IL SISTEMA DOGANALE COSA SONO LE DOGANE E LE SUE FUNZIONI Le Dogane sono gli organi periferici dell’amministrazione statale con funzioni di accertamento, ispezione, controllo e di espletamento delle formalità concernenti il movimento di merci e persone da e per l’estero. STRUTTURA DELLE DOGANE STRUTTURE DI GESTIONE CENTRALE STRUTTURE CENTRALI STRUTTURE OPERATIVE PROV. 14 DIREZIONI REGIONALI 80 UFFICI DELLE DOGANE 174 SEZIONI TERRITORIALI 15 LABORATORI CHIMICI LE FONTI NORMATIVE DEL DIRITTO DOGANALE • T.U.L.D.- TESTO UNICO DOGANALE DPR n 43 del 2 gennaio 1973 integrato con una miriade di norme attuative, circolari, istruzioni ministeriali • C.D.C. – CODICE DOGANALE COMUNITARIO Reg. Ue n 2913 del 12 ottobre 1992 di 253 art • D.A.C. – DISPOSIZIONI APPLICAZIONE DEL CODICE COMUNITARIO Reg. Ue n 2454 del 2 luglio 1993 di 915 articoli fondamentale importanza per l’interpretazione e l’applicazione del CDC LE NUOVE FONTI NORMATIVE DEL DIRITTO DOGANALE IL CDC Reg Ue n. 2913/92 è attualmente sostituito del Reg. Ue n. 450 del 23 aprile 2008 ma la sua entrata in vigore è subordinata all’emanazione delle disposizioni di applicazione, ancora mancanti. LE NUOVE FONTI NORMATIVE DEL DIRITTO DOGANALE NUOVO CDC: Regolamento di “rifusione” UE n 952 del 9 ottobre 2013 (applicabile in parte dal 30 ottobre 2013 e in parte dal 1 luglio 2016) IL DICHIARANTE • Il DICHIARANTE è il soggetto passivo (persona fisica o giuridica) sul quale sorge l’obbligazione tributaria doganale • Secondo l’art 4 punto 18 del CDC il DICHIARANTE è “la persona che fa la dichiarazione in dogana a nome proprio ovvero la persona in nome della quale è fatta la dichiarazione in dogana” RAPPRESENTANZA • RAPPRESENTANZA DIRETTA: quando il rappresentante agisce in NOME E PER CONTO del rappresentato (necessita di procura) • RAPPRESENTANZA INDIRETTA: quando il rappresentante agisce in NOME PROPRIO E PER CONTO DEL RAPPRESENTATO (contratto mediante il quale un soggetto mandatario assume l'obbligazione di compiere atti giuridici per conto di un altro, art.1703 c.c.). RAPPRESENTANZA DIRETTA • Effetti e responsabilità ricadono direttamente in capo al rappresentato • Obbligazione tributaria a carico del rappresentato (il rappresentante risponde solo se ha presentato una dichiarazione in dogana in base a dati INESATTI, della cui erroneità egli avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza) INDIRETTA • Effetti in capo al rappresentante (il dichiarante è il rappresentante ossia il cad) • Dell’obbligazione tributaria risponde il rappresentate in solido con il rappresentato • Il rappresentante risponde anche di eventuali altri sanzioni amministrative e patrimoniali sorte successivamente all’operazione doganale MANDATO (art 12 CDA) Colui che agisce come RAPPRESENTANTE deve sempre essere provvisto di MANDATO DI RAPPRESENTANZA altrimenti è considerato agire in nome e per conto proprio RAPPRESENTANZA • La rappresentanza va conferita sempre in maniera espressa e mai in via presuntiva • Il doganalista, per poter agire in rappresentanza diretta, è opportuno che si faccia sempre rilasciare per iscritto, preliminarmente alle operazioni, il conferimento del potere di rappresentanza IN CASO DI SUBDELEGA? • Se il delegato nomina un suo sostituto quest’ultimo si considera agire con la rappresentanza indiretta • Il sostituto (submandatario) può agire con la rappresentanza diretta solo se dispone di procura o autorizzazione scritta del committente originario che lo autorizza a spendere direttamente il nome di quest’ultimo nelle operazioni doganali. LA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’ • È la scelta dell’operatore economico tra una serie di possibilità circa l’esito da conferire alle merci introdotte nel territorio doganale. • La manifestazione di volontà può essere verbale o scritta e viene fatta attraverso la «dichiarazione doganale» ossia quell’atto tributario con il quale si comunica la destinazione doganale della merce (DAU) • Dalla destinazione doganale prescelta scaturisce cosi l’obbligazione tributaria a carico del DETENTORE/DICHIARANTE della merce in dogana LE DESTINAZIONI DOGANALI La destinazione doganale indica a quale fine e a cosa sono destinate le merci presentate in dogana all’atto, appunto, della MANIFESTAZIONE DI VOLONTA’ fatta in dogana dall’operatore economico detentore delle merci LA POSIZIONE FISCALE DELLE MERCI • MERCE NAZIONALE • Merce interamente prodotta nel territorio • Merce estera immessa al consumo • MERCE COMUNITARIA • Merce proveniente da altro stato UE • Merce estera immessa in libera pratica • MERCE ESTERA/TERZA • merce che mantiene la posizione fiscale di merce estera e che per essere introdotta nel territorio comunitario deve essere vincolata ad un regime doganale di deposito, transito o perfezionamento I REGIMI DOGANALI MERCI ESTERE • Immissione libera pratica (CDC) • Transito • Deposito doganale • Perfezionamento att. • Trasformazione sotto controllo doganale • Ammissione temporanea MERCI COMUNITARIE • Esportazione • Perfezionamento passivo REGIMI DOGANALI DEFINITIVI - Esportazione - Immissione in libera pratica REGIMI DOGANALI SOSPENSIVI -Ammissione temporanea -Deposito doganale -Perfezionamento attivo -Trasformazione sotto controllo dog. -Transito esterno REGIMI DOGANALI ECONOMICI -Ammissione temporanea -Deposito doganale -Perfezionamento attivo -Perfezionamento passivo -Trasformazione sotto controllo dog. REGIMI DI CIRCOLAZIONE -Transito esterno -Transito interno -I regimi doganali DEFINITIVI determinano un cambiamento nella posizione doganale della merce senza sospensione d’imposta - I regimi doganali SOSPENSIVI sospendono il pagamento dei diritti doganali e delle altre misure di politica commerciale (licenze d’importazione, divieti, contingenti, ecc) - I regimi doganali ECONOMICI favoriscono l'attività economica nell'UE e devono essere autorizzati dall’amministrazione doganale INTRODUZIONE IN ZONA FRANCA O DEPOSITO FRANCO Sono in genere zone delimitate poco estese dove le merci estere possono essere introdotte mantenendo il loro carattere di merce allo stato estero e usufruendo di speciali regimi fiscali (no pagamento del dazio e iva). Queste sono: • Porti franchi • Punti franchi (occupano solo una parte di un porto/città) • Depositi franchi • Zone franche (es. Livigno) RIESPORTAZIONE La riesportazione è l’operazione doganale che consente l’uscita dal territorio doganale comunitario di • Merci estere in temporanea custodia A3 (in questo caso viene emesso un T1 per dare scarico all’A3) • Merci estere vincolate al regime del perfezionamento attivo • Merci nazionalizzate da riesportare tali e quali perché riscontrate, per esempio, non conformi all’ordine (restituzione del dazio e anche dell’iva se non portata in detrazione) LA DISTRUZIONE SOTTO CONTROLLO DOGANALE • Distruzione negli spazi doganali di merce estera in temporanea custodia “A3” a richiesta dell’interessato e a sue spese • Distruzione di merce già nazionalizzata (il verbale di distruzione comporta la restituzione di dazi e iva se non ancora detratta) • Distruzione fortuita durante il trasporto (ciò evita di assolvere l’obbligazione tributaria) L’ABBANDONO ALL’ERARIO Si può verificare per merci in temporanea custodia “A3” o A cura dell’importatore/proprietario delle merci o Merci estere abbandonate di fatto senza alcuna richiesta dell’importatore (in questo caso risponde il vettore o il gestore del magazzino di temporanea custodia) IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA MERCE EXTRAUE IMMISSIONE LIBERA PRATICA: -Pagamento dazi -Misure politica commerciale -Formalità doganali -Certificazioni LIBERA CIRCOLAZIONE NELLA UE Art 79 CDC: è quel regime che consente di attribuire la posizione fiscale di merce comunitaria alle merci estere mediante l’applicazione dei dazi e l’osservanza delle altre misura di politica fiscale IMMISSIONE IN LIBERA PRATICA CON SPEDIZIONE VERSO ALTRO STATO UE -è necessaria la PI di un rappresentante fiscale del paese in cui vengono adempiute le formalità doganali - compilazione dell’Intrastat - fidejussione per garantire il pagamento dell’iva a destino CON INTRODUZIONE IN DEPOSITO FISCALE IVA (art 50 bis) -Luogo fisico di custodia delle merci - è necessario prestare fidejussione per garantire il pagamento dell’iva - tutte le prestazioni di servizio al suo interno sono op. non imponibili - estrazione dei beni con autofattura ex art 17 comma II DPR 633/72 IMPORTAZIONE DEFINITIVA MERCE EXTRAUE IMMISSIONE LIBERA PRATICA merce comunitaria Normativa di riferimento: Art 1,67,68,68,70 DPR n 633/72 IMMISSIONE IN CONSUMO Pagamento imposte interne: Ø iva Ø accise Ø altri tributi merce nazionalizzata IMPORTAZIONE CON REINTRODUZIONE IN FRANCHIGIA Benefici Esenzione del dazio Art 185 CDC: “Le merci comunitarie che, dopo essere state esportate fuori dal territorio doganale della Comunità, vi sono reintrodotte e immesse in libera pratica entro tre anni, sono esentate dai dazi all’importazione ..” Condizioni per l’ottenimento: 1) deve trattarsi delle stesse merci comunitarie precedentemente esportate 2) non devono aver subito trasformazioni 3) devono rientrare entro 3 anni presso la stessa dogana dove sono state al tempo adempiute le formalità di esportazione 4) È necessario chiedere l’autorizzazione doganale 5) reintroduzione ad opera dello stesso soggetto 6) È prevista anche la franchigia dell’IVA purché si dimostri che l’operazione di esportazione non è stata computata ai fini della costituzione del plafond I REGIMI DI TRANSITO • TRANSITO ESTERNO T1 Consente alle merci estere di spostarsi nel territorio comunitario previa garanzia di dazi e iva. Attualmente attuato con il sistema NCTS ( New Computerized Transit System) • TRANSITO INTERNO T2 Consente alle merci comunitarie di attraversare paesi terzi (es. la Svizzera) IL CARNET-TIR Che cos’è Condizioni üÈ la procedura doganale che consente il trasporto di qualsiasi tipo di merce tra gli stati che hanno ratificato la Convenzione internazionale TIR (Transport International Routier) üE’ rappresentato da un libretto formato da diversi “volets” dove vengono descritte le merci e ciascun dogana di passaggio stacca un volet. Sostituisce la dichiarazione doganale DAU üIl trasporto deve avvenire senza rottura üÈ necessaria l’omologazione TIR del mezzo üAlmeno una parte del trasporto deve essere su strada IL CARNET-ATA Che cos’è üPrende il nome dalla convenzione internazionale ATA di Istanbul (Admission Temporaire / Temporary admission) e consente a particolari tipologie di merci di spostarsi liberamente tra gli stati aderenti senza rispettare le formalità doganali di immissione üE’ un documento doganale internazionale composto da una serie di volets che devono essere presentati a ciascuna dogana di attraversamento Per quali merci È valido per merci destinate a fiere e mostre, materiale professionale, medico-scientifico o sportivo, campioni, arredi teatrali, opere d’arte, auto e animali vivi È possibile la reimportazione frazionata Rilascio È rilasciato dalle autorità competenti del paese (per l’Italia la Camera di Commercio) Garanzia È prestata cauzione alla CCIAA che garantisce per l’eventuale immissione in consumo negli stati di attraversamento o di introduzione delle merci Validità È valido un anno ma si devono rispettare i termini di riesportazione previsti dalla dogana di importazione IL DEPOSITO DOGANALE Art 98 CDC: il deposito doganale è un locale (o area) autorizzato dalla dogana per l’immagazzinamento (IM7) di merce estera senza che sia soggetta ai dazi e iva all’importazione. I DEPOSITI DOGANALI Benefici ü ü ü ü ü ü ü Autorizzazioni e adempimenti Ufficio delle Dog. competente per territorio Nessun pagamento di diritti doganali (dazi e iva) Nessun adempimento delle misure di politica commerciale Rinviare l’obbligazione tributaria solo al momento dell’estrazione per i soli beni utilizzati nella UE Nessun pagamento se i beni vengono riesportati Possibilità di effettuare le cosiddette “manipolazioni usuali” Immagazzinamento comune ma distinto di merci estere e UE Coesistenza negli stessi locali di TC e deposito fiscale iva ü Richiesta di autorizzazione All. 67 ü il gestore deve possedere elementi di affidabilità, solidità patrimoniale e assenza precedenti üconsentire libero accesso e controllo alla Dogana ütenere contabilità di magazzino per merce in/out üprestare adeguata garanzia in relazione volume I DEPOSITI DOGANALI: NORMATIVA PRESTAZIONI DI SERVIZI La rilevanza iva delle operazioni nei depositi CESSIONI DI BENI NAZIONALE Ø Ø Sono prestazioni rilevanti iva L’art 9 DPR 633/72 le annovera tra le op. non imp. Ø Sono operazioni non soggette ad iva ex art 7 bis DPR 633/72 ü ü ü Direttiva 7521/2006 Direttiva 22321/2009 Circolare 16 D del 28/04/2006 ü ü art 98-113 Reg UE 2913/1992 art 524-535 Reg UE 2454/1993 Normativa di riferimento COMUNITARIA I DIVERSI TIPI DI DEPOSITI DOGANALI DEPOSITO DOGANALE PUBBLICO DEPOSITO DOGANALE PRIVATO (Si può custodire merce di chiunque) (Si può custodire solo merce del depositario) Tipo A: custodia sotto la responsabilità del depositario (magazzini generali) Tipo C: il depositante coincide con il depositario senza necessariamente essere il proprietario delle merci Tipo B: custodia sotto la responsabilità del depositante Tipo D: simile al tipo C. Tassazione secondo gli elementi di valore al momento di introduzione dei beni Tipo F: gestito dall’Autorità doganale che custodisce le merci in attesa di una destinazione doganale Tipo E: simile al tipo D. Si ottiene il vincolo al regime senza la necessità di introdurre la merce in un deposito doganale riconosciuto tale dall’Autorità doganale e quindi anche solo presso i locali dell’azienda I DEPOSITI FISCALI IVA Normativa Quali merci Gestori Benefici Art 50 bis D.L. n. 331/93 ü ü ü ü merci estere immesse in libera pratica merci comunitarie merci nazionali destinate ad altro Stato Ue o all’exp merci nazionali oggetto di cessioni interne solo se elencate alla tab.A bis del medesimo art.50 bis ü Soggetti autorizzati a gestire i depositi doganali di tipo ACDE se vi è dedicata un’area apposita ü soggetti autorizzati a gestire depositi e punti franchi ü depositi fiscali accise 1. Consente il differimento dell’obbligazione tributaria iva al momento dell’estrazione dei beni 2. Consente di non anticipare finanziariamente l’iva in dogana (garanzia) in quanto l’assolvimento dell’imposta avviene con autofattura ex art 17 DPR 633/72 3. tutte le operazioni al loro interno sono operazioni non imponibili ex art 50 bis Adempimenti 1. L’introduzione in deposito iva si realizza (introduzione materiale e non “virtuale”) per : ü merci fisicamente introdotte nel deposito ü Merci a bordo del mezzo anche se non scaricate ü Merci che raggiungono gli spazi limitrofi del deposito 2. Le merci devono obbligatoriamente essere prese in carico nella contabilità del depositario 3. Per le merci preventivamente ILP, chi le estrae deve comunicare gli estremi dell’autofattura sia al depositario che all’Ag. delle Dogane che provvederà allo svincolo della garanzia 4. La base imponibile è costituita dal valore della merce in importazione o dell’ultima cessione all’interno del deposito più le eventuali prestazioni di servizi effettuate al suo interno 5. Sono esonerati dal prestare garanzia i soggetti AEO e coloro esonerati ex art 90 del TULD Operazioni ammesse al beneficio 1. Merci ILP e destinate all’introduzione in deposito iva 2. Acquisti intracomunitari di beni previa introduzione in deposito iva 3. Cessione di beni in Italia a soggetti comunitari previa introduzione in deposito 4. Cessione di beni custoditi nei depositi iva 5. Cessioni intracomunitarie di beni estratti dai depositi con spedizione nella UE 6. Cessione all’esportazione di beni estratti dai depositi iva 7. I trasferimenti di beni in altro deposito iva 8. Le prestazioni di servizi (perfezionamenti e manipolazioni usuali) effettuate sia all’interno del deposito che nei locali limitrofi purché, in quest’ultimo caso, non superiori a 60 gg. GLI ALTRI TIPI DI DEPOSITI: I DEPOSITI FISCALI ACCISE • È una struttura fisica dove vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci in regime di sospensione di accisa. Le merci sottoposte ad accisa sono: o o o o Oli minerali/lubrificanti Energia elettrica Vino e alcolici Tabacchi La circolazione dei prodotti soggetti ad accisa avviene, sia all’interno del territorio nazionale che nella Ue, in sospensione d’imposta solo con emissione di documento di accompagnamento DAE al fine di garantire l’accisa nel caso di immissione in consumo di tali prodotti. IL PERFEZIONAMENTO ATTIVO Sistema della sospensione MERCE EXTRAUE MERCE IMM. LIB. P. Sistema del rimborso ü No pag. dazio, iva e misure politica commerciale üGaranzia dei diritti con fidejussione üSe i prodotti comp. non vengono esportati o vengono ILP nella UE si pagano gli interessi compensatori üBolletta IM5 cod. 5100 INTRODOTTA NELLA UE IN REGIME TPA RIESPORTAZIONE EXTRAUE PRODOTTI COMPENSATORI üpreferibile per prodotti comp. da cedere nella UE üpagamento contestuale di dazio, iva e eventuali misure politica commerciale e successiva richiesta di rimborso all’atto della riesportazione üBolletta IM4 cod. 4100 IL PERFEZIONAMENTO ATTIVO Normativa üArt 114-129 Reg. UE 2913/92 CDC üArt 549 Reg UE 2454/93 DAC proprietà ü Questo regime economico-sospensivo svolge una funzione di grande importanza economica perché incentiva lo sviluppo economico del paese e le sue esportazioni. Autorizzazioni ürichiesta autorizzazione alla dogana competente per territorio in cui vengono svolte le operazioni di trasformazione su apposito modello all 67. La dogana concede l’autorizzazione se non il TPA non crea pregiudizi agli interessi degli altri produttori UE IL PERFEZIONAMENTO ATTIVO Requisito essenziale per lo scarico della bolletta di PA è che i prodotti compensatori devono essere realizzati esattamente con la merce precedentemente importata. Ciò è provabile con suggelli, contrassegni, prelevamento di campioni, fotografie, disegni, descrizioni, ecc IL PERFEZIONAMENTO ATTIVO IL TASSO DI RENDIMENTO Quando non è realmente possibile da parte della dogana verificare all’atto dell’esportazione che i prodotti compensatori siano stati effettivamente ottenuti con le merci precedentemente importate – perché, per esempio, interamente trasformate – è necessario determinare il tasso di rendimento. Il tasso di rendimento è il rapporto percentuale tra la merce importata e quella trasformata da esportare IL PERFEZIONAMENTO ATTIVO COMPENSAZIONE PER EQUIVALENZA Eventualmente è possibile lo scarico della bolletta di PA con il sistema della “compensazione per equivalenza” che consente di utilizzare merci comunitarie, anziché quelle effettivamente importate, per la produzione dei prodotti finiti. È possibile anche effettuare l’esportazione dei prodotti finiti prima della temporanea importazione dei prodotti da lavorare (es. importazione di frumento duro per la produzione di pasta da esportare) IL PERFEZIONAMENTO PASSIVO È il regime che consente di esportare temporaneamente merce comunitaria per sottoporla a lavorazione, trasformazione, riparazione per poi reimportare i prodotti compensatori in esenzione totale o parziale dei dazi e dell’iva. All’atto della reimportazione l’operatore può scegliere tra: • Ammontare dei diritti doganali (dazi e iva) sui prodotti compensatori meno i diritti gravanti sulla merce precedentemente esportata • Pagamento dei diritti doganali sul maggior valore corrispondente al costo della lavorazione TRASFORMAZIONE SOTTO CONTROLLO DOGANALE (art 130 CDC) MERCE EXTRAUE INTRODUZIONE NELLA UE TRASFORMAZIONE SOTTO CONTROLLO DOG. Normativa di riferimento: ØArt 130-136 Reg. UE 2913/92 ØArt 551-552 Reg UE 2454/93 Ørichiesta autorizzazione Uff Dog competente per territorio di lavorazione (all.67) Øsospensione di dazi e iva Ø sospensione delle misure di politica commerciale ILP e/o In caso di IMMISSIONE IN CONSUMO Øagevolazione daziaria concessa sui prodotti trasformati pagando i diritti doganali dovuti sui prodotti importati se di maggior favore ØSe i prodotti importati godevano del regime preferenziale questo può essere applicato anche ai prodotti compensatori ottenuti AMMISSIONE TEMPORANEA MERCE EXTRAUE AMMISSIONE TEMPORANEA NEI PAESI UE (art 137 CDC) RIESPORTAZIONE EXTRAUE Esonero del dazio e iva - Macchinari e mezzi di trasporto - strumenti da lavoro - attrezzature - merci per fiere e mostre - palette e contenitori - campioni Esonero del dazio - per le restanti merci Benefici: - Le merci non devono subire lavorazioni (concesso il deprezzamento per l’uso) - I beni devono garantire l’identificazione - E’ necessaria autorizzazione della dogana competente in base al luogo di utilizzo delle merci (all. 67) valida 24 mesi ma prorogabile L’ESPORTAZIONE DEFINITIVA È un regime economico definitivo che consente alle merci nazionali, nazionalizzate e comunitarie di essere immesse in consumo in altri stati esteri e di lasciare pertanto il territorio comunitario previo assoggettamento di eventuali dazi all’esportazione (attualmente non previsti) ed altre restrizioni all’esportazione quali vincoli e divieti L’ESPORTAZIONE DEFINITIVA • Può avvenire con fattura definitiva o lista valorizzata • Possono essere previsti delle restituzioni di Diritti all’esportazione per motivi di politica economica per i prodotti agricoli e siderurgici • Dal punto di vista dell’imposta sul valore aggiunto, l’esportazione è una operazione non imponibile e che concorre alla formazione del plafond per gli operatori economici cosiddetti “esportatori abituali” ESPORTAZIONE AI FINI DOGANALI Prescinde dal rapporto civilistico sottostante l’operazione, considerando rilevante la sola materiale uscita dei beni dalla Comunità AI FINI FISCALI art 8 DPR 633 Presuppone il trasferimento di presuppone il trasferimento di proprietà dei beni; la prova dell’esportazione, ossia la fuoriuscita dei beni dal territorio Ue è condizione per fruire della non imponibilità DOGANA DI ESPORTAZIONE E DI USCITA DOGANA DI ESPORTAZIONE DOGANA DI USCITA Secondo le indicazioni dell’art. 161 CDC è la dogana dove deve essere presentata la dichiarazione doganale ossia quella in cui l’esportatore è stabilito, ovvero le merci sono imballate o caricate per l’esportazione (art. 161 CDC) Dogana frontaliera da cui la merce lascia materialmente il territorio della Comunità e che appone le attestazioni del visto uscire che costituiranno la prova dell’avvenuta cessione all’esportazione 52 SISTEMA A.E.S. Dal 1°luglio 2007 è partita la prima fase A.E.S. Automated Export System viene materialmente sostituito il timbro della dogana di uscita con un messaggio telematico IVISTO PROVA ESPORTAZIONE FINO AL 30.06.2007 DAL 01.07.2007 Timbro visto uscire della dogana di esportazione su esemplare 3 del DAU Dato contenuto nel sistema informatico doganale CARTACEO Messaggio della dogana di uscita INFORMATICO PROVA DI ESPORTAZIONE LA STAMPA DELL'ESITO DELL'OPERAZIONE CHE SI CONSULTA IN VIA TELEMATICA SUL SITO DOGANE DIGITANDO IL MRN E' UNA INFORMAZIONE NON E' UNA PROVA DEFINIZIONE DI ESPORTAZIONE • L’articolo 8 DPR 633/72 configura come esportazioni non imponibili, in quanto dirette al consumo estero, le seguenti tipologie di operazioni : Articolo 8 lett. a) c.d. “esportazioni dirette” lett. a) c.d. “operazioni triangolari” lett. b) c.d. “esportazioni a cura del cessionario non residente” 59 ESPORTAZIONI DIRETTE (art 8 lett. a) Affinché si realizzi una esportazione diretta di cui all’art 8 lett. a) è necessario il verificarsi dei seguenti requisiti: 1) Trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento dei beni 2) Materiale uscita dei beni fuori del territorio comunitario 3) Trasporto o spedizione dei beni eseguiti “a cura o a nome del cedente nazionale” 60 IT1 TRIANGOLARE NAZIONALE: CH IT2 IT2 dandogli l’incarico di spedire i beni direttamente proprio cliente extraUE FATTURAZIONE IT1 IT2 NON IMPONIBILE ART 8 COMMA 1° LETT A) DPR 633/72 acquista beni da IT1 all’estero al IL REGIME DI NON IMPONIBILITA' OPERA: IT2 CH NON IMPONIBILE ART 8 COMMA 1° LETT A) DPR 633/72 - - - COMPILAZIONE INTRASTAT IT1 e IT2 non hanno alcun obbligo di segnalazione intrastat in quanto effettuano entrambi una esportazione di beni Anche se nell’operazione intervengono commissionari del cedente o del cessionario residente I beni, prima dell’invio nell’altro Stato membro possono essere sottoposti, per conto del cessionario nazionale o estero, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. I beni non devono entrare nella disponibilità di IT2 (Risoluz n. 115 del 09/07/2001) • In un primo momento l'Amministrazione finanziaria si era arroccata sull'interpretazione strettamente letterale della lettera a) dell'articolo 8. Infatti il Ministero delle Finanze, con la circolare n. 12 del 9 aprile 1981, aveva affermato che la triangolazione si può considerare regolare, solo se il trasporto dei beni verso l'estero fosse avvenuto alternativamente: 1) direttamente con mezzi del primo cedente IT1; 2) con l'intervento di un trasportatore terzo, ma in questo caso la fattura del trasporto doveva essere intestata al primo cedente IT1 il quale doveva anche provvedere al pagamento del trasporto. • Questo orientamento paralizzava di fatto le triangolazioni: il primo cedente viene messo in contatto con il destinatario finale dei beni, cliente del promotore, il quale per ovvi motivi di riservatezza commerciale non ha mai interesse a che ciò si verifichi. • Per risolvere il problema è dovuto intervenire lo stesso Legislatore con la legge 30 dicembre 1991, n. 413 che ha fornito l'interpretazione autentica dell'articolo 8, delineando l'ambito della prova nelle triangolazioni. La norma stabilisce che "non ha rilevanza,ai fini della prova, il soggetto al quale viene intestata la fattura del trasporto", e che la regolarità nella triangolazione è data dalla doppia vidimazione apposta dall'Ufficio doganale sulle fatture emesse da entrambi i soggetti nazionali • Il Ministero delle Finanze continua però a sottolineare che ai fini delle cessioni alle esportazioni realizzate ai sensi dell'articolo 8 primo comma lettera a), è necessario che la "spedizione o consegna dei beni all'estero venga eseguita dal cedente nazionale o tramite terzi dallo stesso incaricati" (R.M. n. 72/E del 26 maggio 2000) considerando necessario che l'incarico del trasporto (ossia la conclusione del contratto di trasporto) avvenga a nome del primo cedente • Come si vede, la condizione del trasporto (" a cura o a nome del cedente ") domina in ogni pronuncia dell'Amministrazione finanziaria, anche se la questione potrebbe considerarsi risolta dopo l'intervento della Cassazione, chiamata a giudicare in una situazione di triangolazione intracomunitaria nella quale il trasporto era stato eseguito dall'Italia alla Francia da parte del cessionario residente (IT2). Secondo i giudici (Cassazione, Sez. Trib., 4 aprile 2000, n. 4098) nessun rilievo può essere mosso "per il fatto che il trasporto e la consegna a residenti francesi fossero stati curati direttamente dalla cessionaria residente" dovendosi, invece, aver riguardo alla volontà delle parti che comunemente nella originaria contrattazione avevano deciso di consegnare i beni direttamente all'estero. • L’Agenzia delle Entrate continua comunque a ribadire (cfr Risoluz. 35 del 13/05/2010) il principio originario ossia che i beni non devono transitare nella disponibilità di IT2. Nella citata Risoluzione n 35 del 2010 l’Agenzia precisa che “l’operazione potrà godere del regime di non imponibilità anche nel caso in cui il cessionario IT2 stipuli il contratto (di trasporto) su mandato e in nome del cedente IT1. In questo caso infatti, il predetto cessionario agirebbe quale mero intermediario del cedente, senza mai avere la disponibilità del bene, nel pieno rispetto della ratio delle disposizioni in materia. ESPORTAZIONI INDIRETTE (art. 8 lett. b) • Le esportazioni indirette si verificano quando il cedente italiano effettua la cessione nei confronti di un cessionario non residente senza curare la spedizione o il trasporto dei beni fuori dal territorio della Comunità economica europea, bensì consegnando i beni al cessionario nel predetto territorio. Per potersi parlare anche in questo caso di cessione all’esportazione non imponibile IVA, il cessionario non residente deve procedere all’esportazione dei beni entro 90 giorni dalla consegna, allo stato originario. 65 PROVA DI ESPORTAZIONE E’ il cessionario non residente, che deve: ESPORTATORE •Esportare la merce entro 90 giorni •Restituire al cedente la bolla doganale dove sia indicato il codice MRN di avvenuta esportazione • attualmente problematica nel caso in cui il cedente esegui l’operazione doganale interamente in altro Stato membro L’esportazione non si perfeziona se: -La merce perviene alla dogana di esportazione oltre i 90 giorni dalla data di consegna della merce. -In tali ipotesi, l’operazione deve essere assoggettata ad Iva da parte del cedente nazionale 66 PRASSI DOGANALE PRINCIPI FONDAMENTALI PER LA TASSAZIONE DOGANALE • TERRITORIALITA': l'obbligazione doganale sorge per le merci in entrata/uscita dal territorio doganale UE • MATERIALITA': l'obbligazione doganale sorge per i beni materiali e mobili scambiati nell'ambito di transazioni con Paesi extra-UE LA PRASSI DOGANALE PREVEDE: • • • • • • Presentazione delle merci in dogana Presentazione della dichiarazione doganale Controllo formale della dichiarazione Numerazione ed incasso diritti Assegnazione di un circuito di controllo Rilascio del codice di svincolo CIRCUITI DOGANALI DI CONTROLLO • • • • • CA - CONTROLLO AUTOMATICO CD - CONTROLLO DOCUMENTALE VM - VISITA MERCI VS - VISITA SCANNER RS - RISCONTRO SOMMARIO ASSEGNAZIONE CODICE DI SVINCOLO Appura la dichiarazione e consente il rilascio della merce secondo la destinazione doganale richiesta. La data del rilascio svincolo definisce il momento in cui l'accertamento diviene definitivo. L’OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA DOGANALE • • • • • • • • DAZI DOGANALI DAZI ANTIDUMPING DAZI COMPENSATORI ELEMENTI AGRICOLI SOVRIMPOSTE DI CONFINE IMPOSTE DI CONSUMO (IVA, ACCISE) TASSE PORTUALI CONTRIBUTO STAZ. SPERIMENTALI DAZI DOGANALI • • • • AD VALOREM: in percentuale sul valore imponibile SPECIFICI: un tot sul peso/quantità MISTI: ad valorem + specifici DAZI PREFERENZIALI: consentono una riduzione o annullamento del dazio pieno in virtù dell’osservanza di specifiche regole di origine determinate da accordi siglati tra la UE e singoli Paesi o gruppi di Paesi DAZI DOGANALI • DAZI ANTIDUMPING: applicati su merci di determinate imprese estere importate nella UE ad un prezzo inferiore a quello di vendita sul mercato di origine • DAZI COMPENSATORI: applicati su merci che godono di contributi statali nel Paese di produzione extraUE (misure antisovvenzione) oppure nel caso l'importazione di questi beni determini una distorsione di mercato dannosa per il mercato europeo e le sue imprese (misure di salvaguardia) BASE IMPONIBILE IN DOGANA e VALORE AI FINI IVA Il valore delle merci in importazione è definito dal codice doganale come VALORE DI TRANSAZIONE Più, se non già compresi nel prezzo: • Trasporto, assicurazione, spese di carico - scarico fino a confine comunitario • Imballaggio e contenitori • Spese di mediazione e commissioni se previste contrattualmente • diritti di licenza, royalties (per marchi, brevetti, diritti d’autore) in capo al compratore purché 1) Esista diretta correlazione tra royalties e merci importate 2) il pagamento delle royalties sia una condizione contrattuale per la vendita delle merci dal fornitore all’importatore e all’utilizzo delle stesse VALORE DI TRANSAZIONE (art 29 C.D.C.) è il prezzo effettivamente pagato o da pagare per merci importate nel territorio doganale della comunità DV1 DICHIARAZIONE DI VALORE Per valori di transazione superiori a 10 mila è obbligatorio presentare in dogana il DV1 comprendente appunto le componenti del valore e le circostanze della transazione ITV - Informazione Tariffaria Vincolante • Qualsiasi operatore economico che abbia dei dubbi relativamente alla classificazione doganale delle merci può richiedere una ITV • Parere dell’Autorità doganale nazionale per la determinazione di una voce doganale di un determinato prodotto, vincolante per 6 anni in tutta la UE • domanda su apposito stampato riportante la precisa descrizione tecnica del prodotto corredata eventualmente da fotografie, opuscoli, campioni • l’Autorità doganale ha a disposizione tre mesi di tempo per l’istruttoria trascorsi i quali vale il principio del silenzio assenso • L’operatore economico ottiene con la ITV la certezza della nomenclatura combinata e dunque sul trattamento tributario doganale REVISIONE DELL’ACCERTAMENTO DOGANALE La dogana può effettuare controlli sugli elementi della dichiarazione doganale quali QUANTITA’ – QUALITA’ – VALORE – ORIGINE D’ufficio 1) Al momento della presentazione del DAU 2) Entro 3 anni da quando l’accertamento è divenuto definitivo Di parte 1) Il dichiarante può spontaneamente richiedere la correzione della bolletta doganale per pagare maggiori diritti doganali (senza sanzioni) o per richiederne il rimborso LE VARIE FASI DEL FLUSSO EXPORT 1) La dichiarazione di esportazione viene compilata dallo spedizioniere rappresentante dell’esportatore 2) L’ufficio di esportazione, un volta ricevuta la dichiarazione e verificato il canale di controllo, autorizza lo svincolo e rilascia il DAE completo di MRN 3 L’ufficio di esportazione invia all’ufficio di uscita i dati della dichiarazione di esportazione 4) Il veicolo con la merce e il DAE si reca all’ufficio di uscita LE VARIE FASI DEL FLUSSO EXPORT 5) L’ufficio di Uscita riceve la merce e sorveglia l’uscita della stessa 6) La notifica IVISTO dell’uscita della merce viene inviata dall’ufficio di uscita all’ufficio di esportazione (ufficio di partenza) 7) L’ufficio di esportazione registra nel database AIDA la conclusione dell’operazione di esportazione IL SISTEMA ARMONIZZATO • E’ il sistema di riconoscimento merceologico internazionale delle merci che associa una codifica numerica a una designazione merceologica • Dal 1 gennaio 1988 circa 200 utilizzano così il lavoro svolto dal WCO (World Custom Organization) chiamato HS – Harmonized System cd SISTEMA ARMONIZZATO che ha riunito tutte le varie codifiche internazionali • è composto da un codice a 6 cifre (capitolo, voce e sottovoce) LA NOMENCLATURA DOGANALE • L’UNIONE EUROPEA (Reg. CE n. 2658/87) ha aggiunto altre 2 cifre al sistema HS individuando così la cd NOMENCLATURA COMBINATA indicativa della destinazione d'uso o delle modalità di fabbricazione della merce da utilizzare: o in bolla doganale per le esportazione di beni o nelle segnalazioni Intrastat per gli scambi intracomunitari di beni • Il sistema TARIC (Tariffa Integrata Comune) è composto da una suddivisione a 10 cifre utilizzabile in importazione per individuare in maniera ancora più puntuale tipologie di prodotto oggetto di regolamentazioni comunitarie specifiche TARIFFA DOGANALE COMUNE • VOLUME I: raccoglie tutte le nomenclature combinate e ne definisce gli obblighi tributari e documentari di ciascuna. E’ costituita da 99 capitoli, 21 sezioni merceologiche (circa 13 mila voci) • VOLUME II: raccoglie la normativa doganale di riferimento REGOLE GENERALI DI CLASSIFICAZIONE • L'oggetto incompleto o non finito va classificato come l'oggetto finito, purché ne presenti, nello stato in cui si trova, tutte le caratteristiche essenziali. • Qualsiasi menzione nel testo ad una materia di composizione fa riferimento alla stessa sia che si presenti allo stato puro che sia mescolata con altre materie LA CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI La classificazione delle merci, ossia la corrispondenza tra la voce doganale e le caratteristiche oggettive della merce, è determinata: • • • • • • Dalla descrizione dal testo della «voce» Dalle note in premessa ai vari capitoli e sezioni Alle note esplicative della Tariffa Doganale Ai Regolamenti comunitari delle apposite commissioni Dalle consolidate regole generali di classificazione Dalla ITV (informazione tariffaria vincolante) REGOLE GENERALI DI CLASSIFICAZIONE Qualora una merce sia ritenuta classificabile in due o più voci, si seguono, nell'ordine, i segg. principi: a) la voce più specifica ha priorità su quella più generale; b) merci risultato di assemblaggio di oggetti differenti o presentati in assortimento ovvero composti di materiali diversi, sono classificabili secondo l'oggetto o la materia che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale; c) quando le regole a/b non sono applicabili, la merce va classificata nella voce posta per ultima tra quelle suscettibili di essere prese in considerazione REGOLE GENERALI DI CLASSIFICAZIONE d) Le merci che non sono classificabili secondo alcuna delle precedenti regole, vanno alla voce che con detta merce ha maggiore analogia. e) Gli astucci e i contenitori venduti con la merce sono classificabili con la merce stessa. f) Gli imballaggi venduti separatamente sono classificabili autonomamente