…e naufragar mi è dolce in questo mare STATUTO E REGOLAMENTO AVIS REGIONE LOMBARDIA Regionale Lombardia Regionale Lombardia Largo Volontari del Sangue, 1- 20133 Milano Tel. 02 266.66.56 - Fax 02 266.78.18 www.avislombardia.it - [email protected] guida alla navigazione nell’arcipelago normativo Regionale Lombardia Regionale Lombardia “ …e il naufragar m’è dolce in questo mare” Una sommaria esplorazione condotta nel primo anno del mandato in corso e il più recente incontro con i Segretari Provinciali hanno suggerito l’idea di questa pubblicazione. I nostri Statuto e Regolamento, frutto di un lungo percorso condiviso, tracciano l’orizzonte per il sistema avisino. Chi si iscrive ad una Associazione quasi mai guarda agli aspetti normativi, organizzativi, economici: la sfera delle motivazioni è tenuta distinta da quella della attività associativa. E questo è un primo elemento di “fragilità congenita” che rende instabile ogni terreno associativo. Chi si impegna nell’esperienza avisina perché impregnata di contenuti valoriali, non può prescindere dalla comprensione del testo statutario e, in modo particolare, dalla ratio dell’intero complesso articolato. Come è possibile canalizzare forme di partecipazione non conoscendo il diritto all’elettorato attivo e passivo? Come è possibile appassionarsi al gioco democratico non conoscendone i passaggi fondamentali? Come è possibile esercitare il diritto al dissenso non conoscendone l’alveo normativo? La presente agenda, di facile consultazione specialmente per i nostri Dirigenti, risponde a queste e ad altre domande, per far vivere di vita propria l’Avis in Lombardia. Vi sono raccolti anche i dati statistici più significativi delle Avis Provinciali lombarde per uno sguardo storico sulla vicenda avisina in Lombardia. Consapevoli della nostra funzione di animazione culturale e desiderosi di facilitare il percorso formativo, consegniamo l’opuscolo alle Associate riunite nella Assemblea Regionale del maggio 2014. Il titolo è una metafora, in bilico tra poesia e geografia: il mare rappresenta lo “Statuto” da esplorare; i vari “articoli” sono le “isole” che numerose lo popolano. È vero che rendono la navigazione più lenta, ma ad ogni approdo c’è la possibilità di scoprire un paesaggio nuovo del ricco arcipelago normativo. Buon viaggio. 1 Regionale Lombardia STATUTO ASSOCIATIVO Regolamento Avis Regionale Lombardia - Approvato con delibera Cd 27/11/2013 ART. 1 -COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE ART. 2 -SCOPI SOCIALI ART. 3 -ATTIVITÀ ART. 4 -SOCI ART. 5 -MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA ART. 6 -PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO ART. 7 -ALBO REGIONALE DEI BENEMERITI ART. 8 -ORGANI ART. 9 -L’ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI ART.10 -COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI ART.11 -IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE ART.12 -COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO ART.13 -IL PRESIDENTE ART.14 -COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI ART.15 -COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI ART.16 -PATRIMONIO ART.17 -ESERCIZIO FINANZIARIO ART.18 -CARICHE ART.19 -ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO ART.20 -RINVIO ART.21 -NORMA TRANSITORIA 4 Statuto Associativo ART.1 - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE c.1 L’Associazione “Avis Regionale di Lombardia della Regione Lombardia è costituita da coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue e dalle Associazioni Provinciali– e/o equiparate – Comunali, di base ed equiparate di appartenenza. c.2 L’Avis Regionale di Lombardia ha sede legale in Milano, Largo Volontari del Sangue n. 1, ed esplica la propria attività istituzionale esclusivamente nell’ambito della Regione Lombardia. c.3 L’Avis Regionale di Lombardia, che aderisce all’Avis Nazionale, è dotata di piena autonomia giuridica e di autonomia patrimoniale e processuale rispetto all’Avis Nazionale medesima. ART. 2 - SCOPI SOCIALI c.1L’Avis Regionale di Lombardia è un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica. c.2L’Avis Regionale ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue intero e/o di una sua frazione, volontaria, periodica, associata non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di diffondere nella comunità locale d’appartenenza i valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute. c.3 Essa pertanto, in armonia con i propri fini istituzionali, con quelli dell’Avis Nazionale, nonché del Servizio Sanitario Nazionale, si propone di: a) Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati e dei massimi livelli di sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue; b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere sottoposti a terapia trasfusionale; c) Promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini; d) Promuovere un’adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il territorio regionale, con particolare riferimento alle aree carenti e delle attività associative e sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del sangue e degli emocomponenti; 5 Statuto Associativo e) Favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole a livello regionale; f) Promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo. L’Avis Regionale di Lombardia persegue le proprie finalità ed esercita la propria attività nell’ambito del territorio della Regione Lombardia. ART.3 - ATTIVITÀ c.1Per il perseguimento degli scopi istituzionali enunciati nell’art. 2 del presente Statuto, l’Avis Regionale, nel rispetto di quanto previsto dal dall’art. 3 comma 1 dello statuto nazionale – coordinandosi con l’AVIS Nazionale e con le Istituzioni Pubbliche territoriali competenti – svolge nei confronti delle associazioni che la costituiscono, una funzione di indirizzo, di coordinamento e verifica per il raggiungimento degli obiettivi associativi rappresentando i propri associati nei confronti di tutti i soggetti, istituzionali, pubblici privati, di livello regionale. c.2In particolare, ai propri fini l’Avis Regionale svolge le seguenti attività: 1. Partecipa alla programmazione delle attività trasfusionali a livello regionale, in conformità al disposto delle leggi vigenti in materia, rappresentando l’associazione negli organismi istituzionali e presso le istituzioni di livello regionale, fornendo direttive e linee di indirizzo alle proprie associate per l’attuazione e il coordinamento delle politiche di settore sul territorio regionale; 2. Partecipa alla elaborazione delle politiche del terzo settore, con particolare riferimento all’associazionismo ed al volontariato, rappresentando l’associazione negli organismi di settore istituzionalmente previsti e cooperando all’interno degli organismi associativi di coordinamento; 3. Promuove e organizza campagne regionali di comunicazione sociale, informazione e promozione del dono del sangue, coordinandosi con le proprie associazioni aderenti e con le istituzioni competenti, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale, di propria competenza; 4. Collabora con le altre associazioni di settore e con quelle affini che promuovono l’informazione a favore della donazione di tessuti, organi, midollo osseo e cellule staminali emopoietiche; 5. Coordina il flusso informativo a livello regionale; 6. Promuove la conoscenza delle finalità associative e delle attività svolte attraverso la stampa associativa, nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e materiale multimediale; 7. Svolge attività di formazione nelle materie di propria competenza per i Dirigenti delle proprie associate ed anche per istituzioni ed organizza- 6 Statuto Associativo zioni esterne, con particolare riferimento al mondo della scuola e delle Forze Armate; 8. Promuove e partecipa ad iniziative di raccolta di fondi finalizzate a scopi solidali ed umanitari, al sostegno della ricerca scientifica, alla cooperazione internazionale ed allo sviluppo del settore socio-sanitario ed alla realizzazione di progetti di interesse associativo; 9. Promuove studi e ricerche, con particolare riferimento alle problematiche e dinamiche sociali, allo sviluppo del settore non-profit, allo sviluppo scientifico, tecnologico ed organizzativo della raccolta associativa di sangue ed al modello organizzativo e di sviluppo dell’Associazione; 10.Svolge direttamente o a mezzo di altri soggetti giuridici, anche societari, allo scopo costituiti, attività di servizio a favore delle proprie associate. c.3Al fine del perseguimento delle attività istituzionali e di tutte quelle ad esse strumentali, conseguenti e comunque connesse, l’Avis Regionale può compiere, in osservanza delle condizioni di legge, esclusivamente attività commerciali e produttive marginali. ART. 4 - SOCI c.1 Ai sensi dell’art. 1 del presente statuto, l’Avis Regionale è costituita da soci persone giuridiche e soci persone fisiche. c.2 Sono soci persone giuridiche dell’Avis Regionale: le Avis Provinciali – ed equiparate le Avis Comunali, di base – ed equiparate –, nonché le Avis territoriali di coordinamento intermedie già costituite alla data del 17 maggio 2003 operanti nel territorio amministrativo corrispondente. c.3 Sono soci persone fisiche dell’Avis Regionale tutti coloro che abbiano aderito alle Avis Comunali, di base od equiparate operanti nel territorio amministrativo. ART. 5 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA c.1 La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea, fatto salvo quanto previsto dall’art. 6. c.2 La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari. c.3 I soci persone fisiche partecipano all’Assemblea Regionale attraverso i delegati nominati dalle Assemblee Provinciali ed equiparate, i quali 7 Statuto Associativo esprimono ciascuno tanti voti quanti sono i soci persone fisiche che rappresentano. c.4 I soci persone giuridiche partecipano all’Assemblea Regionale a mezzo del loro rappresentante legale ovvero,previa delega,dal rappresentante legale di altro associato persona giuridica; il quale può essere portatore di un massimo di 5 deleghe. c.5 Tutti i soci persone fisiche sono eleggibili alle cariche sociali. c.6 La partecipazione all’Assemblea Regionale, sia ordinaria che straordinaria, è di un delegato ogni 1500 soci o frazione di soci persone fisiche, col minimo comunque di un delegato per ogni Associazione Provinciale o equiparate. c.7 I delegati sono determinati in base al numero dei soci delle Avis Comunali, di base o equiparate in possesso dei requisiti statutari richiesti alla data del 31 dicembre dell’anno sociale precedente; fermo restando che il numero dei soci non potrà mai superare di oltre un terzo il numero delle donazioni effettuate nell’anno di riferimento né essere inferiore al terzo di tale numero. c.8 La regolare posizione dei delegati è accertata secondo le disposizioni previste dal regolamento nazionale. ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO c.1 Le modalità di recesso, esclusione e di espulsione degli associati persone fisiche e giuridiche nonché le fattispecie per la perdita della qualifica di socio da parte della persona fisica sono regolamentate negli statuti dell’AVIS Nazionale e di quella Comunale, di base o equiparate, ai quali si fa rinvio. ART. 7 - ALBO REGIONALE DEI BENEMERITI c.1 L’Avis Regionale potrà istituire di benemeriti, nel quale iscrivere tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che hanno contribuito o contribuiscono anche una tantum, con il proprio sostegno, allo sviluppo morale e materiale dell’Associazione e siano stati considerati tali dal Consiglio Direttivo Regionale. c.2 La qualifica di benemerito dell’Associazione potrà essere attribuita dal Consiglio Regionale anche a personalità del mondo scientifico e/o accade- 8 Statuto Associativo mico che si siano prodigati nei campi e nelle materie afferenti l’ambito di attività associativa. ART. 8 - ORGANI c.1 Sono organi di governo dell’Avis Regionale: a) l’Assemblea Regionale degli Associati; b) il Consiglio Direttivo Regionale; c) il Comitato Esecutivo; d) il Presidente e il Vicepresidente Vicario. c.2 È organo di controllo dell’Avis Regionale il Collegio dei Revisori dei Conti. c.3 È organo di giurisdizione interna dell’Avis Regionale il Collegio Regionale dei Probiviri. ART. 9 - L’ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI c.1 L’Assemblea Regionale degli Associati è composta dai rappresentanti legali delle Associate persone giuridiche e dai delegati degli associati persone fisiche nominati dalle Assemblee Provinciali ed equiparate. I delegati degli associati persone fisiche mantengono il loro incarico fino alla nomina dei delegati dell’Assemblea Regionale ordinaria dell’anno successivo. c.2 Ogni associato ha diritto ad un voto, che esprime attraverso il sistema delle deleghe se trattasi di persona fisica, ovvero attraverso il presidente e legale rappresentante se trattasi persona giuridica. c.3 Il presidente e legale rappresentante della persona giuridica che sia temporaneamente impedito a partecipare alla Assemblea potrà farsi rappresentare ai sensi del comma 4 dell’art. 5. c.4 L’Assemblea Regionale degli Associati si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno entro il mese di aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Regionale, e l’approvazione del preventivo finanziario, predisposto dal Consiglio medesimo. c.5 L’Assemblea si riunisce, inoltre, ogni qualvolta deve assumere delibere di propria competenza, qualora fossero in gioco interessi vitali dell’Avis Regionale e nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell’Associazione, nonché ogni qualvolta lo riterrà necessario il Presidente o fosse richiesto congiuntamente da almeno un decimo dei soci o dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 9 Statuto Associativo c.6 L’Assemblea Regionale è convocata dal Presidente dell’Avis Regionale con avviso scritto inviato almeno quindici giorni prima della seduta. Nei casi di convocazione di urgenza l’avviso potrà essere inviato anche a mezzo telegramma, fax o messaggio di posta elettronica spedito almeno dieci giorni prima. c.7 In prima convocazione l’Assemblea Regionale è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà dei componenti aventi diritto, calcolato secondo le modalità e per gli effetti di cui ai commi 3, 4 e 6 dell’art. 5; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti, calcolati come sopra. c.8 Per dichiarare la decadenza dell’intero Consiglio Regionale occorre il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto dell’Assemblea Regionale. La deliberazione è consentita solo in presenza di specifico mandato conferito ai rappresentanti legali ed ai delegati di cui al c. 1 del presente articolo. c.9 Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione Regionale e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto dell’Assemblea Regionale. Per le modifiche del presente statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. c.10 Nel caso di parità dei voti, la proposta oggetto di deliberazione si intende respinta. c.11 Alla Assemblea Regionale degli Associati partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Direttivo Regionale, i componenti del Collegio Sindacali e i Consiglieri Nazionali della stessa Avis Regionale se non delegati. c.12 Della convocazione delle assemblee regionali viene data comunicazione all’AVIS Nazionale, la quale potrà inviare un proprio rappresentante. ART. 10 COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI c.1 Spetta all’Assemblea Regionale degli associati: a) l’approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi sull’attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Regionale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, l’approvazione del bilancio preventivo, predisposto dal Consiglio Direttivo Regionale; 10 Statuto Associativo b) l’approvazione di impegni economici pluriennali; c) l’elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale, del Collegio Regionale dei Probiviri, nonché della Commissione Verifica Poteri. d) la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti; e) l’approvazione delle modifiche del presente Statuto proposte dal Consiglio Direttivo Regionale; f) l’approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l’espansione dell’Associazione, proposte dal Consiglio Direttivo Regionale; g) la nomina dei delegati dei soci persone fisiche alla Assemblea Generale degli Associati dell’AVIS Nazionale; h) la formulazione della proposta dei candidati alle cariche elettive dell’AVIS Nazionale nel rispetto di quanto disposto dal regolamento nazionale; i) lo scioglimento dell’Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo Regionale ovvero di almeno un terzo degli associati, nonché la nomina dei liquidatori e la devoluzione dell’eventuale patrimonio residuo; i) la determinazione delle quote sociali di propria competenza; k) ogni altro compito che non rientri, per legge o per statuto, nella competenza di un altro organo associativo. c.2 Le competenze dell’Assemblea Regionale degli Associati non sono delegabili né surrogabili dal Consiglio Direttivo Regionale. ART. 11 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE c.1 Il Consiglio Direttivo Regionale è composto da membri eletti dall’Assemblea Regionale degli Associati, nel numero deliberato dall’Assemblea dell’anno precedente a quella del rinnovo delle cariche associative e garantendo comunque, con almeno un consigliere, la rappresentanza di ciascuna Avis Provinciale esistente sul territorio. c.2 Il Consiglio Direttivo Regionale elegge al proprio interno il Presidente, e su proposta del Presidente medesimo uno o due Vicepresidenti – dei quali uno Vicario – il Segretario e il Tesoriere i quali costituiscono l’Ufficio di Presidenza. c.3 L’Ufficio di Presidenza, nonché 2 componenti, eletti all’interno del Consiglio Regionale, sempre su proposta del Presidente, formano il Comitato Esecutivo, che esplica le funzioni di cui all’art. 12 del presente Statuto. 11 Statuto Associativo c.4 Il Consiglio Direttivo Regionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l’anno, entro il 31 dicembre ed il 31 marzo, rispettivamente per l’approvazione definitiva dello schema di preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Regionale degli Associati nei termini di cui al 4° comma dell’art. 9 e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Inoltre potrà curare la variazione – ove giudicato necessario e/o opportuno – tra i capitoli di spesa del preventivo finanziario già approvato dall’Assemblea Regionale degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate. c.5 Il Consiglio Regionale deve essere convocato con avviso scritto, inviato nominativamente almeno otto giorni prima. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata anche a mezzo fax, telegramma o posta elettronica, inviato almeno due giorni prima. c.6 Il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. c.7 La mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo Regionale per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina la decadenza dal Consiglio medesimo, della quale viene preso atto con deliberazione adottata all’atto dell’approvazione del verbale della seduta successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza. c.8 Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per quella di proposta all’Assemblea Generale degli Associati dell’AVIS Nazionale circa l’espulsione di un’Avis Comunale, di base – o equiparata – o di un’Avis Provinciale – o equiparata – ovvero per quella di proposta di modifica statutaria da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Regionale, per le quali occorre il voto favorevole di almeno metà più uno dei componenti aventi diritto. Nel caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. c.9 Nel caso in cui nel corso di un mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, nell’ordine subentrano i non eletti. c.10 Ove i non eletti di volta in volta interpellati, nell’ordine di cui al precedente comma 9, non possano o non vogliano accettare la carica, il Consiglio procede alla sostituzione mediante cooptazione tra i soci statutariamente in regola. In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso 12 Statuto Associativo dello stesso mandato, della metà dei componenti del Consiglio ma, in tal caso, si procederà al rinnovo dell’intero Consiglio. c.11 Qualora, durante un mandato, cessino contemporaneamente la metà più uno dei Consiglieri eletti in sede di Assemblea elettiva, decade l’intero Consiglio Regionale. c.12 Al Consiglio Direttivo Regionale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per legge o per statuto, all’Assemblea Regionale degli Associati, nonché l’esecuzione e l’attuazione delle delibere di quest’ultima e l’esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari. Il Consiglio Direttivo Regionale potrà, altresì, ove ritenuto necessario e/o opportuno, nominare un Direttore Generale, fissandone con apposita delibera competenze, funzioni, compensi e durata dell’incarico. c.13 Nei casi di necessità e di urgenza e/o ove sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo Regionale nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui al comma 5 del presente articolo, si applica la lett. c) del 2° comma dell’art. 13. c.14 I poteri del Consiglio Direttivo Regionale possono essere singolarmente delegati, dall’organo stesso, al Presidente, al Vicepresidente, all’Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecutivo. ART. 12 - COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO c.1 Il Comitato Esecutivo – cui compete la predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e di bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Regionale degli Associati per il tramite del Consiglio Regionale – delibera altresì, riferendo al Consiglio medesimo, sui seguenti argomenti: a) la generale promozione ed il coordinamento delle attività delle Avis associate; b) la elaborazione di sistemi, di criteri operativi e di mezzi di comunicazione volti alla promozione ed allo sviluppo del volontariato del sangue; c) l’acquisto di beni e servizi nei limiti di spesa fissati dal bilancio preventivo; d) l’acquisto di beni ammortizzabili nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Regionale; e) la scelta delle persone che dovranno prestare la propria opera in favore dell’Associazione, a titolo di lavoro subordinato o autonomo e la risoluzione dei rapporti medesimi; 13 Statuto Associativo f) la decisione di agire e resistere in giudizio, di transigere o di rinunciare alle azioni, di compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori e di nominare avvocati e consulenti; g) il conferimento di incarichi di consulenza e di prestazione professionale tanto a titolo gratuito che oneroso nei limiti di spesa determinati annualmente dal Consiglio Regionale; c.2 Il Comitato Esecutivo inoltre delibera su tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio Regionale, del quale esegue le delibere; attende all’ordinaria amministrazione; assume, in luogo del Consiglio Regionale, le decisioni urgenti da sottoporre alla ratifica del Consiglio medesimo in occasione della prima riunione successiva. c.3 Per i tempi e le modalità di convocazione delle sedute del Comitato Esecutivo – che può riunirsi anche in video conferenza – e per la formazione delle maggioranze nelle relative deliberazioni si applicano le medesime disposizioni del Consiglio Regionale, fermi restando i tempi dell’approvazione dei bilanci, di cui al presente statuto. c.4 In tutti i casi di decadenza del Consiglio Regionale previsti dal presente Statuto decade automaticamente anche il Comitato Esecutivo e si provvederà alla sua ricostituzione ai sensi del comma 3 dell’art. 11 all’atto dell’insediamento del nuovo Consiglio Regionale. ART. 13 - IL PRESIDENTE c.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Regionale al proprio interno, presiede l’Avis Regionale, ne ha la rappresentanza legale ed ha la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio. c.2 Al Presidente spetta, inoltre: a) convocare e presiedere l’Assemblea Regionale degli Associati, il Consiglio Regionale, il Comitato Esecutivo, nonché formularne l’ordine del giorno; b) curare l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del Comitato Esecutivo; c) assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari nelle materie di competenza del Comitato Esecutivo, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica del Comitato medesimo in occasione di una riunione che dovrà essere convocata entro 10 giorni successivi. c.3Nell’espletamento dei propri compiti, il Presidente è coadiuvato dal Segretario 14 Statuto Associativo c.4In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario. c.5 La firma e/o la presenza del Vicepresidente Vicario fa fede, di fronte ai terzi, dell’assenza o dell’impedimento temporanei del Presidente. ART. 14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI c.1 Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti effettivi e due supplenti nominati dall’Assemblea Regionale degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità, fatto salvo il Presidente che deve essere iscritto all’apposito Albo dei Revisori contabili. c.2 I Revisori durano in carica 4 anni e possono essere rinominati. c.3 Il Collegio esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto. c.4 I Revisori dei Conti, che partecipano di diritto all’Assemblea Regionale degli Associati, intervengono alle sedute del Consiglio Direttivo Regionale in cui vengano assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo. Art. 15 - COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI c.1 Il Collegio Regionale dei Probiviri – eletto dalla Assemblea Regionale degli Associati – si compone di tre membri effettivi e due supplenti scelti tra persone dotate della necessaria competenza. c.2 Il Collegio Regionale dei Probiviri, che elegge al proprio interno il Presidente dell’organo, svolge – ove adito – la funzione di giudice di primo grado in ordine all’espulsione o all’esclusione del socio persona fisica, deliberata dal Consiglio Direttivo Comunale nei casi di cui all’art. 5 dello statuto delle Avis Comunali o equiparate; svolge inoltre, ove adito, la funzione di giudice di primo grado in ogni controversia tra soci persone fisiche o tra soci persone giuridiche appartenenti alla propria regione ovvero tra soci persone fisiche e soci persone giuridiche sempre appartenenti alla regione medesima. Decide altresì negli altri casi indicati dal presente statuto. c.3 Le competenze del Collegio e la procedura di funzionamento sono disciplinate dalle norme del Regolamento Nazionale. 15 Statuto Associativo c.4 Le decisioni del Collegio Regionale dei Probiviri sono appellabili di fronte al Collegio Nazionale dei Probiviri. c.5 La carica di membro del Collegio Regionale dei Probiviri è incompatibile con qualunque altra carica o funzione nell’ambito degli organi ed organismi associativi, anche appartenenti alle persone giuridiche associate. ART. 16 - PATRIMONIO c.1 È costituito un fondo di dotazione indisponibile del valore di Euro 26.000 (ventiseimila/00). c.2 Il patrimonio dell’Avis Regionale è costituito da beni mobili ed immobili e potrà essere incrementato ed alimentato con: a) il reddito del patrimonio; b) i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; c) i contributi di organismi internazionali; d) i rimborsi derivanti da convenzioni; e) le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell’istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali; f) ogni altro incremento derivante dalle attività commerciali e produttive marginali svolte dall’Avis Regionale, nel rispetto delle norme di legge. c.3 Il Consiglio Direttivo Regionale provvederà all’investimento, all’utilizzo ed all’amministrazione dei fondi di cui dispone l’ente, nel rispetto del suo scopo. c.4 È vietato all’Avis Regionale distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. c.5 Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. ART. 17 - ESERCIZIO FINANZIARIO c.1 L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare. c.2 Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio 16 Statuto Associativo Direttivo Regionale lo schema di preventivo finanziario dell’anno successivo che verrà approvato entro il 30 di aprile dall’Assemblea Regionale degli Associati, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell’anno precedente. ART. 18 - CARICHE c.1 Tutte le cariche sociali sono quadriennali e sono non retribuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. c.2 Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione all’assolvimento dell’incarico. c.3 Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere delle Avis di coordinamento e delle Avis Comunali della Regione non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei commi 9, 10 e 11 dell’art. 11, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno c.4 Il regolamento nazionale disciplina i casi di incompatibilità. ART. 19 - ESTINZIONE O SCIOGLIMENTO c.1 Lo scioglimento dell’Avis Regionale può avvenire con delibera dell’Assemblea Regionale degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo Regionale, solo in presenza del voto favorevole di almeno i tre quarti dei suoi componenti aventi diritto. c.2 In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti all’AVIS Nazionale o ad altra organizzazione che persegue finalità analoghe, sentito l’organismo di controllo di cui alla legge 662/96. ART. 20 - RINVIO c.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme dello statuto e del regolamento dell’AVIS Nazionale, quelle dello statuto delle Avis Comunali, di base o equiparate che siano associate all’Avis Regionale, nonché quelle del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia 17 Statuto Associativo e in particolare della L. 266/1991 e del D.Lgv. 460/97 e successive loro modificazioni ed integrazioni Art. 21 - NORMA TRANSITORIA c.1 Nelle more dell’approvazione del presente statuto nei modi e nei tempi di legge, si applicano le disposizioni del vigente statuto dell’Avis Nazionale. c.2 I titolari di cariche sociali mantengono l’incarico – salvo dimissioni o altro personale impedimento – fino alla scadenza naturale del mandato triennale iniziato sotto la vigenza del testo statutario attualmente in vigore. c.3 Nel computo dei mandati di cui ai commi 3 dell’art. 18 del presente Statuto si considerano anche quelli espletati precedentemente. Solo per il rinnovo delle cariche del mandato 2005-2008, nelle Avis Comunali, con meno di 500 soci alla data del 31 dicembre 2004, per l’applicazione del c.3 dell’art. 18 verrà conteggiato solo il mandato precedente. c.4 L’entrata in vigore del presente Statuto comporta l’immediata abrogazione di tutte le normative regionali e di ogni altra disposizione da esse derivante oggi vigente. 18 Regionale Lombardia REGOLAMENTO AVIS REGIONALE LOMBARDIA Approvato con delibera Cd 27/11/2013 ART. 1 -COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE ART. 2 -SOCI ART. 3 -DIRITTI DEI SOCI ART. 4 -DOVERI DEI SOCI ART. 5 -LOGO E SEGNI DISTINTIVI DELL’ASSOCIAZIONE ART. 6 -BENEMERENZE ASSOCIATIVE ART. 7 -MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA ART. 8 -COSTITUZIONE ED ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI ART. 9 -ORGANI ART.10 -ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI ART.11 -CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE ART.12 -COMITATO ESECUTIVO REGIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE ART. 13 -COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE ART. 14 - COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZONAMENTO E COMPETENZE ART. 15 -OBBLIGATORIETA’ GIURISDIZIONE INTERNA ART. 16 -NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE ART. 17 -CARICHE ART. 18 -DIRETTORE SANITARIO ART. 19 -NORME ELETTORALI ART. 20 -DATA E INDIZIONE DELLE ELEZIONI ART. 21 -ELETTORATO ATTIVO ART. 22 -ELETTORATO PASSIVO ART. 23 -VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE ART. 24 -COMPETENZE DELLA VERIFICA POTERI ART. 25 -NORME APPLICATIVE SULLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI ART.26 -VERIFICA DEI QUORUM ED ESPRESSIONI DI VOTO PALESE ART. 27 -IL COMITATO ELETTORALE ART. 28 -VOTAZIONI ART. 29 -RICORSI CONTRO I RISULTATI DELLE ELEZIONI E LE DECISIONI DEL COMITATO ELETTORALE ART. 30 - NORMA FINALE Regolamento Avis Regionale Lombardia - Approvato con delibera Cd 27/11/2013 ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE c.1 L’Avis Regionale Lombardia (di seguito solo Avis) che aderisce all’AVIS Nazionale in virtù dell’assenso espresso dal Comitato Esecutivo è stata costituita il 23 Aprile dell’anno 1972, ha sede legale nel comune di Milano e attualmente corrente in Largo Volontari del Sangue 1. ART. 2 - SOCI c.1 L’iscrizione all’Associazione del socio persona fisica viene effettuata su deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale, di Base o Equiparata sotto ordinata, previa domanda scritta presentata dall’aspirante socio, su apposito stampato predisposto dall’AVIS Nazionale. c.2 Un socio deve essere iscritto ad una sola Avis Comunale, di Base o Equiparata e non può essere iscritto ad altra organizzazione di donatori di sangue. c.3 Un socio, già iscritto ad una Avis Comunale, di Base o Equiparata, può chiedere di essere trasferito ad un’altra Avis Comunale, di Base o equiparata. c.4 Il trasferimento decorre dalla data in cui il Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale, di Base o Equiparata interessata, accoglie l’istanza di adesione del socio. c.5 L’Avis deve comunicare all’AVIS Nazionale entro il mese di marzo di ogni anno l’elenco dei soci iscritti al 31 Dicembre dell’anno precedente, completo di tutte le variazioni e aggiornamenti (nuove iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti...) fornite dalle Avis Provinciali sotto ordinate. Le Avis Comunali, di Base o Equiparate hanno competenza al trattamento dei dati per modifiche e aggiornamenti in corso d’anno. c.6 L’Avis può richiedere ad un’Avis Comunale, di Base o equiparata del proprio territorio – formulandone la motivazione con delibera del Consiglio Direttivo competente – di accogliere la richiesta di iscrizione di un socio non donatore che collabora con continuità a favore della stessa Avis. Gli oneri sociali sono a carico dell’Avis sovra ordinata che ha richiesto l’iscrizione. L’eventuale mancato accoglimento della richiesta deve essere motivato. c.7 Il Presidente Regionale o suo delegato è responsabile, nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di “privacy”, del trattamento dei dati sensibili forniti dai soci ai fini associativi. 21 Regolamento Avis Regionale Lombardia - Approvato con delibera Cd 27/11/2013 c.8 La procedura di adesione all’AVIS Nazionale dei soci persone giuridiche è stabilita con circolare adottata dal Presidente Nazionale. ART. 3 - DIRITTI DEI SOCI c.1 Il socio ha diritto: a) al riconoscimento e alla tutela del valore etico del proprio dono; b) alla tutela dei propri dati personali; c) al rispetto ed alla tutela del proprio status di socio e donatore ad ogni livello associativo; d) all’elettorato attivo e passivo; e) ad adire gli organi di giurisdizione interna per eventuali violazioni di norme statutarie e regolamentari da parte di altri associati persone fisiche ovvero giuridiche. ART. 4 - DOVERI DEI SOCI c.1 I soci non possono avvalersi della loro appartenenza alla Associazione o degli eventuali incarichi ricoperti nella stessa per fini diversi da quelli previsti dallo statuto. c.2 Ogni decisione assunta dagli organi associativi, nel rispetto del principio di democrazia e delle competenze previste dallo statuto e dal presente regolamento, è vincolante e deve essere osservata da tutti i soci. c.3 Tutti i soci, oltre all’attività di donazione di sangue e di emocomponenti e/o alla collaborazione per le attività associative, devono svolgere in relazione alle proprie possibilità, nel pieno rispetto dell’etica associativa, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dagli organi competenti, opera di promozione della donazione di sangue volontaria, anonima, gratuita e associata, nonché opera di propaganda finalizzata alla crescita associativa. c.4 La periodicità della donazione di sangue e/o di emocomponenti è stabilita nel rispetto della normativa vigente in materia e dei protocolli adottati. c.5 I soci sono tenuti a fornire all’Associazione tutte le informazioni utili ai soli fini associativi. c.6 Il trattamento dei dati sensibili di cui l’Associazione è in possesso deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. 22 Regolamento Avis Regionale Lombardia - Approvato con delibera Cd 27/11/2013 c.7 Il socio donatore deve: a) rifiutare qualunque compenso per le donazioni effettuate; b) evitare di dare notizie atte ad individuare che si sia assoggettato a prelievo a favore di persone determinate; c) fare riferimento per l’attività donazionale alle indicazioni dell’Avis Comunale, di Base o Equiparata di appartenenza; d) fornire al personale medico i propri dati anamnestici veritieri; e) osservare scrupolosamente le disposizioni in ordine all’ammissibilità alla donazione di sangue e/o emocomponenti, alla loro periodicità ed alle indagini sanitarie ai fini della idoneità alla donazione; f) comunicare alla propria Avis Comunale, di Base o Equiparata tutte le informazioni utili e necessarie ai fini delle attività associative. ART. 5 - LOGO E SEGNI DISTINTIVI DELL’ASSOCIAZIONE c.1 Il nome, il logo, le strutture, i servizi dell’Associazione devono essere utilizzati esclusivamente per i fini associativi previsti dallo statuto. c.2 L’AVIS Nazionale è titolare del nome, del simbolo, del logo, e di ogni altro segno distintivo della Associazione, e ne tutela il corretto utilizzo. c.3 La modulistica utilizzata per le comunicazioni interne ed esterne dell’Associazione deve essere uniforme per tutto il territorio nazionale. c.4 Fatte salve le iniziative di carattere istituzionale o in collaborazione con le istituzioni pubbliche, l’abbinamento non temporaneo del logo e/o dei segni distintivi dell’AVIS con il logo e/o con segni distintivi di altri soggetti, ivi comprese altre associazioni di volontariato, deve essere preventivamente autorizzato – su richiesta espressa tramite l’Avis Regionale e corredata del relativo parere – dal Comitato Esecutivo Nazionale. c.5 La vigilanza in ordine al corretto utilizzo del nome, del logo e di ogni altro segno distintivo dell’AVIS è esercitata dal Consiglio Direttivo dell’AVIS Nazionale, che, anche su segnalazione di qualunque socio, adotterà i provvedimenti opportuni. 23 Regolamento Avis Regionale Lombardia - Approvato con delibera Cd 27/11/2013 ART. 6 - BENEMERENZE ASSOCIATIVE c.1 La foggia delle benemerenze è stabilita dal Consiglio Nazionale, sentita la Consulta dei Presidenti Regionali, ed è uguale per tutti i soci. c.2 Esse vengono attribuite in base ai criteri stabiliti dal Consiglio Nazionale che, vincolanti per tutte le Avis territoriali, tengono conto, oltre che della attività donazionale, anche della fedeltà associativa. ART. 7 - MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA c.1 La regolare posizione degli aventi diritto di voto nell’Assemblea dell’Avis Regionale, cioè i legali rappresentanti dei soci persone giuridiche e i delegati dei soci persone fisiche, è accertata dalla Commissione Verifica Poteri sulla base della documentazione inviata dalle Avis Provinciali. c.2 Tale documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante, consiste in: 1. i nominativi dei Presidenti e legali rappresentanti dei soci persone giuridiche; 2. i nominativi dei delegati, effettivi e supplenti, dei soci persone fisiche e dei candidati alle cariche associative, risultanti dal verbale del Comitato Elettorale; 3. la documentazione dalla quale risulti l’avvenuto regolare pagamento delle quote associative; 4. il nominativo del Capo delegazione. c.3 Il delegato persona fisica impedito è sostituito da un delegato supplente o da un delegato persona fisica, indicato dal capo delegazione sulla base dei criteri definiti dall’Assemblea Provinciale. c.4 Ogni legale rappresentante non può essere portatore di più di cinque (statuto art. 5 c. 4) deleghe di altro associato persona giuridica, mentre il delegato persona fisica può essere portatore di una sola delega di altro delegato persona fisica. c.5 I componenti del Consiglio di Avis Lombardia non possono essere delegati di soci persone fisiche. c.6 La Commissione Verifica Poteri, che dura in carica quattro anni, è costituita da componenti eletti dall’Assemblea Regionale dell’anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali, nel numero stabilito dalla Assemblea stessa. La Commissione elegge al proprio interno il Presidente. 24 Regolamento Avis Regionale Lombardia - Approvato con delibera Cd 27/11/2013 ART. 8 - COSTITUZIONE ED ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI c.1 La costituzione di un’Avis territoriale, riferimento del corrispondente territorio politico-amministrativo, avverrà secondo le modalità previste da apposita circolare emanata dal Presidente Nazionale. c.2 La costituzione di un’Avis Comunale o Provinciale dovrà coincidere, rispettivamente, con il territorio politico-amministrativo del Comune o della Provincia di riferimento. c.3 Nelle aree metropolitane, al fine di favorire la crescita della Associazione, è opportuno che vengano costituite più Avis di Base. c.4 Le quote associative dovute all’Avis Regionale sono stabilite dall’Assemblea dei soci con riferimento ai soci persone fisiche e ai soci persone giuridiche al 31 dicembre dell’anno precedente. c.5 Il versamento delle quote associative, previste al precedente comma 4, relative ai soci persone fisiche, sarà effettuato per il tramite delle Avis Provinciali in due soluzioni, la prima di norma pari al 60% entro il 30 marzo e la seconda a saldo entro il 30 settembre di ogni anno. c.6 Le quote relative ai soci persone giuridiche, previste al precedente comma 4, saranno versate in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno. ART. 9 - ORGANI c.1 Tutti gli organi hanno sede presso gli uffici dell’Avis Regionale c.2 L’espressione di volontà di ogni organo collegiale, di norma, avviene con voto palese. c.3 L’elezione degli organi di governo, di controllo e di giurisdizione avviene mediante scrutinio segreto. c.4 Tuttavia l’Assemblea e/o gli organi collegiali possono, con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, deliberare diversamente. c.5 Ogni avente diritto al voto non potrà esprimere preferenze in numero superiore ai 2/3 dei componenti effettivi da eleggere. 25 Regolamento Avis Regionale Lombardia - Approvato con delibera Cd 27/11/2013 ART. 10 - L’ASSEMBLEA REGIONALE DEGLI ASSOCIATI c.1 La sede dell’Assemblea degli associati è stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo. c.2 La convocazione dei soci persone giuridiche all’Assemblea è fatta a mezzo servizio postale, oppure tramite posta elettronica o fax. La convocazione dei delegati dei soci persone fisiche è inviata a mezzo servizio postale o posta elettronica certificata tramite le Avis Provinciali di riferimento. c.3 Ogni delegato di soci persone fisiche o legale rappresentante del socio persona giuridica potrà prendere visione della bozza della relazione associativa e dei bilanci e di ogni altro documento, ai fini di un completo dibattito, sul sito Internet dell’Avis Regionale, oppure presso l’Avis di riferimento. c.4 La documentazione dovrà essere disponibile 15 giorni prima dell’Assemblea. c.5 In apertura di Assemblea vengono nominati tre o più questori di sala per la conta dei voti espressi in modo palese e per quanto altro necessario per il regolare espletamento dei lavori assembleari. ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE c.1 La composizione del Consiglio Direttivo è determinata secondo le norme previste dal successivo articolo 25. c.2 Il Consiglio Direttivo per la realizzazione del proprio programma, può strutturarsi in aree dipartimentali, che vengono definite con apposita delibera all’inizio di ciascun mandato. c.3 i consiglieri eletti alle strutture superiori vengono invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo c.4 Ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera c) e dell’art. 3, comma 2, punto 7 del vigente Statuto di Avis Lombardia, il Consiglio Direttivo in continuità e in armonia con gli scopi sociali e l’attività associativa, contenuti negli articoli citati, riconosce la centralità della progettazione ed erogazione di eventi formativi rivolti agli Associati e ai professionisti della Sanità nell’ambito della Educazione Continua in Medicina, sia attraverso moduli residenziali che in formazione a distanza “FAD”, quale strumento di informazione e promozione associative. Al fine di garantire il perseguimento di questi scopi e la qualità della formazione erogata, il Consiglio Direttivo istituisce il Comitato Scientifico. 26 Regolamento Avis Regionale Lombardia - Approvato con delibera Cd 27/11/2013 ART. 12 - COMITATO ESECUTIVO: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE c.1 Il Segretario procede alla stesura dei verbali ed è responsabile della loro tenuta, dirige e controlla il funzionamento degli uffici, impartisce le disposizioni al personale per l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e ne sorveglia l’esecuzione, ha le funzioni di capo del personale e propone al Comitato Esecutivo tutti i provvedimenti del caso. c.2 Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione finanziaria della sede Regionale predispone i bilanci consuntivi e preventivi, gestisce i rapporti bancari e postali secondo le modalità di cui al 3° comma del successivo articolo 16. c.3 Ogni membro del Comitato Esecutivo o dell’Ufficio di Presidenza è responsabile dell’attuazione delle deleghe a lui singolarmente attribuite dal Consiglio Direttivo, dei progetti e delle decisioni approvate dallo stesso organo. ART. 13 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE c.1 Il Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato Esecutivo può deliberare di fare certificare il proprio bilancio da una società di certificazione. c.2 Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito dell’attività di controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi. c.3 Il Presidente, eletto tra i membri effettivi, deve convocare il Collegio almeno ogni novanta giorni per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo. c.4 Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Consiglio Direttivo, prima della sua presentazione all’Assemblea, alla quale espone la propria relazione. c.5 Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale; copia di questo va inviata al Consiglio Direttivo. c.6 I Revisori hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali rilievi negativi, al Consiglio Direttivo e ove ne sussistano le fattispecie previste dalla legge, alle autorità competenti. 27 Regolamento Avis Regionale Lombardia - Approvato con delibera Cd 27/11/2013 c.7 Alle attività del Collegio dei Revisori si applicano le norme dettate in proposito dal Codice Civile. ART. 14 - COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE c.1 Il ricorso avanti al Collegio Regionale dei Probiviri, sottoscritto dal ricorrente e dall’eventuale suo patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato o inviato, presso la Sede Regionale, entro il termine perentorio di trenta giorni dal fatto che vi ha dato origine o dalla conoscenza di esso. c.2 Ove il ricorso sia in sede di primo grado ed il ricorrente non sia in possesso di tutta la documentazione alla scadenza del termine, potrà produrre la stessa anche oltre tale termine, comunque non oltre il quindicesimo giorno dalla data in cui ne è venuto in possesso. c.3 Il Presidente trasmette la documentazione e assegna alla controparte il termine di trenta giorni per la spedizione o il deposito di eventuale contro ricorso e fissa la data del dibattimento, dandone comunicazione con raccomandata A/R alle parti ed ai loro eventuali patrocinatori. c.4 Il Presidente, ricevuti gli atti, provvede alla convocazione del Collegio. c.5 Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l’assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso ed è obbligatorio il preliminare tentativo di conciliazione. c.6 Il Collegio, in caso di propria incompetenza, trasmette gli atti all’Organo competente e pone alle parti termine non superiore a trenta giorni per la riassunzione avanti all’Organo competente. c.7 Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai tre componenti del Collegio. c.8 La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni – salvo proroga appositamente deliberata dal Collegio – e comunicata a cura del Presidente del Collegio medesimo con lettera raccomandata inviata, entro i quindici giorni successivi, alle parti interessate, al Presidente dell’AVIS Nazionale al Presidente dell’Avis Regionale e ai Presidenti delle Avis delle parti per quanto di competenza. 28 Regolamento Avis Regionale Lombardia - Approvato con delibera Cd 27/11/2013 c.9 L’impugnazione della decisione del Collegio dei Probiviri Regionali in primo grado può essere proposta mediante deposito del ricorso avanti al Collegio Nazionale dei Probiviri e comunicata alla eventuale controparte entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione. c.10 L’impugnazione sospende l’efficacia della decisione, fermo restando quanto stabilito dai commi 6 e 7 dell’articolo 7 dello Statuto Nazionale. c.11 Il Collegio ha facoltà, a richiesta di chi vi abbia interesse, di prendere in via provvisoria – nelle more della decisione definitiva – i provvedimenti cautelari di cui alle lett. a), b) e c) del successivo comma 12. c.12 Le sanzioni sono costituite dalla: • censura scritta; • sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi, dalle singole cariche associative ricoperte; • sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi dall’attività associativa; • espulsione dall’associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, con l’obbligo di restituzione della tessera. c.13 Il Segretario Generale dell’AVIS Nazionale, obbligatoriamente informato del provvedimento definitivo, cura la tenuta del registro dei soci espulsi e ne da comunicazione alle Avis territoriali competenti. c.14 Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Consiglio Direttivo dell’Avis Comunale o di Base di appartenenza può, nelle more della decisione definitiva in ordine all’espulsione del socio persona fisica, disporne la sospensione cautelare. c.15 Il socio espulso, decorsi almeno cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione, può essere riammesso nell’associazione, previo parere favorevole dell’Avis Comunale, di Base o Equiparata a cui si rivolge per la riammissione, con provvedimento del Presidente Nazionale. ART. 15 - OBBLIGATORIETÀ GIURISDIZIONE INTERNA c.1 La richiesta di adesione all’Associazione comporta l’accettazione della giurisdizione interna, come disciplinata da Statuto e Regolamento. c.2 L’eventuale ricorso alla magistratura ordinaria, fatte salve le decadenze di legge, può solo avvenire successivamente alla definizione del procedimento interno. 29 Regolamento Avis Regionale Lombardia - Approvato con delibera Cd 27/11/2013 ART. 16 - NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE c.1 L’Avis Regionale deve tenere le scritture contabili ed i libri sociali di cui alle disposizioni vigenti in materia di Associazioni di volontariato. c.2 Tutte le operazioni relative all’amministrazione dell’Associazione devono essere disposte dal Tesoriere e supportate da idonea documentazione. c.3 I rapporti di conto corrente e di deposito di denaro, bancari o postali e le relative movimentazioni, sono disposti con firma disgiunta, salvo diversa decisione del Consiglio Direttivo, dal Presidente, e/o dal Tesoriere e/o da eventuali delegati individuati con apposita delibera del Comitato Esecutivo. c.4 Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione amministrativa, il Consiglio Direttivo è tenuto – per il tramite del Tesoriere – a fornire al socio che ne formuli motivata richiesta elementi conoscitivi in ordine alla gestione stessa. ART. 17 - CARICHE c.1 L’accettazione della carica da parte dei componenti del Consiglio Direttivo del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio Regionale dei Probiviri deve risultare da apposito verbale dell’organo di cui sono componenti. c.2 Ogni carica sociale è incompatibile in presenza di rapporti di parentela o di affinità fino al terzo grado, di coniugio, di affari, di lavoro, nonché di ogni altra condizione che possa configurare contrasto con gli interessi e le finalità dell’Associazione. c.3 Per accertare se uno dei rapporti e/o condizioni evidenziati dal precedente comma possano effettivamente determinare una causa di incompatibilità relativamente alla carica sociale detenuta, accorre tener conto del possibile pregiudizio che, per l’Associazione, potrebbe derivare dagli atti e/o provvedimenti adottati e/o adottandi dalle parti coinvolte. Ogni situazione di conflitto d’interesse va quindi tempestivamente rimossa. c.4 Le controversie in ordine al presente articolo vanno rimesse al Collegio regionale dei Probiviri. 30 Regolamento Avis Regionale Lombardia - Approvato con delibera Cd 27/11/2013 ART. 18 - DIRETTORE SANITARIO Il Direttore Sanitario è nominato dal Consiglio su proposta del Presidente e viene Individuato prioritariamente tra i medici presenti in Consiglio Direttivo. Partecipa di diritto ai lavori dell’Esecutivo. Svolge principalmente attività di: • Coordinamento del Comitato Medico Regionale che è costituito dai medici presenti in Consiglio Direttivo, dai Direttori Sanitari delle Avis Provinciali e delle Unità di Raccolta della Regione; • Supporto tecnico-scientifico negli organismi sanitari regionali (Commissione Tecnico Scientifica); • Partecipazione all’attività del Comitato Medico dell’AVIS Nazionale; • Supporto sanitario all’attività del Consiglio Direttivo; • Organizzazione, in sintonia con le attività del Consiglio Direttivo, di iniziative di formazione su temi sanitari. ART. 19 - NORME ELETTORALI c.1 Le modalità di esercizio del voto, le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell’Avis Regionale nonché ogni procedura connessa alle elezioni stesse sono disciplinate – oltre che dalle norme statutarie vigenti – dalle disposizioni di cui ai successivi articoli. ART. 20 - DATA E INDIZIONE DELLE ELEZIONI c.1 Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali dell’Avis Regionale hanno luogo nei tempi e con le modalità previste dallo Statuto dell’Associazione medesima e dal presente Regolamento. ART. 21 - ELETTORATO ATTIVO c.1 Ogni socio persona fisica – ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell’articolo 4 dello Statuto Comunale o di Base – esercita il diritto di elettorato attivo direttamente ovvero per delega, come previsto dalle disposizioni contenute nello Statuto stesso, in presenza dei presupposti ivi richiesti. ART. 22 - ELETTORATO PASSIVO c.1 Ogni socio persona fisica può proporre la propria candidatura alla elezione a componente di uno degli organi la cui elezione o nomina rientri nelle competenze delle Assemblee dell’Avis Regionale e dell’AVIS Nazionale o ad essere designato quale delegato Generale degli Associati. 31 Regolamento Avis Regionale Lombardia - Approvato con delibera Cd 27/11/2013 c.2 La candidatura può essere proposta contemporaneamente per un solo organo di ogni livello associativo, ossia per un solo organo dell’Avis Regionale, e/o dell’AVIS Nazionale. c.3 La candidatura ad essere designato quale delegato può essere proposta per tutte le Assemblee di ogni livello associativo. c.4 La proposta di candidatura a componente del Consiglio Direttivo e a componente del Collegio dei Revisori dei Conti, ovvero a componente dei Collegi Regionale e Nazionale dei Probiviri ovvero del Giurì Nazionale deve essere formulata per iscritto e fatta pervenire – almeno 8 giorni prima della data dell’Assemblea elettiva – al Presidente dell’Avis Comunale. c.5 L’avvenuto rispetto del termine di cui al precedente comma 4 è attestato dal timbro postale di spedizione oppure dalla ricevuta di presa consegna a mano oppure dalla ricevuta del fax, ovvero della ricevuta PEC. Le candidature pervenute tardivamente, per qualsiasi ragione, non possono essere accolte. c.6 Ulteriori proposte di candidatura possono essere effettuate solo in sede di Assemblea Regionale, purché sostenute da parte di almeno il 10% dei soci presenti all’Assemblea medesima. c.7 Chiunque abbia presentato la propria candidatura, ai sensi del precedente comma 4 – e fatti comunque salvi i casi di assenza giustificata – deve essere presente all’Assemblea elettiva dell’Avis Regionale. c.8 All’atto della formulazione di una proposta di candidatura, ai sensi del precedente comma 6, si rende necessario attestare contestualmente e per iscritto, in Assemblea, l’assenso del candidato proposto alla presentazione della candidatura medesima. ART. 23 – VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE c.1 La valutazione delle candidature di cui ai commi 1 dell’articolo precedente viene effettuata in seno all’Assemblea, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sulle competenze assembleari, contenute nello Statuto dell’Avis Regionale. c.2 Le singole candidature, pervenute o presentate nel modo sopra descritto e raccolte dal Presidente, vengono inserite in lista unica ovvero in più liste, distinte per ciascuno degli organi sociali da eleggere e sulle quali l’Assemblea esprimerà il proprio voto. 32 Regolamento Avis Regionale Lombardia - Approvato con delibera Cd 27/11/2013 c.3 L’Assemblea non può proporre all’Assemblea dell’Avis sovra ordinata un numero di candidati superiore ai componenti dell’organo da eleggere. c.4 Risultano candidati alle cariche sociali sovra ordinate coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti in sede assembleare o secondo l’ordine di graduatoria determinato dall’assemblea sotto ordinata. c.5 Il procedimento di cui ai commi precedenti si applica altresì, in quanto compatibile, alla valutazione delle candidature dei delegati. Vengono designati quali delegati alle Assemblee delle Avis sovra ordinate competenti, nel numero stabilito dagli statuti vigenti, i soci persone fisiche che abbiano conseguito la maggioranza dei voti. ART. 24 - COMPETENZE DELLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI c.1 L’Assemblea Regionale provvede – nella seduta ordinaria svolta nell’anno precedente a quella di rinnovo delle cariche sociali – alla nomina di una Commissione Verifica Poteri, composta analogamente a quanto previsto, per l’Assemblea degli Associati, dal comma 4 dell’articolo 7 del presente Regolamento. c.2 L’Avis Regionale per le Avis Comunali o Equiparate e di Base del proprio territorio, stabilisce che i compiti della Commissione Verifica Poteri, ivi compresi quelli di cui al successivo comma 4, possono essere espletati dal Segretario del Consiglio Direttivo. c.3 La Commissione Verifica Poteri locale – che dura in carica quattro anni ed elegge al proprio interno il Presidente – ha il compito di accertare ed attestare gli aventi diritto al voto assembleare fra gli associati persone fisiche e/o giuridiche presenti all’Assemblea. c.4 È cura del Presidente dell’Avis Regionale convocare, entro il termine di 30 giorni successivi all’avvenuta nomina, i componenti della Commissione Verifica Poteri, affinché procedano all’elezione del Presidente della medesima. c.5 Per consentire i lavori di verifica alla Commissione Verifica Poteri Regionale, il Presidente dell’Avis Provinciale deve far pervenire alla Segreteria dell’Avis Regionale sovra ordinata – almeno 10 giorni prima della data dell’Assemblea Elettiva – gli atti di cui al precedente Art. 7, nonché la copia del verbale della Commissione Verifica Poteri del proprio livello, attestante, fra l’altro, il numero dei soci in essere al 31 dicembre dell’anno precedente ed il numero delle donazioni fatte con riferimento all’anno precedente. 33 Regolamento Avis Regionale Lombardia - Approvato con delibera Cd 27/11/2013 c.6 La Segreteria dell’Avis Regionale provvede tempestivamente a sottoporre la documentazione pervenutale, unitamente all’elenco dei soci di cui al comma 5 dell’articolo 2 del presente Regolamento, al Presidente della Commissione Verifica Poteri. c.7 È compito della Commissione Verifica Poteri segnalare alla Segreteria Regionale le eventuali posizioni anomale rilevate, al fine di consentire l’acquisizione in tempo utile e, ad ogni modo, prima dell’avvio dei lavori assembleari, degli elementi documentali e comunque conoscitivi ritenuti necessari e/o opportuni. c.8 La Commissione Verifica Poteri dovrà consegnare l’esito delle verifiche condotte e delle proprie attestazioni alla Segreteria dell’Avis, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno antecedente la prima convocazione dell’assemblea. c.9 In caso di accertata posizione irregolare dei soci persone fisiche e/o dei delegati e/o dei rappresentanti delle Associate Persone Giuridiche gli stessi non saranno ammessi alle operazioni di voto. c.10 Eventuali contrasti, in ordine alla regolare posizione di uno o più soci persone fisiche e/o di associati persone giuridiche e/o di delegati tra le Avis interessate e la Commissione Verifica Poteri, debbono essere da quest’ultima segnalati alla Presidenza dell’Assemblea in apertura di seduta, al fine di consentire in merito l’immediata deliberazione del consesso, che si svolge secondo le relative norme statutarie. c.11 Sulla base delle determinazioni assembleari di cui al precedente comma la Commissione Verifica Poteri predispone l’elenco definitivo degli aventi diritto al voto da consegnare al Presidente dell’Assemblea ed al Presidente del Comitato Elettorale per i rispettivi adempimenti di competenza. c.12 La Commissione Verifica Poteri provvede all’accreditamento degli aventi diritto al voto negli orari indicati nella convocazione. ART. 25 – NORME APPLICATIVE SULLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI c.1 La composizione numerica degli organi sociali dell’Avis Regionale è determinata ai sensi delle disposizioni statutarie. c.2 L’assegnazione dei seggi del Consiglio dell’Avis Regionale viene effettuata con il metodo d’Honts, dividendo cioè il numero dei soci di ogni Avis 34 Regolamento Avis Regionale Lombardia - Approvato con delibera Cd 27/11/2013 Provinciale o Equiparata per 1, 2, 3, 4, ecc. sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere, nel numero stabilito e scegliendo, quindi, fra i quozienti così ottenuti per tutte le Avis Provinciali o equiparate, i più alti. Nel rispetto delle norme statutarie citate, i primi Consiglieri vengono assegnati ai primi quozienti di ogni Avis Provinciale, prescindendo dalla relativa consistenza numerica; si prosegue poi nell’assegnazione, a partire dal più alto fra i secondi quozienti delle singole Avis. c.3 In ogni elezione, in caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più giovane di età. c.4 Nel caso in cui un candidato eletto non accetti la carica sociale verrà sostituito seguendo l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti dall’Assemblea Provinciale di riferimento. ART. 26 - VERIFICA DEI QUORUM ED ESPRESSIONI DI VOTO PALESE c.1 In apertura di seduta assembleare la Commissione Verifica Poteri verifica la sussistenza del quorum costitutivo previsto e del quorum deliberativo necessario – nel rispetto del comma 7 dell’articolo 9 dello Statuto – e ne comunica i risultati al Presidente dell’Assemblea. c.2 I voti degli astenuti sono considerati irrilevanti al fine della formazione delle maggioranze. c.3 In sede di voto i soci persone fisiche devono essere chiaramente tenuti distinti dai rappresentanti legali dei soci Persone Giuridiche, per agevolare il conteggio dei voti da parte dei questori di sala in occasione delle votazioni palesi. c.4 Ove possibile, in sede assembleare si dovranno predisporre gli strumenti informatici necessari al conteggio di voti elettronici. c.5 Il Presidente della Assemblea deve proporre in modo chiaro l’argomento posto in votazione, deve richiedere se vi siano interventi per dichiarazioni di voto (uno a favore ed uno contro la proposta) ed invita, quindi, gli aventi diritto ad esprimere il voto. c.6 Prima di procedere ad una seconda votazione palese il Presidente deve comunicare all’Assemblea il risultato della precedente votazione. 35 Regolamento Avis Regionale Lombardia - Approvato con delibera Cd 27/11/2013 ART. 27 - IL COMITATO ELETTORALE c.1 L’Assemblea elettiva dell’Avis Regionale in apertura di seduta provvede alla nomina con voto palese, determinandone di volta in volta il numero dei componenti, del Comitato Elettorale, scegliendo tra i soci presenti che non siano candidati a qualunque carica o incarico. c.2 Il Comitato Elettorale è autonomo nel compiere quanto è necessario per le elezioni. Cura e presiede tutte le operazioni di voto e di scrutinio delle schede per le elezioni delle cariche sociali – in attuazione delle disposizioni seguenti e nel rispetto delle norme statutarie e di legge – e garantisce la regolare e ordinata attuazione delle operazioni elettorali, anche nei casi non previsti dal presente regolamento. c.3 I membri del Comitato Elettorale non possono ricoprire alcun altro incarico nell’ambito dei lavori assembleari. c.4 Il Comitato Elettorale nomina al proprio interno il Presidente e un Segretario e svolge i seguenti compiti: 1. accerta l’identità personale degli elettori e la loro iscrizione nella lista degli aventi diritto di cui al comma 11 del precedente articolo 24; 2. accerta la regolarità delle candidature ed il possesso da parte di ciascun candidato dei necessari requisiti; 3. effettua il sorteggio della lettera alfabetica, al fine dell’inserimento dei nominativi dei candidati nelle liste elettorali; 4. affigge – nel luogo delle elezioni – la liste elettorali come sopra formate ed una copia delle presenti norme elettorali, affinché i votanti ne possano prendere visione; 5. verifica, convalida e distribuisce le schede elettorali – predisposte dalla Segreteria competente – in relazione al numero di voti che ogni singolo elettore può esprimere; 6. vigila in ordine al regolare espletamento delle operazioni di voto; 7. procede allo spoglio delle schede; 8. decide su ogni contestazione e controversia in ordine alle operazioni di voto, fatto salvo il ricorso urgente e prima dell’inizio delle operazioni di voto all’Assemblea da parte dell’interessato. c.5 Il Comitato Elettorale proclama i risultati dell’elezione e compila il relativo verbale che, sottoscritto da tutti i suoi membri, viene affisso in estratto nei locali della sede legale dell’Avis di nonché inviato, per conoscenza, all’Avis sovra ordinata. c.6 Il Presidente del Comitato Elettorale, convoca in prima adunanza gli 36 Regolamento Avis Regionale Lombardia - Approvato con delibera Cd 27/11/2013 eletti per raccogliere l’accettazione alla carica e perché si proceda alla nomina del Presidente di ciascun organo. L’adunanza deve svolgersi entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del voto e comunque nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 28. ART. 28 - VOTAZIONI c.1 I tempi e le modalità di svolgimento delle procedure di voto nell’Assemblea elettiva di riferimento, a tutti i livelli associativi, devono essere resi noti ai soci persone fisiche, ovvero ai delegati di soci persone fisiche ed ai rappresentanti legali dei soci persone giuridiche all’atto della convocazione dell’Assemblea medesima, inviata – nel rispetto delle forme di comunicazione di cui al 2° comma del precedente articolo 10 – nei tempi statutari previsti. c.2 Alle votazioni dell’Assemblea Regionale potranno partecipare tutti i soci regolarmente iscritti e accreditati dalla Verifica Poteri, i quali saranno ammessi personalmente a votare durante gli orari stabiliti e comunicati ai sensi del precedente comma 1. c.3 L’elezione dei componenti degli organi sociali di governo e di controllo avviene con le seguenti procedure: 1. le schede elettorali devono essere predisposte in modo che non possa essere individuato il votante, salvo consentire che le schede elettorali rappresentino il voto espresso, tenendo conto della rappresentatività assembleare ovvero di delegato, socio persona fisica o socio persona giuridica, del votante medesimo; 2. l’elettore non può aggiungere preferenze diverse da quelle indicate nella lista dei candidati né esprimere un numero di preferenze superiore ai 2/3 dei componenti degli organi sociali da eleggere, pena la nullità della scheda; 3. all’elettore vengono consegnate tante schede distinte, una per ciascuno degli organi che vanno ad essere rinnovati, firmate dal Presidente o da uno dei componenti del Comitato Elettorale, a ciò delegato; 4. le schede votate vengono consegnate dall’elettore al Presidente del Comitato Elettorale che, in sua presenza, le introduce nell’apposita urna e, a conferma dell’avvenuta espressione del voto, appone la propria firma accanto al nome dell’elettore. c.4 Nel caso in cui la lista dei candidati coincida con il numero dei componenti da eleggere, l’elezione viene effettuata con votazione palese, salvo che almeno un terzo dei soci presenti in Assemblea non richieda la votazione a scrutinio segreto. 37 Regolamento Avis Regionale Lombardia - Approvato con delibera Cd 27/11/2013 ART. 29 - RICORSI CONTRO I RISULTATI DELLE ELEZIONI E LE DECISIONI DEL COMITATO ELETTORALE c.1 Avverso i risultati delle elezioni i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso, entro 7 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, al Comitato Elettorale che decide in via definitiva entro i successivi 5 giorni. c.2 La presentazione del ricorso di cui al comma precedente interrompe la decorrenza del termine di 30 giorni previsto dal comma 6 dell’articolo 26 o 25. Il termine ricomincia a decorrere dalla scadenza dei 5 giorni sopra previsti. c.3 Avverso le decisioni definitive del Comitato Elettorale sono ammessi i ricorsi agli organi di giurisdizione interna, nei termini e nei modi previsti dal Regolamento Nazionale. Il ricorso non interrompe i termini di convocazione degli eletti. c.4 Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso tutti i soci. ART. 30 - NORMA FINALE c.1 Le norme contenute nel presente Regolamento entrano in vigore dalla data di approvazione in occasione della prima Assemblea utile e sostituiscono le precedenti norme regolamentari. 38 Norme per le riunioni ed il funzionamento del Consiglio Direttivo Regionale Lombardia NORME PER LE RIUNIONI ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 39 Norme per le riunioni ed il funzionamento del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo pone a fondamento della propria azione il rapporto integrato e funzionale con la Presidenza, l’Esecutivo e le Commissioni di lavoro, quale metodo corretto di governo e di gestione della politica associativa, assicurando una permanente direzione collegiale. CAPO I - INSEDIAMENTO Art. 1 - I Consiglieri neo-eletti sono convocati, per la prima volta, dal Presidente del Comitato Elettorale che ha operato in occasione dell’Assemblea di elezione. Art. 2 - La riunione di cui all’art. 1 è presieduta dal Presidente del Comitato Elettorale dell’Assemblea elettiva; in sua assenza dal Consigliere anziano. Art. 3 - Il Consiglio Direttivo assume i propri poteri e le proprie funzioni con l’accettazione del mandato da parte dei Consiglieri neo - eletti. Dopo l’accettazione e dopo aver ottemperato alle formalità di cui all’art. 4, ogni Consigliere curerà di rendere nota la propria disponibilità a collaborare nell’ambito delle Commissioni e Gruppi di lavoro. Art. 4 - Dopo gli adempimenti previsti dagli articoli precedenti, il Consiglio procede all’elezione del Presidente, che entra immediatamente in carica ed assume seduta stante il suo ufficio. Si procede poi all’elezione dei Vice Presidenti (di cui uno Vicario), del Segretario, del Tesoriere e dei componenti di eventuali Aree di lavoro. I coordinatori delle Aree con i componenti dell’Ufficio di Presidenza, compongono l’Esecutivo. Art. 5 - Il Presidente del Consiglio Direttivo deve informare della costituzione dei propri organismi il Consiglio a livello superiore. CAPO II - ATTRIBUZIONI E COMPETENZE Art. 6 - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’organismo che lo ha eletto. Egli presiede il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo. Provvede alle convocazioni di rito secondo quanto disposto dallo Statuto e dal Regolamento. Ha facoltà di nominare relatori dei singoli argomenti all’ordine del giorno. Ha la sovraintendenza su tutte le attività svolte dai singoli Consiglieri e sul personale dipendente. Egli firma la corrispondenza salvo che per le Comunicazioni di Servizio e per l’attuazione delle delibere consiliari affidate al Segretario. I Vice Presidenti collaborano con il Presidente. In caso di assenza o di 40 Norme per le riunioni ed il funzionamento del Consiglio Direttivo impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente Vicario o, in difetto, dal Vice Presidente. Il Segretario dirige e controlla il funzionamento degli Uffici di segreteria, impartisce le disposizioni al personale dipendente per l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo e dell’Esecutivo e ne sorveglia l’esecuzione. Ha le funzioni di capo del personale per i dipendenti e propone all’Esecutivo tutti i provvedimenti del caso relativi al personale stesso. Cura la stesura dei verbali ed è responsabile della loro tenuta. Durante le riunioni del Consiglio Direttivo forma, secondo l’ordine delle richieste, l’elenco dei Consiglieri iscritti a parlare; dà lettura delle proposte e dei documenti; tiene nota delle deliberazioni, collabora con il Presidente per assicurare la regolarità delle operazioni di voto e verbalizza gli interventi. Per delega del Presidente, compete al Segretario provvedere alla convocazione delle Commissioni di lavoro. A tal fine egli provvederà, su indicazione del Capo dell’Area o della Sezione competente, all’inoltro della convocazione, indicando data, luogo ed argomento da trattare. Compete al Segretario la tenuta dell’Archivio. L’Amministratore - tesoriere sovraintende alle attività patrimoniali ed amministrative, predispone i bilanci preventivi e consuntivi; coordina i dati amministrativi pervenuti dalle Avis di livello inferiore. I Consiglieri a cui verranno demandati incarichi specifici, predisporranno i relativi programmi da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo e, ad approvazione ottenuta, ne cureranno l’esecuzione, d’intesa con il Presidente, il Segretario e l’Amministratore. Art. 7 - I Consiglieri sono invitati a partecipare ai Consigli Direttivi dell’Avis Provinciale di appartenenza con voto consultivo. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, rimanga assente a tre sedute consecutive, è dichiarato decaduto e viene sostituito con delibera del Consiglio. Altrettanto accade se perde la qualifica di socio. Art. 8 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi ed è validamente costituito con la maggioranza dei suoi componenti. La convocazione del Consiglio Direttivo va inoltre effettuata su richiesta di almeno un quarto dei Consiglieri che sottoscrivono l’ordine del giorno proposto. Qualora non si raggiunga la maggioranza dei componenti, la riunione non è validamente costituita e la seduta è dichiarata deserta dal Presidente. Art. 9 - Le delibere prese a maggioranza impegnano indistintamente tutti i componenti del Consiglio Direttivo. Da tale solidarietà, nelle materie am- 41 Norme per le riunioni ed il funzionamento del Consiglio Direttivo ministrative ed economiche, restano esclusi i Consiglieri che abbiano fatto motivata dichiarazione di voto contrario; tale dichiarazione deve risultare dal verbale della relativa riunione di Consiglio. Art. 10 -La convocazione del Consiglio Direttivo viene effettuata con avviso scritto, contenente l’elenco degli argomenti da trattare, da far pervenire, con la relativa documentazione, ove possibile, al domicilio di ciascun Consigliere, almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione. Nei casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto e la convocazione può essere effettuata anche telefonicamente o telegraficamente. Ove nessun Consigliere si opponga, potranno essere prese delibere anche su argomenti non all’ordine del giorno, quando motivi di urgenza lo richiedano. Ogni Consigliere ha facoltà di proporre l’inserimento di un argomento all’ordine del giorno che avrà cura di far pervenire in tempo utile alla Segreteria. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono ugualmente valide, anche senza preventivo avviso di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri ed i Sindaci. Art. 11 -Il Consiglio Direttivo: a) pone in esecuzione le delibere prese dall’Assemblea che lo ha eletto; b) intrattiene rapporti con gli Organi delle Amministrazioni pubbliche. Art. 12 -I componenti del Consiglio Direttivo partecipano alle Assemblee di loro competenza; hanno diritto di voto solo se siano stati delegati dalla base a parteciparvi e possono essere eletti come delegati alle Assemblee di livello superiore. Art. 13 -Di tutte le decisioni prese dal Consiglio Direttivo e dall’Esecutivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione stessa. Art. 14 -Alle riunioni del Consiglio sono invitati i Consiglieri del livello superiore, appartenenti al territorio competente. Essi hanno facoltà di partecipare alla discussione, ma non hanno diritto di voto. CAPO III - DISCIPLINA DELLE SEDUTE Art. 15 -Il Presidente assicura il buon andamento dei lavori del Consiglio e dell’Esecutivo, in osservanza delle norme statutarie e regolamentari. La convocazione deve sempre essere accompagnata dall’elencazione degli argomenti che sono stati posti all’ordine del giorno. Per ogni argomento verrà assegnato un relatore se questo è diverso dal 42 Norme per le riunioni ed il funzionamento del Consiglio Direttivo Presidente. All’avviso di convocazione saranno allegate le relazioni illustrative e le proposte di delibera predisposte a cura dei relatori. In applicazione alle norme del Regolamento, il Presidente dà la parola, dirige e modera la discussione, pone le questioni, stabilisce l’ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne annuncia il risultato. Egli altresì ha funzione di moderatore nelle discussioni del Consiglio. Il Presidente ha altresì facoltà di infliggere il richiamo e la censura. Art. 16 -Il Consigliere colpito da un provvedimento presidenziale può chiedere la parola per esporre al Consiglio le sue ragioni. Qualora egli respinga il richiamo o la censura o chieda la revoca del divieto di prendere la parola, il Presidente consulta il Consiglio che, per alzata di mano, decide, previo eventuale intervento di un Consigliere a favore e di uno contro. Il richiamo all’ordine, la censura, il divieto di prendere la parola, se confermati dal Consiglio, sono menzionati nel processo verbale. Art. 17 -Accertata l’esistenza del numero legale di cui all’art. 8, il Presidente provvede che si dia lettura del verbale della seduta precedente, che s’intende approvato ove nessun Consigliere muova osservazioni. Occorrendo una votazione, questa ha luogo per alzata di mano. Sul processo verbale non è concesso prendere la parola, se non per proporre rettifiche al testo, o per chiarire il pensiero espresso nell’adunanza precedente. Dopo l’approvazione del verbale, il Consiglio procede alla trattazione degli argomenti all’ordine del giorno. Art. 18 -La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè quella che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, devono essere proposte prima che si entri nella discussione stessa. Art. 19 -La discussione sulle questioni regolamentari (o per l’ordine del giorno o per l’ordine dei lavori o per la posizione della questione, o per la priorità delle votazioni) ha priorità sulla discussione principale. In tale ipotesi possono parlare, dopo il proponente, solo un Consigliere a favore e uno contro. La votazione per decidere su detti richiami avrà luogo per alzata di mano. Art. 20 -È possibile chiedere la parola per “fatto personale”. Costituisce “fatto personale” l’espressione di giudizi sulla propria condotta od il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse. In tal caso, chi chiede la parola deve indicare in che consiste il fatto personale; il Presidente decide; se il Consigliere insiste, decide il Consiglio per alzata di mano. 43 Norme per le riunioni ed il funzionamento del Consiglio Direttivo Art. 21 -La verifica del numero legale può essere effettuata, su richiesta di almeno due Consiglieri, a condizione che il Presidente non abbia ancora dato inizio alla votazione. Il Presidente, qualora ritenga che la riunione non possa più essere regolarmente proseguita, ha facoltà di sospenderla o di scioglierla. CAPO IV - VOTAZIONI Art. 22 -Le deliberazioni del Consiglio sono approvate a maggioranza dei presenti, salvi i casi per i quali non sia richiesta una maggioranza qualificata. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto sono computati nel numero necessario per la validità della votazione. Art. 23 -Le votazioni hanno luogo a scrutinio segreto o a votazione palese. In tale seconda ipotesi i voti sono espressi per alzata di mano o per appello nominale. Nella votazione a scrutinio segreto, i voti sono espressi mediante apposita scheda. Ogni volta che il Consiglio sta per procedere ad una votazione, i Consiglieri hanno facoltà di parlare, per breve dichiarazione di voto. Iniziata la votazione non è più concessa la parola, fino alla proclamazione dell’esito del voto. Il Consiglio vota normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione per appello nominale o per scrutinio segreto. La votazione per appello nominale può essere richiesta da almeno 1/5 dei presenti; quella per scrutinio segreto da almeno 1/3 dei presenti. Nell’ipotesi di richieste diverse, e sempre che le stesse siano formulate dal numero previsto di Consiglieri, prevale la votazione per scrutinio segreto. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova, senza registrazione dei nomi, mediante divisione dei favorevoli dai contrari. Le votazioni concernenti persone si effettuano a scrutinio segreto. Ogni Consigliere ha diritto di richiedere che nel processo verbale delle sedute risulti il suo voto e i motivi dello stesso. CAPO V COMUNICAZIONI - INTERROGAZIONI - INTERPELLANZE - MOZIONI Art. 24 -Esaurito l’ordine del giorno, possono essere fatte comunicazioni su argomenti non previsti nello stesso; normalmente su tali comunicazioni non si apre discussione e non si procede a deliberazioni. Art. 25 -L’interrogazione consiste nella domanda scritta se un fatto sia 44 Norme per le riunioni ed il funzionamento del Consiglio Direttivo vero, o se lo siano notizie pervenute al Presidente, all’Ufficio di Presidenza o all’Esecutivo, se siano state o stiano per essere prese decisioni, intorno ad un oggetto determinato. Qualora dell’interrogazione non sia stato dato avviso scritto almeno tre giorni prima della seduta, il Presidente o l’Esecutivo hanno facoltà di rispondere per iscritto o di rimandare la risposta alla riunione successiva. Art. 26 -L’interpellanza consiste in una domanda scritta alla Presidenza o all’Esecutivo, intorno ai motivi od ai fini della loro azione, in materie relative alla gestione della politica associativa. I termini di presentazione e discussione sono gli stessi di cui all’art. 25. Art. 27 -L’interrogante o l’interpellante parla per primo, illustrando l’argomento per non più di dieci minuti; dopo la risposta egli deve dichiarare se sia o meno soddisfatto e, in questa seconda ipotesi, per quale ragione (e non per più di cinque minuti). Art. 28 -Le mozioni hanno carattere di vere e proprie proposte d’iniziativa consiliare e, a seguito di discussione, può farsi luogo a deliberazione, sempre che ne sia stato dato avviso scritto almeno tre giorni prima. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione o in un ordine del giorno da porre in votazione e deve essere formulata per iscritto. CAPO VI - ALTRE ATTIVITÀ DI CONSIGLIO Art. 29 -Qualora il Consiglio Direttivo decida di promuovere un’inchiesta, provvede alla nomina di un inquirente o di una apposita Commissione. Il Consiglio può delegare tale nomina al Presidente. Il Relatore, o la Commissione d’inchiesta, procede alle indagini ed agli accertamenti richiesti dal Consiglio. Quando ritenga opportuno trasferirsi o inviare alcuno dei suoi componenti fuori della Sede, prima di provvedere in tal senso ne informa il Presidente, anche per le implicazioni di carattere economico. Esaurito l’incarico, relaziona per iscritto il Consiglio. Art. 30 -Il Presidente ha facoltà di partecipare alle manifestazioni avisine alle quali è invitata l’AVIS. Il Presidente può delegare la partecipazione dei Consiglieri a manifestazioni o Convegni secondo le direttive adottate dal Consiglio. Art. 31 -Qualora manchi una designazione ufficiale, il Consigliere che partecipa a manifestazioni, avrà cura di evitare qualunque confusione fra la sua posizione personale e la posizione di Consigliere. 45 Norme per le riunioni ed il funzionamento del Consiglio Direttivo CAPO VII - RIMBORSO SPESE AI COMPONENTI GLI ORGANI ASSOCIATIVI REGIONALI Art. 32 -Le spese per lo svolgimento delle attività istituzionali sostenute dai Consiglieri Regionali e dai Soci cooptati nelle Commissioni regionali sono a carico dell’Avis Regionale. Le trasferte rimborsabili sono quelle per la preparazione e partecipazione ai Consigli ed ai lavori delle commissioni o Gruppi di lavoro regolarmente convocati. Parimenti sono rimborsabili trasferte per interventi ad Assemblee e convegni deliberati dal Consiglio o dall’Esecutivo o comunque autorizzati dal Presidente. I rimborsi per le spese effettivamente sostenute saranno così corrisposti: Componenti del Comitato Esecutivo: le richieste presentate, sul modulo apposito, corredate dai relativi documenti giustificativi, presentate entro il 15, saranno liquidate entro la fine del mese; se invece presentate dopo il 15, saranno liquidate entro la fine del mese successivo. Componenti del Consiglio Direttivo: le richieste presentate, sul modulo apposito, corredate dalle necessarie autorizzazioni e dai relativi documenti giustificativi, presentate entro il 15 dei mesi: Marzo, Giugno, Settembre, Dicembre, saranno liquidate entro la fine del mese di presentazione; se invece sono presentate dopo il 15, saranno liquidate entro la fine del mese successivo. La segreteria avrà cura di informare i Consiglieri ed i componenti dell’Esecutivo, tramite email, dell’avvenuta erogazione del bonifico relativo al rimborso. CAPO VIII - NORME FINALI Art. 33 -Per quanto non previsto dal presente Regolamento, hanno valore le norme dello Statuto, del Regolamento regionale. Il presente Regolamento, composto da 33 articoli, è stato approvato da questo Consiglio Direttivo nella seduta del 2/10/2013 ed è fatto obbligo ad ogni Consigliere di osservarlo”. 46 Regionale Lombardia ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SANITARIA IN ECM Attività di formazione sanitaria in ECM Ai sensi dell’art. 2, comma 3, lettera c) e dell’art. 3, comma 2, punto 7 del vigente Statuto di Avis Lombardia, il Consiglio Direttivo in continuità e in armonia con gli scopi sociali e l’attività associativa, contenuti negli articoli citati, riconosce la centralità della progettazione ed erogazione di eventi formativi rivolti agli Associati e ai professionisti della Sanità nell’ambito della Educazione Continua in Medicina, sia attraverso moduli residenziali che in formazione a distanza “FAD”, quale strumento di informazione e promozione associative. Al fine di garantire il perseguimento di questi scopi e la qualità della formazione erogata, il Consiglio Direttivo istituisce il Comitato Scientifico, come di seguito regolamentato. SCOPO Il presente documento: • definisce la natura, la composizione, le funzioni e le modalità di funzionamento del Comitato Scientifico per la valutazione di eventi formativi e/o di aggiornamento programmati dall’ Avis Regionale Lombardia, anche ai fini del Programma di Formazione Continua in Medicina (ECM); • enuclea ed elabora in forma coordinata aspetti e principi della attività del Comitato Scientifico che costituiscono il patrimonio professionale e morale del Comitato Scientifico stesso. NATURA E DEFINIZIONE Il Comitato Scientifico è un organismo propositivo e consuntivo che supporta l’Avis Lombardia nella progettazione ed erogazione di eventi formativi e di aggiornamento rivolti ai professionisti della Sanità nell’ambito della Educazione Continua in Medicina. ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE 1. Il Comitato Scientifico è formalmente istituito con Delibera del Comitato Esecutivo di Avis Lombardia, anche ai sensi del Documento “Criteri e modalità per l’accreditamento dei Provider e la formazione a distanza, approvato dalla Commissione nazionale per la formazione continua nella seduta del 2012. 2. Il Comitato Scientifico di Avis Lombardia è costituito da esperti di elevata qualificazione professionale e di esperienza nel campo della formazione, scelti nell’ ambiente avisino e/o nel mondo delle professioni e/o dell’Associazionismo volontario 48 Attività di formazione sanitaria in ECM 3. Il Comitato Scientifico di Avis Lombardia è formato da almeno n. 5 membri con laurea in Medicina e Chirurgia. 4. La composizione del Comitato Scientifico può essere ampliata a figure associative con particolare competenze nel settore della Formazione. 5. Il Coordinatore del Comitato Scientifico di Avis Lombardia è individuato fra i membri del Comitato con idoneo profilo per la funzione. 6. Il Coordinatore del Comitato Scientifico è una figura associativa, non necessariamente laureato in Medicina e Chirurgia, con funzioni di collegamento tra Avis Lombardia ed il Comitato Scientifico, al fine di garantire un costante flusso informativo. Il raccordo tra Avis Lombardia e Comitato Scientifico è affidato al Responsabile dell’Area Formazione regionale che concorda le convocazioni delle riunioni del Comitato con il Coordinatore e partecipa alle stesse. Il Comitato Scientifico di Avis Lombardia può invitare a partecipare ai propri lavori il Responsabile Gestione Qualità di Avis Lombardia. FUNZIONI E COMPITI 1. Nella sua attività di supporto all’Avis Lombardia, il Comitato Scientifico: • definisce le linee guida per la formazione e l’aggiornamento dei Dirigenti associativi e del personale tecnico in materia sanitaria; • individua i criteri per la valutazione degli eventi formativi ECM e non; • individua i bisogni formativi degli utenti; • stabilisce programmi e contenuti delle attività formative; • valuta ed approva le proposte di accreditamento di iniziative formative svolte in partnership con altre sedi associative; • sviluppa analisi di efficienza ed efficacia delle azioni formative svolte; • valuta la qualità dei corsi sulla base sia di criteri prospettici (obiettivi formativi e associativi, risorse coinvolte nella progettazione, destinatari delle attività formative, tipologia della formazione) sia di criteri retrospettivi (giudizi espressi dai partecipanti su questionari); • valida la relazione annuale che viene redatta dal Responsabile della Formazione e dal Responsabile qualità (presentazione entro il 31/3 di ogni anno). 2. Il Comitato Scientifico definisce il Piano Formativo Annuale: • selezionando i progetti sulla base della loro coerenza con gli obiettivi formativi associativi; • approvando o respingendo – anche via mail – le proposte tardive di integrazione o di modifica degli eventi formativi già approvati. 49 Attività di formazione sanitaria in ECM DURATA Il Comitato Scientifico dura in carica quattro anni ed è rinnovabile. In caso di dimissioni anticipate di uno o più componenti, la composizione del Comitato verrà prontamente reintegrata a cura del Comitato Esecutivo su proposta del Presidente. CONVOCAZIONI ORDINARIE O STRAORDINARIE 1. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte l’anno: per definire il Piano Formativo Annuale e per esaminare la coerenza della attività svolta in un certo arco di tempo rispetto al Piano Formativo Annuale. 2. Il Comitato Scientifico può essere convocato in qualunque momento dal Rappresentante legale di Avis Lombardia in presenza di particolari esigenze in relazione a proposte di integrazione o di modifica degli eventi formativi già approvati o da approvare indicati nel Piano Formativo Annuale 3. La convocazione del Comitato Scientifico avviene per avviso scritto inviato dal Presidente a ciascun componente almeno 10 giorni prima della seduta; in caso di necessità e/o di urgenza, la convocazione potrà avvenire anche a mezzo telefono o posta elettronica, almeno 48 ore prima. 4. Ai componenti del Comitato Scientifico è fatto obbligo di partecipazione assidua alle riunioni; l’assenza non giustificata a tre sedute di lavoro consecutive fa decadere la carica d’ufficio. In caso di assenza giustificata, le decisioni sono assunte a maggioranza; in caso di parità è determinante il voto del Coordinatore. VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DECISIONI 1. Ciascuna seduta del Comitato Scientifico si intende validamente costituita se sono presenti la metà più uno dei componenti. 2. Ogni decisione del Comitato Scientifico si intende approvata se ottiene i voti favorevoli della maggioranza dei componenti presenti. 3. Di ogni seduta sarà predisposto, e trasmesso ad Avis Lombardia, il relativo verbale. 50 Attività di formazione sanitaria in ECM INDENNITÀ Ad ogni componente del Comitato Scientifico spetta il rimborso delle eventuali spese sostenute per l’espletamento dell’incarico. TUTELA DEI DATI Il trattamento dei dati da parte dei componenti del Comitato Scientifico di Avis Lombardia è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nonché di tutela della riservatezza, di cui al D.Lgs 196/2003. NOTA 1. Copia del presente Regolamento è distribuita ai componenti del Comitato Scientifico. (Endnotes) 1 Approvato dal Consiglio Direttivo in data 27 novembre 2013 51 Regionale Lombardia ROTTE DI NAVIGAZIONE LOMBARDIA: I soci Soci in Lombardia dal 1978 al 2013 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 ’78 ’83 ’88 ’93 Soci non donatori ’98 ’03 Donatori 151.519 donatori nel 1978 28,4% donne 54 71,6% uomini ’13 Totale 257.944 nel 2013 26.982 soci non donatori nel 1978 Ripartizione donatori uomini/donne nel 1993 ’08 8.763 nel 2013 Ripartizione donatori uomini/donne nel 2013 33,1% donne 66,9% uomini LOMBARDIA: Le donazioni Donazioni in Lombardia dal 1978 al 2013 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 ’78 ’83 ’88 ’93 ’98 Sangue intero ’03 ’08 Aferesi ’13 Totale 313.893 donazioni nel 1978 505.977 nel 2013 IndicedipenetrazioneperProvinciadal1983al2013 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 1,00% 0,00% Lombardia BG BS CO CR LC LO MB dal ’95 dal ’92 dal ’09 MI MN PV SO VA 1983 3,14% 5,65% 3,80% 3,40% 5,65% 4,63% 2,89% 4,17% 2,06% 6,48% 2,46% 3,02% 2,61% 2013 4,17% 5,00% 4,33% 4,24% 7,51% 7,08% 5,24% 4,54% 2,47% 6,76% 3,15% 6,89% 4,48% 55 BERGAMO Soci provincia Bergamo dal 1978 al 2013 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 Costituzione Lecco 15.000 10.000 5.000 0 ’78 ’83 ’88 ’93 Soci non donatori ’98 ’03 ’08 Donatori ’13 Totale 33.280 donatori nel 1978 34.988 nel 2013 4.938 soci non donatori nel 1978 2.315 nel 2013 Donazioni provincia Bergamo dal 1978 al 2013 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 Costituzione Lecco 30.000 20.000 10.000 0 ’78 ’83 ’88 Sangue intero 67.228 donazioni nel 1978 56 ’93 ’98 Aferesi ’03 ’08 ’13 Totale 70.795 nel 2013 BRESCIA Soci provincia Brescia dal 1978 al 2013 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 ’78 ’83 ’88 ’93 Soci non donatori ’98 ’03 ’08 Donatori ’13 Totale 21.179 donatori nel 1978 34.372 nel 2013 3.026 soci non donatori nel 1978 1.425 nel 2013 Donazioni provincia Brescia dal 1978 al 2013 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 ’78 ’83 ’88 Sangue intero 41.425 donazioni nel 1972 ’93 ’98 Aferesi ’03 ’08 ’13 Totale 65.565 nel 2013 57 COMO Soci provincia Como dal 1978 al 2013 25.000 20.000 15.000 10.000 Costituzione Lecco 5.000 0 ’78 ’83 ’88 ’93 Soci non donatori ’98 ’03 ’08 Donatori ’13 Totale 14.235 donatori nel 1978 15.969 nel 2013 618 soci non donatori nel 1978 224 nel 2013 Donazioni provincia Como dal 1978 al 2013 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 Costituzione Lecco 5.000 0 ’78 ’83 ’88 Sangue intero 27.074 donazioni nel 1978 58 ’93 ’98 Aferesi ’03 ’08 ’13 Totale 29.707 nel 2013 CREMONA Soci provincia Cremona dal 1978 al 2013 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 ’78 ’83 ’88 ’93 Soci non donatori ’98 ’03 Donatori ’08 ’13 Totale 10.191 donatori nel 1978 17.131 nel 2013 1.570 soci non donatori nel 1978 902 nel 2013 Donazioni provincia Cremona dal 1978 al 2013 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 ’78 ’83 ’88 Sangue intero 25.056 donazioni nel 1978 ’93 ’98 Aferesi ’03 ’08 ’13 Totale 37.802 nel 2013 59 LECCO Soci provincia Lecco dal 1995 al 2013 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 Costituzione Monza Brianza 6.000 4.000 2.000 0 ’95 ’98 ’01 ’04 Soci non donatori ’07 ’10 Donatori 9.499 donatori nel 1995 ’13 Totale 15.098 nel 2013 294 soci non donatori nel 1995 254 nel 2013 Donazioni provincia Lecco dal 1995 al 2013 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 ’95 ’98 ’01 Sangue intero 19.527 donazioni nel 1995 60 ’04 ’07 Aferesi ’10 ’13 Totale 30.006 nel 2013 LODI Soci provincia Lodi dal 1992 al 2013 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 ’92 ’95 ’98 ’01 Soci non donatori ’04 ’07 ’10 Donatori ’13 Totale 3.739 donatori nel 1992 7.633 nel 2013 551 soci non donatori nel 1992 146 nel 2013 Donazioni provincia Lodi dal 1992 al 2013 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 ’92 ’95 ’98 Sangue intero 9.860 donazioni nel 1992 ’01 ’04 Aferesi ’07 ’10 ’13 Totale 17.283 nel 2013 61 MANTOVA Soci provincia Mantova dal 1978 al 2013 20.000 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 ’78 ’83 ’88 ’93 Soci non donatori ’98 ’03 ’08 Donatori ’13 Totale 9.093 donatori nel 1978 17.447 nel 2013 900 soci non donatori nel 1978 1.079 nel 2013 Donazioni provincia Mantova dal 1978 al 2013 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 ’78 ’83 ’88 Sangue intero 18.370 donazioni nel 1972 62 ’93 ’98 Aferesi ’03 ’08 ’13 Totale 31.870 nel 2013 MILANO Soci provincia Milano dal 1978 al 2013 80.000 70.000 60.000 50.000 Costituzione Lodi 40.000 30.000 Costituzione Monza Brianza 20.000 10.000 0 ’78 ’83 ’88 ’93 Soci non donatori ’98 ’03 ’08 Donatori ’13 Totale 43.192 donatori nel 1978 47.671 nel 2013 13.830 soci non donatori nel 1978 1.137 nel 2013 Donazioni provincia Milano dal 1978 al 2013 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 Costituzione Lodi Costituzione Monza Brianza 40.000 20.000 0 ’78 ’83 ’88 Sangue intero 93.663 donazioni nel 1978 ’93 ’98 Aferesi ’03 ’08 ’13 Totale 96.904 nel 2013 63 MONZA BRIANZA Soci provincia Monza Brianza dal 2009 al 2013 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 ’09 ’10 ’11 Soci non donatori ’12 ’13 Donatori Totale 22.710 donatori nel 2009 24.284 nel 2013 572 soci non donatori nel 2009 541 nel 2013 Donazioni provincia Monza Brianza dal 2009 al 2013 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 ’09 ’10 Sangue intero 47.594 donazioni nel 2009 64 ’11 ’12 Aferesi ’13 Totale 46.264 nel 2013 PAVIA Soci provincia Pavia dal 1978 al 2013 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 ’78 ’83 ’88 ’93 Soci non donatori ’98 ’03 ’08 Donatori ’13 Totale 6.035 donatori nel 1978 10.699 nel 2013 954 soci non donatori nel 1978 269 nel 2013 Donazioni provincia Pavia dal 1978 al 2013 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 ’78 ’83 ’88 Sangue intero 15.036 donazioni nel 1978 ’93 ’98 Aferesi ’03 ’08 ’13 Totale 21.069 nel 2013 65 SONDRIO Soci provincia Sondrio dal 1978 al 2013 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 ’78 ’83 ’88 ’93 Soci non donatori ’98 ’03 ’08 Donatori ’13 Totale 2.297 donatori nel 1978 7.912 nel 2013 142 soci non donatori nel 1978 51 nel 2013 Donazioni provincia Sondrio dal 1978 al 2013 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 ’78 ’83 ’88 Sangue intero 3.231 donazioni nel 1978 66 ’93 ’98 Aferesi ’03 ’08 ’13 Totale 14.784 nel 2013 VARESE Soci provincia Varese dal 1978 al 2013 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 ’78 ’83 ’88 ’93 Soci non donatori ’98 ’03 ’08 Donatori ’13 Totale 12.017 donatori nel 1978 24.740 nel 2013 1.004 soci non donatori nel 1978 420 nel 2013 Donazioni provincia Varese dal 1978 al 2013 50.000 45.000 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 ’78 ’83 ’88 Sangue intero 22.810 donazioni nel 1978 ’93 ’98 Aferesi ’03 ’08 ’13 Totale 43.928 nel 2013 67 Sommario “ …e il naufragar m’è dolce in questo mare” 1 Statuto Associativo 3 Regolamento AVIS Regionale Lombardia Approvato con delibera Cd 27/11/2013 19 Norme per le riunioni ed il funzionamento del Consiglio Direttivo 39 Attività di formazione sanitaria in ECM 47 Rotte di navigazione 53 finito di stampare nel mese di aprile 2014 da Grafiche Artigianelli Via E. Ferri, 73 - 25123 Brescia - www.artigianelli.it Regionale Lombardia Regionale Lombardia …e naufragar mi è dolce in questo mare STATUTO E REGOLAMENTO AVIS REGIONE LOMBARDIA Regionale Lombardia Regionale Lombardia Largo Volontari del Sangue, 1- 20133 Milano Tel. 02 266.66.56 - Fax 02 266.78.18 www.avislombardia.it - [email protected] guida alla navigazione nell’arcipelago normativo