Dott. Alberto Peroni
Risposte a quesiti
Dott. Cristian Poldi Allai
Dott. Alberto Iori
Dott. Andrea Romersa
Regime Iva delle cessioni gratuite di beni
Per analizzare il regime IVA delle cessioni gratuite di beni è necessario distinguere tra:
Dott. Andrea Scerrino
Dott.ssa Gabriella La Costa
1. Cessioni effettuate a titolo gratuito, ossia in assenza di un obbligo giuridico di
"dare" da parte del cedente  (imponibili o escluse da IVA a seconda che i beni
siano o meno di propria produzione e commercio);
2. Cessioni effettuate a titolo di sconto, ossia in ottemperanza ad un obbligo
contrattualmente stabilito  (escluse da IVA ex art. 15 co. 1 n. 2 del DPR
633/72).
CESSIONI EFFETTUATE A TITOLO GRATUITO
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L’Articolo 2, comma 2, n.4 del DPR 633/72 considera cessioni di beni e pertanto
imponibili ai fini IVA “le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui
produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria dell'impresa se di costo
unitario non superiore a lire cinquantamila (Euro 25,82) e di quelli per i quali non sia
stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a
norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis”.
Secondo l’Art. 2 comma 2, n.4 del DPR 633/72 sono escluse da IVA le cessioni
gratuite di beni:
3. la cui produzione o il commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa,
se di costo o valore unitario non superiore ad Euro 25,82;
4. quelle per le quali, all’atto dell’acquisto, non è stata operata la detrazione
dell’imposta ai sensi dell’art. 19 del DPR 633/1972.
La disposizione va quindi collegata con quanto contenuto nel successivo articolo 19bis1, lettera h) secondo il quale “non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle
spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle
sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila
(Euro 25,82)”;
Pertanto ne consegue che, per il combinato degli articoli 2 e 19-bis1 del DPR 633/72 le
cessioni gratuite di beni, la cui produzione o commercio non rientra nell’attività propria
dell’impresa, non costituiscono mai operazioni rilevanti ai fini Iva ai sensi dell’art. 2
comma 2, n.4.
Viceversa, le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra
nell'attività propria dell'impresa, devono essere assoggettate all’imposta ai sensi
l’Art. 2 comma 2, n.4 del DPR 633/72 (indipendentemente dal costo o dal valore del
bene che può essere inferiore, pari o superiore a 25,82).
Cedente
Oggetto
Detrazione
Cessione
Impresa che
produce/commercializza il
bene ceduto
Impresa che NON
produce/commercializza il
bene ceduto
Bene di costo unitario
inferiore, pari o
superiore a 25,82
SI
SOGGETTA
Bene di costo unitario
inferiore a 25,82
SI
NON SOGGETTA
Bene di costo unitario
superiore a 25,82
NO
NON SOGGETTA
L’Articolo 18 del DPR 633/72 prevede poi che il soggetto che effettua la cessione di beni o prestazione di
servizi imponibile, deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente. Lo
stesso articolo al comma 3 prevede inoltre che “La rivalsa non è obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri
4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2 e per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo
periodo, dell'articolo 3”.
Pertanto Ai sensi dell'art.18, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, per le cessioni gratuite dei beni, la rivalsa
IVA non è obbligatoria.
Nell'ipotesi in cui questa non venga esercitata, l'impresa potrà adottare alternativamente una delle seguenti
procedure :
 Emissione di autofattura, in unico esemplare per ciascuna cessione, ovvero mensile per le cessioni
gratuite effettuate nel mese, con l'indicazione:
 del valore normale dei beni ceduti
 dell'aliquota applicabile e della relativa imposta
 dell'annotazione della dicitura "Autofattura per omaggi ai sensi dell'art.2, comma 2, n. 4), del D.P.R.
n. 633/1972".
Tale documento dovrà essere numerato secondo la numerazione propria delle fatture di vendita ed essere
annotato nel registro delle fatture emesse; il relativo ammontare imponibile concorrerà a formare il
volume d'affari dell'impresa;
 Annotazione su un apposito registro Iva degli omaggi, numerato e conservato ai sensi dell'art. 39
del D.P.R. n. 633/1972, con indicazione dei dati del cessionario, dell'ammontare globale dei valori
normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun giorno e delle relative imposte distinte per aliquota.
Nel caso si decida di emettere regolare fattura nei confronti del cessionario si potrà alternativamente:
 Richiedere al cessionario il pagamento della sola Iva, esercitando la rivalsa; in tal caso il cedente
emette fattura in duplice esemplare recante l'indicazione "Cessione gratuita ai sensi dell'art. 2, comma
2, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972, con rivalsa dell'Iva, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.P.R. n.
633/1972";
 Rinunciare all'esercizio della rivalsa; in tal caso il cedente emette fattura in duplice esemplare
recante l'indicazione "Cessione gratuita ai sensi dell'art. 2, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972,
senza esercizio della rivalsa dell'Iva, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972" e dovrà
contabilizzare e versare l'imposta alla stregua di qualsiasi operazione imponibile.
CESSIONE DI CAMPIONI GRATUITI DI MODICO VALORE
Come già detto, in genere le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio rientra
nell'attività propria dell'impresa, sono operazioni imponibili ai fini IVA ai sensi l’Art. 2 comma 2, n.4 del
DPR 633/72.
Il successivo comma 3 alla lettera d) prevede una deroga a tale regola generale dell’imponibilità per “le
cessioni di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati”.
Si tratta di prodotti oggetto dell’attività propria dell’impresa che, a differenza degli omaggi che
promuovono all’esterno l’immagine generale dell’impresa, vengono ceduti gratuitamente per favorirne la
vendita ovvero per consentire controlli e verifiche tecniche del prodotto stesso.
Ai fini dell'esclusione dal campo di applicazione dell'IVA ex art. 2 co. 3 lett. d) del DPR 633/72, devono
essere rispettate congiuntamente le seguenti condizioni:
 deve trattarsi di campioni gratuiti oggetto dell’attività propria dell’impresa, ceduti per promuovere
il bene, al fine di migliorarne la conoscenza e la diffusione presso gli utilizzatori, attuali e
potenziali;
 i beni devono essere appositamente contrassegnati in maniera indelebile, sia per evitare che
possano formare successivamente oggetto di commercializzazione, sia per impedire che si
possano verificare manovre distorsive della concorrenza. Il requisito dell'indelebilità della dicitura
implica l'invalidità della mera apposizione di un adesivo sul prodotto (R.M. 19.11.73 n. 503097);
 i campioni devono essere di modico valore, secondo le indicazioni fornite con le RR.MM. 30.7.91
n. 430288, 7.2.91 n. 430047, 23.4.80 n. 381445 e 20.11.80 n. 360021.
CESSIONI EFFETTUATE A TITOLO DI SCONTO
Secondo il dettato normativo dell’articolo 15, comma 2 del DPR 633/72 “Non concorrono a formare la
base imponibile il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle
originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata”.
Pertanto affinché tali cessioni siano escluse dalla base imponibile è necessario:
1. che lo sconto sia previsto dalle originarie condizioni contrattuali;
 L'art. 15 del DPR 633/72 non richiede la forma scritta per il contratto di fornitura, lasciando intendere
che la riferibilità alla merce venduta dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono possa evincersi
anche da un accordo verbale, sebbene sia onere del fornitore dimostrarne l'originarietà).
 Le cessioni a titolo di sconto, premio o abbuono, anche se pattuite successivamente alla contrattazione
originaria, conservano il titolo in base al quale sono state concesse e non possono essere considerate
gratuite nei sensi previsti dal citato art. 2, giacché queste ultime, a differenza delle prime, non sono né
potrebbero essere mai legate ad altre operazioni(C.M. 3.8.79 n. 25/364695)
2. che in fattura le cessioni effettuate a titolo di sconto siano indicate al loro valore normale;
3. che il bene ceduto non sia soggetto ad aliquota più elevata rispetto a quello che ha formato
oggetto della cessione cui si riferisce.
Non assume rilevanza il fatto che i beni ceduti formino o meno oggetto dell’attività propria dell’impresa o
siano diversi da quelli della cessione principale. (C.M. 3.8.79 n. 25/364695)
L'IVA assolta sull'acquisto dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono è detraibile (salvo che si
tratti di beni ad indetraibilità oggettiva, ex art. 19-bis1 del DPR 633/72), in quanto relativa a beni
acquistati o prodotti nell'esercizio dell'attività d'impresa, destinati all'effettuazione di operazioni
imponibili.
Va, infine, ricordato che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera c), del D.P.R. n. 633/1972, la base
imponibile delle cessioni a titolo gratuito è rappresentata dal valore normale dei beni, costituito, ex art.
14 del medesimo decreto, dal prezzo mediamente praticato per i beni della stessa specie, al medesimo
stadio di commercializzazione, che si individua in quello praticato nella fase di produzione, qualora i beni
ceduti siano prodotti dallo stesso soggetto, ed in quello praticato nella fase all'ingrosso, qualora siano stati
acquistati presso altri operatori.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.
- PPI & Partners -
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