PROVINCIA DI UDINE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE SEDUTA 2015-48 DEL GIORNO 30/09/2015 Presente FONTANINI PIETRO Presidente MATTIUSSI FRANCO Vicepresidente BARBERIO LEONARDO Assessore X BATTAGLIA ELISA Assessore X GOVETTO BEPPINO Assessore X MUSTO FRANCESCA Assessore X QUAI MARCO Assessore X TEGHIL CARLO Assessore X SEGRETARIO GENERALE: Assente X X BLARASIN GIOVANNI _____________________________________________________________________________ N. 192 d'ordine OGGETTO: APPROVAZIONE DEI "CRITERI PER LA COMMISURAZIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' MUSEALI PRESENTI SUL TERRITORIO - ANNO 2015" _____________________________________________________________________________ Pagina 1 di 3 Visto l’art. 17, comma 1, lettera b) della Legge Regionale n. 1 del 9 gennaio 2006 recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”; Visti gli artt. 22 e 31 della Legge Regionale n. 60 del 18 novembre 1976 recante "Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale, degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli Venezia Giulia"; Visti gli artt. 30 e 31 della Legge Regionale n. 10 del 9 marzo 1988 recante “Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti Locali”; Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 31 del 26 gennaio 2006, avente ad oggetto: “Criteri per il riparto di contributi erogati dall’Area “Servizi alle Istituzioni Private” e dal Servizio “Promozione delle Identità”, e recante tra l’altro i criteri per l’erogazione dei contributi previsti dalla L.R. 60/1976, art. 22, riferiti ai Musei come descritti in allegato G); Richiamata inoltre la delibera della Giunta Provinciale n. 18/2011 del 27 gennaio 2011, con la quale sono stati individuati i criteri di ammissione e commisurazione per valutare quali attività risultino prioritarie per il raggiungimento degli obiettivi generali fissati dalla L.R. 60/76 mediante un esame da svolgersi, caso per caso; Vista altresì la delibera della Giunta Provinciale n. 17/2012 del 23 gennaio 2012 con la quale sono stati confermati e migliorati i criteri di ammissione e commisurazione e indicate le priorità per il 2012 per la valutazione delle attività ritenute prioritarie per il raggiungimento degli obiettivi generali fissati dalla L.R. 60/76 mediante un esame da svolgersi, caso per caso; Vista, la delibera della Giunta Provinciale n. 32 d’ordine del 13 febbraio 2013 con la quale sono stati variati i criteri di ammissione e commisurazione riguardo alle domande di contributo per la realizzazione di attività volte a promuovere il funzionamento e lo sviluppo dei musei medi e minori presenti sul territorio provinciale per l’anno 2013; Vista, la delibera della Giunta Provinciale n. 204 d’ordine del 06 ottobre 2014 con la quale sono stati modificati i criteri di commisurazione del contributi per la realizzazione di attività dei musei medi e minori presenti sul territorio provinciale per l’anno 2014; Visto il “Regolamento provinciale per la concessione dei contributi e l’attribuzione del vantaggi economici di qualunque genere a persone ed altri Enti pubblici e privati” attualmente in vigore; Dato atto che, per l’esercizio in corso, si intende privilegiare le realtà museali che hanno sottoscritto l’accordo di collaborazione 2014-2016 con la Provincia di Udine riguardante la rete museale provinciale, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 28 d’ordine del 24 febbraio 2014; Ritenuto, alla luce delle esperienze nell’applicazione dei criteri summenzionati, di apportare modifiche e precisazioni riadattando e Pagina 2 di 3 riformulando l’impostazione degli stessi come riportato nell’allegato che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera; Ritenuto per questo di meglio determinare la valenza dei singoli progetti attraverso l’attribuzione di punteggi, conferibili in base a criteri oggettivi predeterminati che si riportano e approvano nell’allegato parte integrante del presente atto; Preso atto che i fondi saranno resi disponibili con la prossima variazione di bilancio, quindi nell’ultima parte dell’esercizio finanziario 2015, e ritenuto pertanto di ammettere a contributo anche le domande per iniziative già realizzate, ferma restando l’applicazione dei criteri summenzionati; Ritenuto infine di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di dar corso alla presentazione delle domande di contributo per l’anno 2015 il cui termine è attualmente sospeso; Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000; A voti unanimi, espressi in forma palese, e separatamente per quanto concerne la immediata eseguibilità; DELIBERA 1) di variare i criteri di ammissione e commisurazione riguardo alle domande di contributo riferite all’art. 22 della L.R. 60/76, per la realizzazione di attività volte a promuovere il funzionamento e lo sviluppo dei musei medi e minori presenti sul territorio provinciale per l’anno 2015, come determinati nel documento allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 2) di ammettere a contributo anche le domande per iniziative già realizzate, ferma restando l’applicazione dei criteri summenzionati; 3) di fissare il termine per la presentazione delle domande di contributo 2015 al 30 ottobre 2015; 4) di diffondere il presente atto tramite il sito internet della Provincia di Udine, ai sensi del “Regolamento per la pubblicità degli atti”; 5) di dichiarare, per le ragioni esposte in premessa, deliberazione immediatamente eseguibile. ISTRUTTORE: PARERE FAVOREVOLE (regolarità tecnica): PARERE FAVOREVOLE (regolarità contabile): la presente Laura Manzini avv. Valter Colussa dott. Daniele Damele IL PRESIDENTE f.to FONTANINI IL SEGRETARIO GEN.LE f.to BLARASIN Pagina 3 di 3 PROVINCIA DI UDINE CRITERI PER LA COMMISURAZIONE DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ MUSEALI PRESENTI SUL TERRITORIO - ANNO 2015 CAPO I OGGETTO E FINALITA’ Art. 1 Il Presente testo disciplina, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge regionale 10/1988, che prevede interventi provinciali a sostegno delle attività, lo sviluppo e il funzionamento degli Istituti museali medi e minori come individuati dalla L.R. 60/76, i criteri e le modalità ai quali la Provincia di Udine si attiene per la concessione di contributi annuali per il sostegno di musei, mostre e raccolte permanenti pubbliche e private presenti sul territorio, di seguito indicate come istituzioni museali. Art. 2 Il contributo provinciale ha lo scopo di sostenere e favorire lo sviluppo di attività e iniziative intese ad accrescere il livello culturale e sociale della popolazione attraverso una migliore tutela e divulgazione delle peculiarità del territorio conservate e promosse dalle realtà museali ivi esistenti. Art. 3 Il rispetto delle procedure di seguito indicate costituisce condizione di legittimità degli atti con i quali vengono concessi i contributi. Art. 4 Per ogni istituzione museale potrà essere ammessa solamente una richiesta di contributo e per la realizzazione di un solo progetto. Nel caso di più richieste verrà data priorità all’ente proprietario (che ha provveduto all’istituzione) del museo. È quindi possibile l’erogazione di un solo contributo annuale per un solo progetto per ogni realtà museale firmataria dell’accordo di collaborazione. CAPO II SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI Art. 5 Gli interventi di cui all’articolo 1 sono attuati mediante la concessione di contributi destinati a promuovere e sostenere le attività e lo sviluppo dei musei medi e minori. Ai fini delle presenti disposizioni, si intendono per musei medi e minori quelli così identificati ai sensi dell’art. 17 della legge 60/76 e che comunque abbiano i requisiti minimi definiti dagli artt. 16 e seguenti della L.R. 60/76 e dalla deliberazione della Giunta Regionale 02 maggio 1997, n. 1305 pubblicata sul B.U.R. n. 28 dd 9.7.1997. L.R. 60/1976, articoli 17 e 18. Atto di indirizzo per la classificazione dei musei di interesse locale e regionale. Potranno accedere ai contributi previsti nel presente atto i seguenti soggetti proprietari di musei o gestori degli stessi (purchè alla domanda sia allegata documentazione attestante la formalizzazione dei rapporti): a) gli Enti locali singoli od organizzati in consorzio o in una delle forme associative previste dalla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1; b) enti ecclesiastici, persone giuridiche, istituzioni pubbliche e private, fondazioni e associazioni non riconosciute nonché cooperative; i cui musei dovranno presentare i seguenti requisiti: Essere regolarmente istituiti con apposito atto, delibera o statuto Avere sede e svolgere la propria attività nel territorio della Provincia di Udine Provvedere alla regolare apertura al pubblico; Aver aderito formalmente all’accordo di collaborazione della Rete Museale Provinciale CAPO III DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO Art. 6 I contributi verranno concessi annualmente in base alle disponibilità finanziarie dell’Ente, sulla base dell’istruttoria tecnica redatta dagli uffici e dell’assegnazione dei punteggi. Art. 7 I contributi potranno essere richiesti dal museo/collezione/mostra permanente, per l’esecuzione di iniziative, progetti e attività scelte tra le seguenti tipologie: a) lavori di inventariazione e ordinamento del materiale; b) attuazione di iniziative didattiche all’interno del museo; c) realizzazione di convegni organizzati dal museo su temi di pertinenza e/o su mostre temporanee; d) organizzazione e allestimento di mostre scientifiche e divulgative (escluso acquisto di materiale di qualsiasi genere in conto capitale); e) redazione, studio grafico e la stampa di cataloghi, brochures, dvd o altro materiale informativo direttamente riferibile a mostre temporanee organizzate all’interno del museo; f) redazione, studio grafico e stampa di cataloghi, monografie, brochures dvd o altro materiale informativo direttamente riferibile al museo e al suo patrimonio stabile; g) corresponsione della retribuzione del personale straordinario destinato a progetti finalizzati e, limitatamente ai musei privati, del personale necessario a garantire l’apertura al pubblico. Saranno considerate AMMISSIBILI esclusivamente le spese sotto specificate: Spese per personale straordinario di sorveglianza, accoglienza e custodia; spese per relatori/docenti/presentatori/curatori (prestazioni, pernottamento, ristoro, viaggi) solo con pezze giustificative intestate all'Ente e/o all'Associazione che ha presentato la richiesta di contributo; compensi per redazione del materiale prodotto; spese tipografiche e per realizzazione progettazione grafica (libri, inviti, locandine, depliants, manifesti, opuscoli e stampati in genere); acquisizione immagini, servizi fotografici; noleggio attrezzature funzionali all'attività per cui si presenta domanda; assicurazioni delle opere delle mostre (solo mostre temporanee); 2 spese per pubblicità sui quotidiani, periodici, radio e mass media in genere, volantinaggio; tassa di affissione e volantinaggio; spese per i diritti d’autore (S.I.A.E.); spese per realizzazione e duplicazioni D.V.D. (registrazioni, impostazione, stampa, etc..); spese di funzionamento dei laboratori didattici (risma di carta, matite, colori, pennarelli, lavagnette, operatori didattici); Rimangono escluse dal contributo le spese in conto capitale, le spese per addobbi floreali, rinfreschi e materiali di consumo e le spese di ordinaria gestione dei locali e/o dell’immobile in cui l’esposizione è situata. Le spese dovranno essere attribuibili all'anno in cui è stato assegnato il contributo. CAPO IV PROCEDURE Art. 8 L’Amministrazione provinciale provvederà a pubblicare sull’apposito sito istituzionale l’avviso contenente i termini e le modalità per l'inoltro delle richieste di contributo. Le domande di contributo, corredate dalla documentazione di cui sopra, dovranno pervenire entro il termine perentorio del 30 ottobre dell’anno in corso. Le domande che perverranno oltre il termine del 30 ottobre non saranno prese in considerazione e verranno archiviate. Saranno ritenute valide anche le domande di contributo spedite a mezzo raccomandata entro tale data (fa fede il timbro postale) purchè pervengano all’Amministrazione entro e non oltre i 10 gg. successivi alla scadenza del termine suddetto. Saranno ammissibili a contributo anche le domande per iniziative già realizzate nell’anno 2015, ferma restando l’applicazione dei criteri summenzionati. Le domande pervenute sono assegnate all’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria che provvede ad ogni adempimento procedimentale nonché alla predisposizione del provvedimento finale entro il termine che verrà fissato ai sensi del 2° comma art. 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241. Le istanze che, secondo l’istruttoria, risulteranno prive dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari saranno escluse. L’ufficio competente esaminerà le richieste pervenute nei termini indicati, sotto il profilo della regolarità tecnica. In caso di documentazione incompleta, il Servizio richiederà una sola volta l’integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Il termine del procedimento resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti. Qualora questi non pervengano entro 8 giorni dalla richiesta, il procedimento si conclude negativamente. Le domande provenienti da enti o associazioni che non hanno presentato il rendiconto di iniziative sovvenzionate nei due precedenti esercizi finanziari dall’Amministrazione saranno escluse. Art. 9 La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata mediante avviso sul sito web istituzionale della Provincia di Udine. 3 CAPO V MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI Art. 10 Per l’anno 2015 il contributo concesso non potrà essere superiore a € 2.500,00. Ai fini della determinazione dell’entità dei contributi concedibili ai singoli soggetti firmatari dell’accordo di collaborazione ammessi, si applicano i seguenti parametri di priorità per la formulazione della graduatoria: a) istanze presentate da enti e associazioni in forma congiunta, con l'individuazione di un capofila referente per gli aspetti amministrativi e realizzate in collaborazione con il territorio (un punto per ogni associazione aggiunta - esclusa la richiedente - fino ad un massimo di 5 punti): - richiedente + 1 associazione = 1 pt, - richiedente + 2 associazioni = 2 pt, - richiedente + 3 associazioni = 3 pt, - richiedente + 4 associazioni = 4 pt - richiedente + 5 associazioni = 5 pt, - richiedente + 6, o oltre, associazioni = 5 pt, b) iniziative con caratteristiche progettuali in continuità nel tempo, già inserite in una programmazione non episodica od occasionale (punti 2); c) presenza e incidenza effettiva di altre fonti di entrata per il beneficiario o comunque di altre eventuali fonti di finanziamento delle iniziative da sostenere, con previsione nel quadro economico di una quota a proprio carico superiore al 50% della spesa preventivata: - da 50.01% a 52.00% = 1 pt - da 52,01% a 55,00% = 2 pt - da 55,01% a 58,00% = 3 pt - da 58,01% = 4 pt d) presenza di un piano di comunicazione per la divulgazione delle proprie attività e promozione della Rete Museale Provinciale sui mezzi di comunicazione: (1 punto per ciascuno dei seguenti mezzi di comunicazione: a) web, b) emittenti televisive, c) testate giornalistiche, d) radio - fino a punti 4 totali); La misura del contributo concedibile per ogni Istituto museale, non può, comunque, eccedere il 50% dell’importo delle spese ritenute ammissibili, come determinate ai sensi dell’articolo 7. Qualora parte delle spese non sia ritenuta ammissibile si chiederà al richiedente di riformulare il preventivo, adeguando, se del caso, la propria compartecipazione finanziaria al progetto riformulato secondo le spese ammesse (fermi restando i limiti minimi sopra riportati). A fronte di un contributo concesso, il beneficiario dovrà RENDICONTARE ALMENO IL DOPPIO DEL CONTRIBUTO RICEVUTO, dimostrando così l’effettiva compartecipazione alle spese per il minimo del 50%. L’importo massimo delle spese riconosciute ammissibili è di € 5.000,00. Art. 11 La misura del contributo da assegnare è determinata tenuto conto delle domande ammissibili a finanziamento e delle risorse a disposizione, nonché dei punteggi conseguiti in relazione ai criteri di cui all’articolo 10, entro il limite dell’ammontare complessivo delle spese ritenute ammissibili. L’ammontare del contributo viene determinato dividendo l’importo totale delle risorse finanziarie a disposizione per il punteggio complessivo derivante dalla somma dei 4 punteggi assegnati alle singole iniziative ammesse e moltiplicando il valore così ottenuto per ciascun punteggio individuale. A conclusione dell’iter istruttorio da parte del Servizio Cultura viene stilata una graduatoria delle domande di contributo ritenute ammissibili sulla base dei punteggi assegnati secondo le priorità di cui all’art. 10 e con le modalità di calcolo di cui all’art. 11, approvata con determinazione del Dirigente competente che provvederà anche all’assunzione del provvedimento di concessione/impegno. CAPO VI RENDICONTAZIONE E PROROGHE Art. 12 Il contributo, nel suo importo globale, verrà liquidato previa presentazione entro il 31 gennaio dell’anno successivo della documentazione giustificativa di spesa. La liquidazione dei contributi avverrà entro 45 giorni dal ricevimento del rendiconto da parte del soggetto interessato. Il rendiconto, redatto in conformità ai modelli predisposti dagli Uffici, sarà composto da: a) una dichiarazione del richiedente attestante: l’utilizzo del contributo per le finalità per le quali è stato concesso; che le spese rendicontate per la parte di concessione del contributo non sono state finanziate da altri Enti; la somma dei contributi assegnati dalla Provincia ed eventualmente da altri enti non superi l’importo della spesa totale, dedotta ogni altra connessa entrata b) un elenco dei documenti di spesa; c) copia conforme all’originale dei documenti di spesa e copia dei relativi mandati di pagamento (per gli Enti Locali); L’IVA sarà ammessa solo nel caso in cui sia dimostrato che rappresenta un effettivo onere per l’assegnatario del contributo. L’Amministrazione provinciale si riserva la verifica a campione dell’effettivo utilizzo del contributo concesso nonché la facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione della documentazione di spesa. Trascorso il termine sopra indicato senza che siano stati presentati sufficienti documenti di spesa, il Responsabile del Servizio dispone la revoca della parte del contributo non rendicontata in quanto il contributo o parte di esso non potrà essere liquidato. Art. 13 Le eventuali istanze di proroga dei termini di rendicontazione, opportunamente motivate, potranno essere accolte dal Dirigente del Servizio con apposita determina, per un periodo non superiore a 5 (cinque) mesi. Oltre tale termine si provvederà a liquidare quanto rendicontato, se del caso, ovvero a revocare il contributo. CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI Art. 14 Con riguardo alle iniziative ed agli interventi finanziati in esecuzione del presente, sulla documentazione prodotta e nei luoghi dove si svolgono le manifestazioni dovrà essere apposto con adeguato risalto il logo della Rete Museale Provinciale e della Provincia di Udine con la dicitura “Iniziativa/Attività/Pubblicazione realizzato/a con il sostegno della Provincia di Udine”. 5