PROVINCIA DI UDINE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
SEDUTA 2015-48 DEL GIORNO
30/09/2015
Presente
FONTANINI PIETRO
Presidente
MATTIUSSI FRANCO
Vicepresidente
BARBERIO LEONARDO
Assessore
X
BATTAGLIA ELISA
Assessore
X
GOVETTO BEPPINO
Assessore
X
MUSTO FRANCESCA
Assessore
X
QUAI MARCO
Assessore
X
TEGHIL CARLO
Assessore
X
SEGRETARIO GENERALE:
Assente
X
X
BLARASIN GIOVANNI
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N.
192 d'ordine
OGGETTO: APPROVAZIONE DEI "CRITERI PER LA COMMISURAZIONE
DEI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' MUSEALI
PRESENTI SUL TERRITORIO - ANNO 2015"
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Visto l’art. 17, comma 1, lettera b) della Legge Regionale n. 1 del 9
gennaio 2006 recante “Principi e norme fondamentali del sistema Regione Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia”;
Visti gli artt. 22 e 31 della Legge Regionale n. 60 del 18 novembre
1976 recante "Interventi per lo sviluppo dei servizi e degli istituti bibliotecari e
museali e per la tutela degli immobili di valore artistico, storico od ambientale,
degli archivi storici e dei beni mobili culturali del Friuli Venezia Giulia";
Visti gli artt. 30 e 31 della Legge Regionale n. 10 del 9 marzo
1988 recante “Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e
devoluzione di funzioni agli Enti Locali”;
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 31 del 26
gennaio 2006, avente ad oggetto: “Criteri per il riparto di contributi erogati
dall’Area “Servizi alle Istituzioni Private” e dal Servizio “Promozione delle
Identità”, e recante tra l’altro i criteri per l’erogazione dei contributi
previsti dalla L.R. 60/1976, art. 22, riferiti ai Musei come descritti in allegato
G);
Richiamata inoltre la delibera della Giunta Provinciale n. 18/2011
del 27 gennaio 2011, con la quale sono stati individuati i criteri di
ammissione e commisurazione per valutare quali attività risultino prioritarie
per il raggiungimento degli obiettivi generali fissati dalla L.R. 60/76
mediante un esame da svolgersi, caso per caso;
Vista altresì la delibera della Giunta Provinciale n. 17/2012 del 23
gennaio 2012 con la quale sono stati confermati e migliorati i criteri di
ammissione e commisurazione e indicate le priorità per il 2012 per la
valutazione delle attività ritenute prioritarie per il raggiungimento degli
obiettivi generali fissati dalla L.R. 60/76 mediante un esame da svolgersi,
caso per caso;
Vista, la delibera della Giunta Provinciale n. 32 d’ordine del 13
febbraio 2013 con la quale sono stati variati i criteri di ammissione e
commisurazione riguardo alle domande di contributo per la realizzazione di
attività volte a promuovere il funzionamento e lo sviluppo dei musei medi e
minori presenti sul territorio provinciale per l’anno 2013;
Vista, la delibera della Giunta Provinciale n. 204 d’ordine del 06
ottobre 2014 con la quale sono stati modificati i criteri di commisurazione del
contributi per la realizzazione di attività dei musei medi e minori presenti sul
territorio provinciale per l’anno 2014;
Visto il “Regolamento provinciale per la concessione dei contributi
e l’attribuzione del vantaggi economici di qualunque genere a persone ed altri
Enti pubblici e privati” attualmente in vigore;
Dato atto che, per l’esercizio in corso, si intende privilegiare le
realtà museali che hanno sottoscritto l’accordo di collaborazione 2014-2016
con la Provincia di Udine riguardante la rete museale provinciale, approvato
con deliberazione della Giunta Provinciale n. 28 d’ordine del 24 febbraio
2014;
Ritenuto, alla luce delle esperienze nell’applicazione dei criteri
summenzionati, di apportare modifiche e precisazioni riadattando e
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riformulando l’impostazione degli stessi come riportato nell’allegato che fa
parte integrante e sostanziale della presente delibera;
Ritenuto per questo di meglio determinare la valenza dei singoli
progetti attraverso l’attribuzione di punteggi, conferibili in base a criteri
oggettivi predeterminati che si riportano e approvano nell’allegato parte
integrante del presente atto;
Preso atto che i fondi saranno resi disponibili con la prossima
variazione di bilancio, quindi nell’ultima parte dell’esercizio finanziario 2015, e
ritenuto pertanto di ammettere a contributo anche le domande per iniziative già
realizzate, ferma restando l’applicazione dei criteri summenzionati;
Ritenuto infine di dichiarare il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, al fine di dar corso alla presentazione delle
domande di contributo per l’anno 2015 il cui termine è attualmente sospeso;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;
A voti unanimi, espressi in forma palese, e separatamente per
quanto concerne la immediata eseguibilità;
DELIBERA
1)
di variare i criteri di ammissione e commisurazione riguardo alle
domande di contributo riferite all’art. 22 della L.R. 60/76, per la
realizzazione di attività volte a promuovere il funzionamento e lo sviluppo
dei musei medi e minori presenti sul territorio provinciale per l’anno
2015, come determinati nel documento allegato che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2)
di ammettere a contributo anche le domande per iniziative già realizzate,
ferma restando l’applicazione dei criteri summenzionati;
3)
di fissare il termine per la presentazione delle domande di contributo
2015 al 30 ottobre 2015;
4)
di diffondere il presente atto tramite il sito internet della Provincia di
Udine, ai sensi del “Regolamento per la pubblicità degli atti”;
5)
di dichiarare, per le ragioni esposte in premessa,
deliberazione immediatamente eseguibile.
ISTRUTTORE:
PARERE FAVOREVOLE (regolarità tecnica):
PARERE FAVOREVOLE (regolarità contabile):
la presente
Laura Manzini
avv. Valter Colussa
dott. Daniele Damele
IL PRESIDENTE
f.to FONTANINI
IL SEGRETARIO GEN.LE
f.to BLARASIN
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PROVINCIA DI UDINE
CRITERI PER LA COMMISURAZIONE DEI CONTRIBUTI A
SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ MUSEALI PRESENTI SUL
TERRITORIO - ANNO 2015
CAPO I
OGGETTO E FINALITA’
Art. 1
Il Presente testo disciplina, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge regionale 10/1988,
che prevede interventi provinciali a sostegno delle attività, lo sviluppo e il funzionamento degli
Istituti museali medi e minori come individuati dalla L.R. 60/76, i criteri e le modalità ai
quali la Provincia di Udine si attiene per la concessione di contributi annuali per il
sostegno di musei, mostre e raccolte permanenti pubbliche e private presenti sul
territorio, di seguito indicate come istituzioni museali.
Art. 2
Il contributo provinciale ha lo scopo di sostenere e favorire lo sviluppo di attività e
iniziative intese ad accrescere il livello culturale e sociale della popolazione attraverso una
migliore tutela e divulgazione delle peculiarità del territorio conservate e promosse dalle
realtà museali ivi esistenti.
Art. 3
Il rispetto delle procedure di seguito indicate costituisce condizione di legittimità degli atti
con i quali vengono concessi i contributi.
Art. 4
Per ogni istituzione museale potrà essere ammessa solamente una richiesta di
contributo e per la realizzazione di un solo progetto. Nel caso di più richieste verrà
data priorità all’ente proprietario (che ha provveduto all’istituzione) del museo. È quindi
possibile l’erogazione di un solo contributo annuale per un solo progetto per ogni
realtà museale firmataria dell’accordo di collaborazione.
CAPO II
SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI
Art. 5
Gli interventi di cui all’articolo 1 sono attuati mediante la concessione di contributi
destinati a promuovere e sostenere le attività e lo sviluppo dei musei medi e minori.
Ai fini delle presenti disposizioni, si intendono per musei medi e minori quelli così
identificati ai sensi dell’art. 17 della legge 60/76 e che comunque abbiano i requisiti minimi
definiti dagli artt. 16 e seguenti della L.R. 60/76 e dalla deliberazione della Giunta
Regionale 02 maggio 1997, n. 1305 pubblicata sul B.U.R. n. 28 dd 9.7.1997. L.R.
60/1976, articoli 17 e 18. Atto di indirizzo per la classificazione dei musei di interesse
locale e regionale.
Potranno accedere ai contributi previsti nel presente atto i seguenti soggetti proprietari
di musei o gestori degli stessi (purchè alla domanda sia allegata documentazione
attestante la formalizzazione dei rapporti):
a) gli Enti locali singoli od organizzati in consorzio o in una delle forme associative
previste dalla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1;
b) enti ecclesiastici, persone giuridiche, istituzioni pubbliche e private, fondazioni e
associazioni non riconosciute nonché cooperative;
i cui musei dovranno presentare i seguenti requisiti:




Essere regolarmente istituiti con apposito atto, delibera o statuto
Avere sede e svolgere la propria attività nel territorio della Provincia di Udine
Provvedere alla regolare apertura al pubblico;
Aver aderito formalmente all’accordo di collaborazione della Rete Museale Provinciale
CAPO III
DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO
Art. 6
I contributi verranno concessi annualmente in base alle disponibilità finanziarie dell’Ente,
sulla base dell’istruttoria tecnica redatta dagli uffici e dell’assegnazione dei punteggi.
Art. 7
I contributi potranno essere richiesti dal museo/collezione/mostra permanente, per
l’esecuzione di iniziative, progetti e attività scelte tra le seguenti tipologie:
a) lavori di inventariazione e ordinamento del materiale;
b) attuazione di iniziative didattiche all’interno del museo;
c) realizzazione di convegni organizzati dal museo su temi di pertinenza e/o su mostre
temporanee;
d) organizzazione e allestimento di mostre scientifiche e divulgative (escluso acquisto di
materiale di qualsiasi genere in conto capitale);
e) redazione, studio grafico e la stampa di cataloghi, brochures, dvd o altro materiale
informativo direttamente riferibile a mostre temporanee organizzate all’interno del museo;
f) redazione, studio grafico e stampa di cataloghi, monografie, brochures dvd o altro
materiale informativo direttamente riferibile al museo e al suo patrimonio stabile;
g) corresponsione della retribuzione del personale straordinario destinato a progetti
finalizzati e, limitatamente ai musei privati, del personale necessario a garantire l’apertura al
pubblico.
Saranno considerate AMMISSIBILI esclusivamente le spese sotto specificate:
 Spese per personale straordinario di sorveglianza, accoglienza e custodia;
 spese per relatori/docenti/presentatori/curatori (prestazioni, pernottamento, ristoro,
viaggi) solo con pezze giustificative intestate all'Ente e/o all'Associazione che ha
presentato la richiesta di contributo;
 compensi per redazione del materiale prodotto;
 spese tipografiche e per realizzazione progettazione grafica (libri, inviti, locandine,
depliants, manifesti, opuscoli e stampati in genere);
 acquisizione immagini, servizi fotografici;
 noleggio attrezzature funzionali all'attività per cui si presenta domanda; assicurazioni
delle opere delle mostre (solo mostre temporanee);
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 spese per pubblicità sui quotidiani, periodici, radio e mass media in genere,
volantinaggio;
 tassa di affissione e volantinaggio;
 spese per i diritti d’autore (S.I.A.E.);
 spese per realizzazione e duplicazioni D.V.D. (registrazioni, impostazione, stampa,
etc..);
 spese di funzionamento dei laboratori didattici (risma di carta, matite, colori, pennarelli,
lavagnette, operatori didattici);
Rimangono escluse dal contributo le spese in conto capitale, le spese per addobbi
floreali, rinfreschi e materiali di consumo e le spese di ordinaria gestione dei locali
e/o dell’immobile in cui l’esposizione è situata.
Le spese dovranno essere attribuibili all'anno in cui è stato assegnato il contributo.
CAPO IV
PROCEDURE
Art. 8
L’Amministrazione provinciale provvederà a pubblicare sull’apposito sito istituzionale
l’avviso contenente i termini e le modalità per l'inoltro delle richieste di contributo.
Le domande di contributo, corredate dalla documentazione di cui sopra, dovranno
pervenire entro il termine perentorio del 30 ottobre dell’anno in corso. Le domande che
perverranno oltre il termine del 30 ottobre non saranno prese in considerazione e
verranno archiviate.
Saranno ritenute valide anche le domande di contributo spedite a mezzo raccomandata
entro tale data (fa fede il timbro postale) purchè pervengano all’Amministrazione entro e
non oltre i 10 gg. successivi alla scadenza del termine suddetto.
Saranno ammissibili a contributo anche le domande per iniziative già realizzate nell’anno
2015, ferma restando l’applicazione dei criteri summenzionati.
Le domande pervenute sono assegnate all’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria che
provvede ad ogni adempimento procedimentale nonché alla predisposizione del
provvedimento finale entro il termine che verrà fissato ai sensi del 2° comma art. 2 della Legge
7 agosto 1990 n. 241.
Le istanze che, secondo l’istruttoria, risulteranno prive dei requisiti richiesti o in contrasto
con le norme regolamentari saranno escluse.
L’ufficio competente esaminerà le richieste pervenute nei termini indicati, sotto il profilo
della regolarità tecnica. In caso di documentazione incompleta, il Servizio richiederà una
sola volta l’integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori. Il termine
del procedimento resta sospeso fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.
Qualora questi non pervengano entro 8 giorni dalla richiesta, il procedimento si conclude
negativamente.
Le domande provenienti da enti o associazioni che non hanno presentato il rendiconto di
iniziative sovvenzionate nei due precedenti esercizi finanziari dall’Amministrazione saranno
escluse.
Art. 9 La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata mediante avviso sul sito
web istituzionale della Provincia di Udine.
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CAPO V
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
Art. 10
Per l’anno 2015 il contributo concesso non potrà essere superiore a € 2.500,00.
Ai fini della determinazione dell’entità dei contributi concedibili ai singoli soggetti firmatari
dell’accordo di collaborazione ammessi, si applicano i seguenti parametri di priorità per la
formulazione della graduatoria:
a) istanze presentate da enti e associazioni in forma congiunta, con l'individuazione di un
capofila referente per gli aspetti amministrativi e realizzate in collaborazione con il
territorio (un punto per ogni associazione aggiunta - esclusa la richiedente - fino ad
un massimo di 5 punti):
- richiedente + 1 associazione = 1 pt,
- richiedente + 2 associazioni = 2 pt,
- richiedente + 3 associazioni = 3 pt,
- richiedente + 4 associazioni = 4 pt
- richiedente + 5 associazioni = 5 pt,
- richiedente + 6, o oltre, associazioni = 5 pt,
b) iniziative con caratteristiche progettuali in continuità nel tempo, già inserite in una
programmazione non episodica od occasionale (punti 2);
c) presenza e incidenza effettiva di altre fonti di entrata per il beneficiario o comunque di
altre eventuali fonti di finanziamento delle iniziative da sostenere, con previsione nel
quadro economico di una quota a proprio carico superiore al 50% della spesa
preventivata:
- da 50.01% a 52.00% = 1 pt
- da 52,01% a 55,00% = 2 pt
- da 55,01% a 58,00% = 3 pt
- da 58,01% = 4 pt
d) presenza di un piano di comunicazione per la divulgazione delle proprie attività e
promozione della Rete Museale Provinciale sui mezzi di comunicazione: (1 punto per
ciascuno dei seguenti mezzi di comunicazione: a) web, b) emittenti televisive, c)
testate giornalistiche, d) radio - fino a punti 4 totali);
La misura del contributo concedibile per ogni Istituto museale, non può, comunque,
eccedere il 50% dell’importo delle spese ritenute ammissibili, come determinate ai
sensi dell’articolo 7. Qualora parte delle spese non sia ritenuta ammissibile si chiederà al
richiedente di riformulare il preventivo, adeguando, se del caso, la propria
compartecipazione finanziaria al progetto riformulato secondo le spese ammesse (fermi
restando i limiti minimi sopra riportati).
A fronte di un contributo concesso, il beneficiario dovrà RENDICONTARE ALMENO
IL DOPPIO DEL CONTRIBUTO RICEVUTO, dimostrando così l’effettiva
compartecipazione alle spese per il minimo del 50%.
L’importo massimo delle spese riconosciute ammissibili è di € 5.000,00.
Art. 11
La misura del contributo da assegnare è determinata tenuto conto delle domande
ammissibili a finanziamento e delle risorse a disposizione, nonché dei punteggi conseguiti
in relazione ai criteri di cui all’articolo 10, entro il limite dell’ammontare complessivo delle
spese ritenute ammissibili.
L’ammontare del contributo viene determinato dividendo l’importo totale delle risorse
finanziarie a disposizione per il punteggio complessivo derivante dalla somma dei
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punteggi assegnati alle singole iniziative ammesse e moltiplicando il valore così ottenuto
per ciascun punteggio individuale.
A conclusione dell’iter istruttorio da parte del Servizio Cultura viene stilata una graduatoria
delle domande di contributo ritenute ammissibili sulla base dei punteggi assegnati
secondo le priorità di cui all’art. 10 e con le modalità di calcolo di cui all’art. 11,
approvata con determinazione del Dirigente competente che provvederà anche
all’assunzione del provvedimento di concessione/impegno.
CAPO VI
RENDICONTAZIONE E PROROGHE
Art. 12
Il contributo, nel suo importo globale, verrà liquidato previa presentazione entro il 31 gennaio
dell’anno successivo della documentazione giustificativa di spesa.
La liquidazione dei contributi avverrà entro 45 giorni dal ricevimento del rendiconto da
parte del soggetto interessato.
Il rendiconto, redatto in conformità ai modelli predisposti dagli Uffici, sarà composto da:
a) una dichiarazione del richiedente attestante:
 l’utilizzo del contributo per le finalità per le quali è stato concesso;
 che le spese rendicontate per la parte di concessione del contributo non sono state
finanziate da altri Enti;
 la somma dei contributi assegnati dalla Provincia ed eventualmente da altri enti non superi
l’importo della spesa totale, dedotta ogni altra connessa entrata
b) un elenco dei documenti di spesa;
c) copia conforme all’originale dei documenti di spesa e copia dei relativi mandati di
pagamento (per gli Enti Locali);
L’IVA sarà ammessa solo nel caso in cui sia dimostrato che rappresenta un effettivo onere
per l’assegnatario del contributo.
L’Amministrazione provinciale si riserva la verifica a campione dell’effettivo utilizzo del contributo
concesso nonché la facoltà di chiedere in qualunque momento l’esibizione della documentazione
di spesa.
Trascorso il termine sopra indicato senza che siano stati presentati sufficienti documenti
di spesa, il Responsabile del Servizio dispone la revoca della parte del contributo non
rendicontata in quanto il contributo o parte di esso non potrà essere liquidato.
Art. 13
Le eventuali istanze di proroga dei termini di rendicontazione, opportunamente motivate,
potranno essere accolte dal Dirigente del Servizio con apposita determina, per un periodo
non superiore a 5 (cinque) mesi. Oltre tale termine si provvederà a liquidare quanto
rendicontato, se del caso, ovvero a revocare il contributo.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 14
Con riguardo alle iniziative ed agli interventi finanziati in esecuzione del presente, sulla
documentazione prodotta e nei luoghi dove si svolgono le manifestazioni dovrà essere
apposto con adeguato risalto il logo della Rete Museale Provinciale e della Provincia di
Udine con la dicitura “Iniziativa/Attività/Pubblicazione realizzato/a con il sostegno della
Provincia di Udine”.
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Delibera Giunta Provinciale n.192.2015