Indice
I principali contratti di assunzione
e le agevolazioni per le aziende
- Il contratto a tempo indeterminato
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- Il contratto a termine
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- Il part-time
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- La somministrazione di lavoro
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- Il contratto di inserimento
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- Il contratto di apprendistato
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- A chi rivolgersi
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La Provincia di Cuneo aiuta il lavoro
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Il contratto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato
Destinatari: tutti i lavoratori.
Cos’è?
Ogni contratto presenta un'ampia gamma di agevolazioni e opportunità per favorire le
assunzioni. I provvedimenti possono derivare dalla normativa nazionale e regionale, con
E’ il “tradizionale” rapporto di lavoro e presenta ampie tutele per i lavoratori e nessuna data di scadenza.
Questo tipo di contratto è regolato (oltre che dalla legislazione sul lavoro) dai Contratti collettivi nazionali di lavoro
(Ccnl), stipulati a livello nazionale tra le parti sociali, e, quando presenti, dai Contratti provinciali e dai Contratti
integrativi aziendali.
La maggior parte dei contratti di lavoro prevede un periodo di prova la cui durata è fissata dai Ccnl, e che
comunque non può essere superiore ai 6 mesi. Durante il periodo di prova lavoratore e datore di lavoro sono
liberi di interrompere il rapporto.
integrazioni e peculiarità applicate unicamente a livello provinciale.
Conoscere le differenti tipologie contrattuali è importante pervenire a conoscenza di: diritti,
doveri e vantaggi; diamo quindi un’occhiata alle diverse forme di assunzione.
Il lavoratore ha diritto alla retribuzione prevista dal contratto di categoria, alle ferie e alla relativa percentuale di
tredicesima,mentre al momento dell'interruzione deve essergli corrisposto il trattamento di fine rapporto
(liquidazione). Al momento dell'assunzione il datore deve consegnare al lavoratore un documento riportante i dati
di registrazione nel libro matricola, la durata delle ferie, la periodicità della retribuzione, il termine di preavviso per il
licenziamento e la durata normale giornaliera o settimanale di lavoro. Il contratto definisce inoltre: condizioni e
modalità della prestazione lavorativa, diritti e doveri del datore di lavoro e del lavoratore, la qualifica e le mansioni
da svolgere.
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato - che può essere a tempo pieno o part-time - può risolversi
consensualmente per scelta delle parti oppure per decisione unilaterale del datore di lavoro (licenziamento) o del
lavoratore (dimissioni).
Agevolazioni per le aziende:
Giovani in possesso di diploma di qualifica:
Se il lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato ha tra i 16 e i 32 anni ed è in possesso del diploma
di qualifica presso un istituto professionale o di un attestato di qualifica regionale, ai datori di lavoro spetta per un
periodo di 6 mesi il versamento di una contribuzione pari a quella degli apprendisti.
Contratti di reinserimento:
Se il lavoratore assunto a tempo indeterminato (full-time o part-time) beneficia dell'indennità di disoccupazione
speciale e da almeno 12 mesi è iscritto nelle liste di mobilità, il datore di lavoro ha diritto a una riduzione del 75%
sui contributi previdenziali e assistenziali dovuti, per un periodo di tempo variabile in relazione al periodo di
disoccupazione del lavoratore (legge 223/1991, art. 20).
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Lavoratori iscritti alle liste di mobilità:
Per i lavoratori iscritti alle liste di mobilità, i contributi sono uguali a quelli previsti per gli apprendisti, per un
periodo di 18 mesi. In aggiunta, se l'assunzione avviene a tempo pieno e riguarda lavoratori aventi diritto
all'indennità di mobilità, al datore di lavoro viene concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al
lavoratore, un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al
lavoratore. (legge 223/1991).
Lavoratori in Cigs da almeno tre mesi:
Per l’assunzione di un lavoratore in cassa integrazione straordinaria, la quota di contribuzione a carico del datore
di lavoro è simile a quella prevista per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi. Inoltre, al datore di lavoro è
erogato un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore . Il
contributo è riconosciuto per un periodo la cui durata è determinata in base all'età del lavoratore: 9 mesi per i
lavoratori fino a 50 anni di età, 21 mesi per i lavoratori oltre i 50 anni di età. Per l'assunzione di lavoratori in Cigs
da almeno 24 mesi alle imprese artigiane spetta una riduzione del 100% dei contributi previdenziali e assistenziali
per un periodo di 36 mesi. Per le altre imprese la riduzione è del 50%.
Disoccupati di lunga durata:
E’ prevista una riduzione del 50% dei contributi dovuti a carico del datore di lavoro per un periodo di 36 mesi, in
caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi (legge 407/1990, art. 8).
Per le imprese operanti nel Mezzogiorno e per le imprese artigiane, i contributi previdenziali e assistenziali a
carico del datore di lavoro non sono dovuti per un periodo di 36 mesi. Anche le cooperative possono beneficiare
delle agevolazioni nel caso in cui assumano un socio lavoratore disoccupato da almeno 24 mesi con contratto di
natura subordinata.
Reimpiego dei dirigenti:
E’ previsto uno sgravio contributivo pari al 50% della contribuzione complessiva dovuta agli istituti previdenziali,
per una durata comunque non superiore a 12 mesi, per le imprese fino a 250 dipendenti, e per i consorzi, che
assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione (art.20, legge 266/1997).
Convenzioni assunzioni lavoratori disabili (ex art. 13 legge 68/1999):
E’ prevista una fiscalizzazione totale, per la durata massima di 8 anni, dei contributi previdenziali e assistenziali per
ogni lavoratore disabile che abbia un’invalidità superiore al 79% o abbia minorazioni ascritte alla terza categoria
di cui alle tabelle annesse al Testo Unico delle norme in materia di pensioni di guerra. Se il disabile presenta
invece una disabilità psichica o intellettiva (indipendentemente dal grado) il datore di lavoro ha diritto a ottenere
una fiscalizzazione totale, per la durata massima di 8 anni, dei contributi previdenziali e assistenziali.
La fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali, è invece del 50%, per la durata massima di 5 anni,
per ogni lavoratore disabile che abbia un’invalidità compresa tra il 67% e il 79%. Il datore di lavoro ha inoltre
diritto a un rimborso forfettario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per
renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili con un’invalidità superiore al 50% per quanto riguarda
l’allestimento di tecnologie di telelavoro o per la rimozione delle barriere architettoniche
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Legge regionale 28/1993:
Si tratta di un contributo una tantum per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati residenti in
Piemonte appartenenti alle seguenti categorie: ultracinquantenni in stato di disoccupazione da almeno 12 mesi,
ex detenuti che abbiano terminato di scontare la pena da non oltre 5 anni alla data di presentazione dell'istanza di
contributo, detenuti già in misura alternativa alla detenzione, detenuti nei termini per ottenere le misure alternative
alla detenzione, detenuti ammessi o in attesa di ammissione al lavoro esterno, detenuti in liberazione
condizionale, detenuti in attesa di giudizio, detenuti beneficiari di misure sostitutive, detenuti reclusi impiegati in
unità produttive all'interno del carcere, tossicodipendenti/alcoldipendenti in trattamento, ex-tossicodipendenti/exalcoldipendenti (percorso riabilitativo da non più di 24 mesi). Il contributo è di 10.329,14 euro per l'assunzione di
uomini e 11.878,51 euro per l'assunzione di donne.
Programma PARI:
Sono previsti incentivi economici all'assunzione con contratto a tempo indeterminato o a termine (non inferiore a
12 mesi) dei soggetti svantaggiati o di soggetti provenienti da situazioni di crisi aziendali e percettori di indennità o
sussidio legato allo stato di disoccupazione ammessi al Programma PARI. Per informazioni sul progetto occorre
rivolgersi ai Centri per l'impiego della Provincia di Cuneo.
Il contratto a termine
Destinatari: tutti i lavoratori.
Come funziona
Il contratto a termine, al contrario del contratto a tempo indeterminato, prevede un termine finale di durata.
Può essere stipulato (full-time o part-time) quando vi siano ragioni di ordine tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo, che richiedono un incremento di manodopera per un periodo di tempo limitato. Il contratto a termine
(disciplinato dal DLgs 368/2001 integrato dalla legge 247/2007) non può essere stipulato per la sostituzione di
lavoratori in sciopero, per le aziende che abbiano effettuato licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti
l'assunzione, per le aziende che sono ammesse alla Cassa Integrazione Guadagni e per le aziende non in regola
con la normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
Il contratto a termine può avere una durata massima di 36 mesi. Può essere prorogato per una sola volta, se il
contratto iniziale ha una durata inferiore a tre anni e solo con il consenso del lavoratore. In tal caso, la durata
complessiva del rapporto di lavoro (durata iniziale più proroga) non può superare i 3 anni. Oltre i 36 mesi, un
successivo contratto a termine può essere concluso per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga
presso la Direzione Provinciale del lavoro con l'assistenza di un rappresentante sindacale. Eccezioni alla
normativa riguardano i lavoratori stagionali e l'assunzione di dirigenti.
Il lavoratore che abbia prestato attività lavorativa a termine presso la stessa azienda per un periodo superiore ai 6
mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato per mansioni equivalenti, effettuate dal
datore di lavoro entro i 12 mesi successivi.
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Agevolazioni per le aziende
Lavoratori iscritti alle liste di mobilità:
in caso di assunzione con contratto a termine per non più di 12 mesi (anche part-time), per i datori di lavoro i
contributi sono quelli previsti per gli apprendisti (legge 223/1991). Nel caso in cui, nel corso del suo svolgimento,
il contratto a termine venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per
ulteriori 12 mesi.
Lavoratori coinvolti in piani di reinserimento ex art. 13 DLgs 276/2003:
le agenzie di somministrazione di lavoro possono determinare, per un periodo massimo di 12 mesi e solo in
caso di contratti di durata non inferiore a 9 mesi, la retribuzione del lavoratore, detraendo dal compenso dovuto
quanto eventualmente percepito dal lavoratore medesimo come indennità di mobilità, indennità di
disoccupazione ordinaria o speciale, o altra indennità o sussidio, il cui pagamento è collegato allo stato di
disoccupazione o inoccupazione. Infine, dal punto di vista contributivo, le agenzie possono detrarre dai contributi
dovuti per l'attività lavorativa l'ammontare dei contributi figurativi nel caso di trattamenti di mobilità e di indennità
di disoccupazione ordinaria o speciale (art. 13, DLgs 276/2003).
Reimpiego dei dirigenti:
Le agevolazioni previste previste, sono uguali a quelle precedentemente citate per il tempo indeterminato.
Il part-time
Destinatari: tutti i lavoratori.
Come funziona
Il part-time è un contratto di lavoro subordinato, a termine o a tempo indeterminato, caratterizzato da una
riduzione dell'orario di lavoro. Il rapporto di lavoro a tempo parziale si differenzia dal rapporto di lavoro a tempo
pieno solo per la riduzione dell'orario di lavoro: il lavoratore part-time deve rispettare tutte le norme relative al
contratto di lavoro e il datore di lavoro deve riconoscergli tutti i diritti che gli spettano per contratto.
Il part-time può essere di tipo "orizzontale" quando il lavoro viene svolto per tutti i giorni della settimana ad orario
ridotto, "verticale" quando il lavoro viene svolto per alcuni giorni della settimana ad orario normale oppure per
alcune settimane o per alcuni mesi, oppure "misto", vale a dire orizzontale e verticale nello stesso tempo. Il
comma 44 della legge n. 247/2007, nel recepire il Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, competitività e
lavoro, cancella la possibilità, che era stata introdotta dall'art. 46 del DLgs 276/2003, di apporre al contratto
individuale di lavoro a tempo parziale clausole elastiche o flessibili anche in mancanza di specifica previsione dei
contratti collettivi di lavoro.
Agevolazioni per le aziende
Sostituzione lavoratrici/lavoratori assenti per maternità obbligatoria o facoltativa:
le aziende con meno di 20 dipendenti e quelle in cui operano lavoratrici autonome (di cui al capo XI del DLgs
151/2001), che assumono personale a tempo determinato (anche part-time) o utilizzano personale
somministrato in sostituzione di lavoratrici o lavoratori in congedo di maternità, paternità o parentale, beneficiano
di una riduzione del 50% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta agli enti di previdenza. Quando
la sostituzione avviene con contratto di somministrazione, l’impresa utilizzatrice recupera dall'agenzia di
somministrazione le somme corrispondenti allo sgravio da questa ottenuto (art. 4 DLgs 151/2001)
Convenzioni assunzioni lavoratori disabili (ex art. 13 legge 68/1999):
per assunzioni di durata non inferiore ai 12 mesi, le agevolazioni previste sono uguali a quelle per il contratto a
tempo indeterminato.
Per i Contratti di reinserimento, i lavoratori iscritti alle liste di mobilità e i lavoratori in Cigs:
le agevolazioni previste sono uguali a quelle per i contratti a tempo indeterminato
Per i Disoccupati di lunga durata e per la Sostituzione di lavoratrici/lavoratori assenti per maternità
obbligatoria o facoltativa: le agevolazioni previste sono uguali a quelle per i contratti a tempo determinato
La somministrazione di lavoro
Destinatari: tutti i lavoratori.
Come funziona
Introdotta dal DLgs 276/2003 la somministrazione di lavoro instaura un particolare tipo di contratto di lavoro
subordinato che coinvolge tre soggetti: il somministratore (un'agenzia per il lavoro autorizzata), l'utilizzatore
(un'azienda pubblica o privata) e il lavoratore. Il lavoratore è assunto dal somministratore, ma viene inviato a
svolgere la propria attività presso l'utilizzatore. Tra somministratore e utilizzatore viene stipulato un contratto di
fornitura di manodopera, che è un normale contratto commerciale. Tale contratto, può essere però, per la legge
247/2007, solo a tempo determinato.
Nulla vieta, invece, (come ha precisato il Ministero del Lavoro con circolare 7/2008 del 25 marzo 2008) "che il
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somministratore possa instaurare con il lavoratore un rapporto di lavoro fondato su una tipologia contrattuale
diversa dal contratto a termine, e quindi anche ricorrere al contratto a tempo indeterminato".
I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto alla parità di trattamento economico e normativo
rispetto ai dipendenti di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte. L'utilizzatore è obbligato in solido
con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali: pertanto se
il somministratore non dovesse versare il dovuto al lavoratore questo può richiederlo all'utilizzatore, che è
obbligato a corrisponderlo. In caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato è previsto da parte del
somministratore, il pagamento di un'indennità la cui misura viene determinata dal contratto collettivo di
riferimento.
Agevolazioni per le aziende
Per i datori di lavoro che assumano con contratto di inserimento lavoratori appartenenti a queste categorie sono
previsti incentivi economici, (possibilità di inquadramento fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria
spettante), e incentivi normativi (esclusione, salvo specifiche previsioni di contratto collettivo, dal computo dei
limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti) e incentivi
contributivi.
Agevolazioni per le aziende
Incentivi contributivi per le aziende della provincia di Cuneo: sono previsti per i datori di lavoro che assumano
con contratto di inserimento, ad eccezione delle assunzioni che riguardano i giovani dai 18 ai 29 anni. Gli incentivi
consistono in una riduzione, pari o superiore al 25%, dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore
di lavoro, come previsto dalla circolare Inps n. 51 del 16 marzo 2004.
Lavoratori coinvolti in piani di reinserimento ex art. 13 DLgs 276/2003:
Le agevolazioni sono le stesse previste per il contratto a termine.
La riduzione ammonta a:
Lavoratori in mobilità, disoccupati di lunga durata ecc.:
alle agenzie di somministrazione di lavoro, a seconda della tipologia di contratto (a tempo indeterminato o a
termine, full-time o part-time) spettano le agevolazioni già viste precedentemente.
Sostituzione lavoratrici/lavoratori assenti per maternità obbligatoria o facoltativa:
per i lavoratori assunti con contratto di somministrazione (vedi agevolazione prevista per il contratto a termine) la
riduzione della contribuzione del 50% spetta all'azienda utilizzatrice.
Il contratto di inserimento
Destinatari: Giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni; disoccupati di lunga
durata da 29 fino a 32 anni (che siano alla ricerca di una nuova occupazione da
più di 12 mesi); lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro; lavoratori che
desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni; donne; portatori di
handicap fisico, mentale o psichico.
-25% per i datori di lavoro non aventi natura di impresa e per le imprese del settore agricolo;
-40% per le imprese del settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti
-Per le imprese artigiane, invece, la contribuzione dovuta è pari a quella per gli apprendisti.
L'agevolazione contributiva può essere superiore al 25% solo se i lavoratori assunti sono considerati "soggetti
svantaggiati" in base al regolamento CE n. 2204/2002, e se l'assunzione determina un incremento netto del
numero dei dipendenti o riguarda la copertura di posti vacanti per dimissioni volontarie, pensionamento per
raggiunti limiti di età, riduzione volontaria. Per godere dell'agevolazione superiore al 25% il contratto non può
essere inferiore ai 12 mesi e l'ammontare dell'incentivo non deve superare il 50% (60% per i disabili) del costo
salariale. Se si assumono invece donne, residenti e operanti nella Provincia di Cuneo, si ha diritto a
un’agevolazione contributiva del 25%.
La normativa di riferimento sono gli artt. 54-59 del DLgs 276/2003.
Il contratto di apprendistato
Destinatari: Giovani dai 16 ai 29 anni.
Come funziona
Il contratto di inserimento è un contratto di lavoro diretto a realizzare l’inserimento o il reinserimento nel mercato
del lavoro di particolari categorie di persone definite dall'art. 54 del DLgs 276/2003. Il contratto di inserimento
deve essere stipulato contestualmente all'adozione di un "progetto individuale d'inserimento" e serve ad
adeguare le competenze individuali del lavoratore alle necessità aziendali e professionali. La durata del contratto
deve essere non inferiore a 9 mesi e non superiore a 18, ovvero a 36 se il lavoratore è portatore di handicap.
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Come funziona
Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro a contenuto formativo, pensato per introdurre sul mercato del
lavoro i giovani a partire dai 16 anni. È l'unico tipo di contratto di lavoro con cui possono essere assunti i minori di
18 anni e può essere utilizzato in tutti i settori produttivi.
Il contratto di apprendistato prevede che l'inserimento lavorativo sia affiancato dall'attività formativa.
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La formazione dell'apprendista è sia interna all'azienda (il giovane viene affiancato da un tutor aziendale,
appositamente formato), sia esterna all'azienda, cioè svolta in strutture formative accreditate. La durata della
formazione esterna è di 120 ore per gli apprendisti maggiorenni, mentre è di 240 ore per i giovani under 18 che
con il contratto di apprendistato assolvono l'obbligo formativo.
Alla fine del periodo di apprendistato il giovane consegue una qualifica professionale, spendibile sul mercato del
lavoro, mentre la formazione esterna gli fornisce competenze che costituiscono credito formativo per rientrare
nel sistema dell'istruzione o della formazione professionale.
A chi rivolgersi
Il decreto legislativo 276/2003, attuativo della Legge Biagi, ha ridisegnato il contratto di apprendistato
individuando tre tipologie:
Centro per l’Impiego di Alba
via Acqui 15, Alba
tel. 0173 440290 fax 0173 366550
e-mail: [email protected]
Sportello di Savigliano
corso Roma 111, Savigliano
tel. 0172 712349 fax 0142 375456
e-mail: [email protected]
Sportello di Bra
via Vittorio Veneto 14b, Bra
tel. 0172 412226 fax 0142 433215
e-mail: [email protected]
Centro per l’Impiego di Mondovì-Ceva
corso Statuto 13, Mondovì
tel. 0174 42305 fax 0174 567068
e-mail: [email protected]
Centro per l’Impiego di Cuneo
corso Brunet 13, Cuneo
tel. 0171 698249 fax 0171 453469
e-mail: [email protected]
Sportello di Ceva
via XX Settembre 11, Ceva
tel. 0174 701161 fax 0174 708651
e-mail: [email protected]
Centro per l’Impiego di Fossano-Savigliano
via Matteotti 1, Fossano
tel. 0172 695478 fax 0172 657280
[email protected]
Centro per l’Impiego di Saluzzo
Regione Ruata Re 10, Saluzzo
tel. 0175 42732 fax 0175 476390
e-mail: [email protected]
- Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione: applicato a tutti i settori di attività,
riguarda i giovani tra i 18 e i 29 anni. È finalizzato al conseguimento di titoli di livello secondario (universitario,
alta formazione, specializzazione tecnica superiore).
- Apprendistato professionalizzante: applicato a tutti i settori di attività, riguarda i giovani tra i 18 e i 29 anni.
È finalizzato al conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro. La durata va da 2 a 6
anni.
- Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione: applicato a tutti i settori di attività,
riguarda i giovani tra i 16 e i 18 anni. È finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata
non può essere superiore ai tre anni.
La Regione Piemonte con legge regionale 2/2007 ha regolamentato gli aspetti formativi delle tre tipologie di
contratto di apprendistato, Le imprese che assumono apprendisti ai sensi dell'art. 49 del DLgs 276/2003,
possono reperire sul sito della Regione Piemonte (www.regione.piemonte.it/formaz/apprend/index.htm) le
informazioni relative a: l'autocertificazione capacità formativa dell'impresa, piano formativo individuale,
formazione del tutor aziendale e repertorio dei profili formativi per l'apprendistato.
Per avere informazioni più dettagliate in merito alle misure e ai servizi qui presentati, per chiedere chiarimenti su
quanto contenuto in queste pagine e, infine, per essere sempre aggiornati su iniziative e progetti avviati a livello
nazionale, regionale e provinciale, è utile contattare i Centri per l’impiego della Provincia di Cuneo:
Agevolazioni per le aziende
- Incentivi contributivi: la legge 296/2006 (Finanziaria 2007) ha definito la nuova contribuzione a carico del datore
di lavoro nella misura del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Per i datori di lavoro che
occupano fino a 9 dipendenti l'aliquota è ulteriormente ridotta in ragione dell’anno di vigenza del contratto nelle
seguenti misure:
-1,5% della retribuzione imponibile nei periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto
- 3% della retribuzione imponibile nei periodi contributivi maturati nel secondo anno di contratto
-10% della retribuzione imponibile nei periodi contributivi maturati negli anni successivi al secondo.
In caso di trasformazione a tempo indeterminato il beneficio si protrae per altri 12 mesi.
Dal punto di vista fiscale il costo del lavoro dell'apprendista si deduce dalla base imponibile su cui si calcola l'Irap.
Infine, gli apprendisti non rientrano nel computo numerico previsto da leggi o contratti collettivi per l'applicazione
di particolari istituti (DLgs 276/2003, art. 53, comma 2).
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Provincia di Cuneo
via XX Settembre 48
12100 Cuneo
tel. 0171 445855
Coordinamento editoriale
Antonio Monaco
Redazione
Andrea Costanzo e Katia Bonchi
Grafica e stampa
PomilioBlumm
Redazione e impaginazione
PomilioBlumm
© 2008 by Provincia di Cuneo
Prima edizione: aprile 2008
Tutti i diritti riservati
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che essi siano appoggiati o preferiti ad altri, di simile o analoga natura, non citati nel volume.
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