ISTITUTO COMPRENSIVO “Evan Gorga”
di Scuola Materna, Elementare e Media
Broccostella-Campoli Appennino-Posta Fibreno
CONTRATTO DI ISTITUTO 2011/2012
A.S. 2011-2012
ISTITUTO COMPRENSIVO “Evan Gorga”
di BROCCOSTELLA
Visto il CCNL 2006-2009 del comparto scuola;
Vista la documentazione consegnata alla parte sindacale;
iL Dirigente Scolastico propone la seguente ipotesi di contratto di scuola per l’a.s. 2011/2012
TITOLO I - NORME COMUNI
Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata
1.
2.
3.
4.
Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell’istituzione scolastica “ISTITUTO
COMPRENSIVO EVAN GORGA” di BROCCOSTELLA.
Il presente contratto dispiega i suoi effetti per l’anno scolastico 2011/2012
Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell’arco di tempo che va
dal 15 luglio al 31 agosto, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino
alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.
Art. 2 – Interpretazione autentica
5.
6.
7.
Qualora insorgano controversie sull’interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta
all’altra parte, con l’indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente
l’interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
Nel caso in cui si raggiunga l’accordo, questo ha efficacia retroattiva dall’inizio della vigenza contrattuale.
TITOLO II - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI
CAPO I - RELAZIONI SINDACALI
Art. 3 – Obiettivi e strumenti Modalità della contrattazione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Il sistema delle relazioni sindacali si articola nelle seguenti attività:
a. Contrattazione integrativa
b. Informazione preventiva
c. Informazione successiva
d. Interpretazione autentica, come da art. 2.
In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell’assistenza di esperti di loro fiducia, senza
oneri per l’Amministrazione; essi non hanno comunque diritto di parola.
Gli incontri sono convocati dal DS, anche su richiesta della RSU sottoscritta da tutti i rappresentanti, almeno 48 ore
prima. Agli incontri può partecipare anche, se richiesto, il DSGA.
In ogni fase degli incontri sono ammessi i rappresentanti delle OO.SS firmatarie del Contratto Nazionale. L’avviso di
convocazione per tali organizzazioni sarà affisso all’albo della scuola e consegnato alle RSProvinciali specificamente
accreditate.
Al termine degli incontri è redatto un verbale, sottoscritto dalle parti.
Gli incontri possono concludersi con un accordo-intesa o con un disaccordo; in tal caso nel relativo verbale saranno
riportate le diverse posizioni.
Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente
1.
2.
3.
4.
Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora sia necessario, il
rappresentante può essere designato anche all’interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in
carica fino a diversa comunicazione della RSU.
Entro quindici giorni dall’inizio dell’anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle
prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell’informazione invitando i componenti della
parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
L’indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l’incontro,
nonché il luogo e l’ora dello stesso.
Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa
1. La contrattazione collettiva integrativa d’istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello
superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a
disposizione dell’istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo
all’applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL
indicate accanto ad ogni voce:
criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti
dall’accordo sull’attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);
attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d’istituto e per l’attribuzione dei compensi accessori, ai sensi
dell’art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi
ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l);
compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo immigratorio e contro
l’emarginazione scolastica (art. 9, co. 4);
compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2);
compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);
modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l’orario di servizio, purché debitamente
autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree
di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).
Art. 6 – Informazione preventiva
1. Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:
proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
criteri per la fruizione dei permessi per l’aggiornamento;
utilizzazione dei servizi sociali;
criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche
disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola
istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
2. Sono inoltre oggetto di contrattazione le seguenti materie:
modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell’offerta formativa e al piano delle
attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività
formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai
plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle
prestazioni legate alla definizione dell’unità didattica. Ritorni pomeridiani;
criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all’articolazione dell’orario del personale
docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l’individuazione del personale docente, educativo ed
ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
3. Il Dirigente fornisce l’informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri, mettendo a
disposizione anche l’eventuale documentazione.
Art. 7 – Informazione successiva
1. Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:
nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
verifica dell’attuazione della contrattazione collettiva integrativa d’istituto sull’utilizzo delle risorse.
CAPO II - DIRITTI SINDACALI
Art. 8 – Attività sindacale
1.
2.
3.
4.
Le bacheche sindacali sono collocate a cura della scuola presso ogni sede.
La RSU e i responsabili dei terminali dei sindacati rappresentativi sono responsabili di quanto affisso nelle rispettive
bacheche e si occupano di affiggere e staccare il materiale sindacale e del lavoro.
Stampati e documenti sindacali inviati per posta, fax, posta elettronica, rete intranet, non protocollati, sono
tempestivamente consegnati alla RSU e ai terminali sindacali. Nell’impossibilità della consegna, i materiali sono
tempestivamente affissi all’albo sindacale qualora sia espressa tale richiesta.
La RSU e i responsabili dei terminali possono:
- scaricare i file a loro indirizzati dai sindacati rappresentativi attraverso la Intranet del MIUR
- scaricare testi e file inviati attraverso la posta elettronica.
3
Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro
Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall’articolo 8 del vigente CCNL di comparto, cui si rinvia
integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata
al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali
presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l’assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l’ordine del giorno, la data, l’ora di inizio e di fine, l’eventuale
intervento di persone esterno alla scuola.
4. Il DS avvisa con una circolare i lavoratori della data e dell’ora della assemblea e raccoglie le dichiarazioni scritte di
adesione fino al 3°giorno precedente l’assemblea in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle
lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l’obbligo di rispettare il normale orario di
lavoro.
5. La dichiarazione scritta di adesione del solo personale in servizio nelle ore di assemblea vale come partecipazione.
Pertanto il personale non deve firmare la presenza in assemblea.
6. Al fine di consentire la partecipazione dei lavoratori di tutte le sedi della scuola alle assemblee convocate presso la
sede centrale si applica, ai dipendenti delle altre sedi, l’art.10 comma 2 del Contratto Collettivo Integrativo Regionale
(Lazio) sulle relazioni sindacali sottoscritto il 15 luglio 2003.
7. Per chi avrà dato l’adesione e sarebbe stato in servizio nelle ore di assemblea è conteggiato nel monte ore individuale
un numero di ore e minuti pari alla durata prevista dell’assemblea. Non si opera il conteggio per chi dopo aver dato
l’adesione, sarà stato assente per malattia o altro motivo documentato.
8. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di
competenza.
9. Le assemblee sindacali si svolgono ordinariamente nella sala (Teatro) della scuola secondaria di primo grado di
Broccostella. In caso di impossibilità di uso dello spazio di cui al precedente comma, il DS e la RSU concordano un
altro luogo.
10. Il DS avvisa i docenti che non partecipano all’assemblea di eventuali adattamenti di orari con 24 ore di anticipo.
11. Qualora non si dia luogo all’interruzione delle lezioni e l’assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso
assicurata la sorveglianza dell’ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale
collaboratore scolastico e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta
del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed
amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione
secondo l’ordine alfabetico.
12. Eventuali altri servizi eccezionali che non possono essere rinviati al termine dell’assemblea sono assicurati d’intesa tra
DS e RSU.
Art. 10 – Permessi sindacali
1.
1.
2.
3.
4.
5.
Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All’inizio dell’anno scolastico, il Dirigente provvede al calcolo del
monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU. (Nell’a.s. 2011/2012 sono pari a 58 docenti + 16 unità
ATA = 74 unità – pari a 31h e 27m)
Il monte ore di permessi sindacali spettante alla RSU è ripartito in modo paritario tra i suoi tre componenti.
I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno
due giorni di anticipo.
Chi usufruisce del permesso non deve consegnare al rientro alcuna certificazione o dichiarazione al DS.
Per non compromettere la funzionalità dei servizi, secondo quanto previsto dall’art.10.6 del contratto collettivo
nazionale quadro sui diritti sindacali 7 agosto 98 non possono essere utilizzati permessi dalla RSU, se il docente è
impegnato nelle stesse ore negli scrutini di una sua classe o in operazioni di esami.
Art.11-Diritto di accesso agli atti
1.
2.
La RSU e i sindacati hanno il diritto di accesso agli atti in quanto portatori di interessi diffusi di cui all’art. 9 DPR
352/92 in particolare sulle materie di cui all’art.6 del CCNL. Il rilascio di copia degli atti eventualmente richiesti dovrà
avvenire senza oneri ed entro 2 giorni dalla richiesta, salvo manifesta impossibilità.
I lavoratori della scuola possono delegare un componente la RSU o un rappresentante sindacale all’esame degli atti cui
hanno diritto ad accedere in base all’art.2 del DPR 353/92 e a chiederne copia. Il rilascio di copie è fatta entro 3 giorni
con gli oneri a carico dell’interessato.
TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA
Art. 12 – Collaborazione plurime del personale docente
1.
2.
Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili –
secondo quanto previsto dall’art. 35 del vigente CCNL.
I relativi compensi sono a carico del FIS dell’istituzione scolastica che conferisce l’incarico.
4
Art. 13 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del pers. ATA
1.
2.
In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l’effettuazione di
prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l’orario d’obbligo sentito il DSGA.
Nell’individuazione dell’unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
a. specifica professionalità
b. sede presso cui effettuare la prestazione aggiuntiva
c. disponibilità espressa dal personale
3.
4.
5.
Il Dirigente può disporre, inoltre, l’effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale
attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente
impegnative e complesse.
Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
Per particolari attività il Dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione
scolastica, avvalendosi dell’istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell’articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell’istituzione
scolastica presso cui sono effettuate tali attività.
CAPO I - AREA DEL PERSONALE ATA
Art.14-Assemblea ATA
Ad ogni inizio di anno scolastico e prima della ripresa dell’attività didattica, il Dirigente Scolastico (DS) convoca
un’assemblea del personale ATA in servizio nella scuola per la discussione del seguente ordine del giorno:
Consultazione del personale ATA in relazione agli aspetti di carattere generale e organizzativi inerenti il piano
attuativo dell’offerta formativa.
Proposte del personale ATA circa l’individuazione delle attività da inserire nel piano di utilizzo del Fondo
dell’Istituzione Scolastica (FIS).
Art.15-Piano Annuale delle Attività
1. Il piano delle attività del personale ATA è formulato coerentemente al Piano dell’Offerta Formativa e ai criteri generali
deliberati dal Consiglio d’Istituto nonché a quanto concordato negli incontri tra il DS e la RSU d’Istituto.
2. Il Piano, allegato al presente contratto, contiene la ripartizione dei compiti e delle mansioni fra il personale in organico,
l’organizzazione dei turni e degli orari, le funzioni aggiuntive da assegnare, le prestazioni aggiuntive necessarie oltre
l’orario d’obbligo e contempla l’intensificazione delle prestazioni lavorative.
3. Il Direttore dei Servizi generali e Amministrativi (DSGA), definisce le aree, le mansioni, i turni e gli orari sulla base
degli indirizzi e degli obiettivi impartiti dal DS e individua il personale a cui assegnare le aree e le mansioni nel
rispetto dei seguenti criteri indicati in ordine di priorità:
Competenze specifiche;
Graduatoria di Istituto;
Esperienze pregresse;
Disponibilità alla rotazione.
Dispone, inoltre, l’organizzazione del lavoro con lettere di incarico individuali, contenenti i compiti da svolgere.
4. La ripartizione delle mansioni è effettuata in modo equo fra il personale in organico;
5. All’albo di ogni sede sarà esposto un prospetto analitico con l’indicazione di mansioni, turni e orari, assegnati a
ciascuna unità di personale;
6. Al personale dichiarato parzialmente inidoneo a svolgere le mansioni previste per la categoria, non sono assegnati i
lavori indicati nella relazione del medico competente.
Art.16-Assegnazioni alle sedi
1. I collaboratori scolastici sono assegnati alle sedi secondo la seguente ripartizione:
A BROCCOSTELLA:
Scuola dell’Infanzia – Via Mandrone - 2 unità;
Scuola Primaria - Via della Stella, e Via Cretari snc – 2 unità;
Scuola secondaria di 1° grado, scuola primaria e sede uffici di segreteria e direzione - Via della Vandra, 627 – 2
unità;
CAMPOLI APPENNINO:
Scuola dell’Infanzia – Via S. Gaspare del Bufalo - 1 unità;
Scuola Primaria – Borgo S. Giacomo – 1 unità;
Scuola secondaria di primo grado - Via Colle Letelle – 1 unità;
POSTA FIBRENO:
Scuola dell’Infanzia – Via Casalvittoria - 1 unità;
Scuola Primaria – Via A. Carbone – 1 unità. (La stessa unità presta servizio nella scuola dell’infanzia e nella
scuola primaria)
2. Assegnazione ai plessi su posto disponibile:
Sono intesi riconfermati i posti occupati nell’anno precedente dal personale a T.I. , l’assegnazione viene effettuata
secondo i seguenti criteri:
1.mantenimento della continuità nella sede occupata nel corrente anno scolastico;
5
1.
2.graduatoria di Istituto;
3.disponibilità del personale stesso a svolgere specifici incarichi previsti dal CCNL;
4. Le domande di assegnazione ad altro plesso, succursale o sede associata, dovranno pervenire alla direzione
dell’Istituto prima dell’inizio delle lezioni mediante esplicita richiesta scritta da presentare al Dirigente Scolastico
entro il 31 agosto.
5.il personale ATA può presentare motivato reclamo al dirigente scolastico entro cinque giorni dalla pubblicazione
all’albo della scuola del provvedimento di assegnazione.
Art.17-Orario di lavoro ordinario
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
L’impegno lavorativo massimo giornaliero, comprese le attività aggiuntive non supera mediamente le n. 9 ore.
Da n°1 unità di assistenti amministrativi il servizio è svolto secondo il seguente orario 7:30-13:30, da N. 1 unità il
servizio è svolto dalle ore 7;45 alle 13:45; da n°1 unità il servizio è svolto dalle ore 8:00 alle ore 14:00 su sei giorni
settimanali. N°3 unità effettuano a turno orario pomeridiano dalle 14;30 alle 17:30 il lunedì, il mercoledì ed il venerdì
usufruendo del riposo compensativo a sabati alterni.
Per i collaboratori scolastici si recepiscono gli orari di servizio così come organizzati dal DSGA ed allegati al presente
contratto nel Piano di Lavoro;
Nel periodo estivo e nei periodi di sospensione dell’attività didattica tutto il personale ATA presta servizio presso la
sede centrale e osserverà l’orario 7.30-13.30;
Su richiesta degli interessati, è consentito lo scambio giornaliero del turno di lavoro;
Le chiusure prefestive sono previste nel piano delle attività predisposto dal DSGA. Esse possono essere coperte con le
ferie o compensate con ore di lavoro straordinario precedentemente prestate.
Art. 18 - Rilevazione e accertamento dell’orario di lavoro
La rilevazione della presenza è effettuata mediante il Registro delle Firme; l’accertamento è effettuato mediante
controlli oggettivi riferiti alla generalità del personale, da parte del DS, del DSGA o da personale delegato dal DS.
Gli atti dell’orario di presenza sono di pertinenza del DSGA.
Art. 19 – Ritardi
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
Il ritardo sull’orario di ingresso non può avere carattere abituale e, su richiesta dell’Amministrazione, deve essere
motivato per iscritto, il recupero del ritardo deve avvenire entro i tre mesi.
Se il ritardo è inferiore ai 15 minuti, deve essere recuperato nella stessa giornata con il prolungamento oltre il previsto
dell’orario di uscita mentre i ritardi superiori ai 15 minuti sono recuperati su richiesta della Amministrazione sulla base
delle esigenze di servizio.
Art.20 - Ore eccedenti
Le ore eccedenti l’orario d’obbligo devono essere formalmente disposte dal DSGA e vistate dal DS.
Le ore eccedenti sono registrate dal lavoratore, con l’apposizione della firma e l’esplicitazione dell’attività e
dell’orario, sul registro ordinario delle presenze della sede in cui sono prestate.
In ogni sede le eventuali ore eccedenti sono effettuate prioritariamente dal personale dichiaratosi disponibile.
In assenza o in eccedenza di disponibilità, le ore eccedenti sono ripartite in modo equo tra il personale e assegnate
secondo il criterio della rotazione.
Su richiesta formale del lavoratore, le ore eccedenti l’orario settimanale possono essere utilizzate per la copertura delle
chiusure prefestive, previste nel piano del DSGA, o recuperate nei periodi di sospensione dell’attività didattica e,
comunque, non oltre il 31 dicembre e in casi eccezionali entro il 7 gennaio dell’A.S. successivo.
Art.21 - Sostituzione del personale assente
1.
2.
3.
In caso di assenza del lavoratore si procede alla nomina del supplente sulla base delle necessità di servizio, valutate dal
DS.
Al personale collaboratore scolastico che sostituisce quello assente per diversi motivi, con esclusione delle assenze per
ferie e permessi brevi, svolgendo, parzialmente, il lavoro assegnato nella distribuzione delle mansioni, viene
riconosciuta la seguente intensificazione dell’impegno:
Ai collaboratori scolastici n° 3 gettoni orario per ogni sostituzione effettuata nel plesso o negli altri plessi/succursali.
Agli assistenti amministrativi saranno riconosciuti n°2 gettoni orari in caso di assenza di una unità e n°4 gettoni in caso
di assenza di due unità.
Le ore annuali effettuate per la sostituzione dei colleghi sono computabili e fruibili, a richiesta del dipendente, fino al
50% sotto forma di ferie.
Eventuali eccedenze delle ore previste in contrattazione per la sostituzione dei colleghi assenti saranno computate a
recupero.
Art.22 - Ferie e festività soppresse
1.
Le richieste di ferie e festività soppresse sono autorizzate dal DS sentito il parere del DSGA;
6
2.
3.
4.
5.
6.
Le richieste di ferie per il periodo estivo devono essere presentate entro il 30 aprile (termine ultimo per il godimento
delle ferie non godute dell’anno precedente) per consentire la predisposizione del piano, entro il mese di maggio, sulla
base delle esigenze di servizio e con riferimento ai seguenti criteri:
a. nel caso che tutto il personale di un profilo richieda lo stesso periodo si modificano le richieste dei lavoratori
dichiaratisi disponibili al cambiamento;
b. in assenza di disponibilità si fa riferimento alla rotazione annuale, con precedenza, per l’anno in corso, secondo la
graduatoria di Istituto.
Le richieste di ferie sono autorizzate entro 10 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande;
Le modifiche al Piano sono predisposte solo per gravi esigenze di servizio;
La non concessione delle ferie o la loro modifica è comunicata e motivata per iscritto dal DS;
Le festività soppresse sono fruite nel corso dell’anno scolastico a cui si riferiscono.
Art.23 - Permessi brevi e recuperi
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
I permessi brevi, che vanno richiesti per iscritto, sono autorizzati preventivamente dal DS sentito il parere del DSGA;
Non è richiesta la motivazione e la documentazione della domanda;
Il diniego o la riduzione delle ore di permesso deve essere comunicato e motivato per iscritto e può avvenire solo per
esigenze di servizio.
Il recupero delle ore, sarà disposto dall’Amministrazione, sulla base delle esigenze di servizio, entro i due mesi
lavorativi successivi.
Art.24 - Incarichi specifici
Il DS attribuirà gli incarichi, con decreto e con comunicazione scritta individuale secondo le modalità previste
dall’art.47 CCNL;
I compensi spettanti per gli incarichi specifici, indicati nel Piano delle Attività sono coperti con il finanziamento
finalizzato; essi sono assegnati conformemente all’art.47 del CCNL 2006-2009 ed in particolare sono collegati con
compiti di maggiore responsabilità legati: per i collaboratori scolastici, all’assistenza alla persona, agli alunni D.A. e al
primo soccorso, mentre per gli assistenti amministrativi alla sostituzione del DSGA. La sostituzione del DSGA è
affidata prioritariamente all’assistente amministrativo che ha avuto accesso alla mobilità professionale profilo C
secondo la sequenza contrattuale ex Art.48 del CCNL 2006/2009 e, in caso di assenza di tale personale, a rotazione.
Dalla assegnazione di detti compensi è escluso il personale che ha avuto accesso ai benefici della attribuzione della
posizione economica come da sequenza contrattuale art.50 comma 2,3. Allo stesso personale , in misura compensativa,
è prevista l’attribuzione di compensi a carico del FIS per carico di maggior lavoro.
Per l’anno scolastico 2011/2012 il finanziamento calcolato per gli incarichi specifici è pari a € 2.824,20 totali lordo
dipendente che destinati a n° 1 unità amministrativa e a n°1 unità collaboratore scolastico non beneficiari dell’art.50
comma 2,3 in proporzione alla misura del compenso orario per prestazioni aggiuntive (rispettivamente € 14,50 e €
12.50) e quindi: € 1.516,70 all’unità amministrativa e € 1.307,50 all’unità collaboratore scolastico .
Per nessun motivo i compensi derivanti dall’affidamento degli incarichi specifici possono superare la somma lorda di €
50,00 mensili lordo dipendente per l’unità collaboratore scolastico e € 104,00 lordo dipendente per l’unità
amministrativa, la differenza tra i compensi percepiti dagli incarichi specifici e i titolari dell’art.7 saranno compensati
con il FIS.
Nel caso in cui il lavoratore assegnatario dell’incarico non presti attività lavorativa per permessi o assenze superiori a
30 giorni, il compenso è in proporzione ridotto. La quota non riconosciuta è accantonata e messa a disposizione per
essere utilizzata con le stesse modalità.
Nel caso in cui il lavoratore abbia accesso in corso di anno ai fondi per la valorizzazione professionale previsti
dall’art.50 del CCNL comma 1, la quota di Incarico specifico attribuita dal presente contratto sarà decurtata per i mesi
di riferimento e sarà accantonata e messa a disposizione per essere utilizzata con le stesse modalità.
Art.25 – Formazione
1.
2.
3.
4.
Alle iniziative proposte dal USP, dal USR, dal MPI e da scuole in rete, potranno partecipare contemporaneamente,
entro il limite del 20%, del personale in servizio effettivo, più lavoratori, e sarà garantita, in presenza di proposte che si
succedono, la partecipazione di tutto il personale.
La sostituzione del personale impegnato nella formazione avviene con il personale in servizio anche attraverso
modifiche all’orario di lavoro.
In quanto orario di servizio, il tempo necessario alla formazione, utilizzato oltre quello d’obbligo, è recuperato secondo
le modalità previste dall’art.8 commi 3 e 4 del presente contratto. Ai fini del riconoscimento la partecipazione alle
attività di aggiornamento e formazione, anche se svolta al di fuori dell’orario di servizio, deve essere preventivamente
autorizzata dal DS.
Alle attività di formazione svolte nella scuola potranno essere ammessi dipendenti non appartenenti alla qualifica ATA
per la quale il corso è organizzato, purché in possesso del titolo di studio necessario per l’accesso alla qualifica stessa e
solo qualora le attività di formazione siano condotte fuori dell’orario di servizio. Le ore eccedenti non potranno essere
recuperate.
7
CAPO II - AREA DELLA DOCENZA
Art.26 - Assegnazione dei docenti alle sedi
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
I docenti sono assegnati alle sedi in conseguenza dell’assegnazione alle classi effettuata dal DS secondo i criteri
stabiliti dal Consiglio d’Istituto sentite le proposte del Collegio dei Docenti.
L’assegnazione alle sedi dei docenti avverrà su posti vacanti; per essa si terrà conto delle richieste del personale
(pervenute alla data del 1°settembre), e sarà data precedenza al personale titolare nell’Istituto rispetto al personale
nuovo arrivato.
Sono intesi riconfermati i posti occupati nell’anno precedente dal personale a T.I.
L’assegnazione ai plessi e alle sedi avverrà secondo i seguenti criteri:
1.mantenimento della continuità nella sede occupata nel corrente anno scolastico;
2.graduatoria di Istituto;
3.Le domande di assegnazione ad altro plesso, succursale o sede associata, dovranno pervenire alla direzione
dell’Istituto prima dell’inizio delle lezioni mediante esplicita richiesta scritta da presentare al Dirigente Scolastico
entro il 31 agosto.
Art.27 - Utilizzo dei docenti in rapporto al POF
I docenti sono utilizzati nel rispetto della delibera di adozione del Piano dell’Offerta Formativa da parte del Consiglio
d’Istituto e delle delibere del Collegio dei Docenti relative alle attività contenute nel Piano.
L’orario massimo di lavoro giornaliero, comprensivo delle ore di insegnamento e delle ore funzionali
all’insegnamento, è di n. 9 ore.
Nella strutturazione degli orari settimanali ha priorità la realizzazione operativa degli itinerari educativo-didattici
programmati in sede di definizione del Piano dell’Offerta Formativa.
Nella scuola dell’infanzia è prevista la contemporaneità nel periodo di accoglienza degli alunni all’inizio e al termine
dell’anno scolastico in conseguenza della fornitura/sospensione del servizio mensa da parte dell’Ente Locale.
Le modifiche dell’orario settimanale, apportate dal DS, sulla base delle necessità di servizio sono comunicate al
personale con preavviso di almeno 1 giorno.
Per la sostituzione del personale assente si recepisce quanto deliberato dagli OO.CC. e si fissano i seguenti criteri per
l’individuazione del personale che effettua la sostituzione:
a. Docenti con ore in contemporaneità in orario d’obbligo (Il docente di sostegno eccezionalmente resta nella
classe).
b. Docenti di stessa disciplina o discipline affini.
c. Docenti della sezione/classe.
d. Docenti di altra sezione/classe.
IL fondo calcolato per le sostituzioni a.s. 2011/2012 è pari a € 1.784,34 lordo/dipendente di cui:per la scuola
dell’infanzia e primaria € 733,48 e per la scuola secondaria di primo grado € 1.050,86.
Le sostituzioni saranno predisposte dai Fiduciari dei plessi sentito il parere del Dirigente Scolastico e tenuto conto dei
criteri, della priorità della vigilanza sugli alunni e del tetto di spesa assegnato all’istituzione scolastica e sono calcolate
in base al costo orario dello stipendio tabellare iniziale di categoria.
Art.28 - Funzioni strumentali
1.
2.
3.
Le parti prendono atto del percorso seguito dal Collegio dei Docenti del 7 settembre 2011 per la designazione delle
Funzioni Strumentali e della attribuzione di incarichi e funzioni.
I compensi spettanti per le funzioni strumentali pari a € 8.739,24 + € 603,87 residui = € 9.343,11totali
lordo/dipendente coperti con il finanziamento finalizzato destinato dal MPI per l’a.s. 2011/2012, saranno distribuiti
secondo la delibera del Collegio dei Docenti a 7 docenti di cui : 1 funzione a un docente scuola infanzia che espleta
anche compito di fiduciario di plesso (€ 1.400,00 pari a 80 ore) – 1 funzione a un docente di scuola primaria che
espleta anche il compito di primo collaboratore e fiduciario di plesso (€ 2.450,00 pari a 140 ore) - 5 funzioni a 5
docenti di scuola secondaria di primo grado così distribuite: 1 docente con compiti di secondo collaboratore (€
1.750,00 pari a 100 ore); 1 docente con compiti di fiduciario di sezione staccata (€ 1.225,00 pari a 70 ore); 2 docenti di
cui uno con compito di fiduciario di plesso (€ 962,50 pari a 55 ore) ed uno con compito di coordinatore didattico (€
875,00 pari a 50 ore); 1 docente con compito di coordinatore di classe e di progetto (€ 680,58 pari a 38,89 ore).
Nel caso in cui il docente assegnatario dell’incarico non presti attività lavorativa per permessi o assenze superiori a 30
giorni, il compenso è in proporzione ridotto. La quota non riconosciuta è accantonata e messa a disposizione per essere
utilizzata con le stesse modalità.
Art.29 - Permessi art.15,16,17,18 e 19 CCNL 2006-09
1. Per tutti i permessi retribuiti si fa riferimento ai corrispondenti articoli del CCNL.
8
Art. 30 - Flessibilità oraria per esigenze personali
1.
2.
3.
Il personale docente in alternativa ai permessi retribuiti e/o ai permessi brevi può presentare richiesta motivata e per
iscritto di scambio/compensazione d’orario.
La richiesta dovrà essere accompagnata da dichiarazione scritta del collega che assicura lo scambio.
Nell’anno sono consentiti massimo n. 5 scambi di orario.
Art. 31 - Utilizzo dei docenti in altre scuole(Articolo 35 CCNL)
1.
2.
I Docenti la cui collaborazione è richiesta da altre scuole, devono essere autorizzati dal DS che accerta la compatibilità
della collaborazione con le prestazioni che il docente deve svolgere nella scuola.
L’autorizzazione può essere revocata con provvedimento motivato per iscritto.
Art.32 - Formazione
1. I docenti referenti, i docenti incaricati delle funzioni strumentali e i docenti individuati dal Collegio dei Docenti, che
seguono attività di formazione specifiche per l’incarico ricoperto, partecipano con delega scritta del Dirigente alle
attività di formazione organizzate dall’Amministrazione ad ogni livello, sono in servizio a tutti gli effetti, non si
applica quindi ad essi il limite dei cinque giorni previsti dall’art.64 CCNL2006-09.
CAPO III - FONDO DI ISTITUTO
Art. 33 - Criteri generali
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Tutte le risorse a disposizione, ed in particolare, il Fondo di Istituto, i fondi per le funzioni strumentali e gli incarichi
specifici e le altre fonti di finanziamento che prevedono la retribuzione del personale, sono finalizzate a sostenere il
processo di autonomia scolastica con particolare riferimento alle attività didattiche, organizzative, amministrative e
gestionali necessarie alla piena realizzazione del POF definito dagli Organi Collegiali della scuola.
Le risorse sono utilizzate anche per le attività di formazione o di ricerca ed innovazione metodologico-didattica ed
organizzativa necessarie a rispondere alla domanda proveniente dagli enti e/o istituzioni ed in generale dal territorio.
L'impiego delle risorse non esclude alcuna delle componenti professionali della scuola in considerazione del ruolo
necessario e dell'apporto fornito da tutto il personale alle attività previste dal POF.
Il Dirigente Scolastico predisporrà all’inizio di ogni Anno Scolastico il calendario delle attività di cui all’art.29 tenendo
conto degli impegni dei docenti presso altre scuole e lo comunicherà tempestivamente alle scuole coordinate.
Nel caso di concorrenza di impegni, fatta salva la presenza agli scrutini, si darà la precedenza agli incontri collegiali di
cui al comma 3/a dell’art.29(Collegio dei Docenti);
Dovrà essere richiesta e approvata in anticipo dal D.S. l’eventuale retribuzione delle prestazioni eccedenti le ore di
servizio obbligatorie programmate per il personale docente per le attività funzionali all'insegnamento di cui all’ art. 29
CCNL; i docenti che prestano servizio in più Istituzioni scolastiche predisporranno un piano di partecipazione alle
attività funzionali all’insegnamento proporzionale al monte ore settimanale e lo sottoporranno ad approvazione del DS.
L’affissione all’albo dei prospetti analitici relativi all’utilizzo del FIS, con i nominativi, le attività, gli impegni orari e i
relativi compensi, non costituisce violazione della privacy, in quanto prevista da precise norme contrattuali in materia
di lavoro. Copia dei prospetti sarà consegnata alla RSU, e a disposizione delle OO.SS. provinciali, nell’ambito del
diritto all’informazione.
Art.34 - Ripartizione del Fondo tra docenti e personale ATA
La ripartizione del FIS tra docenti e personale ATA, è stabilita per la parte intera, le economie degli anni precedenti sono
assegnate a corpo sull’intera quota indivisa.
Essa è divisa , per l’a.s.2011/2012, secondo la quota percentuale pari al 75% per i docenti e al 25% per il personale ATA.
Il totale FIS, decurtato sulla somma indivisa della indennità di direzione spettante al DSGA (come previsto dall’art.88
comma 2 lettera J) pari a € 3941,19 lordo Stato, è pari a € 66.205,58 lordo dipendente + € 1.517,81 residue = € 67.723,39
totali. Della somma totale il 25% destinato agli ATA corrisponde a € 16.930,85 ed il 75% destinato ai docenti è pari
a € 50.792,54.
Art.35 - Personale ATA
La parte del FIS spettante al personale ATA (€ 16.930,85) è utilizzata per il riconoscimento dell’intensificazione
delle seguenti prestazioni lavorative:
Agli assistenti amministrativi
€ 3.045,00 lorde (210 ore di cui a 2 unità*80 ore e 1 unità*50 ore in quanto percepisce incarico specifico) a n° 3
unità amministrativi per informatizzazione procedure,intensificazione lavoro e sostegno ai progetti del POF.
€ 870,00 lorde (60 ore) a 3 unità amministrativi per sostituzione colleghi con le modalità espresse nell’art.21
comma 2 del presente contratto.
9
Ai collaboratori scolastici
€ 3.062,50 lorde (245 ore) a n°10 collaboratori che sopperiscono alla necessità di sostituzione di colleghi anche in
altro plesso con le modalità espresse nell’art.9 comma 2 del presente contratto (3 gettoni/h/g per sostituzione);
€ 1.625,00 lorde (130 ore) a n° 9 unità per le attività di pre-post scuola e accoglienza alunni in rapporto al numero
di alunni del plesso;
€ 1.500,00 lorde (120 ore) a n° 5 unità per singola prestazione lavorativa nel plesso;
€ 1.250,00 lorde (100 ore) a n° 5 unità per assistenza prima infanzia/numero di alunni.
€ 1.875,00 lorde (150 ore) a n° 9 unità per assistenza ad alunni portatori di H in rapporto al numero e alla gravità
dei casi.
€ 3.750,00 lorde a n°10 collaboratori per carico di maggior lavoro.
2. Nel caso in cui il lavoratore assegnatario dell’incarico non presti attività lavorativa per permessi o assenze superiori a
30 giorni, il compenso è in proporzione ridotto. La quota non riconosciuta è accantonata e messa a disposizione per
essere utilizzata con le stesse modalità.
Art.36 - Personale Docente
1.
La quota FIS destinata ai Docenti è ripartita fra gli ordini di scuole in proporzione al numero del personale in
servizio e tiene conto prioritariamente delle attività incentivabili come da art.88 del CCNL deliberate dal Collegio
dei Docenti del 7 settembre 2011 e inserite nel POF approvato dal Consiglio di Istituto del 14 settembre 2011.
2. La programmazione dell'uso del fondo prevede una attenta verifica delle attività preventivate. Di norma nel mese
di febbraio e comunque non oltre il mese di marzo è previsto un apposito Collegio e, ove necessario, una sessione
di informazione sindacale sullo stato di utilizzo del Fondo di Istituto.
3. I due collaboratori del DS beneficiano delle ore di Funzione Strumentale e non percepiscono compensi a carico
del FIS, la funzione vicaria sarà assegnata con incarico scritto al subentrare delle necessità, indifferentemente a
ciascuno dei due.
4. Per le attività di pratica sportiva si fìssa il compenso orario derivante dal finanziamento del USP conformemente
all’Art. 87 CCNL paria € 2.873,58 lordo dipendente (circa 140 ore calcolate a 1/78 dello stipendio tabellare di
riferimento) da retribuire a rendiconto ai docenti del CSS in rapporto servizio prestato.
5. Per le attività di insegnamento riferite al personale impegnato in attività di aggiornamento, di formazione e di
riconversione professionale, si fissa un compenso orario massimo di € 41,32 lorde elevabili a € 51,65 per i
professori universitari.
6. Con riferimento alla quota FIS relativa alla flessibilità organizzativa e didattica si riconoscono le seguenti
tipologie e si fissano i rispettivi compensi forfetari:
- A N° 26 unità docenti impiegati in attività funzionali per un totale di 505 ore a € 17,50/h : € 8.837,50;
- A N° 53 docenti impiegati in attività aggiuntive di insegnamento per la realizzazione dei progetti del POF per
un totale di 1.198 ore a € 35,00/h: € 39.795,00.(Tabella di ripartizione allegata)
7. Nel caso in cui il docente assegnatario dell’incarico per attività funzionali non presti attività lavorativa per
permessi o assenze superiori a 30 giorni, il compenso è in proporzione ridotto. La quota non riconosciuta è
accantonata e messa a disposizione per essere utilizzata con le stesse modalità.
8. Le economie, sulla quota FIS (docenti) derivanti dalla mancata o incompleta realizzazione dei progetti
preventivati come attività di insegnamento potranno essere utilizzate per attività deliberate in sede Collegiale
ovvero accantonate.
9. Il Dirigente rendiconta al termine dell’Anno Scolastico in merito all’impiego del Fondo di Istituto e affigge
all’albo l’elenco nominativo del personale che ha beneficiato dei compensi.
10. Il Compenso accessorio totale annuo per dipendente non potrà superare il tetto massimo di € 3.500,00 lordi.
11. Si allegano le tabelle di calcolo e ripartizione del FIS
TITOLO IV – SICUREZZA
Art.37 - Campo di applicazione
1.
2.
Il presente contratto integrativo viene predisposto sulla base ed entro i limiti di quanto previsto in materia di sicurezza
ed igiene del lavoro dalla normativa vigente ed in particolar modo dai D.Lgs 626/94 e 242/96, dal D.M. 292/96, dal
D.M. 382/98, dai contratti con riferimento al CCNQ 7/5/96, dal CCNL e dal D.lgs. 9 aprile 2009, n°81 come
modificato dal D.Lgs.106/2009.
Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa di riferimento primaria in materia è
costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.
Art.38 - Soggetti Tutelati
1.
I soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e a tempo determinato.
10
2.
3.
Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell'istituzione scolastica nella quale i programmi e le attività di insegnamento
prevedano l'uso di macchine, apparecchiature, videoterminali e l’attività all’interno di laboratori con possibile
esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali.
Gli alunni non sono numericamente calcolati ai fini degli obblighi che la legge riferisce al numero del personale
impegnato presso l'istituzione scolastica, lo sono invece ai fini degli obblighi di legge per la gestione e la revisione
annuale del Piano d'emergenza.
Art.39 - Obblighi per il Dirigente Scolastico
1.
Il Dirigente Scolastico, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 242/96, ha i seguenti obblighi in
materia di sicurezza:
redazione del Documento di valutazione dei rischi, anche avvalendosi eventualmente di esperti degli Enti Locali,
interni od esterni; nel quale siano esplicitati i criteri di valutazione seguiti, le misure e i dispositivi di prevenzione
adottati, il programma di successivi miglioramenti;
revisione annuale del Documento di valutazione dei rischi;
richiesta formale di interventi di tipo strutturale ed impiantistico all’Ente Locale, unitamente alla richiesta della
documentazione relativa agli edifici scolastici;
adozione di provvedimenti di emergenza in caso di pericolo grave ed immediato unitamente alla tempestiva
informazione dell’Ente Locale;
segnalazione di interventi all’E.L. e adozione di misure protettive in materia di locali, strumenti, materiali,
apparecchiature, videoterminali sulla base delle rilevazioni periodiche fatte dagli addetti al SPP e delle segnalazioni
provenienti dalle sedi;
valutazione dei rischi esistenti , conseguente richiesta di intervento all’Ente Locale, adozione misure di protezione;
designazione del personale incaricato di attuazione delle misure (addetti al spp – antincendio-evacuazione-pronto
soccorso) nel numero previsto dalla normativa vigente;
formazione addetti di cui al punto precedente;
formazione addetti antincendio da parte di organi abilitati (VVFF) qualora ne ricorrano le condizioni;
formazione rivolta a studenti e personale scolastico anche facendo riferimento a modalità di autoformazione (utilizzo
cd-rom, opuscoli informativi…)
consegna DPI ai lavoratori e acquisizione agli atti dei relativi verbali di consegna;
accertamento della corretta rilevazione di sostanze e prodotti chimici utilizzati e conseguente acquisizione agli atti
delle schede di sicurezza relative;
redazione Documento di Valutazione del Rumore;
nomina medico competente incaricato ove ne ricorrano le condizioni;
corretta tenuta cartelle sanitarie dei lavoratori soggetti sorveglianza sanitaria e del relativo protocollo sanitario;
corretta tenuta del libro matricola e del registro degli infortuni;
redazione piano di evacuazione e programmazione prove relative.
Art.40 - Il servizio di prevenzione e protezione
1.
Nell'unità scolastica il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, organizza il servizio di prevenzione e
protezione designando per tale compito, previa consultazione del RLS, una o più persone tra i dipendenti, secondo le
dimensioni della scuola.
Art.41 - Sorveglianza sanitaria dei lavoratori
1.
La nomina del medico competente in Medicina del Lavoro, inserito nell’elenco fornito dall'Ordine dei Medici
chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Frosinone, costituisce,ove previsto, obbligo per il datore di lavoro
Art.42 - Riunione periodica della sicurezza
1.
2.
Il Dirigente Scolastico convoca almeno una volta all'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, a titolo
consultivo, alla quale partecipa, unitamente al RSPP se diverso dal DS, il medico competente ove previsto, e il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico pone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza, l'idoneità
dei DPI, i programmi di informazione e formazione dei lavoratori previsti.
Art.43 - Attività di aggiornamento, formazione e informazione
1.
Nei limiti delle risorse disponibili saranno realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei
confronti dei dipendenti e, ove necessario, degli studenti secondo quanto previsto dal D.I. lavoro/sanità del 16/1/97 .
11
Art.44 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1.
2.
Nell'unità scolastica è designato nell'ambito delle RSU il RLS.
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, richiamate negli artt. 18 e 19 del
D.Lgs 626/94, le parti concordano su quanto segue:
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti
previsti dalla legge; segnala preventivamente al Dirigente Scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti
di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con il RSPP;
durante la consultazione da parte del Dirigente Scolastico, prevista dal D.Lgs 626/94, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del
servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui
all'art. 22, comma 5, del D.Lgs 626/94;
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa
alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati chimici
pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione
relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali;
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta
un uso strettamente connesso alla sua funzione;
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere formato ai sensi dell’ 19, comma 1. lett. g) del D.Lgs
626/94 secondo un programma minimo di 32 ore. Per i contenuti della formazione si fa riferimento al D.Lgs
626/94 ed al D.I. lavoro/sanità del 16/1/97;
per lo svolgimento dei compiti di cui all'art. 19 del D.Lgs 626/94, i rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi
già previsti per le RSU, possono utilizzare specifici permessi orari pari ad un monte ore annuo di 40 ore.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza designato dall’RSU per l’A.S. 2011/2012 è la Prof.ssa DI
FOLCO VALERIA.
TITOLO V – PUBBLICAZIONE
Art. 41 – Verbale di stipula - Pubblicazione
Il giorno 19 ottobre 2011 alle ore 14.30 nel locale PRESIDENZA viene sottoscritto il presente Contratto Collettivo
Integrativo dell’Istituto COMPRENSIVO “EVAN GORGA” DI BROCCOSTELLA
Il Contratto sarà inviato ai Revisori dei Conti, corredato della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa,
per il previsto parere.
L’ accordo viene sottoscritto tra:
PARTE PUBBLICA
Il Dirigente pro-tempore ANGELINA TRAMONTOZZI ……………………………………………………….
PARTE SINDACALE
BIANCHI MASSIMO…………………………………………………………………
RSU
ROCCA ANTONIETTA………………………………………………………………
DI MICCO ANNA……………………………………………………………………
SINDACATI TERRITORIALI
FLC/CGIL SCUOLA :ARMA GIANNI………………………………………
CISL/SCUOLA
UIL/SCUOLA
SNALS/CONFSAL: GIUSEPPINA FANTOZZI………………………………
GILDA/UNAMS: CONFLITTI ANNA ……………………………………….
Il presente contratto, acquisito il parere dei Revisori, sarà pubblicato all’albo delle sedi e sul sito della scuola.
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CONTRATTO DI ISTITUTO 2011/2012 - Istituto Comprensivo “Evan