IL SISTEMA
DOGANALE
COSA SONO LE DOGANE E LE
SUE FUNZIONI
Le Dogane sono gli organi periferici
dell’amministrazione statale con funzioni di
accertamento, ispezione, controllo e di
espletamento delle formalità concernenti il
movimento di merci e persone da e per l’estero.
STRUTTURA DELLE
DOGANE
STRUTTURE DI
GESTIONE CENTRALE
STRUTTURE
CENTRALI
STRUTTURE
OPERATIVE PROV.
14 DIREZIONI
REGIONALI
80 UFFICI DELLE
DOGANE
174 SEZIONI
TERRITORIALI
15 LABORATORI
CHIMICI
LE FONTI NORMATIVE DEL
DIRITTO DOGANALE
•
T.U.L.D.- TESTO UNICO
DOGANALE DPR n 43 del 2
gennaio 1973
integrato con una miriade
di norme attuative, circolari,
istruzioni ministeriali
• C.D.C. – CODICE
DOGANALE COMUNITARIO
Reg. Ue n 2913 del 12
ottobre 1992 di 253 art
• D.A.C. – DISPOSIZIONI
APPLICAZIONE DEL
CODICE COMUNITARIO
Reg. Ue n 2454 del 2 luglio
1993 di 915 articoli
fondamentale importanza
per l’interpretazione e
l’applicazione del CDC
LE NUOVE FONTI NORMATIVE
DEL DIRITTO DOGANALE
IL CDC Reg Ue n. 2913/92 è attualmente sostituito
del Reg. Ue n. 450 del 23 aprile 2008 ma la sua
entrata in vigore è subordinata all’emanazione
delle disposizioni di applicazione, ancora
mancanti.
LE NUOVE FONTI NORMATIVE
DEL DIRITTO DOGANALE
NUOVO CDC: Regolamento di “rifusione” UE n 952
del 9 ottobre 2013 (applicabile in parte dal 30
ottobre 2013 e in parte dal 1 luglio 2016)
IL DICHIARANTE
• Il DICHIARANTE è il soggetto passivo (persona
fisica o giuridica) sul quale sorge l’obbligazione
tributaria doganale
• Secondo l’art 4 punto 18 del CDC il
DICHIARANTE è “la persona che fa la
dichiarazione in dogana a nome proprio ovvero
la persona in nome della quale è fatta la
dichiarazione in dogana”
RAPPRESENTANZA
• RAPPRESENTANZA DIRETTA: quando il
rappresentante agisce in NOME E PER CONTO
del rappresentato (necessita di procura)
• RAPPRESENTANZA INDIRETTA: quando il
rappresentante agisce in NOME PROPRIO E PER
CONTO DEL RAPPRESENTATO (contratto mediante il quale un
soggetto mandatario assume l'obbligazione di compiere atti giuridici per conto di
un altro, art.1703 c.c.).
RAPPRESENTANZA
DIRETTA
• Effetti e responsabilità
ricadono direttamente in
capo al rappresentato
• Obbligazione tributaria a
carico del rappresentato (il
rappresentante risponde
solo se ha presentato una
dichiarazione in dogana in
base a dati INESATTI, della
cui erroneità egli avrebbe
dovuto ragionevolmente
essere a conoscenza)
INDIRETTA
• Effetti in capo al
rappresentante (il
dichiarante è il
rappresentante ossia il
cad)
• Dell’obbligazione
tributaria risponde il
rappresentate in solido
con il rappresentato
• Il rappresentante risponde
anche di eventuali altri
sanzioni amministrative e
patrimoniali sorte
successivamente
all’operazione doganale
MANDATO
(art 12 CDA)
Colui che agisce come RAPPRESENTANTE deve
sempre essere provvisto di MANDATO DI
RAPPRESENTANZA altrimenti è considerato agire in
nome e per conto proprio
RAPPRESENTANZA
• La rappresentanza va conferita sempre in
maniera espressa e mai in via presuntiva
• Il doganalista, per poter agire in rappresentanza
diretta, è opportuno che si faccia sempre
rilasciare per iscritto, preliminarmente alle
operazioni, il conferimento del potere di
rappresentanza
IN CASO DI SUBDELEGA?
• Se il delegato nomina un suo sostituto
quest’ultimo si considera agire con la
rappresentanza indiretta
• Il sostituto (submandatario) può agire con la
rappresentanza diretta solo se dispone di
procura o autorizzazione scritta del committente
originario che lo autorizza a spendere
direttamente il nome di quest’ultimo nelle
operazioni doganali.
LA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’
• È la scelta dell’operatore economico tra una serie di
possibilità circa l’esito da conferire alle merci
introdotte nel territorio doganale.
• La manifestazione di volontà può essere verbale o
scritta e viene fatta attraverso la «dichiarazione
doganale» ossia quell’atto tributario con il quale si
comunica la destinazione doganale della merce
(DAU)
• Dalla destinazione doganale prescelta scaturisce
cosi l’obbligazione tributaria a carico del
DETENTORE/DICHIARANTE della merce in dogana
LE DESTINAZIONI DOGANALI
La destinazione doganale indica a quale fine e
a cosa sono destinate le merci presentate in
dogana all’atto, appunto, della
MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’ fatta in dogana
dall’operatore economico detentore delle
merci
LA POSIZIONE FISCALE DELLE MERCI
• MERCE NAZIONALE
• Merce interamente prodotta nel territorio
• Merce estera immessa al consumo
• MERCE COMUNITARIA
• Merce proveniente da altro stato UE
• Merce estera immessa in libera pratica
• MERCE ESTERA/TERZA
• merce che mantiene la posizione fiscale di merce
estera e che per essere introdotta nel territorio
comunitario deve essere vincolata ad un regime
doganale di deposito, transito o perfezionamento
I REGIMI DOGANALI
MERCI ESTERE
• Immissione libera
pratica (CDC)
• Transito
• Deposito doganale
• Perfezionamento att.
• Trasformazione sotto
controllo doganale
• Ammissione
temporanea
MERCI COMUNITARIE
• Esportazione
• Perfezionamento
passivo
REGIMI DOGANALI DEFINITIVI
- Esportazione
- Immissione in libera pratica
REGIMI DOGANALI SOSPENSIVI
-Ammissione temporanea
-Deposito doganale
-Perfezionamento attivo
-Trasformazione sotto controllo dog.
-Transito esterno
REGIMI DOGANALI ECONOMICI
-Ammissione temporanea
-Deposito doganale
-Perfezionamento attivo
-Perfezionamento passivo
-Trasformazione sotto controllo dog.
REGIMI DI CIRCOLAZIONE
-Transito esterno
-Transito interno
-I regimi doganali DEFINITIVI determinano un cambiamento nella posizione doganale della
merce senza sospensione d’imposta
- I regimi doganali SOSPENSIVI sospendono il pagamento dei diritti doganali e delle altre
misure di politica commerciale (licenze d’importazione, divieti, contingenti, ecc)
- I regimi doganali ECONOMICI favoriscono l'attività economica nell'UE e devono essere
autorizzati dall’amministrazione doganale
INTRODUZIONE IN ZONA
FRANCA O DEPOSITO FRANCO
Sono in genere zone delimitate poco estese
dove le merci estere possono essere introdotte
mantenendo il loro carattere di merce allo stato
estero e usufruendo di speciali regimi fiscali (no
pagamento del dazio e iva). Queste sono:
• Porti franchi
• Punti franchi (occupano solo una parte di un
porto/città)
• Depositi franchi
• Zone franche (es. Livigno)
RIESPORTAZIONE
La riesportazione è l’operazione doganale che
consente l’uscita dal territorio doganale
comunitario di
• Merci estere in temporanea custodia A3 (in questo caso viene
emesso un T1 per dare scarico all’A3)
• Merci estere vincolate al regime del perfezionamento attivo
• Merci nazionalizzate da riesportare tali e quali perché riscontrate, per
esempio, non conformi all’ordine (restituzione del dazio e anche
dell’iva se non portata in detrazione)
LA DISTRUZIONE SOTTO
CONTROLLO DOGANALE
• Distruzione negli spazi doganali di merce estera
in temporanea custodia “A3” a richiesta
dell’interessato e a sue spese
• Distruzione di merce già nazionalizzata (il verbale
di distruzione comporta la restituzione di dazi e
iva se non ancora detratta)
• Distruzione fortuita durante il trasporto (ciò evita
di assolvere l’obbligazione tributaria)
L’ABBANDONO ALL’ERARIO
Si può verificare per merci in temporanea
custodia “A3”
o A cura dell’importatore/proprietario delle merci
o Merci estere abbandonate di fatto senza alcuna richiesta
dell’importatore (in questo caso risponde il vettore o il gestore del
magazzino di temporanea custodia)
IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA
MERCE
EXTRAUE
IMMISSIONE LIBERA
PRATICA:
-Pagamento dazi
-Misure politica commerciale
-Formalità doganali
-Certificazioni
LIBERA
CIRCOLAZIONE
NELLA UE
Art 79 CDC: è quel regime che consente di attribuire la
posizione fiscale di merce comunitaria alle merci estere
mediante l’applicazione dei dazi e l’osservanza delle altre
misura di politica fiscale
IMMISSIONE IN
LIBERA PRATICA
CON SPEDIZIONE
VERSO ALTRO STATO
UE
-è necessaria la PI di un
rappresentante fiscale del paese in
cui vengono adempiute le formalità
doganali
- compilazione dell’Intrastat
- fidejussione per garantire il
pagamento dell’iva a destino
CON INTRODUZIONE
IN DEPOSITO FISCALE
IVA (art 50 bis)
-Luogo fisico di custodia delle merci
- è necessario prestare fidejussione
per garantire il pagamento dell’iva
- tutte le prestazioni di servizio al suo
interno sono op. non imponibili
- estrazione dei beni con autofattura
ex art 17 comma II DPR 633/72
IMPORTAZIONE DEFINITIVA
MERCE
EXTRAUE
IMMISSIONE
LIBERA
PRATICA
merce comunitaria
Normativa di riferimento:
Art 1,67,68,68,70 DPR n 633/72
IMMISSIONE IN CONSUMO
Pagamento imposte interne:
Ø iva
Ø accise
Ø altri tributi
merce nazionalizzata
IMPORTAZIONE CON
REINTRODUZIONE IN
FRANCHIGIA
Benefici
Esenzione del dazio
Art 185 CDC: “Le merci comunitarie che, dopo essere state esportate fuori dal
territorio doganale della Comunità, vi sono reintrodotte e immesse in libera
pratica entro tre anni, sono esentate dai dazi all’importazione ..”
Condizioni per l’ottenimento:
1) deve trattarsi delle stesse merci comunitarie
precedentemente esportate
2) non devono aver subito trasformazioni
3) devono rientrare entro 3 anni presso la stessa
dogana dove sono state al tempo adempiute le
formalità di esportazione
4) È necessario chiedere l’autorizzazione doganale
5) reintroduzione ad opera dello stesso soggetto
6) È prevista anche la franchigia dell’IVA purché si
dimostri che l’operazione di esportazione non è stata
computata ai fini della costituzione del plafond
I REGIMI DI TRANSITO
• TRANSITO ESTERNO T1
Consente alle merci
estere di spostarsi nel
territorio comunitario
previa garanzia di dazi e
iva.
Attualmente attuato con il
sistema NCTS ( New
Computerized Transit
System)
• TRANSITO INTERNO T2
Consente alle merci
comunitarie di
attraversare paesi terzi
(es. la Svizzera)
IL CARNET-TIR
Che cos’è
Condizioni
üÈ la procedura doganale che consente il trasporto di
qualsiasi tipo di merce tra gli stati che hanno ratificato
la Convenzione internazionale TIR (Transport
International Routier)
üE’ rappresentato da un libretto formato da diversi
“volets” dove vengono descritte le merci e ciascun
dogana di passaggio stacca un volet. Sostituisce la
dichiarazione doganale DAU
üIl trasporto deve avvenire senza rottura
üÈ necessaria l’omologazione TIR del mezzo
üAlmeno una parte del trasporto deve essere su strada
IL CARNET-ATA
Che cos’è
üPrende il nome dalla convenzione internazionale ATA
di Istanbul (Admission Temporaire / Temporary
admission) e consente a particolari tipologie di merci di
spostarsi liberamente tra gli stati aderenti senza
rispettare le formalità doganali di immissione
üE’ un documento doganale internazionale composto
da una serie di volets che devono essere presentati a
ciascuna dogana di attraversamento
Per quali
merci
È valido per merci destinate a fiere e mostre, materiale
professionale, medico-scientifico o sportivo, campioni,
arredi teatrali, opere d’arte, auto e animali vivi
È possibile la reimportazione frazionata
Rilascio
È rilasciato dalle autorità competenti del paese (per
l’Italia la Camera di Commercio)
Garanzia
È prestata cauzione alla CCIAA che garantisce per
l’eventuale immissione in consumo negli stati di
attraversamento o di introduzione delle merci
Validità
È valido un anno ma si devono rispettare i termini di
riesportazione previsti dalla dogana di importazione
IL DEPOSITO DOGANALE
Art 98 CDC: il deposito doganale è un locale (o
area) autorizzato dalla dogana per
l’immagazzinamento (IM7) di merce estera
senza che sia soggetta ai dazi e iva
all’importazione.
I DEPOSITI DOGANALI
Benefici
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
Autorizzazioni
e adempimenti
Ufficio delle
Dog.
competente per
territorio
Nessun pagamento di diritti doganali (dazi e iva)
Nessun adempimento delle misure di politica commerciale
Rinviare l’obbligazione tributaria solo al momento dell’estrazione
per i soli beni utilizzati nella UE
Nessun pagamento se i beni vengono riesportati
Possibilità di effettuare le cosiddette “manipolazioni usuali”
Immagazzinamento comune ma distinto di merci estere e UE
Coesistenza negli stessi locali di TC e deposito fiscale iva
ü Richiesta di autorizzazione All. 67
ü il gestore deve possedere elementi di affidabilità,
solidità patrimoniale e assenza precedenti
üconsentire libero accesso e controllo alla Dogana
ütenere contabilità di magazzino per merce in/out
üprestare adeguata garanzia in relazione volume
I DEPOSITI DOGANALI: NORMATIVA
PRESTAZIONI
DI SERVIZI
La rilevanza
iva delle
operazioni
nei depositi
CESSIONI
DI BENI
NAZIONALE
Ø
Ø
Sono prestazioni rilevanti iva
L’art 9 DPR 633/72 le
annovera tra le op. non imp.
Ø
Sono operazioni non soggette
ad iva ex art 7 bis DPR 633/72
ü
ü
ü
Direttiva 7521/2006
Direttiva 22321/2009
Circolare 16 D del 28/04/2006
ü
ü
art 98-113 Reg UE 2913/1992
art 524-535 Reg UE 2454/1993
Normativa di
riferimento
COMUNITARIA
I DIVERSI TIPI DI DEPOSITI DOGANALI
DEPOSITO DOGANALE PUBBLICO
DEPOSITO DOGANALE PRIVATO
(Si può custodire merce di chiunque)
(Si può custodire solo merce del
depositario)
Tipo A: custodia sotto la
responsabilità del depositario
(magazzini generali)
Tipo C: il depositante coincide con il
depositario senza necessariamente
essere il proprietario delle merci
Tipo B: custodia sotto la
responsabilità del depositante
Tipo D: simile al tipo C. Tassazione
secondo gli elementi di valore al
momento di introduzione dei beni
Tipo F: gestito dall’Autorità doganale
che custodisce le merci in attesa di
una destinazione doganale
Tipo E: simile al tipo D. Si ottiene il
vincolo al regime senza la necessità
di introdurre la merce in un deposito
doganale riconosciuto tale
dall’Autorità doganale e quindi anche
solo presso i locali dell’azienda
I DEPOSITI FISCALI IVA
Normativa
Quali merci
Gestori
Benefici
Art 50 bis D.L. n. 331/93
ü
ü
ü
ü
merci estere immesse in libera pratica
merci comunitarie
merci nazionali destinate ad altro Stato Ue o all’exp
merci nazionali oggetto di cessioni interne solo se
elencate alla tab.A bis del medesimo art.50 bis
ü Soggetti autorizzati a gestire i depositi doganali di tipo
ACDE se vi è dedicata un’area apposita
ü soggetti autorizzati a gestire depositi e punti franchi
ü depositi fiscali accise
1. Consente il differimento dell’obbligazione tributaria iva
al momento dell’estrazione dei beni
2. Consente di non anticipare finanziariamente l’iva in
dogana (garanzia) in quanto l’assolvimento dell’imposta
avviene con autofattura ex art 17 DPR 633/72
3. tutte le operazioni al loro interno sono operazioni non
imponibili ex art 50 bis
Adempimenti
1. L’introduzione in deposito iva si realizza (introduzione materiale e non
“virtuale”) per :
ü merci fisicamente introdotte nel deposito
ü Merci a bordo del mezzo anche se non scaricate
ü Merci che raggiungono gli spazi limitrofi del deposito
2. Le merci devono obbligatoriamente essere prese in carico nella contabilità del
depositario
3. Per le merci preventivamente ILP, chi le estrae deve comunicare gli estremi
dell’autofattura sia al depositario che all’Ag. delle Dogane che provvederà allo
svincolo della garanzia
4. La base imponibile è costituita dal valore della merce in importazione o
dell’ultima cessione all’interno del deposito più le eventuali prestazioni di
servizi effettuate al suo interno
5. Sono esonerati dal prestare garanzia i soggetti AEO e coloro esonerati ex art
90 del TULD
Operazioni ammesse al beneficio
1. Merci ILP e destinate all’introduzione in deposito iva
2. Acquisti intracomunitari di beni previa introduzione in deposito iva
3. Cessione di beni in Italia a soggetti comunitari previa introduzione in
deposito
4. Cessione di beni custoditi nei depositi iva
5. Cessioni intracomunitarie di beni estratti dai depositi con spedizione
nella UE
6. Cessione all’esportazione di beni estratti dai depositi iva
7. I trasferimenti di beni in altro deposito iva
8. Le prestazioni di servizi (perfezionamenti e manipolazioni usuali)
effettuate sia all’interno del deposito che nei locali limitrofi purché, in
quest’ultimo caso, non superiori a 60 gg.
GLI ALTRI TIPI DI DEPOSITI: I
DEPOSITI FISCALI ACCISE
• È una struttura fisica dove vengono fabbricate,
trasformate, detenute, ricevute o spedite merci
in regime di sospensione di accisa.
Le merci sottoposte ad accisa sono:
o
o
o
o
Oli minerali/lubrificanti
Energia elettrica
Vino e alcolici
Tabacchi
La circolazione dei prodotti soggetti ad accisa
avviene, sia all’interno del territorio nazionale che
nella Ue, in sospensione d’imposta solo con
emissione di documento di accompagnamento
DAE al fine di garantire l’accisa nel caso di
immissione in consumo di tali prodotti.
IL PERFEZIONAMENTO ATTIVO
Sistema della
sospensione
MERCE
EXTRAUE
MERCE
IMM. LIB. P.
Sistema del
rimborso
ü No pag. dazio, iva e misure politica commerciale
üGaranzia dei diritti con fidejussione
üSe i prodotti comp. non vengono esportati o vengono
ILP nella UE si pagano gli interessi compensatori
üBolletta IM5 cod. 5100
INTRODOTTA
NELLA UE IN
REGIME TPA
RIESPORTAZIONE EXTRAUE
PRODOTTI COMPENSATORI
üpreferibile per prodotti comp. da cedere nella UE
üpagamento contestuale di dazio, iva e eventuali
misure politica commerciale e successiva richiesta di
rimborso all’atto della riesportazione
üBolletta IM4 cod. 4100
IL PERFEZIONAMENTO ATTIVO
Normativa
üArt 114-129 Reg. UE 2913/92 CDC
üArt 549 Reg UE 2454/93 DAC
proprietà
ü Questo regime economico-sospensivo svolge una
funzione di grande importanza economica perché
incentiva lo sviluppo economico del paese e le sue
esportazioni.
Autorizzazioni
ürichiesta autorizzazione alla dogana competente per
territorio in cui vengono svolte le operazioni di
trasformazione su apposito modello all 67. La dogana
concede l’autorizzazione se non il TPA non crea pregiudizi
agli interessi degli altri produttori UE
IL PERFEZIONAMENTO ATTIVO
Requisito essenziale per lo scarico della bolletta
di PA è che i prodotti compensatori devono
essere realizzati esattamente con la merce
precedentemente importata.
Ciò è provabile con suggelli, contrassegni,
prelevamento di campioni, fotografie, disegni,
descrizioni, ecc
IL PERFEZIONAMENTO ATTIVO
IL TASSO DI RENDIMENTO
Quando non è realmente possibile da parte della dogana
verificare all’atto dell’esportazione che i prodotti
compensatori siano stati effettivamente ottenuti con le
merci precedentemente importate – perché, per
esempio, interamente trasformate – è necessario
determinare il tasso di rendimento.
Il tasso di rendimento è il rapporto percentuale tra la
merce importata e quella trasformata da esportare
IL PERFEZIONAMENTO ATTIVO
COMPENSAZIONE PER EQUIVALENZA
Eventualmente è possibile lo scarico della bolletta
di PA con il sistema della “compensazione per
equivalenza” che consente di utilizzare merci
comunitarie, anziché quelle effettivamente
importate, per la produzione dei prodotti finiti.
È possibile anche effettuare l’esportazione dei
prodotti finiti prima della temporanea importazione
dei prodotti da lavorare (es. importazione di frumento duro
per la produzione di pasta da esportare)
IL PERFEZIONAMENTO PASSIVO
È il regime che consente di esportare
temporaneamente merce comunitaria per
sottoporla a lavorazione, trasformazione,
riparazione per poi reimportare i prodotti
compensatori in esenzione totale o parziale dei
dazi e dell’iva.
All’atto della reimportazione l’operatore può
scegliere tra:
• Ammontare dei diritti
doganali (dazi e iva)
sui prodotti
compensatori meno i
diritti gravanti sulla
merce
precedentemente
esportata
• Pagamento dei diritti
doganali sul maggior
valore corrispondente
al costo della
lavorazione
TRASFORMAZIONE SOTTO
CONTROLLO DOGANALE (art 130 CDC)
MERCE
EXTRAUE
INTRODUZIONE
NELLA UE
TRASFORMAZIONE
SOTTO
CONTROLLO DOG.
Normativa di riferimento:
ØArt 130-136 Reg. UE 2913/92
ØArt 551-552 Reg UE 2454/93
Ørichiesta autorizzazione Uff Dog
competente per territorio di
lavorazione (all.67)
Øsospensione di dazi e iva
Ø sospensione delle misure di politica
commerciale
ILP e/o
In caso di IMMISSIONE IN
CONSUMO
Øagevolazione daziaria concessa sui prodotti
trasformati pagando i diritti doganali dovuti
sui prodotti importati se di maggior favore
ØSe i prodotti importati godevano del regime
preferenziale questo può essere applicato
anche ai prodotti compensatori ottenuti
AMMISSIONE TEMPORANEA
MERCE
EXTRAUE
AMMISSIONE
TEMPORANEA
NEI PAESI UE
(art 137 CDC)
RIESPORTAZIONE
EXTRAUE
Esonero
del dazio
e iva
- Macchinari e mezzi di trasporto
- strumenti da lavoro
- attrezzature
- merci per fiere e mostre
- palette e contenitori
- campioni
Esonero
del dazio
- per le restanti merci
Benefici:
- Le merci non devono subire lavorazioni (concesso il deprezzamento per l’uso)
- I beni devono garantire l’identificazione
- E’ necessaria autorizzazione della dogana competente in base al luogo di
utilizzo delle merci (all. 67) valida 24 mesi ma prorogabile
L’ESPORTAZIONE DEFINITIVA
È un regime economico definitivo che consente
alle merci nazionali, nazionalizzate e comunitarie
di essere immesse in consumo in altri stati esteri e
di lasciare pertanto il territorio comunitario previo
assoggettamento di eventuali dazi
all’esportazione (attualmente non previsti) ed
altre restrizioni all’esportazione quali vincoli e
divieti
L’ESPORTAZIONE DEFINITIVA
• Può avvenire con fattura definitiva o lista
valorizzata
• Possono essere previsti delle restituzioni di Diritti
all’esportazione per motivi di politica economica
per i prodotti agricoli e siderurgici
• Dal punto di vista dell’imposta sul valore
aggiunto, l’esportazione è una operazione non
imponibile e che concorre alla formazione del
plafond per gli operatori economici cosiddetti
“esportatori abituali”
ESPORTAZIONE
AI FINI DOGANALI
Prescinde dal rapporto civilistico
sottostante l’operazione, considerando
rilevante la sola materiale uscita dei beni
dalla Comunità
AI FINI FISCALI art 8 DPR 633
Presuppone il trasferimento di presuppone il
trasferimento di proprietà dei beni;
la prova dell’esportazione, ossia la fuoriuscita
dei beni dal territorio Ue è condizione per
fruire della non imponibilità
DOGANA DI ESPORTAZIONE E DI
USCITA
DOGANA DI
ESPORTAZIONE
DOGANA DI
USCITA
Secondo le indicazioni dell’art. 161 CDC è la
dogana dove deve essere presentata la
dichiarazione doganale ossia quella in cui
l’esportatore è stabilito, ovvero le merci
sono imballate o caricate per l’esportazione
(art. 161 CDC)
Dogana frontaliera da cui la merce lascia
materialmente il territorio della Comunità e
che appone le attestazioni del visto uscire
che costituiranno la prova dell’avvenuta
cessione all’esportazione
52
SISTEMA A.E.S.
Dal 1°luglio 2007 è partita la prima fase
A.E.S. Automated Export System
viene materialmente sostituito il timbro della
dogana di uscita con un messaggio
telematico
IVISTO
PROVA ESPORTAZIONE
FINO AL 30.06.2007
DAL 01.07.2007
Timbro visto uscire
della dogana di esportazione
su esemplare 3 del DAU
Dato contenuto nel sistema
informatico doganale
CARTACEO
Messaggio della dogana di uscita
INFORMATICO
PROVA DI ESPORTAZIONE
LA STAMPA DELL'ESITO
DELL'OPERAZIONE CHE SI CONSULTA
IN VIA TELEMATICA SUL SITO DOGANE
DIGITANDO IL MRN
E' UNA INFORMAZIONE
NON E' UNA PROVA
DEFINIZIONE DI ESPORTAZIONE
• L’articolo
8
DPR
633/72
configura come
esportazioni non imponibili, in quanto dirette al
consumo estero, le seguenti tipologie di operazioni :
Articolo 8
lett. a)
c.d. “esportazioni dirette”
lett. a)
c.d. “operazioni triangolari”
lett. b)
c.d. “esportazioni a cura del
cessionario non residente”
59
ESPORTAZIONI DIRETTE (art 8 lett. a)
Affinché si realizzi una esportazione diretta di cui
all’art 8 lett. a) è necessario il verificarsi dei seguenti
requisiti:
1) Trasferimento della proprietà o di altro diritto reale
di godimento dei beni
2) Materiale uscita dei beni fuori del territorio
comunitario
3) Trasporto o spedizione dei beni eseguiti “a cura o a
nome del cedente nazionale”
60
IT1
TRIANGOLARE
NAZIONALE:
CH
IT2
IT2
dandogli l’incarico di spedire i beni direttamente
proprio cliente extraUE
FATTURAZIONE
IT1
IT2
NON IMPONIBILE
ART 8 COMMA 1°
LETT A)
DPR 633/72
acquista
beni
da
IT1
all’estero al
IL REGIME DI NON IMPONIBILITA' OPERA:
IT2
CH
NON IMPONIBILE
ART 8 COMMA 1°
LETT A)
DPR 633/72
-
-
-
COMPILAZIONE INTRASTAT
IT1 e IT2 non hanno alcun obbligo di
segnalazione intrastat in quanto
effettuano entrambi una esportazione
di beni
Anche
se
nell’operazione
intervengono
commissionari del cedente o del cessionario
residente
I beni, prima dell’invio nell’altro Stato membro
possono essere sottoposti, per conto del
cessionario nazionale o estero, a lavorazione,
trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri
beni.
I beni non devono entrare nella disponibilità di IT2
(Risoluz n. 115 del 09/07/2001)
•
In un primo momento l'Amministrazione finanziaria si era arroccata
sull'interpretazione strettamente letterale della lettera a) dell'articolo
8. Infatti il Ministero delle Finanze, con la circolare n. 12 del 9 aprile
1981, aveva affermato che la triangolazione si può considerare
regolare, solo se il trasporto dei beni verso l'estero fosse avvenuto
alternativamente:
1) direttamente con mezzi del primo cedente IT1;
2) con l'intervento di un trasportatore terzo, ma in questo caso
la
fattura del trasporto doveva essere intestata al primo cedente
IT1 il quale doveva anche provvedere al pagamento del trasporto.
•
Questo orientamento paralizzava di fatto le triangolazioni: il primo
cedente viene messo in contatto con il destinatario finale dei beni,
cliente del promotore, il quale per ovvi motivi di riservatezza
commerciale non ha mai interesse a che ciò si verifichi.
•
Per risolvere il problema è dovuto intervenire lo stesso Legislatore con
la legge 30 dicembre 1991, n. 413 che ha fornito l'interpretazione
autentica dell'articolo 8, delineando l'ambito della prova nelle
triangolazioni. La norma stabilisce che "non ha rilevanza,ai fini della
prova, il soggetto al quale viene intestata la fattura del trasporto", e
che la regolarità nella triangolazione è data dalla doppia
vidimazione apposta dall'Ufficio doganale sulle fatture emesse da
entrambi i soggetti nazionali
•
Il Ministero delle Finanze continua però a sottolineare che ai fini delle
cessioni alle esportazioni realizzate ai sensi dell'articolo 8 primo
comma lettera a), è necessario che la "spedizione o consegna dei
beni all'estero venga eseguita dal cedente nazionale o tramite terzi
dallo stesso incaricati" (R.M. n. 72/E del 26 maggio 2000)
considerando necessario che l'incarico del trasporto (ossia la
conclusione del contratto di trasporto) avvenga a nome del primo
cedente
•
Come si vede, la condizione del trasporto (" a cura o a nome del
cedente ") domina in ogni pronuncia dell'Amministrazione finanziaria,
anche se la questione potrebbe considerarsi risolta dopo l'intervento
della Cassazione, chiamata a giudicare in una situazione di
triangolazione intracomunitaria nella quale il trasporto era stato
eseguito dall'Italia alla Francia da parte del cessionario residente
(IT2). Secondo i giudici (Cassazione, Sez. Trib., 4 aprile 2000, n. 4098)
nessun rilievo può essere mosso "per il fatto che il trasporto e la
consegna a residenti francesi fossero stati curati direttamente dalla
cessionaria residente" dovendosi, invece, aver riguardo alla volontà
delle parti che comunemente nella originaria contrattazione
avevano deciso di consegnare i beni direttamente all'estero.
•
L’Agenzia delle Entrate continua comunque a ribadire (cfr Risoluz. 35
del 13/05/2010) il principio originario ossia che i beni non devono
transitare nella disponibilità di IT2. Nella citata Risoluzione n 35 del
2010 l’Agenzia precisa che “l’operazione potrà godere del regime di
non imponibilità anche nel caso in cui il cessionario IT2 stipuli il
contratto (di trasporto) su mandato e in nome del cedente IT1. In
questo caso infatti, il predetto cessionario agirebbe quale mero
intermediario del cedente, senza mai avere la disponibilità del bene,
nel pieno rispetto della ratio delle disposizioni in materia.
ESPORTAZIONI INDIRETTE (art. 8 lett. b)
• Le esportazioni indirette si verificano quando il cedente
italiano effettua la cessione nei confronti di un cessionario
non residente senza curare la spedizione o il
trasporto dei beni fuori dal territorio della Comunità
economica europea, bensì consegnando i beni al
cessionario nel predetto territorio. Per potersi parlare anche
in questo caso di cessione all’esportazione non imponibile
IVA, il cessionario non residente deve procedere
all’esportazione dei beni entro 90 giorni dalla consegna, allo
stato originario.
65
PROVA DI ESPORTAZIONE
E’ il cessionario non residente, che deve:
ESPORTATORE
•Esportare la merce entro 90 giorni
•Restituire al cedente la bolla doganale dove sia
indicato il codice MRN di avvenuta esportazione
• attualmente problematica nel caso in cui il cedente
esegui l’operazione doganale interamente in altro
Stato membro
L’esportazione non si perfeziona se:
-La merce perviene alla dogana di esportazione oltre i 90 giorni dalla data di
consegna della merce.
-In tali ipotesi, l’operazione deve essere assoggettata ad Iva da parte del
cedente nazionale
66
PRASSI
DOGANALE
PRINCIPI FONDAMENTALI PER LA
TASSAZIONE DOGANALE
• TERRITORIALITA': l'obbligazione doganale sorge
per le merci in entrata/uscita dal territorio
doganale UE
• MATERIALITA': l'obbligazione doganale sorge per
i beni materiali e mobili scambiati nell'ambito di
transazioni con Paesi extra-UE
LA PRASSI DOGANALE PREVEDE:
•
•
•
•
•
•
Presentazione delle merci in dogana
Presentazione della dichiarazione doganale
Controllo formale della dichiarazione
Numerazione ed incasso diritti
Assegnazione di un circuito di controllo
Rilascio del codice di svincolo
CIRCUITI DOGANALI DI CONTROLLO
•
•
•
•
•
CA - CONTROLLO AUTOMATICO
CD - CONTROLLO DOCUMENTALE
VM - VISITA MERCI
VS - VISITA SCANNER
RS - RISCONTRO SOMMARIO
ASSEGNAZIONE CODICE DI SVINCOLO
Appura la dichiarazione e consente il rilascio della
merce secondo la destinazione doganale
richiesta.
La data del rilascio svincolo definisce il momento in
cui l'accertamento diviene definitivo.
L’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA DOGANALE
•
•
•
•
•
•
•
•
DAZI DOGANALI
DAZI ANTIDUMPING
DAZI COMPENSATORI
ELEMENTI AGRICOLI
SOVRIMPOSTE DI CONFINE
IMPOSTE DI CONSUMO (IVA, ACCISE)
TASSE PORTUALI
CONTRIBUTO STAZ. SPERIMENTALI
DAZI DOGANALI
•
•
•
•
AD VALOREM: in percentuale sul valore imponibile
SPECIFICI: un tot sul peso/quantità
MISTI: ad valorem + specifici
DAZI PREFERENZIALI: consentono una riduzione o
annullamento del dazio pieno in virtù
dell’osservanza di specifiche regole di origine
determinate da accordi siglati tra la UE e singoli
Paesi o gruppi di Paesi
DAZI DOGANALI
• DAZI ANTIDUMPING: applicati su merci di
determinate imprese estere importate nella UE ad
un prezzo inferiore a quello di vendita sul mercato
di origine
• DAZI COMPENSATORI: applicati su merci che
godono di contributi statali nel Paese di produzione
extraUE (misure antisovvenzione) oppure nel caso
l'importazione di questi beni determini una
distorsione di mercato dannosa per il mercato
europeo e le sue imprese (misure di salvaguardia)
BASE IMPONIBILE IN DOGANA e VALORE
AI FINI IVA
Il valore delle merci in importazione è definito dal codice
doganale come
VALORE DI TRANSAZIONE
Più, se non già compresi nel prezzo:
•
Trasporto, assicurazione, spese di carico - scarico fino a
confine comunitario
•
Imballaggio e contenitori
•
Spese di mediazione e commissioni se previste
contrattualmente
•
diritti di licenza, royalties (per marchi, brevetti, diritti d’autore)
in capo al compratore purché
1) Esista diretta correlazione tra royalties e merci importate
2) il pagamento delle royalties sia una condizione
contrattuale per la vendita delle merci dal fornitore
all’importatore e all’utilizzo delle stesse
VALORE DI TRANSAZIONE
(art 29 C.D.C.)
è il prezzo effettivamente pagato o da pagare per
merci importate nel territorio doganale della
comunità
DV1
DICHIARAZIONE DI VALORE
Per valori di transazione superiori a 10 mila è
obbligatorio presentare in dogana il DV1
comprendente appunto le componenti del
valore e le circostanze della transazione
ITV - Informazione Tariffaria Vincolante
•
Qualsiasi operatore economico che abbia dei dubbi relativamente alla
classificazione doganale delle merci può richiedere una ITV
•
Parere dell’Autorità doganale nazionale per la determinazione di una
voce doganale di un determinato prodotto, vincolante per 6 anni in
tutta la UE
•
domanda su apposito stampato riportante la precisa descrizione tecnica
del prodotto corredata eventualmente da fotografie, opuscoli, campioni
•
l’Autorità doganale ha a disposizione tre mesi di tempo per l’istruttoria
trascorsi i quali vale il principio del silenzio assenso
•
L’operatore economico ottiene con la ITV la certezza della
nomenclatura combinata e dunque sul trattamento tributario doganale
REVISIONE DELL’ACCERTAMENTO
DOGANALE
La dogana può effettuare controlli sugli elementi della
dichiarazione
doganale quali
QUANTITA’ – QUALITA’ – VALORE – ORIGINE
D’ufficio
1) Al momento della presentazione del DAU
2) Entro 3 anni da quando l’accertamento è divenuto
definitivo
Di parte
1) Il dichiarante può spontaneamente richiedere la
correzione della bolletta doganale per pagare maggiori
diritti doganali (senza sanzioni) o per richiederne il rimborso
LE VARIE FASI DEL FLUSSO EXPORT
1) La dichiarazione di esportazione viene compilata dallo
spedizioniere rappresentante dell’esportatore
2) L’ufficio di esportazione, un volta ricevuta la dichiarazione
e verificato il canale di controllo, autorizza lo svincolo e
rilascia il DAE completo di MRN
3 L’ufficio di esportazione invia all’ufficio di uscita i dati della
dichiarazione di esportazione
4) Il veicolo con la merce e il DAE si reca all’ufficio di uscita
LE VARIE FASI DEL FLUSSO EXPORT
5) L’ufficio di Uscita riceve la merce e sorveglia l’uscita della
stessa
6) La notifica IVISTO dell’uscita della merce viene inviata
dall’ufficio di uscita all’ufficio di esportazione (ufficio di
partenza)
7) L’ufficio di esportazione registra nel database AIDA la
conclusione dell’operazione di esportazione
IL SISTEMA ARMONIZZATO
• E’ il sistema di riconoscimento merceologico
internazionale delle merci che associa una codifica
numerica a una designazione merceologica
• Dal 1 gennaio 1988 circa 200 utilizzano così il lavoro
svolto dal WCO (World Custom Organization)
chiamato HS – Harmonized System cd SISTEMA
ARMONIZZATO che ha riunito tutte le varie codifiche
internazionali
• è composto da un codice a 6 cifre (capitolo, voce e
sottovoce)
LA NOMENCLATURA DOGANALE
• L’UNIONE EUROPEA (Reg. CE n. 2658/87) ha
aggiunto altre 2 cifre al sistema HS individuando così
la cd NOMENCLATURA COMBINATA indicativa della
destinazione d'uso o delle modalità di fabbricazione
della merce da utilizzare:
o in bolla doganale per le esportazione di beni
o nelle segnalazioni Intrastat per gli scambi intracomunitari di beni
• Il sistema TARIC (Tariffa Integrata Comune) è
composto da una suddivisione a 10 cifre utilizzabile
in importazione per individuare in maniera ancora
più puntuale tipologie di prodotto oggetto di
regolamentazioni comunitarie specifiche
TARIFFA DOGANALE COMUNE
• VOLUME I: raccoglie tutte le nomenclature
combinate e ne definisce gli obblighi tributari e
documentari di ciascuna. E’ costituita da 99
capitoli, 21 sezioni merceologiche (circa 13 mila
voci)
• VOLUME II: raccoglie la normativa doganale di
riferimento
REGOLE GENERALI DI CLASSIFICAZIONE
• L'oggetto incompleto o non finito va classificato come
l'oggetto finito, purché ne presenti, nello stato in cui si
trova, tutte le caratteristiche essenziali.
• Qualsiasi menzione nel testo ad una materia di
composizione fa riferimento alla stessa sia che si presenti
allo stato puro che sia mescolata con altre materie
LA CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI
La classificazione delle merci, ossia la corrispondenza
tra la voce doganale e le caratteristiche oggettive
della merce, è determinata:
•
•
•
•
•
•
Dalla descrizione dal testo della «voce»
Dalle note in premessa ai vari capitoli e sezioni
Alle note esplicative della Tariffa Doganale
Ai Regolamenti comunitari delle apposite commissioni
Dalle consolidate regole generali di classificazione
Dalla ITV (informazione tariffaria vincolante)
REGOLE GENERALI DI CLASSIFICAZIONE
Qualora una merce sia ritenuta classificabile in due o
più voci, si seguono, nell'ordine, i segg. principi:
a) la voce più specifica ha priorità su quella più
generale;
b) merci risultato di assemblaggio di oggetti differenti o
presentati in assortimento ovvero composti di materiali
diversi, sono classificabili secondo l'oggetto o la materia
che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale;
c) quando le regole a/b non sono applicabili, la merce
va classificata nella voce posta per ultima tra quelle
suscettibili di essere prese in considerazione
REGOLE GENERALI DI CLASSIFICAZIONE
d) Le merci che non sono classificabili secondo alcuna
delle precedenti regole, vanno alla voce che con
detta merce ha maggiore analogia.
e) Gli astucci e i contenitori venduti con la merce sono
classificabili con la merce stessa.
f) Gli imballaggi venduti separatamente sono
classificabili autonomamente
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