…e
naufragar mi è dolce
in questo mare
STATUTO E REGOLAMENTO AVIS REGIONE LOMBARDIA
Regionale
Lombardia
Regionale
Lombardia
Largo Volontari del Sangue, 1- 20133 Milano
Tel. 02 266.66.56 - Fax 02 266.78.18
www.avislombardia.it - [email protected]
guida alla navigazione
nell’arcipelago normativo
Regionale
Lombardia
Regionale
Lombardia
“ …e il naufragar m’è dolce in questo mare”
Una sommaria esplorazione condotta nel primo anno del mandato in corso
e il più recente incontro con i Segretari Provinciali hanno suggerito l’idea
di questa pubblicazione.
I nostri Statuto e Regolamento, frutto di un lungo percorso condiviso, tracciano l’orizzonte per il sistema avisino.
Chi si iscrive ad una Associazione quasi mai guarda agli aspetti normativi,
organizzativi, economici: la sfera delle motivazioni è tenuta distinta da
quella della attività associativa. E questo è un primo elemento di “fragilità
congenita” che rende instabile ogni terreno associativo.
Chi si impegna nell’esperienza avisina perché impregnata di contenuti valoriali, non può prescindere dalla comprensione del testo statutario e, in
modo particolare, dalla ratio dell’intero complesso articolato.
Come è possibile canalizzare forme di partecipazione non conoscendo il diritto all’elettorato attivo e passivo? Come è possibile appassionarsi al gioco
democratico non conoscendone i passaggi fondamentali? Come è possibile
esercitare il diritto al dissenso non conoscendone l’alveo normativo?
La presente agenda, di facile consultazione specialmente per i nostri Dirigenti, risponde a queste e ad altre domande, per far vivere di vita propria
l’Avis in Lombardia.
Vi sono raccolti anche i dati statistici più significativi delle Avis Provinciali
lombarde per uno sguardo storico sulla vicenda avisina in Lombardia.
Consapevoli della nostra funzione di animazione culturale e desiderosi di
facilitare il percorso formativo, consegniamo l’opuscolo alle Associate riunite nella Assemblea Regionale del maggio 2014.
Il titolo è una metafora, in bilico tra poesia e geografia: il mare rappresenta
lo “Statuto” da esplorare; i vari “articoli” sono le “isole” che numerose lo
popolano.
È vero che rendono la navigazione più lenta, ma ad ogni approdo c’è la
possibilità di scoprire un paesaggio nuovo del ricco arcipelago normativo.
Buon viaggio.
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Regionale
Lombardia
STATUTO ASSOCIATIVO
Regolamento Avis Regionale Lombardia - Approvato con delibera Cd 27/11/2013
ART. 1 -COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE
ART. 2 -SCOPI SOCIALI
ART. 3 -ATTIVITÀ
ART. 4 -SOCI
ART. 5 -MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA
ART. 6 -PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
ART. 7 -ALBO REGIONALE DEI BENEMERITI
ART. 8 -ORGANI
ART. 9 -L’ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI
ART.10 -COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI
ART.11 -IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
ART.12 -COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO
ART.13 -IL PRESIDENTE
ART.14 -COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
ART.15 -COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI
ART.16 -PATRIMONIO
ART.17 -ESERCIZIO FINANZIARIO
ART.18 -CARICHE
ART.19 -ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO
ART.20 -RINVIO
ART.21 -NORMA TRANSITORIA
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Statuto Associativo
ART.1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE
c.1 L’Associazione “Avis Regionale di Lombardia della Regione Lombardia
è costituita da coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue e dalle Associazioni Provinciali– e/o equiparate – Comunali, di base ed equiparate di appartenenza.
c.2 L’Avis Regionale di Lombardia ha sede legale in Milano, Largo Volontari del Sangue n. 1, ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell’ambito della Regione Lombardia.
c.3 L’Avis Regionale di Lombardia, che aderisce all’Avis Nazionale, è dotata di piena autonomia giuridica e di autonomia patrimoniale e processuale
rispetto all’Avis Nazionale medesima.
ART. 2 - SCOPI SOCIALI
c.1L’Avis Regionale di Lombardia è un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di
sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.
c.2L’Avis Regionale ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue
intero e/o di una sua frazione, volontaria, periodica, associata non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale
ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale
promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute,
anche al fine di diffondere nella comunità locale d’appartenenza i valori
della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della
tutela del diritto alla salute.
c.3 Essa pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali, con quelli
dell’Avis Nazionale, nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di:
a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento
dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati e dei massimi livelli di
sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del
sangue;
b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale;
c) Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini;
d) Promuovere un’adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il
territorio regionale, con particolare riferimento alle aree carenti e delle
attività associative e sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta
del sangue e degli emocomponenti;
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Statuto Associativo
e) Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata,
non remunerata, anonima e consapevole a livello regionale;
f) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo.
L’Avis Regionale di Lombardia persegue le proprie finalità ed esercita la
propria attività nell’ambito del territorio della Regione Lombardia.
ART.3 - ATTIVITÀ
c.1Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell’art. 2 del
presente Statuto, l’Avis Regionale, nel rispetto di quanto previsto dal
dall’art. 3 comma 1 dello statuto nazionale – coordinandosi con l’AVIS
Nazionale e con le Istituzioni Pubbliche territoriali competenti – svolge nei
confronti delle associazioni che la costituiscono, una funzione di indirizzo,
di coordinamento e verifica per il raggiungimento degli obiettivi associativi
rappresentando i propri associati nei confronti di tutti i soggetti, istituzionali, pubblici privati, di livello regionale.
c.2In particolare, ai propri fini l’Avis Regionale svolge le seguenti attività:
1. Partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali a livello regionale, in conformità al disposto delle leggi vigenti in materia, rappresentando l’associazione negli organismi istituzionali e presso le istituzioni di livello regionale, fornendo direttive e linee di indirizzo alle
proprie associate per l’attuazione e il coordinamento delle politiche di
settore sul territorio regionale;
2. Partecipa alla elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all’associazionismo ed al volontariato, rappresentando l’associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e
cooperando all’interno degli organismi associativi di coordinamento;
3. Promuove e organizza campagne regionali di comunicazione sociale,
informazione e promozione del dono del sangue, coordinandosi con le
proprie associazioni aderenti e con le istituzioni competenti, nonché
tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di
propria competenza;
4. Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che
promuovono l’informazione a favore della donazione di tessuti, organi,
midollo osseo e cellule staminali emopoietiche;
5. Coordina il flusso informativo a livello regionale;
6. Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte
attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste,
bollettini e materiale multimediale;
7. Svolge attività di formazione nelle materie di propria competenza per i
Dirigenti delle proprie associate ed anche per istituzioni ed organizza-
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Statuto Associativo
zioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle
Forze Armate;
8. Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a
scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, alla
cooperazione internazionale ed allo sviluppo del settore socio-sanitario
ed alla realizzazione di progetti di interesse associativo;
9. Promuove studi e ricerche, con particolare riferimento alle problematiche e dinamiche sociali, allo sviluppo del settore non-profit, allo sviluppo scientifico, tecnologico ed organizzativo della raccolta associativa di
sangue ed al modello organizzativo e di sviluppo dell’Associazione;
10.Svolge direttamente o a mezzo di altri soggetti giuridici, anche societari, allo scopo costituiti, attività di servizio a favore delle proprie
associate.
c.3Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di tutte quelle ad
esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, l’Avis Regionale può
compiere, in osservanza delle condizioni di legge, esclusivamente attività
commerciali e produttive marginali.
ART. 4 - SOCI
c.1 Ai sensi dell’art. 1 del presente statuto, l’Avis Regionale è costituita da
soci persone giuridiche e soci persone fisiche.
c.2 Sono soci persone giuridiche dell’Avis Regionale: le Avis Provinciali
– ed equiparate le Avis Comunali, di base – ed equiparate –, nonché le
Avis territoriali di coordinamento intermedie già costituite alla data del 17
maggio 2003 operanti nel territorio amministrativo corrispondente.
c.3 Sono soci persone fisiche dell’Avis Regionale tutti coloro che abbiano
aderito alle Avis Comunali, di base od equiparate operanti nel territorio
amministrativo.
ART. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA
c.1 La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea,
fatto salvo quanto previsto dall’art. 6.
c.2 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad
eredi o legatari.
c.3 I soci persone fisiche partecipano all’Assemblea Regionale attraverso i delegati nominati dalle Assemblee Provinciali ed equiparate, i quali
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Statuto Associativo
esprimono ciascuno tanti voti quanti sono i soci persone fisiche che rappresentano.
c.4 I soci persone giuridiche partecipano all’Assemblea Regionale a mezzo del loro rappresentante legale ovvero,previa delega,dal rappresentante
legale di altro associato persona giuridica; il quale può essere portatore di
un massimo di 5 deleghe.
c.5 Tutti i soci persone fisiche sono eleggibili alle cariche sociali.
c.6 La partecipazione all’Assemblea Regionale, sia ordinaria che straordinaria, è di un delegato ogni 1500 soci o frazione di soci persone fisiche,
col minimo comunque di un delegato per ogni Associazione Provinciale o
equiparate.
c.7 I delegati sono determinati in base al numero dei soci delle Avis Comunali, di base o equiparate in possesso dei requisiti statutari richiesti alla
data del 31 dicembre dell’anno sociale precedente; fermo restando che il
numero dei soci non potrà mai superare di oltre un terzo il numero delle
donazioni effettuate nell’anno di riferimento né essere inferiore al terzo di
tale numero.
c.8 La regolare posizione dei delegati è accertata secondo le disposizioni
previste dal regolamento nazionale.
ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
c.1 Le modalità di recesso, esclusione e di espulsione degli associati persone fisiche e giuridiche nonché le fattispecie per la perdita della qualifica di socio da parte della persona fisica sono regolamentate negli statuti
dell’AVIS Nazionale e di quella Comunale, di base o equiparate, ai quali
si fa rinvio.
ART. 7 - ALBO REGIONALE DEI BENEMERITI
c.1 L’Avis Regionale potrà istituire di benemeriti, nel quale iscrivere tutti
coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o contribuiscono
anche una tantum, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell’Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo
Regionale.
c.2 La qualifica di benemerito dell’Associazione potrà essere attribuita dal
Consiglio Regionale anche a personalità del mondo scientifico e/o accade-
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Statuto Associativo
mico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti l’ambito di
attività associativa.
ART. 8 - ORGANI
c.1 Sono organi di governo dell’Avis Regionale:
a) l’Assemblea Regionale degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo Regionale;
c) il Comitato Esecutivo;
d) il Presidente e il Vicepresidente Vicario.
c.2 È organo di controllo dell’Avis Regionale il Collegio dei Revisori dei Conti.
c.3 È organo di giurisdizione interna dell’Avis Regionale il Collegio Regionale dei Probiviri.
ART. 9 - L’ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI
c.1 L’Assemblea Regionale degli Associati è composta dai rappresentanti
legali delle Associate persone giuridiche e dai delegati degli associati persone fisiche nominati dalle Assemblee Provinciali ed equiparate. I delegati
degli associati persone fisiche mantengono il loro incarico fino alla nomina
dei delegati dell’Assemblea Regionale ordinaria dell’anno successivo.
c.2 Ogni associato ha diritto ad un voto, che esprime attraverso il sistema
delle deleghe se trattasi di persona fisica, ovvero attraverso il presidente e
legale rappresentante se trattasi persona giuridica.
c.3 Il presidente e legale rappresentante della persona giuridica che sia
temporaneamente impedito a partecipare alla Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi del comma 4 dell’art. 5.
c.4 L’Assemblea Regionale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno entro il mese di aprile, per l’approvazione del bilancio
consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Regionale, e l’approvazione
del preventivo finanziario, predisposto dal Consiglio medesimo.
c.5 L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere
di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell’Avis
Regionale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell’Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse
richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal Presidente
del Collegio dei Revisori dei Conti.
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Statuto Associativo
c.6 L’Assemblea Regionale è convocata dal Presidente dell’Avis Regionale
con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta. Nei
casi di convocazione di urgenza l’avviso potrà essere inviato anche a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spedito almeno dieci
giorni prima.
c.7 In prima convocazione l’Assemblea Regionale è validamente costituita
quando siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto, calcolato secondo le modalità e per gli effetti di cui ai commi 3, 4 e 6 dell’art. 5;
in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli
intervenuti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti,
calcolati come sopra.
c.8 Per dichiarare la decadenza dell’intero Consiglio Regionale occorre il
voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto dell’Assemblea Regionale.
La deliberazione è consentita solo in presenza di specifico mandato conferito ai rappresentanti legali ed ai delegati di cui al c. 1 del presente articolo.
c.9 Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione Regionale e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto dell’Assemblea Regionale. Per le modifiche del presente
statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto
favorevole della maggioranza dei presenti.
c.10 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si
intende respinta.
c.11 Alla Assemblea Regionale degli Associati partecipano, senza diritto
di voto, i componenti del Consiglio Direttivo Regionale, i componenti del
Collegio Sindacali e i Consiglieri Nazionali della stessa Avis Regionale se
non delegati.
c.12 Della convocazione delle assemblee regionali viene data comunicazione all’AVIS Nazionale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante.
ART. 10 COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI
c.1 Spetta all’Assemblea Regionale degli associati:
a) l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di
sintesi sull’attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Regionale
e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, l’approvazione del
bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Regionale;
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Statuto Associativo
b) l’approvazione di impegni economici pluriennali;
c) l’elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale,
del Collegio Regionale dei Probiviri, nonché della Commissione Verifica
Poteri.
d) la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
e) l’approvazione delle modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio Direttivo Regionale;
f) l’approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il
funzionamento, il potenziamento e l’espansione dell’Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Regionale;
g) la nomina dei delegati dei soci persone fisiche alla Assemblea Generale
degli Associati dell’AVIS Nazionale;
h) la formulazione della proposta dei candidati alle cariche elettive
dell’AVIS Nazionale nel rispetto di quanto disposto dal regolamento
nazionale;
i) lo scioglimento dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo
Regionale ovvero di almeno un terzo degli associati, nonché la nomina
dei liquidatori e la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo;
i) la determinazione delle quote sociali di propria competenza;
k) ogni altro compito che non rientri, per legge o per statuto, nella competenza di un altro organo associativo.
c.2 Le competenze dell’Assemblea Regionale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Regionale.
ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE
c.1 Il Consiglio Direttivo Regionale è composto da membri eletti dall’Assemblea Regionale degli Associati, nel numero deliberato dall’Assemblea
dell’anno precedente a quella del rinnovo delle cariche associative e garantendo comunque, con almeno un consigliere, la rappresentanza di ciascuna Avis Provinciale esistente sul territorio.
c.2 Il Consiglio Direttivo Regionale elegge al proprio interno il Presidente,
e su proposta del Presidente medesimo uno o due Vicepresidenti – dei
quali uno Vicario – il Segretario e il Tesoriere i quali costituiscono l’Ufficio
di Presidenza.
c.3 L’Ufficio di Presidenza, nonché 2 componenti, eletti all’interno del
Consiglio Regionale, sempre su proposta del Presidente, formano il Comitato Esecutivo, che esplica le funzioni di cui all’art. 12 del presente
Statuto.
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Statuto Associativo
c.4 Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce in via ordinaria almeno due
volte l’anno, entro il 31 dicembre ed il 31 marzo, rispettivamente per l’approvazione definitiva dello schema di preventivo finanziario e dello schema
di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Regionale degli Associati nei termini di cui al 4° comma dell’art. 9 e in via
straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei
suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori
dei Conti. Inoltre potrà curare la variazione – ove giudicato necessario
e/o opportuno – tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già approvato dall’Assemblea Regionale degli Associati, nel rispetto della somma
complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese
compensate da nuove o maggiori entrate.
c.5 Il Consiglio Regionale deve essere convocato con avviso scritto, inviato
nominativamente almeno otto giorni prima. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche a mezzo fax, telegramma o posta
elettronica, inviato almeno due giorni prima.
c.6 Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la
metà più uno dei suoi componenti.
c.7 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Regionale
per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, della quale viene preso atto con deliberazione
adottata all’atto dell’approvazione del verbale della seduta successiva a
quella in cui si è verificata la terza assenza.
c.8 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta
eccezione per quella di proposta all’Assemblea Generale degli Associati
dell’AVIS Nazionale circa l’espulsione di un’Avis Comunale, di base – o
equiparata – o di un’Avis Provinciale – o equiparata – ovvero per quella di
proposta di modifica statutaria da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Regionale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più
uno dei componenti aventi diritto. Nel caso di parità dei voti prevale il voto
del Presidente.
c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più
Consiglieri, nell’ordine subentrano i non eletti.
c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell’ordine di cui al
precedente comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il
Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci statutariamente in regola. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso
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Statuto Associativo
dello stesso mandato, della metà dei componenti del Consiglio ma, in tal
caso, si procederà al rinnovo dell’intero Consiglio.
c.11 Qualora, durante un mandato, cessino contemporaneamente la metà
più uno dei Consiglieri eletti in sede di Assemblea elettiva, decade l’intero
Consiglio Regionale.
c.12 Al Consiglio Direttivo Regionale spettano tutti i poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamente
riservati, per legge o per statuto, all’Assemblea Regionale degli Associati,
nonché l’esecuzione e l’attuazione delle delibere di quest’ultima e l’esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il
raggiungimento dei fini statutari. Il Consiglio Direttivo Regionale potrà,
altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi
e durata dell’incarico.
c.13 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare
tempestivamente il Consiglio Direttivo Regionale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui al comma 5 del presente articolo, si
applica la lett. c) del 2° comma dell’art. 13.
c.14 I poteri del Consiglio Direttivo Regionale possono essere singolarmente delegati, dall’organo stesso, al Presidente, al Vicepresidente, all’Ufficio
di Presidenza, al Comitato Esecutivo.
ART. 12 - COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO
c.1 Il Comitato Esecutivo – cui compete la predisposizione degli schemi del
bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea Regionale degli Associati per il tramite del Consiglio Regionale
– delibera altresì, riferendo al Consiglio medesimo, sui seguenti argomenti:
a) la generale promozione ed il coordinamento delle attività delle Avis
associate;
b) la elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo del volontariato del sangue;
c) l’acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo;
d) l’acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Regionale;
e) la scelta delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore
dell’Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo e la risoluzione dei rapporti medesimi;
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Statuto Associativo
f) la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare
alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e
di nominare avvocati e consulenti;
g) il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale
tanto a titolo gratuito che oneroso nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Regionale;
c.2 Il Comitato Esecutivo inoltre delibera su tutti gli argomenti ad esso
delegati dal Consiglio Regionale, del quale esegue le delibere; attende
all’ordinaria amministrazione; assume, in luogo del Consiglio Regionale,
le decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo in
occasione della prima riunione successiva.
c.3 Per i tempi e le modalità di convocazione delle sedute del Comitato
Esecutivo – che può riunirsi anche in video conferenza – e per la formazione delle maggioranze nelle relative deliberazioni si applicano le medesime
disposizioni del Consiglio Regionale, fermi restando i tempi dell’approvazione dei bilanci, di cui al presente statuto.
c.4 In tutti i casi di decadenza del Consiglio Regionale previsti dal presente Statuto decade automaticamente anche il Comitato Esecutivo e si
provvederà alla sua ricostituzione ai sensi del comma 3 dell’art. 11 all’atto
dell’insediamento del nuovo Consiglio Regionale.
ART. 13 - IL PRESIDENTE
c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Regionale al proprio interno, presiede
l’Avis Regionale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di
fronte ai terzi ed in giudizio.
c.2 Al Presidente spetta, inoltre:
a) convocare e presiedere l’Assemblea Regionale degli Associati, il Consiglio Regionale, il Comitato Esecutivo, nonché formularne l’ordine del
giorno;
b) curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Comitato Esecutivo;
c) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle
materie di competenza del Comitato Esecutivo, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del Comitato medesimo in occasione di una riunione
che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi.
c.3Nell’espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal
Segretario
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Statuto Associativo
c.4In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario.
c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente Vicario fa fede, di fronte ai
terzi, dell’assenza o dell’impedimento temporanei del Presidente.
ART. 14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
c.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi
e due supplenti nominati dall’Assemblea Regionale degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità, fatto salvo il Presidente che deve
essere iscritto all’apposito Albo dei Revisori contabili.
c.2 I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati.
c.3 Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie
osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge
o per statuto.
c.4 I Revisori dei Conti, che partecipano di diritto all’Assemblea Regionale
degli Associati, intervengono alle sedute del Consiglio Direttivo Regionale
in cui vengano assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed
al bilancio consuntivo.
Art. 15 - COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI
c.1 Il Collegio Regionale dei Probiviri – eletto dalla Assemblea Regionale
degli Associati – si compone di tre membri effettivi e due supplenti scelti
tra persone dotate della necessaria competenza.
c.2 Il Collegio Regionale dei Probiviri, che elegge al proprio interno il Presidente dell’organo, svolge – ove adito – la funzione di giudice di primo grado
in ordine all’espulsione o all’esclusione del socio persona fisica, deliberata
dal Consiglio Direttivo Comunale nei casi di cui all’art. 5 dello statuto delle
Avis Comunali o equiparate; svolge inoltre, ove adito, la funzione di giudice di primo grado in ogni controversia tra soci persone fisiche o tra soci
persone giuridiche appartenenti alla propria regione ovvero tra soci persone
fisiche e soci persone giuridiche sempre appartenenti alla regione medesima. Decide altresì negli altri casi indicati dal presente statuto.
c.3 Le competenze del Collegio e la procedura di funzionamento sono disciplinate dalle norme del Regolamento Nazionale.
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Statuto Associativo
c.4 Le decisioni del Collegio Regionale dei Probiviri sono appellabili di
fronte al Collegio Nazionale dei Probiviri.
c.5 La carica di membro del Collegio Regionale dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell’ambito degli organi ed organismi associativi, anche appartenenti alle persone giuridiche associate.
ART. 16 - PATRIMONIO
c.1 È costituito un fondo di dotazione indisponibile del valore di Euro
26.000 (ventiseimila/00).
c.2 Il patrimonio dell’Avis Regionale è costituito da beni mobili ed immobili
e potrà essere incrementato ed alimentato con:
a) il reddito del patrimonio;
b) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
c) i contributi di organismi internazionali;
d) i rimborsi derivanti da convenzioni;
e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte
di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell’istituzione anche con riferimento ad iniziative
specifiche o settoriali;
f) ogni altro incremento derivante dalle attività commerciali e produttive
marginali svolte dall’Avis Regionale, nel rispetto delle norme di legge.
c.3 Il Consiglio Direttivo Regionale provvederà all’investimento, all’utilizzo
ed all’amministrazione dei fondi di cui dispone l’ente, nel rispetto del suo
scopo.
c.4 È vietato all’Avis Regionale distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che
la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente
alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse.
ART. 17 - ESERCIZIO FINANZIARIO
c.1 L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.
c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio
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Statuto Associativo
Direttivo Regionale lo schema di preventivo finanziario dell’anno successivo che verrà approvato entro il 30 di aprile dall’Assemblea Regionale degli
Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo
dell’anno precedente.
ART. 18 - CARICHE
c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta
eventualmente eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei
Conti.
c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle
spese effettivamente sostenute e documentate in relazione all’assolvimento dell’incarico.
c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere delle Avis di
coordinamento e delle Avis Comunali della Regione non possono detenere
la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei
mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per
qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto
dei commi 9, 10 e 11 dell’art. 11, salvo che i mandati medesimi siano
stati svolti per periodi non superiori ad un anno
c.4 Il regolamento nazionale disciplina i casi di incompatibilità.
ART. 19 - ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO
c.1 Lo scioglimento dell’Avis Regionale può avvenire con delibera dell’Assemblea Regionale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Regionale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi
componenti aventi diritto.
c.2 In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte
le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti all’AVIS Nazionale
o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe, sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 662/96.
ART. 20 - RINVIO
c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme
dello statuto e del regolamento dell’AVIS Nazionale, quelle dello statuto
delle Avis Comunali, di base o equiparate che siano associate all’Avis Regionale, nonché quelle del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia
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Statuto Associativo
e in particolare della L. 266/1991 e del D.Lgv. 460/97 e successive loro
modificazioni ed integrazioni
Art. 21 - NORMA TRANSITORIA
c.1 Nelle more dell’approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi
di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto dell’Avis Nazionale.
c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l’incarico – salvo dimissioni o
altro personale impedimento – fino alla scadenza naturale del mandato
triennale iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore.
c.3 Nel computo dei mandati di cui ai commi 3 dell’art. 18 del presente
Statuto si considerano anche quelli espletati precedentemente.
Solo per il rinnovo delle cariche del mandato 2005-2008, nelle Avis Comunali, con meno di 500 soci alla data del 31 dicembre 2004, per l’applicazione del c.3 dell’art. 18 verrà conteggiato solo il mandato precedente.
c.4 L’entrata in vigore del presente Statuto comporta l’immediata abrogazione di tutte le normative regionali e di ogni altra disposizione da esse
derivante oggi vigente.
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Regionale
Lombardia
REGOLAMENTO
AVIS REGIONALE LOMBARDIA
Approvato con delibera Cd 27/11/2013
ART. 1 -COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
ART. 2 -SOCI
ART. 3 -DIRITTI DEI SOCI
ART. 4 -DOVERI DEI SOCI
ART. 5 -LOGO E SEGNI DISTINTIVI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 6 -BENEMERENZE ASSOCIATIVE
ART. 7 -MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA
ART. 8 -COSTITUZIONE ED ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI
ART. 9 -ORGANI
ART.10 -ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI
ART.11 -CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE:
FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
ART.12 -COMITATO ESECUTIVO REGIONALE:
FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
ART. 13 -COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:
FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
ART. 14 - COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI:
FUNZONAMENTO E COMPETENZE
ART. 15 -OBBLIGATORIETA’ GIURISDIZIONE INTERNA
ART. 16 -NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE
ART. 17 -CARICHE
ART. 18 -DIRETTORE SANITARIO
ART. 19 -NORME ELETTORALI
ART. 20 -DATA E INDIZIONE DELLE ELEZIONI
ART. 21 -ELETTORATO ATTIVO
ART. 22 -ELETTORATO PASSIVO
ART. 23 -VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
ART. 24 -COMPETENZE DELLA VERIFICA POTERI
ART. 25 -NORME APPLICATIVE SULLA COMPOSIZIONE
DEGLI ORGANI SOCIALI
ART.26 -VERIFICA DEI QUORUM ED ESPRESSIONI DI VOTO PALESE
ART. 27 -IL COMITATO ELETTORALE
ART. 28 -VOTAZIONI
ART. 29 -RICORSI CONTRO I RISULTATI DELLE ELEZIONI
E LE DECISIONI DEL COMITATO ELETTORALE
ART. 30 - NORMA FINALE
Regolamento Avis Regionale Lombardia - Approvato con delibera Cd 27/11/2013
ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
c.1 L’Avis Regionale Lombardia (di seguito solo Avis) che aderisce all’AVIS
Nazionale in virtù dell’assenso espresso dal Comitato Esecutivo è stata
costituita il 23 Aprile dell’anno 1972, ha sede legale nel comune di Milano
e attualmente corrente in Largo Volontari del Sangue 1.
ART. 2 - SOCI
c.1 L’iscrizione all’Associazione del socio persona fisica viene effettuata su
deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale, di Base o Equiparata sotto ordinata, previa domanda scritta presentata dall’aspirante socio,
su apposito stampato predisposto dall’AVIS Nazionale.
c.2 Un socio deve essere iscritto ad una sola Avis Comunale, di Base o Equiparata e non può essere iscritto ad altra organizzazione di donatori di sangue.
c.3 Un socio, già iscritto ad una Avis Comunale, di Base o Equiparata,
può chiedere di essere trasferito ad un’altra Avis Comunale, di Base o
equiparata.
c.4 Il trasferimento decorre dalla data in cui il Consiglio Direttivo dell’Avis
Comunale, di Base o Equiparata interessata, accoglie l’istanza di adesione
del socio.
c.5 L’Avis deve comunicare all’AVIS Nazionale entro il mese di marzo di
ogni anno l’elenco dei soci iscritti al 31 Dicembre dell’anno precedente,
completo di tutte le variazioni e aggiornamenti (nuove iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti...) fornite dalle Avis Provinciali sotto ordinate. Le Avis
Comunali, di Base o Equiparate hanno competenza al trattamento dei dati
per modifiche e aggiornamenti in corso d’anno.
c.6 L’Avis può richiedere ad un’Avis Comunale, di Base o equiparata del
proprio territorio – formulandone la motivazione con delibera del Consiglio
Direttivo competente – di accogliere la richiesta di iscrizione di un socio non donatore che collabora con continuità a favore della stessa Avis.
Gli oneri sociali sono a carico dell’Avis sovra ordinata che ha richiesto
l’iscrizione. L’eventuale mancato accoglimento della richiesta deve essere
motivato.
c.7 Il Presidente Regionale o suo delegato è responsabile, nei limiti e alle
condizioni previste dalla vigente normativa in materia di “privacy”, del
trattamento dei dati sensibili forniti dai soci ai fini associativi.
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Regolamento Avis Regionale Lombardia - Approvato con delibera Cd 27/11/2013
c.8 La procedura di adesione all’AVIS Nazionale dei soci persone giuridiche è stabilita con circolare adottata dal Presidente Nazionale.
ART. 3 - DIRITTI DEI SOCI
c.1 Il socio ha diritto:
a) al riconoscimento e alla tutela del valore etico del proprio dono;
b) alla tutela dei propri dati personali;
c) al rispetto ed alla tutela del proprio status di socio e donatore ad ogni
livello associativo;
d) all’elettorato attivo e passivo;
e) ad adire gli organi di giurisdizione interna per eventuali violazioni di
norme statutarie e regolamentari da parte di altri associati persone fisiche
ovvero giuridiche.
ART. 4 - DOVERI DEI SOCI
c.1 I soci non possono avvalersi della loro appartenenza alla Associazione
o degli eventuali incarichi ricoperti nella stessa per fini diversi da quelli
previsti dallo statuto.
c.2 Ogni decisione assunta dagli organi associativi, nel rispetto del principio di democrazia e delle competenze previste dallo statuto e dal presente
regolamento, è vincolante e deve essere osservata da tutti i soci.
c.3 Tutti i soci, oltre all’attività di donazione di sangue e di emocomponenti e/o alla collaborazione per le attività associative, devono svolgere in
relazione alle proprie possibilità, nel pieno rispetto dell’etica associativa, in
coerenza con gli indirizzi stabiliti dagli organi competenti, opera di promozione della donazione di sangue volontaria, anonima, gratuita e associata,
nonché opera di propaganda finalizzata alla crescita associativa.
c.4 La periodicità della donazione di sangue e/o di emocomponenti è stabilita nel rispetto della normativa vigente in materia e dei protocolli adottati.
c.5 I soci sono tenuti a fornire all’Associazione tutte le informazioni utili ai
soli fini associativi.
c.6 Il trattamento dei dati sensibili di cui l’Associazione è in possesso deve
essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.
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Regolamento Avis Regionale Lombardia - Approvato con delibera Cd 27/11/2013
c.7 Il socio donatore deve:
a) rifiutare qualunque compenso per le donazioni effettuate;
b) evitare di dare notizie atte ad individuare che si sia assoggettato a prelievo a favore di persone determinate;
c) fare riferimento per l’attività donazionale alle indicazioni dell’Avis Comunale, di Base o Equiparata di appartenenza;
d) fornire al personale medico i propri dati anamnestici veritieri;
e) osservare scrupolosamente le disposizioni in ordine all’ammissibilità alla
donazione di sangue e/o emocomponenti, alla loro periodicità ed alle indagini sanitarie ai fini della idoneità alla donazione;
f) comunicare alla propria Avis Comunale, di Base o Equiparata tutte le
informazioni utili e necessarie ai fini delle attività associative.
ART. 5 - LOGO E SEGNI DISTINTIVI DELL’ASSOCIAZIONE
c.1 Il nome, il logo, le strutture, i servizi dell’Associazione devono essere
utilizzati esclusivamente per i fini associativi previsti dallo statuto.
c.2 L’AVIS Nazionale è titolare del nome, del simbolo, del logo, e di ogni
altro segno distintivo della Associazione, e ne tutela il corretto utilizzo.
c.3 La modulistica utilizzata per le comunicazioni interne ed esterne
dell’Associazione deve essere uniforme per tutto il territorio nazionale.
c.4 Fatte salve le iniziative di carattere istituzionale o in collaborazione
con le istituzioni pubbliche, l’abbinamento non temporaneo del logo e/o dei
segni distintivi dell’AVIS con il logo e/o con segni distintivi di altri soggetti,
ivi comprese altre associazioni di volontariato, deve essere preventivamente autorizzato – su richiesta espressa tramite l’Avis Regionale e corredata
del relativo parere – dal Comitato Esecutivo Nazionale.
c.5 La vigilanza in ordine al corretto utilizzo del nome, del logo e di ogni
altro segno distintivo dell’AVIS è esercitata dal Consiglio Direttivo dell’AVIS
Nazionale, che, anche su segnalazione di qualunque socio, adotterà i provvedimenti opportuni.
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Regolamento Avis Regionale Lombardia - Approvato con delibera Cd 27/11/2013
ART. 6 - BENEMERENZE ASSOCIATIVE
c.1 La foggia delle benemerenze è stabilita dal Consiglio Nazionale, sentita
la Consulta dei Presidenti Regionali, ed è uguale per tutti i soci.
c.2 Esse vengono attribuite in base ai criteri stabiliti dal Consiglio Nazionale che, vincolanti per tutte le Avis territoriali, tengono conto, oltre che
della attività donazionale, anche della fedeltà associativa.
ART. 7 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA
c.1 La regolare posizione degli aventi diritto di voto nell’Assemblea dell’Avis
Regionale, cioè i legali rappresentanti dei soci persone giuridiche e i delegati dei soci persone fisiche, è accertata dalla Commissione Verifica Poteri
sulla base della documentazione inviata dalle Avis Provinciali.
c.2 Tale documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante, consiste
in:
1. i nominativi dei Presidenti e legali rappresentanti dei soci persone giuridiche;
2. i nominativi dei delegati, effettivi e supplenti, dei soci persone fisiche e
dei candidati alle cariche associative, risultanti dal verbale del Comitato Elettorale;
3. la documentazione dalla quale risulti l’avvenuto regolare pagamento
delle quote associative;
4. il nominativo del Capo delegazione.
c.3 Il delegato persona fisica impedito è sostituito da un delegato supplente
o da un delegato persona fisica, indicato dal capo delegazione sulla base
dei criteri definiti dall’Assemblea Provinciale.
c.4 Ogni legale rappresentante non può essere portatore di più di cinque
(statuto art. 5 c. 4) deleghe di altro associato persona giuridica, mentre
il delegato persona fisica può essere portatore di una sola delega di altro
delegato persona fisica.
c.5 I componenti del Consiglio di Avis Lombardia non possono essere delegati di soci persone fisiche.
c.6 La Commissione Verifica Poteri, che dura in carica quattro anni, è
costituita da componenti eletti dall’Assemblea Regionale dell’anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali, nel numero stabilito dalla
Assemblea stessa. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente.
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Regolamento Avis Regionale Lombardia - Approvato con delibera Cd 27/11/2013
ART. 8 - COSTITUZIONE ED ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI
c.1 La costituzione di un’Avis territoriale, riferimento del corrispondente
territorio politico-amministrativo, avverrà secondo le modalità previste da
apposita circolare emanata dal Presidente Nazionale.
c.2 La costituzione di un’Avis Comunale o Provinciale dovrà coincidere, rispettivamente, con il territorio politico-amministrativo del Comune o della
Provincia di riferimento.
c.3 Nelle aree metropolitane, al fine di favorire la crescita della Associazione, è opportuno che vengano costituite più Avis di Base.
c.4 Le quote associative dovute all’Avis Regionale sono stabilite dall’Assemblea dei soci con riferimento ai soci persone fisiche e ai soci persone
giuridiche al 31 dicembre dell’anno precedente.
c.5 Il versamento delle quote associative, previste al precedente comma 4,
relative ai soci persone fisiche, sarà effettuato per il tramite delle Avis Provinciali in due soluzioni, la prima di norma pari al 60% entro il 30 marzo
e la seconda a saldo entro il 30 settembre di ogni anno.
c.6 Le quote relative ai soci persone giuridiche, previste al precedente
comma 4, saranno versate in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni
anno.
ART. 9 - ORGANI
c.1 Tutti gli organi hanno sede presso gli uffici dell’Avis Regionale
c.2 L’espressione di volontà di ogni organo collegiale, di norma, avviene
con voto palese.
c.3 L’elezione degli organi di governo, di controllo e di giurisdizione avviene mediante scrutinio segreto.
c.4 Tuttavia l’Assemblea e/o gli organi collegiali possono, con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, deliberare diversamente.
c.5 Ogni avente diritto al voto non potrà esprimere preferenze in numero
superiore ai 2/3 dei componenti effettivi da eleggere.
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Regolamento Avis Regionale Lombardia - Approvato con delibera Cd 27/11/2013
ART. 10 - L’ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI
c.1 La sede dell’Assemblea degli associati è stabilita di volta in volta dal
Consiglio Direttivo.
c.2 La convocazione dei soci persone giuridiche all’Assemblea è fatta a
mezzo servizio postale, oppure tramite posta elettronica o fax. La convocazione dei delegati dei soci persone fisiche è inviata a mezzo servizio postale
o posta elettronica certificata tramite le Avis Provinciali di riferimento.
c.3 Ogni delegato di soci persone fisiche o legale rappresentante del socio
persona giuridica potrà prendere visione della bozza della relazione associativa e dei bilanci e di ogni altro documento, ai fini di un completo dibattito, sul sito Internet dell’Avis Regionale, oppure presso l’Avis di riferimento.
c.4 La documentazione dovrà essere disponibile 15 giorni prima dell’Assemblea.
c.5 In apertura di Assemblea vengono nominati tre o più questori di sala
per la conta dei voti espressi in modo palese e per quanto altro necessario
per il regolare espletamento dei lavori assembleari.
ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
c.1 La composizione del Consiglio Direttivo è determinata secondo le norme previste dal successivo articolo 25.
c.2 Il Consiglio Direttivo per la realizzazione del proprio programma, può
strutturarsi in aree dipartimentali, che vengono definite con apposita delibera all’inizio di ciascun mandato.
c.3 i consiglieri eletti alle strutture superiori vengono invitati alle riunioni
del Consiglio Direttivo
c.4 Ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera c) e dell’art. 3, comma 2, punto
7 del vigente Statuto di Avis Lombardia, il Consiglio Direttivo in continuità
e in armonia con gli scopi sociali e l’attività associativa, contenuti negli
articoli citati, riconosce la centralità della progettazione ed erogazione di
eventi formativi rivolti agli Associati e ai professionisti della Sanità nell’ambito della Educazione Continua in Medicina, sia attraverso moduli residenziali che in formazione a distanza “FAD”, quale strumento di informazione
e promozione associative. Al fine di garantire il perseguimento di questi
scopi e la qualità della formazione erogata, il Consiglio Direttivo istituisce
il Comitato Scientifico.
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Regolamento Avis Regionale Lombardia - Approvato con delibera Cd 27/11/2013
ART. 12 - COMITATO ESECUTIVO: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
c.1 Il Segretario procede alla stesura dei verbali ed è responsabile della
loro tenuta, dirige e controlla il funzionamento degli uffici, impartisce le
disposizioni al personale per l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e ne sorveglia l’esecuzione, ha le funzioni di
capo del personale e propone al Comitato Esecutivo tutti i provvedimenti
del caso.
c.2 Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed
alla gestione finanziaria della sede Regionale predispone i bilanci consuntivi e preventivi, gestisce i rapporti bancari e postali secondo le modalità di
cui al 3° comma del successivo articolo 16.
c.3 Ogni membro del Comitato Esecutivo o dell’Ufficio di Presidenza è
responsabile dell’attuazione delle deleghe a lui singolarmente attribuite
dal Consiglio Direttivo, dei progetti e delle decisioni approvate dallo stesso
organo.
ART. 13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI:
FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
c.1 Il Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato Esecutivo può deliberare di fare certificare il proprio bilancio da una società di certificazione.
c.2 Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito dell’attività di controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi.
c.3 Il Presidente, eletto tra i membri effettivi, deve convocare il Collegio
almeno ogni novanta giorni per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro
di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo.
c.4 Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo, prima della sua
presentazione all’Assemblea, alla quale espone la propria relazione.
c.5 Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale; copia di questo va inviata al Consiglio Direttivo.
c.6 I Revisori hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali rilievi negativi, al
Consiglio Direttivo e ove ne sussistano le fattispecie previste dalla legge,
alle autorità competenti.
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Regolamento Avis Regionale Lombardia - Approvato con delibera Cd 27/11/2013
c.7 Alle attività del Collegio dei Revisori si applicano le norme dettate in
proposito dal Codice Civile.
ART. 14 - COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI:
FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
c.1 Il ricorso avanti al Collegio Regionale dei Probiviri, sottoscritto dal
ricorrente e dall’eventuale suo patrocinatore e corredato di tutti i mezzi
di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato o inviato, presso la
Sede Regionale, entro il termine perentorio di trenta giorni dal fatto che vi
ha dato origine o dalla conoscenza di esso.
c.2 Ove il ricorso sia in sede di primo grado ed il ricorrente non sia in possesso di tutta la documentazione alla scadenza del termine, potrà produrre
la stessa anche oltre tale termine, comunque non oltre il quindicesimo
giorno dalla data in cui ne è venuto in possesso.
c.3 Il Presidente trasmette la documentazione e assegna alla controparte
il termine di trenta giorni per la spedizione o il deposito di eventuale contro
ricorso e fissa la data del dibattimento, dandone comunicazione con raccomandata A/R alle parti ed ai loro eventuali patrocinatori.
c.4 Il Presidente, ricevuti gli atti, provvede alla convocazione del Collegio.
c.5 Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l’assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega
scritta anche a margine od in calce al ricorso ed è obbligatorio il preliminare tentativo di conciliazione.
c.6 Il Collegio, in caso di propria incompetenza, trasmette gli atti all’Organo competente e pone alle parti termine non superiore a trenta giorni per
la riassunzione avanti all’Organo competente.
c.7 Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai tre componenti del Collegio.
c.8 La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni – salvo
proroga appositamente deliberata dal Collegio – e comunicata a cura del
Presidente del Collegio medesimo con lettera raccomandata inviata, entro
i quindici giorni successivi, alle parti interessate, al Presidente dell’AVIS
Nazionale al Presidente dell’Avis Regionale e ai Presidenti delle Avis delle
parti per quanto di competenza.
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Regolamento Avis Regionale Lombardia - Approvato con delibera Cd 27/11/2013
c.9 L’impugnazione della decisione del Collegio dei Probiviri Regionali in
primo grado può essere proposta mediante deposito del ricorso avanti al
Collegio Nazionale dei Probiviri e comunicata alla eventuale controparte
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.
c.10 L’impugnazione sospende l’efficacia della decisione, fermo restando
quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell’articolo 7 dello Statuto Nazionale.
c.11 Il Collegio ha facoltà, a richiesta di chi vi abbia interesse, di prendere
in via provvisoria – nelle more della decisione definitiva – i provvedimenti
cautelari di cui alle lett. a), b) e c) del successivo comma 12.
c.12 Le sanzioni sono costituite dalla:
• censura scritta;
• sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a
ventiquattro mesi, dalle singole cariche associative ricoperte;
• sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a
ventiquattro mesi dall’attività associativa;
• espulsione dall’associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti
alla qualifica, con l’obbligo di restituzione della tessera.
c.13 Il Segretario Generale dell’AVIS Nazionale, obbligatoriamente informato del provvedimento definitivo, cura la tenuta del registro dei soci
espulsi e ne da comunicazione alle Avis territoriali competenti.
c.14 Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo
dell’Avis Comunale o di Base di appartenenza può, nelle more della decisione definitiva in ordine all’espulsione del socio persona fisica, disporne la
sospensione cautelare.
c.15 Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione, può essere riammesso nell’associazione, previo parere
favorevole dell’Avis Comunale, di Base o Equiparata a cui si rivolge per la
riammissione, con provvedimento del Presidente Nazionale.
ART. 15 - OBBLIGATORIETÀ GIURISDIZIONE INTERNA
c.1 La richiesta di adesione all’Associazione comporta l’accettazione della
giurisdizione interna, come disciplinata da Statuto e Regolamento.
c.2 L’eventuale ricorso alla magistratura ordinaria, fatte salve le decadenze di legge, può solo avvenire successivamente alla definizione del procedimento interno.
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Regolamento Avis Regionale Lombardia - Approvato con delibera Cd 27/11/2013
ART. 16 - NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE
c.1 L’Avis Regionale deve tenere le scritture contabili ed i libri sociali di cui
alle disposizioni vigenti in materia di Associazioni di volontariato.
c.2 Tutte le operazioni relative all’amministrazione dell’Associazione devono essere disposte dal Tesoriere e supportate da idonea documentazione.
c.3 I rapporti di conto corrente e di deposito di denaro, bancari o postali e
le relative movimentazioni, sono disposti con firma disgiunta, salvo diversa
decisione del Consiglio Direttivo, dal Presidente, e/o dal Tesoriere e/o da
eventuali delegati individuati con apposita delibera del Comitato Esecutivo.
c.4 Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di corretta
gestione amministrativa, il Consiglio Direttivo è tenuto – per il tramite del
Tesoriere – a fornire al socio che ne formuli motivata richiesta elementi
conoscitivi in ordine alla gestione stessa.
ART. 17 - CARICHE
c.1 L’accettazione della carica da parte dei componenti del Consiglio Direttivo del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio
Regionale dei Probiviri deve risultare da apposito verbale dell’organo di cui
sono componenti.
c.2 Ogni carica sociale è incompatibile in presenza di rapporti di parentela
o di affinità fino al terzo grado, di coniugio, di affari, di lavoro, nonché di
ogni altra condizione che possa configurare contrasto con gli interessi e le
finalità dell’Associazione.
c.3 Per accertare se uno dei rapporti e/o condizioni evidenziati dal precedente comma possano effettivamente determinare una causa di incompatibilità relativamente alla carica sociale detenuta, accorre tener conto del
possibile pregiudizio che, per l’Associazione, potrebbe derivare dagli atti
e/o provvedimenti adottati e/o adottandi dalle parti coinvolte. Ogni situazione di conflitto d’interesse va quindi tempestivamente rimossa.
c.4 Le controversie in ordine al presente articolo vanno rimesse al Collegio
regionale dei Probiviri.
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Regolamento Avis Regionale Lombardia - Approvato con delibera Cd 27/11/2013
ART. 18 - DIRETTORE SANITARIO
Il Direttore Sanitario è nominato dal Consiglio su proposta del Presidente
e viene Individuato prioritariamente tra i medici presenti in Consiglio Direttivo.
Partecipa di diritto ai lavori dell’Esecutivo.
Svolge principalmente attività di:
• Coordinamento del Comitato Medico Regionale che è costituito dai
medici presenti in Consiglio Direttivo, dai Direttori Sanitari delle Avis
Provinciali e delle Unità di Raccolta della Regione;
• Supporto tecnico-scientifico negli organismi sanitari regionali (Commissione Tecnico Scientifica);
• Partecipazione all’attività del Comitato Medico dell’AVIS Nazionale;
• Supporto sanitario all’attività del Consiglio Direttivo;
• Organizzazione, in sintonia con le attività del Consiglio Direttivo, di
iniziative di formazione su temi sanitari.
ART. 19 - NORME ELETTORALI
c.1 Le modalità di esercizio del voto, le elezioni per il rinnovo delle cariche
sociali dell’Avis Regionale nonché ogni procedura connessa alle elezioni
stesse sono disciplinate – oltre che dalle norme statutarie vigenti – dalle
disposizioni di cui ai successivi articoli.
ART. 20 - DATA E INDIZIONE DELLE ELEZIONI
c.1 Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell’Avis Regionale hanno
luogo nei tempi e con le modalità previste dallo Statuto dell’Associazione
medesima e dal presente Regolamento.
ART. 21 - ELETTORATO ATTIVO
c.1 Ogni socio persona fisica – ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’articolo 4 dello Statuto Comunale o di Base – esercita il diritto di elettorato
attivo direttamente ovvero per delega, come previsto dalle disposizioni contenute nello Statuto stesso, in presenza dei presupposti ivi richiesti.
ART. 22 - ELETTORATO PASSIVO
c.1 Ogni socio persona fisica può proporre la propria candidatura alla elezione a componente di uno degli organi la cui elezione o nomina rientri nelle competenze delle Assemblee dell’Avis Regionale e dell’AVIS Nazionale o
ad essere designato quale delegato Generale degli Associati.
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Regolamento Avis Regionale Lombardia - Approvato con delibera Cd 27/11/2013
c.2 La candidatura può essere proposta contemporaneamente per un solo
organo di ogni livello associativo, ossia per un solo organo dell’Avis Regionale, e/o dell’AVIS Nazionale.
c.3 La candidatura ad essere designato quale delegato può essere proposta
per tutte le Assemblee di ogni livello associativo.
c.4 La proposta di candidatura a componente del Consiglio Direttivo e a
componente del Collegio dei Revisori dei Conti, ovvero a componente dei
Collegi Regionale e Nazionale dei Probiviri ovvero del Giurì Nazionale deve
essere formulata per iscritto e fatta pervenire – almeno 8 giorni prima della
data dell’Assemblea elettiva – al Presidente dell’Avis Comunale.
c.5 L’avvenuto rispetto del termine di cui al precedente comma 4 è attestato dal timbro postale di spedizione oppure dalla ricevuta di presa consegna a mano oppure dalla ricevuta del fax, ovvero della ricevuta PEC. Le
candidature pervenute tardivamente, per qualsiasi ragione, non possono
essere accolte.
c.6 Ulteriori proposte di candidatura possono essere effettuate solo in sede
di Assemblea Regionale, purché sostenute da parte di almeno il 10% dei
soci presenti all’Assemblea medesima.
c.7 Chiunque abbia presentato la propria candidatura, ai sensi del precedente comma 4 – e fatti comunque salvi i casi di assenza giustificata –
deve essere presente all’Assemblea elettiva dell’Avis Regionale.
c.8 All’atto della formulazione di una proposta di candidatura, ai sensi del
precedente comma 6, si rende necessario attestare contestualmente e per
iscritto, in Assemblea, l’assenso del candidato proposto alla presentazione
della candidatura medesima.
ART. 23 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
c.1 La valutazione delle candidature di cui ai commi 1 dell’articolo precedente viene effettuata in seno all’Assemblea, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni sulle competenze assembleari, contenute nello Statuto
dell’Avis Regionale.
c.2 Le singole candidature, pervenute o presentate nel modo sopra descritto e raccolte dal Presidente, vengono inserite in lista unica ovvero in
più liste, distinte per ciascuno degli organi sociali da eleggere e sulle quali
l’Assemblea esprimerà il proprio voto.
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Regolamento Avis Regionale Lombardia - Approvato con delibera Cd 27/11/2013
c.3 L’Assemblea non può proporre all’Assemblea dell’Avis sovra ordinata
un numero di candidati superiore ai componenti dell’organo da eleggere.
c.4 Risultano candidati alle cariche sociali sovra ordinate coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti in sede assembleare o secondo
l’ordine di graduatoria determinato dall’assemblea sotto ordinata.
c.5 Il procedimento di cui ai commi precedenti si applica altresì, in quanto
compatibile, alla valutazione delle candidature dei delegati. Vengono designati quali delegati alle Assemblee delle Avis sovra ordinate competenti,
nel numero stabilito dagli statuti vigenti, i soci persone fisiche che abbiano
conseguito la maggioranza dei voti.
ART. 24 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI
c.1 L’Assemblea Regionale provvede – nella seduta ordinaria svolta
nell’anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali – alla nomina di una Commissione Verifica Poteri, composta analogamente a quanto
previsto, per l’Assemblea degli Associati, dal comma 4 dell’articolo 7 del
presente Regolamento.
c.2 L’Avis Regionale per le Avis Comunali o Equiparate e di Base del proprio territorio, stabilisce che i compiti della Commissione Verifica Poteri,
ivi compresi quelli di cui al successivo comma 4, possono essere espletati
dal Segretario del Consiglio Direttivo.
c.3 La Commissione Verifica Poteri locale – che dura in carica quattro
anni ed elegge al proprio interno il Presidente – ha il compito di accertare
ed attestare gli aventi diritto al voto assembleare fra gli associati persone
fisiche e/o giuridiche presenti all’Assemblea.
c.4 È cura del Presidente dell’Avis Regionale convocare, entro il termine
di 30 giorni successivi all’avvenuta nomina, i componenti della Commissione Verifica Poteri, affinché procedano all’elezione del Presidente della
medesima.
c.5 Per consentire i lavori di verifica alla Commissione Verifica Poteri Regionale, il Presidente dell’Avis Provinciale deve far pervenire alla Segreteria dell’Avis Regionale sovra ordinata – almeno 10 giorni prima della data
dell’Assemblea Elettiva – gli atti di cui al precedente Art. 7, nonché la copia
del verbale della Commissione Verifica Poteri del proprio livello, attestante,
fra l’altro, il numero dei soci in essere al 31 dicembre dell’anno precedente
ed il numero delle donazioni fatte con riferimento all’anno precedente.
33
Regolamento Avis Regionale Lombardia - Approvato con delibera Cd 27/11/2013
c.6 La Segreteria dell’Avis Regionale provvede tempestivamente a sottoporre la documentazione pervenutale, unitamente all’elenco dei soci di cui
al comma 5 dell’articolo 2 del presente Regolamento, al Presidente della
Commissione Verifica Poteri.
c.7 È compito della Commissione Verifica Poteri segnalare alla Segreteria Regionale le eventuali posizioni anomale rilevate, al fine di consentire
l’acquisizione in tempo utile e, ad ogni modo, prima dell’avvio dei lavori
assembleari, degli elementi documentali e comunque conoscitivi ritenuti
necessari e/o opportuni.
c.8 La Commissione Verifica Poteri dovrà consegnare l’esito delle verifiche
condotte e delle proprie attestazioni alla Segreteria dell’Avis, entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno antecedente la prima convocazione dell’assemblea.
c.9 In caso di accertata posizione irregolare dei soci persone fisiche e/o dei
delegati e/o dei rappresentanti delle Associate Persone Giuridiche gli stessi
non saranno ammessi alle operazioni di voto.
c.10 Eventuali contrasti, in ordine alla regolare posizione di uno o più soci
persone fisiche e/o di associati persone giuridiche e/o di delegati tra le Avis
interessate e la Commissione Verifica Poteri, debbono essere da quest’ultima segnalati alla Presidenza dell’Assemblea in apertura di seduta, al
fine di consentire in merito l’immediata deliberazione del consesso, che si
svolge secondo le relative norme statutarie.
c.11 Sulla base delle determinazioni assembleari di cui al precedente
comma la Commissione Verifica Poteri predispone l’elenco definitivo degli
aventi diritto al voto da consegnare al Presidente dell’Assemblea ed al Presidente del Comitato Elettorale per i rispettivi adempimenti di competenza.
c.12 La Commissione Verifica Poteri provvede all’accreditamento degli
aventi diritto al voto negli orari indicati nella convocazione.
ART. 25 – NORME APPLICATIVE SULLA COMPOSIZIONE
DEGLI ORGANI SOCIALI
c.1 La composizione numerica degli organi sociali dell’Avis Regionale è
determinata ai sensi delle disposizioni statutarie.
c.2 L’assegnazione dei seggi del Consiglio dell’Avis Regionale viene effettuata con il metodo d’Honts, dividendo cioè il numero dei soci di ogni Avis
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Regolamento Avis Regionale Lombardia - Approvato con delibera Cd 27/11/2013
Provinciale o Equiparata per 1, 2, 3, 4, ecc. sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, nel numero stabilito e scegliendo, quindi,
fra i quozienti così ottenuti per tutte le Avis Provinciali o equiparate, i più
alti. Nel rispetto delle norme statutarie citate, i primi Consiglieri vengono
assegnati ai primi quozienti di ogni Avis Provinciale, prescindendo dalla
relativa consistenza numerica; si prosegue poi nell’assegnazione, a partire
dal più alto fra i secondi quozienti delle singole Avis.
c.3 In ogni elezione, in caso di parità di voti risulterà eletto il candidato
più giovane di età.
c.4 Nel caso in cui un candidato eletto non accetti la carica sociale verrà
sostituito seguendo l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti
dall’Assemblea Provinciale di riferimento.
ART. 26 - VERIFICA DEI QUORUM ED ESPRESSIONI DI VOTO PALESE
c.1 In apertura di seduta assembleare la Commissione Verifica Poteri verifica la sussistenza del quorum costitutivo previsto e del quorum deliberativo necessario – nel rispetto del comma 7 dell’articolo 9 dello Statuto – e
ne comunica i risultati al Presidente dell’Assemblea.
c.2 I voti degli astenuti sono considerati irrilevanti al fine della formazione
delle maggioranze.
c.3 In sede di voto i soci persone fisiche devono essere chiaramente tenuti
distinti dai rappresentanti legali dei soci Persone Giuridiche, per agevolare
il conteggio dei voti da parte dei questori di sala in occasione delle votazioni palesi.
c.4 Ove possibile, in sede assembleare si dovranno predisporre gli strumenti informatici necessari al conteggio di voti elettronici.
c.5 Il Presidente della Assemblea deve proporre in modo chiaro l’argomento posto in votazione, deve richiedere se vi siano interventi per dichiarazioni di voto (uno a favore ed uno contro la proposta) ed invita, quindi, gli
aventi diritto ad esprimere il voto.
c.6 Prima di procedere ad una seconda votazione palese il Presidente deve
comunicare all’Assemblea il risultato della precedente votazione.
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Regolamento Avis Regionale Lombardia - Approvato con delibera Cd 27/11/2013
ART. 27 - IL COMITATO ELETTORALE
c.1 L’Assemblea elettiva dell’Avis Regionale in apertura di seduta provvede
alla nomina con voto palese, determinandone di volta in volta il numero dei
componenti, del Comitato Elettorale, scegliendo tra i soci presenti che non
siano candidati a qualunque carica o incarico.
c.2 Il Comitato Elettorale è autonomo nel compiere quanto è necessario
per le elezioni. Cura e presiede tutte le operazioni di voto e di scrutinio delle schede per le elezioni delle cariche sociali – in attuazione delle disposizioni seguenti e nel rispetto delle norme statutarie e di legge – e garantisce
la regolare e ordinata attuazione delle operazioni elettorali, anche nei casi
non previsti dal presente regolamento.
c.3 I membri del Comitato Elettorale non possono ricoprire alcun altro
incarico nell’ambito dei lavori assembleari.
c.4 Il Comitato Elettorale nomina al proprio interno il Presidente e un Segretario e svolge i seguenti compiti:
1. accerta l’identità personale degli elettori e la loro iscrizione nella lista
degli aventi diritto di cui al comma 11 del precedente articolo 24;
2. accerta la regolarità delle candidature ed il possesso da parte di ciascun candidato dei necessari requisiti;
3. effettua il sorteggio della lettera alfabetica, al fine dell’inserimento dei
nominativi dei candidati nelle liste elettorali;
4. affigge – nel luogo delle elezioni – la liste elettorali come sopra formate
ed una copia delle presenti norme elettorali, affinché i votanti ne possano prendere visione;
5. verifica, convalida e distribuisce le schede elettorali – predisposte dalla
Segreteria competente – in relazione al numero di voti che ogni singolo
elettore può esprimere;
6. vigila in ordine al regolare espletamento delle operazioni di voto;
7. procede allo spoglio delle schede;
8. decide su ogni contestazione e controversia in ordine alle operazioni di
voto, fatto salvo il ricorso urgente e prima dell’inizio delle operazioni di
voto all’Assemblea da parte dell’interessato.
c.5 Il Comitato Elettorale proclama i risultati dell’elezione e compila il relativo verbale che, sottoscritto da tutti i suoi membri, viene affisso in estratto
nei locali della sede legale dell’Avis di nonché inviato, per conoscenza,
all’Avis sovra ordinata.
c.6 Il Presidente del Comitato Elettorale, convoca in prima adunanza gli
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Regolamento Avis Regionale Lombardia - Approvato con delibera Cd 27/11/2013
eletti per raccogliere l’accettazione alla carica e perché si proceda alla
nomina del Presidente di ciascun organo. L’adunanza deve svolgersi entro
trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del voto e comunque nel
rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 28.
ART. 28 - VOTAZIONI
c.1 I tempi e le modalità di svolgimento delle procedure di voto nell’Assemblea elettiva di riferimento, a tutti i livelli associativi, devono essere resi
noti ai soci persone fisiche, ovvero ai delegati di soci persone fisiche ed ai
rappresentanti legali dei soci persone giuridiche all’atto della convocazione
dell’Assemblea medesima, inviata – nel rispetto delle forme di comunicazione di cui al 2° comma del precedente articolo 10 – nei tempi statutari
previsti.
c.2 Alle votazioni dell’Assemblea Regionale potranno partecipare tutti i
soci regolarmente iscritti e accreditati dalla Verifica Poteri, i quali saranno
ammessi personalmente a votare durante gli orari stabiliti e comunicati ai
sensi del precedente comma 1.
c.3 L’elezione dei componenti degli organi sociali di governo e di controllo
avviene con le seguenti procedure:
1. le schede elettorali devono essere predisposte in modo che non possa
essere individuato il votante, salvo consentire che le schede elettorali
rappresentino il voto espresso, tenendo conto della rappresentatività
assembleare ovvero di delegato, socio persona fisica o socio persona
giuridica, del votante medesimo;
2. l’elettore non può aggiungere preferenze diverse da quelle indicate nella lista dei candidati né esprimere un numero di preferenze superiore
ai 2/3 dei componenti degli organi sociali da eleggere, pena la nullità
della scheda;
3. all’elettore vengono consegnate tante schede distinte, una per ciascuno degli organi che vanno ad essere rinnovati, firmate dal Presidente o
da uno dei componenti del Comitato Elettorale, a ciò delegato;
4. le schede votate vengono consegnate dall’elettore al Presidente del Comitato Elettorale che, in sua presenza, le introduce nell’apposita urna
e, a conferma dell’avvenuta espressione del voto, appone la propria
firma accanto al nome dell’elettore.
c.4 Nel caso in cui la lista dei candidati coincida con il numero dei componenti da eleggere, l’elezione viene effettuata con votazione palese, salvo
che almeno un terzo dei soci presenti in Assemblea non richieda la votazione a scrutinio segreto.
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Regolamento Avis Regionale Lombardia - Approvato con delibera Cd 27/11/2013
ART. 29 - RICORSI CONTRO I RISULTATI DELLE ELEZIONI
E LE DECISIONI DEL COMITATO ELETTORALE
c.1 Avverso i risultati delle elezioni i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso, entro 7 giorni dalla data di affissione
degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, al Comitato Elettorale
che decide in via definitiva entro i successivi 5 giorni.
c.2 La presentazione del ricorso di cui al comma precedente interrompe la
decorrenza del termine di 30 giorni previsto dal comma 6 dell’articolo 26
o 25. Il termine ricomincia a decorrere dalla scadenza dei 5 giorni sopra
previsti.
c.3 Avverso le decisioni definitive del Comitato Elettorale sono ammessi i
ricorsi agli organi di giurisdizione interna, nei termini e nei modi previsti
dal Regolamento Nazionale. Il ricorso non interrompe i termini di convocazione degli eletti.
c.4 Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno
diritto di accesso tutti i soci.
ART. 30 - NORMA FINALE
c.1 Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dalla
data di approvazione in occasione della prima Assemblea utile e sostituiscono le precedenti norme regolamentari.
38
Norme per le riunioni ed il funzionamento del Consiglio Direttivo
Regionale
Lombardia
NORME PER LE RIUNIONI
ED IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
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Norme per le riunioni ed il funzionamento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo pone a fondamento della propria azione il rapporto
integrato e funzionale con la Presidenza, l’Esecutivo e le Commissioni di
lavoro, quale metodo corretto di governo e di gestione della politica associativa, assicurando una permanente direzione collegiale.
CAPO I - INSEDIAMENTO
Art. 1 - I Consiglieri neo-eletti sono convocati, per la prima volta, dal Presidente del Comitato Elettorale che ha operato in occasione dell’Assemblea
di elezione.
Art. 2 - La riunione di cui all’art. 1 è presieduta dal Presidente del Comitato Elettorale dell’Assemblea elettiva; in sua assenza dal Consigliere
anziano.
Art. 3 - Il Consiglio Direttivo assume i propri poteri e le proprie funzioni con
l’accettazione del mandato da parte dei Consiglieri neo - eletti.
Dopo l’accettazione e dopo aver ottemperato alle formalità di cui all’art. 4,
ogni Consigliere curerà di rendere nota la propria disponibilità a collaborare
nell’ambito delle Commissioni e Gruppi di lavoro.
Art. 4 - Dopo gli adempimenti previsti dagli articoli precedenti, il Consiglio
procede all’elezione del Presidente, che entra immediatamente in carica
ed assume seduta stante il suo ufficio.
Si procede poi all’elezione dei Vice Presidenti (di cui uno Vicario), del Segretario, del Tesoriere e dei componenti di eventuali Aree di lavoro.
I coordinatori delle Aree con i componenti dell’Ufficio di Presidenza, compongono l’Esecutivo.
Art. 5 - Il Presidente del Consiglio Direttivo deve informare della costituzione dei propri organismi il Consiglio a livello superiore.
CAPO II - ATTRIBUZIONI E COMPETENZE
Art. 6 - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’organismo che lo ha
eletto. Egli presiede il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo. Provvede
alle convocazioni di rito secondo quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento. Ha facoltà di nominare relatori dei singoli argomenti all’ordine
del giorno. Ha la sovraintendenza su tutte le attività svolte dai singoli
Consiglieri e sul personale dipendente.
Egli firma la corrispondenza salvo che per le Comunicazioni di Servizio e
per l’attuazione delle delibere consiliari affidate al Segretario.
I Vice Presidenti collaborano con il Presidente. In caso di assenza o di
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Norme per le riunioni ed il funzionamento del Consiglio Direttivo
impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente Vicario o,
in difetto, dal Vice Presidente.
Il Segretario dirige e controlla il funzionamento degli Uffici di segreteria,
impartisce le disposizioni al personale dipendente per l’attuazione delle
delibere del Consiglio Direttivo e dell’Esecutivo e ne sorveglia l’esecuzione.
Ha le funzioni di capo del personale per i dipendenti e propone all’Esecutivo tutti i provvedimenti del caso relativi al personale stesso.
Cura la stesura dei verbali ed è responsabile della loro tenuta.
Durante le riunioni del Consiglio Direttivo forma, secondo l’ordine delle
richieste, l’elenco dei Consiglieri iscritti a parlare; dà lettura delle proposte
e dei documenti; tiene nota delle deliberazioni, collabora con il Presidente
per assicurare la regolarità delle operazioni di voto e verbalizza gli interventi.
Per delega del Presidente, compete al Segretario provvedere alla convocazione delle Commissioni di lavoro. A tal fine egli provvederà, su indicazione
del Capo dell’Area o della Sezione competente, all’inoltro della convocazione, indicando data, luogo ed argomento da trattare.
Compete al Segretario la tenuta dell’Archivio.
L’Amministratore - tesoriere sovraintende alle attività patrimoniali ed amministrative, predispone i bilanci preventivi e consuntivi; coordina i dati
amministrativi pervenuti dalle Avis di livello inferiore.
I Consiglieri a cui verranno demandati incarichi specifici, predisporranno
i relativi programmi da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo
e, ad approvazione ottenuta, ne cureranno l’esecuzione, d’intesa con il
Presidente, il Segretario e l’Amministratore.
Art. 7 - I Consiglieri sono invitati a partecipare ai Consigli Direttivi dell’Avis
Provinciale di appartenenza con voto consultivo.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, rimanga assente a tre sedute consecutive, è dichiarato decaduto e viene sostituito con delibera del
Consiglio.
Altrettanto accade se perde la qualifica di socio.
Art. 8 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi ed è validamente costituito con la maggioranza dei suoi componenti.
La convocazione del Consiglio Direttivo va inoltre effettuata su richiesta
di almeno un quarto dei Consiglieri che sottoscrivono l’ordine del giorno
proposto.
Qualora non si raggiunga la maggioranza dei componenti, la riunione non
è validamente costituita e la seduta è dichiarata deserta dal Presidente.
Art. 9 - Le delibere prese a maggioranza impegnano indistintamente tutti
i componenti del Consiglio Direttivo. Da tale solidarietà, nelle materie am-
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Norme per le riunioni ed il funzionamento del Consiglio Direttivo
ministrative ed economiche, restano esclusi i Consiglieri che abbiano fatto
motivata dichiarazione di voto contrario; tale dichiarazione deve risultare
dal verbale della relativa riunione di Consiglio.
Art. 10 -La convocazione del Consiglio Direttivo viene effettuata con avviso scritto, contenente l’elenco degli argomenti da trattare, da far pervenire,
con la relativa documentazione, ove possibile, al domicilio di ciascun Consigliere, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.
Nei casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto e la convocazione può essere effettuata anche telefonicamente o telegraficamente.
Ove nessun Consigliere si opponga, potranno essere prese delibere anche
su argomenti non all’ordine del giorno, quando motivi di urgenza lo richiedano.
Ogni Consigliere ha facoltà di proporre l’inserimento di un argomento all’ordine del giorno che avrà cura di far pervenire in tempo utile alla Segreteria.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono ugualmente valide, anche senza
preventivo avviso di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri
ed i Sindaci.
Art. 11 -Il Consiglio Direttivo:
a) pone in esecuzione le delibere prese dall’Assemblea che lo ha eletto;
b) intrattiene rapporti con gli Organi delle Amministrazioni pubbliche.
Art. 12 -I componenti del Consiglio Direttivo partecipano alle Assemblee
di loro competenza; hanno diritto di voto solo se siano stati delegati dalla
base a parteciparvi e possono essere eletti come delegati alle Assemblee di
livello superiore.
Art. 13 -Di tutte le decisioni prese dal Consiglio Direttivo e dall’Esecutivo
deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione stessa.
Art. 14 -Alle riunioni del Consiglio sono invitati i Consiglieri del livello
superiore, appartenenti al territorio competente. Essi hanno facoltà di partecipare alla discussione, ma non hanno diritto di voto.
CAPO III - DISCIPLINA DELLE SEDUTE
Art. 15 -Il Presidente assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio
e dell’Esecutivo, in osservanza delle norme statutarie e regolamentari.
La convocazione deve sempre essere accompagnata dall’elencazione degli
argomenti che sono stati posti all’ordine del giorno.
Per ogni argomento verrà assegnato un relatore se questo è diverso dal
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Norme per le riunioni ed il funzionamento del Consiglio Direttivo
Presidente. All’avviso di convocazione saranno allegate le relazioni illustrative e le proposte di delibera predisposte a cura dei relatori.
In applicazione alle norme del Regolamento, il Presidente dà la parola,
dirige e modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l’ordine delle
votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annuncia il risultato.
Egli altresì ha funzione di moderatore nelle discussioni del Consiglio.
Il Presidente ha altresì facoltà di infliggere il richiamo e la censura.
Art. 16 -Il Consigliere colpito da un provvedimento presidenziale può chiedere la parola per esporre al Consiglio le sue ragioni. Qualora egli respinga
il richiamo o la censura o chieda la revoca del divieto di prendere la parola,
il Presidente consulta il Consiglio che, per alzata di mano, decide, previo
eventuale intervento di un Consigliere a favore e di uno contro.
Il richiamo all’ordine, la censura, il divieto di prendere la parola, se confermati dal Consiglio, sono menzionati nel processo verbale.
Art. 17 -Accertata l’esistenza del numero legale di cui all’art. 8, il Presidente provvede che si dia lettura del verbale della seduta precedente, che
s’intende approvato ove nessun Consigliere muova osservazioni.
Occorrendo una votazione, questa ha luogo per alzata di mano.
Sul processo verbale non è concesso prendere la parola, se non per proporre rettifiche al testo, o per chiarire il pensiero espresso nell’adunanza
precedente.
Dopo l’approvazione del verbale, il Consiglio procede alla trattazione degli
argomenti all’ordine del giorno.
Art. 18 -La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento
non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè quella che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, devono essere
proposte prima che si entri nella discussione stessa.
Art. 19 -La discussione sulle questioni regolamentari (o per l’ordine del
giorno o per l’ordine dei lavori o per la posizione della questione, o per la
priorità delle votazioni) ha priorità sulla discussione principale.
In tale ipotesi possono parlare, dopo il proponente, solo un Consigliere a
favore e uno contro.
La votazione per decidere su detti richiami avrà luogo per alzata di mano.
Art. 20 -È possibile chiedere la parola per “fatto personale”.
Costituisce “fatto personale” l’espressione di giudizi sulla propria condotta
od il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse. In tal caso, chi
chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale; il Presidente decide; se il Consigliere insiste, decide il Consiglio per alzata di mano.
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Norme per le riunioni ed il funzionamento del Consiglio Direttivo
Art. 21 -La verifica del numero legale può essere effettuata, su richiesta
di almeno due Consiglieri, a condizione che il Presidente non abbia ancora
dato inizio alla votazione.
Il Presidente, qualora ritenga che la riunione non possa più essere regolarmente proseguita, ha facoltà di sospenderla o di scioglierla.
CAPO IV - VOTAZIONI
Art. 22 -Le deliberazioni del Consiglio sono approvate a maggioranza dei
presenti, salvi i casi per i quali non sia richiesta una maggioranza qualificata.
I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto sono computati nel numero necessario per la validità della votazione.
Art. 23 -Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto o a votazione palese.
In tale seconda ipotesi i voti sono espressi per alzata di mano o per appello
nominale.
Nella votazione a scrutinio segreto, i voti sono espressi mediante apposita
scheda.
Ogni volta che il Consiglio sta per procedere ad una votazione, i Consiglieri
hanno facoltà di parlare, per breve dichiarazione di voto.
Iniziata la votazione non è più concessa la parola, fino alla proclamazione
dell’esito del voto.
Il Consiglio vota normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta
la votazione per appello nominale o per scrutinio segreto.
La votazione per appello nominale può essere richiesta da almeno 1/5 dei
presenti; quella per scrutinio segreto da almeno 1/3 dei presenti.
Nell’ipotesi di richieste diverse, e sempre che le stesse siano formulate dal
numero previsto di Consiglieri, prevale la votazione per scrutinio segreto.
Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova, senza registrazione dei
nomi, mediante divisione dei favorevoli dai contrari.
Le votazioni concernenti persone si effettuano a scrutinio segreto.
Ogni Consigliere ha diritto di richiedere che nel processo verbale delle sedute risulti il suo voto e i motivi dello stesso.
CAPO V
COMUNICAZIONI - INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE - MOZIONI
Art. 24 -Esaurito l’ordine del giorno, possono essere fatte comunicazioni
su argomenti non previsti nello stesso; normalmente su tali comunicazioni
non si apre discussione e non si procede a deliberazioni.
Art. 25 -L’interrogazione consiste nella domanda scritta se un fatto sia
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Norme per le riunioni ed il funzionamento del Consiglio Direttivo
vero, o se lo siano notizie pervenute al Presidente, all’Ufficio di Presidenza
o all’Esecutivo, se siano state o stiano per essere prese decisioni, intorno
ad un oggetto determinato.
Qualora dell’interrogazione non sia stato dato avviso scritto almeno tre
giorni prima della seduta, il Presidente o l’Esecutivo hanno facoltà di rispondere per iscritto o di rimandare la risposta alla riunione successiva.
Art. 26 -L’interpellanza consiste in una domanda scritta alla Presidenza
o all’Esecutivo, intorno ai motivi od ai fini della loro azione, in materie
relative alla gestione della politica associativa.
I termini di presentazione e discussione sono gli stessi di cui all’art. 25.
Art. 27 -L’interrogante o l’interpellante parla per primo, illustrando l’argomento per non più di dieci minuti; dopo la risposta egli deve dichiarare se
sia o meno soddisfatto e, in questa seconda ipotesi, per quale ragione (e
non per più di cinque minuti).
Art. 28 -Le mozioni hanno carattere di vere e proprie proposte d’iniziativa
consiliare e, a seguito di discussione, può farsi luogo a deliberazione, sempre che ne sia stato dato avviso scritto almeno tre giorni prima.
La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione o in un
ordine del giorno da porre in votazione e deve essere formulata per iscritto.
CAPO VI - ALTRE ATTIVITÀ DI CONSIGLIO
Art. 29 -Qualora il Consiglio Direttivo decida di promuovere un’inchiesta,
provvede alla nomina di un inquirente o di una apposita Commissione.
Il Consiglio può delegare tale nomina al Presidente.
Il Relatore, o la Commissione d’inchiesta, procede alle indagini ed agli
accertamenti richiesti dal Consiglio. Quando ritenga opportuno trasferirsi
o inviare alcuno dei suoi componenti fuori della Sede, prima di provvedere
in tal senso ne informa il Presidente, anche per le implicazioni di carattere
economico.
Esaurito l’incarico, relaziona per iscritto il Consiglio.
Art. 30 -Il Presidente ha facoltà di partecipare alle manifestazioni avisine
alle quali è invitata l’AVIS. Il Presidente può delegare la partecipazione dei
Consiglieri a manifestazioni o Convegni secondo le direttive adottate dal
Consiglio.
Art. 31 -Qualora manchi una designazione ufficiale, il Consigliere che partecipa a manifestazioni, avrà cura di evitare qualunque confusione fra la
sua posizione personale e la posizione di Consigliere.
45
Norme per le riunioni ed il funzionamento del Consiglio Direttivo
CAPO VII - RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI
GLI ORGANI ASSOCIATIVI REGIONALI
Art. 32 -Le spese per lo svolgimento delle attività istituzionali sostenute
dai Consiglieri Regionali e dai Soci cooptati nelle Commissioni regionali
sono a carico dell’Avis Regionale.
Le trasferte rimborsabili sono quelle per la preparazione e partecipazione
ai Consigli ed ai lavori delle commissioni o Gruppi di lavoro regolarmente
convocati.
Parimenti sono rimborsabili trasferte per interventi ad Assemblee e convegni deliberati dal Consiglio o dall’Esecutivo o comunque autorizzati dal
Presidente.
I rimborsi per le spese effettivamente sostenute saranno così corrisposti:
Componenti del Comitato Esecutivo: le richieste presentate, sul modulo
apposito, corredate dai relativi documenti giustificativi, presentate entro il
15, saranno liquidate entro la fine del mese; se invece presentate dopo il
15, saranno liquidate entro la fine del mese successivo.
Componenti del Consiglio Direttivo: le richieste presentate, sul modulo
apposito, corredate dalle necessarie autorizzazioni e dai relativi documenti
giustificativi, presentate entro il 15 dei mesi: Marzo, Giugno, Settembre,
Dicembre, saranno liquidate entro la fine del mese di presentazione; se
invece sono presentate dopo il 15, saranno liquidate entro la fine del mese
successivo.
La segreteria avrà cura di informare i Consiglieri ed i componenti dell’Esecutivo, tramite email, dell’avvenuta erogazione del bonifico relativo al rimborso.
CAPO VIII - NORME FINALI
Art. 33 -Per quanto non previsto dal presente Regolamento, hanno valore
le norme dello Statuto, del Regolamento regionale.
Il presente Regolamento, composto da 33 articoli, è stato approvato da
questo Consiglio Direttivo nella seduta del 2/10/2013 ed è fatto obbligo
ad ogni Consigliere di osservarlo”.
46
Regionale
Lombardia
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SANITARIA
IN ECM
Attività di formazione sanitaria in ECM
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera c) e dell’art. 3, comma 2, punto 7 del
vigente Statuto di Avis Lombardia, il Consiglio Direttivo in continuità e in
armonia con gli scopi sociali e l’attività associativa, contenuti negli articoli
citati, riconosce la centralità della progettazione ed erogazione di eventi
formativi rivolti agli Associati e ai professionisti della Sanità nell’ambito
della Educazione Continua in Medicina, sia attraverso moduli residenziali
che in formazione a distanza “FAD”, quale strumento di informazione e
promozione associative. Al fine di garantire il perseguimento di questi scopi e la qualità della formazione erogata, il Consiglio Direttivo istituisce il
Comitato Scientifico, come di seguito regolamentato.
SCOPO
Il presente documento:
• definisce la natura, la composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento del Comitato Scientifico per la valutazione di eventi formativi e/o di aggiornamento programmati dall’ Avis Regionale Lombardia, anche ai fini del Programma di Formazione Continua in Medicina
(ECM);
• enuclea ed elabora in forma coordinata aspetti e principi della attività
del Comitato Scientifico che costituiscono il patrimonio professionale e
morale del Comitato Scientifico stesso.
NATURA E DEFINIZIONE
Il Comitato Scientifico è un organismo propositivo e consuntivo che supporta l’Avis Lombardia nella progettazione ed erogazione di eventi formativi
e di aggiornamento rivolti ai professionisti della Sanità nell’ambito della
Educazione Continua in Medicina.
ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE
1. Il Comitato Scientifico è formalmente istituito con Delibera del Comitato Esecutivo di Avis Lombardia, anche ai sensi del Documento “Criteri
e modalità per l’accreditamento dei Provider e la formazione a distanza, approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua
nella seduta del 2012.
2. Il Comitato Scientifico di Avis Lombardia è costituito da esperti di elevata qualificazione professionale e di esperienza nel campo della formazione, scelti nell’ ambiente avisino e/o nel mondo delle professioni
e/o dell’Associazionismo volontario
48
Attività di formazione sanitaria in ECM
3. Il Comitato Scientifico di Avis Lombardia è formato da almeno n. 5
membri con laurea in Medicina e Chirurgia.
4. La composizione del Comitato Scientifico può essere ampliata a figure
associative con particolare competenze nel settore della Formazione.
5. Il Coordinatore del Comitato Scientifico di Avis Lombardia è individuato
fra i membri del Comitato con idoneo profilo per la funzione.
6. Il Coordinatore del Comitato Scientifico è una figura associativa, non
necessariamente laureato in Medicina e Chirurgia, con funzioni di collegamento tra Avis Lombardia ed il Comitato Scientifico, al fine di garantire un costante flusso informativo.
Il raccordo tra Avis Lombardia e Comitato Scientifico è affidato al Responsabile dell’Area Formazione regionale che concorda le convocazioni delle
riunioni del Comitato con il Coordinatore e partecipa alle stesse.
Il Comitato Scientifico di Avis Lombardia può invitare a partecipare ai propri lavori il Responsabile Gestione Qualità di Avis Lombardia.
FUNZIONI E COMPITI
1. Nella sua attività di supporto all’Avis Lombardia, il Comitato Scientifico:
• definisce le linee guida per la formazione e l’aggiornamento dei Dirigenti associativi e del personale tecnico in materia sanitaria;
• individua i criteri per la valutazione degli eventi formativi ECM e non;
• individua i bisogni formativi degli utenti;
• stabilisce programmi e contenuti delle attività formative;
• valuta ed approva le proposte di accreditamento di iniziative formative
svolte in partnership con altre sedi associative;
• sviluppa analisi di efficienza ed efficacia delle azioni formative svolte;
• valuta la qualità dei corsi sulla base sia di criteri prospettici (obiettivi
formativi e associativi, risorse coinvolte nella progettazione, destinatari
delle attività formative, tipologia della formazione) sia di criteri retrospettivi (giudizi espressi dai partecipanti su questionari);
• valida la relazione annuale che viene redatta dal Responsabile della
Formazione e dal Responsabile qualità (presentazione entro il 31/3 di
ogni anno).
2. Il Comitato Scientifico definisce il Piano Formativo Annuale:
• selezionando i progetti sulla base della loro coerenza con gli obiettivi
formativi associativi;
• approvando o respingendo – anche via mail – le proposte tardive di
integrazione o di modifica degli eventi formativi già approvati.
49
Attività di formazione sanitaria in ECM
DURATA
Il Comitato Scientifico dura in carica quattro anni ed è rinnovabile. In
caso di dimissioni anticipate di uno o più componenti, la composizione del
Comitato verrà prontamente reintegrata a cura del Comitato Esecutivo su
proposta del Presidente.
CONVOCAZIONI ORDINARIE O STRAORDINARIE
1. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte l’anno: per definire
il Piano Formativo Annuale e per esaminare la coerenza della attività
svolta in un certo arco di tempo rispetto al Piano Formativo Annuale.
2. Il Comitato Scientifico può essere convocato in qualunque momento
dal Rappresentante legale di Avis Lombardia in presenza di particolari
esigenze in relazione a proposte di integrazione o di modifica degli
eventi formativi già approvati o da approvare indicati nel Piano Formativo Annuale
3. La convocazione del Comitato Scientifico avviene per avviso scritto inviato dal Presidente a ciascun componente almeno 10 giorni prima
della seduta; in caso di necessità e/o di urgenza, la convocazione potrà
avvenire anche a mezzo telefono o posta elettronica, almeno 48 ore
prima.
4. Ai componenti del Comitato Scientifico è fatto obbligo di partecipazione assidua alle riunioni; l’assenza non giustificata a tre sedute di
lavoro consecutive fa decadere la carica d’ufficio. In caso di assenza
giustificata, le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità
è determinante il voto del Coordinatore.
VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DECISIONI
1. Ciascuna seduta del Comitato Scientifico si intende validamente costituita se sono presenti la metà più uno dei componenti.
2. Ogni decisione del Comitato Scientifico si intende approvata se ottiene
i voti favorevoli della maggioranza dei componenti presenti.
3. Di ogni seduta sarà predisposto, e trasmesso ad Avis Lombardia, il
relativo verbale.
50
Attività di formazione sanitaria in ECM
INDENNITÀ
Ad ogni componente del Comitato Scientifico spetta il rimborso delle eventuali spese sostenute per l’espletamento dell’incarico.
TUTELA DEI DATI
Il trattamento dei dati da parte dei componenti del Comitato Scientifico di
Avis Lombardia è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza
nonché di tutela della riservatezza, di cui al D.Lgs 196/2003.
NOTA
1. Copia del presente Regolamento è distribuita ai componenti del Comitato Scientifico.
(Endnotes)
1
Approvato dal Consiglio Direttivo in data 27 novembre 2013
51
Regionale
Lombardia
ROTTE DI NAVIGAZIONE
LOMBARDIA: I soci
Soci in Lombardia dal 1978 al 2013
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
’78
’83
’88
’93
Soci non donatori
’98
’03
Donatori
151.519 donatori nel 1978
28,4% donne
54
71,6% uomini
’13
Totale
257.944 nel 2013
26.982 soci non donatori nel 1978
Ripartizione donatori
uomini/donne nel 1993
’08
8.763 nel 2013
Ripartizione donatori
uomini/donne nel 2013
33,1% donne
66,9% uomini
LOMBARDIA: Le donazioni
Donazioni in Lombardia dal 1978 al 2013
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
’78
’83
’88
’93
’98
Sangue intero
’03
’08
Aferesi
’13
Totale
313.893 donazioni nel 1978
505.977 nel 2013
IndicedipenetrazioneperProvinciadal1983al2013
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
Lombardia BG
BS
CO
CR
LC
LO
MB
dal ’95
dal ’92
dal ’09
MI
MN
PV
SO
VA
1983
3,14%
5,65% 3,80% 3,40%
5,65%
4,63%
2,89%
4,17%
2,06%
6,48%
2,46% 3,02% 2,61%
2013
4,17%
5,00% 4,33% 4,24%
7,51%
7,08%
5,24%
4,54%
2,47%
6,76%
3,15% 6,89% 4,48%
55
BERGAMO
Soci provincia Bergamo dal 1978 al 2013
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
Costituzione Lecco
15.000
10.000
5.000
0
’78
’83
’88
’93
Soci non donatori
’98
’03
’08
Donatori
’13
Totale
33.280 donatori nel 1978
34.988 nel 2013
4.938 soci non donatori nel 1978
2.315 nel 2013
Donazioni provincia Bergamo dal 1978 al 2013
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
Costituzione Lecco
30.000
20.000
10.000
0
’78
’83
’88
Sangue intero
67.228 donazioni nel 1978
56
’93
’98
Aferesi
’03
’08
’13
Totale
70.795 nel 2013
BRESCIA
Soci provincia Brescia dal 1978 al 2013
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
’78
’83
’88
’93
Soci non donatori
’98
’03
’08
Donatori
’13
Totale
21.179 donatori nel 1978
34.372 nel 2013
3.026 soci non donatori nel 1978
1.425 nel 2013
Donazioni provincia Brescia dal 1978 al 2013
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
’78
’83
’88
Sangue intero
41.425 donazioni nel 1972
’93
’98
Aferesi
’03
’08
’13
Totale
65.565 nel 2013
57
COMO
Soci provincia Como dal 1978 al 2013
25.000
20.000
15.000
10.000
Costituzione Lecco
5.000
0
’78
’83
’88
’93
Soci non donatori
’98
’03
’08
Donatori
’13
Totale
14.235 donatori nel 1978
15.969 nel 2013
618 soci non donatori nel 1978
224 nel 2013
Donazioni provincia Como dal 1978 al 2013
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
Costituzione Lecco
5.000
0
’78
’83
’88
Sangue intero
27.074 donazioni nel 1978
58
’93
’98
Aferesi
’03
’08
’13
Totale
29.707 nel 2013
CREMONA
Soci provincia Cremona dal 1978 al 2013
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
’78
’83
’88
’93
Soci non donatori
’98
’03
Donatori
’08
’13
Totale
10.191 donatori nel 1978
17.131 nel 2013
1.570 soci non donatori nel 1978
902 nel 2013
Donazioni provincia Cremona dal 1978 al 2013
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
’78
’83
’88
Sangue intero
25.056 donazioni nel 1978
’93
’98
Aferesi
’03
’08
’13
Totale
37.802 nel 2013
59
LECCO
Soci provincia Lecco dal 1995 al 2013
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
Costituzione Monza Brianza
6.000
4.000
2.000
0
’95
’98
’01
’04
Soci non donatori
’07
’10
Donatori
9.499 donatori nel 1995
’13
Totale
15.098 nel 2013
294 soci non donatori nel 1995
254 nel 2013
Donazioni provincia Lecco dal 1995 al 2013
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
’95
’98
’01
Sangue intero
19.527 donazioni nel 1995
60
’04
’07
Aferesi
’10
’13
Totale
30.006 nel 2013
LODI
Soci provincia Lodi dal 1992 al 2013
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
’92
’95
’98
’01
Soci non donatori
’04
’07
’10
Donatori
’13
Totale
3.739 donatori nel 1992
7.633 nel 2013
551 soci non donatori nel 1992
146 nel 2013
Donazioni provincia Lodi dal 1992 al 2013
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
’92
’95
’98
Sangue intero
9.860 donazioni nel 1992
’01
’04
Aferesi
’07
’10
’13
Totale
17.283 nel 2013
61
MANTOVA
Soci provincia Mantova dal 1978 al 2013
20.000
18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
’78
’83
’88
’93
Soci non donatori
’98
’03
’08
Donatori
’13
Totale
9.093 donatori nel 1978
17.447 nel 2013
900 soci non donatori nel 1978
1.079 nel 2013
Donazioni provincia Mantova dal 1978 al 2013
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
’78
’83
’88
Sangue intero
18.370 donazioni nel 1972
62
’93
’98
Aferesi
’03
’08
’13
Totale
31.870 nel 2013
MILANO
Soci provincia Milano dal 1978 al 2013
80.000
70.000
60.000
50.000
Costituzione Lodi
40.000
30.000
Costituzione Monza Brianza
20.000
10.000
0
’78
’83
’88
’93
Soci non donatori
’98
’03
’08
Donatori
’13
Totale
43.192 donatori nel 1978
47.671 nel 2013
13.830 soci non donatori nel 1978
1.137 nel 2013
Donazioni provincia Milano dal 1978 al 2013
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
Costituzione Lodi
Costituzione Monza Brianza
40.000
20.000
0
’78
’83
’88
Sangue intero
93.663 donazioni nel 1978
’93
’98
Aferesi
’03
’08
’13
Totale
96.904 nel 2013
63
MONZA BRIANZA
Soci provincia Monza Brianza dal 2009 al 2013
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
’09
’10
’11
Soci non donatori
’12
’13
Donatori
Totale
22.710 donatori nel 2009
24.284 nel 2013
572 soci non donatori nel 2009
541 nel 2013
Donazioni provincia Monza Brianza dal 2009 al 2013
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
’09
’10
Sangue intero
47.594 donazioni nel 2009
64
’11
’12
Aferesi
’13
Totale
46.264 nel 2013
PAVIA
Soci provincia Pavia dal 1978 al 2013
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
’78
’83
’88
’93
Soci non donatori
’98
’03
’08
Donatori
’13
Totale
6.035 donatori nel 1978
10.699 nel 2013
954 soci non donatori nel 1978
269 nel 2013
Donazioni provincia Pavia dal 1978 al 2013
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
’78
’83
’88
Sangue intero
15.036 donazioni nel 1978
’93
’98
Aferesi
’03
’08
’13
Totale
21.069 nel 2013
65
SONDRIO
Soci provincia Sondrio dal 1978 al 2013
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
’78
’83
’88
’93
Soci non donatori
’98
’03
’08
Donatori
’13
Totale
2.297 donatori nel 1978
7.912 nel 2013
142 soci non donatori nel 1978
51 nel 2013
Donazioni provincia Sondrio dal 1978 al 2013
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
’78
’83
’88
Sangue intero
3.231 donazioni nel 1978
66
’93
’98
Aferesi
’03
’08
’13
Totale
14.784 nel 2013
VARESE
Soci provincia Varese dal 1978 al 2013
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
’78
’83
’88
’93
Soci non donatori
’98
’03
’08
Donatori
’13
Totale
12.017 donatori nel 1978
24.740 nel 2013
1.004 soci non donatori nel 1978
420 nel 2013
Donazioni provincia Varese dal 1978 al 2013
50.000
45.000
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
’78
’83
’88
Sangue intero
22.810 donazioni nel 1978
’93
’98
Aferesi
’03
’08
’13
Totale
43.928 nel 2013
67
Sommario
“ …e il naufragar m’è dolce in questo mare”
1
Statuto Associativo
3
Regolamento AVIS Regionale Lombardia
Approvato con delibera Cd 27/11/2013
19
Norme per le riunioni ed il funzionamento del Consiglio Direttivo
39
Attività di formazione sanitaria in ECM
47
Rotte di navigazione
53
finito di stampare nel mese di aprile 2014 da
Grafiche Artigianelli
Via E. Ferri, 73 - 25123 Brescia - www.artigianelli.it
Regionale
Lombardia
Regionale
Lombardia
…e
naufragar mi è dolce
in questo mare
STATUTO E REGOLAMENTO AVIS REGIONE LOMBARDIA
Regionale
Lombardia
Regionale
Lombardia
Largo Volontari del Sangue, 1- 20133 Milano
Tel. 02 266.66.56 - Fax 02 266.78.18
www.avislombardia.it - [email protected]
guida alla navigazione
nell’arcipelago normativo
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statuto associativo