Scuola dell’infanzia
FLC CGIL del Trentino
MODALITÀ SUPPLENZE E ASSUNZIONI A
TEMPO INDETERMINATO NELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA EQUIPARATE E PROVINCIALI
RACCOLTA DELLE DISPOSIZIONI E DELLE
NORMATIVE PRINCIPALI
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE
Anno
Scolastico
2011/12
Patronato Inca
Cgil del Trentino
La tua pensione.
Un diritto di domani
da tutelare oggi
Contribuzione previdenziale, ricongiunzione delle posizioni
pensionistiche, previdenza complementare, riscatti. Dietro
ciascuna di queste parole c’è un tuo diritto. Messi uno sopra
l’altro, sono i mattoni sui quali devi costruire oggi la tua pensione di domani.
Per aiutarti nella giungla della previdenza italiana c’è l’INCA,
il patronato della CGIL che nelle sue 15 sedi sparse in tutto
il Trentino ti mette a disposizione personale qualificato e ti
garantisce una consulenza gratuita sulla tua situazione previdenziale.
Contatta subito lo sportello INCA più vicino a casa tua. Perché
la pensione è un diritto di domani che va tutelato oggi.
Ricorda! Oltre ad occuparsi di pensioni, il patronato INCA
CGIL tutela le lavoratrici e i lavoratori per quanto riguarda la
disoccupazione, gli infortuni, la malattia, la maternità, il reddito di garanzia, l’assegno regionale al nucleo familiare.
Per informazioni
tel. 0461 303911
[email protected]
www.cgil.tn.it
Inca Cgil del Trentino.
Un servizio a tutela dei tuoi
diritti. Sempre.
Scuola dell’infanzia
FLC CGIL del Trentino
MODALITÀ SUPPLENZE E ASSUNZIONI A
TEMPO INDETERMINATO NELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA EQUIPARATE E PROVINCIALI
RACCOLTA DELLE DISPOSIZIONI E DELLE
NORMATIVE PRINCIPALI
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE
AGOSTO 2011
Indice
Scuole equiparate ............................................................
5
LA FLC CGIL E IL PERSONALE PRECARIO DELLA SCUOLA
7
CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI CHIAMATA 2011/12
12
VERBALE DELL’INCONTRO DEL TAVOLO TECNICO
13
NORME GENERALI
17
PAR. I - “SPOSTAMENTI” DA UNA SCUOLA EQUIPARATA AD UN’ALTRA SCUOLA EQUIPARATA DEL PERSONALE INSEGNANTE GIÀ A TEMPO INDETERMINATO
18
PAR. II - REQUISITI RICHIESTI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA BIENNALE
23
PAR. III - ESCLUSIONE DELLA DOMANDA BIENNALE
27
PAR. IV - TITOLI VALUTABILI PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI
27
PAR. V - ELENCO BIENNALE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
37
PAR. VI - NOMINA COMMISSIONE
38
PAR. VII - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO
38
PAR. VIII - ELENCO BIENNALE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
39
PAR. IX - PROCEDURA PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
43
PAR. X - PROCEDURE PARTICOLARI
45
PAR. XI - SCUOLE SITE NEI COMUNI LADINI, CIMBRI E MOCHENI
49
PAR. XII - APPLICAZIONE DELLA L. P. N. 27/93
50
ALLEGATO 1
51
ACCORDO PER IL PERSONALE DELLE SCUOLE EQUIPARATE DELL’INFANZIA
53
Scuole provinciali .............................................................
55
DISPOSIZIONI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO (2011/2012 - 2020/2013)
1. DISPOSIZIONI GENERALI
57
2. PRECEDENZE E PRIORITÀ
59
3. PROCEDURA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
61
4. DURATA DELL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
66
5. PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
IN CASO DI ASSUNZIONE
68
6. DEPENNAMENTO DALLA GRADUATORIA
69
7. MANTENIMENTO IN GRADUATORIA
70
8. ASSUNZIONI FUORI GRADUATORIA
71
9. ATTIVITÀ ED INCARICHI COMPATIBILI
73
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ASSUNZIONI DEL PERSONALE INSEGNANTE DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA PROVINCIALE E DEGLI ISTITUTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
PER L’ANNO SCOLASTICO 2011/2012.
SEZIONE I : PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
1. NORME ED ATTI DI RIFERIMENTO
75
2. RICOGNIZIONE E COPERTURA DEI POSTI DISPONIBILI A TEMPO INDETERMINATO 76
3. MODALITÀ ORGANIZZATIVE
77
SEZIONE II : PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
1. NORME DI RIFERIMENTO
79
2. COPERTURA DEI POSTI DISPONIBILI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE
DELLE ASSUNZIONI
80
TABELLE STIPENDIALI
82
Guida al contratto di lavoro .....................................
IL RAPPORTO DI LAVORO
1. CONTRATTO INDIVIDUALE
2. FESTIVITÀ
3. FERIE
4. ASSENZE PER MALATTIA
5. PERMESSI
6. PERMESSI PER AMMINISTRATORI LOCALI
7. PERMESSI BREVI
8. ASPETTATIVA
9. ASSENZE PER MATERNITÀ E/O PATERNITÀ
10. TEMPO PARZIALE
11. ORARIO
12. RETRIBUZIONE
Informazioni .....................................................................
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE
IL SINDACATO NELLA TUA SCUOLA
LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
83
85
86
91
94
96
101
107
109
111
114
122
125
128
133
135
136
137
5
Scuole equiparate
MODALITÀ SUPPLENZE
MODALITÀ ASSUNZIONI A
TEMPO INDETERMINATO
SPOSTAMENTI DA UNA SCUOLA
ALL’ALTRA
2011/2012
7
La FLC Cgil e
il personale precario della scuola
Cara collega, caro collega,
con questo fascicolo mettiamo a tua disposizione alcuni essenziali suggerimenti per il tuo incarico a tempo determinato e indeterminato. Li abbiamo
scritti con l’intento di informarti con chiarezza affinché non vengano messi
in discussione i tuoi diritti.
Troverai, nelle pagine che seguono, un breve riassunto della normativa
generale e anche un panorama dei diritti individuali che il nostro contratto
di lavoro ti assicura, come ad esempio ferie, malattia, permessi vari, ecc. ecc.
Per una più ampia trattazione o qualificata consulenza potrai recarti
presso le nostre sedi provinciali e territoriali (vedi elenco in ultima pagina).
Alla FLC Cgil sta molto a cuore il sistema scuola nella sua interezza, partendo dal punto di vista del bambino e dello studente al quale
si vuole offrire una “buona”scuola e per ottenere questo c’è bisogno di
tutti,docenti,amministrativi, operatori d’appoggio e cuochi: un circuito
virtuoso nel quale ogni singola professionalità è indispensabile con uguale
dignità nel rispetto dei diversi ruoli. Anche per questo continuiamo a lavorare per un comparto unico della scuola con un contratto unico,per ottenere
e salvaguardare stessi diritti e doveri. Lo stesso vale anche per il personale
precario,per il quale ci siamo impegnati,e continueremo a farlo,oltre che a
stabilizzare il maggior numero di personale anche per estendere i diritti
in godimento al personale di ruolo;il lavoro non è semplice,ma è con questi
obiettivi che la FLC affronta i tavoli contrattuali.
Il successo si può raggiungere con il contributo e la partecipazione di tutti.
Naturalmente contiamo anche su di te.
Il nostro obiettivo è ambizioso e riguarda tutti noi: la salvaguardia del
lavoro e della qualità della scuola e il loro miglioramento.
In attesa di incontrarci, la FLC Cgil ti saluta cordialmente.
8
L’anno scolastico 2010/11 si sta concludendo; è stato un anno
movimentato, che ci ha portato ad una grossa manifestazione provinciale
nell’autunno durante la trattativa sulle sezioni ridotte e le comunità di valle,
novità inserite nella prima bozza della finanziaria provinciale; mentre da subito si è ottenuto il ritiro da parte della Giunta della voce relativa al passaggio
della scuola dell’infanzia alle comunità di valle, si è aperta una lunga trattativa
sull’introduzione delle sezioni ridotte che si è conclusa con la firma del 2
dicembre 2010 del Protocollo di intesa tra OO.SS. e Assessorato provinciale.
Le principali novità:
- l’introduzione delle sezioni ridotte a partire dall’anno scolastico
2011/12 di cui si allega, in fondo al presente opuscolo, il testo del protocollo di intesa sottoscritto dalle organizzazioni sindacali –unitariamente– e dall’assessorato provinciale;
- una parziale modifica alle modalità di assegnazione delle supplenze
annuali, in particolare alla irrinunciabilità, una volta accettata, alla supplenza a tempo pieno di 25 ore settimanali.
- Immissioni in ruolo dal 1 settembre 2011 sulle sezioni:
8 ruoli nelle scuole provinciali
21 ruoli nelle scuole della Federazione
7 ruoli nelle scuole di Coesi
10 ruoli “differiti” a partire da settembre( perché oltre il piano annuale
2011) ripartiti in 5 nelle scuole equiparate e 5 in quelle provinciali
TOTALE POSTI 2011/12 : 46
Purtroppo nulla di nuovo sul fronte “pagamento mesi estivi” : la Flc ha
chiesto da tempo, assieme alle altre oo.ss., che la Provincia copra i posti
vacanti (cioè senza titolari) con incarichi di supplenza annuale fino al 31
agosto(anziché 30 giugno): è un punto sul quale non intendiamo cedere,
perché è un altro passo di avvicinamento al mondo della scuola a carattere statale, perché è una compensazione alla mancata assunzione in ruolo,
oltre che rispondere al corretto principio che a parità di prestazione deve
corrispondere parità di trattamento economico: l’insegnante supplente che
ha prestato regolare servizio per tutto l’anno scolastico al pari del collega a
tempo indeterminato deve avere il corrispondente trattamento; per questa
convinzione si insisterà con l’amministrazione perché faccia le nomine
annuali al 31 agosto.
9
Nessuna positiva novità per i rinnovi contrattuali: la manovra del governo
nazionale ha bloccato i contratti e gli stipendi del pubblico impiego; in provincia la strada per il momento percorribile rimane quella di lavorare sugli
incentivi provinciali che saranno discussi nei prossimi mesi; all’assessora
Dalmaso la Flc ha chiesto una convocazione per conoscere e discutere le
linee generali di tale fondo aggiuntivo per poter poi andare al tavolo Apran.
Una sfida rimane aperta: l’ipotizzato passaggio delle funzioni della scuola
dell’infanzia alle neocostituite Comunità di Valle; la Flc ha costituito un
gruppo di lavoro per approfondire tutti gli aspetti inerenti a tale ipotesi; il
gruppo ha cominciato a lavorare mettendo a comparazione la L.P. 13/77
con la legge istituzionale del passaggio delle funzioni dalla Provincia alle
Comunità; per settembre è prevista una sintesi del lavoro di gruppo e la sua
presentazione, per il necessario confronto, ai nostri/e iscritti/e
Si ricordano alcune note che spesso vengono scordate:
Sciopero
In caso di sciopero il datore di lavoro trattiene la quota di stipendio corrispondente per mancata prestazione; la trattenuta si limita a questo,non ci
sono penalizzazioni per la pensione o il punteggio: non si tratta di assenza
ingiustificata,non si interrompe il rapporto di lavoro e rimane il riconoscimento del punteggio al supplente.
Esempio di calcolo sciopero: per l’ intera giornata ,si prende il lordo e lo si
divide per 30 (esempio: € 2003,68 :30= 66,79 importo da trattenere).
Il calcolo della trattenuta è uguale sia per il personale a tempo indeterminato che determinato; per le ore o la giornata di sciopero i contributi
pensionistici vengono versati per intero e viene riconosciuta l’anzianità di
servizio.
Straordinario
Lo straordinario,anche per la sostituzione dei colleghi assenti,è regolato
dai contratti; considerato il monte ore annuo obbligatorio da prestare come
straordinario, è facoltà del lavoratore/della lavoratrice chiedere l’eventuale
recupero in alternativa al pagamento;ma se il dipendente decide di farsi
pagare lo straordinario,l’amministrazione deve pagare.
10
A titolo informativo si riportano le scuole che non fanno più parte della
Federazione Provinciale Scuole Materne:
SCUOLE ASSOCIATE A COESI
1. scuola dell’infanzia Madre Maddalena di Canossa di Lavis
2. Fondazione B.Kofler – Cognola
3. Asilo Infantile G.B.Zanella di Trento
4. Associazione Scuola dell’Infanzia A.Tambosi di Trento
5. Fondazione B.Kofler -S.Donà
6. Scuola Materna S.Antonio di Trento
7. Amici della Scuola dell’Infanzia di Nago
8. Amici della Scuola dell’Infanzia di Ranzo
9. Scuola Materna Giardino d’Infanzia di Riva del Garda
10.Asilo Infantile di Lizzana
11.Asilo Infantile di Lizzanella
12.Scuola dell’Infanzia Giuseppe e Adelaide Rosmini Serbati
13.Asilo Infantile Parrocchiale di Daone
14.Asilo Infantile-Mario Amistadi-S.Ciavina- di Roncone
15.Scuola Materna di Lodrone
16.Scuola Materna Giuseppina Bonazza di Breguzzo e Bondo
ASIF
È l’Azienda comunale di Pergine per I servizi all’infanzia e alla famiglia
che a partire dall’anno scolastico 2009-10 gestisce le scuole di Pergine
Chimelli G.B.1 -G.B.2 e Roncogno
Scuole dell’infanzia equiparate non federate
ad alcuna Associazione/Federazione
Vannetti di Rovereto
Cavalese
Masi di Cavalese
Castelnuovo
Scuola di Tione
Questa scuola ha revocato la delega alla FPSM e si è riservata di comunicare alla Provincia entro la fine di agosto 2011 le indicazioni in merito alla
eventuale adesione ad altra associazione
11
Totale scuole provinciali
: n. 119
Totale scuole Fpsm
: n. 135
Totale scuole Co.e.s.i.
: n. 16
Totale scuole Asif
: n. 2
Totale scuole autonome
: n. 4
Scuola di Tione
: n. 1
TOTALE SCUOLE IN PROVINCIA : 277
Nuovi criteri di assegnazione ordinaria del personale docente di sezione, dopo
l’introduzione delle sezioni ridotte:
bambini iscritti
Numero di sezioni
Organico personale
insegnante a tempo
pieno
Organico personale Organico personale
insegnante a metà
non insegnante a
tempo(12,5 ore
tempo pieno
settimanali)
fino a 26
1
2
da 27 a 34
2
3
1
da 35 a 51
2
4
da 52 a 56
3
5
da 57 a 76
3
6
da 77 a 79
4
7
da 80 a 101
4
8
8
da 102 a 126
5
10
5
da 127 a 151
6
12
6
da 152 a 176
7
14
7
da 177 a 201
8
16
8
da 202 a 226
9
18
9
da 327 a 351
14
28
14
1
2
2
1
3
3
1
4
12
CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI CHIAMATA 2011/12
Per le convocazioni di avvio anno scolastico:
- 23, 24 e 25 agosto 2011 conferimento incarichi da parte Federazione
provinciale scuole materne
- 26 agosto 2011 conferimento incarichi da parte Circoli di coordinamento
scuole infanzia provinciali
- 27 agosto 2011 conferimento incarichi da parte Co.e.s.i. e Asif.
Per le successive convocazioni, regolate come in corso d’anno:
- dal 30 agosto 2011 conferimento incarichi F.p.s.m., a mezzo sistema ATF
a chiamata vocale
- dal 31 agosto 2011, pomeriggio, conferimento incarichi Co.e.s.i./A.s.i.f.,
a mezzo sistema di chiamata vocale
- dal 1° settembre 2011, conferimento incarichi Circoli di coordinamento
scuole infanzia provinciali.
A conclusione di ogni giornata di convocazione ogni Soggetto datoriale, a
mezzo di Referente certificato, trasmetterà i dati degli incarichi conferiti
(nominativo dell’insegnante, consistenza e durata incarico, incarichi
supplementari con continuità) agli altri Soggetti datoriali. Analogamente si
procederà successivamente al 1° settembre 2011, secondo accordi tecnici
tra Soggetti datoriali, per la segnalazione di incarichi a 25 ore attribuiti in
corso d’anno fino al termine dell’attività didattica.
13
Verbale dell’incontro del tavolo tecnico
per le modalità di assunzione a tempo determinato
del personale insegnante della Scuola dell’Infanzia
della Provincia di Trento.
Il giorno 7 luglio 2011, a partire dalle ore 9.00, si è riunito nella sala incontri del sesto
piano di Palazzo Istruzione, a Trento, in Via Gilli, 3, il Tavolo tecnico attivato per l’intesa sulle modalità di assunzione a tempo determinato del personale insegnante della
scuola dell’infanzia in provincia di Trento. La riunione odierna è volta alla esplicazione
ed alla conclusione dell’intesa.
Sono presenti:
- per la Provincia autonoma di Trento, Dipartimento Istruzione, università e ricerca:
Maurizia Zadra, Emanuela Maino, Cinzia Guastella, Alessandro Daldoss;
- per la Federazione provinciale scuole materne: Luciano Peterlini;
- per l’Associazione Co.e.s.i.: Roberto Avanzi, Pierluigi Saccani, Nicoletta Fronza;
- per l’A.s.i.f di Pergine Valsugana: Francesca Parolari, Antonella Giurato;
- per la C.G.I.L – Scuola: Maura Tabarelli
- per la C.I.S.L. – Scuola: Stefania Galli, ___________
- per il Coordinamento Scuola Infanzia U.I.L.: Maria Pia Trenti , __________
- per LiSinCOS ANTES Scuola del Trentino: Ennio Montefusco, Anna Pisetta.
Le problematiche in discussione sono note a tutti i Soggetti presenti, in quanto rappresentate, confrontate e condivise in precedenti incontri. La riunione odierna ha lo
scopo di far sintesi dell’intendimento di adottare modalità comuni a partire dall’avvio
dell’a.s. 2011/2012 che per le chiamate e gli incarichi offerti nelle scuole dell’infanzia
provinciali troveranno disciplina in apposito provvedimento della Giunta provinciale e
per le chiamate e gli incarichi offerti nelle scuole dell’infanzia equiparate costituiranno
oggetto di accordo negoziale tra Organizzazioni sindacali e Federazione provinciale
scuole materne in quanto Soggetto deputato per la parte datoriale.
A) MODALITÀ DI OFFERTA DEGLI INCARICHI NEL SISTEMA DELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA, PROVINCIALI ED EQUIPARATE.
Le novità apportate alle ordinarie modalità seguite per gli scorsi anni scolastici sono
le seguenti.
L’accettazione di un incarico a 25 ore, anche derivante da cumulo di fabbisogni, offerto
fino al termine dell’attività didattica comporterà per l’insegnante e per tutti i Soggetti
datoriali la non richiamabilità dell’insegnante medesimo per l’intero anno scolastico
per incarico diverso nel sistema delle scuole dell’infanzia della provincia di Trento.
A questo fine, è considerato incarico offerto fino al termine dell’attività didattica an-
14
che l’incarico presso scuole a calendario speciale (turistico) che preveda – attraverso
espressa clausola apposta nel contratto individuale di lavoro – il diritto alla conferma
per il periodo successivo alla sospensione dell’attività didattica nell’ambito dell’anno
scolastico di riferimento.
Ogni Soggetto datoriale, nel caso di accettazione da parte di un insegnante di un
incarico di insegnamento a 25 ore, anche derivante da cumulo di fabbisogni, fino
al termine dell’attività didattica, provvederà a segnalare il nominativo dell’insegnante agli altri Soggetti datoriali al fine di registrare come “Occupato” per l’intero anno
scolastico, e quindi non richiamabile per alcun incarico nell’ambito del sistema delle
scuole dell’infanzia della provincia di Trento, l’insegnante medesimo. Identici effetti di
non richiamabilità relativi all’accettazione di un incarico a tempo pieno fino al termine
dell’attività didattica si applicano anche in caso di incarichi accettati in corso d’anno
scolastico.
Analogo effetto di non richiamabilità per l’intero anno scolastico per incarico diverso
nel sistema delle scuole dell’infanzia della provincia di Trento è prodotto dall’accettazione di incarico di insegnante supplementare collegato a diritto di continuità rispetto
al precedente anno scolastico, sia che l’accettazione riguardi l’insegnante con precedenza per continuità sia che l’accettazione riguardi diverso insegnante convocato
prima dell’insegnante con continuità per maggiori titoli in graduatoria. In quest’ultimo
caso, nei confronti dell’insegnante che non accetti l’incarico,anche se unico disponibile, non sarà applicato alcun effetto penalizzante sulla posizione in graduatoria e sul
diritto di chiamata per altro incarico.
B) CONVOCAZIONI
Le date e gli orari di convocazione degli aspiranti agli incarichi da assegnare nel mese
di agosto per l’ avvio anno scolastico saranno comunicate tramite pubblicazione sui
siti istituzionali per Provincia e Co.e.s.i./A.s.i.f. e tramite lettera raccomandata a.r. per
la Federazione provinciale scuole materne (per il 2011/2012) entro il corrente mese di
luglio. Le convocazioni conterranno anche le avvertenze agli aspiranti circa le nuove
modalità di scelta degli incarichi a 25 ore e su posti di supplementare con diritto di
continuità, in precedenza esplicitate. Sarà verificata la possibilità di dare ulteriore informazione a mezzo stampa delle novità convenute.
C) QUADRO DELL’OFFERTA SCOLASTICA
Provincia, F.p.s.m., Co.e.s.i. e A.s.i.f., ciascuno per quanto di propria competenza,
provvederanno a pubblicare sul rispettivo sito istituzionale gli incarichi di insegnamento, a tempo pieno o parziale, anche derivanti da cumuli di fabbisogno, da coprire con
assunzioni a tempo determinato per l’avvio dell’a.s. 2011/2012 con indicazione della
scuola dell’infanzia di riferimento, la consistenza oraria, la durata nonché la natura
15
del fabbisogno ( nel caso di cumulo). La pubblicazione telematica sarà attuata entro il
giorno 20 agosto 2011, e comunque non oltre la fascia oraria antimeridiana del giorno
22 agosto 2011.
D) CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI CHIAMATA
Per le convocazioni di avvio anno scolastico:
- 23, 24 e 25 agosto 2011 conferimento incarichi da parte Federazione provinciale
scuole materne
- 26 agosto 2011 conferimento incarichi da parte Circoli di coordinamento scuole
infanzia provinciali
- 27 agosto 2011 conferimento incarichi da parte Co.e.s.i. e Asif.
Per le successive convocazioni, regolate come in corso d’anno:
- dal 30 agosto 2011 conferimento incarichi F.p.s.m., a mezzo sistema ATF a chiamata vocale
- dal 31 agosto 2011, pomeriggio, conferimento incarichi Co.e.s.i./A.s.i.f., a mezzo
sistema di chiamata vocale
- dal 1° settembre 2011, conferimento incarichi Circoli di coordinamento scuole
infanzia provinciali.
A conclusione di ogni giornata di convocazione ogni Soggetto datoriale, a mezzo di
Referente certificato, trasmetterà i dati degli incarichi conferiti (nominativo dell’insegnante, consistenza e durata incarico, incarichi supplementari con continuità) agli altri
Soggetti datoriali. Analogamente si procederà successivamente al 1° settembre 2011,
secondo accordi tecnici tra Soggetti datoriali, per la segnalazione di incarichi a 25 ore
attribuiti in corso d’anno fino al termine dell’attività didattica.
Le Organizzazioni sindacali precisano, in conclusione, che le sopraddette novità sono
correlate alla conferma da parte dell’Amministrazione provinciale che nei confronti
del personale insegnante – ai fini della partecipazione al concorso per titoli per assunzioni a tempo indeterminato da parte della Provincia – siano considerati utili 180
giorni minimi di servizio prestati in scuole dell’infanzia provinciali maturati a partire
dall’ultimo concorso per titoli disciplinato dal D.P.G.P. 14 ottobre 1998, n. 26-98/Leg.
(concorso 2006)
Il Tavolo tecnico è chiuso alle ore 12.00.
Dott.ssa E. Maino
Verbalizzante
16
Accordo sui criteri di assunzione
del personale insegnate
(così come modificato con l’accordo integrativo di
data 7 luglio 2011)
Fra le Organizzazioni Sindacali F.L.C. CGIL, CISL - Scuola, UIL - Coordinamento Scuola
Infanzia e la Federazione Provinciale Scuole Materne è intervenuto in data 26 aprile
2010 l’Accordo sui criteri di assunzione del personale insegnante per contratti a tempo
determinato e a tempo indeterminato e come insegnante supplementare nelle scuole
equiparate dell’infanzia della Provincia di Trento per gli anni scolastici 2010/2011 e
2011/2012 e criteri per la formazione dei relativi elenchi, che forma parte integrante
del C.C.L. delle scuole equiparate dell’infanzia.
Copia di tale Accordo verrà inoltrata all’Assessorato all’Istruzione della Provincia Autonoma di Trento.
Le Parti contraenti:
- convengono di riconvocarsi ai fini della risoluzione di eventuali problemi interpretativi di carattere generale sulle intese raggiunte sollevate da uno dei firmatari;
- convengono di riconvocarsi al fine di esaminare eventuali future novità.
- ferma restando la durata quadriennale dell”’Accordo sui criteri di assunzione del
personale insegnante per contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato e come insegnante supplementare nelle scuole equiparate dell’infanzia della
Provincia di Trento e criteri per la formazione dei relativi elenchi” le parti convengono che eccezionalmente e solo per il presente Accordo la scadenza si intende
biennale (2010/11 - 2011/12), in considerazione del fatto che si ritiene opportuno
scorporare la parte relativa alla formazione degli elenchi.
- prendono atto che per la formazione degli elenchi per l’assunzione del personale
insegnante per gli anni scolastici 2010/11 e 2011/12 si è fatto riferimento alla
disciplina contenuta nel precedente Accordo.
F LC. CGIL - Sig.ra Gloria Bertoldi
CISL - Scuola - Sig.ra Stefania Galli
UIL Coordinamento Scuola Infanzia - Sig.ra Maria Pia Trenti
Federazione Provinciale Scuole Mateme
Commissione Negoziale:
- Pres. Sig. Paolo Malfer
- Sig. Bruno Bertol
- Sig. Giannino Zanfisi
17
ACCORDO TRA LA FEDERAZIONE PROVINCIALE SCUOLE MATERNE E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI F.L.C. C.G.I.L, C.I.S.L. - SCUOLA E UIL - COORDINAMENTO SCUOLE INFANZIA SULLE MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E A TEMPO
INDETERMINATO E COME INSEGNANTI SUPPLEMENTARI NELLE SCUOLE
EQUIPARATE DELL’INFANZIA DELLA PROVINCIA DI TRENTO PER GLI ANNI
SCOLASTICI 2010/2011 E 201112012 E CRITERI PER LA FORMAZIONE DEI
RELATIVI ELENCHI.
NORME GENERALI
Il presente Accordo costituisce materia negoziale e pertanto è parte integrante del C.C.L. delle scuole equiparate dell’infanzia.
Le assunzioni del personale insegnante a tempo determinato, a tempo
indeterminato e come supplementare nelle scuole equiparate dell’infanzia
della Provincia di Trento per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012,
avvengono nel rispetto delle leggi, della disciplina prevista all’art. 50 della
L. P. n. 13 del 21 marzo 1977 concernente l’Ordinamento della Scuola
dell’infanzia della Provincia Autonoma di Trento e della L. P. n. 27 del 10
settembre 1993 e loro successive modificazioni ed integrazioni; in particolare, per quanto riguarda il valore da attribuire all’idoneità dei concorsi
per la scuola dell’infanzia banditi dalla PAT., si deve fare riferimento anche
all’art. 16 della L. P. n. 5 del 15 marzo 2005.
Per quanto riguarda l’applicazione della L. P. n. 27/93 citata, l’insegnante
che, in possesso del titolo di specializzazione, si avvale nell’assunzione della
precedenza prevista, è tenuto a restare nella scuola dell’infanzia per tutto
il periodo di permanenza del bambino in difficoltà, dopodichè sarà considerato perdente il posto, fatto salvo quanto previsto nel successivo Par. I,
punto e).
Come previsto dall’art. 49 del C.C.L. delle scuole equiparate e dalla C.M.
del MIUR n. 31 del 18 marzo 2003 nelle scuole equiparate dell’infanzia rientra nel computo per l’individuazione della quota di riserva prevista per le
assunzioni obbligatorie - in base alla L. n. 68 del 12 marzo 1999 e SUCC.
mod. ed integr. - solo il personale non docente.
18
Le domande di assunzione, la formazione degli elenchi ed il sistema di gestione delle chiamate avvengono nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs.
n. 196 del 30 giugno 2003 e SUCC. mod. ed integr.: “Codice in materia di
protezione dei dati personali”.
L’utilizzo degli elenchi e le assunzioni devono avvenire sempre nel rispetto delle norme in vigore, della disciplina del rapporto di lavoro d’impiego
privato, del C.C.L. citato e del presente Accordo e successive modifiche.
La Federazione Provinciale Scuole Materne e altro Ente, Associazione o
Azienda possono svolgere le attività e le operazioni previste dalle normative
generali e di settore, dal C.C.L. e dal presente Accordo e ss.mm. riferite
agli Enti gestori in quanto rappresentanti degli stessi.
PAR. I - “SPOSTAMENTI” DA UNA SCUOLA EQUIPARATA AD
UN’ALTRA SCUOLA EQUIPARATA DEL PERSONALE INSEGNANTE
GIÀ A TEMPO INDETERMINATO
Si deve precisare che con il termine “spostamenti” del personale insegnante
già in servizio a tempo indeterminato ci si riferisce a nuove assunzioni a
tempo indeterminato, che saranno effettuate secondo le modalità, i criteri e
le procedure già in uso nelle scuole equiparate, nel rispetto delle norme sul
collocamento da una scuola equiparata ad un’altra, in applicazione di quanto disposto dall’art. 50 della L. P. n. 13/77 citata, dal C.C.L., dal presente
Accordo.
Gli Enti gestori individuano i posti disponibili a tempo indeterminato per
effettuare le operazioni di “spostamento” sulla base del Programma Annuale previsto dall’art. 54 della L. P. n. 13/77 e succ. mod. ed integr.; essi sono
impegnati attraverso un accordo di solidarietà a salvaguardare i posti di
lavoro del personale con contratto a tempo indeterminato.
In particolare, in caso di riduzione di sezione e/o di organico della scuola il licenziamento avviene sulla base dell’anzianità totale maturata dal
dipendente con rapporti a tempo indeterminato presso scuole equiparate,
valutando quella acquisita presso la scuola ove è in servizio - e si verifica
19
il calo - un 75% in più rispetto a quella eventualmente acquisita presso
altre scuole equiparate. Va aggiunta, inoltre, l’anzianità totale maturata dal
dipendente di ruolo o a tempo indeterminato presso scuole dell’infanzia
provinciali, valutando tale servizio pari al 75% del totale effettivamente
svolto. Ai fini del riconoscimento spetta all’insegnante interessato che ha
servizi presso scuole dell’infanzia non federate produrre la relativa documentazione (in originale o fotocopia) se non trasmessa d’ufficio.
Esclusivamente al fine di individuare il personale perdente il posto presso
una scuola dove si verifica un calo di sezione e/o di organico, agli insegnanti che hanno conseguito l’idoneità nei concorsi sia ordinari che riservati
banditi dalla Provincia Autonoma di Trento per gli insegnanti della scuola
dell’infanzia, viene attribuito un ulteriore beneficio pari a 6 mesi di servizio
(per una sola idoneità).
A parità di anzianità, si considera l’anzianità totale maturata in rapporti
a tempo determinato in scuole equiparate e provinciali; se ciò non fosse
ancora sufficiente ad individuare la persona, per ultimo si considera la maggiore età anagrafica.
Fatto salvo il caso del personale perdente il posto, il dipendente non può
ottenere lo “spostamento” ad altra scuola equiparata se non ha superato
il periodo di prova entro la data di esposizione dell’elenco definitivo del
personale interessato alle operazioni di “spostamento”. Non può presentare
domanda di “spostamento” il personale insegnante supplementare in possesso del titolo di specializzazione che è stato assunto in base alla precedenza di cui alla L. P. n. 27/93 e succ. mod. ed integr. fino alla conclusione della
frequenza del bambino in difficoltà.
Le operazioni di “spostamento” si attuano secondo i seguenti criteri:
a) Come previsto dal comma 4 dell’art. 50 della L. P. n. 13/77 già citata,
il personale assunto a tempo indeterminato che sia assente e tutelato ai sensi degli arti. 54 e 56 del D. lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, se
interessato dalla perdita del posto, verrà mantenuto in eccedenza alla
dotazione organica della scuola fino al termine dell’anno scolastico nel
corso del quale si verifica la condizione del compimento di un anno di
età del figlio; cioè non potrà essere licenziata la lavoratrice identificata
quale perdente posto che si trova in gravidanza e fino al compimento di
un anno di vita del bambino.
Qualora la dipendente rientrasse in servizio nel corso dell’anno sco-
20
lastico, verrà utilizzata per esigenze organizzative della scuola o per le
sostituzioni del personale eventualmente assente.
b) Il personale insegnante appartenente a ordini o congregazioni religiose,
se interessato dalla perdita del posto, farà riferimento al Decreto del
Presidente della Provincia 18 aprile 2001, n. 13-64/Leg. (allegato n.1
CCL Scuola 2007/2010);
c) Non potrà essere considerato perdente il posto il personale nelle condizioni previste dai commi 5, 6 e 7 dell’art. 33 della legge 5 febbraio 1992
n. 104, salvo espressa rinuncia scritta del beneficio di legge, nel qual
caso dovrà presentare domanda di spostamento come perdente posto;
d) Non potrà essere considerato perdente posto anche il personale assunto
ai sensi della L. 12 marzo 1999 n. 68;
e) È fatta salva la precedenza prevista dall’art. 21 della L. P. n. 13/77 citata, disciplinata nel Paragrafo XI del presente Accordo, relativamente al
personale in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua e cultura
ladina per l’assegnazione dei posti vacanti nelle scuole equiparate site in
Comuni ladini. Gli insegnanti che vengono assunti o ottengono lo spostamento avvalendosi di tale precedenza non possono chiedere spostamento volontario per cinque anni dall’assunzione o dallo spostamento;
f ) Fatte salve le disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie contenute nella L. n. 68/99 citata (solo per le scuole soggette all’obbligo) e
fatta salva la normativa vigente che disciplina il part-time, che consente
al personale insegnante a tempo indeterminato di richiedere il completamento d’orario a tempo pieno, al personale nelle condizioni previste
dai commi 5, 6 e 7 dell’art. 33 della Legge n. 104 del 1992 e succ. mod.
ed integr. saranno prioritariamente assegnati i posti a tempo indeterminato disponibili al momento delle operazioni di “spostamento”;
g) Per quanto riguarda il personale supplementare assunto a tempo indeterminato nelle scuole equiparate così come previsto dal Programma
Annuale di cui all’art. 54 della L. P. n. 13/77 citata, valgono gli stessi
criteri e le medesime modalità previste per il restante personale assunto a tempo indeterminato, nel rispetto di quanto disposto dalla L.
P. n. 27/93 citata e dal presente Accordo. In sostanza i posti a tempo
indeterminato di insegnante supplementare saranno precedentemente assegnati al personale in possesso del titolo di specializzazione che
attribuisce la precedenza nelle assunzioni come insegnante supple-
21
mentare ai sensi della L. P. n. 27/93 citata. L’insegnante supplementare
assunto a tempo indeterminato in virtù della precedenza sopra detta,
non potrà essere considerato perdente posto e licenziato qualora, alla
conclusione della frequenza del bambino in difficoltà (con minimo
3 anni nel ruolo di insegnante supplementare), nell’anno scolastico
successivo presso la scuola dove lavora, siano disponibili altri posti nella
stessa scuola a tempo indeterminato, con precedenza di quelli come
insegnante supplementare.
Al personale insegnante a tempo indeterminato che viene licenziato alla fine dell’anno scolastico per riduzione di personale e che non
abbia ottenuto lo spostamento ad altra scuola equiparata per carenza di
posti disponibili, vengono offerti i posti di insegnante supplementare a
tempo determinato non prima di aver verificato la copertura finanziaria
da parte della PAT e fatta salva la priorità delle specializzate perdenti
posto;
h) Come previsto dall’art. 50 della L. P. n. 13/77 citata viene garantita la
priorità nell’assunzione al personale insegnante perdente posto presso
un’altra scuola equiparata per effetto di una riduzione di organico e/o
per calo di sezione, conseguenti alle disposizioni del Programma Annuale della PAT e/o di altre disposizioni che intervengono sull’organico
della scuola;
i) Nel rispetto delle disposizioni normative sopra citate, se vi sono stati
insegnanti con contratto a tempo indeterminato licenziati per riduzione di personale nei trentasei mesi precedenti, questi hanno precedenza
nell’assunzione qualora ne facciano richiesta;
j) Esaurite le precedenze sopracitate gli insegnanti che per gravi motivi
di salute necessitano di particolari cure a carattere continuativo (ad
es.: dialisi, chemioterapia) avranno la precedenza sui posti a tempo
indeterminato presso scuole situate nel Comune dove ha sede il centro
specializzato che effettua la cura, o in Comuni limitrofi. L’insegnante
dovrà indicare in domanda l’ordine preferenziale delle sedi scolastiche
in relazione al centro specializzato scelto; inoltre, dovrà allegare idonea
documentazione medico-sanitaria attestante il carattere continuativo e
la necessità della cura, la durata della stessa e il centro dove verrà svolta
(in originale o fotocopia);
k) Verrà poi garantita la priorità nell’assunzione al personale insegnan-
22
te già in servizio a tempo indeterminato che chiede lo “spostamento”
presso altre scuole equiparate dell’infanzia;
l) Terminate le operazioni di “spostamento” la Federazione verificherà,
per ogni insegnante che non lo ha ottenuto, le sedi scelte (seguendo
l’ordine preferenziale indicato) e la scuola dove presta servizio al fine di
individuare le possibili combinazioni incrociando le rispettive richieste
rimaste senza esito.
L’elenco del personale interessato alle operazioni di “spostamento” da sede
ad altra sede sarà formato con riferimento all’anzianità di servizio maturata
presso scuole dell’infanzia equiparate o provinciali della Provincia di Trento, calcolata con le modalità previste dal Par. IV, collocando i richiedenti
in ordine decrescente di anzianità, fatte salve le precedenze e le priorità
derivanti da legge, dal C.C.L. e dal presente Accordo. Al personale in
possesso del titolo di cultura di cui al punto 16 dell’ALLEGATO 1 (Titolo
di frequenza del Corso di Formazione linguistica organizzato dalla Federazione Provinciale Scuole Materne o Corsi con le medesime caratteristiche
organizzati da soggetti accreditati), verrà attribuito 1 punto ai fini della
formazione del suddetto elenco.
Al personale perdente il posto verranno assegnati, ai soli fini della formazione dell’elenco sopra menzionato:
- 4 punti se il richiedente perdente il posto è coniugato e/o con uno o più
figli maggiorenni e/o con un genitore/i convivente/i;
oppure
- 6 punti se il richiedente perdente il posto ha uno o più figli di età compresa tra i sei ed i diciotto anni non compiuti conviventi;
oppure
- 9 punti se il richiedente perdente il posto ha uno o più figli di età fino a
sei anni conviventi.
I punteggi non sono cumulabili; se nella situazione familiare sono presenti
figli di età compresa in fasce diverse, viene attribuito un unico punteggio:
il più vantaggioso; ad esempio: il richiedente è coniugato ed ha due figli di
età inferiore a sei anni: 9 punti; il richiedente è coniugato ed ha un figlio
maggiorenne ed un figlio di età compresa tra i sei ed i diciotto anni: 6
punti.
Le operazioni di assegnazione dei posti disponibili nei confronti di tutto il
23
personale delle Scuole dell’Infanzia equiparate risultante perdente posto e
le operazioni di “spostamento”, vengono effettuate da un unico soggetto e
precisamente dalla Federazione Provinciale Scuole Materne.
Le operazioni di spostamento vengono effettuate d’ufficio dalla Federazione Provinciale Scuole Materne, sulla base delle domande presentate dagli
insegnanti interessati.
La rinuncia alla domanda di spostamento deve essere presentata all’Ente
gestore e alla Federazione entro il 30 giugno di ogni anno.
PAR. II - REQUISITI RICHIESTI E MODALITÀ PER LA
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA BIENNALE
Per l’insegnamento nelle scuole equiparate dell’infanzia l’insegnante richiedente l’assunzione deve essere in possesso del titolo previsto dalla art. 6
della L. P. n. 13/77 già citata.
L’insegnante che vole presentare domanda per assunzioni a tempo determinato e a tempo indeterminato e/o come supplementare nelle scuole equiparate dell’infanzia della Provincia di Trento deve produrre specifica domanda
biennale nei termini stabiliti su apposito modulo.
Tale domanda dovrà essere presentata alla Federazione Provinciale Scuole
Materne per tutti gli Enti gestori associati e/o ad altro Ente, Associazione
o Azienda per le altre scuole.
I moduli saranno posti in distribuzione presso le scuole equiparate dell’infanzia, presso la Federazione Provinciale Scuole Materne, presso altro Ente,
Associazione o Azienda.
Non può presentare la domanda biennale il personale già in servizio a tempo indeterminato presso scuole equiparate dell’infanzia.
Nella domanda l’insegnante deve dichiarare, sotto la propria responsabilità
a pena di esclusione:
a. cognome e nome;
b. luogo e data di nascita;
c. il Comune di residenza;
d. l’indirizzo della residenza e del domicilio (se diverso dalla residenza);
24
e. il numero di codice fiscale (allegando una fotocopia dello stesso);
f. il/i numero/i di telefono;
g. di non aver riportato alcuna condanna penale, oppure le eventuali condanne penali riportate;
h. di essere idoneo/a fisicamente allo svolgimento delle mansioni di insegnante di scuola dell’infanzia.
I richiedenti l’assunzione disabili, inoltre, devono allegare alla domanda
adeguata certificazione medico-sanitaria (in originale o fotocopia) attestante sia l’invalidità, sia l’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni
di insegnante di scuola dell’infanzia. I richiedenti l’assunzione, appartenenti alle categorie previste dalla L. n. 68/99 citata, inseriti negli elenchi
degli aspiranti al Collocamento obbligatorio presso l’Agenzia del Lavoro
della Provincia Autonoma di Trento, potranno dichiarare in domanda
tale inserimento allegando la relativa documentazione (in originale o fotocopia). Tale documentazione non dovrà riportare una data antecedente
i tre mesi da quella della presentazione della domanda stessa e varrà solo
per le assunzioni presso le scuole soggette all’obbligo;
i. di essere in possesso del titolo di studio previsto dall’art. 6 della L. P. n.
13/77 citata;
j. di avere/non avere conseguito l’idoneità nei concorsi ordinari o riservati banditi dalla Provincia Autonoma di Trento per gli insegnanti delle
scuole dell’infanzia;
k.di essere/non essere in possesso del titolo di specializzazione previsto
dalla normativa vigente che attribuisca la precedenza di cui alla L. P. n.
27/93 citata.
Tutti i requisiti devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda biennale.
Il richiedente, poi, sulla domanda biennale di assunzione per il tempo
determinato, potrà:
l. indicare una sola delle Aree tra quelle contenute nell’elenco allegato al
presente Accordo (ALLEGATO 2), che ne è parte integrante, nelle
quali vengono distribuite le scuole equiparate.
L’Area scelta deve essere la stessa per tutte le domande presentate (Federazione o altro Ente,Associazione o Azienda), pena l’esclusione dagli
elenchi per l’intero anno scolastico.
m. escludere, all’interno dell’Area scelta, le scuole nelle quali non desidera
prestare servizio;
25
n.escludere, per ogni scuola, le tipologie orarie contrattuali per cui non
desidera essere contattato. Le tre tipologie orarie previste sono: i contratti a termine ad orario pieno (25 ore settimanali a contatto con i bambini); i contratti a termine ad orario parziale pari o superiore alle 12,5 ore
settimanali (a contatto con i bambini) escluso l’orario pieno; i contratti
a termine a tempo parziale con orario settimanale inferiore a 12,5 ore (a
contatto con i bambini).
Nel caso in cui nella domanda venissero escluse delle scuole e/o delle
tipologie orarie in Aree diverse da quella indicata, la Commissione, di cui al
Par. VI, terrà in considerazione solo le scuole dell’Area indicata, per tutte le
tipologie orarie contrattuali.
Qualora nella domanda non fosse individuata alcuna Area, ma fosse indicata solo l’esclusione delle Scuole e/o delle tipologie orarie contrattuali in
una o più Aree, la Commissione considererà valide le opzioni dell’Area più
vicina rispetto alla residenza o al domicilio del richiedente; se ciò non fosse
possibile determinarlo con sufficiente ragionevolezza la Commissione terrà
allora conto solo della prima Area della domanda dove sono state escluse
scuole e/o tipologie orarie. Qualora non fosse indicata alcuna Area e alcuna
esclusione di scuole e/o di tipologie orarie, la Commissione considererà valida l’Area in cui sono incluse le scuole più vicine alla residenza o al domicilio del richiedente l’assunzione, per tutte le tipologie orarie contrattuali.
Solo l’insegnante in possesso del titolo di specializzazione che richiede,
ai sensi della L. P. n. 27/93 citata, la precedenza nelle assunzioni come
insegnante supplementare a termine potrà presentare domanda in scuole
inserite in più Aree.
L’insegnante che chiede l’assunzione a tempo indeterminato potrà presentare domanda in scuole inserite in più Aree.
I richiedenti l’assunzione che fossero interessati ad accettare due contratti a termine ad orario parziale (“cumulo”) presso lo stesso datore di
lavoro (quando ciò risulta possibile per l’organizzazione scolastica ed,
in ogni caso, senza superare l’orario pieno contrattualmente stabilito),
sulla domanda non dovranno escludere i contratti a tempo parziale.
Nella domanda deve essere indicato l’esatto e completo indirizzo e il/i
recapito/i telefonico/i (massimo due). Il richiedente l’assunzione può
indicare in domanda come recapito telefonico anche numeri di telefonia
26
mobile. Ogni variazione anche temporanea del/dei recapito/i telefonico/i
e/o della residenza elo del domicilio successiva alla presentazione della domanda deve essere comunicata immediatamente in forma scritta, allegando
una fotocopia della carta di identità alla Federazione Provinciale Scuole
Materne o ad altro Ente, Associazione o Azienda dove è stata presentata la
domanda.
Ad ogni domanda biennale devono essere uniti i titoli di cultura ed i certificati di servizio valutabili. Tutta la documentazione dovrà essere prodotta
al momento della presentazione della domanda in originale o in fotocopia.
Tutti i documenti precedentemente indicati devono essere rilasciati dalle
competenti Autorità.
I certificati di servizio devono essere rilasciati dall’Ente o privato datore di
lavoro per i servizi prestati nelle scuole dallo stesso gestite. I certificati di
servizio relativi a servizi riconoscibili in base al presente Accordo devono
riportare, se richiesta, idonea convalida emessa dalla Autorità competente.
In particolare, per quanto riguarda le scuole equiparate federate dell’infanzia funzionanti nella Provincia di Trento, il servizio prestato presso queste
scuole è accertato d’ufficio dalla Federazione a partire dal 01/01/1978,
mentre il servizio prestato nelle scuole provinciali è certificato dal Servizio
per il Personale della Provincia Autonoma di Trento e il servizio prestato
presso scuole equiparate non federate è certificato dal relativo Ente gestore,
o altra Associazione o Azienda. Il servizio prestato presso scuole equiparate
aderenti alla Federazione Provinciale Scuole Materne e/o ad altro Ente,
Associazione o Azienda verrà certificato d’ufficio.
È valutabile il servizio prestato entro il 31 agosto dell’anno scolastico precedente a quello nel quale viene presentata la domanda biennale.
I servizi ad orario ridotto o a tempo parziale prestati dal personale assunto
a tempo determinato e a tempo indeterminato sono valutati alla stregua del
servizio prestato a orario pieno.
I richiedenti devono, distintamente, elencare nella domanda tutti i documenti presentati per comprovare i titoli posseduti (solo quelli ai quali è
consentito fare riferimento); di tale riferimento deve essere fatta esplicita
menzione nella domanda.
Non è necessario ripresentare quei certificati di servizio che sono già
validamente presentati presso la Federazione Provinciale Scuole Materne
o altro Ente, Associazione o Azienda in anni precedenti; di ciò si deve fare
menzione nella domanda.
La domanda e i titoli valutabili si considerano prodotti in tempo utile
27
e quindi valutabili, anche se spediti a mezzo RACCOMANDATA con
avviso di ricevimento entro il termine perentorio finale stabilito per l’inoltro della domanda biennale nell’anno di presentazione. A tal fine fa fede il
timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
La valutazione dei titoli e dei servizi vale per il biennio scolastico di riferimento della domanda presentata.
PAR. III - ESCLUSIONE DELLA DOMANDA BIENNALE
La domanda viene esclusa per i seguenti motivi:
a)presentazione della domanda oltre il termine prescritto;
b)aver omesso di dichiarare nella domanda, a norma del precedente Paragrafo II, uno dei seguenti dati: il nome ed il cognome; il luogo e la data
di nascita; il Comune di residenza; l’indirizzo della residenza e/o del
domicilio; il/i numero/i di telefono; eventuali condanne penali o la mancanza di condanne penali; il possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento
delle funzioni di insegnante di scuola dell’infanzia e il titolo di studio per
l’accesso all’insegnamento nella scuola dell’infanzia.
L’omissione sulla domanda del numero di telefono non permette l’inserimento del richiedente l’assunzione negli elenchi di chiamata.
L’omissione non produce l’esclusione della domanda se dai titoli presentati nella domanda biennale si evincono i dati omessi.
c)dichiarazioni accertate come false;
d)la mancanza della firma sulla domanda e/o la mancanza della sottoscrizione del consenso al trattamento dei dati personali, in base al D. Lgs. n.
196 del 30 giugno 2003 e succ. mod. ed integr..
PAR. IV - TITOLI VALUTABILI PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI
I titoli valutabili per la formazione degli elenchi, a seconda dei tipi di assunzione, con le modalità che si vengono ad esporre, sono i seguenti.
28
Per l’assegnazione di posti di insegnante supplementare si provvederà nel
rispetto di quanto stabilito dalla L. P. n. 27/93 citata, attribuendo precedenza al personale in possesso del titolo di specializzazione previsto dalla
normativa vigente; viene fatto salvo comunque quanto stabilito al Paragrafo
XI relativamente alle assunzioni da effettuarsi nelle scuole site in Comuni
ladini e al Paragrafo I circa il personale insegnante perdente posto.
A. Assunzione del personale insegnante a tempo indeterminato
A 1.Il personale insegnante in possesso del titolo di idoneità conseguito
nei concorsi ordinari, banditi dalla Provincia Autonoma di Trento, per
l’accesso al ruolo degli insegnanti della scuola dell’infanzia che presenta
domanda biennale per contratti a tempo indeterminato è inserito nel
relativo elenco che viene formato valutando i seguenti elementi:
• TITOLO DI IDONEITÀ CONSEGUITO NEI CONCORSI ORDINARI BANDITI DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PER
L’ACCESSO AL RUOLO DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO:
per il calcolo del punteggio conseguito in questi concorsi, si prende in considerazione il miglior punteggio acquisito con riferimento
al punteggio finale riportato dal concorrente rapportato a decimi, fino ad
un massimo di 20 punti, calcolati secondo il seguente rapporto:
la media di 10
dalla media di 9,9 a 9,0
dalla media di 8,9 a 8,0
dalla media di 7,9 a 7,0
dalla media del 6,0 a 6,9
= 20 punti
= 16 punti
= 12 punti
= 8 punti
= 4 punti
A chi consegue questa idoneità non viene conteggiato il Titolo di studio di
cui all’art. 6 della L. P. n. 13/77 citata.
• SERVIZIO, la cui valutazione è così individuata:
Nella misura di 0,5 punti per ogni mese di servizio in qualità di insegnante cumulati presso scuole dell’infanzia equiparate o provinciali presenti in
Provincia di Trento; le frazioni di servizio utile cumulate risultanti inferiori
29
a 16 giomi non vengono considerate ai fini del punteggio; esempio: anzianità totale pari a 1 mese=0,5 punti -1 mese e 16 gg.=1 punto -2 mesi=1
punto -2 mesi e 15 gg.= 1 punto, ecc.
I servizi prestati in qualità di insegnante presso scuole dell’infanzia gestite
dallo Stato, da Regioni, da Comuni o da Enti privati riconosciuti verranno
calcolati ma con valutazione dei servizi pari al 75% del totale effettivamente riconoscibile.
I servizi prestati presso scuole primarie (elementari) in qualità di insegnante verranno calcolati ma con valutazione dei servizi pari al 50% del totale
effettivamente riconoscibile.
I servizi prestati in qualità di educatore presso asili nido operanti nella
Provincia di Trento gestiti da Enti che applicano il presente Accordo o
gestiti dai Comuni della Provincia di Trento o finanziati da Enti Pubblici;
i servizi prestati presso i Centri per l’infanzia della Provincia Autonoma di
Trento e gli asili nido delle strutture ospedaliere dell’Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento; i servizi diurni estivi prestati
in qualità di assistente educatore effettuati in Provincia di Trento, gestiti da
Comuni, Comprensori o per loro conto da cooperative, enti e associazioni
senza fine di lucro; i servizi prestati in qualità di educatore presso “servizi
estivi” in Provincia di Trento (Estate Bambini, ecc.) verranno calcolati con
valutazione pari al 50% del totale effettivamente riconoscibile.
• ULTERIORI TITOLI DI CULTURA: si prendono in considerazione i
titoli di cui all’ALLEGATO 1 con i relativi punteggi.
Ai richiedenti l’assunzione di cui ai capi A1-B1 del presente Par. IV,
potranno essere valutati in totale fino ad un massimo di due titoli relativi
ad idoneità conseguite; tra queste va sempre valutata quella del concorso
ordinario della PAT per l’accesso al ruolo degli insegnanti della scuola
dell’infanzia.
A 2.Il personale insegnante in possesso del titolo di idoneità conseguito nel
concorso riservato, per titoli ed esame-colloquio, bandito dalla Provincia
Autonoma di Trento, per assunzioni a tempo indeterminato di personale
insegnante, che presenta domanda biennale per contratti a tempo
indeterminato è inserito successivamente nel relativo elenco che viene
formato valutando i seguenti elementi:
• ai sensi dell’art. 16, comma 2, della L. P. n. 5 del 15 marzo 2005, i richiedente in possesso dell’idoneità conseguita nei concorsi ordinari banditi
30
dalla PAT. per l’accesso al ruolo degli insegnanti della scuola dell’infanzia,
precedono i possessori dell’idoneità conseguita nel concorso riservato.
• PUNTEGGIO OTTENUTO NELL’ESAME DI ABILITAZIONE PER
IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI SCUOLA MAGISTRALE O
DI ISTITUTO MAGISTRALE (O TITOLO EQUIPOLLENTE) O DELLA LAUREA IN SCIENZA DELLA FORMAZIONE PRIMARIA: INDIRIZZO INSEGNANTI DI SCUOLA MATERNA (O TITOLO EQUIPOLLENTE): la valutazione di questi titoli è così determinata:
Diploma:
da 36/60 a 41/60 = 4 punti
da 42/60 a 47/60 = 6 punti
da 48/60 a 53/60 = 8 punti
da 54/60 a 59/60 = 10 punti
60/60 = 12 punti
da 60/100 a 69,9/100= 4 punti
da 70/100 a 79,9/100= 6 punti
da 80/100 a 89,9/100= 8 punti
da 90/100 a 99,9/100= 10 punti
100/100
= 12 punti
100/100 con lode = 13 punti
Diploma di Laurea:
da 66/110 a 76/110 = 4 punti
da 77/110 a 87/110 = 6 punti
da 88/110 a 97/110 = 8 punti
da 981110 a 109/110= 10 punti
110/110
= 12 punti
110 con lode
= 13 punti.
Al richiedente in possesso della Laurea in Scienza della Formazione Primaria: indirizzo insegnanti scuola materna, verranno riconosciuti, inoltre, 3
punti fissi.
• TITOLO DI IDONEITA’ CONSEGUITO NEL CONCORSO RISER-
VATO BANDITO DALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE
INSEGNANTE DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO: per il calcolo del punteggio conse-
guito in questo concorso si prende in considerazione il miglior punteggio
31
acquisito con riferimento al punteggio nell’esame-colloquio riportato dal
concorrente, rapportato a decimi, fino ad un massimo di 20 punti, calcolati
secondo il seguente rapporto:
la media di 10
dalla media di 9,9 a 9,0
dalla media di 8,9 a 8,0
dalla media di 7,9 a 7,0
= 20 punti
= 16 punti
= 12 punti
= 8 punti
• SERVIZIO, la cui valutazione è così individuata:
Nella misura di 0,5 punti per ogni mese di servizio in qualità di insegnante cumulati presso scuole dell’infanzia equiparate o provinciali presenti in
Provincia di Trento; le frazioni di servizio utile cumulate risultanti inferiori
a 16 giorni non vengono considerate ai fini del punteggio; esempio: anzianità totale pari a 1 mese=0,5 punti - 1 mese e 16 gg.=1 punto - 2 mesi=1
punto - 2 mesi e 15 gg.= 1 punto, ecc.
I servizi prestati in qualità di insegnante presso scuole dell’infanzia gestite
dallo Stato, da Regioni, da Comuni o da Enti privati riconosciuti verranno
calcolati ma con valutazione dei servizi pari al 75% del totale effettivamente riconoscibile.
I servizi prestati in qualità di insegnante presso scuole primarie (elementari) verranno calcolati ma con valutazione dei servizi pari al 50% del totale
effettivamente riconoscibile.
I servizi prestati in qualità di educatore presso asili nido operanti nella
Provincia di Trento gestiti da Enti che applicano il presente Accordo o
gestiti dai Comuni della Provincia di Trento o finanziati da Enti Pubblici;
i servizi prestati presso i Centri per l’infanzia della Provincia Autonoma di
Trento e gli asili nido delle strutture ospedaliere dell’Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento; i servizi diurni estivi prestati
in qualità di assistente educatore effettuati in Provincia di Trento, gestiti da
Comuni, Comprensori o per loro conto da cooperative, enti e associazioni
senza fine di lucro; i servizi prestati in qualità di educatore presso “servizi
estivi” in Provincia di Trento (Estate Bambini, ecc.) verranno calcolati con
valutazione pari al 50% del totale effettivamente riconoscibile.
• ULTERIORI TITOLI DI CULTURA: si prendono in considerazione i
titoli di cui all’ALLEGATO 1 con i relativi punteggi.
Ai richiedenti l’assunzione di cui ai capi A2-B2 del presente Par. IV, potranno essere valutati in totale
32
fino ad un massimo di due titoli relativi ad idoneità conseguite; tra queste
va sempre valutata quella del concorso riservato della PAT.
A 3.Il personale insegnante che presenta domanda per contratti a tempo
indeterminato, che non ha i titoli di idoneità che si conseguono
nei concorsi banditi dalla Provincia Autonoma di Trento è inserito
successivamente nel relativo elenco che viene formato valutando i
seguenti elementi:
•
PUNTEGGIO OTTENUTO NELL’ESAME DI ABILITAZIONE PER
IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA DI SCUOLA MAGISTRALE O
DI ISTITUTO MAGISTRALE (O TITOLO EQUIPOLLENTE) O DELLA LAUREA IN SCIENZA DELLA FORMAZIONE PRIMARIA: INDIRIZZO INSEGNANTI DI SCUOLA MATERNA (O TITOLO EQUIPOLLENTE): la valutazione di questi titoli è così determinata:
Diploma:
da 36/60 a 41/60 = 4 punti
da 42/60 a 47/60 = 6 punti
da 48/60 a 53/60 = 8 punti
da 54/60 a 59/60 = 10 punti
60/60 = 12 punti
da 60/100 a 69,9/100= 4 punti
da 70/100 a 79,9/100= 6 punti
da 80/100 a 89,9/100= 8 punti
da 90/100 a 99,9/100= 10 punti
100/100
= 12 punti
Diploma di Laurea:
da 66/110 a 76/110 = 4 punti
da 77/110 a 87/110 = 6 punti
da 88/110 a 97/110 = 8 punti
da 981110 a 109/110= 10 punti
110/110
= 12 punti
110 con lode
= 13 punti.
Al richiedente in possesso della Laurea in Scienza della Formazione Primaria: indirizzo insegnanti scuola materna, verranno riconosciuti, inoltre, 3
punti fissi.
33
• SERVIZIO, la cui valutazione è così individuata:
Nella misura di 0,5 punti per ogni mese di servizio in qualità di insegnante cumulati presso scuole dell’infanzia equiparate o provinciali presenti in
Provincia di Trento; le frazioni di servizio utile cumulate risultanti inferiori
a 16 giorni non vengono considerate ai fini del punteggio; esempio: anzianità totale pari a 1 mese=0,5 punti -1 mese e 16 gg.=1 punto -2 mesi=1
punto -2 mesi e 15 gg.= 1 punto, ecc.
I servizi prestati in qualità di insegnante presso scuole dell’infanzia gestite
dallo Stato, da Regioni, da Comuni o da Enti privati riconosciuti verranno
calcolati ma con valutazione dei servizi pari al 75% del totale effettivamente riconoscibile.
I servizi prestati in qualità di insegnante presso scuole primarie (elementari) verranno calcolati ma con valutazione dei servizi pari al 50% del totale
effettivamente riconoscibile.
I servizi prestati in qualità di educatore presso asili nido operanti nella
Provincia di Trento gestiti da Enti che applicano il presente Accordo o
gestiti dai Comuni della Provincia di Trento o finanziati da Enti Pubblici;
i servizi prestati presso i Centri per l’infanzia della Provincia Autonoma di
Trento e gli asili nido delle strutture ospedaliere dell’Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento; i servizi diurni estivi prestati
in qualità di assistente educatore effettuati in Provincia di Trento, gestiti da
Comuni, Comprensori o per loro conto da cooperative, enti e associazioni
senza fine di lucro; i servizi prestati in qualità di educatore presso “servizi
estivi” in Provincia di Trento (Estate Bambini, ecc.) verranno calcolati con
valutazione pari al 50% del totale effettivamente riconoscibile.
• ULTERIORI TITOLI DI CULTURA: si prendono in considerazione i
titoli di cui all’ALLEGATO 1 con i relativi punteggi riportati.
Ai richiedenti l’assunzione di cui ai capi A3-B3 del presente Par. IV, potranno essere valutati in totale fino ad un massimo di due titoli relativi ad
idoneità conseguite nei concorsi previsti dai punti 11, 12 e 13 dell’ALLEGATO 1 del presente Accordo.
Effettuato il conteggio, a parità di punteggio verrà preferito il richiedente che ha conseguito il Diploma di Laurea in Scienza della Formazione
Primaria per insegnanti di scuola materna, rispetto a chi ha conseguito il
Diploma di Scuola magistrale e/o quello di Istituto Magistrale e/o Liceo
Psico Socio Pedagogico (o titolo equipollente); poi verrà preferito il richiedente che ha conseguito il Diploma di Scuola Magistrale rispetto a chi ha
34
conseguito quello di Istituto Magistrale e/o Liceo Psico Socio Pedagogico
(o titolo equipollente); persistendo ancora parità verrà preferito chi è in
possesso di un maggior numero di attestati di aggiornamento conseguiti
per la frequenza a corsi effettuati al di fuori dell’orario di servizio, svolti
dalla Federazione Provinciale Scuole Materne e dalla Provincia Autonoma
di Trento e dall’IPRASE; in caso di ulteriore parità la Commissione individuerà la persona con riguardo alla situazione e alle condizioni familiari
e personali dei richiedenti indicate in domanda; in ultimo con riferimento
alla maggiore età anagrafica.
B. Assunzione del personale insegnante a tempo deterninato
Per l’assegnazione di posti di insegnante supplementare si provvederà nel
rispetto di quanto stabilito dalla L. P. n. 27/93 citata, attribuendo precedenza al personale in possesso del titolo di specializzazione previsto dalla
normativa vigente; viene fatto salvo comunque quanto stabilito al Paragrafo
XI relativamente alle assunzioni da effettuarsi nelle scuole site in Comuni ladini, cimbri e mocheni e al Paragrafo I circa il personale insegnante
perdente posto e che non abbia ottenuto lo spostamento ad altra scuola
equiparata per carenza di posti disponibili.
B 1.Il personale insegnante richiedente l’assunzione a tempo determinato in
possesso del titolo di idoneità conseguito nei concorsi ordinari banditi
dalla Provincia Autonoma di Trento per l’accesso al ruolo degli insegnanti
della scuola dell’infanzia è inserito nel relativo elenco che viene formato
valutando gli stessi elementi e con le modalità esposte al punto A 1 del
presente Paragrafo IV.
B 2.Il personale insegnante richiedente l’assunzione a tempo determinato
in possesso del titolo di idoneità conseguito nel concorso riservato, per
titoli ed esame-colloquio, bandito dalla Provincia Autonoma di Trento, per
assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante delle scuole
dell’infanzia, è inserito successivamente nel relativo elenco che viene
formato valutando gli stessi elementi e con le modalità esposte al punto
A2 del presente Paragrafo IV.
35
B 3.Il personale insegnante richiedente l’assunzione a tempo determinato,
che non ha i titoli di idoneità che si conseguono nei concorsi banditi dalla
Provincia Autonoma di Trento, è inserito successivamente nel relativo
elenco che viene formato valutando gli stessi elementi e con le modalità
esposte al punto A3 del presente Paragrafo IV.
Effettuato i conteggi, a parità di punteggio verrà preferito il richiedente che
ha conseguito il Diploma di Laurea in Scienza della Formazione Primaria
per insegnanti di scuola materna, rispetto a chi ha conseguito il Diploma
di Scuola magistrale elo quello di Istituto Magistrale elo Liceo Psico Socio
Pedagogico (o titolo equipollente); poi verrà preferito il richiedente che ha
conseguito il Diploma di Scuola Magistrale rispetto a chi ha conseguito
quello di Istituto Magistrale elo Liceo Psico Socio Pedagogico (o titolo
equipollente); persistendo ancora parità verrà preferito chi è in possesso di
un maggior numero di attestati di aggiornamento conseguiti per la frequenza a corsi effettuati al di fuori dell’orario di servizio, svolti dalla Federazione Provinciale Scuole Mateme e dalla Provincia Autonoma di Trento
e dall’IPRASE; in caso di ulteriore parità la Commissione individuerà la
persona con riguardo alla situazione e alle condizioni familiari e personali
dei richiedenti indicate in domanda; in ultimo con riferimento alla maggiore età anagrafica.
Dal primo di settembre di ogni anno scolastico i richiedenti possono presentare domanda di assunzione a tempo determinato indicando fino ad un
massimo di 30 scuole anche appartenenti ad Aree diverse. Anche il personale insegnante, già inserito nell’elenco biennale, ha facoltà (anche nel caso di
depennamento dalla graduatoria) di presentare domanda “fuori termine” indicando fino ad un massimo di 30 scuole, escluse quelle dell’Area prescelta.
Esaurito il proprio elenco di chiamata a tempo determinato l’Ente gestore
prenderà in considerazione le eventuali domande presentate alla Federazione Provinciale Scuole Materne o ad altro Ente, Associazione o Azienda,
oltre il termine stabilito per la presentazione della domanda biennale per il
biennio di riferimento; i richiedenti l’assunzione dovranno essere in possesso dei requisiti e del titolo di accesso previsto dalla norme vigenti e dal
presente Accordo. I nominativi di tali richiedenti verranno posti in fondo
agli elenchi di chiamata a tempo determinato delle scuole dell’Area da
loro indicata nella domanda stessa, con le modalità descritte nel successivo
Paragrafo VIII.
36
Esaurite le eventuali domande presentate “fuori termine” l’Ente gestore
fruirà dei nominativi contenuti negli elenchi di chiamata a tempo determinato delle Scuole della stessa Area e - a seguire - delle Aree limitrofe; in
questi due casi gli insegnanti contattati non saranno obbligati ad accettare
il contratto a termine offerto.
Al fine di garantire il servizio scolastico, in caso di esaurimento degli
elenchi di chiamata a tempo determinato e delle domande presentate “fuori
termine”, nonché dei nominativi contenuti negli elenchi di chiamata a tempo determinato delle Scuole della stessa Area e, quindi, delle Aree limitrofe
gli Enti gestori potranno interpellare direttamente persone in possesso
dei seguenti titoli: Diploma di Liceo Psico -Socio Pedagogico conseguito
dopo l’anno scolastico 2001/2002 o titoli equipollenti, Laurea in Scienza
della Formazione Primaria indirizzo Scuola Primaria, Laurea in Scienza dell’Educazione e Laurea in Pedagogia o titoli equipollenti, ed inoltre
anche i frequentanti i suddetti corsi di laurea.
La comunicazione all’Ente gestore avviene una volta esaurita la procedura
sopra descritta.
Prima di accedere all’elenco del personale senza i titoli richiesti dall’art. 6
della L.P. 13/77 e s.m. e i. sarà esperito il tentativo di offrire ai dipendenti
con contratto a tempo parziale delle Scuole del circolo di coordinamento che hanno dichiarato previamente la loro disponibilità al coordinatore - il
contratto non ricoperto.
Anche dopo l’eventuale assunzione della persona senza i titoli richiesti dalla
legge deve continuare tutti i giorni la ricerca dell’insegnante; al verificarsi
dell’accettazione da parte del richiedente collocato in elenco, il contratto
con la persona assunta senza i titoli dovrà cessare; al riguardo nel contratto
individuale di lavoro dovrà essere inserita apposita clausola risolutiva.
In ogni caso il servizio prestato senza i titoli previsti dal comma 2 dell’art. 6
della L. P. n. 13/1977 e succ. mod. ed integr. non potrà essere riconosciuto
ai fini dell’anzianità di servizio, sia ai fini economici che ai fini giuridici,
e non potrà mai essere riconosciuto per le domande di assunzione nelle
scuole dell’infanzia.
37
PAR. V - ELENCO BIENNALE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO
INDETERMINATO
Gli elenchi per le assunzioni a tempo indeterminato per l’attribuzione dei
posti individuati dagli Enti gestori, saranno formati per il biennio scolastico di riferimento, sulla base dei punteggi che risulteranno tenendo conto
dei criteri, dei titoli e delle modalità di cui al Paragrafo IV.
Ogni Ente gestore dispone la pubblicazione dell’elenco provvisorio biennale all’Albo della scuola o all’Albo della Federazione Provinciale Scuole
Materne o all’Albo di altro Ente, Associazione o Azienda e potrà essere
inserito nei rispettivi siti internet, nei termini stabiliti dalle disposizioni che
sono parte integrante del presente Accordo.
Entro 15 giorni dalla esposizione gli interessati possono presentare, con
lettera RACCOMANDATA A. R., le loro osservazioni alla Commissione
di riferimento; la Commissione procede alla correzione di eventuali errori,
dando comunicazione dell’esito agli interessati. La lettera contenente le osservazioni presentate dal richiedente deve essere sottoscritta e deve contenere fotocopia di un documento di riconoscimento dello stesso richiedente,
pena l’impossibilità per la Commissione di tenere conto delle osservazioni
stesse.
L’elenco biennale definitivo è deliberato dall’Ente gestore ed è pubblicato
all’Albo della scuola, o all’Albo della Federazione Provinciale Scuole Materne o all’Albo di altro Ente, Associazione o Azienda nei termini stabiliti
dalle disposizioni citate e potrà essere inserito nei rispettivi siti internet;
avrà validità a partire dal 1o settembre successivo per il biennio scolastico
di riferimento. Sono fatte salve le correzioni per eventuali errori di imputazione in conseguenza delle correzioni apportate in seguito alle osservazioni
presentate e accolte nei termini sopra riportati. Tali variazioni vengono
effettuate entro il giorno precedente le operazioni di “spostamento” di cui al
Par. I, nell’anno di presentazione della domanda biennale.
Le assunzioni sono effettuate nel rispetto dell’elenco biennale definitivo
relativo ad ogni singola scuola dell’Area scelta valido per il biennio scolastico di riferimento.
38
PAR. VI - NOMINA COMMISSIONE
Per la valutazione dei titoli e per la formazione degli elenchi biennali sulla
base di quanto stabilito dal presente Accordo, la Federazione Provinciale
Scuole Materne o altro Ente, Associazione o Azienda provvederanno a
nominare una apposita propria Commissione istituzionale.
Per le operazioni annuali di spostamento, effettuate dalla Federazione
Provinciale Scuole Materne, opererà la stessa Commissione istituzionale
nominata dalla Federazione.
Le Commissioni potranno agire sia in seguito alle osservazioni presentate
dai richiedenti l’assunzione, che d’ufficio, nel rispetto delle disposizioni
vigenti e del presente Accordo.
PAR. VII - ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO
La Federazione Provinciale Scuole Materne e altro Ente, Associazione o
Azienda invitano con lettera RACCOMANDATA con ricevuta di ritorno,
seguendo l’ordine in elenco per il biennio scolastico di riferimento, i richiedenti aventi titolo all’assunzione a tempo indeterminato a scegliere il/i
posto/i che risulta/no disponibile/i; in tale lettera verrà indicato il giorno e
l’ora della convocazione per la scelta del/i posto/i.
Il richiedente ha la possibilità di farsi rappresentare da persona di fiducia in
caso di impedimento purché la delega rilasciata al rappresentante avvenga
in forma scritta con firma del rappresentato e con fotocopia di un documento di identità ed esplicitazione chiara ed inequivocabile dell’oggetto
del mandato. Il delegato non potrà in ogni caso essere individuato in altro
insegnante coinvolto nelle medesime operazioni o in un dipendente della
Federazione o di altro Ente, Associazione o Azienda.
Qualora il richiedente o suo delegato non si sia presentato il giorno stabilito per l’assegnazione del/i posto/i disponibile/i, perderà il diritto all’assegnazione dell’eventuale contratto a tempo indeterminato e per la durata
della graduatoria non verrà più sentito per eventuali altri contratti a tempo
indeterminato
39
salvo i casi di grave impedimento che giustificano la mancata presenza.
La non accettazione del contratto a tempo indeterminato all’atto della
convocazione comporta la decadenza dalla nomina e l’impossibilità ad essere sentito per eventuali altri contratti a tempo indeterminato per la durata
della graduatoria.
La rinuncia successiva all’accettazione del posto a tempo indeterminato o la
mancata assunzione entro il termine stabilito, senza comprovati e giustificati motivi, comporta la cancellazione del richiedente dagli elenchi a tempo
determinato e indeterminato per la durata della graduatoria.
L’assunzione come insegnante a tempo indeterminato comporta, ovviamente, il depennamento dagli elenchi di tutte le altre scuole equiparate
dell’infanzia in cui è stata presentata domanda di assunzione a tempo
determinato e indeterminato ad opera della Federazione e di altro Ente,
Associazione o Azienda.
La comunicazione relativa all’assunzione viene effettuata dalla scuola alla
Federazione o ad altro Ente, Associazione o Azienda.
All’inizio del secondo anno scolastico del biennio di riferimento i richiedenti l’assunzione saranno riposizionati nell’elenco della scuola secondo
l’ordine ottenuto nell’anno precedente, salvo i casi di esclusione della domanda e di mancato superamento del periodo di prova nella scuola.
PAR. VIII - ELENCO BIENNALE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO
DETERMINATO
Nelle scuole equiparate dell’infanzia si provvede all’assegnazione dei contratti a tempo determinato, individuati dall’Ente gestore, nel rispetto delle
disposizioni normative, del C.C.L. citato, dei criteri e delle modalità contenute nel presente Accordo e ss. mm. e seguendo lo specifico elenco per il
biennio scolastico di riferimento, approvato dall’Ente gestore.
All’inizio del secondo anno scolastico del biennio di riferimento i richiedenti l’assunzione saranno riposizionati nell’elenco della scuola secondo
l’ordine ottenuto nell’anno precedente, salvo i casi di esclusione della do-
40
manda e di mancato superamento del periodo di prova nella scuola.
La durata massima dei contratti a termine è determinata dalle disposizioni
che disciplinano il finanziamento delle scuole equiparate, nel rispetto delle
normative vigenti, del C.C.L. citato e dal presente Accordo e ss.mm.
Gli Enti gestori provvedono alla attribuzione degli incarichi anche di
insegnante supplementare secondo le disposizioni previste dalla L. P. 27/93,
dal C.C.L. citato, dal Programma Annuale, da altre disposizioni della PAT
e dal presente Accordo e ss.mm.
Ogni Ente gestore dispone la pubblicazione dell’elenco provvisorio biennale all’Albo della scuola o all’Albo della Federazione Provinciale Scuole
Materne o all’Albo di altro Ente, Associazione o Azienda e potrà essere
inserito nei rispettivi siti internet.
Entro 15 giorni dalla esposizione gli interessati possono presentare, con
lettera RACCOMANDATA A. R., le loro osservazioni alla Commissione
di riferimento; la Commissione procede alla correzione di eventuali errori,
dando comunicazione dell’esito agli interessati.
La lettera contenente le osservazioni presentate dal richiedente deve essere
sottoscritta e deve contenere fotocopia di un documento di riconoscimento
dello stesso richiedente, pena l’impossibilità per la Commissione di tenere
conto delle osservazioni stesse.
L’elenco biennale definitivo è approvato dall’Ente gestore ed è pubblicato
all’Albo della scuola o all’Albo della Federazione Provinciale Scuole Materne o all’Albo di altro Ente, Associazione o Azienda e potrà essere inserito
nei rispettivi siti internet; avrà validità a partire dal 1o settembre successivo
per il biennio scolastico di riferimento.
I richiedenti l’assunzione a tempo determinato che presentano domanda
alla Federazione Provinciale Scuole Materne e/o ad altro Ente, Associazione o Azienda oltre il termine stabilito per la presentazione della domanda
biennale e per il biennio di riferimento, se in possesso del titolo di accesso
e dei requisiti previsti dalle disposizioni normative vigenti e dal presente
Accordo, vengono posti in fondo agli elenchi di chiamata a tempo determinato delle scuole dell’Area da loro indicata in domanda.
La posizione viene assegnata seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle
domande; nel caso giungessero più richieste lo stesso giorno, si seguirà
l’ordine della maggiore età anagrafica; in caso di ulteriore parità, si seguirà
l’ordine alfabetico. Per le domande inviate per posta - tramite RACCO-
41
MANDATA A. R. - farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale accettante.
Qualora il richiedente l’assunzione è residente o domiciliato in una provincia il cui capoluogo è sito nel raggio di 100 chilometri dalle scuole dell’Area
scelta verrà interpellato per i contratti a tempo determinato di qualsiasi durata; qualora, invece, il richiedente è residente o domiciliato in una provincia il cui capoluogo è sito oltre 100 chilometri dalle scuole dell’Area scelta
non verrà interpellato per i contratti di durata fino a cinque giorni.
L’insegnante che rifiuta il contratto a termine offertogli, senza comprovato
e giustificato motivo, non potrà più venire chiamato, per tutta la durata
dell’anno scolastico, in alcuna delle scuole dell’Area scelta che appartengono alla Federazione o ad altro Ente, Associazione o Azienda che ha offerto
il contratto a termine.
In caso di rifiuto giustificato di un contratto a termine è obbligo del richiedente inviare alla Federazione Provinciale Scuole Materne o ad altro Ente,
Associazione o Azienda entro 20 giorni dalla data della chiamata, idonea
documentazione rilasciata dall’Ente datore di lavoro, attestante la durata
della supplenza e/o dell’incarico ottenuto presso scuole dell’infanzia scuole
primarie, scuole medie inferiori e superiori, asili nido, centri per l’infanzia e
servizi analoghi, nonchè il luogo presso il quale verranno svolti gli incarichi
o le supplenze; entro 24 ore dalla chiamata, idonea documentazione attestante la malattia del richiedente o i gravi motivi che giustificano il rifiuto
del contratto offerto, pena la cancellazione da tutti gli elenchi di chiamata
a tempo determinato per l’anno in corso delle scuole dell’Area scelta che
appartengono alla Federazione o ad altro Ente, Associazione o Azienda che
ha effettuato la chiamata.
L’insegnante che, dopo aver accettato il contratto a termine offertogli, senza
comprovato e giustificato motivo rifiuta di prendere servizio, o, dopo aver
preso servizio, senza comprovato e giustificato motivo, abbandoni il servizio
stesso, non potrà più venire chiamato per l’assegnazione di un altro contratto per tutta la durata dell’anno scolastico da alcuna delle scuole dell’Area
scelta che aderiscono alla Federazione o ad altro Ente, Associazione o
Azienda, che ha effettuato la chiamata, salvo in ogni caso, le conseguenze
disciplinari e le responsabilità derivanti dal comportamento dell’insegnante.
L’insegnante a cui sia stato offerto un contratto a termine di durata inferio-
42
re a 5 mesi e che abbia accettato, non potrà più venire interpellato per altri
contratti dagli Enti gestori delle scuole dell’Area ove ha presentato domanda fino alla scadenza del contratto conferitogli; dovrà invece venire interpellato per l’assegnazione di contratti la cui durata sia di almeno 5 mesi;
tale durata viene convenzionalmente stabilita in 145 giorni di calendario. In
questo caso, se il richiedente accetta il contratto di durata di almeno 5 mesi
offertagli, non potrà più venire chiamato in nessun’altra scuola, dell’Area
scelta che aderisce alla Federazione o ad altro Ente, Associazione o Azienda, in cui ha fatto domanda per tutta la durata del contratto stesso.
All’insegnante, che ha indicato in domanda la disponibilità (come previsto nel precedente Par. II con riferimento alla possibilità di “cumulo” di
due contratti a termine), al quale sia stato assegnato un contratto a tempo
determinato ad orario parziale, potranno venire assegnati contestualmente
altri contratti a tempo determinato ad orario parziale purché compatibili,
nell’ambito della stessa scuola, comunque nel rispetto di quanto stabilito
dalle norme in vigore e nei limiti della durata del contratto.
I richiedenti che hanno accettato un contratto a tempo determinato con
orario pari o inferiore alle 10 ore settimanali (a contatto con i bambini), dal
1o ottobre di ogni anno scolastico potranno essere assunti contestualmente
presso altre scuole dell’infanzia equiparate appartenenti alla stessa Associazione nel raggio di 15 chilometri dalla residenza o dal domicilio, dove
hanno presentato domanda e indipendentemente dalla loro posizione negli
elenchi di chiamata, per supplire albi insegnanti, purché tali contratti siano
compatibili.
L’individuazione dei contratti che, in caso di assenza del titolare potranno
essere offerti agli insegnanti sopra detti, verranno espressamente individuati
nel mese di settembre di ogni anno scolastico.
Al richiedente che ha accettato un contratto a tempo determinato con
orario inferiore a 12,5 ore (a contatto con i bambini) e che ha superato il
periodo di prova, l’Ente gestore potrà chiedere la disponibilità ad essere
riassunto presso la scuola anche l’anno scolastico successivo con il medesimo tipo di contratto e con lo stesso numero di ore settimanali, se il contratto viene riconfermato dal Programma Annuale della Provincia anche
per l’anno scolastico successivo. L’insegnante interessato dovrà accettare per
iscritto, entro il 30 giugno, e l’anno scolastico successivo non verrà contattato per altre assunzioni. L’Ente gestore dovrà dare comunicazione di ciò alla
Federazione o ad altro Ente, Associazione o Azienda.
43
PAR. IX - PROCEDURA PER LE ASSUNZIONI A TEMPO
DETERMINATO
L’offerta dei contratti a tempo determinato è effettuata telefonicamente,
oppure tramite convocazione personale del richiedente l’assunzione (di cui
alle successive “procedure particolari’).
Nel caso di utilizzo di un sistema vocale informatizzato ad ogni richiedente
l’assunzione la cui domanda è valida verrà assegnato un codice personale segreto necessario per rispondere alla chiamata telefonica da parte del
sistema sopra detto; è obbligo del richiedente l’assunzione conservare tale
codice. Le risposte fomite da chi è in possesso del codice segreto d’accesso
sono perfettamenteo impegnative per i richiedenti l’assunzione e gli Enti
gestori. Della telefonata saranno registrate la data, l’ora e le risposte date al
sistema vocale di chiamata.
In corso d’anno le chiamate per tutti i tipi di contratto, per le scuole che
utilizzano un sistema informatizzato gestito dalla Federazione, saranno
effettuate nelle fasce comprese tra le ore 7.30 e le ore 9.30 del mattino del
giorno in cui l’insegnante deve assumere servizio e nella fascia dalle ore
19.00 alle ore 20.30 della sera immediatamente precedente il giorno da cui
deve decorrere l’assunzione.
Per le scuole equiparate che utilizzano un sistema informatizzato gestito
da altro Ente, Associazione o Azienda le chiamate saranno effettuate nella
fascia compresa tra le ore 8.30 e le ore 10.30 del mattino del giorno in cui
l’insegnante deve assumere servizio e nella fascia dalle ore 19.30 alle ore
21.00 della sera immediatamente precedente il giorno da cui deve decorrere
l’assunzione.
In corso d’anno scolastico per le chiamate si procede nel seguente modo:
a)per l’attribuzione dei contratti a tempo determinato ciascun richiedente
l’assunzione verrà contattato dalla Federazione e/o da altro Ente, Associazione o Azienda, secondo l’ordine stabilito sulla base delle precedenze,
delle priorità e dei punteggi per i posti richiesti disponibili, attingendo
dagli elenchi delle scuole dell’Area dove ha proposto domanda;
b)se l’interpellato accetta, lo stesso viene invitato contestualmente a presentarsi in servizio il giorno e l’ora indicati. L’Ente gestore, su richiesta
dell’insegnante, può concedere il tempo strettamente
44
necessario - e comunque non superiore alle 24 ore a partire dall’ora
prevista per l’inizio servizio - per raggiungere la sede di lavoro qualora,
per la notevole distanza dal domicilio eletto dalla sede scolastica o per
la condizione delle strade o la mancanza di mezzi di trasporto - sempre
con riferimento o al domicilio eletto - l’interessato sia impossibilitato a presentarsi in servizio il giorno e l’ora stabiliti. In ogni caso per le
supplenze fino a 5 giorni l’interpellato deve prendere servizio per l’ora
richiesta e, comunque, non oltre le ore 13 della giornata per cui è stato
chiamato, salvo per le sostituzioni il cui servizio inizi dopo tale orario;
c)se l’interpellato non accetta, viene cancellato da tutti gli elenchi, salva la
possibilità di venire nuovamente inserito qualora - nel termine di 24 ore
- provveda ad inviare alla Federazione Provinciale Scuole Materne o ad
altro Ente, Associazione o Azienda la documentazione comprovante lo
stato di malattia o di impedimenti dovuti a gravi motivi. In quest’ultimo
caso la documentazione deve essere inviata tempestivamente. Di ciò il
richiedente avrà conferma telefonica;
d) se il richiedente non è reperito telefonicamente perchè assente, si provvederà a sentire i successivi richiedenti in elenco.
L’insegnante non rintracciato telefonicamente per 5 volte consecutive (la
mancata risposta ad ogni fascia oraria equivale ad una chiamata persa)
dalla Federazione o da altro Ente, Associazione o Azienda, e quindi
considerato non presente dal sistema, viene cancellato da tutti gli elenchi
biennali delle scuole dell’ Area scelta, per l’anno scolastico in corso; la
cancellazione riguarda esclusivamente le scuole dell’Area scelta che
appartengono, alla Federazione o ad altro Ente, Associazione o Azienda
che ha effettuato la chiamata.
Della cancellazione viene data comunicazione all’interessato, che potrà
chiedere alla Federazione Provinciale Scuole Materne o ad altro Ente,
Associazione o Azienda - con RACCOMANDATA A. R. - il reintegro
negli elenchi allegando una copia di un documento di riconoscimento e
la documentazione idonea a giustificare che la mancata presenza è stata
determinata da gravi motivi.
Il richiedente l’assunzione sia che abbia indicato in domanda un numero
di telefonia fissa, sia un numero di telefonia mobile, qualora la zona non
sia coperta dalla rete di telefonia fissa o mobile, oppure per qualsiasi altro
motivo (ad esempio: cellulare spento o non raggiungibile, segreteria telefonica, interruzione della linea telefonica, ecc.) non sia possibile ottenere una
45
risposta alla chiamata - sarà considerato come non presente al momento
della chiamata stessa.
Nei casi in cui la richiedente interpellata si trovi interdetta dal lavoro in
quanto è in congedo di maternità (come previsto delle disposizioni legislative in materia), questa può accettare il contratto a tempo determinato
offerto; nel qual caso l’Ente gestore l’assume.
Lo stato di congedo di maternità dovrà essere immediatamente dichiarato
dalla richiedente al momento dell’accettazione al sistema informatizzato di
chiamata e, quindi, documentato all’Ente gestore, pena l’impossibilità ad
essere assunti.
Nel caso in cui termini il rapporto di lavoro del dipendente sostituito cessa
automaticamente anche il rapporto di lavoro del sostituto (supplente).
PAR. X - PROCEDURE PARTICOLARI
Entro la fine dell’anno scolastico verranno effettuate le convocazioni personali dei richiedenti l’assunzione presso la Federazione Provinciale Scuole
Mateme e presso altro Ente, Associazione oAzienda per l’attribuzione dei
contratti a termine disponibili all’inizio dell’anno scolastico.
In particolare:
- verranno attribuiti i contratti a termine disponibili presso scuole dell’infanzia equiparate site nei Comuni ladini, cimbri e mocheni ai richiedenti l’assunzione in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua e
cultura ladina, cimbra e mochena come previsto dalle normative vigenti
(v. anche successivo Par. XI);
- successivamente, verranno attribuiti i contratti come insegnante supplementare a tempo determinato, per i quali vi sia già l’autorizzazione
all’assunzione da parte del competente Servizio della Provincia Autonoma di Trento, ai richiedenti l’assunzione in possesso del titolo di specializzazione, di cui alla normativa vigente, che attribuisce la precedenza
per tali contratti ai sensi della L. P. n. 27/93 citata. Qualora però l’autorizzazione per l’assunzione giunga alla scuola in un momento successivo,
nelle chiamate per l’attribuzione dei posti come insegnante di sostegno
46
-
-
-
-
a tempo determinato non verranno contattati i richiedenti l’assunzione
in possesso del titolo di specializzazione di cui alla normativa vigente già
occupati con un contratto di lavoro della durata di almeno 5 mesi;
successivamente, verranno attribuiti i contratti come insegnante supplementare nei casi previsti dal successivo Par. XII;
di seguito verranno attribuiti i rimanenti contratti individuati a tempo
determinato di qualsiasi durata che saranno offerti contemporaneamente
al richiedente in base alla sua domanda;
l’accettazione di un incarico a 25 ore, anche derivante da cumulo di
fabbisogni, offerto fino al termine dell’attività didattica comporterà per
l’insegnante e per tutti i Soggetti datoriali la non richiamabilità dell’insegnante medesimo per l’intero anno scolastico per incarico diverso nel
sistema delle scuole dell’infanzia della provincia di Trento. A questo fine,
è considerato incarico offerto fino al termine dell’attività didattica anche
l’incarico presso scuole a calendario speciale (turistico). Medesimi effetti
di non richiamabilità relativi all’accettazione di un incarico a tempo pieno fino al termine dell’attività didattica si esplicano anche per incarichi
accettati in corso d’anno scolastico;
l’accettazione di un incarico di insegnante supplementare collegato a
diritto di continuità rispetto al precedente anno scolastico (con qualsiasi
durata oraria settimanale), sia che l’accettazione riguardi l’insegnante
con precedenza per continuità sia che l’accettazione riguardi diverso
insegnante convocato prima dell’insegnante con continuità per maggiori
titoli in graduatoria comporta la non richiamabilità per l’intero anno
scolastico per incarico diverso nel sistema delle scuole dell’infanzia della
provincia di Trento. All’insegnante che, contestualmente all’offerta di
incarico collegato a diritto di continuità rispetto al precedente anno scolastico, non accetta l’incarico non deriva alcun effetto penalizzante sulla
posizione in graduatoria e sul diritto di chiamata per altro incarico;
- quanto sopra, in via transitoria, non si applica all’insegnante che abbia
già sottoscritto, prima della firma del presente accordo, il modulo per il
diritto alla continuità su un incarico di insegnante supplementare con
durata oraria inferiore alle 25 ore settimanali; per tale insegnante permane la possibilità di richiamata da parte degli altri Soggetti datoriali;
- una volta concluse le convocazioni del personale insegnante da parte
di tutti i soggetti (FPSM, PAT, Coesi/ASIF Chimelli di Pergine) la
47
Federazione Provinciale Scuole Materne e Coesi/ASIF offriranno telefonicamente, entro la fine del mese di agosto 2011 e secondo calendario
concordato, tutti i contratti a termine “residui” non ancora attribuiti o
liberatisi per rinuncia successiva;
- il sistema ATF contatterà, sia per le chiamate di fine agosto che per i
primi tre giorni di settembre, tutto il personale insegnante che non abbia
ottenuto un contratto a 25 ore settimanali (compresi eventuali cumuli
d’orario) attribuito a tempo determinato per una durata pari a 10 mesi (8
mesi per le scuole a calendario particolare).
Il richiedente l’assunzione verrà contattato secondo l’ordine stabilito sulla
base delle precedenze, delle priorità e dei punteggi per i posti richiesti e
individuati, attingendo dagli elenchi delle scuole dell’Area dove ha proposto domanda.
Si potrà procedere nel modo sopra indicato se i posti da ricoprire a tempo
determinato verranno documentati agli Enti gestori e da questi alla Federazione Provinciale Scuole Materne o ad altro Ente, Associazione o Azienda
entro il 10 agosto e per quei posti che si renderanno disponibili in sede di
convocazione (solo maternità).
L’assunzione del personale non potrà iniziare prima del 1o settembre di
ogni anno scolastico.
Per quanto riguarda le Scuole a calendario particolare (che hanno un’apertura diversa dal 1o di settembre) qualora i richiedenti l’assunzione accettino
un contratto in una di queste scuole, non potranno più essere contattati per
altri contratti presso scuole equiparate nel periodo compreso tra la convocazione e l’inizio effettivo dell’attività lavorativa, fatta salva la possibilità di
essere contattati per contratti la cui durata sia almeno di 5 mesi se vengono
occupati con contratti di durata inferiore.
Nei primi 3 giorni lavorativi del mese di settembre gli eventuali contratti
a termine “residui” in quanto non attribuiti durante le convocazioni di fine
agosto e/o attribuiti ma liberatisi per rinuncia successiva o altro motivo e/o
i contratti a termine creatisi in corso di convocazioni e gli altri contratti
nuovi a termine di qualsiasi durata sorti dopo le convocazioni, verranno
offerti tutti telefonicamente.
In questi primi 3 giorni le chiamate saranno effettuate dalle ore 7.30 alle
ore 19.00 senza interruzione fino ad esaurimento.
48
Nel corso di queste chiamate non verranno sentiti i richiedenti l’assunzione
che durante le convocazioni di agosto:
- hanno accettato un contratto di assunzione la cui durata sia almeno di 5
mesi, mentre coloro che hanno accettato un contratto di durata inferiore
a 5 mesi verranno contattati solo per contratti la cui durata sia almeno di
5 mesi;
- hanno rifiutato un contratto a termine con un motivo valido e documentato, ai sensi del presenteAccordo;
- non si sono presentati alle convocazioni stesse.
Questi ultimi, inoltre, non verranno più contattati per qualsiasi contratto a
termine fino al 10 settembre compreso.
Qualora la titolare assente interrompa temporaneamente la propria assenza
in coincidenza con i periodi di sospensione dell’attività didattica, l’Ente
gestore, prescindendo dal rispetto dell’elenco, riconferma la stessa supplente
alle seguenti condizioni:
- che l’insegnante accetti;
- che la sostituzione riguardi la stessa titolare assente già supplita prima
del periodo di sospensione dell’attività didattica;
- che la riconferma avvenga all’interno dello stesso anno scolastico;
- che comunque la riconferma sia compatibile con quanto disciplinato
dalla normativa in materia di contratti a termine.
Nelle scuole con calendario particolare, in coincidenza con i periodi di
chiusura della scuola, l’Ente gestore, prescindendo dal rispetto dell’elenco,
riconferma la stessa supplente alla ripresa dell’attività didattica alle seguenti
condizioni:
- che l’insegnanti accetti;
- che la sostituzione riguardi un posto disponibile da Piano Annuale o riguardi la stessa titolare assente già supplita prima del periodo di sospensione dell’attività didattica;
- che la riconferma del rapporto di lavoro avvenga all’interno dello stesso
anno scolastico;
- che comunque la riconferma sia compatibile con quanto stabilito dalla
disciplina normativa in materia di contratti a termine. La riconferma
di sui sopra si applica anche agli insegnanti assunti con contratto per
prolungamento d’orario e come supplementare.
49
Entro il 31 maggio l’insegnante potrà richiedere di essere giustificato per
eventuali supplenze nel mese di giugno inviando in Federazione o altra
Associazione, Ente o Azienda copia della riconferma (dei mesi di luglio e
agosto).
Al termine del periodo di assenza per congedo per maternità, congedo
parentale, congedo parentale supplementare o aspettativa per assistenza
alla prole nel caso in cui la/il lavoratrice/tore madre o padre prenda servizio
da uno a sette dieci giorni lavorativi e poi si assenti di nuovo, l’Ente gestore potrà mantenere lo stesso supplente al fine di assicurare la continuità
didattica. Al riguardo le parti stabiliscono che - nel rispetto della normativa
in materia di contratti a termine - i periodi di assenza per congedo per
maternità, congedo parentale, congedo parentale supplementare e aspettativa per assistenza alla prole come disciplinati dal C.C.L., si configurano
come un unico periodo ai fini della sostituzione e gli eventuali brevi rientri
della/del dipendente assente si considerano come sospensione/i del rapporto di lavoro stipulato con il supplente, il cui contratto individuale di lavoro
sarà stipulato secondo le previsioni del C.C.L. citato; pertanto le suddette
sospensioni non costituiscono interruzione del rapporto di lavoro. Le disposizioni sopra descritte valgono anche in caso di assenze per la fruizione
di permessi sindacali.
Il rispetto e la validità della suddetta disposizione contrattuale sono condizioni essenziali per la validità del contratto.
PAR. XI - SCUOLE SITE NEI COMUNI LADINI, CIMBRI E MOCHENI
Per le assunzioni a tempo determinato e per quelle a tempo indeterminato del personale delle scuole site nei Comuni ladini, cimbri e mocheni,
ha precedenza assoluta il personale attestante la conoscenza della lingua e
cultura ladina, cimbra e mochena a norma dell’art. 21 della L. P. n. 13/77
citata. Pertanto i posti eventualmente disponibili in scuole site nei Comuni
ladini della Valle di Fassa, nei Comuni cimbri e mocheni, sono assegnati
con precedenza assoluta ai richiedenti l’assunzione a tempo determinato e a
tempo indeterminato o come supplementare che ne abbiano fatto richiesta
e che abbiano documentato la conoscenza della lingua e cultura ladina.
50
I richiedenti che intendono fruire di tale beneficio sono tenuti a dichiarare
il possesso dell’attestato e a presentare in allegato alla domanda di assunzione in originale o in fotocopia detto attestato.
PAR. XII - APPLICAZIONE DELLA L. P. N. 27/93
Il comma 2 dell’art. 6 della L. P. n. 27/93 citata si interpreta nel senso che
- dopo l’assegnazione dei contratti come supplementare a tempo determinato nel rispetto delle precedenze riservate ai possessori del titolo di cui
alla vigente normativa e agli idonei l’insegnante ha la precedenza ad essere
riassunto anche nell’anno successivo in cui il bambino assistito continua
a frequentare quella scuola dell’infanzia, sempreché l’incarico permanga a
tempo determinato. Detta precedenza vale esclusivamente per quegli
insegnanti che hanno avuto un effettivo rapporto con il bambino per un
periodo non inferiore a 5 mesi, corrispondenti a 145 giorni di servizio,
sempreché il rapporto educativo con il bambino stesso abbia dato i risultati
previsti. L’accettazione dell’insegnante dovrà essere espressa per iscritto
entro il 30 giugno di ogni anno scolastico (comunque dopo il superamento
del periodo di prova) all’Ente gestore.
Chi svolge mansioni di insegnante supplementare, anche se in possesso del
titolo di specializzazione, è tenuto a svolgere anche altre mansioni attinenti
il proprio profilo professionale di insegnante sia in caso di sospensione della frequenza del bambino in difficoltà sia nel caso in cui gli venga affidata
una sezione; qualora l’iscrizione del bambino in difficoltà venga ritirata
dalla scuola il rapporto di lavoro dell’insegnante assunta come supplementare - con o senza titolo di specializzazione - viene a cessare.
51
ALLEGATO 1
TITOLI DI CULTURA
(la documentazione attestante il possesso dei Titoli deve essere presentata con la
domanda di assunzione in originale o in fotocopia)
1. Laurea in Scienza della Formazione Primaria, indirizzo insegnanti scuola materna o Laurea equipollente
punti 20,00
2. Laurea in Pedagogia o in Psicologia, o Scienza della Formazione Primaria, indirizzo scuola primaria o in Scienza dell’educazione o Laurea
equipollente (quinquennali) (si valuta un solo titolo)
punti 15,00
3. Laurea in Pedagogia o in Psicologia, o Scienza della Formazione Primaria, indirizzo scuola primaria o Scienza dell’educazione o Laurea equipollente (triennali) (si valuta un solo titolo)
punti 8,00
4. Altri Diplomi di Laurea quinquennali o del vecchio ordinamento
(si valuta un solo titolo)
punti 8,00
5. Altri Diplomi di Laurea triennali (comprensiva Laurea di Conservatorio)
(si valuta un solo titolo)
punti 6,00
6. Altro Diploma di Scuola Media Superiore (si valuta un solo titolo)
punti 1,50;
7. Altro Diploma di Scuola Magistrale o Istituto Magistrale o Liceo Psico
Socio Pedagogico o Titolo equipollente (si valuta un solo titolo)
punti 2,00;
8. Titoli e Attestati post Diploma da 1,00 a 4,50 punti e Specializzazioni
universitarie conseguite a perfezionamento dei Corsi di Laurea per
Titoli conseguiti in corsi di durata:
- fino ad un anno (oppure fino a 800 ore di Corso) punti 1,00
- fino a due anni (oppure fino a 1600 ore di Corso) punti 2,00
- fino a tre anni (oppure fino a 2400 ore di Corso) punti 3,50
- oltre i tre anni (oppure oltre le 2400 ore di Corso) punti 4,50
(fino ad un massimo di 4,50 punti)
9. Diploma conseguito per esami nei Corsi di perfezionamento svolti dal
Centro Didattico Nazionale per la scuola materna e dagli altri Centri
52
didattici nazionali, ai sensi dell’ art. 9 del D.M. 4.6.1955 e dall’articolo
UNICO del D.M. 31.7.1962; (si valutano al massimo, due diplomi,
purché conseguiti al termine di corsi tenuti su argomenti diversi)
punti 1,00;
10. Diploma o Certificato conseguito per esami nei corsi di formazione,
aggiornamento e perfezionamento organizzati o autorizzati dal Ministero della Pubblica Istruzione per insegnanti di scuola materna ed
elementare
- per ogni diploma o certificato
punti 0,50
- per un massimo di
punti 2,00
11. Idoneità conseguita in Concorsi statali ordinari per l’accesso al ruolo
degli insegnanti di scuola materna
punti 8;
12. Idoneità conseguita in Concorsi statali riservati per l’accesso al ruolo
degli insegnanti della scuola materna
punti 4,00
13. Secondo Titolo di idoneità conseguito in concorsi pubblici statali per l’accesso al ruolo di insegnante di scuola materna; titolo di idoneità conseguito nei concorsi pubblici indetti da Regioni, da Comuni o da altri Enti
pubblici per l’accesso al ruolo di insegnante di scuola materna; seconda TItolo di idoneità conseguito nei concorsi indetti dalla PAT. per insegnanti
di scuola dell’infanzia; Titolo di idoneità conseguito nei concorsi ordinari
statali per l’accesso al ruolo di insegnanti di scuola primaria (in caso di più
titoli concorrenti, si valuta quello più vantaggioso per il richiedente; tenendo conto di quanto previsto al Par. IV del presente Accordo)
punti 3,00
14. Titolo di Specializzazione conseguito ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 31 ottobre 1975 n. 970 e agli articoli 13, 14 e 15 della Legge 6 dicembre 1971
n. 1074 o titoli considerati equivalenti dalla normativa vigente
punti 6,00
15. Conseguimento dell’Attestato B1 per l’insegnamento della lingua straniera
punti 6,00
16. Titolo di frequenza del Corso di Formazione linguistica organizzato
dalla Federazione Provinciale Scuole Materne o corsi con le medesime
caratteristiche organizzati da soggetti accreditati
punti 1,00
53
Accordo per il personale
delle Scuole equiparate dell’Infanzia
associate alla Federazione provinciale Scuole materne
relativo alla detassazione anno 2011
Fra le Organizzazioni Sindacali F.L.C. CGIL, CISL - Scuola, UIL - Coordinamento Scuola
Infanzia e la Federazione Provinciale Scuole Materne (FPSM) è intervenuto in data 11
GENNAIO 2011 il seguente Accordo.
F LC. CGIL - Sig.ra Gloria Bertoldi
CISL - Scuola - Sig.ra Stefania Galli
UIL Coordinamento Scuola Infanzia - Sig.ra Maria Pia Trenti
Federazione Provinciale Scuole Mateme
- Sig. Paolo Malfer - Sig. Giannino Zanfisi
- Sig. Bruno Bertol - Sig. Giovanni Nicolussi
PREMESSO CHE:
- in base a quanto disposto dall’art. 1, comma 47, della L. 220/2010 – che ha dato attuazione all’art. 53, comma 1 del D.L. 31/05/2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30/07/2010 n. 122 – in tema di “Imposta Sostitutiva del 10%” sulle
componenti accessorie della retribuzione corrisposte in relazione ad incrementi di
produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, per il periodo d’imposta 2011;
- dopo ampia ed approfondita analisi in merito all’organizzazione delle scuole dell’infanzia nel loro complesso
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
1) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2) L’applicazione dei seguenti istituti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo,
dà luogo ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione
ed efficienza organizzativa:
• fondi per la produttività (c.d. “quota presenze” e “quota progetti”);
• lavoro straordinario;
• lavoro supplementare;
• indennità per il confezionamento dei pasti;
• indennità cuochi;
• indennità per sonno/trasporto.
3) Le parti convengono altresì che l’applicazione della presente intesa decorre dal
11/01/2011 al 31/12/2011 e comunque di anno in anno se la legge lo prevederà a
tale titolo.
55
Scuole provinciali
MODALITÀ SUPPLENZE E
ASSUNZIONI RUOLO
- Disposizioni assunzioni a
tempo determinato biennio
2011/12- 2012/13
- Disposizioni assunzioni
tempo indeterminato
Anno scolastico 2011/12
57
DISPOSIZIONI PER LE ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO
DI PERSONALE INSEGNANTE NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
PER IL BIENNIO SCOLASTICO 2011/2012 – 2012/2013
1. DISPOSIZIONI GENERALI
Ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale
14 ottobre 1998, n.26-98/Leg., concernente “Disposizioni in materia di
accesso all’impiego presso la Provincia Autonoma di Trento relative al personale insegnante della formazione professionale e delle scuole dell’infanzia
e al personale non docente delle scuole e istituti di istruzione elementare e
secondaria”, spetta al coordinatore pedagogico provvedere all’assunzione a
tempo determinato di personale insegnante per la copertura di posti provvisoriamente vacanti o, verificata la situazione organizzativa della scuola e
accertata la necessità di sostituzione, per assenza temporanea del titolare.
Ai sensi dell’articolo 49 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 “Sistema
educativo di istruzione e formazione del Trentino” e della successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 1281 del 15 giugno 2007 concernente
“Attuazione dell’articolo 49, comma 2, lettera b), della legge provinciale 7
agosto 2006, n. 5: “Definizione delle modalità organizzative per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato del personale docente e non
docente del “Sorastant de la scola ladina”, tale funzione spetta al dirigente
dell’Istituto Comprensivo Ladino di Fassa, “Sorastant de la scola ladines”,
di seguito denominato Sorastant al quale sono affidati i compiti di coordinamento pedagogico delle scuole dell’infanzia provinciali della Valle di
Fassa e le altre funzioni già attribuite ai coordinatori pedagogici dall’articolo 24 della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13.
Ai sensi del citato art. 49, comma 2, lettera a), per l’attività di coordinamento pedagogico il Sorastant può avvalersi della collaborazione di un
docente della scuola ladina in possesso dei titoli richiesti dalla normativa
provinciale per la copertura del posto di coordinatore pedagogico, o stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di
cinque anni, rinnovabile, con persone in possesso degli stessi titoli.
58
I coordinatori pedagogici ed il Sorastant, provvedono all’assunzione a
tempo determinato di personale insegnante seguendo l’ordine di graduatoria del circolo o delle scuole ladine, fatti salvi gli eventuali diritti di precedenza e tenuto altresì presente che non possono essere assunti insegnanti
che hanno compiuto i 65 anni di età con il raggiungimento dell’anzianità
minima contributiva.
Gli aspiranti che non hanno raggiunto l’anzianità minima contributiva,
possono essere assunti a condizione che detta anzianità minima contributiva sia raggiunta entro e non oltre il compimento del 70° anno di età.
L’assunzione è subordinata alla tempestiva presentazione, da parte degli
interessati, della propria posizione contributiva (estratto contributivo) rilasciato dall’ente previdenziale titolare della posizione assicurativa.
Nelle scuole dell’infanzia a sezione ridotta o con due o più sezioni non è
possibile sostituire gli insegnanti per i primi due giorni di assenza. A tale
divieto è possibile derogare motivatamente se dalla relativa applicazione
risultasse compromessa l’organizzazione funzionale - didattica delle singole
scuole. È inoltre possibile derogare al divieto nel caso di assenza di insegnanti assunti esclusivamente per fronteggiare il prolungamento di orario e
nel caso di assenza d’insegnanti supplementari. È altresì possibile derogare
al divieto nel caso di assenza di insegnanti addetti all’attività normale nelle
scuole a due sezioni con numero di frequentanti superiore a 33, o nelle
scuole a tre sezioni con numero di frequentanti superiore a 66; nelle scuole
con quattro o più sezioni opera, in via generale, il divieto, salvo eccezioni
relative ai singoli casi concreti (es. alta frequenza di alunni). Nelle scuole ad
una sezione non vige il suddetto divieto.
Alla sostituzione di personale assente si procede dopo la verifica del numero di bambini frequentanti e della possibilità di riorganizzare il servizio
scolastico.
Nel periodo di assenza del bambino con difficoltà di cui all’articolo 8 della
legge provinciale 21 marzo 1977, n.13, gli insegnanti supplementari a tempo determinato sono utilizzati nella scuola medesima o in altra scuola del
Circolo o, se inseriti nella graduatoria delle scuole ladine, nelle altre scuole
site in comuni ladini della Valle di Fassa, da raggiungere nel più breve
tempo possibile, anche per altre supplenze, purché contenute nel periodo di
assenza del bambino medesimo. Il tempo viaggio concorre alla formazione
dell’orario di servizio.
59
2. PRECEDENZE E PRIORITÀ
2.1 - Precedenze
Ai sensi dell’articolo 4 del D.P.G.P. 14 ottobre 1998, n. 26-98/Leg., gli
insegnanti risultati idonei in un concorso pubblico per l’accesso al ruolo
degli insegnanti delle scuole dell’infanzia della Provincia di Trento godono
di precedenza assoluta nelle assunzioni a tempo determinato. La precedenza assoluta opera a favore degli insegnanti inclusi in graduatoria anche se
l’idoneità è conseguita nel corso del biennio di vigenza della graduatoria.
Nelle assunzioni a tempo determinato godono di precedenza in subordine
ai suddetti insegnanti, quelli che sono risultati idonei nel concorso riservato
per titoli ed esame-colloquio indetto ai sensi dell’articolo 16 della legge
provinciale 15 marzo 2005, n. 5 per assunzioni a tempo indeterminato di
personale insegnante delle scuole dell’infanzia della Provincia autonoma di
Trento.
Gli insegnanti che vogliono essere assegnati con precedenza assoluta in
scuole site nei comuni ladini, mòcheni o cimbro di cui all’art. 3 della legge
provinciale 19 giugno 2008, n. 6 come previsto dall’articolo 21 della legge
provinciale 21 marzo 1977, n. 13, devono farne specifico richiamo in domanda, autodichiarando il possesso dell’attestato di conoscenza della lingua
e cultura ladina, mòchena o cimbra rilasciato dalle competenti commissioni di cui al comma 4 del suddetto articolo 21, o allegando la relativa
documentazione. Nelle assunzioni a tempo determinato in tali scuole è
assicurata la precedenza assoluta al personale insegnante anche se il relativo
requisito di conoscenza della lingua e della cultura è conseguito dopo l’approvazione delle graduatorie, purché entro il periodo di validità delle stesse,
a condizione che gli interessati ne facciano richiesta con relativa documentazione da presentare al relativo circolo di coordinamento entro e non oltre
il 1° settembre.
I candidati che vogliono essere assegnati con precedenza assoluta a norma
dell’articolo 3 della legge provinciale 10 settembre 1993 n. 27 (Norme in
materia di insegnanti supplementari della scuola dell’infanzia), in scuole in
cui risultino iscritti bambini per i quali sono adottati gli interventi previsti dall’articolo 8 della legge provinciale 13/1977 devono farne specifico
richiamo in domanda, autodichiarando, ovvero provvedendo ad allegare la
pertinente documentazione comprovante il possesso dell’attestato di spe-
60
cializzazione per l’insegnamento rilasciato ai sensi dell’articolo 8 del D.P.R.
31 ottobre1975, n. 970, degli articoli 13, 14 e 15 della legge 6 dicembre
1971 n. 1074, dell’articolo 14 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell’articolo 2 della legge 4 giugno 2004, n. 143.
In applicazione di quanto previsto dall’articolo 4 della legge provinciale 10
settembre 1993, n. 27, per assicurare la continuità educativa, gli insegnanti
supplementari da assumere a tempo determinato su posto vacante hanno,
a parità di titoli, diritto di precedenza nell’assunzione per la stessa scuola
nella quale è inserito il bambino effettivamente seguito nel corso dell’anno
scolastico precedente per un periodo consecutivo comprendente almeno gli
ultimi 145 giorni dell’anno scolastico di riferimento. Tale precedenza opera
solo con riguardo all’orario di insegnamento supplementare sul soggetto
con difficoltà.
2.2 - Priorità
Ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8, l’attestazione dello stato di handicap comporta il riconoscimento dei benefici
previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, successivamente modificata
dall’articolo 24 della legge 4 novembre 2010, n. 183. L’articolo 21 della
legge n. 104 del 1992 prevede per gli insegnanti portatori di handicap con
un grado di invalidità superiore ai due terzi e con minorazioni ascritte
alle categorie prima, seconda e terza della tabella A, annessa alla legge 10
agosto 1950, n. 648, il diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.
L’articolo 33 prevede priorità di scelta riguardo agli insegnanti (genitori,
affidatari o familiari) che assistono con continuità un parente o un affine
entro il secondo grado handicappato, ovvero loro stessi handicappati in
situazione di gravità.
Gli insegnanti che intendono usufruire di quanto disposto dagli articoli 21
e 33 della legge 104/1992 presentano ai circoli di coordinamento, entro il
1° agosto o all’atto dell’assunzione idonea documentazione, circa i benefici
spettanti secondo quanto risulta dal verbale rilasciato dall’apposita commissione medica di cui all’articolo 4 della medesima legge, qualora non
già prodotta in sede di presentazione della domanda per l’inclusione nelle
graduatorie delle scuole dell’infanzia provinciali.
Qualora tale documentazione sia presentata in corso d’anno, la priorità nella scelta della sede, secondo quanto previsto dalle disposizioni sopra citate,
61
potrà essere fatta valere, a far data dal giorno successivo alla presentazione
della citata documentazione al circolo di coordinamento, per le disponibilità successive a tale data.
3. PROCEDURA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
Le assunzioni a tempo determinato di personale insegnante nelle scuole
dell’infanzia provinciali, si possono suddividere in relazione al tempo in cui
vengono effettuate, in assunzioni di inizio anno scolastico e assunzioni in
corso d’anno scolastico.
3.1 - Assunzioni di inizio anno scolastico
Le assunzioni d’inizio anno scolastico hanno luogo in un’unica sessione
nell’arco temporale che va dal 20 al 31 agosto.
Della convocazione è data notizia agli insegnanti tramite avviso pubblicato
sul portale www.vivoscuola.it e all’albo dei rispettivi Circoli di coordinamento.
I candidati all’assunzione che abbiano già sottoscritto presso le scuole
dell’infanzia equiparate uno o più contratti individuali di lavoro fino al
termine delle attività didattiche non inferiori alle 25 ore, anche derivanti da
cumulo di fabbisogni, non saranno interpellati, anche se già previamente
convocati, per i posti disponibili presso la scuola dell’infanzia provinciale per l’intero anno scolastico. A tale fine è considerato incarico fino al
termine delle attività didattiche anche il contratto conferito nelle scuole
a calendario speciale (turistico) che preveda – attraverso espressa clausola
apposta nel contratto individuale di lavoro – il diritto alla conferma per
il periodo successivo alla sospensione dell’attività didattica nell’ambito
dell’anno scolastico di riferimento.
La stessa regola si applica anche ai contratti aventi le medesime caratteristiche, conferiti in corso d’anno.
Analogo effetto di non richiamabilità per l’intero anno scolastico per incarico diverso nel sistema delle scuole dell’infanzia della provincia di Trento è
62
prodotto dall’accettazione di incarico di insegnante supplementare collegato a diritto di continuità rispetto al precedente anno scolastico, sia che
l’accettazione riguardi l’insegnante con precedenza per continuità sia che
l’accettazione riguardi diverso insegnante convocato prima dell’insegnante
con continuità per maggiori titoli in graduatoria. In quest’ultimo caso, nei
confronti dell’insegnante che non accetti l’incarico, anche se unico disponibile, non sarà applicato alcun effetto penalizzante sulla posizione in graduatoria e sul diritto di chiamata per altro incarico.
Il Coordinatore pedagogico o il Sorastant, provvedono alle assunzioni a
tempo determinato per la copertura di tutti i posti, anche tra loro convenientemente cumulati, noti alla data della convocazione come disponibili dal
1° settembre nelle scuole a calendario ordinario e dal 1° ottobre nelle scuole
a calendario speciale (turistico). A tal fine prima dell’avvio delle convocazioni nel sistema delle scuole dell’infanzia, i coordinatori pedagogici per i
rispettivi circoli ed il Sorastant predispongono l’elenco dei posti disponibili
con la relativa consistenza oraria, e la durata della nomina, provvedendo
altresì ad effettuare, ove possibile, gli accorpamenti orari. Tali elenchi sono
pubblicati all’albo del Circolo di coordinamento e sul portale vivoscuola .
All’insegnante che accetta un incarico annuale per tutto il periodo di
apertura del servizio scolastico nella scuola a calendario speciale (turistico),
con decorrenza degli effetti del contratto d’assunzione dal giorno di inizio
dell’attività scolastica in quella scuola, non sono offerti fino a tale data, altri
incarichi d’insegnamento.
Gli insegnanti convocati, qualora non intervengano personalmente, possono farsi rappresentare da persona di propria fiducia, dal Coordinatore pedagogico o dal Sorastant. La persona delegata alla scelta della sede, all’accettazione o alla rinuncia dell’incarico offerto deve essere munita di apposita
delega (delega speciale) unitamente a copia di un documento di identità
dell’insegnante rappresentato e ad un proprio documento di riconoscimento, tutti in corso di validità. L’insegnante ha l’obbligo di assumere servizio,
in caso di accettazione dell’incarico offerto, nel giorno e all’ora indicata dal
coordinatore pedagogico o, relativamente agli incarichi nelle scuole ladine,
dal Sorastant.
Gli insegnanti che, contestualmente alla proposta, rifiutano l’incarico offerto su posti disponibili sono mantenuti in graduatoria e interpellati in corso
d’anno.
63
Le assunzioni relative ai posti conferiti, hanno la decorrenza giuridica ed
economica specificata in contratto.
3.2 - Assunzioni nel corso dell’anno scolastico
3.2.1 - Criteri per l’individuazione dell’insegnante da assumere a tempo
determinato
Le assunzioni nel corso dell’anno scolastico sono effettuate secondo i
seguenti criteri.
Nei casi in cui si deve procedere a più assunzioni aventi la stessa decorrenza, il Coordinatore pedagogico o il Sorastant, sempre nel rispetto della
graduatoria, delle precedenze e nei limiti connessi allo svolgimento di un
servizio scolastico adeguato alle necessità, consente agli insegnanti con
migliore posizione in graduatoria, e fatti salvi i diritti di cui agli articoli 21
e 33 della legge 104/1992, la scelta della sede di maggior gradimento tra
quelle disponibili nello stesso giorno.
Anche al fine di permettere tale scelta, gli insegnanti assenti sono tenuti a
comunicare la propria assenza alla struttura organizzativa/amministrativa
cui afferisce la scuola di assegnazione (Circolo di coordinamento o Istituto
comprensivo Ladino di Fassa), con la massima tempestività e comunque
non oltre le ore 8.30 del giorno in cui inizia l’assenza, salvo oggettive, gravi
e documentate impossibilità di rispettare detto termine, qualunque sia
il proprio orario di servizio giornaliero, compreso quello a copertura del
tempo prolungato. L’osservanza di tale disposizione rientra tra gli obblighi
contrattuali del personale insegnante.
Il Coordinatore pedagogico o il Sorastant procedono alle assunzioni, a
partire dalle ore 8.30, nel rispetto della scelta delle sedi disponibili in quel
momento e per le quali ritengono necessario e possibile provvedere all’assunzione senza ulteriori accertamenti della situazione scolastica.
Gli aspiranti all’assunzione dovranno pertanto essere telefonicamente
reperibili al numero telefonico indicato nella domanda, nella fascia oraria
compresa tra le ore 8.30 e le ore 10.30. Qualora non sia stato possibile
reperire l’aspirante avente diritto all’assunzione, sarà contattato per l’offerta
del posto l’insegnante che segue in graduatoria. L’insegnante che non si
rende rintracciabile telefonicamente per cinque volte consecutive in giornate diverse nella suddetta fascia oraria, è depennato dalla graduatoria per
64
l’intero anno scolastico.
Nei casi in cui deve essere conferito un incarico la cui durata conosciuta
al momento del conferimento è superiore a trenta giorni e non si riesce a
contattare telefonicamente nella fascia oraria di reperibilità (dalle ore 8.30
alle ore 10.30) l’insegnante avente diritto per posizione di graduatoria, si
provvede ad inviare allo stesso un avviso telegrafico con il quale gli viene
offerta l’assunzione per la sede disponibile o, in caso di più sedi, per quella
che, a giudizio del soggetto conferente, è ritenuta più favorevole . L’avviso
telegrafico deve indicare il termine concesso (giorno ed ora) per assumere
servizio, nonché l’avvertimento che la mancata accettazione, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dal diritto all’assunzione e il depennamento dalla graduatoria per l’intero anno scolastico.
Se l’aspirante all’assunzione è residente/domiciliato in un comune che dista
più di 300 chilometri dalla sede della struttura amministrativa alla quale fa
riferimento la graduatoria in cui è stato richiesto l’inserimento (Circolo di
coordinamento o Istituto comprensivo Ladino di Fassa), il medesimo non
sarà interpellato per i contratti di durata conosciuta al momento del conferimento inferiore a trenta giorni.
In via del tutto eccezionale, qualora se ne presenti la necessità per garantire la regolarità del servizio, è consentito far ricorso ad assunzioni a tempo
determinato anche oltre l’orario stabilito per la fascia oraria di reperibilità
(dalle ore 8.30 alle ore 10.30), senza reinterpellare gli insegnanti precedentemente interpellati. L’incarico di durata inferiore ai trenta giorni è assegnato al primo insegnante reperibile.
L’incarico di durata uguale o superiore a trenta giorni, è assegnato, per una
giornata, al primo insegnante reperibile, e riassegnato il giorno successivo seguendo l’ordine di graduatoria. In questo caso, fino all’assunzione in
servizio dell’avente diritto, è confermato il primo insegnante che ha assunto servizio. La mancata reperibilità, al di fuori della fascia prevista, non è
conteggiata nel numero delle chiamate.
3.2.2 - Modalità di interpello
L’interpello del personale avviene secondo le seguenti modalità:
a) se l’insegnante avente diritto, interpellato telefonicamente,
65
accetta l’assunzione, lo stesso è invitato contestualmente a presentarsi
in servizio nel giorno e ora indicati. Nel caso di notevole distanza del
domicilio eletto dalla sede scolastica offerta, all’insegnante che accetta
l’assunzione può essere concesso il tempo strettamente necessario per il
raggiungimento della sede, che non potrà comunque superare le 24 ore
dal giorno e dall’ora indicati per assumere servizio;
b) se l’insegnante, interpellato telefonicamente, non accetta l’assunzione,
fatte salve le ipotesi di mantenimento in graduatoria di cui al successivo
punto 7, allo stesso è comunicata la decadenza dal diritto all’assunzione
e il suo depennamento dalla graduatoria. Del relativo provvedimento è
data comunicazione all’interessato;
c) delle proposte di assunzione a tempo determinato effettuate a mezzo
telefono, sono registrate la data e l’ora della comunicazione, la persona
che ha dato risposta, l’eventuale accettazione o mancata accettazione,
nonché, per questa ultima ipotesi, la motivazione del rifiuto. Analogamente è registrata la mancata risposta, con l’indicazione del giorno,
dell’ora e della persona che ha effettuato la telefonata;
d) la nomina dell’insegnante interpellato telefonicamente, che in base alle
vigenti norme di legge non può assumere servizio (es. assenza obbligatoria dal lavoro per maternità e puerperio) è disciplinata dalla vigente
normativa contrattuale;
e) nel caso in cui l’assunzione abbia decorrenza immediata e all’insegnante sia stato concesso di poter assumere servizio il giorno successivo
(notevole distanza del domicilio dalla sede scolastica), ovvero nel caso
in cui si debba conferire un incarico di durata superiore ai trenta giorni
per il quale non sia stato possibile contattare telefonicamente l’avente
diritto, per cui si è provveduto ad inviare avviso telegrafico, si procede,
nelle more della procedura di assunzione dell’avente diritto, ad assumere provvisoriamente il primo insegnante reperibile in ordine di graduatoria, il quale non può esimersi dall’accettare l’assunzione. Allo stesso
è data informazione che l’assunzione è effettuata in deroga all’ordine
di graduatoria e che, pertanto, la stessa cessa qualora assuma servizio
l’insegnante già interpellato, ovvero altro successivo insegnante avente
diritto per ordine di graduatoria.
66
4. DURATA DELL’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO
Il coordinatore pedagogico o il Sorastant, procedono alle assunzioni a tempo determinato, secondo le seguenti indicazioni:
a) l’assunzione a tempo determinato è effettuata per il periodo strettamente richiesto dall’attività didattica e comunque per non meno di
un’ora e mezza giornaliera, provvedendo, compatibilmente alle esigenze
organizzative del servizio, a conferire con contratti distinti ad un unico
insegnante più incarichi ad orario ridotto fino al massimo dell’orario
settimanale intero di venticinque ore.
Il cumulo di più incarichi ad un unico insegnante può riguardare incarichi nella medesima scuola oppure incarichi in scuole diverse.
Fino alla concorrenza del limite massimo dell’orario intero è altresì
possibile, per far fronte a temporanee e documentate necessità, provvedere all’integrazione della prestazione lavorativa stabilita in contratto,
anche per una quantità oraria inferiore ad un’ora e mezza giornaliera.
L’eventuale cumulo o integrazione non deve risultare di pregiudizio ad
un’adeguata organizzazione del servizio scolastico. La scelta dell’insegnante cui affidare il cumulo di incarichi o l’integrazione dell’orario
avviene, se compatibile con l’organizzazione scolastica, nel rispetto della
graduatoria;
b) per garantire la continuità didattica, nel caso di più periodi di assenza
di un insegnante succedutisi senza soluzione di continuità, l’assunzione è prorogata o assegnata all’insegnante sostituto fino al rientro in
servizio dell’insegnante assente, fatto salvo il caso in cui sia possibile
ricorrere ad un insegnante supplementare disponibile nella scuola o in
altra scuola del circolo per temporanea assenza del bambino. Qualora
più insegnanti abbiano successivamente provveduto alla sostituzione
dell’insegnante inizialmente assente, l’assunzione è prorogata all’insegnante che risulta avere la maggior presenza in effettivo servizio. In
ipotesi di più insegnanti con uguale presenza in effettivo servizio, la
prosecuzione del contratto di assunzione opera a favore dell’insegnante,
tra questi, ultimo assunto su quel posto. Ai soli fini della proroga del
contratto si considera in effettivo servizio anche l’insegnante che in
base alle vigenti norme di legge non può assumere servizio.
La proroga del contratto di assunzione, oltreché nelle ipotesi di prosecuzione dell’assenza dell’insegnante, è possibile in tutti i casi di ininter-
67
rotta disponibilità, anche per cause diverse dall’assenza, del medesimo
posto.
La proroga del contratto all’insegnante assunto in qualità di insegnante
supplementare può essere effettuata anche qualora risulti temporaneamente assente il bambino con difficoltà purché l’assenza del bambino
non sia superiore o uguale al periodo di proroga.
La mancata accettazione della proroga equivale a rinuncia senza giustificato motivo, per la quale è previsto il depennamento dalla graduatoria
per l’intero anno scolastico.
c) si procede a conferma, anziché a proroga, allorché, all’interno del periodo di assenza, l’insegnante titolare risulta giuridicamente in servizio (e,
pertanto non sostituibile con supplenza) in giornate nelle quali il servizio di scuola dell’infanzia non è erogato secondo il calendario annuale
di funzionamento della scuola (ad esempio, allorché ad un periodo di
assenza per malattia concludentesi di venerdì ne segue un altro a partire
dal lunedì successivo determinato da altra causa, quale un congedo
parentale e l’insegnante titolare risulta giuridicamente in attività di
servizio nelle giornate intermedie di sabato e domenica di non funzionamento dell’attività didattica).
Qualora tra le assenze dell’insegnante, o comunque nella disponibilità
del posto, vi sia soluzione di continuità in coincidenza con i periodi di
sospensione dell’attività didattica, l’assunzione va confermata all’insegnante precedentemente assunto, secondo i criteri e le modalità già
previsti per la proroga. L’accettazione della conferma non è obbligatoria
qualora l’insegnante scelga una diversa e contestuale proposta di assunzione.
Per “periodi di sospensione dell’attività didattica” si intendono i periodi
di sospensione della scuola per le vacanze natalizie e pasquali, quelli
deliberati dal comitato di gestione su calendario stabilito dalla Giunta
provinciale che determinano una interruzione del servizio superiore a
tre giorni, nonché il mese di giugno per le scuole a calendario turistico. Non sono invece considerate sospensioni dell’attività didattica le
giornate di sabato e domenica, la festa del Santo Patrono, il 25 aprile, il
1° maggio, il 2 giugno, il 15 agosto, il 1° novembre e l’8 dicembre.
In caso di proroga o di conferma delle precedenti assunzioni a tempo
determinato, non si applica il divieto di sostituire per i primi due giorni
di assenza;
68
d) non si procede alle assunzioni di personale a tempo determinato per
l’ora in cui l’insegnante si assenta per allattamento.
Limitatamente ai casi in cui nella medesima scuola si verifichino assenze
per allattamento di almeno due ore, si può provvedere all’assunzione di
personale a tempo determinato per la copertura della relativa assenza.
All’incaricato assunto per la sostituzione dell’insegnante assente per
allattamento sono assegnate le rimanenti ore in caso di assenza della
titolare per l’intero orario di servizio.
È possibile derogare al divieto di cui sopra nei casi in cui l’assenza
riguardi insegnanti assunti con orario ridotto per il servizio di orario
prolungato, nonché insegnanti supplementari assegnati alle scuole per
la presenza di bambini con difficoltà, qualora la loro assenza comporti grave compromissione dell’attività didattica. La sostituzione deve
avvenire per il tempo strettamente necessario e non può, di norma, dare
origine a nuove assunzioni qualora sussista la possibilità di integrare
la prestazione lavorativa del personale insegnante già in servizio nella
scuola.
5. PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
IN CASO DI ASSUNZIONE
Entro quindici giorni dalla data dell’assunzione a tempo determinato,
l’insegnante deve presentare, a propria scelta, o l’autocertificazione in carta
semplice o la documentazione, in carta semplice, in originale o in copia
autenticata, relativamente al possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione europea;
- godimento dei diritti politici;
- posizione in ordine agli obblighi di leva;
- assenza da condanne penali interdicenti la nomina.
Nel caso in cui il termine scade di sabato o in un giorno festivo, il termine
stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.
La documentazione deve essere presentata in occasione del primo contratto
di assunzione ed ha validità per il biennio di vigenza della graduatoria.
69
La mancata presentazione della documentazione richiesta, nei termini e
con le modalità prescritte, comporta il depennamento dalla graduatoria e la
mancata stipulazione del contratto di assunzione, ovvero, per i rapporti già
instaurati, l’immediata risoluzione del medesimo.
La Provincia procede ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive. Qualora emerga la non veridicità del contenuto di tali dichiarazioni, l’insegnante, oltre a rispondere ai sensi dell’art. 76
del D.P.R. 445/2000, è sospeso dall’eventuale rapporto di lavoro in essere e
dall’eventuale chiamata di assunzione; in caso di conclusione del procedimento disciplinare in senso a lui sfavorevole, l’insegnante è depennato dalla
graduatoria e l’eventuale rapporto in essere è risolto.
6. DEPENNAMENTO DALLA GRADUATORIA
Sono depennati dalla graduatoria per l’intero anno scolastico, e non possono quindi essere assunti per il medesimo periodo, gli insegnanti che:
a) presentano domanda di cancellazione dalla graduatoria;
b) non accettano l’offerta di assunzione a tempo determinato, ancorché
relativa a cumulo di incarichi nella stessa scuola, o la prosecuzione per
proroga di un precedente incarico, fatto salvo quanto previsto al punto 7;
c) non si rendono rintracciabili telefonicamente, per cinque volte consecutive, in giornate diverse, nella fascia oraria compresa tra le ore 8.30 e le
ore 10.30, durante la quale, secondo quanto disposto al punto 3.2.1, vige
l’obbligo di reperibilità;
d) fatto salvo quanto previsto al punto 7, hanno rinunciato all’assunzione dopo l’accettazione o, senza giustificato e comprovato motivo, non
hanno assunto servizio alla data stabilita o hanno abbandonato il posto
di lavoro;
e) non hanno presentato la documentazione di cui al punto 5 entro il termine stabilito;
f ) non presentano comunicazione scritta nel termine dei 3 giorni di eventuale altro contratto in essere come previsto al punto 7.
70
Sono definitivamente depennati dalla graduatoria, non potendo quindi
essere assunti per tutta la vigenza della stessa, gli insegnanti che, a conclusione della relativa procedura di accertamento e fatte comunque salve le
responsabilità di carattere penale, sono riconosciuti responsabili di aver reso
dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà non rispondenti a verità; durante lo svolgimento della procedura di accertamento
tali insegnanti sono sospesi per quanto riguarda l’eventuale chiamata. Dei
provvedimenti di cui a questo punto è data comunicazione all’interessato.
7. MANTENIMENTO IN GRADUATORIA
L’insegnante è mantenuto in graduatoria se, contestualmente alla chiamata,
è in servizio, nella provincia di Trento, come insegnante presso altre scuole
dell’infanzia o altre scuole a carattere statale o paritarie, di ogni ordine e
grado, o come educatore presso nidi d’infanzia comunali, o come assistente
educatore presso istituzioni scolastiche, o come assistente a indirizzo socioassistenziale presso il “Centro per l’Infanzia” della Provincia autonoma di
Trento (ex I.P.A.I.). In tali casi è obbligo dell’insegnante comunicare per
iscritto al Coordinatore pedagogico, o al Sorastant entro il terzo giorno
lavorativo successivo a quello in cui gli è stata offerta l’assunzione, la durata
dell’assunzione e l’amministrazione o l’istituzione presso cui presta servizio.
Se nella comunicazione rilasciata dall’insegnante o nella certificazione del
datore di lavoro non è indicata la data di conclusione del rapporto, l’insegnante non è più interpellato fino a nuova dichiarazione di disponibilità.
L’iniziale comunicazione deve essere integrata da idonea certificazione, da
produrre entro i successivi tre giorni, anche via fax unitamente ad un documento di identità, fatta salva la possibilità di produrre fin da subito idonea
dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In caso di mancata comunicazione
scritta nel suddetto termine l’insegnante è cancellato dalla graduatoria per
l’anno scolastico in corso, e non può più essere assunto per il medesimo
periodo.
In caso di presentazione di documenti non rispondenti a verità, l’insegnante incorre nella sanzione di cui al precedente paragrafo 6. Dei provvedimenti di cui a questo punto è data comunicazione all’interessato.
71
Inoltre, l’insegnante è mantenuto in graduatoria se la mancata accettazione
dell’offerta di assunzione o la mancata assunzione del servizio è dovuta a:
a) malattia debitamente documentata entro il giorno successivo mediante
presentazione del certificato medico;
b) gravi e comprovati motivi, validamente documentati, entro il giorno
successivo;
c) proroga dell’incarico già accettato presso una scuola equiparata, presso
un asilo nido o altra scuola di qualsiasi ordine e grado, della quale l’insegnante al momento dell’accettazione del contratto di assunzione presso
la scuola dell’infanzia provinciale non era a conoscenza, validamente
documentata, entro il giorno successivo.
Per garantire l’aggiornamento tempestivo della graduatoria in uso al circolo,
la documentazione di cui alle lettere a), b) e c) potrà essere inoltrata anche
tramite fax, unitamente ad un documento di riconoscimento.
Gli insegnanti che hanno prestato servizio per almeno cinque mesi, anche non consecutivi, in scuole a calendario speciale (turistico), che non
accettano l’assunzione in scuole a calendario ordinario nei mesi di giugno
e settembre, sono mantenuti in graduatoria. Sono altresì mantenuti in
graduatoria gli insegnanti che, avendo prestato servizio per almeno cinque
mesi, anche non consecutivi, in scuole a calendario ordinario, non accettano
l’assunzione in scuole a calendario speciale (turistico) nei mesi di luglio o
agosto. Durante tali mesi, a tali insegnanti le eventuali proposte di assunzione sono effettuate solo con riguardo a periodi successivi al termine da
loro indicato.
8. ASSUNZIONI FUORI GRADUATORIA
Esaurita la graduatoria, il Coordinatore pedagogico o il Sorastant, provvederanno ad assumere altro personale, facendo riferimento alle domande di
assunzione pervenute “fuori graduatoria”, a decorrere dal 1° luglio di ogni
anno; i titoli d’accesso sono: il diploma di laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola infanzia oppure, purchè conseguiti entro l’a.s.
72
2001/2002, il diploma rilasciato da scuola magistrale, da istituto magistrale
o liceo socio-psico-pedagogico o altri diplomi ad esso dichiarati corrispondenti o equipollenti e il titolo di abilitazione valido per l’insegnamento
nella scuola materna statale.
Le assunzioni sono disposte seguendo la priorità della data di protocollo
delle domande di assunzione pervenute. In caso di domande protocollate nella stessa data le medesime saranno graduate in ordine decrescente
rispetto alla votazione riportata sul titolo di accesso. In caso di parità di
votazione prevale la domanda dell’insegnante più giovane.
Le domande di assunzione fuori graduatoria possono essere redatte utilizzando il modello appositamente predisposto ed essere presentate anche a
più Circoli di coordinamento pedagogico e all’Istituto comprensivo Ladino
di Fassa.
L’insegnante depennato dalla graduatoria di Circolo o dalle scuole ladine
può presentare domanda di assunzione fuori graduatoria, salvo il caso in
cui il depennamento sia avvenuto per dichiarazioni non rispondenti a verità
oppure come conseguenza prevista all’art. 56, comma 11, del C.C.P.L.
vigente (licenziamento per giusta causa o giustificato motivo).
Agli insegnanti iscritti nelle graduatorie definitive vigenti è consentito
presentare domanda “fuori graduatoria” ai Circoli a cui sono interessati.
Con riferimento agli insegnanti iscritti nella graduatoria definitiva di
circolo che si inseriscono in qualità di “fuori graduatoria” in altri circoli, si
evidenzia che:
1. il rifiuto ad assumere servizio in qualità di insegnante “fuori graduatoria” non comporta nessuna conseguenza per quanto riguarda l’eventuale
graduatoria di circolo in cui il fuori graduatoria risultasse inserito;
2. non è ammessa la sottoscrizione di un contratto di lavoro con un insegnante fuori graduatoria se ciò comporta per l’insegnante il recesso da
altro contratto in corso;
3. l’integrazione oraria di contratti di lavoro a tempo parziale su incarichi
ad orario ridotto relativi ad insegnanti fuori graduatoria può avvenire
sono nel Circolo di coordinamento dove si ha in essere l’originario contratto.
73
9. ATTIVITÀ ED INCARICHI COMPATIBILI
Ai sensi dell’articolo 47 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, il personale insegnante con contratto di lavoro a tempo determinato di durata
non superiore ad un anno, indipendentemente dall’orario di lavoro, previa
autorizzazione del Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola
e della formazione, può svolgere altra attività. Per la richiesta di autorizzazione deve essere utilizzato l’apposito modulo.
Il medesimo personale insegnante può in ogni caso assumere, senza necessità di autorizzazione, altri incarichi di insegnamento presso enti pubblici
o privati, purché la somma dei carichi orari di insegnamento non superi
l’orario massimo settimanale di insegnamento previsto (25 ore settimanali). Con la Provincia di Trento l’insegnante può instaurare contemporaneamente altri rapporti di lavoro a tempo determinato presso le scuole
primarie, nel limite delle 25 ore settimanali d’insegnamento, ai sensi della
deliberazione della Giunta provinciale n. 1906 del 20 agosto 2010.
75
Allegato alla delibera della Giunta provinciale numero 1663 del 29 luglio 2011
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ASSUNZIONI DEL PERSONALE INSEGNANTE
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA PROVINCIALE E DEGLI ISTITUTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER L’ANNO SCOLASTICO 2011/2012.
SEZIONE I :
ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
1. NORME ED ATTI DI RIFERIMENTO
• contratto collettivo provinciale di lavoro 2002-2005 del personale ausiliario, tecnico e amministrativo (ATA) e assistente educatore delle scuole
ed istituti di istruzione elementare e secondaria, del personale insegnante
e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia e del personale per
la formazione professionale della Provincia autonoma di Trento di data 17
ottobre 2003, come integrato dagli Accordi di data 10 novembre 2004, 7
agosto 2007, 1 settembre 2008 e 29 luglio 2009;
• combinato disposto dell’art. 63, della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7
e dell’art. 58 della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2;
• deliberazione della Giunta provinciale n. 1896 del 30 luglio 2009 per
quanto concerne il limite di dotazione complessiva del personale del comparto scuola assumibile con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
• legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e ss.mm. e integrazioni (Legge quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
• legge 21 marzo 1977, n. 13: “Ordinamento della scuola dell’infanzia della
Provincia autonoma di Trento;
• legge provinciale 10 settembre 1993, n. 27 (Norme in materia di insegnanti supplementari delle scuole dell’infanzia);
• legge provinciale 15 marzo 2005, n.5: “Disposizioni urgenti in materia di
istruzione e formazione”;
• D.P.G.P. 14 ottobre 1998, n. 26-98/Leg. concernente disposizioni in
76
materia di accesso all’impiego presso la Provincia autonoma di Trento relative al personale insegnante della formazione professionale e delle scuole
dell’infanzia;
• deliberazione della Giunta provinciale n. 1583 del 22 luglio 2011:”Direttive concernenti i parametri per la determinazione del fabbisogno del
personale docente degli Istituti di formazione professionale alberghiero e
dei servizi alla persona e legno per l’anno formativo 2011-12”;
• deliberazione della Giunta provinciale n. 1281 del 15 giugno 2007 “At-
tuazione dell’art. 49 comma 2 lett. b) della legge provinciale 7 agosto 2006,
n. 5 definizione delle modalità organizzative per le assunzioni a tempo
indeterminato e determinato del personale docente e non docente del Sorastant de la scola ladina”, all. a).
2. RICOGNIZIONE E COPERTURA DEI POSTI DISPONIBILI
2.1 - Personale insegnante delle scuole dell’infanzia (cat. unica)
Sono suscettibili di copertura a tempo indeterminato, per l’anno scolastico
2011/2012, i posti di sezione a 25 ore settimanali che risultano vacanti e
disponibili in relazione al fabbisogno determinato dal programma annuale
della scuola dell’infanzia per l’anno scolastico 2011/2012, fermo restando il
limite della dotazione complessiva di personale del comparto e delle singole
figure professionali così come stabilito dalla deliberazione della Giunta
provinciale n. 1896 del 30 luglio 2009.
Saranno altresì suscettibili di copertura a tempo indeterminato i posti che
si renderanno vacanti in corso d’anno entro il 30 aprile 2012, nel limite
massimo di 5 assunzioni. A norma dell’art. 1 del decreto del Presidente
della Giunta provinciale n. 26-98/Leg. del 14 ottobre 1998, l’accesso al
lavoro a tempo indeterminato del personale insegnante della scuola dell’infanzia provinciale ha luogo, per il 50% dei posti disponibili, mediante
scorrimento della graduatoria concorsuale per titoli ed esame colloquio di
cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1650 del 18 agosto 2006,
modificata con deliberazione della Giunta provinciale n. 1922 del 25 luglio
2008 e, per il restante 50% dei posti disponibili, mediante scorrimento della
77
graduatoria del concorso per soli titoli di cui alla deliberazione della Giunta
provinciale n. 1718 del 18 agosto 2006, rettificata con deliberazione della
Giunta provinciale n. 1971 del 1° agosto 2008.
Le graduatorie sono utilizzate attingendo, nell’ordine, alternativamente alla
pertinente graduatoria del concorso per soli titoli e del concorso per titoli
ed esame colloquio. L’eventuale posto costituente unità dispari è, nell’ordine, alternativamente attribuito alla pertinente graduatoria del concorso per
soli titoli e del concorso per titoli ed esame colloquio.
2.2 - Personale insegnante degli Istituti di formazione professionale (cat. Laureato e non laureato)
Sono suscettibili di copertura a tempo indeterminato, per l’anno formativo
2011/2012, i posti che risultano vacanti e disponibili in relazione al fabbisogno determinato in sede di organico definitivo, fermo restando il limite
della dotazione complessiva di personale del comparto e delle singole figure
professionali così come stabilito dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1896 del 30 luglio 2009.
In attesa della definizione di un nuovo sistema di reclutamento del personale docente delle istituzioni formative provinciali, l’art. 2 comma 1 della
legge provinciale 30 luglio 2010, n. 18 dispone che il 50% dei posti di insegnamento disponibili è coperto mediante lo scorrimento della graduatoria
di merito del corso-concorso riservato per titoli ed esami per l’assunzione
a tempo indeterminato di personale docente delle Istituzioni formative
provinciali, indetto con deliberazione della Giunta provinciale n. 47 del 21
gennaio 2011.
3. MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELLE ASSUNZIONI DEL
PERSONALE INSEGNANTE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE
Il Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione procede alle assunzioni secondo le seguenti modalità:
78
a) la convocazione nominativa avviene mediante comunicazione spedita
con raccomandata con avviso di ricevimento, inoltrata con congruo anticipo rispetto alla data fissata per la convocazione. Le convocazioni sono
fatte in numero superiore al numero dei posti da conferire, in nessun
caso costituiscono diritto all’assunzione;
b) i contratti individuali saranno firmati, per la Provincia, dal Dirigente del
Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione o da suo delegato;
c) al fine della scelta della sede si procederà alla pubblicazione all’Albo del
Servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione e all’ Albo internet del numero dei posti e delle sedi disponibili,
entro l’inizio delle operazioni di convocazione;
d) l’assunzione ha decorrenza giuridica ed economica dalla data di effettiva
assunzione in servizio. Le aspiranti che non possono assumere servizio
perché si trovano in periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro ai
sensi del T.U. delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della
maternità e paternità, hanno diritto alla corresponsione del trattamento
economico a partire dalla data di assunzione;
e) nel caso di assunzioni disposte in corso d’anno la sede di servizio è
assegnata in via provvisoria fino alla successiva procedura di mobilità,
salvaguardando la continuità didattica;
f ) non acquisiscono il diritto al conferimento di incarichi a tempo indeterminato, e sono pertanto depennati definitivamente dalle relative graduatorie, gli aspiranti che:
- sono assenti alle operazioni di scelta della sede, senza giustificato
motivo;
- non accettano l’assunzione o non sottoscrivono il contratto;
- non assumono servizio, senza giustificato motivo, entro il termine
stabilito;
- dopo aver assunto servizio, lo abbandonano;
g) spetta la priorità nella scelta della sede agli aspiranti rientranti per
ordine di graduatoria nel contingente da assumere, beneficiari del diritto
riconosciuto a norma degli articoli 21 (precedenza nell’assegnazione
di sede) e 33 commi (diritto di scelta sulla sede di lavoro più vicina al
domicilio della persona da assistere) e 6 (diritto di scelta della sede di
lavoro più vicina al proprio domicilio) della legge n. 104/1992 e ss.mm.
ed integrazioni;
79
h) in presenza di aspiranti beneficiari della disciplina riservata ai disabili,
di cui alla legge 68/1999, inclusi nella rispettiva graduatoria ed entro i
limiti della disponibilità delle quote di riserva, sono accantonati a loro
favore i posti in numero corrispondente, e gli stessi sono chiamati a
scegliere la sede secondo ordine di graduatoria;
i) non possono essere assunti insegnanti che hanno compiuto i 65 anni
di età con il raggiungimento dell’anzianità minima contributiva; gli
aspiranti che non hanno raggiunto l’anzianità minima contributiva,
possono essere assunti a condizione che detta anzianità minima contributiva sia raggiunta entro e non oltre il compimento del 70° anno di età;
l’assunzione è subordinata alla tempestiva presentazione, da parte degli
interessati, della propria posizione contributiva (estratto contributivo)
rilasciato dall’ente previdenziale titolare della posizione assicurativa.
SEZIONE II :
ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO
1. NORME ED ATTI DI RIFERIMENTO
• contratto collettivo provinciale di lavoro del personale ausiliario , tecnico
e amministrativo (ATA) e assistente educatore delle scuole ed istituti di
istruzione elementare e secondaria , del personale insegnante e dei coordinatori pedagogici delle scuole dell’infanzia e del personale per la formazione professionale della Provincia autonoma di Trento - biennio 2005-2007 di data 17 ottobre 2003, come integrato dall’Accordo di data 10 novembre
2004, dall’Accordo di data 7 agosto 2007, e dall’Accordo di data 1 settembre 2008 e in particolare l’art. 27 come sostituito dall’art. 12 dell’Accordo di
data 7 agosto 2007 e l’Accordo siglato il 29 luglio 2009;
• D.P.G.P. 14 ottobre 1998, n. 26-98/Leg. concernente, tra l’altro, le di-
sposizioni in materia di accesso all’impiego presso la Provincia autonoma
di Trento relative al personale insegnante della formazione professionale e
delle scuole dell’infanzia;
80
• deliberazione di approvazione delle disposizioni per le assunzioni a
tempo determinato di personale insegnante nelle scuole dell’infanzia della
Provincia autonoma di Trento per il biennio scolastico 2011/2013;
• ldeterminazione del Dirigente del Servizio per la gestione delle risorse
umane della scuola e della formazione di individuazione dei criteri relativi
alle modalità di convocazione e svolgimento delle operazioni di assunzione
a tempo determinato del personale insegnante degli Istituti di formazione professionale della Provincia autonoma di Trento per l’anno formativo
2011/2012.
2. COPERTURA DEI POSTI DISPONIBILI E MODALITÀ
ORGANIZZATIVE DELLE ASSUNZIONI
2.1 - Personale insegnante della scuola dell’infanzia (cat. unica)
Ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 14
ottobre 1998 n. 26-98/Leg., concernente “Disposizioni in materia di accesso all’impiego presso la Provincia autonoma di Trento relative al personale
insegnante della formazione professionale e delle scuole dell’infanzia e
al personale non docente delle sucole i istituti di istruzione elementare e
secondaria”, spetta al Coordinatore pedagogico provvedere all’assunzione a
tempo determinato di personale insegnante per la copertura di posti provvisoriamente vacanti o, verificata la situazione organizzativa della scuola ed
accertata la necessità di sostituzione, per assenza temporanea del titolare.
Per le scuole dell’infanzia provinciali site nei comuni Ladini, le assunzioni a
tempo determinato spettano al Dirigente dell’Istituto comprensivo Ladino
di Fassa (Sorastant de la scola ladines) al quale vengono affidati i compiti di
coordinamento pedagogico delle scuole dell’infanzia provinciali della Valle
di Fassa e le altre funzioni attribuite ai coordinatori pedagogici dall’art. 24
della legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13.
Gli incarichi sono assegnati attingendo dalle graduatorie per incarichi a
tempo determinato per il biennio 2011/2013 approvate con deliberazione
della Giunta provinciale n. 1538 del 18 luglio 2011, seguendo le indicazioni
contenute nelle “Disposizioni per le assunzioni a tempo determinato del
81
personale insegnante della scuola dell’infanzia della Provincia autonoma di
Trento per il biennio scolastico 2011/2013”.
2.2 - Personale insegnante della formazione professionale (cat. laureato e non laureato)
Gli incarichi annuali sono conferiti a cura del Servizio per la gestione delle
risorse umane della scuola e della formazione sulla base delle graduatorie
per le assunzioni a tempo determinato per l’anno formativo 2011/2012 , sui
posti di fabbisogno di diritto non coperti con personale a tempo indeterminato, nonché sui posti comunque disponibili per l’intero anno scolastico,
e con l’opzione, ove possibile, di accorpamento di spezzoni orari anche su
sedi diverse.
Le modalità di convocazione e di svolgimento delle operazioni di assunzione del personale insegnante degli Istituti di formazione professionale
verranno definite con successiva determinazione del Dirigente del Servizio
per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione.
82
Tabelle stipendiali
(aggiornate con la vacanza contrattuale 2010
Personale non insegnante
delle scuole equiparate e provinciali
Operatore d’appoggio
Stipendio
Assegno annuo
Elemento distinto retrib.
L.I.S.
€ 11.345,00
€ 13.246,00
€ 2.002,00
€ 2.431,00
€ 260,00
€ 6.755,34
Indennità personale non docente
Cuoco
€ 6.844,31
€ 477,00
Indennità HACCP
€ 336,00
Totale Retribuzione annua lorda
€ 20.839,34
€ 22.857,31
Totale Retribuzione mensile lorda
€ 1.736,61
€ 1.904,77
Personale insegnante delle scuole equiparate
Stipendio
€ 15.464,00
Assegno annuo
€ 2.994,97
L.I.S.
€ 6.919,82
Totale Retribuzione annua lorda
€ 25.378,79
Totale Retribuzione mensile lorda
€ 2.114,90
Personale insegnante delle scuole provinciali
Stipendio
€ 14.289,41
Assegno annuo
€ 2.764,59
L.I.S.
€ 6.387,53
Totale Retribuzione annua lorda
€ 23.441,53
Totale Retribuzione mensile lorda
€ 1.953,46
Fondo presenza annuo
€ 876,00
83
Guida
al contratto di lavoro
SCUOLA INFANZIA
DEL TRENTINO
- 2006/09 per i docenti ed
i coordinatori pedagogici
delle scuole provinciali
- 2007/2010 per i docenti e i
non docenti delle scuole
dell’infanzia equiparate
85
Il rapporto di lavoro
Questo manuale, che prende in esame i principali istituti contrattuali,
si basa su due contratti distinti: uno pubblico per i dipendenti provinciali e
uno privato per i dipendenti delle scuole dell’infanzia equiparate.
La necessità di metterli nello stesso manuale discende dal fatto che molti docenti a tempo determinato hanno rapporti di lavoro con entrambi i sistemi.
• Per i Coordinatori pedagogici questo manuale interessa solo per la parte
pubblica,in quanto i coordinatori delle scuole dell’infanzia equiparata svolgono mansioni non solo pedagogiche ma anche amministrativo-gestionali,
rientrando così in un altro tipo di contratto non gestito dalla FLC;
• per i cuochi e gli ausiliari (operatori d’appoggio), invece, questo ma-
nuale interessa solo la parte privata (equiparate); i cuochi e gli ausiliari
della scuola dell’infanzia provinciale, essendo dipendenti comunali e non
provinciali, hanno un altro contratto(quello delle autonomie locali) seguito
e gestito dalla categoria della funzione pubblica della Cgil.
Ogni voce sarà divisa in due parti, una per il personale provinciale, l’altra
per il personale delle scuole equiparate.
Questo manuale non ha la pretesa di essere esaustivo; prende in esame solo
i principali istituti contrattuali rimandando ad una lettura del testo del
contratto per una conoscenza completa; si sottolinea infine che il contratto delle provinciali è scaduto il 31 dicembre 2009 ma rimane tuttora in
vigore fino a quando non sarà sottoscritto quello nuovo; il contratto delle
equiparate è stato rinnovato a settembre 2009 e vale fino al 31.12.2010 e,
come per quello delle provinciali, rimarrà in vigore fino alla sottoscrizione
di quello nuovo.
86
1. CONTRATTO INDIVIDUALE
Dipendenti della Provincia
Il rapporto di lavoro del personale docente e coordinatore pedagogico delle
scuole dell’infanzia provinciali, come per tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, è regolato da norme contrattuali e dal codice civile.
Il contratto individuale di lavoro, atto che vede la compartecipazione della
parte datoriale e del lavoratore, costituisce uno degli istituti più vistosi
della cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro e sostituisce l’atto di
nomina che era un atto unilaterale dell’amministrazione.
Tipologia di contratti individuali
Il rapporto di lavoro può essere a tempo determinato e a tempo indeterminato.
1. Contratto di lavoro a tempo indeterminato. È quello che prima della
riforma del rapporto di lavoro si chiamava immissione in ruolo.
2. Contratto individuale a tempo determinato. Si tratta di un rapporto di
lavoro a termine;
per i docenti tale contratto viene stipulato dal Coordinatore pedagogico
e si possono distinguere due fasi:
• supplenze di inizio anno, conferite su posti noti fino al momento
della convocazione e disponibili dal 1° settembre (dal 1° ottobre per
le scuole a calendario turistico);
• supplenze conferite nel corso dell’anno sempre dal coordinatore
pedagogico su posti resisi disponibili per assenza del titolare mediante scorrimento della graduatoria e interpello telefonico nella fascia
oraria 8.30 – 10.30;
per i coordinatori pedagogici; in caso di vacanza di posto o di assenza,
l’amministrazione può conferire temporaneamente l’incarico di reggenza del circolo ad un coordinatore di altro circolo,per un periodo non
superiore a quello dell’anno scolastico in corso all’atto dell’affidamento
della reggenza stessa; per periodi superiori al mese il reggente è affiancato da un docente disponibile del circolo, individuato dal reggente o
d’intesa tra reggente e titolare;l’affido a mansioni superiori al personale
docente avverrà in base ad una graduatoria per titoli e colloquio sulla
base di apposita graduatoria fra coloro che abbiano conseguito l’idoneità in precedenti concorsi o insegnanti in possesso di diploma di laurea
87
(pedagogia, psicologia,scienze della formazione primaria ecc.) e con almeno due anni di servizio.Per il periodo dell’affiancamento, l’insegnante
è esonerato temporaneamente dall’insegnamento.
Decorrenza
La decorrenza è data dal giorno indicato per l’inizio effettivo del lavoro.
Dallo stesso giorno decorre la retribuzione.
Vincoli del contratto individuale
Nel caso di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, l’amministrazione, all’atto della stipulazione del contratto, invita il destinatario
a presentare, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, la
documentazione prescritta e indicata nel bando di concorso o nelle delibere
e/o determine relative alle assunzioni; qualora non sia possibile, per ragioni
organizzative, applicare i predetti termini di presentazione della documentazione, il contratto è stipulato con riserva di acquisizione dei requisiti
previsti per l’assunzione.
Negli stessi termini l’interessato deve dichiarare di non avere altri rapporti
di pubblico impiego o privato e di non trovarsi in una delle situazioni di
incompatibilità, previste dalla legge provinciale n.7 del 1997 e ss.mm.
Risoluzione del rapporto di lavoro
La mancata presentazione della documentazione prescritta o la mancata
dichiarazione della situazione di incompatibilità comporta la non stipulazione del contratto ovvero, per i rapporti già instaurati, l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro.
Comporta, altresì, l’immediata risoluzione del rapporto di lavoro la mancata assunzione in servizio nel termine fissato, salvo i casi in cui, in relazione
alle vigenti disposizioni di legge, sia impedita l’assunzione (astensione
obbligatoria per maternità, ecc.).
Incompatibilità
I casi di incompatibilità sono stabiliti dalla legge.
Il dipendente non può:
- esercitare il commercio;
- esercitare l’industria;
- esercitare alcuna professione;
- assumere impieghi;
88
- accettare cariche in società a fini di lucro.
La legge provinciale stabilisce che tali incompatibilità vengano meno per
dipendenti con rapporto di lavoro a tempo determinato con contratto non
superiore ad un anno.
Contratto individuale
Prima di sottoscrivere il contratto individuale, sia a tempo indeterminato,
sia a tempo determinato, è importante leggere il contenuto, che deve contenere almeno i seguenti elementi:
> l’identità delle parti;
> la tipologia del rapporto di lavoro;
> la data di inizio del rapporto di lavoro;
> la data di cessazione del rapporto di lavoro per il personale a tempo
determinato;
> la categoria e la figura professionale e la corrispondente posizione economica;
> la durata del periodo di prova che è, per i docenti delle scuole dell’infanzia e i coordinatori pedagogici, di un anno scolastico con almeno 180
giorni di servizio effettivo per le assunzioni a tempo indeterminato, di
30 giorni per le assunzioni a tempo determinato superiore a 3 mesi da
prestarsi una sola volta nell’anno scolastico per la stessa figura professionale. L’Amministrazione e il dipendente assunto a tempo indeterminato
possono recedere senza preavviso in qualsiasi momento nella prima
metà del periodo di prova, decorsa la metà del periodo di prova,nel restante periodo ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi
momento con preavviso di 10 giorni. L’Amministrazione e il dipendente
assunto a tempo determinato possono recedere senza obbligo di preavviso in qualsiasi momento del periodo di prova;
> la sede iniziale e la struttura di assegnazione;
> le cause che costituiscono le condizioni di risoluzione del contratto e i
termini di preavviso per il recesso e per la risoluzione del contratto;
> la dichiarazione che il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti
collettivi di lavoro;
> l’orario di lavoro.
Normativa di riferimento
• Legge provinciale 7/1997
• Art.9 CCPL 2006-09 che modifica l’art. 22 CCPL 2002-05
89
• Art. 10 CCPL 2006-09 che modifca l’art. 23 CCPL 2002-05
• Art. 12 CCPL 2006-09 che modifca l’art. 27 CCPL 2002-05
• Art.9 bis Allegato D CCPL 2002-05
Dipendenti delle scuole equiparate
Il rapporto di lavoro del personale docente e non docente delle scuole
dell’infanzia equiparate, come per tutti i dipendenti di datori di lavoro
privati, è regolato da norme contrattuali e dal codice civile. Il contratto individuale di lavoro, atto che vede la compartecipazione della parte datoriale
e del lavoratore, costituisce l’atto fondamentale dell’instaurazione di un
rapporto di lavoro e deve contenere le condizioni per lo svolgimento di tale
rapporto.
Tipologia di contratti individuali
Il rapporto di lavoro può essere a tempo determinato e a tempo indeterminato.
1. Contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il contratto viene stipulato in forma scritta mediante una procedura che, per i docenti è stata
regolata con un accordo che prevede il rispetto di una graduatoria
salvaguardando i diritti di eventuali licenziati nei 36mesi precedenti
per riduzione di personale e nel rispetto del diritto di precedenza per
i lavoratori part-time in servizio. Per i non docenti non è prevista una
procedura rigida per graduatoria, ma sono previsti il rispetto del diritto
di precedenza per eventuale personale licenziato nei 36 mesi precedenti
per riduzione di personale, per il personale part-time in servizio e per il
personale in servizio in altra scuola equiparata. Il contratto collettivo di
lavoro prevede, poi, che nella valutazione della domanda di assunzione,
l’Ente gestore consideri alcuni criteri, quali le situazioni economichesociali della famiglia e l’anzianità di servizio maturata.
2. Contratto individuale a tempo determinato. Si tratta di un rapporto di
lavoro delimitato:
per i docenti tale contratto viene stipulato dall’Ente gestore in due fasi:
• supplenze di inizio anno, conferite su posti noti fino al momento
della convocazione e disponibili dal 1° settembre;
• supplenze conferite nel corso dell’anno sempre dall’Ente gestore su
posti resisi disponibili per assenza del titolare mediante scorrimento della graduatoria e interpello telefonico effettuato da un sistema
90
vocale informatizzato nella fascia oraria.
- per le scuole della FPSM dalle 7.30 – 9.30 del mattino del giorno
in cui l’insegnante deve assumere servizio e nella fascia oraria
19.00-20.30 della sera immediatamente precedente il giorno da
cui deve decorrere l’assunzione;
- per le scuole di Co.e.s.i. e Asif dalle 8.30 alle 10.30 e dalle 19.30
alle 21.00
per il personale cuoco e operatore d’appoggio il contratto collettivo di
lavoro prevede che nella valutazione delle domande l’Ente gestore consideri, accanto ad altri criteri quali la situazione economico-sociale della
famiglia, anche l’anzianità di servizio maturata.
• A partire dall’anno scolastico 2009/10 al supplente che completi tutto
l’orario settimanale di servizio ha diritto ad un contratto di sette giorni
(pagamento del sabato e della domenica);
• a partire dall’anno scolastico 2010/11 i contratti di supplenza potranno
essere fatti in proroga senza soluzione di continuità, senza quindi dover
interrompere per dieci giorni; (questa importante novità è una vittoria
della Flc Cgil che si è battuta per far applicare sul territorio provinciale un
orientamento ministeriale,inserito in una circolare, che riconosce anche alle
scuole paritarie il diritto-dovere di assicurare la continuità didattica prevedendo la possibilità di reiterare i contratti di supplenza in proroga).
Decorrenza
La decorrenza è data dal giorno indicato per l’inizio effettivo del lavoro.
Dallo stesso giorno decorre la retribuzione, salvo i casi previsti esplicitamente nel contratto.
Vincoli del contratto individuale
Nel caso di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato di un
docente, all’atto della stipulazione del contratto, l’interessato viene depennato dagli elenchi delle altre scuole dell’infanzia equiparate e, se assunto a
tempo pieno, deve mettersi in regola con quanto previsto contrattualmente
rispetto all’incompatibilità
Nel caso di assunzione a tempo determinato di un docente in corso d’anno
(per quelle di inizio anno la presa di servizio coincide con l’inizio dell’anno
scolastico), l’interessato deve assumere servizio o nella stessa giornata o, in
particolari circostanze, nel termine di 24 ore.
Le assunzioni a tempo indeterminato del personale non docente vengono
91
effettuate all’inizio dell’anno sui posti liberi a quella data ed inseriti nel
piano annuale della Provincia.
Le assunzioni su posti che si rendano disponibili o liberi nel corso dell’anno vengono fatte a tempo determinato.
Sia per il tempo determinato che indeterminato è previsto l’obbligo per tutto il personale di presentazione dei seguenti documenti:
• la documentazione prevista dalle norme relative al collocamento;
• copia di un documento di riconoscimento;
• copia del codice fiscale;
• certificato sanitario.
Incompatibilità
I casi di incompatibilità per il personale ad orario pieno sono stabiliti dal
contratto collettivo di lavoro.
Il dipendente non può:
- esercitare il commercio;
- esercitare l’industria;
- esercitare alcuna professione;
- assumere impieghi alle dipendenze di enti pubblici o di privati.
Il personale a tempo parziale può svolgere altra attività o lavoro, anche di
lavoro subordinato, purchè ciò non risulti incompatibile con il rispetto
degli obblighi di servizio, previa autorizzazione dell’Ente gestore. Nel caso
di servizio in altra scuola dell’infanzia, pubblica o equiparata, la somma dei
carichi di lavoro non può superare l’orario massimo settimanale previsto dal
CCL.
Normativa di riferimento
• Artt. 32-33 CCL 2007-2010
2. FESTIVITÀ
Dipendenti provinciali
Le festività
Sono considerati giorni festivi:
- le domeniche;
92
- le feste religiose: 1 gennaio, 6 gennaio, il lunedì successivo alla domenica
di Pasqua, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre;
- le feste civili: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno;
- la festa del patrono: qualora essa cada sempre in giornata festiva, l’amministrazione fissa permanentemente, in accordo con le Organizzazioni
Sindacali, una giornata alternativa.
Chi per esigenze di servizio, lavora in un giorno festivo (ad esempio per
le elezioni scolastiche), ha diritto, entro quindici giorni, a recuperare un
giorno di riposo concordato tra l’interessato e l’amministrazione.
I lavoratori di religione ebraica possono chiedere il riposo sabbatico (da
mezz’ora prima del tramonto del sole di venerdì a un’ora dopo il tramonto
del sabato, art. 4 della legge 101/1989).
Analogo diritto hanno i lavoratori delle chiese cristiane avventiste del 7°
giorno (art. 7 legge 516/1991).
Chi ha diritto
Ha diritto alle festività tutto il personale che ha un contratto di lavoro.
Validità
Le festività valgono come servizio effettivo, anche per il periodo di prova.
Retribuzione
Spetta lo stipendio intero. Al lavoratore a tempo determinato sono pagate tutte le festività, anche infrasettimanali, che rientrano nella durata del
contratto.
Normativa di riferimento
• Legge 260/1949 e ss.mm.
• Art.38 bis CCPL 2002-05
• Legge 937/1977
Dipendenti delle scuole equiparate
Le festività
Sono considerati giorni festivi:
- le domeniche;
- le feste religiose: 1 gennaio, 6 gennaio, il lunedì successivo alla domenica
93
di Pasqua, 15 agosto, 1 novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre;
- le feste civili: 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno;
- la festa del patrono: qualora essa non possa essere goduta perché ricadente sempre in giornata festiva la stessa andrà ad assommarsi ai giorni
di ferie.
Chi per particolari e motivate esigenze, lavora in un giorno festivo, ha diritto a recuperare, compatibilmente con le esigenze del servizio, in un altro
giorno feriale stabilito d’intesa con l’ente gestore e deve essergli corrisposta la retribuzione ordinaria maggiorata dell’indennità oraria per servizio
ordinario festivo. Qualora non sia possibile il recupero,al lavoratore spetterà
il compenso per lavoro straordinario festivo.
I lavoratori di religione ebraica possono chiedere il riposo sabbatico (da
mezz’ora prima del tramonto del sole di venerdì a un’ora dopo il tramonto
del sabato, art. 4 della legge 101/1989).
Analogo diritto hanno i lavoratori delle chiese cristiane avventiste del 7°
giorno (art. 7 legge 516/1991).
Chi ha diritto
Ha diritto alle festività tutto il personale che ha un contratto di lavoro.
Validità
Le festività valgono come servizio effettivo, anche per il periodo di prova.
Retribuzione
Spetta lo stipendio intero. Al lavoratore a tempo determinato sono pagate tutte le festività, anche infrasettimanali, che rientrano nella durata del
contratto.
Normativa di riferimento
• Legge 260/1949 e s.m.
• Art.43 CCL 2003-06
• Legge 937/1977
94
3. FERIE
Personale provinciale
Il personale ha diritto, per ogni anno scolastico, a 32 o 36 giornate lavorative di ferie, comprensive delle sei giornate previste dalla legge 937/1977.
Quando sono fruibili
Per il personale docente le ferie possono essere usufruite durante i periodi di sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte
dell’anno la fruizione è consentita per non più di sei giorni senza oneri
per l’amministrazione. Con il contratto del 7 agosto 2007 si è ritenuto
di sottoscrivere una nota congiunta,Sindacati ed Apran, con la quale si
ribadisce <…per la parte che riguarda la fruizione delle ferie in corso d’anno
per un periodo non superiore a 6 giornate lavorative, deve garantire che almeno
2 giorni anche consecutivi possano essere fruiti dal personale docente e assistenti
educatori,qualora la relativa assenza non determini oneri per la sostituzione>.
Per i coordinatori pedagogici, le ferie possono essere frazionate in più
periodi; possono essere fruite nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando
al dipendente almeno quindici giorni lavorativi continuativi di riposo nel
periodo 1 luglio-31 agosto.
In caso di particolari esigenze di servizio ovvero di motivate esigenze di
carattere personale e di malattia, che non hanno permesso al docente o al
coordinatore pedagogico, la fruizione delle ferie nel corso dell’anno scolastico, le ferie saranno fruite entro l’anno scolastico successivo, con possibilità di ulteriore proroga al 31 dicembre successivo qualora sussistano motivi
non imputabili alla volontà del dipendente.
Ferie personale con contratto a tempo determinato
Il personale con contratto a tempo determinato ha diritto ad un numero
di giorni di ferie proporzionato alla durata in mesi e giorni del contratto di
lavoro.
Maturazione del periodo di ferie
Si maturano in proporzione al servizio prestato.
Non riducono le ferie
Le assenze per malattia.
I permessi retribuiti.
95
Congedo maternità (la vecchia astensione obbligatoria).
I permessi per assistenza a familiare con handicap (art. 33 legge 104/1929).
Riducono le ferie
L’aspettativa per motivi di famiglia.
L’aspettativa per il coniuge all’estero (leggi n. 33/1985 e n.26/1989).
Il congedo parentale (la vecchia astensione facoltativa).
Le ferie si possono interrompere
Per motivi di servizio.
Per impedimento di carattere personale, nei casi di malattia superiore a 3
giorni, oppure per ricovero ospedaliero, in caso di permessi per lutto purchè
il lavoratore abbia dato all’amministrazione immediata e tempestiva comunicazione.
Per congedo maternità.
Normativa di riferimento
• Art. 15 CCPL 2007 e modificato dall’art.7 dell’accordo 29.7.2009
• Leggi citate
Dipendenti delle scuole equiparate
Il personale ha diritto, per ogni anno scolastico, a 32 giornate lavorative di
ferie, comprensive delle festività soppresse(legge 937/1977).
Quando sono fruibili
Per tutto il personale le ferie possono essere usufruite durante i periodi di
sospensione delle attività didattiche; durante la rimanente parte dell’anno
la fruizione è consentita per non più di sei giorni senza oneri aggiuntivi.
In caso di particolari esigenze di servizio che non hanno permesso al personale la fruizione delle ferie nel corso dell’anno scolastico, le ferie saranno
fruite entro i due anni scolastici successivi a quello di maturazione.
Ferie personale con contratto a tempo determinato
Il personale con contratto a tempo determinato ha diritto ad un numero di
giorni di ferie proporzionato alla maturazione dei giorni di servizio effettivamente prestato.
96
Maturazione del periodo di ferie
Si maturano in proporzione al servizio prestato.
Non riducono le ferie
Le assenze per malattia.
I permessi retribuiti.
Congedo maternità (astensione obbligatoria).
I permessi per assistenza a familiare con handicap (art. 33 legge 104/1929).
Riducono le ferie
L’aspettativa per motivi di famiglia.
Il congedo parentale (astensione facoltativa).
Le ferie si possono interrompere
Per motivi di servizio.
Per impedimento di carattere personale, nei casi di malattia, oppure per
ricovero ospedaliero, per infortunio o di congedo per maternità, purchè
tali impedimenti vengano adeguatamente e tempestivamente documentate
all’ente gestore.
Normativa di riferimento
• Art.57 CCL 2007-2010
• Leggi citate
4. ASSENZE PER MALATTIA
Dipendenti scuole provinciali
Personale a tempo indeterminato
Durata
Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato assente per
malattia ha diritto alla conservazione del posto per 18 mesi, validi a tutti
gli effetti. Per il calcolo si sommano le assenze per malattia verificatesi nei
tre anni precedenti. Superato tale periodo, il dipendente può richiedere un
ulteriore periodo fino ad un massimo di 18 mesi che non sono validi come
97
servizio effettivo. Prima di concedere questa nuova proroga della malattia
l’amministrazione procede all’accertamento delle condizioni di salute al
fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente
inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
Retribuzione
Nei primi 18 mesi:
- 12 mesi al 100%
- 6 mesi al 50%
Nei secondi 18 mesi:
- nessuna retribuzione
Cosa fare dopo i primi 18 mesi di malattia
Il lavoratore che ha raggiunto il limite della conservazione del posto (18
mesi di malattia nel triennio) può:
a) non fare nulla. In tale caso l’amministrazione scolastica risolve il rapporto di lavoro;
b) chiedere, se è idoneo ad altre mansioni, di essere utilizzato in altri
compiti. In questo caso, a domanda, l’interessato è sottoposto all’accertamento medico da parte della ASL. Nel caso che il dipendente sia
riconosciuto inidoneo in via permanente allo svolgimento delle mansioni del profilo di appartenenza, l’amministrazione, a seguito di domanda
dell’interessato, esperisce ogni tentativo per recuperarlo al servizio attivo
in mansioni diverse. Se il riconoscimento dell’idoneità è temporanea,
l’amministrazione valuta, a domanda, una ricollocazione del dipendente;
in alternativa, in assenza della richiesta, l’amministrazione concede una
aspettativa non retribuita per la durata delle temporanea inidoneità;
c) chiedere, se la malattia è grave, un ulteriore periodo di assenza, fino ad
altri 18 mesi. In questo caso, dopo la richiesta, l’amministrazione chiede
alla ASL di accertare la malattia e la possibilità di recupero dello stato
di salute.
Gravi patologie
Le assenze dovute a gravi patologie che richiedano terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, i giorni di assenza per ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli dovuti alle terapie, sono escluse dal calcolo
del periodo massimo di conservazione del posto e sono retribuite al 100%.
98
Personale a tempo determinato
Durata e retribuzione
Il personale a tempo determinato ha diritto alla conservazione del posto
con corresponsione della retribuzione fondamentale per un periodo non
superiore a quello di attività lavorativa svolta nei dodici mesi precedenti
l’evento morboso. In assenza di periodi lavorativi precedenti o di periodi
inferiori ai trenta giorni, spetta comunque la retribuzione fondamentale per
un periodo massimo di trenta giorni nell’anno scolastico.
Norme comuni
Cosa fare in caso di malattia
Comunicare, salvo comprovato impedimento, tempestivamente l’assenza
alla struttura educativa provinciale competente. Il docente deve comunicare l’assenza per malattia ovvero la sua eventuale prosecuzione entro le ore
8,30, salvo comprovato impedimento, con obbligo di inviare relativo certificato medico (con la sola prognosi), qualora l’assenza superi i due giorni
lavorativi,entro la quinta giornata dall’inizio della malattia, ovvero dalla sua
prosecuzione: nel caso in cui i due giorni lavorativi di assenza (per i quali
normalmente non occorre produrre certificazione medica) siano intervallati
da una festività, l’assenza del secondo giorno lavorativo deve essere comunque documentata. L’assenza può essere comunicata anche da un familiare. Se durante l’assenza il dipendente dimora in luogo diverso da quello
abituale comunicato alla struttura di appartenenza, deve darne tempestiva
comunicazione,indicando il relativo indirizzo.
La mancata comunicazione dell’assenza o il mancato o ritardato invio del
certificato medico sono violazioni di obblighi contrattuali.
Nelle fasce orarie di reperibilità (10.00 – 12.00; 17.00 – 19.00) il lavoratore
è tenuto a rimanere al domicilio per eventuali visite di controllo. Il lavoratore può assentarsi per visite mediche, accertamenti, ecc., ma deve preventivamente comunicare alla scuola o alla struttura il motivo. Se la malattia non
è accertata perché il lavoratore è assente dal domicilio nella fascia oraria di
reperibilità, l’assenza è ingiustificata e comporta la trattenuta della retribuzione (art. 5 D.L. 463/1983, come modificato dalla legge n. 638/1983 e
art.20 CCPL 2006-09 come modificato dall’art.9 del CCPL 1.9.2008), la
decadenza al diritto alla retribuzione per l’intero periodo fino a dieci giorni
e nella misura della metà per l’ulteriore periodo con esclusione di quelli di
ricovero ospedaliero o di quelli già accertati da precedenti visite di con-
99
trollo. Se il comportamento del lavoratore è stato volutamente negligente,
l’amministrazione può anche attivare il procedimento disciplinare.
Visita fiscale
La struttura competente può disporre (non è obbligata) il controllo della
malattia fin dal primo giorno di assenza, attraverso la competente ASL. Il
controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in ospedali pubblici o
convenzionati.
Normativa di riferimento
• Art. 20 CCPL 2006-09 come modificato dall’art.9 del CCPL 1.9.2008
• Legge citate.
Dipendenti scuole equiparate
Personale a tempo indeterminato
Durata
Il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato assente per
malattia ha diritto alla conservazione del posto per 18 mesi, validi a tutti gli
effetti. Per il calcolo si sommano le assenze per malattia verificatesi nei tre
anni precedenti. Superato tale periodo, al dipendente può essere concesso
un ulteriore periodo fino ad un massimo di 18 mesi che non sono validi
come servizio effettivo.
Retribuzione
Nei primi 18 mesi:
- 12 mesi al 100%
- 6 mesi al 50%
Per garantire tale trattamento economico il contratto stabilisce alcune procedure che integrano l’intervento del datore di lavoro con quello dell’Ente
assistenziale.
Nei secondi 18 mesi:
- nessuna retribuzione
Nei confronti del personale riconosciuto inidoneo in via permanente alle
mansioni, è esperito, previa domanda dell’interessato, ogni utile tentativo
compatibile con il servizio, per recuperarlo al servizio attivo in mansioni
100
diverse anche in profilo professionale di livello funzionale inferiore.
Gravi patologie
Le assenze dovute a terapie salvavita, i giorni di assenza per ricovero ospedaliero o di day hospital e quelli dovuti alle terapie, debitamente documentati, sono escluse dal calcolo del periodo massimo di conservazione del
posto e sono retribuite al 100%.
Personale a tempo determinato
Durata e retribuzione
Il personale a tempo determinato ha diritto alla conservazione del posto
con corresponsione della retribuzione fondamentale per un periodo non
superiore a quello di attività lavorativa svolta nei dodici mesi precedenti
l’evento morboso. In assenza di periodi lavorativi precedenti o di periodi
inferiori ai trenta giorni, spetta comunque la retribuzione fondamentale per
un periodo massimo di trenta giorni nell’anno scolastico. Anche in questo
caso il CCL prevede l’intervento del datore di lavoro e dell’Ente assistenziale.
Norme comuni al personale a tempo indeterminato e determinato
Cosa fare in caso di malattia
Comunicare, salvo comprovato impedimento, tempestivamente l’assenza
alla scuola. L’assenza può essere comunicata anche da un familiare. Comunicare, inoltre, la durata dell’assenza e il domicilio, che può essere anche
diverso da quello in possesso della scuola.
Entro il giorno successivo a quello dell’inizio o della prosecuzione dell’assenza, si deve inviare al datore di lavoro e all’INPS il certificato medico con
la sola prognosi. La mancata comunicazione dell’assenza o il mancato o ritardato invio del certificato medico sono violazioni di obblighi contrattuali.
Nelle fasce orarie di reperibilità (10.00 – 12.00; 17.00 – 19.00) il dipendente è tenuto a rimanere al domicilio per eventuali visite di controllo. Se
la malattia non è accertata perché il lavoratore è assente dal domicilio nella
fascia oraria di reperibilità, l’assenza è ingiustificata e comporta la trattenuta della retribuzione (art. 5 D.L. 463/1983, come modificato dalla legge n.
638/1983), la decadenza al diritto alla retribuzione per l’intero periodo fino
a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo con esclusione di quelli di ricovero ospedaliero o di quelli già accertati da precedenti
101
visite di controllo. Se il comportamento del lavoratore è stato volutamente
negligente, può essere anche attivato il procedimento disciplinare.
Visita fiscale
Può essere disposto (ma non è obbligatorio) il controllo della malattia fin
dal primo giorno di assenza, attraverso la competente ASL. Il controllo
non è disposto se il dipendente è ricoverato in ospedali pubblici o convenzionati.
Normativa di riferimento
• Artt. 65 – 70 del CCL 2007-10
• Legge citate
5. PERMESSI
Dipendenti provinciali
A) Personale a tempo indeterminato
Per ogni anno scolastico, a domanda, sono concessi permessi retribuiti per i
seguenti motivi:
> concorsi ed esami: 8 giorni limitatamente ai giorni di svolgimento delle
prove;
> lutto per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini di
primo grado: 3 giorni lavorativi anche non continuativi da fruire entro
sette giorni dall’evento;
> lutto per parenti di terzo grado ed affini di secondo: 1 giorno lavorativo;
> gravi motivi personali o familiari, debitamente documentati: 10 giorni lavorativi (assistenza ai parenti o affini di primo e secondo grado o
conviventi, per il ricovero ospedaliero e per l’assistenza domiciliare postospedaliera, ove certificato il bisogno di assistenza); questi sono elevabili
a 12 per il personale che presta servizio su sei giorni settimanali;
> matrimonio: 15 giorni consecutivi, compreso quello della celebrazione
del rito; spetta anche in caso di nuove nozze;
> assistenza a parenti ed affini (fino al III grado) con handicap: 3 giorni al
mese anche non consecutivi, frazionabili anche in ore;
> per partecipazione ad operazioni elettorali e referendarie a livello
102
europeo,nazionale, regionale, provinciale e comunale.
B) Personale a tempo determinato
Al personale a tempo determinato, nel limite della durata del rapporto di
lavoro e in proporzione a questa (con eccezioni stabilite da legge) sono
concessi permessi retribuiti per i seguenti motivi:
> concorsi ed esami: 8 giorni limitatamente ai giorni di svolgimento delle
prove;
> lutto per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini di
primo grado: 3 giorni lavorativi anche non continuativi da fruire entro
sette giorni dall’evento;
> lutto per parenti di terzo grado ed affini di secondo: 1 giorno lavorativo;
> gravi motivi personali o familiari, debitamente documentati: 10 giorni lavorativi (assistenza ai parenti o affini di primo e secondo grado o
conviventi, per il ricovero ospedaliero e per l’assistenza domiciliare postospedaliera, ove certificato il bisogno di assistenza); questi sono elevabili
a 12 per il personale che presta servizio su sei giorni settimanali;
> matrimonio: 15 giorni consecutivi, compreso quello della celebrazione
del rito. Spetta anche in caso di nuove nozze;
> assistenza a parenti ed affini (al III grado) con handicap: 3 giorni al
mese anche non consecutivi frazionabili anche a ore;
> per partecipazione ad operazioni elettorali e referendarie a livello
europeo,nazionale, regionale, provinciale e comunale.
C) Norme comuni ai tempi indeterminati e determinati
Grado di parentela
I grado: genitori e figli
II grado: fratelli, sorelle, nonni, nipoti (figli di figli)
III grado: bisnonni, pronipoti, zii, nipoti (figli di fratelli)
Grado di affinità
I grado: suoceri-nuore-generi; il patrigno e la matrigna con i figliastri
II grado: cognati (il coniuge del cognato non è affine)
III grado: la moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il
marito della nipote.
103
Altri permessi
Tali permessi non sono sempre estensibili a tutti i rapporti di lavoro, la
normativa citata in parentesi individua il campo di applicazione.
• Invalidi (art. 13 legge 638/83)
• Permessi per diritto allo studio (art. 17 CCPL 2006-09 che modifica
l’art.42 CCPL 2002-05)
• Permessi sindacali (ACQP 5 maggio 2003)
• Per donazione sangue (art. 1 legge 584/1967)
• Per donazione di midollo osseo
• Per testimoniare in processo (art. 348 Cpp e art. 255 Cpc)
• Per giudice popolare (legge 74/78)
• Candidatura alle elezioni europee (art. 52 legge 18/1979)
• Operazioni elettorali e referendarie a livello europeo,nazionale,regional
e,provinciale e comunale(art. 11 legge 53/1990)
• Mandato amministrativo (legge 265/1999)
• Volontari della protezione civile (art. 10 DPR 613/1994)
• Volontari dei vigili del fuoco (art. 14 legge 996/1970)
• Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 67bis CCPL
2006-09)
Permessi non retribuiti
• Per partecipazione a concorsi in qualità di esperti: 5 giorni per anno
scolastico;
• per motivi personali: 15 giorni per anno scolastico.
Normativa di riferimento
• Art. 16 CCPL 2006-09 che sostituisce l’art.40 CCPL 2002-05,modificato dall’art.8 CCPL 2008 e dall’art.8 Accordo 29/7/2009;
• Art. 12 CCPL 2006-09 che sostituisce l’art. 27 CCPL 2002-05,modificato dall’art.3 Accordo 29/7/2009;
• Art. 17 CCPL 2006-09 che sostituisce l’art.42 CCPL 2002-05
• Artt.41- 78 CCPL 2002-05
• Tutte le norme citate
Dipendenti delle scuole infanzia equiparate
A) Personale a tempo indeterminato
104
Per ogni anno scolastico, a domanda, sono concessi permessi retribuiti di
congedo straordinario per i seguenti motivi:
> concorsi ed esami: nelle giornate in cui si svolgono le prove; qualora la
sede d’esame sia distante più di 100 chilometri dalla residenza viene
concessa anche la giornata precedente e quella successiva;
> lutto per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini di
primo grado: 3 giorni lavorativi anche non continuativi;
> lutto per affini di secondo grado: 2 giorni lavorativi anche non continuativi;
> lutto per parenti di terzo grado: 1 giorno lavorativo;
i permessi per lutto devono essere fruiti entro sette giorni dal decesso o
quindici giorni per le esequie all’estero o per cremazione
> gravi motivi, adeguatamente documentati: fino a 2 mesi nell’anno scolastico;
> matrimonio: 15 giorni consecutivi, compreso quello della celebrazione
del rito; spetta anche in caso di nuove nozze;
> cure ai figli gravemente handicappati: fino ad un mese nell’anno;
> assistenza a parenti ed affini (al III grado) con handicap: 3 giorni al
mese anche non consecutivi;
> partecipazione ad operazioni elettorali in occasione dell’elezione del
Consiglio provinciale dell’istruzione;
> interventi di emergenza per vigili del fuoco, soccorso alpino, ecc.;
> partecipazione a convegni o seminari su materie attinenti l’attività svolta: fino a 3 giorni;
> per donazione di sangue: il giorno del prelievo; per donazione di midollo: il tempo occorrente all’espletamento degli esami e dei prelievi.
Il congedo straordinario per tutti questi motivi non può superare i due
mesi nell’anno scolastico; il primo retribuito al 100%, il secondo all’80%.
Inoltre, il dipendente può
> partecipare ad operazioni elettorali secondo le disposizioni di legge
(art.61 CCL 2007/10);
> svolgere funzioni pubbliche elettive secondo quanto previsto dalla normativa di legge (art.62 CCL 2007/10).
Permessi non retribuiti
Su richiesta del dipendente sono concessi permessi non retribuiti nel limite di 15 giorni annui, per motivi personali specificati nella domanda (non
è necessario allegare alcuna documentazione); se la richiesta riguarda un
105
solo giorno non è necessaria nemmeno la motivazione.
B) Personale a tempo determinato
Al personale a tempo determinato, nel limite della durata del rapporto di
lavoro sono concessi permessi retribuiti per i seguenti motivi:
> concorsi ed esami: 8 giorni nei giorni in cui le singole prove sono
sostenute;qualora la sede ove si effettua l’esame disti oltre 100 km dalla
residenza,il congedo viene concesso anche nella giornata immediatamente precedente ed in quella seguente;
> lutto per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini di
primo grado: 3 giorni lavorativi anche non continuativi;
> lutto per affini di secondo grado: 2 giorni lavorativi anche non continuativi;
> lutto per parenti di terzo grado: 1 giorno lavorativo;
i permessi per lutto devono essere fruiti entro sette giorni dal decesso o
quindici giorni per le esequie all’estero o per cremazione
> fino a un massimo di 15 giorni, in proporzione alla durata del contratto per gravi motivi (di cui all’art.60,comma 1-lett. e), adeguatamente
certificati: 1,5 giorno per ogni mese di contratto fino ad un massimo di
15 giorni, con possibilità di fruizione fin dal primo giorno del contratto
di lavoro;
> matrimonio: 15 giorni consecutivi, compreso quello di celebrazione del
rito, spetta anche in caso di nuove nozze;
> cure ai figli gravemente handicappati: fino ad un mese;
> assistenza a parenti ed affini (fino al III grado) con handicap: 3 giorni al
mese anche non consecutivi;
> partecipazione ad operazioni elettorali in occasione dell’elezione del
Consiglio provinciale dell’istruzione;
> interventi di emergenza per vigili del fuoco, soccorso alpino, ecc.;
> partecipazione a convegni o seminari su materie attinenti l’attività svolta: fino a 3 giorni;
> Per donazione di sangue: il giorno del prelievo; per donazione di midollo: il tempo occorrente all’espletamento degli esami e dei prelievi.
Inoltre, il dipendente può
> partecipare ad operazioni elettorali secondo le disposizioni di legge
(art.61 CCL 2007/10);
> svolgere funzioni pubbliche elettive secondo quanto previsto dalla nor-
106
mativa di legge (art.62 CCL 2007/10).
Permessi non retribuiti
In proporzione alla durata del contratto di lavoro e nel limite massimo
di dieci giorni annui: 1 giorno di permesso non retribuito per ogni mese
di servizio nella scuola; la maturazione avviene a partire dal 16° giorno
dall’inizio del contratto.
C) Norme comuni ai tempi indeterminati e determinati
Grado di parentela
I grado: genitori e figli
II grado: fratelli, sorelle, nonni, nipoti (figli di figli)
III grado: bisnonni, pronipoti, zii, nipoti (figli di fratelli)
Grado di affinità
I grado: suoceri-nuore-generi; il patrigno e la matrigna con i figliastri
II grado: cognati (il coniuge del cognato non è affine)
III grado: la moglie dello zio, il marito della zia, la moglie del nipote e il
marito della nipote.
Altri permessi
Tali permessi non sono sempre estensibili a tutti i rapporti di lavoro, la
normativa citata in parentesi individua il campo di applicazione.
• Invalidi (art. 13 legge 638/83)
• Permessi per diritto allo studio (art. 60 CCL 2003-06)
• Congedo alle armi per esigenze temporali (art. 50 CCL 2003-06)
• Per donazione sangue(il giorno del prelievo) e midollo osseo(il tempo
occorrente all’espletamento degli esami e dei prelievi previsti dalla
vigente normativa)(art. 1 legge 584/1967)
• Per testimoniare in processo (art. 348 Cpp e art. 255 Cpc)
• Per giudice popolare (legge 74/78)
• Candidatura alle elezioni europee (art. 52 legge 18/1979)
• Mandato amministrativo (legge 265/1999)
• Volontari della protezione civile (art. 10 DPR 613/1994)
• Volontari dei vigili del fuoco (art. 14 legge 996/1970)
107
Normativa di riferimento
• Artt. 60-61-62-70 del CCL 2007-10
• Tutte le norme citate
6. PERMESSI PER AMMINISTRATORI LOCALI
Tali permessi sono regolati da norme di legge e, quindi, quanto scritto
vale sia per i dipendenti provinciali che per quelli delle scuole dell’infanzia
equiparate.
Il diritto
A) Hanno diritto di assentarsi dal servizio, per l’intera giornata in cui sono
convocati i rispettivi consigli, i lavoratori componenti:
- i consigli comunali
- i consigli provinciali (non il consiglio provinciale del Trentino, che è
equiparato ad un consiglio regionale)
- i consigli metropolitani
- le comunità montane
- le unioni di comuni
- i consigli di circoscrizione dei comuni con popolazione superiore a
500.000 abitanti.
Per i consigli che si svolgono nelle ore serali, i lavoratori hanno diritto di
non riprendere il lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo.
Quando le sedute si protraggono oltre la mezzanotte, i lavoratori hanno
diritto di assentarsi dal servizio per l’intera giornata successiva.
B) Hanno diritto ad assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni cui
fanno parte per la loro effettiva durata, i lavoratori facenti parte:
- delle giunte comunali, provinciali (vedi sopra), metropolitane e delle
comunità montane
- degli organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle
unioni di comuni e dei consorzi tra enti locali
- delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite
- delle commissioni comunali previste per legge, ovvero membri delle
conferenze dei capigruppo e degli organismi di pari opportunità, previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari
108
Il diritto di assentarsi comprende il tempo per raggiungere il luogo della
riunione e rientrare al posto di lavoro.
Hanno diritto, oltre ai permessi di cui alle lettere A) e B), di assentarsi per
un massimo di 48 ore lavorative al mese:
- i sindaci
- i presidenti delle province
- i sindaci metropolitani
- i presidenti di comunità montane
- i presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti
Hanno diritto, oltre ai permessi di cui alle lettere A) e B), di assentarsi per
un massimo di 24 ore lavorative al mese:
- i componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle
città metropolitane, delle unioni di comuni, delle comunità montane, dei
consorzi fra enti locali
- i presidenti dei consigli comunali, provinciali e circoscrizionali
- i presidenti dei gruppi consiliari delle province e dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
Retribuzione
Le assenze riportate nel punto 6 (permessi per amministratori locali) sono
retribuite dall’amministrazione di appartenenza.
Permessi non retribuiti
I lavoratori, chiamati a ricoprire cariche pubbliche elettive in aggiunta ai
permessi retribuiti, hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino
ad un massimo di 24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per
l’espletamento del mandato.
Documentazione dei permessi
L’attività relativa alla carica elettiva ed i tempi di espletamento degli impegni devono essere documentati mediante una certificazione dell’ente. La
programmazione delle assenze non ha alcun valore sostitutivo della documentazione richiesta.
Normativa di riferimento
• D.lv n. 267/2000
109
7. PERMESSI BREVI
Dipendenti scuole provinciali
Compatibilmente con le esigenze di servizio, al personale possono essere
concessi permessi brevi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero.
I permessi non possono eccedere, per ciascun anno scolastico, l’orario
settimanale di lavoro (25 ore per gli insegnanti e 36 per i coordinatori
pedagogici).
Procedura
Chi è interessato deve presentare domanda all’amministrazione in tempo
utile per consentire al responsabile di valutare la possibilità della concessione del permesso, indicando le ore di lavoro nella giornata e quelle per cui
chiede il permesso.
L’amministrazione può negare o ridurre il permesso per esigenze di servizio che devono essere indicate per iscritto (artt. 2 e 3 legge 241/1990). La
concessione è subordinata alla possibilità di adottare le misure necessarie
per garantire la continuità del servizio.
Recupero
Le ore di permesso devono essere recuperate entro il mese successivo a quello di fruizione. Il recupero delle ore non lavorate,in una o più
soluzioni,va concordato tra l’Amministrazione e il lavoratore in base alle
esigenze di servizio.
Se il recupero non è avvenuto, l’Amministrazione cura la trattenuta dell’importo orario dalla paga.
Validità
Valgono come anzianità di servizio e non riducono le ferie.
Retribuzione
Intera a meno che il mancato recupero delle ore non sia da addebitare al
lavoratore.
Visite mediche specialistiche
Il permesso breve, nel limite annuale prima indicato, può essere richiesto
anche per visite mediche specialistiche adeguatamente e debitamente docu-
110
mentate; il tempo per il viaggio dovrà essere dichiarato dal lavoratore. Per
cure riabilitative e terapeutiche per gravi patologie che richiedano terapie di
lunga durata,il limite annuo viene derogato.
Questi permessi non devono essere recuperati.
Normativa di riferimento
• Art. 39 CCPL 2002-05
• Art. 16 CCPL 2006-09 che sostituisce l’art.40 CCPL 2002-05 così
come ulteriormente modificato dall’art.8 ACCORDO 29/7/2008
Dipendenti delle scuole dell’infanzia equiparate
Compatibilmente con le esigenze di servizio, al personale con contratto
a tempo indeterminato e determinato possono essere concessi permessi
brevi di durata, per unità minime di 30 minuti e non superiore a tre ore.
I permessi non possono eccedere, per ciascun anno scolastico, l’orario
settimanale di 25 ore per il personale docente e di 36 ore per quello non
insegnante; le quantità vengono proporzionalmente ridotte per il personale con contratto a tempo parziale. Al personale con rapporto di lavoro
a termine, i permessi brevi spettano in proporzione alla durata del contratto individuale di lavoro: 2 ore di permesso ogni mese di servizio per il
docente; 3 ore di permesso per ogni mese di servizio per il personale non
docente; la maturazione avviene a partire dal sedicesimo giorno dall’inizio del contratto.
Procedura
Chi è interessato deve presentare domanda motivata e corredata della
documentazione necessaria all’ente gestore, indicando le ore di lavoro nella
giornata e quelle per cui chiede il permesso.
Il datore di lavoro può negare o ridurre il permesso per esigenze di servizio
che devono essere indicate per iscritto. La concessione è subordinata alla
possibilità di sostituire chi chiede il permesso con personale in servizio. I
permessi brevi per cure dentarie devono essere giustificati con l’impossibilità di spostarne la fruizione fuori dell’orario di lavoro.
Recupero
Le ore di permesso devono essere recuperate entro il mese successivo a
quello di fruizione in una o più soluzioni; i permessi per visite mediche
111
specialistiche e per gravi motivi non sono soggetti al recupero.
Validità
Valgono come anzianità di servizio e non riducono le ferie.
Retribuzione
Intera.
Visite mediche specialistiche
Il permesso breve, nel limite annuale prima indicato, può essere richiesto
anche per visite mediche specialistiche. In questo caso non è dovuto il
recupero.
Normativa di riferimento
• Art. 64 CCL 2007/10
8. ASPETTATIVE
Dipendenti scuole provinciali
Aspettative per motivi personali e di famiglia I
L’aspettativa per motivi personali e di famiglia si può chiedere fino a tre
anni, frazionabili in trimestri o in periodi inferiori se in accordo con l’amministrazione, per assistere familiari di 1° o 2° grado o conviventi, vittime
di gravi malattie o di stati fisici di grave debilitazione,ove venga certificato
il bisogno di assistenza continua.
Aspettativa per motivi personali o di famiglia II
Per gravi ragioni personali o di famiglia si può chiedere, oltre alla prima
fattispecie di aspettativa, anche una seconda aspettativa fino ad un anno in
un quinquennio.
Aspettativa per motivi personali III
In aggiunta alle aspettative I e II, a totale discrezione dell’Amministrazione, può essere concessa una ulteriore aspettativa non retribuita e non utile
ai fini giuridici ed economici, della durata massima di un anno, ripetibile
112
una sola volta nel corso della carriera e frazionabile in periodi non inferiori
a mesi due mesi, per motivi personale anche non rientranti nelle aspettative
I e II.
Aspettativa per motivi di studio
Per motivi di studio e ricerca è possibile chiedere un’aspettativa per un
massimo di un anno, ripetibile una sola volta nella carriera. Tale aspettativa
può essere richiesta dopo aver prestato almeno cinque anni di attività presso l’amministrazione; a tale periodo saranno dedotti i permessi per diritto
allo studio concessi. Tale aspettativa, a discrezione dell’Amministrazione,
può essere concessa,con le stesse modalità e termini, anche per motivi personali non rientranti nella tipologia I.
Retribuzione e validità
Il periodo in aspettativa non è retribuito, non vale per l’anzianità di carriera
né per la pensione; tale periodo riduce proporzionalmente anche le ferie.
I periodi di aspettativa si sommano e non possono eccedere complessivamente i tre anni nel quinquennio precedente.
Procedura
L’interessato deve presentare la domanda all’amministrazione motivandola
e documentando i motivi, comunicando la eventuale volontà di proseguimento dell’aspettativa almeno un mese prima della scadenza.
L’amministrazione può accoglierla o, se vi sono motivi di servizio, differirne
l’inizio, diminuire la durata, rifiutarla. In questi casi le motivazioni devono
essere scritte (artt. 2 e 3 legge 241/1990).
Riscatto dei periodi di aspettativa
Ai sensi dell’art. 5 del D.lvo n. 564/1996 i periodi di aspettativa successivi
al 31.12.1996, fino ad massimo di tre anni, sono riscattabili ai fini pensionistici.
Altre aspettative
> Cooperazione in paese in via di sviluppo (legge 49/1987)
> Congedo straordinario per dottorato di ricerca (legge 476/1984)
> Esonero sindacale (ACQP 5 maggio 2003 e legge 300/1970).
Normativa di riferimento
113
• Art. 18 CCPL 2006-09 che sostituisce l’art.44 CCPL 2002-05
• Art. 44bis CCPL 17.10.2003
• Tutte le norme citate
Dipendenti scuole infanzia equiparate
Aspettative per motivi personali e di famiglia I
L’aspettativa per motivi di famiglia può essere richiesta per gravi motivi, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei parenti
e degli affini entro il terzo grado anche se non conviventi.
Aspettativa per motivi personali II
Oltre all’aspettativa precedente il lavoratore può chiedere di essere collocato in aspettativa senza assegni fino ad un anno per altre gravi ragioni
personali non rientranti nella prima fattispecie.
Chi può chiedere l’aspettativa
Il personale con contratto a tempo indeterminato.
Retribuzione e validità
Il periodo in aspettativa non è retribuito e non vale ai fini della progressione
giuridica ed economica e della pensione.
La durata:
a) il periodo massimo di cui alla tipologia I è di tre anni anche frazionabili
nel corso della vita lavorativa;
b) in aggiunta alla lettera a, un ulteriore anno per l’aspettativa II
Procedura
L’interessato deve presentare la domanda all’Ente gestore motivandola e ,
per la aspettativa I corredandola con idonea giustificazione.
Entro 10 giorni l’Ente gestore può accoglierla o, se vi sono motivi organizzativi, differirne l’inizio, diminuire la durata, rifiutarla. In questi casi le
motivazioni devono essere scritte.
Su richiesta del dipendente la domanda deve essere riesaminata nei successivi venti giorni.
Riscatto dei periodi di aspettativa
Ai sensi dell’art. 5 del D.lvo n. 564/1996 i periodi di aspettativa successivi
114
al 31.12.1996, fino ad massimo di tre anni, sono riscattabili ai fini pensionistici.
Altre aspettative
> I dipendenti in servizio a tempo indeterminato possono chiedere un
periodo di aspettativa non retribuita se operano come volontario in
servizio civile o cooperante nei paesi in via di sviluppo. Tale periodo
è computato ai fini della progressione di carriera e del trattamento di
quiescenza e previdenza (legge 49/1987).
> I dipendenti possono essere collocati in aspettativa per svolgere servizio
civile ex L.n.64/2001.
> Esonero sindacale (legge 300/1970 e Accordo quadro provinciale 2003).
Normativa di riferimento
• Artt. 67-68-69 CCL 2007-10
• Tutte le norme citate
9. ASSENZE PER MATERNITÀ E/O PATERNITÀ
Dipendenti scuole provinciali
La tutela della maternità è stabilita da norme di legge, integrate da norme
contrattuali; essa vale per i coordinatori pedagogici e per i docenti, sia con
contratto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.
A) Personale a tempo indeterminato
Astensione obbligatoria
Diritto a:
- 2 mesi prima della data presunta del parto
- 3 mesi dopo il parto
- i periodi di interdizione per complicanze. L’ispettorato del lavoro può
disporre, sulla base dell’accertamento medico, l’interdizione al lavoro
fino al periodo di astensione obbligatoria.
In questi casi spetta il 100% della retribuzione ed il periodo è valido ad
ogni effetto.
È possibile, a domanda, posticipare il periodo di astensione obbligato-
115
ria fino ad 1 mese prima della data presunta del parto e astenersi per i 4
mesi successivi all’evento, a condizione che il medico specialista attesti che
tale opzione non sia di pregiudizio alla salute della gestante e del/della
nascituro/a.
In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano,comunque, i mesi di
congedo per maternità non goduti. Qualora il figlio nato prematuro abbia
bisogno di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera, la madre
ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio
non fruito possa decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro
in casa del figlio; la richiesta è accolta previa idonea certificazione medica
che attesti le condizioni di salute della lavoratrice per il rientro al lavoro.
Astensione facoltativa
Diritto, a domanda, a 10 mesi di congedo entro i primi otto anni di vita del
bambino (tale congedo può essere usufruito da entrambi i genitori,anche
contemporaneamente, sempre nel limite dei 10 mesi, elevabile a 11 qualora
il padre ne usufruisca per un periodo non inferiore a 3 mesi).
Se richiesti entro il compimento del terzo anno:
- i primi 30 giorni retribuiti al 100%
- altri nove/dieci mesi al 30%
Se richiesti dai 3 agli 8 anni del bambino, è garantita, a carico dell’amministrazione solo la copertura degli oneri previdenziali.
I periodi di congedo si possono usufruire anche frazionatamente.
Non sono validi per le ferie e la tredicesima.
Aspettativa non retribuita
Entro il decimo anno di età del bambino:
- aspettativa non retribuita di dodici mesi, frazionabile in mesi interi.
Malattia bambino
Ne possono fruire la madre e/o il padre.
Nel primo anno di vita del bambino:
- nessuna limitazione di giorni; il congedo per malattia figlio viene retribuito al 100% per 30 giorni in alternativa al primo mese di congedo
parentale, il resto dei giorni non sono retribuiti;
qualora i trenta giorni siano già stati fruiti per congedo parentale,permane
il diritto al congedo malattia figlio ma senza retribuzione.
Dopo il compimento del primo anno di vita e sino alla conclusione del terzo:
116
- 30 giorni retribuiti al 100% per ogni anno, computati complessivamente
per entrambi i genitori.
Dal terzo anno di vita del bambino fino all’ottavo:
- 10 giorni annui non retribuiti, con copertura degli oneri previdenziali.
NB !! Ai congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del
lavoratore.
B) Personale a tempo determinato
Astensione obbligatoria
Diritto a:
- 2 mesi prima della data presunta del parto
- 3 mesi dopo il parto
- i periodi di interdizione per complicanze. L’ispettorato del lavoro può
disporre, sulla base dell’accertamento medico, l’interdizione al lavoro
fino al periodo di astensione obbligatoria.
In questi casi spetta il 100% della retribuzione ed il periodo è valido ad
ogni effetto.
È possibile, a domanda, posticipare il periodo di astensione obbligatoria
fino ad 1 mese prima della data presunta del parto e astenersi per i 4 mesi
successivi all’evento, a condizione che il medico specialista attesti che tale
opzione non sia di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro/a.
In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano,comunque, i mesi di
congedo per maternità non goduti. Qualora il figlio nato prematuro abbia
bisogno di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera, la madre
ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio
non fruito possa decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro
in casa del figlio; la richiesta è accolta previa idonea certificazione medica
che attesti le condizioni di salute della lavoratrice per il rientro al lavoro.
Il padre lavoratore ha diritto ad un giorno di permesso retribuito in occasione
della nascita del/la prio/a figlio/a.
NB !! Anche i periodi di interdizione,come il congedo maternità, danno diritto all’80% della retribuzione in assenza di contratto di lavoro, purché intervengano entro 60 giorni dalla cessazione del
rapporto precedente.
Astensione facoltativa (ora congedo parentale)
Diritto individuale, a domanda, a 6 mesi di congedo entro i primi otto
117
anni di vita del bambino (tale congedo può essere usufruito da entrambi i
genitori, anche contemporaneamente, nel limite dei 10 mesi complessivi
elevabile a 11 mesi qualora il padre ne usufruisca per un periodo non inferiore a 3 mesi).
Se richiesti entro il compimento del terzo anno:
- i primi 30 giorni retribuiti al 100%
- altri cinque mesi al 30%
I periodi di congedo si possono usufruire anche frazionatamente.
Non sono validi per le ferie e la tredicesima.
Malattia bambino
Ne possono fruire la madre e/o il padre.
Nel primo anno di vita del bambino:
- nessuna limitazione di giorni; il congedo per malattia figlio viene retribuito al 100% per 30 giorni in alternativa al primo mese di congedo
parentale, il resto dei giorni non è retribuito;
qualora i trenta giorni siano già stati fruiti per congedo
parentale,permane il diritto al congedo malattia figlio ma senza retribuzione.
Dal terzo anno di vita del bambino fino all’ottavo:
- 10 giorni annui non retribuiti, con copertura degli oneri previdenziali.
NB !! Ai congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del
lavoratore..
C) Norme comuni ai tempi indeterminati e determinati
Le lavoratrici madri, entro il primo anno di vita del bambino, in alternativa
all’astensione facoltativa, possono chiedere la riduzione di lavoro di 2 ore al
giorno. La riduzione è di 1 ora se l’orario giornaliero di servizio è inferiore
a 6 ore.
Tale diritto si applica, a richiesta delle lavoratrici madri, sia al personale con
contratto a tempo indeterminato, sia al personale con contratto a tempo
determinato nei limiti della supplenza; la retribuzione è al 100%.
Normativa di riferimento
• D.lvo 151/2001 e ss.mm.
• Art. 37 CCPL 2002-05 come modificato dall’art.14 CCPL 2006-09
118
Dipendenti scuole dell’infanzia equiparate
La tutela della maternità è stabilita da norme di legge, integrate da norme
contrattuali; essa vale sia per il personale con contratto a tempo indeterminato che a tempo determinato.
A) Personale a tempo indeterminato
Astensione obbligatoria (ora congedo maternità)
Diritto a:
- 2 mesi prima della data presunta del parto
- 3 mesi dopo il parto
- periodi di interdizione per complicanze. L’ispettorato del lavoro può
disporre, sulla base dell’accertamento medico, l’interdizione al lavoro
fino al periodo di astensione obbligatoria.
In questi casi spetta il 100% della retribuzione ed il periodo è valido ad
ogni effetto.
È possibile, a domanda, posticipare il periodo di astensione obbligatoria fino ad 1 mese prima della data presunta del parto e astenersi per i 4
mesi successivi all’evento, a condizione che il medico specialista attesti che
tale opzione non sia di pregiudizio alla salute della gestante e del/della
nascituro/a.
In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano,comunque, i mesi di
congedo per maternità non goduti. Qualora il figlio nato prematuro abbia
bisogno di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera, la madre
ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio
non fruito possa decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro
in casa del figlio; la richiesta è accolta previa idonea certificazione medica
che attesti le condizioni di salute della lavoratrice per il rientro al lavoro.
Il padre lavoratore ha diritto ad un giorno di permesso retribuito in occasione
della nascita del/la proprio/a figlio/a.
Astensione facoltativa
Diritto, a domanda, a 10 mesi di congedo entro i primi otto anni di vita del
bambino (tale congedo può essere usufruito da entrambi i genitori, anche
contemporaneamente, sempre nel limite dei 10 mesi elevabile a 11 mesi
qualora il padre ne usufruisca per un periodo non inferiore a 3 mesi).
Se richiesti entro il compimento del terzo anno:
- i primi 30 giorni retribuiti al 100%
119
- altri nove/dieci mesi al 30%
Se richiesti dai 3 agli 8 anni del bambino, è garantita, a carico del datore di
lavoro solo la copertura degli oneri previdenziali.
I periodi di congedo si possono usufruire anche frazionatamente.
Non sono validi per le ferie e la tredicesima.
La retribuzione prevede un intervento sia dell’INPS che del datore di
lavoro ed è sempre subordinata al fatto dell’analogo riconoscimento agli
equivalenti dipendenti PAT.
Aspettativa non retribuita (provinciale)
Entro il decimo anno di età del bambino:
- aspettativa non retribuita di dodici mesi, frazionabile in mesi interi.
Malattia bambino
Ne possono fruire la madre e/o il padre.
Nel primo anno di vita del bambino:
- nessuna limitazione di giorni; il congedo per malattia figlio viene retribuito al 100% per 30 giorni in alternativa al primo mese di congedo
parentale, il resto dei giorni non è retribuito;
qualora i trenta giorni siano già stati fruiti per congedo parentale, permane il diritto al congedo malattia figlio ma senza retribuzione.
Dopo il compimento del primo anno di vita e sino alla conclusione del terzo:
- 30 giorni retribuiti al 100% per ogni anno, computati complessivamente
per entrambi i genitori.
Dal terzo anno di vita del bambino fino all’ottavo:
- tali assenze possono rientrare nella casistica prevista per il congedo
straordinario(“ per gravi motivi” fino a 2 mesi per anno scolastico,pagati
al 100% nel 1° mese e con riduzione di un quinto nel secondo mese).
NB !! Ai congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del
lavoratore.
B) Personale a tempo determinato
Astensione obbligatoria (ora congedo maternità)
Diritto a:
- 2 mesi prima della data presunta del parto
- 3 mesi dopo il parto
120
- i periodi di interdizione per complicanze. L’ispettorato del lavoro può
disporre, sulla base dell’accertamento medico, l’interdizione al lavoro
fino al periodo di astensione obbligatoria.
In questi casi spetta il 100% della retribuzione ed il periodo è valido ad
ogni effetto.
È possibile, a domanda, posticipare il periodo di astensione obbligatoria
fino ad 1 mese prima della data presunta del parto e astenersi per i 4 mesi
successivi all’evento, a condizione che il medico specialista attesti che tale
opzione non sia di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro/a.
In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano,comunque, i mesi di
congedo per maternità non goduti. Qualora il figlio nato prematuro abbia
bisogno di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio non fruito possa decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo
rientro in casa del figlio; la richiesta è accolta previa idonea certificazione
medica che attesti le condizioni di salute della lavoratrice per il rientro al
lavoro.
Il padre lavoratore ha diritto ad un giorno di permesso retribuito in occasione
della nascita del/la proprio/a figlio/a.
NB !! Anche i periodi di interdizione,come il congedo maternità, danno diritto all’80% della retribuzione in assenza di contratto di lavoro, purché intervengano entro 60 giorni dalla cessazione del
rapporto precedente.
Astensione facoltativa (ora congedo parentale)
Diritto individuale, a domanda, a 6 mesi di congedo entro i primi otto anni
di vita del bambino (tale congedo può essere usufruito da entrambi i genitori, anche contemporaneamente, nel limite dei 10 mesi complessivi a 11
mesi qualora il padre ne usufruisca per un periodo non inferiore a 3 mesi).
Se richiesti entro il compimento del terzo anno:
- i primi 30 giorni retribuiti al 100%
- altri cinque mesi al 30%
I periodi di congedo si possono usufruire anche frazionatamente.
Non sono validi per le ferie e la tredicesima.
Aspettativa non retribuita (provinciale)
Entro il decimo anno di età del bambino:
- aspettativa non retribuita di dodici mesi, frazionabile in mesi interi.
121
Malattia bambino
Ne possono fruire la madre e/o il padre.
Nel primo anno di vita del bambino:
- nessuna limitazione di giorni; il congedo per malattia figlio viene retribuito al 100% per 30 giorni in alternativa al primo mese di congedo
parentale, il resto dei giorni non è retribuito;
qualora i trenta giorni siano già stati fruiti per congedo parentale, permane il diritto al congedo malattia figlio, ma senza retribuzione.
Dopo il compimento del primo anno di vita e sino alla conclusione del
terzo:
- 30 giorni retribuiti al 100% per ogni anno, computati complessivamente
per entrambi i genitori.
Dal terzo anno di vita del bambino fino all’ottavo:
- tali assenze possono rientrare nella casistica prevista per il congedo
straordinario (“ per gravi motivi” fino a 2 mesi per anno scolastico,pagati
al 100% nel 1° mese e con riduzione di un quinto nel secondo mese).
NB !! Ai congedi per malattia del figlio non si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del
lavoratore..
C) Norme comuni ai tempi indeterminati e determinati
Le lavoratrici madri, entro il primo anno di vita del bambino, in alternativa
all’astensione facoltativa, possono chiedere la riduzione di lavoro di 2 ore al
giorno. La riduzione è di 1 ora se l’orario giornaliero di servizio è inferiore
a 6 ore.
Tale diritto si applica, a richiesta delle lavoratrici madri, sia al personale con
contratto a tempo indeterminato, sia al personale con contratto a tempo
determinato nei limiti della supplenza; la retribuzione è al 100%.
Normativa di riferimento
• D.lvo 151/2001 e ss.mm.
• Artt. 50-60 CCL 2007-10
122
10. TEMPO PARZIALE
Dipendenti provinciali
Può chiedere la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, il personale docente con contratto a tempo indeterminato, compreso
il personale utilizzato in altri compiti per motivi di salute e il personale a
qualsiasi titolo comandato o distaccato presso enti o istituzioni. I coordinatori pedagogici possono chiedere il part-time solo se risultano assegnati
alle strutture organizzative; nel caso di preposizione ai circoli pedagogici la
trasformazione da tempo pieno a tempo parziale è ammessa solo in casi di
situazioni di necessità da valutarsi a cura dell’amministrazione.
Tipologie di tempo parziale
Tempo parziale “orizzontale”:
distribuzione dell’orario ridotto in tutti o in alcuni giorni lavorativi e può
essere ,solo per i docenti, di 12 ore e trenta o 15 ore settimanali di orario
frontale.
Tempo parziale “verticale”:
distribuzione dell’orario ridotto in determinati periodi dell’anno che per i
docenti e per i coordinatori pedagogici può essere di sei o otto mesi interi.
Una tipologia particolare di part-time è “l’articolazione pluriennale
dell’orario di lavoro” riservata al personale docente. Essa è intesa come
part-time all’80% per cinque anni (concessa ad un massimo del 5% del
personale): un salario in ogni anno pari all’80% della retribuzione di un docente a tempo pieno; per 4 di quei cinque anni l’insegnante lavora a tempo
pieno (prestazione ad orario pieno) pur essendo pagata all’80%, e per un
anno sta a casa continuando a percepire lo stipendio all’80%. La fruizione
dell’anno di riposo può avvenire a partire dal quarto anno del quinquennio
per docenti con almeno dieci anni di anzianità, dal terzo anno per quelli
con almeno quindici anni di anzianità e dal primo anno per quelli con
almeno venti anni di anzianità.
Condizioni
Il numero di part-time è assicurato per un minimo del 13% delle dotazioni
organiche provinciali; tale limite può essere aumentato in sede di accordo
decentrato; per i docenti sono previsti, poi, limiti numerici per scuola.
123
Ferie
I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di
ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
I dipendenti a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato ai giorni di lavoro prestati nell’anno scolastico rapportato
a 32 giornate annue.
Attività e obblighi di servizio
- l’orario di insegnamento riportato nel contratto individuale;
- il personale a tempo parziale orizzontale può effettuare prestazioni di
lavoro supplementare entro il limite annuo di 30 ore retribuite con una
maggiorazione del 15%;
- al personale a tempo parziale verticale può essere richiesto lavoro
straordinario nelle sole giornate di presenza in servizio proporzionando il limite dello straordinario del personale a tempo pieno (30 ore), al
periodo di lavoro prestato nell’anno.
Durata rapporto a tempo parziale
I contratti individuali di trasformazione temporanea del rapporto sono
stipulati per il periodo 1 settembre – 31 agosto di ogni anno scolastico.
Presentazione della domanda
La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale, sottoscritta dall’interessato, deve essere presentata al dirigente dello SGRUSF entro una data fissata dall’amministrazione in ciascun
anno scolastico.
Collocamento in pensione e tempo parziale
Il personale docente e coordinatore pedagogico con contratto a tempo
indeterminato che abbia maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva necessari per il collocamento in pensione può richiedere il trattamento
di pensione di anzianità e, contemporaneamente, quello conseguente alla
trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale sempre con le limitazioni e le modalità stabilite contrattualmente.
La retribuzione sarà ridotta in misura inversamente proporzionale alla
riduzione dell’orario normale di lavoro, tenendo presente il cumulo tra
pensione e retribuzione spettante al dipendente che, a parità di condizioni,
presta servizio a tempo pieno.
124
Normativa di riferimento
• Legge 335/1995
• D.lgs n.61/2000
• D.lgs n.101/2001
• Art. 11 CCPL 2006-09 che modifica l’art. 25 CCPL 2002-05
• Art. 26 CCPL 2002-05
• Art. 33 CCPL 2006-09 che sostituisce l’art. 10 Allegato D CCPL
2002-05
• Art.29 del CCPL 7/8/2007
Dipendenti scuole dell’infanzia equiparate
Condizioni
Il numero di part-time non può superare il limite per singola istituzione
scolastica stabilito contrattualmente diversificato tra personale docente e
personale non insegnante.
Tipologie di tempo parziale
Tempo parziale “orizzontale”:
distribuzione dell’orario ridotto su tutti i giorni lavorativi; per i docenti
può essere di 12 ore e trenta o 15 ore settimanali; per il personale operatore d’appoggio di 18 o 24 ore settimanali; per il personale cuoco di 18 ore
settimanali. Per i cuochi può essere previsto anche un part-time a 24 ore,
previa valutazione delle condizioni organizzative della scuola.
Tempo parziale “verticale”:
può essere settimanale, mensile, annuale. Per il personale cuoco e docente
è ammesso il solo part-time verticale annuale: 5 mesi consecutivi più un
mese ricadente in uno dei due mesi di sospensione dell’attività didattica.
Per gli insegnati è possibile anche il part-time verticale annuale di sette
mesi consecutivi più un mese ricadente nei due mesi di sospensione dell’attività didattica.
Ferie
I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di
giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno.
I dipendenti a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato ai giorni di lavoro prestati nell’anno scolastico.
125
Attività e obblighi di servizio
- l’orario di insegnamento riportato nel contratto individuale;
- per i docenti le attività funzionali all’insegnamento in proporzione
all’orario di lavoro ridotto.
Durata rapporto a tempo parziale
Il personale può chiedere il passaggio da tempo pieno a part time per la
durata di un anno scolastico; la domanda può essere ripresentata anche
negli anni successivi.
Presentazione della domanda
La domanda di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo parziale, sottoscritta dall’interessato, deve essere presentata all’Ente gestore; non potrà ottenere il part time il personale assunto a tempo
indeterminato che non ha superato il periodo di prova entro la data del
30 giugno e l’ insegnante supplementare fin tanto che il bambino seguito
rimane a scuola.
La domanda deve specificare se la distribuzione dell’orario è di tipo
orizzontale,con la collocazione oraria preferita, o di tipo verticale con la
sequenza temporale.
Normativa di riferimento
• Legge 335/1995
• Om 446/1997
• Art 52 CCL 2007/10
11. ORARIO
Dipendenti scuole provinciali
L’orario di lavoro dei docenti è diviso in attività di insegnamento e attività
di non insegnamento connesse con il funzionamento delle scuole.
Prima dell’inizio delle lezioni, il Collegio dei Docenti programma le attività di non insegnamento connesse con il funzionamento della scuola.
126
Attività di insegnamento
L’orario di insegnamento di 25 ore settimanali si svolge:
- nel periodo delle lezioni, fissato dal calendario scolastico;
- in cinque giorni la settimana;
- l’orario settimanale può essere articolato in modo flessibile entro un minimo di 3 ed un massimo di 7 ore giornaliere.
Attività non di insegnamento connesse al funzionamento della scuola
Le attività connesse al funzionamento della scuola sono stabilite in 210 ore
annue.
Tali attività comprendono:
a. la programmazione didattico-educativa, comprese le attività di verifica
e di valutazione nonché la preparazione e documentazione dell’attività
svolta;
b. il funzionamento del collegio del personale e del collegio docenti;
c. il rapporto con le famiglie;
d. le iniziative di aggiornamento-formazione (non meno di 20 ore) e le
attività di ricerca, innovazione e sperimentazione (non meno di 32); tali
ore non sono cumulabili;
e. le attività di collegamento con gli asili nido e la scuola elementare per
favorire la continuità educativa; la compilazione dei documenti per il
passaggio di informazioni alla scuola primaria;
f. tutti gli altri impegni ed attività di circolo e delle singole scuole, ivi
comprese quelle attinenti alla conservazione e riordino degli arredi, dei
sussidi e del materiale didattico.
Il Coordinatore Pedagogico può consentire che attività per la loro natura
individuale,indicate dal collegio dei docenti, possano essere svolte all’esterno della struttura scolastica.
Coordinatori pedagogici
L’orario dei coordinatori pedagogici è fissato in 36 ore settimanali. Il
coordinatore pedagogico organizza il proprio lavoro nell’ambito dell’orario
di servizio,secondo criteri di flessibilità, sulla base delle esigenze connesse
all’esercizio delle funzioni di competenza, garantendo la presenza tutte
le volte che ne sia richiesta dalla natura delle attività affidate alla propria
responsabilità e per le attività individuate dal Dirigente del servizio, previa
concertazione con le OO.SS.
127
Normativa di riferimento
• Art. 7 Allegato D CCPL2002-05 come sostituito dall’art.22 Accordo
10.11.2004
• Art.9 Allegato D CCPL 2002/05
• Art. 2 Accordo 16.4.2009
Dipendenti scuole dell’infanzia equiparate
Personale docente
L’orario di lavoro del personale docente è articolato in orario di insegnamento e attività connesse con il funzionamento della scuola.
Orario di insegnamento
L’orario di insegnamento è di 25 ore settimanali, distribuito su cinque giorni e di norma svolto in un unico turno di lavoro.
Il personale può essere chiamato eccezionalmente a prestare servizio oltre
i cinque giorni per convegni-seminari, attività di aggiornamento deliberate
dal collegio docenti e iniziative con le famiglie, e ricorrenze.
La prestazione lavorativa non può superare le dieci ore giornaliere, con una
flessibilità oraria per le ore di insegnamento entro i limiti di tre ore minime
e sette massime giornaliere comprensive dell’ eventuale lavoro straordinario.
Il dipendente ha diritto, di norma, a un periodo minimo di 11 ore consecutive di riposo per ogni periodo di 24 ore. Dopo le ore 20 non possono
essere richieste prestazioni lavorative obbligatorie se non eccezionalmente
per riunioni indette dall’Ente Gestore. Tutto il personale docente e non
docente della scuola, all’inizio di ogni anno scolastico, tiene una riunione in
orario di lavoro per formulare proposte in ordine all’articolazione settimanale dell’orario del personale stesso.
La distribuzione dell’orario di lavoro è comunicata a tutto il personale mediante ordine di servizio dell’Ente gestore, nel rispetto delle deliberazioni
di competenza del Comitato di Gestione e tenuto conto delle proposte del
personale.
Attività connesse al funzionamento della scuola
Personale docente
L’orario per queste attività è pari a 210 ore annue, con piano di utilizzazione deliberato dal personale insegnante della scuola, tenendo conto delle
proposte del Collegio dei docenti del circolo.
128
L’ Ente Gestore, sentito il coordinatore, può consentire che attività per loro
natura individuali possano essere svolte all’esterno della struttura scolastica.
Personale non insegnante
L’orario di lavoro del personale non insegnante è di 36 ore settimanale distribuite su 5 giorni nella settimana comprensivo di un monte ore mensile
di 4 ore, anche cumulabili, per attività di aggiornamento e qualificazione
professionale; ad eccezione delle attività di aggiornamento e di qualificazione professionale, il servizio ,di norma, si svolge in un unico turno di lavoro.
Il personale può essere chiamato eccezionalmente a prestare servizio oltre
i cinque giorni per le seguenti attività: convegni-seminari, aggiornamento,
iniziative con le famiglie .
La prestazione lavorativa non può superare le dieci ore giornaliere comprensive dell’eventuale lavoro straordinario. Il dipendente ha diritto, di norma, a un periodo minimo di 11 ore consecutive di riposo per ogni periodo
di 24 ore. Dopo le ore 20 non possono essere richieste prestazioni lavorative obbligatorie se non eccezionalmente per riunioni indette dall’Ente
Gestore, riconosciute nel monte ore mensile.
Il personale docente e non docente, all’inizio dell’anno, tiene una riunione
in orario di lavoro per formulare proposte in ordine all’articolazione settimanale dell’orario del personale.
La distribuzione dell’orario di lavoro è comunicata a tutto il personale mediante ordine di servizio dell’Ente gestore, nel rispetto delle deliberazioni
dei competenti organi e tenuto conto delle proposte del personale.
Normativa di riferimento
• Artt. 50-51 CCL 2007-10
12. RETRIBUZIONE
Dipendenti scuole provinciali
Composizione
La struttura della retribuzione è composta da:
1) trattamento fondamentale (per 13 mensilità) costituito da voci:
a)stipendio tabellare, cioè una delle sette posizioni stipendiali di cui è
inquadrato ogni lavoratore;
129
b)assegno annuo distinto per categorie.
c)indennità integrativa speciale;
d)eventuali voci retributive non legate all’anzianità.
Una possibile voce del trattamento fondamentale potrebbe essere eventuale “assegni ad personam”, ma è poco diffuso e legato a situazioni del
tutto personali e particolari.
2) trattamento accessorio:
a)compensi per lavoro straordinario;
b)indennità varie;
c)compensi per la produttività e per il miglioramento dei servizi.
Stipendio tabellare e progressione di carriera
L’attuale modello di carriera economica è stato introdotto dal CCPL economico biennale 2004-05 ed è avvenuto col conglobamento nello stipendio tabellare di molte voci precedentemente separate e legate, di norma,
all’anzianità.
Il trattamento economico è costituito per ogni categoria da 7 posizioni
stipendiali (detti gradoni).
Il passaggio da una posizione stipendiale all’altra non avviene in automatico per anzianità. Solo dal 2005 le Organizzazioni sindacali hanno contrattato una serie di passaggi alla posizione stipendiale superiore a quella
in godimento e la questione è ancora in discussione con l’aggravante che, a
partire dal 2010, il governo nazionale ha bloccato per tutti i pubblici dipendenti i rinnovi contrattuali.
Assegno annuo
Questa voce stipendiale del trattamento fondamentale caratterizza lo
stipendio dei dipendenti provinciali; è diversificata nelle diverse categorie
ed è pari a 230,38 Euro mensili per i docenti e 335,31 Euro mensili per i
coordinatori pedagogici.
Indennità integrativa speciale
Questa voce dello stipendio è una voce fissa e congelata al valore del 1992,
quando è stata abolita per tutti:
- personale docente, Euro 532,29 mensile;
- coordinatori pedagogici Euro 553,47 mensili.
Fra i compensi della retribuzione accessoria, una voce presente in tutte le
categorie è quella del fondo per la produttività e per il miglioramento dei
130
servizi legata alla presenza
Tale compenso è erogato in unica soluzione entro il mese di gennaio
dell’anno scolastico successivo ed è legato alla presenza del lavoratore. Non
sono computati come giorni di assenza il congedo di maternità e paternità,
la malattia per causa di servizio e infortunio, le ferie, i permessi sindacali,
la fruizione del recupero accumulato, l’assenza per donazione sangue o
midollo.
Tale quota è pari ad € 876 annui per il personale docente e ad € 1244 annui
per i coordinatori pedagogici.
Altre indennità
Sono inoltre previste una serie di indennità, le principali sono:
• indennità per i coordinatori pedagogici (art. 27 CCPL 1.9.2008)
• attività su più sedi (art. 82 bis CCPL 2002-05) come aggiunto
dall’art.13 Accordo 10.11.2004
• equo indennizzo (art. 50 CCPL 2002-05)
• buono pasto (art. 21 CCPL 2006-09 che sostituisce l’art. 52 CCPL
2002-05 e ulteriormente modificato dall’art.10 CCPL 1.9.2008)
Normativa di riferimento
• Tutti gli articoli citati
Dipendenti scuole dell’infanzia equiparate
La legge provinciale 21 marzo 1977 n.13 prevede all’art. 46, tra le condizioni per l’equiparazione di scuole dell’infanzia dipendenti da privati, che
tali scuole assicurino al personale un trattamento economico equivalente a
quello previsto per il corrispondente personale della scuola provinciale.
Questa norma è stata sempre interpretata nel senso che i contratti collettivi
per il personale delle scuole equiparate si occupino della parte normativa
inserendo sempre nell’articolato un richiamo di salvaguardia di spesa non
superiore agli istituti normativi riguardanti il personale provinciale.
Per la parte economica, invece, vengono applicati in automatico, con
qualche ritardo dovuto alla necessità di attesa della delibera di spesa della
Giunta provinciale, gli accordi per l’analogo personale provinciale.
Quindi per i docenti si applica il contratto economico dei docenti delle
scuole dell’infanzia provinciali concordato in sede APRAN tra Organizza-
131
zioni sindacali del comparto scuola, tra le quali la FLC CGIL, e l’Agenzia
della contrattazione. Per il personale operatore d’appoggio e cuoco si applica il contratto economico dell’equivalente personale comunale concordato
in sede APRAN tra l’Agenzia e le Organizzazioni sindacali del comparto
delle autonomie locali che, per la CGIL, è il sindacato Funzione Pubblica
CGIL.
Il trattamento economico previsto dal vigente Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, per il personale della scuola dell’infanzia della Provincia autonoma di Trento – categoria unica 1^ posizione retributiva – è il
seguente:
- stipendio base:
€ 14.100,00 annui lordi
- assegno:
€ 2.764,59 annui lordi
- indennità int. speciale:
€ 6.387,53 annui lordi
- tredicesima mensilità
- assegno per il nucleo familiare se ed in quanto dovuto
- eventuali ulteriori emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni legislative, qualora spettanti.
Le suddette voci retributive sono soggette ad adeguamento nel caso di
variazioni contrattuali riguardanti il personale di riferimento.
133
Informazioni
LE INDENNITÀ, IL SINDACATO,
LA PREVIDENZA
135
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE
È un sostegno economico ed un diritto per tutti i lavoratori per i periodi
di non occupazione.
Indennità di disoccupazione con requisiti ordinari
Termini di presentazione della domanda:
La domanda va presentata alla sede INPS del proprio luogo di residenza
ESCLUSIVAMENTE con procedura informatica ON-LINE, anche
tramite gli uffici del Patronato INCA CGIL; e’ necessario preventivamente iscriversi nelle liste di collocamento presso la sede circoscrizionale per
l’impiego.
La domanda deve essere presentata entro il 68° giorno dal licenziamento.
NB: è bene però presentarla subito, poiché l’indennità decorre:
• dall’8° giorno dal licenziamento, se la domanda è stata presentata
entro i primi 7 giorni.
• dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri
casi.
Requisiti per la disoccupazione ordinaria:
Almeno una settimana di contributi versati o dovuti che risalgono a 2 anni
prima della data della cessazione dal lavoro. Almeno un anno di contribuzione (52 contributi settimanali o 12 mensili, ovvero un corrispondente
periodo di attività soggetta all’obbligo dell’assicurazione per la disoccupazione) nei 24 mesi precedenti la data di cessazione dal lavoro.
L’indennità di disoccupazione viene corrisposta ogni mese con assegno
ed è concessa per un periodo massimo di 8 mesi (per 12 mesi per chi ha
compiuto 50 anni). Essa è corrisposta nella misura del 60 % per i primi 6
mesi, del 50 % per i successivi due mesi e al 40 % per gli ulteriori mesi della
retribuzione percepita nei tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro. Il
diritto a ricevere l’indennità decade se si è destinatari di un nuovo contratto
o si diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (pensione di
vecchiaia, di anzianità, pensione di inabilità, pensione di invalidità)
136
Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti
Termini di presentazione della domanda:
- tra il 1 gennaio e il 31 marzo di ogni anno presso la sede dell’INPS. I
termini sono prescrittivi.
Sono considerati requisiti ridotti:
avere svolto almeno 78 giornate effettive di lavoro nell’anno precedente a
quello in cui si presenta la domanda e avere almeno un contributo settimanale entro la fine del biennio precedente.
L’indennità viene corrisposta con erogazione di un unico assegno. L’importo dell’assegno è pari al 35 per cento per i primi 120 giorni e al 40 per cento per i successivi giorni fino a un massimo di 180 giorni della retribuzione
media percepita giornalmente nel precedente anno, moltiplicata per i giorni
lavorati nell’anno solare di riferimento, fino ad un massimo di 156 giorni.
Per la consulenza è possibile rivolgersi alle sedi della Cgil
del tuo territorio.
IL SINDACATO NELLA TUA SCUOLA
La RSA( rappresentanza sindacale aziendale) assicura in ogni scuola
un contattto diretto con la struttura sindacale di riferimento,permette di
avere un referente sindacale in scuola per le lavoratrici e lavoratori che ne
avessero bisogno; diventa un punto importante di riferimento sia per I
dipendenti,sia per il sindacato provinciale.
La RSA viene designata dal Sindacato provinciale,sentiti gli iscritti alla
FLC Cgil della Istituzione scolastica interessata.
Diritto di affissione nelle scuole provinciali (art. 18 CCPL 17.10.2003)
Le OO.SS., nonché le RSU e RSA, hanno diritto di affiggere in appositi
spazi, che l’Amministrazione ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all’interno dell’unità operativa, pubblicazioni, testi
e comunicati inerenti materie d’interesse sindacale e del lavoro. L’Amministrazione rende disponibili, ove possibile, le proprie reti informatiche. Le
137
modalità di utilizzo delle attrezzature vanno concordate con l’Amministrazione e non possono comportare disagio organizzativo. E’ fatta salva la
possibilità di chiedere il rimborso di eventuali oneri derivanti da aggravi di
spesa.
Diritto di affissione nelle scuole equiparate (art. 14 CCL 2007-10)
Le OO.SS., nonché le RSU e RSA, hanno diritto di affiggere in appositi
spazi, che l’Amministrazione ha l’obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutto il personale all’interno dell’unità operativa, pubblicazioni, testi e
comunicati inerenti materie d’interesse sindacale e del lavoro.
Cerca la bacheca sindacale nella tua scuola e prendi contatto con la sede
sindacale per conoscere chi sono le RSA della tua scuola.
LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Con la riforma pensionistica del 1995 i lavoratori possono affiancare alla
pensione “tradizionale” una eventuale pensione integrativa.
Questa “seconda” pensione si costruisce aderendo ad un sistema di previdenza complementare.
Poiché si tratta di una materia molto complessa diamo solamente alcune
indicazioni di massima.
I lavoratori neo-assunti e precari, hanno un notevole interesse a costruirsi al più presto una pensione complementare. IIn particolare nel
comparto Scuola è stato istituito un fondo pensionistico negoziale (fondo
Laborfonds). Consigliamo quindi di rivolgersi agli Uffici della CGIL territoriale per verificare le condizioni e le opportunità dell’adesione al fondo
LABORFONDS.
È anche possibile acquisire informazioni collegandosi al sito internet:
www.laborfonds.it
L’adesione al fondo Laborfonds, o qualsiasi altra forma previdenziale complementare, per il personale precario o neo assunto di ruolo è indispensabile. Perché la pensione erogata dall’INPDAP a questi lavoratori sarà sensibilmente inferiore all’ultimo stipendio percepito dagli stessi da lavoratori.
In conclusione il vecchio sistema erogava pensioni più alte, il nuovo eroga
138
pensioni molto più basse.
Al fondo Laborfonds possono aderire tutti i lavoratori della scuola con
contratto a tempo indeterminato e tutti quelli a tempo determinato, purché
il loro contratto sia di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.
L’adesione al fondo Laborfonds è volontaria e si effettua con la compilazione e la sottoscrizione del modulo (che può essere ritirato a scuola o presso
le sedi del fondo), che deve essere consegnato presso la scuola dove si presta
servizio.
Appunti
139
140
141
142
143
CASA
MIA
SERVIZI FISCALI APERTI TUTTO L’ANNO
730 UNICO ICI RED ISEE/ICEF SUCCESSIONI COLF-BADANTI
PER APPUNTAMENTI E INFORMAZIONI
Tel.
[email protected]
848.00.16.08*/199.24.30.30**
*al costo di una telefonata urbana, escluso cellulari / **al costo di 14 centesimi al minuto
I CENTRI CAAF CGIL APERTI TUTTO L’ANNO
SEDI IN PROVINCIA DI TRENTO
Sede Direzionale
via Giusti, 49
Tel 0461 924988
Sede Principale
via Muredei, 8
Tel 0461 303997
Trento Nord
via Lunelli, 9
Tel 0461 428588
Trento Centro
via Roma, 35
Tel 0461 221768
Mezzolombardo
via Roma, 6
Tel 0461 604466
Rovereto
(con recapito a Brentonico e Folgaria)
via Maioliche, 57/H
Tel 0464 421327
Ala
via C. Battisti, 3
Tel 0464 674234
Borgo Valsugana
via per Telve, 2/B
Tel 0461 753450
Riva del Garda
viale Canella, 3
Tel 0464 557773
Levico Terme
via Marconi, 52
Tel 0461 706712
Arco
viale delle Palme, 3
Tel 0464 518111
Cles
via Degasperi, 10
Tel 0463 421088
Riva del Garda/Arco
(con recapito a Bezzecca)
Loc. S.Tommaso
Tel 0464 552121
Malè
c/o Municipio - Piazza Regina Elena
Tel 0463 901796
Tione di Trento (con recapito a Ponte Arche)
via Roma, 17/A
Tel 0465 324942
Cavalese
(con recapito a Pozza di Fassa)
via Pasquai, 20
Tel 0462 230507
Storo (con recapito a Condino)
via Roma, 41/B
Tel 0465 680598
Tonadico
via U. Scopoli, 17
Tel 0439 763207
Pergine Valsugana
via Pennella, 92
Tel 0461 533025
www.caaf.it
800 730 740
nordest
PERCHÉ
ISCRIVERSI
ALLA FLC CGIL
❭❭
Iscriversi alla FLC CGIL significa partecipare attivamente
alla vita della scuola e impegnarsi in modo concreto per
affermare il valore della scuola pubblica come servizio alla
crescita formativa e sociale dei cittadini.
La FLC CGIL, nelle trattative sindacali con líAmministrazione scolastica e nei rapporti con la categoria professionale dei docenti, opera in base al principio della solidariet‡, contro le tendenze egoistiche e di casta che si affermano nella nostra societ‡.
La strategia dei diritti Ë líobiettivo per il quale, secondo la CGIL, nella nostra societ‡ tutti i cittadini dovrebbero poter godere di alcuni fondamentali diritti, come il diritto al lavoro, allíistruzione, alla cultura, alla salute, alla maternit‡ e alla paternit‡, a una pensione che consenta di vivere con dignit‡, a un lavoro non alienante e spersonalizzante.
Líaffermazione di questi principi dentro e fuori i luoghi di lavoro Ë líobiettivo di fondo della CGIL.
❭❭
L’iscrizione alla FLC CGIL del Trentino permette di ricevere
informazioni locali e nazionali attraverso il giornalino degli
iscritti che viene recapitato a domicilio e le newsletter che
vengono inviate per posta elettronica.
Inoltre garantisce due polizze assicurative per:
• responsabilit‡ civile
• ricovero ospedaliero per infortunio
❭❭
La FLC CGIL offre anche un servizio di consulenza:
a Trento, in via Muredei, 8
dal lunedì al venerdì ore 9-12 e 15-18 (tel 0461 303958/9)
a Rovereto in via Maioliche, il venerdì ore 9-12 e 15-18 (tel 0464 401979)
e per posta elettronica all’indirizzo: [email protected]
Altri recapiti vengono attivati durante líanno presso gli uffici della CGIL di Riva d/G, Cavalese, Tione. Anche i delegati della FLC CGIL, presenti in numerosi istituti scolastici, possono essere un utile e prezioso riferimento.
Per ulteriori informazioni
sui servizi offerti consultare i siti web:
www.flcgil.it - www.cgil.tn.it
Scarica

Scuola dell`infanzia