IVA LA TERRITORIALITA’ DELLE CESSIONI DI BENI ART. 7 bis, DPR 633/72 a cura di Franco Ricca 1 DEFINIZIONE DEL TERRITORIO AI FINI IVA Si considera territorio dello Stato il territorio della Repubblica italiana, con esclusione: - del comune di Livigno - del comune di Campione d’Italia - delle acque italiane del lago di Lugano Il territorio comprende: - Lo spazio aereo sovrastante - le acque marine entro il limite di 12 miglia dalla costa Fino al 31/3/1979 il territorio nazionale ai fini Iva coincideva con il territorio doganale F. Ricca 2 DEFINIZIONE DEL TERRITORIO AI FINI IVA (art. 7) Si considera territorio della Comunità quello corrispondente al campo di applicazione del “Trattato” (*), con le seguenti esclusioni, oltre a quelle riguardanti il territorio italiano: - Per la Grecia: il Monte Athos - per la Germania: l’isola di Helgoland e il territorio di Busingen - per la Francia: i Dipartimenti d’oltremare (Guadalupa, Guiana, Martinica, Riunione) - per la Spagna: Ceuta, Melilla e le isole Canarie - per la Finlandia: le isole Aland - le Isole Anglo-normanne (o isole del Canale: Jersey, Guernsey, ecc.) Si considerano fuori del territorio, inoltre, Gibilterra e le Antille Olandesi (sentenza CGE 28/1/1999, C-181/97) (*) attualmente: Italia, Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Lussemburgo, Grecia, Austria, Finlandia, Belgio, Svezia, Gran Bretagna, Danimarca, Irlanda, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Cipro, Malta, Bulgaria, Romania F. Ricca 3 DEFINIZIONE DEL TERRITORIO AI FINI IVA Anche se non appartenenti alla Comunità, i seguenti paesi si considerano territorio comunitario ai fini Iva: - Principato di Monaco (Francia) - Isola di Man (Regno Unito) - Zone cipriote di AKROTIRI e DHEKELIA (Regno Unito) F. Ricca 4 CESSIONI DI BENI IMMOBILI SI CONSIDERANO EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO SE L’IMMOBILE SI TROVA NEL TERRITORIO STESSO. Criterio comunitario: luogo dell’immobile F. Ricca 5 CESSIONI DI BENI MOBILI/1 SI CONSIDERANO EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO SE HANNO PER OGGETTO BENI MOBILI NAZIONALI, COMUNITARI O TEMPORANEAMENTE IMPORTATI (condizione giuridica) ESISTENTI NEL TERRITORIO STESSO (condizione fisica) Sono necessarie entrambe le condizioni, sicché in assenza di una di esse la cessione non si considera territoriale. Criterio comunitario: luogo di partenza del bene F. Ricca 6 CESSIONI DI BENI MOBILI/2 Si considerano inoltre effettuate nel territorio dello Stato le cessioni che hanno per oggetto: beni mobili spediti dal territorio di un altro Stato membro, se installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto SM 1 SM 2 Luogo della cessione senza installazione: SM 1 Luogo della cessione con installazione: SM 2 F. Ricca 7 CESSIONI DI BENI MOBILI/3 Si considerano inoltre effettuate nel territorio dello Stato le cessioni che hanno per oggetto: beni ceduti ai passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a bordo di navi, treni o aerei che ha inizio nel territorio dello Stato - Si considera trasporto intracomunitario quello con partenza e arrivo situati in Stati membri diversi, senza scalo fuori della Comunità. - Si considera luogo di partenza il primo punto di imbarco dei passeggeri. - Si considera luogo di arrivo quello dell’ultimo punto di sbarco. Es. : Nel tragitto IT-FR-CH-D-IT si considerano trasporti intracomunitari le tratte IT-FR (luogo di tassazione Italia) e D-IT (luogo di tassazione Germania). F. Ricca 8 CESSIONI DI BENI MOBILI/4 Le cessioni che hanno per oggetto: - Gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale - Energia elettrica si considerano effettuate nel territorio dello Stato: 1. Quando il cessionario è un soggetto passivo “rivenditore” stabilito in Italia (anche mediante stabile organizzazione) 2. Quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono usati o consumati in Italia Cfr. circolare Agenzia delle entrate n. 54 del 23 dicembre 2004 F. Ricca 9