Circolare informativa sicurezza sul lavoro Segnaletica Stradale Formazione Operatori e Preposti Settembre 2014 Spett.le AZIENDA CLIENTE c.a. c.a. e p.c. Datore di Lavoro Responsabile del S.P.P. Rappresentante L.S. Segnaletica stradale – Formazione Operatori e dei Preposti e scadenza del primo aggiornamento A seguito della pubblicazione su G.U. n. 67 del 20/03/2013 del Decreto Interministeriale 04/03/2013 sono stati stabili i «Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare», in attuazione dell’art. 161, comma 2-bis, del D.Lgs. 81/2008. Le attività lavorative oggetto del decreto si riferiscono alle situazioni esplicitate nei principi per il segnalamento temporaneo di cui all’art. 2 del disciplinare approvato con D.M. 10/07/2002, le cui previsioni sono fatte salve. Il Decreto, prettamente tecnico, dettaglia le misure di sicurezza da mettere in atto per lavori stradali comportanti un rischio derivante dall’interferenza con il traffico veicolare. Il Decreto nello specifico definisce: la necessita di sottoporre i lavoratori (distinti in operatori e preposti) una specifica formazione aggiuntiva a quella prevista dal Decreto 81/2008, relativamente alle procedure di sicurezza previste, della durata minima di 8 ore per gli operatori e 12 ore per i preposti. I requisiti minimi di tale formazione sono esplicitati in un allegato del decreto stesso; le caratteristiche dei Dispositivi di Protezione Individuali da adottare, nonché le indicazioni minime riguardo i mezzi di lavoro e la segnaletica stradale; i criteri minimi da adottare nella stesura delle procedure operative di lavoro. Il decreto, entrato in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione e quindi il 20/04/2013, sulla parte della formazione, oltre a definire i contenuti e il programma delle lezioni, stabilisce i requisiti dei Soggetti formati e dei docenti . Inoltre prevede che la formazione deve essere aggiornata ogni quattro anni per mezzo di un corso teorico-pratico di durata minima di 3 ore. Infine è previsto il riconoscimento dell’esperienza pregressa di quei lavoratori che alla data di entrata in vigore del Decreto operavano già nel settore da almeno 12 mesi. Pertanto tali lavoratori sono esonerati dal corso di formazione ma sono tenuti ad effettuare il corso di aggiornamento entro 24 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento e quindi entro 20/04/2015. Un successivo chiarimento ministeriale del 18/04/2013 ha precisato che il requisito di 12 mesi di esperienza pregressa all’entra in vigore del decreto, necessario per poter essere esonerati dal corso di “base”, possa intendersi soddisfatto anche nel caso in cui il soggetto dimostri di avere svolto, anche in modo non continuativo ma complessivo, attività nel settore di riferimento per almeno dodici mesi nel triennio anteriore all’entrata in vigore del regolamento. Approfondimenti: Decreto interministeriale del 04/03/2013 Certi di aver fatto cosa gradita, si rinnova la disponibilità da parte dello Studio per eventuali ulteriori chiarimenti, con l’occasione, porgiamo Distinti Saluti. Aerreuno S.r.l. La presente informativa ha esclusivo fine informativo. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a diposizione del lettore per ogni approfondimento o parere. Pagina 1 di 1 Aerreuno S.r.l. - ufficio tecnico ed amministrativo: Viale Postumia, 58/A – 37069 Villafranca di Verona (VR) sede legale: Via G.C.A. Dalla Chiesa, 9 – 37069 Villafranca di Verona (VR) - tel. +39 045 7901403 fax. +39 045 7903703 R.E.A. – Reg. Imp. – C.F./P.IVA 0251282 023 0 – cap. soc. int. vers. €uro 25.000,00 – www.aerreuno.com