IVA
LA TERRITORIALITA’ DELLE
CESSIONI DI BENI
ART. 7 bis, DPR 633/72
a cura di Franco Ricca
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DEFINIZIONE DEL TERRITORIO AI FINI IVA
Si considera territorio dello Stato il territorio della Repubblica italiana, con
esclusione:
- del comune di Livigno
- del comune di Campione d’Italia
- delle acque italiane del lago di Lugano
Il territorio comprende:
- Lo spazio aereo sovrastante
- le acque marine entro il limite di 12 miglia dalla costa
Fino al 31/3/1979 il territorio nazionale ai fini Iva coincideva con il territorio doganale
F. Ricca
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DEFINIZIONE DEL TERRITORIO AI FINI IVA
(art. 7)
Si considera territorio della Comunità quello corrispondente al campo di
applicazione del “Trattato” (*), con le seguenti esclusioni, oltre a quelle
riguardanti il territorio italiano:
- Per la Grecia: il Monte Athos
- per la Germania: l’isola di Helgoland e il territorio di Busingen
- per la Francia: i Dipartimenti d’oltremare (Guadalupa, Guiana, Martinica,
Riunione)
- per la Spagna: Ceuta, Melilla e le isole Canarie
- per la Finlandia: le isole Aland
- le Isole Anglo-normanne (o isole del Canale: Jersey, Guernsey, ecc.)
Si considerano fuori del territorio, inoltre, Gibilterra e le Antille Olandesi
(sentenza CGE 28/1/1999, C-181/97)
(*) attualmente: Italia, Francia, Germania, Spagna, Portogallo, Paesi Bassi, Lussemburgo, Grecia,
Austria, Finlandia, Belgio, Svezia, Gran Bretagna, Danimarca, Irlanda, Polonia, Ungheria,
Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Cipro, Malta, Bulgaria, Romania
F. Ricca
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DEFINIZIONE DEL TERRITORIO AI FINI IVA
Anche se non appartenenti alla Comunità, i seguenti paesi si considerano
territorio comunitario ai fini Iva:
- Principato di Monaco (Francia)
- Isola di Man (Regno Unito)
- Zone cipriote di AKROTIRI e DHEKELIA (Regno Unito)
F. Ricca
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CESSIONI DI BENI IMMOBILI
SI CONSIDERANO EFFETTUATE NEL TERRITORIO DELLO STATO
SE L’IMMOBILE SI TROVA NEL TERRITORIO STESSO.
Criterio comunitario: luogo dell’immobile
F. Ricca
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CESSIONI DI BENI MOBILI/1
SI CONSIDERANO
EFFETTUATE NEL
TERRITORIO
DELLO STATO SE
HANNO PER
OGGETTO
BENI MOBILI NAZIONALI, COMUNITARI O
TEMPORANEAMENTE IMPORTATI (condizione giuridica)
ESISTENTI NEL TERRITORIO STESSO (condizione fisica)
Sono necessarie entrambe le condizioni, sicché in assenza di una
di esse la cessione non si considera territoriale.
Criterio comunitario: luogo di partenza del bene
F. Ricca
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CESSIONI DI BENI MOBILI/2
Si considerano inoltre effettuate nel territorio dello Stato le cessioni che
hanno per oggetto:
beni mobili spediti dal territorio di un altro Stato membro, se installati,
montati o assiemati nel territorio dello Stato dal fornitore o per suo conto
SM 1
SM 2
Luogo della cessione senza installazione: SM 1
Luogo della cessione con installazione:
SM 2
F. Ricca
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CESSIONI DI BENI MOBILI/3
Si considerano inoltre effettuate nel territorio dello Stato le cessioni che
hanno per oggetto:
beni ceduti ai passeggeri nel corso di un trasporto intracomunitario a
bordo di navi, treni o aerei che ha inizio nel territorio dello Stato
- Si considera trasporto intracomunitario quello con partenza e arrivo situati
in Stati membri diversi, senza scalo fuori della Comunità.
- Si considera luogo di partenza il primo punto di imbarco dei passeggeri.
- Si considera luogo di arrivo quello dell’ultimo punto di sbarco.
Es. : Nel tragitto IT-FR-CH-D-IT si considerano trasporti intracomunitari le
tratte IT-FR (luogo di tassazione Italia) e D-IT (luogo di tassazione Germania).
F. Ricca
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CESSIONI DI BENI MOBILI/4
Le cessioni che hanno per oggetto:
- Gas mediante sistemi di distribuzione di gas naturale
- Energia elettrica
si considerano effettuate nel territorio dello Stato:
1. Quando il cessionario è un soggetto passivo “rivenditore” stabilito in Italia
(anche mediante stabile organizzazione)
2. Quando il cessionario è un soggetto diverso dal rivenditore, se i beni sono
usati o consumati in Italia
Cfr. circolare Agenzia delle entrate n. 54 del 23 dicembre 2004
F. Ricca
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Territorialità cessioni