Le operazioni rilevanti ai fini
IVA
• Cessioni di beni
• Prestazioni di servizi
Le cessioni di beni
• Art. 2: “Costituiscono cessioni di beni gli
atti a titolo oneroso che importano
trasferimento della proprietà ovvero
costituzione o trasferimento di diritti reali di
godimento su beni di ogni genere.”
– Parte attrattiva: “Costituiscono inoltre cessioni
di beni……”
– Parte distrattiva: “Non sono considerate
cessioni di beni……”
Segue cessioni di beni
• Ai fini dell’imponibilità il bene ceduto può
essere materiale, immateriale, mobile,
immobile.
• Ma, per i beni immateriali:
– In aderenza alle direttive comunitarie, le cessioni di
beni immateriali quali invenzioni, brevetti, marchi, ecc.
sono considerate prestazioni di servizi e non cessioni
di beni, (trattate pertanto nel successivo articolo 3.)
Trasferimento della proprietà
• Acquisto derivativo-traslativo della proprietà, (inteso
come potere di disposizione giuridica - alienazione o
materiale-distruzione)
• Esclusi atti di acquisto a titolo originario (accessione,
usucapione) nonché il comodato
• Sono rilevanti tutti gli atti giuridici (contratti, atti
giurisdizionali-ad.es. vendita forzata a seguito di
procedura esecutiva, sentenze costitutive-ad.es. in
esecuzione di un preliminare) che comportano un
trasferimento dietro corrispettivo
• Rilevanti anche atti di trasferimento coattivi:
espropriazione per pubblico interesse, pubblica utilità
• Il pegno e l’ipoteca sono invece esclusi dall’Iva in
quanto diritti reali di garanzia
Indennità di espropriazione
• Le somme corrisposte da un Comune per
indennità di occupazione temporanea hanno
natura risarcitoria, per cui sono da considerare
fuori del campo di applicazione dell’IVA, le
somme corrisposte dallo stesso per indennità di
espropriazione per p.u. di immobili di una società
dichiarata fallita, per acquisizione di macchinari e
attrezzature esistenti negli stessi immobili, sono da
assoggettare regolarmente ad imposta (art. 13,
secondo comma, lett.a) del D.P.R. n. 633 del
1972).
Operazioni assimilate alle cessioni di
beni
• Vendita con riserva di proprietà:
– il compratore acquista il diritto con il
pagamento dell’ultima rata.
– L’effetto della sospensione civilistica del
trasferimento della proprietà a garanzia del
pagamento integrale del prezzo, viene
considerato irrilevante agli effetti dell’iva.
Segue operazioni assimilate alle
cessioni di beni
• Vendite – Locazioni:
• Locazioni con clausola di trasferimento della
proprietà vincolante per ambedue le parti.
– Sono soggette ad iva per l’intero valore del bene locato
al momento in cui vengono poste in essere.
– Conseguentemente, le successive quote saranno
ovviamente escluse dall’iva essendo parti di un
corrispettivo già interamente assoggettato ad iva.
Cessioni gratuite
• Beni la cui produzione o scambio rientra nell’attività
propria dell’impresa:
• imponibilità assoluta.
– Con eccezione per i "campioni di modico valore
appositamente contrassegnati" (art.2 comma 3 lett.d), si
pensi alle diciture "omaggio gratuito"). Esclusione, in quanto
spesa generale a titolo promozionale che si correla al prezzo
di cessione dei beni collocati sul mercato.
• Beni che non rientrano nell’attività propria
dell’impresa:
• imponibilità solo se il valore unitario
del bene supera 25,82 Euro
Segue. Cessioni gratuite
• L'imponibilità delle cessioni gratuite serve ad
evitare che un bene giunga al consumo
detassato e consenta implicitamente la
detrazione dell'eventuale imposta assolta sul
suo acquisto.
– (E’ esclusa l’imponibilità dei beni per i quali non è
stata operata la detrazione al momento
dell’acquisto)
Campioni gratuiti
• Non sono considerate cessioni di beni quelle
aventi ad oggetto campioni gratuiti appositamente
contrassegnati.
– I campioni gratuiti non devono essere necessariamente
beni di dimensioni o di valore inferiori ai beni
commercializzati dall’impresa, ma possono essere
anche esemplari di detti beni.
• Attenzione: vi è sempre la rilevanza del modico
valore.
– Spetta all’ufficio fornire la prova che i campioni gratuiti sono stati
ceduti da un soggetto senza l’apposito contrassegno (art. 2, terzo
comma, lett.d) del D.P.R. n. 633 del 1972).
Cessioni gratuite per beneficenza
• Le cessioni gratuite per beneficenza o a
favore di sinistrati sono esenti dall’Iva ai
sensi dell’articolo 10, se poste in essere nei
confronti di enti pubblici, onlus,
associazioni o fondazioni con finalità di
assistenza e beneficenza.
– NB: Trattandosi di cessioni esenti, queste non danno diritto ad
operare la detrazione dell’imposta assolta all’atto dell’acquisto.
(Rinvio al pro – rata)
Cessioni di beni a titolo di sconto
Esclusione dalla base imponibile
• Es. tredicesimo pezzo, cessione del premio
a chi acquista una certa quantità di merce.
Tali cessioni sono disciplinate dall’art. 15 e
non concorrono a formare la base
imponibile delle cessioni a cui sono
collegate
Autoconsumo
• Destinazione al consumo personale o familiare
dell’imprenditore e ad altre finalità estranee
all’esercizio dell’impresa (compresa la cessazione
dell’attività)
• Applicabile per le attività d’impresa, arti e
professioni
• Rilevanza del solo “autoconsumo esterno”, senza
distinzione tra beni che rientrano o meno
nell’attività propria dell’impresa
Segue autoconsumo
• I beni così ceduti, sono soggetti a
autofatturazione, registrazione,
liquidazione, dichiarazione e concorrono
alla formazione del volume di affari. Per la
determinazione della base imponibile, in
assenza di corrispettivo, si fa ricorso al
concetto di valore normale, così come
definito dall’articolo 14 del D.P.R. n.
633/1972
Destinazione del bene ad uso personale
• L’autoconsumo imponibile ad IVA si
configura solamente quando la destinazione
del bene ad uso personale sia definitiva e
non meramente temporanea
• (nella specie è stata esclusa la sussistenza di
autoconsumo in caso di temporanea destinazione di
un appartamento ad abitazione del costruttore)
(Comm. trib. centr., Sez. XVI, 22/11/1989).
Segue: assegnazioni ai soci e
associati
• Assegnazione “a qualsiasi titolo”, intesa come
movimento di ricchezza tra organismo sociale e
membri (trasferimento proprietà, divisione
etc…)
• Con esclusione dei beni di cui al terzo comma:
– aziende o rami di esse
– azioni quote obbligazioni, etc…
Assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo
• Costituiscono cessioni di beni assoggettabili
ad iva
– le assegnazioni ai soci fatte a qualsiasi titolo da
società di ogni tipo ed oggetto:
• rientrano nel campo di applicazione dell’imposta
non solo le assegnazioni consistenti nella
distribuzione di somme ai soci che conservino tale
qualità, ma anche quelle consistenti nell’erogazione
a favore di soci che cessino di far parte della società,
essendo essenziale che l’assegnazione avvenga a
causa della qualità di socio (Art. 2, secondo
comma,n.6 del D.P.R.26/10/1972, n. 633).
Le prestazioni di servizi
• Art. 3: “Costituiscono prestazioni di servizi le
prestazioni verso corrispettivo dipendenti da
contratti d’opera, appalto, trasporto, mandato,
spedizione, agenzia, mediazione, deposito e in
genere da obbligazioni di fare, di non fare, e di
permettere quale ne sia la fonte.
– Parte attrattiva: “Costituiscono inoltre prestazioni di
servizi, se effettuate verso corrispettivo:”
– Parte distrattiva: “Non sono considerate prestazioni di
servizi:”
Contratti tipici
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contratto d’opera
appalto
trasporto
mandato
spedizione
agenzia
mediazione
deposito
Prestazioni di servizi segue
• Contratto d’opera (art.2222 c.c.):un soggetto si obbliga a
compiere verso corrispettivo un’opera o un servizio con
lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di
subordinazione (la materia può o meno essere fornita dal
prestatore ma se assume carattere prevalente nel contratto
si ha una vendita)
• Appalto (1665 c.c.):una parte si assume con
l’organizzazione di mezzi necessari e con gestione a
proprio rischio , il compimento di un’opera dietro
corrispettivo. (la materia è fornita dall’appaltatore salvo
patto contrario)
Segue: Prestazioni di servizi
• Mandato (1703 e ss.): con il quale una parte si obbliga a
compiere uno o più atti giuridici nei confronti dell’altra
(vedi schede commissione)
• Agenzia (1742 e ss.): con il quale una parte assume
stabilmente l’incarico di promuovere per conto dell’altra,
verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona
determinata (la onerosità cosituisce elemento essenziale)
• Mediazione (1754 c.c.): con il quale un mediatore mette in
relazione due o più parti per la conclusione di un affare
senza essere legato ad esse da rapporti di colaborazioneo
rappresentanza
Trasporto e spedizione
• La differenza tra contratto di trasporto (1678 c.c) e contratto di
spedizione (1737 c.c) consiste nel fatto che, mentre nel primo il
vettore si obbliga ad eseguire il trasporto con i mezzi propri o
anche a mezzo di altri, assumendo su di sé i rischi dell’esecuzione,
nel secondo, invece, lo spedizioniere si obbliga soltanto a
concludere con altri, in nome e per conto di colui che gli ha dato
l’incarico, il trasporto.
• Il vettore esaurisce i suoi obblighi allorchè ha trasferito al luogo
indicato le cose ricevute in consegna, salva la sua responsabilità
per l’eventuale loro perdita.
• Lo spedizioniere esaurisce il suo compito con la conclusione del
contratto di trasporto e risponde solo dell’inadempimento
dell’obbligo di concluderlo.
Deposito e disposizione di chiusura
• Deposito (1766): con il quale una parte
riceve dall’altra una cosa mobile con
l’obbligo di custodirla e di restituirla natura
• Elencazione dei contratti meramente
esemplificativa, ampia disposizione di
chiusura, qualsiasi obbligazione di fare,
non fare o permettere dà luogo a una
prestazione di servizi ai fini IVA.
Prestazioni generiche
• Nel suo insieme la definizione di
prestazione generica assume carattere
residuale, in aderenza a quanto contenuto
nelle direttive comunitarie e comprende
tutto ciò che non è cessione di bene per
attrarre alla disciplina dell’iva ogni
operazione economicamente rilevante
Locazioni, affitti, e simili
• Sono comprese tutte le concessioni in
locazione, affitto, noleggio e simili di beni,
siano essi mobili. Immobili o produttivi
come l’azienda
Affitto d’azienda
• Il Ministero con Circolare n. 26 del
19/3/1985, ha precisato che il locatore,
qualora affitti l’unica azienda, perde lo
status di soggetto passivo d’imposta, con la
conseguenza che l’operazione è da
assoggettare all’imposta di registro, sicché i
canoni sono fuori campo Iva per carenza del
presupposto soggettivo
Affitto d’azienda
• La perdita del requisito di soggettività ai
fini Iva in seguito all’affitto dell’azienda
non può mai riguardare l’imprenditore con
più aziende né le società, in considerazione
del fatto che per le stesse opera la
presunzione “juris et de jure” (assoluta) di
attività imprenditoriale in base alla quale
tutte le operazioni attive si considerano
effettuate nell’esercizio di impresa.
Leasing
• Contratto atipico posto in essere da una
società intermediaria (non produttrice) che
ha per oggetto beni strumentali ove è
previsto che alla scadenza il conduttore
possa esercitare il diritto di riscatto del
bene. Il soggetto concedente è tenuto ad
applicare l’iva, provvedendo all’emissione
della fattura, in corrispondenza di ognuno
dei pagamenti periodici del canone
Lease-back
• Il lease-back è un’ operazione con la quale
un’impresa industriale o commerciale vende
un bene strumentale mobile o immobile ad
un’impresa finanziaria che contestualmente
lo concede in locazione finanziaria alla
stessa impresa venditrice
Segue lease-back
• La società di leasing che acquista l’immobile
dall’impresa futura utilizzatrice può detrarre l’iva
sul prezzo d’acquisto del bene successivamente
concesso in locazione finanziaria
• I canoni relativi alla conseguente locazione
finanziaria sono soggetti ad iva con diritto a
detrazione da parte dell’impresa prima cedente ora
utilizzatrice del bene
• L’eventuale riscatto del bene è anch’esso
un’operazione imponibile con diritto a detrazione
Cessioni di beni immateriali
• La fattispecie va distinta a seconda che la
cessione abbia ad oggetto diritti di proprietà
industriale ovvero diritti d’autore in vista
del diverso trattamento applicabile
Diritti di proprietà industriale
• Sono assimilate alle prestazioni di servizi le
cessioni, le concessioni, licenze e simili,
aventi ad oggetto il trasferimento della
proprietà ovvero il solo diritto d’uso dei
seguenti beni immateriali:
– invenzioni industriali, processi, formule (e
simili che possono costituire oggetto di
brevetto), marchi, insegne, disegni ornamentali,
modelli di utilità, ecc.
Cessione di diritto d’autore
• Le cessioni dei diritti d’autore e simili sono
assimilate alle prestazioni di servizi. Si tratta in
particolare dei diritti relativi a: opere di carattere
creativo che appartengono alla letteratura, alla
musica, alle arte figurative (sculture, pittura,
disegno, fotografia), all’architettura, al teatro e
alla cinematografia, qualunque sia il modo e la
forma di espressione, che sono protette dalla legge
sul diritto d’autore
Somministrazione di alimenti e
bevande
• L’inserimento tra i servizi di tali prestazioni
è stato dettato dall’esigenza di eliminare i
dubbi sulla loro qualificazione (se
prestazioni di dare o di fare)
• Le vendite da asporto, invece, in quanto
considerate cessioni di beni non rientrano
tra le somministrazioni
Commercio elettronico di beni
digitali
• Tutte le operazioni che si realizzano tramite
via telematica sono da considerarsi sempre
delle prestazioni di servizi a prescindere dai
beni o dai servizi ceduti
Prestazioni gratuite imponibili
• Sono da assoggettare ad iva le prestazioni
gratuite rese a terzi e quelle destinate al
consumo personale o familiare
dell’imprenditore, purché si verifichino le
seguenti condizioni: il valore unitario della
prestazione sia superiore a 25,82 euro e che
l’imposta sui relativi acquisti sia detraibile
Prestazioni gratuite non soggette ad
imposta
• Sono fuori dal campo iva per esclusione:
– Le prestazioni gratuite rese dai professionisti
– Ma attenzione perché le professioni protette non ammettono
prestazioni gratuite
– Le somministrazioni gratuite nelle mense aziendali
– Prestazioni pubblicitarie gratuite per fine
educativo, culturale (c.d. pubblicità progresso)
– Le prestazioni gratuite con imposta non detraibile
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Le operazioni rilevanti ai fini IVA