2, secondo comma
Articolo 22, paragrafo 1, prima frase
Articolo 27, paragrafo 1, primo comma
Articolo 22, paragrafo 1, seconda frase
Articolo 27, paragrafo 1, secondo comma
__
Articolo 27, paragrafo 1, terzo comma
Articolo 22, paragrafi da 2 a 4
Articolo 27, paragrafi da 2 a 4
Articolo 23, paragrafi 1 e 2
Articolo 28, paragrafi 1 e 2
__
Articolo 28, paragrafo 3
Articolo 23, paragrafo 3
__
Articolo 24, paragrafi 1 e 2
__
Articolo 24, paragrafo 3, punti 1) e 2)
Articolo 29, lettere a) e b)
Articolo 25
Articolo 30
190 /PE 408.920
IT
Articolo 26, prima frase
Articolo 31, primo comma
Articolo 26, seconda frase
Articolo 31, secondo comma
Articolo 27
Articolo 32
Articolo 28
Articolo 33
Articolo 29
Articolo 34
Allegati I e II
Allegati I e II
Allegato III
__
Allegato IV
__
__
Allegato III
__
Allegato IV
_______________
PE 408.920\ 191
IT
P6_TA-PROV(2008)0285
Definizione dei limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli
alimenti di origine animale ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce procedure comunitarie
per la definizione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti
di origine animale e abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 (COM(2007)0194 – C60113/2007 – 2007/0064(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
(COM(2007)0194),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 37 e 152, paragrafo 4, lettera b) del trattato CE,
a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0113/2007),
– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
– visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza
alimentare e il parere della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale
(A6-0190/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Visto 1
Testo della Commissione
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l'articolo 37 e
l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),
192 /PE 408.920
IT
Emendamento
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l'articolo 152,
paragrafo 4, lettera b),
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
1 bis. Nonostante l'esistenza della
procedura (nota come procedura
"cascata", di cui agli articoli 10 e 11 della
direttiva 2001/82/CE1 per consentire il
trattamento di animali allorché non è
autorizzato nessun medicinale veterinario
adeguato, i prodotti medicinali veterinari
nell'Unione europea continuano a non
soddisfare numerose necessità
terapeutiche. È indispensabile affrontare
tale sfida mediante una revisione
fondamentale della normativa che
disciplina l'autorizzazione dei medicinali
veterinari. Tale revisione dovrebbe
valutare l'innovazione e la competitività
dell'industria europea della salute
animale e le esigenze regolamentari.
Un'attenzione particolare dovrebbe essere
attribuita all'autorizzazione dei medicinali
veterinari generici, allorché i dati
sull'esclusività derogano alle norme di
sicurezza e di efficacia e non sono
applicati alle esigenze in materia di studi
d'impatto sull'ambiente. È necessario in
particolare tener conto delle specificità del
settore della salute animale nell'Unione
europea, trattandosi di un mercato di
molteplici specie, complesso e spesso
limitato, il che è nondimeno essenziale per
la concretizzazione del potenziale
agricolo, dell'apicoltura,
dell'acquacoltura, dell'allevamento di
animali di razza, nonché per la sicurezza
dell'approvvigionamento alimentare
dell'Unione europea.
__________
1
Direttiva 2001/82/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 novembre
2001, recante un codice comunitario
relativo ai medicinali veterinari (GU L
311 del 28.11.2001, pag. 1). Direttiva
modificata da ultimo dalla direttiva
2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004,
PE 408.920\ 193
IT
pag. 58).
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(1 ter) Per proteggere la salute pubblica
dovrebbero essere stabiliti limiti massimi
di residui conformemente ai principi
generalmente riconosciuti per la
valutazione della sicurezza, tenendo conto
dei rischi tossicologici, della
contaminazione ambientale nonché degli
effetti microbiologici e farmacologici
indesiderati dei residui. Si dovrebbe
inoltre tenere conto delle altre valutazioni
scientifiche della sicurezza delle sostanze
coinvolte che siano state effettuate da
organizzazioni internazionali o da
comitati scientifici stabiliti all'interno
della Comunità.
Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 5
Testo della Commissione
Emendamento
(5) Alla luce della consultazione pubblica
della Commissione effettuata del 2004 e
della valutazione della Commissione
relativa all'esperienza acquisita, si è
dimostrato necessario modificare le
procedure di definizione dei limiti massimi
di residui, mantenendo, nel contempo, il
sistema globale di definizione di tali limiti.
(5) Alla luce della risoluzione del
Parlamento europeo del 3 maggio 2001
sulla disponibilità dei medicinali per uso
veterinario1, della consultazione pubblica
della Commissione effettuata del 2004 e
della valutazione della Commissione
relativa all'esperienza acquisita, si è
dimostrato necessario modificare le
procedure di definizione dei limiti massimi
di residui, mantenendo, nel contempo, il
sistema globale di definizione di tali limiti.
_________________
1
194 /PE 408.920
IT
GU C 27 E del 31.1.2002, pag. 80.
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 10
Testo della Commissione
Emendamento
(10) Il regolamento (CE) n. 882/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali
intesi a verificare la conformità alla
normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul
benessere degli animali stabilisce
prescrizioni generali relative al controllo
degli alimenti nella Comunità europea e
fornisce definizioni in tale settore. È
opportuno che dette definizioni si
applichino ai fini della legislazione sui
limiti massimi dei residui. .
(10) Il regolamento (CE) n. 882/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali
intesi a verificare la conformità alla
normativa in materia di mangimi e di
alimenti e alle norme sulla salute e sul
benessere degli animali stabilisce
prescrizioni generali relative al controllo
degli alimenti nella Comunità europea e
fornisce definizioni in tale settore. È
opportuno che dette definizioni si
applichino ai fini della legislazione sui
limiti massimi dei residui. La priorità
dovrebbe essere accordata al rilevamento
dell'uso di sostanze proibite e una parte
dei campioni dovrebbe essere selezionata
in conformità di principi di analisi dei
rischi.
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Considerando 15
Testo della Commissione
Emendamento
15. Il sistema stabilito dal regolamento
(CEE) n. 2377/90 va pertanto modificato al
fine di aumentare la disponibilità di
medicinali veterinari per animali destinati
alla produzione di alimenti. A tale scopo è
opportuno disporre che l'Agenzia consideri
sistematicamente la possibilità di applicare
un limite massimo di residui fissato per
una specie o un prodotto alimentare
particolare a un'altra specie o a un altro
prodotto alimentare.
15. Il sistema stabilito dal regolamento
(CEE) n. 2377/90 va pertanto modificato al
fine di aumentare la disponibilità di
medicinali veterinari per animali destinati
alla produzione di alimenti. A tale scopo è
opportuno disporre che l'Agenzia consideri
sistematicamente la possibilità di applicare
un limite massimo di residui fissato per
una specie o un prodotto alimentare
particolare a un'altra specie o a un altro
prodotto alimentare. A tale riguardo,
occorre tener conto dell'adeguatezza dei
fattori di sicurezza insiti nel sistema per
evitare rischi per il benessere degli
animali.
PE 408.920\ 195
IT
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 16
Testo della Commissione
(16) Al fine di tutelare la salute umana i
limiti massimi dei residui vanno definiti
conformemente ai principi generalmente
riconosciuti della valutazione della
sicurezza, tenendo conto dei rischi
tossicologici, della contaminazione
ambientale nonché degli effetti
microbiologici e farmacologici
indesiderati dei residui.
Emendamento
soppresso
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 22
Testo della Commissione
Emendamento
(22) Al fine di agevolare il commercio
intracomunitario e le importazioni è
pertanto opportuno che la Comunità
definisca procedure volte a stabilire valori
di riferimento relativi a interventi di
controllo sulle concentrazioni di residui per
i quali in base ai pareri scientifici
l'esposizione dei consumatori è
trascurabile e l'analisi di laboratorio è
tecnicamente realizzabile.
(22) Al fine di agevolare il commercio
intracomunitario e le importazioni è
pertanto opportuno che la Comunità
definisca procedure volte a stabilire valori
di riferimento relativi a interventi di
controllo sulle concentrazioni di residui per
i quali l'analisi di laboratorio è
tecnicamente realizzabile, senza mettere a
rischio un alto livello di protezione della
salute umana nella Comunità. Tuttavia la
fissazione di valori di riferimento per
interventi di controllo non dovrebbero in
nessun modo servire da pretesto per
consentire l'uso illegale di sostanze non
autorizzate per trattare animali destinati
alla produzione di generi alimentari.
Pertanto qualsiasi residuo di queste
sostanze negli alimenti deve essere
considerato indesiderabile.
196 /PE 408.920
IT
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – alinea
Testo della Commissione
1. Il presente regolamento definisce norme
e procedure volte a stabilire quanto segue:
Emendamento
1. Il presente regolamento definisce, con
l'obiettivo di garantire la sicurezza
alimentare, norme e procedure volte a
stabilire quanto segue:
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera b)
Testo della Commissione
Emendamento
(b) il livello di tolleranza del residuo di
una sostanza farmacologicamente attiva al
di sotto del quale l'esposizione umana a
tale residuo attraverso alimenti
contenente la sostanza è considerata
trascurabile ("valore di riferimento per
interventi").
(b) il livello del residuo di una sostanza
farmacologicamente attiva stabilito a fini
di controllo nel caso di determinate
sostanze per le quali non è stato fissato un
limite massimo di residui in conformità
del presente regolamento ("valori di
riferimento per interventi").
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. La valutazione scientifica dei rischi e le
raccomandazioni sulla gestione dei rischi
sono volte a garantire un livello elevato di
tutela della salute umana, assicurando nel
contempo che la salute umana così come la
salute e il benessere degli animali non
siano compromessi dall'assenza di
medicinali veterinari appropriati.
2. La valutazione scientifica dei rischi e le
raccomandazioni sulla gestione dei rischi
sono volte a garantire un livello elevato di
tutela della salute umana, assicurando nel
contempo che la salute umana così come la
salute e il benessere degli animali non
siano compromessi dall'assenza di
medicinali veterinari appropriati. Tali
raccomandazioni tengono conto di ogni
pertinente conclusione scientifica
dell'Autorità europea per la sicurezza
alimentare, mediante lettere di
cooperazione.
PE 408.920\ 197
IT
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b)
Testo della Commissione
(b) il rischio di effetti farmacologici o
microbiologici indesiderati sugli esseri
umani;
Emendamento
(b) il rischio di effetti tossicologici,
farmacologici o microbiologici sugli esseri
umani;
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera b)
Testo della Commissione
b) altri fattori legittimi, quali aspetti
tecnologici della produzione di alimenti,
realizzabilità dei controlli, condizioni di
utilizzo e applicazione delle sostanze nei
medicinali veterinari, nonché la possibilità
di un impiego abusivo o illegale;
Emendamento
b) altri fattori legittimi, quali aspetti
tecnologici della produzione di alimenti e
mangimi per animali, realizzabilità dei
controlli, condizioni di utilizzo e
applicazione delle sostanze nei medicinali
veterinari, rispetto delle buone pratiche
veterinarie, nonché la possibilità di un
impiego abusivo o illegale; l'impiego
abusivo include l'uso profilattico di
prodotti medicinali veterinari quando le
malattie possono essere gestite
modificando in modo proporzionato e
ragionevole le condizioni nelle quali
vengono tenuti gli animali;
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Articolo 7 – lettera c)
Testo della Commissione
Emendamento
c) l'eventuale opportunità di fissare un
limite massimo di residui o un limite
massimo provvisorio per una sostanza
farmacologicamente attiva contenuta in
medicinali veterinari i cui residui sono
stati individuati in un particolare prodotto
alimentare di origine animale, il livello di
tale limite massimo di residui e, se del
caso, eventuali condizioni o restrizioni per
l'utilizzo della sostanza in esame;
c) l'eventuale opportunità di fissare un
limite massimo di residui o un limite
massimo provvisorio per una sostanza
farmacologicamente attiva contenuta in
medicinali veterinari, il livello di tale limite
massimo di residui e, se del caso, eventuali
condizioni o restrizioni per l'utilizzo della
sostanza in esame;
198 /PE 408.920
IT
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Nel caso di medicinali veterinari per i
quali non è previsto un limite massimo di
residui per gli equini, che non figurano
all'Allegato IV del regolamento (CEE)
n. 2377/90 o all'articolo 13, paragrafo 2
del presente regolamento, e che sono
utilizzati "off-label", conformemente alla
definizione di cui all'articolo 1, paragrafo
16, della direttiva 2001/82/CE, e in
conformità delle disposizioni "cascata" di
cui agli articoli 10 e 11 della direttiva
2001/82/CE e non somministrati per via
intramuscolare, il tempo di attesa
nominale è di sei mesi.
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
L'uso di medicinali contenenti ingredienti
farmacologicamente attivi che non
figurano nell'elenco delle sostanze
essenziali per il trattamento degli equini
di cui all'articolo 10, paragrafo 3, della
direttiva 2001/82/CE, e che non sono
somministrati per via intramuscolare o
sottocutanea, ha un tempo di revoca
nominale di sei mesi.
PE 408.920\ 199
IT
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
4 bis. In casi specifici in cui si richieda
un'autorizzazione urgente per garantire la
protezione della salute umana nonché
della salute e del benessere degli animali,
la Commissione, secondo la procedura di
regolamentazione con controllo di cui
all'articolo 21, paragrafo 3, può fissare
un limite massimo di residui provvisorio
per un periodo massimo di cinque anni.
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Per le sostanze non destinate all'utilizzo
in medicinali veterinari che devono essere
commercializzate nella Comunità e per le
quali non sono state presentate domande
a norma dell'articolo 3, la Commissione o
gli Stati membri possono trasmettere
all'Agenzia richieste di un parere sui limiti
massimi dei residui.
1. La Commissione, gli Stati membri o un
terzo nel perseguimento di interessi
legittimi possono trasmettere all'Agenzia
richieste di un parere sui limiti massimi dei
residui di sostanze farmacologicamente
attive nei casi seguenti:
Si applicano gli articoli da 4 a 8.
a) la sostanza in questione è autorizzata
per l'utilizzo in un medicinale veterinario
in un paese terzo e non è stata oggetto di
domanda a norma dell'articolo 3, o
b) la sostanza in questione rientra nella
composizione di un medicinale destinato
ad essere utilizzato a norma dell'articolo
11 della direttiva 2001/82/CE e non è stata
oggetto di domanda a norma dell'articolo
3, o
c) la sostanza in questione rientra nella
composizione di un prodotto biocida
utilizzato per l'allevamento di animali e
deve essere stabilito un limite massimo di
residui, a norma dell'articolo 10,
paragrafo 2, punto ii), lettera b), della
200 /PE 408.920
IT
direttiva 98/8/CE, o
d) la sostanza in questione può essere
utilizzata per curare con efficacia gli
animali nel caso di specie o di utilizzi
minori, allorché non esistono ancora
medicinali specifici.
1 bis. Nei casi di cui al paragrafo 1,
lettera d), allorché si tratta di specie e di
utilizzi minori, la domanda può essere
trasmessa all'Agenzia da una parte o da
un'organizzazione interessata.
1 ter. Si applicano gli articoli da 4 a 7.
La forma e il contenuto delle domande di
parere di cui al paragrafo 1 del presente
articolo rispettano i requisiti di contenuto
e di forma previsti alla decisione della
Commissione, adottata a norma
dell'articolo 12, paragrafo 1.
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Articolo 10
Testo della Commissione
Emendamento
La Commissione, il richiedente di cui
all'articolo 3 o uno Stato membro a norma
dell'articolo 9 che, in seguito a nuove
informazioni, ritenga necessario un riesame
del parere al fine di tutelare la salute
umana o degli animali, può chiedere
all'Agenzia di formulare un nuovo parere
sulla sostanza in esame.
La Commissione, chiunque abbia
presentato una domanda di parere a
norma dell'articolo 3 o uno Stato membro
a norma dell'articolo 9 che, in seguito a
nuove informazioni, ritenga necessario un
riesame del parere al fine di tutelare la
salute umana o degli animali, può chiedere
all'Agenzia di formulare un nuovo parere
sulla sostanza in esame.
La domanda deve essere corredata di
informazioni che spieghino la questione da
trattare. Al nuovo parere si applicano
rispettivamente l'articolo 8, paragrafo 2 e
l'articolo 4 o l'articolo 9, paragrafi 2 e 3.
La domanda deve essere corredata di
informazioni che spieghino la questione da
trattare. Al nuovo parere si applicano
rispettivamente l'articolo 8, paragrafi da 2
a 4, o l'articolo 9, paragrafi 2 e 3.
PE 408.920\ 201
IT
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Articolo 12 - paragrafo 1 - alinea
Testo della Commissione
1. Conformemente alla procedura di
regolamentazione di cui all'articolo 20,
paragrafo 2 la Commissione, in
consultazione con l'Agenzia, adotta quanto
segue:
Emendamento
1. La Commissione, in consultazione con
l'Agenzia, adotta norme relative a:
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Articolo 12 - paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Le decisioni, nel caso della lettera (a),
sono prese conformemente alla procedura
regolamentare di cui all'articolo 21,
paragrafo 2 e, nel caso della lettera (b),
conformemente alla procedura
regolamentare con controllo di cui
all'articolo 21, paragrafo 3.
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
2. La Commissione, in consultazione con
l'Agenzia, adotta norme sull'applicazione
di un tenore massimo di residui di un
prodotto alimentare specifico a un altro
prodotto alimentare ottenuto dalla stessa
specie, ovvero di residui relativi a una o
più specie ad altre specie a norma
dell'articolo 5. Tali norme specificano
come e in quali circostanze i dati scientifici
sui residui contenuti in uno specifico
prodotto alimentare o presenti in una o più
specie possano essere utilizzati per fissare
un limite massimo di residui in altri
alimenti o altre specie.
2. La Commissione, in consultazione con
l'Agenzia e le parti interessate, adotta
norme sull'applicazione di un tenore
massimo di residui di un prodotto
alimentare specifico a un altro prodotto
alimentare ottenuto dalla stessa specie,
ovvero di residui relativi a una o più specie
ad altre specie a norma dell'articolo 5. Tali
norme specificano come e in quali
circostanze i dati scientifici sui residui
contenuti in uno specifico prodotto
alimentare o presenti in una o più specie
possano essere utilizzati per fissare un
limite massimo di residui in altri alimenti o
altre specie.
202 /PE 408.920
IT
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera d)
Testo della Commissione
(d) il divieto di somministrazione di una
sostanza.
Emendamento
(d) il divieto riguardante la presenza di
una sostanza o di suoi residui in un
prodotto di origine animale.
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Articolo 13 - paragrafo 3
Testo della Commissione
3. Un limite massimo di residui è fissato
ove risulti necessario per la tutela della
salute umana secondo al parere dell'agenzia
a norma degli articoli 4, 9 o 10 o in seguito
a un voto della Comunità, in una riunione
del Codex Alimentarius, a favore della
definizione di un limite massimo di residui
per una sostanza farmacologicamente
attiva destinata all'utilizzo in medicinali
veterinari. Nell'ultimo caso non è
necessaria una valutazione supplementare
dell'Agenzia.
Emendamento
3. Un limite massimo di residui è fissato
ove risulti necessario per la tutela della
salute umana:
a) secondo il parere dell'agenzia a norma
degli articoli 4, 9 o 10; o
b) in seguito a un voto della delegazione
della Comunità in una riunione del Codex
Alimentarius a favore della definizione di
un limite massimo di residui per una
sostanza farmacologicamente attiva
destinata all'utilizzo in medicinali
veterinari, purché i dati scientifici
considerati siano stati messi a
disposizione del rappresentante della
Comunità nel Codex Alimentarius prima
del voto in Commissione Codex
Alimentarius. In questo caso non è
necessaria una valutazione supplementare
dell'Agenzia.
PE 408.920\ 203
IT
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 6 – alinea e lettera a)
Testo della Commissione
Emendamento
6. La somministrazione di una sostanza ad
animali destinati alla produzione di
alimenti è vietata conformemente al parere
di cui agli articoli 4, 9 o 10 in una delle
seguenti circostanze:
6. La presenza di una sostanza o di suoi
residui in un prodotto di origine animale è
vietata conformemente al parere di cui agli
articoli 4, 9 o 10 in una delle seguenti
circostanze:
(a) ove qualsiasi utilizzo di una sostanza
farmacologicamente attiva negli animali
destinati alla produzione di alimenti
costituisca un pericolo per la salute umana;
(a) ove qualsiasi presenza di una sostanza
farmacologicamente attiva o di suoi residui
in alimenti di origine animale costituisca
un rischio per la salute umana;
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 13 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 13 bis
Parere dell'Agenzia con procedura
accelerata
In casi specifici, quando per ragioni di
protezione della salute pubblica o della
salute o del benessere degli animali sia
necessario autorizzare con urgenza un
medicinale veterinario o un prodotto
biocida, la Commissione, chiunque abbia
chiesto un parere a norma dell'articolo 3
o uno Stato membro può chiedere
all'Agenzia una procedura accelerata di
valutazione del limite massimo di residui
di una sostanza farmacologicamente
attiva presente in detti prodotti.
Il formato e il contenuto della domanda
sono stabiliti dalla Commissione a norma
dell'articolo 12, paragrafo 1.
Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 8,
paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 2,
l'Agenzia provvede affinché il comitato
possa formulare il suo parere entro di 150
giorni dal ricevimento della domanda.
204 /PE 408.920
IT
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
1. Ai fini della classificazione di cui
all'articolo 13 la Commissione elabora un
progetto di regolamento entro 30 giorni dal
ricevimento del parere dell'Agenzia a
norma dell'articolo 4, dell'articolo 9,
paragrafo 1, o dell'articolo 10. La
Commissione elabora inoltre un progetto di
regolamento entro 30 giorni dal
ricevimento dei risultati del voto della
Comunità a favore della definizione di un
limite massimo di residui nel Codex
Alimentarius di cui all'articolo 13,
paragrafo 3.
1. Ai fini della classificazione di cui
all'articolo 13 la Commissione elabora un
progetto di regolamento entro 30 giorni dal
ricevimento del parere dell'Agenzia a
norma dell'articolo 4, dell'articolo 9,
paragrafo 1, o dell'articolo 10. La
Commissione elabora inoltre un progetto di
regolamento entro 30 giorni dal
ricevimento dei risultati del voto della
delegazione della Comunità al Codex
Alimentarius a favore della definizione di
un limite massimo di residui di cui
all'articolo 13, paragrafo 3.
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 14 - paragrafo 2
Testo della Commissione
Emendamento
2. Il regolamento di cui al paragrafo 1 è
adottato dalla Commissione
conformemente alla procedura di
regolamentazione di cui all'articolo 20,
paragrafo 2 ed entro 30 giorni dalla fine di
tale procedura.
2. Il regolamento di cui al paragrafo 1 è
adottato dalla Commissione secondo la
procedura di regolamentazione con
controllo di cui all'articolo 20, paragrafo 3,
ed entro 90 giorni dalla fine di tale
procedura.
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
2 bis. Nel caso della procedura accelerata
di cui all'articolo 13 bis, il regolamento di
cui al paragrafo 1 del presente articolo è
adottato dalla Commissione entro 15
giorni dalla fine della procedura di
regolamentazione di cui all'articolo 20,
paragrafo 2.
PE 408.920\ 205
IT
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 15
Testo della Commissione
Emendamento
Per l'analisi dei residui l'Agenzia consulta i
laboratori comunitari di riferimento,
designati dalla Commissione
conformemente al regolamento (CE) n.
882/2004, sui metodi analitici appropriati
ai fini del rilevamento dei residui di
sostanze farmacologicamente attive per le
quali sono stati fissati limiti massimi di
residui a norma dell'articolo 13. L'Agenzia
fornisce tali metodi ai laboratori comunitari
di riferimento e ai laboratori nazionali di
riferimento designati in conformità del
regolamento (CE) n. 882/2004.
Per l'analisi dei residui l'Agenzia consulta i
laboratori comunitari di riferimento,
designati dalla Commissione
conformemente al regolamento (CE) n.
882/2004, sui metodi analitici appropriati
per un campionamento armonizzato ai fini
del rilevamento dei residui di sostanze
farmacologicamente attive per le quali
sono stati fissati limiti massimi di residui a
norma dell'articolo 13. L'Agenzia fornisce
tali metodi ai laboratori comunitari di
riferimento e ai laboratori nazionali di
riferimento designati in conformità del
regolamento (CE) n. 882/2004.
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 16
Testo della Commissione
Emendamento
Gli Stati membri non vietano né
ostacolano l'importazione e l'immissione in
commercio di alimenti di origine animale
per ragioni connesse ai limiti massimi di
residui qualora le disposizioni del
presente regolamento e le relative
disposizioni di attuazione siano state
rispettate.
Gli Stati membri vietano l'importazione e
l'immissione in commercio di alimenti di
origine animale che contengono residui
derivati dalla somministrazione illegale di
sostanze farmacologicamente attive che
non figurano in una classificazione a
norma dell'articolo 13, paragrafo 2,
lettere a), b) o c).
Di conseguenza, nell'interesse della tutela
della salute pubblica, sono vietate le
importazioni da paesi terzi di alimenti che
contengono residui derivati dalla
somministrazione di sostanze il cui
utilizzo è vietato nell'Unione europea.
206 /PE 408.920
IT
Emendamento 37
Proposta di regolamento
Articolo 17 - paragrafo 1 - comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Per garantire un alto livello di protezione
sanitaria sono applicati i principi della
valutazione di rischio conformemente agli
articoli da 4 a 8.
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 – comma 3
Testo della Commissione
I valori di riferimento per interventi sono
riesaminati regolarmente alla luce dei
progressi tecnologici.
Emendamento
I valori di riferimento per interventi sono
riesaminati alla luce di ogni nuovo dato
relativo alla protezione della salute
umana e della catena alimentare.
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 17 - paragrafo 1 - comma 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Gli alimenti di origine animale contenenti
sostanze farmacologicamente attive per le
quali non sono stati fissati limiti massimi
di residui non possono essere immessi sul
mercato.
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3 – comma 1
Testo della Commissione
3. La valutazione dei rischi tiene conto
delle norme che devono essere adottate
dalla Commissione in consultazione con
l'Autorità europea per la sicurezza
alimentare.
Emendamento
3. La valutazione dei rischi tiene conto
delle norme, compresi i metodi scientifici,
che devono essere adottati dalla
Commissione in consultazione con
l'Autorità europea per la sicurezza
alimentare.
PE 408.920\ 207
IT
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 19 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 19 bis
Immissione sul mercato
Se i limiti massimi di residui o i
quantitativi di riferimento fissati nel
quadro del presente regolamento sono
superati, il prodotto non è immesso sul
mercato né come alimento, né trasformato
in alimento né mescolato ad alimenti.
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 19 ter (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 19 ter
Valori di riferimento per interventi
1. Quando, a seguito dei controlli
effettuati su alimenti di origine animale, i
risultati degli esami analitici confermano
la presenza di una sostanza
farmacologicamente attiva non soggetta a
classificazione ai sensi dell'articolo 13,
paragrafo 2, lettere a), b) o c) a un livello
pari o superiore alla sua soglia d'azione,
il lotto interessato è considerato non
conforme con la legislazione comunitaria.
2. Quando i risultati degli esami analitici
effettuati su alimenti di origine animale
sono al di sotto della soglia d'azione,
l'introduzione di tali prodotti nella catena
alimentare è autorizzata. L'autorità
competente tiene un registro dei risultati
in caso di ricorrenza. Quando i risultati di
esami analitici effettuati su prodotti che
hanno la stessa origine indicano uno
schema ricorrente rivelatore di un
problema potenziale, l'autorità
competente informa la Commissione e gli
altri Stati membri in seno al comitato
208 /PE 408.920
IT
permanente della catena alimentare e
della salute degli animali. La
Commissione porta la questione
all'attenzione dell'autorità competente del
o dei paesi di origine e presenta proposte
appropriate.
3. I dettagli di tali misure sono stabiliti
secondo la procedura di regolamentazione
con controllo di cui all'articolo 21,
paragrafo 3.
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 22
Testo della Commissione
Emendamento
Entro [60] giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento la Commissione
adotta, conformemente alla procedura di
regolamentazione di cui all'articolo 20,
paragrafo 2, un regolamento contenente le
sostanze farmacologicamente attive e la
loro classificazione per quanto riguarda i
limiti massimi di residui a norma degli
allegati da I a IV del regolamento (CEE) n.
2377/90.
Entro [90] giorni dall'entrata in vigore del
presente regolamento la Commissione
adotta, conformemente alla procedura di
regolamentazione con controllo di cui
all'articolo 20, paragrafo 3, un
regolamento contenente le sostanze
farmacologicamente attive e la loro
classificazione per quanto riguarda i limiti
massimi di residui a norma degli allegati da
I a IV del regolamento (CEE) n. 2377/90.
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 22 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo 22 bis
Relazione al Parlamento europeo e al
Consiglio
1. La Commissione, entro tre anni
dall'entrata in vigore del presente
regolamento, presenta una relazione al
Parlamento europeo e al Consiglio.
2. La relazione analizza, in modo
particolare, l'esperienza acquisita sulla
base dell'applicazione del presente
regolamento.
PE 408.920\ 209
IT
3. La relazione ove opportuno è corredata
delle relative proposte.
210 /PE 408.920
IT
P6_TA-PROV(2008)0286
Anno europeo di lotta contro la povertà e l'esclusione sociale ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di
decisione del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'Anno europeo della lotta
alla povertà e all'esclusione sociale (2010) (COM(2007)0797 – C6-0469/2007 –
2007/0278(COD))
(Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
(COM(2007)0797),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e l'articolo 137, paragrafo 2, del trattato CE, a norma dei
quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C6-0469/2007),
– visto l'articolo 51 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e il parere della
commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A6-0173/2008),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata;
3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione.
PE 408.920\ 211
IT
P6_TC1-COD(2007)0278
Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 17 giugno 2008 in vista
dell'adozione della decisione del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'Anno
europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale (2010)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 137, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione║,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato3,
considerando quanto segue:
(1)
La lotta alla povertà e all’esclusione sociale è uno dei fermi impegni dell’Unione
europea e dei suoi Stati membri.
(2)
A seguito dell'adozione del trattato di Amsterdam nel 1997 è stata aggiunta la lotta
all'emarginazione sociale tra i campi di attività coperti dalle disposizioni di politica
sociale nel trattato CE, in particolare gli articoli 136 e 137 – e si sono instaurati un nuovo
quadro e una nuova base giuridici per nuovi impegni politici in questo campo.
(3)
Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 ha riconosciuto l'inaccettabilità della
portata della povertà e dell'esclusione sociale. La costruzione di un'Unione europea più
solidale è stata quindi considerata elemento fondamentale per il raggiungimento
dell'obiettivo strategico decennale dell'Unione, consistente nella realizzazione di una
crescita economica con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.
(4)
Il Consiglio europeo di Lisbona ha chiesto agli Stati membri e alla Commissione di
avviare iniziative per imprimere "una svolta decisiva alla lotta contro la povertà" entro il
2010. Il Consiglio di Lisbona ha quindi deciso di adottare un Metodo aperto di
coordinamento (OMC) in questo campo.
(5)
Sin dall'inizio, l'OMC per la protezione sociale e l'inclusione sociale ha costituito uno
strumento importante per sostenere tale impegno politico e rafforzare la capacità
dell'Unione europea di coadiuvare gli Stati membri nei loro sforzi per rafforzare la
coesione sociale in Europa.
1
GU C …
GU C …
Posizione del Parlamento europeo del 17 giugno 2008.
2
3
212 /PE 408.920
IT
(6)
Nell’interesse della coesione sociale ed economica, occorre fornire sostegno alle
regioni meno favorite, alle zone che soffrono di handicap strutturali permanenti, alle
regioni ultraperiferiche, a determinate isole e Stati membri insulari e alle aree
interessate dalla recente deindustrializzazione o riconversione industriale.
(7)
Il MOC aiuta ad approfondire l’apprendimento reciproco di coordinamento e ha rafforzato
la consapevolezza del carattere multidimensionale dell'esclusione e della povertà Il
Metodo aperto di coordinamento crea quindi le condizioni necessarie a produrre un
impatto più profondo sul terreno e a rendere più visibile ai cittadini europei l'interesse che
l'Unione europea ripone nei valori sociali
(8)
Nella sua risoluzione del 15 novembre 2007 sull'inventario della realtà sociale1, il
Parlamento europeo ha sottolineato che il rafforzamento della coesione sociale e
l'eradicazione della povertà e dell'emarginazione sociale devono diventare una priorità
politica per l'Unione europea.
(9)
Malgrado i risultati ottenuti, una parte significativa della popolazione ▌vive ancora nelle
privazioni, ha un accesso limitato e diseguale ai servizi ▌o è esclusa dalla società. La
relazione congiunta per il 2008 sulla protezione e sull’inclusione sociale sottolinea il
fatto che nell’Unione europea 78 milioni di persone, di cui 19 milioni di bambini, sono
esposte al rischio di povertà. Il divario di genere è di circa 2 punti percentuali.
(10) Inoltre, ▌la ripartizione ▌ineguale della ricchezza e la grave povertà sono motivo di
crescente preoccupazione in seno all'Unione.
(11) L'esclusione sociale compromette il benessere dei cittadini limitando la loro capacità di
esprimersi e di partecipare alla società. L’Anno europeo dovrebbe pertanto conferire la
necessaria visibilità a tale aspetto.
(12) La lotta alla povertà e all'esclusione sociale deve essere perseguita sia sul piano interno,
in seno all'Unione europea, sia su quello esterno, in linea con gli Obiettivi di sviluppo
del Millennio delle Nazioni Unite sottoscritti dall'Unione europea e dagli Stati membri.
(13) Il problema della povertà e dell'esclusione sociale assume forme molto estese, complesse
e multidimensionali. I fattori in gioco sono numerosi. Essi si riferiscono ad esempio al
reddito e alle condizioni di vita, alle opportunità di istruzione e di lavoro dignitoso,
all’efficacia dei sistemi di protezione sociale, all’alloggio, all'accesso a servizi sanitari di
qualità, e alla cittadinanza attiva. Occorre pertanto coinvolgere i soggetti interessati in
tutte le aree di intervento.
(14) La prevenzione e la lotta contro la povertà necessitano pertanto di politiche
multidimensionali a livello nazionale, regionale e locale, che assicurino un equilibrio
tra politiche economiche e sociali e strategie mirate per categorie o persone in
situazioni di particolare vulnerabilità.
(15) L’Anno europeo potrà contribuire a dare impulso a tali politiche pluridimensionali e
all'ulteriore sviluppo di appositi indicatori.
1
Testi approvati, P6_TA(2007)0541.
PE 408.920\ 213
IT
(16) L'agenda sociale 2005-2010, che integra e sostiene la strategia di Lisbona, svolge un ruolo
fondamentale nella promozione della dimensione sociale della crescita economica e della
partecipazione attiva dei cittadini alla società e al mercato del lavoro. Una delle priorità
dell'agenda sociale è la promozione delle pari opportunità per tutti come strumento verso
la solidarietà sociale e intergenerazionale e la creazione di una società senza povertà e
più inclusiva.
(17) Nei rispettivi piani di azione nazionali per l'inclusione sociale, vari Stati membri
sottolineano il rischio elevato di povertà e/o di esclusione al quale sono esposti alcuni
gruppi particolari, tra cui bambini, giovani che abbandonano prematuramente gli studi,
famiglie monoparentali, famiglie numerose, famiglie monoreddito, giovani, in
particolare giovani donne, persone anziane, migranti e minoranze etniche, disabili e
persone che se ne occupano, senzatetto, disoccupati, in particolare i disoccupati di
lunga durata, detenuti, donne e bambini vittime di violenza nonché tossicomani. Le
politiche nazionali e le misure di sostegno destinate ai gruppi più vulnerabili possono
svolgere un ruolo significativo nella lotta contro la povertà e l'esclusione sociale.
(18) Sebbene possa ridurre significativamente il rischio di povertà di un individuo,
l'occupazione dignitosa non sempre rappresenta di per sé una condizione sufficiente per
uscire dalla povertà, e il tasso di rischio di povertà resta del resto relativamente elevato
anche per le persone che hanno un lavoro. La povertà lavorativa dipende dall'esiguità
delle retribuzioni, dal divario retributivo tra uomini e donne, dalla mancanza di
qualifiche, dalla necessità di conciliare lavoro e vita familiare, da condizioni di impiego
e di lavoro precarie, come pure da condizioni familiari difficili. La qualità
dell'occupazione e il sostegno sociale ed economico sono quindi essenziali per
affrancarsi dalla povertà.
(19) Anche la mancanza di competenze e di qualifiche di base adeguate alle sempre nuove
esigenze del mercato del lavoro costituisce un ostacolo importante all'integrazione nella
società. Esiste un rischio sempre maggiore di nuove spaccature nella società tra coloro
che hanno accesso all'apprendimento permanente per migliorare la loro capacità di
inserimento professionale e di adeguamento e per facilitare il loro sviluppo personale e la
loro cittadinanza attiva, e coloro che rimangono esclusi e subiscono varie forme di
discriminazione. Le persone che non posseggono le competenze necessarie troveranno
sempre maggiori difficoltà ad accedere al mercato del lavoro e a trovare un'occupazione
di qualità, sono maggiormente soggette a lunghi periodi senza lavoro o, qualora ne
trovino uno, ad occupare posti di lavoro a bassa retribuzione.
(20) La disponibilità e la capacità di utilizzare le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione (TIC) sta diventando sempre di più una condizione essenziale per
l'inclusione. Una dichiarazione ministeriale approvata a Riga nel giugno 2006 auspica una
società dell'informazione per tutti.
(21) Un'ampia adesione della popolazione e un ampio sostegno politico sono indispensabili al
successo dell'azione comunitaria di lotta alla povertà e all'esclusione sociale. Anche
l’applicazione effettiva della legislazione europea in materia di pari opportunità e di
non discriminazione supporta le finalità dell’Anno europeo. L'Anno europeo dovrebbe
pertanto agire come catalizzatore per sensibilizzare i cittadini, dare più slancio e forza
all'azione e favorire lo scambio delle migliori prassi tra gli Stati membri, le autorità
locali e regionali e le organizzazioni internazionali coinvolte nella lotta contro la
214 /PE 408.920
IT
povertà. Esso dovrebbe contribuire ad attirare l'attenzione politica e a mobilitare tutti gli
interessati al fine di promuovere e rafforzare l'OMC sulla protezione sociale e
sull'inclusione sociale nonché al fine di promuovere ulteriori azioni e iniziative a livello
europeo e nazionale in tale settore, in cooperazione con le persone colpite dalla povertà
e i loro rappresentanti.
(22) L'Anno europeo può contribuire a migliorare il coordinamento tra i programmi e le
iniziative esistenti a livello dell'Unione europea in materia di lotta contro la povertà e
l'esclusione sociale, fra cui il metodo aperto di coordinamento per la protezione sociale
e l'inclusione sociale.
(23) L’Anno europeo dovrebbe dare impulso a politiche di inclusione attive in quanto
strumenti atti a prevenire la povertà e l’esclusione sociale, e contribuire a promuovere
le migliori prassi in tal campo nel quadro dell'OMC.
(24) I diversi gradi di progresso registrato nei vari Stati membri e la diversità in termini di
contesti socioeconomici e culturali e di sensibilità rendono opportuno decentrare a livello
nazionale un'ampia parte delle azioni previste dall'Anno europeo, attraverso un sistema di
gestione centralizzata indiretta conforme all'articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del
regolamento finanziario e delle relative modalità di esecuzione1.
(25) Peraltro la definizione delle priorità politiche su scala nazionale dovrebbe essere
controllata dalla Commissione in modo da garantire la coerenza con gli obiettivi strategici
convenuti per l'Anno europeo e quindi con gli obiettivi comuni fissati per l'OMC.
(26) Un effettivo coordinamento di tutte le parti coinvolte a livello europeo, nazionale e
regionale è un requisito fondamentale per garantire il successo dell'Anno europeo. I
partner regionali e locali hanno una funzione particolare da svolgere nella promozione
degli interessi delle persone che vivono in condizioni di povertà o esclusione sociale.
(27) È opportuno che la partecipazione all'Anno europeo della lotta alla povertà e
all'esclusione sociale sia aperta agli Stati membri, ai paesi EFTA/SEE, conformemente
alle condizioni di cui all'accordo sullo spazio economico europeo (SEE), ai paesi
candidati che beneficiano della strategia di preadesione e ai paesi dei Balcani occidentali,
conformemente alle condizioni di cui ai rispettivi accordi, nonché ai paesi che rientrano
nella politica europea di vicinato, conformemente alle disposizioni di cui al documento
strategico del maggio 2004 e ai piani d'azione nazionali.
(28) È indispensabile garantire la coerenza e la complementarità con altre azioni comunitarie,
in particolare con il programma PROGRESS, i Fondi strutturali e il Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), l'azione per combattere la discriminazione e
promuovere la parità tra uomini e donne e i diritti fondamentali e l'azione in materia di
1
Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1),
modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9). Regolamento
(CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento
finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1),
modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007
(GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).
PE 408.920\ 215
IT
istruzione e formazione, cultura e dialogo interculturale, gioventù, cittadinanza,
immigrazione e asilo, e ricerca.
(29) L'Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale dovrebbe portare avanti
le migliori prassi ereditate dai precedenti Anni europei, fra cui l'Anno europeo delle
pari opportunità per tutti (2007) e l'Anno europeo del dialogo interculturale (2008).
(30) La presente decisione fissa, per l'intera durata del programma, una dotazione finanziaria
che costituisce il riferimento privilegiato per l'autorità di bilancio ai sensi del punto 37
dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio
e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria1.
(31) Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione sono adottate secondo la
decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per
l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione2,
(32) Poiché gli obiettivi dell'Anno europeo proposto non possono essere realizzati in misura
sufficiente dagli Stati membri, data la necessità, tra gli altri aspetti, di partenariati
multilaterali, di scambiare informazioni a livello transnazionale e di diffondere le prassi
ottimali su scala comunitaria e possono dunque, a causa delle dimensioni dell'azione,
essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al
principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato║. La presente decisione si
limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo,
DECIDONO:
Articolo 1
Anno europeo
Per contribuire all'azione comunitaria di lotta all'esclusione sociale, l'anno 2010 è designato
come "Anno europeo della lotta alla povertà e all'esclusione sociale" (di seguito denominato
"l'Anno europeo").
Articolo 2
Obiettivi e principi guida
1.
Gli obiettivi e i principi guida dell'Anno europeo sono i seguenti:
a)
Riconoscimento di diritti — Riconoscere il diritto fondamentale delle persone in
condizioni di povertà e di esclusione sociale di vivere dignitosamente e di far parte a
pieno titolo della società. L'Anno europeo sensibilizzerà maggiormente il pubblico alla
situazione delle persone in condizione di povertà, prestando particolare attenzione alle
categorie e alle persone in situazioni vulnerabili e contribuirà ad agevolare il loro
effettivo accesso ai diritti sociali, economici e culturali, a risorse sufficienti e a servizi di
qualità. L’Anno europeo aiuterà anche a combattere gli stereotipi e la stigmatizzazione;
1
GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.
GU L 184, 17.7.1999, p. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/51/CE (GU L 200 del 22.7.2006,
pag. 11).
2
216 /PE 408.920
IT
b)
Responsabilità condivisa e partecipazione — Aumentare la partecipazione pubblica alle
politiche e alle azioni di inclusione sociale, sottolineando la responsabilità collettiva e
individuale nella lotta alla povertà e all'esclusione sociale e l'importanza di promuovere
e sostenere le attività di volontariato. L'Anno europeo promuoverà la partecipazione
dei soggetti pubblici e privati, tra l'altro mediante partenariati proattivi. Esso favorirà
la sensibilizzazione ▌e l'impegno, creando opportunità di partecipazione per tutti i
cittadini, in particolare per coloro che hanno un'esperienza diretta o indiretta della
povertà.
c)
Coesione — Promuovere una società più coesa, sensibilizzando i cittadini sui vantaggi di
una società senza povertà, che si batte per l’equità distributiva e nella quale nessuno è
emarginato. L'Anno europeo promuoverà una società che sostiene e sviluppa la qualità
della vita, ivi compresa la qualità delle competenze e dell'occupazione, il benessere
sociale, ivi compreso il benessere dei bambini e la parità di opportunità per tutti. Tale
società garantirà anche lo sviluppo sostenibile e la solidarietà intergenerazionale e
intragenerazionale nonché la coerenza politica dell'azione intrapresa dall'Unione europea
su scala mondiale.
d)
Impegno e azioni concrete — Riaffermare il fermo impegno politico dell'Unione europea
e degli Stati membri ad attivarsi con determinazione per eliminare la povertà e
l'esclusione sociale e portare avanti tale impegno con azioni concrete a tutti i livelli del
potere. Sulla scorta dei risultati e del potenziale dell'OMC per la protezione sociale e
l'inclusione sociale, l'Anno europeo rafforzerà l'impegno politico, richiamando
l'attenzione politica e mobilitando tutte le parti interessate, a favore della prevenzione
della povertà e dell'esclusione sociale e della lotta alle medesime e imprimerà un nuovo
slancio ▌all'azione dell'Unione europea e degli Stati membri in questo campo.
2.
Nell'attuare tali obiettivi, la Comunità e gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle
priorità elencate nella parte IV dell'allegato.
Articolo 3
Contenuto delle azioni
1.
Le azioni a livello comunitario e nazionale destinate a raggiungere gli obiettivi di cui
all'articolo 2 possono, in particolare, consistere in:
a)
incontri e manifestazioni;
b)
campagne informative, promozionali ed educative;
c)
indagini e studi a livello comunitario o nazionale basati all’occorrenza su raccolte di dati
suddivisi per genere.
2.
I particolari delle misure di cui al paragrafo 1 figurano nell'allegato ▌.
3.
Tutte le azioni rivolte al vasto pubblico devono essere accessibili da parte di tutti,
comprese le persone che versano in condizioni di povertà e le persone disabili.
Articolo 4
PE 408.920\ 217
IT
Integrazione della dimensione di genere
L'Anno europeo tiene conto dei ║diversi rischi e livelli di povertà e di esclusione sociale
vissuti dalle donne e dagli uomini. In sede di attuazione dell’Anno europeo la Comunità e gli
Stati membri devono tener conto dell’integrazione della dimensione di genere.
Articolo 5
Cooperazione e attuazione a livello comunitario
1.
Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione sono adottate secondo la
procedura di cui all’articolo 7.
2.
La Commissione provvede all'attuazione delle iniziative comunitarie di cui alla presente
decisione conformemente all'allegato.
3.
In particolare, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, la Commissione
adotta le misure necessarie per garantire la coerenza e la complementarità delle azioni e delle
iniziative comunitarie di cui all'articolo 10.
4.
La Commissione organizza uno scambio di pareri periodico con le parti interessate,
incluse quelle che lavorano a contatto con persone che vivono nella povertà, soprattutto a
livello europeo, sulla concezione, sull'attuazione, sulla verifica e sulla valutazione dell'Anno
europeo. Essa mette tutte le informazioni pertinenti a disposizione del pubblico.
5.
La Commissione associa strettamente il comitato per la protezione sociale alla
preparazione ed attuazione dell’Anno europeo eventualmente informando o coinvolgendo
altri competenti comitati.
6.
La Commissione coopera nei modi opportuni con le altre istituzioni, organismi ed
agenzie dell'Unione europea.
Articolo 6
Cooperazione e attuazione a livello nazionale
1.
Ogni Stato membro designa un "organismo nazionale di attuazione" incaricato di
organizzare la propria partecipazione all'Anno europeo e a garantire il coordinamento a livello
nazionale. L'organismo nazionale di attuazione è responsabile dell'elaborazione del programma
nazionale e della definizione delle priorità dell'Anno europeo a livello nazionale, nonché della
selezione delle azioni da proporre per un finanziamento comunitario. La strategia e le priorità
nazionali dell'Anno europeo sono determinate conformemente agli obiettivi di cui all'articolo 2.
2.
La procedura di concessione del finanziamento comunitario per le azioni da intraprendere
a livello nazionale figura nella parte II dell'allegato.
3.
Nello svolgimento dei suoi compiti, in particolare nell'elaborazione del programma
nazionale e ogni qualvolta necessario durante l'attuazione dell'Anno europeo, l'organismo
nazionale di attuazione si concerta strettamente e coopera ▌con ▌una vasta gamma di parti
interessate, tra cui organizzazioni della società civile e organizzazioni che difendono o
rappresentano gli interessi delle persone vittime della povertà e dell'esclusione sociale,
rappresentanti dei parlamenti nazionali, le parti sociali e le autorità regionali e locali.
218 /PE 408.920
IT
Articolo 7
Comitato
1.
La Commissione è assistita da un comitato (di seguito "il comitato").
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo║ si applicano gli articoli 3 e 7
della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
3.
Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
4.
I rappresentanti degli Stati membri in seno al comitato sono nominati preferibilmente
dall'organismo nazionale di attuazione, come indicato all’articolo 6, paragrafo 1.
Articolo 8
Disposizioni finanziarie
1.
Le azioni a livello comunitario, descritte nella parte I dell'allegato, possono essere
finanziate a concorrenza dell'80% o essere oggetto di appalto pubblico finanziato dal bilancio
generale dell'Unione europea.
2.
Le azioni a livello locale, regionale o nazionale possono essere cofinanziate dal bilancio
generale dell'Unione europea fino a un massimo del 50% dei costi ammissibili complessivi
delle azioni intraprese conformemente alla procedura di cui alla parte II dell'allegato.
Articolo 9
Procedura di presentazione e di selezione delle domande
1.
Le decisioni in merito al finanziamento delle misure di cui all'articolo 8, paragrafo 1 ▌,
sono adottate dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 7,
paragrafo 2.
2.
Le domande di assistenza finanziaria per azioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, sono
presentate alla Commissione dagli organismi nazionali di attuazione conformemente alla
procedura di cui alla parte II dell'allegato.
Articolo 10
Coerenza e complementarità
1.
La Commissione, in cooperazione con i paesi partecipanti, garantisce la coerenza fra le
azioni previste dalla presente decisione e altre azioni e iniziative comunitarie, nazionali e
regionali.
2.
Insieme, essi garantiscono la massima complementarità tra l'Anno europeo e le iniziative
e risorse esistenti a livello comunitario, nazionale e regionale, se queste ultime possono
contribuire a raggiungere gli obiettivi dell'Anno europeo.
Articolo 11
PE 408.920\ 219
IT
Paesi partecipanti
L'iniziativa è aperta alla partecipazione:
a)
degli Stati membri;
b)
dei paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai
principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai
programmi comunitari stabiliti nel rispettivo accordo quadro e nelle rispettive decisioni
dei consigli di associazione;
c)
dei paesi dei Balcani occidentali, secondo le modalità da definire con questi paesi
nell'ambito degli accordi quadro sui principi generali della loro partecipazione ai
programmi comunitari;
d)
dei paesi EFTA che hanno sottoscritto l'accordo SEE, conformemente alle disposizioni di
tale accordo;
e)
dei paesi partner della politica europea di vicinato (PEV), conformemente ai principi
generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi
comunitari stabiliti nel documento strategico del maggio 2004 e nei piani d'azione
nazionali. L'eventuale sostegno finanziario comunitario ad attività organizzate in tale
contesto da paesi partner della politica europea di vicinato è disciplinato dallo strumento
della politica europea di vicinato conformemente alle priorità e alle procedure stabilite nel
quadro della cooperazione generale con tali paesi.
Articolo 12
Dotazione di bilancio
1.
La dotazione finanziaria per la realizzazione delle azioni di cui alla presente decisione
per il periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2010 ammonta a 17 000 000 EUR, di cui
6 500 000 EUR per il periodo fino al 31 dicembre 2009.
2.
Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti del quadro
finanziario 2007-2013.
Articolo 13
Cooperazione internazionale
Ai fini dell'Anno europeo, la Commissione può cooperare con le organizzazioni internazionali
competenti, in particolare con il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione internazionale del lavoro
e le Nazioni Unite.
Articolo 14
Tutela degli interessi finanziari della Comunità
▌La Commissione assicura che, quando sono attuate azioni finanziate nel quadro della
presente decisione, gli interessi finanziari della Comunità siano salvaguardati mediante
l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività
220 /PE 408.920
IT
illegale, controlli efficaci e il recupero degli importi indebitamente versati e, quando sono
accertate irregolarità, mediante l'applicazione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive,
conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del
18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità1, del
regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai
controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi
finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità2 e del regolamento (CE)
n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle
indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)3.
▌
Articolo 15
Controllo e valutazione
1. Entro il 31 dicembre 2011 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio,
al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione
sull'attuazione, sui risultati e sulla valutazione globale delle azioni previste dalla presente
decisione.
2. La relazione descrive anche in che modo la dimensione di genere è stata integrata nelle
attività dell’Anno europeo e come quest’ultimo abbia recato beneficio alle categorie e alle
persone in situazioni vulnerabili.
Articolo 16
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a ║, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
1
2
3
GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1233/2007
della Commissione (GU L 279 del 23.10.2007, pag. 10).
GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
GU L 136 del 31.05.1999, pag. 1.
PE 408.920\ 221
IT
ALLEGATO
Particolari delle azioni di cui all'articolo 3
I.
AZIONI SU SCALA COMUNITARIA
1.
Incontri e manifestazioni
Organizzazione di incontri e di manifestazioni a livello comunitario, miranti a sensibilizzare ▌
su temi riguardanti l'Anno europeo e la povertà ed esclusione sociale come pure a servire da
quadro per scambi di opinioni. Queste azioni raccoglieranno le parti interessate e saranno
pianificate con il concorso di persone in condizioni di povertà e di organizzazioni della società
civile che le rappresentano. Tali incontri ed eventi promuoveranno lo sviluppo di misure e
pratiche di emancipazione sociale per tutti e contribuiranno ad affrontare le lacune politiche e
a sensibilizzare i soggetti e le istituzioni interessate sugli aspetti multidimensionali della
povertà e dell’esclusione sociale (in particolare tra le donne e i bambini), prendendo in
considerazione fattori come l'accesso al lavoro, l'alloggio, la protezione sociale, il sostegno
familiare, la sanità e i servizi sociali.
2.
Campagne informative e promozionali comprendenti:
-
l'organizzazione di varie iniziative di solidarietà a favore della lotta alla povertà e
dell'inclusione sociale, per offrire a tutti i cittadini l'opportunità di contribuire
direttamente o tramite le loro organizzazioni, anche in modo modesto e sotto qualsiasi
forma. Le campagne mediatiche a livello nazionale ed europeo possono sostenere azioni
di raccolta di fondi avviate nel quadro dell'Anno europeo;
-
la creazione di un logo disponibile in più formati e di slogan relativi all'Anno europeo, da
usare per le azioni che rientrano in tale iniziativa;
-
una campagna di informazione a livello comunitario con localizzazione a livello
nazionale e locale basata su strumenti di comunicazione nuovi e tradizionali, ma anche su
nuove tecnologie;
-
la produzione di strumenti di comunicazione e mediali disponibili in tutta la Comunità e
miranti a stimolare l'interesse del pubblico;
-
misure ed iniziative adeguate per fornire informazioni, far conoscere i risultati e
migliorare la visibilità dei programmi, delle azioni e delle iniziative comunitarie che
contribuiscono agli obiettivi dell'Anno europeo;
-
iniziative adeguate intraprese dagli istituti di istruzione, dalle organizzazioni non
governative e dalle associazioni caritative, al livello nazionale ed europeo, per
diffondere le informazioni sull'Anno europeo e sulle misure di lotta contro la povertà e
l'esclusione sociale;
-
l'organizzazione di concorsi europei che evidenzino i risultati e le esperienze relative ai
temi dell'Anno europeo;
-
un forte legame con organizzazioni e settori che in genere non si occupano di povertà e di
esclusione sociale (ad es. sport, arte), incluso il ricorso a testimonial e ad "ambasciatori";
222 /PE 408.920
IT
-
allestimento di un sito web di informazione su Europa.
3.
Altre azioni
-
Indagini e studi a livello comunitario basati all’occorrenza sulla raccolta di dati
suddivisi per genere, per valutare e documentare la preparazione, l'efficacia e l'impatto
immediato e a lungo termine dell'Anno europeo. Per facilitare l'individuazione di
soluzioni innovative, una di tali indagini sonderà 'opinione pubblica sulla politica di
prevenzione e di lotta alla povertà e all'esclusione sociale, compresi eventualmente i
sistemi di protezione sociale, e sul ruolo potenziale dell'Unione nella lotta alla povertà e
all'esclusione sia in seno all'Unione europea sia a livello mondiale. L'indagine sarà
realizzata nel 2009 al fine di poter presentare i risultati alla conferenza inaugurale
dell'Anno europeo;
-
Promozione di studi sulle relazioni fra grave stato di povertà e diritti fondamentali.
-
Cooperazione con il settore privato, gli organismi di radiodiffusione e altri media per
diffondere le informazioni sull'Anno europeo e per le azioni miranti ad un dialogo a lungo
termine sulle questioni sociali;
-
Assistenza tecnica per facilitare il trasferimento delle conoscenze;
-
Relazione di valutazione sull'efficacia e sull'impatto dell'Anno europeo.
Potrebbe essere opportuno instaurare legami specifici con l'organizzazione di manifestazioni a
livello europeo e internazionale, in particolare creando le sinergie necessarie tra l'anno
europeo della lotta contro la povertà e l'esclusione sociale (2010) e le attività sviluppate in
relazione al 17 ottobre, giornata mondiale delle Nazioni Unite per l'eradicazione della
povertà.
La Commissione può utilizzare assistenza tecnica e/o amministrativa a beneficio della
Commissione stessa e dei paesi partecipanti, ad esempio per finanziare consulenze esterne su
argomenti specifici.
4.
Finanziamento
Il finanziamento può essere effettuato sotto forma di:
-
acquisto diretto di beni e di servizi, segnatamente nel campo della comunicazione,
mediante bandi di gara;
-
acquisto di servizi di consulenza, mediante bandi di gara;
-
sovvenzioni a copertura delle spese per manifestazioni speciali a livello europeo per dare
risalto all'Anno europeo e sensibilizzare i cittadini. Un finanziamento di questo tipo non
può essere superiore all'80% delle spese complessive sostenute dal beneficiario.
II.
COFINANZIAMENTO DELLE AZIONI A LIVELLO NAZIONALE
Queste azioni dovrebbero tener conto della necessità di offrire possibilità di finanziamento che
garantiscano l'accesso alle organizzazioni "sul terreno" e ai progetti che associano i gruppi più
emarginati.
PE 408.920\ 223
IT
1.
Le azioni a livello locale, regionale o nazionale possono essere ammesse ad un
finanziamento a titolo del bilancio comunitario fino ad un massimo del 50% dei costi
complessivi ammissibili per paese partecipante. Il cofinanziamento nazionale,
proveniente da fonti pubbliche o private, deve ammontare quanto meno al 50%
dell'importo complessivo, a complemento del finanziamento comunitario. Al momento di
selezionare le azioni, gli organismi nazionali di attuazione saranno liberi di decidere se, e
in quale misura, chiedere o meno un cofinanziamento dell'organizzazione responsabile
dell'esecuzione delle singole azioni.
2.
A seguito dell'adozione della presente decisione, la Commissione elaborerà un documento
quadro strategico che, parallelamente agli obiettivi di cui all'articolo 2, fisserà le
principali priorità per la realizzazione delle attività dell'Anno europeo, tra cui le norme
minime relative alla partecipazione a organismi nazionali e ad azioni.
3.
In risposta al documento quadro strategico, ogni organismo nazionale di attuazione
redigerà, dopo aver consultato la società civile, un programma nazionale di attuazione
dell'Anno europeo, in stretto coordinamento e in linea con le strategie nazionali per la
protezione sociale e l'inclusione sociale.
4.
Ogni organismo nazionale di attuazione presenterà un'unica domanda di finanziamento
comunitario. La domanda descriverà il programma e le priorità nazionali per l'Anno
europeo nonché le azioni proposte in vista di un finanziamento ▌. La domanda di
sovvenzione sarà accompagnata da un bilancio particolareggiato con l'indicazione del
totale dei costi delle azioni proposte, nonché dell'importo e delle fonti di cofinanziamento.
Tra i costi ammissibili possono figurare le spese di personale e di amministrazione
sostenute dall'organismo nazionale di attuazione.
5.
Le sovvenzioni globali saranno versate ai paesi partecipanti soltanto se e in quanto gli
obiettivi di cui all'articolo 2 e illustrati nel documento quadro strategico siano stati
adeguatamente rispettati nel programma nazionale di attuazione dell'Anno europeo.
6.
La Commissione valuterà le domande di finanziamento comunitario presentate dagli
organismi nazionali di attuazione verificandone tra l’altro la rispondenza con gli
obiettivi di cui all'articolo 2. Se necessario, la Commissione chiederà di apportare
modifiche alle domande.
7.
Le azioni di cui al punto 1 possono comprendere:
a)
incontri e manifestazioni connesse agli obiettivi dell'Anno europeo, tra cui manifestazioni
nazionali per il lancio e la promozione dell'Anno europeo, destinate a creare un effetto
catalizzatore e a offrire spazi aperti di discussione su azioni concrete di lotta alla povertà
e all'esclusione sociale;
b)
seminari per l'apprendimento reciproco su scala nazionale, regionale e locale;
c)
altre manifestazioni connesse alla preparazione di iniziative comunitarie (ad es., la tavola
rotonda annuale europea sulla povertà e sull'esclusione sociale e l'incontro europeo delle
persone in povertà);
d)
campagne informative, promozionali ed educative, nonché altre azioni presso le scuole ed
iniziative con un rilevante effetto moltiplicatore, atte a diffondere i principi e i valori
224 /PE 408.920
IT
propri dell'Anno europeo a livello nazionale, regionale e locale, quali l'organizzazione di
premi e concorsi;
e)
indagini e studi, oltre a quelli di cui al punto 3 della parte I, per analizzare in modo più
approfondito le problematiche essenziali dell'Anno europeo;
f)
possibilità di formazione per funzionari, parti sociali, media, rappresentanti di ONG e altri
operatori al fine di aumentare le loro conoscenze sui fenomeni della povertà e
dell'esclusione sociale, delle politiche europee e nazionali sull'inclusione sociale e sui
vari strumenti d'azione disponibili, onde rafforzare le loro capacità a trattare aspetti
connessi alla povertà e a incoraggiarli a rivestire un ruolo attivo nella lotta contro la
povertà e l'esclusione sociale;
g)
collaborazione con i media;
h)
elaborazione di piani d'azione pilota per l'inclusione sociale a livello locale e regionale.
III.
SOSTEGNO NON FINANZIARIO
La Commissione accorderà un sostegno non finanziario, inclusa l'autorizzazione scritta ad
utilizzare il logo specifico ideato per l'Anno europeo e altro materiale connesso all'Anno
europeo, per iniziative intraprese da organizzazioni pubbliche o private, a condizione che queste
ultime possano garantire alla Commissione – in base a criteri specifici fissati nel documento
quadro strategico – che le iniziative in questione sono o saranno intraprese nel corso dell'Anno
europeo e possono contribuire in modo significativo al raggiungimento di uno o più dei suoi
obiettivi.
Le iniziative organizzate in paesi terzi in associazione o in cooperazione con l'Anno europeo
possono anch'esse ricevere un sostegno non finanziario dalla Comunità e utilizzare il logo e
altro materiale connesso all'Anno europeo.
IV.
PRIORITÀ DELLE ATTIVITÀ DELL'ANNO EUROPEO
Tenendo conto della natura multidimensionale della povertà e dell'esclusione sociale e
nell'ottica di integrare la prevenzione e la lotta alla povertà e all'esclusione in altre politiche, le
attività dell'Anno europeo dovrebbero produrre un valore aggiunto manifesto e completare in
modo efficace il metodo aperto di coordinamento per la protezione sociale e l'inclusione
sociale. Tali attività dovrebbero quindi concentrarsi su un numero limitato di aspetti prioritari.
Conformemente all'analisi effettuata e alle priorità individuate nella relazione congiunta sulla
protezione sociale e l'inclusione sociale, l'Anno europeo dovrebbe riguardare i temi seguenti:
-
promozione di strategie multidimensionali integrate intese a prevenire e ridurre la
povertà, in particolare la grave povertà, e di approcci da integrare in tutte le pertinenti
politiche;
-
lotta contro la povertà infantile compresa la trasmissione intergenerazionale della povertà
nonché la povertà all'interno della famiglia, prestando un'attenzione particolare alle
famiglie numerose, alle famiglie monoparentali e alle famiglie che si prendono cura di
una persona a carico, nonché la povertà vissuta dai bambini che vivono negli istituti;
PE 408.920\ 225
IT
-
promozione di mercati del lavoro inclusivi, affrontando il problema della povertà
lavorativa e la necessità di rendere il lavoro redditizio;
-
eliminazione degli svantaggi in materia di istruzione e di formazione, anche mediante la
formazione per l'acquisizione di competenze informatiche e la promozione di parità di
accesso alle TIC, prestando un'attenzione particolare alle esigenze specifiche delle
persone disabili;
-
presa in considerazione della dimensione di genere e dell'età nella povertà ;
-
garantire parità di accesso a risorse e servizi adeguati, incluso un alloggio dignitoso
nonché alla protezione sanitaria e sociale;
-
favorire l'accesso alla cultura e alle attività ricreative;
-
eliminazione della discriminazione e promozione dell’inclusione sociale degli immigrati
e ▌delle minoranze etniche;
-
promozione di approcci integrati all'inclusione attiva;
-
risposta alle esigenze delle persone con disabilità e loro familiari, dei senzatetto e di altre
categorie o persone in situazioni vulnerabili.
Nel pianificare le attività dell'Anno europeo, gli Stati membri adegueranno i temi
summenzionati alla loro situazione e alle loro problematiche nazionali, regionali e locali,
tenendo conto degli aspetti connessi alla coesione territoriale.
Alla luce degli obiettivi di cui all'articolo 2 della presente decisione, l'aspetto della
partecipazione dovrebbe essere integrato in tutte le priorità.
A norma dell'articolo 4 della decisione, la Commissione e gli Stati membri devono tener conto,
nella realizzazione delle attività dell'Anno europeo, dei modi diversi in cui le donne e gli
uomini vivono la povertà e l'esclusione sociale. Essi veglieranno affinché gli aspetti di genere
siano integrati in tutte le priorità dell'Anno europeo allo scopo di promuovere la parità tra
uomini e donne.
226 /PE 408.920
IT
Statement by the Commission
The Commission attaches the greatest importance to facilitating and supporting wide
participation at all levels in activities connected with the 2010 European Year for Combating
Poverty and Social Exclusion as a practical means of ensuring that its impact is positive and
lasting.
In accordance with the Decision on the European Year, the Commission will draw up common
guidelines in the Strategic Framework Document (SFD) which will set the key priorities for the
implementation of activities relating to the European Year, including minimum standards in
terms of participation in national bodies and actions (see Annex, Part II, point 2 of the
Decision).
The SFD is addressed to the National Implementing Bodies (NIBs) responsible for defining the
national programmes for the European Year and for selecting individual actions to be proposed
for Community funding, and to other actors concerned.
In that context, the Commission will underline the importance of facilitating access by all
NGOs, including small and medium-sized organisations. With a view to ensuring the widest
possible access, the NIBs can decide not to request any co-financing and instead to fully fund
certain actions.
PE 408.920\ 227
IT
P6_TA-PROV(2008)0287
Adozione della moneta unica da parte della Slovacchia il 1° gennaio 2009 *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla proposta di
decisione del Consiglio a norma dell’articolo 122, paragrafo 2, del trattato relativo
all’adozione della moneta unica da parte della Slovacchia il 1° gennaio 2009
(COM(2008)0249 – C6-0198/2008 – 2008/0092(CNS))
(Procedura di consultazione)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2008)0249),
– viste la relazione sulla convergenza 2008 della Commissione relativa alla Slovacchia
(COM(2008)0248) e la relazione sulla convergenza della Banca centrale europea (BCE) del
maggio 2008,
– vista la raccomandazione della COM per una decisione del Consiglio che abroga la
decisione 2005/182/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Slovacchia
(SEC(2008)0572),
– vista la sua risoluzione del 12 luglio 2007 sulla relazione annuale 2007 sull'area dell'euro1,
– vista la sua risoluzione del 20 giugno 2007sul miglioramento delle modalità di
consultazione del Parlamento nelle procedure relative all’allargamento dell’area dell’euro2,
– vista la sua risoluzione del 1° giugno 2006 sull’allargamento dell’area dell’euro3,
– vista la decisione 2003/223/CE del Consiglio, del 21 marzo 2003, concernente una modifica
dell’articolo 10, paragrafo 2, dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della
Banca centrale europea4,
– vista la sua posizione del 13 marzo 2003 sulla raccomandazione della Banca centrale
europea per una proposta di decisione del Consiglio concernente una modifica dell’articolo
10, paragrafo 2, dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale
europea5,
– visto l’articolo 122, paragrafo 2, del trattato CE, a norma del quale è stato consultato dal
Consiglio (C6-0198/2008),
– visto l’articolo 51 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari (A6-0231/2008),
1
Testi approvati, P6_TA(2007)0348.
GU C 146 E del 12.6.2008, pag. 251.
3
GU C 298 E dell'8.12.2006, pag. 249.
4
GU L 83 dell'1.4.2003, pag. 66.
5
GU C 61 E del 10.3.2004, pag. 374.
2
228 /PE 408.920
IT
A. considerando che la Slovacchia ha soddisfatto i criteri di Maastricht conformemente
all'articolo 121 del trattato CE e al protocollo sui criteri di convergenza ivi menzionato,
B. considerando che, per la prima volta, una delegazione della sua commissione per i problemi
economici e monetari si è recata in visita in Slovacchia per valutare in che misura tale paese
sia pronto ad entrare nell'area dell'euro,
C. considerando che, a dieci anni dalla creazione dell'Unione economica e monetaria,
l'esperienza insegna che dopo l'adesione all'area dell'euro diminuiscono gli incentivi a
favore dello svolgimento della riforma strutturale e che la questione della sostenibilità è
divenuta più importante,
D. considerando che il Presidente del Consiglio Ecofin ha inviato al Consiglio riunito a livello
di capi di Stato o di governo, una lettera in cui presenta le misure e gli impegni politici
adottati dal governo slovacco per assicurare la sostenibilità della convergenza, 1.
approva la proposta della Commissione;
2. esprime parere favorevole all’adozione dell’euro da parte della Slovacchia il 1° gennaio
2009;
3. prende atto che l'articolo 121 del trattato CE definisce la realizzazione di un alto grado di
sostenibile convergenza con riferimento al rispetto dei seguenti criteri da parte di ciascuno
Stato membro: il raggiungimento di un alto grado di stabilità dei prezzi; la sostenibilità della
situazione della finanza pubblica; il rispetto dei margini normali di fluttuazione previsti dal
meccanismo di cambio e i livelli dei tassi di interesse a lungo termine che riflettano la
stabilità della convergenza raggiunta dallo Stato membro e della sua partecipazione al
meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo;
4. osserva che il rapporto sulla convergenza 2008 della BCE individua alcuni rischi relativi
alla sostenibilità del tasso di inflazione contenuto raggiunto e sollecita l’adozione delle
misure necessarie ad evitarne l’insorgenza;
5. esprime preoccupazione in merito alle discrepanze ravvisabili fra la relazione sulla
convergenza della Commissione e l'analoga relazione della BCE in riferimento alla
sostenibilità dell’inflazione;
6. raccomanda al governo slovacco di istituire un osservatorio per controllare settimanalmente
il prezzo di una serie selezionata di prodotti di base per combattere le false percezioni
sull'aumento dei prezzi;
7. invita il governo slovacco a garantire il proseguimento delle necessarie riforme strutturali
nel mercato del lavoro, dei servizi e dei prodotti, garantendo, in particolare, un aumento
della mobilità della manodopera e degli investimenti in capitale umano; invita il governo
slovacco a garantire la concorrenza, segnatamente in settori sensibili come quello
energetico;
8. invita il governo slovacco a garantire, con la collaborazione della Banca centrale slovacca,
un ambiente stabile con un basso tasso di inflazione che può essere realizzato attraverso un
ulteriore consolidamento fiscale ed una politica fiscale sufficientemente rigorosa al fine di
conseguire l'equilibrio del bilancio a medio termine; invita le parti sociali slovacche a
mantenere la crescita salariale in linea con la crescita della produttività nell'immediato
PE 408.920\ 229
IT
futuro;
9. invita l'Eurogruppo a migliorare il coordinamento e a controllare l'attuazione effettiva degli
impegni politici adottati dagli Stati membri dell'area dell'euro per assicurare la sostenibilità
della convergenza;
10. sottolinea che le politiche fiscali degli Stati membri che fanno parte dell'area dell'euro
devono osservare i principi del buon governo in materia fiscale;
11. ribadisce la sua ferma opinione secondo cui sarebbe opportuno che la posizione del
Consiglio e della Commissione prevedesse di anteporre alla valutazione del rispetto dei
criteri di Maastricht la conclusione obbligatoria di eventuali procedure di disavanzo
eccessivo nei confronti di uno Stato membro, come previsto dall’articolo 2 del protocollo
sui criteri di convergenza; si rammarica che la Commissione abbia mancato nuovamente di
applicare in modo corretto il trattato CE sotto questo aspetto;
12. ritiene che tutte le misure pertinenti adottate da uno Stato membro che presenti domanda di
adesione all'area dell'euro, dopo la pubblicazione delle relazioni sulla convergenza della
Commissione e della BCE, dovrebbero essere tenute presenti dal Consiglio in base alla
pertinente risoluzione del Parlamento ed integrate nel processo di controllo;
13. invita gli Stati membri a consentire alla Commissione di valutare il rispetto dei criteri di
Maastricht sulla base di dati precisi, attuali, affidabili e di elevata qualità;
14. esprime preoccupazione per lo scarso sostegno registrato nei confronti dell'euro tra i
cittadini slovacchi; invita, di conseguenza, le autorità slovacche ad intensificare la
campagna di informazione pubblica volta a spiegare i vantaggi della moneta unica e ad
adottare tutte le misure necessarie per ridurre gli aumenti dei prezzi durante il periodo di
transizione;
15. prende atto degli sforzi compiuti da tutte le parti per migliorare le condizioni in cui il
Parlamento esercita il proprio diritto di consultazione ai sensi degli articoli 121 e 122 del
trattato CE in termini di informazione e scadenze e si compiace per l'iniziativa della
commissione per i problemi economici e monetari di organizzare una visita di studio in
Slovacchia al fine di procedere alla propria valutazione della situazione;
16. invita la Commissione e la BCE a considerare tutti gli aspetti quando si tratterà di
raccomandare il tasso finale di cambio per la corona slovacca;
17. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal
Parlamento;
18. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente
la proposta della Commissione;
19. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla
Commissione, alla Banca centrale europea, all'Eurogruppo nonché ai governi e ai
parlamenti degli Stati membri.
230 /PE 408.920
IT
P6_TA-PROV(2008)0288
Impatto della politica di coesione sull'integrazione di comunità e gruppi
vulnerabili
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sull'impatto della politica di
coesione sull'integrazione delle comunità e dei gruppi vulnerabili (2007/2191(INI))
Il Parlamento europeo,
– visti l'articolo 87, paragrafo 3, e gli articoli 137 e 158 del trattato CE,
– visto il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e
sul Fondo di coesione1,
– vista la comunicazione della Commissione del 5 luglio 2005 dal titolo "Politica di coesione
a sostegno della crescita e dell'occupazione: linee guida della strategia comunitaria per il
periodo 2007-2013" (COM(2005)0299),
– vista la comunicazione della Commissione del 9 febbraio 2005 sull'Agenda sociale
(COM(2005)0033),
– vista la decisione 2006/702/CE del Consiglio, del 6 ottobre 2006, sugli orientamenti
strategici comunitari in materia di coesione2,
– vista la comunicazione della Commissione del 17 maggio 2005 dal titolo "Terza relazione
intermedia sulla coesione: Verso un nuovo partenariato per la crescita, l'occupazione e la
coesione" (COM(2005)0192),
– vista la comunicazione della Commissione del 12 giugno 2006 dal titolo "La strategia di
crescita e occupazione e la riforma della politica di coesione europea: Quarta relazione
intermedia sulla coesione" (COM(2006)0281),
– vista l'agenda territoriale dell'Unione europea, la Carta di Lipsia sulle città europee
sostenibili e il primo programma d'azione per l'attuazione dell'agenda territoriale
dell'Unione europea,
– vista la preparazione da parte della Commissione del Libro verde sulla coesione territoriale,
– viste la relazione dell'Osservatorio in rete dell'assetto del territorio europeo (ESPON) dal
titolo "Il futuro del territorio, scenari territoriali per l'Europa" e la propria relazione
intitolata "Le disparità regionali e la coesione: quali strategie per il futuro?",
– visti gli articoli 3, 13 e 141 del trattato CE, che impongono agli Stati membri di garantire
pari opportunità per tutti i cittadini,
1
2
GU L 210 del 31.7.2006, pag. 25.
GU L 291 del 21.10.2006, pag. 11.
PE 408.920\ 231
IT
– vista la sua risoluzione del 31 gennaio 2008 su una strategia europea per i rom1,
– visto l'articolo 45 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per lo sviluppo regionale e il parere della commissione
per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0212/2008),
A. considerando che uno degli obiettivi della Comunità, sancito dall'articolo 158 del trattato
CE, è quello di promuovere uno sviluppo economico e sociale armonioso dell'insieme della
Comunità e di ridurre il divario socioeconomico tra le singole regioni,
B. considerando che le disparità possono presentarsi a livello sia intraregionale che
interregionale,
C. considerando che l'obiettivo di fondo della politica di coesione resta quello di affrontare le
disparità sociali, economiche e territoriali tra le regioni più prospere e quelle più povere e
che pertanto il suo campo di applicazione non dovrebbe essere limitato al sostegno degli
obiettivi di altre strategie, che potrebbero ostacolare la coesione economica, sociale e
territoriale,
D. considerando che finora la politica di coesione ha efficacemente contribuito ad aiutare le
regioni più povere a ridurre il loro ritardo in termini di sviluppo socioeconomico,
E. considerando che interi paesi si trovano ancora ad affrontare sfide considerevoli per quanto
concerne il loro sviluppo e che la convergenza difficilmente potrà essere conseguita
nell'attuale quadro 2007-2013,
F. considerando che in taluni Stati membri la crescita economica si concentra attorno alle
capitali nazionali e regionali e ai grandi centri urbani, lasciando inalterate le disparità nello
sviluppo socioeconomico di altre zone, quali le zone rurali, periferiche, insulari e montane,
e aggravando la vulnerabilità delle comunità e dei gruppi sociali di tali zone,
G. considerando che il trattato sul funzionamento dell'Unione europea inserisce la coesione
territoriale nell'elenco degli obiettivi dell'Unione europea e prevede una condivisione delle
competenze tra Unione e Stati membri in tale ambito,
H. considerando che il concetto di "comunità vulnerabile" è molto ampio e che non vi sono
criteri chiari per definirlo,
I. considerando che molti territori risentono ancora del loro isolamento e dei loro svantaggi
geografici nonché della mancanza delle infrastrutture necessarie per beneficiare di reali
possibilità di recupero del loro ritardo di sviluppo rispetto ai livelli medi dell'Unione
europea,
J. considerando che il miglioramento delle infrastrutture di trasporto e dell'accesso ai trasporti
favorirà l'accessibilità delle regioni isolate, riducendo al tempo stesso l'esclusione delle
comunità e dei gruppi che vivono in tali zone isolate, e che il miglioramento dei servizi di
interesse generale, in particolare dell'insegnamento, migliorerà le condizioni di vita dei
gruppi e delle comunità vulnerabili,
1
Testi approvati, P6_TA(2008)0035.
232 /PE 408.920
IT
K. considerando che i paesi e le regioni più poveri non dispongono delle necessarie risorse
finanziarie per fornire il proprio contributo ai finanziamenti comunitari cui hanno diritto e
che, per di più, mancano spesso di capacità amministrative e risorse umane per fare buon
uso dei finanziamenti concessi,
L. considerando che, alla luce del suo forte impatto territoriale, la politica per lo sviluppo
rurale dovrebbe essere meglio coordinata con la politica regionale al fine di rafforzare le
sinergie e le complementarità tra le due politiche e che è necessario valutare i vantaggi e gli
svantaggi di una loro reintegrazione,
M. considerando che non si dispone di dati statistici comparabili a livello microregionale per le
regioni dell'UE in cui vivono comunità e gruppi vulnerabili,
N. considerando che la povertà e l'esclusione presentano un forte carattere territoriale,
O. considerando che la maggior parte delle aree microregionali più svantaggiate presentano
complessi problemi pluridimensionali legati a fattori quali perifericità, accessibilità ridotta,
mancanza di infrastrutture di base, sottosviluppo socioeconomico, tendenza alla
deindustrializzazione, bassi livelli di istruzione e formazione, mancanza di capacità
amministrative, elevati livelli di disoccupazione, deterioramento delle condizioni abitative e
di vita, difficoltà di accesso ai servizi di interesse generale, mancanza delle condizioni
necessarie per lo sviluppo e il progresso tecnologico e diffusa presenza di minoranze
segregate e gruppi vulnerabili,
P. considerando che la politica di coesione richiede risorse finanziarie commisurate ai suoi
obiettivi e strumenti efficienti che consentano alle regioni di colmare le disparità di sviluppo
e di affrontare le sfide territoriali, tra cui le evoluzioni demografiche, la concentrazione
negli agglomerati urbani, i movimenti migratori, la globalizzazione, il cambiamento
climatico e l'approvvigionamento energetico,
1. sottolinea che la concentrazione territoriale delle comunità e dei gruppi vulnerabili e
l'esclusione sociale che colpisce le regioni meno sviluppate rappresenta una sfida sempre
più grande per la coesione dell'Unione europea; sottolinea inoltre che tale fenomeno è
presente non solo a livello interregionale nelle aree depresse bensì anche, e in misura
significativa, a livello intraregionale, sia nelle aree in via di sviluppo sia in quelle
sviluppate, e richiede particolare attenzione poiché tali comunità e gruppi vulnerabili
tendono a perdere visibilità quando si situano in un contesto più generale favorevole;
2. invita gli Stati membri a stabilire i criteri che definiscono i gruppi e le comunità vulnerabili
in modo da individuare meglio i problemi cui sono confrontati e agevolare l'elaborazione di
soluzioni mirate e sistematiche;
3. ritiene che sia opportuno affrontare la dimensione territoriale dell'esclusione sociale
nell'ambito della politica di coesione territoriale;
4. sottolinea a tale riguardo che le sole azioni individuali non bastano a risolvere i problemi
territoriali legati all'esclusione sociale e raccomanda pertanto agli Stati membri di
perseguire una strategia di sviluppo territoriale olistica attuando una politica di
perequazione, applicando l'approccio intersettoriale integrato e concentrandosi sul
potenziale di tutti i territori dell'Unione europea;
PE 408.920\ 233
IT
5. rileva la necessità di affrontare, tramite un approccio integrato, le carenze esistenti in
termini di pari opportunità e la potenziale concentrazione dei conflitti sociali nelle aree
depresse;
6. osserva, a tale riguardo, che i gruppi vulnerabili possono essere presenti in tutte le regioni,
anche nelle più prospere, e che un approccio integrato deve tenere conto di tali gruppi;
7. osserva che i fenomeni di pauperizzazione e di esclusione non si limitano alle sole zone
urbane, bensì toccano anche le zone rurali, anche se possono assumervi forme specifiche,
segnatamente per il fatto che in ambiente rurale all'esclusione sociale si aggiunge
l'esclusione territoriale e che tutti i gruppi sociali che vivono in questi spazi esclusi dallo
sviluppo economico sono colpiti dal fenomeno;
8. sottolinea quanto sia importante, nel quadro di un approccio integrato, dare priorità allo
sviluppo di un ambiente sano a livello comunitario, nazionale e regionale, al fine di
raggiungere gli obiettivi della politica di coesione, come la lotta alla povertà, la salute dei
cittadini e una migliore qualità di vita in tutte le regioni, fattori cruciali ai fini dello sviluppo
a lungo termine e della coesione sociale, economica e territoriale nell'Unione europea;
9. sottolinea quanto sia importante coinvolgere le autorità regionali e locali nonché le parti
economiche e sociali e le ONG competenti nella pianificazione e nell'attuazione di strategie
di sviluppo integrate e sostenere le iniziative promosse dal basso;
10. invita la Commissione e gli Stati membri a ripartire le risorse tra città sviluppate e regioni
isolate, comprese quelle rurali, in modo consono alle loro esigenze specifiche e a elaborare
programmi ad hoc di lungo termine per comunità e gruppi vulnerabili specifici
coinvolgendo le autorità locali, le parti economiche e sociali e i rappresentanti dei gruppi
interessati nel processo decisionale e nell'attuazione di tali programmi, al fine di affrontare
al meglio le loro esigenze e fornire reali soluzioni al problema dell'esclusione e alle sue
conseguenze;
11. sollecita il mantenimento di attività remunerative nelle zone rurali, il che implica che si
rivolga particolare attenzione alle aziende agricole a conduzione familiare e ai piccoli e
medi agricoltori, segnatamente attraverso una revisione della PAC per renderla più equa,
come pure alle attività imprenditoriali non agricole che forniscono beni e servizi
indispensabili al mantenimento della popolazione e all'accoglienza di nuovi soggetti;
12. sottolinea l'importanza delle attività economiche agricole e non agricole (come la
trasformazione e la commercializzazione diretta dei prodotti agricoli, il turismo, i servizi, le
piccole e medie industrie) nelle zone rurali per offrire occupazione, prevenire la povertà e
frenare l'esodo rurale; chiede pertanto un miglioramento delle strutture di formazione
professionale nelle zone rurali onde sostenere lo sviluppo dell'imprenditorialità;
13. sollecita un maggior ricorso, da parte della Commissione e degli Stati membri, alle sinergie
e complementarità dei vari strumenti finanziari disponibili, come il Fondo europeo per lo
sviluppo regionale, il Fondo di coesione, il Fondo sociale europeo, il Fondo europeo
d'integrazione, il programma d'azione comunitaria in materia di sanità pubblica e il Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale, allo scopo di accrescerne il valore aggiunto;
14. invita la Commissione a presentare, nell'ambito del futuro Libro verde sulla coesione
territoriale, un obiettivo e una definizione chiara della coesione territoriale, i criteri che la
234 /PE 408.920
IT
determinano e i relativi strumenti nonché i mezzi disponibili per raggiungere gli obiettivi
territoriali previsti;
15. invita la Commissione e gli Stati membri a produrre dati statistici comparabili a livello
microregionale, con particolare riguardo a indicatori sociali come l'indice di sviluppo
umano elaborato dalle Nazioni Unite, al fine di far fronte, con opportune misure, alla
situazione e ai problemi che caratterizzano le aree in cui vivono le comunità e i gruppi più
vulnerabili;
16. invita la Commissione, a tale riguardo, a valutare attentamente se, come parametri di
riferimento nella pianificazione dello sviluppo, debbano essere utilizzati, oltre al PIL pro
capite, anche nuovi indicatori di sviluppo quantificabili, come gli indicatori sociali, al fine
di identificare le comunità e i gruppi più vulnerabili e la relativa ubicazione, far emergere le
disparità interregionali e intraregionali e valutare l'attuazione e l'efficienza delle politiche;
17. esorta la Commissione a valutare, nell'ambito del Libro verde sulla coesione territoriale, se
il livello NUTS 4 sarebbe adeguato al perseguimento di una politica differenziata finalizzata
al raggiungimento dell'obiettivo della coesione territoriale;
18. sottolinea la necessità di far fronte alle attuali tendenze demografiche, caratterizzate
dall'accentuarsi della concentrazione urbana e dell'esodo rurale, e al loro impatto sul
territorio; invita pertanto gli Stati membri a mettere a punto strategie volte al recupero delle
aree vulnerabili sviluppando le infrastrutture, migliorando le reali opportunità di sviluppo in
funzione del loro specifico potenziale, mantenendo i servizi di interesse generale attraverso
il potenziamento delle capacità amministrative locali e il decentramento del settore
pubblico, offrendo opportunità di formazione e occupazione appropriate, migliorando le
condizioni abitative e di vita e aumentando l'attrattività di tali aree per gli investitori; ritiene,
al tempo stesso, che si debbano sostenere gli sforzi profusi dalle città per porre rimedio alle
difficoltà urbane;
19. ritiene che, se in passato l'esodo rurale è potuto servire da valvola di sicurezza per gli
agricoltori esclusi dalla loro attività originaria, oggi non è più così, perché la disoccupazione
ormai colpisce in pieno i lavoratori non qualificati e pertanto le unità industriali insediate in
ambito rurale sono le prime vittime delle ristrutturazioni e delle delocalizzazioni, che hanno
l'effetto di ridurre la possibilità di svolgere più attività su cui i piccoli agricoltori in
difficoltà potevano in passato contare per integrare il loro reddito agricolo, accelerando così
la loro pauperizzazione;
20. evidenzia che non soltanto è opportuno conservare le politiche strutturali al di là del 2013,
ma che la revisione del bilancio dovrebbe essere utilizzata come un'opportunità per
assicurare la messa a disposizione delle risorse necessarie al fine di garantire la futura
coesione economica, sociale e territoriale tra le regioni e i paesi dell'Unione europea;
21. raccomanda che nelle misure politiche adottate per affrontare l'esclusione sociale e rendere
più attivi i gruppi e le comunità vulnerabili sia previsto l'elemento della volontarietà;
22. invita la Commissione a presentare una precisa proposta che affronti in modo realistico e
specifico i problemi delle comunità e dei gruppi vulnerabili, compresa l'esclusione sociale;
23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
PE 408.920\ 235
IT
P6_TA-PROV(2008)0289
Coerenza delle politiche per lo sviluppo e ripercussioni dello sfruttamento
dell'UE di alcune risorse biologiche naturali sullo sviluppo dell'Africa
occidentale
Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2008 sulla coerenza delle politiche per
lo sviluppo e le ripercussioni sullo sviluppo dell'Africa occidentale dello sfruttamento da
parte dell'Unione europea di alcune risorse biologiche naturali (2007/2183(INI))
Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 178 del trattato che istituisce la Comunità europea,
– vista la dichiarazione comune del 2005 del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli
Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione sulla
politica di sviluppo dell'Unione europea: «Il consenso europeo»1,
– visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e
del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a
Cotonu il 23 giugno 20002, modificato dall'accordo che modifica l'accordo di partenariato,
firmato a Lussemburgo il 25 giugno 20053,
– vista la strategia congiunta UE-Africa,
– visti il primo documento biennale della Commissione dal titolo "Relazione dell'UE sulla
coerenza delle politiche per lo sviluppo", del 20 settembre 2007 (COM(2007)0545), e il
documento di lavoro dei servizi della Commissione che lo accompagna (SEC(2007)1202),
– viste le conclusioni dei Consigli del 21 e 22 dicembre 2004, del 24 maggio 2005, del 10
marzo 2006, dell'11 aprile 2006, del 17 ottobre 2006, del 5 dicembre 2006, del 15 dicembre
2006 e del 19 e 20 novembre 2007,
– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulla coerenza delle politiche per
lo sviluppo (CPS), programma di lavoro 2006-2007(SEC(2006)0335),
– vista la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite dell'8 settembre 2000,
– visto il consenso di Monterrey sul finanziamento dello sviluppo del 22 marzo 2002,
– visto lo studio di valutazione dal titolo "The EU Institutions & Member States' Mechanisms
for Promoting Policy Coherence for Development", pubblicato nel maggio 2007 dal Centro
europeo di gestione delle politiche di sviluppo, PARTICIP GmbH e l'Istituto complutense di
studi internazionali,
1
GU C 46 del 24.2.2006, pag. 1.
GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3. Accordo modificato da ultimo dalla decisione n. 1/2006 del
Consiglio dei ministri ACP-UE (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 22).
3
GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 27.
2
236 /PE 408.920
IT
– visto il programma "EU Coherence Programme" della fondazione Evert Vermeer e della
Confederazione europea delle ONG di emergenza e sviluppo,
– vista la comunicazione della Commissione dal titolo "Dar vita ad un'alleanza mondiale
contro il cambiamento climatico tra l'Unione europea e i paesi poveri in via di sviluppo
maggiormente esposti", (COM(2007)0540),
– visti i risultati della 13a sessione della Conferenza delle parti (COP 13) della Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e della riunione delle
parti del protocollo di Kyoto, tenutasi a Bali (Indonesia) dal 3 al 14 dicembre 2007,
– vista la sua risoluzione del 22 maggio 2007 su "Arrestare la perdita di biodiversità entro il
2010"1,
– visti la proposta della Commissione relativa a un piano d'azione dell'Unione europea
sull'applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale
(FLEGT), del 21 maggio 2003 (COM(2003)0251), approvata nelle conclusioni del
Consiglio "agricoltura e pesca" del 13 ottobre 2003, e il regolamento (CE) n. 2173/2005 del
Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per
le importazioni di legname nella Comunità europea2,
– vista la sua risoluzione del 7 luglio 2005 su una più rapida attuazione del piano d'azione
dell'Unione europea FLEGT3,
– viste le conclusioni del Consiglio "ambiente" del 20 febbraio 2007 sugli obiettivi
dell'Unione europea per l'ulteriore sviluppo del regime climatico internazionale oltre il
2012, nelle quali si sottolinea che "sono necessarie politiche e azioni concrete […] per
arrestare queste emissioni (di anidride carbonica derivanti dalla deforestazione nei paesi in
via di sviluppo) e invertire la tendenza nell'arco dei prossimi venti o trent'anni",
– vista la comunicazione della Commissione relativa a un quadro integrato applicabile agli
accordi di partenariato con i paesi terzi nel settore della pesca, del 23 dicembre 2002
(COM(2002)0637),
– visti il codice di condotta per una pesca responsabile dell'Organizzazione delle Nazioni
Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) del 1995 e il Piano d'azione internazionale
per la gestione della capacità di pesca della stessa FAO del 1999,
– visto lo studio della FAO, realizzato da John Kurien nel 2005, dal titolo "Responsible Fish
Trade and Food Security",
– visto lo studio del 16 luglio 2007 commissionato dal Parlamento europeo sulla coerenza
delle politiche per lo sviluppo e gli effetti della politica della pesca dell'Unione europea
sull'Africa occidentale,
1
GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 117.
GU L 347 del 30.12.2005, pag. 1.
3
GU C 157 E del 6.7.2006, pag. 482.
2
PE 408.920\ 237
IT
– vista la sua risoluzione del 25 ottobre 2001 sulla comunicazione della Commissione su
pesca e riduzione della povertà1,
– visto lo studio dal titolo "L'émigration irrégulière vers l'Union européenne au départ des
côtes sénégalaises", realizzato da Juliette Hallaire nel settembre 2007e pubblicato
dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni,
– visti gli articoli 45 e 47 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per lo sviluppo e il parere della commissione per la
pesca (A6-0137/2008),
A. considerando che la dichiarazione del Millennio delle Nazioni Unite esorta tutti gli Stati a
garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo,
B. considerando l'Unione europea è risolutamente impegnata a garantire la CPS,
conformemente all'articolo 178 del trattato CE, il quale stabilisce che la Comunità tiene
conto degli obiettivi della sua politica nel settore della cooperazione allo sviluppo nelle
politiche da essa svolte che potrebbero avere un'incidenza sui paesi in via di sviluppo,
C. considerando che il punto 35 del summenzionato consenso europeo sulla politica di
sviluppo indica che "l'UE è pienamente impegnata ad agire per portare avanti la coerenza
delle politiche per lo sviluppo in una serie di settori" e che "è importante che le politiche
non attinenti allo sviluppo sostengano gli sforzi dei paesi in via di sviluppo verso il
conseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio" (OSM),
D. considerando che la summenzionata relazione biennale della Commissione sulla CPS rileva,
fra l'altro, che:
–
–
–
–
–
il concetto di CPS non è ancora stato sufficientemente integrato nel processo
decisionale,
malgrado gli sforzi, l'Unione europea si trova ancora in una fase iniziale dello sviluppo
di un concetto di CPS efficace,
i principali ostacoli a una maggiore coerenza delle politiche sono rappresentati dalle
priorità politiche e dai conflitti d'interesse tra gli Stati membri e i paesi in via di
sviluppo,
persistono una mancanza di consapevolezza e di conoscenza nei confronti della CPS e
il bisogno di garantire un costante impegno politico di alto livello,
dato che la pesca è un importante settore economico in molti paesi costieri, questa può
contribuire in maniera significativa alla sicurezza alimentare,
E. considerando che le conclusioni del Consiglio europeo del 24 maggio 2005 contengono
l'impegno ad accrescere la CPS dell'Unione europea, in particolare in dodici settori prioritari
tra cui il commercio, la pesca, l'ambiente, il cambiamento climatico, la migrazione e
l'occupazione,
F. considerando che le due principali risorse naturali biologiche sfruttate dall'Unione europea
in Africa occidentale sono il pesce e il legname, dato che secondo la Direzione generale per
il commercio della Commissione, oltre l'80% del pesce e del legname esportato dalla
Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS) è destinato all'Unione
1
GU C 112 E del 9.5.2002, pag. 353.
238 /PE 408.920
IT
europea,
G. considerando che le Nazioni Unite definiscono l'Africa occidentale come la regione più
occidentale del continente africano, che comprende i 16 paesi seguenti: Benin, Burkina
Faso, Capo Verde, Costa d'Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Liberia, Mali,
Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Togo (ossia l'ECOWAS più la
Mauritania)1 e che spesso anche il Camerun è considerato parte dell'Africa occidentale,
Coerenza delle politiche per lo sviluppo (CPS)
1. accoglie positivamente l'accentuazione dell'interesse e dell'impegno verso la CPS dimostrati
dalla Commissione, dal Consiglio e dagli Stati membri, come testimoniano i dodici impegni
specifici in materia di CPS, la relazione biennale e molti altri nuovi meccanismi;
2. sottolinea l'importanza della coerenza delle politiche quale uno dei contributi dell'Unione
europea al raggiungimento degli OSM;
3. sottolinea che, ai fini di una maggiore coerenza delle politiche, sono fondamentali la volontà
e l'impegno politico di tener conto degli interessi dei paesi in via di sviluppo in tutti gli
ambiti d'azione che li interessano;
4. richiama l'attenzione sui forti legami di interdipendenza esistenti tra la politica di sviluppo
dell'Unione europea e la sua politica in materia di pesca e commercio del legname;
sottolinea che le misure adottate nel campo della politica comune della pesca e del legname
hanno un forte impatto sullo sviluppo sostenibile a livello locale;
5. ricorda che la summenzionata COP 13 ha riconosciuto che la deforestazione contribuisce in
notevole misura alle emissioni di gas a effetto serra, e quindi al cambiamento climatico;
sottolinea la necessità di sostenere gli sforzi dei paesi in via di sviluppo per la salvaguardia
e la gestione sostenibili delle loro foreste; esorta l'Unione europea e gli Stati membri ad
assicurare cospicui contributi finanziari alle iniziative internazionali per la salvaguardia, lo
sfruttamento e la gestione sostenibili delle foreste nei paesi in via di sviluppo, con un
sostegno particolare per i paesi africani;
Legname
6. esprime preoccupazione per il fatto che il disboscamento delle foreste tropicali è una delle
principali cause del cambiamento climatico, responsabile del 20% circa delle emissioni
annuali di gas a effetto serra di origine antropica e della distruzione dei mezzi di sussistenza
di milioni di comunità locali e indigene;
7. esprime preoccupazione per il fatto che le importazioni a basso prezzo di legname e prodotti
forestali di provenienza illegale, unitamente al mancato rispetto da parte di taluni soggetti
industriali delle norme sociali e ambientali di base, destabilizzano i mercati internazionali e
riducono gli introiti fiscali dei paesi produttori;
8. esprime preoccupazione per il fatto che, secondo dati FAO, meno del 7% della superficie
forestale a livello mondiale è identificata da un marchio ecologico, mentre meno del 5%
1
La regione definita dalle Nazioni Unite comprende anche l'isola di Sant'Elena, un territorio britannico
d'oltremare situato nell'Atlantico meridionale che non è coperto dalla presente risoluzione.
PE 408.920\ 239
IT
delle foreste tropicali è gestito in modo sostenibile;
9. valuta positivamente il fatto che, in Africa occidentale, la Commissione sia impegnata in
negoziati ufficiali con il Ghana e il Camerun e in colloqui preliminari con la Liberia,
finalizzati alla firma di accordi di partenariato su base volontaria per controllare la legalità
dei prodotti del legname esportati direttamente verso l'Unione europea;
10. sottolinea la necessità che qualsiasi meccanismo per la salvaguardia delle foreste, come il
Fondo di partenariato per le emissioni di anidride carbonica (FCPF) e il FLEGT,
salvaguardi i diritti tradizionali e consuetudinari delle comunità indigene e locali di sfruttare
le proprie foreste, conformemente alla Dichiarazione dei diritti delle popolazioni indigene
delle Nazioni Unite;
11. invita la Commissione ad accogliere le richieste di finanziamento delle iniziative di gestione
sostenibile delle foreste nell'ambito dei programmi di aiuto e dei documenti di strategia
nazionale;
12. invita la Commissione a presentare una comunicazione nella quale si indichi l'impostazione,
l'impegno e il supporto dell'Unione europea nei confronti dei meccanismi di finanziamento
attuali e futuri per sostenere la protezione delle foreste e la riduzione delle emissioni dovute
al disboscamento, come previsto dalla UNFCCC/protocollo di Kyoto e dall'FCPF; indica
che tale comunicazione dovrebbe illustrare l'impegno dell'Unione europea a fornire fondi ai
paesi in via di sviluppo per la tutela delle loro foreste, il finanziamento di aree forestali
protette e la promozione di alternative economiche alla distruzione del patrimonio boschivo;
13. invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare l'attuazione del summenzionato
piano d'azione FLEGT dell'Unione europea e del regolamento, volti a contrastare
l'abbattimento illegale di alberi e il relativo commercio, promuovere il consumo di prodotti
lignei realizzati in maniera sostenibile e incrementare significativamente il numero dei paesi
partner;
14. invita in particolare la Commissione a presentare entro questa legislatura una proposta
legislativa completa che impedisca la commercializzazione di legname e di prodotti derivati
di origine illegale e distruttiva;
15. esorta gli Stati membri e la Commissione ad accelerare l'adozione e l'applicazione di una
politica di ecologizzazione degli appalti pubblici a livello di Unione europea, nazionale e
locale, che promuova l'acquisto di prodotti lignei con marchio di qualità ecologica, in
particolare quelli certificati secondo gli standard del Consiglio per la gestione forestale
sostenibile;
Pesca
16. sottolinea l'elevato livello di dipendenza dei paesi dell'Africa occidentale dalla pesca, fonte
di occupazione, di sicurezza alimentare, di proteine, di entrate pubbliche e di commercio
estero, come illustrato da un recente studio pubblicato dall'Organizzazione internazionale
per le migrazioni secondo cui una delle principali cause di emigrazione dal Senegal è il
declino dell'industria ittica locale;
17. osserva con soddisfazione e plaude ai progressi realizzati in questo settore, pur continuando
a nutrire preoccupazione per la lentezza e le reticenze con cui taluni paesi della regione si
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impegnano nella protezione delle loro risorse; deplora che, nonostante gli sforzi dispiegati
dall'Unione europea nel quadro degli accordi di partenariato, la sostenibilità delle risorse
biologiche naturali, tra cui quelle della pesca, e i benefici di uno sfruttamento sostenibile
non solo non sono ancora una priorità per detti paesi, ma continuano a essere subordinati ad
altri interessi politici ed economici;
18. esorta pertanto la Commissione a esaminare la questione nonché a soffermarsi sul chiaro
legame esistente tra i livelli di immigrazione dai paesi dell'Africa occidentale verso l'Unione
europea e il serio depauperamento degli stock ittici;
19. invita la Commissione e i governi dei paesi dell'Africa occidentale ad arginare la pesca
illegale e a monitorare e controllare gli stock ittici, onde porre fine al rapido
depauperamento delle risorse ittiche al largo della costa dell'Africa occidentale;
20. ritiene che le risorse ittiche in Africa occidentale rappresentino un potenziale importante per
lo sviluppo locale nonché un contributo alla sicurezza alimentare; rileva con preoccupazione
che, secondo le stime scientifiche più recenti del Comitato per la pesca nell'Atlantico
centrorientale, che risalgono al 2006, in Africa occidentale molti stock sono soggetti a uno
sfruttamento eccessivo e almeno uno di essi è a rischio di estinzione;
21. è del parere che una valutazione del grado di coerenza tra la politica di sviluppo e la politica
della pesca della Comunità riguardi molti altri aspetti, oltre agli accordi di partenariato
bilaterali nel settore della pesca siglati con diversi paesi terzi dell'Africa occidentale, e
riconosce la stessa importanza alle politiche comunitarie concernenti i seguenti aspetti:
–
monitoraggio, controllo e sorveglianza delle acque al largo della costa dell'Africa
occidentale e contributo dell'Unione europea alla lotta contro la pesca illegale, non
dichiarata e non regolamentata;
–
sostegno ad attività di ricerca scientifica sugli stock ittici e la struttura degli ecosistemi;
–
esportazione di navi europee verso l'Africa occidentale e loro cambiamento di
bandiera;
–
norme fitosanitarie per le importazioni di pesce e altri ostacoli non tariffari agli scambi
commerciali;
–
politica di mercato dell'Unione europea e tipo e quantità di pesci importati dall'Africa
occidentale;
22. invita la Commissione, alla luce dell'accordo di partenariato economico (APE) con i paesi
dell'Africa occidentale, che non è stato ancora completamente definito e firmato, ad
attenersi all'agenda sulla CPS in sede di negoziazione degli accordi sul legname e la pesca
nel quadro dell'APE;
23. esorta nuovamente la Commissione ad agire conformemente all'obiettivo fondamentale
degli APE, che consiste nella promozione dell'integrazione regionale e nel rafforzamento
della posizione economica dei paesi ACP, e sottolinea in modo particolare, in tale contesto,
la posizione dei paesi dell'Africa occidentale;
24. ritiene che la politica dell'Unione europea in materia di pesca, anche per quanto riguarda le
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relazioni con l'Africa occidentale, debba rispettare il summenzionato codice di condotta
della FAO per una pesca responsabile, adottato nel 1995;
25. esprime la propria soddisfazione per il fatto che sette paesi dell'Africa occidentale hanno
sottoscritto accordi di pesca con l'Unione europea secondo la nuova formula degli accordi di
partenariato, nei quali, oltre all'obiettivo iniziale di difesa degli interessi della flotta europea,
figurano clausole in base alle quali il paese terzo deve instaurare piani che garantiscano uno
sfruttamento sostenibile delle proprie risorse di pesca;
26. ritiene che l'afflusso di capacità di pesca registratosi in passato in una regione dotata di
sistemi di gestione della pesca relativamente deboli e di mezzi per il monitoraggio e il
controllo delle attività dei pescherecci insufficienti abbia influito sulla situazione
problematica delle risorse ittiche della regione; accoglie pertanto con favore l'interruzione
avvenuta nel 2005 dei sussidi per il trasferimento della capacità di pesca dall'Unione
europea all'Africa occidentale;
27. osserva che se l'Unione europea riduce la propria attività nelle acque dell'Africa occidentale
potrebbe lasciare il posto a flotte di altri paesi che rischiano di non rispettare gli stessi
principi di sostenibilità;
28. è del parere che, per quanto riguarda le risorse della pesca, sia necessario porre l'accento, in
via prioritaria, sui seguenti aspetti:
– la valutazione periodica delle risorse della pesca attraverso campagne di ricerca
effettuate mediante navi oceanografiche, con la partecipazione di ricercatori europei e
del paese terzo interessato, e delle risorse di pesca disponibili in ciascuna delle zone
economiche esclusive dei paesi con i quali sono stati conclusi accordi di partenariato nel
settore della pesca;
– il miglioramento delle infrastrutture a terra, sia portuali sia di approvvigionamento e di
trasporto, al fine di agevolare l'accesso delle navi dell'Unione europea e di altri paesi per
riparazioni, sbarchi, trasbordi, ecc., da cui i paesi terzi trarranno benefici aggiuntivi;
– l'adeguamento delle norme igienico-sanitarie, dato che la maggior parte di tali paesi
presenta gravi lacune al riguardo, il che, in alcuni casi, impedisce loro persino di
beneficiare dell'accesso preferenziale al mercato europeo di cui le loro esportazioni
potrebbero usufruire;
– l'instaurazione di servizi di controllo e di vigilanza, tramite la creazione di centri di
controllo, la formazione di ispettori o l'acquisto di navi pattuglia e mezzi aerei, in quanto
tali paesi non sono dotati delle risorse tecniche e umane necessarie a svolgere detti
compiti;
– la creazione di un quadro giuridico che garantisca la tutela degli investimenti attuali e
potenziali dell'Unione europea, derivanti principalmente dalla creazione di società
miste, che attualmente incontrano eccessivi ostacoli per poter investire in un paese terzo,
essenzialmente a causa della perdita di controllo da parte delle imprese e dell'incertezza
giuridica di quasi tutti i paesi della zona;
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– l'attuazione di piani di gestione della pesca sostenibile che organizzerebbero le attività
dei settori locali e limiterebbero la pratica generalizzata e biologicamente insostenibile
del libero accesso alle risorse;
29. invita l'Unione europea a dissociare il livello dei pagamenti per gli accordi dal livello delle
opportunità di pesca che si ottiene in cambio, dato che tale legame potrebbe disincentivare
il paese terzo a limitare l'accesso nel caso in cui gli stock si riducano sensibilmente o
causare improvvise e importanti riduzioni delle entrate pubbliche del paese terzo;
30. invita l'Unione europea a intraprendere le seguenti azioni al fine di rendere le attività di
pesca in Africa occidentale sostenibili e coerenti con la politica di sviluppo comunitaria,
indipendentemente dal fatto che siano portate avanti sulla base di un accordo di
partenariato o di un accordo privato:
– realizzare una valutazione attendibile dell'abbondanza degli stock ittici pertinenti prima
dell'inizio delle operazioni di pesca e in seguito a intervalli regolari;
– nel caso in cui gli stock ittici africani si riducano sensibilmente, i pescherecci
dell'Unione europea ed esteri dovranno prendere le prime misure per ridurre il volume
delle catture;
– sviluppare programmi a lungo termine per realizzare valutazioni scientifiche della
situazione e delle tendenze degli stock ittici e delle loro relazioni ecologiche, nonché
dell'impatto della pesca sugli stessi, e sostenere le capacità di ricerca dell'Africa
occidentale;
– presentare tempestivamente relazioni pubbliche accurate e affidabili sulle catture e le
attività dei pescherecci dell'Unione europea che operano in paesi terzi;
– fornire aiuti per lo sviluppo di laboratori di riferimento al fine di agevolare l'osservanza
dei requisiti fitosanitari per l'esportazione nell'Unione europea;
– istituire, in collaborazione con i partner dell'Africa occidentale, un programma per
combattere l'attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che includa un
piano di sorveglianza regionale sul modello dell'accordo concluso con la Commissione
dell'Oceano Indiano; sostenere le capacità dell'Africa occidentale di controllare e
sorvegliare le attività di pesca di pescherecci nazionali e stranieri;
– consultare le comunità locali riguardo i termini dell'accordo;
– adottare misure per verificare che i pescatori e le flotte locali abbiano un accesso
prioritario agli stock ittici;
– istituire programmi a lungo termine intesi ad aumentare il valore aggiunto delle
industrie di trasformazione locali, affinché i pesci catturati possano essere trasformati in
loco ed essere successivamente esportati verso l'Unione europea;
– riformare e adeguare il regime attuale delle norme d'origine affinché esso rifletta
situazioni e realtà locali;
31. riconosce che, nonostante le contropartite finanziarie degli accordi di pesca costituiscano
ormai una parte sostanziale dei bilanci totali di taluni paesi terzi – cui vanno sommati gli
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investimenti degli armatori e la cooperazione, anche finanziaria, degli Stati membri su base
bilaterale – la cooperazione allo sviluppo sostenibile non può derivare soltanto dalla
politica comune della pesca, e che è necessario associarvi tutte le altre politiche
comunitarie, in particolare quella della cooperazione allo sviluppo, per ottenere le
condizioni politiche e socioeconomiche che consentano a detti paesi di riorientare gli sforzi
amministrativi e finanziari necessari per poter approfittare pienamente e in modo
sostenibile del potenziale delle proprie risorse biologiche naturali;
32. sollecita un migliore coordinamento tra la Commissione e gli Stati membri nei rispettivi
progetti di cooperazione allo sviluppo, ad esempio nella definizione delle priorità e degli
obiettivi;
33. deplora il fatto che la valutazione d'impatto della sostenibilità (VIS) prevista dagli accordi
di partenariato economico ACP-UE del maggio 2007 e richiesta dalla Commissione non
analizzi il settore forestale e sfiori soltanto la problematica della pesca;
34. invita la Commissione a:
– realizzare in linea generale VIS più frequenti e più dettagliate;
– integrare maggiormente nelle VIS le questioni attinenti alla coerenza delle politiche per
lo sviluppo;
– commissionare due VIS per gli APE con l'Africa occidentale, con un'attenzione
particolare alla CPS nel settore della pesca e del legname, inclusa una valutazione
d'impatto sulle comunità locali e indigene;
35. conclude che il processo FLEGT e gli accordi modificati di partenariato nel settore della
pesca di nuova generazione varati dal 2003 rappresentano importanti punti di partenza per
politiche che tengano conto delle esigenze dello sviluppo; sottolinea tuttavia la necessità di
migliorare le politiche dell'Unione europea nel settore della pesca e del legname nei
confronti dell'Africa occidentale, al fine di consentire una vera CPS;
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o
o
36. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla
Commissione, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni, ai
governi e ai parlamenti degli Stati membri, ai segretariati del gruppo degli Stati dell'Africa,
dei Caraibi e del Pacifico, all'ECOWAS, all'Unione africana, all'Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), alla Commissione subregionale per la pesca,
al Comitato per la pesca nell'Atlantico centrorientale, nonché ai governi di tutti i paesi
dell'ECOWAS, della Mauritania e del Camerun.
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