IN VETRINA
EN 1090: DAL 01 LUGLIO 2014 SCATTA L’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE
CE
Con il 1 luglio 2014 diventa cogente la norma EN 1090-1:2009/EC 1-2011. La norma è
rivolta ai produttori di componenti strutturali in acciaio o in alluminio, o parti di essi, da
incorporare in opere di ingegneria civile. Secondo questa norma, le imprese che realizzano
strutture saldate, in acciaio o in alluminio, devono introdurre, oltre ad altri requisiti, un controllo
della produzione di fabbrica (FPC) nel rispetto della norma UNI EN ISO 3834, da sottoporre a
verifica da parte di un Organismo Notificato che rilascerà il Certificato di Conformità alla UNI EN
1090-1 stessa.
RESPONSABILITÀ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO
Il datore di lavoro per non incorrere in cause di responsabilità civile e penale deve poter
sempre dimostrare una corretta gestione ed applicazione della normativa in materia di
sicurezza sul lavoro attraverso l'aggiornamento costante del documento di valutazione dei
rischi con relazioni tecniche attestanti i fattori di rischio specifici, l'adozione delle procedure di
formazione ed informazione dei lavoratori, la corretta distribuzione e il puntuale controllo circa
l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e, qualora necessaria, l'effettuazione della
sorveglianza sanitaria.
NULLI GLI ATTI NOMINA RSPP IN MANCANZA DEI REQUISITI
DELL’ART.32
Con decisione n. 20862/2014 la Corte di Cassazione ha stabilito che sono nulle le nomine dei
Rspp sprovvisti dei requisiti previsti dall’ art. 2, e dall’art. 32 del TU 81/2008. Le capacità e i
requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione
devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative. I soggetti devono essere in possesso di:
titolo di studio;
attestato di frequenza a specifici corsi di formazione;
attestatodi frequenza di corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti
nell’accordo Stato-Regioni.
INDICE
SICUREZZA
RESPONSABILITÀ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO
RISCHIO ESPLOSIONE E APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE ATEX - OPUSCOLO INAIL
DELEGA DI FUNZIONI: IL POTERE DI SPESA DEL DELEGATO
SICUREZZA DELLE MACCHINE, NORME PIÙ SEMPLICI DA ADOTTARE GRAZIE A DUE SOFTWARE INAIL
AMBIENTE
LA PIANTA CHE SI NUTRE DI METALLI E BONIFICA I TERRENI INQUINATI
SISTRI E IMPIANTI RIFIUTI, IN ARRIVO NORME PER “AMBIENTE PROTETTO”
RESPONSABILITÀ SOCIALE, LE AZIENDE PUNTANO SULL’AMBIENTE
ENERGIA E QUALITÀ
EN 1090-1: MARCATURA CE OBBLIGATORIA DAL 1 LUGLIO 2014
NOTIZIE E ARTICOLI
DAI POMODORI LA PLASTICA “SOSTENIBILE” PER LE AUTO
I FOCUS DI SEA
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER LA FORMAZIONE NELLE PMI FINO A 8.000 EURO
FORMAZIONE
I CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2014
SCADENZE
LE SCADENZE DI LUGLIO E AGOSTO 2014
SENTENZE E QUESITI
NULLI GLI ATTI NOMINA RSPP IN MANCANZA DEI REQUISITI DELL’ART.32
OBBLIGATORIA LA FORMAZIONE ANCHE A FAVORE DEI LAVORATORI ESPERTI
SICUREZZA
RESPONSABILITÀ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO
Indice
I dati INAIL evidenziano un calo degli infortuni mortali negli ultimi tre anni (triennio 2010-2012); tuttavia, in
controtendenza sono aumentate le denunce per malattie professionali con un aumento di quasi il 51% rispetto al
2008. Uno degli aspetti che ha favorito l'incremento è stata l'entrata in vigore delle nuove "tabelle" di valutazione e il
fatto che l'aggiornamento dell'elenco delle tecnopatie, con il decreto del Ministro del lavoro 9 aprile 2008, ha introdotto
"la presunzione legale d'origine" per molte patologie.
La legge sugli infortuni professionali (DPR n. 1124 del 1965), per effetto dell'operatività della copertura assicurativa
INAIL in virtù del principio del rischio professionale, prevede l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile e,
dunque, dal risarcimento del danno subito dal lavoratore in caso di infortunio o di insorgenza di malattia professionale.
Tuttavia, con la sentenza della Corte di Cassazione del 24 febbraio 2006, n. 4184, per far valere il diritto
all'esonero il datore deve dimostrare di avere adottato tutte le cautele e le misure atte ad evitare il danno
subito dal lavoratore. Al lavoratore infortunato, beneficiario della assicurazione, l'INAIL corrisponde l'indennizzo al
posto del datore di lavoro.
Comunque, in caso di procedimento penale a carico del datore di lavoro o di suoi incaricati o dipendenti in merito
all'evento a causa del quale sia stato corrisposto l'indennizzo, è riconosciuta sia al lavoratore infortunato, sia
all'INAIL la facoltà di costituirsi parte civile. Se l'indennizzo dell'INAIL non copre l'intero risarcimento
civilmente dovuto all'infortunato, il datore di lavoro risultato penalmente responsabile deve risarcire al
proprio dipendente quella parte di danno non coperta dalla assicurazione (danno differenziale). L'INAIL, d'altro
canto, è legittimato a costituirsi parte civile nel procedimento penale contro il datore di lavoro imputato di omicidio
colposo o lesioni personali gravi e gravissime per chiedere il rimborso delle prestazioni erogate all'infortunato in virtù
del diritto di regresso riconosciuto dall'art. 10 del DPR 1124 del 1965 nei confronti del datore di lavoro
penalmente responsabile.
In caso di infortunio o malattia professionale, senza decesso, l'azione penale per lesioni colpose gravi o gravissime è
legata alla prognosi secondo le seguenti procedure:
le prognosi che superano i 30 giorni provocano l'attivazione, per lo più ad iniziativa dell' INAIL, dell' inchiesta
amministrativa della Direzione provinciale del lavoro, il cui verbale viene inviato al Pubblico Ministero;
le prognosi fino a 40 giorni possono far scattare l'azione penale solo a querela dell'interessato;
oltre i 40 giorni l'eventuale azione penale viene promossa d'ufficio dal Pubblico Ministero.
La responsabilità del datore di lavoro per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del
lavoratore è esclusa solo in caso:
di dolo del lavoratore;
di rischio c.d. elettivo, cioè derivante da una attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell'attività o che
esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa (Corte di Cassazione sent. N. 6377 del 2003).
Per non incorrere in cause di responsabilità civile e penale, il datore di lavoro deve poter sempre dimostrare
una corretta gestione ed applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro attraverso
l'aggiornamento costante del documento di valutazione dei rischi con relazioni tecniche attestanti i fattori di
rischio specifici, l'adozione delle procedure di formazione ed informazione dei lavoratori, la corretta
distribuzione e il puntuale controllo circa l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e, qualora
necessaria, l'effettuazione della sorveglianza sanitaria. Particolare attenzione deve essere dedicata alla stesura
delle relazioni tecniche (es. rumore, vibrazioni, agenti chimici, agenti biologici, stress lavoro-correlato, ecc.), in quanto
il datore di lavoro con ciò dimostra di non aver sottovalutato i fattori di rischio.
SEA si rende disponibile ad affiancare i propri clienti al fine di espletare quanto richiesto dal D.Lgs. 81/2008 e ad
implementare sistemi di gestione sulla sicurezza atti a controllare costantemente i rischi della sicurezza.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
ing. Oronzo Marucci
[email protected]
Tel. 0461/433447 – cell. 335/1272
SICUREZZA
RISCHIO ESPLOSIONE E APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE ATEX - OPUSCOLO INAIL
Indice
INAIL ha pubblicato una Linea Guida sulla Sicurezza sul Lavoro per i luoghi con atmosfere potenzialmente
esplosive (ATEX) dal titolo “Il rischio di esplosione, misure di protezione ed implementazione delle Direttive ATEX
94/9/CE e 99/92/CE (edizione 2013)”.
L'opuscolo è il risultato di un’attività di ricerca per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro che raccoglie i contenuti
delle disposizioni di legge vigenti e della normativa tecnica di base per la protezione contro il rischio esplosioni
(ATEX).
La Linea Guida sulla Sicurezza sul Lavoro può essere considerata un’introduzione alle problematiche relative ad
ambienti ove possa verificarsi la presenza di sostanze infiammabili e combustibili in forma di gas, vapori, liquidi e
polveri.
L a Linea Guida INAIL "Il rischio di esplosione, misure di protezione ed implementazione delle Direttive ATEX
94/9/CE e 99/92/CE" è pensata principalmente per le piccole e medie imprese, e fornisce una base di conoscenze utili
ad applicare correttamente la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e protezione per la presenza di
atmosfere potenzialmente esplosive.
Per scaricare l'opuscolo INAIL sul Rischio Esplosione clicca qui.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
dott. Michele Sighel
[email protected]
Tel. 0461/433451 – cell. 335/7213350
SICUREZZA
DELEGA DI FUNZIONI: IL POTERE DI SPESA DEL DELEGATO
Indice
La delega di funzioni deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni
delegate (art. 16, c.1, lett. d, D.Lgs. n.81/2008).
La delega di funzioni deve trasmettere al delegato non solo l'obbligo al rispetto delle norme di salute e sicurezza del
lavoro ma anche mezzi tecnici ed economici nonché i poteri organizzativi necessari per adempiere quell'obbligo; sulla
base di tale principio, pertanto, l’art. 16, c.1, lett. d), del D.Lgs. n. 81/2008 non rende obbligatorio che al delegato
sia attribuito un potere di spesa illimitato ma, più ragionevolmente, che “essa attribuisca al delegato l’autonomia di
spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate”; pertanto, nell’atto di delega possono essere riportati
anche dei limiti di spesa purché gli stessi siano congrui rispetto ai compiti attribuiti e, quindi, sufficientemente ampi e,
comunque, idonei a consentire al delegato di operare efficacemente nell’ambito delle funzioni delegate.
In tal senso, ad esempio, si può ipotizzare l’inserimento di una clausola di salvaguardia in base alla quale nei casi di
emergenza il delegato non ha alcun limite al potere di spesa, salvo poi di dover rendicontare e relazionare al datore di
lavoro entro un certo numero di ore.
Pertanto, ove il potere di spesa risulti limitato deve consentire al delegato di poter costantemente, in ogni momento
della quotidiana vita aziendale, decidere l’effettuazione di una determinata spesa per l’apprestamento di mezzi
antinfortunistici necessari, senza quindi aver bisogno di alcuna preventiva autorizzazione o d’assenso da parte del
delegante o da parte di un altro soggetto (es. dirigente).
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
geom. Francesco Ardemagni
[email protected]
Tel. 0461/433448 – cell. 349/2352898
SICUREZZA
SICUREZZA DELLE MACCHINE, NORME PIÙ SEMPLICI DA ADOTTARE GRAZIE A DUE
SOFTWARE INAIL
Indice
L’Inail ha prodotto due software per informatizzare alcune prescrizioni normative in materia di sicurezza dei
macchinari, al fine di renderne più semplice ed efficiente la fruizione. Gli applicativi consentiranno un’idonea
determinazione delle distanze di sicurezza dalle parti pericolose delle macchine e, di conseguenza, la corretta
installazione dei dispositivi di sicurezza.
Il mancato utilizzo delle attrezzature di lavoro, la manipolazione e la manomissione dei macchinari e il loro
uso scorretto sono fattori spesso all’origine di molti infortuni gravi e mortali. Dall’approfondimento di queste
problematiche ha preso le mosse il lavoro che ha portato all’elaborazione dei due software, disponibili sia in italiano
che in inglese, che a breve saranno online sul portale dell’Istituto.
I due software sono stati realizzati con l’obiettivo di informatizzare le prescrizioni contenute nelle norme Uni En
13857:2008 “Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con
gli arti superiori e inferiori” e Uni En 13855:2010 “Sicurezza del macchinario - Posizionamento dei dispositivi di
protezione in funzione delle velocità di avvicinamento di parti del corpo”.
La scelta delle prescrizioni normative da informatizzare è stata guidata dall’analisi dei risultati dell’attività di
accertamento della conformità di macchine e attrezzature di lavoro ai requisiti di sicurezza e salute (attività svolta
dall’Inail ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 81/2008). I risultati hanno mostrato che il rischio meccanico, ovvero il rischio di
entrare in contatto con le parti pericolose delle macchine, rappresenta oltre il 50% rispetto alla totalità delle non
conformità accertate. Questo fa comprendere che spesso si avverta una carenza dell’analisi del rischio, con
particolare riferimento alla distanza di sicurezza dalle parti pericolose. I due software sono stati realizzati per
fabbricanti, progettisti, fornitori, installatori e datori di lavoro che debbano calcolare le distanze di sicurezza dalle parti
pericolose delle attrezzature di lavoro.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
ing. Roberto Fenner
[email protected]
Tel. 0461/433442 – cell. 335/1817367
AMBIENTE
LA PIANTA CHE SI NUTRE DI METALLI E BONIFICA I TERRENI INQUINATI
Indice
Una pianta che si nutre di metalli in grado di bonificare i terreni inquinati.
La nuova pianta, scoperta recentemente nelle Filippine è capace di "mangiare" una quantità di metallo (in particolare
nichel) migliaia di volte superiore a quella che assorbono normalmente dal terreno le altre piante.
Nello specifico la pianta, appartiene alla famiglia delle Violacee ed è stata chiamata "Rinorea niccolifera": un nome che
riflette proprio la sua capacità di accumulare ingenti quantità di nichel nelle sue foglie, dove il metallo accumulato
raggiunge l’1,8%. Sui possibili utilizzi ‘ambientali’ della pianta, si sono ovviamente concentrati alcuni ricercatori
dell’Università filippina "Los Banos", appoggiati finanziariamente da un progetto del dipartimento di scienza e
tecnologia del Consiglio filippino per industria, l’energia e lo sviluppo di tecnologie emergenti. L’obiettivo è quello di
impiegare la pianta sia per bonificare terreni inquinati dal metallo, sia per recuperare il nichel dalle foglie per fini
commerciali.
L a pianta "Rinorea niccolifera" è una sorta di "iperaccumulatore naturale" di metalli pesanti. Una caratteristica,
questa, estremamente rara tra le varie specie vegetali.
Per maggiori informazioni sullo studio clicca qui.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
dott.geol. Andrea della Lucia
[email protected]
Tel. 0461/433420 – cell. 335/5759353
AMBIENTE
SISTRI E IMPIANTI RIFIUTI, IN ARRIVO NORME PER “AMBIENTE PROTETTO”
Indice
Via libera del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2014 ad un decreto-legge che, tra le altre, consente la
“requisizione in uso” di impianti di gestione rifiuti e prevede nuove semplificazioni per Sistri e bonifiche di siti
contaminati.
Le novità, stando a quanto si legge nel comunicato stampa pubblicato dal MinAmbiente sul proprio sito ufficiale, sono
contenute nel Dl “Ambiente protetto” approvato dal CdM del 13 giugno scorso, e ora in attesa di pubblicazione
sulla Gu.
Per quanto riguarda il Sistri, la semplificazione prevede l’applicazione entro due mesi dell’interoperabilità e la
sostituzione dei dispositivi token usb, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
Troveranno invece spazio all’interno del Dlgs 152/2006, cd. “Codice ambientale”, sia la nuova procedura
semplificata (e accelerata) per le bonifiche e la messa in sicurezza, sia la “requisizione in uso” degli impianti di
gestione dei rifiuti, “strumento straordinario per gli enti locali” secondo il MinAmbiente.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
ing. Alessandro Chistè
[email protected]
Tel. 0461/433424 – cell. 331/6760276
AMBIENTE
RESPONSABILITÀ SOCIALE, LE AZIENDE PUNTANO SULL’AMBIENTE
Indice
Corporate social responsibility. Tradotto: responsabilità sociale d’impresa, cioè la sfera che tocca scelte e
implicazioni etiche nella visione complessiva di un’azienda. Negli ultimi tre anni questa componente ha fatto breccia
anche nei gruppi italiani. Che per lavorare sulla propria immagine scelgono una Csr che fa leva sull’ambiente.
Fra le industrie e le aziende intervistate, il 54% del campione ha messo in atto misure per tagliare gli sprechi di
carta, acqua, illuminazione e avanzi di cibo.
Seguono investimenti per il risparmio energetico (36%), introduzione o potenziamento della raccolta differenziata
(33%), scommessa sulle nuove tecnologie per contenere l’inquinamento e migliorare lo smaltimento dei rifiuti
(33%). Un passaggio c’è dunque stato, al netto della crescita assoluta delle aziende impegnate: nel 2011 erano il 64%
del campione, oggi sono il 73% di quelle sopra gli 80 dipendenti.
In media si dedicano a questa ristrutturazione green 169mila euro. Per un totale nazionale di poco inferiore a un
miliardo di euro. Fondi che, almeno nel 46% dei casi, finiscono a fornitori che sposano lo stesso genere di approccio
ambientale.
Si punta ovviamente all’interno dell’azienda ma anche al territorio locale (42%): la prima parola sollevata dai dati di
questo rapporto è attenzione: attenzione agli sprechi, ai dipendenti, all’ambiente in cui viviamo e che lasciamo ai figli
e ai nipoti, al territorio nel quale operiamo. Sta emergendo, con chiarezza, un nuovo modo di fare ed essere
impresal’altra parola-chiave è risparmio, che in questi anni è diventato obbligatorio ma che è anche uno dei principali
vantaggi dell’agire responsabile. Ci riferiamo alla riduzione dei consumi di materie prime e risorse, al maggiore
controllo della filiera, a una maggiore attenzione complessiva ai costi.
Non solo. L’obiettivo reale è ovviamente la reputazione, utile al posizionamento e all’immagine dell’azienda (47%). Per
questo le iniziative su cui si investe devono essere visibili (40%) e legate appunto al tessuto locale (31%). Meglio se
coinvolgono i dipendenti (28%). Seguono, fra gli altri scopi, l’attrazione di nuovi clienti e l’effetto sul clima interno
(27%).
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
Ing. Roberto Fenner
[email protected]
Tel. 0461/433442 – cell. 335/1817367
ENERGIA E QUALITÀ
EN 1090-1: MARCATURA CE OBBLIGATORIA DAL 1 LUGLIO 2014
Indice
Dal 1 Luglio 2014 sarà obbligatoria la Norma armonizzata EN1090-1 per l'immissione sul mercato italiano ed
europeo di elementi strutturali in acciaio e alluminio.
Il Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR 305/2011) disciplina in Italia ed in tutta l'Unione Europea le condizioni
per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dei Prodotti da Costruzione, stabilendo i criteri per
l'apposizione della Marcatura CE.
L a Marcatura CE è l'unica che attesta la conformità dei Prodotti da Costruzione alla prestazione dichiarata, in
relazione alle caratteristiche essenziali previste dalla norma armonizzata di riferimento.
I Prodotti da Costruzione devono presentare (sul prodotto, etichetta, imballaggio, documento d'accompagnamento) la
marcatura CE. Questa è obbligatoria al termine del periodo di coesistenza.
Il periodo di coesistenza è il periodo durante il quale una nuova norma armonizzata coesiste con una disposizione
previgente (nazionale/europea). Durante questo periodo è possibile immettere prodotti sul mercato in conformità alla
disposizione vigente o alla norma armonizzata.
Al termine di tal periodo l'unica modalità è quella prevista dalla norma armonizzata europea (Marcatura CE).
La norma armonizzata relativa alla produzione di elementi strutturali in acciaio ed o in alluminio (carpenteria
metallica) è la norma EN 1090-1, supportata dalla parte 2 per l'acciaio e la parte 3 per l'alluminio.
Il 1° luglio 2014 finisce il periodo di coesistenza e diventa obbligatoria la Marcatura CE ai sensi della EN10901.
Il percorso della Marcatura CE prevede una serie di adempimenti a cura dei Produttori di Carpenteria metallica e
l'intervento di un Organismo Notificato.
SEA si propone come supporto all’intera pratica di certificazione, sia per la certificazione secondo le norme EN 1090 e
ISO3834, che per tutti i servizi connessi di formazione dei coordinatori di saldatura (CS), esecuzione e test sui saggi
di saldatura attraverso laboratori accreditati.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
ing. Roberto Fenner
[email protected]
Tel. 0461/433442 – cell. 335/1817367
NOTIZIE E ARTICOLI
DAI POMODORI LA PLASTICA “SOSTENIBILE” PER LE AUTO
Indice
Tra breve anche i pomodori e gli scarti della loro lavorazione, potrebbero diventare la base per produrre
materiali plastici "sostenibili" da usare nella fabbricazione delle automobili.
E' quanto hanno in programma Ford Motor Company e HJ Heinz Company (il colosso del food, che è presente sul
mercato mondiale con ketchup, salse, pietanze, zuppe, snack e cibi per l'infanzia) che hanno raggiunto un accordo per
esplorare questa possibilità.
I ricercatori di Ford e Heinz hanno sviluppato al riguardo un metodo per ricavare bioplastiche dalle fibre del
pomodoro con la finalità d'incrementare l'utilizzo di materiali sostenibili a bordo dei veicoli.
Nello specifico, le bucce dei pomodori essiccate - recuperate come scarti delle lavorazioni per il ketchup e altri
prodotti alimentari - potrebbero diventare nelle prossime generazioni di auto Ford elementi costruttivi "minori" come le
staffe di supporto per i cavi dell'impianto elettrico o per i piccoli vani portaoggetti. In questa fase i ricercatori stanno
portando avanti test ed esperimenti per verificare la qualità e la resistenza di questi materiali.
Prima di essere proposta a Ford la ricerca è stata portata avanti inizialmente da Heinz per individuare modalità
innovative attraverso le quali riciclare bucce, gambi e semi delle 2 milioni di tonnellate di pomodori processate ogni
anno per la produzione del ketchup.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
dott. Roberto Maddalena
[email protected]
Tel. 0461/433401 – cell. 329/6880084
I FOCUS DI SEA
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER LA FORMAZIONE NELLE PMI FINO A 8.000 EURO
Indice
Con l'Avviso 3/2014 Fondimpresa ha stanziato 10 milioni di euro per la realizzazione di piani formativi aziendali
o interaziendali rivolti ai lavoratori delle PMI aderenti di dimensioni minori che non riescono a maturare sul proprio
Conto Formazione le risorse utili al finanziamento di progetti formativi aziendali.
Dal 20 giugno al 31 ottobre 2014, fino a esaurimento delle risorse, le aziende aderenti al Fondo potranno
presentare richiesta di piani formativi, anche in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il contributo aggiuntivo è concesso ai piani presentati sul "Conto Formazione" per un importo compreso tra
3.000,00 e 8000,00 euro per azienda.
Possono beneficiare di tale contributo esclusivamente le PMI in possesso dei requisiti dell'Avviso che a partire dal 1°
settembre 2013 non hanno presentato alcun Piano a valere su Avvisi di Fondimpresa che prevedono la concessione di
un contributo aggiuntivo al Conto Formazione, salvo il caso in cui il Piano sia stato annullato o respinto.
Per presentare la richiesta di contributo aggiuntivo occorrerà coinvolgere un numero minimo di 4 lavoratori per azienda
destinatari di almeno 12 ore di formazione pro capite.
Ai fini della presentazione della richiesta di contributo sarà necessario condividere il piano formativo con le
Rappresentanze Sindacali Aziendali o, nel caso esse non sia presenti in azienda, con le organizzazioni sindacali
territoriali.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
p.i. Thomas Bassi
[email protected]
Tel. 0461/433446 – cell. 335/1817369
FORMAZIONE
I CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2014
Indice
ANTINCENDIO RISCHIO BASSO (4 ore)
- 16 luglio 8.30 – 12.30
ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (8 ore)
- 16 luglio 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30
ANTINCENDIO RISCHIO BASSO AGGIORNAMENTO
- 16 luglio 10.30 – 12.30
ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO AGGIORNAMENTO
- 16 luglio 10.30 – 12.30 e 13.30 – 16.30
PRIMO SOCCORSO BASE (12 ore)
- 9 e 10 luglio 8.30 – 12.30 / 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30
AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO (8 ore)
- 10 luglio 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30
FORMAZIONE PER PREPOSTI (8 ore)
- 10 luglio 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30
FORMAZIONE LAVORATORI – MODULO GENERALE (4 ore)
- 22 luglio 8.30 - 12.30
FORMAZIONE LAVORATORI – MODULO SPECIFICO RISCHIO BASSO (4 ore aggiuntive alla formazione
generale)
- 22 luglio 13.30 – 17.30
FORMAZIONE LAVORATORI – MODULO SPECIFICO RISCHIO MEDIO (8 ore aggiuntive alla formazione
generale)
- 23 luglio 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30
FORMAZIONE LAVORATORI – MODULO SPECIFICO RISCHIO ALTO (12 ore aggiuntive alla formazione
generale)
- 23 e 24 luglio 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 / 8.30 – 12.30
I corsi si svolgeranno presso le aule didattiche di Formazionespa in via Kufstein 5, Loc. Spini di Gardolo - Trento.
Per aderire a tali corsi è sufficiente scaricare il modulo di adesione dal sito internet www.formazionespa.it alla
sezione NEWS SICUREZZA e inviarlo compilato a [email protected].
I corsi verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti.
La restituzione dei moduli di adesione vale semplicemente quale manifestazione di interesse alla partecipazione e non
vincola all’iscrizione che potrà avvenire solo a seguito della nostra comunicazione di attivazione degli interventi
formativi mediante versamento della/e quota/e di partecipazione.
Per ulteriori informazioni in merito ai corsi e per preventivi personalizzati prego contattare:
dott.ssa Sabrina Baldo cell. 329/2061512
email: [email protected]
Per ogni altra indicazione riguardante la formazione contattare:
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
p.i. Thomas Bassi
[email protected]
Tel. 0461/433446 – cell. 335/1817369
SCADENZE
LE SCADENZE DI LUGLIO E AGOSTO 2014
Indice
Luglio 2014
05.07
Emissioni in Atmosfera (solo regione Lombardia – D.d.u.o. n°1024 del 30/01/04 Art.10) termine entro il quale gli
esercenti di impianti di incenerimento devono mettere a disposizione dell’ARPA le tabelle riassuntive mensili dei dati di
emissione
15.07
Denuncia infortuni attività estrattive (D.Lgs 624/96 Art.25 comma 8) invio del riepilogo infortuni mese precedente
Sicurezza alimentare (Art 59 comma 1, L. 488/99) termine entro il quale i titolari dell’immissione in commercio di
prodotti fitosanitari di cui all’Art 123 comma 1, lett. A) Legge 388/00 devono versare la rata semestrale di contributo
per la sicurezza alimentare
Materie Radioattive (Art 5 L. 1860/62) termine entro il quale esercenti di trasporto di materiale fissile devono inviare
all’ ISPRA comunicazione trimestrale di riepilogo
20.07
CONAI (Reg. CONAI) dichiarazione mensile del mese precedente (Moduli 6.1, 6.2, 6.3, 6.10)
31.07
Emissioni in atmosfera (D.M. 03/02/2005 Art 3 cc. 2,3,4,5) termine entro il quale i gestori di depositi fiscali che
importano i combustibili per autorizzazione da Paesi terzi ed i produttori, devono fornire all’APAT i dati relativi ai
combustibili
Emissioni in atmosfera (D.Lgs 128/10) termine entro il quale i gestori di stabilimenti ove si esercitano attività sotto
riportate devono presentare domanda di autorizzazione di emissione in atmosfera qualora siano convogliate o diffuse,
e qualora non siano già state precedentemente denunciate. Le attività sono: lavorazioni meccaniche con consumi di
olio > 500 Kg/anno, impianti termici civili con potenzialità > 3 MW, allevamenti in ambienti confinati con numero di
animali tendenzialmente superiore a quello della normativa, linee di trattamento fanghi ed acqua, stabilimenti con
attività che generano emissioni diffuse, impianti di emergenza e sicurezza
Rifiuti (L. 549/95) Art 3 comma 30) termine entro il quale i gestori di impianti di incenerimento e discariche senza
recupero di energia devono versare alla regione / provincia il tributo sui rifiuti solidi
Energia (Delibera 142/07 dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas) termine per i soggetti operanti nel settore
dell’energia elettrica ed il gas ed iscritti al registro delle imprese, per il versamento del contributo per il funzionamento
dell’autorità stessa
Emissioni (D.Lgs 133/05 Art. 11 c 5) termine entro il quale I gestori di impianti di incenerimento o coincenerimento
devono effettuare le misurazioni di cui all’Allegato A punti 3 e 4 del D.Lgs 133/05
Agosto 2014 (Fino al 15 del mese)
05.08
Emissioni in Atmosfera (solo regione Lombardia – D.d.u.o. n°1024 del 30/01/04 Art.10) Termine entro il quale gli
esercenti di impianti di incenerimento devono mettere a disposizione dell’ARPA le tabelle riassuntive mensili dei dati di
emissione
15.08
Denuncia infortuni attività estrattive (D.Lgs 624/96 Art.25 comma 8) invio del riepilogo infortuni mese precedente
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
sig. Daniel Sartori
[email protected]
Tel. 0461/433402 – cell. 335/1810995
SENTENZE E QUESITI
NULLI GLI ATTI NOMINA RSPP IN MANCANZA DEI REQUISITI DELL’ART.32
Indice
Corte di Cassazione, sentenza n. 20862/2014.
Con decisione n. 20862/2014, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che sono nulle le nomine
dei RSPP sprovvisti dei requisiti previsti dall’ art. 2, lett. f) e dall’art. 32 del TU 81/2008 ( Capacità e requisiti
professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni).
Le capacità e i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o
esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative.
I soggetti devono essere in possesso di:
titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o dimostrando di aver svolto una delle
funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del
13 agosto 2003;
attestato di frequenza a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e
relativi alle attività lavorative;
attestato di frequenza a specifici corsi di formazione a) in materia di prevenzione e protezione dei rischi,
anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, b) di organizzazione e gestione delle attività tecnico
amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali;
attestato di frequenza di corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo Stato-Regioni.
Le attività di formazione devono essere registrate sul libretto formativo del cittadino (art. 2, c. 1, lett. i del DLgs
276/2003).
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
geom. Francesco Ardemagni
[email protected]
Tel. 0461/433448 – cell. 349/2352898
SENTENZE E QUESITI
OBBLIGATORIA LA FORMAZIONE ANCHE A FAVORE DEI LAVORATORI ESPERTI
Indice
Corte di Cassazione, sentenza n. 21242
Anche i lavoratori dotati di esperienza pluriennale nella mansione sono soggetti all’attività di informazione e formazione
che il datore di lavoro è tenuto a fornire nelle forme e con i contenuti previsti dalla legge.
Questo l’orientamento della sentenza della Corte di Cassazione n. 21242 del 26 maggio 2014, emessa in risposta al
ricorso di un datore di lavoro condannato dal giudice ordinario per omissione dell’obbligo di formazione, circostanza
alla quale si doveva far risalire la responsabilità dei danni subiti da un dipendente in un infortunio sul lavoro, al quale,
appunto, non era stata erogata alcuna formazione specifica.
Il datore di lavoro si era giustificato ritenendo che, per garantire la tutela contro i rischi, il lavoratore:
era stato munito di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti per il rischio specifico;
possedeva un’esperienza pluriennale con i macchinari abitualmente utilizzati sul lavoro.
La Cassazione ha ribadito la condanna del ricorrente per la ragione che “l’attività di formazione del lavoratore non è
esclusa dal personale bagaglio di conoscenze del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa,
o per il travaso di conoscenze che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione
gerarchica tra di loro”. E ha aggiunto che “esperienze e prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono
a surrogare le attività di informazione e di formazione legislativamente previste, le quali vanno compiute nella
cornice formalizzata prevista dalla legge”.
A escludere la responsabilità del datore di lavoro per il danno subito dal dipendente, non è servita la dichiarazione del
lavoratore infortunato che aveva indicato una personale, pluriennale esperienza proprio con l’attrezzatura usata nella
circostanza dell’infortunio.
Peraltro, già nel giudizio di condanna, la Corte di Appello aveva tenuto conto dell’affermazione dell’ispettrice dell’Asl,
sentita come teste, secondo la quale “a seguito delle indagini esperite in azienda, si accertò che nessuna attività di
formazione era stata effettuata in favore dell’interessato, che non era stato informato delle caratteristiche
dell’attrezzatura usata né sul funzionamento dei dispositivi di protezione”.
PER MAGGIORI INFORMAZIONI
p.i. Thomas Bassi
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Tel. 0461/433446 – cell. 335/1817369
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