N. 7/2015 - lunedì 21 dicembre 2015 SOMMARIO APPROFONDIMENTI Periodico di informazione e di analisi giuridica ed operativa abbinato al portale www.piemmenews.it e riservata agli iscritti all’associazione “Piemmenews”, a cura di Ugo Sergio Auteri IN PRIMO PIANO Contrassegno europeo per disabili: il punto sulla segnaletica stradale di Antonio Locci .................................... p. 3 NORMATIVA Modifiche al regolamento del c.d.s. in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151 ................. p. 5 PRASSI Quesito segnalazione scivoli per disabili M.I.T. - Parere 13.12.2011 n. 6070 ........ p. 9 Quesito stalli riservati a disabili in aree di sosta a pagamento M.I.T. - Parere 22.12.2011 n. 6241 ...... p. 10 Su richiesta di molti lettori abbiamo realizzato un numero monotematico sul tema della circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone disabili. Un interessante approfondimento di A. Locci affronta l’argomento della segnaletica stradale e l’adeguamento alle normative europee recepite con d.p.r. 151/2012, pubblicato anch’esso integralmente su questo numero. Abbiamo inoltre ritenuto di fare cosa gradita ai lettori nel raccogliere diversi pareri ministeriali sull’argomento di non facile reperibilità sulla rete. In attesa del prossimo appuntamento, ancora più ricco di novità per i lettori, potete seguirci nell’omonimo gruppo facebook dove vi terremo costantemente aggiornati sulle novità professionali. L’augurio a tutti voi è quello di trascorrere il più serenamente possibile queste feste ed in particolare a coloro che saranno in servizio durante le festività, l’augurio di un sereno lavoro. Interpretazione autentica dell'art. 158, c.2, lett. g) c.d.s. M.I.T. - Parere 07.03.2013 n. 1474 ...... p. 11 Dissuasori di sosta in spazi personalizzati per titolare di contrassegno invalidi M.I.T. - Parere 11.04.2014 n. 1732 ...... p. 12 Sosta dei veicoli a servizio dei disabili M.I.T. - Parere 08.05.2014 n. 2094 ...... p. 12 Transito disabili in ZTL M.I.T. - Parere 09.02.2015 n. 554 ........ p. 13 Disabili intellettivi e psichici affetti da autismo M.I.T. - Parere 14.05.2015 n. 2242 ...... p. 14 Gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento M.I.T. - Parere 04.09.2015 n. 4341 ...... p. 15 Adeguamento segnaletica stradale D.P.R. 151/2012 M.I.T. - Parere 27.10.2015 .................. p. 16 NEWS DAL WEB Legge di Stabilità, via libera della Camera, ora passa al Senato Un emendamento al Disegno legge Stabilità 2016 stabilisce che autovelox e Tutor controllino le Rca sulle macchine. In più verificheranno se le vetture sono in regola con la revisione periodica. (www.omniauto.it) Agente della Municipale libero dal servizio stana ladri in azione Un agente della p.m. di Cervia in borghese e fuori servizio ha notato tre africani, che dopo aver presumibilmente “visitato” un’abitazione privata, stavano scavalcando la recinzione per darsi alla fuga. (www.ravennatoday.it) Calamita sul cambio, camionisti aggirano norme di sicurezza oltre 20.000 UTENTI Alcuni furbetti hanno aguzzato l’ingegno per riuscire ad escogitare nuovi sistemi per aggirare i controlli delle forze dell’ordine e per continuare a condurre i veicoli ben oltre i tempi di guida previsti dal c.d.s. (bolognatoday.it) ricevono gratuitamente questa rivista nella propria posta elettronica. Clicca per riceverla anche tu Per la tua pubblicità [email protected] Segnaletica - Approfondimenti Contrassegno europeo per disabili: il punto sulla segnaletica stradale di Antonio Locci Contrassegno europeo per disabili: il punto sulla segnaletica stradale di Antonio Locci Nello scorso numero della rivista, con un approfondimento a firma di Ugo Sergio Auteri, si è trattato l’argomento relativo al contrassegno europeo per disabili. Dal punto di vista tecnico della segnaletica è probabilmente superfluo rimarcare che il DPR n. 151 del 30 luglio 2012 sostituisce il simbolo fig. II.130 con un pittogramma differente avente un fondo blu invece che arancio, come è forse scontato ricordare che tutti i segnali verticali che includono al proprio interno la figura II.130, subiscano la conseguente variazione grafica (in particolare la figura II.79/a, i pannelli integrativi nelle figure II.320, II.322/a). “il DPR 151/2012 modifica la segnaletica verticale ed orizzonatle” Anche la segnaletica orizzontale relativa agli stalli di sosta riservati agli invalidi viene adeguata mentre la figura V5 (“simbolo di accessibilità”) subisce un lieve e quasi impercettibile adeguamento grafico, varia nelle sue dimensioni ma conserva i colori già previsti prima del luglio 2012. “come era la situazione prima del DPR 151/2012? ” Sulle strade dei comuni italiani sono presenti un numero altissimo di stalli di sosta riservati ai “veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta”. A memoria dello scrivente, la prima segnaletica di “parcheggio invalidi” comparve a metà degli anni ’80 e graficamente era del tutto simile alla figura 79/a con contrassegno arancio. La segnaletica orizzontale venne concepita come la conosciamo attualmente, ovvero di colore giallo con zebratura a tutela dell’utenza con particolari esigenze legate alla deambulazione. “segnaletica parcheggio invalidi quasi invariata da metà degli anni 80” Con qualche adeguamento nell’impaginazione grafica del cartello, la figura è rimasta quasi invariata anche con l’entrata in vigore dell’attuale Codice della Strada e del Regolamento di Esecuzione e Attuazione. “cosa impone il DPR 151/2012?” Relativamente ai segnali stradali, il Decreto impone l’adeguamento della segnaletica verticale ed orizzontale entro il termine di tre anni (entro quindi il 14 settembre 2015). Come già detto, le Amministrazioni comunali si trovano a gestire un numero altissimo di stalli di sosta. In alcune realtà, purtroppo, si è riscontrato che molti stalli risultano “dimenticati”, tantissimi uffici comunali non hanno mai provveduto a dotarsi di un catasto della segnaletica, oppure di un qualsiasi database informatico o di un semplice brogliaccio che consentisse di tenere traccia degli stalli presenti sulla rete viaria di propria competenza. Tutta questa disorganizzazione ha portato notevoli ritardi nell’adeguamento dei segnali. “adeguamento della segnaletica verticale ed orizzontale entro il 14 settembre 2015” In altri casi è stato constatato che molte amministrazioni non sono state in grado di trovare risorse economiche per la sostituzione dei cartelli. Sostituire un segnale ha un suo costo, è vero, ma una via di mezzo provvisoria tra la sostituzione degli impianti esistenti ed il lasciarli invariati, è stata trovata. Quasi tutte le aziende che producono e forniscono segnaletica stradale sono in grado di fornire il solo simbolo fig. II.130 in materiale retroriflettente autoadesivo da applicare sui segnali già installati. Questa “soluzione tampone” ha permesso di ade- Pagina 3 Segnaletica - Approfondimenti Contrassegno europeo per disabili: il punto sulla segnaletica stradale di Antonio Locci guare i segnali con una spesa più contenuta in attesa di una completa sostituzione che dovrà avvenire alla scadenza della vita utile del cartello. Lo scrivente, nel corso della sua normale attività di controllo della segnaletica, in almeno tre casi ha potuto rilevare l’esistenza di segnaletica verticale nuova e di recente fornitura, ma non conforme alla normativa. Nel caso specifico, come si può vedere con un semplice confronto, il segnale utilizza la vecchia figura II.130 con la sola variazione dei colori. “cosa succede se il segnale non è stato ancora sostituito o adeguato? ” Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ritiene che per il mancato adeguamento della segnaletica sia valido quanto disposto dall’articolo 77, comma 5 del DPR 495/1992: “È con- sentito il permanere in opera di segnali già installati che presentano solo lievi difformità rispetto a quelli previsti, purché siano garantite le condizioni di cui agli articoli 79, commi da 1 a 8, e 81” (Vedi parere M.I.T. del 27/10/2015 pubblicato su questo numero) “su cosa si deve prestare attenzione?” Nel corso di questi tre anni (tempo concesso e più ce ragionevole per l’adeguamento e la sostituzione della segnaletica) è capitato purtroppo che alcune aziende, trovandosi impossibilitate dal fornire i cartelli con la figura corretta, abbiano fornito materiale non conforme. Con questo approfondimento, per quanto possa apparire scontato, si vorrebbe portare all’attenzione di chi è incaricato dell’acquisto della segnaletica ed alla verifica della stessa, con documentazione fotografica (naturalmente omettendo il marchio del fabbricante), un caso quantomeno singolare che induce a riflettere. Naturalmente è facile intuire che l’Ente proprietario della strada ha provveduto all’acquisto della segnaletica per ottemperare a quanto disposto dal DPR 151/2012, ma la cartellonistica fornita risulta difforme. Il M.I.T., come detto, ritiene che il mancato adeguamento della segnaletica ricada nel caso previsto dall’articolo 77 comma 5 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione al C.d.S, ma è utile notare che lo stesso comma 5 recita “Quando tali segnali devono essere sostituiti, perché le loro caratteristiche non soddisfano ai requisiti di cui al comma 1 e all’articolo 79, la sostituzione deve essere effettuata con segnali in tutto conformi a quelli previsti nel presente regolamento”. Il segnale, essendo di nuova fabbricazione e di recente installazione, deve essere conforme, ed installare un segnale nuovo ma differente da quanto previsto dalla normativa non rientra nel caso dello stesso comma 5 (“È consentito il permanere in opera di segnali già installati che presentano solo lievi difformità”). Se qualcuno ritiene che un banale simbolo grafico non possa comportare conseguenze catastrofiche (“non è certo la fine del mondo!”) provi a domandarsi quale possa essere il pensiero di un Giudice di Pace che si trova a valutare il ricorso di un automobilista sanzionato per la sosta su stallo riservato pur non avendo titolo, ma che dimostra la non conformità della segnaletica verticale. Pagina 4 “È consentito il permanere in opera di segnali già installati che presentano solo lievi difformità” Circolazione stradale - Normativa Modifiche al regolamento del codice della strada D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151 Modifiche al regolamento del c.d.s. in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151 Decreto del Presidente delle Repubblica 30 luglio 2012, n. 151 “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide.” (Pubblicato nella G. U. 31 agosto 2012, n. 203) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 35, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503; Vista la raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998; Visto l'articolo 74 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto l'articolo 58 della legge 29 luglio 2010, n. 120; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; Visto l'articolo 17, comma 4-ter, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 12 gennaio 2012; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 maggio 2012; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche all'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 1. All'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nella rubrica dopo la parola: «Strutture» è inserita una virgola e la parola: «contrassegno»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato: "contrassegno di parcheggio per disabili" conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di: "simbolo di accessibilità" di cui alla figura V.5.»; c) al comma 3: 1) le parole: «dall'ufficio medico-legale dell'Unità Sanitaria Locale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale»; 2) dopo le parole: «capacità di deambulazione» sono inserite le seguenti: «impedita o»; 3) gli ultimi due periodi sono soppressi; d) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Trascorso tale periodo è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.»; e) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili". Il comune può inoltre stabilire, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio Pagina 5 Circolazione stradale - Normativa Modifiche al regolamento del codice della strada D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151 1996, n. 503, e prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.»; III) La Figura II.320 è sostituita dalla seguente: f) al comma 6, le parole: «Ministro dei lavori pubblici sentito il Ministro della sanità» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro della salute». Art. 2 Modifiche ai Titoli II e V del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 1. Al Titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, gli allegati sono modificati come segue: I) La Figura II.79/a è sostituita dalla seguente: IV) La Figura II.322/a è sostituita dalla seguente: II) La Figura II.130 è sostituita dalla seguente: Pagina 6 Circolazione stradale - Normativa Modifiche al regolamento del codice della strada D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151 V) La Figura II.445/a è sostituita dalla seguente: VI) La Figura II.445/b è sostituita dalla seguente: VII) La Figura II.445/c è sostituita dalla seguente: 2. Al Titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, gli allegati sono modificati come segue: I) La Figura V.4 è sostituita dalla seguente: Pagina 7 Circolazione stradale - Normativa Modifiche al regolamento del codice della strada D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151 II) La figura V.5 è sostituita dalla seguente: Art. 3 Disposizioni transitorie e finali 1. La sostituzione del «contrassegno invalidi» con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili», conforme al modello previsto dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998, deve avvenire entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, salvo che le amministrazioni comunali non decidano tempi più contenuti. I Comuni garantiscono, comunque, in tale periodo il rinnovo dei «contrassegni invalidi» già rilasciati con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili». 2. Nel periodo transitorio di tre anni di cui al comma 1 conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti «contrassegni invalidi» già rilasciati. 3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la segnaletica stradale oggetto degli adempimenti di cui all'articolo 2 deve essere adattata alle intervenute modifiche. In caso di sostituzione i nuovi segnali e il simbolo di accessibilità devono essere conformi alle norme del presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Pagina 8 Circolazione stradale - Prassi Quesito segnalazione scivoli per disabili. Art. 381 D.P.R. n. 495/1992 M.I.T. - Parere 13.12.2011 n. 6070 Quesito segnalazione scivoli per disabili. Art. 381 D.P.R. n. 495/1992 M.I.T. - Parere 13.12.2011 n. 6070 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale per la Sicurezza Stradale Div.II Roma, 13/12/2011 Prot. n. 6070 Oggetto: Quesito segnalazione scivoli per disabili. Art. 381 D.P.R n. 495/1992. Si riscontra la Vs/nota prot. n. 174001 del 22 novembre u.s. relativa all'argomento in oggetto. Si rappresenta che in mancanza del disciplinare tecnico che a tutt'oggi non è stato ancora emanato, rimangono valide le direttive inerenti le facilitazioni per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide emesse da questa Amministrazione e raccolte nell'opuscolo di cui si invia una copia, naturalmente purché esse non siano in contrasto con le norme successivamente intervenute. Per quanto attiene la specifica richiesta formulata, si fa presente che l'art. 381 del D.P.R. 495/1992 (Regolamento dì esecuzione ed attuazione del Codice della Strada) riporta con chiarezza, al comma 2 che" ........... L'indicazione delle strutture dì cui al comma l deve essere resa nota mediante il segnale dì "simbolo di accessibilità" di cui alla figura V. 5". IL DIRIGENTE TECNICO (Dr. Ing. Francesco MAZZIOTTA) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada Art. 381. – Strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone invalide (art. 188 c.d.s.) 1. Ai fini di cui all'articolo 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide. 2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione é resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato: "contrassegno di parcheggio per disabili" conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno é strettamente personale, non é vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di: "simbolo di accessibilità" di cui alla figura V.5. 3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. 4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Trascorso tale periodo é consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio. 5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili". Il comune può inoltre stabilire, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati. 6. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sentito il Ministro della sanità. Pagina 9 Circolazione stradale - Prassi Quesito stalli riservati a disabili in aree di sosta a pagamento M.I.T. - Parere 22.12.2011 n. 6241 Quesito stalli riservati a disabili in aree di sosta a pagamento M.I.T. - Parere 22.12.2011 n. 6241 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i trasporti la navigazione ed i sistemi informativi e statistici Direzione Generale per la Sicurezza Stradale Div. II Roma, 22/12/2011 Prot. n. 6241 Oggetto: Quesito stalli riservati a disabili in aree di sosta a pagamento. Con riferimento alla vs. nota pervenuta via mail il 29 novembre u.s., relativa all'argomento in oggetto, si rappresenta quanto segue. In via generale occorre ricordare che il legislatore ha posto particolare attenzione alla problematica afferente la sfera di disabilità, attraverso numerose norme che tendono a facilitare la mobilità di questa categoria di persone, nella convinzione che una utenza debole vada comunque garantita. In particolare l'art. 188 del Codice della Strada (Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide) ed il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (arti. Il e 12) prevedono che le persone con disabilità possano usufruire di importanti agevolazioni, a condizione che espongano il contrassegno i previsto dall'art. 381 del Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada. Si i vedano anche gli articoli: 7, comma 1, lett. d), e comma 4, ultimo periodo; 158, comma 2, lett. g) del Codice della Strada; art. 354, comma 4 e 355, comma 5, del Regolamento. Dalla lettura degli articoli citati, si evince la chiara volontà del legislatore di voler facilitare la mobilità dei disabili anche con misure che attengono specificamente il settore della sosta, ivi compresa l'esenzione dal pagamento di tariffe orarie per il parcheggio. Tale convinzione è supportata dalla lettura congiunta del comma 5 dell'art. Il del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, che prevede: "Nell'ambito dei parcheggi o delle attrezzature per la sosta, muniti di dispositivi di controllo della durata della sosta ovvero con custodia dei veicoli, devono essere riservati gratuitamente ai detentori del contrassegno almeno l posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili", e dell'art. 188, comma 3: "I veicoli al servizio di persone invalide autorizzate a norma del comma 2 (ovvero munite di contrassegno) non sono tenuti all'obbligo del rispetto dei limiti di tempo se lasciati in sosta nelle aree di parcheggio a tempo determinato". Ciò premesso va subito evidenziato che la dicitura "almeno 1 posto ogni 50 o frazione di 50 posti disponibili" non indica il numero massimo degli stalli da riservare ai disabili, ma il numero minimo da valutare in relazione alle esigenze di questa sfortunata categoria di persone. E' chiaro quindi che la norma lascia ampi margini di discrezionalità che vanno comunque utilizzati a favore del disabile. Pertanto laddove è più frequente la presenza di soggetti disabili (ad es. aree di parcheggio a pagamento in prossimità di strutture ospedaliere, o di strutture pubbliche di assistenza), buon senso vuole che siano istituiti stalli ulteriori rispetto a quelli minimi previsti. Riguardo invece agli altri quesiti formulati da codesto Comando, va precisato che l'interpretazione da attribuire all'art. 11, Comma 5 del D.P.R. 24 luglio 1996 circa il calcolo dei posti da riservare gratuitamente ai detentori del contrassegno, è quella riportata nell'esempio B della vs. nota. Appare, invece, assai singolare, che codesto Comando si crei il problema di come debba avvenire il conteggio dei posti da riservare, quando il numero degli stalli a pagamento è esiguo. Infatti va sottolineato che le prescrizioni contenute nella norma sono di carattere generale, nel senso che si riferiscono "a parcheggi o attrezzature per la sosta a pagamento muniti di dispositivi di controllo della durata ovvero con custodia dei veicoli" e quindi lasciano intendere spazi dove gli stalli di sosta sono numerosi. Ovviamente si lascia alla valutazione dell'Autorità preposta la possibilità di dislocare gli spazi di sosta da destinare ai disabili anche tenendo conto della geometria dell'area attrezzata. IL DIRlGENTE TECNICO (Dr. Ing. Francesco MAZZIOTTA) Pagina 10 Circolazione stradale - Prassi Interpretazione autentica dell'art. 158, c.2, lett. g), e c. 5, del CdS M.I.T. - Parere 07.03.2013 n. 1474 Richiesta di interpretazione autentica dell'art. 158, c.2, lett. g), e c. 5, del CdS. M.I.T. - Parere 07.03.2013 n. 1474 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per l Trasporti, la Navigazione e i Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale per la Sicurezza Stradale Divisione II Prot. n. 1474 07/03/2013 Oggetto: Richiesta di interpretazione autentica dell'art. 158, c.2, lett. g), e c. 5, del CdS. Con riferimento alla richiesta qui inoltrata con la nota in riscontro, si premette quanto segue. L'art. 188, c. 1, dei Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) impone agli enti proprietari delle strade di allestire e mantenere apposite strutture, nonché la segnaletica necessaria, per consentire e agevolare la mobilità delle persone invalide; l'art. 381, C. 1, del Regolamento di Esecuzione ripete tali prescrizioni, ed inoltre il successivo strutture sia resa nota mediante il "simbolo di accessibilità" di cui alla figura V.5. L'art. 2, c.1, del DPR n. 503/1996 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" impone che le strutture costruite, modificate o adeguate a tal fine rechino in posizione agevolmente visibile il simbolo di accessibilità. Inoltre l'art. 4 "Spazi pedonali" e l'art. 9 "Arredo urbano" rinviano al D.M. LL.PP. n. 236/1989 "Prescrizioni tecniche necessarie a ga- rantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle. barriere architettoniche". In particolare l'art. 4, C. 2, punto 1, del citato DM, relativo ai percorsi, prevede che le eventuali variazioni di livello devono essere raccordate con lievi pendenze ovvero superate mediante rampe, prescrive l'installazione, in posizione facilmente visibile, di cartelli di indicazione riportanti il simbolo internazionale di accessibilità. Ciò premesso, da quanto è dato desumere dalla documentazione fotografica prodotta, nel punto in cui sarebbe stata accertata l'infrazione non appare installata la prescritta segnaletica riportante il simbolo di accessibilità né appaiono realizzate le previste variazioni cromatiche; parimenti non si evince la predisposizione di un percorso dedicato ai disabili, né la presenza di attraversamenti pedonali; sembra che non sia neppure installato il segnale verticale di cui all'art. 120, C. 1, lett. c), del Regolamento (Fig. II.76), che caratterizza le aree di parcheggio. Pertanto non risulta evidente la destinazione della struttura tra quelle di cui all'art. 188, c. 1, del Codice, e all'art. 381, C. 1, del Regolamento; conseguentemente, a parere di questo Ufficio, non può essere applicata la sanzione di cui all'art. 158, C. 5, del Codice. Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento. IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE (Dr.lng. Francesco MAZZIOTTA) Pagina 11 Circolazione stradale - Prassi Sosta dei veicoli a servizio dei disabili M.I.T. - Parere 11.04.2014 n. 1732 M.I.T. - Parere 08.05.2014 n. 2094 Possibilità di installare dissuasori di sosta in spazi personalizzati destinati a titolare di contrassegno invalidi di parcheggio per disabili M.I.T. - Parere 11.04.2014 n. 1732 Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e I Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale per la Sicurezza Stradale - Div. II Prot. n. 1732 Roma, 11 aprile 2014 Oggetto: Possibilità di installare dissuasori di sosta in spazi personalizzati destinati a titolare di contrassegno invalidi di parcheggio per disabili. Con riferimento alla nota prot. n. VR 14515 del 10 marzo 2014, si comunica che la proposta avanzata da codesto Comando, circa la possibilità di concedere l'autorizzazione alla installazione di dissuasori di sosta direttamente all'interno degli stalli sosta riservati individualmente al titolare di contrassegno di parcheggio per disabili, in modo da consentire al titolare stesso l'attivazione e la disattivazione del dispositivo stradale a seconda delle esigenze, a parere di questo Ufficio, non sia percorribile. Infatti, trattandosi di aree destinate alla riserva di sosta non sembrerebbe preclusa la possibilità, qualora non fossero occupate dal titolare, di essere utilizzate per una semplice manovra di fermata. Inoltre va considerato che, a seconda del tipo di dispositivo adottato, potrebbe risultare ancora meno agevole l'utilizzo dello stallo da parte del disabile, poiché si aggiungerebbero a suo carico ulteriori manovre che ovviamente sarebbero eseguite da una persona già in stato di difficoltà. Infine l'installazione di un dissuasore di sosta su uno stallo personalizzato, oltre a costituire un ostacolo, sempre a parere dello scrivente, va oltre lo spirito della norma e potrebbe far prospettare una vera e propria occupazione di suolo pubblico, diversamente disciplinata. IL DIRIGENTE TECNICO (Dr. Ing. Francesco Mazziotta) Sosta dei veicoli a servizio dei disabili. M.I.T. - Parere 08.05.2014 n. 2094 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione e I Sistemi Informativi e Statistici Direzione Generale per la Sicurezza Stradale - Div. II Prot. 2094 Roma, 8 maggio 2014 Oggetto: Sosta dei veicoli a servizio dei disabili. Nel riscontrare la vs/mail del 15 marzo 2014, relativa al quesito di cui all'oggetto, si rappresenta quanto segue. Secondo il dettato dell'articolo 7, comma 1, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) i Comuni possono adottare provvedimenti per la regolamentazione della circolazione attraverso ordinanze motivate. Pertanto la norma lascia ampi poteri agli enti proprietari delle strade che possono, nell'ambito della propria discrezionalità, valutare la possibilità di regolamentare in maniera più incisiva la circolazione e la sosta dei veicoli nelle strade. Tuttavia, premesso quanto sopra, la Scrivente non è nelle condizioni di poter esprimere un parere al quesito da Lei formulato in quanto non è a conoscenza dei contenuti del provvedimento istitutivo del divieto. IL DIRIGENTE TECNICO (Dr.Ing. Francesco Mazziotta) Pagina 12 Circolazione stradale - Prassi Transito disabili in ZTL M.I.T. - Parere 09.02.2015 n. 554 Transito disabili in ZTL M.I.T. - Parere 09.02.2015 n. 554 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER l TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE Div.2 Prot. n. 554 Roma, 9 febbraio 2015 Oggetto: Transito disabili in ZTL. Sì riscontra la nota 2/15 del 21 gennaio 2015, relativa all'argomento in oggetto. Riguardo la problematica evidenziata circa la difficoltà di accesso alle ZTL (controllare da sistemi elettronici) per i veicoli al servizio delle persone diversamente abili, è noto che l'accesso è sempre consentito dalla legislazione vigente, con l'onere di comunicare preventivamente la targa del veicolo al comune di residenza. Tale onere viene assolto dal diversamente abile una sola voce volta nei confronti dell'ente territoriale, il quale inserisce le targhe dei veicoli nel sistema garantendo l'accesso al riparo da improprie contestazioni. Nel caso, invece, di accesso dei disabili nelle ZTL di comuni diversi da quelli di residenza, sussiste l'onere per gli stessi di comunicare in tempo utile la targa del veicolo al loro servizio all'amministrazione interessata al fine di poterla immettere nelle liste dei veicoli autorizzati all'accesso. Tale obbligo scaturisce dalla impossibilità di verificare in altro modo il diritto di accesso del veicolo al servizio del disabile nelle ZTL, controllate da varchi elettronici, e quindi evitare allo stesso di dover presentare, successivamente, ricorso per l'annullamento della sanzione. Le proposte formulate da più parti di facilitare e semplificare la fruizione delle ZTL, controllate elettronicamente, alle persone con disabilità parentesi residenti e nonna parentesi attraverso un sistema centralizzato di verifica dei requisiti di ogni possessore di contrassegno, allo stato attuale, non è realizzabile, in considerazione dell'estrema diversità delle apparecchiature adottate, con piena discrezionalità, dalle singole amministrazioni comunali, la costituzione di una banca dati nazionale potrebbe sicuramente rientrare tra gli obiettivi dell'associazione nazionale comuni d'Italia, sempre ovviamente nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali". Peraltro, l'omologazione delle apparecchiature di controllo dei varchi viene effettuata da questo ministero su istanza del produttore; sono ammesse tutte le tecnologie disponibili e non può essere privilegiata, per ovvi motivi legati all'assicurazione della libera concorrenza, una specifica modalità di comunicazione accorto raggio terra-veicolo. L'adozione di uno standard unico di comunicazione, ancorché auspicabile, non può essere imposta da questo ministero essendo ricomprese nella competenza degli enti internazionali di unificazione. Proprio nell'intento di arrecare un servizio di grande utilità alle persone diversamente abili, si segnala che sul sito del ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla voce "circolazione sicurezza stradale" è disponibile l'elenco dei comuni che hanno istituito ZTL, controllate da varchi elettronici, con i recapiti telefonici dei referenti che possono fornire informazioni utili alle persone diversamente abili anche non residenti, per ottenere le necessarie preventive autorizzazioni. IL DIRIGENTE TECNICO (Dr. Ing. Francesco Mazziotta) Pagina 13 Circolazione stradale - Prassi Contrassegno a disabili intellettivi e psichici affetti da autismo M.I.T. - Parere 14.05.2015 n. 2242 Concessione contrassegni spazi di sosta anche ai disabili intellettivi e psichici affetti da autismo M.I.T. - Parere 14.05.2015 n. 2242 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER l TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE Div.2 Prot. n. 2242 Roma, 14.05.2015 Oggetto: Concessione contrassegni spazi di sosta anche ai disabili intellettivi e psichici affetti da autismo. Richiesta parere Si riscontra la vs/ nota prot. n. 3242 del 14 Aprile 2015, relativa all'argomento in oggetto. Occorre preliminarmente rilevare che l'articolo 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento dl esecuzione ed attuazione del Codice della Strada), come aggiornato e modificato con D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151, al comma 2 parla, ai fini del rilascio del "contrassegno di parcheggio per disabili", di persone invalide con capacità. di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. Pertanto il disabile potrà richiedere, con le modalità previste dal successivo comma 3, il rilascio dell'autorizzazione al Comune di residenza, solo se preventivamente è stata accertata una invalidità dall'ufficio medico-legale dell'azienda sanitaria locale di appartenenza e che la stessa abbia rilasciato una certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni fisiche della persona comportano una impedita o sensibile riduzione della capacità di deambulazione tale da rendere possibile l'esercizio del diritto disciplinato dal sopra richiamato articolo 381. Lo stesso articolo pur prevedendo tale condizione, non fa esplicito riferimento agli arti inferiori né alla patologia che la ha determinata. Quindi, sempre a parere della scrivente, esso non dovrebbe essere interpretato in senso eccessivamente restrittivo, tanto che a sostegno di quanto detto, il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, prevede, all'articolo 12, comma 3, che la normativa relativa contrassegno speciale sia estesa anche alla categoria dei non vedenti. Questa amministrazione, anche in passato, ha sostenuto che il contrassegno potrebbe essere rilasciato a persone, come disabile psichico, che teoricamente non presentano problemi di deambulazione, ma che proprio a causa della loro specifica patologia, non possono essere considerate autonome nel rapporto con la mobilità e la strada e necessitano comunque della mediazione di terze persone che le accompagnano e gestiscono i loro spostamenti. Tuttavia, sarà solo l'ufficio medico-legale dell'azienda sanitaria locale di appartenenza del disabile che, per propria competenza e sotto la propria responsabilità, potrà determinare e certificare, secondo scienza e coscienza, il diritto all'autorizzazione valida su tutto il territorio europeo. In tale contesto è opportuno precisare come il ministero delle infrastrutture e dei trasporti non possa entrare nel merito di un'attività resa in ambito sanitario, la quale ha come effetto solamente secondario il rilascio di un titolo la cui attinenza col settore del trasporto è limitata al modo di esercitare il diritto connesso previsto nel regolamento. Il dirigente tecnico (Dr. Ing. Francesco Mazziotta) Pagina 14 Circolazione stradale - Prassi Gratuità della sosta per veicoli muniti di contrassegno invalidi M.I.T. - Parere 04.09.2015 n. 4341 Gratuità della sosta a pagamento per veicoli muniti di contrassegno invalidi M.I.T. - Parere 04.09.2015 n. 4341 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE Div.2 Prot. n. 4341 Roma, 04/09/2015 Oggetto: Richiesta informazioni. Con riferimento alla vs/mail del 22 agosto u.s. si rappresenta quanto segue. Occorre premettere che l'articolo 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada), come aggiornato e modificato prima con D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151, e poi con l'articolo 25, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 dispone, nell'ultima parte del comma 5, che "Il Comune inoltre stabi- lisce, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, dei decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e può prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati". Una sentenza della II sezione civile della Corte di Cassazione del 5 ottobre 2009, n. 21271, non ha ritenuto condivisibile quanto sempre sostenuto da questa Amministrazione circa la gratuità della sosta a pagamento, nel caso in cui gli stalli riservati agli autoveicoli al servizio delle persone diversamente abili risultassero occupati. La Corte di Cassazione ha motivato la propria pronuncia rilevando che non è previsto da alcuna norma che il veicolo a servizio di un disabile, munito del contrassegno previsto dal Codice della Strada, che sia stato parcheggiato in uno stallo a pagamento a causa della indisponibilità degli stalli riservati gratuitamente ai disabili, debba comunque beneficiare della gratuità della sosta. Dalla sentenza si evince, inoltre, che la gratuità del parcheggio può essere stabilita solo dai Comuni che, nella propria autonomia, fissano le regole da osservare per la sosta ed il parcheggio, come peraltro confermato con l'ultima modifica dall'articolo 25, comma 3, del sopra citato D.L. 24 giugno 2014, n. 90. Non si è tenuto conto della posizione assunta da questo Ministero che, dalla lettura congiunta delle diverse norme relative alle facilitazioni concesse ai diversamente abili, ha evinto la chiara volontà. del legislatore di facilitare la vita di relazione e mobilità degli stessi anche con misure che attengono specificamente il settore della sosta, ivi compresa l'esenzione del pagamento di tariffe orarie per il parcheggio nelle strisce blu, nel caso in cui lo stallo riservato risultasse occupato. Pertanto, allo stato, non può che prendersi atto della attuale formulazione della norma e appellarsi al senso civico degli Enti Locali che, nell'ambito del loro potere discrezionale, possono venire incontro ad una categoria di persone, già duramente provate, rendendo gratuito il parcheggio dei veicoli al loro servizio anche nelle strisce blu, regolamentando in tal modo una materia di loro competenza. Riguardo la richiesta di copia della nota del 22 dicembre 2009, si fa presente che essa corrisponde ad un parere rilasciato da questa Amministrazione concernente un argomento avente oggetto diverso. Il Dirigente Tecnico (Dr. Ing. Francesco Mazziotta) Pagina 15 Circolazione stradale - Prassi Adeguamento segnaletica stradale D.P.R. 151/2012 M.I.T. - Circolare 27.10.2015 Adeguamento segnaletica stradale D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151 M.I.T. - Parere 27.10.2015 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DIPARTIMENTO PER l TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE Div. 2 Roma, 27/10/2015 Oggetto: Adeguamento segnaletica stradale D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151. Con riferimento alla mail del 13 ottobre 2015, relativa all'argomento in oggetto, si rappresenta quanto segue. Il D.P.R. 30 luglio 201 2, n. 151 e successive modificazioni ed integrazioni, all'articolo 3 (Disposizioni transitorie e finali), comma 3, recita: "Entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la segnaletica stradale oggetto degli adempimenti di cui all'articolo 2 deve essere adattata alle intervenute modifiche. In caso di sostituzione i nuovi segnali e il simbolo di accessibilità devono essere conformi alle norme del presente regolamento". Pertanto, il periodo transitorio per l'adeguamento - su scala nazionale - della segnaletica stradale orizzontale e verticale relativa alla mobilità delle persone diversamente abili (rappresentazione grafica e cromatica del nuovo contrassegno) da parte dei Comuni è scaduto, e doveva attuarsi in larga parte all'interno delle ordinarie procedure di manutenzione. E' chiaro che, come fa rilevare la S.V., potrebbero essere invocate situazioni di irregolarità ancora non sanate. Ad ogni modo lo scrivente ufficio è del parere che per il caso di specie possa ritenersi valida la previsione di cui all'articolo 77, comma 5, del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada) il quale recita:" .. ... E' consentito il permanere in opera di segnali già installati che presentano solo lievi difformità rispetto a quelli previsti, purché siano garantite le condizioni di cui agli articoli 79, commi da 1 a 8, e 81. ....... ". Tuttavia gli Enti locali dovranno attivarsi tempestivamente all'adeguamento che non sembra comportare aggravi economici tali da giustificare ulteriori ritardi. IL DIRIGENTE TECNICO (Dr.Ing. Francesco Mazziotta) Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada Art. 77. - Norme generali sui segnali verticali (art. 39 c.d.s.) ... 5. É vietato l'uso di segnali diversi da quelli previsti nel presente regolamento, salvo quanto esplicitamente consentito negli articoli successivi, ovvero autorizzato dal ministero dei Lavori pubblici, Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. É consentito il permanere in opera di segnali già installati che presentano solo lievi difformità rispetto a quelli previsti, purché siano garantite le condizioni di cui agli articoli 79, commi da 1 a 8, e 81. Quando tali segnali devono essere sostituiti, perché le loro caratteristiche non soddisfano ai requisiti di cui al comma 1 e all'articolo 79, la sostituzione deve essere effettuata con segnali in tutto conformi a quelli previsti nel presente regolamento. ... Decreto del Presidente delle Repubblica 30 luglio 2012, n. 151 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della strada, in materia di strutture, contrassegno e segnaletica per facilitare la mobilità delle persone invalide. Art. 3 Disposizioni transitorie e finali ... 3. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la segnaletica stradale oggetto degli adempimenti di cui all'articolo 2 deve essere adattata alle intervenute modifiche. In caso di sostituzione i nuovi segnali e il simbolo di accessibilità devono essere conformi alle norme del presente regolamento. ... Pagina 16