Al Presidente della Provincia di Perugia Al Presidente del Consiglio Provinciale di Perugia ORDINE DEL GIORNO Emendato in 3^ Commissione OGGETTO: supporto alle famiglie degli alunni disabili in merito all’assistenza didattica . VISTO - l’articolo 9 comma 15 presente nella prima versione della manovra economica che il 25 maggio ha ricevuto il primo via libera dal Consiglio dei Ministri e i cui contenuti sarebbero ora oggetto di revisione, che prevede che per l’anno scolastico 2010/2011 è assicurato un contingente di docenti di sostegno pari a quello in attività di servizi o di insegnamento nell’organico di fatto dell’anno scolastico 2009/2010, fatta salva l’autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità di cui all’articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n° 104; - la sentenza n° 80 del 22 febbraio 2010, depositata in cancelleria il 26 febbraio 2010 , con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n° 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008), nella parte in cui fissava un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno; nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 414, della legge n° 244 del 2007, nella parte in cui escludeva la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n° 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente; - la sentenza del TAR della Campania che, con sentenza n° 17532/2010, ha accolto il ricorso contro il Ministero dell’Istruzione e l’Istituto scolastico di provenienza, presentato dai genitori di un alunno al quale erano state assegnate soltanto undici ore di sostegno ed ha annullato il provvedimento accertando il diritto del minore all’assegnazione di un numero di ore adeguato alla sua patologia; - la sentenza del TAR della Sardegna che, con sentenza n° 02457/2010 del 30 ottobre, ha accolto similari richieste ed è andato oltre riconoscendo al minore anche il danno esistenziale e condannando il Ministero dell’Istruzione al pagamento del risarcimento danni; - la C.M. n° 21 del 14 Marzo 2011 nella quale il MIUR, in collaborazione col Ministro dell’Economia, detta le norme per la formazione delle classi e per gli organici di diritto per l’anno scolastico 2011-12 e in modo specifico agli articoli che riguardano l’inclusione degli alunni con disabilità: a) l’art. 3 sulla formazione delle sezioni e classi della scuola dell’infanzia e primaria ribadisce il principio che la formazione delle classi debba avvenire “secondo i criteri ed i parametri di cui al DPR n° 81/09 “Regolamento sulla formazione delle classi” (le classi con alunni con disabilità debbono “di norma” essere costituite con 20 alunni e possono arrivare al massimo a 22; b) l’art. 8 sulla scuola secondaria di I e II grado dove al comma 1 esplicita che le risorse da assegnare ad ogni scuola debbono tener conto delle esigenze degli alunni con disabilità, c) l’art. 12 sull’organico di sostegno in cui si ribadisce che gli organici di diritto di sostegno debbono essere incrementati secondo la normativa precedente senza subire decurtazioni decurtazioni, che deve esservi una distribuzione equilibrata, fra i diversi gradi di scuola e le diverse classi, delle dotazioni assegnate, tenendo anche conto delle altre risorse umane che debbono essere assegnate dagli Enti Locali, cioè gli assistenti per l’autonomia e infine si riprende la Sentenza della Corte Costituzionale n° 80/10 sul ripristino delle deroghe per il sostegno nei casi di gravità, per ripristinare l’obbligo dei Dirigenti Scolastici di stipulare contratti a tempo determinato con supplenti specializzati per garantire le ore in deroga. d) l’art. 15 sugli organici di fatto dove si stabilisce che non potranno aversi modifiche per casi già esaminati in organico di diritto e comunque non risolti entro il 31 Agosto. Ciò significa che se in organico di diritto si formano classi da 27 o più alunni, in organico di fatto tali classi non potranno essere ridotte e, qualora le famiglie e le associazioni sollecitassero la riduzione, se questa non intervenisse con l’autorizzazione dell’USR entro il 31 Agosto, essa non sarebbe più possibile. PREMESSO che il Ministero dell’Istruzione, nel sito del MIUR, così proclama in tema di disabilità:“L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità costituisce un punto di forza del nostro sistema educativo. La scuola italiana, infatti, vuole essere una comunità accogliente nella quale tutti gli alunni, a prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita individuale e sociale. La piena inclusione degli alunni con disabilità è un obiettivo che la scuola dell’autonomia persegue attraverso una intensa e articolata progettualità, valorizzando le professionalità interne e le risorse offerte dal territorio.”; che lo stesso Ministero ha diffuso il 4 agosto 2009 le “linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” impartendo “…direttive che si muovono nell'ambito della legislazione primaria e secondaria vigente e mirano ad innalzare il livello qualitativo degli interventi formativi ed educativi sugli alunni portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali”; CONSIDERATO che il potenziale conflitto con la sentenza della Corte Costituzionale avrebbe dovuto trovare certamente una composizione con la previsione, nel testo della manovra finanziaria, di autorizzare posti in deroga "da attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità"; che risulta però che in realtà nella formulazione degli organici talvolta ha prevalso il blocco degli organici a scapito delle possibili deroghe per i casi di particolare gravità; che soltanto le famiglie più informate e combattive hanno trovato soluzione al loro problema ricorrendo al Tribunale Amministrativo Regionale contro gli Istituti scolastici ed il Ministero della Istruzione; che comunque i tempi necessari per i ricorsi, seppur vinti, determinano un fermo dell’attività didattica e formativa per i minori disabili ed in generale per le classi che li accolgono; EVIDENZIATO che la tutela dei minori disabili in ambito didattico rappresenta una battaglia di civiltà, come si evince dalla nostra Carta costituzionale all’art 3 e all’articolo 34, e dalla legislazione italiana nelle leggi 119/71, 517/77 e 104/92 e DPR 24 febbraio 1994; che tali diritti sono tutelati inoltre dalla Comunità europea e dagli organismi sovranazionali come dimostra la convenzione dell’ONU per i diritti delle persone con disabilità dove nell’articolo 24 comma 1 si legge “gli Stati Parti riconoscono il diritto all’istruzione di persone con disabilità. Allo scopo di realizzare tale diritto … garantiscono un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli e un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita …”; TENUTO CONTO che spesso si confonde l’assistenza didattica fornita dal Ministero, attraverso l’assegnazione di docenti di sostegno, con l’assistenza all’autonomia e alla persona che spetta agli Enti locali; che in alcun modo l’assistente alla persona si sovrappone o può sostituire l’insegnante di sostegno al quale unico spettano i compiti educativi e didattici; che gli Enti locali vengono chiamati a sopperire ad una mancanza ministeriale laddove non si sia ottemperato all’assegnazione in deroga di un docente di sostegno ai casi gravi; che se non si individua un percorso di garanzia all’interno della Pubblica Amministrazione del Ministero dell’Istruzione e si lascia che le opportunità agli alunni disabili siano offerte da Dirigenti illuminati o dalla capacità progettuale del corpo docente di ciascuna scuola, l’ultima arma per le famiglie rimane il ricorso al Tribunale Amministrativo delle Regioni; che la tutela dei minori disabili rappresenta un dovere irrinunciabile delle nostre Istituzioni che hanno il compito di sostenere le famiglie dei disabili e favorire che esse abbiano tutta l’assistenza scolastica che la Costituzione Italiana, le diverse leggi del nostro ordinamento, che risultano essere molto all’avanguardia rispetto al resto d’Europa, e la convenzione dell’ONU riservano ai loro figli; PRESO ATTO che la Provincia di Perugia in base alla Legge Regionale n° 28 del 16/12/2002 “Norme per l’attuazione del diritto allo studio” articolo 5 non ha deleghe in merito all’assistenza alla persona per gli studenti disabili; che risulta però nelle competenze della Provincia, quale Ente Intermedio e di Area Vasta, la vicinanza ai problemi dei Comuni e dei Cittadini; che a tale scopo la sottoscritta Consigliera Provinciale PD, Delegata ai progetti di integrazione, ha presentato al Presidente della Provincia un progetto, già in fase di esecuzione, per la realizzazione di un Vademecum, sotto forma di opuscoli informativi, volto a facilitare la corretta informazione che sicuramente favorisce l’individuazione dei percorsi più adeguati per l’inclusione dei soggetti disabili; che in data 05/08/2010 il Consiglio Provinciale ha votato all’unanimità un Ordine del Giorno, presentato dalla sottoscritta Consigliera Laura Zampa, che impegnava il Presidente della Provincia e la Giunta provinciale a farsi portavoce dei diritti dei minori disabili in tema di assistenza didattica presso gli Uffici Scolastici Regionali affinché fosse massimamente garantita la presenza dei docenti di sostegno in numero sufficiente a coprire tutte le ore previste dalle diagnosi funzionali per aiutare i disabili nel loro difficile percorso d’integrazione scolastica e sociale. che il giorno 8 luglio 2011 la 3^ Commissione permanente si è riunita in presenza della dott.ssa Corvo per l’Ufficio Scolastico Regionale e della dott.ssa Pettine in rappresentanza della Regione e in quella sede è stata messa in rilievo la difficile situazione relativa agli organici dei docenti di sostegno per i quali dalle scuole della Regione sono state ad oggi chieste oltre 200 deroghe per i casi dichiarati di particolare gravità; che la Commissione ha posto in evidenza la necessità, peraltro già affermata con voto unanime in Consiglio, di garantire l’assistenza didattica agli alunni con grave disabilità considerandola su base costituzionale, una priorità su qualsivoglia risparmio di spesa; che nella stessa sede la Regione, nel condividere il progetto relativo alla realizzazione del Vademecum, intrapreso in Provincia, ha chiesto che lo stesso venga condiviso con la Provincia di Terni al fine di definire e realizzare uno stesso sistema informativo in tutta la Regione; PER QUANTO CONTENUTO IN PREMESSA Il Consiglio Provinciale invita il Presidente della Provincia e la Giunta provinciale a: - mettere prontamente a disposizione delle famiglie dei disabili, attraverso lo Sportello del Cittadino o altri mezzi di diffusione, ogni possibile informazione, dal punto di vista legislativo, atta a garantire la tutela dei diritti dei loro figli per quanto attiene l’inclusione scolastica; - promuovere il progetto riguardante la realizzazione del Vademecum, già in avanzata fase di organizzazione, coinvolgendo anche la Provincia di Terni, e rendere operativa la realizzazione dell’opuscolo informativo per le famiglie, come utile promemoria sui principali adempimenti necessari e propedeutici per l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità; - sostenere l’Ufficio Scolastico Regionale nella richiesta presso il Ministero della Istruzione dell’assegnazione in deroga, entro il 31 agosto 2011, di tutti i docenti di sostegno necessari a coprire le richieste delle scuole sulla base delle diagnosi funzionali definite dalle ASL, con particolare riferimento ai casi di grave disabilità. Perugia, 28 luglio 2011 La Consigliera Provinciale gruppo PD LAURA ZAMPA Il Presidente della 3^ Commissione LUCA BALDELLI