IN VETRINA EN 1090: DAL 01 LUGLIO 2014 SCATTA L’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE CE Con il 1 luglio 2014 diventa cogente la norma EN 1090-1:2009/EC 1-2011. La norma è rivolta ai produttori di componenti strutturali in acciaio o in alluminio, o parti di essi, da incorporare in opere di ingegneria civile. Secondo questa norma, le imprese che realizzano strutture saldate, in acciaio o in alluminio, devono introdurre, oltre ad altri requisiti, un controllo della produzione di fabbrica (FPC) nel rispetto della norma UNI EN ISO 3834, da sottoporre a verifica da parte di un Organismo Notificato che rilascerà il Certificato di Conformità alla UNI EN 1090-1 stessa. RESPONSABILITÀ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO Il datore di lavoro per non incorrere in cause di responsabilità civile e penale deve poter sempre dimostrare una corretta gestione ed applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro attraverso l'aggiornamento costante del documento di valutazione dei rischi con relazioni tecniche attestanti i fattori di rischio specifici, l'adozione delle procedure di formazione ed informazione dei lavoratori, la corretta distribuzione e il puntuale controllo circa l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e, qualora necessaria, l'effettuazione della sorveglianza sanitaria. NULLI GLI ATTI NOMINA RSPP IN MANCANZA DEI REQUISITI DELL’ART.32 Con decisione n. 20862/2014 la Corte di Cassazione ha stabilito che sono nulle le nomine dei Rspp sprovvisti dei requisiti previsti dall’ art. 2, e dall’art. 32 del TU 81/2008. Le capacità e i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. I soggetti devono essere in possesso di: titolo di studio; attestato di frequenza a specifici corsi di formazione; attestatodi frequenza di corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo Stato-Regioni. INDICE SICUREZZA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO RISCHIO ESPLOSIONE E APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE ATEX - OPUSCOLO INAIL DELEGA DI FUNZIONI: IL POTERE DI SPESA DEL DELEGATO SICUREZZA DELLE MACCHINE, NORME PIÙ SEMPLICI DA ADOTTARE GRAZIE A DUE SOFTWARE INAIL AMBIENTE LA PIANTA CHE SI NUTRE DI METALLI E BONIFICA I TERRENI INQUINATI SISTRI E IMPIANTI RIFIUTI, IN ARRIVO NORME PER “AMBIENTE PROTETTO” RESPONSABILITÀ SOCIALE, LE AZIENDE PUNTANO SULL’AMBIENTE ENERGIA E QUALITÀ EN 1090-1: MARCATURA CE OBBLIGATORIA DAL 1 LUGLIO 2014 NOTIZIE E ARTICOLI DAI POMODORI LA PLASTICA “SOSTENIBILE” PER LE AUTO I FOCUS DI SEA CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER LA FORMAZIONE NELLE PMI FINO A 8.000 EURO FORMAZIONE I CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2014 SCADENZE LE SCADENZE DI LUGLIO E AGOSTO 2014 SENTENZE E QUESITI NULLI GLI ATTI NOMINA RSPP IN MANCANZA DEI REQUISITI DELL’ART.32 OBBLIGATORIA LA FORMAZIONE ANCHE A FAVORE DEI LAVORATORI ESPERTI SICUREZZA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL DATORE DI LAVORO Indice I dati INAIL evidenziano un calo degli infortuni mortali negli ultimi tre anni (triennio 2010-2012); tuttavia, in controtendenza sono aumentate le denunce per malattie professionali con un aumento di quasi il 51% rispetto al 2008. Uno degli aspetti che ha favorito l'incremento è stata l'entrata in vigore delle nuove "tabelle" di valutazione e il fatto che l'aggiornamento dell'elenco delle tecnopatie, con il decreto del Ministro del lavoro 9 aprile 2008, ha introdotto "la presunzione legale d'origine" per molte patologie. La legge sugli infortuni professionali (DPR n. 1124 del 1965), per effetto dell'operatività della copertura assicurativa INAIL in virtù del principio del rischio professionale, prevede l'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile e, dunque, dal risarcimento del danno subito dal lavoratore in caso di infortunio o di insorgenza di malattia professionale. Tuttavia, con la sentenza della Corte di Cassazione del 24 febbraio 2006, n. 4184, per far valere il diritto all'esonero il datore deve dimostrare di avere adottato tutte le cautele e le misure atte ad evitare il danno subito dal lavoratore. Al lavoratore infortunato, beneficiario della assicurazione, l'INAIL corrisponde l'indennizzo al posto del datore di lavoro. Comunque, in caso di procedimento penale a carico del datore di lavoro o di suoi incaricati o dipendenti in merito all'evento a causa del quale sia stato corrisposto l'indennizzo, è riconosciuta sia al lavoratore infortunato, sia all'INAIL la facoltà di costituirsi parte civile. Se l'indennizzo dell'INAIL non copre l'intero risarcimento civilmente dovuto all'infortunato, il datore di lavoro risultato penalmente responsabile deve risarcire al proprio dipendente quella parte di danno non coperta dalla assicurazione (danno differenziale). L'INAIL, d'altro canto, è legittimato a costituirsi parte civile nel procedimento penale contro il datore di lavoro imputato di omicidio colposo o lesioni personali gravi e gravissime per chiedere il rimborso delle prestazioni erogate all'infortunato in virtù del diritto di regresso riconosciuto dall'art. 10 del DPR 1124 del 1965 nei confronti del datore di lavoro penalmente responsabile. In caso di infortunio o malattia professionale, senza decesso, l'azione penale per lesioni colpose gravi o gravissime è legata alla prognosi secondo le seguenti procedure: le prognosi che superano i 30 giorni provocano l'attivazione, per lo più ad iniziativa dell' INAIL, dell' inchiesta amministrativa della Direzione provinciale del lavoro, il cui verbale viene inviato al Pubblico Ministero; le prognosi fino a 40 giorni possono far scattare l'azione penale solo a querela dell'interessato; oltre i 40 giorni l'eventuale azione penale viene promossa d'ufficio dal Pubblico Ministero. La responsabilità del datore di lavoro per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica del lavoratore è esclusa solo in caso: di dolo del lavoratore; di rischio c.d. elettivo, cioè derivante da una attività che non abbia rapporto con lo svolgimento dell'attività o che esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa (Corte di Cassazione sent. N. 6377 del 2003). Per non incorrere in cause di responsabilità civile e penale, il datore di lavoro deve poter sempre dimostrare una corretta gestione ed applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro attraverso l'aggiornamento costante del documento di valutazione dei rischi con relazioni tecniche attestanti i fattori di rischio specifici, l'adozione delle procedure di formazione ed informazione dei lavoratori, la corretta distribuzione e il puntuale controllo circa l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali e, qualora necessaria, l'effettuazione della sorveglianza sanitaria. Particolare attenzione deve essere dedicata alla stesura delle relazioni tecniche (es. rumore, vibrazioni, agenti chimici, agenti biologici, stress lavoro-correlato, ecc.), in quanto il datore di lavoro con ciò dimostra di non aver sottovalutato i fattori di rischio. SEA si rende disponibile ad affiancare i propri clienti al fine di espletare quanto richiesto dal D.Lgs. 81/2008 e ad implementare sistemi di gestione sulla sicurezza atti a controllare costantemente i rischi della sicurezza. PER MAGGIORI INFORMAZIONI ing. Oronzo Marucci [email protected] Tel. 0461/433447 – cell. 335/1272 SICUREZZA RISCHIO ESPLOSIONE E APPLICAZIONE DELLE DIRETTIVE ATEX - OPUSCOLO INAIL Indice INAIL ha pubblicato una Linea Guida sulla Sicurezza sul Lavoro per i luoghi con atmosfere potenzialmente esplosive (ATEX) dal titolo “Il rischio di esplosione, misure di protezione ed implementazione delle Direttive ATEX 94/9/CE e 99/92/CE (edizione 2013)”. L'opuscolo è il risultato di un’attività di ricerca per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro che raccoglie i contenuti delle disposizioni di legge vigenti e della normativa tecnica di base per la protezione contro il rischio esplosioni (ATEX). La Linea Guida sulla Sicurezza sul Lavoro può essere considerata un’introduzione alle problematiche relative ad ambienti ove possa verificarsi la presenza di sostanze infiammabili e combustibili in forma di gas, vapori, liquidi e polveri. L a Linea Guida INAIL "Il rischio di esplosione, misure di protezione ed implementazione delle Direttive ATEX 94/9/CE e 99/92/CE" è pensata principalmente per le piccole e medie imprese, e fornisce una base di conoscenze utili ad applicare correttamente la normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e protezione per la presenza di atmosfere potenzialmente esplosive. Per scaricare l'opuscolo INAIL sul Rischio Esplosione clicca qui. PER MAGGIORI INFORMAZIONI dott. Michele Sighel [email protected] Tel. 0461/433451 – cell. 335/7213350 SICUREZZA DELEGA DI FUNZIONI: IL POTERE DI SPESA DEL DELEGATO Indice La delega di funzioni deve attribuire al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate (art. 16, c.1, lett. d, D.Lgs. n.81/2008). La delega di funzioni deve trasmettere al delegato non solo l'obbligo al rispetto delle norme di salute e sicurezza del lavoro ma anche mezzi tecnici ed economici nonché i poteri organizzativi necessari per adempiere quell'obbligo; sulla base di tale principio, pertanto, l’art. 16, c.1, lett. d), del D.Lgs. n. 81/2008 non rende obbligatorio che al delegato sia attribuito un potere di spesa illimitato ma, più ragionevolmente, che “essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate”; pertanto, nell’atto di delega possono essere riportati anche dei limiti di spesa purché gli stessi siano congrui rispetto ai compiti attribuiti e, quindi, sufficientemente ampi e, comunque, idonei a consentire al delegato di operare efficacemente nell’ambito delle funzioni delegate. In tal senso, ad esempio, si può ipotizzare l’inserimento di una clausola di salvaguardia in base alla quale nei casi di emergenza il delegato non ha alcun limite al potere di spesa, salvo poi di dover rendicontare e relazionare al datore di lavoro entro un certo numero di ore. Pertanto, ove il potere di spesa risulti limitato deve consentire al delegato di poter costantemente, in ogni momento della quotidiana vita aziendale, decidere l’effettuazione di una determinata spesa per l’apprestamento di mezzi antinfortunistici necessari, senza quindi aver bisogno di alcuna preventiva autorizzazione o d’assenso da parte del delegante o da parte di un altro soggetto (es. dirigente). PER MAGGIORI INFORMAZIONI geom. Francesco Ardemagni [email protected] Tel. 0461/433448 – cell. 349/2352898 SICUREZZA SICUREZZA DELLE MACCHINE, NORME PIÙ SEMPLICI DA ADOTTARE GRAZIE A DUE SOFTWARE INAIL Indice L’Inail ha prodotto due software per informatizzare alcune prescrizioni normative in materia di sicurezza dei macchinari, al fine di renderne più semplice ed efficiente la fruizione. Gli applicativi consentiranno un’idonea determinazione delle distanze di sicurezza dalle parti pericolose delle macchine e, di conseguenza, la corretta installazione dei dispositivi di sicurezza. Il mancato utilizzo delle attrezzature di lavoro, la manipolazione e la manomissione dei macchinari e il loro uso scorretto sono fattori spesso all’origine di molti infortuni gravi e mortali. Dall’approfondimento di queste problematiche ha preso le mosse il lavoro che ha portato all’elaborazione dei due software, disponibili sia in italiano che in inglese, che a breve saranno online sul portale dell’Istituto. I due software sono stati realizzati con l’obiettivo di informatizzare le prescrizioni contenute nelle norme Uni En 13857:2008 “Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori” e Uni En 13855:2010 “Sicurezza del macchinario - Posizionamento dei dispositivi di protezione in funzione delle velocità di avvicinamento di parti del corpo”. La scelta delle prescrizioni normative da informatizzare è stata guidata dall’analisi dei risultati dell’attività di accertamento della conformità di macchine e attrezzature di lavoro ai requisiti di sicurezza e salute (attività svolta dall’Inail ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. 81/2008). I risultati hanno mostrato che il rischio meccanico, ovvero il rischio di entrare in contatto con le parti pericolose delle macchine, rappresenta oltre il 50% rispetto alla totalità delle non conformità accertate. Questo fa comprendere che spesso si avverta una carenza dell’analisi del rischio, con particolare riferimento alla distanza di sicurezza dalle parti pericolose. I due software sono stati realizzati per fabbricanti, progettisti, fornitori, installatori e datori di lavoro che debbano calcolare le distanze di sicurezza dalle parti pericolose delle attrezzature di lavoro. PER MAGGIORI INFORMAZIONI ing. Roberto Fenner [email protected] Tel. 0461/433442 – cell. 335/1817367 AMBIENTE LA PIANTA CHE SI NUTRE DI METALLI E BONIFICA I TERRENI INQUINATI Indice Una pianta che si nutre di metalli in grado di bonificare i terreni inquinati. La nuova pianta, scoperta recentemente nelle Filippine è capace di "mangiare" una quantità di metallo (in particolare nichel) migliaia di volte superiore a quella che assorbono normalmente dal terreno le altre piante. Nello specifico la pianta, appartiene alla famiglia delle Violacee ed è stata chiamata "Rinorea niccolifera": un nome che riflette proprio la sua capacità di accumulare ingenti quantità di nichel nelle sue foglie, dove il metallo accumulato raggiunge l’1,8%. Sui possibili utilizzi ‘ambientali’ della pianta, si sono ovviamente concentrati alcuni ricercatori dell’Università filippina "Los Banos", appoggiati finanziariamente da un progetto del dipartimento di scienza e tecnologia del Consiglio filippino per industria, l’energia e lo sviluppo di tecnologie emergenti. L’obiettivo è quello di impiegare la pianta sia per bonificare terreni inquinati dal metallo, sia per recuperare il nichel dalle foglie per fini commerciali. L a pianta "Rinorea niccolifera" è una sorta di "iperaccumulatore naturale" di metalli pesanti. Una caratteristica, questa, estremamente rara tra le varie specie vegetali. Per maggiori informazioni sullo studio clicca qui. PER MAGGIORI INFORMAZIONI dott.geol. Andrea della Lucia [email protected] Tel. 0461/433420 – cell. 335/5759353 AMBIENTE SISTRI E IMPIANTI RIFIUTI, IN ARRIVO NORME PER “AMBIENTE PROTETTO” Indice Via libera del Consiglio dei Ministri del 13 giugno 2014 ad un decreto-legge che, tra le altre, consente la “requisizione in uso” di impianti di gestione rifiuti e prevede nuove semplificazioni per Sistri e bonifiche di siti contaminati. Le novità, stando a quanto si legge nel comunicato stampa pubblicato dal MinAmbiente sul proprio sito ufficiale, sono contenute nel Dl “Ambiente protetto” approvato dal CdM del 13 giugno scorso, e ora in attesa di pubblicazione sulla Gu. Per quanto riguarda il Sistri, la semplificazione prevede l’applicazione entro due mesi dell’interoperabilità e la sostituzione dei dispositivi token usb, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. Troveranno invece spazio all’interno del Dlgs 152/2006, cd. “Codice ambientale”, sia la nuova procedura semplificata (e accelerata) per le bonifiche e la messa in sicurezza, sia la “requisizione in uso” degli impianti di gestione dei rifiuti, “strumento straordinario per gli enti locali” secondo il MinAmbiente. PER MAGGIORI INFORMAZIONI ing. Alessandro Chistè [email protected] Tel. 0461/433424 – cell. 331/6760276 AMBIENTE RESPONSABILITÀ SOCIALE, LE AZIENDE PUNTANO SULL’AMBIENTE Indice Corporate social responsibility. Tradotto: responsabilità sociale d’impresa, cioè la sfera che tocca scelte e implicazioni etiche nella visione complessiva di un’azienda. Negli ultimi tre anni questa componente ha fatto breccia anche nei gruppi italiani. Che per lavorare sulla propria immagine scelgono una Csr che fa leva sull’ambiente. Fra le industrie e le aziende intervistate, il 54% del campione ha messo in atto misure per tagliare gli sprechi di carta, acqua, illuminazione e avanzi di cibo. Seguono investimenti per il risparmio energetico (36%), introduzione o potenziamento della raccolta differenziata (33%), scommessa sulle nuove tecnologie per contenere l’inquinamento e migliorare lo smaltimento dei rifiuti (33%). Un passaggio c’è dunque stato, al netto della crescita assoluta delle aziende impegnate: nel 2011 erano il 64% del campione, oggi sono il 73% di quelle sopra gli 80 dipendenti. In media si dedicano a questa ristrutturazione green 169mila euro. Per un totale nazionale di poco inferiore a un miliardo di euro. Fondi che, almeno nel 46% dei casi, finiscono a fornitori che sposano lo stesso genere di approccio ambientale. Si punta ovviamente all’interno dell’azienda ma anche al territorio locale (42%): la prima parola sollevata dai dati di questo rapporto è attenzione: attenzione agli sprechi, ai dipendenti, all’ambiente in cui viviamo e che lasciamo ai figli e ai nipoti, al territorio nel quale operiamo. Sta emergendo, con chiarezza, un nuovo modo di fare ed essere impresal’altra parola-chiave è risparmio, che in questi anni è diventato obbligatorio ma che è anche uno dei principali vantaggi dell’agire responsabile. Ci riferiamo alla riduzione dei consumi di materie prime e risorse, al maggiore controllo della filiera, a una maggiore attenzione complessiva ai costi. Non solo. L’obiettivo reale è ovviamente la reputazione, utile al posizionamento e all’immagine dell’azienda (47%). Per questo le iniziative su cui si investe devono essere visibili (40%) e legate appunto al tessuto locale (31%). Meglio se coinvolgono i dipendenti (28%). Seguono, fra gli altri scopi, l’attrazione di nuovi clienti e l’effetto sul clima interno (27%). PER MAGGIORI INFORMAZIONI Ing. Roberto Fenner [email protected] Tel. 0461/433442 – cell. 335/1817367 ENERGIA E QUALITÀ EN 1090-1: MARCATURA CE OBBLIGATORIA DAL 1 LUGLIO 2014 Indice Dal 1 Luglio 2014 sarà obbligatoria la Norma armonizzata EN1090-1 per l'immissione sul mercato italiano ed europeo di elementi strutturali in acciaio e alluminio. Il Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR 305/2011) disciplina in Italia ed in tutta l'Unione Europea le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato dei Prodotti da Costruzione, stabilendo i criteri per l'apposizione della Marcatura CE. L a Marcatura CE è l'unica che attesta la conformità dei Prodotti da Costruzione alla prestazione dichiarata, in relazione alle caratteristiche essenziali previste dalla norma armonizzata di riferimento. I Prodotti da Costruzione devono presentare (sul prodotto, etichetta, imballaggio, documento d'accompagnamento) la marcatura CE. Questa è obbligatoria al termine del periodo di coesistenza. Il periodo di coesistenza è il periodo durante il quale una nuova norma armonizzata coesiste con una disposizione previgente (nazionale/europea). Durante questo periodo è possibile immettere prodotti sul mercato in conformità alla disposizione vigente o alla norma armonizzata. Al termine di tal periodo l'unica modalità è quella prevista dalla norma armonizzata europea (Marcatura CE). La norma armonizzata relativa alla produzione di elementi strutturali in acciaio ed o in alluminio (carpenteria metallica) è la norma EN 1090-1, supportata dalla parte 2 per l'acciaio e la parte 3 per l'alluminio. Il 1° luglio 2014 finisce il periodo di coesistenza e diventa obbligatoria la Marcatura CE ai sensi della EN10901. Il percorso della Marcatura CE prevede una serie di adempimenti a cura dei Produttori di Carpenteria metallica e l'intervento di un Organismo Notificato. SEA si propone come supporto all’intera pratica di certificazione, sia per la certificazione secondo le norme EN 1090 e ISO3834, che per tutti i servizi connessi di formazione dei coordinatori di saldatura (CS), esecuzione e test sui saggi di saldatura attraverso laboratori accreditati. PER MAGGIORI INFORMAZIONI ing. Roberto Fenner [email protected] Tel. 0461/433442 – cell. 335/1817367 NOTIZIE E ARTICOLI DAI POMODORI LA PLASTICA “SOSTENIBILE” PER LE AUTO Indice Tra breve anche i pomodori e gli scarti della loro lavorazione, potrebbero diventare la base per produrre materiali plastici "sostenibili" da usare nella fabbricazione delle automobili. E' quanto hanno in programma Ford Motor Company e HJ Heinz Company (il colosso del food, che è presente sul mercato mondiale con ketchup, salse, pietanze, zuppe, snack e cibi per l'infanzia) che hanno raggiunto un accordo per esplorare questa possibilità. I ricercatori di Ford e Heinz hanno sviluppato al riguardo un metodo per ricavare bioplastiche dalle fibre del pomodoro con la finalità d'incrementare l'utilizzo di materiali sostenibili a bordo dei veicoli. Nello specifico, le bucce dei pomodori essiccate - recuperate come scarti delle lavorazioni per il ketchup e altri prodotti alimentari - potrebbero diventare nelle prossime generazioni di auto Ford elementi costruttivi "minori" come le staffe di supporto per i cavi dell'impianto elettrico o per i piccoli vani portaoggetti. In questa fase i ricercatori stanno portando avanti test ed esperimenti per verificare la qualità e la resistenza di questi materiali. Prima di essere proposta a Ford la ricerca è stata portata avanti inizialmente da Heinz per individuare modalità innovative attraverso le quali riciclare bucce, gambi e semi delle 2 milioni di tonnellate di pomodori processate ogni anno per la produzione del ketchup. PER MAGGIORI INFORMAZIONI dott. Roberto Maddalena [email protected] Tel. 0461/433401 – cell. 329/6880084 I FOCUS DI SEA CONTRIBUTO AGGIUNTIVO PER LA FORMAZIONE NELLE PMI FINO A 8.000 EURO Indice Con l'Avviso 3/2014 Fondimpresa ha stanziato 10 milioni di euro per la realizzazione di piani formativi aziendali o interaziendali rivolti ai lavoratori delle PMI aderenti di dimensioni minori che non riescono a maturare sul proprio Conto Formazione le risorse utili al finanziamento di progetti formativi aziendali. Dal 20 giugno al 31 ottobre 2014, fino a esaurimento delle risorse, le aziende aderenti al Fondo potranno presentare richiesta di piani formativi, anche in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro. Il contributo aggiuntivo è concesso ai piani presentati sul "Conto Formazione" per un importo compreso tra 3.000,00 e 8000,00 euro per azienda. Possono beneficiare di tale contributo esclusivamente le PMI in possesso dei requisiti dell'Avviso che a partire dal 1° settembre 2013 non hanno presentato alcun Piano a valere su Avvisi di Fondimpresa che prevedono la concessione di un contributo aggiuntivo al Conto Formazione, salvo il caso in cui il Piano sia stato annullato o respinto. Per presentare la richiesta di contributo aggiuntivo occorrerà coinvolgere un numero minimo di 4 lavoratori per azienda destinatari di almeno 12 ore di formazione pro capite. Ai fini della presentazione della richiesta di contributo sarà necessario condividere il piano formativo con le Rappresentanze Sindacali Aziendali o, nel caso esse non sia presenti in azienda, con le organizzazioni sindacali territoriali. PER MAGGIORI INFORMAZIONI p.i. Thomas Bassi [email protected] Tel. 0461/433446 – cell. 335/1817369 FORMAZIONE I CORSI DI FORMAZIONE IN PROGRAMMA PER I MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2014 Indice ANTINCENDIO RISCHIO BASSO (4 ore) - 16 luglio 8.30 – 12.30 ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (8 ore) - 16 luglio 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 ANTINCENDIO RISCHIO BASSO AGGIORNAMENTO - 16 luglio 10.30 – 12.30 ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO AGGIORNAMENTO - 16 luglio 10.30 – 12.30 e 13.30 – 16.30 PRIMO SOCCORSO BASE (12 ore) - 9 e 10 luglio 8.30 – 12.30 / 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO (8 ore) - 10 luglio 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 FORMAZIONE PER PREPOSTI (8 ore) - 10 luglio 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 FORMAZIONE LAVORATORI – MODULO GENERALE (4 ore) - 22 luglio 8.30 - 12.30 FORMAZIONE LAVORATORI – MODULO SPECIFICO RISCHIO BASSO (4 ore aggiuntive alla formazione generale) - 22 luglio 13.30 – 17.30 FORMAZIONE LAVORATORI – MODULO SPECIFICO RISCHIO MEDIO (8 ore aggiuntive alla formazione generale) - 23 luglio 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 FORMAZIONE LAVORATORI – MODULO SPECIFICO RISCHIO ALTO (12 ore aggiuntive alla formazione generale) - 23 e 24 luglio 8.30 – 12.30 e 13.30 – 17.30 / 8.30 – 12.30 I corsi si svolgeranno presso le aule didattiche di Formazionespa in via Kufstein 5, Loc. Spini di Gardolo - Trento. Per aderire a tali corsi è sufficiente scaricare il modulo di adesione dal sito internet www.formazionespa.it alla sezione NEWS SICUREZZA e inviarlo compilato a [email protected]. I corsi verranno attivati al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti. La restituzione dei moduli di adesione vale semplicemente quale manifestazione di interesse alla partecipazione e non vincola all’iscrizione che potrà avvenire solo a seguito della nostra comunicazione di attivazione degli interventi formativi mediante versamento della/e quota/e di partecipazione. Per ulteriori informazioni in merito ai corsi e per preventivi personalizzati prego contattare: dott.ssa Sabrina Baldo cell. 329/2061512 email: [email protected] Per ogni altra indicazione riguardante la formazione contattare: PER MAGGIORI INFORMAZIONI p.i. Thomas Bassi [email protected] Tel. 0461/433446 – cell. 335/1817369 SCADENZE LE SCADENZE DI LUGLIO E AGOSTO 2014 Indice Luglio 2014 05.07 Emissioni in Atmosfera (solo regione Lombardia – D.d.u.o. n°1024 del 30/01/04 Art.10) termine entro il quale gli esercenti di impianti di incenerimento devono mettere a disposizione dell’ARPA le tabelle riassuntive mensili dei dati di emissione 15.07 Denuncia infortuni attività estrattive (D.Lgs 624/96 Art.25 comma 8) invio del riepilogo infortuni mese precedente Sicurezza alimentare (Art 59 comma 1, L. 488/99) termine entro il quale i titolari dell’immissione in commercio di prodotti fitosanitari di cui all’Art 123 comma 1, lett. A) Legge 388/00 devono versare la rata semestrale di contributo per la sicurezza alimentare Materie Radioattive (Art 5 L. 1860/62) termine entro il quale esercenti di trasporto di materiale fissile devono inviare all’ ISPRA comunicazione trimestrale di riepilogo 20.07 CONAI (Reg. CONAI) dichiarazione mensile del mese precedente (Moduli 6.1, 6.2, 6.3, 6.10) 31.07 Emissioni in atmosfera (D.M. 03/02/2005 Art 3 cc. 2,3,4,5) termine entro il quale i gestori di depositi fiscali che importano i combustibili per autorizzazione da Paesi terzi ed i produttori, devono fornire all’APAT i dati relativi ai combustibili Emissioni in atmosfera (D.Lgs 128/10) termine entro il quale i gestori di stabilimenti ove si esercitano attività sotto riportate devono presentare domanda di autorizzazione di emissione in atmosfera qualora siano convogliate o diffuse, e qualora non siano già state precedentemente denunciate. Le attività sono: lavorazioni meccaniche con consumi di olio > 500 Kg/anno, impianti termici civili con potenzialità > 3 MW, allevamenti in ambienti confinati con numero di animali tendenzialmente superiore a quello della normativa, linee di trattamento fanghi ed acqua, stabilimenti con attività che generano emissioni diffuse, impianti di emergenza e sicurezza Rifiuti (L. 549/95) Art 3 comma 30) termine entro il quale i gestori di impianti di incenerimento e discariche senza recupero di energia devono versare alla regione / provincia il tributo sui rifiuti solidi Energia (Delibera 142/07 dell’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas) termine per i soggetti operanti nel settore dell’energia elettrica ed il gas ed iscritti al registro delle imprese, per il versamento del contributo per il funzionamento dell’autorità stessa Emissioni (D.Lgs 133/05 Art. 11 c 5) termine entro il quale I gestori di impianti di incenerimento o coincenerimento devono effettuare le misurazioni di cui all’Allegato A punti 3 e 4 del D.Lgs 133/05 Agosto 2014 (Fino al 15 del mese) 05.08 Emissioni in Atmosfera (solo regione Lombardia – D.d.u.o. n°1024 del 30/01/04 Art.10) Termine entro il quale gli esercenti di impianti di incenerimento devono mettere a disposizione dell’ARPA le tabelle riassuntive mensili dei dati di emissione 15.08 Denuncia infortuni attività estrattive (D.Lgs 624/96 Art.25 comma 8) invio del riepilogo infortuni mese precedente PER MAGGIORI INFORMAZIONI sig. Daniel Sartori [email protected] Tel. 0461/433402 – cell. 335/1810995 SENTENZE E QUESITI NULLI GLI ATTI NOMINA RSPP IN MANCANZA DEI REQUISITI DELL’ART.32 Indice Corte di Cassazione, sentenza n. 20862/2014. Con decisione n. 20862/2014, la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che sono nulle le nomine dei RSPP sprovvisti dei requisiti previsti dall’ art. 2, lett. f) e dall’art. 32 del TU 81/2008 ( Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni). Le capacità e i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. I soggetti devono essere in possesso di: titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore o dimostrando di aver svolto una delle funzioni richiamate, professionalmente o alle dipendenze di un datore di lavoro, almeno da sei mesi alla data del 13 agosto 2003; attestato di frequenza a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; attestato di frequenza a specifici corsi di formazione a) in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, b) di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali; attestato di frequenza di corsi di aggiornamento secondo gli indirizzi definiti nell’accordo Stato-Regioni. Le attività di formazione devono essere registrate sul libretto formativo del cittadino (art. 2, c. 1, lett. i del DLgs 276/2003). PER MAGGIORI INFORMAZIONI geom. Francesco Ardemagni [email protected] Tel. 0461/433448 – cell. 349/2352898 SENTENZE E QUESITI OBBLIGATORIA LA FORMAZIONE ANCHE A FAVORE DEI LAVORATORI ESPERTI Indice Corte di Cassazione, sentenza n. 21242 Anche i lavoratori dotati di esperienza pluriennale nella mansione sono soggetti all’attività di informazione e formazione che il datore di lavoro è tenuto a fornire nelle forme e con i contenuti previsti dalla legge. Questo l’orientamento della sentenza della Corte di Cassazione n. 21242 del 26 maggio 2014, emessa in risposta al ricorso di un datore di lavoro condannato dal giudice ordinario per omissione dell’obbligo di formazione, circostanza alla quale si doveva far risalire la responsabilità dei danni subiti da un dipendente in un infortunio sul lavoro, al quale, appunto, non era stata erogata alcuna formazione specifica. Il datore di lavoro si era giustificato ritenendo che, per garantire la tutela contro i rischi, il lavoratore: era stato munito di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti per il rischio specifico; possedeva un’esperienza pluriennale con i macchinari abitualmente utilizzati sul lavoro. La Cassazione ha ribadito la condanna del ricorrente per la ragione che “l’attività di formazione del lavoratore non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenze del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenze che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro”. E ha aggiunto che “esperienze e prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione legislativamente previste, le quali vanno compiute nella cornice formalizzata prevista dalla legge”. A escludere la responsabilità del datore di lavoro per il danno subito dal dipendente, non è servita la dichiarazione del lavoratore infortunato che aveva indicato una personale, pluriennale esperienza proprio con l’attrezzatura usata nella circostanza dell’infortunio. Peraltro, già nel giudizio di condanna, la Corte di Appello aveva tenuto conto dell’affermazione dell’ispettrice dell’Asl, sentita come teste, secondo la quale “a seguito delle indagini esperite in azienda, si accertò che nessuna attività di formazione era stata effettuata in favore dell’interessato, che non era stato informato delle caratteristiche dell’attrezzatura usata né sul funzionamento dei dispositivi di protezione”. PER MAGGIORI INFORMAZIONI p.i. Thomas Bassi [email protected] Tel. 0461/433446 – cell. 335/1817369