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IVA e imposte indirette
Nuova prassi concernente gli investimenti
collettivi di capitale
Marco Molino
Laureato in legge all’Università di Friburgo,
dottorato in diritto tributario
Docente in diritto tributario
presso diversi centri di formazione continua
e di perfezionamento, nonché presso la SUPSI
Adeguamento alle modifiche della LICol in vigore dal
1. marzo 2013
1.
Introduzione
Il 1. marzo 2013 è entrata in vigore la modifica della Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (di seguito LICol)
voluta dal legislatore per non pregiudicare la competitività
della piazza finanziaria svizzera nei confronti di quella europea[1]. Nell’ambito di questa modifica, anche la norma di riferimento della Legge federale concernente l’imposta sul valore
aggiunto (di seguito LIVA), la lettera f dell’articolo 21 capoverso 2 n. 19, è stata modificata, creando incertezza riguardo
alla nuova estensione dell’esclusione dal campo d’applicazione
dell’imposta sul valore aggiunto (di seguito IVA) delle attività
effettuate dagli operatori del settore[2].
La nuova prassi dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (di seguito AFC) risponde ad alcuni dubbi che la norma
modificata aveva fatto sorgere, ma solo i controlli che verranno effettuati dopo la sua entrata in vigore potranno confrontarsi con i quesiti che la normativa LICol fa sorgere nell’ambito della sua applicazione nel contesto tributario. Tale prassi è
pubblicata nell’info IVA 14 concernente il settore della finanza
ed entrerà in vigore a partire dal 1. gennaio 2015[3].
2.
I principi generali
Il regime IVA applicabile nei confronti degli investimenti collettivi di capitale mantiene fermo il principio dell’interdipendenza tra la normativa tributaria e quella che regola l’esercizio
dell’attività finanziaria in oggetto. Come in precedenza, l’esclusione dal campo d’applicazione dell’IVA è infatti data solo
nell’ambito del campo d’applicazione della LICol.
La formulazione del testo della LIVA sembrava lasciare intendere che l’attività di gestione di investimenti collettivi di
capitale esteri sarebbe ricaduta nel campo d’applicazione
dell’esclusione, ciò che ha suscitato nella dottrina una certa preoccupazione, determinata dall’effetto “tassa occulta” [4]
che questa estensione avrebbe generato[5]. La nuova prassi ha chiarito questi aspetti, mantenendo l’ormai consolidato
approccio e le regole sostanziali di interdipendenza tra i due
mondi. In particolare, è stato ribadito il concetto che la discriminante fondamentale per definire i contorni della norma
tributaria è data dall’assoggettamento alla LICol del veicolo
che incorpora l’investimento collettivo di capitale e non, come
si era ritenuto, il fatto che un soggetto attivo a favore di un
tale veicolo sia o meno tenuto ad ottenere un’autorizzazione specifica per poter operare. Pertanto, per quanto riguarda
gli investimenti collettivi di capitale esteri, l’esclusione da IVA
si estende a quelle attività per le quali il veicolo estero è tenuto ad ottenere un’autorizzazione ad operare in Svizzera. In
questo contesto viene pertanto sostanzialmente mantenuta
la dicotomia tra attività di distribuzione e attività di gestione.
Soluzione che, pur essendo discutibile sul piano dogmatico in
quanto introduce una forma di dualismo sistematico, consente
di evitare la creazione di tassa occulta ed è quindi razionale dal
punto di vista economico.
2.1.
I destinatari delle prestazioni escluse
Il primo elemento di valutazione della portata della norma
LIVA relativa agli investimenti collettivi di capitale è quello che
permette di definire la cerchia dei destinatari ai quali le prestazioni – di cui si dirà in seguito – vengono fatturate senza IVA.
Si tratta quindi di definire la nozione di investimenti collettivi
di capitale applicabile in materia tributaria.
L’articolo 7 LICol definisce in generale gli investimenti collettivi
di capitale come patrimoni accumulati da più investitori in vista del loro investimento comune e gestiti per loro conto, dove
le esigenze di investimento degli investitori sono soddisfatte in
modo proporzionato. Secondo l’articolo 5 dell’Ordinanza sugli
investimenti collettivi (di seguito OICol), indipendentemente dalla loro forma giuridica, sono considerati tali i patrimoni
accumulati da almeno due investitori indipendenti tra loro in
vista del loro investimento comune e gestiti da terzi. È peraltro
ammesso un investitore unico qualora si tratti di istituti di assicurazione sottoposti a vigilanza oppure di enti di diritto pubblico o di istituti di previdenza con tesoreria professionale. In
effetti, tali istituzioni detengono fondi sui quali terze persone
(affiliati), pur non possedendo un diritto di proprietà autonomo, hanno delle aspettative in virtù di un contratto.
Novità fiscali / n.1 / gennaio 2015
Non sono considerati investimenti collettivi di capitale ai sensi
della LICol – e quindi nemmeno ai sensi della LIVA – i portafogli collettivi interni delle banche[6] , i prodotti strutturati[7] ed
i club d’investimento[8].
capitale e presso i quali gli investitori non hanno, nei confronti
della stessa società o di una società vicina, il diritto giuridicamente eseguibile al rimborso delle loro quote al NAV.
L’apparente difficoltà di capire se il veicolo estero in questione
rientri in una di queste categorie viene presto superata alla
luce della constatazione che, in virtù della nuova prassi, gli investimenti collettivi di capitale esteri sottostanno alla lettera
f dell’articolo 21 capoverso 2 n. 19 LIVA solo se sono ammessi
dalle autorità di sorveglianza del mercato finanziario svizzero
(di seguito FINMA) e del Liechtenstein (FMA) e quindi compresi negli elenchi pubblicati da tali enti degli investimenti collettivi di capitale autorizzati.
A seconda dell’esistenza di un diritto immediato o mediato al
rimborso delle quote, gli investimenti collettivi di capitale possono essere aperti o chiusi (articoli 8 e 9 LICol).
Sono investimenti collettivi di capitale svizzeri ai sensi della
LIVA il fondo contrattuale di investimento costituito secondo
le disposizioni della LICol e la società di investimento a capitale
variabile (SICAV), nonché la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAIC).
Pur essendo un investimento collettivo di capitale ai sensi della
LICol, la società di investimento a capitale fisso (SICAF) non
rientra tra le forme di investimento collettivo la cui gestione
e distribuzione di quote sia al beneficio dell’esclusione ai sensi
della lettera f dell’articolo 21 capoverso 2 n. 19 LIVA. Tali forme
d’investimento sono pertanto soggette alle regole ordinarie
della lettera e del medesimo articolo; la gestione del portafoglio di una SICAF è pertanto soggetta ad IVA.
Sono parificati a quelli svizzeri gli investimenti collettivi di capitale del Liechtenstein costituiti come fondo d’investimento
nella forma giuridica della fiduciaria collettiva o come società
di investimento nella forma giuridica della società anonima a
capitale variabile.
Non potendo enumerare in modo esaustivo gli investimenti
collettivi di capitale esteri costituiti secondo la normativa di
altri Paesi, la prassi dell’AFC si limita a descrivere le condizioni
che ne determinano l’assoggettamento alla norma d’esclusione della LIVA. Sono quindi investimenti collettivi di capitale
esteri i patrimoni che sulla base del contratto del fondo sono
stati accumulati allo scopo di effettuare investimenti collettivi
di capitale e sono gestiti da una direzione del fondo con sede
e gestione principale all’estero, le società e patrimoni analoghi
con sede e gestione principale all’estero il cui scopo consiste
nell’investimento collettivo di capitale e presso i quali gli investitori hanno, nei confronti della stessa società o di una società
vicina, il diritto giuridicamente eseguibile al rimborso delle loro
quote al valore netto d’inventario (di seguito NAV), nonché le
società e i patrimoni analoghi con sede e gestione principale all’estero il cui scopo consiste nell’investimento collettivo di
Appare anche chiara la scelta di non estendere l’applicazione
della norma alla gestione degli investimenti collettivi esteri, in
quanto ciò implicherebbe per l’AFC ed i contribuenti il difficile
onere di dover valutare autonomamente l’adempimento delle
condizioni da parte del veicolo estero; se per i veicoli compresi
nella lista della FINMA l’operazione risulterebbe semplice, per
un’infinita serie di veicoli di giurisdizioni di tutto il mondo l’operazione risulterebbe assai complessa, con un elevato rischio
di errore.
2.2.
Le prestazioni escluse
La nuova norma di esclusione della LIVA esclude dall’assoggettamento le prestazioni di gestione e di distribuzione effettuate
a favore degli investimenti collettivi di capitale autorizzati descritti in precedenza. Conformemente allo spirito della norma LIVA di esclusione, la definizione delle attività considerate
come gestione e distribuzione prende spunto dalle disposizioni
della LICol.
2.2.1.
Le attività di gestione
L’articolo 30 LICol definisce i compiti di gestione di cui si fa carico la direzione del fondo, ossia l’organo direttivo del veicolo
d’investimento collettivo. Sono quindi considerate gestione in
particolare le seguenti attività:
•
•
•
•
le decisioni in merito all’emissione ed al riscatto delle
quote, ovvero la definizione dei prezzi d’emissione e di riscatto;
la tenuta della contabilità ed il calcolo del NAV;
le decisioni in merito agli investimenti ed alla loro valutazione;
l’esercizio di tutti i diritti appartenenti al veicolo d’investimento.
Fanno pure parte delle attività di gestione i compiti affidati alla banca depositaria in virtù dell’articolo 73 LICol, ossia l’organo di controllo interno del veicolo d’investimento.
Sono quindi considerate gestione le seguenti attività:
•
•
la custodia del patrimonio del fondo, l’emissione delle
quote e la gestione del traffico pagamenti;
la sorveglianza dell’attività della direzione del fondo al fine
di garantire il rispetto della normativa e del regolamento
del veicolo d’investimento.
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Novità fiscali / n.1 / gennaio 2015
L’opuscolo dell’AFC contiene un elenco esemplificativo non
esaustivo delle attività che rientrano nella definizione di gestione, così come di quelle che non costituiscono gestione ai
sensi della LICol[9]. Tra queste ultime è utile segnalare le ricerche generali sugli investimenti, ossia ad esempio la consulenza
generica sullo sviluppo economico di un settore o di una regione dove il veicolo d’investimento concentra la sua attività.
Per quanto riguarda i fondi immobiliari, sono escluse da IVA
le attività di amministrazione del fondo e l’amministrazione
degli immobili in proprietà diretta (il veicolo d’investimento o
la sua direzione sono iscritti a registro fondiario come proprietari dell’immobile) o indiretta (il veicolo d’investimento detiene
almeno i due terzi del capitale e dei diritti di voto di una società immobiliare iscritta a registro fondiario come proprietario
dell’immobile) (articolo 59 capoverso 1 lettere a-b LICol).
Come già esposto in precedenza, le attività di gestione svolte
a favore di veicoli di investimento esteri non sono escluse da
IVA, in quanto tali veicoli non sono soggetti ad autorizzazione in Svizzera per queste attività. Il fatto che taluni operatori
siano assoggettati alla vigilanza della FINMA per la gestione
di veicoli esteri non modifica la situazione, in quanto si tratta semplicemente di un assoggettamento determinato dalla
necessità di riconoscimento presso le autorità di sorveglianza
estera e non dell’estensione della sorveglianza della FINMA
sulla gestione dei veicoli esteri (articolo 2 capoverso 2bis LICol).
Va peraltro notato il fatto che, pur trattandosi tecnicamente di
un’attività di gestione, la funzione di rappresentanza svolta da
un operatore svizzero a favore di un veicolo estero autorizzato
sia esclusa da IVA in virtù della norma d’esclusione per la sua
evidente ed immediata correlazione con l’attività di distribuzione, trattandosi infatti di un incarico obbligatorio funzionale
all’attività esclusa.
2.2.2.
Le attività di distribuzione
L’articolo 3 capoverso 1 LICol definisce la distribuzione in senso
proprio come ogni offerta e pubblicità di investimenti collettivi di capitale che non si rivolga esclusivamente ad operatori
qualificati del settore finanziario sottoposti a vigilanza, come
banche, commercianti di valori mobiliari, direzioni di fondi ed
istituti assicurativi (articolo 10 capoverso 3 lettere a-b LICol).
Da questa definizione ne deriva una seconda, quella di distribuzione in senso improprio o collocamento prevista dall’articolo 3 capoverso 2 LICol, che comprende ogni attività volta
all’acquisizione da parte di investitori di quote di investimenti
collettivi di capitale autorizzati alla distribuzione.
In ambito di distribuzione, la norma della LIVA esclude quindi
qualsiasi attività che comporti il pagamento di una controprestazione in relazione alla vendita di quote di investimenti
collettivi di capitali autorizzati e quindi compresi nella lista di
veicoli pubblicata dalla FINMA.
È interessante notare come il coordinamento dell’articolo 3
LICol e della norma LIVA venga fatto in base alla qualifica del
destinatario della prestazione in direzione opposta a seconda che si debba interpretare la normativa dal punto di vista
della LICol o della LIVA; in effetti, la LICol utilizza l’articolo 3
per determinare quali veicoli d’investimento esteri siano soggetti ad obbligo di autorizzazione ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera c LICol (solo quelli per i quali viene effettuata
distribuzione ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 LICol, esclusi
quindi i veicoli esteri per i quali non viene fatta distribuzione in
senso proprio), mentre la LIVA utilizza l’elenco così costituito
dalla FINMA per determinare i veicoli esteri suscettibili di essere esclusi da IVA per le attività di distribuzione in senso improprio. Pertanto, la distribuzione in senso improprio di veicoli
esteri non autorizzati e non soggetti ad obbligo di vigilanza
non rientra nel campo d’applicazione della norma d’esclusione
LIVA ed è quindi soggetta ad IVA secondo le regole generali
per le controprestazioni pagate da simili veicoli per la distribuzione in senso improprio delle loro quote. Questo approccio
è coerente con la scelta iniziale di definire il campo d’applicazione della norma LIVA in funzione della qualifica del veicolo
estero di investimento collettivo autorizzato alla distribuzione
in Svizzera o dalla Svizzera.
2.3.
Gli operatori soggetti alla norma d’esclusione LIVA
Le attività menzionate sono escluse da IVA solo nella misura in
cui sono fornite da persone che li gestiscono o custodiscono e
dei loro mandatari.
2.3.1.
Le persone incaricate della gestione
e della distribuzione e loro mandatari
Sono persone ai sensi della definizione della LIVA gli organi del
veicolo d’investimento incaricati della gestione, ossia la direzione del fondo e la banca depositaria; queste persone sono di
regola soggette a vigilanza della FINMA e/o ad una vigilanza
equivalente in uno Stato estero e sono quindi facilmente riconoscibili (articolo 13 capoverso 1 lettere a-e LICol e articolo 8
OICol).
Sono mandatari le persone a cui gli organi del veicolo d’investimento possono delegare compiti di gestione, custodia
e distribuzione; si tratta in particolare di gestori patrimoniali
e distributori (articolo 13 capoverso 1 lettere f-g LICol; per le
eccezioni cfr. articolo 2 capoverso 2 lettera h LICol), anch’essi
soggetti a vigilanza obbligatoria nella misura in cui la delega
si estende alle decisioni d’investimento ed alla distribuzione in
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senso proprio, ivi compresa la distribuzione di fondi esteri ad
investitori qualificati (articolo 18b capoverso 3 LICol, articolo
31 capoverso 3 LICol). Allo stesso modo vengono trattate le
persone che, in virtù di una sub-delega da parte dei mandatari, svolgono una delle attività in oggetto. Secondo la prassi
dell’AFC, la sub-delega deve consistere in un mandato ai sensi dell’articolo 394 e seguenti del Codice delle obbligazioni (di
seguito CO) ed essere autorizzata dal mandante originario
nell’incarico impartito al mandatario. Quest’ultima condizione è ben lungi dall’essere un vezzo dell’AFC per due motivi: il
Codice delle obbligazioni prevede esplicitamente l’obbligo di
autorizzazione per una sub-delega; inoltre, il rispetto di questa condizione legale permette di distinguere agevolmente
tra una sub-delega ed un incarico autonomo conferito da un
mandatario ad un terzo al quale non può essere applicata l’esclusione da IVA.
2.3.2.
Le altre persone che possono beneficiare dell’esclusione
Secondo il disposto dell’articolo 3 capoverso 2 LICol, il collocamento di quote di investimenti collettivi può avvenire al di
fuori delle disposizioni che obbligano gli operatori a richiedere
un’autorizzazione. Sebbene la normativa LICol definisca questo ambito in modo restrittivo, in quanto precisa, con riferimento alla lettera a, cosa debba essere considerato iniziativa o richiesta dell’investitore (articolo 3 OICol), l’architettura
della normativa fa rientrare nella cerchia delle persone idonee
anche i gestori patrimoniali, perlomeno quelli che svolgono la
loro attività nel rispetto della normativa della Legge federale
sul riciclaggio di denaro e delle direttive di autodisciplina del
settore. Inoltre, anche banche e commercianti di valori mobiliari soggetti a vigilanza possono beneficiare dell’esclusione
quando agiscono non già come mandatari dei veicoli d’investimento, ma quando lo fanno nell’ambito di contratti di gestione
patrimoniale conferiti dai loro clienti.
3.
Le possibili zone grigie dell’interpretazione
della norma d’esclusione LIVA
La struttura normativa qui sopra esposta è assai complessa.
Nella sua prassi l’AFC pare però avere trovato, nel limite della
difficile interpretazione ai fini tributari della LICol, la quadratura del cerchio. Posto che una norma d’esclusione va, per principio, interpretata in modo restrittivo, la definizione del campo d’applicazione per rapporto ai destinatari delle prestazioni
esula da ogni possibilità di speculazione di carattere tributario.
L’investimento collettivo di capitali può essere destinatario di
prestazioni escluse solo se l’autorità di vigilanza ne decide l’assoggettamento alla LICol. Mandatari e sub-mandatari sono
persone definite in modo piuttosto chiaro, così come lo sono
le attività oggetto della norma d’esclusione.
Qualche zona grigia potrebbe invece materializzarsi nell’applicazione dell’esclusione riferita alle attività che non sono
considerate distribuzione di cui tratta l’articolo 3 capoverso
2 LICol.
Il collocamento delle quote di investimenti collettivi di capitale esteri non autorizzati potrebbe essere esclusa da IVA nella
misura in cui si tratti di mediazione di titoli ai sensi dell’articolo
21 capoverso 2 n. 19 lettera e LIVA. La distinzione tra la mediazione ed il collocamento è sibillina e può prestarsi a difficili
interpretazioni, posto che l’articolo 3 capoverso 2 LICol non
considera come distribuzione la messa a disposizione di informazioni e l’acquisizione di investimenti collettivi di capitale
avvenuta su richiesta o rispettivamente su iniziativa dell’investitore, in particolare nell’ambito di contratti di consulenza o
della semplice esecuzione di transazioni.
Spesso i gestori patrimoniali esterni ricevono delle retrocessioni dalle banche presso le quali sono depositati gli averi dei
loro clienti. Tali retrocessioni sono soggette ad IVA quando
sono pagate dalle banche a valere sul volume delle commissioni che le banche stesse addebitano alla clientela del gestore. A prescindere dal fatto che, a determinate condizioni,
il gestore potrebbe essere tenuto ad accreditare tali introiti ai
propri clienti in virtù della prassi del Tribunale federale relativa all’articolo 400 capoverso 1 CO in relazione al mandato di
gestione patrimoniale, la prassi dell’AFC da sempre disgiunge il
trattamento IVA delle retrocessioni pagate ai gestori da quello
del rimborso delle stesse da questi ultimi ai clienti. Pertanto, è
senza dubbio ipotizzabile che, con un’adeguata strutturazione
contrattuale, banca e gestore configurino in modo distinto le
retrocessioni generiche dalle commissioni per il collocamento
di quote di investimenti di capitale effettuato dal gestore in
forza del disposto dell’articolo 3 capoverso 2 LICol.
4.
Conclusioni – Verifica della situazione
da parte degli operatori finanziari
La nuova prassi dell’AFC non comporta grossi sconvolgimenti rispetto alla situazione attuale. I grandi principi sono stati
mantenuti, quindi non ci si devono aspettare grosse sorprese.
Non di meno, un fine tuning dei flussi delle commissioni che
ruotano intorno all’immenso mondo degli investimenti collettivi di capitale può senz’altro essere utile, non fosse altro che
per verificare eventuali opportunità che la nuova prassi apre
di configurare alcuni flussi in modo tale da farli rientrare nella
norma d’esclusione.
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Novità fiscali / n.1 / gennaio 2015
Per maggiori informazioni:
AFC, Info IVA 14 concernente il settore della finanza, cifra 5.2, in: https://
www.gate.estv.admin.ch/mwst-webpublikationen/public/pages/sectorInfos/tableOfContent.xhtml?winid=36310 [15.01.2015]
FINMA, Elenchi di veicoli d’investimento autorizzati, in: http://www.finma.
ch/i/beaufsichtigte/bewilligungstraeger/Pagine/default.aspx [15.01.2015]
Elenco delle fonti fotografiche:
http://w w w.penal-lab.it/wp-content/uploads/2014/05/handcuffs-257995_640.jpg [15.01.2015]
http://www.calafatosalvatore.com/polopoly_fs/1.6729798.1322475927!/
httpImage/img.jpg [15.01.2015]
[1] Antonini Elisa, LICol: l’Iva ci mette lo zampino,
in: Ticino Management del 15 marzo 2013.
[2] Rehfisch Britta, Implikationen der Kag-Revision
aus Mwst-Sicht, in: zsis) 2012 Monatsflasch Nr. 6.
[3] Ciò che costituisce di per sé un’anomalia sistematica, posto che la prassi relativa ad una nuova
norma potrebbe (e probabilmente dovrebbe)
prendere effetto dall’entrata in vigore di quest’ultima.
[4] Ossia l’indeducibilità dell’imposta precedente
relativa agli acquisti correlati ad un’attività esclusa.
[5] Rehfisch Britta, op. cit., pagina 25 e seguente.
[6] Portafogli di natura contrattuale istituiti dalle
banche e dai commercianti di valori mobiliari per
la gestione collettiva del patrimonio della clientela esistente, se tali banche e commercianti fanno
partecipare la clientela al portafoglio collettivo
interno esclusivamente sulla base di un contratto
scritto di gestione patrimoniale, non emettono relative quote, non distribuiscono questi portafogli
collettivi; articolo 4 LICol. Le attività che l’istituto
svolge a favore di questi portafogli interni sono
quindi da qualificare secondo le regole generali della LIVA; la gestione patrimoniale ed i diritti di
custodia saranno quindi soggetti ad IVA a dipendenza del domicilio del destinatario, i courtage saranno invece esclusi da IVA. Si noti che tali forme
di investimento possono beneficiare di un affidavit
fiscale ai fini dell’assoggettamento all’imposta
preventiva se, tra le altre condizioni, i detentori del
portafoglio collettivo sono persone residenti all’estero, ciò che nella pratica accade piuttosto spesso
laddove gli istituti optano per l’impiego di un simile
strumento d’investimento.
[7] Prodotti a capitale garantito o a rendimento
massimo e certificati; articolo 5 LICol.
[8] Portafoglio costituito da un massimo di 20 persone secondo le disposizioni dell’articolo 1a OICol.
[9] Cfr. info IVA 14, cifra 5.2.1.4.
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