codice della strada di Rossella D’Andreano* e Michele Benincaso** Foto Coraggio La segnaletica stradale: la mancata indicazione dell’ordinanza sul retro del segnale 1.Premessa. Continuano ad essere frequenti i ricorsi avverso i verbali di accertamento e contestazione alle violazioni delle norme stradali a causa della mancanza, sul retro della segnaletica stradale dell’indicazione dell’ordinanza che autorizza la presenza della stessa in quel determinato punto della strada pubblica, del numero dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dei Lavori Pubblici alla ditta che l’ha fabbricata e della leggibilità di tali elementi. Il ricorrente propone opposizione al verbale sulla base del contenuto dell’articolo 77, comma 7 - del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S. il quale prescrive, tra l’altro, che sul retro dei segnali stradali devono essere chiaramente indicati: • l’ente o l’amministrazione proprietari della strada; • il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l’anno di fabbricazione; • il numero della autorizzazione concessa dal ministero dei Lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali; • per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati gli estremi dell’ordinanza di apposizione. Le decisioni spesso contrastanti dei Giudici di Pace che annullano i verbali di accertamento e contestazione trovano di solito ampio risalto mediatico, al contrario di quelle di annullamento delle stesse pronunciate, puntualmente, dalla Corte di Cassazione civile, generando nell’utente della strada confusione circa la legittimità delle prescrizioni della segnaletica stradale priva nel retro delle indicazioni in questione, il tutto a discapito della sicurezza stradale: si pensi, ad esempio, all’utente della strada che, di fronte ad un cartello stradale di divieto del tipo «SENSO VIETATO» posto sulla parte opposta rispetto al senso di marcia al termine di una strada a senso unico, percorre tranquillamente la via contromano in ragione di una reale o supposta “illegittimità” del provvedimento che ha disposto la collocazione del segnale(1). 2. La normativa vigente. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione, ex art. 5 - comma 3 - del C.d.S., sono emessi dagli enti proprietari, attraverso gli organi competenti(2), con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali. L’apposizione e la manutenzione della segnaletica, ex art. 30 37 C.d.S., fanno carico: • agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati; • ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali; • al comune, sulle strade private aperte all’uso pubblico e sulle strade locali; • nei tratti di strade non di proprietà del comune all’interno dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della strada. La rimanente segnaletica è di competenza del comune. Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica, ex art. 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S., è ammesso ricorso entro sessanta giorni al Ministro dei Lavori Pubblici, che decide in merito. Il ricorso: • può essere proposto da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto e deve contenere, oltre all’indicazione del titolo da cui sorge l’interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell’opposizione al provvedimento o all’ordinanza, con l’eventuale proposta di modifica o di aggiornamento; • è notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei Lavori pubblici, e all’ente competente all’apposizione della segnaletica. La proposizione del ricorso sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che ricorrano ragioni di urgenza, nel qual caso l’ente competente può deliberare di dare provvisoria esecuzione al provvedimento impugnato; l’esecuzione provvisoria è comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento, al ricorrente e all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici; • è deciso, a seguito di istruttoria dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dal Ministro dei Lavori pubblici entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso. La decisione è comunicata dal Ministro al ricorrente e all’ente competente, che è tenuto a conformarsi ad essa. 3. La permanenza dell’efficacia della segnaletica stradale. La segnaletica verticale costituisce il principale strumento di comunicazione di obblighi, limitazioni e divieti imposti da ordini legittimi della autorità o da norme del Codice della strada(3). Secondo i dettami dell’articolo 38, comma 2 - del C.d.S. gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale e soggiacere, a fronte della violazione, alle conseguenze sanzionatorie. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è dovuto intervenire per approfondire(4) l’argomento in questione precisando che le ordinanze hanno essenzialmente lo scopo di legittimare la collocazione dei segnali e per fissare termini di decorrenza del provvedimento connesso, anche in funzione dell’art. 37 del C.d.S. che, al comma 3, prevede il ricorso contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica entro un termine che decorre proprio dallo stesso provvedimento. La mancanza dell’indicazione degli estremi dell’ordinanza che autorizza l’installazione del segnale stradale non costituisce presupposto idoneo a rendere lo stesso inefficace; se così fosse il legislatore lo indicherebbe espressamente nella norma, come nel caso del segnale stradale del tipo “PASSO CARRABILE” dove la mancata indicazione dell’Ente e degli estremi dell’autorizzazione comporta l’inefficacia del divieto, ex art. 120 - comma 1 lett. e) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.. La segnaletica stradale, seppur priva degli estremi dell’ordinanza di apposizione, non invalida la legittimità del cartello e non determina l’illegittimità del verbale di contestazione dell’infrazione; ciò, di conseguenza, non esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettare le relative prescrizioni, in ragione di una regola di normale prudenza, atteso che ciascuno è autorizzato ad improntare il proprio comportamento alla guida nel convincimento del rispetto da parte di altri dei segnali esistenti, sia pure con l’obbligo di mantenersi in grado di fronteggiare i pericoli generati dalle possibili violazioni altrui(5). I segnali stradali non sono quindi ordini di per sé ma servono a rendere pubblico un ordine dato da altra fonte; si tratta cioè di una forma speciale di pubblicità che si aggiunge a quella normalmente prevista per le leggi e gli ordini dell’autorità(6). dall’altro, l’utente della strada deve essere posto nelle condizioni di conoscere il contenuto delle ordinanze e segnalare, eventualmente, mancanze o elementi volti al miglioramento o alla regolarizzazione di quanto disposto. Considerato il numero di ore trascorse al volante da ogni cittadino, risulta doveroso sottolineare l’importanza, sempre più stringente, di una solida educazione stradale, che si avvicina quindi sempre più a quella di tipo civile e sociale, se non addirittura personale di ognuno; tale educazione non consiste nella conoscenza di “appigli” su cui fondare ricorsi, ma nella considerazione, attraverso un atto di onestà intellettuale, delle tragiche conseguenze che una guida errata può avere su di sé e su tutti quelli che fruiscono della strada; l’operatore, attraverso la conoscenza degli aspetti normativi e la consapevolezza dei diritti e doveri propri di chi utilizza il suolo stradale, entra a far parte in maniera importante di questo processo di educazione che, oltre a rendere più snello l’andamento della giustizia (evitando “ingorghi” per inutili ricorsi), può incidere anche sulla percentuale di vite perse sull’asfalto. *Tenente Guardia di Finanza in servizio presso la Compagnia di Corsico (MI) **Maresciallo Aiutante Guardia di Finanza in servizio presso il Gruppo Pronto Impiego Milano Foto Coraggio 4. Conclusioni. Le prescrizioni poste sul retro della segnaletica stradale assolvono alla sola finalità di consentire il controllo, da parte dell’amministrazione competente e dell’utente della strada, della provenienza del segnale e della sua legittima apposizione, con lo scopo di impedire che siano apposti segnali non regolamentari ossia non conformi alle specifiche tecniche richieste(7). Da un lato è dovere degli organi competenti emanare provvedimenti, sulla base di sostanziali motivazioni e con l’indicazione chiara degli obiettivi o delle disposizioni oggetto degli stessi(8), che dispongano la collocazione della segnaletica; 1 Cfr. Cassazione Civile sentenza n. 8660/06 2 Le ordinanze sono emanate, ex art. 6 - comma 5 – C.d.S.: • per le strade e le autostrade statali dal capo dell’ufficio periferico dell’A.N.A.S. competente per territorio; • per le strade regionali, dal presidente della giunta; • per le strade provinciali, dal presidente della provincia; • per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco. • per le strade militari, dal comandante della regione militare territoriale. Secondo il disposto dell’art. 7 - comma 3 – C.d.S., per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell’ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell’ente proprietario della strada. 3 Protospataro - Codice della strada commentato - IV ediz. - pag. 768 - Egaf Edizioni s.r.l. 4 Cfr. note n. 3773 del 9 dicembre 2004 e n. 2686 del 14 novembre 2005 del Ministero Infrastrutture e Trasporti. 5 Cfr. Cassazione Civile sentenza n. 7125/06, n. 16884/07, n. 29728/08, n. 13641/10 6 Protospataro - Codice della strada commentato - IV ediz. - pag. 768 - nota n. (2) - Egaf Edizioni 7 Cfr. Circolare n. 3652/98 del Ministero dei lavori pubblici - Isp. generale per la circolazione e sicurezza stradale 8 Cfr. Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione del Ministero dei lavori pubblici. 31