GUIDA ALL’ETICHETTATURA DELLE CALZATURE
Introduzione
Con il Decreto Ministeriale dell’11/04/1996 (modificato dal
D.M. del 30/01/2001) è stata recepita nell’ordinamento giuridico italiano la Direttiva 94/11/CE che ha introdotto e disciplinato l’obbligo dell’etichetta sulle calzature destinate alla
vendita al consumatore finale.
L’etichetta delle calzature ha la funzione di fornire informazioni certe sulla qualità dei materiali utilizzati per
ciascuna parte della calzatura (suola, tomaia, rivestimento
interno) ed è perciò di fondamentale importanza per il consumatore saperla leggere per poter orientare consapevolmente la propria scelta nell’acquisto.
Questa breve guida realizzata dalla Camera di Commercio
di Ancona si propone l’obiettivo di informare il consumatore
sull’esistenza delle regole imposte a carico del produttore
dalla normativa europea e nazionale; intende inoltre fornire
uno strumento che agevoli nella lettura dell’etichetta stessa, molto spesso costituita da simboli e non da informazioni
scritte.
Campo di applicazione
La Direttiva CE ha individuato preliminarmente il campo di
applicazione della normativa, definendo calzature “tutti i
prodotti dotati di suole intesi a proteggere o coprire il piede,
comprese le parti messe in commercio separatamente” e
fornendo altresì un elenco dei diversi prodotti compresi nella
categoria:
- scarpe con o senza tacco da portare all’interno o all’esterno;
- stivali fino alla caviglia, stivali fino a metà gamba, stivali fino al ginocchio e stivali che coprono le cosce;
- sandali di vario tipo, espadrilles, scarpe da tennis, scarpe da jogging
e per altre attività sportive, scarpe da bagno;
- calzature speciali concepite per un’attività sportiva, che possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili,
calzature per il pattinaggio, la lotta, lo sci, il pugilato e il ciclismo;
- scarpe da ballo;
- calzature in un unico pezzo formato da gomma o plastica, esclusi
gli articoli usa e getta realizzati in materiale poco resistente (carta o
plastica leggera) e senza suole riportate;
- calosce portate sopra altre calzature, in alcuni casi prive di tacco;
- calzature usa e getta, ma con suole riportate concepite in genere per
essere usate una sola volta;
- calzature ortopediche.
Restano così escluse:
- calzature d’occasione usate;
- calzature aventi la caratteristica di giocattoli;
- calzature di protezione individuale, così come disciplinate dal D. Lgs
n. 475/92;
- calzature disciplinate dal D.P.R. n. 904/82 (sostanze pericolose).
L’etichetta
Possono essere poste in commercio solamente calzature munite di etichettatura conforme alla normativa in vigore.
L’etichetta deve fornire le informazioni (in lingua italiana o, in alternativa,
mediante simboli) sui materiali utilizzati per le tre parti che compongono
ogni calzatura: tomaia, rivestimento interno della tomaia e suola interna,
suola esterna.
I materiali utilizzati nella produzione delle calzature sono: il cuoio, il cuoio
rivestito (in cui uno strato molto sottile di cuoio viene accoppiato con un
altro materiale pressato come cartone, gomma e stoffa), le materie tessili
(sintetiche o naturali) e altre materie, prima fra tutte la gomma.
L’etichetta deve indicare il materiale che costituisce almeno l’80% della
superficie di ciascuna delle tre parti suddette; se nessun materiale raggiunge almeno l’80% la Direttiva indica l’opportunità di fornire indicazioni
sulle due componenti principali.
L’etichetta deve essere presente su almeno una delle due calzature,
stampata, incollata, goffrata o saldamente applicata ad un supporto, ma
in ogni caso ben visibile e la dimensione deve essere sufficiente a rendere agevole la comprensione delle informazioni.
Possono essere presenti informazioni aggiuntive, ma in ogni caso l’etichetta non deve indurre in errore il consumatore.
Fonti Normative
- Direttiva n. 94/11/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23/03/1994 che ha introdotto l’obbligo dell’etichetta sulle calzature, destinate
alla vendita al consumatore finale.
- D.M. 11/04/1996 così come modificato dal D.M. 30/01/2001 (con cui è stata recepita nell’ordinamento giuridico italiano la direttiva 94/11/CE)
Simbologia adottata nell’etichettatura di calzature
Parti della scarpa e simboli corrispondenti
Materiali usati
Tomaia: superficie esterna della calzatura, attaccata alla suola esterna
Cuoio e pelle:
indica la pelle o il pellame di un animale debitamente conciata per evitare che marcisca.
Rivestimento tomaia e suola interna: fodera e sottopiede che costituiscono l’interno della calzatura
Cuoio pieno fiore:
cuoio di migliore qualità
Suola esterna: superficie inferiore della calzatura,
attaccata alla tomaia e a contatto col terreno,
perciò soggetta ad usura
Cuoio rivestito:
è il prodotto nel quale lo strato di rivestimento del
cuoio non supera un terzo dello spessore totale
del prodotto, ma è comunque superiore a 0,15 cm.
Esempio di etichettatura
Materie tessili:
naturali e sintetiche o non tessute
Esempio di etichettatura
di scarpa interamente
realizzata in cuoio
Altre materie
Responsabilità
Vigilanza
Il fabbricante, oppure il suo rappresentante con sede nell’Unione Europea, deve fornire l’etichetta ed è personalmente responsabile per l’esattezza delle informazioni in essa contenute.
Se né il fabbricante né il suo rappresentante hanno sede nell’Unione
Europea è responsabile il soggetto che per primo immette la merce nel
mercato comunitario.
Il venditore al dettaglio ha in ogni caso l’obbligo di verificare la presenza
dell’etichetta sulla calzatura in vendita, oltre ad esporre in modo chiaro il
cartello illustrativo della simbologia.
La vigilanza sull’applicazione delle prescrizioni imposte dalla direttiva
compete al Ministero delle Attività Produttive, in particolare alla Direzione Generale per l’Armonizzazione del Mercato e la Tutela dei Consumatori – Area Prodotti, che la esercita attraverso le Camere di Commercio
competenti per territorio, avvalendosi della collaborazione degli enti
aventi specifiche competenze in materia, degli ufficiali e degli agenti di
Polizia Giudiziaria.
Qualora venga rilevata la mancanza di etichettatura o la presenza di
etichettatura non conforme viene assegnato al fabbricante o al suo
rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio
delle calzature o al venditore al dettaglio un termine perentorio per la
regolarizzazione dell’etichettatura, decorso inutilmente il quale l’Autorità
di Vigilanza dispone il ritiro dal mercato delle calzature.
Guida all’etichettatura delle calzature
I SERVIZI DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA
Le Camere di Commercio assolvono delicate funzioni di interesse generale per il sistema economico; la legge 29 dicembre 1998, n. 580 ha ad esse
attribuito nuove competenze che si aggiungono ai tradizionali interessi di riferimento. L’unità di Regolazione del Mercato è un nuovo settore camerale
sostenuto dalla volontà di garantire una trasparente, rapida ed economica soluzione dei problemi legati al mercato e di favorire la correttezza nelle
contrattazioni economiche a beneficio della collettività. I Servizi di Regolazione del Mercato offrono la possibilità di creare un nuovo valore aggiunto
per le imprese del territorio, accrescendone la competitività e tutelandone la qualità, caratteristiche fondamentali per vincere le attuali sfide dei mercati
internazionali. La Camera di Commercio di Ancona, conformemente alle attribuzioni della Legge n. 580 del 29 dicembre 1993, da tempo è impegnata
nella realizzazione di iniziative innovative volte a favorire un equilibrato ed armonico sviluppo del mercato, acquisendo notevole esperienza e significativi riconoscimenti a livello nazionale. Nell’ambito dei servizi dedicati ai consumatori si segnalano:
Il Servizio di Tutela del Consumatore
Offre informazioni sulla normativa riferita alle problematiche del consumo nei vari settori (finanziario, assicurativo, turistico...) attingendo alla propria banca dati telematica che raccoglie le leggi nazionali e comunitarie. Il Servizio di Tutela
del consumatore organizza ogni anno numerose attività di carattere divulgativo (seminari, convegni, tavole rotonde…),
finalizzate ad approfondire i principali aspetti della complessa legislazione sul consumo: un’adeguata conoscenza delle
disposizioni applicabili costituisce, infatti, uno strumento fondamentale per la realizzazione di un sistema economico
caratterizzato da un maggior equilibrio tra imprese e consumatori. Cura inoltre la realizzazione di opuscoli e guide su
temi di attualità; si segnalano a questo proposito le seguenti pubblicazioni: Guida all’e-commerce; Riferimenti normativi
in tema di etichettatura dei prodotti alimentari; Istruzioni per te che viaggi; Opuscolo sulle clausole vessatorie; Depliant
sulle garanzie per i beni di consumo. La realizzazione di questo opuscolo rientra tra le iniziative predisposte dall’Ente
camerale con l’obiettivo di informare un consumatore che voglia divenire attore del mercato esercitando il proprio potere di scelta. Il Servizio di Tutela
del Consumatore fornisce pareri gratuiti ai quesiti di cittadini ed utenti sulle normative riguardati le tematiche del consumo ed offre informazioni in
materia di etichettatura dei prodotti.
Servizio di Conciliazione
La conciliazione è uno strumento di risoluzione dei conflitti alternativo alla giustizia ordinaria. E’ una procedura volontaria e
cooperativa in cui una terza persona imparziale, il conciliatore, assiste le parti in conflitto, facilitando il loro dialogo,in modo
da giungere ad una soluzione della lite condivisa e gradita. La conciliazione si considera conclusa favorevolmente quando le
parti, sulla base dei suggerimenti del conciliatore, firmano un accordo che risolve il problema. Se l’accordo non viene raggiunto, le parti non perdono alcun diritto e possono comunque ricorrere alla giustizia ordinaria. Lo strumento della Conciliazione
si rivela utile, in caso di problemi condominiali, disagi subiti in vacanza o insoddisfazione per un acquisto, garantendo la risoluzione
in tempi rapidi della controversia. Se dunque si è verificato un problema o un disagio durante un acquisto, è possibile risolverlo
senza rivolgersi ai tribunali, sperimentando un servizio di giustizia alternativa: lo strumento della Conciliazione, una procedura veloce ed economica che
aiuta a tutelare la sicurezza e la qualità degli acquisti di ogni cittadino.
Attività in tema di contraffazione
Le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, attraverso episodi di contraffazione e concorrenza sleale, costituiscono
un grave ostacolo sia per lo sviluppo economico delle imprese del territorio, sia per la competitività dell’intero sistema
produttivo. La diffusione di prodotti falsi, infatti, è divenuta nel corso degli anni un problema crescente per la società civile,
che ha coinvolto molteplici settori dall’abbigliamento, alle calzature ai prodotti alimentari. La tendenza alla globalizzazione
del commercio e l’avvento, in particolare, del commercio elettronico hanno dato un forte impulso al fenomeno: lo sviluppo
delle tecnologie informatiche e digitali, infatti, non solo ha offerto ai contraffattori l’opportunità di accedere a nuovi e sempre
più ampi mercati, ma ha reso estremamente facile e poco costosa la riproduzione abusiva di marchi, forme e, nel caso di
supporti audiovisivi e multimediali, degli stessi contenuti. Consapevole della gravità delle conseguenze che derivano da tali
abusi, la Camera di Commercio di Ancona è da tempo impegnata sul fronte della tutela della proprietà intellettuale con iniziative mirate, da un lato,
a sensibilizzare ed informare gli operatori economici ed i consumatori, dall’altro a valorizzare le produzioni locali. Tali attività, fra cui la sottoscrizione
di un importante Protocollo d’Intesa con l’Università Politecnica delle Marche ed il Centro Studi Anticontraffazione di Milano, si pongono l’obiettivo di
promuovere la tutela delle idee e, quindi, a favorire la cultura della legalità, attraverso anche la collaborazione con le autorità scientifiche ed i partner
istituzionali coinvolti nella lotta al fenomeno. In tale ambito sono state realizzate molteplici iniziative di sensibilizzazione sulla contraffazione dedicate
alla cittadinanza, alle imprese ed agli operatori economici, ai consulenti, alle scuole, ai rappresentanti della ricerca e del mondo accademico allo scopo
di approfondire il tema della tutela della creatività e dell’innovazione, in sintonia con le esigenze delle imprese e dei consumatori.
PER INFORMAZIONI
SERVIZIO DI CONCILIAZIONE e di CONCILIAZIONE ON LINE
CAMERA ARBITRALE “LEONE LEVI” - COMMISSIONE
CONTRATTI - SERVIZIO TUTELA DEL CONSUMATORE
Camera di Commercio di Ancona - Piazza XXIV Maggio, 1 - 60124 Ancona
tel. 071 5898250-360 fax 071 5898255
e-mail: [email protected]
[email protected]
sito web: www.an.camcom.it - www.conciliazione.an.camcom.it
CENTRO REGIONALE PAT-LIB (Patent Library)
UFFICIO BREVETTI E MARCHI
Camera di Commercio di Ancona - Piazza XXIV Maggio, 1 - 60124 Ancona
tel. 071 5898220-367-333 fax 071 5898255
e-mail: [email protected]
[email protected]
sito web: www.an.camcom.it
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