Studio Violi
S.r.l.
Certificato N° 202172
Organizzazione con sistema di gestione certificato secondo la norma ISO 9001: 2008
Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza relativa ai
sistemi di gestione aziendale e consulenza di direzione.
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IL punto di vista su…
Mensile di informazione
per i CLIENTI dello STUDIO
numero 10/2011
Indice delle NOTIZIE (N)
-N1) Sicurezza sul lavoro: Il nuovo regolamento di prevenzione incendi – INDICAZIONI OPERATIVE
-N2) Sicurezza sul lavoro: La UE mette in mora l'Italia
-N3) Sicurezza sul lavoro: Valutazione dei rischi nell’uso degli autoveicoli aziendali
-N4) Sicurezza sul lavoro: INAIL, cambia il modello OT24 MAT
-N5) Privacy: dal Garante – 1) Proroga degli adempimento sugli agenti; 2) Videosorveglianza e tutela aziendale
-N6) Privacy: obbligo della PEC (posta elettronica certificata) dal 29 novembre 2011
-N7) Privacy: Censimento: niente paura per la privacy!
-N8) D.Lgs. 231/01 e sicurezza: Prima del modello 231 coerenza, formazione, controllo, appalti
-N9) Corsi Studio Violi novembre 2011, in collaborazione con Promec Azienda Speciale CCIAA Modena
Indice degli APPROFONDIMENTI (A)
-A1) D.Lgs. 231/01: Responsabilità amministrativa della Capogruppo
Indice degli EDITORIALI A PUNTATE (E)
-E1) D.Lgs. 231/01:
231/01: Cos’è la “231” /01: domande e risposte… a puntate – 2ª puntata
-E2) Sicurezza sul lavoro:
lavoro: Storia della normativa sulla sicurezza sul lavoro in Italia … a puntate – 1ª puntata
NOVEMBRE 2011 Adempimenti in scadenza e calendario eventi
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Audit sicurezza
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8
OHSAS 18001
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PEC obbligatoria
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Privacy e agenti
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PEC PER TUTTE LE AZIENDE
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Audit Privacy
24
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Audit appalti
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1° settimana
2° settimana
3° settimana
4° settimana
5° settimana
MISURE DI SICUREZZA PRIVACY AGENTI
CORSI STUDIO VIOLI
Tel. 338 6132605
Fax: 059 682304
E-mail: [email protected] [email protected]
Web: www.studiovioli.com
Skype: giorgioviolilibero
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Via per Capanna Tassone, 1156 41021 Ospitale Fanano (MO) PI/CF 02836380366 – Reg. Imp. di Modena: 02836380366 – Cap. Soc. €10.000 I.V.
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Ultim’
Ultim’ora sul Decreto Sviluppo in via
via di approvazione!
-1) Sicurezza sul lavoro: eliminato il DUVRI?
La bozza di decreto legge per lo sviluppo introduce
•
"misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria
previsti" dal d.lgs 81/08 "applicabili alle prestazioni che implichino una permanenza del lavoratore in
azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento";
•
la possibilità di effettuare la cooperazione per l'attuazione delle misure di prevenzione e il coordinamento
degli interventi di protezione e prevenzione previsti dal d.lgs 81/08, art. 26, "individuando un proprio
incaricato, in possesso di adeguata formazione, esperienza e competenza, per sovrintendere a tale
cooperazione e coordinamento" (in alternativa, ovviamente, alla redazione del documento unico di
valutazione dei rischi da interferenze, c.d. DUVRI)
•
l'obbligo di redazione del DUVRI o di designazione di un incaricato, di cui sopra, non si applica "ai servizi di
natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non sia
superiore a dieci giorni - uomo", sempre che non si sia in presenza di specifici fattori di rischio
dettagliatamente indicate (presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, ...).
-2) Privacy: eliminato il DPS?
La bozza di decreto legge per lo sviluppo prevede la soppressione del comma 1, lettera g), dell'art. 34 del
d.lgs. 196/03, che prevede l'obbligo di "tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza", il
cosiddetto DPS.
-3) D.Lgs. 231/01: sarà il Collegio Sindacale a svolgere i compiti di OdV?
La bozza di decreto legge per lo sviluppo potrebbe introdurre importanti novità anche per quanto riguarda la
responsabilità degli enti ex d.lgs 231/01.
"La modifica alla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle imprese punta ad assegnare al collegio
sindacale, al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo della gestione il compito che il decreto 231
affida all'organismo di vigilanza in assenza di previsioni statutarie specifiche".
Lo Studio di riserva la verifica della versione finale ufficiale in seguito all’approvazione del decreto e delle relative possibili
modalità di applicazione, che vi saranno illustrate nei prossimi numeri.
Notizie
-N1) Sicurezza sul lavoro: Il nuovo regolamento di prevenzione incendi – INDICAZIONI
OPERATIVE
“Meno carte, più sicurezza” è il titolo del vademecum redatto dalla Direzione centrale per la prevenzione
e la sicurezza tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile e dall’
Ufficio per la semplificazione amministrativa del Dipartimento della funzione Pubblica per divulgare le novità
in materia di procedure antincendio introdotte con l’entrata in vigore il 7 ottobre scorso del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 151/2011.
L’opuscolo sintetizza in poche righe l’introduzione delle tre categorie di rischio A,B,C per le diverse attività e le
relative procedure antincendio.
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Dedica poi a ogni categoria pagine in cui si definisce la categoria e si riporta un elenco non esaustivo della
tipologia di attività che ne fanno parte. Particolarmente efficace l’utilizzo per ogni categoria di un esempio
concreto, un caso, che viene descritto testualmente e rappresentato con uno schema illustrato che mostra
passo passo cosa deve fare l’imprenditore.
Per quanto riguarda le attività appartenenti alla categoria A a basso rischio, l’esempio quello di Gianni,
imprenditore che ha la volontà di aprire un’autorimessa. Cosa dovrà fare? Gianni può iniziare i lavori e
costruire l’autorimessa. Solo alla fine dei lavori raccoglie tutta la documentazione che attesta la conformità
della costruzione alle vigenti normative antincendio e la spedisce tramite procedura telematica al SUAP,
Sportello Unico per le Attività Produttive, allegando la SCIA, Segnalazione Certificata di Inizio Attività,
completa di sezione relativa alla prevenzione antincendio. Gianni può ora avviare l’attività. Potrà essere
soggetto a controllo a campione entro 60 giorni.
Maria vuole aprire un’attività che appartiene alla categoria a rischio medio B: un ampio locale per la vendita
al dettaglio. Che procedura dovrà seguire? Prima di iniziare i lavori Maria deve inviare ai Vigili del Fuoco
tramite SUAP l’istanza per l’esame del progetto e attenderne l’esito che sarà rilasciato entro 60 giorni. Se
l’esito è positivo Maria potrà procedere alla costruzione del punto vendita, dovrà poi raccogliere e inviare
documentazione e SCIA al SUAP, potrà quindi avviare l’attività con possibile controllo dei V.V.F. a campione
entro 60 giorni.
Paolo ha in mente di aprire un’attività che rientra nella categoria ad alto rischio C: una casa di riposo per
ospitare fino a 110 anziani. La procedura a cui si dovrà attenere prevede prima di tutto la presentazione di
istanza di esame del progetto ai V.V.F. che dovranno rilasciare parere entro 60 gg. Ottenuto esito positivo
potrà procedere con i lavori, ultimarli, raccogliere tutta la documentazione necessaria e inviarla al SUAP. La
sua attività sarà necessariamente sottoposta a controllo dei V.V.F. entro 60 giorni dall’apertura.
Dopo aver passato in rassegna i tre esempi le ultime pagine dell’opuscolo mettono in evidenza le altre novità
introdotte dal decreto tra cui alcune modifiche apportate agli elenchi delle attività soggette a controlli
antincendio; si sollecitano quindi tutti gli imprenditori a controllare nell’Allegato 2 del decreto se la propria
attività è soggetta o non soggetta a controlli e a quale categoria appartiene.
Viene sottolineata inoltre la semplificazione apportata al procedimento dall’adozione dell’invio telematico e
dall’abolizione del Registro dei controlli manutenzione informazione e formazione del personale.
L’opuscolo contiene infine informazioni sulla richiesta di rinnovo del CPI “Certificato prevenzione incendi”, di
una dichiarazione che attesta l’assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio accompagnata
da dichiarazione di tecnico abilitato che attesta l’efficienza dei dispositivi. Sul NOF, nulla osta fattibilità, parere
di massima rilasciato dal Comando provinciale V.V.F. a quelle attività a medio e alto rischio che vogliano
realizzare progetti particolarmente complessi. Il NOF potrà essere rilasciato entro 30 giorni dall’invio e a seguito
dell’esame da parte dei V.V.F. di un progetto di massima che illustri aspetti rilevanti quali, ad esempio,
ubicazione, accesso all’area e accostamento dei mezzi di soccorso, caratteristiche costruttive, sistemi di
controllo fumi, vie di esodo, impianti di rilevazione e allarme. Sulla possibilità di concordare con il Comando
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provinciale dei Vigili del Fuoco un cronoprogramma di visite in cantiere durante lo svolgimento dei lavori per
valutarne passo passo la rispondenza alle disposizioni di prevenzioni incendi.
Per scaricare il vademecum: http://www.vigilfuoco.it/aspx/download_file.aspx?id=10527
-N2) Sicurezza sul lavoro: La UE mette in mora l'Italia
L'Italia non rispetta le direttive europee in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Con una lunga e
dettagliata lettera di "messa in mora", recapitata il 30 settembre scorso al presidente del Consiglio, la
Commissione europea ha aperto un procedimento di infrazione contro l'Italia.
Facendo a pezzi, in sei punti, il Testo Unico sulla sicurezza, proprio nella parte riformata dal decreto Sacconi il 3
agosto 2009. Si scopre così che la tanto contestata norma "salva manager" è in vigore, mimetizzata dentro
una complessa ragnatela di articoli e commi, ma ancora lì nel Testo Unico.
Tutto nasce dalla petizione di un operaio metalmeccanico di Firenze. A novembre del 2009, a titolo
individuale e senza organizzazioni alle spalle, ha scritto alla Commissione europea, convinto che il decreto
appena modificato violasse alcune disposizioni dell'UE. A settembre di quest'anno, è stata decisa "la
costituzione in mora" contro l'Italia.
Per ritrovare la "salvamanager" il presupposto di partenza è che i datori di lavoro e i dirigenti possono delegare
e subdelegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 18), mantenendo comunque
l'obbligo di vigilare sul delegato. Obbligo che si considera pienamente assolto (art. 16 comma 3) in caso di
adozione e ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo. Eccolo il passaggio che ha insospettito
la Commissione. A valutare se i dirigenti abbiano correttamente vigilato e siano da ritenere non penalmente
responsabili in caso di incidente, a valutare cioè se il modello di verifica e controllo sull'operato dei delegati
alla sicurezza sia stato efficace, non è un soggetto terzo come l'Ispettorato del Lavoro, e nemmeno un giudice
in sede di accertamento penale, com'è stato fino a prima della riforma. E' un organismo paritetico (art 51),
costituito proprio da associazioni di datori di lavoro, quindi con un obiettività di giudizio quantomeno limitata.
La normativa italiana sarebbe in contrasto con la direttiva europea - si legge nella lettera di messa in mora anche per l'obbligo di disporre di una valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro per i
datori che occupano fino a 10 dipendenti e per la proroga dei termini impartiti per la redazione del
documento di valutazione dei rischi per le nuove imprese o per modifiche sostanziali apportate ad imprese
esistenti. Il Testo Unico (art 28) concede infatti al datore di lavoro ben 90 giorni dall'inizio dell'attività per
elaborare il documento sulla valutazione del rischio. Troppi, secondo la Commissione.
Le altre quattro contestazioni riguardano l'obbligo di valutazione del rischio di stress legato al lavoro,
l'applicazione della normativa su sicurezza e salute per le cooperative sociali e le organizzazioni di
volontariato della protezione civile, le disposizioni di prevenzione incendi per gli alberghi con oltre 15 posti
letto, esistenti in data aprile 1994.
Adesso il governo italiano ha due mesi di tempo per trasmettere alla Commissione le proprie osservazioni.
Dopodiché, in caso di chiarimenti non sufficienti, avrà un po' di tempo (si parla di altri due mesi) per
modificare il Testo Unico ed evitare il ricorso per inadempimento alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea,
con relative possibili e onerose sanzioni.
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-N3) Sicurezza sul lavoro: Valutazione dei rischi nell’uso degli autoveicoli aziendali
In relazione agli obblighi per la sicurezza sul lavoro è frequente che passi inosservato quello relativo
all’utilizzo di veicoli aziendali per le attività diverse da trasportatori, corrieri, società di noleggio auto con
conducente, società di distribuzione di cibi e bevande, ecc..
Non sempre capita, infatti, che vengano considerati i rischi connessi con le mansioni, ad esempio, dei
dirigenti, dei commessi, dei manutentori, ecc. che delle macchine aziendali fanno un uso frequente se non
giornaliero e normale. A questo proposito occorre ricordare che il TUS 81/2008 impone al datore di lavoro
l’obbligo di valutare, con il supporto del Servizio di prevenzione e protezione, tutti i rischi presenti nella propria
azienda associati alle varie mansioni, “ivi comprese quelle che comportano l’utilizzo di veicoli”.
Pertanto, nella valutazione dei rischi si dovranno considerare le fonti di rischio derivanti dalle condizioni del
veicolo; dalle condizioni del guidatore; dalle particolarità delle condizioni ambientali del viaggio. Cosicché,
oltre ai lavoratori sopra ricordati, gli addetti alla vigilanza e/o coordinamento di attività aziendali, i lavoratori
addetti alle consegne aziendali, i dipendenti in trasferta con mezzo proprio o dell’azienda, i dipendenti
distaccati in siti operativi diversi da quelli dell’impresa, i dipendenti che trasportano altri lavoratori sul luogo di
lavoro, devono essere tutelati adeguatamente rispetto ai danni psico-fisici di cui possono essere resi
protagonisti durante lo svolgimento delle mansioni.
Il datore di lavoro dovrà, così, adottare le specifiche misure di tutela, prima fra tutte un’idonea
formazione/informazione specifica dei dipendenti interessati (es. sull’ergonomia del posto di guida,
sull’impatto ambientale; sui sistemi informativi di localizzazione e di gestione dello stato conservativo e della
manutenzione degli autoveicoli in uso) ma anche il miglioramento continuo della scelta e della gestione del
parco mezzi, l’uso dei dispositivi di sicurezza e del rating dei test specifici (crashtest – o prova d’impatto, una
forma di collaudo distruttivo di solito eseguito per verificare la sicurezza delle automobili e dei suoi
componenti; euro NCAP – modalità di valutazione della sicurezza passiva e attiva delle automobili; spazi di
frenata in funzione della distribuzione delle masse, destinazione uso del veicolo, tipologia di trazione, ecc.).
-N4) Sicurezza sul lavoro: INAIL, cambia il modello OT24 MAT
Valorizzati gli interventi concernenti i lavoratori con tipologie di lavoro diverse dal contratto di lavoro
a tempo indeterminato, la filiera degli appalti e sub appalti, i lavoratori stranieri, e gli interventi con
valenza pluriennale. Grande rilevanza viene data alla Responsabilità Sociale d'impresa, agli SGSL e
alla selezione dei fornitori attenti alla salute e sicurezza sul lavoro.
L'INAIL fa presente che si è provveduto ad una complessiva rivisitazione della tipologia degli interventi che
consentono l'accesso all'agevolazione tariffaria, dei criteri in base ai quali si procede a concedere
l'oscillazione e conseguentemente dei contenuti della del modello OT24. Quali le linee guida degli interventi?
1) Maggiore automatismo nell'assentimento dello sconto da parte delle Unità territoriali. L'INAIL segnala che
sono stati eliminati i campi a testo libero e che non è più necessario allegare documentazione in fase di
richiesta. Unica eccezione la Sezione Altro che resta a testo libero ed è oggetto di verifica Contarp.
Per gli altri interventi si procederà esclusivamente ad una verifica successiva servendosi delle funzioni
procedurali già rilasciate in produzione (procedura verifica a campione, ad uso esclusivo delle Direzioni
Regionali).
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2) Uniformare tendenzialmente i criteri di assentimento della riduzione a quelli propri dei finanziamenti per la
prevenzione. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi
tali che la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100. Gli interventi devono essere relativi ad almeno 2
diverse sezioni, ad eccezione di quelli della sezione A dove è sufficiente selezionare un solo intervento. In
questa ottica l'intervento particolarmente rilevante è quello con punteggio pari a 100 che di per sé consente
l'accesso in automatico allo sconto.
In considerazione delle modifiche alle norme in materia di prevenzione, sono stati valorizzati gli interventi
concernenti i lavoratori con tipologie di lavoro diverse dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, la filiera
degli appalti e sub appalti, i lavoratori stranieri, e gli interventi che abbiano valenza pluriennale, fermo
restando, l'obbligo di presentazione dell'istanza ogni anno.
3) Ampio spazio è stato dato tra gli interventi particolarmente rilevanti alla Responsabilità Sociale d'impresa,
agli SGSL e alla selezione dei fornitori attenti alla salute e sicurezza sul lavoro.
-N5) Privacy: dal Garante
1) Proroga degli adempimento sugli agenti; 2) Videosorveglianza e tutela aziendale
1) il Garante della Privacy ha disposto la proroga del termine per l'adempimento delle prescrizioni di cui al
provvedimento del 15 giugno 2011, n. 230/2011, in materia di "Titolarità del trattamento di dati personali in
capo ai soggetti che si avvalgono di agenti per attività promozionali", prescrivendo che tutti i soggetti
interessati, in qualità di titolari del trattamento dei dati dei destinatari di contatti promozionali effettuati in loro
favore da soggetti esterni, adottino le misure e gli accorgimenti ivi indicati entro il 30 novembre 2011;
2) Il Garante della Privacy ha accolto un'istanza di verifica preliminare presentata da una società operante
nel settore della componentistica elettronica consentendo alla stessa di conservare, per un periodo massimo
di 90 giorni, le immagini raccolte dal sistema di videosorveglianza installato in azienda anche se
limitatamente a quelle relative ad eventi generatori di allarme e con l’obbligo di utilizzarle soltanto per finalità
di giustizia.
Preme evidenziare che la società istante già si avvaleva di un sistema di videosorveglianza, costituito da 18
telecamere, debitamente segnalate da cartelli posti, secondo quanto previsto dal Provvedimento Generale
in materia emanato dal Garante lo scorso 8 aprile 2010, prima del raggio di azione dei dispositivi ed era già
stata anche autorizzata dalla Direzione provinciale del lavoro all’installazione di detto sistema (seppure a
conservare le immagini registrate per un tempo non superiore ai due giorni). L’Authority, all’esito del
cosiddetto “prior check” (art. 17 del Codice privacy), considerato che la necessità di procedere
all'istallazione del sistema di videosorveglianza per esigenze di tutela del patrimonio aziendale era già stata
positivamente valutata dalla Direzione provinciale del lavoro e ritenute fondate le particolari ragioni poste alla
base della richiesta, non ha potuto che acconsentire. La conservazione dei dati per un periodo superiore
rispetto a quello stabilito nel Provvedimento Generale, nel caso, risulta giustificato proprio tenendo conto
delle finalità e del contesto in esame esaminato sulla base dei principi di necessità, proporzionalità, finalità e
correttezza. L’azienda dovrà, comunque, porre attenzione al rispetto dei limiti che le sono stati imposti onde
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non incorrere in un successivo provvedimento di blocco del trattamento che vanificherebbe l’importante
deroga oggi ottenuta.
-N6) Privacy: obbligo della PEC (posta elettronica certificata) dal 29 novembre 2011
Entro il 29 novembre 2011, le società già costituite alla data 29 novembre 2008 dovranno comunicare
al Registro Imprese la PEC, ossia la Posta Elettronica Certificata. E’ quanto stabilito dall’art. 16, co 6,
del DL 29 novembre 2008 n. 185.
La posta elettronica certificata (PEC) è un sistema di comunicazione simile alla posta elettronica standard,
con un protocollo speciale che aggiunge le caratteristiche di sicurezza e di certificazione della trasmissione,
che permette di avere un’efficacia giuridica equivalente alla tradizionale raccomandata cartacea con
ricevuta di ritorno o alla notifica nel caso in cui la stessa sia consentita tramite servizio postale.
Come si richiede la PEC? Il primo passo da fare è scegliere in funzione delle proprie esigenze e/o preferenze il
gestore di PEC con cui si vuole attivare la propria casella di posta. E’ possibile richiedere la PEC direttamente
ai siti governativi istituzionali (es. https://www.postacertificata.gov.it/home/index.dot che permette di
richiederla gratuitamente) oppure scegliendo uno dei numerosi servizi offerti dalle più conosciute società di
servizi informatici.
Poiché la gestione di una casella di posta elettronica certificata può essere un po’ più complicato di una
normale e-mail è consigliabile tenere separata la gestione della posta elettronica normale dalla PEC.
Dopo aver attivato la PEC occorre comunicarla al Registro delle Imprese. Devono essere comunicate anche
le eventuali modifiche o variazioni di PEC.
Per iscrivere o modificare la PEC al Registro delle Imprese è necessario disporre di firma digitale e collegarsi
all’apposita pagina del sito Infocamere – Comunica la PEC oppure tramite le funzioni semplificate di
ComunicaStarweb o con ComunicaFedra. In alternativa ci si può rivolgere al proprio consulente di fiducia.
Il mancato o ritardato adempimento potrebbe determinare l'applicazione di quanto previsto dall'art. 2630 CC:
«chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette
di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2065 euro».
-N7) Privacy: Censimento: niente paura per la privacy!
In considerazione delle tante domande che, informalmente, ci sono state poste in ordine ad una
presunta invasività della sfera privata da parte del “15° Censimento generale della popolazione e
delle abitazioni”,
sembra utile sottolineare come le rilevazioni statistiche affidate al Sistema statistico nazionale vengano svolte
nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del
diritto alla riservatezza e del diritto all’identità personale, in conformità di quanto previsto all’Allegato 3 del
Codice della Privacy. Difatti, l’Istituto, fonte di informazione statistica ufficiale, garantisce che le attività tanto
di redazione dei quesiti quanto di rilevazione, elaborazione, analisi, diffusione ed archiviazione dei dati statistici
sono condotte nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, come anche del segreto
statistico e del segreto d'ufficio (http://censimentopopolazione.istat.it/proteggiamo-dati/default.html).
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In questa sede è appena il caso di ricordare come sia precipua prerogativa dell’Istituto raccogliere ed
ulteriormente trattare i dati personali necessari per perseguire finalità di indagine statistica, in vista degli scopi
istituzionali, di rilevante interesse pubblico, che gli sono attribuiti con il D.Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989.
In un ottica di contrazione del rischio di identificazione, i dati personali sono, quindi, resi anonimi dopo la
raccolta o quando la loro disponibilità non sia più necessaria per i trattamenti statistici.
Se conservati, sono custoditi separatamente da ogni altro dato personale, salvo che ciò, in base ad un atto
motivato per iscritto, risulti impossibile in ragione delle particolari caratteristiche del trattamento o comporti un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato.
Nondimeno, gli addetti agli uffici di statistica sono soggetti alle norme in materia di segreto d'ufficio previste
dal vigente ordinamento dell'impiego civile dello Stato (Art 8, D.Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989).
In ogni caso, i dati raccolti nell'ambito di rilevazioni statistiche non possono essere esternati comunicati o diffusi
se non in forma aggregata, in modo che non se ne possa trarre alcun riferimento relativamente a persone
identificabili, e possono essere utilizzati solo per scopi statistici (Art 9, D.Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989).
Da ultimo, è da evidenziare che, pur essendo fatto obbligo a tutti i soggetti di fornire i dati richiesti, si è prevista
comunque la facoltà, in aderenza alla normativa di settore, di omettere la risposta in ordine ad alcuni quesiti
riguardanti i cosiddetti “dati sensibili”
-N8) D.Lgs.231/01 e sicurezza: Prima del modello 231 coerenza, formazione, controllo, appalti
Il gruppo di lavoro di Unindustria Pordenone che ha elaborato un documento per indirizzare verso attività
propedeutiche per la realizzazione del “modello 231”, ricorda che “partire subito con la
predisposizione del Modello nel campo della salute e sicurezza non riscontrando e affrontando
parzialmente i punti” indicati dal documento di indirizzo “non sia un’operazione consigliabile”.
1) Miglioramento nel tempo della salute e sicurezza: Le linee di indirizzo indicano che nel documento di
valutazione dei rischi deve essere presente il piano di miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
Un piano “obbligatorio ex art 2 comma 1 lettera q, art. 28 comma 2 lettera c e art. 15 comma 1 lettera t”
Decreto legislativo 81/2008. In particolare il piano “deve avere gli stessi requisiti di data certa della VDR” e non
deve riportare misure di prevenzione e protezione già obbligatorie per legge”.
2) Coerenza e sostanza della VDR: Bisogna verificare la coerenza della valutazione dei rischi. Ad esempio
verificando che mansioni o attività evidenziate nella VDR siano “denominate in maniera coerente da tutti gli
Attori ( Medico, RSPP, Risorse umane, ..)”.
E la formazione è eseguita in base alla VDR?
Infine il Medico “partecipa alla riunione annuale prevista (oltre 15 dipendenti) e visita la fabbrica una volta
all’anno almeno”?
3) Formazione: Riguardo alla formazione è bene verificare:
- che per tutti i dipendenti sia stata tenuta “una formazione d’aula coerente con la VDR”;
- che di questa formazione “vi è l’evidenza documentale? Ad esempio: firma docente, firma lavoratore,
materiale presentato, test compilati dal lavoratore”;
- che, nel caso che i rischi siano mutati, la formazione sia stata aggiornata;
- che a Dirigenti e Preposti sia stata “tenuta periodicamente una formazione d’aula adeguata coerente con i
rischi individuati dalla VDR anche per le mansioni specifiche”;
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- che alle persone che vengano assunte in Azienda (diretti o “interinali”) il primo giorno di lavoro venga
“eseguita almeno un’ora di formazione sui rischi principali di infortunio grave o mortale”. Inoltre “vengono
consegnati loro i d.p.i.? Viene effettuata la visita preassuntiva di idoneità”?
- venga distribuito, “se non già fatto precedentemente, un opuscolo informativo generale” (“la distribuzione
viene documentata da apposita ricevuta firmata dal lavoratore”?);
- già dal primo giorno di lavoro la persona viene poi “affiancata ad un lavoratore qualificato? L’
affiancamento viene documentato dalla attestazione del lavoratore e dell’addestratore”? Ed entro il primo
anno di assunzione “viene ripetuta una lezione frontale di almeno un’ora di approfondimento”?
4) Controllo delle attività: Questi alcuni elementi da verificare in merito al necessario controllo delle attività:
- riguardo agli incidenti “sono analizzate le cause di infortuni e soprattutto dei mancati infortuni? Le risultanze
sono condivise e le azioni di miglioramento vengono attuate? Vengono calcolati e diffusi i principali indici
infortunistici (frequenza e gravità) e confrontati con le medie INAIL di settore?
- viene effettuata l’attività di vigilanza e la verifica sul rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro sicuro
da parte dei lavoratori?
- viene effettuata l’attività di verifica d’efficacia sulle procedure e sulle istruzioni di lavoro sicuro
- vengono inoltre “adottati provvedimenti disciplinari in caso di violazione alla materia antinfortunistica (es.
mancato utilizzo d.p.i., dispositivi di sicurezza by passati o rimossi, procedura non seguita, …)?
- vengono rimborsate ai dipendenti le “multe” per eccesso di velocità o le consumazioni di bevande
alcoliche, tollerando in questo modo comportamenti scorretti”?
5) Gestione degli appalti e dei fornitori
Si ricorda che è necessario seguire le procedure previste dal D.Lgs. 81/2008. In particolare:
- viene verificata l’idoneità tecnico professionale delle Imprese (ad esempio mediante il certificato CCIAA,
autodichiarazione, anni di esperienza nel settore, anni di rapporto con la nostra Azienda, eventuale DURC,
assicurazione RCT/RCO). Si effettuano controlli a campione sulla regolarità dei dipendenti impiegati e sulla
formazione impartita, o su quanto richiesto dal capitolato d’appalto?
- viene fatto firmare un ordine, un contratto, un capitolato d’appalto prima del lavoro comprensivo di DUVRI
(documento unico di valutazione di rischi interferenziali)?
- l’eventuale prestito d’uso di attrezzature del Committente a favore del Appaltatore (esempio: il carroponte)
viene regolamentato in forma adeguata?
- viene condiviso un DUVRI, oppure in caso di lavori edili o riconducibili al Titolo IV del D. Lgs. 81/2008, un POS
(piano operativo di sicurezza) o un PSC (piano di sicurezza e coordinamento)?
- nel DUVRI/PSC si identificano i referenti tecnici per il committente e l’appaltatore?
- viene effettivamente eseguito il coordinamento periodico del cantiere e se ne lascia traccia? Ad esempio
annotazioni del referente tecnico, riunioni periodiche, verbali di stato avanzamento dei lavori, contestazioni in
caso di lavori eseguiti in carenza delle misure di sicurezza previste da DUVRI, POS o PSC, …
- viene evitata l’ingerenza diretta del personale dell’appaltante sulle attività dei lavoratori dell’appaltatore?
- DUVRI, POS e PSC sono congrui relativamente ai rischi effettivamente presenti? Esempio per un lavoro di
poche ore in quota dove vi è una significativa esposizione al rumore la parte relativa al rischio cadute
dall’alto è prevalente rispetto a quella del rischio ipoacusia”?
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-N9) Corsi Studio Violi novembre 2011, in collaborazione con Promec Azienda Speciale
CCIAA Modena
Sicurezza negli appalti interni per le imprese manifatturiere e di servizi: dalla gestione documentale e
delle interferenze agli ultimi pareri della magistratura.
La metodologia, i documenti e le check list (il kit in un pratico CD) per la verifica di conformità all’art. 26
D.Lgs. 81/08, comprese le tecniche e documenti di internal auditing e gli ultimi pareri della magistratura.
OHSAS 18001: 2007 e circolare 2011 Ministero del Lavoro sulla sicurezza e responsabilità penale
d’impresa.
La metodologia, i documenti e le check list (il kit in un pratico CD) per l’implementazione di un SGSL
certificabile ed esimente, conforme alla normativa e alla nuova circolare applicativa del Ministero
Implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità secondo la UNI EN ISO 9001: 2008
La metodologia, i documenti e le check list (il kit in un pratico CD) per la verifica di conformità al D.Lgs.
81/08, comprese le tecniche e documenti di internal auditing e tenendo conto della recente sentenza
Thyssen.
Audit Privacy, gestione aziendale complessiva con verifica degli adempimenti richiesti e gestione della
videosorveglianza, internet, posta elettronica, applicabilità delle recenti misure di semplificazione e di
esonero
La metodologia, i documenti e le check list (il kit in un pratico CD) per la verifica di conformità al D.Lgs.
196/03, comprese le tecniche e documenti di internal auditing e gli ultimi provvedimenti del Garante
Privacy
4 novembre
8 novembre
9 novembre
17 novembre
Approfondimenti
-A1) D.Lgs. 231/01: Responsabilità amministrativa della Capogruppo
La Corte di Cassazione, affrontando per la prima volta il tema, con sentenza n. 24583 (Sezione Quinta
Penale, Presidente R.L. Calabrese, Relatore G. Marasca, udienza del 17 novembre 2010, deposito del 20
giugno 2011) ha affermato che la società capogruppo può essere chiamata a rispondere, ai sensi del d.lgs.
n. 231 del 2001, per il reato commesso nell'ambito dell'attività di altra società del gruppo, purché nella sua
consumazione concorra una persona fisica che agisca per conto della holding perseguendo anche
l'interesse di quest'ultima: «In effetti la holding o altre società del gruppo possono rispondere ai sensi della
legge 231, ma è necessario che il soggetto che agisce per conto delle stesse concorra con il soggetto che
commette il reato; insomma non è sufficiente un generico riferimento al gruppo per affermare la
responsabilità della società ai sensi della legge 231/2001»
Editoriali a puntate
-E1) D.Lgs. 231/01:
231/01: Cos’è la “231” /01: domande e risposte… a puntate – 2ª puntata
6. IN COSA CONSISTE IL MODELLO 231?
Il Modello di organizzazione, gestione e controllo è il sistema, interno all’azienda o all’ente in genere, che
mira a impedire o contrastare la commissione dei reati sanzionati dalla 231 da parte degli amministratori o
dipendenti.
Il Modello si articola in diverse componenti, tra cui a titolo di esempio: forme di organizzazione, linee guida,
principi, procure, deleghe, processi, procedure, istruzioni, software, standard, programmi di formazione,
clausole, organi, piani, report, checklist, metodi, sanzioni, internal auditing, etc.
Alcune componenti del Modello 231 sono caratteristiche (ad esempio Organismo di Vigilanza, identificazione
e valutazione attività c.d. sensibili in quanto a rischio-reato, codifica degli obblighi informativi in favore
dell’Organismo di Vigilanza, etc.), altre non caratteristiche ed, eventualmente, esistenti in azienda
indipendentemente dai requisiti 231 (ad esempio procedure, sistema disciplinare, internal auditing, etc.).
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È preferibile che il Modello sia documentato e formalmente adottato dalla società o ente in genere. Infine è
necessario che il Modello sia concretamente in esercizio (assicurando ad esempio l’effettiva operatività di
una procedura), verificato e aggiornato periodicamente.
7. QUALI SONO I BENEFICI DEI PROGRAMMI DI CONFORMITÀ ALLA 231?
Il principale beneficio è previsto espressamente dalla stessa 231 ed è rappresentato dalla possibilità per
l’azienda o l’ente in genere che ha intrapreso un programma di conformità 231 di invocare l’esclusione o la
limitazione della propria responsabilità derivante da uno dei reati sanzionati dalla 231. Alcuni ulteriori
benefici sono:
• discendenti da altre normative e/o pronunciamenti della giurisprudenza (ad esempio in materia di delega
di funzioni in ambito salute e sicurezza sui luoghi lavori; con riferimento alla responsabilità in capo agli
amministratori per danni patrimoniali subiti dalla società in conseguenza della mancata adozione del
Modello 231);
• di natura operativa (ad esempio, maggiore chiarezza organizzativa e bilanciamento tra poteri e
responsabilità; migliore cultura dei rischi e dei controlli sulle operazioni di business e di supporto in
azienda; selezione più rigorosa e conveniente dei fornitori; documentazione e stringente approvazione
delle spese, anticipi, etc.; riduzione dei rischi di indisponibilità dei sistemi e/o dei dati e delle perdite
conseguenti; rafforzamento delle misure di sicurezza logica; miglioramento dell’affidabilità delle
comunicazioni sociali, del controllo dei soci, dei revisori e dei sindaci);
• di immagine aziendale e della sua percezione da parte dei diversi portatori di interesse e terzi.
8. QUALI SONO I COSTI DERIVANTI DAI PROGRAMMI DI CONFORMITÀ ALLA 231?
I costi dei programmi di conformità ai requisiti discendenti dal D.Lgs. 231/2001 variano in funzione della
complessità dell’azienda, del suo profilo di rischio, della preesistenza di un sistema di controllo interno, della
configurazione stessa dei Modelli 231, etc.
Non è, pertanto, possibile quantificare un costo complessivo valevole per la generalità delle aziende o,
perfino, per specifiche sotto-popolazioni: si può andare, infatti, dalle poche migliaia fino alle centinaia di
migliaia di euro. Un buon approccio sarà, infatti, quello attento alla generalità dei costi derivanti dai
programmi di conformità e non solo ai costi di set-up iniziale. Generalmente si possono identificare le
seguenti principali fasi (e relativi costi) del programma di conformità:
• set-up: sono i costi necessari per il disegno e impianto delle componenti essenziali di un Modello 231
• esercizio: questi costi (ricorrenti) misurano lo sforzo dell’ente nel suo complesso per mettere in pratica le
previsioni del Modello adottato e impiantato, assicurandone l’efficacia operativa nel tempo. Maggiore è la
complessità del Modello, maggiori sono i costi di esercizio.
• mantenimento: anche questi costi (ricorrenti) sono necessari per mettere in pratica le previsioni del
Modello e sono riferibili all’Organismo di Vigilanza.
• difesa: sono i costi eventuali connessi alla tutela dell’ente in seguito all’azione da parte della Procura di
contestazione della sua responsabilità per uno o più reati rilevanti occorsi nel suo interesse o vantaggio.
[…] segue nel prossimo numero 11/2011
-E2) Sicurezza sul lavoro:
lavoro: Storia della normativa sulla sicurezza
sicurezza sul lavoro in Italia…a
Italia…a
puntate – 1ª puntata
“L’avvento della grande industria e la formazione del capitalismo. La questione
operaia emerge in tutta la sua drammaticità sin dalla nascita del Regno d’Italia”
Nel periodo precedente l’evoluzione industriale i rapporti di lavoro avevano conservato il
carattere di relazioni tra individui. Nella prima metà del secolo XIX, l’avvento della grande
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industria e la formazione del capitalismo – a seguito della rivoluzione industriale partita dall’Inghilterra –
determinarono da un lato la divisione tra il capitale e il lavoro e dall’altro il distacco tra il lavoratore e
l’imprenditore, con conseguente rottura dell’equilibrio passato. Si delineò, quindi, quel complesso di
fenomeni politico-economici individuati nell’espressione “questione sociale”.
Nel nostro Paese la grande industria nacque dopo l’unificazione nazionale per cui la questione sociale si
manifestò con notevole ritardo rispetto agli altri Paesi europei. Le differenze sociali e i contrasti tra le classi,
connessi all’economia capitalistica, non poterono più essere ignorati dallo Stato liberale, quando la miseria in
cui versava il proletariato divenne tale da costituire una minaccia per lo stesso assetto politico instaurato e
gestito dagli stessi detentori del potere economico. Peraltro i primi interventi normativi di tutela furono
nettamente repressivi. Il Legislatore dell’epoca non intese tutelare la classe operaia diseredata, bensì
proteggere l’ordine sociale esistente contro le rivendicazioni che apparivano pericolose.
L’industrializzazione permise un notevole progresso economico, accompagnato però da un forte aumento
del costo della vita, con conseguente crescita della miseria dei prestatori d’opera i cui salari erano
insufficienti a soddisfare le più elementari esigenze di vita. Ciò porto i lavoratori all’ineluttabile necessità di
associarsi per resistere alla“dittatura contrattuale” degli imprenditori.
Intanto, dopo l’unificazione nazionale la legislazione si andava evolvendo con timide e frammentarie
iniziative. Ancora nel 1879 lo Jacini, a conclusione della sua famosa inchiesta agraria, inutilmente invocava “i
probiviri”, per risolvere le controversie tra capitale e lavoro in agricoltura. E inutile era pure l’invocazione
avanzata dalla Regia Commissione d’inchiesta sugli scioperi e i probiviri nell’industria.
I pubblici poteri, però, cominciavano ad avvertire l’urgenza di qualche intervento per assicurare più umane
condizioni di lavoro. Veniva promulgata nel 1886 la “Legge di tutela del lavoro dei fanciulli negli opifici
industriali, nelle cave e nelle miniere (L. 11 febbraio 1886, n. 3657)” che può considerarsi la prima norma, sia
nel campo del lavoro in genere che in quello della protezione dei minori in particolare, tendente a limitare lo
sfruttamento delle c.d. “mezze forze”.
Seguiva nel 1889 la riforma del codice penale, in cui si riconosceva lo sciopero anche se in via indiretta e
“per puro spirito liberale”. Nel 1893 venivano promulgate la “Legge sulla polizia delle miniere”, per tutelare
l’incolumità degli operai, e quella sui probiviri nell’industria, costituente una “magistratura speciale” che
gioverà non poco allo sviluppo di un embrionale diritto del lavoro.
Intanto, con il crescente sviluppo della civiltà industriale, con la diffusione delle macchine e delle lavorazioni
pericolose, aumentava in modo impressionante il numero degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali.
Nel 1898 il Legislatore – sulla traccia indicata dai Paesi europei più evoluti – si poneva, infine, il problema
della tutela dell’integrità fisica dei lavoratori, con la “Legge sull’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro (L. 12 marzo 1998, n. 30)”, preoccupandosi di riparare le conseguenze nefaste dell’incidente sul
lavoro.
Soltanto nel 1899 veniva assicurata la tutela della integrità fisica del prestatore d’opera con il “Regolamento
generale per la prevenzione degli infortuni (R.D. 18 giugno 1899, n. 230)”. Purtroppo restavano esclusi dalla
disciplina prevenzionistica tutto il settore del commercio, la maggior parte delle piccole imprese industriali e
l’intero settore dell’agricoltura.
[…] segue nel prossimo numero 11/2011
Voglia gradire i nostri più cordiali saluti
ing. Giorgio Violi
ing. Alberto Sant’Unione
PregandoLa di scusarci per il disturbo eventualmente arrecato, Le comunichiamo che i Suoi dati sono registrati nel Database Studio Violi srl e questo messaggio Le è stato inviato confidando che i temi trattati potessero
essere di Suo interesse. In ottemperanza alla DLgs.196/03, qualora non desiderasse più ricevere questo mensile dallo Studio Violi srl (titolare del trattamento dei dati), può comunicarcelo via mail all'indirizzo
[email protected]. Garantiamo in ogni momento il rispetto di tutti i diritti di cui all'art. 7 del DLgs.196/03.
Credits:si ringraziano le società che hanno facilitato la stesura del presente con la fornitura di parte del materiale, in particolare garante privacy, complianceaziendale, punto sicuro, ats, ipsoa, il sole24ore, tuttoambiente,
iae, quotidiano sicurezza.it. Può inoltre contare sulla ns disponibilità ad approfondire i temi qui trattati
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