codice
della strada
di Rossella D’Andreano* e Michele Benincaso**
Foto Coraggio
La segnaletica stradale:
la mancata indicazione
dell’ordinanza sul retro
del segnale
1.Premessa.
Continuano ad essere frequenti i ricorsi avverso i verbali di
accertamento e contestazione alle violazioni delle norme stradali
a causa della mancanza, sul retro della segnaletica stradale
dell’indicazione dell’ordinanza che autorizza la presenza della
stessa in quel determinato punto della strada pubblica, del
numero dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dei Lavori
Pubblici alla ditta che l’ha fabbricata e della leggibilità di tali
elementi.
Il ricorrente propone opposizione al verbale sulla base del
contenuto dell’articolo 77, comma 7 - del Regolamento di
esecuzione e di attuazione del C.d.S. il quale prescrive, tra l’altro,
che sul retro dei segnali stradali devono essere chiaramente
indicati:
• l’ente o l’amministrazione proprietari della strada;
• il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l’anno
di fabbricazione;
• il numero della autorizzazione concessa dal ministero dei
Lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei
segnali stradali;
• per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei
cantieri stradali, devono essere riportati gli estremi dell’ordinanza
di apposizione.
Le decisioni spesso contrastanti dei Giudici di Pace che
annullano i verbali di accertamento e contestazione trovano
di solito ampio risalto mediatico, al contrario di quelle di
annullamento delle stesse pronunciate, puntualmente, dalla
Corte di Cassazione civile, generando nell’utente della strada
confusione circa la legittimità delle prescrizioni della segnaletica
stradale priva nel retro delle indicazioni in questione, il tutto
a discapito della sicurezza stradale: si pensi, ad esempio,
all’utente della strada che, di fronte ad un cartello stradale di
divieto del tipo «SENSO VIETATO» posto sulla parte opposta
rispetto al senso di marcia al termine di una strada a senso
unico, percorre tranquillamente la via contromano in ragione
di una reale o supposta “illegittimità” del provvedimento che
ha disposto la collocazione del segnale(1).
2. La normativa vigente.
I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione, ex
art. 5 - comma 3 - del C.d.S., sono emessi dagli enti proprietari,
attraverso gli organi competenti(2), con ordinanze motivate e
rese note al pubblico mediante i prescritti segnali.
L’apposizione e la manutenzione della segnaletica, ex art.
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37 C.d.S., fanno carico:
• agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati;
• ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio e fine
del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali;
• al comune, sulle strade private aperte all’uso pubblico e
sulle strade locali;
• nei tratti di strade non di proprietà del comune all’interno
dei centri abitati con popolazione inferiore ai diecimila abitanti,
agli enti proprietari delle singole strade limitatamente ai segnali
concernenti le caratteristiche strutturali o geometriche della
strada. La rimanente segnaletica è di competenza del comune.
Contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o
autorizzano la collocazione della segnaletica, ex art. 74 del
Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S., è
ammesso ricorso entro sessanta giorni al Ministro dei Lavori
Pubblici, che decide in merito. Il ricorso:
• può essere proposto da chiunque abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del
segnale apposto e deve contenere, oltre all’indicazione del
titolo da cui sorge l’interesse a proporlo, le ragioni dettagliate
dell’opposizione al provvedimento o all’ordinanza, con
l’eventuale proposta di modifica o di aggiornamento;
• è notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, all’Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale del Ministero dei Lavori pubblici, e all’ente
competente all’apposizione della segnaletica. La proposizione
del ricorso sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato,
salvo che ricorrano ragioni di urgenza, nel qual caso l’ente
competente può deliberare di dare provvisoria esecuzione
al provvedimento impugnato; l’esecuzione provvisoria è
comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento,
al ricorrente e all’Ispettorato generale per la circolazione e la
sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici;
• è deciso, a seguito di istruttoria dell’Ispettorato generale per
la circolazione e la sicurezza stradale, dal Ministro dei Lavori
pubblici entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso.
La decisione è comunicata dal Ministro al ricorrente e all’ente
competente, che è tenuto a conformarsi ad essa.
3. La permanenza dell’efficacia della segnaletica
stradale.
La segnaletica verticale costituisce il principale strumento di
comunicazione di obblighi, limitazioni e divieti imposti da ordini
legittimi della autorità o da norme del Codice della strada(3).
Secondo i dettami dell’articolo 38, comma 2 - del C.d.S. gli
utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note
a mezzo della segnaletica stradale e soggiacere, a fronte della
violazione, alle conseguenze sanzionatorie.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è dovuto
intervenire per approfondire(4) l’argomento in questione
precisando che le ordinanze hanno essenzialmente lo scopo
di legittimare la collocazione dei segnali e per fissare termini
di decorrenza del provvedimento connesso, anche in funzione
dell’art. 37 del C.d.S. che, al comma 3, prevede il ricorso
contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o
autorizzano la collocazione della segnaletica entro un termine
che decorre proprio dallo stesso provvedimento. La mancanza
dell’indicazione degli estremi dell’ordinanza che autorizza
l’installazione del segnale stradale non costituisce presupposto
idoneo a rendere lo stesso inefficace; se così fosse il legislatore
lo indicherebbe espressamente nella norma, come nel caso
del segnale stradale del tipo “PASSO CARRABILE” dove la
mancata indicazione dell’Ente e degli estremi dell’autorizzazione
comporta l’inefficacia del divieto, ex art. 120 - comma 1 lett.
e) del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S..
La segnaletica stradale, seppur priva degli estremi
dell’ordinanza di apposizione, non invalida la legittimità del
cartello e non determina l’illegittimità del verbale di contestazione
dell’infrazione; ciò, di conseguenza, non esime l’utente della
strada dall’obbligo di rispettare le relative prescrizioni, in ragione
di una regola di normale prudenza, atteso che ciascuno è
autorizzato ad improntare il proprio comportamento alla guida
nel convincimento del rispetto da parte di altri dei segnali
esistenti, sia pure con l’obbligo di mantenersi in grado di
fronteggiare i pericoli generati dalle possibili violazioni altrui(5).
I segnali stradali non sono quindi ordini di per sé ma servono
a rendere pubblico un ordine dato da altra fonte; si tratta cioè
di una forma speciale di pubblicità che si aggiunge a quella
normalmente prevista per le leggi e gli ordini dell’autorità(6).
dall’altro, l’utente della strada deve essere posto nelle condizioni
di conoscere il contenuto delle ordinanze e segnalare,
eventualmente, mancanze o elementi volti al miglioramento
o alla regolarizzazione di quanto disposto.
Considerato il numero di ore trascorse al volante da ogni
cittadino, risulta doveroso sottolineare l’importanza, sempre più
stringente, di una solida educazione stradale, che si avvicina
quindi sempre più a quella di tipo civile e sociale, se non
addirittura personale di ognuno; tale educazione non consiste
nella conoscenza di “appigli” su cui fondare ricorsi, ma nella
considerazione, attraverso un atto di onestà intellettuale, delle
tragiche conseguenze che una guida errata può avere su di sé e
su tutti quelli che fruiscono della strada; l’operatore, attraverso
la conoscenza degli aspetti normativi e la consapevolezza dei
diritti e doveri propri di chi utilizza il suolo stradale, entra a far
parte in maniera importante di questo processo di educazione
che, oltre a rendere più snello l’andamento della giustizia
(evitando “ingorghi” per inutili ricorsi), può incidere anche sulla
percentuale di vite perse sull’asfalto.
*Tenente Guardia di Finanza
in servizio presso
la Compagnia di Corsico (MI)
**Maresciallo Aiutante Guardia di Finanza
in servizio presso
il Gruppo Pronto Impiego Milano
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4. Conclusioni.
Le prescrizioni poste sul retro della segnaletica stradale
assolvono alla sola finalità di consentire il controllo, da parte
dell’amministrazione competente e dell’utente della strada, della
provenienza del segnale e della sua legittima apposizione, con lo
scopo di impedire che siano apposti segnali non regolamentari
ossia non conformi alle specifiche tecniche richieste(7).
Da un lato è dovere degli organi competenti emanare
provvedimenti, sulla base di sostanziali motivazioni e con
l’indicazione chiara degli obiettivi o delle disposizioni oggetto
degli stessi(8), che dispongano la collocazione della segnaletica;
1 Cfr. Cassazione Civile sentenza n. 8660/06
2 Le ordinanze sono emanate, ex art. 6 - comma 5 – C.d.S.:
• per le strade e le autostrade statali dal capo dell’ufficio periferico dell’A.N.A.S. competente per territorio;
• per le strade regionali, dal presidente della giunta;
• per le strade provinciali, dal presidente della provincia;
• per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco.
• per le strade militari, dal comandante della regione militare territoriale.
Secondo il disposto dell’art. 7 - comma 3 – C.d.S., per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell’art. 6, commi 1 e 2,
sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell’ente proprietario della strada. I provvedimenti
indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell’ente proprietario della strada.
3 Protospataro - Codice della strada commentato - IV ediz. - pag. 768 - Egaf Edizioni s.r.l.
4 Cfr. note n. 3773 del 9 dicembre 2004 e n. 2686 del 14 novembre 2005 del Ministero Infrastrutture e Trasporti.
5 Cfr. Cassazione Civile sentenza n. 7125/06, n. 16884/07, n. 29728/08, n. 13641/10
6 Protospataro - Codice della strada commentato - IV ediz. - pag. 768 - nota n. (2) - Egaf Edizioni
7 Cfr. Circolare n. 3652/98 del Ministero dei lavori pubblici - Isp. generale per la circolazione e sicurezza stradale
8 Cfr. Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione del
Ministero dei lavori pubblici.
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30 La segnaletica stradale: la mancata