Università degli Studi di Salerno
Facoltà di Economia
Corso di Laurea in Economia e Commercio
Corso di Diritto Privato
Parte terza - Situazioni giuridiche
Rapporto obbligatorio
Modi di estinzione dell’obbligazione diversi dall’adempimento
(compensazione, confusione, impossibilità sopravvenuta della
prestazione)
Prof. Daniela Valentino
254-261
Compensazione (artt.1241-1252 c.c.)
• Nozione: l’esistenza di crediti e di debiti reciproci facenti capo a due
autonomi o separati centri d'interesse (dualità di patrimoni e non di
soggetti) estingue il rapporto obbligatorio.
• Funzione: - economia degli atti di adempimento
- autotutela (neutralizzazione degli effetti negativi di un
eventuale inadempimento della controparte).
• Tipi di compensazione:
- legale,
- giudiziale,
- volontaria.
254
Compensazione legale
Presupposti:
• obbligazioni reciproche non in relazione sinallagmatica;
• liquidità, intesa quale esistenza e esatta determinazione
dell'ammontare del credito;
• esigibilità, intesa quale possibilità del titolare del credito di pretendere
la prestazione dovuta dal debitore. Questo presupposto non va
confuso con l'esistenza e l'azionabilità del credito;
• omogeneità, intesa quale appartenenza dei beni oggetto delle
prestazioni reciproche allo stesso genere;
• fungibilità, intesa quale equivalenza qualitativa fra i beni oggetto delle
prestazioni reciproche.
255
Compensazione legale
Operatività
• Non è necessario che i crediti e i debiti reciproci si equivalgano
quantitativamente,
• In assenza di equivalenza quantitativa i debiti si estinguono per le quantità
corrispondenti (art. 1241 c.c.)
Effetti (art. 1242 c.c.)
• L’estinzione dei debiti reciproci opera dal giorno della loro coesistenza.
• il giudice non può rilevare la compensazione d’ufficio.
• è necessario che la parte interessata sollevi l’eccezione di compensazione.
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Compensazione giudiziale
• Si realizza dinanzi al giudice per crediti e debiti reciproci che pur
non essendo liquidi, risultano di pronta e facile liquidazione.
• Sono necessari gli altri requisiti previsti per la compensazione
legale (esigibilità, omogeneità e fungibilità).
• La pronuncia del giudice ha un ruolo costitutivo e l'effetto
estintivo si produce al momento dell'emanazione della sentenza
(ex nunc).
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Compensazione volontaria
• La compensazione volontaria integra una deroga alla disciplina
legale ed è espressione di autonomia delle parti. L’eventuale
pronuncia del giudice ha un ruolo dichiarativo.
• Unico requisito necessario è la reciprocità dei debiti e dei
crediti. L’effetto estintivo si produce anche qualora non siano
ravvisabili i requisiti della esigibilità, della fungibilità,
omogeneità e della liquidità.
• L'autonomia delle parti può dar vita anche ad un regolamento
compensativo preventivo.
258
Confusione (artt. 1253-1255 c.c.)
• Nozione: quando le qualità di creditore e debitore si riuniscono
nella stessa persona, l'obbligazione si estingue (art. 1253 c.c.).
• L'effetto estintivo non si produce al venir meno della dualità di
soggetti ma in tutti i casi nei quali non sia più ravvisabile la
dualità di centri di interesse o di patrimoni.
• Operatività: anche per le obbligazioni naturali qualora si
riconosca la possibilità di successione nel credito e debito
naturale.
259
Impossibilità sopravvenuta
Nozione: l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non
imputabile al debitore estingue il rapporto obbligatorio e, quindi, libera il
medesimo (1256 c.c.).
Caratteri
L’impossibilità deve essere
• sopravvenuta (l’impossibilità originaria impedisce il sorgere del
rapporto obbligatorio)
• oggettiva, non legata alla particolare situazione del debitore
• assoluta, tale da non consentire a nessuno l'esatto adempimento
• totale
• definitiva
• non imputabile al debitore (costui deve provare che il mancato
adempimento è dipeso da caso fortuito o da forza maggiore).
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Impossibilità sopravvenuta
• Le obbligazioni generiche e quelle pecuniarie non possono
estinguersi per impossibilità sopravvenuta. In entrambi i casi la
prestazione è sempre possibile (genus numquam perit).
• Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte (impossibilità
parziale), il debitore si libera dell'obbligazione eseguendo la
prestazione per la parte che è rimasta possibile (1258 c.c.).
• Se la prestazione è divenuta impossibile solo temporaneamente
(impossibilità temporanea), non si estingue il rapporto obbligatorio
fin quando, in relazione al titolo dello stesso o alla natura dell'oggetto,
il debitore non può più essere considerato obbligato ad eseguire la
prestazione ovvero il creditore non vi ha più interesse (1256, II
comma, c.c.).
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261 Modi di estinzione diversi dall adempimento compensazione