N. 7/2015 - lunedì 21 dicembre 2015
SOMMARIO
APPROFONDIMENTI
Periodico di informazione e di analisi giuridica ed operativa abbinato al portale www.piemmenews.it e riservata
agli iscritti all’associazione “Piemmenews”, a cura di Ugo Sergio Auteri
IN PRIMO PIANO
Contrassegno europeo per disabili: il punto sulla segnaletica stradale
di Antonio Locci .................................... p. 3
NORMATIVA
Modifiche al regolamento del c.d.s. in
materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle
persone invalide
D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151 ................. p. 5
PRASSI
Quesito segnalazione scivoli per disabili
M.I.T. - Parere 13.12.2011 n. 6070 ........ p. 9
Quesito stalli riservati a disabili in aree di
sosta a pagamento
M.I.T. - Parere 22.12.2011 n. 6241 ...... p. 10
Su richiesta di molti lettori abbiamo realizzato un numero monotematico sul tema della
circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili.
Un interessante approfondimento di A. Locci affronta l’argomento della segnaletica stradale
e l’adeguamento alle normative europee recepite con d.p.r. 151/2012, pubblicato
anch’esso integralmente su questo numero.
Abbiamo inoltre ritenuto di fare cosa gradita ai lettori nel raccogliere diversi pareri ministeriali sull’argomento di non facile reperibilità sulla rete.
In attesa del prossimo appuntamento, ancora più ricco di novità per i lettori, potete seguirci nell’omonimo gruppo facebook dove vi terremo costantemente aggiornati sulle novità
professionali.
L’augurio a tutti voi è quello di trascorrere il più serenamente possibile queste feste ed in
particolare a coloro che saranno in servizio durante le festività, l’augurio di un sereno lavoro.
Interpretazione autentica dell'art. 158,
c.2, lett. g) c.d.s.
M.I.T. - Parere 07.03.2013 n. 1474 ...... p. 11
Dissuasori di sosta in spazi personalizzati
per titolare di contrassegno invalidi
M.I.T. - Parere 11.04.2014 n. 1732 ...... p. 12
Sosta dei veicoli a servizio dei disabili
M.I.T. - Parere 08.05.2014 n. 2094 ...... p. 12
Transito disabili in ZTL
M.I.T. - Parere 09.02.2015 n. 554 ........ p. 13
Disabili intellettivi e psichici affetti da
autismo
M.I.T. - Parere 14.05.2015 n. 2242 ...... p. 14
Gratuità della sosta per gli invalidi nei
parcheggi a pagamento
M.I.T. - Parere 04.09.2015 n. 4341 ...... p. 15
Adeguamento segnaletica stradale D.P.R.
151/2012
M.I.T. - Parere 27.10.2015 .................. p. 16
NEWS DAL WEB
Legge di Stabilità, via libera della Camera, ora passa al Senato
Un emendamento al Disegno legge Stabilità 2016 stabilisce che autovelox e
Tutor controllino le Rca sulle macchine. In più verificheranno se le vetture
sono in regola con la revisione periodica. (www.omniauto.it)
Agente della Municipale libero dal servizio stana ladri in azione
Un agente della p.m. di Cervia in borghese e fuori servizio ha notato tre africani, che dopo aver presumibilmente “visitato” un’abitazione privata, stavano
scavalcando la recinzione per darsi alla fuga. (www.ravennatoday.it)
Calamita sul cambio, camionisti aggirano norme di sicurezza
oltre 20.000 UTENTI
Alcuni furbetti hanno aguzzato l’ingegno per riuscire ad escogitare nuovi
sistemi per aggirare i controlli delle forze dell’ordine e per continuare a condurre i veicoli ben oltre i tempi di guida previsti dal c.d.s. (bolognatoday.it)
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Segnaletica - Approfondimenti
Contrassegno europeo per disabili: il punto sulla segnaletica stradale
di Antonio Locci
Contrassegno europeo per disabili: il punto sulla
segnaletica stradale
di Antonio Locci
Nello scorso numero della rivista, con un approfondimento a
firma di Ugo Sergio Auteri, si è trattato l’argomento relativo al
contrassegno europeo per disabili.
Dal punto di vista tecnico della segnaletica è probabilmente
superfluo rimarcare che il DPR n. 151 del 30 luglio 2012 sostituisce il simbolo fig. II.130 con un pittogramma differente avente un fondo blu invece che arancio, come è forse scontato ricordare che tutti i segnali verticali
che includono al proprio interno
la figura II.130, subiscano la
conseguente variazione grafica
(in particolare la figura II.79/a, i
pannelli integrativi nelle figure
II.320, II.322/a).
“il DPR 151/2012 modifica la segnaletica verticale ed orizzonatle”
Anche la segnaletica orizzontale relativa agli stalli di sosta
riservati agli invalidi viene adeguata mentre la figura V5
(“simbolo di accessibilità”) subisce un lieve e quasi impercettibile adeguamento grafico, varia nelle sue dimensioni ma conserva
i colori già previsti prima del luglio 2012.
“come era la situazione prima del
DPR 151/2012? ”
Sulle strade dei comuni italiani sono presenti un numero
altissimo di stalli di sosta riservati ai “veicoli a servizio delle
persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta”.
A memoria dello scrivente, la prima segnaletica di
“parcheggio invalidi” comparve a metà degli anni ’80 e graficamente era del tutto simile alla figura 79/a con contrassegno
arancio.
La segnaletica orizzontale venne
concepita come la conosciamo attualmente, ovvero di colore giallo
con zebratura a tutela dell’utenza
con particolari esigenze legate alla
deambulazione.
“segnaletica parcheggio invalidi quasi invariata da metà
degli anni 80”
Con qualche adeguamento
nell’impaginazione grafica del cartello, la figura è rimasta quasi invariata anche con l’entrata in vigore dell’attuale Codice della Strada e del Regolamento di Esecuzione e Attuazione.
“cosa impone il DPR 151/2012?”
Relativamente ai segnali stradali, il Decreto impone
l’adeguamento della segnaletica verticale ed orizzontale entro il
termine di tre anni (entro quindi il 14 settembre 2015).
Come già detto, le Amministrazioni comunali si trovano a gestire un numero altissimo di stalli di sosta.
In alcune realtà, purtroppo, si è riscontrato che molti stalli
risultano “dimenticati”, tantissimi uffici comunali non hanno mai
provveduto a dotarsi di un catasto della segnaletica, oppure di
un qualsiasi database informatico
o di un semplice brogliaccio che
consentisse di tenere traccia
degli stalli presenti sulla rete
viaria di propria competenza.
Tutta questa disorganizzazione
ha portato notevoli ritardi
nell’adeguamento dei segnali.
“adeguamento della
segnaletica verticale ed
orizzontale entro il 14
settembre 2015”
In altri casi è stato constatato che molte amministrazioni
non sono state in grado di trovare risorse economiche per la
sostituzione dei cartelli. Sostituire un segnale ha un suo costo,
è vero, ma una via di mezzo provvisoria tra la sostituzione degli
impianti esistenti ed il lasciarli invariati, è stata trovata.
Quasi tutte le aziende che producono e forniscono segnaletica stradale sono in grado di fornire il solo simbolo fig. II.130
in materiale retroriflettente autoadesivo da applicare sui segnali
già installati. Questa “soluzione tampone” ha permesso di ade-
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Segnaletica - Approfondimenti
Contrassegno europeo per disabili: il punto sulla segnaletica stradale
di Antonio Locci
guare i segnali con una spesa più contenuta in attesa di una
completa sostituzione che dovrà avvenire alla scadenza della
vita utile del cartello.
Lo scrivente, nel corso della sua normale attività di controllo
della segnaletica, in almeno tre casi ha potuto rilevare
l’esistenza di segnaletica verticale nuova e di recente fornitura,
ma non conforme alla normativa.
Nel caso specifico, come si può vedere con un semplice
confronto, il segnale utilizza la vecchia figura II.130 con la sola
variazione dei colori.
“cosa succede se il segnale non è
stato ancora sostituito o adeguato? ”
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ritiene che
per il mancato adeguamento della segnaletica sia valido quanto
disposto dall’articolo 77, comma 5 del DPR 495/1992: “È con-
sentito il permanere in opera di segnali già installati che presentano solo lievi difformità rispetto a quelli previsti, purché siano
garantite le condizioni di cui agli articoli 79, commi da 1 a 8, e
81” (Vedi parere M.I.T. del 27/10/2015 pubblicato su questo
numero)
“su cosa si deve prestare
attenzione?”
Nel corso di questi tre anni (tempo concesso e più ce ragionevole per l’adeguamento e la sostituzione della segnaletica) è
capitato purtroppo che alcune aziende, trovandosi impossibilitate dal fornire i cartelli con la figura corretta, abbiano fornito
materiale non conforme.
Con questo approfondimento, per quanto possa apparire
scontato, si vorrebbe portare all’attenzione di chi è incaricato
dell’acquisto della segnaletica ed alla verifica della stessa, con
documentazione fotografica (naturalmente omettendo il marchio del fabbricante), un caso quantomeno singolare che induce
a riflettere.
Naturalmente è facile intuire che l’Ente proprietario della
strada ha provveduto all’acquisto della segnaletica per ottemperare a quanto disposto dal DPR 151/2012, ma la cartellonistica
fornita risulta difforme.
Il M.I.T., come detto, ritiene che il mancato adeguamento
della segnaletica ricada nel caso previsto dall’articolo 77 comma
5 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione al C.d.S, ma è
utile notare che lo stesso comma 5 recita “Quando tali segnali
devono essere sostituiti, perché le loro caratteristiche non soddisfano ai requisiti di cui al comma 1 e all’articolo 79, la sostituzione deve essere effettuata con segnali in tutto conformi a
quelli previsti nel presente regolamento”.
Il segnale, essendo di nuova fabbricazione e di recente
installazione, deve essere conforme, ed installare un segnale
nuovo ma differente da quanto previsto dalla normativa non
rientra nel caso dello stesso comma 5 (“È consentito il permanere in opera di segnali già installati che presentano solo lievi
difformità”).
Se qualcuno ritiene che un banale simbolo grafico non possa
comportare conseguenze catastrofiche (“non è certo la fine del mondo!”) provi a domandarsi quale
possa essere il pensiero di un Giudice di Pace che si trova a valutare il
ricorso di un automobilista sanzionato per la sosta su stallo riservato
pur non avendo titolo, ma che dimostra la non conformità della segnaletica verticale.
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“È consentito il permanere in opera di
segnali già installati
che presentano solo
lievi difformità”
Circolazione stradale - Normativa
Modifiche al regolamento del codice della strada
D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151
Modifiche al regolamento del c.d.s. in materia di strutture,
contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone
invalide
D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151
Decreto del Presidente delle Repubblica
30 luglio 2012, n. 151
“Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada,
in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare
la mobilità delle persone invalide.”
(Pubblicato nella G. U. 31 agosto 2012, n. 203)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996,
n. 503;
Vista la raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione
europea del 4 giugno 1998;
Visto l'articolo 74 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196;
Visto l'articolo 58 della legge 29 luglio 2010, n. 120;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495;
Visto l'articolo 17, comma 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 gennaio
2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 25 maggio 2012;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1 Modifiche all'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. All'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica dopo la parola: «Strutture» è inserita una virgola e la parola: «contrassegno»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in
deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato: "contrassegno di parcheggio per disabili" conforme al
modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura
V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato
ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in
originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia
chiaramente visibile per i controlli. L'indicazione delle strutture
di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di:
"simbolo di accessibilità" di cui alla figura V.5.»;
c) al comma 3:
1) le parole: «dall'ufficio medico-legale dell'Unità Sanitaria Locale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ufficio medico-legale
dell'Azienda Sanitaria Locale»;
2) dopo le parole: «capacità di deambulazione» sono inserite le
seguenti: «impedita o»;
3) gli ultimi due periodi sono soppressi;
d) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Trascorso tale periodo è consentita l'emissione di un nuovo
contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della
persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.»;
e) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità
della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del
"contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta
densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili". Il comune
può inoltre stabilire, anche nell'ambito delle aree destinate a
parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di
posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
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Circolazione stradale - Normativa
Modifiche al regolamento del codice della strada
D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151
1996, n. 503, e prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli
invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.»;
III) La Figura II.320 è sostituita dalla seguente:
f) al comma 6, le parole: «Ministro dei lavori pubblici sentito il
Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro della salute».
Art. 2 Modifiche ai Titoli II e V del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
1. Al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, gli allegati sono modificati come segue:
I) La Figura II.79/a è sostituita dalla seguente:
IV) La Figura II.322/a è sostituita dalla seguente:
II) La Figura II.130 è sostituita dalla seguente:
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Circolazione stradale - Normativa
Modifiche al regolamento del codice della strada
D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151
V) La Figura II.445/a è sostituita dalla seguente:
VI) La Figura II.445/b è sostituita dalla seguente:
VII) La Figura II.445/c è sostituita dalla seguente:
2. Al Titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, gli allegati sono modificati come segue:
I) La Figura V.4 è sostituita dalla seguente:
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Circolazione stradale - Normativa
Modifiche al regolamento del codice della strada
D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151
II) La figura V.5 è sostituita dalla seguente:
Art. 3 Disposizioni transitorie e finali
1. La sostituzione del «contrassegno invalidi» con il nuovo
«contrassegno di parcheggio per disabili», conforme al modello
previsto dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998, deve avvenire entro tre anni dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento, salvo che le amministrazioni comunali non decidano tempi più contenuti. I Comuni garantiscono, comunque, in tale periodo il rinnovo dei
«contrassegni invalidi» già rilasciati con il nuovo «contrassegno
di parcheggio per disabili».
2. Nel periodo transitorio di tre anni di cui al comma 1 conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti «contrassegni invalidi» già rilasciati.
3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento la segnaletica stradale oggetto degli adempimenti
di cui all'articolo 2 deve essere adattata alle intervenute modifiche. In caso di sostituzione i nuovi segnali e il simbolo di accessibilità devono essere conformi alle norme del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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Circolazione stradale - Prassi
Quesito segnalazione scivoli per disabili. Art. 381 D.P.R. n. 495/1992
M.I.T. - Parere 13.12.2011 n. 6070
Quesito segnalazione scivoli per disabili. Art. 381 D.P.R. n. 495/1992
M.I.T. - Parere 13.12.2011 n. 6070
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Div.II
Roma, 13/12/2011
Prot. n. 6070
Oggetto: Quesito segnalazione scivoli per disabili. Art. 381 D.P.R n. 495/1992.
Si riscontra la Vs/nota prot. n. 174001 del 22 novembre u.s. relativa all'argomento in oggetto.
Si rappresenta che in mancanza del disciplinare tecnico che a tutt'oggi non è stato ancora emanato, rimangono valide le direttive
inerenti le facilitazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide emesse da questa Amministrazione e
raccolte nell'opuscolo di cui si invia una copia, naturalmente purché esse non siano in contrasto con le norme successivamente intervenute.
Per quanto attiene la specifica richiesta formulata, si fa presente che l'art. 381 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento dì esecuzione ed
attuazione del Codice della Strada) riporta con chiarezza, al comma 2 che" ........... L'indicazione delle strutture dì cui al comma l
deve essere resa nota mediante il segnale dì "simbolo di accessibilità" di cui alla figura V. 5".
IL DIRIGENTE TECNICO
(Dr. Ing. Francesco MAZZIOTTA)
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Art. 381. – Strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone invalide (art. 188 c.d.s.)
1. Ai fini di cui all'articolo 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare
la mobilità delle persone invalide.
2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione é resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato: "contrassegno di parcheggio per disabili"
conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno é strettamente personale, non é vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del
veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di: "simbolo di accessibilità" di
cui alla figura V.5.
3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria
responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria
Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di
deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse
modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Trascorso tale periodo é consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti
che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.
5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta
individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a). Tale agevolazione, se
l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da
parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili". Il comune può inoltre stabilire, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a
loro riservati.
6. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle
opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sentito il Ministro della sanità.
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Circolazione stradale - Prassi
Quesito stalli riservati a disabili in aree di sosta a pagamento
M.I.T. - Parere 22.12.2011 n. 6241
Quesito stalli riservati a disabili in aree di sosta a pagamento
M.I.T. - Parere 22.12.2011 n. 6241
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Div. II
Roma, 22/12/2011
Prot. n. 6241
Oggetto: Quesito stalli riservati a disabili in aree di sosta a pagamento.
Con riferimento alla vs. nota pervenuta via mail il 29 novembre u.s., relativa all'argomento in oggetto, si rappresenta quanto segue.
In via generale occorre ricordare che il legislatore ha posto particolare attenzione alla problematica afferente la sfera di disabilità,
attraverso numerose norme che tendono a facilitare la mobilità di questa categoria di persone, nella convinzione che una utenza
debole vada comunque garantita.
In particolare l'art. 188 del Codice della Strada (Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide) ed il D.P.R. 24 luglio
1996, n. 503 (arti. Il e 12) prevedono che le persone con disabilità possano usufruire di importanti agevolazioni, a condizione che
espongano il contrassegno i previsto dall'art. 381 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada. Si i vedano
anche gli articoli: 7, comma 1, lett. d), e comma 4, ultimo periodo; 158, comma 2, lett. g) del Codice della Strada; art. 354, comma
4 e 355, comma 5, del Regolamento.
Dalla lettura degli articoli citati, si evince la chiara volontà del legislatore di voler facilitare la mobilità dei disabili anche con misure
che attengono specificamente il settore della sosta, ivi compresa l'esenzione dal pagamento di tariffe orarie per il parcheggio. Tale
convinzione è supportata dalla lettura congiunta del comma 5 dell'art. Il del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, che prevede: "Nell'ambito
dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno l posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili", e
dell'art. 188, comma 3: "I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 (ovvero munite di contrassegno)
non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato".
Ciò premesso va subito evidenziato che la dicitura "almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili" non indica il numero
massimo degli stalli da riservare ai disabili, ma il numero minimo da valutare in relazione alle esigenze di questa sfortunata categoria
di persone.
E' chiaro quindi che la norma lascia ampi margini di discrezionalità che vanno comunque utilizzati a favore del disabile.
Pertanto laddove è più frequente la presenza di soggetti disabili (ad es. aree di parcheggio a pagamento in prossimità di strutture
ospedaliere, o di strutture pubbliche di assistenza), buon senso vuole che siano istituiti stalli ulteriori rispetto a quelli minimi previsti.
Riguardo invece agli altri quesiti formulati da codesto Comando, va precisato che l'interpretazione da attribuire all'art. 11, Comma 5
del D.P.R. 24 luglio 1996 circa il calcolo dei posti da riservare gratuitamente ai detentori del contrassegno, è quella riportata nell'esempio B della vs. nota.
Appare, invece, assai singolare, che codesto Comando si crei il problema di come debba avvenire il conteggio dei posti da riservare,
quando il numero degli stalli a pagamento è esiguo.
Infatti va sottolineato che le prescrizioni contenute nella norma sono di carattere generale, nel senso che si riferiscono "a parcheggi
o attrezzature per la sosta a pagamento muniti di dispositivi di controllo della durata ovvero con custodia dei veicoli" e quindi lasciano intendere spazi dove gli stalli di sosta sono numerosi.
Ovviamente si lascia alla valutazione dell'Autorità preposta la possibilità di dislocare gli spazi di sosta da destinare ai disabili anche
tenendo conto della geometria dell'area attrezzata.
IL DIRlGENTE TECNICO
(Dr. Ing. Francesco MAZZIOTTA)
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Circolazione stradale - Prassi
Interpretazione autentica dell'art. 158, c.2, lett. g), e c. 5, del CdS
M.I.T. - Parere 07.03.2013 n. 1474
Richiesta di interpretazione autentica dell'art. 158, c.2, lett. g), e c. 5,
del CdS.
M.I.T. - Parere 07.03.2013 n. 1474
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per l Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale
Divisione II
Prot. n. 1474
07/03/2013
Oggetto: Richiesta di interpretazione autentica dell'art. 158, c.2, lett. g), e c. 5, del CdS.
Con riferimento alla richiesta qui inoltrata con la nota in riscontro, si premette quanto segue.
L'art. 188, c. 1, dei Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) impone agli enti proprietari delle strade di allestire e mantenere
apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire e agevolare la mobilità delle persone invalide; l'art. 381, C. 1,
del Regolamento di Esecuzione ripete tali prescrizioni, ed inoltre il successivo strutture sia resa nota mediante il "simbolo di accessibilità" di cui alla figura V.5.
L'art. 2, c.1, del DPR n. 503/1996 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e
servizi pubblici" impone che le strutture costruite, modificate o adeguate a tal fine rechino in posizione agevolmente visibile il simbolo di accessibilità.
Inoltre l'art. 4 "Spazi pedonali" e l'art. 9 "Arredo urbano" rinviano al D.M. LL.PP. n. 236/1989 "Prescrizioni tecniche necessarie a ga-
rantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai
fini del superamento e dell'eliminazione delle. barriere architettoniche".
In particolare l'art. 4, C. 2, punto 1, del citato DM, relativo ai percorsi, prevede che le eventuali variazioni di livello devono essere
raccordate con lievi pendenze ovvero superate mediante rampe, prescrive l'installazione, in posizione facilmente visibile, di cartelli di
indicazione riportanti il simbolo internazionale di accessibilità.
Ciò premesso, da quanto è dato desumere dalla documentazione fotografica prodotta, nel punto in cui sarebbe stata accertata l'infrazione non appare installata la prescritta segnaletica riportante il simbolo di accessibilità né appaiono realizzate le previste variazioni cromatiche; parimenti non si evince la predisposizione di un percorso dedicato ai disabili, né la presenza di attraversamenti pedonali; sembra che non sia neppure installato il segnale verticale di cui all'art. 120, C. 1, lett. c), del Regolamento (Fig. II.76), che caratterizza le aree di parcheggio.
Pertanto non risulta evidente la destinazione della struttura tra quelle di cui all'art. 188, c. 1, del Codice, e all'art. 381, C. 1, del Regolamento; conseguentemente, a parere di questo Ufficio, non può essere applicata la sanzione di cui all'art. 158, C. 5, del Codice.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dr.lng. Francesco MAZZIOTTA)
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Circolazione stradale - Prassi
Sosta dei veicoli a servizio dei disabili
M.I.T. - Parere 11.04.2014 n. 1732
M.I.T. - Parere 08.05.2014 n. 2094
Possibilità di installare dissuasori di sosta in spazi personalizzati
destinati a titolare di contrassegno invalidi di parcheggio per disabili
M.I.T. - Parere 11.04.2014 n. 1732
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e I Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale - Div. II
Prot. n. 1732
Roma, 11 aprile 2014
Oggetto: Possibilità di installare dissuasori di sosta in spazi personalizzati destinati a titolare di contrassegno invalidi
di parcheggio per disabili.
Con riferimento alla nota prot. n. VR 14515 del 10 marzo 2014, si comunica che la proposta avanzata da codesto Comando, circa la
possibilità di concedere l'autorizzazione alla installazione di dissuasori di sosta direttamente all'interno degli stalli sosta riservati individualmente al titolare di contrassegno di parcheggio per disabili, in modo da consentire al titolare stesso l'attivazione e
la disattivazione del dispositivo stradale a seconda delle esigenze, a parere di questo Ufficio, non sia percorribile.
Infatti, trattandosi di aree destinate alla riserva di sosta non sembrerebbe preclusa la possibilità, qualora non fossero occupate dal
titolare, di essere utilizzate per una semplice manovra di fermata. Inoltre va considerato che, a seconda del tipo di dispositivo adottato, potrebbe risultare ancora meno agevole l'utilizzo dello stallo da parte del disabile, poiché si aggiungerebbero a suo carico ulteriori manovre che ovviamente sarebbero eseguite da una persona già in stato di difficoltà.
Infine l'installazione di un dissuasore di sosta su uno stallo personalizzato, oltre a costituire un ostacolo, sempre a parere dello scrivente, va oltre lo spirito della norma e potrebbe far prospettare una vera e propria occupazione di suolo pubblico, diversamente
disciplinata.
IL DIRIGENTE TECNICO
(Dr. Ing. Francesco Mazziotta)
Sosta dei veicoli a servizio dei disabili.
M.I.T. - Parere 08.05.2014 n. 2094
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e I Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Sicurezza Stradale - Div. II
Prot. 2094
Roma, 8 maggio 2014
Oggetto: Sosta dei veicoli a servizio dei disabili.
Nel riscontrare la vs/mail del 15 marzo 2014, relativa al quesito di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue.
Secondo il dettato dell'articolo 7, comma 1, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) i Comuni possono
adottare provvedimenti per la regolamentazione della circolazione attraverso ordinanze motivate.
Pertanto la norma lascia ampi poteri agli enti proprietari delle strade che possono, nell'ambito della propria discrezionalità, valutare
la possibilità di regolamentare in maniera più incisiva la circolazione e la sosta dei veicoli nelle strade.
Tuttavia, premesso quanto sopra, la Scrivente non è nelle condizioni di poter esprimere un parere al quesito da Lei formulato in
quanto non è a conoscenza dei contenuti del provvedimento istitutivo del divieto.
IL DIRIGENTE TECNICO
(Dr.Ing. Francesco Mazziotta)
Pagina 12
Circolazione stradale - Prassi
Transito disabili in ZTL
M.I.T. - Parere 09.02.2015 n. 554
Transito disabili in ZTL
M.I.T. - Parere 09.02.2015 n. 554
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER l TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE
Div.2
Prot. n. 554
Roma, 9 febbraio 2015
Oggetto: Transito disabili in ZTL.
Sì riscontra la nota 2/15 del 21 gennaio 2015, relativa all'argomento in oggetto.
Riguardo la problematica evidenziata circa la difficoltà di accesso alle ZTL (controllare da sistemi elettronici) per i veicoli al servizio
delle persone diversamente abili, è noto che l'accesso è sempre consentito dalla legislazione vigente, con l'onere di comunicare preventivamente la targa del veicolo al comune di residenza.
Tale onere viene assolto dal diversamente abile una sola voce volta nei confronti dell'ente territoriale, il quale inserisce le targhe dei
veicoli nel sistema garantendo l'accesso al riparo da improprie contestazioni.
Nel caso, invece, di accesso dei disabili nelle ZTL di comuni diversi da quelli di residenza, sussiste l'onere per gli stessi di comunicare
in tempo utile la targa del veicolo al loro servizio all'amministrazione interessata al fine di poterla immettere nelle liste dei veicoli
autorizzati all'accesso.
Tale obbligo scaturisce dalla impossibilità di verificare in altro modo il diritto di accesso del veicolo al servizio del disabile nelle ZTL,
controllate da varchi elettronici, e quindi evitare allo stesso di dover presentare, successivamente, ricorso per l'annullamento della
sanzione.
Le proposte formulate da più parti di facilitare e semplificare la fruizione delle ZTL, controllate elettronicamente, alle persone con
disabilità parentesi residenti e nonna parentesi attraverso un sistema centralizzato di verifica dei requisiti di ogni possessore di contrassegno, allo stato attuale, non è realizzabile, in considerazione dell'estrema diversità delle apparecchiature adottate, con piena
discrezionalità, dalle singole amministrazioni comunali, la costituzione di una banca dati nazionale potrebbe sicuramente rientrare tra
gli obiettivi dell'associazione nazionale comuni d'Italia, sempre ovviamente nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali".
Peraltro, l'omologazione delle apparecchiature di controllo dei varchi viene effettuata da questo ministero su istanza del produttore;
sono ammesse tutte le tecnologie disponibili e non può essere privilegiata, per ovvi motivi legati all'assicurazione della libera concorrenza, una specifica modalità di comunicazione accorto raggio terra-veicolo.
L'adozione di uno standard unico di comunicazione, ancorché auspicabile, non può essere imposta da questo ministero essendo ricomprese nella competenza degli enti internazionali di unificazione.
Proprio nell'intento di arrecare un servizio di grande utilità alle persone diversamente abili, si segnala che sul sito del ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, alla voce "circolazione sicurezza stradale" è disponibile l'elenco dei comuni che hanno istituito ZTL, controllate da varchi elettronici, con i recapiti telefonici dei referenti che possono fornire informazioni utili alle persone diversamente
abili anche non residenti, per ottenere le necessarie preventive autorizzazioni.
IL DIRIGENTE TECNICO
(Dr. Ing. Francesco Mazziotta)
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Circolazione stradale - Prassi
Contrassegno a disabili intellettivi e psichici affetti da autismo
M.I.T. - Parere 14.05.2015 n. 2242
Concessione contrassegni spazi di sosta anche ai disabili intellettivi e
psichici affetti da autismo
M.I.T. - Parere 14.05.2015 n. 2242
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER l TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE,
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE
Div.2
Prot. n. 2242
Roma, 14.05.2015
Oggetto: Concessione contrassegni spazi di sosta anche ai disabili intellettivi e psichici affetti da autismo. Richiesta
parere
Si riscontra la vs/ nota prot. n. 3242 del 14 Aprile 2015, relativa all'argomento in oggetto.
Occorre preliminarmente rilevare che l'articolo 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento dl esecuzione ed attuazione
del Codice della Strada), come aggiornato e modificato con D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151, al comma 2 parla, ai fini del rilascio del
"contrassegno di parcheggio per disabili", di persone invalide con capacità. di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta.
Pertanto il disabile potrà richiedere, con le modalità previste dal successivo comma 3, il rilascio dell'autorizzazione al Comune di residenza, solo se preventivamente è stata accertata una invalidità dall'ufficio medico-legale dell'azienda sanitaria locale di appartenenza
e che la stessa abbia rilasciato una certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni fisiche della persona comportano una
impedita o sensibile riduzione della capacità di deambulazione tale da rendere possibile l'esercizio del diritto disciplinato dal sopra
richiamato articolo 381.
Lo stesso articolo pur prevedendo tale condizione, non fa esplicito riferimento agli arti inferiori né alla patologia che la ha determinata. Quindi, sempre a parere della scrivente, esso non dovrebbe essere interpretato in senso eccessivamente restrittivo, tanto che a
sostegno di quanto detto, il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, prevede, all'articolo 12, comma 3, che la normativa relativa contrassegno
speciale sia estesa anche alla categoria dei non vedenti.
Questa amministrazione, anche in passato, ha sostenuto che il contrassegno potrebbe essere rilasciato a persone, come disabile
psichico, che teoricamente non presentano problemi di deambulazione, ma che proprio a causa della loro specifica patologia, non
possono essere considerate autonome nel rapporto con la mobilità e la strada e necessitano comunque della mediazione di terze
persone che le accompagnano e gestiscono i loro spostamenti.
Tuttavia, sarà solo l'ufficio medico-legale dell'azienda sanitaria locale di appartenenza del disabile che, per propria competenza e
sotto la propria responsabilità, potrà determinare e certificare, secondo scienza e coscienza, il diritto all'autorizzazione valida su tutto
il territorio europeo.
In tale contesto è opportuno precisare come il ministero delle infrastrutture e dei trasporti non possa entrare nel merito di un'attività
resa in ambito sanitario, la quale ha come effetto solamente secondario il rilascio di un titolo la cui attinenza col settore del trasporto
è limitata al modo di esercitare il diritto connesso previsto nel regolamento.
Il dirigente tecnico
(Dr. Ing. Francesco Mazziotta)
Pagina 14
Circolazione stradale - Prassi
Gratuità della sosta per veicoli muniti di contrassegno invalidi
M.I.T. - Parere 04.09.2015 n. 4341
Gratuità della sosta a pagamento per veicoli muniti di contrassegno
invalidi
M.I.T. - Parere 04.09.2015 n. 4341
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE
Div.2
Prot. n. 4341
Roma, 04/09/2015
Oggetto: Richiesta informazioni.
Con riferimento alla vs/mail del 22 agosto u.s. si rappresenta quanto segue.
Occorre premettere che l'articolo 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice
della Strada), come aggiornato e modificato prima con D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151, e poi con l'articolo 25, comma 3, del D.L. 24
giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 dispone, nell'ultima parte del comma 5, che "Il Comune inoltre stabi-
lisce, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta
gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, dei decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e può prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento
qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati".
Una sentenza della II sezione civile della Corte di Cassazione del 5 ottobre 2009, n. 21271, non ha ritenuto condivisibile quanto sempre sostenuto da questa Amministrazione circa la gratuità della sosta a pagamento, nel caso in cui gli stalli riservati agli autoveicoli al
servizio delle persone diversamente abili risultassero occupati. La Corte di Cassazione ha motivato la propria pronuncia rilevando che
non è previsto da alcuna norma che il veicolo a servizio di un disabile, munito del contrassegno previsto dal Codice della Strada, che
sia stato parcheggiato in uno stallo a pagamento a causa della indisponibilità degli stalli riservati gratuitamente ai disabili, debba
comunque beneficiare della gratuità della sosta. Dalla sentenza si evince, inoltre, che la gratuità del parcheggio può essere stabilita
solo dai Comuni che, nella propria autonomia, fissano le regole da osservare per la sosta ed il parcheggio, come peraltro confermato
con l'ultima modifica dall'articolo 25, comma 3, del sopra citato D.L. 24 giugno 2014, n. 90.
Non si è tenuto conto della posizione assunta da questo Ministero che, dalla lettura congiunta delle diverse norme relative alle facilitazioni concesse ai diversamente abili, ha evinto la chiara volontà. del legislatore di facilitare la vita di relazione e mobilità degli stessi anche con misure che attengono specificamente il settore della sosta, ivi compresa l'esenzione del pagamento di tariffe orarie per
il parcheggio nelle strisce blu, nel caso in cui lo stallo riservato risultasse occupato.
Pertanto, allo stato, non può che prendersi atto della attuale formulazione della norma e appellarsi al senso civico degli Enti Locali
che, nell'ambito del loro potere discrezionale, possono venire incontro ad una categoria di persone, già duramente provate, rendendo gratuito il parcheggio dei veicoli al loro servizio anche nelle strisce blu, regolamentando in tal modo una materia di loro competenza.
Riguardo la richiesta di copia della nota del 22 dicembre 2009, si fa presente che essa corrisponde ad un parere rilasciato da questa
Amministrazione concernente un argomento avente oggetto diverso.
Il Dirigente Tecnico
(Dr. Ing. Francesco Mazziotta)
Pagina 15
Circolazione stradale - Prassi
Adeguamento segnaletica stradale D.P.R. 151/2012
M.I.T. - Circolare 27.10.2015
Adeguamento segnaletica stradale D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151
M.I.T. - Parere 27.10.2015
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DIPARTIMENTO PER l TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE
Div. 2
Roma, 27/10/2015
Oggetto: Adeguamento segnaletica stradale D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151.
Con riferimento alla mail del 13 ottobre 2015, relativa all'argomento in oggetto, si rappresenta quanto segue.
Il D.P.R. 30 luglio 201 2, n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni, all'articolo 3 (Disposizioni transitorie e finali), comma 3,
recita: "Entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la segnaletica stradale oggetto degli adempimenti di cui
all'articolo 2 deve essere adattata alle intervenute modifiche. In caso di sostituzione i nuovi segnali e il simbolo di accessibilità devono essere conformi alle norme del presente regolamento".
Pertanto, il periodo transitorio per l'adeguamento - su scala nazionale - della segnaletica stradale orizzontale e verticale relativa alla
mobilità delle persone diversamente abili (rappresentazione grafica e cromatica del nuovo contrassegno) da parte dei Comuni è scaduto, e doveva attuarsi in larga parte all'interno delle ordinarie procedure di manutenzione.
E' chiaro che, come fa rilevare la S.V., potrebbero essere invocate situazioni di irregolarità ancora non sanate.
Ad ogni modo lo scrivente ufficio è del parere che per il caso di specie possa ritenersi valida la previsione di cui all'articolo 77, comma 5, del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada) il quale recita:" .. ... E'
consentito il permanere in opera di segnali già installati che presentano solo lievi difformità rispetto a quelli previsti, purché siano
garantite le condizioni di cui agli articoli 79, commi da 1 a 8, e 81. ....... ".
Tuttavia gli Enti locali dovranno attivarsi tempestivamente all'adeguamento che non sembra comportare aggravi economici tali da
giustificare ulteriori ritardi.
IL DIRIGENTE TECNICO
(Dr.Ing. Francesco Mazziotta)
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada
Art. 77. - Norme generali sui segnali verticali (art. 39 c.d.s.)
...
5. É vietato l'uso di segnali diversi da quelli previsti nel presente regolamento, salvo quanto esplicitamente consentito negli articoli successivi, ovvero autorizzato dal ministero dei
Lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. É consentito il permanere in opera di segnali già installati che presentano solo lievi difformità rispetto a
quelli previsti, purché siano garantite le condizioni di cui agli articoli 79, commi da 1 a 8, e 81. Quando tali segnali devono essere sostituiti, perché le loro caratteristiche non soddisfano ai requisiti di cui al comma 1 e all'articolo 79, la sostituzione deve essere effettuata con segnali in tutto conformi a quelli previsti nel presente regolamento.
...
Decreto del Presidente delle Repubblica 30 luglio 2012, n. 151
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della
strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide.
Art. 3 Disposizioni transitorie e finali
...
3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la segnaletica stradale oggetto degli adempimenti di cui all'articolo 2 deve essere adattata alle intervenute
modifiche. In caso di sostituzione i nuovi segnali e il simbolo di accessibilità devono essere conformi alle norme del presente regolamento.
...
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