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REGOLAMENTO
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REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
Documento
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
Rev.
Data
1
07.05.03
1a emissione. Approvato con deliberazione Consiglio Comunale n. 15 del 07/05/03
2
29.12.03
Modifiche e integrazioni approvate con deliberazione C.C. n. 75 del 29/12/03
3
31.05.04
Modifiche e integrazioni approvate con deliberazione C.C. n. 24 del 31/05/04
4
30.12.04
Modifiche e integrazioni approvate con deliberazione C.C. n. 72 del 30/12/04
5
01.03.07
Aggiunto articoli 67 bis e 67 ter
Integrazioni approvate con deliberazione Consiglio Comunale n. 84 del 20/12/06
6
24.05.10
Modificati articoli 61 e 66 e aggiunto art. 66 bis. Approvati con deliberazione
Consiglio Comunale n. 27 del 24/05/2010 esecutiva in data 19/06/2010.
7
Oggetto della revisione
13.03.2012 Inserito l’art. 66-ter e aggiornata la tabella A. Approvato con deliberazione Consiglio
Comunale n. 27 del 21/03/2012 esecutiva in data 02/05/2012.
Redazione
R. Ferrua
F.to Ferrua
Controllo
Approvazione
B.Armone Caruso
F.to Armone Caruso
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INDICE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Disciplina della Polizia Urbana - Finalità
Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana
Concessioni ed autorizzazioni. Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni e
le concessioni previste dal presente Regolamento
CAPO II
SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO
Sezione I - Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale
Art. 4
Art. 5
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Comportamenti vietati
Altre attività vietate
Nettezza del suolo e dell'abitato
Rifiuti
Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
Divieto di lavatura, riparazione e sosta prolungata dei veicoli su aree pubbliche
Sgombero della neve
Sezione II - Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale
Art. 11
Art. 12
Art. 13
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
Art. 18
Art. 19
Art. 19 bis
Art. 19 ter
Art. 19 quater
Art. 19 quinquies
Art. 19 sexies
Art. 19 septies
Art. 20
Manutenzione degli edifici e delle facciate
Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
Manutenzione di aree di pubblico transito
Terreni confinanti col suolo pubblico
Tende su facciate di edifici
Ornamento esterno ai fabbricati
Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
Spolveramento di panni, tappeti e suppellettili
Collocamento di cartelli ed iscrizioni: disposizioni di carattere generale
Ubicazione di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi lungo le strade e le fasce di
pertinenza e dimensioni
Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi
Pubblicità negli impianti di distribuzione carburante e nelle aree di parcheggio
Disciplina speciale per servizi e comunicazioni di pubblica utilità
Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti
Obblighi del titolare dell’autorizzazione
Collocamento di targhe o lapidei commemorative
Sezione III - Disposizioni particolari di salvaguardia del verde
Art. 21
Art. 22
Viali e giardini pubblici
Disposizioni sul verde privato
CAPO III
QUIETE PUBBLICA
Art. 23
Art. 24
Art. 25
Art. 26
Esercizio di mestieri, arti ed industrie
Impianto di macchinari
Sorgenti sonore interne agli edifici
Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni
REGOLAMENTO
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Art. 27
Art. 28
Art. 29
Art. 30
Art. 31
Art. 32
Art. 33
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Rumori nei locali pubblici e privati
Uso di strumenti sonori
Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori
Saracinesche
Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie
Dispositivi acustici antifurto
Camper Roulottes - Caravan - Attività di campeggio
CAPO IV
NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI
Art. 34
Art. 35
Art. 36
Art. 37
Art. 38
Art. 39
Art. 40
Art. 41
Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45
Art. 46
Art. 47
Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili
Requisiti dei depositi e dei locali di vendita dei combustibili
Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati
Fucine e forni
Uso di fiamma libera - Accensione falò
Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
Strumenti da taglio
Trasporto di acque gasate e di seltz
Segnalazione e riparazione di opere in costruzione
Materiale di demolizione
Insegne, persiane, vetrate di finestre
Ripari ai pozzi, cisterne e simili
Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi
CAPO V
DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI
Art. 48
Art. 49
Venditori e suonatori ambulanti
Addetti al trasporto bagagli
CAPO VI
CORTEI E MANIFESTAZIONI
Art. 50
Art. 51
Stemma del comune
Cortei, cortei funebri, processioni, manifestazioni
CAPO VII
MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI
Art. 52
Art. 53
Art. 54
Art. 55
Art. 56
Art. 57
Art. 58
Art. 59
Tutela degli animali domestici
Protezione della fauna selvatica
Disposizioni riguardanti gli animali
Animali pericolosi
Mantenimento dei cani
Trasporto di animali su mezzi pubblici
Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni - Animali molesti
Animali liberi
CAPO VIII
DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMMERCIO IN ATTUAZIONE DEL D.LGS. 114/98 E
NORMATIVA DELLA REGIONE PIEMONTE
Art. 60
Pubblicità dei prezzi
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Art. 61
Art. 62
Art. 63
Art. 64
Art. 65
Art. 66
Art. 66 bis
Art. 66 ter
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Disposizioni a tutela dei beni culturali e ambientali
Consumo di prodotti alimentari nei negozi di vicinato
Orario di apertura e chiusura
Vendite di liquidazione
Vendite di fine stagione o saldi
Vendite promozionali
Attività svolta dai Gruppi di Acquisto Solidale su spazi ed aree pubbliche
Requisiti obbligatori per avviare attività da parte di cittadini stranieri
CAPO IX
SANZIONI E DISPOSIZIONI PER I SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE
Art. 67
Art. 67 bis
Art. 67 ter
Art. 68
Art. 69
Art. 70
Art. 70 bis
Accertamento delle violazioni e sanzioni
Servizi di pubblico interesse
Requisiti igienici e di sicurezza dei locali da adibire a servizio di telecomunicazioni
accessibili al pubblico
Rimessa in pristino ed esecuzioni d'ufficio
Sequestro e custodia di cose
Sospensione delle concessioni e delle autorizzazioni
Copertura e rimozione dei mezzi, impianti o strutture di divulgazione abusivi
CAPO X
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 71
Art. 72
Abrogazioni di disposizioni
Entrata in vigore
ALLEGATO A - Sanzioni
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CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Disciplina della Polizia Urbana – Finalità
1. La Polizia Urbana è disciplinata dal presente regolamento e dalle altre norme speciali ad essa attinenti la
cui efficacia si estende a tutto il territorio comunale.
2. Essa attende alla tutela dell'integrità del pubblico demanio comunale e del patrimonio dell’ente e a quella
di un decoroso svolgimento della vita cittadina, garantendo la libertà dei singoli dal libero arbitrio di
altri, contribuendo alla sicurezza dei cittadini e sovrintendendo al buon andamento della comunità,
disciplinando l'attività e il comportamento dei cittadini.
3. Le norme del regolamento di Polizia Urbana per gli spazi e luoghi pubblici sono estese agli spazi e
luoghi privati soggetti a servitù di pubblico uso ed aperti al pubblico, compresi i portici, i canali ed i
fossi fiancheggianti le strade, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio, le facciate degli edifici
e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati.
Art. 2
Vigilanza per l'applicazione delle norme di Polizia Urbana
1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli appartenenti
al Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica
competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari
delle Unità Sanitarie Locali, e a quanti altri soggetti previsti dalle leggi regionali.
2. Il personale del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono,
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere
informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici
descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica, ai sensi dell'art. 13 della legge 689/81, quando
ciò' sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della
individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza
limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.
4. Il Sindaco può ordinare visite od ispezioni nelle botteghe, luoghi di smercio, magazzini e locali dove
esistono commestibili o bevande destinate alla vendita, o strumenti che servono alla pesatura, misura,
manipolazione, formazione e cottura; può ordinare, nei limiti stabiliti dalla legge e secondo le prescritte
garanzie, sequestri provvisori o definifivi di cose cadenti in contravvenzione, la distruzione di sostanze
insolubili, la soppressione di animali pericolosi, l’esecuzione di opere a carico di privati, la sospensione
di lavori in corso, la riparazione di manufatti, che contrastino con disposizioni regolamentari o con ordini
impartiti dalle Autorità.
5. La contestazione di ogni violazione, oltre le sanzioni specifiche , importa come conseguenza l’obbligo di
cessare immediatamente il fatto abusivo e di procedere al ripristino delle cose, ovvero all’esecuzione
dell’opera o al compimento degli atti che siano stati omessi.
6. Nel caso che l’atto abusivo produca ingombro su suolo pubblico e pericolo alla persona, l’Agente che ha
contestato la violazione, provvederà mediante l’ausilio dei competenti uffici, ove non provveda subito il
contravvenuto, alla eliminazione dell’ingombro o del pericolo, restando le spese a carico del
contravvenuto stesso.
7. Quando il contravventore non sia identificabile all’atto dell’accertamento della contravvenzione perché
sprovvisto di documenti idonei oppure ricusi di dare le proprie generalità o ci sia grave e fondato
sospetto di simulazione, gli agenti operanti dovranno accompagnarlo al Comando Polizia Municipale per
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gli accertamenti del caso.
8. E’ vietato ostacolare o disturbare in qualsiasi modo le operazioni di servizio degli agenti della vigilanza
urbana.
Art. 3
Concessioni e autorizzazioni - Disposizioni di carattere generale per le autorizzazioni e le concessioni
previste dal presente Regolamento
1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od
autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al
Sindaco.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare
ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all’attività' che si intende esercitare, sia ritenuta
necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni
specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale
documentazione debba corredarla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via
generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede
immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo
termine per la presentazione.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in
forma scritta.
5. Le concessioni e le autorizzazioni possono essere rinnovate, ove nulla osti ; il rinnovo deve essere
espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare
della concessione o della autorizzazione.
6. L’Autorità Amministrativa competente può revocare in qualunque momento, con provvedimento
motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle
disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo
impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.
7. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento,
saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
a) personalmente al titolare;
b) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni
permesse e di tenere sollevato il Comune, concedente, da qualsiasi azione intentata da terzi per il
fatto della concessione data;
d) con facoltà all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero
necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici
concessi senza obbligo di corrispondere alcuna indennità e compenso;
e) con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento nel caso di abuso.
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CAPO II
SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO
Sezione I - Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale
Art. 4
Comportamenti vietati
1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:
a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o
gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel
rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo
autorizzati;
b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, di edifici privati;
c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per
giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse,
dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o
comunque a pubblica utilità;
d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché
legarsi o incatenarsi ad essi;
e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui
proprietà;
f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i
marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sè
o per gli altri o procurare danni;
g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il
limite di età stabilito con ordinanza ;
h) abrogato
i)
gettare nelle fontane e vasche pubbliche pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida;
valersi dell’acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso all’uso
personale sul posto, né attingerla con tubi od altri espedienti ; bagnarsi, lavarsi o effettuare altre
operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con
qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche. Compiere presso fontane pubbliche o comunque
sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
l)
sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando
intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
m) spostare, manomettere, rompere, insudiciare o incendiare i contenitori dei rifiuti;
n) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente
esistenti, nonchè versarvi solidi o liquidi;
o) ostruire gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonchè impedire
l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
p) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al
pubblico decoro, o che possano recare molestia, disguido, raccapriccio o incomodo alle persone, o in
ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori
dai luoghi a ciò destinati;
q) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi pubblici;
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r) sparare mortaretti o altri simili apparecchi;
s) accendere fuochi nei giardini privati in centro abitato.
Art. 5
Altre attività vietate
1.
A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di
situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.
L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è
subordinato alla autorizzazione;
b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di oggetti ingombranti e fatiscenti, rifiuti o altri
simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano
rimossi nel più breve tempo possibile;
c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via
pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile
che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
d) procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando
stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato.
Art. 6
Nettezza del suolo e dell'abitato
1. Fatta salva l’applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre
qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi
od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o
sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a
più persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture
collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla
costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due
metri.
3. Disposizioni per i commercianti su aree pubbliche ed esercenti mestieri girovaghi :
a) è proibito ai venditori su aree pubbliche, ai raccoglitori e incettatori di stracci, carta e simili, di
gettare o abbandonare sul suolo pubblico alcun residuo o rifiuto di qualsiasi natura;
b) alle persone di cui sopra o ad altri è vietato accendere fuochi;
c) il prodotto del lavaggio dei banchi ittici deve essere smaltito nelle apposite caditoie, onde evitare che
cadendo al suolo emani odori sgradevoli.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una
propria attività, anche temporanea.
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o
ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale
l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il
ripristino della pulizia.
6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento
della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
7. Disposizioni riguardanti i negozi e le botteghe:
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a) è proibito ai titolari di negozi, di esercizi, di bar e simili esistenti al piano terreno, spargere o
accumulare sulle pavimentazioni dei portici, delle vie, delle piazze e marciapiedi le immondizie e
rifiuti provenienti dalle loro botteghe:
b) i cartoni e gli imballaggi, privati delle parti in plastica e/o polistirolo, debitamente legati e piegati
vanno posti all’esterno dell’esercizio nei giorni e nelle ore stabilite da apposita ordinanza.
8. I proprietari o amministratori o conduttori di stabili o edifici a qualunque scopo destinati, hanno l'obbligo
di provvedere, secondo le rispettive competenze, alla pulizia costante dei portici, cortili, scale e ogni
altro simile accessorio o pertinenza degli edifici, per il tratto di rispettiva pertinenza, fatta salva la
possibilita' per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
9. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate in conformità del Regolamento
edilizio, hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti
che su di esse siano stati depositati.
10. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla
pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni da depositare chiusi
nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
11. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o
detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a
tale scopo istituiti.
Art. 7
Rifiuti
1. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei
contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore
dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici
devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.
2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne
impediscano la corretta chiusura, nè depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
3. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali
è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali
contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli
per i quali sono stati predisposti.
4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non
devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, nè in altro luogo destinato al
conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda
preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di
raccolta differenziata.
5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o
industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in
conformità a quanto disposto dalla legge.
6. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti
da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle
discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
7. Oltre alle prescrizioni di cui all’art. 6, comma 11, è vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo
di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o
comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.
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Art. 8
Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti
1. È vietata la produzione e diffusione entro il perimetro del centro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla
pubblica salute ovvero che risultino nauseanti per la comunità.
2. Oltre quanto previsto dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, l’Autorità
amministrativa competente potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà
richiedere, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su
parere dei competenti uffici, la sospensione dell'attività inquisita.
3. E vietato ai conducenti di veicoli a motore di provarne, nelle pubbliche strade o nelle aree private,
comprese nel centro abitato, il relativo funzionamento, accelerando eccessivamente o spingendo il
motore a tutto gas.
4. Nelle vie dell’abitato l’arresto prolungato dei veicoli a motore deve avvenire a motore spento. Si intende
prolungato l’arresto eccedente i 120”, che non sia giustificato da validi motivi.
5. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano in caso di arresto ai semafori, in incroci ove
il traffico è regolato manualmente dagli Agenti preposti o per cause di forza maggiore.
Art. 9
Divieto di lavatura, riparazione e sosta prolungata dei veicoli su aree pubbliche
1. È proibito in luoghi pubblici o aperti al pubblico, il lavaggio di veicoli e simili.
2. Sono altresì vietate in luoghi pubblici o aperti al pubblico le riparazioni dei veicoli e simili, salvo quelle
di piccola entità o determinate da forza maggiore o caso fortuito.
3. In caso di prolungata sosta su suolo pubblico di veicoli, qualora questi diventino indecorosi nonché
ricettacoli di rifiuti vari, ne potrà essere disposta la rimozione onde consentire il lavaggio del suolo e
l’eventuale disinfezione.
4. Le spese sostenute saranno addebitate al proprietario del mezzo.
Art. 10
Sgombero della neve
1. I proprietari e i conduttori di case hanno l'obbligo solidale di provvedere allo sgombero della neve dai
marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati non appena sia cessato di nevicare e di rompere e coprire
con materiale adatto antisdrucciolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettare e spandervi sopra
acqua che possa congelarsi.
2. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da cortili nonché da tetti, terrazze,
balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo
pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite
delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela,
non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle
operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale, il
quale impartisce le direttive del caso.
3. Gli obblighi di cui sopra incombono altresì in via solidale ai proprietari di negozi, di esercizi, di bar e
simili esistenti al piano terreno.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in
perfetto stato di efficienza.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di
segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
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6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.
Sezione II - Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale
Art. 11
Manutenzione degli edifici e delle facciate
1. I proprietari dei caseggiati devono mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei
negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale. In modo particolare dovranno
essere curate le inferriate dei giardini e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.
2. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su
vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato
di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o al
rifacimento delle coloriture, ed almeno ogni sette anni a quelle degli ambienti porticati e delle gallerie. In
subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli
elementi accessori e complementari.
3. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui
al comma 2, l’Autorità amministrativa competente, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei
competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in
conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
4. E fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, o ad imbiancatura in genere,
di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
5. I proprietari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
Uguali obblighi incombono ai proprietari d'insegne.
6. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente
regolamento edilizio e norme di attuazione del PRGC.
7. I proprietari dei fabbricati hanno, inoltre, l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il
fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza e altezza.
8. E’ vietato apporre o disegnare scritti, segni o figure, come pure insudiciare, macchiare, tingere con
bombolette spray, colori, vernici o altri materiali, i muri degli edifici e le porte esterne, i monumenti ed i
manufatti pubblici, nonché qualsiasi altro arredo urbano.
9. L’autorità amministrativa competente disporrà per la immediata cancellazione a spese del trasgressore.
10. Qualora si ravvisino più gravi estremi si procederà ai sensi della legge penale.
Art. 12
Manutenzione dei tetti, dei cornicioni e dei canali di gronda negli edifici
1. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere mantenuti in buono stato e
convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o altro materiale.
2. E’ fatto obbligo ai proprietari di edifici di impedire gocciolamento di acqua o neve dai tetti o dai canali
di gronda su suolo pubblico, a causa di intasamento o rottura di grondaie e canali di gronda.
3. In caso di non ottemperanza ad eventuali prescrizioni, dettate dall’Ufficio Tecnico comunale per la
manutenzione, i lavori potranno essere eseguiti d’ufficio con rivalsa delle spese.
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Art. 13
Manutenzione di aree di pubblico transito
1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento o griglie o telai dei portici o marciapiedi di
proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparato a cura e
spese del proprietario il quale deve, comunque, segnalare il guasto all'Autorità comunale.
2. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul luogo pubblico.
Art. 14
Terreni confinanti col suolo pubblico
1. I proprietari dei terreni confinanti col suolo pubblico, nel centro abitato, dovranno recingere solidamente
la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre.
2. La stessa disposizione potrà essere estesa dal Autorità amministrativa competente anche a qualunque
altra zona del territorio comunale, quando ciò sia necessario alla sicurezza, al decoro e alla morale o sia
necessario nel pubblico interesse.
3. La recinzione deve realizzarsi, fatte salve le autorizzazioni del caso, con muratura, cancellata o altre
difese stabilmente infisse al suolo e di aspetto decoroso.
4. E’ comunque assolutamente vietato di effettuare le recinzioni con filo di ferro spinato o con altri
materiali che possano costituire pericolo per i passanti.
Art. 15
Tende su facciate di edifici
1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme speciali, in ogni edificio è fatto divieto di collocare sulle facciate
che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e
caratteristiche disomogenee tra loro.
2. La possibilità di collocare tende su facciate di cui sopra e la loro tipologia fatte salve le prescrizioni
dell’Autorità comunale devono essere stabilite dall'assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia
prevista, dalla maggioranza della proprietà.
3. La collocazione di tende trasparenti in materiale plastico di qualsivoglia colore sulle facciate di cui sopra
non è, comunque, consentita se non rientra in un progetto unitario preventivamente autorizzato
dall'ufficio comunale competente.
4. In occasione della richiesta dell'autorizzazione per la tinteggiatura della facciata in base al piano
comunale del colore, deve essere contestualmente indicata la tipologia delle tende, decisa in base al
precedente 2° comma.
5. L’autorità comunale con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse
architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al 1°
comma ovvero essa è subordinata all'autorizzazione dell'Autorità Comunale o al rispetto di specifiche
prescrizioni.
6. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a
livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale.
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Art. 16
Ornamento esterno ai fabbricati
1. Gli oggetti di ornamento e arredo urbano posti all’interno del centro abitato e ricadenti su suolo pubblico
(come vasi da fiori, gabbie da uccelli, sostegni di tende, ombrelloni da sole, ecc.), devono essere
preventivamente autorizzati e quindi opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.
Art. 17
Lavatura ed esposizione di biancheria e panni
1. La lavatura della biancheria, e simili non è permessa fuori dei locali e recinti privati.
2. L’autorità amministrativa competente, con propria ordinanza, può stabilire per determinate vie o zone
della città il divieto di sciorinare, distendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori
dalle finestre, sui terrazzi e poggioli nelle ore diurne o per l’intera giornata.
Art. 18
Spolveramento di panni, tappeti e suppellettili
1. È vietato scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche
vie e piazze, panni, tappeti od altri oggetti simili.
2. Nei cortili ed anditi interni lo sbattere e spolverare sarà consentito dalle ore 8 sino alle ore 10 del
mattino.
3. E’ rigorosamente vietato sbattere o spazzolare tappeti, panni ed altri oggetti sui pianerottoli e lungo le
scale di abitazione.
4. Le operazioni che sono consentite dal presente articolo dovranno effettuarsi, comunque, in modo da non
recare disturbo al vicinato ed al pubblico, né arrecare inconvenienti igienici agli inquilini dei piani
sottostanti.
Art. 19
Collocamento di cartelli e iscrizioni - Disposizioni di carattere generale
1. Salve le norme dei regolamenti sulla pubblicità e pubbliche affissioni, di quello edilizio, del Codice della
Strada e del Piano Generale degli impianti, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque
specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è
subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela dell'estetica cittadina, della
bellezza panoramica e del rispetto dell'arte e della storicità dei luoghi.
2. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale,
non sarà di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per
caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte, o, comunque, in modo tale che
armonizzi col carattere artistico del fabbricato e secondo la normativa vigente.
3. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti di avvisi od, in genere, di
qualunque mezzo di pubblicità.
4. In prossimità o lungo le strade, sia su aree pubbliche che private, purché il messaggio pubblicitario sia
percepibile dai luoghi anzidetti, è vietato collocare insegne, preinsegne, cartelli, manifesti, impianti di
pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, che per dimensioni, forma,
colori, disegno e ubicazione ovvero, a causa dell'eccessiva quantità di messaggi, determinano:
a) confusione con la segnaletica stradale;
b) difficoltà di comprensione o riduzione di visibilità o efficacia della medesima segnaletica;
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c) disturbo visivo o distrazione agli utenti della strada con conseguente pericolo per la sicurezza della
circolazione;
d) contrasto o, comunque, lesione nella percezione estetica dello stato o delle caratteristiche
panoramiche, storico-ambientali o naturali dei luoghi;
e) barriere architettoniche od intralci per la circolazione degli invalidi.
5. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rinfrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità
luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è
vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.
6. E' vietata l'installazione di preinsegne e di impianti fissi per le affissioni dirette di manifesti, da parte di
privati, su aree private o su beni immobili privati se il messaggio pubblicitario è percepibile da luogo
pubblico o aperto al pubblico
7. La collocazione di impianti di preinsegne e di cartelli pubblicitari su suolo pubblico (marciapiedi, piste
ciclabili, ecc..) non deve in alcun modo ostacolare la libera circolazione dei pedoni e dei ciclisti o
comunque interferire con le aree e gli spazi di circolazione a loro destinati. In tali casi può essere
consentita l'installazione solo se posizionati parallelamente al senso di marcia dei veicoli.
8. La collocazione di insegne di esercizio è vietata sui parapetti di balconi e dentro le luci delle finestre.
Tale collocazione è consentita sulle facciate, a tetto o su pensile in edifici destinati a funzioni di carattere
industriale, artigianale, commerciale, direzionale e del terziario.
9. Sono vietati l’abbinamento o l’interferenza di qualsiasi forma di pubblicità con i segnali stradali.
10. Le insegne di esercizio, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, escluse le preinsegne, non possono
contenere, a completamento del massaggio pubblicitario, elementi grafico pittorici di indicazione
direzionale stradale (es. frecce di orientamento), ancorché, finalizzati alla pubblicizzazione direzionale
della sede ove si esercita una determinata attività, né recare scritte del tipo ALT!, STOP!, svolta a destra,
fermati a 100 m, ecc..; in quanto possono ingannare o distrarre l’automobilista, o comunque generare
confusione con la segnaletica stradale.
11. Eventuali deroghe potranno essere concesse solo per farmacie, ambulatori, posti di pronto soccorso
ecc…
Art. 19 bis
Ubicazione di cartelli, insegne di esercizio ed altri mezzi lungo le strade e le fasce di pertinenza e
dimensioni
1. Fermo restando quanto prescritto dall’articolo 19, lungo o in prossimità delle strade, fuori e dentro i
centri abitati, è consentita, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del DPR 495/92, l’affissione di manifesti
esclusivamente sugli appositi supporti.
2. Il posizionamento dei cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati e
dai tratti di strade extraurbane per i quali, in considerazione di particolari situazioni di carattere non
transitorio, è imposto un limite di velocità non superiore ai 50 km/h, salvo in casi specifici previsti ai
successivi commi, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l’installazione, deve essere
autorizzato ed effettuato nel rispetto delle seguenti distanze minime:
a) m 3 dal limite della carreggiata;
b) m 100 dagli altri cartelli mezzi pubblicitari;
c) m 250 prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
d) m 150 dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione;
e) m 150 prima dei segnali di indicazione;
f) m 100 dopo i segnali di indicazione;
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g) m 100 dal punto di tangenza delle curve come definite dall’art.3, comma 1, punto 20), del Codice
della Strada;
h) m 250 prima delle intersezioni;
i) m 100 dopo le intersezioni;
j) m 200 dagli imbocchi delle gallerie.
Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. Nel caso in cui lateralmente alla sede
stradale e in corrispondenza del luogo in cui viene chiesto il posizionamento di cartelli, di insegne di
esercizio o di altri mezzi pubblicitari, già esistano a distanza inferiore a 3 m dalla carreggiata, costruzioni
fisse, muri, filari di alberi, di altezza non inferiore a m 3, è ammesso il posizionamento stesso in
allineamento con la costruzione fissa, con il muro e con i tronchi degli alberi. I cartelli, le insegne di
esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali
stradali entro lo spazio di avvistamento.
3. Il posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari fuori dai centri
abitati, lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l’installazione, è comunque vietato nei
seguenti punti:
a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che
risultano comprese tra carreggiate contigue;
b) in corrispondenza delle intersezioni;
c) lungo le curve come definite all’art. 3, comma 1, punto 20), del Codice della Strada e su tutta l’area
compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a
45°;
e) in corrispondenza di raccordi verticali concavi e convessi segnalati;
f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di
segnalamento.
4. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari è vietato in tutti i punti
indicati al comma 3, e, ove consentito dal presente Regolamento, esso è autorizzato ed effettuato, di
norma, nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall’art.
23, comma 6, del Codice della Strada:
a) 50 m, lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere, prima dei segnali stradali
di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
b) 30 m, lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti
semaforici e delle intersezioni;
c) 25 m dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di
pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e la intersezioni;
d) 100 m dagli imbocchi delle gallerie.
E’ consentita la deroga, all’interno dei centri abitati, all’applicazione del divieto di cui al comma 3 lettera
a), limitatamente alle pertinenze di esercizio che risultano comprese tra le carreggiate contigue e che
hanno una larghezza superiore a 4 m. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari da ubicare sul lato della sede
stradale devono avere sia il bordo verticale interno sia il palo o i pali di sostegno ad una distanza non
inferiore a quella individuata nella tabella sotto riportata:
TIPO STRADA
come definito dall’art. 2 del Codice della Strada
D
E
F
Distanza dal ciglio del marciapiede o
dal bordo esterno dalla banchina (m)
2
1
0,30
Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. I cartelli, le insegne di esercizio e gli
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altri mezzi di pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo
spazio di avvistamento.
5. Le norme di cui ai commi 2 e 4, e quella di cui al comma 3, lett c) non si applicano per le insegne di
esercizio collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli ed in aderenza a fabbricati o, fuori i
centri abitati, ad una distanza non inferiore a 3 m dal limite della carreggiata semprechè siano rispettate
le disposizioni dell’art.19 del presente Regolamento.
6. Le distanze indicate ai commi 2 e 4, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, per il
posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, all’interno dei centri abitati devono essere le
seguenti:
Descrizione dei luoghi
Distanza dal limite della carreggiata
Distanza (m)
0,30
Distanza da punto di tangenza delle curve come definite dall'art. 3 c.1 , punto 20 del
C.d.S
15
Distanza lungo le strade sopra indicate prima delle intersezioni, ad eccezione di casi
particolari in cui ci sia la presenza di un'area di sosta esterna alla carreggiata stradale,
opportunamente delimitata con segnaletica orizzontale, dove l'impianto potrà essere
collocato all'interno della stessa in senso parallelo al senso di marcia
30
Distanza lungo le strade sopra indicate dopo le intersezioni, ad eccezione di casi
particolari in cui ci sia la presenza di un'area di sosta esterna alla carreggiata stradale,
opportunamente delimitata con segnaletica orizzontale, dove l'impianto potrà essere
collocato all'interno della stessa in senso parallelo al senso di marcia
25
Le limitazioni sopra riportate non si applicano altresì alle transenne parapedonali, ai cartelli e agli
impianti affissionali collocati parallelamente ai sensi di marcia dei veicoli ed in aderenza ai fabbricati.
In caso di necessità, il Comune può concedere deroghe alle distanze minime, previo parere del
Comando Polizia Municipale, purchè ciò non contrasti con la circolazione stradale e gli strumenti
urbanistici (art. 23 C.d.S).
7. Entro i centri abitati le distanze di cui al comma 4 non si applicano per gli impianti fissi per le affissioni
collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e ad una distanza dalla carreggiata non
inferiore a 0,30 m.
8. Fuori dai centri abitati, ad una distanza, prima delle intersezioni, non superiore a 500 m, è ammesso il
posizionamento di preinsegne in deroga alle distanze minime stabilite dal comma 2, lettere b), c), d), e),
f) ed h). In tal caso, le preinsegne possono essere posizionate ad una distanza minima prima dei segnali
stradali pari allo spazio di avvistamento previsto per essi e, dopo i segnali stradali, pari al 50% dello
stesso spazio. Rispetto agli altri cartelli o mezzi pubblicitari è rispettata una distanza minima di 100 m.
9. Fuori e dentro i centri abitati è vietata la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari a messaggio
variabile, aventi un periodo di variabilità inferiore a 5 minuti in posizione trasversale a senso di marcia
dei veicoli. Entro i centri abitati è consentito un periodo di variabilità inferiore a 5 minuti unicamente per
i messaggi riportanti informazioni di interesse utile alla sicurezza e alla regolamentazione della
circolazione stradale.
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DIMENSIONI MASSIME DEI CARTELLI E DELLE INSEGNE DI ESERCIZIO
Tipo di mezzo
Centro abitato
INSEGNA
D’ESERCIZIO
Bandiera
Fuori centro Abitato
Parallela al senso di
Perpendicolare al senso di
marcia o aderenza
marcia
fabbricato
6 m²
20 m²
4 m²
10 m² con limite
Frontale
6 m²
20 m² (1)
10% Spf (2)
10 m² con limite
Tetto e pensilina
6 m²
20 m² (1)
10% Spf (2)
Facciata
10% Spf (3)
6 m²
20 m² (1)
Palina
6 m² *
6 m²
6 m²
Impianti di insegne
12 m²
6 m²
12 m²
CARTELLO
18 m²
6 m²
6 m²
(1) Qualora la superficie di ciascuna facciata dell’edificio ove ha sede l’attività sia superiore a 100 m², è
possibile incrementare la superficie dell’insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie di
facciata eccedente 100 m², fino al limite di 50 m²
(2) Superficie massima di ogni insegna di esercizio, nel rispetto del limite di percentuale massima della
superficie utilizzabile per la collocazione dei mezzi pubblicitari Smp rispetto alla superficie del prospetto
del fabbricato Spf pari a: Smp = 10% Spf
(3) Superficie massima dell’insegna/e di esercizio (Smp) da collocare su un prospetto in funzione della
superficie del medesimo pari a : Smp = 10% Spf
Nel centro Storico prevalgono le disposizioni della relativa Disciplina particolareggiata
DIMENSIONI MASSIME DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI
Centro abitato
MEZZI PUBBLICITARI
MANIFESTO
TARGHE DI ESERCIZIO
TARGHE PUBBLICITARIE
BACHECA
IMPIANTI A MESSAGGIO
VARIABILE
STRISCIONE (*)
STENDARDO
VETROFANIA
TENDA
PREINSEGNA
cm 40 x 25
cm 50 x 50
mq 1,00
m² 18
Fuori centro Abitato
Parallela al senso di
Perpendicolare al senso di
marcia o aderenza
marcia
fabbricato
Dimensione UNI mq. 0,70 x 1,00
cm 40 x 25
cm 40 x 25
cm 50 x 50
cm 50 x 50
mq 1,00
mq 1,00
m² 6
cm (L.S. x 100)
m² 6
m² 10
m² 6
m² 4
m² 4
cm 125 x 25
cm 125 x 25
(*) L.S. larghezza strada
cm 125 x 25
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Art. 19 ter
Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi
1. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce
propria o per luce indiretta, posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità della strade dove ne è
consentita l’installazione, non possono avere luce nè intermittente, nè intensità luminosa superiore a 150
candele per metro quadrato, o che, comunque, provochi abbagliamento.
2. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio o gli altri mezzi pubblicitari luminosi hanno una
sagoma regolare che in ogni caso non deve generare confusione con la segnaletica stradale. Particolare
cautela è adottata nell’uso dei colori, specialmente del rosso e del verde, e del loro abbinamento, al fine
di non generare confusione con la segnaletica luminosa specialmente in corrispondenza e in prossimità
delle intersezioni. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse inferiore a 300 mt.,
fuori dai centri abitati, è vietato l’uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle
insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di 15 m. dal bordo della carreggiata,
salvo motivata deroga da parte dell’ente concedente l’autorizzazione.
3. La croce luminosa è consentita esclusivamente per indicare farmacie, ambulatori e posti di pronto
soccorso.
4. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, per l’installazione di nuove croci per la
segnalazione delle farmacie, in conformità a quanto praticato nei Paesi della Comunità Europea, è
consentito l'utilizzo della croce verde luminosa.
5. Le sorgenti luminose, i cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce
propria o per luce indiretta, nei centri abitati, lungo o in prossimità della strade dove ne è consentita
l’installazione, non possono avere luce nè intermittente, nè di intensità luminosa superiore a 150 candele
per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento. Nei centri abitati, nel caso di intersezioni
semaforizzate, i suddetti mezzi pubblicitari e le sorgenti luminose non possono essere posizionati in
senso trasversale rispetto all’asse della carreggiata e comunque ad una distanza dalle stesse inferiore a
quella sotto tabellata. E’ vietato l’uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle
insegne di esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a una distanza dal bordo della carreggiata
inferiore a quella sotto riportata in funzione del tipo di strada, salvo motivata deroga da parte dell’ente
concedente l’autorizzazione.
TIPO STRADA URBANA
come definito dall’art. 2 del
Codice della Strada
D
E
F
Distanza dal bordo della
carreggiata
D car < (m)
15
10
10
Distanza da intersezione
semaforizzata
D int < (m)
300
200
150
Art. 19 quater
Pubblicità negli impianti di distribuzione carburante e nelle aree di parcheggio
1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio
e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni
di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi strade di tipo C, D, E ed F, e il 3% delle stesse aree se
trattasi strade di tipo A e B, sempre gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie
di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. In assenza di classificazione delle
strade si applicano le disposizione dell'art.2, comma 8 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del
C.D.S.. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi
pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione di servizio o l'area di
parcheggio. All'interno dei centri abitati è consentita l'installazione di un'insegna di esercizio o marchio
per l'individuazione dell'area di distribuzione carburanti. La proiezione a terra del mezzo pubblicitario
non deve ricadere in alcun modo sul suolo pubblico e la struttura di sostegno deve essere infissa nell'area
privata o data in concessione. La suddetta disposizione si applica anche per il collocamento di un
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ulteriore manufatto, se disgiunto dall'insegna, recante l'indicazione dei prezzi dei carburanti. Altri
messaggi (ad esempio: Self Service, Diesel, Benzina verde etc.), devono trovare collocazione in
allineamento verticale all'impianto relativo all'insegna oppure a quello contenente i prezzi delle benzine.
2. Fuori dai centri abitati l'autorizzazione viene rilasciata nel rispetto delle norme del C.D.S. e del relativo
regolamento.
3. I mezzi pubblicitari a carattere permanente di contenuto diverso da quanto sopra previsto devono essere
posizionati ad almeno 3 metri dal confine di proprietà o concesso e sono soggetti alle prescrizioni del
C.D.S. e relativo regolamento.
4. I cartelli autoportanti non luminosi di modeste dimensioni, riportanti le indicazioni "Aperto - Chiuso",
vanno di regola esposti all'interno dell'area di esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti, privata
o data in concessione. Possono essere collocati anche su suolo pubblico, senza che vi sia intralcio alla
normale circolazione sia pedonale che veicolare, solo nel caso in cui la esposizione sul suolo del
distributore non ne consenta la perfetta visualizzazione da parte dell'utente. Il cartello sul suolo pubblico
deve essere, comunque, posizionato nelle immediate vicinanze del distributore. L'esposizione di forme
pubblicitarie a tempo determinato, "temporanee", deve trovare collocazione totalmente all'interno
dell'area di distribuzione carburanti, con divieto di ancoraggio a manufatti preesistenti sul fronte strada,
quali insegne, prezziari pali della pubblica illuminazione, alberi e nel rispetto delle norme del C.D.S. e
del relativo reg..
Art. 19 quinquies
Disciplina speciale per servizi e comunicazioni di pubblica utilità
1. Per soddisfare esigenze di comunicazione ed informazione di pubblica utilità alla cittadinanza la Giunta
Comunale può approvare uno speciale progetto di collocazione di mezzi pubblicitari su elementi e
strumenti di arredo urbano.
2. Il progetto speciale può derogare a limiti e vincoli posti da norme legislative o regolamenti e strumenti
programmatori vigenti.
3. All’interno dei centri abitati, limitatamente alla strada di tipo E e F, come definite dall’art. 2 del Codice
della Strada, per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, il Comune ha la facoltà di concedere
deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e altri mezzi
pubblicitari, nonchè a quelle relative ai limiti dimensionali che il Comune stabilisce secondo la
competenza assegnata dal Codice della Strada, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione
stradale.
4. Le deroghe sono stabilite con le procedure di cui al precedente comma 1.
Art. 19 sexies
Disciplina della distribuzione di volantini, opuscoli e altri simili oggetti
1. A tutela del decoro del contesto urbano nelle strade, nelle piazze, nei giardini e nei parchi comunali e, in
generale, negli spazi pubblici o aperti al pubblico, sono vietati il lancio e la diffusione non regolata di
volantini pubblicitari, opuscoli o altro materiale divulgativo di qualunque materiale.
2. Gli opuscoli, i volantini ed altri materiali divulgativi sono distribuiti soltanto mediante consegna
individuale a mano alle persone o mediante diffusione con prelevamento da appositi contenitori, la cui
collocazione sul suolo pubblico è autorizzata dall'Amministrazione con specifici provvedimenti.
3. La libera distribuzione di volantini è comunque ammessa, previa comunicazione all'ufficio competente,
per motivi di pubblico interesse, in circostanze eccezionali e straordinarie, da parte di Amministrazioni
Pubbliche, di enti pubblici o di soggetti gestori di servizi pubblici al fine effettuare comunicazioni
urgenti o particolari rivolte alla cittadinanza.
4. I soggetti che, nell'esercizio delle attività di distribuzione di materiale pubblicitario, violino le
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disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 con azioni comportanti la diffusione indiscriminata di
opuscoli, volantini ed altri simili materiali divulgativi, anche mediante collocazione degli stessi presso
accessi ad abitazioni private ed esercizi pubblici, nonché con diffusione indiscriminata senza consegna
individuale, sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria.
5. I soggetti committenti la distribuzione di materiale pubblicitario mediante consegna di volantini,
opuscoli e simili materiali divulgativi vigilano affinché tali strumenti siano diffusi nel rispetto di quanto
previsto dai precedenti commi 1 e 2.
6. Qualora siano rilevate azioni di promozione pubblicitaria condotte per conto di un soggetto di cui al
precedente comma 5 in violazione delle disposizioni del presente articolo e risultino evidenti da parte
degli stessi l'omessa vigilanza o la sollecitazione ad azioni di distribuzione indiscriminata dei volantini,
degli opuscoli o di simili materiali divulgativi, i medesimi sono considerati responsabili in solido delle
violazioni commesse ai sensi dell'art. 6 della Legge 24/11/1981, n. 689.
Art. 19 septies
Obblighi del titolare dell’autorizzazione
1. E’ fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione di:
a) verificare il buono stato di conservazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi
pubblicitari e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon
mantenimento;
b) adempire, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dal Comune al momento del rilascio
dell’autorizzazione o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
c) procedere alla rimozione in caso di decadenza o revoca dell’autorizzazione o di insussistenza delle
condizioni di sicurezza previste all’atto dell’installazione o di motivata richiesta da parte del
Comune;
d) conservare presso la sede dell’attività in cui sono stati installati i mezzi pubblicitari l’originale
dell’autorizzazione rilasciata ed esibirla a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
2. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, fermo restando il disposto dell’art. 55, comma 1,
primo capoverso del DPR 495/92, dovrà essere saldamente fissata una targhetta metallica, posta in
posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
1) Amministrazione che rilascia l’autorizzazione: Comune di Mondovì;
2) soggetto titolare;
3) numero di autorizzazione;
4) progressione chilometrica del punto di installazione;
5) data di scadenza dell’autorizzazione
3. La targhetta di cui al comma 2 deve essere sostituita in caso di deterioramento della stessa nonché ad
ogni rinnovo dell’autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa
riportati.
4. È fatto obbligo al titolare dell’autorizzazione, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici,
nonché di striscioni, locandine e stendardi, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore
successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per cui il cui svolgimento sono stati
autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e il preesistente grado di aderenza delle superfici
stradali.
Art. 20
Collocamento di targhe o lapidi commemorative
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1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo vie, sulle piazze o, comunque, in
altri luoghi aperti al pubblico è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Autorità comunale, salva
l'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento al riguardo. A questo scopo dovranno sempre
venir presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e
quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.
2. L'Autorità comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.
Sezione III - Disposizioni particolari di salvaguardia del verde
Art. 21
Viali e giardini pubblici
1. Nei parchi e giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole o nei viali alberati, è vietato :
a) introdursi nelle parti riservate ai soli pedoni, con veicoli in genere, compresi i velocipedi, carretti,
cavalli od altri animali eccettuati i cani, i quali devono essere sempre tenuti a guinzaglio e se di taglia
medio-grande con museruola;
b) recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi dell'acqua e rigagnoli;
c) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante ;
d) circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione ;
e) calpestare le aiuole fiorite od erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemte sulle panche o sedie;
f) guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti,
scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie,
frutti, infiggere chiodi;
g) collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici
luoghi;
h) dedicarsi a giochi che possono recare molestia pericolo o danno alle persone o che siano stati
espressamente vietati dalla autorità;
i) svolgere competizioni sportive nei viali o giardini pubblici, salvo autorizzazione;
l) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato il
limite di età stabilito con ordinanza.
2. Fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dal Codice della Strada, è consentito ai bambini, l'uso dei
tricicli, piccole biciclette provviste di rotelline laterali posteriori stabilizzatrici, automobiline a pedale o
di altri giocattoli che non arrechino disturbo o danno a persone o cose.
Art. 22
Disposizioni sul verde privato
1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà
private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade o piazze aperte al pubblico
transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i
proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che
sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade
aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta
sezione, può compromettere la visibilità e cosi' costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo
delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni
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tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente
regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla
sede stradale.
4. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di
mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
5. Per quanto previsto ai commi 1-2-3, non provvedendovi i proprietari, interverrà l’Amministrazione
Comunale con l’addebito di eventuali spese a carico dei proprietari medesimi.
CAPO III
QUIETE PUBBLICA
Art. 23
Esercizio dei mestieri, arti ed industrie
1. Non è consentita l'attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati.
2. Chi esercita un'arte, mestiere o industria o esegue lavori con l'uso di strumenti meccanici deve comunque
evitare disturbo alla pubblica e privata quiete.
3. Salva speciale autorizzazione dell’Autorità amministrativa competente, è vietato esercitare mestieri che
siano causa di disturbo o rumore superiore ai limiti previsti dalle leggi vigenti dalle ore 12.30 alle ore
14.30 e dalle ore 20 alle ore 7.
4. Comunque, nella vicinanza di ospedali, case di riposo, di scuole, di istituti di educazione, chiese, uffici
pubblici, ecc. è assolutamente vietato l'esercizio di mestieri o attività qualsiasi che rechino disturbo,
salvo casi di necessità contingente da autorizzarsi di volta in volta.
5. L’autorità amministrativa competente può ordinare maggiori limitazioni, se i rumori od il disturbo
possono recare particolare molestia.
6. I servizi tecnici competenti, su reclamo degli interessati o d’ufficio, accertano la natura dei rumori e
promuovono i necessari provvedimenti dellAutorità amministrativa competente, perché le industrie e le
attività rumorose eliminino i rumori stessi o riducano l'orario di lavoro.
7. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza delle attività di cui trattasi con il rispetto
dovuto alla pubblica quiete, l'Autorità comunale può vietare l'esercizio dell'arte, dell'industria e dei
mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco delle attività o mestieri stessi. Queste norme limitatrici valgono
anche per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze ritenute nocive.
Art. 24
Impianto di macchinari
1. Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad
attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei
provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché
le domande di licenza o di autorizzazione all’esercizio di attività produttive devono contenere una
dettagliata documentazione di previsione di impatto acustico.
2. La domanda di licenza o utilizzazione all’esercizio delle attività di cui al comma precedente del presente
articolo, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli determinati ai sensi di
legge, deve contenere le indicazioni delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore
causate dall’attività e dagli impianti.
3. La relativa documentazione deve essere inviata all’ufficio competente per l’ambiente del Comune ai fini
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del rilascio del relativo nullaosta.
4. Il permesso sarà revocato quando:
a) si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
b) non siano state osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
c) siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto.
5. Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagantesi nell'aria o nei muri o
in altro qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni o scuotimenti o ripercussioni in genere.
Art. 25
Sorgenti sonore interne agli edifici
1. Le sorgenti sonore interne agli edifici si distinguono in:
a) servizi a funzionamento discontinuo, quali gli ascensori, gli scarichi idraulici, i bagni, i servizi
igienici e la rubinetteria;
b) servizi a funzionamento continuo, quali impianti di riscaldamento, condizionamento e aerazione.
2. La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici non deve superare i limiti previsti dalle leggi vigenti.
3. Negli appartamenti di case destinate ad abitazioni civile, potranno essere usati motori per uso domestico
come lucidatori, aspirapolvere, ventilatori, macchine da cucire e simili.
4. I lucidatori, i ventilatori e gli altri apparecchi che, azionati, producano rumori o vibrazioni che si
avvertano specie nelle ore notturne, non potranno farsi funzionare prima delle ore 8.00 e dopo le ore
21.00.
Art. 26
Funzionamento di apparecchiature nelle abitazioni
1. Nelle abitazioni, potranno esser usati apparecchi che producano rumore o vibrazioni di limitata entità e
tali da non arrecare disturbo al vicinato.
2. L'Autorità comunale ha facoltà di prescrivere limitazioni nei casi particolari.
3. L’uso di strumenti musicali e simili deve essere sempre moderato sì da non recare molestia ai vicini. È
comunque vietato l’uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9.
4. Non sono in ogni caso tollerati dalle ore 22.00 alle ore 06.00, rumori di livello tale da determinare,
nell’interno delle abitazioni, sia a finestre aperte che chiuse, letture sugli apparecchi appositi di
numerazione di intensità del rumore superiori ai limiti previsti dalle leggi vigenti rispetto ai “rumori di
fondo” della zona.
5. Si intende per ”rumori di fondo” la rumorosità dovuta alla normale attività del nucleo abitato ove
avviene la misurazione con esclusione degli impianti o macchine da controllare (aspirapolvere, macchine
da cucire, etc.).
6. La stessa tolleranza massima è stabilita anche rispetto al rumore di fondo notturno nelle ore del riposo,
dalle 22.00 alle 06.00.
Art. 27
Rumori nei locali pubblici e privati
1. Nei locali pubblici e privati è vietato produrre o lasciare produrre rumori o suoni di qualsiasi specie che
possano recare, comunque, disturbo ai vicini.
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2. Il livello di pressione sonora nei luoghi di intrattenimento danzante, ivi compresi i circoli privati a ciò
abilitati, o di pubblico spettacolo, in ambito chiuso o aperto non deve superare i valori previsti dalla
normativa vigente in materia.
3. I limiti di cui al comma precedente sono riferiti al tempo di funzionamento dell’impianto elettroacustico
di diffusione sonora nel periodo di apertura al pubblico.
4. Al gestore dei luoghi di cui sopra è fatto obbligo:
a) del rispetto dei livelli di pressione sonora previsti;
b) di dotarsi di sistema di registrazione del livello di pressione sonora all’interno dei locali;
c) di dotarsi di sistema di controllo automatico del livello pressione sonora all’interno dei locali.
5. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico
spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari
delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi
od altri giochi leciti è fatto obbligo di vigilare affinchè, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino
comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
6. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui ai commi precedenti e
comunque devono assicurare che i locali nei quali si svolge l’attività siano strutturati in modo tale da non
consentire ai suoni e rumori di essere uditi all’esterno tra le ore 21.00e le ore 9.00.
Art. 28
Uso di strumenti sonori
1. È vietato l'uso di sirene o di altri strumenti sonori. Negli stabilimenti industriali l'uso delle sirene è
consentito per la segnalazione dell'orario di inizio e di cessazione del lavoro.
2. In ogni caso, l’Autorità amministrativa competente, tenuto conto delle circostanze, ha facoltà di
disciplinare l'uso degli strumenti o macchine che emanino suoni e rumori dalle pubbliche strade e che,
per la loro insistenza e tonalità, siano tali da arrecare inconvenienti o disturbi al riposo od al lavoro dei
cittadini.
3. E’ autorizzata dal Comando di Polizia Municipale la pubblicità fonica, soggetta al pagamento di
specifica imposta, con le seguenti limitazioni:
a) gli altoparlanti devono, in ogni caso, essere usati a volume moderato e comunque il loro livello
sonoro non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati da apposito decreto
ministeriale;
b) è fatto divieto di emissioni sonore nelle vicinanze di ospedali, case di riposo, scuole, luoghi di culto
nonché nelle vie del centro urbano di larghezza inferiore a tre metri;
c) i veicoli devono mantenere una velocità adeguata alla necessità del traffico e comunque tale da non
recare intralcio al normale scorrimento dello stesso;
d) la pubblicità fonica fuori dai centri abitati è consentita dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00
alle ore 18.00; nei centri abitati devono essere escluse le emissioni nelle cosiddette “ore di punta“ e,
pertanto, nei giorni feriali esse possono essere consentite tra le ore 9.00 e le ore 12.00 e tra le 16.00 e
le 17.00.
e) nei giorni festivi possono essere diffusi unicamente messaggi di pubblico interesse, disposti
dall’autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco, nonché messaggi di candidati a cariche pubbliche,
per tutto il tempo della campagna elettorale con previa autorizzazione.
4. È fatto divieto alla concessionaria pubblica e ai concessionari privati per la radiodiffusione sonora e
televisiva di trasmettere sigle e messaggi pubblicitari con potenza sonora superiore a quella ordinaria dei
programmi.
5. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni previste da apposita normativa.
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6. Chi effettua la pubblicità fonica deve sempre avere al seguito l’autorizzazione e la ricevuta di pagamento
dell’imposta.
Art. 29
Carico, scarico e trasporto merci che causano rumori
1. Dalle ore 21 alle ore 7, all’interno del centro abitato, le operazioni di carico e scarico merci, derrate, ecc.,
che possano arrecare pregiudizio alla quiete pubblica e privata non possono avvenire se non con previa
autorizzazione e devono effettuarsi con estrema cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.
Art. 30
Saracinesche
1. In qualsiasi ora del giorno ed in modo particolare dalle ore 21.00 alle ore 7.00 la chiusura e l’apertura di
porte e saracinesche deve essere effettuata con le cautele necessarie per evitare qualsiasi disturbo alla
quiete pubblica.
2. E’ fatto obbligo altresì ai proprietari e locatari dei locali chiusi mediante saracinesche di mantenere
queste ultime decorasamente ed i loro accessori in ottimo stato di manutenzione, al fine di ridurre al
minimo il rumore in caso di uso.
Art. 31
Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie
1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte.
2. Sono fatte salve dal presente articolo le manifestazioni autorizzate dall’Autorità Amministrativa.
Art. 32
Dispositivi acustici antifurto
1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia
stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico
non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata
complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma precedente vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in
abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso,
superare i quindici minuti primi.
Art. 33
Camper Roulottes – Caravan - Attività di campeggio
1. La sosta di camper, caravan, roulottes e l’attività di campeggio in generale, non è consentita non
essendovi aree opportunamente attrezzate sul territorio comunale ; dal presente divieto sono esclusi i casi
di calamità.
2. Le soste potranno essere consentite esclusivamente negli spazi di volta in volta autorizzati e
igienicamente attrezzarti dall’Autorità Comunale, quando servano come abitazione a persone che
facciano parte di parchi divertimento autorizzati.
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CAPO IV
NORME DI SICUREZZA NEGLI ABITATI
Art. 34
Sostanze liquide esplosive, infiammabili e combustibili
1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione vigente e dalle norme speciali in materia, è
vietato tenere nell'abitato materiali esplodenti, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta
vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti, senza autorizzazione dell'Autorità.
2. Agli effetti del presente articolo sono considerati combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la
legna da ardere, carboni ed oli combustibili, ecc..., anche il legname in opera, fieno, paglia, carta,
cartoni, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da
imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati.
Art. 35
Requisiti dei depositi e dei locali di vendita di combustibili
1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione vigente e dalle norme speciali in materia, i
depositi ed i luoghi di vendita di combustibili, solidi, liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con
ingresso dalla pubblica via o dal cortile.
2. Di norma, i depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal
centro abitato.
3. Per i depositi e magazzini di minore entità può essere consentita l'attivazione, previa autorizzazione,
anche nell'interno dell'abitato e i locali dovranno essere provvisti di fitta rete metallica alle finestre e
coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibile, o resi resistenti al fuoco con
efficaci rivestimenti, oltre a rispettare i requisiti di legge.
4. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione devono essere opportunamente riparate.
Art. 36
Detenzione di combustibili in case di abitazione od altri edifici
1. Nei sotterranei di case di abitazione sarà concessa la sola detenzione di combustibili strettamente
necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane,
pasticcerie o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al
fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.
2. E’ vietato costituire ammassi di legname, materiale da imballaggio di carta straccia e simili.
3. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono
ricavate canne fumarie.
4. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti e vetri
e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito di incentivi infiammabili.
5. Nei solai sono vietati depositi di combustibili o di qualsiasi altra materia di facile combustione.
6. Nelle scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali
facilmente combustibili, materiali di imballaggio, casse o altri ingombri che ostacolino il passaggio alle
persone.
7. Come norma di prevenzione antincendio dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
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a) le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate nel rispetto delle prescrizioni tecniche
contenute nella Norma UNI-CIG 7131 del 1999;
b) le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature, dovranno essere protette con guaina
metallica aperta verso l'esterno o chiusa ermeticamente verso l'interno;
c) le tubazioni dovranno essere munite di rubinetti di intercettazione del flusso ed aver giunto flessibile
di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura
e all'azione del gas di produzione chimica. Le aggiunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione sia
all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare fuga di gas
e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
d) per evitare la fuoriuscita del gas o di petroli liquefatti, in caso di spegnimento della fiamma, dovranno
essere applicati adatti dispositivi di sicurezza che ne interrompono il flusso.
Art. 37
Accatastamento di legno e di altro materiale infiammabile nei cortili e scantinati
1. È vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due
lati, legno, carta, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le opportune
cautele.
Art. 38
Fucine e forni
1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, non si possono
attivare forni o fucine senza autorizzazione dell’Autorità amministrativa competente, il quale, caso per
caso, stabilirà le precauzioni e le previdenze, che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo
d'incendio.
2. Le fucine dei fabbri, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che
deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.
3. I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso, devono essere difesi con
una seconda volta in materiale idoneo.
Art. 39
Uso di fiamma libera - Accensione falò
1. È assolutamente vietato:
a) l'uso di fiamme libere per la ricerca di fughe di gas anche se in luoghi aperti;
b) riscaldare la cera naturale e artificiale, specialmente se in miscela con acquaragia, sopra fiamma
libera o focolare; tale riscaldamento dovrà essere fatto a bagnomaria con acqua calda;
c) fornire di alcol, petroli e benzine le lampade e i fornelli, mentre sono accesi od in vicinanze di
fiamme libere.
2. Su tutto il territorio comunale chiunque proceda all’accensione di fuochi deve usare le necessarie
cautele, utilizzando spazi vuoti previamente ripuliti da ogni materiale infiammabile, formando opportuni
ripari per impedire dispersioni delle braci o di scintille e curando la completa estinzione del fuoco prima
di abbandonare il sito.
3. Dal 1° novembre al 30 aprile è comunque vietata in tutti i terreni boscati o cespugliati, ed entro i 100
metri da essi, l’accensione di fuochi o l’esecuzione di operazioni che possano creare possibilità di
incendio.
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4. Nei campi e nei boschi è vietato dare fuoco alle stoppie prima del 15 agosto e ad una distanza inferiore ai
100 metri da case, edifici, siepi, piantagioni, mucchi di paglia, di fieno e simili, o da depositi di materiali
infiammabili o combustibili.
5. Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo e nei modi previsti, devono essere adottate tutte le
cautele necessarie alla difesa della proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistervi con l’aiuto di
quante altre persone siano necessarie.
6. E’ analogamente vietato dare fuoco alle stoppie od accendere comunque fuochi nelle vicinanze di linee
ferroviarie senza adottare le cautele necessarie alla difesa della sede ferroviaria e delle sue pertinenze.
7. Chi scopre un incendio è tenuto a darne immediato avviso all’autorità (Carabinieri, Polizia, Corpo
Forestale dello Stato, Vigili del Fuoco).
8. In caso di incendio nessuno può rifiutarsi di prestare quei servizi e soccorsi di cui fosse richiesto dalle
competenti autorità.
Art. 40
Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali
1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi
infiammabili, fuochi artificiali, petardi, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
2. E’ pure proibito gettare in qualsiasi luogo di pubblico passaggio, fiammiferi od altri oggetti accesi.
Art. 41
Strumenti da taglio
1. E’ vietato attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio o di ferri
acuminati non opportunamente smontati, o protetti alle estremità con opportuni ripari, allo scopo di
impedire il pericolo di danno ai passanti.
2. E’in ogni caso vietato esporre fuori dalle vetrine falci e strumenti taglienti.
Art. 42
Trasporto di acque gasate e di seltz
1. I veicoli per il trasporto di sifoni con acqua di seltz o simili, devono essere coperti con robusta e
sufficiente ampia rete metallica o con copertone avente gli stessi requisiti ad evitare qualsiasi pregiudizio
alla pubblica incolumità, per il caso di accidentali esplosioni dei recipienti trasportati.
Art. 43
Segnalazione e riparazione di opere in costruzione
1. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli e
di pedoni, deve adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e
mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte. Deve provvedere a rendere visibile, sia di
giorno che di notte, il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli.
2. I ponteggi di servizio dei cantieri edili dovranno essere costruiti solidamente e secondo quanto stabilito
in materia, a doppia impalcatura; il ponte di lavoro sarà cinto in modo da impedire che possa cadere
materiale qualsiasi.
Art. 44
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Materiale di demolizione
1. È proibito gettare in basso sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che
dall'interno di fabbricati, i materiali di demolizione od altro, salvo speciale permesso scritto dell’Autorità
Amministrativa che stabilirà, di volta in volta, le cautele necessarie.
Art. 45
Insegne, persiane, vetrate di finestre
1. Le insegne, le persiane e le vetrate delle finestre devono essere bene e solidamente assicurate. Le
persiane, che insistono sulla pubblica via, quando aperte, devono essere stabilmente fermate al muro
mediante un fisso e sicuro congegno di ferro od altro idoneo mezzo.
Art. 46
Ripari ai pozzi, cisterne e simili
1. I pozzi, le cisterne e simili devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello
ermeticamente chiuso ed altri ripari atti e capaci di impedire che vi cadano persone, animali, oggetti e
materiali qualsiasi.
Art. 47
Illuminazione dei portici, delle scale e degli anditi
1. I portici, le scale, gli anditi dei caseggiati e di qualsiasi edificio privato e tutte le località private di libero
accesso al pubblico, nessuna eccettuata, dovranno essere, nelle ore notturne, convenientemente
illuminati. Ove non siano illuminati dovranno essere chiusi per la notte .
CAPO V - DISPOSIZIONI PER I MESTIERI GIROVAGHI
Art. 48
Venditori e suonatori ambulanti
1. Tutte le persone di cui al presente articolo devono sospendere l’attività nel seguente orario: dalle ore 13
alle ore 15 e dalle ore 19 alle ore 8, salvo diversa autorizzazione
2. I suonatori ambulanti, anche se regolarmente autorizzati, non possono suonare nei pressi di scuole,
chiese, caserme, ospedali, uffici pubblici od in altri luoghi dove possono costituire disturbo per chi
lavora, studia od è ammalato.
3. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simile, devono
munirsi delle prescritte autorizzazioni e debbono attenersi alle disposizioni che saranno loro impartite,
anche verbalmente, dalla Polizia Municipale.
4. Ai venditori, dovunque autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce e di fare uso di mezzi
sonori o di altri sistemi arrecanti molestia.
Art. 49
Addetti al trasporto bagagli
1. Gli addetti al servizio del trasporto bagagli, di servizio all'interno della stazione ferroviaria, dovranno
vestire decentemente e portare un berretto uniforme con la indicazione "portabagagli".
2. Saranno soggetti a tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, quando prestino servizio
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all'esterno della ferrovia.
CAPO VI - CORTEI E MANIFESTAZIONI
Art. 50
Stemma del Comune
3. È vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali, senza
autorizzazione.
Art. 51
Cortei - Cortei funebri - Processioni – Manifestazioni
1. I cortei, i cortei funebri, le processioni dovranno rispettare le eventuali particolari disposizioni
dell'Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo dove il corteo deve
essere sciolto; nel caso di pericolo per l’incolumità delle persone, potranno essere vietati.
2. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o di autoveicoli,
dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e
comunque non in contrasto con la segnaletica vigente nel Comune.
CAPO VII - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI
Art. 52
Tutela degli animali domestici
1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di
provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare e lasciare incustoditi animali domestici.
3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio facendo uso della bicicletta o di qualsiasi altro
veicolo.
Art. 53
Protezione della fauna selvatica
1. Fermo restando quanto disposto dall’art. 21, lett. c), del Regolamento, il divieto di procurare pericolo o
molestie alla fauna, sia stanziale sia migrante, deve intendersi esteso a tutto il territorio comunale.
2. E’ fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a
tutela delle stesse.
3. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni
di pericolo o di raccapriccio per terzi.
Art. 54
Disposizioni riguardanti gli animali
1. È vietato tosare, ferrare, strigliare, lavare animali sul suolo pubblico o aperto al pubblico passaggio.
2. Per lo smaltimento delle carcasse animali si procederà nel seguente modo:
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quando si tratti di animali di piccola taglia o di affezione si seguirà quanto previsto dai regolamenti
comunali;
quando si tratti di animali di grossa taglia conferendoli alle imprese specializzate.
3. Il tutto dovrà avvenire comunque sotto la supervisione dei veterinari della competente A.S.L.
4. Fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti è fatto divieto di abbandonare su suolo pubblico alimenti
ed i relativi contenitori destinati all’alimentazione delle colonie feline.
5. Su suolo pubblico o aperto al pubblico è sempre e comunque vietato alimentare i volatili e abbandonare
alimenti ed i relativi contenitori all’uopo destinati.
6. È vietato il foraggiamento degli animali in luoghi pubblici, aperti al pubblico o, comunque, di pubblico
transito, fatta eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali.
7. Salvo quanto è disposto dalla legge sanitaria e dal regolamento locale d’igiene, oltre che dal Codice della
Strada, è vietato lasciar vagare entro l'abitato qualsiasi specie di animale da cortile e da stalla, come pure
tenere nei luoghi pubblici od aperti al pubblico nelle terrazze, nei poggioli e cortili, gli animali di cui
sopra con o senza gabbione. Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal Sindaco che ne stabilirà i
limiti e le condizioni, limitatamente alle frazioni e borghi prevalentemente rurali.
8. Il transito di gruppi di animali potrà essere effettuato sotto adeguata custodia e previa autorizzazione
dell'Autorità Comunale, che indicherà le strade da percorrere e le modalità da adottare.
9. E’ vietato abbandonare animali all’interno dell’abitacolo dei veicoli in sosta.
10. Allo scopo di garantire il benessere degli animali sono vietati spettacoli, gare e rappresentazioni
pubbliche o private che comportano loro maltrattamenti o sevizie.
11. È vietato detenere animali che non si possono adattare alla cattività.
12. È vietato detenere animali da affezione in numero o condizioni tali da causare problemi di natura
igienica o sanitaria, ovvero da recare pregiudizio al benessere degli animali stessi.
13. È vietato condurre cani nelle chiese, cimiteri, teatri, arene, luoghi destinati a funzioni religiose o a
pubblici spettacoli e nei pubblici esercizi, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone inabili.
Art. 55
Animali pericolosi
1. Tutti gli animali che costituiscono pericolo per l'incolumità dei cittadini non potranno essere introdotti in
città se non trasportati su idonei veicoli e con ogni precauzione atta ad impedirne la fuga ed ogni pericolo
di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve per raggiungere i luoghi di destinazione.
Art. 56
Mantenimento dei cani
1. Ferme restando le disposizioni del Regolamento Veterinario per la profilassi della rabbia, a tutela della
incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti al guinzaglio e, se di taglia grossa o
media o di indole mordace, anche muniti di museruola.
2. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio pubblico rispondono i proprietari.
3. È fatto obbligo altresì ai conduttori dei cani di evitare che essi sporchino il suolo pubblico e di
provvedere, altrimenti, a rimuovere gli escrementi con idonea attrezzatura e depositarli nei pubblici
raccoglitori dei rifiuti solidi o se presenti negli appositi raccoglitori.
4. Agli stessi conduttori è fatto obbligo di mostrare, su richiesta degli Agenti preposti ai controlli, idonea
attrezzatura di cui al comma precedente, che dovrà sempre essere portata in luoghi pubblici ogni
qualvolta si condurranno animali domestici, ed il tatuaggio dell’animale.
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5. Il Sindaco può comunque vietare, nonostante l’osservanza di tutte le precedenti prescrizioni, la
conduzione di animali domestici in determinate zone o luoghi della città.
6. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano
persone inabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
7. I cani vaganti non tatuati catturati, se non considerati pericolosi dall’autorità sanitaria, non possono
essere soppressi e devono essere immediatamente tatuati; se non reclamati entro il termine di 60 gg.
possono essere ceduti a privati o ad associazioni protezionistiche, previo trattamento profilattico contro
la rabbia, l’echinococcosi e altre malattie trasmissibili.
8. I cani vaganti catturati, regolarmente tatuati, sono restituiti al proprietario o al detentore.
9. Sono a carico dell'eventuale proprietario reclamante tutte le spese del mantenimento oltre il pagamento
della sanzione pecuniaria.
10. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più
particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.
Art. 57
Trasporto di animali su mezzi pubblici
1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato
dall'azienda che esercita il servizio.
Art. 58
Detenzione di cani o altri animali nelle abitazioni - Animali molesti
1. È vietata, nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini,
cortili e giardini, di cani o di altri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti e
prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete.
2. I cani da guardia, dovranno essere tenuti in modo da non aggredire o mordere chicchessia.
3. Nel caso sopraddetto, gli Agenti di Polizia Municipale, oltre ad accertare la trasgressione a carico del
proprietario o del detentore, lo diffideranno ad attenersi in futuro alle disposizioni di cui sopra e, se del
caso, a ricercare ogni possibile rimedio atto ad evitare che l'animale rechi disturbo.
Art. 59
Animali liberi
1. L’autorità Amministrativa competente con propria ordinanza può disporre misure di cattura e
monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante
sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.
CAPO VIII - DISPOSIZIONI RELATIVE AL COMMERCIO IN ATTUAZIONE DEL D.LGS.
114/98 E NORMATIVA DELLA REGIONE PIEMONTE
Art. 60
Pubblicità dei prezzi
1. Per tutti i prodotti esposti, per la vendita al dettaglio, nei luoghi indicati all'art. 14, comma 1, dal D.Lgs.
n. 114/98, deve essere indicato il prezzo di vendita al pubblico con chiara indicazione numerica in
moneta corrente.
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2. La pubblicizzazione del prezzo può avvenire con l'uso del mezzo ritenuto più idoneo dall'esercente
interessato, a condizione, peraltro, che il sistema utilizzato permetta all'utente di leggere sempre, in
maniera chiara ed inequivocabile, l'effettivo prezzo di vendita al pubblico della merce esposta. L'assenza
dei prezzi esposti con la giustificazione espressa «vetrina in allestimento» (o espressioni simili) deve
essere limitata al tempo strettamente necessario all'allestimento della vetrina e comunque non superiore
alle 48 ore.
Art. 61
Disposizioni a tutela dei beni culturali e ambientali
1. A tutela dei beni culturali e ambientali, sono vietati, limitatamente agli addensamenti storici rilevanti A1
di Breo e Piazza come individuati dal vigente Piano Regolatore, l'apertura (compreso il trasferimento di
sede) o l’ampliamento di nuove attività di esercizio di vicinato o di media struttura di vendita che
commercializzino, in maniera prevalente, le seguenti merceologie:

articoli per giardino, campeggio e simili;

autoveicoli e relativi ricambi e accessori;

ricambi e accessori per ogni genere di veicolo - lubrificanti;

pneumatici;

imbarcazioni, aeromobili da diporto, pezzi di ricambio, accessori relativi;

materiale da costruzione;

case prefabbricate e strutture prefabbricate in calcestruzzo e qualsiasi altro materiale, scale
prefabbricate;

materiali per rivestimenti e pavimenti;

legnami;

infissi e profilati;

combustibili solidi, liquidi e gassosi;

antinfortunistica e segnaletica stradale;

prodotti per l'agricoltura e la zootecnia;

macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura (macchine motrici, macchine operatrici ed
attrezzi vari da taglio ad uso agricolo);

macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'industria e l'artigianato (macchine e utensili per
lavorazioni meccaniche dei metalli e del legno, macchine edili, macchine tessili, ferramenta e
utensileria);

merci e prodotti che possano risultare in palese contrasto e disturbo con le caratteristiche storico –
ambientali degli addensamenti storici e con la comune sensibilità dei cittadini; tale circostanza sarà
accertata mediante specifica deliberazione della Giunta comunale, da motivarsi adeguatamente.
2. I divieti stabiliti al comma 1 sono estesi alle attività di commercio all’ingrosso e alle attività artigianali
che abbiano ad oggetto la vendita/produzione di merci e manufatti appartenenti alle categorie
merceologiche indicate al precedente comma.
3. È ammessa l’apertura di spazi o vetrine adibiti a mera esposizione delle merci comprese nelle categorie
indicate al comma 1, esclusa comunque ogni attività di vendita e/o di produzione e/o di magazzinaggio.
Art. 62
Consumo di prodotti alimentari nei negozi di vicinato
1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare è consentito il
consumo diretto ed immediato sul posto dei prodotti di gastronomia a condizione che non venga
effettuato un apposito servizio di somministrazione (servizio ai tavoli) e non vengano collocate nel locale
di vendita attrezzature finalizzate a permettere o favorire la consumazione sul posto dei prodotti. Per
attrezzature finalizzate alla somministrazione è da intendersi tavoli, sedie e simili posti in area
accessibile ai clienti ai fini di consentire la comoda consumazione da seduti dei prodotti alimentari.
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Art. 63
Orario di apertura e chiusura
1. Permanendo l'attuale riconoscimento di Mondovì quale città turistica e d'arte, gli esercenti possono
stabilire liberamente gli orari di apertura e chiusura degli esercizi, rendendoli noti al pubblico mediante
cartelli – avviso od altri idonei mezzi di pubblicizzazione; inoltre non sussiste l'obbligo della chiusura
domenicale, festiva ed infrasettimanale.
2. L'esposizione del cartello, contenente l'indicazione dell'orario, è obbligatoria e deve essere fatta in modo
che lo stesso sia chiaramente visibile o leggibile anche dall'esterno dell'esercizio di vendita; negli stessi
modi dovranno essere inoltre pubblicizzate le variazioni di orario.
3. Qualora nel corso dell'anno, ricorrano più di due festività consecutive, gli esercizi del settore alimentare
devono comunque osservare l'apertura nelle ore antimeridiane di almeno uno dei tre giorni festivi,
dandone avviso alla clientela almeno una settimana prima delle festività stesse.
Art. 64
Vendite di liquidazione
1. Le vendite di liquidazione sono definite dall'art. 15, comma 2, del D.Lgs n. 114/98 e dall'art. 13 della
L.R. 28/99, là dove sono espressi, tra il resto, tempi e modi della comunicazione dovuta dall'interessato.
2. La vendita di liquidazione può essere effettuata in ogni periodo dell'anno, per una durata non superiore a
10 settimane in caso di cessione o cessazione dell'attività commerciale e per un durata non superiore a 4
settimane nel caso di trasferimento dell'azienda in altro locale, di trasformazione o rinnovo dei locali.
3. Al termine della liquidazione per il rinnovo e la trasformazione dei locali, l'esercizio deve essere
immediatamente chiuso per il tempo necessario alla effettuazione dei lavori, che comunque non può
essere inferiore a 7 giorni.
4. In occasione della vendita è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili, anche come
termine di paragone.
5. Le merci, devono essere poste con l'indicazione del loro prezzo normale, dello sconto che viene
praticato, espresso in percentuale sul prezzo normale, e del nuovo prezzo di vendita, quale risulta a
seguito dello sconto o ribasso. Tutti i dati relativi devono essere espressi con lo stesso simbolo grafico, in
maniera leggibile, in modo che l'acquirente possa chiaramente individuarli e valutarli.
6. Le merci offerte devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni
ordinarie.
7. Le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita devono essere presentate, anche graficamente, in modo
non ingannevole per il consumatore e devono contenere gli estremi della comunicazione inviata al
Comune.
8. L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo della vendita deve essere portato a
conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili e leggibili anche dall'esterno del locale di vendita.
9. E' fatto obbligo di praticare, nei confronti del consumatore, i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di
quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.
10. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi pubblicità relativa sia alla
composizione merceologica che alla qualità delle merci, nonché agli sconti o ribassi praticati.
11. Qualora, per una stessa voce merceologica, vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi, a
seconda della varietà degli articoli che vi rientrano, è obbligatorio indicare sui prodotti esposti tutti i
prezzi con lo stesso rilievo grafico. Qualora venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere, a
quel prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata.
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Art. 65
Vendite di fine stagione o saldi
1. Le vendite di fine stagione, come definite dall'art. 15, comma 3, del D.Lgs. n. 114/98 e dall'art. 14 della
L.R. 28/99 (là dove sono espressi, tra il resto, tempi e modi della comunicazione dovuta dall'interessato),
possono essere effettuate, fino ad un massimo di otto settimane anche non continuative, nei periodi
seguenti dell'anno:

dal 1° gennaio al 31 marzo

dal 1° luglio al 30 settembre.
2. Il Comune, sentite le organizzazioni del commercio e dei consumatori, fissa annualmente, con
deliberazione della Giunta Comunale, entro il mese di Novembre di ogni anno, la durata delle vendite di
fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascuno dei periodi
sopra indicati.
3. In occasione della vendita è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili, anche come
termine di paragone. Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del loro prezzo normale,
dello sconto che viene praticato, espresso in percentuale sul prezzo normale, e del nuovo prezzo di
vendita, quale risulta a seguito dello sconto o ribasso. Tutti i dati relativi devono essere espressi con lo
stesso simbolo grafico, in maniera leggibile, in modo che l'acquirente possa chiaramente individuarli e
valutarli.
4. Durante il periodo nel quale vengono effettuate le vendite di fine stagione è possibile porre in vendita
soltanto le merci presenti nell'esercizio e relative pertinenze. E' vietato introdurvi nuove merci, anche in
conto deposito.
5. Le merci offerte devono essere separate in modo chiaro ed inequivocabile da quelle eventualmente poste
in vendita alle condizioni ordinarie.
6. Le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita devono essere presentate, anche graficamente, in modo
non ingannevole per il consumatore e devono contenere gli estremi della comunicazione inviata al
Comune.
7. L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo della vendita deve essere portato a
conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili e leggibili anche dall'esterno del locale di vendita.
8. E' fatto obbligo di praticare, nei confronti del consumatore, i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di
quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.
9. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi pubblicità relativa sia alla
composizione merceologica che alla qualità delle merci, nonché agli sconti o ribassi praticati.
10. Qualora, per una stessa voce merceologica, vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi, a
seconda della varietà degli articoli che vi rientrano, è obbligatorio indicare sui prodotti esposti tutti i
prezzi con lo stesso rilievo grafico. Qualora venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere, a
quel prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata.
Art. 66
Vendite promozionali
1. Le vendite promozionali, come definite dall'art. 15, commi 1 e 4 del D.Lgs n. 114/98 e dall’art. 14 bis
della L.R. 28/99, possono essere effettuate dall'esercente dettagliante per tutti oppure per una parte dei
prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato nell'arco dell'anno.
2. Le vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda - suscettibili di
notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo - non possono essere effettuate nei trenta
giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione. Le vendite promozionali di prodotti
non aventi carattere stagionale o di moda e le vendite promozionali effettuate sottocosto possono essere
effettuate in qualsiasi periodo dell'anno.
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3. In occasione della vendita è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili, anche come
termine di paragone. Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del loro prezzo normale,
dello sconto che viene praticato, espresso in percentuale sul prezzo normale, e del nuovo prezzo di
vendita, quale risulta a seguito dello sconto o ribasso. Tutti i dati relativi devono essere espressi con lo
stesso simbolo grafico, in maniera leggibile, in modo che l'acquirente possa chiaramente individuarli e
valutarli.
4. Le merci offerte devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni
ordinarie.
5. Le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita devono essere presentate, anche graficamente, in modo
non ingannevole per il consumatore.
6. L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo della vendita deve essere portato a
conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili e leggibili anche dall'esterno del locale di vendita.
7. E' fatto obbligo di praticare, nei confronti del consumatore, i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di
quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.
8. Il venditore deve essere in grado di dimostrare la veridicità di qualsiasi pubblicità relativa sia alla
composizione merceologica che alla qualità delle merci, nonché agli sconti o ribassi praticati.
9. Qualora, per una stessa voce merceologica, vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi, a
seconda della varietà degli articoli che vi rientrano, è obbligatorio indicare sui prodotti esposti tutti i
prezzi con lo stesso rilievo grafico. Qualora venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere, a
quel prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata.
Art. 66 bis
Attività svolta dai Gruppi di Acquisto Solidale su spazi ed aree pubbliche
1. I Gruppi di Acquisto Solidale, come disciplinati dall’art. 1 commi 266 e 267 della Legge 24 dicembre
2007, n. 244, nonché i GAP e altre Associazioni similari possono essere autorizzati ad occupare spazi ed
aree pubbliche per promuovere la propria attività istituzionale; in tale contesto è comunque vietata
qualunque attività, se non espressamente e preventivamente autorizzata, di vendita e/o cessione di beni e
servizi, ancorché gratuita e/o esercitata a titolo non professionale e/o a favore dei soli associati.
Art. 66 ter
Requisiti obbligatori per avviare attività da parte di cittadini stranieri
1. I soggetti interessati all’avvio di attività di somministrazione alimenti e bevande, di commercio al
dettaglio di generi alimentari e non, di attività artigianali con vendita al pubblico di prodotti alimentari
devono possedere il requisito obbligatorio della conoscenza della lingua italiana.
2. I cittadini di nazionalità diversa da quella italiana, devono garantire il rispetto del requisito
obbligatorio della conoscenza della lingua italiana, per avviare attività di somministrazione alimenti e
bevande, di commercio al dettaglio di generi alimentari e non, di attività artigianali con vendita al
pubblico di prodotti alimentari: requisito che dovrà essere posseduto al momento dell’inizio delle attività
predette da parte del richiedente o di un socio o di un dipendente, addetti al servizio di
somministrazione e /o vendita, impegnati nella conduzione giornaliera
dell’attività, certificata
attraverso:
- un titolo di studio conseguito in Italia;
- un’altra certificazione (diploma o attestato di livello a corsi di italiano) rilasciati dagli enti
certificatori riconosciuti dal Ministero o da CTP;
- superamento di una specifica prova effettuata presso il Comune di Mondovì, in caso di
autocertificazione della conoscenza della lingua italiana, prova che sarà finalizzata ad accertare :
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a) conoscenze di base della lingua italiana, b) capacità di lettura e comprensione di un testo italiano,
c) conoscenza e padronanza, in lingua italiana, delle normative igienico - sanitarie vigenti, di quelle
relative alla gestione dei pubblici esercizi, degli esercizi di vendita al dettaglio di prodotti alimentari
e non e esercizi artigianali.
3. Le attività già operanti nel territorio comunale al momento dell’entrata in vigore della presente
disposizione sono tenute ad adeguarsi al requisito sopra stabilito entro e non oltre 06 – sei – mesi
dall’entrata in vigore della presente disposizione.
4. Nel caso in cui, nell’esercizio dell’attività, si verifichi il venir meno del requisito obbligatorio della
conoscenza della lingua italiana il Comune procedere a comunicare l’avvio del procedimento
finalizzato alla pronuncia di sospensione dell’attività, assegnando all’interessato un termine non
inferiore a trenta giorni e non superiore a 90 giorni per l’adeguamento.
CAPO IX - SANZIONI
Art. 67
Accertamento delle violazioni e sanzioni
1. Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli ufficiali ed Agenti di Polizia
Municipale nonché dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.
2. Quando le violazioni non costituiscono reato, esse saranno punite con le sanzioni amministrative
pecuniarie indicate nell’allegato a) al presente regolamento, secondo le modalità e quanto disposto dalla
Legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i – Art. 13 e seguenti.
3. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione
amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla
legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
4. La mancata o parziale ottemperanza ad un ordinanza è punita con una sanzione da € 25,00 a € 500,00
secondo la modalità e le procedure disposte dalla L. 24/11/1981 n. 689 e s.m.i..
Art. 67 bis
Servizi di Pubblico interesse
1. Tutte le tipologie di attività che svolgono servizi pubblici, prive di specifica regolamentazione dell’orario
di apertura e di chiusura al pubblico, possono operare, anche al fine di tutelare la quiete e la sicurezza
pubblica, nell’ambito degli orari determinati con provvedimento del Sindaco ai sensi dell’art. 50 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
2. Gli esercenti delle attività di cui al presente articolo sono tenuti ad osservare la giornata di chiusura
settimanale stabilita con l’ordinanza di cui al comma precedente e a rendere noto al pubblico l’orario di
effettiva apertura e chiusura mediante l’esposizione di idonei cartelli visibili dall’esterno.
3. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa da
Euro 80,00 a Euro 500,00. In caso di reiterazione delle violazioni è disposta la confisca amministrativa
degli impianti, delle attrezzature e delle altre cose, sottoposte a sequestro dall’organo accertatore,
utilizzate o destinate a commettere gli illeciti.
Art. 67 ter
Requisiti igienici e di sicurezza dei locali da adibire a servizio di telecomunicazioni
accessibili al pubblico
1.
Fatte salve le disposizioni del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e quelle della Legge 31 luglio
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2005, n. 155 art. 7, l’esercizio dell’erogazione del servizio di comunicazione elettronica deve essere
effettuato in locali che abbiano i seguenti requisiti:

allacciamento idrico e fognario;

idonei sistemi di ventilazione naturale o di sistemi di aerazione artificiale in tutti i locali;

idonea illuminazione naturale ed artificiale;


due servizi igienici - divisi per sesso - di cui uno conforme alle norme in materia di superamento
delle barriere architettoniche; I locali di superficie inferiore ai 40 mq. già esistenti e operanti alla
data di entrata in vigore del presente Regolamento, possono essere dotati di un solo servizio
igienico a loro uso esclusivo, adatto anche per i disabili, ubicato preferibilmente all’interno
dell’esercizio.
rispetto della normativa in materia di barriere architettoniche e presenza di almeno una postazione
per la comunicazione elettronica effettivamente fruibile dai disabili.
2.
Ove l’attività si svolga senza la presenza di personale (locali self-service), il locale dovrà essere
provvisto di due servizi igienici, divisi per sesso, di cui uno conforme alle norme in materia di
superamento delle barriere architettoniche.
3.
Le postazioni (cabine) aventi superficie minima di mq. 1 devono essere dislocate in modo da garantire
un percorso di esodo, libero da qualsiasi ingombro e avente una larghezza minima di mt. 1,20.
4.
All’interno del locale deve essere riservato uno spazio di attesa, di almeno 9 mq., provvisto di idonei
sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo.
5.
Fatti salvi gli adempimenti previsti nel Decreto Legislativo 259/2003 e dall’art. 7 della Legge 155/2005,
l’interessato deve presentare al Comune una comunicazione, in cui sia illustrato il rispetto dei requisiti
indicato nel presente articolo. La conformità dei locali, alla luce dei requisiti sopra indicati, sarà
verificata dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL e dai
competenti uffici comunali. L’attività potrà essere esercitata, qualora non venga riscontrata l’assenza o
la difformità dai requisiti richiesti, decorsi 60 giorni dalla presentazione della comunicazione, e,
comunque, nel rispetto della legge quadro sul procedimento amministrativo.
6.
Qualora nel corso dell’attività istruttoria venga accertata l’assenza o la difformità dei requisiti richiesti,
verrà adottato un provvedimento di diffida dall’avvio dell’attività, e, in caso di inottemperanza, sarà
disposta la chiusura dei locali.
7.
Le attività già operanti nel territorio comunale (al momento dell’entrata in vigore delle presenti
disposizioni) che non presentano i requisiti strutturali e tecnologici sopra descritti, sono tenute ad
adeguare agli stessi i locali ove hanno sede, entro e non oltre 12 mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, e, in caso di inottemperanza, saranno adottati provvedimenti di sospensione
dell’attività fino a quando non saranno rispettate le prescrizioni violate.
8.
L’orario di apertura al pubblico è definito ai sensi del precedente art. 67 e, per comprovati motivi di
interesse pubblico, l’orario di ogni singola attività potrà essere modificato.
Art. 68
Rimessa in pristino ed esecuzioni d’ufficio
1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre,
quando ricorrono gli estremi, l'esecuzione d’Ufficio a spese degli interessati.
Art. 69
Sequestro e custodia di cose - Art. 13 Legge 24 novembre 1981 n. 689
1. I funzionari e gli Agenti all'atto dell'accertamento dell'infrazione, potranno procedere al sequestro
cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al
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sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona
obbligata per l'infrazione.
2. Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura
penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria.
3. Le cose sequestrate saranno conservate nella depositeria comunale o presso altro depositario idoneo.
4. Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.
Art. 70
Sospensione delle concessioni o delle autorizzazioni
1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in
possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione
o della autorizzazione nei casi seguenti:
a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina
dell'attività specifica del concessionario;
b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto
infrazionale;
c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della
concessione.
2. La sospensione si potrà protrarre fino a quando il trasgressore non abbia adempiuto agli obblighi per la
cui inosservanza la sospensione stessa viene inflitta e, comunque, per un periodo massimo di giorni
trenta.
Art. 70 bis
Copertura e rimozione dei mezzi , impianti o strumenti di divulgazione abusivi
1. La rimozione degli impianti, dei mezzi e degli strumenti di divulgazione abusivi, o che comunque,
violano le norme del presente Regolamento è sempre disposta nel rispetto delle vigenti disposizioni di
legge e della presente disciplina.
2. Il Comune provvede alla copertura del messaggio pubblicitario nel caso di affissioni dirette di manifesti
effettuate in contrasto con le norme del presente Regolamento e del vigente Piano generale degli
impianti.
3. Il Comune dispone la rimozione con l’asportazione immediata di cartelli, locandine, manifesti, avvisi
pubblicitari, ecc…, se disposti fuori dagli spazi consentiti o, comunque, se collocati su alberi, siepi,
strutture di arredo urbano e/o di verde pubblico, nonché di manufatti installati lungo le strade del
territorio comunale e, comunque, in violazione alle norme del presente regolamento. Le spese per la
rimozione e l’asportazione d’ufficio, oltre alla sanzione pecuniaria, sono poste a carico dei trasgressori o
degli obbligati in solido.
4. È prevista la rimozione immediata o, in alternativa, l’oscuramento d’ufficio dei mezzi pubblicitari che
non consentono di risalire al proprietario dell’impianto per l’assenza dell’apposita targhetta metallica
identificativa prevista dall’art. 19/septies, ovvero dei mezzi pubblicitari che entro il termine ultimo
fissato dall’Amministrazione per l’adeguamento, non siano stati messi a norma.
5. In caso di collocazione su suolo privato di cartelli, insegne di esercizio o altri impianti pubblicitari privi
dell'autorizzazione il Comune, in applicazione del comma 13 bis dell’art. 23 del D.Lgs n. 285/92 e s.m.i.,
diffida l’autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato a rimuovere il mezzo
pubblicitario a loro spese entro e non oltre 10 giorni dalla data di comunicazione della diffida. Decorso il
suddetto termine il Comune provvede alla rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia con i
relativi oneri a carico dell’autore della violazione e in via solidale, del proprietario o possessore del
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suolo.
CAPO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 71
Abrogazioni di disposizioni
1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento di Polizia Urbana adottato
con deliberazione podestarile in seduta 04/05/1929 ed approvato dalla G.P.A il 26/06/1929 e s.m.i. e
comunque ogni altra norma comunale in contrasto a quanto stabilito dal presente regolamento.
Art. 72
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del
medesimo ed abroga tutti i regolamenti, le ordinanze, le consuetudini riguardanti le materie disciplinate
dal regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.
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ALLEGATO A
SANZIONE
minima e massima
(euro)
Pagamento in misura
ridotta entro 60 gg
(euro)
Comportamenti vietati
lett. a-b-c (rimuovere)
n (ostruire o deviare)
o (impedire l’utilizzazione o superamento
delle barriere architettoniche)
65 - 465
130
lett. c (uso improprio)-f-g-i-l
25 - 108
36
lett. i (lavaggio)
26 - 156
52
lett. c (manomettere o imbrattare) - m
(manomettere o rompere) - q
39 - 312
78
lett. d-e- m (spostare o insudiciare)
n (versare solidi o liquidi) - p
26 - 156
52
lett. o (ostruire)
26 - 156
52
lett. r
(TULPS)
Articolo
Testo
4
comma 1
lett. h - ABROGATO
-
-
lett. s (accendere fuochi nei giardini)
Altre attività vietate
39 - 312
78
lett. a-c
26 - 208
lett. b-d
25 - 108
Nettezza del suolo e dell’abitato
26 - 208
52
commi 2-10
39 - 312
78
comma 9
65 - 465
130
comma 11
(Codice della Strada)
5
52
comma 1
36
6
commi 1-4-5-8
comma 3
Obblighi per commercianti su aree
pubbliche
comma 7
Disposizioni riguardanti negozi e
botteghe :
- spargere o accumulare rifiuti e
immondizie provenienti dalle loro
botteghe
- mancata piegatura e legatura di cartoni
e/o imballaggi
26 - 208
52
67 - 208
52
25 - 108
36
REGOLAMENTO
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Mondovì
Articolo
7
commi 1-4-7
comma 2
comma 3
comma 5
comma 6
comma 7
8
9
10
comma 1
comma 2
commi 4
comma 5
11
commi 1-2
comma 4
comma 5
comma 7
comma 8
12
13
14
15
16
comma 1
17
18
19
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Testo
Rifiuti. Rendere impossibile la raccolta
Parcheggiare
Produzione di odori,gas , vapori
Divieto di lavatura veicoli
(Art. 4 coma 1, lett. i)
Sgombero della neve:
pulizia marciapiedi prospicienti;
scarico su suolo pubblico di neve da cortili
o tetti
Manutenzione edifici:
omessa conservazione;
omessa segnalazione di operazioni di
verniciatura o imbiancatura;
omessa manutenzione targhe e
numeri civici;
mancato estirpamento erba lungo il fronte
dello stabile o muro di cinta;
imbrattamento muri con spray e simili
Manutenzione tetti, cornicioni e canali
gronda
Manutenzione di aree di pubblico transito
Recinzioni di terreni confinanti con suolo
pubblico
Tende su facciate di edifici
Ornamento esterno ai fabbricati:
non opportunamente assicurati in modo da
non impedirne la caduta
Lavatura ed esposizione di biancheria e
panni
Spolveramento di panni, tappeti o
suppellettili
Collocamento di cartelli o iscrizioni
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SANZIONE
minima e massima
(euro)
Pagamento in misura
ridotta entro 60 gg
(euro)
67 - 208
67 - 108
67 - 312
L22/97
L22/97
Codice della Strada
26 - 208
26 - 156
52
36
78
67 - 208
52
67 - 414
67 - 208
39 - 312
104
52
78
67 - 500
166,66
67 - 108
36
67 - 108
36
67 - 414
104
104 - 500
166,66
52 - 414
25 - 108
104
36
25 - 108
65 - 390
36
130
26 - 208
52
26 - 208
52
26 - 208
52 - 414
52
104
52
52
19 bis
Ubicazioni di cartelli e dimensioni
52 - 414
104
19 ter
Mezzi pubblicitari luminosi
52 - 414
104
52 - 414
104
19 sexies
Pubblicità negli impianti di distribuzione
carburante
Distribuzione volantini
52 - 414
104
19 septies
Obbligi del titolare dell’autorizzazione
52 - 414
104
Collocamento targhe
67 - 414
104
19 quater
20
REGOLAMENTO
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REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
Articolo
Testo
21
lett. c
lett. d
Viali e giardini pubblici:
molestie alla fauna
con veicoli non a motore
con veicoli a motore a due ruote
con veicoli a motore a quattro ruote
calpestare le aiuole o sdraiarsi su panchine;
guastare o lordare i sedili, danneggiare
siepi, fiori ecc., scagliare pietre;
giochi che recano molestie o pericolo
introdursi in parti riservate a pedoni
impedimento corsi d’acqua
occupazione pubblici luoghi
competizioni sportive
lett. e
lett. f
lett. h
lett. a
lett. b
lett. g
lett. i
lett. l
22
comma 4
23
comma 3
commi 1-2-4
24
25
26
27
commi 1-5-6
28
comma 1
comma 6
29
30
31
32
comma 1
comma 2
33
34
35
36
Disposizioni sul verde privato
Esercizio dei mestieri, arti e industrie:
fuori dall’orario
disturbo alla pubblica e privata quiete
Impianto di macchinari
Sorgenti sonore interne
Funzionamento apparecchiature nelle
abitazioni
Rumori nei locali pubblici e privati
Uso di strumenti sonori
Pubblicità fonica non autorizzata
Autorizzato alla pubblicità fonica non
aveva al seguito la documetazione
richiesta
Carico, scarico e trasporto merci che
causano rumori
Saracinesche
Schiamazzi, canti e grida sulle pubbliche
vie:
67 di giorno
67 di notte
- nei pubblici locali
Dispositivi acustici antifurto
Camper, roulottes, attività di campeggio
Sostanze liquide, infiammabili e
combustibili
Requisiti depositi e locali vendita
combustibili
Detenzione combustibili in case o altri
edifici
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SANZIONE
minima e massima
(euro)
Pagamento in misura
ridotta entro 60 gg
(euro)
67 - 312
25 - 108
67 - 156
67 - 312
67 - 108
78
36
52
104
36
67 - 208
67 - 75
67 - 156
67 - 156
67 - 156
Codice della Strada
67 - 75
52
25
52
52
52
oltre alla sanzione
accessoria della
rimozione d’ufficio a
carico del trasgressore,
ove questo non
provveda
personalmente e
immediatamente
(codice della strada)
65 - 312
25
104
25 - 75
65 - 465
Leggi in materia
26 - 208
26 - 208
25
130
65 - 390
67 - 108
67 - 414
130
36
104
25 - 75
25
26 - 208
25 - 75
52
25
67 - 75
67 - 108
25 - 108
25
36
36
Codice della strada
65 - 465
26 - 208
130
52
52 - 414
104
104 - 500
166,66
26 - 208
52
52
52
REGOLAMENTO
Comune di
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REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
Articolo
Testo
37
Acccatastamento di legno o materiale
infiammabili
Fucine e forni
Uso di fiamma libera – accensione falò
67 mancata applicazione norme di
sicurezza
- inosservanza orario
Accensione di polveri, liquidi infiammabili
e fuochi artificiali
Strumenti da taglio
Trasporto di acque gasate e seltz
Segnalazione e riparazione opere in
costruzione
Materiali di demolizioni
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
commi 1-2
comma 3
comma 3
53
comma 2
comma 3
Insegne, persiane, vetrate di finestre
Ripari ai pozzi, cisterne e simili
Illuminazione dei portici, scale, anditi
Venditori e suonatori ambulanti:
67 non autorizzati
- autorizzati ma che suonano in zone di
silenzio
Addetti al trasporto bagagli
Stemma del Comune
Cortei,cortei funebri, processioni,
manifestazioni
Tutela degli animali domestici
con veicolo a motore
Protezione della fauna selvatica
54
comma 1
comma 2
comma 4
comma 5
comma 6
comma 7
comma 8
comma 9
animali da cortile
transito gruppi animali
abbondono animali in veicoli
commi 10-11-1213
comma 3
SANZIONE
minima e massima
(euro)
Pagamento in misura
ridotta entro 60 gg
(euro)
26 - 208
52 - 414
52
104
67 - 414
25 - 108
104
36
Salvo leggi in materia
26 - 208
25 - 108
25 - 108
26 - 208
52
36
36
52
52 - 414
104
25 - 75
25 - 108
25 - 108
25
36
36
67 - 208
52
25
26
26
26
36
52
52
52
-
108
208
208
208
Codice Penale Art. 727
67 - 208
65 - 465
52
130
Normativa regionale
trasporto con situazioni di pericolo o
raccapriccio per terzi
Disposizioni riguardanti gli animali:
pulizia degli animali
smaltimento carcasse animali
abbandono alimenti
alimentazione volatili
foraggiamento degli animali
55
56
comma 1
No. R-PM001
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Animali pericolosi
Mantenimento dei cani
animali liberi/cani senza guinzaglio
se di taglia media, grossa o mordaci
sprovvisi di museruola
imbrattamento suolo pubblico da parte di
animali
39 - 312
78
67
67
67
67
67
36
104
36
36
36
-
108
414
108
108
108
67 - 208
Codice della Strada
67 - 208
52
52 - 414
104
52 - 414
104
67 - 108
36
67 - 208
52
67 - 208
52
52
REGOLAMENTO
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Articolo
Segue 56
comma 4
comma 5-6
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA
Testo
mancanza di idonea attrezzatura di pulizia
al seguito (paletta o simili)
conduzione animali in zona vietata (es.
aiuola)
57
Trasporto animali sui mezzi pubblici
58
Detenzioni di cani o altri animali nelle
abitazioni – animali molesti
60-66
66-ter
67
4° comma
67 bis
SANZIONI PREVISTE PER
VIOLAZIONI DI CUI AL CAPO VIII
Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs.
114/98, l’inosservanza delle disposizioni
contenute nel capo VIII del presente
Regolamento è punita con una sanzione
amministrativa da un minimo di 75 euro ad
un massimo di 450 euro.
In caso di particolare gravità o recidiva, si
applica quanto previsto dall’art. 22 c. 2 del
D.Lgs. 114/98.
Comportamenti per i quali non è stata
espressamente indicata una sanzione e che
non costituiscono violazione di una norma
speciale
La mancanza nel soggetto addetto al
servizio del requisito di cui all’art. 66-ter
comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa.
Nel caso in cui poi, nell’esercizio
dell’attività , si verifichi il venir meno del
requisito obbligatorio della conoscenza
della lingua italiana,
il Comune
procedere a comunicare l’avvio del
procedimento finalizzato alla pronuncia
di sospensione dell’attività, assegnando
all’interessato un termine non inferiore a
trenta giorni e non superiore a 90 giorni
per l’adeguamento
Mancata o parziale ottemperanza ad
un’ordinanza
Servizi di pubblico interesse
Violazione prescrizione orari/giorno di
chiusura
In caso di reiterazione della violazione
confisca amministrativa
No. R-PM001
Emissione: 07.05.03
Rev. 7 – 13.03.12
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SANZIONE
minima e massima
(euro)
Pagamento in misura
ridotta entro 60 gg
(euro)
67 - 75
25
25 - 108
36
Regolamento apposito
26 - 208
52
75 - 450
150
25 - 108
75 - 450
36
150
25 - 500
50
80 - 500
160
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regolamento di polizia urbana