Scuola dell’infanzia FLC CGIL del Trentino MODALITÀ SUPPLENZE E ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA EQUIPARATE E PROVINCIALI RACCOLTA DELLE DISPOSIZIONI E DELLE NORMATIVE PRINCIPALI INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE Anno Scolastico 2011/12 Patronato Inca Cgil del Trentino La tua pensione. Un diritto di domani da tutelare oggi Contribuzione previdenziale, ricongiunzione delle posizioni pensionistiche, previdenza complementare, riscatti. Dietro ciascuna di queste parole c’è un tuo diritto. Messi uno sopra l’altro, sono i mattoni sui quali devi costruire oggi la tua pensione di domani. Per aiutarti nella giungla della previdenza italiana c’è l’INCA, il patronato della CGIL che nelle sue 15 sedi sparse in tutto il Trentino ti mette a disposizione personale qualificato e ti garantisce una consulenza gratuita sulla tua situazione previdenziale. Contatta subito lo sportello INCA più vicino a casa tua. Perché la pensione è un diritto di domani che va tutelato oggi. Ricorda! Oltre ad occuparsi di pensioni, il patronato INCA CGIL tutela le lavoratrici e i lavoratori per quanto riguarda la disoccupazione, gli infortuni, la malattia, la maternità, il reddito di garanzia, l’assegno regionale al nucleo familiare. Per informazioni tel. 0461 303911 [email protected] www.cgil.tn.it Inca Cgil del Trentino. Un servizio a tutela dei tuoi diritti. Sempre. Scuola dell’infanzia FLC CGIL del Trentino MODALITÀ SUPPLENZE E ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA EQUIPARATE E PROVINCIALI RACCOLTA DELLE DISPOSIZIONI E DELLE NORMATIVE PRINCIPALI INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE AGOSTO 2011 Indice Scuole equiparate ............................................................ 5 LA FLC CGIL E IL PERSONALE PRECARIO DELLA SCUOLA 7 CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI CHIAMATA 2011/12 12 VERBALE DELL’INCONTRO DEL TAVOLO TECNICO 13 NORME GENERALI 17 PAR. I - “SPOSTAMENTI” DA UNA SCUOLA EQUIPARATA AD UN’ALTRA SCUOLA EQUIPARATA DEL PERSONALE INSEGNANTE GIÀ A TEMPO INDETERMINATO 18 PAR. II - REQUISITI RICHIESTI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA BIENNALE 23 PAR. III - ESCLUSIONE DELLA DOMANDA BIENNALE 27 PAR. IV - TITOLI VALUTABILI PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI 27 PAR. V - ELENCO BIENNALE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO 37 PAR. VI - NOMINA COMMISSIONE 38 PAR. VII - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO 38 PAR. VIII - ELENCO BIENNALE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 39 PAR. IX - PROCEDURA PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 43 PAR. X - PROCEDURE PARTICOLARI 45 PAR. XI - SCUOLE SITE NEI COMUNI LADINI, CIMBRI E MOCHENI 49 PAR. XII - APPLICAZIONE DELLA L. P. N. 27/93 50 ALLEGATO 1 51 ACCORDO PER IL PERSONALE DELLE SCUOLE EQUIPARATE DELL’INFANZIA 53 Scuole provinciali ............................................................. 55 DISPOSIZIONI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO (2011/2012 - 2020/2013) 1. DISPOSIZIONI GENERALI 57 2. PRECEDENZE E PRIORITÀ 59 3. PROCEDURA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO 61 4. DURATA DELL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO 66 5. PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN CASO DI ASSUNZIONE 68 6. DEPENNAMENTO DALLA GRADUATORIA 69 7. MANTENIMENTO IN GRADUATORIA 70 8. ASSUNZIONI FUORI GRADUATORIA 71 9. ATTIVITÀ ED INCARICHI COMPATIBILI 73 DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ASSUNZIONI DEL PERSONALE INSEGNANTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PROVINCIALE E DEGLI ISTITUTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2011/2012. SEZIONE I : PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 1. NORME ED ATTI DI RIFERIMENTO 75 2. RICOGNIZIONE E COPERTURA DEI POSTI DISPONIBILI A TEMPO INDETERMINATO 76 3. MODALITÀ ORGANIZZATIVE 77 SEZIONE II : PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 1. NORME DI RIFERIMENTO 79 2. COPERTURA DEI POSTI DISPONIBILI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLE ASSUNZIONI 80 TABELLE STIPENDIALI 82 Guida al contratto di lavoro ..................................... IL RAPPORTO DI LAVORO 1. CONTRATTO INDIVIDUALE 2. FESTIVITÀ 3. FERIE 4. ASSENZE PER MALATTIA 5. PERMESSI 6. PERMESSI PER AMMINISTRATORI LOCALI 7. PERMESSI BREVI 8. ASPETTATIVA 9. ASSENZE PER MATERNITÀ E/O PATERNITÀ 10. TEMPO PARZIALE 11. ORARIO 12. RETRIBUZIONE Informazioni ..................................................................... INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE IL SINDACATO NELLA TUA SCUOLA LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE 83 85 86 91 94 96 101 107 109 111 114 122 125 128 133 135 136 137 5 Scuole equiparate MODALITÀ SUPPLENZE MODALITÀ ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO SPOSTAMENTI DA UNA SCUOLA ALL’ALTRA 2011/2012 7 La FLC Cgil e il personale precario della scuola Cara collega, caro collega, con questo fascicolo mettiamo a tua disposizione alcuni essenziali suggerimenti per il tuo incarico a tempo determinato e indeterminato. Li abbiamo scritti con l’intento di informarti con chiarezza affinché non vengano messi in discussione i tuoi diritti. Troverai, nelle pagine che seguono, un breve riassunto della normativa generale e anche un panorama dei diritti individuali che il nostro contratto di lavoro ti assicura, come ad esempio ferie, malattia, permessi vari, ecc. ecc. Per una più ampia trattazione o qualificata consulenza potrai recarti presso le nostre sedi provinciali e territoriali (vedi elenco in ultima pagina). Alla FLC Cgil sta molto a cuore il sistema scuola nella sua interezza, partendo dal punto di vista del bambino e dello studente al quale si vuole offrire una “buona”scuola e per ottenere questo c’è bisogno di tutti,docenti,amministrativi, operatori d’appoggio e cuochi: un circuito virtuoso nel quale ogni singola professionalità è indispensabile con uguale dignità nel rispetto dei diversi ruoli. Anche per questo continuiamo a lavorare per un comparto unico della scuola con un contratto unico,per ottenere e salvaguardare stessi diritti e doveri. Lo stesso vale anche per il personale precario,per il quale ci siamo impegnati,e continueremo a farlo,oltre che a stabilizzare il maggior numero di personale anche per estendere i diritti in godimento al personale di ruolo;il lavoro non è semplice,ma è con questi obiettivi che la FLC affronta i tavoli contrattuali. Il successo si può raggiungere con il contributo e la partecipazione di tutti. Naturalmente contiamo anche su di te. Il nostro obiettivo è ambizioso e riguarda tutti noi: la salvaguardia del lavoro e della qualità della scuola e il loro miglioramento. In attesa di incontrarci, la FLC Cgil ti saluta cordialmente. 8 L’anno scolastico 2010/11 si sta concludendo; è stato un anno movimentato, che ci ha portato ad una grossa manifestazione provinciale nell’autunno durante la trattativa sulle sezioni ridotte e le comunità di valle, novità inserite nella prima bozza della finanziaria provinciale; mentre da subito si è ottenuto il ritiro da parte della Giunta della voce relativa al passaggio della scuola dell’infanzia alle comunità di valle, si è aperta una lunga trattativa sull’introduzione delle sezioni ridotte che si è conclusa con la firma del 2 dicembre 2010 del Protocollo di intesa tra OO.SS. e Assessorato provinciale. Le principali novità: - l’introduzione delle sezioni ridotte a partire dall’anno scolastico 2011/12 di cui si allega, in fondo al presente opuscolo, il testo del protocollo di intesa sottoscritto dalle organizzazioni sindacali –unitariamente– e dall’assessorato provinciale; - una parziale modifica alle modalità di assegnazione delle supplenze annuali, in particolare alla irrinunciabilità, una volta accettata, alla supplenza a tempo pieno di 25 ore settimanali. - Immissioni in ruolo dal 1 settembre 2011 sulle sezioni: 8 ruoli nelle scuole provinciali 21 ruoli nelle scuole della Federazione 7 ruoli nelle scuole di Coesi 10 ruoli “differiti” a partire da settembre( perché oltre il piano annuale 2011) ripartiti in 5 nelle scuole equiparate e 5 in quelle provinciali TOTALE POSTI 2011/12 : 46 Purtroppo nulla di nuovo sul fronte “pagamento mesi estivi” : la Flc ha chiesto da tempo, assieme alle altre oo.ss., che la Provincia copra i posti vacanti (cioè senza titolari) con incarichi di supplenza annuale fino al 31 agosto(anziché 30 giugno): è un punto sul quale non intendiamo cedere, perché è un altro passo di avvicinamento al mondo della scuola a carattere statale, perché è una compensazione alla mancata assunzione in ruolo, oltre che rispondere al corretto principio che a parità di prestazione deve corrispondere parità di trattamento economico: l’insegnante supplente che ha prestato regolare servizio per tutto l’anno scolastico al pari del collega a tempo indeterminato deve avere il corrispondente trattamento; per questa convinzione si insisterà con l’amministrazione perché faccia le nomine annuali al 31 agosto. 9 Nessuna positiva novità per i rinnovi contrattuali: la manovra del governo nazionale ha bloccato i contratti e gli stipendi del pubblico impiego; in provincia la strada per il momento percorribile rimane quella di lavorare sugli incentivi provinciali che saranno discussi nei prossimi mesi; all’assessora Dalmaso la Flc ha chiesto una convocazione per conoscere e discutere le linee generali di tale fondo aggiuntivo per poter poi andare al tavolo Apran. Una sfida rimane aperta: l’ipotizzato passaggio delle funzioni della scuola dell’infanzia alle neocostituite Comunità di Valle; la Flc ha costituito un gruppo di lavoro per approfondire tutti gli aspetti inerenti a tale ipotesi; il gruppo ha cominciato a lavorare mettendo a comparazione la L.P. 13/77 con la legge istituzionale del passaggio delle funzioni dalla Provincia alle Comunità; per settembre è prevista una sintesi del lavoro di gruppo e la sua presentazione, per il necessario confronto, ai nostri/e iscritti/e Si ricordano alcune note che spesso vengono scordate: Sciopero In caso di sciopero il datore di lavoro trattiene la quota di stipendio corrispondente per mancata prestazione; la trattenuta si limita a questo,non ci sono penalizzazioni per la pensione o il punteggio: non si tratta di assenza ingiustificata,non si interrompe il rapporto di lavoro e rimane il riconoscimento del punteggio al supplente. Esempio di calcolo sciopero: per l’ intera giornata ,si prende il lordo e lo si divide per 30 (esempio: € 2003,68 :30= 66,79 importo da trattenere). Il calcolo della trattenuta è uguale sia per il personale a tempo indeterminato che determinato; per le ore o la giornata di sciopero i contributi pensionistici vengono versati per intero e viene riconosciuta l’anzianità di servizio. Straordinario Lo straordinario,anche per la sostituzione dei colleghi assenti,è regolato dai contratti; considerato il monte ore annuo obbligatorio da prestare come straordinario, è facoltà del lavoratore/della lavoratrice chiedere l’eventuale recupero in alternativa al pagamento;ma se il dipendente decide di farsi pagare lo straordinario,l’amministrazione deve pagare. 10 A titolo informativo si riportano le scuole che non fanno più parte della Federazione Provinciale Scuole Materne: SCUOLE ASSOCIATE A COESI 1. scuola dell’infanzia Madre Maddalena di Canossa di Lavis 2. Fondazione B.Kofler – Cognola 3. Asilo Infantile G.B.Zanella di Trento 4. Associazione Scuola dell’Infanzia A.Tambosi di Trento 5. Fondazione B.Kofler -S.Donà 6. Scuola Materna S.Antonio di Trento 7. Amici della Scuola dell’Infanzia di Nago 8. Amici della Scuola dell’Infanzia di Ranzo 9. Scuola Materna Giardino d’Infanzia di Riva del Garda 10.Asilo Infantile di Lizzana 11.Asilo Infantile di Lizzanella 12.Scuola dell’Infanzia Giuseppe e Adelaide Rosmini Serbati 13.Asilo Infantile Parrocchiale di Daone 14.Asilo Infantile-Mario Amistadi-S.Ciavina- di Roncone 15.Scuola Materna di Lodrone 16.Scuola Materna Giuseppina Bonazza di Breguzzo e Bondo ASIF È l’Azienda comunale di Pergine per I servizi all’infanzia e alla famiglia che a partire dall’anno scolastico 2009-10 gestisce le scuole di Pergine Chimelli G.B.1 -G.B.2 e Roncogno Scuole dell’infanzia equiparate non federate ad alcuna Associazione/Federazione Vannetti di Rovereto Cavalese Masi di Cavalese Castelnuovo Scuola di Tione Questa scuola ha revocato la delega alla FPSM e si è riservata di comunicare alla Provincia entro la fine di agosto 2011 le indicazioni in merito alla eventuale adesione ad altra associazione 11 Totale scuole provinciali : n. 119 Totale scuole Fpsm : n. 135 Totale scuole Co.e.s.i. : n. 16 Totale scuole Asif : n. 2 Totale scuole autonome : n. 4 Scuola di Tione : n. 1 TOTALE SCUOLE IN PROVINCIA : 277 Nuovi criteri di assegnazione ordinaria del personale docente di sezione, dopo l’introduzione delle sezioni ridotte: bambini iscritti Numero di sezioni Organico personale insegnante a tempo pieno Organico personale Organico personale insegnante a metà non insegnante a tempo(12,5 ore tempo pieno settimanali) fino a 26 1 2 da 27 a 34 2 3 1 da 35 a 51 2 4 da 52 a 56 3 5 da 57 a 76 3 6 da 77 a 79 4 7 da 80 a 101 4 8 8 da 102 a 126 5 10 5 da 127 a 151 6 12 6 da 152 a 176 7 14 7 da 177 a 201 8 16 8 da 202 a 226 9 18 9 da 327 a 351 14 28 14 1 2 2 1 3 3 1 4 12 CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI CHIAMATA 2011/12 Per le convocazioni di avvio anno scolastico: - 23, 24 e 25 agosto 2011 conferimento incarichi da parte Federazione provinciale scuole materne - 26 agosto 2011 conferimento incarichi da parte Circoli di coordinamento scuole infanzia provinciali - 27 agosto 2011 conferimento incarichi da parte Co.e.s.i. e Asif. Per le successive convocazioni, regolate come in corso d’anno: - dal 30 agosto 2011 conferimento incarichi F.p.s.m., a mezzo sistema ATF a chiamata vocale - dal 31 agosto 2011, pomeriggio, conferimento incarichi Co.e.s.i./A.s.i.f., a mezzo sistema di chiamata vocale - dal 1° settembre 2011, conferimento incarichi Circoli di coordinamento scuole infanzia provinciali. A conclusione di ogni giornata di convocazione ogni Soggetto datoriale, a mezzo di Referente certificato, trasmetterà i dati degli incarichi conferiti (nominativo dell’insegnante, consistenza e durata incarico, incarichi supplementari con continuità) agli altri Soggetti datoriali. Analogamente si procederà successivamente al 1° settembre 2011, secondo accordi tecnici tra Soggetti datoriali, per la segnalazione di incarichi a 25 ore attribuiti in corso d’anno fino al termine dell’attività didattica. 13 Verbale dell’incontro del tavolo tecnico per le modalità di assunzione a tempo determinato del personale insegnante della Scuola dell’Infanzia della Provincia di Trento. Il giorno 7 luglio 2011, a partire dalle ore 9.00, si è riunito nella sala incontri del sesto piano di Palazzo Istruzione, a Trento, in Via Gilli, 3, il Tavolo tecnico attivato per l’intesa sulle modalità di assunzione a tempo determinato del personale insegnante della scuola dell’infanzia in provincia di Trento. La riunione odierna è volta alla esplicazione ed alla conclusione dell’intesa. Sono presenti: - per la Provincia autonoma di Trento, Dipartimento Istruzione, università e ricerca: Maurizia Zadra, Emanuela Maino, Cinzia Guastella, Alessandro Daldoss; - per la Federazione provinciale scuole materne: Luciano Peterlini; - per l’Associazione Co.e.s.i.: Roberto Avanzi, Pierluigi Saccani, Nicoletta Fronza; - per l’A.s.i.f di Pergine Valsugana: Francesca Parolari, Antonella Giurato; - per la C.G.I.L – Scuola: Maura Tabarelli - per la C.I.S.L. – Scuola: Stefania Galli, ___________ - per il Coordinamento Scuola Infanzia U.I.L.: Maria Pia Trenti , __________ - per LiSinCOS ANTES Scuola del Trentino: Ennio Montefusco, Anna Pisetta. Le problematiche in discussione sono note a tutti i Soggetti presenti, in quanto rappresentate, confrontate e condivise in precedenti incontri. La riunione odierna ha lo scopo di far sintesi dell’intendimento di adottare modalità comuni a partire dall’avvio dell’a.s. 2011/2012 che per le chiamate e gli incarichi offerti nelle scuole dell’infanzia provinciali troveranno disciplina in apposito provvedimento della Giunta provinciale e per le chiamate e gli incarichi offerti nelle scuole dell’infanzia equiparate costituiranno oggetto di accordo negoziale tra Organizzazioni sindacali e Federazione provinciale scuole materne in quanto Soggetto deputato per la parte datoriale. A) MODALITÀ DI OFFERTA DEGLI INCARICHI NEL SISTEMA DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PROVINCIALI ED EQUIPARATE. Le novità apportate alle ordinarie modalità seguite per gli scorsi anni scolastici sono le seguenti. L’accettazione di un incarico a 25 ore, anche derivante da cumulo di fabbisogni, offerto fino al termine dell’attività didattica comporterà per l’insegnante e per tutti i Soggetti datoriali la non richiamabilità dell’insegnante medesimo per l’intero anno scolastico per incarico diverso nel sistema delle scuole dell’infanzia della provincia di Trento. A questo fine, è considerato incarico offerto fino al termine dell’attività didattica an- 14 che l’incarico presso scuole a calendario speciale (turistico) che preveda – attraverso espressa clausola apposta nel contratto individuale di lavoro – il diritto alla conferma per il periodo successivo alla sospensione dell’attività didattica nell’ambito dell’anno scolastico di riferimento. Ogni Soggetto datoriale, nel caso di accettazione da parte di un insegnante di un incarico di insegnamento a 25 ore, anche derivante da cumulo di fabbisogni, fino al termine dell’attività didattica, provvederà a segnalare il nominativo dell’insegnante agli altri Soggetti datoriali al fine di registrare come “Occupato” per l’intero anno scolastico, e quindi non richiamabile per alcun incarico nell’ambito del sistema delle scuole dell’infanzia della provincia di Trento, l’insegnante medesimo. Identici effetti di non richiamabilità relativi all’accettazione di un incarico a tempo pieno fino al termine dell’attività didattica si applicano anche in caso di incarichi accettati in corso d’anno scolastico. Analogo effetto di non richiamabilità per l’intero anno scolastico per incarico diverso nel sistema delle scuole dell’infanzia della provincia di Trento è prodotto dall’accettazione di incarico di insegnante supplementare collegato a diritto di continuità rispetto al precedente anno scolastico, sia che l’accettazione riguardi l’insegnante con precedenza per continuità sia che l’accettazione riguardi diverso insegnante convocato prima dell’insegnante con continuità per maggiori titoli in graduatoria. In quest’ultimo caso, nei confronti dell’insegnante che non accetti l’incarico,anche se unico disponibile, non sarà applicato alcun effetto penalizzante sulla posizione in graduatoria e sul diritto di chiamata per altro incarico. B) CONVOCAZIONI Le date e gli orari di convocazione degli aspiranti agli incarichi da assegnare nel mese di agosto per l’ avvio anno scolastico saranno comunicate tramite pubblicazione sui siti istituzionali per Provincia e Co.e.s.i./A.s.i.f. e tramite lettera raccomandata a.r. per la Federazione provinciale scuole materne (per il 2011/2012) entro il corrente mese di luglio. Le convocazioni conterranno anche le avvertenze agli aspiranti circa le nuove modalità di scelta degli incarichi a 25 ore e su posti di supplementare con diritto di continuità, in precedenza esplicitate. Sarà verificata la possibilità di dare ulteriore informazione a mezzo stampa delle novità convenute. C) QUADRO DELL’OFFERTA SCOLASTICA Provincia, F.p.s.m., Co.e.s.i. e A.s.i.f., ciascuno per quanto di propria competenza, provvederanno a pubblicare sul rispettivo sito istituzionale gli incarichi di insegnamento, a tempo pieno o parziale, anche derivanti da cumuli di fabbisogno, da coprire con assunzioni a tempo determinato per l’avvio dell’a.s. 2011/2012 con indicazione della scuola dell’infanzia di riferimento, la consistenza oraria, la durata nonché la natura 15 del fabbisogno ( nel caso di cumulo). La pubblicazione telematica sarà attuata entro il giorno 20 agosto 2011, e comunque non oltre la fascia oraria antimeridiana del giorno 22 agosto 2011. D) CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI CHIAMATA Per le convocazioni di avvio anno scolastico: - 23, 24 e 25 agosto 2011 conferimento incarichi da parte Federazione provinciale scuole materne - 26 agosto 2011 conferimento incarichi da parte Circoli di coordinamento scuole infanzia provinciali - 27 agosto 2011 conferimento incarichi da parte Co.e.s.i. e Asif. Per le successive convocazioni, regolate come in corso d’anno: - dal 30 agosto 2011 conferimento incarichi F.p.s.m., a mezzo sistema ATF a chiamata vocale - dal 31 agosto 2011, pomeriggio, conferimento incarichi Co.e.s.i./A.s.i.f., a mezzo sistema di chiamata vocale - dal 1° settembre 2011, conferimento incarichi Circoli di coordinamento scuole infanzia provinciali. A conclusione di ogni giornata di convocazione ogni Soggetto datoriale, a mezzo di Referente certificato, trasmetterà i dati degli incarichi conferiti (nominativo dell’insegnante, consistenza e durata incarico, incarichi supplementari con continuità) agli altri Soggetti datoriali. Analogamente si procederà successivamente al 1° settembre 2011, secondo accordi tecnici tra Soggetti datoriali, per la segnalazione di incarichi a 25 ore attribuiti in corso d’anno fino al termine dell’attività didattica. Le Organizzazioni sindacali precisano, in conclusione, che le sopraddette novità sono correlate alla conferma da parte dell’Amministrazione provinciale che nei confronti del personale insegnante – ai fini della partecipazione al concorso per titoli per assunzioni a tempo indeterminato da parte della Provincia – siano considerati utili 180 giorni minimi di servizio prestati in scuole dell’infanzia provinciali maturati a partire dall’ultimo concorso per titoli disciplinato dal D.P.G.P. 14 ottobre 1998, n. 26-98/Leg. (concorso 2006) Il Tavolo tecnico è chiuso alle ore 12.00. Dott.ssa E. Maino Verbalizzante 16 Accordo sui criteri di assunzione del personale insegnate (così come modificato con l’accordo integrativo di data 7 luglio 2011) Fra le Organizzazioni Sindacali F.L.C. CGIL, CISL - Scuola, UIL - Coordinamento Scuola Infanzia e la Federazione Provinciale Scuole Materne è intervenuto in data 26 aprile 2010 l’Accordo sui criteri di assunzione del personale insegnante per contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato e come insegnante supplementare nelle scuole equiparate dell’infanzia della Provincia di Trento per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012 e criteri per la formazione dei relativi elenchi, che forma parte integrante del C.C.L. delle scuole equiparate dell’infanzia. Copia di tale Accordo verrà inoltrata all’Assessorato all’Istruzione della Provincia Autonoma di Trento. Le Parti contraenti: - convengono di riconvocarsi ai fini della risoluzione di eventuali problemi interpretativi di carattere generale sulle intese raggiunte sollevate da uno dei firmatari; - convengono di riconvocarsi al fine di esaminare eventuali future novità. - ferma restando la durata quadriennale dell”’Accordo sui criteri di assunzione del personale insegnante per contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato e come insegnante supplementare nelle scuole equiparate dell’infanzia della Provincia di Trento e criteri per la formazione dei relativi elenchi” le parti convengono che eccezionalmente e solo per il presente Accordo la scadenza si intende biennale (2010/11 - 2011/12), in considerazione del fatto che si ritiene opportuno scorporare la parte relativa alla formazione degli elenchi. - prendono atto che per la formazione degli elenchi per l’assunzione del personale insegnante per gli anni scolastici 2010/11 e 2011/12 si è fatto riferimento alla disciplina contenuta nel precedente Accordo. F LC. CGIL - Sig.ra Gloria Bertoldi CISL - Scuola - Sig.ra Stefania Galli UIL Coordinamento Scuola Infanzia - Sig.ra Maria Pia Trenti Federazione Provinciale Scuole Mateme Commissione Negoziale: - Pres. Sig. Paolo Malfer - Sig. Bruno Bertol - Sig. Giannino Zanfisi 17 ACCORDO TRA LA FEDERAZIONE PROVINCIALE SCUOLE MATERNE E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI F.L.C. C.G.I.L, C.I.S.L. - SCUOLA E UIL - COORDINAMENTO SCUOLE INFANZIA SULLE MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO INDETERMINATO E COME INSEGNANTI SUPPLEMENTARI NELLE SCUOLE EQUIPARATE DELL’INFANZIA DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2010/2011 E 201112012 E CRITERI PER LA FORMAZIONE DEI RELATIVI ELENCHI. NORME GENERALI Il presente Accordo costituisce materia negoziale e pertanto è parte integrante del C.C.L. delle scuole equiparate dell’infanzia. Le assunzioni del personale insegnante a tempo determinato, a tempo indeterminato e come supplementare nelle scuole equiparate dell’infanzia della Provincia di Trento per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, avvengono nel rispetto delle leggi, della disciplina prevista all’art. 50 della L. P. n. 13 del 21 marzo 1977 concernente l’Ordinamento della Scuola dell’infanzia della Provincia Autonoma di Trento e della L. P. n. 27 del 10 settembre 1993 e loro successive modificazioni ed integrazioni; in particolare, per quanto riguarda il valore da attribuire all’idoneità dei concorsi per la scuola dell’infanzia banditi dalla PAT., si deve fare riferimento anche all’art. 16 della L. P. n. 5 del 15 marzo 2005. Per quanto riguarda l’applicazione della L. P. n. 27/93 citata, l’insegnante che, in possesso del titolo di specializzazione, si avvale nell’assunzione della precedenza prevista, è tenuto a restare nella scuola dell’infanzia per tutto il periodo di permanenza del bambino in difficoltà, dopodichè sarà considerato perdente il posto, fatto salvo quanto previsto nel successivo Par. I, punto e). Come previsto dall’art. 49 del C.C.L. delle scuole equiparate e dalla C.M. del MIUR n. 31 del 18 marzo 2003 nelle scuole equiparate dell’infanzia rientra nel computo per l’individuazione della quota di riserva prevista per le assunzioni obbligatorie - in base alla L. n. 68 del 12 marzo 1999 e SUCC. mod. ed integr. - solo il personale non docente. 18 Le domande di assunzione, la formazione degli elenchi ed il sistema di gestione delle chiamate avvengono nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e SUCC. mod. ed integr.: “Codice in materia di protezione dei dati personali”. L’utilizzo degli elenchi e le assunzioni devono avvenire sempre nel rispetto delle norme in vigore, della disciplina del rapporto di lavoro d’impiego privato, del C.C.L. citato e del presente Accordo e successive modifiche. La Federazione Provinciale Scuole Materne e altro Ente, Associazione o Azienda possono svolgere le attività e le operazioni previste dalle normative generali e di settore, dal C.C.L. e dal presente Accordo e ss.mm. riferite agli Enti gestori in quanto rappresentanti degli stessi. PAR. I - “SPOSTAMENTI” DA UNA SCUOLA EQUIPARATA AD UN’ALTRA SCUOLA EQUIPARATA DEL PERSONALE INSEGNANTE GIÀ A TEMPO INDETERMINATO Si deve precisare che con il termine “spostamenti” del personale insegnante già in servizio a tempo indeterminato ci si riferisce a nuove assunzioni a tempo indeterminato, che saranno effettuate secondo le modalità, i criteri e le procedure già in uso nelle scuole equiparate, nel rispetto delle norme sul collocamento da una scuola equiparata ad un’altra, in applicazione di quanto disposto dall’art. 50 della L. P. n. 13/77 citata, dal C.C.L., dal presente Accordo. Gli Enti gestori individuano i posti disponibili a tempo indeterminato per effettuare le operazioni di “spostamento” sulla base del Programma Annuale previsto dall’art. 54 della L. P. n. 13/77 e succ. mod. ed integr.; essi sono impegnati attraverso un accordo di solidarietà a salvaguardare i posti di lavoro del personale con contratto a tempo indeterminato. In particolare, in caso di riduzione di sezione e/o di organico della scuola il licenziamento avviene sulla base dell’anzianità totale maturata dal dipendente con rapporti a tempo indeterminato presso scuole equiparate, valutando quella acquisita presso la scuola ove è in servizio - e si verifica 19 il calo - un 75% in più rispetto a quella eventualmente acquisita presso altre scuole equiparate. Va aggiunta, inoltre, l’anzianità totale maturata dal dipendente di ruolo o a tempo indeterminato presso scuole dell’infanzia provinciali, valutando tale servizio pari al 75% del totale effettivamente svolto. Ai fini del riconoscimento spetta all’insegnante interessato che ha servizi presso scuole dell’infanzia non federate produrre la relativa documentazione (in originale o fotocopia) se non trasmessa d’ufficio. Esclusivamente al fine di individuare il personale perdente il posto presso una scuola dove si verifica un calo di sezione e/o di organico, agli insegnanti che hanno conseguito l’idoneità nei concorsi sia ordinari che riservati banditi dalla Provincia Autonoma di Trento per gli insegnanti della scuola dell’infanzia, viene attribuito un ulteriore beneficio pari a 6 mesi di servizio (per una sola idoneità). A parità di anzianità, si considera l’anzianità totale maturata in rapporti a tempo determinato in scuole equiparate e provinciali; se ciò non fosse ancora sufficiente ad individuare la persona, per ultimo si considera la maggiore età anagrafica. Fatto salvo il caso del personale perdente il posto, il dipendente non può ottenere lo “spostamento” ad altra scuola equiparata se non ha superato il periodo di prova entro la data di esposizione dell’elenco definitivo del personale interessato alle operazioni di “spostamento”. Non può presentare domanda di “spostamento” il personale insegnante supplementare in possesso del titolo di specializzazione che è stato assunto in base alla precedenza di cui alla L. P. n. 27/93 e succ. mod. ed integr. fino alla conclusione della frequenza del bambino in difficoltà. Le operazioni di “spostamento” si attuano secondo i seguenti criteri: a) Come previsto dal comma 4 dell’art. 50 della L. P. n. 13/77 già citata, il personale assunto a tempo indeterminato che sia assente e tutelato ai sensi degli arti. 54 e 56 del D. lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, se interessato dalla perdita del posto, verrà mantenuto in eccedenza alla dotazione organica della scuola fino al termine dell’anno scolastico nel corso del quale si verifica la condizione del compimento di un anno di età del figlio; cioè non potrà essere licenziata la lavoratrice identificata quale perdente posto che si trova in gravidanza e fino al compimento di un anno di vita del bambino. Qualora la dipendente rientrasse in servizio nel corso dell’anno sco- 20 lastico, verrà utilizzata per esigenze organizzative della scuola o per le sostituzioni del personale eventualmente assente. b) Il personale insegnante appartenente a ordini o congregazioni religiose, se interessato dalla perdita del posto, farà riferimento al Decreto del Presidente della Provincia 18 aprile 2001, n. 13-64/Leg. (allegato n.1 CCL Scuola 2007/2010); c) Non potrà essere considerato perdente il posto il personale nelle condizioni previste dai commi 5, 6 e 7 dell’art. 33 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, salvo espressa rinuncia scritta del beneficio di legge, nel qual caso dovrà presentare domanda di spostamento come perdente posto; d) Non potrà essere considerato perdente posto anche il personale assunto ai sensi della L. 12 marzo 1999 n. 68; e) È fatta salva la precedenza prevista dall’art. 21 della L. P. n. 13/77 citata, disciplinata nel Paragrafo XI del presente Accordo, relativamente al personale in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina per l’assegnazione dei posti vacanti nelle scuole equiparate site in Comuni ladini. Gli insegnanti che vengono assunti o ottengono lo spostamento avvalendosi di tale precedenza non possono chiedere spostamento volontario per cinque anni dall’assunzione o dallo spostamento; f ) Fatte salve le disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie contenute nella L. n. 68/99 citata (solo per le scuole soggette all’obbligo) e fatta salva la normativa vigente che disciplina il part-time, che consente al personale insegnante a tempo indeterminato di richiedere il completamento d’orario a tempo pieno, al personale nelle condizioni previste dai commi 5, 6 e 7 dell’art. 33 della Legge n. 104 del 1992 e succ. mod. ed integr. saranno prioritariamente assegnati i posti a tempo indeterminato disponibili al momento delle operazioni di “spostamento”; g) Per quanto riguarda il personale supplementare assunto a tempo indeterminato nelle scuole equiparate così come previsto dal Programma Annuale di cui all’art. 54 della L. P. n. 13/77 citata, valgono gli stessi criteri e le medesime modalità previste per il restante personale assunto a tempo indeterminato, nel rispetto di quanto disposto dalla L. P. n. 27/93 citata e dal presente Accordo. In sostanza i posti a tempo indeterminato di insegnante supplementare saranno precedentemente assegnati al personale in possesso del titolo di specializzazione che attribuisce la precedenza nelle assunzioni come insegnante supple- 21 mentare ai sensi della L. P. n. 27/93 citata. L’insegnante supplementare assunto a tempo indeterminato in virtù della precedenza sopra detta, non potrà essere considerato perdente posto e licenziato qualora, alla conclusione della frequenza del bambino in difficoltà (con minimo 3 anni nel ruolo di insegnante supplementare), nell’anno scolastico successivo presso la scuola dove lavora, siano disponibili altri posti nella stessa scuola a tempo indeterminato, con precedenza di quelli come insegnante supplementare. Al personale insegnante a tempo indeterminato che viene licenziato alla fine dell’anno scolastico per riduzione di personale e che non abbia ottenuto lo spostamento ad altra scuola equiparata per carenza di posti disponibili, vengono offerti i posti di insegnante supplementare a tempo determinato non prima di aver verificato la copertura finanziaria da parte della PAT e fatta salva la priorità delle specializzate perdenti posto; h) Come previsto dall’art. 50 della L. P. n. 13/77 citata viene garantita la priorità nell’assunzione al personale insegnante perdente posto presso un’altra scuola equiparata per effetto di una riduzione di organico e/o per calo di sezione, conseguenti alle disposizioni del Programma Annuale della PAT e/o di altre disposizioni che intervengono sull’organico della scuola; i) Nel rispetto delle disposizioni normative sopra citate, se vi sono stati insegnanti con contratto a tempo indeterminato licenziati per riduzione di personale nei trentasei mesi precedenti, questi hanno precedenza nell’assunzione qualora ne facciano richiesta; j) Esaurite le precedenze sopracitate gli insegnanti che per gravi motivi di salute necessitano di particolari cure a carattere continuativo (ad es.: dialisi, chemioterapia) avranno la precedenza sui posti a tempo indeterminato presso scuole situate nel Comune dove ha sede il centro specializzato che effettua la cura, o in Comuni limitrofi. L’insegnante dovrà indicare in domanda l’ordine preferenziale delle sedi scolastiche in relazione al centro specializzato scelto; inoltre, dovrà allegare idonea documentazione medico-sanitaria attestante il carattere continuativo e la necessità della cura, la durata della stessa e il centro dove verrà svolta (in originale o fotocopia); k) Verrà poi garantita la priorità nell’assunzione al personale insegnan- 22 te già in servizio a tempo indeterminato che chiede lo “spostamento” presso altre scuole equiparate dell’infanzia; l) Terminate le operazioni di “spostamento” la Federazione verificherà, per ogni insegnante che non lo ha ottenuto, le sedi scelte (seguendo l’ordine preferenziale indicato) e la scuola dove presta servizio al fine di individuare le possibili combinazioni incrociando le rispettive richieste rimaste senza esito. L’elenco del personale interessato alle operazioni di “spostamento” da sede ad altra sede sarà formato con riferimento all’anzianità di servizio maturata presso scuole dell’infanzia equiparate o provinciali della Provincia di Trento, calcolata con le modalità previste dal Par. IV, collocando i richiedenti in ordine decrescente di anzianità, fatte salve le precedenze e le priorità derivanti da legge, dal C.C.L. e dal presente Accordo. Al personale in possesso del titolo di cultura di cui al punto 16 dell’ALLEGATO 1 (Titolo di frequenza del Corso di Formazione linguistica organizzato dalla Federazione Provinciale Scuole Materne o Corsi con le medesime caratteristiche organizzati da soggetti accreditati), verrà attribuito 1 punto ai fini della formazione del suddetto elenco. Al personale perdente il posto verranno assegnati, ai soli fini della formazione dell’elenco sopra menzionato: - 4 punti se il richiedente perdente il posto è coniugato e/o con uno o più figli maggiorenni e/o con un genitore/i convivente/i; oppure - 6 punti se il richiedente perdente il posto ha uno o più figli di età compresa tra i sei ed i diciotto anni non compiuti conviventi; oppure - 9 punti se il richiedente perdente il posto ha uno o più figli di età fino a sei anni conviventi. I punteggi non sono cumulabili; se nella situazione familiare sono presenti figli di età compresa in fasce diverse, viene attribuito un unico punteggio: il più vantaggioso; ad esempio: il richiedente è coniugato ed ha due figli di età inferiore a sei anni: 9 punti; il richiedente è coniugato ed ha un figlio maggiorenne ed un figlio di età compresa tra i sei ed i diciotto anni: 6 punti. Le operazioni di assegnazione dei posti disponibili nei confronti di tutto il 23 personale delle Scuole dell’Infanzia equiparate risultante perdente posto e le operazioni di “spostamento”, vengono effettuate da un unico soggetto e precisamente dalla Federazione Provinciale Scuole Materne. Le operazioni di spostamento vengono effettuate d’ufficio dalla Federazione Provinciale Scuole Materne, sulla base delle domande presentate dagli insegnanti interessati. La rinuncia alla domanda di spostamento deve essere presentata all’Ente gestore e alla Federazione entro il 30 giugno di ogni anno. PAR. II - REQUISITI RICHIESTI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA BIENNALE Per l’insegnamento nelle scuole equiparate dell’infanzia l’insegnante richiedente l’assunzione deve essere in possesso del titolo previsto dalla art. 6 della L. P. n. 13/77 già citata. L’insegnante che vole presentare domanda per assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato e/o come supplementare nelle scuole equiparate dell’infanzia della Provincia di Trento deve produrre specifica domanda biennale nei termini stabiliti su apposito modulo. Tale domanda dovrà essere presentata alla Federazione Provinciale Scuole Materne per tutti gli Enti gestori associati e/o ad altro Ente, Associazione o Azienda per le altre scuole. I moduli saranno posti in distribuzione presso le scuole equiparate dell’infanzia, presso la Federazione Provinciale Scuole Materne, presso altro Ente, Associazione o Azienda. Non può presentare la domanda biennale il personale già in servizio a tempo indeterminato presso scuole equiparate dell’infanzia. Nella domanda l’insegnante deve dichiarare, sotto la propria responsabilità a pena di esclusione: a. cognome e nome; b. luogo e data di nascita; c. il Comune di residenza; d. l’indirizzo della residenza e del domicilio (se diverso dalla residenza); 24 e. il numero di codice fiscale (allegando una fotocopia dello stesso); f. il/i numero/i di telefono; g. di non aver riportato alcuna condanna penale, oppure le eventuali condanne penali riportate; h. di essere idoneo/a fisicamente allo svolgimento delle mansioni di insegnante di scuola dell’infanzia. I richiedenti l’assunzione disabili, inoltre, devono allegare alla domanda adeguata certificazione medico-sanitaria (in originale o fotocopia) attestante sia l’invalidità, sia l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni di insegnante di scuola dell’infanzia. I richiedenti l’assunzione, appartenenti alle categorie previste dalla L. n. 68/99 citata, inseriti negli elenchi degli aspiranti al Collocamento obbligatorio presso l’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento, potranno dichiarare in domanda tale inserimento allegando la relativa documentazione (in originale o fotocopia). Tale documentazione non dovrà riportare una data antecedente i tre mesi da quella della presentazione della domanda stessa e varrà solo per le assunzioni presso le scuole soggette all’obbligo; i. di essere in possesso del titolo di studio previsto dall’art. 6 della L. P. n. 13/77 citata; j. di avere/non avere conseguito l’idoneità nei concorsi ordinari o riservati banditi dalla Provincia Autonoma di Trento per gli insegnanti delle scuole dell’infanzia; k.di essere/non essere in possesso del titolo di specializzazione previsto dalla normativa vigente che attribuisca la precedenza di cui alla L. P. n. 27/93 citata. Tutti i requisiti devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda biennale. Il richiedente, poi, sulla domanda biennale di assunzione per il tempo determinato, potrà: l. indicare una sola delle Aree tra quelle contenute nell’elenco allegato al presente Accordo (ALLEGATO 2), che ne è parte integrante, nelle quali vengono distribuite le scuole equiparate. L’Area scelta deve essere la stessa per tutte le domande presentate (Federazione o altro Ente,Associazione o Azienda), pena l’esclusione dagli elenchi per l’intero anno scolastico. m. escludere, all’interno dell’Area scelta, le scuole nelle quali non desidera prestare servizio; 25 n.escludere, per ogni scuola, le tipologie orarie contrattuali per cui non desidera essere contattato. Le tre tipologie orarie previste sono: i contratti a termine ad orario pieno (25 ore settimanali a contatto con i bambini); i contratti a termine ad orario parziale pari o superiore alle 12,5 ore settimanali (a contatto con i bambini) escluso l’orario pieno; i contratti a termine a tempo parziale con orario settimanale inferiore a 12,5 ore (a contatto con i bambini). Nel caso in cui nella domanda venissero escluse delle scuole e/o delle tipologie orarie in Aree diverse da quella indicata, la Commissione, di cui al Par. VI, terrà in considerazione solo le scuole dell’Area indicata, per tutte le tipologie orarie contrattuali. Qualora nella domanda non fosse individuata alcuna Area, ma fosse indicata solo l’esclusione delle Scuole e/o delle tipologie orarie contrattuali in una o più Aree, la Commissione considererà valide le opzioni dell’Area più vicina rispetto alla residenza o al domicilio del richiedente; se ciò non fosse possibile determinarlo con sufficiente ragionevolezza la Commissione terrà allora conto solo della prima Area della domanda dove sono state escluse scuole e/o tipologie orarie. Qualora non fosse indicata alcuna Area e alcuna esclusione di scuole e/o di tipologie orarie, la Commissione considererà valida l’Area in cui sono incluse le scuole più vicine alla residenza o al domicilio del richiedente l’assunzione, per tutte le tipologie orarie contrattuali. Solo l’insegnante in possesso del titolo di specializzazione che richiede, ai sensi della L. P. n. 27/93 citata, la precedenza nelle assunzioni come insegnante supplementare a termine potrà presentare domanda in scuole inserite in più Aree. L’insegnante che chiede l’assunzione a tempo indeterminato potrà presentare domanda in scuole inserite in più Aree. I richiedenti l’assunzione che fossero interessati ad accettare due contratti a termine ad orario parziale (“cumulo”) presso lo stesso datore di lavoro (quando ciò risulta possibile per l’organizzazione scolastica ed, in ogni caso, senza superare l’orario pieno contrattualmente stabilito), sulla domanda non dovranno escludere i contratti a tempo parziale. Nella domanda deve essere indicato l’esatto e completo indirizzo e il/i recapito/i telefonico/i (massimo due). Il richiedente l’assunzione può indicare in domanda come recapito telefonico anche numeri di telefonia 26 mobile. Ogni variazione anche temporanea del/dei recapito/i telefonico/i e/o della residenza elo del domicilio successiva alla presentazione della domanda deve essere comunicata immediatamente in forma scritta, allegando una fotocopia della carta di identità alla Federazione Provinciale Scuole Materne o ad altro Ente, Associazione o Azienda dove è stata presentata la domanda. Ad ogni domanda biennale devono essere uniti i titoli di cultura ed i certificati di servizio valutabili. Tutta la documentazione dovrà essere prodotta al momento della presentazione della domanda in originale o in fotocopia. Tutti i documenti precedentemente indicati devono essere rilasciati dalle competenti Autorità. I certificati di servizio devono essere rilasciati dall’Ente o privato datore di lavoro per i servizi prestati nelle scuole dallo stesso gestite. I certificati di servizio relativi a servizi riconoscibili in base al presente Accordo devono riportare, se richiesta, idonea convalida emessa dalla Autorità competente. In particolare, per quanto riguarda le scuole equiparate federate dell’infanzia funzionanti nella Provincia di Trento, il servizio prestato presso queste scuole è accertato d’ufficio dalla Federazione a partire dal 01/01/1978, mentre il servizio prestato nelle scuole provinciali è certificato dal Servizio per il Personale della Provincia Autonoma di Trento e il servizio prestato presso scuole equiparate non federate è certificato dal relativo Ente gestore, o altra Associazione o Azienda. Il servizio prestato presso scuole equiparate aderenti alla Federazione Provinciale Scuole Materne e/o ad altro Ente, Associazione o Azienda verrà certificato d’ufficio. È valutabile il servizio prestato entro il 31 agosto dell’anno scolastico precedente a quello nel quale viene presentata la domanda biennale. I servizi ad orario ridotto o a tempo parziale prestati dal personale assunto a tempo determinato e a tempo indeterminato sono valutati alla stregua del servizio prestato a orario pieno. I richiedenti devono, distintamente, elencare nella domanda tutti i documenti presentati per comprovare i titoli posseduti (solo quelli ai quali è consentito fare riferimento); di tale riferimento deve essere fatta esplicita menzione nella domanda. Non è necessario ripresentare quei certificati di servizio che sono già validamente presentati presso la Federazione Provinciale Scuole Materne o altro Ente, Associazione o Azienda in anni precedenti; di ciò si deve fare menzione nella domanda. La domanda e i titoli valutabili si considerano prodotti in tempo utile 27 e quindi valutabili, anche se spediti a mezzo RACCOMANDATA con avviso di ricevimento entro il termine perentorio finale stabilito per l’inoltro della domanda biennale nell’anno di presentazione. A tal fine fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. La valutazione dei titoli e dei servizi vale per il biennio scolastico di riferimento della domanda presentata. PAR. III - ESCLUSIONE DELLA DOMANDA BIENNALE La domanda viene esclusa per i seguenti motivi: a)presentazione della domanda oltre il termine prescritto; b)aver omesso di dichiarare nella domanda, a norma del precedente Paragrafo II, uno dei seguenti dati: il nome ed il cognome; il luogo e la data di nascita; il Comune di residenza; l’indirizzo della residenza e/o del domicilio; il/i numero/i di telefono; eventuali condanne penali o la mancanza di condanne penali; il possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni di insegnante di scuola dell’infanzia e il titolo di studio per l’accesso all’insegnamento nella scuola dell’infanzia. L’omissione sulla domanda del numero di telefono non permette l’inserimento del richiedente l’assunzione negli elenchi di chiamata. L’omissione non produce l’esclusione della domanda se dai titoli presentati nella domanda biennale si evincono i dati omessi. c)dichiarazioni accertate come false; d)la mancanza della firma sulla domanda e/o la mancanza della sottoscrizione del consenso al trattamento dei dati personali, in base al D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e succ. mod. ed integr.. PAR. IV - TITOLI VALUTABILI PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI I titoli valutabili per la formazione degli elenchi, a seconda dei tipi di assunzione, con le modalità che si vengono ad esporre, sono i seguenti. 28 Per l’assegnazione di posti di insegnante supplementare si provvederà nel rispetto di quanto stabilito dalla L. P. n. 27/93 citata, attribuendo precedenza al personale in possesso del titolo di specializzazione previsto dalla normativa vigente; viene fatto salvo comunque quanto stabilito al Paragrafo XI relativamente alle assunzioni da effettuarsi nelle scuole site in Comuni ladini e al Paragrafo I circa il personale insegnante perdente posto. A. Assunzione del personale insegnante a tempo indeterminato A 1.Il personale insegnante in possesso del titolo di idoneità conseguito nei concorsi ordinari, banditi dalla Provincia Autonoma di Trento, per l’accesso al ruolo degli insegnanti della scuola dell’infanzia che presenta domanda biennale per contratti a tempo indeterminato è inserito nel relativo elenco che viene formato valutando i seguenti elementi: • TITOLO DI IDONEITÀ CONSEGUITO NEI CONCORSI ORDINARI BANDITI DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER L’ACCESSO AL RUOLO DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: per il calcolo del punteggio conseguito in questi concorsi, si prende in considerazione il miglior punteggio acquisito con riferimento al punteggio finale riportato dal concorrente rapportato a decimi, fino ad un massimo di 20 punti, calcolati secondo il seguente rapporto: la media di 10 dalla media di 9,9 a 9,0 dalla media di 8,9 a 8,0 dalla media di 7,9 a 7,0 dalla media del 6,0 a 6,9 = 20 punti = 16 punti = 12 punti = 8 punti = 4 punti A chi consegue questa idoneità non viene conteggiato il Titolo di studio di cui all’art. 6 della L. P. n. 13/77 citata. • SERVIZIO, la cui valutazione è così individuata: Nella misura di 0,5 punti per ogni mese di servizio in qualità di insegnante cumulati presso scuole dell’infanzia equiparate o provinciali presenti in Provincia di Trento; le frazioni di servizio utile cumulate risultanti inferiori 29 a 16 giomi non vengono considerate ai fini del punteggio; esempio: anzianità totale pari a 1 mese=0,5 punti -1 mese e 16 gg.=1 punto -2 mesi=1 punto -2 mesi e 15 gg.= 1 punto, ecc. I servizi prestati in qualità di insegnante presso scuole dell’infanzia gestite dallo Stato, da Regioni, da Comuni o da Enti privati riconosciuti verranno calcolati ma con valutazione dei servizi pari al 75% del totale effettivamente riconoscibile. I servizi prestati presso scuole primarie (elementari) in qualità di insegnante verranno calcolati ma con valutazione dei servizi pari al 50% del totale effettivamente riconoscibile. I servizi prestati in qualità di educatore presso asili nido operanti nella Provincia di Trento gestiti da Enti che applicano il presente Accordo o gestiti dai Comuni della Provincia di Trento o finanziati da Enti Pubblici; i servizi prestati presso i Centri per l’infanzia della Provincia Autonoma di Trento e gli asili nido delle strutture ospedaliere dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento; i servizi diurni estivi prestati in qualità di assistente educatore effettuati in Provincia di Trento, gestiti da Comuni, Comprensori o per loro conto da cooperative, enti e associazioni senza fine di lucro; i servizi prestati in qualità di educatore presso “servizi estivi” in Provincia di Trento (Estate Bambini, ecc.) verranno calcolati con valutazione pari al 50% del totale effettivamente riconoscibile. • ULTERIORI TITOLI DI CULTURA: si prendono in considerazione i titoli di cui all’ALLEGATO 1 con i relativi punteggi. Ai richiedenti l’assunzione di cui ai capi A1-B1 del presente Par. IV, potranno essere valutati in totale fino ad un massimo di due titoli relativi ad idoneità conseguite; tra queste va sempre valutata quella del concorso ordinario della PAT per l’accesso al ruolo degli insegnanti della scuola dell’infanzia. A 2.Il personale insegnante in possesso del titolo di idoneità conseguito nel concorso riservato, per titoli ed esame-colloquio, bandito dalla Provincia Autonoma di Trento, per assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante, che presenta domanda biennale per contratti a tempo indeterminato è inserito successivamente nel relativo elenco che viene formato valutando i seguenti elementi: • ai sensi dell’art. 16, comma 2, della L. P. n. 5 del 15 marzo 2005, i richiedente in possesso dell’idoneità conseguita nei concorsi ordinari banditi 30 dalla PAT. per l’accesso al ruolo degli insegnanti della scuola dell’infanzia, precedono i possessori dell’idoneità conseguita nel concorso riservato. • PUNTEGGIO OTTENUTO NELL’ESAME DI ABILITAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI SCUOLA MAGISTRALE O DI ISTITUTO MAGISTRALE (O TITOLO EQUIPOLLENTE) O DELLA LAUREA IN SCIENZA DELLA FORMAZIONE PRIMARIA: INDIRIZZO INSEGNANTI DI SCUOLA MATERNA (O TITOLO EQUIPOLLENTE): la valutazione di questi titoli è così determinata: Diploma: da 36/60 a 41/60 = 4 punti da 42/60 a 47/60 = 6 punti da 48/60 a 53/60 = 8 punti da 54/60 a 59/60 = 10 punti 60/60 = 12 punti da 60/100 a 69,9/100= 4 punti da 70/100 a 79,9/100= 6 punti da 80/100 a 89,9/100= 8 punti da 90/100 a 99,9/100= 10 punti 100/100 = 12 punti 100/100 con lode = 13 punti Diploma di Laurea: da 66/110 a 76/110 = 4 punti da 77/110 a 87/110 = 6 punti da 88/110 a 97/110 = 8 punti da 981110 a 109/110= 10 punti 110/110 = 12 punti 110 con lode = 13 punti. Al richiedente in possesso della Laurea in Scienza della Formazione Primaria: indirizzo insegnanti scuola materna, verranno riconosciuti, inoltre, 3 punti fissi. • TITOLO DI IDONEITA’ CONSEGUITO NEL CONCORSO RISER- VATO BANDITO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE INSEGNANTE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: per il calcolo del punteggio conse- guito in questo concorso si prende in considerazione il miglior punteggio 31 acquisito con riferimento al punteggio nell’esame-colloquio riportato dal concorrente, rapportato a decimi, fino ad un massimo di 20 punti, calcolati secondo il seguente rapporto: la media di 10 dalla media di 9,9 a 9,0 dalla media di 8,9 a 8,0 dalla media di 7,9 a 7,0 = 20 punti = 16 punti = 12 punti = 8 punti • SERVIZIO, la cui valutazione è così individuata: Nella misura di 0,5 punti per ogni mese di servizio in qualità di insegnante cumulati presso scuole dell’infanzia equiparate o provinciali presenti in Provincia di Trento; le frazioni di servizio utile cumulate risultanti inferiori a 16 giorni non vengono considerate ai fini del punteggio; esempio: anzianità totale pari a 1 mese=0,5 punti - 1 mese e 16 gg.=1 punto - 2 mesi=1 punto - 2 mesi e 15 gg.= 1 punto, ecc. I servizi prestati in qualità di insegnante presso scuole dell’infanzia gestite dallo Stato, da Regioni, da Comuni o da Enti privati riconosciuti verranno calcolati ma con valutazione dei servizi pari al 75% del totale effettivamente riconoscibile. I servizi prestati in qualità di insegnante presso scuole primarie (elementari) verranno calcolati ma con valutazione dei servizi pari al 50% del totale effettivamente riconoscibile. I servizi prestati in qualità di educatore presso asili nido operanti nella Provincia di Trento gestiti da Enti che applicano il presente Accordo o gestiti dai Comuni della Provincia di Trento o finanziati da Enti Pubblici; i servizi prestati presso i Centri per l’infanzia della Provincia Autonoma di Trento e gli asili nido delle strutture ospedaliere dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento; i servizi diurni estivi prestati in qualità di assistente educatore effettuati in Provincia di Trento, gestiti da Comuni, Comprensori o per loro conto da cooperative, enti e associazioni senza fine di lucro; i servizi prestati in qualità di educatore presso “servizi estivi” in Provincia di Trento (Estate Bambini, ecc.) verranno calcolati con valutazione pari al 50% del totale effettivamente riconoscibile. • ULTERIORI TITOLI DI CULTURA: si prendono in considerazione i titoli di cui all’ALLEGATO 1 con i relativi punteggi. Ai richiedenti l’assunzione di cui ai capi A2-B2 del presente Par. IV, potranno essere valutati in totale 32 fino ad un massimo di due titoli relativi ad idoneità conseguite; tra queste va sempre valutata quella del concorso riservato della PAT. A 3.Il personale insegnante che presenta domanda per contratti a tempo indeterminato, che non ha i titoli di idoneità che si conseguono nei concorsi banditi dalla Provincia Autonoma di Trento è inserito successivamente nel relativo elenco che viene formato valutando i seguenti elementi: • PUNTEGGIO OTTENUTO NELL’ESAME DI ABILITAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI SCUOLA MAGISTRALE O DI ISTITUTO MAGISTRALE (O TITOLO EQUIPOLLENTE) O DELLA LAUREA IN SCIENZA DELLA FORMAZIONE PRIMARIA: INDIRIZZO INSEGNANTI DI SCUOLA MATERNA (O TITOLO EQUIPOLLENTE): la valutazione di questi titoli è così determinata: Diploma: da 36/60 a 41/60 = 4 punti da 42/60 a 47/60 = 6 punti da 48/60 a 53/60 = 8 punti da 54/60 a 59/60 = 10 punti 60/60 = 12 punti da 60/100 a 69,9/100= 4 punti da 70/100 a 79,9/100= 6 punti da 80/100 a 89,9/100= 8 punti da 90/100 a 99,9/100= 10 punti 100/100 = 12 punti Diploma di Laurea: da 66/110 a 76/110 = 4 punti da 77/110 a 87/110 = 6 punti da 88/110 a 97/110 = 8 punti da 981110 a 109/110= 10 punti 110/110 = 12 punti 110 con lode = 13 punti. Al richiedente in possesso della Laurea in Scienza della Formazione Primaria: indirizzo insegnanti scuola materna, verranno riconosciuti, inoltre, 3 punti fissi. 33 • SERVIZIO, la cui valutazione è così individuata: Nella misura di 0,5 punti per ogni mese di servizio in qualità di insegnante cumulati presso scuole dell’infanzia equiparate o provinciali presenti in Provincia di Trento; le frazioni di servizio utile cumulate risultanti inferiori a 16 giorni non vengono considerate ai fini del punteggio; esempio: anzianità totale pari a 1 mese=0,5 punti -1 mese e 16 gg.=1 punto -2 mesi=1 punto -2 mesi e 15 gg.= 1 punto, ecc. I servizi prestati in qualità di insegnante presso scuole dell’infanzia gestite dallo Stato, da Regioni, da Comuni o da Enti privati riconosciuti verranno calcolati ma con valutazione dei servizi pari al 75% del totale effettivamente riconoscibile. I servizi prestati in qualità di insegnante presso scuole primarie (elementari) verranno calcolati ma con valutazione dei servizi pari al 50% del totale effettivamente riconoscibile. I servizi prestati in qualità di educatore presso asili nido operanti nella Provincia di Trento gestiti da Enti che applicano il presente Accordo o gestiti dai Comuni della Provincia di Trento o finanziati da Enti Pubblici; i servizi prestati presso i Centri per l’infanzia della Provincia Autonoma di Trento e gli asili nido delle strutture ospedaliere dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento; i servizi diurni estivi prestati in qualità di assistente educatore effettuati in Provincia di Trento, gestiti da Comuni, Comprensori o per loro conto da cooperative, enti e associazioni senza fine di lucro; i servizi prestati in qualità di educatore presso “servizi estivi” in Provincia di Trento (Estate Bambini, ecc.) verranno calcolati con valutazione pari al 50% del totale effettivamente riconoscibile. • ULTERIORI TITOLI DI CULTURA: si prendono in considerazione i titoli di cui all’ALLEGATO 1 con i relativi punteggi riportati. Ai richiedenti l’assunzione di cui ai capi A3-B3 del presente Par. IV, potranno essere valutati in totale fino ad un massimo di due titoli relativi ad idoneità conseguite nei concorsi previsti dai punti 11, 12 e 13 dell’ALLEGATO 1 del presente Accordo. Effettuato il conteggio, a parità di punteggio verrà preferito il richiedente che ha conseguito il Diploma di Laurea in Scienza della Formazione Primaria per insegnanti di scuola materna, rispetto a chi ha conseguito il Diploma di Scuola magistrale e/o quello di Istituto Magistrale e/o Liceo Psico Socio Pedagogico (o titolo equipollente); poi verrà preferito il richiedente che ha conseguito il Diploma di Scuola Magistrale rispetto a chi ha 34 conseguito quello di Istituto Magistrale e/o Liceo Psico Socio Pedagogico (o titolo equipollente); persistendo ancora parità verrà preferito chi è in possesso di un maggior numero di attestati di aggiornamento conseguiti per la frequenza a corsi effettuati al di fuori dell’orario di servizio, svolti dalla Federazione Provinciale Scuole Materne e dalla Provincia Autonoma di Trento e dall’IPRASE; in caso di ulteriore parità la Commissione individuerà la persona con riguardo alla situazione e alle condizioni familiari e personali dei richiedenti indicate in domanda; in ultimo con riferimento alla maggiore età anagrafica. B. Assunzione del personale insegnante a tempo deterninato Per l’assegnazione di posti di insegnante supplementare si provvederà nel rispetto di quanto stabilito dalla L. P. n. 27/93 citata, attribuendo precedenza al personale in possesso del titolo di specializzazione previsto dalla normativa vigente; viene fatto salvo comunque quanto stabilito al Paragrafo XI relativamente alle assunzioni da effettuarsi nelle scuole site in Comuni ladini, cimbri e mocheni e al Paragrafo I circa il personale insegnante perdente posto e che non abbia ottenuto lo spostamento ad altra scuola equiparata per carenza di posti disponibili. B 1.Il personale insegnante richiedente l’assunzione a tempo determinato in possesso del titolo di idoneità conseguito nei concorsi ordinari banditi dalla Provincia Autonoma di Trento per l’accesso al ruolo degli insegnanti della scuola dell’infanzia è inserito nel relativo elenco che viene formato valutando gli stessi elementi e con le modalità esposte al punto A 1 del presente Paragrafo IV. B 2.Il personale insegnante richiedente l’assunzione a tempo determinato in possesso del titolo di idoneità conseguito nel concorso riservato, per titoli ed esame-colloquio, bandito dalla Provincia Autonoma di Trento, per assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante delle scuole dell’infanzia, è inserito successivamente nel relativo elenco che viene formato valutando gli stessi elementi e con le modalità esposte al punto A2 del presente Paragrafo IV. 35 B 3.Il personale insegnante richiedente l’assunzione a tempo determinato, che non ha i titoli di idoneità che si conseguono nei concorsi banditi dalla Provincia Autonoma di Trento, è inserito successivamente nel relativo elenco che viene formato valutando gli stessi elementi e con le modalità esposte al punto A3 del presente Paragrafo IV. Effettuato i conteggi, a parità di punteggio verrà preferito il richiedente che ha conseguito il Diploma di Laurea in Scienza della Formazione Primaria per insegnanti di scuola materna, rispetto a chi ha conseguito il Diploma di Scuola magistrale elo quello di Istituto Magistrale elo Liceo Psico Socio Pedagogico (o titolo equipollente); poi verrà preferito il richiedente che ha conseguito il Diploma di Scuola Magistrale rispetto a chi ha conseguito quello di Istituto Magistrale elo Liceo Psico Socio Pedagogico (o titolo equipollente); persistendo ancora parità verrà preferito chi è in possesso di un maggior numero di attestati di aggiornamento conseguiti per la frequenza a corsi effettuati al di fuori dell’orario di servizio, svolti dalla Federazione Provinciale Scuole Mateme e dalla Provincia Autonoma di Trento e dall’IPRASE; in caso di ulteriore parità la Commissione individuerà la persona con riguardo alla situazione e alle condizioni familiari e personali dei richiedenti indicate in domanda; in ultimo con riferimento alla maggiore età anagrafica. Dal primo di settembre di ogni anno scolastico i richiedenti possono presentare domanda di assunzione a tempo determinato indicando fino ad un massimo di 30 scuole anche appartenenti ad Aree diverse. Anche il personale insegnante, già inserito nell’elenco biennale, ha facoltà (anche nel caso di depennamento dalla graduatoria) di presentare domanda “fuori termine” indicando fino ad un massimo di 30 scuole, escluse quelle dell’Area prescelta. Esaurito il proprio elenco di chiamata a tempo determinato l’Ente gestore prenderà in considerazione le eventuali domande presentate alla Federazione Provinciale Scuole Materne o ad altro Ente, Associazione o Azienda, oltre il termine stabilito per la presentazione della domanda biennale per il biennio di riferimento; i richiedenti l’assunzione dovranno essere in possesso dei requisiti e del titolo di accesso previsto dalla norme vigenti e dal presente Accordo. I nominativi di tali richiedenti verranno posti in fondo agli elenchi di chiamata a tempo determinato delle scuole dell’Area da loro indicata nella domanda stessa, con le modalità descritte nel successivo Paragrafo VIII. 36 Esaurite le eventuali domande presentate “fuori termine” l’Ente gestore fruirà dei nominativi contenuti negli elenchi di chiamata a tempo determinato delle Scuole della stessa Area e - a seguire - delle Aree limitrofe; in questi due casi gli insegnanti contattati non saranno obbligati ad accettare il contratto a termine offerto. Al fine di garantire il servizio scolastico, in caso di esaurimento degli elenchi di chiamata a tempo determinato e delle domande presentate “fuori termine”, nonché dei nominativi contenuti negli elenchi di chiamata a tempo determinato delle Scuole della stessa Area e, quindi, delle Aree limitrofe gli Enti gestori potranno interpellare direttamente persone in possesso dei seguenti titoli: Diploma di Liceo Psico -Socio Pedagogico conseguito dopo l’anno scolastico 2001/2002 o titoli equipollenti, Laurea in Scienza della Formazione Primaria indirizzo Scuola Primaria, Laurea in Scienza dell’Educazione e Laurea in Pedagogia o titoli equipollenti, ed inoltre anche i frequentanti i suddetti corsi di laurea. La comunicazione all’Ente gestore avviene una volta esaurita la procedura sopra descritta. Prima di accedere all’elenco del personale senza i titoli richiesti dall’art. 6 della L.P. 13/77 e s.m. e i. sarà esperito il tentativo di offrire ai dipendenti con contratto a tempo parziale delle Scuole del circolo di coordinamento che hanno dichiarato previamente la loro disponibilità al coordinatore - il contratto non ricoperto. Anche dopo l’eventuale assunzione della persona senza i titoli richiesti dalla legge deve continuare tutti i giorni la ricerca dell’insegnante; al verificarsi dell’accettazione da parte del richiedente collocato in elenco, il contratto con la persona assunta senza i titoli dovrà cessare; al riguardo nel contratto individuale di lavoro dovrà essere inserita apposita clausola risolutiva. In ogni caso il servizio prestato senza i titoli previsti dal comma 2 dell’art. 6 della L. P. n. 13/1977 e succ. mod. ed integr. non potrà essere riconosciuto ai fini dell’anzianità di servizio, sia ai fini economici che ai fini giuridici, e non potrà mai essere riconosciuto per le domande di assunzione nelle scuole dell’infanzia. 37 PAR. V - ELENCO BIENNALE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO Gli elenchi per le assunzioni a tempo indeterminato per l’attribuzione dei posti individuati dagli Enti gestori, saranno formati per il biennio scolastico di riferimento, sulla base dei punteggi che risulteranno tenendo conto dei criteri, dei titoli e delle modalità di cui al Paragrafo IV. Ogni Ente gestore dispone la pubblicazione dell’elenco provvisorio biennale all’Albo della scuola o all’Albo della Federazione Provinciale Scuole Materne o all’Albo di altro Ente, Associazione o Azienda e potrà essere inserito nei rispettivi siti internet, nei termini stabiliti dalle disposizioni che sono parte integrante del presente Accordo. Entro 15 giorni dalla esposizione gli interessati possono presentare, con lettera RACCOMANDATA A. R., le loro osservazioni alla Commissione di riferimento; la Commissione procede alla correzione di eventuali errori, dando comunicazione dell’esito agli interessati. La lettera contenente le osservazioni presentate dal richiedente deve essere sottoscritta e deve contenere fotocopia di un documento di riconoscimento dello stesso richiedente, pena l’impossibilità per la Commissione di tenere conto delle osservazioni stesse. L’elenco biennale definitivo è deliberato dall’Ente gestore ed è pubblicato all’Albo della scuola, o all’Albo della Federazione Provinciale Scuole Materne o all’Albo di altro Ente, Associazione o Azienda nei termini stabiliti dalle disposizioni citate e potrà essere inserito nei rispettivi siti internet; avrà validità a partire dal 1o settembre successivo per il biennio scolastico di riferimento. Sono fatte salve le correzioni per eventuali errori di imputazione in conseguenza delle correzioni apportate in seguito alle osservazioni presentate e accolte nei termini sopra riportati. Tali variazioni vengono effettuate entro il giorno precedente le operazioni di “spostamento” di cui al Par. I, nell’anno di presentazione della domanda biennale. Le assunzioni sono effettuate nel rispetto dell’elenco biennale definitivo relativo ad ogni singola scuola dell’Area scelta valido per il biennio scolastico di riferimento. 38 PAR. VI - NOMINA COMMISSIONE Per la valutazione dei titoli e per la formazione degli elenchi biennali sulla base di quanto stabilito dal presente Accordo, la Federazione Provinciale Scuole Materne o altro Ente, Associazione o Azienda provvederanno a nominare una apposita propria Commissione istituzionale. Per le operazioni annuali di spostamento, effettuate dalla Federazione Provinciale Scuole Materne, opererà la stessa Commissione istituzionale nominata dalla Federazione. Le Commissioni potranno agire sia in seguito alle osservazioni presentate dai richiedenti l’assunzione, che d’ufficio, nel rispetto delle disposizioni vigenti e del presente Accordo. PAR. VII - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO La Federazione Provinciale Scuole Materne e altro Ente, Associazione o Azienda invitano con lettera RACCOMANDATA con ricevuta di ritorno, seguendo l’ordine in elenco per il biennio scolastico di riferimento, i richiedenti aventi titolo all’assunzione a tempo indeterminato a scegliere il/i posto/i che risulta/no disponibile/i; in tale lettera verrà indicato il giorno e l’ora della convocazione per la scelta del/i posto/i. Il richiedente ha la possibilità di farsi rappresentare da persona di fiducia in caso di impedimento purché la delega rilasciata al rappresentante avvenga in forma scritta con firma del rappresentato e con fotocopia di un documento di identità ed esplicitazione chiara ed inequivocabile dell’oggetto del mandato. Il delegato non potrà in ogni caso essere individuato in altro insegnante coinvolto nelle medesime operazioni o in un dipendente della Federazione o di altro Ente, Associazione o Azienda. Qualora il richiedente o suo delegato non si sia presentato il giorno stabilito per l’assegnazione del/i posto/i disponibile/i, perderà il diritto all’assegnazione dell’eventuale contratto a tempo indeterminato e per la durata della graduatoria non verrà più sentito per eventuali altri contratti a tempo indeterminato 39 salvo i casi di grave impedimento che giustificano la mancata presenza. La non accettazione del contratto a tempo indeterminato all’atto della convocazione comporta la decadenza dalla nomina e l’impossibilità ad essere sentito per eventuali altri contratti a tempo indeterminato per la durata della graduatoria. La rinuncia successiva all’accettazione del posto a tempo indeterminato o la mancata assunzione entro il termine stabilito, senza comprovati e giustificati motivi, comporta la cancellazione del richiedente dagli elenchi a tempo determinato e indeterminato per la durata della graduatoria. L’assunzione come insegnante a tempo indeterminato comporta, ovviamente, il depennamento dagli elenchi di tutte le altre scuole equiparate dell’infanzia in cui è stata presentata domanda di assunzione a tempo determinato e indeterminato ad opera della Federazione e di altro Ente, Associazione o Azienda. La comunicazione relativa all’assunzione viene effettuata dalla scuola alla Federazione o ad altro Ente, Associazione o Azienda. All’inizio del secondo anno scolastico del biennio di riferimento i richiedenti l’assunzione saranno riposizionati nell’elenco della scuola secondo l’ordine ottenuto nell’anno precedente, salvo i casi di esclusione della domanda e di mancato superamento del periodo di prova nella scuola. PAR. VIII - ELENCO BIENNALE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO Nelle scuole equiparate dell’infanzia si provvede all’assegnazione dei contratti a tempo determinato, individuati dall’Ente gestore, nel rispetto delle disposizioni normative, del C.C.L. citato, dei criteri e delle modalità contenute nel presente Accordo e ss. mm. e seguendo lo specifico elenco per il biennio scolastico di riferimento, approvato dall’Ente gestore. All’inizio del secondo anno scolastico del biennio di riferimento i richiedenti l’assunzione saranno riposizionati nell’elenco della scuola secondo l’ordine ottenuto nell’anno precedente, salvo i casi di esclusione della do- 40 manda e di mancato superamento del periodo di prova nella scuola. La durata massima dei contratti a termine è determinata dalle disposizioni che disciplinano il finanziamento delle scuole equiparate, nel rispetto delle normative vigenti, del C.C.L. citato e dal presente Accordo e ss.mm. Gli Enti gestori provvedono alla attribuzione degli incarichi anche di insegnante supplementare secondo le disposizioni previste dalla L. P. 27/93, dal C.C.L. citato, dal Programma Annuale, da altre disposizioni della PAT e dal presente Accordo e ss.mm. Ogni Ente gestore dispone la pubblicazione dell’elenco provvisorio biennale all’Albo della scuola o all’Albo della Federazione Provinciale Scuole Materne o all’Albo di altro Ente, Associazione o Azienda e potrà essere inserito nei rispettivi siti internet. Entro 15 giorni dalla esposizione gli interessati possono presentare, con lettera RACCOMANDATA A. R., le loro osservazioni alla Commissione di riferimento; la Commissione procede alla correzione di eventuali errori, dando comunicazione dell’esito agli interessati. La lettera contenente le osservazioni presentate dal richiedente deve essere sottoscritta e deve contenere fotocopia di un documento di riconoscimento dello stesso richiedente, pena l’impossibilità per la Commissione di tenere conto delle osservazioni stesse. L’elenco biennale definitivo è approvato dall’Ente gestore ed è pubblicato all’Albo della scuola o all’Albo della Federazione Provinciale Scuole Materne o all’Albo di altro Ente, Associazione o Azienda e potrà essere inserito nei rispettivi siti internet; avrà validità a partire dal 1o settembre successivo per il biennio scolastico di riferimento. I richiedenti l’assunzione a tempo determinato che presentano domanda alla Federazione Provinciale Scuole Materne e/o ad altro Ente, Associazione o Azienda oltre il termine stabilito per la presentazione della domanda biennale e per il biennio di riferimento, se in possesso del titolo di accesso e dei requisiti previsti dalle disposizioni normative vigenti e dal presente Accordo, vengono posti in fondo agli elenchi di chiamata a tempo determinato delle scuole dell’Area da loro indicata in domanda. La posizione viene assegnata seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle domande; nel caso giungessero più richieste lo stesso giorno, si seguirà l’ordine della maggiore età anagrafica; in caso di ulteriore parità, si seguirà l’ordine alfabetico. Per le domande inviate per posta - tramite RACCO- 41 MANDATA A. R. - farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante. Qualora il richiedente l’assunzione è residente o domiciliato in una provincia il cui capoluogo è sito nel raggio di 100 chilometri dalle scuole dell’Area scelta verrà interpellato per i contratti a tempo determinato di qualsiasi durata; qualora, invece, il richiedente è residente o domiciliato in una provincia il cui capoluogo è sito oltre 100 chilometri dalle scuole dell’Area scelta non verrà interpellato per i contratti di durata fino a cinque giorni. L’insegnante che rifiuta il contratto a termine offertogli, senza comprovato e giustificato motivo, non potrà più venire chiamato, per tutta la durata dell’anno scolastico, in alcuna delle scuole dell’Area scelta che appartengono alla Federazione o ad altro Ente, Associazione o Azienda che ha offerto il contratto a termine. In caso di rifiuto giustificato di un contratto a termine è obbligo del richiedente inviare alla Federazione Provinciale Scuole Materne o ad altro Ente, Associazione o Azienda entro 20 giorni dalla data della chiamata, idonea documentazione rilasciata dall’Ente datore di lavoro, attestante la durata della supplenza e/o dell’incarico ottenuto presso scuole dell’infanzia scuole primarie, scuole medie inferiori e superiori, asili nido, centri per l’infanzia e servizi analoghi, nonchè il luogo presso il quale verranno svolti gli incarichi o le supplenze; entro 24 ore dalla chiamata, idonea documentazione attestante la malattia del richiedente o i gravi motivi che giustificano il rifiuto del contratto offerto, pena la cancellazione da tutti gli elenchi di chiamata a tempo determinato per l’anno in corso delle scuole dell’Area scelta che appartengono alla Federazione o ad altro Ente, Associazione o Azienda che ha effettuato la chiamata. L’insegnante che, dopo aver accettato il contratto a termine offertogli, senza comprovato e giustificato motivo rifiuta di prendere servizio, o, dopo aver preso servizio, senza comprovato e giustificato motivo, abbandoni il servizio stesso, non potrà più venire chiamato per l’assegnazione di un altro contratto per tutta la durata dell’anno scolastico da alcuna delle scuole dell’Area scelta che aderiscono alla Federazione o ad altro Ente, Associazione o Azienda, che ha effettuato la chiamata, salvo in ogni caso, le conseguenze disciplinari e le responsabilità derivanti dal comportamento dell’insegnante. L’insegnante a cui sia stato offerto un contratto a termine di durata inferio- 42 re a 5 mesi e che abbia accettato, non potrà più venire interpellato per altri contratti dagli Enti gestori delle scuole dell’Area ove ha presentato domanda fino alla scadenza del contratto conferitogli; dovrà invece venire interpellato per l’assegnazione di contratti la cui durata sia di almeno 5 mesi; tale durata viene convenzionalmente stabilita in 145 giorni di calendario. In questo caso, se il richiedente accetta il contratto di durata di almeno 5 mesi offertagli, non potrà più venire chiamato in nessun’altra scuola, dell’Area scelta che aderisce alla Federazione o ad altro Ente, Associazione o Azienda, in cui ha fatto domanda per tutta la durata del contratto stesso. All’insegnante, che ha indicato in domanda la disponibilità (come previsto nel precedente Par. II con riferimento alla possibilità di “cumulo” di due contratti a termine), al quale sia stato assegnato un contratto a tempo determinato ad orario parziale, potranno venire assegnati contestualmente altri contratti a tempo determinato ad orario parziale purché compatibili, nell’ambito della stessa scuola, comunque nel rispetto di quanto stabilito dalle norme in vigore e nei limiti della durata del contratto. I richiedenti che hanno accettato un contratto a tempo determinato con orario pari o inferiore alle 10 ore settimanali (a contatto con i bambini), dal 1o ottobre di ogni anno scolastico potranno essere assunti contestualmente presso altre scuole dell’infanzia equiparate appartenenti alla stessa Associazione nel raggio di 15 chilometri dalla residenza o dal domicilio, dove hanno presentato domanda e indipendentemente dalla loro posizione negli elenchi di chiamata, per supplire albi insegnanti, purché tali contratti siano compatibili. L’individuazione dei contratti che, in caso di assenza del titolare potranno essere offerti agli insegnanti sopra detti, verranno espressamente individuati nel mese di settembre di ogni anno scolastico. Al richiedente che ha accettato un contratto a tempo determinato con orario inferiore a 12,5 ore (a contatto con i bambini) e che ha superato il periodo di prova, l’Ente gestore potrà chiedere la disponibilità ad essere riassunto presso la scuola anche l’anno scolastico successivo con il medesimo tipo di contratto e con lo stesso numero di ore settimanali, se il contratto viene riconfermato dal Programma Annuale della Provincia anche per l’anno scolastico successivo. L’insegnante interessato dovrà accettare per iscritto, entro il 30 giugno, e l’anno scolastico successivo non verrà contattato per altre assunzioni. L’Ente gestore dovrà dare comunicazione di ciò alla Federazione o ad altro Ente, Associazione o Azienda. 43 PAR. IX - PROCEDURA PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO L’offerta dei contratti a tempo determinato è effettuata telefonicamente, oppure tramite convocazione personale del richiedente l’assunzione (di cui alle successive “procedure particolari’). Nel caso di utilizzo di un sistema vocale informatizzato ad ogni richiedente l’assunzione la cui domanda è valida verrà assegnato un codice personale segreto necessario per rispondere alla chiamata telefonica da parte del sistema sopra detto; è obbligo del richiedente l’assunzione conservare tale codice. Le risposte fomite da chi è in possesso del codice segreto d’accesso sono perfettamenteo impegnative per i richiedenti l’assunzione e gli Enti gestori. Della telefonata saranno registrate la data, l’ora e le risposte date al sistema vocale di chiamata. In corso d’anno le chiamate per tutti i tipi di contratto, per le scuole che utilizzano un sistema informatizzato gestito dalla Federazione, saranno effettuate nelle fasce comprese tra le ore 7.30 e le ore 9.30 del mattino del giorno in cui l’insegnante deve assumere servizio e nella fascia dalle ore 19.00 alle ore 20.30 della sera immediatamente precedente il giorno da cui deve decorrere l’assunzione. Per le scuole equiparate che utilizzano un sistema informatizzato gestito da altro Ente, Associazione o Azienda le chiamate saranno effettuate nella fascia compresa tra le ore 8.30 e le ore 10.30 del mattino del giorno in cui l’insegnante deve assumere servizio e nella fascia dalle ore 19.30 alle ore 21.00 della sera immediatamente precedente il giorno da cui deve decorrere l’assunzione. In corso d’anno scolastico per le chiamate si procede nel seguente modo: a)per l’attribuzione dei contratti a tempo determinato ciascun richiedente l’assunzione verrà contattato dalla Federazione e/o da altro Ente, Associazione o Azienda, secondo l’ordine stabilito sulla base delle precedenze, delle priorità e dei punteggi per i posti richiesti disponibili, attingendo dagli elenchi delle scuole dell’Area dove ha proposto domanda; b)se l’interpellato accetta, lo stesso viene invitato contestualmente a presentarsi in servizio il giorno e l’ora indicati. L’Ente gestore, su richiesta dell’insegnante, può concedere il tempo strettamente 44 necessario - e comunque non superiore alle 24 ore a partire dall’ora prevista per l’inizio servizio - per raggiungere la sede di lavoro qualora, per la notevole distanza dal domicilio eletto dalla sede scolastica o per la condizione delle strade o la mancanza di mezzi di trasporto - sempre con riferimento o al domicilio eletto - l’interessato sia impossibilitato a presentarsi in servizio il giorno e l’ora stabiliti. In ogni caso per le supplenze fino a 5 giorni l’interpellato deve prendere servizio per l’ora richiesta e, comunque, non oltre le ore 13 della giornata per cui è stato chiamato, salvo per le sostituzioni il cui servizio inizi dopo tale orario; c)se l’interpellato non accetta, viene cancellato da tutti gli elenchi, salva la possibilità di venire nuovamente inserito qualora - nel termine di 24 ore - provveda ad inviare alla Federazione Provinciale Scuole Materne o ad altro Ente, Associazione o Azienda la documentazione comprovante lo stato di malattia o di impedimenti dovuti a gravi motivi. In quest’ultimo caso la documentazione deve essere inviata tempestivamente. Di ciò il richiedente avrà conferma telefonica; d) se il richiedente non è reperito telefonicamente perchè assente, si provvederà a sentire i successivi richiedenti in elenco. L’insegnante non rintracciato telefonicamente per 5 volte consecutive (la mancata risposta ad ogni fascia oraria equivale ad una chiamata persa) dalla Federazione o da altro Ente, Associazione o Azienda, e quindi considerato non presente dal sistema, viene cancellato da tutti gli elenchi biennali delle scuole dell’ Area scelta, per l’anno scolastico in corso; la cancellazione riguarda esclusivamente le scuole dell’Area scelta che appartengono, alla Federazione o ad altro Ente, Associazione o Azienda che ha effettuato la chiamata. Della cancellazione viene data comunicazione all’interessato, che potrà chiedere alla Federazione Provinciale Scuole Materne o ad altro Ente, Associazione o Azienda - con RACCOMANDATA A. R. - il reintegro negli elenchi allegando una copia di un documento di riconoscimento e la documentazione idonea a giustificare che la mancata presenza è stata determinata da gravi motivi. Il richiedente l’assunzione sia che abbia indicato in domanda un numero di telefonia fissa, sia un numero di telefonia mobile, qualora la zona non sia coperta dalla rete di telefonia fissa o mobile, oppure per qualsiasi altro motivo (ad esempio: cellulare spento o non raggiungibile, segreteria telefonica, interruzione della linea telefonica, ecc.) non sia possibile ottenere una 45 risposta alla chiamata - sarà considerato come non presente al momento della chiamata stessa. Nei casi in cui la richiedente interpellata si trovi interdetta dal lavoro in quanto è in congedo di maternità (come previsto delle disposizioni legislative in materia), questa può accettare il contratto a tempo determinato offerto; nel qual caso l’Ente gestore l’assume. Lo stato di congedo di maternità dovrà essere immediatamente dichiarato dalla richiedente al momento dell’accettazione al sistema informatizzato di chiamata e, quindi, documentato all’Ente gestore, pena l’impossibilità ad essere assunti. Nel caso in cui termini il rapporto di lavoro del dipendente sostituito cessa automaticamente anche il rapporto di lavoro del sostituto (supplente). PAR. X - PROCEDURE PARTICOLARI Entro la fine dell’anno scolastico verranno effettuate le convocazioni personali dei richiedenti l’assunzione presso la Federazione Provinciale Scuole Mateme e presso altro Ente, Associazione oAzienda per l’attribuzione dei contratti a termine disponibili all’inizio dell’anno scolastico. In particolare: - verranno attribuiti i contratti a termine disponibili presso scuole dell’infanzia equiparate site nei Comuni ladini, cimbri e mocheni ai richiedenti l’assunzione in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina, cimbra e mochena come previsto dalle normative vigenti (v. anche successivo Par. XI); - successivamente, verranno attribuiti i contratti come insegnante supplementare a tempo determinato, per i quali vi sia già l’autorizzazione all’assunzione da parte del competente Servizio della Provincia Autonoma di Trento, ai richiedenti l’assunzione in possesso del titolo di specializzazione, di cui alla normativa vigente, che attribuisce la precedenza per tali contratti ai sensi della L. P. n. 27/93 citata. Qualora però l’autorizzazione per l’assunzione giunga alla scuola in un momento successivo, nelle chiamate per l’attribuzione dei posti come insegnante di sostegno 46 - - - - a tempo determinato non verranno contattati i richiedenti l’assunzione in possesso del titolo di specializzazione di cui alla normativa vigente già occupati con un contratto di lavoro della durata di almeno 5 mesi; successivamente, verranno attribuiti i contratti come insegnante supplementare nei casi previsti dal successivo Par. XII; di seguito verranno attribuiti i rimanenti contratti individuati a tempo determinato di qualsiasi durata che saranno offerti contemporaneamente al richiedente in base alla sua domanda; l’accettazione di un incarico a 25 ore, anche derivante da cumulo di fabbisogni, offerto fino al termine dell’attività didattica comporterà per l’insegnante e per tutti i Soggetti datoriali la non richiamabilità dell’insegnante medesimo per l’intero anno scolastico per incarico diverso nel sistema delle scuole dell’infanzia della provincia di Trento. A questo fine, è considerato incarico offerto fino al termine dell’attività didattica anche l’incarico presso scuole a calendario speciale (turistico). Medesimi effetti di non richiamabilità relativi all’accettazione di un incarico a tempo pieno fino al termine dell’attività didattica si esplicano anche per incarichi accettati in corso d’anno scolastico; l’accettazione di un incarico di insegnante supplementare collegato a diritto di continuità rispetto al precedente anno scolastico (con qualsiasi durata oraria settimanale), sia che l’accettazione riguardi l’insegnante con precedenza per continuità sia che l’accettazione riguardi diverso insegnante convocato prima dell’insegnante con continuità per maggiori titoli in graduatoria comporta la non richiamabilità per l’intero anno scolastico per incarico diverso nel sistema delle scuole dell’infanzia della provincia di Trento. All’insegnante che, contestualmente all’offerta di incarico collegato a diritto di continuità rispetto al precedente anno scolastico, non accetta l’incarico non deriva alcun effetto penalizzante sulla posizione in graduatoria e sul diritto di chiamata per altro incarico; - quanto sopra, in via transitoria, non si applica all’insegnante che abbia già sottoscritto, prima della firma del presente accordo, il modulo per il diritto alla continuità su un incarico di insegnante supplementare con durata oraria inferiore alle 25 ore settimanali; per tale insegnante permane la possibilità di richiamata da parte degli altri Soggetti datoriali; - una volta concluse le convocazioni del personale insegnante da parte di tutti i soggetti (FPSM, PAT, Coesi/ASIF Chimelli di Pergine) la 47 Federazione Provinciale Scuole Materne e Coesi/ASIF offriranno telefonicamente, entro la fine del mese di agosto 2011 e secondo calendario concordato, tutti i contratti a termine “residui” non ancora attribuiti o liberatisi per rinuncia successiva; - il sistema ATF contatterà, sia per le chiamate di fine agosto che per i primi tre giorni di settembre, tutto il personale insegnante che non abbia ottenuto un contratto a 25 ore settimanali (compresi eventuali cumuli d’orario) attribuito a tempo determinato per una durata pari a 10 mesi (8 mesi per le scuole a calendario particolare). Il richiedente l’assunzione verrà contattato secondo l’ordine stabilito sulla base delle precedenze, delle priorità e dei punteggi per i posti richiesti e individuati, attingendo dagli elenchi delle scuole dell’Area dove ha proposto domanda. Si potrà procedere nel modo sopra indicato se i posti da ricoprire a tempo determinato verranno documentati agli Enti gestori e da questi alla Federazione Provinciale Scuole Materne o ad altro Ente, Associazione o Azienda entro il 10 agosto e per quei posti che si renderanno disponibili in sede di convocazione (solo maternità). L’assunzione del personale non potrà iniziare prima del 1o settembre di ogni anno scolastico. Per quanto riguarda le Scuole a calendario particolare (che hanno un’apertura diversa dal 1o di settembre) qualora i richiedenti l’assunzione accettino un contratto in una di queste scuole, non potranno più essere contattati per altri contratti presso scuole equiparate nel periodo compreso tra la convocazione e l’inizio effettivo dell’attività lavorativa, fatta salva la possibilità di essere contattati per contratti la cui durata sia almeno di 5 mesi se vengono occupati con contratti di durata inferiore. Nei primi 3 giorni lavorativi del mese di settembre gli eventuali contratti a termine “residui” in quanto non attribuiti durante le convocazioni di fine agosto e/o attribuiti ma liberatisi per rinuncia successiva o altro motivo e/o i contratti a termine creatisi in corso di convocazioni e gli altri contratti nuovi a termine di qualsiasi durata sorti dopo le convocazioni, verranno offerti tutti telefonicamente. In questi primi 3 giorni le chiamate saranno effettuate dalle ore 7.30 alle ore 19.00 senza interruzione fino ad esaurimento. 48 Nel corso di queste chiamate non verranno sentiti i richiedenti l’assunzione che durante le convocazioni di agosto: - hanno accettato un contratto di assunzione la cui durata sia almeno di 5 mesi, mentre coloro che hanno accettato un contratto di durata inferiore a 5 mesi verranno contattati solo per contratti la cui durata sia almeno di 5 mesi; - hanno rifiutato un contratto a termine con un motivo valido e documentato, ai sensi del presenteAccordo; - non si sono presentati alle convocazioni stesse. Questi ultimi, inoltre, non verranno più contattati per qualsiasi contratto a termine fino al 10 settembre compreso. Qualora la titolare assente interrompa temporaneamente la propria assenza in coincidenza con i periodi di sospensione dell’attività didattica, l’Ente gestore, prescindendo dal rispetto dell’elenco, riconferma la stessa supplente alle seguenti condizioni: - che l’insegnante accetti; - che la sostituzione riguardi la stessa titolare assente già supplita prima del periodo di sospensione dell’attività didattica; - che la riconferma avvenga all’interno dello stesso anno scolastico; - che comunque la riconferma sia compatibile con quanto disciplinato dalla normativa in materia di contratti a termine. Nelle scuole con calendario particolare, in coincidenza con i periodi di chiusura della scuola, l’Ente gestore, prescindendo dal rispetto dell’elenco, riconferma la stessa supplente alla ripresa dell’attività didattica alle seguenti condizioni: - che l’insegnanti accetti; - che la sostituzione riguardi un posto disponibile da Piano Annuale o riguardi la stessa titolare assente già supplita prima del periodo di sospensione dell’attività didattica; - che la riconferma del rapporto di lavoro avvenga all’interno dello stesso anno scolastico; - che comunque la riconferma sia compatibile con quanto stabilito dalla disciplina normativa in materia di contratti a termine. La riconferma di sui sopra si applica anche agli insegnanti assunti con contratto per prolungamento d’orario e come supplementare. 49 Entro il 31 maggio l’insegnante potrà richiedere di essere giustificato per eventuali supplenze nel mese di giugno inviando in Federazione o altra Associazione, Ente o Azienda copia della riconferma (dei mesi di luglio e agosto). Al termine del periodo di assenza per congedo per maternità, congedo parentale, congedo parentale supplementare o aspettativa per assistenza alla prole nel caso in cui la/il lavoratrice/tore madre o padre prenda servizio da uno a sette dieci giorni lavorativi e poi si assenti di nuovo, l’Ente gestore potrà mantenere lo stesso supplente al fine di assicurare la continuità didattica. Al riguardo le parti stabiliscono che - nel rispetto della normativa in materia di contratti a termine - i periodi di assenza per congedo per maternità, congedo parentale, congedo parentale supplementare e aspettativa per assistenza alla prole come disciplinati dal C.C.L., si configurano come un unico periodo ai fini della sostituzione e gli eventuali brevi rientri della/del dipendente assente si considerano come sospensione/i del rapporto di lavoro stipulato con il supplente, il cui contratto individuale di lavoro sarà stipulato secondo le previsioni del C.C.L. citato; pertanto le suddette sospensioni non costituiscono interruzione del rapporto di lavoro. Le disposizioni sopra descritte valgono anche in caso di assenze per la fruizione di permessi sindacali. Il rispetto e la validità della suddetta disposizione contrattuale sono condizioni essenziali per la validità del contratto. PAR. XI - SCUOLE SITE NEI COMUNI LADINI, CIMBRI E MOCHENI Per le assunzioni a tempo determinato e per quelle a tempo indeterminato del personale delle scuole site nei Comuni ladini, cimbri e mocheni, ha precedenza assoluta il personale attestante la conoscenza della lingua e cultura ladina, cimbra e mochena a norma dell’art. 21 della L. P. n. 13/77 citata. Pertanto i posti eventualmente disponibili in scuole site nei Comuni ladini della Valle di Fassa, nei Comuni cimbri e mocheni, sono assegnati con precedenza assoluta ai richiedenti l’assunzione a tempo determinato e a tempo indeterminato o come supplementare che ne abbiano fatto richiesta e che abbiano documentato la conoscenza della lingua e cultura ladina. 50 I richiedenti che intendono fruire di tale beneficio sono tenuti a dichiarare il possesso dell’attestato e a presentare in allegato alla domanda di assunzione in originale o in fotocopia detto attestato. PAR. XII - APPLICAZIONE DELLA L. P. N. 27/93 Il comma 2 dell’art. 6 della L. P. n. 27/93 citata si interpreta nel senso che - dopo l’assegnazione dei contratti come supplementare a tempo determinato nel rispetto delle precedenze riservate ai possessori del titolo di cui alla vigente normativa e agli idonei l’insegnante ha la precedenza ad essere riassunto anche nell’anno successivo in cui il bambino assistito continua a frequentare quella scuola dell’infanzia, sempreché l’incarico permanga a tempo determinato. Detta precedenza vale esclusivamente per quegli insegnanti che hanno avuto un effettivo rapporto con il bambino per un periodo non inferiore a 5 mesi, corrispondenti a 145 giorni di servizio, sempreché il rapporto educativo con il bambino stesso abbia dato i risultati previsti. L’accettazione dell’insegnante dovrà essere espressa per iscritto entro il 30 giugno di ogni anno scolastico (comunque dopo il superamento del periodo di prova) all’Ente gestore. Chi svolge mansioni di insegnante supplementare, anche se in possesso del titolo di specializzazione, è tenuto a svolgere anche altre mansioni attinenti il proprio profilo professionale di insegnante sia in caso di sospensione della frequenza del bambino in difficoltà sia nel caso in cui gli venga affidata una sezione; qualora l’iscrizione del bambino in difficoltà venga ritirata dalla scuola il rapporto di lavoro dell’insegnante assunta come supplementare - con o senza titolo di specializzazione - viene a cessare. 51 ALLEGATO 1 TITOLI DI CULTURA (la documentazione attestante il possesso dei Titoli deve essere presentata con la domanda di assunzione in originale o in fotocopia) 1. Laurea in Scienza della Formazione Primaria, indirizzo insegnanti scuola materna o Laurea equipollente punti 20,00 2. Laurea in Pedagogia o in Psicologia, o Scienza della Formazione Primaria, indirizzo scuola primaria o in Scienza dell’educazione o Laurea equipollente (quinquennali) (si valuta un solo titolo) punti 15,00 3. Laurea in Pedagogia o in Psicologia, o Scienza della Formazione Primaria, indirizzo scuola primaria o Scienza dell’educazione o Laurea equipollente (triennali) (si valuta un solo titolo) punti 8,00 4. Altri Diplomi di Laurea quinquennali o del vecchio ordinamento (si valuta un solo titolo) punti 8,00 5. Altri Diplomi di Laurea triennali (comprensiva Laurea di Conservatorio) (si valuta un solo titolo) punti 6,00 6. Altro Diploma di Scuola Media Superiore (si valuta un solo titolo) punti 1,50; 7. Altro Diploma di Scuola Magistrale o Istituto Magistrale o Liceo Psico Socio Pedagogico o Titolo equipollente (si valuta un solo titolo) punti 2,00; 8. Titoli e Attestati post Diploma da 1,00 a 4,50 punti e Specializzazioni universitarie conseguite a perfezionamento dei Corsi di Laurea per Titoli conseguiti in corsi di durata: - fino ad un anno (oppure fino a 800 ore di Corso) punti 1,00 - fino a due anni (oppure fino a 1600 ore di Corso) punti 2,00 - fino a tre anni (oppure fino a 2400 ore di Corso) punti 3,50 - oltre i tre anni (oppure oltre le 2400 ore di Corso) punti 4,50 (fino ad un massimo di 4,50 punti) 9. Diploma conseguito per esami nei Corsi di perfezionamento svolti dal Centro Didattico Nazionale per la scuola materna e dagli altri Centri 52 didattici nazionali, ai sensi dell’ art. 9 del D.M. 4.6.1955 e dall’articolo UNICO del D.M. 31.7.1962; (si valutano al massimo, due diplomi, purché conseguiti al termine di corsi tenuti su argomenti diversi) punti 1,00; 10. Diploma o Certificato conseguito per esami nei corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento organizzati o autorizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione per insegnanti di scuola materna ed elementare - per ogni diploma o certificato punti 0,50 - per un massimo di punti 2,00 11. Idoneità conseguita in Concorsi statali ordinari per l’accesso al ruolo degli insegnanti di scuola materna punti 8; 12. Idoneità conseguita in Concorsi statali riservati per l’accesso al ruolo degli insegnanti della scuola materna punti 4,00 13. Secondo Titolo di idoneità conseguito in concorsi pubblici statali per l’accesso al ruolo di insegnante di scuola materna; titolo di idoneità conseguito nei concorsi pubblici indetti da Regioni, da Comuni o da altri Enti pubblici per l’accesso al ruolo di insegnante di scuola materna; seconda TItolo di idoneità conseguito nei concorsi indetti dalla PAT. per insegnanti di scuola dell’infanzia; Titolo di idoneità conseguito nei concorsi ordinari statali per l’accesso al ruolo di insegnanti di scuola primaria (in caso di più titoli concorrenti, si valuta quello più vantaggioso per il richiedente; tenendo conto di quanto previsto al Par. IV del presente Accordo) punti 3,00 14. Titolo di Specializzazione conseguito ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 31 ottobre 1975 n. 970 e agli articoli 13, 14 e 15 della Legge 6 dicembre 1971 n. 1074 o titoli considerati equivalenti dalla normativa vigente punti 6,00 15. Conseguimento dell’Attestato B1 per l’insegnamento della lingua straniera punti 6,00 16. Titolo di frequenza del Corso di Formazione linguistica organizzato dalla Federazione Provinciale Scuole Materne o corsi con le medesime caratteristiche organizzati da soggetti accreditati punti 1,00 53 Accordo per il personale delle Scuole equiparate dell’Infanzia associate alla Federazione provinciale Scuole materne relativo alla detassazione anno 2011 Fra le Organizzazioni Sindacali F.L.C. CGIL, CISL - Scuola, UIL - Coordinamento Scuola Infanzia e la Federazione Provinciale Scuole Materne (FPSM) è intervenuto in data 11 GENNAIO 2011 il seguente Accordo. F LC. CGIL - Sig.ra Gloria Bertoldi CISL - Scuola - Sig.ra Stefania Galli UIL Coordinamento Scuola Infanzia - Sig.ra Maria Pia Trenti Federazione Provinciale Scuole Mateme - Sig. Paolo Malfer - Sig. Giannino Zanfisi - Sig. Bruno Bertol - Sig. Giovanni Nicolussi PREMESSO CHE: - in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 47, della L. 220/2010 – che ha dato attuazione all’art. 53, comma 1 del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30/07/2010 n. 122 – in tema di “Imposta Sostitutiva del 10%” sulle componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, per il periodo d’imposta 2011; - dopo ampia ed approfondita analisi in merito all’organizzazione delle scuole dell’infanzia nel loro complesso SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente accordo; 2) L’applicazione dei seguenti istituti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo, dà luogo ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa: • fondi per la produttività (c.d. “quota presenze” e “quota progetti”); • lavoro straordinario; • lavoro supplementare; • indennità per il confezionamento dei pasti; • indennità cuochi; • indennità per sonno/trasporto. 3) Le parti convengono altresì che l’applicazione della presente intesa decorre dal 11/01/2011 al 31/12/2011 e comunque di anno in anno se la legge lo prevederà a tale titolo. 55 Scuole provinciali MODALITÀ SUPPLENZE E ASSUNZIONI RUOLO - Disposizioni assunzioni a tempo determinato biennio 2011/12- 2012/13 - Disposizioni assunzioni tempo indeterminato Anno scolastico 2011/12 57 DISPOSIZIONI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE INSEGNANTE NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER IL BIENNIO SCOLASTICO 2011/2012 – 2012/2013 1. DISPOSIZIONI GENERALI Ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 ottobre 1998, n.26-98/Leg., concernente “Disposizioni in materia di accesso all’impiego presso la Provincia Autonoma di Trento relative al personale insegnante della formazione professionale e delle scuole dell’infanzia e al personale non docente delle scuole e istituti di istruzione elementare e secondaria”, spetta al coordinatore pedagogico provvedere all’assunzione a tempo determinato di personale insegnante per la copertura di posti provvisoriamente vacanti o, verificata la situazione organizzativa della scuola e accertata la necessità di sostituzione, per assenza temporanea del titolare. Ai sensi dell’articolo 49 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 “Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino” e della successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 1281 del 15 giugno 2007 concernente “Attuazione dell’articolo 49, comma 2, lettera b), della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5: “Definizione delle modalità organizzative per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale docente e non docente del “Sorastant de la scola ladina”, tale funzione spetta al dirigente dell’Istituto Comprensivo Ladino di Fassa, “Sorastant de la scola ladines”, di seguito denominato Sorastant al quale sono affidati i compiti di coordinamento pedagogico delle scuole dell’infanzia provinciali della Valle di Fassa e le altre funzioni già attribuite ai coordinatori pedagogici dall’articolo 24 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13. Ai sensi del citato art. 49, comma 2, lettera a), per l’attività di coordinamento pedagogico il Sorastant può avvalersi della collaborazione di un docente della scuola ladina in possesso dei titoli richiesti dalla normativa provinciale per la copertura del posto di coordinatore pedagogico, o stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile, con persone in possesso degli stessi titoli. 58 I coordinatori pedagogici ed il Sorastant, provvedono all’assunzione a tempo determinato di personale insegnante seguendo l’ordine di graduatoria del circolo o delle scuole ladine, fatti salvi gli eventuali diritti di precedenza e tenuto altresì presente che non possono essere assunti insegnanti che hanno compiuto i 65 anni di età con il raggiungimento dell’anzianità minima contributiva. Gli aspiranti che non hanno raggiunto l’anzianità minima contributiva, possono essere assunti a condizione che detta anzianità minima contributiva sia raggiunta entro e non oltre il compimento del 70° anno di età. L’assunzione è subordinata alla tempestiva presentazione, da parte degli interessati, della propria posizione contributiva (estratto contributivo) rilasciato dall’ente previdenziale titolare della posizione assicurativa. Nelle scuole dell’infanzia a sezione ridotta o con due o più sezioni non è possibile sostituire gli insegnanti per i primi due giorni di assenza. A tale divieto è possibile derogare motivatamente se dalla relativa applicazione risultasse compromessa l’organizzazione funzionale - didattica delle singole scuole. È inoltre possibile derogare al divieto nel caso di assenza di insegnanti assunti esclusivamente per fronteggiare il prolungamento di orario e nel caso di assenza d’insegnanti supplementari. È altresì possibile derogare al divieto nel caso di assenza di insegnanti addetti all’attività normale nelle scuole a due sezioni con numero di frequentanti superiore a 33, o nelle scuole a tre sezioni con numero di frequentanti superiore a 66; nelle scuole con quattro o più sezioni opera, in via generale, il divieto, salvo eccezioni relative ai singoli casi concreti (es. alta frequenza di alunni). Nelle scuole ad una sezione non vige il suddetto divieto. Alla sostituzione di personale assente si procede dopo la verifica del numero di bambini frequentanti e della possibilità di riorganizzare il servizio scolastico. Nel periodo di assenza del bambino con difficoltà di cui all’articolo 8 della legge provinciale 21 marzo 1977, n.13, gli insegnanti supplementari a tempo determinato sono utilizzati nella scuola medesima o in altra scuola del Circolo o, se inseriti nella graduatoria delle scuole ladine, nelle altre scuole site in comuni ladini della Valle di Fassa, da raggiungere nel più breve tempo possibile, anche per altre supplenze, purché contenute nel periodo di assenza del bambino medesimo. Il tempo viaggio concorre alla formazione dell’orario di servizio. 59 2. PRECEDENZE E PRIORITÀ 2.1 - Precedenze Ai sensi dell’articolo 4 del D.P.G.P. 14 ottobre 1998, n. 26-98/Leg., gli insegnanti risultati idonei in un concorso pubblico per l’accesso al ruolo degli insegnanti delle scuole dell’infanzia della Provincia di Trento godono di precedenza assoluta nelle assunzioni a tempo determinato. La precedenza assoluta opera a favore degli insegnanti inclusi in graduatoria anche se l’idoneità è conseguita nel corso del biennio di vigenza della graduatoria. Nelle assunzioni a tempo determinato godono di precedenza in subordine ai suddetti insegnanti, quelli che sono risultati idonei nel concorso riservato per titoli ed esame-colloquio indetto ai sensi dell’articolo 16 della legge provinciale 15 marzo 2005, n. 5 per assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante delle scuole dell’infanzia della Provincia autonoma di Trento. Gli insegnanti che vogliono essere assegnati con precedenza assoluta in scuole site nei comuni ladini, mòcheni o cimbro di cui all’art. 3 della legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6 come previsto dall’articolo 21 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13, devono farne specifico richiamo in domanda, autodichiarando il possesso dell’attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina, mòchena o cimbra rilasciato dalle competenti commissioni di cui al comma 4 del suddetto articolo 21, o allegando la relativa documentazione. Nelle assunzioni a tempo determinato in tali scuole è assicurata la precedenza assoluta al personale insegnante anche se il relativo requisito di conoscenza della lingua e della cultura è conseguito dopo l’approvazione delle graduatorie, purché entro il periodo di validità delle stesse, a condizione che gli interessati ne facciano richiesta con relativa documentazione da presentare al relativo circolo di coordinamento entro e non oltre il 1° settembre. I candidati che vogliono essere assegnati con precedenza assoluta a norma dell’articolo 3 della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 27 (Norme in materia di insegnanti supplementari della scuola dell’infanzia), in scuole in cui risultino iscritti bambini per i quali sono adottati gli interventi previsti dall’articolo 8 della legge provinciale 13/1977 devono farne specifico richiamo in domanda, autodichiarando, ovvero provvedendo ad allegare la pertinente documentazione comprovante il possesso dell’attestato di spe- 60 cializzazione per l’insegnamento rilasciato ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R. 31 ottobre1975, n. 970, degli articoli 13, 14 e 15 della legge 6 dicembre 1971 n. 1074, dell’articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell’articolo 2 della legge 4 giugno 2004, n. 143. In applicazione di quanto previsto dall’articolo 4 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 27, per assicurare la continuità educativa, gli insegnanti supplementari da assumere a tempo determinato su posto vacante hanno, a parità di titoli, diritto di precedenza nell’assunzione per la stessa scuola nella quale è inserito il bambino effettivamente seguito nel corso dell’anno scolastico precedente per un periodo consecutivo comprendente almeno gli ultimi 145 giorni dell’anno scolastico di riferimento. Tale precedenza opera solo con riguardo all’orario di insegnamento supplementare sul soggetto con difficoltà. 2.2 - Priorità Ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8, l’attestazione dello stato di handicap comporta il riconoscimento dei benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, successivamente modificata dall’articolo 24 della legge 4 novembre 2010, n. 183. L’articolo 21 della legge n. 104 del 1992 prevede per gli insegnanti portatori di handicap con un grado di invalidità superiore ai due terzi e con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili. L’articolo 33 prevede priorità di scelta riguardo agli insegnanti (genitori, affidatari o familiari) che assistono con continuità un parente o un affine entro il secondo grado handicappato, ovvero loro stessi handicappati in situazione di gravità. Gli insegnanti che intendono usufruire di quanto disposto dagli articoli 21 e 33 della legge 104/1992 presentano ai circoli di coordinamento, entro il 1° agosto o all’atto dell’assunzione idonea documentazione, circa i benefici spettanti secondo quanto risulta dal verbale rilasciato dall’apposita commissione medica di cui all’articolo 4 della medesima legge, qualora non già prodotta in sede di presentazione della domanda per l’inclusione nelle graduatorie delle scuole dell’infanzia provinciali. Qualora tale documentazione sia presentata in corso d’anno, la priorità nella scelta della sede, secondo quanto previsto dalle disposizioni sopra citate, 61 potrà essere fatta valere, a far data dal giorno successivo alla presentazione della citata documentazione al circolo di coordinamento, per le disponibilità successive a tale data. 3. PROCEDURA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO Le assunzioni a tempo determinato di personale insegnante nelle scuole dell’infanzia provinciali, si possono suddividere in relazione al tempo in cui vengono effettuate, in assunzioni di inizio anno scolastico e assunzioni in corso d’anno scolastico. 3.1 - Assunzioni di inizio anno scolastico Le assunzioni d’inizio anno scolastico hanno luogo in un’unica sessione nell’arco temporale che va dal 20 al 31 agosto. Della convocazione è data notizia agli insegnanti tramite avviso pubblicato sul portale www.vivoscuola.it e all’albo dei rispettivi Circoli di coordinamento. I candidati all’assunzione che abbiano già sottoscritto presso le scuole dell’infanzia equiparate uno o più contratti individuali di lavoro fino al termine delle attività didattiche non inferiori alle 25 ore, anche derivanti da cumulo di fabbisogni, non saranno interpellati, anche se già previamente convocati, per i posti disponibili presso la scuola dell’infanzia provinciale per l’intero anno scolastico. A tale fine è considerato incarico fino al termine delle attività didattiche anche il contratto conferito nelle scuole a calendario speciale (turistico) che preveda – attraverso espressa clausola apposta nel contratto individuale di lavoro – il diritto alla conferma per il periodo successivo alla sospensione dell’attività didattica nell’ambito dell’anno scolastico di riferimento. La stessa regola si applica anche ai contratti aventi le medesime caratteristiche, conferiti in corso d’anno. Analogo effetto di non richiamabilità per l’intero anno scolastico per incarico diverso nel sistema delle scuole dell’infanzia della provincia di Trento è 62 prodotto dall’accettazione di incarico di insegnante supplementare collegato a diritto di continuità rispetto al precedente anno scolastico, sia che l’accettazione riguardi l’insegnante con precedenza per continuità sia che l’accettazione riguardi diverso insegnante convocato prima dell’insegnante con continuità per maggiori titoli in graduatoria. In quest’ultimo caso, nei confronti dell’insegnante che non accetti l’incarico, anche se unico disponibile, non sarà applicato alcun effetto penalizzante sulla posizione in graduatoria e sul diritto di chiamata per altro incarico. Il Coordinatore pedagogico o il Sorastant, provvedono alle assunzioni a tempo determinato per la copertura di tutti i posti, anche tra loro convenientemente cumulati, noti alla data della convocazione come disponibili dal 1° settembre nelle scuole a calendario ordinario e dal 1° ottobre nelle scuole a calendario speciale (turistico). A tal fine prima dell’avvio delle convocazioni nel sistema delle scuole dell’infanzia, i coordinatori pedagogici per i rispettivi circoli ed il Sorastant predispongono l’elenco dei posti disponibili con la relativa consistenza oraria, e la durata della nomina, provvedendo altresì ad effettuare, ove possibile, gli accorpamenti orari. Tali elenchi sono pubblicati all’albo del Circolo di coordinamento e sul portale vivoscuola . All’insegnante che accetta un incarico annuale per tutto il periodo di apertura del servizio scolastico nella scuola a calendario speciale (turistico), con decorrenza degli effetti del contratto d’assunzione dal giorno di inizio dell’attività scolastica in quella scuola, non sono offerti fino a tale data, altri incarichi d’insegnamento. Gli insegnanti convocati, qualora non intervengano personalmente, possono farsi rappresentare da persona di propria fiducia, dal Coordinatore pedagogico o dal Sorastant. La persona delegata alla scelta della sede, all’accettazione o alla rinuncia dell’incarico offerto deve essere munita di apposita delega (delega speciale) unitamente a copia di un documento di identità dell’insegnante rappresentato e ad un proprio documento di riconoscimento, tutti in corso di validità. L’insegnante ha l’obbligo di assumere servizio, in caso di accettazione dell’incarico offerto, nel giorno e all’ora indicata dal coordinatore pedagogico o, relativamente agli incarichi nelle scuole ladine, dal Sorastant. Gli insegnanti che, contestualmente alla proposta, rifiutano l’incarico offerto su posti disponibili sono mantenuti in graduatoria e interpellati in corso d’anno. 63 Le assunzioni relative ai posti conferiti, hanno la decorrenza giuridica ed economica specificata in contratto. 3.2 - Assunzioni nel corso dell’anno scolastico 3.2.1 - Criteri per l’individuazione dell’insegnante da assumere a tempo determinato Le assunzioni nel corso dell’anno scolastico sono effettuate secondo i seguenti criteri. Nei casi in cui si deve procedere a più assunzioni aventi la stessa decorrenza, il Coordinatore pedagogico o il Sorastant, sempre nel rispetto della graduatoria, delle precedenze e nei limiti connessi allo svolgimento di un servizio scolastico adeguato alle necessità, consente agli insegnanti con migliore posizione in graduatoria, e fatti salvi i diritti di cui agli articoli 21 e 33 della legge 104/1992, la scelta della sede di maggior gradimento tra quelle disponibili nello stesso giorno. Anche al fine di permettere tale scelta, gli insegnanti assenti sono tenuti a comunicare la propria assenza alla struttura organizzativa/amministrativa cui afferisce la scuola di assegnazione (Circolo di coordinamento o Istituto comprensivo Ladino di Fassa), con la massima tempestività e comunque non oltre le ore 8.30 del giorno in cui inizia l’assenza, salvo oggettive, gravi e documentate impossibilità di rispettare detto termine, qualunque sia il proprio orario di servizio giornaliero, compreso quello a copertura del tempo prolungato. L’osservanza di tale disposizione rientra tra gli obblighi contrattuali del personale insegnante. Il Coordinatore pedagogico o il Sorastant procedono alle assunzioni, a partire dalle ore 8.30, nel rispetto della scelta delle sedi disponibili in quel momento e per le quali ritengono necessario e possibile provvedere all’assunzione senza ulteriori accertamenti della situazione scolastica. Gli aspiranti all’assunzione dovranno pertanto essere telefonicamente reperibili al numero telefonico indicato nella domanda, nella fascia oraria compresa tra le ore 8.30 e le ore 10.30. Qualora non sia stato possibile reperire l’aspirante avente diritto all’assunzione, sarà contattato per l’offerta del posto l’insegnante che segue in graduatoria. L’insegnante che non si rende rintracciabile telefonicamente per cinque volte consecutive in giornate diverse nella suddetta fascia oraria, è depennato dalla graduatoria per 64 l’intero anno scolastico. Nei casi in cui deve essere conferito un incarico la cui durata conosciuta al momento del conferimento è superiore a trenta giorni e non si riesce a contattare telefonicamente nella fascia oraria di reperibilità (dalle ore 8.30 alle ore 10.30) l’insegnante avente diritto per posizione di graduatoria, si provvede ad inviare allo stesso un avviso telegrafico con il quale gli viene offerta l’assunzione per la sede disponibile o, in caso di più sedi, per quella che, a giudizio del soggetto conferente, è ritenuta più favorevole . L’avviso telegrafico deve indicare il termine concesso (giorno ed ora) per assumere servizio, nonché l’avvertimento che la mancata accettazione, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dal diritto all’assunzione e il depennamento dalla graduatoria per l’intero anno scolastico. Se l’aspirante all’assunzione è residente/domiciliato in un comune che dista più di 300 chilometri dalla sede della struttura amministrativa alla quale fa riferimento la graduatoria in cui è stato richiesto l’inserimento (Circolo di coordinamento o Istituto comprensivo Ladino di Fassa), il medesimo non sarà interpellato per i contratti di durata conosciuta al momento del conferimento inferiore a trenta giorni. In via del tutto eccezionale, qualora se ne presenti la necessità per garantire la regolarità del servizio, è consentito far ricorso ad assunzioni a tempo determinato anche oltre l’orario stabilito per la fascia oraria di reperibilità (dalle ore 8.30 alle ore 10.30), senza reinterpellare gli insegnanti precedentemente interpellati. L’incarico di durata inferiore ai trenta giorni è assegnato al primo insegnante reperibile. L’incarico di durata uguale o superiore a trenta giorni, è assegnato, per una giornata, al primo insegnante reperibile, e riassegnato il giorno successivo seguendo l’ordine di graduatoria. In questo caso, fino all’assunzione in servizio dell’avente diritto, è confermato il primo insegnante che ha assunto servizio. La mancata reperibilità, al di fuori della fascia prevista, non è conteggiata nel numero delle chiamate. 3.2.2 - Modalità di interpello L’interpello del personale avviene secondo le seguenti modalità: a) se l’insegnante avente diritto, interpellato telefonicamente, 65 accetta l’assunzione, lo stesso è invitato contestualmente a presentarsi in servizio nel giorno e ora indicati. Nel caso di notevole distanza del domicilio eletto dalla sede scolastica offerta, all’insegnante che accetta l’assunzione può essere concesso il tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede, che non potrà comunque superare le 24 ore dal giorno e dall’ora indicati per assumere servizio; b) se l’insegnante, interpellato telefonicamente, non accetta l’assunzione, fatte salve le ipotesi di mantenimento in graduatoria di cui al successivo punto 7, allo stesso è comunicata la decadenza dal diritto all’assunzione e il suo depennamento dalla graduatoria. Del relativo provvedimento è data comunicazione all’interessato; c) delle proposte di assunzione a tempo determinato effettuate a mezzo telefono, sono registrate la data e l’ora della comunicazione, la persona che ha dato risposta, l’eventuale accettazione o mancata accettazione, nonché, per questa ultima ipotesi, la motivazione del rifiuto. Analogamente è registrata la mancata risposta, con l’indicazione del giorno, dell’ora e della persona che ha effettuato la telefonata; d) la nomina dell’insegnante interpellato telefonicamente, che in base alle vigenti norme di legge non può assumere servizio (es. assenza obbligatoria dal lavoro per maternità e puerperio) è disciplinata dalla vigente normativa contrattuale; e) nel caso in cui l’assunzione abbia decorrenza immediata e all’insegnante sia stato concesso di poter assumere servizio il giorno successivo (notevole distanza del domicilio dalla sede scolastica), ovvero nel caso in cui si debba conferire un incarico di durata superiore ai trenta giorni per il quale non sia stato possibile contattare telefonicamente l’avente diritto, per cui si è provveduto ad inviare avviso telegrafico, si procede, nelle more della procedura di assunzione dell’avente diritto, ad assumere provvisoriamente il primo insegnante reperibile in ordine di graduatoria, il quale non può esimersi dall’accettare l’assunzione. Allo stesso è data informazione che l’assunzione è effettuata in deroga all’ordine di graduatoria e che, pertanto, la stessa cessa qualora assuma servizio l’insegnante già interpellato, ovvero altro successivo insegnante avente diritto per ordine di graduatoria. 66 4. DURATA DELL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO Il coordinatore pedagogico o il Sorastant, procedono alle assunzioni a tempo determinato, secondo le seguenti indicazioni: a) l’assunzione a tempo determinato è effettuata per il periodo strettamente richiesto dall’attività didattica e comunque per non meno di un’ora e mezza giornaliera, provvedendo, compatibilmente alle esigenze organizzative del servizio, a conferire con contratti distinti ad un unico insegnante più incarichi ad orario ridotto fino al massimo dell’orario settimanale intero di venticinque ore. Il cumulo di più incarichi ad un unico insegnante può riguardare incarichi nella medesima scuola oppure incarichi in scuole diverse. Fino alla concorrenza del limite massimo dell’orario intero è altresì possibile, per far fronte a temporanee e documentate necessità, provvedere all’integrazione della prestazione lavorativa stabilita in contratto, anche per una quantità oraria inferiore ad un’ora e mezza giornaliera. L’eventuale cumulo o integrazione non deve risultare di pregiudizio ad un’adeguata organizzazione del servizio scolastico. La scelta dell’insegnante cui affidare il cumulo di incarichi o l’integrazione dell’orario avviene, se compatibile con l’organizzazione scolastica, nel rispetto della graduatoria; b) per garantire la continuità didattica, nel caso di più periodi di assenza di un insegnante succedutisi senza soluzione di continuità, l’assunzione è prorogata o assegnata all’insegnante sostituto fino al rientro in servizio dell’insegnante assente, fatto salvo il caso in cui sia possibile ricorrere ad un insegnante supplementare disponibile nella scuola o in altra scuola del circolo per temporanea assenza del bambino. Qualora più insegnanti abbiano successivamente provveduto alla sostituzione dell’insegnante inizialmente assente, l’assunzione è prorogata all’insegnante che risulta avere la maggior presenza in effettivo servizio. In ipotesi di più insegnanti con uguale presenza in effettivo servizio, la prosecuzione del contratto di assunzione opera a favore dell’insegnante, tra questi, ultimo assunto su quel posto. Ai soli fini della proroga del contratto si considera in effettivo servizio anche l’insegnante che in base alle vigenti norme di legge non può assumere servizio. La proroga del contratto di assunzione, oltreché nelle ipotesi di prosecuzione dell’assenza dell’insegnante, è possibile in tutti i casi di ininter- 67 rotta disponibilità, anche per cause diverse dall’assenza, del medesimo posto. La proroga del contratto all’insegnante assunto in qualità di insegnante supplementare può essere effettuata anche qualora risulti temporaneamente assente il bambino con difficoltà purché l’assenza del bambino non sia superiore o uguale al periodo di proroga. La mancata accettazione della proroga equivale a rinuncia senza giustificato motivo, per la quale è previsto il depennamento dalla graduatoria per l’intero anno scolastico. c) si procede a conferma, anziché a proroga, allorché, all’interno del periodo di assenza, l’insegnante titolare risulta giuridicamente in servizio (e, pertanto non sostituibile con supplenza) in giornate nelle quali il servizio di scuola dell’infanzia non è erogato secondo il calendario annuale di funzionamento della scuola (ad esempio, allorché ad un periodo di assenza per malattia concludentesi di venerdì ne segue un altro a partire dal lunedì successivo determinato da altra causa, quale un congedo parentale e l’insegnante titolare risulta giuridicamente in attività di servizio nelle giornate intermedie di sabato e domenica di non funzionamento dell’attività didattica). Qualora tra le assenze dell’insegnante, o comunque nella disponibilità del posto, vi sia soluzione di continuità in coincidenza con i periodi di sospensione dell’attività didattica, l’assunzione va confermata all’insegnante precedentemente assunto, secondo i criteri e le modalità già previsti per la proroga. L’accettazione della conferma non è obbligatoria qualora l’insegnante scelga una diversa e contestuale proposta di assunzione. Per “periodi di sospensione dell’attività didattica” si intendono i periodi di sospensione della scuola per le vacanze natalizie e pasquali, quelli deliberati dal comitato di gestione su calendario stabilito dalla Giunta provinciale che determinano una interruzione del servizio superiore a tre giorni, nonché il mese di giugno per le scuole a calendario turistico. Non sono invece considerate sospensioni dell’attività didattica le giornate di sabato e domenica, la festa del Santo Patrono, il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre e l’8 dicembre. In caso di proroga o di conferma delle precedenti assunzioni a tempo determinato, non si applica il divieto di sostituire per i primi due giorni di assenza; 68 d) non si procede alle assunzioni di personale a tempo determinato per l’ora in cui l’insegnante si assenta per allattamento. Limitatamente ai casi in cui nella medesima scuola si verifichino assenze per allattamento di almeno due ore, si può provvedere all’assunzione di personale a tempo determinato per la copertura della relativa assenza. All’incaricato assunto per la sostituzione dell’insegnante assente per allattamento sono assegnate le rimanenti ore in caso di assenza della titolare per l’intero orario di servizio. È possibile derogare al divieto di cui sopra nei casi in cui l’assenza riguardi insegnanti assunti con orario ridotto per il servizio di orario prolungato, nonché insegnanti supplementari assegnati alle scuole per la presenza di bambini con difficoltà, qualora la loro assenza comporti grave compromissione dell’attività didattica. La sostituzione deve avvenire per il tempo strettamente necessario e non può, di norma, dare origine a nuove assunzioni qualora sussista la possibilità di integrare la prestazione lavorativa del personale insegnante già in servizio nella scuola. 5. PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE IN CASO DI ASSUNZIONE Entro quindici giorni dalla data dell’assunzione a tempo determinato, l’insegnante deve presentare, a propria scelta, o l’autocertificazione in carta semplice o la documentazione, in carta semplice, in originale o in copia autenticata, relativamente al possesso dei seguenti requisiti: - cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea; - godimento dei diritti politici; - posizione in ordine agli obblighi di leva; - assenza da condanne penali interdicenti la nomina. Nel caso in cui il termine scade di sabato o in un giorno festivo, il termine stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo. La documentazione deve essere presentata in occasione del primo contratto di assunzione ed ha validità per il biennio di vigenza della graduatoria. 69 La mancata presentazione della documentazione richiesta, nei termini e con le modalità prescritte, comporta il depennamento dalla graduatoria e la mancata stipulazione del contratto di assunzione, ovvero, per i rapporti già instaurati, l’immediata risoluzione del medesimo. La Provincia procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora emerga la non veridicità del contenuto di tali dichiarazioni, l’insegnante, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, è sospeso dall’eventuale rapporto di lavoro in essere e dall’eventuale chiamata di assunzione; in caso di conclusione del procedimento disciplinare in senso a lui sfavorevole, l’insegnante è depennato dalla graduatoria e l’eventuale rapporto in essere è risolto. 6. DEPENNAMENTO DALLA GRADUATORIA Sono depennati dalla graduatoria per l’intero anno scolastico, e non possono quindi essere assunti per il medesimo periodo, gli insegnanti che: a) presentano domanda di cancellazione dalla graduatoria; b) non accettano l’offerta di assunzione a tempo determinato, ancorché relativa a cumulo di incarichi nella stessa scuola, o la prosecuzione per proroga di un precedente incarico, fatto salvo quanto previsto al punto 7; c) non si rendono rintracciabili telefonicamente, per cinque volte consecutive, in giornate diverse, nella fascia oraria compresa tra le ore 8.30 e le ore 10.30, durante la quale, secondo quanto disposto al punto 3.2.1, vige l’obbligo di reperibilità; d) fatto salvo quanto previsto al punto 7, hanno rinunciato all’assunzione dopo l’accettazione o, senza giustificato e comprovato motivo, non hanno assunto servizio alla data stabilita o hanno abbandonato il posto di lavoro; e) non hanno presentato la documentazione di cui al punto 5 entro il termine stabilito; f ) non presentano comunicazione scritta nel termine dei 3 giorni di eventuale altro contratto in essere come previsto al punto 7. 70 Sono definitivamente depennati dalla graduatoria, non potendo quindi essere assunti per tutta la vigenza della stessa, gli insegnanti che, a conclusione della relativa procedura di accertamento e fatte comunque salve le responsabilità di carattere penale, sono riconosciuti responsabili di aver reso dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà non rispondenti a verità; durante lo svolgimento della procedura di accertamento tali insegnanti sono sospesi per quanto riguarda l’eventuale chiamata. Dei provvedimenti di cui a questo punto è data comunicazione all’interessato. 7. MANTENIMENTO IN GRADUATORIA L’insegnante è mantenuto in graduatoria se, contestualmente alla chiamata, è in servizio, nella provincia di Trento, come insegnante presso altre scuole dell’infanzia o altre scuole a carattere statale o paritarie, di ogni ordine e grado, o come educatore presso nidi d’infanzia comunali, o come assistente educatore presso istituzioni scolastiche, o come assistente a indirizzo socioassistenziale presso il “Centro per l’Infanzia” della Provincia autonoma di Trento (ex I.P.A.I.). In tali casi è obbligo dell’insegnante comunicare per iscritto al Coordinatore pedagogico, o al Sorastant entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui gli è stata offerta l’assunzione, la durata dell’assunzione e l’amministrazione o l’istituzione presso cui presta servizio. Se nella comunicazione rilasciata dall’insegnante o nella certificazione del datore di lavoro non è indicata la data di conclusione del rapporto, l’insegnante non è più interpellato fino a nuova dichiarazione di disponibilità. L’iniziale comunicazione deve essere integrata da idonea certificazione, da produrre entro i successivi tre giorni, anche via fax unitamente ad un documento di identità, fatta salva la possibilità di produrre fin da subito idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In caso di mancata comunicazione scritta nel suddetto termine l’insegnante è cancellato dalla graduatoria per l’anno scolastico in corso, e non può più essere assunto per il medesimo periodo. In caso di presentazione di documenti non rispondenti a verità, l’insegnante incorre nella sanzione di cui al precedente paragrafo 6. Dei provvedimenti di cui a questo punto è data comunicazione all’interessato. 71 Inoltre, l’insegnante è mantenuto in graduatoria se la mancata accettazione dell’offerta di assunzione o la mancata assunzione del servizio è dovuta a: a) malattia debitamente documentata entro il giorno successivo mediante presentazione del certificato medico; b) gravi e comprovati motivi, validamente documentati, entro il giorno successivo; c) proroga dell’incarico già accettato presso una scuola equiparata, presso un asilo nido o altra scuola di qualsiasi ordine e grado, della quale l’insegnante al momento dell’accettazione del contratto di assunzione presso la scuola dell’infanzia provinciale non era a conoscenza, validamente documentata, entro il giorno successivo. Per garantire l’aggiornamento tempestivo della graduatoria in uso al circolo, la documentazione di cui alle lettere a), b) e c) potrà essere inoltrata anche tramite fax, unitamente ad un documento di riconoscimento. Gli insegnanti che hanno prestato servizio per almeno cinque mesi, anche non consecutivi, in scuole a calendario speciale (turistico), che non accettano l’assunzione in scuole a calendario ordinario nei mesi di giugno e settembre, sono mantenuti in graduatoria. Sono altresì mantenuti in graduatoria gli insegnanti che, avendo prestato servizio per almeno cinque mesi, anche non consecutivi, in scuole a calendario ordinario, non accettano l’assunzione in scuole a calendario speciale (turistico) nei mesi di luglio o agosto. Durante tali mesi, a tali insegnanti le eventuali proposte di assunzione sono effettuate solo con riguardo a periodi successivi al termine da loro indicato. 8. ASSUNZIONI FUORI GRADUATORIA Esaurita la graduatoria, il Coordinatore pedagogico o il Sorastant, provvederanno ad assumere altro personale, facendo riferimento alle domande di assunzione pervenute “fuori graduatoria”, a decorrere dal 1° luglio di ogni anno; i titoli d’accesso sono: il diploma di laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola infanzia oppure, purchè conseguiti entro l’a.s. 72 2001/2002, il diploma rilasciato da scuola magistrale, da istituto magistrale o liceo socio-psico-pedagogico o altri diplomi ad esso dichiarati corrispondenti o equipollenti e il titolo di abilitazione valido per l’insegnamento nella scuola materna statale. Le assunzioni sono disposte seguendo la priorità della data di protocollo delle domande di assunzione pervenute. In caso di domande protocollate nella stessa data le medesime saranno graduate in ordine decrescente rispetto alla votazione riportata sul titolo di accesso. In caso di parità di votazione prevale la domanda dell’insegnante più giovane. Le domande di assunzione fuori graduatoria possono essere redatte utilizzando il modello appositamente predisposto ed essere presentate anche a più Circoli di coordinamento pedagogico e all’Istituto comprensivo Ladino di Fassa. L’insegnante depennato dalla graduatoria di Circolo o dalle scuole ladine può presentare domanda di assunzione fuori graduatoria, salvo il caso in cui il depennamento sia avvenuto per dichiarazioni non rispondenti a verità oppure come conseguenza prevista all’art. 56, comma 11, del C.C.P.L. vigente (licenziamento per giusta causa o giustificato motivo). Agli insegnanti iscritti nelle graduatorie definitive vigenti è consentito presentare domanda “fuori graduatoria” ai Circoli a cui sono interessati. Con riferimento agli insegnanti iscritti nella graduatoria definitiva di circolo che si inseriscono in qualità di “fuori graduatoria” in altri circoli, si evidenzia che: 1. il rifiuto ad assumere servizio in qualità di insegnante “fuori graduatoria” non comporta nessuna conseguenza per quanto riguarda l’eventuale graduatoria di circolo in cui il fuori graduatoria risultasse inserito; 2. non è ammessa la sottoscrizione di un contratto di lavoro con un insegnante fuori graduatoria se ciò comporta per l’insegnante il recesso da altro contratto in corso; 3. l’integrazione oraria di contratti di lavoro a tempo parziale su incarichi ad orario ridotto relativi ad insegnanti fuori graduatoria può avvenire sono nel Circolo di coordinamento dove si ha in essere l’originario contratto. 73 9. ATTIVITÀ ED INCARICHI COMPATIBILI Ai sensi dell’articolo 47 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, il personale insegnante con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore ad un anno, indipendentemente dall’orario di lavoro, previa autorizzazione del Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione, può svolgere altra attività. Per la richiesta di autorizzazione deve essere utilizzato l’apposito modulo. Il medesimo personale insegnante può in ogni caso assumere, senza necessità di autorizzazione, altri incarichi di insegnamento presso enti pubblici o privati, purché la somma dei carichi orari di insegnamento non superi l’orario massimo settimanale di insegnamento previsto (25 ore settimanali). Con la Provincia di Trento l’insegnante può instaurare contemporaneamente altri rapporti di lavoro a tempo determinato presso le scuole primarie, nel limite delle 25 ore settimanali d’insegnamento, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1906 del 20 agosto 2010. 75 Allegato alla delibera della Giunta provinciale numero 1663 del 29 luglio 2011 DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ASSUNZIONI DEL PERSONALE INSEGNANTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PROVINCIALE E DEGLI ISTITUTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2011/2012. SEZIONE I : ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO 1. NORME ED ATTI DI RIFERIMENTO • contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia e del personale per la formazione professionale della Provincia autonoma di Trento di data 17 ottobre 2003, come integrato dagli Accordi di data 10 novembre 2004, 7 agosto 2007, 1 settembre 2008 e 29 luglio 2009; • combinato disposto dell’art. 63, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e dell’art. 58 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2; • deliberazione della Giunta provinciale n. 1896 del 30 luglio 2009 per quanto concerne il limite di dotazione complessiva del personale del comparto scuola assumibile con contratto di lavoro a tempo indeterminato; • legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm. e integrazioni (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); • legge 21 marzo 1977, n. 13: “Ordinamento della scuola dell’infanzia della Provincia autonoma di Trento; • legge provinciale 10 settembre 1993, n. 27 (Norme in materia di insegnanti supplementari delle scuole dell’infanzia); • legge provinciale 15 marzo 2005, n.5: “Disposizioni urgenti in materia di istruzione e formazione”; • D.P.G.P. 14 ottobre 1998, n. 26-98/Leg. concernente disposizioni in 76 materia di accesso all’impiego presso la Provincia autonoma di Trento relative al personale insegnante della formazione professionale e delle scuole dell’infanzia; • deliberazione della Giunta provinciale n. 1583 del 22 luglio 2011:”Direttive concernenti i parametri per la determinazione del fabbisogno del personale docente degli Istituti di formazione professionale alberghiero e dei servizi alla persona e legno per l’anno formativo 2011-12”; • deliberazione della Giunta provinciale n. 1281 del 15 giugno 2007 “At- tuazione dell’art. 49 comma 2 lett. b) della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 definizione delle modalità organizzative per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale docente e non docente del Sorastant de la scola ladina”, all. a). 2. RICOGNIZIONE E COPERTURA DEI POSTI DISPONIBILI 2.1 - Personale insegnante delle scuole dell’infanzia (cat. unica) Sono suscettibili di copertura a tempo indeterminato, per l’anno scolastico 2011/2012, i posti di sezione a 25 ore settimanali che risultano vacanti e disponibili in relazione al fabbisogno determinato dal programma annuale della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2011/2012, fermo restando il limite della dotazione complessiva di personale del comparto e delle singole figure professionali così come stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1896 del 30 luglio 2009. Saranno altresì suscettibili di copertura a tempo indeterminato i posti che si renderanno vacanti in corso d’anno entro il 30 aprile 2012, nel limite massimo di 5 assunzioni. A norma dell’art. 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 26-98/Leg. del 14 ottobre 1998, l’accesso al lavoro a tempo indeterminato del personale insegnante della scuola dell’infanzia provinciale ha luogo, per il 50% dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria concorsuale per titoli ed esame colloquio di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1650 del 18 agosto 2006, modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1922 del 25 luglio 2008 e, per il restante 50% dei posti disponibili, mediante scorrimento della 77 graduatoria del concorso per soli titoli di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1718 del 18 agosto 2006, rettificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1971 del 1° agosto 2008. Le graduatorie sono utilizzate attingendo, nell’ordine, alternativamente alla pertinente graduatoria del concorso per soli titoli e del concorso per titoli ed esame colloquio. L’eventuale posto costituente unità dispari è, nell’ordine, alternativamente attribuito alla pertinente graduatoria del concorso per soli titoli e del concorso per titoli ed esame colloquio. 2.2 - Personale insegnante degli Istituti di formazione professionale (cat. Laureato e non laureato) Sono suscettibili di copertura a tempo indeterminato, per l’anno formativo 2011/2012, i posti che risultano vacanti e disponibili in relazione al fabbisogno determinato in sede di organico definitivo, fermo restando il limite della dotazione complessiva di personale del comparto e delle singole figure professionali così come stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1896 del 30 luglio 2009. In attesa della definizione di un nuovo sistema di reclutamento del personale docente delle istituzioni formative provinciali, l’art. 2 comma 1 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 18 dispone che il 50% dei posti di insegnamento disponibili è coperto mediante lo scorrimento della graduatoria di merito del corso-concorso riservato per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di personale docente delle Istituzioni formative provinciali, indetto con deliberazione della Giunta provinciale n. 47 del 21 gennaio 2011. 3. MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE INSEGNANTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE Il Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione procede alle assunzioni secondo le seguenti modalità: 78 a) la convocazione nominativa avviene mediante comunicazione spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, inoltrata con congruo anticipo rispetto alla data fissata per la convocazione. Le convocazioni sono fatte in numero superiore al numero dei posti da conferire, in nessun caso costituiscono diritto all’assunzione; b) i contratti individuali saranno firmati, per la Provincia, dal Dirigente del Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione o da suo delegato; c) al fine della scelta della sede si procederà alla pubblicazione all’Albo del Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione e all’ Albo internet del numero dei posti e delle sedi disponibili, entro l’inizio delle operazioni di convocazione; d) l’assunzione ha decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio. Le aspiranti che non possono assumere servizio perché si trovano in periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro ai sensi del T.U. delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, hanno diritto alla corresponsione del trattamento economico a partire dalla data di assunzione; e) nel caso di assunzioni disposte in corso d’anno la sede di servizio è assegnata in via provvisoria fino alla successiva procedura di mobilità, salvaguardando la continuità didattica; f ) non acquisiscono il diritto al conferimento di incarichi a tempo indeterminato, e sono pertanto depennati definitivamente dalle relative graduatorie, gli aspiranti che: - sono assenti alle operazioni di scelta della sede, senza giustificato motivo; - non accettano l’assunzione o non sottoscrivono il contratto; - non assumono servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito; - dopo aver assunto servizio, lo abbandonano; g) spetta la priorità nella scelta della sede agli aspiranti rientranti per ordine di graduatoria nel contingente da assumere, beneficiari del diritto riconosciuto a norma degli articoli 21 (precedenza nell’assegnazione di sede) e 33 commi (diritto di scelta sulla sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere) e 6 (diritto di scelta della sede di lavoro più vicina al proprio domicilio) della legge n. 104/1992 e ss.mm. ed integrazioni; 79 h) in presenza di aspiranti beneficiari della disciplina riservata ai disabili, di cui alla legge 68/1999, inclusi nella rispettiva graduatoria ed entro i limiti della disponibilità delle quote di riserva, sono accantonati a loro favore i posti in numero corrispondente, e gli stessi sono chiamati a scegliere la sede secondo ordine di graduatoria; i) non possono essere assunti insegnanti che hanno compiuto i 65 anni di età con il raggiungimento dell’anzianità minima contributiva; gli aspiranti che non hanno raggiunto l’anzianità minima contributiva, possono essere assunti a condizione che detta anzianità minima contributiva sia raggiunta entro e non oltre il compimento del 70° anno di età; l’assunzione è subordinata alla tempestiva presentazione, da parte degli interessati, della propria posizione contributiva (estratto contributivo) rilasciato dall’ente previdenziale titolare della posizione assicurativa. SEZIONE II : ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO 1. NORME ED ATTI DI RIFERIMENTO • contratto collettivo provinciale di lavoro del personale ausiliario , tecnico e amministrativo (ATA) e assistente educatore delle scuole ed istituti di istruzione elementare e secondaria , del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia e del personale per la formazione professionale della Provincia autonoma di Trento - biennio 2005-2007 di data 17 ottobre 2003, come integrato dall’Accordo di data 10 novembre 2004, dall’Accordo di data 7 agosto 2007, e dall’Accordo di data 1 settembre 2008 e in particolare l’art. 27 come sostituito dall’art. 12 dell’Accordo di data 7 agosto 2007 e l’Accordo siglato il 29 luglio 2009; • D.P.G.P. 14 ottobre 1998, n. 26-98/Leg. concernente, tra l’altro, le di- sposizioni in materia di accesso all’impiego presso la Provincia autonoma di Trento relative al personale insegnante della formazione professionale e delle scuole dell’infanzia; 80 • deliberazione di approvazione delle disposizioni per le assunzioni a tempo determinato di personale insegnante nelle scuole dell’infanzia della Provincia autonoma di Trento per il biennio scolastico 2011/2013; • ldeterminazione del Dirigente del Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione di individuazione dei criteri relativi alle modalità di convocazione e svolgimento delle operazioni di assunzione a tempo determinato del personale insegnante degli Istituti di formazione professionale della Provincia autonoma di Trento per l’anno formativo 2011/2012. 2. COPERTURA DEI POSTI DISPONIBILI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLE ASSUNZIONI 2.1 - Personale insegnante della scuola dell’infanzia (cat. unica) Ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 14 ottobre 1998 n. 26-98/Leg., concernente “Disposizioni in materia di accesso all’impiego presso la Provincia autonoma di Trento relative al personale insegnante della formazione professionale e delle scuole dell’infanzia e al personale non docente delle sucole i istituti di istruzione elementare e secondaria”, spetta al Coordinatore pedagogico provvedere all’assunzione a tempo determinato di personale insegnante per la copertura di posti provvisoriamente vacanti o, verificata la situazione organizzativa della scuola ed accertata la necessità di sostituzione, per assenza temporanea del titolare. Per le scuole dell’infanzia provinciali site nei comuni Ladini, le assunzioni a tempo determinato spettano al Dirigente dell’Istituto comprensivo Ladino di Fassa (Sorastant de la scola ladines) al quale vengono affidati i compiti di coordinamento pedagogico delle scuole dell’infanzia provinciali della Valle di Fassa e le altre funzioni attribuite ai coordinatori pedagogici dall’art. 24 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13. Gli incarichi sono assegnati attingendo dalle graduatorie per incarichi a tempo determinato per il biennio 2011/2013 approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1538 del 18 luglio 2011, seguendo le indicazioni contenute nelle “Disposizioni per le assunzioni a tempo determinato del 81 personale insegnante della scuola dell’infanzia della Provincia autonoma di Trento per il biennio scolastico 2011/2013”. 2.2 - Personale insegnante della formazione professionale (cat. laureato e non laureato) Gli incarichi annuali sono conferiti a cura del Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione sulla base delle graduatorie per le assunzioni a tempo determinato per l’anno formativo 2011/2012 , sui posti di fabbisogno di diritto non coperti con personale a tempo indeterminato, nonché sui posti comunque disponibili per l’intero anno scolastico, e con l’opzione, ove possibile, di accorpamento di spezzoni orari anche su sedi diverse. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle operazioni di assunzione del personale insegnante degli Istituti di formazione professionale verranno definite con successiva determinazione del Dirigente del Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione. 82 Tabelle stipendiali (aggiornate con la vacanza contrattuale 2010 Personale non insegnante delle scuole equiparate e provinciali Operatore d’appoggio Stipendio Assegno annuo Elemento distinto retrib. L.I.S. € 11.345,00 € 13.246,00 € 2.002,00 € 2.431,00 € 260,00 € 6.755,34 Indennità personale non docente Cuoco € 6.844,31 € 477,00 Indennità HACCP € 336,00 Totale Retribuzione annua lorda € 20.839,34 € 22.857,31 Totale Retribuzione mensile lorda € 1.736,61 € 1.904,77 Personale insegnante delle scuole equiparate Stipendio € 15.464,00 Assegno annuo € 2.994,97 L.I.S. € 6.919,82 Totale Retribuzione annua lorda € 25.378,79 Totale Retribuzione mensile lorda € 2.114,90 Personale insegnante delle scuole provinciali Stipendio € 14.289,41 Assegno annuo € 2.764,59 L.I.S. € 6.387,53 Totale Retribuzione annua lorda € 23.441,53 Totale Retribuzione mensile lorda € 1.953,46 Fondo presenza annuo € 876,00 83 Guida al contratto di lavoro SCUOLA INFANZIA DEL TRENTINO - 2006/09 per i docenti ed i coordinatori pedagogici delle scuole provinciali - 2007/2010 per i docenti e i non docenti delle scuole dell’infanzia equiparate 85 Il rapporto di lavoro Questo manuale, che prende in esame i principali istituti contrattuali, si basa su due contratti distinti: uno pubblico per i dipendenti provinciali e uno privato per i dipendenti delle scuole dell’infanzia equiparate. La necessità di metterli nello stesso manuale discende dal fatto che molti docenti a tempo determinato hanno rapporti di lavoro con entrambi i sistemi. • Per i Coordinatori pedagogici questo manuale interessa solo per la parte pubblica,in quanto i coordinatori delle scuole dell’infanzia equiparata svolgono mansioni non solo pedagogiche ma anche amministrativo-gestionali, rientrando così in un altro tipo di contratto non gestito dalla FLC; • per i cuochi e gli ausiliari (operatori d’appoggio), invece, questo ma- nuale interessa solo la parte privata (equiparate); i cuochi e gli ausiliari della scuola dell’infanzia provinciale, essendo dipendenti comunali e non provinciali, hanno un altro contratto(quello delle autonomie locali) seguito e gestito dalla categoria della funzione pubblica della Cgil. Ogni voce sarà divisa in due parti, una per il personale provinciale, l’altra per il personale delle scuole equiparate. Questo manuale non ha la pretesa di essere esaustivo; prende in esame solo i principali istituti contrattuali rimandando ad una lettura del testo del contratto per una conoscenza completa; si sottolinea infine che il contratto delle provinciali è scaduto il 31 dicembre 2009 ma rimane tuttora in vigore fino a quando non sarà sottoscritto quello nuovo; il contratto delle equiparate è stato rinnovato a settembre 2009 e vale fino al 31.12.2010 e, come per quello delle provinciali, rimarrà in vigore fino alla sottoscrizione di quello nuovo. 86 1. CONTRATTO INDIVIDUALE Dipendenti della Provincia Il rapporto di lavoro del personale docente e coordinatore pedagogico delle scuole dell’infanzia provinciali, come per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, è regolato da norme contrattuali e dal codice civile. Il contratto individuale di lavoro, atto che vede la compartecipazione della parte datoriale e del lavoratore, costituisce uno degli istituti più vistosi della cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro e sostituisce l’atto di nomina che era un atto unilaterale dell’amministrazione. Tipologia di contratti individuali Il rapporto di lavoro può essere a tempo determinato e a tempo indeterminato. 1. Contratto di lavoro a tempo indeterminato. È quello che prima della riforma del rapporto di lavoro si chiamava immissione in ruolo. 2. Contratto individuale a tempo determinato. Si tratta di un rapporto di lavoro a termine; per i docenti tale contratto viene stipulato dal Coordinatore pedagogico e si possono distinguere due fasi: • supplenze di inizio anno, conferite su posti noti fino al momento della convocazione e disponibili dal 1° settembre (dal 1° ottobre per le scuole a calendario turistico); • supplenze conferite nel corso dell’anno sempre dal coordinatore pedagogico su posti resisi disponibili per assenza del titolare mediante scorrimento della graduatoria e interpello telefonico nella fascia oraria 8.30 – 10.30; per i coordinatori pedagogici; in caso di vacanza di posto o di assenza, l’amministrazione può conferire temporaneamente l’incarico di reggenza del circolo ad un coordinatore di altro circolo,per un periodo non superiore a quello dell’anno scolastico in corso all’atto dell’affidamento della reggenza stessa; per periodi superiori al mese il reggente è affiancato da un docente disponibile del circolo, individuato dal reggente o d’intesa tra reggente e titolare;l’affido a mansioni superiori al personale docente avverrà in base ad una graduatoria per titoli e colloquio sulla base di apposita graduatoria fra coloro che abbiano conseguito l’idoneità in precedenti concorsi o insegnanti in possesso di diploma di laurea 87 (pedagogia, psicologia,scienze della formazione primaria ecc.) e con almeno due anni di servizio.Per il periodo dell’affiancamento, l’insegnante è esonerato temporaneamente dall’insegnamento. Decorrenza La decorrenza è data dal giorno indicato per l’inizio effettivo del lavoro. Dallo stesso giorno decorre la retribuzione. Vincoli del contratto individuale Nel caso di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, l’amministrazione, all’atto della stipulazione del contratto, invita il destinatario a presentare, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, la documentazione prescritta e indicata nel bando di concorso o nelle delibere e/o determine relative alle assunzioni; qualora non sia possibile, per ragioni organizzative, applicare i predetti termini di presentazione della documentazione, il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei requisiti previsti per l’assunzione. Negli stessi termini l’interessato deve dichiarare di non avere altri rapporti di pubblico impiego o privato e di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità, previste dalla legge provinciale n.7 del 1997 e ss.mm. Risoluzione del rapporto di lavoro La mancata presentazione della documentazione prescritta o la mancata dichiarazione della situazione di incompatibilità comporta la non stipulazione del contratto ovvero, per i rapporti già instaurati, l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro. Comporta, altresì, l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione in servizio nel termine fissato, salvo i casi in cui, in relazione alle vigenti disposizioni di legge, sia impedita l’assunzione (astensione obbligatoria per maternità, ecc.). Incompatibilità I casi di incompatibilità sono stabiliti dalla legge. Il dipendente non può: - esercitare il commercio; - esercitare l’industria; - esercitare alcuna professione; - assumere impieghi; 88 - accettare cariche in società a fini di lucro. La legge provinciale stabilisce che tali incompatibilità vengano meno per dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato con contratto non superiore ad un anno. Contratto individuale Prima di sottoscrivere il contratto individuale, sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato, è importante leggere il contenuto, che deve contenere almeno i seguenti elementi: > l’identità delle parti; > la tipologia del rapporto di lavoro; > la data di inizio del rapporto di lavoro; > la data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo determinato; > la categoria e la figura professionale e la corrispondente posizione economica; > la durata del periodo di prova che è, per i docenti delle scuole dell’infanzia e i coordinatori pedagogici, di un anno scolastico con almeno 180 giorni di servizio effettivo per le assunzioni a tempo indeterminato, di 30 giorni per le assunzioni a tempo determinato superiore a 3 mesi da prestarsi una sola volta nell’anno scolastico per la stessa figura professionale. L’Amministrazione e il dipendente assunto a tempo indeterminato possono recedere senza preavviso in qualsiasi momento nella prima metà del periodo di prova, decorsa la metà del periodo di prova,nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento con preavviso di 10 giorni. L’Amministrazione e il dipendente assunto a tempo determinato possono recedere senza obbligo di preavviso in qualsiasi momento del periodo di prova; > la sede iniziale e la struttura di assegnazione; > le cause che costituiscono le condizioni di risoluzione del contratto e i termini di preavviso per il recesso e per la risoluzione del contratto; > la dichiarazione che il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi di lavoro; > l’orario di lavoro. Normativa di riferimento • Legge provinciale 7/1997 • Art.9 CCPL 2006-09 che modifica l’art. 22 CCPL 2002-05 89 • Art. 10 CCPL 2006-09 che modifca l’art. 23 CCPL 2002-05 • Art. 12 CCPL 2006-09 che modifca l’art. 27 CCPL 2002-05 • Art.9 bis Allegato D CCPL 2002-05 Dipendenti delle scuole equiparate Il rapporto di lavoro del personale docente e non docente delle scuole dell’infanzia equiparate, come per tutti i dipendenti di datori di lavoro privati, è regolato da norme contrattuali e dal codice civile. Il contratto individuale di lavoro, atto che vede la compartecipazione della parte datoriale e del lavoratore, costituisce l’atto fondamentale dell’instaurazione di un rapporto di lavoro e deve contenere le condizioni per lo svolgimento di tale rapporto. Tipologia di contratti individuali Il rapporto di lavoro può essere a tempo determinato e a tempo indeterminato. 1. Contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il contratto viene stipulato in forma scritta mediante una procedura che, per i docenti è stata regolata con un accordo che prevede il rispetto di una graduatoria salvaguardando i diritti di eventuali licenziati nei 36mesi precedenti per riduzione di personale e nel rispetto del diritto di precedenza per i lavoratori part-time in servizio. Per i non docenti non è prevista una procedura rigida per graduatoria, ma sono previsti il rispetto del diritto di precedenza per eventuale personale licenziato nei 36 mesi precedenti per riduzione di personale, per il personale part-time in servizio e per il personale in servizio in altra scuola equiparata. Il contratto collettivo di lavoro prevede, poi, che nella valutazione della domanda di assunzione, l’Ente gestore consideri alcuni criteri, quali le situazioni economichesociali della famiglia e l’anzianità di servizio maturata. 2. Contratto individuale a tempo determinato. Si tratta di un rapporto di lavoro delimitato: per i docenti tale contratto viene stipulato dall’Ente gestore in due fasi: • supplenze di inizio anno, conferite su posti noti fino al momento della convocazione e disponibili dal 1° settembre; • supplenze conferite nel corso dell’anno sempre dall’Ente gestore su posti resisi disponibili per assenza del titolare mediante scorrimento della graduatoria e interpello telefonico effettuato da un sistema 90 vocale informatizzato nella fascia oraria. - per le scuole della FPSM dalle 7.30 – 9.30 del mattino del giorno in cui l’insegnante deve assumere servizio e nella fascia oraria 19.00-20.30 della sera immediatamente precedente il giorno da cui deve decorrere l’assunzione; - per le scuole di Co.e.s.i. e Asif dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 19.30 alle 21.00 per il personale cuoco e operatore d’appoggio il contratto collettivo di lavoro prevede che nella valutazione delle domande l’Ente gestore consideri, accanto ad altri criteri quali la situazione economico-sociale della famiglia, anche l’anzianità di servizio maturata. • A partire dall’anno scolastico 2009/10 al supplente che completi tutto l’orario settimanale di servizio ha diritto ad un contratto di sette giorni (pagamento del sabato e della domenica); • a partire dall’anno scolastico 2010/11 i contratti di supplenza potranno essere fatti in proroga senza soluzione di continuità, senza quindi dover interrompere per dieci giorni; (questa importante novità è una vittoria della Flc Cgil che si è battuta per far applicare sul territorio provinciale un orientamento ministeriale,inserito in una circolare, che riconosce anche alle scuole paritarie il diritto-dovere di assicurare la continuità didattica prevedendo la possibilità di reiterare i contratti di supplenza in proroga). Decorrenza La decorrenza è data dal giorno indicato per l’inizio effettivo del lavoro. Dallo stesso giorno decorre la retribuzione, salvo i casi previsti esplicitamente nel contratto. Vincoli del contratto individuale Nel caso di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato di un docente, all’atto della stipulazione del contratto, l’interessato viene depennato dagli elenchi delle altre scuole dell’infanzia equiparate e, se assunto a tempo pieno, deve mettersi in regola con quanto previsto contrattualmente rispetto all’incompatibilità Nel caso di assunzione a tempo determinato di un docente in corso d’anno (per quelle di inizio anno la presa di servizio coincide con l’inizio dell’anno scolastico), l’interessato deve assumere servizio o nella stessa giornata o, in particolari circostanze, nel termine di 24 ore. Le assunzioni a tempo indeterminato del personale non docente vengono 91 effettuate all’inizio dell’anno sui posti liberi a quella data ed inseriti nel piano annuale della Provincia. Le assunzioni su posti che si rendano disponibili o liberi nel corso dell’anno vengono fatte a tempo determinato. Sia per il tempo determinato che indeterminato è previsto l’obbligo per tutto il personale di presentazione dei seguenti documenti: • la documentazione prevista dalle norme relative al collocamento; • copia di un documento di riconoscimento; • copia del codice fiscale; • certificato sanitario. Incompatibilità I casi di incompatibilità per il personale ad orario pieno sono stabiliti dal contratto collettivo di lavoro. Il dipendente non può: - esercitare il commercio; - esercitare l’industria; - esercitare alcuna professione; - assumere impieghi alle dipendenze di enti pubblici o di privati. Il personale a tempo parziale può svolgere altra attività o lavoro, anche di lavoro subordinato, purchè ciò non risulti incompatibile con il rispetto degli obblighi di servizio, previa autorizzazione dell’Ente gestore. Nel caso di servizio in altra scuola dell’infanzia, pubblica o equiparata, la somma dei carichi di lavoro non può superare l’orario massimo settimanale previsto dal CCL. Normativa di riferimento • Artt. 32-33 CCL 2007-2010 2. FESTIVITÀ Dipendenti provinciali Le festività Sono considerati giorni festivi: - le domeniche; 92 - le feste religiose: 1 gennaio, 6 gennaio, il lunedì successivo alla domenica di Pasqua, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre; - le feste civili: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno; - la festa del patrono: qualora essa cada sempre in giornata festiva, l’amministrazione fissa permanentemente, in accordo con le Organizzazioni Sindacali, una giornata alternativa. Chi per esigenze di servizio, lavora in un giorno festivo (ad esempio per le elezioni scolastiche), ha diritto, entro quindici giorni, a recuperare un giorno di riposo concordato tra l’interessato e l’amministrazione. I lavoratori di religione ebraica possono chiedere il riposo sabbatico (da mezz’ora prima del tramonto del sole di venerdì a un’ora dopo il tramonto del sabato, art. 4 della legge 101/1989). Analogo diritto hanno i lavoratori delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno (art. 7 legge 516/1991). Chi ha diritto Ha diritto alle festività tutto il personale che ha un contratto di lavoro. Validità Le festività valgono come servizio effettivo, anche per il periodo di prova. Retribuzione Spetta lo stipendio intero. Al lavoratore a tempo determinato sono pagate tutte le festività, anche infrasettimanali, che rientrano nella durata del contratto. Normativa di riferimento • Legge 260/1949 e ss.mm. • Art.38 bis CCPL 2002-05 • Legge 937/1977 Dipendenti delle scuole equiparate Le festività Sono considerati giorni festivi: - le domeniche; - le feste religiose: 1 gennaio, 6 gennaio, il lunedì successivo alla domenica 93 di Pasqua, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre; - le feste civili: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno; - la festa del patrono: qualora essa non possa essere goduta perché ricadente sempre in giornata festiva la stessa andrà ad assommarsi ai giorni di ferie. Chi per particolari e motivate esigenze, lavora in un giorno festivo, ha diritto a recuperare, compatibilmente con le esigenze del servizio, in un altro giorno feriale stabilito d’intesa con l’ente gestore e deve essergli corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata dell’indennità oraria per servizio ordinario festivo. Qualora non sia possibile il recupero,al lavoratore spetterà il compenso per lavoro straordinario festivo. I lavoratori di religione ebraica possono chiedere il riposo sabbatico (da mezz’ora prima del tramonto del sole di venerdì a un’ora dopo il tramonto del sabato, art. 4 della legge 101/1989). Analogo diritto hanno i lavoratori delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno (art. 7 legge 516/1991). Chi ha diritto Ha diritto alle festività tutto il personale che ha un contratto di lavoro. Validità Le festività valgono come servizio effettivo, anche per il periodo di prova. Retribuzione Spetta lo stipendio intero. Al lavoratore a tempo determinato sono pagate tutte le festività, anche infrasettimanali, che rientrano nella durata del contratto. Normativa di riferimento • Legge 260/1949 e s.m. • Art.43 CCL 2003-06 • Legge 937/1977 94 3. FERIE Personale provinciale Il personale ha diritto, per ogni anno scolastico, a 32 o 36 giornate lavorative di ferie, comprensive delle sei giornate previste dalla legge 937/1977. Quando sono fruibili Per il personale docente le ferie possono essere usufruite durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno la fruizione è consentita per non più di sei giorni senza oneri per l’amministrazione. Con il contratto del 7 agosto 2007 si è ritenuto di sottoscrivere una nota congiunta,Sindacati ed Apran, con la quale si ribadisce <…per la parte che riguarda la fruizione delle ferie in corso d’anno per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative, deve garantire che almeno 2 giorni anche consecutivi possano essere fruiti dal personale docente e assistenti educatori,qualora la relativa assenza non determini oneri per la sostituzione>. Per i coordinatori pedagogici, le ferie possono essere frazionate in più periodi; possono essere fruite nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente almeno quindici giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. In caso di particolari esigenze di servizio ovvero di motivate esigenze di carattere personale e di malattia, che non hanno permesso al docente o al coordinatore pedagogico, la fruizione delle ferie nel corso dell’anno scolastico, le ferie saranno fruite entro l’anno scolastico successivo, con possibilità di ulteriore proroga al 31 dicembre successivo qualora sussistano motivi non imputabili alla volontà del dipendente. Ferie personale con contratto a tempo determinato Il personale con contratto a tempo determinato ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alla durata in mesi e giorni del contratto di lavoro. Maturazione del periodo di ferie Si maturano in proporzione al servizio prestato. Non riducono le ferie Le assenze per malattia. I permessi retribuiti. 95 Congedo maternità (la vecchia astensione obbligatoria). I permessi per assistenza a familiare con handicap (art. 33 legge 104/1929). Riducono le ferie L’aspettativa per motivi di famiglia. L’aspettativa per il coniuge all’estero (leggi n. 33/1985 e n.26/1989). Il congedo parentale (la vecchia astensione facoltativa). Le ferie si possono interrompere Per motivi di servizio. Per impedimento di carattere personale, nei casi di malattia superiore a 3 giorni, oppure per ricovero ospedaliero, in caso di permessi per lutto purchè il lavoratore abbia dato all’amministrazione immediata e tempestiva comunicazione. Per congedo maternità. Normativa di riferimento • Art. 15 CCPL 2007 e modificato dall’art.7 dell’accordo 29.7.2009 • Leggi citate Dipendenti delle scuole equiparate Il personale ha diritto, per ogni anno scolastico, a 32 giornate lavorative di ferie, comprensive delle festività soppresse(legge 937/1977). Quando sono fruibili Per tutto il personale le ferie possono essere usufruite durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno la fruizione è consentita per non più di sei giorni senza oneri aggiuntivi. In caso di particolari esigenze di servizio che non hanno permesso al personale la fruizione delle ferie nel corso dell’anno scolastico, le ferie saranno fruite entro i due anni scolastici successivi a quello di maturazione. Ferie personale con contratto a tempo determinato Il personale con contratto a tempo determinato ha diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alla maturazione dei giorni di servizio effettivamente prestato. 96 Maturazione del periodo di ferie Si maturano in proporzione al servizio prestato. Non riducono le ferie Le assenze per malattia. I permessi retribuiti. Congedo maternità (astensione obbligatoria). I permessi per assistenza a familiare con handicap (art. 33 legge 104/1929). Riducono le ferie L’aspettativa per motivi di famiglia. Il congedo parentale (astensione facoltativa). Le ferie si possono interrompere Per motivi di servizio. Per impedimento di carattere personale, nei casi di malattia, oppure per ricovero ospedaliero, per infortunio o di congedo per maternità, purchè tali impedimenti vengano adeguatamente e tempestivamente documentate all’ente gestore. Normativa di riferimento • Art.57 CCL 2007-2010 • Leggi citate 4. ASSENZE PER MALATTIA Dipendenti scuole provinciali Personale a tempo indeterminato Durata Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per 18 mesi, validi a tutti gli effetti. Per il calcolo si sommano le assenze per malattia verificatesi nei tre anni precedenti. Superato tale periodo, il dipendente può richiedere un ulteriore periodo fino ad un massimo di 18 mesi che non sono validi come 97 servizio effettivo. Prima di concedere questa nuova proroga della malattia l’amministrazione procede all’accertamento delle condizioni di salute al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro. Retribuzione Nei primi 18 mesi: - 12 mesi al 100% - 6 mesi al 50% Nei secondi 18 mesi: - nessuna retribuzione Cosa fare dopo i primi 18 mesi di malattia Il lavoratore che ha raggiunto il limite della conservazione del posto (18 mesi di malattia nel triennio) può: a) non fare nulla. In tale caso l’amministrazione scolastica risolve il rapporto di lavoro; b) chiedere, se è idoneo ad altre mansioni, di essere utilizzato in altri compiti. In questo caso, a domanda, l’interessato è sottoposto all’accertamento medico da parte della ASL. Nel caso che il dipendente sia riconosciuto inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del profilo di appartenenza, l’amministrazione, a seguito di domanda dell’interessato, esperisce ogni tentativo per recuperarlo al servizio attivo in mansioni diverse. Se il riconoscimento dell’idoneità è temporanea, l’amministrazione valuta, a domanda, una ricollocazione del dipendente; in alternativa, in assenza della richiesta, l’amministrazione concede una aspettativa non retribuita per la durata delle temporanea inidoneità; c) chiedere, se la malattia è grave, un ulteriore periodo di assenza, fino ad altri 18 mesi. In questo caso, dopo la richiesta, l’amministrazione chiede alla ASL di accertare la malattia e la possibilità di recupero dello stato di salute. Gravi patologie Le assenze dovute a gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, i giorni di assenza per ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli dovuti alle terapie, sono escluse dal calcolo del periodo massimo di conservazione del posto e sono retribuite al 100%. 98 Personale a tempo determinato Durata e retribuzione Il personale a tempo determinato ha diritto alla conservazione del posto con corresponsione della retribuzione fondamentale per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa svolta nei dodici mesi precedenti l’evento morboso. In assenza di periodi lavorativi precedenti o di periodi inferiori ai trenta giorni, spetta comunque la retribuzione fondamentale per un periodo massimo di trenta giorni nell’anno scolastico. Norme comuni Cosa fare in caso di malattia Comunicare, salvo comprovato impedimento, tempestivamente l’assenza alla struttura educativa provinciale competente. Il docente deve comunicare l’assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione entro le ore 8,30, salvo comprovato impedimento, con obbligo di inviare relativo certificato medico (con la sola prognosi), qualora l’assenza superi i due giorni lavorativi,entro la quinta giornata dall’inizio della malattia, ovvero dalla sua prosecuzione: nel caso in cui i due giorni lavorativi di assenza (per i quali normalmente non occorre produrre certificazione medica) siano intervallati da una festività, l’assenza del secondo giorno lavorativo deve essere comunque documentata. L’assenza può essere comunicata anche da un familiare. Se durante l’assenza il dipendente dimora in luogo diverso da quello abituale comunicato alla struttura di appartenenza, deve darne tempestiva comunicazione,indicando il relativo indirizzo. La mancata comunicazione dell’assenza o il mancato o ritardato invio del certificato medico sono violazioni di obblighi contrattuali. Nelle fasce orarie di reperibilità (10.00 – 12.00; 17.00 – 19.00) il lavoratore è tenuto a rimanere al domicilio per eventuali visite di controllo. Il lavoratore può assentarsi per visite mediche, accertamenti, ecc., ma deve preventivamente comunicare alla scuola o alla struttura il motivo. Se la malattia non è accertata perché il lavoratore è assente dal domicilio nella fascia oraria di reperibilità, l’assenza è ingiustificata e comporta la trattenuta della retribuzione (art. 5 D.L. 463/1983, come modificato dalla legge n. 638/1983 e art.20 CCPL 2006-09 come modificato dall’art.9 del CCPL 1.9.2008), la decadenza al diritto alla retribuzione per l’intero periodo fino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo con esclusione di quelli di ricovero ospedaliero o di quelli già accertati da precedenti visite di con- 99 trollo. Se il comportamento del lavoratore è stato volutamente negligente, l’amministrazione può anche attivare il procedimento disciplinare. Visita fiscale La struttura competente può disporre (non è obbligata) il controllo della malattia fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente ASL. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in ospedali pubblici o convenzionati. Normativa di riferimento • Art. 20 CCPL 2006-09 come modificato dall’art.9 del CCPL 1.9.2008 • Legge citate. Dipendenti scuole equiparate Personale a tempo indeterminato Durata Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato assente per malattia ha diritto alla conservazione del posto per 18 mesi, validi a tutti gli effetti. Per il calcolo si sommano le assenze per malattia verificatesi nei tre anni precedenti. Superato tale periodo, al dipendente può essere concesso un ulteriore periodo fino ad un massimo di 18 mesi che non sono validi come servizio effettivo. Retribuzione Nei primi 18 mesi: - 12 mesi al 100% - 6 mesi al 50% Per garantire tale trattamento economico il contratto stabilisce alcune procedure che integrano l’intervento del datore di lavoro con quello dell’Ente assistenziale. Nei secondi 18 mesi: - nessuna retribuzione Nei confronti del personale riconosciuto inidoneo in via permanente alle mansioni, è esperito, previa domanda dell’interessato, ogni utile tentativo compatibile con il servizio, per recuperarlo al servizio attivo in mansioni 100 diverse anche in profilo professionale di livello funzionale inferiore. Gravi patologie Le assenze dovute a terapie salvavita, i giorni di assenza per ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli dovuti alle terapie, debitamente documentati, sono escluse dal calcolo del periodo massimo di conservazione del posto e sono retribuite al 100%. Personale a tempo determinato Durata e retribuzione Il personale a tempo determinato ha diritto alla conservazione del posto con corresponsione della retribuzione fondamentale per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa svolta nei dodici mesi precedenti l’evento morboso. In assenza di periodi lavorativi precedenti o di periodi inferiori ai trenta giorni, spetta comunque la retribuzione fondamentale per un periodo massimo di trenta giorni nell’anno scolastico. Anche in questo caso il CCL prevede l’intervento del datore di lavoro e dell’Ente assistenziale. Norme comuni al personale a tempo indeterminato e determinato Cosa fare in caso di malattia Comunicare, salvo comprovato impedimento, tempestivamente l’assenza alla scuola. L’assenza può essere comunicata anche da un familiare. Comunicare, inoltre, la durata dell’assenza e il domicilio, che può essere anche diverso da quello in possesso della scuola. Entro il giorno successivo a quello dell’inizio o della prosecuzione dell’assenza, si deve inviare al datore di lavoro e all’INPS il certificato medico con la sola prognosi. La mancata comunicazione dell’assenza o il mancato o ritardato invio del certificato medico sono violazioni di obblighi contrattuali. Nelle fasce orarie di reperibilità (10.00 – 12.00; 17.00 – 19.00) il dipendente è tenuto a rimanere al domicilio per eventuali visite di controllo. Se la malattia non è accertata perché il lavoratore è assente dal domicilio nella fascia oraria di reperibilità, l’assenza è ingiustificata e comporta la trattenuta della retribuzione (art. 5 D.L. 463/1983, come modificato dalla legge n. 638/1983), la decadenza al diritto alla retribuzione per l’intero periodo fino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo con esclusione di quelli di ricovero ospedaliero o di quelli già accertati da precedenti 101 visite di controllo. Se il comportamento del lavoratore è stato volutamente negligente, può essere anche attivato il procedimento disciplinare. Visita fiscale Può essere disposto (ma non è obbligatorio) il controllo della malattia fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente ASL. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in ospedali pubblici o convenzionati. Normativa di riferimento • Artt. 65 – 70 del CCL 2007-10 • Legge citate 5. PERMESSI Dipendenti provinciali A) Personale a tempo indeterminato Per ogni anno scolastico, a domanda, sono concessi permessi retribuiti per i seguenti motivi: > concorsi ed esami: 8 giorni limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove; > lutto per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini di primo grado: 3 giorni lavorativi anche non continuativi da fruire entro sette giorni dall’evento; > lutto per parenti di terzo grado ed affini di secondo: 1 giorno lavorativo; > gravi motivi personali o familiari, debitamente documentati: 10 giorni lavorativi (assistenza ai parenti o affini di primo e secondo grado o conviventi, per il ricovero ospedaliero e per l’assistenza domiciliare postospedaliera, ove certificato il bisogno di assistenza); questi sono elevabili a 12 per il personale che presta servizio su sei giorni settimanali; > matrimonio: 15 giorni consecutivi, compreso quello della celebrazione del rito; spetta anche in caso di nuove nozze; > assistenza a parenti ed affini (fino al III grado) con handicap: 3 giorni al mese anche non consecutivi, frazionabili anche in ore; > per partecipazione ad operazioni elettorali e referendarie a livello 102 europeo,nazionale, regionale, provinciale e comunale. B) Personale a tempo determinato Al personale a tempo determinato, nel limite della durata del rapporto di lavoro e in proporzione a questa (con eccezioni stabilite da legge) sono concessi permessi retribuiti per i seguenti motivi: > concorsi ed esami: 8 giorni limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove; > lutto per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini di primo grado: 3 giorni lavorativi anche non continuativi da fruire entro sette giorni dall’evento; > lutto per parenti di terzo grado ed affini di secondo: 1 giorno lavorativo; > gravi motivi personali o familiari, debitamente documentati: 10 giorni lavorativi (assistenza ai parenti o affini di primo e secondo grado o conviventi, per il ricovero ospedaliero e per l’assistenza domiciliare postospedaliera, ove certificato il bisogno di assistenza); questi sono elevabili a 12 per il personale che presta servizio su sei giorni settimanali; > matrimonio: 15 giorni consecutivi, compreso quello della celebrazione del rito. Spetta anche in caso di nuove nozze; > assistenza a parenti ed affini (al III grado) con handicap: 3 giorni al mese anche non consecutivi frazionabili anche a ore; > per partecipazione ad operazioni elettorali e referendarie a livello europeo,nazionale, regionale, provinciale e comunale. C) Norme comuni ai tempi indeterminati e determinati Grado di parentela I grado: genitori e figli II grado: fratelli, sorelle, nonni, nipoti (figli di figli) III grado: bisnonni, pronipoti, zii, nipoti (figli di fratelli) Grado di affinità I grado: suoceri-nuore-generi; il patrigno e la matrigna con i figliastri II grado: cognati (il coniuge del cognato non è affine) III grado: la moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il marito della nipote. 103 Altri permessi Tali permessi non sono sempre estensibili a tutti i rapporti di lavoro, la normativa citata in parentesi individua il campo di applicazione. • Invalidi (art. 13 legge 638/83) • Permessi per diritto allo studio (art. 17 CCPL 2006-09 che modifica l’art.42 CCPL 2002-05) • Permessi sindacali (ACQP 5 maggio 2003) • Per donazione sangue (art. 1 legge 584/1967) • Per donazione di midollo osseo • Per testimoniare in processo (art. 348 Cpp e art. 255 Cpc) • Per giudice popolare (legge 74/78) • Candidatura alle elezioni europee (art. 52 legge 18/1979) • Operazioni elettorali e referendarie a livello europeo,nazionale,regional e,provinciale e comunale(art. 11 legge 53/1990) • Mandato amministrativo (legge 265/1999) • Volontari della protezione civile (art. 10 DPR 613/1994) • Volontari dei vigili del fuoco (art. 14 legge 996/1970) • Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 67bis CCPL 2006-09) Permessi non retribuiti • Per partecipazione a concorsi in qualità di esperti: 5 giorni per anno scolastico; • per motivi personali: 15 giorni per anno scolastico. Normativa di riferimento • Art. 16 CCPL 2006-09 che sostituisce l’art.40 CCPL 2002-05,modificato dall’art.8 CCPL 2008 e dall’art.8 Accordo 29/7/2009; • Art. 12 CCPL 2006-09 che sostituisce l’art. 27 CCPL 2002-05,modificato dall’art.3 Accordo 29/7/2009; • Art. 17 CCPL 2006-09 che sostituisce l’art.42 CCPL 2002-05 • Artt.41- 78 CCPL 2002-05 • Tutte le norme citate Dipendenti delle scuole infanzia equiparate A) Personale a tempo indeterminato 104 Per ogni anno scolastico, a domanda, sono concessi permessi retribuiti di congedo straordinario per i seguenti motivi: > concorsi ed esami: nelle giornate in cui si svolgono le prove; qualora la sede d’esame sia distante più di 100 chilometri dalla residenza viene concessa anche la giornata precedente e quella successiva; > lutto per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini di primo grado: 3 giorni lavorativi anche non continuativi; > lutto per affini di secondo grado: 2 giorni lavorativi anche non continuativi; > lutto per parenti di terzo grado: 1 giorno lavorativo; i permessi per lutto devono essere fruiti entro sette giorni dal decesso o quindici giorni per le esequie all’estero o per cremazione > gravi motivi, adeguatamente documentati: fino a 2 mesi nell’anno scolastico; > matrimonio: 15 giorni consecutivi, compreso quello della celebrazione del rito; spetta anche in caso di nuove nozze; > cure ai figli gravemente handicappati: fino ad un mese nell’anno; > assistenza a parenti ed affini (al III grado) con handicap: 3 giorni al mese anche non consecutivi; > partecipazione ad operazioni elettorali in occasione dell’elezione del Consiglio provinciale dell’istruzione; > interventi di emergenza per vigili del fuoco, soccorso alpino, ecc.; > partecipazione a convegni o seminari su materie attinenti l’attività svolta: fino a 3 giorni; > per donazione di sangue: il giorno del prelievo; per donazione di midollo: il tempo occorrente all’espletamento degli esami e dei prelievi. Il congedo straordinario per tutti questi motivi non può superare i due mesi nell’anno scolastico; il primo retribuito al 100%, il secondo all’80%. Inoltre, il dipendente può > partecipare ad operazioni elettorali secondo le disposizioni di legge (art.61 CCL 2007/10); > svolgere funzioni pubbliche elettive secondo quanto previsto dalla normativa di legge (art.62 CCL 2007/10). Permessi non retribuiti Su richiesta del dipendente sono concessi permessi non retribuiti nel limite di 15 giorni annui, per motivi personali specificati nella domanda (non è necessario allegare alcuna documentazione); se la richiesta riguarda un 105 solo giorno non è necessaria nemmeno la motivazione. B) Personale a tempo determinato Al personale a tempo determinato, nel limite della durata del rapporto di lavoro sono concessi permessi retribuiti per i seguenti motivi: > concorsi ed esami: 8 giorni nei giorni in cui le singole prove sono sostenute;qualora la sede ove si effettua l’esame disti oltre 100 km dalla residenza,il congedo viene concesso anche nella giornata immediatamente precedente ed in quella seguente; > lutto per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini di primo grado: 3 giorni lavorativi anche non continuativi; > lutto per affini di secondo grado: 2 giorni lavorativi anche non continuativi; > lutto per parenti di terzo grado: 1 giorno lavorativo; i permessi per lutto devono essere fruiti entro sette giorni dal decesso o quindici giorni per le esequie all’estero o per cremazione > fino a un massimo di 15 giorni, in proporzione alla durata del contratto per gravi motivi (di cui all’art.60,comma 1-lett. e), adeguatamente certificati: 1,5 giorno per ogni mese di contratto fino ad un massimo di 15 giorni, con possibilità di fruizione fin dal primo giorno del contratto di lavoro; > matrimonio: 15 giorni consecutivi, compreso quello di celebrazione del rito, spetta anche in caso di nuove nozze; > cure ai figli gravemente handicappati: fino ad un mese; > assistenza a parenti ed affini (fino al III grado) con handicap: 3 giorni al mese anche non consecutivi; > partecipazione ad operazioni elettorali in occasione dell’elezione del Consiglio provinciale dell’istruzione; > interventi di emergenza per vigili del fuoco, soccorso alpino, ecc.; > partecipazione a convegni o seminari su materie attinenti l’attività svolta: fino a 3 giorni; > Per donazione di sangue: il giorno del prelievo; per donazione di midollo: il tempo occorrente all’espletamento degli esami e dei prelievi. Inoltre, il dipendente può > partecipare ad operazioni elettorali secondo le disposizioni di legge (art.61 CCL 2007/10); > svolgere funzioni pubbliche elettive secondo quanto previsto dalla nor- 106 mativa di legge (art.62 CCL 2007/10). Permessi non retribuiti In proporzione alla durata del contratto di lavoro e nel limite massimo di dieci giorni annui: 1 giorno di permesso non retribuito per ogni mese di servizio nella scuola; la maturazione avviene a partire dal 16° giorno dall’inizio del contratto. C) Norme comuni ai tempi indeterminati e determinati Grado di parentela I grado: genitori e figli II grado: fratelli, sorelle, nonni, nipoti (figli di figli) III grado: bisnonni, pronipoti, zii, nipoti (figli di fratelli) Grado di affinità I grado: suoceri-nuore-generi; il patrigno e la matrigna con i figliastri II grado: cognati (il coniuge del cognato non è affine) III grado: la moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il marito della nipote. Altri permessi Tali permessi non sono sempre estensibili a tutti i rapporti di lavoro, la normativa citata in parentesi individua il campo di applicazione. • Invalidi (art. 13 legge 638/83) • Permessi per diritto allo studio (art. 60 CCL 2003-06) • Congedo alle armi per esigenze temporali (art. 50 CCL 2003-06) • Per donazione sangue(il giorno del prelievo) e midollo osseo(il tempo occorrente all’espletamento degli esami e dei prelievi previsti dalla vigente normativa)(art. 1 legge 584/1967) • Per testimoniare in processo (art. 348 Cpp e art. 255 Cpc) • Per giudice popolare (legge 74/78) • Candidatura alle elezioni europee (art. 52 legge 18/1979) • Mandato amministrativo (legge 265/1999) • Volontari della protezione civile (art. 10 DPR 613/1994) • Volontari dei vigili del fuoco (art. 14 legge 996/1970) 107 Normativa di riferimento • Artt. 60-61-62-70 del CCL 2007-10 • Tutte le norme citate 6. PERMESSI PER AMMINISTRATORI LOCALI Tali permessi sono regolati da norme di legge e, quindi, quanto scritto vale sia per i dipendenti provinciali che per quelli delle scuole dell’infanzia equiparate. Il diritto A) Hanno diritto di assentarsi dal servizio, per l’intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli, i lavoratori componenti: - i consigli comunali - i consigli provinciali (non il consiglio provinciale del Trentino, che è equiparato ad un consiglio regionale) - i consigli metropolitani - le comunità montane - le unioni di comuni - i consigli di circoscrizione dei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti. Per i consigli che si svolgono nelle ore serali, i lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo. Quando le sedute si protraggono oltre la mezzanotte, i lavoratori hanno diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva. B) Hanno diritto ad assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni cui fanno parte per la loro effettiva durata, i lavoratori facenti parte: - delle giunte comunali, provinciali (vedi sopra), metropolitane e delle comunità montane - degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni e dei consorzi tra enti locali - delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite - delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari 108 Il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto di lavoro. Hanno diritto, oltre ai permessi di cui alle lettere A) e B), di assentarsi per un massimo di 48 ore lavorative al mese: - i sindaci - i presidenti delle province - i sindaci metropolitani - i presidenti di comunità montane - i presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti Hanno diritto, oltre ai permessi di cui alle lettere A) e B), di assentarsi per un massimo di 24 ore lavorative al mese: - i componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane, dei consorzi fra enti locali - i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali - i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Retribuzione Le assenze riportate nel punto 6 (permessi per amministratori locali) sono retribuite dall’amministrazione di appartenenza. Permessi non retribuiti I lavoratori, chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive in aggiunta ai permessi retribuiti, hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l’espletamento del mandato. Documentazione dei permessi L’attività relativa alla carica elettiva ed i tempi di espletamento degli impegni devono essere documentati mediante una certificazione dell’ente. La programmazione delle assenze non ha alcun valore sostitutivo della documentazione richiesta. Normativa di riferimento • D.lv n. 267/2000 109 7. PERMESSI BREVI Dipendenti scuole provinciali Compatibilmente con le esigenze di servizio, al personale possono essere concessi permessi brevi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero. I permessi non possono eccedere, per ciascun anno scolastico, l’orario settimanale di lavoro (25 ore per gli insegnanti e 36 per i coordinatori pedagogici). Procedura Chi è interessato deve presentare domanda all’amministrazione in tempo utile per consentire al responsabile di valutare la possibilità della concessione del permesso, indicando le ore di lavoro nella giornata e quelle per cui chiede il permesso. L’amministrazione può negare o ridurre il permesso per esigenze di servizio che devono essere indicate per iscritto (artt. 2 e 3 legge 241/1990). La concessione è subordinata alla possibilità di adottare le misure necessarie per garantire la continuità del servizio. Recupero Le ore di permesso devono essere recuperate entro il mese successivo a quello di fruizione. Il recupero delle ore non lavorate,in una o più soluzioni,va concordato tra l’Amministrazione e il lavoratore in base alle esigenze di servizio. Se il recupero non è avvenuto, l’Amministrazione cura la trattenuta dell’importo orario dalla paga. Validità Valgono come anzianità di servizio e non riducono le ferie. Retribuzione Intera a meno che il mancato recupero delle ore non sia da addebitare al lavoratore. Visite mediche specialistiche Il permesso breve, nel limite annuale prima indicato, può essere richiesto anche per visite mediche specialistiche adeguatamente e debitamente docu- 110 mentate; il tempo per il viaggio dovrà essere dichiarato dal lavoratore. Per cure riabilitative e terapeutiche per gravi patologie che richiedano terapie di lunga durata,il limite annuo viene derogato. Questi permessi non devono essere recuperati. Normativa di riferimento • Art. 39 CCPL 2002-05 • Art. 16 CCPL 2006-09 che sostituisce l’art.40 CCPL 2002-05 così come ulteriormente modificato dall’art.8 ACCORDO 29/7/2008 Dipendenti delle scuole dell’infanzia equiparate Compatibilmente con le esigenze di servizio, al personale con contratto a tempo indeterminato e determinato possono essere concessi permessi brevi di durata, per unità minime di 30 minuti e non superiore a tre ore. I permessi non possono eccedere, per ciascun anno scolastico, l’orario settimanale di 25 ore per il personale docente e di 36 ore per quello non insegnante; le quantità vengono proporzionalmente ridotte per il personale con contratto a tempo parziale. Al personale con rapporto di lavoro a termine, i permessi brevi spettano in proporzione alla durata del contratto individuale di lavoro: 2 ore di permesso ogni mese di servizio per il docente; 3 ore di permesso per ogni mese di servizio per il personale non docente; la maturazione avviene a partire dal sedicesimo giorno dall’inizio del contratto. Procedura Chi è interessato deve presentare domanda motivata e corredata della documentazione necessaria all’ente gestore, indicando le ore di lavoro nella giornata e quelle per cui chiede il permesso. Il datore di lavoro può negare o ridurre il permesso per esigenze di servizio che devono essere indicate per iscritto. La concessione è subordinata alla possibilità di sostituire chi chiede il permesso con personale in servizio. I permessi brevi per cure dentarie devono essere giustificati con l’impossibilità di spostarne la fruizione fuori dell’orario di lavoro. Recupero Le ore di permesso devono essere recuperate entro il mese successivo a quello di fruizione in una o più soluzioni; i permessi per visite mediche 111 specialistiche e per gravi motivi non sono soggetti al recupero. Validità Valgono come anzianità di servizio e non riducono le ferie. Retribuzione Intera. Visite mediche specialistiche Il permesso breve, nel limite annuale prima indicato, può essere richiesto anche per visite mediche specialistiche. In questo caso non è dovuto il recupero. Normativa di riferimento • Art. 64 CCL 2007/10 8. ASPETTATIVE Dipendenti scuole provinciali Aspettative per motivi personali e di famiglia I L’aspettativa per motivi personali e di famiglia si può chiedere fino a tre anni, frazionabili in trimestri o in periodi inferiori se in accordo con l’amministrazione, per assistere familiari di 1° o 2° grado o conviventi, vittime di gravi malattie o di stati fisici di grave debilitazione,ove venga certificato il bisogno di assistenza continua. Aspettativa per motivi personali o di famiglia II Per gravi ragioni personali o di famiglia si può chiedere, oltre alla prima fattispecie di aspettativa, anche una seconda aspettativa fino ad un anno in un quinquennio. Aspettativa per motivi personali III In aggiunta alle aspettative I e II, a totale discrezione dell’Amministrazione, può essere concessa una ulteriore aspettativa non retribuita e non utile ai fini giuridici ed economici, della durata massima di un anno, ripetibile 112 una sola volta nel corso della carriera e frazionabile in periodi non inferiori a mesi due mesi, per motivi personale anche non rientranti nelle aspettative I e II. Aspettativa per motivi di studio Per motivi di studio e ricerca è possibile chiedere un’aspettativa per un massimo di un anno, ripetibile una sola volta nella carriera. Tale aspettativa può essere richiesta dopo aver prestato almeno cinque anni di attività presso l’amministrazione; a tale periodo saranno dedotti i permessi per diritto allo studio concessi. Tale aspettativa, a discrezione dell’Amministrazione, può essere concessa,con le stesse modalità e termini, anche per motivi personali non rientranti nella tipologia I. Retribuzione e validità Il periodo in aspettativa non è retribuito, non vale per l’anzianità di carriera né per la pensione; tale periodo riduce proporzionalmente anche le ferie. I periodi di aspettativa si sommano e non possono eccedere complessivamente i tre anni nel quinquennio precedente. Procedura L’interessato deve presentare la domanda all’amministrazione motivandola e documentando i motivi, comunicando la eventuale volontà di proseguimento dell’aspettativa almeno un mese prima della scadenza. L’amministrazione può accoglierla o, se vi sono motivi di servizio, differirne l’inizio, diminuire la durata, rifiutarla. In questi casi le motivazioni devono essere scritte (artt. 2 e 3 legge 241/1990). Riscatto dei periodi di aspettativa Ai sensi dell’art. 5 del D.lvo n. 564/1996 i periodi di aspettativa successivi al 31.12.1996, fino ad massimo di tre anni, sono riscattabili ai fini pensionistici. Altre aspettative > Cooperazione in paese in via di sviluppo (legge 49/1987) > Congedo straordinario per dottorato di ricerca (legge 476/1984) > Esonero sindacale (ACQP 5 maggio 2003 e legge 300/1970). Normativa di riferimento 113 • Art. 18 CCPL 2006-09 che sostituisce l’art.44 CCPL 2002-05 • Art. 44bis CCPL 17.10.2003 • Tutte le norme citate Dipendenti scuole infanzia equiparate Aspettative per motivi personali e di famiglia I L’aspettativa per motivi di famiglia può essere richiesta per gravi motivi, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei parenti e degli affini entro il terzo grado anche se non conviventi. Aspettativa per motivi personali II Oltre all’aspettativa precedente il lavoratore può chiedere di essere collocato in aspettativa senza assegni fino ad un anno per altre gravi ragioni personali non rientranti nella prima fattispecie. Chi può chiedere l’aspettativa Il personale con contratto a tempo indeterminato. Retribuzione e validità Il periodo in aspettativa non è retribuito e non vale ai fini della progressione giuridica ed economica e della pensione. La durata: a) il periodo massimo di cui alla tipologia I è di tre anni anche frazionabili nel corso della vita lavorativa; b) in aggiunta alla lettera a, un ulteriore anno per l’aspettativa II Procedura L’interessato deve presentare la domanda all’Ente gestore motivandola e , per la aspettativa I corredandola con idonea giustificazione. Entro 10 giorni l’Ente gestore può accoglierla o, se vi sono motivi organizzativi, differirne l’inizio, diminuire la durata, rifiutarla. In questi casi le motivazioni devono essere scritte. Su richiesta del dipendente la domanda deve essere riesaminata nei successivi venti giorni. Riscatto dei periodi di aspettativa Ai sensi dell’art. 5 del D.lvo n. 564/1996 i periodi di aspettativa successivi 114 al 31.12.1996, fino ad massimo di tre anni, sono riscattabili ai fini pensionistici. Altre aspettative > I dipendenti in servizio a tempo indeterminato possono chiedere un periodo di aspettativa non retribuita se operano come volontario in servizio civile o cooperante nei paesi in via di sviluppo. Tale periodo è computato ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza (legge 49/1987). > I dipendenti possono essere collocati in aspettativa per svolgere servizio civile ex L.n.64/2001. > Esonero sindacale (legge 300/1970 e Accordo quadro provinciale 2003). Normativa di riferimento • Artt. 67-68-69 CCL 2007-10 • Tutte le norme citate 9. ASSENZE PER MATERNITÀ E/O PATERNITÀ Dipendenti scuole provinciali La tutela della maternità è stabilita da norme di legge, integrate da norme contrattuali; essa vale per i coordinatori pedagogici e per i docenti, sia con contratto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. A) Personale a tempo indeterminato Astensione obbligatoria Diritto a: - 2 mesi prima della data presunta del parto - 3 mesi dopo il parto - i periodi di interdizione per complicanze. L’ispettorato del lavoro può disporre, sulla base dell’accertamento medico, l’interdizione al lavoro fino al periodo di astensione obbligatoria. In questi casi spetta il 100% della retribuzione ed il periodo è valido ad ogni effetto. È possibile, a domanda, posticipare il periodo di astensione obbligato- 115 ria fino ad 1 mese prima della data presunta del parto e astenersi per i 4 mesi successivi all’evento, a condizione che il medico specialista attesti che tale opzione non sia di pregiudizio alla salute della gestante e del/della nascituro/a. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano,comunque, i mesi di congedo per maternità non goduti. Qualora il figlio nato prematuro abbia bisogno di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio non fruito possa decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro in casa del figlio; la richiesta è accolta previa idonea certificazione medica che attesti le condizioni di salute della lavoratrice per il rientro al lavoro. Astensione facoltativa Diritto, a domanda, a 10 mesi di congedo entro i primi otto anni di vita del bambino (tale congedo può essere usufruito da entrambi i genitori,anche contemporaneamente, sempre nel limite dei 10 mesi, elevabile a 11 qualora il padre ne usufruisca per un periodo non inferiore a 3 mesi). Se richiesti entro il compimento del terzo anno: - i primi 30 giorni retribuiti al 100% - altri nove/dieci mesi al 30% Se richiesti dai 3 agli 8 anni del bambino, è garantita, a carico dell’amministrazione solo la copertura degli oneri previdenziali. I periodi di congedo si possono usufruire anche frazionatamente. Non sono validi per le ferie e la tredicesima. Aspettativa non retribuita Entro il decimo anno di età del bambino: - aspettativa non retribuita di dodici mesi, frazionabile in mesi interi. Malattia bambino Ne possono fruire la madre e/o il padre. Nel primo anno di vita del bambino: - nessuna limitazione di giorni; il congedo per malattia figlio viene retribuito al 100% per 30 giorni in alternativa al primo mese di congedo parentale, il resto dei giorni non sono retribuiti; qualora i trenta giorni siano già stati fruiti per congedo parentale,permane il diritto al congedo malattia figlio ma senza retribuzione. Dopo il compimento del primo anno di vita e sino alla conclusione del terzo: 116 - 30 giorni retribuiti al 100% per ogni anno, computati complessivamente per entrambi i genitori. Dal terzo anno di vita del bambino fino all’ottavo: - 10 giorni annui non retribuiti, con copertura degli oneri previdenziali. NB !! Ai congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore. B) Personale a tempo determinato Astensione obbligatoria Diritto a: - 2 mesi prima della data presunta del parto - 3 mesi dopo il parto - i periodi di interdizione per complicanze. L’ispettorato del lavoro può disporre, sulla base dell’accertamento medico, l’interdizione al lavoro fino al periodo di astensione obbligatoria. In questi casi spetta il 100% della retribuzione ed il periodo è valido ad ogni effetto. È possibile, a domanda, posticipare il periodo di astensione obbligatoria fino ad 1 mese prima della data presunta del parto e astenersi per i 4 mesi successivi all’evento, a condizione che il medico specialista attesti che tale opzione non sia di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro/a. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano,comunque, i mesi di congedo per maternità non goduti. Qualora il figlio nato prematuro abbia bisogno di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio non fruito possa decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro in casa del figlio; la richiesta è accolta previa idonea certificazione medica che attesti le condizioni di salute della lavoratrice per il rientro al lavoro. Il padre lavoratore ha diritto ad un giorno di permesso retribuito in occasione della nascita del/la prio/a figlio/a. NB !! Anche i periodi di interdizione,come il congedo maternità, danno diritto all’80% della retribuzione in assenza di contratto di lavoro, purché intervengano entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto precedente. Astensione facoltativa (ora congedo parentale) Diritto individuale, a domanda, a 6 mesi di congedo entro i primi otto 117 anni di vita del bambino (tale congedo può essere usufruito da entrambi i genitori, anche contemporaneamente, nel limite dei 10 mesi complessivi elevabile a 11 mesi qualora il padre ne usufruisca per un periodo non inferiore a 3 mesi). Se richiesti entro il compimento del terzo anno: - i primi 30 giorni retribuiti al 100% - altri cinque mesi al 30% I periodi di congedo si possono usufruire anche frazionatamente. Non sono validi per le ferie e la tredicesima. Malattia bambino Ne possono fruire la madre e/o il padre. Nel primo anno di vita del bambino: - nessuna limitazione di giorni; il congedo per malattia figlio viene retribuito al 100% per 30 giorni in alternativa al primo mese di congedo parentale, il resto dei giorni non è retribuito; qualora i trenta giorni siano già stati fruiti per congedo parentale,permane il diritto al congedo malattia figlio ma senza retribuzione. Dal terzo anno di vita del bambino fino all’ottavo: - 10 giorni annui non retribuiti, con copertura degli oneri previdenziali. NB !! Ai congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.. C) Norme comuni ai tempi indeterminati e determinati Le lavoratrici madri, entro il primo anno di vita del bambino, in alternativa all’astensione facoltativa, possono chiedere la riduzione di lavoro di 2 ore al giorno. La riduzione è di 1 ora se l’orario giornaliero di servizio è inferiore a 6 ore. Tale diritto si applica, a richiesta delle lavoratrici madri, sia al personale con contratto a tempo indeterminato, sia al personale con contratto a tempo determinato nei limiti della supplenza; la retribuzione è al 100%. Normativa di riferimento • D.lvo 151/2001 e ss.mm. • Art. 37 CCPL 2002-05 come modificato dall’art.14 CCPL 2006-09 118 Dipendenti scuole dell’infanzia equiparate La tutela della maternità è stabilita da norme di legge, integrate da norme contrattuali; essa vale sia per il personale con contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato. A) Personale a tempo indeterminato Astensione obbligatoria (ora congedo maternità) Diritto a: - 2 mesi prima della data presunta del parto - 3 mesi dopo il parto - periodi di interdizione per complicanze. L’ispettorato del lavoro può disporre, sulla base dell’accertamento medico, l’interdizione al lavoro fino al periodo di astensione obbligatoria. In questi casi spetta il 100% della retribuzione ed il periodo è valido ad ogni effetto. È possibile, a domanda, posticipare il periodo di astensione obbligatoria fino ad 1 mese prima della data presunta del parto e astenersi per i 4 mesi successivi all’evento, a condizione che il medico specialista attesti che tale opzione non sia di pregiudizio alla salute della gestante e del/della nascituro/a. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano,comunque, i mesi di congedo per maternità non goduti. Qualora il figlio nato prematuro abbia bisogno di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio non fruito possa decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro in casa del figlio; la richiesta è accolta previa idonea certificazione medica che attesti le condizioni di salute della lavoratrice per il rientro al lavoro. Il padre lavoratore ha diritto ad un giorno di permesso retribuito in occasione della nascita del/la proprio/a figlio/a. Astensione facoltativa Diritto, a domanda, a 10 mesi di congedo entro i primi otto anni di vita del bambino (tale congedo può essere usufruito da entrambi i genitori, anche contemporaneamente, sempre nel limite dei 10 mesi elevabile a 11 mesi qualora il padre ne usufruisca per un periodo non inferiore a 3 mesi). Se richiesti entro il compimento del terzo anno: - i primi 30 giorni retribuiti al 100% 119 - altri nove/dieci mesi al 30% Se richiesti dai 3 agli 8 anni del bambino, è garantita, a carico del datore di lavoro solo la copertura degli oneri previdenziali. I periodi di congedo si possono usufruire anche frazionatamente. Non sono validi per le ferie e la tredicesima. La retribuzione prevede un intervento sia dell’INPS che del datore di lavoro ed è sempre subordinata al fatto dell’analogo riconoscimento agli equivalenti dipendenti PAT. Aspettativa non retribuita (provinciale) Entro il decimo anno di età del bambino: - aspettativa non retribuita di dodici mesi, frazionabile in mesi interi. Malattia bambino Ne possono fruire la madre e/o il padre. Nel primo anno di vita del bambino: - nessuna limitazione di giorni; il congedo per malattia figlio viene retribuito al 100% per 30 giorni in alternativa al primo mese di congedo parentale, il resto dei giorni non è retribuito; qualora i trenta giorni siano già stati fruiti per congedo parentale, permane il diritto al congedo malattia figlio ma senza retribuzione. Dopo il compimento del primo anno di vita e sino alla conclusione del terzo: - 30 giorni retribuiti al 100% per ogni anno, computati complessivamente per entrambi i genitori. Dal terzo anno di vita del bambino fino all’ottavo: - tali assenze possono rientrare nella casistica prevista per il congedo straordinario(“ per gravi motivi” fino a 2 mesi per anno scolastico,pagati al 100% nel 1° mese e con riduzione di un quinto nel secondo mese). NB !! Ai congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore. B) Personale a tempo determinato Astensione obbligatoria (ora congedo maternità) Diritto a: - 2 mesi prima della data presunta del parto - 3 mesi dopo il parto 120 - i periodi di interdizione per complicanze. L’ispettorato del lavoro può disporre, sulla base dell’accertamento medico, l’interdizione al lavoro fino al periodo di astensione obbligatoria. In questi casi spetta il 100% della retribuzione ed il periodo è valido ad ogni effetto. È possibile, a domanda, posticipare il periodo di astensione obbligatoria fino ad 1 mese prima della data presunta del parto e astenersi per i 4 mesi successivi all’evento, a condizione che il medico specialista attesti che tale opzione non sia di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro/a. In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano,comunque, i mesi di congedo per maternità non goduti. Qualora il figlio nato prematuro abbia bisogno di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio non fruito possa decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro in casa del figlio; la richiesta è accolta previa idonea certificazione medica che attesti le condizioni di salute della lavoratrice per il rientro al lavoro. Il padre lavoratore ha diritto ad un giorno di permesso retribuito in occasione della nascita del/la proprio/a figlio/a. NB !! Anche i periodi di interdizione,come il congedo maternità, danno diritto all’80% della retribuzione in assenza di contratto di lavoro, purché intervengano entro 60 giorni dalla cessazione del rapporto precedente. Astensione facoltativa (ora congedo parentale) Diritto individuale, a domanda, a 6 mesi di congedo entro i primi otto anni di vita del bambino (tale congedo può essere usufruito da entrambi i genitori, anche contemporaneamente, nel limite dei 10 mesi complessivi a 11 mesi qualora il padre ne usufruisca per un periodo non inferiore a 3 mesi). Se richiesti entro il compimento del terzo anno: - i primi 30 giorni retribuiti al 100% - altri cinque mesi al 30% I periodi di congedo si possono usufruire anche frazionatamente. Non sono validi per le ferie e la tredicesima. Aspettativa non retribuita (provinciale) Entro il decimo anno di età del bambino: - aspettativa non retribuita di dodici mesi, frazionabile in mesi interi. 121 Malattia bambino Ne possono fruire la madre e/o il padre. Nel primo anno di vita del bambino: - nessuna limitazione di giorni; il congedo per malattia figlio viene retribuito al 100% per 30 giorni in alternativa al primo mese di congedo parentale, il resto dei giorni non è retribuito; qualora i trenta giorni siano già stati fruiti per congedo parentale, permane il diritto al congedo malattia figlio, ma senza retribuzione. Dopo il compimento del primo anno di vita e sino alla conclusione del terzo: - 30 giorni retribuiti al 100% per ogni anno, computati complessivamente per entrambi i genitori. Dal terzo anno di vita del bambino fino all’ottavo: - tali assenze possono rientrare nella casistica prevista per il congedo straordinario (“ per gravi motivi” fino a 2 mesi per anno scolastico,pagati al 100% nel 1° mese e con riduzione di un quinto nel secondo mese). NB !! Ai congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore.. C) Norme comuni ai tempi indeterminati e determinati Le lavoratrici madri, entro il primo anno di vita del bambino, in alternativa all’astensione facoltativa, possono chiedere la riduzione di lavoro di 2 ore al giorno. La riduzione è di 1 ora se l’orario giornaliero di servizio è inferiore a 6 ore. Tale diritto si applica, a richiesta delle lavoratrici madri, sia al personale con contratto a tempo indeterminato, sia al personale con contratto a tempo determinato nei limiti della supplenza; la retribuzione è al 100%. Normativa di riferimento • D.lvo 151/2001 e ss.mm. • Artt. 50-60 CCL 2007-10 122 10. TEMPO PARZIALE Dipendenti provinciali Può chiedere la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, il personale docente con contratto a tempo indeterminato, compreso il personale utilizzato in altri compiti per motivi di salute e il personale a qualsiasi titolo comandato o distaccato presso enti o istituzioni. I coordinatori pedagogici possono chiedere il part-time solo se risultano assegnati alle strutture organizzative; nel caso di preposizione ai circoli pedagogici la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale è ammessa solo in casi di situazioni di necessità da valutarsi a cura dell’amministrazione. Tipologie di tempo parziale Tempo parziale “orizzontale”: distribuzione dell’orario ridotto in tutti o in alcuni giorni lavorativi e può essere ,solo per i docenti, di 12 ore e trenta o 15 ore settimanali di orario frontale. Tempo parziale “verticale”: distribuzione dell’orario ridotto in determinati periodi dell’anno che per i docenti e per i coordinatori pedagogici può essere di sei o otto mesi interi. Una tipologia particolare di part-time è “l’articolazione pluriennale dell’orario di lavoro” riservata al personale docente. Essa è intesa come part-time all’80% per cinque anni (concessa ad un massimo del 5% del personale): un salario in ogni anno pari all’80% della retribuzione di un docente a tempo pieno; per 4 di quei cinque anni l’insegnante lavora a tempo pieno (prestazione ad orario pieno) pur essendo pagata all’80%, e per un anno sta a casa continuando a percepire lo stipendio all’80%. La fruizione dell’anno di riposo può avvenire a partire dal quarto anno del quinquennio per docenti con almeno dieci anni di anzianità, dal terzo anno per quelli con almeno quindici anni di anzianità e dal primo anno per quelli con almeno venti anni di anzianità. Condizioni Il numero di part-time è assicurato per un minimo del 13% delle dotazioni organiche provinciali; tale limite può essere aumentato in sede di accordo decentrato; per i docenti sono previsti, poi, limiti numerici per scuola. 123 Ferie I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I dipendenti a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato ai giorni di lavoro prestati nell’anno scolastico rapportato a 32 giornate annue. Attività e obblighi di servizio - l’orario di insegnamento riportato nel contratto individuale; - il personale a tempo parziale orizzontale può effettuare prestazioni di lavoro supplementare entro il limite annuo di 30 ore retribuite con una maggiorazione del 15%; - al personale a tempo parziale verticale può essere richiesto lavoro straordinario nelle sole giornate di presenza in servizio proporzionando il limite dello straordinario del personale a tempo pieno (30 ore), al periodo di lavoro prestato nell’anno. Durata rapporto a tempo parziale I contratti individuali di trasformazione temporanea del rapporto sono stipulati per il periodo 1 settembre – 31 agosto di ogni anno scolastico. Presentazione della domanda La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, sottoscritta dall’interessato, deve essere presentata al dirigente dello SGRUSF entro una data fissata dall’amministrazione in ciascun anno scolastico. Collocamento in pensione e tempo parziale Il personale docente e coordinatore pedagogico con contratto a tempo indeterminato che abbia maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva necessari per il collocamento in pensione può richiedere il trattamento di pensione di anzianità e, contemporaneamente, quello conseguente alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale sempre con le limitazioni e le modalità stabilite contrattualmente. La retribuzione sarà ridotta in misura inversamente proporzionale alla riduzione dell’orario normale di lavoro, tenendo presente il cumulo tra pensione e retribuzione spettante al dipendente che, a parità di condizioni, presta servizio a tempo pieno. 124 Normativa di riferimento • Legge 335/1995 • D.lgs n.61/2000 • D.lgs n.101/2001 • Art. 11 CCPL 2006-09 che modifica l’art. 25 CCPL 2002-05 • Art. 26 CCPL 2002-05 • Art. 33 CCPL 2006-09 che sostituisce l’art. 10 Allegato D CCPL 2002-05 • Art.29 del CCPL 7/8/2007 Dipendenti scuole dell’infanzia equiparate Condizioni Il numero di part-time non può superare il limite per singola istituzione scolastica stabilito contrattualmente diversificato tra personale docente e personale non insegnante. Tipologie di tempo parziale Tempo parziale “orizzontale”: distribuzione dell’orario ridotto su tutti i giorni lavorativi; per i docenti può essere di 12 ore e trenta o 15 ore settimanali; per il personale operatore d’appoggio di 18 o 24 ore settimanali; per il personale cuoco di 18 ore settimanali. Per i cuochi può essere previsto anche un part-time a 24 ore, previa valutazione delle condizioni organizzative della scuola. Tempo parziale “verticale”: può essere settimanale, mensile, annuale. Per il personale cuoco e docente è ammesso il solo part-time verticale annuale: 5 mesi consecutivi più un mese ricadente in uno dei due mesi di sospensione dell’attività didattica. Per gli insegnati è possibile anche il part-time verticale annuale di sette mesi consecutivi più un mese ricadente nei due mesi di sospensione dell’attività didattica. Ferie I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I dipendenti a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato ai giorni di lavoro prestati nell’anno scolastico. 125 Attività e obblighi di servizio - l’orario di insegnamento riportato nel contratto individuale; - per i docenti le attività funzionali all’insegnamento in proporzione all’orario di lavoro ridotto. Durata rapporto a tempo parziale Il personale può chiedere il passaggio da tempo pieno a part time per la durata di un anno scolastico; la domanda può essere ripresentata anche negli anni successivi. Presentazione della domanda La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, sottoscritta dall’interessato, deve essere presentata all’Ente gestore; non potrà ottenere il part time il personale assunto a tempo indeterminato che non ha superato il periodo di prova entro la data del 30 giugno e l’ insegnante supplementare fin tanto che il bambino seguito rimane a scuola. La domanda deve specificare se la distribuzione dell’orario è di tipo orizzontale,con la collocazione oraria preferita, o di tipo verticale con la sequenza temporale. Normativa di riferimento • Legge 335/1995 • Om 446/1997 • Art 52 CCL 2007/10 11. ORARIO Dipendenti scuole provinciali L’orario di lavoro dei docenti è diviso in attività di insegnamento e attività di non insegnamento connesse con il funzionamento delle scuole. Prima dell’inizio delle lezioni, il Collegio dei Docenti programma le attività di non insegnamento connesse con il funzionamento della scuola. 126 Attività di insegnamento L’orario di insegnamento di 25 ore settimanali si svolge: - nel periodo delle lezioni, fissato dal calendario scolastico; - in cinque giorni la settimana; - l’orario settimanale può essere articolato in modo flessibile entro un minimo di 3 ed un massimo di 7 ore giornaliere. Attività non di insegnamento connesse al funzionamento della scuola Le attività connesse al funzionamento della scuola sono stabilite in 210 ore annue. Tali attività comprendono: a. la programmazione didattico-educativa, comprese le attività di verifica e di valutazione nonché la preparazione e documentazione dell’attività svolta; b. il funzionamento del collegio del personale e del collegio docenti; c. il rapporto con le famiglie; d. le iniziative di aggiornamento-formazione (non meno di 20 ore) e le attività di ricerca, innovazione e sperimentazione (non meno di 32); tali ore non sono cumulabili; e. le attività di collegamento con gli asili nido e la scuola elementare per favorire la continuità educativa; la compilazione dei documenti per il passaggio di informazioni alla scuola primaria; f. tutti gli altri impegni ed attività di circolo e delle singole scuole, ivi comprese quelle attinenti alla conservazione e riordino degli arredi, dei sussidi e del materiale didattico. Il Coordinatore Pedagogico può consentire che attività per la loro natura individuale,indicate dal collegio dei docenti, possano essere svolte all’esterno della struttura scolastica. Coordinatori pedagogici L’orario dei coordinatori pedagogici è fissato in 36 ore settimanali. Il coordinatore pedagogico organizza il proprio lavoro nell’ambito dell’orario di servizio,secondo criteri di flessibilità, sulla base delle esigenze connesse all’esercizio delle funzioni di competenza, garantendo la presenza tutte le volte che ne sia richiesta dalla natura delle attività affidate alla propria responsabilità e per le attività individuate dal Dirigente del servizio, previa concertazione con le OO.SS. 127 Normativa di riferimento • Art. 7 Allegato D CCPL2002-05 come sostituito dall’art.22 Accordo 10.11.2004 • Art.9 Allegato D CCPL 2002/05 • Art. 2 Accordo 16.4.2009 Dipendenti scuole dell’infanzia equiparate Personale docente L’orario di lavoro del personale docente è articolato in orario di insegnamento e attività connesse con il funzionamento della scuola. Orario di insegnamento L’orario di insegnamento è di 25 ore settimanali, distribuito su cinque giorni e di norma svolto in un unico turno di lavoro. Il personale può essere chiamato eccezionalmente a prestare servizio oltre i cinque giorni per convegni-seminari, attività di aggiornamento deliberate dal collegio docenti e iniziative con le famiglie, e ricorrenze. La prestazione lavorativa non può superare le dieci ore giornaliere, con una flessibilità oraria per le ore di insegnamento entro i limiti di tre ore minime e sette massime giornaliere comprensive dell’ eventuale lavoro straordinario. Il dipendente ha diritto, di norma, a un periodo minimo di 11 ore consecutive di riposo per ogni periodo di 24 ore. Dopo le ore 20 non possono essere richieste prestazioni lavorative obbligatorie se non eccezionalmente per riunioni indette dall’Ente Gestore. Tutto il personale docente e non docente della scuola, all’inizio di ogni anno scolastico, tiene una riunione in orario di lavoro per formulare proposte in ordine all’articolazione settimanale dell’orario del personale stesso. La distribuzione dell’orario di lavoro è comunicata a tutto il personale mediante ordine di servizio dell’Ente gestore, nel rispetto delle deliberazioni di competenza del Comitato di Gestione e tenuto conto delle proposte del personale. Attività connesse al funzionamento della scuola Personale docente L’orario per queste attività è pari a 210 ore annue, con piano di utilizzazione deliberato dal personale insegnante della scuola, tenendo conto delle proposte del Collegio dei docenti del circolo. 128 L’ Ente Gestore, sentito il coordinatore, può consentire che attività per loro natura individuali possano essere svolte all’esterno della struttura scolastica. Personale non insegnante L’orario di lavoro del personale non insegnante è di 36 ore settimanale distribuite su 5 giorni nella settimana comprensivo di un monte ore mensile di 4 ore, anche cumulabili, per attività di aggiornamento e qualificazione professionale; ad eccezione delle attività di aggiornamento e di qualificazione professionale, il servizio ,di norma, si svolge in un unico turno di lavoro. Il personale può essere chiamato eccezionalmente a prestare servizio oltre i cinque giorni per le seguenti attività: convegni-seminari, aggiornamento, iniziative con le famiglie . La prestazione lavorativa non può superare le dieci ore giornaliere comprensive dell’eventuale lavoro straordinario. Il dipendente ha diritto, di norma, a un periodo minimo di 11 ore consecutive di riposo per ogni periodo di 24 ore. Dopo le ore 20 non possono essere richieste prestazioni lavorative obbligatorie se non eccezionalmente per riunioni indette dall’Ente Gestore, riconosciute nel monte ore mensile. Il personale docente e non docente, all’inizio dell’anno, tiene una riunione in orario di lavoro per formulare proposte in ordine all’articolazione settimanale dell’orario del personale. La distribuzione dell’orario di lavoro è comunicata a tutto il personale mediante ordine di servizio dell’Ente gestore, nel rispetto delle deliberazioni dei competenti organi e tenuto conto delle proposte del personale. Normativa di riferimento • Artt. 50-51 CCL 2007-10 12. RETRIBUZIONE Dipendenti scuole provinciali Composizione La struttura della retribuzione è composta da: 1) trattamento fondamentale (per 13 mensilità) costituito da voci: a)stipendio tabellare, cioè una delle sette posizioni stipendiali di cui è inquadrato ogni lavoratore; 129 b)assegno annuo distinto per categorie. c)indennità integrativa speciale; d)eventuali voci retributive non legate all’anzianità. Una possibile voce del trattamento fondamentale potrebbe essere eventuale “assegni ad personam”, ma è poco diffuso e legato a situazioni del tutto personali e particolari. 2) trattamento accessorio: a)compensi per lavoro straordinario; b)indennità varie; c)compensi per la produttività e per il miglioramento dei servizi. Stipendio tabellare e progressione di carriera L’attuale modello di carriera economica è stato introdotto dal CCPL economico biennale 2004-05 ed è avvenuto col conglobamento nello stipendio tabellare di molte voci precedentemente separate e legate, di norma, all’anzianità. Il trattamento economico è costituito per ogni categoria da 7 posizioni stipendiali (detti gradoni). Il passaggio da una posizione stipendiale all’altra non avviene in automatico per anzianità. Solo dal 2005 le Organizzazioni sindacali hanno contrattato una serie di passaggi alla posizione stipendiale superiore a quella in godimento e la questione è ancora in discussione con l’aggravante che, a partire dal 2010, il governo nazionale ha bloccato per tutti i pubblici dipendenti i rinnovi contrattuali. Assegno annuo Questa voce stipendiale del trattamento fondamentale caratterizza lo stipendio dei dipendenti provinciali; è diversificata nelle diverse categorie ed è pari a 230,38 Euro mensili per i docenti e 335,31 Euro mensili per i coordinatori pedagogici. Indennità integrativa speciale Questa voce dello stipendio è una voce fissa e congelata al valore del 1992, quando è stata abolita per tutti: - personale docente, Euro 532,29 mensile; - coordinatori pedagogici Euro 553,47 mensili. Fra i compensi della retribuzione accessoria, una voce presente in tutte le categorie è quella del fondo per la produttività e per il miglioramento dei 130 servizi legata alla presenza Tale compenso è erogato in unica soluzione entro il mese di gennaio dell’anno scolastico successivo ed è legato alla presenza del lavoratore. Non sono computati come giorni di assenza il congedo di maternità e paternità, la malattia per causa di servizio e infortunio, le ferie, i permessi sindacali, la fruizione del recupero accumulato, l’assenza per donazione sangue o midollo. Tale quota è pari ad € 876 annui per il personale docente e ad € 1244 annui per i coordinatori pedagogici. Altre indennità Sono inoltre previste una serie di indennità, le principali sono: • indennità per i coordinatori pedagogici (art. 27 CCPL 1.9.2008) • attività su più sedi (art. 82 bis CCPL 2002-05) come aggiunto dall’art.13 Accordo 10.11.2004 • equo indennizzo (art. 50 CCPL 2002-05) • buono pasto (art. 21 CCPL 2006-09 che sostituisce l’art. 52 CCPL 2002-05 e ulteriormente modificato dall’art.10 CCPL 1.9.2008) Normativa di riferimento • Tutti gli articoli citati Dipendenti scuole dell’infanzia equiparate La legge provinciale 21 marzo 1977 n.13 prevede all’art. 46, tra le condizioni per l’equiparazione di scuole dell’infanzia dipendenti da privati, che tali scuole assicurino al personale un trattamento economico equivalente a quello previsto per il corrispondente personale della scuola provinciale. Questa norma è stata sempre interpretata nel senso che i contratti collettivi per il personale delle scuole equiparate si occupino della parte normativa inserendo sempre nell’articolato un richiamo di salvaguardia di spesa non superiore agli istituti normativi riguardanti il personale provinciale. Per la parte economica, invece, vengono applicati in automatico, con qualche ritardo dovuto alla necessità di attesa della delibera di spesa della Giunta provinciale, gli accordi per l’analogo personale provinciale. Quindi per i docenti si applica il contratto economico dei docenti delle scuole dell’infanzia provinciali concordato in sede APRAN tra Organizza- 131 zioni sindacali del comparto scuola, tra le quali la FLC CGIL, e l’Agenzia della contrattazione. Per il personale operatore d’appoggio e cuoco si applica il contratto economico dell’equivalente personale comunale concordato in sede APRAN tra l’Agenzia e le Organizzazioni sindacali del comparto delle autonomie locali che, per la CGIL, è il sindacato Funzione Pubblica CGIL. Il trattamento economico previsto dal vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, per il personale della scuola dell’infanzia della Provincia autonoma di Trento – categoria unica 1^ posizione retributiva – è il seguente: - stipendio base: € 14.100,00 annui lordi - assegno: € 2.764,59 annui lordi - indennità int. speciale: € 6.387,53 annui lordi - tredicesima mensilità - assegno per il nucleo familiare se ed in quanto dovuto - eventuali ulteriori emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative, qualora spettanti. Le suddette voci retributive sono soggette ad adeguamento nel caso di variazioni contrattuali riguardanti il personale di riferimento. 133 Informazioni LE INDENNITÀ, IL SINDACATO, LA PREVIDENZA 135 INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE È un sostegno economico ed un diritto per tutti i lavoratori per i periodi di non occupazione. Indennità di disoccupazione con requisiti ordinari Termini di presentazione della domanda: La domanda va presentata alla sede INPS del proprio luogo di residenza ESCLUSIVAMENTE con procedura informatica ON-LINE, anche tramite gli uffici del Patronato INCA CGIL; e’ necessario preventivamente iscriversi nelle liste di collocamento presso la sede circoscrizionale per l’impiego. La domanda deve essere presentata entro il 68° giorno dal licenziamento. NB: è bene però presentarla subito, poiché l’indennità decorre: • dall’8° giorno dal licenziamento, se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni. • dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi. Requisiti per la disoccupazione ordinaria: Almeno una settimana di contributi versati o dovuti che risalgono a 2 anni prima della data della cessazione dal lavoro. Almeno un anno di contribuzione (52 contributi settimanali o 12 mensili, ovvero un corrispondente periodo di attività soggetta all’obbligo dell’assicurazione per la disoccupazione) nei 24 mesi precedenti la data di cessazione dal lavoro. L’indennità di disoccupazione viene corrisposta ogni mese con assegno ed è concessa per un periodo massimo di 8 mesi (per 12 mesi per chi ha compiuto 50 anni). Essa è corrisposta nella misura del 60 % per i primi 6 mesi, del 50 % per i successivi due mesi e al 40 % per gli ulteriori mesi della retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro. Il diritto a ricevere l’indennità decade se si è destinatari di un nuovo contratto o si diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di vecchiaia, di anzianità, pensione di inabilità, pensione di invalidità) 136 Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti Termini di presentazione della domanda: - tra il 1 gennaio e il 31 marzo di ogni anno presso la sede dell’INPS. I termini sono prescrittivi. Sono considerati requisiti ridotti: avere svolto almeno 78 giornate effettive di lavoro nell’anno precedente a quello in cui si presenta la domanda e avere almeno un contributo settimanale entro la fine del biennio precedente. L’indennità viene corrisposta con erogazione di un unico assegno. L’importo dell’assegno è pari al 35 per cento per i primi 120 giorni e al 40 per cento per i successivi giorni fino a un massimo di 180 giorni della retribuzione media percepita giornalmente nel precedente anno, moltiplicata per i giorni lavorati nell’anno solare di riferimento, fino ad un massimo di 156 giorni. Per la consulenza è possibile rivolgersi alle sedi della Cgil del tuo territorio. IL SINDACATO NELLA TUA SCUOLA La RSA( rappresentanza sindacale aziendale) assicura in ogni scuola un contattto diretto con la struttura sindacale di riferimento,permette di avere un referente sindacale in scuola per le lavoratrici e lavoratori che ne avessero bisogno; diventa un punto importante di riferimento sia per I dipendenti,sia per il sindacato provinciale. La RSA viene designata dal Sindacato provinciale,sentiti gli iscritti alla FLC Cgil della Istituzione scolastica interessata. Diritto di affissione nelle scuole provinciali (art. 18 CCPL 17.10.2003) Le OO.SS., nonché le RSU e RSA, hanno diritto di affiggere in appositi spazi, che l’Amministrazione ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all’interno dell’unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie d’interesse sindacale e del lavoro. L’Amministrazione rende disponibili, ove possibile, le proprie reti informatiche. Le 137 modalità di utilizzo delle attrezzature vanno concordate con l’Amministrazione e non possono comportare disagio organizzativo. E’ fatta salva la possibilità di chiedere il rimborso di eventuali oneri derivanti da aggravi di spesa. Diritto di affissione nelle scuole equiparate (art. 14 CCL 2007-10) Le OO.SS., nonché le RSU e RSA, hanno diritto di affiggere in appositi spazi, che l’Amministrazione ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all’interno dell’unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie d’interesse sindacale e del lavoro. Cerca la bacheca sindacale nella tua scuola e prendi contatto con la sede sindacale per conoscere chi sono le RSA della tua scuola. LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE Con la riforma pensionistica del 1995 i lavoratori possono affiancare alla pensione “tradizionale” una eventuale pensione integrativa. Questa “seconda” pensione si costruisce aderendo ad un sistema di previdenza complementare. Poiché si tratta di una materia molto complessa diamo solamente alcune indicazioni di massima. I lavoratori neo-assunti e precari, hanno un notevole interesse a costruirsi al più presto una pensione complementare. IIn particolare nel comparto Scuola è stato istituito un fondo pensionistico negoziale (fondo Laborfonds). Consigliamo quindi di rivolgersi agli Uffici della CGIL territoriale per verificare le condizioni e le opportunità dell’adesione al fondo LABORFONDS. È anche possibile acquisire informazioni collegandosi al sito internet: www.laborfonds.it L’adesione al fondo Laborfonds, o qualsiasi altra forma previdenziale complementare, per il personale precario o neo assunto di ruolo è indispensabile. Perché la pensione erogata dall’INPDAP a questi lavoratori sarà sensibilmente inferiore all’ultimo stipendio percepito dagli stessi da lavoratori. In conclusione il vecchio sistema erogava pensioni più alte, il nuovo eroga 138 pensioni molto più basse. Al fondo Laborfonds possono aderire tutti i lavoratori della scuola con contratto a tempo indeterminato e tutti quelli a tempo determinato, purché il loro contratto sia di durata pari o superiore a tre mesi continuativi. L’adesione al fondo Laborfonds è volontaria e si effettua con la compilazione e la sottoscrizione del modulo (che può essere ritirato a scuola o presso le sedi del fondo), che deve essere consegnato presso la scuola dove si presta servizio. Appunti 139 140 141 142 143 CASA MIA SERVIZI FISCALI APERTI TUTTO L’ANNO 730 UNICO ICI RED ISEE/ICEF SUCCESSIONI COLF-BADANTI PER APPUNTAMENTI E INFORMAZIONI Tel. [email protected] 848.00.16.08*/199.24.30.30** *al costo di una telefonata urbana, escluso cellulari / **al costo di 14 centesimi al minuto I CENTRI CAAF CGIL APERTI TUTTO L’ANNO SEDI IN PROVINCIA DI TRENTO Sede Direzionale via Giusti, 49 Tel 0461 924988 Sede Principale via Muredei, 8 Tel 0461 303997 Trento Nord via Lunelli, 9 Tel 0461 428588 Trento Centro via Roma, 35 Tel 0461 221768 Mezzolombardo via Roma, 6 Tel 0461 604466 Rovereto (con recapito a Brentonico e Folgaria) via Maioliche, 57/H Tel 0464 421327 Ala via C. Battisti, 3 Tel 0464 674234 Borgo Valsugana via per Telve, 2/B Tel 0461 753450 Riva del Garda viale Canella, 3 Tel 0464 557773 Levico Terme via Marconi, 52 Tel 0461 706712 Arco viale delle Palme, 3 Tel 0464 518111 Cles via Degasperi, 10 Tel 0463 421088 Riva del Garda/Arco (con recapito a Bezzecca) Loc. S.Tommaso Tel 0464 552121 Malè c/o Municipio - Piazza Regina Elena Tel 0463 901796 Tione di Trento (con recapito a Ponte Arche) via Roma, 17/A Tel 0465 324942 Cavalese (con recapito a Pozza di Fassa) via Pasquai, 20 Tel 0462 230507 Storo (con recapito a Condino) via Roma, 41/B Tel 0465 680598 Tonadico via U. Scopoli, 17 Tel 0439 763207 Pergine Valsugana via Pennella, 92 Tel 0461 533025 www.caaf.it 800 730 740 nordest PERCHÉ ISCRIVERSI ALLA FLC CGIL ❭❭ Iscriversi alla FLC CGIL significa partecipare attivamente alla vita della scuola e impegnarsi in modo concreto per affermare il valore della scuola pubblica come servizio alla crescita formativa e sociale dei cittadini. La FLC CGIL, nelle trattative sindacali con líAmministrazione scolastica e nei rapporti con la categoria professionale dei docenti, opera in base al principio della solidariet‡, contro le tendenze egoistiche e di casta che si affermano nella nostra societ‡. La strategia dei diritti Ë líobiettivo per il quale, secondo la CGIL, nella nostra societ‡ tutti i cittadini dovrebbero poter godere di alcuni fondamentali diritti, come il diritto al lavoro, allíistruzione, alla cultura, alla salute, alla maternit‡ e alla paternit‡, a una pensione che consenta di vivere con dignit‡, a un lavoro non alienante e spersonalizzante. Líaffermazione di questi principi dentro e fuori i luoghi di lavoro Ë líobiettivo di fondo della CGIL. ❭❭ L’iscrizione alla FLC CGIL del Trentino permette di ricevere informazioni locali e nazionali attraverso il giornalino degli iscritti che viene recapitato a domicilio e le newsletter che vengono inviate per posta elettronica. Inoltre garantisce due polizze assicurative per: • responsabilit‡ civile • ricovero ospedaliero per infortunio ❭❭ La FLC CGIL offre anche un servizio di consulenza: a Trento, in via Muredei, 8 dal lunedì al venerdì ore 9-12 e 15-18 (tel 0461 303958/9) a Rovereto in via Maioliche, il venerdì ore 9-12 e 15-18 (tel 0464 401979) e per posta elettronica all’indirizzo: [email protected] Altri recapiti vengono attivati durante líanno presso gli uffici della CGIL di Riva d/G, Cavalese, Tione. Anche i delegati della FLC CGIL, presenti in numerosi istituti scolastici, possono essere un utile e prezioso riferimento. Per ulteriori informazioni sui servizi offerti consultare i siti web: www.flcgil.it - www.cgil.tn.it